ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 174

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

48o anno
14 luglio 2005


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea

2005/C 174/1

Bilancio 2006 per Europol

1

 

I   Comunicazioni

 

Commissione

2005/C 174/2

Tassi di cambio dell'euro

11

2005/C 174/3

Avvio di procedura (Caso n. COMP/M.3696 — E.ON/MOL) ( 1 )

12

2005/C 174/4

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione ( 1 )

13

2005/C 174/5

Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di fibre sintetiche in fiocco di poliesteri originarie dell'Australia, dell'Indonesia e della Thailandia

15

2005/C 174/6

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.3878 — PAI Partners/Permira/Cortefiel) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

20

 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

2005/C 174/7

Pubblicazione di decisioni degli Stati membri in merito al rilascio o al ritiro delle licenze d'esercizio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2407/92 sul rilascio delle licenze ai vettori aerei

21

 

Autorità di vigilanza EFTA

2005/C 174/8

Comunicazione dell'Autorità di vigilanza EFTA ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell'atto di cui al punto 64a dell'Allegato XIII dell'accordo SEE (regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie)

22

 

III   Informazioni

 

Commissione

2005/C 174/9

IS-Reykjavik: Esercizio di servizi aerei di linea — Bando di gara pubblicato dall'Islanda ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), dell'atto di cui al punto 64a dell'Allegato XIII dell'accordo SEE (regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23.7.1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie) per la prestazione di servizi aerei di linea sulle 6 seguenti rotte: — 1. Gjögur-Reykjavík v.v. - 2. Bíldudaldur-Reykjavík v.v. - 3. Sauðárkrókur-Reykjavík v.v. - 4. Grímsey-Akureyri v.v. - 5. Vopnafjörður-Þórshöfn-Akureyri v.v. - 6. Höfn-Reykjavík v.v. ( 1 )

26

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea

14.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 174/1


Bilancio 2006 per Europol (1)

(2005/C 174/01)

Europol

Titolo

Capitolo

Articolo

Descrizione

Risultato dell'esecuzione 2004

Bilancio 2005

Bilancio 2006

Commenti

1

ENTRATE

 

 

 

 

10

Contributi

 

 

 

 

100

Contributi degli Stati membri

46 451 316

51 938 192

51 957 486

Per l'importo relativo al 2006, sono previsti 2,74 milioni di EUR per gli arretrati delle retribuzioni, il nuovo edificio e i progetti ICT di videoconferenza e di disaster recovery; per i particolari cfr. allegato C. Fatto salvo l'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento finanziario, tali importi possono essere sollecitati solo dopo decisione unanime del consiglio di amministrazione.

101

Saldo dell'esercizio t-2

4 019 682

8 444 418

8 247 514

 

 

Totale capitolo 10

50 470 998

60 382 610

60 205 000

 

11

Altre entrate

 

 

 

 

110

Interessi

978 081

1 100 000

1 200 000

 

111

Gettito delle imposte versate dal personale dell'Europol

1 722 655

1 840 000

1 945 000

 

112

Varie

505 881

100 000

200 000

 

 

Totale capitolo 11

3 206 617

3 040 000

3 345 000

 

12

Finanziamento da parte di terzi

 

 

 

 

120

Contributo della BCE destinato alle indagini sulla falsificazione

p.m.

p.m.

Fatti salvi l'articolo 35 della convenzione Europol e l'articolo 16 del regolamento finanziario, il consiglio di amministrazione può, deliberando all'unanimità e sulla base di una proposta del direttore, modificare l'importo degli stanziamenti, a condizione che il totale delle entrate copra il totale delle spese (cfr. articolo 320). La proposta del direttore deve fondarsi su un accordo tra l'Europol e la Banca centrale europea.

121

Finanziamento di progetti da parte della Commissione europea ed altre parti interessate

p.m.

p.m.

Fatti salvi l'articolo 35 della convenzione Europol e l'articolo 16 del regolamento finanziario, il consiglio di amministrazione può, deliberando all'unanimità e sulla base di una proposta del direttore, modificare l'importo degli stanziamenti, a condizione che il totale delle entrate copra il totale delle spese (cfr. articolo 321). Il presente articolo può inoltre comprendere contributi da parte di partecipanti. Il contributo proprio dell'Europol a eventuali progetti è finanziato sulla base di altri articoli.

122

Altri finanziamenti da parte di terzi

p.m.

 

 

Totale capitolo 12

p.m.

p.m.

 

 

TOTALE TITOLO 1

53 677 614

63 422 610

63 550 000

 

2

PERSONALE

 

 

 

 

20

Costi inerenti agli stipendi

 

 

 

Cfr. allegato A. Nel presente capitolo rientrano inoltre il personale temporaneo, assunto presso agenzie o società di consulenza per ricoprire posti vacanti, ed i tirocinanti.

200

Personale dell'Europol

29 314 382

33 175 000

35 650 000

 

201

Agenti locali

658 942

600 000

620 000

 

202

Adeguamento delle retribuzioni

1 200 000

Nuovo articolo. Tale importo sarà utilizzato solo per il finanziamento degli arretrati.

Cfr. articolo 100 e allegato C.

 

Totale capitolo 20

29 973 324

33 775 000

37 470 000

 

21

Altri costi inerenti al personale

 

 

 

 

210

Assunzioni

222 057

265 000

350 000

 

211

Formazione del personale dell'Europol

251 460

407 115

630 000

Dal 2006 tale articolo comprende gli importi destinati alla formazione derivati dal precedente articolo 603 (Altre spese della squadra incaricata del progetto).

Cfr. articolo 100 e allegato C.

 

Totale capitolo 21

473 517

672 115

980 000

 

 

TOTALE TITOLO 2

30 446 841

34 447 115

38 450 000

 

3

ALTRE SPESE

 

 

 

 

30

Costi inerenti alle attività

 

 

 

 

300

Riunioni

604 535

899 000

920 000

Dal 2006 tale articolo comprende gli importi derivati dal precedente articolo 601 (Spese di riunione della squadra incaricata del progetto)

301

Traduzioni

282 825

652 000

590 000

 

302

Stampa

134 413

263 000

380 000

 

303

Viaggi

769 831

1 450 495

1 350 000

Dal 2006 tale articolo comprende gli importi destinati ai viaggi derivati dal precedente articolo 603 (Altre spese della squadra incaricata del progetto).

Cfr. articolo 100 e allegato C.

304

Studi, consulenze (diversi dalle ICT)

151 138

192 000

240 000

La consulenza relativa alle ICT sarà imputata all'articolo 622.

305

Formazione

38 477

125 000

65 000

 

306

Apparecchiature tecniche

47 813

70 000

70 000

 

307

Sussidi operativi

p.m.

 

 

Totale capitolo 30

2 029 032

3 651 495

3 615 000

 

31

Supporto generale

 

 

 

 

310

Costi di costruzione

909 441

923 000

1 020 000

 

311

Autoveicoli

102 954

170 000

175 000

 

314

Documentazione e fonti di pubblico accesso

417 671

350 000

425 000

 

315

Sussidi

611 655

693 000

720 000

 

316

Altri acquisti

143 013

290 000

200 000

 

317

Altre spese di funzionamento

335 049

448 000

410 000

 

318

Nuovo edificio

500,000

Nuovo articolo. Questo importo è destinato a coprire le spese preparatorie a carico dell'Europol.

Cfr. articolo 100 e allegato C.

 

Totale capitolo 31

2 519 783

2 874 000

3 450 000

 

32

Spese finanziate da terzi

 

 

 

 

320

Spese per conto della BCE relative alle indagini sulla falsificazione

p.m.

p.m.

Fatti salvi l'articolo 35 della convenzione Europol e l'articolo 16 del regolamento finanziario, il consiglio di amministrazione può, deliberando all'unanimità e sulla base di una proposta del direttore, modificare l'importo degli stanziamenti, a condizione che il totale delle entrate copra il totale delle spese (cfr. articolo 120). La proposta del direttore deve fondarsi su un accordo tra l'Europol e la Banca centrale europea.

321

Progetto di spese finanziate dalla Commissione europea e da altre parti interessate

p.m.

p.m.

Fatti salvi l'articolo 35 della convenzione Europol e l'articolo 16 del regolamento finanziario, il consiglio di amministrazione può, deliberando all'unanimità e sulla base di una proposta del direttore, modificare l'importo degli stanziamenti, a condizione che il totale delle entrate copra il totale delle spese (cfr. articolo 121). Il contributo proprio dell'Europol a eventuali progetti è finanziato sulla base di altri articoli.

Il presente articolo contempla le spese inerenti ai progetti finanziati in base ai programmi dell'UE.

322

Spese finanziate da ulteriori terzi

p.m.

p.m.

 

 

Totale capitolo 32

p.m.

p.m.

 

 

TOTALE TITOLO 3

4 548 815

6 525 495

7 065 000

 

4

ORGANI ED ORGANISMI

 

 

 

 

40

Costi inerenti agli stipendi

 

 

 

Cfr. allegato A

Nel presente capitolo rientrano inoltre il personale temporaneo, assunto presso agenzie o società di consulenza per ricoprire posti vacanti, ed i tirocinanti.

400

Personale dell'Europol

742 079

775 000

825 000

 

401

Agenti locali

p.m.

p.m.

 

402

Adeguamento delle retribuzioni

30 000

Nuovo articolo. Tale importo sarà utilizzato solo per il finanziamento degli arretrati.

Cfr. articolo 100 e allegato C.

 

Totale capitolo 40

742 079

775 000

855 000

 

41

Altre spese di funzionamento

 

 

 

 

410

Consiglio di amministrazione

1 322 720

1 623 000

1 800 000

 

411

Autorità di controllo comune

431 641

1 065 000

1 135 000

 

412

Spese per i ricorsi

85 000

85 000

p.m.

 

413

Controllore finanziario

3 715

10 000

10 000

 

414

Comitato di controllo comune

34 769

32 000

50 000

 

415

Task force dei capi di polizia

175 000

Nuovo articolo.

 

Totale capitolo 41

1 877 845

2 815 000

3 170 000

 

 

TOTALE TITOLO 4

2 619 924

3 590 000

4 025 000

 

6

ICT (compreso TECS)

 

 

 

 

62

ICT

 

 

 

 

620

Tecnologie dell'informazione

2 265 339

2 475 000

2 900 000

Ex articolo 312.

Cfr. articolo 100 e allegato C.

621

Tecnologie delle comunicazioni

3 854 164

5 178 000

4 810 000

Ex articolo 313.

622

Consulenze

2 120 054

3 225 000

3 130 000

Ex articolo 602.

Cfr. articolo 100 e allegato C.

623

Sistemi di analisi, collegamento, indicizzazione e sicurezza

1 956 991

2 887 000

3 050 000

Ex articolo 610.

624

Sistema di informazione

5 095 000

120 000

Ex articolo 611.

 

Totale capitolo 62

10 196 548

18 860 000

14 010 000

 

 

TOTALE TITOLO 6

10 196 548

18 860 000

14 010 000

 

 

TOTALE ENTRATE, SEZIONE A

53 677 614

63 422 610

63 550 000

 

 

TOTALE SPESE, SEZIONE A

47 812 128

63 422 610

63 550 000

 

 

SALDO

5 865 486

 

Stato ospitante

Titolo

Capitolo

Articolo

Descrizione

Risultato dell'esecuzione 2004

Bilancio 2005

Bilancio 2006

Commenti

7

ENTRATE (STATO OSPITANTE)

 

 

 

 

70

Contributi

 

 

 

 

700

Contributi dello Stato ospitante, sicurezza

2 232 219

1 833 649

2 169 109

Fatti salvi l'articolo 35 della convenzione Europol e l'articolo 16 del regolamento finanziario, il consiglio di amministrazione può, deliberando all'unanimità e sulla base di una proposta del direttore, modificare l'importo degli stanziamenti, a condizione che il totale delle entrate copra il totale delle spese (cfr. capitolo 80). La proposta del direttore deve fondarsi su un accordo tra l'Europol ed il ministero olandese di Grazia e giustizia.

701

Contributi dello Stato ospitante, edifici

115 219

p.m.

p.m.

Fatti salvi l'articolo 35 della convenzione Europol e l'articolo 16 del regolamento finanziario, il consiglio di amministrazione può, deliberando all'unanimità e sulla base di una proposta del direttore, modificare l'importo degli stanziamenti, a condizione che il totale delle entrate copra il totale delle spese (cfr. articolo 810). La proposta del direttore deve fondarsi su un accordo tra l'Europol ed il ministero olandese di Grazia e giustizia.

702

Saldo dell'esercizio t-2

15 896

512 351

247 891

 

 

Totale capitolo 70

2 363 115

2 346 000

2 417 000

 

71

Altre entrate

 

 

 

 

711

Varie

p.m.

p.m.

 

 

Totale capitolo 71

p.m.

p.m.

 

 

TOTALE TITOLO 7

2 363 115

2 346 000

2 417 000

 

8

SPESE, STATO OSPITANTE

 

 

 

 

80

Sicurezza

 

 

 

 

800

Spese di sicurezza

2 141 151

2 346 000

2 417 000

Fatti salvi l'articolo 35 della convenzione Europol e l'articolo 16 del regolamento finanziario, il consiglio di amministrazione può, deliberando all'unanimità e sulla base di una proposta del direttore, modificare l'importo degli stanziamenti, a condizione che il totale delle entrate copra il totale delle spese (cfr. articolo 700). La proposta del direttore deve fondarsi su un accordo tra l'Europol ed il ministero olandese di Grazia e giustizia.

 

Totale capitolo 80

2 141 151

2 346 000

2 417 000

 

81

Spese relative all'immobile

 

 

 

 

810

Spese relative all'immobile, Stato ospitante

125 709

p.m.

p.m.

Fatti salvi l'articolo 35 della convenzione Europol e l'articolo 16 del regolamento finanziario, il consiglio di amministrazione può, deliberando all'unanimità e sulla base di una proposta del direttore, modificare l'importo degli stanziamenti, a condizione che il totale delle entrate copra il totale delle spese (cfr. articolo 701). La proposta del direttore deve fondarsi su un accordo tra l'Europol ed il ministero olandese di Grazia e giustizia.

 

Totale capitolo 81

125 709

p.m.

p.m.

 

 

TOTALE TITOLO 8

2 266 860

2 346 000

2 417 000

 

 

TOTALE ENTRATE, SEZIONE C

2 363 115

2 346 000

2 417 000

 

 

TOTALE SPESE, SEZIONE C

2 266 860

2 346 000

2 417 000

 

 

SALDO, SEZIONE C

96 255

 

NB In seguito ad arrotondamento, gli importi totali per il 2004 possono differire dalla somma dei singoli importi.


(1)  Adottato dal Consiglio il 13 giugno 2005.


ALLEGATO A

Tabella dell'organico per il 2006

Titolo 2 — Europol

Grado

Bilancio 2005

Nuovi posti

Bilancio 2006

1

1

1

2

3

3

3

3

3

4

17

17

5

56

4

60

6

66

4

70

7

95

5

100

8

75

4

79

9

40

3

43

10

11 (1)

1

1

12 (1)

5

5

13 (1)

Totale

362

20

382

Titolo 4 — Organismi e organi

Grado

Bilancio 2005

Nuovi posti

Bilancio 2006

1

2

3

4

2

2

5

2

2

6

7

1

1

8

2

2

9

10

11 (2)

12 (2)

13 (2)

Totale

7

 —

7

Totale

 

Bilancio 2005

Nuovi posti

Bilancio 2006

1

369

20

389


(1)  I posti in corrispondenza dei gradi indicati saranno occupati da agenti locali nella misura prevista dallo statuto del personale.

(2)  I posti in corrispondenza dei gradi indicati saranno occupati da agenti locali nella misura prevista dallo statuto del personale.


ALLEGATO B

Contributi degli Stati membri

Bilancio 2006

 

PNL 2004

Mil. euro

QUOTA PNL 15

Saldo 2004

Quota PNL 25

Contributi prima dell'adeguamento 2004

Contributi prima dell'adeguamento 2004

a

b

c

d

e

f

g=d+f

Austria

227 168

2,34 %

– 193 374

2,24 %

1 346 864

1 153 490

Belgio

285 185

2,94 %

– 242 761

2,81 %

1 690 847

1 448 086

Danimarca

196 555

2,03 %

– 167 315

1,94 %

1 165 361

998 046

Finlandia

149 169

1,54 %

– 126 979

1,47 %

884 415

757 436

Francia

1 632 219

16,85 %

– 1 389 413

16,10 %

9 677 341

8 287 928

Germania

2 199 548

22,70 %

– 1 872 347

21,69 %

13 041 002

11 168 655

Grecia

163 631

1,69 %

– 139 289

1,61 %

970 156

830 867

Irlandia

119 129

1,23 %

– 101 408

1,17 %

706 309

604 901

Italia

1 348 452

13,92 %

– 1 147 858

13,30 %

7 994 899

6 847 041

Lussemburgo

21 086

0,22 %

– 17 949

0,21 %

125 018

107 069

Paesi Bassi

474 912

4,90 %

– 404 264

4,68 %

2 815 725

2 411 461

Portogallo

136 785

1,41 %

– 116 437

1,35 %

810 991

694 554

Spagna

769 236

7,94 %

– 654 806

7,59 %

4 560 759

3 905 953

Svezia

273 190

2,82 %

– 232 551

2,69 %

1 619 731

1 387 180

Regno Unito

1 692 541

17,47 %

– 1 440 762

16,69 %

10 034 987

8 594 225

Totale Parziale 1

9 688 805

100 %

– 8 247 514

95,56 %

57 444 405

49 196 892

Cypro

12 160

 

 

0,12 %

72 098

72 098

Repubblica ceca

75 417

 

 

0,74 %

447 144

447 144

Estonia

7 683

 

 

0,08 %

45 552

45 552

Ungheria

73 042

 

 

0,72 %

433 060

433 060

Lituania

16 540

 

 

0,16 %

98 062

98 062

Lettonia

9 662

 

 

0,10 %

57 285

57 285

Malta

4 430

 

 

0,04 %

26 265

26 265

Polonia

191 681

 

 

1,89 %

1 136 465

1 136 465

Slovenia

27 058

 

 

0,27 %

160 425

160 425

Repubblica slovacca

32 761

 

 

0,32 %

194 238

194 238

Totale Parziale 2

450 433

 

 

4,44 %

2 670 594

2 670 594

Totale Generale

10 139 238

100 %

– 8 247 514

100 %

60 115 000

51 957 486

 

Saldo 2004

8 247 514

 

Altre entrate

3 345 000

 

Totale delle entrate

63 550 000

NB:Le cifre per i contributi dell'esercizio 2006 sono meramente indicative e saranno corrette, per ciascuno dei «vecchi» Stati membri, conformemente all'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento finanziario, in ragione della differenza tra il contributo versato per il 2004 ed il contributo necessario per finanziare le spese effettivamente sostenute nel 2004. Tali correzioni verranno apportate al momento della richiesta dei contributi per il 2006, anteriormente al 1o dicembre 2005.

In seguito ad arrotondamento, gli importi totali possono differire dalla somma dei singoli importi.


ALLEGATO C

Particolari riguardanti gli importi la cui sollecitazione è soggetta all'approvazione unanime del consiglio di amministrazione

 

Articolo 202

Articolo 211

Articolo 303

Articolo 318

Articolo 402

Articolo 620

Articolo 622

Totale

Arretrati delle retribuzioni

1 200 000

30 000

1 230 000

Nuova sede

500 000

500 000

Disaster recovery

10 000

400 000

100 000

510 000

Videoconferenza

40 000

25 000

335 000

100 000

500 000

Totale

1 200 000

40 000

35 000

500 000

30 000

735 000

200 000

2 740 000


I Comunicazioni

Commissione

14.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 174/11


Tassi di cambio dell'euro (1)

13 luglio 2005

(2005/C 174/02)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2184

JPY

yen giapponesi

135,67

DKK

corone danesi

7,4610

GBP

sterline inglesi

0,68990

SEK

corone svedesi

9,3855

CHF

franchi svizzeri

1,5588

ISK

corone islandesi

78,94

NOK

corone norvegesi

7,8895

BGN

lev bulgari

1,9556

CYP

sterline cipriote

0,5736

CZK

corone ceche

30,286

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

247,13

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6962

MTL

lire maltesi

0,4293

PLN

zloty polacchi

4,1605

RON

leu rumeni

3,5669

SIT

tolar sloveni

239,47

SKK

corone slovacche

39,161

TRY

lire turche

1,6215

AUD

dollari australiani

1,6176

CAD

dollari canadesi

1,4668

HKD

dollari di Hong Kong

9,4760

NZD

dollari neozelandesi

1,7963

SGD

dollari di Singapore

2,0561

KRW

won sudcoreani

1 264,09

ZAR

rand sudafricani

7,9711

CNY

renminbi Yuan cinese

10,0841

HRK

kuna croata

7,3068

IDR

rupia indonesiana

11 922,04

MYR

ringgit malese

4,630

PHP

peso filippino

68,413

RUB

rublo russo

34,8250

THB

baht thailandese

50,925


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


14.7.2005   

IT

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C 174/12


Avvio di procedura

(Caso n. COMP/M.3696 — E.ON/MOL)

(2005/C 174/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 7 luglio 2005 la Commissione ha deciso di avviare la procedura nel sopramenzionato caso avendo constatato che la concentrazione notificata suscita seri dubbi quanto alla sua compatibilità con il mercato comune. L'avvio di procedura comporta l'apertura di una seconda fase istruttoria sull'operazione notificata. La decisione di avvio di procedura è adottata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Per poter essere prese in considerazione nella procedura le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [Fax n.(32-2) 296 43 01] o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso COMP/M.3696 — E.ON/MOL, al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee

DG Concorrenza

Merger Registry

Rue Joseph II/Jozef II-straat 70

B-1049 Bruxelles


14.7.2005   

IT

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C 174/13


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione

(2005/C 174/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Numero dell'aiuto

XE 18/04

Stato membro

Regno Unito

Regione

Cornovaglia e Isole Scilly

(Obiettivo 1)

Titolo del regime di aiuti

Programma Obiettivo 1 per la Cornovaglia e le Isole Scilly 2000-2006

Base giuridica

Learning and Skills Act 2000

Employment Act 1973, Section 2(1) and 2(2) substantiated by Section 25 of the Employment and Training Act 1998

Section 5 & 6, Regional Development Agencies Act 1998

Section 2 of the Employment and Training Act 1993

Further and Higher Education Act 1992

Spesa annua prevista per il regime

Importo annuo totale

5,09 milioni di GBP

Credito garantito

 

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 5, all'articolo 5 e all'articolo 6 del regolamento

 

Data di applicazione

1/10/2004

Durata del regime

Fino al 30/6/2007

Obiettivo dell'aiuto

Articolo 4 — Creazione di posti di lavoro

Articolo 5 — Assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili

Articolo 6 — Occupazione di lavoratori disabili

Settori economici interessati

Tutti i settori comunitari (1) ammissibili agli aiuti a favore dell'occupazione

Industria manifatturiera (1)

 

Tutti i servizi (1)

 

Altri

 

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Nome

Department for Work and Pensions

Indirizzo

ESF Division

Moorfoot

Sheffield

S1 4PQ

0114 267 7306

Altre informazioni

Se il regime è cofinanziato da fondi comunitari, aggiungere la frase seguente:

Il regime di aiuti è cofinanziato ai sensi di (riferimento).

Non applicabile

Aiuto soggetto all'obbligo di notificazione preventiva alla Commissione

Conformemente all'articolo 9 del regolamento, la misura esclude la concessione di aiuti o ne prevede la notificazione preventiva alla Commissione.

 


(1)  Ad eccezione del settore della costruzione navale e di altri settori oggetto di norme specifiche stabilite dai regolamenti e dalle direttive che disciplinano tutti gli aiuti di Stato a tali settori.


14.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 174/15


Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di fibre sintetiche in fiocco di poliesteri originarie dell'Australia, dell'Indonesia e della Thailandia

(2005/C 174/05)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (1) delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di fibre sintetiche in fiocco di poliesteri originarie dell'Australia, dell'Indonesia e della Thailandia («paesi interessati»), la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (il «regolamento di base») (2).

1.   Domanda di riesame

La domanda è stata presentata il 14 aprile 2005 dall'associazione CIRFS (in appresso: «il richiedente») per conto di produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria, in questo caso oltre il 50 % della produzione comunitaria complessiva di fibre sintetiche in fiocco di poliesteri.

2.   Prodotto

Il prodotto in esame è costituito da fibre sintetiche in fiocco di poliesteri, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, originarie dell'Australia, dell'Indonesia e della Thailandia («il prodotto in questione»), attualmente classificabili al codice NC code 5503 20 00. Tale codice NC è indicato a titolo puramente informativo.

3.   Misure esistenti

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1522/2000 del Consiglio (3).

4.   Motivazione del riesame

La richiesta è motivata dal fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare la reiterazione del dumping e del pregiudizio nei confronti dell'industria comunitaria.

Secondo tale richiesta, le esportazioni dall'Indonesia verso paesi terzi, vale a dire Repubblica popolare cinese, Iran, Egitto e Australia, sono effettuate a prezzi di dumping. In essa si afferma inoltre che le esportazioni dalla Thailandia verso altri paesi terzi, vale a dire Repubblica popolare cinese, Indonesia, Hong Kong, Stati Uniti d'America, Vietnam, India, Egitto, Bangladesh, Iran, Nepal e Filippine, sono effettuate a prezzi di dumping. Date le circostanze, si ritiene che vi sia una forte probabilità di reiterazione del dumping per le merci provenienti dall'Indonesia e dalla Thailandia a destinazione dell'UE.

Per quanto riguarda l'Australia, secondo il richiedente l'unica impresa che fabbrica il prodotto in esame con capacità di esportazione è di proprietà di un produttore indonesiano che è attualmente assoggettato ad un'aliquota del dazio antidumping più elevata per l'Indonesia che per l'Australia. In considerazione di questo collegamento societario, della struttura dei costi per I prodotti australiani e dei probabili prezzi di esportazione verso altri mercati terzi, esso ritiene estremamente probabile la reiterazione del dumping anche dall'Australia.

Il richiedente sostiene inoltre che esiste il rischio di ulteriori pratiche di dumping pregiudizievole. In proposito il richiedente ha presentato prove del fatto che, se le misure fossero lasciate scadere, probabilmente il livello delle importazioni del prodotto in questione aumenterebbe data l'esistenza di capacità inutilizzate nei paesi interessati.

Il richiedente afferma altresì che il flusso delle importazioni del prodotto in questione potrebbe aumentare a causa delle misure applicabili alle importazioni degli stessi prodotti originari dei paesi interessati destinate ai mercati tradizionali diversi dall'UE (ad esempio, Turchia e India). Ne potrebbe conseguire un riorientamento delle esportazioni da altri paesi terzi verso la Comunità.

Infine, il richiedente sostiene che, se le misure fossero lasciate scadere, la fragile situazione dell'industria comunitaria subirebbe un ulteriore deterioramento e che una reiterazione di consistenti importazioni a prezzi di dumping dai paesi interessati potrebbe causare ulteriore pregiudizio all'industria comunitaria.

5.   Procedura

Avendo stabilito, previa consultazione del Comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione avvia un riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

5.1.   Procedura per la determinazione del rischio di dumping e di pregiudizio

L'inchiesta deve determinare se sia probabile o meno che lo scadere delle misure provochi il persistere o la reiterazione del dumping e del pregiudizio.

a)   Campionamento

In considerazione del numero di parti interessate dal presente procedimento, la Commissione può decidere di effettuare il campionamento a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

i)   Campionamento degli esportatori/produttori in Indonesia e Thailandia

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti i produttori esportatori o i rappresentanti che agiscono per loro conto a manifestarsi contattando la Commissione e fornendo le seguenti informazioni sulla/e loro società entro i termini fissati al paragrafo 6, lettera b), punto i), nel formato indicato al paragrafo 7 del presente avviso:

la ragione sociale, l'indirizzo, l'indirizzo e-mail, i numeri di telefono, di fax e/o di telex e il nome del responsabile da contattare,

il fatturato in valuta locale e il volume in tonnellate delle vendite all'esportazione verso la Comunità del prodotto in questione effettuate tra il 1o luglio 2004 e il 30 giugno 2005;

il fatturato in valuta locale e il volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame effettuate sul mercato interno tra il 1o luglio 2004 il 30 giugno 2005,

il fatturato in valuta locale e il volume in tonnellate delle vendite del prodotto in questione effettuate a destinazione di altri paesi terzi tra il 1o luglio 2004 ed il 30 giugno 2005,

la descrizione particolareggiata delle attività della società in relazione alla produzione del prodotto in esame, il volume di produzione, in tonnellate, del prodotto in esame, la capacità produttiva e gli investimenti in capacità produttiva tra il 1o luglio 2004 e il 30 giugno 2005,

le ragioni sociali e una descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate coinvolte nella produzione e/o nella vendita (all'esportazione e/o sul mercato interno) del prodotto in esame;

qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione;

con la trasmissione delle suindicate informazioni, la società si dichiara disponibile ad essere eventualmente inserita nel campione. Per le società selezionate, far parte del campione comporta l'impegno a rispondere ad un questionario e ad accettare una verifica in loco delle risposte fornite. Quanto alle società che non sono disposte a essere incluse in un eventuale campione, si ritiene che non abbiano collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di questa mancata collaborazione sono esposte al paragrafo 8.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione di esportatori/produttori, la Commissione contatterà inoltre le autorità dei paesi esportatori e tutte le associazioni di esportatori/produttori note.

ii)   Campionamento degli importatori

Per consentire alla Commissione di stabilire se è necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti gli importatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, a manifestarsi contattando la Commissione e fornendo le seguenti informazioni sulla/e loro società entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto i), e nel formato indicato al paragrafo 7, del presente avviso:

la ragione sociale, l'indirizzo, l'indirizzo e-mail, i numeri di telefono, di fax e/o di telex e il nome del responsabile da contattare,

il fatturato totale in euro della società nel periodo 1o luglio 2004 — 30 giugno 2005,

il numero totale di dipendenti;

la descrizione particolareggiata delle attività della società in relazione al prodotto in esame,

il volume in tonnellate e il valore in euro delle importazioni nella Comunità e delle rivendite effettuate sul mercato comunitario del prodotto in esame originario dell'India, dell'Indonesia e della Thailandia nel periodo 1o luglio 2004 — 30 giugno 2005;

la ragione sociale e una descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame;

qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione;

con la trasmissione delle suindicate informazioni, la società si dichiara disponibile ad essere eventualmente inserita nel campione. Per le società selezionate, far parte del campione comporta l'impegno a rispondere ad un questionario e ad accettare una verifica in loco delle risposte fornite. Quanto alle società che non sono disposte a essere incluse in un eventuale campione, si ritiene che non abbiano collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di questa mancata collaborazione sono esposte al paragrafo 8.

Per raccogliere le informazioni che ritiene necessarie per la selezione del campione degli importatori, la Commissione contatterà, inoltre, tutte le associazioni di importatori note.

iii)   Campionamento dei produttori comunitari

In considerazione del numero elevato di produttori comunitari che aderiscono alla domanda dei richiedenti, la Commissione intende applicare il metodo del campionamento per esaminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

Per consentire alla Commissione di selezionare un campione, si invitano tutti i produttori comunitari a fornire le seguenti informazioni sulla/e loro società entro i termini fissati al paragrafo 6, lettera b), punto i), del presente avviso:

la ragione sociale, l'indirizzo, l'indirizzo e-mail, i numeri di telefono, di fax e/o di telex e il nome del responsabile da contattare,

il fatturato totale in euro della società nel periodo 1o luglio 2004 — 30 giugno 2005,

una descrizione particolareggiata delle attività della società con riguardo alla produzione del prodotto in esame e il volume in tonnellate del prodotto fabbricato tra il 1o luglio 2004 e il 30 giugno 2005,

il valore in euro delle vendite del prodotto in esame realizzate sul mercato comunitario nel periodo 1o luglio 2004 — 30 giugno 2005;

il volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame realizzate sul mercato comunitario nel periodo 1o luglio 2004 — 30 giugno 2005;

il volume in tonnellate della produzione del prodotto in esame nel periodo 1o luglio 2004 — 30 giugno 2005;

la ragione sociale e una descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate (4) coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame;

qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione;

con la trasmissione delle suindicate informazioni, la società si dichiara disponibile ad essere eventualmente inserita nel campione. Per le società selezionate, far parte del campione comporta l'impegno a rispondere ad un questionario e ad accettare una verifica in loco delle risposte fornite. Quanto alle società che non sono disposte a essere incluse in un eventuale campione, si ritiene che non abbiano collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di questa mancata collaborazione sono esposte al paragrafo 8.

iv)   Selezione definitiva dei campioni

Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione dei campioni devono farlo entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto ii), del presente avviso.

La Commissione intende procedere alla selezione definitiva dei campioni dopo aver consultato le parti interessate che si sono dichiarate disponibili ad essere inserite nel campione.

Le società incluse nei campioni devono rispondere ad un questionario entro il termine stabilito al paragrafo 6, lettera b), punto iii), del presente avviso e collaborare nell'ambito dell'inchiesta.

In caso di insufficiente collaborazione, la Commissione può basare le proprie conclusioni sui dati disponibili, conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, e all'articolo 18 del regolamento di base. Come è indicato al paragrafo 8 del presente avviso, le conclusioni basate sui dati disponibili possono essere meno vantaggiose per le parti interessate.

b)   Questionari

Per raccogliere le informazioni che ritiene necessarie per la sua inchiesta, la Commissione invia questionari alle imprese comunitarie inserite nel campione e a tutte le associazioni di produttori della Comunità, ai produttori/esportatori dell'Indonesia e della Thailandia inclusi nel campione, ai produttori/esportatori dell'Australia, a tutte le associazioni di produttori/esportatori, agli importatori inclusi nel campione e a tutte le associazioni di importatori citati nella domanda o che hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto alle misure oggetto del presente riesame, nonché alle autorità del paese esportatore interessato.

c)   Raccolta di informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare osservazioni e a presentare informazioni diverse dalle risposte da dare al questionario, fornendo elementi di prova a sostegno delle stesse. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine di cui al paragrafo 6, lettera a), punto ii) del presente avviso.

Inoltre, la Commissione può sentire le parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta deve essere presentata entro i termini fissati al paragrafo 6, lettera a), punto iii), del presente avviso.

5.2.   Procedura di valutazione dell'interesse della Comunità

Qualora sia confermata la probabilità del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio, a norma dell'articolo 21 del regolamento di base si decide se il mantenimento o l'abrogazione delle misure antidumping sia o meno nell'interesse della Comunità. Pertanto, l'industria comunitaria, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, come pure le associazioni rappresentative dei consumatori e degli utilizzatori, possono manifestarsi e fornire informazioni alla Commissione entro il termine generale di cui al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso, purché dimostrino l'esistenza di un nesso oggettivo tra la loro attività e il prodotto in esame. Le parti che hanno agito conformemente a quanto indicato nella precedente frase possono chiedere un'audizione, esponendo i motivi particolari per i quali chiedono di essere sentite, entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto iii). È opportuno precisare che le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 sono prese in considerazione unicamente se all'atto della presentazione sono sostenute da validi elementi di prova.

6.   Termini

a)   Termini generali

i)   Termine per la richiesta di un questionario

Tutte le parti interessate che non hanno collaborato all'inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure oggetto del presente riesame devono, tranne qualora per esse siano applicabili le disposizioni in materia di campionamento, chiedere un questionario al più presto e comunque entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

ii)   Perché le parti si manifestino, rispondano al questionario e forniscano ogni altra informazione

Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, rispondere al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere tenute presenti ai fini dell'inchiesta. È importante notare che al rispetto di tale termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.

iii)   Audizioni

Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

b)   Termine specifico relativo al campionamento

(i)

Le informazioni specificate al paragrafo 5.1, lettera a), punti i), ii) e iii), devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, poiché la Commissione intende consultare le parti interessate che si sono dichiarate disponibili a far parte del campione ai fini della selezione definitiva dello stesso entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(ii)

Qualsiasi altra informazione pertinente con riguardo alla selezione dei campioni di cui al paragrafo 5.1, lettera a), punto iv), deve pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(iii)

Le risposte al questionario fornite dalle parti incluse nel campione devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data della notifica della loro inclusione nel campione.

7.   Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Tutte le osservazioni e le richieste delle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto), indicando nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, di fax e/o di telex della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza inviate dalle parti interessate in forma riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (5) e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «CONSULTABILE DA TUTTE LE PARTI INTERESSATE».

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione B

Ufficio J- 79 5/16

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 295 65 05

8.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, sulla base dei dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili. Se una parte interessata non collabora, o collabora soltanto parzialmente, e le conclusioni si basano pertanto sui dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta per tale parte può essere meno favorevole di quanto sarebbe stato se essa avesse collaborato.

9.   Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


(1)  GU C 261 del 23.10.2004, pag. 2.

(2)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 del Consiglio (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(3)  GU L 175 del 14.7.2000, pag. 10.

(4)  Per chiarimenti sul significato dell'espressione «società collegate» si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

(5)  Ciò significa che il documento è riservato esclusivamente ad uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43) ed è un documento riservato ai sensi dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 (Accordo antidumping).


14.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 174/20


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.3878 — PAI Partners/Permira/Cortefiel)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(2005/C 174/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.

In data 5 luglio 2005, è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese PAI Partners S.A.S. («PAI», Francia) e Permira (Europe) Limited («Permira», Channel Islands) controllata da Permira Holdings Limited, acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo in comune dell'impresa Cortefiel S.A. («Cortefiel», Spain) mediante offerta pubblica annunciata il 20.6.2005.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per PAI: fondo d'investimento,

per Permira: fondo d'investimento,

per Cortefiel: produzione e vendita al dettaglio di vestiti e prodotti connessi e vendita al dettaglio di cosmetici.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 (2) del Consiglio, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.3878 — PAI Partners/Permira/Cortefiel, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.


SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

14.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 174/21


Pubblicazione di decisioni degli Stati membri in merito al rilascio o al ritiro delle licenze d'esercizio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2407/92 sul rilascio delle licenze ai vettori aerei (1)

(2005/C 174/07)

NORVEGIA

Licenze d'esercizio rilasciate

Categoria B:   Licenze d'esercizio con la restrizione di cui all'articolo 5, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2407/92

Nome del vettore aereo

Indirizzo del vettore aereo

Decisione vigente dal

Airwing AS

Postboks 47

NO-2034 Holter

9.11.2004


(1)  GU L 240 del 24.8.1992, pag. 1.


Autorità di vigilanza EFTA

14.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 174/22


Comunicazione dell'Autorità di vigilanza EFTA ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell'atto di cui al punto 64a dell'Allegato XIII dell'accordo SEE (regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie)

(2005/C 174/08)

Imposizione di obblighi di servizio pubblico per servizi aerei di linea sulle seguenti rotte:

1.

Gjögur-Reykjavík v.v.

2.

Bíldudalur-Reykjavík v.v.

3.

Sauðárkrókur-Reykjavík v.v.

4.

Grímsey-Akureyri v.v.

5.

Vopnafjörður-Þórshöfn-Akureyri v.v.

6.

Höfn-Reykjavík v.v.

1.   INTRODUZIONE

A norma delle disposizioni dell' articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie (http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992R2408:EN:HTML ), l'Islanda ha deciso di continuare ad imporre obblighi di servizio pubblico, a partire dal 1o gennaio 2006, per i servizi aerei di linea sulle seguenti rotte:

1.

Gjögur-Reykjavík v.v.

2.

Bíldudalur-Reykjavík v.v.

3.

Sauðárkrókur-Reykjavík v.v.

4.

Grímsey-Akureyri v.v.

5.

Vopnafjörður-Þórshöfn-Akureyri v.v.

6.

Höfn-Reykjavík v.v.

2.   GLI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO COMPRENDONO:

2.1.   Frequenze minime, capacità, linee e orari

Le condizioni previste si applicano per il periodo che va dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2008 (3 anni).

Frequenze minime

Reykjavík-Gjögur-Reykjavík: 2 viaggi di andata e ritorno alla settimana

Reykjavík-Bíldudalur-Reykjavík: 6 viaggi di andata e ritorno alla settimana

Reykjavík-Sauðárkrókur-Reykjavík: 5 viaggi di andata e ritorno alla settimana

Akureyri-Grímsey-Akureyri: 3 viaggi di andata e ritorno alla settimana

Akureyri-Vopnafjörður-Þórshöfn-Akureyri: 5 viaggi di andata e ritorno alla settimana

Reykjavík-Höfn-Reykjavík: 7 viaggi di andata e ritorno alla settimana

Linee

I servizi previsti devono essere diretti.

Orari

Reykjavík-Gjögur-Reykjavík: Partenza da Reykjavík non prima delle 9:00. Arrivo a Reykjavík non oltre le 17:00.

Reykjavík-Bíldudalur-Reykjavík: Partenza da Reykjavík non prima delle 9:00. Arrivo a Reykjavík non oltre le 19:00.

Reykjavík-Sauðárkrókur-Reykjavík: Partenza da Reykjavík non prima delle 08:00. Arrivo a Reykjavík non oltre le 19:00.

Akureyri-Grímsey-Akureyri: Partenza da Akureyri non prima delle 9:00. Arrivo ad Akureyri non oltre le 17:00.

Akureyri-Vopnafjörður-Þórshöfn-Akureyri: Partenza da Akureyri non prima delle 9:00. Arrivo ad Akureyri non oltre le 17:00.

Reykjavík-Höfn-Reykjavík: Partenza da Reykjavík non prima delle 08:00. Arrivo a Reykjavík non oltre le 18:00.

Capacità

Reykjavík-Gjögur-Reykjavík: in entrambe le direzioni si dovranno offrire almeno 9 posti in ogni viaggio.

Reykjavík-Bíldudalur-Reykjavík: in entrambe le direzioni si dovranno offrire almeno 9 posti in ogni viaggio.

Reykjavík-Sauðárkrókur-Reykjavík: in entrambe le direzioni si dovranno offrire almeno 15 posti in ogni viaggio.

Akureyri-Grímsey-Akureyri: in entrambe le direzioni si dovranno offrire almeno 9 posti in ogni viaggio nel periodo 1o settembre — 30 aprile. In entrambe le direzioni si dovranno offrire almeno 15 posti in ogni viaggio nel periodo 1o maggio — 31 agosto.

Akureyri-Vopnafjörður-Þórshöfn-Akureyri: in entrambe le direzioni si dovranno offrire almeno 9 posti in ogni viaggio nel periodo 1o settembre — 30 aprile. In entrambe le direzioni si dovranno offrire almeno 15 posti in ogni viaggio nel periodo 1o maggio — 31 agosto.

Reykjavík-Höfn-Reykjavík: in entrambe le direzioni si dovranno offrire almeno 15 posti in ogni viaggio.

2.2.   Categoria di aeromobili

Reykjavík-Gjögur-Reykjavík: Un aeromobile plurimotore a turboelica omologato per un minimo di 9 passeggeri e 600 kg di merci dovrà essere utilizzato per i voli richiesti nel periodo 1o novembre — 31 maggio. Un aeromobile plurimotore a turboelica omologato per un minimo di 9 passeggeri e 200 kg di merci dovrà essere utilizzato per i voli richiesti nel periodo 1o giugno — 31 ottobre.

Reykjavík-Bíldudalur-Reykjavík: Un aeromobile plurimotore a turboelica omologato per un minimo di 9 passeggeri dovrà essere utilizzato per i voli richiesti.

Reykjavík-Sauðárkrókur-Reykjavík: Un aeromobile plurimotore a turboelica omologato per un minimo di 15 passeggeri dovrà essere utilizzato per i voli richiesti.

Akureyri-Grímsey-Akureyri: Un aeromobile plurimotore a turboelica omologato per un minimo di 9 passeggeri dovrà essere utilizzato per i voli richiesti nel periodo 1o settembre — 30 aprile. Un aeromobile plurimotore a turboelica omologato per un minimo di 15 passeggeri dovrà essere utilizzato per i voli richiesti nel periodo 1o maggio — 31 agosto.

Akureyri-Vopnafjörður-Þórshöfn-Akureyri: Un aeromobile plurimotore a turboelica omologato per un minimo di 9 passeggeri dovrà essere utilizzato per i voli richiesti nel periodo 1o settembre — 30 aprile. Un aeromobile plurimotore a turboelica omologato per un minimo di 15 passeggeri dovrà essere utilizzato per i voli richiesti nel periodo 1o maggio –31 agosto.

Reykjavík-Höfn-Reykjavík: Un aeromobile plurimotore a turboelica omologato per un minimo di 15 passeggeri dovrà essere utilizzato per i voli richiesti.

Si richiama l'attenzione dei vettori in particolare sulle condizioni tecniche e operative relative agli aeroporti.

2.3.   Tariffe

La tariffa intera massima per un viaggio di sola andata (massima flessibilità) escluse le tasse aeroportuali e il premio assicurativo non può superare i seguenti prezzi (indice dei prezzi del gennaio 2005):

1.

Reykjavík — Gjögur

7 730 kr. (+ 630 kr.)

2.

Reykjavík — Bíldudalur

8 920 kr. (+ 630 kr.)

3.

Reykjavík — Sauðárkrókur

8 920 kr. (+ 630 kr.)

4.

Akureyri — Grímsey

7 675 kr. (+ 630 kr.)

5.

Akureyri — Vopnafjörður

9 675 kr. (+ 630 kr.)

6.

Akureyri — Þórshöfn

9 675 kr. (+630 kr.)

7.

Reykjavík — Höfn

11 075 kr. (+ 630 kr.)

Sconti sociali saranno offerti secondo la prassi consueta.

Le tariffe potranno essere adeguate in funzione delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo con frequenza semestrale massima.

2.4.   Tariffe merci

Reykjavík-Gjögur-Reykjavík: La tariffa per il trasporto merci non dovrà superare 640 ISK, IVA esclusa, e il prezzo per chilogrammo 18 ISK, IVA esclusa, nel periodo 1o novembre — 31 maggio (livello dei prezzi del gennaio 2005).

2.5.   Continuità del servizio

Il numero di voli annullati per motivi direttamente imputabili al vettore non deve superare il 4 % del numero di voli previsto su base annua.

2.6.   Accordi di cooperazione

Dopo l'espletamento della procedura d'appalto, che limita a un unico vettore l'accesso alle seguenti rotte:

1.

Gjögur-Reykjavík v.v.

2.

Bíldudalur-Reykjavík v.v.

3.

Sauðárkrókur-Reykjavík v.v.

4.

Grímsey-Akureyri v.v.

5.

Vopnafjörður-Þórshöfn-Akureyri v.v.

6.

Höfn-Reykjavík v.v.

si applicano le seguenti condizioni:

Tariffe

Tutte le tariffe di collegamento di arrivo o partenza con altri servizi aerei dovranno essere offerte a uguali condizioni per tutti i vettori. Sono esenti da tale norma le tariffe di collegamento di arrivo o partenza con altri servizi effettuati dal contraente, purché la tariffa non superi il 40 % della tariffa a massima flessibilità.

Condizioni di trasferimento

Tutte le condizioni stabilite dal vettore per il trasferimento dei passeggeri verso o dalle linee di altri vettori, inclusi i tempi di coincidenza e il check-in diretto di biglietti e bagaglio, dovranno essere decise su basi oggettive e non discriminatorie.

3.   ULTERIORI INFORMAZIONI SI POSSONO OTTENERE AL SEGUENTE INDIRIZZO:

Ríkiskaup (Ente di Stato per il commercio)

Borgartún 7,

P.O. Box 5100,

IS-125 Reykjavík

ISLANDA

Telefono (35-4) 530 1400

Fax (35-4) 530 1414


III Informazioni

Commissione

14.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 174/26


IS-Reykjavik: Esercizio di servizi aerei di linea

Bando di gara pubblicato dall'Islanda ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), dell'atto di cui al punto 64a dell'Allegato XIII dell'accordo SEE (regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23.7.1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie) per la prestazione di servizi aerei di linea sulle 6 seguenti rotte:

1. Gjögur-Reykjavík v.v. - 2. Bíldudaldur-Reykjavík v.v. - 3. Sauðárkrókur-Reykjavík v.v. - 4. Grímsey-Akureyri v.v. - 5. Vopnafjörður-Þórshöfn-Akureyri v.v. - 6. Höfn-Reykjavík v.v.

(2005/C 174/09)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.   Introduzione: A norma delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23.7.1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie (http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992R2408:IT:HTML), l'Islanda ha deciso di imporre obblighi di servizio pubblico sui servizi aerei regionali sulle seguenti rotte, a partire dall'1.1.2006, secondo quanto pubblicato il 14.7.2005 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 174 e nel supplemento SEE n. 35 del 14.7.2005.

Se, 4 settimane prima dell'entrata in vigore del contratto per le suddette rotte, nessun vettore aereo avrà comunicato al ministero islandese delle Comunicazioni di aver istituito, o essere in procinto di istituire servizi aerei di linea, a decorrere dall'1.1.2006, in conformità con gli obblighi di servizio pubblico imposti sulle suddette rotte e senza richiedere una compensazione finanziaria o protezione di mercato, l'Islanda applicherà la procedura di appalto di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) dello stesso regolamento, limitando così a un solo vettore l'accesso a ciascuna rotta per un periodo di 3 anni, a partire dall'1.1.2006.

2.   Oggetto dell'appalto: Fornitura, a decorrere dall'1.1.2006, di servizi aerei di linea sulle seguenti rotte:

conformemente agli obblighi di servizio pubblico pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 174 del 14.7.2005.

3.   Partecipazione alla gara d'appalto: La gara è aperta a tutti i vettori titolari di una licenza di esercizio valida ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23.7.1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei (http://europa.eu.int/eur-lex/en/lif/dat/en_392R2407.html).

4.   Procedura d'appalto: La presente gara d'appalto è soggetta alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere d), e), f), g), h) e i) del regolamento (CEE) 2408/92 del Consiglio.

L'Ente di Stato per il commercio, che agisce per conto dell'Amministrazione delle strade pubbliche, si riserva il diritto di respingere tutte le offerte. Le offerte giunte in ritardo e quelle non conformi al bando di gara verranno respinte.

L'Ente di Stato per il commercio, che agisce per conto dell'Amministrazione delle strade pubbliche, si riserva il diritto di avviare ulteriori negoziati se tutte le offerte presentate sono insoddisfacenti o se, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, non ci sono offerenti o ce n'è uno solo. Tali negoziati dovranno essere conformi agli obblighi di servizio pubblico imposti e non apportare mutamenti sostanziali alle condizioni del bando di gara originale.

Le offerte possono riguardare tutte le rotte o solo le rotte nn. 1 e 2, o solo le rotte nn. 3, o le rotte nn. 4 e 5 o solo le rotte nn. 6.

Le offerte vanno formulate in lingua islandese o inglese.

L'offerta è vincolante per l'offerente fino al momento dell'aggiudicazione dell'appalto. Tuttavia, l'offerta resterà valida non oltre le 12 settimane che seguono l'apertura delle offerte.

5.   Aggiudicazione dell'appalto: L'appalto verrà aggiudicato all'offerta che richiede la compensazione minore per il periodo 1.1.2006 - 31.12.2008.

6.   Capitolato d'oneri: Il capitolato d'oneri completo, che comprende il testo degli obblighi di servizio pubblico, le norme specifiche applicabili alla gara (legge islandese n. 65/1993 sull'attuazione delle gare di appalto in relazione agli obblighi di servizio pubblico in vista dell'attuazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio) può essere richiesto al seguente indirizzo:

Ríkiskaup (Ente di Stato per il commercio), Borgartúni 7, - 105 Reykjavik, Islanda. Tel. (354) 530 14 00. Fax (354) 530 14 14. E-mail: utbod@rikiskaup.is.

Il prezzo del capitolato è di 3 500 ISK.

7.   Compensazione finanziaria: Le offerte presentate devono indicare esplicitamente la somma richiesta a titolo di compensazione, in corone islandesi (ISK), per un viaggio di andata e ritorno in ciascuna delle rotte nn. 1, 2, 3, 4, 5, e 6, in conformità della compensazione richiesta per la prestazione del servizio in questione, per tre anni a decorrere dalla data di inizio prevista (1.1.2006). Le offerte si baseranno sul livello dei prezzi fissato il giorno di apertura delle offerte. È fatto inoltre obbligo di presentare un bilancio operativo per esercizio annuale. Tali dati vanno inseriti nel capitolato d'oneri in apposito formato, insieme a tutte le informazioni ivi richieste.

Adeguamento dei prezzi

Tutti gli importi della compensazione si dovranno basare sul livello dei prezzi fissato il giorno di apertura delle offerte.

L'importo della compensazione richiesta per ciascun viaggio di andata e ritorno il giorno di apertura delle offerte sarà rivisto l'1.1.2006 e l'importo della compensazione rivisto sarà valido per il periodo 1.1.2006 - 31.12.2006. L'importo della compensazione per gli esercizi 1.1.2007 - 31.12.2007 e 1.1.2008 - 31.12.2008 sarà rivisto all'inizio dell'esercizio. La revisione sarà effettuata applicando il seguente indice:

una variazione dell'1% del prezzo del carburante JET A-1 comporta una variazione dell'importo della compensazione dello 0,2%,

una variazione dell'1% dell'indice dei prezzi al consumo comporta una variazione della compensazione dello 0,8%.

L'operatore può chiedere che le tariffe merci e le tariffe passeggeri siano riviste in funzione delle variazioni del suddetto indice con frequenza semestrale massima.

Il vettore tratterrà tutte le entrate generate dal servizio ed è pienamente responsabile delle spese; è tuttavia possibile rinegoziare le condizioni in conformità con il contratto tipo, qualora si verifichino modifiche sostanziali e imprevedibili dei presupposti su cui esso si basa.

8.   Tariffe: Le offerte presentate devono specificare le tariffe e le relative condizioni. Le tariffe devono essere conformi agli obblighi di servizio pubblico figuranti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 174 del 14.7.2005.

9.   Durata, modifica e risoluzione del contratto: Il contratto avrà inizio l'1.1.2006 e terminerà il 31.12.2008.

Durante le 6 settimane che seguono la fine del periodo contrattuale, verrà eseguita, di concerto con il vettore, una verifica dell'attuazione del contratto.

Il contratto può essere modificato solo se le modifiche sono conformi agli obblighi di servizio pubblico. Ogni modifica del contratto dovrà figurare in un suo allegato.

Il vettore può recedere dal contratto solo al termine di un periodo di preavviso di 6 mesi.

10.   Violazione del contratto/Rescissione: Nel caso di una violazione sostanziale del contratto ad opera di una parte, esso può essere rescisso con effetto immediato dall'altra parte.

Il vettore deve rispettare gli obblighi di servizio pubblico definiti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 174 del 14.7.2005 e nel capitolato d'oneri. In caso di inosservanza di tali obblighi, l'Amministrazione delle strade pubbliche può sospendere i pagamenti in relazione a tale inadempimento.

L'Amministrazione delle strade pubbliche può rescindere il contratto con effetto immediato nel caso di una violazione sostanziale del contratto o qualora il vettore sia in stato di insolvenza oppure dichiari fallimento.

L'Amministrazione delle strade pubbliche può rescindere il contratto con effetto immediato se la licenza dell'operatore è stata revocata o non rinnovata.

Indipendentemente da altre azioni di risarcimento danni, se il numero totale di voli annullati per motivi direttamente imputabili al vettore supera il 4% di quelli previsti, la compensazione finanziaria verrà ridotta proporzionalmente al numero di tali voli.

11.   Codici delle compagnie aeree: I voli non possono portare codici diversi da quello dell'offerente e non possono far parte di accordi di code-sharing.

12.   Presentazione delle offerte: Le offerte dovranno essere inviate per posta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, nel qual caso fa fede il timbro postale, oppure consegnate a mano, al più tardi il 16.8.2005 (11.00), all'Ente di Stato per il commercio, dove saranno aperte, in presenza degli offerenti che avranno fatto richiesta di partecipare allo spoglio, il 16.8.2005 (11.00). Non saranno aperte le offerte pervenute successivamente al 16.8.2005 (11.00).

Le offerte devono essere inviate, in busta sigillata, al seguente indirizzo: Ríkiskaup (Ente di Stato per il commercio), Borgartúni 7, IS-105 Reykjavik, Islanda. Tel. (354) 530 14 00. Fax (354) 530 14 14.

La busta contenente l'offerta deve recare la seguente dicitura:

Ríkiskaup (Ente di Stato per il commercio), Gara d'appalto n. 13783, Áætlunarflug 2006-2008

(indicare anche il nome dell'offerente)

13.   Validità del bando di gara: Il presente bando vale solo se 4 settimane prima dell'entrata in vigore del contratto nessun vettore aereo SEE [per «vettore aereo SEE» si intende un vettore comunitario o un vettore aereo munito di licenza di esercizio valida, rilasciata da uno Stato EFTA parte dell'Accordo SEE, conformemente all'atto di cui al punto 66b dell'Allegato XIII dell'accordo SEE (regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23.7.1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei)] avrà comunicato al ministero islandese delle Comunicazioni di essere in procinto di istituire servizi aerei di linea in conformità con gli obblighi di servizio pubblico imposti e senza richiedere alcun sostegno finanziario o protezione del mercato.