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ISSN 1725-2466 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 216 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
48o anno |
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Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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I Comunicazioni |
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Commissione |
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2005/C 216/1 |
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2005/C 216/2 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.3765 — Amer/Salomon) ( 1 ) |
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2005/C 216/3 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.3876 — Diester Industrie/Bunge/JV) ( 1 ) |
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2005/C 216/4 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.3941 — Advent/CCS) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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III Informazioni |
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Commissione |
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2005/C 216/5 |
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2005/C 216/6 |
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2005/C 216/7 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
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I Comunicazioni
Commissione
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3.9.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 216/1 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
2 settembre 2005
(2005/C 216/01)
1 euro=
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Moneta |
Tasso di cambio |
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USD |
dollari USA |
1,2541 |
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JPY |
yen giapponesi |
137,66 |
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DKK |
corone danesi |
7,4566 |
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GBP |
sterline inglesi |
0,6818 |
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SEK |
corone svedesi |
9,2905 |
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CHF |
franchi svizzeri |
1,5437 |
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ISK |
corone islandesi |
76,77 |
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NOK |
corone norvegesi |
7,7825 |
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BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
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CYP |
sterline cipriote |
0,5729 |
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CZK |
corone ceche |
29,285 |
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EEK |
corone estoni |
15,6466 |
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HUF |
fiorini ungheresi |
243,85 |
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LTL |
litas lituani |
3,4528 |
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LVL |
lats lettoni |
0,6961 |
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MTL |
lire maltesi |
0,4293 |
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PLN |
zloty polacchi |
3,9733 |
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RON |
leu rumeni |
3,512 |
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SIT |
tolar sloveni |
239,46 |
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SKK |
corone slovacche |
38,535 |
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TRY |
lire turche |
1,674 |
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AUD |
dollari australiani |
1,6411 |
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CAD |
dollari canadesi |
1,4885 |
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HKD |
dollari di Hong Kong |
9,7415 |
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NZD |
dollari neozelandesi |
1,7755 |
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SGD |
dollari di Singapore |
2,1026 |
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KRW |
won sudcoreani |
1 283,95 |
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ZAR |
rand sudafricani |
7,8403 |
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CNY |
renminbi Yuan cinese |
10,1501 |
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HRK |
kuna croata |
7,438 |
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IDR |
rupia indonesiana |
12 979,94 |
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MYR |
ringgit malese |
4,7208 |
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PHP |
peso filippino |
70,361 |
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RUB |
rublo russo |
35,448 |
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THB |
baht thailandese |
51,491 |
Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
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3.9.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 216/2 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.3765 — Amer/Salomon)
(2005/C 216/02)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
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1. |
In data 24/8/2005 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 e a seguito di un rinvio in conformità con l'articolo 4(5) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Amer Sports Corporation («Amer», Finlandia) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo del ramo di attività Salomon di adidas-Salomon AG («Salomon», Germania) mediante acquisto di azioni o quote e di elementi dell'attivo. |
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2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. |
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4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.3765 — Amer/Salomon, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
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3.9.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 216/3 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.3876 — Diester Industrie/Bunge/JV)
(2005/C 216/03)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
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1. |
In data 26/8/2005 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Diester SAS («Diester», Francia), controllata da Sofiproteol («Sofiproteol», Francia) e Koninklijke Bunge BV (Paesi Bassi) controllata da Bunge Limited («Bunge», Bermuda) acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo in comune dell'impresa Diester Industrie International («D2I», Francia) mediante acquisto di quote o azioni in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune. |
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2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. |
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4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.3876 — Diester Industrie/Bunge/JV, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
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3.9.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 216/4 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.3941 — Advent/CCS)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(2005/C 216/04)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
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1. |
In data 29/8/2005 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Advent International Corporation («Advent», USA) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme dell'impresa Česká společnost pro platební karty («CCS», Repubblica Ceca) mediante acquisto di azioni o quote. |
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2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 (2) del Consiglio, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
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4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.3941 — Advent/CCS, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.
III Informazioni
Commissione
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3.9.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 216/5 |
INVITO A FORMULARE PROPOSTE — DG EAC N. 29/05
Associazioni europee che agiscono a livello europeo nel campo dell'istruzione
(2005/C 216/05)
1. Descrizione degli obiettivi
Scopo del presente invito è quello di sostenere le associazioni che si occupano di istruzione e formazione a livello europeo, tanto più se rappresentative per i gruppi che hanno come obiettivo, contribuendo a finanziare le spese amministrative e operative delle loro operazioni europee. Si invitano le organizzazioni interessate a presentare un programma di lavoro indicante le attività di base (iscrizioni, attività statutarie, comunicazione, rappresentanza degli interessi dei soci a livello europeo, altre attività europee ricorrenti. ecc.) per un anno. Le attività devono contribuire, almeno in prospettiva, allo sviluppo e all'attuazione della politica e delle iniziative comunitarie di cooperazione nel campo dell'istruzione e della formazione.
2. Requisiti di ammissibilità
I potenziali beneficiari devono soddisfare i seguenti criteri minimi:
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— |
Esistere come ente che persegue scopi d'interesse generale europeo definiti all'articolo 162 delle modalità d'esecuzione del regolamento finanziario stabilito dal regolamento n. 2342/2002 (CE, Euratom) della Commissione, |
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— |
operare nel campo dell'istruzione e della formazione a livello europeo e perseguire chiari e ben definiti obiettivi fissati da statuti ufficiali, |
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— |
avere membri in almeno 12 Stati membri dell'Unione europea, |
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— |
essere composti da associazioni nazionali, regionali o locali, |
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— |
essere stabiliti e avere statuto giuridico da più di 2 anni in uno degli Stati membri dell'Unione europea, |
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— |
intraprendere la maggior parte dell'attività in Stati membri dell'UE, in paesi appartenenti allo Spazio economico europeo e/o nei paesi candidati. |
3. Bilancio e durata del progetto
La somma totale stanziata per cofinanziare i programmi di lavoro ammonta a 750 000 euro. L'assistenza finanziaria dalla Commissione non può superare il 75 % degli costi ammissibili totali precisati in un programma di lavoro approvato per l'associazione. La Commissione prevede di finanziare fino a 15 associazioni.
Il periodo coperto dal programma di lavoro inizierá tra l'1 gennaio 2006 e l'1 aprile 2006. La durata massima dei programmi di lavoro approvati delle associazioni che beneficiano del finanziamento è di 12 mesi. Il periodo coperto dal programma di lavoro non deve superare la durata di un esercizio finanziario del beneficiario.
4. Termine
Le domande vanno inviate alla Commissione entro e non oltre il 4 ottobre 2005.
5. Ulteriori informazioni
Il testo integrale dell'invito a presentare proposte e i moduli per le domande sono disponibili sul seguente sito web:
http://www.europa.eu.int/comm/education/programmes/calls/2905/index_en.html
Le domande devono soddisfare i requisiti precisati nel testo integrale ed essere presentate utilizzando il modulo allegato.
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3.9.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 216/7 |
Bando di gara per la restituzione all'esportazione di avena dalla Finlandia e dalla Svezia per la campagna 2005/2006
(2005/C 216/06)
I. Oggetto
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1. |
È indetta una gara per la restituzione all'esportazione di avena di cui al codice NC 1004 00 00 verso qualsiasi paese terzo, escluse la Bulgaria, la Norvegia, la Romania e la Svizzera. |
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2. |
L'aggiudicazione è effettuata conformemente alle disposizioni:
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II. Periodi di presentazione
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1. |
Per la prima delle gare settimanali il periodo di presentazione delle offerte inizia il 9 settembre 2005 e termina il 15 settembre 2005 alle ore 10. |
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2. |
Per le gare settimanali successive il periodo di presentazione delle offerte scade alle ore 10 del giovedì di ogni settimana, ad eccezione del 3 novembre 2005, del 29 dicembre 2005, del 13 aprile 2006 e del 25 maggio 2006. Per la seconda gara settimanale e le gare successive il periodo di presentazione delle offerte inizia a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di scadenza della gara precedente. |
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3. |
Il presente bando è pubblicato esclusivamente per indire la presente gara. Fatta salva la possibilità di modifica o di sostituzione, esso è valido per tutte le gare settimanali effettuate nel periodo di validità della presente gara. |
III. Offerte
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1. |
Le offerte devono pervenire per iscritto entro le date e le ore indicate nel titolo II, mediante deposito contro dichiarazione di ricevuta oppure mediante lettera raccomandata, telex, fax o telegramma, a uno dei seguenti indirizzi:
Le offerte non presentate per telex, fax o telegramma devono pervenire al relativo indirizzo in doppia busta sigillata. La busta interna, anch'essa sigillata, deve recare la seguente dicitura: «Offerta relativa alla gara per la restituzione all'esportazione di avena verso qualsiasi paese terzo, escluse la Bulgaria, la Norvegia, la Romania e la Svizzera — [regolamento (CE) n. 1438/2005 — Riservato]». Fino al momento in cui lo Stato membro di cui trattasi non comunica all'interessato l'avvenuta aggiudicazione, le offerte presentate non possono essere ritirate. |
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2. |
L'offerta, nonché la prova e la dichiarazione di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1501/95 e all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1438/2005, sono redatte nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro il cui organismo competente ha ricevuto l'offerta. |
IV. Cauzione di gara
La cauzione di gara è costituita a favore dell'organismo competente.
V. Aggiudicazione
Dall'avvenuta aggiudicazione sorge:
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a) |
il diritto al rilascio, nello Stato membro in cui è stata presentata l'offerta, di un titolo di esportazione indicante la restituzione all'esportazione prevista nell'offerta e aggiudicata per il quantitativo in causa; |
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b) |
l'obbligo di chiedere un titolo di esportazione per tale quantitativo nello Stato membro di cui alla lettera a). |
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.
(2) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).
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3.9.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 216/s3 |
AVVISO AI LETTORI — DOCUMENTI COM
A partire dalla GU C 211 del 30 agosto 2005, in occasione della pubblicazione dei titoli di proposte di legge adottate dalla Commissione e dei titoli di altri documenti COM diversi dalle proposte di legge, sarà possibile consultare la versione integrale dei testi tramite appositi link disponibili su EUR-Lex nell'edizione online della Gazzetta ufficiale.
Cliccando nella colonna di sinistra «Documenti» sul numero di riferimento, si aprirà la pagina di EUR-Lex contenente il testo integrale nonché le informazioni bibliografiche del documento COM desiderato.