ISSN 1725-2466 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 138 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
48o anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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I Comunicazioni
Commissione
7.6.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 138/1 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
6 giugno 2005
(2005/C 138/01)
1 euro=
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Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,2272 |
JPY |
yen giapponesi |
131,44 |
DKK |
corone danesi |
7,4395 |
GBP |
sterline inglesi |
0,67480 |
SEK |
corone svedesi |
9,1357 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,5319 |
ISK |
corone islandesi |
79,38 |
NOK |
corone norvegesi |
7,8725 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CYP |
sterline cipriote |
0,5746 |
CZK |
corone ceche |
30,163 |
EEK |
corone estoni |
15,6466 |
HUF |
fiorini ungheresi |
249,36 |
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
LVL |
lats lettoni |
0,6959 |
MTL |
lire maltesi |
0,4293 |
PLN |
zloty polacchi |
4,0893 |
ROL |
leu rumeni |
36 208 |
SIT |
tolar sloveni |
239,47 |
SKK |
corone slovacche |
38,739 |
TRY |
lire turche |
1,6741 |
AUD |
dollari australiani |
1,6104 |
CAD |
dollari canadesi |
1,5284 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
9,5504 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,7372 |
SGD |
dollari di Singapore |
2,0405 |
KRW |
won sudcoreani |
1 237,63 |
ZAR |
rand sudafricani |
8,2938 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
10,1569 |
HRK |
kuna croata |
7,3320 |
IDR |
rupia indonesiana |
11 772,53 |
MYR |
ringgit malese |
4,663 |
PHP |
peso filippino |
66,910 |
RUB |
rublo russo |
34,8820 |
THB |
baht thailandese |
49,790 |
Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
7.6.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 138/2 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni
(2005/C 138/02)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Data della decisione:
Stato membro: Germania
Aiuto N.: N 34/2005
Denominazione: Fondo di capitali di avviamento per start up di tecnologia di punta
Obiettivo: Sopperire all'assenza di finanziamenti di capitale di rischio per le PMI
Stanziamento: Circa 60 milioni di euro all'anno
Durata:
Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
Data della decisione:
Stato membro: Svezia
Aiuto N: N 301/2003
Denominazione: Prestito dello Stato in favore di Volvo Aero per attività di ricerca e sviluppo
Obiettivo: Partecipare al rischio per determinate attività di ricerca e sviluppo svolte da Volvo Aero in relazione a Trent 900 ICC
Base giuridica: Regeringens beslut av den 19 april 2001 instruerande Riks-gäldskontoret att förhandla villkor med Volvo Aero för statligt deltagande i FoU-aktiviteter i samband med Airbus A 380-program
Stanziamento: Totale: 80 milioni di SEK (circa 8,8 milioni di euro)
Intensità o importo dell'aiuto: 39,6 % dei costi ammissibili
Durata: Ultima richiesta di erogazione entro il 31 luglio 2005.
Altre informazioni: Relazione annuale
Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
Data della decisione:
Stato membro: Italia
Aiuto N: N 357/2004
Denominazione: Aiuto al salvataggio del gruppo FINMEK
Obiettivo: Aiuto al salvataggio — Settore dell'Electronic Manufacturing System
Base giuridica: Articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE, e gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione
Intensità o importo dell'aiuto: 50 milioni di euro
Durata: Massimo 6 mesi
Altre informazioni: L'aiuto sarà rimborsato al massimo 12 mesi dopo l'ultimo versamento
Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
Data della decisione:
Stato membro: Portogallo
Aiuto N: N 388/2004
Denominazione: Prestiti a tasso agevolato per investimenti nel settore del turismo
Obiettivo: Aiuti regionali agli investimenti (turismo)
Base giuridica: Protocolo a celebrar entre o Instituto de Financiamento e Apoio ao Turismo (Ministério da Economia) e entidades bancárias
Stanziamento: 120 milioni di EUR (aumento di 70 milioni di EUR)
Intensità o importo dell'aiuto: 7,78 % netto (variabile in funzione del tasso Euribor a sei mesi)
Durata: Fino alla fine del 2006
Altre informazioni: Relazione annuale
Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
Data della decisione:
Stato membro: Repubblica Slovacca
Aiuto N: N 507/2004
Denominazione: Aiuto singolo per la produzione audiovisiva a favore di Trigon Production s.r.o.
Obiettivo: Sostegno per la produzione di film
Base giuridica:
a) |
Zákon č. 303/1995 Z.z. o rospočtových pravidlách v znení neskoršich predpisov, |
b) |
Zákon č. 231/1999 Z.z. o štátnej pomoci v znani zákona č. 203/2004 — §4 ods. 1, pism.d), |
c) |
Výnos MK SR — 480/2004 — 1 o poskytovani dotácili v pôsobnosti MK SR |
Stanziamento: 3,97 milioni di SKK
Intensità o importo dell'aiuto: 21,9 %
Durata: Misura una tantum, previa approvazione (31.12.2004)
Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
Data di adozione della decisione:
Stato membro: Francia — Martinica
Numero dell'aiuto: N 516/2004
Titolo: Regime di aiuti a carattere sociale istituito a favore di determinate categorie di passeggeri delle linee aeree che collegano la Martinica con la Francia continentale
Obiettivo: Compensazione degli svantaggi connessi alla situazione ultraperiferica della Martinica — Trasporto aereo
Fondamento giuridico: Article 60 de la loi n. 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer
Durata: indeterminata
Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
7.6.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 138/4 |
Informazioni sintetiche trasmesse dagli Stati membri sugli aiuti di Stato erogati ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2003, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
(2005/C 138/03)
Aiuto n.: XA 16/05
Stato membro: Francia
Regione: Centre
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Aiuto per la creazione di «maisons de cultures» destinate alla produzione agricola
Per maison de cultures si intende un edificio in cui si effettua la produzione agricola. In tale ambiente le pratiche produttive sono indipendenti dalle condizioni climatiche esterne, le operazioni di raccolta sono agevolate ed è garantita la sicurezza sanitaria dei prodotti. L'edificio è isolato termicamente ed è possibile regolarne la temperatura interna, con controllo dell'igrometria e della ventilazione. Il complesso può essere anche dotato di una linea di raccolta.
Fondamenti giuridici:
— |
Article 4 du règlement d'exemption (CE) N. 1/2004 du 23 décembre 2003 |
— |
Code général des collectivités (partie législative) articles L1511-1 et L1511-2 |
— |
Décision du Conseil Régional du Centre du 21 janvier 2005 |
Obiettivo dell'aiuto: migliorare la competitività delle aziende agricole e la qualità dei prodotti e ridurre i costi di produzione.
Settori economici interessati: Tutti i settori della produzione agricola, escluse le serre orticole e ortofrutticole che beneficiano di un sostegno finanziario nell'ambito dei regimi notificati (N 572/2001 et N 523/2001).
Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto individuale concesso all'impresa:
Valori di previsione |
2005 |
2006 |
Sovvenzioni |
1 180 K EUR |
500 K EUR |
Investimenti sovvenzionati |
3 200 K EUR |
100 K EUR |
Numero di imprese |
4 |
1 |
Questi importi riguardano il settore della produzione per la sola regione Centre.
Sono sovvenzionabili gli investimenti per la creazione di maisons de cultures che rispettano i criteri indicati dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1/2004 del 23 dicembre 2003, e cioè gli investimenti concernenti
A) |
la costruzione, l'acquisizione o il miglioramento di beni immobili, |
B) |
l'acquisto o il leasing con patto di acquisto di nuove macchine e attrezzature (compresi i programmi informatici), |
C) |
le spese generali connesse al progetto (onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità ecc.) fino ad un massimo del 12 % dei costi di cui alle lettere a) e b). |
Intensità massima dell'aiuto: La base ammissibile per il diritto al premio è limitata a 150 000 EUR per unità di lavoro umano (ULU). Per ogni azienda saranno presi in considerazione al massimo due ULU; tuttavia per le imprese orientate verso sistemi di produzione che richiedono il ricorso ad una manodopera numerosa il limite è portato a 6 ULU.
L'intensità lorda dell'aiuto è progressiva, in funzione dell'importo globale del progetto di investimento
La Regione si accolla la metà dell'intensità lorda dell'aiuto. Il pagamento dell'altra metà è lasciato a discrezione di ciascun dipartimento.
Data di applicazione: non appena ricevuto l'avviso di ricevimento della Commissione europea.
Durata del regime o dell'aiuto individuale: fino al 31 dicembre 2006, termine di validità del regolamento di esenzione (CE) n.1/2004.
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:
Conseil Régional du Centre |
9 rue St Pierre Lentin |
45 041 Orléans cedex 1 France |
Tel. 02 38 70 30 30 |
Fax 02 38 70 31 18 |
E mail: Amanda.Tibble@regioncentre.fr |
Persona di contatto: Amanda TIBBLE MICHÉ |
Aiuto n: XA 19/05
Stato membro: Repubblica federale di Germania
Regione: Sassonia
Titolo del regime di aiuto: Aiuto per i costi sostenuti per lo svolgimento dei test TSE/BSE ufficiali obbligatori su bovini, ovini e caprini nell'ambito del programma di vigilanza TSE/BSE.
Fondamento giuridico: § 25 (Kostenanteil des Landes) Nr. 2 des Sächsischen Ausführungsgesetzes zum Tierseuchengesetz — Landestierseuchengesetz — (SächsAGTierSG) vom 22. Januar 1992 (SächsGVBl. 1992, S. 29) in der zur Zeit geltenden Fassung
Spesa annua prevista per il regime: Stanziamento 500 000 EUR
Ammontare dell'aiuto 500 000 EUR
Intensità massima dell'aiuto: 100 %
Data di applicazione: Immediata
Nota: La notifica tardiva è dovuta alla circostanza che, nel 2004, venne fatto un tentativo di presentare una domanda di aiuti unica riguardante tutta la Repubblica federale (Aiuto n. N 373/2003). Poiché tale tentativo non è riuscito, il governo della Repubblica federale ha ritirato la notifica con comunicazione del 22.2.2005 alla Commissione delle Comunità europee (Numero di protocollo: 421-1256-9/0003). Essendo inoltre, nel frattempo, entrato in vigore il rregolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2003, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (GUCE n. L 001, pag. 001) — regolamento di esenzione –, si trasmette, con la presente, una domanda di esenzione separata concernente lo Stato libero di Sassonia.
Durata del regime: La durata è allineata su quella del programma di sorveglianza TSE/BSE ai sensi del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU n. L 147, pag. 001), nella versione attualmente in vigore.
Obiettivo dell'aiuto: La norma applicabile è il combinato disposto dell'articolo 15, lettera d) e dell'articolo 16, lettera c) del regolamento (CE) n. 1/2004.
La misura è finalizzata alla concessione di aiuti statali per i test TSE/BSE effettuati su
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in caso di constatazione ufficiale di BSE in un bovino, |
— |
per la lotta contro altre malattie animali, ad eccezione delle epizoozie, |
— |
ma non eliminati nell'ambito di una campagna di eradicazione della malattia |
— |
o abbattuti per il consumo umano, |
Nota esplicativa: Il regime di aiuti descritto non si riferisce alle analisi BSE effettuate su bovini da macello. Al riguardo si rimanda alla direttiva del Ministero per gli affari sociali della Sassonia sulla concessione di sussidi nell'ambito del programma speciale sulle conseguenze della BSE del 15 ottobre 2004 (SächsABl. — Gazz. Uff. della Sassonia 2005, pag. 127) (aiuto n. N 558/2004, notifica di modifica dell'aiuto n. N 371/2003). Nei confronti di tale regime di aiuti la Commissione, con lettera del 27.1.2005, non ha sollevato obiezioni.
Nell'ambito del regime di aiuti qui descritto, gli allevatori in questione devono essere considerati piccole o medie imprese, ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2004, e in quanto tali sono quindi soggetti alla procedura di esenzione della Commissione.
I test BSE/TSE comportano costi per l'acquisto del kit di analisi e per il prelievo, il trasporto, l'analisi, la conservazione e la distruzione dei campioni.
In Sassonia i costi per il prelievo dei campioni vengono sostenuti dai comuni. A tal fine i comuni possono, a norma del sesto regolamento del Ministero delle finanze della Sassonia sulla fissazione di diritti amministrativi e spese (Sechstes Sächsisches Kostenverzeichnis — 6. SächsKVZ) del 24.10.2003 (GU delle leggi e regolamenti della Sassonia — SächsGVBl. pag. 706), riscuotere dai proprietari degli animali diritti compresi tra 0,80 e 8,00 EUR circa.
I costi residui relativi ai testi summenzionati vengono finanziati attraverso un aiuto statale (fino ad un massimo di 35 EUR per test). A parte la quota di cofinanziamento dell'Unione europea questi aiuti sono erogati dal Land Sassonia.
L'aiuto concesso viene trasferito integralmente agli allevatori. Per semplicità amministrativa l'aiuto viene versato all'Istituto di ricerca sanitaria e veterinaria della Sassonia («Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen Sachsen»), che funge da laboratorio statale di analisi e dipende dal Ministero per gli affari sociali della Sassonia. L'intero ammontare viene trasferito agli operatori di mercato in quanto gli allevatori non devono sostenere alcun costo per lo svolgimento dei test BSE/TSE (esclusi, come già ricordato, gli eventuali diritti pagati per il prelievo di campioni).
Settori economici interessati: Agricoltura, allevamento e trasformazione/commercializzazione (Bovini, ovini, caprini)
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:
Sito Internet: http://www.saxonia-verlag.de/recht-sachsen/634_2bs.pdf
7.6.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 138/7 |
Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari
(2005/C 138/04)
La presente pubblicazione conferisce un diritto di opposizione ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 12 quinquies del citato regolamento. Le eventuali dichiarazioni di opposizione a tale domanda devono essere trasmesse, per il tramite dell'autorità competente di uno Stato membro, di uno Stato membro dell'OCM o di un paese terzo riconosciuto conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione. La pubblicazione è motivata dagli elementi sotto illustrati, in particolare al punto 4.6, in base ai quali la domanda si ritiene giustificata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.
SCHEDA RIEPILOGATIVA
REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO
«MELANNURCA CAMPANA»
N. CE: IT/00193/27.4.2001
DOP ( ) IGP (X)
La presente scheda costituisce una sintesi redatta a scopo informativo. Per un'informazione completa, gli interessati e in particolare i produttori dei prodotti coperti dalla DOP o dall'IGP in questione sono invitati a consultare la versione integrale del disciplinare presso i servizi o le associazioni nazionali oppure presso i servizi competenti della Commissione europea (1).
1. Servizio competente dello Stato membro
Nome: |
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali |
Indirizzo: |
Via XX Settembre n. 20 — 00187 ROMA |
Tel. |
(39-06) 48 19 96 8 |
Fax |
(39-06) 42 01 31 26 |
e-mail: |
qtc3@politicheagricole.it |
2. Richiedente
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produttori/trasformatori (x) altro ( ) |
3. Tipo di prodotto
Classe 1.6: ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati.
4. Descrizione del disciplinare
(sintesi delle condizioni dell'articolo 4, paragrafo 2)
4.1 Nome: «Melannurca Campana»
4.2 Descrizione: All'atto dell'immissione al consumo, il prodotto, allo stato fresco, ammesso a tutela deve avere le seguenti caratteristiche
Per la varietà Annurca
— |
forma: frutto appiattito-rotondeggiante o tronco conico breve, simmetrica o leggermente asimettrica; |
— |
dimensioni: 60 mm di diametro ed un peso di 100 g. a frutto (valori minimi ammessi); nel caso sia prodotto su Franco è ammesso un diametro di 55 mm ed un peso di 80 g. a frutto (valori minimi ammessi); |
— |
buccia: di medio spessore o spessa, di colore, alla raccolta, giallo-verdastro con striature rosse sul 50-80 % della superficie e con sovraccolore rosso sul 90-100 % della superficie dopo il periodo di arrossamento a terra; nel caso sia prodotto su Franco è ammessa una buccia di medio spessore o spessa, di colore, alla raccolta giallo-verdastro con striature rosse sul 40-70 % della superficie e con sovraccolore rosso sull'85-95 % della superficie dopo l'arrossamento a terra; |
— |
epidermide: liscia, cerosa, con piccole lenticelle numerose ma poco evidenti, mediamente rugginosa in particolare nella cavità peduncolare; |
— |
polpa: bianca, molto compatta, croccante, mediamente dolce-acidula, abbastanza succosa, aromatica e profumata, di ottime qualità gustative; |
— |
resistenza alle manipolazioni: ottima; |
— |
durezza: (al penetrometro con puntale di 11 mm) alla raccolta non inferiore a 8,5 kg e a fine conservazione non inferiore a 5 kg; nel caso sia prodotto su Franco è ammessa una durezza al penetrometro alla raccolta di 9 kg e a fine conservazione 5 kg (valori minimi ammessi); |
— |
residuo refrattrometrico: alla raccolta di 11,5° Bx, a fine conservazione 12,° Bx (valori minimi); |
— |
acidità titolabile: alla raccolta non inferiore a 9,0 meq/100 ml di succo; a fine conservazione non inferiore a 5,6 meq/100 ml di succo. |
Per la varietà Rossa del sud
— |
forma: frutto appiattito-rotondeggiante o tronco conico breve, simmetrica o leggermente asimmetrica; |
— |
dimensioni: non inferiori a 60 mm di diametro, ed un peso di 100 g a frutto; |
— |
buccia: di medio spessore, di colore giallo con sovraccolore rosso sul 90-100 % della superficie; |
— |
epidermide: liscia, cerosa, con piccole lenticelle numerose ma poco evidenti, con tracce di rugginosità, in particolare nella cavità peduncolare; |
— |
polpa: bianca, compatta, croccante, mediamente dolce-acidula e succosa, aromatica e profumata, di buone qualità gustative; |
— |
resistenza alle manipolazioni: ottima; |
— |
durezza: (al penetrometro con puntale di 11 mm) alla raccolta non inferiore a 8,5 kg, a fine conservazione non inferiore a 5 kg; |
— |
residuo refrattrometrico: alla raccolta 12° Bx, a fine conservazione 12,5° Bx (valori minimi); |
— |
acidità titolabile: alla raccolta non inferiore a 7,7 meq/100 ml di succo, a fine conservazione non inferiore a 5,0 meq/100 ml di succo. |
4.3 Zona geografica: La zona di produzione della I.G.P. «Melannurca Campana», comprende i territori di alcuni comuni ricadenti nelle province di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno, individuati nel disciplinare di produzione.
4.4 Prova dell'origine: Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna gli input (prodotti in entrata) e gli output (prodotti in uscita). In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, dei produttori, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei trasformatori e dei confezionatori, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità (da valle a monte della filiera di produzione) del prodotto.
Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo. Qualora l'organismo di controllo verifichi delle non conformità, anche solo in una fase della filiera produttiva, il prodotto non potrà essere commercializzato con l'indicazione d'origine protetta «Melannurca Campana».
4.5 Metodo di ottenimento: Il disciplinare di produzione prevede tra l'altro che nella fase di coltivazione, l'allevamento delle piante avvenga a vaso «a pieno vento», anche se sono ammessi i nuovi sistemi di potatura purché non modifichino le caratteristiche peculiari del prodotto. Il portinnesto più diffuso risulta ancora il franco, ma sono ritenuti idonei anche i portinnesti clonali. Il numero di piante per ettaro può variare fino ad un massimo di 1.200 piante/ha. La produzione massima consentita, pur con le variazioni indotte dall'andamento climatico stagionale, è fissata in 35 t/ettaro. L'acqua di irrigazione deve presentare valori di salinità non superiore a 1,1 E.C.W.. La raccolta dei frutti dalla pianta è effettuata a mano. E' tradizionalmente in uso, da tempo immemorabile, l'arrossamento a terra dei frutti nei cosiddetti «melai». Le mele sono poste su piccoli appezzamenti di terreno, sistemati «a porche» per evitare ristagni di acqua, su cui sono stesi strati di materiale soffice vario. I frutti sono disposti su una- due file esponendo alla luce soprattutto la parte meno colorata, e ciò si realizza rigirandoli periodicamente.
Le operazioni di coltivazione, produzione e condizionamento devono essere effettuate, all'interno del territorio già definito al punto 4.3, al fine di garantire la tracciabilità ed il controllo del prodotto.
4.6 Legame: La coltura della mela annurca ha da sempre caratterizzato il paesaggio campano, grazie alle condizioni pedoclimatiche favorevoli, che ne hanno permesso la diffusione laddove i terreni o per matrice pedologica o per azione delle piogge (6000-7000 m3/ha dalla primavera all'autunno) hanno una profondità utile alle radici maggiore di 80 cm, presentano valori di calcare inferiore a 10 e una salinità espressa in mS/cm minore di 2. La Mela Annurca inizia a fiorire e a germogliare tardi sfuggendo così le conseguenze negative delle basse temperature coincidenti con la fioritura ed il germogliamento. L'area interessata alla produzione della IGP è caratterizzata da un buon drenaggio; il terreno si distingue per la media tessitura (franco-limosa), nonché per Ph compreso nell'intervallo 6,5- 7,5,. Il fattore umano che accompagna attentamente l'intero ciclo di produzione della mela annurca è fondamentale dalla coltivazione, alla raccolta, fino alla costruzione dei melai e alla tecnica di arrossamento. Il rapporto dell'Annurca con la Campania è antichissimo, un legame che, partendo dall'epoca romana e dalla zona flegrea, è andato consolidandosi nei secoli e che ha progressivamente coinvolto molte altre zone del territorio regionale; zone che, per selezionarsi in funzione dell'idoneità ambientale, hanno richiesto secoli di laboriosa e paziente opera degli operatori agricoli locali. Da tempo immemorabile e in tutti i testi che trattano la materia, dire mela Annurca è dire Campania.
In Campania, definita dai Romani Campania felix per la sua straordinaria posizione geografica, esiste da millenni una frutticoltura estremamente composita e ricca; in questo quadro assume primaria importanza la mela Annurca definita, a ragione, la «regina delle mele». Scoprire le radici dell'Annurca, significa ripercorrere elementi di alta memoria storica, visto che essa è riconoscibile in alcuni dipinti pompeiani ed in particolare in quelli della «Casa dei Cervi» ad Ercolano. Ciò fa supporre che gli antichi abitanti di tali zone fossero già consumatori di tali mele. Plinio il Vecchio le descrisse per primo nella sua monumentale enciclopedia «Naturalis Historia».
4.7 Struttura di controllo:
Nome: |
IS.ME.CERT. |
Indirizzo: |
via G. Porzio centro Direzionale Isola G1 scala C- 80143 Napoli |
4.8 Etichettatura: Le indicazioni riportate in etichetta, a caratteri chiari ed indelebili, sono:
la dicitura «I.G.P. MELANNURCA CAMPANA», seguita dall'indicazione varietale «ANNURCA» o «ROSSA del SUD»;
il nome, la ragione sociale e l'indirizzo dell'azienda produttrice;
la quantità di prodotto effettivamente contenuta nella confezione;
il logo della I.G.P., una mela stilizzata su fondo bianco, il cui bordo inferiore ed il superiore sinistro sono rossi, mentre il superiore destro è verde.
I prodotti per la cui preparazione è utilizzata la «Melannurca» I.G.P. anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta Indicazione Geografica senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:
i frutti utilizzati siano esclusivamente quelli conformi al presente disciplinare ad eccezione dei valori di calibratura e di residuo refrattometrico che possono essere inferiori a quelli dell'art. 6, ma mai al di sotto dei 50 mm per la calibratura e dei 10,5° Bx per il residuo;
sia esattamente indicato il rapporto ponderale tra la quantità utilizzata della I.G.P. Melannurca Campana e quantità di prodotto elaborato ottenuto;
venga dimostrato l'utilizzo della I.G.P. Melannurca Campana mediante l'acquisizione delle ricevute di produzione rilasciate dai competenti organi.
gli utilizzatori del prodotto a Indicazione Geografica Tipica siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della I.G.P. riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle Politiche Agricole. Lo stesso consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della Indicazione Geografica Tipica. In assenza di un Consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal Mipaf in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del Reg. (CEE) n. 2081/92.
4.9 Condizioni nazionali: —
(1) Commissione europea - Direzione generale Agricoltura - Unità Politica di qualità dei prodotti agricoli - B-1049 Bruxelles.
7.6.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 138/11 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.3839 — Access Industries/Basell)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(2005/C 138/05)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
1. |
In data 30 maggio 2005 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa AI International S.à.r.l. (Lussemburgo) appartenente al gruppo Access Industries («Access Industries», USA) acquisisce (acquisiscono) ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme dell'impresa Basell N.V («Basell», Paesi Bassi) mediante acquisto di azioni. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 (2) del Consiglio, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44) o per posta, indicando il riferimento COMP/M.3839 — Access Industries/Basell, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.
7.6.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 138/12 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.3840 — CVC/Cortefiel)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(2005/C 138/06)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
1. |
In data 31 maggio 2005 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Coral Retail Industries, S.L., controllata da CVC Capital Partners Group Sàrl («CVC», Lussemburgo) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme dell'impresa Cortefiel, S.A. («Cortefiel», Spagna) mediante offerta pubblica annunciata il 12 maggio 2005. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 (2) del Consiglio, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.3840 — CVC/Cortefiel, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.
7.6.2005 |
IT |
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C 138/13 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso n. COMP/M.3794 — PAI/FTE)
(2005/C 138/07)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Il 19 maggio 2005 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n. 32005M3794. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex) |
7.6.2005 |
IT |
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C 138/13 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso n. COMP/M.3793 — Barclays/Iveco/JV)
(2005/C 138/08)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Il 31 maggio 2005 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n. 32005M3793. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex) |
7.6.2005 |
IT |
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C 138/14 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso n. COMP/M.3777 — Stora Enso/Corenso)
(2005/C 138/09)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Il 24 maggio 2005 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n. 32005M3777. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex) |
7.6.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 138/14 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso n. COMP/M.3736 — EQT/GSCP/ISS/JV)
(2005/C 138/10)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Il 3 maggio 2005 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n. 32005M3736. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex) |
7.6.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 138/15 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso n. COMP/M.3622 — Valeo/Engel)
(2005/C 138/11)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Il 9 febbraio 2005 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua francese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n. 32005M3622. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex) |
7.6.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 138/15 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso n. COMP/M.3766 — Nordic Capital/Leaf INT)
(2005/C 138/12)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Il 21 aprile 2005 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n. 32005M3766. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex) |