ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 192

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

48o anno
6 agosto 2005


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Comunicazioni

 

Commissione

2005/C 192/1

Tassi di cambio dell'euro

1

2005/C 192/2

Avviso di scadenza di misure antidumping

2

2005/C 192/3

Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di compact disc registrabili (CD-Rs) originari della Repubblica popolare cinese, di Hong Kong e della Malaysia

3

2005/C 192/4

Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli ascensori ( 1 )

8

2005/C 192/5

Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine ( 1 )

10

2005/C 192/6

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.3907 — Bertelsmann/Channel 5) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

11

2005/C 192/7

Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di dischi digitali versatili registrabili (DVD+/-Rs) originari della Repubblica popolare cinese, di Hong Kong e di Taiwan (Il presente testo sostituisce quello pubblicato nella Gazzetta ufficiale C 191 del 5 agosto 2005, pag. 11)

12

2005/C 192/8

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.3926 — Spohn Cement/HeidelbergCement) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

17

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Comunicazioni

Commissione

6.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 192/1


Tassi di cambio dell'euro (1)

5 agosto 2005

(2005/C 192/01)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2386

JPY

yen giapponesi

138,13

DKK

corone danesi

7,4616

GBP

sterline inglesi

0,69560

SEK

corone svedesi

9,3338

CHF

franchi svizzeri

1,5593

ISK

corone islandesi

78,48

NOK

corone norvegesi

7,8955

BGN

lev bulgari

1,9556

CYP

sterline cipriote

0,5736

CZK

corone ceche

29,759

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

244,09

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6960

MTL

lire maltesi

0,4293

PLN

zloty polacchi

4,0767

RON

leu rumeni

3,4413

SIT

tolar sloveni

239,53

SKK

corone slovacche

38,650

TRY

lire turche

1,6300

AUD

dollari australiani

1,6069

CAD

dollari canadesi

1,5100

HKD

dollari di Hong Kong

9,6262

NZD

dollari neozelandesi

1,7879

SGD

dollari di Singapore

2,0467

KRW

won sudcoreani

1 255,88

ZAR

rand sudafricani

7,9645

CNY

renminbi Yuan cinese

10,0372

HRK

kuna croata

7,3599

IDR

rupia indonesiana

12 070,16

MYR

ringgit malese

4,646

PHP

peso filippino

69,207

RUB

rublo russo

35,1730

THB

baht thailandese

51,028


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


6.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 192/2


Avviso di scadenza di misure antidumping

(2005/C 192/02)

Poiché in seguito alla pubblicazione dell'avviso d'imminente scadenza (1) non è pervenuta alcuna domanda di riesame, la Commissione informa che le misure antidumping indicate in appresso giungeranno prossimamente a scadenza.

Il presente avviso è pubblicato in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (2) del 22 dicembre 1995 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte dei paesi non membri della Comunità europea.

Prodotto

Paese(i) d'origine o d'exportazione

Misure

Riferimento

Data della scadenza

Prodotti piatti laminati a caldo, di acciai non legati

Repubblica popolare cinese

India

Romania

Dazio antidumping

Decisione della Commissione n. 1758/2000/CECA (GU L 202 del 10.8.2000, pag. 21) modificata da ultimo dalla Decisione n. 979/2002/CECA (GU L 150 del 8.6.2002, pag. 36)

11.8.2005

India

Impegno

Accessori per tubi (ghisa malleabile)

Brasile

Giappone

Repubblica popolare cinese

Repubblica di Corea

Thailandia

Dazio antidumping

Regolamento (CE) n. 1784/2000 del Consiglio (GU L 208 del 18.8.2000, pag. 8) (esteso relativamente al Brasile alle importazioni spedite dall'Argentina Regolamento (CE) n. 1023/2003 del Consiglio — GU L 149 del 17.6.2003, pag. 1) modificato da ultimo dal Regolamento (CE) n. 824/2004 (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 10)

19.8.2005

Repubblica di Corea

Thailandia

Impegni

Decisione della Commissione n. 2000/523/CE (GU L 208 del 18.8.2000, pag. 53)

19.8.2005


(1)  GU C 305 del 9.12.2004, pag. 5.

(2)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 del Consiglio (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12)


6.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 192/3


Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di compact disc registrabili (CD-Rs) originari della Repubblica popolare cinese, di Hong Kong e della Malaysia

(2005/C 192/03)

La Commissione ha ricevuto una denuncia ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (in appresso: «regolamento di base») (1), secondo la quale le importazioni di compact disc registrabili (CD-Rs) originari della Repubblica popolare cinese, di Hong Kong e della Malaysia (in appresso: «paesi interessati») sarebbero oggetto di pratiche di dumping e arrecherebbero pertanto un pregiudizio notevole all'industria comunitaria.

1.   Denuncia

La denuncia è stata presentata il 24 giugno 2005 dal CECMA (in appresso: «denunciante») per conto di produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria, in questo caso più del 60 %, della produzione comunitaria complessiva di CD-Rs.

2.   Prodotto

Il prodotto che secondo la denuncia sarebbe oggetto di dumping è costituito da compact disc registrabili (CD-Rs) originari della Repubblica popolare cinese, di Hong Kong e della Malaysia (in appresso: «prodotto in esame»), dichiarati di norma al codice NC ex 8523 90 00 (Taric 8523900010). Il codice NC viene fornito a titolo puramente indicativo.

3.   Denuncia di dumping

La denuncia di dumping nei confronti di Hong Kong e della Malaysia si basa, in assenza di vendite sufficienti sul mercato interno, sul confronto tra il valore normale costruito e i prezzi all'esportazione del prodotto in esame nella Comunità.

In conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, il denunciante ha determinato il valore normale per la Repubblica popolare cinese in base al valore normale costruito in un paese terzo ad economia di mercato; detto paese è indicato al paragrafo 5.1, lettera d), del presente avviso. La denuncia di dumping si basa sul confronto tra il valore normale, stabilito come sopra, e i prezzi all'esportazione del prodotto in esame nella Comunità.

I margini di dumping così calcolati sono significativi per tutti i paesi esportatori interessati.

4.   Denuncia di pregiudizio

Il denunciante ha dimostrato che le importazioni del prodotto in esame dalla Repubblica popolare cinese, da Hong Kong e dalla Malaysia hanno registrato un aumento globale sia in termini assoluti che in termini di quota di mercato.

I volumi e i prezzi delle importazioni del prodotto in esame avrebbero avuto, tra le altre conseguenze, ripercussioni negative sui quantitativi venduti e sul livello dei prezzi praticati dall'industria comunitaria, con gravi effetti negativi sull'andamento generale e sulla situazione finanziaria di tale industria.

5.   Procedura

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata da o per conto dell'industria comunitaria e che esistono prove sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione avvia un'inchiesta ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di base.

5.1.   Procedura di determinazione del dumping e del pregiudizio

L'inchiesta dovrà stabilire se il prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese, di Hong Kong e della Malaysia sia oggetto di pratiche di dumping e se tale dumping sia stato causa di pregiudizio.

a)   Campionamento

Tenuto conto del considerevole numero di parti interessate dal presente procedimento, la Commissione può decidere di ricorrere a tecniche di campionamento a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

i)   Campionamento per i produttori/esportatori della Repubblica popolare cinese e di Hong Kong

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti i produttori/esportatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, a manifestarsi contattando la Commissione e fornendo le seguenti informazioni sulla/e loro società entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto i), e nel formato indicato al paragrafo 7 del presente avviso:

nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, di fax e/o di telex e nome della persona da contattare;

il fatturato in valuta locale e il volume in unità delle vendite all'esportazione verso la Comunità del prodotto in esame effettuate tra il 1o luglio 2004 ed il 30 giugno 2005;

il fatturato in valuta locale e il volume in unità delle vendite del prodotto in esame effettuate sul mercato interno tra il 1o luglio 2004 ed il 30 giugno 2005;

se la società intenda chiedere l'applicazione di un margine individuale (2) (i margini individuali possono essere chiesti esclusivamente dai produttori);

la descrizione particolareggiata delle attività della società in relazione alla produzione del prodotto in esame;

ragione sociale e descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate (3) coinvolte nella produzione e/o vendita (sul mercato interno e/o per l'esportazione) del prodotto in esame;

qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione;

fornendo le informazioni di cui sopra, la società accetta la sua eventuale inclusione nel campione. Qualora la società venga scelta a far parte del campione, essa dovrà rispondere ad un questionario ed accettare un sopralluogo a riscontro della sua risposta. Se la società segnala di non volere far parte del campione, si considera che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di un'omessa collaborazione sono esposte al paragrafo 8 del presente avviso.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione dei produttori/esportatori, la Commissione contatterà inoltre le autorità dei paesi esportatori e tutte le associazioni note di produttori/esportatori.

ii)   Campionamento degli importatori

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti gli importatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, a manifestarsi contattando la Commissione e fornendo le seguenti informazioni sulla/e loro società entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto i), e nel formato indicato al paragrafo 7, del presente avviso:

nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, di fax e/o di telex e nome della persona da contattare;

il fatturato totale in euro della società nel periodo compreso tra il 1o luglio 2004 e il 30 giugno 2005;

il numero totale di dipendenti;

la descrizione particolareggiata delle attività della società in relazione al prodotto in esame;

il volume in unità e il valore in euro delle importazioni nella Comunità e delle rivendite effettuate sul mercato comunitario tra il 1o luglio 2004 e il 30 giugno 2005 del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese, di Hong Kong e della Malaysia;

ragione sociale e descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate (3) coinvolte nella produzione e/o vendita del prodotto in esame;

qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione;

fornendo le informazioni di cui sopra, la società accetta la sua eventuale inclusione nel campione. Qualora la società venga scelta a far parte del campione, essa dovrà rispondere ad un questionario ed accettare un sopralluogo a riscontro della sua risposta. Se la società segnala di non volere far parte del campione, si considera che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di un'omessa collaborazione sono esposte al paragrafo 8 del presente avviso.

Per raccogliere le informazioni che ritiene necessarie per la selezione del campione degli importatori, la Commissione contatterà inoltre tutte le associazioni note di importatori.

iii)   Selezione definitiva dei campioni

Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione dei campioni devono farlo entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto ii), del presente avviso.

La Commissione intende procedere alla selezione definitiva dei campioni dopo aver consultato le parti interessate che si sono dichiarate disposte a farne parte.

Le società incluse nei campioni devono rispondere ad un questionario entro il termine stabilito al paragrafo 6, lettera b), punto iii), del presente avviso e collaborare nell'ambito dell'inchiesta.

In caso di insufficiente collaborazione, la Commissione può basare le proprie conclusioni sui dati disponibili, conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, e all'articolo 18 del regolamento di base. Come indicato al paragrafo 8 del presente avviso, le conclusioni basate sui dati disponibili potrebbero essere meno vantaggiose per le parti interessate.

b)   Questionari

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari alle imprese dell'industria comunitaria e a tutte le associazioni di produttori della Comunità, ai produttori/esportatori della Repubblica popolare cinese e di Hong Kong inclusi nel campione, ai produttori/esportatori della Malaysia, a tutte le associazioni di produttori/esportatori, agli importatori inclusi nel campione e a tutte le associazioni di importatori citate nella denuncia, nonché alle autorità dei paesi esportatori interessati.

i)   Produttori esportatori della Malaysia

Tutte le parti sono invitate a contattare via fax la Commissione al più presto e comunque entro e non oltre il termine indicato al paragrafo 6, lettera a), punto i), del presente avviso, per verificare se figurano nella denuncia e, eventualmente, per richiedere un questionario, dal momento che il termine stabilito al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso è valido per tutte le parti interessate.

ii)   Produttori/esportatori della Repubblica popolare cinese e di Hong Kong che chiedono un margine individuale

I produttori/esportatori della Repubblica popolare cinese e di Hong Kong che chiedono un margine individuale ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base devono presentare un questionario debitamente compilato entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso. Essi devono pertanto richiedere un questionario entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto i), del presente avviso. Si informano tuttavia le parti interessate che, se il campionamento è applicato ai produttori/esportatori, la Commissione potrebbe decidere di non concedere loro un margine individuale qualora il numero dei produttori/esportatori sia talmente elevato da rendere l'esame dei singoli casi eccessivamente gravoso e da impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta.

c)   Raccolta di informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare osservazioni, a presentare informazioni diverse da quelle indicate nel questionario e a fornire prove a sostegno di tali osservazioni e informazioni. Tali informazioni e prove devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso.

La Commissione può inoltre procedere all'audizione delle parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta deve essere presentata entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto iii), del presente avviso.

d)   Selezione del paese terzo ad economia di mercato

In conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, la Commissione intende scegliere la Malaysia quale paese terzo ad economia di mercato ai fini della determinazione del valore normale per la Repubblica popolare cinese. Le parti interessate sono invitate a presentare le loro osservazioni in merito all'opportunità di questa scelta entro il termine specifico fissato al paragrafo 6, lettera c), del presente avviso.

e)   Status di società operante in condizioni di economia di mercato

Per i produttori/esportatori della Repubblica popolare cinese che affermano, presentando prove sufficienti, di operare in condizioni di economia di mercato, nel rispetto quindi dei criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, il valore normale sarà determinato in conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del medesimo regolamento. I produttori/esportatori che intendono presentare richieste debitamente motivate devono farlo entro il termine specifico di cui al paragrafo 6, lettera d), del presente avviso. La Commissione invierà formulari a tutti i produttori/esportatori della Repubblica popolare cinese citati nella denuncia e a tutte le associazioni di produttori/esportatori citate nella denuncia di cui siano noti gli indirizzi, nonché alle autorità della Repubblica popolare cinese.

5.2.   Procedura di valutazione dell'interesse della Comunità

Qualora sia rilevata la presenza di dumping e di conseguente pregiudizio, conformemente all'articolo 21 del regolamento di base si deciderà se l'adozione di misure antidumping non sia contraria all'interesse della Comunità. Pertanto, l'industria comunitaria, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, come pure le associazioni rappresentative dei consumatori e degli utilizzatori, possono manifestarsi e fornire informazioni alla Commissione entro il termine generale di cui al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso, purché dimostrino l'esistenza di un nesso oggettivo tra la loro attività e il prodotto in esame. Le parti che abbiano agito conformemente a quanto stabilito dalla frase precedente possono chiedere un'audizione, indicando i motivi particolari per i quali chiedono di essere sentite, entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto iii), del presente avviso. È opportuno precisare che le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 sono prese in considerazione unicamente se all'atto della presentazione sono suffragate da valide prove.

6.   Termini

a)   Termini generali

(i)   Per la richiesta di questionari o altri formulari

Tutte le parti interessate devono chiedere il questionario o altri tipi di formulari quanto prima, e comunque entro e non oltre 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(ii)   Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, rispondere al questionario e fornire qualsiasi altra informazione

Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, presentare le risposte al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. È importante notare che al rispetto di detto termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.

Le società incluse in un campione devono presentare le risposte al questionario entro il termine specificato al paragrafo 6, lettera b), punto iii), del presente avviso.

(iii)   Audizioni

Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

b)   Termine specifico per il campionamento

(i)

Tutte le informazioni specificate al paragrafo 5.1, lettera a), punti i) e ii), del presente avviso devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, poiché la Commissione intende consultare le parti interessate che si sono dichiarate disponibili a far parte di un campione ai fini della selezione definitiva dello stesso entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(ii)

Tutte le altre informazioni pertinenti per la selezione del campione di cui al paragrafo 5.1, lettera a), punto iii), devono pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(iii)

Le risposte al questionario fornite dalle parti incluse nel campione devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data della notifica della loro inclusione nel campione.

c)   Termine specifico per la selezione del paese terzo ad economia di mercato

Le parti interessate dall'inchiesta possono presentare osservazioni in merito all'opportunità della scelta della Malaysia che, come risulta dal paragrafo 5.1, lettera d), viene preso in considerazione quale paese terzo ad economia di mercato ai fini della determinazione del valore normale in relazione alla Repubblica popolare cinese. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

d)   Termine specifico per presentare richieste di status di società operante in condizioni di economia di mercato e/o di trattamento individuale

Le domande, debitamente motivate, volte a ottenere lo status di società operante in condizioni di economia di mercato (di cui al paragrafo 5.1, lettera e), del presente avviso) e/o il trattamento individuale, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

7.   Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Tutte le osservazioni e le richieste delle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto), complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, fax e/o telex della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza fornite dalle parti interessate su base riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (4) e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale Commercio

Direzione B

Ufficio J- 79 5/16

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 295 65 05.

8.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili. Se una parte interessata non collabora o collabora soltanto parzialmente e vengono utilizzati i dati disponibili ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta potrebbe essere per tale parte meno favorevole rispetto alle conclusioni che eventualmente sarebbero state raggiunte se essa avesse collaborato.

9.   Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. In conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, possono essere istituite misure provvisorie entro e non oltre 9 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(2)  I margini individuali possono essere chiesti ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, per le società non incluse nel campione; ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base relativo al trattamento individuale, nei casi riguardanti i paesi non retti da un'economia di mercato o con economie in transizione; e infine ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, per le imprese che chiedono lo status di società operante in condizioni di economia di mercato. È opportuno notare che il trattamento individuale implica una richiesta ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, mentre le domande riguardanti lo status di società operante in condizioni di economia di mercato comportano una richiesta ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base.

(3)  Per chiarimenti sul significato dell'espressione «società collegate» si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

(4)  Per chiarimenti sul significato dell'espressione «società collegate» si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1). Ciò significa che il documento è esclusivamente per uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43) ed è un documento riservato ai sensi dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 (Accordo antidumping).


6.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 192/8


Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli ascensori

(2005/C 192/04)

(Testo attinente allo SEE)

(Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva)

OEN (1))

Riferimento e titolo della norma

(e documento di riferimento)

Prima pubblicazione GU

Riferimento della norma sostituita

Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita

Nota 1

CEN

EN 81-1:1998

Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori — Parte 1: Ascensori elettrici

31.3.1999

 

EN 81-1:1998/A2:2004

Questa è la prima pubblicazione

Nota 3

La data di questa pubblicazione

EN 81-1:1998/AC:1999

 

 

 

CEN

EN 81-2:1998

Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori — Parte 2: Ascensori idraulici

31.3.1999

 

EN 81-2:1998/A2:2004

Questa è la prima pubblicazione

Nota 3

La data di questa pubblicazione

EN 81-2:1998/AC:1999

 

 

 

CEN

EN 81-28:2003

Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori — Ascensori per il trasporto di persone e merci — Allarmi a distanza per ascensori e montacarichi

10.2.2004

 

CEN

EN 81-58:2003

Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori — Parte 58: Porte di piano di ascensore — Prova di resistenza al fuoco

10.2.2004

 

CEN

EN 81-70:2003

Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori — Applicazioni particolari per ascensori per passeggeri e per merci — Accessibilità agli ascensori delle persone, compresi i disabili

Questa è la prima pubblicazione

 

EN 81-70:2003/A1:2004

Questa è la prima pubblicazione

 

 

CEN

EN 81-72:2003

Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori — Applicazioni particolari per ascensori e montacarichi — Parte 72: Ascensori antincendio

10.2.2004

 

CEN

EN 12016:2004

Compatibilità elettromagnetica — Norma per famiglia di prodotto per ascensori, scale mobili e tappeti mobili — Immunità

Questa è la prima pubblicazione

EN 12016:1998

30.6.2006

CEN

EN 12385-5:2002

Funi di acciaio — Sicurezza — Parte 5: Funi a trefoli per ascensori

Questa è la prima pubblicazione

 

CEN

EN 13015:2001

Manutenzione di ascensori e scale mobili — Regole per le istruzioni di manutenzione

10.2.2004

 

Nota 1

In genere la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro («dow»), fissata dall'organismo europeo di normalizzazione, ma è bene richiamare l'attenzione di coloro che utilizzano queste norme sul fatto che in alcuni casi eccezionali può avvenire diversamente.

Nota 3

In caso di modifiche, la Norma cui si fa riferimento è la EN CCCCC:YYYY, comprensiva delle sue precedenti eventuali modifiche, e la nuova modifica citata. La norma sostituita (colonna 4) perciò consiste nella EN CCCCC:YYYY e nelle sue precedenti eventuali modifiche, ma senza la nuova modifica citata. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva.

AVVERTIMENTO:

Ogni informazione relativa alla disponibilità delle norme può essere ottenuta o presso gli organismi europei di normalizzazione o presso gli organismi nazionali di normalizzazione il cui l'elenco figura in annesso alla direttiva n. 98/34/CE (2) del Parlamento europeo e del Consiglio modificata dalla direttiva n. 98/48/CE (3).

La pubblicazione dei riferimenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non implica che le norme siano disponibili in tutte le lingue della Comunità.

Questa lista sostituisce tutte le precedenti liste pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Commissione assicura l'aggiornamento della presente lista.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito Europa, al seguente indirizzo:

http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/


(1)  ESO: Organismo europeo di Normalizzazione:

CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, Tel. (32-2) 550 08 11; fax (32-2) 550 08 19 (http://www.cenorm.be)

CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Bruxelles, Tel. (32-2) 519 68 71; fax (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tel. (33) 492 94 42 00; fax (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org)

(2)  GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

(3)  GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18.


6.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 192/10


Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine

(2005/C 192/05)

(Testo attinente allo SEE)

(Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva)

ESO (1)

Riferimento e titolo della norma

(e documento di riferimento)

Prima pubblicazione GU

Riferimento della norma sostituita

Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita

Nota 1

CENELEC

EN 50338:2000/A1:2003

Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare — Norme particolari per i tosaerba elettrici alimentati a batteria con operatore a terra — Modifica A1:2003

Questa è la prima pubblicazione

Nota 3

1.9.2006

CENELEC

EN 60335-1:2002/A111:2004

Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare — Parte 1: Norme generali (IEC 60335-1:2001 (Modificata)) — Modifica A11:2004

Nota 4

Questa è la prima pubblicazione

Nota 3

1.10.2006

CENELEC

EN 60335-2-91:2003

Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare- — Parte 2: Norme particolari per tosaerba e rifilatori d'erba portatili a spinta

(IEC 60335-2-91:2002 (Modificata))

Questa è la prima pubblicazione

CENELEC

EN 61496-1:2004

Sicurezza del macchinario — Apparecchi elettrosensibili di protezione — Parte 1: Prescrizioni generali e prove

(IEC 61496-1:2004 (Modificata))

Questa è la prima pubblicazione

EN 61496-1:1997

Nota 2.1

1.4.2007

Nota 1:

In genere, la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro («dow») fissata dall' organizzazione europea di normalizzazione, ma è bene richiamare l'attenzione di coloro che utilizzano queste norme sul fatto che in alcuni casi eccezionali può avvenire diversamente.

Nota 2.1:

La norma nuova (o modificata) ha lo stesso campo di applicazione della norma sostituita. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva.

Nota 3:

In caso di modifiche, la Norma cui si fa riferimento è la EN CCCCC:YYYY, comprensiva delle sue precedenti eventuali modifiche, e la nuova modifica citata. La norma sostituita (colonna 4) perciò consiste nella EN CCCCC:YYYY e nelle sue precedenti eventuali modifiche, ma senza la nuova modifica citata. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva.

Nota 4:

La presunzione di conformità per un prodotto si considera assicurata quando siano soddisfatte le prescrizioni della Parte 1 e della relativa Parte 2 se quest'ultima è riportata nella Gazzetta Ufficiale ai fini della Direttiva 98/37/CE.


(1)  ESO: Organismo Europeo di Normalizzazione:

CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, Tel. 32-2) 550 08 11; fax (32-2) 550 08 19 (http://www.cenorm.be)

CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Bruxelles, Tel. (32-2) 519 68 71; fax (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tel. (33) 492 94 42 00; fax (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org)


6.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 192/11


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.3907 — Bertelsmann/Channel 5)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(2005/C 192/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.

In data 29.7.2005 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa RTL Group S.A. («RTL»), appartenente al gruppo tedesco Bertelsmann AG («BAG»), acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme dell'impresa britannica Channel 5 Television Group Limited («Channel 5») mediante acquisto di quote. Channel 5 è attualmente controllata congiuntamente da BAG e United Business Media Group.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per RTL: gruppo di radiodiffusione e media, operante in prevalenza nei settori della televisione in chiaro, della produzione televisiva e delle trasmissioni radiofoniche;

per BAG: pubblicazione di libri e riviste, stampa, servizi diretti e di logistica, club musicali e del libro, musica, trasmissioni televisive e radiofoniche, contenuti e diritti e servizi collegati nel settore dei media;

per Channel 5: diffusione di programmi televisivi in chiaro, vendita di spazi pubblicitari, acquisizione di diritti di diffusione televisiva e gestione di un portale internet.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CEE) n. 139/2004 (2) del Consiglio, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sugli accordi notificati.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.3907 — Bertelsmann/Channel 5, al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee

Direzione generale Concorrenza

Protocollo concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU L 56 del 5.3.2005, pag. 32.


6.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 192/12


Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di dischi digitali versatili registrabili (DVD+/-Rs) originari della Repubblica popolare cinese, di Hong Kong e di Taiwan

(Il presente testo sostituisce quello pubblicato nella Gazzetta ufficiale C 191 del 5 agosto 2005, pag. 11)

(2005/C 192/07)

La Commissione ha ricevuto una denuncia ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (in appresso: «regolamento di base») (1), secondo la quale le importazioni di dischi digitali versatili registrabili (DVD+/-Rs) originari della Repubblica popolare cinese, di Hong Kong e di Taiwan (in appresso: «paesi interessati») sarebbero oggetto di pratiche di dumping e arrecherebbero pertanto un pregiudizio notevole all'industria comunitaria.

1.   Denuncia

La denuncia è stata presentata il 24 giugno 2005 dal CECMA (in appresso: «denunciante») per conto di produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria, in questo caso più del 60 %, della produzione comunitaria complessiva di DVD+/-Rs.

2.   Prodotto

Il prodotto che secondo la denuncia sarebbe oggetto di dumping è costituito da dischi digitali versatili registrabili (DVD+/-Rs) originari della Repubblica popolare cinese, di Hong Kong e di Taiwan (in appresso: «prodotto in esame»), dichiarati di norma al codice NC ex 8523 90 00. Il codice NC viene fornito a titolo puramente indicativo.

3.   Denuncia di dumping

La denuncia di dumping nei confronti di Taiwan si basa sul confronto tra il valore normale, stabilito sulla base dei prezzi applicati sul mercato interno, e i prezzi all'esportazione del prodotto in esame nella Comunità.

La denuncia di dumping nei confronti di Hong Kong si basa, in assenza di vendite sufficienti sul mercato interno, sul confronto tra il valore normale costruito e i prezzi all'esportazione del prodotto in esame nella Comunità.

In conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, il denunciante ha determinato il valore normale per la Repubblica popolare cinese in base al valore normale costruito in un paese terzo ad economia di mercato; detto paese è indicato al paragrafo 5.1, lettera d), del presente avviso. La denuncia di dumping si basa sul confronto tra il valore normale, stabilito come sopra, e i prezzi all'esportazione del prodotto in esame nella Comunità.

I margini di dumping così calcolati sono significativi per tutti i paesi esportatori interessati.

4.   Denuncia di pregiudizio

Il denunciante ha dimostrato che le importazioni del prodotto in esame dalla Repubblica popolare cinese, da Hong Kong e da Taiwan hanno registrato un aumento globale sia in termini assoluti che in termini di quota di mercato.

I volumi e i prezzi delle importazioni del prodotto in esame avrebbero avuto, tra le altre conseguenze, ripercussioni negative sul livello dei prezzi praticati dall'industria comunitaria, con gravi effetti negativi sull'andamento generale e sulla situazione finanziaria di tale industria.

5.   Procedura

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata da o per conto dell'industria comunitaria e che esistono prove sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione avvia un'inchiesta ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di base.

5.1.   Procedura di determinazione del dumping e del pregiudizio

L'inchiesta dovrà stabilire se il prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese, di Hong Kong e di Taiwan sia oggetto di pratiche di dumping e se tale dumping sia stato causa di pregiudizio.

a)   Campionamento

Tenuto conto del considerevole numero di parti interessate dal presente procedimento, la Commissione può decidere di ricorrere a tecniche di campionamento a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

i)   Campionamento per i produttori/esportatori della Repubblica popolare cinese, di Hong Kong e di Taiwan

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti i produttori/esportatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, a manifestarsi contattando la Commissione e fornendo le seguenti informazioni sulla/e loro società entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto i), e nel formato indicato al paragrafo 7 del presente avviso:

nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, di fax e/o di telex e nome della persona da contattare;

il fatturato in valuta locale e il volume in unità delle vendite all'esportazione verso la Comunità del prodotto in esame effettuate tra il 1o luglio 2004 ed il 30 giugno 2005;

il fatturato in valuta locale e il volume in unità delle vendite del prodotto in esame effettuate sul mercato interno tra il 1o luglio 2004 ed il 30 giugno 2005;

se la società intenda chiedere l'applicazione di un margine individuale (2) (i margini individuali possono essere chiesti esclusivamente dai produttori);

la descrizione particolareggiata delle attività della società in relazione alla produzione del prodotto in esame;

ragione sociale e descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate (3) coinvolte nella produzione e/o vendita (sul mercato interno e/o per l'esportazione) del prodotto in esame;

qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione;

fornendo le informazioni di cui sopra, la società accetta la sua eventuale inclusione nel campione. Qualora la società venga scelta a far parte del campione, essa dovrà rispondere ad un questionario ed accettare un sopralluogo a riscontro della sua risposta. Se la società segnala di non volere far parte del campione, si considera che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di un'omessa collaborazione sono esposte al paragrafo 8 del presente avviso.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione dei produttori/esportatori, la Commissione contatterà inoltre le autorità dei paesi esportatori e tutte le associazioni note di produttori/esportatori.

ii)   Campionamento degli importatori

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti gli importatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, a manifestarsi contattando la Commissione e fornendo le seguenti informazioni sulla/e loro società entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto i), e nel formato indicato al paragrafo 7, del presente avviso:

nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, di fax e/o di telex e nome della persona da contattare;

il fatturato totale in euro della società nel periodo compreso tra il 1o luglio 2004 e il 30 giugno 2005;

il numero totale di dipendenti;

la descrizione particolareggiata delle attività della società in relazione al prodotto in esame;

il volume in unità e il valore in euro delle importazioni nella Comunità e delle rivendite effettuate sul mercato comunitario tra il 1o luglio 2004 e il 30 giugno 2005 del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese, di Hong Kong e di Taiwan;

ragione sociale e descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate (3) coinvolte nella produzione e/o vendita del prodotto in esame;

qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione;

fornendo le informazioni di cui sopra, la società accetta la sua eventuale inclusione nel campione. Qualora la società venga scelta a far parte del campione, essa dovrà rispondere ad un questionario ed accettare un sopralluogo a riscontro della sua risposta. Se la società segnala di non volere far parte del campione, si considera che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di un'omessa collaborazione sono esposte al paragrafo 8 del presente avviso.

Per raccogliere le informazioni che ritiene necessarie per la selezione del campione degli importatori, la Commissione contatterà inoltre tutte le associazioni note di importatori.

iii)   Selezione definitiva dei campioni

Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione dei campioni devono farlo entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto ii), del presente avviso.

La Commissione intende procedere alla selezione definitiva dei campioni dopo aver consultato le parti interessate che si sono dichiarate disposte a farne parte.

Le società incluse nei campioni devono rispondere ad un questionario entro il termine stabilito al paragrafo 6, lettera b), punto iii), del presente avviso e collaborare nell'ambito dell'inchiesta.

In caso di insufficiente collaborazione, la Commissione può basare le proprie conclusioni sui dati disponibili, conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, e all'articolo 18 del regolamento di base. Come indicato al paragrafo 8 del presente avviso, le conclusioni basate sui dati disponibili potrebbero essere meno vantaggiose per le parti interessate.

b)   Questionari

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari alle imprese dell'industria comunitaria e a tutte le associazioni di produttori della Comunità, ai produttori/esportatori della Repubblica popolare cinese, di Hong Kong e di Taiwan inclusi nel campione, a tutte le associazioni di produttori/esportatori, agli importatori inclusi nel campione e a tutte le associazioni di importatori citate nella denuncia, nonché alle autorità dei paesi esportatori interessati.

I produttori/esportatori della Repubblica popolare cinese, di Hong Kong e di Taiwan che chiedono un margine individuale ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base devono presentare un questionario debitamente compilato entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso. Essi devono pertanto richiedere un questionario entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto i), del presente avviso. Si informano tuttavia le parti interessate che, se il campionamento è applicato ai produttori/esportatori, la Commissione potrebbe decidere di non concedere loro un margine individuale qualora il numero dei produttori/esportatori sia talmente elevato da rendere l'esame dei singoli casi eccessivamente gravoso e da impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta.

c)   Raccolta di informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare osservazioni, a presentare informazioni diverse da quelle indicate nel questionario e a fornire prove a sostegno di tali osservazioni e informazioni. Tali informazioni e prove devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso.

La Commissione può inoltre procedere all'audizione delle parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta deve essere presentata entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto iii), del presente avviso.

d)   Selezione del paese terzo ad economia di mercato

In conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, la Commissione intende scegliere Taiwan quale paese terzo ad economia di mercato ai fini della determinazione del valore normale per la Repubblica popolare cinese. Le parti interessate sono invitate a presentare le loro osservazioni in merito all'opportunità di questa scelta entro il termine specifico fissato al paragrafo 6, lettera c), del presente avviso.

e)   Status di società operante in condizioni di economia di mercato

Per i produttori/esportatori della Repubblica popolare cinese che affermano, presentando prove sufficienti, di operare in condizioni di economia di mercato, nel rispetto quindi dei criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, il valore normale sarà determinato in conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del medesimo regolamento. I produttori/esportatori che intendono presentare richieste debitamente motivate devono farlo entro il termine specifico di cui al paragrafo 6, lettera d), del presente avviso. La Commissione invierà formulari a tutti i produttori/esportatori della Repubblica popolare cinese citati nella denuncia e a tutte le associazioni di produttori/esportatori citate nella denuncia di cui siano noti gli indirizzi, nonché alle autorità della Repubblica popolare cinese.

5.2.   Procedura di valutazione dell'interesse della Comunità

Qualora sia rilevata la presenza di dumping e di conseguente pregiudizio, conformemente all'articolo 21 del regolamento di base si deciderà se l'adozione di misure antidumping non sia contraria all'interesse della Comunità. Pertanto, l'industria comunitaria, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, come pure le associazioni rappresentative dei consumatori e degli utilizzatori, possono manifestarsi e fornire informazioni alla Commissione entro il termine generale di cui al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso, purché dimostrino l'esistenza di un nesso oggettivo tra la loro attività e il prodotto in esame. Le parti che abbiano agito conformemente a quanto stabilito dalla frase precedente possono chiedere un'audizione, indicando i motivi particolari per i quali chiedono di essere sentite, entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto iii), del presente avviso. È opportuno precisare che le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 sono prese in considerazione unicamente se all'atto della presentazione sono suffragate da valide prove.

6.   Termini

a)   Termini generali

(i)   Per la richiesta di questionari o altri formulari

Tutte le parti interessate devono chiedere il questionario o altri tipi di formulari quanto prima, e comunque entro e non oltre 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(ii)   Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, rispondere al questionario e fornire qualsiasi altra informazione

Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, presentare le risposte al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. È importante notare che al rispetto di detto termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.

Le società incluse in un campione devono presentare le risposte al questionario entro il termine specificato al paragrafo 6, lettera b), punto iii), del presente avviso.

(iii)   Audizioni

Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

b)   Termine specifico per il campionamento

(i)

Tutte le informazioni specificate al paragrafo 5.1, lettera a), punti i) e ii), del presente avviso devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, poiché la Commissione intende consultare le parti interessate che si sono dichiarate disponibili a far parte di un campione ai fini della selezione definitiva dello stesso entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(ii)

Tutte le altre informazioni pertinenti per la selezione del campione di cui al paragrafo 5.1, lettera a), punto iii), devono pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(iii)

Le risposte al questionario fornite dalle parti incluse nel campione devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data della notifica della loro inclusione nel campione.

c)   Termine specifico per la selezione del paese terzo ad economia di mercato

Le parti interessate dall'inchiesta possono presentare osservazioni in merito all'opportunità della scelta di Taiwan che, come risulta dal paragrafo 5.1, lettera d), viene preso in considerazione quale paese terzo ad economia di mercato ai fini della determinazione del valore normale in relazione alla Repubblica popolare cinese. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

d)   Termine specifico per presentare richieste di status di società operante in condizioni di economia di mercato e/o di trattamento individuale

Le domande, debitamente motivate, volte a ottenere lo status di società operante in condizioni di economia di mercato (di cui al paragrafo 5.1, lettera e), del presente avviso) e/o il trattamento individuale, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

7.   Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Tutte le osservazioni e le richieste delle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto), complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, fax e/o telex della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza fornite dalle parti interessate su base riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (4) e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale Commercio

Direzione B

Ufficio J-79 5/16

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 295 65 05.

8.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili. Se una parte interessata non collabora o collabora soltanto parzialmente e vengono utilizzati i dati disponibili ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta potrebbe essere per tale parte meno favorevole rispetto alle conclusioni che eventualmente sarebbero state raggiunte se essa avesse collaborato.

9.   Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. In conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, possono essere istituite misure provvisorie entro e non oltre 9 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(2)  I margini individuali possono essere chiesti ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, per le società non incluse nel campione; ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base relativo al trattamento individuale, nei casi riguardanti i paesi non retti da un'economia di mercato o con economie in transizione; e infine ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, per le imprese che chiedono lo status di società operante in condizioni di economia di mercato. È opportuno notare che il trattamento individuale implica una richiesta ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, mentre le domande riguardanti lo status di società operante in condizioni di economia di mercato comportano una richiesta ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base.

(3)  Per chiarimenti sul significato dell'espressione «società collegate» si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

(4)  Ciò significa che il documento è esclusivamente per uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43) ed è un documento riservato ai sensi dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 (Accordo antidumping).


6.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 192/17


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.3926 — Spohn Cement/HeidelbergCement)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(2005/C 192/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.

In data 1.8.2005 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Spohn Cement GmbH controllata da Mr Adolf Merckle acquisisce (acquisiscono) ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme dell'impresa HeidelbergCement GmbH mediante offerta pubblica annunciata il 28 Giugno 2005.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per Merckle/Spohn Cement: asset management; farmaceutici;

per HeidelbergCement: cemento; intonaco; calcestruzzo già pronto.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 (2) del Consiglio, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.3926 — Spohn Cement/HeidelbergCement, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo de concentrazioni

J-70

B-1049 Bruselas


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.