ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 182

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

48o anno
23 luglio 2005


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Comunicazioni

 

Corte di giustizia

 

CORTE DI GIUSTIZIA

2005/C 182/1

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 26 maggio 2005, nella causa C-301/02 P: Carmine Salvatore Tralli contro Banca centrale europea (Ricorso avverso una sentenza del Tribunale di primo grado — Personale della Banca centrale europea — Assunzione — Proroga del periodo di prova — Licenziamento durante il periodo di prova)

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2005/C 182/2

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 2 giugno 2005, nella causa C-394/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 93/38/CEE — Appalti pubblici nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni — Appalto avente ad oggetto la costruzione di un sistema di convogliatori a nastro per la centrale termoelettrica di Megalopoli — Mancata pubblicazione del bando di gara — Particolarità tecniche — Evento imprevedibile — Eccezionale urgenza)

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2005/C 182/3

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 31 maggio 2005, nel procedimento C-438/02 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Stockholms tingsrätt (Svezia)]: procedimento penale a carico di Krister Hanner (Artt. 28 CE, 31 CE, 43 CE e 86, n. 2, CE — Immissione in commercio di medicinali — Stabilimento dei dettaglianti — Monopolio nazionale di vendita al dettaglio dei medicinali — Impresa incaricata della gestione di un servizio d'interesse economico generale)

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2005/C 182/4

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 7 giugno 2005, nel procedimento C-17/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven): Vereniging voor Energie, Milieu en Water, Amsterdam Power Exchange Spotmarket BV, Eneco NV contro Directeur van de Dienst uitvoering en toezicht energie (Mercato interno dell'energia elettrica — Accesso privilegiato alla rete di trasmissione transfrontaliera di energia elettrica — Impresa precedentemente incaricata della gestione di servizi d'interesse economico generale — Contratti a lungo termine preesistenti alla liberalizzazione del mercato — Direttiva 96/92/CE — Divieto di discriminazione — Principi di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto)

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2005/C 182/5

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 26 maggio 2005, nella causa C-20/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale dal rechtbank van eerste aanleg te Brugge): nel procedimento penale a carico di Marcel Burmanjer, René Alexander Van Der Linden, Anthony De Jong (Libera circolazione delle merci — Art. 28 CE — Misure di effetto equivalente — Vendita ambulante — Sottoscrizione di abbonamenti a periodici — Autorizzazione previa)

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2005/C 182/6

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 31 maggio 2005, nel procedimento C-53/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Epitropi Antagonismou): Synetairismos Farmakopoion Aitolias & Akarnanias (Syfait) e a., Panellinios syllogos farmakapothikarion, Interfarm — A. Agelakos & Sia OE e a., K. P. Marinopoulos Anonymos Etairia emporias kai dianomis farmakeftikon proïonton e a. contro GlaxoSmithKline plc e a. (Ricevibilità — Nozione di giurisdizione nazionale — Abuso di posizione dominante — Rifiuto di rifornire i grossisti di medicinali — Commercio parallelo)

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2005/C 182/7

Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 2 giugno 2005, nella causa C-83/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana (Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Direttiva 85/337/CEE — Valutazione dell'impatto ambientale dei progetti — Costruzione di un porto turistico a Fossacesia)

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2005/C 182/8

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 12 maggio 2005, nel procedimento C-112/03 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Grenoble (Francia)]: Société financière et industrielle du Peloux contro Axa Belgium e a. (Convenzione di Bruxelles — Competenza in materia di contratti assicurativi — Proroga di giurisdizione pattuita tra un contraente dell'assicurazione e un assicuratore aventi entrambi domicilio nello stesso Stato contraente — Efficacia della clausola attributiva di competenza nei confronti dell'assicurato che non abbia approvato tale clausola — Assicurato avente domicilio in un altro Stato contraente)

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2005/C 182/9

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 2 giugno 2005, nel procedimento C-136/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof): Georg Dörr contro Sicherheitsdirektion für das Bundesland Kärnten e Ibrahim Ünal contro Sicherheitsdirektion für das Bundesland Vorarlberg (Libera circolazione delle persone — Ordine pubblico — Direttiva 64/221/CEE — Artt. 8 e 9 — Divieto di soggiorno e decisione di allontanamento motivati da infrazioni penali — Ricorso giurisdizionale relativo alla sola legittimità della misura che pone fine al soggiorno dell'interessato — Assenza di effetto sospensivo di tale ricorso — Diritto dell'interessato di far valere considerazioni di opportunità dinanzi ad un'autorità chiamata ad esprimere un parere — Accordo di associazione CEE-Turchia — Libera circolazione dei lavoratori — Artt. 6, n. 1, e 14, n. 1, della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione)

5

2005/C 182/0

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 26 maggio 2005, nella causa C-212/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese (Inadempimento di uno Stato — Misure di effetto equivalente — Procedura di previa autorizzazione per le importazioni personali di medicinali — Medicinali ad uso umano — Medicinali omeopatici)

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2005/C 182/1

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 24 maggio 2005, nella causa C-244/03: Repubblica francese contro Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea (Prodotti cosmetici — Sperimentazioni sugli animali — Direttiva 2003/15/CE — Annullamento parziale — Art. 1, n. 2 — Indissociabilità — Irricevibilità)

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2005/C 182/2

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 2 giugno 2005, nel procedimento C-266/03: Commissione delle Comunità europee contro Granducato di Lussemburgo (Inadempimento di uno Stato — Negoziazione, conclusione, ratifica ed entrata in vigore di accordi bilaterali da parte di uno Stato membro — Trasporti di merci o di persone per via navigabile — Competenza esterna della Comunità — Art. 10 CE — Regolamenti (CEE) n. 3921/91 e (CE) n. 1356/96)

6

2005/C 182/3

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 12 maggio 2005, nel procedimento C-278/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana (Inadempimento di uno Stato — Libera circolazione dei lavoratori — Concorsi per l'assunzione di personale docente nella scuola pubblica italiana — Omessa o insufficiente presa in considerazione dell'esperienza professionale acquisita in altri Stati membri — Art. 39 CE — Art. 3 del regolamento (CEE) n. 1612/68)

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2005/C 182/4

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 26 maggio 2005, nel procedimento C-283/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven): A. H. Kuipers contro Productschap Zuivel (Organizzazione comune dei mercati — Latte e latticini — Regolamento (CEE) n. 804/68 — Sistema nazionale in virtù del quale i caseifici operano trattenute sul prezzo pagabile agli allevatori di mucche da latte o versano loro premi in funzione della qualità del latte consegnato — Incompatibilità)

7

2005/C 182/5

Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 12 maggio 2005, nel procedimento C-315/03: Commissione delle Comunità europee contro Huhtamaki Dourdan SA (Clausola compromissoria — Rimborso di un anticipo versato nell'ambito dell'esecuzione di un contratto di ricerca — Mancata giustificazione di una parte dei costi)

8

2005/C 182/6

Sentenza della Corte (Terza sezione), 26 maggio 2005, nella causa C-332/03, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica portoghese (Inadempimento di uno Stato — Pesca — Conservazione e gestione delle risorse — Regolamenti [CEE] nn. 3760/92 e 2847/93 — Misure di controllo delle attività ittiche)

8

2005/C 182/7

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 12 maggio 2005, nel procedimento C-347/03: (domanda di pronuncia pregiudiziale dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio): Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) contro Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (Relazioni esterne — Accordo CE-Ungheria sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini — Tutela nella Comunità di una denominazione di vini provenienti dall'Ungheria — Indicazione geografica Tokaj — Scambio di lettere — Possibilità di utilizzare il termine Tocai nella menzione Tocai friulano o Tocai italico per la designazione e la presentazione di taluni vini italiani, in particolare dei vini di qualità prodotti in una regione determinata (v.q.p.r.d.), durante un periodo transitorio che scade il 31 marzo 2007 — Esclusione di tale possibilità dopo il periodo transitorio — Validità — Fondamento giuridico — Art. 133 CE — Principi di diritto internazionale relativi ai trattati — Artt. 22-24 dell'accordo ADPIC (TRIPs) — Tutela dei diritti fondamentali — Diritto di proprietà)

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2005/C 182/8

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 26 maggio 2005, nella causa C-409/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale dal Bundesfinanzhof): Société d'Exportation de Produits Agricoles SA (SEPA) contro Hauptzollamt Hamburg-Jonas (Restituzioni all'esportazione — Carni bovine — Macellazione speciale d'urgenza — Regolamento (CEE) n. 3665/87 — Art. 13 — Qualità sana, leale e mercantile — Carattere commercializzabile in condizioni normali)

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2005/C 182/9

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 12 maggio 2005, nel procedimento C-415/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica (Aiuti di Stato — Obbligo di ripetizione — Impossibilità assoluta di esecuzione — Assenza)

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2005/C 182/0

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 12 maggio 2005, nella causa C-444/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Verwaltungsgericht Berlin): Meta Fackler KG contro Bundesrepublik Deutschland (Medicinali per uso umano — Medicinali omeopatici — Disposizione nazionale che esclude dalla procedura speciale semplificata di registrazione un medicinale composto di sostanze omeopatiche conosciute quando il suo uso come medicinale omeopatico non è di generale notorietà)

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2005/C 182/1

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 12 maggio 2005, nel procedimento C-452/03 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Regno Unito)]: RAL (Channel Islands) Ltd, e a. contro Commissioners of Customs & Excise (IVA — Sesta direttiva — Art. 9, nn. 1 e 2 — Macchine per il gioco d'azzardo — Attività ricreative o affini — Prestatore di servizi stabilito al di fuori del territorio della Comunità — Determinazione del luogo della prestazione di servizi)

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2005/C 182/2

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 26 maggio 2005, nel procedimento C-478/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale dalla House of Lords): Celtec Ltd contro John Astley e a. (Direttiva 77/187/CEE — Art. 3, n. 1 — Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'impresa — Diritti e obblighi che risultano per il cedente da un contratto o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento — Nozione di data del trasferimento)

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2005/C 182/3

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 26 maggio 2005, nella causa C-498/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale del VAT and Duties Tribunal, London): Kingscrest Associates Ltd, Montecello Ltd contro Commissioners of Customs & Excise (Sesta direttiva IVA — Art. 13, parte A, n. 1, lett. g) e h) — Operazioni esenti — Prestazioni strettamente connesse con l'assistenza sociale e la sicurezza sociale — Prestazioni strettamente connesse con la protezione dell'infanzia e della gioventù — Prestazioni effettuate da organismi diversi da quelli di diritto pubblico riconosciuti come aventi carattere sociale da parte dello Stato membro interessato — Organismo privato che persegue fini di lucro — Nozione di carattere sociale)

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2005/C 182/4

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 26 maggio 2005, nel procedimento C-536/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo): António Jorge Lda contro Fazenda Pública (IVA — Art. 19 della sesta direttiva IVA — Deduzione dell'imposta versata a monte — Attività immobiliare — Beni e servizi utilizzati al tempo stesso per operazioni imponibili e per operazioni esenti — Deduzione prorata)

13

2005/C 182/5

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 7 giugno 2005, nel procedimento C-543/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Innsbruck): Christine Dodl, Petra Oberhollenzer contro Tiroler Gebietskrankenkasse (Regolamenti (CEE) n. 1408/71 e 574/72 — Prestazioni familiari — Sussidio per l'educazione — Diritto a prestazioni di ugual natura nello Stato membro di occupazione e nello Stato membro di residenza)

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2005/C 182/6

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 2 giugno 2005, nel procedimento C-15/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesvergabeamt): Koppensteiner GmbH contro Bundesimmobiliengesellschaft mbH (Appalti pubblici — Direttiva 89/665/CEE — Procedimento di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici — Decisione di revoca di un bando di gara dopo l'apertura delle offerte — Sindacato giurisdizionale — Portata — Principio di effettività)

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2005/C 182/7

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 26 maggio 2005, nel procedimento C-43/04 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania)]: Finanzamt Arnsberg contro Stadt Sundern (Sesta direttiva IVA — Articolo 25 — Regime comune forfettario applicabile ai produttori agricoli — Affitto di aree venatorie nell'ambito di un'azienda silvicola comunale — Nozione di prestazioni di servizi agricoli)

14

2005/C 182/8

Sentenza della Corte (Sesta sezione), 2 giugno 2005, nella causa C-68/04, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2001/81/CE — Inquinanti atmosferici — Limiti nazionali di emissione)

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2005/C 182/9

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 26 maggio 2005, nel procedimento C-77/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation): Groupement d'intérêt économique (GIE) Réunion européenne e a. contro Zurich España, Société pyrénéenne de transit d'automobiles (Soptrans) (Convenzione di Bruxelles — Domanda d'interpretazione dell'art. 6, punto 2, e delle disposizioni della sezione 3 del titolo II — Competenza in materia d'assicurazioni — Chiamata in garanzia o di un terzo nel processo, proposta tra assicuratori — Situazione di cumulo d'assicurazioni)

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2005/C 182/0

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 2 giugno 2005, nel procedimento C-89/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State): Mediakabel BV contro Commissariaat voor de Media (Direttiva 89/552/CEE — Art. 1, lett. a) — Servizi di trasmissione televisiva — Ambito di applicazione — Direttiva 98/34/CE — Art. 1, punto 2 — Servizi della società dell'informazione — Ambito di applicazione)

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2005/C 182/1

Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 26 maggio 2005, nel procedimento C-249/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour du travail de Liège, section de Neufchâteau): José Allard contro Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI) (Artt. 48 e 52 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 39 CE e 43 CE) — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Lavoratori autonomi che esercitano attività professionali nel territorio di due Stati membri e risiedono in uno di essi — Richiesta di un contributo di moderazione — Base di calcolo)

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2005/C 182/2

Sentenza della Corte (Sesta sezione), 26 maggio 2005, nella causa C-287/04, Commissione delle Comunità europee contro Regno di Svezia (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 93/104/CE — Organizzazione dell'orario di lavoro — Omessa trasposizione entro il termine prescritto)

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2005/C 182/3

Sentenza della Corte (Sesta sezione), 2 giugno 2005, nella causa C-454/04, Commissione delle Comunità europee contro Granducato di Lussemburgo (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2001/55/CE — Protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati — Omessa trasposizione nel termine prescritto)

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2005/C 182/4

Ordinanza della Corte (Quinta Sezione), 28 febbraio 2005, nella causa C-260/02 P: Michael Becker contro Corte dei conti delle Comunità europee (Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Dipendenti — Pensione d'invalidità — Domanda di avvio di un procedimento d'invalidità nel corso di un'aspettativa per motivi personali — Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata)

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2005/C 182/5

Ordinanza della Corte (Quarta Sezione), 26 maggio 2005, nel procedimento C-297/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale dall'Oberster Gerichtshof): Sozialhilfeverband Rohrbach contro Arbeiterkammer Oberösterreich, Österreichischer Gewerkschaftsbund (Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura — Direttiva 2001/23/CE — Trasferimento di imprese — Possibilità di far valere una direttiva nei confronti di un singolo — Opposizione di un lavoratore al trasferimento del suo contratto al cessionario)

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2005/C 182/6

Ordinanza della Corte (Quarta Sezione), 15 marzo 2005, nel procedimento C-553/03 P: Panhellenic Union of Cotton Ginners and Exporters contro Commissione delle Comunità europee e Repubblica ellenica (Ricorso avverso una pronuncia del Tribunale di primo grado delle Comunità europee — Aiuti di Stato — Ricorso di annullamento — Art. 119 del regolamento di procedura)

19

2005/C 182/7

Ordinanza della Corte (Quarta Sezione), 26 aprile 2005, nella causa C-149/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale della Corte suprema di cassazione): Ugo Fava contro Comune di Carrara (Tassa riscossa sui marmi estratti nel territorio di un comune a seguito del loro trasporto oltre i confini comunali — Artt. 92, n. 1, e 104, n. 3, del regolamento di procedura — Irricevibilità parziale — Questione identica a una questione sulla quale la Corte si è già pronunciata)

20

2005/C 182/8

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione), 7 aprile 2005, nella causa C-160/04 P, Gustaaf Van Dyck contro Commissione delle Comunità europee (Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Dipendenti — Elenchi di promozione — Atto recante pregiudizio — Atti preparatori)

20

2005/C 182/9

Ordinanza della Corte (Quarta Sezione), 10 marzo 2005, nella causa C-178/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Bundesverwaltungsgericht): Franz Marhold contro Land Baden-Württemberg (Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura — Lavoratori — Dipendenti al servizio di datori di lavoro del settore pubblico nazionale — Professore universitario — Concessione di un assegno speciale annuo)

21

2005/C 182/0

Ordinanza della Corte (Quarta Sezione), 22 febbraio 2005, nella causa C-480/04: procedimento penale contro Antonello D'Antonio (Rinvio pregiudiziale — Irricevibilità)

21

2005/C 182/1

Causa C-128/05: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica d'Austria, presentato il 18 marzo 2005

21

2005/C 182/2

Causa C-183/05: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro l'Irlanda, presentato il 22 aprile 2005

22

2005/C 182/3

Causa C-185/05: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana, proposto il 26 aprile 2005

23

2005/C 182/4

Causa C-192/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Centrale Raad Van Beroep (Paesi Bassi) con ordinanza 22 aprile 2005 nel procedimento K. Tas-Hagen e R.A. Tas contro Raadskamer WUBO van de Pensioen– en Uitkeringsraad

24

2005/C 182/5

Causa C-194/05: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana, proposto il 2 maggio 2005

24

2005/C 182/6

Causa C-195/05: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica italiana, proposto il 2 maggio 2005

25

2005/C 182/7

Causa C-196/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht München (Germania), con ordinanza 17 febbraio 2005, nella causa Sachsenmilch AG contro Oberfinanzdirektion Nürnberg

25

2005/C 182/8

Causa C-198/05: Ricorso del 04/05/2005 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee

26

2005/C 182/9

Causa C-199/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Cour d'Appel de Bruxelles con sentenza 28 aprile 2005 nel procedimento Comunità europea contro Stato belga

26

2005/C 182/0

Causa C-201/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England and Wales), Chanchery Division (Regno Unito) con ordinanza 18 marzo 2005 nel procedimento The Test Claimants in the CFC and Dividend Group Litigation contro The Commissioners of Inland Revenue

27

2005/C 182/1

Causa C-203/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dagli Special Commissioners (Regno Unito) con ordinanza 3 maggio 2005 nel procedimento Vodafone 2 contro Her Majesty's Revenue and Customs

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2005/C 182/2

Causa C-205/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy (Francia) con sentenza 14 aprile 2005, nel procedimento Fabien Nemec contro Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Nord-Est

30

2005/C 182/3

Causa C-207/05: Ricorso dell'11/05/2005 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee

30

2005/C 182/4

Causa C-214/05 P: Ricorso proposto il 17/05/2005 da Sergio Rossi SpA contro la sentenza pronunciata il 01/03/2005 dalla Seconda Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-169/03 tra Sergio Rossi SpA e Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

31

2005/C 182/5

Causa C-218/05: Ricorso del 17/05/2005 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee

31

2005/C 182/6

Causa C-219/05: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Spagna, proposto il 18 maggio 2005

32

2005/C 182/7

Causa C-227/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Bayerisches Verwaltungsgericht München con ordinanza 4 maggio 2005 nel procedimento Daniel Halbritter contro Freistaat Bayern

32

2005/C 182/8

Causa C-230/05 P: Ricorso proposto il 26 maggio 2005 da L contro la sentenza pronunciata il 9 marzo 2005 dalla Quarta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-254/02, tra L e Commissione delle Comunità europee

33

2005/C 182/9

Cancellazione dal ruolo della causa C-384/03

33

2005/C 182/0

Cancellazione dal ruolo della causa C-440/03

33

2005/C 182/1

Cancellazione dal ruolo della causa C-51/04

34

2005/C 182/2

Cancellazione dal ruolo della causa C-54/04

34

2005/C 182/3

Cancellazione dal ruolo della causa C-457/04

34

2005/C 182/4

Cancellazione dal ruolo della causa C-474/04

34

 

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

2005/C 182/5

Sentenza del Tribunale di primo grado, 25 maggio 2005, nella causa T-352/02, Creative Technology Ltd contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo PC WORKS — Marchio figurativo nazionale anteriore W WORK PRO — Diniego di registrazione — Articolo 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94)

35

2005/C 182/6

Sentenza del Tribunale di primo grado, 25 maggio 2005, nella causa T-67/04: Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo SPA-FINDERS — Marchi denominativi nazionali anteriori SPA e LES THERMES DE SPA — Art. 8, n. 5, del regolamento (CE) n. 40/94)

35

2005/C 182/7

Ordinanza del Tribunale di primo grado, 22 aprile 2005, nella causa T-399/03, Arnaldo Lucaccioni contro Commissione delle Comunità europee (Dipendenti — Malattia professionale — Domanda di riconoscimento di un aggravamento — Esecuzione di una sentenza del Tribunale — Qualificazione giuridica di una nota della Commissione — Ricorso di annullamento — Irricevibilità)

36

2005/C 182/8

Ordinanza del Tribunale di primo grado, 28 febbraio 2005, nella causa T-445/04, Energy Technologies ET SA contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (Marchio comunitario — Rappresentanza da parte di un avvocato — Irricevibilità manifesta)

36

2005/C 182/9

Causa T-138/05: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Impetus Consultants, proposto il 23 marzo 2005

36

2005/C 182/0

Causa T-167/05: Ricorso della Grether AG contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), proposto il 25 aprile 2005

37

2005/C 182/1

Causa T-171/05: Ricorso del sig. Bart Nijs contro la Corte dei Conti delle Comunità europee, presentato il 2 maggio 2005

38

2005/C 182/2

Causa T-173/05: Ricorso della sig.ra Martine Heus contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 27 aprile 2005

39

2005/C 182/3

Causa T-180/05: Ricorso della sig.ra Pia Landgren contro la Fondazione europea per la formazione, proposto il 28 aprile 2005

39

2005/C 182/4

Causa T-184/05: Ricorso delle sig.re Dypna Mc Sweeney e Pauline Armstrong contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 4 maggio 2005

40

2005/C 182/5

Causa T-188/05: Ricorso di Joël De Bry contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 2 maggio 2005

40

2005/C 182/6

Causa T-189/05: Ricorso della Usinor contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), proposto il 4 marzo 2005

40

2005/C 182/7

Causa T-191/05: Ricorso della sig.ra Viviane Le Maire contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 10 maggio 2005

41

2005/C 182/8

Causa T-198/05: Ricorso della Mebrom NV contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 13 maggio 2005

41

2005/C 182/9

Causa T-210/05: Ricorso della Nalocebar — Consultores e Serviços Lda contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 19 maggio 2005

42

2005/C 182/0

Causa T-211/05: Ricorso della Repubblica Italiana contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 26 maggio 2005

43

2005/C 182/1

Causa T-216/05: Ricorso della Mebrom NV contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 31 maggio 2005

44

2005/C 182/2

Causa T-218/05: Ricorso della Bustec Ireland Limited Partnership contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), presentato il 7 giugno 2005

44

2005/C 182/3

Cancellazione dal ruolo della causa T-347/04

45

2005/C 182/4

Cancellazione dal ruolo della causa T-453/04

45

2005/C 182/5

Cancellazione dal ruolo della causa T-14/05

45

2005/C 182/6

Cancellazione parziale dal ruolo della causa T-122/05

45

 

III   Informazioni

2005/C 182/7

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europeaGU C 171 del 9.7.2005

46

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I Comunicazioni

Corte di giustizia

CORTE DI GIUSTIZIA

23.7.2005   

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C 182/1


SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

26 maggio 2005

nella causa C-301/02 P: Carmine Salvatore Tralli contro Banca centrale europea (1)

(«Ricorso avverso una sentenza del Tribunale di primo grado - Personale della Banca centrale europea - Assunzione - Proroga del periodo di prova - Licenziamento durante il periodo di prova»)

(2005/C 182/01)

Lingua processuale: il tedesco

Nella causa C-301/02 P, avente ad oggetto un ricorso ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, proposto il 26 agosto 2002, Carmine Salvatore Tralli (avv.: N. Pflüger), procedimento in cui l'altra parte è: Banca centrale europea (agenti: sig.ra V. Saintot e sig. M. Benisch, assistiti dall'avv. B. Wägenbaur), la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dal sig. A. Rosas, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore), dai sigg. S. von Bahr e K. Schiemann, giudici; avvocato generale: sig. P. Léger; cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato, il 26 maggio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Tralli è condannato alle spese.


(1)  GU C 289 del 29.11.2002.


23.7.2005   

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SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

2 giugno 2005

nella causa C-394/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica (1)

(«Inadempimento di uno Stato - Direttiva 93/38/CEE - Appalti pubblici nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni - Appalto avente ad oggetto la costruzione di un sistema di convogliatori a nastro per la centrale termoelettrica di Megalopoli - Mancata pubblicazione del bando di gara - Particolarità tecniche - Evento imprevedibile - Eccezionale urgenza»)

(2005/C 182/02)

Lingua processuale: il greco

Nella causa C-394/02, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. M. Nolin e M. Konstantinidis, con domicilio eletto in Lussemburgo) contro Repubblica ellenica (agenti: sig. P. Mylonopoulos e sig.re D. Tsagkaraki e S. Chala, con domicilio eletto in Lussemburgo), la Corte (Prima Sezione), composta dai sigg. P. Jann (relatore), presidente di sezione, K. Lenaerts, J.N. Cunha Rodrigues, M. Ilešič e E. Levits, giudici; avvocato generale: sig. F.G. Jacobs; cancelliere: sig.ra K. Sztranc, amministratore, ha pronunciato, il 2 giugno 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

La Repubblica ellenica, con l'attribuzione, da parte dell'impresa pubblica per l'elettricità Dimosia Epicheirisi Ilektrismoy dell'appalto avente ad oggetto la costruzione di un sistema di convogliatori a nastro per la centrale termoelettrica di Megalopoli mediante procedura negoziata, senza la previa pubblicazione di un bando di gara, non ha adempiuto gli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/38/CEE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/4/CE e, in particolare, in forza degli artt. 20, n. 1, e 21 di essa.

2)

La Repubblica ellenica è condannata alle spese.


(1)  GU C 19 del 25.1.2003.


23.7.2005   

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SENTENZA DELLA CORTE

(Grande Sezione)

31 maggio 2005

nel procedimento C-438/02 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Stockholms tingsrätt (Svezia)]: procedimento penale a carico di Krister Hanner (1)

(Artt. 28 CE, 31 CE, 43 CE e 86, n. 2, CE - Immissione in commercio di medicinali - Stabilimento dei dettaglianti - Monopolio nazionale di vendita al dettaglio dei medicinali - Impresa incaricata della gestione di un servizio d'interesse economico generale)

(2005/C 182/03)

Lingua processuale: lo svedese

Nel procedimento C-438/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte ai sensi dell'art. 234 CE, dallo Stockholms tingsrätt (Svezia), con decisione 29 novembre 2002, pervenuta in cancelleria il 4 dicembre 2002, nel procedimento penale a carico di Krister Hanner, la Corte (Grande Sezione), composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann (relatore) C. W. A. Timmermans, A. Rosas, presidenti di Sezione, dai sigg. J.–P. Puissochet, R. Schintgen, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr e J.N. Cunha Rodrigues, giudici; avvocato generale: sig. P. Léger; cancelliere: sig.ra M. Múgica Arzamendi, amministratore principale, ha pronunciato, il 31 maggio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 31, n. 1, CE osta a un sistema che prevede un diritto esclusivo di vendita al dettaglio riordinato secondo modalità quali quelle che caratterizzano il regime controverso nella causa principale.


(1)  GU C 31 dell'8.2.2003.


23.7.2005   

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SENTENZA DELLA CORTE

(Grande Sezione)

7 giugno 2005

nel procedimento C-17/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven): Vereniging voor Energie, Milieu en Water, Amsterdam Power Exchange Spotmarket BV, Eneco NV contro Directeur van de Dienst uitvoering en toezicht energie (1)

(«Mercato interno dell'energia elettrica - Accesso privilegiato alla rete di trasmissione transfrontaliera di energia elettrica - Impresa precedentemente incaricata della gestione di servizi d'interesse economico generale - Contratti a lungo termine preesistenti alla liberalizzazione del mercato - Direttiva 96/92/CE - Divieto di discriminazione - Principi di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto»)

(2005/C 182/04)

Lingua processuale: l'olandese

Nel procedimento C-17/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi), con decisione 13 novembre 2002, pervenuta in cancelleria il 16 gennaio 2003, nel procedimento Vereniging voor Energie, Milieu en Water, Amsterdam Power Exchange Spotmarket BV, Eneco NV contro Directeur van de Dienst uitvoering en toezicht energie, con l'intervento di: Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor BV, già Samenwerkende ElektriciteitsProduktiebedrijven NV, la Corte (Grande Sezione), composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans e A. Rosas (relatore), presidenti di sezione, dai sigg. J. -P. Puissochet e R. Schintgen, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr, M. Ilešič, J. Malenovský e U. Lõhmus, giudici; avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl; cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato, il 7 giugno 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Gli artt. 7, n. 5, e 16 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 19 dicembre 1996, 96/92/CE, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, non si limitano alle norme tecniche, ma vanno interpretati nel senso che essi si applicano a qualsiasi discriminazione.

2)

I detti articoli ostano a provvedimenti nazionali che accordano a un'impresa una capacità prioritaria di trasmissione transfrontaliera di energia elettrica, a prescindere dal fatto che tali provvedimenti siano emanati dal gestore della rete o dal controllore della gestione della rete oppure dal legislatore, qualora siffatti provvedimenti non siano stati autorizzati nell'ambito del procedimento previsto all'art. 24 della direttiva 96/92.


(1)  GU C 70 del 2.3.2003.


23.7.2005   

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C 182/3


SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

26 maggio 2005

nella causa C-20/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale dal rechtbank van eerste aanleg te Brugge): nel procedimento penale a carico di Marcel Burmanjer, René Alexander Van Der Linden, Anthony De Jong (1)

(Libera circolazione delle merci - Art. 28 CE - Misure di effetto equivalente - Vendita ambulante - Sottoscrizione di abbonamenti a periodici - Autorizzazione previa)

(2005/C 182/05)

Lingua processuale: l'olandese

Nella causa C-20/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte ai sensi dell'art. 234 CE dal rechtbank van eerste aanleg te Brugge (Belgio), con decisione 17 gennaio 2003, pervenuta in cancelleria il 21 gennaio 2003, nel procedimento penale contro Marcel Burmanjer, René Alexander Van Der Linden, Anthony De Jong, la Corte (Prima Sezione), composta dai sigg. P. Jann, presidente di sezione, A. Rosas (relatore), K. Lenaerts, S. von Bahr e K. Schiemann, giudici, avvocato generale: sig. P. Léger, cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato, il 26 maggio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 28 CE non osta a una disciplina nazionale in virtù della quale uno Stato membro sanziona penalmente la vendita ambulante di abbonamenti a periodici, effettuata nel suo territorio senza previa autorizzazione, qualora tale disciplina si applichi, a prescindere dall'origine dei prodotti di cui si tratta, a tutti gli operatori interessati che esercitano la loro attività nel territorio nazionale, purché incida allo stesso modo, in diritto come in fatto, sulla commercializzazione dei prodotti originari di tale Stato e su quella dei prodotti provenienti da altri Stati membri.

Spetta al giudice del rinvio verificare se, date le circostanze della causa principale, l'applicazione del diritto nazionale sia in grado di garantire che la detta disciplina incida allo stesso modo, in diritto come in fatto, sulla commercializzazione dei prodotti nazionali e su quella dei prodotti provenienti da altri Stati membri nonché, qualora così non fosse, stabilire se la disciplina controversa sia giustificata da un obiettivo di interesse generale nel senso conferito a tale concetto dalla giurisprudenza della Corte e se sia proporzionata a tale obiettivo.


(1)  GU C 70 del 22.3.2003.


23.7.2005   

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C 182/3


SENTENZA DELLA CORTE

(Grande Sezione)

31 maggio 2005

nel procedimento C-53/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Epitropi Antagonismou): Synetairismos Farmakopoion Aitolias & Akarnanias (Syfait) e a., Panellinios syllogos farmakapothikarion, Interfarm — A. Agelakos & Sia OE e a., K. P. Marinopoulos Anonymos Etairia emporias kai dianomis farmakeftikon proïonton e a. contro GlaxoSmithKline plc e a. (1)

(«Ricevibilità - Nozione di giurisdizione nazionale - Abuso di posizione dominante - Rifiuto di rifornire i grossisti di medicinali - Commercio parallelo»)

(2005/C 182/06)

Lingua processuale: il greco

Nel procedimento C-53/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE dall'Epitropi Antagonismou (Grecia), con decisione 22 gennaio 2003, pervenuta in cancelleria il 5 febbraio 2003, nella causa tra Synetairismos Farmakopoion Aitolias & Akarnanias (Syfait) e a., Panellinios syllogos farmakapothikarion, Interfarm — A. Agelakos & Sia OE e a., K. P. Marinopoulos Anonymos Etairia emporias kai dianomis farmakeftikon proïonton e a., e GlaxoSmithKline plc, GlaxoSmithKline AEVE, già Glaxowellcome AEVE, la Corte (Grande Sezione), composta dai sigg. V. Skouris, presidente, P. Jann, C.W.A. Timmermans e A. Rosas e dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann (relatore) e R. Schintgen, dalla sig.ra N. Colneric e dal sig. S. von Bahr, giudici; avvocato generale: sig. F.G. Jacobs; cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato, il 31 maggio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

La Corte di giustizia delle Comunità europee non è competente a risolvere le questioni sottopostele dall'Epitropi Antagonismou, con decisione 22 gennaio 2003.


(1)  GU C 101 del 26.4.2003.


23.7.2005   

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C 182/4


SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

2 giugno 2005

nella causa C-83/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana (1)

(«Inadempimento di uno Stato - Ambiente - Direttiva 85/337/CEE - Valutazione dell'impatto ambientale dei progetti - Costruzione di un porto turistico a Fossacesia»)

(2005/C 182/07)

Lingua processuale: l'italiano

Nella causa C-83/03, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 26 febbraio 2003, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. R. Amorosi e A. Aresu, con domicilio eletto in Lussemburgo) contro Repubblica italiana (agente: sig. I.M. Braguglia, assistito dal sig. M. Fiorilli, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo), la Corte (Sesta Sezione), composta dal sig. A. Borg Barthet, presidente di sezione, dai sigg. J.P. Puissochet (relatore) e S. von Bahr, giudici; avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 2 giugno 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Poiché la Regione Abruzzo non ha correttamente verificato se il progetto per la costruzione di un porto turistico a Fossacesia (Chieti) — tipo di progetto che ricade nell'elenco di cui all'allegato II della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati — avesse caratteristiche tali da richiedere l'effettuazione di una procedura di valutazione dell'impatto ambientale, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 4, n. 2, di tale direttiva.

2)

La Repubblica italiana è condannata alle spese.


(1)  GU C 112 del 10.5.2003.


23.7.2005   

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SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

12 maggio 2005

nel procedimento C-112/03 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Grenoble (Francia)]: Société financière et industrielle du Peloux contro Axa Belgium e a. (1)

(Convenzione di Bruxelles - Competenza in materia di contratti assicurativi - Proroga di giurisdizione pattuita tra un contraente dell'assicurazione e un assicuratore aventi entrambi domicilio nello stesso Stato contraente - Efficacia della clausola attributiva di competenza nei confronti dell'assicurato che non abbia approvato tale clausola - Assicurato avente domicilio in un altro Stato contraente)

(2005/C 182/08)

Lingua processuale: il francese

Nel procedimento C-112/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte ai sensi del protocollo 3 giugno 1971 relativo all'interpretazione da parte di quest'ultima della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dalla Cour d'appel de Grenoble (Francia), con decisione 20 febbraio 2003, pervenuta in cancelleria il 13 marzo 2003, nella causa tra Société financière et industrielle du Peloux e Axa Belgium e a., Gerling Konzern Belgique SA, Établissements Bernard Laiterie du Chatelard, Calland Réalisations SARL, Joseph Calland, Maurice Picard, Abeille Assurances Cie, Mutuelles du Mans SA, SMABTP, Axa Corporate Solutions Assurance SA, Zurich International France SA, la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. J. Makarczyk, P. Kūris e J. Klučka (relatore), giudici; avvocato generale: sig. A. Tizzano; cancelliere: sig.ra K. Sztranc, amministratore, ha pronunciato, il 12 maggio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Una clausola attributiva di competenza, stipulata conformemente all'art. 12, punto 3, della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all'adesione della Repubblica ellenica, dalla Convenzione 26 maggio 1989, relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e dalla Convenzione 29 novembre 1996, relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, non è opponibile all'assicurato beneficiario di tale contratto che non abbia espressamente sottoscritto la suddetta clausola e con domicilio in uno Stato contraente diverso da quello del contraente dell'assicurazione e dell'assicuratore.


(1)  GU C 112 del 10.5.2003.


23.7.2005   

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SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

2 giugno 2005

nel procedimento C-136/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof): Georg Dörr contro Sicherheitsdirektion für das Bundesland Kärnten e Ibrahim Ünal contro Sicherheitsdirektion für das Bundesland Vorarlberg (1)

(Libera circolazione delle persone - Ordine pubblico - Direttiva 64/221/CEE - Artt. 8 e 9 - Divieto di soggiorno e decisione di allontanamento motivati da infrazioni penali - Ricorso giurisdizionale relativo alla sola legittimità della misura che pone fine al soggiorno dell'interessato - Assenza di effetto sospensivo di tale ricorso - Diritto dell'interessato di far valere considerazioni di opportunità dinanzi ad un'autorità chiamata ad esprimere un parere - Accordo di associazione CEE-Turchia - Libera circolazione dei lavoratori - Artt. 6, n. 1, e 14, n. 1, della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione)

(2005/C 182/09)

Lingua processuale: il tedesco

Nel procedimento C-136/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) con decisione 18 marzo 2003, pervenuta in cancelleria il 26 marzo 2003, nelle cause Georg Dörr contro Sicherheitsdirektion für das Bundesland Kärnten, e Ibrahim Ünal contro Sicherheitsdirektion für das Bundesland Vorarlberg, la Corte (Terza Sezione), composta dai sigg. A. Rosas (relatore), presidente di sezione, A. Borg Barthet, S. von Bahr, J. Malenovský e U. Lõhmus, giudici; avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro, cancelliere: sig.ra M. Múgica Arzamendi, amministratore principale, ha pronunciato il 2 giugno 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

L'art. 9, n. 1, della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1964, 64/221/CEE, per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, dev'essere interepretato nel senso che osta a una normativa di uno Stato membro in virtù della quale una decisione di allontanamento dal territorio di tale Stato adottata nei confronti di un cittadino di un altro Stato membro non ha effetto sospensivo e può formare oggetto, in sede di esame dei ricorsi giurisdizionali promossi contro di essa, solo di una valutazione sulla legittimità, qualora non sia stata istituita alcuna autorità competente ai sensi della detta norma.

2)

Le garanzie procedurali previste dagli artt. 8 e 9 della direttiva 64/221 si applicano ai cittadini turchi la cui situazione giuridica è definita dagli artt. 6 o 7 della decisione 19 settembre 1980, n. 1/80, relativa allo sviluppo dell'associazione.


(1)  GU C 135 del 7.6.2003.


23.7.2005   

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C 182/5


SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

26 maggio 2005

nella causa C-212/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese (1)

(Inadempimento di uno Stato - Misure di effetto equivalente - Procedura di previa autorizzazione per le importazioni personali di medicinali - Medicinali ad uso umano - Medicinali omeopatici)

(2005/C 182/10)

Lingua processuale: il francese

Nella causa C-212/03, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 15 maggio 2003, nella causa tra Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. H. Støvlbæk e B. Stromsky) e Repubblica francese (agenti: sig. G. de Bergues e sig.re C. Bergeot-Nunes e R. Loosli-Surrans) la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann (relatore), R. Schintgen, J. Makarczyk e J. Klučka, giudici; avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed; cancelliere: sig.ra M. Múgica Arzamendi, amministratore principale, ha pronunciato, il 26 maggio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

La Repubblica francese, applicando:

una procedura di previa autorizzazione alle importazioni personali, non realizzate tramite trasporto personale, di medicinali regolarmente prescritti in Francia e autorizzati in applicazione della direttiva del Consiglio 26 gennaio 1965, 65/65/CEE, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali, come modificata dalla direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/39/CEE, sia in Francia sia nello Stato membro in cui sono acquistati;

una procedura di previa autorizzazione alle importazioni personali, non realizzate tramite trasporto personale, di medicinali omeopatici regolarmente prescritti in Francia e registrati in uno Stato membro in applicazione della direttiva del Consiglio 22 settembre 1992, 92/73/CEE, che amplia il campo d'applicazione delle direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE concernenti il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative ai medicinali e che fissa disposizioni complementari per i medicinali omeopatici, e

una procedura di previa autorizzazione sproporzionata alle importazioni personali, non realizzate tramite trasporto personale, di medicinali regolarmente prescritti in Francia e non autorizzati in tale Stato membro, ma esclusivamente in quello in cui sono acquistati,

è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 28 CE.

2)

La Repubblica francese è condannata alle spese.


(1)  GU C 158 del 5.7.2003.


23.7.2005   

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C 182/6


SENTENZA DELLA CORTE

(Grande Sezione)

24 maggio 2005

nella causa C-244/03: Repubblica francese contro Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea (1)

(«Prodotti cosmetici - Sperimentazioni sugli animali - Direttiva 2003/15/CE - Annullamento parziale - Art. 1, n. 2 - Indissociabilità - Irricevibilità»)

(2005/C 182/11)

Lingua processuale: il francese

Nella causa C-244/03, avente ad oggetto un ricorso d'annullamento, ai sensi dell'art. 230 CE, proposto il 3 giugno 2003, Repubblica francese (agenti: inizialmente sigg. F. Alabrune, C. Lemaire e G. de Bergues, successivamente quest'ultimo unitamente ai sigg. J.L. Florent e D. Petrausch) contro Parlamento europeo (agenti: inizialmente, sigg. J.L. Rufas Quintana e M. Moore, successivamente quest'ultimo unitamente al sig. K. Bradley), Consiglio dell'Unione europea (agenti: sig. J.-P. Jacqué e sig.ra M.C. Giorgi Fort), la Corte (Grande Sezione), composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann e C.W.A. Timmermans, presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann, A. La Pergola, J.-P. Puissochet, R. Schintgen, K. Schiemann (relatore), J. Makarczyk, P. Kūris, U. Lõhmus, E. Levits e A. Ó Caoimh, giudici; avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed; cancelliere: sig.ra K. Sztranc, amministratore, ha pronunciato, il 24 maggio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica francese è condannata alle spese.


(1)  GU C 171 del 19.7.2003.


23.7.2005   

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C 182/6


SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

2 giugno 2005

nel procedimento C-266/03: Commissione delle Comunità europee contro Granducato di Lussemburgo (1)

(«Inadempimento di uno Stato - Negoziazione, conclusione, ratifica ed entrata in vigore di accordi bilaterali da parte di uno Stato membro - Trasporti di merci o di persone per via navigabile - Competenza esterna della Comunità - Art. 10 CE - Regolamenti (CEE) n. 3921/91 e (CE) n. 1356/96»)

(2005/C 182/12)

Lingua processuale: il francese

Nel procedimento C-266/03, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 18 giugno 2003, Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.ra C. Schmidt e sig. W. Wils) contro Granducato di Lussemburgo (agente: sig. S. Schreiner), la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore), dai sigg. K. Lenaerts, S. von Bahr e K. Schiemann, giudici; avvocato generale: sig. P. Léger; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 2 giugno 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Avendo negoziato, concluso, ratificato e fatto entrare in vigore

l'accordo tra il governo del Granducato di Lussemburgo e il governo della Repubblica federativa ceca e slovacca relativo al trasporto per via navigabile, firmato a Lussemburgo il 30 dicembre 1992,

l'accordo tra il governo del Granducato di Lussemburgo e il governo della Romania relativo al trasporto per via navigabile, firmato a Bucarest il 10 novembre 1993, e

l'accordo tra il governo del Granducato di Lussemburgo e il governo della Repubblica di Polonia sulla navigazione interna, firmato in Lussemburgo il 9 marzo 1992,

senza aver cooperato o essersi concertato con la Commissione, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell'art. 10 CE.

2)

Il ricorso per il resto è respinto.

3)

Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee e dal Granducato di Lussemburgo restano a carico di ciascuno di essi.


(1)  GU C 200 del 23.8.2003.


23.7.2005   

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C 182/7


SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

12 maggio 2005

nel procedimento C-278/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana (1)

(«Inadempimento di uno Stato - Libera circolazione dei lavoratori - Concorsi per l'assunzione di personale docente nella scuola pubblica italiana - Omessa o insufficiente presa in considerazione dell'esperienza professionale acquisita in altri Stati membri - Art. 39 CE - Art. 3 del regolamento (CEE) n. 1612/68»)

(2005/C 182/13)

Lingua processuale: l'italiano

Nel procedimento C-278/03, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 26 giugno 2003, Commissione delle Comunità europee (agente: sig.ra M. J. Jonczy) contro Repubblica italiana (agente: sig. I.M. Braguglia, assistito dal sig. G. De Bellis, avvocato dello Stato), la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans (relatore), presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann, R. Schintgen, G. Arestis e J. Klučka, giudici; avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 12 maggio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

La Repubblica italiana, non tenendo conto o, quantomeno, non tenendo conto in maniera identica, ai fini della partecipazione dei cittadini comunitari ai concorsi per l'assunzione di personale docente nella scuola pubblica italiana, dell'esperienza professionale acquisita da questi cittadini nelle attività di insegnamento a seconda che queste attività siano state svolte nel territorio nazionale o in altri Stati membri, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 39 CE e 3, n. 1, del regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità.

2)

La Repubblica italiana è condannata alle spese.


(1)  GU C 213 del 6.9.2003.


23.7.2005   

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C 182/7


SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

26 maggio 2005

nel procedimento C-283/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven): A. H. Kuipers contro Productschap Zuivel (1)

(«Organizzazione comune dei mercati - Latte e latticini - Regolamento (CEE) n. 804/68 - Sistema nazionale in virtù del quale i caseifici operano trattenute sul prezzo pagabile agli allevatori di mucche da latte o versano loro premi in funzione della qualità del latte consegnato - Incompatibilità»)

(2005/C 182/14)

Lingua processuale: l'olandese

Nel procedimento C-283/03, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi) con ordinanza 27 giugno 2003, pervenuta in cancelleria il 30 giugno 2003, nella causa tra: A.H. Kuipers e Productschap Zuivel, la Corte (Prima Sezione), composta dai sigg. P. Jann, presidente di sezione, K. Lenaerts, J.N. Cunha Rodrigues, K. Schiemann (relatore) e M. Ilešič, giudici; avvocato generale: sig.ra J. Kokott; cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato, il 26 maggio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Il regime comune dei prezzi sul quale è fondata l'organizzazione del mercato comune nel settore del latte e dei latticini, istituita dal regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, nella versione modificata mediante il regolamento (CE) del Consiglio 29 giugno 1995, n. 1538, osta a che gli Stati membri adottino unilateralmente disposizioni che influiscano sul processo di formazione dei prezzi disciplinati, per la stessa fase di produzione, dall'organizzazione comune. Tale è il caso di un regime quale quello di cui alla causa principale che, qualunque sia peraltro la sua finalità asserita o reale, istituisce un meccanismo in forza del quale:

da un lato, i caseifici sono tenuti ad operare una trattenuta sul prezzo del latte che viene loro consegnato qualora esso non soddisfi determinati requisiti di qualità e,

dall'altro, l'importo così trattenuto nel corso di un dato periodo dall'insieme dei caseifici viene contabilizzato globalmente prima di essere ridistribuito, dopo eventuali conguagli tra i caseifici, sotto forma di premi di importo identico versati da ogni caseificio, ogni kg 100 di latte ad esso consegnato durante tale periodo, ai soli allevatori di mucche da latte che abbiano consegnato latte che risponda a tali criteri qualitativi.


(1)  GU C 213 del 6.9.2003.


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C 182/8


SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

12 maggio 2005

nel procedimento C-315/03: Commissione delle Comunità europee contro Huhtamaki Dourdan SA (1)

(«Clausola compromissoria - Rimborso di un anticipo versato nell'ambito dell'esecuzione di un contratto di ricerca - Mancata giustificazione di una parte dei costi»)

(2005/C 182/15)

Lingua processuale: il francese

Nel procedimento C-315/03, avente ad oggetto il ricorso ai sensi dell'art. 238 CE, proposto il 23 luglio 2003, Commissione delle Comunità europee (agente: sig. C. Giolito) contro Huhtamaki Dourdan SA, con sede a Dourdan (Francia) (sigg. F. Puel e L. François-Martin, avocats) la Corte (Sesta Sezione), composta dal sig. A. Borg Barthet, presidente di sezione, e dai sigg. J.-P. Puissochet (relatore) e S. von Bahr, giudici; avvocato generale: sig. L. M. Poiares Maduro, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 12 maggio 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

La Huhtamaki Dourdan SA è condannata a pagare alla Commissione delle Comunità europee la somma di EUR 151 553,47, vale a dire l'importo del capitale relativo al rimborso di una parte dell'anticipo versatole nell'ambito del contratto n. BRST-CT 98 5422 e la somma di EUR 23 583,63, vale a dire gli interessi maturati alla data della presente sentenza. Si deve altresì condannare la Huhtamaki Dourdan SA a corrispondere alla Commissione gli interessi calcolati al tasso del 4,81 % sull'importo del capitale residuo da rimborsare a far data dal giorno successivo a tale data e fino a completa estinzione del suo debito.

2)

La Huhtamaki Dourdan SA è condannata alle spese.


(1)  GU C 213 del 6.09.2003.


23.7.2005   

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C 182/8


SENTENZA DELLA CORTE

(Terza sezione)

26 maggio 2005

nella causa C-332/03, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica portoghese (1)

(Inadempimento di uno Stato - Pesca - Conservazione e gestione delle risorse - Regolamenti [CEE] nn. 3760/92 e 2847/93 - Misure di controllo delle attività ittiche)

(2005/C 182/16)

Lingua processuale: il portoghese

Nella causa C-332/03, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 29 luglio 2003, Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. T. van Rjin e sig.ra A.-M. Alves Vieira) contro Repubblica portoghese (agenti: sig. L. Fernandes e sig.ra M.J. Policarpo), la Corte (Terza sezione), composta dai sigg. A. Rosas, presidente di sezione, J.-P. Puissochet (relatore), S. von Bahr, J. Malenovský e U. Lõhmus, giudici; avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 26 maggio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1.

Avendo omesso, per le campagne di pesca 1994-1996,

di stabilire modalità appropriate di utilizzo dei contingenti che le erano stati assegnati;

di curare l'osservanza della legislazione comunitaria in materia di conservazione tramite un controllo delle attività di pesca e un'ispezione della flotta ittica adeguati, ma anche controllando gli sbarchi ed il registro delle catture;

di proibire provvisoriamente la pesca praticata dai pescherecci battenti la sua bandiera o registrati nel suo territorio, dove il contingente assegnato era presuntivamente esaurito, proibendola definitivamente solo allorché il contingente era già stato ampiamente superato;

di assicurare il funzionamento effettivo di un sistema di convalida implicante, in particolare, controlli incrociati e verifiche dei dati per mezzo di una base di dati informatizzata,

la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in materia di gestione e di controllo dei contingenti di pesca summenzionati, relativi agli anni 1994, 1995 e 1996, in forza dell'art. 9, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1992, n. 3760, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquicoltura, nonché degli artt. 2, 19, nn. 1 e 2, e 21, nn. 1 e 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1993, no 2847, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca.

2.

Quanto al resto, il ricorso è respinto.

3.

La Repubblica portoghese è condannata alle spese.


(1)  GU C 135 del 7.6.2003


23.7.2005   

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C 182/9


SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

12 maggio 2005

nel procedimento C-347/03: (domanda di pronuncia pregiudiziale dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio): Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) contro Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (1)

(Relazioni esterne - Accordo CE-Ungheria sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini - Tutela nella Comunità di una denominazione di vini provenienti dall'Ungheria - Indicazione geografica Tokaj - Scambio di lettere - Possibilità di utilizzare il termine Tocai nella menzione Tocai friulano o Tocai italico per la designazione e la presentazione di taluni vini italiani, in particolare dei vini di qualità prodotti in una regione determinata (v.q.p.r.d.), durante un periodo transitorio che scade il 31 marzo 2007 - Esclusione di tale possibilità dopo il periodo transitorio - Validità - Fondamento giuridico - Art. 133 CE - Principi di diritto internazionale relativi ai trattati - Artt. 22-24 dell'accordo ADPIC (TRIPs) - Tutela dei diritti fondamentali - Diritto di proprietà)

(2005/C 182/17)

Lingua di procedura: l'italiano

Nella causa C-347/03, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 234 CE, proposta alla Corte dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con ordinanza 9 giugno 2003, pervenuta in cancelleria il 7 agosto 2003, nella causa dinanzi ad esso pendente tra Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) e Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, in presenza di: Regione Veneto, la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans (relatore), presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. R. Schintgen, G. Arestis e J. Klučka, giudici, avocato generale: sig. F.G. Jacobs, cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato il 12 maggio 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

L'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Ungheria, dall'altra, non costituisce il fondamento giuridico della decisione del Consiglio 23 novembre 1993, 93/724/CE, concernente la conclusione di un accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Ungheria sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini.

2)

L'art. 133 CE, di cui al preambolo della decisione 93/724, costituisce un fondamento giuridico appropriato per la conclusione, ad opera della sola Comunità, dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Ungheria sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini.

3)

Il divieto di utilizzare in Italia la denominazione «Tocai» dopo il 31 marzo 2007, risultante dallo scambio di lettere concernente l'art. 4 dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Ungheria sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini, non è in contrasto con la disciplina delle denominazioni omonime stabilita dall'art. 4, n. 5, dell'accordo medesimo.

4)

La dichiarazione congiunta concernente l'art. 4, n. 5, dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Ungheria sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini, nella parte in cui enuncia, al primo comma, che, per quanto riguarda l'art. 4, n. 5, lett. a), dell'accordo medesimo, le parti contraenti hanno rilevato che al momento dei negoziati esse non erano al corrente dei casi specifici ai quali le disposizioni in questione potessero essere applicabili, non costituisce una rappresentazione manifestamente errata della realtà.

5)

Gli artt. 22-24 dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, che figura all'allegato I C dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, approvato a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, con decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/800/CE, devono essere interpretati nel senso che, in un caso quale quello della causa principale, relativo ad un'omonimia tra un'indicazione geografica di un paese terzo e la denominazione che riprende il nome di un vitigno utilizzato per la designazione e la presentazione di determinati vini comunitari che ne derivano, tali disposizioni non esigono che quella denominazione possa continuare ad essere utilizzata in futuro nonostante la doppia circostanza che essa sia stata utilizzata in passato dai rispettivi produttori o in buona fede o per almeno dieci anni prima del 15 aprile 1994 e che indichi chiaramente il paese, la regione o la zona di origine del vino protetto in modo da non indurre in errore i consumatori.

6)

Il diritto di proprietà non osta al divieto imposto agli operatori interessati della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia di utilizzare il termine «Tocai» nella menzione «Tocai friulano» o «Tocai italico» per la designazione e la presentazione di taluni vini italiani di qualità prodotti in una regione determinata alla fine di un periodo transitorio con scadenza 31 marzo 2007, risultante dallo scambio di lettere concernente l'art. 4 dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Ungheria sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini che è allegato a tale accordo ma non figura nell'accordo stesso.


(1)  GU C 264 dell'1.11.2003.


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C 182/10


SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

26 maggio 2005

nella causa C-409/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale dal Bundesfinanzhof): Société d'Exportation de Produits Agricoles SA (SEPA) contro Hauptzollamt Hamburg-Jonas (1)

(Restituzioni all'esportazione - Carni bovine - Macellazione speciale d'urgenza - Regolamento (CEE) n. 3665/87 - Art. 13 - Qualità sana, leale e mercantile - Carattere commercializzabile in condizioni normali)

(2005/C 182/18)

Lingua processuale: il tedesco

Nella causa C-409/03, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta ai sensi dell'art. 234 CE dal Bundesfinanzhof (Germania), con ordinanza 15 luglio 2003, pervenuta alla Corte il 1o ottobre 2003, nel procedimento Société d'Exportation de Produits Agricoles SA (SEPA) contro Hauptzollamt Hamburg-Jonas, la Corte (Prima Sezione), composta dai sigg. P. Jann, presidente di sezione, K. Lenaerts, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. K. Schiemann e E. Juhász (relatore), giudici, avvocato generale: sig. P. Léger, cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato il 26 maggio 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 13 del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665/87, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli deve essere interpretato nel senso che carni che rispondono ai criteri di igiene, la cui commercializzazione per il consumo umano nella Comunità europea è limitata dalla normativa comunitaria al mercato locale in ragione del fatto che sono ottenute da animali che hanno costituito oggetto di una macellazione speciale d'urgenza, non possono essere considerate di «qualità sana, leale e mercantile», condizione necessaria per la concessione di restituzioni all'esportazione.


(1)  GU C 275 del 15.11.2003.


23.7.2005   

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C 182/10


SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

12 maggio 2005

nel procedimento C-415/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica (1)

(Aiuti di Stato - Obbligo di ripetizione - Impossibilità assoluta di esecuzione - Assenza)

(2005/C 182/19)

Lingua di procedura: il greco

Nella causa C-415/03, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 88, n. 2, CE, proposto il 25 settembre 2003, Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.re. D. Triantafyllou e J. Buendía Sierra), contro Repubblica ellenica (agenti: sig.ra A. Samoni-Rantou nonché dai sigg. P. Mylonopoulos, F. Spathopoulos e P. Anestis), la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore), dai sigg. R. Schintgen, G. Arestis e J. Klučka, giudici, avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed, cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale, ha pronunciato il 12 maggio 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

La Repubblica ellenica, non avendo adottato, entro i termini prescritti, tutte le misure necessarie per la restituzione degli aiuti ritenuti illegittimi e incompatibili con il mercato comune — ad eccezione di quegli relativi ai contributi versati all'ente previdenziale nazionale –, a termini dell'art. 3 della decisione della Commissione 11 dicembre 2002, 2003/372/CE, relativo all'aiuto concesso dalla Grecia alla compagnia Olympic Airways, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 3 della decisione medesima.

2)

La Repubblica ellenica è condannata alle spese.


(1)  GU C 289 del 29.11.2003.


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SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

12 maggio 2005

nella causa C-444/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Verwaltungsgericht Berlin): Meta Fackler KG contro Bundesrepublik Deutschland (1)

(Medicinali per uso umano - Medicinali omeopatici - Disposizione nazionale che esclude dalla procedura speciale semplificata di registrazione un medicinale composto di sostanze omeopatiche conosciute quando il suo uso come medicinale omeopatico non è di generale notorietà)

(2005/C 182/20)

Lingua processuale: il tedesco

Nel procedimento C-444/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Verwaltungsgericht Berlin (Germania) con decisione 28 agosto 2003, pervenuta in cancelleria il 21 ottobre 2003, nella causa Meta Fackler KG contro Bundesrepublik Deutschland, la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. C. Gulmann (relatore), P. Kūris e J. Klučka, giudici; avvocato generale: sig. P. Léger, cancelliere: sig.ra K. Sztranc, amministratore, ha pronunciato il 12 maggio 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Gli artt. 14 e 15 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 novembre 2001, 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, devono essere interpretati nel senso che non consentono che una disposizione nazionale escluda dalla procedura speciale semplificata di registrazione un medicinale composto di più sostanze omeopatiche note quando il suo uso come medicinale omeopatico non è di generale conoscenza.


(1)  GU C 21 del 24.1.2004.


23.7.2005   

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C 182/11


SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

12 maggio 2005

nel procedimento C-452/03 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Regno Unito)]: RAL (Channel Islands) Ltd, e a. contro Commissioners of Customs & Excise (1)

(IVA - Sesta direttiva - Art. 9, nn. 1 e 2 - Macchine per il gioco d'azzardo - Attività ricreative o affini - Prestatore di servizi stabilito al di fuori del territorio della Comunità - Determinazione del luogo della prestazione di servizi)

(2005/C 182/21)

Lingua processuale: l'inglese

Nel procedimento C-452/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte ai sensi dell'art. 234 CE, dalla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Regno Unito), con decisione 17 ottobre 2003, pervenuta in cancelleria il 27 ottobre 2003, nella causa tra RAL (Channel Islands) Ltd, RAL Ltd, RAL Services Ltd, RAL Machines Ltd e Commissioners of Customs & Excise, la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dal sig. K. Lenaerts (relatore), dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. K. Schiemann e E. Juhász, giudici; avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro; cancelliere: sig.ra K. Sztranc, amministratore, ha pronunciato, il 12 maggio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

La prestazione di servizi consistente nel consentire al pubblico di utilizzare, contro remunerazione, macchine per il gioco d'azzardo installate in sale da gioco site sul territorio di uno Stato membro, dev'essere considerata come una delle attività ricreative o affini ai sensi dell'art. n. 2, lett. c), primo trattino, della Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, di modo che il luogo di riferimento di tale prestazione di servizi corrisponda al luogo in cui essa viene materialmente eseguita.


(1)  GU C 7 del 10.1.2004.


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C 182/12


SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

26 maggio 2005

nel procedimento C-478/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale dalla House of Lords): Celtec Ltd contro John Astley e a. (1)

(Direttiva 77/187/CEE - Art. 3, n. 1 - Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'impresa - Diritti e obblighi che risultano per il cedente da un contratto o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento - Nozione di data del trasferimento)

(2005/C 182/22)

Lingua processuale: l'inglese

Nel procedimento C-478/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dalla House of Lords (Regno Unito), con ordinanza 10 novembre 2003, pervenuta in cancelleria il 17 novembre 2003, nella causa tra Celtec Ltd contro John Astley e a., la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dal sig. K. Lenaerts (relatore), dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. E. Juhász e E. Levits, giudici, avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro, cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato il 26 maggio 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

L'art. 3, n. 1, della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, dev'essere interpretato nel senso che la data del trasferimento ai sensi di questa disposizione corrisponde alla data in cui si attua la trasmissione dal cedente al cessionario della veste di imprenditore responsabile della gestione dell'ente trasferito. Questa data è un momento preciso che non può essere rinviato, a discrezione del cedente o del cessionario, ad un'altra data.

2)

Ai fini dell'applicazione di tale disposizione, i contratti e i rapporti di lavoro esistenti alla data del trasferimento, nel senso precisato al punto 1 del presente dispositivo, tra il cedente e i lavoratori occupati nell'impresa trasferita si ritengono trasmessi in questa data dal cedente al cessionario, a prescindere dalle modalità che sono state pattuite a tale riguardo tra questi ultimi.


(1)  GU C 21 del 24.1.2004.


23.7.2005   

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C 182/12


SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

26 maggio 2005

nella causa C-498/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale del VAT and Duties Tribunal, London): Kingscrest Associates Ltd, Montecello Ltd contro Commissioners of Customs & Excise (1)

(Sesta direttiva IVA - Art. 13, parte A, n. 1, lett. g) e h) - Operazioni esenti - Prestazioni strettamente connesse con l'assistenza sociale e la sicurezza sociale - Prestazioni strettamente connesse con la protezione dell'infanzia e della gioventù - Prestazioni effettuate da organismi diversi da quelli di diritto pubblico riconosciuti come aventi carattere sociale da parte dello Stato membro interessato - Organismo privato che persegue fini di lucro - Nozione di carattere sociale)

(2005/C 182/23)

Lingua processuale: l'inglese

Nel procedimento C-498/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal VAT and Duties Tribunal, London (Regno Unito) con ordinanza 10 giugno 2003, pervenuta in cancelleria il 26 novembre 2003, nella causa tra Kingscrest Associates Ltd, Montecello Ltd e Commissioners of Customs & Excise, la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. A. Borg Barthet, A.La Pergola, J. Malenovský e A. Ó Caoimh (relatore), giudici; avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato il 26 maggio 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il termine «charitable» figurante nella versione inglese dell'art. 13, parte A, n. 1, lett. g) e h), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, costituisce una nozione autonoma del diritto comunitario che deve essere interpretata alla luce delle varie versioni linguistiche della suddetta direttiva.

2)

La nozione di «organismi riconosciuti come aventi carattere sociale dallo Stato membro interessato» menzionata all'art. 13, parte A, n. 1, lett. g) e h), della sesta direttiva 77/388 non esclude enti privati che perseguono fini di lucro.

3)

Spetta al giudice nazionale determinare, alla luce, segnatamente, dei principi di parità di trattamento e di neutralità fiscale, e tenendo conto del contenuto delle prestazioni di servizi in questione, nonché delle condizioni del relativo esercizio, se il riconoscimento, quale organismo avente carattere sociale ai fini delle esenzioni previste dall'art. 13, parte A, n. 1, lett. g) e h), della sesta direttiva 77/388, di un organismo privato che persegue fini di lucro e, pertanto, non dispone dello status di «charity» in forza del diritto nazionale ecceda il potere discrezionale conferito da tali disposizioni agli Stati membri ai fini di tale riconoscimento.


(1)  GU C 21 del 24.1.2004.


23.7.2005   

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C 182/13


SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

26 maggio 2005

nel procedimento C-536/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo): António Jorge Lda contro Fazenda Pública (1)

(«IVA - Art. 19 della sesta direttiva IVA - Deduzione dell'imposta versata a monte - Attività immobiliare - Beni e servizi utilizzati al tempo stesso per operazioni imponibili e per operazioni esenti - Deduzione prorata»)

(2005/C 182/24)

Lingua processuale: il portoghese

Nel procedimento C-536/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) con decisione 26 novembre 2003, pervenuta in cancelleria il 22 dicembre 2003, nella causa tra António Jorge Lda e Fazenda Pública, la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore), dai sigg. J. Makarczyk, P. Kūris e G. Arestis, giudici; avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 26 maggio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 19 della direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme –, si oppone a che sia incluso nel denominatore della frazione che consente il calcolo del prorata di deduzione il valore delle opere in corso effettuate da un soggetto passivo nell'esercizio di un'attività di edilizia civile, allorché questo valore non corrisponde a cessioni di beni o a prestazioni di servizi che egli ha già effettuato o che hanno dato luogo alla redazione di stati di avanzamento dei lavori e/o a riscossioni di acconti.


(1)  GU C 47 del 21.2.2004.


23.7.2005   

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SENTENZA DELLA CORTE

(Grande Sezione)

7 giugno 2005

nel procedimento C-543/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Innsbruck): Christine Dodl, Petra Oberhollenzer contro Tiroler Gebietskrankenkasse (1)

(«Regolamenti (CEE) n. 1408/71 e 574/72 - Prestazioni familiari - Sussidio per l'educazione - Diritto a prestazioni di ugual natura nello Stato membro di occupazione e nello Stato membro di residenza»)

(2005/C 182/25)

Lingua processuale: il tedesco

Nel procedimento C-543/03, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale, ai sensi dell'art. 234 CE, presentata dall'Oberlandesgericht Innsbruck (Austria), con ordinanza 16 dicembre 2003, pervenuta alla Corte il 29 dicembre 2003, nella causa Christine Dodl, Petra Oberhollenzer contro Tiroler Gebietskrankenkasse, la Corte (Grande Sezione), composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans e A. Rosas, presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann, J.P. Puissochet, K. Schiemann (relatore), J. Makarczyk, P. Kūris, E. Juhász, U. Lõhmus, E. Levits e A. Ó Caoimh, giudici; avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed; cancelliere: sig.ra K. Sztranc, amministratore, ha pronunciato, il 7 giugno 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Una persona possiede la qualità di «lavoratore» ai sensi del regolamento del Consiglio (CEE) 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, come modificato e aggiornato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 5 giugno 2001, n. 1386, quando è assicurata, sia pure contro un solo rischio, in forza di un'assicurazione obbligatoria o facoltativa, presso un regime previdenziale generale o speciale, menzionato all'art. 1, lett. a), del medesimo regolamento, e ciò indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di lavoro. Spetta al giudice nazionale procedere agli accertamenti necessari per determinare se, durante i periodi per i quali sono stati richiesti i sussidi di cui trattasi, le ricorrenti nella causa principale erano affiliate ad un regime previdenziale austriaco e rientravano, perciò, fra i «lavoratori subordinati» di cui al detto art. 1, lett. a).

2)

Quando la legislazione dello Stato membro di occupazione e quella dello Stato membro di residenza di un lavoratore subordinato riconoscono ciascuna a quest'ultimo, per lo stesso membro della famiglia e per lo stesso periodo, diritti a prestazioni familiari, competente a versare le dette prestazioni è, in linea di principio, ai sensi dell'art. 10, n. 1, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento [n. 1408/71], come modificato e aggiornato dal regolamento (CE) della Commissione 27 febbraio 2002, n. 410, lo Stato membro di occupazione.

Tuttavia, quando la persona che alleva i bambini, in particolare il coniuge o il compagno del detto lavoratore, esercita un'attività lavorativa nello Stato membro di residenza, le prestazioni familiari devono essere versate, in applicazione dell'art. 10, n. 1, lett. b), i, del regolamento 574/72, come modificato dal regolamento n. 410/2002, da quest'ultimo Stato, qualunque sia la persona che la sua legislazione designi come beneficiario diretto di tali prestazioni. In tale ipotesi il versamento delle prestazioni familiari da parte dello Stato di occupazione è sospeso fino a concorrenza dell'importo delle prestazioni familiari previsto dalla legislazione dello Stato membro di residenza.


(1)  GU C 85 del 3.4.2004.


23.7.2005   

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C 182/14


SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

2 giugno 2005

nel procedimento C-15/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesvergabeamt): Koppensteiner GmbH contro Bundesimmobiliengesellschaft mbH (1)

(«Appalti pubblici - Direttiva 89/665/CEE - Procedimento di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici - Decisione di revoca di un bando di gara dopo l'apertura delle offerte - Sindacato giurisdizionale - Portata - Principio di effettività»)

(2005/C 182/26)

Lingua processuale: il tedesco

Nel procedimento C-15/04, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 234 CE, proposta dal Bundesvergabeamt (Austria), con ordinanza 12 gennaio 2004, pervenuta alla Corte il 19 gennaio 2004, nel procedimento tra Koppensteiner GmbH e Bundesimmobiliengesellschaft mbH, la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. C. Gulmann (relatore), P. Kūris e G. Arestis, giudici; avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 2 giugno 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Il giudice competente è tenuto a lasciare inapplicate le norme nazionali che gli impediscono di rispettare l'obbligo derivante dagli artt. 1, n. 1, e 2, n. 1, lett. b), della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi.


(1)  GU C 85 del 3.4.2004.


23.7.2005   

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C 182/14


SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

26 maggio 2005

nel procedimento C-43/04 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania)]: Finanzamt Arnsberg contro Stadt Sundern (1)

(Sesta direttiva IVA - Articolo 25 - Regime comune forfettario applicabile ai produttori agricoli - Affitto di aree venatorie nell'ambito di un'azienda silvicola comunale - Nozione di prestazioni di servizi agricoli)

(2005/C 182/27)

Lingua processuale: il tedesco

Nel procedimento C-43/04, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte ai sensi dell'art. 234 CE, dal Bundesfinanzhof (Germania), con ordinanza 27 novembre 2003, pervenuta in cancelleria il 4 febbraio 2004, nella causa tra Finanzamt Arnsberg e Stadt Sundern, la Corte (Terza Sezione), composta dai sig. A. Rosas (relatore), presidente di Sezione, dai sigg. A. Borg Barthet, A. La Pergola, J. Malenovský e A. Ó Caoimh giudici; avvocato generale: sig. P. Léger; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 26 maggio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

L'art. 25 della Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, dev'essere interpretato nel senso che il regime comune forfettario per i produttori agricoli si applica solamente alla cessione di prodotti agricoli e alla fornitura di prestazioni di servizi agricoli, nel senso definito al n. 2 del detto articolo, e che le altre operazioni effettuate dagli agricoltori forfettari sono soggette al regime generale della Sesta direttiva.

2)

L'art. 25, n. 2, quinto trattino, della Sesta direttiva, nel combinato disposto con l'allegato B della medesima, dev'essere interpretato nel senso che la cessione in affitto di aree venatorie da parte di un agricoltore forfettario non costituisce una prestazione di servizi agricoli ai sensi della direttiva medesima.


(1)  GU C 85 del 3.4.2004.


23.7.2005   

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C 182/15


SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta sezione)

2 giugno 2005

nella causa C-68/04, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2001/81/CE - Inquinanti atmosferici - Limiti nazionali di emissione)

(2005/C 182/28)

Lingua processuale: il greco

Nella causa C-68/04, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 13 febbraio 2004, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. G. Valero Jordana e M. Konstantinidis) contro Repubblica ellenica (agente: sig.ra N. Dafniou), la Corte (Sesta sezione), composta dal sig. A. Borg Barthet (relatore), presidente di sezione, dai sigg. A. La Pergola e A. Ó Caoimh, giudici, avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 2 giugno 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1.

Non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2001, 2001/81/CE, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 15, n. 1, di tale direttiva.

2.

La Repubblica ellenica è condannata alle spese.


(1)  GU C 94 del 17.04.2004.


23.7.2005   

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C 182/15


SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

26 maggio 2005

nel procedimento C-77/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation): Groupement d'intérêt économique (GIE) Réunion européenne e a. contro Zurich España, Société pyrénéenne de transit d'automobiles (Soptrans) (1)

(«Convenzione di Bruxelles - Domanda d'interpretazione dell'art. 6, punto 2, e delle disposizioni della sezione 3 del titolo II - Competenza in materia d'assicurazioni - Chiamata in garanzia o di un terzo nel processo, proposta tra assicuratori - Situazione di cumulo d'assicurazioni»)

(2005/C 182/29)

Lingua processuale: il francese

Nel procedimento C-77/04, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi del Protocollo 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, presentata dalla Cour de cassation (Francia), con decisione 20 gennaio 2004, pervenuta alla Corte il 17 febbraio 2004, nel procedimento tra Groupement d'intérêt économique (GIE) Réunion européenne e a. e Zurich España, Société pyrénéenne de transit d'automobiles (Soptrans), la Corte (Prima Sezione), ccomposta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues (relatore), M. Ilešič e E. Levits, giudici; avvocato generale: sig. F.G. Jacobs; cancelliere: sig.ra K.H. Sztranc, amministratore, ha pronunciato, il 26 maggio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Una chiamata in garanzia tra assicuratori, fondata su un cumulo di assicurazioni, non è assoggettata alle disposizioni della sezione 3 del titolo II della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla convenzione 9 ottobre 1978 relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla convenzione 25 ottobre 1982 relativa all'adesione della Repubblica ellenica, dalla convenzione 26 maggio 1989 relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e dalla convenzione 29 novembre 1996 relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia.

2)

L'art. 6, punto 2, della detta Convenzione si applica a una chiamata in garanzia, fondata su un cumulo d'assicurazioni, purché sussista un nesso tra la domanda principale e l'azione di garanzia, che escluda la violazione delle norme sul foro competente.


(1)  GU C 85 del 3.4.2004.


23.7.2005   

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C 182/16


SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

2 giugno 2005

nel procedimento C-89/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State): Mediakabel BV contro Commissariaat voor de Media (1)

(«Direttiva 89/552/CEE - Art. 1, lett. a) - Servizi di trasmissione televisiva - Ambito di applicazione - Direttiva 98/34/CE - Art. 1, punto 2 - Servizi della società dell'informazione - Ambito di applicazione»)

(2005/C 182/30)

Lingua processuale: l'olandese

Nel procedimento C-89/04, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Raad van State (Paesi Bassi), con ordinanza 18 febbraio 2004, pervenuta in cancelleria il 20 febbraio 2004, nella causa Mediakabel BV contro Commissariaat voor de Media, la Corte (Terza Sezione), composta dal sig.A. Rosas, presidente, dai sigg. A. Borg Barthet, J. P. Puissochet (relatore), S. von Bahr e J. Malenovský, giudici; avvocato generale: sig. A. Tizzano; cancelliere: sig.ra M. M. Ferreira, amministratore principale, ha pronunciato, il 2 giugno 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

La nozione di «trasmissione televisiva» di cui all'art. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/36/CE, è definita in modo autonomo da tale disposizione. Essa non è definita in contrapposizione alla nozione di «servizio della società dell'informazione» ai sensi dell'art. 1, punto 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, 98/34/CE, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 luglio 1998, 98/48/CE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e quindi non include necessariamente i servizi estranei a quest'ultima nozione.

2)

Un servizio rientra nella nozione di «trasmissione televisiva», ai sensi dell'art. 1, lett. a), della direttiva 89/552, come modificata dalla direttiva 97/36, se consiste nella trasmissione di programmi televisivi destinati al pubblico, ossia a un numero indeterminato di potenziali telespettatori, ai quali sono simultaneamente trasmesse le medesime immagini. La tecnica di trasmissione delle immagini non rappresenta un elemento determinante nell'ambito di tale valutazione.

3)

Un servizio come il «Filmtime», consistente nel trasmettere programmi televisivi destinati al pubblico e non fornito su richiesta individuale di un destinatario di servizi, costituisce un servizio di trasmissione televisiva, ai sensi dell'art. 1, lett. a), della direttiva 89/552, come modificata dalla direttiva 97/36. Il punto di vista del prestatore di servizio deve essere privilegiato nell'ambito dell'analisi della nozione di «servizio di trasmissione televisiva». Invece, la situazione dei servizi concorrenti del servizio di cui trattasi non influisce su detta valutazione.

4)

Le condizioni alle quali il prestatore di un servizio come il servizio «Filmtime» adempie l'obbligo, previsto all'art. 4, n. 1, della direttiva 89/552, come modificata dalla direttiva 97/36, di riservare alle opere europee la maggior parte del suo tempo di trasmissione non esercitano alcuna incidenza sulla qualificazione del suddetto servizio come servizio di trasmissione televisiva.


(1)  GU C 94 del 17.4.2004.


23.7.2005   

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C 182/17


SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

26 maggio 2005

nel procedimento C-249/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour du travail de Liège, section de Neufchâteau): José Allard contro Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI) (1)

(«Artt. 48 e 52 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 39 CE e 43 CE) - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Lavoratori autonomi che esercitano attività professionali nel territorio di due Stati membri e risiedono in uno di essi - Richiesta di un contributo di moderazione - Base di calcolo»)

(2005/C 182/31)

Lingua processuale: il francese

Nel procedimento C-249/04, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dalla Cour du travail de Liège, section de Neufchâteau (Belgio), con decisione 9 giugno 2004, pervenuta in cancelleria l'11 giugno 2004, nella causa tra José Allard e Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI), la Corte (Quinta Sezione), composta dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, dai sigg. P. Kūris e J. Klučka (relatore), giudici; avvocato generale: sig. F.G. Jacobs; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 26 maggio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Ai sensi degli artt. 13 e seguenti del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, come modificato ed aggiornato dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, un contributo, quale il contributo di moderazione dovuto ai sensi del regio decreto 31 marzo 1984, n. 289, va determinato includendo nei redditi professionali anche quelli ottenuti nel territorio di uno Stato membro diverso da quello che ha emanato la legislazione sociale applicabile ancorché, a fronte del versamento di tale contributo, il lavoratore autonomo non acquisisce il diritto ad alcuna prestazione previdenziale o di altra natura a carico dello Stato.

2)

L'art. 52 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE) non osta a che un contributo quale il contributo di moderazione, dovuto nello Stato membro di residenza e calcolato tenendo conto dei redditi ottenuti in un altro Stato membro, sia imposto a lavoratori autonomi che esercitano attività professionali non subordinate in questi due Stati membri.


(1)  GU C 190 del 24.7.2004.


23.7.2005   

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C 182/17


SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta sezione)

26 maggio 2005

nella causa C-287/04, Commissione delle Comunità europee contro Regno di Svezia (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 93/104/CE - Organizzazione dell'orario di lavoro - Omessa trasposizione entro il termine prescritto)

(2005/C 182/32)

Lingua processuale: lo svedese

Nella causa C-287/04, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, presentato il 5 luglio 2004, Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.ra L. Ström van Lier e sig. N. Yerrell) contro il Regno di Svezia (agente: sig. A. Kruse), la Corte (Sesta sezione), composta dai sigg. A. Borg Barthet (relatore), presidente di sezione, U. Lõhmus e A. Ó Caoimh, giudici, avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 26 maggio 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1.

Non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli artt. 3, 6 e 8 della direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/104/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, il Regno di Svezia è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva.

2.

Il Regno di Svezia è condannato alle spese.


(1)  GU C 228 dell'11.09.2004


23.7.2005   

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C 182/18


SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta sezione)

2 giugno 2005

nella causa C-454/04, Commissione delle Comunità europee contro Granducato di Lussemburgo (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2001/55/CE - Protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati - Omessa trasposizione nel termine prescritto)

(2005/C 182/33)

Lingua processuale: il francese

Nella causa C-454/04, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 28 ottobre 2004, Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.re C. O'Reilly e A.-M. Rouchaud-Joët) contro Granducato di Lussemburgo (agente: sig. S. Schreiner), la Corte (Sesta sezione), composta dai sigg. A. Borg Barthet (relatore), presidente di sezione, A. La Pergola e A. Ó Caoimh, giudici, avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 2 giugno 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1.

Non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 20 luglio 2001, 2001/55/CE, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva.

2.

Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.


(1)  GU C 314 del 18.12.2004


23.7.2005   

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C 182/18


ORDINANZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

28 febbraio 2005

nella causa C-260/02 P: Michael Becker contro Corte dei conti delle Comunità europee (1)

(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Dipendenti - Pensione d'invalidità - Domanda di avvio di un procedimento d'invalidità nel corso di un'aspettativa per motivi personali - Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata)

(2005/C 182/34)

Lingua processuale: il tedesco

Nel procedimento C-260/02 P, avente ad oggetto un ricorso d'impugnazione ex art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, proposto il 15 luglio 2002, Michael Becker, dipendente della Corte dei conti delle Comunità europee, residente in Lussemburgo (Lussemburgo) (assistito dal sig. E. Fricke, avocat), controparte nel procedimento: Corte dei conti delle Comunità europee (agenti: inizialmente sig. P. Giusta e sig.ra B. Schäfer, in seguito sig. J.-M. Stenier e sig.ra M. Bavendamm), la Corte (Quinta Sezione), composta dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore), presidente di sezione, dai sigg. R. Schintgen e J. Makarczyk, giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl, cancelliere: sig. R. Grass, ha emesso, il 28 febbraio 2005, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1.

L'impugnazione è respinta.

2.

Il sig. Becker è condannato alle spese.


(1)  GU C 202 del 24.8.2002.


23.7.2005   

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C 182/19


ORDINANZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

26 maggio 2005

nel procedimento C-297/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale dall'Oberster Gerichtshof): Sozialhilfeverband Rohrbach contro Arbeiterkammer Oberösterreich, Österreichischer Gewerkschaftsbund (1)

(Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura - Direttiva 2001/23/CE - Trasferimento di imprese - Possibilità di far valere una direttiva nei confronti di un singolo - Opposizione di un lavoratore al trasferimento del suo contratto al cessionario)

(2005/C 182/35)

Lingua processuale: il tedesco

Nel procedimento C-297/03, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 234 CE, proposta dall'Oberster Gerichtshof (Austria), con decisione 4 giugno 2003, pervenuta alla Corte il 10 luglio 2003, nella causa Sozialhilfeverband Rohrbach contro Arbeiterkammer Oberösterreich, Österreichischer Gewerkschaftsbund, la Corte (Quarta Sezione), composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric (relatore), e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: sig. P. Léger, cancelliere: sig. R. Grass, ha emesso, il 26 maggio 2005, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Figura nel novero degli enti che possono vedersi opporre gli artt. 3, n. 1, e 1, n. 1, lett. c), prima frase, della direttiva del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, una società a responsabilità limitata di diritto privato il cui solo azionista è un consorzio intercomunale di assistenza sociale di diritto pubblico.

2)

Un ente statale che cede il suo stabilimento non può far valere gli artt. 3, n. 1, e 1, n. 1, lett. c), della direttiva 2001/23 contro un lavoratore al fine di imporgli la prosecuzione del suo rapporto di lavoro con un cessionario.


(1)  GU C 226 del 20.9.2003.


23.7.2005   

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C 182/19


ORDINANZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

15 marzo 2005

nel procedimento C-553/03 P: Panhellenic Union of Cotton Ginners and Exporters contro Commissione delle Comunità europee e Repubblica ellenica (1)

(Ricorso avverso una pronuncia del Tribunale di primo grado delle Comunità europee - Aiuti di Stato - Ricorso di annullamento - Art. 119 del regolamento di procedura)

(2005/C 182/36)

Lingua processuale: l'inglese

Nel procedimento C-553/03 P, avente ad oggetto un ricorso avverso una pronuncia del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ai sensi dell'art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposto il 30 dicembre 2003, Panhellenic Union of Cotton Ginners and Exporters, con gli avv.ti K. Adamantopoulos e J. Gutiérrez Gisbert, con domicilio eletto in Lussemburgo, procedimento in cui le altre parti sono: Commissione delle Comunità europee (agente: sig.: N. Khan) e Repubblica ellenica (agenti: sigg. V. Kontolaimos e I. Chalkias), la Corte (Quarta Sezione), composta dai sigg. K. Lenaerts, presidente di sezione, J.N. Cunha Rodrigues (relatore) e E. Juhász, giudici; avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed, cancelliere: sig. R. Grass, ha emesso il 15 marzo 2005 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1.

Il ricorso avverso la pronuncia del Tribunale di primo grado è respinto.

2.

La Panhellenic Union of Cotton Ginners and Exporters sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sopportate dalla Commissione delle Comunità europee nel presente procedimento.

3.

La Repubblica ellenica sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 59 del 6.3.2004.


23.7.2005   

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C 182/20


ORDINANZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

26 aprile 2005

nella causa C-149/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale della Corte suprema di cassazione): Ugo Fava contro Comune di Carrara (1)

(Tassa riscossa sui marmi estratti nel territorio di un comune a seguito del loro trasporto oltre i confini comunali - Artt. 92, n. 1, e 104, n. 3, del regolamento di procedura - Irricevibilità parziale - Questione identica a una questione sulla quale la Corte si è già pronunciata)

(2005/C 182/37)

Lingua processuale: l'italiano

Nel procedimento C-149/04, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale, ai sensi dell'art. 234 CE, proposta alla Corte dalla Corte suprema di cassazione con decisione 27 ottobre 2003, pervenuta in cancelleria il 23 marzo 2004, nella causa Ugo Fava (curatore del fallimento IMEG Srl) contro Comune di Carrara, la Corte (Quarta Sezione), composta dal sig. K. Lenaerts (relatore), presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro, cancelliere: sig. R. Grass, ha emesso il 26 aprile 2005 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

La domanda di decisione pregiudiziale è irricevibile in quanto riferita all'interpretazione degli artt. 81 CE, 85 CE e 86 CE.

2)

Un tributo commisurato al peso di una merce, riscosso soltanto in un comune di uno Stato membro e gravante su una categoria di merci a causa del loro trasporto oltre i confini comunali, costituisce una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale all'esportazione, ai sensi dell'art. 23 CE, malgrado la tassa gravi anche sulle merci la cui destinazione finale si trova all'interno dello Stato membro interessato.

3)

L'art. 23 CE non può essere invocato a sostegno di richieste di rimborso di importi riscossi anteriormente al 16 luglio 1992 a titolo della tassa sui marmi, salvo dai richiedenti che, prima di tale data, abbiano agito in giudizio o contestato l'imposizione con un'impugnativa equivalente.


(1)  GU C 106 del 30.4.2004.


23.7.2005   

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C 182/20


ORDINANZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

7 aprile 2005

nella causa C-160/04 P, Gustaaf Van Dyck contro Commissione delle Comunità europee (1)

(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Dipendenti - Elenchi di promozione - Atto recante pregiudizio - Atti preparatori)

(2005/C 182/38)

Lingua processuale: l'olandese

Nel procedimento C-160/04 P, avente ad oggetto un ricorso ai sensi dell'art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposto il 19 marzo 2004, Gustaaf Van Dyck, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente a Wuustwezel (Belgio) (avvocato: A. Bywater, assistito dall'avv. W. Mertens), procedimento in cui l'altra parte è: Commissione delle Comunità europee (agenti: avv. F. Clotuche-Duvieusart e sig. A. Weimar), la Corte (Sesta Sezione), composta dal sig. A. Borg Barthet, presidente di sezione, dai sigg. A. Ó Caoimh e U. Lõhmus (relatore), giudici, avvocato generale: sig. P. Léger, cancelliere: sig. R. Grass, ha emesso, il 7 aprile 2005, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Van Dyck è condannato alle spese.


(1)  GU C 106 del 30.4.2004.


23.7.2005   

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C 182/21


ORDINANZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

10 marzo 2005

nella causa C-178/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Bundesverwaltungsgericht): Franz Marhold contro Land Baden-Württemberg (1)

(Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura - Lavoratori - Dipendenti al servizio di datori di lavoro del settore pubblico nazionale - Professore universitario - Concessione di un assegno speciale annuo)

(2005/C 182/39)

Lingua processuale: il tedesco

Nella causa C-178/04, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte ai sensi dell'art. 234 CE dal Bundesverwaltungsgericht (Germania), con ordinanza 28 gennaio 2004, pervenuta in cancelleria il 15 aprile 2004, nella causa Franz Marhold contro Land Baden-Württemberg, la Corte (Quarta Sezione), composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues e E. Levits (relatore), giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl, cancelliere: sig. R. Grass, ha emesso il 10 marzo 2005 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 39 CE osta a una normativa nazionale che nega il diritto a un assegno speciale annuo a un dipendente il quale cessa il servizio prima del 31 marzo dell'anno seguente al fine di instaurare un rapporto di pubblico impiego in un altro Stato membro, mentre essa riconosce il diritto a un premio siffatto quando il nuovo rapporto di lavoro del dipendente rientri nel pubblico impiego nazionale.


(1)  GU C 156 del 12.6.2004.


23.7.2005   

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C 182/21


ORDINANZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

22 febbraio 2005

nella causa C-480/04: procedimento penale contro Antonello D'Antonio (1)

(Rinvio pregiudiziale - Irricevibilità)

(2005/C 182/40)

Lingua processuale: l'italiano

Nel procedimento C-480/04, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 234 CE, proposta dal Tribunale di Viterbo con decisione 2 novembre 2004, pervenuta alla Corte il 17 novembre 2004, nel procedimento penale contro Antonello D'Antonio, la Corte (Quarta Sezione), composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric e dal sig. K. Schiemann (relatore), giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl, cancelleire: sig. R. Grass, ha emesso il 22 febbraio 2005 un'ordinanza il cui dispositivo ha il seguente tenore:

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Viterbo con decisione 2 novembre 2004 è manifestamente irricevibile.


(1)  GU C 31 del 5.2.2005.


23.7.2005   

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C 182/21


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica d'Austria, presentato il 18 marzo 2005

(Causa C-128/05)

(2005/C 182/41)

Lingua processuale: il tedesco

Il 18 marzo 2005, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Dimitris Triantafyllou, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica d'Austria.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

constatare che la Repubblica d'Austria ha violato gli obblighi ad essa derivanti dagli artt. 2, 6,9, n. 2, lett. b), 17,18 e 22, nn. 3-5 della Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1) in quanto consente a soggetti passivi non residenti in Austria, che effettuano attività di trasporto di viaggiatori in Austria, di non presentare dichiarazioni dei redditi e di non pagare l'importo netto dell'imposta sul valore aggiunto, quando la loro cifra d'affari realizzata in Austria non supera EUR 22 000, parte dal presupposto, in questo caso, che l'importo dell'imposta sul valore aggiunto dovuta equivale all'imposta sul valore aggiunto detraibile e basa l'applicazione del regime semplificato sul fatto che l'imposta sul valore aggiunto austriaca non viene indicata nelle fatture o in documenti sostitutivi.

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Dal 1o aprile 2002 in Austria si applica un regime semplificato per i trasporti internazionali di viaggiatori effettuati da soggetti passivi residenti in altri Stati membri o in Stati terzi. A tali soggetti passivi viene consentito di non presentare una dichiarazione dei redditi e di non pagare l'importo netto dell'imposta sul valore aggiunto, quando la cifra d'affari realizzata in Austria non superi EUR 22 000. La normativa parte dal presupposto che in questo caso l'importo dell'imposta sul valore aggiunto dovuta corrisponde all'imposta sul valore aggiunto detraibile. Al contempo i soggetti passivi che si avvalgono di tale regime semplificato possono non indicare l'IVA austriaca nelle loro fatture o in documenti sostitutivi.

Tale normativa contrasta con le disposizioni della direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE («Sesta direttiva IVA») e con la decisione del Consiglio 19 maggio 2001, 2001/242/CE.

La Commissione osserva che la direttiva citata contiene sì la possibilità di un regime forfettario per le piccole imprese, ma il concetto di «piccole imprese» applicato dalla normativa austriaca — cifra d'affari realizzata in Austria minore di EUR 22 000 -, non corrisponde alla nozione comunitaria, da interpretare uniformemente, di «piccola impresa». Non sarebbe inoltre provato che il regime forfettario austriaco non porta ad alcuna riduzione d'imposta che superi la semplificazione che l'art. 24, n. 1, della direttiva citata mira a consentire. L'esenzione da altri obblighi di fatturazione, dichiarazione dei redditi e di registrazione rappresenterebbe inoltre l'aspetto formale della semplificazione eccessiva.

La Commissione sostiene che la normativa austriaca controversa non può essere accettata nemmeno sulla base della decisione del Consiglio menzionata. È vero che tale decisione autorizza la Repubblica d'Austria a tassare in deroga all'art. 11 della direttiva citata i trasporti internazionali di viaggiatori effettuati da soggetti passivi non residenti in Austria mediante veicoli non immatricolati in Austria, dal 1o gennaio 2001 al 31 dicembre 2005, ma tale deroga sarebbe espressamente vincolata alla condizione che la tratta effettuata in Austria deve essere tassata con riferimento ad una base imponibile media per persona e per chilometro.


(1)  GU L 145, pag. 1


23.7.2005   

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C 182/22


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro l'Irlanda, presentato il 22 aprile 2005

(Causa C-183/05)

(2005/C 182/42)

Lingua processuale: l'inglese

Il 22 aprile 2005, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Michel Von Beek, in qualità di agente, assistito dall'avvocato Mathieu Wemaëre, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro l'Irlanda.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

dichiarare che limitando la trasposizione nella normativa irlandese delle disposizioni di cui agli artt. 12, n. 2 e 13, n. 1, lett. b) della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (1), alle specie elencate nell'allegato IV della direttiva che sono presenti in Irlanda, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi che le derivano in forza dei detti articoli 12, n. 2 e 13, n. 1, lett. b) della detta direttiva e agli obblighi che le derivano dal Trattato;

dichiarare che non avendo adottato tutti i provvedimenti specifici necessari per dare effettiva attuazione al sistema di rigorosa tutela disposto dall'art. 12, n. 1, della direttiva 92/43/CEE, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi di cui al detto art. 12, n. 1, di tale direttiva e agli obblighi che le derivano dal Trattato;

dichiarare che mantenendo in vigore disposizione della normativa irlandese in contrasto con le disposizioni di cui agli artt. 12, n. 1 e 16 della direttiva 92/43/CEE, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi che le derivano dai detti artt. 12, n. 1 e 16 di tale direttiva e agli obblighi che le derivano dal Trattato;

condannare l'Irlanda alle spese.

Motivi e principali argomenti:

La Commissione sostiene che l'Irlanda è venuta meno agli obblighi che le derivano dalla direttiva per i seguenti motivi:

la trasposizione dell'art. 12, n. 2 della direttiva 92/43/CEE (la direttiva sugli habitat) nella legislazione irlandese è incompleta, in quanto vieta il possesso, il trasporto, la commercializzazione ovvero lo scambio e l'offerta a scopi commerciali o di scambio di esemplari elencati nell'allegato IV (a) della direttiva solo con riferimento alle specie animali presenti in Irlanda;

la trasposizione dell'art. 12, n. 1, della direttiva in Irlanda è incompleta in quanto l'Irlanda non ha adottato tutte le specifiche misure necessarie per istituire effettivamente il sistema di rigorosa tutela per le specie animali elencate nell'allegato IV (a) presenti in Irlanda;

la trasposizione degli artt. 12, nn. 1 e 16 della direttiva è difettosa nella misura in cui esiste un regime parallelo di deroghe che è incompatibile con l'obiettivo e le condizioni per l'applicazione dell'art. 16 e che comporta violazione da parte dell'Irlanda dei suoi obblighi, derivanti dall'art. 12, n. 1, di istituire e mantenere in vigore un sistema di rigorosa tutela per le specie animali elencate nell'allegato IV (a) della direttiva.


(1)  GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.


23.7.2005   

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C 182/23


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana, proposto il 26 aprile 2005

(Causa C-185/05)

(2005/C 182/43)

Lingua di procedura: l'italiano

Il 26 aprile 2005, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai Sigg. B. Schima e F. Amato, membri del servizio giuridico della Commissione, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1)

Constatare che:

mantenendo in vigore una normativa, quale quella contenuta nell'art. 9, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 344 del 1999, secondo cui il gestore di uno stabilimento in cui sono presenti sostanze pericolose può iniziare l'attività senza che l'autorità che deve pronunciarsi sul rapporto di sicurezza abbia esplicitamente comunicato al gestore le proprie conclusioni per quanto riguarda l'esame del rapporto sicurezza,

mantenendo in vigore una normativa, quale quella contenuta nell'art. 21, comma 3, del decreto legislativo n. 344 del 1999, secondo cui, qualora le misure che il gestore intende adottare per la prevenzione e la riduzione di incidenti rilevanti risultino nettamente inadeguate, l'autorità competente non è tenuta a vietare l'inizio di attività;

non adottando una normativa vincolante che preveda che le ispezioni consentano un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento in questione, per garantire che il gestore possa comprovare di aver adottato misure adeguate, tenuto conto delle attività esercitate nello stabilimento, per prevenire qualsiasi incidente rilevante e per garantire che il gestore possa comprovare di disporre dei mezzi sufficienti a limitare le conseguenze di incidenti rilevanti all'interno e all'esterno del sito,

e non adottando una normativa che preveda che le ispezioni garantiscano che i dati e le informazioni contenuti nel rapporto di sicurezza o in un altro rapporto presentato descrivano fedelmente la situazione dello stabilimento,

la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù degli articoli 9, paragrafo 4, 17, paragrafo 1 e 18, paragrafo 1, primo, secondo e terzo trattino, della direttiva 96/82 (1).

2)

condannare la Repubblica italiana alle spese.

Motivi e principali argomenti

La direttiva 96/82/CE del Consiglio del 9 dicembre 1996 sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose prevede che il gestore di uno stabilimento nel quale sono presenti sostanze pericolose sia tenuto a presentare all'autorità competente un rapporto di sicurezza. La Repubblica italiana ha recepito la direttiva con il decreto legislativo n. 334 del 17 agosto 1999.

La Commissione ritiene anzitutto che, ai sensi del'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva, il gestore non possa iniziare l'attività in mancanza di un'esplicita autorizzazione dell'autorità competente.

Il decreto legislativo, tuttavia, permette al gestore d'iniziare l'attività senza che l'autorità competente abbia esplicitamente comunicato le proprie conclusioni per quanto riguarda l'esame del rapporto sicurezza.

Come emerge dall'art. 17, paragrafo 1, della direttiva, poi, l'autorità competente ha l'obbligo di vietare l'attività qualora le misure che il gestore intende adottare per la prevenzione e la riduzione di incidenti rilevanti risultino nettamente inadeguate.

Il decreto legislativo, tuttavia, pare dispensare l'autorità competente da tale obbligo.

Infine, ai sensi dellart. 18, paragrafo 1 della direttiva, gli Stati membri devono adottare una normativa vincolante che preveda ispezioni tali da consentire un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento in questione, per garantire che il gestore possa comprovare di aver adottato misure adeguate, tenuto conto delle attività esercitate nello stabilimento, per prevenire qualsiasi incidente rilevante e per garantire che il gestore possa comprovare di disporre dei mezzi sufficienti a limitare le conseguenze di incidenti rilevanti all'interno e all'esterno del sito. Inoltre, sempre ai sensi dell'art. 18, paragrafo 1, della dírettiva, gli Stati membri devono adottare una normativa che preveda che le ispezioni garantiscano che i dati e le informazioni contenuti nel rapporto di sicurezza o in un altro rapporto presentato descrivano fedelmente la situazione dello stabilimento.

Il decreto legislativo, tuttavia, non ha dato attuazione a tali disposizioni, ma si è limitato a rinviare ad un ulteriore decreto di attuazione che, a tutt'oggi, non risulta ancora adottato.

Alla luce di quanto precede, pertanto, la Commissione ritiene che la Repubblica italiana sia venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi degli articoli 9, paragrafo 4, 17, paragrafo 1 e 18, paragrafo 1, primo, secondo e terzo trattino, della direttiva.


(1)  GU n. L 10 del 14/01/1997, pag. 0013


23.7.2005   

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C 182/24


Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Centrale Raad Van Beroep (Paesi Bassi) con ordinanza 22 aprile 2005 nel procedimento K. Tas-Hagen e R.A. Tas contro Raadskamer WUBO van de Pensioen– en Uitkeringsraad

(Causa C-192/05)

(2005/C 182/44)

Lingua processuale: l'olandese

Con ordinanza 22 aprile 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 29 aprile 2005, nel procedimento K. Tas-Hagen e R.A. Tas contro Raadskamer WUBO van de Pensioen– en Uitkeringsraad, il Centrale Raad Van Beroep, ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

Se il diritto comunitario, in particolare l'art. 18 CE, osti ad una disciplina nazionale ai sensi della quale, in circostanze quali quelle di cui alla causa principale, l'assegnazione di un'indennità a favore di vittime di guerra civili venga negata esclusivamente in ragione del fatto che l'interessato, il quale sia in possesso della cittadinanza dello Stato membro di cui trattasi, alla data di presentazione dell'istanza non risiede nel territorio del detto Stato membro, bensì nel territorio di un altro Stato membro.


23.7.2005   

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C 182/24


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana, proposto il 2 maggio 2005

(Causa C-194/05)

(2005/C 182/45)

Lingua di procedura: l'italiano

Il 2 maggio 2005, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai Sigg. M. Konstantinidis, membro del servizio giuridico della Commissione e G. Bambara, del foro di Milano, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1)

constatare che la Repubblica italiana, nella misura in cui l'articolo 10 della legge n. 93 del 2001 e l'articolo 1, commi 17 e 19, della legge n. 443 del 2001 hanno escluso le terre e le rocce da scavo destinate all'effettivo riutilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti, dall'ambito di applicazione della disciplina nazionale sui rifiuti, è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell'articolo 1 (a) della direttiva 75/442/CEE (1) sui rifiuti come modificata dalla direttiva 91/156/CE (2).

2)

condannare la Repubblica italiana alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione europea ritiene che la Repubblica italiana, nella misura in cui ha escluso le terre e le rocce da scavo destinate all'effettivo riutilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, dall'ambito di applicazione della disciplina nazionale sui rifiuti, è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell'articolo 1 (a) della direttiva 75/442/CEE sui rifiuti come modificata dalla direttiva 91/156/CE.


(1)  G. U. n. L 194 del 25/07/1975, pag. 0039

(2)  G. U. n. L 78 del 26/03/1991, pag. 0032


23.7.2005   

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C 182/25


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica italiana, proposto il 2 maggio 2005

(Causa C-195/05)

(2005/C 182/46)

Lingua di procedura: l'italiano

Il 2 maggio 2005, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai Sigg. M. Konstantinidis, membro del servizio giuridico della Commissione, e G. Bambara, del foro di Milano, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1)

constatare che la Repubblica italiana, avendo adottato indirizzi operativi validi su tutto il territorio nazionale, esplicitati in particolare per mezzo della circolare del Ministero dell'Ambiente del 28 giugno 1998 e della circolare del Ministero della Salute del 22 luglio 2002, tali da escludere dall'ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti gli scarti alimentari originati dall'industria agro-alimentare destinati alla produzione di mangimi; avendo per mezzo dell'articolo 23 della legge n. 179 del 31 luglio 2002, escluso dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti i residui derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero di animali di affezione; è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell'articolo 1 (a) della direttiva 75/442/CEE (1) sui rifiuti come modificata dalla direttiva 91/156/CE (2)

2)

condannare la Repubblica italiana alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione europea ritiene che la Repubblica italiana, avendo adottato indirizzi operativi validi su tutto il territorio nazionale, tali da escludere dall'ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti gli scarti alimentari originati dall'industria agro-alimentare destinati alla produzione di mangimi e avendo escluso dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti i residui derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero di animali di affezione, è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell'articolo 1 (a) della direttiva 75/442/CEE sui rifiuti, come modificata dalla direttiva 91/156/CE.


(1)  Gazzetta ufficiale n. L 194 del 25/07/1975 pag. 0039

(2)  Gazzetta ufficiale n. L 78 del 26/03/1991 pag. 0032


23.7.2005   

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C 182/25


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht München (Germania), con ordinanza 17 febbraio 2005, nella causa Sachsenmilch AG contro Oberfinanzdirektion Nürnberg

(Causa C-196/05)

(2005/C 182/47)

Lingua processuale: il tedesco

Con ordinanza 17 febbraio 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte il 4 maggio 2005, nella causa Sachsenmilch AG contro Oberfinanzdirektion Nürnberg, il Finanzgericht München (Germania) ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

Se la nomenclatura combinata (in prosieguo: la «NC»), nella versione di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1789/2003 (1), che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2658/87 (2) relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (in prosieguo: la «TDC»), debba essere interpretata nel senso che un formaggio per pizza (mozzarella), conservato dopo la sua produzione per una o due settimane alla temperatura di 2 — 4 °C, va classificato nella sottovoce 0406 10 della NC.

2)

Se, in mancanza di una normativa comunitaria, l'esame volto a stabilire se ci si trovi in presenza di un formaggio fresco ai sensi della sottovoce 0406 10 della NC possa essere effettuato sulla base di caratteristiche organolettiche.


(1)  GU L 281, pag. 1.

(2)  GU L 256, pag. 1.


23.7.2005   

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C 182/26


Ricorso del 04/05/2005 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee

(Causa C-198/05)

(2005/C 182/48)

Lingua di procedura: l'italiano

Il 04/05/2005, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal Sig. W. Wils e dalla Sig.a L. Pignataro, in qualità di agenti, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1.

dichiarare che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi importi dagli articoli 1 e 5 della direttiva 92/100/CEE del 19 novembre 1992 (1) dal momento che tutte le categorie d'istituzioni aperte al pubblico ai sensi della direttiva sono esentate dal diritto di prestito pubblico.

2.

condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese processuali.

Motivi e principali argomenti:

La Commissione rileva che l'art. 69, primo comma, lettera b) della legge n. 633/41 esenta l'insieme delle biblioteche e delle discoteche dello Stato dal diritto di prestito, in quanto stabilisce che il prestito non è soggetto ad alcuna autorizzazione né remunerazione decorsi almeno 18 mesi dal primo atto di esercizio di distribuzione, ovvero decorsi almeno 24 mesi dalla realizzazione delle dette opere se non è stato esercitato il diritto di distribuzione.

La Commissione sostiene che il summenzionato articolo della legge n. 633/41, esentando l'insieme delle biblioteche e delle discoteche di Stato dal pagamento della remunerazione, viola al contempo il disposto dell'art. 5, secondo comma, e dell'art. 5, terzo comma, della direttiva 92/100/CEE. Non rispettando le condizioni per la concessione di una deroga al diritto esclusivo di prestito da parte di istituzioni pubbliche, detta disposizione configura altresì una violazione dell'art. 1 della medesima direttiva.


(1)  GUCE del 27.11.1992, L 346 p. 61


23.7.2005   

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C 182/26


Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Cour d'Appel de Bruxelles con sentenza 28 aprile 2005 nel procedimento Comunità europea contro Stato belga

(Causa C-199/05)

(2005/C 182/49)

Lingua processuale: il francese

Con sentenza 28 aprile 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 9 maggio 2005, nel procedimento Comunità europea contro Stato belga, la Cour d'Appel de Bruxelles, ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

Se l'art. 3, secondo comma, del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, che prevede che i governi degli Stati membri adottano le opportune disposizioni per l'abbuono o il rimborso dell'importo dei diritti indiretti e delle tasse sulla vendita, debba essere interpretato nel senso che comprende nel proprio ambito di applicazione un'imposta proporzionale riscossa per le sentenze delle corti e dei tribunali, pronunciate in qualsiasi materia, recanti condanna o liquidazione di somme o valori mobiliari.

2)

Se l'art. 3, terzo comma, del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, che prevede che nessuna esenzione è concessa per quanto riguarda la mera rimunerazione di servizi di utilità generale, debba essere interpretato nel senso che costituirebbe mera remunerazione di un servizio di utilità generale l'imposta riscossa al termine di un procedimento nei confronti della parte soccombente che si vede condannata al pagamento di una somma determinata.


23.7.2005   

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C 182/27


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England and Wales), Chanchery Division (Regno Unito) con ordinanza 18 marzo 2005 nel procedimento The Test Claimants in the CFC and Dividend Group Litigation contro The Commissioners of Inland Revenue

(Causa C-201/05)

(2005/C 182/50)

Lingua processuale: l'inglese

Con ordinanza 18 marzo 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 6 maggio 2005, nel procedimento The Test Claimants in the CFC and Dividend Group Litigation contro The Commissioners of Inland Revenue, la High Court of Justice (England and Wales), Chanchery Division ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

Se sia in contrasto con gli artt. 43 o 56 del Trattato CE il fatto che uno Stato membro mantenga in vigore ed applichi misure che:

i)

esentano dall'imposta sulle società i dividendi che una società stabilita in tale Stato membro (la «società residente») abbia percepito da altre società residenti, ma che

ii)

assoggettano all'imposta sulle società i dividendi che una società residente abbia percepito da una società stabilita in un altro Stato membro e in particolare da una controllata stabilita in un altro Stato membro e soggetta in tale Stato ad un onere tributario inferiore (la «controllata»), una volta concessa l'esenzione dalla doppia imposizione per qualsiasi ritenuta alla fonte dovuta con riferimento al dividendo e per l'imposta sottostante pagata dalla controllata sui propri utili.

2)

Se gli artt. 43, 49 o 56 del Trattato CE ostino all'applicazione di una normativa tributaria nazionale quale quella in discussione nella causa principale, secondo cui, prima del 1o luglio 1997:

i)

alcuni dividendi pagati ad una società di assicurazioni stabilita in uno Stato membro da una società stabilita in un altro Stato membro (la «società non residente») siano stati assoggettati all'imposta sulle società, ma

ii)

la società di assicurazioni residente abbia potuto scegliere di non assoggettare all'imposta sulle società i dividendi distribuitile da una società stabilita nello stesso Stato membro, con l'ulteriore conseguenza che una società che aveva effettuato tale scelta non ha potuto far valere il credito d'imposta cui avrebbe altrimenti avuto diritto.

3)

Se gli artt. 43, 49 o 56 del Trattato CE ostino all'applicazione di una normativa tributaria di uno Stato membro quale quella in discussione nella causa principale che

a)

prevede in determinate circostanze la tassazione in capo alla società residente degli utili di una controllata stabilita in un altro Stato membro, quale definita nella prima questione, sub ii);

b)

impone determinati adempimenti nel caso in cui la società residente non voglia o non possa chiedere alcuna esenzione e versi l'imposta sugli utili della controllata, e

c)

impone ulteriori adempimenti nel caso in cui la società residente chieda di essere esentata da tale imposta.

4)

Se la soluzione delle prime tre questioni sarebbe diversa qualora la controllata (nelle questioni 1 e 3) o la società non residente (nella questione 2) fosse stabilita in un paese terzo.

5)

Qualora, precedentemente al 31 dicembre 1993, uno Stato membro abbia adottato le misure delineate nelle prime tre questioni e dopo tale data le abbia modificate nel modo indicato nella parte C del presente allegato, e tali misure, come modificate, costituiscano restrizioni vietate dall'art. 56 del Trattato CE, se tali restrizioni debbano essere considerate restrizioni non ancora esistenti alla data del 31 dicembre 1993, ai sensi dell'art. 57 CE.

6)

Qualora le misure di cui alle prime tre questioni siano contrarie alle menzionate disposizioni comunitarie, nel caso in cui la società residente e/o la controllata propongano una o più delle seguenti domande:

i)

una domanda di ripetizione (o di compensazione per il mancato godimento dell'importo versato a titolo) dell'imposta sulle società illegittimamente riscossa in capo alla società residente nelle circostanze di cui alle prime tre questioni;

ii)

una domanda di rimborso e/o di compensazione di tutte le perdite, mancate agevolazioni e spese sostenute dalla società residente (o trasferite alla società residente da altre società dello stesso gruppo stabilite nel medesimo Stato membro) per eliminare o ridurre gli oneri fiscali sopportati per effetto delle misure di cui alle prime tre questioni, nel caso in cui tali perdite, mancate agevolazioni e spese avrebbero potuto essere destinate ad altri usi o riportate ad esercizi successivi;

iii)

una domanda di compensazione dei costi, delle perdite e delle spese sopportati per conformarsi alla normativa nazionale menzionata nella terza questione;

iv)

nel caso in cui una controllata abbia distribuito riserve alla società residente per adempiere gli obblighi impostile dalla normativa nazionale in alternativa al pagamento da parte della società residente dell'imposta di cui alla terza questione e a tal fine la controllata abbia sostenuto costi e spese che avrebbe potuto evitare qualora avesse potuto destinare tali riserve ad altri usi, una domanda di compensazione per tali costi e spese;

se tali domande debbano essere considerate quali:

 

una domanda di rimborso di somme indebitamente corrisposte, che costituisce una conseguenza, e un complemento, della violazione delle menzionate disposizioni comunitarie; o

 

una domanda di compensazione o di risarcimento che deve soddisfare le condizioni sancite dalla sentenza 5 marzo 1995, cause riunite C-46/93 e C 48/93, Brasserie du Pêcheur e Factortame; o

 

una domanda diretta ad ottenere un importo equivalente ad un'indennità indebitamente negata.

7)

Nel caso in cui la soluzione di una parte della sesta questione sia nel senso che la domanda costituisce una domanda di rimborso di un importo equivalente ad un'indennità indebitamente negata:

a)

se tali domande siano conseguenti e complementari al diritto conferito dalle menzionate disposizioni comunitarie, o

b)

se debbano essere soddisfatte alcune o tutte le condizioni per il rimborso sancite dalla sentenza 5 marzo 1995, cause riunite C-46/93 e C-48/93, Brasserie du Pêcheur e Factortame, o

c)

se debbano ricorrere altre condizioni.

8)

Se per la soluzione rilevi il fatto che ai sensi della normativa nazionale le pretese di cui alla sesta questione siano azionate come richieste di rimborso o lo siano, o debbano esserlo, come domande di risarcimento dei danni.

9)

Quali precisazioni, se del caso, la Corte di giustizia ritenga adeguato fornire, nella fattispecie, in merito alle circostanze che il giudice nazionale dovrebbe prendere in considerazione al momento di valutare se sussista una violazione sufficientemente grave stando al contenuto della sentenza 5 marzo 1995, cause riunite C-46/93 e C-48/93, Brasserie du Pêcheur e Factortame, e in particolare se, tenendo conto dello stato della giurisprudenza sull'interpretazione delle disposizioni comunitarie pertinenti, la violazione fosse giustificabile.

10)

In linea di principio, se possa esservi un nesso causale diretto (secondo quanto stabilito dalla sentenza 5 marzo 1995, cause riunite C 46/93 e C 48/93, Brasserie du Pêcheur e Factortame) tra l'eventuale violazione degli artt. 43, 49 e 56 CE e le perdite rientranti nelle categorie definite nella sesta questione, punti i)-iv), che assertivamente ne derivano. In caso affermativo, quali precisazioni, se del caso, la Corte di giustizia ritenga adeguato fornire in merito alle circostanze che il giudice nazionale dovrebbe prendere in considerazione per stabilire se esista tale nesso causale diretto.

11)

Se, al fine di valutare le perdite o i danni per i quali possa riconoscersi un diritto al risarcimento, il giudice nazionale possa tenere conto della questione se i danneggiati abbiano dimostrato una diligenza ragionevole per evitare o limitare le perdite, in particolare avvalendosi dei rimedi giuridici con cui si sarebbe potuto dimostrare che le disposizioni nazionali (per effetto dell'applicazione delle convenzioni relative alla doppia imposizione) non avevano l'effetto di imporre gli obblighi indicati nelle prime tre questioni.

12)

Se ai fini della soluzione della questione precedente rilevino le aspettative delle parti all'epoca dei fatti per quanto riguarda l'effetto delle convenzioni sulla doppia imposizione.


23.7.2005   

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C 182/29


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dagli Special Commissioners (Regno Unito) con ordinanza 3 maggio 2005 nel procedimento Vodafone 2 contro Her Majesty's Revenue and Customs

(Causa C-203/05)

(2005/C 182/51)

Lingua processuale: l'inglese

Con ordinanza 3 maggio 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia della Comunità europee il 9 maggio 2005, nel procedimento tra Vodafone 2 contro Her Majesty's Revenue and Customs, gli Special Commissioners hanno sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1.

Se gli artt. 43, 49 e/o 56 del Trattato CE ostino ad una normativa tributaria quale quella in discussione nel procedimento principale che prevede, in determinate circostanze, la riscossione in capo ad una società stabilita nello Stato membro considerato («la società residente») di un'imposta sugli utili di una controllata («la controllata») avente sede in un altro Stato membro e soggetta ad un onere tributario inferiore, e in particolare:

1.1

esenta da tale imposta la società residente qualora essa dimostri che alla controllata è applicabile una deroga alla detta normativa;

1.2

prevede esenzioni dall'imposta in questione, ma a condizioni tali da suscitare dubbi circa l'effettiva possibilità di avvalersi di un'esenzione all'atto della costituzione della controllata o successivamente;

1.3

impone determinati adempimenti nel caso in cui la società residente non voglia o non possa avvalersi di tali esenzioni e paghi l'imposta sugli utili della controllata;

1.4

impone adempimenti nel caso in cui la società residente chieda l'esenzione dalla detta imposta, che possono includere l'obbligo di riesaminare e tenere conto dell'applicazione della normativa a tutte le sue controllate e di verificare in ogni esercizio successivo le attività di ciascuna di esse per assicurarsi che permangano le condizioni per l'esenzione;

1.5

impone comunque oneri economici e amministrativi (che possono essere di notevole entità) alla società residente,

e in ogni caso, tali conseguenze non riguardino tutte le società stabilite nello Stato membro in cui la società residente ha sede.

2.

Se la soluzione della questione di cui al punto 22.1 sarebbe diversa qualora:

2.1

la controllata svolgesse solo attività marginali nello Stato membro in cui è stabilita; o

2.2

solo una minima parte degli utili della controllata fossero tassati nello Stato membro in cui essa è stabilita; o

2.3

la controllata fosse stata costituita nell'ambito di un'operazione artificiosa intesa ad evadere le imposte e, in caso affermativo, quali sarebbero gli indizi di tale operazione.

3.

Se esistano circostanze in cui:

3.1

la società residente non possa esercitare i diritti conferitile dall'art. 43 CE e/o dall'art. 56 CE; o

3.2

alla società residente non possano essere riconosciuti i diritti sanciti dall'art. 43 CE e/o dall'art. 56 CE,

in quanto tale esercizio o riconoscimento implicherebbe un abuso dei suddetti diritti. Qualora tali circostanze esistano, quali precisazioni la Corte di giustizia ritenga adeguato fornire agli Special Commissioners per stabilire, nel contesto di fatto della presente controversia, se sussistano tali circostanze o abuso.

4.

Se gli artt. 56 e 58, n. 1, lett. a), del Trattato CE e la dichiarazione n. 7 del Trattato di Maastricht ostino ad una normativa tributaria nazionale di uno Stato membro quale quella in discussione nella causa principale, qualora sarebbe stato possibile beneficiare di una o più deroghe a detta normativa se non fosse stata introdotta una modifica della stessa avente effetto a partire dal 1o gennaio 1994.

5.

Se gli artt. 43, 49 e/o 56 del Trattato CE ostino ad una normativa tributaria quale quella in discussione nel procedimento principale, qualora essa non sia applicabile nel caso in cui la società residente abbia capitalizzato la controllata mediante crediti anziché mediante capitale proprio.

6.

Se gli artt. 43, 49 e/o 56 del Trattato CE ostino ad una normativa tributaria quale quella in discussione nel procedimento principale secondo cui si può usufruire di una o più deroghe alla medesima normativa nel caso in cui il reddito della controllata nell'altro Stato membro:

6.1

sia costituito da introiti provenienti da fonti interne al detto Stato membro e non da altri Stati membri o da paesi terzi; o

6.2

sia costituito da dividendi anziché da interessi attivi derivanti dalla stessa società.


23.7.2005   

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C 182/30


Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy (Francia) con sentenza 14 aprile 2005, nel procedimento Fabien Nemec contro Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Nord-Est

(Causa C-205/05)

(2005/C 182/52)

Lingua processuale: il francese

Con sentenza 14 aprile 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee l'11 maggio 2005, nel procedimento Fabien Nemec contro Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Nord-Est, il Tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy, ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

Se la C.R.A.M., essendosi rifiutata di prendere in considerazione i salari percepiti in Belgio dal sig. Nemec ai fini del calcolo dell'indennità per lavoratori esposti all'amianto, assegnatagli ai sensi dell'art. 41 della legge 23 dicembre 1998, n. 98-1194, fondandosi sulle disposizioni dell'art. 2 del decreto di applicazione della legge 29 marzo 1999, n. 99-247 e della circolare 9 giugno 1999, 2SS/4B/99, n. 332, in quanto i detti salari non hanno dato luogo al versamento di contributi di cui all'art. L 242-1 del code de la sécurité sociale francese, abbia adottato, nei confronti dell'interessato, una decisione pregiudizievole che costituisce un ostacolo alla libera circolazione enunciata all'art. 39 del Trattato, una violazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (1) o una violazione dell'art. 15 del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574 (2).


(1)  Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, n. 883, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166, pag. 1).

(2)  Regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 74, pag. 1).


23.7.2005   

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C 182/30


Ricorso dell'11/05/2005 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee

(Causa C-207/05)

(2005/C 182/53)

Lingua di procedura: l'italiano

L'11/05/2005, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. V. Di Bucci e dalla sig.a L. Pignataro, in qualità di agenti, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1.

dichiarare che, non avendo preso nei termini stabiliti tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari gli aiuti giudicati illegittimi ed incompatibili con il mercato comune con decisione 2003/193/CE (1) della Commissione del 5 giugno 2002, relativa all'aiuto di stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi dall'Italia in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico, C 27/99 (ex NN69/98), e comunque non avendo informato la Commissione di tali provvedimenti, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi impostile dagli artt. 3 et 4 di tale decisione e dal Trattato CE,

2.

condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese processuali.

Motivi e principali argomenti:

La decisione obbliga l'Italia a prendere tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari gli aiuti concessi e già posti illegittimamente a loro disposizione in virtù dei regimi esaminati nella decisione stessa, nonché a comunicare alla Commissione, entro due mesi a decorrere dalla notifica, le misure adottate per conformarvisi.

L'Italia non ha preso le necessarie misure e, in ogni caso, non le ha comunicate alla Commissione né ha fatto valere che l'esecuzione della decisione è assolutamente impossibile. Recenti iniziative legislative hanno condotto ad allungare ulteriormente i tempi del recupero e non sono comunque idonee ad assicurare un'immediata esecuzione della decisione. Peraltro, la Commissione ha sempre fornito all'Italia la propria leale cooperazione.


(1)  G.U. n. L 77 del 24/03/2003, pag. 21


23.7.2005   

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C 182/31


Ricorso proposto il 17/05/2005 da Sergio Rossi SpA contro la sentenza pronunciata il 01/03/2005 dalla Seconda Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-169/03 tra Sergio Rossi SpA e Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

(Causa C-214/05 P)

(2005/C 182/54)

Lingua di procedura: l'italiano

Il 17/05/2005, Sergio Rossi SpA, con l'avvocato A. Ruo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Alicante (Spagna), ha proposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso d'impugnazione contro la sentenza emessa il 01/03/2005 dalla Seconda Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-169/03 tra Sergio Rossi SpA e Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1.

annullare in toto la sentenza impugnata ed oggetto della controversia per la violazione degli art. 8 e 73 del Regolamento del Consiglio N. 40/94 (1) e degli art. 44 1e e 81 del Regolamento di Procedura del Tribunale di primo grado.

2.

in via subordinata, annullare parzialmente la sentenza impugnata solo per quanto riguarda la registrazione del marchio SISSI ROSSI per prodotti quali «cuoio e sue imitazioni».

3.

in via ulteriormente subordinata, riconoscere il diritto alla presentazione delle prove, annullare in toto la sentenza impugnata e rimettere la presente controversia al Tribunale di primo grado affinché esamini le prove dichiarate irricevibili o, alternativamente, ed in virtú del diritto ad essere ascoltati previsto nell'art. 73 del Regolamento del Consiglio n. 40/94, rimettere la presente controversia alla Commissione dei Ricorsi dell'UAMI affinché venga dato un termine per essere ascoltati.

4.

ai sensi dell'articolo 69, comma 2, del Regolamento di procedura della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 2 maggio 1991, condannare alle spese la parte convenuta in quanto parte soccombente.

Motivi e principali argomenti:

Il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sia viziata per violazione delle norme seguenti:

1 —

Art. 81 del Regolamento di procedura del Tribunale di primo grado in quanto la sentenza impugnata non contiene la motivazione riguardante la richiesta formulata in via principale nel ricorso.

2 —

Art. 44.1e del Regolamento di procedura del Tribunale di primo grado in quanto sono state dichiarate irricevibili le prove presentate dal ricorrente che a giudizio del ricorrente si sarebbero dovute accettare; in via subordinata è da considerarsi violata la norma prevista nell'art. 73 del Regolamento del Consiglio n. 40/94 del 20 dicembre 1993 sul marchio comunitario, in quanto nella procedura dinanzi alla Commissione dei Ricorsi dell'UAMI non è stata data alla parte qui ricorrente la possibilità di essere ascoltata sulle ragioni alla base della somiglianza o meno dei prodotti in conflitto.

3 —

Art. 8 del Regolamento del Consiglio n. 40/94 del 20 dicembre 1993 sul marchio comunitario in quanto i marchi Miss Rossi e Sissi Rossi sono da considerarsi incompatibili. Infatti, i prodotti quali «borse da donna» e «scarpe da donna» sono da considerarsi affini ed i marchi messi a confronto simili. In virtù della somiglianza sia dei prodotti che dei marchi, è da ravvisarsi l'esistenza di un rischio di confusione tra i marchi stessi ai sensi di tale norma.


(1)  Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario GU L 11 del 14/01/1994 pag. 1


23.7.2005   

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C 182/31


Ricorso del 17/05/2005 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee

(Causa C-218/05)

(2005/C 182/55)

Lingua di procedura: l'italiano

Il 17/05/2005, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. K. Simonsson e C. Loggi, in qualità di agenti, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1.

constatare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2002/59/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio, o, in ogni caso, non avendole comunicate alla Commissione, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dall'articolo 29 di tale direttiva;

2.

condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese processuali.

Motivi e principali argomenti:

Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 5 febbraio 2004.


(1)  G.U.n. L 208 del 05/08/2002, pag. 0010


23.7.2005   

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C 182/32


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Spagna, proposto il 18 maggio 2005

(Causa C-219/05)

(2005/C 182/56)

Lingua processuale: lo spagnolo

Il 18 maggio 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. D. Recchia, agente, e dai sigg. J. Rivas Andrés e J. Gutiérrez Gisbert, abogados, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno di Spagna.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1)

dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo assoggettato le acque reflue urbane di Sueca, dei suoi dintorni e di taluni comuni di La Ribera (Valenza) a un trattamento appropriato prima che siano scaricate in un'area dichiarata sensibile, è venuto meno agli obblighi incombentigli ai sensi degli artt. 3, 4 e 5, n. 2, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE (1), concernente il trattamento delle acque reflue urbane;

2)

condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Violazione degli obblighi incombenti al Regno di Spagna ai sensi dell'art. 3 della direttiva citata: ai sensi di tale articolo, per le acque reflue urbane che si immettono in acque recipienti considerate «aree sensibili», gli Stati membri garantiscono che gli agglomerati con oltre 10 000 a.e. siano provvisti di reti fognarie al più tardi entro il 31 dicembre 1998. L'agglomerato di Sueca e la maggior parte degli agglomerati della regione di La Ribera, nella provincia di Valenza, hanno una popolazione superiore a 10 000 a.e. e immettono le loro acque in un'area che è stata dichiarata «sensibile». Tuttavia tali agglomerati non sono stati ancora provvisti di alcuna rete fognaria di tutte le rispettive acque reflue.

Violazione degli obblighi incombenti al Regno di Spagna ai sensi degli artt. 4 e 5 della citata direttiva. Tali due articoli obbligano a sottoporre a un trattamento più spinto di quello secondario le acque reflue degli agglomerati urbani di più di 10 000 abitanti, scaricate in aree sensibili al più tardi entro il 31 dicembre 1998. Tuttavia tutte le acque reflue di Sueca non sono sottoposte a un trattamento più spinto di quello secondario prima dello scarico in mare in un'area sensibile. La maggior parte delle acque reflue degli agglomerati della regione di La Ribera non sono neppure sottoposte a un trattamento appropriato prima dello scarico nella medesima area sensibile. I dintorni costieri di Sueca (El Perelló, Les Palmeres, Mareny de Barraquetes, Playa del Rey e Boga de Mar), con una popolazione estiva di circa 37 000 — 51 000 persone, si limitano a sottoporre le loro acque a un trattamento secondario prima del loro scarico nella medesima area sensibile.


(1)  GU L 135 del 30 maggio 1991, pag. 40.


23.7.2005   

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C 182/32


Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Bayerisches Verwaltungsgericht München con ordinanza 4 maggio 2005 nel procedimento Daniel Halbritter contro Freistaat Bayern

(Causa C-227/05)

(2005/C 182/57)

Lingua processuale: il tedesco

Con ordinanza 4 maggio 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 20 maggio 2005, nel procedimento Daniel Halbritter contro Freistaat Bayern, il Bayerisches Verwaltungsgericht München, ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

Se l'art. 1, n. 2, in connessione con l'art. 8, nn. 2 e 4, della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE (1), concernente la patente di guida, debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro non può negare il diritto di guidare veicoli nel proprio territorio nazionale in base ad una patente rilasciata da un altro Stato membro neppure nel caso in cui nel detto primo Stato sia stata applicata al titolare di tale patente una misura di revoca o annullamento del permesso di guida, qualora il divieto temporaneo di rilascio di una nuova patente in questo primo Stato, disposto con la detta misura sanzionatoria, fosse scaduto prima del rilascio della patente di guida da parte del secondo Stato membro e

a)

la normativa del primo Stato stabilisca che l'idoneità alla guida — quale presupposto sostanziale per il nuovo rilascio della patente di guida — debba essere comprovata, su ordine dell'autorità, mediante una perizia medico psicologica più specificamente disciplinata da norme nazionali (ciò che finora non si è verificato)

e/o,

b)

in base a norme nazionali, esista una pretesa giuridicamente azionabile a vedersi conferito il diritto di far uso nel territorio del primo Stato della patente di guida UE rilasciata dopo la scadenza del detto divieto temporaneo, ove non sussistano più le ragioni di carattere nazionale che hanno giustificato la revoca del permesso di guida o l'imposizione di tale divieto.

2)

Se l'art. 1, n. 2, in connessione con l'art. 8, nn. 2 e 4, della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida, debba essere interpretato nel senso che ad uno Stato membro — in caso di domanda di rilascio di una patente di guida, da parte del titolare di una patente di un altro Stato membro, dietro consegna di quest'ultima (cosiddetta «conversione») — non è consentito procedere, unicamente sulla base dell'avvenuto rilascio della patente UE da parte del secondo Stato, ad una nuova verifica dell'idoneità alla guida — prevista quale condizione per il rilascio dalla normativa del primo Stato e da questa dettagliatamente regolamentata — con riguardo a circostanze che già esistevano al momento del rilascio della detta patente straniera.


(1)  GU L 237, pag. 1.


23.7.2005   

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C 182/33


Ricorso proposto il 26 maggio 2005 da L contro la sentenza pronunciata il 9 marzo 2005 dalla Quarta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-254/02, tra L e Commissione delle Comunità europee

(Causa C-230/05 P)

(2005/C 182/58)

lingua processuale: il francese

Il 26 maggio 2005, L, rappresentato dagli avv.ti P. Legros et S. Rodrigues, ha proposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso d'impugnazione contro la sentenza emessa il 9 marzo 2005 dalla Quarta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-254/02, tra L e Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1.

annullare la sentenza impugnata, pronunciata il 9 marzo 2005 dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-254/02;

2.

accogliere le domande di annullamento e di risarcimento danni da essa formulate in primo grado;

3.

condannare la convenuta alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti:

La sentenza impugnata:

da un lato ha leso i diritti della difesa e gli interessi della ricorrente, in quanto il Tribunale ha commesso diverse irregolarità procedurali e diversi errori manifesti di valutazione, nonché viziato la sentenza impugnata di difetto di motivazione

dall'altro ha violato il diritto comunitario non traendo alcuna conseguenza dalla violazione, da parte della convenuta, dei suoi obblighi connessi alla trasmissione della posta destinata al suo personale ed al trattamento, entro un termine ragionevole, delle questioni del suo personale, in forza del principio generale di buona amministrazione.


23.7.2005   

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C 182/33


Cancellazione dal ruolo della causa C-384/03 (1)

(2005/C 182/59)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

Con ordinanza 28 aprile 2005 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-384/03: Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna.


(1)  GU C 264 dell'1.11.2003.


23.7.2005   

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C 182/33


Cancellazione dal ruolo della causa C-440/03 (1)

(2005/C 182/60)

(Lingua processuale: il tedesco)

Con ordinanza 4 aprile 2005 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-440/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania.


(1)  GU C 289 del 29.11.2003.


23.7.2005   

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C 182/34


Cancellazione dal ruolo della causa C-51/04 (1)

(2005/C 182/61)

(Lingua processuale: il greco)

Con ordinanza 22 marzo 2005 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-51/04: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica.


(1)  GU C 85 del 3.4.2004.


23.7.2005   

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C 182/34


Cancellazione dal ruolo della causa C-54/04 (1)

(2005/C 182/62)

(Lingua processuale: il tedesco)

Con ordinanza 4 aprile 2005 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-54/04: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica d'Austria.


(1)  GU C 71 del 20.3.2004.


23.7.2005   

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C 182/34


Cancellazione dal ruolo della causa C-457/04 (1)

(2005/C 182/63)

(Lingua processuale: il portoghese)

Con ordinanza 7 aprile 2005 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-457/04: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica portoghese.


(1)  GU C 6 dell'8.1.2005.


23.7.2005   

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C 182/34


Cancellazione dal ruolo della causa C-474/04 (1)

(2005/C 182/64)

(Lingua processuale: il greco)

Con ordinanza 9 marzo 2005 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-474/04: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica.


(1)  GU C 314 del 18.12.2004.


TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

23.7.2005   

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C 182/35


SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

25 maggio 2005

nella causa T-352/02, Creative Technology Ltd contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (1)

(«Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo PC WORKS - Marchio figurativo nazionale anteriore W WORK PRO - Diniego di registrazione - Articolo 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»)

(2005/C 182/65)

Lingua processuale: l'inglese

Nella causa T-352/02, Creative Technology Ltd, con sede in Singapore (Singapore), rappresentata dai sigg. M. Edenborough, barrister, J. Flintoft, S. Jones e P. Rawlinson, solicitors, contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agenti: sig.re B. Holst Filtenborg e S. Laitinen), parte interveniente dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: José Vila Ortiz, con sede in Valencia (Spagna), avente ad oggetto il ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 4 settembre 2002 (procedimento R 265/2001-4), relativa all'opposizione tra la Creative Technology Ltd e il sig. José Vila Ortiz, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dal sig. H. Legal, presidente, dal sig. P. Mengozzi e dalla sig.ra I. Wiszniewska-Białecka, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha pronunciato, il 25 maggio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La ricorrente è condannata alle spese.


(1)  GU C 19 del 25.1.2003.


23.7.2005   

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C 182/35


SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

25 maggio 2005

nella causa T-67/04: Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (1)

(Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo SPA-FINDERS - Marchi denominativi nazionali anteriori SPA e LES THERMES DE SPA - Art. 8, n. 5, del regolamento (CE) n. 40/94)

(2005/C 182/66)

Lingua processuale: l'inglese

Nella causa T-67/04, Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, con sede in Spa (Belgio), rappresentata dagli avv.ti L. de Brouwer, E. Cornu, E. De Gryse e D. Moreau, contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agente: sig. A. Folliard-Monguiral), essendo l'altra parte del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI Spa-Finders Travel Arrangements Ltd, con sede in New York (Stati Uniti), avente ad oggetto il ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 10 dicembre 2003 (procedimento R 131/2003-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra Spa Monopole, azienda agricola della Spa SA/NV e Spa-Finders Travel Arrangements Ltd, il Tribunale (Seconda Sezione), composto dal sig. J. Pirrung, presidente, dai sigg. N.J. Forwood e S. Papasavvas, giudici; cancelliere: sig.ra C. Kristensen, amministratore, ha pronunciato, il 25 maggio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La ricorrente è condannata alle spese.


(1)  GU C 94 del 17.4.2004.


23.7.2005   

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C 182/36


ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

22 aprile 2005

nella causa T-399/03, Arnaldo Lucaccioni contro Commissione delle Comunità europee (1)

(Dipendenti - Malattia professionale - Domanda di riconoscimento di un aggravamento - Esecuzione di una sentenza del Tribunale - Qualificazione giuridica di una nota della Commissione - Ricorso di annullamento - Irricevibilità)

(2005/C 182/67)

Lingua processuale: il francese

Nella causa T-399/03, Arnaldo Lucaccioni, ex dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in St-Leonards-on-Sea, rappresentato dagli avv.ti J. R. Iturriagagoitia e K. Delvolvé, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. J. Currall, assistito dall'avv. J.-L. Fagnart, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 10 marzo 2003, adottata in esecuzione della sentenza del Tribunale 26 febbraio 2003 pronunciata nella causa T-212/01, nonché una domanda di annullamento del referto medico redatto nel corso di tale procedimento, il Tribunale (Seconda Sezione), composto dai sigg. J. Pirrung, presidente, N.J. Forwood e S. Papasavvas, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha emesso, il 22 aprile 2005, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è dichiarato irricevibile.

2)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 47 del 21.2.2004


23.7.2005   

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C 182/36


ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

28 febbraio 2005

nella causa T-445/04, Energy Technologies ET SA contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (1)

(Marchio comunitario - Rappresentanza da parte di un avvocato - Irricevibilità manifesta)

(2005/C 182/68)

Lingua processuale: l'inglese

Nella causa T-445/04, Energy Technologies ET SA, con sede in Fribourg (Svizzera), rappresentata dalla sig.ra A. Boman, contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), procedimento in cui l'altra parte dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI è Aparellaje eléctrico, SL, con sede in Hospitalet de Llobregat (Spagna), avente ad oggetto un ricorso presentato contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) del 7 luglio 2004 (procedimento R 366/2002-4), relativa a una domanda di registrazione del marchio verbale UNEX come marchio comunitario, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dal sig. H. Legal, presidente, dal sig. P. Mengozzi e dalla sig.ra I. Wiszniewska-Białecka, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha emesso il 28 febbraio 2005 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è manifestamente irricevibile.

2)

La ricorrente sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 31 del 5.2.2005


23.7.2005   

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C 182/36


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Impetus Consultants, proposto il 23 marzo 2005

(Causa T-138/05)

(2005/C 182/69)

Lingua processuale: il greco

Il 23 marzo 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. D. Triantafyllou, assistito dall'avv. N. Kostikas, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la società Impetus Consultants.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

condannare la convenuta a pagare la somma di EUR 235 655,21 che corrisponde a EUR 160 380,35 a titolo di capitale e a EUR 75 274,86 a titolo di interessi moratori dal giorno in cui è divenuta esigibile in base a ciascuna nota di addebito;

condannare la convenuta a pagare dal 15 marzo 2005 e fino al saldo completo del debito per quanto riguarda il debito relativo al contratto «COP 493»«Invite» interessi dell'importo di EUR 41,93 al giorno, per quanto riguarda il debito relativo al contratto TR 1006 «Ausias», interessi dell'importo di EUR 1,66 al giorno e, per quanto riguarda il debito relativo al contratto V 2043 «Artis», interessi dell'importo di EUR 1,01 al giorno;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Comunità europea, rappresentata dalla Commissione europea, ha concluso con la convenuta tre contratti nell'ambito dei programmi comunitari per la ricerca e lo sviluppo. Tali contratti erano in particolare:

il contratto n. «COP 493»«Invite» riguardava in particolare l'esecuzione di un piano dal titolo «telematica per la navigazione interna» e doveva essere realizzato entro 24 mesi dal 30 dicembre 1994. La convenuta era membro e coordinatrice del relativo consorzio.

il contratto n. TR 1006 «Ausias» riguardava in particolare l'esecuzione di un piano dal titolo «Sistemi telematici avanzati di trasporto integrato e originale in centri urbani» e doveva essere realizzato entro 23 mesi dal 30 dicembre 1995. La convenuta era membro del relativo consorzio.

il contratto n. V 2043 «Artis»riguardava l'esecuzione di un piano dal titolo «Sistemi telematici avanzati di trasporti stradali in Spagna». Il piano doveva essere realizzato entro 12 mesi dal 1o gennaio 1992. La convenuta era membro del relativo consorzio.

In ogni caso era previsto che la Commissione avrebbe contribuito economicamente alla buona realizzazione del rispettivo piano, nei termini fissati da ogni contratto. Per ogni contratto la Commissione ha pagato alla convenuta acconti sulla sua partecipazione.

In seguito a controlli finanziari la Commissione ha constatato che la convenuta ha impiegato solo una parte delle risorse che le erano state versate per le necessità del piano relativo. In particolare:

Per il contratto n. «COP 493»«Invite» la Commissione ha pagato alla convenuta come coordinatrice del consorzio un anticipo dell'importo di EUR 257 400. Si asserisce che la convenuta ha pagato agli altri partecipanti solo la somma di EUR 79 062,70 e ha trattenuto l'importo di EUR 178 337,30 di cui solo EUR 42 000 sono stati usati per il programma di cui si tratta. La Commissione ha emesso una nota di addebito per l'importo di EUR 136 037,30 a nome della convenuta;

per il contratto n. TR 1006 «Ausias» la Commissione ha pagato al consorzio, fintantoché la convenuta è stata membro di esso, un anticipo di EUR 78 341,91. La Commissione ha accertato che solo l'importo di 63 229,63 è stato usato dalla convenuta per il programma specifico e ha emesso una nota di addebito per l'importo di EUR 15 112, 28 a nome della convenuta;

per il contratto n. V 2043 «Artis» la convenuta ha percepito dalla Commissione, in quanto membro del relativo consorzio, un anticipo di EURO 62 621,86. La Commissione ha giudicato che solo l'importo di EURO 53 391,09 è stato usato per la realizzazione del programma in parola e ha emesso una nota di addebito per l'importo di EUR 9 320,77 a nome della convenuta.

Con il suo ricorso la Commissione mira al pagamento delle somme dovute precedentemente indicate e degli interessi dovuti su di esse in base alle disposizioni del diritto applicabile ad ogni contratto, cioè del diritto ellenico per quanto riguarda il primo contratto e del diritto spagnolo per quanto riguarda gli altri due.


23.7.2005   

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C 182/37


Ricorso della Grether AG contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), proposto il 25 aprile 2005

(Causa T-167/05)

(2005/C 182/70)

Lingua processuale: l'inglese

Il 25 aprile 2005 la Grether AG, con sede in Binningen (Svizzera), rappresentata dagli avv.ti V. von Bomhard, A. Pohlmann e A. Renck; controparte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso:

Crisgo (Thailand) Co., Ltd, con sede in Samutsakorn (Thailandia), ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare interamente la decisione 14 ottobre 2004 della commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) n. R250/2002-4;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Richiedente:

Crisgo Co. Ltd.

Marchio comunitario di cui si richiede la registrazione:

Marchio figurativo FL FENNEL per merci della classe 3, domanda n. 903 922

Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione:

La ricorrente

Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione:

Marchio denominativo comunitario FENJAL per merci della classe 3

Decisione della divisione di opposizione:

Opposizione respinta

Decisione della commissione di ricorso:

Ricorso respinto

Motivi di ricorso:

Violazione degli artt. 73 e 74 del regolamento del Consiglio n. 40/94. Al riguardo, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha basato la sua decisione su vari nuovi argomenti e fatti non presentati o discussi dalle parti. Inoltre la ricorrente sostiene che la decisione impugnata viola l'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, concludendo che non vi era alcun rischio di confusione.


23.7.2005   

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C 182/38


Ricorso del sig. Bart Nijs contro la Corte dei Conti delle Comunità europee, presentato il 2 maggio 2005

(Causa T-171/05)

(2005/C 182/71)

Lingua processuale: il francese

Il 2 maggio 2005 il sig. Bart Nijs, residente a Bereldange (Lussemburgo), rappresentato dall'avv. Fränk Rollinger, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Corte dei Conti delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

1.

annullare la decisione del Comitato di merito della Corte dei Conti che attribuisce al ricorrente i punti di merito per l'esercizio 2003;

2.

annullare la decisione dell'APN competente di non promuovere il ricorrente al grado di traduttore revisore nel 2004;

3.

annullare il rapporto informativo del ricorrente relativo all'esercizio 2003;

4.

annullare la decisione 26 ottobre 2004, n. 6/2004, del Comitato d'appello della Corte dei Conti con cui è stato recepito il rapporto informativo del ricorrente relativo all'esercizio 2003;

5.

annullare ogni decisione connessa e/o conseguente;

6.

risarcire il danno subito dal ricorrente e condannare la Corte dei Conti alle spese del presente giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente nel presente giudizio, che ha parimenti presentato ricorso nella causa T-377/04 (1), contesta le decisioni della convenuta di attribuzione dei punti di merito per l'esercizio 2003 e relative al suo rapporto informativo per lo stesso esercizio, nonché quella di non promuoverlo, nel 2004, al grado di traduttore revisore dell'unità olandese della traduzione.

A sostegno delle proprie domande, fa valere:

la violazione dell'art. 11 bis dello Statuto e dei principi di diligenza, buona amministrazione e di parità di trattamento,

l'irregolarità del procedimento di valutazione, nella parte in cui esso sarebbe stato affidato a dipendenti la cui integrità sarebbe stata messa in questione nella fase precontenziosa del procedimento,

il mancato rispetto dei termini nella procedura di valutazione,

l'assenza, nella specie, di un esame comparativo dei meriti nell'ambito dell'unità olandese della traduzione,

la violazione dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento a causa dell'assenza di comunicazione delle norme applicabili al procedimento di promozione per il 2004,

l'esistenza, nella specie, di uno sviamento di potere.


(1)  Causa T-377/04, Nijs / Corte dei Conti (GU C 284, del 20.11.2004, pag. 26).


23.7.2005   

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C 182/39


Ricorso della sig.ra Martine Heus contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 27 aprile 2005

(Causa T-173/05)

(2005/C 182/72)

Lingua processuale: il francese

Il 27 aprile 2005, la sig.ra Martine Heus, residente in Anderlecht (Belgio), rappresentata dall'avv. Lucas Vogel, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

1.

annullare la decisione adottata dall'APN in data 7 gennaio 2005, con la quale è stato respinto il reclamo presentato dalla ricorrente il 18 ottobre 2004 avverso la decisione 19 luglio 2004, adottata dal presidente della commissione giudicatrice del concorso COM/PC/O4, con cui si negava alla ricorrente l'accesso al detto concorso;

2.

annullare, per quanto necessario, la detta decisione adottata in data 19 luglio 2004 dal presidente della commissione giudicatrice del concorso COM/PC/04;

3.

condannare la convenuta alle spese di causa.

Motivi e principali argomenti

Alla ricorrente è stato negato l'accesso al concorso COM/PC/04 perché ella non soddisfaceva il requisito di 5 anni di anzianità di servizio, richiesto presso la Commissione o presso un'altra istituzione, poiché i periodi di attività lavorativa che ella ha svolto presso la Commissione in quanto dipendente temporaneo non sono stati presi in considerazione dalla commissione giudicatrice del concorso.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce una violazione degli artt. 27 e 29, n. 1, dello Statuto, nonché l'errore manifesto di valutazione, in quanto le decisioni impugnate e il bando di concorso, in ogni caso secondo l'interpretazione che ad esso è stata data dall'APN, avrebbero l'effetto di escludere la ricorrente per ragioni attinenti esclusivamente alla sua precedente posizione amministrativa (qualità di agente a contratto e non di agente ex statuto).

La ricorrente fa valere parimenti la violazione del principio di non discriminazione, in quanto i criteri controversi permetterebbero ad altri candidati di accedere al concorso, mentre questi possiederebbero una minor competenza o un'esperienza lavorativa di minor durata presso la Commissione.


23.7.2005   

IT

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C 182/39


Ricorso della sig.ra Pia Landgren contro la Fondazione europea per la formazione, proposto il 28 aprile 2005

(Causa T-180/05)

(2005/C 182/73)

Lingua processuale: il francese

Il 28 aprile 2005 la sig.ra Pia Landgren, residente a Torino (Italia), rappresentata dall'avv. Marc-Albert Lucas, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Fondazione europea per la formazione.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

1.

annullare la decisione dell'ex direttore della Fondazione 25 giugno 2004 relativa al licenziamento della ricorrente;

2.

annullare, se necessario, la decisione del direttore della formazione 19 gennaio 2005 che respinge l'opposizione della ricorrente 27 settembre 2004 avverso la decisione precedente;

3.

condannare la Fondazione a versarle, come risarcimento del danno materiale che le è stato arrecato dalla illegittimità delle decisioni controverse, una somma corrispondente alla retribuzione e alla pensione di cui ella avrebbe beneficiato se avesse potuto proseguire la sua carriera alla Fondazione fino all'età di 65 anni, previa deduzione delle indennità di licenziamento e di disoccupazione nonché della pensione che ella ha percepito o percepirà per il suo licenziamento;

4.

condannare la Fondazione a versare alla ricorrente, come risarcimento del danno morale che le deriva dalla illegittimità della decisione controversa, una somma di cui il Tribunale valuterà l'importo;

5.

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Secondo la ricorrente, la Fondazione non avrebbe dimostrato che la decisione di licenziamento si fonda su di un motivo giuridicamente valido, tanto più che questa decisione sarebbe in apparente contraddizione con la relazione di valutazione della ricorrente per l'esercizio 2003.

La ricorrente sostiene parimenti che il vero motivo del licenziamento sarebbe manifestamente illegittimo e contrario all'interesse del servizio, perché si fonderebbe su un accordo preliminare secondo il quale ella avrebbe dovuto lasciare la Fondazione dopo il 31 dicembre 2003.

Inoltre, la ricorrente invocherebbe l'illegittimità e l'arbitrarietà della motivazione della decisione controversa, nel caso in cui il rifiuto del Capo dipartimento di tenerla al suo servizio dipendesse dalle valutazioni negative di cui ella era stata oggetto in passato.

Infine, la ricorrente deduce la mancanza di motivazione, la violazione del principio di sollecitudine e dei diritti della difesa nonché gli errori manifesti di valutazione, se il detto rifiuto del Capo dipartimento e/o il licenziamento si fondassero su una insufficienza professionale nell'ambito del dipartimento EECA o globale.


23.7.2005   

IT

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C 182/40


Ricorso delle sig.re Dypna Mc Sweeney e Pauline Armstrong contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 4 maggio 2005

(Causa T-184/05)

(2005/C 182/74)

Lingua processuale: il francese

Il 4 maggio 2005, le sig.re Dypna Mc Sweeney, residente a Bruxelles, e Pauline Armstrong, residente a Overijse (Belgio), rappresentate dagli avv.ti Sébastien Orlandi, Xavier Martin, Albert Coolen, Jean-Noël Louis e Etienne Marchal, con domicilio eletto in Lussemburgo, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

1.

annullare le decisioni 6 e 7 settembre 2004, con cui si nega alle ricorrenti l'ammissione alle prove del concorso EPSO/C/11/03;

2.

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti hanno partecipato al concorso EPSO/C/11/03 organizzato al fine di costituire un elenco di riserva per segretari di lingua inglese di grado C5/C4. La commissione giudicatrice di tale concorso ha deciso di escluderle dalle prove del detto concorso perché i loro diplomi non corrispondevano al livello richiesto dal bando di concorso.

A sostegno del loro ricorso le ricorrenti deducono che questa decisione violerebbe il bando di concorso e deriverebbe da un errore manifesto di valutazione.


23.7.2005   

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C 182/40


Ricorso di Joël De Bry contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 2 maggio 2005

(Causa T-188/05)

(2005/C 182/75)

Lingua processuale: il francese

Il 2 maggio 2005 il sig. Joël De Bry, residente in Woluwe-St-Lambert (Belgio), rappresentato dagli avv.ti Sébastien Orlandi, Albert Coolen, Jean-Noël Louis e Etienne Marchal, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

1.

annullare la decisione della Commissione che compila la relazione relativa all'evoluzione di carriera del ricorrente per il 2003;

2.

condannare la convenuta al pagamento simbolico di un euro maggiorato in corso di causa nonché alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente fa valere anzitutto il conflitto di interessi oggettivo in capo al suo notatore, di grado pari al suo.

Inoltre, egli afferma che sarebbero stati commessi errori di valutazione in occasione della valutazione dei suoi meriti e fa valere l'incoerenza tra i commenti e i punteggi che gli sono stati attribuiti.

Infine, il ricorrente adduce la violazione delle disposizioni generali di esecuzione dell'art. 43 dello Statuto e degli scopi e obiettivi perseguiti dall'attuazione di un nuovo sistema basato sull'evoluzione di carriera, la violazione dell'obbligo di motivazione, dei diritti della difesa nonché dell'art. 26 dello Statuto.


23.7.2005   

IT

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C 182/40


Ricorso della Usinor contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), proposto il 4 marzo 2005

(Causa T-189/05)

(2005/C 182/76)

Lingua processuale: il francese

Il 4 marzo 2005 l'Usinor, con sede in Parigi (Francia), rappresentata dall'avv. Patrice de Candé, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

1.

annullare la decisione emessa il 10 febbraio 2005 dalla prima Commissione di ricorso dell'UAMI;

2.

condannare l'UAMI alle spese

Motivi e principali argomenti:

Richiedente:

CORUS UK Limited

Marchio comunitario di cui si richiede la registrazione:

Marchio denominativo «GALVALLOY» — domanda n. 796.557 depositata per prodotti della classe 6 (lamiere e laminati d'acciaio)

Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione:

La ricorrente

Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione:

Marchio denominativo nazionale «GALVALLIA» per prodotti della classe 6 (lamiere e laminati d'acciaio)

Decisione della divisione d'opposizione:

Rifiuto di registrazione

Decisione della commissione di ricorso:

Annullamento della decisione della divisione di opposizione

Motivi di ricorso:

Errata applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento CE n. 40/94 (1)


(1)  Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU L 11 del 14 gennaio 1994, pagg. 1-36).


23.7.2005   

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C 182/41


Ricorso della sig.ra Viviane Le Maire contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 10 maggio 2005

(Causa T-191/05)

(2005/C 182/77)

Lingua processuale: il francese

Il 10 maggio 2005, la sig.ra Viviane Le Maire, residente a Evere (Belgio), rappresentata dagli avv.ti Gilles Bounéou e Frédéric Frabetti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

1.

annullare la decisione implicita 5 settembre 2004, con cui la Commissione ha negato alla ricorrente la concessione delle indennità giornaliere a seguito della sua entrata in servizio;

2.

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente nel presente procedimento si oppone al rifiuto dell'APN di accordarle le indennità gioornaliere previste all'art. 10 dell'allegato VII dello Statuto. Risulta dai documenti allegati al ricorso che tale rifiuto sarebbe motivato dal fatto che il periodo di 120 giorni di cui al n. 2, lett. a), di questa disposizione sarebbe stato superato nel caso di specie.

A sostegno della sua domanda, la ricorrente deduce:

la violazione dell'art. 10 dell'allegato VII dello Statuto, nelle versioni di questo testo precedenti e successive al 1o maggio 2004, in quanto l'amministrazione le avrebbe opposto talune esigenze non previste da questa disposizione,

la violazione dei principi di buona amministrazione, di divieto di arbitrarietà e di abuso di potere, esigendo dalla ricorrente che la ricorrente fornisca la prova della locazione di una casa,

la violazione dell'obbligo di motivazione degli atti,

la violazione dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione,

la violazione del dovere di sollecitudine.


23.7.2005   

IT

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C 182/41


Ricorso della Mebrom NV contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 13 maggio 2005

(Causa T-198/05)

(2005/C 182/78)

Lingua processuale: l'inglese

Il 13 maggio 2005 la Mebrom NV, con sede in Rieme-Ertvelde (Belgio), rappresentata dagli avv.ti C. Mereu e K. Van Maldegem, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

condannare la Commissione a pagare alla ricorrente l'importo richiesto nel presente ricorso per i danni subiti dalla ricorrente, in seguito alla mancata istituzione, da parte della convenuta, di un sistema che avrebbe consentito alla ricorrente di importare il bromuro di metile nel gennaio e nel febbraio 2005, ovvero condannare la stessa a pagare un qualsiasi altro importo nell'ammontare che la ricorrente riesca a dimostrare nel corso del presente procedimento o che il Tribunale stabilisca in via equitativa;

in subordine, pronunciare sentenza interlocutoria in base alla quale la Commissione sia tenuta a risarcire i danni subiti e ordinare alle parti di sottoporre al Tribunale, in un termine ragionevole a decorrere dalla data della sentenza, l'importo dell'indennizzo determinato per accordo tra le parti o, in assenza di accordo, ordinare alle parti di sottoporre al Tribunale, nello stesso termine, le loro conclusioni accompagnate da precisi dati contabili;

condannare la Commissione a pagare alla ricorrente gli interessi compensativi al tasso annuo dell'8 %;

condannare la Commissione a pagare gli interessi al tasso dell'8 %, o a un qualsiasi altro tasso che il Tribunale giudichi appropriato, calcolati sull'importo esigibile a decorrere dalla data della sentenza del Tribunale, e sino al pagamento effettivo del capitale dovuto;

condannare la Commissione alle spese della presente causa.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente importa bromuro di metile (BM) nella UE. Il bromuro di metile è una sostanza controllata ai sensi del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 2000, n. 2037, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (1). La ricorrente fa dunque presente che si può importare soltanto il bromuro di metile soggetto alla presentazione di una licenza d'importazione e che l'attribuzione nominale della quota di importazione, per un periodo di 12 mesi, viene fissata ogni anno dalla convenuta.

Con la presente domanda, la ricorrente chiede il risarcimento dei danni asseritamente subiti quale conseguenza diretta del comportamento della convenuta, che avrebbe illegittimamente omesso di determinare un sistema, conformemente agli artt. 6 e 7 del regolamento n. 2037/2000, che consentiva alla ricorrente di ottenere licenze di importazione e quote di importazione per il bromuro di metile nell'Unione europea nel gennaio e febbraio 2005.

A sostegno della sua domanda, la ricorrente afferma che la convenuta ha violato gli artt. 6 e 7 del regolamento n. 2037/2000, che obbligano la Commissione ad assegnare le licenze e le quote per l'importazione del bromuro di metile nella UE per ciascun periodo di 12 mesi successivo al 31 dicembre 1999. La ricorrente afferma inoltre che vi è stata violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione e del dovere di diligenza, che obbligano la Commissione ad agire con diligenza, imparzialità e tempestività, così come del principio di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento.

La ricorrente afferma che i danni subiti quale conseguenza della illegittima condotta omissiva della convenuta consistono nel mancato guadagno che la ricorrente avrebbe conseguito attraverso l'importazione e la successiva vendita del bromuro di metile nel corso dei due detti mesi.


(1)  GU L 244, pag. 1


23.7.2005   

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C 182/42


Ricorso della Nalocebar — Consultores e Serviços Lda contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 19 maggio 2005

(Causa T-210/05)

(2005/C 182/79)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Il 19 maggio 2005, la società Nalocebar — Consultores e Serviços Lda., con sede in Funchal (Madeira), rappresentata dal sig. G. Pasquarella e dal sig. R. M. Pasquarella, avvocati, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controparte dinanzi alla commissione di ricorso era la società Limiñana y Botella, S. L., con sede in Monforte del Cid, Alicante (Spagna).

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 18 marzo 2005 nel procedimento R 646/2004-1 riconoscendo la legittimità del marchio figurativo presesentato il 12 luglio 2000 dai ricorrenti e pubblicato il 3.12.01 nel Bollettino dei marchi comunitari n. 103/01;

compensare le spese di causa.

Motivi e principali argomenti

Richiedente la registrazione del marchio comunitario:

Big Ben Establishment Ltd. Il ricorrente in questa causa è l'acquirente della domanda di registrazione proposta dal Big Ben Establishment

Marchio comunitario di cui si chiede la registrazione:

Il marchio «Limoncello di Capri» per prodotti delle classi 30 (Prodotti di pasticceria, ecc.), 32 (Sciroppi ed altre bibite a base di limone appartenenti alla classe 32) e 33 (Liquore a base di limoni)

Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione:

Limiñana y Botella S.L.

Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione:

Marchio denominativo spagnolo LIMONCHELO per prodotti della classe 33

Decisione della divisione opposizione:

Diniego di registrazione

Decisione della commissione di ricorso:

Rigetto del ricorso

Motivi del ricorso:

Violazione dell'art. 8, n. 1, lett b), del regolamento del Consiglio n. 40/94 (1).


(1)  GU L 11 del 14.01.1994, pag. 1


23.7.2005   

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C 182/43


Ricorso della Repubblica Italiana contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 26 maggio 2005

(Causa T-211/05)

(2005/C 182/80)

Lingua processuale: l'italiano

Il 26 maggio 2005, la Repubblica italiana con l'Avvocato dello Stato Paolo Gentili, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata e condannare la Commissione alle spese di giudizio

Motivi e principali argomenti

L'oggetto del ricorso è la decisione della Commissione C(2005) 591 fin con la quale è stata dichiarata l'incompatibilità, in quanto aiuti di Stato contrari all'art. 87 CE, di due misure fiscali italiane a favore delle società che ottengono la quotazione in mercati regolamentati entro il periodo indicato dalle misure stesse. Queste misure consisterebbero in una riduzione per tre anni dell'aliquota dell'imposta sul reddito e nell'esclusione dal reddito imponibile delle spese di quotazione sostenute dalle società.

Secondo la Commissione le misure in questione sono selettive, perché favoriscono soltanto le società che ottengono la quotazione nel periodo indicato dalla normativa italiana, escludendone quelle già quotate e quelle che potrebbero quotarsi in periodi diversi; le misure, poi, non possono essere considerate compatibili perché non si inquadrano in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 87 paragrafi 2 e 3 CE.

Il ricorso del Governo italiano censura la decisione in primo luogo dal punto di vista procedurale, perché la Commissione ha iniziato la procedura ai sensi dell'art. 88 par. 2 CE senza preventivamente discutere le misure con lo Stato membro interessato.

In secondo luogo, il ricorso rileva che la Commissione non ha sollevato osservazioni in relazione ad una precedente misura, sostanzialmente analoga, adottata dall'Italia nel 1997.

In terzo luogo, il ricorso contesta che le misure siano selettive. Esse, infatti, si rivolgono ad una platea potenzialmente indeterminata di destinatari. D'altra parte, le misure sono coerenti con il sistema fiscale complessivo, perché tengono conto del fatto che una società neoquotata deve affrontare, per ottenere la quotazione, oneri molto rilevanti, che la pongono in una situazione di ridotta capacità reddituale rispetto sia alle società non quotate, sia a quelle che, già quotate da tempo, hanno potuto ammortizzare i relativi costi. La durata limitata nel tempo deriverebbe da vincoli di bilancio e dal carattere sperimentale della misura. Questo elemento non può, quindi, di per sé, rendere selettiva una misura che per sua natura non lo sia.

In quarto luogo, il ricorso nega che la Commissione abbia dimostrato che la misura è idonea a falsare la concorrenza e ad incidere sugli scambi intracomunitari.

In quinto e ultimo luogo, il ricorso sostiene che la misura, se qualificata come aiuto, è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'art. 87 paragrafo 3 lett. C). Infatti essa sarebbe un aiuto agli investimenti, non al funzionamento, ed è coerente con lo specifico obiettivo di politica economica costituito dalla promozione della quotazione in borsa delle società, che giova all'efficienza, alla trasparenza e alla competitività del sistema.


23.7.2005   

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C 182/44


Ricorso della Mebrom NV contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 31 maggio 2005

(Causa T-216/05)

(2005/C 182/81)

Lingua processuale: l'inglese

Il 31 maggio 2005 la Mebrom NV, con sede in Rieme-Ertvelde (Belgio), rappresentata dagli avv.ti C. Mereu e K. Van Maldegem, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione 11 aprile 2005, A(05)4338 — D/6l76;

condannare la Commissione ad assegnare alla ricorrente una quota per un periodo di 12 mesi ai sensi dell'art. 7 del regolamento n. 2037/2000; e

condannare la Commissione alle spese della presente causa.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente importa bromuro di metile (BM) nella UE. Il bromuro di metile è una sostanza controllata ai sensi del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 2000, n. 2037, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (1). Con la presente domanda, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione con la quale è stata respinta la domanda della ricorrente per una quota di importazione di bromuro di metile nell'Unione europea per usi critici per il 2005.

A sostegno della sua domanda, la ricorrente afferma che la Commissione ha privato la ricorrente del diritto all'assegnazione di una quota di importazione di bromuro di metile nella UE per il 2005. La ricorrente sostiene che la Commissione ha erroneamente applicato il vigente contesto normativo. Secondo la ricorrente, la Commissione ha inoltre violato l'art. 7 del regolamento n. 2037/2000 il quale conferirebbe ad essa un preciso diritto ad ottenere una quota di bromuro di metile per un periodo di dodici mesi per il 2005. La ricorrente afferma anche che la Commissione ha abusato delle competenze conferitele dall'art. 7 del regolamento n. 2037/2000. Infine la ricorrente lamenta la violazione del principio della certezza del diritto in quanto la Commissione non ha stabilito un sistema affidabile di importazione delle quote per coloro che ne sono soggetti, e ha deluso il legittimo affidamento della ricorrente sull'assegnazione di una quota di importazione sulla base dell'art. 7 del regolamento n. 2037/2000, della comunicazione della Commissione luglio 2004, agli importatori (2), e del messaggio di posta elettronica della convenuta del 10 dicembre 2004, indirizzato alla ricorrente, nel quale si confermava che la sua quota di importazione per il 2005 era in corso di notifica alla medesima.


(1)  GU L 244, pag. 1.

(2)  Comunicazione agli importatori dell'Unione europea nel 2005 di sostanze controllate che riducono lo strato di ozono, relativa al regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU C 187, pag. 11)


23.7.2005   

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C 182/44


Ricorso della Bustec Ireland Limited Partnership contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), presentato il 7 giugno 2005

(Causa T-218/05)

(2005/C 182/82)

Lingua di redazione del ricorso: lo spagnolo

Il 7 giugno 2005, la Bustec Ireland Limited Partnership, rappresentata dagli avv.ti D. Enrique Armijo Chavarri e D. Antonio Castán Pérez-Gómez, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Altra parte del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso era la Mustek S.L.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

1.

annullare la decisione 22 marzo 2005 della seconda commissione di ricorso nel procedimento R 1125/2004-2.

2.

condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente:

La ricorrente.

Marchio comunitario di cui si richiede la registrazione:

Il marchio figurativo «BUSTEC» — Domanda no 1644939, per prodotti delle classi 9, 35 e 42.

Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione:

Mustek S. L.

Marchio o segno opposto:

Marchio verbale spagnolo «MUSTEK» (no 1550684), per prodotti della classe 9.

Decisione della divisione di opposizione:

Accoglimento dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso:

Rigetto del ricorso, in conseguenza alla mancata presentazione, da parte della ricorrente, di memoria scritta contenente i motivi di ricorso, entro il termine di quattro mesi, previsto dall'art. 59 del Regolamento (CE) no 40/94 sul marchio comunitario.

Motivi invocati:

Violazione del diritto di difesa e erronea interpretazione dell'art. 59 del regolamento (CE) no 40/94 sul marchio comunitario.


23.7.2005   

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C 182/45


Cancellazione dal ruolo della causa T-347/04 (1)

(2005/C 182/83)

(Lingua processuale: il francese)

Con ordinanza 24 maggio 2005 il presidente della Terza Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-347/04: Pascal Millot contro Commissione delle Comunità europee.


(1)  GU C 262 del 23.10.2004.


23.7.2005   

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C 182/45


Cancellazione dal ruolo della causa T-453/04 (1)

(2005/C 182/84)

(Lingua processuale: l'ungherese)

Con ordinanza 27 maggio 2005 il presidente della Terza Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-453/04: Péter Lesetár contro Commissione delle Comunità europee.


(1)  GU C 57 del 5.3.2005.


23.7.2005   

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C 182/45


Cancellazione dal ruolo della causa T-14/05 (1)

(2005/C 182/85)

(Lingua processuale: l'italiano)

Con ordinanza 25 maggio 2005 il presidente della Quarta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-14/05: Repubblica italiana contro Commissione delle Comunità europee.


(1)  GU C 69 del 19.3.2005.


23.7.2005   

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C 182/45


Cancellazione parziale dal ruolo della causa T-122/05 (1)

(2005/C 182/86)

(Lingua processuale: il tedesco)

Con ordinanza 24 maggio 2005 il presidente della Prima Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo del nome del ricorrente Marenzi Privatstiftung dall'elenco dei nomi dei ricorrenti nella causa T-122/05: Benkö e a. contro Commissione delle Comunità europee.


(1)  Non ancora pubblicata nella GU.


III Informazioni

23.7.2005   

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C 182/46


(2005/C 182/87)

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

GU C 171 del 9.7.2005

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 155 del 25.6.2005

GU C 143 dell'11.6.2005

GU C 132 del 28.5.2005

GU C 115 del 14.5.2005

GU C 106 del 30.4.2005

GU C 93 del 16.4.2005

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