ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 159

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

48o anno
30 giugno 2005


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Comunicazioni

 

Commissione

2005/C 159/1

Tassi di cambio dell'euro

1

2005/C 159/2

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.3728 — Autogrill/Altadis/Aldeasa) ( 1 )

2

2005/C 159/3

Avviso relativo al dazio antidumping in vigore sulle importazioni nella Comunità di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di acciai non legati, originari, tra l'altro, della Romania: modifica della ragione sociale di una società a cui si applica un'aliquota di dazio antidumping individuale

3

2005/C 159/4

Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di carburo di silicio originarie della Romania

4

2005/C 159/5

Avviso di apertura di un procedimento antidumping riguardante le importazioni di alcuni tipi di calzature con puntale protettivo originarie della Repubblica popolare cinese e dell'India

7

2005/C 159/6

Avviso di apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Malaysia e della Thailandia

15

2005/C 159/7

Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Repubblica popolare cinese, della Malaysia e della Thailandia

19

2005/C 159/8

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

24

2005/C 159/9

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione ( 1 )

26

 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

Corte EFTA

2005/C 159/0

Ricorso presentato il 12 aprile 2005 dall'Autorità di vigilanza EFTA contro il Regno di Norvegia (Causa E-3/05)

28

2005/C 159/1

Richiesta di parere consultivo presentata alla Corte EFTA dal Fürstlicher Landrichter, con decisione di tale organo del 13 dicembre 2004, nella causa Paolo Piazza contro Paul Schurte AG (Causa E-10/04)

29

 

III   Informazioni

 

Commissione

2005/C 159/2

MEDIA Plus — Sviluppo, distribuzione e promozione (2001-2006) — Invito a presentare proposte INFSO-MEDIA/05/2005 — Attuazione di un programma di sostegno allo sviluppo, alla distribuzione e alla promozione delle opere audiovisive europee — Misure di sostegno alla promozione e all'accesso al mercato

30

2005/C 159/3

MEDIA Plus — Sviluppo, distribuzione e promozione (2001-2006) — Invito a presentare proposte INFSO-MEDIA/06/2005 — Attuazione di un programma di incentivazione dello sviluppo, della distribuzione e della promozione delle opere audiovisive europee — Misure di sostegno alla promozione e all'accesso al mercato — Festival audiovisivi

32

2005/C 159/4

F-Aiaccio: Esercizio di servizi aerei di linea — Bandi di gara pubblicati dalla Francia ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio per l'esercizio di servizi aerei di linea tra la Corsica e Parigi (Orly), Marsiglia e Nizza

33

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Comunicazioni

Commissione

30.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 159/1


Tassi di cambio dell'euro (1)

29 giugno 2005

(2005/C 159/01)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2054

JPY

yen giapponesi

133,03

DKK

corone danesi

7,4491

GBP

sterline inglesi

0,6669

SEK

corone svedesi

9,4333

CHF

franchi svizzeri

1,5471

ISK

corone islandesi

78,99

NOK

corone norvegesi

7,897

BGN

lev bulgari

1,9556

CYP

sterline cipriote

0,5735

CZK

corone ceche

30,03

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

247,66

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6963

MTL

lire maltesi

0,4293

PLN

zloty polacchi

4,0521

ROL

leu rumeni

36 041

SIT

tolar sloveni

239,46

SKK

corone slovacche

38,407

TRY

lire turche

1,6264

AUD

dollari australiani

1,5828

CAD

dollari canadesi

1,4864

HKD

dollari di Hong Kong

9,3698

NZD

dollari neozelandesi

1,7219

SGD

dollari di Singapore

2,0314

KRW

won sudcoreani

1 243,25

ZAR

rand sudafricani

8,1063

CNY

renminbi Yuan cinese

9,9765

HRK

kuna croata

7,3101

IDR

rupia indonesiana

11 713,47

MYR

ringgit malese

4,5815

PHP

peso filippino

67,472

RUB

rublo russo

34,566

THB

baht thailandese

49,803


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


30.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 159/2


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. COMP/M.3728 — Autogrill/Altadis/Aldeasa)

(2005/C 159/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 23 marzo 2005 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n. 32005M3728. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


30.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 159/3


Avviso relativo al dazio antidumping in vigore sulle importazioni nella Comunità di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di acciai non legati, originari, tra l'altro, della Romania: modifica della ragione sociale di una società a cui si applica un'aliquota di dazio antidumping individuale

(2005/C 159/03)

Le importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di acciai non legati, originari, tra l'altro, della Romania sono soggette ad un dazio antidumping definitivo, istituito dalla decisione n. 1758/2000/CECA della Commissione (1) («la decisione»), modificata da ultimo dalla decisione n. 979/2002/CECA (2).

Si rammenta che in considerazione della scadenza, il 23 luglio 2002, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, il Consiglio, con regolamento (CE) n. 963/2002 (3), ha stabilito che i procedimenti antidumping avviati ai sensi della decisione n. 2277/96/CECA della Commissione (4) e ancora in vigore a tale data sono confermati e sono disciplinati dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 384/96 (5) («il regolamento di base») a decorrere dal 24 luglio 2002. Allo stesso modo, le misure antidumping adottate a seguito di inchieste antidumping ancora pendenti a tale data sono disciplinate dalle disposizioni del regolamento di base a decorrere dal 24 luglio 2002.

Nel 2002 la Sidex S.A., una società con sede in Romania, alle cui esportazioni verso la Comunità di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di acciai non legati, era stata applicata con la decisione un'aliquota di dazio antidumping individuale del 5,7 %, ha modificato la propria ragione sociale in Ispat Sidex S.A. In un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale nel 2002 (6) si era concluso che la modifica non influiva in alcun modo sulle conclusioni della decisione e che il riferimento alla Sidex S.A. di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della decisione andava letto come riferimento alla Ispat Sidex S.A. La Ispat Sidex S.A. ha ora informato la Commissione di aver modificato la propria ragione sociale in Mittal Steel Galati S.A. La modifica della ragione sociale si applica a partire dal 7 febbraio 2005, data in cui la modifica è stata registrata nel registro ufficiale della Romania. La società ha dichiarato che tale modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota di dazio individuale applicata alla società designata con il vecchio nome di Ispat Sidex S.A.

La Commissione ha valutato le informazioni fornite ed è giunta alla conclusione che la modifica non influisce in alcun modo sulle conclusioni della decisione n. 1758/2000/CECA, modificata da ultimo dalla decisione n. 979/2002/CECA. Pertanto all'articolo 1, paragrafo 2, della decisione n. 1758/2000/CECA il riferimento alla Sidex S.A. va letto come riferimento alla Mittal Steel Galati S.A.

Il codice addizionale Taric A069 precedentemente attribuito alla Ispat Sidex S.A. si applica alla Mittal Steel Galati S.A.


(1)  GU L 202 del 10.8.2000, pag. 21.

(2)  GU L 150 dell'8.6.2002, pag. 36.

(3)  GU L 149 del 7.6.2002, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/2002 (GU L 192 del 20.7.2002, pag. 9).

(4)  GU L 308 del 29.11.1996, pag. 11.

(5)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(6)  GU C 227 del 24.9.2002, pag. 8.


30.6.2005   

IT

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C 159/4


Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di carburo di silicio originarie della Romania

(2005/C 159/04)

La Commissione ha ricevuto una denuncia a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (il regolamento di base) (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (2), secondo la quale le importazioni di carburo di silicio, originarie della Romania ('il paese interessato'), sarebbero oggetto di pratiche di dumping e arrecherebbero pertanto un notevole pregiudizio all'industria comunitaria.

1.   Denuncia

La denuncia è stata presentata il 17 maggio 2005 dal (CEFIC) («il denunziante») per conto di produttori rappresentanti il 100 % della produzione comunitaria di carburo di silicio.

2.   Prodotto

Il prodotto che sarebbe oggetto di dumping è il carburo di silicio originario della Romania (il prodotto in esame) abitualmente dichiarato con il codice NC 2849 20 00. Tale codice NC viene fornito a titolo puramente indicativo.

3.   Denuncia di dumping

La denuncia di pratiche di dumping nei confronti della Romania si basa sul confronto tra un valore normale costruito e i prezzi all'esportazione del prodotto in esame nella Comunità.

I margini di dumping così calcolati sono significativi.

4.   Denuncia di pregiudizio

Il denunziante ha presentato elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto in questione dalla Romania sono complessivamente aumentate sia in termini assoluti che di quota di mercato.

Secondo quanto affermato nella denuncia, i volumi e i prezzi delle importazioni del prodotto in esame avrebbero avuto, tra le altre conseguenze, ripercussioni negative sul livello dei prezzi praticati dall'industria comunitaria, traducendosi in sostanziali effetti negativi sull'andamento generale nonché sulla situazione finanziaria e occupazionale di tale industria.

5.   Procedura

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata da o per conto dell'industria comunitaria e che esistono prove sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione avvia un'inchiesta ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di base.

5.1.   Procedura per la determinazione del dumping e del pregiudizio

L'inchiesta dovrà stabilire se il prodotto in esame originario della Romania sia oggetto di pratiche di dumping e se tale dumping sia stato causa di pregiudizio.

a)   Campionamento

Tenuto conto del considerevole numero di parti interessate dal presente procedimento, la Commissione può decidere di ricorrere a tecniche di campionamento a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

i)   Campionamento degli importatori

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti gli importatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, a manifestarsi contattando la Commissione e fornendo le seguenti informazioni sulla/e loro società entro i termini fissati al paragrafo 6, lettera b), punto i), e nel formato indicato al punto 7 del presente avviso:

ragione sociale, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, di fax e/o di telex e nome del responsabile da contattare,

il fatturato totale in euro della società nel periodo compreso tra il 1o aprile 2004 e il 31 marzo 2005,

il numero complessivo di dipendenti,

una descrizione particolareggiata delle attività della società in relazione al prodotto in esame,

il volume in tonnellate e il valore in euro delle importazioni e delle rivendite effettuate sul mercato comunitario del prodotto in esame originario della Romania nel periodo compreso tra il 1o aprile 2004 e il 31 marzo 2005,

ragione sociale e descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate (3) coinvolte nella produzione e/o vendita del prodotto in esame,

qualsiasi altra informazione pertinente che possa essere utile alla Commissione per la selezione del campione,

un'indicazione riguardo alla disponibilità o meno della/e società ad essere inserita/e nel campione, tenendo conto che tale inserimento comporta l'impegno a rispondere ad un questionario e ad accettare una verifica in loco delle risposte fornite.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione degli importatori, la Commissione contatterà inoltre tutte le associazioni di importatori note.

ii)   Selezione definitiva del campione

Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione dei campioni devono farlo entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto ii), del presente avviso.

La Commissione intende procedere alla selezione definitiva del campione dopo aver consultato le parti interessate che si sono dichiarate disposte a essere inserite nel campione.

Le società incluse nel campione devono rispondere al questionario entro il termine stabilito al paragrafo 6, lettera b), punto iii), del presente avviso e collaborare nell'ambito dell'inchiesta.

In caso di insufficiente collaborazione la Commissione può basare le proprie conclusioni sui dati disponibili, conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, e all'articolo 18 del regolamento di base. Come spiegato al punto 8 del presente avviso, le conclusioni basate sui dati disponibili potrebbero essere meno vantaggiose per le parti interessate.

b)   Questionari

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari all'industria comunitaria e a tutte le associazioni di produttori della Comunità, ai produttori esportatori della Romania e a tutte le associazioni di produttori esportatori, agli importatori inclusi nel campione e a tutte le associazioni di importatori citati nella denuncia, nonché alle autorità del paese esportatore interessato.

Tutte le parti interessate sono invitate a contattare al più presto la Commissione via fax, entro e non oltre il termine indicato al paragrafo 6, lettera a), punto i), per verificare se figurano nella denuncia e, eventualmente, per richiedere un questionario, dal momento che il termine stabilito al paragrafo 6, lettera a), punto ii), è valido per tutte le parti interessate.

c)   Raccolta di informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni, a presentare eventuali informazioni non contenute nelle risposte al questionario e a fornire elementi di prova a sostegno di tali osservazioni e informazioni. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso.

Inoltre, la Commissione può sentire le parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta deve essere presentata entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto iii).

5.2.   Procedura di valutazione degli interessi della Comunità

Qualora esistano prove sufficienti delle pratiche di dumping denunciate e del conseguente pregiudizio, conformemente all'articolo 21 del regolamento di base si deciderà se l'adozione di misure antidumping non sia contraria all'interesse della Comunità. Pertanto, l'industria comunitaria, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, come pure le associazioni rappresentative dei consumatori e degli utilizzatori, possono manifestarsi e fornire informazioni alla Commissione entro il termine generale di cui al paragrafo 6, lettera a), punto ii), purché dimostrino l'esistenza di un nesso oggettivo tra la loro attività e il prodotto in esame. Le parti che hanno agito conformemente a quanto stabilito nella precedente frase possono chiedere un'audizione, indicando i motivi particolari per i quali chiedono di essere sentite, entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto iii). È opportuno precisare che le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 vengono prese in considerazione unicamente se all'atto della presentazione sono suffragate da validi elementi di prova.

6.   Termini

a)   Termini generali

(i)   Termine entro il quale le parti devono chiedere un questionario

Tutte le parti interessate devono chiedere un questionario al più presto e comunque entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(ii)   Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, rispondere al questionario e fornire qualsiasi altra informazione

Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, presentare le risposte al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché tali osservazioni e informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. È importante sottolineare che al rispetto di detto termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.

Le società incluse in un campione devono presentare le risposte al questionario entro il termine specificato al paragrafo 6, lettera b), punto iii), del presente avviso.

(iii)   Audizioni

Entro lo stesso termine di 40 giorni, tutte le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione.

b)   Termine specifico relativo al campionamento

(i)

Tutte le informazioni specificate al paragrafo 5.1, lettera a), punto i), devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, poiché la Commissione intende consultare le parti interessate che si sono dichiarate disponibili a far parte del campione in merito alla selezione definitiva dello stesso entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(ii)

Qualsiasi altra informazione pertinente per la selezione del campione di cui al paragrafo 5.1, lettera a), punto ii), deve pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

(iii)

Le risposte al questionario fornite dalle parti incluse nel campione devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data della notifica della loro inclusione nel campione

7.   Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Tutte le osservazioni e le richieste delle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto), complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, fax e/o telex della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza, inviate dalle parti interessate in forma riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata»  (4) e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione B

Ufficio: J-79 5/16

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 295 65 05.

8.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, sulla base dei dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili. Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e vengono utilizzati i dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta potrebbe essere per tale parte meno favorevole rispetto alle conclusioni che eventualmente sarebbero state raggiunte se essa avesse collaborato.

9.   Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. In conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, possono essere istituite misure provvisorie entro e non oltre 9 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(2)  GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12.

(3)  Per chiarimenti sul significato dell'espressione «società collegate» si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

(4)  Ciò significa che il documento è riservato esclusivamente ad uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato ai sensi dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (Accordo antidumping).


30.6.2005   

IT

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C 159/7


Avviso di apertura di un procedimento antidumping riguardante le importazioni di alcuni tipi di calzature con puntale protettivo originarie della Repubblica popolare cinese e dell'India

(2005/C 159/05)

La Commissione ha ricevuto una denuncia a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (il regolamento di base) (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (2), secondo la quale le importazioni di calzature con puntale protettivo originarie della Repubblica popolare cinese e dell'India (i paesi in questione), sarebbero oggetto di pratiche di dumping e arrecherebbero pertanto un notevole pregiudizio all'industria comunitaria.

1.   Denuncia

La domanda è stata presentata il 17 maggio 2005 dalla Federazione europea dell'industria calzaturiera (European Confederation of the Footwear Industry) (CEC) (il denunziante) per conto di produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria, in questo caso più del 30 %, della produzione comunitaria complessiva di alcuni tipi di calzature con puntale protettivo.

2.   Prodotto

Il prodotto assertivamente oggetto di dumping è costituito da alcuni tipi di calzature con tomaie di gomma o di materia plastica (escluse le calzature impermeabili con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o con ribadini, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili) o con tomaie di cuoio naturale o di cuoio ricostituito, con puntale protettivo originarie della Repubblica popolare cinese e dell'India (il prodotto in esame) normalmente dichiarate ai codici NC 6402 30 00, 6403 40 00, ex 6402 19 00, ex 6402 91 00, ex 6402 99 10, ex 6402 99 31, ex 6402 99 39, ex 6402 99 50, ex 6402 99 91, ex 6402 99 93, ex 6402 99 96, ex 6402 99 98, ex 6403 19 00, ex 6403 30 00, ex 6403 51 11, ex 6403 51 15, ex 6403 51 19, ex 6403 51 91, ex 6403 51 95, ex 6403 51 99, ex 6403 59 11, ex 6403 59 31, ex 6403 59 35, ex 6403 59 39, ex 6403 59 50, ex 6403 59 91, ex 6403 59 95, ex 6403 59 99, ex 6403 91 11, ex 6403 91 13, ex 6403 91 16, ex 6403 91 18, ex 6403 91 91, ex 6403 91 93, ex 6403 91 96, ex 6403 91 98, ex 6403 99 11, ex 6403 99 31, ex 6403 99 33, ex 6403 99 36, ex 6403 99 38, ex 6403 99 50, ex 6403 99 91, ex 6403 99 93, ex 6403 99 96, ex 6403 99 98, ex 6405 10 00, ex 6405 90 10 e ex 6405 90 90. I codici NC sono indicati unicamente a titolo d'informazione.

3.   Denuncia di dumping

La denuncia di pratiche di dumping nei confronti dell'India si basa sul confronto tra un valore normale costruito e i prezzi all'esportazione del prodotto in esame nella Comunità.

In conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, il denunziante ha determinato il valore normale per la Repubblica popolare cinese in base al valore normale costruito in un paese ad economia di mercato, di cui al paragrafo 5.1, lettera d). La denuncia di dumping si basa sul confronto tra il valore normale, così calcolato, e i prezzi applicati al prodotto in esame quando è esportato nella Comunità.

I margini di dumping così calcolati sono significativi per entrambi i paesi in questione.

4.   Denuncia di pregiudizio

Il denunziante ha dimostrato che le importazioni del prodotto in esame dalla Repubblica popolare cinese e dall'India hanno registrato un aumento globale sia in termini assoluti che in termini di quota di mercato.

Egli sostiene inoltre che i volumi e i prezzi del prodotto in esame importato hanno avuto, fra le altre conseguenze, ripercussioni negative sul livello dei prezzi praticati dall'industria comunitaria, con conseguenti notevoli effetti negativi, segnatamente il peggioramento della situazione finanziaria di tale industria.

5.   Procedura

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata da o per conto dell'industria comunitaria e che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione avvia un'inchiesta ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di base.

5.1.   Procedimento di determinazione del dumping e del pregiudizio

L'inchiesta stabilirà se il prodotto in esame, originario della Repubblica popolare cinese e dell'India, sia oggetto di dumping e se tale dumping sia stato fonte di pregiudizio.

(a)   Campionamento

In considerazione del considerevole numero di parti interessate dal presente procedimento, la Commissione può decidere di ricorrere a tecniche di campionamento a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

(i)   Campionamento per i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e dell'India

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti i produttori esportatori o i rappresentanti che agiscono per loro conto a manifestarsi contattando la Commissione e fornendo le seguenti informazioni sulla/e loro società entro i termini fissati al paragrafo 6, lettera b), punto i), nel formato indicato al paragrafo 7 del presente avviso:

ragione sociale, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, di fax e/o di telex e nome del responsabile da contattare,

il fatturato, in valuta locale, e il volume, in paia di calzature, delle vendite all'esportazione verso la Comunità del prodotto in esame effettuate tra il 1o aprile 2004 ed il 31 marzo 2005,

il fatturato, in valuta locale, e il volume, in paia di calzature, delle vendite del prodotto in esame effettuate sul mercato interno tra il 1o aprile 2004 ed il 31 marzo 2005,

se la società intenda chiedere l'applicazione di un margine individuale (3) (i margini individuali possono essere chiesti esclusivamente dai produttori),

una descrizione particolareggiata delle attività della società in relazione alla produzione del prodotto in esame,

ragione sociale e descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate (4) coinvolte nella produzione e/o vendita (sul mercato interno e/o per l'esportazione) del prodotto in esame;

qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione;

un'indicazione riguardo alla disponibilità o meno della/e società ad essere inserita/e nel campione, tenendo conto che tale inserimento comporta l'impegno a rispondere ad un questionario e ad accettare una verifica in loco delle risposte fornite.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione dei produttori esportatori, la Commissione contatterà inoltre le autorità dei paesi esportatori e tutte le associazioni note di produttori esportatori.

(ii)   Campionamento degli importatori

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti gli importatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, a manifestarsi contattando la Commissione e fornendo le seguenti informazioni sulla/e loro società entro i termini fissati al paragrafo 6, lettera b), punto i), del presente avviso e nel formato indicato al paragrafo 7 del medesimo:

ragione sociale, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, di fax e/o di telex e nome del responsabile da contattare,

il fatturato totale in euro della società nel periodo compreso tra il 1o aprile 2004 e il 31 marzo 2005,

il numero totale di dipendenti,

la descrizione particolareggiata delle attività della società in relazione al prodotto in esame,

il volume, in paia di calzature, e il valore, in euro, delle importazioni nella Comunità e delle rivendite effettuate sul mercato comunitario tra il 1o aprile 2004 e il 31 marzo 2005 del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese e dell'India,

le ragioni sociali e una descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate (4) coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame,

qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione,

un'indicazione riguardo alla disponibilità o meno della/e società ad essere inserita/e nel campione, tenendo conto che tale inserimento comporta l'impegno a rispondere ad un questionario e ad accettare una verifica in loco delle risposte fornite.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione degli importatori, la Commissione contatterà inoltre tutte le associazioni di importatori note.

(iii)   Campionamento dei produttori comunitari

Considerato il numero elevato di produttori comunitari che hanno aderito alla denuncia, la Commissione intende accertare il pregiudizio arrecato all'industria comunitaria ricorrendo ad un campionamento.

Per consentire alla Commissione di selezionare un campione, si invitano tutti i produttori comunitari a fornire le seguenti informazioni sulla/e loro società entro i termini fissati al paragrafo 6, lettera b), punto i), del presente avviso:

ragione sociale, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, di fax e/o di telex e nome del responsabile da contattare,

il fatturato totale in euro della società nel periodo compreso tra il 1o aprile 2004 e il 31 marzo 2005,

una descrizione particolareggiata delle attività della società in relazione alla produzione del prodotto in esame,

il valore, in euro, delle vendite del prodotto in esame realizzate sul mercato comunitario nel periodo compreso tra il 1o aprile 2004 e il 31 marzo 2005,

il volume, in paia di calzature, delle vendite del prodotto in esame realizzate sul mercato comunitario nel periodo compreso tra il 1o aprile 2004 e il 31 marzo 2005,

il volume, in paia di calzature, della produzione del prodotto in esame nel periodo compreso tra il 1o aprile 2004 e il 31 marzo 2005,

le ragioni sociali e una descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate (4) coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame,

qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione,

un'indicazione riguardo alla disponibilità o meno della/e società ad essere inserita/e nel campione, tenendo conto che tale inserimento comporta l'impegno a rispondere ad un questionario e ad accettare una verifica in loco delle risposte fornite.

(iv)   Selezione definitiva dei campioni

Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione dei campioni devono farlo entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto ii), del presente avviso.

La Commissione intende procedere alla selezione definitiva dei campioni dopo aver consultato le parti interessate che si sono dichiarate disponibili ad essere inserite nel campione.

Le società incluse nei campioni devono rispondere ad un questionario entro il termine stabilito al paragrafo 6, lettera b), punto iii), del presente avviso e collaborare nell'ambito dell'inchiesta.

In caso di collaborazione insufficiente, la Commissione può basare le proprie conclusioni sui dati disponibili, conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, e all'articolo 18 del regolamento di base. Come spiegato al punto 8 del presente avviso, le conclusioni basate sui dati disponibili potrebbero essere meno vantaggiose per le parti interessate.

(b)   Questionari

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari alle imprese dell'industria comunitaria incluse nel campione, a tutte le associazioni di produttori della Comunità, ai produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e dell'India inclusi nel campione, a tutte le associazioni di produttori esportatori, agli importatori inclusi nel campione e a tutte le associazioni di importatori citate nella denuncia, nonché alle autorità dei paesi esportatori in questione.

I produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e dell'India che chiedono un margine individuale ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base devono presentare un questionario debitamente compilato entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso. Essi devono pertanto richiedere un questionario entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto i), del presente avviso. Si informano tuttavia le parti interessate che in caso di applicazione del campionamento agli esportatori produttori, la Commissione potrebbe decidere di non concedere loro un margine individuale qualora il numero degli esportatori produttori fosse talmente elevato da rendere l'esame dei singoli casi indebitamente gravoso e da impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta.

(c)   Raccolta di informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare osservazioni, a presentare informazioni diverse da quelle indicate nel questionario e a fornire elementi di prova pertinenti. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso.

Inoltre, la Commissione può sentire le parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta deve essere presentata entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto iii).

(d)   Selezione del paese ad economia di mercato

In conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, la Commissione intende scegliere il Brasile quale paese ad economia di mercato ai fini della determinazione del valore normale per la Repubblica popolare cinese. Le parti interessate sono invitate a presentare le proprie osservazioni in merito all'opportunità di questa scelta entro il termine specifico fissato al paragrafo 6, lettera c).

(e)   Status di impresa operante in un'economia di mercato

Per i produttori della Repubblica popolare cinese che affermano, presentando elementi di prova sufficienti, di operare in condizioni di economia di mercato, nel rispetto quindi dei criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, il valore normale sarà determinato in conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del medesimo regolamento. I produttori che intendono presentare richieste debitamente motivate devono farlo entro il termine specifico di cui al paragrafo 6, lettera d). La Commissione invierà formulari a tutti i produttori della Repubblica popolare cinese citati nella denuncia, a tutte le associazioni di produttori esportatori citate nella denuncia e alle autorità della Repubblica popolare cinese.

5.2.   Procedura di valutazione dell'interesse della Comunità

Nel caso fosse rilevata la presenza di dumping e di conseguente pregiudizio, conformemente all'articolo 21 del regolamento di base, si deciderà se l'adozione di misure antidumping non sia contraria all'interesse della Comunità. Pertanto, l'industria comunitaria, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, come pure le associazioni rappresentative dei consumatori e degli utilizzatori, possono manifestarsi e fornire informazioni alla Commissione entro il termine generale di cui al paragrafo 6, lettera a), punto ii), purché dimostrino l'esistenza di un nesso oggettivo tra la loro attività e il prodotto in esame. Le parti che hanno agito conformemente a quanto stabilito nella precedente frase possono chiedere un'audizione, indicando i motivi particolari per i quali chiedono di essere sentite, entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto iii). Le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 vengono prese in considerazione unicamente se, all'atto della presentazione, sono suffragate da validi elementi di prova.

6.   Termini

(a)   Termini generali

(i)   Per la richiesta di questionari o altri formulari

Tutte le parti interessate devono chiedere il questionario o altri tipi di formulari quanto prima, e comunque entro e non oltre 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(ii)   Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, rispondere al questionario e fornire ogni altra informazione

Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, rispondere al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È importante sottolineare che al rispetto di detto termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.

Le società incluse in un campione devono presentare le risposte al questionario entro il termine specificato al paragrafo 6, lettera b), punto iii), del presente avviso.

(iii)   Audizioni

Entro lo stesso termine di 40 giorni, tutte le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione.

(b)   Termine specifico relativo al campionamento

(i)

Tutte le informazioni specificate al paragrafo 5.1, lettera a), punti i), ii) e iii), del presente avviso devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, poiché la Commissione intende consultare le parti interessate che si sono dichiarate disponibili a far parte di un campione in merito alla selezione definitiva dello stesso entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(ii)

Qualsiasi altra informazione pertinente alla selezione dei campioni di cui al paragrafo 5.1, lettera a), punto iv), deve pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(iii)

Le risposte al questionario fornite dalle parti incluse nel campione devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data della notifica della loro inclusione nel campione.

(c)   Termine specifico per la selezione del paese terzo ad economia di mercato

Le parti interessate dall'inchiesta possono presentare osservazioni in merito all'opportunità della scelta del Brasile che, come risulta dal paragrafo 5.1, lettera d), viene preso in considerazione quale paese a economia di mercato ai fini della determinazione del valore normale in relazione alla Repubblica popolare cinese. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(d)   Termine specifico per presentare le richieste di status di impresa operante in condizioni di economia di mercato e/o di trattamento individuale

Le domande, debitamente motivate, di status di impresa operante in condizioni di economia di mercato (di cui al paragrafo 5.1, lettera e)) e/o di trattamento individuale ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

7.   Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Tutte le osservazioni e le richieste delle parti interessate devono essere presentate per iscritto (non in formato elettronico, salvo diversa disposizione), complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, fax e/o telex della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza inviate dalle parti interessate in forma riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (5) e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».

Indirizzo della Commissione per tutti i contatti e le informazioni:

Commissione delle Comunità europee

Direzione generale del Commercio

Direzione B

Ufficio J-79 5/16

B-1049 Bruxelles

Fax (+32 2) 295 65 05.

8.   Mancata collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili. Se una parte interessata non collabora, o collabora soltanto parzialmente e le conclusioni si basano pertanto sui dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta per tale parte può essere meno favorevole di quanto lo sarebbe stato se essa avesse collaborato.

9.   Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. In conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, possono essere istituite misure provvisorie entro e non oltre 9 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(2)  GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12.

(3)  I margini individuali possono essere chiesti ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, per le società non incluse nel campione; a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base relativo al trattamento individuale, nei casi riguardanti i paesi non retti da un'economia di mercato; e infine ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, per le imprese che chiedono lo status di società operante in condizioni di economia di mercato. Il trattamento individuale prevede una richiesta ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, mentre le lo status di società operante in condizioni di economia di mercato prevede una richiesta ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base.

(4)  Per chiarimenti sul significato dell'espressione «società collegate» si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

(5)  Ciò significa che il documento è destinato esclusivamente ad uso interno. Esso è protetto ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31 maggio 2001, pag. 43). È un documento riservato ai sensi dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (Accordo antidumping).


30.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 159/15


Avviso di apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Malaysia e della Thailandia

(2005/C 159/06)

La Commissione ha ricevuto una denuncia, presentata ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Malaysia e della Thailandia («i paesi interessati») sarebbero oggetto di sovvenzioni e arrecherebbero pertanto un notevole pregiudizio all'industria comunitaria.

1.   Denuncia

La denuncia è stata presentata il 18 maggio 2005 da trenta produttori europei di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica («il denunziante») per conto di produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria, in questo caso più del 25 %, della produzione comunitaria complessiva dei tipi di sacchi e sacchetti di plastica in questione.

2.   Prodotto

I prodotti che, secondo la denuncia, sarebbero oggetto di sovvenzioni sono alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica contenenti almeno il 20 % di polietilene, di spessore non superiore a 100 micrometri, originari della Malaysia e della Thailandia («il prodotto in esame»), dichiarati di norma ai codici NC ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 e ex 3923 29 90. Questi codici NC vengono forniti a titolo puramente indicativo.

3.   Denuncia di sovvenzioni

Stando alla denuncia, i produttori malesi del prodotto in esame avrebbero beneficiato di varie sovvenzioni concesse dal governo della Malaysia. Le sovvenzioni in questione consistono in: status di industria pioniera, esenzione dai dazi all'importazione ed esenzione dalle imposte sulle vendite, programma di rifinanziamento dei crediti all'esportazione, detrazione per l'edilizia industriale, doppia detrazione per la promozione delle esportazioni e detrazione fiscale per gli investimenti.

Si afferma che i summenzionati sistemi costituirebbero sovvenzioni in quanto comportano un contributo finanziario del governo della Malaysia e conferiscono un vantaggio ai beneficiari, vale a dire ai produttori esportatori di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica. Si asserisce, inoltre, che tali sovvenzioni sarebbero specifiche e compensabili perché condizionate dall'andamento delle esportazioni o limitate a società specifiche.

Stando alla denuncia, i produttori thailandesi del prodotto in esame avrebbero beneficiato di diverse sovvenzioni concesse dal governo della Thailandia. Le sovvenzioni in questione consistono in: esenzioni dai dazi o riduzioni dei dazi all'importazione di macchinari, esenzione dall'imposta sul reddito delle società, esenzione dai dazi all'importazione sulle materie prime e di base, fornitura di elettricità per un compenso inferiore all'importo che sarebbe adeguato e doppia detrazione dall'imposta sul reddito dei costi connessi ai trasporti e ai servizi pubblici.

Si afferma che i summenzionati sistemi costituirebbero sovvenzioni in quanto comportano un contributo finanziario del governo della Thailandia e conferiscono un vantaggio ai beneficiari, vale a dire ai produttori esportatori di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica. Si asserisce, inoltre, che tali sovvenzioni sarebbero specifiche e compensabili perché condizionate dall'andamento delle esportazioni o limitate a società specifiche.

4.   Denuncia di pregiudizio

Il denunziante ha dimostrato che le importazioni del prodotto in esame dalla Malaysia e dalla Thailandia sono complessivamente aumentate tanto in termini assoluti quanto in termini di quota di mercato.

Si asserisce che i volumi e i prezzi del prodotto importato hanno avuto, tra l'altro, un impatto negativo sulla quota di mercato detenuta, sui quantitativi venduti e sul livello dei prezzi applicati dall'industria comunitaria, compromettendo gravemente i risultati globali e la situazione finanziaria di quest'ultima.

5.   Procedimento

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata da o per conto dell'industria comunitaria e che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione avvia un'inchiesta ai sensi dell'articolo 10 del regolamento di base.

5.1.   Procedura per la determinazione delle sovvenzioni e del pregiudizio

L'inchiesta dovrà stabilire se il prodotto di cui al paragrafo 2, originario della Malaysia e della Thailandia, sia oggetto di sovvenzioni e se tali sovvenzioni siano state causa di pregiudizio.

(a)   Campionamento

Visto il gran numero di parti interessate dal presente procedimento, la Commissione può decidere di ricorrere a tecniche di campionamento a norma dell'articolo 27 del regolamento di base.

(i)   Campionamento dei produttori esportatori della Malaysia e della Thailandia

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti i produttori esportatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, a manifestarsi contattando la Commissione e fornendo le seguenti informazioni sulla o sulle loro società entro i termini fissati al paragrafo 6, lettera b), punto i) e nel formato indicato al paragrafo 7:

ragione sociale, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, di fax e/o di telex e nome della persona da contattare;

il fatturato in valuta locale e il volume in tonnellate delle esportazioni del prodotto in esame verso la Comunità realizzate nel 2004;

il fatturato in valuta locale e il volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame sul mercato interno realizzate nel 2004;

l'eventuale intenzione della società di chiedere un'aliquota di sovvenzione individuale (le aliquote di sovvenzione individuali possono essere chieste soltanto dai produttori);

una descrizione particolareggiata delle attività della società in relazione alla produzione del prodotto in esame;

le ragioni sociali e una descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate (2) coinvolte nella produzione e/o nella vendita (sul mercato interno e/o all'esportazione) del prodotto in esame;

qualsiasi altra informazione pertinente che possa essere utile alla Commissione per la selezione del campione;

l'indicazione se la o le società accettano di essere inserite nel campione, il che comporta l'impegno a rispondere a un questionario e ad accettare una verifica in loco delle risposte fornite.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie onde selezionare il campione dei produttori esportatori, la Commissione contatterà inoltre le autorità dei paesi esportatori e tutte le associazioni note di produttori esportatori.

(ii)   Campionamento degli importatori

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti gli importatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, a manifestarsi contattando la Commissione e fornendo le seguenti informazioni sulla o sulle loro società entro i termini fissati al paragrafo 6, lettera b), punto i) e nel formato indicato al paragrafo 7:

ragione sociale, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, di fax e/o di telex e nome della persona da contattare;

il fatturato totale in euro della società nel 2004;

il numero totale di dipendenti;

una descrizione particolareggiata delle attività della società in relazione al prodotto in esame;

il volume in tonnellate e il valore in euro delle importazioni e delle rivendite sul mercato comunitario del prodotto in esame originario della Malaysia e della Thailandia effettuate nel 2004;

le ragioni sociali e una descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame;

qualsiasi altra informazione pertinente che possa essere utile alla Commissione per la selezione del campione;

l'indicazione se la o le società accettano di essere inserite nel campione, il che comporta l'impegno a rispondere a un questionario e ad accettare una verifica in loco delle risposte fornite.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie onde selezionare il campione degli importatori, la Commissione contatterà inoltre tutte le associazioni di importatori note.

(iii)   Campionamento dei produttori comunitari

Considerato il gran numero di produttori comunitari che hanno aderito alla denuncia, la Commissione intende accertare il pregiudizio arrecato all'industria comunitaria ricorrendo ad un campionamento.

Per consentire alla Commissione di selezionare un campione, si invitano tutti i produttori comunitari a fornire le seguenti informazioni sulla o sulle loro società entro i termini fissati al paragrafo 6, lettera b), punto i):

ragione sociale, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, di fax e/o di telex e nome della persona da contattare;

il fatturato totale in euro della società nel 2004;

una descrizione particolareggiata delle attività della società in relazione alla produzione del prodotto in esame;

il valore in euro delle vendite del prodotto in esame realizzate sul mercato comunitario nel 2004;

il volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame realizzate sul mercato comunitario nel 2004;

il volume in tonnellate della produzione del prodotto in esame nel 2004;

le ragioni sociali e una descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame;

qualsiasi altra informazione pertinente che possa essere utile alla Commissione per la selezione del campione;

l'indicazione se la o le società accettano di essere inserite nel campione, il che comporta l'impegno a rispondere a un questionario e ad accettare una verifica in loco delle risposte fornite.

(iv)   Selezione definitiva dei campioni

Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione dei campioni devono farlo entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto ii).

La Commissione intende procedere alla selezione definitiva dei campioni dopo aver consultato le parti interessate che si sono dichiarate disponibili ad essere inserite in un campione.

Le società incluse nei campioni devono rispondere a un questionario entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto iii) e devono collaborare nel quadro dell'inchiesta.

In caso di insufficiente collaborazione la Commissione può basare le proprie conclusioni sui dati disponibili, conformemente all'articolo 27, paragrafo 4, e all'articolo 28 del regolamento di base. Come spiegato al paragrafo 8, le conclusioni basate sui dati disponibili potrebbero risultare meno vantaggiose per le parti interessate.

(b)   Questionari

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari alle imprese dell'industria comunitaria incluse nel campione, a tutte le associazioni di produttori della Comunità, ai produttori esportatori della Malaysia e della Thailandia inclusi nel campione e a tutte le associazioni di produttori esportatori, agli importatori inclusi nel campione e a tutte le associazioni di importatori citate nella denuncia, nonché alle autorità dei paesi esportatori interessati.

I produttori esportatori della Malaysia e della Thailandia che chiedono un'aliquota di sovvenzione individuale ai fini dell'applicazione dell'articolo 27, paragrafo 3, e dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di base devono presentare un questionario debitamente compilato entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso. Essi devono pertanto chiedere un questionario entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto i). Si informano tuttavia dette parti interessate che, nel caso in cui ai produttori esportatori vengano applicate le tecniche di campionamento, la Commissione potrebbe decidere di non concedere loro un'aliquota di sovvenzione individuale qualora il numero dei produttori esportatori fosse talmente elevato da rendere l'esame dei singoli casi indebitamente gravoso e da impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta.

(c)   Raccolta di informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni, a presentare informazioni diverse da quelle contenute nelle risposte al questionario e a fornire elementi di prova a sostegno. Tali informazioni e prove a sostegno devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto ii).

Inoltre, la Commissione può sentire le parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Le richieste devono essere presentate entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto iii).

5.2.   Procedura di valutazione dell'interesse della Comunità

Qualora esistano prove sufficienti delle sovvenzioni denunciate e del conseguente pregiudizio, conformemente all'articolo 31 del regolamento di base si deciderà se l'adozione di misure antisovvenzioni non sia contraria all'interesse della Comunità. Per tale motivo, l'industria comunitaria, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori rappresentativi e le organizzazioni rappresentative dei consumatori, purché dimostrino l'esistenza di un nesso oggettivo tra la loro attività e il prodotto in esame, possono manifestarsi e fornire informazioni alla Commissione entro i termini generali stabiliti al paragrafo 6, lettera a), punto ii). Le parti che abbiano agito conformemente a quanto stabilito dalla frase precedente possono chiedere un'audizione, indicando i motivi particolari per i quali chiedono di essere sentite, entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto iii). È opportuno precisare che le informazioni comunicate a norma dell'articolo 31 sono prese in considerazione unicamente se suffragate da validi elementi di prova all'atto della presentazione.

6.   Termini

(a)   Termini generali

(i)   Termine entro il quale le parti devono chiedere il questionario

Tutte le parti interessate devono chiedere il questionario quanto prima, e comunque entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella aGazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(ii)   Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, rispondere al questionario e fornire ogni altra informazione

Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, rispondere al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché tali osservazioni e informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. È importante sottolineare che al rispetto di detto termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.

Le società incluse in un campione devono rispondere al questionario entro il termine specificato al paragrafo 6, lettera b), punto iii).

(iii)   Audizioni

Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

(b)   Termine specifico per quanto riguarda il campionamento

(i)

Le informazioni di cui al paragrafo 5.1, lettera a), punti i), ii) e iii) devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, poiché la Commissione intende consultare le parti che si sono dichiarate disponibili a far parte di un campione in merito alla selezione definitiva dello stesso entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(ii)

Qualsiasi altra informazione pertinente alla selezione dei campioni di cui al paragrafo 5.1, lettera a), punto iv), deve pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(iii)

Le risposte al questionario fornite dalle parti incluse nel campione devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data della notifica della loro inclusione nel campione.

7.   Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Tutte le osservazioni e le richieste delle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto), complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, fax e/o telex della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza fornite dalle parti interessate su base riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata  (3)» e, conformemente all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».

Indirizzo della Commissione per contatti e informazioni:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione B

Ufficio: J-79 5/16

B-1049 Bruxelles

Fax (+32 2) 295 65 05.

8.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 28 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili. Se una parte interessata non collabora, o collabora soltanto parzialmente, e le conclusioni si basano pertanto sui dati disponibili in conformità dell'articolo 28 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta per tale parte può essere meno favorevole di quanto sarebbe stato se essa avesse collaborato.

9.   Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro 13 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. In conformità dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di base, possono essere istituite misure provvisorie entro e non oltre 9 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


(1)  GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 del Consiglio (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(2)  Per chiarimenti sul significato del termine «società collegate» si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

(3)  Ciò significa che il documento è riservato esclusivamente per uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato conformemente all'articolo 29 del regolamento di base e all'articolo 12 dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.


30.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 159/19


Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Repubblica popolare cinese, della Malaysia e della Thailandia

(2005/C 159/07)

La Commissione ha ricevuto una denuncia, presentata ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Repubblica popolare cinese, della Malaysia e della Thailandia («i paesi interessati») sarebbero oggetto di pratiche di dumping e arrecherebbero pertanto un notevole pregiudizio all'industria comunitaria.

1.   Denuncia

La denuncia è stata presentata il 17 maggio 2005 da trenta produttori europei di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica («il denunziante») per conto di produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria, in questo caso più del 25 %, della produzione comunitaria complessiva dei tipi di sacchi e sacchetti di plastica in questione.

2.   Prodotto

I prodotti che, secondo la denuncia, sarebbero oggetto di dumping sono alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica contenenti almeno il 20 % di polietilene, di spessore non superiore a 100 micrometri, originari della Repubblica popolare cinese, della Malaysia e della Thailandia («il prodotto in esame»), dichiarati di norma ai codici NC ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 e ex 3923 29 90. Questi codici NC vengono forniti a titolo puramente indicativo.

3.   Denuncia di dumping

La denuncia di dumping riguardante la Malaysia e la Thailandia si basa sul confronto tra il valore normale costruito e i prezzi all'esportazione del prodotto in esame nella Comunità.

In conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, il denunziante ha determinato il valore normale per la Repubblica popolare cinese in base al valore normale costruito in un paese terzo a economia di mercato indicato al paragrafo 5.1, lettera d). La denuncia di dumping si basa sul confronto tra il valore normale, stabilito come sopra, e i prezzi all'esportazione del prodotto in esame nella Comunità.

I margini di dumping così calcolati sono significativi per tutti i paesi esportatori interessati.

4.   Denuncia di pregiudizio

Il denunziante ha dimostrato che le importazioni del prodotto in esame dalla Repubblica popolare cinese, dalla Malaysia e dalla Thailandia sono complessivamente aumentate tanto in termini assoluti quanto in termini di quota di mercato.

Si asserisce che i volumi e i prezzi del prodotto importato hanno avuto, tra l'altro, un impatto negativo sulla quota di mercato detenuta, sui quantitativi venduti e sul livello dei prezzi applicati dall'industria comunitaria, compromettendo gravemente i risultati globali e la situazione finanziaria di quest'ultima.

5.   Procedimento

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata da o per conto dell'industria comunitaria e che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione avvia un'inchiesta ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di base.

5.1.   Procedura di determinazione del dumping e del pregiudizio

L'inchiesta dovrà stabilire se il prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese, della Malaysia e della Thailandia sia oggetto di pratiche di dumping e se tale dumping sia stato causa di pregiudizio.

(a)   Campionamento

Visto il gran numero di parti interessate dal presente procedimento, la Commissione può decidere di ricorrere a tecniche di campionamento a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

(i)   Campionamento dei produttori esportatori della Repubblica popolare cinese, della Malaysia e della Thailandia

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti i produttori esportatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, a manifestarsi contattando la Commissione e fornendo le seguenti informazioni sulla o sulle loro società entro i termini fissati al paragrafo 6, lettera b), punto i) e nel formato indicato al paragrafo 7:

ragione sociale, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, di fax e/o di telex e nome della persona da contattare;

il fatturato in valuta locale e il volume in tonnellate delle esportazioni del prodotto in esame verso la Comunità realizzate nel 2004;

il fatturato in valuta locale e il volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame sul mercato interno realizzate nel 2004;

se la società intende chiedere l'applicazione di un margine individuale (2) (i margini individuali possono essere chiesti soltanto dai produttori);

una descrizione particolareggiata delle attività della società in relazione alla produzione del prodotto in esame;

le ragioni sociali e una descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate (3) coinvolte nella produzione e/o nella vendita (sul mercato interno e/o all'esportazione) del prodotto in esame;

qualsiasi altra informazione pertinente che possa essere utile alla Commissione per la selezione del campione;

l'indicazione se la o le società accettano di essere inserite nel campione, il che comporta l'impegno a rispondere a un questionario e ad accettare una verifica in loco delle risposte fornite.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie onde selezionare il campione dei produttori esportatori, la Commissione contatterà inoltre le autorità dei paesi esportatori e tutte le associazioni note di produttori esportatori.

(ii)   Campionamento degli importatori

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti gli importatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, a manifestarsi contattando la Commissione e fornendo le seguenti informazioni sulla o sulle loro società entro i termini fissati al paragrafo 6, lettera b), punto i) e nel formato indicato al paragrafo 7:

ragione sociale, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, di fax e/o di telex e nome della persona da contattare;

il fatturato totale in euro della società nel 2004;

il numero totale di dipendenti;

una descrizione particolareggiata delle attività della società in relazione al prodotto in esame;

il volume in tonnellate e il valore in euro delle importazioni e delle rivendite sul mercato comunitario del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese, della Malaysia e della Thailandia effettuate nel 2004;

le ragioni sociali e una descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame;

qualsiasi altra informazione pertinente che possa essere utile alla Commissione per la selezione del campione;

l'indicazione se la o le società accettano di essere inserite nel campione, il che comporta l'impegno a rispondere a un questionario e ad accettare una verifica in loco delle risposte fornite.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie onde selezionare il campione degli importatori, la Commissione contatterà inoltre tutte le associazioni di importatori note.

(iii)   Campionamento dei produttori comunitari

Considerato il gran numero di produttori comunitari che hanno aderito alla denuncia, la Commissione intende accertare il pregiudizio arrecato all'industria comunitaria ricorrendo ad un campionamento.

Per consentire alla Commissione di selezionare un campione, si invitano tutti i produttori comunitari a fornire le seguenti informazioni sulla o sulle loro società entro i termini fissati al paragrafo 6, lettera b), punto i):

ragione sociale, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, di fax e/o di telex e nome della persona da contattare;

il fatturato totale in euro della società nel 2004;

una descrizione particolareggiata delle attività della società in relazione alla produzione del prodotto in esame;

il valore in euro delle vendite del prodotto in esame realizzate sul mercato comunitario nel 2004;

il volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame realizzate sul mercato comunitario nel 2004;

il volume in tonnellate della produzione del prodotto in esame nel 2004;

le ragioni sociali e una descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame;

qualsiasi altra informazione pertinente che possa essere utile alla Commissione per la selezione del campione;

l'indicazione se la o le società accettano di essere inserite nel campione, il che comporta l'impegno a rispondere a un questionario e ad accettare una verifica in loco delle risposte fornite.

(iv)   Selezione definitiva dei campioni

Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione dei campioni devono farlo entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto ii).

La Commissione intende procedere alla selezione definitiva dei campioni dopo aver consultato le parti interessate che si sono dichiarate disponibili ad essere inserite in un campione.

Le società incluse nei campioni devono rispondere a un questionario entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto iii) e devono collaborare nel quadro dell'inchiesta.

In caso di insufficiente collaborazione la Commissione può basare le proprie conclusioni sui dati disponibili, conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, e all'articolo 18 del regolamento di base. Come spiegato al paragrafo 8, le conclusioni basate sui dati disponibili potrebbero risultare meno vantaggiose per le parti interessate.

(b)   Questionari

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari alle imprese dell'industria comunitaria incluse nel campione, a tutte le associazioni di produttori della Comunità, ai produttori esportatori della Repubblica popolare cinese, della Malaysia e della Thailandia inclusi nel campione e a tutte le associazioni di produttori esportatori, agli importatori inclusi nel campione e a tutte le associazioni di importatori citate nella denuncia, nonché alle autorità dei paesi esportatori interessati.

I produttori esportatori della Repubblica popolare cinese, della Malaysia e della Thailandia che chiedono un margine individuale ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base devono presentare un questionario debitamente compilato entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso. Essi devono pertanto chiedere un questionario entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto i). Si informano tuttavia dette parti interessate che, nel caso in cui ai produttori esportatori vengano applicate le tecniche di campionamento, la Commissione potrebbe decidere di non concedere loro un margine individuale qualora il numero dei produttori esportatori fosse talmente elevato da rendere l'esame dei singoli casi indebitamente gravoso e da impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta.

(c)   Raccolta di informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni, a presentare informazioni diverse da quelle contenute nelle risposte al questionario e a fornire elementi di prova a sostegno. Tali informazioni e prove a sostegno devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto ii).

Inoltre, la Commissione può sentire le parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Le richieste devono essere presentate entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto iii).

(d)   Selezione del paese a economia di mercato

In conformità dell'articolo 2, paragrafo 7), lettera a), del regolamento di base, si intende scegliere gli Stati Uniti d'America come paese a economia di mercato appropriato ai fini della determinazione del valore normale relativo alla Repubblica popolare cinese. Si invitano le parti interessate a presentare le loro osservazioni in merito all'opportunità di questa scelta entro il termine specifico fissato al paragrafo 6, lettera c).

(e)   Statuto di impresa operante in un'economia di mercato

Per i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese che affermano, presentando elementi di prova sufficienti, di operare in condizioni di economia di mercato, nel rispetto quindi dei criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, il valore normale sarà determinato in conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del medesimo regolamento. I produttori esportatori che intendono presentare richieste debitamente motivate devono farlo entro il termine specifico di cui al paragrafo 6, lettera d). La Commissione invierà formulari a tutti i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese citati nella denuncia, a tutte le associazioni di produttori esportatori citate nella denuncia e alle autorità della Repubblica popolare cinese.

5.2.   Procedura di valutazione dell'interesse della Comunità

Qualora esistano prove sufficienti delle pratiche di dumping denunciate e del conseguente pregiudizio, conformemente all'articolo 21 del regolamento di base si deciderà se l'adozione di misure antidumping non sia contraria all'interesse della Comunità. Per tale motivo, l'industria comunitaria, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori rappresentativi e le organizzazioni rappresentative dei consumatori, purché dimostrino l'esistenza di un nesso oggettivo tra la loro attività e il prodotto in esame, possono manifestarsi e fornire informazioni alla Commissione entro i termini generali stabiliti al paragrafo 6, lettera a), punto ii). Le parti che abbiano agito conformemente a quanto stabilito dalla frase precedente possono chiedere un'audizione, indicando i motivi particolari per i quali chiedono di essere sentite, entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto iii). È opportuno precisare che le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 sono prese in considerazione unicamente se suffragate da validi elementi di prova all'atto della presentazione.

6.   Termini

(a)   Termini generali

(i)   Termine entro il quale le parti devono chiedere il questionario o altri formulari

Tutte le parti interessate devono chiedere il questionario o altri formulari quanto prima, e comunque entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(ii)   Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, rispondere al questionario e fornire ogni altra informazione

Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, rispondere al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. È importante sottolineare che al rispetto di detto termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.

Le società incluse in un campione devono rispondere al questionario entro il termine specificato al paragrafo 6, lettera b), punto iii).

(iii)   Audizioni

Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

(b)   Termine specifico per quanto riguarda il campionamento

(i)

Le informazioni di cui al paragrafo 5.1, lettera a), punti i), ii) e iii) devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, poiché la Commissione intende consultare le parti che si sono dichiarate disponibili a far parte di un campione in merito alla selezione definitiva dello stesso entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(ii)

Qualsiasi altra informazione pertinente alla selezione dei campioni di cui al paragrafo 5.1, lettera a), punto iv), deve pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(iii)

Le risposte al questionario fornite dalle parti incluse nel campione devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data della notifica della loro inclusione nel campione.

(c)   Termine specifico per la selezione del paese terzo a economia di mercato

Le parti interessate dall'inchiesta possono presentare osservazioni in merito all'opportunità della scelta degli Stati Uniti d'America che, come risulta dal paragrafo 5.1, lettera d), sono presi in considerazione come paese a economia di mercato ai fini della determinazione del valore normale in relazione alla Repubblica popolare cinese. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(d)   Termine specifico per presentare richieste di status di impresa operante in condizioni di economia di mercato e/o di trattamento individuale

Le domande, debitamente motivate, volte a ottenere lo status di impresa operante in condizioni di economia di mercato (di cui al paragrafo 5.1, lettera e)) e/o un trattamento individuale ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

7.   Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Tutte le osservazioni e le richieste delle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto), complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, fax e/o telex della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza fornite dalle parti interessate su base riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata  (4)» e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate.»

Indirizzo della Commissione per contatti e informazioni:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione B

Ufficio: J-79 5/16

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 295 65 05.

8.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili. Se una parte interessata non collabora, o collabora soltanto parzialmente, e le conclusioni si basano pertanto sui dati disponibili in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta per tale parte può essere meno favorevole di quanto sarebbe stato se essa avesse collaborato.

9.   Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. In conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, possono essere istituite misure provvisorie entro e non oltre 9 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 del Consiglio (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(2)  I margini individuali possono essere chiesti ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base dalle società non incluse nel campione, a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base relativo al trattamento individuale nei casi riguardanti i paesi non retti da un'economia di mercato, e infine ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base per le imprese che chiedono lo status di società operante in condizioni di economia di mercato. Va osservato che il trattamento individuale implica una richiesta ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, mentre le domande riguardanti lo status di società operante in condizioni di economia di mercato comportano una richiesta ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base.

(3)  Per chiarimenti sul significato del termine «società collegate» si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

(4)  Ciò significa che il documento è riservato esclusivamente per uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato conformemente all'articolo 19 del regolamento di base e all'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).


30.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 159/24


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(2005/C 159/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Data di adozione della decisione:

Stato membro: Italia (Marche)

Numero dell'aiuto: N 6/2004

Titolo: Ammodernamento delle imbarcazioni da pesca per adeguarle agli standard di sicurezza

Obiettivo: Aiuto a favore del settore della pesca

Fondamento giuridico: Delibera di giunta regionale n. 1331 del 7 ottobre 2003 avente ad oggetto approvazione bando di accesso ai finanziamenti per ammodernamento per la messa in sicurezza di imbarcazioni da pesca.

Stanziamento:: 1 155 287,02 EUR

Intensità o importo dell'aiuto: Fino al 40 % dei costi ammissibili

Durata: 2004

Altre informazioni: Relazione

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data di adozione della decisione:

Stato membro: Spagna (Paese Basco)

N. dell'aiuto: N 162-B/2004

Titolo: Programma di sostegno alla ricerca. Settore della pesca.

Obiettivo: Incentivare le attività di ricerca e di innovazione tecnologica nel settore della pesca in questa regione.

Fondamento giuridico: Decreto de apoyo a la investigación, desarollo e innovación tecnológica en los sectores agrário, pesquero y alimentario de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Programa IKERKETA).

Stanziamento: 2 milioni di euro l'anno.

Intensità od importo dell'aiuto: Regime di aiuto rimborsabile, corrispondente ai tassi previsti nelle discipline comunitarie d'applicazione.

Durata: Indeterminata.

Altre informazioni: Relazione annuale

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data di adozione della decisione:

Stato membro: Regno Unito

N. dell'aiuto: N 198/2004

Titolo: Modifica dell'aiuto NN 53/96 — Regime di garanzia dei prestiti per le piccole imprese

Obiettivo: Aiuto al settore della pesca per contribuire a colmare la lacuna del mercato per cui le piccole imprese che presentano proposte di attività fattibili si trovano nell'impossibilità di reperire fondi per mancanza di garanzie collaterali

Fondamento giuridico: Section 8 of the Industrial Development Act 1982

Stanziamento: Il regime rientra in un regime generale di garanzia dei prestiti a favore delle piccole imprese che si applica in tutti i settori nel Regno Unito. Lo stanziamento per l'intero regime ammonta nel 2004-2005 a 65 milioni di GBP

Intensità od importo dell'aiuto: Il massimale in equivalente sovvenzione per una garanzia è pari al 2,55 %

Durata: Sine die

Altre informazioni: Relazione

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data della decisione:

Stato membro: Belgio (Regione Fiandre)

Aiuto N: N 315/04

Denominazione: Conferimento di capitali a favore della società O.C.A.S. NV

Obiettivo: Intervento a favore della ricerca e dello sviluppo

Base giuridica: Patto degli azionisti tra il gruppo Arcelor e Staal Vlaanderen NV (filiale detenuta al 100 % da Participatiemaatschappij voor Vlaanderen, di cui la Regione Fiandre è l'unico proprietario) nell'ambito dell'operazione O.C.A.S. NV

Intensità o importo dell'aiuto: 30 milioni di euro

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data della decisione:

Stato membro: Regno Unito

Aiuto N: N 477/2004

Denominazione: UK Film Council, Distribution and Exhibition Initiatives, Digital Screen Network

Obiettivo: Ampliare la scelta di film destinati al pubblico britannico incrementando la disponibilità nelle sale cinematografiche di «film di nicchia»

Base giuridica: National Lottery Act 1993

Stanziamento: Dato coperto da riserbo

Intensità o importo dell'aiuto: All'incirca 40-75 %

Durata: 2005 — 31 marzo 2009

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data della decisione:

Stato membro: Danimarca

Aiuto N: NN5/04 (ex N439/03)

Denominazione: Sgravi fiscali a favore delle aziende municipali di trattamento dei rifiuti

Obiettivo: Aiuto per la tutela dell'ambiente

Base giuridica: Selskabsskatteloven §1, stk. 1, nr. 2f, sidste punktum; og § 3, stk. 7, andet punktum

Stanziamento: Sconosciuto (si prevede sia pari a 0 per 8-10 anni)

Intensità o importo dell'aiuto: In media 50 DKK per kW per l'intera durata di vita delle centrali CHP (30 anni)

Durata: 10 anni a decorrere dalla data di adozione della decisione

Altre informazioni: Relazione annuale

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data della decisione:

Stato membro: Regno Unito

Aiuto N: NN 83/2004

Denominazione: UK Film Council, Distribution and Exhibition Initiatives, Print and Advertising Fund

Obiettivo: Aumentare l'offerta di pellicole di film di nicchia di qualsiasi provenienza

Base giuridica: National Lottery Act 1993

Stanziamento: 10 milioni di GBP (circa. 14,6 milioni di EUR)

Intensità o importo dell'aiuto: 10-50 % dei costi di distribuzione nelle sale cinematografiche

Durata: fino a cinque anni

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/


30.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 159/26


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione

(2005/C 159/09)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Numero dell'aiuto: XE 04/03

Stato membro: Italia

Regione: Campania

Titolo del regime di aiuti: Regolamento regionale sugli aiuti all'occupazione.

Base giuridica: Deliberazione della Giunta regionale della Campania n. 1448 dell'11.4.2003

Spesa annua prevista per il regime: Il regime sarà attuato con riferimento alla dotazione finanziaria del POR Campania Obiettivo 1 relativa alle misure 1.11; 2.3; 3.4; 3.9; 3.11; 3.12; 3.13; 3.14; 4.4; 5.3; 6.4 e lo stanziamento per l'attivazione degli aiuti all'occupazione sarà individuato nei bandi approvati con atto deliberativo della Giunta regionale.

Le risorse che saranno assorbite dalle citate misure ai fini del finanziamento del regime in questione ammontano a 110 000 000,00 EUR.

Gli ulteriori stanziamenti che dovessero, nel futuro, essere destinati all'attuazione del presente regolamento, saranno deliberati dalla Giunta regionale e comunicati alla Commissione europea tramite la relazione annuale.

Intensità massima dell'aiuto: In coerenza con quanto disposto dal regolamento (CE) n. 2204/2002, le intensità massime d'aiuto sono quelle indicate negli artt. 4, 5 e 6, del regolamento citato, calcolate come percentuale del costo salariale lordo connesso al posto di lavoro creato per un periodo di due anni, come riassunto nella tabella seguente.

Data di applicazione: Aprile 2003

Durata del regime: Fino al dicembre 2006.

Obiettivo dell'aiuto: In coerenza con quanto indicato dal regolamento (CE) n. 2204/2002, considerando (7), con la strategia europea per l'occupazione e con la strategia del POR Obiettivo 1 della Regione Campania, l'obiettivo del presente regime di aiuti è quello di favorire la creazione di posti di lavoro, l'assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili e l'occupazione di lavoratori disabili, senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune.

Settore (o settori) economici interessati: Possono beneficiare degli aiuti all'occupazione previsti dal presente regolamento tutte le imprese operanti sul territorio della Regione Campania, escluse quelle attive nei settori dei trasporti (eccetto per l'assunzione di lavoratori svantaggiati e/o disabili), della costruzione e riparazione navale e dell'industria carboniera.

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Regione Campania

Area Generale di Coordinamento Istruzione, Educazione, Formazione, Politiche Giovanili e del Forum Regionale

Ormel — Centro Direzionale

Isola A/6, c.a.p. 80141 — Napoli

Tel. 081/7966303

fax 081/7966045

c.neri@regione.campania.it

Altre informazioni: Il regime di aiuti è cofinanziato dal Fse nell'ambito del P.O.R. Campania 2000/2006, approvato con decisione U.E. C (2000) n. 2347, adottata l'8.8.2000 e notificata il 12 agosto 2000, pubblicata sul numero speciale del B.U.R.C. 7 di settembre 2000


SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Corte EFTA

30.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 159/28


Ricorso presentato il 12 aprile 2005 dall'Autorità di vigilanza EFTA contro il Regno di Norvegia

(Causa E-3/05)

(2005/C 159/10)

Un ricorso contro il Regno di Norvegia è stato presentato il 12 aprile 2005 dall'Autorità di vigilanza EFTA di fronte alla corte EFTA. L'Autorità di vigilanza EFTA era rappresentata da Niels Fenger e Arne Torsten Andersen, che agivano in qualità di funzionari dell'Autorità di vigilanza EFTA, Rue Belliard 35, B-1040 Bruxelles.

La ricorrente chiede alla Corte di:

1.

dichiarare che, imponendo a tutti coloro che richiedono di beneficiare del supplemento della contea di Finnmark agli assegni familiari l'obbligo di residenza nella contea stessa o in sette comuni specifici della contea di Troms, il Regno di Norvegia è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi dell'articolo 73 dell'atto di cui al punto 1 dell'allegato VI dell'accordo SEE (regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità), adattato all'accordo SEE con il protocollo n. 1; o, in alternativa,

dichiarare che, applicando detto obbligo di residenza, il Regno di Norvegia è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'atto di cui al punto 2 dell'allegato V (regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità), adattato all'accordo SEE con il protocollo n. 1; e

2.

condannare il Regno di Norvegia al pagamento delle spese processuali.

Elementi di fatto e di diritto e argomentazioni giuridiche addotte a sostegno del ricorso:

La causa ha per oggetto un supplemento regionale agli assegni familiari concesso in Norvegia a soggetti responsabili dell'educazione dei figli, residenti nell'area designata.

Il diritto norvegese impone al beneficiario del supplemento l'obbligo di residenza insieme al proprio figlio nell'area designata. Il supplemento non è subordinato all'ubicazione della sede di lavoro del beneficiario.

L'articolo 29 dell'accordo SEE dispone il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale per l'instaurazione della libera circolazione dei lavoratori subordinati ed autonomi nell'ambito SEE.

L'articolo 73 del regolamento (CEE) n. 1408/71 statuisce che il lavoratore subordinato o autonomo soggetto alla legislazione di uno Stato SEE e residente nel territorio di un altro Stato SEE ha diritto alle prestazioni familiari previste dalla legislazione del primo Stato SEE, come se risiedesse nel territorio di questo Stato.

L'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1612/68 statuisce che i lavoratori migranti godono degli stessi vantaggi sociali dei lavoratori nazionali.


30.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 159/29


Richiesta di parere consultivo presentata alla Corte EFTA dal Fürstlicher Landrichter, con decisione di tale organo del 13 dicembre 2004, nella causa Paolo Piazza contro Paul Schurte AG

(Causa E-10/04)

(2005/C 159/11)

Con decisione del 13 dicembre 2004, il Fürstlicher Landrichter (Corte di giustizia del Principato) di Vaduz, Liechtenstein, ha presentato una richiesta di parere consultivo alla Corte EFTA, pervenuta alla cancelleria di tale organo il 31 dicembre 2004, in relazione alla causa Paolo Piazza contro Paul Schurte AG e concernente la seguente questione:

Una disposizione come quella contenuta nell'articolo 56, paragrafo 2, del Liechtenstein Zivilprozessordnung (Codice di procedura civile del Liechtenstein), è compatibile con il diritto SEE, in particolare con la libera prestazione di servizi di cui all'articolo 36 dell'accordo SEE e con la libera circolazione dei capitali di cui all'articolo 40 dell'accordo stesso? Se tale disposizione è giustificabile, è anche proporzionata?


III Informazioni

Commissione

30.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 159/30


MEDIA PLUS — SVILUPPO, DISTRIBUZIONE E PROMOZIONE (2001-2006)

Invito a presentare proposte INFSO-MEDIA/05/2005

Attuazione di un programma di sostegno allo sviluppo, alla distribuzione e alla promozione delle opere audiovisive europee

Misure di sostegno alla promozione e all'accesso al mercato

(2005/C 159/12)

1.   OBIETTIVI E DESCRIZIONE

Il presente invito a presentare proposte si basa sulla decisione 2000/821/CE del Consiglio relativa all'attuazione di un programma di incentivazione dello sviluppo, della distribuzione e della promozione delle opere audiovisive europee (MEDIA Plus — Sviluppo, distribuzione e promozione 2001 — 2006), adottata dal Consiglio il 20 dicembre 2000 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 13 del 17 gennaio 2001.

Tra gli obiettivi della decisione citata figurano i seguenti:

facilitare e incentivare la promozione e la circolazione delle opere audiovisive e cinematografiche europee nel contesto di manifestazioni commerciali, di mercati professionali, nonché di festival audiovisivi in Europa e nel mondo, nella misura in cui tali manifestazioni possono svolgere un ruolo significativo ai fini della promozione delle opere europee e del collegamento in rete dei professionisti;

promuovere il collegamento in rete degli operatori europei sostenendo azioni comuni intraprese sul mercato europeo e internazionale da organismi di promozione nazionali, pubblici o privati.

2.   CANDIDATI AMMISSIBILI

Il presente invito si rivolge agli organismi e agli operatori europei le cui attività contribuiscono agli obiettivi di cui sopra.

Esso è aperto alle società stabilite in uno dei paesi dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo che partecipano al programma MEDIA Plus (Islanda, Liechtenstein e Norvegia), nonché in uno degli Stati che risponde alle condizioni stabilite all'articolo 11 della decisione 2000/821/CE del Consiglio (Bulgaria) e in Svizzera.

3.   BILANCIO E DURATA DEI PROGETTI

Il bilancio massimo disponibile nel quadro del presente invito 05/2005 è di 8,5 milioni di euro.

Il sostegno finanziario della Commissione non può superare il 50 %/60 % del totale dei costi ammissibili.

Il presente invito riguarda unicamente i progetti che si realizzeranno tra il 1o gennaio 2006 e il 31 dicembre 2007.

4.   TERMINE ULTIMO

I termini ultimi per la presentazione delle proposte sono:

8/9/2005 per le azioni organizzate tra il 1/1/2006 e il 31/5/2006

9/12/2005 per le azioni organizzate tra il 1/6/2006 e il 31/12/2006

10/5/2006 per le azioni organizzate tra il 1/1/2007 e il 31/5/2007

5.   INFORMAZIONI COMPLETE

Il testo completo dell'invito a presentare proposte, nonché i moduli di candidatura sono disponibili sul sito http://europa.eu.int/comm/avpolicy/media/promo_fr.html.

Le proposte devono obbligatoriamente rispettare le disposizioni del testo completo ed essere presentate utilizzando gli appositi moduli.


30.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 159/32


MEDIA PLUS — SVILUPPO, DISTRIBUZIONE E PROMOZIONE (2001-2006)

Invito a presentare proposte INFSO-MEDIA/06/2005

Attuazione di un programma di incentivazione dello sviluppo, della distribuzione e della promozione delle opere audiovisive europee

Misure di sostegno alla promozione e all'accesso al mercato

Festival audiovisivi

(2005/C 159/13)

1.   OBIETTIVI E DESCRIZIONE

Il presente invito a presentare proposte si basa sulla decisione 2000/821/CE del Consiglio relativa all'attuazione di un programma di incentivazione dello sviluppo, della distribuzione e della promozione delle opere audiovisive europee (MEDIA Plus — Sviluppo, distribuzione e promozione 2001 — 2006), adottata dal Consiglio il 20 dicembre 2000 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 13 del 17 gennaio 2001.

Tra gli obiettivi della decisione citata figurano i seguenti

facilitare e incentivare la promozione e la circolazione delle opere audiovisive e cinematografiche europee nel contesto di manifestazioni commerciali, di mercati professionali nonché di festival audiovisivi in Europa e nel mondo, nella misura in cui tali manifestazioni possono svolgere un ruolo significativo ai fini della promozione delle opere europee e del collegamento in rete dei professionisti;

promuovere il collegamento in rete degli operatori europei sostenendo iniziative comuni intraprese sul mercato europeo e internazionale da organismi di promozione nazionali, pubblici o privati.

2.   CANDIDATI ELIGIBILI

Il presente invito si rivolge a organismi europei stabiliti in uno dei paesi membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo partecipanti al programma MEDIA Plus (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) nonché in uno degli Stati che risponde alle condizioni stabilite all'articolo 11 della decisione 2000/821/CE del Consiglio (Bulgaria) e in Svizzera. Gli organismi devono inoltre essere gestiti da una maggioranza di cittadini provenienti dai paesi indicati.

Tali organismi europei devono organizzare festival audiovisivi le cui attività contribuiscano al perseguimento degli obiettivi citati e che nell'ambito della programmazione globale prevedano come minimo un 70 % di opere europee provenienti da almeno 10 paesi che partecipano al programma MEDIA.

3.   DOTAZIONE DI BILANCIO E DURATA DEI PROGETTI

Il bilancio massimo disponibile nel quadro del presente invito 06/2005 è di 2,2 milioni di euro.

Il sostegno finanziario della Commissione non può superare il 50 % del totale dei costi eligibili.

Il presente invito riguarda unicamente i progetti che cominciano tra il 28 aprile 2006 e il 31 maggio 2007.

4.   TERMINI DI PRESENTAZIONE

I termini ultimi per la presentazione delle proposte sono:

1/9/2005 per le iniziative organizzate tra il 28/4/2006 e il 31/8/2006

1/12/2005 per le iniziative organizzate tra il 1/9/2006 e il 31/5/2007

5.   INFORMAZIONI COMPLETE

Il testo completo dell'invito a presentare proposte nonché i moduli di candidatura sono disponibili sul sito http://europa.eu.int/comm/avpolicy/media/festiv_fr.html.

Le proposte devono obbligatoriamente rispettare le disposizioni del testo completo ed essere presentate utilizzando gli appositi moduli.


30.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 159/33


F-Aiaccio: Esercizio di servizi aerei di linea

Bandi di gara pubblicati dalla Francia ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio per l'esercizio di servizi aerei di linea tra la Corsica e Parigi (Orly), Marsiglia e Nizza

(2005/C 159/14)

1.   Introduzione: In conformità della decisione della Collectivité territoriale de la Corse del 31.3.2005, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23.7.1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, la Francia ha deciso di modificare, a decorrere dal 30.10.2005, gli oneri di servizio pubblico imposti su alcuni servizi aerei di linea che interessano la Corsica. Le norme prescritte dai nuovi oneri di servizio pubblico sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. C 159 del 30.6.2005.

Sono pubblicati bandi di gara separati per ciascuno dei collegamenti seguenti:

Aiaccio - Parigi (Orly),

Aiaccio - Marsiglia,

Aiaccio - Nizza,

Bastia - Parigi (Orly),

Bastia - Marsiglia,

Bastia - Nizza,

Calvi - Parigi (Orly),

Calvi - Marsiglia,

Calvi - Nizza,

Figari - Parigi (Orly),

Figari - Marsiglia,

Figari - Nizza.

Se entro il 30.9.2005 nessun vettore avrà istituito o sarà in procinto di istituire servizi aerei di linea per ciascuno dei suddetti collegamenti, conformemente agli oneri di servizio pubblico imposti e senza corrispettivo finanziario, la Francia, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2408/92, limiterà l'accesso a ciascuno di tali collegamenti a un unico vettore e indirà gare per l'affidamento di questi servizi a decorrere dal 30.10.2005.

Le offerte possono vertere sul servizio di più di una delle linee suddette, in particolare se ciò comporta una riduzione del corrispettivo richiesto complessivamente.

Le offerte devono tuttavia indicare chiaramente la somma chiesta a titolo di corrispettivo per l'esercizio dei servizi su ciascuna delle rotte, eventualmente modulata in funzione delle diverse ipotesi di selezione (nell'eventualità che una data offerta venga selezionata soltanto per una parte dei collegamenti).

2.   Oggetto delle gare d'appalto: Oggetto delle gare d'appalto è la fornitura, a decorrere dal 30.10.2005, di servizi aerei di linea, conformemente agli oneri di servizio pubblico imposti, pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. C 159 del 30.6.2005, su ciascuna delle rotte elencate al punto 1.

3.   Partecipazione: La partecipazione è aperta a tutti i vettori aerei comunitari titolari di una licenza di esercizio valida, rilasciata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23.7.1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei.

4.   Procedura: Ciascuna gara d'appalto è soggetta alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere d), e), f), g), h) e i), del regolamento (CEE) n. 2408/92.

5.   Fascicolo di gara: Il fascicolo di gara completo, comprendente la convenzione di concessione di servizio pubblico e il capitolato dell'appalto, può essere richiesto gratuitamente al seguente indirizzo:

Office des transports de la Corse, 19, route de Sartène, Quartier Saint-Joseph, BP 501, F-20189 Ajaccio Cedex 1.

6.   Corrispettivo finanziario: Le offerte devono indicare espressamente la somma richiesta a titolo di corrispettivo per l'esercizio di ciascuno dei servizi a decorrere dal 30.10.2005 fino alla vigilia della stagione aeronautica invernale 2008/2009, con tre ripartizioni relative ai seguenti periodi di dodici mesi: dal primo giorno della stagione aeronautica invernale 2005/2006 (30.10.2005) alla vigilia della stagione aeronautica invernale 2006/2007; dal primo giorno della stagione aeronautica invernale 2006/2007 alla vigilia della stagione aeronautica invernale 2007/2008; dal primo giorno della stagione aeronautica invernale 2007/2008 alla vigilia della stagione aeronautica invernale 2008/2009.

L'importo esatto del corrispettivo sarà determinato retroattivamente per ognuno dei periodi di dodici mesi, su presentazione delle relative pezze d'appoggio, sulla base delle spese e delle entrate effettivamente generate dal servizio, nei limiti dell'importo indicato nell'offerta; per ciascun collegamento tale importo non può essere superiore al risultato di un calcolo effettuato sulla base del seguente importo unitario massimo per passeggero pagante:

33 EUR per i collegamenti tra Parigi (Orly) e gli aeroporti corsi,

27 EUR per i collegamenti tra Marsiglia e Aiaccio e Bastia,

50 EUR per i collegamenti tra Nizza e Aiaccio, Bastia e Figari,

55 EUR per i collegamenti tra Marsiglia e Calvi e Figari,

70 EUR per i collegamenti tra Nizza e Calvi.

7.   Tariffe: Le offerte devono indicare con precisione le tariffe previste, che devono essere conformi agli oneri di servizio pubblico pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. C 159 del 30.6.2005.

8.   Durata, modifica e recesso: Il contratto ha efficacia a decorrere dal 30.10.2005 e scade entro la vigilia dell'inizio della stagione aeronautica invernale 2008/2009. L'esecuzione del contratto è esaminata una volta l'anno, di concerto con il vettore, nei due mesi successivi all'anniversario dell'inizio della prestazione.

Il contratto può essere modificato soltanto se sono rispettati gli oneri di servizio pubblico pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. C 159 del 30.6.2005. Ogni eventuale modifica del contratto deve figurare in una clausola addizionale.

Il vettore può recedere dal contratto soltanto con un preavviso di sei mesi.

9.   Inosservanza del contratto: Il vettore è responsabile dell'esatto adempimento degli oneri previsti dal contratto. In caso di mancata o cattiva esecuzione del contratto per motivi non imputabili a forza maggiore, ovvero a circostanze estranee al vettore, anomale e imprevedibili, che il vettore non ha potuto evitare nonostante l'uso della massima diligenza, il contratto può essere risolto senza preavviso dall'Office des transports de la Corse.

La mancata o cattiva esecuzione del contratto può dar luogo al risarcimento dei danni subiti dalla comunità insulare, che sono determinati nelle sedi competenti.

Fatta salva l'eventuale azione di risarcimento danni, qualsiasi interruzione o cattiva esecuzione dei servizi comporta una revisione del corrispettivo finanziario proporzionalmente alle capacità mancanti.

10.   Presentazione delle offerte: Le offerte devono essere consegnate a mano dietro rilascio di una ricevuta, entro le ore 17 (ora locale), al seguente indirizzo:

Office des transports de la Corse, 19, route de Sartène, Quartier Saint-Joseph F-20000 Ajaccio,

entro cinque settimane a decorrere dal giorno della pubblicazione del presente avviso di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

11.   Validità dei bandi: In conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), prima frase, del regolamento (CEE) n. 2408/92, ciascun bando è valido a condizione che nessun vettore aereo comunitario presenti, entro il 30.9.2005 (tenuto conto di un termine ragionevole di un mese), un programma di esercizio del collegamento in questione a decorrere dal 30.10.2005 conformemente agli oneri di servizio pubblico imposti, senza alcun corrispettivo finanziario e senza esigere che l'accesso al collegamento in questione sia limitato a un solo vettore.