ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 167

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

48o anno
7 luglio 2005


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I   Comunicazioni

 

Corte dei conti

2005/C 167/1

Parere n. 4/2005 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee e sulla proposta di regolamento del Consiglio che definisce le misure di esecuzione della correzione degli squilibri di bilancio in conformità degli articoli 4 e 5 della decisione del Consiglio del (…) relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee

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IT

 


I Comunicazioni

Corte dei conti

7.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 167/1


PARERE N. 4/2005

sulla proposta di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee e sulla proposta di regolamento del Consiglio che definisce le misure di esecuzione della correzione degli squilibri di bilancio in conformità degli articoli 4 e 5 della decisione del Consiglio del (…) relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee

(presentato in virtù dell'articolo 248, paragrafo 4, secondo comma, e dell'articolo 279, paragrafo 2, del trattato CE)

(2005/C 167/01)

LA CORTE DEI CONTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea ed in particolare l’articolo 248, paragrafo 4, secondo comma, e l’articolo 279, paragrafo 2,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed in particolare gli articoli 160 C, paragrafo 4, e 183,

vista la decisione del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (1), in particolare l'articolo 9,

visto il regolamento (CE, Euratom) n.  1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2),

vista la richiesta di un parere della Corte dei conti, presentata dal Consiglio a quest'ultima il 22 ottobre 2004, sulla proposta di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee e sulla proposta di regolamento del Consiglio che definisce le misure di esecuzione della correzione degli squilibri di bilancio in conformità degli articoli 4 e 5 della decisione del Consiglio del (…) relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (3),

considerando che il Consiglio europeo di Fontainebleau, del 25 e 26 giugno 1984, aveva concluso (4), tra l'altro, che la politica di spesa resta comunque essenziale per risolvere il problema degli squilibri di bilancio e che, tuttavia, ogni Stato membro con un onere di bilancio eccessivo rispetto alla propria prosperità relativa può beneficiare di una correzione a tempo debito,

considerando che il Consiglio europeo di Berlino, del 24 e 25 marzo 1999, ha concluso (5), tra l'altro, che il sistema di risorse proprie delle Comunità deve essere equo, trasparente, economicamente efficiente, semplice e basarsi su criteri che rispecchino in maniera ottimale la capacità contributiva di ciascuno Stato membro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE PARERE:

I.   INTRODUZIONE

1.

Le proposte della Commissione fanno parte di una strategia in due fasi (6) per riformare la struttura delle attuali risorse proprie: la prima fase prevede di sostituire la correzione accordata al Regno Unito con un meccanismo generalizzato per correggere gli squilibri di bilancio eccessivi mantenendo nel contempo tutte le altre componenti del sistema attualmente vigente. La seconda fase mira all'introduzione di una risorsa propria a base realmente fiscale che sia operativa dal 2014.

2.

Le proposte legislative sostanziali che qui vengono esaminate si riferiscono alla prima fase. La Commissione ha presentato al Consiglio due strumenti giuridici distinti: una proposta di decisione complessiva relativa al sistema delle risorse proprie ed una proposta di regolamento che definisce le misure di esecuzione concernenti il meccanismo proposto di correzione generalizzata. La prima deve essere adottata in virtù dell'articolo 269 del trattato ed entra in vigore dopo l'adozione da parte degli Stati membri, conformemente alle rispettive norme costituzionali. La seconda deve essere adottata all'unanimità dal Consiglio, a norma dell'articolo 279 del trattato.

3.

Non sono state finora presentate proposte legislative sostanziali per la seconda fase della riforma proposta. La Commissione ha tuttavia presentato le diverse possibili opzioni (7) per una nuova risorsa propria a base realmente fiscale ed ha invitato il Consiglio a discuterle.

4.

Il Consiglio europeo del 16 e 17 dicembre 2004 ha approvato la proposta della Commissione di mantenere il massimale delle risorse proprie all'attuale livello dell'1,24 % del reddito nazionale lordo (RNL) dell'Unione europea. Il Consiglio europeo ha preso nota della relazione presentata dalla Commissione sul funzionamento del sistema delle risorse proprie e della proposta di introdurre un meccanismo di correzione generalizzata, alla luce delle diverse posizioni espresse fino alla data suddetta. Esso ha invitato la Commissione e il Consiglio a proseguire l'esame di tutte le questioni che emergano al riguardo, compresa una possibile semplificazione del sistema.

5.

La Corte ha esaminato i due strumenti giuridici proposti dalla Commissione, tenendo conto delle conclusioni del Consiglio europeo di Fontainebleau del 1984, delle conclusioni del Consiglio europeo di Berlino del 1999 e dei risultati del proprio lavoro di audit relativo all'attuale sistema delle risorse proprie. La Corte rinnova anche le proprie precedenti critiche al sistema, delle quali si è tenuto solo parzialmente conto nelle proposte della Commissione.

II.   L'ATTUALE SISTEMA DELLE RISORSE PROPRIE E LE SUE CARENZE

6.

L'attuale sistema delle risorse proprie è costituito dai seguenti elementi:

i)

le risorse proprie tradizionali (RPT), principalmente dazi doganali riscossi dagli Stati membri per conto dell'UE (10 857,2 milioni di EUR) (8),

ii)

la risorsa IVA, prelevata sulle basi statistiche IVA armonizzate degli Stati membri (21 260,1 milioni di EUR),

iii)

la risorsa basata sull'RNL, riscossa come un'aliquota uniforme in percentuale dell'RNL di ciascuno Stato membro (51 235,2 milioni di EUR),

iv)

uno specifico meccanismo per la correzione degli squilibri di bilancio del Regno Unito (5 184,9 milioni di EUR).

7.

La Corte ha criticato in diverse occasioni le carenze di tale sistema, che è molto complesso e presenta numerosi problemi, in particolare per quel che riguarda l'aspetto amministrativo, la coerenza e la mancanza di trasparenza. I paragrafi che seguono riassumono i principali problemi individuati dalla Corte.

8.

Nel 2003, le risorse proprie tradizionali ammontavano a 10 857,2 milioni di EUR, al netto di un importo forfettario del 25 % trattenuto dagli Stati membri per coprire i costi di riscossione. La Corte ha già chiarito, nel proprio parere n. 8/99 (9), che i costi di riscossione rappresentano una voce di spesa che dovrebbe essere trattata come tale nei conti della Comunità e nel calcolo dei saldi netti.

9.

Il livellamento della base imponibile IVA in percentuale dell'RNL ha ridotto l'incidenza della risorsa IVA nel finanziamento del bilancio. La risorsa propria IVA è scesa dai 35 192,5 milioni di EUR (40,0 %) del 2000 a 21 260,1 milioni di EUR (25,4 %) nel 2003. Il livellamento, vincolando tale risorsa all'RNL, ne ha anche accentuato il carattere macroeconomico. La Corte ribadisce la sua posizione secondo cui una risorsa basata sui consumi tassabili dei cittadini è giustificata soltanto se è direttamente fondata su una base fiscale (10).

10.

Inoltre, l'evasione fiscale, in particolare le frodi «carosello» (11) facilitate dall'attuale sistema in cui la tassazione avviene nel paese di consumo, le attività economiche non dichiarate ed i diversi livelli di efficienza dimostrati dalle autorità nazionali nella riscossione dell'IVA e nella prevenzione delle frodi, possono ancora influire sull'onere finanziario sostenuto dagli Stati membri (12).

11.

I risultati degli audit della Corte (13) suscitano altresì qualche dubbio sull'accuratezza e sull'affidabilità degli estratti IVA presentati dagli Stati membri, compilati a seguito di complicati calcoli che richiedono notevoli risorse amministrative.

12.

La risorsa basata sull'RNL è passata dai 37 580,5 milioni di EUR (42,7 %) del 2000 a 51 235,2 milioni di EUR (61,3 %) nel 2003, e rappresenta pertanto, percentualmente, la principale risorsa propria.

13.

La Corte ha osservato (14) che la Commissione svolge ancora pochi controlli diretti sui conti nazionali da cui vengono tratte le cifre presentate dagli Stati membri nei questionari RNL come base per il calcolo della risorsa basata sull'RNL. Ciò è dovuto all'ambiguità delle norme che definiscono gli obblighi ed i poteri della Commissione su tale materia (15).

14.

Sebbene le conclusioni del Consiglio europeo di Fontainebleau affermino che ogni Stato membro con un onere di bilancio eccessivo rispetto alla propria prosperità relativa possa richiedere una correzione, l'attuale decisione sulle risorse proprie accorda specificamente tale beneficio solo ad uno Stato membro. Non vi è alcun meccanismo che permetta agli altri Stati membri di beneficiare di tale correzione, come non esiste, del resto, alcuna procedura di monitoraggio per verificare se detta correzione sia ancora giustificata (16).

15.

Ad eccezione della questione trattata al paragrafo 14, nelle proposte della Commissione non viene affrontata nessuna delle carenze fin qui descritte. La Corte sottolinea la necessità di porre rimedio a tali carenze.

III.   IL MECCANISMO DI CORREZIONE GENERALIZZATA PROPOSTO

16.

La Commissione propone l'introduzione di un meccanismo di correzione generalizzata, basato sulla correzione esistente per il Regno Unito, per risolvere il problema degli squilibri di bilancio eccessivi. Essa propone che tale meccanismo sia operativo sin dall'inizio delle prossime prospettive finanziarie. Il meccanismo dovrebbe essere attivato nel caso in cui i contributi netti superino una determinata soglia, espressa in percentuale dell'RNL di ciascuno Stato membro. Le posizioni nette che superano tale soglia potrebbero beneficiare di un rimborso parziale e l'importo complessivo delle correzioni non dovrebbe superare un certo massimale. Tutti gli Stati membri parteciperebbero al finanziamento dell'importo complessivo di tali correzioni in proporzione alla propria prosperità relativa.

17.

L'introduzione di un meccanismo di correzione generalizzata per gli squilibri di bilancio eccessivi, così come viene proposta dalla Commissione, sarebbe più conforme al principio definito nelle conclusioni del Consiglio europeo di Fontainebleau del 1984, ovvero che ogni Stato membro con un onere di bilancio eccessivo rispetto alla propria prosperità relativa possa beneficiare di una correzione.

18.

La Corte riconosce che il meccanismo proposto definisce criteri che permetterebbero di valutare su base annuale se gli Stati membri abbiano o meno il diritto di beneficiare di una correzione. Per quanto riguarda il finanziamento del costo delle correzioni, il nuovo meccanismo porrebbe fine al trattamento differenziato degli Stati membri che caratterizza il meccanismo attualmente in vigore. Non sarebbe neppure più necessario calcolare la cosiddetta «aliquota congelata» (17), né l'incidenza delle decisioni successive in materia di risorse proprie e degli allargamenti.

19.

D'altro canto, il Consiglio europeo di Berlino del marzo 1999 ha concluso, tra l'altro, che il sistema delle risorse proprie delle Comunità deve essere trasparente e semplice e basarsi su criteri che rispecchino in maniera ottimale la capacità contributiva di ciascuno Stato membro. L'esistenza di qualsiasi meccanismo correttore compromette, tuttavia, la semplicità e la trasparenza del sistema delle risorse proprie. Il calcolo dei saldi netti, in particolare, impone diverse scelte (sulle voci da includere, sui periodi di riferimento e sui metodi contabili) che rendono alquanto complesso qualsiasi meccanismo correttore. Inoltre, i saldi netti di bilancio non sono dei buoni indicatori per valutare i benefici complessivi ottenibili dalle politiche comunitarie in quanto non tengono conto dell'effetto moltiplicatore di tali politiche (18).

20.

Le osservazioni specifiche della Corte sul meccanismo di correzione generalizzata proposto sono esposte nelle sezioni V e VI del presente parere.

IV.   SVILUPPI FUTURI

21.

La Commissione propone che il Consiglio le affidi il compito di presentare una proposta per modificare la struttura delle risorse proprie introducendo una risorsa propria a base realmente fiscale che entri in vigore il 1° gennaio 2014.

22.

La Commissione, nella sua relazione sul funzionamento del sistema delle risorse proprie (19), ha indicato alcune possibili opzioni per tale risorsa propria a base fiscale. In questa fase, non compete alla Corte pronunciarsi su tali opzioni. Essa desidera tuttavia sottolineare la necessità che siano chiaramente esposte le ragioni di ogni opzione, che il sistema prescelto soddisfi i criteri definiti dal Consiglio europeo (ovvero, che sia equo, trasparente, economicamente efficiente e semplice) e che offra garanzie e procedure tali da renderlo al tempo stesso affidabile e verificabile mediante audit.

V.   OSSERVAZIONI SPECIFICHE SULLA PROPOSTA DI DECISIONE DEL CONSIGLIO

Articolo 2, paragrafo 7

Testo proposto dalla Commissione:

7.

Ai fini dell'applicazione della presente decisione, l'RNL dell'anno è calcolato dalla Commissione ai prezzi di mercato in applicazione del SEC 95, conformemente al regolamento (CE) n. 2223/96.

Qualora modifiche del SEC 95 determinassero cambiamenti significativi dell'RNL calcolato dalla Commissione, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo, decide se i cambiamenti sono applicabili ai fini della presente decisione.

23.

In base alla proposta, l'RNL dell'anno è calcolato ai prezzi di mercato, come previsto dalla Commissione, in applicazione del SEC 95. Tuttavia, la proposta stabilisce anche che le modifiche del SEC 95 che determinino cambiamenti significativi dell'RNL calcolato dalla Commissione sono applicabili ai fini del calcolo delle risorse proprie solo se il Consiglio decide in tal senso. La Corte comprende le ragioni di tale clausola, pur facendo osservare che una tale procedura può provocare una situazione in cui i dati RNL utilizzati ai fini del calcolo delle risorse proprie non coincidono con i dati nazionali pubblicati, riducendo così la trasparenza.

Articolo 4, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione:

1.

Una correzione viene accordata ad ogni Stato membro che presenti uno squilibrio di bilancio negativo superiore ad una soglia equivalente ad una certa percentuale del suo RNL. L'importo totale delle correzioni accordate in un esercizio non supera il volume di rimborso massimo disponibile espresso in euro. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 279, paragrafo 2, del trattato CE, il Consiglio adotta le misure di esecuzione per il calcolo delle correzioni e per il loro finanziamento, in particolare la soglia e il volume di rimborso massimo disponibile.

La correzione è determinata:

a)

calcolando per ogni Stato membro lo squilibrio di bilancio come la differenza esistente nel corso di un esercizio tra:

la quota percentuale dello Stato membro nella somma del totale dei versamenti delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, e

la quota percentuale dello Stato membro nel totale delle spese ripartite;

b)

moltiplicando la differenza così ottenuta per il totale delle spese ripartite;

c)

sottraendo dal risultato di cui alla lettera b) il valore dell'RNL dello Stato membro moltiplicato per la soglia;

d)

se il risultato di cui alla lettera c) è positivo, moltiplicando il risultato per un'aliquota di rimborso, pari al massimo a 0,66 e, se necessario, ridotta proporzionalmente per rispettare il volume di rimborso massimo disponibile.

24.

Il testo dovrebbe indicare chiaramente che il concetto di spese ripartite totali da applicare è esposto nel regolamento del Consiglio che definisce le misure di esecuzione della correzione degli squilibri di bilancio.

Articolo 8, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione:

2.

Fatti salvi la verifica dei conti e i controlli di conformità e di regolarità previsti dall'articolo 248 del trattato CE e dall'articolo 160 C del trattato Euratom, che riguardano essenzialmente l'affidabilità e l'efficacia dei sistemi e delle procedure nazionali di determinazione della base per le risorse proprie provenienti dall'IVA e dall'RNL, e fatti salvi i controlli organizzati a norma dell'articolo 279, paragrafo 1, lettera b), del trattato CE e dell'articolo 183, lettera c), del trattato Euratom, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta le disposizioni necessarie all'attuazione della presente decisione, nonché quelle relative al controllo della riscossione, alla messa a disposizione della Commissione e al versamento delle entrate di cui agli articoli 2 e 5.

25.

La Corte ribadisce la posizione già espressa (20) secondo cui l'articolo 8, paragrafo 2, della proposta di decisione, interpretando l'oggetto delle verifiche e degli audit della Corte, porta a modificare una disposizione del trattato, al di fuori della procedura prevista a tal fine. L'affermazione secondo cui la verifica dei conti e i controlli suddetti riguardano essenzialmente l'affidabilità e l'efficacia dei sistemi e delle procedure nazionali di determinazione della base per le risorse proprie provenienti dall'IVA e dall'RNL, dovrebbe essere eliminata. In ogni caso, la Corte ritiene che tale disposizione non possa determinare una limitazione dei suoi poteri di controllo sanciti dal trattato.

26.

La Corte è del parere che tutte le disposizioni necessarie per l'attuazione di questa decisione possano essere adottate ai sensi dell'articolo 279 del trattato CE e dell'articolo 183 del trattato Euratom e che non ci sia bisogno di una procedura specifica per adottare le disposizioni necessarie per l'attuazione di tale decisione nonché per consentire il controllo della riscossione, la messa a disposizione della Commissione e il versamento delle entrate.

VI.   OSSERVAZIONI SPECIFICHE SULLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO CHE DEFINISCE LE MISURE DI ESECUZIONE DELLA CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO

Articolo 1, paragrafo 1, lettera a)

Testo proposto dalla Commissione:

1.

Il calcolo dell'importo della correzione basata sugli squilibri di bilancio degli Stati membri per l'anno t in conformità dell'articolo 4 della decisione del Consiglio (…) viene stabilito come segue:

a)

calcolando per ciascuno Stato membro lo squilibrio di bilancio come differenza fra:

la quota percentuale dello Stato membro nella somma del totale dei versamenti delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL per l'anno t, e

la quota percentuale dello Stato membro nel totale delle spese ripartite.

27.

Al secondo capoverso, per renderlo coerente con il primo, dovrebbe essere aggiunta l'espressione «per l'anno t».

Articolo 2, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione:

2.

Il volume di rimborso massimo disponibile (VRMD) di cui all'articolo 1 è pari a 7,5 miliardi di EUR.

28.

Un sistema con un volume di rimborso massimo disponibile (VRMD), che viene specificato come un importo discrezionale fisso pari a 7,5 miliardi di EUR, non produrrà risultati coerenti nel tempo, in quanto ogni variazione dell'RNL influirà sull'entità relativa delle correzioni. Il mantenimento del «valore reale» richiederebbe ulteriori accordi e trattative con il Consiglio. Se si ritiene necessario un VRMD, questo dovrebbe essere espresso in percentuale dell'RNL.

Articolo 4

Testo proposto dalla Commissione:

1.

Il concetto di spesa da utilizzare nel calcolo delle correzioni corrisponde ai versamenti effettivi (esecuzione degli stanziamenti di pagamento) effettuati nel corso dell'anno in questione (anno t) a titolo degli stanziamenti di pagamento di quell'anno, nonché a titolo dei riporti all'esercizio successivo degli stanziamenti di pagamento non eseguiti (dall'anno t all'anno t+1). Si tengono in considerazione solo gli stanziamenti di pagamento utilizzati, vale a dire l'importo dei pagamenti effettivamente eseguiti.

2.

La ripartizione delle spese fra gli Stati membri è disciplinata dalle seguenti norme:

In linea generale, i pagamenti vengono assegnati allo Stato membro in cui risiede il destinatario principale. Nei casi tuttavia in cui la Commissione sa che il destinatario in oggetto agisce da intermediario, i pagamenti vengono assegnati, ogniqualvolta ciò sia possibile, allo Stato membro o agli Stati membri in cui risiede il beneficiario finale, in funzione della sua quota in tali pagamenti.

Le spese ripartite totali si basano sulle spese totali del bilancio generale dell'Unione europea, escluse le due grandi categorie di spesa qui di seguito:

Spese per le politiche esterne, comprese le spese di preadesione o connesse all'allargamento nei paesi terzi, nonché altre spese a favore di beneficiari al di fuori dell'Unione, come le spese per la cooperazione allo sviluppo, le spese per la ricerca al di fuori dell'UE, le spese amministrative destinate a beneficiari al di fuori dell'Unione, ecc.

Spese che non possono essere ripartite o individuate a causa di difficoltà concettuali o di altro tipo, come spese di rappresentanza, per missioni o riunioni formali o di altro tipo, nonché i versamenti connessi alle iniziative comunitarie transfrontaliere, alla promozione di operazioni di cooperazione interregionale e ad altre azioni transfrontaliere.

29.

Nel bilancio UE, le risorse proprie tradizionali rappresentano delle entrate e le spese di riscossione dovrebbero essere considerate come spese che ricadono sugli Stati membri ed essere incluse, come spese ripartite, nel meccanismo di correzione generalizzata (cfr. anche paragrafo 8).

30.

Nell'articolo 4, paragrafo 2, il termine «pagamenti» dovrebbe essere sostituito con «spese».

31.

La definizione delle spese che devono essere escluse dalle spese ripartite totali, così come formulata nel primo e secondo trattino dell'articolo 4, paragrafo 2, rappresenta un elenco negativo ma non esaustivo che permette differenze, da un anno all'altro, nella composizione dell'importo delle spese ripartite. Per garantire che l'importo delle spese ripartite possa essere calcolato ogni anno in maniera coerente e trasparente, la Corte propone di aggiungere a questo articolo una disposizione secondo cui la Commissione presenterà ogni anno una relazione sulla ripartizione delle spese concernente anche quelle spese che non possono essere assegnate ad uno Stato membro.

Articolo 5

Testo proposto dalla Commissione:

1.

L'importo delle correzioni viene iscritto a bilancio in due fasi:

a)

Il risultato del primo calcolo provvisorio dell'importo delle correzioni per l'anno t viene iscritto nel progetto preliminare di bilancio dell'anno t+1. Il calcolo si basa sui dati disponibili più recenti sia per le entrate che per le spese.

b)

Il risultato del calcolo definitivo dell'importo delle correzioni per l'anno t viene iscritto in un bilancio rettificativo dell'anno t+3. Il calcolo si basa sui dati relativi alle basi IVA, RNL e alle spese ripartite per l'anno t, quali noti al 31 dicembre dell'anno t+2 che, se del caso, vengono convertite in euro al tasso di cambio annuale medio dell'anno t.

Per calcolare la parte di ciascuno Stato membro nella somma del totale dei versamenti delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, il bilancio dell'anno t viene ricalcolato sulla base del risultato degli stanziamenti per pagamenti per l'anno t, previa detrazione delle altre entrate per l'anno t (senza tenere conto del saldo dell'esercizio precedente o di altri saldi o adeguamenti dei saldi relativi ad anni precedenti) e dell'importo effettivo delle risorse proprie tradizionali messe a disposizione nell'anno t. L'importo rimanente viene finanziato dalla risorsa propria IVA fino all'aliquota uniforme dell'IVA e dalla risorsa RNL per l'importo residuo necessario per equilibrare il bilancio.

2.

Il finanziamento delle correzioni di cui al paragrafo 1, lettera a) qui sopra viene calcolato sulla base dei dati più recenti relativi all'RNL degli Stati membri per l'anno t, disponibili al momento della preparazione del progetto preliminare di bilancio.

3.

Viene effettuato anche un calcolo per il finanziamento delle correzioni per l'anno t di cui al paragrafo 1, lettera b) qui sopra. Il calcolo si basa sull'RNL degli Stati membri nell'anno t, quale noto al 31 dicembre dell'anno t+2, che, se del caso, è convertito in euro al tasso di cambio annuale medio dell'anno t. I dati definitivi del finanziamento vengono raffrontati con i versamenti relativi alle correzioni per l'anno t già iscritti a bilancio nell'anno t+1. I saldi per Stato membro vengono iscritti in un opportuno capitolo del bilancio rettificativo di cui al paragrafo 1, lettera b) qui sopra e convertiti nella valuta nazionale al tasso di cambio annuale medio dell'anno t.

32.

In base all'articolo 5 della proposta, sia il calcolo definitivo dell'importo della correzione che il suo finanziamento da parte degli Stati membri per l'anno t si basano sui dati relativi alle basi IVA e RNL noti al dicembre dell'anno t+2. La Corte ritiene più appropriato l'uso dei dati IVA e RNL per l'anno t+4 in quanto essi sono definitivi (21).

Il presente parere è stato adottato dalla Corte dei conti, a Lussemburgo, nella riunione del 12 maggio 2005.

Per la Corte dei conti

Hubert WEBER 

Presidente


(1)  GU L 253 del 7.10.2000, pag. 42

(2)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1

(3)  COM(2004) 501 definitivo del 14 luglio 2004.

(4)  Cfr. Bollettino CE 6-1984.

(5)  Cfr. Bollettino UE 3-1999.

(6)  Cfr. relazione della Commissione «Il finanziamento dell'Unione europea - Relazione della Commissione sul funzionamento del sistema di risorse proprie», COM(2004) 505 definitivo del 14 luglio 2004, volume I, pag. 13.

(7)  Cfr. COM(2004) 505 definitivo del 14 luglio 2004, volume I, pagine 10-12.

(8)  Tutti i dati si riferiscono al 2003. Per dati più dettagliati, cfr. grafico V della relazione annuale della Corte sull'esercizio finanziario 2003 (GU C 293, del 30.11.2004, pag. 16).

(9)  Cfr. paragrafi da 11 a 15 (GU C 310 del 28.10.1999, pag. 1).

(10)  Cfr. relazione speciale n. 6/98, paragrafo 5.5 (GU C 241 del 31.7.1998, pag. 58).

(11)  Cfr. relazione annuale sull'esercizio finanziario 2001, paragrafi da 1.50 a 1.55 (GU C 295 del 28.11.2002, pag. 1).

(12)  Cfr. relazione speciale n. 6/98, paragrafi da 4.1 a 4.2 (GU C 241 del 31.7.1998, pag. 58).

(13)  Cfr. ad esempio la relazione annuale sull'esercizio finanziario 2003, paragrafo 3.61, e la relazione annuale sull'esercizio finanziario 2002, paragrafi da 3.44 a 3.46 (GU C 286 del 28.11.2003, pag. 1).

(14)  Cfr. relazione annuale sull'esercizio finanziario 2003, paragrafo 3.48.

(15)  Cfr. parere n. 7/2003, paragrafo 3 (GU C 318 del 30.12.2003, pag. 1).

(16)  Cfr. relazione speciale n. 6/98, paragrafi 3.25 e 3.26 (GU C 241 del 31.7.1998, pag. 58).

(17)  L'aliquota congelata rappresenta l'importo della risorsa IVA necessario per finanziare la correzione a favore del Regno Unito espresso in percentuale dell'imponibile IVA.

(18)  Cfr. relazione speciale n. 6/98, paragrafi da 3.29 a 3.33.

(19)  «Il finanziamento dell'Unione europea». COM(2004) 505 definitivo del 14 luglio 2004.

(20)  Cfr. parere n. 8/99, paragrafo 34.

(21)  Salvo eventuali riserve.