ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 150

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

48o anno
21 giugno 2005


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II   Atti preparatori a norma del titolo VI del trattato sull’Unione europea

2005/C 150/1

Iniziativa della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia in vista dell'adozione di una decisione quadro relativa all'ordine di esecuzione europeo e al trasferimento delle persone condannate tra gli Stati membri dell'UE

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IT

 


II Atti preparatori a norma del titolo VI del trattato sull’Unione europea

21.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 150/1


Iniziativa della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia in vista dell'adozione di una decisione quadro relativa all'ordine di esecuzione europeo e al trasferimento delle persone condannate tra gli Stati membri dell'UE

(2005/C 150/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b),

vista l'iniziativa della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Il Consiglio europeo, riunitosi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999, ha approvato il principio del reciproco riconoscimento, che dovrebbe diventare il fondamento della cooperazione giudiziaria nell'Unione tanto in materia civile quanto in materia penale.

(2)

Il 29 novembre 2000 il Consiglio ha adottato, conformemente alle conclusioni di Tampere, un programma di misure per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie in materia penale (1), pronunciandosi per una valutazione della necessità di meccanismi moderni per il reciproco riconoscimento delle decisioni definitive di condanna con pene detentive (misura 14) e per l'estensione dell'applicazione del principio del trasferimento delle persone condannate alle persone residenti negli Stati membri (misura 16).

(3)

Il programma dell'Aia sul rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell'Unione europea (2) prevede che gli Stati membri completino il programma di misure, specie per quanto attiene all'esecuzione delle condanne definitive a una pena detentiva.

(4)

Tutti gli Stati membri dell'Unione europea hanno ratificato la convenzione del Consiglio d'Europa, del 21 marzo 1983, sul trasferimento delle persone condannate. A norma di detta convenzione, il trasferimento per l'ulteriore esecuzione della pena è previsto solo verso lo Stato di cittadinanza della persona condannata previo consenso della medesima e degli Stati interessati. Il protocollo addizionale alla convenzione, del 18 dicembre 1997, che prevede, a determinate condizioni, il trasferimento dell'interessato indipendentemente dal suo assenso non è stato ratificato da tutti gli Stati membri. Entrambi gli strumenti non contengono alcun obbligo di massima di accettare le persone condannate ai fini dell'esecuzione delle misure o della pena.

(5)

Nei rapporti tra gli Stati membri, fondati su una particolare fiducia reciproca nei rispettivi ordinamenti giuridici, occorre andare oltre gli strumenti vigenti del Consiglio d'Europa per quanto riguarda il trasferimento dell'esecuzione penale. Occorre stabilire che lo Stato di esecuzione ha l'obbligo di accettare i suoi cittadini e le persone che risiedono legalmente e a titolo permanente sul suo territorio, che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena detentiva o ad una misura privativa della libertà in un altro Stato membro indipendentemente dal loro assenso, salvo qualora esistano precisi motivi di rifiuto.

(6)

Il trasferimento delle persone condannate verso lo Stato di cittadinanza, lo Stato di residenza legale o lo Stato con cui gli interessati hanno altri legami stretti ai fini dell'esecuzione delle sentenze favorisce il loro reinserimento sociale.

(7)

La presente decisione quadro rispetta (3) i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dall'articolo 6 del trattato e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il capo VI. Nessun elemento della presente decisione quadro dovrebbe essere interpretato nel senso che non sia consentito rifiutare di eseguire una sentenza qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che la condanna sia stata emessa al fine di punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, delle sue opinioni politiche o del suo orientamento sessuale oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi.

(8)

Con la presente decisione quadro non si intende (3) ostacolare l'applicazione da parte degli Stati membri delle loro norme costituzionali relative al giusto processo, alla libertà di associazione, alla libertà di stampa e alla libertà di espressione negli altri mezzi di comunicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE QUADRO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione quadro, si intende per:

a)

«ordine di esecuzione europeo»: la decisione resa da un'autorità competente dello Stato di emissione ai fini dell'esecuzione di una sanzione definitiva irrogata nei confronti di una persona fisica dall'autorità giudiziaria di detto Stato;

b)

«sanzione»: qualsiasi pena o misura privative di libertà per una durata limitata o illimitata irrogate da un'autorità giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale a causa di un reato;

c)

«Stato di emissione»: lo Stato membro in cui è stato emesso un ordine di esecuzione europeo;

d)

«Stato di esecuzione»: lo Stato membro al quale è trasmesso un ordine di esecuzione europeo ai fini della sua esecuzione.

Articolo 2

Determinazione delle autorità competenti

1.

Ciascuno Stato membro informa il segretariato generale del Consiglio in merito all'autorità o alle autorità che, in forza della propria legislazione nazionale, sono competenti ai sensi della presente decisione quadro, allorché detto Stato membro è lo Stato di emissione o lo Stato di esecuzione.

2.

Fatto salvo l'articolo 4, ciascuno Stato membro può, se l'organizzazione del proprio ordinamento giuridico lo rende necessario, designare una o più autorità centrali quali responsabili della trasmissione e ricezione amministrativa dell'ordine di esecuzione europeo e dell'assistenza da fornire alle autorità competenti.

3.

Il segretariato generale del Consiglio mette a disposizione di tutti gli Stati membri e della Commissione le informazioni ricevute.

Articolo 3

Scopo

1.

Scopo della presente decisione quadro è stabilire le norme secondo le quali uno Stato membro riconosce ed esegue nel suo territorio una sanzione irrogata dall'autorità giudiziaria di un altro Stato membro conformemente all'articolo 1, lettera b), a prescindere dal fatto che l'esecuzione sia già iniziata oppure no.

2.

La presente decisione quadro si applica qualora la persona condannata si trovi nello Stato di emissione o nello Stato di esecuzione.

3.

a)

I seguenti articoli della presente decisione quadro si applicano altresì all'esecuzione delle sanzioni laddove, secondo la condizione di cui all'articolo 5, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (4), la persona sia rinviata nello Stato di esecuzione per scontarvi la pena o la misura privative della libertà pronunciate nei suoi confronti nello Stato di emissione:

articolo 1 «Definizioni»,

articolo 2 «Determinazione delle autorità competenti»,

articolo 4 «Trasmissione dell'ordine di esecuzione europeo», paragrafi da 3 a 6,

articolo 6 «Forma e contenuto dell'ordine di esecuzione europeo»,

articolo 8 «Riconoscimento ed esecuzione dell'ordine di esecuzione europeo»,

articolo 10 «Decisione in merito all'ordine di esecuzione europeo e termini»,

articolo 11 «Trasferimento delle persone»,

articolo 12 «Transito»,

articolo 13 «Legislazione applicabile all'esecuzione»,

articolo 15 «Amnistia, grazia, revisione della condanna»,

articolo 16 «Informazioni trasmesse dallo Stato di emissione»,

articolo 17 «Informazioni trasmesse dallo Stato di esecuzione», lettere a), c), d), e) ed f),

articolo 18 «Conseguenze del trasferimento della persona condannata»,

articolo 19 «Spese»,

articolo 20 «Relazioni con altri accordi e disposizioni»,

articolo 21 «Attuazione»,

articolo 22 «Entrata in vigore».

b)

I seguenti articoli della presente decisione quadro si applicano altresì all'esecuzione delle sanzioni laddove, a norma dell'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI, lo Stato di esecuzione si impegni ad eseguire esso stesso la sanzione:

articolo 1 «Definizioni»,

articolo 8 «Riconoscimento ed esecuzione dell'ordine di esecuzione europeo»,

articolo 12 «Transito»,

articolo 13 «Legislazione applicabile all'esecuzione»,

articolo 15 «Amnistia, grazia, revisione della condanna»,

articolo 17 «Informazioni trasmesse dallo Stato di esecuzione», lettere c), d), e) ed f),

articolo 18 «Conseguenze del trasferimento della persona condannata»,

articolo 19 «Spese»,

articolo 20 «Relazioni con altri accordi e disposizioni»,

articolo 21 «Attuazione»,

articolo 22 «Entrata in vigore».

Lo Stato che ha emesso il mandato d'arresto europeo fornisce allo Stato di esecuzione le informazioni contenute nell'ordine di esecuzione europeo. Le autorità competenti comunicano direttamente fra loro sulle questioni attinenti al presente paragrafo.

4.

La presente decisione quadro non pregiudica l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea.

Articolo 4

Trasmissione dell'ordine di esecuzione europeo

1.

L'ordine di esecuzione europeo relativo a una sanzione come definita all'articolo 1, lettera b), può essere trasmesso alle autorità di cui all'articolo 2, paragrafo 1, di uno Stato membro del quale la persona fisica, nei cui confronti è stata irrogata la sanzione, ha la cittadinanza, nel quale essa risiede legalmente a titolo permanente o con il quale ha altri legami stretti. In quest'ultimo caso l'ordine di esecuzione europeo può essere trasmesso unicamente con l'assenso della persona condannata. Lo Stato di esecuzione ha inoltre la facoltà di chiedere, di propria iniziativa, allo Stato di emissione di trasmettere l'ordine di esecuzione europeo. La persona condannata può altresì chiedere alle autorità competenti dello Stato di emissione o dello Stato di esecuzione di avviare una procedura a norma della presente decisione quadro.

2.

Un ordine di esecuzione europeo non è trasmesso se la persona, nei cui confronti è stata irrogata la sanzione, risiede legalmente a titolo permanente nello Stato di emissione, a meno che la persona condannata acconsenta al trasferimento o la decisione o una decisione amministrativa presa in seguito a tale decisione comportino una misura di allontanamento o di espulsione o qualsiasi altra misura in forza della quale non sarà consentito alla persona di soggiornare nel territorio dello Stato di emissione, dopo avere scontato la pena.

3.

Il fatto che, oltre alla sanzione di cui all'articolo 2, lettera b), inflitta in relazione all'atto che ha motivato l'ordine di esecuzione europeo, sia stata irrogata una sanzione pecuniaria non ancora pagata dalla persona condannata non osta alla trasmissione dell'ordine di esecuzione europeo. L'esecuzione della sanzione pecuniaria in un altro Stato membro è regolata dalle pertinenti disposizioni applicabili in materia fra Stati membri.

4.

L'ordine di esecuzione europeo è trasmesso direttamente dall'autorità competente dello Stato di emissione all'autorità competente dello Stato di esecuzione con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta in condizioni che consentano allo Stato di esecuzione di accertarne l'autenticità. Tutte le comunicazioni ufficiali sono effettuate direttamente tra le autorità competenti suddette.

5.

Lo Stato di emissione trasmette l'ordine di esecuzione europeo relativo a una persona a un solo Stato di esecuzione per volta.

6.

Se l'autorità competente dello Stato di esecuzione non è nota all'autorità competente dello Stato di emissione, quest'ultima compie tutti i necessari accertamenti, anche tramite i punti di contatto della rete giudiziaria europea istituita dall'azione comune 98/428/GAI del Consiglio (5), al fine di ottenere l'informazione dallo Stato di esecuzione.

7.

Qualora l'autorità dello Stato di esecuzione che riceve un ordine di esecuzione europeo non sia competente a riconoscerlo e ad adottare le misure necessarie all'esecuzione, essa trasmette d'ufficio l'ordine di esecuzione europeo all'autorità competente e ne informa l'autorità competente dello Stato di emissione.

Articolo 5

Opinione e notifica della persona condannata

1.

Alla persona condannata, quando si trova nello Stato di emissione, è offerta eventualmente la possibilità di esprimere la sua opinione oralmente o per iscritto prima dell'emissione dell'ordine di esecuzione europeo. Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 1, seconda frase, per la trasmissione di detto ordine non è richiesto il suo assenso. Tuttavia la sua opinione viene presa in considerazione nel decidere se emettere l'ordine di esecuzione europeo e in tal caso in quale Stato di esecuzione trasmetterlo.

2.

L'autorità competente dello Stato di emissione notifica alla persona condannata, quando questa si trova nel suo territorio, gli effetti del trasferimento allo Stato di esecuzione. Quando la persona condannata si trova nello Stato di esecuzione, è l'autorità competente di detto Stato che li notifica quando lo esigono gli interessi della giustizia.

Articolo 6

Contenuto e forma dell'ordine di esecuzione europeo

1.

L'ordine di esecuzione europeo contiene le informazioni di cui al modello figurante in allegato. L'autorità competente dello Stato di emissione ne accerta l'esattezza del contenuto e procede alla sua firma.

2.

L'ordine di esecuzione europeo è tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione. Ciascuno Stato membro può esprimere, al momento dell'adozione della presente decisione quadro o successivamente, in una dichiarazione depositata presso il segretariato generale del Consiglio la volontà di accettare una traduzione in una o più ulteriori lingue ufficiali delle Comunità europee.

Articolo 7

Campo di applicazione

1.

I seguenti reati, se perseguibili secondo la legislazione dello Stato di emissione con una pena detentiva o una misura privativa della libertà non inferiore nel massimo a tre anni danno luogo, ai sensi della presente decisione quadro e anche senza verifica della doppia punibilità del fatto, al riconoscimento e all'esecuzione di un ordine di esecuzione europeo:

partecipazione a un'organizzazione criminale,

terrorismo,

tratta di esseri umani,

sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile,

traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,

traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi,

corruzione,

frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (6),

riciclaggio di proventi di reato,

falsificazione e contraffazione di monete, compreso l'euro,

criminalità informatica,

criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette,

favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali,

omicidio volontario, lesioni personali gravi,

traffico illecito di organi e tessuti umani,

rapimento, sequestro e presa di ostaggi,

razzismo e xenofobia,

furto organizzato o a mano armata,

traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte,

truffa,

racket ed estorsioni,

contraffazione e pirateria di prodotti,

falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi,

falsificazione di mezzi di pagamento,

traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita,

traffico illecito di materie nucleari e radioattive,

traffico di veicoli rubati,

stupro,

incendio doloso,

reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale,

dirottamento di aereo/nave,

sabotaggio.

2.

Il Consiglio può decidere in qualsiasi momento, deliberando all'unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo alle condizioni stabilite dall'articolo 39, paragrafo 1, del trattato, di aggiungere altre fattispecie di reato all'elenco di cui al paragrafo 1. Il Consiglio esamina, alla luce della relazione sottopostagli ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, della presente decisione quadro se sia opportuno estendere o modificare tale elenco.

3.

Per quanto riguarda i reati diversi da quelli elencati nel paragrafo 1, lo Stato di esecuzione può subordinare il riconoscimento e l'esecuzione dell'ordine di esecuzione europeo alla condizione che l'ordine si riferisca a fatti che costituiscono altresì reato ai sensi della legge dello Stato di esecuzione, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla denominazione del reato stesso.

Articolo 8

Riconoscimento ed esecuzione dell'ordine di esecuzione europeo

1.

L'autorità competente dello Stato di esecuzione riconosce un ordine di esecuzione europeo trasmesso a norma dell'articolo 4 senza ulteriori formalità e adotta immediatamente tutti i provvedimenti necessari alla sua esecuzione, a meno che l'autorità competente non decida di invocare uno dei motivi di rifiuto di riconoscimento o di esecuzione previsti dall'articolo 9.

2.

Se la durata della sanzione è incompatibile con i principi fondamentali della legislazione dello Stato di esecuzione, l'autorità competente di quest'ultimo può decidere di adattare la sanzione al limite massimo previsto per un reato dalla legislazione dello stesso.

3.

Se la natura della sanzione è incompatibile con la legislazione dello Stato di esecuzione, l'autorità di quest'ultimo può adattarla, mediante una decisione giudiziaria o amministrativa, alla pena o alla misura prevista dalla propria legislazione per reati della stessa natura. Tale pena o misura deve corrispondere, il più possibile, alla sanzione irrogata nello Stato di emissione, il che significa che essa non può essere convertita in una sanzione pecuniaria. Essa non deve aumentare la sanzione irrogata nello Stato di emissione.

4.

Se l'ordine di esecuzione europeo è stato emesso anche per reati diversi da quelli elencati nell'articolo 8, paragrafo 1, e lo Stato di esecuzione rifiuta il riconoscimento e l'esecuzione dell'ordine di esecuzione europeo per tali reati ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), tale Stato deve esigere che lo Stato di emissione gli notifichi quale parte della sanzione si riferisca ai reati di cui trattasi. Ricevuta l'informazione, lo Stato di esecuzione può ridurre la sanzione della parte notificata dallo Stato di emissione.

Articolo 9

Motivi di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione

1.

Le autorità competenti dello Stato di esecuzione possono rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione dell'ordine di esecuzione europeo se:

a)

esiste una decisione per gli stessi fatti nei confronti della persona interessata, nello Stato di esecuzione o in uno Stato diverso dallo Stato di emissione o dallo Stato di esecuzione a condizione che in quest'ultimo caso, la decisione sia stata eseguita, sia attualmente in fase di esecuzione o non possa più essere eseguita in forza della legislazione dello Stato della condanna;

b)

in uno dei casi di cui all'articolo 7, paragrafo 3, l'ordine di esecuzione europeo si riferisce a fatti che non costituirebbero reato ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione; tuttavia, in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, l'esecuzione dell'ordine di esecuzione europeo non può essere rifiutata in base al fatto che la legislazione dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse o imposte, di dogana o di cambio della legislazione dello Stato di emissione;

c)

la sanzione è caduta in prescrizione ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione nella misura in cui l'ordine di esecuzione europeo si riferisce a fatti che rientrano nella competenza di detto Stato secondo la legislazione di quest'ultimo;

d)

l'ordine di esecuzione europeo è stato emanato nei confronti di una persona fisica che, in base alla legislazione dello Stato di esecuzione, non poteva ancora considerarsi, a causa della sua età, penalmente responsabile dei fatti a seguito dei quali è stato emesso l'ordine;

e)

alla data di ricezione dell'ordine di esecuzione europeo da parte dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, la durata della sanzione ancora da scontare è inferiore a quattro mesi;

f)

la persona interessata non acconsente alla trasmissione dell'ordine di esecuzione europeo, e quest'ultimo è stato emesso in esecuzione di una sanzione pronunciata in contumacia, a meno che la persona non sia stata citata personalmente o non sia stata informata in qualche altro modo della data e del luogo del procedimento, sfociato nella decisione pronunciata in contumacia oppure non abbia dichiarato ad un'autorità competente di non opporsi al procedimento;

g)

la persona fisica avverso la quale è stato emesso l'ordine di esecuzione europeo non possiede la cittadinanza dello Stato di esecuzione né risiede legalmente in tale Stato a titolo permanente né ha stretti legami con lo stesso.

2.

Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere a), f) e g), l'autorità competente dello Stato di esecuzione prima di decidere di rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione di un ordine di esecuzione europeo consulta, con ogni mezzo appropriato, l'autorità competente dello Stato di emissione e, all'occorrenza, le chiede di fornire senza indugio tutte le ulteriori informazioni necessarie.

Articolo 10

Decisione in merito all'ordine di esecuzione europeo e termini

1.

L'autorità competente dello Stato di esecuzione decide, quanto prima e comunque entro 3 settimane dalla ricezione dell'ordine di esecuzione europeo, se eseguirlo.

2.

Se eccezionalmente non è possibile decidere in merito all'esecuzione dell'ordine entro il termine fissato nel paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato di esecuzione ne informa l'autorità competente dello Stato di emissione comunicandone senza indugio i motivi. In tal caso la decisione è adottata quanto prima.

Articolo 11

Trasferimento delle persone

1.

La persona nei confronti della quale è stato emesso un ordine di esecuzione europeo è trasferita, qualora si trovi nello Stato di emissione, allo Stato di esecuzione il più rapidamente possibile a una data convenuta tra le autorità competenti dello Stato di emissione e dello Stato di esecuzione.

2.

La persona è trasferita entro due settimane dalla data di emissione della decisione definitiva sull'esecuzione dell'ordine di esecuzione europeo.

3.

Se il trasferimento della persona entro il periodo di cui al paragrafo 2 è impedito per circostanze imprevedibili, le autorità competenti dello Stato di emissione e dello Stato di esecuzione si contattano immediatamente e concordano una nuova data per il trasferimento.

4.

Il trasferimento può, a titolo eccezionale, essere temporaneamente differito per gravi motivi umanitari, ad esempio se vi sono valide ragioni di ritenere che esso metterebbe manifestamente in pericolo la vita o la salute della persona in questione. Il trasferimento ha luogo non appena tali motivi cessano di sussistere. L'autorità competente dello Stato di emissione ne informa immediatamente l'autorità competente dello Stato di esecuzione ed entrambi concordano una nuova data per il trasferimento.

Articolo 12

Transito

1.

Ciascuno Stato membro permette il transito attraverso il suo territorio di una persona condannata che viene trasferita nello Stato di esecuzione purché abbia ricevuto informazioni circa:

a)

l'identità e la cittadinanza della persona oggetto dell'ordine di esecuzione europeo;

b)

l'esistenza di un ordine di esecuzione europeo;

c)

la natura e la qualificazione giuridica del reato, in base al quale è stato emesso l'ordine di esecuzione europeo;

d)

la descrizione delle circostanze del reato, compresi la data ed il luogo.

2.

La richiesta di transito e le informazioni di cui al paragrafo 1 possono essere trasmesse con qualsiasi mezzo che consenta di conservarne una traccia scritta. Lo Stato membro di transito rende nota la sua decisione, che è presa, in via prioritaria e non oltre una settimana dopo il ricevimento della richiesta, con la medesima procedura.

3.

In caso di utilizzo del trasporto aereo senza scalo previsto non è necessaria una richiesta di transito. Tuttavia in caso di atterraggio imprevisto, lo Stato di emissione fornisce le informazioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 13

Legislazione applicabile all'esecuzione

1.

L'esecuzione dell'ordine di esecuzione europeo è disciplinata dalla legislazione dello Stato di esecuzione nello stesso modo delle sanzioni irrogate dal medesimo. Le autorità di detto Stato sono le sole competenti, fatti salvi i paragrafi 2 e 3, a prendere le decisioni concernenti le modalità di esecuzione e a stabilire tutte le misure che ne conseguono, compresi i motivi per la libertà condizionale.

2.

L'autorità competente dello Stato di esecuzione deduce dalla durata totale della privazione della libertà da scontare in detto Stato i periodi di privazione della libertà scontati nello Stato di emissione o in un altro Stato in relazione alla sanzione riguardo alla quale è emesso l'ordine di esecuzione europeo.

3.

Salvo il caso in cui lo Stato di emissione e lo Stato di esecuzione convengano diversamente, la libertà condizionale può essere concessa solo se la persona condannata ha scontato complessivamente almeno la metà della pena nello Stato di emissione e nello Stato di esecuzione.

4.

Qualsiasi decisione sulla libertà condizionale tiene anche conto delle disposizioni della legge nazionale indicate dallo Stato di emissione, che conferiscono alla persona il diritto alla libertà condizionale a un determinato momento.

Articolo 14

Specialità

1.

Fatto salvo il paragrafo 2, una persona trasferita nello Stato di esecuzione in virtù delle presente decisione quadro non può essere fatta oggetto di azione penale, condannata o altrimenti privata della libertà per un reato commesso anteriormente al suo trasferimento diverso da quello che ha dato luogo al trasferimento.

2.

Il paragrafo 1 non si applica nei casi seguenti:

a)

quando, pur avendo avuto la possibilità di farlo, la persona non ha lasciato il territorio dello Stato di esecuzione nei 45 giorni successivi alla scarcerazione definitiva oppure vi ha fatto ritorno dopo averlo lasciato;

b)

il reato non è punibile con una pena detentiva o una misura privativa della libertà;

c)

il procedimento penale non dà luogo all'applicazione di una misura restrittiva della libertà personale;

d)

qualora la persona sia soggetta ad una sanzione o misura coercitiva che non implichi la privazione della libertà, ivi inclusa un'ammenda o una misura che incide sulla proprietà, anche se la sanzione o misura può restringere la sua libertà personale;

e)

qualora la persona abbia acconsentito al suo trasferimento;

f)

qualora, dopo essere stata trasferita, la persona abbia espressamente rinunciato a beneficiare della regola della specialità presente rispetto a particolari reati anteriori al suo trasferimento. Tale rinuncia è raccolta dalle competenti autorità giudiziarie dello Stato di esecuzione e verbalizzata in conformità del diritto interno di quest'ultimo. Essa è redatta in modo che risulti che l'interessato l'ha espressa volontariamente e con piena consapevolezza delle conseguenze. A tal fine la persona ha diritto all'assistenza legale;

g)

qualora lo Stato di emissione dia il suo assenso in conformità del paragrafo 3.

3.

La richiesta di assenso è presentata all'autorità competente dello Stato di emissione, corredata delle informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI nonché di una traduzione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della stessa. L'assenso è accordato qualora il reato per cui è richiesto possa dare luogo a consegna ai sensi della suddetta decisione quadro. La decisione interviene entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Per le situazioni di cui all'articolo 5 della suddetta decisione quadro, lo Stato di esecuzione fornisce le garanzie ivi previste.

Articolo 15

Amnistia, grazia, revisione della condanna

1.

L'amnistia o la grazia possono essere concesse dallo Stato di emissione nonché dallo Stato di esecuzione.

2.

Solo lo Stato di emissione può decidere sulle domande di revisione della decisione che impone la sanzione da eseguire in virtù della presente decisione quadro.

Articolo 16

Informazioni trasmesse dallo Stato di emissione

1.

L'autorità competente dello Stato di emissione informa senza indugio l'autorità competente dello Stato di esecuzione di qualsiasi decisione o misura in base alla quale, immediatamente o entro un determinato periodo, la sanzione cessa di essere esecutiva.

2.

Lo Stato di esecuzione pone fine all'esecuzione della sanzione non appena informato di tale decisione o misura dall'autorità competente dello Stato di emissione.

Articolo 17

Informazioni trasmesse dallo Stato di esecuzione

L'autorità competente dello Stato di esecuzione informa senza indugio l'autorità competente dello Stato di emissione con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta:

a)

della trasmissione dell'ordine di esecuzione europeo all'autorità competente, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6;

b)

dell'eventuale decisione di non riconoscere ed eseguire un ordine di esecuzione europeo, ai sensi dell'articolo 9, corredata di una motivazione;

c)

dell'adattamento della sanzione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 o paragrafo 3, corredata di una motivazione;

d)

della mancata esecuzione totale o parziale dell'ordine per i motivi di cui all'articolo 9, paragrafo 4, all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 15, paragrafo 1 — assieme alla motivazione — e, in caso di mancata esecuzione parziale per il motivo di cui all'articolo 8, paragrafo 4, della richiesta di indicare quale parte della sanzione riguarda gli atti in questione;

e)

del fatto che la persona interessata non ha iniziato a scontare la pena senza motivo;

f)

dell'evasione della persona condannata prima che sia stata condotta a termine l'esecuzione della sanzione;

g)

dell'esecuzione della sanzione non appena conclusa.

Articolo 18

Conseguenze del trasferimento della persona condannata

1.

Fatto salvo il paragrafo 2, lo Stato di emissione non può procedere, dopo il trasferimento della persona, a una esecuzione ulteriore della sanzione alla base di un ordine di esecuzione europeo ai sensi dell'articolo 4.

2.

Lo Stato di emissione riacquista il diritto di procedere all'esecuzione della sanzione non appena informato dallo Stato di esecuzione della mancata esecuzione totale o parziale della decisione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, dell'articolo 15, paragrafo 1, e dell'articolo 17, lettere d) ed e).

Articolo 19

Spese

Le spese risultanti dall'applicazione della presente decisione quadro sono a carico dello Stato di esecuzione, ad eccezione delle spese sorte esclusivamente nel territorio dello Stato di emissione.

Articolo 20

Relazioni con altri accordi e disposizioni

Gli Stati membri sono liberi di continuare ad applicare gli accordi o le disposizioni bilaterali o multilaterali o vigenti alla data di adozione della presente decisione quadro, nella misura in cui essi consentano di andare oltre gli scopi della presente decisione quadro e contribuiscano a semplificare o agevolare ulteriormente le procedure per l'esecuzione delle sanzioni.

Articolo 21

Attuazione

1.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione quadro entro … (7).

2.

Gli Stati membri comunicano al segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli obblighi imposti dalla presente decisione quadro. In base a una relazione elaborata dalla Commissione sulla scorta di tali informazioni il Consiglio esamina entro … (8) in quale misura gli Stati membri si siano conformati alla presente decisione quadro.

3.

Il segretariato generale del Consiglio notifica agli Stati membri e alla Commissione le dichiarazioni formulate a norma dell'articolo 6, paragrafo 2.

4.

Entro ... (9), la Commissione redige una relazione in base alle informazioni ricevute, accompagnata dalle iniziative che ritiene opportune.

Articolo 22

Entrata in vigore

La presente decisione quadro entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a …, addì … .

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 12 del 15.1.2001, pag. 10.

(2)  GU C 53 del 3.3.2005, pag. 1.

(3)  I giuristi linguisti fanno rilevare che la formulazione proposta («non osta») è contraria alle norme di redazione degli atti legislativi comunitari. I considerando costituiscono unicamente una motivazione per gli articoli e non possono dunque contenere un obbligo né una definizione legale di quale sia o meno la natura del testo progettato. Questo compito è riservato alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

(4)  GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1.

(5)  GU L 191 del 7.7.1998, pag. 4.

(6)  GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49.

(7)  Due anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione quadro.

(8)  Quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione quadro.

(9)  Cinque anni dall'entrata in vigore della presente decisione quadro.


ALLEGATO

ORDINE DI ESECUZIONE EUROPEO

di cui alla decisione quadro .../.../GAI del Consiglio sull'ordine di esecuzione europeo e il trasferimento delle persone condannate tra Stati membri dell'UE

Il presente ordine di esecuzione europeo è stato emesso da un'autorità competente.

Si chiede di riconoscere ed eseguire la sanzione irrogata alla persona sottoindicata.

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