ISSN 1725-2466 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 219 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
48o anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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I Comunicazioni
Commissione
7.9.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 219/1 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
6 settembre 2005
(2005/C 219/01)
1 euro=
|
Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,2483 |
JPY |
yen giapponesi |
136,75 |
DKK |
corone danesi |
7,4561 |
GBP |
sterline inglesi |
0,67670 |
SEK |
corone svedesi |
9,3124 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,5436 |
ISK |
corone islandesi |
77,18 |
NOK |
corone norvegesi |
7,8270 |
BGN |
lev bulgari |
1,9557 |
CYP |
sterline cipriote |
0,5729 |
CZK |
corone ceche |
29,140 |
EEK |
corone estoni |
15,6466 |
HUF |
fiorini ungheresi |
243,85 |
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
LVL |
lats lettoni |
0,6961 |
MTL |
lire maltesi |
0,4293 |
PLN |
zloty polacchi |
3,9275 |
RON |
leu rumeni |
3,4997 |
SIT |
tolar sloveni |
239,47 |
SKK |
corone slovacche |
38,265 |
TRY |
lire turche |
1,6630 |
AUD |
dollari australiani |
1,6271 |
CAD |
dollari canadesi |
1,4865 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
9,6970 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,7619 |
SGD |
dollari di Singapore |
2,0908 |
KRW |
won sudcoreani |
1 279,91 |
ZAR |
rand sudafricani |
7,8718 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
10,1004 |
HRK |
kuna croata |
7,4550 |
IDR |
rupia indonesiana |
12 913,66 |
MYR |
ringgit malese |
4,702 |
PHP |
peso filippino |
70,248 |
RUB |
rublo russo |
35,2250 |
THB |
baht thailandese |
51,303 |
Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
7.9.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 219/2 |
Procedura d'informazione — Regole tecniche
(2005/C 219/02)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37; GU L 217 del 5.8.1998, pag. 20).
Notifiche di progetti nazionali di regole tecniche ricevute dalla Commissione.
Riferimento (1) |
Titolo |
Scadenza della sospensione di tre mesi (2) |
2005/0405/DK |
Modifica del decreto n. 943 del 16 settembre 2004 sull'approvazione di impegni elencati |
14-11-2005 |
2005/0406/S |
Disposizioni e linee guida dell'Ente per la navigazione marittima sul trasporto di merci pericolose imballate su navi ro-ro nel Mar Baltico |
16-11-2005 |
2005/0407/D |
Norma tecnica di controllo delle misurazioni della planarità superficiale di carreggiate in direzione longitudinale e trasversale, edizione 2005, parte: misurazioni a contatto («TP Eben — misurazioni a contatto») |
21-11-2005 |
2005/0408/S |
Disposizioni e linee guida dell'Ente per la navigazione marittima relative alla sicurezza del trasporto via nave di combustibile nucleare irradiato, plutonio e rifiuti altamente radioattivi imballati (Codice CNI) |
25-11-2005 |
2005/0409/D |
Quinto regolamento recante modifica del regolamento sui giochi |
25-11-2005 |
La Commissione richiama l'attenzione sulla sentenza riguardante la «CIA Security», emessa il 30 aprile 1996 nella causa C-194/94 (Racc. 1996, pag. I-2201), secondo la quale la Corte di giustizia ritiene che gli articoli 8 e 9 della direttiva 98/34/CE (all'epoca 83/189/CEE) debbano essere interpretati nel senso che i singoli possono farli valere dinanzi a un giudice nazionale, il quale deve rifiutare l'applicazione di una regola tecnica nazionale che non sia stata notificata conformemente alla direttiva di cui sopra.
Detta sentenza conferma la comunicazione della Commissione del 1o ottobre 1986 (GU C 245 dell'1.10.1986, pag. 4).
L'inadempimento dell'obbligo di notifica comporta pertanto l'inapplicabilità delle regole tecniche in esame, che di consequenza sano inopponibili ai singoli.
Per ulteriori altri informazioni sulla procedura di notifica, rivolgersi a:
Commissione europea |
DG Imprese e industria, Unità C3 |
B–1049 Bruxelles |
e-mail: Dir83-189-Central@cec.eu.int |
oppure visitare il sito internet: http://europa.eu.int/comm/enterprise/tris/
Per eventuali informazioni su tali notifiche, rivolgersi ai servizi nazionali, il cui elenco è riportato di seguito:
ELENCO DEI DIPARTIMENTI NAZIONALI RESPONSABILI DELL'APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 98/34/CE
BELGIO
BELNotif |
Qualité et Sécurité |
SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie |
NG III — 4ème étage |
Boulevard du Roi Albert II/16 |
B-1000 Bruxelles |
Sig.ra Pascaline Descamps |
Tel. (32) 2 206 46 89 |
Fax (32) 2 206 57 46 |
E-mail: pascaline.descamps@mineco.fgov.be |
paolo.caruso@mineco.fgov.be |
E-mail generico: belnotif@mineco.fgov.be |
Sito Web: http://www.mineco.fgov.be |
REPUBBLICA CECA
Czech Office for Standards, Metrology and Testing |
Gorazdova 24 |
PO BOX 49 |
CZ-128 01 Praha 2 |
Sig.ra Helena Fofonkova |
Tel. (420) 224 907 125 |
Fax (420) 224 907 122 |
E-mail: fofonkova@unmz.cz |
E-mail generico: eu9834@unmz.cz |
Sito Web: http://www.unmz.cz |
DANIMARCA
Erhvervs- og Boligstyrelsen |
Dahlerups Pakhus |
Langelinie Allé 17 |
DK-2100 Copenhagen Ø (oppure DK-2100 Copenhagen OE) |
Tel. (45) 35 46 66 89 (linea diretta) |
Fax (45) 35 46 62 03 |
E-mail: Sig.ra Birgitte Spühler Hansen — bsh@ebst.dk |
Cassetta delle lettere per messaggi relativi a notifiche — noti@ebst.dk |
Sito Web: http://www.ebst.dk/Notifikationer |
GERMANIA
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit |
Referat XA2 |
Scharnhorststr. 34-37 |
D-10115 Berlin |
Sig.ra Christina Jäckel |
Tel. (49) 30 2014 6353 |
Fax. (49) 30 2014 5379 |
E-mail: infonorm@bmwa.bund.de |
Sito Web: http://www.bmwa.bund.de |
ESTONIA
Ministry of Economic Affairs and Communications |
Harju str. 11 |
EE-15072 Tallinn |
Mr Karl Stern |
Tel. (37-2) 6 256 405 |
Fax (37-2) 6 313 660 |
E-mail: karl.stern@mkm.ee |
E-mail generico: el.teavitamine@mkm.ee |
GRECIA
Ministry of Development |
General Secretariat of Industry |
Mesogeion 119 |
GR-101 92 Athens |
Tel. (30) 210 696 98 63 |
Fax (30) 210 696 91 06 |
ELOT |
Acharnon 313 |
GR-111 45 Athens |
Tel. (30) 210 212 03 01 |
Fax (30) 210 228 62 19 |
E-mail: 83189in@elot.gr |
Sito Web: http://www.elot.gr |
SPAGNA
Ministerio de Asuntos Exteriores |
Secretaría de Estado de Asuntos Europeos |
Direccion General de Coordinacion del Mercado Interior y otras Políticas Comunitarias |
Subdireccion General de Asuntos Industriales, Energéticos, de Transportes y Comunicaciones y de Medio Ambiente |
C/Padilla, 46, Planta 2a, Despacho: 6218 |
E-28006 Madrid |
Sig. Angel Silván Torregrosa |
Tel. (34-91) 379 83 32 |
Sig.ra Esther Pérez Peláez |
Consigliere tecnico |
E-mail: esther.perez@ue.mae.es |
Tel. (34-91) 379 84 64 |
Fax (34-91) 379 84 01 |
E-mail: d83-189@ue.mae.es |
FRANCIA
Délégation interministérielle aux normes |
Direction générale de l'Industrie, des Technologies de l'information et des Postes (DiGITIP) |
Service des politiques d'innovation et de compétitivité (SPIC) |
Sous-direction de la normalisation, de la qualité et de la propriété industrielle (SQUALPI) |
DiGITIP 5 |
12, rue Villiot |
F-75572 Paris Cedex 12 |
Sig.ra Suzanne Piau |
Tel. (33) 1 53 44 97 04 |
Fax (33) 1 53 44 98 88 |
E-mail: suzanne.piau@industrie.gouv.fr |
Sig.ra Françoise Ouvrard |
Tel. (33) 1 53 44 97 05 |
Fax (33) 1 53 44 98 88 |
E-mail: francoise.ouvrard@industrie.gouv.fr |
IRLANDA
NSAI |
Glasnevin |
Dublin 9 |
Ireland |
Sig. Tony Losty |
Tel. (35-3) 1 807 38 80 |
Fax (35-3) 1 807 38 38 |
E-mail: tony.losty@nsai.ie |
Sito Web: http://www.nsai.ie/ |
ITALIA
Ministero delle attività produttive |
Dipartimento per le imprese |
Direzione Generale per lo sviluppo produttivo e la competitività |
Ispettorato tecnico dell'industria — Ufficio F1 |
Via Molise 2 |
I-00187 Roma |
Sig. Vincenzo Correggia |
Tel. (39) 06 47 05 22 05 |
Fax (39) 06 47 88 78 05 |
E-mail: vincenzo.correggia@minindustria.it |
Sig. Enrico Castiglioni |
Tel. (39) 06 47 05 26 69 |
Fax (39) 06 47 88 77 48 |
E-mail: enrico.castiglioni@minindustria.it |
E-mail generico: ucn98.34.italia@attivitaproduttive.gov.it |
Sito Web: http://www.minindustria.it |
CIPRO
Cyprus Organization for the Promotion of Quality |
Ministry of Commerce, Industry and Tourism |
13, A. Araouzou street |
CY-1421 Nicosia |
Tel. (35-7) 22 409313 oppure (357) 22 375053 |
Fax (35-7) 22 754103 |
Sig. Antonis Ioannou |
Tel. (35-7) 22 409409 |
Fax (35-7) 22 754103 |
E-mail: aioannou@cys.mcit.gov.cy |
Sig.ra Thea Andreou |
Tel. (35-7) 22 409 404 |
Fax (35-7) 22 754 103 |
E-mail: tandreou@cys.mcit.gov.cy |
E-mail generico: dir9834@cys.mcit.gov.cy |
Sito Web: http://www.cys.mcit.gov.cy |
LETTONIA
Ministry of Economics of Republic of Latvia |
Trade Normative and SOLVIT Notification Division |
SOLVIT Coordination Centre |
55, Brivibas Street |
LV-1519 Riga |
Reinis Berzins |
Deputy Head of Trade Normative and SOLVIT Notification Division |
Tel.: (371) 70 13 2 30 |
Fax: (371) 72 80 882 |
Zanda Liekna |
Solvit Coordination Centre |
Tel. (371) 70 13 236 |
Fax (371) 72 80 88 2 |
E-mail: zanda.liekna@em.gov.lv |
General e-mail: notification@em.gov.lv |
LITUANIA
Lithuanian Standards Board |
T. Kosciuskos g. 30 |
LT-01100 Vilnius |
Sig.ra Daiva Lesickiene |
Tel. (370) 5 270 93 47 |
Fax (370) 5 270 93 67 |
E-mail: dir9834@lsd.lt |
Sito Web: http://www.lsd.lt |
LUSSEMBURGO
SEE — Service de l'Energie de l'Etat |
34, avenue de la Porte-Neuve |
B.P. 10 |
L-2010 Luxembourg |
Sig. J.P. Hoffmann |
Tel. (35-2) 46 97 46 1 |
Fax (35-2) 22 25 24 |
E-mail: see.direction@eg.etat.lu |
Sito Web: http://www.see.lu |
UNGHERIA
Hungarian Notification Centre – |
Ministry of Economy and Transport |
Budapest |
Honvéd u. 13-15 |
H-1055 |
Sig. Zsolt Fazekas |
E-mail: fazekaszs@gkm.hu |
Tel. (36-1) 374 2873 |
Fax (36-1) 473 1622 |
E-mail: notification@gkm.hu |
Sito Web: http://www.gkm.hu/dokk/main/gkm |
MALTA
Malta Standards Authority |
Level 2 |
Evans Building |
Merchants Street |
VLT 03 |
MT-Valletta |
Tel. (35-6) 2124 2420 |
Fax (35-6) 2124 2406 |
Sig.ra Lorna Cachia |
E-mail: lorna.cachia@msa.org.mt |
E-mail generico: notification@msa.org.mt |
Sito Web: http://www.msa.org.mt |
PAESI BASSI
Ministerie van Financiën |
Belastingsdienst/Douane Noord |
Team bijzondere klantbehandeling |
Centrale Dienst voor In-en uitvoer |
Engelse Kamp 2 |
Postbus 30003 |
9700 RD Groningen |
Nederland |
Sig. Ebel van der Heide |
Tel. (31) 50 5 23 21 34 |
Sig.ra Hennie Boekema |
Tel. (31) 50 5 23 21 35 |
Sig.ra Tineke Elzer |
Tel. (31) 50 5 23 21 33 |
Fax (31) 50 5 23 21 59 |
E-mail generico: |
Enquiry.Point@tiscali-business.nl |
Enquiry.Point2@tiscali-business.nl |
AUSTRIA
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit |
Abteilung C2/1 |
Stubenring 1 |
A-1010 Wien |
Sig.ra Brigitte Wikgolm |
Tel. (43-1) 711 00 58 96 |
Fax (43-1) 715 96 51 oppure (43-1) 712 06 80 |
E-mail: not9834@bmwa.gv.at |
Sito Web: http://www.bmwa.gv.at |
POLONIA
Ministry of Economy and Labour |
Department for European and Multilateral Relations |
Plac Trzech Krzyży 3/5 |
PL-00-507 Warszawa |
Sig.ra Barbara Nieciak |
Tel. (48) 22 693 54 07 |
Fax (48) 22 693 40 28 |
E-mail: barnie@mg.gov.pl |
Sig.ra Agata Gągor |
Tel. (48) 22 693 56 90 |
E-mail generico: notyfikacja@mg.gov.pl |
PORTOGALLO
Instituto Portugês da Qualidade |
Rua Antonio Gião, 2 |
P-2829-513 Caparica |
Sig.ra Cândida Pires |
Tel. (351-21) 294 82 36 oppure 81 00 |
Fax (351-21) 294 82 23 |
E-mail: c.pires@mail.ipq.pt |
E-mail generico: not9834@mail.ipq.pt |
Sito Web: http://www.ipq.pt |
SLOVENIA
SIST — Slovenian Institute for Standardization |
Contact point for 98/34/EC and WTO-TBT Enquiry Point |
Šmartinska 140 |
SLO-1000 Ljubljana |
Tel. (386-1) 478 30 41 |
Fax (386-1) 478 30 98 |
E-mail: contact@sist.si |
Sig.ra Vesna Stražišar |
SLOVACCHIA
Sig.ra Kvetoslava Steinlova |
Director of the Department of European Integration, |
Office of Standards, Metrology and Testing of the Slovak Republic |
Stefanovicova 3 |
SK-814 39 Bratislava |
Tel. (42-1) 2 5249 3521 |
Fax (42-1) 2 5249 1050 |
E-mail: steinlova@normoff.gov.sk |
FINLANDIA
Kauppa-ja teollisuusministeriö |
(Ministry of Trade and Industry) |
Visitor address: |
Aleksanterinkatu 4 |
FIN-00171 Helsinki |
e |
Katakatu 3 |
FIN-00120 Helsinki |
Indirizzo postale: |
PO Box 32 |
FIN-00023 Government |
Sig. Tuomas Mikkola |
Tel. (35-8) 9 57 86 32 65 |
Fax (35-8) 9 1606 46 22 |
E-mail: tuomas.mikkola@ktm.fi |
Sig.ra Katri Amper |
E-mail generico: maaraykset.tekniset@ktm.fi |
Sito Web: http://www.ktm.fi |
SVEZIA
Kommerskollegium |
(National Board of Trade) |
Box 6803 |
Drottninggatan 89 |
S–113 86 Stockholm |
Sig.ra Kerstin Carlsson |
Tel. (46) 86 90 48 82 oppure (46) 86 90 48 00 |
Fax (46) 86 90 48 40 oppure (46) 83 06 75 9 |
E-mail: kerstin.carlsson@kommers.se |
E-mail generico: 9834@kommers.se |
Sito Web: http://www.kommers.se |
REGNO UNITO
Department of Trade and Industry |
Standards and Technical Regulations Directorate 2 |
151 Buckingham Palace Road |
London SW1 W 9SS |
United Kingdom |
Sig. Philip Plumb |
Tel. (44) 2072151488 |
Fax (44) 2072151529 |
E-mail: philip.plumb@dti.gsi.gov.uk |
E-mail generico: 9834@dti.gsi.gov.uk |
Sito Web: http://www.dti.gov.uk/strd |
EFTA — ESA
EFTA Surveillance Authority |
Rue Belliard 35 |
B-1040 Bruxelles |
Sig.ra Adinda Batsleer |
Tel. (32-2) 286 18 61 |
Fax (32-2) 286 18 00 |
E-mail: aba@eftasurv.int |
Sig.ra Tuija Ristiluoma |
Tel. (32-2) 286 18 71 |
Fax (32-2) 286 18 00 |
E-mail: tri@eftasurv.int |
E-mail generico: DRAFTTECHREGESA@eftasurv.int |
Sito Web: http://www.eftasurv.int |
EFTA |
Goods Unit |
EFTA Secretariat |
Rue Joseph II 12-16 |
B-1000 Bruxelles |
Sig.ra. Kathleen Byrne |
Tel. (32-2) 286 17 49 |
Fax (32-2) 286 17 42 |
E-mail: kathleen.byrne@efta.int |
E-mail generico: DRAFTTECHREGEFTA@efta.int |
Sito Web: http://www.efta.int |
TURCHIA
Undersecretariat of Foreign Trade |
General Directorate of Standardisation for Foreign Trade |
Inönü Bulvari n. 36 |
06510 |
Emek — Ankara |
Sig. Mehmet Comert |
Tel. (90) 312 212 58 98 |
Fax (90) 312 212 87 68 |
E-mail: dtsabbil@dtm.gov.tr |
Sito Web: http://www.dtm.gov.tr |
(1) Anno, numero di registrazione, Stato membro autore.
(2) Periodo nel corso del quale il progetto non può essere adottato.
(3) Senza scadenza, in quanto la Commissione ha accettato la motivazione di urgenza invocata dallo Stato membro autore del progetto.
(4) Senza scadenza, in quanto si tratta di specificazioni tecniche o di altri requisiti o di regole relative ai servizi connessi con misure di carattere fiscale o finanziario, ai sensi dell'articolo 1, punto 11, secondo comma, terzo trattino, della direttiva 98/34/CE.
(5) Procedura di informazione chiusa.
7.9.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 219/7 |
Modifica delle note esplicative relative alla parte II, titolo III «Regimi doganali economici» del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 269 del 24.9.2001, pag. 1
(2005/C 219/03)
Le linee guida sono modificate come segue:
1. |
Al capitolo 2, deposito doganale, dopo la parte intitolata «Manipolazioni usuali — Miscuglio di oli d'oliva», è inserito il seguente testo: Esempio 1 La seguente operazione è stata effettuata come manipolazione usuale nel quadro del regime del deposito doganale: Sostituzione del tubo di scappamento di un autoveicolo con un tubo di scappamento di migliore qualità (acciaio inossidabile). Tanto l'autoveicolo quanto il tubo di scappamento (acciaio inossidabile) sono vincolati al regime del deposito doganale. Dopo che è stata effettuata la manipolazione usuale (mu), l'autoveicolo è stato dichiarato per l'immissione in libera pratica. Come deve essere calcolato l'importo del dazio all'importazione?
Esempio 2 La seguente operazione è stata effettuata come manipolazione usuale nel quadro del regime del deposito doganale: Sostituzione del tubo di scappamento di un autoveicolo con un tubo di scappamento di migliore qualità (acciaio inossidabile). L'autoveicolo è vincolato al regime del deposito doganale, mentre il tubo di scappamento (acciaio inossidabile) è in libera pratica. Dopo che è stata effettuata la manipolazione usuale (mu), l'autoveicolo è stato dichiarato per l'immissione in libera pratica. Come deve essere calcolato l'importo del dazio all'importazione?
|
2. |
Al capitolo 3, perfezionamento attivo, dopo la parte intitolata «Aiuti alla produzione», è inserito il seguente testo: Antefatti Impegni internazionali limitano a 415 milioni di euro l'importo che per anno finanziario l'UE può pagare come rimborsi sulle esportazioni di merci non comprese nell'allegato I (NAI). Tuttavia, quando il fabbisogno stimato in termini di restituzioni supera le disponibilità finanziarie, l'articolo 11 del regolamento 3448/93 del Consiglio prevede un sistema secondo cui le condizioni economiche, di cui all'articolo 117, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2913/92, sono considerate soddisfatte anche per determinate quantità di prodotti di base utilizzati per la fabbricazione di merci NAI. Le quantità di prodotti di base cui si applica tale disposizione sono determinate mediante un bilancio, sottoposto periodicamente a riesame, fondato sul raffronto tra le disponibilità finanziarie imposte e il fabbisogno stimato in termini di restituzioni. Le modalità di applicazione di tale disposizione sono contenute nel regolamento (CE) n. 1488/2001 della Commissione (2), del 19 luglio 2001, relativo alle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissione al regime di perfezionamento attivo, senza esame preventivo delle condizioni economiche, di talune quantità di taluni prodotti di base inclusi nell'allegato I del trattato che istituisce la Comunità europea. Ai sensi del regolamento 1488/2001, l'iscrizione di talune quantità di prodotti agricoli di base a questo regime richiede la presentazione, per il periodo della sua validità, di un certificato di perfezionamento attivo (certificato PA). Presentando, nel periodo di validità, la copia n. 1 del certificato PA o un estratto dello stesso, l'operatore può sottoporre all'autorità doganale di uno Stato membro, alle condizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, un'unica domanda di autorizzazione di perfezionamento attivo per una quantità di prodotto di base pari o inferiore a quella indicata sul certificato o sull'estratto. Le condizioni economiche di cui all'articolo 117, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2913/92 sono allora considerate soddisfatte. Tuttavia, l'articolo 507, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della commissione stabilisce che un'autorizzazione è valida a decorrere dalla data del rilascio o da una data successiva indicata sull'autorizzazione. Inoltre, riguardo a tali autorizzazioni, l'articolo 507, paragrafo 4, del regolamento 2454/93 stabilisce che la durata di validità non può essere superiore a tre mesi per il latte e i prodotti lattiero-caseari, e non può essere superiore a sei mesi per gli altri prodotti agricoli interessati. Problema La Commissione riesamina attualmente questo regime speciale PA NAI alla luce dell'esperienza maturata sin dalla sua attivazione, nel settembre 2002. Uno dei problemi individuati riguarda gli operatori che si rivolgono alle proprie autorità doganali per posticipare la data di inizio di validità dell'autorizzazione — in alcuni casi anche oltre la fine del periodo finanziario in cui è stato individuato il deficit di bilancio per i NAI. Quando la data di autorizzazione è rinviata, può succedere che il prodotto di base invece di arrivare nella Comunità al momento di carenza delle disponibilità finanziarie arrivi nella Comunità quando i fondi disponibili per le restituzioni sono sufficienti. Soluzione L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1488/2001 recita: L'iscrizione di talune quantità di prodotti base, di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3448/93, al regime del perfezionamento attivo senza esame preventivo delle condizioni economiche richiede la presentazione, per il periodo della sua validità, di un certificato di perfezionamento attivo. Ciò significa pertanto che gli effetti dell'autorizzazione all'uso del regime del perfezionamento attivo devono decorrere a partire da una data inclusa nel periodo di validità del certificato PA corrispondente. Inoltre, l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2913/92 recita: Il codice si applica, fatte salve le disposizioni specifiche adottate in altri settori agli scambi tra la Comunità e i paesi terzi. Ciò significa che, per quanto attiene alla data a decorrere dalla quale l'autorizzazione ha effetto, l'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1488/2001 della Commissione (lex specialis) prevale sull'articolo 507, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93.» |
3. |
La parte intitolata «Merci equivalenti» è sostituita dal seguente testo: Disposizioni particolari si applicano, tra l'altro ai prodotti lattiero-caseari. Conformemente all'allegato 74, punto 7, il ricorso all'equivalenza per i prodotti lattiero caseari è permesso alle seguenti condizioni: Sono prese in considerazione le seguenti componenti: la materia secca del latte, il grasso del latte e le proteine del latte. Il peso di ciascuna di queste componenti nelle merci importate non deve essere superiore al peso di ciascuna di queste componenti nelle merci equivalenti. Tuttavia, nei casi in cui il valore economico delle merci importate è determinato esclusivamente da una o due delle componenti sopramenzionate, il peso può essere calcolato sulla base di questa o di queste componenti. È così consentito compensare le naturali fluttuazioni dei tenori in materia secca, grasso e proteine all'interno del periodo di riferimento stabilito nell'autorizzazione (fino a 4 mesi). Ciò che importa è solo il peso di ciascuna di queste componenti nelle merci importate e nelle merci equivalenti. Se il peso complessivo delle componenti in questione presenti nelle merci importate è superiore al peso complessivo delle componenti in questione presenti nelle merci equivalenti, l'articolo 204 del codice deve essere applicato in modo che solo il peso eccedente sia soggetto a dazi all'importazione. Il peso eccedente deve essere convertito nel corrispondente quantitativo di merci importate. Esempi per il calcolo dei dazi all'importazione:
Esempi di merci il cui valore economico è determinato solo da una o da due delle componenti:
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4. |
Dopo la parte intitolata «Globalizzazione» è inserito il seguente testo: Se nel quadro del regime del perfezionamento attivo sorge un'obbligazione doganale, in taluni casi per la determinazione di tale obbligazione doganale i prodotti compensatori sono assoggettati ai relativi dazi d'importazione. Questi casi sono riportati nell'articolo 548, paragrafo 1, in combinato disposto con l'allegato 75. Tale allegato comprende cascami, rottami, residui, ritagli e scarti, vale a dire i sottoprodotti che necessariamente derivano dall'operazione di trasformazione insieme ai principali prodotti compensatori specificati nell'autorizzazione. Questi prodotti compensatori secondari sono assoggettati ai relativi dazi di importazione, tranne nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione chieda che i dazi su tali prodotti siano valutati conformemente all'articolo 121 del codice. Il seguente elenco illustrativo contiene esempi di casi in cui si applica l'allegato 75: Nota: i codici NC basati sulla NC 2002 non sono aggiornati. Pertanto essi potrebbero non essere conformi alla nomenclatura combinata in vigore.
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5. |
Dopo la parte intitolata «Carnet ATA» è inserito il seguente testo: «Il termine uso commerciale è definito all'articolo 555, paragrafo 1, lettera a). Pertanto, per uso commerciale si intende l'utilizzazione di un mezzo di trasporto per il trasporto di persone a titolo oneroso o il trasporto industriale o commerciale di merci, a titolo oneroso o gratuito; Per trasporto industriale di merci a titolo gratuito si intende ad esempio il trasporto di materie prime destinate ad essere utilizzate in una fabbrica su un mezzo di trasporto appartenente alla fabbrica stessa.» |
6. |
Nella lista illustrativa relativa al materiale professionale (articolo 569), al punto C (Altro materiale), dopo la lettera J è aggiunto il testo seguente:
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(1) I seguenti esempi relativi al calcolo dei dazi nel quadro del punto 19, seconda frase, dell'allegato 72 delle DAC sono applicabili anche nel caso del deposito doganale di tipo D.
(2) GU L 196 del 20.7.2001, pag. 9.
7.9.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 219/19 |
Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile
(2005/C 219/04)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva)
OEN (1) |
Riferimento e titolo della norma (Documento di riferimento) |
Riferimento della norma sostituita |
Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1 |
CEN |
EN 13630-1:2003 Esplosivi per uso civile — Micce detonanti e micce di sicurezza — Parte 1: Requisiti |
— |
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CEN |
EN 13630-2:2002 Esplosivi per uso civile — Micce detonanti e micce di sicurezza — Parte 2: Determinazione della stabilità termica di micce detonanti e micce di sicurezza |
— |
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CEN |
EN 13630-3:2002 Esplosivi per uso civile — Micce detonanti e micce di sicurezza — Parte 3: Determinazione della sensibilità all'attrito dell'esplosivo contenuto in micce detonanti |
— |
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CEN |
EN 13630-4:2002 Esplosivi per uso civile — Micce detonanti e micce di sicurezza — Parte 4: Determinazione della sensibilità all'urto di micce detonanti |
— |
|
CEN |
EN 13630-5:2003 Esplosivi per uso civile — Micce detonanti e micce di sicurezza — Parte 5: Determinazione della resistenza all'abrasione di micce detonanti |
— |
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CEN |
EN 13630-6:2002 Esplosivi per uso civile — Micce detonanti e micce di sicurezza — Parte 6: Determinazione della resistenza alla trazione delle micce detonanti |
— |
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CEN |
EN 13630-7:2002 Esplosivi per uso civile — Micce detonanti e micce di sicurezza — Parte 7: Determinazione dell'affidabilità di innesco di micce detonanti |
— |
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CEN |
EN 13630-8:2002 Esplosivi per uso civile — Micce detonanti e micce di sicurezza — Parte 8: Determinazione della resistenza all'acqua di micce detonanti e micce di sicurezza |
— |
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CEN |
EN 13630-9:2004 Esplosivi per uso civile — Micce detonanti e micce di sicurezza — Parte 9: Determinazione della trasmissione di detonazione da miccia detonante a miccia detonante |
— |
|
CEN |
EN 13630-10:2005 Esplosivi per uso civile — Micce detonanti e micce di sicurezza — Parte 10: Determinazione della capacità di innesco di micce detonanti |
— |
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CEN |
EN 13630-11:2002 Esplosivi per uso civile — Micce detonanti e micce di sicurezza — Parte 11: Determinazione della velocità di detonazione di micce detonanti |
— |
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CEN |
EN 13630-12:2002 Esplosivi per uso civile — Micce detonanti e micce di sicurezza — Parte 12: Determinazione del tempo di combustione di micce di sicurezza |
— |
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CEN |
EN 13631-1:2005 Esplosivi per uso civile — Alti esplosivi — Parte 1: Requisiti |
— |
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CEN |
EN 13631-2:2002 Esplosivi per uso civile — Alti esplosivi — Parte 2: Determinazione della stabilità termica degli esplosivi |
— |
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CEN |
EN 13631-3:2004 Esplosivi per uso civile — Alti esplosivi — Parte 3: Determinazione della sensibilità all'attrito degli esplosivi |
— |
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CEN |
EN 13631-4:2002 Esplosivi per uso civile — Alti esplosivi — Parte 4: Determinazione della sensibilità all'urto degli esplosivi |
— |
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CEN |
EN 13631-5:2002 Esplosivi per uso civile — Alti esplosivi — Parte 5: Determinazione della resistenza all'acqua |
— |
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CEN |
EN 13631-6:2002 Esplosivi per uso civile — Alti esplosivi — Parte 6: Determinazione della resistenza alla pressione idrostatica |
— |
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CEN |
EN 13631-7:2003 Esplosivi per uso civile — Alti esplosivi — Parte 7: Determinazione della sicurezza e dell'affidabilità a temperature estreme |
— |
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CEN |
EN 13631-10:2003 Esplosivi per uso civile — Alti esplosivi — Parte 10: Metodo per la verifica dei mezzi di innesco |
— |
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CEN |
EN 13631-11:2003 Esplosivi per uso civile — Alti esplosivi — Parte 11: Determinazione della trasmissione della detonazione |
— |
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CEN |
EN 13631-12:2004 Esplosivi per usi civili — Alti esplosivi — Parte 12: Specifiche della capacità di innesco di cariche secondarie |
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CEN |
EN 13631-13:2003 Esplosivi per uso civile — Alti esplosivi — Parte 13: Determinazione della massa volumica |
— |
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CEN |
EN 13631-14:2003 Esplosivi per uso civile — Alti esplosivi — Parte 14: Determinazione della velocità di detonazione |
— |
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CEN |
EN 13631-15:2005 Esplosivi per uso civile — Alti esplosivi — Parte 15: Calcolo delle proprietà termodinamiche |
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CEN |
EN 13631-16:2004 Esplosivi per uso civile — Alti esplosivi — Parte 16: Rilevazione e misurazione di gas tossici |
— |
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CEN |
EN 13763-1:2004 Esplosivi per uso civile — Detonatori e relè — Parte 1: Requisiti |
— |
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CEN |
EN 13763-2:2002 Esplosivi per uso civile — Detonatori e relè — Parte 2: Determinazione della stabilità termica |
— |
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CEN |
EN 13763-3:2002 Esplosivi per uso civile — Detonatori e relè — Parte 3: Determinazione della sensibilità all'urto |
— |
|
CEN |
EN 13763-4:2003 Esplosivi per uso civile — Detonatori e relè — Parte 4: Determinazione della resistenza all'abrasione di reofori e di tubi di trasmissione d'onda d'urto |
— |
|
CEN |
EN 13763-5:2003 Esplosivi per uso civile — Detonatori e relè — Parte 5: Determinazione della resistenza ai danni di taglio dei reofori e dei tubi di trasmissione d'onda d'urto |
— |
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CEN |
EN 13763-6:2003 Esplosivi per uso civile — Detonatori e relè — Parte 6: Determinazione della resistenza alla fessurazione a basse temperature dei reofori |
— |
|
CEN |
EN 13763-7:2003 Esplosivi per uso civile — Detonatori e relè — Parte 7: Determinazione della forza meccanica di reofori, tubi di trasmissione d'onda d'urto, connettori, accessori dentati e chiusure |
— |
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CEN |
EN 13763-8:2003 Esplosivi per uso civile — Detonatori e relè — Parte 8: Determinazione della resistenza alla vibrazione dei detonatori semplici |
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CEN |
EN 13763-9:2003 Esplosivi per uso civile — Detonatori e relè — Parte 9: Determinazione della resistenza alla piegatura di detonatori |
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CEN |
EN 13763-11:2003 Esplosivi per uso civile — Detonatori e relè — Parte 11: Determinazione della resistenza al danno per caduta dei detonatori e relè |
— |
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CEN |
EN 13763-12:2003 Esplosivi per uso civile — Detonatori e relè — Parte 12: Determinazione della resistenza alla pressione idrostatica |
— |
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CEN |
EN 13763-13:2004 Esplosivi per uso civile — Detonatori e relè — Parte 13: Determinazione della resistenza alle scariche elettrostatiche di detonatori elettrici |
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CEN |
EN 13763-15:2004 Esplosivi per uso civile — Detonatori e relè — Parte 15: Determinazione della capacità di innesco equivalente |
— |
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CEN |
EN 13763-16:2003 Esplosivi per uso civile — Detonatori e relè — Parte 16: Determinazione dell'accuratezza del ritardo |
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CEN |
EN 13763-17:2003 Esplosivi per uso civile — Detonatori e relè — Parte 17: Determinazione della corrente di non-accensione di detonatori elettrici |
— |
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CEN |
EN 13763-18:2003 Esplosivi per uso civile — Detonatori e relè — Parte 18: Determinazione della corrente di accensione di detonatori elettrici collegati in serie |
— |
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CEN |
EN 13763-19:2003 Esplosivi per uso civile — Detonatori e relè — Parte 19: Determinazione dell'impulso di accensione di detonatori elettrici |
— |
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CEN |
EN 13763-20:2003 Esplosivi per uso civile — Detonatori e relè — Parte 20: Determinazione della resistenza elettrica totale dei detonatori elettrici |
— |
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CEN |
EN 13763-21:2003 Esplosivi per uso civile — Detonatori e relè — Parte 21: Determinazione della tensione d'arco di detonatori elettrici |
— |
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CEN |
EN 13763-22:2003 Esplosivi per uso civile — Detonatori e relè — Parte 22: Determinazione della capacità, della resistenza di isolamento e della scarica di rottura dei reofori |
— |
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CEN |
EN 13763-23:2002 Esplosivi per uso civile — Detonatori e relè — Parte 23: Determinazione della velocità dell'onda d'urto dei tubi di trasmissione d'onda d'urto |
— |
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CEN |
EN 13763-24:2002 Esplosivi per uso civile — Detonatori e relè — Parte 24: Determinazione della non-conducibilità elettrica di tubi di trasmissione d'onda d'urto |
— |
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CEN |
EN 13763-25:2004 Esplosivi per uso civile — Detonatori e relè — Parte 25: Determinazione della capacità di trasmissione dei connettori di superficie, dei relè e degli accessori di accoppiamento |
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CEN |
EN 13857-1:2003 Esplosivi per uso civile — Parte 1: Terminologia |
— |
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CEN |
EN 13857-3:2002 Esplosivi per uso civile — Parte 3: Informazioni che devono essere fornite dal fabbricante, o dal suo rappresentante autorizzato, all'utilizzatore |
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CEN |
EN 13938-1:2004 Esplosivi per usi civili — Propellenti e propellenti per razzi — Parte 1: Requisiti |
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CEN |
EN 13938-2:2004 Esplosivi per usi civili — Propellenti e propellenti per razzi — Parte 2: Determinazione della resistenza all'energia elettrostatica |
— |
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CEN |
EN 13938-3:2003 Esplosivi per uso civile — Propellenti e propellenti per razzi — Parte 3: Determinazione della deflagrazione alla transizione di detonazione |
— |
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CEN |
EN 13938-4:2003 Esplosivi per uso civile — Propellenti e propellenti per razzi — Parte 4: Determinazione della velocità di combustione in condizioni ambientali |
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CEN |
EN 13938-5:2004 Esplosivi per uso civile — Propellenti e propellenti per razzi — Parte 5: Determinazione delle cavità e delle fessurazioni |
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CEN |
EN 13938-6:2004 Esplosivi per uso civile — Propellenti e propellenti per razzi — Parte 6: Propellenti solidi per razzi — Guida per la determinazione della integrità di rivestimenti inibitori |
— |
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CEN |
EN 13938-7:2004 Esplosivi per uso civile — Propellenti e propellenti per razzi — Parte 7: Determinazione delle proprietà della polvere nera |
— |
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Nota 1 |
In genere la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro («dow»), fissata dall'organismo europeo di normalizzazione, ma è bene richiamare l'attenzione di coloro che utilizzano queste norme sul fatto che in alcuni casi eccezionali può avvenire diversamente. |
Nota 3 |
In caso di modifiche, la Norma cui si fa riferimento è la EN CCCCC:YYYY, comprensiva delle sue precedenti eventuali modifiche, e la nuova modifica citata. La norma sostituita (colonna 4) perciò consiste nella EN CCCCC:YYYY e nelle sue precedenti eventuali modifiche, ma senza la nuova modifica citata. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva. |
AVVERTIMENTO:
— |
Ogni informazione relativa alla disponibilità delle norme può essere ottenuta o presso gli organismi europei di normalizzazione o presso gli organismi nazionali di normalizzazione il cui l'elenco figura in annesso alla direttiva n. 98/34/CE (2) del Parlamento europeo e del Consiglio modificata dalla direttiva n. 98/48/CE (3). |
— |
La pubblicazione dei riferimenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non implica che le norme siano disponibili in tutte le lingue della Comunità. |
— |
Questa lista sostituisce tutte le precedenti liste pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Commissione assicura l'aggiornamento della presente lista. |
Per ulteriori informazioni, consultare il sito Europa, al seguente indirizzo:
http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/
(1) ESO: Organismo europeo di Normalizzazione:
— |
CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels, Tel. (32-2) 550 08 11; fax (32-2) 550 08 19 (http://www.cenorm.be) |
— |
CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels, Tel. (32-2) 519 68 71; fax (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org) |
— |
ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tel. (33) 492 94 42 00; fax (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org) |
(2) GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.
(3) GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18.
7.9.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 219/25 |
Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto
(2005/C 219/05)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva)
OEN |
Riferimento e titolo della norma (Documento di riferimento) |
Riferimento della norma sostituita |
Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1 |
CEN |
EN ISO 15652:2005 Unità di piccole dimensioni — Sistemi di governo comandati a distanza per imbarcazioni entrobordo a idrogetto (ISO 15652:2003) |
— |
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Nota 1 |
In genere la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro («dow»), fissata dall'organismo europeo di normalizzazione, ma è bene richiamare l'attenzione di coloro che utilizzano queste norme sul fatto che in alcuni casi eccezionali può avvenire diversamente. |
AVVERTIMENTO:
— |
Ogni informazione relativa alla disponibilità delle norme può essere ottenuta o presso gli organismi europei di normalizzazione o presso gli organismi nazionali di normalizzazione il cui l'elenco figura in annesso alla direttiva n. 98/34/CE (2) del Parlamento europeo e del Consiglio modificata dalla direttiva n. 98/48/CE (3). |
— |
La pubblicazione dei riferimenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non implica che le norme siano disponibili in tutte le lingue della Comunità. |
Per ulteriori informazioni, consultare il sito Europa, al seguente indirizzo:
http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/
(1) ESO: Organismo europeo di Normalizzazione:
— |
CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels, Tel. (32-2) 550 08 11; fax (32-2) 550 08 19 (http://www.cenorm.be) |
— |
CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels, Tel. (32-2) 519 68 71; fax (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org) |
— |
ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tel. (33) 492 94 42 00; fax (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org) |
(2) GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.
(3) GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18.
7.9.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 219/26 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.3923 — AMI/Eurotecnica)
(2005/C 219/06)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
1. |
In data 30/8/2005 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 e a seguito di un rinvio in conformitá con l'articolo 22 (3) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Agrolinz Melamine International GmbH («AMI», Austria) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme dell'impresa Eurotecnica Melamine S.A. («Eurotecnica», Lussemburgo) appartenente a Eurotecnica Group SA, mediante acquisto di azioni o quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.3923 — AMI/Eurotecnica, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
7.9.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 219/27 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.3742 — Corman/Glanbia Consumer Foods/JV)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(2005/C 219/07)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
1. |
In data 1.9.2005 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Glanbia Consumer Foods Limited («Glanbia CF», Irlanda) appartenente al gruppo Glanbia e Corman S.A. («Corman», Belgio) appartenente al gruppo Bongrain («Bongrain», Francia) acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo in comune dell'impresa Corman Miloko Ireland Limited («Corman Miloko», Irlanda), attualmente controllata da Corman, mediante acquisto di azioni o quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 (2) del Consiglio, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.3742 — Corman/Glanbia Consumer Foods/JV, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.