ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 183

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

48o anno
26 luglio 2005


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Comunicazioni

 

Commissione

2005/C 183/1

Tassi di cambio dell'euro

1

2005/C 183/2

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.3836 — Goldman Sachs/Pirelli Cavi e Sistemi Energia/Pirelli Cavi e Sistemi Telecom) ( 1 )

2

2005/C 183/3

Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'attuazione della direttiva 89/106/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione ( 1 )

3

2005/C 183/4

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione ( 1 )

4

2005/C 183/5

Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di etanolamina originarie degli Stati Uniti d'America

13

2005/C 183/6

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione ( 1 )

16

2005/C 183/7

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione ( 1 )

17

2005/C 183/8

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione ( 1 )

19

2005/C 183/9

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

20

 

III   Informazioni

 

Commissione

2005/C 183/0

Primo invito a presentare proposte nell'ambito del programma comunitario concernente la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura istituito dal regolamento (CE) n. 870/2004 del Consiglio del 24 aprile 2004 — Codice identificativo dell'invito: AGRI GEN RES 2005

21

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Comunicazioni

Commissione

26.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 183/1


Tassi di cambio dell'euro (1)

25 luglio 2005

(2005/C 183/01)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2065

JPY

yen giapponesi

134,87

DKK

corone danesi

7,4604

GBP

sterline inglesi

0,69440

SEK

corone svedesi

9,4210

CHF

franchi svizzeri

1,5635

ISK

corone islandesi

78,04

NOK

corone norvegesi

7,9155

BGN

lev bulgari

1,9558

CYP

sterline cipriote

0,5738

CZK

corone ceche

30,191

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

245,52

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6961

MTL

lire maltesi

0,4293

PLN

zloty polacchi

4,1049

RON

leu rumeni

3,5525

SIT

tolar sloveni

239,52

SKK

corone slovacche

38,910

TRY

lire turche

1,6149

AUD

dollari australiani

1,5857

CAD

dollari canadesi

1,4711

HKD

dollari di Hong Kong

9,3791

NZD

dollari neozelandesi

1,7700

SGD

dollari di Singapore

2,0071

KRW

won sudcoreani

1 236,36

ZAR

rand sudafricani

8,0681

CNY

renminbi Yuan cinese

9,7843

HRK

kuna croata

7,2998

IDR

rupia indonesiana

11 841,80

MYR

ringgit malese

4,526

PHP

peso filippino

67,262

RUB

rublo russo

34,5920

THB

baht thailandese

49,975


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


26.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 183/2


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. COMP/M.3836 — Goldman Sachs/Pirelli Cavi e Sistemi Energia/Pirelli Cavi e Sistemi Telecom)

(2005/C 183/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 5.7.2005 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore;

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n. 32005M3836. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


26.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 183/3


Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'attuazione della direttiva 89/106/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione

(2005/C 183/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Pubblicazione di titoli e riferimenti di Guide di Benestare Tecnici Europei ai sensi della direttiva)

Riferimento EOTA (1)

Titolo della Guida di Benestare Tecnico Europeo (ETAG)

Data di entrata in vigore (2)

Data di fine del periodo di coesistenza (3)

ETAG 016-3

Titolo dell'ETAG 016 — Pannelli leggeri compositi autoportanti — Parte 3: Aspetti specifici relativi a pannelli leggeri compositi autoportanti per impiego in pareti esterne e tamponamenti di facciata

1.12.2005

1.12.2007

ETAG 016-4

Titolo dell'ETAG 016 — Pannelli leggeri compositi autoportanti — Parte 4: Aspetti specifici relativi a pannelli leggeri compositi autoportanti per impiego in pareti interne e soffitti

1.12.2005

1.12.2007

ETAG 018-1

Prodotti per la protezione dal fuoco. Parte 1 — Generalità

21.9.2004

21.6.2007

ETAG 018-4

Prodotti per la protezione dal fuoco. Parte 4 — Prodotti e kits in lastre, pannelli e materassini per la protezione dal fuoco.

21.9.2004

21.6.2007

ETAG 019

Pannelli prefabbricati portanti a base di legno a rivestimento rinforzato

2.11.2005

2.11.2007

NOTA:

Tutte le informazioni relative alla disponibilità delle guide ETA si possono ottenere dall'EOTA o dai suoi membri.

La pubblicazione dei riferimenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non comporta la disponibilità delle specifiche tecniche armonizzate in tutte le lingue comunitarie.

Ulteriori specifiche tecniche armonizzate relative alla direttiva «Prodotti da costruzione» sono state pubblicate in precedenti edizioni della Gazzette ufficiale della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Un aggiornato elenco completo può essere consultato via Internet sul server Europa:

http://europa.eu.int/comm/enterprise/nando-is/cpd


(1)  EOTA: Organizzazione Europea per il Benestare Tecnico: Avenue des Arts 40 Kunstlaan, B — 1040 Brussels Tel.: +32 (0) 2 502.69.00; Fax: +32 (0) 2 502.38.14, E-Mail: info@eota.be (www.eota.be).

(2)  Data dell'entrata in vigore della Guida di Benestare Tecnico Europeo (ETAG) (emessa in applicazione alle Guide di Benestare Tecnico Europeo) conformemente all'articolo 4(2)(b) della Direttiva 89/106/CEE.

(3)  La data in cui ha fine il periodo di coesistenza é la stessa a partire dalla quale la presunzione di conformità deve essere basata sulle specifiche tecniche armonizzate (norme armonizzate oppure benestare tecnici armonizzati). Essa coincide con la data di ritiro delle specifiche tecniche nazionali in contrasto con quelle armonizzate. La traduzione dei titoli sopra indicati è stata fornita dell'EOTA e costituisce le versioni linguistiche «ufficiali» riprese dagli Rappresentanti nazionali dell'EOTA.


26.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 183/4


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione

(2005/C 183/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Numero dell'aiuto: XT 07/2001

Stato membro: Spagna

Titolo del regime di aiuti: Aiuti alla formazione dei lavoratori dell'industria navale

Base giuridica: Resolución CN.4.02. F.S.E., de fecha 9 de mayo de 2001, de la Dirección General de Política Tecnológica del Ministerio de Ciencia y Tecnología y Circular de la Gerencia del Sector Naval de fecha 30 de mayo de 2001.

Spesa annua prevista per il regime:

2001: 19 000 000 euro

2002: 19 000 000 euro

2003: 19 000 000 euro

2004: 19 000 000 euro

2005: 19 000 000 euro

2006: 19 000 000 euro

Intensità massima dell'aiuto:

1.

Prima di concedere l'aiuto ai singoli progetti, sarà analizzato il tipo di formazione corrispondente e in funzione di ciò sarà determinato l'aiuto massimo applicabile come segue.

2.

Quando l'aiuto è concesso a favore della formazione generale, l'intensità non potrà superare il 50 % per le grandi imprese e il 70 % per le piccole e medie imprese.

Tali intensità sono maggiorate di 5 punti percentuali per le imprese stabilite nelle regioni ammesse a beneficiare degli aiuti a finalità regionale in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e di 10 punti percentuali per le imprese stabilite nelle regioni ammesse a beneficiare degli aiuti a finalità regionale in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato.

3.

Quando l'aiuto è concesso a favore della formazione specifica, l'intensità non sarà superiore al 25 % per le grandi imprese e al 35 % per le piccole e medie imprese.

Tali intensità sono maggiorate di 5 punti percentuali per le imprese stabilite nelle regioni ammesse a beneficiare degli aiuti a finalità regionale in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e di 10 punti percentuali per le imprese stabilite nelle regioni ammesse a beneficiare degli aiuti a finalità regionale in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato.

4.

Nei casi in cui il progetto di aiuto preveda elementi di formazione specifica e di formazione generale, che non possano essere distinti ai fini del calcolo dell'intensità dell'aiuto, e nei casi in cui non sia possibile stabilire se il progetto di aiuto alla formazione abbia carattere specifico o generale, si applicano le intensità relative alla formazione specifica.

5.

I costi ammissibili nell'ambito di un progetto di aiuto per la formazione sono i seguenti:

a)

costi del personale docente;

b)

spese di trasferta del personale docente e dei destinatari della formazione;

c)

altre spese correnti, come materiale, forniture, ecc.;

d)

ammortamento degli strumenti e delle attrezzature, per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;

e)

costi dei servizi di consulenza sull'iniziativa di formazione;

f)

costi di personale per i partecipanti al progetto di formazione, fino ad un massimo pari al totale degli altri costi ammissibili di cui ai punti da a) ad e). Possono essere prese in considerazione soltanto le ore durante le quali i lavoratori hanno effettivamente partecipato alla formazione, detratte le ore produttive o equivalenti.

Data di applicazione:

Durata del regime:

Obiettivo dell'aiuto: Formazione generale

Formazione specifica

Settore economico interessato (o settori): Costruzione navale e altri settori industriali ausiliari

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Gerencia del sector naval

Ministerio de Ciencia y Tecnología

Po de la Castellana, 143 — 10o

E-28046 — Madrid

Numero dell'aiuto: XT 12/02

Stato membro: Repubblica Italiana

Regione: Regione Veneto

Titolo del regime di aiuti: Programma operativo FSE OB.3, Misura D1, Sviluppo della formazione continua della flessibilità del mercato del lavoro e della competitività delle imprese pubbliche e private con priorità alle PMI.

Base giuridica: DGR n. 4011 del 31 dicembre 2001

Spesa annua prevista per il regime: l'azione si svilupperà nel biennio 2002-2003 per un importo complessivo, escluso la quota privata, di Euro 36 300 000

Intensità massima dell'aiuto: secondo quanto previsto dall'art. 4 del regolamento (CE) n. 68/2001 del 12 gennaio 2001

Data di applicazione:

Durata del regime:

Obiettivo dell'aiuto: Gli aiuti sono diretti alla realizzazione di azioni di formazione continua, sia generale che specifica, per sostenere i cambiamenti nel mondo del lavoro connessi alla modifica delle metodologie lavorative, all'implementazione dei sistemi informativi a livello produttivo, alla globalizzazione dei mercati e alla richiesta di maggior flessibilità operativa. Gli interventi mirano a sviluppare l'approccio qualitativo e quantitativo delle risorse umane nei confronti del tessuto economico locale.

Settori economi interessati: sono interessati tutti i settori produttivi.

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Regione Veneto

Segreteria regionale alla Formazione e Lavoro

Via Allegri, 29

I-30173 Mestre (Venezia)

Numero dell'aiuto: XT 18/02

Stato membro: Regno Unito

Regione: Nord-est dell'Inghilterra

Nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto: Aiuto alla formazione in favore di Atmel, North Tyneside

Base giuridica: Department for Education and Skills, Inward Investment Fund, approved by HMT.

The Department for Education and Skills is the sponsor Department. The DfES and the Secretary of State's authority is via The Education and Training Act, 1973; and the Industrial Development Act, 1982 (Sections 8, 11 and 12)

Regional Development Agencies (RDA's) have delegated authority functions via Section 6 of the Regional Development Agencies Act 1998.

Importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa: Non eccedente la somma di 1 milione di euro (circa 620 000 GBP) che sarà erogata alla società nell'arco di tre anni come segue:

Anno 1: 178 000 GBP

Anno 2: 254 000 GBP

Anno 3: 201 000 GBP

Nota bene: i livelli di aiuto proposti saranno ricalcolati alla fine di ciascun esercizio finanziario in modo che gli importi non eccedano il livello massimo di aiuto di 1 milione di euro.

Intensità massima dell'aiuto: La società Atmel ha sede nel North Tyneside, una regione di livello 2 che può beneficiare degli aiuti a finalità regionale in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3. Si tratta di una grande impresa beneficiaria di un aiuto regionale selettivo di 27,8 milioni di GBP (circa 47 milioni di euro). Le spese ammissibili in base al presente aiuto alla formazione sono diverse dalle spese coperte dall'aiuto regionale selettivo di cui fruisce Atmel. La misura di sostegno proposta, pari complessivamente a 1 milione di euro, rappresenta circa il 27,6 % dei costi di formazione del progetto globale. Il finanziamento permetterà di acquisire formazioni nelle qualifiche trasferibili: circa il 14 % sarà destinato alla formazione generale e un altro 14 % alla formazione specifica, quindi entro i limiti di intensità ammissibili in virtù delle regole applicabili agli aiuti di Stato, ossia il 55 % per la formazione generale e il 30 % per la formazione specifica. La formazione concorrerà allo sviluppo personale dei dipendenti e accrescerà le loro possibilità di trovare altri impieghi.

Data di applicazione:

Durata dell'aiuto singolo concesso: Fino al 31 dicembre 2004

Obiettivo dell'aiuto: Aiuto all'elaborazione e all'attuazione dei seguenti tipi di formazione:

Formazione generale

Formazione all'interno dell'impresa

Formazione di operatori e tecnici addetti alla sicurezza nei seguenti campi:

Valutazione dei rischi

Precauzioni contro i rischi d'incendio

Maneggiamento di prodotti chimici

Sensibilizzazione alla protezione dell'ambiente

Trattamento manuale

Formazione generale in materia di sicurezza

Formazione dei tecnici/ingegneri rispetto a

Tecniche di sicurezza più elaborate tra cui estintori, attrezzature per la respirazione, controllo dei rischi per la salute e la sicurezza, laser, arsenico, rischi di irradiazione; qualifiche come tecnici responsabili della sicurezza laser e della radioprotezione

Aiuto allo studio e allo sviluppo,

offrire al personale l'occasione di seguire corsi che preparano alle qualifiche professionali a livello nazionale, alle qualifiche ONC, HNC oppure a diplomi universitari e postuniversitari

Informatica — utenti

Fornire a tutto il personale conoscenze elementari di livello medio e avanzato sull'utilizzazione dei PC, con moduli di formazione tecnica specifici

Informatica — tecnica

Formazione su specifici sistemi di assistenza informatica e sui server

Formazione generale

Volta al conseguimento di qualifiche in campi specifici tra cui l'elettricità, la meccanica, i pneumatici, il vuoto, RF ecc.

Organizzazione tecnica degli impianti di produzione

Formazione relativa a tutti gli strumenti di produzione destinata a operatori, tecnici ed ingegneri

Ingegneria degli impianti

Formazione in materia di certificazione e manutenzione di impianti in settori vari, tra cui quello del controllo delle saldature degli impianti a gas, i cancelli a forca, commutazione alta tensione, i robot programmabili, i sistemi di lotta antincendio

Qualità

Formazione e certificazione su tutti gli aspetti di ISO9000, 14001 e HS18001

Costi di apprendisti e studenti

Salari da versare, durante il periodo di formazione, a sostituti necessari in funzione del fatturato e della crescita

Capitale

Atmel e le RDA (Agenzie per lo sviluppo regionale) hanno confermato che questo capitale deve essere utilizzato unicamente a fini di formazione per l'intera durata del programma

Formazione specifica:

Servizi di consulenza e di assistenza

Viaggi e alloggi

Salari da versare, durante il periodo di formazione, a sostituti necessari in relazione al fatturato e alla crescita

Settore economico interessato (o settori): Produzione industriale e informatica (fabbriche di semiconduttori)

Il finanziamento è destinato unicamente alle attività indicate e in nessun caso ad attività che beneficiano di un altro aiuto di Stato. Non sono da prendere in considerazione altri settori.

Il settore dell'informatica e dei semiconduttori registra una forte crescita nel nord-est dell'Inghilterra e detiene un ruolo essenziale ai fini della strategia economica della regione.

Gli elementi di formazione generale di questo regime di aiuti assicurano che i beneficiari dei programmi di formazione otterranno qualifiche tecnologiche idonee a permettere loro di essere impiegati in vari altri settori tra cui l'elettronico, l'ingegneria elettronica, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, il software e l'assistenza tecnicocommerciale. Inoltre le qualifiche generali che conseguiranno corrisponderanno a quelle che sono richieste per l'occupazione in altri campi dei settori privato e pubblico.

La società e le RDA (Agenzie per lo sviluppo regionale) stipuleranno un documento contrattuale che regolerà l'accesso al finanziamento e la riscossione del medesimo. Le RDA effettueranno dei controlli sulla realizzazione dei programmi rispetto agli obiettivi e alle tappe determinanti definiti nel contratto. Il pagamento sarà effettuato una volta realizzati tali obiettivi e raggiunte dette tappe.

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Regional Policy division

Department for Education and Skills (DfES)

Level 11, Moorfoot

SHEFFIELD, S1 4PQ

United Kingdom

Contact: Madeleine Gadsby

Numero dell'aiuto: XT 34/03

Stato membro: Regno Unito

Regione: Nord-ovest dell'Inghilterra

Nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto: Centre of Vocational Excellence Programme (BAE Systems)

Base giuridica: Learning and Skills Act 2000.

Importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa: L'aiuto non sarà superiore a 1 milione di euro (ca. 624 000 GBP) e sarà così versato all'impresa nell'arco di 3 anni:

1o anno: 300 000 GBP

2o anno: 150 000 GBP

3o anno: 100 000 GBP

TOTALE: 550 000 GBP

Intensità massima dell'aiuto: BAE Systems è una grande impresa con sede a Preston.

L'intensità massima dell'aiuto non sarà superiore al 60 % dei costi ammissibili per la formazione generale (50 % concesso alle grandi imprese più 10 % per lavoratori svantaggiati in base alle disposizioni dell'articolo 2, lettera g), del regolamento). Verranno applicate intensità massime di aiuto diverse a seconda che i beneficiari siano effettivamente, o meno, lavoratori svantaggiati.

Data di applicazione:

Durata dell'aiuto singolo concesso: Fino al 31 luglio 2006

Obiettivo dell'aiuto: Il settore aerospaziale denuncia la carenza di manodopera dotata dei requisiti necessari per l'impiego nell'industria ad alta tecnologia. Ciò rappresenta un limite notevole alla crescita economica in Inghilterra, soprattutto nella parte nord-occidentale.

Formazione generale

L'obiettivo del presente aiuto consiste nell'incrementare, a livello regionale e nazionale, la disponibilità di manodopera dotata delle qualifiche trasferibili ad alto livello necessarie per soddisfare le esigenze dell'industria. Ciò sarà realizzato in due modi. In primo luogo, aumentando il numero di giovani che entrano a far parte del mondo dell'industria grazie ad un moderno apprendistato e migliorando la preparazione di coloro che già vi lavorano. I moderni apprendistati in ingegneria offrono molteplici possibilità ai giovani di inserirsi sul mercato del lavoro come pure la migliore preparazione possibile per acquisire una specializzazione e/o una formazione tecnica nell'ambito dell'industria aerospaziale. Essi inoltre, se opportuno, consentono la possibilità di avanzare fino all'istruzione superiore o ad un lavoro di livello superiore. In secondo luogo, aumentando il numero della manodopera esistente nelle imprese di ingegneria aeronautica della regione nord-occidentale che migliora le proprie competenze professionali. Ciò sarà possibile grazie alla diffusione della capacità di formazione di BAE per qualificare il personale già alle proprie dipendenze. La formazione offerta comporterà qualifiche professionali riconosciute a livello nazionale che saranno di notevole incentivo alla produttività e all'occupabilità individuale in diversi tipi di lavoro nel settore dell'ingegneria.

L'aiuto singolo è concesso a BAE Systems, impresa operante nei settori dell'ingegneria aerospaziale e dell'avionica. Le componenti di formazione generale di questo pacchetto garantiranno che i beneficiari dei programmi di formazione otterranno qualifiche tecnologiche idonee a permettere loro di essere impiegati nell'industria dell'ingegneria aerospaziale e dell'avionica nonché in vari altri settori tra cui quello elettronico, l'ingegneria elettronica e l'ingegneria.

Settore economico interessato (o settori): Ingegneria aerospaziale

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Skills for Employment Division

Department for Education and Skills (DfES)

Level 4, Moorfoot

Sheffield

S1 4PQ

United Kingdom

Contact: Keith McMaster

Altre informazioni: Il presente aiuto è approvato dal Department for Education and Skills. Il Learning and Skills Council è responsabile della stipulazione dei contratti con l'impresa nonché del controllo dei progressi compiuti, conformemente alla normativa in materia di aiuti di Stato. Il Learning & Skills Council ha delegato l'autorità in virtù del Learning and Skills Act 2000.

Numero dell'aiuto: XT 44/03

Stato membro: Grecia

Regione: Tutto il territorio.

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto: Reti di risorse umane nel campo della formazione scientifica e tecnologica

Base giuridica: N. 1514/85, N. 1733/87, 2741/99 e N. 2919/01

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa: Gli importi annui sono i seguenti

2003:: 1 400 000 EUR

2004:: 767 852 EUR

2005:: 766 851 EUR

Intensità massima dell'aiuto: L'intensità massima dell'aiuto per le piccole e medie imprese è pari al 45 % e per le grandi imprese al 35 % della loro partecipazione al bilancio globale

Data di applicazione: A decorrere dall'ottobre 2002

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso: Fino al dicembre 2006

Obiettivo dell'aiuto: Obiettivo dell'aiuto è la creazione di reti scientifiche su temi attinenti alle tecnologie avanzate e alle grandi priorità scientifiche per il paese, la formazione di ricercatori, di studenti già laureati e diplomati in determinati settori di specializzazione, nonché lo sviluppo delle risorse umane delle imprese al fine di modernizzare e migliorare la concorrenza delle unità produttive.

Settori economici interessati:

 

Salute, biomedicina, metodi diagnostici e terapeutici

 

Biotecnologia/bioetica

 

Cultura/turismo/sport

 

Ambiente marino

 

Trasporti e navigazione

 

Ambiente terrestre e urbano e sviluppo sostenibile

 

Risorse idriche

 

Catastrofi naturali e incendi boschivi

 

Fonti di energia rinnovabili e sfruttamento dell'energia

 

Riciclaggio dei rifiuti

 

Informazione/telecomunicazioni

 

Derrate alimentari e produzione agricola

 

Acquacoltura

 

Sensibilizzazione del pubblico alle nuove tecnologie

 

Nuovi metodi di organizzazione e gestione delle imprese, delle istanze sociali e degli organismi pubblici

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Ministero dello Sviluppo

Segretariato generale per la ricerca e la tecnologia,

Messogion 14-18

Atene 11510

Numero dell'aiuto: XT 45/03

Stato membro: Paesi Bassi

Regione: Flevoland

Nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto: Farm Dairy B.V.

Base giuridica: Subsidieverordening ESF doelstelling 1

Importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa: 141 349 EUR cofinanziamento assicurato da Farm Dairy Holding B.V.

Intensità massima dell'aiuto: 50 %

Data di applicazione:

Durata dell'aiuto singolo concesso:

Obiettivo dell'aiuto: Formazione di carattere generale fino al conseguimento di un livello di formazione che consenta di migliorare la posizione dei dipendenti sul mercato del lavoro esterno

Settore economico interessato (o settori): agricoltura

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Provincie Flevoland

Postbus 55

8200 AB Lelystad

Altre informazioni: Farm Dairy ha alle proprie dipendenze numerosi lavoratori scarsamente qualificati. L'impresa risente in grave misura della carenza di personale adeguatamente qualificato. Il progetto «Opleidingstrajekt Farm Dairy» (percorso formativo Farm Dairy) mira a formare i dipendenti insufficientemente qualificati. Contribuisce inoltre a migliorare la posizione dei lavoratori sul mercato esterno. Al progetto, strutturato in dieci corsi — che spaziano da «qualità ed igiene» a «formazione di operatore di carrelli elevatori» -, partecipano 68 dipendenti, la cui ripartizione tra i corsi varia in funzione dei medesimi. Tra i partecipanti vi sono 26 lavoratori appartenenti a minoranze sociali/etniche

Numero dell'aiuto: XT 46/03

Stato membro: Regno Unito

Regione: Yorkshire, Humber e Sud-Est

Titolo del regime di aiuti: Centre of Vocational Excellence Programme (British Gas)

Base giuridica: The Learning and Skills Act 2000.

Spesa annua prevista per il regime: L'impresa riceverà una somma pari al massimo a un milione di euro( 624 000 GBP circa) ripartita nell'arco di tre anni come segue:

Anno 1: 300 000 GBP

Anno 2: 100 000 GBP

Anno 3: 100 000 GBP

TOTALE: 500 000 GBP

Intensità massima dell'aiuto: British Gas è una grande impresa le cui sedi principali si trovano a Leeds e Basingstoke.

L'intensità massima dell'aiuto non supererà il 60 % dei costi ammissibili per la formazione generale (50 % ammesso per le grandi imprese maggiorato del 10 % per i lavoratori svantaggiati ai sensi dell'articolo 2(g) del regolamento)

Data di applicazione:

Durata del regime: Fino al 31 dicembre 2006

Obiettivo dell'aiuto: Il settore dell'installazione e manutenzione del gas manca di manodopera con le qualifiche richieste per un settore a tecnologia avanzata (una ricerca svolta di recente ha indicato che il settore ha bisogno di altri 30 000 installatori di gas). Ciò costituisce un ostacolo notevole alla crescita economica in Inghilterra.

L'obiettivo del presente aiuto è duplice.

Formazione generale

Aumentare il bacino nazionale e regionale di manodopera avente le competenze trasferibili di alto livello, necessarie per soddisfare il fabbisogno del settore. Ciò sarà conseguito in due modi. Innanzitutto, aumentando il numero di giovani che accedono a questo settore grazie alla formazione impartita attraverso un sistema moderno di apprendistato e migliorando le competenze di coloro che già lavorano nel settore. Gli apprendistati moderni nel settore dell'installazione e manutenzione del gas offrono maggiori possibilità ai giovani di accedere al mercato del lavoro nonché la migliore preparazione possibile per diventare operai specializzati o tecnici del settore. Inoltre possono costituire un gradino verso l'istruzione superiore o un lavoro di livello più elevato. In secondo luogo, aumentando il numero di lavoratori delle società di installazione e manutenzione del gas nello Yorkshire, Humber, nelle regioni sudorientali e in Inghilterra in generale decisi a migliorare le loro qualifiche professionali attuali..

Ciò avverrà espandendo le capacità di formazione di British Gas, per perfezionare le competenze dei suoi dipendenti attuali, e aprendone l'accesso ad altre imprese, in particolare PMI locali. La formazione impartita permetterà di conseguire qualifiche professionali riconosciute a livello nazionale idonee ad aumentare la produttività e ad accrescere considerevolmente l'occupabilità individuale in una vasta gamma di posti di lavoro nel settore in questione. In secondo luogo, massimizzare l'esperienza specialistica in materia di formazione, riconosciuta a livello nazionale, di British Gas condividendo le migliori pratiche con altri organismi di formazione in modo da accrescere il volume e la qualità della formazione in generale nel settore e da promuovere British Gas quale impresa esemplare del settore, così da incoraggiare altre società ad investire maggiormente nello sviluppo dei propri dipendenti. Il Learning and Skills Council, ente che ha fondato l'istruzione e la formazione dei giovani di età superiore ai 16 anni, gestirà attivamente la condivisione delle migliori pratiche. Ciò avverrà prevalentemente in loco, tramite la visita di:altri enti di formazione presso British Gas oppure gli stessi addetti di British Gas promuoveranno eventi di collaborazione in rete a livello regionale/nazionale.

L'aiuto individuale è accordato a British Gas, società attiva nel settore dell'installazione e manutenzione del gas. Gli elementi di formazione generale della misura in questione garantiscono che i beneficiari dei programmi di formazione conseguiranno le competenze tecnologiche atte a permettere loro di essere assunti nel settore di cui trattasi nonché in vari altri settori, tra cui quello dell'idraulica, della refrigerazione e della meccanica.

La possibilità di condividere l'esperienza specialistica di British Gas in materia di formazione con altre società ed enti di formazione significa che altre imprese del settore dell'installazione e della manutenzione del gas nonché altre imprese di vari altri settori saranno in grado di migliorare la qualità della formazione offerta e quindi di contribuire a migliorare le prospettive di assunzione e di carriera sia di coloro che entrano nel mercato del lavoro che di quanti che già vi si trovano.

Settore economico interessato (o settori): Installazione e manutenzione del gas

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Skills for Employment Division

Department for Education and Skills (DIES)

Level 4, moorfoot

Sheffield

S1 4PQ

United Kingdom

Contattare: Sue Read

Altre informazioni: L'aiuto è approvato dal Department for Education and Skills. Al Learning and Skills Council spetta, in virtù del Learning and Skills Act 2000, la competenza in materia di contratti con l'impresa nonché di monitoraggio dell'avanzamento del programma.

Numero dell'aiuto: XT 48/03

Stato membro: Germania

Regione: Sassonia-Anhalt

Titolo del regime di aiuti: Programma speciale per la costruzione della società dell'informazione in Sassonia-Anhalt

Base giuridica: Landeshaushaltsordnung (LHO) vom 30.4.1991 (GVBl. LSA S. 45), insbesondere die Verwaltungsvorschriften zu § 44 LHO des Landes Sachsen-Anhalt in der aktuellen Fassung;

Verordnung (EG) Nr. 68/2001 der Kommission vom 12.1.2001 über die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf Ausbildungsbeihilfen (ABl. L 10 vom 13.1.2001, S. 20)

Spesa annua prevista per il regime: Circa 800 000 EUR

Intensità massima dell'aiuto:

Aiuti destinati alla formazione

Per le PMI sono ammissibili le spese per il personale (formatori), le spese di viaggio, le spese correnti, l'ammortamento di apparecchi e attrezzature, la consulenza, le spese personali per i partecipanti.

Per la formazione specifica l'intensità dell'aiuto è limitata ad un massimo del 45 % lordo delle spese ammissibili per le PMI, per la formazione generale a un massimo dell'80 % lordo delle spese ammissibili per le PMI.

Data di applicazione: Dal 1o gennaio 2003

Durata del regime: Fino al 31 dicembre 2004

Obiettivo dell'aiuto:

Migliorare l'equilibrio del mercato del lavoro attraverso un rafforzamento delle capacità di innovazione delle imprese

Garantire che tutti i gruppi sociali partecipino all'utilizzazione delle moderne tecnologie dell'informatica e delle comunicazioni con pari opportunità per donne, uomini e persone appartenenti ai gruppi meno favoriti

Migliorare le condizioni di accesso alle nuove tecnologie dell'informatica e delle comunicazioni, ad esempio mediante la creazione delle relative competenze di formazione

Aumentare il numero di utilizzatori e le loro competenze

Accrescere la diffusione e l'utilizzo delle moderne tecnologie dell'informatica e delle comunicazioni in tutti i settori dell'economia e della società

Settore economico interessato (o settori): Tutti i settori economici

Tutti i servizi

Osservazioni

Sono esclusi

Le attività aventi come scopo la fabbricazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato I del trattato.

Gli aiuti ad attività connesse alle esportazioni.

Gli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.

Gli aiuti ai settori della siderurgia, delle fibre sintetiche, dell'industria automobilistica, delle costruzioni navali,

In considerazione del fatto che ai settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura e dei trasporti si applicano disposizioni speciali e che vi è il rischio che in tali settori persino aiuti di importo limitato possano soddisfare i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 1 del trattato, detti settori sono esclusi dagli aiuti.

In base alle opportune misure convenute nel settore degli aiuti regionali agli investimenti e più in generale, i settori della siderurgia, delle fibre sintetiche, dell'industria automobilistica e delle costruzioni navali sono esclusi dagli aiuti.

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Landesförderinstitut Sachsen-Anhalt

Gruppe Sonderprogramm

Domplatz 12

D–39104 Magdeburg

Altre informazioni:

Ministerium für Wirtschaft und Arbeit

Referat 35

Hasselbachstraße 4

D–39104 Magdeburg

Numero dell'aiuto: XT 49/03

Stato membro: Italia

Regione: Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia (Regione Emilia-Romagna)

Titolo del regime di aiuti: Contribuzioni ad iniziative per la formazione nelle aziende agricole della provincia di Reggio Emilia

Base giuridica: Deliberazione della Giunta della Camera di commercio di Reggio Emilia n. 109/2003 e n. 120/2003

Spesa annua prevista per il regime: 57 221,65 EUR

Intensità massima dell'aiuto: 70 %

Data di applicazione: 10.10.2003

(Termine di presentazione delle domande: 30.10.2003)

Durata del regime:

Obiettivo dell'aiuto: L'aiuto è indirizzato a sostenere piani formativi a carattere generale per le aziende agricole della provincia di Reggio Emilia con l'obiettivo

di accrescere le competenze professionali degli imprenditori agricoli e loro collaboratori al riorientamento qualitativo delle produzioni, all'applicazione di metodi di produzione compatibili con la tutela ambientale, con il miglioramento del territorio, con l'igiene e con il benessere degli animali;

di impartire agli agricoltori e loro collaboratori le conoscenze necessarie per gestire un'azienda agricola economicamente redditizia

Settore economico interessato (o settori): Agricoltura

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia

Piazza della Vittoria

I-42100 Reggio Emilia

Numero dell'aiuto: XT 54/01

Stato membro: Italia

Regione: Toscana

Titolo del regime di aiuti: Aiuti destinati alle imprese operanti nel territorio della Regione Toscana finalizzati alla attuazione di progetti formativi aziendali elaborati sulla base di accordi contrattuali che prevedono quote di riduzione dell'orario di lavoro.

Base giuridica: Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 1119 del 15 ottobre 2001, attuativa di quanto disposto dalla legge 53/2000, articolo 6, in merito alla realizzazione da parte delle Regioni e delle Province Autonome di progetti formativi aziendali collegati a riduzioni dell'orario di lavoro.

Spesa annua prevista per il regime: Euro 1 355 313,05 (pari a L. 2 624 252 000) per il periodo dicembre 2001-2002, assegnati alla Regione Toscana con decreto interministeriale 167 del 6 giugno 2001. Per gli anni finanziari successivi l'assegnazione specifica di risorse alla Regione Toscana viene determinata tramite decreti attuativi del Ministero del Lavoro (di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, ora Ministero dell'Economia e delle Finanze). L'assegnazione complessiva sino al 2006 ammonta a Euro 4 131 655,19 (pari a L. 8 000 000 000), ovvero ad una stima annuale presunta di Euro 555 294,45 (pari a L. 1 075 200 000)

Intensità massima dell'aiuto: L'aiuto è erogato sotto forma di rimborso delle spese ammissibili effettivamente sostenute e dimostrate per l'attuazione di azioni formative entro i limiti delle intensità massime indicate qui di seguito, in coerenza con quanto disposto dal regolamento (CE) n. 68/2001:

Le intensità di cui al quadro precedente sono maggiorate di 10 punti percentuali qualora l'azione oggetto dell'aiuto sia destinata alla formazione di lavoratori svantaggiati, come individuati all'articolo 2, lettera g) del regolamento (CE) n. 68/2001.

Qualora l'aiuto concesso riguarda il settore dei trasporti marittimi, la sua intensità può raggiungere il 100 % indipendentemente dal fatto che il progetto di formazione riguardi la formazione specifica o quella generale, purché vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

il partecipante al progetto di formazione non è un membro attivo dell'equipaggio, ma soprannumerario, e

la formazione viene impartita a bordo di navi immatricolate nei registri comunitari.

Data di applicazione: 15 ottobre 2001.

Durata del regime: fino al 31 dicembre 2006.

Obiettivo dell'aiuto: Il regime di aiuti riguarda sia la formazione generale che la formazione specifica. In coerenza con quanto indicato dal regolamento (CE) n. 68/2001, art. 2 lettera e), la formazione generale è quella che comporta insegnamenti non applicabili esclusivamente o prevalentemente alla posizione attuale, o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria, ma che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione e che pertanto migliori in modo significativo la possibilità di collocamento del dipendente. Ai fini dell'applicazione del presente regime di aiuto si precisa che è ritenuta «generale»:

la formazione interaziendale, cioè la formazione organizzata congiuntamente da diverse imprese indipendenti (ai sensi della normativa comunitaria che definisce le PMI) ovvero di cui possono beneficiare i dipendenti di diverse imprese. Il rispetto di tali requisiti (interaziendalità della formazione e indipendenza delle imprese) viene garantito nell'ambito della procedura di selezione dei progetti, tramite l'acquisizione di documentazione probatoria;

la formazione aziendale riguardante i profili professionali contenuti nel repertorio regionale oppure la formazione per profili dei quali si richiede l'inserimento nel catalogo stesso. L'attestazione in merito viene fornita dalla Regione o dalla Provincia competente. La base giuridica del sistema di certificazione è rappresentata dalla Legge Regionale n. 70 del 31 agosto 1994 (Nuova disciplina in materia di formazione professionale), e precisamente: l'articolo 11, che prevede il rilascio dell'attestato di qualifica o specializzazione professionale per determinati interventi formativi, attraverso il sostenimento di un esame di idoneità; l'art. 18, il quale conferisce alla Giunta Regionale la competenza ad individuare i profili professionali che entrano a far parte del repertorio regionale e per i quali viene rilasciato l'attestato di qualifica o specializzazione professionale.

Settore economico interessato (o settori):

 

Agricoltura

 

Pesca e acquacoltura

 

Miniere di carbone

 

Siderurgia

 

Cantieri navali

 

Fibre sintetiche

 

Industria automobilistica

 

Altre industrie manifatturiere

 

Tutti i servizi

Osservazioni: Il regime di aiuti si applica a tutti i settori previsti dal Regolamento n. 68/2001. In secondo luogo il presente regime non si applica agli aiuti alla formazione o riqualificazione dei lavoratori di imprese «in crisi» secondo gli Orientamenti comunitari sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GUCE serie C 288 del 9.10.1999), nell'ambito di operazioni di salvataggio o ristrutturazione sovvenzionate attraverso risorse pubbliche (aiuti al salvataggio e/o alla ristrutturazione). Tali aiuti saranno valutati alla luce di detti orientamenti. In terzo luogo il presente regime non si applica qualora l'importo dell'aiuto concesso ad un'impresa per un singolo progetto di formazione ecceda la somma di 1 milione di Euro, nel qual caso si dovrà procedere attraverso la notifica dell'aiuto singolo alla Commissione Europea per la sua approvazione.

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Regione Toscana

Dipartimento delle Politiche Formative e dei Beni Culturali

Servizio FSE e Sistema della Formazione Professionale,

Piazza della Libertà 15,

50129 Firenze (Italia)

Numero dell'aiuto: XT 96/02

Stato membro: Italia

Regione: Lazio

Titolo del regime di aiuti: Norme per l'incremento dello sviluppo economico, della coesione sociale e dell'occupazione nel Lazio. Individuazione e organizzazione dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle aree laziali di investimento.

Base giuridica: Legge Regionale 19 dicembre 2001, n. 36 «Norme per l'incremento dello sviluppo economico, della coesione sociale e dell'occupazione nel Lazio. Individuazione e organizzazione dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle aree laziali di investimento», pubblicata sul supplemento ordinario n. 7 al BURL (Bollettino Ufficiale della Regione Lazio) n. 36 del 29/12/01

Regolamento regionale 28 ottobre 2002,n. 2 «Regolamento per il finanziamento dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle aree laziali di investimento», pubblicato sul supplemento ordinario n. 4 al BURL n. 30 del 30 ottobre 2002.

Spesa annua prevista per il regime: Totale 4 250 000,00 euro (per tutti gli aiuti previsti dalla legge).

Intensità massima dell'aiuto: Totale 4 250 000,00 euro (per tutti gli aiuti previsti dalla legge).

Formazione specifica:

aree ammesse a deroga art. 87.3.c TCE: 40 % PMI; 30 % GI

restanti aree: 35 % PMI; 25 % GI

Data di applicazione: L'aiuto potrà essere concesso dopo la pubblicazione del bando sul BURL (Bollettino Ufficiale della Regione Lazio).

Durata del regime: Illimitata, tuttavia il regime di aiuto è esentato dall'obbligo di notificazione di cui all'art. 88, par. 3 del trattato CE fino al 31 dicembre 2006, data in cui termina il periodo di validità del regolamento (CE) 68/2001.

Obiettivo dell'aiuto: L'aiuto è finalizzato a favorire la realizzazione di programmi di formazione specifica nelle aree individuate dalla Regione Lazio come distretti industriali, sistemi produttivi locali e aree laziali di investimento.

Settore economico interessato (o settori): Tutti i settori.

I codici di attività sono quelli di volta in volta individuati in relazione ai DI, SPL, ALI che la Regione Lazio riterrà opportuno individuare.

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Regione Lazio

Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7

I-00145 — Roma


26.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 183/13


Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di etanolamina originarie degli Stati Uniti d'America

(2005/C 183/05)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (1) delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di etanolamina originarie degli Stati Uniti d'America («paese interessato»), la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (2), relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (il «regolamento di base»), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 del Consiglio (3).

1.   Domanda di riesame

La domanda è stata presentata il 25 aprile 2005 da CEFIC (il «richiedente») per conto di produttori rappresentanti una quota maggioritaria, nella fattispecie oltre il 75 % della produzione comunitaria complessiva di etanolamina.

2.   Prodotto

Il prodotto oggetto del riesame è l'etanolamina originaria degli Stati Uniti d'America (il «prodotto in esame»), attualmente classificata nei codici NC ex 2922 11 00 (Taric: 2922110010), ex 2922 12 00 (Taric: 2922120010) e 2922 13 10. Tali codici NC sono riportati unicamente a titolo d'informazione.

3.   Misure esistenti

Le misure attualmente in vigore sono i dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento (CE) n. 229/94 del Consiglio (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 153/2003 del Consiglio (5).

4.   Motivazione del riesame

La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare il persistere o la reiterazione del dumping e del pregiudizio nei confronti dell'industria comunitaria.

La denuncia di persistenza del dumping nei confronti degli Stati Uniti d'America si basa sul confronto tra il valore normale, stabilito sulla base dei prezzi applicati sul mercato interno, e i prezzi all'esportazione del prodotto in esame nella Comunità.

Il margine di dumping così calcolato è significativo.

Per quanto attiene alla reiterazione del dumping, si afferma anche che le esportazioni verso altri paesi terzi, vale a dire la Norvegia e la Turchia, sono effettuate a prezzi di dumping.

Il richiedente sostiene inoltre che vi sarebbe il rischio che vengano attuate nuove pratiche di dumping pregiudizievole. In proposito il richiedente ha presentato prove del fatto che, se le misure fossero lasciate scadere, probabilmente il livello delle importazioni del prodotto in esame aumenterebbe a causa degli investimenti in capacità di produzione realizzati negli ultimi tempi nel paese interessato e in tutto il mondo.

Il richiedente afferma altresì che il flusso delle importazioni del prodotto in esame potrebbe aumentare a causa della saturazione dei mercati tradizionali diversi dall'UE (ad esempio, Messico, Brasile e Asia). Ne potrebbe conseguire un riorientamento delle esportazioni da altri paesi terzi verso la Comunità.

Il richiedente afferma inoltre che l'eliminazione del pregiudizio è dovuta prevalentemente all'esistenza delle misure e che, qualora tali misure si lasciassero scadere, l'eventuale ripresa di importazioni in quantità significativa a prezzi di dumping dal paese interessato comporterebbe probabilmente una reiterazione del pregiudizio subito dall'industria comunitaria

5.   Procedura

Avendo stabilito, previa consultazione del Comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione avvia un riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

5.1.   Procedura per la determinazione del rischio di dumping e di pregiudizio

L'inchiesta determinerà se sia probabile o meno che lo scadere delle misure provochi il persistere o la reiterazione del dumping e del pregiudizio.

(a)   Questionari

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la sua inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori dell'industria comunitaria e a tutte le associazioni di produttori della Comunità, ai produttori/esportatori degli Stati Uniti d'America, a tutte le associazioni di produttori/esportatori, agli importatori, a tutte le associazioni di importatori citati nella domanda o che hanno collaborato all'inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure oggetto del presente riesame, nonché alle autorità del paese esportatore interessato.

In ogni caso, tutte le parti interessate devono contattare senza indugio la Commissione per fax per sapere se sono incluse nella domanda e, se del caso, per richiedere un questionario entro i termini stabiliti al paragrafo 6, lettera a), poiché i termini stabiliti al paragrafo 6, lettera b), del presente avviso sono validi per tutte le parti interessate.

(b)   Raccolta di informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni, a presentare eventuali altre informazioni non contenute nelle risposte al questionario e a fornire elementi di prova a sostegno di tali osservazioni e informazioni. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine di cui al paragrafo 6, lettera b).

Inoltre, la Commissione può sentire le parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta deve essere presentata entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera c).

5.2.   Procedura di valutazione dell'interesse della Comunità

Laddove fosse confermata la probabilità del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio, conformemente all'articolo 21 del regolamento di base si deciderà se il mantenimento o l'abrogazione delle misure antidumping sia o meno nell'interesse della Comunità. Pertanto, l'industria comunitaria, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, come pure le associazioni rappresentative dei consumatori e degli utilizzatori, possono manifestarsi e fornire informazioni alla Commissione entro il termine generale di cui al paragrafo 6, lettera b), purché dimostrino l'esistenza di un nesso oggettivo tra la loro attività e il prodotto in esame. Le parti che hanno agito conformemente a quanto indicato nella precedente frase possono chiedere un'audizione, esponendo i motivi particolari per i quali chiedono di essere sentite, entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera c). È opportuno precisare che le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 sono prese in considerazione unicamente se all'atto della presentazione sono sostenute da validi elementi di prova.

6   Termini

a)   Termine entro il quale le parti devono chiedere il questionario e altri formulari

Tutte le parti interessate che non hanno collaborato all'inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure oggetto del presente riesame devono chiedere un questionario al più presto e comunque entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

b)   Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, presentare le risposte al questionario e fornire qualsiasi altra informazione

Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, presentare le risposte al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. È importante sottolineare che al rispetto di detto termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.

c)   Audizioni

Entro lo stesso termine di 40 giorni, tutte le parti interessate possono anche chiedere di essere sentite dalla Commissione.

7.   Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Tutte le osservazioni e le richieste delle parti interessate devono essere presentate per iscritto (non in formato elettronico, salvo diversa disposizione), complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, fax e/o telex della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza inviate dalle parti interessate in forma riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura Diffusione limitata  (6) e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura CONSULTABILE DA TUTTE LE PARTI INTERESSATE.

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione delle Comunità europee

Direzione generale del Commercio

Direzione B

Ufficio: J-79 5/16

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 295 65 05

8.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, sulla base dei dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili. Se una parte interessata non collabora, o collabora soltanto parzialmente, e le conclusioni si basano pertanto sui dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta per tale parte può essere meno favorevole di quanto lo sarebbe stato se essa avesse collaborato.

9.   Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


(1)  GU C 276 dell'11.11.2004, pag. 2.

(2)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(3)  GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12.

(4)  GU L 28 del 2.2.1994, pag. 40.

(5)  GU L 25 del 31.1.2003, pag. 23.

(6)  Ciò significa che il documento è riservato esclusivamente ad uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43) ed è un documento riservato ai sensi dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 (Accordo antidumping).


26.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 183/16


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione

(2005/C 183/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Numero dell'aiuto: XT 4/03

Stato membro: Germania

Regione: Brandeburgo

Titolo del regime di aiuti: Concorso di idee «Campagna di qualificazione nel settore del turismo nel Land Brandeburgo» nel quadro del programma di sostegno «Innopunkt» del Ministero del lavoro, degli affari sociali, della salute e della donna del Land Brandeburgo

Base giuridica: Landeshaushaltsordnung des Landes Brandenburg (LHO), § 44 und die dazugehörigen Verwaltungsvorschriften

Spesa annua prevista per il regime: L'importo massimo dell'aiuto a favore del concorso di idee ammonta a 2 085 041 euro.

L'importo è ripartito annualmente come segue

2002: 160 054,77 euro (di cui 112 383,39 euro dal FSE e 48 016,44 euro tramite risorse del Land)

2003: 1 078 558,06 euro (di cui 754 990,60 euro dal FSE e 323 567,46 euro tramite risorse del Land)

2004: 846 428,13 euro (di cui 592 499,69 euro dal FSE e 253 928,44 tramite risorse del Land)

L'importo massimo dell'aiuto ammissibile per ogni singolo progetto (costituito per il 70 % da risorse del FSE e per il 30 % da risorse del Land) ammonta a 409 034 euro. Verranno finanziati complessivamente 6 progetti. Ne beneficeranno 240 persone in circa 120 imprese, attraverso interventi di aggiornamento, consulenza e coaching.

Conformemente all'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento vengono finanziate le seguenti spese:

Intensità massima dell'aiuto: Fino a 409 034 euro per 40 persone, ossia in media circa 10,226 euro a persona

Tenendo conto delle esigenze di qualificazione di almeno 20 imprese indipendenti nell'ambito di un progetto si assicura che gli interventi corrispondano ad «azioni di formazione generale» ai sensi del regolamento.

Tali azioni di formazione generale vengono finanziate come segue dal FSE e attraverso risorse del Land:

con un'intensità massima dell'aiuto pari all'80 %, se i partecipanti lavorano in una PMI (principale caso di applicazione);

con un'intensità massima dell'aiuto pari al 60 %, se i partecipanti lavorano in una grande impresa.

Le misure vengono attuate esclusivamente nelle regioni assistite ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a del trattato CE.

Data di applicazione: Le autorizzazioni sono state notificate ai promotori dei progetti il 04.12.02.

Durata del regime: Dal 01.12.2002 al 30.11.2004

Obiettivo dell'aiuto: Accrescere in maniera significativa il livello di competenza dei dipendenti delle imprese turistiche attraverso interventi mirati di qualificazione, consulenza e coaching.

Gli interventi di qualificazione e consulenza sono destinati a gruppi specifici e vengono gestiti su base stagionale.

Nell'ambito dei 6 progetti selezionati il contenuto degli interventi di qualificazione, consulenza e coaching viene definito soltanto dopo aver analizzato le esigenze dei dipendenti di circa 20 imprese indipendenti per ciascun progetto.

Sulla base di tale analisi vengono quindi avviati per ciascun progetto gli interventi di qualificazione, consulenza e coaching per 40 partecipanti provenienti dalle suddette imprese.

Per misurare l'aumento delle competenze individuali dei partecipanti viene effettuata una valutazione esterna.

Il concorso di idee è stato pubblicato su internet al seguente indirizzo: www.lasa-brandenburg.de/inno_pkt/content.htm. Vengono inoltre fornite ciclicamente informazioni sullo stato di avanzamento degli interventi di promozione al seguente indirizzo: www.innopunkt.de.

Settore economico interessato (o settori): altri servizi

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

LASA Brandenburg GmbH

Wetzlarer Str. 54

14482 Potsdam


26.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 183/17


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione

(2005/C 183/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Numero dell'aiuto

XT 53/03

Stato membro

Italia

Regione

Provincia Autonoma di Trento

Titolo del regime di aiuti

Finanziamento di piani formativi aziendali, settoriali e territoriali. — anno 2004

Base giuridica

Deliberazione della Giunta Provinciale n. 3035 di data 28.10.2003.

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa

Regime di aiuti

Importo annuo totale anno 2004

615 000 EUR

(0,62 milioni di EUR)

Credito garantito

Aiuto singolo

Importo totale dell'aiuto

Credito garantito

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 del regolamento

 

Data di applicazione

A decorrere dal 28.11.2003

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

Fino al 31.12.2006

Obiettivo dell'aiuto

Formazione generale

Formazione specifica

Settori economici interessati

Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alla formazione

Aiuto limitato a settori specifici:

 

Agricoltura

 

Pesca e acquacoltura

 

Miniere di carbone

 

Industria manifatturiera

 

oppure

 

Siderurgia

 

Cantieri navali

 

Fibre sintetiche

 

Industria automobilistica

 

Altre industrie manifatturiere

 

Tutti i servizi

 

oppure

 

Servizi di trasporto marittimo

 

Altri servizi di trasporto

 

Servizi finanziari

 

Altri servizi

 

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Nome:

Provincia Autonoma di Trento — Servizio Addestramento e Formazione professionale

Indirizzo:

via Gilli, 3, I-38100 Trento (Italia)

Concessione di singoli aiuti di importo elevato

Conformemente all'articolo 5 del regolamento,

la misura non si applica alla concessione di singoli aiuti ovvero richiede la notificazione preventiva alla Commissione, nei casi in cui l'importo dell'aiuto concesso ad un'impresa per un singolo progetto di formazione ecceda la somma di 1 milione di EUR.

 


26.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 183/19


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione

(2005/C 183/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Numero dell'aiuto: XE 07/03

Stato membro: Francia

Regione: Consiglio regionale di Alsazia

Titolo del regime di aiuti: Aiuti per il rilevamento di imprese in difficoltà.

Base giuridica: Article L-1511-2 du CGTC

Délibération no 047/02 du CRA

Spesa annua prevista per il regime: Importo globale annuo: 3 milioni di euro

Intensità massima dell'aiuto: In conformità con l'articolo 4, paragrafi 2-5, l'articolo 5 e l'articolo 6 del regolamento

Data di applicazione: Inizio 2004

Durata del regime: Fino al 31.12.2006

Obiettivo dell'aiuto: Art. 4 Creazione di posti di lavoro

Settore/i economico/i interessato/i: Tutti i settori (1) che possono beneficiare di aiuti all'occupazione

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Consiglio regionale di Alsazia

M. Adrien Zeller, Président

35 Avenue de la Paix

F-67070 Strasbourg CEDEX

Altre informazioni: Se il regime è cofinanziato da fondi comunitari, aggiungere la frase seguente

«Il regime di aiuti è cofinanziato ai sensi di [riferimento]» Nessun oggetto:

Aiuti soggetti all'obbligo di notificazione preventiva alla Commissione

La misura esclude la concessione di aiuti o è soggetta all'obbligo di notificazione preventiva dei progetti di aiuto alla Commissione ai sensi dell'articolo 9 del regolamento


(1)  Ad eccezione del settore della costruzione navale e di altri settori oggetto di norme specifiche stabilite dai regolamenti e dalle direttive che disciplinano tutti gli aiuti di Stato a tali settori.


26.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 183/20


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(2005/C 183/09)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Data di adozione della decisione:

Stato membro: Italia (Veneto)

Numero dell'aiuto: N 6/2005

Titolo: Risarcimento dei mitilicoltori per i danni subiti a causa dell'evento climatico eccezionale dell'estate 2003.

Obiettivo: Risarcimento di danni.

Fondamento giuridico: Legge finanziaria regionale n.1/2004,

Deliberazione della Giunta Regionale del 6 agosto 2004.

Stanziamento: 1 mio EUR.

Intensità dell'aiuto: Massimo 80 % delle perdite subite.

Durata: Esercizio finanziario unico

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data della decisione:

Stato membro: Germania (Meclemburgo-Pomerania Occidentale)

Aiuto N: N 560/2004

Denominazione: Aiuto a favore di «Holzstadt», Wismar

Obiettivo: Aiuto regionale

Base giuridica: Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe (GA) «Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur» vom 6. Oktober 1969 in Verbindung mit den einschlägigen Bestimmungen von Teil II des 31. Rahmenplans zur GA, zuletzt genehmigt bis 31. Dezember 2006 durch den Beschluss der Kommission N 642/02 vom 1. Oktober 2003 (ABl. C 284 vom 27.11.2003, S. 2)

Intensità o importo dell'aiuto: 15 % (maggiorazione PMI) di 49 500 000 euro di costi ammissibili

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data di adozione della decisione:

Stato membro: Italia

Numero dell'aiuto: N 592/2003

Titolo: Fissazione dei termini e delle condizioni per l'erogazione di aiuti finalizzati all'acquisto di navi d'occasione

Obiettivo: Aiuto a favore del settore della pesca

Fondamento giuridico: Articolo 21 della legge regionale 8 luglio 2002, n. 24

Stanziamento: 500 000 euro

Forma e intensità dell'aiuto: 20 % dei costi ammissibili

Durata: 2004

Altre informazioni: Relazione

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/


III Informazioni

Commissione

26.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 183/21


Primo invito a presentare proposte nell'ambito del programma comunitario concernente la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura istituito dal regolamento (CE) n. 870/2004 del Consiglio del 24 aprile 2004

Codice identificativo dell'invito: AGRI GEN RES 2005

(2005/C 183/10)

1.   Premessa

Il 24 aprile 2004 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 870/2004 (1), concernente la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura. Il regolamento definisce, agli articoli 5, 6 e 7 e all'allegato I, i tipi di azioni ammissibili a finanziamento comunitario.

Nel dicembre 2004 la Commissione ha adottato, in conformità con l'articolo 8, paragrafo 1, del citato regolamento e previa consultazione del comitato di cui all'articolo 15, paragrafo 2, un programma di lavoro (2) che enuncia gli obiettivi, le disposizioni generali e i tipi di azioni da finanziare.

Ai sensi dell'articolo 9 e dell'articolo 15, paragrafo 2, del suddetto regolamento, nonché previa consultazione del comitato, la Commissione europea (in appresso 'la Commissione') invita a presentare proposte inerenti alle azioni previste nel settore delle risorse genetiche in agricoltura. Le azioni presentate in risposta al presente invito (in appresso 'l'invito') sono finanziabili mediante stanziamenti iscritti nel bilancio 2005.

2.   Obiettivi, ambito applicativo del programma comunitario ed azioni ammissibili

2.1.   Obiettivi

Il programma comunitario istituito dal regolamento (CE) n. 870/2004 del Consiglio si prefigge i seguenti obiettivi:

contribuire a realizzare e a migliorare la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura nella Comunità;

integrare e promuovere, a livello comunitario, le iniziative avviate negli Stati membri in materia di conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura;

facilitare il coordinamento per quanto riguarda gli impegni internazionali sulle risorse genetiche in agricoltura.

2.2.   Campo d'applicazione

Come disposto all'articolo 2 e specificato nell'allegato I del regolamento (CE) n. 870/2004, il programma comunitario si applica alle risorse genetiche vegetali, microbiche e animali che sono utilizzate o che potrebbero essere utilizzate in agricoltura e che esistono attualmente nel territorio della Comunità.

2.3.   Azioni

Nell'ambito del presente invito, la Commissione può finanziare tre tipi di azioni per l'attuazione del programma comunitario:

azioni mirate, che incentivano la conservazione ex situ, in situ e nell'azienda, la caratterizzazione, valutazione, raccolta, documentazione, sviluppo e utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura;

azioni concertate, destinate a migliorare il coordinamento, a livello comunitario, di singole azioni (nazionali, regionali e locali) in materia di conservazione, caratterizzazione, valutazione, raccolta, documentazione, sviluppo e utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura svolte negli Stati membri, obiettivo da conseguirsi principalmente con l'organizzazione di seminari e la stesura di relazioni;

azioni di accompagnamento, comprendenti attività di informazione, diffusione e consulenza.

Secondo il disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 870/2004, le azioni cofinanziate nel quadro del programma comunitario hanno una durata massima di quattro anni.

3.   Istruzioni generali per la presentazione delle proposte

3.1.   Come preparare la proposta

Prima di inviare la propria candidatura, il proponente è pregato di leggere attentamente il presente invito, il regolamento (CE) n. 870/2004 del Consiglio, il programma di lavoro, la guida per il proponente, in particolare i requisiti di partecipazione, ed ogni altro documento utile consultabile sul sito web della Commissione:

http://europa.eu.int/comm/agriculture/envir/index_en.htm

Il proponente deve soddisfare i requisiti di partecipazione enunciati nella guida per il proponente e le condizioni di cui al presente invito.

Il proponente dovrà redigere e presentare:

tre copie cartacee identiche della candidatura completa, corredate dei documenti giustificativi firmati dal rappresentante legale del proponente, se quest'ultimo è una persona giuridica, o dal proponente stesso, se questi è una persona fisica. La documentazione d'accompagnamento deve comprendere una lettera recante domanda di sovvenzione e i moduli con il bilancio di previsione, anch'essi firmati dal proponente o dal suo rappresentante legale. Se la proposta è presentata da più partner, il proponente provvede affinché i rispettivi moduli siano firmati da ciascuno dei partner;

una versione elettronica della candidatura su CD ROM compatibile con Windows XP (3).

La proposta deve essere redatta in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea. E' tuttavia caldamente raccomandato di presentare la proposta in inglese, onde agevolarne la valutazione ad opera di un gruppo internazionale di esperti indipendenti.

3.2.   A chi e quando presentare la proposta

Sono ricevibili unicamente le proposte di azioni mirate, di azioni concertate e di azioni di accompagnamento inviate alla Commissione, in tre copie cartacee più CD ROM, entro e non oltre il 30 settembre 2005.

La proposta deve essere spedita per plico raccomandato con ricevuta di ritorno (fa fede il timbro postale) al seguente indirizzo:

Commissione europea

DG AGRI

«AGRI RES GEN 2005»

All'attenzione del sig. Leo Maier

Rue de Genève 1

B-1049 Bruxelles

Non saranno prese in considerazione le proposte spedite dopo la scadenza del termine summenzionato o inviate ad un indirizzo diverso da quello sopra indicato.

Non sono considerate ricevibili le proposte spedite entro il termine prescritto ma pervenute alla Commissione dopo quindici giorni di calendario dalla scadenza del termine, ossia dopo il 15 ottobre 2005. Il plico si considera ricevuto dalla Commissione alla data in cui viene ufficialmente protocollato presso la Commissione. Il proponente è interamente responsabile del rispetto del termine di spedizione.

Non sono prese in considerazione le candidature incomplete o presentate soltanto su carta (cioè senza il CD ROM). Non è ammesso l'invio per fax o posta elettronica.

In caso di invio consecutivo di più versioni della stessa proposta, sarà presa in considerazione l'ultima versione ricevuta prima della scadenza del termine suindicato.

3.3.   Trattamento della proposta da parte della Commissione e calendario

Come specificato nella guida per il proponente, ogni proposta pervenuta alla Commissione è sottoposta al seguente iter di valutazione.

La Commissione verifica innanzitutto la rispondenza della proposta ai criteri di ricevibilità e di ammissibilità enunciati nella guida per il proponente e nella guida per il valutatore.

Tali criteri consistono nella corretta e completa presentazione della proposta (rispetto del termine di inoltro, documentazione d'accompagnamento completa, ecc.). Inoltre, sono esclusi i proponenti che si trovano in una delle situazioni previste dagli articoli 93 e 94 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (4).

I documenti giustificativi che devono corredare la proposta, compresi quelli comprovanti la conformità agli articoli 93 e 94 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, sono elencati nell'allegato I del presente invito.

Secondo il disposto dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 870/2004, le proposte di azioni da finanziare nell'ambito del programma comunitario sono selezionate in base alla valutazione di esperti indipendenti.

I criteri di selezione e di aggiudicazione su cui si basa tale valutazione sono enunciati nell'allegato II del presente invito, nella guida per il proponente e nella guida per il valutatore.

La Commissione prevede di redigere l'elenco dei beneficiari e degli importi delle sovvenzioni concesse entro la fine del 2005.

Se il finanziamento è concesso, il beneficiario sarà invitato a stipulare con la Commissione una convenzione di sovvenzione espressa in euro, nella quale sono specificate le condizioni e l'entità del finanziamento.

La data presunta di avvio delle azioni selezionate è intorno alla metà del 2006. La data di inizio dell'azione sarà precisata nella convenzione di sovvenzione.

Se il finanziamento non è concesso, il proponente ne riceve notifica scritta nella quale sono spiegati i motivi della mancata accettazione della sua proposta.

4.   Finanziamento

I costi ammissibili sono definiti nella guida per il proponente e nella convenzione di sovvenzione (articolo 14 delle condizioni generali). Il contributo comunitario alle azioni mirate non supera il 50 % del costo totale ammissibile dell'azione. Il contributo comunitario alle azioni concertate e alle azioni di accompagnamento non supera l'80 % del costo totale ammissibile dell'azione.

Non è concesso alcun prefinanziamento per le azioni che beneficiano di una sovvenzione nell'ambito del presente invito. Gli eventuali apporti in natura non costituiscono costi ammissibili.

La selezione di una proposta non impegna la Commissione a concedere un contributo finanziario di importo pari a quello chiesto dal proponente. L'importo concesso non potrà in alcun caso essere superiore a quello richiesto.

Lo stanziamento disponibile per le sovvenzioni nel bilancio 2005 ammonta a 3,26 milioni di euro. Gli importi indicativi destinati alle azioni mirate, alle azioni concertate e alle azioni di accompagnamento sono i seguenti:

Tipo di azione

Contributo indicativo UE (in Mio EUR)

Contributo massimo UE (%)

Azioni mirate

2,70

50

Azioni concertate

0,30

80

Azioni di accompagnamento

0,26

80


(1)  GU L 162 del 30.4.2004, pag. 18.

(2)  Decisione C(2004) 5355 della Commissione, del 28.12.2004.

(3)  Le proposte di azioni vanno presentate in formato PDF («portable document format», versione 3 o superiore, con font preimpostati) o in formato RTF («rich text format»).

(4)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.


ALLEGATO I

DOCUMENTI RICHIESTI A CORREDO DELLA PROPOSTA

(1)

Moduli di domanda debitamente compilati (lettera di domanda, tutti i moduli e i documenti di cui agli allegati 1, 2 e 3 della guida per il proponente, scheda di identificazione finanziaria e scheda segnaletica delle persone giuridiche). La lettera, le dichiarazioni di impegno finanziario, la scheda di identificazione finanziaria e la scheda segnaletica delle persone giuridiche devono essere datate e firmate dal rappresentante legale del proponente, se quest'ultimo è una persona giuridica, o dal proponente stesso, se questi è una persona fisica, nonché dagli eventuali partner.

(2)

Per il proponente e i partner: copia degli statuti e del rapporto di attività più recente, nonché, eventualmente, l'organigramma e il regolamento interno, se menzionati negli statuti.

(3)

Per il solo proponente (tranne gli enti pubblici):

(a)

dichiarazione sull'onore, datata e firmata dal rappresentante legale del proponente, se quest'ultimo è una persona giuridica, o dal proponente stesso, se questi è una persona fisica, attestante che il proponente non si trova in una delle seguenti situazioni:

in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione di attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi e regolamenti nazionali, ovvero a suo carico sia in corso un procedimento analogo;

nei suoi confronti sia stata pronunziata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sull'etica professionale;

abbia commesso gravi illeciti professionali, accertati dall'amministrazione aggiudicatrice con qualsiasi mezzo probatorio;

sia inadempiente agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali o agli obblighi fiscali e tributari secondo la legislazione del paese di stabilimento del proponente, del paese dell'amministrazione aggiudicatrice o del paese in cui deve essere eseguito l'appalto;

nei suoi confronti sia stata emessa una sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione a un'organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita che leda gli interessi finanziari delle Comunità;

a seguito dell'aggiudicazione di un altro appalto o della concessione di una sovvenzione a carico del bilancio comunitario, sia stato dichiarato gravemente inadempiente per inosservanza degli obblighi contrattuali;

(b)

estratto recente dell'iscrizione del proponente all'albo professionale previsto dalla legislazione dello Stato membro in cui è stabilito;

(c)

certificazione risalente a meno di novanta giorni prima dello scadere del termine di presentazione della proposta, rilasciata dall'ente previdenziale del paese di stabilimento del proponente, relativa al pagamento dei contributi da parte del proponente. Se il paese interessato non rilascia tale certificato, questo può essere sostituito da una dichiarazione sotto giuramento o, in mancanza di questa, da una dichiarazione solenne resa dal proponente dinanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa, un notaio o un organismo professionale qualificato del paese d'origine o di provenienza;

(d)

certificazione risalente a meno di novanta giorni prima dello scadere del termine di presentazione della proposta, rilasciata dall'autorità tributaria del paese di stabilimento del proponente, relativa agli adempimenti fiscali del proponente. Se il paese interessato non rilascia tale certificato, questo può essere sostituito da una dichiarazione sotto giuramento o, in mancanza di questa, da una dichiarazione solenne resa dal proponente dinanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa, un notaio o un organismo professionale qualificato del paese d'origine o di provenienza;

(e)

estratto del casellario giudiziario risalente a meno di novanta giorni prima dello scadere del termine di presentazione della proposta o, in sua mancanza, un documento equivalente rilasciato da un'autorità giudiziaria o amministrativa del paese di origine o di residenza del proponente meno di novanta giorni prima dello scadere del termine di presentazione della proposta, da cui risulti che il proponente non si trova in stato di fallimento, concordato giudiziario, liquidazione o procedure analoghe. Se il paese interessato non rilascia tale certificato, questo può essere sostituito da una dichiarazione sotto giuramento o, in mancanza di questa, da una dichiarazione solenne resa dal proponente dinanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa, un notaio o un organismo professionale qualificato del paese d'origine o di provenienza.

(4)

Per il proponente e i partner: modulo relativo ai conflitti di interesse, compilato in base al modello riportato nella guida per il proponente.

(5)

Per il proponente (tranne gli enti pubblici) e i partner: bilanci e conti annuali degli ultimi tre esercizi chiusi.

(6)

Per il proponente (se il contributo richiesto è pari o superiore a 300 000 EUR): relazione di revisione dei conti esterna, redatta da un revisore dei conti accreditato, che certifichi i conti dell'ultimo esercizio chiuso e fornisca una valutazione della solidità finanziaria del proponente.

(7)

Per il proponente e i partner: curriculum vitae degli addetti all'esecuzione dell'azione proposta.

(8)

Per il proponente e i partner: referenze su altre eventuali azioni realizzate nel settore in oggetto.

(9)

Se l'azione proposta fruisce di contributi di altri finanziatori (inclusi i partner), occorre fornire la prova di tali contributi, consistente come minimo in un attestato ufficiale recante l'indicazione della quota erogata da ciascuno dei finanziatori, il riferimento al titolo dell'azione e l'importo del contributo.


ALLEGATO II

1.   Criteri di selezione:

Capacità tecnica:

Il proponente e i partner devono dimostrare:

di possedere le necessarie competenze tecniche aventi diretta attinenza con l'azione proposta;

di possedere un'esperienza almeno triennale nel campo di attività oggetto della proposta.

Capacità finanziaria:

Il proponente e i partner devono dimostrare:

di essere solvibili, sulla base dei bilanci e dei conti economici degli ultimi tre esercizi chiusi, e in grado di proseguire la propria attività nel periodo di esecuzione dell'azione e di partecipare al suo finanziamento.

Conformità al programma comunitario di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 870/2004 del Consiglio.

Ai sensi dell'allegato I del regolamento (CE) n. 870/2004, le risorse genetiche oggetto della proposta esistono attualmente nel territorio della Comunità.

2.   Criteri di aggiudicazione:

Ogni proposta ammissibile sarà valutata in base ai seguenti criteri:

1.

Pertinenza dell'azione rispetto agli obiettivi del programma comunitario;

2.

Qualità tecnica dell'azione proposta;

3.

Qualità di gestione dell'azione;

4.

Valore aggiunto europeo e impatto potenziale dell'azione;

5.

Qualità di coordinamento tra il proponente e i partner;

6.

Mobilitazione di risorse per l'esecuzione dell'azione.