ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 243

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

48o anno
1 ottobre 2005


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Comunicazioni

 

Corte di giustizia

 

CORTE DI GIUSTIZIA

2005/C 243/1

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 7 luglio 2005, nella causa C-5/03: Repubblica ellenica contro Commissione delle Comunità europee (FEAOG — Esclusione di alcune spese — Ortofrutticoli — Arance — Premi per animali — Bovini — Ovini e caprini)

1

2005/C 243/2

Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 21 luglio 2004, nella causa C-130/04: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica (Inadempimento di uno Stato — Trasporti terrestri — Regolamento (CE) n. 1127/98 — Rilevazione statistica dei trasporti di merce su strada)

1

2005/C 243/3

Causa C-197/05 P: Ricorso proposto il 4 maggio 2005 dalla Energy Technologies ET SA contro la sentenza pronunciata il 28 febbraio 2005 dalla Quarta Sezione del Tribunale di Primo Grado delle Comunità europee nella causa T-445/04, tra la Energy Technologies ET SA e l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), (controparte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Aparellaje eléctrico, SL)

2

2005/C 243/4

Causa C-299/05 P: Ricorso del sig. Osman Ocalan, per conto del Kurdistan Workers' Party (PKK) e del sig. Serif Vanley, per conto del Kurdistan National Congress (KNK) avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) il 15 febbraio 2005 nella causa T-229/02, Kurdistan Workers' Party (PKK) e Kurdistan National Congress (KNK) contro Consiglio dell'Unione Europea, sostenuto dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e dalla Commissione delle Comunità europee

2

2005/C 243/5

Causa C-259/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank di Rotterdam (Paesi Bassi) con ordinanza 8 giugno 2005 nel procedimento penale a carico della Omni Metal Service

3

2005/C 243/6

Causa C-266/05 P: Ricorso di Jose Maria Sison avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) 26 aprile 2005, cause reunite T-110/03, T-150/03 e T-405/03, Jose Maria Sison contro Consiglio dell'Unione europea, proposto il 27 giugno 2005

4

2005/C 243/7

Causa C-268/05 P: Ricorso del sig. Giorgio Lebedef contro la sentenza emessa il 12 aprile 2005 dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) nella causa T-191/02, Giorgio Lebedef contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 27 giugno 2005

5

2005/C 243/8

Causa C-273/05 P: Ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) 14 aprile 2005, nella causa T-260/03, Celltech R&D Ltd/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), proposto il 5 luglio 2005

6

2005/C 243/9

Causa C-278/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla HIGH COURT OF JUSTICE CHANCERY DIVISION, con ordinanza 22 giugno 2005, nella causa 1) CAROL MARILYN ROBINS, 2) JOHN BURNETT contro SECRETARY OF STATE FOR WORK AND PENSIONS

7

2005/C 243/0

Causa C-281/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) con decisione 2 giugno 2005 nel procedimento Montex Holdings Ltd contro Diesel S.p.A.

7

2005/C 243/1

Causa C-285/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal SYMVOULIO TIS EPIKRATEIAS (Grecia), con ordinanza 10 maggio 2005, nella causa Associazione ENOSI EFOPLISTON AKTOPLOÏAS, Società anonima di cabotaggio ANEK, Società anomina di cabotaggio Minoïkes Grammes, Società anonima di cabotaggio N.E.Lesbou Società anonima di cabotaggio Blue Star Ferries contro Ypourgos Emborikis Naftilias e Ypourgos Aigaiou

8

2005/C 243/2

Causa C-292/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Efeteio Patròn (Grecia) con sentenza 8 giugno 2005 nel procedimento Irini Lechouritou, B. Karjoulias, G. Pavlopoulos, P. Bratsikas, D. Satiropoulos e G. Dimopoulos contro Repubblica federale di Germania

8

2005/C 243/3

Causa C-299/05: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Parlamento europeo e il Consiglio, presentato il 26 luglio 2005

9

2005/C 243/4

Causa C-300/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof, con ordinanza 17 maggio 2005, nella causa Hauptzollamt Hamburg-Jonas contro Zuchtvieh-Kontor GmbH

9

2005/C 243/5

Causa C-305/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Cour d'arbitrage (Corte di arbitrato) (Belgio) con ordinanza 13 luglio 2005 nel procedimento Ordre des barreaux francophones et germanophones, Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles (Ordine francese degli avvocati del foro di Bruxelles) contro Conseil des Ministres, e Ordre des barreaux flamands (Ordine degli avvocati fiamminghi) e Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles (Ordine olandese degli avvocati del foro di Bruxelles) contro Conseil des Ministres

10

2005/C 243/6

Causa C-308/05: Ricorso proposto il 4 agosto 2005 dalla Commissione delle Comunità europee contro il Regno dei Paesi Bassi

10

2005/C 243/7

Causa C-309/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Tribunale di Bergamo con ordinanza 28.06.2005, nel procedimento D.I.A. s.r.l., in liquidazione contro Cartiere Paolo Pigna s.p.a.

11

2005/C 243/8

Causa C-310/05: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Granducato del Lussemburgo, presentato l'8 agosto 2005

11

2005/C 243/9

Causa C-311/05 P: Ricorso della Naipes Heraclio Fournier, S.A., contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) 11 maggio 2005, nelle cause riunite da T-160/02 a T-162/02, tra Naipes Heraclio Fournier, S.A., Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e France Cartes, SAS, in qualità di interveniente, proposto l'8 agosto 2005

11

2005/C 243/0

Causa C-312/05 P: Ricorso della TeleTech Holdings, Inc., contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) 25 maggio 2005, nella causa T-288/03, tra TeleTech Holdings, Inc., Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e Teletech International, S.A., in qualità di interveniente, proposto l'8 agosto 2005

12

 

III   Informazioni

2005/C 243/1

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europeaGU C 229 del 17.9.2005

13

IT

 


I Comunicazioni

Corte di giustizia

CORTE DI GIUSTIZIA

1.10.2005   

IT

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C 243/1


SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

7 luglio 2005

nella causa C-5/03: Repubblica ellenica contro Commissione delle Comunità europee (1)

(«FEAOG - Esclusione di alcune spese - Ortofrutticoli - Arance - Premi per animali - Bovini - Ovini e caprini»)

(2005/C 243/01)

Lingua processuale: il greco

Nella causa C-5/03, avente ad oggetto un ricorso di annullamento, ai sensi dell'art. 230 CE, proposto il 3 gennaio 2003, Repubblica ellenica (agenti: sig.re S. Charitaki e E. Svolopoulou) contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig.ra M. Condou-Durande, assistita dall'avv. N. Korogiannakis), la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas (relatore), presidente di sezione, dai sigg. A. Borg Barthet, J.-P. Puissochet, J. Malenovský e U. Lõhmus giudici; avvocato generale: sig. L. A. Geelhoed; cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato, il 7 luglio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

La decisione della Commissione 5 novembre 2002, n. 2002/881/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola (FEAOG), sezione «garanzia», è annullata nella parte in cui esclude il 2 % delle spese effettuate nel settore degli ortofrutticoli dal finanziamento comunitario.

2)

Il ricorso è respinto per il resto.

3)

La Repubblica ellenica sopporta due terzi delle spese della Commissione delle Comunità europee.

4)

Le parti sopportano le proprie spese per il resto.


(1)  GU C 55 dell'8.3.2003.


1.10.2005   

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C 243/1


SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

21 luglio 2004

nella causa C-130/04: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica (1)

(«Inadempimento di uno Stato - Trasporti terrestri - Regolamento (CE) n. 1127/98 - Rilevazione statistica dei trasporti di merce su strada»)

(2005/C 243/02)

Lingua processuale: il greco

Nella causa C-130/04, Commissione delle Comunità europee (agente: sig. D. Triantafyllou) contro Repubblica ellenica (agente: sig.ra S. Chala ), la Corte (Quinta Sezione), composta dalla sig. R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, dai sigg.. R. Schintgen e J. Klučka (relatore), giudici; avvocato generale: sig.ra J. Kokott; cancelliere: M. R. Grass, ha pronunciato, il 21 luglio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Non avendo trasmesso su base trimestrale all'Ufficio statistico delle Comunità europee (Eurostat), per gli anni 1999-2002, i dati statistici per i trasporti di merci su strada conformi ai requisiti del regolamento (CE) del Consiglio n. 1172/98, relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale regolamento.

2)

La Repubblica ellenica è condannata alle spese.


(1)  GU C 106 del 30.4.2004.


1.10.2005   

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C 243/2


Ricorso proposto il 4 maggio 2005 dalla Energy Technologies ET SA contro la sentenza pronunciata il 28 febbraio 2005 dalla Quarta Sezione del Tribunale di Primo Grado delle Comunità europee nella causa T-445/04, tra la Energy Technologies ET SA e l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), (controparte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Aparellaje eléctrico, SL)

(Causa C-197/05 P)

(2005/C 243/03)

lingua di procedura: l'inglese

Il 28 febbraio 2005, la Energy Technologies ET SA, con sede in Friburgo (Svizzera), rappresentata dalla sig.ra A. Boman, ha proposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso d'impugnazione contro la sentenza emessa il 28 febbraio 2005 dalla Quarta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-445/04 (1) tra la Energy Technologies ET SA e l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (controparte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Aparellaje eléctrico, SL)

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1.

annullare la sentenza impugnata e rinviare il procedimento all'esame del Tribunale di primo grado;

2.

accordare un nuovo termine di sei mesi affinché possa valutare la necessità di far valere nuovi argomenti ed eventualmente di presentare una perizia;

Motivi e principali argomenti:

Con la sentenza impugnata il Tribunale di primo grado ha respinto il ricorso in quanto la Energy Technologies ET SA non sarebbe stata rappresentata da un avvocato ai sensi dell'art. 19 dello Statuto della Corte di giustizia.

La ricorrente sostiene che il Tribunale di primo grado ha erroneamente interpretato l'art. 19 dello Statuto della Corte di giustizia e che non è fondata la constatazione secondo cui essa non era rappresentata da un avvocato ai sensi di tale articolo.


(1)  GU C 182 del 23.07.2005, pag. 36


1.10.2005   

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C 243/2


Ricorso del sig. Osman Ocalan, per conto del Kurdistan Workers' Party (PKK) e del sig. Serif Vanley, per conto del Kurdistan National Congress (KNK) avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) il 15 febbraio 2005 nella causa T-229/02, Kurdistan Workers' Party (PKK) e Kurdistan National Congress (KNK) contro Consiglio dell'Unione Europea, sostenuto dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e dalla Commissione delle Comunità europee

(Causa C-299/05 P)

(2005/C 243/04)

Lingua processuale: l'inglese

Il 18 maggio 2005 il sig. Osman Ocalan, per conto del Kurdistan Workers' Party (PKK) e il sig. Serif Vanley, per conto del Kurdistan National Congress (KNK), con sede in Bruxelles (Belgio), rappresentati dai sigg. M. Muller, E. Grieves, barristers, e dalla sig.ra J. Peirce, solicitor, hanno proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) il 15 febbraio 2005 nella causa T-229/02 (1), Kurdistan Workers' Party (PKK) e Kurdistan National Congress (KNK) contro Consiglio dell'Unione Europea, sostenuto dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e dalla Commissione delle Comunità europee.

I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

1.

Dichiarare ricevibile il ricorso del sig. Osman Ocalan per conto dell'organizzazione già conosciuta col nome di PKK;

2.

Dichiarare ricevibile il ricorso del sig. Serif Vanly per conto dell'organizzazione già conosciuta col nome di KNK;

3.

Disporre in ordine alle spese del procedimento relativo alla ricevibilità.

Motivi e principali argomenti:

Il primo ricorrente impugna l'ordinanza per i seguenti motivi:

Si fa presente che l'ordinanza è erronea in quanto il Tribunale di primo grado aveva già ammesso che il primo ricorrente esisteva ed era in possesso della necessaria capacità di agire, di nominare legali rappresentanti e di difendersi in giudizio. Alla luce dei documenti, il mandato del primo ricorrente era pienamente conforme all'art. 44 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado che disciplina tale materia. Il mandato di cui sopra non è stato contestato dal convenuto né dal Tribunale, conformemente alle normali regole che disciplinano il conferimento di un valido mandato, quando questo ha trasmesso il ricorso al convenuto.

L'eccezione del convenuto in merito alla capacità d'agire, legata all'asserita dissoluzione del PKK, è contraria all'art. 114, n. 1 (già art. 91) del regolamento di procedura in quanto entra nel merito del ricorso. In sostanza, l'eccezione non avrebbe dovuto essere esaminata nell'ambito della verifica della ricevibilità.

Analogamente, la decisione del Tribunale sulla capacità d'agire, derivante da una valutazione provvisoria dello stato di dissoluzione del primo ricorrente, rappresenta, di fatto, una decisione irregolare su una questione di merito, che non avrebbe dovuto essere assunta in tale fase del procedimento. Una decisione di tal genere contraddice l'indicazione del Tribunale secondo cui «l'effettiva esistenza del PKK» rappresenta una questione di merito che non va affrontata nell'ambito dell'esame della ricevibilità.

L'interpretazione del Tribunale in ordine allo stato di dissoluzione del primo ricorrente è comunque erronea. Un'attenta lettura della dichiarazione del sig. Ocalan non conferma che il PKK sia dissolto a tutti gli effetti, in particolare per quanto riguarda la possibilità di contestare la proscrizione.

Anche qualora il Tribunale avesse avuto ragione nell'interpretare la situazione del primo ricorrente basandosi, in conclusione, su un'incondizionata dichiarazione di dissoluzione, si fa presente che la questione dei diritti residui, incluso il diritto ad un effettivo rimedio giurisdizionale per contestare la proscrizione, rimaneva aperta quale questione di merito da affrontarsi in una fase successiva.

Si sottolinea inoltre che i criteri del Tribunale in materia di ricevibilità, ivi compresa la «capacità d'agire» e la verifica dell'«interesse diretto e individuale» sono troppo restrittivi in casi riguardanti l'esercizio delle libertà fondamentali. In particolare, i criteri rigidi e restrittivi applicati dal Tribunale violano gli artt. 6, 13 e 34 della Convenzione europea sui diritti umani e sulla relativa giurisprudenza in materia di legittimazione ad agire.

Inoltre, a prescindere dai criteri applicabili, risulta oppressivo, sproporzionato e contrario alle norme del diritto naturale il fatto che un tribunale neghi totalmente l'accesso alla giustizia a un ricorrente, il quale denunci una violazione dei diritti fondamentali, semplicemente in base ad una valutazione provvisoria della situazione del ricorrente stesso.

Il secondo ricorrente afferma che:

Il Tribunale di primo grado ha sbagliato nell'applicare i criteri di ricevibilità e nel basarsi sulla presunzione che il PKK non sia più esistente, dando in tal modo per presupposto un elemento sostanziale al fine di risolvere la questione della ricevibilità.


(1)  GU C 143 dell'11.6.2005, pag. 34


1.10.2005   

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C 243/3


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank di Rotterdam (Paesi Bassi) con ordinanza 8 giugno 2005 nel procedimento penale a carico della Omni Metal Service

(Causa C-259/05)

(2005/C 243/05)

Lingua processuale: l'olandese

Con sentenza 8 giugno 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 20 giugno 2005, nel procedimento penale a carico della Omni Metal Service, il Rechtbank di Rotterdam ha sottoposto alla Corte le seguente questioni pregiudiziali:

1)

Se residui di cavo come quelli controversi (aventi in parte un diametro di 15 cm) possano essere considerati come «residui elettronici, come cavi ecc.», ai sensi del codice GC 020 dell'elenco verde (1).

2)

Qualora la 1a questione debba essere risolta in senso negativo, se una combinazione di sostanze dell'elenco verde, peraltro non figurante come tale in siffatto elenco, possa o debba essere considerata come una sostanza dell'elenco verde e se per questa possa essere effettuato il trasporto per il recupero di siffatta combinazione di sostanze, senza che trovi applicazione la procedura di notifica;

3)

Se a questo riguardo sia necessario che i rifiuti vengano presentati o trasportati in maniera differenziata.


(1)  Regolamento (CE) della Commissione 11 febbraio 2003, n. 259, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili (GU L 30, pag. 1).


1.10.2005   

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C 243/4


Ricorso di Jose Maria Sison avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) 26 aprile 2005, cause reunite T-110/03, T-150/03 e T-405/03, Jose Maria Sison contro Consiglio dell'Unione europea, proposto il 27 giugno 2005

(Causa C-266/05 P)

(2005/C 243/06)

Lingua processuale: l'inglese

Il 27 giugno 2005 il sig. Jose Maria Sison, residente in Utrecht, Paesi Bassi, rappresentato dagli avv.ti J. Fermon, A. Comte, H. Schultz e D. Gurses, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) il 26 aprile 2005, nelle cause riunite T-110/03, T-150/03 e T-405/03 (1), Jose Maria Sison contro Consiglio dell'Unione europea.

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) il 26 aprile 2005, nelle cause riunite T-110/03, T-150/03 e T-405/03.

annullare, ai sensi dell'art. 230 CE, i seguenti atti: (a) decisione del Consiglio 27 febbraio 2003, 06/c/01/03, adottata dal Consiglio il 27 febbraio 2003 in risposta alla domanda di conferma del sig. Jan Fermon inviata per fax il 3 febbraio 2003 ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001 (2), notificata al difensore del ricorrente il 28 febbraio 2003; (b) decisione del Consiglio 21 gennaio 2003, 41/c/01/02, adottata dal Consiglio il 21 gennaio 2003 in risposta alla domanda di conferma del sig. Jan Fermon inviata per fax l'11 dicembre 2002 ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001, notificata al difensore del ricorrente il 23 gennaio 2003, e (c) decisione del Consiglio 2 ottobre 2003, 36/c/02/03, adottata dal Consiglio il 2 ottobre 2003 in risposta alla domanda di conferma del sig. Jan Fermon (2/03) inviata al Consiglio per fax il 5 settembre 2003 e registrata presso il Segretariato generale del Consiglio l'8 settembre 2003, ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001, sull'accesso ai documenti.

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Il ricorrente fa valere che la sentenza del Tribunale di primo grado va annullata per i seguenti motivi:

1.

Violazione degli artt. 220, 225 e 230 CE, del principio generale di diritto comunitario sancito agli artt. 6 e 13 CEDU e dei diritti della difesa.

Il Tribunale di primo grado limita indebitamente l'ambito del suo sindacato giurisdizionale senza rispondere agli argomenti dedotti dal ricorrente.

2.

Violazione del diritto di accesso ai documenti (artt. 1, secondo comma, UE, 6, n. 1, UE, 255 CE, 4, n. 1, lett. a), CE, 4, n. 6, nonché artt. 220, 225 e 230 CE).

Il sindacato svolto dal Tribunale di primo grado conduce di fatto ad una completa discrezionalità del Consiglio e ad un diniego assoluto del diritto di accesso ai documenti.

3.

Violazione dell'obbligo di motivazione (art. 253 CE) e degli artt. 220, 225 e 230 CE.

Il sindacato del Tribunale di primo grado conduce ad un diniego dell'obbligo di motivazione e viola l'art. 253 CE.

4.

Violazione del diritto di accesso ai documenti (artt. 1, secondo comma, UE, 6, n. 1, UE e 255 CE), dell'art. 6, n. 2, CEDU, del diritto alla presunzione di innocenza e dell'art. 13 CEDU, che afferma il diritto ad un ricorso effettivo per violazioni dei diritti sanciti nella Convenzione sui Diritti dell'Uomo.

Il Tribunale di primo grado limita arbitrariamente l'ambito del procedimento.

5.

Violazione del diritto di accesso ai documenti e degli artt. 1, secondo comma, UE, 6, n. 1, UE, 255 CE, 4, n. 5, e 9, n. 3, del regolamento del Consiglio n. 1049/2001.

Il Tribunale di primo grado ha interpretato ed applicato erroneamente gli artt. 4 e 9 del regolamento del Consiglio n. 1049/2001.


(1)  GU C 171, 09.07.05, pag. 15.

(2)  Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049/2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.


1.10.2005   

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C 243/5


Ricorso del sig. Giorgio Lebedef contro la sentenza emessa il 12 aprile 2005 dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) nella causa T-191/02, Giorgio Lebedef contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 27 giugno 2005

(Causa C-268/05 P)

(2005/C 243/07)

lingua processuale: il francese

Il 27 giugno 2005 il sig. Giorgio Lebedef, rappresentato dagli avv. G. Bouneou ed F. Frabetti, ha impugnato dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee la sentenza emessa il 12 aprile 2005 dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) nella causa T-191/02, G. Lebedef contro Commissione delle Comunità europee

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

Annullare la sentenza del Tribunale 12 aprile 2005, nella causa T-191/02, Giorgio Lebedef, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Senningerberg — Lussemburgo, rappresentato dagli avv. G. Bouneou e F. Frabetti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente, contro Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. J. Currall, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, convenuto, avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 5 dicembre 2001, con cui quest'ultima ha denunciato l'accordo-quadro 20 settembre 1974, ha riadottato le norme esecutive concernenti i livelli, l'organo e le procedure di concertazione convenute tra la maggioranza delle organizzazioni sindacali e di categoria e l'amministrazione della Commissione il 19 gennaio 2000, ha confermato l'accordo del 4 aprile 2001 riguardante le risorse a disposizione della rappresentanza del personale, ha confermato le disposizioni riguardanti lo sciopero che compaiono all'allegato I dell'accordo-quadro 20 settembre 1974, ha invitato il vicepresidente della Commissione, sig. N. Kinnock, a negoziare con le organizzazioni sindacali e di categoria e a proporre l'adozione da parte del collegio prima della fine del mese di marzo 2002 un nuovo accordo-quadro e ad includere nella serie di modifiche dello statuto che devono dar luogo alla concertazione con le organizzazioni sindacali e di categoria una modifica che prevede la possibilità di adottare un regolamento elettorale mediante referendum organizzato presso il personale dell'Istituzione e, per quanto necessario, una domanda di annullamento della lettera del sig. Kinnock del 22 novembre 2001, inviata al presidente di ciascun sindacato e intesa a comunicare ad essi la decisione di chiedere alla Commissione di risolvere il 5 dicembre 2001 l'accordo-quadro 20 settembre 1974, summenzionato, e di adottare numerosi punti di cui sopra, nonché una domanda di annullamento della decisione del sig. E. Halskov del 6 dicembre 2001, recante rifiuto di concedere un ordine di missione al ricorrente per partecipare alla riunione di concertazione del 7 dicembre 2001 sul «pacchetto globale dei progetti di modifica dello statuto».

Motivi di ricorso e principali argomenti:

A sostegno della domanda di annullamento della sentenza impugnata, il ricorrente contesta il punto 4, paragrafi 96–103, della sentenza, per quanto concerne, in particolare, la ricevibilità della «(…) domanda di annullamento della decisione 5 dicembre 2001 in quanto adotta norme esecutive e nei limiti in cui queste ultime negano al ricorrente diritti che ad esso derivano dall'accordo 4 aprile 2001».

Le norme esecutive, nei limiti in cui escludono dall'organo di concertazione il sindacato rappresentato dal ricorrente, compromettono la situazione di quest'ultimo sottraendogli diritti individuali derivanti dalla sua posizione di rappresentante sindacale in seno a tale organo (v., in questo senso, sentenza 11 maggio 1989, cause riunite 193/87 e 194/87, Maurissen e Union Syndicale/Corte dei Conti, Racc. pag. 1045, e sentenza 14 luglio 1998, causa T-42/97, Lebedef/Commissione, Racc. PI pag. I-A-371 e II-1071, punti 18-21). Di conseguenza, le norme operative danneggiano il ricorrente e fanno sorgere a suo vantaggio un interesse ad impugnarle per ottenerne l'annullamento.

Tale conclusione non è infirmata dalla giurisprudenza consolidata nelle sentenze del Tribunale 22 giugno 1994, cause riunite T-97/92 e T-111/92, Rijnoudt e Hocken/Commissione (Racc. PI pag. I-A-159 e II-511, punti 82 e 86) e 15 luglio 1994, cause riunite T-576/93 — T-582/93, Browet e a./Commissione (Racc. PI pag. I-A-191 e II-619, punto 44). Infatti le situazioni in questione nelle controversie che hanno avuto esito in queste sentenze si distinguono dalla causa in esame in quanto, in questa, i diritti del ricorrente derivano direttamente dalla Norme sulle risorse e, sebbene siano attribuiti per facilitare la partecipazione del suo sindacato alla concertazione, essi rientrano nell'ambito del contenzioso statutario nei limiti in cui interessano direttamente la sua specifica situazione giuridica.

Nella sentenza impugnata, con riferimento alla questione della ricevibilità, il Tribunale accetta di fatto che A&D (il sindacato del ricorrente) non sia rappresentativo. Il ricorrente contesta questa posizione poiché le Norme esecutive non esaminano obiettivamente la rappresentatività di OSP e vi è un errore manifesto nella valutazione comparativa di tale rappresentatività. Inoltre, i principi di parità di trattamento e di non discriminazione, di rispetto dei diritti della difesa, di obbligo di motivazione e di divieto di procedimento arbitrario nonché l'art. 24 bis dello Statuto sono stati violati.


1.10.2005   

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C 243/6


Ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) 14 aprile 2005, nella causa T-260/03, Celltech R&D Ltd/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), proposto il 5 luglio 2005

(Causa C-273/05 P)

(2005/C 243/08)

Lingua processuale: l'inglese

Il 5 luglio 2005 l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dal sig. A. Folliard-Monguiral, in qualità di agente, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) 14 aprile 2005, nella causa T-260/03 (1), Celltech R&D Ltd/UAMI.

Il ricorrente chiede che la Corte di giustizia voglia:

1.

annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 14 aprile 2005 nella causa T-260/03;

2.

respingere il ricorso della Celltech R&D Ltd dinanzi al Tribunale di primo grado contro la decisione della Seconda commissione di ricorso dell'UAMI 19 maggio 2003 (procedimento R 659/2002-2) relativa alla richiesta di registrazione come marchio comunitario del marchio denominativo CELLTECH;

3.

condannare la ricorrente dinanzi al Tribunale di primo grado alle spese di lite dinanzi al Tribunale come dinanzi alla Corte di giustizia.

Nel caso in cui la Corte di giustizia non accolga la richiesta sub 2), il ricorrente chiede ossequiosamente alla Corte di voler:

1.

annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 14 aprile 2005 nella causa T-260/03;

2.

rimettere al Tribunale di primo grado.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso dinanzi alla Corte di giustizia l'UAMI chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado che, a suo avviso, viola l'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento sul marchio comunitario ed è viziata da un difetto di motivazione. Il motivo di ricorso si articola in cinque punti:

Il Tribunale di primo grado, pur avendo affermato che «almeno un significato del segno denominativo CELLTECH [è]»cell technology «(tecnologia cellulare)», avrebbe ingiustamente lamentato che la commissione di ricorso non ha «illustrato il significato scientifico della tecnologia cellulare» per spiegare «come tali termini fornirebbero un'informazione in merito alla destinazione e alla natura dei prodotti e dei servizi previsti dalla domanda di registrazione, segnatamente il modo in cui tali prodotti e servizi sarebbero applicati alla tecnologia cellulare o in cui ne deriverebbero».

Il Tribunale di primo grado avrebbe erroneamente disatteso il principio secondo cui una mera combinazione di elementi ognuno dei quali descrittivo delle caratteristiche dei beni o dei servizi in questione, senza insolite variazioni di sintassi o di significato, è a sua volta descrittiva di quelle caratteristiche ai fini dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento sul marchio comunitario.

L'affermazione del Tribunale secondo cui per stabilire se sussista o meno un carattere distintivo occorre una descrizione della «destinazione» dei beni e dei servizi in questione sarebbe erronea in diritto. Pur avendo riconosciuto che «cell technology» è uno dei «campi di applicazione» dei beni e dei servizi in questione, il Tribunale avrebbe erroneamente concluso che la descrizione di tale campo non è sufficiente a dimostrare che il segno denominativo CELLTECH è descrittivo e perciò privo di carattere distintivo.

A torto il Tribunale avrebbe considerato che alla descrizione di un processo per la produzione o la fornitura dei beni o dei servizi in questione non si applica il disposto dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento sul marchio comunitario.

Il Tribunale avrebbe infine omesso di motivare quest'ultima sua affermazione.


(1)  GU C 155 del 25.6.05, pag. 16


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C 243/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla HIGH COURT OF JUSTICE CHANCERY DIVISION, con ordinanza 22 giugno 2005, nella causa 1) CAROL MARILYN ROBINS, 2) JOHN BURNETT contro SECRETARY OF STATE FOR WORK AND PENSIONS

(Causa C-278/05)

(2005/C 243/09)

Lingua processuale: l'inglese

Con ordinanza 22 giugno 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte il 6 luglio 2005, nella causa 1) CAROL MARILYN ROBINS, 2) JOHN BURNETT contro SECRETARY OF STATE FOR WORK AND PENSIONS, la HIGH COURT OF JUSTICE CHANCERY DIVISION ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

Se l'art. 8 della direttiva 80/987/CEE (1) debba essere interpretato nel senso che esso richiede che gli Stati membri assicurino, con qualsiasi mezzo necessario, che i diritti acquisiti dai dipendenti a titolo di regimi complementari di previdenza, professionali o interprofessionali, basati sull'ultima retribuzione siano integralmente finanziati dagli Stati membri in caso di insolvenza del datore di lavoro privato e quando le risorse finanziarie di tali regimi siano insufficienti a finanziare tali prestazioni.

2)

In caso di risposta negativa alla questione 1) se i requisiti dell'art. 8 siano sufficientemente trasporti da una legislazione come quella precedentemente descritta, in vigore nel Regno Unito.

3)

Nel caso in cui le disposizioni legislative del Regno Unito non siano conformi all'art. 8 quale criterio debba essere applicato dal giudice nazionale per stabilire se la violazione del diritto comunitario sia sufficientemente seria per far sorgere un obbligo di risarcimento. In particolare se il mero inadempimento basti a stabilire una violazione sufficientemente caratterizzata, o se debba esserci stato anche un grave e manifesto superamento da parte degli Stati membri dei limiti del loro potere legislativo oppure se debbano essere applicati altri criteri e, in tal caso, quali.


(1)  Direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (GU L 283 del 28.10.1980, pag. 23).


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C 243/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) con decisione 2 giugno 2005 nel procedimento Montex Holdings Ltd contro Diesel S.p.A.

(Causa C-281/05)

(2005/C 243/10)

Lingua processuale: il tedesco

Con decisione 2 giugno 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 13 luglio 2005, nel procedimento Montex Holdings Ltd contro Diesel S.p.A., il Bundesgerichtshof, ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali relative all'interpretazione dell'art. 5, nn. 1 e 3, della Prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (1), e degli artt. 28 CE- 30 CE:

a)

Se il marchio di impresa registrato conferisca al suo titolare il diritto di vietare il transito di merci recanti il relativo segno;

b)

In caso di soluzione affermativa, se profili particolari di valutazione della questione possano risultare nell'ipotesi in cui il segno sia privo di tutela nel Paese di destinazione;

c)

Nell'ipotesi di soluzione affermativa alla questione sub a), e indipendentemente dalla soluzione alla questione sub b), se debba operarsi una distinzione a seconda che le merci destinate ad uno Stato membro provengano da un altro Stato membro, da uno Stato associato ovvero da uno Stato terzo; se rilevi, al riguardo, il fatto che le merci siano state prodotte nel paese di origine legittimamente ovvero in violazione del diritto di contrassegno, ivi esistente, spettante al titolare del relativo marchio.


(1)  GU L 40, pag. 1


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C 243/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal SYMVOULIO TIS EPIKRATEIAS (Grecia), con ordinanza 10 maggio 2005, nella causa Associazione «ENOSI EFOPLISTON AKTOPLOÏAS», Società anonima di cabotaggio «ANEK», Società anomina di cabotaggio «Minoïkes Grammes», Società anonima di cabotaggio «N.E.Lesbou» Società anonima di cabotaggio «Blue Star Ferries» contro Ypourgos Emborikis Naftilias e Ypourgos Aigaiou

(Causa C-285/05)

(2005/C 243/11)

Lingua processuale: il greco

Con ordinanza 10 maggio 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte il 15 luglio 2005, nella causa Associazione «ENOSI EFOPLISTON AKTOPLOÏAS», [Unione degli armatori di cabotaggio] con sede al Pireo, Società anonima di cabotaggio «ANEK», con sede in Chania, Creta, Società anomina di cabotaggio «Minoïkes Grammes», con sede in Eraklion, Creta, Società anonima di cabotaggio «N.E.Lesbou», con sede in Metilene, e Società anonima di cabotaggio «Blue Star Ferries», con sede in Voula, Attica, contro Ypourgos Emborikis Naftilias (Ministro della Marina mercantile) e Ypourgos Aigaiou (Ministro dell'Egeo), il SYMVOULIO TIS EPIKRATEIAS (Grecia) ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

a)

Se, l'art. 6, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 7 dicembre 1992, n. 3577/92, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) (GU L 364), debba essere interpretato nel senso che i singoli possono invocare il detto regolamento per contestare la validità di disposizioni adottate dal legislatore ellenico prima del 1o gennaio 2004.

b)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se gli artt. 1, 2 e 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92 consentano l'adozione di disposizioni nazionali secondo cui gli armatori possono fornire servizi di cabotaggio marittimo solo su determinate linee, individuate annualmente dall'autorità nazionale competente in materia, previo rilascio di un'autorizzazione amministrativa, nell'ambito di un sistema di autorizzazione avente le seguenti caratteristiche: a) riguarda indistintamente tutte le linee che servono le isole, b) le autorità nazionali competenti hanno la possibilità di accettare una richiesta presentata di rilascio autorizzazione alla messa in servizio su una linea, apportando, discrezionalmente e senza previa definizione dei criteri applicati, modifiche unilaterali degli elementi della richiesta riguardanti la frequenza e il periodo di interruzione del servizio, nonché il nolo.

c)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se introduca una restrizione non consentita alla libertà di prestazione dei servizi, ai sensi dell'art. 49 del Trattato che istituisce la Comunità europea, una normativa nazionale che prevede che l'armatore, a cui sia stata rilasciata dall'amministrazione un'autorizzazione di messa in servizio di una nave su una linea determinata (in accoglimento della sua richiesta, nella sua forma originaria o previe modifiche di taluni suoi elementi che sono state accettate dall'armatore) sia, in linea di principio, obbligato a effettuare il servizio senza interruzioni sulla linea di cui si tratta per tutta la durata del periodo annuale di servizio e debba, prima di iniziare il servizio, depositare, a garanzia dell'adempimento di tale obbligo, una lettera di garanzia, la quale viene incamerata, in tutto o in parte, in caso di inadempimento o di adempimento inesatto dell'obbligo in parola.

d)

Se gli artt. 5, n. 2, e 6, n. 3, lett. a), b), c), f) e g) della direttiva del Consiglio 17 marzo 1998, 98/18/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (GU L 144), nel testo in vigore nel periodo rilevante per la fattispecie, prima della sua modifica avvenuta con la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 aprile 2003, 2003/24/CE, (GU L 123), consentano che una norma nazionale imponga un divieto assoluto di adibire a viaggi nazionali navi che abbiano raggiunto un'età determinata.


1.10.2005   

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C 243/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Efeteio Patròn (Grecia) con sentenza 8 giugno 2005 nel procedimento Irini Lechouritou, B. Karjoulias, G. Pavlopoulos, P. Bratsikas, D. Satiropoulos e G. Dimopoulos contro Repubblica federale di Germania

(Causa C-292/05)

(2005/C 243/12)

Lingua processuale: il greco

Con sentenza 8 giugno 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 20 luglio 2005, nel procedimento Irini Lechouritou, B. Karjoulias, G. Pavlopoulos, P. Bratsikas, D. Satiropoulos e G. Dimopoulos contro Repubblica federale di Germania, l'Efeteio Patròn ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

Se rientrino nel campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles ai sensi dell'art. 1 le azioni di risarcimento danni intentate da persone fisiche nei confronti di uno Stato contraente come civilmente responsabile per azioni od omissioni delle sue forze armate, in quanto le azioni ed omissioni in questione siano intervenute nel periodo di occupazione militare dello Stato di residenza dei ricorrenti a seguito di una guerra di aggressione da parte del convenuto e si trovino in evidente contrasto con il diritto di guerra, potendo essere considerate anche come crimini contro l'umanità.

2)

Se sia compatibile con il sistema della Convenzione di Bruxelles la proposizione, da parte dello Stato convenuto, dell'eccezione di extraterritorialità, con la conseguenza che, in caso di soluzione in senso affermativo, viene neutralizzata l'applicazione della Convenzione vera e propria e in particolare per azioni ed omissioni delle forze armate del convenuto intervenute prima dell'entrata in vigore di tale Convenzione, e cioè negli anni 1941/1944.


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C 243/9


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Parlamento europeo e il Consiglio, presentato il 26 luglio 2005

(Causa C-299/05)

(2005/C 243/13)

lingua processuale: il francese

Il 26 luglio 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg.ri Denis Martin e Marie-José Jonczy, in qualità di agenti, ha presentato dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Parlamento europeo ed il Consiglio.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

1.

annullare le disposizioni dell'allegato I, punto 2, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 13 aprile 2005, n. 647, che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (1), relative alle rubriche W. Finlandia, lett. b), X. Svezia, lett. c), e Y. Regno Unito, lett. d), e) e f);

2.

condannare i convenuti alle spese.

Motivi e principali argomenti

Secondo la Commissione, nell'adottare il regolamento n. 647/05, il legislatore ha ripreso i criteri precedentemente elaborati dalla Corte di giustizia per la coordinazione delle prestazioni speciali e non contributive. Tuttavia, il legislatore non ha tratto tutte le conseguenze di tali criteri nel riprendere nell'elenco delle prestazioni che possono legittimamente figurare nell'allegato II bis del regolamento n. 408/71 le prestazioni relative a W. Finlandia, lett. b), X. Svezia, lett. c), e Y. Regno Unito, lett. d), e) e f), e che, secondo la Commissione, non soddisfano i criteri delle prestazioni «speciali» ai sensi dell'art. 4, n. 2, del regolamento medesimo.


(1)  GU L 117 del 4.05.2005, pag. 1


1.10.2005   

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C 243/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof, con ordinanza 17 maggio 2005, nella causa Hauptzollamt Hamburg-Jonas contro Zuchtvieh-Kontor GmbH

(Causa C-300/05)

(2005/C 243/14)

Lingua processuale: il tedesco

Con ordinanza 17 maggio 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte il 27 luglio 2005, nella causa Hauptzollamt Hamburg-Jonas contro Zuchtvieh Kontor GmbH, il Bundesfinanzhof ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

se il tempo di carico e di scarico rientri nella «durata di trasporto» di cui all'art. 48, n. 4, lett d), dell'allegato della direttiva 91/628/CEE (1), relativa alla protezione degli animali durante il trasporto (come modificata dalla direttiva 95/29/CE (2)).


(1)  GU L 340, pag. 17.

(2)  GU L 148, pag. 52.


1.10.2005   

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C 243/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Cour d'arbitrage (Corte di arbitrato) (Belgio) con ordinanza 13 luglio 2005 nel procedimento Ordre des barreaux francophones et germanophones, Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles (Ordine francese degli avvocati del foro di Bruxelles) contro Conseil des Ministres, e Ordre des barreaux flamands (Ordine degli avvocati fiamminghi) e Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles (Ordine olandese degli avvocati del foro di Bruxelles) contro Conseil des Ministres

(Causa C-305/05)

(2005/C 243/15)

Lingua processuale: il francese

Con ordinanza 13 luglio 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 29 luglio 2005, nel procedimento Ordre des barreaux francophones et germanophones, Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles (Ordine francese degli avvocati del foro di Bruxelles) contro Conseil des Ministres, e Ordre des barreaux flamands (Ordine degli avvocati fiamminghi) e Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles (Ordine olandese degli avvocati del foro di Bruxelles) contro Conseil des Ministres, la Cour d'arbitrage (Corte di arbitrato), ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

Se l'art. 1, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 dicembre 2001, 2001/97/CE, recante modifica della direttiva del Consiglio 91/308/CEE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite (1), violi il diritto a un equo processo quale garantito dall'art. 6 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e di conseguenza l'art. 6, n. 2 del Trattato sull'Unione europea, in quanto il nuovo art. 2 bis, sub. 5) che esso ha inserito nella direttiva 91/308/CEE, impone l'inclusione dei membri delle professioni legali indipendenti, senza escludere la professione di avvocato, nell'ambito di applicazione di questa stessa direttiva, la quale, in sostanza, ha per oggetto di imporre alle persone e agli enti da essa contemplati l'obbligo di informare le autorità responsabili della lotta contro il riciclaggio di qualsiasi fatto che potrebbe essere indizio di un siffatto riciclaggio (art. 6 della direttiva 91/308/CEE, sostituito dall'art. 1, sub 5) della direttiva 2001/97/CE.


(1)  GU L 344, del 28.12.2001, pag. 76.


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C 243/10


Ricorso proposto il 4 agosto 2005 dalla Commissione delle Comunità europee contro il Regno dei Paesi Bassi

(Causa C-308/05)

(2005/C 243/16)

lingua processuale: l'olandese

Il 4 agosto 2005 dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee è stato proposto un ricorso dalla Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Antonio Aresu e Hubert van Vliet, in qualità di agenti, contro il Regno dei Paesi Bassi.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1.

dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi, non avendo adottato le misure normative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 3 dicembre 2001, 2001/95/CE, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 11, pag. 4), o comunque non avendole comunicate alla Commissione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della detta direttiva;

2.

condannare il Regno dei Paesi Bassi alle spese.

Motivi e principali argomenti:

L'art. 21 della direttiva stabilisce che gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla detta direttiva con efficacia, al più tardi, a decorrere dal 15 gennaio 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

La Commissione deve constatare che il Regno dei Paesi Bassi non ha ancora adottato, o perlomeno non ha comunicato, le dette disposizioni.


1.10.2005   

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C 243/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Tribunale di Bergamo con ordinanza 28.06.2005, nel procedimento D.I.A. s.r.l., in liquidazione contro Cartiere Paolo Pigna s.p.a.

(Causa C-309/05)

(2005/C 243/17)

Lingua processuale: l'italiano

Con ordinanza 28.06.2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 4.08.2005, nel procedimento D.I.A. s.r.l., in liquidazione contro Cartiere Paolo Pigna s.p.a., il Tribunale di Bergamo della Repubblica italiana, ha sottoposto alla Corte le questioni pregiudiziali, già prospettate dalla Corte Suprema di Cassazione, sezione Lavoro, con ordinanza 18.10.2004, n. 20410 (1).


(1)  Honyvem Informazioni Commerciali srl contro Mariella De Zotti (C-465/04). GUCE C 31, del 05.02.2005, pag. 4.


1.10.2005   

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Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Granducato del Lussemburgo, presentato l'8 agosto 2005

(Causa C-310/05)

(2005/C 243/18)

lingua processuale: il francese

L'8 agosto 2005, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sig.ri Marie-José Jonczy e Antonio Aresu, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Granducato del Lussemburgo.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

1.

dichiarare che il Granducato del Lussemburgo, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per recepire la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 3 dicembre 2001, 2001/95/CE, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (1), o, comunque, non comunicando le dette disposizioni alla Commissione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 21, n. 1, della detta direttiva;

2.

condannare il Granducato del Lussemburgo alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il Granducato del Lussemburgo non ha adottato le misure relative alla direttiva 2001/95, che era tenuto ad adottare il 15 gennaio 2004 e, in ogni caso, non ha comunicato le dette misure alla Commissione.


(1)  GU L 11 del 15.01.2002, pag. 4


1.10.2005   

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C 243/11


Ricorso della Naipes Heraclio Fournier, S.A., contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) 11 maggio 2005, nelle cause riunite da T-160/02 a T-162/02, tra Naipes Heraclio Fournier, S.A., Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e France Cartes, SAS, in qualità di interveniente, proposto l'8 agosto 2005

(Causa C-311/05 P)

(2005/C 243/19)

Lingua processuale: lo spagnolo

L'8 agosto 2005 la Naipes Heraclio Fournier, S.A., rappresentata dai sigg. E. Armijo Chávarri e A. Castán Pérez-Gómez, abogados, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) 11 maggio 2005, nelle cause riunite da T-160/02 a T-162/02, tra Naipes Heraclio Fournier, S.A., Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e France Cartes, SAS, in qualità di interveniente.

La ricorrente chiede alla Corte di voler annullare la sentenza impugnata e accogliere le sue conclusioni.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso si basa su tre motivi.

Primo motivo. Si fa valere l'infrazione da parte della Seconda commissione di ricorso del principio di legalità e dei diritti della difesa della Naipes Heraclio Fournier, S.A. Il Tribunale di primo grado non si sarebbe limitato a verificare la legittimità dell'atto impugnato, bensì avrebbe eseguito ex novo un esame completo della causa prescindendo dai termini delle decisioni impugnate e dalle effettive conclusioni della ricorrente e dell'interveniente.

Secondo motivo. Si fa valere l'infrazione da parte della Seconda commissione di ricorso del principio di legalità e dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94 (1). Il Tribunale di primo grado avrebbe nuovamente ecceduto i suoi poteri giurisdizionali andando a sanare e a rettificare per mezzo di proprie argomentazioni gli errori materiali commessi dalla Seconda commissione di ricorso in ordine all'applicazione dei divieti enunciati all'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento no 40/94 ai marchi figurativi della ricorrente.

Terzo motivo. Si fa valere il difetto di motivazione della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti dell'art. 253 CE. Tale sentenza non mostra in maniera chiara ed inequivocabile il ragionamento che ha portato il Tribunale a concludere che i marchi figurativi della ricorrente incorrevano nell'impedimento assoluto alla registrazione di cui all'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1)


1.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 243/12


Ricorso della TeleTech Holdings, Inc., contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) 25 maggio 2005, nella causa T-288/03, tra TeleTech Holdings, Inc., Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e Teletech International, S.A., in qualità di interveniente, proposto l'8 agosto 2005

(Causa C-312/05 P)

(2005/C 243/20)

Lingua processuale: lo spagnolo

L'8 agosto 2005 la TeleTech Holdings, Inc., rappresentata dai sigg. E. Armijo Chávarri e A. Castán Pérez-Gómez, abogados, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) 25 maggio 2005, nella causa T-288/03, tra TeleTech Holdings, Inc., Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e Teletech International, S.A., in qualità di interveniente.

La ricorrente chiede alla Corte di voler annullare la sentenza impugnata e accogliere le sue conclusioni.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si basa su due motivi.

Primo motivo. Anzitutto, il Tribunale di primo grado avrebbe infranto il disposto dell'art. 52 del regolamento no 40/94 (1) [combinato all'art. 8, n. 1, lett. b)] interpretandolo erroneamente, in violazione dei principi di coesistenza e di comparazione dei marchi comunitari con i marchi e segni distintivi nazionali. Con questo stesso motivo è fatta valere anche la violazione, sempre in forma di interpretazione erronea, del disposto dell'art. 74 del citato regolamento, nonché del diritto di difesa della ricorrente.

Secondo motivo. L'interpretazione data dal Tribunale di primo grado all'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento no 40/94 sarebbe viziata da un errore di diritto, per erronea applicazione del criterio di percezione del pubblico interessato ai fini della valutazione del rischio di confusione tra i due marchi controversi.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1)


III Informazioni

1.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 243/13


(2005/C 243/21)

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

GU C 229 del 17.9.2005

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 217 del 3.9.2005

GU C 205 del 20.8.2005

GU C 193 del 6.8.2005

GU C 182 del 23.7.2005

GU C 171 del 9.7.2005

GU C 155 del 25.6.2005

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