ISSN 1725-2466 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 197 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
48o anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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I Comunicazioni
Commissione
12.8.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 197/1 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
11 agosto 2005
(2005/C 197/01)
1 euro=
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Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,2405 |
JPY |
yen giapponesi |
136,94 |
DKK |
corone danesi |
7,4611 |
GBP |
sterline inglesi |
0,68825 |
SEK |
corone svedesi |
9,3223 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,5537 |
ISK |
corone islandesi |
79,48 |
NOK |
corone norvegesi |
7,8975 |
BGN |
lev bulgari |
1,9556 |
CYP |
sterline cipriote |
0,5735 |
CZK |
corone ceche |
29,369 |
EEK |
corone estoni |
15,6466 |
HUF |
fiorini ungheresi |
243,65 |
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
LVL |
lats lettoni |
0,696 |
MTL |
lire maltesi |
0,4293 |
PLN |
zloty polacchi |
4,0355 |
RON |
leu rumeni |
3,4621 |
SIT |
tolar sloveni |
239,49 |
SKK |
corone slovacche |
38,46 |
TRY |
lire turche |
1,647 |
AUD |
dollari australiani |
1,6103 |
CAD |
dollari canadesi |
1,4976 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
9,6375 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,7687 |
SGD |
dollari di Singapore |
2,0463 |
KRW |
won sudcoreani |
1 259,73 |
ZAR |
rand sudafricani |
7,9383 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
10,0483 |
HRK |
kuna croata |
7,3668 |
IDR |
rupia indonesiana |
12 172,41 |
MYR |
ringgit malese |
4,6539 |
PHP |
peso filippino |
69,096 |
RUB |
rublo russo |
35,19 |
THB |
baht thailandese |
50,747 |
Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
12.8.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 197/2 |
Notifica a norma dell'articolo 95, paragrafo 4 del trattato CE
Richiesta di autorizzazione a prolungare l'applicazione della legislazione nazionale in deroga alle disposizioni di un provvedimento comunitario di armonizzazione
(2005/C 197/02)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
1. |
Il 14 giugno 2005 la Repubblica d'Austria ha notificato la richiesta di prolungare l'applicazione della legislazione nazionale relativa alla commercializzazione di fertilizzanti contenenti cadmio. Tale legislazione era già in vigore alla data di adesione della Repubblica d'Austria all'Unione europea e si discosta dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 2003/2003 relativo ai concimi (1). |
2. |
Al momento dell'adesione all'Unione europea, all'inizio del 1995 la Repubblica d'Austria applicava valori limite giuridicamente vincolanti di concentrazione del cadmio nei fertilizzanti minerali. L'atto di adesione della Repubblica d'Austria del 1994, all'articolo 69 e al punto 4 dell'allegato VIII, dispone che l'articolo 7 della direttiva 76/116/CEE (2), relativamente al tenore di cadmio nei fertilizzanti, non si applichi alla Repubblica d'Austria prima dell'1 gennaio 1999. La direttiva 76/116/CEE è stata in seguito modificata dalla direttiva 98/97/CE concernente la commercializzazione in Austria, Finlandia e in Svezia di concimi contenenti cadmio (3), che consente in particolare alla Repubblica d'Austria di vietare la commercializzazione sul suo territorio di fertilizzanti contenenti cadmio in concentrazioni superiori a quelle stabilite a livello nazionale alla data di adesione. La deroga aveva effetto dall'1 gennaio 1999 al 31 dicembre 2001. |
3. |
Il 16 novembre 2001 la Repubblica d'Austria ha notificato l'esistenza di una legislazione nazionale che si discostava dalle disposizioni della direttiva 76/116/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi. Dopo un attento esame, con decisione 2002/366/CE della Commissione, del 15 maggio 2002, sulle disposizioni nazionali notificate dalla Repubblica dell'Austria ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE relative al tasso massimo ammissibile di cadmio nei concimi (4), è stata accordata all'Austria una proroga della deroga di cui alla direttiva 76/116/CEE sino al 31 dicembre 2005. Tale periodo è stato concesso in base al presupposto che entro la fine del 2005 sarebbe stata in vigore una legislazione armonizzata. Nonostante il progresso dei lavori entro la fine dell'anno non verrà tuttavia adottata una legislazione a livello comunitario. |
4. |
A norma della legislazione nazionale sul territorio della Repubblica d'Austria è vietata la commercializzazione di fertilizzanti minerali a base di fosforo (5 % P2O5 o più) contenenti cadmio in concentrazioni superiori a 75 mg per chilogrammo di P2O5. |
5. |
L'articolo 95, paragrafo 4, stabilisce che allorché, dopo l'adozione da parte del Consiglio o della Commissione di una misura di armonizzazione, uno Stato membro ritenga necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui all'articolo 30 o relative alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, esso notifica tali disposizioni alla Commissione precisando i motivi del mantenimento delle stesse. |
6. |
La Commissione entro sei mesi dalla notifica approva o respinge le disposizioni nazionali in questione dopo aver verificato se costituiscano uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata del commercio tra gli Stati membri e se rappresentino un ostacolo al funzionamento del mercato interno. |
7. |
Le autorità austriache giustificano la propria richiesta facendo riferimento:
|
8. |
La Repubblica d'Austria, in conformità dell'articolo 95, paragrafo 4 del trattato che istituisce la Comunità europea, ritiene pertanto necessario mantenere le disposizioni nazionali relative al cadmio nei fertilizzanti dall'1.1.2006 sino al momento dell'entrata in vigore della pertinente legislazione comunitaria. Secondo le autorità austriache tale normativa nazionale è giustificata da motivi importanti a norma dell'articolo 30 del trattato che istituisce la Comunità europea e dalla necessità di tutelare l'ambiente. |
9. |
Eventuali osservazioni in merito alla notifica della Repubblica d'Austria trasmesse alla Commissione trenta giorni dopo la pubblicazione della presente comunicazione non saranno prese in considerazione. |
10. |
Per ulteriori informazioni sulla richiesta della Repubblica d'Austria rivolgersi a:
Punto di contatto presso la Commissione europea:
|
(1) GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1.
(2) Tale direttiva è stata abrogata e il suo contenuto è integrato nel regolamento (CE) n. 2003/2003. L'articolo 7 della direttiva corrisponde all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2003/2003.
(3) GU L 18 del 23.1.1999, pag. 60.
(4) GU L 132 del 17.5.2002, pag. 65.
(5) L'ERM è un consulente che ha lavorato per conto della Commissione.
(6) GU L 77 del 16.3.2001, pag. 1.
(7) Comitato scientifico dell'alimentazione umana.
(8) GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10.
12.8.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 197/4 |
Notifica a norma dell'articolo 95 del trattato CE
Richiesta di autorizzazione a prolungare l'applicazione della legislazione nazionale in deroga alle disposizioni di un provvedimento comunitario di armonizzazione
(2005/C 197/03)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
1. |
Il 7 giugno 2005 la Repubblica di Finlandia ha notificato la richiesta di prolungare l'applicazione della legislazione nazionale relativa alla commercializzazione di fertilizzanti contenenti cadmio. Tale legislazione era già in vigore alla data di adesione della Repubblica di Finlandia all'Unione europea e si discosta dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 2003/2003 relativo ai concimi (1). |
2. |
Al momento dell'adesione all'Unione europea, all'inizio del 1995 la Repubblica di Finlandia applicava valori limite giuridicamente vincolanti di concentrazione del cadmio nei fertilizzanti minerali. L'atto di adesione della Repubblica di Finlandia, all'articolo 84 e al punto 2 dell'allegato X, dispone che l'articolo 7 della direttiva 76/116/CEE (2), relativamente al tenore di cadmio nei fertilizzanti, non si applichi alla Repubblica di Finlandia prima dell'1 gennaio 1999. La direttiva 76/116/CEE è stata in seguito modificata dalla direttiva 98/97/CE concernente la commercializzazione in Austria, Finlandia e in Svezia di concimi contenenti cadmio (3), che consente in particolare alla Repubblica di Finlandia di vietare la commercializzazione sul suo territorio di fertilizzanti contenenti cadmio in concentrazioni superiori a quelle stabilite a livello nazionale alla data di adesione. La deroga aveva effetto dall'1 gennaio 1999 al 31 dicembre 2001. |
3. |
Il 7 dicembre 2001 la Repubblica di Finlandia ha notificato l'esistenza di una legislazione nazionale che si discostava dalle disposizioni della direttiva 76/116/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi. Dopo un attento esame, con decisione 2002/398/CE della Commissione, del 24 maggio 2002, sulle disposizioni nazionali notificate dalla Repubblica della Finlandia a sensi dell'articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE relative al tasso massimo ammissibile di cadmio nei concimi (4), è stata accordata alla Finlandia una proroga della deroga di cui alla direttiva 76/116/CEE sino al 31 dicembre 2005. Tale periodo è stato concesso in base al presupposto che entro la fine del 2005 sarebbe stata in vigore una legislazione armonizzata. Nonostante il progresso dei lavori entro la fine dell'anno non verrà tuttavia adottata una legislazione a livello comunitario. |
4. |
La legislazione nazionale della Repubblica di Finlandia dispone che i fertilizzanti destinati all'agricoltura e all'orticoltura possano contenere un massimo di 50 mg di cadmio per chilogrammo di fosforo. Tale valore è indicato anche nella sezione 3 della decisione del ministero delle Politiche agricole e forestali (45/1994) del 21 gennaio 1994. |
5. |
L'articolo 95, paragrafo 4, stabilisce che allorché, dopo l'adozione da parte del Consiglio o della Commissione di una misura di armonizzazione, uno Stato membro ritenga necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui all'articolo 30 o relative alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, esso notifica tali disposizioni alla Commissione precisando i motivi del mantenimento delle stesse. |
6. |
La Commissione, entro sei mesi dalla notifica, approva o respinge le disposizioni nazionali in questione dopo aver verificato se costituiscano uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata del commercio tra gli Stati membri e se rappresentino un ostacolo al funzionamento del mercato interno. |
7. |
Le autorità finlandesi giustificano la propria richiesta con una valutazione dei rischi effettuata seguendo una metodologia approvata dalla Commissione («Cadmium in fertilizers — risks to human health and the environment» — Il cadmio nei fertilizzanti, rischi per la salute umana e l'ambiente — del ministero finlandese delle Politiche agricole e forestali, pubblicazioni 4/2000); la relazione di valutazione è stata presentata alla Commissione nell'ambito dell'elaborazione della decisione 2002/398/CE. La valutazione dei rischi ha dimostrato che, per quanto riguarda l'ambiente, i terreni e le acque finlandesi sono molto sensibili agli effetti prodotti dal cadmio. Sin d'ora il tenore di cadmio nei terreni agricoli provoca danni agli organismi del suolo nonché agli organismi acquatici, a seguito del dilavamento del cadmio dai terreni agricoli. La valutazione dei rischi ha inoltre tenuto conto delle caratteristiche particolari dell'ambiente finlandese, quali l'elevata acidità dei terreni agricoli e delle acque, così come la notevole quantità di sostanze organiche e di acqua dolce. Tutti questi elementi influenzano i legami e la diffusione del cadmio e la tossicità per gli organismi. Relativamente alla salute umana, attualmente una percentuale piuttosto bassa della popolazione anziana rientra nel gruppo a rischio in rapporto al cadmio, ossia un'assunzione eccessiva di cadmio può avere un impatto negativo sulla salute di queste persone. Un aumento del tenore di cadmio nei fertilizzanti comporterebbe un considerevole incremento del numero di persone appartenenti a tale gruppo. |
8. |
La Repubblica di Finlandia, in conformità dell'articolo 95, paragrafo 4 del trattato che istituisce la Comunità europea, ritiene pertanto necessario mantenere le disposizioni nazionali relative al cadmio nei fertilizzanti dall'1.1.2006 sino al momento di entrata in vigore della pertinente legislazione comunitaria. |
9. |
Eventuali osservazioni in merito alla notifica della Repubblica di Finlandia trasmesse alla Commissione trenta giorni dopo la pubblicazione della presente comunicazione non saranno prese in considerazione. |
10. |
Per ulteriori informazioni sulla richiesta della Repubblica di Finlandia rivolgersi a:
Punto di contatto presso la Commissione europea:
|
(1) GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1.
(2) Tale direttiva è stata abrogata e il suo contenuto è integrato nel regolamento (CE) n. 2003/2003. L'articolo 7 della direttiva corrisponde all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2003/2003.
(3) GU L 18 del 23.1.1999, pag. 60.
(4) GU L 138 del 28.5.2002, pag. 15.
12.8.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 197/6 |
Notifica a norma dell'articolo 95, paragrafo 4 del trattato CE
Richiesta di autorizzazione a prolungare l'applicazione della legislazione nazionale in deroga alle disposizioni di un provvedimento comunitario di armonizzazione
(2005/C 197/04)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
1. |
Il 29 giugno 2005 il Regno di Svezia ha notificato la richiesta di prolungare l'applicazione della legislazione nazionale relativa alla commercializzazione di fertilizzanti contenenti cadmio. Tale legislazione era già in vigore alla data di adesione del Regno di Svezia all'Unione europea e si discosta dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 2003/2003 relativo ai concimi (1). |
2. |
Al momento dell'adesione all'Unione europea, all'inizio del 1995 il Regno di Svezia applicava valori limite giuridicamente vincolanti di concentrazione di cadmio nei fertilizzanti minerali. L'atto di adesione del Regno di Svezia, all'articolo 112 e al punto 4 dell'allegato XII, dispone che l'articolo 7 della direttiva 76/116/CEE (2), relativamente al tenore di cadmio nei fertilizzanti, non si applichi al Regno di Svezia prima dell'1 gennaio 1999. La direttiva 76/116/CEE è stata in seguito modificata dalla direttiva 98/97/CE concernente la commercializzazione in Austria, Finlandia e in Svezia di concimi contenenti cadmio (3), che consente in particolare al Regno di Svezia di vietare la commercializzazione sul suo territorio di fertilizzanti contenenti cadmio in concentrazioni superiori a quelle stabilite a livello nazionale alla data di adesione. La deroga aveva effetto dall'1 gennaio 1999 al 31 dicembre 2001. |
3. |
Il 7 dicembre 2001 il Regno di Svezia ha notificato l'esistenza di una legislazione nazionale che si discostava dalle disposizioni della direttiva 76/116/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi. Dopo un attento esame, con decisione 2002/399/CE della Commissione, del 24 maggio 2002, sulle disposizioni nazionali notificate dalla Repubblica della Svezia a sensi dell'articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE relative al tasso massimo ammissibile di cadmio nei concimi (4), è stata accordata alla Svezia una proroga della deroga di cui alla direttiva 76/116/CEE sino al 31 dicembre 2005. Tale periodo è stato concesso in base al presupposto che entro la fine del 2005 sarebbe stata in vigore una legislazione armonizzata. Nonostante il progresso dei lavori entro la fine dell'anno non verrà tuttavia adottata una legislazione a livello comunitario. |
4. |
A norma della legislazione nazionale sul territorio del Regno di Svezia sono vietati la commercializzazione e il trasferimento di fertilizzanti che rientrano nella tariffa doganale ai numeri 25.10, 28.09, 28.35, 31.03 e 31.05 contenenti cadmio in concentrazioni superiori a 100 grammi per tonnellata di fosforo. |
5. |
L'articolo 95, paragrafo 4, stabilisce che allorché, dopo l'adozione da parte del Consiglio o della Commissione di una misura di armonizzazione, uno Stato membro ritenga necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui all'articolo 30 o relative alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, esso notifica tali disposizioni alla Commissione precisando i motivi del mantenimento delle stesse. |
6. |
La Commissione, entro sei mesi dalla notifica, approva o respinge le disposizioni nazionali in questione dopo aver verificato se costituiscano uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata del commercio tra gli Stati membri e se rappresentino un ostacolo al funzionamento del mercato interno. |
7. |
Le autorità svedesi giustificano la propria richiesta con una valutazione dei rischi effettuata dalla Svezia e da altri Stati membri. La valutazione ha seguito una metodologia comune basata sugli orientamenti per le valutazioni dei rischi a livello comunitario a norma del regolamento 793/93/CEE del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti (5). La valutazione dei rischi svedese è pubblicata sul sito internet www.forum.europa.eu.int/enterprise. In base alla valutazione, se fossero permessi fertilizzanti con un tenore di cadmio più elevato rispetto a quello attuale, si verificherebbe un significativo incremento delle concentrazioni di cadmio nel terreno, con conseguenti effetti tossici sugli organismi del suolo. Concentrazioni inaccettabili potrebbero verificarsi anche nei corsi d'acqua delle regioni agricole. La valutazione dimostra inoltre che consentire fertilizzanti con un tenore di cadmio più elevato rispetto a quello attuale comporterebbe un significativo incremento dell'assunzione alimentare di cadmio. Il margine di sicurezza tra l'esposizione attuale e il livello provvisorio di assunzione tollerabile settimanale fissato dall'OMS (6) è estremamente ridotto. Per alcuni gruppi ad alto rischio, come le donne con basse quantità di ferro nell'organismo, non esiste alcun margine di sicurezza. Un'elevata assunzione di cadmio può quindi portare a una diffusione delle disfunzioni renali e dell'osteoporosi. |
8. |
Il Regno di Svezia, in conformità dell'articolo 95, paragrafo 4 del trattato che istituisce la Comunità europea, ritiene pertanto necessario mantenere le disposizioni nazionali relative al cadmio nei fertilizzanti dall'1.1.2006 sino al momento di entrata in vigore della pertinente legislazione comunitaria. |
9. |
Eventuali osservazioni in merito alla notifica del Regno di Svezia trasmesse alla Commissione trenta giorni dopo la pubblicazione della presente comunicazione non saranno prese in considerazione. |
10. |
Per ulteriori informazioni sulla richiesta del Regno di Svezia rivolgersi a:
Punto di contatto presso la Commissione europea:
|
(1) GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1.
(2) Tale direttiva è stata abrogata e il suo contenuto è integrato nel regolamento (CE) n. 2003/2003. L'articolo 7 della direttiva corrisponde all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2003/2003.
(3) GU L 18 del 23.1.1999, pag. 60.
(4) GU L 138 del 28.5.2002, pag. 24.
(5) GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1.
(6) Organizzazione mondiale della sanità.
12.8.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 197/8 |
AVVISO AGLI IMPORTATORI
Importazioni d'aglio nella Comunità
(2005/C 197/05)
La Commissione europea informa gli operatori comunitari che esistono fondati dubbi sull'origine dell'aglio della voce tariffaria NC 0703 20 00, che viene immesso in libera pratica nella Comunità allo scopo di beneficiare:
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del contingente tariffario GATT aperto dalla decisione 2001/404/CE del Consiglio (1), |
— |
oppure di misure tariffarie preferenziali contenute in accordi conclusi dalla Comunità o in provvedimenti adottati unilateralmente per taluni paesi o gruppi di paesi. |
Da varie indagini risulta che elevati quantitativi di aglio originario della Cina vengono dichiarati con un'altra origine e beneficiano pertanto delle misure tariffarie sopra menzionate, al di là del contingente annuo di 13 200 tonnellate accordato alla Cina.
Gli operatori comunitari che dichiarano e/o presentano prove documentali dell'origine dell'aglio della voce tariffaria NC 0703 20 00 sono pertanto invitati a prendere tutte le debite precauzioni, poiché l'immissione in libera pratica delle merci suddette può determinare l'insorgere di un'obbligazione doganale e dar luogo ad una frode ai danni degli interessi finanziari della Comunità.
(1) Decisione 2001/404/CE, del 28 maggio 2001, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica argentina nel quadro dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica, per quanto riguarda l'aglio, delle concessioni previste nell'elenco CXL allegato al GATT (GU L 142 del 29.5.2001, pag. 7) e regolamento (CE) n. 565/2002 della Commissione, del 2 aprile 2002, che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e istituisce un regime di certificati d'origine per l'aglio importato dai paesi terzi (GU L 86 del 3.4.2002, pag. 11).
12.8.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 197/9 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.3915 — Apax/Versatel)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(2005/C 197/06)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
1. |
In data 5 agosto 2005 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Apax Europe VI (Apax, Guernsey) appartenente all'Hrtzell Trust, acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme dell'impresa Versatel Deutschland Holding GmbH (Versatel, Germania) mediante acquisto di azioni o quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 (2) del Consiglio, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.3915 — Apax/Versatel, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.
12.8.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 197/10 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.3914 — Tele2/Versatel)
(2005/C 197/07)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
1. |
In data 5 agosto 2005 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Tele2 Netherlands B.V., controllata da Tele2 A.B. («Tele2», Svezaia) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo delle parti olandesi e belghe dell' impresa Versatel Telecom International N.V. («Versatel»,Paesi Bassi) mediante offerta pubblica annunciata il 18 Luglio 2005. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.3914 — Tele2/Versatel, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
12.8.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 197/11 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso n. COMP/M.3845 — PAI/CHR. Hansen)
(2005/C 197/08)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Il 18 luglio 2005 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n. 32005M3845. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex) |