ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 254

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

48o anno
14 ottobre 2005


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Comunicazioni

 

Commissione

2005/C 254/1

Tassi di cambio dell'euro

1

2005/C 254/2

Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

2

2005/C 254/3

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.3753 — Kodak/CREO) ( 1 )

3

2005/C 254/4

Avviso di scadenza di misure antidumping

3

 

Banca centrale europea

2005/C 254/5

Parere della Banca centrale europea, del 4 ottobre 2005, su richiesta della Commissione delle Comunità europee in merito a un progetto di regolamento della Commissione di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda il periodo di riferimento comune dell'indice per gli indici dei prezzi al consumo armonizzati (CON/2005/33)

4

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Comunicazioni

Commissione

14.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 254/1


Tassi di cambio dell'euro (1)

13 ottobre 2005

(2005/C 254/01)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,198

JPY

yen giapponesi

137,54

DKK

corone danesi

7,4626

GBP

sterline inglesi

0,6849

SEK

corone svedesi

9,372

CHF

franchi svizzeri

1,5514

ISK

corone islandesi

73,84

NOK

corone norvegesi

7,8145

BGN

lev bulgari

1,9562

CYP

sterline cipriote

0,5731

CZK

corone ceche

29,72

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

252,62

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6969

MTL

lire maltesi

0,4293

PLN

zloty polacchi

3,9226

RON

leu rumeni

3,6123

SIT

tolar sloveni

239,52

SKK

corone slovacche

38,949

TRY

lire turche

1,6461

AUD

dollari australiani

1,5993

CAD

dollari canadesi

1,4062

HKD

dollari di Hong Kong

9,2936

NZD

dollari neozelandesi

1,7296

SGD

dollari di Singapore

2,0282

KRW

won sudcoreani

1 255,02

ZAR

rand sudafricani

7,9523

CNY

renminbi Yuan cinese

9,69

HRK

kuna croata

7,3685

IDR

rupia indonesiana

12 153,71

MYR

ringgit malese

4,5189

PHP

peso filippino

66,932

RUB

rublo russo

34,28

THB

baht thailandese

49,056


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


14.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 254/2


Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

(2005/C 254/02)

1.

La Commissione informa che, se non viene avviato un riesame conformemente al procedimento seguente, le misure antidumping sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1).

2.   Procedimento

I produttori comunitari possono presentare una domanda di riesame per iscritto. La domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che, in assenza delle misure, il dumping o il pregiudizio potrebbero continuare o ripetersi.

Se la Commissione dovesse decidere di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori comunitari avranno la possibilità di sviluppare o di confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare le loro osservazioni in merito.

3.   Termine

I produttori comunitari possono presentare per iscritto una domanda di riesame sulla base di quanto precede, da far pervenire alla Commissione europea, Direzione generale del Commercio (divisione B-1), J-79 5/16, BE-1049 Bruxelles (2) in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella.

4.

Il presente avviso è pubblicato in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio del 22 dicembre 1995.

Prodotto

Paese(i) d'origine o d'esportazione

Misure

Riferimento

Data della scadenza

Lampade elettroniche fluorescenti compatte integrali

Repubblica popolare cinese

Dazio antidumping

Regolamento (CE) n. 1470/2001 del Consiglio (GU L 195 del 19.7.2001, pag. 8) esteso alle importazioni spedite dal Pakistan, dalle Filippine e dal Vietnam con il regolamento (CE) n. 866/2005 del Consiglio (GU L 145 del 9.6.2005, pag. 1)

20.7.2006


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 del Consiglio (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(2)  telefax (32-2) 295 65 05.


14.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 254/3


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. COMP/M.3753 — Kodak/CREO)

(2005/C 254/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 3/5/2005 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32005M3753. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


14.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 254/3


Avviso di scadenza di misure antidumping

(2005/C 254/04)

Poiché in seguito alla pubblicazione dell'avviso d'imminente scadenza (1) non è pervenuta alcuna domanda di riesame, la Commissione informa che le misure antidumping indicate in appresso giungeranno prossimamente a scadenza.

Il presente avviso è pubblicato in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (2) del 22 dicembre 1995 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte dei paesi non membri della Comunità europea.

Prodotto

Paese(i) d'origine o d'esportazione

Misure

Riferimento

Data della scadenza

Sostanze cromogene nere

Giappone

Dazio antidumping

Regolamento (CE) n. 2263/2000 del Consiglio (GU L 259 del 13.10.2000, pag. 1)

14.10.2005


(1)  GU C 271 del 22.9.2000, pag. 2.

(2)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 del Consiglio (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12)


Banca centrale europea

14.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 254/4


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 4 ottobre 2005

su richiesta della Commissione delle Comunità europee in merito a un progetto di regolamento della Commissione di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda il periodo di riferimento comune dell'indice per gli indici dei prezzi al consumo armonizzati

(CON/2005/33)

(2005/C 254/05)

1.

Il 5 settembre 2005, la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dalla Commissione delle Comunità europee una richiesta di parere su un progetto di regolamento recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 per quanto riguarda il periodo di riferimento comune dell'indice per gli indici dei prezzi al consumo armonizzati e recante modifica del regolamento (CE) n. 2214/96 della Commissione (di seguito «regolamento proposto»).

2.

La BCE è competente ad esprimere un parere in virtù dell'articolo 105, paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunità europea e dell'articolo 5, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici armonizzati dei prezzi al consumo (1). In conformità del primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

3.

L'obiettivo del regolamento proposto è di rivedere il periodo di riferimento comune dell'indice per tutti gli indici dei prezzi al consumo armonizzati (IPCA) da 1996=100 a 2005=100, e di istituire la procedura per il futuro aggiornamento dei periodi di riferimento degli indici. Inoltre, il regolamento proposto fissa le specifiche tecniche per l'applicazione del nuovo periodo di riferimento dell'indice e il trattamento dei nuovi sottoindici dell'IPCA.

4.

La BCE accoglie favorevolmente il regolamento proposto. L'aggiornamento non ha incidenza sui tassi annui di inflazione calcolati in base allo IPCA, salvo gli effetti di arrotondamento, che dovrebbero essere modesti. La BCE non ha osservazioni da formulare in merito alle specifiche tecniche stabilite dal regolamento proposto.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 4 ottobre 2005.

Il Presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 257 del 27.10.1995, pag. 1.