ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 181

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

48o anno
23 luglio 2005


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Comunicazioni

 

Commissione

2005/C 181/1

Tassi di cambio dell'euro

1

2005/C 181/2

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese ( 1 )

2

2005/C 181/3

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.3762 — Apax/Travelex) ( 1 )

10

2005/C 181/4

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.3764 — Belgacom/Swisscom/JV) ( 1 )

11

2005/C 181/5

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.3783 — TPG/British Vita) ( 1 )

12

 

Garante europeo della protezione dei dati

2005/C 181/6

Parere del garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (COM(2004) 835 definitivo)

13

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Comunicazioni

Commissione

23.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 181/1


Tassi di cambio dell'euro (1)

22 luglio 2005

(2005/C 181/01)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2143

JPY

yen giapponesi

134,98

DKK

corone danesi

7,4615

GBP

sterline inglesi

0,69510

SEK

corone svedesi

9,4528

CHF

franchi svizzeri

1,5635

ISK

corone islandesi

78,50

NOK

corone norvegesi

7,9740

BGN

lev bulgari

1,9560

CYP

sterline cipriote

0,5738

CZK

corone ceche

30,208

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

245,73

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6960

MTL

lire maltesi

0,4293

PLN

zloty polacchi

4,1145

RON

leu rumeni

3,5515

SIT

tolar sloveni

239,49

SKK

corone slovacche

38,900

TRY

lire turche

1,6286

AUD

dollari australiani

1,5859

CAD

dollari canadesi

1,4779

HKD

dollari di Hong Kong

9,4385

NZD

dollari neozelandesi

1,7697

SGD

dollari di Singapore

2,0172

KRW

won sudcoreani

1 236,64

ZAR

rand sudafricani

8,0117

CNY

renminbi Yuan cinese

9,8493

HRK

kuna croata

7,3000

IDR

rupia indonesiana

11 882,53

MYR

ringgit malese

4,590

PHP

peso filippino

67,788

RUB

rublo russo

34,7400

THB

baht thailandese

50,238


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


23.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 181/2


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese

(2005/C 181/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Numero dell'aiuto: XS 23/03

Stato membro: Italia

Regione: Molise

Titolo del regime di aiuti: Misura 4.1.3 del POR Molise 2000/2006: Contributo in conto canoni per l'acquisto, mediante operazioni di leasing, di immobili destinati alla svolgimento di attività produttive.

Base giuridica:

 

Decisione C(2000) 2371 dell'8.8.2000 della Commissione europea;

 

regolamento CE n. 70 del 2.1.2001;

 

decreto legislativo n. 123 del 31.3.1998;

 

delibera di Giunta della Regione Molise del 5 giugno 2001, n. 653;

 

delibera di Giunta della Regione Molise del 14 ottobre 2002, n. 1530;

 

delibera di Giunta della Regione Molise del 14 ottobre 2002, n. 1571.

Spesa annua prevista per il regime: 14 269 204,00 di euro fino al 31.12.2006.

Intensità massima dell'aiuto: Le intensità massime d'aiuto, per le zone della regione ammesse alla deroga ai sensi dell'art. 87.3.c del trattato di Amsterdam, sono stabilite al 20 % in ESN più il 10 % in ESL. Per tutte le altre zone della regione non ammesse alla deroga ai sensi del citato articolo 87.3.c è prevista l'applicazione di una intensità di aiuto del 15 % in ESL per le piccole imprese e del 7,5 % in ESL per le medie imprese.

Data di applicazione: A partire dall'1.12.2002.

Durata del regime:

Obiettivo dell'aiuto: L'aiuto consiste nella concessione di agevolazioni in conto canoni per l'acquisto in leasing di immobili destinati alla svolgimento di attività produttive.

L'ammontare massimo dell'investimento ammissibile è pari a 1 549 370,69 euro.

I contributi sono erogati in corrispondenza dei canoni pagati dalle imprese agevolate alle società di leasing sulla base dei piani di ammortamento elaborati con riferimento ai contratti di leasing immobiliare stipulati ed afferenti fabbricati già esistenti o da realizzare dalle società di leasing.

Sono ammesse ad agevolazione le seguenti tipologie di spesa

«TERRENO», con riferimento al solo caso di costruzione di immobili oggetto di contratto di locazione finanziaria, per una estensione massima pari ai mq. coperti dai relativi immobili maggiorati del 30 % e per un va]ore non superiore al 10 % della somma delle corrispondenti spese ammissibi1i in «opere murarie» e «impianti generali»;

«OPERE MURARIE» relative alle spese di costruzione 0 al valore di acquisto degli immobili oggetto di contratto di locazione finanziaria;

«IMPIANTI GENERALI», con riferimento agli impianti idrici, elettrici, termici, di antifurto, antincendio, depurazione, aria condizionata e/o aria compressa dell'unità locale interessata dall'investimento e oggetto di contratto di locazione finanziaria;

«SPESE TECNICHE» relative a progettazione, direzione lavori, collaudi di legge e oneri concessori per gli immobi1i oggetto del contratto di locazione finanziaria, nel limite massimo del 5 % delle altre voci di spesa ammissibili.

Settore economico interessato (o settori): PMI operanti nei settori delle attività estrattive e manifatturiere di cui alle sezioni C e D della classificazione delle attività economiche ISTAT 1991, con le esclusioni e le limitazioni previste dalla normativa comunitaria per i settori della siderurgia, delle costruzioni navali, delle fibre sintetiche, dell'industria automobilistica e dei trasporti.

Non sono ammesse le imprese operanti nei settori relativi alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato I del trattato CE.

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Regione Molise

Assessorato alle Attività produttive

Settore Industria

Via Roma 84

I-86100 Campobasso

Tel. (0874) 429840

Fax (0874) 429854

Altre informazioni: I contratti di leasing saranno stipulati con le società di leasing abilitate e convenzionate con la Regione Molise.

Gli immobili oggetto dell'investimento dovranno risultare in regola con le disposizioni in materia urbanistica.

Numero dell'aiuto: XS32/03

Stato membro: Italia

Regione: Calabria

Titolo del regime di aiuti: Incentivi ai sensi dell'articolo 31 bis della legge regionale n. 7/2001, come sostituito dall'articolo 10 della legge regionale n. 36/2001

Base giuridica:

Decreto Legislativo 31.03.98, n. 112, artt 15 e 19;

Decreto Legislativo 31.03.98, n. 123;

Regolamento (CE) N. 70/2001 della Commissione del 12.01.2001;

Legge Regione Calabria del 2.5.2001, n. 7, art. 31 bis, come sostituito dall'art. 10 della L.R. n. 36/2001 e Delibera Giunta regionale n. 633 del 17/07/2002

Spesa annua prevista: Euro 4 131 655,20

Intensità massima dell'aiuto: Contributo agli interessi che sviluppa una intensità di aiuto pari al massimo a 10 % ESL

Data di applicazione:

Durata del regime:

Obiettivo dell'aiuto: L'aiuto è conforme agli aiuti concedibili di cui agli artt. 3 e 4 di cui al regolamento CE 70/2001.

Settori economici interessati: Imprese artigiane e PMI con le esclusioni e le limitazioni previste dalla normativa comunitaria.

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Regione Calabria (sede legale)

Via Massara, n. 2

I-88100 Catanzaro

Numero dell'aiuto: XS47/03

Stato membro: Italia

Regione: Veneto

Titolo del regime di aiuti: Aiuto al commercio e rivitalizzazione dei centri urbani — Azione B

Base giuridica: Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 — Legge regionale 9 agosto 1999, n. 37 e successive modificazioni ed integrazioni — Legge 443/85 — Legge regionale n. 67/87 — DPR n. 288/2001.

Spesa annua prevista per il regime: anni 2001-2002: Ob. 2 EUR 857 800 — S.T EUR 323 800

anno 2003: Ob. 2 EUR 407 437 — S.T EUR 131 023

Per la definizione degli stanziamenti di bilancio degli anni successivi è prematuro.

N.B.: la misura 1.4 si compone di azione A (infrastrutture e di azione B (regime di aiuti) pertanto gli importi relativi agli stanziamenti di bilancio ivi riportati sono stimati nella misura del 10 % degli importi complessivi previsti.

Intensità massima dell'aiuto: Massimo 15 % sulla base dei costi di investimento — Massimo 50 % servizi di consulenza ed altri servizi ed attività.

Data di applicazione: Sono ammissibili le spese sostenute in data successiva a quella della domanda di ottenimento dell'agevolazione presentata nei termini previsti dal bando.

Durata del regime: 31.12.2006 Ob 2 — 31.12.2005 Phasing out.

Obiettivo dell'aiuto: L'aiuto è rivolto alle piccole imprese commerciali, agli esercizi polifunzionali sempre che rientrino nella definizione di «piccola impresa commerciale» ed alle botteghe artigiane con lavorazioni tradizionali, tipiche artistiche e di servizio alla persona.

L'aiuto si riferisce sia ai locali (ammodernamento, ristrutturazione, ampliamento), sia alle attrezzature (acquisto, rinnovo, ampliamento).

Settore economico interessato (o settori): Commercio al dettaglio e servizi.

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Regione Veneto

Palazzo Balbi

Dorsoduro 3901, VE

Autorità di gestione

Regione Veneto

Direzione Programmi comunitari

S. Croce 1187, VE

Responsabile della gestione e attuazione

Regione Veneto

Direzione commercio

Cannaregio 2268, VE

Numero dell'aiuto: XS 68/02

Stato membro: Spagna

Regione: Comunità autonoma della Regione della Murcia

Titolo del regime di aiuti: Sovvenzioni volte a migliorare i servizi e adeguare le infrastrutture e le reti di telecomunicazione esistenti o di nuova costituzione, affinché le imprese ubicate in aree e poligoni industriali, nonché in zone ad alta concentrazione aziendale, dispongano di condizioni più concorrenziali per sviluppare la loro attività economica.

Base giuridica: Orden de 6 de junio de 2002, de la Consejería de Ciencia, Tecnología, Industria y Comercio, reguladora de las bases y convocatoria de las ayudas para la incorporación de redes y servicios avanzados de telecomunicación a espacios industriales y parques empresariales ubicados en la Región de Murcia.

Resolución por la que se publican los anexos a la Orden de 6 de junio de 2002, de la Consejería de Ciencia, Tecnología, Industria y Comercio, reguladora de las bases y la convocatoria de las ayudas para la incorporación de redes y servicios avanzados de telecomunicación a espacios industriales y parques empresariales ubicados en la región de Murcia

Spesa annua prevista per il regime: I crediti complessivi previsti ammontano a 600 000 euro

Intensità massima dell'aiuto: In termini di sovvenzione lorda alle imprese private, non si potrà concedere più del 40 % dei costi ammissibili.

Data di applicazione: Il decreto (orden) è entrato in vigore il 16/5/2002

Durata del regime: L'aiuto potrà essere concesso fino al 15/10/2002.

Obiettivo dell'aiuto: Stabilire la regolamentazione di base e lanciare l'invito per la concessione di sovvenzioni volte a migliorare i servizi e adeguare le infrastrutture e le reti di telecomunicazione esistenti o di nuova costituzione, affinché le imprese ubicate in aree e poligoni industriali, nonché in zone ad alta concentrazione aziendale della regione della Murcia dispongano di condizioni più concorrenziali per sviluppare la loro attività economica.

Settore economico interessato (o settori): Settore industriale

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

D. Patricio Valverde Megías

Consejero de Ciencia, Tecnología, Industria y Comercio

c/ San Cristóbal, 6

E-30071 Murcia — España

Numero dell'aiuto: XS 85/03

Stato membro: Regno Unito

Regione: Galles

Titolo del regime di aiuti: Regime relativo alla produzione di energia mediante utilizzazione del legno

Base giuridica: 1967 Forestry Act Section 3.2 (legge Forestale del 1967) e più particolarmente lo 1979 Forestry Act, Sections 1.1 and 1.2. (legge Forestale del 1979)

Spesa annua prevista per il regime: L'importo totale del regime è 13,239 milioni di GBP di cui 6,04 milioni di GBP rappresentano una sovvenzione ripartita sui 4 anni del progetto (fino a fine marzo 2007)

La valutazione della spesa annuale globale è la seguente

Data di applicazione: Seconda metà agosto 2003

Durata del regime: 4 anni fino al 31 marzo 2007 circa

Intensità massima dell'aiuto: L'intensità lorda deve rientrare nei limiti previsti per le PMI all'articolo 4- cioè 15 % per le piccole imprese in aree non assistite di cui all'allegato 1 del regolamento(il 7,5 % per le imprese di media dimensione). L'intensità massima dell'aiuto sarà del 50 % (35 %+15 %) nelle zone di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) e del 30 % nelle zone di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) (intensità dell'aiuto regionale + 10 %)

Obiettivo dell'aiuto: Diversificare e incrementare l'attività delle PMI del Galles attive nel nuovo settore dell'energia rinnovabile prodotta a partire dal legno. L'aiuto verrà fornito per l'acquisizione di immobilizzi tecnici destinati all'installazione di caldaie; alla costruzione di impianti di lavorazione(taglio e essiccazione del legno); in certi casi installazione di sistemi di caldo umido (contributo limitato ad un massimo del 35 %); costruzione di impianti per la produzione combinata di calore e di energia («CHP»).

Settore economico interessato (o settori): Industriale( società nuove o già esistenti per la fornitura di energia e ingegneri del settore termico); forestale (attraverso la vendita di legname di diametro ridotto); trasformazione (taglio ed essiccazione del legname sia alberi che residui del taglio del legno); trazione e trasporto.

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Paul Finch

Forestry Commission

Victoria Terrace

Aberystwyth

Ceredigion, SY23 2DQ

Tel: (01970) 625866

Numero dell'aiuto: XS92/03

Stato membro: Repubblica federale di Germania

Regione: Land Sachsen-Anhalt

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto: Linee direttrici sugli aiuti destinati ad incentivare il ricorso ai servizi di consulenza da parte delle imprese piccole e medie della Sassonia-Anhalt — programma di aiuti per il ricorso ai servizi di consulenza

Base giuridica: Mittelstandsfördergesetz des Landes Sachsen-Anhalt, vom 27. Juni 2001 (GVBl. LSA Nr. 27/2001)

Verwaltungsvorschriften zu § 44 der Landeshaushaltsordnung (VV-LHO, RdErl. des MF vom 9.8.1991, MBl. LSA S. 721, zuletzt geändert durch RdErl. des MF vom 1.2.2001, MBl. LSA S. 241)

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa: 2,5 milioni di EUR

Intensità massima dell'aiuto: 50 % delle spese ammissibili

Durata del regime o durata dell'aiuto singolo concesso: Fino al 31.12.2006

Obiettivo dell'aiuto: L'aiuto si estende ad attività di consulenza specifica, che dovrebbe imprimere alle imprese gli impulsi e stimoli necessari ad un ulteriore sviluppo e miglioramento. L'aiuto previsto avviene sotto forma di spese di consulenza.

Settore economico interessato (o settori): Tutti i settori contemplati nell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento di esenzione.

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Ministerium für Wirtschaft und Technologie des Landes Sachsen-Anhalt

Hasselbachstraße 4

D-39104 Magdeburg

Altre informazioni: In base al diritto in materia di bilancio del Land Sachsen-Anhalt, i beneficiari devono presentare le consuete informazioni sull'utilizzo degli aiuti concessi. Nell'ambito deI resoconto annuale sono comunicate le informazioni relative agli effetti positive delle misure di aiuto ed al raggiungimento degli obiettivi perseguiti.

Numero dell'aiuto: XS94/03

Stato membro: Italia

Regione: Provincia autonoma di Trento

Titolo del regime di aiuti: Servizi alle imprese (piccole e medie imprese) — Disciplina settoriale (autotrasporto)

Base giuridica: Legge Provinciale 12 luglio 1993 n. 17 e s.m.; relativo regolamento di attuazione approvata con delibera di Giunta provinciale n. 1664 di data 30 giugno 2000 e s.m., punto 1.1.3 «Disciplina settoriale»

Spesa annua prevista per il regime: Non superiore ad Euro 100 000 (stanziamento in bilancio annuo)

Intensità massima dell'aiuto: Il regime di aiuta settoriale, incorporato nel regime di aiuti N 280/98, costituisce una proroga dell'aiuto N 292/00. La procedura di notifica è stata avviata in data 10 aprile 2000 prot. n. 580/2000-D304/ES/pc. L'autorizzazione é pervenuta con lettera in data 25 aprile 2001 prot. SG (2001) D/288167. II regime in questione prevede diverse tipologie di aiuti.

Servizi di prima assistenza, finalizzati ad una valutazione complessiva dell'impresa, sostenuti fino al 50 %.

Servizi di base, che offrono una dettagliata analisi su una o più aree aziendali, sostenuti fina al 30 %.

Servizi specialistici, volti potenziare lo sviluppo dell'impresa in termini di presenza sul mercato, assetto organizzativa e tecnologico, sostenuti fino al 40 % della spesa.

Servizi specifici connessi agli indirizzi strategici, finalizzati al conseguimento degli obiettivi individuati dal programma di sviluppo provinciale (qualità dell'impresa, nuova imprenditorialità, integrazione) e sostenuti, per le piccole imprese, con aiuti fino al 50 %, per le medie imprese con aiuti fino ai 45 %.

Investimenti (art. 4 Reg. CE n. 70/2001) effettuati da consorzi di piccole imprese a di medie imprese; nel primo caso gli investimenti sono sostenuti con misure pari al 15 %; nei caso di medie imprese con un'Intensità massima pari al 7,5 %.

Data di applicazione: Dal 1o gennaio 2004.

Durata del regime: Dal 1o gennaio 2004 al 31 dicembre 2006.

Obiettivo dell'aiuto: Aiuti agli investimenti/consulenze per PMI operanti nel settore dell'autotrasporto cose per conto terzi e consorzi di PMI operanti nel settore dell'autotrasporto cose per conto terzi e consorzi.

Settore economico interessato (o settori): Autotrasporto cose per conto terzi.

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Provincia Autonoma di Trento

Piazza Dante 15

I-38100 Trento — Italia

Tel. 040/3772422

Numero dell'aiuto: XS95/03

Stato membro: Italia

Regione: Provincia Autonoma di Trento

Nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto: C.T.A. Consorzio Trentino Autonoleggiatori (con sede in Trento, via Brennero 182).

Base giuridica: Determinazione del Dirigente del Servizio Artigianato n. 313 del 7 agosto 2003 ai sensi della Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 «Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizioni in materia di commercio»

Importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa: Il contributo concesso è pari a EUR 112 500,00 da erogarsi in rate annuali per cinque anni.

Intensità massima dell'aiuto:

 

7,5 % del costo di investimento ammesso

 

investimento programmato: EUR 1 964 122,04

 

investimento ammesso: EUR 1 500 000,00

 

valore attuale dell'agevolazione: EUR 112 500,00

Data di applicazione: Il contributo è stato concesso con determinazione del Dirigente del Servizio Artigianato n. 313 di data 7 agosto 2003

Durata dell'aiuto singolo concesso: Data prevista di pagamento dell'ultima rata: 31 dicembre 2007

Obiettivo dell'aiuto: Aiuto ad un consorzio di imprese di trasporti di persone (autonoleggiatori) per un investimento relativo ad un fabbricato.

Settore economico interessato: Trasporti

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Provincia Autonoma di Trento

Servizio Artigianato

via Trener, 3

I-38100 Trento

Numero dell'aiuto: XS 97/03

Stato membro: Regno Unito

Regione: Inghilterra nord orientale

Titolo del regime di aiuti: Ampliamento dell'attività di intermediazione di attività nel Tyne e Wear: Collegamento di attività nel Tyne e Wear

Base giuridica: Single Programme- Regional Development Agencies Act 1998

Business Link — Section 11(1) of the Industrial Development Act 1982

Spesa annua prevista per il regime: L'intervento pubblico previsto nell'ambito del regime

FESR — 2003: 1 097 350 GBP; 2004: 4 965 511 GBP; 2005: 4 873 364 GBP

Collegamento di attività — 2003: 35 742 GBP; 2004: 584 772 GBP; 2005: 602 328 GBP

Single Programme (Programma unico) — 2003: 269 301 GBP; 2004: 543 186 GBP; 2005: 662 857 GBP

Il progetto sarà realizzato anche secondo le norme «de minimis». Il finanziamento di cui sopra si riferisce all'importo totale relativo alle due esenzioni L'aiuto «de minimis» non supererà l'importo di EUR 100 000 sul triennio.

Intensità massima dell'aiuto: Le singole PMI riceveranno un aiuto fino a un massimo del 50 % dei costi sostenuti per consulenze di intermediazione.

Data di applicazione:

Durata del regime: 4 agosto 2003-31 dicembre 2005

Obiettivo dell'aiuto: Il progetto interverrà nei confronti di attività economiche nuove o già esistenti al momento dell'acquisto di servizi di consulenza specifica. La fase iniziale consiste nell'aiuto a identificare i bisogni ( questa fase opererà secondo le norme de minimis), la seconda fase consisterà nell'attuazione della consulenza alle PMI tramite la negoziazione di partecipazioni nel Tyne e Wear. L'oggetto di questa seconda fase soddisfa le condizioni per beneficiare di un aiuto per le PMI in quanto si tratta di un servizio fornito da consulenti esterni e quindi gode di un aiuto pari al 50 % dei costi sostenuti per la consulenza.

Settore economico interessato (o settori): Tutti i settori industriali fatte salve le norme speciali relative agli aiuti di stato in determinati settori — Articolo 1, paragrafo 2, dei regolamenti relativi alle esenzioni per categoria per le PMI.

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Persona di contatto FESR — Neil McGuinness

European Programmes Secretariat

Government Office for the North East

Wellbar House

Gallowgate

Newcastle Upon Tyne

Tyne and Wear — NE1 4TD

Persona di contatto del finanziatore — John Scott

Business Link Tyne and Wear

Business and Innovation Centre

Wearfield

Sunderland Enterprise Park (east)

Sunderland

Tyne and Wear

SR5 2TA

Numero dell'aiuto: XS 101/03

Stato membro: Italia

Regione: Umbria

Titolo del regime di aiuti: Sostegno all'acquisizione di servizi reali — Tip. A) — Interventi diretti alla certificazione di sistemi gestione qualità, ambiente, sicurezza ed etica.

Base giuridica: Legge regionale 12 novembre 2002, n. 21; DGR 11 giugno 2003, n. 778.

Spesa annua prevista per il regime: mediante 900 000,00 EUR annui.

Intensità massima dell'aiuto: 50 % della spesa annua.

Data di applicazione: Data di pubblicazione del bando di concorso: 9 luglio 2003. Gli aiuti verranno concessi in seguito alla presentazione di idonea domanda da parte di PMI operanti nei settori dell'industria, dell'artigianato, del commercio, del turismo, dei servizi e dell'economia sociale ed esclusivamente in riferimento a spese sostenute dopo la data di presentazione della domanda.

Durata del regime: la legge n. 12/2002 non prevede alcun limite temporale alla concessione dei contributi. Per le zone Obiettivo 2 e Phasing out della Regione dell'Umbria, nel periodo di vigenza del Docup Ob.2 (2000-2006), saranno rispettati i limiti temporali di cui al Reg. CE 1260/99.

Obiettivo dell'aiuto: sostegno all'acquisizione di servizi reali per le PMI ubicate nel territorio della Regione dell'Umbria. In particolare gli aiuti sono finalizzati all'acquisizione di servizi per l'introduzione/miglioramento di sistemi di gestione certificati, anche integrati tra loro, in materia di qualità, rispetto ambientale, sicurezza nei luoghi di lavoro e responsabilità sociale.

Settore economico interessato (o settori): tutti i settori economici, compresa l'economia sociale, con parziali limitazioni nel settore dei servizi; sono invece tassativamente esclusi i seguenti settori

Estrazione minerali metalliferi (Divisione 13 Classificazione ISTAT '91) e produzione siderurgica di cui all'Allegato n. 1 del Trattato CECA;

Costruzione e riparazioni navali;

Produzione fibre artificiali;

Imprese operanti nei settori agroindustriali individuati alla Sezione D sottosezione DA Divisione 15 e 16 della Classificazione ISTAT '91 come segue

15.1, 15.2, 15.3, 15.4 tutte le classi e categorie;

15.5 tutta la classe 15.51;

15.6 e 15.7 tutte le classi e categorie;

15.8 la classe 15.83 e la categoria 15.89.3;

15.9 le classi 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.97;

16.0 per intero.

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Regione dell'Umbria — Giunta Regionale

Servizio X Politiche per l'offerta pubblica dei servizi alle imprese e diffusione dell'innovazione e della ricerca

Via Mario Angeloni, 61

I-06184 Perugia

tel. 00390755045765

telefax 00390755045568

E-mail: innovazione@regione.umbria.it

Numero dell'aiuto: XS105/03

Stato membro: Italia

Regione: Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Titolo del regime di aiuti: Finanziamento dei servizi di consulenza fornite alle PMI per progetti di sviluppo e di promozione dei distretti artigianali.

Base giuridica: Decreto del Presidente della Regione n. 0198/Pres di data 17 giugno 2003.

Spesa annua prevista per il regime:

 

Anno 2003: 50 000,00 EUR

 

Anno 2004: 100 000,00 EUR

Intensità massima dell'aiuto: L'aiuto consiste in un contributo in conto capitale alle PMI pari al 50 % in ESL dei costi dei servizi di consulenza.

Data di applicazione: Dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. I primo provvedimenti non saranno assunti prima del 30.10.2003.

Durata del regime:

Obiettivo dell'aiuto: Valorizzazione dei distretti artigianali quale ambito di sviluppo economico-occupazionale e quale sede di promozione e di coordinamento delle iniziative locali concernenti il comparto artigiano, e creazione delle condizioni che consentano un utilizzo ottimale delle risorse umane, delle risorse tecniche produttive esistenti o potenzialmente reperibili all'interno del distretto.

Destinatari: i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, rientranti nella definizione di piccola o media impresa ai sensi della raccomandazione 96/280/CE della Commissione del 3 aprile 1996.

Settore economico interessato (o settori): Tutti i settori esclusi quelli che operano nei settori delle attività connesse alla produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato I del trattato che istituisce la Comunità europea.

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Direzione regionale dell'artigianato e della cooperazione

Servizio per lo sviluppo dell'artigianato

Via Giulia, 75/1

34100 Trieste

Telefono: 040/377.48.22

Fax: 040/377.48.10

e.mail: dir.art.coop@regione.fvg.it

Altre informazioni: Il presente regime viene attuato in conformità al regolamento CE 70/2001 del 12 gennaio 2001.

Le autorità regionali si impegnano a modificare la definizione di PMI a partire dall'1.1.2005, come previsto dalla raccomandazione della Commissione europea dd. 6.5.2003, relativa alla definizione di piccola, media e microimpresa, pubblicata sulla GUCE L 124 del 20.5.2003.

Numero dell'aiuto: XS120/03

Stato membro: Italia

Regione: Piemonte

Titolo del regime di aiuti: Incentivi automatici di natura fiscale a sostegno della base produttiva.

Base giuridica:

Legge n. 341/95 e s.m. e i. di cui alla legge n. 266/97;

Decreto legislativo n. 112/98, art. 19;

Decreto legislativo n. 123/98;

Regolamento CE n. 70 del 12.1.2001;

Delibera di Giunta Regionale n. 109 — 10275 dell'1.8.2003.

Spesa annua prevista per il regime

 

Anno 2003: 34 500 000 euro

 

Anno 2004: 45 000 000 euro

 

Anno 2005: 45 000 000 euro

 

Anno 2006: 45 000 000 euro

Intensità massima dell'aiuto: Per gli investimenti materiali ed immateriali nonché per le consulenze:

è prevista l'applicazione di un'intensità di aiuto pari all'8 % ESN + 10 % ESL per le piccole imprese ed all'8 % ESN + 6 % ESL per le medie imprese, qualora le relative unità produttive siano ubicate nelle aree di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettera c) del territorio regionale;

per le piccole e medie imprese le cui unità produttive siano ubicate nelle restanti aree del territorio regionale, l'intensità d'aiuto è pari rispettivamente al 15 % ESL ed al 7,5 % ESL.

In ogni caso non saranno concessi singoli aiuti di importo elevato, ai sensi dell'art. 6 del regolamento CE n. 70 del 12.1.2001.

Data di applicazione: 27.10.2003 (non sarà in ogni caso erogato alcun aiuto fino all'avvenuta comunicazione della presente scheda di sintesi alla Commissione).

Durata del regime:

Obiettivo dell'aiuto: L'aiuto consente di agevolare sotto forma di bonus fiscale immobilizzazioni materiali ed immateriali per iniziative relative alla creazione di un nuovo impianto, all'ampliamento, all'ammodernamento, alla ristrutturazione, alla riconversione, alla riattivazione ed alla delocalizzazione delle unità produttive, nell'intero territorio regionale.

Settore economico interessato (o settori): PMI, aventi unità produttive ubicate nel territorio regionale, che operano

nei settori delle attività estrattive, manifatturiere, della produzione e distribuzione di energia elettrica, gas ed acqua, delle costruzioni di cui alle sezioni C, D, E, F della «classificazione delle attività economiche ISTAT 1991». Le sezioni ammesse alle agevolazioni di cui alla sottosezione DA sono le seguenti: 15.5.2; 15.81.1; 15.81.2; 15.82; 15.85; 15.88; 15.89.1; 15.89.2; 15.96; 15.98; 15.99. Sono altresì ammessi alle agevolazioni le imprese operanti

nel settore delle telecomunicazioni;

nelle attività di servizi potenzialmente diretti ad influire positivamente sullo sviluppo delle predette attività produttive.

Al regime si applicano le esclusioni e le limitazioni previste dalla normativa comunitaria, per i settori della siderurgia, delle costruzioni navali, delle fibre sintetiche, dell'industria automobilistica, dei trasporti.

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Regione Piemonte

Direzione Industria

Via Pisano, n. 6

I-10152 Torino

Altre informazioni: Il regime di aiuto non riguarda attività connesse all'esportazione, vale a dire non è un aiuto direttamente connesso ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione e non è condizionato all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione.

Il regime di aiuto non riguarda altresì le imprese che operano nei settori della produzione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato 1 del trattato.

Sono ammissibili ai benefici solo le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di aiuto.

I servizi di consulenza ammessi all'agevolazione non sono continuativi e periodici, né connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa.

Numero dell'aiuto: XS131/03

Stato membro: Italia

Regione: Calabria

Titolo del regime di aiuto: Aiuti per la realizzazione di progetti integrati di qualificazione della ricettività turistica esistenti promossi da PMI

Misura 4.4 Azione a) P.O.R. Calabria 2000-2006

Base giuridica:

Legge regionale n. 7/2001 art. 31 quater

Decisione C.E. dell'8 agosto 2000 n. 2345

Deliberazione di Giunta regionale n. 398 del 14.5.2002

Spesa annua prevista:

 

Dotazione complessiva di 48 000 000 Euro ripartita fra

tipologia 4.4.a.1 (riqualificazione delle strutture alberghiere ed extra--alberghiere): 45 000 000 Euro;

tipologia 4.4.a.2 (riqualificazione di strutture ricettive di interesse sociale): 3 000 000 Euro.

 

Spesa prevista 2003: 9 600 000 Euro

 

Spesa prevista 2004: 12 800 000 Euro

 

Spesa prevista 2005: 12 800 000 Euro

 

Spesa prevista 2006: 12 800 000 Euro

Intensità massima dell'aiuto: Contributo in conto capitale pari al 50 % della spesa riconosciuta ammissibile e con un'agevolazione massima non eccedente il 75 % del valore netto dell'investimento.

Data di applicazione:

Durata del regime:

Obiettivo dell'aiuto: L'aiuto è destinato a qualificare la ricettività turistica della Regione Calabria puntando a migliorare la qualità e le caratteristiche delle strutture ricettive già presenti sul territorio regionale (anche attraverso la creazione di strutture complementari e di servizi annessi).

Sono finanziate le iniziative finalizzate al potenziamento, alla qualificazione e all'ammodernamento funzionale delle strutture del settore.

Gli interventi ammissibili ad usufruire degli aiuti devono consistere in programmi di investimento organici e funzionalmente indipendenti, in quanto atti da soli a conseguire gli obiettivi produttivi, economici ed occupazionali proposti.

Settori economici interessati: Settore turistico, ad esclusione degli interventi nel settore dell'agriturismo e del turismo rurale finanziati dal FEOGA.

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Regione Calabria (sede legale)

Via Massara, n. 2

I-88100 Catanzaro


23.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 181/10


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. COMP/M.3762 — Apax/Travelex)

(2005/C 181/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 16 giugno 2005 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n. 32005M3762. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


23.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 181/11


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. COMP/M.3764 — Belgacom/Swisscom/JV)

(2005/C 181/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 19 maggio 2005 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n. 32005M3764. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


23.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 181/12


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. COMP/M.3783 — TPG/British Vita)

(2005/C 181/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 6 giugno 2005 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32005M3783. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


Garante europeo della protezione dei dati

23.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 181/13


Parere del garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (COM(2004) 835 definitivo)

(2005/C 181/06)

IL GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 286,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 8,

vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati,

visto il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, in particolare l'articolo 41,

vista la richiesta di parere, ricevuta il 25 gennaio 2005 dalla Commissione, a norma dell'articolo 28, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 45/2001,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:

1.   INTRODUZIONE

1.1   Premessa

L'istituzione del sistema d'informazione visti (VIS) costituisce una parte importante della politica comune dell'UE in materia di visti e ha formato oggetto di vari strumenti fra loro connessi.

Nell'aprile 2003 è stato presentato uno studio di fattibilità (1) sul VIS, commissionato dalla Commissione.

Nel settembre 2003 la Commissione ha proposto la modifica (2) di un precedente regolamento che istituisce un modello uniforme per i visti. L'obiettivo principale consiste nell'introdurre nel nuovo modello di visto i dati biometrici (immagine del volto e due impronte digitali) da memorizzare su chip.

Nel giugno 2004 una decisione del Consiglio (3) ha avviato il processo istitutivo del sistema d'informazione visti fornendo la base giuridica per la sua iscrizione nel bilancio dell'UE. La decisione propone una base di dati centrale comprendente informazioni connesse alle domande di visto e prevede il ricorso alla procedura di «comitologia» per gestire gli sviluppi tecnici del VIS.

Nel dicembre 2004 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento concernente il VIS e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (4) (di seguito «la proposta»), che forma oggetto del presente parere. Uno studio per la valutazione d'impatto estesa (5) (di seguito «VIE») è allegato alla proposta.

Tuttavia, come indicato nella relazione introduttiva alla proposta, saranno necessari ulteriori strumenti giuridici per completare il regolamento, in particolare al fine di:

modificare l'Istruzione consolare comune diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria delle parti contraenti della convenzione di Schengen (di seguito «Istruzione consolare comune»), per quanto riguarda l'introduzione dei dati biometrici nelle procedure;

sviluppare un nuovo meccanismo per lo scambio di dati con l'Irlanda e il Regno Unito;

scambiare i dati relativi ai visti per soggiorni di lunga durata.

Come deciso dal Consiglio «Giustizia e affari interni» del 5 e 6 giugno 2003 e secondo quanto disposto dall'articolo 1, paragrafo 2 della succitata decisione del Consiglio del giugno 2004, il VIS sarà basato su un'architettura centralizzata comprendente una base di dati in cui sono memorizzati i fascicoli relativi alle domande di visto: il sistema centrale d'informazione visti (CS-VIS) e un'interfaccia nazionale (NI-VIS) situata in ciascuno Stato membro. Gli Stati membri designeranno (6) un'autorità centrale nazionale collegata all'interfaccia nazionale e attraverso la quale le rispettive autorità competenti avranno accesso al CS-VIS.

1.2   Principali elementi della proposta sotto il profilo della protezione dei dati

La proposta è intesa a migliorare la gestione della politica comune in materia di visti agevolando lo scambio di dati tra gli Stati membri, attraverso l'istituzione di una base di dati centrale. Il regolamento prevede l'introduzione di dati biometrici (fotografia e impronte digitali) nel corso della procedura di presentazione della domanda e la registrazione dei medesimi nella base di dati centrale.

I dati biometrici potrebbero essere usati anche sulla vignetta visto mediante l'inserimento della fotografia e delle impronte digitali memorizzate su chip, come previsto dal regolamento modificativo proposto dalla Commissione sul modello uniforme per i visti (con riserva della decisione del Consiglio basata sui risultati dell'attuale analisi).

La proposta descrive nei particolari le varie operazioni effettuate con i dati (inserimento, modifica, cancellazione e consultazione) e i vari dati da aggiungere nel VIS a seconda dei casi (domanda accolta, domanda respinta, ecc.).

La proposta prevede un periodo di cinque anni per la conservazione dei dati relativi a ciascuna domanda.

La proposta elenca limitativamente le autorità competenti diverse dalle autorità competenti per i visti, abilitate ad accedere al VIS e definisce i diritti di accesso loro attribuiti:

le autorità competenti in materia di controlli alle frontiere esterne e all'interno del territorio degli Stati membri

le autorità competenti in materia di immigrazione

le autorità competenti in materia di asilo.

Nel descrivere il funzionamento del VIS e le responsabilità ad esso relative, la proposta indica che la Commissione tratta i dati del VIS per conto degli Stati membri. Illustra la necessità di usare le registrazioni delle operazioni di trattamento dei dati per garantire la sicurezza dei medesimi e descrive le singole responsabilità per assicurare tale livello di sicurezza.

La proposta contiene un capo dedicato alla protezione dei dati in cui sono definiti i ruoli delle autorità nazionali e del garante europeo della protezione dei dati (di seguito «GEPD»).

La proposta affida la realizzazione tecnica del VIS e la scelta delle necessarie tecnologie ad un comitato istituito dall'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2424/2001 sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II).

Una valutazione d'impatto estesa del VIS, commissionata dalla Commissione e realizzata dall'EPEC, è allegata alla proposta. Essa conclude che l'opzione di un VIS che si avvalga dell'utilizzo di dati biometrici è attualmente la soluzione migliore per migliorare la politica comune in materia di visti.

2.   QUADRO PERTINENTE

La proposta avrà un'incidenza rilevante sul diritto alla vita privata e su altri diritti fondamentali delle persone; è pertanto soggetta ad un controllo alla luce dei principi relativi alla protezione dei dati. L'esame è effettuato secondo i seguenti parametri:

il rispetto della vita privata è sancito in Europa dal 1950 con l'adozione da parte del Consiglio d'Europa della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (di seguito «la CEDU»). L'articolo 8 di tale convenzione prevede il «diritto al rispetto della vita privata e familiare».

A norma dell'articolo 8, paragrafo 2 può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto soltanto se tale ingerenza è «prevista dalla legge» e costituisce «una misura che, in una società democratica, é necessaria» per tutelare interessi importanti. Secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, tali condizioni hanno portato ad obblighi supplementari in termini di qualità delle basi giuridiche sull'ingerenza, proporzionalità delle misure e necessità di adeguate salvaguardie contro gli abusi.

I principi che sottendono la protezione delle persone rispetto al trattamento di dati di carattere personale sono stati sviluppati nella convenzione sulla protezione dei dati, elaborata dal Consiglio d'Europa e adottata nel 1981.

Il diritto al rispetto della vita privata e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale sono stati sanciti più di recente dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, inserita nella parte II della nuova Costituzione UE.

A norma dell'articolo 52 della Carta è riconosciuta la possibilità di assoggettare tali diritti a limitazioni purché siano soddisfatte condizioni uguali a quelle previste dall'articolo 8 della CEDU. Dette condizioni devono essere prese in considerazione ogniqualvolta si esamini una proposta di possibile ingerenza.

Attualmente, le disposizioni di base relative alla protezione dei dati nella normativa UE sono stabilite:

nella direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31). La direttiva, di seguito denominata «direttiva 95/46/CE», prevede i principi particolareggiati alla luce dei quali sarà effettuata l'analisi della proposta, nella misura in cui si applica agli Stati membri. Ciò è tanto più importante se si considera che la proposta si applicherà congiuntamente alla legislazione nazionale di attuazione della direttiva. L'efficacia delle disposizioni e salvaguardie proposte dipenderà pertanto dall'efficacia di tale combinazione nei singoli casi;

nel regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8, pag. 1). Il regolamento, di seguito denominato «regolamento n. 45/2001», prevede principi analoghi a quelli contenuti nella direttiva 95/46/CE ed è pertinente in questo contesto in quanto la proposta si applicherà alle attività della Commissione congiuntamente alle disposizioni del regolamento. Anche tale combinazione merita pertanto attenzione.

La direttiva 95/46/CE e il regolamento n. 45/2001 devono essere letti in combinato disposto con altri strumenti. In altri termini, la direttiva e il regolamento, poiché disciplinano il trattamento di dati personali che possono ledere le libertà fondamentali e, in particolare, il diritto alla vita privata, devono essere interpretati alla luce dei diritti fondamentali. Ciò si desume anche dalla giurisprudenza della Corte di giustizia europea. (7)

Infine, il GEPD includerà nella sua analisi il parere n. 7/2004, dell'11 agosto 2004, del Gruppo dell'articolo 29 per la protezione dei dati (8)«sull'inclusione di elementi biometrici nei permessi di residenza e nei visti tenuto conto dell'istituzione del sistema europeo d'informazione visti (VIS)». In tale parere il Gruppo ha espresso preoccupazioni riguardo a vari elementi della proposta. Il GEPD intende verificare se e come la proposta ha tenuto conto delle preoccupazioni espresse.

3.   ANALISI DELLA PROPOSTA

3.1   Osservazioni generali

Il GEPD riconosce che l'ulteriore sviluppo della politica comune in materia di visti richiede uno scambio efficace di dati pertinenti. Uno dei meccanismi capaci di assicurare una trasmissione fluida di informazioni è il VIS. Tuttavia, tale nuovo strumento andrebbe limitato alla raccolta e allo scambio di dati nella misura necessaria allo sviluppo di una politica comune in materia di visti e proporzionata per la realizzazione di tale obiettivo.

L'istituzione del VIS può avere conseguenze positive per altri interessi pubblici legittimi senza tuttavia alterare la finalità del sistema. Il suo scopo limitato riveste un'importanza decisiva nel determinare il contenuto e l'uso legittimi del sistema e quindi anche nel concedere il diritto di accesso al VIS (o ad una parte dei suoi dati) alle autorità degli Stati membri per interessi pubblici legittimi.

Inoltre, la proposta introduce l'uso di elementi biometrici nel VIS. Il GEPD riconosce i vantaggi legati all'uso di elementi biometrici, sottolineandone tuttavia il notevole impatto e proponendo l'introduzione di salvaguardie rigorose circa l'uso dei dati biometrici.

Il presente parere deve essere letto alla luce di queste considerazioni essenziali. Esso dovrebbe essere citato nel preambolo del regolamento prima dei considerando («visto il parere ...»).

3.2   Finalità

La finalità del VIS riveste un'importanza cruciale, alla luce sia dell'articolo 8 della CEDU che del quadro generale sulla protezione dei dati. In conformità dell'articolo 6 della direttiva 95/46/CE, i dati personali devono essere «rilevati per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità». Solo una chiara definizione della finalità consentirà una corretta valutazione della proporzionalità e dell'adeguatezza del trattamento dei dati personali, il che è fondamentale tenuto conto della natura di tali dati (compresi quelli biometrici) e della portata dell'operazione di trattamento prevista.

La finalità del VIS è definita chiaramente all'articolo 1, paragrafo 2 della proposta:

«Il VIS contribuisce a migliorare la realizzazione della politica comune in materia di visti, la cooperazione consolare e la consultazione tra autorità consolari centrali agevolando lo scambio di dati tra Stati membri in merito alle domande e alle relative decisioni».

Pertanto, tutti gli elementi del VIS devono essere strumenti necessari e proporzionati per conseguire questo obiettivo nell'interesse della politica comune in materia di visti.

L'articolo 1, paragrafo 2 della proposta elenca inoltre ulteriori vantaggi legati al miglioramento della politica in materia di visti, quali:

a)

prevenire minacce alla sicurezza interna;

c)

agevolare la lotta contro la frode;

d)

agevolare i controlli ai valichi delle frontiere esterne.

Il GEPD considera questi elementi come esempi dei vantaggi derivanti dall'istituzione del VIS e dal miglioramento della politica comune in materia di visti, ma non come finalità a se stanti.

Ne derivano due conseguenze principali in questa fase:

il GEPD è consapevole del fatto che le strutture di contrasto sono interessate ad avere accesso al VIS; il 7 marzo 2005 il Consiglio ha adottato conclusioni in tal senso. Poiché il VIS ha la finalità di migliorare la politica comune in materia di visti, va osservato che la concessione di un accesso sistematico alle strutture di contrasto sarebbe in contrasto con tale finalità. Benché ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 95/46/CE l'accesso possa essere concesso su base ad hoc, in circostanze specifiche e fatte salve adeguate garanzie, un accesso sistematico non può essere autorizzato.

In termini più generali, una valutazione della proporzionalità e della necessità dell'accesso è fondamentale se in futuro fossero adottate decisioni sulla concessione o meno dell'accesso al VIS a talune altre autorità. I compiti per i quali è autorizzato l'accesso devono essere coerenti con le finalità del VIS.

Il riferimento esplicito alla prevenzione delle minacce alla sicurezza interna di qualunque Stato membro di cui alla lettera a) è inopportuno. I principali vantaggi del VIS saranno la prevenzione delle frodi e del «visa shopping» (la lotta contro le frodi è anche la ragione principale dell'inclusione di dati biometrici nel sistema) (9). La prevenzione delle minacce alla sicurezza dovrebbe pertanto essere considerata un vantaggio «secondario», benché assai utile.

Il GEPD raccomanda di rendere più esplicita la distinzione tra «finalità» e «vantaggi» nel testo dell'articolo 1, paragrafo 2, ad esempio come segue:

«Il VIS ha la finalità di migliorare la realizzazione della politica comune in materia di visti, la cooperazione consolare e la consultazione tra autorità consolari centrali agevolando lo scambio di dati tra Stati membri in merito alle domande e alle relative decisioni. In tal modo contribuisce altresì a ...».

È inoltre opportuno osservare al riguardo che gli «Orientamenti per la creazione di un sistema comune di scambio di dati in materia di visti», adottati dal Consiglio «GAI» il 13 giugno 2002 (10), hanno posto la prevenzione delle minacce alla sicurezza interna alla fine dell'elenco. Si potrebbe fare lo stesso nel testo in esame; siffatta redazione sarebbe assai più coerente con la finalità del VIS.

3.3   Qualità dei dati

Ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 95/46/CE, i dati personali devono anche essere «adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali vengono rilevati e/o per le quali vengono successivamente trattati». Tale requisito fa riferimento alla proporzionalità del VIS in quanto tale, ma anche ai dati da raccogliere e memorizzare nel VIS e alla loro successiva utilizzazione, nonché alle garanzie supplementari applicabili in questo contesto. Detti elementi sono parimenti essenziali per la valutazione della proposta ai sensi dell'articolo 8 della CEDU.

L'istituzione del VIS rappresenta indubbiamente una notevole ingerenza nell'esercizio del diritto alla vita privata, se non altro per la sua portata e le categorie di dati personali trattate. Per tale motivo il Gruppo dell'articolo 29 ha chiesto, nel suo parere n. 7/2004, che gli vengano comunicati gli studi sulla portata e la gravità dei fenomeni in questione, nei quali sono addotte ragioni imprescindibili inerenti alla sicurezza pubblica o all'ordine pubblico che giustificano siffatto approccio.

Il GEPD ha preso attentamente atto delle prove presentate dalla VIE. Benché esse non siano del tutto decisive, sembra che vi siano ragioni sufficienti per giustificare l'istituzione del VIS al fine di migliorare la politica comune in materia di visti.

In tale contesto sembrerebbe rientrare nel margine di valutazione del legislatore la decisione relativa all'istituzione del VIS quale strumento volto a migliorare le condizioni di rilascio dei visti da parte degli Stati membri. Siffatto sistema potrebbe in quanto tale inserirsi efficacemente nella creazione progressiva di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, come previsto nel trattato CE, nonché sostenere tale processo.

Tuttavia l'istituzione e l'impiego del VIS non potranno in nessun caso avere l'effetto di impedire che un elevato livello di protezione dei dati personali possa continuare a essere garantito in questo settore. Rientra nelle funzioni consultive del GEPD esaminare sino a che punto il VIS influirà sul livello attuale di protezione dei dati relativi alle persone interessate.

Considerato quanto precede, il GEPD esaminerà in particolare, nel presente parere, le questioni seguenti:

proporzionalità e adeguatezza dei dati, e loro utilizzazione (ad es. categorie di dati, accesso ai dati per ciascuna autorità interessata e periodo di conservazione dei dati);

funzionamento del sistema (ad es. responsabilità e sicurezza);

diritti delle persone interessate (ad es. informazione, possibilità di correggere o cancellare dati inesatti o non pertinenti);

monitoraggio e supervisione del sistema.

Ad eccezione dei punti seguenti, la proposta non solleva osservazioni di rilievo per quanto riguarda le categorie di dati da inserire nel VIS e la loro utilizzazione. Le disposizioni pertinenti sono state redatte con debita cura e appaiono nel complesso coerenti e adeguate.

3.4   Biometria

3.4.1   Impatto dell'utilizzazione della biometria

L'utilizzazione della biometria nei sistemi d'informazione non è mai una scelta irrilevante, specie allorché il sistema in questione riguarda un numero così elevato di persone. La biometria non costituisce solo un'altra tecnologia dell'informazione: essa modifica in maniera irrevocabile la relazione tra corpo e identità, in quanto le caratteristiche del corpo umano possono essere «lette» da una macchina e sottoposte a un successivo trattamento. Le caratteristiche biometriche, benché non possano essere lette dall'occhio umano, sono leggibili e utilizzabili mediante strumenti appropriati, in qualsiasi circostanza e ovunque si rechi la persona in questione.

Per quanto utile possa essere la biometria per determinati scopi, la sua utilizzazione generalizzata avrà un impatto enorme sulla società e dovrebbe essere oggetto di un dibattito ampio e aperto. Il GEPD non può che osservare che tale dibattito non ha ancora avuto veramente luogo prima dell'elaborazione della proposta. Ciò evidenzia ancor più la necessità di garanzie rigorose per l'utilizzazione di dati biometrici, come pure di una riflessione e di un dibattito approfonditi nel corso del processo legislativo.

3.4.2   Specificità della biometria

Come già sottolineato in vari pareri del Gruppo dell'articolo 29 (11), l'inserimento e il trattamento di dati biometrici ai fini dei documenti di identità dovranno essere accompagnati da garanzie particolarmente coerenti e rigorose. Infatti, a causa di alcune caratteristiche specifiche, i dati biometrici sono altamente sensibili.

È vero che la perdita di dati biometrici è quasi impossibile per la persona interessata, contrariamente a una password o a una chiave. Essi offrono una distinguibilità quasi assoluta, ossia ciascuna persona possiede caratteristiche biometriche uniche. Esse si mantengono quasi inalterate nel corso della vita di una persona e ciò conferisce loro un carattere di permanenza. Tutti hanno gli stessi «elementi» fisici, il che fornisce alla biometria anche una dimensione di universalità.

Cionondimeno è quasi impossibile annullare i dati biometrici: un dito o un viso difficilmente si modificano. Questa caratteristica, positiva sotto vari punti di vista, presenta un grave inconveniente in caso di furto di identità: le memorizzazione in una base di dati di impronte digitali e di una fotografia associate a un'identità usurpata potrebbe causare problemi gravi e permanenti al possessore effettivo di tale identità. Inoltre, in virtù della loro stessa natura, i dati biometrici non sono segreti e possono persino lasciare tracce (impronte digitali, DNA) che consentono la raccolta di tali dati senza che il possessore ne sia consapevole.

A causa di questi rischi inerenti alla natura della biometria, occorre porre in atto importanti garanzie (specie in termini di rispetto del principio della limitazione dello scopo, di restrizione dell'accesso e di misure di sicurezza).

3.4.3   Imperfezione tecnica delle impronte digitali

I principali vantaggi della biometria sopra descritti (universalità, distinguibilità, permanenza, usabilità dei dati, ecc.) non sono mai assoluti. Ciò ha un impatto diretto sull'efficacia delle procedure previste nel regolamento per la registrazione e la verifica dei dati biometrici.

In base alle stime effettuate (12), la percentuale delle persone che non possono essere registrate tocca il 5 % (poiché le loro impronte digitali non sono leggibili, o neppure esistono). La VIE allegata alla proposta ha previsto circa 20 milioni di richiedenti il visto per il 2007: ciò significa che potrà arrivare a 1 milione il numero di persone che non potranno seguire la procedura «normale» di registrazione, con evidenti conseguenze per la domanda di visto e il controllo alle frontiere.

L'identificazione biometrica è anche, per definizione, un processo statistico. Una percentuale di errore dello 0,5-1 % è normale (13): ciò significa che il sistema di controllo alle frontiere esterne avrà un tasso di respingimento ingiustificato (False Reject Rate) tra lo 0,5 e l'1 %. Questa percentuale vari in funzione di una soglia basata sulla politica in materia di gestione dei rischi delle autorità competenti (ciò equivale a creare un equilibrio tra il numero di persone respinte per errore e quelle ammesse per errore). Pertanto è esagerato ritenere che queste tecnologie garantiscano «un'identificazione esatta» della persona in questione, come affermato nel considerando n. 9 del regolamento proposto.

Conformemente a un recente studio prospettivo (14) richiesto dalla commissione LIBE del Parlamento europeo, si dovrebbe disporre di procedure di ripiego al fine di stabilire garanzie essenziali per l'inserimento di dati biometrici, poiché essi non sono né accessibili a tutti né completamente esatti. Siffatte procedure dovrebbero essere attuate e utilizzate per rispettare la dignità delle persone che non potranno seguire con esito positivo il processo di registrazione e per evitare di trasferire su di loro l'onere delle imperfezioni del sistema (15).

Il GEPD raccomanda pertanto che siano elaborate e incluse nella proposta procedure di ripiego. Tali procedure non dovrebbero né ridurre il livello di sicurezza della politica in materia di visti né ledere la dignità delle persone con impronte digitali illeggibili.

3.5   Categorie speciali di dati

Alcune categorie di dati (oltre ai dati biometrici) richiedono particolare attenzione: i dati relativi ai motivi di rifiuto del visto (punto 3.4.1) e i dati relativi ad altri membri di un gruppo (punto 3.4.2).

3.5.1   Motivi di rifiuto del visto

L'articolo 10, paragrafo 2 della proposta prevede, qualora sia adottata una decisione di rifiuto del visto, il trattamento dei dati relativi ai motivi del rifiuto. Questi ultimi sono del tutto standardizzati.

I primi due motivi figuranti alle lettere a) e b) sono di natura piuttosto amministrativa: mancata presentazione di un documento di viaggio valido, o documenti validi che dimostrino gli scopi e le condizioni del previsto soggiorno.

Nella lettera c) è menzionata «una segnalazione sul richiedente ai fini del rifiuto dell'ingresso», che implica una consultazione della base di dati del SIS.

Infine, nella lettera d) è indicato, come motivo di rifiuto del visto, il fatto che il richiedente «costituisce una minaccia all'ordine pubblico, alla sicurezza interna, alla salute pubblica e alle relazioni internazionali di uno Stato membro».

Tutti i motivi di rifiuto del visto devono essere applicati con grande cautela per le conseguenze che ne risultano per le persone interessate. Inoltre alcuni di essi, ossia quelli figuranti alle lettere c) e d), comportano il trattamento di «dati sensibili» ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 95/46/CE.

Il GEPD desidera richiamare l'attenzione più specificamente sulla condizione relativa alla salute pubblica, che appare vaga e implica il trattamento di dati assai sensibili. Conformemente al commento sugli articoli allegato alla proposta, il riferimento alla minaccia per la salute pubblica si basa sulla «proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un Codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone» (COM(2004) 391 defin.).

Il GEPD è consapevole del fatto che il criterio della «salute pubblica» è ampiamente utilizzato nella normativa comunitaria sulla libertà di circolazione delle persone ed è applicato con grande rigore, come dimostrato dalla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. L'articolo 29 di detta direttiva stabilisce le condizioni alle quali si tiene conto della minaccia alla salute pubblica: «Le sole malattie che possono giustificare misure restrittive della libertà di circolazione sono quelle con potenziale epidemico, quali definite dai pertinenti strumenti dell'Organizzazione mondiale della sanità, nonché altre malattie infettive o parassitarie contagiose, sempreché esse siano oggetto di disposizioni di protezione che si applicano ai cittadini dello Stato membro ospitante.».

Occorre tuttavia notare che la proposta sopra menzionata è finora solo una proposta e che l'inclusione della condizione di non costituire una minaccia alla salute pubblica nel regolamento VIS è subordinata all'adozione del Codice comunitario.

Inoltre, se fosse adottato, questo motivo di rifiuto dell'ingresso dovrebbe essere interpretato in maniera restrittiva. Infatti la proposta relativa al Codice comunitario si basa a sua volta sulla già citata direttiva 2004/38/CE.

Il GEPD raccomanda pertanto di inserire nel testo della proposta un riferimento all'articolo 29 della direttiva 2004/38/CE per garantire che la «minaccia alla salute pubblica» sia intesa nel senso di tale disposizione. In ogni caso, considerata la sensibilità dei dati, questi dovrebbero essere trattati solo se la minaccia alla salute pubblica fosse reale, attuale e sufficientemente grave.

3.5.2   Dati su altri membri di un gruppo

L'articolo 2, punto 7 definisce i termini «membri del gruppo» come «gli altri richiedenti con i quali il richiedente viaggia, compresi il coniuge e i figli che lo accompagnano». Il commento sugli articoli precisa che le definizioni figuranti nell'articolo 2 della proposta si riferiscono al trattato o all'acquis di Schengen sulla politica in materia di visti, tranne alcuni termini, compresi «membri del gruppo», che sono definiti specificamente ai fini del regolamento in esame. Si può pertanto desumere che questa definizione non fa riferimento alla definizione di «visto collettivo» figurante al punto 2.1.4 dell'Istruzione consolare comune. Il commento sugli articoli menziona «i richiedenti che viaggiano in gruppo con altri richiedenti, ad esempio nell'ambito di un accordo ADS, o insieme con familiari».

Il GEPD sottolinea che nel regolamento dovrebbe figurare una definizione precisa e completa di «membri del gruppo». Non può che osservare che nella proposta attuale la definizione è troppo vaga, in mancanza di un riferimento preciso al trattato o all'acquis di Schengen. In base alla suddetta formulazione della definizione, «membri del gruppo» potrebbe includere colleghi, altri clienti della stessa agenzia di viaggio che partecipano a un viaggio organizzato, ecc. Le conseguenze sono in

effetti assai importanti: ai sensi dell'articolo 5 del progetto di regolamento, il fascicolo «domanda» per ciascun richiedente è collegato ai fascicoli «domanda» degli altri membri del gruppo.

3.6   Conservazione dei dati

L'articolo 20 del progetto di regolamento contempla per ciascun fascicolo un periodo di conservazione di cinque anni. Si tratta di una scelta politica affinché il legislatore comunitario preveda un limite di tempo ragionevole.

Non esiste alcuna prova — segnatamente non alla luce dei motivi addotti nel commento relativo agli articoli — da cui si evince che la scelta politica effettuata in tale proposta sia irragionevole o abbia conseguenze inaccettabili, a condizione che siano messi in atto tutti gli opportuni meccanismi correttivi. Questo significa che la rettifica o la cancellazione dei dati deve essere garantita quando i dati non sono più esatti e in particolare quando una persona ha ottenuto la nazionalità di uno Stato membro o ha acquisito uno status che non richiede il suo inserimento nel sistema.

Inoltre, quando sono ancora presenti nel sistema, i dati non possono in alcun modo pregiudicare una nuova decisione. Alcuni motivi del respingimento (in particolare segnalazione del richiedente ai fini del rifiuto dell'ingresso, minaccia alla salute pubblica) hanno una validità limitata nel tempo. Il fatto che abbiano costituito validi motivi di rifiuto dell'ingresso in un dato momento non dovrebbe influenzare una nuova decisione. La situazione deve essere interamente riesaminata per ciasuna nuova domanda di visto e questo dovrebbe essere, se del caso, reso esplicito nel regolamento.

3.7.   Accesso e uso dei dati

3.7.1   Osservazioni preliminari

Come osservazione preliminare, il garante europeo della protezione dei dati (GEPD) prende atto dell'attenzione ovviamente prestata al sistema normativo di accesso e di uso dei dati VIS. Ciascuna autorità ha accesso a differenti dati per scopi diversi. Si tratta di un approccio adeguato che il GEPD può solo incoraggiare. Le seguenti osservazioni sono volte ad applicare questo approccio nella misura più ampia possibile.

3.7.2   Controlli sui visti alle frontiere esterne nonché all'interno del territorio

Nel caso di controlli sui visti alle frontiere esterne, l'articolo 16 della proposta di regolamento cita chiaramente i due precisi obiettivi:

«verificare l'identità della persona», il che significa secondo la definizione data, una comparazione faccia a faccia (one to one comparison);

«verificare l'autenticità del visto». Come proposto dalle norme dell'ICAO, il microchip del visto potrebbe utilizzare un sistema di certificazione a chiave pubblica/privata ((Public Key Infrastructure) al fine di effettuare tale processo di autenticazione.

Questi due obiettivi possono essere opportunamente raggiunti con l'esclusivo accesso al microchip protetto da parte delle autorità competenti ad effettuare i controlli sui visti. Un accesso alla base di dati centrale del VIS sarebbe pertanto eccessivo nel caso specifico. Quest'ultima opzione comporterebbe più autorità collegate al VIS, il che potrebbe far aumentare il rischio di un uso improprio. Potrebbe inoltre risultare un'opzione più costosa in quanto aumenteranno in misura considerevole il numero di accessi protetti e controllati al VIS nonché l'esigenza di formazione specifica connessa a tali accessi.

Permangono inoltre dubbi sull'adeguatezza dell'accesso ai dati come previsto all'articolo 16, paragrafo 2. Infatti, il paragrafo 2, lettera a) stabilisce che se, da una prima interrogazione emerge che i dati relativi al richiedente sono registrati nel VIS (come dovrebbe avvenire in linea di massima), l'autorità competente può consultare altri dati, sempre allo scopo di verificare l'identità. Questi dati riguardano tutte le informazioni relative alla domanda, le fotografie, le impronte digitali, nonché qualunque visto precedentemente rilasciato, annullato, revocato o prorogato.

Qualora la verifica dell'identità vada a buon fine, non è affatto chiaro per quale motivo il resto di tali dati sia ancora necessario. Questi dovrebbero in effetti solo essere resi accessibili, a condizioni restrittive, in caso di fallimento delle procedure di verifica. In tal caso, i dati citati all'articolo 16, paragrafo 2 contribuirebbero appositamente a una procedura di ripiego volta a stabilire l'identità della persona. Tali dati non dovrebbero pertanto essere accessibili a tutto il personale addetto ai controlli di frontiera, ma in modo più restrittivo solo ai funzionari incaricati di casi problematici.

Infine, la definizione delle autorità che hanno accesso dovrebbe essere più precisa. In particolare, non è chiaro chi siano «le autorità competenti ad effettuare controlli nell'ambito del territorio degli Stati membri». Il GEPD ritiene che si tratti delle autorità competenti ad effettuare controlli sui visti, e che l'articolo 16 debba essere modificato in tal senso.

3.7.3   Uso dei dati ai fini dell'identificazione e del rimpatrio di immigrati clandestini, e delle procedure di asilo

Nei casi descritti agli articoli 17, 18 e 19 (rimpatrio di immigrati clandestini e procedura di asilo), il VIS è utilizzato ai fini dell'identificazione. Tra i dati che possono essere utilizzati ai fini dell'identificazione vi sono le fotografie. Tuttavia, allo stato attuale della tecnologia connessa al riconoscimento facciale automatico per tali sistemi informatici su vasta scala, le fotografie non possono essere utilizzate per l'identificazione (uno fra molti, «one -to-many»); queste non possono garantire un risultato affidabile. Non devono pertanto essere considerate dati idonei ai fini dell'identificazione.

Pertanto, il GEPD suggerisce caldamente che le «fotografie» siano eliminate dalla prima parte di questi articoli e che siano mantenute nella seconda parte (le fotografie possono essere utilizzate quale strumento di verifica dell'identità di qualcuno, ma non per identificare in una base di dati su vasta scala).

Un'altra ipotesi sarebbe quella di modificare l'articolo 36 nel senso che le funzionalità di trattamento delle fotografie ai fini dell'identificazione saranno attuate solo quando questa tecnologia sarà considerata affidabile (eventualmente previo parere del comitato tecnico).

3.7.4   Pubblicazione delle autorità che hanno accesso

L'articolo 4 del progetto di regolamento prevede la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea delle autorità competenti designate in ciascuno Stato membro ad avere accesso al VIS. Tale pubblicazione dovrebbe essere fatta su base periodica (annuale), al fine di informare delle modifiche apportate alle situazioni nazionali. Il GEPD sottolinea l'importanza di questa pubblicazione quale indispensabile strumento di controllo, a livello europeo nonché a livello nazionale o locale.

3.8   Responsabilità

Si rammenta che il VIS sarà basato su un'architettura centralizzata con una base di dati centrale dove saranno archiviate tutte le informazioni sui visti e le interfacce nazionali ubicate negli Stati membri che consentono alle proprie autorità competenti di accedere al sistema centrale. Secondo i considerando nn. 14 e 15 del progetto di regolamento, la direttiva 95/46/CE si applica al trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri in applicazione del regolamento, e il regolamento(CE) n. 45/2001 si applica alle attività della Commissione in relazione alla tutela dei dati personali. Come citato nei suddetti considerando in questo contesto, la proposta è volta a precisare taluni punti, fra cui, per quanto attiene alle responsabilità in materia di utilizzazione dei dati e al controllo della protezione dei dati.

Infatti, questi punti sembrerebbero collegarsi ad alcuni dettagli importanti senza i quali il sistema delle garanzie di cui alla direttiva 95/46/CE e al regolamento 45/2001 non si applicherebbe o non sarebbe pienamente coerente con la proposta. L'applicabilità del diritto nazionale in conformità della direttiva ipotizza di norma un responsabile del trattamento che è stabilito in quello Stato membro (articolo 4), mentre l'applicabilità del regolamento dipende dal trattamento dei dati personali da parte di un'istituzione o di un organo comunitario nell'esercizio di attività le quali rientrano tutte o in parte nel campo di applicazione del diritto comunitario (articolo 3).

A norma dell'articolo 23, paragrafo 2 del progetto di regolamento, i dati saranno «trattati dal VIS a nome degli Stati membri». A norma dell'articolo 23, paragrafo 3 gli Stati membri designano l'autorità che dev'essere considerata quale la propria autorità di controllo ai sensi dell'articolo 2, lettera d) della direttiva 95/46/CE. Questo sembra suggerire che, secondo il sistema della direttiva, la Commissione dovrebbe essere considerata l'incaricato del trattamento. Ciò è confermato dalla spiegazione degli articoli. (16)

Questo linguaggio tende a sottovalutare il ruolo estremamente importante e fondamentale svolto dalla Commissione, sia nella fase di sviluppo del sistema che nel corso del suo normale funzionamento. È difficile collegare esattamente il ruolo della Commissione al concetto di responsabile del trattamento o di incaricato del trattamento; si tratta o di un incaricato del trattamento con poteri inconsueti (fra cui la progettazione del sistema) o di un responsabile del trattamento con restrizioni (in quanto i dati sono inseriti e utilizzati dagli Stati membri). La Commissione svolge effettivamente quello che deve essere riconosciuto quale ruolo (17) sui generis nel VIS.

Tale ruolo significativo dovrebbe essere riconosciuto tramite una descrizione completa dei compiti svolti dalla Commissione, piuttosto che mediante una formulazione che non corrisponde affatto alla realtà, in quanto troppo restrittiva, non modifica niente nel funzionamento del VIS e ingenera solo confusione. Questo è altresì importante in vista di un controllo coerente ed efficace del VIS (vedasi anche il punto 3.11). Il GEPD raccomanda pertanto di sopprimere l'articolo 23, paragrafo 2.

Il GEPD intende inoltre evidenziare l'estrema importanza di una descrizione completa dei compiti svolti dalla Commissione in relazione al VIS, qualora la Commissione intenda affidare i compiti di gestione a un altro organo. La scheda finanziaria allegata alla proposta cita la possibilità di trasferire detti compiti all'Agenzia per le frontiere esterne. In tale contesto, è basilare che la Commissione non lasci incertezze quanto alla portata delle sue competenze, affinché il suo successore conosca i limiti entro cui poter agire.

3.9   Sicurezza

La gestione e il rispetto di un livello di sicurezza ottimale per il VIS rappresenta un presupposto per garantire la prevista tutela dei dati personali archiviati nella base di dati. Al fine di ottenere tale livello soddisfacente in materia di tutela, devono essere messe in atto opportune garanzie per gestire i potenziali rischi connessi all'infrastruttura del sistema e alle persone coinvolte. Tale argomento viene attualmente discusso in vari punti della proposta e necessita di alcune migliorie.

Gli articoli 25 e 26 della proposta contengono varie misure per la sicurezza dei dati e precisano i tipi di abusi da evitare. Tali disposizioni potrebbero tuttavia essere utilmente integrate da misure volte a controllare e a riferire in maniera sistematica sull'efficienza delle misure di sicurezza già menzionate. Il GEPD raccomanda più specificamente di aggiungere a questi articoli disposizioni sulla verifica sistematica delle misure di sicurezza.

Questo si collega all'articolo 40 della proposta, che prevede il monitoraggio e la valutazione. Ciò non dovrebbe solo riguardare gli aspetti legati ai risultati, ai costi-benefici e alla qualità del servizio, ma anche il rispetto delle prescrizioni di legge, soprattutto nel settore della tutela dei dati. Il GEPD raccomanda pertanto che il campo di applicazione dell'articolo 40 sia esteso al monitoraggio e all'elaborazione di relazioni sulla legalità del trattamento.

Inoltre, a integrazione dell'articolo 24, paragrafo 4, lettera c) o dell'articolo 26, paragrafo 2, lettera e) per quanto concerne il personale debitamente autorizzato che ha accesso ai dati, va aggiunto che lo Stato membro dovrebbe garantire la disponibilità di precisi profili degli utenti (che dovrebbero essere tenuti a disposizione delle autorità nazionali di controllo). Oltre a detti profili degli utenti, gli Stati membri devono redigere e tenere costantemente aggiornato un elenco completo delle identità degli utenti. Lo stesso si applica alla Commissione: l'articolo 25, paragrafo 2, lettera b) dovrebbe pertanto essere integrato in tal senso.

Queste misure di sicurezza sono integrate dal monitoraggio e da garanzie organizzative. L'articolo 28 della proposta descrive le condizioni e le finalità per cui devono essere tenuti registri di tutte le operazioni di trattamento dei dati. Tali registri non saranno solo archiviati per monitorare la tutela dei dati e per garantire la sicurezza degli stessi dati ma anche per effettuare verifiche periodiche del VIS. Le relazioni di verifica contribuiranno all'effettiva esecuzione dei compiti svolti dalle autorità di controllo che saranno in grado di individuare i punti più deboli e di concentrarsi sugli stessi durante la procedura di verifica.

3.10   Diritti delle persone interessate

3.10.1   Informazione delle persone interessate

È della massima importanza fornire informazioni alle persone interessate per effettuare un trattamento leale. Rappresenta una garanzia indispensabile per i diritti della persona. L'articolo 30 della proposta segue essenzialmente l'articolo 10 della direttiva 95/46/CE per tale finalità.

Questa disposizione potrebbe, tuttavia, trarre vantaggio da alcune modifiche onde conformarsi meglio all'ambito del VIS. La direttiva prevede infatti che siano fornite alcune informazioni, ma autorizza, se del caso, ulteriori informazioni da dare. (18) L'articolo 30 dovrebbe pertanto essere modificato al fine di includervi i seguenti punti:

le persone interessate dovrebbero essere altresì informate circa il periodo di conservazione che si applica ai loro dati;

l'articolo 30, paragrafo 1, lettera e) riguarda «il diritto di accesso e di eventuale rettifica dei dati.» Sarebbe più preciso citare il «diritto di accesso e di eventuale richiesta di rettifica o di cancellazione dei dati». Al riguardo, le persone interessate dovrebbero essere informate della possibilità di chiedere consulenza o assistenza alle competenti autorità di controllo;

infine, l'articolo 30, paragrafo 1, lettera a) cita le informazioni sull'identità del responsabile del trattamento o del suo rappresentante, qualora ve ne siano. Dato che il responsabile del trattamento è sempre stabilito nel territorio dell'Unione europea, non sussiste la necessità di prevedere quest'ultima possibilità.

3.10.2   Diritto di accedere, rettificare e cancellare i dati

L'articolo 31, paragrafo 1, ultima frase recita: «Tale accesso ai dati può essere accordato soltanto da uno Stato membro». Si può ipotizzare che questo significhi che l'accesso ai dati (o la loro comunicazione ) non possa essere accordato dall'unità centrale, ma soltanto da uno Stato membro. Il GEPD raccomanda che sia reso esplicito che detta comunicazione può essere richiesta in qualsiasi Stato membro.

In aggiunta, la redazione di questa disposizione sembra implicare altresì che l'accesso non potrà essere rifiutato e che sarà dato senza l'autorizzazione dello Stato membro competente. Questo spiegherebbe perché le autorità nazionali debbono cooperare per applicare i diritti sanciti all'articolo 31, paragrafi 2, 3 e 4 ma non all'articolo 31, paragrafo 1 (19).

3.10.3   Assistenza da parte delle autorità di controllo

L'articolo 33, paragrafo 2 stabilisce che l'obbligo delle autorità di controllo nazionali di fornire assistenza e consulenza alla persona interessata sussista per tutta la durata del procedimento (dinanzi a un giudice). Il significato di questo paragrafo non è chiaro. Le autorità di controllo nazionali hanno differenti atteggiamenti verso il loro ruolo nel corso dei procedimenti giurisdizionali. Sembra come se le stesse autorità debbano svolgere il ruolo del procuratore legale del ricorrente dinanzi al giudice, il che non è possibile in molti paesi.

3.11   Controllo

La proposta ripartisce il compito di controllo fra le autorità di controllo nazionali e il GEPD. Questo è coerente con l'approccio della proposta al diritto applicabile e alle responsabilità per il funzionamento e l'uso del VIS e con l'esigenza di un controllo effettivo. Il GEPD accoglie pertanto favorevolmente tale approccio agli articoli 34 e 35.

Le autorità di controllo nazionali verificano la legalità del trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri, compresa la trasmissione da e verso il VIS. Il GEPD controlla le attività della Commissione (...) verificando altresì che i dati personali siano trasmessi legalmente tra le interfacce nazionali e il sistema centrale di informazioni visti. Questo potrebbe tradursi in sovrapposizioni, in quanto sia l'autorità di controllo nazionale che il GEPD sono contemporaneamente responsabili del controllo della legalità della trasmissione dei dati tra le interfacce nazionali e il sistema centrale di informazioni visti.

Il GEPD suggerisce pertanto di modificare l'articolo 34 e precisare che le autorità di controllo nazionali verificano la legalità del trattamento dei dati personali da parte dello Stato membro, compresa la loro trasmissione da e verso l'interfaccia nazionale del VIS.

Per quanto concerne il controllo del VIS, è altresì importante sottolineare che le attività di controllo da parte delle autorità di controllo nazionali e del GEPD dovrebbero essere coordinate in una certa misura, al fine di garantire un livello sufficiente di coerenza e di efficacia globale. Infatti, sussiste l'esigenza di un'attuazione armonizzata del regolamento e di cooperazione verso un approccio generale dei problemi comuni. Inoltre, in materia di sicurezza, si può aggiungere che il livello di sicurezza del VIS sarà definito sostanzialmente dal livello di sicurezza dell'anello più debole. A tale riguardo anche la cooperazione fra il GEPD e le autorità nazionali deve essere strutturata e migliorata. L'articolo 35 dovrebbe pertanto contenere una disposizione in tal senso secondo cui il GEPD convoca, almeno una volta l'anno, una riunione con tutte le autorità di controllo nazionali.

3.12   Attuazione

L'articolo 36, paragrafo 2 della proposta prevede che: «Le misure necessarie all'esecuzione tecnica delle funzionalità di cui al paragrafo 1 sono adottate conformemente alla procedura prevista all'articolo 39, paragrafo 2.» L'articolo 39 fa riferimento ad un comitato che assiste la Commissione istituito nel dicembre 2001 (20) ed utilizzato in vari strumenti.

L'esecuzione tecnica delle funzionalità del VIS (le interazioni con le autorità competenti e il modello uniforme per i visti) presenta una serie di potenziali impatti critici sulla protezione dei dati. Per esempio, la scelta di inserire o meno un microchip nei visti che avrà un impatto sul modo in cui la banca dati centrale sarà utilizzata, nonché il formato del modello utilizzato per scambiare i dati biometrici che guiderà e delineerà la relativa politica in materia di protezione dei dati (21).

Questa selezione di tecnologie avrà un impatto determinante sulla corretta attuazione dei principi di scopo e proporzionalità e dovrebbe di conseguenza essere controllata. Pertanto le scelte tecnologiche con un impatto significativo sulla protezione dei dati dovrebbero essere fatte di preferenza tramite regolamento, in conformità della procedura di codecisione. Soltanto allora può essere esercitato il necessario controllo politico. In tutti gli altri casi con un impatto sulla protezione dei dati il GEPD dovrebbe avere la possibilità di esprimere suggerimenti riguardo alle scelte fatte da questo comitato.

3.13   Interoperabilità

L'interoperabilità è un presupposto fondamentale e vitale per l'efficienza dei sistemi informatici su vasta scala come il VIS. Offre la possibilità di ridurre il costo globale in maniera consistente e di evitare ridondanze naturali di elementi eterogenei. L'interoperabilità può inoltre contribuire all'obiettivo di una politica comune in materia di visti tramite l'attuazione della stessa procedura per tutti gli elementi costitutivi di questa politica. Tuttavia è fondamentale distinguere tra due livelli di interoperabilità:

l'interoperabilità tra gli Stati membri dell'UE è fortemente auspicabile; effettivamente le domande di visto inviate dalle autorità di uno Stato membro devono essere interoperabili con quelle inviate dalle autorità di qualsiasi altro Stato membro;

l'interoperabilità tra sistemi creati per scopi differenti o con sistemi di paesi terzi è molto più discutibile.

Tra le salvaguardie disponibili utilizzate per limitare la finalità del sistema ed impedire la «funzione di scorrimento» (function creep), l'utilizzo di standard tecnologici differenti può contribuire a questa limitazione. Inoltre, qualsiasi forma di interazione tra due sistemi diversi dovrebbe essere attentamente documentata. L'interoperabilità non dovrebbe mai portare ad una situazione in cui un'autorità, non autorizzata all'accesso o all'utilizzo di taluni dati, possa ottenere tale accesso tramite un altro sistema di informazione.

In questo contesto il GEPD desidera fare riferimento alla dichiarazione del Consiglio del

25 marzo 2004 sulla lotta al terrorismo, in cui si chiede alla Commissione di presentare proposte per migliorare l'interoperabilità e le sinergie fra i sistemi d'informazione (SIS II, VIS ed Eurodac).

Egli desidera inoltre fare riferimento alla discussione in corso relativa all'organo a cui potrebbe essere affidata in futuro la gestione dei diversi sistemi su vasta scala (cfr. anche il punto 3.8 del presente parere). Il GEPD sottolinea nuovamente che l'interoperabilità dei sistemi non può essere attuata in violazione del principio di limitazione dello scopo e che dovrebbe essergli presentata qualsiasi proposta in materia.

4.   CONCLUSIONI

4.1   Punti generali

1.

Il GEPD riconosce che l'ulteriore sviluppo di una politica comune in materia di visti necessita di uno scambio efficiente dei dati pertinenti. Uno dei meccanismi che possono assicurare un regolare flusso di informazioni è il VIS. Il GEPD ha preso accuratamente atto delle prove presentate nella VIE. Sebbene queste prove non siano del tutto decisive, sembrano esserci ragioni sufficienti per giustificare l'istituzione del VIS con lo scopo di migliorare la politica comune in materia di visti.

Comunque questo nuovo strumento dovrebbe essere limitato alla raccolta e allo scambio dei dati, nella misura in cui siano necessari allo sviluppo di una politica comune in materia di visti e proporzionati a tale obiettivo.

2.

L'istituzione del VIS può avere conseguenze positive per altri interessi pubblici legittimi, pur tuttavia ciò non altera lo scopo del VIS. Pertanto tutti gli elementi del VIS devono essere strumenti necessari e proporzionati per raggiungere l'obiettivo sopra citato.

Inoltre:

l'accesso sistematico da parte delle autorità di contrasto non sarebbe conforme con questo scopo;

il GEPD raccomanda che tale distinzione tra «scopo» e «benefici» sia resa più esplicita nel testo dell'articolo 1, paragrafo 2;

l'interoperabilità con altri sistemi non può essere attuata in violazione del principio di limitazione dello scopo.

3.

Il GEPD riconosce i vantaggi dell'utilizzo dei dati biometrici ma sottolinea il notevole impatto dell'utilizzo di tali dati e propone l'inserimento di salvaguardie rigorose per l'utilizzo dei dati biometrici. Inoltre l'imperfezione tecnica delle impronte digitali richiede che siano sviluppate e inserite nella proposta procedure di ripiego.

4.

Il presente parere dovrebbe essere menzionato nel preambolo del regolamento prima dei considerando («Visto il parere....»).

4.2   Altri punti

5.

Riguardo ai motivi di rifiuto del visto: dovrebbe essere incluso nel testo della proposta un riferimento all'articolo 29 della direttiva 2004/58/CE per assicurare che «minaccia all'ordine pubblico sia compreso alla luce di quella disposizione».

6.

I dati sui membri di un gruppo hanno un significato speciale nella proposta: pertanto dovrebbe essere prevista una definizione precisa e completa di «membri del gruppo.»

7.

Non ci sono prove che la scelta politica che è stata fatta in questa proposta sul periodo di conservazione dei dati sia irragionevole o avrebbe conseguenze inaccettabili, a patto che siano attivati tutti i meccanismi di correzione opportuni.

Inoltre la proposta dovrebbe indicare esplicitamente che i dati personali devono essere completamente riesaminati ad ogni nuova domanda di visto.

8.

Riguardo al controllo dei visti alle frontiere esterne: l'articolo 16 della proposta dovrebbe essere modificato poiché un accesso esclusivo alla banca di dati centrale del VIS sarebbe sproporzionato in tali casi. È sufficiente un unico accesso da parte delle autorità competenti a svolgere il controllo dei visti al microchip protetto.

Inoltre se l'identità è stata verificata, non è affatto chiaro per qual ragione la parte restante di questi dati sia ancora necessaria.

9.

Riguardo all'utilizzo dei dati per l'identificazione e il rimpatrio di immigrati clandestini e per le procedure di asilo: «fotografie» dovrebbe essere rimosso dalla prima parte degli articoli 17, 18 e 19 e mantenuto nella seconda parte.

10.

Riguardo alle responsabilità della Commissione e degli Stati membri: l'articolo 23, paragrafo 2, dovrebbe essere soppresso.

11.

Dovrebbero essere aggiunte alla proposta disposizioni sull'(auto)verifica sistematica delle misure di sicurezza. Il campo di applicazione dell'articolo 40 deve essere esteso a monitorare e relazionare sulla liceità del trattamento dei dati. Inoltre:

un elenco completo delle identità degli utenti deve essere redatto e tenuto costantemente aggiornato da parte degli Stati membri. Lo stesso si applica alla Commissione: l'articolo 25, paragrafo 2, lettera b), dovrebbe pertanto essere completato nello stesso senso;

l'articolo 28 della proposta descrive le condizioni e i fini per cui devono essere registrate tutte le operazioni di trattamento dei dati. Queste registrazioni sono conservate non soltanto per controllare la protezione dei dati e per garantire la sicurezza dei dati ma anche per effettuare una autoverifica regolare del VIS.

12.

Riguardo ai diritti delle persone cui si riferiscono i dati:

l'articolo 30 dovrebbe essere modificato per assicurare che le persone interessate debbano anche essere informate del periodo di conservazione applicabile ai loro dati;

l'articolo 30, paragrafo 1, lettera e), dovrebbe menzionare il diritto di accesso e il diritto di richiesta di rettifica o di cancellazione dei dati;

l'articolo 31, paragrafo 1, deve specificare esplicitamente che talune comunicazioni possono essere richieste in qualsiasi Stato membro.

13.

Riguardo al controllo:

l'articolo 34 dovrebbe essere modificato per chiarire che le autorità di controllo nazionali verificano la legalità del trattamento dei dati personali da parte dello Stato membro in questione, compresa la loro trasmissione da e verso l'interfaccia nazionale del VIS;

l'articolo 35 dovrebbe pertanto contenere una disposizione che stabilisce che il GEPD convoca almeno una volta all'anno una riunione con tutte le autorità di controllo nazionali.

14.

Riguardo all'attuazione:

le scelte tecnologiche con un impatto significativo sulla protezione dei dati dovrebbero essere fatte di preferenza tramite regolamento, in conformità della procedura di codecisione;

in altri casi, il GEPD dovrebbe avere la possibilità di esprimere suggerimenti riguardo alle scelte fatte dal comitato previsto dalla proposta.

Fatto a Bruxelles il 23 marzo 2005

Peter HUSTINX

Garante europeo della protezione dei dati


(1)  Visa Information System, relazione finale, commissionata dalla Commissione e realizzata dalla Trasys, aprile 2003.

(2)  COM(2003) 558 defin. (2003/0217 (CNS) e 2003/0218 (CNS))

(3)  Decisione 2004/512/CE, GU L 213 del 15.6.2004, pag. 5.

(4)  COM(2004) 835 defin. (2004/0287 (COD)).

(5)  Study for the Extended Impact Assessment of the Visa Information System, relazione finale, EPEC, dicembre 2004

(6)  Articolo 24, paragrafo 2, della proposta.

(7)  È utile al riguardo riferirsi alla sentenza della Corte di giustizia nella causa Österreichischer Rundfunk e altri (cause riunite C-465/00, C-138/01 e C-139/01, sentenza della Corte riunita in seduta plenaria del 20 maggio 2003, Racc. 2003, I-4989). La Corte si è pronunciata in merito ad una legge austriaca che prevede la trasmissione alla Corte dei conti austriaca di dati riguardanti i redditi percepiti da dipendenti di enti pubblici e la loro successiva divulgazione. Nella sentenza la Corte stabilisce una serie di criteri derivanti dall'articolo 8 della convenzione europea dei diritti dell'uomo che dovrebbero essere adottati nell'applicare la direttiva 95/46/CE, in quanto questa ammette alcune restrizioni al diritto alla vita privata.

(8)  È un gruppo a carattere consultivo e indipendente, composto da rappresentanti delle autorità di controllo degli Stati membri, del GEPD e della Commissione e istituito dalla direttiva 95/46/CE.

(9)  La VIE stabilisce ciò in termini assai chiari (pag. 6, §2.7): «le inefficienze nella lotta al “visa shopping”, alle frodi e in materia di controlli provocano inefficienze anche in relazione alla sicurezza interna degli Stati membri». Ciò implica che le minacce alla sicurezza sono in parte dovute all'inefficacia della politica in materia di visti. A tale riguardo occorre innanzitutto migliorare tale politica, principalmente lottando contro le frodi ed effettuando controlli più accurati. Da un miglioramento della politica in materia di visti risulterà un miglioramento della sicurezza.

(10)  Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (2002/475/GAI), GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3.

(11)  Parere 7/2004 sull'inserimento di elementi biometrici nei permessi di soggiorno e nei visti, tenendo conto dell'istituzione del sistema europeo di informazione visti (VIS) (MARKT/11487/04/EN - WP 96) e documento di lavoro sulla biometria (MARKT/10595/03/EN - WP 80).

(12)  A. Sasse, Cybertrust and CrimePrevention:Usability and Trust in Information Systems, in«Foresight cybertrust and crime prevention project». 04/1151, 10 giugno 2004, pag. 7, e Technology Assessment, «Using Biometrics for Border Security», United States General Accounting Office, GAO-03-174, novembre 2002.

(13)  A. K. Jain et al., Biometrics: A grand Challenge, Proceedings of International Conference on Pattern Recognition, Cambridge, UK., agosto 2004.

Elemento biometrico

Viso

Dito

Iride

FTE non registrazione (%)

n/d

4

7

FNMR tasso di respingimento (%)

4

2.5

6

FMR1 tasso di errore nelle verifiche (%)

10

<0,01

<0,001

FMR2 tasso di errore nelle identificazioni in BD > 1 m (%)

40

0,1

N/D

FMR3 tasso di errore nei controlli in BD=500 (%)

12

<1

N/D

Biometrics: A grand Challenge

(14)  ABiometrica alle frontiere: valutare l'impatto sulla società, febbraio 2005, Istituto di studi delle prospettive tecnologiche, DG Centro comune di ricerca, CE.

(15)  Relazione sull'andamento dell'applicazione dei principi della convenzione 108 alla raccolta e al trattamento dei dati biometrici, Consiglio d'Europa, 2005, pag. 11.

(16)  Vedasi la pagina 37 della proposta.

(17)  Sebbene la definizione di responsabile del trattamento nella direttiva 95/46/CE e nel regolamento n. 45/2001 preveda anche la possibilità di più responsabili del trattamento con competenze differenti.

(18)  Esso cita: «ulteriori informazioni (...) nella misura in cui, in considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati vengono raccolti, tali informazioni siano necessarie per effettuare un trattamento leale nei confronti della persona interessata».

(19)  Di conseguenza, l'articolo 31, paragrafo 3 relativo alla cooperazione fra le autorità nazionali nell'esercizio del diritto di rettificare o cancellare potrebbe essere modificato in tal senso, per maggiore chiarezza: qualora la richiesta citata all'articolo 31, paragrafo 2. Le richieste di cui all'articolo 31, paragrafo 1 (accesso) non implicano la cooperazione fra le autorità.

(20)  Regolamento n. 2424/2001 del Consiglio del 6 dicembre 2001 sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II).

(21)  La proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1683/95 (modello uniforme per i visti) del settembre 2003 includeva anche un articolo simile.