ISSN 1725-2466 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 242 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
48o anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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I Comunicazioni |
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Consiglio |
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2005/C 242/1 |
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Commissione |
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2005/C 242/2 |
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2005/C 242/3 |
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2005/C 242/4 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 ) |
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2005/C 242/5 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.3966 — Pirelli RE/Banca Intesa/Ifil/Marcegaglia/SI/IT) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2005/C 242/6 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.3952 — System Capital Management — Metinvest/Leman Commodities) ( 1 ) |
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2005/C 242/7 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.3941 — Advent/CCS) ( 1 ) |
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2005/C 242/8 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.3927 — Industri Kapital/Bonna Sabla) ( 1 ) |
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2005/C 242/9 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.3911 — Benq/Siemens Mobile) ( 1 ) |
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III Informazioni |
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Commissione |
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2005/C 242/0 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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I Comunicazioni
Consiglio
1.10.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 242/1 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 20 settembre 2005
relativa alla nomina dei membri titolari e supplenti greci del Comitato consultivo per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti
(2005/C 242/01)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori indipendenti e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (1), in particolare l'articolo 82,
visti gli elenchi di candidature presentati al Consiglio dai governi degli Stati membri,
considerando quanto segue:
(1) |
con decisione del 4 ottobre 2004 (2), il Consiglio ha nominato i membri titolari e supplenti del Comitato consultivo per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti per il periodo che va dal 23 settembre 2004 al 22 settembre 2006, ad eccezione dei membri titolari e supplenti greci; |
(2) |
il governo greco ha presentato le candidature per i seggi vacanti, |
DECIDE:
Articolo unico
Sono nominati membri titolari e supplenti del Comitato consultivo per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti per il periodo del mandato che scade il 23 settembre 2006:
I. RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI
Paese |
Titolari |
Supplenti |
Grecia |
Sig.ra Theodora TSOSOROU Sig.ra Anna RIZOU |
Sig. Spyridon TSIANTIS |
II. RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI LAVORATORI
Paese |
Titolari |
Supplenti |
Grecia |
Sig. Marinos DIMITRAKOPOULOS Sig. Apostolos KOKKINOS |
Sig. Evangelos KOKOSSIS |
III. RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI DATORI DI LAVORO
Paese |
Titolari |
Supplenti |
Grecia |
Sig. Lambros PAPAÏOANNOU Sig. C. GIANNOULOPOULOS |
Sig. G. CHATZIS |
Fatto a Bruxelles, addì 20 settembre 2005.
Per il Consiglio
Il Presidente
M. BECKETT
(1) GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1945/93 (GU L 181 del 23.7.1993, pag. 1).
(2) GU C 12 del 18.01.2005, pag. 9.
Commissione
1.10.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 242/3 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
30 settembre 2005
(2005/C 242/02)
1 euro=
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Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,2042 |
JPY |
yen giapponesi |
136,25 |
DKK |
corone danesi |
7,4624 |
GBP |
sterline inglesi |
0,68195 |
SEK |
corone svedesi |
9,3267 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,5561 |
ISK |
corone islandesi |
74,12 |
NOK |
corone norvegesi |
7,877 |
BGN |
lev bulgari |
1,9559 |
CYP |
sterline cipriote |
0,5732 |
CZK |
corone ceche |
29,553 |
EEK |
corone estoni |
15,6466 |
HUF |
fiorini ungheresi |
249,61 |
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
LVL |
lats lettoni |
0,696 |
MTL |
lire maltesi |
0,4293 |
PLN |
zloty polacchi |
3,9185 |
RON |
leu rumeni |
3,5603 |
SIT |
tolar sloveni |
239,52 |
SKK |
corone slovacche |
38,79 |
TRY |
lire turche |
1,623 |
AUD |
dollari australiani |
1,5828 |
CAD |
dollari canadesi |
1,4063 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
9,3412 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,7414 |
SGD |
dollari di Singapore |
2,0353 |
KRW |
won sudcoreani |
1 254,96 |
ZAR |
rand sudafricani |
7,6765 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
9,7444 |
HRK |
kuna croata |
7,433 |
IDR |
rupia indonesiana |
12 391,22 |
MYR |
ringgit malese |
4,5389 |
PHP |
peso filippino |
67,465 |
RUB |
rublo russo |
34,334 |
THB |
baht thailandese |
49,44 |
Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
1.10.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 242/4 |
Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo di cooperazione sugli usi pacifici dell'energia nucleare tra la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) ed il governo della Repubblica di Uzbekistan
(2005/C 242/03)
L'accordo di cooperazione sugli usi pacifici dell'energia nucleare tra la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) ed il governo della Repubblica di Uzbekistan è entrato in vigore il 1o agosto 2004 (1).
(1) GU L 269 del 21.10.2003, pag. 9
1.10.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 242/5 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni
(2005/C 242/04)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Data della decisione:
Stato membro: Irlanda
Aiuto N.: N 143/2004
Denominazione: Oneri di servizio pubblico — Electricity Supply Board (ESB)
Obiettivo: Garantire la sicurezza dell'approvvigionamento elettrico in Irlanda (produzione di energia elettrica)
Base giuridica: Electricity Regulation Act 1999 (Public Service Obligations) Order
Stanziamento: A seconda dei costi realmente sostenuti, ca.70 milioni di EUR sono previsti per l'intera durata degli oneri di servizio pubblico (OSP)
Durata: Dal 19 febbraio 2005 fino al completamento dei due impianti di generazione che devono essere costruiti in base agli OSP riguardo alla nuova capacità di produzione di energia elettrica (aiuto di Stato n. N 475/2003); le date previste per l'avvio degli impianti sono rispettivamente novembre 2005 e gennaio 2006
Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
Data di adozione:
Stati membri: Paesi Bassi
Numero dell'aiuto: N 185/2005
Denominazione: Aiuto a Vietnam (B.V.Scheepswerf Damen Gorinchem)/sovvenzione
Obiettivo: Sviluppo
Base giuridica: Schenking vanuit het gebonden hulpfinancieringsprogramma ORET/Miliev
Stanziamento: 11 585 875 EUR
Intensità o importo dell'aiuto: 35 %
Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
Data di adozione:
Numero dell'aiuto: N 362/2005
Stato Membro: Cipro
Titolo nella lingua originale: Amendment of scheme for protection of environment (CY6/2004)
Base giuridica: Απόφαση Υπ. Συμβουλίου 61.790, 30.3.2005
Obiettivi: Sviluppo regionale — Protezione ambientale (Tutti i settori)
Importo totale dell'aiuto previsto: CYP 7 900 000
Durata:
Altre informazioni: Regime — Sovvenzione diretta
Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
Data di adozione:
Numero dell'aiuto: N 553/2004
Stato Membro: Francia
Titolo nella lingua originale: Exonération d'impôt sur les sociétés en faveur des sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté
Base giuridica: Article 44 septies du Code général des impôts
Settore economico: Industria manifatturiera
Forma dell'aiuto: Agevolazione fiscale
Spesa annuale prevista (in milioni nella valuta nazionale): EUR 50
Intensità o importo dell'aiuto: 65 %
Durata (periodo): 2004-2006
Altre informazioni:
1) |
Tipo di misura: regime |
2) |
Forma dell'aiuto: agevolazione fiscale |
3) |
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto: Direction générale des impôts |
Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
Data della decisione:
Stato membro: Slovacchia
N. dell'aiuto: SK 5/2004
Denominazione: Riduzione di un'agevolazione fiscale concessa dalla Repubblica slovacca a U.S. Steel Kosice
Obiettivo: Riduzione di un'agevolazione fiscale
Base giuridica: Punto 4.2 dell'allegato XIV dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca (GU L 236 del 23 settembre 2003) e legge n. 366/1999 Coll. relativa all'imposta sul reddito nella Repubblica slovacca
Stanziamento: 430 milioni di USD
Durata: Chiusura dell'esercizio 2009 o raggiungimento di un importo di aiuto predeterminato (la circostanza che si verifica per prima)
Altre informazioni:
1) |
Ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1 del trattato CE, la Commissione ha deciso di proporre opportune misure nei confronti del regime di aiuti SK 5/04 — Repubblica slovacca: Riduzione di un'agevolazione fiscale concessa dalla Repubblica slovacca a U.S. Steel Kosice. La Slovacchia ha accettato dette misure. |
2) |
US Steel Kosice è tenuta inoltre a versare al governo slovacco, a titolo di imposte, 32 milioni di USD, in due rate di uguale importo rispettivamente nel 2004 e nel 2005 |
Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
1.10.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 242/7 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.3966 — Pirelli RE/Banca Intesa/Ifil/Marcegaglia/SI/IT)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(2005/C 242/05)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
1. |
In data 23.09.05 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Pirelli & C. Real Estate S.p.A. («Pirelli RE», Italia) Banca Intesa S.p.A. («Banca Intesa», Italia), IFIL Investissements S.A. («IFIL», Lussemburgo), Marcegaglia S.p.A. («Marcegaglia, Italia») e Sviluppo Italia S.p.A. («Sviluppo Italia», Italia) acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo in comune dell'impresa Italia Turismo S.p.A. («IT», Italia), attualmente controllata congiuntamente da Banca Intesa, IFIL, Marcegaglia e Sviluppo Italia, mediante acquisto di azioni o quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 (2) del Consiglio, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.3966 — Pirelli RE/Banca Intesa/Ifil/Marcegaglia/SI/IT, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.
1.10.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 242/8 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso n. COMP/M.3952 — System Capital Management — Metinvest/Leman Commodities)
(2005/C 242/06)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Il 19/09/2005 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32005M3952. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex) |
1.10.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 242/8 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso n. COMP/M.3941 — Advent/CCS)
(2005/C 242/07)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Il 26/09/2005 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32005M3941. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex) |
1.10.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 242/9 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso n. COMP/M.3927 — Industri Kapital/Bonna Sabla)
(2005/C 242/08)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Il 20/09/2005 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32005M3927. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex) |
1.10.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 242/9 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso n. COMP/M.3911 — Benq/Siemens Mobile)
(2005/C 242/09)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Il 07/09/2005 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32005M3911. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex) |
III Informazioni
Commissione
1.10.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 242/10 |
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — DG EAC N. 51/05
Invito a presentare proposte per il sostegno degli organismi attivi a livello europeo nel settore della gioventù
(2005/C 242/10)
1. OBIETTIVO E DESCRIZIONE
La decisione n. 790/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, istituisce un programma di azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della gioventù. La linea 15.07.01.02 (ex A-3029) del bilancio generale delle Comunità europee prevede il sostegno di tali organismi.
Il presente invito a presentare proposte riguarda le sovvenzioni che saranno concesse per l'anno 2006 (1 o gennaio — 31 dicembre). L'obiettivo principale delle sovvenzioni è di rafforzare l'azione comunitaria nel settore della gioventù e di renderla più efficace sostenendo gli organismi attivi in questo settore.
Il programma sostiene le attività permanenti degli organismi che perseguono uno scopo di interesse generale europeo nel settore della gioventù o un obiettivo che si inserisce nel quadro della politica dell'Unione europea in questo settore.
Queste attività devono in particolare contribuire, o poter contribuire, alla partecipazione attiva dei giovani cittadini alla vita pubblica e alla società, nonché allo sviluppo e alla realizzazione di azioni di cooperazione comunitaria nel settore della gioventù in generale.
Queste attività dovranno riguardare in particolare i temi menzionati nel Libro bianco della Commissione sulla gioventù intitolato «Un nuovo impulso per la gioventù europea» (1).
La priorità sarà data nel 2006 alle iniziative legate alla partecipazione dei giovani al processo di costruzione europea e dotate di una visibilità politica.
2. CANDIDATI AMMISSIBILI
Le candidature rispondenti ai criteri sottoindicati saranno oggetto di un'approfondita valutazione.
2.1. Organismi ammissibili
Per poter beneficiare di una sovvenzione di funzionamento, un organismo deve soddisfare i seguenti requisiti:
— |
essere costituito giuridicamente da più di un anno; |
— |
essere non governativo; |
— |
essere senza scopo di lucro; |
— |
essere un organismo per la gioventù o con obiettivi più ampi, ma con una parte delle sue attività destinata esclusivamente ai giovani; |
— |
beneficiare di un cofinanziamento che rappresenta almeno il 50 % del suo bilancio annuale totale, proveniente da fonti diverse dal bilancio dell'Unione europea; |
— |
avere fra il suo personale almeno un dipendente in pianta stabile. |
2.2. Paesi ammissibili
Sono ammissibili le candidature di organismi dotati di personalità giuridica e situati in uno dei seguenti paesi:
— |
Unione europea (UE): Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria; |
— |
paesi membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) e dello Spazio economico europeo (SEE): Islanda, Liechtenstein, Norvegia; |
— |
paesi candidati: Bulgaria, Romania, Turchia. |
La possibilità che la Commissione prescelga la proposta di un cittadino di un paese dell'EFTA/SEE o di un paese candidato è subordinata alla conclusione, alla data della selezione, degli accordi che stabiliscono le modalità di partecipazione di questi paesi al programma istituito dalla decisione n. 790/2004/CE.
Gli organismi candidati devono disporre di organizzazioni membri attivi in almeno 8 dei paesi di cui sopra.
3. BILANCIO
Il bilancio totale destinato al cofinanziamento del funzionamento degli organismi attivi a livello europeo nel settore della gioventù ammonta, secondo le stime per il 2006, a 2 420 000 EUR. L'aiuto finanziario della Commissione non può eccedere il 50 % delle spese totali di funzionamento approvate dalla Commissione.
La sovvenzione comunitaria massima per organismo ammonta a 35 000 EUR.
4. TERMINE DI PRESENTAZIONE
Le domande devono pervenire alla Commissione entro il 1 o dicembre 2005.
5. INFORMAZIONI COMPLETE
Il testo completo dell'invito a presentare proposte e i moduli di candidatura sono disponibili sul sito Europa, al seguente indirizzo:
http://europa.eu.int/comm/youth/program/ingyo_en.html
Saranno prese in considerazione solo le domande che rispettano le disposizioni del testo completo e sono presentate utilizzando l'apposito modulo.
(1) COM(2001) 681 def. http://europa.eu.int/comm/education/youth.html