ISSN 1725-2466 |
||
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 169 |
|
![]() |
||
Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
48o anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
|
I Comunicazioni |
|
|
Consiglio |
|
2005/C 169/1 |
||
IT |
|
I Comunicazioni
Consiglio
8.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 169/1 |
CONVENZIONE
SULL’ADESIONE DELLA REPUBBLICA CECA, DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA, DELLA REPUBBLICA DI CIPRO, DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA, DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA, DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA, DELLA REPUBBLICA DI MALTA, DELLA REPUBBLICA DI POLONIA, DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA E DELLA REPUBBLICA SLOVACCA ALLA CONVENZIONE SULLA LEGGE APPLICABILE ALLE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI, APERTA ALLA FIRMA A ROMA IL 19 GIUGNO 1980, NONCHÉ AL PRIMO E AL SECONDO PROTOCOLLO RELATIVI ALL’INTERPRETAZIONE DA PARTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
(2005/C 169/01)
LE ALTE PARTI CONTRAENTI DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA,
TENENDO PRESENTE l’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea, in particolare l’articolo 5, paragrafo 2,
RICORDANDO che, diventando membri dell’Unione europea, i nuovi Stati membri si sono impegnati ad aderire alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, nonché al primo e al secondo protocollo relativi all’interpretazione da parte della Corte di giustizia, modificata dalla convenzione firmata a Lussemburgo il 10 aprile 1984 relativa all’adesione della Repubblica ellenica, dalla convenzione firmata a Funchal il 18 maggio 1992 relativa all’adesione del Regno di Spagna e della Repubblica del Portogallo e dalla convenzione firmata a Bruxelles il 29 novembre 1996 relativa all’adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
La Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca aderiscono:
a) |
alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, in seguito denominata «convenzione del 1980», quale risulta dagli adattamenti e dalle modifiche ad essa apportati mediante:
|
b) |
al primo protocollo, firmato il 19 dicembre 1988, in seguito denominato «primo protocollo del 1988», relativo all’interpretazione, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, quale risulta dagli adattamenti e dalle modifiche ad esso apportati mediante la convenzione del 1992 e la convenzione del 1996; |
c) |
al secondo protocollo, firmato il 19 dicembre 1988, in seguito denominato «secondo protocollo del 1988», che attribuisce alla Corte di giustizia delle Comunità europee alcune competenze per l’interpretazione della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali. |
TITOLO II
ADEGUAMENTI AL PRIMO PROTOCOLLO DEL 1988
Articolo 2
All’articolo 2, lettera a), sono inseriti i seguenti trattini:
a) |
tra il primo e il secondo trattino:
|
b) |
tra il terzo e il quarto trattino:
|
c) |
tra l’ottavo e il nono trattino:
|
d) |
tra il nono e il decimo trattino:
|
e) |
tra l’undicesimo e il dodicesimo trattino:
|
f) |
tra il dodicesimo e il tredicesimo trattino:
. |
TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 3
1. Il segretario generale del Consiglio dell’Unione europea rimette ai governi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca copia certificata conforme della convenzione del 1980, della convenzione del 1984, del primo protocollo del 1988, del secondo protocollo del 1988, della convenzione del 1992 e della convenzione del 1996 in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca.
2. I testi della convenzione del 1980, della convenzione del 1984, del primo protocollo del 1988, del secondo protocollo del 1988, della convenzione del 1992 e della convenzione del 1996 in lingua ceca, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca, slovena e ungherese fanno fede alle stesse condizioni degli altri testi della convenzione del 1980, della convenzione del 1984, del primo protocollo del 1988, del secondo protocollo del 1988, della convenzione del 1992 e della convenzione del 1996.
Articolo 4
La presente convenzione è ratificata dagli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il segretario generale del Consiglio dell’Unione europea.
Articolo 5
1. La presente convenzione entra in vigore, tra gli Stati che l’hanno ratificata, il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del secondo strumento di ratifica.
2. La presente convenzione entra quindi in vigore, per ciascuno Stato firmatario che la ratifica successivamente, il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento di ratifica.
Articolo 6
Il segretario generale del Consiglio dell’Unione europea notifica a tutti gli Stati firmatari:
a) |
il deposito di ogni strumento di ratifica; |
b) |
le date di entrata in vigore della presente convenzione per gli Stati contraenti. |
Articolo 7
La presente convenzione, redatta in un unico esemplare nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovena, slovacca, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, i ventuno testi facenti ugualmente fede, è depositata negli archivi del segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea. Il segretario generale provvede a trasmetterne copia certificata conforme al governo di ciascuno degli Stati firmatari.
Hecho en Luxemburgo, el catorce de abril de dos mil cinco.
V Lucemburku dne čtrnáctého dubna dva tisíce pět.
Udfærdiget i Luxembourg den fjortende april to tusind og fem.
Geschehen zu Luxemburg am vierzehnten April zweitausendfünf.
Kahe tuhande viienda aasta aprillikuu neljateistkümnendal päeval Luxembourgis.
Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις δέκα τέσσερις Απριλίου δύο χιλιάδες πέντε.
Done at Luxembourg on the fourteenth day of April in the year two thousand and five.
Fait à Luxembourg, le quatorze avril deux mille cinq.
Arna déanamh i Lucsamburg, an ceathrú lá déag d’Aibreán sa bhliain dhá mhíle is a cúig.
Fatto a Lussemburgo, addì quattordici aprile duemilacinque.
Luksemburgā, divi tūkstoši piektā gada četrpadsmitajā aprīlī.
Priimta du tūkstančiai penktų metų balandžio keturioliktą dieną Liuksemburge.
Kelt Luxembourgban, a kettőezer-ötödik év április tizennegyedik napján.
Magħmul fil-Lussemburgu, fl-erbatax-il jum ta’ April tas-sena elfejn u ħamsa.
Gedaan te Luxemburg, de veertiende april tweeduizend vijf.
Sporządzono w Luksemburgu dnia czternastego kwietnia roku dwa tysiące piątego.
Feito no Luxemburgo, em catorze de Abril de dois mil e cinco.
V Luxembourgu, štirinajstega aprila leta dva tisoč pet.
V Luxemburgu dňa štrnásteho apríla dvetisícpäť.
Tehty Luxemburgissa neljäntenätoista päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaviisi.
Som skedde i Luxemburg den fjortonde april tjugohundrafem.
Pour le gouvernement du Royaume de Belgique
Voor de regering van het Koninkrijk België
Für die Regierung des Königreichs Belgien
Za vládu České republiky
For regeringen for Kongeriget Danmark
Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland
Eesti Vabariigi valitsuse nimel
Για την κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας
Por el Gobierno del Reino de España
Pour le gouvernement de la République française
Thar ceann Rialtas na hÉireann
For the Government of Ireland
Per il governo della Repubblica italiana
Για την κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας
Latvijas Republikas valdības vārdā
Lietuvos Respublikos Vyriausybès vardu
Pour le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
A Magyar Köztársaság kormánya részéről
Għall-Gvern tar-Repubblika ta’ Malta
Voor de regering van het Koninkrijk der Nederlanden
Für die Regierung der Republik Österreich
W imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej
Pelo Governo da República Portuguesa
Za vlado Republike Slovenije
Za vládu Slovenskej republiky
Suomen hallituksen puolesta
På finska regeringens vägnar
På svenska regeringens vägnar
For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Dichiarazione comune delle Alte parti contraenti relativa ai termini previsti per la ratifica della convenzione di adesione
Le Alte parti contraenti, riunite in sede di Consiglio all’atto della firma della convenzione sull’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca alla convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, dichiarano che intraprenderanno le iniziative necessarie per ratificare la presente convenzione entro un termine ragionevole e, se possibile, prima del dicembre 2005.
Dichiarazione degli Stati membri relativa al termine della presentazione di una proposta di regolamento sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali
Gli Stati membri chiedono alla Commissione di presentare quanto prima e al più tardi entro la fine del 2005 una proposta di regolamento sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.
Dichiarazione comune degli Stati membri relativa allo scambio di informazioni
I governi del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, del Regno di Danimarca, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica di Estonia, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, dell’Irlanda, della Repubblica italiana, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, del Granducato di Lussemburgo, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica del Portogallo, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Finlandia, del Regno di Svezia e del Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord,
all’atto della firma della convenzione di adesione del 2005 alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, nonché al primo e al secondo protocollo relativi all’interpretazione da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, quali modificati successivamente,
desiderosi di garantire un’applicazione quanto più possibile efficace e uniforme delle disposizioni del primo protocollo summenzionato,
si dichiarano pronti a organizzare, in collegamento con la Corte di giustizia delle Comunità europee, uno scambio di informazioni concernenti le sentenze passate in giudicato pronunciate in applicazione della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali dalle giurisdizioni indicate all’articolo 2 di detto protocollo. Lo scambio di informazioni comprenderà:
— |
la trasmissione alla Corte di giustizia, da parte delle competenti autorità nazionali, delle sentenze pronunciate dalle giurisdizioni di cui all’articolo 2, lettera a), del primo protocollo nonché delle sentenze significative pronunciate dalle giurisdizioni di cui all’articolo 2, lettera b), di detto protocollo; |
— |
la classificazione e l’utilizzazione documentaria di tali sentenze da parte della Corte di giustizia nonché, se necessario, la redazione di compendi e traduzioni e la pubblicazione di sentenze di particolare importanza; |
— |
la comunicazione da parte della Corte di giustizia del materiale di documentazione alle competenti autorità nazionali degli Stati parti del protocollo, alla Commissione e al Consiglio delle Comunità europee. |