ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 200

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

48o anno
17 agosto 2005


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Comunicazioni

 

Commissione

2005/C 200/1

Tassi di cambio dell'euro

1

2005/C 200/2

Tassi di cambio dell'euro

2

2005/C 200/3

Avviso riguardante un'esenzione dalle misure antidumping applicabili alle importazioni di glifosato spedito da Taiwan, concessa a una società di Taiwan

3

2005/C 200/4

Procedura d'informazione — Regole tecniche ( 1 )

5

2005/C 200/5

Avviso pubblicato ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nei casi COMP/C2/39152 — BUMA e COMP/C2/39151 — SABAM (accordo di Santiago — COMP/C2/38126) ( 1 )

11

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Comunicazioni

Commissione

17.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 200/1


Tassi di cambio dell'euro (1)

16 agosto 2005

(2005/C 200/01)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2313

JPY

yen giapponesi

134,63

DKK

corone danesi

7,4617

GBP

sterline inglesi

0,68145

SEK

corone svedesi

9,3084

CHF

franchi svizzeri

1,5518

ISK

corone islandesi

78,70

NOK

corone norvegesi

7,9515

BGN

lev bulgari

1,9559

CYP

sterline cipriote

0,5731

CZK

corone ceche

29,354

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

243,85

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6960

MTL

lire maltesi

0,4293

PLN

zloty polacchi

4,0159

RON

leu rumeni

3,5645

SIT

tolar sloveni

239,51

SKK

corone slovacche

38,401

TRY

lire turche

1,6570

AUD

dollari australiani

1,6040

CAD

dollari canadesi

1,4812

HKD

dollari di Hong Kong

9,5684

NZD

dollari neozelandesi

1,7489

SGD

dollari di Singapore

2,0433

KRW

won sudcoreani

1 251,49

ZAR

rand sudafricani

7,9532

CNY

renminbi Yuan cinese

9,9738

HRK

kuna croata

7,3610

IDR

rupia indonesiana

12 202,18

MYR

ringgit malese

4,637

PHP

peso filippino

68,713

RUB

rublo russo

35,0350

THB

baht thailandese

50,721


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


17.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 200/2


Tassi di cambio dell'euro (1)

15 agosto 2005

(2005/C 200/02)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2374

JPY

yen giapponesi

135,54

DKK

corone danesi

7,4619

GBP

sterline inglesi

0,6836

SEK

corone svedesi

9,3064

CHF

franchi svizzeri

1,5513

ISK

corone islandesi

78,69

NOK

corone norvegesi

7,951

BGN

lev bulgari

1,9554

CYP

sterline cipriote

0,5731

CZK

corone ceche

29,418

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

244,16

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,696

MTL

lire maltesi

0,4292

PLN

zloty polacchi

4,0545

RON

leu rumeni

3,5764

SIT

tolar sloveni

239,51

SKK

corone slovacche

38,499

TRY

lire turche

1,672

AUD

dollari australiani

1,6036

CAD

dollari canadesi

1,4801

HKD

dollari di Hong Kong

9,6128

NZD

dollari neozelandesi

1,7499

SGD

dollari di Singapore

2,0512

KRW

won sudcoreani

1 255,34

ZAR

rand sudafricani

7,964

CNY

renminbi Yuan cinese

10,0194

HRK

kuna croata

7,3601

IDR

rupia indonesiana

12 223,04

MYR

ringgit malese

4,6478

PHP

peso filippino

69,016

RUB

rublo russo

35,135

THB

baht thailandese

50,733


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


17.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 200/3


Avviso riguardante un'esenzione dalle misure antidumping applicabili alle importazioni di glifosato spedito da Taiwan, concessa a una società di Taiwan

(2005/C 200/03)

Alla Commissione sono pervenute informazioni circa un'esenzione, concessa a una società taiwanese, dalle misure antidumping estese nel 2002 alle importazioni di glifosato spedito da Taiwan.

1.   Prodotto e misure in vigore

Il prodotto in questione è il glifosato di cui ai codici NC ex 2931 00 95 ed ex 3808 30 27.

Con il regolamento (CE) n. 368/1998 (1), il Consiglio ha istituito misure antidumping definitive applicabili alle importazioni di glifosato originario della Repubblica popolare cinese («RPC»). Nel gennaio 2002, a seguito di un'inchiesta antielusione a norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (2) («regolamento di base»), il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 163/2002 (3), ha esteso il dazio istituito sulle importazioni di glifosato originario della RPC alle importazioni di glifosato spedito dalla Malaysia o da Taiwan (a prescindere dal fatto che esso sia dichiarato o meno originario di tali paesi), ad eccezione del glifosato prodotto dalla Sinon Corporation di Taiwan e da una società specificamente menzionata della Malaysia.

A seguito del riesame a norma dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base, il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 1683/2004 (4), ha imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glifosato originarie della RPC e ha esteso tale dazio alle importazioni di glifosato spedite dalla Malaysia o da Taiwan (a prescindere dal fatto che esso sia dichiarato o meno originario di tali paesi), sempre ad eccezione del glifosato prodotto dalla Sinon Corporation di Taiwan e da una società specificamente menzionata della Malaysia.

2.   Recenti sviluppi

La Commissione ha ricevuto una relazione elaborata da una delle principali società specializzate nella ricerca di informazioni specifiche sulle imprese, recante, tra l'altro, informazioni sulle partecipazioni azionarie, dalla quale emergeva l'esistenza di una relazione tra la Sinon Corporation e una seconda società taiwanese. Questa seconda società taiwanese, anch'essa operante nel settore delle esportazioni di glifosato, non ha collaborato alla summenzionata indagine antielusione ed è pertanto soggetta alle misure estese. La Sinon Corporation non ha rivelato o riconosciuto l'esistenza di una qualsivoglia relazione con la seconda società taiwanese, né nell'ambito dell'indagine antielusione né a seguito di essa.

Se confermata al momento dell'esecuzione dell'indagine antielusione, l'esistenza di una relazione tra la Sinon Corporation e un'altra società operante nel settore delle esportazioni di glifosato, che non abbia collaborato a detta indagine, avrebbe ostato alla concessione di un'esenzione dai dazi estesi alla Sinon Corporation. Ciò potrebbe comportare la necessità di revocare, con efficacia retroattiva, l'esenzione eventualmente concessa sulla base di informazioni errate o fuorvianti trasmesse dalla Sinon Corporation. La revoca dell'esenzione potrebbe imporsi anche nel caso in cui venisse confermata l'esistenza di una relazione tra la Sinon Corporation e una società soggetta alle misure estese, insorta successivamente alla concessione dell'esenzione. Alla luce di quanto precede, occorre valutare se al momento della concessione la Sinon Corporation rispondeva effettivamente a tutte le condizioni per la concessione dell'esenzione dalle misure estese alle importazioni di glifosato spedite da Taiwan e, in caso affermativo, se essa ha continuato fino ad oggi a soddisfare tali condizioni.

3.   Procedura

Per ottenere le informazioni che ritiene necessarie ai fini dell'esame, la Commissione trasmetterà alla Sinon Corporation copia del presente avviso, unitamente a un questionario, e ne informerà le autorità taiwanesi. Salvo se diversamente specificato, tali informazioni ed elementi di prova dovranno pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare osservazioni, a presentare informazioni diverse da quelle indicate nel questionario e a fornire elementi di prova a sostegno di tali osservazioni e informazioni. Salvo se diversamente specificato, tali informazioni ed elementi di prova dovranno pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Inoltre, la Commissione può sentire le parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Salvo se diversamente specificato, tale richiesta dovrà essere presentata entro 21 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Tutte le osservazioni e le richieste presentate dalle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo disposizione contraria) e devono recare nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, di fax e/o di telex della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza fornite dalle parti interessate su base riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (5) e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata, che sarà contrassegnata dalla dicitura «CONSULTABILE DA TUTTE LE PARTI INTERESSATE».

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione B

Ufficio: J-79 5/16

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 295 65 05.

4.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie o non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'esame, possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili. Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni vengono quindi elaborate in base ai dati disponibili, a norma dell'articolo 18, l'esito dell'esame potrebbe essere per tale parte meno favorevole rispetto a quanto lo sarebbe stato se essa avesse collaborato.


(1)  GU L 47 del 18.2.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1086/2000 (GU L 124 del 25.5.2000, pag. 1).

(2)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(3)  GU L 30 del 31.1.2002, pag. 1.

(4)  GU L 303 del 30.9.2004, pag. 1.

(5)  Ciò significa che il documento è esclusivamente per uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1) e all'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).


17.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 200/5


Procedura d'informazione — Regole tecniche

(2005/C 200/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37; GU L 217 del 5.8.1998, pag. 20).

Notifiche di progetti nazionali di regole tecniche ricevute dalla Commissione.

Riferimento (1)

Titolo

Scadenza della sospensione di tre mesi (2)

2005/0370/D

Modifica delle condizioni per la verifica programmata dei previsti interventi di collocazione, montaggio e/o installazione di apparecchiature per la navigazione ed apparecchiature di radiocomunicazione nonché di equipaggiamenti secondo COLREG 72

21-10-2005

2005/0371/I

Norme per la riconoscibilità e la tutela dei prodotti italiani — AS 3463

24-10-2005

2005/0372/LT

Decreto sull'approvazione dell'elenco dei requisiti obbligatori dei parametri tecnici delle reti di distribuzione via cavo dei segnali radiotelevisivi

24-10-2005

2005/0373/NL

Decreto 2005 dell'Associazione coltivatori sull'indicazione delle varietà in relazione alla rogna nera della patata

24-10-2005

2005/0374/NL

Decreto 2005 dell'Associazione coltivatori sull'indicazione delle varietà da fecola nella coltivazione delle patate

24-10-2005

2005/0375/A

Legge sulle manifestazioni dell'Austria inferiore

24-10-2005

2005/0376/A

Legge sui luoghi di svolgimento delle manifestazioni del Land Austria inferiore, abrogazione

24-10-2005

2005/0377/A

Legge sugli spettacoli cinematografici del Land Austria inferiore del 1972, abrogazione

24-10-2005

2005/0378/E

Progetto di decreto con cui si approvano le specifiche tecniche degli impianti fotovoltaici in Andalusia

24-10-2005

2005/0379/E

Progetto di decreto con cui si approvano le specifiche tecniche degli impianti solari termici a bassa temperatura per la produzione di acqua calda realizzati in Andalusia

24-10-2005

2005/0380/UK

Regolamento 2005 in materia di contrassegni fiscali

26-10-2005

2005/0381/D

Informazioni delle associazioni di categoria per la sicurezza e la salute sul lavoro «Strumenti e apparecchiature da taglio ad azionamento manuale» (BGl 721)

26-10-2005

2005/0382/UK

Legge 1984 sull'edilizia. Regolamento 2000 in materia di edilizia. Proposte di modifica della parte B (sicurezza antincendio) del regolamento in materia di edilizia

28-10-2005

2005/0383/DK

Modifica del decreto relativo ai numeri di prodotto per i prodotti farmaceutici

31-10-2005

2005/0384/D

Regolamento relativo al traffico elettronico in ambito giuridico presso i tribunali e le procure di Stato nel Land Brema

31-10-2005

La Commissione richiama l'attenzione sulla sentenza riguardante la «CIA Security», emessa il 30 aprile 1996 nella causa C-194/94 (Racc. 1996, pag. I-2201), secondo la quale la Corte di giustizia ritiene che gli articoli 8 e 9 della direttiva 98/34/CE (all'epoca 83/189/CEE) debbano essere interpretati nel senso che i singoli possono farli valere dinanzi a un giudice nazionale, il quale deve rifiutare l'applicazione di una regola tecnica nazionale che non sia stata notificata conformemente alla direttiva di cui sopra.

Detta sentenza conferma la comunicazione della Commissione del 1o ottobre 1986 (GU C 245 dell'1.10.1986, pag. 4).

L'inadempimento dell'obbligo di notifica comporta pertanto l'inapplicabilità delle regole tecniche in esame, che di consequenza sano inopponibili ai singoli.

Per ulteriori altri informazioni sulla procedura di notifica, rivolgersi a:

Commissione europea

DG Imprese e industria, Unità C3

B–1049 Bruxelles

e-mail: Dir83-189-Central@cec.eu.int

oppure visitare il sito internet: http://europa.eu.int/comm/enterprise/tris/

Per eventuali informazioni su tali notifiche, rivolgersi ai servizi nazionali, il cui elenco è riportato di seguito:

ELENCO DEI DIPARTIMENTI NAZIONALI RESPONSABILI DELL'APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 98/34/CE

BELGIO

BELNotif

Qualité et Sécurité

SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie

NG III — 4ème étage

Boulevard du Roi Albert II/16

B-1000 Bruxelles

Sig.ra Pascaline Descamps

Tel. (32) 2 206 46 89

Fax (32) 2 206 57 46

E-mail: pascaline.descamps@mineco.fgov.be

paolo.caruso@mineco.fgov.be

E-mail generico: belnotif@mineco.fgov.be

Sito Web: http://www.mineco.fgov.be

REPUBBLICA CECA

Czech Office for Standards, Metrology and Testing

Gorazdova 24

PO BOX 49

CZ-128 01 Praha 2

Sig.ra Helena Fofonkova

Tel. (420) 224 907 125

Fax (420) 224 907 122

E-mail: fofonkova@unmz.cz

E-mail generico: eu9834@unmz.cz

Sito Web: http://www.unmz.cz

DANIMARCA

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK-2100 Copenhagen Ø (oppure DK-2100 Copenhagen OE)

Tel. (45) 35 46 66 89 (linea diretta)

Fax (45) 35 46 62 03

E-mail: Sig.ra Birgitte Spühler Hansen — bsh@ebst.dk

Cassetta delle lettere per messaggi relativi a notifiche — noti@ebst.dk

Sito Web: http://www.ebst.dk/Notifikationer

GERMANIA

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Referat XA2

Scharnhorststr. 34-37

D-10115 Berlin

Sig.ra Christina Jäckel

Tel. (49) 30 2014 6353

Fax. (49) 30 2014 5379

E-mail: infonorm@bmwa.bund.de

Sito Web: http://www.bmwa.bund.de

ESTONIA

Ministry of Economic Affairs and Communications

Harju str. 11

EE-15072 Tallinn

Mr Karl Stern

Tel. (37-2) 6 256 405

Fax (37-2) 6 313 660

E-mail: karl.stern@mkm.ee

E-mail generico: el.teavitamine@mkm.ee

GRECIA

Ministry of Development

General Secretariat of Industry

Mesogeion 119

GR-101 92 Athens

Tel. (30) 210 696 98 63

Fax (30) 210 696 91 06

ELOT

Acharnon 313

GR-111 45 Athens

Tel. (30) 210 212 03 01

Fax (30) 210 228 62 19

E-mail: 83189in@elot.gr

Sito Web: http://www.elot.gr

SPAGNA

Ministerio de Asuntos Exteriores

Secretaría de Estado de Asuntos Europeos

Direccion General de Coordinacion del Mercado Interior y otras Políticas Comunitarias

Subdireccion General de Asuntos Industriales, Energéticos, de Transportes y Comunicaciones y de Medio Ambiente

C/Padilla, 46, Planta 2a, Despacho: 6218

E-28006 Madrid

Sig. Angel Silván Torregrosa

Tel. (34-91) 379 83 32

Sig.ra Esther Pérez Peláez

Consigliere tecnico

E-mail: esther.perez@ue.mae.es

Tel. (34-91) 379 84 64

Fax (34-91) 379 84 01

E-mail: d83-189@ue.mae.es

FRANCIA

Délégation interministérielle aux normes

Direction générale de l'Industrie, des Technologies de l'information et des Postes (DiGITIP)

Service des politiques d'innovation et de compétitivité (SPIC)

Sous-direction de la normalisation, de la qualité et de la propriété industrielle (SQUALPI)

DiGITIP 5

12, rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

Sig.ra Suzanne Piau

Tel. (33) 1 53 44 97 04

Fax (33) 1 53 44 98 88

E-mail: suzanne.piau@industrie.gouv.fr

Sig.ra Françoise Ouvrard

Tel. (33) 1 53 44 97 05

Fax (33) 1 53 44 98 88

E-mail: francoise.ouvrard@industrie.gouv.fr

IRLANDA

NSAI

Glasnevin

Dublin 9

Ireland

Sig. Tony Losty

Tel. (35-3) 1 807 38 80

Fax (35-3) 1 807 38 38

E-mail: tony.losty@nsai.ie

Sito Web: http://www.nsai.ie/

ITALIA

Ministero delle attività produttive

Dipartimento per le imprese

Direzione Generale per lo sviluppo produttivo e la competitività

Ispettorato tecnico dell'industria — Ufficio F1

Via Molise 2

I-00187 Roma

Sig. Vincenzo Correggia

Tel. (39) 06 47 05 22 05

Fax (39) 06 47 88 78 05

E-mail: vincenzo.correggia@minindustria.it

Sig. Enrico Castiglioni

Tel. (39) 06 47 05 26 69

Fax (39) 06 47 88 77 48

E-mail: enrico.castiglioni@minindustria.it

E-mail generico: ucn98.34.italia@attivitaproduttive.gov.it

Sito Web: http://www.minindustria.it

CIPRO

Cyprus Organization for the Promotion of Quality

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

13, A. Araouzou street

CY-1421 Nicosia

Tel. (35-7) 22 409313 oppure (357) 22 375053

Fax (35-7) 22 754103

Sig. Antonis Ioannou

Tel. (35-7) 22 409409

Fax (35-7) 22 754103

E-mail: aioannou@cys.mcit.gov.cy

Sig.ra Thea Andreou

Tel. (35-7) 22 409 404

Fax (35-7) 22 754 103

E-mail: tandreou@cys.mcit.gov.cy

E-mail generico: dir9834@cys.mcit.gov.cy

Sito Web: http://www.cys.mcit.gov.cy

LETTONIA

Ministry of Economics of Republic of Latvia

Trade Normative and SOLVIT Notification Division

SOLVIT Coordination Centre

55, Brivibas Street

LV-1519 Riga

Reinis Berzins

Deputy Head of Trade Normative and SOLVIT Notification Division

Tel.: (371) 70 13 2 30

Fax: (371) 72 80 882

Zanda Liekna

Solvit Coordination Centre

Tel. (371) 70 13 236

Fax (371) 72 80 88 2

E-mail: zanda.liekna@em.gov.lv

General e-mail: notification@em.gov.lv

LITUANIA

Lithuanian Standards Board

T. Kosciuskos g. 30

LT-01100 Vilnius

Sig.ra Daiva Lesickiene

Tel. (370) 5 270 93 47

Fax (370) 5 270 93 67

E-mail: dir9834@lsd.lt

Sito Web: http://www.lsd.lt

LUSSEMBURGO

SEE — Service de l'Energie de l'Etat

34, avenue de la Porte-Neuve

B.P. 10

L-2010 Luxembourg

Sig. J.P. Hoffmann

Tel. (35-2) 46 97 46 1

Fax (35-2) 22 25 24

E-mail: see.direction@eg.etat.lu

Sito Web: http://www.see.lu

UNGHERIA

Hungarian Notification Centre –

Ministry of Economy and Transport

Budapest

Honvéd u. 13-15

H-1055

Sig. Zsolt Fazekas

E-mail: fazekaszs@gkm.hu

Tel. (36-1) 374 2873

Fax (36-1) 473 1622

E-mail: notification@gkm.hu

Sito Web: http://www.gkm.hu/dokk/main/gkm

MALTA

Malta Standards Authority

Level 2

Evans Building

Merchants Street

VLT 03

MT-Valletta

Tel. (35-6) 2124 2420

Fax (35-6) 2124 2406

Sig.ra Lorna Cachia

E-mail: lorna.cachia@msa.org.mt

E-mail generico: notification@msa.org.mt

Sito Web: http://www.msa.org.mt

PAESI BASSI

Ministerie van Financiën

Belastingsdienst/Douane Noord

Team bijzondere klantbehandeling

Centrale Dienst voor In-en uitvoer

Engelse Kamp 2

Postbus 30003

9700 RD Groningen

Nederland

Sig. Ebel van der Heide

Tel. (31) 50 5 23 21 34

Sig.ra Hennie Boekema

Tel. (31) 50 5 23 21 35

Sig.ra Tineke Elzer

Tel. (31) 50 5 23 21 33

Fax (31) 50 5 23 21 59

E-mail generico:

Enquiry.Point@tiscali-business.nl

Enquiry.Point2@tiscali-business.nl

AUSTRIA

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Abteilung C2/1

Stubenring 1

A-1010 Wien

Sig.ra Brigitte Wikgolm

Tel. (43-1) 711 00 58 96

Fax (43-1) 715 96 51 oppure (43-1) 712 06 80

E-mail: not9834@bmwa.gv.at

Sito Web: http://www.bmwa.gv.at

POLONIA

Ministry of Economy and Labour

Department for European and Multilateral Relations

Plac Trzech Krzyży 3/5

PL-00-507 Warszawa

Sig.ra Barbara Nieciak

Tel. (48) 22 693 54 07

Fax (48) 22 693 40 28

E-mail: barnie@mg.gov.pl

Sig.ra Agata Gągor

Tel. (48) 22 693 56 90

E-mail generico: notyfikacja@mg.gov.pl

PORTOGALLO

Instituto Portugês da Qualidade

Rua Antonio Gião, 2

P-2829-513 Caparica

Sig.ra Cândida Pires

Tel. (351-21) 294 82 36 oppure 81 00

Fax (351-21) 294 82 23

E-mail: c.pires@mail.ipq.pt

E-mail generico: not9834@mail.ipq.pt

Sito Web: http://www.ipq.pt

SLOVENIA

SIST — Slovenian Institute for Standardization

Contact point for 98/34/EC and WTO-TBT Enquiry Point

Šmartinska 140

SLO-1000 Ljubljana

Tel. (386-1) 478 30 41

Fax (386-1) 478 30 98

E-mail: contact@sist.si

Sig.ra Vesna Stražišar

SLOVACCHIA

Sig.ra Kvetoslava Steinlova

Director of the Department of European Integration,

Office of Standards, Metrology and Testing of the Slovak Republic

Stefanovicova 3

SK-814 39 Bratislava

Tel. (42-1) 2 5249 3521

Fax (42-1) 2 5249 1050

E-mail: steinlova@normoff.gov.sk

FINLANDIA

Kauppa-ja teollisuusministeriö

(Ministry of Trade and Industry)

Visitor address:

Aleksanterinkatu 4

FIN-00171 Helsinki

e

Katakatu 3

FIN-00120 Helsinki

Indirizzo postale:

PO Box 32

FIN-00023 Government

Sig. Tuomas Mikkola

Tel. (35-8) 9 57 86 32 65

Fax (35-8) 9 1606 46 22

E-mail: tuomas.mikkola@ktm.fi

Sig.ra Katri Amper

E-mail generico: maaraykset.tekniset@ktm.fi

Sito Web: http://www.ktm.fi

SVEZIA

Kommerskollegium

(National Board of Trade)

Box 6803

Drottninggatan 89

S–113 86 Stockholm

Sig.ra Kerstin Carlsson

Tel. (46) 86 90 48 82 oppure (46) 86 90 48 00

Fax (46) 86 90 48 40 oppure (46) 83 06 75 9

E-mail: kerstin.carlsson@kommers.se

E-mail generico: 9834@kommers.se

Sito Web: http://www.kommers.se

REGNO UNITO

Department of Trade and Industry

Standards and Technical Regulations Directorate 2

151 Buckingham Palace Road

London SW1 W 9SS

United Kingdom

Sig. Philip Plumb

Tel. (44) 2072151488

Fax (44) 2072151529

E-mail: philip.plumb@dti.gsi.gov.uk

E-mail generico: 9834@dti.gsi.gov.uk

Sito Web: http://www.dti.gov.uk/strd

EFTA — ESA

EFTA Surveillance Authority

Rue Belliard 35

B-1040 Bruxelles

Sig.ra Adinda Batsleer

Tel. (32-2) 286 18 61

Fax (32-2) 286 18 00

E-mail: aba@eftasurv.int

Sig.ra Tuija Ristiluoma

Tel. (32-2) 286 18 71

Fax (32-2) 286 18 00

E-mail: tri@eftasurv.int

E-mail generico: DRAFTTECHREGESA@eftasurv.int

Sito Web: http://www.eftasurv.int

EFTA

Goods Unit

EFTA Secretariat

Rue Joseph II 12-16

B-1000 Bruxelles

Sig.ra. Kathleen Byrne

Tel. (32-2) 286 17 49

Fax (32-2) 286 17 42

E-mail: kathleen.byrne@efta.int

E-mail generico: DRAFTTECHREGEFTA@efta.int

Sito Web: http://www.efta.int

TURCHIA

Undersecretariat of Foreign Trade

General Directorate of Standardisation for Foreign Trade

Inönü Bulvari n. 36

06510

Emek — Ankara

Sig. Mehmet Comert

Tel. (90) 312 212 58 98

Fax (90) 312 212 87 68

E-mail: dtsabbil@dtm.gov.tr

Sito Web: http://www.dtm.gov.tr


(1)  Anno, numero di registrazione, Stato membro autore.

(2)  Periodo nel corso del quale il progetto non può essere adottato.

(3)  Senza scadenza, in quanto la Commissione ha accettato la motivazione di urgenza invocata dallo Stato membro autore del progetto.

(4)  Senza scadenza, in quanto si tratta di specificazioni tecniche o di altri requisiti o di regole relative ai servizi connessi con misure di carattere fiscale o finanziario, ai sensi dell'articolo 1, punto 11, secondo comma, terzo trattino, della direttiva 98/34/CE.

(5)  Procedura di informazione chiusa.


17.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 200/11


Avviso pubblicato ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nei casi COMP/C2/39152 — BUMA e COMP/C2/39151 — SABAM (accordo di Santiago — COMP/C2/38126)

(2005/C 200/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.   INTRODUZIONE

(1)

Il 17 aprile 2001 le società di gestione collettiva dei diritti di autore BUMA, Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA), The Performing Right Society Ltd. (PRS) e Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) hanno notificato alla Commissione una serie di accordi reciproci bilaterali conclusi tra di loro nonché con altre società analoghe. Tutte le altre società di gestione collettiva in ambito SEE successivamente si sono associate alla notifica (1), ad eccezione della società di gestione portoghese SPA.

(2)

Gli accordi notificati, salvo alcune lievi modifiche, sono sostanzialmente identici e corrispondono ad un accordo standard che dal 2000 viene utilizzato a livello mondiale, incluso dalle suindicate parti notificanti (in prosieguo «l'accordo di Santiago»). L'accordo di Santiago concerne il diritto di rilasciare licenze per diritti di esecuzione pubblica di brani musicali online e contiene una serie di modifiche agli accordi bilaterali esistenti di rappresentanza reciproca conclusi in passato tra le società di gestione autrici della notifica. L'accordo autorizza ciascuna parte a concedere licenze non esclusive per l'esecuzione pubblica online di brani musicali del repertorio dell'altra parte a livello mondiale.

(3)

L'accordo di Santiago (ossia gli accordi bilaterali di rappresentanza reciproca firmati dalle parti autrici della notifica) è destinato a facilitare la creazione di una nuova categoria di licenze, che comprende i repertori gestiti dalle società di gestione collettiva che l'hanno applicato (multirepertorio).

(4)

Il 17 maggio 2001 la Commissione ha pubblicato un avviso sull'accordo di Santiago ed ha invitato i terzi interessati a presentare osservazioni (2).

2.   VALUTAZIONE PRELIMINARE

(5)

Sulla base sia delle osservazioni pervenute da terzi che di altre informazioni raccolte durante l'indagine, il 29 aprile 2004 la Commissione ha inviato una comunicazione degli addebiti alle 16 parti notificanti (3).

(6)

Secondo la comunicazione degli addebiti della Commissione, il problema consiste nel fatto che (la sezione II del-) l'accordo di Santiago stabilisce che la società autorizzata a concedere le succitate licenze multirepertorio è la società del paese in cui il fornitore di contenuti ha la sua residenza effettiva ed economica. Dal momento che nel SEE esiste soltanto un'unica società di gestione collettiva, che gode di una situazione di monopolio per ciascun territorio in ambito SEE, e dato che tutte le società di gestione collettiva stipulano siffatti accordi bilaterali, ciò significa che ciascuna società di gestione collettiva nazionale beneficerà di assoluta esclusività territoriale per quanto riguarda la possibilità di rilasciare licenze multiterritoriali/multirepertorio per l'esecuzione pubblica di brani musicali in rete.

(7)

Inoltre, l'accordo contiene la clausola della nazione più favorita (NPF) che rafforza l'esclusività di cui sopra. Pertanto, secondo la comunicazione degli addebiti, benché la violazione dell'articolo 81 derivi dalla limitazione dell'autorità di ciascuna società di rilasciare licenze nel proprio territorio, la multilateralizzazione di tale limitazione attraverso la rete di accordi bilaterali, rafforzata dalla garanzia multilaterale che tutte le altre società di gestione collettiva saranno soggette alla stessa limitazione territoriale, porta ad una standardizzazione delle condizioni delle licenze attraverso il SEE, impedendo al mercato di svilupparsi in direzioni diverse e cristallizzando l'esclusività di cui fruiscono le singole società partecipanti.

3.   IMPEGNI

(8)

BUMA e SABAM hanno risposto alla comunicazione degli addebiti in maniera distinta dagli altri destinatari. Nelle loro risposte, BUMA e SABAM hanno preso atto della valutazione preliminare della Commissione quale espressa nella comunicazione degli addebiti, e hanno deciso di non difendere le clausole dell'accordo di Santiago. Pertanto BUMA e SABAM hanno manifestato l'intenzione di presentare alla Commissione impegni che avrebbero sciolto le riserve espresse in materia di concorrenza nella comunicazione degli addebiti. Con lettere del 20 aprile 2005 (BUMA) e del 10 maggio 2005 (SABAM) hanno presentato alla Commissione alcuni impegni ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003. Gli impegni sono brevemente riassunti in prosieguo e pubblicati integralmente sul sito web della Direzione generale della concorrenza nella lingua in cui sono stati presentati.

(9)

BUMA e SABAM s'impegnano, in particolare, a non partecipare ad accordi con altre società di gestione collettiva dei diritti d'autore, ed aventi ad oggetto licenze di diritti di esecuzione in pubblico per uso «online», che contengano una clausola relativa alla residenza economica simile a quella contenuta nell'accordo di Santiago e definita restrittiva nella comunicazione degli addebiti.

(10)

Gli impegni rimarranno in vigore per un periodo di tre anni.

(11)

La durata del periodo durante il quale gli impegni rimarranno validi è stata determinata tenendo conto del fatto che i mercati rilevanti nei quali le presunte violazioni producono effetti sono mercati emergenti e quindi soggetti a rapidi e sostanziali mutamenti.

(12)

Ciò premesso la Commissione ritiene che gli impegni proposti siano adeguati a sciogliere le riserve espresse in materia di concorrenza nella comunicazione degli addebiti.

4.   INVITO A PRESENTARE OSSERVAZIONI

(13)

La Commissione, fatta salva una consultazione pubblica degli operatori di mercato, intende adottare una decisione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 in cui dichiara vincolanti gli impegni testé riassunti e pubblicati sul sito Internet della Direzione generale della concorrenza. A tal fine, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003, invita i terzi interessati a presentare le loro osservazioni entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso.

(14)

La Commissione invita inoltre i terzi interessati a presentare una versione non riservata delle loro osservazioni nella quale segreti aziendali o altre parti riservate siano stati omessi e sostituiti come richiesto da una sintesi non riservata o dalle parole «[segreti aziendali]» oppure «[riservato]».

(15)

Le osservazioni dovrebbero essere inviate al seguente indirizzo, con il riferimento «COMP/C-2/39152 — BUMA e COMP/C-2/39151 — SABAM (accordo di Santiago)»:

Commissione delle Comunità europee

Direzione generale della concorrenza

Registro antitrust

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 295 01 28

E-mail: COMP-GREFFE-ANTITRUST@cec.eu.int


(1)  AKM (Austria), IMRO (Irlanda), SABAM (Belgio), STIM (Svezia), TEOSTO (Finlandia), KODA (Danimarca), STEF (Islanda), TONO (Norvegia), AEPI (Grecia), SIAE (Italia), SGAE (Spagna) e SUISA (Svizzera). SUISA, la società svizzera di gestione di diritti d'autore è attiva in Liechtenstein.

(2)  GU C 145 del 17 maggio 2001, pag. 2.

(3)  IP/04/586 del 3 maggio 2004.