ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 144

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

48o anno
14 giugno 2005


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Comunicazioni

 

Commissione

2005/C 144/1

Tassi di cambio dell'euro

1

2005/C 144/2

Invito a presentare osservazioni sul progetto di regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di piccola entità (aiuti de minimis) (modifica riguardante i trasporti e l'industria carboniera)

2

2005/C 144/3

Nuova composizione del Gruppo di esperti sulla tratta degli esseri umani [Il Gruppo di esperti sulla tratta degli esseri umani è stato istituito con decisione della Commissione n. 209/2003/CE del 25 marzo 2003]

8

2005/C 144/4

Comunicato del governo francese concernente la direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (Avviso relativo alle richieste di concessioni esclusive per la ricerca di idrocarburi liquidi o gassosi dette Permis d'Aquila e Permis d'Arcachon Maritime)  ( 1 )

9

2005/C 144/5

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.3832 — MatlinPatterson L.P./Matussière & Forest) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

11

2005/C 144/6

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.3763 — Carlsberg/DLG/Sejet JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

12

2005/C 144/7

Indagine della Commissione sui settori dell'energia elettrica e del gas

13

2005/C 144/8

Indagine della Commissione nei settori dell'attività bancaria al dettaglio e delle assicurazioni per le imprese

13

 

Banca centrale europea

2005/C 144/9

Parere della Banca centrale europea, del 31 maggio 2005, su richiesta del Consiglio dell'Unione europea in merito a una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sulla struttura e sull'attività delle consociate estere (COM(2005) 88 definitivo) (CON/2005/16)

14

2005/C 144/0

Parere della Banca centrale europea, del 3 giugno 2005, su richiesta del Consiglio dell'Unione europea in merito a una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il Regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (COM(2005) 155 definitivo) (CON/2005/17)

16

2005/C 144/1

Parere della Banca centrale europea, del 3 giugno 2005, su richiesta del Consiglio dell'Unione europea in merito a una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il Regolamento (CE) n. 1466/97 per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (COM(2005) 154 definitivo) (CON/2005/18)

17

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Comunicazioni

Commissione

14.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 144/1


Tassi di cambio dell'euro (1)

13 giugno 2005

(2005/C 144/01)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2062

JPY

yen giapponesi

131,74

DKK

corone danesi

7,4412

GBP

sterline inglesi

0,6683

SEK

corone svedesi

9,2665

CHF

franchi svizzeri

1,5379

ISK

corone islandesi

79,14

NOK

corone norvegesi

7,8485

BGN

lev bulgari

1,9558

CYP

sterline cipriote

0,574

CZK

corone ceche

29,998

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

249,58

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6958

MTL

lire maltesi

0,4293

PLN

zloty polacchi

4,0372

ROL

leu rumeni

36 160

SIT

tolar sloveni

239,43

SKK

corone slovacche

38,645

TRY

lire turche

1,6631

AUD

dollari australiani

1,586

CAD

dollari canadesi

1,5165

HKD

dollari di Hong Kong

9,381

NZD

dollari neozelandesi

1,7132

SGD

dollari di Singapore

2,0247

KRW

won sudcoreani

1 220,8

ZAR

rand sudafricani

8,2891

CNY

renminbi Yuan cinese

9,9831

HRK

kuna croata

7,315

IDR

rupia indonesiana

11 615,71

MYR

ringgit malese

4,5846

PHP

peso filippino

66,552

RUB

rublo russo

34,339

THB

baht thailandese

49,345


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


14.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 144/2


Invito a presentare osservazioni sul progetto di regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di piccola entità (aiuti «de minimis»)

(modifica riguardante i trasporti e l'industria carboniera)

(2005/C 144/02)

Le parti interessate possono presentare le loro osservazioni entro un mese dalla data di pubblicazione del presente progetto di regolamento, inviandole al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale dell'Energia e dei trasporti

Unità A.4

Ufficio: DM 28 — 06/109

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 296 41 04

E-mail: TREN STATE-AID@cec.eu.int

Progetto di Regolamento che modifica il Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore («de minimis»)

(Modifica «trasporto e industria carboniera»)

RELAZIONE

1.   INTRODUZIONE

1.1.   Quadro giuridico generale sugli aiuti de minimis

Il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio abilita la Commissione a fissare, mediante regolamento, una soglia al di sotto della quale si ritiene che gli aiuti non corrispondano a tutti i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 1 del trattato. Fra i quattro criteri esposti nel suddetto paragrafo, più in particolare è considerato non corrispondente il criterio delle distorsioni di concorrenza e dell'incidenza sugli scambi. I finanziamenti pubblici in questione non sono quindi soggetti alla procedura di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3.

Sulla base della suddetta abilitazione la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 69/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis»). Tale regolamento prevede l'inapplicabilità dell'articolo 87, paragrafo 1, fino ad un massimale di 100 000 euro d'aiuti per impresa su un periodo di tre anni. Esso lascia inoltre impregiudicata la possibilità che le imprese ricevano, per lo stesso progetto, aiuti di Stato autorizzati dalla Commissione o rientranti in un regolamento d'esenzione per categoria, il che comporta, come conseguenza, eventuali cumuli di aiuti assai generosi.

1.2.   Situazione del settore dei trasporti

Al momento dell'elaborazione del regolamento (CE) n. 69/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis, era stato deciso di continuare ad escludere dal campo di applicazione del regolamento, come già si era fatto nel quadro normativo precedente (1), il settore dei trasporti, unitamente a quello della pesca e dell'agricoltura. Tale situazione particolare era dovuta essenzialmente al fatto che, alla luce delle disposizioni specifiche applicabili e delle particolarità economiche di questo settore, aiuti, anche di importo limitato, potevano falsare la concorrenza fra le imprese di trasporti e quindi soddisfare i criteri dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato.

1.3.   Situazione del settore carboniero

È soltanto dal 24 luglio 2002, con la fine del trattato CECA, che il settore carboniero rientra nel campo di applicazione del trattato CE. Da allora questo settore è soggetto a norme specifiche (2) che impediscono l'applicazione di altri regimi di esenzione (3).

2.   MOTIVAZIONI

2.1.   Situazione del settore dei trasporti

L'impostazione scelta nel 2001 è oggi considerata obsoleta per le seguenti ragioni:

2.1.1.   Contesto economico

Anzitutto la liberalizzazione graduale dei settori dei trasporti è stata tardiva rispetto a quella che ha interessato altri settori dell'economia, e dati i problemi di ordine strutturale che persistono in certi segmenti l'unica soluzione possibile, all'inizio, consisteva nell'applicare norme specifiche. La Commissione constata che la situazione economica si è evoluta nel senso che la minaccia di aiuti di Stato in grado di provocare forti distorsioni di concorrenza è meno grave. Il processo d'apertura dei mercati dei trasporti è infatti ormai completato e la struttura dei mercati si è stabilizzata, permettendo un netto miglioramento della situazione finanziaria delle imprese. Di conseguenza le autorità pubbliche non sono più soggette a forti pressioni per venire in soccorso delle imprese in difficoltà o conferire loro indebiti vantaggi.

Tuttavia l'esclusione del settore dei trasporti non permette l'esenzione dalla procedura di notifica e impone quindi la procedura degli aiuti di Stato per tutti gli importi concessi. Inoltre, gli Stati membri ricorrono con sempre più frequenza alle misure orizzontali in materia d'aiuti di Stato, fra cui il regolamento de minimis, il che chiaramente corrisponde alla necessità della politica di concorrenza di rinunciare alla concessione di aiuti ad hoc o settoriali. Nessuna delle discipline orizzontali applicabili in materia d'aiuti di Stato, sia che si tratti delle comunicazioni (4) o dei regolamenti di esenzione diversi da quello de minimis  (5), comprendono ancora clausole di esenzione per il trasporto. Allo scopo di migliorare tale situazione, nonché accrescere la certezza del diritto a favore degli Stati membri che intendono applicare regimi orizzontali, è necessario riflettere sugli strumenti atti a conciliare l'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato nel settore dei trasporti con l'esenzione di cui godono gli altri settori dell'economia.

Va poi rilevato che gli aiuti di importo limitato notificati alla Commissione nel corso degli ultimi anni — inclusa l'autorizzazione degli aspetti «trasporti» dei regimi orizzontali de minimis  (6) — nella maggior parte dei casi sono stati giudicati compatibili con le norme del trattato senza grandi difficoltà. I loro obiettivi coincidevano anzi perfettamente con l'indirizzo delle politiche dell'Unione europea: applicazione di piani di ammodernamento delle attrezzature oltre le norme comunitarie (7), promozione dell'utilizzo di modalità di trasporto combinato e attuazione delle norme in materia ambientale (8) o acquisto di veicoli «puliti» (9). Altri casi analoghi sono in corso d'esame (10). La Commissione ha, invece, sempre giudicato non compatibili con il trattato gli aiuti all'acquisto di veicoli da parte di imprese di trasporto su strada (11), senza finalità ambientali o di sicurezza, quando tali aiuti potevano avere un effetto negativo sulla concorrenza fra le imprese.

2.1.2.   Effetti del regime attuale

Fino alle sentenze «RENOVE» la Commissione aveva ritenuto che l'esenzione riguardasse i settori dei trasporti nel loro insieme. In effetti, nelle sentenze «RENOVE» del 26 settembre 2002 (C-351/98) (12) e del 13 febbraio 2003 (C-409/00) relative al trasporto su strada (13), la Corte di giustizia ha stabilito che l'esenzione dalla regola de minimis non poteva essere applicata ai non professionisti del trasporto e questo contrariamente all'impostazione della Commissione che consisteva nel dichiarare incompatibili gli aiuti concessi per l'acquisto di veicoli industriali senza distinguere fra le diverse forme di organizzazione dell'attività di trasporto. Sussiste quindi una differenza di trattamento fra due categorie di imprese. Da un lato, le imprese che hanno come attività principale il trasporto possono beneficiare solo dei regimi di aiuti aventi obiettivi ben definiti (regionale, ambientale, PMI, ecc.) e che devono essere autorizzati dalla Commissione anche per importi inferiori al massimale. Dall'altro, le imprese che non appartengono a questo settore stricto sensu, ma praticano tuttavia delle attività di trasporto per conto proprio (14) beneficiano del regolamento de minimis senza restrizioni e senza autorizzazione preliminare da parte della Commissione.

2.1.3   Il trattamento degli attivi mobili

Per quanto riguarda il trattamento degli attivi mobili delle imprese del settore dei trasporti (acquisto di veicoli, imbarcazioni e aerei) occorre valutare l'impatto potenziale sulla concorrenza di aiuti di 100 000 euro per impresa ogni tre anni. Dato il prezzo degli aerei e delle imbarcazioni per il trasporto marittimo e fluviale, l'impatto sulla struttura di questi settori può essere considerato trascurabile. Nel settore del trasporto su strada, invece, un aiuto di 100 000 euro su tre anni può essere considerato importante. Vista la struttura molto particolare di questo settore, il numero elevato di piccoli trasportatori (più in particolare in alcuni Stati membri) (15), e il costo dei veicoli (16), occorre considerare che tali importi possono incidere sugli scambi e falsare la concorrenza fra gli Stati membri. Se gli investimenti sovvenzionati avessero come conseguenza una riduzione significativa dei costi di sostituzione dei veicoli, tali aiuti potrebbero costituire aiuti al funzionamento. Essi potrebbero inoltre contribuire ad aumentare la flotta dei veicoli su gomma, il che, in un mercato già molto competitivo, rischierebbe di ridurre ulteriormente i margini di beneficio. Di conseguenza, si ritiene auspicabile mantenere un'eccezione all'acquisto di veicoli (acquisto di camion) nel settore del trasporto su strada.

Resta tuttavia il rischio che tale esenzione, a causa del trattamento differenziato fra trasporto per conto terzi e trasporto per conto proprio (17), possa falsare ulteriormente la concorrenza fra questi due segmenti dei trasporti. La Commissione si impegna a verificare questo aspetto e i suoi effetti sul mercato del trasporto su strada.

2.1.4   Utilizzo delle risorse della Commissione

Va infine ricordato che, tenuto conto delle risorse umane necessariamente limitate di cui dispone la Commissione per la sua azione in materia di aiuti di Stato, sarebbe utile concentrare l'azione comunitaria sugli aiuti il cui importo e campo di applicazione hanno maggiori probabilità di provocare gravi distorsioni della concorrenza. Ciò è tanto più necessario in quanto la Commissione, dovendo far fronte ad un aumento delle notifiche di casi d'aiuti di Stato e all'ampliamento dell'Unione europea a 25 Stati membri, deve concentrarsi sui casi più pregiudizievoli per la concorrenza.

2.1.5   Conclusioni

Alla luce dell'esperienza che la Commissione ha acquisito in numerosi casi di aiuti di Stato nel settore dei trasporti, nel corso degli anni di non applicazione della regola de minimis, si può stabilire che, con l'eccezione dell'acquisto di veicoli da parte di trasportatori su gomma, degli aiuti alle imprese di trasporto non superiori ad un massimale di 100 000 euro su un periodo di tre anni non incidono sugli scambi fra gli Stati membri e non falsano né minacciano di falsare la concorrenza. La Commissione propone pertanto di rettificare la situazione sopprimendo l'esenzione del settore dei trasporti dall'applicazione del regolamento de minimis, tranne in certi casi ben specificati (cfr. punto 2.1.3).

2.2.   Situazione del settore carboniero

È soltanto dal 24 luglio 2002, con la fine del trattato CECA, che il settore carboniero rientra nel campo di applicazione del trattato CE. Da allora questo settore è soggetto a norme specifiche (18) che impediscono l'applicazione di altri regimi di esenzione (19). Esse prevedono che il potere di cui la Commissione dispone in materia di autorizzazione degli aiuti debba esercitarsi in base ad una conoscenza precisa e completa delle misure che i governi prevedono di adottare e che … gli Stati membri notifichino alla Commissione un riepilogo completo di tutti gli interventi che intendono effettuare direttamente o indirettamente a favore dell'industria carboniera …. Alla luce di tali elementi, tutti gli importi di aiuti possono potenzialmente soddisfare i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 1. Un'applicazione del regolamento de minimis non sembra tuttavia ammissibile.


(1)  Anche la comunicazione della Commissione relativa agli aiuti de minimis (GU C 68 del 6.3.1996, pag. 9) e la Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese (GU C 213 del 23.7.1996, pag. 4) hanno escluso il settore dei trasporti.

(2)  Regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio sugli aiuti di Stato all'industria carboniera (GU L 205 del 2.8.2002, pag. 1).

(3)  Articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1407/2002.

(4)  Cfr. ad es. Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9), Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente (GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3).

(5)  Regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 20), regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33), regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato all'occupazione (GU L 337 del 13.12.2002, pag. 3) e il regolamento di «procedura» (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU 83 del 27.3.1999, pag. 1).

(6)  Cfr. ad es. decisione del 16 ottobre 2002 relativa al caso N 600b/2001 – Spagna «aiuti all'occupazione nel settore dei trasporti», ecc.

(7)  Cfr. ad es. decisione «Lorenz» del 9 giugno 2001 relativa al caso N 409/2001 – Spagna «Programma ARTE/PYME».

(8)  Cfr. ad es. decisione del 5 marzo 2003 relativa al caso N 353/2001 – Francia «Regime di aiuti dell'ADEME nel settore dei trasporti».

(9)  Cfr. ad es. decisione del 22 maggio 2002 relativa al caso N 100/2001 – Danimarca «aiuti agli autotrasportatori».

(10)  Cfr. ad es. causa N 202/2003 – Svezia «Riduzione dei contributi sociali dei datori di lavoro delle PMI».

(11)  Cfr. le decisioni della Commissione dette «RENOVE»: la decisione in materia di aiuto di Stato C 20/1996 n. 98/693/CE del 1o luglio 1998 (il regime 1994–1996) e la decisione aiuto di Stato C 65/1998 n. 2001/605/CE (la proroga del regime nel 1997); le decisioni della Commissione dette «Crediti d'imposta»: la decisione aiuto di Stato C 32/92 n. 93/496/CEE del 9.6.1993 (il regime nel 1992) e la decisione aiuto di Stato C 45/95 n. 96/3078 del 22.10.1996 (il regime nel 1993-1994).

(12)  Causa C-351/98, Spagna/Commissione, sentenza del 26 settembre 2002, Renove I, Raccolta I-8031.

(13)  Causa C-409/00, Spagna/Commissione, sentenza del 13 febbraio 2003, Renove II, Raccolta I-1487.

(14)  In queste cause, la Corte ha confermato che, benché il settore dei trasporti per conto proprio non rientri nel settore dei trasporti previsto nella normativa sugli aiuti de minimis, tale settore resta in concorrenza diretta con il settore del trasporto effettuato da professionisti per gli aiuti eccedenti la soglia de minimis. La Corte ha tuttavia constata che «la Commissione non può rifiutare l'applicazione della regola de minimis agli aiuti concessi a imprese operanti in settori che non sono esclusi dall'applicazione della suddetta regola dai diversi testi applicabili.»

(15)  In effetti, alcuni importanti segmenti del trasporto, e più in particolare del trasporto su strada, sono costituiti da numerose imprese di piccole dimensioni. Per queste microimprese, aiuti di un importo inferiore al massimale fissato potevano rappresentare un contributo proporzionalmente importante alla loro attività. Nel 2000 il numero di imprese di trasporto merci ammontava a 130 141 in Spagna, a 112 173 in Italia, a 32 885 in Germania, a 36 819 nel Regno Unito e a 10 290 nei Paesi Bassi (fonte: Eurostat). L'analisi del fatturato medio per impresa nel 2000 rivela in effetti una media molto bassa in Spagna e in Italia, il che indica una forte presenza di piccole imprese: 160 000 EUR in Spagna, 280 000 EUR in Italia, 1 350 000 EUR nei Paesi Bassi, 710 000 EUR in Germania. Va osservato che si tratta di cifre medie (che comprendono le grandi imprese e le PMI). Un'analisi più approfondita del settore farebbe certamente emergere una cifra d'affari per le (numerosissime) imprese famigliari nettamente inferiore alle medie nazionali. Anche il numero di occupati per impresa è un elemento rivelatore delle dimensioni delle imprese di trasporto. A livello dell'UE, le imprese contano in media 5-6 persone. Questo numero scende a meno di 3 persone in Italia e in Spagna. Dato che si tratta anche in questo caso di valori medi, se ne deduce l'esistenza di un numero rilevante di imprese con un solo dipendente.

(16)  Fra 90 000 e 120 000 euro per un camion di 40 tonnellate.

(17)  Inoltre, essendo le relazioni fra le imprese di questo settore molto fluide, sembrava probabile che la struttura del mercato avrebbe reagito prontamente a tali apporti finanziari, in un senso contrario all'interesse generale.

(18)  Regolamento (CE) n. 1407/2002 sugli aiuti di Stato all'industria carboniera (GU L 205 del 2.8.2002, pag. 1).

(19)  Articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1407/2002.


Progetto

di regolamento della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore (de minimis)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio del 7 maggio 1998 sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (1), in particolare l'articolo 2,

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento,

sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento del Consiglio (CE) n. 994/98 abilita la Commissione a fissare, mediante regolamento, una soglia al di sotto della quale si ritiene che gli aiuti non corrispondano a tutti i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 1 del trattato e non siano pertanto soggetti alla procedura di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

(2)

La Commissione ha applicato gli articoli 87 e 88 del trattato e, in particolare, ha chiarito in numerose decisioni la nozione di aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Essa ha inoltre esposto, da ultimo nel regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis  (2), la sua politica riguardo ad una soglia de minimis, al di sotto della quale l'articolo 87, paragrafo 1, si può considerare inapplicabile.

(3)

Tenuto conto delle speciali disposizioni applicabili ai settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura, nonché dei trasporti e del rischio che in tali settori anche aiuti di importo limitato possano corrispondere ai criteri di applicazione del divieto di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, la Commissione aveva, a suo tempo, escluso i suddetti settori dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 69/2001. La liberalizzazione graduale del settore dei trasporti è stata tardiva rispetto a quanto avvenuto in altri settori dell'economia, e i problemi di ordine strutturale che hanno caratterizzato certi segmenti rendevano possibile, all'inizio, soltanto l'applicazione di norme specifiche.

(4)

Inoltre, le sentenze della Corte di giustizia del 26 settembre 2002 (C-351/98) (3) e del 13 febbraio 2003 (C-409/00) (4) relative alle cause «Renove I e II» concernenti il trasporto su strada, hanno considerato che la regola de minimis avvantaggia gli aiuti concessi agli autotrasportatori che effettuano soltanto trasporti per conto proprio. In effetti, secondo la Corte (5)«se è vero che [……] il settore dei trasporti è espressamente escluso dall'ambito di applicazione della regola de minimis, tale eccezione deve tuttavia essere interpretata restrittivamente. Essa non può quindi essere estesa ai trasportatori non professionisti». Di conseguenza, secondo la Corte (6)«la Commissione non può quindi rifiutare l'applicazione della regola de minimis agli aiuti concessi ad imprese rientranti in settori che non sono esclusi dall'applicazione di tale regola dalle varie discipline applicabili.» Fino alla sentenza «RENOVE» la Commissione aveva considerato che l'esenzione riguardasse il settore dei trasporti nel suo insieme.

(5)

Data la ristrutturazione dei mercati dei trasporti realizzata successivamente ai rispettivi processi di liberalizzazione, attualmente, in linea di massima, non si presenta più come imminente il rischio che la concessione di aiuti de minimis dia luogo ad una distorsione di concorrenza contraria al comune interesse. Si è in presenza di una domanda di rafforzamento della trasparenza e della parità di trattamento in tutti i settori dell'economia, trasporti compresi.

(6)

Oltre a ciò la Commissione constata che gli Stati membri istituiscono di norma dei regimi generali di aiuti applicabili orizzontalmente a tutti i settori economici, incluso il settore dei trasporti, che restano sotto la soglia di applicazione degli aiuti de minimis. Visto però che il settore dei trasporti è esentato dal campo d'applicazione dell'attuale regolamento de minimis, i regimi suddetti devono essere notificati alla Commissione nella loro totalità, il che ne rende molto meno efficace l'applicazione.

(7)

Alla luce dell'esperienza acquisita dalla Commissione in numerosi casi di aiuti di Stato nel settore dei trasporti nel corso degli anni nei quali non è stata applicata la regola de minimis, si può affermare che, con l'eccezione dell'acquisto di veicoli da parte di autotrasportatori, aiuti concessi alle imprese di trasporto non eccedenti un massimale di 100 000 euro su un periodo di tre anni non incidono sugli scambi fra gli Stati membri e non falsano né minacciano di falsare la concorrenza.

(8)

In considerazione della struttura molto particolare del settore del trasporto su strada, del numero elevato di piccoli trasportatori (soprattutto in alcuni Stati membri), e del prezzo dei veicoli prossimo alla soglia de minimis, bisogna considerare che tali aiuti possono comunque incidere sugli scambi e falsare la concorrenza fra gli Stati membri in misura contraria al comune interesse. Di conseguenza, è opportuno mantenere una eccezione per quanto riguarda l'acquisto di veicoli nel settore del trasporto su strada.

(9)

È solo dal 24 luglio 2002, con la fine del trattato CECA, che il settore carboniero rientra nel campo di applicazione del trattato CE. Da allora questo settore è soggetto a norme specifiche (7) che impediscono l'applicazione di altri regimi di esenzione (8). Esse determinando inoltre che «il potere di cui la Commissione dispone in materia di autorizzazione degli aiuti debba esercitarsi in base ad una conoscenza precisa e completa delle misure che i governi prevedono di adottare e che»«… gli Stati membri notifichino alla Commissione un riepilogo completo di tutti gli interventi che intendono effettuare direttamente o indirettamente a favore dell'industria carboniera». Date queste specificità, tutti gli importi d'aiuto possono potenzialmente soddisfare i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 1. Non risulta tuttavia ammissibile un'applicazione del regolamento de minimis.

(10)

Per motivi di certezza del diritto risulta opportuno chiarire l'effetto del regolamento sugli aiuti accordati prima della sua entrata in vigore.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 69/2001 è così modificato:

1)

All'articolo 1, lettera a) i termini al «settore dei trasporti» sono soppressi e sono sostituiti dalla frase «al settore carboniero come definito dal regolamento (CE) n. 1407/2002 del 23 luglio 2002 sugli aiuti di Stato all'industria carboniera (9)».

2)

All'articolo 1 è aggiunta la seguente frase: «lettera d) agli aiuti a favore dell'acquisto di veicoli da parte delle imprese di trasporto su strada».

All'articolo 4 è aggiunto il seguente paragrafo dopo il paragrafo 1: «(2) Il presente regolamento si applica altresì agli aiuti accordati prima della sua entrata in vigore, se essi soddisfano tutte le condizioni fissate agli articoli 1 e 2 del presente regolamento. Gli aiuti che non soddisfano tali condizioni sono esaminati dalla Commissione conformemente alle discipline, agli orientamenti, alle comunicazioni e ai pareri che ad essi si applicano.»

All'articolo 4 il paragrafo 2 diventa paragrafo 3.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


(1)  GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.

(2)  GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30.

(3)  Raccolta I-8031.

(4)  Raccolta I-1487.

(5)  Causa C-409/00, sentenza del 3 febbraio 2003, Renove II, punto 70, Raccolta I-1487.

(6)  Causa C-351/98, sentenza del 26 settembre 2002, Renove I, punto 53, Raccolta I -8031.

(7)  Regolamento (CE) n. 1407/2002 sugli aiuti di Stato all'industria carboniera (GU L 205 del 2.8.2002, pag. 1).

(8)  Articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1407/2002.

(9)  GU L 205 del 2.8.2002, pag. 1.


14.6.2005   

IT

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C 144/8


Nuova composizione del Gruppo di esperti sulla tratta degli esseri umani

(2005/C 144/03)

[Il Gruppo di esperti sulla tratta degli esseri umani è stato istituito con decisione della Commissione n. 209/2003/CE del 25 marzo 2003 (1)]

Con decisione del 7 giugno 2005 la Commissione ha riconfermato le seguenti persone come membri del Gruppo di esperti sulla tratta degli esseri umani dal 1o marzo 2005 per la durata di un anno:

 

Signor Jean-Michel Colombani

 

Signor Pippo Costella

 

Signora Mary Cunneen

 

Signor Brice de Ruyver

 

Signor José Garcia Magariños

 

Signor Marco Gramegna

 

Signor Krzysztof Karsznicki

 

Signor Plamen Kolarski

 

Signora Martina Liebsch

 

Signor Michel Marcus

 

Signora Isabella Orfano

 

Signora Nell Rasmussen

 

Signora Elisabetta Rosi

 

Signora Éva Rózsa

 

Signor Henrik Sjölinder

 

Signora Hana Snajdrova

 

Signora Gerda Theuermann

 

Signora Marina Tzvetkova

 

Signora Bärbel Uhl

 

Signora Marjan Wijers


(1)  GU L 79 del 25.3.2003, pag. 25


14.6.2005   

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C 144/9


Comunicato del governo francese concernente la direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (1)

(Avviso relativo alle richieste di concessioni esclusive per la ricerca di idrocarburi liquidi o gassosi dette «Permis d'Aquila» e «Permis d'Arcachon Maritime»)

(2005/C 144/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Con domanda presentata il 18 dicembre 2004, le società Vermilion REP sas, e Vermilion Exploration sas con sede sociale in rue des Pontenx, PARENTIS EN-BORN 40161 (Francia), hanno chiesto una concessione esclusiva di cinque anni per la ricerca di idrocarburi liquidi o gassosi: la richiesta, detta «Permis d'Aquila», riguarda una superficie di circa 709 chilometri quadrati, situata in parte nel dipartimento della Gironda, in parte nel sottosuolo marittimo al largo delle coste di detto dipartimento.

Con domanda presentata il 4 marzo 2005, la società Island Oil and Gas plc, con sede sociale a «Curdarragh, Annamult, Bennettsbridge, County Kilkenny (Irlanda)», ha chiesto una concessione esclusiva di cinque anni per la ricerca di idrocarburi liquidi o gassosi: la richiesta, detta «Permis d'Arcachon Marittime», riguarda una superficie di circa 638 chilometri quadrati, parzialmente corrispondente alla superficie a cui si riferisce la richiesta di concessione d'Aquila, situata in parte del sottosuolo marittimo al largo del dipartimento della Gironda.

Il perimetro della concessione è costituito dagli archi di meridiano e di parallelo che collegano successivamente i vertici qui di seguito definiti dalle rispettive coordinate geografiche. Il meridiano assunto come riferimento è quello di Parigi (coordinate in gradi Greenwich):

Vertici

Longitudine

Latitudine

A

4,30 gr O (1°31'56'' O)

49,90 gr N (44° 54'40'' N)

B

3,90 gr O (1°10'20'' O)

49,90 gr N (44° 54'40'' N)

C

3,90 gr O (1° 10'20'' O)

49,80 gr N (44° 49'16'' N)

D

4,00 gr O (1° 15'44'' O)

49,80 gr N (44° 49'16'' N)

E

4,00 gr O (1° 15'44'' O)

49,59 gr N (44° 37'55'' N)

F

4,01 gr O (1° 16'17'' O)

49,59 gr N (44° 37'55'' N)

G

4,01 gr O (1° 16'17'' O)

49,56 gr N (44° 36'18'' N)

H

4,00 gr O (1° 15'44'' O)

49,56 gr N (44° 36'18'' N)

I

4,00 gr O (1° 15'44'' O)

49,50 gr N (44° 33'04'' N)

J

4,10 gr O (1° 21'08'' O)

49,50 gr N (44° 33'04'' N)

K

4,10 gr O (1° 21'08'' O)

49,60 gr N (44° 38'28'' N)

L

4,20 gr O (1° 26'32'' O)

49,60 gr N (44° 38'28'' N)

M

4,20 gr O (1° 26'32'' O)

49,70 gr N (44° 43'52'' N)

N

4,30 gr O (1° 31'56'' O)

49,70 gr N (44° 43'52'' N)

Le imprese interessate possono concorrere presentando domanda entro 90 giorni a decorrere dalla pubblicazione del presente avviso, seguendo la procedura indicata nell'«Avviso relativo al rilascio di titoli minerari per idrocarburi in Francia» pubblicato nella Gazzetta ufficiale delll'Unione europea C 374 del 30 dicembre 1994, pag. 11, e sancita dal decreto francese 95-427 del 19 aprile 1995 relativo ai titoli minerari (Journal officiel de la République française del 22.4.1995).

Ulteriori informazioni possono essere richieste al seguente indirizzo: Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, Direction générale de l'énergie et des matières premières, Direction des ressources énergétiques et minérales, bureau de la législation minière, 61, Boulevard Vincent Auriol, Télédoc 133, F-75703 Paris Cedex 13, Francia [tel. (33-1) 44-97-02-30, fax 33-1/44-97-05-70].


(1)  GU L 164 del 30.6.1994, pag. 3.


14.6.2005   

IT

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C 144/11


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.3832 — MatlinPatterson L.P./Matussière & Forest)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(2005/C 144/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.

In data 6 giugno 2005 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione fondi d'investimento controllati da MatlinPatterson L.P. («MatlinPatterson», USA) acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo di parti di elementi dell'attivo di Matussière & Forest S.A. (insieme «Matussière Assets», Francia) mediante acquisto di azioni.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per MatlinPatterson: gruppo di investimento che investe in società in difficoltà finanziarie con il fine di dirigerne il processo di riorganizzazione,

per Matussière Assets: produzione e vendita di carta per pubblicazioni.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 (2) del Consiglio, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.3832 — MatlinPatterson L.P./Matussière & Forest, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.


14.6.2005   

IT

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C 144/12


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.3763 — Carlsberg/DLG/Sejet JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(2005/C 144/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.

In data 6 giugno 2005 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Carlsberg A/S («Carlsberg», Danimarca) e Dansk Landbrugs Grovvareselskab a.m.b.a. («DLG», Danimarca) acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo in comune dell'impresa danese Sejet Planteforaedling I/S («Sejet»), attualmente controllata da DLG, mediante acquisto di elementi dell'attivo.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per Carlsberg: produzione, vendita, marketing e distribuzione di birra e soft drinks,

per DLG: industria alimentare che fornisce soprattutto mangimi, semi di cereali, fertilizzanti, prodotti per la protezione delle piante agli agricoltori danesi,

per Sejet: allevamento vegetale, ricerca e sviluppo di varietà di grano, orzo, avena, segale triticale, colza e mais per uso agricolo.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 (2) del Consiglio, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.3763 — Carlsberg/DLG/Sejet JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.


14.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 144/13


Indagine della Commissione sui settori dell'energia elettrica e del gas

(2005/C 144/07)

Il 13 giugno 2005 la Commissione ha deciso di avviare un'indagine ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1/2003 (casi COMP/39172 e COMP/39173) nei seguenti settori dell'economia: energia elettrica e gas. Il comitato consultivo ha espresso parere favorevole. A fini informativi il testo della decisione figura sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza.


14.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 144/13


Indagine della Commissione nei settori dell'attività bancaria al dettaglio e delle assicurazioni per le imprese

(2005/C 144/08)

Il 13 giugno 2005 la Commissione ha deciso di avviare un'indagine ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1/2003 [casi COMP/39190 e COMP/39191] nei seguenti settori dell'economia: attività bancaria al dettaglio e assicurazioni per le imprese. Il comitato consultivo ha espresso parere favorevole. A fini informativi il testo della decisione figura sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza.


Banca centrale europea

14.6.2005   

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C 144/14


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 31 maggio 2005

su richiesta del Consiglio dell'Unione europea in merito a una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sulla struttura e sull'attività delle consociate estere (COM(2005) 88 definitivo)

(CON/2005/16)

(2005/C 144/09)

1.

Il 6 aprile 2005, la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell'Unione europea una richiesta di parere in merito a una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sulla struttura e sull'attività delle consociate estere (di seguito il «regolamento proposto»).

2.

La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell'articolo 105, paragrafo 4, primo trattino, del trattato che istituisce la Comunità europea. In conformità del primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

3.

L'obiettivo del regolamento proposto è di istituire un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie sulla struttura e sull'attività delle consociate estere. Da un lato, in base a questo quadro, gli Stati membri trasmetteranno i dati sulle consociate estere residenti nel paese di rilevazione dei dati, ma controllate da un'unità istituzionale estera. L'allegato I del regolamento proposto stabilisce un modulo comune per dette statistiche sulle consociate estere residenti nel paese (di seguito «Inward FATS»). Dall'altro, la trasmissione dei dati sulle consociate estere non residenti nel paese di rilevazione dei dati, ma controllate da un'unità istituzionale residente in tale paese, è attualmente effettuata su base volontaria e sarà oggetto di studi pilota che verranno condotti da alcuni Stati membri al massimo entro tre anni dall'entrata in vigore del regolamento proposto. L'allegato II del regolamento proposto stabilisce un modulo comune per dette statistiche sulle consociate estere residenti all'estero (di seguito «Outward FATS»).

4.

La BCE accoglie favorevolmente il regolamento proposto. Definendo un quadro comune, il regolamento proposto dovrebbe migliorare la comparabilità dei dati sulle consociate estere in tutta l'UE, rendendoli così maggiormente idonei per l'aggregazione a livello comunitario e/o dell'area dell'euro e più attendibili per tutti gli utenti. I dati sulle consociate estere sono attualmente elaborati dagli istituti nazionali di statistica (di solito Inward FATS) e dalle banche centrali (di solito Outward FATS) degli Stati membri. I metodi di compilazione utilizzati sono in linea con il regolamento proposto e tali dati dovrebbero altresì aiutare la BCE nella valutazione degli andamenti economici relativi all'attività delle società di grandi dimensioni e delle loro consociate estere all'interno e all'esterno dell'area dell'euro. In particolare, tali dati sono considerati preziosi per lo studio delle tendenze del commercio nell'area dell'euro e del comportamento in materia di determinazione dei prezzi, così come per comprendere l'impatto economico degli investimenti diretti all'estero, ad esempio, sulla competitività o sull'occupazione.

5.

In questo contesto, la BCE coglie l'occasione per formulare delle osservazioni su alcune specifiche disposizioni del regolamento proposto. La BCE rileva che il regolamento proposto non rende obbligatoria la fornitura delle Outward FATS con effetto immediato. Solo dopo un periodo tre anni sarà possibile valutare i risultati degli studi pilota che verranno condotti in alcuni Stati membri. La BCE si rammarica del fatto che, sebbene i flussi di dati forniti per le statistiche relative alla bilancia dei pagamenti nella sezione 2 dell'allegato I del Regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero (1), indichino voci separate per i beni e per i servizi, nel regolamento proposto beni e servizi non siano parimenti classificati separatamente. Se tali dati non vengono classificati separatamente, il loro valore a fini di analisi sarà ridotto e sarà più difficile confrontarli con i dati pubblicati nei paesi che costituiscono le principali controparti dell'area dell'euro.

6.

Un'altra questione è rappresentata dal termine di 20 mesi dalla fine dell'anno di riferimento, attualmente previsto nella sezione 5 dell'allegato I del regolamento proposto, entro il quale gli Stati membri devono trasmettere le Inward FATS. Questo sembrerebbe essere il termine massimo per consentire la regolare valutazione degli andamenti economici che implicano variazioni (frequenti) della struttura delle società di grandi dimensioni e del numero, della dimensione e del settore di attività economica delle loro consociate. La BCE incoraggia pertanto il Parlamento e il Consiglio a prendere in esame la possibilità, dopo una valutazione degli studi pilota, di ridurre il termine proposto a medio termine, almeno per i dati aggregati (ad esempio, per il «Livello 1» cui si riferisce il regolamento proposto). In tal modo, detto termine sarebbe maggiormente in linea con la tempistica per la trasmissione dei dati aggregati sugli investimenti diretti all'estero di cui al Regolamento (CE) n. 184/2005, che prevede un termine di nove mesi.

7.

In seguito ad un più approfondito esame degli allegati da I a III del regolamento proposto, la BCE rileva che la sezione 6 dell'allegato I del Regolamento (CE) n. 184/2005, denominata «Livelli di ripartizione geografica», comprende una voce ulteriore denominata «U4 Zona extra euro», accanto alle voci relative all'UE. La BCE ritiene che al fine di produrre un aggregato dell'area dell'euro, sarebbe utile includere nell'allegato III del regolamento proposto un riferimento simile alla voce «Area extra euro» come ulteriore livello di disaggregazione geografica sotto il titolo «Livello 1». Infine, la relazione si riferisce a «UE-15» (e alternativamente a «Stati membri dell'UE a 15 paesi»); la BCE propone di utilizzare invece l'attuale riferimento a «UE-25» o «Stati membri dell'UE a 25 paesi».

Fatto a Francoforte sul Meno, il 31 maggio 2005.

Il Presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 35 dell'8.2.2005, pag. 23.


14.6.2005   

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C 144/16


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 3 giugno 2005

su richiesta del Consiglio dell'Unione europea in merito a una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il Regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (COM(2005) 155 definitivo)

(CON/2005/17)

(2005/C 144/10)

1.

Il 3 maggio 2005, la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell'Unione europea una richiesta di parere in merito a una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il Regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (di seguito il «regolamento proposto»).

2.

La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell'articolo 104, paragrafo 14, secondo sottoparagrafo, del trattato che istituisce la Comunità europea. In conformità del primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

3.

Per il successo dell'unione economica e monetaria (UEM) sono essenziali delle politiche di bilancio solide. Esse costituiscono i presupposti per la stabilità macroeconomica, la crescita e la coesione nell'area dell'euro. Il quadro di riferimento per le politiche di bilancio sancito dal trattato e dal Patto di stabilità e crescita rappresenta uno dei cardini dell'UEM e perciò un punto di ancoraggio per le aspettative sulla disciplina di bilancio. Questo quadro fondato su regole, che mira ad assicurare la sostenibilità delle finanze pubbliche e a consentire, al contempo, il contenimento delle fluttuazioni del prodotto attraverso l'applicazione di stabilizzatori automatici, deve rimanere chiaro, semplice e attuabile. L'osservanza di tali principi faciliterà inoltre la trasparenza e la parità di trattamento nell'attuazione del quadro di riferimento.

4.

Il regolamento proposto ha l'obiettivo di riflettere le modifiche nell'attuazione del Patto di stabilità e crescita concordate dal Consiglio (Ecofin) il 20 marzo 2005. Il regolamento proposto riguarda le modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (PDE). Il regolamento proposto mira ad assicurare politiche di bilancio solide offrendo degli incentivi per la disciplina di bilancio. Pur non ritenendo necessario formulare un parere sulle disposizioni specifiche del regolamento proposto, la BCE ribadisce la necessità che la PDE, pur mantenendo una tempistica rigida, sia credibile ed efficace come salvaguardia contro finanze pubbliche non sostenibili. In questo contesto, la BCE è favorevole a una modifica, che sia la più limitata possibile, del Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (1). Una rigorosa e coerente attuazione della PDE promuoverebbe la conduzione di politiche di bilancio prudenti.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 3 giugno 2005.

Il Presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.


14.6.2005   

IT

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C 144/17


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 3 giugno 2005

su richiesta del Consiglio dell'Unione europea in merito a una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il Regolamento (CE) n. 1466/97 per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (COM(2005) 154 definitivo)

(CON/2005/18)

(2005/C 144/11)

1.

Il 3 maggio 2005, la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell'Unione europea una richiesta di parere in merito a una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il Regolamento (CE) n. 1466/97 per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (di seguito il «regolamento proposto»).

2.

Il regolamento proposto si fonda sull'articolo 99, paragrafo 5, del trattato che istituisce la Comunità europea. Nonostante tale disposizione non preveda esplicitamente che la BCE venga consultata, la sorveglianza delle posizioni di bilancio e la sorveglianza e il coordinamento delle politiche economiche hanno rilevanza per l'obiettivo principale del Sistema europeo di banche centrali che consiste nel mantenimento della stabilità dei prezzi. Pertanto, la BCE è competente a formulare un parere in virtù dell'articolo 105, paragrafo 4, primo trattino, del trattato che istituisce la Comunità europea. In conformità del primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

3.

Per il successo dell'unione economica e monetaria (UEM) sono essenziali delle politiche di bilancio solide. Esse costituiscono i presupposti per la stabilità macroeconomica, la crescita e la coesione nell'area dell'euro. Il quadro di riferimento per le politiche di bilancio sancito dal trattato e dal Patto di stabilità e crescita rappresenta uno dei cardini dell'UEM e perciò un punto di ancoraggio per le aspettative sulla disciplina di bilancio. Questo quadro fondato su regole, che mira ad assicurare la sostenibilità delle finanze pubbliche e a consentire, al contempo, il contenimento delle fluttuazioni del prodotto attraverso l'applicazione di stabilizzatori automatici, deve rimanere chiaro, semplice e attuabile. L'osservanza di tali principi faciliterà inoltre la trasparenza e la parità di trattamento nell'attuazione del quadro di riferimento.

4.

Il regolamento proposto ha l'obiettivo di riflettere le modifiche nell'attuazione del Patto di stabilità e crescita concordate dal Consiglio (Ecofin) il 20 marzo 2005. Il regolamento proposto riguarda le procedure di sorveglianza e la definizione di obiettivi a medio termine per le politiche di bilancio degli Stati membri. Pur non ritenendo necessario formulare un parere sulle disposizioni specifiche del regolamento proposto, la BCE approva l'obiettivo di migliorare la sorveglianza e il coordinamento delle politiche economiche al fine di conseguire e mantenere obiettivi a medio termine che assicurino la sostenibilità delle finanze pubbliche. Una rigorosa e coerente attuazione delle procedure di sorveglianza promuoverebbe la conduzione di politiche di bilancio prudenti.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 3 giugno 2005.

Il Presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET