ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 132

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

48o anno
28 maggio 2005


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Comunicazioni

 

Corte di giustizia

 

CORTE DI GIUSTIZIA

2005/C 132/1

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 14 aprile 2005, nella causa C-460/01: Commissione delle Comunità europee contro Regno dei Paesi Bassi (Inadempimento di uno Stato — Regolamenti (CEE) n. 2913/92 e n. 2454/93 — Transito comunitario esterno — Autorità doganali — Procedure dirette alla riscossione dei dazi d'entrata — Termini — Inosservanza — Risorse proprie delle Comunità — Messa a disposizione — Termine — Inosservanza — Interessi di mora — Stato membro interessato — Mancato pagamento)

1

2005/C 132/2

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 14 aprile 2005, nella causa C-104/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania (Inadempimento di uno Stato — Regolamenti (CEE) nn. 2913/92 e 2454/93 — Transito comunitario esterno — Autorità doganali — Procedure dirette alla riscossione dei dazi d'entrata — Termini — Inosservanza — Risorse proprie delle Comunità — Messa a disposizione — Termine — Inosservanza — Interessi di mora — Stato membro interessato — Mancato pagamento)

2

2005/C 132/3

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 17 marzo 2005, nella causa C-437/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica di Finlandia (Inadempimento da parte di uno Stato — Pesca — Regolamenti CEE nn. 3760/92 e 2847/93 — Conservazione e gestione delle risorse — Misure di controllo delle attività di pesca)

2

2005/C 132/4

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 14 aprile 2005, nella causa C-468/02: Regno di Spagna contro Commissione europea (FEAOG — Esclusione di talune spese — Pubblico ammasso di olio d'oliva — Settore dei seminativi)

3

2005/C 132/5

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 14 aprile 2005, nel procedimento C-6/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Koblenz): Deponiezweckverband Eiterköpfe contro Land Rheinland-Pfalz (Ambiente — Discarica di rifiuti — Direttiva 1999/31 — Normativa nazionale che prevede norme più rigorose — Compatibilità)

3

2005/C 132/6

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 12 aprile 2005, nella causa C-61/03: Commissione delle Comunità europee contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Inadempimento di uno Stato — Trattato CEEA — Ambito di applicazione — Installazioni militari — Protezione sanitaria — Smantellamento di un reattore nucleare — Smaltimento di residui radioattivi)

3

2005/C 132/7

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 17 marzo 2005, nella causa C-91/03: Regno di Spagna contro Consiglio dell'Unione europea (Conservazione e sfruttamento delle risorse alieutiche — Regolamento (CE) n. 2371/2002)

4

2005/C 132/8

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 14 aprile 2005, nella causa C-110/03: Regno del Belgio contro Commissione delle Comunità europee (Ricorso di annullamento — Regolamento (CE) n. 2204/2002 — Aiuti di Stato orizzontali — Aiuti all'occupazione — Certezza del diritto — Principio di sussidiarietà — Principio di proporzionalità — Coesione delle azioni comunitarie — Principio di non discriminazione — Regolamento (CE) n. 994/98 — Eccezione di illegittimità)

4

2005/C 132/9

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 14 aprile 2005, nei procedimenti riuniti C-128/03 e C-129/03 (domande di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato): AEM SpA (C-128/03), AEM Torino SpA (C-129/03) contro Autorità per l'energia elettrica e per il gas e altri (Mercato interno dell'energia elettrica — Maggiorazione sul corrispettivo per l'accesso alla rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica e per l'uso della medesima — Aiuti concessi dagli Stati — Direttiva 96/92/CE — Accesso alla rete — Principio di non discriminazione)

5

2005/C 132/0

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 12 aprile 2005, nel procedimento C-145/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Social n. 20 de Madrid): Eredi di Annette Keller contro Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) e a. (Previdenza sociale — Artt. 3 e 22 del regolamento n. 1408/71 — Art. 22 del regolamento n. 574/72 — Ricovero ospedaliero in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente — Necessità di cure urgenti d'importanza vitale — Trasferimento dell'assicurato in un istituto ospedaliero di uno Stato terzo — Portata dei moduli E 111 e E 112)

5

2005/C 132/1

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 14 aprile 2005, nella causa C-157/03: Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna (Inadempimento di uno Stato — Direttive 68/360/CEE, 73/148/CEE, 90/365/CEE e 64/221/CEE — Diritto di soggiorno — Permesso di soggiorno — Cittadino di un paese terzo, membro della famiglia di un cittadino comunitario — Termine per il rilascio di un permesso di soggiorno)

6

2005/C 132/2

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 15 marzo 2005, nella causa C-160/03: Regno di Spagna contro Eurojust (Ricorso di annullamento fondato sull'art. 230 CE — Ricorso proposto da uno Stato membro, diretto contro bandi di concorso emessi dall'Eurojust per coprire posti di agenti temporanei — Incompetenza della Corte — Irricevibilità)

7

2005/C 132/3

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 17 marzo 2005, nel procedimento C-170/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalloHoge Raad der Nederlanden): Staatssecretaris van Financiën contro J.H.M. Feron (Regolamento (CEE) n. 918/83 — Franchigie doganale — Nozioni di beni personali e di possesso — Autoveicolo messo a disposizione del dipendente dal datore di lavoro)

7

2005/C 132/4

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 15 marzo 2005, nel procedimento C-209/03 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)]: The Queen, ex parte di: Dany Bidar contro London Borough of Ealing, e a. (Cittadinanza dell'Unione — Artt. 12 CE e 18 CE — Aiuto concesso agli studenti sotto forma di prestito sovvenzionato — Disposizione che limita la concessione di tale prestito agli studenti aventi stabile residenza nel territorio nazionale)

8

2005/C 132/5

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 17 marzo 2005, nel procedimento C-228/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Korkein oikeus): The Gillette Company, Gillette Group Finland Oy contro LA-Laboratories Ltd Oy (Marchi — Direttiva 89/104/CEE — Art. 6, n. 1, lett. c) — Limiti della tutela conferita dal marchio — Utilizzo da parte di un terzo del marchio quando esso sia necessario per indicare la destinazione di un prodotto o di un servizio)

8

2005/C 132/6

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 12 aprile 2005, nel procedimento C-265/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Audiencia Nacional): Igor Simutenkov contro Ministerio de Educación y Cultura, Real Federación Española de Fútbol (Accordo di partenariato Comunità-Russia — Art. 23, n. 1 — Effetto diretto — Condizioni di lavoro — Principio di non discriminazione — Calcio — Limitazione del numero di giocatori professionisti cittadini di Stati terzi che possono essere schierati in una squadra in una competizione nazionale)

9

2005/C 132/7

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 14 aprile 2005, nella causa C-335/03: Repubblica portoghese contro Commissione delle Comunità europee (FEAOG — Premio alle carni bovine — Controlli — Rappresentatività del campionamento — Trasposizione del risultato di un controllo agli anni precedenti — Motivazione)

10

2005/C 132/8

Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 17 marzo 2005, nel procedimento C-467/03 [domanda di pronuncia pregiudiziale dal Finanzgericht München (Germania)]: Ikegami Electronics (Europe) GmbH contro Oberfinanzdirektion Nürnberg (Tariffa doganale comune — Voci tariffarie — Classificazione tariffaria di un apparecchio di registrazione digitale — Classificazione nella nomenclatura combinata)

10

2005/C 132/9

Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 10 marzo 2005, nel procedimento C-469/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Bologna): Filomeno Mario Miraglia (Art. 54 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen — Principio ne bis in idem — Ambito di applicazione — Decisione delle autorità giudiziarie di uno Stato membro di rinunciare ad avviare un procedimento penale a carico di una persona esclusivamente a causa dell'avvio di un analogo procedimento in un altro Stato membro)

10

2005/C 132/0

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 17 marzo 2005, nel procedimento C-109/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht): Karl Robert Kranemann contro Land Nordrhein-Westfalen (Art. 48 del Trattato CE (divenuto in seguito a modifica art. 39 CE) — Libera circolazione dei lavoratori — Dipendente pubblico tirocinante — Tirocinio completato in un altro Stato membro — Rimborso delle spese di viaggio limitato al percorso compiuto dentro il territorio nazionale)

11

2005/C 132/1

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 17 marzo 2005, nel procedimento C-128/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalrechtbank van eerste aanleg di Dendermonde): procedimento penale a carico di Annic Andréa Raemdonck e Raemdonck-Janssens BVBA (Trasporti su strada — Disposizioni in materia sociale — Regolamento (CEE) n. 3821/85 — Obbligo di installazione e di uso di un tachigrafo — Regolamento (CEE) n. 3820/85 — Deroga a favore dei veicoli adibiti al trasporto del materiale o dell'attrezzatura)

11

2005/C 132/2

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 14 aprile 2005, nella causa C-243/04 P: Zoé Gaki Kakouri contro Corte di giustizia delle Comunità europee (Ricorso avverso una sentenza del Tribunale di primo grado — Trattamento economico dei membri ed ex membri della Corte — Diritti della moglie divorziata di un ex membro deceduto)

12

2005/C 132/3

Causa C-103/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dall'Oberster Gerichtshof (Austria) con ordinanza 2 febbraio 2005 nel procedimento Reisch Montage AG, contro Kiesel Baumaschinen Handels GmbH

12

2005/C 132/4

Causa C-109/05: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica d'Austria, proposto il 3 marzo 2005

12

2005/C 132/5

Causa C-119/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) con ordinanza 22 ottobre 2004 nel procedimento Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato contro Spa Lucchini Siderurgica

13

2005/C 132/6

Causa C-126/05: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, proposto il 21 marzo 2005

13

2005/C 132/7

Causa C-131/05: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, presentato il 21 marzo 2005

14

2005/C 132/8

Causa C-132/05: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, presentato il 21 marzo 2005

15

2005/C 132/9

Causa C-135/05: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana, proposto il 23 marzo 2005

15

2005/C 132/0

Causa C-137/05: Ricorso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord contro Consiglio dell'Unione europea, proposto il 24 marzo 2005

16

2005/C 132/1

Causa C-145/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Cour de Cassation (Belgio), con sentenza 17 marzo 2005, nel procedimento LEVI STRAUSS & C contro CASUCCI Spa

17

2005/C 132/2

Causa C-149/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Cour d'appel de Paris, Prima Sezione, con sentenza 23 marzo 2005 nel procedimento Harold Price contro Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

17

2005/C 132/3

Causa C-152/05: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, proposto il 5 aprile 2005

18

2005/C 132/4

Causa C-156/05: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, proposto il 5 aprile 2005

18

2005/C 132/5

Causa C-159/05: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Granducato di Lussemburgo, proposto il 6 aprile 2005

19

2005/C 132/6

Causa C-161/05: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana, proposto il 7 aprile 2005

19

2005/C 132/7

Causa C-163/05: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica portoghese, presentato l'8 aprile 2005

20

2005/C 132/8

Causa C-165/05: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Granducato di Lussemburgo, proposto l'8 aprile 2005

20

2005/C 132/9

Causa C-172/05 P: Ricorso della sig.ra O. Mancini avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) 3 febbraio 2005, nella causa T-137/03: O. Mancini contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 15 aprile 2005

21

 

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

2005/C 132/0

Sentenza del Tribunale di Primo Grado, 17 marzo 2005, nella causa T-192/98, Comité des industries du coton et des fibres connexes de l'Union européenne (Eurocoton) contro Consiglio dell'Unione europea (Dumping — Mancata adozione, da parte del Consiglio, di una proposta di regolamento della Commissione istitutivo di un diritto antidumping definitivo — Assenza della maggioranza semplice necessaria ai fini dell'adozione del regolamento — Obbligo di motivazione)

22

2005/C 132/1

Sentenza del Tribunale di Primo Grado, 17 marzo 2005, nella causa T-195/98, Ettlin Gesellschaft für Spinnerei und Weberei AG e.a. contro Consiglio dell'Unione europea (Dumping — Mancata adozione da parte del Consiglio di una proposta di regolamento della Commissione istitutivo di un diritto antidumping definitivo — Assenza della maggioranza semplice necessaria ai fini dell'adozione del regolamento — Obbligo di motivazione)

22

2005/C 132/2

Sentenza del Tribunale di Primo Grado, 17 marzo 2005, nella causa T-177/00, Koninklijke Philips Electronics NV contro Consiglio dell'Unione europea (Dumping — Mancata adozione, da parte del Consiglio, di una proposta di regolamento della Commissione istitutivo di un diritto antidumping definitivo — Assenza della maggioranza semplice necessaria ai fini dell'adozione del regolamento — Obbligo di motivazione)

23

2005/C 132/3

Sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione ampliata) 15 marzo 2005, nella causa T-29/02: Global Electronic Finance Management (GEF) SA contro Commissione delle Comunità europee (Clausola compromissoria — Inadempimento di un contratto — Domanda riconvenzionale)

24

2005/C 132/4

Sentenza del Tribunale di primo grado, 16 marzo 2005, nella causa T-283/02, EnBW Kernkraft GmbH contro Commissione delle Comunità europee (Programma TACIS — Servizi forniti in relazione ad una centrale nucleare in Ucraina — Mancata retribuzione — Competenza del Tribunale — Ricorso di risarcimento — Responsabilità non contrattuale)

24

2005/C 132/5

Sentenza del Tribunale di primo grado, 16 marzo 2005, nella causa T-112/03, L'Oréal SA contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Domanda di marchio denominativo FLEXI AIR — Marchio denominativo anteriore FLEX — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Istanza di prova dell'uso effettivo — Art. 8, n. 1, lett. b), art. 8, n. 2, lett. a), ii), e art. 43, n. 2, del regolamento (CE) n. 40/94)

25

2005/C 132/6

Sentenza del Tribunale di primo grado, 17 marzo 2005, nella causa T-160/03, AFCon Management Consultants e a. contro Commissione delle Comunità euroee (Programma Tacis — Gara d'appalto — Irregolarità della procedura d'aggiudicazione — Ricorso per il risarcimento dei danni)

25

2005/C 132/7

Sentenza del Tribunale di primo grado, 17 marzo 2005, nella causa T-285/03: Agraz, SA e a. contro Commissione delle Comunità europee (Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di frutta e verdura — Aiuto alla produzione per i prodotti trasformati a base di pomodori — Metodo di calcolo dell'importo — Campagna 2000/2001)

26

2005/C 132/8

Sentenza del Tribunale di primo grado, 16 marzo 2005, nella causa T-329/03, Fabio Andrés Ricci contro Commissione delle Comunità europee (Pubblico impiego — Concorso — Condizioni di ammissione — Esperienza professionale — Decisioni della commissione giudicatrice — Natura del controllo esercitato dall'autorità che ha il potere di nomina — Valutazione dell'esperienza — Legittimo affidamento)

27

2005/C 132/9

Sentenza del Tribunale di primo grado, 17 marzo 2005, nella causa T-362/03: Antonio Milano contro Commissione delle Comunità europee (Pubblico impiego — Assunzione — Concorso — Rigetto di una candidatura — Ricorso di annullamento e domanda di risarcimento danni)

27

2005/C 132/0

Ordinanza del Tribunale di primo grado, 16 febbraio 2005, nella causa T-142/03: Fost Plus VZW contro Commissione delle Comunità europee (Ricorso di annullamento — Ricorso proposto da una persona giuridica — Atto che la riguarda individualmente — Decisione 2003/82/CE — Obiettivi di recupero e di riciclaggio dei materiali e dei rifiuti di imballaggio — Direttiva 94/62/CE — Irricevibilità)

28

2005/C 132/1

Ordinanza del Tribunale di primo grado, 19 gennaio 2005, nella causa T-372/03, Yves Mahieu contro Commissione delle Comunità europee (Dipendenti — Termini di reclamo e di ricorso — Rigetto implicito del reclamo — Irricevibilità)

28

2005/C 132/2

Ordinanza del Tribunale di primo grado, 14 febbraio 2005, nella causa T-81/04, Bouygues SA et Bouygues Telecom contro Commissione delle Comunità europee (Aiuto di Stato — Telefonia mobile — Denuncia — Ricorso in carenza — Posizione assunta dalla Commissione che pone termine all'inadempimento — Non luogo a statuire — Ricorso di annullamento — Lettera interlocutoria — Irricevibilità)

29

2005/C 132/3

Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado, 10 febbraio 2005, nella causa T-291/04 R: Enviro Tech Europe Ltd e Enviro Tech International, Inc. contro Commissione delle Comunità europee (Procedimento sommario — Direttive 67/548/CEE e 2004/73/CE)

29

2005/C 132/4

Causa T-103/05: Ricorso di P contro la Commissione delle Comunità europee, proposto l'11 febbraio 2005

30

2005/C 132/5

Causa T-124/05: Ricorso del sig. David Tas contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 2 marzo 2005

30

2005/C 132/6

Causa T-126/05: Ricorso della sig.ra Sandrine Corvoisier e a. contro la Banca Centrale Europea, proposto il 9 marzo 2005

31

2005/C 132/7

Causa T-130/05: Ricorso del sig. Dominique Albert-Bousquet unitamente ad altre 142 persone contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 14 marzo 2005

31

2005/C 132/8

Causa T-131/05: Ricorso del sig. Carlos Andrés e a. contro la Banca centrale europea, presentato il 21 marzo 2005

32

2005/C 132/9

Causa T-134/05: Ricorso del Regno del Belgio contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 26 marzo 2005

33

2005/C 132/0

Causa T-135/05: Ricorso del sig. Franco Campoli contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 29 marzo 2005

33

2005/C 132/1

Causa T-136/05: Ricorso dell'EARL Salvat Père et Fils e altri contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 30 marzo 2005

34

2005/C 132/2

Causa T-137/05: Ricorso del Gruppo LA PERLA S.p.A. contro l'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno (marchi, disegni, modelli) proposto il 1o aprile 2005

34

2005/C 132/3

Causa T-139/05: Ricorso della sig.ra Charlotte Becker e altri contro il Parlamento europeo, proposto il 31 marzo 2005

35

2005/C 132/4

Causa T-140/05: Ricorso della Repubblica italiana contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 29 marzo 2005

36

2005/C 132/5

Causa T-144/05: Ricorso del sig. Pablo Muñiz contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 12 aprile 2005

36

 

III   Informazioni

2005/C 132/6

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europeaGU C 115 del 14.5.2005

38

IT

 


I Comunicazioni

Corte di giustizia

CORTE DI GIUSTIZIA

28.5.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 132/1


SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

14 aprile 2005

nella causa C-460/01: Commissione delle Comunità europee contro Regno dei Paesi Bassi (1)

(«Inadempimento di uno Stato - Regolamenti (CEE) n. 2913/92 e n. 2454/93 - Transito comunitario esterno - Autorità doganali - Procedure dirette alla riscossione dei dazi d'entrata - Termini - Inosservanza - Risorse proprie delle Comunità - Messa a disposizione - Termine - Inosservanza - Interessi di mora - Stato membro interessato - Mancato pagamento»)

(2005/C 132/01)

Lingua processuale: l'olandese

Nella causa C-460/01, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 28 novembre 2001, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. G. Wilms e H.M.H. Speyart) contro Regno dei Paesi Bassi (agente: sig.ra H.G. Sevenster), la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. R. Schintgen e J.N. Cunha Rodrigues (relatore), giudici; avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl; cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato, il 14 aprile 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Fra il 1o gennaio 1991 e il 31 dicembre 1995, il Regno dei Paesi Bassi:

non avendo contabilizzato l'obbligazione doganale e gli altri dazi di cui trattasi e non avendo dato comunicazione dell'importo al soggetto passivo al più tardi entro tre giorni dalla scadenza del termine fissato, rispettivamente, agli artt. 3, n. 3, e 6, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1989, n. 1854, relativo alla contabilizzazione e alle condizioni di pagamento degli importi dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione risultanti da un'obbligazione doganale, e agli artt. 218, n. 3, e 221, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, o in una data successiva risultante dall'applicazione del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 3 giugno 1971, n. 1182, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini, laddove l'obbligato principale di un'operazione di transito doganale comunitario esterno non avesse apportato la prova della regolarità dell'operazione di transito doganale considerata entro tre mesi dall'invio della notificazione da parte dell'ufficio doganale di partenza del fatto che la spedizione non era stata tempestivamente presentata presso l'ufficio doganale di destinazione,

non avendo messo tempestivamente a disposizione della Commissione le risorse proprie connesse a tale operazione e

rifiutando di pagare gli interessi di mora connessi alla stessa operazione,

è venuto meno agli obblighi impostigli dall'art. 11 bis, n. 2, secondo comma, seconda frase, del regolamento (CEE) della Commissione 27 marzo 1987, n. 1062, recante disposizioni di applicazione e misure di semplificazione del regime di transito comunitario, come modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 2 settembre 1992, n. 2560; dall'art. 49, n. 2, terza frase, del regolamento (CEE) della Commissione 21 aprile 1992, n. 1214, recante disposizioni di applicazione e misure di semplificazione del regime di transito comunitario, come modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 21 dicembre 1992, n. 3712; e dall'art. 379, n. 2, terza frase, del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, nonché dagli artt. 2, 9, 10 e 11 del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità.

2)

Il Regno dei Paesi Bassi è condannato alle spese.


(1)  GU C 84 del 6.4.2002.


28.5.2005   

IT

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C 132/2


SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

14 aprile 2005

nella causa C-104/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania (1)

(Inadempimento di uno Stato - Regolamenti (CEE) nn. 2913/92 e 2454/93 - Transito comunitario esterno - Autorità doganali - Procedure dirette alla riscossione dei dazi d'entrata - Termini - Inosservanza - Risorse proprie delle Comunità - Messa a disposizione - Termine - Inosservanza - Interessi di mora - Stato membro interessato - Mancato pagamento)

(2005/C 132/02)

Lingua processuale: il tedesco

Nella causa C-104/02, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 20 marzo 2002, Commissione delle Comunità europee (agente: sig. G. Wilms), contro Repubblica federale di Germania (agenti: sigg. W.-D. Plessing e R. Stüwe, assistiti dal sig. D. Sellner, Rechtsanwalt), sostenuta da Regno del Belgio (agente: sig.ra A. Snoecx), la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, e dai sigg. R. Schintgen e J.N. Cunha Rodrigues (relatore), giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl, cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato, il 14 aprile 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Mettendo troppo tardi a disposizione della Comunità le sue risorse proprie, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti che derivano dagli artt. 49 del regolamento (CEE) della Commissione 21 aprile 1992, n. 1214, recante disposizioni di applicazione e misure di semplificazione del regime di transito comunitario, e 379 del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2913/92 che introduce il codice doganale comunitario, in combinato disposto con l'art. 2, n. 1, del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.

4)

Il Regno del Belgio sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 131 dell'1.6.2002.


28.5.2005   

IT

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C 132/2


SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

17 marzo 2005

nella causa C-437/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica di Finlandia (1)

(«Inadempimento da parte di uno Stato - Pesca - Regolamenti CEE nn. 3760/92 e 2847/93 - Conservazione e gestione delle risorse - Misure di controllo delle attività di pesca»)

(2005/C 132/03)

Lingua processuale: il finlandese

Nella causa C-437/02, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 3 dicembre 2002, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. T. van Rjin e M. Huttunen) contro Repubblica di Finlandia (agenti: sig.ra T. Pynnä e sig. E. Kourula), la Corte (Terza Sezione), composta dai sigg. A. Rosas, presidente di sezione, A. Borg Barthet, A. La Pergola, J.-P. Puissochet (relatore) e A. Ó Caoimh, giudici; avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 17 marzo 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Avendo omesso, per la campagna di pesca 1995 e 1996:

di emanare le modalità appropriate per l'utilizzo delle quote attribuitele e di procedere alle ispezioni e agli altri controlli richiesti dai regolamenti comunitari in vigore,

di vietare provvisoriamente la pesca durante i periodi appropriati per evitare il caso di esaurimento delle quote e

adottare le misure amministrative o penali che era tenuta ad applicare nei confronti dei capitani di navi che hanno violato la normativa in materia di politica comune della pesca o nei confronti di chiunque altro responsabile di una siffatta infrazione,

la Repubblica di Finlandia è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell'art. 9, n. 2 del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1992, n. 37/60/92, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura come pure degli artt. 2, 21, nn. 1 e 2, e 31 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1993, n. 2847/93, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca.

2)

La Repubblica di Finlandia è condannata alle spese.


(1)  GU C 31 dell'8.2.2003.


28.5.2005   

IT

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C 132/3


SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

14 aprile 2005

nella causa C-468/02: Regno di Spagna contro Commissione europea (1)

(«FEAOG - Esclusione di talune spese - Pubblico ammasso di olio d'oliva - Settore dei seminativi»)

(2005/C 132/04)

Lingua processuale: lo spagnolo

Nella causa C-468/02, avente ad oggetto un ricorso di annullamento ai sensi dell'art. 230 CE, proposto il 31 dicembre 2002, Regno di Spagna (agente: sig.ra L. Fraguas Gadea) contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig.ra S. Pardo Quintillán), la Corte (Terza Sezione), composta dai sigg. A. Rosas (relatore), presidente di sezione, R. Schintgen e dalla sig.ra N. Colneric, giudici; avvocato generale: sig. P. Léger; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 14 aprile 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il Regno di Spagna è condannato alle spese.


(1)  GU C 55 dell'8.3.2003.


28.5.2005   

IT

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C 132/3


SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

14 aprile 2005

nel procedimento C-6/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Koblenz): Deponiezweckverband Eiterköpfe contro Land Rheinland-Pfalz (1)

(«Ambiente - Discarica di rifiuti - Direttiva 1999/31 - Normativa nazionale che prevede norme più rigorose - Compatibilità»)

(2005/C 132/05)

Lingua processuale: il tedesco

Nel procedimento C-6/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Verwaltungsgericht Koblenz (Germania), con ordinanza 4 dicembre 2002, pervenuta in cancelleria l'8 gennaio 2003, nella causa tra Deponiezweckverband Eiterköpfe e Land Rheinland-Pfalz, la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric, dal sig. J. N. Cunha Rodrigues (relatore), dai sigg. M. Ilešič e E. Levits, giudici; avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer; cancelliere: sig.ra K. Sztranc, amministratore, ha pronunciato, il 14 aprile 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

L'art. 5, nn. 1 e 2, della direttiva del Consiglio 26 aprile 1999, 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti, non osta ad una misura nazionale che:

stabilisca limiti per l'ammissione a discarica di rifiuti biodegradabili più ridotti di quelli stabiliti dalla direttiva, anche se tali limiti sono così ridotti da comportare un trattamento meccanico-biologico o l'incenerimento di tali rifiuti prima della loro messa in discarica;

stabilisca termini più brevi della direttiva per ridurre la quantità di rifiuti messi in discarica;

si applichi non soltanto ai rifiuti biodegradabili, ma altresì alle sostanze organiche non biodegradabili, e

si applichi non soltanto ai rifiuti urbani, ma altresì ai rifiuti che possono essere smaltiti come i rifiuti urbani.

2)

Il principio comunitario di proporzionalità non si applica per quanto riguarda le misure nazionali di protezione rafforzata adottate ai sensi dell'art. 176 CE e che superano i requisiti minimi previsti da una direttiva comunitaria in materia ambientale, nella misura in cui altre disposizioni del trattato non siano interessate.


(1)  GU C 101 del 26.4.2003.


28.5.2005   

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C 132/3


SENTENZA DELLA CORTE

(Grande Sezione)

12 aprile 2005

nella causa C-61/03: Commissione delle Comunità europee contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (1)

(«Inadempimento di uno Stato - Trattato CEEA - Ambito di applicazione - Installazioni militari - Protezione sanitaria - Smantellamento di un reattore nucleare - Smaltimento di residui radioattivi»)

(2005/C 132/06)

Lingua processuale: l'inglese

Nella causa C-61/03, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 141 EA, proposto il 14 febbraio 2003, Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.ra L. Ström e sig. X. Lewis) contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (agenti: sig.re P. Ormond e C. Jackson, assistite dai sigg. D. Wyatt e R. Plender, nonché dal sig. S. Tromans) sostenuto da Repubblica francese (agenti: sigg. R. Abraham, G. de Bergues e E. Puisais), la Corte (Grande Sezione), composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas (relatore), dalle sig.re R. Silva de Lapuerta e M. A. Borg Barthet, presidenti di sezione, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr, J. N. Cunha Rodrigues, P. Kūris, E. Juhász, G. Arestis e M. Ilešič, giudici; avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed, cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato, il 12 aprile 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.

3)

La Repubblica francese sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 101 del 26.4.2003.


28.5.2005   

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C 132/4


SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

17 marzo 2005

nella causa C-91/03: Regno di Spagna contro Consiglio dell'Unione europea (1)

(«Conservazione e sfruttamento delle risorse alieutiche - Regolamento (CE) n. 2371/2002»)

(2005/C 132/07)

Lingua processuale: lo spagnolo

Nella causa C-91/03, avente ad oggetto un ricorso di annullamento ex art. 230 CE, proposto il 28 febbraio 2003, Regno di Spagna (agente: sig.ra N. Díaz Abad) contro Consiglio dell'Unione europea (agenti: sigg. J. Carbery, F. Florindo Gijón e sig.ra M. Balta) sostenuto da: Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. T. van Rijn e sig.ra S. Pardo Quintillàn) e Repubblica francese (agenti: sig. G. de Bergues e sig.ra A. Colomb), la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, nonché dai sigg. C. Gulmann, R. Schintgen, P. Kūris (relatore) e J. Klučka, giudici; avvocato generale: sig. A. Tizzano; cancelliere: sig.ra K. Sztranc, amministratore, ha pronunciato, il 17 marzo 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea.

3)

La Repubblica francese e la Commissione delle Comunità europee sopporteranno ciascuna le proprie spese.


(1)  GU C 135 del 7.6.2003.


28.5.2005   

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C 132/4


SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

14 aprile 2005

nella causa C-110/03: Regno del Belgio contro Commissione delle Comunità europee (1)

(«Ricorso di annullamento - Regolamento (CE) n. 2204/2002 - Aiuti di Stato orizzontali - Aiuti all'occupazione - Certezza del diritto - Principio di sussidiarietà - Principio di proporzionalità - Coesione delle azioni comunitarie - Principio di non discriminazione - Regolamento (CE) n. 994/98 - Eccezione di illegittimità»)

(2005/C 132/08)

Lingua processuale: il francese

Nella causa C-110/03, avente ad oggetto il ricorso di annullamento presentato alla Corte, ai sensi dell'art. 230 CE, il 10 marzo 2003, Regno del Belgio (agenti: inizialmente sig.ra A. Snoecx, successivamente sig.ra E. Dominkovits, assistite dai sigg. D. Waelbroeck e D. Brinckman, avvocati), contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig. G. Rozet), sostenuta da: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (agente: sig. K. Manji), la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. A. Borg Barthet, J. P. Puissochet, J. Malenovský (relatore) e U. Lõhmus giudici; avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer; cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato, il 14 aprile 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il Regno del Belgio è condannato alle spese.


(1)  GU C 112 del 10.5.2003.


28.5.2005   

IT

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C 132/5


SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

14 aprile 2005

nei procedimenti riuniti C-128/03 e C-129/03 (domande di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato): AEM SpA (C-128/03), AEM Torino SpA (C-129/03) contro Autorità per l'energia elettrica e per il gas e altri (1)

(«Mercato interno dell'energia elettrica - Maggiorazione sul corrispettivo per l'accesso alla rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica e per l'uso della medesima - Aiuti concessi dagli Stati - Direttiva 96/92/CE - Accesso alla rete - Principio di non discriminazione»)

(2005/C 132/09)

Lingua processuale: l'italiano

Nei procedimenti riuniti C-128/03 e C-129/03, aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Consiglio di Stato, con decisioni 14 gennaio 2003, pervenute in cancelleria il 24 marzo 2003, nelle cause AEM SpA (C-128/03), AEM Torino SpA (C-129/03) ) contro Autorità per l'energia elettrica e per il gas e altri, con l'intervento di: ENEL Produzione SpA, la Corte (Terza Sezione) composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. A. Borg Barthet, S. von Bahr (relatore), J. Malenovský e U. Lõhmus, giudici; avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl; cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato, il 14 aprile 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Una misura come quella oggetto della causa principale, che impone a titolo transitorio una maggiorazione del corrispettivo per l'accesso alla rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica e per l'uso della medesima esclusivamente alle imprese produttrici-distributrici di energia elettrica proveniente da impianti idroelettrici e geotermoelettrici al fine di compensare il vantaggio che tali imprese hanno tratto, nel periodo transitorio, dalla liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica a seguito dell'attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 19 dicembre 1996, 96/92/CE, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, costituisce una differenziazione tra imprese in materia di oneri risultante dalla natura e dalla struttura del sistema di oneri di cui trattasi. Tale differenziazione, pertanto, non configura, di per sé, un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 CE.

Tuttavia, l'esame di un aiuto non può disgiungersi dalla valutazione degli effetti delle sue modalità di finanziamento. Se, in una fattispecie come quella oggetto della causa principale, sussiste un vincolo di destinazione tra la maggiorazione del corrispettivo per l'accesso alla rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica e per l'uso della medesima e un regime nazionale di aiuti, nel senso che i proventi della maggiorazione vengono necessariamente destinati al finanziamento dell'aiuto medesimo, tale maggiorazione costituisce parte integrante del detto regime e deve pertanto essere esaminata congiuntamente a quest'ultimo.

2)

La norma sull'accesso senza discriminazioni alla rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica, sancita dalla direttiva 96/92, non osta a che uno Stato membro adotti una misura a titolo transitorio, come quella oggetto della causa principale, che imponga esclusivamente a talune imprese produttrici-distributrici di energia elettrica una maggiorazione del corrispettivo dovuto per l'accesso alla detta rete e per l'uso della medesima al fine di compensare il vantaggio che tali imprese hanno tratto, nel periodo transitorio, dal mutato contesto normativo conseguente alla liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica per effetto dell'attuazione della direttiva medesima. Spetta, tuttavia, al giudice del rinvio verificare se la maggiorazione del corrispettivo non ecceda quanto necessario per compensare il detto vantaggio.


(1)  GU C 146 del 21.6.2003.


28.5.2005   

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C 132/5


SENTENZA DELLA CORTE

(Grande Sezione)

12 aprile 2005

nel procedimento C-145/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Social n. 20 de Madrid): Eredi di Annette Keller contro Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) e a. (1)

(«Previdenza sociale - Artt. 3 e 22 del regolamento n. 1408/71 - Art. 22 del regolamento n. 574/72 - Ricovero ospedaliero in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente - Necessità di cure urgenti d'importanza vitale - Trasferimento dell'assicurato in un istituto ospedaliero di uno Stato terzo - Portata dei moduli E 111 e E 112»)

(2005/C 132/10)

Lingua processuale: lo spagnolo

Nel procedimento C-145/03, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dallo Juzgado de lo Social n. 20 de Madrid (Spagna) con decisione 6 novembre 2001, pervenuta in cancelleria il 31 marzo 2003, nella causa tra Eredi di Annette Keller Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), già Instituto Nacional de la Salud (Insalud), la Corte (Grande Sezione), composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. K. Lenaerts (relatore) e A. Borg Barthet, presidenti di sezione, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr, J.N. Cunha Rodrigues, E. Juhász, G. Arestis e M. Ilešič, giudici; avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed; cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato, il 12 aprile 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

L'art. 22, n. 1, lett. a), punto i), e lett. c), punto i), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e l'art. 22, nn. 1 e 3, del regolamento del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che fissa le modalità di applicazione del regolamento n. 1408/71, nella loro versione modificata e aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, devono essere interpretati nel senso che l'istituzione competente che abbia autorizzato, mediante il rilascio di un formulario E 111 o E 112, uno dei suoi assicurati a ricevere cure mediche in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente, è vincolata agli accertamenti relativi alla necessità di cure urgenti d'importanza vitale, effettuati nel corso del periodo di validità del formulario da parte di medici autorizzati dall'istituzione dello Stato membro di dimora, nonché alla decisione di tali medici, adottata entro lo stesso periodo sulla base di tali accertamenti e dello stato delle conoscenze mediche del momento, di trasferire l'interessato in un istituto ospedaliero situato in un altro Stato, quand'anche quest'ultimo sia uno Stato terzo. Tuttavia, in una situazione del genere, conformemente all'art. 22, n. 1, lett. a), punto i), e lett. c), sub i), del regolamento n. 1408/71, il diritto dell'assicurato alle prestazioni in natura erogate per conto dell'istituzione competente è subordinato alla condizione che, ai sensi della legislazione applicabile dall'istituzione dello Stato membro di dimora, essa sia tenuta ad erogare ai suoi iscritti le prestazioni in natura corrispondenti a tali cure.

In circostanze del genere, l'istituzione competente non è legittimata né ad esigere il ritorno dell'interessato nello Stato membro competente affinché vi si sottoponga a controllo medico, né a far controllare quest'ultimo nello Stato membro di dimora, né a sottoporre gli accertamenti e le decisioni menzionati ad una sua approvazione;

2)

Nel caso in cui medici autorizzati dall'istituzione dello Stato membro di dimora abbiano optato, per ragioni di vitale urgenza e alla luce delle conoscenze mediche del momento, per il trasferimento dell'assicurato in un istituto ospedaliero situato sul territorio di uno Stato terzo, l'art. 22, n. 1, lett. a), punto i), e lett. c), punto i), del regolamento n. 1408/71 dev'essere interpretato nel senso che le cure dispensate in quest'ultimo Stato devono essere prese a carico dall'istituzione dello Stato membro di dimora conformemente alla legislazione applicata da quest'ultima istituzione, a condizioni identiche a quelle di cui si giovano gli assicurati rientranti in tale legislazione. Ove si tratti di cure rientranti tra le prestazioni previste dalla legislazione dello Stato membro competente, spetta poi all'istituzione di quest'ultimo Stato accollarsi l'onere delle prestazioni così erogate, rimborsando l'istituzione dello Stato membro di dimora alle condizioni previste dall'art. 36 del regolamento n. 1408/71.

Qualora le cure dispensate in un istituto situato in uno Stato terzo non siano state prese a carico dall'istituzione dello Stato membro di dimora, ma sia dimostrato che l'interessato aveva il diritto di ottenere una tale presa a carico, e qualora le dette cure rientrino tra le prestazioni previste dalla legislazione dello Stato membro competente, l'istituzione competente è tenuta a rimborsare direttamente all'interessato o ai suoi aventi causa il costo di tali cure in modo da garantire un livello di presa a carico equivalente a quello di cui l'interessato si sarebbe giovato se fossero state applicate le disposizioni dell'art. 22, n. 1, del regolamento n. 1408/71.


(1)  GU C 146 del 21.6.2003.


28.5.2005   

IT

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C 132/6


SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

14 aprile 2005

nella causa C-157/03: Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna (1)

(«Inadempimento di uno Stato - Direttive 68/360/CEE, 73/148/CEE, 90/365/CEE e 64/221/CEE - Diritto di soggiorno - Permesso di soggiorno - Cittadino di un paese terzo, membro della famiglia di un cittadino comunitario - Termine per il rilascio di un permesso di soggiorno»)

(2005/C 132/11)

Lingua processuale: lo spagnolo

Nella causa C-157/03, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 7 aprile 2003, Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.ra C. O'Reilly e sig. L. Escobar Guerrero) contro Regno di Spagna (agente: sig.ra N. Díaz Abad), la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, e dai sigg. C. Gulmann, J. Makarczyk (relatore), P. Kūris e J. Klučka, giudici; avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 14 aprile 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Non avendo trasposto correttamente nel proprio ordinamento giuridico interno la direttiva del Consiglio 15 ottobre 1968, 68/360/CEE, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità, la direttiva del Consiglio 21 maggio 1973, 73/148/CEE, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri all'interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi, e la direttiva del Consiglio del 28 giugno 1990, 90/365/CEE, relativa al diritto di soggiorno dei lavoratori salariati e non salariati che hanno cessato la propria attività professionale, e segnatamente imponendo ai cittadini di un paese terzo, familiari di un cittadino comunitario che abbia esercitato il proprio diritto alla libera circolazione, l'obbligo di ottenere un visto di soggiorno ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, e

non concedendo, in violazione delle disposizioni della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1964, 64/221/CEE, per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, il permesso di soggiorno nel più breve termine e al più tardi entro sei mesi dalla presentazione della relativa domanda,

il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza delle dette direttive.

2)

Il Regno di Spagna è condannato alle spese.


(1)  GU C 135 del 7.6.2003.


28.5.2005   

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C 132/7


SENTENZA DELLA CORTE

(Grande Sezione)

15 marzo 2005

nella causa C-160/03: Regno di Spagna contro Eurojust (1)

(«Ricorso di annullamento fondato sull'art. 230 CE - Ricorso proposto da uno Stato membro, diretto contro bandi di concorso emessi dall'Eurojust per coprire posti di agenti temporanei - Incompetenza della Corte - Irricevibilità»)

(2005/C 132/12)

Lingua processuale: lo spagnolo

Nella causa C-160/03, avente ad oggetto un ricorso di annullamento ai sensi dell'art. 230 CE, proposto l'8 aprile 2004, Regno di Spagna (agente: sig.ra L. Fraguas Gadea), sostenuto da Repubblica finlandese (agente: sig.ra T. Pynnä), contro Eurojust, rappresentato dal sig. J. Rivas de Andrés, abogado, e dal sig. D. O'Keeffe, solicitor, la Corte (Grande Sezione), composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas (relatore) e A. Borg Barthet, presidenti di sezione, dal sig. R. Schintgen, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr, J.N. Cunha Rodrigues, E. Juhász, G. Arestis, M. Ilešič e J. Malenovský, giudici, avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro, cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato il 15 marzo 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è irricevibile.

2)

Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

3)

La Repubblica di Finlandia sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 146 del 21.6.2003.


28.5.2005   

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C 132/7


SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

17 marzo 2005

nel procedimento C-170/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalloHoge Raad der Nederlanden): Staatssecretaris van Financiën contro J.H.M. Feron (1)

(«Regolamento (CEE) n. 918/83 - Franchigie doganale - Nozioni di “beni personali” e di “possesso” - Autoveicolo messo a disposizione del dipendente dal datore di lavoro»)

(2005/C 132/13)

Lingua processuale: l'olandese

Nel procedimento C-170/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte ai sensi dell'art. 234 CE, dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi), con ordinanza 11 aprile 2003, pervenuta in cancelleria il 14 aprile 2003, nella causa Staatssecretaris van Financiën contro J.H.M. Feron, la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. A. Rosas, K. Lenaerts, S. von Bahr (relatore) e K. Schiemann, giudici; avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro; cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato, il 17 marzo 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Un'autovettura, quale quella di cui alla causa a qua, è considerata bene personale ai sensi dell'art. 1, n. 2, lett. c), del regolamento (CEE) del Consiglio 28 marzo 1983, n. 918, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali idoneo a beneficiare della franchigia doganale ai sensi degli artt. 2 e 3 di tale regolamento.


(1)  GU C 146 del 21.6.2003.


28.5.2005   

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C 132/8


SENTENZA DELLA CORTE

(Grande Sezione)

15 marzo 2005

nel procedimento C-209/03 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)]: The Queen, ex parte di: Dany Bidar contro London Borough of Ealing, e a. (1)

(«Cittadinanza dell'Unione - Artt. 12 CE e 18 CE - Aiuto concesso agli studenti sotto forma di prestito sovvenzionato - Disposizione che limita la concessione di tale prestito agli studenti aventi stabile residenza nel territorio nazionale»)

(2005/C 132/14)

Lingua processuale: l'inglese

Nel procedimento C-209/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte ai sensi dell'art. 234 CE, dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Regno Unito), con decisione 12 febbraio 2003, pervenuta in cancelleria il 15 maggio 2003, nella causa The Queen, ex parte di: Dany Bidar contro London Borough of Ealing, Secretary of State for Education and Skills, la Corte (Grande Sezione), composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts (relatore) e A. Borg Barthet, presidenti di sezione, dai sigg. J.P. Puissochet, R. Schintgen, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. M. Ilešič, J. Malenovský, J. Klučka e U. Lõhmus, giudici; avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed; cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato, il 15 marzo 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Un aiuto concesso, sia sotto forma di prestiti sovvenzionati sia di borse, agli studenti che soggiornano legalmente nello Stato membro ospitante a copertura delle spese di mantenimento rientra nel campo di applicazione del Trattato CE ai fini del divieto di discriminazione sancito dall'art. 12, primo comma, CE.

2)

L'art. 12, primo comma, CE deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale che concede agli studenti il diritto ad un aiuto a copertura delle spese di mantenimento solo se sono stabilmente residenti nello Stato membro ospitante, escludendo così che un cittadino di un altro Stato membro ottenga, in quanto studente, lo status di persona stabilmente residente anche se detto cittadino soggiorna legalmente ed ha svolto parte importante degli studi secondari nello Stato membro ospitante ed ha, di conseguenza, stabilito un legame effettivo con la società di tale Stato.

3)

Gli effetti nel tempo della presente sentenza non vanno limitati.


(1)  GU C 171 del 19.7.2003.


28.5.2005   

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C 132/8


SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

17 marzo 2005

nel procedimento C-228/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Korkein oikeus): The Gillette Company, Gillette Group Finland Oy contro LA-Laboratories Ltd Oy (1)

(«Marchi - Direttiva 89/104/CEE - Art. 6, n. 1, lett. c) - Limiti della tutela conferita dal marchio - Utilizzo da parte di un terzo del marchio quando esso sia necessario per indicare la destinazione di un prodotto o di un servizio»)

(2005/C 132/15)

Lingua processuale: il finlandese

Nel procedimento C-228/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Korkein oikeus (Finlandia) con decisione 23 maggio 2003, pervenuta in cancelleria il 26 maggio 2003, nella causa tra The Gillette Company, Gillette Group Finland Oy e LA-Laboratories Ltd Oy, la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. A. Borg Barthet, S. von Bahr, U. Lõhmus e A. Ó Caoimh (relatore), giudici, avvocato generale: sig. A. Tizzano, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 17 marzo 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

La liceità dell'uso del marchio ai sensi dell'art. 6, n. 1, lett. c), della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, dipende dalla questione se tale uso sia necessario per indicare la destinazione di un prodotto.

L'uso del marchio da parte di un terzo che non ne è il titolare è necessario per indicare la destinazione di un prodotto messo in commercio da detto terzo quando tale uso costituisce in pratica il solo mezzo per fornire al pubblico un'informazione comprensibile e completa su tale destinazione al fine di preservare il sistema di concorrenza non falsato sul mercato di tale prodotto.

Spetta al giudice del rinvio verificare se, nella causa principale, un uso di questo tipo sia necessario, tenendo conto della natura del pubblico cui è destinato il prodotto messo in commercio dal terzo in questione.

Poiché l'art. 6, n. 1, lett. c), della direttiva 89/104 non effettua alcuna distinzione tra le destinazioni possibili dei prodotti all'atto di valutare la liceità dell'uso del marchio, i criteri di valutazione della liceità dell'uso del marchio, in particolare per quanto riguarda gli accessori o i pezzi di ricambio, non sono dunque diversi da quelli applicabili alle altre categorie di destinazioni possibili dei prodotti.

2)

Il requisito degli «usi consueti di lealtà» ai sensi dell'art. 6, n. 1, lett. c), della direttiva 89/104 costituisce in sostanza l'espressione di un obbligo di lealtà con riferimento ai legittimi interessi del titolare del marchio.

L'uso del marchio non è conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale, in particolare quando:

avvenga in modo tale da far pensare che esiste un legame commerciale fra i terzi e il titolare del marchio;

pregiudichi il valore del marchio traendo indebitamente vantaggio dal suo carattere distintivo o dalla sua notorietà;

causi discredito o denigrazione a tale marchio;

o il terzo presenti il suo prodotto come un'imitazione o una contraffazione del prodotto recante il marchio di cui egli non è il titolare.

Il fatto che un terzo usi il marchio di cui non è il titolare per indicare la destinazione del prodotto che mette in commercio non significa necessariamente che egli presenti tale prodotto come avente pari qualità o caratteristiche equivalenti a quelle del prodotto recante tale marchio. Una presentazione di questo tipo dipende dai fatti del caso di specie e spetta al giudice del rinvio valutarne l'eventuale esistenza in funzione delle circostanze della causa principale.

L'eventualità di una presentazione del prodotto messo in commercio dal terzo come avente pari qualità o caratteristiche equivalenti a quelle del prodotto il cui marchio viene usato costituisce un elemento che il giudice del rinvio deve prendere in considerazione quando verifica se tale uso avviene conformemente agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale.

3)

Nel caso in cui un terzo che usi un marchio di cui non è il titolare metta in commercio non solo un pezzo di ricambio o un accessorio, ma anche il prodotto stesso con cui l'uso del pezzo di ricambio o dell'accessorio è previsto, un tale uso rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 6, n. 1, lett. c), della direttiva 89/104 purché esso sia necessario per indicare la destinazione del prodotto messo in commercio da questo terzo e avvenga conformemente agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale.


(1)  GU C 171 del 19.7.2003.


28.5.2005   

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C 132/9


SENTENZA DELLA CORTE

(Grande Sezione)

12 aprile 2005

nel procedimento C-265/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Audiencia Nacional): Igor Simutenkov contro Ministerio de Educación y Cultura, Real Federación Española de Fútbol (1)

(«Accordo di partenariato Comunità-Russia - Art. 23, n. 1 - Effetto diretto - Condizioni di lavoro - Principio di non discriminazione - Calcio - Limitazione del numero di giocatori professionisti cittadini di Stati terzi che possono essere schierati in una squadra in una competizione nazionale»)

(2005/C 132/16)

Lingua processuale: lo spagnolo

Nella procedimento C-265/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte ai sensi dell'art. 234 CE, dall'Audiencia Nacional (Spagna), con decisione del 9 maggio 2003, pervenuta in cancelleria il 17 giugno 2003, nella causa procedimento Igor Simutenkov contro Ministerio de Educación y Cultura, Real Federación Española de Fútbol, la Corte (Grande Sezione), composta dal sig. V. Skouris, presidente, e dai sigg. P. Jann, C. W. A. Timmermans e A. Rosas, presidenti di sezione, C. Gulmann, A. La Pergola, J.-P. Puissochet, J. Makarczyk, P. Kūris, M. Ilešič (relatore), U. Lõhmus, E. Levits e A. Ó Caoimh, giudici; avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 12 aprile 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 23, n. 1, dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra, sottoscritto a Corfù il 24 giugno 1994 e approvato a nome delle Comunità con decisione del Consiglio e della Commissione 30 ottobre 1997, 97/800/CECA, CE, Euratom, dev'essere interpretato nel senso che osta all'applicazione ad un atleta professionista di cittadinanza russa, regolarmente impiegato da una società con sede in uno Stato membro, di una norma dettata da una federazione sportiva dello stesso Stato ai sensi della quale le società sono autorizzate a schierare in campo, nelle competizioni organizzate su scala nazionale, solo un numero limitato di giocatori originari di Stati terzi che non sono parti all'accordo sullo Spazio economico europeo.


(1)  GU C 213 del 6.9.2003.


28.5.2005   

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C 132/10


SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

14 aprile 2005

nella causa C-335/03: Repubblica portoghese contro Commissione delle Comunità europee (1)

(«FEAOG - Premio alle carni bovine - Controlli - Rappresentatività del campionamento - Trasposizione del risultato di un controllo agli anni precedenti - Motivazione»)

(2005/C 132/17)

Lingua processuale: il portoghese

Nella causa C-335/03, avente ad oggetto un ricorso di annullamento presentato alla Corte, ai sensi dell'art. 230 CE, il 25 luglio 2003, Repubblica portoghese (agente: sig. L. Fernandes, assistito dai sigg.ri C. Botelho Moniz ed E. Maia Cadete, advogados), contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.ra Alves Vieira e dal sig. L. Visaggio, assistiti dai sigg. N. Castro Marques e F. Costa Leite, advogados), la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore), dai sigg. C. Gulmann, R. Schintgen e J. Klučka, giudici, avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed, cancelliere: sig.ra K. Sztranc, amministratore, ha pronunciato il 14 aprile 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica portoghese è condannata alle spese.


(1)  GU C 239 del 4.10.2003.


28.5.2005   

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C 132/10


SENTENZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

17 marzo 2005

nel procedimento C-467/03 [domanda di pronuncia pregiudiziale dal Finanzgericht München (Germania)]: Ikegami Electronics (Europe) GmbH contro Oberfinanzdirektion Nürnberg (1)

(«Tariffa doganale comune - Voci tariffarie - Classificazione tariffaria di un apparecchio di registrazione digitale - Classificazione nella nomenclatura combinata»)

(2005/C 132/18)

Lingua processuale: il tedesco

Nella procedimento C-467/03, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Finanzgericht München (Germania), con decisione 24 giugno 2003, pervenuta in cancelleria il 6 novembre 2003, nella causa tra Ikegami Electronics (Europe) GmbH contro Oberfinanzdirektion Nürnberg, la Corte (Quarta Sezione), composta dal sig. K. Lenaerts (relatore), presidente di sezione, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues e E. Levits giudici, avvocato generale: sig.ra J. Kokott, cancelliere: sig.ra K. Sztranc, amministratore, ha pronunciato il 17 marzo 2005 sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Un apparecchio che memorizza segnali emessi da videocamere e, dopo averli compressi, li riproduce su schermo, a fini di videosorveglianza, svolge una funzione specifica diversa dall'elaborazione dell'informazione ai sensi della nota 5 E del capitolo 84 della nomenclatura combinata della tariffa doganale comune contenuta nell'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 6 agosto 2001, n. 2031.


(1)  GU C 21 del 24.1.2004


28.5.2005   

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C 132/10


SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

10 marzo 2005

nel procedimento C-469/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Bologna): Filomeno Mario Miraglia (1)

(«Art. 54 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen - Principio ne bis in idem - Ambito di applicazione - Decisione delle autorità giudiziarie di uno Stato membro di rinunciare ad avviare un procedimento penale a carico di una persona esclusivamente a causa dell'avvio di un analogo procedimento in un altro Stato membro»)

(2005/C 132/19)

Lingua processuale: l'italiano

Nel procedimento C-469/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 35 UE, dal Tribunale di Bologna con decisione 22 settembre 2003, pervenuta in cancelleria il 10 novembre 2003, nel procedimento penale a carico di Filomeno Mario Miraglia, la Corte (Quinta Sezione), composta dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, dai sigg. R. Schintgen (relatore) e P. Kūris, giudici, avvocato generale: sig. A. Tizzano, cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato, il 10 marzo 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Il principio ne bis in idem, sancito dall'art. 54 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, non si applica ad una decisione delle autorità giudiziarie di uno Stato membro che dichiara chiusa una causa dopo che il Pubblico Ministero ha deciso di non proseguire l'azione penale per il solo motivo che è stato avviato un procedimento penale in un altro Stato membro a carico dello stesso imputato e per gli stessi fatti, senza alcuna valutazione nel merito.


(1)  GU C 21 del 24.1.2004.


28.5.2005   

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C 132/11


SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

17 marzo 2005

nel procedimento C-109/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht): Karl Robert Kranemann contro Land Nordrhein-Westfalen (1)

(«Art. 48 del Trattato CE (divenuto in seguito a modifica art. 39 CE) - Libera circolazione dei lavoratori - Dipendente pubblico tirocinante - Tirocinio completato in un altro Stato membro - Rimborso delle spese di viaggio limitato al percorso compiuto dentro il territorio nazionale»)

(2005/C 132/20)

Lingua processuale: il tedesco

Nel procedimento C-109/04, avente ad aggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Bundesverwaltungsgericht (Germania), con decisone 17 dicembre 2003, pervenuta in cancelleria il 2 marzo 2004, nella causa Karl Robert Kranemann contro Land Nordrhein-Westfalen, la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. K. Lenaerts (relatore), dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. K. Schiemann e E. Levits, giudici; avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 17 marzo 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 48 del Trattato CE (divenuto in seguito a modifica art. 39 CE) si oppone ad si oppone ad un provvedimento nazionale che, relativamente ad una persona che ha svolto, nell'ambito di un tirocinio preparatorio, un'attività dipendente reale ed effettiva in uno Stato membro diverso dal suo Stato membro di origine, concede il diritto al rimborso delle spese di viaggio solo fino all'importo relativo alla parte del percorso effettuata nel territorio nazionale, prevedendo al tempo stesso che, qualora una tale attività fosse stata svolta nel territorio nazionale, sarebbe stata rimborsata la totalità delle spese di viaggio.


(1)  GU C 106 del 30.4.2004.


28.5.2005   

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C 132/11


SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

17 marzo 2005

nel procedimento C-128/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalrechtbank van eerste aanleg di Dendermonde): procedimento penale a carico di Annic Andréa Raemdonck e Raemdonck-Janssens BVBA (1)

(«Trasporti su strada - Disposizioni in materia sociale - Regolamento (CEE) n. 3821/85 - Obbligo di installazione e di uso di un tachigrafo - Regolamento (CEE) n. 3820/85 - Deroga a favore dei veicoli adibiti al trasporto del materiale o dell'attrezzatura»)

(2005/C 132/21)

Lingua processuale: l'olandese

Nel procedimento C-128/04, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte ai sensi dell'art. 234 CE, dal rechtbank van eerste aanleg di Dendermonde (Belgio), con pronuncia 19 gennaio 2004, pervenuta in cancelleria il 9 marzo 2004, nel procedimento penale a carico di Annic Andréa Raemdonck, Raemdonck-Janssens BVBA, la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas (relatore), presidente di sezione, dai sigg. A. La Pergola, J.-P. Puissochet, U. Lõhmus e A. Ó Caoimh, giudici; avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 17 marzo 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1.

I termini «materiale o attrezzatura» di cui all'art. 13, n. 1, lett. g), del regolamento del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3820, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, devono essere interpretati, nell'ambito del regime di deroga di cui all'art. 3, n. 1, del regolamento del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3821, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, nel senso che essi non fanno unicamente riferimento agli «utensili e strumenti», ma nel senso che essi riguardano anche i beni, quali i materiali di costruzione o i cavi, necessari per lo svolgimento dei lavori che rientrano nell'attività principale del conducente del veicolo considerato.


(1)  GU C 106 del 30.4.2004.


28.5.2005   

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C 132/12


SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

14 aprile 2005

nella causa C-243/04 P: Zoé Gaki Kakouri contro Corte di giustizia delle Comunità europee (1)

(«Ricorso avverso una sentenza del Tribunale di primo grado - Trattamento economico dei membri ed ex membri della Corte - Diritti della moglie divorziata di un ex membro deceduto»)

(2005/C 132/22)

Lingua processuale: il francese

Nella causa C-243/04 P, avente ad oggetto un'impugnazione ai sensi dell'art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposta il 9 giugno 2004, Zoé Gaki Kakouri, residente ad Atene (Grecia) (avv.: sig. H. Tagaras), altra parte nel procedimento: Corte di giustizia delle Comunità europee (agente: sig. M. Schauss), la Corte (Terza Sezione), composta dai sigg. A. Rosas (relatore), presidente di sezione, A. Borg Barthet, A. La Pergola, S. von Bahr e J. Malenovský, giudici; avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 14 aprile 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La sig.ra Zoé Gaki Kakouri è condannata alle spese.


(1)  GU C 190 del 24.7.2004.


28.5.2005   

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C 132/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dall'Oberster Gerichtshof (Austria) con ordinanza 2 febbraio 2005 nel procedimento Reisch Montage AG, contro Kiesel Baumaschinen Handels GmbH

(Causa C-103/05)

(2005/C 132/23)

Lingua processuale: il tedesco

Con ordinanza 2 febbraio 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 28 febbraio 2005, nel procedimento Reisch Montage AG, contro Kiesel Baumaschinen Handels GmbH, l'Oberster Gerichtshof ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

Se un attore possa invocare l'applicazione dell'art. 6, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44 (1), concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nel convenire in giudizio una persona residente nello Stato del foro ed una persona residente in un altro Stato membro, sebbene l'azione contro la persona residente nello Stato del foro sia irricevibile fin dal momento della sua proposizione a causa di un procedimento fallimentare, avente ad oggetto il patrimonio del convenuto, che, in osservanza del diritto nazionale, comporta una preclusione processuale.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12, pag. 1).


28.5.2005   

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C 132/12


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica d'Austria, proposto il 3 marzo 2005

(Causa C-109/05)

(2005/C 132/24)

Lingua processuale: il tedesco

Il 3 marzo 2005, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Minas Konstantinidis e Bernhard Schima, con domicilio eletto a Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica d'Austria.

La ricorrente conclude che la Corte voglia dichiarare quanto segue:

1.

la Repubblica d'Austria ha violato i suoi obblighi ex art. 5 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 18 settembre 2000 sui veicoli fuori uso (1), 2000/53/CEE, in quanto nell'art. 5, n. 1, del regolamento sullo scansamento, raccolta e trattamento dei veicoli fuori uso, essa ha limitato l'obbligo del ritiro gratuito dal mercato

(1)

ai veicoli dei marchi immessi in commercio dai produttori ed importatori esistenti, nonché

(2)

ai veicoli immatricolati in Austria.

2.

la Repubblica d'Austria è condannata alle spese.

Motivi e principali argomenti:

La disposizione del regolamento sui veicoli fuori uso della Repubblica d'Austria, secondo cui i produttori o gli importatori devono ritirare dal mercato veicoli fuori uso contrassegnati dai marchi che hanno immesso sul mercato, purché già immatricolati in Austria, costituisce una violazione dell'art. 5 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 18 settembre 2000.

La direttiva ha obbligato gli Stati membri ad introdurre sistemi di ritiro dal mercato tali da consentire il ritiro di tutti i veicoli fuori uso, indipendentemente dal loro marchio, e ha stabilito l'obbligo di un ritiro gratuito dei veicoli fuori uso. Tale obiettivo non è stato conseguito dalla disciplina austriaca, poiché essa ha posto una duplice limitazione: la limitazione dell'obbligo di ritiro per i marchi immessi in commercio dal relativo produttore o importatore, e la limitazione dell'obbligo di ritiro ai veicoli immatricolati in Austria.

La Commissione non condivide la tesi della Repubblica d'Austria secondo cui è oggettivamente giustificata la differenziazione a seconda dell'immatricolazione in Austria, poiché solo così si potrebbe evitare che i singoli produttori attraverso l'obbligo di ritiro siano fortemente tassati in modo sproporzionato. Essa controdeduce che, qualora nella prassi dovesse verificarsi che si verifica ad una tassazione sproporzionata di singoli produttori o importatori oppure di centri di ritiro dal mercato in uno Stato membro a seguito del ritiro gratuito di veicoli fuori uso privi di immatricolazione nazionale, di ciò si deve tener conto nell'ambito del procedimento ex art. 5, n. 4, quarto comma, della direttiva. Questa disposizione prevede che la Commissione controlli regolarmente l'obbligo di ritiro gratuito, al fine di accertare che esso non comporti distorsioni di concorrenza.


(1)  GU L 269, pag. 34.


28.5.2005   

IT

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C 132/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) con ordinanza 22 ottobre 2004 nel procedimento Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato contro Spa Lucchini Siderurgica

(Causa C-119/05)

(2005/C 132/25)

Lingua processuale: l'italiano

Con ordinanza 22 ottobre 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 14 marzo 2005, nel procedimento Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato contro Spa Lucchini Siderurgica, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

se, in forza del principio del primato del diritto comunitario immediatamente applicabile, costituito nella specie dalla decisione generale CECA 3484 del 1985, dalla decisione della Commissione 20 giugno 1990, notificata il 20 luglio 1990, nonché dalla decisione della Commissione del 16 settembre 1996 n. 5259, di intimazione del recupero dell'aiuto — atti tutti alla stregua dei quali è stato adottato l'atto di recupero impugnato nel presente processo (ossia il decreto nr. 20357 del 20 settembre 1996 di revoca dei decreti 8 marzo 1996 n. 17975 e 18337 del 3 aprile 1996) — sia giuridicamente possibile e doveroso il recupero dell'aiuto da parte dell'amministrazione interna nei confronti di un privato beneficiario, nonostante la formazione di un giudicato civile affermativo dell'obbligo incondizionato di pagamento dell'aiuto medesimo;

2)

ovvero se, stante il pacifico principio secondo il quale la decisione sul recupero dell'aiuto è regolata dal diritto comunitario ma la sua attuazione ed il relativo procedimento di recupero, in assenza di disposizioni comunitarie in materia, è retta dal diritto nazionale (principio sul quale cfr. Corte di Giustizia 21 settembre 1983 in causa 205 a 215/82 Deutsche Milchkontor contro Bundesamt für Ernährung und orstwirtsschaft), il procedimento di recupero non divenga giuridicamente impossibile in forza di una concreta decisione giudiziaria, passata in cosa giudicata (art. 2909 cod. civ.) che fa stato fra privato ed amministrazione ed obbliga l'amministrazione a conformarvisi.


28.5.2005   

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C 132/13


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, proposto il 21 marzo 2005

(Causa C-126/05)

(2005/C 132/26)

Lingua processuale: l'inglese

Il 21 marzo 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. N. Yerrell, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1.

dichiarare che il Regno Unito, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per recepire la direttiva 22 giugno 2000, 2000/34/CE (1), che modifica la direttiva 93/104/CE (2) del Consiglio concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, al fine di comprendere i settori e le attività esclusi dalla suddetta direttiva, e/o non avendo notificato tali disposizioni alla Commissione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi del Trattato CE;

2.

condannare il Regno Unito alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Il termine previsto per recepire la direttiva è scaduto il 1o agosto 2003.


(1)  GU L 195, 01/08/2000, pag. 41.

(2)  GU L 307, 13/12/1993, pag. 18.


28.5.2005   

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C 132/14


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, presentato il 21 marzo 2005

(Causa C-131/05)

(2005/C 132/27)

Lingua processuale: l'inglese

Il 21 marzo 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Michel Van Beek, in qualità di agente, assistito dagli avv.ti Frédéric Louis e Antonio Capobianco, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1.

dichiarare che il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, non avendo adempiuto agli obblighi previsti dall'art. 6, n. 1, della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (1), e dagli artt. 12, n. 2 e 13, n. 1, entrambi in combinato disposto con l'art. 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (2), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi di tali direttive;

2.

condannare il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione sostiene che:

limitando il divieto contenuto all'art. 6, n. 1, della direttiva 79/409/CEE, «direttiva uccelli», concernente la vendita, il trasporto per la vendita, la detenzione per la vendita nonché l'offerta in vendita degli uccelli selvatici, alle specie residenti in Gran Bretagna o che ivi ritornano, il Regno Unito ha violato il suddetto articolo poiché il divieto si riferisce chiaramente a tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato;

limitando il divieto di cui all'art. 12, n. 2 della direttiva 92/43/CEE, «direttiva habitat», concernente il possesso, il trasporto, la commercializzazione ovvero lo scambio e l'offerta a scopi commerciali delle specie animali di cui all'allegato IV, lett. a), della direttiva, alle specie animali la cui area di ripartizione naturale include la Gran Bretagna, il Regno Unito ha violato il suddetto articolo in quanto, a causa di tale limitazione, l'elenco delle specie animali protette di cui alla normativa nazionale è più breve di quello contenuto nell'allegato IV della direttiva;

limitando il divieto sul commercio delle specie vegetali contenuto all'art. 13, n. 1 della direttiva habitat alle specie «la cui area di ripartizione naturale include tutte le aree in Gran Bretagna come elencato nell'appendice 4 [del regolamento del 1994]», il Regno Unito ha violato il suddetto articolo in quanto, in conseguenza di tale limitazione, l'elenco delle specie vegetali protette di cui all'appendice 4 è più breve di quello delle specie protette di cui all'allegato IV, lett. b), della direttiva habitat.


(1)  GU L 103, del 25.4.1979, pag. 1.

(2)  GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.


28.5.2005   

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C 132/15


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, presentato il 21 marzo 2005

(Causa C-132/05)

(2005/C 132/28)

Lingua processuale: il tedesco

Il 21 marzo 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Eugenio De March e dalla sig.ra Sabine Grünheid, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica federale di Germania.

La Commissione conclude che la Corte voglia:

1.

dichiarare che la Repubblica federale di Germania ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 13, n. 1, lett. b), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 luglio 1992, n. 2081 (1), relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari, in quanto ha formalmente rifiutato di perseguire come illecito nel suo territorio nazionale l'impiego della denominazione «Parmesan» nell'etichettatura di prodotti non corrispondenti al disciplinare della denominazione d'origine protetta «Parmigiano Reggiano», agevolando così l'usurpazione da parte di terzi della notorietà di cui gode l'autentico prodotto, tutelato a livello comunitario;

2.

condannare la Repubblica federale di Germania alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti:

La Commissione sostiene che la commercializzazione nel territorio tedesco, sotto la denominazione «Parmesan», di formaggio non corrispondente al disciplinare relativo alla denominazione «Parmigiano Reggiano» configura una violazione dell'art. 13, n. 1, lett. b), del regolamento (CEE) n. 2081/1992, che le autorità tedesche sono tenute a reprimere d'ufficio.

Poiché la denominazione «Parmigiano Reggiano» è iscritta dal 1996 quale denominazione d'origine protetta nel «Registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette» ed è dunque protetta a livello comunitario, gli Stati membri sono tenuti a tutelarla dinanzi a qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, e ciò anche nel caso in cui sia indicata la vera origine del prodotto ovvero si tratti di una traduzione della denominazione protetta.

La Commissione fa valere che il termine «Parmesan» costituisce una traduzione derivata dal francese della denominazione «Parmigiano Reggiano». A suo avviso, i termini «Parmesan» e «Parmigiano Reggiano» sono sinonimi che — come risulta dalla genesi storica della denominazione protetta e dalle prove contenute in numerose opere di consultazione spazianti dal 1516 fino ad oggi — contraddistinguono il formaggio prodotto nella corrispondente regione italiana d'origine. Secondo la Commissione, a seguito della registrazione della denominazione d'origine protetta «Parmigiano Reggiano», i termini geografici «Parmigiano» e «Reggiano» beneficiano della tutela comunitaria tanto singolarmente quanto in combinazione tra loro.

Ad avviso della Commissione, non esistono motivazioni convincenti a sostegno della tesi difesa dalla Repubblica federale di Germania secondo cui il termine «Parmigiano», se singolarmente utilizzato, verrebbe percepito quale denominazione generica nel senso di cui all'art. 3 del regolamento (CEE) n. 2081/92, in presenza della quale non sussisterebbe per il consumatore alcun collegamento con una determinata regione geografica.

Pertanto, secondo l'istituzione ricorrente, poiché l'utilizzo della denominazione «Parmesan» è riservato esclusivamente ai produttori della specifica regione italiana che fabbricano tale formaggio in conformità di un disciplinare vincolante, la Repubblica federale di Germania, rifiutandosi di reprimere nel suo territorio nazionale l'illecito impiego della denominazione «Parmesan», ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 13, n. 1, lett. b), del regolamento (CEE) n. 2081/1992.


(1)  GU L 208, pag. 1.


28.5.2005   

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C 132/15


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana, proposto il 23 marzo 2005

(Causa C-135/05)

(2005/C 132/29)

Lingua processuale: l'italiano

Il 23 marzo 2005, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla Sig.a D. Recchia e dal Sig. M. Konstantinidis, membri del servizio giuridico della Commissione, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1)

Constatare che la Repubblica italiana, non avendo preso tutte le misure necessarie, è venuta meno agli obblighi di cui agli articoli 4, 8 e 9 della direttiva 75/442/CEE (1) del Consiglio relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE (2), agli articoli 2, paragrafo 1, della direttiva 91/689/CEE (3) del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi e all'articolo 14, lettere a), b) e c), della direttiva 1999/31/CE (4) del Consiglio relativa alle discariche di rifiuti;

2)

condannare la Repubblica italiana alle spese.

Motivi e principali argomenti

Sulla base di numerosi documenti, la Commissione è venuta a conoscenza dell'elevato numero di discariche funzionanti illegalmente e senza controllo delle autorità pubbliche, alcune delle quali contenenti rifiuti pericolosi, presenti sul territorio italiano.

La Commissione ritiene che, fintanto che essa tollera la presenza di tali discariche, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi di cui agli articoli 4, 8 e 9 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE, ed all'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi.

In relazione alle discariche esistenti alla data del 16 luglio 2001, dotate di autorizzazione oppure già funzionanti a questa data, la mancanza di informazioni sui piani di riassetto che i gestori di tali discariche avrebbero dovuto presentare entro il 16 luglio 2002, porta la Commissione a considerare non esistenti tali piani di riassetto e le relative misure di autorizzazione e di eventuale chiusura delle discariche non rispondenti ai requisiti della direttiva.

La Commissione ritiene pertanto che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell'articolo 14, lettere a), b) e c), della direttiva 1999/31/CE del Consiglio relativa alle discariche di rifiuti.


(1)  Gazzetta ufficiale n. L 194 del 25/07/1975 pag. 0039

(2)  Gazzetta ufficiale n. L 78 del 26/03/1991 pag. 0032

(3)  Gazzetta ufficiale n. L 377 del 31/12/1991 pag. 0020

(4)  Gazzetta ufficiale n. L 182 del 16/07/1999 pag. 0001


28.5.2005   

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C 132/16


Ricorso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord contro Consiglio dell'Unione europea, proposto il 24 marzo 2005

(Causa C-137/05)

(2005/C 132/30)

Lingua processuale: l'inglese

Il 24 marzo 2005, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato da C. Jackson, in qualità di agente, con domicilio in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.

Il ricorrente conclude che la Corte voglia:

1.

annullare il Regolamento (CE) del Consiglio, 13 dicembre 2004, n. 2252/2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (1);

2.

dichiarare, ai sensi dell'art. 231 CE, che a seguito dell'annullamento del regolamento sui passaporti e nelle more dell'adozione di una nuova normativa in materia, le disposizioni del regolamento sui passaporti restano in vigore, ad eccezione della misura in cui esse producano l'effetto di escludere il Regno Unito dalla partecipazione all'applicazione del regolamento sui passaporti;

3.

condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti:

1.

Al Regno Unito veniva negato il dirittodi prendere parte all'adozione del Regolamento (CE) del Consiglio, 13 dicembre 2004, n. 2252/2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (il Regolamento sui passaporti) nonostante avesse comunicato la sua intenzione di parteciparvi ai sensi dell'art. 5, n. 1, del Protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea (il Protocollo Schengen) e l'art. 3, n. 1, del Protocollo relativo alla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda. L'annullamento del Regolamento sui passaporti viene chiesto con la motivazione che l'esclusione del Regno Unito dalla sua adozione integra la violazione di un requisito procedurale essenziale e/o la violazione del Trattato, secondo l'accezione dell'art. 230, secondo comma, CE.

2.

Il principale argomento avanzato dal regno Unito è che, escludendolo dall'adozione del regolamento sui passaporti, il Consiglio ha operato sulla base di una erronea interpretazione del rapporto tra l'art. 5 e l'art. 4 del Protocollo di Schengen. Viene in particolare dedotto:

a)

L'interpretazione del Consiglio, secondo la quale il diritto di partecipazione conferito dall'art. 5 del Protocollo di Schengen si applica solo alle misure basate sulle disposizioni dell'acquis di Schengen nelle quali il Regno Unito vi partecipa conformemente ad una decisione del Consiglio adottata ai sensi dell'art. 4, è in contrasto con l'economia e la lettera del detto articolo, con la effettiva natura del meccanismo dell'art. 5 e con la dichiarazione relativa all'art. 5 che è stata allegata all'atto finale del trattato di Amsterdam.

b)

L'interpretazione operata dal Consiglio dell'art. 5 del Protocollo di Schengen non è necessaria perché la disposizione «senza pregiudizio» di cui all'art. 7 del Protocollo relativo alla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda riceva effetto utile. Tale interpretazione non è neppure richiesta per salvaguardare l'integrità dell'acquis di Schengen. Pertanto, in quanto strumento di salvaguardia dell'acquis, il suo impatto negativo sul Regno Unito risulterebbe enormemente sproporzionato.

c)

Data la concezione lata e libera delle misure basate sull'acquis di Schengen, cui il Consiglio in pratica dà applicazione, il meccanismo di cui all'art. 5, del Protocollo Schengen, quale interpretato dal Consiglio, sarebbe tale da funzionare in modo da violare il principio della certezza del diritto e i principi fondamentali che presiedono alla accresciuta cooperazione.

3.

In subordine, il Regno Unito deduce che, se l'interpretazione del Consiglio sul rapporto tra l'art. 5 e 4 del Protocollo di Schengen fosse esatta, ciò comporterebbe necessariamente l'adozione di una interpretazione stretta della nozione di misura basata sull'acquis di Schengen, secondo l'accezione dell'art. 5, come una misura inestricabilmente connessa con l'acquis: il Regolamento sui passaporti non è però una siffatta misura.


(1)  GU L 385, pag. 1.


28.5.2005   

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C 132/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Cour de Cassation (Belgio), con sentenza 17 marzo 2005, nel procedimento LEVI STRAUSS & C contro CASUCCI Spa

(Causa C-145/05)

(2005/C 132/31)

Lingua processuale: il francese

Con sentenza 17 marzo 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 31 marzo 2005, nel procedimento LEVI STRAUSS & C contro CASUCCI Spa, la Cour de Cassation (Belgio), ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

Se, per determinare la portata della tutela di un marchio regolarmente acquisita in funzione della sua capacità distintiva, prevista all'art. 5, n. 1, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, n. 89/104, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa (1), il giudice debba tener conto della concezione del pubblico interessato nel momento in cui ha avuto inizio l'uso del marchio o del segno simile, cui si contestino effetti lesivi del marchio interessato;

2)

In caso di soluzione negativa, se il giudice possa tener conto della concezione del pubblico interessato in qualsiasi momento del periodo successivo al momento in cui abbia avuto inizio l'uso contestato. Se, segnatamente, possa tener conto della concezione del pubblico interessato nel momento della propria pronuncia.

3)

Se, nel caso in cui il giudice, in applicazione del criterio menzionato sub 1, rilevi la lesione del marchio, sia di regola legittimo disporre la cessazione dell'uso del segno lesivo.

4)

Se sia ipotizzabile una diversa soluzione qualora il marchio del ricorrente abbia perso il suo carattere distintivo del tutto o in parte successivamente al momento in cui ha avuto inizio l'uso costitutivo di lesione, ma unicamente nel caso in cui tale perdita sia dovuta, del tutto o in parte, al fatto o all'omissione del titolare del detto marchio.


(1)  GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 1.


28.5.2005   

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C 132/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Cour d'appel de Paris, Prima Sezione, con sentenza 23 marzo 2005 nel procedimento Harold Price contro Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

(Causa C-149/05)

(2005/C 132/32)

Lingua processuale: il francese

Con sentenza 23 marzo 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 4 aprile 2005, nel procedimento Harold Price contro Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, la Cour d'appel de Paris, Prima Sezione, ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

Se la direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/51/CEE, relativa a un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE (1), si applichi all'attività di direttore di vendite volontarie mobiliari alle aste pubbliche, come regolata dagli articoli da L. 321-1 a L.321-8 e dall'art. L.321-9 del codice commerciale.

2)

Se, in caso affermativo, lo Stato membro ospitante possa avvalersi della deroga al secondo comma dell'art. 4, n. 1, lett. b), prevista dall'art. 4, n. 1, lett. b), sesto comma [si tratta in realtà del terzo comma, N.d.t] della direttiva.


(1)  GU L 209 del 24.7.1992, pag. 25.


28.5.2005   

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C 132/18


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, proposto il 5 aprile 2005

(Causa C-152/05)

(2005/C 132/33)

Lingua processuale: il tedesco

Il 5 aprile 2005, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. R. Lyal e K. Gross, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica federale di Germania.

La Commissione chiede che la Corte voglia:

1.

dichiarare che la Repubblica federale di Germania ha violato i suoi obblighi ex artt. 18, 39 e 43 del Trattato CEE in quanto con l'art. 2, n. 1, primo comma, dell'Eigenheimzulagengesetz (legge tedesca sugli incentivi per gli acquisti della casa) esclude la concessione di incentivi per l'acquisto della casa a soggetti tenuti ad obbligo fiscale illimitato quanto a beni ubicati in altri Stati membri, indipendentemente dal se ivi possa essere chiesta una sovvenzione analoga;

2.

condannare la Repubblica federale di Germania alle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti:

Il legislatore nella Repubblica federale di Germania con l'art. 2, n. 1, primo comma, dell'Eigenheimzulagengesetz esclude la concessione di incentivi per l'acquisto della casa a soggetti tenuti ad obbligo fiscale illimitato quanto a beni ubicati in altri Stati membri, indipendentemente dal se ivi possa essere chiesta una sovvenzione analoga. Tale disciplina costituisce una violazione delle libertà fondamentali conferite ai cittadini degli Stati membri dagli artt. 18, 39 e 43 del Trattato CEE.

La Commissione adduce che per tre categorie di persone — residenti all'estero — la disciplina in parola viola le libertà fondamentali, poiché dette persone appartenenti alle categorie di cui sopra, nonostante il fatto che siano sottoposte ad un obbligo fiscale illimitato in Germania, possono avvantaggiarsi degli incentivi di cui trattasi soltanto se le stesse acquistano del pari in Germania un immobile per scopi abitativi. Tale limitazione della sovvenzione li disincentiva a lavorare e ad avere la residenza all'estero. Il diritto alla libera circolazione comprende anche la garanzia di non ricevere un trattamento peggiore di un cittadino nazionale. In tutte e tre le situazioni descritte dalla Commissione ricorrono elementi sufficientemente transfrontalieri; le persone appartenenti alle suddette categorie rientrano quindi nell'ambito di applicazione delle disposizioni del Trattato CEE.

Dalla giurisprudenza della Corte discende che o lo Stato di residenza o, comunque, lo Stato di occupazione all'atto della fissazione dell'onere fiscale deve tener conto dei rapporti personali dei soggetti passivi. Proprio questo dovrebbe valere anche per gli incentivi in esame, collegati alla capacità di prestazione tributaria. I cittadini CEE, residenti al di fuori della Germania, ma soggetti nella stessa ad obbligo fiscale illimitato, non potrebbero mai avvalersi di un incentivo per l'acquisto per la casa o di una sovvenzione analoga, e quindi i loro rapporti personali non sarebbero mai presi in considerazione. Non sarebbe però lecito in base al diritto comunitario peggiorare la situazione tributaria di un soggetto ad obbligo tributario illimitato in Germania soltanto a causa della sua residenza all'estero.

La Commissione respinge l'obiezione del governo federale secondo cui l'incentivo in esame a partire dal 1o gennaio 1996 costituirebbe non più un onere fiscale nell'ambito della riscossione dell'imposta sul reddito, ma una sovvenzione di carattere non fiscale, e secondo cui per tali incentivi sarebbero competenti gli Stati membri. La Commissione controdeduce che l'obbligo degli Stati membri ad un'attività conforme alla Comunità e l'imperativo di rispettare le libertà fondamentali valgono anche per la sovvenzione non tributaria.

Le violazioni delle libertà fondamentali previste dal Trattato CEE potrebbero essere giustificate da motivi imperativi di pubblico interesse. La limitazione della sovvenzione ad uno spazio abitativo ubicato in Germania non sarebbe necessaria per il raggiungimento dell'obiettivo perseguito dalla disciplina tedesca. Pertanto, la violazione degli artt. 18, 39 e 43 del Trattato CEE non potrebbe essere giustificata.


28.5.2005   

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C 132/18


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, proposto il 5 aprile 2005

(Causa C-156/05)

(2005/C 132/34)

Lingua processuale: il greco

Il 5 aprile 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalle sig.re Eleni Tserepa-Lacombe e Nicola Yerrell, membri del Servizio giuridico, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica ellenica.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1.

dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 2000, 2000/34/CE (1), che modifica la direttiva 93/104/CE del Consiglio concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, al fine di comprendere i settori e le attività esclusi dalla suddetta direttiva, o, comunque, non avendo comunicato le disposizioni in parola alla Commissione, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva.

2.

condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per recepire la direttiva nell'ordinamento giuridico nazionale è scaduto il 1o agosto 2003.


(1)  GU L 195 del 1o agosto 2000, pag. 41.


28.5.2005   

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C 132/19


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Granducato di Lussemburgo, proposto il 6 aprile 2005

(Causa C-159/05)

(2005/C 132/35)

lingua processuale: il francese

Il 6 aprile 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra D. Maidani, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee contro il Granducato di Lussemburgo.

La Commissione chiede che la Corte voglia:

1.

dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 giugno 2002, 2002/47/CE, relativa ai contratti di garanzia finanziaria (1), e comunque non avendole comunicate alla Commissione, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva;

2.

condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.

Motivi e principali argomenti

La direttiva andava trasposta nell'ordinamento giuridico interno entro il 27 dicembre 2003.


(1)  GU L 168, del 27.06.2002, pag. 43.


28.5.2005   

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C 132/19


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana, proposto il 7 aprile 2005

(Causa C-161/05)

(2005/C 132/36)

Lingua processuale: l'italiano

Il 7 aprile 2005, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai Sig.a C. Cattabriga, membro del servizio giuridico della Commissione, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1)

dichiarare che, non avendo comunicato i dati previsti dagli articoli 15, n. 4 e 18, n. 1 del regolamento (CEE) n. 2847/93 (1) del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù di tali disposizioni;

2)

condannare Repubblica italiana alle spese.

Motivi e principali argomenti

Gli articoli 15, n. 4, e 18, n. 1, del regolamento n. 2847/93 prescrivono agli Stati membri di comunicare taluni dati alla Commissione, per via informatica ed entro un termine preciso. Le autorità italiane non hanno comunicato, nei termini prescritti, i dati in questione in relazione agli anni 1999 e 2000. La Repubblica italiana ha dunque violato gli obblighi di comunicazione imposti dalle citate disposizioni.


(1)  Gazzetta ufficiale n. L 261 del 20/10/1993 pag. 0001


28.5.2005   

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C 132/20


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica portoghese, presentato l'8 aprile 2005

(Causa C-163/05)

(2005/C 132/37)

Lingua processuale: il portoghese

L'8 aprile 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Ramón Vidal Puig, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica portoghese.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1.

dichiarare che la Repubblica portoghese, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 18 febbraio 2002, 2002/7/CE (1), che modifica la direttiva 96/53/CE del Consiglio che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi della direttiva medesima;

2.

condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine fissato ai fini della trasposizione della direttiva nell'ordinamento giuridico interno è scaduto il 9 marzo 2004.


(1)  GU L 67, pag. 47.


28.5.2005   

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C 132/20


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Granducato di Lussemburgo, proposto l'8 aprile 2005

(Causa C-165/05)

(2005/C 132/38)

lingua processuale: il francese

L'8 aprile 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Gérard Rozet, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro il Granducato di Lussemburgo.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

dichiarare che il Granducato di Lussemburgo, avendo imposto nella sua normativa l'ottenimento di un permesso di lavoro per i cittadini dei paesi terzi coniugi di lavoratori migranti dell'Unione europea e non avendo conformato la propria normativa al diritto comunitario, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 11 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (1),

condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.

Motivi e principali argomenti:

L'art. 11 del regolamento no1612/68 dispone che il coniuge ed i figli minori di anni 21 o a carico di un cittadino di uno Stato membro che eserciti sul territorio di uno Stato membro un'attività subordinata o non subordinata, hanno il diritto di accedere a qualsiasi attività subordinata su tutto il territorio di tale Stato, anche se non possiedono la cittadinanza di uno Stato membro.

Il diritto di lavorare è incondizionato ed implica che un coniuge o un altro membro della famiglia cittadino di un paese terzo non può essere obbligato a chiedere o ad ottenere un permesso di lavoro per poter accedere ad un'attività subordinata, dato che ciò avrebbe l'effetto di subordinare tale diritto ad una condizione preliminare supplementare che sarebbe contraria a quanto disposto esplicitamente dal citato art. 11.

I cittadini lussemburghesi non sono tenuti ad essere in possesso di un permesso di lavoro per poter accedere ad un'attività lavorativa nel Granducato. Di conseguenza, è contrario all'art. 3 del regolamento n. 1612/68 imporre un tale obbligo ai cittadini dei paesi terzi coniugi di lavoratori migranti dell'Unione europea.

Il quadro giuridico nazionale non deve lasciar sussistere alcun dubbio o ambiguità non solo rispetto al contenuto della normativa nazionale applicabile ma anche per quanto riguarda il valore formale di tale normativa.

L'incompatibilità della normativa nazionale con disposizioni del Trattato, anche direttamente applicabili, può essere definitivamente eliminata solo per mezzo di disposizioni vincolanti di diritto interno che abbiano lo stesso valore giuridico di quelle da modificare.


(1)  GU L 257, del 19.10.1968, pag. 2.


28.5.2005   

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C 132/21


Ricorso della sig.ra O. Mancini avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) 3 febbraio 2005, nella causa T-137/03: O. Mancini contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 15 aprile 2005

(Causa C-172/05 P)

(2005/C 132/39)

Lingua processuale: il francese

Il 15 aprile 2005 la sig.ra O. Mancini, rappresentata dal sig. E. Boigelot, avocat, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) il 3 febbraio 2005, nella causa T-137/03, O. Mancini contro Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare il suo ricorso ricevibile e fondato e

annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 3 febbraio 2005, causa T-137/03, Mancini/Commissione.

La ricorrente chiede inoltre alla Corte di giustizia di statuire essa stessa sulla controversia e, accogliendo il ricorso iniziale della ricorrente nella causa T-137/03, di:

annullare la decisione dell'APN 28 giugno 2002 di non prendere in considerazione la candidatura della ricorrente al posto di consulente medico presso l'unità «Servizio medico Bruxelles» -DG Admin B8;

annullare la decisione esplicita di rigetto del reclamo della ricorrente, presentato ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto il 29 luglio 2002 e respinto con decisione esplicita 23 gennaio 2003, notificata alla ricorrente il 27 gennaio 2003;

annullare la nomina del dott. Dolmans al posto di consulente medico, comportante, in particolare, il rigetto della candidatura della ricorrente al posto vacante;

condannare la convenuta a pagare alla ricorrente la somma di euro 15 000, valutata equitativamente, a titolo di risarcimento dei danni morali e di pregiudizio alla carriera;

ad ogni modo, condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti:

I motivi del ricorso vertono, ai sensi dell'art. 58 dello Statuto della Corte di giustizia, sulla violazione del diritto comunitario e su vizi della procedura dinanzi al Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente.


TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

28.5.2005   

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C 132/22


SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

17 marzo 2005

nella causa T-192/98, Comité des industries du coton et des fibres connexes de l'Union européenne (Eurocoton) contro Consiglio dell'Unione europea (1)

(Dumping - Mancata adozione, da parte del Consiglio, di una proposta di regolamento della Commissione istitutivo di un diritto antidumping definitivo - Assenza della maggioranza semplice necessaria ai fini dell'adozione del regolamento - Obbligo di motivazione)

(2005/C 132/40)

Lingua processuale: l'inglese

Nella causa T-192/98, Comité des industries du coton et des fibres connexes de l'Union européenne (Eurocoton), con sede in Bruxelles (Belgio), rappresentata dai sigg. C. Stanbrook, QC, e A. Dashwood, barrister, contro Consiglio dell'Unione europea (agente: sig. S. Marquardt, assistito dal sig. G.M. Berrisch, avocat), con l'intervento del Regno Unito di Gran Bretagbna e Irlanda del Nord (agente: inizialmente la sig.ra M. Ewing, poi il sig. K. Manji), avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione del Consiglio 5 ottobre 1998, recante rigetto della proposta di regolamento (CE) del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni tessuti di cotone greggi originari della Repubblica popolare cinese, dell'Egitto, dell'India, dell'Indonesia e del Pakistan, riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito dal regolamento (CE) della Commissione 7 aprile 1998, n. 773 (GU L 111, pag. 19), e chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di tali tessuti originari della Turchia presentata dalla Commissione delle Comunità europee il 21 settembre 1998 [documento COM (1998) 540 def.], il Tribunale (Quarta Sezione ampliata), composto dal sig. H. Legal, presidente, dalla sig.ra P. Lindh, dal sig. P. Mengozzi, dalla sig.ra I. Wiszniewska-Białecka e dal sig. V. Vadapalas, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha emesso il 17 marzo 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

La decisione del Consiglio 5 ottobre 1998, recante rigetto della proposta di regolamento (CE) del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni tessuti di cotone greggi originari della Repubblica popolare cinese, dell'Egitto, dell'India, dell'Indonesia e del Pakistan, riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito dal regolamento (CE) della Commissione 7 aprile 1998, n. 773 (GU L 111, pag. 19), e chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di tali tessuti originari della Turchia presentata dalla Commissione delle Comunità europee il 21 settembre 1998 [documento COM (1998) 540 def.], è annullata.

2)

Il Consiglio dell'Unione europea è condannato alle spese.

3)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 160 del 5.6.1999


28.5.2005   

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C 132/22


SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

17 marzo 2005

nella causa T-195/98, Ettlin Gesellschaft für Spinnerei und Weberei AG e.a. contro Consiglio dell'Unione europea (1)

(Dumping - Mancata adozione da parte del Consiglio di una proposta di regolamento della Commissione istitutivo di un diritto antidumping definitivo - Assenza della maggioranza semplice necessaria ai fini dell'adozione del regolamento - Obbligo di motivazione)

(2005/C 132/41)

Lingua processuale: l'inglese

Nella causa T-195/98, Ettlin Gesellschaft für Spinnerei und Weberei AG, con sede in Ettlingen (Germania), Textil Hof Weberei GmbH & Co. KG, con sede in Hof (Germania), Spinnweberei Uhingen GmbH, con sede in Uhingen (Germania), F. A. Kümpers GmbH & Co., con sede in Rheine (Germania),Tenthorey SA, con sede in Eloyes (Francia), Les tissages des héritiers de G. Perrin — Groupe Alain Thirion (HGP-GAT Tissages), con sede in Thiéfosse (Francia), Établissements des fils de Victor Perrin SARL, con sede in Thiéfosse (Francia), Filatures & tissages de Saulxures-sur-Moselotte, con sede in Saulxures-sur-Moselotte (Francia), Tissage Mouline Thillot, con sede in Le Thillot (Francia), Filature Niggeler & Küpfer SpA, con sede in Capriolo (Italia), Standardtela SpA, con sede in Milano (Italia), e Verlener Textilwerk, Grimmelt, Wevers & Co. GmbH, con sede in Velen (Germania), rappresentati dai sigg. C. Stanbrook, QC, e A. Dashwood, barrister, contro Consiglio dell'Unione europea (agente: sig. S. Marquardt, assistito dal sig. G. M. Berrisch, avocat, con l'intervento del Regno Unito di Gran Bretagbna e Irlanda del Nord (agente: inizialmente la sig.ra M. Ewing, poi il sig. K. Manji), avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione del Consiglio 5 ottobre 1998, recante rigetto della proposta di regolamento (CE) del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni tessuti di cotone greggi originari della Repubblica popolare cinese, dell'Egitto, dell'India, dell'Indonesia e del Pakistan, riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito dal regolamento (CE) della Commissione 7 aprile 1998, n. 773 (GU L 111, pag. 19), e chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di tali tessuti originari della Turchia presentata dalla Commissione delle Comunità europee il 21 settembre 1998 [documento COM (1998) 540 def.], il Tribunale (Quarta Sezione ampliata), composto dal sig. H. Legal, presidente, dalla sig.ra P. Lindh, dal sig. P. Mengozzi, dalla sig.ra I. Wiszniewska-Białecka e dal sig. V. Vadapalas, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha emesso il 17 marzo 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

La decisione del Consiglio 5 ottobre 1998, recante rigetto della proposta di regolamento (CE) del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni tessuti di cotone greggi originari della Repubblica popolare cinese, dell'Egitto, dell'India, dell'Indonesia e del Pakistan, riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito dal regolamento (CE) della Commissione 7 aprile 1998, n. 773 (GU L 111, pag. 19), e chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di tali tessuti originari della Turchia presentata dalla Commissione delle Comunità europee il 21 settembre 1998 [documento COM (1998) 540 def.], è annullata.

2)

Il Consiglio dell'Unione europea è condannato alle spese.

3)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 160 del 5.6.1999


28.5.2005   

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C 132/23


SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

17 marzo 2005

nella causa T-177/00, Koninklijke Philips Electronics NV contro Consiglio dell'Unione europea (1)

(Dumping - Mancata adozione, da parte del Consiglio, di una proposta di regolamento della Commissione istitutivo di un diritto antidumping definitivo - Assenza della maggioranza semplice necessaria ai fini dell'adozione del regolamento - Obbligo di motivazione)

(2005/C 132/42)

Lingua processuale: l'inglese

Nella causa T-177/00, Koninklijke Philips Electronics NV, con sede in Eindhoven (Paesi Bassi), rappresentata dai sigg. C. Stanbrook, QC, e F. Ragolle, avocat, contro Consiglio dell'Unione europea (agente: M. S. Marquardt, assistito dal sig. G.M. Berrisch, avocat), avente ad oggetto l'annullamento della decisione del Consiglio 8 maggio 2000, recante rigetto della proposta di regolamento(CE) del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcune parti di sistemi di telecamere originarie del Giappone presentata dalla Commissione delle Comunità europee il 7 aprile 2000 [COM (2000) 195 def.], il Tribunale (Quarta Sezione ampliata), composto dal sig. H. Legal, presidente, dalla sig.ra P. Lindh, dal sig. P. Mengozzi, dalla sig.ra I. Wiszniewska-Białecka e dal sig. V. Vadapalas, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha emesso il 17 marzo 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

La decisione del Consiglio 8 maggio 2000, recante rigetto della proposta di regolamento(CE) del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcune parti di sistemi di telecamere originarie del Giappone presentata dalla Commissione delle Comunità europee il 7 aprile 2000 [COM (2000) 195 def.], è annullata.

2)

Il Consiglio dell'Unione europea è condannato alle spese.


(1)  GU C 273 del 23.9.2000


28.5.2005   

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C 132/24


SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

(Prima Sezione ampliata)

15 marzo 2005, nella causa T-29/02: Global Electronic Finance Management (GEF) SA contro Commissione delle Comunità europee (1)

(«Clausola compromissoria - Inadempimento di un contratto - Domanda riconvenzionale»)

(2005/C 132/43)

Lingua processuale: l'inglese

Nella causa T-29/02, Global Electronic Finance Management (GEF) SA, con sede in Bruxelles (Belgio), rappresentata dagli avv.ti E. Storme e A. Gobien, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. R. Lyal e C. Giolito, assistiti dall'avv. J.Stuyck, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto, per un verso, una domanda basata su una clausola compromissoria ai sensi dell'art. 238 CE, con cui si chiede la condanna della Commissione al pagamento della somma di EUR 40 693 e all'emissione di una nota di accredito per un importo di EUR 273 516, e, per altro verso, una domanda riconvenzionale della Commissione con cui quest'ultima chiede che la ricorrente sia condannata a rimborsarle la somma di EUR 273 516, oltre agli interessi di mora al tasso del 7 % annuo a partire dal 1o settembre 2001, il Tribunale (Prima Sezione ampliata), composto dal sig. B. Vesterdorf, presidente, dai sigg. M. Jaeger e P. Mengozzi, dalla sig.ra M.E. Martins Ribeiro e dal sig. F. Dehousse, giudici; cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore, ha pronunciato, il 15 marzo 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

La domanda della ricorrente intesa ad ottenere, per un verso, il rimborso della somma di 40 693 euro e, per altro verso, l'emissione di una nota di accredito per un importo di 273 516 euro è respinta.

2)

La domanda riconvenzionale della Commissione è accolta e, di conseguenza, la ricorrente è condannata a versare alla Commissione la somma di 273 516 euro, aumentata degli interessi di mora al tasso legale annuo applicabile in Belgio, a partire dal 1o settembre 2001 e sino al completo pagamento del debito.

3)

La ricorrente è condannata alle spese.


(1)  GU C 118 del 18.5.2002.


28.5.2005   

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C 132/24


SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

16 marzo 2005

nella causa T-283/02, EnBW Kernkraft GmbH contro Commissione delle Comunità europee (1)

(Programma TACIS - Servizi forniti in relazione ad una centrale nucleare in Ucraina - Mancata retribuzione - Competenza del Tribunale - Ricorso di risarcimento - Responsabilità non contrattuale)

(2005/C 132/44)

Lingua processuale: il tedesco

Nella causa T-283/02, EnBW Kernkraft GmbH, ex Gemeinschaftskernkraftwerk Neckar GmbH, con sede in Neckarwestheim (Germania), rappresentata dall'avv. S. Zickgraf, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.ra S. Fries e sig. F. Hoffmeister, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto una domanda di risarcimento ai sensi dell'art. 288 CE, diretta al risarcimento del danno asseritamente subito dalla ricorrente in seguito alla mancata retribuzione da parte della Commissione dei servizi da essa forniti, nell'ambito del programma TACIS, riguardanti la centrale nucleare di Zaporojié (Ucraina), il Tribunale (Quarta Sezione), composto dal sig. H. Legal, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. V. Vadapalas, giudici; cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore, ha pronunciato il 16 marzo 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La ricorrente è condannata alle spese.


(1)  GU C 289 del 23.11.2002


28.5.2005   

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C 132/25


SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

16 marzo 2005

nella causa T-112/03, L'Oréal SA contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (1)

(Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Domanda di marchio denominativo FLEXI AIR - Marchio denominativo anteriore FLEX - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Istanza di prova dell'uso effettivo - Art. 8, n. 1, lett. b), art. 8, n. 2, lett. a), ii), e art. 43, n. 2, del regolamento (CE) n. 40/94)

(2005/C 132/45)

Lingua processuale: l'inglese

Nella causa T-112/03, L'Oréal SA, con sede in Parigi (Francia), rappresentata dall'avv. X. Buffet Delmas d'Autane, contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agenti: sig.re B. Filtenborg, S. Laitinen e sig. G. Schneider), procedimento in cui l'altra parte dinanzi alla commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) è Revlon (Svizzera) SA, con sede in Schlieren (Svizzera), avente ad oggetto il ricorso proposto contra la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 15 gennaio 2003 (procedimento R 396/2001-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra L'Oréal SA e la Revlon (Suisse) SA, il Tribunale (Seconda Sezione), composto dal sig. J. Pirrung, presidente, dal sig. A.W.H. Meij e dalla sig.ra I. Pelikánová, giudici; cancelliere: sig.ra B. Pastor, cancelliere aggiunto, ha pronunciato il 16 marzo 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La ricorrente è condannata alle spese.


(1)  GU C 135 del 7.6.2003


28.5.2005   

IT

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C 132/25


SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

17 marzo 2005

nella causa T-160/03, AFCon Management Consultants e a. contro Commissione delle Comunità euroee (1)

(Programma Tacis - Gara d'appalto - Irregolarità della procedura d'aggiudicazione - Ricorso per il risarcimento dei danni)

(2005/C 132/46)

Lingua processuale: l'inglese

Nella causa T-160/03, AFCon Management Consultants, con sede in Bray (Irlanda), Patrick Mc Mullin, residente in Bray, Seamus O'Grady, residente in Bray, rappresentati dal sig. B. O'Connor, solicitor, e dal sig. I. Carreño, avocat, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. J. Enegren e F. Hoffmeister, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto una domanda di risarcimento del danno che si asserisce aver subito per l'irregolarità della procedura di gara d'appalto per un progetto finanziato con il programma Tacis («Progetto FDRUS 9902 — Agricultural extension services in South Russia»), il Tribunale (Quinta Sezione), composto dalla sig.ra P. Lindh, presidente, dai sigg. R. García-Valdecasas e J. D. Cooke, giudici, cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore, ha pronunciato il 17 marzo 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

La Commissione è condannata a versare alla AFCon l'importo di EUR 48 605, maggiorato degli interessi a decorrere dal giorno della pronuncia della presente sentenza fino all'integrale pagamento. Il tasso degli interessi da applicare è calcolato sulla base del tasso fissato dalla Banca centrale europea per le principali operazioni di rifinanziamento, in vigore durante il periodo considerato, maggiorato di due punti. L'importo degli interessi è calcolato in base al metodo degli interessi composti.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Commissione dev'essere condannata alle spese.


(1)  GU C 200 del 23.8.2003


28.5.2005   

IT

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C 132/26


SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

17 marzo 2005

nella causa T-285/03: Agraz, SA e a. contro Commissione delle Comunità europee (1)

(«Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di frutta e verdura - Aiuto alla produzione per i prodotti trasformati a base di pomodori - Metodo di calcolo dell'importo - Campagna 2000/2001»)

(2005/C 132/47)

Lingua processuale: il francese

Nella causa T-285/03, Agraz, SA, con sede in Madrid (Spagna), Agrícola Conservera de Malpica, SA, con sede in Toledo (Spagna), Agridoro Soc. coop. rl, con sede in Pontenure (Italia), Alfonso Sellitto SpA, con sede in Mercato S. Severino (Italia), Alimentos Españoles, Alsat, SL, con sede in Don Benito, Badajoz (Spagna), AR Industrie Alimentari SpA, con sede in Angri (Italia), Argo Food — Packaging & Innovation Co. SA, con sede in Serres (Grecia), Asteris Industrial Commercial SA, con sede in Atene (Grecia), Attianese Srl, con sede in Nocera Superiore (Italia), Audecoop distillerie Arzens — Techniques séparatives (AUDIA), con sede in Montréal (Francia), Benincasa Srl, con sede in Angri, Boschi Luigi & Figli SpA, con sede in Fontanellato (Italia), CAS SpA, con sede in Castagnaro (Italia), Calispa SpA, con sede in Castel San Giorgio (Italia), Campil — Agro Industrial do Campo do Tejo, Lda, con sede in Cartaxo (Portogallo), Campoverde Srl, con sede in Carinola (Italia), Carlo Manzella & C. Sas, con sede in Castel San Giovanni (Italia), Carmine Tagliamonte & C. Srl, con sede in Sant'Egidio del Monte Albino (Italia), Carnes y Conservas Españolas, SA, con sede in Mérida (Spagna), Cbcotti Srl, con sede in Nocera Inferiore (Italia), Cirio del Monte Italia SpA, con sede in Roma (Italia), Consorzio Ortofrutticoli Trasformati Polesano (Cotrapo) Soc. coop. rl, con sede in Fiesso Umbertiano (Italia), Columbus Srl, con sede in Parma (Italia), Compal — Companhia produtora de Conservas Alimentares, SA, con sede in Almeirim (Portogallo), Conditalia Srl, con sede in Nocera Superiore, Conservas El Cidacos, SA, con sede in Autol (Spagna), Conservas Elagón, SA, con sede in Coria (Spagna), Conservas Martinete, SA, con sede in Puebla de la Calzada (Spagna), Conservas Vegetales de Extremadura, SA, con sede in Bajadoz, Conserve Italia Soc. coop. rl, con sede in San Lazzaro di Savena (Italia), Conserves Francia SA, con sede in Nîmes (Francia), Conserves Guintrand SA, con sede in Carpentras (Francia), Conservificio Cooperativo Valbiferno Soc. coop. rl, con sede in Guglionesi (Italia), Consorzio Casalasco del Pomodoro Soc. coop. rl, con sede in Rivarolo del Re ed Uniti (Italia), Consorzio Padano Ortofrutticolo (Copador) Soc. coop. rl, con sede in Collecchio (Italia), Copais Food and Beverage Company SA, con sede in Nea Ionia (Grecia), Tin Industry D. Nomikos SA, con sede in Marousi (Grecia), Davia Srl, con sede in Gragnano (Italia), De Clemente Conserve Srl, con sede in Fisciano (Italia), DE. CON Srl, con sede in Scafati (Italia), Desco SpA, con sede in Terracina (Italia), «Di Lallo» — Di Teodoro di Lallo & C. Snc, con sede in Scafati, Di Leo Nobile — SpA Industria Conserve Alimentari, con sede in Castel San Giorgio, Marotta Emilio, con sede in Sant'Antonio Abate (Italia), E. & O. von Felten SpA, con sede in Fontanini (Italia), Egacoop, S. Coop., Lda, con sede in Andosilla (Spagna), Elais SA, con sede in Atene, Emiliana Conserve Srl, con sede in Busseto (Italia), Perano Enrico & Figli Spa, con sede in San Valentino Torio (Italia), FIT — Fomento da Indústria do Tomate, SA, con sede in Águas de Moura (Portogallo), Faiella & C. Srl, con sede in Scafati, «Feger» di Gerardo Ferraioli SpA, con sede in Angri, Fratelli D'Acunzi Srl, con sede in Nocera Superiore, Fratelli Longobardi Srl, con sede in Scafati, Fruttagel Soc. coop. rl, con sede in Alfonsine (Italia), G3 Srl, con sede in Nocera Superiore, Giaguaro SpA, con sede in Sarno (Italia), Giulio Franzese Srl, con sede in Carbonara di Nola (Italia), Greci Geremia & Figli SpA, con sede in Parma, Greci — Industria Alimentare SpA, con sede in Parma, Greek Canning Co. SA Kyknos, con sede in Nauplia (Grecia), Grilli Paolo & Figli — Sas di Grilli Enzo e Togni Selvino, con sede in Gambettola (Italia), Heinz Iberica, SA, con sede in Alfaro (Spagna), IAN — Industrias Alimentarias de Navarra, SA, con sede in Vilafranca (Spagna), Industria Conserve Alimentari Aniello Longobardi — Di Gaetano, Enrico & Carlo Longobardi Srl, con sede in Scafati, Industrias de Alimentação Idal, Lda, con sede in Benavente (Portogallo), Industrias y Promociones Alimentícias, SA, con sede in Miajadas (Spagna), Industrie Rolli Alimentari SpA, con sede in Roseto degli Abruzzi (Italia), Italagro — Indústria de Transformação de Produtos Alimentares, SA, con sede in Castanheira do Ribatejo (Portogallo), La Cesenate Conserve Alimentari SpA, con sede in Cesena (Italia), La Dispensa di Campagna Srl, con sede in Castagneto Carducci (Italia), La Doria SpA, con sede in Angri, La Dorotea di Giuseppe Alfano & C. Srl, con sede in Sant'Antonio Abate, La Regina del Pomodoro Srl, con sede in Sant'Egidio del Monte Albino, «La Regina di San Marzano» di Antonio, Felice e Luigi Romano Snc, con sede in Scafati, La Rosina Srl, con sede in Angri, Le Quattro Stelle Srl, con sede in Angri, Lodato Gennaro & C. SpA, con sede in Castel San Giorgio, Louis Martin production SAS, con sede in Monteux (Francia), Menú Srl, con sede in Medolla (Italia), Mutti SpA, con sede in Montechiarugolo (Italia), National Conserve Srl, con sede in Sant'Egidio del Monte Albino, Nestlé España, SA, con sede in Miajadas, Nuova Agricast Srl, con sede in Verignola (Italia), Pancrazio SpA, con sede in Cava De' Tirreni (Italia), Pecos SpA, con sede in Castel San Giorgio, Pelati Sud di De Stefano Catello Sas, con sede in Sant'Antonio Abate, Pomagro Srl, con sede in Fisciano, Pomilia Srl, con sede in Nocera Superiore, Prodakta SA, con sede in Atene, Raffaele Viscardi Srl, con sede in Scafati, Rispoli Luigi & C. Srl, con sede in Altavilla Silentina (Italia), Rodolfi Mansueto SpA, con sede in Collecchio, Riberal de Navarra S. en C., con sede in Castejon (Spagna), Salvati Mario & C. SpA, con sede in Mercato San Severino, Saviano Pasquale Srl, con sede in San Valentino Torio, Sefa Srl, con sede in Nocera Superiore, Serraiki Konservopia Oporokipeftikon Serko SA, con sede in Serres, Sevath SA, con sede in Xanthi (Grecia), Silaro Conserve Srl, con sede in Nocera Superiore, ARP — Agricoltori Riuniti Piacentini Soc. coop. rl, con sede in Gariga di Podenzano (Italia), Société coopérative agricole de transformations e de ventes (SCATV), con sede in Camaret-sur-Aigues (Francia), Sociedade de Industrialização de Produtos Agrícolas — Sopragol, SA, con sede in Mora (Portogallo), Spineta SpA, con sede in Pontecagnano Faiano (Italia), Star Stabilimento Alimentare SpA, con sede in Agrate Brianza (Italia), Steriltom Aseptic — System Srl, con sede in Piacenza (Italia), Sugal Alimentos, SA, con sede in Azambuja (Portogallo), Sutol — Indústrias Alimentares, Lda, con sede in Alcácer do Sal (Portogallo), Tomsil — Sociedade Industrial de Concentrado de Tomate, SA, con sede in Ferreira do Alentejo (Portogallo), Transformaciones Agrícolas de Badajoz, SA, con sede in Villanueva de la Serena (Spagna), Zanae — Nicoglou levures de boulangerie industrie commerce alimentaire SA, con sede in Salonicco (Grecia), rappresentate dai sigg. J. da Cruz Vilaça, R. Oliveira, M. Melícias e D. Choussy, avocats, contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig. M. Nolin, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto il ricorso per il risarcimento dei danni che le ricorrenti asseriscono di aver subito come conseguenza del metodo adottato per il calcolo dell'importo dell'aiuto alla produzione previsto dal regolamento (CE) della Commissione 12 luglio 2000, n. 1519, che stabilisce, per la campagna di commercializzazione 2000/01, il prezzo minimo e l'importo dell'aiuto per i prodotti trasformati a base di pomodoro (GU L 174, pag. 29), il Tribunale (Terza Sezione), composto dal sig. J. Azizi, presidente, dal sig. F. Dehousse e dalla sig.ra E. Cremona, giudici; cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale, ha pronunciato, il 17 marzo 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Le ricorrenti sopporteranno cinque sesti delle loro spese e la Commissione sopporterà, oltre alle proprie spese, un sesto delle spese delle ricorrenti.


(1)  GU C 251 del 18.10.2003.


28.5.2005   

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C 132/27


SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

16 marzo 2005

nella causa T-329/03, Fabio Andrés Ricci contro Commissione delle Comunità europee  (1)

(Pubblico impiego - Concorso - Condizioni di ammissione - Esperienza professionale - Decisioni della commissione giudicatrice - Natura del controllo esercitato dall'autorità che ha il potere di nomina - Valutazione dell'esperienza - Legittimo affidamento)

(2005/C 132/48)

Lingua processuale: l'italiano

Nella causa T-329/03, Fabio Andrés Ricci, residente in Torino, rappresentato dall'avv. M. Condinanzi, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. J. Currall e dalla sig.ra H. Tserepa-Lacombe, assistiti dall'avv. A. Dal Ferro, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione di non assumere il ricorrente nell'ambito dell'avviso di posto vacante COM/2001/5265/R, il Tribunale (Seconda Sezione), composto dai sigg. J. Pirrung, presidente, N.J. Forwood e S. Papasavvas, giudici, cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale, ha pronunciato il 16 marzo 2005 una sentenza il cui dispositivo ha il seguente tenore:

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 275 del 15.11.2003.


28.5.2005   

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SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

17 marzo 2005

nella causa T-362/03: Antonio Milano contro Commissione delle Comunità europee (1)

(«Pubblico impiego - Assunzione - Concorso - Rigetto di una candidatura - Ricorso di annullamento e domanda di risarcimento danni»)

(2005/C 132/49)

Lingua processuale: l'italiano

Nella causa T-362/03, Antonio Milano, residente in Isernia, rappresentato dall'avv. S. Scarano, contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig. J. Currall, assistito dall'avv. A. Dal Ferro, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto la domanda di annullamento delle decisioni recanti rigetto della candidatura del ricorrente al concorso generale COM/A/4/02, volto a costituire un elenco di idonei per l'assunzione del capo della Rappresentanza (grado A3) a Roma, e di condanna della convenuta al risarcimento dei danni, il Tribunale (Terza Sezione), composto dal sig. M. Jaeger, presidente, dal sig. J. Azizi e dalla sig.ra E. Cremona, giudici; cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale, ha pronunciato, il 17 marzo 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 304 del 13.12.2003.


28.5.2005   

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ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

16 febbraio 2005

nella causa T-142/03: Fost Plus VZW contro Commissione delle Comunità europee (1)

(Ricorso di annullamento - Ricorso proposto da una persona giuridica - Atto che la riguarda individualmente - Decisione 2003/82/CE - Obiettivi di recupero e di riciclaggio dei materiali e dei rifiuti di imballaggio - Direttiva 94/62/CE - Irricevibilità)

(2005/C 132/50)

Lingua processuale: l'olandese

Nella causa T-142/03, Fost Plus VZW, con sede in Bruxelles (Belgio), rappresentata dagli avv.ti. P. Wytinck e H. Viene, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. M. van Beek e M. Konstantidinis, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto l'annullamento dell'art. 1 della decisione della Commissione 29 gennaio 2003, 2003/82/CE, che conferma le misure notificate dal Belgio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 6, della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 31, pag. 32), il Tribunale (Terza Sezione), composto, in camera di consiglio, dal sig. J. Azizi, presidente, e dai sigg. M. Jaeger e F. Dehousse, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha emesso, il 16 febbraio 2005, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è irricevibile.

2)

La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla convenuta.


(1)  GU C 146 del 21.6.2003.


28.5.2005   

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ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

19 gennaio 2005

nella causa T-372/03, Yves Mahieu contro Commissione delle Comunità europee (1)

(Dipendenti - Termini di reclamo e di ricorso - Rigetto implicito del reclamo - Irricevibilità)

(2005/C 132/51)

Lingua processuale: il francese

Nella causa T-372/03, Yves Mahieu, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente a Auderghem (Belgio), rappresentato dall'avvocato L. Vogel, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. J. Currall e H. Krämer, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto, da una parte, una domanda di annullamento della decisione implicita di rigetto del reclamo presentato dal ricorrente il 29 ottobre 2002 contro la decisione della Commissione 6 agosto 2002 che aveva respinto la sua domanda fondata sugli artt. 24 e 90, n. 1, dello statuto, rispetto agli atti di molestia psicologica che egli ritiene di aver subito, e dall'altra, una domanda di risarcimento, il Tribunale (Quinta Sezione), composto dai sigg. M. Vilaras, presidente, F. Dehousse e D. Šváby, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha emesso il 19 gennaio 2005 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è irricevibile.

2)

Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 7 del 10.01.2004


28.5.2005   

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ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

14 febbraio 2005

nella causa T-81/04, Bouygues SA et Bouygues Telecom contro Commissione delle Comunità europee (1)

(Aiuto di Stato - Telefonia mobile - Denuncia - Ricorso in carenza - Posizione assunta dalla Commissione che pone termine all'inadempimento - Non luogo a statuire - Ricorso di annullamento - Lettera interlocutoria - Irricevibilità)

(2005/C 132/52)

Lingua processuale: il francese

Nella causa T-81/04, Bouygues SA, con sede in Parigi (Francia), e Bouygues Telecom, con sede in Boulogne-Billancourt (Francia), rappresentate dagli avv. B. Amory e A. Verheyden, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. J. L. Buendía Sierra, C. Giolito e M. Niejahr, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto, in via principale, la domanda ex art. 232 CE volta a far dichiarare che la Commissione si è astenuta dal pronunciarsi, in violazione del Trattato CE, non prendendo posizione sulla censura, di cui alla denuncia delle ricorrenti, relativa agli aiuti concessi dalle autorità francesi alla Orange France ed alla SFR mediante la riduzione retroattiva del corrispettivo dovuto per la licenza UMTS (Universal Mobile Telecommunication System) attribuita a tali imprese e, in subordine, la domanda ex art. 230 CE di annullamento della decisione recante rigetto della censura di tale denuncia, che si troverebbe in una lettera della Commissione rivolta alle ricorrenti in data 11 dicembre 2003, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dal sig. H. Legal, presidente, dal sig. P. Mengozzi e dalla sig.ra I. Wiszniewska-Białecka, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha emesso il 14 febbraio 2005 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Non vi è luogo a procedere sulla domanda volta a far dichiarare che la Commissione si è astenuta dal pronunciarsi quanto alla censura, di cui alla denuncia delle ricorrenti, relativa alla riduzione retroattiva del corrispettivo dovuto per la licenza UMTS concessa alla Orange ed alla SFR dalle autorità francesi.

2)

La domanda in subordine, di annullamento della decisione di cui alla lettera della Commissione 11 dicembre 2003, è respinta in quanto irricevibile.

3)

Non vi è luogo a procedere sulle domande di intervento presentate dalla Société française et radiotéléphone (SFR) e dalla Orange France SA.

4)

La Bouygues SA e la Bouygues Telecom sopporteranno la metà delle spese.

5)

La Commissione sopporterà la metà delle spese.


(1)  GU C 106 del 30.4.2004


28.5.2005   

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ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

10 febbraio 2005

nella causa T-291/04 R: Enviro Tech Europe Ltd e Enviro Tech International, Inc. contro Commissione delle Comunità europee

(«Procedimento sommario - Direttive 67/548/CEE e 2004/73/CE»)

(2005/C 132/53)

Lingua processuale: l'inglese

Nella causa T-291/04 R, Enviro Tech Europe Ltd, con sede in Surrey (Regno Unito), e Enviro Tech International, Inc., con sede in Chicago, Illinois (Stati Uniti), rappresentate dagli avv.ti C. Mereu e K. Van Maldegem, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. X. Lewis e sig.ra D. Recchia, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto la domanda diretta, da un lato, a che venga sospesa l'inclusione del bromuro di n-propilene nella direttiva della Commissione 29 aprile 2004, 2004/73/CE recante 29o adeguamento al progresso tecnico della direttiva del Consiglio 67/548/CE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 152, pag. 1), e, dall'altro, a che vengano disposti altri provvedimenti provvisori, il presidente del Tribunale ha emesso, il 10 febbraio 2005, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


28.5.2005   

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C 132/30


Ricorso di P contro la Commissione delle Comunità europee, proposto l'11 febbraio 2005

(Causa T-103/05)

(2005/C 132/54)

Lingua processuale: lo spagnolo

L'11 febbraio 2005, P, con domicilio in Barcellona (Spagna), rappresentato dal sig. D. Matías Griful i Ponsati, abogado del Ilustre Collegio de Barcelona, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

1)

annullare l'impugnata decisione del 28 ottobre 2004 come pure la decisione 10 maggio 2004;

2)

riconoscere il diritto del ricorrente a percepire le sue retribuzioni dal 15 aprile 2004, fino a che non sarà stato dichiarato guarito e considerato idoneo al lavoro;

3)

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Il presente ricorso si dirige contro la decisione dell'APN 28 ottobre 2004, con la quale, oltre ad aver osservato che il servizio medico della convenuta aveva confermato che il ricorrente era in condizioni di spostarsi e di lavorare in regime di Formula tempo, veniva confermata la sospensione dello stipendio dal 15 aprile 2004, fino alla data di rientro in servizio presso la sua sede in Bruxelles.

A questo riguardo viene affermato che il ricorrente, la cui nomina a un posto presso la Rappresentanza della Commissione a Barcellona veniva giustificata per la sua situazione familiare, veniva afflitto da un quadro ansioso-depressivo quale conseguenza della soppressione del suo posto di lavoro nella detta rappresentanza.

A sostegno delle sue conclusioni il ricorrente deduce:

Violazione degli art. 11, 12 e 13 della Carta sociale europea, nella parte in cui riconosce i diritti alla tutela della salute, alla sicurezza sociale e all'assistenza sociale e medica.

Violazione della parte II del Codice europeo di Sicurezza sociale 16 aprile 1966, e in particolare il relative articolo 10 in quanto, concedendo il diritto alla visita a domicilio da parte del medico, viene attribuito il diritto affinché l'infermo non si sposti dal suo domicilio.

Violazione degli artt. 10 della Convenzione e n. 102 e 13 della Convenzione n. 130 dell'OIL.

Violazione degli art. 72 e 73 dello Statuto.

Il ricorrente infine afferma di non riconoscere i motivi per cui viene presa in considerazione la possibilità di lavorare solo Formula giornata.


28.5.2005   

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C 132/30


Ricorso del sig. David Tas contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 2 marzo 2005

(Causa T-124/05)

(2005/C 132/55)

Lingua processuale: il francese

Il 2 marzo 2005 il sig. David Tas, residente a Bruxelles, rappresentato dagli avv.ti Sébastien Orlandi, Xavier Martin, Albert Coolen, Jean-Noël Louis e Etienne Marchal, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della commissione di concorso EPSO/A/4/03 di non ammettere il ricorrente alle prove di concorso,

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, titolare di un titolo universitario di «M. SC. in Business Administration», ha presentato la propria candidatura al concorso EPSO/A/4/03 per la costituzione di un elenco di riserva per l'assunzione di amministratori aggiunti di grado A8 nei settori dell'audit e contesta la decisione della commissione di non ammetterlo al concorso sulla base del rilievo che il suo titolo universitario non soddisferebbe i requisiti del bando di concorso.

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce la violazione dei requisiti di ammissione previsti nel bando di concorso, nonché un errore manifesto di valutazione. Il ricorrente fa valere, del pari, che almeno due altri candidati, ammessi alle prove di concorso, sarebbero in possesso del medesimo titolo, rilasciato dalla medesima facoltà della medesima università e deduce, su tale base, la violazione del principio di parità di trattamento.


28.5.2005   

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C 132/31


Ricorso della sig.ra Sandrine Corvoisier e a. contro la Banca Centrale Europea, proposto il 9 marzo 2005

(Causa T-126/05)

(2005/C 132/56)

Lingua processuale: il francese

Il 9 marzo 2005 le sig. re Sandrine Corvoisier, Roberta Friz, Hundjy Preud'homme ed Elvira Rosati, tutte residenti in Francoforte sul Meno (Germania), rappresentate dagli avv.ti Georges Vandersanden e Laure Levi, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Banca Centrale Europea.

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare l'avviso di posto vacante ECB/156/04 relativo a sei posti di «Records Managements Specialists»;

in eventu, annullare le decisioni di rigetto degli «administrative reviews» e «grievance procedures» presentati dalle ricorrenti, decisioni datate, rispettivamente, 1o ottobre e 21 dicembre 2004 e notificate tra il 27 dicembre 2004 e il 13 gennaio 2005;

annullare ogni decisione adottata in esecuzione dell'avviso di posto vacante, segnatamente le decisioni di assunzione;

ingiungere alla convenuta di produrre il proprio fascicolo amministrativo;

condannare la convenuta al risarcimento dei danni materiali, fissati ex æquo et bono e provvisoriamente in EUR 40 000, e dei danni morali, fissati ex æquo et bono in EUR 4;

condannare la convenuta alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti ricoprono in seno alla BCE un posto di «Research Analyst» (analista di ricerca), di grado E/F. Per accedere a tale posto era richiesto, inter alia, un titolo di studi di livello universitario.

Il 13 luglio 2004 la convenuta pubblicava l'avviso di posto vacante in causa, per l'assunzione di sei «Records Management Specialists» (esperti della gestione informatizzata dei documenti) col compito di assistere e di completare l'unità Archivi della Banca. I posti da ricoprire sono del medesimo grado rivestito dalle ricorrenti, vale a dire di grado E/F. L'avviso di posto vacante richiede ai candidati di aver compiuto studi secondari.

A sostegno del ricorso le ricorrenti deducono la violazione dell'art. 20.2 del regolamento interno della BCE, degli orientamenti della BCE in materia di «development track», della circolare amministrativa sull'assunzione e del principio «patere legem ipse quam fecisti». Con riferimento al fatto che il possesso di un titolo universitario era un requisito indispensabile per la loro assunzione, mentre l'avviso impugnato richiedeva soltanto studi secondari, le ricorrenti deducono altresì la violazione del divieto di discriminazione. Esse lamentano, inoltre, la violazione degli artt. 45 e 46 delle Condizioni d'impiego, perché il comitato del personale non sarebbe stato preventivamente consultato, nonché, infine, un errore manifesto di valutazione.


28.5.2005   

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C 132/31


Ricorso del sig. Dominique Albert-Bousquet unitamente ad altre 142 persone contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 14 marzo 2005

(Causa T-130/05)

(2005/C 132/57)

Lingua processuale: il francese

Il 14 marzo 2005, il sig. Dominique Albert-Bousquet, residente in Bruxelles (Belgio), unitamente ad altri 142 dipendenti, tutti rappresentati dagli avv. Sébastien Orlandi, Xavier Martin, Albert Coolen, Jean-Noël Louis e Etienne Marchal, con domicilio eletto a Lussemburgo, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

I ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

annullare le decisioni di nomina in ruolo dei ricorrenti nella parte in cui il relativo grado di assunzione è stato fissato ai sensi dell'art. 12 dell'allegato XIII dello Statuto,

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti:

I ricorrenti nella specie, assunti tutti successivamente al 1o maggio 2004 quali vincitori di concorsi il cui bando era stato pubblicato anteriormente a tale data, si oppongono alla pretesa discriminazione risultante dal fatto che il loro inquadramento, ai sensi dell'art. 12 dell'allegato XIII del regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004, recante modifica dello Statuto dei dipendenti, differisce da quello dei vincitori dei medesimi concorsi, assunti anteriormente all'entrata in vigore della detta modifica dello Statuto.

A sostegno della loro domanda i ricorrenti deducono quanto segue:

violazione del principio di parità di trattamento,

violazione degli artt. 31, n. 1, e 29, n. 1, dello Statuto,

violazione dell'art. 5, n. 5, dello Statuto,

violazione del principio del legittimo affidamento.

I ricorrenti ritengono, a tal riguardo, che dalla giurisprudenza comunitaria risulterebbe che i vincitori di uno stesso concorso si trovano in una situazione analoga e devono quindi beneficiare dello stesso trattamento. Essi hanno inoltre presentato la loro candidatura al fine di essere assunti per i posti vacanti indicati nei relativi bandi di concorso e potevano quindi nutrire una ragionevole aspettativa di essere assunti per i posti e con il grado indicati nei rispettivi bandi di concorso.


28.5.2005   

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C 132/32


Ricorso del sig. Carlos Andrés e a. contro la Banca centrale europea, presentato il 21 marzo 2005

(Causa T-131/05)

(2005/C 132/58)

Lingua processuale: il francese

Il 21 marzo 2005 il sig. Carlos Andrés, residente a Francoforte sul Meno, unitamente a 8 altri ricorrenti, rappresentati dagli avv.ti Georges Vandersanden e Laure Levi, hanno presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Banca centrale europea.

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare i bollettini degli stipendi relativi al mese di luglio 2004,

condannare la convenuta al risarcimento del danno subito dai ricorrenti, ove tale danno è pari a EUR 5 000 per ricorrente, in ragione di una perdita del potere di acquisto dal 1o luglio 2001, ad arretrati della relativa retribuzione, ad un aumento della retribuzione dei ricorrenti dell'1,86 % per il periodo dal 1o luglio 2001 al 30 giugno 2002, allo 0,92 % per il periodo dal 1o luglio 2002 al 30 giugno 2003 e al 2,09 % per il periodo dal 1o luglio 2003 al 30 giugno 2004, oltre interessi sull'importo degli arretrati della retribuzione dei ricorrenti a decorrere dalla loro rispettiva scadenza sino al giorno del loro saldo effettivo. Detto tasso di interesse deve essere calcolato sulla base del tasso fissato dalla Banca centrale europea per le operazioni principali di rifinanziamento, applicabile durante il periodo interessato, aumentato di due punti,

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

L'oggetto della presente controversia è costituito dall'aumento della retribuzione contenuto nei bollettini degli stipendi dei ricorrenti di luglio 2004, che sarebbe stato stabilito in violazione dell'obbligo di consultazione del personale della Banca Centrale europea (BCE), dei metodi di calcolo relativi agli adeguamenti generali delle retribuzioni, come stabiliti in un accordo tra partners sociali (il «memorandum of understanding»). Si contesta, del pari, che l'aumento di cui trattasi, applicato a seguito della sentenza del Tribunale 20 novembre 2003, nella causa T-63/02, Cerafogli e Poloni/BCE (RaccPI, pag. IA-291 e II-1405), non ha avuto effetti retroattivi per gli anni 2001, 2002 e 2003.

A fondamento della loro domanda, i ricorrenti deducono:

la violazione sia degli artt. 45 e 46 delle «conditions of employment», sia del «memorandum of understanding», nonché del principio di sana amministrazione,

la violazione dell'obbligo di motivazione, nonché la sussistenza, nella specie, di un errore manifesto di valutazione. Viene precisato, a tal riguardo, che le tabelle fissate dalla Banca per giustificare la proposta di percentuale dell'aumento retributivo di cui trattasi costituirebbero il risultato di un'erronea applicazione dei metodi di calcolo,

la violazione del principio di tutela del legittimo affidamento.


28.5.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 132/33


Ricorso del Regno del Belgio contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 26 marzo 2005

(Causa T-134/05)

(2005/C 132/59)

Lingua processuale: il francese

Il 26 marzo 2005 il Regno del Belgio, rappresentato dai sigg. Jean-Pierre Buyle e Christophe Steyaert, avvocati, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente richiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione 19 gennaio 2005, nella parte in cui enuncia che i «debiti pregressi FSE» non sono prescritti e, se necessario, nella parte in cui stabilisce che tali debiti producono un interesse moratorio calcolato in base all'art. 86 del regolamento n. 2342/2002/CE;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti:

A partire dal 1987 e fino al 1992 la Commissione ha chiesto al ricorrente il rimborso di alcune somme provenienti dal Fondo Sociale Europeo (FSE), trasferite dalla Commissione direttamente ai diversi organismi belgi che agivano in qualità di promotori, ma non utilizzate da questi ultimi in modo conforme alla normativa relativa al FSE.

Nel 2004 Commissione ha proceduto alla compensazione di alcuni debiti pregressi del ricorrente con crediti di quest'ultimo nei confronti della Commissione. A seguito di tali compensazioni, il ricorrente ha inviato alla Commissione numerose lettere alle quali la Commissione ha risposto con la decisione impugnata, indicando che i debiti pregressi non erano prescritti, contrariamente a quanto faceva valere il ricorrente.

A sostegno del proprio ricorso il ricorrente sostiene che i debiti di cui trattasi sono prescritti ai sensi dell'art. 3.1 del regolamento n. 2988/95/CE o, in subordine, ai sensi delle disposizioni del diritto belga, applicabile nel caso di specie in conformità all' art. 2.4 del regolamento n. 2988/95/CE.

Il ricorrente contesta altresì l'imposizione, da parte della Commissione, degli interessi di mora. Secondo il ricorrente esiste nella fattispecie una normativa specifica, vale a dire i regolamenti nn. 1865/90/CEE e 448/2001/CE, che derogano all'art. 86 del regolamento n. 2342/2002/CE invocato dalla Commissione per giustificare l'imposizione degli interessi di mora. Il ricorrente sostiene che tale normativa specifica non prevede l'imposizione degli interessi di mora relativi alle azioni FSE decise prima del 6 luglio 1990 e che, pertanto, la Commissione non può esigere interessi di mora per i debiti in questione.


28.5.2005   

IT

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C 132/33


Ricorso del sig. Franco Campoli contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 29 marzo 2005

(Causa T-135/05)

(2005/C 132/60)

Lingua processuale: il francese

Il 29 marzo 2005 il sig. Franco Campoli, residente in Londra, rappresentato dagli avv.ti Stéphane Rodrigues e Alice Jaume, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare l'annullamento della decisione dell'APN 13 dicembre 2004, che respinge il reclamo presentato dal ricorrente ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, in uno con, da un lato, la decisione dell'APN contestata nel detto reclamo, la quale ha modificato con effetto 1o maggio 2004 il coefficiente correttore, l'assegno di famiglia e l'assegno scolastico forfetario applicabili alla pensione del ricorrente, e con, dall'altro, i cedolini pensione del ricorrente, in quanto danno applicazione a tale ultima decisione a partire dal mese di maggio 2004;

condannare la convenuta alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, nella presente causa, chiede in sostanza l'applicazione del coefficiente correttore applicabile alla sua pensione prima del 1o maggio 2004, e la chiede con effetto retrodatato al 1o maggio 2004.

Rammenta, al riguardo, che, al fine di assicurare la transizione dal vecchio al nuovo regime del coefficiente correttore, dopo le modifiche del sistema statutario della Funzione pubblica europea, l'art. 20, n. 2, dell'allegato XIII dello Statuto prevede un periodo transitorio di cinque anni, dal 1o maggio 2004 al 1o maggio 2009, in cui il coefficiente correttore è progressivamente ridotto.

A sostegno del ricorso il sig. Campoli solleva fondamentalmente un'eccezione d'illegittimità, ai sensi dell'art. 241 CE, per illegittimità dell'applicazione nel caso di specie dell'art. 20 dell'allegato XIII dello Statuto.

Egli deduce al riguardo:

la violazione del suo legittimo affidamento, tenuto conto delle assicurazioni che gli sarebbero state fornite dall'amministrazione, secondo le quali il nuovo Statuto non avrebbe avuto ripercussioni negative sulla sua situazione;

l'inosservanza del principio di parità di trattamento e del divieto di discriminazione, tenuto conto del distinguo operato in funzione del luogo di residenza dei dipendenti in servizio e ammessi alla pensione;

l'inosservanza dei suoi diritti quesiti, tenuto conto della modifica apportata alle sue condizioni fondamentali d'impiego, quali sussistevano alla data del suo pensionamento;

la violazione del principio di buona amministrazione.


28.5.2005   

IT

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C 132/34


Ricorso dell'EARL Salvat Père et Fils e altri contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 30 marzo 2005

(Causa T-136/05)

(2005/C 132/61)

Lingua processuale: il francese

Il 30 marzo 2005 l'EARL Salvat Père et Fils, con sede a Saint-Paul de Fenouillet (Francia), il Comité interprofessionnel des vins doux naturels et vins de liqueur à appellations contrôlées (Comitato interprofessionale dei vini dolci naturali e vini liquorosi a denominazione controllata), con sede in Perpignan (Francia), e il Comité national des interprofessionnels des vins à appellation d'origine (comitato nazionale delle organizzazioni interprofessionale dei vini a denominazione d'origine), con sede a Parigi, rappresentati dai sigg. Hugues Calvet e Olivier Billard, avvocati, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare gli artt. 1.1 e 1.3 della decisione della commissione 19 gennaio 2005 riguardante il «Plan Rivesaltes» e gli oneri parafiscali CIVDN (istituiti dal Comité interprofessionnel des vins doux naturels) posti in esecuzione dalla Francia;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con la decisione impugnata la Commissione ha stabilito che l'indennità di sospensione della produzione, determinata per ettaro di coltivazione, finanziata con un contributo interprofessionale nell'ambito del «Plan Rivesaltes» e le azioni di pubblicità-promozione e di funzionamento delle denominazioni d'origine controllata «Rivesaltes», «Grand Rousillon», «Muscat de Rivesaltes» e «Banyuls» finanziate con contributi interprofessionali costituivano aiuti di Stato ai sensi dell'art. 87 CE.

I ricorrenti chiedono l'annullamento di tale decisione rilevando in primo luogo l'insufficienza della motivazione, in violazione dell'art. 253 CE, che non consente ai ricorrenti di comprendere i motivi che hanno portato la Commissione a ritenere che i criteri stabiliti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia relativi agli aiuti di Stato fossero nel caso di specie soddisfatti. I ricorrenti rilevano inoltre che la decisione impugnata violerebbe l'art. 87 CE, in quanto la Commissione non avrebbe dimostrato né che le misure controverse sarebbero state finanziate con risorse lasciate nella disponibilità delle autorità nazionali, né che i contributi interprofessionali destinati a finanziare le azioni di pubblicità-promozione e di funzionamento delle denominazioni d'origine controllata sarebbero da imputare allo Stato.


28.5.2005   

IT

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C 132/34


Ricorso del Gruppo LA PERLA S.p.A. contro l'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno (marchi, disegni, modelli) proposto il 1o aprile 2005

(Causa T-137/05)

(2005/C 132/62)

Lingua di presentazione del ricorso: l'italiano

Il 1o aprile 2005, il Gruppo LA PERLA S.p.A., rappresentato e difeso dagli avvocati Renzo Maria Morresi e Alberto Dal Ferro, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno.

L'altra parte del procedimento dinanzi alla Commissione di ricorso era: Cielo Brands — Gestao e Investimentos Lda.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare totalmente la decisione impugnata facendo rivivere la decisione della Divisione di Annullamento e comunque dichiarare la nullità del marchio contestato;

condannare Cielo Brands — Gestao e Investimentos Lda alle spese di tutto il procedimento, compresi i precedenti due gradi di ricorso presso l'UAMI.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato, oggetto dell'azione di nullità:

Marchio denominativo «NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC» — Domanda di registrazione n. 713.446, per prodotti della classe 14 (articoli di gioielleria, oreficeria ed orologeria, metalli preziosi, perle, pietre preziose).

Titolare del marchio comunitario:

Cielo Brands — Gestao e Investimentos Lda.

Parte che richiede la nullità del marchio comunitario:

La ricorrente.

Diritti di marchio dell'attrice in nullità:

Marchi italiani:

«La PERLA» (marchio figurativo, n. 769.526), per prodotti della classe 25.

«LA PERLA PARFUMS» (denominativo, n. 776.082), per prodotti della classe 3.

«La PERLA» (figurativo, n. 804.992), per prodotti delle classi 3, 9, 14, 16, 18, 24, 25 e 35.

La PERLA (figurativo, n. GE2000 C 000428), per prodotti della classe 3.

«La PERLA» (figurativo, n. GE2002 C 000181), per prodotti della classe 3.

Decisione della Divisione d'Annullamento:

Accogliere la domanda di dichiarazione di nullità e dichiarare la nullità del marchio comunitario.

Decisione della Commissione di ricorso:

Accogliere il ricorso e annullare la decisione della Divisione d'Annullamento.

Motivi fatti valere:

Violazione dell'articolo 8, n. 5, e n. 1, lett. a) e b), nonché dell'articolo 73 del Regolamento (CE) n. 40/94, sul marchio comunitario.

Violazione della regola 50, par. 2, lett. h) del regolamento n. 2868/95, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94.


28.5.2005   

IT

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C 132/35


Ricorso della sig.ra Charlotte Becker e altri contro il Parlamento europeo, proposto il 31 marzo 2005

(Causa T-139/05)

(2005/C 132/63)

Lingua processuale: il francese

Il 31 marzo 2005, la sig.ra Charlotte Becker, residente in Mentone (Francia), il sig. Seamus Killeen, residente in Sutton (Dublino), il sig. Robert Payne, residente in Terenure (Dublino), la sig.ra Deirdre Gallagher, residente in Terenure, il sig. Paul Van Raij, residente in Overveen (Paesi Bassi) e il sig. Wilhemus Van Miltenburg, residente in Huizen (Paesi Bassi), rappresentati dagli avv.ti Georges Vandersanden, Laure Levi e Aurore Finchelstein, hanno proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro il Parlamento europeo.

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare i bollettini di pensione del mese di maggio 2004 dei ricorrenti, ad eccezione della sig.ra Gallagher, con conseguente applicazione di un coefficiente correttore pari a quello della capitale del loro paese di residenza o, almeno, di un coefficiente correttore tale da rispecchiare in modo adeguato le differenze relative al costo della vita nei luoghi dove si presume che i ricorrenti sostengano le loro spese e che risponda, quindi, al principio di equivalenza,

per quanto riguarda la sig.ra Gallagher, annullare la sua busta paga del mese di maggio 2004, con conseguente applicazione di un coefficiente correttore dell'indennità assegnata in ragione del suo collocamento in disponibilità, pari a quello della capitale del paese di residenza o, almeno, di un coefficiente correttore tale da rispecchiare in modo adeguato le differenze relative al costo della vita nei luoghi dove si presume che la ricorrente sostenga le sue spese e che risponda, quindi, al principio di equivalenza,

condannare il Parlamento alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del loro ricorso i ricorrenti deducono motivi ed argomenti identici a quelli invocati nell'ambito della causa T-35/05.


28.5.2005   

IT

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C 132/36


Ricorso della Repubblica italiana contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 29 marzo 2005

(Causa T-140/05)

(2005/C 132/64)

Lingua processuale: l'italiano

Il 29 marzo 2005, la Repubblica italiana con l'Avvocato dello Stato Antonio Cingolo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

1.

annullare la nota del 21 gennaio 2005, n. 00556 avente ad oggetto Docup Obiettivo 2 Toscana 2000-2006 (n. CCI 2000.IT.16.2.DO.001) — Interruzione della domanda di pagamento;

2.

annullare la nota del 24 gennaio 2005, n. 00582 avente ad oggetto Docup Lazio Ob. 2 CCI n. 2000IT162DO009 (2000-2006) — Certificazione e dichiarazione di spesa intermedia e domanda di pagamento (dicembre 2004);

3.

annullare la nota del 26 gennaio 2005, n. 00728 avente ad oggetto POR Campania Ob. 1 — 2000-2006 (n. CCI 1999 IT 16 1 PO 007) — Dichiarazione di spesa intermedia e domanda di pagamento;

4.

annullare la nota del 31 gennaio 2005, n. 00860 avente ad oggetto POR Campania Ob. 1 — 2000-2006 (n. CCI 1999 IT 16 1 PO 007) — Dichiarazione di spesa intermedia e domanda di pagamento;

5.

annullare la nota del 21 marzo 2005, n. 02787 avente ad oggetto Docup Liguria n. CCI 2000 IT 162 DO 006 — Certificazione delle dichiarazioni di spese intermedie e domanda di pagamento (dicembre 2004);

6.

annullare la nota del 16 marzo 2005, n. 02590 avente ad oggetto Pagamento della Commissione differente dall'ammontare richiesto. Rif. Docup Ob. 2 Lazio 2000-2006;

7.

annullare la nota del 16 marzo 2005, n. 02594 avente ad oggetto Pagamento della Commissione differente dall'ammontare richiesto. Rif. Docup Toscana Ob. 2 (n. CCI 2000.IT.16.2.DO.001);

8.

annullare la nota del 22 marzo 2005, n. 02855 avente ad oggetto Pagamenti della Commissione differenti dall'ammontare richiesto. Programma: POR Campania (n. CCI 1999IT161PO007);

9.

annullare tutti gli atti connessi e presupposti;

10.

condannare la Commissione alla refusione delle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono quelli invocati nella causa T-345/04 Repubblica italiana c/ Commissione (1).


(1)  G.U.U.E. C 262, del 23.10.04, p. 55.


28.5.2005   

IT

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C 132/36


Ricorso del sig. Pablo Muñiz contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 12 aprile 2005

(Causa T-144/05)

(2005/C 132/65)

Lingua processuale: l'inglese

Il 12 aprile 2005, il sig. Pablo Muñiz, residente in Bruxelles (Belgio), rappresentato dall'avv. B. Dehandschutter, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

1.

annullare la decisione della Commissione 3 febbraio 2005 nella parte in cui nega al ricorrente il pieno accesso ai documenti richiesti;

2.

annullare la decisione della Commissione 3 febbraio 2005 nella parte in cui nega parziale accesso ai documenti richiesti;

3.

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Il ricorrente è un avvocato specializzato in consulenze in materia doganale. Al fine di assistere i propri clienti in modo più accurato, il ricorrente rivolgeva alla Commissione, in data 13 ottobre 2004, domanda di accesso ai verbali della riunione, svoltasi nel precedente mese di settembre, del Comitato del codice doganale — sezione nomenclatura tariffaria e statistica nonché a taluni documenti TAXUD. Tale domanda veniva respinta in data 1o dicembre 2004, sulla base dell'art. 4, n. 3, del regolamento 1049/91. Avverso tale decisione il ricorrente proponeva opposizione il 15 dicembre seguente, opposizione che veniva respinta da decisione confermativa del diniego di accesso, ora impugnata dal ricorrente.

Secondo il ricorrente, la decisione impugnata violerebbe l'articolo 4, n. 3, del regolamento 1049/01. A suo parere, i motivi addotti a motivazione del diniego di accesso, segnatamente che l'esibizione dei documenti richiesti comprometterebbe seriamente l'iter decisionale della Commissione, non costituirebbero validi motivi ai sensi della detta disposizione. Il ricorrente sostiene inoltre, nello stesso contesto, che la decisione impugnata si baserebbe, erroneamente, sulla tipologia dei documenti, anziché valutare, caso per caso, il singolo contenuto di ogni documento richiesto.

Il ricorrente deduce, inoltre, la violazione dell'art. 4, n. 6, del regolamento medesimo, nella parte in cui la Commissione ha negato anche l'accesso parziale ai documenti richiesti. La decisione impugnata costituirebbe parimenti violazione dell'art. 2, n. 1, del regolamento de quo nella parte in cui verrebbe sistematicamente negata l'esibizione di documenti interni sulla base del mero rilievo che la pratica sarebbe ancora aperta.

Il ricorrente ritiene, infine, che un pubblico interesse preminente, consistente nell'esigenza per le parti interessate di avere migliore comprensione delle decisioni emanate in materia di classificazione tariffaria, giustificherebbe l'esibizione dei documenti richiesti.


III Informazioni

28.5.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 132/38


(2005/C 132/66)

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

GU C 115 del 14.5.2005

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 106 del 30.4.2005

GU C 93 del 16.4.2005

GU C 82 del 2.4.2005

GU C 69 del 19.3.2005

GU C 57 del 5.3.2005

GU C 45 del 19.2.2005

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