ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 217

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

48o anno
3 settembre 2005


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Comunicazioni

 

Corte di giustizia

 

CORTE DI GIUSTIZIA

2005/C 217/1

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 14 luglio 2005, nella causa C-26/00: Regno dei Paesi Bassi contro Commissione delle Comunità europee (Regime di associazione dei paesi e territori d'oltremare — Importazioni di zucchero e di miscele di zucchero e cacao — Regolamento (CE) n. 2423/1999 — Ricorso di annullamento — Misure di salvaguardia — Proporzionalità)

1

2005/C 217/2

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 14 luglio 2005,, nella causa C-180/00: Regno dei Paesi Bassi contro Commissione delle Comunità europee (Regime di associazione dei paesi e territori d'oltremare — Importazioni di zucchero e di miscele di zucchero e cacao — Regolamento (CE) n. 465/2000 — Ricorso di annullamento — Misure di salvaguardia — Proporzionalità)

1

2005/C 217/3

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 14 luglio 2005, nella causa C-452/00: Regno dei Paesi Bassi contro Commissione delle Comunità europee (Regime di associazione dei paesi e territori d'oltremare — Importazioni di zucchero e di miscele di zucchero e cacao — Regolamento (CE) n. 2081/2000 — Ricorso di annullamento — Misure di salvaguardia — Proporzionalità )

2

2005/C 217/4

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 14 luglio 2005, nel procedimento C-57/02 P: Compañía española para la fabricación de aceros inoxidables SA (Acerinox) contro Commissione delle Comunità europee (Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Trattato CECA — Intese — Extra di lega — Parallelismo di comportamenti — Riduzione dell'importo dell'ammenda — Cooperazione durante il procedimento amministrativo — Diritti della difesa)

2

2005/C 217/5

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 14 luglio 2005, nei procedimenti riuniti C-65/02 P e C-73/02 P: ThyssenKrupp Stainless GmbH e a. contro Commissione delle Comunità europee (Ricorsi contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Trattato CECA — Intese — Extra di lega — Riduzione dell'importo dell'ammenda — Cooperazione durante il procedimento amministrativo — Imputabilità dell'infrazione — Diritti della difesa)

3

2005/C 217/6

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 12 luglio 2005, nella causa C-304/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese (Inadempimento di uno Stato — Pesca — Obblighi di controllo posti a carico degli Stati membri — Sentenza della Corte che accerta un inadempimento — Omessa esecuzione — Art. 228 CE — Pagamento di una somma forfettaria — Imposizione di una penalità)

3

2005/C 217/7

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 2 giugno 2005, nel procedimento C-378/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad): Waterschap Zeeuws Vlaanderen contro Staatssecretaris van Financiën (IVA — Bene d'investimento acquistato da un organismo di diritto pubblico — Pubblica autorità — Operazione compiuta in veste di soggetto passivo e operazione compiuta in altra veste — Diritto a deduzione e a rettifica)

4

2005/C 217/8

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 7 luglio 2005, nel procedimento C-418/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundespatentgericht): Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte AG (Marchi — Direttiva 89/104/CEE — Marchi di servizi — Registrazione — Servizi forniti nell'ambito della vendita al dettaglio — Precisazione del contenuto dei servizi — Somiglianza tra tali servizi e taluni prodotti o altri servizi)

4

2005/C 217/9

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 14 luglio 2005, nella causa C-135/03: Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna (Inadempimento di uno Stato — Normativa comunitaria relativa a metodi di produzione biologici di prodotti agricoli e all'indicazione di tali metodi sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari — Normativa nazionale che autorizza l'uso del termine bio per prodotti non ottenuti secondo un metodo di produzione biologico)

5

2005/C 217/0

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 7 luglio 2005, nella causa C-147/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica d'Austria (Inadempimento di uno Stato — Articoli 12 CE, 149 CE e 150 CE — Condizioni d'accesso agli studi universitari — Discriminazione)

5

2005/C 217/1

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 21 luglio 2005, nella causa C-149/03: Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio (Inadempimento di uno Stato — Regime delle quote di pesca — Campagne di pesca dal 1991 al 1996)

6

2005/C 217/2

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 12 luglio 2005, nella causa C-198/03 P: Commissione delle Comunità europee contro CEVA Santé Animale SA, Pfizer Enterprises Sàrl, International Federation for Animal Health (IFAH) (Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Regolamento (CEE) n. 2377/90 — Medicinali veterinari — Determinazione di un limite massimo di residui per il progesterone — Presupposti della responsabilità extracontrattuale della Comunità)

6

2005/C 217/3

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 7 luglio 2005, nel procedimento C-208/03 P: Jean-Marie Le Pen contro Parlamento europeo (Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Elezioni dei membri del Parlamento europeo — Mancanza di una procedura elettorale uniforme — Applicazione del diritto nazionale — Decadenza del mandato di membro del Parlamento europeo a seguito di condanna penale — Atto mediante il quale il Parlamento europeo prende atto della decadenza — Ricorso di annullamento — Atto non impugnabile — Irricevibilità)

7

2005/C 217/4

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 21 luglio 2005, nel procedimento C-231/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia): Consorzio Aziende Metano (Coname) contro Comune di Cingia de' Botti (Artt. 43 CE, 49 CE e 81 CE — Concessione relativa alla gestione del servizio pubblico di distribuzione del gas)

7

2005/C 217/5

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 14 luglio 2005, nelle cause riunite C-259/03, C-260/03 e C-343/03, Commissione delle Comunità europee contro Regno di Danimarca (Regime dei contingenti di pesca — Campagne 1988, 1990-1992 e 1994 nonché 1995-1997)

8

2005/C 217/6

Sentenza della Corte (Sezione Unica), 21 luglio 2005, nella causa C-349/03: Commissione delle Comunità europee contro Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 77/799/CEE — Reciproca assistenza fra le autorità competenti — Settore dell'IVA e dei diritti d'accisa — Trasposizione incompleta — Territorio di Gibilterra)

9

2005/C 217/7

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 7 luglio 2005, nella causa C-364/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 84/360/CEE — Inquinamento atmosferico — Impianti industriali — Centrale elettrica)

9

2005/C 217/8

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 21 luglio 2005, nella causa C-370/03, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica (FEAOG — Conseguenze finanziarie da applicare nell'ambito della liquidazione dei conti per le spese finanziate)

10

2005/C 217/9

Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 7 luglio 2005, nella causa C-373/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Freiburg): Ceyhun Aydinli contro Land Baden-Württemberg (Associazione CEE-Turchia — Libera circolazione dei lavoratori — Decisione n. 1/80 del consiglio di associazione — Artt. 6 e 7 — Condanna penale — Pena detentiva — Incidenza sul diritto di soggiorno)

10

2005/C 217/0

Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 7 luglio 2005, nel procedimento C-383/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof): Ergül Dogan contro Sicherheitsdirektion für das Bundesland Vorarlberg (Associazione CEE-Turchia — Libera circolazione dei lavoratori — Decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione — Art. 6, nn. 1, terzo trattino, e 2 — Appartenenza al regolare mercato del lavoro di uno Stato membro — Condanna penale — Pena della reclusione — Incidenza sul diritto di soggiorno)

11

2005/C 217/1

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 14 luglio 2005, nella causa C-386/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania (Inadempimento di uno Stato — Aeroporti — Servizi di assistenza a terra — Direttiva 96/67/CE )

11

2005/C 217/2

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 12 luglio 2005, nel procedimento C-403/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof): Egon Schempp contro Finanzamt München V (Cittadinanza dell'Unione — Artt. 12 CE e 18 CE — Imposta sul reddito — Deducibilità dal reddito imponibile di un assegno alimentare versato da un contribuente residente in Germania alla sua ex moglie residente in Austria — Prova dell'imposizione dell'assegno alimentare in detto Stato membro)

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2005/C 217/3

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 14 luglio 2005, nella causa C-433/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania (Inadempimento di uno Stato — Negoziazione, conclusione, ratifica ed attuazione di accordi bilaterali da parte di uno Stato membro — Trasporti di merci o di persone per via navigabile — Competenza esterna della Comunità — Art. 10 CE — Regolamenti (CEE) n. 3921/91 e (CE) n. 1356/96)

12

2005/C 217/4

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 14 luglio 2005, nel procedimento C-434/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden): P. Charles, T.S. Charles Tijmens contro Staatssecretaris van Financiën (Sesta direttiva IVA — Deduzione dell'imposta versata a monte — Bene immobile utilizzato parzialmente per l'impresa e parzialmente a titolo privato)

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2005/C 217/5

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 14 luglio 2005, nel procedimento C-435/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo hof van beroep te Antwerpen): British American Tobacco International Ltd, Newman Shipping & Agency Company NV contro Stato belga (Sesta direttiva IVA — Artt. 2 e 27, n. 5 — Imposta sulla cifra d'affari — Ambito di applicazione — Fatto generatore e base imponibile — Cessione di beni a titolo oneroso — Furto di merci in un deposito fiscale)

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2005/C 217/6

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 16 giugno 2005, nella causa C-456/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 98/44/CE — Protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche — Ricevibilità — Mancata trasposizione — Artt. 3, n. 1, 5, n. 2, 6, n. 2, e 8-12)

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2005/C 217/7

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 26 maggio 2005, nel procedimento C-465/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz): Kretztechnik AG contro Finanzamt Linz (Sesta direttiva IVA — Prestazioni a titolo oneroso — Emissione di azioni — Quotazione di una società in Borsa — Detraibilità dell'IVA)

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2005/C 217/8

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 21 luglio 2005,, nel procedimento C-515/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale dal Finanzgericht Hamburg): Eichsfelder Schlachtbetrieb GmbH contro Hauptzollamt Hamburg-Jonas (Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Restituzioni all'esportazione — Requisiti di concessione — Importazione del prodotto nel Paese terzo di destinazione — Nozione — Formalità doganali di immissione in consumo nel paese terzo — Trasformazione o lavorazione sostanziale — Reimportazione nella Comunità — Abuso del diritto)

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2005/C 217/9

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 21 luglio 2005, nel procedimento C-30/04: Ursel Koschitzki contro Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) (Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Pensione di vecchiaia — Calcolo dell'importo teorico della prestazione — Riferimento all'importo necessario per il raggiungimento del trattamento minimo previsto dalla legge nazionale)

15

2005/C 217/0

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 21 luglio 2005, nel procedimento C-71/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo): Administración del Estrado contro Xunta de Galicia (Aiuti di Stato — Art. 93, n. 3, del Trattato CE (divenuto art. 88, n. 3, CE) — Regime di aiuti alla costituzione e alla trasformazione navale che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva 90/684/CEE — Assenza di notifica preliminare — Art. 92, n. 1, del trattato CE (divenuto art. 87, n. 1, CE) — Nozione di aiuti di Stato — Incidenza sugli scambi tra gli Stati membri)

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2005/C 217/1

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 14 luglio 2005, nel procedimento C-107/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale Tribunal Supremo): Comité Andaluz de Agricultura Ecológica contro Administración General del Estrado, Comité Aragonés de Agricultura Ecológica (Normativa comunitaria relativa a metodi di produzione biologici di prodotti agricoli e all'indicazione di tali metodi sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari — Normativa nazionale che autorizza l'uso del termine bio per prodotti non ottenuti secondo un metodo di produzione biologico)

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2005/C 217/2

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 14 luglio 2005, nella causa C-114/04 Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania (Inadempimento di uno Stato — Art. 28 CE — Misure di effetto equivalente — Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un prodotto fitosanitario di riferimento — Assenza di un periodo transitorio a favore degli importatori paralleli per la liquidazione delle loro giacenze di magazzino)

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2005/C 217/3

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 16 giugno 2005, nella causa C-138/04: Commissione delle Comunità europee contro Regno di Danimarca (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 83/183/CEE — Trasferimento della residenza da uno Stato membro a un altro — Tassa riscossa in occasione dell'immatricolazione di autoveicoli — Franchigia fiscale)

17

2005/C 217/4

Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 14 luglio 2005, nel procedimento C-141/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale dal Symvoulio tis Epikrateias): Michail Peros contro Techniko Epimelitirio Ellados (Direttiva 89/48/CEE — Lavoratori — Riconoscimento di diplomi — Ingegnere meccanico)

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2005/C 217/5

Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 14 luglio 2005, nel procedimento C-142/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale dal Symvoulio tis Epikrateias): Maria Aslanidou contro Ypourgos Ygeias & Pronoias (Direttiva 92/51/CEE — Lavoratori — Riconoscimento di diplomi — Ergoterapeuta)

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2005/C 217/6

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 12 luglio 2005, nei procedimenti riuniti C-154/04 e C-155/04 [domanda di pronuncia pregiudiziale dalla High Court of Justice (England and Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)]: The Queen, Alliance for Natural Health e a. contro Secretary of State for Health e The Queen, National Association of Health Stores e a. contro Secretary of State for Health e a. (Ravvicinamento delle legislazioni — Integratori alimentari — Direttiva 2002/46/CE — Divieto di commercializzazione di prodotti non conformi alla direttiva — Validità — Fondamento normativo — Art. 95 CE — Artt. 28 CE e 30 CE — Regolamento (CE) n. 3285/94 — Principi di sussidiarietà, di proporzionalità e di parità di trattamento — Diritto alla proprietà — Libertà di svolgere un'attività economica — Obbligo di motivazione)

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2005/C 217/7

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 14 luglio 2005, nel procedimento C-192/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale dalla Cour de cassation): Lagardère Active Broadcast contro Société pour la perception de la rémunération équitable (SPRE) e a. (Diritto d'autore e diritti connessi — Radiodiffusione di fonogrammi — Equo compenso)

19

2005/C 217/8

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 14 luglio 2005, nel procedimento C-203/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Frankfurt am Main): Gebrüder Stolle GmbH & Co. KG contro Heidegold Geflügelspezialitäten GmbH (Carni di pollame — Norme di commercializzazione — Divieto di far figurare nell'etichettatura determinate indicazioni relative alla forma di allevamento — Regolamento (CEE) n. 1538/91)

20

2005/C 217/9

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 21 luglio 2005, nella causa C-207/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale dalla Commissione tributaria provinciale di Novara): Paolo Vergani contro Agenzia delle Entrate, Ufficio di Arona (Politica sociale — Parità di retribuzione e di trattamento tra uomini e donne — Indennità di esodo — Tassazione stabilita in funzione dell'età — Agevolazione fiscale)

20

2005/C 217/0

Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 7 luglio 2005, nei procedimenti riuniti C-304/04 e C-305/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te Amsterdam): Jacob Meijer BV, Eagle International Freight BV contro Inspecteur van de Belastingdienst — Douanedistrict Arnhem (Tariffa doganale comune — Classificazione doganale di schede per computer — Validità dei regolamenti (CE) nn. 2086/97 e 2261/98)

21

2005/C 217/1

Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 21 luglio 2005, nella causa C-449/04, Commissione delle Comunità europee contro Granducato di Lussemburgo (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2001/51/CE — Mancato recepimento entro il termine prescritto)

21

2005/C 217/2

Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 14 luglio 2005, nella causa C-79/05: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana (Inadempimento di uno Stato — Regolamento (CE) n. 2037/2000 — Sostanze che riducono lo strato di ozono — Mancata trasposizione entro il termine prescritto)

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2005/C 217/3

Ordinanza della Corte (Quarta Sezione), 21 giugno 2005, nei procedimenti riuniti C-162/03, C-185/03, C-44/04, C-45/04, C-223/04, C-224/04, C-271/04 e C-272/04 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunale di Milano): Azienda Agricola Balconi Andrea (ex Guido) contro Regione Lombardia, e a. e Azienda Agricola Schnabl Rosa e a. contro Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) e a. (Latte e prodotti lattiero-caseari — Prelievo supplementare sul latte — Regolamenti (CEE) nn. 856/84 e 3950/92 — Quantitativo di riferimento — Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 — Sanzioni amministrative — Presupposti)

22

2005/C 217/4

Ordinanza della Corte (Seconda Sezione), 14 luglio 2005, nel procedimento C-52/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale dal Bundesverwaltungsgericht): Personalrat der Feuerwehr Hamburg contro Leiter der Feuerwehr Hamburg (Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura — Politica sociale — Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori — Direttive 89/391/CEE e 93/104/CE — Sfera d'applicazione — Forze di pronto intervento di un Corpo statale di Vigili del Fuoco — Inclusione — Requisiti)

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2005/C 217/5

Ordinanza della Corte (Quinta Sezione), 12 aprile 2005, causa C-80/04 P: DLD Trading Co. contro Consiglio dell'Unione europea (Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Responsabilità extracontrattuale — Nesso di causalità tra il comportamento contestato e il danno lamentato — Assenza — Oggetto della controversia — Manifesta irricevibilità)

23

2005/C 217/6

Ordinanza della Corte (Quarta Sezione), 14 giugno 2005, nel procedimento C-358/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Vicenza): Caseificio Valdagnese Srl contro Regione Veneto (Rinvio pregiudiziale — Irricevibilità)

24

2005/C 217/7

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione), 14 luglio 2005, nel procedimento C-420/04 P: Georgios Gouvras contro Commissione delle Comunità europee (Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Dipendenti — Assegnazione — Comando nell'interesse del servizio — Modifica con effetto retroattivo della sede di servizio e dei diritti economici ad essa connessi — Ripetizione dell'indebito)

24

2005/C 217/8

Causa C-315/04 P: Ricorso proposto il 23 luglio 2004 (fax 14 luglio 2004) dal sig. Raffaele Dipace contro l'ordinanza emessa il 1o aprile 2004 dalla prima sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-106/04, tra Raffele Dipace e Repubblica italiana

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2005/C 217/9

Causa C-184/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden con ordinanza 22 aprile 2005 nel procedimento Twoh International B.V. contro Staatssecretaris van Financiën

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2005/C 217/0

Causa C-239/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Hof van Beroep/Bruxelles, il 30 maggio 2005, nella causa B.V.B.A. Management, Training en Consultancy contro Bexelux-Merkenbureau

25

2005/C 217/1

Causa C-247/05: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno dei Paesi Bassi, presentato il 9 giugno 2005

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2005/C 217/2

Causa C-250/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dall'Hessisches Finanzgericht (Germania) con ordinanza 14 aprile 2005, nel procedimento Turbon International GmbH — in qualità di successore a titolo universale della Kores Nordic Deutschland GmbH — contro Oberfinanzdirektion Koblenz

26

2005/C 217/3

Causa C-257/05: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica d'Austria, presentato il 17 giugno 2005

27

2005/C 217/4

Causa C-263/05: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica italiana, proposto il 23 giugno 2005

27

2005/C 217/5

Causa C-265/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Cour de Cassation (Francia) con ordinanza 21 giugno 2005, nel procedimento José Perez Naranjo contro Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) Nord Picardie

28

2005/C 217/6

Causa C-270/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Areios Pagos (Corte di Cassazione) (Grecia) con ordinanza 9 giugno 2005 nel procedimento Athinaïki Chartopoiïa A.E. contro L. Panagiotidis e a.

29

2005/C 217/7

Causa C-272/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Hof van Beroep te Antwerpen il 30 giugno 2005, nella causa Procedimento penale contro Bouwens Werner Constant Maria

29

2005/C 217/8

Causa C-276/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberste Gerichtshof (Austria) con ordinanza 24 maggio 2005 nel procedimento The Wellcome Foundation Ltd., Londra contro Paranova Pharmazeutika Handels GmbH

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2005/C 217/9

causa C-282/05 P: Ricorso di impugnazione proposto il 13 luglio 2005 (fax: 12.07.05) dalla Holcim (Deutschland) AG, già Alsen AG, contro la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) il 21 aprile 2005 nella causa T-28/03, Holcim (Deutschland) AG, già Alsen AG, contro Commissione delle Comunità europee

30

2005/C 217/0

Causa C-294/05: Ricorso proposto il 20 luglio 2005 dalla Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Svezia

31

2005/C 217/1

Cancellazione dal ruolo della causa C-156/02

31

2005/C 217/2

Cancellazione dal ruolo della causa C-225/03

31

2005/C 217/3

Cancellazione dal ruolo della causa C-527/03

31

2005/C 217/4

Cancellazione dal ruolo della causa C-81/04

32

2005/C 217/5

Cancellazione dal ruolo della causa C-256/04

32

2005/C 217/6

Cancellazione dal ruolo della causa C-319/04

32

2005/C 217/7

Cancellazione dal ruolo della causa C-337/04

32

2005/C 217/8

Cancellazione dal ruolo delle cause riunite C-362/04, C-363/04, C-364/04 e C-365/04

32

2005/C 217/9

Cancellazione dal ruolo della causa C-370/04

32

2005/C 217/0

Cancellazione dal ruolo della causa C-387/04

33

2005/C 217/1

Cancellazione dal ruolo della causa C-396/04

33

2005/C 217/2

Cancellazione dal ruolo della causa C-424/04

33

2005/C 217/3

Cancellazione dal ruolo della causa C-497/04

33

2005/C 217/4

Cancellazione dal ruolo della causa C498/04

33

2005/C 217/5

Cancellazione dal ruolo della causa C-511/04

33

2005/C 217/6

Cancellazione dal ruolo della causa C-515/04

34

2005/C 217/7

Cancellazione dal ruolo della causa C-56/05

34

 

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

2005/C 217/8

Sentenza del Tribunale di primo grado, del 5 luglio 2005, nella causa T-387/02, Dorte Schmidt-Brown contro Commissione delle Comunità europee (Dipendenti — Ricorso di annullamento — Accuse contro un dipendente — Art. 24 dello statuto — Rigetto di una richiesta di assistenza finanziaria)

35

2005/C 217/9

Sentenza del Tribunale di primo grado, 28 giugno 2005, nella causa T-158/03, Industrias Químicas del Vallés, SA contro Commissione delle Comunità europee (Direttiva 91/414/CEE — Prodotti fitosanitari — Sostanze attive — Metalaxil — Procedimento d'autorizzazione — Sintesi della pratica e pratica completa — Termini — Principio di proporzionalità — Sviamento di potere)

35

2005/C 217/0

Sentenza del Tribunale di primo grado, 30 giugno 2005, nella causa T-190/03: Sanni Olesen contro Commissione delle Comunità europee (Dipendenti — Indennità di dislocazione — Art. 4, n. 1, lett. a), dell'Allegato VII allo Statuto — Servizi svolti per un altro Stato o per un'organizzazione internazionale — Nozione di Stato — Attività lavorativa principale)

36

2005/C 217/1

Sentenza del Tribunale di primo grado, 28 giugno 2005, nella causa T-301/03, Canali Ireland Ltd contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (Marchio comunitario — Marchio figurativo CANAL JEAN CO. NEW YORK — Opposizione del titolare del marchio denominativo nazionale CANALI — Rischio di confusione)

36

2005/C 217/2

Sentenza del Tribunale di primo grado, 30 giugno 2005, nel procedimento T-347/03, Eugénio Branco, Lda contro Commissione delle Comunità europee (Fondo sociale europeo — Riduzione del contributo finanziario — Subappalto — Diritti acquisiti — Termine ragionevole)

37

2005/C 217/3

Sentenza del Tribunale di primo grado, del 5 luglio 2005, nella causa T-370/03, Jacques Wunenburger contro Commissione delle Comunità europee (Dipendenti — Posto di direttore nell'ambito dell'ufficio di cooperazione della Commissione EuropeAid — Avviso di posto vacante — Rigetto di candidatura — Ricorso di annullamento — Interesse ad agire — Motivazione — Errore manifesto di valutazione)

37

2005/C 217/4

Sentenza del Tribunale di primo grado, 7 luglio 2005, nella causa T-385/03, Miles Handelsgesellschaft International mbH contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo contenente l'elemento denominativo Biker Miles — Marchio comunitario anteriore denominativo MILES — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94)

38

2005/C 217/5

Sentenza del Tribunale di primo grado, 30 giugno 2005, nella causa T-439/03: Ulrike Eppe contro Parlamento europeo (Concorso generale — Mancata ammissione alle prove — Esperienza professionale richiesta)

38

2005/C 217/6

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione), 5 luglio 2005, nella causa T-9/04: Luigi Marcuccio contro Commissione delle Comunità europee (Dipendenti — Previdenza sociale — Infortunio — Art. 73 dello Statuto — Ricevibilità — Motivazione)

39

2005/C 217/7

Sentenza del Tribunale di primo grado, 6 luglio 2005, nel procedimento T-148/04: TQ3 Travel Solutions Belgium SA contro Commissione delle Comunità europee (Appalti pubblici di servizi — Bando di gara comunitario — Prestazioni di servizi di viaggi per gli spostamenti dei funzionari e agenti delle istituzioni)

39

2005/C 217/8

Ordinanza del Tribunale di primo grado, del 20 giugno 2005, nella causa T-361/02, Deutsche Bahn AG contro Commissione delle Comunità europee (Aiuti concessi dagli Stati — Denuncia di un concorrente — Ricorso per carenza — Presa di posizione — Manifesta irricevibilità)

40

2005/C 217/9

Ordinanza del Tribunale di primo grado, 10 giugno 2005, nella causa T-384/03, Reti Televisive Italiane SpA (RTI) contro Commissione delle Comunità europee (Marchio comunitario — Opposizione — Ritiro dell'opposizione — Non luogo a statuire)

40

2005/C 217/0

Ordinanza del Tribunale di primo grado, del 28 giugno 2005, nella causa T-158/04, Erich Drazdansky contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (Marchio comunitario — Domanda di registrazione di marchio comunitario denominativo UUP'S — Marchi denominativi nazionali anteriori UP — Rigetto della richiesta di restitutio in integrum — Art. 78, n. 1, del regolamento (CE) n. 40/94 — Ricorso manifestamente privo di fondamento giuridico)

41

2005/C 217/1

Ordinanza del Tribunale di primo grado, 28 giugno 2005, nella causa T-170/04, Confederazione nazionale dei consorzi volontari per la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini italiani (FederDoc) e a. contro Commissione delle Comunità europee (Ricorso di annullamento — Regolamento (CE) n. 316/2004 — Organizzazione comune del mercato vitivinicolo — Regime delle menzioni tradizionali — Persone giuridiche — Soggetti individualmente interessati — Irricevibilità)

41

2005/C 217/2

Ordinanza del Tribunale di primo grado, 29 giugno 2005, nella causa T-254/04, Spyridon de Athanassios Pappas contro Comitato delle regioni dell'Unione europea (Dipendenti — Assunzione — Posto di segretario generale del Comitato delle regioni — Esecuzione di una sentenza del Tribunale che annulla una decisione di nomina — Annullamento da parte dell'istituzione dell'avviso di posto vacante e avvio di un nuovo procedimento di assunzione)

42

2005/C 217/3

Ordinanza del Tribunale di primo grado, del 27 giugno 2005, nella causa T-349/04, Parfümerie Douglas GmbH contro Ufficio per l'armonizzazione nel marcato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (Marchio comunitario — Cancellazione del marchio anteriore — Non luogo a statuire)

42

2005/C 217/4

Ordinanza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione), 28 giugno 2005, nella causa T-386/04: Eridania Sadam SpA e a. contro Commissione delle Comunità europee (Organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero — Regime dei prezzi — Regionalizzazione — Zone deficitarie — Classificazione dell'Italia — Campagna di commercializzazione 2004/2005 — Regolamento (CE) n. 1216/2004 — Ricorso di annullamento — Persone fisiche e giuridiche — Irrecevibilità)

43

2005/C 217/5

Ordinanza del Tribunale di primo grado, 1o luglio 2005, nella causa T-482/04, KOMSA Kommunikation Sachsen AG contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (Marchio comunitario — Opposizione — Ritiro dell'opposizione — Non luogo a statuire)

43

2005/C 217/6

Ordinanza del Presidente del Tribunale di primo grado, del 22 giugno 2005, nella causa T-171/05 R, Bart Nijs contro Corte dei conti delle Comunità europee (Procedimento sommario — Dipendenti — Sospensione dell'esecuzione — Ricevibilità)

44

2005/C 217/7

Causa T-186/05: Ricorso della Alenia Marconi Systems S.p.A. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 10 maggio 2005

44

2005/C 217/8

Causa T-222/05: Ricorso del sig. Francisco Rossi Ferreras contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 9 giugno 2005

45

2005/C 217/9

Causa T-223/05: Ricorso della CAMAR Srl contro la Commissione delle Comunità europee, proposto l'8 giugno 2005

45

2005/C 217/0

Causa T-233/05: Ricorso proposto il 23 giugno 2005 dal Nomura Principal Investment Plc e dal Nomura Internatinal Plc contro Commissione delle Comunità europee

46

2005/C 217/1

Causa T-245/05: Ricorso della The Black & Decker Corporation contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), presentato il 4 luglio 2005

46

2005/C 217/2

Causa T-246/05: Ricorso della The Black & Decker Corporation contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), presentato il 4 luglio 2005

47

2005/C 217/3

Causa T-247/05: Ricorso della The Black & Decker Corporation contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), presentato il 4 luglio 2005

48

2005/C 217/4

Causa T-248/05: Ricorso della MP Temporärpersonal GmbH contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto l'1 luglio 2005

49

2005/C 217/5

Causa T-249/05: Ricorso della sig.ra Tineke Duyster contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 30 giugno 2005

50

2005/C 217/6

Causa T-250/05: Ricorso della European Dynamics S.A. contro Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, proposto il 24 giugno 2005

50

2005/C 217/7

Causa T-251/05: Ricorso della Mediocurso — Estabelecimento de Ensino Particular, S.A contro Commissione delle Comunità europee proposto il 1o luglio 2005

51

2005/C 217/8

Causa T-255/05: Ricorso della The Black & Decker Corporation contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), presentato l'8 luglio 2005

52

2005/C 217/9

Causa T-259/05: Ricorso del Regno di Spagna contro la Commissione delle Comunità europee, presentato l'8 luglio 2005

52

2005/C 217/0

Causa T-262/05: Ricorso della società The Procter & Gamble Company contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 18 luglio 2005

53

2005/C 217/1

Causa T-263/05: Ricorso della società The Procter & Gamble Company contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 18 luglio 2005

54

2005/C 217/2

Causa T-264/05: Ricorso della società The Procter & Gamble Company contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 18 luglio 2005

54

2005/C 217/3

Causa T-273/05: Ricorso della The Black & Decker Corporation contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), presentato il 20 luglio 2005

55

2005/C 217/4

Causa T-274/05: Ricorso della The Black & Decker Corporation contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), presentato il 20 luglio 2005

56

2005/C 217/5

Causa T-275/05: Ricorso della The Black & Decker Corporation contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), presentato il 20 luglio 2005

56

2005/C 217/6

Causa T-276/05: Ricorso della The Black & Decker Corporation contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), presentato il 20 luglio 2005

57

2005/C 217/7

Causa T-277/05: Ricorso della The Black & Decker Corporation contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), presentato il 20 luglio 2005

58

2005/C 217/8

Causa T-278/05: Ricorso della The Black & Decker Corporation contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), presentato il 20 luglio 2005

59

2005/C 217/9

Causa T-279/05: Ricorso della The Black & Decker Corporation contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), presentato il 20 luglio 2005

60

2005/C 217/0

Causa T-280/05: Ricorso della The Black & Decker Corporation contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), presentato il 20 luglio 2005

61

2005/C 217/1

Cancellazione dal ruolo della causa T-50/97

61

2005/C 217/2

Cancellazione dal ruolo della causa T-51/97

62

2005/C 217/3

Cancellazione dal ruolo della causa T-53/97

62

2005/C 217/4

Cancellazione dal ruolo della causa T-54/97

62

2005/C 217/5

Cancellazione dal ruolo della causa T-55/97

62

2005/C 217/6

Cancellazione dal ruolo della causa T-56/97

62

2005/C 217/7

Cancellazione dal ruolo della causa T-57/97

62

2005/C 217/8

Cancellazione dal ruolo della causa T-58/97

63

2005/C 217/9

Cancellazione dal ruolo della causa T-59/97

63

2005/C 217/0

Cancellazione dal ruolo della causa T-63/97

63

2005/C 217/1

Cancellazione dal ruolo della causa T-65/97

63

2005/C 217/2

Cancellazione dal ruolo della causa T-66/97

63

2005/C 217/3

Cancellazione dal ruolo della causa T-67/97

63

2005/C 217/4

Cancellazione dal ruolo della causa T-69/97

64

2005/C 217/5

Cancellazione dal ruolo della causa T-145/97

64

2005/C 217/6

Cancellazione dal ruolo della causa T-385/02

64

2005/C 217/7

Cancellazione dal ruolo della causa T-437/03

64

 

III   Informazioni

2005/C 217/8

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europeaGU C 205 del 20.8.2005

65

IT

 


I Comunicazioni

Corte di giustizia

CORTE DI GIUSTIZIA

3.9.2005   

IT

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C 217/1


SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

14 luglio 2005

nella causa C-26/00: Regno dei Paesi Bassi contro Commissione delle Comunità europee (1)

(«Regime di associazione dei paesi e territori d'oltremare - Importazioni di zucchero e di miscele di zucchero e cacao - Regolamento (CE) n. 2423/1999 - Ricorso di annullamento - Misure di salvaguardia - Proporzionalità»)

(2005/C 217/01)

Lingua processuale: l'olandese

Nella causa C-26/00, avente ad oggetto un ricorso di annullamento, ai sensi dell'art. 230 CE, proposto il 29 gennaio 2003, Regno dei Paesi Bassi (agenti: sig. M. Fierstra e sig.ra J. van Bakel), contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. T. van Rijn e C. van der Hauwaert), sostenuta da: Regno di Spagna (agente: sig.ra N. Díaz Abad), la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. R. Schintgen (relatore), G. Arestis e J. Klučka, giudici; avvocato generale: sig. P. Léger; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 14 luglio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il Regno dei Paesi Bassi è condannato alle spese.

3)

Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 149 del 27.5.2000.


3.9.2005   

IT

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C 217/1


SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

14 luglio 2005,

nella causa C-180/00: Regno dei Paesi Bassi contro Commissione delle Comunità europee (1)

(«Regime di associazione dei paesi e territori d'oltremare - Importazioni di zucchero e di miscele di zucchero e cacao - Regolamento (CE) n. 465/2000 - Ricorso di annullamento - Misure di salvaguardia - Proporzionalità»)

(2005/C 217/02)

Lingua processuale: l'olandese

Nella causa C-180/00, avente ad oggetto un ricorso di annullamento, ai sensi dell'art. 230 CE, proposto il 12 maggio 2000, Regno dei Paesi Bassi (agenti: sig. M. Fierstra e sig.ra J. Van Bakel), contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. T. van Rijn e C. van der Hauwaert), sostenuta da: Regno di Spagna (agente: sig.ra N. Díaz Abad) e Repubblica francese (agenti: sigg. G. de Bergues e D. Colas), la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. R. Schintgen (relatore), G. Arestis e J. Klučka, giudici; avvocato generale: sig. P. Léger; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 14 luglio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il Regno dei Paesi Bassi è condannato alle spese.

3)

Il Regno di Spagna e la Repubblica francese sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 211 del 22.7.2000.


3.9.2005   

IT

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C 217/2


SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

14 luglio 2005

nella causa C-452/00: Regno dei Paesi Bassi contro Commissione delle Comunità europee (1)

(«Regime di associazione dei paesi e territori d'oltremare - Importazioni di zucchero e di miscele di zucchero e cacao - Regolamento (CE) n. 2081/2000 - Ricorso di annullamento - Misure di salvaguardia - Proporzionalità» )

(2005/C 217/03)

Lingua processuale: l'olandese

Nella causa C-452/00, avente ad oggetto un ricorso di annullamento, ai sensi dell'art. 230 CE, proposto il 6 dicembre 2000, Regno dei Paesi Bassi (agente: sig.ra J. Van Bakel) contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. T. van Rijn e C. van der Hauwaert), sostenuta da: Regno di Spagna (agente: sig.ra N. Díaz Abad), la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. R. Schintgen (relatore), G. Arestis e J. Klučka, giudici; avvocato generale: sig. P. Léger; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 14 luglio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il Regno dei Paesi Bassi è condannato alle spese.

3)

Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 45 del 10.2.2001.


3.9.2005   

IT

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SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

14 luglio 2005

nel procedimento C-57/02 P: Compañía española para la fabricación de aceros inoxidables SA (Acerinox) contro Commissione delle Comunità europee (1)

(«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Trattato CECA - Intese - Extra di lega - Parallelismo di comportamenti - Riduzione dell'importo dell'ammenda - Cooperazione durante il procedimento amministrativo - Diritti della difesa»)

(2005/C 217/04)

Lingua processuale: l'inglese

Nel procedimento C-57/02 P, avente ad oggetto un ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CECA della Corte di giustizia, proposto il 22 febbraio 2002, Compañía española para la fabricación de aceros inoxidables SA (Acerinox), con sede in Madrid (Spagna), rappresentata dai sigg. A. Vandencasteele e D. Waelbroeck, avocats, procedimento in cui l'altra parte è: Commissione delle Comunità europee (agente: sig. A. Whelan, assistito dal sig. J. Flynn), la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dal sig. A. Rosas, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e dai sigg. K. Lenaerts e S. von Bahr (relatore), giudici; avvocato generale: sig. P. Léger; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 14 luglio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 13 dicembre 2001, causa T 48/98, Acerinox/Commissione, è annullata nella parte in cui il Tribunale ha respinto il motivo dedotto dalla Compañía española para la fabricación de aceros inoxidables SA (Acerinox), vertente su una carenza di motivazione relativa all'asserita partecipazione di quest'ultima ad un'intesa sul mercato spagnolo.

2)

Per il resto, l'impugnazione è respinta.

3)

Il ricorso di annullamento della Compañía española para la fabricación de aceros inoxidables SA (Acerinox) è respinto, nella parte in cui è fondato sul motivo relativo a un errore commesso dalla Commissione delle Comunità europee nell'accordare un valore probante alla telecopia inviata il 14 gennaio 1994 dalla Avesta Sheffield AB alle sue consociate.

4)

La Compañía española para la fabricación de aceros inoxidables SA (Acerinox) è condannata alle spese del presente giudizio. Le spese collegate al procedimento di primo grado che ha condotto alla sentenza del Tribunale menzionata al punto 1 del presente dispositivo sono sopportate secondo le modalità stabilite al punto 3 del dispositivo della detta sentenza.


(1)  GU C 109 del 4.5.2002.


3.9.2005   

IT

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C 217/3


SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

14 luglio 2005

nei procedimenti riuniti C-65/02 P e C-73/02 P: ThyssenKrupp Stainless GmbH e a. contro Commissione delle Comunità europee (1)

(«Ricorsi contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Trattato CECA - Intese - Extra di lega - Riduzione dell'importo dell'ammenda - Cooperazione durante il procedimento amministrativo - Imputabilità dell'infrazione - Diritti della difesa»)

(2005/C 217/05)

Lingua processuale: il tedesco e l'italiano

Nei procedimenti riuniti C-65/02 P e C-73/02 P, aventi ad oggetto due ricorsi contro una sentenza del Tribunale di primo grado ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CECA della Corte di giustizia, proposti il 28 febbraio 2002, ThyssenKrupp Stainless GmbH, già Krupp Thyssen Stainless GmbH, rappresentata dall'avv. M. Klusmann, Rechtsanwalt, ThyssenKrupp Acciai speciali Terni SpA, già Acciai speciali Terni SpA, rappresentata dagli avv.ti A. Giardina e G. Di Tommaso, procedimento in cui l'altra parte è: Commissione delle Comunità europee (agenti, sig. A. Whelan, assistito dal sig. H.-J. Freund, nonché dal sig. A. Whelan e dalla sig.ra V. Superti, assistiti dall'avv. A. Dal Ferro), la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dal sig. A. Rosas, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e dai sigg. K. Lenaerts e S. von Bahr (relatore), giudici; avvocato generale: sig. P. Léger; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 14 luglio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Le impugnazioni e l'impugnazione incidentale sono respinte.

2)

La ThyssenKrupp Stainless GmbH, la ThyssenKrupp Acciai speciali Terni SpA e la Commissione delle Comunità europee sopportano le proprie spese.


(1)  GU C 109 del 4.5.2002.


3.9.2005   

IT

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C 217/3


SENTENZA DELLA CORTE

(Grande Sezione)

12 luglio 2005

nella causa C-304/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese (1)

(«Inadempimento di uno Stato - Pesca - Obblighi di controllo posti a carico degli Stati membri - Sentenza della Corte che accerta un inadempimento - Omessa esecuzione - Art. 228 CE - Pagamento di una somma forfettaria - Imposizione di una penalità»)

(2005/C 217/06)

Lingua processuale: il francese

Nella causa C-304/02, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 228 CE, proposto il 27 agosto 2002, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. M. Nolin, H. van Lier e T. van Rijn, con domicilio eletto in Lussemburgo) contro Repubblica francese (agenti: sig. G. de Bergues e sig.ra A. Colomb), la Corte (Grande Sezione), composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann (relatore) e C.W.A. Timmermans, presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann, J.P. Puissochet e R. Schintgen, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr e J.N. Cunha Rodrigues, giudici; avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed; cancelliere: sig.ra M. Múgica Arzamendi, amministratore principale, poi sig.ra M. F. Contet, amministratore principale, e.H. v. Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato, il 12 luglio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

La Repubblica francese

Non avendo garantito un controllo delle attività di pesca conforme agli obblighi previsti dalle disposizioni comunitarie, e

non avendo garantito che le infrazioni alla disciplina delle attività di pesca fossero perseguite conformemente agli obblighi previsti dalle disposizioni comunitarie,

la Repubblica francese non ha adottato tutti i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza 11 giugno 1991, causa C 64/88, Commissione/Francia, comporta ed è pertanto venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 228 CE.

2)

La Repubblica francese è condannata a pagare alla Commissione delle Comunità europee, sul conto «Risorse proprie della Comunità europea», una penalità di EUR 57 761 250 per ciascun periodo di sei mesi a partire dalla pronuncia della presente sentenza al termine del quale alla citata sentenza 11 giugno 1991, Commissione/Francia, non sia stata data piena esecuzione.

3)

La Repubblica francese è condannata a pagare alla Commissione delle Comunità europee, sul conto «Risorse proprie della Comunità europea», una somma forfettaria di EUR 20 000 000.

4)

La Repubblica francese è condannata alle spese.


(1)  GU C 247 del 12.10.2002.


3.9.2005   

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C 217/4


SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

2 giugno 2005

nel procedimento C-378/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad): Waterschap Zeeuws Vlaanderen contro Staatssecretaris van Financiën (1)

(«IVA - Bene d'investimento acquistato da un organismo di diritto pubblico - Pubblica autorità - Operazione compiuta in veste di soggetto passivo e operazione compiuta in altra veste - Diritto a deduzione e a rettifica»)

(2005/C 217/07)

Lingua processuale: l'olandese

Nel procedimento C-378/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dallo Hoge Raad (Paesi Bassi) con decisione 18 ottobre 2002, pervenuta in cancelleria il 21 ottobre 2002, nella causa Waterschap Zeeuws Vlaanderen contro Staatssecretaris van Financiën, la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. J.-P. Puissochet, S. von Bahr (relatore), J. Malenovský e U. Lõhmus, giudici, avvocato generale: sig. F.G. Jacobs; cancelliere: sig.ra M. Múgica Arzamendi, amministratore principale, ha pronunciato, il 2 giugno 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Un organismo di diritto pubblico che acquista un bene d'investimento in veste di pubblica autorità ai sensi dell'art. 4, n. 5, primo comma, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, e, di conseguenza, non in qualità di soggetto passivo, e che in un secondo momento vende tale bene in veste di soggetto passivo, non beneficia relativamente a tale vendita di un diritto a rettifica ex art. 20 della stessa direttiva per dedurre l'IVA assolta all'acquisto del detto bene.


(1)  GU C 7 dell'11.1.2003.


3.9.2005   

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C 217/4


SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

7 luglio 2005

nel procedimento C-418/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundespatentgericht): Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte AG (1)

(«Marchi - Direttiva 89/104/CEE - Marchi di servizi - Registrazione - Servizi forniti nell'ambito della vendita al dettaglio - Precisazione del contenuto dei servizi - Somiglianza tra tali servizi e taluni prodotti o altri servizi»)

(2005/C 217/08)

Lingua processuale: il tedesco

Nel procedimento C-418/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Bundespatentgericht (Germania), con decisione 15 ottobre 2002, pervenuta in cancelleria il 20 novembre 2002, nel procedimento Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte AG., la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann (relatore), e R. Schintgen, dalla sig.ra N. Colneric e dal sig. J. N. Cunha Rodrigues, giudici; avvocato generale: sig. P. Léger; cancelliere: sig.ra M. Múgica Arzamendi, amministratore principale, ha pronunciato, il 7 luglio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

La nozione di «servizi» prevista dalla prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa, in particolare, all'art. 2, comprende i servizi forniti nell'ambito della vendita al dettaglio di prodotti.

2)

Ai fini della registrazione di un marchio per tali servizi, non occorre designare concretamente il servizio o i servizi di cui trattasi. Per contro, occorrono precisazioni con riguardo ai prodotti o ai tipi di prodotti relativi ai detti servizi.


(1)  GU C 19 del 25.1.2003.


3.9.2005   

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C 217/5


SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

14 luglio 2005

nella causa C-135/03: Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna (1)

(Inadempimento di uno Stato - Normativa comunitaria relativa a metodi di produzione biologici di prodotti agricoli e all'indicazione di tali metodi sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari - Normativa nazionale che autorizza l'uso del termine «bio» per prodotti non ottenuti secondo un metodo di produzione biologico)

(2005/C 217/09)

Lingua di procedura: lo spagnolo

Nella causa C-135/03, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 26 marzo 2003, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. G. Berscheid, B. Doherty e F. Jimeno Fernandez nonché dalla sig.ra S. Pardo Quintillán), contro Regno di Spagna (agenti: sig.ra N. Díaz Abad e dal sig. E. Braquehais Conesa), la Corte (Prima Sezione), composta dai sigg. P. Jann (relatore), presidente di sezione, K. Lenaerts, J.N. Cunha Rodrigues, M. Ilešič e E. Levits, giudici, avvocato generale: sig.ra J. Kokott, cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale, ha pronunciato il 14 luglio 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.


(1)  GU C 146 del 21.6.2003


3.9.2005   

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C 217/5


SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

7 luglio 2005

nella causa C-147/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica d'Austria (1)

(Inadempimento di uno Stato - Articoli 12 CE, 149 CE e 150 CE - Condizioni d'accesso agli studi universitari - Discriminazione)

(2005/C 217/10)

Lingua processuale: il tedesco

Nella causa C-147/03, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 31 marzo 2003, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. W. Bogensberger e D. Martin), sostenuta da Repubblica di Finlandia (agenti: sig.re A. Guimaraes-Purokoski e T. Pynnä) contro Repubblica d'Austria (agenti: sigg. H. Dossi e E. Riedl, nonché dai sigg. C. Ruhs e H. Kasparovsky), la Corte (Seconda Sezione), composta dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, presidente della Quinta Sezione facente funzione di presidente della Seconda Sezione, dai sigg. C. Gulmann, J. Makarczyk (relatore), P. Kūris e J. Klučka, giudici; avvocato generale: sig. F. G. Jacobs; cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato, il 7 luglio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

La Repubblica d'Austria, non avendo adottato i provvedimenti necessari per garantire che i titolari di diplomi d'istruzione secondaria conseguiti negli altri Stati membri possano accedere agli studi superiori ed universitari che essa organizza alle stesse condizioni dei titolari di diplomi d'istruzione secondaria conseguiti in Austria, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 12 CE, 149 CE e 150 CE.

2)

La Repubblica d'Austria è condannata alle spese.


(1)  GU C 112 del 10.5.2003.


3.9.2005   

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C 217/6


SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

21 luglio 2005

nella causa C-149/03: Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio (1)

(Inadempimento di uno Stato - Regime delle quote di pesca - Campagne di pesca dal 1991 al 1996)

(2005/C 217/11)

Lingua processuale: l'olandese

Nella causa C-149/03, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, presentato il 1o aprile 2003, Commissione delle Comunità europee (agente: sig. T. Van Rijn) contro Regno del Belgio (agente: sig.ra A. Snoecx, assistita dall'avv. H. Gilliams), la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, e dai sigg. J.-P. Puissochet (relatore), S. von Bahr, J. Malenovský e U. Lõhmus, giudici; avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato in data 21 luglio 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il Regno del Belgio, avendo omesso

di stabilire le appropriate modalità di utilizzazione delle quote attribuitegli per ciascuna delle campagne di pesca dal 1991 al 1996,

di vigilare, per ciascuna di tali campagne, sul rispetto della normativa comunitaria in materia di conservazione delle risorse ittiche mediante un controllo delle attività di pesca ed una sorveglianza appropriata degli sbarchi e della registrazione delle catture,

di vietare provvisoriamente in tempo utile, per ciascuna di tali campagne, la pesca mediante battelli battenti bandiera belga o registrati nel territorio belga, quando la quota applicabile al detto Stato membro fosse stata ritenuta esaurita,

di adottare misure amministrative o penali contro i responsabili di attività di pesca dopo l'entrata in vigore dei divieti,

è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 5, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 25 gennaio 1983, n. 170, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca, dell'art. 9, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1992, n. 3760, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquicoltura, degli artt. 1 e 11, nn. 1 e 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2241, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca, e degli artt. 2, 21, nn. 1 e 2, e 31 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1993, n. 2847, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca.

2)

Il Regno del Belgio è condannato alle spese.


(1)  GU C 135 del 07.06.2003.


3.9.2005   

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C 217/6


SENTENZA DELLA CORTE

(Grande Sezione)

12 luglio 2005

nella causa C-198/03 P: Commissione delle Comunità europee contro CEVA Santé Animale SA, Pfizer Enterprises Sàrl, International Federation for Animal Health (IFAH) (1)

(«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Regolamento (CEE) n. 2377/90 - Medicinali veterinari - Determinazione di un limite massimo di residui per il progesterone - Presupposti della responsabilità extracontrattuale della Comunità»)

(2005/C 217/12)

Lingua processuale: l'inglese

Nella causa C-198/03 P, avente ad oggetto un ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado, ai sensi dell'art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposto il 12 maggio 2003, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. T. Christoforou e M. Shotter), procedimento in cui le altre parti sono: CEVA Santé Animale SA, con sede in Libourne (Francia), rappresentata dal sig. D. Waelbroeck, avocat, e dalle sig.re N. Rampal, abogada, e U. Zinsmeister, Rechtsanwältin, Pfizer Enterprises Sàrl, ex Pharmacia Enterprises SA e ancor prima Pharmacia & Upjohn SA, con sede in Lussemburgo (Lussemburgo), rappresentata dagli avv.ti D. Waelbroeck, N. Rampal e U. Zinsmeister, sostenuta da: International Federation for Animal Health (IFAH), ex Fédération européenne de la santé animale (Fedesa), con sede in Bruxelles (Belgio), rappresentata dal sig. A. Vandencasteele, avocat, la Corte (Grande Sezione), composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann (relatore) C.W.A. Timmermans e A. Borg Barthet, presidenti di sezione, dai sigg. J. P. Puissochet e R. Schintgen, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr, J.N. Cunha Rodrigues, M. Ilešič, J. Malenovský, U. Lõhmus e E. Levits, giudici; avvocato generale: sig. F. G. Jacobs; cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato, il 12 luglio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 26 febbraio 2003, cause riunite T 344/00 e T 345/00, CEVA e Pharmacia Enterprises/Commissione, è annullata nella parte in cui ha constatato esservi stata un'inerzia della Commissione delle Comunità europee tra il 1o gennaio 2000 e il 25 luglio 2001 idonea a far sorgere la responsabilità della Comunità.

2)

I ricorsi sono respinti.

3)

La CEVA Santé Animale SA e la Pfizer Enterprises Sàrl sono condannate alle spese tanto dei procedimenti dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee quanto del presente giudizio.

4)

L'International Federation for Animal Health sopporterà le proprie spese tanto del procedimento dinanzi al Tribunale quanto del presente giudizio.


(1)  GU C 213 del 6.9.2003.


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C 217/7


SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

7 luglio 2005

nel procedimento C-208/03 P: Jean-Marie Le Pen contro Parlamento europeo (1)

(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Elezioni dei membri del Parlamento europeo - Mancanza di una procedura elettorale uniforme - Applicazione del diritto nazionale - Decadenza del mandato di membro del Parlamento europeo a seguito di condanna penale - Atto mediante il quale il Parlamento europeo «prende atto» della decadenza - Ricorso di annullamento - Atto non impugnabile - Irricevibilità)

(2005/C 217/13)

Lingua di procedura: il francese

Nel procedimento C-208/03 P, avente ad oggetto il ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado ai sensi dell'art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, presentato il 10 maggio 2003, Jean-Marie Le Pen, residente in Saint-Cloud (Francia), (avv.: sig. F. Wagner), Parlamento europeo (agenti: sigg. H. Krück e C. Karamarcos), Repubblica francese (agenti: sigg. R. Abraham e G. de Bergues, nonché dalla sig.ra L. Bernheim), interveniente in primo grado, la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans (relatore), presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. J. Makarczyk, P. Kūris e G. Arestis, giudici, avvocato generale: sig. F.G. Jacobs, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 7 luglio 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso contro la pronuncia del Tribunale di primo grado è respinto.

2)

Il sig. Le Pen è condannato alle spese del presente grado di giudizio, comprese quelle relative al procedimento sommario.

3)

La Repubblica francese sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 275 del 15.11.2003.


3.9.2005   

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C 217/7


SENTENZA DELLA CORTE

(Grande Sezione)

21 luglio 2005

nel procedimento C-231/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia): Consorzio Aziende Metano (Coname) contro Comune di Cingia de' Botti (1)

(«Artt. 43 CE, 49 CE e 81 CE - Concessione relativa alla gestione del servizio pubblico di distribuzione del gas»)

(2005/C 217/14)

Lingua processuale: l'italiano

Nel procedimento C-231/03, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, con ordinanza 14 febbraio 2003, pervenuta in cancelleria il 28 maggio 2003, nella causa tra Consorzio Aziende Metano (Coname) e Comune di Cingia de' Botti, con l'intervento di: Padania Acque SpA, la Corte (Grande Sezione), composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans (relatore), A. Rosas, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e dal sig. A. Borg Barthet, presidenti di sezione, dai sigg. R. Schintgen, S. von Bahr, J.N. Cunha Rodrigues, G. Arestis, M. Ilešič, J. Malenovský e J. Klučka, giudici; avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl; cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato, il 21 luglio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Gli artt. 43 CE e 49 CE ostano, in circostanze come quelle oggetto della causa principale, all'affidamento diretto da parte di un comune di una concessione relativa alla gestione del servizio pubblico di distribuzione del gas ad una società a prevalente capitale pubblico, capitale nel quale il detto comune detiene una partecipazione dello 0,97 %, qualora tale affidamento non risponda a condizioni di trasparenza che, senza necessariamente implicare un obbligo di fare ricorso ad una gara, siano, in particolare, tali da consentire a un'impresa con sede nel territorio di uno Stato membro diverso da quello del detto comune di avere accesso alle informazioni adeguate riguardo alla detta concessione prima che essa sia attribuita, di modo che tale impresa, se lo avesse desiderato, sarebbe stata in grado di manifestare il proprio interesse a ottenere la detta concessione.


(1)  GU C 226 del 20.9.2003.


3.9.2005   

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C 217/8


SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

14 luglio 2005

nelle cause riunite C-259/03, C-260/03 e C-343/03, Commissione delle Comunità europee contro Regno di Danimarca (1)

(Regime dei contingenti di pesca - Campagne 1988, 1990-1992 e 1994 nonché 1995-1997)

(2005/C 217/15)

Lingua processuale: il danese

Nelle cause riunite C-259/03, C-260/03 e C-343/03, Commissione delle Comunità europee (agente: sig. H.-P. Hartvig) contro Regno di Danimarca (agente: sig. J. Molde), aventi ad oggetto tre ricorsi per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposti il 17 giugno ed il 4 agosto 2003, la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. A. Borg Barthet, J.-P. Puissochet (relatore), S. von Bahr e J. Malenovský, giudici; avvocato generale: sig.ra Stix-Hackl; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 14 luglio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

La Repubblica di Danimarca, avendo omesso:

di determinare le adeguate modalità di utilizzazione dei contingenti assegnatigli per ognuna delle campagne di pesca degli anni 1988, 1990-1992 e 1994, nonché 1995-1997,

di garantire, per ciascuna campagna, l'osservanza della normativa comunitaria sulla conservazione delle risorse ittiche attraverso un controllo della pesca, un'adeguata vigilanza sugli sbarchi e una registrazione delle catture,

di vietare provvisoriamente in tempo utile, per ognuna di tali campagne, la pesca effettuata da pescherecci che battono la sua bandiera o sono registrati nel suo territorio, quando il contingente loro applicabile era ritenuto esaurito, nonché,

di notificare alla Commissione delle Comunità europee l'attuazione dei divieti di pesca nel 1988,

è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 5, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 25 gennaio 1983, n. 170, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca (campagne precedenti il 1993), dell'art. 9, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1992, n. 3760, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura (campagne successive al 1993), degli artt. 1 e 11, nn. 1 e 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2241, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca (campagne precedenti il 1993), e degli artt. 2, 21, nn. 1 e 2, nonché 31 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1993, n. 2847, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (campagne successive al 1993).

2)

Per il resto, i ricorsi sono respinti.

3)

Il Regno di Danimarca è condannato alle spese.


(1)  GU C 200 del 23/8/03

GU C 239 del 4/10/03.


3.9.2005   

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C 217/9


SENTENZA DELLA CORTE

(Sezione Unica)

21 luglio 2005

nella causa C-349/03: Commissione delle Comunità europee contro Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord (1)

(«Inadempimento di uno Stato - Direttiva 77/799/CEE - Reciproca assistenza fra le autorità competenti - Settore dell'IVA e dei diritti d'accisa - Trasposizione incompleta - Territorio di Gibilterra»)

(2005/C 217/16)

Lingua processuale: l'inglese

Nella causa C-349/03, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 7 agosto 2003, Commissione delle Comunità europee (agente sig. R. Lyal), sostenuta da: Regno di Spagna (agente: sig.ra N. Díaz Abad), contro Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord (agenti: sig. K. Manji e sig.ra R. Caudwell, assistiti dal sig. D. Wyatt, QC), la Corte (Sezione unica), composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann e A. Rosas, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e dal sig. A. Borg Barthet, presidenti di sezione, dal sig. R. Schintgen, dalla sig.ra N. Colneric (relatore), dai sigg. S. von Bahr, J.N. Cunha Rodrigues, G. Arestis, M. Ilešič, J. Malenovský e J. Klučka, giudici; avvocato generale: sig. A. Tizzano; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 21 luglio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Non applicando, nei settori dell'imposta sul valore aggiunto e dei diritti d'accisa, la direttiva del Consiglio 19 dicembre 1977, 77/799/CEE, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati Membri nel settore delle imposte dirette e indirette, come modificata dalle direttive del Consiglio 6 dicembre 1979, 79/1070/CEE, e del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, sul territorio di Gibilterra, il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza del Trattato CE.

2)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord è condannato alle spese.

3)

Il Regno di Spagna sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 239 del 4.10.2003.


3.9.2005   

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C 217/9


SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

7 luglio 2005

nella causa C-364/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 84/360/CEE - Inquinamento atmosferico - Impianti industriali - Centrale elettrica)

(2005/C 217/17)

Lingua processuale: il greco

Nella causa C-364/03, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 22 agosto 2003, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. G. Valero Jordana e M. Konstantinidis) contro Repubblica ellenica (agente: sig.ra E. Skandalou), la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. R. Schintgen (relatore), P. Kūris e G. Arestis, giudici; avvocato generale: sig. A. Tizzano; cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato, il 7 luglio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Non avendo definito politiche e strategie per adattare progressivamente le turbine a vapore e a gas della centrale della Dimosia Epicheirisi Ilektrismou (Ente nazionale dell'energia elettrica), sita in Linoperamata, Creta, alla migliore tecnologia disponibile, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 13 della direttiva del Consiglio 28 giugno 1984, 84/360/CEE, concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali.

2)

La Repubblica ellenica è condannata alle spese.


(1)  GU C 251 del 18.10.2003.


3.9.2005   

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C 217/10


SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

21 luglio 2005

nella causa C-370/03, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica (1)

(FEAOG - Conseguenze finanziarie da applicare nell'ambito della liquidazione dei conti per le spese finanziate)

(2005/C 217/18)

Lingua processuale: il greco

Nella causa C-370/03, Repubblica ellenica (agenti: sigg. G. Kanellopoulos e V. Kontolaimos) contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig.ra M. Condou-Durande, assistita dall'avv. N. Korogiannakis) avente ad oggetto un ricorso di annullamento ai sensi dell'art. 230 CE, proposto il 27 agosto 2003, la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas (relatore), presidente di sezione, dai sigg. J.-P. Puissochet, S. von Bahr, U. Lõhmus e A. Ó Caoimh, giudici; avvocato generale: sig. Ruiz-Jarabo Colomer; cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato, il 21 luglio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

La decisione della Commissione 27 giugno 2003, 2003/481/CE, relativa alle conseguenze finanziarie da applicare, nell'ambito della liquidazione dei conti per le spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia, in taluni casi concernenti irregolarità commesse da alcuni operatori, è annullata nella parte in cui riguarda l'importo di GRD 14 272 278 (EUR 41 884,90) indicato nell'allegato I, intitolato «Importi non recuperabili da imputare al bilancio degli Stati membri».

2)

Ogni parte sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 251 del 18/10/03.


3.9.2005   

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C 217/10


SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

7 luglio 2005

nella causa C-373/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Freiburg): Ceyhun Aydinli contro Land Baden-Württemberg (1)

(«Associazione CEE-Turchia - Libera circolazione dei lavoratori - Decisione n. 1/80 del consiglio di associazione - Artt. 6 e 7 - Condanna penale - Pena detentiva - Incidenza sul diritto di soggiorno»)

(2005/C 217/19)

Lingua processuale: il tedesco

Nella causa C-373/03, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Verwaltungsgericht Freiburg (Germania), con ordinanza 12 marzo 2003, pervenuta in cancelleria il 5 settembre 2003, nella causa Ceyhun Aydinli contro Land Baden-Württemberg, la Corte (Quinta Sezione), composta dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, dai sigg. R. Schintgen (relatore), e P. Kūris giudici; avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 7 luglio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

dall'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, non perde tale diritto né in ragione di un'assenza prolungata dal mercato del lavoro dovuta a carcerazione, anche della durata di più anni, seguita da una terapia di disintossicazione di lunga durata, né in ragione della circostanza che, al momento della decisione di espulsione, l'interessato era maggiorenne e non risiedeva più presso il lavoratore turco, ma conduceva una vita indipendente da tale lavoratore.


(1)  GU C 21 del 24.1.2004.


3.9.2005   

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C 217/11


SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

7 luglio 2005

nel procedimento C-383/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof): Ergül Dogan contro Sicherheitsdirektion für das Bundesland Vorarlberg (1)

(«Associazione CEE-Turchia - Libera circolazione dei lavoratori - Decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione - Art. 6, nn. 1, terzo trattino, e 2 - Appartenenza al regolare mercato del lavoro di uno Stato membro - Condanna penale - Pena della reclusione - Incidenza sul diritto di soggiorno»)

(2005/C 217/20)

Lingua processuale: il tedesco

Nel procedimento C-383/03, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 234 CE, proposta alla Corte dal Verwaltungsgerichtshof (Austria), con decisione 4 settembre 2003, pervenuta in cancelleria il 12 settembre 2003, nel procedimento Ergül Dogan contro Sicherheitsdirektion für das Bundesland Vorarlberg, la Corte (Quinta Sezione), composta dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, dai sigg. R. Schintgen (relatore) e P. Kūris giudici; avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 7 luglio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Un cittadino turco, titolare del diritto di libero accesso a qualsiasi attività salariata di suo gradimento ai sensi dell'art. 6, n. 1, terzo trattino, della decisione 19 settembre 1980, n. 1/80 del Consiglio di associazione costituito ai sensi dell'Accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, relativa allo sviluppo dell'associazione, non perde tale diritto per non aver svolto un'occupazione durante la sua reclusione, anche per molti anni, dal momento che la sua assenza dal regolare mercato del lavoro dello Stato membro ospitante è solo provvisoria.

I diritti che tale disposizione conferisce all'interessato in materia di occupazione e, correlativamente, di soggiorno possono essere limitati solo per motivi di ordine pubblico, di sicurezza pubblica e di salute pubblica, a norma dell'art. 14, n. 1, della medesima decisione, o per il fatto che il cittadino turco interessato abbia oltrepassato un termine ragionevole per trovare una nuova attività salariata dopo la sua scarcerazione.


(1)  GU C 35 del 7.2.2004.


3.9.2005   

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C 217/11


SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

14 luglio 2005

nella causa C-386/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania (1)

(«Inadempimento di uno Stato - Aeroporti - Servizi di assistenza a terra - Direttiva 96/67/CE» )

(2005/C 217/21)

Lingua processuale: il tedesco

Nella causa C-386/03, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 12 settembre 2003, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. M. Huttunen e M. Niejahr, con domicilio eletto in Lussemburgo) contro Repubblica federale di Germania (agenti: sig. W.D. Plessing e sig.ra A. Tiemann), la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore), dai sigg. C. Gulmann, R. Schintgen e J. Klučka, giudici; avvocato generale: sig. P. Léger; cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato, il 14 luglio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

La Repubblica federale di Germania, avendo adottato, con gli artt. 8, n. 2, e 9, n. 3, del regolamento 10 dicembre 1997, relativo ai servizi di assistenza a terra negli aeroporti (Verordnung über Bodenabfertigungsdienste auf Flugplätzen), provvedimenti in contrasto con gli artt. 16 e 18 della direttiva del Consiglio 15 ottobre 1996, 96/67/CE, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva medesima.

2)

La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.


(1)  GU C 264 dell'1.11.2003.


3.9.2005   

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C 217/12


SENTENZA DELLA CORTE

(Grande Sezione)

12 luglio 2005

nel procedimento C-403/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof): Egon Schempp contro Finanzamt München V (1)

(«Cittadinanza dell'Unione - Artt. 12 CE e 18 CE - Imposta sul reddito - Deducibilità dal reddito imponibile di un assegno alimentare versato da un contribuente residente in Germania alla sua ex moglie residente in Austria - Prova dell'imposizione dell'assegno alimentare in detto Stato membro»)

(2005/C 217/22)

Lingua processuale: il tedesco

Nel procedimento C-403/03, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Bundesfinanzhof (Germania), con decisione 22 luglio 2003, pervenuta in cancelleria il 29 settembre 2003, nella causa dinanzi ad esso promossa tra Egon Schempp e Finanzamt München V, la Corte (Grande Sezione), composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans e A. Rosas, presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann, J. P. Puissochet, A. La Pergola, R. Schintgen, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. J. Klučka, U. Lõhmus, E. Levits e A. Ó Caoimh (relatore), giudici; avvocato generale: sig. L. A. Geelhoed; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 12 luglio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Gli artt. 12, primo comma, CE, e 18, n. 1, CE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che un contribuente residente in Germania non possa, in forza di una normativa nazionale come quella di cui trattasi nella causa principale, dedurre dal suo reddito imponibile in detto Stato membro l'assegno alimentare versato alla sua ex moglie residente in un altro Stato membro nel quale il detto assegno non è soggetto ad imposta, mentre egli sarebbe legittimato a farlo se la sua ex moglie risiedesse in Germania.


(1)  GU C 304 del 13.12.2003.


3.9.2005   

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C 217/12


SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

14 luglio 2005

nella causa C-433/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania (1)

(Inadempimento di uno Stato - Negoziazione, conclusione, ratifica ed attuazione di accordi bilaterali da parte di uno Stato membro - Trasporti di merci o di persone per via navigabile - Competenza esterna della Comunità - Art. 10 CE - Regolamenti (CEE) n. 3921/91 e (CE) n. 1356/96)

(2005/C 217/23)

Lingua processuale: il tedesco

Nella causa C-433/03, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 10 ottobre 2003, Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.ra C. Schmidt nonché sigg. W. Wils e A. Manville) contro Repubblica federale di Germania (agente: sig. W.-D. Plessing, assistito dal sig. G. Schohe, Rechtsanwalt), la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore), dai sigg. C. Gulmann, J. Makarczyk e P. Kūris, giudici, avvocato generale: sig. A. Tizzano, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 14 luglio 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Avendo ratificato ed attuato: l'accordo tra il governo della Repubblica federale di Germania e il governo della Romania, sulla navigazione interna, firmato a Bonn il 22 ottobre 1991,

l'accordo tra il governo della Repubblica federale di Germania e il governo della Repubblica di Polonia sulla navigazione interna, firmato a Varsavia l'8 novembre 1991, e

l'accordo tra il governo della Repubblica federale di Germania ed il governo dell'Ucraina sulla navigazione interna, firmato a Bonn il 14 luglio 1992,

senza aver cooperato o essersi concertata con la Commissione delle Comunità europee, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell'art. 10 CE.

2)

Il ricorso è respinto per il resto.

3)

La Commissione delle Comunità europee e la Repubblica federale di Germania sopportano, ciascuna, le proprie spese.


(1)  GU C 289 del 29.11.2003.


3.9.2005   

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C 217/13


SENTENZA DELLA CORTE

(Grande Sezione)

14 luglio 2005

nel procedimento C-434/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden): P. Charles, T.S. Charles Tijmens contro Staatssecretaris van Financiën (1)

(«Sesta direttiva IVA - Deduzione dell'imposta versata a monte - Bene immobile utilizzato parzialmente per l'impresa e parzialmente a titolo privato»)

(2005/C 217/24)

Lingua processuale: l'olandese

Nel procedimento C-434/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi), con decisione 10 ottobre 2003, pervenuta in cancelleria il 13 ottobre 2003, nella causa tra: P. Charles, T. S. Charles Tijmens contro Staatssecretaris van Financiën, la Corte (Grande Sezione), composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. K. Lenaerts e A. Borg Barthet, presidenti di sezione, dai sigg. S. von Bahr (relatore), J.N. Cunha Rodrigues, J. Makarczyk, P. Kūris, E. Juhász e G. Arestis, giudici; avvocato generale: sig. F.G. Jacobs; cancelliere: sig.ra K. Sztranc, amministratore, ha pronunciato, il 14 luglio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Gli artt. 6, n. 2, e 17, nn. 2 e 6, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 10 aprile 1995, 95/7/CE, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale, come quella di cui alla causa principale, adottata prima dell'entrata in vigore di tale direttiva, che non consente ad un soggetto passivo di destinare interamente alla sua impresa un bene d'investimento utilizzato in parte per le necessità dell'impresa e in parte per fini estranei ad essa e, all'occorrenza, di dedurre integralmente ed immediatamente l'imposta sul valore aggiunto dovuta sull'acquisto di siffatto bene.


(1)  GU C 304 del 13.12.2003.


3.9.2005   

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C 217/13


SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

14 luglio 2005

nel procedimento C-435/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo hof van beroep te Antwerpen): British American Tobacco International Ltd, Newman Shipping & Agency Company NV contro Stato belga (1)

(«Sesta direttiva IVA - Artt. 2 e 27, n. 5 - Imposta sulla cifra d'affari - Ambito di applicazione - Fatto generatore e base imponibile - Cessione di beni a titolo oneroso - Furto di merci in un deposito fiscale»)

(2005/C 217/25)

Lingua processuale: l'olandese

Nel procedimento C-435/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dallo hof van beroep te Antwerpen (Belgio), con ordinanza 7 ottobre 2003, pervenuta in cancelleria il 14 ottobre 2003, nella causa tra British American Tobacco International Ltd, Newman Shipping & Agency Company NV e Stato belga, la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. A. Borg Barthet, A. La Pergola, J.-P. Puissochet (relatore), e J. Malenovský, giudici; avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 14 luglio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il furto di merci non costituisce una «cessione di beni a titolo oneroso» ai sensi dell'art. 2 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, e non può dunque, in quanto tale, essere soggetto all'imposta sul valore aggiunto. La circostanza che merci, come quelle di cui alla causa principale, siano soggette ad un diritto di accisa non ha alcuna incidenza su tale interpretazione.

2)

L'autorizzazione ad attuare misure che facilitano il controllo della riscossione dell'imposta sul valore aggiunto, concessa ad uno Stato membro in base all'art. 27, n. 5, della sesta direttiva 77/388, non autorizza tale Stato ad assoggettare a questa imposta operazioni diverse da quelle enunciate all'art. 2 della detta direttiva. Una siffatta autorizzazione non può dunque fungere da fondamento giuridico per una normativa nazionale che assoggetta all'imposta sul valore aggiunto il furto di merci in un deposito fiscale.


(1)  GU C 304 del 13.12.2003.


3.9.2005   

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C 217/14


SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

16 giugno 2005

nella causa C-456/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 98/44/CE - Protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche - Ricevibilità - Mancata trasposizione - Artt. 3, n. 1, 5, n. 2, 6, n. 2, e 8-12)

(2005/C 217/26)

Lingua processuale: l'italiano

Nella causa C-456/03, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 27 ottobre 2003, Commissione delle Comunità europee (agente: sig.ra K. Banks) contro Repubblica italiana (agente: sig. I.M. Braguglia, assistito dal sig. P. Gentili, avvocato dello Stato) la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. J.-P. Puissochet, S. von Bahr, U. Lõhmus e A. Ó Caoimh (relatore), giudici; avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 16 giugno 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi agli artt. 3, n. 1, 5, n. 2, 6, n. 2, e 8-12 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 luglio 1998, 98/44/CE, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 15 di tale direttiva.

2)

Per il resto il ricorso è respinto.

3)

La Repubblica italiana sopporta la totalità delle spese.


(1)  GU C 7 del 10.1.2004.


3.9.2005   

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C 217/14


SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

26 maggio 2005

nel procedimento C-465/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz): Kretztechnik AG contro Finanzamt Linz (1)

(«Sesta direttiva IVA - Prestazioni a titolo oneroso - Emissione di azioni - Quotazione di una società in Borsa - Detraibilità dell'IVA»)

(2005/C 217/27)

Lingua processuale: il tedesco

Nel procedimento C-465/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dall'Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz (Austria), con ordinanza 20 ottobre 2003, pervenuta in cancelleria il 5 novembre 2003, nella causa tra Kretztechnik AG e Finanzamt Linz, la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. K. Lenaerts (relatore), J.N. Cunha Rodrigues, M. Ilešič e E. Levits, giudici; avvocato generale: sig. F.G. Jacobs; cancelliere: sig.ra M. F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato, il 26 maggio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Un'emissione di nuove azioni non costituisce un'operazione rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 2, punto 1, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile, come modificata dalla direttiva del Consiglio 10 aprile 1995, 95/7/CE.

2)

L'art. 17, nn. 1 e 2, della sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 95/7, conferisce un diritto a detrarre integralmente l'imposta sul valore aggiunto gravante sulle spese sostenute da un soggetto passivo per le diverse prestazioni da esso acquistate nell'ambito di un'emissione di azioni, nei limiti in cui tutte le operazioni effettuate da tale soggetto passivo nell'ambito della sua attività economica costituiscano operazioni imponibili.


(1)  GU C 47 del 21.2.2004.


3.9.2005   

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C 217/15


SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

21 luglio 2005,

nel procedimento C-515/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale dal Finanzgericht Hamburg): Eichsfelder Schlachtbetrieb GmbH contro Hauptzollamt Hamburg-Jonas (1)

(Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Restituzioni all'esportazione - Requisiti di concessione - Importazione del prodotto nel Paese terzo di destinazione - Nozione - Formalità doganali di immissione in consumo nel paese terzo - Trasformazione o lavorazione sostanziale - Reimportazione nella Comunità - Abuso del diritto)

(2005/C 217/28)

Lingua di procedura: il tedesco

Nel procedimento C-515/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Finanzgericht Hamburg (Germania), con decisione 12 novembre 2003, pervenuta in cancelleria il 9 dicembre 2003, nella causa tra Eichsfelder Schlachtbetrieb GmbH contro Hauptzollamt Hamburg-Jonas, la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. J.-P. Puissochet (relatore), S. von Bahr, J. Malenovský e U. Lõhmus, giudici, avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: sig.ra K. Sztranc, amministratore, ha pronunciato il 21 luglio 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Il requisito per la concessione di una restituzione differenziata all'esportazione, di cui all'art. 17, n. 3, del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 19 giugno 1995, n. 1384, recante modificazione del regolamento (CEE) n. 3665/87 per quanto riguarda in particolare gli adeguamenti necessari all'attuazione dell'accordo agricolo concluso nell'ambito dell'Uruguay Round, vale a dire il compimento delle formalità doganali di immissione in consumo del prodotto di cui trattasi ne paese terzo di destinazione, è soddisfatto quando il prodotto medesimo, dopo essere stato assoggettato al pagamento di dazi all'importazione in tale paese, venga sottoposto nel paese stesso ad una trasformazione o lavorazione sostanziale ai sensi dell'art. 24 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, ancorché il prodotto risultante da tale trasformazione o lavorazione venga successivamente riesportato verso la Comunità con il rimborso dei dazi riscossi nel paese medesimo, ed il pagamento di dazi doganali all'importazione nella Comunità.

Ciò premesso, può tuttavia esigersi il rimborso della restituzione all'esportazione qualora il giudice nazionale ritenga che sia stata prodotta la prova di una pratica illecita dell'esportatore, conformemente alla normativa nazionale.


(1)  GU C 59 del 6.3.2004


3.9.2005   

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C 217/15


SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

21 luglio 2005

nel procedimento C-30/04: Ursel Koschitzki contro Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) (1)

(«Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Pensione di vecchiaia - Calcolo dell'importo teorico della prestazione - Riferimento all'importo necessario per il raggiungimento del trattamento minimo previsto dalla legge nazionale»)

(2005/C 217/29)

Lingua processuale: l'italiano

Nel procedimento C 30/04, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Tribunale di Bolzano con decisione 9 gennaio 2004, pervenuta in cancelleria il 28 gennaio seguente, nel procedimento Ursel Koschitzki contro Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. K. Lenaerts, presidente della Quarta Sezione, facente funzione di presidente della Prima Sezione, dalla sig.ra N. Colneric (relatore), dai sigg. K. Schiemann, E. Juhász e M. Ilešič, giudici; avvocato generale: sig. F.G. Jacobs; cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato, il 21 luglio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 46, n. 2, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nel testo modificato ed aggiornato dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 3096, dev'essere interpretato nel senso che, ai fini della determinazione dell'importo teorico della pensione assunto come base di calcolo del prorata della pensione, l'ente competente non è obbligato a prendere in considerazione un'integrazione diretta a garantire la pensione minima prevista dalla normativa nazionale qualora, per effetto del superamento dei limiti di reddito fissati dalla normativa nazionale relativa all'integrazione medesima, un assicurato che abbia svolto la propria attività lavorativa interamente nello Stato membro interessato non possa aver diritto all'integrazione medesima.


(1)  GU C 85 del 3.4.2004.


3.9.2005   

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C 217/16


SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

21 luglio 2005

nel procedimento C-71/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo): Administración del Estrado contro Xunta de Galicia (1)

(«Aiuti di Stato - Art. 93, n. 3, del Trattato CE (divenuto art. 88, n. 3, CE) - Regime di aiuti alla costituzione e alla trasformazione navale che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva 90/684/CEE - Assenza di notifica preliminare - Art. 92, n. 1, del trattato CE (divenuto art. 87, n. 1, CE) - Nozione di aiuti di Stato - Incidenza sugli scambi tra gli Stati membri»)

(2005/C 217/30)

Lingua processuale: lo spagnolo

Nel procedimento C-71/04, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale, sottoposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Tribunal Supremo (Spagna), con decisione 22 dicembre 2003, pervenuta in cancelleria il 16 febbraio 2004, nella causa tra Administración del Estado e Xunta de Galicia, la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. J.-P. Puissochet, S. von Bahr, U. Lõhmus e A. Ó Caoimh (relatore), giudici; avvocato generale: sig. F.G. Jacobs; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 21 luglio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Un regime di aiuti alla costruzione e alla trasformazione navale quale quello introdotto dal decreto 23 giugno 1994, n. 217, che non rientra nel campo di applicazione della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1990, concernente gli aiuti alla costruzione navale, deve, se è dimostrato che il detto regime può, di per sé, comportare la concessione di aiuti di Stato ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato CE (divenuto in seguito a modifica art. 87, n. 1, CE) essere notificato previamente alla Commissione delle Comunità europee in forza dell'art. 93, n. 3, del Trattato CE (divenuto art. 88, n. 3, CE). Spetta al giudice nazionale, in caso di violazione di questa disposizione, trarne tutte le conseguenze, conformemente al suo diritto nazionale, sia per quanto riguarda la validità degli atti che comportano l'attuazione delle misure di aiuto, sia per quanto attiene al recupero degli aiuti finanziari concessi in violazione di tale norma.


(1)  GU C 94 del 17.4.2004.


3.9.2005   

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C 217/16


SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

14 luglio 2005

nel procedimento C-107/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale Tribunal Supremo): Comité Andaluz de Agricultura Ecológica contro Administración General del Estrado, Comité Aragonés de Agricultura Ecológica (1)

(Normativa comunitaria relativa a metodi di produzione biologici di prodotti agricoli e all'indicazione di tali metodi sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari - Normativa nazionale che autorizza l'uso del termine «bio» per prodotti non ottenuti secondo un metodo di produzione biologico)

(2005/C 217/31)

Lingua di procedura: lo spagnolo

Nel procedimento C-107/04, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Tribunal Supremo (Spagna), con ordinanza 1o dicembre 2003, pervenuta in cancelleria l'1 marzo 2004, nella causa tra: Comité Andaluz de Agricultura Ecológica contro Administración General del Estrado, Comité Aragonés de Agricultura Ecológica, la Corte (Prima Sezione), composta dai sigg. P. Jann (relatore), presidente di sezione, K. Lenaerts, J. N. Cunha Rodrigues, M. Ilešič e E. Levits, giudici, avvocato generale: sig.ra J. Kokott, cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale, ha pronunciato il 14 luglio 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

L'art. 2 del regolamento (CEE) del Consiglio 24 giugno 1991, n. 2092, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, così come completato, per le produzioni animali, dal regolamento (CE) del Consiglio 19 luglio 1999, n. 1804, doveva essere interpretato nel senso che esso non vietava che prodotti non ottenuti secondo un metodo di produzione biologico recassero in Spagna, nell'etichetta, nella pubblicità o nei documenti commerciali, l'indicazione «biológico» o il suo prefissoide «bio».

2)

Lo stesso art. 2, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 24 febbraio 2004, n. 392, deve essere interpretato nel senso che, d'ora in poi, esso vieta che simili prodotti rechino in Spagna, nell'etichetta, nella pubblicità o nei documenti commerciali, l'indicazione «biológico» o il suo prefissoide «bio».


(1)  GU C 94 del 17.4.2004


3.9.2005   

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C 217/17


SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

14 luglio 2005

nella causa C-114/04 Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania (1)

(Inadempimento di uno Stato - Art. 28 CE - Misure di effetto equivalente - Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un prodotto fitosanitario di riferimento - Assenza di un periodo transitorio a favore degli importatori paralleli per la liquidazione delle loro giacenze di magazzino)

(2005/C 217/32)

Lingua processuale: il tedesco

Nella causa C-114/04, Commissione delle Comunità europee (agente: sig. B. Schima) contro Repubblica federale di Germania (agenti: sigg. W.-D. Plessing e M. Lumma), avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 3 marzo 2004, la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. J. N. Cunha Rodrigues, M. Ilešič e E. Levits (relatore), giudici; avvocato generale: sig. P. Léger; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 14 luglio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

La Repubblica federale di Germania, non avendo concesso agli importatori paralleli un termine ragionevole per la liquidazione delle loro giacenze di magazzino in caso di revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un prodotto fitosanitario di riferimento, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 28 CE.

2)

La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.


(1)  GU C 106 del 30/4/04.


3.9.2005   

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C 217/17


SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

16 giugno 2005

nella causa C-138/04: Commissione delle Comunità europee contro Regno di Danimarca (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 83/183/CEE - Trasferimento della residenza da uno Stato membro a un altro - Tassa riscossa in occasione dell'immatricolazione di autoveicoli - Franchigia fiscale)

(2005/C 217/33)

Lingua processuale: il danese

Nella causa C-138/04, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 15 marzo 2004 dalla Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. R. Lyal e T. Fich) contro Regno di Danimarca (agenti: sigg.. J. Molde e A. Rahbøl Jacobsen) la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. K. Lenaerts (relatore), J.N. Cunha Rodrigues, E. Juhász e M. Ilešič, giudici, avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro, cancelliere: sig. H. von Holstein, vice cancelliere, ha pronunciato il 16 giugno 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.


(1)  GU C 168 del 26.6.2004.


3.9.2005   

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C 217/18


SENTENZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

14 luglio 2005

nel procedimento C-141/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale dal Symvoulio tis Epikrateias): Michail Peros contro Techniko Epimelitirio Ellados (1)

(Direttiva 89/48/CEE - Lavoratori - Riconoscimento di diplomi - Ingegnere meccanico)

(2005/C 217/34)

Lingua di procedura: il greco

Nel procedimento C-141/04, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte ai sensi dell'art. 234 CE dal Symvoulio tis Epikrateias (Grecia), con decisione 30 dicembre 2003, pervenuta in cancelleria il 17 marzo 2004, nella causa tra Michail Peros contro Techniko Epimelitirio Ellados, la Corte (Quarta Sezione), composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric e dal sig. K. Schiemann (relatore), giudici, avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 14 luglio 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

In mancanza di misure di trasposizione adottate entro il termine prescritto dall'art. 12 della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, nella versione vigente fino al 31 luglio 2001, un cittadino di uno Stato membro può fondarsi sull'art. 3, primo comma, lett. a), di tale direttiva per ottenere, nello Stato membro ospitante, l'abilitazione ad esercitare una professione regolamentata quale quella di ingegnere meccanico.

Tale possibilità non può essere subordinata all'omologazione dei titoli dell'interessato da parte delle autorità nazionali competenti.


(1)  GU C 106 del 30.4.2004.


3.9.2005   

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SENTENZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

14 luglio 2005

nel procedimento C-142/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale dal Symvoulio tis Epikrateias): Maria Aslanidou contro Ypourgos Ygeias & Pronoias (1)

(Direttiva 92/51/CEE - Lavoratori - Riconoscimento di diplomi - Ergoterapeuta)

(2005/C 217/35)

Lingua di procedura: il greco

Nel procedimento C-142/04, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte ai sensi dell'art. 234 CE dal Symvoulio tis Epikrateias (Grecia), con decisione 30 dicembre 2003, pervenuta in cancelleria il 17 marzo 2004, nella causa tra Maria Aslanidou contro Ypourgos Ygeias & Pronoias, la Corte (Quarta Sezione), composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric e dal sig. K. Schiemann (relatore), giudici, avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 14 luglio 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

In mancanza di misure di trasposizione adottate entro il termine prescritto dall'art. 12 della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, nella versione vigente fino al 31 luglio 2001, un cittadino di uno Stato membro può fondarsi sull'art. 3, primo comma, lett. a), di tale direttiva per ottenere, nello Stato membro ospitante, l'abilitazione ad esercitare una professione regolamentata quale quella di ingegnere meccanico.

Tale possibilità non può essere subordinata all'omologazione dei titoli dell'interessato da parte delle autorità nazionali competenti.


(1)  GU C 106 del 30.4.2004.


3.9.2005   

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SENTENZA DELLA CORTE

(Grande Sezione)

12 luglio 2005

nei procedimenti riuniti C-154/04 e C-155/04 [domanda di pronuncia pregiudiziale dalla High Court of Justice (England and Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)]: The Queen, Alliance for Natural Health e a. contro Secretary of State for Health e The Queen, National Association of Health Stores e a. contro Secretary of State for Health e a. (1)

(Ravvicinamento delle legislazioni - Integratori alimentari - Direttiva 2002/46/CE - Divieto di commercializzazione di prodotti non conformi alla direttiva - Validità - Fondamento normativo - Art. 95 CE - Artt. 28 CE e 30 CE - Regolamento (CE) n. 3285/94 - Principi di sussidiarietà, di proporzionalità e di parità di trattamento - Diritto alla proprietà - Libertà di svolgere un'attività economica - Obbligo di motivazione)

(2005/C 217/36)

Lingua di procedura: l'inglese

Nei procedimenti riuniti C-154/04 e C-155/04, aventi ad oggetto alcune domande di pronuncia pregiudiziale sottoposte alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dalla High Court of Justice (England and Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Regno Unito), con ordinanze 17 marzo 2004, pervenute in cancelleria il 26 marzo 2004, nelle cause tra: The Queen, ex parte: Alliance for Natural Health (causa C-154/04), Nutri-Link Ltd e Secretary of State for Health e tra The Queen, ex parte: National Association of Health Stores (causa C-155/04), Health Food Manufacturers Ltd e Secretary of State for Health, National Assembly for Wales, la Corte (Grande Sezione), composta dai sigg. V. Skouris, presidente, P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas e K. Lenaerts (relatore), presidenti di sezione, C. Gulmann, A. La Pergola, J.-P. Puissochet, R. Schintgen, J. Klučka, U. Lõhmus, E. Levits e A. Ó Caoimh, giudici, avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed, cancelliere: sig.ra K. Sztranc, amministratore, ha pronunciato il 12 luglio 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'analisi della questione sollevata non ha rivelato alcun elemento tale da pregiudicare la validità delle disposizioni di cui agli artt. 3, 4, n. 1, e 15, secondo comma, lett. b), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 10 giugno 2002, 2002/46/CE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari.


(1)  GU C 118 del 30.4.2004.


3.9.2005   

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SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

14 luglio 2005

nel procedimento C-192/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale dalla Cour de cassation): Lagardère Active Broadcast contro Société pour la perception de la rémunération équitable (SPRE) e a. (1)

(Diritto d'autore e diritti connessi - Radiodiffusione di fonogrammi - Equo compenso)

(2005/C 217/37)

Lingua di procedura: il francese

Nel procedimento C-192/04, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dalla Cour de cassation (Francia) con decisione 17 febbraio 2004, pervenuta in cancelleria il 26 aprile 2004, nella causa tra: Lagardère Active Broadcast, subentrata alla Europe 1 communication SA contro Société pour la perception de la rémunération équitable (SPRE), Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten mbH (GVL), in presenza di: Compagnie européenne de radiodiffusion et de télévision Europe 1 SA (CERT), la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. A. Borg Barthet, S. von Bahr, J. Malenovský (relatore) e U. Lõhmus, giudici, avvocato generale: sig. A. Tizzano, cancelliere: sig.ra K. Sztranc, amministratore, ha pronunciato il 14 luglio 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Nel caso di una radiodiffusione quale quella in questione nella causa principale, la direttiva del Consiglio 27 settembre 1993, 93/83/CEE, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo, non osta a che il compenso per l'utilizzazione di fonogrammi sia disciplinato non soltanto dalla legge dello Stato membro nel cui territorio è stabilita la società emittente, ma anche dalla normativa dello Stato membro nel quale è situato, per ragioni tecniche, il trasmettitore terrestre che diffonde i programmi verso il primo Stato.

2)

L'art. 8, n. 2, della direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100/CEE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, deve essere interpretato nel senso che, per la determinazione dell'equa remunerazione menzionata dalla detta disposizione, la società emittente non è legittimata a detrarre unilateralmente dall'importo del compenso per l'utilizzazione di fonogrammi dovuto nello Stato membro in cui essa è stabilita quello del compenso versato o richiesto nello Stato membro nel cui territorio è situato il trasmettitore terrestre che diffonde i programmi verso il primo Stato.


(1)  GU C 156 del 12.6.2004.


3.9.2005   

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C 217/20


SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

14 luglio 2005

nel procedimento C-203/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Frankfurt am Main): Gebrüder Stolle GmbH & Co. KG contro Heidegold Geflügelspezialitäten GmbH (1)

(«Carni di pollame - Norme di commercializzazione - Divieto di far figurare nell'etichettatura determinate indicazioni relative alla forma di allevamento - Regolamento (CEE) n. 1538/91»)

(2005/C 217/38)

Lingua processuale: il tedesco

Nel procedimento C-203/04, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 234 CE, presentata dal Landgericht Frankfurt am Main (Germania), con decisione 28 aprile 2004, pervenuta alla Corte il 7 maggio 2004, nel procedimento Gebrüder Stolle GmbH & Co. KG contro Heidegold Geflügelspezialitäten GmbH,, la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. A. Borg Barthet (relatore), A. La Pergola, U. Lõhmus e A.Ó Caoimh, giudici; avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro; cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato, il 14 luglio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 10, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 5 giugno 1991, n. 1538, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1906/90 che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 22 luglio 2002, n. 1321, dev'essere interpretato nel senso che la dicitura «zootecnicamente controllato» («kontrollierte Aufzucht») costituisce un'indicazione della forma di allevamento e che, di conseguenza, il detto articolo non consente a un'impresa di far figurare tale dicitura nell'etichettaggio di un prodotto che rientri nell'ambito di applicazione di tale regolamento.


(1)  Ä GU C 190 del 24.7.2004.


3.9.2005   

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C 217/20


SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

21 luglio 2005

nella causa C-207/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale dalla Commissione tributaria provinciale di Novara): Paolo Vergani contro Agenzia delle Entrate, Ufficio di Arona (1)

(Politica sociale - Parità di retribuzione e di trattamento tra uomini e donne - Indennità di esodo - Tassazione stabilita in funzione dell'età - Agevolazione fiscale)

(2005/C 217/39)

Lingua di procedura: l'italiano

Nella causa C-207/04, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dalla Commissione tributaria provinciale di Novara con decisione 26 aprile 2004, pervenuta in cancelleria il 10 maggio 2004, nella causa Paolo Vergani contro Agenzia delle Entrate, Ufficio di Arona, la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric (relatore), dai sigg. K. Schiemann, E. Juhász e E. Levits, giudici, avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato il 21 luglio 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

La direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una norma quale quella controversa nella causa principale che consente, a titolo di incentivo all'esodo, il beneficio della tassazione con aliquota ridotta alla metà delle somme erogate in occasione dell'interruzione del rapporto di lavoro ai lavoratori che hanno superato i 50 anni, se donne, e i 55 anni, se uomini.


(1)  GU C 179 del 10.7.2004.


3.9.2005   

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C 217/21


SENTENZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

7 luglio 2005

nei procedimenti riuniti C-304/04 e C-305/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te Amsterdam): Jacob Meijer BV, Eagle International Freight BV contro Inspecteur van de Belastingdienst — Douanedistrict Arnhem (1)

(«Tariffa doganale comune - Classificazione doganale di schede per computer - Validità dei regolamenti (CE) nn. 2086/97 e 2261/98»)

(2005/C 217/40)

Lingua processuale: l'olandese

Nei procedimenti riuniti C-304/04 e C-305/04, aventi ad oggetto domande di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 234 CE, proposte dal Gerechtshof te Amsterdam (Paesi Bassi), con decisioni del 13 luglio 2004, pervenute alla Corte il 19 luglio 2004, nelle cause Jacob Meijer BV (causa C-304/04), Eagle International Freight BV (causa C-305/04) contro Inspecteur van de Belastingdienst — Douanedistrict Arnhem, la Corte (Quarta Sezione), composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dalle sig.re N. Colneric e dal sig. M. Ilešič (relatore), giudici; avvocato generale: sig.ra J. Kokott; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 7 luglio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

I regolamenti (CE) della Commissione 4 novembre 1997, n. 2086, e della Commissione 26 ottobre 1998, n. 2261, che modificano l'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, sono invalidi in quanto classificano nella sottovoce 8543 89 79 della nomenclatura combinata le schede sonore per computer come quelle controverse nelle cause principali.


(1)  GU C 228 dell'11.9.2004.


3.9.2005   

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C 217/21


SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

21 luglio 2005

nella causa C-449/04, Commissione delle Comunità europee contro Granducato di Lussemburgo (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2001/51/CE - Mancato recepimento entro il termine prescritto)

(2005/C 217/41)

Lingua processuale: il francese

Nella causa C-449/04, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 27 ottobre 2004, Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.re O'Reilly e A.-M. Rouchaud-Joët) contro Granducato di Lussemburgo (agente: sig. S. Schreiner), la Corte (Sesta Sezione), composta dal sig. A. Borg Barthet, presidente di sezione, dai sigg. J.-P. Puissochet e A. Ó Caoimh (relatore), giudici; avvocato generale: sig. F. G. Jacobs; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 21 luglio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il Granducato di Lussemburgo, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 28 giugno 2001, 2001/51/CE, che integra le disposizioni dell'articolo 26 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva.

2)

Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.


(1)  GU C 314 del 18/12/04.


3.9.2005   

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C 217/22


SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

14 luglio 2005

nella causa C-79/05: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana (1)

(Inadempimento di uno Stato - Regolamento (CE) n. 2037/2000 - Sostanze che riducono lo strato di ozono - Mancata trasposizione entro il termine prescritto)

(2005/C 217/42)

Lingua processuale: l'italiano

Nella causa C-79/05, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 17 febbraio 2005, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. U. Wölker e A. Aresu) contro Repubblica italiana (agente: sig. I.M. Braguglia, assistito dal sig. G. Fiengo), la Corte (Quinta Sezione), composta dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore), presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann e J. Klučka, giudici, avvocato generale: sig. P. Léger, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 14 luglio 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

La Repubblica italiana, non avendo adottato entro il termine prescritto tutte le misure precauzionali praticabili per evitare e ridurre al minimo le fughe di sostanze controllate, in particolare per quanto riguarda l'obbligo di controllare annualmente le apparecchiature fisse contenenti liquido refrigerante in quantità superiore a 3 kg onde verificare la presenza di fughe, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 17, n. 1, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 2000, n. 2037, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.

2)

La Repubblica italiana è condannata alle spese.


(1)  GU C 93 del 16.4.2005.


3.9.2005   

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C 217/22


ORDINANZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

21 giugno 2005

nei procedimenti riuniti C-162/03, C-185/03, C-44/04, C-45/04, C-223/04, C-224/04, C-271/04 e C-272/04 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunale di Milano): Azienda Agricola Balconi Andrea (ex Guido) contro Regione Lombardia, e a. e Azienda Agricola Schnabl Rosa e a. contro Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) e a. (1)

(Latte e prodotti lattiero-caseari - Prelievo supplementare sul latte - Regolamenti (CEE) nn. 856/84 e 3950/92 - Quantitativo di riferimento - Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 - Sanzioni amministrative - Presupposti)

(2005/C 217/43)

Lingua processuale: l'italiano

Nei procedimenti riuniti C-162/03, C-185/03, C-44/04, C-45/04, C-223/04, C-224/04, C-271/04 e C-272/04, aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Tribunale di Milano (C-162/03) con decisione 21 febbraio 2003, pervenuta in cancelleria il 7 aprile 2003, dal Tribunale di Tolmezzo (C-185/03, C-271/04 e C-272/04) con decisioni 16 aprile 2003 e 16 giugno 2004, pervenute rispettivamente in cancelleria il 5 maggio 2003 e il 25 giugno 2004, e dal Tribunale di Gorizia (C-44/04, C-45/04, C-223/04 e C-224/04) con decisioni 18 dicembre 2003 e 7 aprile 2004, pervenute rispettivamente in cancelleria il 4 febbraio 2004 e il 28 maggio 2004, nei procedimenti Azienda Agricola Balconi Andrea (ex Guido) (C-162/03) contro Regione Lombardia, Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) e Azienda Agricola Schnabl Rosa (C-185/03), Azienda Agricola Bogar Roberto e Andrea (C-44/04 e C-224/04), Azienda Agricola Bressan Aldo (C-45/04 e C-223/04), Azienda Agricola Di Doi Elena (C-271/04), Azienda Agricola Piemonte Franco (C-272/04) contro Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Cospalat FVG, la Corte (Quarta Sezione), composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric (relatore) e dal sig. M. Ilešič, giudici; avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl; cancelliere: sig. R. Grass, ha emesso, il 21 giugno 2005, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Il prelievo supplementare stabilito per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari dagli artt. 5 quater del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, nella versione risultante dall'art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 856, nonché dagli artt. 1-4 del regolamento (CEE) del Consiglio 28 dicembre 1992, n. 3950, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, non ha natura di sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità.


(1)  GU C 135 del 7.6.2003.

GU C 146 del 21.6.2003.

GU C 85 del 3.4.2004.

GU C 228 dell'11.9.2004.

GU C 201 del 7.8.2004.


3.9.2005   

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C 217/23


ORDINANZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

14 luglio 2005

nel procedimento C-52/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale dal Bundesverwaltungsgericht): Personalrat der Feuerwehr Hamburg contro Leiter der Feuerwehr Hamburg (1)

(Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura - Politica sociale - Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori - Direttive 89/391/CEE e 93/104/CE - Sfera d'applicazione - Forze di pronto intervento di un Corpo statale di Vigili del Fuoco - Inclusione - Requisiti)

(2005/C 217/44)

Lingua di procedura: il tedesco

Nel procedimento C-52/04, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Bundesverwaltungsgericht (Germania), con decisione 17 dicembre 2003, pervenuta in cancelleria il 10 febbraio 2004, nella causa tra Personalrat der Feuerwehr Hamburg contro Leiter der Feuerwehr Hamburg, la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann, R. Schintgen (relatore), J. Makarczyk e J. Klučka, giudici, avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 14 luglio 2005 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 2 della direttiva del Consiglio 12 giugno 1989, 89/391/CEE, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro e l'art. 1, n. 3, della direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/104/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, vanno interpretati nel senso che:

le attività svolte dalle forze d'intervento di un servizio pubblico di Vigili del Fuoco come quello di cui alla causa principale sono ricomprese, di norma, nella sfera di applicazione delle dette direttive, sicché, in linea di principio, l'art. 6, punto 2, della direttiva 93/104 osta al superamento della soglia di 48 ore prevista per la durata settimanale massima di lavoro, ivi compresi i turni di guardia;

tale superamento è possibile, tuttavia, nell'ipotesi di circostanze eccezionali di gravità e dimensioni tali che l'obiettivo di garantire il buon funzionamento di servizi indispensabili alla tutela di interessi pubblici quali l'ordine, la salute e la sicurezza pubblici deve provvisoriamente prevalere su quello di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori addetti a squadre di intervento e di soccorso; tuttavia, anche in una siffatta situazione eccezionale, gli obiettivi della direttiva 89/391, in tutta la misura del possibile, devono essere tutelati.


(1)  GU C 94 del 17.4.2004.


3.9.2005   

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C 217/23


ORDINANZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

12 aprile 2005

causa C-80/04 P: DLD Trading Co. contro Consiglio dell'Unione europea (1)

(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Responsabilità extracontrattuale - Nesso di causalità tra il comportamento contestato e il danno lamentato - Assenza - Oggetto della controversia - Manifesta irricevibilità)

(2005/C 217/45)

Lingua processuale: il tedesco

Nel procedimento C-80/04 P, avente ad oggetto un ricorso a norma dell'art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposto il 18 febbraio 2004, dalla DLD Trading Co., con sede in Brno (Repubblica Ceca) (avvocati: J. Hintermayr, F. Haunschmidt, G. Minichmayr, P. Burgstaller e G. Tusek), procedimento in cui l'altra parte è: Consiglio dell'Unione europea, (agenti: sigg.re M.-C. Giorgi Fort e A.-M. Colaert, nonché sig. J.-P. Hix), sostenuto da: Repubblica d'Austria, (agenti: sig.ra C. Pesendorfer, nonché sigg. W. Okresek e H. Dossi), Commissione delle Comunità europee, (agente: sig. J. Schieferer) e Repubblica di Finlandia, (agenti: sigg.re T. Pynnä e A. Guimaraes-Purokoski), la Corte (Quinta Sezione), composta dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, dai sigg. R. Schintgen (relatore) e P. Kūris, giudici, avvocato generale: sig.ra J. Kokott, cancelliere: sig. R. Grass, ha emesso, il 12 aprile 2005, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1.

L'impugnazione è respinta

2.

La DLD Trading Co. è condannata alle spese.


(1)  GU 17 aprile 2004, C 94.


3.9.2005   

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C 217/24


ORDINANZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

14 giugno 2005

nel procedimento C-358/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Vicenza): Caseificio Valdagnese Srl contro Regione Veneto (1)

(«Rinvio pregiudiziale - Irricevibilità»)

(2005/C 217/46)

Lingua processuale: l'italiano

Nel procedimento C-358/04, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Tribunale di Vicenza con decisione 2 agosto 2004, pervenuta in cancelleria il 17 agosto 2004, nella causa Caseificio Valdagnese Srl contro Regione Veneto, la Corte (Quarta Sezione), composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric (relatore) e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, giudici; avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro; cancelliere: sig. R. Grass, ha emesso, il 14 giugno 2005, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

La domanda di pronuncia pregiudiziale sollevata dal Tribunale di Vicenza, con ordinanza 2 agosto 2004, è manifestamente irricevibile.


(1)  GU C 273 del 6.11.2004.


3.9.2005   

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C 217/24


ORDINANZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

14 luglio 2005

nel procedimento C-420/04 P: Georgios Gouvras contro Commissione delle Comunità europee (1)

(«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Dipendenti - Assegnazione - Comando nell'interesse del servizio - Modifica con effetto retroattivo della sede di servizio e dei diritti economici ad essa connessi - Ripetizione dell'indebito»)

(2005/C 217/47)

Lingua processuale: il francese

Nel procedimento C-420/04 P, avente ad oggetto un ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado, proposto, ai sensi dell'art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, il 29 settembre 2004, Georgios Gouvras, dipendente della Commissione delle Comunità europee, rappresentato dal sig. J.-N. Louis, avocat, procedimento in cui l'altra parte è: Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. J. Currall e sig.ra L. Lozano Palacios), la Corte (Sesta Sezione), composta dal sig. A. Borg Barthet, presidente di sezione (relatore), e dai sigg. J.P. Puissochet e S. von Bahr, giudici; avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl; cancelliere: sig. R. Grass, ha emesso, il 14 luglio 2005, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso contro la pronuncia del Tribunale di primo grado è respinto.

2)

Il sig. Gouvras è condannato alle spese.


(1)  GU C 284 del 20.11.2004.


3.9.2005   

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C 217/24


Ricorso proposto il 23 luglio 2004 (fax 14 luglio 2004) dal sig. Raffaele Dipace contro l'ordinanza emessa il 1o aprile 2004 dalla prima sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-106/04, tra Raffele Dipace e Repubblica italiana

(Causa C-315/04 P)

(2005/C 217/48)

Lingua processuale: l'italiano

Il 23 luglio 2004 (fax 14 luglio 2004), il sig. Raffaele Dipace ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro l'ordinanza emessa il 1o aprile 2004, dalla prima sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-106/04, tra Raffele Dipace e Repubblica italiana.

Con ordinanza del 3 marzo 2005, la Corte (sesta sezione) ha respinto il ricorso e ordina che il sig. Dipace sopporti le proprie spese.


3.9.2005   

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C 217/25


Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden con ordinanza 22 aprile 2005 nel procedimento Twoh International B.V. contro Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-184/05)

(2005/C 217/49)

Lingua processuale: l'olandese

Con ordinanza 22 aprile 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 25 aprile 2005, nel procedimento Twoh International B.V. contro Staatssecretaris van Financiën, lo Hoge Raad der Nederlanden ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

Se l'art. 28 quater, parte A, premessa e lett. a), della sesta direttiva (1) — in combinato disposto con la direttiva (2) sull'assistenza reciproca e il regolamento (3) — debba essere interpretato nel senso che, qualora non siano spontaneamente fornite dallo Stato membro d'arrivo informazioni da considerare rilevanti, lo Stato membro di partenza dell'invio o del trasporto di merci deve richiedere informazioni al presunto Stato membro d'arrivo delle merci e deve utilizzare i risultati ottenuti nell'esame delle prove dell'invio o del trasporto delle merci.


(1)  Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, del 13.6.1977, pag. 1).

(2)  Direttiva del Consiglio 19 dicembre 1977, 77/799/CEE, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette (GU L 336, del 27.12.1977, pag. 15) (versione risultante dalla direttiva 92/12/CE) (GU L 76, del 23.3.1992, pag. 1).

(3)  Regolamento (CEE) del Consiglio 27 gennaio 1992, n. 218, concernente la cooperazione amministrativa nel settore delle imposte indirette (IVA) (GU L 24, del 1.2.1992, pag. 1).


3.9.2005   

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C 217/25


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Hof van Beroep/Bruxelles, il 30 maggio 2005, nella causa B.V.B.A. Management, Training en Consultancy contro Bexelux-Merkenbureau

(Causa C-239/05)

(2005/C 217/50)

Lingua processuale: l'olandese

Con sentenza 30 maggio 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte il 3 giugno 2005, nella causa B.V.B.A. MANAGEMENT, TRAINING EN CONSULTANCY contro BEXELUX-MERKENBUREAU, l'Hof van Beroep/Bruxelles, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

Se l'autorità competente in materia di marchi, dopo aver valutato tutti i fatti e le circostanze pertinenti per accertare la presenza di un impedimento assoluto alla registrazione, nella sua decisione a titolo provvisorio e in quella definitiva sul deposito debba esprimere la sua conclusione separatamente per ciascuno dei beni e dei servizi per cui si chiede la tutela.

2)

Se i fatti e le circostanze pertinenti che devono essere presi in considerazione dall'organo giurisdizionale in caso di impugnazione della decisione dell'autorità per i marchi possono essere differenti a causa del decorso del tempo tra le date delle due decisioni, o se siffatto organo giurisdizionale debba prendere in considerazione solo i fatti e le circostanze sussistenti al momento della decisione dell'autorità competente.

3)

Se l'interpretazione data dalla Corte di giustizia nella sentenza Postkantoor (1)osti a che la normativa nazionale sulla competenza dell'organo giurisdizionale sia intesa nel senso che ad esso sia precluso tenere conto dei cambiamenti dei fatti e delle circostanze rilevanti, oppure pronunciarsi sul potere distintivo del marchio separatamente per ciascuno dei prodotti e dei servizi.


(1)  Sentenza della Corte 12 febbraio 2004, causa C-363/99, Koninklijke KPN Nederland (Racc. pag. I-1619).


3.9.2005   

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C 217/26


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno dei Paesi Bassi, presentato il 9 giugno 2005

(Causa C-247/05)

(2005/C 217/51)

Lingua processuale: l'olandese

Il 9 giugno 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Minas Konstantinidis e Michel van Beek, in qualità di agenti, ha presentato dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno dei Paesi Bassi.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi, non avendo attuato esattamente la direttiva del Consiglio 24 settembre 1996, 96/61/CE (1) sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, è venuta meno agli obblighi che ad esso derivano dall'art. 2, nn. 6 e 11, dall'art. 5, n. 1, dall'art. 9, nn. 3-6, dall'art. 13, n. 2, secondo trattino, dall'art. 14, secondo trattino e dagli allegati III e IV della direttiva del Consiglio 24 settembre 1996, 96/61/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;

condannare il Regno dei Paesi Bassi alle spese di causa.

Motivi e principali argomenti:

Il governo dei Paesi Bassi considera adottate nei termini le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e il disegno di legge in preparazione serve esclusivamente come chiarimento e spiegazione di parti della direttiva.

Al di là di questo la Commissione fa presente che il modo in cui gli Stati membri devono operare per trasporre le direttive nel loro ordinamento giuridico nazionale è stato spesso espresso dalla Corte con una formulazione standard. Nella sentenza 30 maggio 1991, causa C-361/88, Commissione/Germania (Racc. pag. I-2567) la Corte ha utilizzato la seguente formulazione:

«(…) La trasposizione di una direttiva nel diritto nazionale non implica necessariamente la riproduzione ufficiale e testuale delle sue disposizioni in una norma espressa e specifica. A questo scopo, a seconda del contenuto della direttiva stessa, può essere sufficiente il contesto giuridico generale, purché quest'ultimo garantisca effettivamente la piena applicazione della direttiva in modo sufficientemente chiaro e preciso, affinché, qualora la direttiva miri ad attribuire diritti ai singoli, i destinatari siano posti in grado di conoscere la piena portata dei loro diritti ed eventualmente di avvalersene dinanzi ai giudici nazionali».

Nella presente fattispecie la Commissione ritiene che, per quanto riguarda la trasposizione della direttiva nell'ordinamento giuridico dei Paesi Bassi, su più punti non sussista una tale «sufficiente» trasposizione.


(1)  GU L 257, pag. 26.


3.9.2005   

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C 217/26


Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dall'Hessisches Finanzgericht (Germania) con ordinanza 14 aprile 2005, nel procedimento Turbon International GmbH — in qualità di successore a titolo universale della Kores Nordic Deutschland GmbH — contro Oberfinanzdirektion Koblenz

(Causa C-250/05)

(2005/C 217/52)

Lingua processuale: il tedesco

Con ordinanza 14 aprile 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 15 giugno 2005, nel procedimento Turbon International GmbH — in qualità di successore a titolo universale della Kores Nordic Deutschland GmbH — contro Oberfinanzdirektion Koblenz, l'Hessisches Finanzgericht ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

Se, contrariamente alla pronuncia adottata della Corte di giustizia delle Comunità europee

in data 7 febbraio 2002, nella causa C-276/00 (1), secondo cui l'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658 (2), relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 9 settembre 1996, n. 1734 (3), è da interpretarsi nel senso che una cartuccia d'inchiostro senza testina di stampa integrata — comprendente un involucro di plastica, resina espansa, una griglia metallica, guarnizioni, una pellicola sigillante, un'etichetta, inchiostro e confezionamento — la quale, per quanto riguarda sia la cartuccia sia l'inchiostro, può essere utilizzata unicamente in una stampante avente le stesse caratteristiche delle stampanti a getto d'inchiostro della marca Epson Stylus Color, deve essere classificata nella sottovoce 3215 90 80 della nomenclatura combinata, la sopra descritta cartuccia d'inchiostro non debba piuttosto essere qualificata come «parte» o «accessorio» di una stampante e classificata nella voce 8473 della NC, in quanto il funzionamento meccanico ed elettronico della stampante dipende dalla presenza di una tale cartuccia.


(1)  Racc. 2002, pag. I-1389.

(2)  GU L 256, pag. 1.

(3)  GU L 238, pag. 1.


3.9.2005   

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C 217/27


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica d'Austria, presentato il 17 giugno 2005

(Causa C-257/05)

(2005/C 217/53)

Lingua processuale: il tedesco

Il 17 giugno 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Enrico Traversa e Wolfgang Bogensberger, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica d'Austria.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1.

dichiarare che la Repubblica d'Austria ha violato gli obblighi che le incombono in forza dell'art. 49 CE, in quanto essa, attraverso il § 21, n. 4, del Kesselgesetz (1) [legge austriaca in materia di apparecchiature ed elementi di sistemi a pressione], prescrive che possono ricevere l'abilitazione ad operare quali verificatori degli impianti in questione soltanto i richiedenti che abbiano la propria sede in Austria;

2.

condannare la Repubblica d'Austria alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti:

Ai sensi dell'art. 49 CE, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno della Comunità sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in un paese della Comunità che non sia quello del destinatario della prestazione.

Il § 21 del Kesselgesetz della Repubblica d'Austria disciplina i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di verificatore di apparecchiature ed elementi di sistemi a pressione. Ai sensi del paragrafo 4 del detto articolo, possono ricevere l'abilitazione necessaria all'esercizio della detta attività di verificatore soltanto quei richiedenti che abbiano la propria sede in Austria. La Commissione rileva che il verificatore di apparecchiature ed elementi di sistemi a pressione stabilito in un altro Stato membro, il quale intenda offrire le proprie prestazioni in Austria, si vede costretto a creare prima uno stabilimento in quest'ultimo Stato.

Secondo la detta istituzione, tale disciplina costituisce una restrizione della libera prestazione dei servizi ai sensi dell'art. 49 CE. Anche dalla giurisprudenza della Corte emergerebbe che il requisito della sede viola direttamente la libera prestazione dei servizi, in quanto rende impossibile la fornitura di servizi da parte di imprese stabilite in altri Stati membri.

I motivi addotti dalla Repubblica d'Austria — quali ad esempio la salvaguardia della sicurezza pubblica ovvero la tutela dei lavoratori e dei consumatori — non sarebbero idonei a giustificare tale restrizione della libera prestazione dei servizi. Infatti, sempre secondo la Commissione, una restrizione siffatta può essere giustificata — in base alla giurisprudenza della Corte — soltanto se ed in quanto l'interesse generale non sia già tutelato da norme alle quali è soggetto il prestatore di servizi nello Stato membro dove è stabilito. Ai fini della garanzia della qualità dei controlli, il requisito dello stabilimento in Austria sarebbe sproporzionato rispetto agli interessi che esso mira a tutelare, dato che la salvaguardia della sicurezza pubblica ovvero la tutela dei lavoratori e dei consumatori potrebbero essere ottenute già attraverso il sistema previsto dal Kesselgesetz per l'abilitazione ed il controllo dei verificatori autorizzati, senza che sia necessario a tal fine uno stabilimento in Austria.


(1)  BGBl. n. 211/1992.


3.9.2005   

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C 217/27


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica italiana, proposto il 23 giugno 2005

(Causa C-263/05)

(2005/C 217/54)

Lingua di procedura: l'italiano

Il 23 giugno 2005, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai Sig. M. Kontantinidis e L. Cimaglia, membri del servizio giuridico della Commissione, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1)

Constatare che la Repubblica italiana, avendo adottato e mantenuto in vigore una disposizione (l'articolo 14 del decreto legge n. 138 dell'8 luglio 2002, convertito in legge n. 178 dell'8 agosto 2002) la quale prevede l'esclusione dall'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 22 del 1997, che ha trasposto in Italia la direttiva 91/156/CEE (1) del Consiglio del 18 marzo 1991«che modifica la direttiva 75/442/CEE (2) relativa ai rifiuti», di sostanze o oggetti destinati alle operazioni di smaltimento o recupero di rifiuti non esplicitamente elencate agli allegati B e C del decreto legislativo n. 22/97, nonché di beni, sostanze o materiali residuali di produzione dei quali il detentore abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, qualora gli stessi possano essere e siano riutilizzati in un ciclo produttivo o di consumo, a condizione che non sia effettuato alcun intervento preventivo di trattamento e che gli stessi non rechino pregiudizio all'ambiente, oppure, anche qualora venga effettuato un intervento preventivo di trattamento, quando quest'ultimo non configuri un'operazione di recupero fra quelle elencate all'allegato C del decreto legislativo n. 22/1997, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE sui rifiuti, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE;

2)

condannare la Repubblica italiana alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il riferimento contenuto nel testo dei punti a) e b) del paragrafo 1 dell'articolo 14 della legge 178/2002, rispettivamente, alle «attività di smaltimento o di recupero» ed alle «operazioni di smaltimento e di recupero» è seguito in entrambi i casi dalla precisazione «secondo gli allegati B e C del decreto legislativo n. 22».

Una siffatta precisazione, che peraltro non compare invece nel testo del punto c) dello stesso articolo, parrebbe comportare una distinzione tra, da un lato, le operazioni di smaltimento o di recupero generalmente considerate e, dall'altro, quelle tra esse che sono specificamente previste agli allegati B e C del decreto legislativo n. 22/97.

Alla luce d'una tale distinzione, dal combinato disposto dell'articolo 6, paragrafo 1, punto a), del decreto legislativo n. 22/97 e dell'articolo 14, punti a) e b), della legge 178/2002 emerge chiaramente come l'effetto di quest'ultima disposizione sia quello di circoscrivere la portata della nozione di rifiuto, nella quale potrebbero essere ricompresi non tutti i materiali, sostanze o beni rientranti nelle categorie dell'allegato A che il detentore avvii o sottoponga, oppure intenda destinare, a qualsiasi operazione di smaltimento o recupero, ma bensì, fra essi, soltanto quelli in relazione ai quali siano effettuate o prospettate operazioni di smaltimento o recupero rientranti tra quelle espressamente elencate agli allegati B e C del decreto legislativo n. 22/97.

Nel sistema delineato dal legislatore italiano, nel quale la nozione di rifiuto viene fatta dipendere tassativamente dalle suddette condizioni, resterebbero dunque esclusi da una possibile qualificazione come rifiuti, e di conseguenza dall'assoggettabilità alla normativa sulla gestione dei rifiuti, tutti quei materiali, sostanze o beni interessati dall'allegato A che il detentore avvii, sottoponga o intenda destinare ad operazioni di smaltimento non elencate all'allegato B del decreto legislativo n. 22/97 o ad operazioni di recupero non elencate al suo allegato C.

La Commissione è del parere che una siffatta esclusione costituisca un'indebita restrizione della nozione di rifiuto, e quindi dell'ambito d'applicazione della normativa italiana sulla gestione dei rifiuti. Di fatto, l'interpretazione prospettata dal legislatore italiano ha per effetto una limitazine dell'applicazione delle disposizioni della direttiva alle sole fattispecie identificate dalla normativa italiana, escludendone altre non prevedibili a priori che potrebbero invece esservi assoggettate ed in relazione alle quali un'interpretazione estensiva della nozione di rifiuto, quale quella sancita al punto 36 della sentenza Palin Granit, si renderebbe necessaria. Una tale attitudine da parte del legislatore italiano si pone in contrasto colle disposizioni della direttiva, che non possono essere derogate da una norma di diritto interno.


(1)  Gazzetta ufficiale n. L 78 del 26/03/1991 pag. 0032

(2)  Gazzetta ufficiale n. L 194 del 25/07/1975 pag. 0039


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C 217/28


Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Cour de Cassation (Francia) con ordinanza 21 giugno 2005, nel procedimento José Perez Naranjo contro Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) Nord Picardie

(Causa C-265/05)

(2005/C 217/55)

Lingua processuale: il francese

Con ordinanza 21 giugno 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 27 giugno 2005, nel procedimento José Perez Naranjo contro Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) Nord Picardie, la Cour de Cassation (Francia) ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

Se il diritto comunitario debba essere interpretato nel senso che l'assegno supplementare controverso, iscritto nell'allegato II bis del regolamento n. 1408/71 (1), presenti carattere speciale e natura non contributiva, che ne escludano, in applicazione degli artt. 10 bis e 95 ter del regolamento n. 1408/71, l'attribuzione al richiedente non residente che non ne soddisfaceva la condizione di età alla data del 1o giugno 1992, ovvero nel senso che, analizzandosi come una prestazione di previdenza sociale, tale assegno deve, in applicazione dell'art. 19, n. 1, del medesimo regolamento, essere erogato alla persona interessata, in possesso dei requisiti per la sua attribuzione, quale che sia lo Stato membro dove essa risieda.


(1)  Regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2).


3.9.2005   

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C 217/29


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Areios Pagos (Corte di Cassazione) (Grecia) con ordinanza 9 giugno 2005 nel procedimento Athinaïki Chartopoiïa A.E. contro L. Panagiotidis e a.

(Causa C-270/05)

(2005/C 217/56)

Lingua processuale: il greco

Con ordinanza 9 giugno 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 1o luglio 2005, nel procedimento tra Athinaïki Chartopoiïa A.E. e L. Panagiotidis e a., l'Areios Pagos ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

Se le circostanze di fatto accertate dall'Efeteio rientrano nella nozione comunitaria di «impresa», ai fini dell'applicazione delle direttive del Consiglio richiamate in motivazione e della legge 1387/1983 recante «Disciplina dei licenziamenti collettivi e altre disposizioni».


3.9.2005   

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C 217/29


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Hof van Beroep te Antwerpen il 30 giugno 2005, nella causa Procedimento penale contro Bouwens Werner Constant Maria

(Causa C-272/05)

(2005/C 217/57)

Lingua processuale: l'olandese

Con sentenza 30 giugno 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte il 5 luglio 2005, nella causa procedimento penale contro BOUWENS Werner Constant Maria, l'Hof van Beroep te Antwerpen, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

1.

«Se l'art. 54 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, del 19 giugno 1999, in combinato disposto con l'art. 71 della Convenzione medesima, debba essere interpretato nel senso che fatti punibili consistenti nel possesso a fini di esportazione e di importazione, che riguardano gli stessi stupefacenti e sostanze psicotrope e che vengono perseguiti a titolo di esportazione e, rispettivamente, di importazione in diverse parti contraenti della Convenzione, debbano essere considerati come» medesimi fatti«, ai sensi del citato art. 54».


3.9.2005   

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C 217/29


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberste Gerichtshof (Austria) con ordinanza 24 maggio 2005 nel procedimento The Wellcome Foundation Ltd., Londra contro Paranova Pharmazeutika Handels GmbH

(Causa C-276/05)

(2005/C 217/58)

Lingua processuale: il tedesco

Con ordinanza 24 maggio 2005 pervenuta nella cancelleria della Corte il 6 luglio 2005, nella causa The Wellcome Foundation Ltd., Londra contro Paranova Pharmazeutika Handels GmbH, l'Oberste Gerichtshof ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1.

a)

Se l'art. 7 della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE (1), sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa e la giurisprudenza al riguardo emessa dalla Corte vadano interpretati nel senso che la prova secondo cui l'esercizio del diritto di marchio avrebbe contributo all'isolamento artificioso del mercato debba essere fornita non solo per il riconfezionamento in quanto tale ma anche per l'aspetto esterno del nuovo imballaggio.

In caso di soluzione negativa di tale questione:

b)

Se l'aspetto esterno del nuovo imballaggio vada apprezzato in base al principio del ricorso al mezzo leggero più possibile oppure solo sulla base della circostanza che possa nuocere alla reputazione del marchio e del suo titolare.

2.

Se l'art. 7 della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa e la giurisprudenza al riguardo emessa dalla Corte vadano interpretati nel senso che l'importatore parallelo soddisfa il suo obbligo di informazione soltanto se comunica al titolare del marchio anche lo Stato di esportazione ed i motivi precisi alla base del riconfezionamento.


(1)  GU L 40, pag. 1.


3.9.2005   

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C 217/30


Ricorso di impugnazione proposto il 13 luglio 2005 (fax: 12.07.05) dalla Holcim (Deutschland) AG, già Alsen AG, contro la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) il 21 aprile 2005 nella causa T-28/03, Holcim (Deutschland) AG, già Alsen AG, contro Commissione delle Comunità europee

(causa C-282/05 P)

(2005/C 217/59)

lingua processuale: il tedesco

Il l3 luglio 2005 (fax: 12.07.05), la Holcim (Deutschland) AG, già Alsen AG, rappresentata dagli avv.ti Peter Niggemann e Frederik Wiemer, Freshfields Bruckhaus Deringer, Feldmühleplatz 1, D-40545 Düsseldorf, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso di impugnazione contro la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) il 21 aprile 2005 nella causa T-28/03, Holcim (Deutschland) AG, già Alsen AG, contro Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1.

annullare la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee il 21 aprile 2005 nella causa T-28/03, Holcim (Deutschland) AG/Commissione (1);

2.

condannare l'istituzione convenuta in primo grado e nell'odierno giudizio di impugnazione a pagare alla ricorrente la somma di EUR 139 002,21 oltre ad interessi al tasso forfettario del 5,75 % per il periodo dal 15 aprile 2000 fino al saldo integrale;

3.

in subordine, rinviare la causa al Tribunale di primo grado delle Comunità europee perché questo adotti una nuova decisione alla luce delle statuizioni dettate dalla Corte di giustizia;

4.

condannare l'istituzione convenuta in primo grado e nell'odierno giudizio di impugnazione a tutte le spese di procedura.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente fa valere tre motivi di impugnazione:

1.

Il Tribunale avrebbe violato l'art. 46 dello Statuto della Corte di giustizia, avendo ritenuto parzialmente prescritto il diritto al rimborso, nella parte in cui le pretese fatte valere si fondavano su fatti antecedenti al 31 gennaio 1998. Al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale, la prescrizione non avrebbe iniziato a decorrere già dalla prestazione delle fideiussioni, bensì soltanto a partire dalla pronuncia della sentenza «cemento» in data 15 marzo 2000. Infatti, l'obbligo di risarcimento della convenuta avrebbe potuto essere fatto valere vittoriosamente soltanto dopo l'annullamento della decisione «cemento». In particolare, secondo la ricorrente, il danno non si era ancora sufficientemente concretizzato al momento della prestazione delle fideiussioni, in quanto non era prevedibile quanto sarebbe durata la procedura giurisdizionale di annullamento. Peraltro, per effetto della prestazione delle fideiussioni non sarebbe insorta un pluralità di eventi dannosi, prodottisi in successione giorno dopo giorno, bensì si sarebbe verificato un unico danno a carattere unitario. In subordine, la ricorrente sostiene che la prescrizione è stata interrotta ai sensi dell'art. 46, n. 2, dello Statuto della Corte di giustizia per effetto della presentazione del ricorso di annullamento.

2.

Secondo la ricorrente, il Tribunale ha erroneamente ritenuto insussistente una «violazione sufficientemente caratterizzata» nell'ambito dell'art. 288, secondo comma, CE. Da un lato, tale presupposto supplementare per la sussistenza di un diritto al rimborso sarebbe stato sviluppato dalla giurisprudenza soltanto con riferimento all'attività normativa della Comunità, e non anche all'attività amministrativa di quest'ultima — qual'è il caso dell'adozione di decisioni che infliggono un'ammenda contrarie alla normativa sulla concorrenza. Tuttavia, anche nel caso in cui il criterio della «violazione sufficientemente caratterizzata» dovesse valere anche nella presente fattispecie, una violazione siffatta dovrebbe ritenersi sussistente per il fatto che la convenuta non disponeva di alcun margine di discrezionalità in sede di emanazione della illegittima decisione «cemento»; nessun rilievo potrebbe poi più assumere la complessità della causa. Nondimeno, anche nel caso in cui occorresse ulteriormente verificare tale complessità, la causa non potrebbe essere definita complessa, quanto meno nella parte riguardante la ricorrente ovvero le sue danti causa. Nei confronti di tali società la causa «cemento» sarebbe consistita unicamente nella disamina di pochi mezzi di prova nonché nella verifica della semplice questione se sussistesse un cartello per le esportazioni giuridicamente consentito; sempre secondo la ricorrente, la riunione dei procedimenti nei confronti di varie altre imprese in un unico procedimento non può andare a suo svantaggio.

3.

Anche la questione del nesso di causalità tra atto illegittimo e danno sarebbe stata valutata dal Tribunale in modo inesatto. Se la convenuta non avesse inflitto alla ricorrente con una sua decisione una illegittima sanzione pecuniaria, la ricorrente non avrebbe subito alcun danno sotto forma di costi connessi alla prestazione di fideiussioni. La prestazione delle fideiussioni bancarie non avrebbe interrotto il nesso di causalità. Le due modalità di prestazione di garanzia — versamento provvisorio dell'importo dell'ammenda e prestazione di fideiussione — dovrebbero essere qualificate come equivalenti quanto alle loro conseguenze giuridiche.


(1)  GU C 155 del 25.06.2005, pag. 14.


3.9.2005   

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C 217/31


Ricorso proposto il 20 luglio 2005 dalla Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Svezia

(Causa C-294/05)

(2005/C 217/60)

Lingua processuale: lo svedese

Il 20 luglio 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Lena Ström van Lier e Günter Wilms, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato un ricorso contro il Regno di Svezia dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

La Commissione delle Comunità europee conclude che la Corte voglia:

1.

dichiarare che il Regno di Svezia, avendo omesso di liquidare ed accreditare, per il periodo che va dal 1o gennaio 1998 al 31 dicembre 2002 compreso, le risorse proprie in relazione all'importazione di materiale bellico e di prodotti utilizzabili a scopi civili e militari ed avendo omesso di versare gli interessi di mora sui relativi importi, è venuto meno al rispetto degli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 2, 9, 10 e 11 del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989 n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, nella versione in vigore anteriormente al 31 maggio 2000, e, per quanto riguarda il periodo successivo a tale data, in forza del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000 n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità.

2.

condannare il Regno di Svezia alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Nel periodo che va dal 1o gennaio 1998 al 31 dicembre 2002 compreso il Regno di Svezia ha omesso di accertare e di accreditare risorse proprie in relazione all'importazione di materiale bellico e di prodotti ad uso civile e militare nonché di versare gli interessi di mora sui predetti importi. Il governo svedese sostiene che l'art. 296, n. 1, lett. b, CE autorizza gli Stati membri ad esentare unilateralmente dai dazi doganali le importazioni di materiale bellico e di prodotti a doppio impiego (civile e militare) per considerazioni economiche attinenti alla propria difesa, per proteggere il segreto militare e per rispettare accordi internazionali volti a garantire la sicurezza militare. La Commissione fa valere che gli Stati membri non possono invocare l'art. 296, n. 1, lett. b, CE per sottrarre risorse proprie al bilancio comunitario. Quali che siano le circostanze, spetta agli Stati membri provare che l'esenzione dai dazi doganali a favore di materiale bellico e di prodotti a doppio impiego e la conseguente omissione di liquidare e di accreditare risorse proprie costituisce un comportamento necessario per tutelare interessi essenziali della loro sicurezza. La Commissione ritiene che il Regno di Svezia non abbia fornito tale prova.


3.9.2005   

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C 217/31


Cancellazione dal ruolo della causa C-156/02 (1)

(2005/C 217/61)

(Lingua processuale:il tedesco)

Con ordinanza 6 giugno 2005 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-156/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundessozialgericht): Maria Purschke contro Landesversicherungsanstalt Oberbayern.


(1)  GU C 180 del 27.7.2002.


3.9.2005   

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C 217/31


Cancellazione dal ruolo della causa C-225/03 (1)

(2005/C 217/62)

(Lingua processuale: il francese)

Con ordinanza 7 luglio 2005 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-225/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese.


(1)  GU C 171 del 19.7.2003.


3.9.2005   

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C 217/31


Cancellazione dal ruolo della causa C-527/03 (1)

(2005/C 217/63)

(Lingua processuale: l'olandese)

Con ordinanza 8 giugno 2005 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-527/03: Commissione delle Comunità europee contro Regno dei Paesi Bassi.


(1)  GU C 59 del 6.3.2004.


3.9.2005   

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C 217/32


Cancellazione dal ruolo della causa C-81/04 (1)

(2005/C 217/64)

(Lingua processuale: il tedesco)

Con ordinanza 8 giugno 2005 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-81/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeitsgericht Berlin): Veronika Richert contro VK GmbH Service Gesellschaft für Vermögenszuordnung und Kommunalisierung mbH.


(1)  GU C 106 del 30.4.2004.


3.9.2005   

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C 217/32


Cancellazione dal ruolo della causa C-256/04 (1)

(2005/C 217/65)

(Lingua processuale: il greco)

Con ordinanza 16 giugno 2005 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-256/04: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica.


(1)  GU C 239 del 25.9.2004.


3.9.2005   

IT

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C 217/32


Cancellazione dal ruolo della causa C-319/04 (1)

(2005/C 217/66)

(Lingua processuale: il francese)

Con ordinanza 7 luglio 2005 il presidente della Sesta Sezione della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-319/04: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese.


(1)  GU C 228 dell'11.9.2004.


3.9.2005   

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C 217/32


Cancellazione dal ruolo della causa C-337/04 (1)

(2005/C 217/67)

(Lingua processuale: il francese)

Con ordinanza 27 giugno 2005 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-337/04: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese.


(1)  GU C 239 del 25.9.2004.


3.9.2005   

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C 217/32


Cancellazione dal ruolo delle cause riunite C-362/04, C-363/04, C-364/04 e C-365/04 (1)

(2005/C 217/68)

(Lingua processuale: il greco)

Con ordinanza 21 giugno 2005 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo delle cause riunite C-362/04, C-363/04, C-364/04 e C-365/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias): Michaniki A.E., Tholos A.E. contro Ypourgos Politismou, Ypourgos Perivallontos, Chorotaxias e Dimosion Ergon.


(1)  GU C 273 del 6.11.2004.

GU C 284 del 20.11.2004.


3.9.2005   

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C 217/32


Cancellazione dal ruolo della causa C-370/04 (1)

(2005/C 217/69)

(Lingua processuale: il tedesco)

Con ordinanza 6 giugno 2005 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-370/04: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania.


(1)  GU C 262 del 23.10.2004.


3.9.2005   

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C 217/33


Cancellazione dal ruolo della causa C-387/04 (1)

(2005/C 217/70)

(Lingua processuale:il tedesco)

Con ordinanza 6 giugno 2005 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-387/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Dresden): Volker Donath.


(1)  GU C 262 del 23.10.2004.


3.9.2005   

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C 217/33


Cancellazione dal ruolo della causa C-396/04 (1)

(2005/C 217/71)

(Lingua processuale: il finlandese)

Con ordinanza 12 maggio 2005 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-396/04: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica di Finlandia.


(1)  GU C 273 del 6.11.2004.


3.9.2005   

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C 217/33


Cancellazione dal ruolo della causa C-424/04 (1)

(2005/C 217/72)

(Lingua processuale: il francese)

Con ordinanza 17 maggio 2005 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-424/04: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese.


(1)  GU C 300 del 4.12.2004.


3.9.2005   

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C 217/33


Cancellazione dal ruolo della causa C-497/04 (1)

(2005/C 217/73)

(Lingua processuale: il greco)

Con ordinanza 13 giugno 2005 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-497/04: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica.


(1)  GU C 31 del 5.2.2005.


3.9.2005   

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C 217/33


Cancellazione dal ruolo della causa C498/04 (1)

(2005/C 217/74)

(Lingua processuale: il greco)

Con ordinanza 31 giugno 2005 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-498/04: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica.


(1)  GU C 31 del 5.2.2005.


3.9.2005   

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C 217/33


Cancellazione dal ruolo della causa C-511/04 (1)

(2005/C 217/75)

(Lingua processuale: il portoghese)

Con ordinanza 4 maggio 2005 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-511/04: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica portoghese.


(1)  GU C 45 del 19.2.2005.


3.9.2005   

IT

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C 217/34


Cancellazione dal ruolo della causa C-515/04 (1)

(2005/C 217/76)

(Lingua processuale: il francese)

Con ordinanza 11 luglio 2005 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-515/04: Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio.


(1)  GU C 31 del 5.2.2005.


3.9.2005   

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C 217/34


Cancellazione dal ruolo della causa C-56/05 (1)

(2005/C 217/77)

(Lingua processuale:il greco)

Con ordinanza 25 maggio 2005 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-56/05: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica.


(1)  GU C 93 del 16.4.2005.


TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

3.9.2005   

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C 217/35


SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

del 5 luglio 2005

nella causa T-387/02, Dorte Schmidt-Brown contro Commissione delle Comunità europee (1)

(Dipendenti - Ricorso di annullamento - Accuse contro un dipendente - Art. 24 dello statuto - Rigetto di una richiesta di assistenza finanziaria)

(2005/C 217/78)

Lingua processuale: il francese

Nella causa T-387/02, Dorte Schmidt-Brown, ex dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente a Wellen (Germania), rappresentata dagli avv. ti A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal e S. Orlandi, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. J. Currall e sig.ra L. Lozano Palacios, assistiti dall'avv. D. Waelbroeck, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto una domanda volta all'annullamento della decisione della Commissione 26 aprile 2002 che respinge la richiesta della ricorrente diretta in particolare ad ottenere un'assistenza finanziaria da tale istituzione nell'ambito di un'azione per diffamazione proposta dalla ricorrente contro una società dinanzi alla High Court of Justice (England & Wales), il Tribunale (prima sezione), composto dal sig. J.D. Cooke, presidente, dalle sig.re I. Labucka e V. Trstenjak, giudici; cancelliere: sig. I. Natsinas, amministratore, ha pronunciato il 5 luglio 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 70 del 22.3.2003


3.9.2005   

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C 217/35


SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

28 giugno 2005

nella causa T-158/03, Industrias Químicas del Vallés, SA contro Commissione delle Comunità europee (1)

(«Direttiva 91/414/CEE - Prodotti fitosanitari - Sostanze attive - Metalaxil - Procedimento d'autorizzazione - Sintesi della pratica e pratica completa - Termini - Principio di proporzionalità - Sviamento di potere»)

(2005/C 217/79)

Lingua processuale: lo spagnolo

Nella causa T-158/03, Industrias Químicas del Vallés, SA, con sede in Mollet del Vallés (Spagna), rappresentata inizialmente dagli avv.ti C. Fernández Vicién, J. Sabater Marotias e P. González-Espejo, successivamente dagli avv.ti Fernández Vicién, Sabater Marotias e I. Moreno-Tapia Rivas, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.ra S. Pardo Quintillán e sig. B. Doherty, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 2 maggio 2003, 2003/308/CE, concernente la non iscrizione del metalaxil nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva (GU L 113, pag. 8), il Tribunale (Seconda Sezione), composto dai sigg. J. Pirrung, presidente, N.J. Forwood e S. Papasavvas, giudici; cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale, ha pronunciato, il 28 giugno 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Industrias Químicas del Vallés, SA, sopporterà le spese del giudizio ivi comprese quelle inerenti al procedimento sommario.


(1)  GU C 158 del 5.7.2003.


3.9.2005   

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C 217/36


SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

30 giugno 2005

nella causa T-190/03: Sanni Olesen contro Commissione delle Comunità europee (1)

(Dipendenti - Indennità di dislocazione - Art. 4, n. 1, lett. a), dell'Allegato VII allo Statuto - Servizi svolti per un altro Stato o per un'organizzazione internazionale - Nozione di Stato - Attività lavorativa principale)

(2005/C 217/80)

Lingua processuale: il francese

Nella causa T-190/03, Sanni Olesen, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Bruxelles (Belgio), rappresentata dagli avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. J. Currall e sig.ra L. Lozano Palacio, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto, da un lato, la domanda di annullamento della decisione della Commissione 19 aprile 2002, che ha negato alla ricorrente il beneficio dell'indennità di dislocazione previsto all'art. 4 dell'Allegato VII allo Statuto del personale delle Comunità europee e, dall'altro, la domanda mirante al versamento di tale indennità a partire dalla data della sua entrata in servizio, oltre agli interessi di mora, il Tribunale (Quinta Sezione), composto dal sig. M. Vilaras, presidente, e dalle sigg.re M.E. Martins Ribeiro e K. Jürimäe, giudici; cancelliere: I. Natsinas, amministratore, ha pronunciato, il 30 giugno 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 184 del 2.8.2003.


3.9.2005   

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C 217/36


SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

28 giugno 2005

nella causa T-301/03, Canali Ireland Ltd contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (1)

(«Marchio comunitario - Marchio figurativo CANAL JEAN CO. NEW YORK - Opposizione del titolare del marchio denominativo nazionale CANALI - Rischio di confusione»)

(2005/C 217/81)

Lingua processuale: l'inglese

Nella causa T-158/03, Canali Ireland Ltd, con sede in Dublino (Irlanda), rappresentata dagli avv.ti C. Gielen e O. Schmutzer, contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agenti: sig.re A. Apostolakis e S. Laitinen), controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale: Canal Jean Co. Inc., con sede in New York, New York (Stati Uniti), rappresentata dal sig. M. Cover, solicitor, avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione 17 giugno 2003 della seconda commissione di ricorso dell'UAMI (procedimento R 103/2002-2), relativa al procedimento di opposizione 78859 tra la Canali S.p.A. e la Canal Jean Co. Inc., il Tribunale (Prima Sezione), composto dal sig. J.D. Cooke, presidente, e dalle sig.re I. Labucka e V. Trstenjak, giudici; cancelliere: sig.ra B. Pastor, cancelliere aggiunto, ha pronunciato, il 28 giugno 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La ricorrente è condannata alle spese.


(1)  GU C 275 del 15.11.2003.


3.9.2005   

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C 217/37


SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

30 giugno 2005

nel procedimento T-347/03, Eugénio Branco, Lda contro Commissione delle Comunità europee (1)

(Fondo sociale europeo - Riduzione del contributo finanziario - Subappalto - Diritti acquisiti - Termine ragionevole)

(2005/C 217/82)

Lingua processuale: il portoghese

Nel procedimento T-347/03, Eugénio Branco, L da, con sede in Lisbona (Portogallo), rappresentata dall'avv. B. Belchior, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: inizialmente dalla sig.ra A. Alves Vieira e dal sig. A. Weimar, successivamente dai sigg. P. Andrade e Weimar, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 23 ottobre 2002, C (2002) 3455, che riduce il contributo finanziario del Fondo sociale europeo, oggetto della pratica n. 870302 P3, il Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione), composto dai sigg. M. Vilaras, presidente, F. Dehousse e D. Šváby, giudici, cancelliere: sig. H. Jung, ha pronunciato il 30 giugno 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La ricorrente è condannata alle spese.


(1)  GU C 7 del 10.1.2004.


3.9.2005   

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C 217/37


SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

del 5 luglio 2005

nella causa T-370/03, Jacques Wunenburger contro Commissione delle Comunità europee (1)

(Dipendenti - Posto di direttore nell'ambito dell'ufficio di cooperazione della Commissione EuropeAid - Avviso di posto vacante - Rigetto di candidatura - Ricorso di annullamento - Interesse ad agire - Motivazione - Errore manifesto di valutazione)

(2005/C 217/83)

Lingua processuale:il francese

Nella causa T-370/03, Jacques Wunenburger, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente a Zagabria (Croazia), rappresentato dall'avv. E. Boigelot, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. J. Currall e G. Berscheid, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto una domanda di annullamento, da una parte, della decisione della Commissione di non nominare il ricorrente al posto di direttore della direzione «Africa, Caraibi, Pacifico» dell'ufficio di cooperazione EuropeAid e, dall'altra, della decisione di nominare un altro candidato al detto posto, il Tribunale (prima sezione), composto dai sigg. J.D. Cooke, presidente, R. García-Valdecasas e dalla sig.ra I. Labucka, giudici; cancelliere: I. Natsinas, amministratore, ha pronunciato il 5 luglio 2005 una sentenza in cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 21 del 24.1.2004


3.9.2005   

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C 217/38


SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

7 luglio 2005

nella causa T-385/03, Miles Handelsgesellschaft International mbH contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (1)

(«Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo contenente l'elemento denominativo “Biker Miles” - Marchio comunitario anteriore denominativo MILES - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»)

(2005/C 217/84)

Lingua processuale: il tedesco

Nella causa T-385/03, Miles Handelsgesellschaft International mbH, con sede in Norderstedt (Germania), rappresentata dagli avv.ti F. Dettmann e A. Deutsch, contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agenti: sigg. T. Eichenberg e G. Schneider), controinteressato nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale: Biker Miles Motorrad Handels- und Vertriebsgesellschaft mbH, con sede in Berlino (Germania), rappresentata dall'avv. G. Malchartzeck, avente ad oggetto un ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 9 settembre 2003 (procedimento R 174/2002-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Biker Miles Motorrad Handels- und Vetriebsgesellschaft mbH e la Miles Handelsgesellschaft International mbH, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dal sig. H. Legal, presidente, dalla sig.ra P. Lindh e dal sig. V. Vadapalas, giudici; cancelliere: sig.ra B. Pastor, cancelliere aggiunto, ha pronunciato, il 7 luglio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

La decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 9 settembre 2003 (procedimento R 174/2002 2) è annullata.

2)

L'UAMI è condannato alle spese sostenute dalla ricorrente.

3)

L'interveniente sopporterà le proprie spese.


(1)   GU C 35 del 7.2.2004.


3.9.2005   

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C 217/38


SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

30 giugno 2005

nella causa T-439/03: Ulrike Eppe contro Parlamento europeo (1)

(Concorso generale - Mancata ammissione alle prove - Esperienza professionale richiesta)

(2005/C 217/85)

Lingua processuale: il tedesco

Nella causa T-439/03, Ulrike Eppe, residente in Hannover (Germania), rappresentata dall'avv. W. Klöber, contro Parlamento europeo (agenti: sigg. J. de Wachter e N. Lorenz, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto l'annullamento, da un lato, delle decisioni della commissione giudicatrice del concorso EUR/A/167/02 24 febbraio e 28 aprile 2003, nonché, dall'altro, della decisione dell'autorità che ha il potere di nomina 17 settembre 2003, il Tribunale (Quinta Sezione), composto dai sigg. M. Vilaras, presidente, F. Dehousse e D. Šváby, giudici; cancelliere: H. Jung, ha pronunciato, il 30 giugno 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario.


(1)  GU C 94 del 17.4.2004.


3.9.2005   

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C 217/39


SENTENZA DEL TRIBUNALE

(Prima Sezione)

5 luglio 2005

nella causa T-9/04: Luigi Marcuccio contro Commissione delle Comunità europee (1)

(«Dipendenti - Previdenza sociale - Infortunio - Art. 73 dello Statuto - Ricevibilità - Motivazione»)

(2005/C 217/86)

Lingua processuale: l'italiano

Nella causa T-9/04, Luigi Marcuccio, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente a Tricase, rappresentato dagli avv.ti M. Di Stefano e A. Distante, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. J. Currall e sig.ra C. Berardis-Kayser, assistiti dall'avv. A. Dal Ferro, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente come oggetto principale una domanda di annullamento della decisione implicita della Commissione di rigetto della domanda proposta dal ricorrente il 3 dicembre 2002 per ottenere il riconoscimento di un infortunio ai sensi dell'art. 73 dello Statuto del personale delle Comunità europee, il Tribunale composto dal sig. J. D. Cooke, presidente, dalle sig.re I. Labucka e V. Trstenjak, giudici; cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale, ha pronunciato, il 5 luglio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

La decisione della Commissione di rigetto della domanda proposta dal ricorrente il 3 dicembre 2002 al fine di ottenere il riconoscimento di un infortunio ai sensi dell'art. 73 dello Statuto del personale delle Comunità europee è annullata.

2)

Le conclusioni dirette ad ottenere che il Tribunale ordini provvedimenti istruttori sono respinte.

3)

Per il resto, il ricorso è irricevibile.

4)

La Commissione è condannata alle spese.


(1)  GU C 85 del 3.4.2004.


3.9.2005   

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C 217/39


SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

6 luglio 2005

nel procedimento T-148/04: TQ3 Travel Solutions Belgium SA contro Commissione delle Comunità europee (1)

(«Appalti pubblici di servizi - Bando di gara comunitario - Prestazioni di servizi di viaggi per gli spostamenti dei funzionari e agenti delle istituzioni»)

(2005/C 217/87)

Lingua processuale: il francese

Nel procedimento T-148/04, TQ3 Travel Solutions Belgium SA, con sede in Mechelen (Belgio), rappresentata inizialmente dagli avv.ti R. Ergec e K. Möric, successivamente dall'avv. B. Lissoir, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. L. Parpala e E. Manhaeve, con domicilio eletto in Lussemburgo), sostenuta da: Wagon-Lits Travel SA, con sede in Bruxelles (Belgio), rappresentata dagli avv.ti F. Herbert, H. Van Peer, e dal sig. D. Harrison, solicitor, con domicilio eletto in Lussemburgo, aventi ad oggetto, da un lato, la domanda di annullamento della decisione della Commissione di non attribuire alla ricorrente il lotto n. 1 dell'appalto già oggetto del bando di gara 2003/S 143 129409, relativo alla prestazione di servizi di agenzia di viaggio, e di attribuire tale lotto ad un'altra impresa e, dall'altro, la domanda di risarcimento del danno subito dalla ricorrente in conseguenza del rigetto della propria offerta, il Tribunale (Seconda Sezione), composto dal sig. J. Pirrung, presidente, dai sigg. N.J. Forwood e S. Papasavvas, giudici; cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale, ha pronunciato. il 6 luglio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La ricorrente è condannata alle spese sopportate dalla Commissione e dall'interveniente, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario.


(1)  GU C 179 del 10.7.2004.


3.9.2005   

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C 217/40


ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

del 20 giugno 2005

nella causa T-361/02, Deutsche Bahn AG contro Commissione delle Comunità europee (1)

(Aiuti concessi dagli Stati - Denuncia di un concorrente - Ricorso per carenza - Presa di posizione - Manifesta irricevibilità)

(2005/C 217/88)

Lingua processuale: il tedesco

Nella causa T-361/02, Deutsche Bahn AG, con sede in Berlino (Germania), rappresentata dall'avv. M. Schütte, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. V. Kreuschitz e V. Di Bucci, con domicilio eletto in Lussemburgo), sostenuta da Consiglio dell'Unione europea (agenti: sig.ra A.-M. Colaert e M. F. Florindo Gijón), avente ad oggetto un ricorso per carenza volto a far constatare che la Commissione si è illegittimamente astenuta dal decidere su una denuncia presentata dalla ricorrente il 5 luglio 2002, il Tribunale (prima sezione ampliata) composto dai sigg. B. Vesterdorf, presidente, J.D. Cooke, R. García-Valdecasas, e dalle sig. re I. Labucka e V. Trstenjak, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha pronunicato il 20 giugno 2005 un'ordinanza il cui dispositivo ha il seguente tenore:

1)

Il ricorso è manifestamente irricevibile.

2)

Il ricorrente sopporterà le proprie spese nonchè quelle sostenute dalla Commissione.


(1)  GU C 44 del 22.2.2003


3.9.2005   

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C 217/40


ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

10 giugno 2005

nella causa T-384/03, Reti Televisive Italiane SpA (RTI) contro Commissione delle Comunità europee (1)

(«Marchio comunitario - Opposizione - Ritiro dell'opposizione - Non luogo a statuire»)

(2005/C 217/89)

Lingua processuale: l'italiano

Nella causa T-384/03, Reti Televisive Italiane SpA (RTI), con sede in Roma, rappresentata dagli avv.ti G. Floridia e R. Floridia, contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (agenti: sig. O. Montalto e sig.ra M. Luce Capostagno), controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Microarea, con sede in Genova, avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 11 settembre 2003 (procedimento R 894/2002-1), il Tribunale (Terza Sezione), composto dal sig. M. Jaeger, presidente, dal sig. J. Azizi e dalla sig.ra E. Cremona, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha emesso, il 10 giugno 2005, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 21 del 24.1.2004.


3.9.2005   

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C 217/41


ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

del 28 giugno 2005

nella causa T-158/04, Erich Drazdansky contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (1)

(Marchio comunitario - Domanda di registrazione di marchio comunitario denominativo UUP'S - Marchi denominativi nazionali anteriori UP - Rigetto della richiesta di restitutio in integrum - Art. 78, n. 1, del regolamento (CE) n. 40/94 - Ricorso manifestamente privo di fondamento giuridico)

(2005/C 217/90)

Lingua processuale: il tedesco

Nella causa T-158/04, Erich Drazdansky, residente in Wiener Neustadt (Austria), rappresentato dall'avv. A.M. Leeb, contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agente: sig. G. Schneider), controinteressato nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: The Concentrate Manufacturing Company of Ireland (Seven-Up International), con sede in Hamilton (Bermuda), rappresentata dall'avv. M. de Justo Bailey, avente ad oggetto un ricorso presentato contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 3 marzo 2004 (procedimento R 611/2003-2), relativa al procedimento di opposizione tra il sig. Drazdansky e la società The Concentrate Manufacturing Company of Ireland, il Tribunale (quarta sezione), composto dal sig. H. Legal, presidente, dalla sig.ra P. Lindh e dal sig. V. Vadapalas, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha pronunciato il 28 giugno 2005 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il ricorrente è condannato alle spese.


(1)  GU C 217 del 28.8.2004


3.9.2005   

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C 217/41


ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

28 giugno 2005

nella causa T-170/04, Confederazione nazionale dei consorzi volontari per la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini italiani (FederDoc) e a. contro Commissione delle Comunità europee (1)

(«Ricorso di annullamento - Regolamento (CE) n. 316/2004 - Organizzazione comune del mercato vitivinicolo - Regime delle menzioni tradizionali - Persone giuridiche - Soggetti individualmente interessati - Irricevibilità»)

(2005/C 217/91)

Lingua processuale: l'italiano

Nella causa T-170/04, Confederazione nazionale dei consorzi volontari per la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini italiani (FederDoc), con sede in Roma, Consorzio per la tutela dei vini Valpolicella, con sede in San Floriano, Consorzio tutela denominazione Frascati Soc. consortile coop. rl, con sede in Frascati, Consorzio del vino Brunello di Montalcino, con sede in Montalcino, Cantina cooperativa di Montefiascone Soc. coop. rl, con sede in Montefiascone, Azienda Agricola Ruggiero Giuseppa «Masseria Felicia» Snc, con sede in Carano di Sessa A., Michele Moio fu Luigi Srl, con sede in Mondragone, Consorzio vino Chianti Classico, con sede in Radda in Chianti, Consorzio tutela vini DOC Colli Piacentini, con sede in Piacenza, Cantine grotta del sole Srl, con sede in Quarto, Val Calore Soc. coop. rl, con sede in Castel San Lorenzo, Consorzio tutela Morellino di Scansano, con sede in Scansano, Consorzio tutela vini Gambellara DOC, con sede in Gambellara, Consorzio tutela dei vini Soave e Recioto di Soave, con sede in Soave, Azienda vitivinicola eredi Ing. Nicola Guglierame, con sede in Pornassio, Cooperativa agricola di Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza e Monterosso, con sede in Riomaggiore, Consorzio per la tutela dei vini di Valtellina, con sede in Sondrio, Consorzio tutela vini DOC «Breganze», con sede in Breganze, Consorzio volontario per la tutela del vino Marsala, con sede in Marsala, Consorzio vini Valdichiana, con sede in Arezzo, Consorzio del vino nobile di Montepulciano, con sede in Montepulciano, rappresentati dagli avv.ti L. Spagnuolo Vigorita, P. Tanoni e R. Gandin, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. M. Nolin e V. Di Bucci, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto una domanda di annullamento in toto o, in subordine, di annullamento parziale del regolamento (CE) della Commissione 20 febbraio 2004, n. 316, recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (GU L 55, pag. 16), il Tribunale (Quarta Sezione), composto dal sig. H. Legal, presidente, dal sig. P. Mengozzi e dalla sig.ra I. Wiszniewska Białecka, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha emesso, il 28 giugno 2005, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è irricevibile.

2)

I ricorrenti sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.


(1)  GU C 179 del 10.7.2004.


3.9.2005   

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C 217/42


ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

29 giugno 2005

nella causa T-254/04, Spyridon de Athanassios Pappas contro Comitato delle regioni dell'Unione europea (1)

(Dipendenti - Assunzione - Posto di segretario generale del Comitato delle regioni - Esecuzione di una sentenza del Tribunale che annulla una decisione di nomina - Annullamento da parte dell'istituzione dell'avviso di posto vacante e avvio di un nuovo procedimento di assunzione)

(2005/C 217/92)

Lingua processuale: il francese

Nella causa T-254/04, Spyridon de Athanassios Pappas, residente in Kraainem (Belgio), reppresentato dall'avv. X. Gousta, contro Comitato delle regioni dell'Unione europea (agente: sig. P. Cervilla, assistito dall'avv. B. Wägenbaur), avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione del Comitato delle regioni 8 ottobre 2003 che annulla il procedimento 2000/C 28 A/01 al fine dell'assunzione di un segretario generale per il Comitato delle regioni e che avvia un nuovo procedimento per tale posto, il Tribunale (Terza Sezione), composto dal sig. M. Jaeger, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. O. Czúcz, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha emesso, il 29 giugno 2005, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è dichiarato in parte irricevibile e in parte manifestamente privo di qualsiasi fondamento giuridico.

2)

Ciascuna delle parti sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 262 del 23.10.2004


3.9.2005   

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C 217/42


ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

del 27 giugno 2005

nella causa T-349/04, Parfümerie Douglas GmbH contro Ufficio per l'armonizzazione nel marcato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (1)

(Marchio comunitario - Cancellazione del marchio anteriore - Non luogo a statuire)

(2005/C 217/93)

Lingua processuale: il tedesco

Nella causa T-349/04, Parfümerie Douglas GmbH, con sede in Hagen (Germania), rappresentata dall'avv. C. Schumann, contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agente: sig. A. von Mühlendahl), controinteressato nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Heinz Douglas, residente ad Amburgo (Germania), avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 24 maggio 2004 (procedimento R 795/2002-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra Parfümerie Douglas GmbH e Jürgen Heinz Douglas, il Tribunale (quinta sezione) composto dal sig. M. Vilaras, presidente, dal sig. F. Dehousse e dal sig. D. Šváby, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha pronunciato il 27 giugno 2005 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Non vi è luogo a statuire sul ricorso.

2)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 300 del 4.12.2004


3.9.2005   

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C 217/43


ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

(Quinta Sezione)

28 giugno 2005

nella causa T-386/04: Eridania Sadam SpA e a. contro Commissione delle Comunità europee (1)

(«Organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero - Regime dei prezzi - Regionalizzazione - Zone deficitarie - Classificazione dell'Italia - Campagna di commercializzazione 2004/2005 - Regolamento (CE) n. 1216/2004 - Ricorso di annullamento - Persone fisiche e giuridiche - Irrecevibilità»)

(2005/C 217/94)

Lingua processuale: l'italiano

Nella causa T-386/04, Eridania Sadam SpA, con sede in Bologna, Italia Zuccheri SpA, con sede in Bologna, Zuccherificio del Molise SpA, con sede in Termoli, CO.PRO. B — Cooperativa produttori bieticoli Soc. coop. rl, con sede in Minerbio, SFIR — Società fondiaria industriale romagnola SpA, con sede in Cesena, rappresentate dagli avv.ti G. Pittalis, I. Vigliotti, G. M. Roberti, P. Ziotti e A. Franchi, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.ra C. Cattabriga e sig. L. Visaggio, con domicilio eletto in Lussemburgo), sostenuta da: Consiglio dell'Unione europea (agente: sig. F. Ruggeri Laderchi), avente ad oggetto la domanda di annullamento dell'art. 1, lett. d), del regolamento (CE) della Commissione 30 giugno 2004, n. 1216, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, i prezzi d'intervento derivati dello zucchero bianco (GU L 232, pag. 25), il Tribunale (Quinta Sezione), composto dal sig. M. Vilaras, presidente, dalle sig.re M. E. Martins Ribeiro e K. Jürimäe, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha emesso, il 28 giugno 2005, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è irricevibile.

2)

Non vi è luogo a statuire sulle istanze d'intervento dell'Associazione nazionale bieticoltori, del Consorzio nazionale bieticoltori e dell'Associazione bieticoltori italiani.

3)

Le ricorrenti sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.

4)

Il Consiglio sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 284 del 20.11.2004.


3.9.2005   

IT

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C 217/43


ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

1o luglio 2005

nella causa T-482/04, KOMSA Kommunikation Sachsen AG contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Ritiro dell'opposizione - Non luogo a statuire)

(2005/C 217/95)

Lingua processuale: il tedesco

Nella causa T-482/04, KOMSA Kommunikation Sachsen AG, con sede in Hartmannsdorf (Germania), rappresentata dall'avv. F. Hagemann, contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agente: sig. T. Eichenberg), l'altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI è stata la Anders + Kern Präsentationssysteme GmbH & Co. KG, con sede in Norderstedt (Germania), avente ad oggetto un ricorso proposto contro la quarta commissione di ricorso dell'UAMI 6 settembre 2004 (procedimento R 65/2003-4), relativo ad un procedimento d'opposizione tra la KOMSA Kommunikation Sachsen AG e la Anders + Kern Präsentationssysteme GmbH & Co. KG, il Tribunale (Prima Sezione), composto dai sigg. J.D. Cooke, presidente, R. García-Valdecasas e sig.ra I. Labucka, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha emesso, il 1o luglio 2005, il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Non occorre più statuire sul ricorso.

2)

Ognuna delle parti sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 57 del 5.3.2005


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ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

del 22 giugno 2005

nella causa T-171/05 R, Bart Nijs contro Corte dei conti delle Comunità europee

(Procedimento sommario - Dipendenti - Sospensione dell'esecuzione - Ricevibilità)

(2005/C 217/96)

Lingua processuale:il francese

Nella causa T-171/05 R, Bart Nijs, dipendente della Corte dei conti delle Comunità europee, residente a Bereldange (Lussemburgo), rappresentato dall'avv. F. Rollinger, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Corte dei conti delle Comunità europee (agenti: sigg. T. Kennedy, J.-M. Stenier e G. Corstens, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto una domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione della Corte dei conti 2 dicembre 2004 di promuovere un dipendente diverso dal ricorrente al posto di traduttore principale con inquadramento nel grado LA5 nell'unità olandese del servizio di traduzione del segretariato generale della Corte dei Conti, il presidente del Tribunale ha emanato in data 22 giugno 2005 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


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Ricorso della Alenia Marconi Systems S.p.A. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 10 maggio 2005

(Causa T-186/05)

(2005/C 217/97)

Lingua processuale: l'italiano

Il 10 maggio 2005, la Alenia Marconi Systems S.p.A., con sede in Roma, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Sciaudone, ha presentato al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

1)

accertare la responsabilità extracontrattuale della Commissione per aver adottato la decisione del 12 febbraio 2004;

2)

accertare i danni sofferti dalla ricorrente per effetto di tale decisione e quantificati in 72,8 milioni di euro;

3)

condannare la Commissione al risarcimento di tali danni, dei relativi interessi compensativi e degli eventuali interessi moratori;

4)

condannare la Commissione al pagamento delle spese del presente giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è diretto a chiedere la condanna della Commissione al risarcimento dei danni, a titolo di responsabilità extracontrattuale, che sarebbero stati causati alla ricorrente, secondo cui, la convenuta non ha esercitato correttamente le funzioni di vigilanza che ad essa incombono in materia di controllo sull'applicazione delle regole comunitarie sulla concorrenza nell'adottare la decisione del 12 febbraio 2004. Con essa è stata respinta la denuncia presentata dall'allora Alenia Difesa, ramo d'azienda di FINMECCANICA S.p.A., in ragione di una presunta mancanza dei presupposti per l'applicabilità ad Eurocontrol delle norme comunitarie in materia di concorrenza e degli elementi sufficienti a provare gli abusi oggetto di denuncia.

La stessa decisione è stata impugnata dalla stessa ricorrente in via di annullamento (1).

A sostegno delle sue pretensioni, la ricorrente fa valere la violazione dell'art. 82 del Trattato nella valutazione della sua applicabilità ad Eurocontrol, la violazione dei doveri di vigilanza sull'applicazione delle norme della concorrenza, la violazione dell'obbligo di un esame imparziale e diligente della denuncia, la violazione dei suoi diritti quale soggetto denunciante, nonché la violazione del principio della durata ragionevole del procedimento amministrativo.


(1)  Causa T-155/04, Alenia Marconi Systems/Commissione (G.U. C 179, del 10.7.04, p. 11).


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Ricorso del sig. Francisco Rossi Ferreras contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 9 giugno 2005

(Causa T-222/05)

(2005/C 217/98)

Lingua processuale: il francese

Il 9 giugno 2005 il sig. Francisco Rossi Ferreras, domiciliato in Lussemburgo, rappresentato dagli avv.ti Gilles Bounéou e Frédéric Frabetti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

annullare la decisione 22 luglio 2004, che ha confermato il rapporto di valutazione della carriera adottato in relazione al periodo dal 1o gennaio 2003 al 31 dicembre 2003, e dunque sussidiariamente annullare il rapporto sullo sviluppo di carriera (RSC) relativo al periodo dal 1o gennaio 2003 al 31 dicembre 2003;

riconoscere al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno morale, la somma di EUR 100 000 (euro centomila), con riserva di modifica di tale importo in corso di causa;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, funzionario della Commissione, contesta il rapporto di valutazione della carriera adottato nei suoi confronti per l'esercizio di valutazione 2003, facendo valere una violazione degli artt. 5, 7 e 43 dello Statuto, nonché un errore manifesto di valutazione. Egli asserisce inoltre di essere vittima di una persecuzione morale da parte del suo superiore.


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Ricorso della CAMAR Srl contro la Commissione delle Comunità europee, proposto l'8 giugno 2005

(Causa T-223/05)

(2005/C 217/99)

Lingua processuale: l'italiano

L'8 giugno 2005, la CAMAR Srl, con sede legale in Firenze, rappresentata e difesa dagli avv.ti Wilma Viscardini, Simonetta Donà e Mariano Paolin, ha presentato al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea per la condanna della Commissione al risarcimento del danno secondo i criteri proposti dalla ricorrente medesima o altri criteri che il Tribunale dovesse ritenere più congrui anche alla luce dell'attesa sentenza definitiva nella causa T-260/97.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

condannare la Commissione europea al risarcimento del danno — cagionato alla ricorrente per avere la Commissione illegittimamente omesso di adottare i provvedimenti necessari ai sensi dell'art. 30 del regolamento del Consiglio n. 404/93, come accertato dal Tribunale con sentenza dell'8 giugno 2000 nella causa T-79/96 — secondo i criteri proposti dalla ricorrente medesima o altri criteri che il Tribunale dovesse ritenere più congrui anche alla luce dell'attesa sentenza definitiva nella causa T-260/97;

condannare la Commissione a rifondere a CAMAR gli onorari e le spese inerenti al presente giudizio.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la ricorrente intende riproporre la domanda di risarcimento dei danni da essa subiti già formulata nella causa T-79/96, CAMAR/Commissione (1).

Viene ricordato a questo riguardo che, relativamente a tale causa, la sentenza del Tribunale, pur constatando l'illegittimo comportamento della convenuta e quindi accogliendo il ricorso nella parte in cui era diretto all'accertamento della carenza, dichiarava la domanda risarcitoria irricevibile per l'impossibilità, allo stato, di valutare la portata del danno futuro.

I motivi e principali argomenti invocati sono, in larga parte, i medesimi che quelli invocati nella causa sopraccitata, nonché nella causa T-457/04,CAMAR/Commissione (2).


(1)  Sentenza dell'8 giugno 2000, nelle cause riunite T-79/96, T-260/97 e T-117/98 (Raccolta p. II-2173).

(2)  G.U. C 31, del 5.2.2005, p. 28.


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Ricorso proposto il 23 giugno 2005 dal Nomura Principal Investment Plc e dal Nomura Internatinal Plc contro Commissione delle Comunità europee

(Causa T-233/05)

(2005/C 217/100)

Lingua processuale: l'inglese

Il 23 giugno 2005 la Nomura Principal Investment Plc e la Nomura International Plc, con sede in Londra (Regno Unito), rappresentate dagli avv.ti C.-D. Ehlermann, F. Louis, A. Vallery e G. Axel Gutermuth, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare integralmente la decisione della Commissione 13 aprile 2005, D(2005) 3507;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Nella decisione impugnata la Commissione ha confermato il suo rifiuto di concedere alle ricorrenti l'accesso ad una coppia della versione non riservata di tutti i documenti raccolti nel corso del procedimento e delle indagini che hanno condotto all'adozione della decisione della Commissione 14 luglio 2004 nella pratica aiuti di Stato n. CZ 46/2003 — Repubblica Ceca — Investicní a postovní banka, a.s. (IPB)/Ceskoslovenská obchodní banka, a.s. (CSOB).

Le ricorrenti affermano che la Commissione ha erroneamente applicato l'eccezione prevista dall'art. 4, n. 2, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001 (1) a tutti i documenti di cui trattasi e che la Commissione, tra l'altro, ha omesso di procedere ad una valutazione individuale del contenuto dei documenti.

Per quanto riguarda i documenti provenienti dalle autorità ceche e i documenti interni della Commissione, le ricorrenti affermano che la Commissione ha applicato erroneamente le eccezioni sancite dall'art. 4, n. 3, secondo comma, e dall'art. 4, n. 5, del regolamento.

Le ricorrenti sostengono inoltre che la Commissione è incorsa in un errore allorché ha rifiutato di concedere l'accesso parziale ai documenti richiesti in forza dell'art. 4, n. 6, del regolamento e che ha omesso di fornire una motivazione sufficiente ai sensi dell'art. 253 CE.

Infine, le ricorrenti ritengono che le eccezioni previste dall'art. 4, n. 2, terzo trattino, e quattro, n. 3, secondo comma, del regolamento, dovrebbero essere disapplicate e che l'accesso ai documenti dovrebbe essere concesso, a beneficio del preminente interesse pubblico alla tutela dell'integrità delle politiche dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e di allargamento.


(1)  Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).


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Ricorso della The Black & Decker Corporation contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), presentato il 4 luglio 2005

(Causa T-245/05)

(2005/C 217/101)

Lingua di deposito del ricorso: l'inglese

Il 4 luglio 2005 la The Black & Decker Corporation, con sede in Townson, Maryland (USA), rappresentata dall'avv. P. Harris, Solicitor, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso: Atlas Copco Aktiebolag, con sede in Stoccolma (Svezia).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione contestata della prima commissione di ricorso dell'UAMI 19 aprile 2005 (procedimento R 723/2004-1);

dichiarare inammissibile il procedimento di opposizione B499 004;

condannare l'UAMI a sostenere i costi sostenuti dalla ricorrente nel corso della fase amministrativa e contenziosa del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti:

Richiedente il marchio comunitario

La ricorrente

Marchio comunitario in oggetto:

Il marchio figurativo colorato in nero e giallo, in forma di uno strumento per merci classificate nella classe 7 (strumenti elettrci con comando manuale, ecc.)

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento d'opposizione:

Atlas Copco Aktiebolag

Marchio o segno fatto valere nel procedimento d'opposizione:

Marchi e segni non registrati, usati nella prassi commerciale di tutti gli Stati membri per strumenti elettrici

Decisione della divisione d'opposizione:

Rigetto dell'opposizione in quanto inammissibile

Decisione della commissione di ricorso:

Annullamento della decisione contestata e remissione della causa alla divisione di opposizione

Motivi del ricorso:

La ricorrente deduce che l'opposizione avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile in quanto non identificava con sufficiente chiarezza i marchi anteriori ed i segni connessi, in violazione dell'art 18, n. 1, del regolamento n. 2868/1995 (1)


(1)  Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, GU L 303 del 15.12.1995, pag. 1.


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C 217/47


Ricorso della The Black & Decker Corporation contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), presentato il 4 luglio 2005

(Causa T-246/05)

(2005/C 217/102)

Lingua di deposito del ricorso: l'inglese

Il 4 luglio 2005 la The Black & Decker Corporation, con sede in Townson, Maryland (USA), rappresentata dall'avv. P. Harris, Solicitor, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso: Atlas Copco Aktiebolag, con sede in Stoccolma (Svezia).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione contestata della prima commissione di ricorso dell'UAMI 19 aprile 2005 (procedimento R 730/2004-1);

dichiarare inammissibile il procedimento di opposizione B498 717;

condannare l'UAMI a sostenere i costi sostenuti dalla ricorrente nel corso della fase amministrativa e contenziosa del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti:

Richiedente il marchio comunitario

La ricorrente

Marchio comunitario in oggetto:

Il marchio figurativo colorato nero e giallo, in forma di uno strumento per merci classificate nella classe 7 (strumenti elettrci con comando manuale, ecc.)

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento d'opposizione:

Atlas Copco Aktiebolag

Marchio o segno fatto valere nel procedimento d'opposizione:

Marchi e segni non registrati, usati nella prassi commerciale di tutti gli Stati membri per strumenti elettrici

Decisione della divisione d'opposizione:

Rigetto dell'opposizione in quanto inammissibile

Decisione della commissione di ricorso:

Annullamento della decisione contestata e remissione della causa alla divisione di opposizione

Motivi del ricorso:

La ricorrente deduce che l'opposizione avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile in quanto non identificava con sufficiente chiarezza i marchi anteriori ed i segni connessi, in violazione dell'art 18, n. 1, del regolamento n. 2868/1995 (1)


(1)  Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, GU L 303 del 15.12.1995, pag. 1.


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C 217/48


Ricorso della The Black & Decker Corporation contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), presentato il 4 luglio 2005

(Causa T-247/05)

(2005/C 217/103)

Lingua di deposito del ricorso: l'inglese

Il 4 luglio 2005 la The Black & Decker Corporation, con sede in Townson, Maryland (USA), rappresentata dall'avv. P. Harris, Solicitor, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso: Atlas Copco Aktiebolag, con sede in Stoccolma (Svezia).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione contestata della prima commissione di ricorso dell'UAMI 27 aprile 2005 (procedimento R 724/2004-1);

dichiarare inammissibile il procedimento di opposizione B497 109;

condannare l'UAMI a sostenere i costi sostenuti dalla ricorrente nel corso della fase amministrativa e contenziosa del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti:

Richiedente il marchio comunitario

La ricorrente

Marchio comunitario in oggetto:

Il marchio figurativo tridimensionale nero e giallo, in forma di uno strumento per merci classificate nella classe 7 (strumenti elettrci con comando manuale, ecc.)

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento d'opposizione:

Atlas Copco Aktiebolag

Marchio o segno fatto valere nel procedimento d'opposizione:

Marchi e segni non registrati, usati nella prassi commerciale di tutti gli Stati membri per strumenti elettrici

Decisione della divisione d'opposizione:

Rigetto dell'opposizione in quanto inammissibile

Decisione della commissione di ricorso:

Annullamento della decisione contestata e remissione della causa alla divisione di opposizione

Motivi del ricorso:

La ricorrente deduce che l'opposizione avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile in quanto non identificava con sufficiente chiarezza i marchi anteriori ed i segni connessi, in violazione dell'art 18, n. 1, del regolamento n. 2868/1995 (1)


(1)  Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, GU L 303 del 15.12.1995, pag. 1.


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C 217/49


Ricorso della MP Temporärpersonal GmbH contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto l'1 luglio 2005

(Causa T-248/05)

(2005/C 217/104)

Lingua di redazione del ricorso: l'inglese

L'1 luglio 2005 la MP Temporärpersonal GmbH, con sede in Graz (Austria), rappresentata dall'avv. M. Ciresa, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: la Manpower Inc, con sede in Milwaukee, Wisconsin (US).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso 5 aprile 2005 (procedimento R 124/2004-4);

condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario per il quale è stata presentata domanda di nullità:

Marchio denominativo I.T.@MANPOWER per beni e servizi delle classi 9, 16, 35, 38, 41 e 42 — Marchio comunitario n. 861 559

Titolare del marchio comunitario:

Manpower Inc.

Autore della domanda di nullità del marchio comunitario:

MP Temporärpersonal GmbH

Fondamento della domanda di nullità:

Combinato disposto degli artt. 51, n. 1, lett. a), e 7, n. 1, lett. b), c), d) e g), del regolamento del Consiglio n. 40/94

Decisione della divisione di annullamento:

Rigetto della domanda di nullità

Decisione della commissione di ricorso:

Rigetto del ricorso

Motivi:

Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), c), d) e g), del regolamento del Consiglio n. 40/94


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C 217/50


Ricorso della sig.ra Tineke Duyster contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 30 giugno 2005

(Causa T-249/05)

(2005/C 217/105)

Lingua processuale: l'olandese

Il 30 giugno 2005 la sig.ra Tineke Duyster, residente in Oetrange (Lussemburgo), rappresentata dal sig. W.H.A.M. van den Mujisenbergh, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

1.

annullare la decisione del 6 aprile 2005 dell'autorità che ha il potere di nomina (APN);

2.

annullare la decisione di concessione di un congedo parentale dal 1o novembre 2004 al 30 aprile 2005 compreso, e/o il foglio paga del novembre 2004, e/o la decisione della Commissione del 30 novembre 2004 di non tener conto della domanda di sospensione o di revoca del congedo parentale;

3.

dichiarare che dal 1o novembre 2004 al 30 aprile 2005 compreso la sig.ra Duyster ha tutti i diritti sostanziali connessi al servizio attivo dei dipendenti e che pertanto dev'esserle pagata tra l'altro, con effetto retroattivo, la retribuzione corrispondente al suo grado e scatto;

4.

dichiarare che oltre a tale retribuzione vanno corrisposti interessi per ritardato pagamento;

5.

dichiarare che il congedo parentale relativamente a suo figlio può essere ancora chiesto (anche ove quest'ultimo, dopo che la sentenza del Tribunale prenda effetto, abbia più di 12 anni o quasi) in quanto il mancato accoglimento della domanda che era stata presentata è imputabile alla Commissione; ovvero, in subordine, che, poiché il fatto di non poter prendere il congedo parentale relativamente a suo figlio è imputabile alla Commissione, dev'esserle pagato per questo un risarcimento danni corrispondente alla perdita di prestazioni per congedo parentale, assicurazioni, anzianità di servizio, ricostruzione della pensione, rapporti informativi e possibilità di promozione, il che può essere stimato in un totale di ventisettemila euro; ovvero, in ulteriore subordine, che per il periodo di congedo parentale non goduto relativamente a suo figlio venga pagato per ogni mese un risarcimento danni di EUR 800 per perdita di indennità parentale, EUR 100 per perdita di assicurazione, EUR 1 200 per perdita di diritti a pensione;

6.

dichiarare che le dev'essere versato un risarcimento danni di EUR 2 500 come risarcimento per l'incertezza, da parte della sig.ra Duyster, circa il suo status ufficiale e per i danni non materiali derivanti da tale incertezza;

7.

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti:

La ricorrente ha presentato una domanda di concessione di congedo parentale per il periodo dall'8 novembre 2004 al 7 maggio 2005 compreso. A seguito di tale domanda la Commissione ha concesso alla ricorrente un congedo parentale dal 1o novembre 2004 al 30 aprile 2005 compreso.

La ricorrente afferma di non aver ricevuto alcun formale rigetto della sua domanda di congedo parentale dall'8 novembre 2004 al 7 maggio 2005 compreso e ne deduce che la sua domanda è stata implicitamente respinta. Essa afferma inoltre che, non avendo impugnato tale rigetto e non avendo presentato alcun'altra domanda, essa era in servizio attivo per il periodo dal 1o novembre 2004 al 30 aprile 2005 compreso e aveva pertanto diritto a tutti i benefici a ciò collegati.

A sostegno del proprio ricorso la ricorrente adduce inoltre il fatto che la decisione di concedere il congedo parentale dal 1o novembre 2004 al 30 aprile 2005 compreso è stata adottata in contrasto con il principio di uguaglianza, con il principio di certezza del diritto, con l'art. 42 bis dello Statuto nonché con gli artt. 25, 26, 35, 36 e 62 dello Statuto.


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C 217/50


Ricorso della European Dynamics S.A. contro Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, proposto il 24 giugno 2005

(Causa T-250/05)

(2005/C 217/106)

Lingua processuale: l'inglese

Il 24 giugno 2005 la European Dynamics S.A, con sede in Atene (Grecia) rappresentata dall'avv. N. Korogiannakis, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione dell'UPUCE che non accoglie l'offerta presentata dalla ricorrente e che assegna il contratto all'aggiudicatario;

ordinare all'UPUCE di pagare le spese legali e le altre spese e costi sostenuti in relazione al ricorso, anche se il presente ricorso sarà respinto.

Motivi e principali argomenti:

La società ricorrente ha presentato un'offerta nell'ambito della gara d'appalto n.. 6019-1 per la prestazione di servizi relativi alla raccolta, alla produzione e alla divulgazione di documenti e pubblicazioni elettronici, in particolare il Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GUS). La decisione impugnata ha respinto l'offerta del ricorrente e ha aggiudicato il contratto ad un altro offerente.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente afferma che la decisione impugnata è stata adottata in violazione del divieto di discriminazione poiché l'UPUCE ha omesso di valutare e risolvere un problema sottoposto alla sua attenzione dalla ricorrente, vale a dire il fatto che solo un numero alquanto limitato di società che producono CD-ROM e sono situate nel raggio di circa due ore da Lussemburgo sarebbe in grado di fornire la quantità richiesta alle condizioni imposte dal bando di gara e che in questo modo gli offerenti sarebbero obbligati a presentare offerte in collaborazione con tali società e sarebbero pertanto ad esse legati per quanto riguarda i prezzi e la qualità. Secondo la ricorrente esistevano varie altre possibilità, ma l'UPUCE non ha intrapreso alcuna azione e di conseguenza solo un'offerta ha potuto essere accettata in quanto rispondente ai criteri di valutazione tecnica.

La ricorrente fa inoltre valere due manifesti errori di valutazione del rapporto di valutazione, ossia il fatto che il prezzo offerto dalla ricorrente sia stato considerato più alto di circa 800 000 EUR rispetto a quello che era realmente e che sia stato osservato, erroneamente, che la produzione non sembrava realizzabile, nonché che nell'offerta non vi era alcuna informazione sul CD-ROM.

Infine, la ricorrente afferma che la decisione impugnata è viziata per mancata comunicazione di informazioni rilevanti e per carenza di motivazione.


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C 217/51


Ricorso della Mediocurso — Estabelecimento de Ensino Particular, S.A contro Commissione delle Comunità europee proposto il 1o luglio 2005

(Causa T-251/05)

(2005/C 217/107)

Lingua processuale: il portoghese

Il 1o luglio 2005 la Mediocurso — Estabelecimento de Ensino Particular, S.A, con sede in Lisbona (Portogallo), rappresentata dagli avv.ti C. Botelho Moniz e E. Maia Cadete, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

1)

annullare la decisione della Commissione della Comunità europee 14 aprile 2005, C(2005)1236, «relativa alla riduzione del contributo del Fondo sociale europeo concesso alla» Mediocurso — Estabelecimento de Ensino Particular, Lda«, conformemente alla decisione della Commissione del 22 marzo 1989 C(89) 0570»;

2)

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Violazione delle forme sostanziali perché il procedimento decisionale della Commissione non rispetta i presupposti di forma e la decisione impugnata non è sufficientemente motivata;

violazione dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, in quanto la decisione impugnata contraddice, a danno della ricorrente, l'atto previo con cui è stata certificata l'esattezza dei fatti e contabile dei documenti che la ricorrente ha allegato nella sua richiesta di pagamento del saldo;

errore manifesto di valutazione dei documenti giustificativi delle spese fatte valere dalla Mediocurso, e;

violazione del principio di proporzionalità, per quanto riguarda i motivi di fatto e di diritto presentati a sostegno della riduzione del contributo oggetto della decisione impugnata.


3.9.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 217/52


Ricorso della The Black & Decker Corporation contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), presentato l'8 luglio 2005

(Causa T-255/05)

(2005/C 217/108)

Lingua di deposito del ricorso: l'inglese

Il 4 luglio 2005 la The Black & Decker Corporation, con sede in Townson, Maryland (USA), rappresentata dall'avv. P. Harris, Solicitor, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso: Atlas Copco Aktiebolag, con sede in Stoccolma (Svezia).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione contestata della prima commissione di ricorso dell'UAMI 27 aprile 2005 (procedimento R 722/2004-1);

dichiarare inammissibile il procedimento di opposizione B503 468;

condannare l'UAMI a sostenere i costi sostenuti dalla ricorrente nel corso della fase amministrativa e contenziosa del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti:

Richiedente il marchio comunitario

La ricorrente

Marchio comunitario in oggetto:

Il marchio figurativo colorato in nero e giallo, in forma di uno strumento per merci classificate nella classe 7 (strumenti elettrci con comando manuale, ecc.)

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento d'opposizione:

Atlas Copco Aktiebolag

Marchio o segno fatto valere nel procedimento d'opposizione:

Marchi e segni non registrati, usati nella prassi commerciale di tutti gli Stati membri per strumenti elettrici

Decisione della divisione d'opposizione:

Rigetto dell'opposizione in quanto inammissibile

Decisione della commissione di ricorso:

Annullamento della decisione contestata e remissione della causa alla divisione di opposizione

Motivi del ricorso:

La ricorrente deduce che l'opposizione avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile in quanto non identificava con sufficiente chiarezza i marchi anteriori ed i segni connessi, in violazione dell'art 18, n. 1, del regolamento n. 2868/1995 (1)


(1)  Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, GU L 303 del 15.12.1995, pag. 1.


3.9.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 217/52


Ricorso del Regno di Spagna contro la Commissione delle Comunità europee, presentato l'8 luglio 2005

(Causa T-259/05)

(2005/C 217/109)

Lingua processuale: lo spagnolo

L'8 luglio 2005, il Regno di Spagna, con sede a Madrid, rappresentato dal suo agente sig. Miguel Muñoz Pérez, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione 29 aprile 2005, 2005/354/CE (1), che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese eseguite dagli Stati membri a titolo del FEAOG, sezione «garanzia» nella parte in oggetto del ricorso;

condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso viene proposto contro la decisione della Commissione 29 aprile 2005, 2005/354/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese eseguite dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia». Gli aspetti di tale decisione che vengono in concreto censurati sono i seguenti:

imposizione di una rettifica del 100 % delle spese dichiarate negli aiuti alla produzione di lino tessile nelle campagne 1998/1999 e 1999/2000. Per il Regno ricorrente non sussistono le irregolarità che giustificherebbero l'imposizione della detta rettifica, dato che:

la rettifica del 100 % delle spese ha un carattere eccezionale non giustificato dalla Commissione;

la relazione dell'OLAF su cui si basa la Commissione è viziata da gravi difetti tecnici che impediscono di estendere le sue conclusioni a tutto il settore del lino in Spagna;

la Commissione non ha tenuto conto dell'azione delle autorità spagnole in questo ambito; e

la Commissione non ha sufficientemente giustificato la portata generale del pregiudizio subito dal bilancio comunitario in conseguenza delle irregolarità esistenti nel sistema di gestione degli aiuti al lino tessile;

imposizione di una rettifica del 25 % delle spese dichiarate negli aiuti alla produzione di lino tessile nelle campagne 1996/1997 e 1997/1998. Sotto tale profilo si fa valere:

l'esistenza di vizi di forma sostanziale nel procedimento che ha portato all'adozione della rettifica finanziaria, essendosi proceduto a quest'ultima senza che lo Stato membro avesse la possibilità di presentare le informazioni richieste dalla Commissione prima che si tenesse l'obbligatoria discussione bilaterale; e, in subordine,

l'inesistenza di irregolarità che giustifichino la rettifica finanziaria stabilita dato che essa non può basarsi sull'inosservanza degli obiettivi sottostanti all'OCM del lino e della canapa, quando la stessa Commissione riconosce che erano soddisfatte tutte le condizioni formali per la concessione degli aiuti.

imposizione, per quanto riguarda gli aiuti alla produzione di canapa, di una rettifica del 10 % e di un'altra del 25 % delle spese corrispondenti rispettivamente alle campagne 1996/1997 e 1997/1998. Su questo particolare si fa valere, come vizio di forma sostanziale, l'inosservanza dell'obbligo di tenere una riunione bilaterale con la Stato membro interessato. In subordine, si fa valere inoltre:

l'inesistenza di un'inosservanza che giustifichi l'imposizione della rettifica stabilita, dato che quest'ultima si basa sull'inosservanza degli obiettivi sottostanti all'OCM del lino e della canapa, nonché su un'infondata equiparazione fra la situazione del settore del lino e quella del settore della canapa; e

la mancanza di un'adeguata giustificazione dell'aumento della percentuale di rettifica tra le campagne del 1997 e del 1998 e quelle del 1999 e del 2000;

imposizione, per quanto riguarda gli aiuti compensativi alle banane, di una rettifica del 5 % delle spese corrispondenti alla campagna 2000. In relazione a tale parte del ricorso, la ricorrente nega l'esistenza di irregolarità che giustifichino l'imposizione di una percentuale di rettifica.


(1)  G.U.C.E. L 112 del 3.5.2005, pag. 14.


3.9.2005   

IT

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C 217/53


Ricorso della società The Procter & Gamble Company contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 18 luglio 2005

(Causa T-262/05)

(2005/C 217/110)

Lingua processuale: l'inglese

Il 18 luglio 2005 la società The Procter & Gamble Company, con sede in Cincinnati, Ohio (USA), rappresentata dall'avv. G. Kuipers, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Prima Commissione di ricorso dell'UAMI 1o giugno 2005 (procedimento R 1184/2004-1) in quanto dichiara che il marchio non soddisfa i requisiti prescritti dall'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94;

condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui si richiede a registrazione:

Marchio tridimensionale che consiste in una pastiglia bianca quadrata con un disegno floreale verde a sei petali per beni della classe 3 (Preparati per lavaggio e candeggio e altre sostanze per il bucato; preparati per il lavaggio, la pulizia e la cura dei piatti; saponi;...) — domanda n. 1 683 168

Decisione dell'esaminatore:

Rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso:

Rigetto dell'impugnazione

Motivi di ricorso:

Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94.


3.9.2005   

IT

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C 217/54


Ricorso della società The Procter & Gamble Company contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 18 luglio 2005

(Causa T-263/05)

(2005/C 217/111)

Lingua processuale: l'inglese

Il 18 luglio 2005 la società The Procter & Gamble Company, con sede in Cincinnati, Ohio (USA), rappresentata dall'avv. G. Kuipers, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Prima Commissione di ricorso dell'UAMI 3 maggio 2005 (procedimento R 845/2004-1) in quanto dichiara che il marchio non soddisfa i requisiti prescritti dall'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94;

condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui si richiede la registrazione:

Marchio tridimensionale che consiste in una pastiglia bianca quadrata con un disegno floreale lilla a quattro petali per beni della classe 3 (Preparati per lavaggio e candeggio e altre sostanze per il bucato; preparati per il lavaggio, la pulizia e la cura dei piatti; saponi;...) — domanda n. 1 683 713

Decisione dell'esaminatore:

Rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso:

Rigetto dell'impugnazione

Motivi di ricorso:

Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94.


3.9.2005   

IT

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C 217/54


Ricorso della società The Procter & Gamble Company contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 18 luglio 2005

(Causa T-264/05)

(2005/C 217/112)

Lingua processuale: l'inglese

Il 18 luglio 2005 la società The Procter & Gamble Company, con sede in Cincinnati, Ohio (USA), rappresentata dall'avv. G. Kuipers, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Prima Commissione di ricorso dell'UAMI 4 maggio 2005 (procedimento R 849/2004-1) in quanto dichiara che il marchio non soddisfa i requisiti prescritti dall'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94;

condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui si richiede la registrazione:

Marchio tridimensionale che consiste in una pastiglia bianca quadrata con un disegno floreale verde a quattro petali per beni della classe 3 (Preparati per lavaggio e candeggio e altre sostanze per il bucato; preparati per il lavaggio, la pulizia e la cura dei piatti; saponi;...) — domanda n. 1 684 059

Decisione dell'esaminatore:

Rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso:

Rigetto dell'impugnazione

Motivi di ricorso:

Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94.


3.9.2005   

IT

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C 217/55


Ricorso della The Black & Decker Corporation contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), presentato il 20 luglio 2005

(Causa T-273/05)

(2005/C 217/113)

Lingua di deposito del ricorso: l'inglese

Il 20 luglio 2005 la The Black & Decker Corporation, con sede in Townson, Maryland (USA), rappresentata dall'avv. P. Harris, Solicitor, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso: Atlas Copco Aktiebolag, con sede in Stoccolma (Svezia).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione contestata della prima commissione di ricorso dell'UAMI 3 maggio 2005 (procedimento R 786/2004-1);

dichiarare inammissibile il procedimento di opposizione B623 589;

condannare l'UAMI a sostenere i costi sostenuti dalla ricorrente nel corso della fase amministrativa e contenziosa del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti:

Richiedente il marchio comunitario

La ricorrente

Marchio comunitario in oggetto:

Il marchio colorato nero e giallo classificato nella classe 7 (strumenti elettrici con comando manuale, ecc.)

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento d'opposizione:

Atlas Copco Aktiebolag

Marchio o segno fatto valere nel procedimento d'opposizione:

Marchi e segni non registrati, usati nella prassi commerciale di tutti gli Stati membri per strumenti elettrici

Decisione della divisione d'opposizione:

Rigetto dell'opposizione in quanto inammissibile

Decisione della commissione di ricorso:

Annullamento della decisione contestata e remissione della causa alla divisione di opposizione

Motivi del ricorso:

La ricorrente deduce che l'opposizione avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile in quanto non identificava con sufficiente chiarezza i marchi anteriori ed i segni connessi, in violazione dell'art 18, n. 1, del regolamento n. 2868/1995 (1)


(1)  Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, GU L 303 del 15.12.1995, pag. 1.


3.9.2005   

IT

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C 217/56


Ricorso della The Black & Decker Corporation contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), presentato il 20 luglio 2005

(Causa T-274/05)

(2005/C 217/114)

Lingua di deposito del ricorso: l'inglese

Il 20 luglio 2005 la The Black & Decker Corporation, con sede in Townson, Maryland (USA), rappresentata dall'avv. P. Harris, Solicitor, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso: Atlas Copco Aktiebolag, con sede in Stoccolma (Svezia).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione contestata della prima commissione di ricorso dell'UAMI 3 maggio 2005 (procedimento R 788/2004-1);

dichiarare inammissibile il procedimento di opposizione B622 318;

condannare l'UAMI a sostenere i costi sostenuti dalla ricorrente nel corso della fase amministrativa e contenziosa del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti:

Richiedente il marchio comunitario

La ricorrente

Marchio comunitario in oggetto:

Il marchio colorato nero e giallo classificato nella classe 7 (strumenti elettrici con comando manuale, ecc.)

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento d'opposizione:

Atlas Copco Aktiebolag

Marchio o segno fatto valere nel procedimento d'opposizione:

Marchi e segni non registrati, usati nella prassi commerciale di tutti gli Stati membri per strumenti elettrici

Decisione della divisione d'opposizione:

Rigetto dell'opposizione in quanto inammissibile

Decisione della commissione di ricorso:

Annullamento della decisione contestata e remissione della causa alla divisione di opposizione

Motivi del ricorso:

La ricorrente deduce che l'opposizione avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile in quanto non identificava con sufficiente chiarezza i marchi anteriori ed i segni connessi, in violazione dell'art 18, n. 1, del regolamento n. 2868/1995 (1)


(1)  Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, GU L 303 del 15.12.1995, pag. 1.


3.9.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 217/56


Ricorso della The Black & Decker Corporation contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), presentato il 20 luglio 2005

(Causa T-275/05)

(2005/C 217/115)

Lingua di deposito del ricorso: l'inglese

Il 20 luglio 2005 la The Black & Decker Corporation, con sede in Townson, Maryland (USA), rappresentata dall'avv. P. Harris, Solicitor, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso: Atlas Copco Aktiebolag, con sede in Stoccolma (Svezia).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione contestata della prima commissione di ricorso dell'UAMI 3 maggio 2005 (procedimento R 789/2004-1);

dichiarare inammissibile il procedimento di opposizione B622 136;

condannare l'UAMI a sostenere i costi sostenuti dalla ricorrente nel corso della fase amministrativa e contenziosa del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti:

Richiedente il marchio comunitario

La ricorrente

Marchio comunitario in oggetto:

Il marchio colorato nero e giallo classificato nella classe 7 (strumenti elettrici con comando manuale, ecc.)

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento d'opposizione:

Atlas Copco Aktiebolag

Marchio o segno fatto valere nel procedimento d'opposizione:

Marchi e segni non registrati, usati nella prassi commerciale di tutti gli Stati membri per strumenti elettrici

Decisione della divisione d'opposizione:

Rigetto dell'opposizione in quanto inammissibile

Decisione della commissione di ricorso:

Annullamento della decisione contestata e remissione della causa alla divisione di opposizione

Motivi del ricorso:

La ricorrente deduce che l'opposizione avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile in quanto non identificava con sufficiente chiarezza i marchi anteriori ed i segni connessi, in violazione dell'art 18, n. 1, del regolamento n. 2868/1995 (1)


(1)  2 Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, GU L 303 del 15.12.1995, pag. 1.


3.9.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 217/57


Ricorso della The Black & Decker Corporation contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), presentato il 20 luglio 2005

(Causa T-276/05)

(2005/C 217/116)

Lingua di deposito del ricorso: l'inglese

Il 20 luglio 2005 la The Black & Decker Corporation, con sede in Townson, Maryland (USA), rappresentata dall'avv. P. Harris, Solicitor, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso: Atlas Copco Aktiebolag, con sede in Stoccolma (Svezia).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione contestata della prima commissione di ricorso dell'UAMI 3 maggio 2005 (procedimento R 790/2004-1);

dichiarare inammissibile il procedimento di opposizione B623 613;

condannare l'UAMI a sostenere i costi sostenuti dalla ricorrente nel corso della fase amministrativa e contenziosa del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti:

Richiedente il marchio comunitario

La ricorrente

Marchio comunitario in oggetto:

Il marchio colorato nero e giallo classificato nella classe 7 (strumenti elettrici con comando manuale, ecc.)

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento d'opposizione:

Atlas Copco Aktiebolag

Marchio o segno fatto valere nel procedimento d'opposizione:

Marchi e segni non registrati, usati nella prassi commerciale di tutti gli Stati membri per strumenti elettrici

Decisione della divisione d'opposizione:

Rigetto dell'opposizione in quanto inammissibile

Decisione della commissione di ricorso:

Annullamento della decisione contestata e remissione della causa alla divisione di opposizione

Motivi del ricorso:

La ricorrente deduce che l'opposizione avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile in quanto non identificava con sufficiente chiarezza i marchi anteriori ed i segni connessi, in violazione dell'art 18, n. 1, del regolamento n. 2868/1995 (1)


(1)  Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, GU L 303 del 15.12.1995, pag. 1.


3.9.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 217/58


Ricorso della The Black & Decker Corporation contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), presentato il 20 luglio 2005

(Causa T-277/05)

(2005/C 217/117)

Lingua di deposito del ricorso: l'inglese

Il 20 luglio 2005 la The Black & Decker Corporation, con sede in Townson, Maryland (USA), rappresentata dall'avv. P. Harris, Solicitor, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso: Atlas Copco Aktiebolag, con sede in Stoccolma (Svezia).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione contestata della prima commissione di ricorso dell'UAMI 3 maggio 2005 (procedimento R 791/2004-1);

dichiarare inammissibile il procedimento di opposizione B623 555;

condannare l'UAMI a sostenere i costi sostenuti dalla ricorrente nel corso della fase amministrativa e contenziosa del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti:

Richiedente il marchio comunitario

La ricorrente

Marchio comunitario in oggetto:

Il marchio colorato nero e giallo classificato nella classe 7 (strumenti elettrici con comando manuale, ecc.)

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento d'opposizione:

Atlas Copco Aktiebolag

Marchio o segno fatto valere nel procedimento d'opposizione:

Marchi e segni non registrati, usati nella prassi commerciale di tutti gli Stati membri per strumenti elettrici

Decisione della divisione d'opposizione:

Rigetto dell'opposizione in quanto inammissibile

Decisione della commissione di ricorso:

Annullamento della decisione contestata e remissione della causa alla divisione di opposizione

Motivi del ricorso:

La ricorrente deduce che l'opposizione avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile in quanto non identificava con sufficiente chiarezza i marchi anteriori ed i segni connessi, in violazione dell'art 18, n. 1, del regolamento n. 2868/1995 (1)


(1)   Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, GU L 303 del 15.12.1995, pag. 1.


3.9.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 217/59


Ricorso della The Black & Decker Corporation contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), presentato il 20 luglio 2005

(Causa T-278/05)

(2005/C 217/118)

Lingua di deposito del ricorso: l'inglese

Il 20 luglio 2005 la The Black & Decker Corporation, con sede in Townson, Maryland (USA), rappresentata dall'avv. P. Harris, Solicitor, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso: Atlas Copco Aktiebolag, con sede in Stoccolma (Svezia).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione contestata della prima commissione di ricorso dell'UAMI 3 maggio 2005 (procedimento R 792/2004-1);

dichiarare inammissibile il procedimento di opposizione B623 688;

condannare l'UAMI a sostenere i costi sostenuti dalla ricorrente nel corso della fase amministrativa e contenziosa del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti:

Richiedente il marchio comunitario

La ricorrente

Marchio comunitario in oggetto:

Il marchio colorato nero e giallo classificato nella classe 7 (strumenti elettrici con comando manuale, ecc.)

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento d'opposizione:

Atlas Copco Aktiebolag

Marchio o segno fatto valere nel procedimento d'opposizione:

Marchi e segni non registrati, usati nella prassi commerciale di tutti gli Stati membri per strumenti elettrici

Decisione della divisione d'opposizione:

Rigetto dell'opposizione in quanto inammissibile

Decisione della commissione di ricorso:

Annullamento della decisione contestata e remissione della causa alla divisione di opposizione

Motivi del ricorso:

La ricorrente deduce che l'opposizione avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile in quanto non identificava con sufficiente chiarezza i marchi anteriori ed i segni connessi, in violazione dell'art 18, n. 1, del regolamento n. 2868/1995 (1)


(1)  Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, GU L 303 del 15.12.1995, pag. 1.


3.9.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 217/60


Ricorso della The Black & Decker Corporation contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), presentato il 20 luglio 2005

(Causa T-279/05)

(2005/C 217/119)

Lingua di deposito del ricorso: l'inglese

Il 20 luglio 2005 la The Black & Decker Corporation, con sede in Townson, Maryland (USA), rappresentata dall'avv. P. Harris, Solicitor, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso: Atlas Copco Aktiebolag, con sede in Stoccolma (Svezia).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione contestata della prima commissione di ricorso dell'UAMI 3 maggio 2005 (procedimento R 793/2004-1);

dichiarare inammissibile il procedimento di opposizione B622 300;

condannare l'UAMI a sostenere i costi sostenuti dalla ricorrente nel corso della fase amministrativa e contenziosa del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti:

Richiedente il marchio comunitario

La ricorrente

Marchio comunitario in oggetto:

Il marchio colorato nero e giallo classificato nella classe 7 (strumenti elettrici con comando manuale, ecc.)

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento d'opposizione:

Atlas Copco Aktiebolag

Marchio o segno fatto valere nel procedimento d'opposizione:

Marchi e segni non registrati, usati nella prassi commerciale di tutti gli Stati membri per strumenti elettrici

Decisione della divisione d'opposizione:

Rigetto dell'opposizione in quanto inammissibile

Decisione della commissione di ricorso:

Annullamento della decisione contestata e remissione della causa alla divisione di opposizione

Motivi del ricorso:

La ricorrente deduce che l'opposizione avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile in quanto non identificava con sufficiente chiarezza i marchi anteriori ed i segni connessi, in violazione dell'art 18, n. 1, del regolamento n. 2868/1995 (1)


(1)  Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, GU L 303 del 15.12.1995, pag. 1.


3.9.2005   

IT

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C 217/61


Ricorso della The Black & Decker Corporation contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), presentato il 20 luglio 2005

(Causa T-280/05)

(2005/C 217/120)

Lingua di deposito del ricorso: l'inglese

Il 20 luglio 2005 la The Black & Decker Corporation, con sede in Townson, Maryland (USA), rappresentata dall'avv. P. Harris, Solicitor, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso: Atlas Copco Aktiebolag, con sede in Stoccolma (Svezia).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione contestata della prima commissione di ricorso dell'UAMI 3 maggio 2005 (procedimento R 794/2004-1);

dichiarare inammissibile il procedimento di opposizione B622 250;

condannare l'UAMI a sostenere i costi sostenuti dalla ricorrente nel corso della fase amministrativa e contenziosa del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti:

Richiedente il marchio comunitario

La ricorrente

Marchio comunitario in oggetto:

Il marchio colorato nero e giallo classificato nella classe 7 (strumenti elettrici con comando manuale, ecc.)

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento d'opposizione:

Atlas Copco Aktiebolag

Marchio o segno fatto valere nel procedimento d'opposizione:

Marchi e segni non registrati, usati nella prassi commerciale di tutti gli Stati membri per strumenti elettrici

Decisione della divisione d'opposizione:

Rigetto dell'opposizione in quanto inammissibile

Decisione della commissione di ricorso:

Annullamento della decisione contestata e remissione della causa alla divisione di opposizione

Motivi del ricorso:

La ricorrente deduce che l'opposizione avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile in quanto non identificava con sufficiente chiarezza i marchi anteriori ed i segni connessi, in violazione dell'art 18, n. 1, del regolamento n. 2868/1995 (1)


(1)  Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, GU L 303 del 15.12.1995, pag. 1.


3.9.2005   

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C 217/61


Cancellazione dal ruolo della causa T-50/97 (1)

(2005/C 217/121)

(Lingua processuale: l'olandese)

Con ordinanza 16 giugno 2005 il presidente della Quinta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-50/97: H. Buwalda contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee.


(1)  GU C 142 del 10.5.1997.


3.9.2005   

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C 217/62


Cancellazione dal ruolo della causa T-51/97 (1)

(2005/C 217/122)

(Lingua processuale: l'olandese)

Con ordinanza 16 giugno 2005 il presidente della Quinta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-51/97: G.J. Meijer contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee.


(1)  GU C 142 del 10.5.1997.


3.9.2005   

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C 217/62


Cancellazione dal ruolo della causa T-53/97 (1)

(2005/C 217/123)

(Lingua processuale: l'olandese)

Con ordinanza 16 giugno 2005 il presidente della Quinta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-53/97: B.J.G. Oude Kotte contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee.


(1)  GU C 142 del 10.5.1997.


3.9.2005   

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C 217/62


Cancellazione dal ruolo della causa T-54/97 (1)

(2005/C 217/124)

(Lingua processuale: l'olandese)

Con ordinanza 16 giugno 2005 il presidente della Quinta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-54/97: H.J. Leemkuil contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee.


(1)  GU C 142 del 10.5.1997.


3.9.2005   

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C 217/62


Cancellazione dal ruolo della causa T-55/97 (1)

(2005/C 217/125)

(Lingua processuale: l'olandese)

Con ordinanza 16 giugno 2005 il presidente della Quinta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-55/97: C.H.L. Wijnen contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee.


(1)  GU C 142 del 10.5.1997.


3.9.2005   

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C 217/62


Cancellazione dal ruolo della causa T-56/97 (1)

(2005/C 217/126)

(Lingua processuale: l'olandese)

Con ordinanza 16 giugno 2005 il presidente della Quinta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-56/97: W.C.G.M. Stoffelen contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee.


(1)  GU C 142 del 10.5.1997.


3.9.2005   

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C 217/62


Cancellazione dal ruolo della causa T-57/97 (1)

(2005/C 217/127)

(Lingua processuale: l'olandese)

Con ordinanza 16 giugno 2005 il presidente della Quinta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-57/97: R. Dusselaar contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee.


(1)  GU C 142 del 10.5.1997.


3.9.2005   

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C 217/63


Cancellazione dal ruolo della causa T-58/97 (1)

(2005/C 217/128)

(Lingua processuale: l'olandese)

Con ordinanza 16 giugno 2005 il presidente della Quinta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-58/97: H. Heringa contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee.


(1)  GU C 142 del 10.5.1997.


3.9.2005   

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C 217/63


Cancellazione dal ruolo della causa T-59/97 (1)

(2005/C 217/129)

(Lingua processuale: l'olandese)

Con ordinanza 16 giugno 2005 il presidente della Quinta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-59/97: A. Lukens Folkers contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee.


(1)  GU C 142 del 10.5.1997.


3.9.2005   

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C 217/63


Cancellazione dal ruolo della causa T-63/97 (1)

(2005/C 217/130)

(Lingua processuale: l'olandese)

Con ordinanza 16 giugno 2005 il presidente della Quinta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-63/97: P.J.M. Janssen contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee.


(1)  GU C 142 del 10.5.1997.


3.9.2005   

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C 217/63


Cancellazione dal ruolo della causa T-65/97 (1)

(2005/C 217/131)

(Lingua processuale: l'olandese)

Con ordinanza 16 giugno 2005 il presidente della Quinta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-65/97: Th.H.P. Neelen contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee.


(1)  GU C 142 del 10.5.1997.


3.9.2005   

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C 217/63


Cancellazione dal ruolo della causa T-66/97 (1)

(2005/C 217/132)

(Lingua processuale: l'olandese)

Con ordinanza 16 giugno 2005 il presidente della Quinta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-66/97: J.T.F.J. Op' t Veld contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee.


(1)  GU C 142 del 10.5.1997.


3.9.2005   

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C 217/63


Cancellazione dal ruolo della causa T-67/97 (1)

(2005/C 217/133)

(Lingua processuale: l'olandese)

Con ordinanza 16 giugno 2005 il presidente della Quinta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-67/97: J.P.M. Wolfs contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee.


(1)  GU C 142 del 10.5.1997.


3.9.2005   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 217/64


Cancellazione dal ruolo della causa T-69/97 (1)

(2005/C 217/134)

(Lingua processuale: l'olandese)

Con ordinanza 16 giugno 2005 il presidente della Quinta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-69/97: M.V. Diederen contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee.


(1)  GU C 142 del 10.5.1997.


3.9.2005   

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C 217/64


Cancellazione dal ruolo della causa T-145/97 (1)

(2005/C 217/135)

(Lingua processuale: l'olandese)

Con ordinanza 16 giugno 2005 il presidente della Quinta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-145/97: J.P.W. Vrencken contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee.


(1)  GU C 142 del 10.5.1997.


3.9.2005   

IT

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C 217/64


Cancellazione dal ruolo della causa T-385/02 (1)

(2005/C 217/136)

(Lingua processuale: l'inglese)

Con ordinanza 10 giugno 2005 il presidente della Quarta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-385/02: Marta Andreasen contro Commissione delle Comunità europee.


(1)  GU C 44 del 22.2.2003.


3.9.2005   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 217/64


Cancellazione dal ruolo della causa T-437/03 (1)

(2005/C 217/137)

(Lingua processuale: il francese)

Con ordinanza 7 giugno 2005 il presidente della Quarta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-437/03: Anne-Marie Mathieu contro Commissione delle Comunità europee.


(1)  GU C 59 del 6.3.2004.


III Informazioni

3.9.2005   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 217/65


(2005/C 217/138)

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

GU C 205 del 20.8.2005

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 193 del 6.8.2005

GU C 182 del 23.7.2005

GU C 171 del 9.7.2005

GU C 155 del 25.6.2005

GU C 143 dell'11.6.2005

GU C 132 del 28.5.2005

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