ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 152

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

48o anno
23 giugno 2005


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Comunicazioni

 

Commissione

2005/C 152/1

Tassi di cambio dell'euro

1

2005/C 152/2

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione ( 1 )

2

 

III   Informazioni

 

Commissione

2005/C 152/3

Invito a presentare proposte 2005 — Progetti specifici nel settore della politica dei consumatori

10

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Comunicazioni

Commissione

23.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 152/1


Tassi di cambio dell'euro (1)

22 giugno 2005

(2005/C 152/01)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2111

JPY

yen giapponesi

131,79

DKK

corone danesi

7,4469

GBP

sterline inglesi

0,66515

SEK

corone svedesi

9,2711

CHF

franchi svizzeri

1,5419

ISK

corone islandesi

79,54

NOK

corone norvegesi

7,876

BGN

lev bulgari

1,9559

CYP

sterline cipriote

0,5735

CZK

corone ceche

29,871

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

247,73

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,696

MTL

lire maltesi

0,4293

PLN

zloty polacchi

4,0408

ROL

leu rumeni

36 129

SIT

tolar sloveni

239,45

SKK

corone slovacche

38,314

TRY

lire turche

1,6435

AUD

dollari australiani

1,5601

CAD

dollari canadesi

1,4931

HKD

dollari di Hong Kong

9,4082

NZD

dollari neozelandesi

1,6948

SGD

dollari di Singapore

2,0252

KRW

won sudcoreani

1 223,7

ZAR

rand sudafricani

8,1773

CNY

renminbi Yuan cinese

10,0237

HRK

kuna croata

7,3251

IDR

rupia indonesiana

11 704,68

MYR

ringgit malese

4,6032

PHP

peso filippino

67,355

RUB

rublo russo

34,657

THB

baht thailandese

49,883


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


23.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 152/2


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione

(2005/C 152/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Numero dell'aiuto

XT 5/01

Stato membro

Repubblica federale di Germania

Regione

Saarland

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto

Programma «Obiettivo di apprendimento: produttività»

Base giuridica

Richtlinien zur Umsetzung des Programms LERNZIEL PRODUKTIVITÄT

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa

Regime di aiuti

Importo annuo totale

4,5 milioni di EUR

Credito garantito

 

Aiuto singolo

Importo totale dell'aiuto

 

Credito garantito

 

Intensità massima dell'aiuto

50% per partecipanti di grandi imprese

70% per partecipanti di PMI

 

Data di applicazione

1.6.2001

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

Fino al 31.12.2006

Obiettivo dell'aiuto

Formazione generale

Qualificazione professionale di collaboratori di diverse imprese

Formazione specifica

 

Settori economici interessati

Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alla formazione

Aiuto limitato a settori specifici:

 

Agricoltura

 

Pesca e acquacoltura

 

Miniere di carbone

 

Industria manifatturiera

 

oppure

 

Siderurgia

 

Cantieri navali

 

Fibre sintetiche

 

Industria automobilistica

 

Altre industrie manifatturiere

 

Tutti i servizi

 

oppure

 

Servizi di trasporto marittimo

 

Altri servizi di trasporto

 

Servizi finanziari

 

Altri servizi

 

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Nome:

Ministerium für Wirtschaft des Saarlandes

Indirizzo:

Referat D/6

Am Stadtgraben 6-8

66111 Saarbrücken

Altre informazioni

Klaus Richard Antes


Numero dell'aiuto

XT 12/04

Stato membro

Italia

Regione

Liguria

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto

Avviso pubblico della Regione Liguria per interventi di promozione di piani formativi aziendali, settoriali e territoriali e sviluppo della prassi della formazione continua, annualità 2003

Base giuridica

Art. 9 legge 19 luglio 1993 n. 236;

Art. 48, legge 23/12/2000 n. 388;

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 296 del 28/10/2003;

Provvedimento del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 21 luglio 2003

P.O.R. FSE Obiettivo 3 — Regione Liguria approvato dalla Commissione Europea con decisione n. C(2000) 2072 del 21 settembre 2000 — Misura D1

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa

Regime di aiuti

Importo annuo totale

1 885 000,00 EUR

Credito garantito

 

Aiuto singolo

Importo totale dell'aiuto

 

Credito garantito

 

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 del regolamento

 

Data di applicazione

A decorrere da 13/02/2004

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

Indicativamente fino a 31/12/2006

Obiettivo dell'aiuto

Formazione generale

Formazione specifica

Settori economici interessati

Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alla formazione

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Nome:

REGIONE LIGURIA SETTORE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

Indirizzo:

Via Fieschi 15

I-16121 Genova

tel. 010/54851 fax 010/5485932

Concessione di singoli aiuti di importo elevato

Conformemente all'articolo 5 del regolamento.

La misura non si applica alla concessione di singoli aiuti ovvero richiede la notificazione preventiva alla Commissione, nei casi in cui l'importo dell'aiuto concesso ad un'impresa per un singolo progetto di formazione ecceda la somma di 1 milione di EUR.

 


Numero dell'aiuto

XT 14/04

Stato membro

Regno Unito

Regione

Nord-est dell'Inghilterra

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto

PTA Productivity Training — Dupont SA (UK) Ltd

Base giuridica

Regional Development Act 1998

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa

Regime di aiuti

Importo annuo totale

 

Credito garantito

 

Aiuto singolo

Importo totale dell'aiuto

GBP 639 000

Credito garantito

 

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 del regolamento

 

Data di applicazione

A decorrere dal 30/3/2004

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

Fino al 31/3/2005

Obiettivo dell'aiuto

Formazione generale

Formazione specifica

Settori economici interessati

Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alla formazione

 

Aiuto limitato a settori specifici

Agricoltura

 

Pesca e acquacoltura

 

Miniere di carbone

 

Industria manifatturiera

 

Oppure

 

Siderurgia

 

Cantieri navali

 

Fibre sintetiche

 

Industria automobilistica

 

Altre industrie manifatturiere

 

Tutti i servizi

 

Oppure

 

Servizi di trasporto marittimo

 

Altri servizi di trasporto

 

Servizi finanziari

 

Altri servizi/Prodotti chimici

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Nome:

ONE NorthEast

Indirizzo:

Stella House

Newburn Riverside

Newcastle upon Tyne

NE15 8NY

Concessione di singoli aiuti di importo elevato

Conformemente all'articolo 5 del regolamento.

La misura non si applica alla concessione di singoli aiuti ovvero richiede la notificazione preventiva alla Commissione qualora l'importo dell'aiuto concesso a un'impresa per un singolo progetto di formazione ecceda la somma di 1 milione di EUR.

 


Numero dell'aiuto

XT 18/04

Stato membro

Regno Unito

Regione

Galles

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto

Programmi di apprendimento permanente del Consiglio nazionale del Galles per l'istruzione e la formazione, a favore delle imprese e dei loro dipendenti

Base giuridica

The Learning and Skills Act 2000

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa

Regime di aiuti

Importo totale annuale

12 milioni di GBP

Credito garantito

 

Aiuto singolo

Importo totale dell'aiuto

 

Credito garantito

 

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 del regolamento

 

Data di applicazione

A decorrere dal 1o aprile 2004

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

Fino al 31 dicembre 2006. A norma del regolamento vigente, il pagamento verrà effettuato entro i 6 mesi successivi a tale data.

Obiettivo dell'aiuto

Formazione generale

Formazione specifica

Settori economici interessati

Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alla formazione

Aiuto limitato a settori specifici:

No

Agricoltura

 

Pesca e acquacoltura

 

Miniere di carbone

 

Industria manifatturiera

 

oppure

 

Siderurgia

 

Cantieri navali

 

Fibre sintetiche

 

Industria automobilistica

 

Altre industrie manifatturiere

 

Tutti i servizi

 

oppure

 

Trasporti marittimi

 

Altri servizi di trasporto

 

Servizi finanziari

 

Altri servizi

 

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Nome:

Welsh Assembly Government

Indirizzo:

Crown Buildings, Cathays Park

Cardiff, CF103NQ

Referente: Keith Jones

Concessione di singoli aiuti di importo elevato

Conformemente all'articolo 5 del regolamento.

La misura non si applica alla concessione di singoli aiuti, oppure richiede la notificazione preventiva alla Commissione, nei casi in cui l'importo dell'aiuto concesso ad un'impresa per un singolo progetto di formazione eccede l'importo di 1 milione di EUR.

 


Numero dell'aiuto

XT 21/04

Stato membro

Belgio

Regione

Fiandre

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto

BOMBARDIER TRANSPORTATION BELGIUM NV

Vaartdijkstraat 5

8200 BRUGGE

Base giuridica

Besluit van de Vlaamse regering van 02/04/2004

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa

Regime di aiuti

Importo annuo totale

 

Credito garantito

 

Aiuto singolo

Importo totale dell'aiuto

0,7 milioni di EUR

Credito garantito

 

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 del regolamento

 

Data di applicazione

02/04/2004

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

Fino a 31/12/2006

Obiettivo dell'aiuto

Formazione generale

Formazione specifica

Settori economici interessati

Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alla formazione

No

Aiuto limitato a settori specifici:

Dossier «ad hoc»

Agricoltura

 

Pesca e acquacoltura

 

Miniere di carbone

 

Industria manifatturiera

 

oppure

 

Siderurgia

 

Cantieri navali

 

Fibre sintetiche

 

Industria automobilistica

 

Altre industrie manifatturiere

Produzione di materiale rotabile per ferrovie e ferrotramvie

Tutti i servizi

 

oppure

 

Servizi di trasporto marittimo

 

Altri servizi di trasporto

 

Servizi finanziari

 

Altri servizi

 

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Nome:

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Administratie Economie

Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid

Indirizzo:

Markiesstraat 1

B-1000 Brussel

Concessione di singoli aiuti di importo elevato

Conformemente a quanto previsto all'articolo 5,

il regolamento esclude l'erogazione dell'aiuto oppure impone un'approvazione preventiva da parte della Commissione qualora l'importo dell'aiuto concesso ad un'impresa per un singolo progetto di formazione ecceda la somma di 1 milione di euro.

 


Numero dell'aiuto

XT 24/04

Stato membro

Belgio

Regione

Fiandre

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto

INALFA NV

Nobelstraat 2

3930 HAMONT-ACHEL

Base giuridica

Besluit van de Vlaamse regering van 02/04/2004

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa

Regime di aiuti

Importo annuo totale

 

Credito garantito

 

Aiuto singolo

Importo totale dell'aiuto

.0,5 milioni di EUR

Credito garantito

 

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 7 del regolamento

 

Data di applicazione

02/04/2004

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

Fino a 31/12/2004

Obiettivo dell'aiuto

Formazione generale

Formazione specifica

Settori economici interessati

Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alla formazione

No

Aiuto limitato a settori specifici:

Dossier «ad hoc»

Agricoltura

 

Pesca e acquacoltura

 

Miniere di carbone

 

Industria manifatturiera

 

oppure

 

Siderurgia

 

Cantieri navali

 

Fibre sintetiche

 

Industria automobilistica

Subfornitore

Altre industrie manifatturiere

 

Tutti i servizi

 

oppure

 

Servizi di trasporto marittimo

 

Altri servizi di trasporto

 

Servizi finanziari

 

Altri servizi

 

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Nome:

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Administratie Economie

Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid

Indirizzo:

Markiesstraat 1

B-1000 Brussel

Concessione di singoli aiuti di importo elevato

Conformemente a quanto previsto all'articolo 5,

il regolamento esclude l'erogazione dell'aiuto oppure impone un'approvazione preventiva da parte della Commissione qualora l'importo dell'aiuto concesso ad un'impresa per un singolo progetto di formazione ecceda la somma di 1 milione di euro.

 


Numero dell'aiuto

XT 37/04

Stato membro

Regno Unito

Regione

Regno Unito

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto

Strategia di maggiore applicazione dei principi HACCP nelle imprese di servizi di ristorazione del Regno Unito (estensione di XT42/03)

Base giuridica

Food Standards Act 1999

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa

Regime di aiuti

Importo annuo totale

2,6 milioni di GBP

Credito garantito

 

Aiuto singolo

Importo totale dell'aiuto

 

Credito garantito

 

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 7 del regolamento

 

Data di applicazione

A decorrere dal 1o maggio 2004

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

Fino al 1o maggio 2005

Obiettivo dell'aiuto

Formazione generale

Formazione specifica

 

Settori economici interessati

Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alla formazione

No

Aiuto limitato a settori specifici:

Agricoltura

 

Pesca e acquacoltura

 

Miniere di carbone

 

Industria manifatturiera

 

oppure

 

Siderurgia

 

Cantieri navali

 

Fibre sintetiche

 

Industria automobilistica

 

Altre industrie manifatturiere

 

Tutti i servizi

 

oppure

 

Servizi di trasporto marittimo

 

Altri servizi di trasporto

 

Servizi finanziari

 

Altri servizi:

Servizi ristorazione PMI

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Nome:

Food Standards Agency

Indirizzo:

Aviation House

125 Kingsway

London

WC2B 6NH

Concessione di singoli aiuti di importo elevato

Conformemente all'articolo 5 del regolamento

 


III Informazioni

Commissione

23.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 152/10


INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2005

Progetti specifici nel settore della politica dei consumatori

(2005/C 152/03)

1.   Obiettivi e descrizione

Questo invito a presentare proposte di progetti specifici si iscrive nel quadro dell'attuazione dell'articolo 7, paragrafo 4 (azione 18), della decisione n. 20/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 dicembre 2003, che stabilisce un quadro generale per il finanziamento delle attività comunitarie a sostegno della politica dei consumatori per gli anni 2004-2007. Tale invito è contemplato al punto 4.2 e nell'allegato 3 del programma di lavoro annuale per il 2005 relativo alla politica dei consumatori, nei quali è anche stabilita la dotazione finanziaria.

Come sancito dall'articolo 3 della decisione n. 20/2004 e come definito nella strategia della Commissione in materia di politica dei consumatori per il periodo 2002-2006, i progetti devono contribuire in maniera significativa al raggiungimento degli obiettivi della politica europea dei consumatori.

2.   Requisiti dei candidati

Per i progetti che richiedono un contributo comunitario massimo del 50 %: contributi finanziari per tali progetti possono essere concessi a tutte le persone giuridiche o associazioni di persone giuridiche, compresi enti pubblici autonomi e organizzazioni regionali dei consumatori, indipendenti dal settore industriale e commerciale e effettivamente responsabili della realizzazione dei progetti. Oltre all'organizzazione che presenta la candidatura, le proposte devono interessare 12 organizzazioni partner di diverse nazioni, tre delle quali devono avere sede nei nuovi Stati membri o nei paesi candidati.

Per i progetti che richiedono un contributo comunitario massimo del 75 %: contributi finanziari possono essere concessi unicamente a progetti proposti da organizzazioni dei consumatori dei nuovi Stati membri o paesi candidati, indipendenti dal settore industriale e commerciale e effettivamente responsabili della realizzazione dei progetti. I candidati devono coinvolgere come partner organizzazioni dei consumatori di almeno altri tre paesi che presentano i requisiti per candidarsi.

I candidati devono avere sede in uno dei seguenti paesi:

i 25 paesi dell'Unione europea;

i paesi dell'EFTA e del SEE: Islanda, Liechtenstein, Norvegia;

i paesi candidati: Bulgaria e Romania.

3.   Dotazione finanziaria e durata del progetto

La dotazione finanziaria complessiva destinata al cofinanziamento di progetti è di 2,5 milioni di euro.

In linea di massima, il contributo finanziario comunitario non può superare il 50 % dell'importo delle spese sostenute per la realizzazione delle attività suscettibili di beneficiare del finanziamento. Tuttavia l'articolo 6, paragrafo 5, della decisione n. 20/2004/CE autorizza l'erogazione di contributi comunitari fino al 75 % del costo dell'azione per alcuni progetti. Per il periodo 2004-2007 la Commissione propone di dare priorità ai progetti cui partecipano organizzazioni dei consumatori dei nuovi Stati membri e dei paesi candidati.

La durata dei progetti non deve superare i 36 mesi.

4.   Scadenza

Le domande di candidatura vanno inviate alla Commissione non oltre il 16 settembre 2005.

5.   Ulteriori informazioni

Per il testo integrale dell'invito a presentare proposte e per i moduli di candidatura si rinvia al sito:

http://europa.eu.int/comm/consumers/tenders/information/grants/projects_en.htm

Le candidature devono soddisfare i requisiti definiti nel testo integrale e vanno presentate utilizzando l'apposito modulo.