ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 188

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

48o anno
2 agosto 2005


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Comunicazioni

 

Commissione

2005/C 188/1

Tassi di cambio dell'euro

1

2005/C 188/2

Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 88/378/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli ( 1 )

2

2005/C 188/3

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.3900 — CVC/Wavin) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

5

2005/C 188/4

Stato dell'adesione della CE ai regolamenti UN/ECE riguardanti l'omologazione dei veicoli il 31 dicembre 2004

6

2005/C 188/5

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.3862 — Bilfinger Berger/WIB/JVC) ( 1 )

10

2005/C 188/6

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.3813 — Fortune Brands/Allied Domecq) ( 1 )

10

2005/C 188/7

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.3643 — Sephora/El Corte Ingles/JV) ( 1 )

11

2005/C 188/8

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.3832 — MatlinPatterson L.P./Matussière & Forest) ( 1 )

11

2005/C 188/9

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione ( 1 )

12

2005/C 188/0

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, modificato dal regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese ( 1 )

13

2005/C 188/1

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese ( 1 )

16

 

II   Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea

2005/C 188/2

Decisione 2005/.../GAI del Consiglio del … recante modifica della decisione 2003/170/GAI del Consiglio relativa all'utilizzo comune degli ufficiali di collegamento distaccati all'estero dalle autorità degli Stati membri incaricate dell'applicazione della legge

19

 

III   Informazioni

 

Commissione

2005/C 188/3

Invito a presentare proposte ai sensi del Programma d'azione comunitario per la promozione delle organizzazioni non governative (ONG) attive principalmente nel campo della protezione ambientale

21

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Comunicazioni

Commissione

2.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 188/1


Tassi di cambio dell'euro (1)

1o agosto 2005

(2005/C 188/01)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2219

JPY

yen giapponesi

136,67

DKK

corone danesi

7,4605

GBP

sterline inglesi

0,69140

SEK

corone svedesi

9,3930

CHF

franchi svizzeri

1,5591

ISK

corone islandesi

78,66

NOK

corone norvegesi

7,8575

BGN

lev bulgari

1,9557

CYP

sterline cipriote

0,5738

CZK

corone ceche

30,073

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

244,97

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6960

MTL

lire maltesi

0,4293

PLN

zloty polacchi

4,0580

RON

leu rumeni

3,5043

SIT

tolar sloveni

239,49

SKK

corone slovacche

38,915

TRY

lire turche

1,6138

AUD

dollari australiani

1,6057

CAD

dollari canadesi

1,4874

HKD

dollari di Hong Kong

9,4982

NZD

dollari neozelandesi

1,7829

SGD

dollari di Singapore

2,0267

KRW

won sudcoreani

1 254,28

ZAR

rand sudafricani

8,0087

CNY

renminbi Yuan cinese

9,9030

HRK

kuna croata

7,3025

IDR

rupia indonesiana

11 952,63

MYR

ringgit malese

4,583

PHP

peso filippino

68,579

RUB

rublo russo

34,9400

THB

baht thailandese

50,780


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


2.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 188/2


Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 88/378/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli

(2005/C 188/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva)

ESO/OEN (1)

Riferimento e titolo della norma armonizzata

(e documento di riferimento)

Riferimento della norma sostituita

Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita

Nota 1

CEN

EN 71-1:1998 (2)  (4)

Sicurezza dei giocattoli — Parte 1: Proprietà meccaniche e fisiche

EN 71-1:1988

Data scaduta

(31.1.2001)

EN 71-1:1998/A5:2000

Nota 3

Data scaduta

(31.5.2001)

EN 71-1:1998/A1:2001

Nota 3

Data scaduta

(31.7.2001)

EN 71-1:1998/A2:2002

Nota 3

Data scaduta

(31.8.2002)

EN 71-1:1998/A6:2002

Nota 3

Data scaduta

(30.9.2002)

EN 71-1:1998/A7:2002

Nota 3

Data scaduta

(30.11.2002)

EN 71-1:1998/A8:2003 (3)

Nota 3

Data scaduta

(31.3..2004)

EN 71-1:1998/A4:2004

Nota 3

31.12.2005

EN 71-1:1998/A10:2004

Nota 3

31.12.2005

EN 71-1:1998/A11:2004

Nota 3

31.12.2005

CEN

EN 71-2:2003

Sicurezza dei giocattoli — Parte 2: Infiammabilità

EN 71-2:1993

Data scaduta

(31.3.2004)

CEN

EN 71-3:1994

Sicurezza dei giocattoli — Parte 3: Migrazione di alcuni elementi

EN 71-3:1988

Data scaduta

(30.6.1995)

EN 71-3:1994/A1:2000

Nota 3

Data scaduta

(31.10.2000)

EN 71-3:1994/A1:2000/AC:2000

 

 

EN 71-3:1994/AC:2002

 

 

CEN

EN 71-4:1990

Sicurezza dei giocattoli — Parte 4: Set sperimentali per chimica e attività connesse

 

EN 71-4:1990/A1:1998

Nota 3

Data scaduta

(31.10.1998)

EN 71-4:1990/A2:2003

Nota 3

Data scaduta

(31.1.2004)

CEN

EN 71-5:1993

Sicurezza dei giocattoli — Parte 5: Giochi chimici esclusi i set sperimentali per chimica

 

CEN

EN 71-6:1994

Sicurezza dei giocattoli — Parte 6: Simbolo grafico per l'etichettatura di avvertimento sull'età

 

CEN

EN 71-7:2002

Sicurezza dei giocattoli — Parte 7: Pitture a dito — Requisiti e metodi di prova

 

CEN

EN 71-8:2003

Sicurezza dei giocattoli — Parte 8: Altalene, scivoli e giocattoli per attività similari ad uso familiare per interno ed esterno

 

CENELEC

EN 50088:1996

Sicurezza dei giocattoli elettrici

Nessuno

Modifica A2:1997 alla EN 50088:1996

Nota 3

Data scaduta

(1.3.2000)

Modifica A1:1996 alla EN 50088:1996

Nota 3

Data scaduta

(1.10.2001)

Modifica A3:2002 alla EN 50088:1996

Nota 3

Data scaduta

(1.3.2005)

Nota 1

In genere la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro («dow»), fissata dall'organizzazione europea di normalizzazione, ma è bene richiamare l'attenzione di coloro che utilizzano queste norme sul fatto che in alcuni casi eccezionali può avvenire diversamente.

Nota 3

In caso di modifiche, la norma cui si fa riferimento è la EN CCCCC:YYYY, comprensiva delle sue precedenti eventuali modifiche, e la nuova modifica citata. La norma sostituita (colonna 3) perciò consiste nella EN CCCCC:YYYY e nelle sue precedenti eventuali modifiche, ma senza la nuova modifica citata. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva

AVVERTENZA:

Ogni informazione relativa alla disponibilità delle norme può essere ottenuta o presso gli organismi europei di normalizzazione o presso gli istituti nazionali di normalizzazione il cui l'elenco figura in annesso alla direttiva n. 98/34/CE (5) del Parlamento europeo e del Consiglio modificata dalla direttiva n. 98/48/CE (6).

La pubblicazione dei riferimenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non implica che le norme siano disponibili in tutte le lingue della Comunità.

Questa lista sostituisce tutte le precedenti liste pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Commissione cura l'aggiornamento della presente lista.

Per ulteriori informazioni sulle norme armonizzate si consulti il sito Internet:

http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/


(1)  ESO/OEN: Organizzazione europea di normalizzazione:

CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels, Tel. (32-2) 550 08 11; fax (32-2) 550 08 19 (http://www.cenorm.be)

CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels, Tel. (32-2) 519 08 68; fax (32-2) 519 08 19 (http://www.cenorm.be)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tel. (33) 492 94 42 00; fax (33493) 65 08 16 (http://www.cenorm.be)

(2)

Nota: conformemente alla decisione della Commissione del 30 luglio 2001 (GU L 205 del 31.7.2001, pag. 39), punto 4.20(d) della norma EN 71-1:1998 concernente il livello ponderato (C) di pressione acustica del picco di emissione sonora, prodotto da un giocattolo che utilizza capsule a percussione, determina la presunzione di conformità soltanto a partire dal 1o agosto 2001.

(3)

Nota: la norma EN 71-1:1998/A8:2003 riguarda solo i rischi causati da «palline» (che la norma definisce «oggetti sferici, ovoidali o ellissoidali») destinate a essere lanciate, spinte, colpite con un calcio, lasciate cadere o fatte rimbalzare. I giocattoli contenenti palline che non rientrano nella norma sono soggetti a un esame per un certificato di tipo CE prima di essere immessi sul mercato.

(4)

Nota: conformemente alla decisione della Commissione del 9 marzo 2005 (GU L 63 del 31.7.2001, pag. 27), le clausole 4.6 e 8.14 della norma EN 71-1:1998 non coprono i rischi presentati dai giocattoli e loro elementi fabbricati con materiali espansibili i quali devono essere completamente immersi in un recipiente per un periodo di 24 ore. La norma non fornisce una presunzione di conformità in merito.

(5)  GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

(6)  GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18.


2.8.2005   

IT

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C 188/5


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.3900 — CVC/Wavin)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(2005/C 188/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.

In data 25.7.2005 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa CVC Capital Partner Group Sarl (CVC, Lussemburgo) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme della: impresa Beheermaatschappij Wavin B.V. (Wavin, Olanda) miante: acquisto di azioni.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per CVC: fondi di investimento

per Wavin: fabbricazione e fornitura di sistemi di condutture.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.3900 — CVC/Wavin, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.


2.8.2005   

IT

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C 188/6


Stato dell'adesione della CE ai regolamenti UN/ECE riguardanti l'omologazione dei veicoli il 31 dicembre 2004

(2005/C 188/04)

La Commissione pubblica di seguito una tabella che sintetizza la situazione dei regolamenti UN/ECE da ultimo modificati (allegati all'accordo del 1958 relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni) cui la CE ha aderito il 31 dicembre 2004.

Numero del regolamento

Serie di emendamenti

 (1)  (2)

Supplementi alle serie

 (1)  (2)

Titolo breve del regolamento

1

2

Proiettori asimmetrici (R2 e/o HS1)

3

2

9

Catadiottri

4

0

10

Dispositivi d'illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore

5

2

Proiettori asimmetrici (sigillati)

6

1

12

Indicatori di direzione

7

2

8

Luci d'ingombro, luci di posizione anteriori/posteriori, luci laterali, luci d'arresto (M, N e O)

8

5

Proiettori (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 e/o H11)

10

2

2

Compatibilità elettromagnetica

11

2

Serrature e cerniere delle porte

12

3

3

Comportamento del dispositivo di sterzo in caso di urto

13

10

Frenatura (categorie M, N e O)

13H

0

3

Frenatura (autovetture)

14

6

1

Ancoraggi delle cinture di sicurezza

16

4

16

Cinture di sicurezza

17

7

1

Resistenza dei sedili

18

3

Antifurto

19

2

9

Fari fendinebbia anteriori

20

3

Proiettori asimmetrici (H4)

21

1

3

Finiture interne

22

5

1

Caschi e visiere di protezione per motociclisti

23

0

10

Luci di retromarcia

24

3

2

Fumosità e potenza dei motori diesel

25

4

Poggiatesta

26

3

Sporgenze esterne

27

3

Triangoli di segnalazione

28

0

3

Segnalatori acustici

30

2

13

Pneumatici (veicoli a motore e loro rimorchi)

31

2

Proiettori asimmetrici (alogeni sigillati)

34

2

1

Rischi d'incendio

37

3

25

Lampade a incandescenza

38

0

9

Fari fendinebbia posteriori

39

0

4

Tachimetro

43

0

8

Vetri di sicurezza

44

4

Sistemi di ritenuta per bambini

45

1

4

Tergiproiettori

46

2

Specchi retrovisori

48

2

10

Installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa (M, N e O)

49

4

Emissioni (diesel, GN e GPL)

50

0

7

Luci di posizione anteriori/posteriori, luci di arresto, indicatori di direzione, dispositivi d'illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore (L)

51

2

3

Livelli sonori (M e N)

53

1

5

Installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa (L3)

54

0

16

Pneumatici (veicoli commerciali e loro rimorchi)

56

1

Fari (ciclomotori)

57

2

Fari (motocicli)

58

1

Dispositivo di protezione antincastro posteriore

59

0

Dispositivi silenziatori di ricambio

60

0

2

Comandi azionati dal conducente — identificazione di comandi, spie e indicatori (ciclomotori/motocicli)

62

0

1

Antifurto (ciclomotori/motocicli)

64

0

2

Pneumatici (ruote o pneumatici di scorta per uso temporaneo)

66

0

Resistenza della sovrastruttura (autobus)

67

1

5

Impianto GPL

69

1

2

Targhe d'immatricolazione posteriori per veicoli lenti

70

1

3

Targhe d'immatricolazione posteriori per veicoli pesanti e lunghi

71

0

Campo visivo, trattori agricoli

72

1

Fari (HS1) (motocicli)

73

0

Protezione laterale (veicoli adibiti al trasporto di merci e loro rimorchi)

74

1

3

Installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa (L1)

75

0

11

Pneumatici (motocicli/ciclomotori)

77

0

8

Luci di stazionamento

78

2

3

Frenatura (categoria L)

79

1

3

Dispositivo di sterzo

80

1

2

Resistenza dei sedili e del loro ancoraggio (veicoli passeggeri di grandi dimensioni)

81

0

Specchi retrovisori (motocicli/ciclomotori)

82

1

Fari (ciclomotore HS2)

83

5

5

Emissioni

85

0

4

Propulsore a combustione interna ed elettrico (M e N)

86

0

2

Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa (trattori agricoli)

87

0

6

Luci di marcia diurna

89

0

1

Dispositivi di limitazione della velocità

90

1

5

Ricambio delle guarnizioni dei freni e loro gruppi

91

0

7

Luci di posizione laterali

93

1

3

Dispositivi di protezione antincastro anteriori

96

1

2

Emissioni dei motori diesel (trattori agricoli)

97

1

2

Sistemi di allarme

98

0

5

Proiettori con sorgente luminosa a scarica

99

0

2

Sorgenti luminose a scarica

100

0

1

Sicurezza dei veicoli elettrici

101

0

6

Emissioni di CO2/consumo di carburante (M1) e consumo di energia elettrica e dell'autonomia (M1 e N1)

102

0

Dispositivi di traino chiusi

103

0

2

Convertitori catalitici di ricambio

104

0

2

Contrassegni retroriflettenti (veicoli pesanti e lunghi)

105

3

Trasporto di merci pericolose — costruzione dei veicoli

106

0

3

Pneumatici (veicoli agricoli)

108

0

2

Pneumatici rigenerati (veicoli a motore e loro rimorchi)

109

0

2

Pneumatici rigenerati (veicoli commerciali e loro rimorchi)

110

0

3

Sistemi a gas naturale compresso

111

0

1

Stabilità al ribaltamento dei veicoli cisterna (N e O)

112

0

4

Proiettori asimmetrici (lampade a incandescenza)

113

0

3

Proiettori simmetrici (lampade a incandescenza)

114

0

Airbag di ricambio

115

0

Impianti di trasformazione a GPL e GNC

[116] (3)

0

Impiego non autorizzato (sistemi di allarme e antifurti)

[117] (3)

0

Pneumatici — resistenza al rotolamento

[118] (3)

0

Resistenza al fuoco dei materiali per interni

[119] (3)

0

Fari direzionali

[120] (3)

0

Propulsore a combustione interna (trattori agricoli e macchine mobili)


(1)  Questa colonna elenca i più recenti emendamenti al relativo regolamento cui la Comunità europea ha aderito entro il 31/12/2004. Parte delle più recenti serie di emendamenti o dei supplementi alle serie di emendamenti entrerà in vigore dopo tale data. E' opportuno controllare la data di entrata in vigore di tali emendamenti nel documento UN-ECE sullo stato dei lavori TRANS/WP.29/343/Rev.xx, disponibile sul sito:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html.

(2)  Sono state adottate anche tutte le pertinenti modifiche apportate entro il 31/12/2004 salvo diversa indicazione.

(3)  Il 31/12/2004 questo regolamento non era entrato in vigore.


2.8.2005   

IT

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C 188/10


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. COMP/M.3862 — Bilfinger Berger/WIB/JVC)

(2005/C 188/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 26.7.2005 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua tedesco e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore;

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n. 32005M3862. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


2.8.2005   

IT

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C 188/10


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. COMP/M.3813 — Fortune Brands/Allied Domecq)

(2005/C 188/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 10.6.2005 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore;

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n. 32005M3813. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


2.8.2005   

IT

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C 188/11


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. COMP/M.3643 — Sephora/El Corte Ingles/JV)

(2005/C 188/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 9.3.2005 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua spagnolo e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore;

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n. 32005M3643. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


2.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 188/11


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. COMP/M.3832 — MatlinPatterson L.P./Matussière & Forest)

(2005/C 188/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 4.7.2005 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore;

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n. 32005M3832. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


2.8.2005   

IT

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C 188/12


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione

(2005/C 188/09)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Numero dell'aiuto: XT 87/02

Stato membro: Repubblica federale di Germania

Regione: Baviera

Nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto: Sozialer Hilfsdienst Weiße Feder gemeinnützige GmbH, München

Base giuridica: Bayerische Haushaltsordnung (BayHO)

VO(EG)Nr. 1784/1999

EPPD zu Ziel 3

Ergänzendes Programmplanungsdokument Ziel 3

Importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa: Totale dei costi ammissibili: 295 794 EUR

FSE: 54 786 EUR

Intensità massima dell'aiuto: 80 %

Data di applicazione: ottobre/novembre 2002

Durata dell'aiuto singolo concesso: Data prevista dell'ultimo pagamento: giugno 2004

Durata del progetto: 1.1.2002 — 31.12.2003

Obiettivo dell'aiuto: Si tratta di un'azione di formazione generale per malati psichici e i disabili psichici disoccupati finalizzata al loro inserimento nel mercato del lavoro. È previsto il conseguimento di qualifiche nei seguenti settori professionali: assistenza ed economia domestica. L'azione consente l'acquisizione di qualifiche trasferibili che migliorano sostanzialmente le opportunità di collocamento dei partecipanti. L'azione si basa sul programma quadro in materia di azioni finalizzate all'acquisizione di qualifiche professionali generali per disabili e malati psichici nelle imprese per l'inserimento professionale/assistenza della Baviera del 18.7.01.

Settore economico interessato (o settori): Altri servizi

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Regierung von Oberbayern

Integrationsamt

D-80534 München


2.8.2005   

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C 188/13


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, modificato dal regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese

(2005/C 188/10)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Numero dell'aiuto

XS 64/04

Stato membro

Spagna

Regione

La Rioja

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto

Aiuti all'elaborazione di accordi di famiglia (Protocolos familiares)

Base giuridica

Resolución de 1 de junio de 2004 del presidente de la Agencia de desarrollo económico de La Rioja, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la elaboracion de protocolos familiares de las empresas, y su convocatoria para el año 2004. (B.O.R de 6 de julio de 2004)

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa

Regime di aiuti

Importo annuo totale

33 000,00 EUR

Credito garantito

 

Aiuto singolo

Importo totale dell'aiuto

 

Credito garantito

 

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento

 

Data di applicazione

Dal 6.7.2004

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

Fino al 31.12.2006, al massimo fino al 30.6.2007

Obiettivo dell'aiuto

Aiuto alle PMI

 

Settori economici interessati

Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI

Aiuto limitato a settori specifici

 

Miniere di carbone

 

Industria manifatturiera

 

oppure

 

Siderurgia

 

Cantieri navali

 

Fibre sintetiche

 

Industria automobilistica

 

Altre industrie manifatturiere

 

Tutti i servizi

 

oppure

 

Trasporti

 

Servizi finanziari

 

Altri servizi

 

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Nome:

Agencia de desarrollo economico de La Rioja

Indirizzo:

C/. Muro de la Mata 13-14

E-26071 Logroño (La Rioja)

Concessione di singoli aiuti di importo elevato

Conformemente all'articolo 6 del regolamento

 


Numero dell'aiuto

XS 145/03

Stato membro

Regno Unito

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto

Regime WRAP di aiuti in conto capitale per le PMI

Regime WRAP di garanzie al leasing per le PMI

Base giuridica

Section 153 Environmental Protection Act 1990 and Financial Assistance for Environmental Purposes (No 2) Order 2000 (SI 2000:2211)

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa

Regime di aiuti

Importo annuo totale

 

2002

GBP 765 000

2003

GBP 1 300 000

2004

GBP 5 700 000

2005

GBP 4 200 000

TOTALE

GBP 11 965 000

Credito garantito

 

Aiuto singolo

Importo totale dell'aiuto

 

Credito garantito

 

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento

 

Data di applicazione

A decorrere da 31 marzo 2003

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

Fino a 31 marzo 2006

Obiettivo dell'aiuto

Aiuto alle PMI

 

Settori economici interessati

Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI

 

Aiuto limitato a settori specifici

Riciclaggio

Miniere di carbone

 

Industria manifatturiera

 

oppure

 

Siderurgia

 

Cantieri navali

 

Fibre sintetiche

 

Industria automobilistica

 

Altre industrie manifatturiere

 

Tutti i servizi

 

oppure

 

Trasporti

 

Servizi finanziari

 

Altri servizi

 

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Nome:

Waste & Resources Action Programme

Liz Goodwin

Indirizzo:

The Old Academy, 21 Horse Fair, Banbury

Oxon OX16 0AHT

Concessione di singoli aiuti di importo elevato

Conformemente all'articolo 6 del regolamento,

la misura non si applica alla concessione di singoli aiuti ovvero richiede la notificazione preventiva alla Commissione, nei casi in cui:

a)

il totale dei costi ammissibili sia pari o superiore a 25 milioni di EUR e

l'intensità lorda dell'aiuto sia pari o superiore al 50%,

nelle regioni ammesse al beneficio degli aiuti regionali, l'intensità netta dell'aiuto sia pari o superiore al 50 %; oppure

b)

l'importo totale lordo dell'aiuto sia pari o superiore a 15 milioni di EUR.

 


2.8.2005   

IT

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C 188/16


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese

(2005/C 188/11)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Numero dell'aiuto: XS 70/03

Stato membro: Regno Unito

Regione: Mappa delle regioni obiettivo 2 del Regno Unito

Titolo del regime di aiuti: Sostegno alle PMI dell'obiettivo 2 2000-2006 in occasione di fiere

Base giuridica: Industrial Development Act 1982, Sections 7 & 11.

Section 2 of the Local Government Act 2000.

Spesa annua prevista per il regime: Spese annuali per le misure dell'obiettivo 2:

2003: 33,34 milioni di euro

2004: 33,03 milioni di euro

2005: 21,59 milioni di euro

2006: 20,34 milioni di euro

TOTALE: 108,30 milioni di euro

Intensità massima dell'aiuto: 50 % dei costi sostenuti da varie fonti pubbliche per il primo sostegno a fiere ed esposizioni. Nessuna PMI riceverà aiuti di valore superiore a 15 000 000 euro.

Data di applicazione:

Durata del regime: Dopo il 30 giugno 2007 non saranno più accordate assegnazioni

Obiettivo dell'aiuto: Consentire alle PMI situate nell'area dell'obiettivo 2 che rispondono alla definizione di cui all'allegato 1 del regolamento di esenzione per categoria di avere un primo accesso alle fiere e alle esposizioni, in modo da sviluppare il loro potenziale commerciale.

Settori economici interessati: Tutti i settori, esclusi quelli sensibili: carbonifero, siderurgico, della costruzione navale, della produzione delle fibre sintetiche, della produzione dei veicoli a motore e dei loro primi fornitori, dei servizi di trasporto e dei servizi finanziari.

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto: Autorità amministrative:

Government Office for the East Of England

Government Office for the East Midlands

Government Office for London

Government Office for the North East

Government Office for the North West [Liverpool]

Government Office for the North West [Manchester]

Government Office for the South East

Government Office for the South West

Government Office for the West Midlands

Government Office for Yorkshire and Humberside

Welsh Assembly Government

Scottish Executive

Government of Gibraltar [Department of Trade, Industry and Telecommunications]

Referente:

Department of Trade and Industry

Regional European Funds Directorate

3rd Floor, 1 Victoria Street, London SW1H 0ET

Numero dell'aiuto: XS 133/03

Stato membro: Italia

Regione: Toscana

Titolo del regime di aiuti: Incentivi automatici di natura fiscale a sostegno della base

Base giuridica:

Art. 1 legge 341/95 e s.m. e i. di cui alla legge 266/97

Decreto legislativo 112/98, art. 19

Decreto legislativo 123/98

Decreto Giunta regionale n. 6108/03

Spesa annua prevista per il regime: 20 000 000 EUR

Intensità massima dell'aiuto: L'intensità di aiuto per la singola impresa non potrà superare i 15 % Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) per le piccole imprese e il 7,5 % Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) per le medie imprese della spesa di investimento complessiva.

Nel caso in cui le aree interessate dal programma vengano ritenute ammissibili alla deroga di cui all'art. 87.3.C del Trattato rivisto, la misura massima dell'aiuto è del 18 % ESL per le piccole imprese e del 14 % ESL per le medie imprese.

Data di applicazione: Novembre 2003, data di ricevimento della scheda da parte della Commissione

Durata del regime: Anni 2003 — 2006

Obiettivo dell'aiuto: L'aiuto consente di agevolare, sotto forma di bonus fiscale, spese per iniziative relative alla creazione di un nuovo impianto, all'ampliamento, all'ammodernamento, alla ristrutturazione, alla riconversione, alla riattivazione ed alla delocalizzazione delle unità produttive.

Settore (o settori) economico interessato: Codici ISTAT 1991:

Sezione C — «Attività estrattive»

Sezione D — «Attività manifatturiere»

Sezione F — «Costruzioni»

Divisione K 72 — «Informatica e attività connesse»

Divisione K 74 — «Altre attività professionali ed imprenditoriali»

Divisione I 63 — «Attività di supporto ed ausiliare dei trasporti»

Sono escluse le imprese del settore di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del Trattato CE e le imprese del settore delle costruzioni navali.

Le imprese beneficiarie dell'agevolazione devono essere finanziariamente ed economicamente sane.

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Altre informazioni: Il regime di aiuto non riguarda attività connesse all'esportazione, vale a dire non è un aiuto direttamente connesso ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione e ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione e non è condizionato all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione.

Sono ammissibili ai benefici solo le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di aiuto.

I servizi di consulenza ammessi all'agevolazione non sono continuativi e periodici, né connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa.

Numero dell'aiuto: XS 138/03

Stato membro: Italia

Regione: Piemonte

Titolo del regime di aiuti: Incentivi automatici di natura fiscale a sostegno della base produttiva

Base giuridica: Legge n. 341/95 e s.m. di cui alla legge n. 266/97; decreto legislativo n. 112/98, art. 19; decreto legislativo n. 123/98; regolamento (CE) n. 70/2001 del 12.1.2001; delibera di Giunta regionale n. 109 — 10275 dell'1.8.2003

Spesa annua prevista per il regime:

 

Anno 2003: euro 34 500 000,00

 

Anno 2004: euro 45 000 000,00

 

Anno 2005: euro 45 000 000,00

 

Anno 2006: euro 45 000 000,00

Intensità massima dell'aiuto: Per gli investimenti materiali ed immateriali nonché per le consulenze è prevista l'applicazione di una intensità di aiuto pari all'8 % ESN + 10 % ESL per le piccole imprese ed all'8 % ESN + 6 % ESL per le medie imprese, qualora le relative unità produttive siano ubicate nelle aree di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del territorio regionale; per le piccole e medie imprese le cui unità produttive siano ubicate nelle restanti aree del territorio regionale, l'intensità di aiuto è pari rispettivamente al 15 % ESL ed al 7,5 % ESL.

In ogni caso non saranno concessi singoli aiuti di importo elevato, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento CE n. 70 del 12.1.2001

Data di applicazione: 27.10.2003 (non sarà in ogni caso erogato alcun aiuto fino alla avvenuta comunicazione della presente scheda di sintesi alla Commissione)

Durata del regime:

Obiettivo dell'aiuto: L'aiuto consente di agevolare sotto forma di bonus fiscale immobilizzazioni materiali ed immateriali per iniziative relative alla creazione di un nuovo impianto, all'ampliamento, all'ammodernamento, alla ristrutturazione, alla riconversione, alla riattivazione ed alla delocalizzazione delle unità produttive, nell'intero territorio regionale

Settore economico interessato (o settori): PMI, aventi unità produttive ubicate nel territorio regionale, che operano:

nei settori delle attività estrattive, manifatturiere, della produzione e distribuzione di energia elettrica, gas ed acqua, delle costruzioni di cui alle sezioni C, D, E, F della «classificazione delle attività economiche ISTAT 1991». Le sezioni ammesse alle agevolazioni di cui alla sottosezione DA sono le seguenti 15.52; 15.81.1; 15.81.2; 15.82; 15.85; 15.88; 15.89.1; 15.89.2; 15.96; 15.98; 15.99.

Sono altresì ammessi alle agevolazioni le imprese operanti:

nelle attività di servizi potenzialmente nel settore delle telecomunicazioni;

diretti ad influire positivamente sullo sviluppo delle predette attività produttive.

Al regime si applicano le esclusioni e le limitazioni previste dalla normativa comunitaria, per i settori della siderurgia, delle costruzioni navali, delle fibre sintetiche, dell'industria automobilistica, dei trasporti.

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Regione Piemonte

Direzione Industria

Via Pisano n. 6, I-10152 Torino

Altre informazioni: Il regime di aiuto non riguarda attività connesse all'esportazione, vale a dire non è un aiuto direttamente connesso ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione e non è condizionato all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione.

Il regime di aiuto non riguarda altresì le imprese che operano nei settori della produzione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato 1 del trattato.

Sono ammissibili ai benefici solo le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di aiuto.

I servizi di consulenza ammessi all'agevolazione non sono continuativi e periodi, né connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa.


II Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea

2.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 188/19


DECISIONE 2005/.../GAI DEL CONSIGLIO

del …

recante modifica della decisione 2003/170/GAI del Consiglio relativa all'utilizzo comune degli ufficiali di collegamento distaccati all'estero dalle autorità degli Stati membri incaricate dell'applicazione della legge

(2005/C 188/12)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 30, paragrafo 1, lettere a), b) e c), l'articolo 30, paragrafo 2, lettera c) e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c),

vista l'iniziativa del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando quanto segue:

in seguito alla valutazione dell'attuazione della decisione 2003/170/GAI del Consiglio (3), talune disposizioni della suddetta decisione dovrebbero essere modificate per tener conto della prassi attuale relativa all'utilizzo degli ufficiali di collegamento dell'Europol distaccati all'estero per diffondere le informazioni conformemente alla convenzione Europol (4) nonché all'iniziativa di convocare le riunioni degli ufficiali di collegamento.

DECIDE:

Articolo 1

Modifica della decisione 2003/170/GAI del Consiglio

La decisione 2003/170/GAI del Consiglio è modificata come segue:

1.

All'articolo 1, paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

«Ai fini della presente decisione si intende per 'ufficiale di collegamento dell'Europol' un funzionario dell'Europol distaccato all'estero, in uno o più paesi terzi o presso organizzazioni internazionali, al fine di sostenere e coordinare la cooperazione tra le autorità di tali paesi o organizzazioni e l'Europol favorendo lo scambio di informazioni tra di essi.»

2.

All'articolo 1, paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:

«La presente decisione lascia impregiudicate le funzioni degli ufficiali di collegamento dell'Europol nel quadro della convenzione Europol, delle sue modalità di attuazione e degli accordi di cooperazione conclusi tra l'Europol e il paese terzo o l'organizzazione internazionale interessati.»

3.

All'articolo 4, paragrafo 1 è aggiunta la frase seguente:

«Tali riunioni possono essere convocate anche per iniziativa di qualunque altro Stato membro e soprattutto degli Stati membri che operano da 'nazione guida' della cooperazione dell'UE in un paese o regione specifici.»

4.

All'articolo 8 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«3.   Conformemente alla legislazione nazionale e alla convenzione Europol, gli Stati membri possono rivolgere all'Europol la richiesta di utilizzare gli ufficiali di collegamento dell'Europol distaccati nei paesi terzi o presso organizzazioni internazionali al fine di scambiare informazioni pertinenti. Le richieste sono rivolte all'Europol attraverso le unità nazionali degli Stati membri conformemente alla convenzione Europol.

4.   L'Europol provvede affinché i suoi ufficiali di collegamento distaccati nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali gli forniscano le informazioni concernenti gravi minacce di reato rivolte agli Stati membri per le quali l'Europol è competente a titolo della convenzione Europol. Tali informazioni sono trasmesse alle autorità competenti degli Stati membri interessati attraverso unità nazionali, conformemente alla convenzione Europol.»

Articolo 2

Applicazione a Gibilterra

La presente decisione si applica a Gibilterra.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore 14 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU

(2)  GU

(3)  GU L 67 del 12.3.2003, pag. 27.

(4)  GU C 316 del 27.11.1995, pag. 1.


III Informazioni

Commissione

2.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 188/21


Invito a presentare proposte ai sensi del Programma d'azione comunitario per la promozione delle organizzazioni non governative (ONG) attive principalmente nel campo della protezione ambientale

(2005/C 188/13)

Ai sensi della decisione n. 466/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1o marzo 2002, che stabilisce un programma d'azione comunitario per la promozione delle organizzazioni non governative attive principalmente nel campo della protezione ambientale (1), la Commissione invita le organizzazioni europee non governative, che sono attive principalmente nel campo della protezione e del miglioramento ambientale ai fini dello sviluppo sostenibile, a presentare proposte per ottenere un contributo finanziario. Possono partecipare al programma anche le ONG attive nel campo della protezione degli animali, purché tali attività siano atte a realizzare gli obiettivi di protezione ambientale (ai sensi dei principi di cui all'articolo 174 del trattato CE).

L'erogazione del contributo di cui al presente invito a presentare proposte è subordinato alla disponibilità di fondi.

I contributi sono destinati a coprire le spese che le ONG ambientali europee devono sostenere per lo svolgimento delle attività previste dal rispettivo programma di lavoro annuale per il 2006. Le organizzazioni richiedenti devono operare a livello europeo individualmente o sotto forma di più associazioni coordinate, con strutture (membri) e attività estese almeno a tre paesi europei. La candidatura è ricevibile anche nel caso di due soli paesi europei, a condizione che l'obiettivo principale dell'ONG sia la promozione dello sviluppo e l'attuazione della politica comunitaria per l'ambiente.

Possono candidarsi le ONG europee aventi sede legale in un paese appartenente ad una delle seguenti categorie:

gli stati membri

Bulgaria, Romania,

Turchia

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Albania, Serbia e Montenegro, Bosnia- Erzegovina e Croazia

La partecipazione di ONG della Bulgaria e della Turchia è soggetta a un accordo formale tra il governo di ciascuno di questi Stati e la Comunità poiché tali paesi non hanno ancora firmato accordi. Saranno prese in considerazione solamente organizzazioni di paesi che hanno formalmente firmato con la Comunità tali accordi per partecipare al programma di azione. Il rispetto di questo requisito sarà verificato solamente nella fase finale della selezione, nel dicembre 2005.

Nell'ambito del presente invito, l'aiuto finanziario può essere fornito per attività che contribuiscono allo sviluppo e alla realizzazione della politica e della normativa ambientale comunitaria in varie regioni d'Europa. Il programma contribuirà anche a consolidare le piccole associazioni locali o regionali che operano in vista del recepimento dell'acquis comunitario relativamente all'ambiente e allo sviluppo sostenibile nella loro area.

Il contributo finanziario erogato dal presente programma è destinato, in particolare, alle aree prioritarie definite nel Sesto programma d'azione per l'ambiente (2):

limitare il cambiamento climatico;

natura e biodiversità — proteggere una risorsa senza uguali;

salute e ambiente;

garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e dei rifiuti.

Oltre ai settori summenzionati, rimarranno anche d'interesse prioritario l'attuazione e il controllo dell'applicazione della legislazione ambientale comunitaria.

Nel momento in cui erogherà la sovvenzione, la Commissione presterà la dovuta attenzione alla partecipazione di paesi e regioni che in precedenza furono sottorappresentati nel programma, con particolare riferimento ai nuovi stati membri e ai paesi terzi.

Il programma costituisce uno strumento di cofinanziamento. La percentuale del contributo complessivo della Comunità non sarà superiore al 70 % della media delle spese annue ammissibili del richiedente verificate da un revisore dei conti per i precedenti due esercizi, nel caso delle ONG aventi sede nel territorio della Comunità, o non sarà superiore all'80 % per le ONG con sede in Bulgaria, Romania, Turchia e paesi balcanici; né sarà superiore all'80 % delle spese ammissibili del richiedente relative all'esercizio in corso. L'importo della sovvenzione è considerato definitivo solamente previa approvazione, da parte della Commissione, del resoconto finanziario del beneficiario verificato da un revisore dei conti.

I beneficiari sono selezionati sulla base dei criteri stabiliti nel fascicolo informativo relativo al presente invito ed entro i limiti della dotazione di bilancio disponibile.

La procedura per la valutazione di una richiesta è la seguente:

ricevimento, registrazione e dichiarazione di ricevimento da parte della Commissione;

esame da parte dei servizi della Commissione,

elaborazione della decisione definitiva e comunicazione del risultato al richiedente.

La decisione della Commissione è definitiva.

L'intera procedura è strettamente riservata. In caso d'approvazione da parte della Commissione, sarà concluso un unico contratto (in euro) tra la Commissione e il proponente.

Il fascicolo informativo relativo al presente invito, che definisce i criteri d'ammissibilità, selezione e assegnazione (comprese le specifiche del sistema di ponderazione) nonché la procedura di candidatura, valutazione e approvazione, può essere richiesto (preferibilmente per fax) al seguente indirizzo:

Segretariato DG Ambiente A.3

Commissione europea

Ufficio: BU-5 06/130

B-1049 Brussels

Fax: (00) (32-2) 299 10 68

In alternativa, detto fascicolo può essere scaricato dal sito web della Commissione al seguente indirizzo:

http://europa.eu.int/comm/environment/funding/intro_en.htm

Le proposte devono pervenire entro il 3 ottobre 2005.


(1)  GU L 75 del 16.3.2002, pagg. 1-6.

(2)  GU L 242 del 10.9.2002, pagg. 1-15.