ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 205

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

48o anno
20 agosto 2005


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Comunicazioni

 

Corte di giustizia

 

CORTE DI GIUSTIZIA

2005/C 205/1

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 28 giugno 2005, nei procedimenti riuniti C-189/02 P, C-202/02 P, da C-205/02 P a C-208/02 P e C-213/02 P, Dansk Rørindustri A/S e a. contro Commissione delle Comunità europee (Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Concorrenza — Tubi per teleriscaldamento (tubi preisolati) — Art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE) — Intesa — Boicottaggio — Ammende — Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende — Irretroattività — Legittimo affidamento — Legittimità — Comunicazione sulla cooperazione — Obbligo di motivazione)

1

2005/C 205/2

Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 30 giugno 2005, nella causa C-165/03, Mathias Längst in presenza di: SABU Schuh & Marketing GmbH e a. (Direttiva 69/335/CEE — Imposte indirette sulla raccolta di capitali — Spese notarili — Notaio pubblico dipendente — Quota forfetaria degli onorari versata allo Stato)

2

2005/C 205/3

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 12 maggio 2005, nella causa C-287/03: Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio (Inadempimento di uno Stato — Libera prestazione dei servizi — Programmi di fidelizzazione dei consumatori — Onere della prova)

2

2005/C 205/4

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 30 giugno 2005, nel procedimento C-295/03 P: Alessandrini Srl e a. contro Commissione delle Comunità europee (Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Banane — Importazione da paesi terzi — Regolamento (CE) n. 2362/98 — Titoli di importazione di banane provenienti da Stati ACP — Misure ai sensi dell'art. 20, lett. d), del regolamento (CEE) n. 404/93 — Responsabilità extracontrattuale della Comunità)

2

2005/C 205/5

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 30 giugno 2005, nel procedimento C-537/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale Korkein oikeus): Katja Candolin e a. contro Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola e a. (Assicurazione obbligatoria di responsabilità civile degli autoveicoli — Direttive 84/5/CEE e 90/232/CEE — Regime di responsabilità civile — Corresponsabilità del passeggero nella causazione del danno — Diniego o limitazione del diritto al risarcimento)

3

2005/C 205/6

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 12 maggio 2005, nel procedimento C-542/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof): Hauptzollamt Hamburg-Jonas contro Milupa GmbH & Co. KG (Agricoltura — Restituzioni all'esportazione — Prodotti agricoli trasformati e incorporati in merci non ricomprese nell'allegato II del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, allegato I CE) — Dichiarazione inesatta — Sanzione)

3

2005/C 205/7

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 30 giugno 2005, nel procedimento C-28/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de grande instance de Paris): Tod's SpA, Tod's France SARL contro Heyraud SA (Parità di trattamento — Divieto di discriminazioni fondate sulla cittadinanza — Diritto d'autore e diritti connessi)

4

2005/C 205/8

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 2 giugno 2005, nella causa C-174/04: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana (Inadempimento di uno Stato — Art. 56 CE — Sospensione automatica dei diritti di voto in imprese privatizzate)

4

2005/C 205/9

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 30 giugno 2005, nel procedimento C-286/04 P: Eurocermex SA contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (Ricorso contro una sentenza di primo grado — Marchio comunitario — Art. 7, nn. 1, lett. b), e 3, del regolamento (CE) n. 40/94 — Forma tridimensionale di una bottiglia a collo lungo nel quale è inserita una fetta di limone — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere distintivo)

5

2005/C 205/0

Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 30 giugno 2005, nella causa C-30/05: Commissione delle Comunità europee contro Granducato di Lussemburgo (Inadempimento di uno Stato — Direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE — Mancata trasposizione entro il termine prescritto)

5

2005/C 205/1

Causa C-233/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Gerechtshof te 's-Hertogenbosch (Paesi Bassi) con ordinanza 16 febbraio 2005, nel procedimento V.O.F. Dressuurstal Jespers contro Inspecteur van de Belastingdienst/Zuidwest/kantoor Breda van de rijksbelastingdienst

6

2005/C 205/2

Causa C-234/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Beroep te Brussel con sentenza 25 maggio 2005, nel procedimento 1. Stato belga, rappresentato dal Ministro per gli Affari sociali e 2. Stato belga, rappresentato dal Sottosegretario alla Sanità contro BVBA De Backer

6

2005/C 205/3

Causa C-235/05 P: Ricorso della L'Oréal SA contro la sentenza pronunciata il 16 marzo 2005 dalla Seconda Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-112/03 tra la L'Oréal SA e l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI); controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli): Revlon Suisse SA, presentato il 28 maggio 2005

7

2005/C 205/4

Causa C-238/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna), con ordinanza 13 aprile 2005, nel procedimento ASNEF-EQUIFAX, Servicios de Información sobre Solvencia y Crédito, S.L., e Administración del Estado contro Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (AUSBANC)

7

2005/C 205/5

Causa C-242/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Gerechshof te 's-Hertogenbosch (Paesi Bassi) con ordinanza 31 maggio 2005, nel procedimento sig. G.M. van de Coevering contro Hoofd van de District Douane Roermond van de Rijksbelastingdienst

8

2005/C 205/6

Causa C-244/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Bayerischer Verwaltungsgerichtshof con decisione 19 aprile 2005 nel procedimento Bund Naturschutz in Bayern e.V e 23 altri contro Freistaat Bayern

8

2005/C 205/7

Causa C-248/05: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro l'Irlanda, presentato il 14 giugno 2005

9

2005/C 205/8

Causa C-245/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf con ordinanza 6 giugno 2005 nel procedimento Metro International GmbH contro Hauptzollamt Düsseldorf

10

2005/C 205/9

Causa C-251/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Court of Appeal Civil Division (England & Wales) con ordinanza 21 luglio 2004, nel procedimento Talacre Beach Caravan Sales Limited contro Commissioners of Customs and Excise

10

2005/C 205/0

Causa C-252/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court), Divisional Court, con ordinanza 20 maggio 2005, nella causa The Queen, su domanda di Thames Water Utilities Ltd contro South East London Division, Bromley Magistrates' Court, e The Environnement Agency, interveniente

11

2005/C 205/1

Causa C-254/05: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno del Belgio, presentato il 16 giugno 2005

11

2005/C 205/2

Causa C-255/05: Ricorso del 16/06/2005 contro Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee

12

2005/C 205/3

Causa C-256/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Telekom-Control-Kommission con decisione 13 giugno 2005 nel procedimento relativo a Telekom Austria AG

13

2005/C 205/4

Causa C-261/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Komáron-Esztergom Megyei Bíróság con ordinanza 29 aprile 2004, nella causa Lakép Kft., Pár-Bau Kft. e Rottelma Kft contro Kómaron-Esztergom Megyei Közigazgatási Hivatal

13

2005/C 205/5

Causa C-262/05: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica d'Austria, presentato il 22 giugno 2005

13

2005/C 205/6

Causa C-264/05: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, presentato il 22 giugno 2005

14

 

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

2005/C 205/7

Elezione del presidente di una sezione composta da tre giudici

15

2005/C 205/8

Assegnazione dei giudici alle sezioni

15

2005/C 205/9

Sentenza del Tribunale di primo grado, 15 giugno 2005, nella causa T-17/02, Fred Olsen, SA contro Commissione delle Comunità europee (Aiuti di Stato — Trasporto marittimo — Aiuti esistenti — Aiuti nuovi — Servizi di interesse economico generale)

17

2005/C 205/0

Sentenza del Tribunale di primo grado, 15 giugno 2005, nella causa T-171/02, Regione autonoma della Sardegna contro Commissione delle Comunità europee (Aiuti concessi dagli Stati — Regime di aiuti alla ristrutturazione di piccole imprese agricole — Aiuti che incidono sugli scambi fra Stati membri e falsano o minacciano di falsare la concorrenza — Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà — Decisione condizionale — Termini applicabili al procedimento di verifica degli aiuti di Stato — Tutela del legittimo affidamento — Motivazione — Intervento — Conclusioni, motivi e argomenti della parte interveniente)

17

2005/C 205/1

Sentenza del Tribunale di primo grado, 15 giugno 2005, nelle cause riunite T-71/03, T-74/03, T-87/03 e T-91/03, Tokai Carbon co. Ltd e a. contro Commissione delle Comunità europee (Concorrenza — Intese — Mercati delle grafiti speciali — Fissazione dei prezzi — Imputabilità — Calcolo dell'importo delle ammende — Cumulo di sanzioni — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa — Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende — Applicabilità — Gravità e durata dell'infrazione — Circostanze attenuanti — Circostanze aggravanti — Capacità contributiva — Cooperazione durante il procedimento amministrativo — Modalità di pagamento)

18

2005/C 205/2

Sentenza del Tribunale di primo grado, 22 giugno 2005, nella causa T-102/03: Centro informativo per la collaborazione tra le imprese e la promozione degli investimenti in Sicilia SpA (CIS) contro Commissione delle Comunità europee (Fondo europeo di sviluppo regionale — Soppressione di un contributo finanziario — Mancata presa in considerazione delle spese sostenute dal beneficiario del contributo — Art. 24 del regolamento (CEE) n. 4253/88 — Obbligo di motivazione — Vizio dell'atto rilevato d'ufficio)

19

2005/C 205/3

Sentenza del Tribunale di primo grado, 15 giugno 2005, nella causa T-349/03, Corsica Ferries France SAS contro Commissione delle Comunità europee (Aiuti di Stato — Ricorso di annullamento — Aiuto alla ristrutturazione — Decisione che dichiara l'aiuto compatibile con il mercato comune — Orientamenti della Commissione — Obbligo di motivazione — Rispetto delle condizioni — Carattere minimo dell'aiuto)

19

2005/C 205/4

Sentenza del Tribunale di primo grado, 16 giugno 2005, nel procedimento T-352/03: Giorgio Lebedef contro Commissione delle Comunità europee (Dipendenti — Rapporto informativo — Redazione tardiva — Ricorso per risarcimento)

20

2005/C 205/5

Sentenza del Tribunale di primo grado, 15 giugno 2005, nel procedimento T-7/04: Shaker di L. Laudato & C. Sas contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario figurativo Limoncello della Costiera Amalfitana shaker — Marchio nazionale verbale anteriore LIMONCHELO — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94)

20

2005/C 205/6

Sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione), 22 giugno 2005, nel procedimento T-19/04, Metso Paper Automation Oy contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (Marchio comunitario — Marchio denominativo PAPERLAB — Impedimento assoluto alla registrazione — Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94 — Segno descrittivo)

20

2005/C 205/7

Sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione), 22 giugno 2005, nella causa T-34/04: Plus Warenhandelsgesellschaft mbH contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (Marchio comunitario — Richiesta di marchio comunitario figurativo contenente l'elemento denominativo Turkish Power — Marchio denominativo anteriore POWER — Procedimento d'opposizione — Rischio di confusione eventuale — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94)

21

2005/C 205/8

Sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione), 15 giugno 2005, nella causa T-186/04: Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Domanda di marchio denominativo comunitario SPAFORM — Marchi denominativi anteriori SPA e SPA THERMES — Rigetto parziale dell'opposizione — Regola 18, n. 1, del regolamento (CE) n. 2868/95)

21

2005/C 205/9

Ordinanza del Tribunale, 2 giugno 2005, nella causa T-326/03, Hippocrate Vounakis contro Commissione delle Comunità europee (Dipendenti — Promozione — Art. 90, n. 2, dello Statuto — Reclamo amministrativo previo — Termini — Carattere di ordine pubblico — Irricevibilità)

22

2005/C 205/0

Ordinanza del Tribunale di primo grado, 25 maggio 2005, nella causa T-330/04, Jörg-Michael Fetzer contro Parlamento europeo (Incidenti procedurali — Eccezione d'irricevibilità — Scadenza del termine di ricorso — Irricevibilità manifesta)

22

2005/C 205/1

Ordinanza del Tribunale di primo grado, 26 maggio 2005, nella causa T-377/04, Bart Nijs contro Corte dei conti delle Comunità europee (Dipendenti — Esercizio di promozione 2003 — Decisione di non promozione — Ricorso per annullamento — Reclamo amministrativo preventivo — Identità di oggetto e di causa — Termine per il reclamo — Irricevibilità manifesta)

22

2005/C 205/2

Ordinanza del Tribunale di primo grado, 27 maggio 2005, nella causa T-485/04, Agenzia di cooperazione delle biblioteche e dei centri di documentazione della Bretagna (COBB) contro Commissione delle Comunità europee (Irricevibilità — Atti non pubblicati, né notificati — Obbligo dell'interessato di farne richiesta entro un termine congruo — Ricorso intempestivo)

23

2005/C 205/3

Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado, 2 giugno 2005, nella causa T-125/05 R, Umwelt- und Ingenieurtechnik GmbH Dresden contro Commissione delle Comunità europee (Procedimento di gara d'appalto — Procedimento sommario — Urgenza — Insussistenza)

23

2005/C 205/4

Causa T-214/05: Ricorso del sig. Hippocrate Vounakis contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 27 maggio 2005

23

2005/C 205/5

Causa T-215/05: Ricorso della sig.ra Marie-Yolande Beau contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 27 maggio 2005

24

2005/C 205/6

Causa T-217/05: Ricorso della Marker Völkl International GmbH contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), presentato il 3 giugno 2005

25

2005/C 205/7

Causa T-219/05: Ricorso della sig.ra Marta Andreasen contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 6 giugno 2005

25

2005/C 205/8

Causa T-220/05: Ricorso del sig. Kurt Jacobs contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 7 giugno 2005

26

2005/C 205/9

Causa T-224/05: Ricorso del sig. Olivier Chassagne contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 10 giugno 2005

27

2005/C 205/0

CausaT-225/05: Ricorso del sig. Guido Strack contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 17 giugno 2005

28

2005/C 205/1

Causa T-226/05: Ricorso della sig.ra Dimitra Lantzoni contro la Corte di giustizia delle Comunità europee, proposto il 14 giugno 2005

28

2005/C 205/2

Causa T-227/05: Ricorso della sig.ra Vesselina Ranguelova contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 13 giugno 2005

29

2005/C 205/3

Causa T-229/05: Ricorso della Società AEPI A.E. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 15 giugno 2005

29

2005/C 205/4

Causa T-230/05: Ricorso della Golf USA Inc. contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 24 giugno 2005

30

2005/C 205/5

Causa T-231/05: Ricorso della società Corsica Ferries France contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 15 giugno 2005

30

2005/C 205/6

Causa T-234/05: Ricorso del sig. Gerrit Bethuyne e altri contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 13 giugno 2005

31

2005/C 205/7

Causa T-235/05: Ricorso del sig. Jan Siffert contro la Corte di giustizia delle Comunità europee, proposto il 20 giugno 2005

31

2005/C 205/8

Causa T-236/05: Ricorso del sig. Willem Aldershoff contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 17 giugno 2005

32

2005/C 205/9

Causa T-237/05: Ricorso della Odile Jacob SAS contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 17 giugno 2005

32

2005/C 205/0

Causa T-239/05: Ricorso della The Black & Decker Corporation contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), proposto il 1o luglio 2005

33

2005/C 205/1

Causa T-240/05: Ricorso della The Black & Decker Corporation contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), proposto il 1o luglio 2005

34

2005/C 205/2

Causa T-241/05: Ricorso della società The Procter & Gamble Company contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, Disegni e Modelli) (UAMI), proposto il 29 giugno 2005

35

2005/C 205/3

Causa T-242/05: Ricorso della società AEPI A.E. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 27 giugno 2005

35

2005/C 205/4

Causa T-243/05: Ricorso della Repubblica ellenica contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 30 giugno 2005

36

2005/C 205/5

Causa T-244/05: Ricorso della Gibtelecom Limited contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 1o luglio 2005

37

 

III   Informazioni

2005/C 205/6

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europeaGU C 193 del 6.8.2005

38

IT

 


I Comunicazioni

Corte di giustizia

CORTE DI GIUSTIZIA

20.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 205/1


SENTENZA DELLA CORTE

(Grande Sezione)

28 giugno 2005

nei procedimenti riuniti C-189/02 P, C-202/02 P, da C-205/02 P a C-208/02 P e C-213/02 P, Dansk Rørindustri A/S e a. contro Commissione delle Comunità europee (1)

(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Concorrenza - Tubi per teleriscaldamento (tubi preisolati) - Art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE) - Intesa - Boicottaggio - Ammende - Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende - Irretroattività - Legittimo affidamento - Legittimità - Comunicazione sulla cooperazione - Obbligo di motivazione)

(2005/C 205/01)

Lingua di procedura: il danese, il tedesco e l'inglese

Nei procedimenti riuniti C-189/02 P, C-202/02 P, da C-205/02 P a C-208/02 P e C-213/02 P, aventi ad oggetto i ricorsi diretti all'annullamento delle sentenze pronunciate dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, proposti il 17 maggio 2002 per quanto riguarda il primo procedimento, il 29 maggio 2002 per quanto riguarda il secondo, il 3 giugno 2002 per quanto riguarda i quattro seguenti, e il 5 giugno 2002 per quanto riguarda l'ultimo, Dansk Rørindustri A/S, con sede in Fredericia (Danimarca) (avv.ti: sig.re K. Dyekjær-Hansen e K. Høegh) (procedimento C-189/02 P), Isoplus Fernwärmetechnik Vertriebsgesellschaft mbH, con sede in Rosenheim (Germania), Isoplus Fernwärmetechnik Gesellschaft mbH, con sede in Hohenberg (Austria), Isoplus Fernwärmetechnik GmbH, con sede in Sondershausen (Germania) (avv.: sig. P. Krömer, Rechtsanwalt), (procedimento C-202/02 P), KE KELIT Kunststoffwerk GmbH, con sede in Linz (Austria), (avv.: sig. W. Löbl, Rechtsanwalt), (procedimento C-205/02 P), LR af 1998 A/S, già Løgstør Rør A/S, con sede in Løgstør (Danimarca) (avv.ti: sig. D. Waelbroeck, e dal sig. H. Peytz) (procedimento C-206/02 P), Brugg Rohrsysteme GmbH, con sede in Wunstorf (Germania) (avv.ti: sigg. T. Jestaedt, H.-C. Salger e M. Sura, Rechtsanwälte) (procedimento C-207/02 P), LR af 1998 (Deutschland) GmbH, già Lögstör Rör (Deutschland) GmbH, con sede in Fulda (Germania) (avv.: sig. H.-J. Hellmann, Rechtsanwalt) (procedimento C-208/02 P), ABB Asea Brown Boveri Ltd, con sede in Zurigo (Svizzera) (avv.ti: dai sigg. A. Weitbrecht, Rechtsanwalt, J. Ruiz Calzado, e dal sig. M. Bay) (procedimento C-213/02 P), procedimenti in cui le altre parti sono: Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. W. Mölls, P. Oliver e H. Støvlbæk, assistiti dal sig. A. Böhlke, Rechtsanwalt) (procedimenti C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P e C-208/02 P), e dal sig. R. Thompson, QC (procedimenti C-206/02 P e C-213/02 P), HFB Holding für Fernwärmetechnik Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG, HFB Holding für Fernwärmetechnik Beteiligungsgesellschaft mbH Verwaltungsgesellschaft (avv.: sig. P. Krömer, Rechtsanwalt) (procedimento C-202/02 P), la Corte (Grande Sezione), composta dai sigg. V. Skouris, presidente, P. Jann e C.W.A. Timmermans (relatore) e dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann e R. Schintgen, dalla sig.ra N. Colneric e dai sigg. S. von Bahr e J.N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: sig. A. Tizzano, cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto, e sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato il 28 giugno 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

I procedimenti C-189/02 P, C-202/02 P, da C-205/02 P a C-208/02 P e C-213/02 P sono riuniti ai fini della sentenza.

2)

I ricorsi sono respinti.

3)

La Dansk Rørindustri A/S, l'Isoplus Fernwärmetechnik Vertriebsgesellschaft mbH, l'Isoplus Fernwärmetechnik Gesellschaft mbH, l'Isoplus Fernwärmetechnik GmbH, la KE KELIT Kunststoffwerk GmbH, la LR af 1998 A/S, la Brugg Rohrsysteme GmbH, LR af 1998 (Deutschland) GmbH e l'ABB Asea Brown Boveri Ltd sono condannate alle spese.


(1)  GU C 71 del 20.3.2004


20.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 205/2


SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

30 giugno 2005

nella causa C-165/03, Mathias Längst in presenza di: SABU Schuh & Marketing GmbH e a. (1)

(Direttiva 69/335/CEE - Imposte indirette sulla raccolta di capitali - Spese notarili - Notaio pubblico dipendente - Quota forfetaria degli onorari versata allo Stato)

(2005/C 205/02)

Lingua processuale: il tedesco

Nella causa C-165/03, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 234 CE, dal Landgericht Stuttgart (Germania), con ordinanza 7 aprile 2003, pervenuta alla Corte il 10 aprile 2003, nel procedimento Mathias Längst in presenza di: SABU Schuh & Marketing GmbH, Präsident des Landgerichts Stuttgart, Bezirksrevisor des Landgerichts Stuttgart, la Corte (Quinta Sezione), composta dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, e dai sigg. R. Schintgen (relatore), e J. Makarczyk giudici, avvocato generale: sig. A. Tizzano, cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato il 30 giugno 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

La direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, come modificata dalla direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/303/CEE, deve essere interpretata nel senso che i diritti riscossi da un notaio pubblico dipendente per la redazione di un atto notarile che accerta un'operazione che rientra nell'ambito di applicazione di tale direttiva rappresentano un'imposizione ai sensi di quest'ultima qualora, conformemente alla normativa nazionale applicabile, da un lato, i notai autorizzati ad esercitare non sono esclusivamente notai pubblici dipendenti e sono essi stessi creditori dei diritti di cui trattasi, e, dall'altra, i notai pubblici dipendenti sono tenuti a trasferire una quota di tali diritti all'autorità pubblica che impiega tali entrate per finanziare funzioni ad essa incombenti.


(1)  GU C 213 del 6.9.2003.


20.8.2005   

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C 205/2


SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

12 maggio 2005

nella causa C-287/03: Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio (1)

(Inadempimento di uno Stato - Libera prestazione dei servizi - Programmi di fidelizzazione dei consumatori - Onere della prova)

(2005/C 205/03)

Lingua processuale: il francese

Nella causa C-287/03, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento, ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 3 luglio 2003, Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.ra M. Patakia e sig. N. B. Rasmussen) contro Regno del Belgio (agente: sig.ra E. Dominkovits, assistita dall'avv. E. Balate), la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig.C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore), dai sigg. R. Schintgen, P. Kūris e G. Arestis, giudici, avvocato generale: sig. P. Léger, cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato il 12 maggio 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.


(1)  GU C 200 del 23.8.2003.


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C 205/2


SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

30 giugno 2005

nel procedimento C-295/03 P: Alessandrini Srl e a. contro Commissione delle Comunità europee (1)

(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Banane - Importazione da paesi terzi - Regolamento (CE) n. 2362/98 - Titoli di importazione di banane provenienti da Stati ACP - Misure ai sensi dell'art. 20, lett. d), del regolamento (CEE) n. 404/93 - Responsabilità extracontrattuale della Comunità)

(2005/C 205/04)

Lingua processuale: l'italiano

Nel procedimento C-295/03 P, avente ad oggetto un ricorso avverso una sentenza del Tribunale di primo grado ai sensi dell'art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposto il 2 luglio 2003, Alessandrini Srl, con sede in Treviso, Anello Gino di Anello Luigi & C. Snc, con sede in Brescia, Arpigi SpA, con sede in Padova, Bestfruit Srl, con sede in Milano, Co-Frutta SpA, con sede in Padova, Co-Frutta Soc. coop. arl, con sede in Padova, Dal Bello SIFE Srl, con sede in Padova, Frigofrutta Srl, con sede in Palermo, Garletti Snc, con sede in Bergamo, London Fruit Ltd, con sede in Londra (Regno Unito) (avv.ti: W. Viscardini Donà e G. Donà), procedimento in cui l'altra parte è: Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.ra C. Cattabriga e sig. L. Visaggio, assistiti dall'avv. A. Dal Ferro) la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann, R. Schintgen (relatore), G. Arestis e J. Klučka, giudici; avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer; cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale, ha pronunciato, il 30 giugno 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 10 aprile 2003, cause riunite T-93/00 e T-46/01, Alessandrini e a./Commissione, è annullata.

2)

I ricorsi proposti dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee ai numeri di ruolo T-93/00 e T-46/01 sono respinti.

3)

Le società Alessandrini Srl, Anello Gino di Anello Luigi & C. Snc, Arpigi SpA, Bestfruit Srl, Co-Frutta SpA, Co-Frutta Soc. coop. arl, Dal Bello SIFE Srl, Frigofrutta Srl, Garletti Snc e London Fruit Ltd sono condannate alle spese relative sia al giudizio di primo grado sia a quello di impugnazione.


(1)  GU C 213 del 6.9.2003.


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C 205/3


SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

30 giugno 2005

nel procedimento C-537/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale Korkein oikeus): Katja Candolin e a. contro Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola e a. (1)

(Assicurazione obbligatoria di responsabilità civile degli autoveicoli - Direttive 84/5/CEE e 90/232/CEE - Regime di responsabilità civile - Corresponsabilità del passeggero nella causazione del danno - Diniego o limitazione del diritto al risarcimento)

(2005/C 205/05)

Lingua di procedura: il finlandese

Nella causa C-537/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Korkein oikeus (Finlandia), con decisione 19 dicembre 2003, pervenuta in cancelleria il 22 dicembre 2003, nella causa Katja Candolin, Jari-Antero Viljaniemi, Veli-Matti Paananen contro Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola, Jarno Ruokoranta, la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. K. Lenaerts, J.N. Cunha Rodrigues (relatore), E. Juhász e M. Ilešič, giudici, avvocato generale: sig. L. A. Geelhoed, cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato il 30 giugno 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

In circostanze come quelle della causa principale, l'art. 2, n. 1, della seconda direttiva del Consiglio 30 dicembre 1983, 84/5/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e l'art. 1 della terza direttiva del Consiglio 14 maggio 1990, 90/232/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, ostano ad una normativa nazionale che consenta di negare ovvero di limitare in misura sproporzionata, in considerazione della corresponsabilità del passeggero nella causazione del danno subito, il risarcimento a carico dell'assicurazione obbligatoria degli autoveicoli. Il fatto che il passeggero interessato sia proprietario del veicolo il conducente del quale ha causato l'incidente è irrilevante.


(1)  GU C 59 del 6 marzo 2004.


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C 205/3


SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

12 maggio 2005

nel procedimento C-542/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof): Hauptzollamt Hamburg-Jonas contro Milupa GmbH & Co. KG (1)

(«Agricoltura - Restituzioni all'esportazione - Prodotti agricoli trasformati e incorporati in merci non ricomprese nell'allegato II del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, allegato I CE) - Dichiarazione inesatta - Sanzione»)

(2005/C 205/06)

Lingua processuale: il tedesco

Nel procedimento C-542/03, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Bundesfinanzhof (Germania) con decisione 18 novembre 2003, pervenuta in cancelleria il 23 dicembre 2003, nel procedimento tra Hauptzollamt Hamburg-Jonas e Milupa GmbH & Co. KG, la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas (relatore), presidente di sezione, dai sigg. A. La Pergola, J.-P. Puissochet, U. Lõhmus e A. Ó Caoimh, giudici; avvocato generale: sig. P. Léger; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 12 maggio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 7, n. 1, primo comma, secondo periodo, n. 2, primo comma, e n. 5, del regolamento (CE) della Commissione 30 maggio 1994, n. 1222, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo (GU L 136, pag. 5), nel testo risultante dal regolamento (CE) della Commissione 7 febbraio 1996, n. 229 va interpretato nel senso che un esportatore, qualora abbia dichiarato, in una domanda di restituzione all'esportazione, che, per produrre le merci in oggetto, sia stato utilizzato un prodotto assimilato al latte scremato in polvere del tipo individuato nell'allegato A (PG 2) ai sensi dell'art. 1, n. 2, del detto regolamento, laddove sia stato invece utilizzato un altro prodotto, parimenti assimilato al medesimo latte scremato in polvere in forza della medesima disposizione, può pretendere una restituzione all'esportazione, eventualmente rettificata a termini dell'art. 11 del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, nel testo risultante dal regolamento (CE) della Commissione 2 dicembre 1994, n. 2945.


(1)  GU C 59 del 6.3.2004.


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C 205/4


SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

30 giugno 2005

nel procedimento C-28/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de grande instance de Paris): Tod's SpA, Tod's France SARL contro Heyraud SA (1)

(«Parità di trattamento - Divieto di discriminazioni fondate sulla cittadinanza - Diritto d'autore e diritti connessi»)

(2005/C 205/07)

Lingua processuale: il francese

Nel procedimento C-28/04, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Tribunal de grande instance de Paris (Francia) con decisione 5 dicembre 2003, pervenuta in cancelleria il 28 gennaio 2004, nella causa Tod's SpA, Tod's France SARL contro Heyraud SA, con l'intervento di: Technisynthèse, la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans (relatore), presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e dai sigg. R. Schintgen, P. Kūris e G. Arestis, giudici; avvocato generale: sig. F.G. Jacobs; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 30 giugno 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 12 CE, che sancisce il divieto generale di discriminazioni fondate sulla cittadinanza, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che la legittimazione di un autore a reclamare in uno Stato membro la protezione del diritto d'autore accordata dalla legislazione di tale Stato sia subordinata a un criterio di distinzione fondato sul paese di origine dell'opera.


(1)  GU C 71 del 20.3.2004.


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C 205/4


SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

2 giugno 2005

nella causa C-174/04: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana (1)

(Inadempimento di uno Stato - Art. 56 CE - Sospensione automatica dei diritti di voto in imprese privatizzate)

(2005/C 205/08)

Lingua processuale: l'italiano

Nella causa C-174/04, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 13 aprile 2004, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. E. Traversa e C. Loggi) contro Repubblica italiana (agente: sig. I. M. Braguglia, assistito dal sig. P. Gentili, avvocato dello Stato), la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann (relatore), presidente di sezione, dal sig. K. Lenaerts, dalla sig.ra N. Colneric e dai sigg. K. Schiemann e E. Juhász, giudici; avvocato generale: sig.ra J. Kokott; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 2 giugno 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Mantenendo in vigore il decreto legge 25 maggio 2001, n. 192, convertito in legge 20 luglio 2001, n. 301, recante «Disposizioni urgenti per salvaguardare i processi di liberalizzazione e privatizzazione di specifici settori dei servizi pubblici», che dispone la sospensione automatica dei diritti di voto relativi a partecipazioni superiori al 2 % del capitale sociale di imprese operanti nei settori dell'elettricità e del gas, quando tali partecipazioni sono acquisite da imprese pubbliche non quotate in mercati finanziari regolamentati e titolari di una posizione dominante nel proprio mercato nazionale, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono ai sensi dell'art. 56 CE.

2)

La Repubblica italiana è condannata alle spese.


(1)  GU C 156 del 12.6.2004.


20.8.2005   

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C 205/5


SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

30 giugno 2005

nel procedimento C-286/04 P: Eurocermex SA contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (1)

(Ricorso contro una sentenza di primo grado - Marchio comunitario - Art. 7, nn. 1, lett. b), e 3, del regolamento (CE) n. 40/94 - Forma tridimensionale di una bottiglia a collo lungo nel quale è inserita una fetta di limone - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere distintivo)

(2005/C 205/09)

Lingua di procedura: il francese

Nella causa C-286/04 P, avente ad oggetto un ricorso d'impugnazione ai sensi dell'art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposto il 29 giugno 2004, Eurocermex SA, con sede in Evere (Belgio), rappresentata dal sig. A. Bertrand, avocat, ricorrente, procedimento in cui l'altra parte è: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dal sig. A. Rassat, in qualità di agente, convenuto in primo grado, la Corte (Prima Sezione), composta dai sigg. P. Jann, presidente di sezione, K. Lenaerts, K. Schiemann, E. Juhász e M. Ilešič (relatore), giudici, avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 30 giugno 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso contro la sentenza di primo grado è respinto.

2)

L'Eurocermex SA è condannata alle spese.


(1)  GU C 217 del 28.8.2004.


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C 205/5


SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

30 giugno 2005

nella causa C-30/05: Commissione delle Comunità europee contro Granducato di Lussemburgo (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE - Mancata trasposizione entro il termine prescritto)

(2005/C 205/10)

Lingua processuale: il francese

Nella causa C-30/05, avente ad oggetto il ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 28 gennaio 2005, Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.re C. F. Durand e F. Simonetti) contro Granducato di Lussemburgo (agente: sig. S. Schreiner), la Corte (Quinta Sezione), composta dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann e J. Klučka (relatore), giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl, cancelliere: sig. R. Grass ha pronunciato, il 30 giugno 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1.

Il Granducato di Lussemburgo, non avendo adottato, entro i termini prescritti, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 31 maggio 1999, 1999/45/CE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi e della Commissione 7 agosto 2001, 2001/60/CE, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 1999/45/CE, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza di tale direttiva,

2.

Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.


(1)  GU C 82 del 02.04.2005.


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C 205/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Gerechtshof te 's-Hertogenbosch (Paesi Bassi) con ordinanza 16 febbraio 2005, nel procedimento V.O.F. Dressuurstal Jespers contro Inspecteur van de Belastingdienst/Zuidwest/kantoor Breda van de rijksbelastingdienst

(Causa C-233/05)

(2005/C 205/11)

Lingua processuale: l'olandese

Con ordinanza 16 febbraio 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 27 maggio 2005, nel procedimento V.O.F. Dressuurstal Jespers contro Inspekteur van de Belastingdienst/Zuidwest/kantoor Breda van de rijksbelastingdienst,

il Gerechtshof te 's-Hertogenbosch ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1a)

Se, nel caso in cui un cavallo non addestrato venga addestrato ed allenato affinché sia reso idoneo ad un utilizzo specifico, come ad esempio quello di cavallo da equitazione, si configuri la costituzione di un nuovo bene, e pertanto una produzione, ai sensi dell'art. 5, n. 7, lett. a), della sesta direttiva (1).

1b)

Se, nel caso in cui, ad esempio, un cavallo, già reso adatto ad un utilizzo specifico, come indicato nella precedente questione 1a), venga allenato ed addestrato in modo tale che sia in grado di partecipare a gare (di dressaggio) ad un livello superiore rispetto a prima dell'allenamento/addestramento, si configuri una produzione ai sensi della questione 1a).

2)

Se ai fini della soluzione delle questioni che precedono sia rilevante il fatto che nel cavallo si sia prodotto un cambiamento oggettivamente misurabile, come ad esempio essere o diventare idoneo a partecipare ad una classe superiore di dressaggio.

3)

Se a tal riguardo comporti inoltre una differenza il fatto che il cavallo in questione raggiunga effettivamente l'obiettivo perseguito (la consegna da parte del fabbricante), oppure, ad esempio per problemi di salute o di capacità, non raggiunga l'obiettivo perseguito con l'allenamento.

4)

Quali siano le conseguenze della soluzione delle questioni 2 e 3, dato che si tratta nella fattispecie di un'imposizione periodica, in cui l'imposta dovuta viene pagata periodicamente in base ad una dichiarazione.


(1)  Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1).


20.8.2005   

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C 205/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Beroep te Brussel con sentenza 25 maggio 2005, nel procedimento 1. Stato belga, rappresentato dal Ministro per gli Affari sociali e 2. Stato belga, rappresentato dal Sottosegretario alla Sanità contro BVBA De Backer

(Causa C-234/05)

(2005/C 205/12)

Lingua processuale: l'olandese

Con sentenza 25 maggio 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte il 27 maggio 2005, nel procedimento 1. Stato belga, rappresentato dal Ministro per gli Affari sociali e 2. Stato belga, rappresentato dal Sottosegretario alla Sanità contro BVBA De Backer, lo Hof van Beroep te Brussel ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

«Se la legge 14 luglio 1994, relativa al finanziamento dell'ispezione veterinaria, sia compatibile con il diritto comunitario. Se i diritti veterinari, previsti nella detta legge, debbano essere considerati alla stregua di una inammissibile restrizione degli scambi intracomunitari, di una tassa vietata di effetto equivalente a un dazio doganale e/o di una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa e di conseguenza siano da ritenere come una misura di aiuto che dovesse essere comunicata alla Commissione».


20.8.2005   

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C 205/7


Ricorso della L'Oréal SA contro la sentenza pronunciata il 16 marzo 2005 dalla Seconda Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-112/03 tra la L'Oréal SA e l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI); controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli): Revlon Suisse SA, presentato il 28 maggio 2005

(Causa C-235/05 P)

(2005/C 205/13)

Lingua processuale: l'inglese

Il 28 maggio 2005 la L'Oréal SA, con sede in Parigi (Francia), rappresentata dal sig. Xavier Buffet Delmas d'Autane, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro la sentenza pronunciata il 16 marzo 2005 dalla Seconda Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-112/03 (1) tra la L'Oréal SA e l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI). Controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli): Revlon Suisse SA.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

a)

annullare interamente la sentenza del Tribunale di primo grado 16 marzo 2005 nella causa T-112/03 e annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 15 gennaio 2003, relativa al ricorso N. R0396/2001-4 vertente sul procedimento di opposizione n. B 215048 (Domanda di marchio comunitario n. 1011576);

b)

condannare l'UAMI alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti:

La ricorrente afferma che il Tribunale di primo grado ha violato l'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 (2) e non ha tratto le conseguenze giuridiche dalle sue conclusioni, rifiutando di prendere in considerazione il carattere poco incisivo del marchio anteriore (FLEX) nella valutazione del grado di somiglianza tra tale marchio ed il marchio complesso (FLEXI AIR), in cui esso è riprodotto.

Essa afferma che i segni non sono simili o diversi in astratto, bensì in concreto (cioè alla luce della percezione di tali segni da parte del pubblico pertinente). Quindi, se i segni fossero stati paragonati correttamente in concreto, la conclusione logica sarebbe stata quella di attribuire meno importanza ai segni non distintivi o ai marchi anteriori con carattere debolmente distintivo.

La ricorrente afferma inoltre che il Tribunale di primo grado ha violato gli artt. 36 e 53 dello Statuto della Corte di giustizia, in quanto la sentenza impugnata è viziata da difetto di motivazione. Essa sostiene che il Tribunale di primo grado è venuto meno al proprio dovere di fornire una motivazione, limitandosi a statuire, al punto 82, che «il carattere debolmente distintivo del marchio anteriore non è contestato», senza esporre alcuna conclusione in merito al rischio di confusione.


(1)  GU C 132 del 28 maggio 2005, pag. 25.

(2)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11 del 14 gennaio 1994, pag. 1).


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C 205/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna), con ordinanza 13 aprile 2005, nel procedimento ASNEF-EQUIFAX, Servicios de Información sobre Solvencia y Crédito, S.L., e Administración del Estado contro Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (AUSBANC)

(Causa C-238/05)

(2005/C 205/14)

Lingua processuale: lo spagnolo

Con ordinanza 13 aprile 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte il 30 maggio 2005, nel procedimento ASNEF-EQUIFAX, Servicios de Información sobre Solvencia y Crédito, S.L., e Administración del Estado contro Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (AUSBANC), il Tribunal Supremo (Spagna) ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

A)

Se l'interpretazione dell'art. 81, n. 1, del Trattato che istituisce l'Unione europea consenta di considerare compatibili con il mercato comune gli accordi di scambio tra organismi finanziari di informazioni riguardanti la situazione di solvibilità e morosità dei propri clienti, giacché tali accordi influenzano le politiche finanziarie dell'Unione e il mercato comune del credito e hanno l'effetto di limitare la concorrenza nel settore degli organismi finanziari e creditizi.

B)

Se l'interpretazione dell'art. 81, n. 3, del Trattato che istituisce l'Unione europea consenta ad uno Stato membro, mediante gli organismi per la concorrenza, di autorizzare accordi di scambio di informazioni tra organismi finanziari attraverso la costituzione di un registro di informazioni sui crediti riguardanti i propri clienti, giacché la sua creazione produce effetti favorevoli per i consumatori e gli utenti di tali servizi finanziari.


20.8.2005   

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C 205/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Gerechshof te 's-Hertogenbosch (Paesi Bassi) con ordinanza 31 maggio 2005, nel procedimento sig. G.M. van de Coevering contro Hoofd van de District Douane Roermond van de Rijksbelastingdienst

(Causa C-242/05)

(2005/C 205/15)

Lingua processuale: l'olandese

Con ordinanza 31 maggio 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 3 giugno 2005, nel procedimento sig. G.M. van de Coevering contro Hoofd van de District Douane Roermond van de Rijksbelastingdienst, il Gerechshof te 's-Hertogenbosch ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

Se il diritto comunitario, e segnatamente la libera circolazione dei servizi prevista dagli artt. 49-55 del Trattato CE, osti a che i Paesi Bassi riscuotano da una persona fisica residente nel paese — che noleggi in un altro Stato membro, in forza di un contratto con un concedente, un'autovettura non immatricolata nei Paesi Bassi nel registro delle targhe tenuto ai sensi della legge sulla circolazione stradale 1994 e per la quale pertanto non è stata pagata l'imposta sulle autovetture e i motocicli, dovuta ai sensi dell'art. 1, n. 2, della legge BPM (1) — l'imposta sulle autovetture e i motocicli, dovuta ai sensi dell'art. 1, n. 5, della legge BPM, per l'inizio dell'uso della rete stradale olandese con quell'autovettura, ai sensi della legge sulla circolazione stradale 1994, fermo restando che l'imposta è esigibile per l'intero ammontare, senza riguardo alla durata del noleggio né a quella dell'uso della rete stradale olandese, e che per la menzionata persona fisica non sussiste alcun diritto ad esenzione o al rimborso.


(1)  Legge sull'imposta sulle autovetture e i motocicli 1992.


20.8.2005   

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C 205/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Bayerischer Verwaltungsgerichtshof con decisione 19 aprile 2005 nel procedimento Bund Naturschutz in Bayern e.V e 23 altri contro Freistaat Bayern

(Causa C-244/05)

(2005/C 205/16)

Lingua processuale: il tedesco

Con decisione 19 aprile 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 7 giugno 2005, nel procedimento Bund Naturschutz in Bayern e.V e 23 altri contro Freistaat Bayern, il Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

Quale sia il regime di protezione richiesto dall'art. 3, n. 1, della direttiva 92/43/CEE (1) in combinato disposto con il sesto «considerando» della stessa direttiva, alla luce dell'obbligo di astensione di cui all'art. 10, secondo comma, CE (Trattato che istituisce la Comunità europea 25 marzo 1957, poi modificato dagli Atti di adesione 14 aprile 2003), in seguito alla sentenza della Corte di giustizia 13 gennaio 2005, causa C-117/03, per siti atti ad essere individuati quali siti di importanza comunitaria, e segnatamente quelli ospitanti tipi di habitat naturali prioritari e/o specie prioritarie, prima che essi vengano iscritti nell'elenco dei siti di importanza comunitaria adottato dalla Commissione delle Comunità europee secondo la procedura prevista dall'art. 21 della direttiva.

2)

Come incida su tale regime di protezione il fatto che tali siti siano già stati inseriti nell'elenco proposto dagli Stati e trasmesso alla Commissione ai sensi dell'art. 4, n. 1, della direttiva 92/43/CEE.

3)

Se un regime di protezione per detti siti quale quello previsto dall'art. 48, n. 2, del Bayerische Naturschutzgesetz (legge bavarese sulla protezione dell'ambiente) soddisfi le prescrizioni comunitarie di cui all'art. 3, n. 1, della direttiva 92/43/CEE in combinato disposto con il sesto «considerando» della stessa alla luce dell'obbligo di astensione di cui all'art. 10, secondo comma, CE.


(1)  GU L 206, pag. 7.


20.8.2005   

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C 205/9


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro l'Irlanda, presentato il 14 giugno 2005

(Causa C-248/05)

(2005/C 205/17)

Lingua processuale: l'inglese

Il 14 giugno 2005, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalle sig.re Sara Pardo Quintillán e Donatella Recchia, in qualità di agenti, assistite dal sig. F. Louis, del foro di Bruxelles, e dal sig. C. O'Daly, Solicitor della Law Society of Ireland, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro l'Irlanda.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1.

dichiarare che l'Irlanda, non avendo adottato tutte le disposizioni necessarie per conformarsi agli artt. 4, 5, 7, 9 e 10 della direttiva 80/68/CEE (1) concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose in una discarica in Ballymurtagh (Contea di Wicklow), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi di tale direttiva e del Trattato;

2.

dichiarare che l'Irlanda, non avendo adottato tutte le disposizioni necessarie per conformarsi agli artt. 5, 7, 8, 10, 12 e 13 della direttiva 80/68/CEE relativamente a scarichi indiretti provenienti da fosse settiche, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi di tale direttiva e del Trattato;

3.

condannare l'Irlanda alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione, tramite alcune denunce sottopostele, è stata messa al corrente di violazioni molto estese della direttiva 80/68/CEE commesse in Irlanda.

Innanzi tutto, dal 1989 l'Irlanda ha permesso il funzionamento di una discarica comunale in Ballymurtagh (Contea di Wicklow) senza il previo rilascio di una formale autorizzazione, come richiesto dall'art. 4, n. 2, della direttiva 80/68. La violazione dell'art. 4, n. 2, ha comportato, come conseguenza, anche la violazione dell'art. 9 della stessa direttiva. Inoltre, l'autorizzazione relativa alla discarica, rilasciata dall'Ireland's Environmental Protection Agency [Agenzia irlandese per la tutela dell'ambiente] solo nel 2001, viola gli artt. 4, 5, 7 e 10 della direttiva 80/68/CEE.

In secondo luogo, la Commissione dispone di elementi che dimostrano come l'Irlanda abbia violato la direttiva 80/68/CEE per quanto riguarda scarichi indiretti nelle acque sotterranee di sostanze provenienti da fosse settiche. A tale proposito, la Commissione ha condotto inchieste su un complesso alberghiero situato in Creacon Lodge (Contea di Wexford), sull'interpretazione dell'art. 5, n. 1, della direttiva 80/68/CEE applicata dall'Irlanda per diversi anni e su violazioni più estese di tale direttiva nelle campagne irlandesi. Relazioni sull'eutrofizzazione dei laghi di Killarney (Contea di Kerry), relazioni ufficiali irlandesi sull'inquinamento delle acque e violazioni della direttiva 80/778/CEE (2) concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano dimostrano che l'Irlanda ha violato le rilevanti disposizioni della direttiva 80/68/CEE.

Pertanto, la Commissione sostiene che l'Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12 e 13 della direttiva del Consiglio 80/68/CEE concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose.


(1)  Direttiva del Consiglio 17 dicembre 1979, 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose (GU L 20, pag. 43)

(2)  Direttiva del Consiglio 15 luglio 1980, 80/778/CEE, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 229, pag. 11)


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C 205/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf con ordinanza 6 giugno 2005 nel procedimento Metro International GmbH contro Hauptzollamt Düsseldorf

(Causa C-245/05)

(2005/C 205/18)

Lingua processuale: il tedesco

Con ordinanza 6 giugno 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte il 10 giugno 2005, nel procedimento Metro International GmbH contro Hauptzollamt Düsseldorf, il Finanzgericht Düsseldorf ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se sia invalido il regolamento (CE) del Consiglio 28 novembre 1997, n. 2398 (1), che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originaria dell'Egitto, dell'India e del Pakistan, in quanto né i 'considerando' di detto regolamento, né i «considerando» del precedente regolamento (CE) della Commissione 12 giugno 1997, n. 1069, che impone un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originaria dell'Egitto, dell'India e del Pakistan, menzionano l'applicazione del metodo dell'«azzeramento» per il calcolo della media ponderata di margine di dumping.


(1)  GU L 332, pag. 1


20.8.2005   

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C 205/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Court of Appeal Civil Division (England & Wales) con ordinanza 21 luglio 2004, nel procedimento Talacre Beach Caravan Sales Limited contro Commissioners of Customs and Excise

(Causa C-251/05)

(2005/C 205/19)

Lingua processuale: l'inglese

Con ordinanza 21 luglio 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 14 giugno 2005, nel procedimento Talacre Beach Caravan Sales Limited contro Commissioners of Customs and Excise, la Court of Appeal Civil Division (England & Wales), ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

Laddove un Paese membro abbia esercitato, in forza dell'art. 28, n. 2, lett. a), della Sesta direttiva IVA (77/388/EEC) (1), il diritto di emanare disposizioni nazionali in deroga, volte ad applicare l'aliquota zero alla cessione di determinati beni, ma ha nelle medesime identificato degli articoli da escludere dalla portata dell'aliquota zero, (gli «articoli esclusi»), se il fatto che sussista una cessione unica di beni (comprendente gli articoli esclusi) precluda agli Stati membri la facoltà di applicare l'IVA all'aliquota normale sulla cessione degli articoli esclusi?


(1)  Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1).


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C 205/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court), Divisional Court, con ordinanza 20 maggio 2005, nella causa The Queen, su domanda di Thames Water Utilities Ltd contro South East London Division, Bromley Magistrates' Court, e The Environnement Agency, interveniente

(Causa C-252/05)

(2005/C 205/20)

Lingua processuale: l'inglese

Con ordinanza 20 maggio 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte il 15 giugno 2005, nella causa The Queen, su domanda di Thames Water Utilities Ltd contro South East London Division, Bromley Magistrates' Court, e The Environnement Agency, interveniente, la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court), Divisional Court, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1.

Se le acque reflue che fuoriescono da un sistema fognario gestito da un'impresa fognaria legalmente autorizzata ai sensi della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, 91/271/CEE (direttiva «DTARU») e/o del Water Industry Act 1991 («WIA 1991»), equivalgano a «rifiuti della direttiva» ai sensi della direttiva 75/442/CEE (come modificata dalla direttiva 91/156/CEE) («la direttiva quadro sui rifiuti»; in prosieguo: la «DQR»).

2.

In caso di soluzione affermativa della prima questione, se le suddette acque:

a)

siano escluse dalla nozione di «rifiuti della direttiva» di cui alla direttiva DQR, in forza dell'art. 2, n. 1, lett. b), iv), della direttiva DQR, in particolare, in forza della direttiva DTARU e/o del WIA del 1991; o

b)

rientrino nell'ambito di applicazione dell'art. 2, n. 2, della direttiva DQR e siano escluse dalla nozione di «rifiuti della direttiva» di cui alla direttiva DQR, in particolare, in forza della direttiva DTARU.


20.8.2005   

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C 205/11


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno del Belgio, presentato il 16 giugno 2005

(Causa C-254/05)

(2005/C 205/21)

lingua processuale: il francese

Il 16 giugno 2005, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Bruno Stromsky, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro il Regno del Belgio.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

1.

dichiarare che il Regno del Belgio, avendo imposto che i sistemi di rilevamento automatico d'incendio tramite rivelatore puntuale legalmente prodotti o messi in commercio in un altro Stato membro e non riportanti il marchio «CE»:

siano conformi alla normativa belga NBN S21-100;

siano sottoposti ad approvazione del modello, nel caso di specie da parte della BOSEC, ostacolo questo aggravato dai costi sproporzionati che tale approvazione comporta;

subiscano, nel corso di tale procedimento di approvazione, esami e verifiche che, in sostanza, duplicano i controlli già svolti nell'ambito di altri procedimenti in un altro Stato membro;

è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 28 CE;

2.

condannare il Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Secondo la Commissione la normativa belga introduce restrizioni all'utilizzo di rivelatori d'incendio legalmente prodotti o commercializzati in altri Stati membri, risultando quindi incompatibile con l'art. 28 CE, senza essere giustificata ai sensi dell'art. 30 CE.


20.8.2005   

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C 205/12


Ricorso del 16/06/2005 contro Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee

(Causa C-255/05)

(2005/C 205/22)

Lingua di procedura: l'italiano

Il 16/06/2005, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor M. Konstantinidis, in qualità di agente, assistito dai signori F. Louis e A. Capobianco, avvocati, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

constatare che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi derivanti dagli articoli 2, comma 1 e 4, comma 1, della direttiva 85/337/CEE (1) del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 97/11/CE (2) del Consiglio del 3 marzo 1997 e 12, comma 1, della direttiva 2000/76/CE (3) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti

non avendo sottoposto, prima della concessione dell'autorizzazione alla costruzione, il progetto di terza linea dell'inceneritore ASM di Brescia, che è un impianto di cui all'allegato I della direttiva 85/337/CEE modificata, ad una valutazione di impatto ambientale a norma degli articoli da 5 a 10 della direttiva 85/337/CEE modificata e,

non avendo reso accessibile al pubblico, in uno o più luoghi aperti al pubblico, per un periodo adeguato di tempo affinché possa esprimere le proprie osservazioni prima della decisione dell'autorità competente, la domanda di autorizzazione all'esercizio della terza linea dell'inceneritore di Brescia, né avendo messo a disposizione del pubblico la decisione e una copia dell'autorizzazione.

Condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

La società ASM Brescia SpA gestisce un inceneritore che comprende due linee e fu autorizzato nell'anno 1993. Prima del 2003, tuttavia, la ASM di Brescia SpA ha proceduto alla realizzazione di una «terza linea» di incenerimento di rifiuti.

La terza linea dell'inceneritore di Brescia è classificata come impianto che effettua operazioni di recupero ai sensi della voce R1 dell'allegato IIB della direttiva 75/442/CEE e ha una capacità superiore alle 100 tonnellate giornaliere. Come tale, avrebbe dovuto essere assoggettata alle procedure di valutazione dell'impatto ambientale (di seguito «VIA») ai sensi della direttiva 85/337/CEE modificata.

Tuttavia, e questo è stato confermato dalle autorità italiane, il progetto di realizzazione della terza linea non è mai stato sottoposto né a procedura di VIA né a esame specifico (verifica di assoggettabilità a VIA). La legislazione italiana, infatti, non prevede l'assoggettamento generale a VIA per gli impianti di trattamento rifiuti in conformità con quanto previsto dalla direttiva 85/337/CEE, ma contiene ampie eccezioni che restringono notevolmente l'ambito di applicazione della detta direttiva.

La Commissione sostiene che l'esclusione degli impianti che esercitano attività di recupero dalle procedure di VIA non trova alcun fondamento nella legislazione comunitaria e ne costituisce pertanto una palese violazione.

Con riferimento all'articolo 12 della direttiva 2000/76/CE, la Commissione contesta alle autorità italiane di non avere provveduto alla pubblicazione della domanda di autorizzazione all'esercizio della terza linea e del relativo provvedimento di autorizzazione in conformità con quanto stabilito da detto articolo.


(1)  GUCE L 175 del 05/07/1985, p. 40

(2)  GUCE L 73 del 03/03/1997, p. 5

(3)  GUCE L 332 del 28/12/2000, p. 91


20.8.2005   

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C 205/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Telekom-Control-Kommission con decisione 13 giugno 2005 nel procedimento relativo a Telekom Austria AG

(Causa C-256/05)

(2005/C 205/23)

Lingua processuale: il tedesco

Con decisione 13 giugno 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte il 17 giugno 2005, nel procedimento relativo a Telekom Austria AG, la Telekom-Control-Kommission ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se la decisione della Commissione europea 20 ottobre 2004, C(2004)4070 def., con la quale, conformemente all'art. 7, n. 4, della direttiva 2002/21/CE è stato chiesto alla Telekom-Control-Kommission di ritirare il progetto di provvedimento notificato il 20 luglio 2004 nel procedimento M 9/03, M 9a/03, registrato dalla Commissione con il n. AT/2004/0090, relativo all'analisi del mercato dei «servizi di transito forniti sulla rete telefonica pubblica fissa», sia valida in relazione all'art. 253 CE, agli artt. 7, n. 4, 8, n. 2, 14, 15 e 16 della direttiva 2002/21/CE, agli orientamenti della Commissione sull'analisi del mercato e alla raccomandazione della Commissione (1).


(1)  GU L 108, pag. 33.


20.8.2005   

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C 205/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Komáron-Esztergom Megyei Bíróság con ordinanza 29 aprile 2004, nella causa Lakép Kft., Pár-Bau Kft. e Rottelma Kft contro Kómaron-Esztergom Megyei Közigazgatási Hivatal

(Causa C-261/05)

(2005/C 205/24)

Lingua processuale: l'ungherese

Con ordinanza 29 aprile 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte il 22 giugno 2005, nella causa Lakép Kft., Pár-Bau Kft. e Rottelma Kft contro Kómaron-Esztergom Megyei Közigazgatási Hivatal, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1.

In base a quali criteri, secondo la Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977 (1), n. 77/388/CEE un tributo viene qualificato come avente carattere di imposta sulla cifra di affari?

2.

Se si debba considerare avente carattere di imposta sulla cifra d'affari un tributo la cui base imponibile è la totalità o una certa quota del provento netto risultante del prezzo delle vendite realizzate o dai servizi resi, diminuito del prezzo di acquisizione delle merci vendute e del valore dei servizi intermediari, nonché delle spese materiali.

3.

Se l'art. 33 della direttiva debba essere inteso nel senso che negli Stati membri può essere mantenuto un solo tributo avente carattere di imposta sulla cifra d'affari.

4.

Qualora in uno Stato membro dopo la sua adesione all'UE, vengano mantenute due o più tributi aventi carattere d'imposta sulla cifra d'affari, se l'accertamento con effetto retroattivo di un tributo relativo ad un periodo precedente all'adesione sia in contrasto con l'art. 33 della direttiva.


(1)  GU L 145 del 1977, pag. 1.


20.8.2005   

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C 205/13


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica d'Austria, presentato il 22 giugno 2005

(Causa C-262/05)

(2005/C 205/25)

Lingua processuale: il tedesco

Il 22 giugno 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Hans Støvlbæk e Andreas Manville, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro la Repubblica d'Austria.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che la Repubblica d'Austria, non avendo adottato le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per il recepimento della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 maggio 2001, 2001/19/CE, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (1), ovvero non avendone informato la Commissione, è venuta meno all'obbligo ad essa incombente di dare piena attuazione alla detta direttiva;

condannare la Repubblica d'Austria alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 3 gennaio 2003.


(1)  GU L 206, pag. 1.


20.8.2005   

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C 205/14


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, presentato il 22 giugno 2005

(Causa C-264/05)

(2005/C 205/26)

Lingua processuale: il tedesco

Il 22 giugno 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Hans Støvlbæk e Andreas Manville, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro la Repubblica federale di Germania.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che la Repubblica federale di Germania, non avendo adottato le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per il recepimento della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 maggio 2001, 2001/19/CE, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (1), ovvero non avendone informato la Commissione, è venuta meno all'obbligo ad essa incombente di dare piena attuazione alla detta direttiva;

condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 3 gennaio 2003.


(1)  GU L 206, pag. 1.


TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

20.8.2005   

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C 205/15


Elezione del presidente di una sezione composta da tre giudici

(2005/C 205/27)

Il 7 luglio 2005 il Tribunale, conformemente all'art. 15, n. 3, del regolamento di procedura, ha eletto il sig. García-Valdecasas presidente di una Sezione composta da tre giudici per il periodo compreso tra il 1o ottobre 2005 ed il 30 settembre 2006.


20.8.2005   

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C 205/15


Assegnazione dei giudici alle sezioni

(2005/C 205/28)

Il 7 luglio 2005 il Tribunale ha deciso di costituire nel suo seno cinque sezioni composte da cinque giudici e cinque sezioni composte da tre giudici per il periodo compreso tra il 1o ottobre 2005 ed il 30 settembre 2006 e di assegnarvi i giudici nel seguente modo:

Prima Sezione ampliata, composta da cinque giudici:

sig. Vesterdorf, presidente, sigg. García-Valdecasas e Cooke e sig.re Labucka e Trstenjak, giudici

Prima Sezione, composta da tre giudici:

sig. García-Valdecasas, presidente di sezione, sig. Cooke, sig.re Labucka e Trstenjak, giudici

Seconda Sezione ampliata, composta da cinque giudici:

sig. Pirrung, presidente di sezione, sigg. Meij e Forwood, sig.ra Pelikánová e sig. Papasavvas, giudici

Seconda Sezione, composta da tre giudici:

sig. Pirrung, presidente di sezione

a)

sig. Meij e sig.ra Pelikánová, giudici

b)

sig. Forwood e sig. Papasavvas, giudici

Terza Sezione ampliata, composta da cinque giudici:

sig. Jaeger, presidente di sezione, sig.ra Tiili, sig. Azizi, sig.ra Cremona e sig. Czúcz, giudici

Terza Sezione, composta da tre giudici:

sig. Jaeger, presidente di sezione

a)

sig.ra Tiili e sig. Czúcz, giudici

b)

sig. Azizi e sig.ra Cremona, giudici

Quarta Sezione ampliata, composta da cinque giudici:

sig. Legal, presidente di sezione, sig.ra Lindh, sig. Mengozzi, sig.ra Wiszniewska-Białecka e sig. Vadapalas, giudici

Quarta Sezione, composta da tre giudici:

sig. Legal, presidente di sezione

a)

sig.ra Lindh e sig. Vadapalas, giudici

b)

sig. Mengozzi e sig.ra Wiszniewska-Białecka, giudici

Quinta Sezione ampliata, composta da cinque giudici:

sig. Vilaras, presidente di sezione, sig.ra Martins Ribeiro, sigg. Dehousse e Šváby e sig.ra Jürimäe, giudici

Quinta Sezione, composta da tre giudici:

sig. Vilaras, presidente di sezione

a)

sig.re Martins Ribeiro e Jürimäe, giudici

b)

sigg. Dehousse e Šváby, giudici

Nella Prima Sezione composta da tre giudici, i tre giudici che formeranno con il presidente di sezione la sezione stessa saranno nominati a turno secondo l'ordine previsto dall'art. 6 del regolamento di procedura del Tribunale, fatta salva la connessione tra cause. Nelle sezioni dalla Seconda alla Quinta composte da tre giudici, il presidente di sezione formerà la sezione con i giudici menzionati sub a) o con quelli menzionati sub b), a seconda della formazione alla quale appartiene il giudice relatore. Per le cause nelle quali il presidente di sezione è il giudice relatore, il presidente di sezione formerà la sezione alternativamente con i giudici di una delle dette formazioni, secondo l'ordine di registrazione delle cause, fatta salva la connessione tra cause.

Per le cause nelle quali, anteriormente al 1o ottobre 2005, la fase scritta sia giunta a termine e sia stata tenuta o fissata un'udienza per la trattazione orale, la prima Sezione composta da tre giudici continuerà a riunirsi, nella sua composizione precedente, per la trattazione orale, per la deliberazione e per la sentenza.

Composizione della grande sezione

Il 7 luglio 2005 il Tribunale ha deciso che, per il periodo compreso tra il 1o ottobre 2005 ed il 30 settembre 2006, i tredici giudici che compongono la grande sezione ai sensi dell'art. 10, n. 1, del regolamento di procedura, sono il presidente del Tribunale, i presidenti della Seconda, Terza, Quarta e Quinta Sezione ampliate, i giudici della sezione ampliata cui sarebbe spettato decidere la causa in questione se essa fosse stata assegnata ad una sezione composta da cinque giudici, nonché altri giudici nel numero necessario per completare la grande sezione, designati dal presidente del Tribunale tra i giudici di ogni altra sezione secondo l'ordine di precedenza vigente all'interno di ciascuna sezione determinato dall'anzianità di nomina, in conformità all'art. 6 del regolamento di procedura del Tribunale, a turno per il periodo di tre anni per il quale sono eletti i presidenti delle sezioni composte da cinque giudici.

Formazione plenaria

Il 7 luglio 2005 il Tribunale, in conformità all'art. 32, n. 1, secondo comma, del regolamento di procedura, ha deciso che, se in seguito alla designazione di un avvocato generale ai sensi dell'art. 17 del regolamento di procedura, i giudici sono in numero pari nella formazione plenaria del Tribunale, il turno prestabilito, applicato per il periodo di tre anni per il quale sono eletti i presidenti delle sezioni composte da cinque giudici, secondo il quale il presidente del Tribunale designa il giudice che non parteciperà alla decisione della causa, segue l'ordine inverso all'ordine di precedenza che i giudici assumono in base alla loro anzianità di nomina ai sensi dell'art. 6 del regolamento di procedura, salvo che il giudice che verrebbe in tal modo designato sia il giudice relatore. In quest'ultima ipotesi, sarà designato il giudice che lo precede immediatamente nell'ordine di precedenza.

Designazione del giudice che sostituisce il presidente del Tribunale in qualità di giudice del procedimento sommario

Il 7 luglio 2005 il Tribunale, in conformità all'art. 106 del regolamento di procedura, ha deciso di designare il sig. García-Valdecasas come sostituto in caso di assenza o di impedimento del presidente del Tribunale, in qualità di giudice del procedimento sommario, per il periodo compreso tra il 1o ottobre 2005 ed il 30 settembre 2006.

Criteri di attribuzione delle cause alle sezioni

Il 7 luglio 2005 il Tribunale ha stabilito nel seguente modo i criteri per l'attribuzione delle cause alle sezioni per il periodo compreso tra il 1o ottobre 2005 ed il 30 settembre 2006, in conformità all'art. 12 del regolamento di procedura:

1.

Le cause sono attribuite, dal deposito dell'atto introduttivo e senza pregiudizio della successiva applicazione degli artt. 14 e 51 del regolamento di procedura, alle sezioni composte di tre giudici.

2.

Le cause vengono ripartite tra le sezioni secondo quattro distinti turni stabiliti in funzione dell'ordine di registrazione delle cause nella cancelleria:

per le cause concernenti l'attuazione delle norme in materia di concorrenza applicabili alle imprese, le norme relative agli aiuti concessi dagli Stati e quelle riguardanti le misure di tutela commerciale;

per le cause di cui all'art. 236 CE ed all'art. 152 CEEA;

per le cause relative ai diritti di proprietà intellettuale, di cui all'art. 130, n. 1, del regolamento di procedura;

per tutte le altre cause.

Nell'ambito di tali turni, la Prima Sezione non sarà presa in considerazione ad ogni quinto turno.

Il presidente del Tribunale potrà derogare a tali turni al fine di tener conto della connessione di determinate cause o di garantire un'equilibrata ripartizione del carico di lavoro.


20.8.2005   

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C 205/17


SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

15 giugno 2005

nella causa T-17/02, Fred Olsen, SA contro Commissione delle Comunità europee (1)

(«Aiuti di Stato - Trasporto marittimo - Aiuti esistenti - Aiuti nuovi - Servizi di interesse economico generale»)

(2005/C 205/29)

Lingua processuale: lo spagnolo

Nella causa T-17/02, Fred Olsen, SA, con sede in Santa Cruz de Tenerife (Spagna), rappresentata dai sigg. R. Marín Correa e F. Marín Riaño, avocats, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. J. Buendía Sierra, con domicilio eletto in Lussemburgo), sostenuta da Regno di Spagna (agenti: sig.ra N. Díaz Abad, abogado del Estado, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 25 luglio 2001 relativa al fascicolo di aiuti di Stato n. 48/2001 — Spagna — Aiuti alla compagnia marittima Trasmediterránea (GU 2002, C 96, pag. 4), il Tribunale (Seconda Sezione ampliata), composto dal sig. J. Pirrung, presidente, dai sigg. A.W.H. Meij, N.J. Forwood, dalle sig.re I. Pelikánová e dal sig. S. Papasavvas, giudici; cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale, ha pronunciato, il 15 giugno 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La ricorrente è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.

3)

Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 97 del 20.4.2002.


20.8.2005   

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SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

15 giugno 2005

nella causa T-171/02, Regione autonoma della Sardegna contro Commissione delle Comunità europee (1)

(«Aiuti concessi dagli Stati - Regime di aiuti alla ristrutturazione di piccole imprese agricole - Aiuti che incidono sugli scambi fra Stati membri e falsano o minacciano di falsare la concorrenza - Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà - Decisione condizionale - Termini applicabili al procedimento di verifica degli aiuti di Stato - Tutela del legittimo affidamento - Motivazione - Intervento - Conclusioni, motivi e argomenti della parte interveniente»)

(2005/C 205/30)

Lingua processuale: l'italiano

Nella causa T-171/02, Regione autonoma della Sardegna, rappresentata dai sigg. G. Aiello e G. Albenzio, avvocati dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo, sostenuta da Confederazione italiana agricoltori della Sardegna, Federazione regionale coltivatori diretti della Sardegna, Federazione regionale degli agricoltori della Sardegna, con sede in Cagliari, rappresentate dagli avv.ti F. Ciulli e G. Dore, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. V. Di Bucci, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 13 novembre 2001, 2002/229/CE, relativa al regime di aiuti al quale la Regione Sardegna (Italia) intende dare esecuzione ai fini della ristrutturazione di aziende in difficoltà nel comparto delle colture protette (GU 2002, L 77, pag. 29), il Tribunale (Quarta Sezione ampliata) composto dal sig. H. Legal, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dai sigg. A.W.H. Meij, M. Vilaras e N.J. Forwood, giudici; cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale, ha pronunciato, il 15 giugno 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Regione autonoma della Sardegna è condannata alle spese, fatta eccezione per quelle di cui al seguente punto 3.

3)

La Confederazione italiana agricoltori della Sardegna, la Federazione regionale coltivatori diretti della Sardegna e la Federazione regionale degli agricoltori della Sardegna sopporteranno le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione a seguito del loro intervento.


(1)  GU C 191 del 10.8.2002.


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SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

15 giugno 2005

nelle cause riunite T-71/03, T-74/03, T-87/03 e T-91/03, Tokai Carbon co. Ltd e a. contro Commissione delle Comunità europee (1)

(Concorrenza - Intese - Mercati delle grafiti speciali - Fissazione dei prezzi - Imputabilità - Calcolo dell'importo delle ammende - Cumulo di sanzioni - Obbligo di motivazione - Diritti della difesa - Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende - Applicabilità - Gravità e durata dell'infrazione - Circostanze attenuanti - Circostanze aggravanti - Capacità contributiva - Cooperazione durante il procedimento amministrativo - Modalità di pagamento)

(2005/C 205/31)

Lingua processuale: il tedesco e l'inglese

Nelle cause riunite T-71/03, T-74/03, T-87/03 e T-91/03, Tokai Carbon Co. Ltd, con sede in Tokyo (Giappone), rappresentata dagli avv.ti G. van Gerven e T. Franchoo, con domicilio eletto in Lussemburgo, Intech EDM BV, con sede in Lomm (Paesi Bassi), rappresentata dagli avv.ti M. Karl e C. Steinle, Intech EDM AG, con sede in Losone (Svizzera) rappresentata dagli avv.ti M. Karl e C. Steinle, SGL Carbon Ag, con sede in Wiesbaden (Germania), rappresentata dagli avv.ti M. Klusmann e P. Niggemann, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. W. Mölls, P. Hellström, F. Castillo de la Torre e S. Rating, assistiti, nelle cause T-74/03 e T-87/03, dall'avv. H.-J. Freund, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto domande di annullamento totale o parziale della decisione della Commissione 17 dicembre 2002, C(2002) 5083 def., relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 81 del Trattato CE e dell'art. 53 dell'accordo SEE (procedimento COMP/E-2/37.667 — Grafiti speciali), il Tribunale (Seconda Sezione), composto dai sigg. J. Pirrung, presidente, A.W.H. Meij e N.J. Forwood, giudici; cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale, ha pronunciato il 15 giugno 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Nella causa T-71/03, Tokai Carbon/Commissione:

il ricorso è respinto;

la ricorrente è condannata alle spese.

2)

Nella causa T-74/03, Intech EDM BV/Commissione:

il ricorso è respinto;

la ricorrente è condannata alle spese.

3)

Nella causa T-87/03, Intech EDM AG/Commissione:

l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente dall'art. 3 della decisione COMP/E-2/37.667 è fissato ad EUR 420 000;

l'art. 3, lett. h), della decisione COMP/E-2/37.667 è modificato nel senso che la responsabilità congiunta e in solido d'Intech EDM AG è limitata ad un importo di EUR 420 000;

il ricorso è respinto per il resto;

la ricorrente sopporterà due terzi delle proprie spese e due terzi delle spese sostenute dalla Commissione, mentre quest'ultima sopporterà un terzo delle proprie spese ed un terzo delle spese sostenute dalla ricorrente.

4)

Nella causa T-91/03, SGL Carbon/Commissione:

l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente dall'art. 3 della decisione COMP/E-2/37.667 è fissato ad EUR 9 641 970 per l'infrazione commessa nel settore delle grafite isostatica;

il ricorso è respinto per il resto;

la ricorrente sopporterà due terzi delle proprie spese e due terzi delle spese sostenute dalla Commissione, mentre quest'ultima sopporterà un terzo delle proprie spese ed un terzo delle spese sostenute dalla ricorrente.


(1)  GU C 112 del 10.5.2003.


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SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

22 giugno 2005

nella causa T-102/03: Centro informativo per la collaborazione tra le imprese e la promozione degli investimenti in Sicilia SpA (CIS) contro Commissione delle Comunità europee (1)

(«Fondo europeo di sviluppo regionale - Soppressione di un contributo finanziario - Mancata presa in considerazione delle spese sostenute dal beneficiario del contributo - Art. 24 del regolamento (CEE) n. 4253/88 - Obbligo di motivazione - Vizio dell'atto rilevato d'ufficio»)

(2005/C 205/32)

Lingua processuale: l'italiano

Nella causa T-102/03, Centro informativo per la collaborazione tra le imprese e la promozione degli investimenti in Sicilia SpA (CIS), con sede in Catania, rappresentato dagli avv.ti A. Scuderi e G. Motta, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. E. de March e L. Flynn, assistiti dall'avv. A. Dal Ferro, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto un ricorso diretto ad ottenere l'annullamento della decisione della Commissione 15 novembre 2002, C(2002) 4155, relativa alla soppressione del contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) concesso sotto forma di sovvenzione globale per l'attività di un «Centro informativo per la collaborazione tra le imprese e la promozione degli investimenti» con decisione C(93) 256/4 della Commissione, del 16 febbraio 1993, e al recupero dell'anticipo versato dalla Commissione a titolo di tale contributo, il Tribunale (Prima Sezione), composto dal sig. J.D. Cooke, presidente, dal sig. R. García-Valdecasas e dalla sig.ra I. Labucka, giudici; cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale, ha pronunciato, il 22 giugno 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

La decisione della Commissione 15 novembre 2002, C(2002) 4155, relativa alla soppressione del contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale concesso con decisione della Commissione 16 febbraio 1993, C(93) 256/4, è annullata nella parte in cui sopprime il contributo relativo alle spese sostenute dal Centro informativo per la collaborazione tra le imprese e la promozione degli investimenti in Sicilia SpA per un importo certificato di ITL 688 505 743.

2)

La Commissione sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dal ricorrente.


(1)  GU C 112 del 10.5.2003.


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SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

15 giugno 2005

nella causa T-349/03, Corsica Ferries France SAS contro Commissione delle Comunità europee (1)

(Aiuti di Stato - Ricorso di annullamento - Aiuto alla ristrutturazione - Decisione che dichiara l'aiuto compatibile con il mercato comune - Orientamenti della Commissione - Obbligo di motivazione - Rispetto delle condizioni - Carattere minimo dell'aiuto)

(2005/C 205/33)

Lingua processuale: il francese

Nella causa T-349/03, Corsica Ferries France SAS, con sede in Bastia (Francia), rappresentata dagli avv.ti S. Rodrigues e C. Scapel, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. C. Giolito e H. van Vliet, con domicilio eletto in Lussemburgo), sostenuta da Repubblica francese (agenti: sig. G. de Bergues e sig.ra S. Ramet, con domicilio eletto in Lussemburgo) e da Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM) SA, con sede in Marsiglia (Francia), rappresentata inizialmente dall'avv. H. Tassy, successivamente dagli avv.ti O. d'Ormesson e A. Bouin, avente ad oggetto un ricorso diretto ad ottenere l'annullamento della decisione della Commissione 9 luglio 2003, 2004/166/CE, concernente l'aiuto alla ristrutturazione che la Francia prevede di mettere ad esecuzione a favore della Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée (SNCM) (GU 2004, L 61, pag. 13), il Tribunale di primo grado (Terza Sezione), composto dal sig. M. Jaeger, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. O. Czúcz, giudici; cancelliere: sig. I. Natsinas, amministratore, ha pronunciato, il 15 giugno 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

La decisione della Commissione 9 luglio 2003, 2004/166/CE, concernente l'aiuto alla ristrutturazione che la Francia prevede di mettere ad esecuzione a favore della Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée (SNCM), è annullata.

2)

La Commissione sopporterà le spese della ricorrente nonché le proprie spese.

3)

La Repubblica francese e la SNCM sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 7 del 10.1.2004


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SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

16 giugno 2005

nel procedimento T-352/03: Giorgio Lebedef contro Commissione delle Comunità europee (1)

(Dipendenti - Rapporto informativo - Redazione tardiva - Ricorso per risarcimento)

(2005/C 205/34)

Lingua processuale: il francese

Nel procedimento T-352/03, Giorgio Lebedef, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Senningerberg (Lussemburgo), rappresentato dagli avv.ti G. Bouneou e F. Frabetti, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee, (agenti: sig. J. Currall e sig.ra C. Berardis-Kayser, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto una domanda di risarcimento del danno morale causato dal ritardo nella redazione del rapporto informativo per il periodo 1999/2001, il Tribunale (giudice unico: sig.ra V. Tiili), cancelliere: sig. I. Natsinas, amministratore, ha pronunciato, il 16 giugno 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

La Commissione è condannata a versare al ricorrente la somma di EUR 950.

2)

Il ricorso è respinto per il resto.

3)

La Commissione è condannata alle spese.


(1)  GU C 7 del 10.1.2004.


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SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

15 giugno 2005

nel procedimento T-7/04: Shaker di L. Laudato & C. Sas contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (1)

(«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario figurativo Limoncello della Costiera Amalfitana shaker - Marchio nazionale verbale anteriore LIMONCHELO - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»)

(2005/C 205/35)

Lingua processuale: l'italiano

Nel procedimento T-7/04, Shaker di L. Laudato & C. Sas, con sede in Vietri sul Mare, rappresentata dall'avv. F. Sciandone, contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agente: sig.ra M. Capostagno), altra parte del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Limiñana y Botella, SL, con sede in Monforte del Cid (Spagna), avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 24 ottobre 2003 (procedimento R 933/2002 2), relativa ad un procedimento di opposizione tra Limiñana y Botella, SL e Shaker di L. Laudato & C. Sas, il Tribunale (Terza Sezione), composto dal sig. M. Jaeger, presidente, dal sig. J. Azizi e dalla sig.ra E. Cremona, giudici; cancelliere: sig.ra B. Pastor, cancelliere aggiunto, ha pronunciato, il 15 giugno 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

La decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 24 ottobre 2003 (procedimento R 933/2002 2) è annullata e riformata nel senso che il ricorso dinanzi all'UAMI proposto dalla ricorrente è fondato e, di conseguenza, l'opposizione deve essere respinta.

2)

L'UAMI è condannato alle spese.


(1)  GU C 59 del 6.3.2004.


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SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

(Quarta Sezione)

22 giugno 2005

nel procedimento T-19/04, Metso Paper Automation Oy contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (1)

(Marchio comunitario - Marchio denominativo PAPERLAB - Impedimento assoluto alla registrazione - Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94 - Segno descrittivo)

(2005/C 205/36)

Lingua di procedura: l'inglese

Nel procedimento T-19/04, Metso Paper Automation Oy, con sede in Helsinki (Finlandia), rappresentata dall'avv. J. Tanhuanpää contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agente: sig.ra S. Laitinen), avente ad oggetto il ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 17 novembre 2003 (procedimento R 842/2002-1), riguardante la domanda di registrazione del marchio verbale comunitario PAPERLAB, il Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione), composto dal sig. H. Legal, presidente, dal sig. P. Mengozzi e dalla sig.ra I. Wiszniewska-Białecka, giudici, cancelliere: sig.ra B. Pastor, cancelliere aggiunto, ha pronunciato il 22 giugno 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La ricorrente è condannata alle spese.


(1)  GU C 71 del 20.3.2004


20.8.2005   

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SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

(Quarta Sezione)

22 giugno 2005

nella causa T-34/04: Plus Warenhandelsgesellschaft mbH contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (1)

(Marchio comunitario - Richiesta di marchio comunitario figurativo contenente l'elemento denominativo «Turkish Power» - Marchio denominativo anteriore POWER - Procedimento d'opposizione - Rischio di confusione eventuale - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94)

(2005/C 205/37)

Lingua processuale: il tedesco

Nella causa T-34/04, Plus Warenhandelsgesellschaft mbH con sede in Mühlheim (Germania), rappresentata dall'avv. B. Piepenbrink contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agente: sig. G. Schneider), altre parti nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Joachim Bälz e Friedmar Hiller, residente in Stoccarda (Germania) avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 25 novembre 2003 (procedimento R 620/2002-2), relativo ad un procedimento d'opposizione tra la società Tengelmann Warenhandelsgesellschaft e i sigg. Bälz e Hiller, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dal sig. H Legal, presidente, dalla sig.ra P. Lindh e dal sig. V. Vadapalas, giudici, cancelliere: sig.ra C. Kristensen, amministratore, ha pronunciato il 22 giugno 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è irricevibile.

2)

La ricorrente sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione.

3)

Gli intervenienti sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 106 del 30.4.2004


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SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

(Seconda Sezione)

15 giugno 2005

nella causa T-186/04: Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (1)

(«Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Domanda di marchio denominativo comunitario SPAFORM - Marchi denominativi anteriori SPA e SPA THERMES - Rigetto parziale dell'opposizione - Regola 18, n. 1, del regolamento (CE) n. 2868/95»)

(2005/C 205/38)

Lingua processuale: l'inglese

Nella causa T-186/04, Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, con sede in Spa (Belgio), rappresentata dagli avv.ti L. de Brouwer, E. Cornu, É. De Gryse e D. Moreau, contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agente: sig. G. Schneider), controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale: Spaform Ltd, con sede in Southampton (Regno Unito), rappresentata dal sig. J. Gardner e dalla sig.ra A. Howard, barristers, avente ad oggetto il ricorso presentato contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 25 febbraio 2004 (procedimento R 827/2002 4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, e la Spaform Ltd, il Tribunale (Seconda Sezione), composto dal sig. J. Pirrung, presidente, e dai sigg. N.J. Forwood e S. Papasavvas, giudici; cancelliere: sig.ra B. Pastor, cancelliere aggiunto, ha pronunciato, il 15 giugno 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

La decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 25 febbraio 2004 (procedimento R 827/2002-4) è parzialmente annullata nella parte in cui dichiara inammissibile l'opposizione fondata sull'art. 8, n. 5, del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario, per quanto riguarda il marchio SPA, registrato nel Benelux con il n. 389 230.

2)

Il ricorso è respinto per il resto.

3)

L'UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente.

4)

L'interveniente sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 201 del 7.8.2004.


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ORDINANZA DEL TRIBUNALE

2 giugno 2005

nella causa T-326/03, Hippocrate Vounakis contro Commissione delle Comunità europee (1)

(«Dipendenti - Promozione - Art. 90, n. 2, dello Statuto - Reclamo amministrativo previo - Termini - Carattere di ordine pubblico - Irricevibilità»)

(2005/C 205/39)

Lingua processuale: il francese

Nel procedimento T-326/03, Hippocrate Vounakis, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Wezembeek-Oppem (Belgio), rappresentato dagli avv.ti J.-N. Louis, E. Marchal, A. Coolen e S. Orlandi, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.ra C. Berardis-Kayser e sig. G. Berscheid), con domicilio eletto in Lussemburgo, avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione di non promuovere il ricorrente nel grado A4 nell'esercizio di promozione 2002, il Tribunale (Terza Sezione), composto dal sig. sig. M. Jaeger, presidente, dalla sig.ra Tiili e dal sig. O. Czúcz, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha emesso il 2 giugno 2005 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è irricevibile.

2)

Ciascuna parte sopporterà le sue spese.


(1)  GU C 289 del 29.11.2003


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C 205/22


ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

25 maggio 2005

nella causa T-330/04, Jörg-Michael Fetzer contro Parlamento europeo (1)

(Incidenti procedurali - Eccezione d'irricevibilità - Scadenza del termine di ricorso - Irricevibilità manifesta)

(2005/C 205/40)

Lingua processuale: il tedesco

Nella causa T-330/04, Jörg-Michael Fetzer, residente in Tübingen (Germania), rappresentato dall'avv. M. Bauer, contro Parlamento europeo (agenti: sig. N. Lorenz e sig.ra L.G. Knudsen, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto l'annullamento della decisione della giuria del concorso PE/96/A di non iscrivere il ricorrente nella lista di riserva di tale concorso e, in subordine, la condanna del convenuto a versare un risarcimento danni adeguato, il Tribunale (Terza Sezione), composto dal sig. M. Jaeger, presidente, dal sig. J. Azizi e dalla sig.ra E. Cremona, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha emesso, il 25 maggio 2005, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è manifestamente irricevibile.

2)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 284 del 20.11.2004


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C 205/22


ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

26 maggio 2005

nella causa T-377/04, Bart Nijs contro Corte dei conti delle Comunità europee (1)

(Dipendenti - Esercizio di promozione 2003 - Decisione di non promozione - Ricorso per annullamento - Reclamo amministrativo preventivo - Identità di oggetto e di causa - Termine per il reclamo - Irricevibilità manifesta)

(2005/C 205/41)

Lingua processuale: il francese

Nella causa T-377/04, Bart Nijs, dipendente della Corte dei conti delle Comunità europee, residente in Bereldange (Lussemburgo), rappresentato dall'avv. F. Rollinger, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Corte del conti delle Comunità europee, (agenti: sigg. T. Kennedy, J.-M. Stenier e sig.ra M. Bavendamm, con domicilio eletto in Lussemburgo) avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Corte dei conti delle Comunità europee di non promuovere il ricorrente al grado LA5 a titolo dell'esercizio di promozione 2003, il Tribunale (Seconda Sezione), composto dai sigg. J. Pirrung, presidente, A.W.H. Meij e dalla sig.ra I. Pelikánová, giudici; cancelliere: sig. H. Jung ha pronunciato il 26 maggio 2005, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è dichiarato irricevibile.

2)

Ognuna delle parti sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 284 del 20.11.2004


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C 205/23


ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

27 maggio 2005

nella causa T-485/04, Agenzia di cooperazione delle biblioteche e dei centri di documentazione della Bretagna (COBB) contro Commissione delle Comunità europee (1)

(Irricevibilità - Atti non pubblicati, né notificati - Obbligo dell'interessato di farne richiesta entro un termine congruo - Ricorso intempestivo)

(2005/C 205/42)

Lingua processuale: il francese

Nella causa T-485/04, Agence de coopération des bibliothèques et centres de documentation en Bretagne (COBB), con sede in Rennes (Francia), rappresentata dal sig. J.-P. Martin, avocat, contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig. L. Flynn, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione 9 settembre 2003 con cui la Commissione ha escluso l'operazione «Réseau des périodiques en Bretagne, année 1999» (Rete dei periodici di Bretagna, anno 1999) dal sovvenzionamento per il programma attuato nell'ambito del Fondo europeo di sviluppo regionale (FERS) denominato «Objectif 5 b Bretagne 1994-1999», il Tribunale (Seconda sezione), composto dai sigg. J. Pirrung, presidente, N.J. Forwood e S. Papasavvas, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha pronunciato, il 27 maggio 2005, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è respinto per manifesta irricevibilità.

2)

La ricorrente sopporterà le spese proprie e quelle sostenute dalla Commissione.


(1)  GU C 57 del 5.3.2005


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C 205/23


ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

2 giugno 2005

nella causa T-125/05 R, Umwelt- und Ingenieurtechnik GmbH Dresden contro Commissione delle Comunità europee

(«Procedimento di gara d'appalto - Procedimento sommario - Urgenza - Insussistenza»)

(2005/C 205/43)

Lingua processuale: il tedesco

Nella causa T-125/05 R, Umwelt- und Ingenieurtechnik GmbH Dresden, con sede in Dresden (Germania), rappresentata dall'avv. H. Robl, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. Wilderspin e sig.ra S. Fries, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto, in via principale, una domanda diretta ad ottenere la sospensione dell'esecuzione delle decisioni della Commissione di non aggiudicare alla ricorrente il lotto n. 2 dell'appalto EuropeAid/119151/D/S/UA intitolato «Progetto di miglioramento delle centrali nucleari nel sud dell'Ucraina» e di attribuirlo a un'altra impresa e, in subordine, una domanda diretta all'adozione di altri provvedimenti provvisori, il presidente del Tribunale ha emesso, il 2 giugno 2005, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


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C 205/23


Ricorso del sig. Hippocrate Vounakis contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 27 maggio 2005

(Causa T-214/05)

(2005/C 205/44)

Lingua processuale: il francese

Il 27 maggio 2005 il sig. Hippocrate Vounakis, residente in Wezembeek-Oppem (Belgio), rappresentato dagli avv.ti Sébastien Orlandi, Xavier Martin, Albert Coolen, Jean-Noël Louis e Etienne Marchal, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

1.

annullare la decisione della Commissione che ha approvato il suo rapporto di evoluzione della carriera 2003;

2.

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il ricorso il sig. Vounakis chiede l'annullamento del suo rapporto di evoluzione della carriera 2003. A fondamento del ricorso egli sostiene che il rapporto impugnato violerebbe l'art. 43 dello Statuto, le sue disposizioni generali di attuazione nonché l'obbligo di motivazione, e sarebbe il risultato di un manifesto errore di valutazione. In tale contesto egli indica numerose presunte incoerenze tra la valutazione attribuitagli, da un lato, e le relative osservazioni, dall'altro.


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C 205/24


Ricorso della sig.ra Marie-Yolande Beau contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 27 maggio 2005

(Causa T-215/05)

(2005/C 205/45)

Lingua processuale: il francese

Il 27 maggio 2005 la sig.ra Marie-Yolande Beau, residente in Parigi, rappresentata dagli avv.ti Georges Vandersanden e Laure Levi, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina (APN) con cui si respingeva la domanda di riconoscimento dell'origine professionale della sua malattia e venivano poste a suo carico le spese e le spese accessorie del medico indicato dalla ricorrente nonché la metà delle spese e spese accessorie del terzo,

condannare la convenuta a tutte le spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

Nel presente procedimento, la ricorrente si oppone al diniego dell'APN di accogliere la sua domanda di riconoscimento, conformemente all'art. 73 dello Statuto, dell'origine professionale della sua malattia.

A tal riguardo, essa afferma di aver cominciato ad avere disturbi importanti della respirazione all'inizio del 1996, mentre all'epoca dell'assunzione, nel 1988, avrebbe goduto di buona salute. Tale malattia, inoltre, sarebbe stata oggetto di una decisione di invalidità.

A sostegno della sua domanda, la ricorrente deduce che la commissione medica:

avrebbe violato la nozione di malattia professionale e non avrebbe svolto il mandato ad essa affidato. A tal riguardo, si afferma che la commissione medica non ha risposto, nella sua relazione, alla questione se il fattore professionale sia stato uno tra i fattori ovvero l'unico a provocare la sua patologia. A tal proposito, il fatto che la ricorrente continui, dopo la cessazione di attività lavorativa, a soffrire di taluni disturbi non significa che la detta patologia non potesse avere un'origine professionale. Inoltre, la commissione non si sarebbe pronunciata sull'eventuale applicazione, nella specie, dell'art. 14 dello Statuto,

non avrebbe fornito regolari chiarimenti in ordine alla motivazione delle sue conclusioni, a fronte di relazioni mediche sensibilmente divergenti,

avrebbe omesso di prendere in considerazione talune relazioni mediche pertinenti,

avrebbe fondato le proprie conclusioni su una relazione incompleta,

avrebbe assoggettato la ricorrente a prove funzionali respiratorie che, contrariamente ad un eventuale test di provocazione specifica al tabacco, non effettuato, non potevano essere pertinenti.


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C 205/25


Ricorso della Marker Völkl International GmbH contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), presentato il 3 giugno 2005

(Causa T-217/05)

(2005/C 205/46)

Lingua di redazione del ricorso: il tedesco

Il 3 giugno 2005 la Marker Völkl International GmbH, con sede in Baar (Svizzera), rappresentata dall'avv. J. Bauer, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: la Icon Health & Fitness Italia S.P.A., con sede in Perugia.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

1.

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 1o aprile 2005, procedimento R 708/2004-1;

2.

condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente:

La ricorrente

Marchio comunitario di cui si chiede la registrazione:

Marchio denominativo «MOTION» per prodotti delle classi 25 e 28 (domanda n. 2 099 687).

Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione:

La Icon Health & Fitness Italia S.P.A.

Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione:

Marchio denominativo «FIT MOTION» per prodotti delle classi 25 e 28 (marchio comunitario n.  1 775 196).

Decisione della divisione di opposizione:

Rigetto della domanda n. 2 099 687.

Decisione della commissione di ricorso:

Rigetto del ricorso.

Motivi di ricorso:

La decisione della commissione di ricorso è contraria all'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario, in quanto non vi è rischio di confusione tra i marchi simili, dato che il marchio rivendicato in opposizione non ha nessun carattere distintivo, ovvero ne ha uno estremamente minimo e la somiglianza dei segni dei marchi posti a confronto sarebbe irrilevante.


20.8.2005   

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C 205/25


Ricorso della sig.ra Marta Andreasen contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 6 giugno 2005

(Causa T-219/05)

(2005/C 205/47)

Lingua processuale: il francese

Il 6 giugno 2005 la sig.ra Marta Andreasen, residente in Barcellona (Spagna), rappresentata dagli avv.ti Julien Leclère e Jean-Marie Verlaine, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di licenziamento 13 ottobre 2004 della Commissione delle Comunità europee (SEC 2004 12 57 DEF) nella causa Andreasen Marta contro Commissione e, pertanto, reintegrare la ricorrente nel suo posto di dipendente con rango e grado identici (vale a dire, A2 — AD15) per violazione degli artt. 6, n. 1, della CEDU e 6, 9, 10 e 24 dell'allegato IX dello statuto dei dipendenti europei;

condannare la Commissione delle Comunità europee al pagamento di un risarcimento equivalente alla somma delle retribuzioni scadute successivamente al decorrere degli effetti della decisione impugnata, sino alla data della emananda decisione del Tribunale sul danno economico subito dalla ricorrente, vale a dire EUR 12 300 per i mesi trascorsi;

condannare la Commissione delle Comunità europee al pagamento di una somma di EUR 1 000 000 a titolo di risarcimento del danno morale subito;

in subordine, se il Tribunale non dovesse accogliere la domanda principale della ricorrente, condannare la Commissione delle Comunità europee al pagamento di un importo globale equivalente alla somma di:

(i)

l'insieme delle retribuzioni spettanti alla ricorrente sino all'età di 65 anni (età ufficiale del collocamento a riposo);

(ii)

i contributi corrispondenti ai fondi di pensione della ricorrente;

(iii)

EUR 1 000 000 a titolo di risarcimento del danno morale;

condannare la Commissione al pagamento di una somma di EUR 12 000 a favore della ricorrente con riguardo alle spese sostenute dalla ricorrente e non ricomprese nelle spese;

condannare la Commissione a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente veniva incaricata delle funzioni di contabile della Commissione e di direttrice per l'esecuzione del bilancio con decisione 11 dicembre 2001. Il 22 maggio 2002 le veniva revocato l'incarico di contabile, veniva sospesa dall'incarico con effetto sino al 28 agosto 2002 e veniva avviato nei suoi confronti un procedimento disciplinare. Nel marzo 2004, si riuniva il consiglio di disciplina. In esito alle raccomandazioni del detto consiglio, la ricorrente veniva licenziata con la decisione impugnata.

Con il primo motivo, la ricorrente fa valere la nullità del procedimento sfociato nel suo licenziamento, deducendo che i requisiti di imparzialità e di indipendenza previsti dall'art. 8 dell'allegato IX dello Statuto, nonché dall'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, non sarebbero stati rispettati nella specie. A tal proposito, essa fa valere, da una parte, che i commissari che hanno mosso accuse nei suoi confronti hanno fatto parte dell'APN che ha deciso in merito al licenziamento e che, d'altra parte, il consiglio di disciplina sarebbe stato composto, salvo un'eccezione, esclusivamente da dipendenti della Commissione.

Con il secondo motivo, la ricorrente deduce, anzitutto, che la decisione di licenziamento costituirebbe una seconda sanzione disciplinare nei suoi confronti, fondata sugli stessi fatti che avrebbero provocato la sua sospensione e, pertanto, imposta in violazione dell'art. 9 dell'allegato IX dello Statuto. La ricorrente invoca, nell'ambito del medesimo motivo, l'asserito superamento dei termini previsti dall'art. 24 dell'allegato medesimo. Secondo la ricorrente, tale superamento costituirebbe, del pari, una violazione dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. La ricorrente deduce, inoltre, l'assenza di motivazione della decisione impugnata, nonché l'asserita mancanza di proporzionalità della sanzione inflittale.


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C 205/26


Ricorso del sig. Kurt Jacobs contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 7 giugno 2005

(Causa T-220/05)

(2005/C 205/48)

Lingua processuale: il francese

Il 7 giugno 2005 il sig. Kurt Jacobs, residente in Bruges (Belgio), rappresentato dall'avv. Lucas Vogel, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

1.

annullare la decisione adottata dall'APN l'11 febbraio 2005, notificata il 14 febbraio 2005 e ricevuta il 27 febbraio 2005, recante rigetto del reclamo proposto dal ricorrente il 16 novembre 2004, con la quale chiedeva l'annullamento di tre decisioni adottate in successione il 16 agosto 2004, il 24 agosto 2004 e il 31 agosto 2004, nella parte in cui esse fissavano il suo inquadramento, all'atto dell'assunzione, al grado B*3, scatto 2, e fissavano la sua retribuzione di base in EUR 3 101,85;

2.

all'occorrenza, annullare parimenti le decisioni avverso le quali era stato presentato il detto reclamo, in date 16 agosto 2004, 24 agosto 2004 e 31 agosto 2004;

3.

condannare la Commissione al pagamento della somma di EUR 250 000, a titolo di risarcimento dei danni e interessi.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente si era candidato al concorso esterno COM/B/1/02, finalizzato alla costituzione di un elenco di riserva per l'assunzione di assistenti amministrativi di grado B5 o B4. Risultato vincitore, riceveva una proposta di assunzione da parte della DG RELEX della Commissione, con messaggio di posta elettronica in data 20 aprile 2004. Il 21 aprile 2004, accettava tale offerta. Il suo atto di nomina, tuttavia, veniva redatto solo in data 31 agosto 2004, in quanto il ricorrente aveva dovuto risolvere previamente il proprio contratto che lo vincolava al precedente datore di lavoro. In applicazione delle nuove disposizioni dello Statuto, entrate in vigore il 1o maggio 2004, veniva assunto al grado B*3, scatto 2, mentre il precedente grado B5, previsto nel bando di concorso, corrisponde al nuovo grado B*5. Per tale ragione, la sua retribuzione di base risultava nettamente inferiore a quella che sarebbe stata nel vigore del precedente regime.

Il ricorrente conclude, pertanto, chiedendo l'annullamento delle decisioni impugnate relative alla sua nomina in ruolo ed alla determinazione del suo inquadramento, nonché il risarcimento del danno asseritamente subito. Nell'ambito del primo motivo, fa valere la violazione del principio del legittimo affidamento, del dovere di sollecitudine dell'amministrazione, nonché delle disposizioni vincolanti del bando di concorso. In tale contesto, fa parimenti valere che la decisione della sua assunzione, in realtà, sarebbe stata presa precedentemente all'entrata in vigore del nuovo Statuto, con lo scambio di posta elettronica del 20 e del 21 aprile 2004.

Il ricorrente invoca inoltre, con il secondo motivo, la violazione del principio di non discriminazione, sulla base del rilievo che sarebbe stato assunto con un grado inferiore rispetto a quello previsto nel bando di concorso e a quello con il quale sarebbero stati assunti altri vincitori del medesimo concorso.


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C 205/27


Ricorso del sig. Olivier Chassagne contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 10 giugno 2005

(Causa T-224/05)

(2005/C 205/49)

Lingua processuale: il francese

Il 10 giugno 2005 il sig. Olivier Chassagne, residente in Bruxelles, rappresentato dagli avv.ti Stéphane Rodrigues e Yola Minatchy, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare l'illegittimità e quindi l'inapplicabilità dell'art. 8 dell'allegato VII del nuovo Statuto del personale delle Comunità europee;

riconoscere al ricorrente un (1) euro simbolico di risarcimento del danno morale subito e la somma di EUR settemilatrecentosettantadue (7 372) a titolo di risarcimento del danno economico subito;

condannare la convenuta a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, dipendente della Commissione, è originario dell'isola della Riunione, un dipartimento d'oltremare francese. Egli ha proposto il presente ricorso in seguito al rigetto di un reclamo da egli presentato relativamente alla sua busta paga del mese di agosto 2004, contenente il rimborso delle sue spese di viaggio annuali.

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente fa valere l'illegittimità dell'art. 8 dell'allegato VII dello Statuto, relativo al rimborso delle spese di viaggio annuali dei dipendenti verso il loro luogo d'origine. Egli sostiene che tale disposizione sia contraria al diritto comunitario nel senso in cui essa introdurrebbe diverse disparità di trattamento legate al luogo d'origine dei dipendenti, nonché discriminazioni contrarie agli artt. 12 CE e 299 CE nei confronti dei dipendenti originari di dipartimenti d'oltremare francese, ma anche per quanto riguarda la cittadinanza, l'appartenenenza ad una minoranza linguistica, l'origine etnica o la razza.

Il ricorrente sostiene anche che tale disposizione violi altri principi generali di diritto comunitario, quali l'obbligo di motivazione e i principi di proporzionalità, di trasparenza e di buon andamento dell'amministrazione, nonché quello del legittimo affidamento e di certezza del diritto.


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C 205/28


Ricorso del sig. Guido Strack contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 17 giugno 2005

(CausaT-225/05)

(2005/C 205/50)

Lingua processuale: il tedesco

Il 17 giugno 2005 il sig. Guido Strack, residente in Colonia (Germania), rappresentato dall'avv. J. Mosar, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

prendere visione del ricorso presentato dal ricorrente ai sensi dell'art. 91 dello Statuto;

dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

annullare la decisione della convenuta 22 marzo 2005, recante rigetto del suo reclamo;

annullare la decisione della convenuta 19 novembre 2003, recante esclusione del ricorrente;

annullare la procedura concorsuale COM/A/057/04;

condannare la convenuta al pagamento a favore del ricorrente di un risarcimento pari a EUR 5 000 per i danni morali subiti a causa dei vizi della procedura concorsuale e per la comunicazione ritardata, giunta solo dopo ripetute sollecitazioni, della decisione di esclusione;

condannare la convenuta all'integralità delle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente ha partecipato al concorso COM/A/057/04. La convenuta gli ha comunicato con nota 19 novembre 2004 che la sua domanda di partecipazione non era stata presa in considerazione. Il reclamo presentato dal ricorrente è stato respinto con decisione della Commissione delle Comunità europee 18 marzo 2005. Con il presente ricorso si chiede l'annullamento della decisione dell'autorità che ha il potere di nomina 19 novembre 2004, nella versione risultante dalla decisione di rigetto del reclamo 18 marzo 2005, nonché l'annullamento del concorso COM/A/057/04.

Il ricorrente fonda il proprio ricorso su cinque motivi. In primo luogo sostiene che la procedura di concorso ha violato la decisione della Commissione 28 aprile 2004, C(2004)15997, n. 73-2004, betreffend die mittlere Führungsebene (relativa ai posti dirigenziali intermedi), poiché la commissione di preselezione è stata creata senza la partecipazione di un membro di un'altra direzione generale. Vi sarebbe inoltre stata una violazione degli artt. 11 e.22 bis, n. 3, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto»), avendo due membri della commissione di preselezione partecipato anche alla fase di selezione. In terzo luogo il ricorrente lamenta violazione degli artt. 2, 4, 5, 7 e 29 dello Statuto, poiché l'autorità che ha il potere di nomina non avrebbe scelto il candidato più adatto. Inoltre la decisione di esclusione 19 novembre 2004 violerebbe l'art. 25 dello Statuto, essendo priva di motivazione. Sostiene infine il ricorrente che vi sarebbe violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione ex art. 41 della Carta dei diritti fondamentali, nonché del principio di sollecitudine, poiché il ricorrente non sarebbe stato regolarmente informato circa la scelta di un'altra persona per coprire il posto.


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C 205/28


Ricorso della sig.ra Dimitra Lantzoni contro la Corte di giustizia delle Comunità europee, proposto il 14 giugno 2005

(Causa T-226/05)

(2005/C 205/51)

Lingua processuale: il francese

Il 14 giugno 2005, la sig.ra Dimitra Lantzoni, residente in Lussemburgo, rappresentata dall'avv. Michèle Bouché, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Corte di giustizia delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

condannare la Corte di giustizia al pagamento della somma di 50 000 euro quale risarcimento dei danni morali subiti dalla ricorrente a causa delle gravi irregolarità all'origine del blocco della sua carriera;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il 3 giugno 2004 la ricorrente, dipendente della Corte di Giustizia, ha presentato una richiesta di risarcimento dei danni materiali e morali che essa avrebbe subito a causa del blocco della sua carriera in seguito all'introduzione, nel 2000, di un nuovo sistema di promozione. Siccome tale richiesta, così come il suo reclamo, sono stati respinti, la ricorrente ha proposto il presente ricorso. A sostegno delle proprie conclusioni, essa afferma che il presunto blocco della sua carriera, così come i danni materiali e morali che essa avrebbe subito, sarebbero dovuti ad alcune irregolarità e a gravi e continue mancanze dell'amministrazione della Corte, a livello sia dei rapporti informativi, sia dei punti di promozione assegnati su tale base.


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C 205/29


Ricorso della sig.ra Vesselina Ranguelova contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 13 giugno 2005

(Causa T-227/05)

(2005/C 205/52)

Lingua processuale: il francese

Il 13 giugno 2005, la sig.ra Vesselina Ranguelova, residente in Bergen (Paesi Bassi), rappresentata dagli avv.ti Sébastien Orlandi, Xavier Martin, Albert Coolen e Etienne Marchal, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

1.

annullare la decisione della Commissione, che stabilisce che il suo inquadramento debba avvenire nel grado A*6;

2.

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente è stata assunta dalla Commissione in qualità di agente temporaneo per un posto il cui livello di responsabilità era stato fissato, nell'avviso di posto vacante, con riferimento ai gradi A7 — A4 che, secondo il sistema nuovo, equivalgono ai gradi A*8 — A*12. Tuttavia, all'atto della sua assunzione, si è stabilito che l'inquadramento della ricorrente dovesse avvenire nel grado A*6.

La ricorrente contesta tale decisione e fa valere gli stessi motivi dedotti dal ricorrente nella causa T-196/05.


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C 205/29


Ricorso della Società «AEPI A.E.» contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 15 giugno 2005

(Causa T-229/05)

(2005/C 205/53)

lingua processuale: il greco

Il 15 giugno 2005, la società «Elleniki Etairia Pros Prostasian Tis Pnevmatikis Idioktisias», con sede in Maroussi nell'Attica, rappresentata dall'avv. Th. Asprogerakas-Grivas, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare l'atto impugnato della Commissione delle Comunità europee in quanto illegittimo e dichiarare che costituisce violazione del diritto comunitario l'intero comportamento assunto dalle società che gestiscono i diritti connessi, cui si riferisce la denuncia;

accogliere integralmente il suo ricorso 2001/4372,56(2001)A/3603/2, respinto con l'atto impugnato;

condannare la Commissione delle Comunità europee al pagamento delle spese di causa nonché agli onorari di avvocato.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente, una società di gestione collettiva dei diritti d'autore in ambito musicale in Grecia, ha presentato alla Commissione delle Comunità europee una denuncia, adducendo una violazione degli artt. 81 e 82 CE da parte delle società ERATO, APOLLON e GRAMMO, cui è attribuita la gestione dei diritti connessi, rispettivamente, dei cantanti, degli organisti, delle società e dei produttori discografici. Con la sua denuncia la ricorrente affermava che tali società, che detengono in Grecia il monopolio dei diritti connessi nei citati settori, agendo in comune hanno stabilito importi molto elevati a titolo di diritti connessi, cosicché molte società operanti nel mondo dello spettacolo, non potendo pagarli, hanno dovuto interrompere l'utilizzazione della musica nei loro locali, e i creatori intellettuali della musica, membri della ricorrente, sono stati così privati dei loro diritti d'autore.

La ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione con cui la sua denuncia è stata respinta. Afferma che erroneamente la Commissione ha ritenuto non sussistere un pericolo di distorsioni sul mercato comune, giacché tutte le parti coinvolte hanno sede in Grecia. Secondo la ricorrente, il solo fatto che una violazione delle regole di concorrenza abbia luogo esclusivamente all'interno di un unico Stato membro non è sufficiente a qualificarla come irrilevante. Inoltre, la ricorrente deduce che la Commissione ha omesso di esaminare tutti i motivi dedotti nella denuncia presentatale. Infine, secondo la ricorrente, la violazione lamentata può incidere sul commercio intracomunitario.


20.8.2005   

IT

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C 205/30


Ricorso della Golf USA Inc. contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 24 giugno 2005

(Causa T-230/05)

(2005/C 205/54)

Lingua processuale: l'inglese

Il 24 giugno 2005 la Golf USA Inc., con sede in Oklahoma City, Oklahoma (US), rappresentata dall'avv. A. H. de Bosch Kemper-de Hilster, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 25 aprile 2005, procedimento R 823/2004-2 (GOLF-USA);

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui si richiede la registrazione:

Marchio denominativo GOLF USA per beni e servizi delle classi 25 (sport, scarpe per il tempo libero, abbigliamento, ecc.), 28 (articoli sportivi, comprese mazze da golf) e 35 (vendita al minuto di articoli sportivi)

Decisione dell'esaminatore:

Rigetto integrale della domanda

Decisione della commissione di ricorso:

Rigetto del ricorso

Motivi:

Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento del Consiglio n.  40/94.


20.8.2005   

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C 205/30


Ricorso della società Corsica Ferries France contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 15 giugno 2005

(Causa T-231/05)

(2005/C 205/55)

Lingua processuale: il francese

Il 15 giugno 2005 la società Corsica Ferries France, con sede in Bastia (Francia), rappresentata dagli avv. Stéphane Rodrigues ed Alice Jaume, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

1.

dichiarare l'annullamento della decisione della Commissione 16 marzo 2005 riguardante la seconda parte dell'aiuto alla ristrutturazione versato dalla Francia alla società Nationale Maritime Corse-Méditerranée (SNCM);

2.

condannare la convenuta alle spese.

Motivi di ricorso e principali argomenti

Il presente ricorso è diretto contro la decisione della Commissione 16 marzo 2005, C(2004)4751 def., che dichiara il versamento della seconda parte dell'aiuto alla ristrutturazione attuato dalla Francia in favore della Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée (SNCM), compatibile a determinate condizioni con il mercato comune [aiuto n. C 58/2002, ex N 118 (2002)]. La detta decisione segue quella del 9 luglio 2003, che ha autorizzato, a determinate condizioni, la prima parte dell'aiuto alla ristrutturazione in causa.

A sostegno del suo asserto, la società ricorrente fa valere la violazione dell'art. 87 CE e delle norme adottate in applicazione di esso rilevanti nella fattispecie, cioè, da un lato, le condizioni stabilite con la decisione 9 luglio 2003, citata, e, dall'altro, le condizioni derivanti dagli orientamenti comunitari della Commissione del 1997 in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi (1) e dagli orientamenti della Commissione del 1999 sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2), nella versione applicabile all'atto dell'apertura della procedura d'esame degli aiuti controversi.

La ricorrente precisa, al riguardo, che, in contrasto con quanto esposto nella decisione 9 luglio 2003, le partecipazioni della SNCM nella Compagnie Corse Méditerranée non sarebbero state cedute. Inoltre, la SNCM avrebbe continuato ad applicare una politica tariffaria intesa ad offrire prezzi più bassi di quelli dei suoi concorrenti.

Inoltre, per quanto riguarda gli orientamenti comunitari citati, il piano di ristrutturazione presentato dalla Repubblica francese non sarebbe stato integralmente attuato. Per di più, l'importo dell'aiuto non si sarebbe limitato al minimo essenziale.


(1)  GU 5 luglio 1997, C 205, pag. 5.

(2)  GU 9 ottobre 1999, C 288, pag. 2.


20.8.2005   

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C 205/31


Ricorso del sig. Gerrit Bethuyne e altri contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 13 giugno 2005

(Causa T-234/05)

(2005/C 205/56)

Lingua processuale: il francese

Il 13 giugno 2005, il sig. Gerrit Bethuyne, residente in Dentergem (Belgio), e altri, rappresentati dagli avv.ti Sébastien Orlandi, Xavier Martin, Albert Coolen ed Etienne Marchal, con domicilio eletto in Lussemburgo, hanno proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

1.

annullare le decisioni di nomina in ruolo dei ricorrenti quali dipendenti delle Comunità europee, nella parte in cui esse stabiliscono il loro grado di assunzione ai sensi dell'art. 12 dell'allegato XIII dello Statuto;

2.

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e gli argomenti invocati dai ricorrenti sono gli stessi di quelli invocati dai medesimi nella causa T-130/05 (1).


(1)  GU C 132 del 28.5.05, pag. 31.


20.8.2005   

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C 205/31


Ricorso del sig. Jan Siffert contro la Corte di giustizia delle Comunità europee, proposto il 20 giugno 2005

(Causa T-235/05)

(2005/C 205/57)

Lingua processuale: il francese

Il 20 giugno 2005 il sig. Jan Siffert, residente in Bruxelles, rappresentato dagli avv. Sébastien Orlandi, Xavier Martin, Albert Coolen ed Etienne Marchal, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Corte di giustizia delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

1.

annullare la decisione di nomina del ricorrente quale dipendente delle Comunità europee in quanto stabilisce il suo grado di nomina in applicazione dell'art. 12 dell'allegato XIII dello Statuto.

2.

condannare la convenuta alle spese.

Motivi di ricorso e principali argomenti

I motivi di ricorso e i principali argomenti sono identici a quelli fatti valere nell'ambito della causa T-130/05, Albert-Bousquet e a./Commissione (1).


(1)  GU 28 maggio 2005, C 132, pag. 31.


20.8.2005   

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C 205/32


Ricorso del sig. Willem Aldershoff contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 17 giugno 2005

(Causa T-236/05)

(2005/C 205/58)

Lingua processuale: il francese

Il 17 giugno 2005 il sig. Willem Aldershoff, residente in Bruxelles, rappresentato dagli avv.ti Sébastien Orlandi, Xavier Martin, Albert Coolen, Jean Noël Louis e Etienne Marchal, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione che ha approvato il suo rapporto di evoluzione della carriera per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2003;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente fa innanzi tutto valere un errore manifesto di valutazione per il fatto che non gli sia stata attribuita la valutazione «Eccezionale» o «Molto bene» per il suo rendimento benché abbia raggiunto, o meglio superato, i suoi obiettivi nonostante le particolari difficoltà in cui sarebbe incorso sul luogo di lavoro.

Il ricorrente deduce inoltre una pretesa incoerenza tra, da un lato, i commenti contenuti nel rapporto impugnato, da cui risulterebbe una miglioramento per il fatto di avere superato i suoi obiettivi e, dall'altro, i giudizi finali che gli sono stati attribuiti e che si collocherebbero al di sotto della media.

Infine, il ricorrente deduce un'assenza di motivazione pertinente della decisione impugnata.


20.8.2005   

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C 205/32


Ricorso della Odile Jacob SAS contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 17 giugno 2005

(Causa T-237/05)

(2005/C 205/59)

Lingua processuale: il francese

Il 17 giugno 2005, la casa editrice Odile Jacob SAS, con sede in Parigi (Francia), rappresentata dagli avv.ti Wilko van Weert e Olivier Fréget, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

1.

annullare la decisione impugnata, recante il rifiuto di trasmettere alla ricorrente i documenti richiesti, alla luce del fatto che:

la Commissione non ha proceduto ad un esame concreto e separato di ciascuno dei documenti che la ricorrente aveva chiesto di poter consultare;

la Commissione ha applicato erroneamente le eccezioni di cui all'art. 4, n. 2, del regolamento n. 1049/2001;

la Commissione, in ogni caso, ha violato il diritto della ricorrente a un accesso parziale ai documenti richiesti;

la Commissione ha violato il principio di proporzionalità non avendo ponderato, da un lato, l'applicazione delle eccezioni di cui all'art. 4, n. 2, del regolamento n. 1049/2001 e, dall'altro, l'interesse prevalente alla divulgazione dei documenti;

2.

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente ha presentato dinanzi al Tribunale due ricorsi d'annullamento, il primo (causa T-279/04) (1) contro la decisione della Commissione 7 gennaio 2004 che dichiara incompatibile con il mercato comune e con l'accordo SEE l'operazione di concentrazione diretta all'acquisizione del controllo esclusivo degli attivi dell'impresa Vivendi Universal Publishing da parte dell'impresa Lagardère, fatto salvo il rispetto degli impegni assunti dalla stessa (Caso COMP.M/2978 — Lagardère/Natexis/VUP), e il secondo (causa T-452/04 (2)) contro la decisione della Commissione 30 luglio 2004, relativa all'accettazione della Wendel Investissement come acquirente degli attivi ceduti conformemente alla decisione 7 gennaio 2004.

Il 27 gennaio 2005, la ricorrente ha chiesto alla Commissione, sulla base dell'art. 255 CE e del regolamento n. 1049/2001, l'accesso ad alcuni documenti relativi a tale caso. La Commissione ha trasmesso uno solo dei documenti richiesti, invocando per gli altri le eccezioni al principio di accesso del pubblico ai documenti. Il 18 febbraio 2005, la ricorrente ha presentato una domanda di conferma che è stata parimenti respinta dalla Commissione il 7 aprile 2005.

A sostengo del suo ricorso contro quest'ultima decisione, la ricorrente fa valere innanzi tutto che la decisione impugnata sarebbe nulla in quanto fondata su un esame dei documenti richiesti per categorie invece di un esame concreto e separato di ciascun documento.

Inoltre, la ricorrente deduce alcuni errori manifesti di valutazione commessi dalla Commissione nell'applicazione di tutte le eccezione previste dall'art. 4, n. 2, del regolamento n. 1049/2001, sulle quali la Commissione si è fondata per respingere la domanda controversa. In particolare si tratta della tutela degli obiettivi delle attività di indagine, la tutela degli interessi commerciali, la tutela del processo decisionale e della consulenza legale della Commissione. A suo parere, la Commissione non ha correttamente applicato nessuna di queste eccezioni.

La ricorrente sostiene anche che la Commissione abbia violato il suo diritto ad un accesso quanto meno parziale ai documenti di cui trattasi.

Infine, la ricorrente deduce la violazione del principio di proporzionalità in quanto la Commissione non avrebbe ponderato, da un lato, le eccezioni di cui all'art. 4, n. 2, del regolamento n. 1049/2001 e, dall'altro, l'interesse pubblico prevalente alla divulgazione dei documenti richiesti.


(1)  GU C 262 del 23.10.04, pag. 33.

(2)  GU C 45 del 19.2.05, pag. 24.


20.8.2005   

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C 205/33


Ricorso della The Black & Decker Corporation contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), proposto il 1o luglio 2005

(Causa T-239/05)

(2005/C 205/60)

Lingua in cui è stato proposto il ricorso: l'inglese

Il 1o luglio 2005 la The Black & Decker Corporation, con sede a Towson, Maryland (USA), rappresentata dal sig. P. Harris, Solicitor, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI).

Controinteressato nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Atlas Copco Aktiebolag, con sede a Stoccolma (Svezia).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 19 aprile 2005, nel procedimento R 727/2004-1;

dichiarare irricevibile il procedimento d'opposizione B497 596;

condannare l'UAMI al pagamento delle spese sopportate dalla ricorrente nel corso del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente:

La ricorrente

Marchio comunitario di cui si richiede la registrazione:

Marchio tridimensionale colorato in nero e giallo, in forma di utensile per merci della classe 7 (Macchine utensili elettriche portatili ecc.)

Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione

Atlas Copco Aktiebolag

Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione:

Marchi non registrati e segni utilizzati nella pratica commerciale in tutti gli Stati membri per utensili elettrici

Decisione della divisione d'opposizione:

Dichiarazione di irricevibilità dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso:

Annullamento della decisione impugnata e rinvio della causa alla divisione d'opposizione per prosecuzione del giudizio

Motivi di ricorso:

La ricorrente afferma che l'opposizione avrebbe dovuto essere dichiarata irricevibile per non aver individuato in modo sufficientemente chiaro i marchi e i segni anteriori su cui si basava, in violazione dell'art. 18, n. 1, del regolamento n. 2868/95 (1).


(1)  Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1).


20.8.2005   

IT

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C 205/34


Ricorso della The Black & Decker Corporation contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), proposto il 1o luglio 2005

(Causa T-240/05)

(2005/C 205/61)

Lingua in cui è stato proposto il ricorso: l'inglese

Il 1o luglio 2005 la The Black & Decker Corporation, con sede a Towson, Maryland (USA), rappresentata dal sig. P. Harris, Solicitor, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI).

Controinteressato nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Atlas Copco Aktiebolag, con sede a Stoccolma (Svezia).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 19 aprile 2005, nel procedimento R 729/2004-1;

dichiarare irricevibile il procedimento d'opposizione B490 336;

condannare l'UAMI al pagamento delle spese sopportate dalla ricorrente nel corso del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente:

La ricorrente

Marchio comunitario di cui si richiede la registrazione:

Marchio tridimensionale colorato in nero e giallo, in forma di utensile per merci della classe 7 (Macchine utensili elettriche portatili ecc.)

Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione

Atlas Copco Aktiebolag

Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione:

Marchi non registrati e segni utilizzati nella pratica commerciale in tutti gli Stati membri per utensili elettrici

Decisione della divisione d'opposizione:

Dichiarazione di irricevibilità dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso:

Annullamento della decisione impugnata e rinvio della causa alla divisione d'opposizione per prosecuzione del giudizio

Motivi di ricorso:

La ricorrente afferma che l'opposizione avrebbe dovuto essere dichiarata irricevibile per non aver individuato in modo sufficientemente chiaro i marchi e i segni anteriori su cui si basava, in violazione dell'art. 18, n. 1, del regolamento n. 2868/95 (1).


(1)  Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1)


20.8.2005   

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C 205/35


Ricorso della società The Procter & Gamble Company contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, Disegni e Modelli) (UAMI), proposto il 29 giugno 2005

(Causa T-241/05)

(2005/C 205/62)

Lingua processuale: l'inglese

Il 29 giugno 2005, la società The Procter & Gamble Company, con sede in Cincinnati, Ohio (USA), rappresentata dall'avv. G Kuipers, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, Disegni e Modelli) (UAMI).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 14 aprile 2005 nella causa R 843/2004-1, in quanto stabilisce che il marchio non soddisfa le condizioni richieste dall'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Marchio comunitario di cui si chiede la registrazione:

Il marchio consiste in una tavoletta quadrata bianca che mostra il disegno di un fiore lilla a sei petali in forma tridimensionale, per beni della classe 3 (preparati per il lavaggio e la sbianca e altre sostanze per il bucato; prodotti per il lavaggio e la pulizia dei piatti; saponi;…) — domanda n. 1 683 523

Decisione dell'esaminatore:

Rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso:

Rigetto del ricorso

Motivi:

Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94


20.8.2005   

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C 205/35


Ricorso della società «AEPI A.E.» contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 27 giugno 2005

(Causa T-242/05)

(2005/C 205/63)

Lingua processuale: il greco

Il 27 giugno 2005 la società «Elleniki Etairia Pros Prostasian Tis Pnevmatikis Idioktisias», con sede in Maroussi nell'Attica, rappresentata dall'avvocato. Th. Asprogerakas-Grivas, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare gli atti impugnati;

trattenere e giudicare nel merito la sua denuncia iniziale;

accogliere integralmente la sua denuncia iniziale;

condannare la Commissione delle Comunità europee al pagamento delle spese del giudizio nonché agli onorari di avvocato.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente, una società di gestione collettiva dei diritti d'autore in ambito musicale in Grecia, ha presentato alla Commissione delle Comunità europee una denuncia fondata sull'art 226 CE, chiedendo di constatare una violazione delle regole di concorrenza (art. 81 CE) da parte del Ministro greco della cultura attraverso l'asserita creazione di situazioni di monopolio nella concessione delle licenze agli organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore e connessi.

Con atto 7 dicembre 2004, COMP/C2/PK/pm/D/906(2004), la Commissione ha informato la ricorrente che aveva l'intenzione di archiviare la pratica, invitandola pertanto a comunicarle eventuali nuovi elementi che potessero dimostrare la sussistenza della violazione. Con ulteriore atto 20 aprile 2005, Comp/C2/LVP/D/219/2005, la Commissione ha informato la ricorrente del rigetto definitivo della sua denuncia.

La ricorrente chiede l'annullamento di tali decisioni. Deduce in primo luogo l'assoluta carenza di motivazione della decisione 20 aprile 2005 la quale, a suo parere, non ha preso affatto in considerazione i nuovi elementi da essa dedotti in risposta alla lettera 7 dicembre 2004. Afferma inoltre che il Ministero greco della cultura ha effettuato una discriminazione nei suoi confronti avendo concesso a tutti gli altri organismi di gestione collettiva una licenza con riferimento a tutte le competenze che essi avevano richiesto, mentre, nel caso della ricorrente, avrebbe concesso la licenza soltanto con riferimento ai diritti d'autore e non ai diritti connessi, come essa aveva chiesto. La ricorrente ritiene che ciò sia stato fatto intenzionalmente, al fine di creare situazioni di monopolio. La ricorrente deduce inoltre una violazione del divieto di discriminazione in base alla cittadinanza in quanto, a suo parere, i titolari di diritti connessi che non siano greci non possono scegliere in Grecia la società che preferiscono per attribuirle la gestione dei loro diritti connessi. Infine, la ricorrente afferma che la prassi da essa denunciata riguarda una gran parte del mercato della proprietà intellettuale e non una sua parte limitata, come si ritiene negli atti impugnati.


20.8.2005   

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C 205/36


Ricorso della Repubblica ellenica contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 30 giugno 2005

(Causa T-243/05)

(2005/C 205/64)

Lingua processuale: il greco

Il 30 giugno 2005 la Repubblica ellenica, rappresentata dai sigg. G. Kannellopoulos e E. Svolopoulos, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata della Commissione;

in subordine, riformarla secondo quanto più specificamente esposto nel ricorso;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con la decisione impugnata la Commissione, in sede di liquidazione dei conti sulla base del regolamento (CE) n. 729/70, ha escluso dal finanziamento comunitario diverse spese sostenute dalla Repubblica ellenica nei settori dei seminativi, dell'olio d'oliva e dell'audit finanziario, cosicché tali importi non sono stati riconosciuti come spese comunitarie legittime e sono state accollate alla Repubblica ellenica.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce anzitutto che la Commissione non è competente a imporre le rettifiche di cui trattasi in quanto esse riguardano spese effettuate dallo Stato membro in un periodo anteriore ai 24 mesi precedenti la prima comunicazione della Commissione relativa a tali spese.

Inoltre, per quanto riguarda la rettifica forfettaria del 5 % nel settore dei seminativi, imposta dalla decisione impugnata adducendo che i servizi ellenici, nonostante i progressi compiuti, continuavano ad effettuare pagamenti anche nei casi in cui non era dimostrato che le domande fossero state debitamente controllate, la ricorrente contesta le circostanze di fatto su cui si è fondata la Commissione e deduce un errore di fatto nonché erronea motivazione della decisione impugnata. Deduce inoltre una violazione degli orientamenti della Commissione VI/5330/97, nonché del principio generale di proporzionalità, un'errata valutazione dei fatti nonché una carenza di motivazione per quanto riguarda la percentuale della rettifica forfettaria, che è stata fissata al 5 %.

Per quanto riguarda la rettifica nel settore dell'audit finanziario, la ricorrente afferma che i pagamenti tardivi, per i quali sono state imposte le rettifiche controverse, sono dovuti vuoi alla necessità di procedere a controlli aggiuntivi, essendo stata riscontrata una rilevante divergenza rispetto alle estensioni dichiarate, vuoi a circostanze eccezionali, vale a dire la presentazione e l'esame di opposizioni concernenti errori di registrazione nella banca dati constatati successivamente ai pagamenti, vuoi, in un caso specifico, ad uno sciopero, che configura un'ipotesi di forza maggiore.


20.8.2005   

IT

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C 205/37


Ricorso della Gibtelecom Limited contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 1o luglio 2005

(Causa T-244/05)

(2005/C 205/65)

Lingua processuale: l'inglese

Il 1o luglio 2005 la Gibtelecom Limited, con sede in Europort (Gibilterra), rappresentata dai sigg. M. Llamas, barrister, B. O'Connor, solicitor, e S. Brummel, lawyer, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione, notificata alla Gibtelecom con lettera 26 aprile 2005 (Riferimento n. 1982), con la quale la Commissione ha implicitamente respinto la denuncia della Gibtelecom contro la Spagna ai sensi dell'art. 86 CE in combinato disposto con l'art. 49 CE e/o 12 CE;

condannare la Commissione alle spese della Gibtelcom.

Motivi e principali argomenti:

Con la decisione impugnata, la Commissione ha respinto la denuncia della ricorrente, registrata il 31 ottobre 1996, che addebitava all'operatore di telecomunicazioni spagnolo Telefonica SA di avere commesso una serie di abusi di posizione dominante in contrasto con l'art. 82 CE rifiutando di riconoscere il prefisso di teleselezione internazionale di Gibilterra («350») ed insistendo al fine di far accettare condizioni restrittive per lo scambio di traffico telefonico automatico diretto tra la Spagna e Gibilterra. La ricorrente ha poi trasformato tale denuncia in una denuncia ai sensi dell'art. 86 CE, in combinato disposto con gli artt. 82 CE, 49 CE e 12 CE, contro la Spagna, sostenendo che la Telefonica agiva secondo le istruzioni del governo spagnolo, il quale rivendica la sovranità su Gibilterra.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa valere una serie di manifesti errori di valutazione nella decisione impugnata. Secondo la ricorrente, la Commissione ha errato ritenendo che la Telefonica non fosse un'impresa pubblica o non godesse di diritti speciali ai sensi dell'art. 86 CE.

La ricorrente afferma inoltre che la Spagna, impartendo alla Telefonica istruzioni nel senso di rifiutare il prefisso internazionale (350) per Gibilterra, assegnato dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni, ha creato e mantenuto ostacoli discriminatori alla libera circolazione dei servizi di telecomunicazioni, in contrasto con l'art. 49 CE. La ricorrente sostiene poi che il rifiuto dello Stato spagnolo di riconoscere tale codice determina un trattamento discriminatorio basato sulla nazionalità e sulla residenza ed è contrario al divieto di discriminazioni di cui all'art. 12 CE.

La ricorrente reputa altresì che la Commissione, avendo considerato, nella decisione impugnata, che una soluzione adeguata del problema della numerazione dovrebbe essere trovata mediante discussioni bilaterali dirette tra la Spagna ed il Regno Unito, ha commesso un ulteriore manifesto errore di valutazione dato che, a parere della ricorrente, non esiste una alternativa adeguata all'intervento della Commissione.

La ricorrente lamenta una serie di motivi procedurali ed amministrativi per l'annullamento. In tale contesto, essa si riferisce ad una pretesa violazione del dovere di adeguata motivazione della Commissione, di cui all'art. 253 CE, nonché alla violazione del legittimo affidamento, asseritamente derivante dalla lettera spedita il 7 giugno 2000 da tre membri della Commissione alla Spagna ed al Regno Unito in cui si chiedeva ai due Stati, tra l'altro, di trovare una soluzione alla denuncia relativa alla numerazione. La ricorrente sostiene inoltre, nell'ambito dello stesso motivo, che la Commissione non ha agito imparzialmente e che essa ha violato il principio secondo cui essa deve agire entro termini ragionevoli.


III Informazioni

20.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 205/38


(2005/C 205/66)

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

GU C 193 del 6.8.2005

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 182 del 23.7.2005

GU C 171 del 9.7.2005

GU C 155 del 25.6.2005

GU C 143 dell'11.6.2005

GU C 132 del 28.5.2005

GU C 115 del 14.5.2005

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