ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 130

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

48o anno
27 maggio 2005


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Comunicazioni

 

Commissione

2005/C 130/1

Tassi di cambio dell'euro

1

2005/C 130/2

Relazione finale del Consigliere-Auditore nel caso COMP/37.214 — DFB Vendita congiunta di diritti mediatici [a norma dell'articolo 15 della decisione della Commissione (2001/462/CE, CECA), del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza — GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21] ( 1 )

2

2005/C 130/3

Parere del Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato nella 386a riunione, in data 6 dicembre 2004, concernente un progetto preliminare di Decisione sul caso COMP/A.37.214-DFB ( 1 )

4

2005/C 130/4

Estratto delle decisioni comunitarie in materia di autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali dal 15 aprile 2005 al 15 maggio 2005[Pubblicazione a norma dell'articolo 12 o dell'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio]

5

2005/C 130/5

Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping (Il presente testo sostituisce quello pubblicato nella Gazzetta ufficiale C 94 del 19 aprile 2005, pag. 2)

8

2005/C 130/6

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.2483 — Group Canal+/RTL/GJCD/JV) ( 1 )

9

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Comunicazioni

Commissione

27.5.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 130/1


Tassi di cambio dell'euro (1)

26 maggio 2005

(2005/C 130/01)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2523

JPY

yen giapponesi

135,58

DKK

corone danesi

7,4438

GBP

sterline inglesi

0,6874

SEK

corone svedesi

9,2

CHF

franchi svizzeri

1,5472

ISK

corone islandesi

81,02

NOK

corone norvegesi

8,009

BGN

lev bulgari

1,9559

CYP

sterline cipriote

0,5764

CZK

corone ceche

30,495

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

254,26

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6959

MTL

lire maltesi

0,4293

PLN

zloty polacchi

4,1775

ROL

leu rumeni

36 144

SIT

tolar sloveni

239,52

SKK

corone slovacche

39,21

TRY

lire turche

1,7358

AUD

dollari australiani

1,6473

CAD

dollari canadesi

1,5886

HKD

dollari di Hong Kong

9,7439

NZD

dollari neozelandesi

1,7595

SGD

dollari di Singapore

2,0801

KRW

won sudcoreani

1 254,55

ZAR

rand sudafricani

8,2949

CNY

renminbi Yuan cinese

10,3647

HRK

kuna croata

7,318

IDR

rupia indonesiana

11 884,33

MYR

ringgit malese

4,7586

PHP

peso filippino

68,282

RUB

rublo russo

35,18

THB

baht thailandese

50,599


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


27.5.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 130/2


Relazione finale del Consigliere-Auditore nel caso COMP/37.214 — DFB Vendita congiunta di diritti mediatici

[a norma dell'articolo 15 della decisione della Commissione (2001/462/CE, CECA), del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza — GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21]

(2005/C 130/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

La decisione riguarda la commercializzazione centralizzata dei diritti di sfruttamento mediatico delle partite del campionato di calcio tedesco della prima (Bundesliga) e della seconda divisione (2. Bundesliga) maschile da parte della Liga-Fußballverband e.V. (di seguito «Ligaverband») in Germania. La Ligaverband è un'associazione registrata, membro ordinario del Deutscher Fußballbund (Federazione tedesca del gioco calcio, di seguito «DFB»).

Con lettera del 25 agosto 1998 la DFB aveva presentato domanda di attestazione negativa, ai sensi degli articoli 2 e 4 del regolamento n. 17/62, o, in subordine, di esenzione individuale ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato, per la commercializzazione centralizzata dei diritti di trasmissione radiotelevisiva e di altre forme tecniche di sfruttamento delle partite del campionato di calcio tedesco della prima e della seconda divisione maschile. Il 19 febbraio 2003 la Ligaverband, associazione fondata nel 2001 e che ha ripreso dalla DFB l'attività di commercializzazione, ha fatto propria la notifica modificata della DFB.

Il 9 gennaio 1999 la Commissione, in una comunicazione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ha invitato i terzi interessati a trasmettere le proprie osservazioni (1). Con decisione del 22 ottobre 2003, la Commissione ha avviato il procedimento ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento n. 17. Il 30 ottobre 2003, in una comunicazione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2), la Commissione ha espresso l'intenzione di giudicare positivamente il sistema modificato della commercializzazione centralizzata e ha successivamente ricevuto le osservazioni dei terzi interessati.

Il 1o maggio 2004, con l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, la precedente domanda di attestazione negativa o di esenzione individuale presentata dalla Ligaverband ha perso efficacia, ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003.

Tuttavia, conformemente all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003, ha continuato ad avere efficacia l'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento n. 17, corrispondente all'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di attuazione n. 773/2004.

Pertanto, a decorrere dal 1o maggio 2004 la Commissione ha proseguito d'ufficio il procedimento per l'adozione di una decisione ai sensi del capitolo III del regolamento (CE) n. 1/2003.

Il 18 giugno 2004 la Commissione ha formulato una valutazione preliminare conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 avente come destinatario la Ligaverband, valutazione messa a disposizione della DFB.

Con lettera del 6 agosto 2004 la Ligaverband ha presentato una modifica degli impegni relativi al sistema di commercializzazione centralizzata come impegni ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1/2003.

Il 14 settembre 2004 la Commissione, in una comunicazione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003, ha invitato i terzi interessati a trasmettere le loro osservazioni sugli impegni proposti entro un mese dalla pubblicazione della comunicazione. Dette osservazioni sono state trasmesse alla Ligaverband.

Alla luce degli impegni proposti dalla Ligaverband, la Commissione ritiene che un suo intervento non sia più giustificato e, fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003, il procedimento relativo al presente caso viene chiuso.

Né la Ligaverband né altre società hanno formulato domande al consigliere-auditore in merito al test di mercato. Non sono state richieste informazioni aggiuntive. La Ligaverband ha informato la Commissione che le informazioni necessarie per valutare il caso erano a sua disposizione.

Per questi motivi, il caso non dà adito a particolari osservazioni per quanto riguarda il diritto di essere sentiti.

Bruxelles, 7 dicembre 2004

Serge DURANDE


(1)  GU C 6 del 9.1.1999, pag. 10.

(2)  GU C 261 del 30.10.2003, pag. 13.


27.5.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 130/4


Parere del Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato nella 386a riunione, in data 6 dicembre 2004, concernente un progetto preliminare di Decisione sul caso COMP/A.37.214-DFB

(2005/C 130/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.

La maggioranza del Comitato consultivo concorda che la vendita congiunta dei diritti mediatici del campionato di calcio tedesco (Bundesliga) solleva riserve sotto il profilo della concorrenza ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, e che il relativo procedimento può essere chiuso mediante decisione, conformemente all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio. Una minoranza del Comitato consultivo ha votato contro. Una minoranza del Comitato consultivo si è astenuta.

2.

La maggioranza del Comitato consultivo concorda con la Commissione europea che gli impegni della Ligaverband introducono condizioni di concorrenza tra la Ligaverband e i club nella commercializzazione dei diritti della prima e della seconda divisione della Bundesliga, consentono la creazione di nuovi prodotti, in particolare prodotti legati al marchio dei club, riducono la portata e la durata di future operazioni di commercializzazione, offrono una procedura trasparente e non discriminatoria e facilitano l'accesso ai contenuti da parte degli operatori televisivi, radiofonici e dei nuovi media. Una minoranza del Comitato consultivo ha votato contro. Una minoranza del Comitato consultivo si è astenuta.

3.

La maggioranza del Comitato consultivo concorda con la Commissione europea che, fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, alla luce degli impegni assunti dalla Ligaverband, un intervento da parte della Commissione non è più giustificato. Una minoranza del Comitato consultivo ha votato contro. Una minoranza del Comitato consultivo si è astenuta.

4.

La maggioranza del Comitato consultivo concorda con la Commissione europea che i predetti impegni sono vincolanti per la Ligaverband fino al 30 giugno 2009. Una minoranza del Comitato consultivo ha votato contro. Una minoranza del Comitato consultivo si è astenuta.

5.

Il Comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

6.

Il Comitato consultivo invita la Commissione a tener conto di tutti gli altri punti sollevati nel corso della discussione.


27.5.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 130/5


Estratto delle decisioni comunitarie in materia di autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali dal 15 aprile 2005 al 15 maggio 2005

[Pubblicazione a norma dell'articolo 12 o dell'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio] (1)

(2005/C 130/04)

—   Modifica di un'autorizzazione all'immissione in commercio (articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio): Accettazione

Data della decisione

Nome del medicinale

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

N. di iscrizione nel registro comunitario

Data della notifica

20.4.2005

Velcade

Janssen-Cilag International NV, Turnhoutseweg, 30 — B-2340 Beerse

EU/1/04/274/001

22.4.2005

20.4.2005

Viramune

Boehringer Ingelheim International GmbH, Binger Strasse 173 — D-55216 Ingelheim am Rhein

EU/1/97/055/001-002

22.4.2005

20.4.2005

Paxene

Norton Healthcare Limited, Albert Basin, Royal Docks, London E16 2QJ, United Kingdom

EU/1/99/113/001-004

22.4.2005

25.4.2005

Zeffix

Glaxo Group Ltd, Greenford, Middlesex UB6 0NN, United Kingdom

EU/1/99/114/001-003

27.4.2005

25.4.2005

HBVAXPRO

Sanofi Pasteur MSD, SNC, 8, rue Jonas Salk, F-69007 Lyon

EU/1/01/183/001-019

27.4.2005

25.4.2005

Humira

Abbott Laboratories Ltd, Queenborough, Kent ME11 5EL, United Kingdom

EU/1/03/256/001-006

27.4.2005

25.4.2005

GONAL f

Serono Europe Limited, 56, Marsh Wall, London E14 9TP, United Kingdom

EU/1/95/001/001-035

27.4.2005

25.4.2005

Trudexa

Abbott Laboratories Ltd, Queenborough, Kent ME11 5EL, United Kingdom

EU/1/03/257/001-006

27.4.2005

27.4.2005

Viagra

Pfizer Limited, Sandwich, Kent CT13 9NJ, United Kingdom

EU/1/98/077/001-012

29.4.2005

27.4.2005

Keppra

UCB SA, Allée de la recherche, 60, B-1070 Bruxelles

Researchdreef, 60, B-1070 Brussel

EU/1/00/146/001-027

29.4.2005

27.4.2005

Lantus

Aventis Pharma Deutschland GmbH, D-65926 Frankfurt am Main

EU/1/00/134/012

29.4.2005

27.4.2005

Optisulin

Aventis Pharma Deutschland GmbH, D-65926 Frankfurt am Main

EU/1/00/133/008

29.4.2005

27.4.2005

Forsteo

Eli Lilly Nederland BV, Grootslag 1-5, 3991 RA Houten, Nederland

EU/1/03/247/001-002

29.4.2005

27.4.2005

Neupopeg

Dompé Biotec SpA, Via San Martino, 12, I-20122 Milano

EU/1/02/228/001-002

29.4.2005

27.4.2005

Cellcept

Roche Registration Limited, 40 Broadwater Road, Welwyn Garden City, Hertfordshire AL7 3AY, United Kingdom

EU/1/96/005/001-006

29.4.2005

27.4.2005

Carbaglu

Orphan Europe, Immeuble «Le Guillaumet», F-92046 Paris La Défense

EU/1/02/246/001-003

29.4.2005

28.4.2005

Herceptin

Roche Registration Limited, 40 Broadwater Road, Welwyn Garden City, Hertfordshire AL7 3AY, United Kingdom

EU/1/00/145/001

3.5.2005

28.4.2005

Emend

Merck Sharp & Dohme Ltd, Hertford Road, Hoddesdon, Hertfordshire EN11 9BU, United Kingdom

EU/1/03/262/001-006

3.5.2005

28.4.2005

Emend

Merck Sharp & Dohme Ltd, Hertford Road, Hoddesdon, Hertfordshire EN11 9BU, United Kingdom

EU/1/03/262/001-006

3.5.2005

28.4.2005

Enbrel

Wyeth Europa Limited, Huntercombe Lane South, Taplow, Maidenhead, Berkshire, SL6 0PH, United Kingdom

EU/1/99/126/006-011

3.5.2005

28.4.2005

Rapamune

Wyeth Europa Limited, Huntercombe Lane South, Taplow, Maidenhead, Berkshire, SL6 0PH, United Kingdom

EU/1/01/171/001-012

3.5.2005

29.4.2005

Neulasta

Amgen Europe BV, Minervum 7061, 4817 ZK Breda, Nederland

EU/1/02/227/001-002

3.5.2005

10.5.2005

Lyrica

Pfizer Ltd; Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, United Kingdom

EU/1/04/279/001-025

13.5.2005

10.5.2005

Cancidas

Merck Sharp & Dohme Ltd, Hertford Road, Hoddesdon, Hertfordshire EN11 9BU, United Kingdom

EU/1/01/196/001-003

13.5.2005

13.5.2005

Apidra

Aventis Pharma Deutschland GmbH, Brueningstraße 50, D-65926 Frankfurt am Main

EU/1/04/285/001-028

18.5.2005

—   Revoca di un'autorizzazione all'immissione in commercio (articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio)

Data della decisione

Nome del medicinale

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

N. di iscrizione nel registro comunitario

Data della notifica

25.4.2005

Infanrix Hep B

GlaxoSmithKline Biologicals SA, rue de l'Institut 89, B-1330 Rixensart

EU/1/97/048/001-014

27.4.2005

—   Modifica di un'autorizzazione all'immissione in commercio (articolo 34 del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio): Accettazione

Data della decisione

Nome del medicinale

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

N. di iscrizione nel registro comunitario

Data della notifica

18.4.2005

Bayovac CSF E2

Pfizer Limited, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, United Kingdom

Bayer AG, Geschäftsbereich Tiergesundheit, D-51368 Leverkusen

EU/2/00/025/001-004

20.4.2005

21.4.2005

Eurifel FeLV

Merial, 29 Avenue Tony Garnier, F-69007 Lyon

EU/2/00/019/001-003

27.4.2005

27.4.2005

Ibraxion

Merial, 29 avenue Tony Garnier, F-69007 Lyon

EU/2/99/017/001-006

29.4.2005

27.4.2005

Metacam

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, D-55216 Ingelheim am Rhein

EU/2/97/004/001

EU/2/97/004/003-010

29.4.2005

Gli interessati possono richiedere comunicazione della relazione pubblica di valutazione dei medicinali in questione e delle relative decisioni rivolgendosi a:

Agenzia europea per i medicinali

7, Westferry Circus, Canary Wharf

LONDON E14 4HB

REGNO UNITO


(1)   GU L 214 del 24.8.1993, pag. 1.


27.5.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 130/8


Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

(Il presente testo sostituisce quello pubblicato nella Gazzetta ufficiale C 94 del 19 aprile 2005, pag. 2)

(2005/C 130/05)

1.

La Commissione informa che, se non viene avviato un riesame conformemente al procedimento seguente, le misure antidumping sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995 (1) del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea.

2.   Procedimento

I produttori comunitari possono presentare una domanda di riesame per iscritto. La domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che, in assenza delle misure, il dumping o il pregiudizio potrebbero continuare o ripetersi.

Se la Commissione dovesse decidere di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori comunitari avranno la possibilità di sviluppare o di confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare le loro osservazioni in merito.

3.   Termine

I produttori comunitari possono presentare per iscritto una domanda di riesame sulla base di quanto precede, da far pervenire alla Commissione europea, Direzione generale del Commercio (divisione B-1), J-79 5/16, B-1049 Bruxelles (2) in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella.

4.

Il presente avviso è pubblicato in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio del 22 dicembre 1995.

Prodotto

Paese(i) d'origine o d'esportazione

Misure

Riferimento

Data della scadenza

Coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm

Repubblica popolare cinese

Dazio antidumping

Decisione n. 2730/2000/CECA della Commissione (GU L 316 del 15.12.2000, pag. 30) (sospesa dal regolamento (CE) n. 2117/2004 del Consiglio — GU L 367del 14.12.2004, pag. 3) modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 997/2004 del Consiglio (GU L 183 del 20.5.2004, pag. 1)

16.12.2005

Fibre di poliesteri in fiocco

India

Dazio antidumping

Regolamento (CE) n. 2852/2000 del Consiglio (GU L 332 del 28.12.2000, pag. 17)

29.12.2005

India

Impegno

Decisione della Commissione n. 2000/818/CE (GU L 332 del 28.12.2000, pag. 116)

29.12.2005


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 del Consiglio (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(2)  Telefax (32-2) 295 65 05.


27.5.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 130/9


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. COMP/M.2483 — Group Canal+/RTL/GJCD/JV)

(2005/C 130/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 13 novembre 2001 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n. 32001M2483. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)