ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 193

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

48o anno
6 agosto 2005


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Comunicazioni

 

Corte di giustizia

 

CORTE DI GIUSTIZIA

2005/C 193/1

Sentenza della Corte di giustizia (Terza Sezione), 16 giugno 2005, nella causa C-123/02: Parlamento europeo contro Royal & Sun Alliance Insurance (Clausola compromissoria — Contratti di assicurazione — Recesso per aggravamento del rischio assicurato — Recesso arbitrario — Responsabilità contrattuale — Risarcimento del danno)

1

2005/C 193/2

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 16 giugno 2005, nella causa C-124/02: Parlamento europeo contro AIG Europe (Clausola compromissoria — Contratti di assicurazione — Recesso per aggravamento del rischio assicurato — Recesso arbitrario — Responsabilità contrattuale — Risarcimento del danno)

2

2005/C 193/3

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 16 giugno 2005, nella causa C-125/02: Parlamento europeo contro HDI International (Clausola compromissoria — Contratti di assicurazione — Recesso per aggravamento del rischio assicurato — Recesso arbitrario — Responsabilità contrattuale — Risarcimento del danno)

2

2005/C 193/4

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 9 giugno 2005, nella causa C-287/02: Regno di Spagna contro Commissione delle Comunità europee (FEAOG — Liquidazione dei conti — Esercizio 2001 — Modalità di applicazione)

3

2005/C 193/5

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 16 giugno 2005, nel procedimento C-105/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Firenze): nel procedimento penale a carico di Maria Pupino (Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Artt. 34 UE e 35 UE — Decisione quadro 2001/220/GAI — Posizione della vittima nel procedimento penale — Tutela delle persone vulnerabili — Audizione di minori in qualità di testimoni — Effetti di una decisione quadro)

3

2005/C 193/6

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 9 giugno 2005, nei procedimenti riuniti C-211/03, C-299/03 e da C-316/03 a C-318/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen): HLH Warenvertriebs GmbH e Orthica BV contro Repubblica federale di Germania (Libera circolazione delle merci — Distinzione tra medicinali e derrate alimentari — Prodotto immesso in commercio come integratore alimentare nello Stato membro di origine, ma considerato come medicinale nello Stato membro di importazione — Autorizzazione all'immissione in commercio)

4

2005/C 193/7

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 9 giugno 2005, nella causa C-270/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana (Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Gestione dei rifiuti — Direttiva 75/442/CEE, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE — Trasporto e raccolta dei rifiuti — Art. 12)

5

2005/C 193/8

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 16 giugno 2005, nei procedimenti riuniti C-462/03 e C-463/03 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Bundesvergabeamt): Strabag AG, Kostmann GmbH contro Österreichische Bundesbahnen (Appalti pubblici — Direttiva 93/38/CEE — Settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni — Nozioni di gestione e di messa a disposizione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel settore del trasporto per ferrovia — Lavori di infrastruttura ferroviaria)

6

2005/C 193/9

Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 16 giugno 2005, nella causa C-104/06: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 97/13/CE — Servizi di telecomunicazioni — Contributo alla ricerca e allo sviluppo)

6

2005/C 193/0

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 9 giugno 2005, nella causa C-135/04: Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna (Conservazione della fauna — Uccelli selvatici — Periodi di caccia — Caccia al colombaccio durante la migrazione di ritorno nella provincia di Guipúzcoa)

7

2005/C 193/1

Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 16 giugno 2005, nella causa C-191/04: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese (Inadempimento di uno Stato — Inquinamento e fattori di nocività — Trattamento delle acque reflue urbane — Direttiva 91/271/CEE)

7

2005/C 193/2

Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 16 giugno 2005, nella causa C-349/04, Commissione delle Comunità europee contro Granducato di Lussemburgo (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2002/77/CE — Mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica — Mancata trasposizione entro il termine prescritto)

8

2005/C 193/3

Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 9 giugno 2005, nella causa C-510/04: Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2002/6/CE — Formalità relative alle navi — Mancata trasposizione entro il termine prescritto)

8

2005/C 193/4

Causa C-202/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division (Patents Court) con ordinanza 20 dicembre 2004, nel procedimento Yissum Research and Development Company of the Hebrew University of Jerusalem contro Comptroller-General of Patents

8

2005/C 193/5

Causa C-212/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Bundessozialgericht con ordinanza 10 febbraio 2005 nel procedimento Gertraud Hartmann contro Freistaat Bayern

9

2005/C 193/6

Causa C-213/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal 10 febbraio 2005, con ordinanza del Bundessozialgericht, nel procedimento Wendy Geven contro Land de Rhénanie del Nord/Westphalie

9

2005/C 193/7

Causa C-216/05: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro l'Irlanda, presentato il 17 maggio 2005

10

2005/C 193/8

Causa C-217/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Tribunal Supremo con ordinanza 3 marzo 2005 nel procedimento Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio contro Compañia Española de Petróleos, S.A.

10

2005/C 193/9

Causa C-220/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Tribunal administratif de Lyon (Francia) con decisione 7 aprile 2005 nel procedimento Jean Auroux e a. contro Comune di Roanne — Parte interveniente: Société d'équipement du département de la Loire

11

2005/C 193/0

Causa C-221/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Supreme Court (Irlanda) con ordinanza 11 maggio 2005 nel procedimento Sam McCauley Chemists (Blackpool) Ltd e Mark Sadja contro Pharmaceutical Society of Ireland, Minister for Health and Children e Attorney General

12

2005/C 193/1

Causa C-222/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven con ordinanza 17 maggio 2005 nel procedimento 1. J. van der Weerd, 2. Maatschap Van der Bijl, 3. J.W. Schoonhoven contro Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

12

2005/C 193/2

Causa C-223/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven con ordinanza 17 maggio 2005 nel procedimento H. de Rooy sr. e H. de Rooy jr contro Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

13

2005/C 193/3

Causa C-224/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven con ordinanza 17 maggio 2005 nel procedimento 1. Maatschap H. e J. van 't Oever, 2. Maatschap F. van 't Oever e W. Fien, 3. B. van 't Oever, 4. Maatschap A. e J. Fien, 5. Maatschap K. Koers e J. Stellingwerf, 6. H. Koers, 7. Maatschap K. e G. Polinder, 8. G. van Wijhe contro Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

14

2005/C 193/4

Causa C-225/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven con ordinanza 17 maggio 2005 nel procedimento B.J. van Middendorp contro Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

15

2005/C 193/5

Causa C-228/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Commissione Tributaria di Primo Grado di Trento con ordinanza 21 marzo 2005, nel procedimento Stradasfalti srl contro Agenzia Entrate Ufficio Trento

16

2005/C 193/6

Causa C-231/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Korkein Hallinto-Oikeus (Finlandia) con decisione 23 maggio 2005, nel procedimento Oy Esab, Helsinki contro Keskusverolautakunta (commissione tributaria centrale)

17

2005/C 193/7

Causa C-236/05: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, proposto il 30 maggio 2005

17

2005/C 193/8

Causa C-237/05: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, proposto il 30 maggio 2005

18

2005/C 193/9

Causa C-240/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel del Granducato di Lussemburgo con sentenza 1o giugno 2005, nel procedimento Administration de l'Enregistrement et des Domaines contro Eurodental SARL

19

2005/C 193/0

Causa C-241/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'Ètat (Francia), con ordinanza 9 maggio 2005, nel procedimento Nicolae Bot contro Préfecture du Val-de-Marne

19

2005/C 193/1

Causa C-243/05 P: Ricorso proposto il 6 giugno 2005 dalla società Agraz SA e a. contro la sentenza pronunciata il 17 marzo 2005 dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) nella causa T-285/03, Agraz SA e a. contro Commissione delle Comunità europee

20

2005/C 193/2

Causa C-246/05: Domanda di pronuncia pregiudizialre proposta dall'Obersten Patent- und Markensenat con ordinanza 9 febbraio 2005, nel procedimento Armin Häupl contro Lidl Stiftung & Co KG

20

2005/C 193/3

Causa C-249/05: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica di Finlandia, proposto il 15 giugno 2005

21

2005/C 193/4

Causa C-260/05 P: Ricorso della Sniace, SA contro la sentenza pronunciata il 14 aprile 2005 dalla Quinta Sezione ampliata del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-88/01 tra la Sniace, SA e la Commissione delle Comunità europee, presentato il 20 giugno 2005

22

 

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

2005/C 193/5

Sentenza del Tribunale di primo grado, 31 maggio 2005, nella causa T-272/02, Comune di Napoli contro Commissione delle Comunità europee (Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Costruzione di una linea di metropolitana a Napoli — Chiusura di un contributo finanziario comunitario — Ricorso di annullamento — Legittimo affidamento — Equità — Motivazione)

23

2005/C 193/6

Sentenza del Tribunale di primo grado, 31 maggio 2005, nella causa T-284/02, Triantafyllia Dionyssopoulou contro Consiglio dell'Unione europea (Dipendenti — Promozione — Art. 45 dello Statuto — Esame comparativo dei meriti — Considerazione dell'effettiva attività svolta nel corso del periodo di riferimento — Considerazione dell'età e dell'anzianità — Ricorso di annullamento — Ricorso per risarcimento danni)

23

2005/C 193/7

Sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione), 7 giugno 2005, nel procedimento T-375/02, Alessandro Cavallaro contro Commissione delle Comunità europee (Dipendenti — Concorso generale — Decisione della commissione esaminatrice di non ammissione alla prova orale in seguito al risultato ottenuto nella prova scritta — Segretezza dei lavori della commissione esaminatrice — Motivazione — Parità di trattamento — Errore di fatto)

24

2005/C 193/8

Sentenza del Tribunale di primo grado, 31 maggio 2005, nella causa T-105/03, Triantafyllia Dionyssopoulou contro Consiglio dell'Unione europea (Dipendenti pubblici — Rapporto informativo — Ricorso di annullamento — Sopravvenuta mancanza d'interesse ad agire — Non luogo a statuire — Ricorso per risarcimento danni)

24

2005/C 193/9

Sentenza del Tribunale di primo grado, 2 giugno 2005, nella causa T-177/03, Andreas Strohm contro Commissione delle Comunità europee (Dipendenti — Negata promozione al grado A4 — Esame comparativo dei meriti — Obbligo di motivazione — Supplemento di motivazione — Ricorso di annullamento e per risarcimento danni — Ricevibilità)

24

2005/C 193/0

Sentenza del Tribunale di primo grado, 31 maggio 2005, nella causa T-294/03, Jean-Louis Gibault contro Commissione delle Comunità europee (Concorso generale — Omessa iscrizione nell'elenco di riserva — Difetto di motivazione — Discriminazione in base alla nazionalità)

25

2005/C 193/1

Sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione), 7 giugno 2005, nel procedimento T-303/03, Lidl Stiftung & Co. KG contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Domanda di marchio denominativo Salvita — Marchio denominativo nazionale anteriore SOLEVITA — Prova dell'uso del marchio nazionale anteriore — Rigetto dell'opposizione)

25

2005/C 193/2

Sentenza del Tribunale di primo grado, 8 giugno 2005, nella causa T-315/03, Hans-Peter Wilfer contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (Marchio comunitario — Marchio nominativo ROCKBASS — Impedimenti assoluti alla registrazione — Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94 — Esame di ufficio dei fatti da parte della commissione di ricorso — Mancata considerazione di elementi addotti dal ricorrente — Art. 74, n. 1 e 2, del regolamento n. 40/94)

26

2005/C 193/3

Sentenza del Tribunale di primo grado, 7 giugno 2005, nel procedimento T-316/03: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (Marchio comunitario — Segno denominativo MunichFinancialServices — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94)

26

2005/C 193/4

Sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione), 31 maggio 2005, nella causa T-373/03: Solo Italia Srl contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (Marchio comunitario — Marchio denominativo PARMITALIA — Termine di ricorso contro la decisione della divisione di opposizione — Art. 59 del regolamento (CE) n. 40/94 — Regola 48 del regolamento (CE) n. 2868/95 — Irricevibilità del detto ricorso)

27

2005/C 193/5

Sentenza del Tribunale di primo grado, del 9 giugno 2005, nella causa T-80/04, Jean-Pierre Castets contro Commissione delle Comunità europee (Dipendenti — Collocazione in invalidità — Indennità di compensazione per le ferie non godute — Numero di giorni considerati per il calcolo dell'indennità — Ragioni non imputabili alle esigenze del servizio)

27

2005/C 193/6

Ordinanza del Tribunale di primo grado, 25 maggio 2005, nella causa T-443/03, Sociedad Operadora de Telecomunicaciones de Castilla y León, SA (Retecal) e a. contro Commissione delle Comunità europee (Concorrenza — Concentrazioni — Denuncia relativa ad un preteso inadempimento delle autorità spagnole — Decisione di archiviare la denuncia — Irricevibilità)

28

2005/C 193/7

Causa T-506/04: Ricorso della SUCCESS-MARKETING Unternehmensberatungsgesellschaft m.b.H. contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 31 dicembre 2004

28

2005/C 193/8

Causa T-54/05: Ricorso della sig.ra Anke Kröppelin contro il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 28 gennaio 2005

29

2005/C 193/9

Causa T-192/05: Ricorso del sig. Franky Callewaert e a. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 4 maggio 2005

29

2005/C 193/0

Causa T-195/05: Ricorso della N.V. Deloitte Business Advisory contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 19 maggio 2005

30

2005/C 193/1

Causa T-196/05: Ricorso del sig. Jean-François Vivier contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 9 maggio 2005

31

2005/C 193/2

Causa T-197/05: Ricorso di Åsa Sundholm contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 9 maggio 2005

31

2005/C 193/3

Causa T-199/05: Ricorso della sig.ra Laura Gnemmi contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 18 maggio 2005

31

2005/C 193/4

Causa T-200/05: Ricorso del sig. Michael Cwik contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 12 maggio 2005

32

2005/C 193/5

Causa T-201/05: Ricorso del sig. José María Perez Santander contro il Consiglio dell'Unione europea, presentato il 18 maggio 2005

32

2005/C 193/6

Causa T-202/05: Ricorso della sig.ra Caroline Ogou contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 18 maggio 2005

33

2005/C 193/7

Causa T-204/05: Ricorso dei sigg. Giorgio Lebedef e altri contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 23 maggio 2005

34

2005/C 193/8

Causa T-205/05: Ricorso della European Dynamics SA contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 17 maggio 2005

34

2005/C 193/9

Causa T-206/05: Ricorso del sig. Jean-Marc Colombani contro la Commissione delle Comunità Europee, proposto il 27 maggio 2005

35

2005/C 193/0

Causa T-207/05: Ricorso della sig.ra Gudrun Schulze contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 25 maggio 2005

36

2005/C 193/1

Causa T-208/05: Ricorso del sig. Michael Brown contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 30 maggio 2005

36

2005/C 193/2

Causa T-212/05: Ricorso della Repubblica Italiana contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 30 maggio 2005

37

2005/C 193/3

Causa T-213/05: Ricorso dei sigg. Jean-Luc Delplancke e Matteo Governatori contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 26 maggio 2005

37

2005/C 193/4

Causa T-221/05: Ricorso della Huvis Corporation contro il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 10 giugno 2005

38

 

III   Informazioni

2005/C 193/5

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell 'Unione europeaGU C 182 del 23.7.2005

39

IT

 


I Comunicazioni

Corte di giustizia

CORTE DI GIUSTIZIA

6.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 193/1


SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

(Terza Sezione)

16 giugno 2005

nella causa C-123/02: Parlamento europeo contro Royal & Sun Alliance Insurance (1)

(Clausola compromissoria - Contratti di assicurazione - Recesso per aggravamento del rischio assicurato - Recesso arbitrario - Responsabilità contrattuale - Risarcimento del danno)

(2005/C 193/01)

Lingua processuale: il francese

Nella causa C-123/02, Parlamento europeo (agenti: sigg. D. Petersheim, O. Caisou-Rousseau e sig.ra M Ecker) contro Royal & Sun Alliance Insurance (avv.ti: J.-L. Fagnart e L. Vael), avente ad oggetto un ricorso ai sensi dell'art. 238 CE, proposto il 5 aprile 2002, la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, e dai sigg. R. Schintgen (relatore) e K. Schiemann, giudici, avvocato generale: P. Léger, cancelliere: sig.ra M. Múgica Arzamendi, amministratore principale, ha pronunciato, il 16 giugno 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il recesso dalle garanzie dei contratti nn. 5.013.347 e 1F516.071, notificato il 9 ottobre e il 6 novembre 2001 dalla Royal & Sun Alliance Insurance al Parlamento europeo, costituisce un recesso arbitrario da tali contratti.

2)

La Royal & Sun Alliance Insurance è condannata a risarcire il danno provocato al Parlamento europeo per il recesso arbitrario dai contratti nn. 5.013.347 e 1F516.071.

3)

L'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno provocato al Parlamento europeo dalla Royal & Sun Alliance Insurance per l'anno 2001 si ottiene moltiplicando, da un lato, l'importo di EUR 205 131,75 per la percentuale dei premi percepiti dalla Royal & Sun Alliance Insurance rispetto all'importo complessivo di quelli dovuti dal Parlamento alle quattro società coassicuratrici e moltiplicando, d'altro lato, l'importo di EUR 178 453,01 per quella stessa percentuale e per la frazione di 44/46, corrispondente al prorata temporis. Dalla somma di questi due prodotti, si deve poi dedurre l'importo che la detta istituzione ha versato o avrebbe dovuto versare alla Royal & Sun Alliance Insurance a titolo della garanzia «conflitti di lavoro — attentati» per i suoi beni situati in Belgio e in Lussemburgo per il periodo 5 novembre 2001-31 dicembre 2001 e per tutte le garanzie che coprivano i suoi beni situati in Francia per il periodo dal 18 novembre 2001 -31 dicembre 2001.

4)

L'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno provocato al Parlamento europeo dalla Royal & Sun Alliance Insurance per l'anno 2002 si ottiene moltiplicando, da un lato, l'importo di EUR 389 291,73 per la percentuale dei premi che la Royal & Sun Alliance Insurance avrebbe ricevuto rispetto all'importo complessivo di quelli che il Parlamento avrebbe dovuto versare alle quattro società coassicuratrici per le garanzie per l'anno 2002 e deducendo dal prodotto così ottenuto l'importo che la detta istituzione avrebbe dovuto pagare alla Royal & Sun Alliance Insurance per la copertura dei suoi beni situati in Francia contro tutti i danni materiali per l'anno 2002.

5)

Le somme dovute al Parlamento europeo dalla Royal & Sun Alliance Insurance producono interessi al tasso legale a decorrere dal 4 aprile 2002.

6)

La Royal & Sun Alliance Insurance è condannata alle spese.


(1)  GU C 144 del 15 giugno 2002.


6.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 193/2


SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

16 giugno 2005

nella causa C-124/02: Parlamento europeo contro AIG Europe (1)

(Clausola compromissoria - Contratti di assicurazione - Recesso per aggravamento del rischio assicurato - Recesso arbitrario - Responsabilità contrattuale - Risarcimento del danno)

(2005/C 193/02)

Lingua processuale: il francese

Nella causa C-124/02, Parlamento europeo (agenti: sigg. D. Petersheim, O. Caisou-Rousseau e sig.ra M Ecker) contro AIG Europe (avv.ti: J.-L. Fagnart e L. Vael), avente ad oggetto un ricorso ai sensi dell'art. 238CE, proposto il 5 aprile 2002, la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, e dai sigg. R. Schintgen (relatore) e K. Schiemann, giudici, avvocato generale: P. Léger, cancelliere: sig.ra M. Múgica Arzamendi, amministratore principale, ha pronunciato, il 16 giugno 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il recesso dalle garanzie del contratto n. 5.013.347, notificato l'8 ottobre e il 5 novembre 2001 dalla AIG Europe al Parlamento europeo, costituisce un recesso arbitrario da tali contratti.

2)

La AIG Europe è condannata a risarcire il danno provocato al Parlamento europeo dal recesso arbitrario dal contratto n. 5.013.347.

3)

L'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno provocato al Parlamento europeo dalla AIG Europe per l'anno 2001 si ottiene moltiplicando, da un lato, l'importo di EUR 205 131,75 per la percentuale dei premi percepiti dalla AIG Europe rispetto all'importo complessivo di quelli dovuti dal Parlamento alle quattro società coassicuratrici e moltiplicando, d'altro lato, l'importo di EUR 178 453,01 per quella stessa percentuale. Dalla somma di questi due prodotti, si deve poi dedurre l'importo che la detta istituzione ha versato o avrebbe dovuto versare alla AIG Europe a titolo della garanzia «conflitti di lavoro — attentati» per i suoi beni situati in Belgio e in Lussemburgo per il periodo 5 novembre 2001-31 dicembre 2001 e per tutte le garanzie che coprivano i suoi beni situati in Francia per il periodo dal 18 novembre 2001-31 dicembre 2001.

4)

L'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno provocato al Parlamento europeo dalla AIG Europe per l'anno 2002 si ottiene moltiplicando, da un lato, l'importo di EUR 389 291,73 per la percentuale dei premi percepiti dalla AIG Europe rispetto all'importo complessivo di quelli che il Parlamento avrebbe dovuto versare alle quattro società coassicuratrici per le garanzie per l'anno 2002 e deducendo dal prodotto così ottenuto l'importo che la detta istituzione avrebbe dovuto pagare alla AIG Europe per la copertura dei suoi beni situati in Francia contro tutti i danni materiali per l'anno 2002.

5)

Le somme dovute al Parlamento europeo dalla AIG Europe producono interessi al tasso legale a decorrere dal 4 aprile 2002.

6)

La AIG Europe è condannata alle spese.


(1)  GU C 144 del 15 giugno 2002.


6.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 193/2


SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

16 giugno 2005

nella causa C-125/02: Parlamento europeo contro HDI International (1)

(Clausola compromissoria - Contratti di assicurazione - Recesso per aggravamento del rischio assicurato - Recesso arbitrario - Responsabilità contrattuale - Risarcimento del danno)

(2005/C 193/03)

Lingua processuale: il francese

Nella causa C-125/02, Parlamento europeo (agenti: sigg. D. Petersheim, O. Caisou-Rousseau e sig.ra M Ecker) contro HDI International (avv.ti: J.-L. Fagnart e L. Vael), avente ad oggetto un ricorso ai sensi dell'art. 238 CE, proposto il 5 aprile 2002, la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, e dai sigg. R. Schintgen (relatore) e K. Schiemann, giudici, avvocato generale: P. Léger, cancelliere: sig.ra M. Múgica Arzamendi, amministratore principale, ha pronunciato, il 16 giugno 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il recesso dalle garanzie del contratto n. 5.013.347, notificato il 30 ottobre 2001 nonché il 13 e 20 novembre dalla HDI International al Parlamento europeo, costituisce un recesso arbitrario da tali contratti.

2)

La HDI International è condannata a risarcire il danno provocato al Parlamento europeo dal recesso arbitrario dal contratto n. 5.013.347.

3)

L'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno provocato al Parlamento europeo dalla AIG Europe per l'anno 2001 si ottiene moltiplicando l'importo di EUR 389 291,73 per la percentuale dei premi che la HDI International avrebbe ricevuto rispetto all'importo complessivo di quelli che il Parlamento avrebbe dovuto versare alle quattro società coassicuratrici per le garanzie per l'anno 2002 e deducendo dal prodotto così ottenuto l'importo che la detta istituzione avrebbe dovuto pagare alla HDI International per la copertura dei suoi beni situati in Francia contro tutti i danni materiali per l'anno 2002.

4)

Le somme dovute al Parlamento europeo dalla HDI International producono interessi al tasso legale a decorrere dal 4 aprile 2002.

5)

La HDI International è condannata alle spese.


(1)  GU C 144 del 15 giugno 2002.


6.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 193/3


SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

9 giugno 2005

nella causa C-287/02: Regno di Spagna contro Commissione delle Comunità europee (1)

(FEAOG - Liquidazione dei conti - Esercizio 2001 - Modalità di applicazione)

(2005/C 193/04)

Lingua processuale: lo spagnolo

Nella causa C-287/02, avente ad oggetto un ricorso di annullamento, ai sensi dell'art. 230 CE, proposto il 9 agosto 2002, Regno di Spagna (agente: sig.ra L. Fraguas Gadea) contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. M. Niejahr e sig.ra S. Pardo Quintillán) la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. A. Borg Barthet, J.-P. Puissochet, S. von Bahr e J. Malenovský (relatore), giudici, avvocato generale: sig. F.G. Jacobs, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 9 giugno 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

La decisione della Commissione 12 giugno 2002, 2002/461/CE, relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 2001 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia», è annullata nella parte in cui, al suo allegato I, include nell'importo da recuperare nei confronti del Regno di Spagna una rettifica finanziaria dei conti dell'organismo pagatore della Castiglia-La Mancha corrispondente all'importo delle indennità compensative.

2)

Per il resto il ricorso è respinto.

3)

Il Regno di Spagna e la Commissione delle Comunità europee sopportano le proprie spese.


(1)  GU C 233 del 28.9.2002.


6.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 193/3


SENTENZA DELLA CORTE

(Grande Sezione)

16 giugno 2005

nel procedimento C-105/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Firenze): nel procedimento penale a carico di Maria Pupino (1)

(«Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale - Artt. 34 UE e 35 UE - Decisione quadro 2001/220/GAI - Posizione della vittima nel procedimento penale - Tutela delle persone vulnerabili - Audizione di minori in qualità di testimoni - Effetti di una decisione quadro»)

(2005/C 193/05)

Lingua processuale: l'italiano

Nel procedimento C-105/03, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 35 UE, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze con decisione 3 febbraio 2003, pervenuta in cancelleria il 5 marzo 2003, nel procedimento penale a carico di Maria Pupino, la Corte (Grande Sezione), composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans e A. Rosas, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e dal sig. A. Borg Barthet, presidenti di sezione, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr, J. N. Cunha Rodrigues (relatore), P. Kūris, E. Juhász, G. Arestis e M. Ilešič, giudici; avvocato generale: sig.ra J. Kokott; cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato, il 16 giugno 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1.

Gli artt. 2, 3 e 8, n. 4, della decisione quadro del Consiglio 15 marzo 2001, 2001/220/GAI, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, devono essere interpretati nel senso che il giudice nazionale deve avere la possibilità di autorizzare bambini in età infantile che, come nella causa principale, sostengano di essere stati vittime di maltrattamenti a rendere la loro deposizione secondo modalità che permettano di garantire a tali bambini un livello di tutela adeguato, ad esempio al di fuori dell'udienza e prima della tenuta di quest'ultima.

2.

Il giudice nazionale è tenuto a prendere in considerazione le norme dell'ordinamento nazionale nel loro complesso e ad interpretarle, per quanto possibile, alla luce della lettera e dello scopo della detta decisione quadro.


(1)  GU C 146 del 21.6.2003.


6.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 193/4


SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

9 giugno 2005

nei procedimenti riuniti C-211/03, C-299/03 e da C-316/03 a C-318/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen): HLH Warenvertriebs GmbH e Orthica BV contro Repubblica federale di Germania (1)

(«Libera circolazione delle merci - Distinzione tra medicinali e derrate alimentari - Prodotto immesso in commercio come integratore alimentare nello Stato membro di origine, ma considerato come medicinale nello Stato membro di importazione - Autorizzazione all'immissione in commercio»)

(2005/C 193/06)

Lingua processuale: il tedesco

Nei procedimenti riuniti C-211/03, C-299/03 e da C-316/03 a C-318/03, aventi ad oggetto talune domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dall'Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Germania), con decisioni, rispettivamente, 7 maggio, 4, 3, 7 e 8 luglio 2003, pervenute in cancelleria il 15 maggio, l'11 e il 24 luglio 2003, nelle cause HLH Warenvertriebs GmbH (C-211/03) e Orthica BV (C-299/03 e da C-316/03 a C-318/03) contro Repubblica federale di Germania, con l'intervento di: Der Vertreter des öffentlichen Interesses beim Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. J. N. Cunha Rodrigues (relatore), M. Ilešič e E. Levits, giudici; avvocato generale: sig. L. A. Geelhoed; cancelliere: sig.ra K. Sztranc, ha pronunciato, il 9 giugno 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

La qualificazione di un prodotto come medicinale ovvero derrata alimentare dev'essere effettuata tenendo presente l'insieme delle caratteristiche del prodotto, rilevate sia allo stato iniziale del medesimo, sia quando esso è diluito, conformemente alle sue modalità di uso, in acqua o yogurt.

2)

Il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2002, n. 178, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, costituisce una disciplina complementare rispetto alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 10 giugno 2002, 2002/46/CE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari, la cui applicazione è esclusa laddove una normativa comunitaria, quale la detta direttiva, detti specifiche disposizioni per talune categorie di derrate alimentari.

3)

Ad un prodotto che soddisfi sia i requisiti per essere una derrata alimentare sia quelli per essere un medicinale si applicano le sole disposizioni di diritto comunitario specificamente concernenti i medicinali.

4)

Le proprietà farmacologiche di un prodotto costituiscono il fattore sulla base del quale spetta alle autorità degli Stati membri valutare, basandosi sulle capacità potenziali del prodotto medesimo, se esso possa essere somministrato all'uomo, ai sensi dell'art. 1, n. 2, secondo comma, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 novembre 2001, 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, allo scopo di stabilire una diagnosi medica o di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche dell'uomo. Il rischio che l'uso di un prodotto può comportare per la salute costituisce un fattore autonomo, che deve parimenti essere preso in considerazione dalle autorità nazionali competenti ai fini della classificazione del detto prodotto come medicinale.

5)

Un prodotto che costituisce un medicinale ai sensi della direttiva 2001/83 può essere importato in un altro Stato membro solo mediante l'ottenimento di un'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata conformemente alle disposizioni della detta direttiva, anche quando il prodotto sia legittimamente commercializzato in un altro Stato membro come prodotto alimentare.

6)

La nozione di «livelli tollerabili», di cui all'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva 2002/46, è del tutto irrilevante ai fini della distinzione tra medicinali e derrate alimentari.

7)

Nell'ambito della valutazione, da parte di uno Stato membro, dei rischi che derrate alimentari o integratori alimentari possono creare per la sanità pubblica, si può ricorrere al criterio dell'esistenza di un fabbisogno nutrizionale della popolazione dello Stato membro interessato. Tuttavia, l'assenza di tale fabbisogno non è sufficiente, di per sé, a giustificare, vuoi ai sensi dell'art. 30 CE, vuoi ai sensi dell'art. 12 della direttiva 2002/46, il divieto assoluto di commercializzare derrate alimentari o integratori alimentari legittimamente prodotti ovvero immessi in commercio in un altro Stato membro.

8)

Il fatto che il margine di discrezionalità delle autorità nazionali con riguardo alla rilevazione della mancanza di fabbisogno nutrizionale sia assoggettato solo ad un controllo limitato è conforme al diritto comunitario, purché la procedura nazionale di controllo giurisdizionale delle decisioni emesse in materia da tali autorità consenta al giudice dinanzi al quale sia stata proposta azione di annullamento avverso tale decisione di applicare effettivamente, nel contesto del relativo sindacato di legittimità, i principi e le norme di diritto comunitario pertinenti.

9)

L'art. 1, n. 2, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 27 gennaio 1997, n. 258, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari, dev'essere interpretato nel senso che il consumo umano di un prodotto o di un ingrediente alimentare non è stato significativo nella Comunità se, alla luce di tutte le circostanze della specie, risulti dimostrato che tale prodotto o ingrediente alimentare non sia stato utilizzato in misura significativa per il consumo da parte di esseri umani in alcuno degli Stati membri anteriormente alla data di riferimento. Il 15 maggio 1997 costituisce la data di riferimento ai fini della valutazione dell'importanza del consumo umano del detto prodotto o ingrediente alimentare.

10)

Un giudice nazionale non può adire l'Autorità europea per la sicurezza alimentare con riguardo a questioni relative alla qualificazione dei prodotti. Un parere della detta Autorità, eventualmente emanato in una materia oggetto di una controversia pendente dinanzi ad un giudice nazionale, può costituire un elemento probatorio che il detto giudice dovrebbe prendere in considerazione nell'ambito della controversia medesima.


(1)  GU C 200 del 23.8.2003.

GU C 275 del 15.11.2003.


6.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 193/5


SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

9 giugno 2005

nella causa C-270/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana (1)

(«Inadempimento di uno Stato - Ambiente - Gestione dei rifiuti - Direttiva 75/442/CEE, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE - Trasporto e raccolta dei rifiuti - Art. 12»)

(2005/C 193/07)

Lingua processuale: l'italiano

Nella causa C-270/03, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 23 giugno 2003, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. L. Visaggio e R. Amorosi, con domicilio eletto in Lussemburgo) contro Repubblica italiana (agente: sig. I.M. Braguglia, assistito dal sig. M. Fiorilli, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo), la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. J.P. Puissochet (relatore), S. von Bahr, J. Malenovský e U. Lõhmus, giudici; avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl; cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato, il 9 giugno 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

La Repubblica italiana, permettendo alle imprese, in forza dell'art. 30, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che ha trasposto le direttive 91/156/CEE, relativa ai rifiuti, 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi, e 94/62/CE, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426:

di esercitare la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare senza obbligo di essere iscritte all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti, e

di trasportare i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano i 30 chilogrammi e i 30 litri al giorno, senza obbligo di essere iscritte al medesimo Albo,

è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 12 della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE.

2)

La Repubblica italiana è condannata alle spese.


(1)  GU C 200 del 23.8.2003.


6.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 193/6


SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

16 giugno 2005

nei procedimenti riuniti C-462/03 e C-463/03 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Bundesvergabeamt): Strabag AG, Kostmann GmbH contro Österreichische Bundesbahnen (1)

(«Appalti pubblici - Direttiva 93/38/CEE - Settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni - Nozioni di “gestione” e di “messa a disposizione” di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel settore del trasporto per ferrovia - Lavori di infrastruttura ferroviaria»)

(2005/C 193/08)

Lingua processuale: il tedesco

Nei procedimenti riuniti C-462/03 e C-463/03, aventi ad oggetto alcune domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Bundesvergabeamt (Austria) con decisioni 27 ottobre 2003, pervenute in cancelleria il 4 novembre 2003, nelle cause tra Strabag AG (C-462/03), Kostmann GmbH (C-463/03), Kostmann GmbH (C-463/03), contro Österreichische Bundesbahnen, la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W. A. Timmermans (relatore), presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. R. Schintgen, G. Arestis e J. Klučka, giudici; avvocato generale: sig. P. Léger; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 16 giugno 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Quando un ente aggiudicatore che svolge una delle attività specificamente menzionate all'art. 2, n. 2, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/38/CEE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto, nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, prevede, nell'esercizio di tale attività, di assegnare un appalto di servizi, di lavori o di forniture o di organizzare un concorso, tale appalto o concorso è disciplinato dalle disposizioni della detta direttiva.


(1)  GU C 21 del 24.1.2004.


6.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 193/6


SENTENZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

16 giugno 2005

nella causa C-104/06: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 97/13/CE - Servizi di telecomunicazioni - Contributo alla ricerca e allo sviluppo)

(2005/C 193/09)

Lingua processuale: il francese

Nella causa C-104/04, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. J.-F. Pasquier e M. Shotter) contro Repubblica francese (agenti: sig. G. de Bergues e sig.ra S. Ramet), avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 27 febbraio 2004, la Corte (Quarta Sezione), composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dai sigg. K. Schiemann e E. Levits (relatore), giudici; avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 16 giugno 2005, una sentenza il cui dispositivo è il seguente:

1.

La Repubblica francese, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi agli artt. 3, n. 2, e 8, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 10 aprile 1997, 97/13/CE, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione, letti in combinato disposto con l'allegato di tale direttiva, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della direttiva in parola.

2.

La Repubblica francese è condannata alle spese.


(1)  GU C 94 del 17 aprile 2004


6.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 193/7


SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

9 giugno 2005

nella causa C-135/04: Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna (1)

(«Conservazione della fauna - Uccelli selvatici - Periodi di caccia - Caccia al colombaccio durante la migrazione di ritorno nella provincia di Guipúzcoa»)

(2005/C 193/10)

Lingua processuale: lo spagnolo

Nella causa C-135/04, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 12 marzo 2004, Commissione delle Comunità europee, (agenti: sigg. G. Valero Jordana e M. van Beek, con domicilio eletto in Lussemburgo) contro Regno di Spagna (agenti: sig.ra N. Díaz Abad e sig. M. Muñoz Pérez, con domicilio eletto in Lussemburgo), la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. C. Gulmann (relatore), R. Schintgen e G. Arestis, giudici; avvocato generale: sig. L. A. Geelhoed; cancelliere: sig.ra. M. Ferreira, amministratore principale, ha pronunciato, il 9 giugno 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il Regno di Spagna, autorizzando nella provincia di Guipúzcoa la pratica della caccia al colombaccio «a contrapasa», è venuto meno agli obblighi incombentigli ai sensi dell'art. 7, n. 4, della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

2)

Il Regno di Spagna è condannato alle spese.


(1)  GU C 106 del 30.4.2004.


6.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 193/7


SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

16 giugno 2005

nella causa C-191/04: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese (1)

(Inadempimento di uno Stato - Inquinamento e fattori di nocività - Trattamento delle acque reflue urbane - Direttiva 91/271/CEE)

(2005/C 193/11)

Lingua processuale: il francese

Nella causa C-191/04, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 23 aprile 2004, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. A. Bordes e G. Valero Jordana) contro Repubblica francese (agenti: sig. G. de Bergues e sig.ra C. Jurgensen-Mercier), la Corte (Sesta Sezione), composta dal sig. A. Borg Barthet (relatore), presidente di sezione, dai sigg. A. La Pergola e A. Ó Caoimh, giudici, avvocato generale: sig.ra J. Kokott, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 16 giugno 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1.

Non avendo trasmesso alla Commissione delle Comunità europee le informazioni che dovevano essere raccolte, alla data del 31 dicembre 1999, dalle autorità competenti o dagli organismi abilitati nell'ambito della sorveglianza degli scarichi e dei fanghi residui urbani istituita dall'art. 15 della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, relativa al trattamento delle acque reflue urbane, quanto agli agglomerati interessati dalla scadenza del 31 dicembre 1998 e ciò nei sei mesi successivi alla domanda indirizzatale a tal fine il 18 dicembre 2000, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell'art. 15, n. 4, della detta direttiva;

2.

La Repubblica francese è condannata alle spese.


(1)  GU C 156 del 12.6.2004.


6.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 193/8


SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

16 giugno 2005

nella causa C-349/04, Commissione delle Comunità europee contro Granducato di Lussemburgo (1)

(«Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2002/77/CE - Mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica - Mancata trasposizione entro il termine prescritto»)

(2005/C 193/12)

Lingua processuale: il francese

Nella causa C-349/04, Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. E. Gippini Fournier e sig.ra K. Mojzesowicz) contro Granducato di Lussemburgo (agente: sig. S. Schreiner), avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 13 agosto 2004, la Corte (Sesta Sezione), composta dal sig. A. Borg Barthet, presidente di sezione, dai sigg. S. von Bahr e J. Malenovský (relatore), giudici; avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 16 giugno 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il Granducato di Lussemburgo, non avendo comunicato alla Commissione tutte le informazioni necessarie affinché essa possa confermare che ha ottemperato alle disposizioni della direttiva della Commissione 16 settembre 2002, 2002/77/CE, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell'art. 9 di tale direttiva.

2)

Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.


(1)  GU C 239 del 25.09.2004.


6.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 193/8


SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

9 giugno 2005

nella causa C-510/04: Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2002/6/CE - Formalità relative alle navi - Mancata trasposizione entro il termine prescritto)

(2005/C 193/13)

Lingua processuale: il francese

Nella causa C-510/04, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 13 dicembre 2004, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. K. Simonsson e W. Wils) contro Regno del Belgio (agente: sig. M. Wimmer), la Corte (Quinta Sezione), composta dalla sig.ra Silva de Lapuerta, presidente di sezione, e dai sigg. G. Arestis e J. Klučka (relatore), giudici, avvocato generale: sig. P. Léger, cancelliere: sig. R. Grass,, il 9 giugno 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1.

Il Regno del Belgio, non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 18 febbraio 2002, 2002/6/CE, sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri della Comunità, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi di tale direttiva.

2.

Il Regno del Belgio è condannato alle spese.


(1)  GU C 31 del 5.2.2005.


6.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 193/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division (Patents Court) con ordinanza 20 dicembre 2004, nel procedimento Yissum Research and Development Company of the Hebrew University of Jerusalem contro Comptroller-General of Patents

(Causa C-202/05)

(2005/C 193/14)

Lingua processuale: l'inglese

Con ordinanza 20 dicembre 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 9 maggio 2005, nel procedimento Yissum Research and Development Company of the Hebrew University of Jerusalem contro Comptroller-General of Patents, la High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division (Patents Court), ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

Si chiede alla Corte di Giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi in via pregiudiziale sulle seguenti questioni sollevate in merito all'interpretazione dell'art. 1, lett. b), del regolamento (CEE) del Consiglio 18 giugno 1992, n. 1768, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i medicinali (1)(GU L 182 del 2.7.1999, in prosieguo: il «regolamento»):

1)

Che cosa si intenda con la nozione di «prodotto» di cui all'art. 1, lett. b), del regolamento nel caso in cui il brevetto di base tuteli una seconda applicazione medica di un agente terapeutico; in particolare, se l'applicazione di un agente terapeutico rivesta qualche ruolo nella definizione del concetto di «prodotto» ai fini del regolamento;

2)

Se il concetto di «composizione di principi attivi di un medicinale» ai sensi dell'art. 1, lett. b), del regolamento, presupponga che ciascun ingrediente da cui è costituito il composto deve avere proprietà terapeutiche;

3)

Se vi sia una «composizione di principi attivi di un medicinale» nel caso di un composto costituito da due ingredienti, uno dei quali sia una sostanza con effetto terapeutico per una determinata indicazione e l'altro renda possibile ottenere una forma del medicinale idonea a renderlo efficace per la detta indicazione.


(1)  GU L 182 del 2.7.1992, pag. 1.


6.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 193/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Bundessozialgericht con ordinanza 10 febbraio 2005 nel procedimento Gertraud Hartmann contro Freistaat Bayern

(Causa C-212/05)

(2005/C 193/15)

Lingua processuale: il tedesco

Con ordinanza 10 febbraio 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 17 maggio 2005, nel procedimento Gertraud Hartmann contro Freistaat Bayern, il Bundessozialgericht, ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

a)

Se debba essere considerato quale lavoratore migrante, ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612 (1), relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, con riguardo al periodo compreso tra il gennaio del 1994 ed il settembre 1998, anche un cittadino tedesco che, mantenendo il proprio rapporto di lavoro in Germania quale funzionario delle poste, abbia trasferito la propria residenza dalla Germania in Austria esercitando la propria attività lavorativa in qualità di lavoratore migrante.

b)

In caso di soluzione positiva della questione sub a):

Se costituisca una discriminazione indiretta, ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1612/68, il fatto che al coniuge del soggetto indicato sub a), residente in Austria e di nazionalità austriaca, non svolgente attività lavorativa, sia stata negata, nel periodo sopra indicato, la corresponsione dell'assegno per l'educazione dei figli previsto dalla legislazione tedesca, sulla base del rilievo che il coniuge medesimo non risiede né dimora abitualmente sul territorio tedesco.


(1)  GU L 257, pag. 2.


6.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 193/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal 10 febbraio 2005, con ordinanza del Bundessozialgericht, nel procedimento Wendy Geven contro Land de Rhénanie del Nord/Westphalie

(Causa C-213/05)

(2005/C 193/16)

Lingua di procedura: il tedesco

Con ordinanza del Bundessozialgericht, pervenuta nella cancelleria della Corte il 17 maggio 2005, nel procedimento Wendy Geven contro Land de Rhénanie del Nord/Westphalie il 10 febbraio 2005, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se dal diritto comunitario (in particolare dall'art. 7, n. 2, del regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (1)), derivi che alla Repubblica federale di Germania è vietato escludere dal beneficio dell'assegno tedesco per l'educazione dei figli una cittadina di un altro Stato membro ivi residente che svolge in Germania un'occupazione minore (tra 3 e 14 ore settimanali) in quanto quest'ultima non ha né la residenza né la dimora abituale in Germania.


(1)  GU L 257, pag. 2.


6.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 193/10


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro l'Irlanda, presentato il 17 maggio 2005

(Causa C-216/05)

(2005/C 193/17)

Lingua processuale: inglese

Il 17 maggio 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Xavier Lewis, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro l'Irlanda.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che l'Irlanda, subordinando la piena ed effettiva partecipazione del pubblico a taluni studi di valutazione dell'impatto ambientale al previo pagamento di un'apposita tassa, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 6 e 8 della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (1), come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (2),

condannare l'Irlanda alle spese.

Motivi e principali argomenti:

La normativa irlandese in materia di pianificazione dell'ambiente prevede che l'amministrazione competente in materia possa assoggettare la presentazione di osservazioni da parte del pubblico presso l'amministrazione medesima ovvero all'organo competente in secondo grado (planning appeals board) al previo pagamento di un'apposita tassa. A parere della Commissione, la riscossione di una siffatta tassa di partecipazione costituisce violazione della direttiva 85/337/CEE, come modificata dalla direttiva 97/11/CEE, sulla base dei seguenti rilievi:-

la direttiva non contiene alcuna espressa previsione che consenta la riscossione di tale tributo;

tale tributo è in contrasto con la ratio e la finalità della direttiva;

il tenore letterale dell'art. 6, nn. 2 e 3, della direttiva, non consente un'interpretazione talmente estensiva come sostenuto dalla Repubblica d'Irlanda, e;

la normativa irlandese costituisce ostacolo all'esercizio dei diritti riconosciuti al pubblico dall'art. 6, n. 2, della direttiva.


(1)  GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40

(2)  GU L 73 del 14. 3. 1997, pag. 5


6.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 193/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Tribunal Supremo con ordinanza 3 marzo 2005 nel procedimento Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio contro Compañia Española de Petróleos, S.A.

(Causa C-217/05)

(2005/C 193/18)

Lingua processuale: lo spagnolo

Con ordinanza 3 marzo 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 17 maggio 2005, nel procedimento Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio contro Compañia Española de Petróleos, S.A

Il Tribunal Supremo, ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

Se gli artt. 10-13 del regolamento (CEE) della Commissione 22 giugno 1983 (1), n. 1984, relativo all'applicazione dell'articolo 85 [ora art. 81 CE], paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi di acquisto esclusivo, vadano interpretati nel senso che nel loro ambito rientrano i contratti di distribuzione in esclusiva di carburanti e combustibili che, nominalmente qualificati come contratti di commissione o di agenzia, contengono i seguenti elementi:

A)

Il titolare della stazione di servizio s'impegna a vendere esclusivamente carburanti e combustibili del somministratore conformemente ai prezzi di vendita al pubblico, alle condizioni e alle tecniche di vendita e di gestione stabilite dal somministratore.

B)

Il titolare della stazione di servizio assume il rischio relativo ai prodotti dal momento in cui li riceve dal somministratore nelle cisterne della stazione di servizio.

C)

Dal momento del ricevimento dei prodotti, il titolare si assume l'obbligo di conservarli in condizioni idonee ad evitare qualsiasi perdita o deterioramento degli stessi e risponde eventualmente, sia nei confronti della Cepsa sia di terzi, per qualsiasi perdita, contaminazione o mescolanza che detti prodotti possano subire o dei danni che possano verificarsi per tale motivo.

D)

Il titolare della stazione di servizio è tenuto a versare al somministratore l'importo dei carburanti o combustibili nove giorni dopo la data della loro consegna nella stazione di servizio.


(1)  GU L 173 del 30.6.1983, pag. 5; Edizione speciale spagnola, cap. 8, tomo 2, pag. 114.


6.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 193/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Tribunal administratif de Lyon (Francia) con decisione 7 aprile 2005 nel procedimento Jean Auroux e a. contro Comune di Roanne — Parte interveniente: Société d'équipement du département de la Loire

(Causa C-220/05)

(2005/C 193/19)

Lingua processuale: il francese

Con decisione 7 aprile 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 19 maggio 2005, nel procedimento Jean Auroux e a. contro Comune di Roanne — Parte interveniente: Société d'équipement du département de la Loire, il Tribunal administratif de Lyon, ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

Se una convenzione, con la quale una prima amministrazione aggiudicatrice affidi ad una seconda amministrazione aggiudicatrice la realizzazione, per fini di interesse generale, di un'operazione di lottizzazione, nell'ambito della quale tale seconda amministrazione aggiudicatrice rimetta alla prima opere destinate a soddisfare sue esigenze, e allo scadere della quale la prima amministrazione aggiudicatrice diventi automaticamente proprietaria dei terreni e delle opere che non siano stati ceduti a terzi, costituisca un appalto pubblico di lavori ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1 della direttiva 14 giugno 1993, 93/37/CEE (1), come modificata.

2)

In caso di soluzione affermativa alla prima questione, se, ai fini della valutazione del summenzionato limite di ECU 5 000 000 di diritti speciali di prelievo, fissato dall'art. 6 della detta direttiva, occorra tener conto esclusivamente del prezzo versato a titolo di corrispettivo per la cessione delle opere rimesse all'amministrazione aggiudicatrice, ovvero la somma di tale prezzo e delle partecipazioni versate, ancorché queste ultime siano solo parzialmente destinate alla realizzazione delle dette opere, o, infine, l'importo complessivo dei lavori, ove i beni non ceduti allo scadere del contratto divengono automaticamente di proprietà della prima amministrazione aggiudicatrice, che prosegue, in tal caso, l'esecuzione dei contratti in corso e si accolla i debiti contratti dalla seconda amministrazione aggiudicatrice.

3)

In caso di soluzione affermativa alle prime due questioni: se la prima amministrazione aggiudicatrice sia dispensata, per concludere una siffatta convenzione, dal ricorso alle procedure di aggiudicazione degli appalti previste dalla direttiva medesima, sulla base del rilievo che tale convenzione può essere aggiudicata esclusivamente a determinate persone giuridiche e che le medesime procedure verranno applicate dalla seconda autorità aggiudicatrice ai fini dell'attribuzione dei propri appalti di lavori.


(1)  Direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori (GU L 199 del 9.8.1993, pag. 54).


6.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 193/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Supreme Court (Irlanda) con ordinanza 11 maggio 2005 nel procedimento Sam McCauley Chemists (Blackpool) Ltd e Mark Sadja contro Pharmaceutical Society of Ireland, Minister for Health and Children e Attorney General

(Causa C-221/05)

(2005/C 193/20)

Lingua processuale: l'inglese

Con ordinanza 11 maggio 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 19 maggio 2005, nel procedimento Sam McCauley Chemists (Blackpool) Ltd e Mark Sadja contro Pharmaceutical Society of Ireland, Minister for Health and Children e Attorney General, la Supreme Court (Irlanda), ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

Se l'art. 2 della direttiva del Consiglio 16 settembre 1985, 85/433/CEE (1), concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli in farmacia e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento per talune attività nel settore farmaceutico (…):

a)

imponga un obbligo unico, circoscritto alla richiesta, diretta agli Stati membri, di riconoscere i titoli di cui all'art. 2, n. 1, della direttiva, prevedendo una deroga per l'ipotesi di apertura di nuove farmacie, quale definita all'art. 2, n. 2, oppure,

b)

se, invece, imponga agli Stati membri un obbligo distinto di riconoscere i titoli di cui all'art. 2, n. 1, e, in aggiunta, attribuisca agli Stati membri un potere discrezionale di estendere tale riconoscimento alle persone in possesso di tali titoli, in riferimento all'ipotesi di apertura al pubblico di nuove farmacie, quale definita all'art. 2, n. 2.


(1)  GU L 254 del 24.9.1985, pag. 37.


6.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 193/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven con ordinanza 17 maggio 2005 nel procedimento 1. J. van der Weerd, 2. Maatschap Van der Bijl, 3. J.W. Schoonhoven contro Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(Causa C-222/05)

(2005/C 193/21)

Lingua processuale: l'olandese

Con ordinanza 17 maggio 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 20 maggio 2005, nel procedimento 1. J. van der Weerd, 2. Maatschap Van der Bijl, 3. J.W. Schoonhoven contro Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, il College van Beroep voor het bedrijfsleven, ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

Se il diritto comunitario imponga un esame d'ufficio — ovvero un esame alla luce di motivi che esulano dall'oggetto della controversia — alla luce di motivi tratti dalla direttiva 85/511/CEE (1).

2)

Per l'ipotesi di soluzione affermativa per la questione n. 1: Se l'obbligo incombente agli Stati membri, in base al combinato disposto dell'art. 11, n. 1, primo trattino, e dell'art. 13, n. 1, secondo trattino, della direttiva 85/511/CEE, di provvedere affinché gli esami di laboratorio destinati a rivelare la presenza di afta epizootica siano effettuati da un laboratorio nazionale indicato nell'allegato B della direttiva 85/511/CEE, abbia effetto diretto.

3)

a)

Se l'art. 11, n. 1, della direttiva 85/511/CEE debba essere interpretato nel senso che la circostanza che la presenza di afta epizootica sia accertata da un laboratorio non menzionato nell'allegato B della direttiva 85/511/CEE comporti conseguenze giuridiche.

b)

Nel caso in cui la questione n. 3a sia risolta in senso affermativo:

Se l'art. 11, n. 1, della direttiva 85/511/CEE miri alla tutela degli interessi dei soggetti di diritto, quali gli appellanti nella causa principale. In caso di soluzione negativa, se soggetti di diritto, quali gli appellanti nella causa principale, possano invocare un'eventuale violazione degli obblighi derivanti da tale disposizione per le autorità degli Stati membri.

c)

Nel caso in cui la soluzione fornita alla questione n. 3b comporti che i soggetti di diritto possono invocare l'art. 11, n. 1, della direttiva 85/511/CEE:

Quali conseguenze giuridiche debbano essere collegate all'accertamento della presenza di afta epizootica da parte di un laboratorio non menzionato nell'allegato B della direttiva 85/511/CEE.

4)

Se l'allegato B della direttiva 85/511/CEE, alla luce di quanto disposto negli artt. 11 e 13 di questa direttiva, debba essere interpretato nel senso che la menzione nell'allegato B della direttiva 85/511/CEE del «Centraal Diergeneeskundig Instituut, Lelystad» possa o debba riferirsi anche all'ID Lelystad B.V.

5)

Nel caso in cui dalle soluzioni fornite per le questioni supra indicate risulti che la presenza di afta epizootica possa venire accertata da un laboratorio non menzionato nell'allegato B della direttiva 85/511/CEE, o che tale allegato B della direttiva 85/511/CEE debba essere interpretato nel senso che la menzione del «Centraal Diergeneeskundig Instituut, Lelystad» possa o debba riferirsi anche all'ID Lelystad B.V.:

Se la direttiva 85/511/CEE debba essere interpretata nel senso che essa dispone che l'organo amministrativo competente a decidere è vincolato dai risultati di un esame effettuato da un laboratorio iscritto nell'allegato B della direttiva 85/511/CEE, — rispettivamente, nel caso in cui la risposta alla questione 3a comporti che l'organo amministrativo possa basare i suoi provvedimenti volti alla lotta all'afta epizootica anche sui risultati ottenuti da un laboratorio che non è iscritto nell'allegato B della direttiva 85/511/CEE, che tale organo è vincolato dai risultati di quest'ultimo laboratorio — oppure se la determinazione di tale potere rientri nell'autonomia procedurale dello Stato membro e il giudice dinanzi al quale è pendente la causa principale debba controllare se le norme in materia si applichino indipendentemente dal fatto che l'esame di laboratorio sia effettuato in base a un obbligo procedurale comunitario o nazionale, nonché se l'applicazione del regime della procedura giudiziaria nazionale non renda estremamente difficile o praticamente impossibile tale applicazione delle norme comunitarie.

6)

Nel caso in cui la soluzione fornita per la questione n. 5 comporti che il vincolo delle autorità nazionali al risultato di laboratorio è disciplinato dalla direttiva 85/511/CEE:

Se le autorità nazionali siano vincolate incondizionatamente dal risultato di un esame volto all'individuazione dell'afta epizootica eseguito da un laboratorio. In caso di soluzione negativa, quale sia il potere discrezionale che la direttiva 85/511/CEE concede alle autorità nazionali.


(1)  Direttiva del Consiglio 18 novembre 1985, 85/511/CE, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica (GU L 315, pag. 11).


6.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 193/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven con ordinanza 17 maggio 2005 nel procedimento H. de Rooy sr. e H. de Rooy jr contro Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(Causa C-223/05)

(2005/C 193/22)

Lingua processuale: l'olandese

Con ordinanza 17 maggio 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 20 maggio 2005, nel procedimento H. de Rooy sr. e H. de Rooy jr contro Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, il College van Beroep voor het bedrijfsleven, ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

Se il diritto comunitario imponga un esame d'ufficio — ovvero un esame alla luce di motivi che esulano dall'oggetto della controversia — alla luce di motivi tratti dalla direttiva 85/511/CEE (1).

2)

Per l'ipotesi di soluzione affermativa per la questione n. 1:

Se l'obbligo incombente agli Stati membri, in base al combinato disposto dell'art. 11, n. 1, primo trattino, e dell'art. 13, n. 1, secondo trattino, della direttiva 85/511/CEE, di provvedere affinché gli esami di laboratorio destinati a rivelare la presenza di afta epizootica siano effettuati da un laboratorio nazionale indicato nell'allegato B della direttiva 85/511/CEE, abbia effetto diretto.

3)

a)

Se l'art. 11, n. 1, della direttiva 85/511/CEE debba essere interpretato nel senso che la circostanza che la presenza di afta epizootica sia accertata da un laboratorio non menzionato nell'allegato B della direttiva 85/511/CEE comporti conseguenze giuridiche.

b)

Nel caso in cui la questione n. 3a sia risolta in senso affermativo:

Se l'art. 11, n. 1, della direttiva 85/511/CEE miri alla tutela degli interessi dei soggetti di diritto, quali gli appellanti nella causa principale. In caso di soluzione negativa, se soggetti di diritto, quali gli appellanti nella causa principale, possano invocare un'eventuale violazione degli obblighi derivanti da tale disposizione per le autorità degli Stati membri.

c)

Nel caso in cui la soluzione fornita alla questione n. 3b comporti che i soggetti di diritto possono invocare l'art. 11, n. 1, della direttiva 85/511/CEE:

Quali conseguenze giuridiche debbano essere collegate all'accertamento della presenza di afta epizootica da parte di un laboratorio non menzionato nell'allegato B della direttiva 85/511/CEE.

4)

Se l'allegato B della direttiva 85/511/CEE, alla luce di quanto disposto negli artt. 11 e 13 di questa direttiva, debba essere interpretato nel senso che la menzione nell'allegato B della direttiva 85/511/CEE del «Centraal Diergeneeskundig Instituut, Lelystad» possa o debba riferirsi anche all'ID Lelystad B.V.

5)

Nel caso in cui dalle soluzioni fornite per le questioni supra indicate risulti che la presenza di afta epizootica possa venire accertata da un laboratorio non menzionato nell'allegato B della direttiva 85/511/CEE, o che tale allegato B della direttiva 85/511/CEE debba essere interpretato nel senso che la menzione del «Centraal Diergeneeskundig Instituut, Lelystad» possa o debba riferirsi anche all'ID Lelystad B.V.:

Se la direttiva 85/511/CEE debba essere interpretata nel senso che essa dispone che l'organo amministrativo competente a decidere è vincolato dai risultati di un esame effettuato da un laboratorio iscritto nell'allegato B della direttiva 85/511/CEE, — rispettivamente, nel caso in cui la risposta alla questione 3a comporti che l'organo amministrativo possa basare i suoi provvedimenti volti alla lotta all'afta epizootica anche sui risultati ottenuti da un laboratorio che non è iscritto nell'allegato B della direttiva 85/511/CEE, che tale organo è vincolato dai risultati di quest'ultimo laboratorio — oppure se la determinazione di tale potere rientri nell'autonomia procedurale dello Stato membro e il giudice dinanzi al quale è pendente la causa principale debba controllare se le norme in materia si applichino indipendentemente dal fatto che l'esame di laboratorio sia effettuato in base a un obbligo procedurale comunitario o nazionale, nonché se l'applicazione del regime della procedura giudiziaria nazionale non renda estremamente difficile o praticamente impossibile tale applicazione delle norme comunitarie.

6)

Nel caso in cui la soluzione fornita per la questione n. 5 comporti che il vincolo delle autorità nazionali al risultato di laboratorio è disciplinato dalla direttiva 85/511/CEE:

Se le autorità nazionali siano vincolate incondizionatamente dal risultato di un esame volto all'individuazione dell'afta epizootica eseguito da un laboratorio. In caso di soluzione negativa, quale sia il potere discrezionale che la direttiva 85/511/CEE concede alle autorità nazionali.


(1)  Direttiva del Consiglio 18 novembre 1985, 85/511/CE, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica (GU L 315, pag. 11).


6.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 193/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven con ordinanza 17 maggio 2005 nel procedimento 1. Maatschap H. e J. van 't Oever, 2. Maatschap F. van 't Oever e W. Fien, 3. B. van 't Oever, 4. Maatschap A. e J. Fien, 5. Maatschap K. Koers e J. Stellingwerf, 6. H. Koers, 7. Maatschap K. e G. Polinder, 8. G. van Wijhe contro Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(Causa C-224/05)

(2005/C 193/23)

Lingua processuale: l'olandese

Con ordinanza 17 maggio 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 20 maggio 2005, nel procedimento 1. Maatschap H. e J. van 't Oever, 2. Maatschap F. van 't Oever e W. Fien, 3. B. van 't Oever, 4. Maatschap A. e J. Fien, 5. Maatschap K. Koers e J. Stellingwerf, 6. H. Koers, 7. Maatschap K. e G. Polinder, 8. G. van Wijhe contro Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, il College van Beroep voor het bedrijfsleven, ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

Se il diritto comunitario imponga un esame d'ufficio — ovvero un esame alla luce di motivi che esulano dall'oggetto della controversia — alla luce di motivi tratti dalla direttiva 85/511/CEE (1).

2)

Per l'ipotesi di soluzione affermativa per la questione n. 1:

Se l'obbligo incombente agli Stati membri, in base al combinato disposto dell'art. 11, n. 1, primo trattino, e dell'art. 13, n. 1, secondo trattino, della direttiva 85/511/CEE, di provvedere affinché gli esami di laboratorio destinati a rivelare la presenza di afta epizootica siano effettuati da un laboratorio nazionale indicato nell'allegato B della direttiva 85/511/CEE, abbia effetto diretto.

3.

a)

Se l'art. 11, n. 1, della direttiva 85/511/CEE debba essere interpretato nel senso che la circostanza che la presenza di afta epizootica sia accertata da un laboratorio non menzionato nell'allegato B della direttiva 85/511/CEE comporti conseguenze giuridiche.

b)

Nel caso in cui la questione n. 3a sia risolta in senso affermativo:

Se l'art. 11, n. 1, della direttiva 85/511/CEE miri alla tutela degli interessi dei soggetti di diritto, quali gli appellanti nella causa principale. In caso di soluzione negativa, se soggetti di diritto, quali gli appellanti nella causa principale, possano invocare un'eventuale violazione degli obblighi derivanti da tale disposizione per le autorità degli Stati membri.

c)

Nel caso in cui la soluzione fornita alla questione n. 3b comporti che i soggetti di diritto possono invocare l'art. 11, n. 1, della direttiva 85/511/CEE:

Quali conseguenze giuridiche debbano essere collegate all'accertamento della presenza di afta epizootica da parte di un laboratorio non menzionato nell'allegato B della direttiva 85/511/CEE.

4)

Se l'allegato B della direttiva 85/511/CEE, alla luce di quanto disposto negli artt. 11 e 13 di questa direttiva, debba essere interpretato nel senso che la menzione nell'allegato B della direttiva 85/511/CEE del «Centraal Diergeneeskundig Instituut, Lelystad» possa o debba riferirsi anche all'ID Lelystad B.V.

5)

Nel caso in cui dalle soluzioni fornite per le questioni supra indicate risulti che la presenza di afta epizootica possa venire accertata da un laboratorio non menzionato nell'allegato B della direttiva 85/511/CEE, o che tale allegato B della direttiva 85/511/CEE debba essere interpretato nel senso che la menzione del «Centraal Diergeneeskundig Instituut, Lelystad» possa o debba riferirsi anche all'ID Lelystad B.V.:

Se la direttiva 85/511/CEE debba essere interpretata nel senso che essa dispone che l'organo amministrativo competente a decidere è vincolato dai risultati di un esame effettuato da un laboratorio iscritto nell'allegato B della direttiva 85/511/CEE, — rispettivamente, nel caso in cui la risposta alla questione 3a comporti che l'organo amministrativo possa basare i suoi provvedimenti volti alla lotta all'afta epizootica anche sui risultati ottenuti da un laboratorio che non è iscritto nell'allegato B della direttiva 85/511/CEE, che tale organo è vincolato dai risultati di quest'ultimo laboratorio — oppure se la determinazione di tale potere rientri nell'autonomia procedurale dello Stato membro e il giudice dinanzi al quale è pendente la causa principale debba controllare se le norme in materia si applichino indipendentemente dal fatto che l'esame di laboratorio sia effettuato in base a un obbligo procedurale comunitario o nazionale, nonché se l'applicazione del regime della procedura giudiziaria nazionale non renda estremamente difficile o praticamente impossibile tale applicazione delle norme comunitarie.

6)

Nel caso in cui la soluzione fornita per la questione n. 5 comporti che il vincolo delle autorità nazionali al risultato di laboratorio è disciplinato dalla direttiva 85/511/CEE:

Se le autorità nazionali siano vincolate incondizionatamente dal risultato di un esame volto all'individuazione dell'afta epizootica eseguito da un laboratorio. In caso di soluzione negativa, quale sia il potere discrezionale che la direttiva 85/511/CEE concede alle autorità nazionali.


(1)  Direttiva del Consiglio 18 novembre 1985, 85/511/CE, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica (GU L 315, pag. 11).


6.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 193/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven con ordinanza 17 maggio 2005 nel procedimento B.J. van Middendorp contro Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(Causa C-225/05)

(2005/C 193/24)

Lingua processuale: l'olandese

Con ordinanza 17 maggio 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 20 maggio 2005, nel procedimento B.J. van Middendorp contro Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, il College van Beroep voor het bedrijfsleven, ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

Se il diritto comunitario imponga un esame d'ufficio — ovvero un esame alla luce di motivi che esulano dall'oggetto della controversia — alla luce di motivi tratti dalla direttiva 85/511/CEE (1).

2)

Per l'ipotesi di soluzione affermativa per la questione n. 1:

Se l'obbligo incombente agli Stati membri, in base al combinato disposto dell'art. 11, n. 1, primo trattino, e dell'art. 13, n. 1, secondo trattino, della direttiva 85/511/CEE, di provvedere affinché gli esami di laboratorio destinati a rivelare la presenza di afta epizootica siano effettuati da un laboratorio nazionale indicato nell'allegato B della direttiva 85/511/CEE, abbia effetto diretto.

3)

a)

Se l'art. 11, n. 1, della direttiva 85/511/CEE debba essere interpretato nel senso che la circostanza che la presenza di afta epizootica sia accertata da un laboratorio non menzionato nell'allegato B della direttiva 85/511/CEE comporti conseguenze giuridiche.

b)

Nel caso in cui la questione n. 3a sia risolta in senso affermativo:

Se l'art. 11, n. 1, della direttiva 85/511/CEE miri alla tutela degli interessi dei soggetti di diritto, quali gli appellanti nella causa principale. In caso di soluzione negativa, se soggetti di diritto, quali gli appellanti nella causa principale, possano invocare un'eventuale violazione degli obblighi derivanti da tale disposizione per le autorità degli Stati membri.

c)

Nel caso in cui la soluzione fornita alla questione n. 3b comporti che i soggetti di diritto possono invocare l'art. 11, n. 1, della direttiva 85/511/CEE:

Quali conseguenze giuridiche debbano essere collegate all'accertamento della presenza di afta epizootica da parte di un laboratorio non menzionato nell'allegato B della direttiva 85/511/CEE.

4)

Se l'allegato B della direttiva 85/511/CEE, alla luce di quanto disposto negli artt. 11 e 13 di questa direttiva, debba essere interpretato nel senso che la menzione nell'allegato B della direttiva 85/511/CEE del «Centraal Diergeneeskundig Instituut, Lelystad» possa o debba riferirsi anche all'ID Lelystad B.V.

5)

Nel caso in cui dalle soluzioni fornite per le questioni supra indicate risulti che la presenza di afta epizootica possa venire accertata da un laboratorio non menzionato nell'allegato B della direttiva 85/511/CEE, o che tale allegato B della direttiva 85/511/CEE debba essere interpretato nel senso che la menzione del «Centraal Diergeneeskundig Instituut, Lelystad» possa o debba riferirsi anche all'ID Lelystad B.V.:

Se la direttiva 85/511/CEE debba essere interpretata nel senso che essa dispone che l'organo amministrativo competente a decidere è vincolato dai risultati di un esame effettuato da un laboratorio iscritto nell'allegato B della direttiva 85/511/CEE, — rispettivamente, nel caso in cui la risposta alla questione 3a comporti che l'organo amministrativo possa basare i suoi provvedimenti volti alla lotta all'afta epizootica anche sui risultati ottenuti da un laboratorio che non è iscritto nell'allegato B della direttiva 85/511/CEE, che tale organo è vincolato dai risultati di quest'ultimo laboratorio — oppure se la determinazione di tale potere rientri nell'autonomia procedurale dello Stato membro e il giudice dinanzi al quale è pendente la causa principale debba controllare se le norme in materia si applichino indipendentemente dal fatto che l'esame di laboratorio sia effettuato in base a un obbligo procedurale comunitario o nazionale, nonché se l'applicazione del regime della procedura giudiziaria nazionale non renda estremamente difficile o praticamente impossibile tale applicazione delle norme comunitarie.

6)

Nel caso in cui la soluzione fornita per la questione n. 5 comporti che il vincolo delle autorità nazionali al risultato di laboratorio è disciplinato dalla direttiva 85/511/CEE:

Se le autorità nazionali siano vincolate incondizionatamente dal risultato di un esame volto all'individuazione dell'afta epizootica eseguito da un laboratorio. In caso di soluzione negativa, quale sia il potere discrezionale che la direttiva 85/511/CEE concede alle autorità nazionali.


(1)  Direttiva del Consiglio 18 novembre 1985, 85/511/CE, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica (GU L 315, pag. 11).


6.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 193/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Commissione Tributaria di Primo Grado di Trento con ordinanza 21 marzo 2005, nel procedimento Stradasfalti srl contro Agenzia Entrate Ufficio Trento

(Causa C-228/05)

(2005/C 193/25)

Lingua processuale: l'italiano

Con ordinanza 21 marzo 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 24 maggio 2005, nel procedimento Stradasfalti srl contro Agenzia Entrate Ufficio Trento, la Commissione Tributaria di Primo Grado di Trento ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

se l'art. 17 par. 7, prima fase della sesta direttiva del Consiglio 17.5.1977 n. 77/388/CEE (1), in relazione al punto 2 dello stesso articolo, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in tema di imposte sulla cifra d'affari, vada interpretato nel senso che:

a)

il detto articolo si oppone a considerare «consultazione del Comitato IVA» di cui all'art. 29 della citata direttiva, la semplice notifica da parte di uno Stato membro dell'adozione di una norma di legge nazionale, come quella di cui all'attuale art. 19 bis 1 D.P.R. nr. 633/72, lett. c) e d) e successive proroghe, che limita il diritto di detrazione dall'IVA relativa all'impiego e manutenzione dei beni di cui al paragrafo 2 dell'art. 17, sulla base di una semplice presa d'atto da parte del comitato IVA;

b)

lo stesso si oppone egualmente a considerare come misura ricadente nel suo campo di applicazione una qualsivoglia limitazione del diritto a fruire della detrazione IVA connessa all'acquisto, impiego, impiego e manutenzione dei beni sub a) introdotta prima della consultazione del Comitato IVA e mantenuta in vigore attraverso numerose proroghe legislative, ripetutesi a catena e senza soluzione di continuità da oltre 25 anni;

c)

in caso di risposta affermativa alla questione sub 1 b) si chiede che la Corte indichi i criteri sulla scorta dei quali si possa determinare l'eventuale durata massima delle proroghe, in relazione ai motivi congiunturali presi in considerazione dall'art. 17 par. 7 della sesta direttiva; ovvero che precisi se l'inosservanza della temporaneità delle deroghe (ripetute nel tempo) attribuisca al contribuente il diritto a fruire della detrazione;

2)

qualora i requisiti e le condizioni della procedura di cui all'art. 17 par. 7 sopra richiamato, non risultassero rispettati, dica la Corte se l'art. 17 par. 2 della citata direttiva vada interpretato nel senso che esso si oppone a che una norma di legge nazionale od una prassi amministrativa adottata da uno Stato membro dopo l'entrata in vigore della sesta direttiva (primo gennaio 1979 per l'Italia) possa limitare la detrazione dell'IVA connessa all'acquisto, impiego e manutenzione di determinati autoveicoli, in via oggettiva e senza limitazioni di tempo.


(1)  Gazzetta ufficiale n. L 145 del 13/06/1977 pag. 0001


6.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 193/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Korkein Hallinto-Oikeus (Finlandia) con decisione 23 maggio 2005, nel procedimento Oy Esab, Helsinki contro Keskusverolautakunta (commissione tributaria centrale)

(Causa C-231/05)

(2005/C 193/26)

Lingua processuale: il finlandese

Con decisione 23 maggio 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 25 maggio 2005, nel procedimento Oy Esab, Helsinki contro Keskusverolautakunta (commissione tributaria centrale), il Korkein Hallinto-Oikeus, ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

Se gli artt. 43 e 56 del Trattato che istituisce la Comunità europea, tenendo conto dell'art. 58 del Trattato e della direttiva del Consiglio concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (90/435/CEE) (1) vadano interpretati nel senso che ostano alla disciplina conforme alla legislazione finlandese sugli aiuti finanziari intragruppo in cui presupposto per la deducibilità dell'aiuto finanziario intragruppo all'atto dell'imposizione è che sia l'erogatore dell'aiuto sia il suo beneficiario siano società nazionali.


(1)  GU L 225 del 20.8.1990, pag. 6.


6.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 193/17


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, proposto il 30 maggio 2005

(Causa C-236/05)

(2005/C 193/27)

Lingua processuale: l'inglese

Il 30 maggio 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra Karen Banks, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1.

constatare che il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, avendo comunicato con notevole ritardo i dati di cui all'art. 19 decies, primo e terzo trattino, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1993, n. 2847, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (1), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale disposizione;

2.

condannare il Regno Unito alle spese.

Motivi e principali argomenti

L'art. 19 decies del regolamento n. 2847/93 impone agli Stati membri di notificare per via informatica alla Commissione, entro uno specifico termine, taluni dati. E' essenziale che la Commissione possa disporre di tali dati al fine di gestire e sviluppare la politica comune della pesca, in particolare riguardo alla conservazione, alla gestione e allo sfruttamento delle risorse biologiche acquatiche.

Il Regno Unito ha comunicato con notevole ritardo i dati richiesti dall'art. 19 decies per gli anni 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003. I termini per il 2004 non sono stati rispettati, e nessun dato è ancora stato ricevuto per il 2005. La Commissione sostiene pertanto che il Regno Unito è venuto meno agli obblighi ad esso derivanti dalle citate disposizioni del regolamento n. 2847/93.


(1)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.


6.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 193/18


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, proposto il 30 maggio 2005

(Causa C-237/05)

(2005/C 193/28)

Lingua processuale: il greco

Il 30 maggio 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra M. Patakiá, agente, e dal sig. X. Lewis, agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica ellenica.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che la Repubblica ellenica, con la pratica seguita dalle competenti autorità con riguardo ai lavori di compilazione e raccolta delle domande-dichiarazioni dei produttori di cereali e altri, nell'ambito del Sistema Integrato di Gestione e Controllo per l'anno 2001, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza delle disposizioni della direttiva 92/50/CEE (1) e, in particolare, degli artt. 3, n. 2, 7, 11, n. 1, 15, n. 2, nonché del principio generale di trasparenza;

condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Alla Commissione è pervenuta una denuncia in merito all'assegnazione diretta alla PASEGES (2), alla conclusione di un accordo programmatico e ai relativi contratti di esecuzione, con riferimento alla prestazione di molteplici servizi per l'applicazione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo nel settore dell'agricoltura per l'anno 2001.

Alla luce della giurisprudenza della Corte, la Commissione ritiene che le autorità elleniche fossero tenute ad applicare le regole di pubblicità e di procedura imposte dalla direttiva 92/50, ai titoli III, IV, V e VI.

La Commissione reputa inoltre che la Repubblica ellenica, da un lato, non abbia dimostrato la sussistenza di motivi di deroga, ai sensi dell'art. 11, n. 3, lett. b), della direttiva 95/50 e, d'altro lato, erroneamente abbia qualificato i servizi di cui trattasi come riconducibili all'ambito dell'allegato 1B della direttiva.

In subordine, la Commissione afferma che gli Stati membri non sono esentati dall'obbligo di osservare un certo grado di pubblicità nemmeno per quanto riguarda i servizi rientranti nell'ambito dell'allegato 1B della direttiva.

Infine, la Commissione ritiene che, oltre alla perdurante divergenza in merito all'interpretazione delle citate norme della direttiva in oggetto tra le autorità elleniche e la Commissione, l'applicazione della direttiva in pratica non è assicurata, contrariamente a quanto asseriscono le autorità elleniche.

La Commissione ritiene pertanto che la Repubblica ellenica sia venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 3, n. 2, 7, 11, n. 1, e 15, n. 2, della direttiva 92/50/CEE nonché al principio generale di trasparenza.


(1)  GU L 209 del 24.7.1992, pag. 1.

(2)  (Confederazione panellenica delle associazioni delle cooperative agricole).


6.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 193/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel del Granducato di Lussemburgo con sentenza 1o giugno 2005, nel procedimento Administration de l'Enregistrement et des Domaines contro Eurodental SARL

(Causa C-240/05)

(2005/C 193/29)

Lingua processuale: il francese

Con sentenza 1o giugno 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte il 3 giugno 2005, nel procedimento Administration de l'Enregistrement et des Domaines contro Eurodental SARL, la Cour d'appel del Granducato di Lussemburgo ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

Se una consegna di beni che è esente, qualora effettuata all'interno di uno Stato membro, ai sensi dell'art. 13, Titolo A, n. 1, lett. e), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE (1), in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, e non dà diritto alla detrazione dell'imposta assolta a monte ai sensi dell'art. 17 della detta direttiva, ricada nell'ambito di applicazione rispettivamente dell'art. 15, nn. 1 e 2, della detta direttiva, come formulato precedentemente al 1o gennaio 1993, e di conseguenza, in quello dell'art. 17, n. 3, lett. b), della detta direttiva, che dà diritto alla detrazione dell'imposta assolta a monte qualora effettuata da un operatore che ha sede in uno Stato membro della comunità nei confronti di un operatore con sede in un altro Stato membro e qualora siano soddisfatte le condizioni che disciplinano l'applicazione rispettivamente dell'art. 15, nn. 1 e 2, della detta direttiva, come formulato precedentemente al 1o gennaio 1993, e dell'art. 28 quater, Titolo A, lett. a), applicabile a partire dal 1o gennaio 1993.

2)

Se una prestazione di servizi che è esente, qualora effettuata all'interno di uno Stato membro, ai sensi dell'art. 13, Titolo A, n. 1, lett. e), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, e non dà diritto alla detrazione dell'imposta assolta a monte ai sensi dell'art. 17 della detta direttiva, ricada nell'ambito di applicazione rispettivamente dell'art. 15, numero 3, della detta direttiva, come formulato precedentemente al 1o gennaio 1993 (per il 1993 non era prevista alcuna disposizione di esenzione), e di conseguenza, in quello dell'art. 17, n. 3, lett. b), della detta direttiva, che dà diritto alla detrazione dell'imposta assolta a monte qualora effettuata da un operatore che ha sede in uno Stato membro della comunità nei confronti di un operatore con sede in un altro Stato membro e qualora siano soddisfatte le condizioni che disciplinano l'applicazione rispettivamente dell'art. 15, numero 3, della detta direttiva, come formulato precedentemente al 1o gennaio 1993.


(1)  GU L 145, pag. 1.


6.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 193/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'Ètat (Francia), con ordinanza 9 maggio 2005, nel procedimento Nicolae Bot contro Préfecture du Val-de-Marne

(Causa C-241/05)

(2005/C 193/30)

Lingua di procedura: il francese

Con ordinanza del Conseil d'Ètat (Francia), pervenuta nella cancelleria della Corte il 2 giugno 2005 nel procedimento Nicolae Bot contro Préfecture du Val-de-Marne il 9 maggio 2005, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Che cosa occorra intendere per «data di primo ingresso» ai sensi delle disposizioni dell'art. 20, n. 1, della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e, in particolare, se si debba considerare come «primo ingresso» nel territorio degli Stati contraenti di tale convenzione ogni ingresso che avviene alla fine di un periodo di sei mesi in cui non c'è stato nessun altro ingresso in tale territorio, nonché, nel caso di uno straniero che entra più volte per soggiorni brevi, ogni ingresso immediatamente successivo alla scadenza di un periodo di tempo di sei mesi a decorrere dalla data del precedente «primo ingresso» conosciuto.


6.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 193/20


Ricorso proposto il 6 giugno 2005 dalla società Agraz SA e a. contro la sentenza pronunciata il 17 marzo 2005 dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) nella causa T-285/03, Agraz SA e a. contro Commissione delle Comunità europee

(Causa C-243/05 P)

(2005/C 193/31)

Lingua processuale: il francese

Il 6 giugno 2005 la Corte di giustizia delle Comunità europee è stata investita di un ricorso proposto dalla società Agraz SA e a., rappresentate dal sig. José Luís da Cruz Vilaça e dalla sig.ra Dorothée Choussy, avocats, contro la sentenza pronunciata il 17 marzo 2005 dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) nella causa T-285/05, Agraz SA e a. contro Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1.

dichiarare l'annullamento parziale della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 17 marzo 2005, nella parte in cui ha giudicato che il danno non era certo e ha respinto il ricorso; e pronunciandosi nuovamente,

2.

a titolo principale, dichiarare che nel caso di specie ricorrono le condizioni perché sorga la responsabilità non contrattuale della Commissione; condannare la convenuta al pagamento a ogni società ricorrente del saldo dell'aiuto alla produzione (come enunciato all'allegato A.27) accompagnato da interessi al tasso che il Tribunale dovrà fissare, a partire dal 12 luglio 2000 (o, in subordine, a partire dal 13 luglio 2000 o, ancora più in subordine, a partire dal 16 luglio 2000) e fino al giorno del pagamento effettivo; e condannare la Commissione a sopportare tutte le spese dei due gradi di giudizio, comprese quelle delle ricorrenti;

3.

in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché si pronunci sugli importi dei risarcimenti da pagare alle ricorrenti, dopo averle nuovamente sentite, e condannare la Commissione alle spese (comprese quelle delle ricorrenti) nel procedimento di impugnazione e nel procedimento di primo grado dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Le società ricorrenti invocano i seguenti motivi a sostegno del loro ricorso:

1o motivo: errore di diritto in quanto il Tribunale ha giudicato che il danno che le ricorrenti hanno subito non era certo e che quindi non poteva costituire il fondamento del loro diritto ad essere risarcite.

Tale motivo di articola in due parti:

Nella prima parte le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha ignorato la giurisprudenza dei giudici comunitari, e i principi riconosciuti dagli ordinamenti giuridici nazionali degli Stati membri in materia di responsabilità civile extracontrattuale, interpretando in modo erroneo la nozione di «danno certo» e confondendo la determinazione della natura del danno con il suo ammontare.

Nella seconda parte, le ricorrenti presentano gli argomenti diretti a provare che il Tribunale non ha tratto, a livello del riconoscimento del diritto delle ricorrenti ad essere risarcite, le conseguenze che si imponevano dalle sue constatazioni in merito all'illegittimità del comportamento della Commissione, per violazione del regolamento (CE) del Consiglio 28 ottobre 1996, n. 2201, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), nonché dei principi di diligenza e di buona amministrazione.

2 motivo: Violazione del principio del contraddittorio e del diritto delle ricorrenti ad essere sentite;

3 motivo: Snaturamento delle conclusioni delle ricorrenti;

4 motivo: Mancato esercizio da parte del Tribunale delle sue competenze giurisdizionali di merito e del suo dovere di giudicare; diniego di giustizia, in quanto il Tribunale ha omesso di trarre le conseguenze che derivavano necessariamente dalle sue constatazioni, al livello della determinazione dell'ammontare del danno.


(1)  GU L 297, pag. 29.


6.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 193/20


Domanda di pronuncia pregiudizialre proposta dall'Obersten Patent- und Markensenat con ordinanza 9 febbraio 2005, nel procedimento Armin Häupl contro Lidl Stiftung & Co KG

(Causa C-246/05)

(2005/C 193/32)

Lingua processuale: il tedesco

Con ordinanza 9 febbraio 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte il 10 giugno 2005, nel procedimento Armin Häupl contro Lidl Stiftung & Co KG, l'Oberste Patent- und Markensenat ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

Se l'art. 10, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE (1), sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, debba essere interpretato nel senso che con «data in cui si è chiusa la procedura di registrazione» si intende l'inizio della durata dalla tutela

2)

Se l'art. 12, n. 1, della direttiva 89/104/CEE debba essere interpretato nel senso che sussistono motivi legittimi per il mancato uso del marchio qualora l'attuazione, da parte del titolare del marchio, della strategia imprenditoriale perseguita venga differita per motivi estranei all'impresa, o se il titolare del marchio sia tenuto a modificare la sua strategia imprenditoriale al fine di poter utilizzare il marchio entro il termine prescritto.


(1)  GU L 40, pag. 1.


6.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 193/21


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica di Finlandia, proposto il 15 giugno 2005

(Causa C-249/05)

(2005/C 193/33)

Lingua processuale: il finlandese

Il 15 giugno 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. D. Triantafyllou e I. Koskinen, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica di Finlandia.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

1.

dichiarare che, imponendo ai soggetti passivi non residenti nel paese i quali svolgono in Finlandia attività commerciali imponibili e sono residenti in un altro Stato membro o sul territorio di un paese terzo con cui si è concluso un accordo in materia di assistenza reciproca il cui campo di applicazione corrisponde a quello previsto nella direttiva del Consiglio 15 marzo 1976, 76/308/CEE (1), relativa all'assistenza reciproca in materia di ricupero dei crediti risultanti da determinate spese, dazi, imposte ed altre operazioni e nel regolamento (CE) del Consiglio 7 ottobre 2003, n. 1798 (2), relativo alla cooperazione amministrativa in materia d'imposta sul valore aggiunto e che abroga il regolamento (CEE) n. 218/92, l'obbligo di designare un rappresentante fiscale, la Repubblica di Finlandia è venuta meno agli obblighi incombentile ai sensi degli artt. 21 e 22 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE (3) in materia di imposta sul valore aggiunto, nonché degli artt. 28 e 49 del Trattato che istituisce la Comunità europea;

2.

condannare la Repubblica di Finlandia alle spese

Motivi e principali argomenti:

A norma dell'art. 21, n. 2, della sesta direttiva in materia di imposta sul valore aggiunto, gli Stati membri non possono imporre a un soggetto passivo non residente all'interno del paese la designazione di un rappresentante fiscale il quale risiede in un altro Stato membro. In casi siffatti la designazione di un rappresentante fiscale è, per il soggetto passivo non residente, solo facoltativa.

La disciplina finlandese è sotto tale profilo la seguente: a) quando l'operatore economico è un soggetto passivo non residente in Finlandia, debitore dell'imposta sul valore aggiunto è il destinatario dell'operazione di cui trattasi («inversione dell'obbligo tributario»); b) qualora si accordi all'operatore economico non residente in Finlandia la possibilità di venire registrato quale debitore dell'imposta, allora costui deve, in tal caso, designare un rappresentante fiscale in Finlandia.

Quanto alla designazione del rappresentate fiscale la disciplina finlandese non è conforme al diritto comunitario. L'obbligo di designazione di un rappresentante fiscale è contrario all'art. 21, n. 2, della sesta direttiva sull'IVA.

La disciplina finlandese può accordare a un operatore economico non residente all'interno del paese l'opzione di essere registrato quale debitore dell'imposta, ma la Finlandia non può assoggettare tale opzione all'adempimento di un obbligo di designare un rappresentante fiscale, obbligo che è contrario alla sesta direttiva sull'IVA ed è in diretto contrasto con gli obiettivi della direttiva 2000/65/CE (4), nonché in contrasto con i principi della libera circolazione delle merci e della libera prestazione dei servizi corroborati dal Trattato istitutivo.


(1)  GU L 73 del 19 marzo 1976, pag. 18.

(2)  GU L 264 del 15 ottobre 2003, pag. 1.

(3)  in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145 del 13 giugno 1977, pag. 1).

(4)  Direttiva del Consiglio 17 ottobre 2000, 2000/65/CE, che modifica la direttiva 77/388/CEE quanto alla determinazione del debitore dell'imposta sul valore aggiunto (GU L 269 del 21 ottobre 2000, pag. 44).


6.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 193/22


Ricorso della Sniace, SA contro la sentenza pronunciata il 14 aprile 2005 dalla Quinta Sezione ampliata del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-88/01 tra la Sniace, SA e la Commissione delle Comunità europee, presentato il 20 giugno 2005

(Causa C-260/05 P)

(2005/C 193/34)

Lingua processuale: lo spagnolo

Il 20 giugno 2005 la Sniace, SA, rappresentata dal sig. D. J. Baró Fuentes, abogado, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso avverso la sentenza pronunciata il 14 aprile 2005 dalla Quinta Sezione ampliata del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-88/01 tra la Sniace, SA e la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1)

annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 14 aprile 2005 nella causa T-88/01;

2)

accogliere le conclusioni presentate in primo grado o, eventualmente, rinviare la causa al Tribunale di primo grado affinché esso decida la causa nel merito;

3)

accogliere la richiesta di misure di organizzazione del procedimento formulata della ricorrente il 16 ottobre 2001, nonché le richieste di comparizione personale delle parti, di testimonianza dei testimoni, e di perizia, formulate dalla ricorrente il 20 aprile 2001;

4)

condannare alle spese la convenuta in primo grado.

Motivi e principali argomenti

A sostegno delle sue richieste la ricorrente fa valere:

1.

Un errore di diritto in quanto la domanda è stata dichiarata inammissibile perché la ricorrente non ha adeguatamente indicato le ragioni per le quali la decisione impugnata poteva ledere i suoi interessi legittimi incidendo notevolmente sulla sua posizione nel mercato. A tale riguardo, il Tribunale di primo grado ha commesso diversi errori di valutazione degli elementi del fascicolo, in particolare relativamente alla concorrenza diretta tra le fibre di cellulosa (lyocell, sotto-standard del lyocell e proviscosa) prodotte e messe in commercio dall'impresa beneficiaria degli aiuti di Stato e le fibre di cellulosa (viscosa) fabbricate e messe in commercio dalla ricorrente. Entrambe le fibre sono in concorrenza per taluni usi e applicazioni sullo stesso mercato. Il Tribunale di primo grado, inoltre, non ha valutato correttamente vari elemento del fascicolo che provavano sufficientemente il ricorrere di una serie di circostanze specifiche che identificano la ricorrente (l'esistenza di una ristretta cerchia di destinatari nonché di sovraccapacità nel mercato delle fibre di cellulosa, ecc). Infine, il Tribunale di primo grado non ha valutato correttamente gli elementi del fascicolo che provano la sostanziale lesione della posizione della ricorrente nel mercato.

2.

Un errore di diritto poiché la domanda è stata dichiarata inammissibile in quanto la ricorrente non era individualmente interessata, avendo essa svolto un ruolo secondario nell'ambito del previo procedimento amministrativo. In proposito, la Commissione europea aveva invitato la ricorrente a presentare osservazioni in qualità di terzo interessato, ai sensi dell'art. 88, n. 2, CE. La ricorrente ha fatto un uso effettivo dei suoi diritti processuali e ha presentato osservazioni contro gli aiuti concessi alla Lenzing Lyocell. Tuttavia la detta partecipazione non ha avuto alcuna efficacia pratica poiché la Commissione ha ritenuto opportuno non rivelare talune informazioni nel corso del procedimento amministrativo.

3.

In subordine, una violazione del diritto fondamentale ad una tutela giurisdizionale effettiva. La decisione del Tribunale di primo grado di dichiarare la domanda inammissibile, senza valutare il merito della causa, comporta una violazione dei diritti della difesa nonché diniego di giustizia. Essa implica un regresso nella giurisprudenza comunitaria, la quale ha reso più flessibili i criteri per la legittimazione attiva dei terzi interessati in un procedimento in materia di aiuti di Stato.

4.

In ulteriore subordine, una violazione del diritto comunitario. Tale motivo si divide, a sua volta, in due ulteriori motivi. Da una parte, la violazione del principio della parità delle armi, dato che da un esame comparato si evince che la Quinta Sezione ampliata del Tribunale di primo grado ha trattato diversamente due situazione che risultavano assimilabili. Dall'altra, una violazione degli artt. 64 e 65 del regolamento di procedura del Tribunale, in quanto esso non ha concesso le misure di organizzazione del procedimento e di prova richieste dalla ricorrente in primo grado.


TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

6.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 193/23


SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

31 maggio 2005

nella causa T-272/02, Comune di Napoli contro Commissione delle Comunità europee (1)

(«Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) - Costruzione di una linea di metropolitana a Napoli - Chiusura di un contributo finanziario comunitario - Ricorso di annullamento - Legittimo affidamento - Equità - Motivazione»)

(2005/C 193/35)

Lingua processuale: l'italiano

Nella causa T-272/02, Comune di Napoli, rappresentato dagli avv.ti M. Merola, C. Tesauro, G. Tarallo ed E. Barone, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. L. Flynn e A. Aresu, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione che risulta da una lettera inviata, l'11 giugno 2002, al Ministero italiano dell'Economia e delle Finanze, recante chiusura di un contributo finanziario concesso nell'ambito del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) (intervento n. 850503066) e rigetto implicito di una domanda di rettifica del saldo relativo ad un altro contributo finanziario concesso sempre nell'ambito del FESR (intervento n. 850503067), il Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione), composto dalla sig.ra P. Lindh, presidente, e dai sigg. R. García-Valdecasas e J.D. Cooke, giudici; cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale, ha pronunciato, il 31 maggio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 261 del 26.10.2002.


6.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 193/23


SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

31 maggio 2005

nella causa T-284/02, Triantafyllia Dionyssopoulou contro Consiglio dell'Unione europea (1)

(Dipendenti - Promozione - Art. 45 dello Statuto - Esame comparativo dei meriti - Considerazione dell'effettiva attività svolta nel corso del periodo di riferimento - Considerazione dell'età e dell'anzianità - Ricorso di annullamento - Ricorso per risarcimento danni)

(2005/C 193/36)

Lingua processuale: il francese

Nella causa T-284/02, Triantafyllia Dionyssopoulou, ex dipendente del Consiglio dell'Unione europea, residente in Bruxelles (Belgio), rappresentata dall'avv. J. Martin, contro Consiglio dell'Unione europea (agenti: sig.ra M. Sims e sig. F. Anton), avente ad oggetto, da un lato, una domanda di annullamento della decisione di non promuovere la ricorrente al grado C2 con riferimento all'esercizio di promozione 2001 e, dall'altro, una domanda di risarcimento dei danni che quest'ultima avrebbe subito in conseguenza di tale decisione, il Tribunale (Prima Sezione), composto dal sig. J.D. Cooke, presidente, dal sig. R. García-Valdecasas e dalla sig.ra I. Labucka, giudici; cancelliere: sig. I. Natsinas, amministratore, ha pronunciato, il 31 maggio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 289 del 23.11.2002


6.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 193/24


SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

(Quinta Sezione)

7 giugno 2005

nel procedimento T-375/02, Alessandro Cavallaro contro Commissione delle Comunità europee (1)

(Dipendenti - Concorso generale - Decisione della commissione esaminatrice di non ammissione alla prova orale in seguito al risultato ottenuto nella prova scritta - Segretezza dei lavori della commissione esaminatrice - Motivazione - Parità di trattamento - Errore di fatto)

(2005/C 193/37)

Lingua di procedura: l'italiano

Nel procedimento T-375/02, Alessandro Cavallaro, residente in Roma, rappresentato dall'avv. C. Forte contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. J. Currall e dalla sig.ra L. Lozano Palacios, assistiti dall'avv. A. Dal Ferro, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto una domanda diretta all'annullamento della decisione dell'autorità che ha il potere di nomina 11 settembre 2002, che respinge il suo reclamo contro la decisione 15 maggio 2002 della commissione esaminatrice del concorso generale COM/A/6/01 di attribuirgli un voto insufficiente per la prova scritta del detto concorso e, conseguentemente, di non ammetterlo alla prova orale, nonché una domanda di annullamento delle fasi successive del concorso, per quanto necessario a reintegrare il ricorrente nei suoi diritti, il Tribunale (Quinta Sezione), composto dal sig. M. Vilaras, presidente, dalle sig.re M.E. Martins Ribeiro e K. Jürimäe, giudici, cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore, ha pronunciato il 7 giugno 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 44 del 22.2.2003


6.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 193/24


SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

31 maggio 2005

nella causa T-105/03, Triantafyllia Dionyssopoulou contro Consiglio dell'Unione europea (1)

(Dipendenti pubblici - Rapporto informativo - Ricorso di annullamento - Sopravvenuta mancanza d'interesse ad agire - Non luogo a statuire - Ricorso per risarcimento danni)

(2005/C 193/38)

Lingua processuale: il francese

Nella causa T-105/03, Triantafyllia Dionyssopoulou, ex dipendente del Consiglio dell'Unione europea, residente in Bruxelles (Belgio), rappresentata dall'avv. F. Renard, contro Consiglio dell'Unione europea (agenti: sig.ra M. Sims e sig. F. Anton), avente ad oggetto, da un lato, una domanda di annullamento della decisione recante il rapporto informativo definitivo sulla ricorrente per il periodo 1999/2001 e, dall'altro, una domanda di risarcimento dei danni che quest'ultima avrebbe subito, il Tribunale (Prima sezione), composto dai sigg. J.D. Cooke, presidente, R. García-Valdecasas e dalla sig.ra I. Labucka, giudici, cancelliere: sig. I. Natsinas, amministratore, ha pronunciato, il 31 maggio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Non vi è più luogo a statuire sulla domanda di annullamento.

2)

La domanda di risarcimento danni è respinta in quanto infondata.

3)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 112 del 10.5.2003


6.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 193/24


SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

2 giugno 2005

nella causa T-177/03, Andreas Strohm contro Commissione delle Comunità europee (1)

(Dipendenti - Negata promozione al grado A4 - Esame comparativo dei meriti - Obbligo di motivazione - Supplemento di motivazione - Ricorso di annullamento e per risarcimento danni - Ricevibilità)

(2005/C 193/39)

Lingua processuale: il tedesco

Nella causa T-177/03, Andreas Strohm, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Bruxelles (Belgio), rappresentato dall'avv. C. Illig, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.ra C. Berardis-Kayser, assistita dall'avv. B. Wägenbaur, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione di non promuovere il ricorrente al grado A4 con riferimento all'esercizio 2002, in data 14 agosto 2002, nonché una domanda di risarcimento dei danni, il Tribunale (Quinta sezione), composto dai sigg. M. Vilaras, presidente, F. Dehousse e D. Šváby, giudici; cancelliere: sig.ra C. Kristensen, amministratore, ha pronunciato, il 2 giugno 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

La decisione della Commissione di non promuovere il ricorrente al grado A4 con riferimento all'esercizio di promozione 2002, del 14 agosto 2002, è annullata.

2)

Il ricorso, nella parte diretta al risarcimento danni del ricorrente, è irricevibile.

3)

La convenuta sopporterà la totalità delle spese.


(1)  GU C 200 del 20.8.2003


6.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 193/25


SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

31 maggio 2005

nella causa T-294/03, Jean-Louis Gibault contro Commissione delle Comunità europee (1)

(Concorso generale - Omessa iscrizione nell'elenco di riserva - Difetto di motivazione - Discriminazione in base alla nazionalità)

(2005/C 193/40)

Lingua processuale: il francese

Nella causa T-294/03, Jean-Louis Gibault, con domicilio in Wattrelos (Francia), rappresentato dall'avv. F. Tuytschaever, contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig. J. Currall, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto l'annullamento della decisione della commissione esaminatrice del concorso generale COM/A/6/01 di non iscrivere il ricorrente nell'elenco di riserva, il Tribunale (Prima Sezione), composto dal sig. J.D. Cooke, presidente, dalle sig.re I. Labucka e V. Trstenjak, giudici; cancelliere: sig. I. Natsinas, amministratore, ha pronunciato, il 31 maggio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è respinto perché infondato.

2)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 251 del 18.10.2003


6.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 193/25


SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

(Quinta Sezione)

7 giugno 2005

nel procedimento T-303/03, Lidl Stiftung & Co. KG contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (1)

(Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Domanda di marchio denominativo Salvita - Marchio denominativo nazionale anteriore SOLEVITA - Prova dell'uso del marchio nazionale anteriore - Rigetto dell'opposizione)

(2005/C 193/41)

Lingua di procedura: il tedesco

Nel procedimento T-303/03, Lidl Stiftung & Co. KG, con sede in Neckarsulm (Germania), rappresentata dall'avv. P. Groß, contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agenti: dai sigg. U. Pfleghar e G. Schneider), controparte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale: REWE-Zentral AG, con sede in Colonia (Germania), rappresentata inizialmente dall'avv. M. Kinkeldey, successivamente dagli avv.ti Kinkeldey e C. Schmitt, avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 30 giugno 2003 (procedimento R 408/2002-1) concernente l'opposizione del titolare del marchio nazionale SOLEVITA alla registrazione del marchio comunitario denominativo Salvita, il Tribunale, composto dai sigg. M. Vilaras, presidente, F. Dehousse e D. Šváby, giudici, cancelliere: sig. H. Jung, ha pronunciato il 7 giugno 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La ricorrente è condannata alle spese.


(1)  GU C 275 del 15.11.2003.


6.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 193/26


SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

8 giugno 2005

nella causa T-315/03, Hans-Peter Wilfer contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (1)

(Marchio comunitario - Marchio nominativo ROCKBASS - Impedimenti assoluti alla registrazione - Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94 - Esame di ufficio dei fatti da parte della commissione di ricorso - Mancata considerazione di elementi addotti dal ricorrente - Art. 74, n. 1 e 2, del regolamento n. 40/94)

(2005/C 193/42)

Lingua processuale: il tedesco

Nel procedimento T-315/03, Hans-Peter Wilfer, residente in Markneukirchen (Germania), rappresentato dall'avv. A. Kockläuner, contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), (agenti: sigg. D. Schennen e G. Schneider), avente ad oggetto un ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 11 luglio 2003 (procedimento R 266/2002-1), relativa alla registrazione del segno nominativo ROCKBASS come marchio comunitario, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dal sig. H. Legal, presidente, dalla sig.ra P. Lindh e dal sig. V. Vadapalas, giudici; cancelliere: sig. I. Natsinas, amministratore, ha pronunciato l'8 giugno 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il ricorrente sopporterà tre quarti delle proprie spese, nonché tre quarti di quelle sostenute dall'UAMI.

3)

L'UAMI sopporterà un quarto delle proprie spese, nonché un quarto di quelle sostenute dal ricorrente.


(1)  GU C 289 del 29.11.2003


6.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 193/26


SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

7 giugno 2005

nel procedimento T-316/03: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (1)

(Marchio comunitario - Segno denominativo MunichFinancialServices - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94)

(2005/C 193/43)

Lingua processuale: il tedesco

Nel procedimento T-316/03, Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG, con sede in Monaco di Baviera (Germania), rappresentata dagli avv.ti G. Würtenberger e R. Kunze, contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agenti: sigg. D. Schennen e G. Schneider), avente ad oggetto il ricorso avverso la decisione 26 giugno 2003 della Quarta Commissione di ricorso dell'UAMI (procedimento R 337/2002-4), concernente la demanda di registrazione come marchio comunitario del segno denominativo MunichFinancialServices, il Tribunale (Quinta Sezione), composto dal sig. M. Vilaras, presidente, dalle sig.re M.E. Martins Ribeiro e K. Jürimäe, giudici, cancelliere: sig.ra C. Kristensen, amministratore, ha pronunciato, il 7 giugno 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La ricorrente è condannata alle spese.


(1)  GU C 289 del 29.11.2003.


6.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 193/27


SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

(Prima Sezione)

31 maggio 2005

nella causa T-373/03: Solo Italia Srl contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (1)

(«Marchio comunitario - Marchio denominativo PARMITALIA - Termine di ricorso contro la decisione della divisione di opposizione - Art. 59 del regolamento (CE) n. 40/94 - Regola 48 del regolamento (CE) n. 2868/95 - Irricevibilità del detto ricorso»)

(2005/C 193/44)

Lingua processuale: il francese

Nella causa T-373/03, Solo Italia Srl, con sede in Ossona, rappresentata dagli avv.ti A. Bensoussan, M. E. Haas e L. Tellier-Loniewski, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agenti: sigg. I. de Medrano Caballero e A. Folliard-Monguiral), controparte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale: Nuova Sala Srl, con sede in Brescia, rappresentata dagli avv.ti E. Gavuzzi, S. Hassan e C. Pastore, avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 10 settembre 2003 (procedimento R 208/2003-2), che conferma il rifiuto di registrazione del marchio denominativo PARMITALIA, il Tribunale (Prima Sezione), composto dal sig. J. D. Cooke, presidente, dalle sig.re I. Labucka e V. Trstenjak, giudici; cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale, ha pronunciato, il 31 maggio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La ricorrente è condannata alle spese.


(1)  GU C 21 del 24.1.2004.


6.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 193/27


SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

del 9 giugno 2005

nella causa T-80/04, Jean-Pierre Castets contro Commissione delle Comunità europee (1)

(Dipendenti - Collocazione in invalidità - Indennità di compensazione per le ferie non godute - Numero di giorni considerati per il calcolo dell'indennità - Ragioni non imputabili alle esigenze del servizio)

(2005/C 193/45)

Lingua processuale: il francese

Nella causa T-80/04, Jean-Pierre Castets, già dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Saint-Victor-des-Oules (Francia), rappresentato dall'avv. G. Crétin, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. J. Currall e V. Joris, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione che fissa l'importo della compensazione per il congedo ordinario non goduto dal ricorrente al momento della cessazione dalle sue funzioni, in quanto il calcolo della compensazione limita a dodici giorni per anno civile il riporto del congedo ordinario, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dal sig. H. Legal, presidente, dal sig. P. Mengozzi e dalla sig.ra I. Wiszniewska-Białecka, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, il 9 giugno 2005 ha pronunciato una sentenza dal seguente dispositivo:

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 94 del 17.4.2004


6.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 193/28


ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

25 maggio 2005

nella causa T-443/03, Sociedad Operadora de Telecomunicaciones de Castilla y León, SA (Retecal) e a. contro Commissione delle Comunità europee (1)

(Concorrenza - Concentrazioni - Denuncia relativa ad un preteso inadempimento delle autorità spagnole - Decisione di archiviare la denuncia - Irricevibilità)

(2005/C 193/46)

Lingua processuale: lo spagnolo

Nella causa T-443/03, Sociedad Operadora de Telecomunicaciones de Castilla y León, SA (Retecal), con sede in Boecillo (Spagna), Euskaltel, SA, con sede in Zamudio-Vizcaya (Spagna), Telecable de Asturias, SA, con sede in Oviedo (Spagna), R Cable y Telecomunicaciones Galicia, SA, con sede in La Coruña (Spagna), Tenaria, SA, con sede in Cordovilla (Spagna), rappresentate dall'avv. J. Jiménez Laiglesia, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. F. Castillo de la Torre, con domicilio eletto in Lussemburgo), sostenuta da Regno di Spagna (agente: sig.ra L. Fraguas Gadea), da Sogecable, SA, con sede in Tres Cantos, Madrid (Spagna), rappresentata dagli avv.ti S. Martínez Lage e H. Brokelmann, e da Telefónica, SA, con sede in Madrid, rappresentata inizialmente dagli avv.ti M. Merola e S. Moreno Sánchez, successivamente dall'avv. Merola, avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 21 ottobre 2003 di archiviare la denuncia presentata dalle ricorrenti in relazione ad una pretesa violazione, da parte delle autorità spagnole, dell'art. 9, n. 8, del regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (versione rettificata in GU 1990, L 257, pag. 13), nel contesto dell'operazione di concentrazione intervenuta tra la Vía Digital e la Sogecable (caso COMP/M.2845 — Sogecable/Canal Satélite Digital/Vía Digital), il Tribunale (Quinta Sezione), composto dai sig. M. Vilaras, presidente, F. Dehousse e D. Šváby, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha emesso, il 25 maggio 2005, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è irricevibile.

2)

Le ricorrenti sopporteranno le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione, dalla Telefónica, SA e dalla Sogecable, SA.

3)

Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 59 del 6.3.2004.


6.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 193/28


Ricorso della SUCCESS-MARKETING Unternehmensberatungsgesellschaft m.b.H. contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 31 dicembre 2004

(Causa T-506/04)

(2005/C 193/47)

Lingua di redazione del ricorso: il tedesco

Il 31 dicembre 2004 la SUCCESS-MARKETING Unternehmensberatungsgesellschaft m.b.H., con sede in Linz (Austria), rappresentata dagli avv.ti G. Secklehner e C. Ofner, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: la CHIPITA INTERNATIONAL S.A. INTERNATIONAL DIVISION, Atene.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell' Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 15 ottobre 2004 (procedimento R 39/2004-2);

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato per il quale è stata presentata domanda di nullità:

Marchio figurativo PAN SPEZIALITÄTEN per prodotti della classe 30 (miscele da forno già pronte per pane, torte, panini, cornetti, pizze, ecc.) — Marchio comunitario n. 382 374

Titolare del marchio comunitario:

CHIPITA INTERNATIONAL S.A. INTERNATIONAL DIVISION

Autore della domanda di nullità del marchio comunitario:

La ricorrente

Decisione della divisione di annullamento:

Rigetto della domanda di nullità

Decisione della commissione di ricorso:

Rigetto del ricorso

Motivi di ricorso:

Il marchio registrato non avrebbe carattere distintivo ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94.

Il marchio sarebbe descrittivo e quindi non sarebbe meritevole di tutela, ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c), del citato regolamento, per i prodotti che contengono cereali, rectius, che sono ottenuti da prodotti a base di cereali. Per i prodotti che non contengono cereali, rectius, che non sono ottenuti da prodotti a base di cereali il marchio sarebbe ingannevole ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. g), del regolamento.


6.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 193/29


Ricorso della sig.ra Anke Kröppelin contro il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 28 gennaio 2005

(Causa T-54/05)

(2005/C 193/48)

Lingua processuale: il francese

Il 28 gennaio 2005 la sig.ra Anke Kröppelin, residente in Bruxelles (Belgio), rappresentata dagli avv.ti Sébastien Orlandi, Xavier Martin, Albert Coolen, Etienne Marchal e Jean-Noël Louis, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

1.

annullare la decisione del Consiglio, recante rigetto della domanda della ricorrente di annullare la decisione della detta istituzione di non concederle il beneficio dell'indennità di dislocazione e dei diritti derivati;

2.

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi invocati dalla ricorrente sono identici a quelli che la medesima ha invocato nell'ambito della causa T-408/04 (1).


(1)  GU C 300 del 4 dicembre 2004, pag. 50.


6.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 193/29


Ricorso del sig. Franky Callewaert e a. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 4 maggio 2005

(Causa T-192/05)

(2005/C 193/49)

Lingua processuale: il francese

Il 4 maggio 2005 il sig. Franky Callewaert, domiciliato a Roeselare (Belgio) e a., rappresentati dagli avv.ti Georges Vandersanden e Laure Levi, hanno proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare l'inquadramento nel grado attribuito ai ricorrenti nelle decisioni di assunzione ad essi relative nella parte in cui tale inquadramento è fondato sull'art. 12, n. 3, dell'allegato XIII del nuovo Statuto;

ricostruire la carriera dei ricorrenti (compresa la valorizzazione della loro esperienza nel grado in tal modo rettificato, i loro diritti all'avanzamento della carriera e i loro diritti a pensione), a partire dal grado nel quale avrebbero dovuto essere nominati in base al bando di concorso in seguito al quale sono stati inclusi nella lista di riserva per l'assunzione, quindi o al grado figurante in tale bando di concorso, o corrispondente al suo equivalente secondo l'inquadramento del nuovo statuto (e allo scatto adeguato in conformità alle norme applicabili prima del 1o maggio 2004), a partire dalla loro decisione di nomina;

concedere ai ricorrenti gli interessi di mora in base al tasso fissato dalla Banca centrale europea per le principali operazioni di rifinanziamento, applicabile nel corso del periodo in questione, aumentato di due punti, su tutte le somme corrispondenti alla differenza tra il trattamento relativo al loro inquadramento figurante nella decisione di assunzione e l'inquadramento al quale essi avrebbero dovuto avere diritto, fino alla data in cui verrà emanata la decisione relativa al loro inquadramento regolare nel grado;

condannare la Commissione alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti dedotti sono identici a quelli fatti valere nella causa T-58/05 e simili a quelli delle cause T-130/05, T-160/05, T-162/05, T-164/05, T-170/05 e T-183/05.


6.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 193/30


Ricorso della N.V. Deloitte Business Advisory contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 19 maggio 2005

(Causa T-195/05)

(2005/C 193/50)

Lingua processuale: l'olandese

Il 19 maggio 2005 la N.V. Deloitte Business Advisory, Bruxelles, rappresentata dagli avv.ti Dirk Van Heuven, Steve Ronse e. Sofie Logie., con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

1)

annullare le decisioni impugnate;

2)

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti:

La ricorrente, in consorzio con altre imprese, ha presentato con il nome EUPHET un'offerta per la gara d'appalto denominata «Contratto quadro di valutazione SANCO, lotto 1 (Salute) — n. SANCO/2004/01/041», bandita dalla Commissione europea. Nel suo ricorso la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione europea contenente la mancata selezione della EUPHET per l'appalto, nonché l'annullamento della decisione di aggiudicazione con cui l'appalto è stato attribuito ad un terzo, non notificata alla ricorrente e ad essa sconosciuta.

A sostegno del proprio ricorso la ricorrente deduce una violazione dell'arte 94 del regolamento n. 1605/2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1), una violazione degli artt. 138 e 147, n. 3, del regolamento n. 2342/2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2). La ricorrente deduce altresì una violazione dei documenti dell'appalto, dell'obbligo generale di motivazione e del principio del legittimo affidamento.

Secondo la ricorrente le ragioni addotte per l'esclusione, ovvero che la proposta per misure tese a diminuire il conflitto di interessi è inadeguata e non offre sufficienti garanzie, sono del tutto illegittime e in contrasto con i documenti di attribuzione. La ricorrente sostiene che è sufficiente che il concorrente si impegni, sottoscrivendo la bozza di contratto, a dare immediata comunicazione alla commissione di un'eventuale conflitto di interessi e a fare quanto necessario per risolvere il conflitto il più rapidamente possibile. La ricorrente dichiara del pari di aver proposto misure che andavano oltre quanto era richiesto.

La ricorrente sostiene inoltre di non essere stata mai invitata a fornire ulteriori informazioni. Secondo la ricorrente ciò costituisce una violazione dell'arte 146, n. 3, del regolamento n. 2342/2002,1 violazione del principio del legittimo affidamento, del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione, nonché una violazione degli artt. 89, n. 1, e 99 del regolamento n. 1605/2002.


(1)  Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE, Euratom) della Commissione 23 dicembre 2002, n. 2342, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357, pag. 1).


6.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 193/31


Ricorso del sig. Jean-François Vivier contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 9 maggio 2005

(Causa T-196/05)

(2005/C 193/51)

Lingua processuale: il francese

Il 9 maggio 2005 il sig. Jean-François Vivier, residente in Le Petten (Paesi Bassi), rappresentato dagli avv.ti Sébastien Orlandi, Albert Coolen e Etienne Marchal, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

1.

annullare la decisione della Commissione che inquadra il ricorrente nel grado A*6;

2.

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Il ricorrente è stato assunto dalla Commissione come agente temporaneo per un posto il cui livello di responsabilità era stato fissato, nel bando di concorso, con riferimento ai gradi da A7 ad A4 che, in base al nuovo sistema, equivalgono ai gradi da A*8 ad A*12. Tuttavia, in occasione della sua assunzione, il ricorrente è stato inquadrato nel grado A*6.

Il ricorrente chiede l'annullamento di quest'ultima decisione, affermando che essa viola l'art. 9 del regime applicabile agli altri agenti, dato che il ricorrente è stato assunto ad un grado inferiore al livello di responsabilità previsto per il suo posto. Il ricorrente sostiene inoltre che l'art. 12 dell'allegato XII dello Statuto, fatto valere dalla Commissione per giustificare la sua decisione sull'inquadramento, non si applica nel suo caso, dato che egli è entrato in servizio dopo il 30 aprile 2004.


6.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 193/31


Ricorso di Åsa Sundholm contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 9 maggio 2005

(Causa T-197/05)

(2005/C 193/52)

Lingua processuale: il francese

Il 9 maggio 2005 la sig.ra Åsa Sundholm, residente in Bruxelles, rappresentata dagli avv.ti Sébastien Orlandi, Xavier Martin Membiela, Albert Coolen e Etienne Marchal, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

1.

annullare la decisione della Commissione che compila la relazione di evoluzione di carriera della ricorrente per il 2003,

2.

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa valere anzitutto l'esistenza di incoerenze manifeste tra i punteggi e i commenti del notatore, che comporterebbero una violazione dell'obbligo di motivazione.

La ricorrente fa valere, inoltre, un errore manifesto di valutazione in quanto le è contestato di aver chiesto ai suoi superiori gerarchici alcune precisazioni in merito alla maniera di svolgere i propri compiti, senza che gli stessi dimostrino che le dette istruzioni erano state previamente fissate in maniera tale da non richiedere chiarimenti.

Infine, la ricorrente adduce una pretesa violazione dei diritti della difesa, facendo valere che il notatore d'appello avrebbe basato la sua decisione su elementi nuovi senza consentirle di fornire la sua opinione a tale proposito.


6.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 193/31


Ricorso della sig.ra Laura Gnemmi contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 18 maggio 2005

(Causa T-199/05)

(2005/C 193/53)

Lingua processuale: il francese

Il 18 maggio 2005, la sig.ra Laura Gnemmi, residente Arona (Italia), rappresentata dagli avv.ti Gilles Bounéou e Frédéric Frabetti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

1.

annullare l'esercizio di valutazione 2003 per quanto la riguarda;

2.

in subordine, annullare il suo rapporto di valutazione di carriera per il periodo 1.1.2003-31.12.2003;

3.

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti:

La ricorrente fa valere gli stessi motivi fatti valere nell'ambito della causa T-97/04 (1), che riguarda il suo rapporto di valutazione per il periodo 2001-2002.


(1)  GU C 106 del 30.4.2004, pag. 82


6.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 193/32


Ricorso del sig. Michael Cwik contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 12 maggio 2005

(Causa T-200/05)

(2005/C 193/54)

Lingua processuale: il francese

Il 12 maggio 2005 il sig. Michael Cwik, residente in Tervuren (Belgio), rappresentato dall'avv. Nicolas Lhoëst, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

1)

annullare la decisione del direttore generale della DG ECFIN 25 giugno 2004, recante conferma, senza modifiche, del rapporto di evoluzione della carriera (REC) del ricorrente per il periodo 1 gennaio — 31 dicembre 2003;

2)

annullare, in quanto necessario, la decisione della Commissione 24 gennaio 2005, recante rigetto del reclamo del ricorrente (R/970/04);

3)

condannare la convenuta al pagamento di un indennizzo simbolico di valore pari a EUR 1,00;

4)

condannare la convenuta a tutte le spese del ricorso.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti utilizzati dal ricorrente riguardano il nuovo sistema di valutazione dei dipendenti, e sono simili a quelli invocati nella causa T-96/04. Inoltre, il ricorrente sostiene che tale nuovo sistema favorirebbe sviamenti di potere, in quanto il numero di punti di merito concessi sarebbe condizionato dalle promozioni previste. Il ricorrente sostiene infine che il rapporto contestato sarebbe caratterizzato da manifesti errori di valutazione.


6.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 193/32


Ricorso del sig. José María Perez Santander contro il Consiglio dell'Unione europea, presentato il 18 maggio 2005

(Causa T-201/05)

(2005/C 193/55)

Lingua processuale: il francese

Il 18 maggio 2005 il sig. José María Perez Santander, residente in Ixelles (Belgio), rappresentato dagli avv.ti Georges Vandersanden e Laure Levi, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

annullare l'inquadramento nel grado concesso al ricorrente nella decisione relativa alla sua assunzione, nella misura in cui tale inquadramento è fondato sull'art. 12, n. 3, dell'allegato XIII del nuovo Statuto;

di conseguenza, ricostruire la carriera del ricorrente (ivi inclusi la valorizzazione della sua esperienza nel grado così rettificato, i suoi diritti all'avanzamento di carriera e i suoi diritti pensionistici), a partire dal grado in cui egli avrebbe dovuto essere nominato in base al bando di concorso a seguito del quale egli è stato iscritto nell'elenco di riserva per le assunzioni, vale a dire o nel grado indicato in tale bando di concorso o nel grado equivalente in base alla classificazione del nuovo Statuto (e con attribuzione dello scatto adeguato conformemente alle norme applicabili prima del 1o maggio 2004), con effetto a partire dalla decisione relativa alla sua nomina;

concedere al ricorrente il beneficio degli interessi di mora in base al tasso fissato dalla Banca centrale europea per le principali operazioni di rifinanziamento, applicabile nel periodo in questione, maggiorato di due punti, sull'insieme delle somme corrispondenti alla differenza tra il trattamento corrispondente al suo inquadramento quale indicato nella decisione di assunzione e l'inquadramento al quale egli avrebbe avuto diritto, fino alla data in cui interverrà la decisione di regolare inquadramento del ricorrente nel grado;

condannare l'istituzione convenuta a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti sono identici a quelli dedotti nell'ambito della causa T-58/05, Centeno Mediavilla e a./Commissione (1).


(1)  GU C 93 del 16.04.2005, pag. 38.


6.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 193/33


Ricorso della sig.ra Caroline Ogou contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 18 maggio 2005

(Causa T-202/05)

(2005/C 193/56)

Lingua processuale: il francese

Il 18 maggio 2005 la sig.ra Caroline Ogou, residente in Abidjan (Costa d'Avorio), rappresentata dall'avv. Marc-Albert Lucas, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

annullare il bando di concorso COM/PB/04 del 6 aprile 2004, e le istruzioni relative alla procedura di iscrizione per via elettronica cui esso si riferisce, o quanto meno il punto IX.1 del bando suddetto;

dichiarare l'illegittimità dell'impedimento alla candidatura della ricorrente, derivato dall'impossibilità in cui essa si è trovata, il 12 maggio 2004, di avere accesso al modulo di iscrizione per via elettronica seguendo la procedura prevista dal bando di concorso;

annullare la decisione della «Task Force Concours Interne», notificata alla ricorrente mediante un messaggio di posta elettronica in data 12 maggio 2004, recante il rigetto dell'atto di candidatura che essa aveva fatto pervenire in altro modo all'unità suddetta quello stesso giorno;

annullare i successivi atti della procedura concorsuale, e segnatamente:

l'elenco dei candidati rispondenti alle condizioni previste dai punti a), b) e c) dell'art. 28 dello Statuto, quale approvato dall'APN e trasmesso alla commissione giudicatrice con i fascicoli delle candidature;

l'elenco dei candidati rispondenti alle condizioni fissate dal bando di concorso, quale approvato dalla commissione giudicatrice;

l'elenco degli idonei approvato dalla commissione giudicatrice al termine dei suoi lavori;

infine, le conseguenti decisioni di nomina che sono state o saranno adottate dall'APN;

annullare, se del caso, la decisione 3 febbraio 2005 del Direttore generale del Personale e dell'Amministrazione recante rigetto del reclamo della ricorrente proposto in data 12 agosto 2004 avverso i precedenti atti impugnati;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente, agente locale della Commissione, si è vista impossibilitata ad iscriversi al concorso interno COM/PB/04, per passaggio dalla categoria C a quella B, per via elettronica, conformemente a quanto previsto dal bando di concorso, in quanto la Commissione ha configurato il sistema informatico di iscrizione in modo tale da ostacolare la candidatura degli agenti locali.

La ricorrente sostiene che il punto III.1 del bando di concorso, il quale prevede l'ammissibilità al concorso dei funzionari di ruolo e degli agenti temporanei, e che dunque escluderebbe gli agenti locali, è contrario agli artt. 4, 27 e 29, n. 1, lett. b), dello Statuto, nonché al principio della parità di trattamento. L'impedimento alla sua iscrizione «in linea» sarebbe dunque illegittimo. La ricorrente sostiene al riguardo che gli agenti locali che sono al servizio dell'istituzione in virtù di un rapporto di diritto pubblico fanno parte del personale interno o statutario ed hanno, in linea di principio, il diritto di partecipare ai concorsi interni, che essi si vedono affidati incarichi equivalenti a quelli dei funzionari o degli agenti temporanei, e che pertanto la loro esclusione dai concorsi interni non è giustificata dalle esigenze inerenti ai posti da ricoprire né conforme all'interesse del servizio.

La ricorrente asserisce altresì che il punto IX del bando di concorso nonché il punto 2 delle istruzioni ai candidati sono contrari agli artt. 2, 4 e 5 dell'allegato III dello Statuto, in quanto prevedono una procedura obbligatoria di iscrizione per via elettronica idonea ad ostacolare la sua candidatura.


6.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 193/34


Ricorso dei sigg. Giorgio Lebedef e altri contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 23 maggio 2005

(Causa T-204/05)

(2005/C 193/57)

Lingua processuale: il francese

Il 23 maggio 2005 i sigg. Giorgio Lebedef, residente in Lussemburgo, Armand Imbert, residente in Bruxelles, Jean-Marie Rousseau, residente in Bruxelles, e Maria Rosario Domenech Cobo, residente in Bruxelles, rappresentati dagli avv.ti Gilles Bounéou e Frédéric Frabetti, con domicilio eletto in Lussemburgo, hanno proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione esplicita di rigetto 12 luglio 2004, avente ad oggetto la domanda D/393/04, con la quale i ricorrenti chiedevano fossero loro messi a disposizione, da parte del servizio competente, il sistema operativo e tutti i programmi utili per il funzionamento dei loro personal computer nella loro lingua materna o, in via subordinata, in un'altra lingua ufficiale dell'Unione europea di loro scelta;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti, tutti dipendenti della Commissione, hanno formulato domanda, per via gerarchica, perché fossero loro messi a disposizione il sistema operativo e tutti i programmi utili per il funzionamento dei loro personal computer nella loro lingua materna o, in via subordinata, in un'altra lingua ufficiale dell'Unione europea di loro scelta. Poiché tale domanda e i loro reclami sono stati respinti, i ricorrenti hanno proposto il presente ricorso. Essi sostengono che la prassi di installare l'intera configurazione dei personal computer in inglese, anche se i programmi utilizzati sarebbero disponibili in più lingue, viola il divieto di discriminazione, poiché la padronanza perfetta del computer necessiterebbe di una conoscenza non meno perfetta della lingua inglese, al di là del livello che ci si può ragionevolmente attendere da un dipendente europeo non di madrelingua inglese.

I ricorrenti lamentano altresì pretese violazioni del dovere di sollecitudine, del divieto di procedure arbitrarie e dell'obbligo di motivazione, oltre che un presunto abuso di potere.


6.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 193/34


Ricorso della European Dynamics SA contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 17 maggio 2005

(Causa T-205/05)

(2005/C 193/58)

Lingua processuale: l'inglese

Il 17 maggio 2005 la European Dynamics SA, con sede in Atene (Repubblica ellenica), rappresentata dall'avv. N. Korogiannakis, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

1.

annullare la decisione della Commissione comunicata alla ricorrente con lettera datata 3 marzo 2005, di emettere un ordine di riscossione per un ammontare di EUR 59 485 nei confronti della ricorrente relativamente al progetto «eEBO», annullare la decisione della Commissione comunicata alla ricorrente con lettera datata 12 novembre 2004, con la quale la Commissione ha deciso di rimborsare un ammontare di manodopera non eccedente un importo pari a EUR 85 971, così come annullare la decisione della Commissione comunicata alla ricorrente con lettera datata 16 maggio 2003, di risolvere il contratto EDC-53007 eEBO/27873: esposizione del programma eContent e prospettive commerciali;

2.

condannare la Commissione a pagare alla ricorrente le spese sostenute con riferimento al presente ricorso.

Motivi e principali argomenti

Alla ricorrente è stato aggiudicato dalla Commissione un contratto relativo al progetto «e-Content Exposure and Business Opportunities» (eEBO) (esposizione del programma e-Content e prospettive commerciali). Alcuni lavori legati a tale contratto sono stati subappaltati dalla ricorrente nonostante il subappalto fosse vietato. Una verifica tecnica è stata eseguita dalla Commissione e sono stati chiesti chiarimenti su certe questioni relative al personale impiegato dalla ricorrente. In seguito a tale valutazione, la Commissione ha adottato la decisione contestata nella presente causa.

A sostegno della propria domanda, la ricorrente afferma che la Commissione è incorsa in un errore manifesto di valutazione nel senso che essa ha omesso di tenere in considerazione che il progetto eEBO dipendeva da un altro progetto e-content, intitolato PICK, e che il contraente per il progetto PICK non ha rispettato i propri obblighi. La ricorrente inoltre sostiene che la Commissione ha errato nel porre fine all'intero progetto.

Inoltre, la ricorrente afferma che la Commissione ha violato i principi di buon andamento dell'amministrazione e di trasparenza e non ha eliminato certi conflitti di interessi. Secondo la ricorrente, la Commissione ha omesso di agire quando la ricorrente aveva segnalato che, presumibilmente, la causa del cattivo funzionamento del progetto erano i rapporti personali tra determinati funzionari della Commissione e i due esperti ai quali la ricorrente aveva subappaltato parte del lavoro.


6.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 193/35


Ricorso del sig. Jean-Marc Colombani contro la Commissione delle Comunità Europee, proposto il 27 maggio 2005

(Causa T-206/05)

(2005/C 193/59)

Lingua processuale: il francese

Il 27 maggio 2005 il sig. Jean-Marc Colombani, residente in Bruxelles, rappresentato dagli avv.ti Stéphane Rodrigues e Alice Jaume, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione 7 marzo 2005 e le conseguenti misure relative alla retribuzione del ricorrente;

disporre tutte le misure necessarie a salvaguardare tutti i diritti del ricorrente, in particolare per quanto riguarda il minimo vitale che deve essergli accordato in termini di retribuzione;

condannare la convenuta al versamento di un risarcimento di importo pari a EUR 10 002;

condannare la convenuta a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, dipendente presso la Commissione, si trovava in aspettativa per motivi personali fino al 31 agosto 2004. Avendo chiesto la reintegrazione alla fine della sua aspettativa, egli è stato reintegrato in seno alla DG RELEX con decisione 28 settembre 2004. Tuttavia non gli è stato assegnato nessun posto specifico, dato che tale ultima decisione prevedeva che l'assegnazione precisa gli sarebbe stata comunicata in seguito.

Con nota 7 marzo 2005, l'amministrazione ha informato il ricorrente che egli versava in situazione di assenza irregolare dal 5 ottobre 2004 e che nei suoi confronti sarebbero state prese le misure necessarie. Egli non ha ricevuto la sua retribuzione per il mese di aprile e la sua busta-paga indicava che egli era tenuto a restituire alla Commissione il totale delle retribuzioni percepite a partire dall'ottobre 2004.

Con la sua domanda, il ricorrente impugna la nota 7 marzo 2005 così come le conseguenti misure. Egli lamenta la violazione dei diritti della difesa, sostenendo di non essere stato posto in condizione di difendere i propri interessi prima dell'adozione della decisione impugnata. Egli denunzia inoltre la violazione dell'obbligo di motivazione così come alcuni errori manifesti di valutazione. In particolare, egli sostiene che non sarebbe stato mai informato della sua assegnazione presso l'unità RELEX/C.1. Egli contesta inoltre l'affermazione secondo cui non avrebbe dato seguito ad un'offerta di impiego.

Il ricorrente lamenta inoltre la violazione dell'art. 40 dello Statuto che, a suo parere, gli permetterebbe di rifiutare una prima offerta d'impiego. Del pari egli deduce la violazione dell'art. 60 dello Statuto, in quanto la sua asserita assenza non sarebbe stata debitamente accertata e non sarebbe stata posta a carico, in primo luogo, del suo congedo ordinario. Il ricorrente sostiene inoltre che gli allegati VIII e IX dello Statuto che assicurano il versamento del minimo vitale sarebbero stati violati. Infine, egli denunzia la violazione dei principi di buon andamento dell'amministrazione e di sollecitudine.

Oltre all'annullamento degli atti impugnati, il ricorrente chiede parimenti il risarcimento dei danni morali e materiali asseritamente subiti.


6.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 193/36


Ricorso della sig.ra Gudrun Schulze contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 25 maggio 2005

(Causa T-207/05)

(2005/C 193/60)

Lingua processuale: il francese

Il 25 maggio 2005 la sig.ra Gudrun Schulze, residente in Bruxelles, rappresentata dagli avv.ti Stéphane Rodrigues e Alice Jaume, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

1)

annullare la decisione dell'APN recante rigetto del reclamo della ricorrente, adottata insieme alla decisione di nomina assunta dall'APN l'11 ottobre 2004, nella parte in cui determina il grado della ricorrente medesima in applicazione dell'art. 12, n. 3, dell'allegato XIII dello Statuto nonché il suo scatto a norma dell'attuale art. 32 dello Statuto;

2)

indicare all'APN gli effetti derivanti dall'annullamento delle decisioni impugnate, e in particolare il reinquadramento della ricorrente nel grado A*10, scatto 4, e ciò con effetto retroattivo a partire dal 16 giugno 2004, data di inizio dell'efficacia della decisione di nomina dell'11 ottobre 2004;

3)

in subordine, condannare la Commissione a risarcire il danno subito dalla ricorrente per non essere stata inquadrata nel grado A*10, scatto 4, a partire dal 16 giugno 2004, data di inizio dell'efficacia della decisione di nomina dell'11 ottobre 2004;

4)

condannare l'istituzione convenuta a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

Tra il marzo 2000 ed il dicembre 2003 la ricorrente ha prestato servizio presso la Commissione quale agente temporaneo, inquadrato inizialmente nel grado A4 ed in seguito, a partire dal gennaio 2001, nel grado A6. Dal 1o gennaio al 30 aprile 2004, la ricorrente era agente ausiliario inquadrato nel gruppo AI 04.

Dopo aver superato il concorso generale COM/A/3/02 per amministratori di grado A7/A6 nel settore «ricerca», la ricorrente è stata nominata funzionaria di ruolo con l'impugnata decisione 11 ottobre 2004. Essa è stata nominata per il posto che aveva occupato in precedenza quale agente temporaneo o ausiliario. In applicazione dell'art. 12 dell'allegato XIII dello Statuto, la ricorrente è stata inquadrata, all'atto della sua assunzione, nel nuovo grado A*6, inferiore ai vecchi gradi A7/A6 corrispondenti ai gradi A*8/A*10 del nuovo sistema.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa valere anzitutto l'inapplicabilità nel suo caso dell'art. 12 dell'allegato XIII dello Statuto. Secondo la ricorrente, tale norma si applica soltanto ai funzionari iscritti in un elenco di idonei. I vincitori iscritti in un elenco di riserva per le assunzioni non potrebbero essere considerati come funzionari.

In subordine, la ricorrente fa valere la presunta illegittimità del detto articolo, che, a suo avviso, viola la parità di trattamento tra i vincitori di concorsi pubblicati prima del 1o maggio 2004, nonché l'art. 5, n. 5, dello Statuto. Essa asserisce altresì che la sua nomina nel grado A*6 configura una discriminazione indiretta fondata sull'età rispetto agli amministratori nominati nel medesimo grado, nella misura in cui non verrebbe riconosciuta la sua lunga carriera. Inoltre, la ricorrente afferma che il principio di parità di trattamento tra i funzionari svolgenti le medesime funzioni risulterebbe del pari violato a motivo del fatto che essa possiede la stessa esperienza ed esercita le stesse funzioni di altri funzionari che vengono invece inquadrati in gradi superiori e ricevono una più elevata retribuzione.

La ricorrente fa inoltre valere la violazione dell'art. 31 dello Statuto, del legittimo affidamento, del principio della certezza del diritto, del principio di buona amministrazione e del dovere di sollecitudine. La ricorrente ritiene che la decisione abbia violato anche il suo legittimo affidamento sul fatto che avrebbe beneficiato di un abbuono di anzianità ai sensi dell'art. 32 dello Statuto, come applicabile prima del 1o maggio 2004.

La ricorrente chiede infine il risarcimento dei danni materiali e morali che avrebbe subito per effetto della sua nomina in un grado inferiore.


6.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 193/36


Ricorso del sig. Michael Brown contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 30 maggio 2005

(Causa T-208/05)

(2005/C 193/61)

Lingua processuale: il francese

Il 30 maggio 2005 il sig. Michael Brown, residente in Overijse (Belgio), rappresentato dall'avv. Lucas Vogel, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

1.

annullare la decisione adottata dall'APN il 10 febbraio 2005 (notificata con nota di accompagnamento del 14 febbraio 2005 e ricevuta il 25 febbraio 2005), con la quale è stato respinto il reclamo proposto dal ricorrente il 16 settembre 2004 contro la decisione 22 giugno 2004 del presidente della commissione giudicatrice del concorso COM/PB/04, che aveva negato al ricorrente la partecipazione a tale concorso;

2.

laddove necessario, annullare anche la detta decisione 22 giugno 2004 del presidente della commissione giudicatrice del concorso COM/PB/04, così come la conferma della medesima in data 19 luglio 2004;

3.

condannare l'istituzione convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La candidatura del ricorrente, agente ausiliario presso la Commissione, al concorso interno COM/PB/04 per passaggio di categoria è stata respinta per il fatto che il predetto non aveva la qualità di agente temporaneo o di funzionario alla data limite prevista per la presentazione delle candidature.

Il ricorrente deduce due motivi, relativi:

da un lato, ad una violazione degli artt. 27 e 29, n. 1, dello Statuto, nonché ad un errore manifesto di valutazione, per il fatto che le decisioni impugnate ed il bando di concorso avrebbero come effetto di escludere candidati che potrebbero vantare speciali competenze ed una notevole esperienza professionale in seno alla Commissione a vantaggio di candidati eventualmente meno competenti e in possesso di una minore anzianità effettiva presso i servizi della Commissione, e,

dall'altro, ad una violazione del principio di non discriminazione, per il fatto che gli agenti statutari che abbiano svolto la parte essenziale dellla loro carriera presso la Commissione con la qualifica di agenti ausiliari verrebbero ammessi al concorso in virtù della semplice circostanza che essi erano agenti temporanei alla data limite prevista per la presentazione delle candidature, quando invece il ricorrente, che rivestiva da lungo tempo la qualifica di agente temporaneo, si è visto escluso per il solo fatto che era agente ausiliario alla data suddetta.


6.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 193/37


Ricorso della Repubblica Italiana contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 30 maggio 2005

(Causa T-212/05)

(2005/C 193/62)

Lingua processuale: l'italiano

Il 30 maggio 2005, la Repubblica italiana con l'Avvocato dello Stato Antonio Cingolo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

1)

annullare le note impugnate [21 marzo 2005 n. 02772 [POR Campania Ob. 1 2000-2006 (n. CCI 1999 IT 16 1 PO 007)], 13 maggio 2005 n. 04534 [Docup Ob. 2 Regione Lombardia 2000-2006 (n. CCI 2000 IT 16 2 DO 014)] e 13 maggio 2005 n. 04537 [Docup Ob. 2 Regione Lombardia 2000-2006 (n. CCI 2000 IT 16 2 DO 014)]] nonché tutti gli atti connessi e presupposti;

2)

con conseguente condanna della Commissione delle Comunità europee alla refusione delle spese

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono quelli invocati nella causa T-345/04, Repubblica italiana c/ Commissione (1).


(1)  GU C 262 del 23.10.2004, p. 55


6.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 193/37


Ricorso dei sigg. Jean-Luc Delplancke e Matteo Governatori contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 26 maggio 2005

(Causa T-213/05)

(2005/C 193/63)

Lingua processuale: il francese

Il 26 maggio 2005 il sig. Jean Luc Delplancke, residente in Braine-le-Comte (Belgio), ed il sig. Matteo Governatori, residente in Saint-Josse-ten-Node (Belgio), rappresentati dagli avv.ti Sébastien Orlandi, Xavier Martin, Albert Coolen, Jean-Noël Louis ed Etienne Marchal, con domicilio eletto in Lussemburgo, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

I ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

annullare le decisioni che dispongono la loro nomina a funzionari delle Comunità europee, nella parte in cui determinano il loro grado di inquadramento all'assunzione a norma dell'art. 12 dell'allegato XIII dello Statuto;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti sono identici a quelli dedotti nell'ambito delle cause T-130/05, T-160/05, T-162/05, T-170/05 e T-183/05 e simili a quelli dedotti nell'ambito delle cause T-58/05, T-164/05, T-192/05 e T-201/05.


6.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 193/38


Ricorso della Huvis Corporation contro il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 10 giugno 2005

(Causa T-221/05)

(2005/C 193/64)

Lingua processuale: l'inglese

Il 10 giugno 2005 la Huvis Corporation, con sede in Seul (Repubblica di Corea), rappresentata dagli avv.ti J.-F. Bellis, F. Di Gianni e R. Antonini, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare l'art. 2 del regolamento (CE) del Consiglio 10 marzo 2005, n. 428, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Repubblica popolare cinese e dell'Arabia Saudita, che modifica il regolamento (CE) n. 2852/2000, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Repubblica di Corea e che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di tale prodotto originarie di Taiwan, là dove esso impone un dazio antidumping definitivo sull'importazione dalla Corea del prodotto in questione fabbricato dalla Huvis Corporation e, per quanto necessario, dichiarare inapplicabili le disposizioni del regolamento di base sul cui fondamento sono state adottate le norme illegittime contenute nel regolamento contestato;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente è un'impresa, avente sede in Corea, specializzata nella produzione di filati di poliestere, fibre di poliestere in fiocco e polietilene tereftalato. Con il regolamento n. 428/2005 (1), il Consiglio ha imposto un dazio antidumping definitivo del 5,7 % sull'importazione di fibre di poliestere in fiocco prodotte dalla ricorrente e provenienti dalla Corea.

La ricorrente sostiene che il metodo utilizzato dal Consiglio per calcolare il margine di dumping della ricorrente e, in particolare, per calcolare l'adeguamento per la restituzione dei dazi richiesto dalla ricorrente sarebbe contrario all'art. 2, n. 4, dell'accordo antidumping dell'OMC, poiché non sarebbe stato effettuato un confronto equo tra il prezzo all'esportazione praticato dalla ricorrente e il valore normale, e sarebbe stato imposto alla ricorrente un eccessivo onere della prova.

Il metodo utilizzato per calcolare l'adeguamento dovuto alla ricorrente per la restituzione dei dazi avrebbe altresì violato i principi della certezza del diritto, del legittimo affidamento, di buon andamento dell'amministrazione e di proporzionalità poiché, utilizzando detto metodo, il Consiglio avrebbe illegittimamente accresciuto il margine di dumping della ricorrente. Inoltre il Consiglio avrebbe violato l'art. 11, n. 9, del regolamento di base antidumping applicando, nella fase di riesame di cui si discute, un metodo di calcolo per l'adeguamento legato alla restituzione dei dazi diverso da quello utilizzato nell'accertamento iniziale. Il metodo violerebbe altresì il divieto di discriminazione, essendo stato utilizzato dal Consiglio, in altri casi simili, un metodo più favorevole.

La ricorrente sostiene inoltre che l'esclusione, nel corso del procedimento di riesame, del costo del capitale da essa indicato sarebbe contraria all'art. 2, n. 4, dell'accordo antidumping dell'OMC, poiché ciò avrebbe impedito un confronto equo tra il prezzo all'esportazione praticato dalla ricorrente e il valore normale, e le prove richieste dal Consiglio per rettificare il costo del capitale rappresenterebbe un eccessivo onere della prova a carico della ricorrente.

L'esclusione del costo del capitale denunziato dalla ricorrente violerebbe altresì il principio di buon andamento dell'amministrazione, poiché tale decisione sarebbe stata giustificata con il fatto che la ricorrente non ha fornito prove scritte a sostegno delle proprie pretese, dal momento che i termini di pagamento concessi dalla ricorrente sarebbero stati concordati sulla base della prassi commerciale usuale vigente nella Repubblica di Corea.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 10 marzo 2005, n. 428, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Repubblica popolare cinese e dell'Arabia Saudita, che modifica il regolamento (CE) n. 2852/2000, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Repubblica di Corea e che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di tale prodotto originarie di Taiwan (GU L 71, pag. 1)


III Informazioni

6.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 193/39


(2005/C 193/65)

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell 'Unione europea

GU C 182 del 23.7.2005

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 171 del 9.7.2005

GU C 155 del 25.6.2005

GU C 143 del 11.6.2005

GU C 132 del 28.5.2005

GU C 115 del 14.5.2005

GU C 106 del 30.4.2005

Questi testi sono disponibili su:

 

EUR-Lex:http://europa.eu.int/eur-lex

 

CELEX:http://europa.eu.int/celex