ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 163

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

48o anno
5 luglio 2005


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Comunicazioni

 

Consiglio

2005/C 163/1

Notifiche della Repubblica ceca in merito alla reciprocità dei visti

1

 

Commissione

2005/C 163/2

Tassi di cambio dell'euro

4

2005/C 163/3

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.3854 — IPIC/OMV/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

5

2005/C 163/4

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.3862 — Bilfinger Berger/WIB/JVC) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

6

2005/C 163/5

Aiuti di Stato (Articoli 87-89 del trattato che istituisce la Comunità economica europea) — Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE indirizzata agli Stati membri e agli altri interessati — Aiuto di Stato C4/2004 (ex N55/2003) — Aiuto ambientale in favore dell'impresa Wagner GmbH, Saarland — Germania ( 1 )

7

2005/C 163/6

Informazione riguardante la data a partire dalla quale sono applicabili i punti 11-14, 21, 23 — 26, 32, 33 e 36 del regolamento (CE) n. 422/2004 del Consiglio del 19 febbraio 2004 che modifica il regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario ( 1 )

8

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Comunicazioni

Consiglio

5.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 163/1


Notifiche della Repubblica ceca in merito alla reciprocità dei visti (1)

(2005/C 163/01)

24 maggio 2005

Rif. n. 3647/2005

La Rappresentanza permanente della Repubblica ceca presso l'UE presenta i suoi omaggi al Consiglio dell'UE e si pregia di esprimere ancora una volta i suoi ringraziamenti per la prosecuzione della cooperazione e del sostegno in varie questioni relative all'espletamento dei compiti della Rappresentanza permanente. Tenendo conto del clima amichevole e di cooperazione esistenti tra il Consiglio dell'UE e la Rappresentanza permanente, quest'ultima desidera cogliere l'occasione per attirare l'attenzione della Commissione europea sulla questione in appresso.

La Repubblica ceca ha deciso di notificare quali sono i paesi che, nonostante il fatto che la Repubblica ceca sia uno Stato membro dell'UE dal 1o maggio 2004, ancora applicano ai cittadini cechi, in via unilaterale, l'obbligo del visto e al cui riguardo gli intensi negoziati bilaterali e le riunioni tenute a livello dell'UE non hanno condotto ad alcun risultato effettivo.

Con questa nota, sulla base dell'articolo 1, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio del 15 marzo 2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, la Repubblica ceca notifica che il Brasile applica in via unilaterale l'obbligo del visto per i cittadini della Repubblica ceca.

Poiché la reciprocità in tema di visto è considerata un problema molto delicato a livello politico, la Repubblica ceca confida che, in base alla clausola di solidarietà prevista dal succitato regolamento, si adottino immediatamente adeguate misure per garantire che tutti i cittadini dell'UE, da un lato, e i cittadini del Brasile, dall'altro, beneficino dello stesso regime su basi di parità e reciprocità all'atto dell'attraversamento delle rispettive frontiere.

La Rappresentanza permanente della Repubblica ceca presso l'Unione europea coglie l'occasione per rinnovare al Consiglio dell'UE i sensi della sua più alta considerazione ed amicizia.

Sig. Javier SOLANA

Segretario generale/Alto Rappresentante

Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea

Consiglio dell'Unione europea

Sig. Luc FRIEDEN

Ministro della giustizia, Ministro del tesoro e del bilancio, Ministro della difesa

Lussemburgo

Sig. Franco FRATTINI

Vicepresidente

Commissario per la giustizia, la libertà e la sicurezza

24 maggio 2005

Rif. n. 3647/2005

La Rappresentanza permanente della Repubblica ceca presso l'UE presenta i suoi omaggi al Consiglio dell'UE e si pregia di esprimere ancora una volta i suoi ringraziamenti per la prosecuzione della cooperazione e del sostegno in varie questioni relative all'espletamento dei compiti della Rappresentanza permanente. Tenendo conto del clima amichevole e di cooperazione esistenti tra il Consiglio dell'UE e la Rappresentanza permanente, quest'ultima desidera cogliere l'occasione per attirare l'attenzione della Commissione europea sulla questione in appresso.

La Repubblica ceca ha deciso di notificare quali sono i paesi che, nonostante il fatto che la Repubblica ceca sia uno Stato membro dell'UE dal 1o maggio 2004, ancora applicano ai cittadini cechi, in via unilaterale, l'obbligo del visto e al cui riguardo gli intensi negoziati bilaterali e le riunioni tenute a livello dell'UE non hanno condotto ad alcun risultato effettivo.

Con questa nota, sulla base dell'articolo 1, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio del 15 marzo 2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, la Repubblica ceca notifica che il Brunei applica in via unilaterale l'obbligo del visto per i cittadini della Repubblica ceca.

Poiché la reciprocità in tema di visto è considerata un problema molto delicato a livello politico, la Repubblica ceca confida che, in base alla clausola di solidarietà prevista dal succitato regolamento, si adottino immediatamente adeguate misure per garantire che tutti i cittadini dell'UE, da un lato, e i cittadini del Brunei, dall'altro, beneficino dello stesso regime su basi di parità e reciprocità all'atto dell'attraversamento delle rispettive frontiere.

La Rappresentanza permanente della Repubblica ceca presso l'Unione europea coglie l'occasione per rinnovare al Consiglio dell'UE i sensi della sua più alta considerazione ed amicizia.

Sig. Javier SOLANA

Segretario generale/Alto Rappresentante

Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea

Consiglio dell'Unione europea

Sig. Luc FRIEDEN

Ministro della giustizia, Ministro del tesoro e del bilancio, Ministro della difesa

Lussemburgo

Sig. Franco FRATTINI

Vicepresidente

Commissario per la giustizia, la libertà e la sicurezza

24 maggio 2005

Rif. n. 3647/2005

La Rappresentanza permanente della Repubblica ceca presso l'UE presenta i suoi omaggi al Consiglio dell'UE e si pregia di esprimere ancora una volta i suoi ringraziamenti per la prosecuzione della cooperazione e del sostegno in varie questioni relative all'espletamento dei compiti della Rappresentanza permanente. Tenendo conto del clima amichevole e di cooperazione esistenti tra il Consiglio dell'UE e la Rappresentanza permanente, quest'ultima desidera cogliere l'occasione per attirare l'attenzione della Commissione europea sulla questione in appresso.

La Repubblica ceca ha deciso di notificare quali sono i paesi che, nonostante il fatto che la Repubblica ceca sia uno Stato membro dell'UE dal 1o maggio 2004, ancora applicano ai cittadini cechi, in via unilaterale, l'obbligo del visto e al cui riguardo gli intensi negoziati bilaterali e le riunioni tenute a livello dell'UE non hanno condotto ad alcun risultato effettivo.

Con questa nota, sulla base dell'articolo 1, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio del 15 marzo 2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, la Repubblica ceca notifica che il Canada applica in via unilaterale l'obbligo del visto per i cittadini della Repubblica ceca.

Poiché la reciprocità in tema di visto è considerata un problema molto delicato a livello politico, la Repubblica ceca confida che, in base alla clausola di solidarietà prevista dal succitato regolamento, si adottino immediatamente adeguate misure per garantire che tutti i cittadini dell'UE, da un lato, e i cittadini del Canada, dall'altro, beneficino dello stesso regime su basi di parità e reciprocità all'atto dell'attraversamento delle rispettive frontiere.

La Rappresentanza permanente della Repubblica ceca presso l'Unione europea coglie l'occasione per rinnovare al Consiglio dell'UE i sensi della sua più alta considerazione ed amicizia.

Sig. Javier SOLANA

Segretario generale/Alto Rappresentante

Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea

Consiglio dell'Unione europea

Sig. Luc FRIEDEN

Ministro della giustizia, Ministro del tesoro e del bilancio, Ministro della difesa

Lussemburgo

Sig. Franco FRATTINI

Vicepresidente

Commissario per la giustizia, la libertà e la sicurezza


(1)  Nella riunione del 21 giugno 2005 il Comitato dei Rappresentanti Permanenti ha convenuto di pubblicare le notifiche a norma dell'articolo 1, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CE) n. 539/2001 del 15 marzo 2001 (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1) modificato dal regolamento (CE) n. 851/2005 del 2 giugno 2005 (GU L 141 del 4.6.2005, pag. 3).


Commissione

5.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 163/4


Tassi di cambio dell'euro (1)

4 luglio 2005

(2005/C 163/02)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1894

JPY

yen giapponesi

132,67

DKK

corone danesi

7,4524

GBP

sterline inglesi

0,67645

SEK

corone svedesi

9,4740

CHF

franchi svizzeri

1,5484

ISK

corone islandesi

78,18

NOK

corone norvegesi

7,8815

BGN

lev bulgari

1,9560

CYP

sterline cipriote

0,5735

CZK

corone ceche

30,013

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

247,15

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6961

MTL

lire maltesi

0,4293

PLN

zloty polacchi

4,0168

RON

leu rumeni

3,6009

SIT

tolar sloveni

239,45

SKK

corone slovacche

38,310

TRY

lire turche

1,6008

AUD

dollari australiani

1,5876

CAD

dollari canadesi

1,4784

HKD

dollari di Hong Kong

9,2462

NZD

dollari neozelandesi

1,7536

SGD

dollari di Singapore

2,0149

KRW

won sudcoreani

1 235,97

ZAR

rand sudafricani

8,1584

CNY

renminbi Yuan cinese

9,8441

HRK

kuna croata

7,3250

IDR

rupia indonesiana

11 733,43

MYR

ringgit malese

4,521

PHP

peso filippino

66,815

RUB

rublo russo

34,2790

THB

baht thailandese

49,296


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


5.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 163/5


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.3854 — IPIC/OMV/JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(2005/C 163/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.

In data 24 giugno 2005 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 e a seguito di un rinvio in conformitá con l'articolo 4(5) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese International Petroleum Investment Company («IPIC», Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti e OMV Aktiengesellschaft («OMV», Austria) acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo in comune dell'impresa AMI Agrolinz Melamine International GmbH («AMI», Austria), attualmente controllata solo da OMV mediante acquisto di azioni.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per IPIC: investimenti in società energetiche al di fuori degli Emirati Arabi Uniti,

per OMV: esplorazione, produzione, raffinazione e distribuzione di prodotti di petrolio minerale,

AMI: produzione di prodotti chimici, in particolare melammina, fertilizzanti e additivi del legno.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 (2) del Consiglio, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.3854 — IPIC/OMV/JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.


5.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 163/6


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.3862 — Bilfinger Berger/WIB/JVC)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(2005/C 163/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.

In data 22 giugno 2005 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Bilfinger Berger AG («Bilfinger Berger», Germania) e Westdeutsche Immobilienbank («WIB», Germania), appartenenti al gruppo WestLB AG («WestLB», Germania), acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo di JVC («JVC», Germania) mediante acquisto di quote o azioni in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per Bilfinger Berger: progettazione, costruzione e gestione di immobili,

per WIB: finanziamento immobiliare e gestione di patrimoni,

per JVC: combinazione delle attività di Bilfinger Berger e WIB nei servizi immobiliari.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 (2) del Consiglio, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.3862 — Bilfinger Berger/WIB/JVC, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.


5.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 163/7


AIUTI DI STATO

(Articoli 87-89 del trattato che istituisce la Comunità economica europea)

Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE indirizzata agli Stati membri e agli altri interessati

Aiuto di Stato C4/2004 (ex N55/2003) — Aiuto ambientale in favore dell'impresa Wagner GmbH, Saarland — Germania

(2005/C 163/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Con la seguente lettera del 2 febbraio 2005, la Commissione ha comunicato alla Germania la decisione di chiudere il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE:

«Con lettera del 15 gennaio 2003 la Germania ha notificato l'intenzione di concedere aiuti in favore dell'impresa Wagner GmbH. Con lettere del 7 e 14 febbraio 2003 la Germania ha trasmesso informazioni supplementari. Con lettere del 27 febbraio 2003, 6 giugno 2003, 9 settembre 2003 e 10 dicembre 2003, la Commissione ha richiesto ulteriori informazioni, che la Germania ha trasmesso con lettere del 26 marzo 2003, 2 aprile 2003, 28 luglio 2003, 30 ottobre 2003 e 22 dicembre 2003. Un incontro tra rappresentanti della Commissione e della Germania si è svolto in data 20 ottobre 2003.

Con decisione del 18 febbraio 2004 la Commissione ha avviato il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE riguardo all'aiuto in oggetto. La decisione è stata comunicata alla Germania con lettera del 19 febbraio 2004. Con lettera del 24 marzo 2004 la Germania si è espressa in merito alla decisione, dichiarando altresì che l'aiuto previsto sarebbe stato molto più elevato rispetto all'importo precedentemente notificato. Sulla base di queste informazioni la Commissione ha quindi deciso, in data 7 maggio 2004, di estendere il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE. Tale decisione è stata comunicata alla Germania con lettera dell'11 maggio 2004. Con lettera dell'8 giugno 2004 la Germania si è espressa in merito alla decisione. Con lettera del 15 ottobre 2004 la Commissione ha richiesto informazioni supplementari.

Le decisioni della Commissione sono state pubblicate il 7 aprile 2004 e 21 agosto 2004 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (1). Alla Commissione non sono pervenute osservazioni da parte di terzi interessati.

Con lettera del 6 dicembre 2004 la Germania ha comunicato alla Commissione che l'impresa Wagner non intendeva più perseguire il progetto d'investimento in merito al quale era stato notificato l'aiuto. Con lettera del 6 gennaio 2005 la Germania ha confermato il ritiro della notifica.

La Commissione rileva che uno Stato membro, in virtù dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio (2), può ritirare la notifica prima che la Commissione abbia adottato una decisione. Nel caso in cui la Commissione abbia avviato il procedimento d'indagine formale, essa provvede a dichiararlo chiuso.

In considerazione del fatto che la Germania ha ritirato la notifica, la Commissione decide di dichiarare chiuso il procedimento d'indagine formale di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione all'aiuto in oggetto».


(1)  GU C 87, pag. 5 e GU C 211, pag. 8.

(2)  Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 (ora articolo 88) del trattato CE, GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.


5.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 163/8


Informazione riguardante la data a partire dalla quale sono applicabili i punti 11-14, 21, 23 — 26, 32, 33 e 36 del regolamento (CE) n. 422/2004 del Consiglio del 19 febbraio 2004 che modifica il regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario

(2005/C 163/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

I punti 11-14, 21, 23-26, 32, 33 e 36 dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 422/2004 del Consiglio del 19 febbraio 2004 che modifica il regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario sono applicabili a partire dal giorno dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1042/2005 della Commissione (1) che modifica il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, nonché del regolamento (CE) n. 1041/2005 (2) della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2869/95 del 13 dicembre 1995, relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (Marchi, disegni e modelli).


(1)  GU L 172 del 5.7.2005, pag. 22.

(2)  GU L 172 del 5.7.2005, pag. 4.