ISSN 1725-2466 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 254 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
48o anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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I Comunicazioni |
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Commissione |
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2005/C 254/1 |
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2005/C 254/2 |
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2005/C 254/3 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.3753 — Kodak/CREO) ( 1 ) |
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2005/C 254/4 |
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Banca centrale europea |
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2005/C 254/5 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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I Comunicazioni
Commissione
14.10.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 254/1 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
13 ottobre 2005
(2005/C 254/01)
1 euro=
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Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,198 |
JPY |
yen giapponesi |
137,54 |
DKK |
corone danesi |
7,4626 |
GBP |
sterline inglesi |
0,6849 |
SEK |
corone svedesi |
9,372 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,5514 |
ISK |
corone islandesi |
73,84 |
NOK |
corone norvegesi |
7,8145 |
BGN |
lev bulgari |
1,9562 |
CYP |
sterline cipriote |
0,5731 |
CZK |
corone ceche |
29,72 |
EEK |
corone estoni |
15,6466 |
HUF |
fiorini ungheresi |
252,62 |
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
LVL |
lats lettoni |
0,6969 |
MTL |
lire maltesi |
0,4293 |
PLN |
zloty polacchi |
3,9226 |
RON |
leu rumeni |
3,6123 |
SIT |
tolar sloveni |
239,52 |
SKK |
corone slovacche |
38,949 |
TRY |
lire turche |
1,6461 |
AUD |
dollari australiani |
1,5993 |
CAD |
dollari canadesi |
1,4062 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
9,2936 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,7296 |
SGD |
dollari di Singapore |
2,0282 |
KRW |
won sudcoreani |
1 255,02 |
ZAR |
rand sudafricani |
7,9523 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
9,69 |
HRK |
kuna croata |
7,3685 |
IDR |
rupia indonesiana |
12 153,71 |
MYR |
ringgit malese |
4,5189 |
PHP |
peso filippino |
66,932 |
RUB |
rublo russo |
34,28 |
THB |
baht thailandese |
49,056 |
Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
14.10.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 254/2 |
Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping
(2005/C 254/02)
1. |
La Commissione informa che, se non viene avviato un riesame conformemente al procedimento seguente, le misure antidumping sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1). |
2. Procedimento
I produttori comunitari possono presentare una domanda di riesame per iscritto. La domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che, in assenza delle misure, il dumping o il pregiudizio potrebbero continuare o ripetersi.
Se la Commissione dovesse decidere di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori comunitari avranno la possibilità di sviluppare o di confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare le loro osservazioni in merito.
3. Termine
I produttori comunitari possono presentare per iscritto una domanda di riesame sulla base di quanto precede, da far pervenire alla Commissione europea, Direzione generale del Commercio (divisione B-1), J-79 5/16, BE-1049 Bruxelles (2) in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella.
4. |
Il presente avviso è pubblicato in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio del 22 dicembre 1995.
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(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 del Consiglio (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).
(2) telefax (32-2) 295 65 05.
14.10.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 254/3 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso n. COMP/M.3753 — Kodak/CREO)
(2005/C 254/03)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Il 3/5/2005 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32005M3753. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex) |
14.10.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 254/3 |
Avviso di scadenza di misure antidumping
(2005/C 254/04)
Poiché in seguito alla pubblicazione dell'avviso d'imminente scadenza (1) non è pervenuta alcuna domanda di riesame, la Commissione informa che le misure antidumping indicate in appresso giungeranno prossimamente a scadenza.
Il presente avviso è pubblicato in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (2) del 22 dicembre 1995 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte dei paesi non membri della Comunità europea.
Prodotto |
Paese(i) d'origine o d'esportazione |
Misure |
Riferimento |
Data della scadenza |
Sostanze cromogene nere |
Giappone |
Dazio antidumping |
Regolamento (CE) n. 2263/2000 del Consiglio (GU L 259 del 13.10.2000, pag. 1) |
14.10.2005 |
(1) GU C 271 del 22.9.2000, pag. 2.
(2) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 del Consiglio (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12)
Banca centrale europea
14.10.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 254/4 |
PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 4 ottobre 2005
su richiesta della Commissione delle Comunità europee in merito a un progetto di regolamento della Commissione di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda il periodo di riferimento comune dell'indice per gli indici dei prezzi al consumo armonizzati
(CON/2005/33)
(2005/C 254/05)
1. |
Il 5 settembre 2005, la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dalla Commissione delle Comunità europee una richiesta di parere su un progetto di regolamento recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 per quanto riguarda il periodo di riferimento comune dell'indice per gli indici dei prezzi al consumo armonizzati e recante modifica del regolamento (CE) n. 2214/96 della Commissione (di seguito «regolamento proposto»). |
2. |
La BCE è competente ad esprimere un parere in virtù dell'articolo 105, paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunità europea e dell'articolo 5, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici armonizzati dei prezzi al consumo (1). In conformità del primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere. |
3. |
L'obiettivo del regolamento proposto è di rivedere il periodo di riferimento comune dell'indice per tutti gli indici dei prezzi al consumo armonizzati (IPCA) da 1996=100 a 2005=100, e di istituire la procedura per il futuro aggiornamento dei periodi di riferimento degli indici. Inoltre, il regolamento proposto fissa le specifiche tecniche per l'applicazione del nuovo periodo di riferimento dell'indice e il trattamento dei nuovi sottoindici dell'IPCA. |
4. |
La BCE accoglie favorevolmente il regolamento proposto. L'aggiornamento non ha incidenza sui tassi annui di inflazione calcolati in base allo IPCA, salvo gli effetti di arrotondamento, che dovrebbero essere modesti. La BCE non ha osservazioni da formulare in merito alle specifiche tecniche stabilite dal regolamento proposto. |
Fatto a Francoforte sul Meno, il 4 ottobre 2005.
Il Presidente della BCE
Jean-Claude TRICHET
(1) GU L 257 del 27.10.1995, pag. 1.