ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 148

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

48o anno
18 giugno 2005


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Comunicazioni

 

Consiglio

2005/C 148/1

Conclusioni del Consiglio, del 13 giugno 2005, relative all'impiego ufficiale di lingue aggiuntive in seno al Consiglio ed eventualmente ad alcune altre istituzioni e organi dell'Unione europea

1

 

Commissione

2005/C 148/2

Tassi di cambio dell'euro

3

2005/C 148/3

Parere della Commissione, del 9 giugno 2005, sulle misure provvisorie adottate dal governo danese in merito alle valvole di sicurezza di pressione/vuoto ad alta velocità (high velocity pressure/vacuum relief valves) modello NEW-ISO-HV fabbricate da TANKTECH Co. nella Repubblica di Corea ( 1 )

4

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Comunicazioni

Consiglio

18.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 148/1


CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO

del 13 giugno 2005

relative all'impiego ufficiale di lingue aggiuntive in seno al Consiglio ed eventualmente ad alcune altre istituzioni e organi dell'Unione europea

(2005/C 148/01)

1.

Le presenti conclusioni riguardano le lingue diverse da quelle di cui al regolamento n. 1/1958 del Consiglio il cui status è riconosciuto dalla Costituzione di uno Stato membro in tutto o parte del proprio territorio o il cui l'impiego in quanto lingua nazionale è autorizzato dalla legge.

2.

Il Consiglio considera che, nel quadro degli sforzi impiegati per avvicinare l'Unione all'insieme dei suoi cittadini, la ricchezza della sua diversità linguistica deve essere ancor più presa in considerazione.

3.

Il Consiglio ritiene che la possibilità per i cittadini di utilizzare lingue aggiuntive nei loro rapporti con le istituzioni sia un fattore importante per rafforzare la loro identificazione al progetto politico dell'Unione europea.

4.

L'impiego ufficiale delle lingue di cui al punto 1 sarà autorizzato in seno al Consiglio sulla base di un accordo amministrativo concluso tra quest'ultimo e lo Stato membro richiedente, ed eventualmente da un'altra istituzione o organo dell'Unione sulla base di un accordo amministrativo analogo.

5.

Tali accordi saranno conclusi in conformità con il trattato e con le disposizioni adottate per la sua applicazione e dovranno conformarsi alle condizioni indicate qui di seguito. I costi diretti o indiretti connessi all'attuazione da parte delle Istituzioni e organi dell'Unione di questi accordi amministrativi saranno a carico dello Stato membro richiedente.

a)   Pubblicità degli atti adottati in codecisione dal Parlamento europeo e dal Consiglio

Il governo di uno Stato membro potrà inviare al Parlamento europeo e al Consiglio una traduzione certificata degli atti adottati in codecisione in una delle lingue di cui al punto 1. Il Consiglio depositerà tale traduzione nei suoi archivi e ne fornirà una copia su richiesta. Il Consiglio assicurerà la pubblicità di tali traduzioni sul suo sito Internet. In entrambi i casi sarà attirata l'attenzione sul fatto che le traduzioni in causa non hanno valore giuridico.

b)   Interventi orali durante una sessione del Consiglio ed eventualmente di altre istituzioni o organi dell'Unione

Il governo di uno Stato membro potrà richiedere, se del caso, al Consiglio ed eventualmente ad altre istituzioni o organi (Parlamento europeo o Comitato delle regioni) di poter utilizzare una delle lingue di cui al punto 1 durante gli interventi orali (interpretazione passiva) di uno dei membri dell'istituzione o dell'organo in questione in una sessione. Per il Consiglio sarà dato seguito, in linea di massima, a tale domanda, con riserva che venga presentata entro un termine ragionevole prima della sessione e che siano disponibili i mezzi necessari in personale e materiale.

c)   Comunicazioni scritte alle istituzioni e organi dell'Unione

Gli Stati membri potranno adottare un atto giuridico prevedendo che, allorquando uno dei propri cittadini desidera rivolgere ad una istituzione o organo dell'Unione una comunicazione in una delle lingue di cui al punto 1, invia tale comunicazione ad un organo designato dal governo di tale Stato membro. Tale organo trasmetterà all'istituzione o organo interessato il testo della comunicazione, con una traduzione nella lingua dello Stato membro di cui al regolamento n. 1/1958 del Consiglio. La stessa procedura si applicherà mutatis mutandis alla risposta dell'istituzione o dell'organo interessato.

Qualora sia stabilito un termine per la risposta delle istituzioni o organi dell'Unione, tale termine decorre dalla data alla quale l'istituzione o l'organo interessato avranno ricevuto dallo Stato membro la traduzione in una delle lingue di cui al regolamento n. 1/1958 del Consiglio. Il termine cesserà di decorrere alla data in cui l'istituzione o l'organo dell'Unione avrà inviato la propria risposta all'organo competente dello Stato membro in quest'ultima lingua.

Il Consiglio invita le altre istituzioni a concludere accordi amministrativi su tale base.


Commissione

18.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 148/3


Tassi di cambio dell'euro (1)

17 giugno 2005

(2005/C 148/02)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2177

JPY

yen giapponesi

132,47

DKK

corone danesi

7,4452

GBP

sterline inglesi

0,66780

SEK

corone svedesi

9,2403

CHF

franchi svizzeri

1,5441

ISK

corone islandesi

79,31

NOK

corone norvegesi

7,8630

BGN

lev bulgari

1,9558

CYP

sterline cipriote

0,5738

CZK

corone ceche

29,883

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

247,89

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6962

MTL

lire maltesi

0,4293

PLN

zloty polacchi

4,0536

ROL

leu rumeni

36 153

SIT

tolar sloveni

239,43

SKK

corone slovacche

38,315

TRY

lire turche

1,6591

AUD

dollari australiani

1,5670

CAD

dollari canadesi

1,5077

HKD

dollari di Hong Kong

9,4665

NZD

dollari neozelandesi

1,6991

SGD

dollari di Singapore

2,0351

KRW

won sudcoreani

1 229,02

ZAR

rand sudafricani

8,1270

CNY

renminbi Yuan cinese

10,0783

HRK

kuna croata

7,3100

IDR

rupia indonesiana

11 714,27

MYR

ringgit malese

4,6283

PHP

peso filippino

67,552

RUB

rublo russo

34,7400

THB

baht thailandese

50,058


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


18.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 148/4


PARERE DELLA COMMISSIONE

del 9 giugno 2005

sulle misure provvisorie adottate dal governo danese in merito alle valvole di sicurezza di pressione/vuoto ad alta velocità (high velocity pressure/vacuum relief valves) modello NEW-ISO-HV fabbricate da TANKTECH Co. nella Repubblica di Corea

(2005/C 148/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 96/98/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, sull'equipaggiamento marittimo (1), in particolare l'articolo 13,

considerando quanto segue:

(1)

Le norme di prova applicabili ai dispositivi destinati a impedire il passaggio delle fiamme nelle cisterne di carico delle navi petroliere (unicamente valvole ad alta velocità) sono definite dalle circolari MSC 677 e MSC 1009 dell'IMO, la seconda delle quali fa riferimento alla norma internazionale ISO 15364:2000.

(2)

Con lettera del 24 febbraio 2004 l'autorità marittima danese ha informato la Commissione delle misure provvisorie da essa adottate in merito alle valvole di sicurezza di pressione/vuoto ad alta velocità (high velocity pressure/vacuum relief valves), modello NEW-ISO-HV, (di seguito definite «le valvole») fabbricate da TANKTECH Co. nella Repubblica di Corea (di seguito definita «il fabbricante»). Tali misure prevedono la rimozione entro un periodo da determinare delle valvole di detto tipo, che siano installate su navi battenti bandiera danese, per mancato rispetto dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, della direttiva 96/98/CE e per la non corretta applicazione delle norme di prova di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva. La lettera dell'autorità marittima danese informava di un rischio di pressione eccessiva durante la fase di carico delle cisterne dotate di valvole del modello citato.

(3)

Alla lettera dell'autorità marittima danese era allegata una copia di un attestato di esame CE del tipo rilasciato il 4 marzo 2002 dall'organismo notificato Bureau Veritas, numero di riferimento 11582/A1 EC, per valvole di sicurezza di pressione/vuoto ad alta velocità con schermo parafiamma dei modelli NEW-ISO-HV-65, NEW-ISO-HV-80, NEW-ISO-HV-100, NEW-ISO-HV-125, NEW-ISO-HV-150, NEW-ISO-HV-200, NEW-ISO-HV-250 e NEW-ISO-HV-300, delle seguenti dimensioni nominali rispettive: 65A, 80A, 100A, 125A, 150A, 200A, 250A, 300A.

(4)

L'autorità marittima danese ha adottato le citate misure provvisorie dopo che da alcune navi è giunta notizia di notevoli discrepanze tra l'effettiva pressione della cisterna e la pressione indicata nei dati sul prodotto forniti dal fabbricante e dopo aver sottoposto a esame dettagliato le valvole provenienti da una nave cisterna danese, poi identificata come M/C «Orahope». Le valvole della nave cisterna danese portavano a quanto risulta il marchio di cui all'articolo 11 della direttiva 96/98/CE (di seguito definito «il marchio») e sono state successivamente identificate come esemplari del modello NEW-ISO-HV-80.

(5)

L'esame svolto sulle unità menzionate su incarico dell'autorità marittima danese ha rivelato un aumento di pressione notevolmente superiore a quello dichiarato dal fabbricante della valvola. L'autorità marittima danese ha ritenuto che la differenza di pressione della cisterna che ne conseguiva fosse molto significativa e, per ragioni di sicurezza, ha concluso che tale differenza era sufficiente a motivare il divieto di utilizzo di tali valvole a bordo delle navi danesi.

(6)

L'autorità marittima danese aveva inoltre accertato, con un esame delle valvole, che a un operatore non sarebbe stato possibile determinare se la valvola fosse in condizioni di funzionare correttamente per mezzo del sistema di ritegno a sollevamento, e che la perdita di un distanziale in plastica avrebbe potuto rendere non autodrenante la valvola senza che l'operatore potesse notarlo.

(7)

L'autorità marittima danese aveva chiesto al fabbricante la documentazione completa delle prove. Nella lettera del 24 febbraio 2004 alla Commissione, l'autorità marittima danese aveva affermato che il fabbricante aveva fornito documentazione insufficiente a verificare la conformità con le norme applicabili, in particolare per quanto riguardava la documentazione relativa ai test, i dati sul prodotto, i dati di costruzione e la certificazione.

(8)

Nella lettera inviata, l'autorità marittima danese non si addentrava in valutazioni delle potenziali carenze delle norme di prova stesse, ritenendo che i problemi rilevati non implicavano che le norme non fossero adeguate.

(9)

Ricevuta detta lettera, la Commissione ha avviato consultazioni con l'autorità marittima danese, con il fabbricante, con il governo francese (in quanto Stato della notifica) e con l'organismo notificato che aveva rilasciato l'attestato di esame CE del tipo in questione per conto del governo francese (di seguito definite «le parti»). La Commissione ha inoltre ricevuto documentazione dai fabbricanti danesi Pres-Vac Engineering A/S, per mezzo dell'associazione Danish Maritime.

(10)

Tra le informazioni supplementari fornite dall'autorità marittima danese nel corso del procedimento dinanzi alla Commissione vi erano relazioni di prova sulle valvole rimosse dalle navi in seguito alle misure provvisorie. Le prove, che si riferivano ai modelli NEW-ISO-HV-80, NEW-ISO-HV-65 e NEW-ISO-HV-100, confermavano le rilevazioni contenute nella lettera del 24 febbraio 2004 dell'autorità marittima danese; le prove inoltre sollevavano il rischio di un potenziale ritorno di fiamma che, se dimostrato, avrebbe costituito una minaccia particolarmente grave per la sicurezza.

(11)

La risposta del Bureau Veritas alla consultazione della Commissione forniva una confutazione sistematica degli aspetti per cui l'autorità marittima danese, nella lettera del 24 febbraio 2004, aveva rilevato la mancanza di conformità delle valvole con le norme applicabili. Alla risposta era allegata documentazione del fabbricante che comprendeva relazioni delle prove, dati sulla portata, prove di calibrazione, chiarimenti sul manuale di istruzioni, una relazione della prova di approvazione del tipo sul ritorno di fiamma e prove di resistenza alla combustione.

(12)

Tale documentazione è sufficiente a verificare se siano state rispettate le norme applicabili ed è pertanto conforme all'allegato B, modulo B, paragrafo 7, della direttiva 96/98/CE.

(13)

Per quanto riguarda le norme sul montaggio del sistema di ritegno a sollevamento, l'autorità marittima danese ritiene che il sistema dovrebbe comprendere tutte le parti mobili della valvola, e in particolare il disco di limitazione della pressione (booster disc). Tuttavia, poiché la norma applicabile si limita a stabilire che occorre verificare che «la valvola» si sollevi agevolmente e che non rimanga in posizione aperta, va concluso che l'organismo notificato aveva diritto di ritenere che la valvola, nella forma in cui era stata progettata, risultava conforme alle norme. Va inoltre sottolineato che il Bureau Veritas, tenuto debito conto dell'interpretazione dell'autorità marittima danese, ha invitato il fabbricante a modificare il sistema di ritegno, e che a quanto risulta sono in corso le procedure per modificare e aggiornare l'attestato di esame CE del tipo in tal senso.

(14)

Inoltre, il manuale di istruzioni fornito per la serie NEW-ISO-HV, che contiene disegni esplosi delle parti per l'apertura e il rimontaggio, pur essendo sintetico in natura e contenuto, è sufficiente a permettere a un operatore diligente di far funzionare le valvole in condizioni di sicurezza, ed è adeguato al livello prevedibile di conoscenze del personale che revisiona le valvole.

(15)

Va quindi concluso che sono state rispettate le disposizioni della norma ISO 15364:2000 in tema di certificazione e di mezzi manuali di verifica.

(16)

Secondo le informazioni fornite dal Bureau Veritas, per quanto riguarda il modello NEW-ISO-HV-80 l'attestato di esame CE del tipo numero 11582/A1 EC era stato rilasciato per valvole dotate di un disco di limitazione della pressione del diametro nominale di 155 mm in conformità con il prototipo testato a tale scopo.

(17)

Il 15 ottobre 2004, in risposta a una lettera delle autorità italiane, il Bureau Veritas ha riconosciuto che le valvole NEW-ISO-HV-80 prodotte fino al 27 novembre 2002 erano dotate di un disco di limitazione della pressione del diametro di 150 mm a causa di un difetto di progettazione. La valvola dotata di un disco del diametro di 150 mm era stata sottoposta a nuove prove per verificare il ritorno di fiamma e la capacità e i fabbricanti avevano contattato tutti i proprietari delle navi coinvolte per provvedere alla sostituzione del disco. L'errore, benché scoperto dal fabbricante e rettificato fin dal 27 novembre 2002, all'epoca non era stato portato a conoscenza del Bureau Veritas.

(18)

La valvola modello NEW-ISO-HV-80, con numero di serie ISO 20277101, rimossa dalla M/C «Orahope», su misurazione di Force Technology in Danimarca risultava in effetti dotata di un disco di limitazione della pressione di 150 mm. Anche la valvola modello NEW-ISO-HV-80, con numero di serie ISO 20528101, testata da Force Technology in Danimarca su richiesta di Athenian Sea Carriers Ltd., risultava dotata di un disco di 150 mm di diametro. Come si può constatare da quanto inciso sulle placche di tali valvole, il marchio sulle valvole riporta la data 2002. Al contrario la valvola modello NEW-ISO-HV-80, con numero di serie ISO 1841203, rimossa dalla M/C «Nord Africa», secondo la misurazione della Force Technology risulta costruita con un disco di limitazione della pressione del diametro di 156 mm, che rientra nel limite di tolleranza comunicato dal fabbricante (limite che appare ragionevole); tale valvola presenta invece il marchio 2003.

(19)

Si può quindi concludere che almeno fino al 27 novembre 2002 il fabbricante ha immesso in commercio un numero imprecisato di valvole modello NEW-ISO-HV-80, con attestato di esame CE del tipo numero 11582/A1 EC, non conformi al tipo, e che il marchio è stato apposto illegittimamente su tali valvole.

(20)

Il 20 ottobre 2004 il Bureau Veritas ha informato la Commissione che il 6 e il 7 ottobre 2004 il Korean Institute of Machinery and Materials aveva condotto ulteriori prove, richieste per verificare l'influenza del diametro del disco di limitazione della pressione (150 mm/155 mm) sulla curva di portata e per confermare l'aumento della pressione di punta (colpo di ariete), e i risultati della prova del ritorno di fiamma. Le prove hanno dimostrato che una valvola con un disco del diametro di 150 mm presenta caratteristiche di pressione di punta e di portata piuttosto diverse da quelle che presenta un esemplare corrispondente al prototipo conforme al tipo testato in condizioni identiche.

(21)

I dati sulla portata devono essere presentati in una forma veritiera e corretta, poiché sono impiegati per garantire l'integrità strutturale e della cisterna e per determinare la dimensione delle tubature e la velocità massima di carico e di scarico della nave. Il fabbricante sapeva fin da novembre 2002 che i dati relativi alla portata forniti ai progettisti del sistema e da questi utilizzati nella selezione delle dimensioni corrette della valvola per le navi dotate di valvole non normalizzate erano in realtà errati, poiché si riferivano alla prova di esame CE del tipo condotta sul prototipo. La documentazione fornita alla Commissione dimostra che il fabbricante ha iniziato a cercare di identificare le navi dotate delle valvole difettose e a intraprendere misure correttive solo dopo la comunicazione del 15 ottobre 2004 inviata dal Bureau Veritas alle autorità italiane su richiesta di queste ultime e in seguito alle misure provvisorie comunicate dall'autorità marittima danese.

(22)

Le misure correttive consistono, a quanto risulta, nella sostituzione del disco di limitazione della pressione senza ulteriori modifiche della valvola. Alla Commissione non è stata trasmessa alcuna prova che dimostri che le valvole riparate in tal modo sono conformi alle norme applicabili in conformità con l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 96/98/CE e che consentono il funzionamento delle navi interessate in condizioni di sicurezza.

(23)

I risultati delle prove e le relazioni di ispezione delle navi fornite alla Commissione sulle valvole oggetto delle misure provvisorie sono in gran parte contraddittori. Una notevole quantità di dati sembra effettivamente suggerire che le valvole NEW-ISO-HV conformi al tipo potrebbero in determinate circostanze non essere conformi alle norme applicabili in materia di ritorno di fiamma e discostarsi dai dati sulla portata forniti dal fabbricante, ma tali dati non possono essere considerati conclusivi a causa delle condizioni incerte in cui sono state effettuate le prove, in particolare per quanto riguarda le condizioni delle valvole testate, che erano state rimosse dalle navi, le strutture in cui sono state effettuate le prove e la calibrazione degli strumenti usati.

(24)

Inoltre, le prove sembrano essere state effettuate su banchi di prova diversi, a causa di una diversa interpretazione della norma applicabile, ISO 15364, che fa riferimento a «una norma riconosciuta nazionale o internazionale».

(25)

Ai fini della direttiva 96/98/CE, per «norma riconosciuta nazionale o internazionale» occorre fare riferimento alla norma EN 12874:2001, che stabilisce precise condizioni di montaggio per le prove degli strumenti in questione.

(26)

Il marchio va apposto al temine della fase di produzione e deve comprendere le ultime due cifre dell'anno in cui viene apposto.

(27)

Occorre compiere ogni sforzo ragionevole per eliminare qualsiasi minaccia potenziale alla sicurezza delle navi dotate di detto modello di valvole,

HA ADOTTATO IL PRESENTE PARERE:

1.

Le misure provvisorie notificate alla Commissione dal governo danese, con lettera del 24 febbraio 2004, in merito alle valvole modello NEW-ISO-HV prodotte da TANKTECH Co. Ltd. sono adeguate e proporzionate all'obiettivo della protezione della sicurezza marittima e sono quindi giustificate.

2.

La Commissione raccomanda agli Stati membri di eliminare dal loro mercato le valvole modello NEW-ISO-HV-80 a cui sia stato apposto il marchio di cui all'articolo 11 della direttiva 96/98/CE (di seguito definito «il marchio») prima del 1o gennaio 2003.

3.

La Commissione raccomanda che, qualora le valvole di cui al paragrafo 2 siano installate a bordo di navi battenti bandiera di uno Stato membro, lo Stato membro provveda a farle rimuovere.

4.

La Commissione raccomanda inoltre agli Stati membri di provvedere affinché tutte le valvole modello NEW-ISO-HV-80 prodotte da TANKTECH Co. Ltd il cui marchio sia stato apposto dopo il 1o gennaio 2003 e che siano state installate a bordo di navi battenti la loro bandiera nazionale siano esaminate quanto prima per verificarne la conformità al tipo. Qualora l'esame riveli che le valvole non sono conformi, la Commissione raccomanda che siano rimosse e che ne sia data comunicazione alla Commissione e agli altri Stati membri.

5.

Qualora valvole modello NEW-ISO-HV-80 prodotte da TANKTECH Co. Ltd prive di marchio abbiano ricevuto un certificato di equivalenza a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 96/98/CE, si applicano in quanto compatibili i paragrafi da 2 a 4.

6.

La Commissione raccomanda che le parti effettuino congiuntamente, entro un tempo ragionevole non superiore a sei mesi, una nuova prova su un campione rappresentativo di valvole nuove modello NEW-ISO-HV di tutte le misure presso un laboratorio concordato congiuntamente, in conformità con le norme di prova applicabili, e in particolare la norma europea EN 12874:2001, con la finalità di determinare se siano rispettate o meno le norme minime applicabili in condizioni operative normali. Essi comunicano quindi i risultati alla Commissione e agli Stati membri.

7.

In attesa dei risultati delle prove di cui al paragrafo precedente, la Commissione raccomanda agli Stati membri di prendere qualunque altra misura precauzionale reputino necessaria riguardo alle valvole modello NEW-ISO-HV prodotte da TANKTECH Co. Ltd. installate a bordo delle navi battenti la loro bandiera nazionale.

Fatto a Bruxelles, 9 giugno 2005.

Per la Commissione

Jacques BARROT

Membro della Commissione


(1)  GU L 46 del 17.2.1997, pag. 25. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 53).