ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 129

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

48o anno
26 maggio 2005


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Comunicazioni

 

Commissione

2005/C 129/1

Tassi di cambio dell'euro

1

2005/C 129/2

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.3543 — PKN Orlen/Unipetrol) ( 1 )

2

2005/C 129/3

Strategia di applicazione dei diritti di proprietà intellettuale nei paesi terzi

3

2005/C 129/4

Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di carburo di silicio originario della Repubblica popolare cinese, della Federazione russa e dell'Ucraina e di un riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di carburo di silicio originario della Federazione russa

17

2005/C 129/5

Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcole etilico originarie del Guatemala e del Pakistan

22

2005/C 129/6

Applicazione uniforme della nomenclatura combinata (NC) (Classificazione delle merci)

26

 

III   Informazioni

 

Commissione

2005/C 129/7

Modifica del bando di gara per la restituzione all'esportazione di riso lavorato parboiled a grani lunghi B verso alcuni paesi terzi (GU C 290 del 27.11.2004, pag. 12)

27

 

Rettifiche

2005/C 129/8

Rettifica dello statuto della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti istituita presso la Commissione delle Comunità europee (GU C 119 del 20.5.2005)

28

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Comunicazioni

Commissione

26.5.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 129/1


Tassi di cambio dell'euro (1)

25 maggio 2005

(2005/C 129/01)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2564

JPY

yen giapponesi

135,33

DKK

corone danesi

7,4468

GBP

sterline inglesi

0,68785

SEK

corone svedesi

9,1783

CHF

franchi svizzeri

1,5458

ISK

corone islandesi

81,11

NOK

corone norvegesi

8,0560

BGN

lev bulgari

1,9555

CYP

sterline cipriote

0,5767

CZK

corone ceche

30,546

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

255,18

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6960

MTL

lire maltesi

0,4293

PLN

zloty polacchi

4,1834

ROL

leu rumeni

36 175

SIT

tolar sloveni

239,52

SKK

corone slovacche

39,215

TRY

lire turche

1,7455

AUD

dollari australiani

1,6528

CAD

dollari canadesi

1,5831

HKD

dollari di Hong Kong

9,7770

NZD

dollari neozelandesi

1,7648

SGD

dollari di Singapore

2,0828

KRW

won sudcoreani

1 257,28

ZAR

rand sudafricani

8,2404

CNY

renminbi Yuan cinese

10,3986

HRK

kuna croata

7,3151

IDR

rupia indonesiana

11 906,27

MYR

ringgit malese

4,774

PHP

peso filippino

68,392

RUB

rublo russo

35,2300

THB

baht thailandese

50,486


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


26.5.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 129/2


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. COMP/M.3543 — PKN Orlen/Unipetrol)

(2005/C 129/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 20 aprile 2005 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n. 32005M3543. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


26.5.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 129/3


Strategia di applicazione dei diritti di proprietà intellettuale nei paesi terzi

(2005/C 129/03)

INTRODUZIONE

Le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale (DPI) continuano ad aumentare e negli ultimi anni hanno raggiunto proporzioni industriali. Ciò avviene nonostante il fatto che la maggior parte dei membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) abbia già adottato legislazioni che prevedono norme minime di applicazione dei DPI. È perciò importante che l'Unione europea si concentri maggiormente su una messa in atto vigorosa ed efficace della normativa di applicazione.

La presente strategia intende contribuire a migliorare la situazione nei paesi terzi. Si tratta di una conseguenza logica di recenti iniziative come la direttiva sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (1), che armonizzerà la normativa in materia all'interno dell'Unione europea, e la revisione del regolamento doganale (2), che fornisce mezzi per lottare contro le merci contraffatte o usurpative alle frontiere comunitarie.

La strategia si prefigge di:

fornire alla Commissione una linea d'azione a lungo termine al fine di ridurre notevolmente il livello di violazioni dei DPI nei paesi terzi;

descrivere, mettere in ordine di priorità e coordinare i meccanismi a disposizione dei servizi della Commissione per conseguire tale obiettivo (3);

informare i titolari dei diritti e altri organismi interessati sui mezzi e le azioni già disponibili e da attuare e sensibilizzarli all'importanza della loro partecipazione;

potenziare la cooperazione con i titolari dei diritti e altri organismi privati interessati chiedendo il loro contributo per individuare le priorità e istituendo partenariati pubblico-privati in settori quali l'assistenza tecnica, l'informazione al pubblico, ecc.

La strategia non intende:

imporre soluzioni unilaterali al problema. È chiaro che, in ultima analisi, le eventuali soluzioni proposte saranno efficaci soltanto se i paesi beneficiari le considereranno importanti e prioritarie. I servizi della Commissione sono pronti a contribuire a creare tali condizioni;

proporre un approccio unico per promuovere l'applicazione dei DPI. Occorrerà un approccio flessibile che tenga conto delle diverse necessità, del livello di sviluppo, dell'adesione o meno all'OMC e dei principali problemi in materia di DPI (paese di produzione, transito o consumo delle merci illecite) dei paesi in questione;

copiare altri modelli di applicazione dei DPI o stringere alleanze contro alcuni paesi. I servizi della Commissione sono pronti e disposti a migliorare la cooperazione e a creare sinergie con i paesi che condividono le loro preoccupazioni e affrontano problemi simili. È però importante che questa strategia si concentri principalmente su sforzi positivi e costruttivi.

AZIONI PROPOSTE PER AFFRONTARE IL PROBLEMA

1)   Individuazione dei paesi prioritari

È importante individuare un numero limitato di paesi sui quali la Commissione può concentrare i propri sforzi nel quadro della presente strategia (vedi l'allegato I, sezione 4). Dato che le risorse umane e finanziarie assegnate all'applicazione dei DPI (4) sono limitate, non è realistico pretendere che le attività si possano estendere ugualmente a tutti o alla maggior parte dei paesi in cui avvengono la pirateria e la contraffazione. Un meccanismo per determinare quali sono le regioni o i paesi più problematici o quelli in cui è più urgente l'intervento della Comunità sarà pertanto uno strumento essenziale per il successo della strategia.

Alla fine del 2002 i servizi della Commissione hanno avviato un'indagine per valutare la situazione nei paesi terzi in materia di violazione e applicazione dei DPI (5). Identificando i problemi con maggior precisione, l'indagine ha fornito un quadro che ha consentito ai servizi della Commissione di mettere a punto la presente strategia. Nel contempo, essa ha fornito notevoli informazioni per contribuire a individuare i paesi ai quali deve essere data la priorità e occorre assegnare gran parte delle limitate risorse a disposizione.

Azioni specifiche

Istituire un meccanismo che svolga periodicamente studi simili alla «Indagine sull'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale nei paesi terzi» sulla base di un questionario distribuito a organismi come le delegazioni della Commissione, le ambasciate degli Stati membri, i titolari dei diritti e le associazioni, le Camere di commercio, ecc. Le risposte saranno quindi analizzate e i risultati pubblicati. Tali risultati, insieme ad altre fonti fidate di informazioni a disposizione dei servizi della Commissione (6), dovranno costituire la base per rinnovare l'elenco dei paesi prioritari per il periodo successivo.

2)   Accordi multilaterali e bilaterali

L'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPs) (7) riserva un capitolo dettagliato dedicato alla definizione di norme minime di applicazione dei DPI e di cooperazione tecnica. Esso prevede inoltre una struttura incaricata di verificare l'applicazione delle disposizioni dell'accordo e della consultazione tra i membri, ossia il Consiglio TRIPs, e istituisce infine un meccanismo di prevenzione e composizione delle controversie. Queste caratteristiche rendono il TRIPs uno degli strumenti più adeguati ed efficaci per affrontare i problemi riguardanti le violazioni dei DPI.

I numerosi accordi bilaterali conclusi dalla Comunità europea contengono un capitolo dedicato alla proprietà intellettuale (PI), il quale di norma stabilisce che deve essere raggiunto un livello molto elevato di protezione (e applicazione) della PI. La maggior parte degli accordi comprende anche una clausola che consente la cooperazione tecnica nel settore. Dette clausole devono essere verificate attentamente e attuate efficacemente, in particolare per quanto riguarda i paesi più «problematici».

Le strutture istituzionali di questi accordi multilaterali e bilaterali (Consiglio TRIPs, consigli di associazione, Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale — OMPI, ecc.) possono essere impiegate per il monitoraggio e la discussione di legislazione e di problemi di applicazione fin dall'inizio. Esse consentono un dialogo politico strutturato e possono costituire un forum per presentare nuove iniziative o fungere da «preallarme» per i problemi che possono insorgere, prima che sia necessario adottare misure più rigorose.

Si prevede inoltre di rendere più operative le clausole di applicazione dei futuri accordi bilaterali o biregionali e di definire chiaramente quelle che l'UE ritiene siano le norme internazionali più rigorose in materia e quale tipo di impegno essa si attende dai partner commerciali.

Azioni specifiche

L'UE consulterà altri partner commerciali riguardo alla possibilità di avviare un'iniziativa in Consiglio TRIPs per evidenziare il fatto che l'attuazione dei requisiti TRIPs negli ordinamenti nazionali è risultata insufficiente a lottare contro la pirateria e la contraffazione e che lo stesso accordo TRIPs presenta diverse lacune.

Per esempio, in futuro il Consiglio TRIPs potrebbe considerare una serie di azioni per affrontare la situazione, fra cui l'estensione dell'obbligo di adottare misure doganali per le merci in transito e destinate all'esportazione (8).

Garantire il proseguimento delle attività di monitoraggio inerenti al rispetto della normativa TRIPs, in particolare nei paesi «prioritari».

Rivedere l'approccio al capitolo DPI degli accordi bilaterali, in particolare per quanto riguarda il chiarimento e il rafforzamento delle clausole di applicazione. Sebbene, nel mettere a punto le norme di ciascun negoziato specifico, sia importante tener conto della situazione e della capacità dei partner, strumenti come la nuova direttiva UE che armonizza l'applicazione dei DPI all'interno della Comunità nonché il nuovo regolamento doganale sulle merci contraffatte e usurpative possono costituire un'importante fonte di ispirazione e un utile punto di riferimento.

Segnalare più sistematicamente preoccupazioni in materia di applicazione durante i vertici e in sede di consigli/comitati istituiti nel quadro degli accordi bilaterali. Per far sì che la Commissione possa ottenere una reazione efficace dalle controparti, è essenziale che essa ottenga informazioni credibili e particolareggiate dai titolari dei diritti, direttamente o attraverso le delegazioni CE o le ambasciate degli Stati membri nei paesi interessati.

3)   Dialogo politico

La Commissione deve far presente chiaramente ai partner commerciali che ritiene assolutamente essenziale una protezione efficace della proprietà intellettuale, almeno al livello stabilito dai TRIPs, e che il primo passo per lottare contro la pirateria e la contraffazione è un'adeguata applicazione alla fonte, vale a dire nei paesi in cui le merci sono prodotte e da cui sono esportate. La Commissione deve inoltre sottolineare che un'applicazione efficace è in molti casi di reciproco interesse, ad esempio per motivi di salute o di tutela dei consumatori o, più in generale, per attirare in tali paesi investimenti esteri. Nei numerosi contatti a vari livelli con le autorità dei paesi interessati la Commissione deve far passare con forza il messaggio che essa è disposta ad aiutarli ad aumentare il livello di applicazione, ma che non si asterrà dall'impiegare gli strumenti a sua disposizione qualora un'insufficiente applicazione danneggi i titolari dei diritti.

Inoltre, la Commissione sta aumentando la cooperazione con paesi fortemente colpiti da questo tipo di pratiche e che condividono le preoccupazioni della Comunità, come il Giappone. Ne conseguirà un maggiore scambio di informazioni nonché la partecipazione a iniziative congiunte in paesi terzi. Tali iniziative dovrebbero anche consentire la razionalizzazione delle risorse tra paesi che condividono le stesse preoccupazioni e perseguono iniziative parallele.

Infine, le delegazioni CE nei paesi «problematici» possono svolgere un ruolo importante stringendo legami con gli organismi locali responsabili dell'applicazione, con i titolari di diritti comunitari che operano in tali paesi e con le ambasciate degli Stati membri dell'UE e di altri paesi interessati dall'insufficiente applicazione dei DPI.

Azioni specifiche

Il messaggio «migliorate l'applicazione» va ripetuto, il più sovente e al livello più alto possibile, nei contatti della Commissione con le autorità dei paesi in questione e in tutte le sedi adeguate, in particolare l'OMC e l'OMPI. Occorre che sia percepito come un obiettivo prioritario.

L'impegno ad includere l'applicazione dei DPI nel dialogo politico è illustrato dalle iniziative seguenti.

Al vertice UE-Giappone del 2003 la Commissione e il Giappone hanno convenuto di migliorare il dialogo in numerosi settori, fra cui quello dei DPI. Di qui è scaturita la proposta di «Iniziativa congiunta UE-Giappone per l'applicazione dei DPI in Asia», che si concentra su elementi quali: i) lo stretto controllo dei progressi dei paesi asiatici nel settore; ii) il coordinamento dei programmi di assistenza tecnica e delle responsabilità; iii) il potenziamento degli sforzi UE-Giappone per accrescere la sensibilizzazione nella lotta contro la pirateria e la contraffazione e per promuovere il rafforzamento dell'applicazione dei DPI; iv) la possibilità di cooperare in altri settori dei DPI. L'iniziativa sarà attuata mediante un piano di lavoro annuale che prevede attività specifiche.

La Commissione e la Cina hanno deciso, al margine del vertice UE-Cina 2003, di organizzare almeno una volta l'anno un «dialogo UE-Cina sulla proprietà intellettuale». Fra le altre questioni, le discussioni dovrebbero riguardare gli sforzi per lottare contro la pirateria e la contraffazione, le riforme istituzionali, gli aspetti connessi all'applicazione come l'applicazione a livello centrale e subcentrale da parte delle dogane, della polizia, degli enti amministrativi e giudiziari, nonché la sensibilizzazione dei consumatori e dei titolari dei diritti. La prima riunione si è svolta nell'ottobre 2004.

Una formazione di base sarà impartita ai funzionari delle delegazioni prioritarie affinché essi possano fornire un minimo di informazioni a chi li contatta per problemi di applicazione. L'idea alla base dell'iniziativa è creare reti tra i funzionari della Commissione in delegazione e migliorare il lavoro di squadra tra le delegazioni e la sede. Il lavoro di squadra agevolerà la raccolta di informazioni e la definizione di azioni mirate per i vari paesi e/o per un approccio regionale.

4)   Incentivi /Cooperazione tecnica

La maggior parte dei paesi in cui la protezione dei diritti di PI è scarsa adducono una mancanza di risorse e l'esistenza di priorità più urgenti. Il rispetto della PI è un'attività complessa e pluridisciplinare, che comporta l'elaborazione di normative, la formazione dei giudici, delle forze di polizia, dei funzionari doganali e di altri esperti, la creazione di agenzie o di task force, campagne di sensibilizzazione, ecc. La Commissione può venire, ed è già in parte venuta, incontro a gran parte di queste esigenze mediante programmi di cooperazione tecnica, ma è importante fare meglio e di più.

L'assistenza tecnica è un'attività privilegiata dalla CE in quanto contribuisce alla riduzione della povertà e allo sviluppo. È perciò importante dimostrare che un'adeguata applicazione dei DPI può aiutare a conseguire questo obiettivo creando un nesso con le opportunità d'investimento, il trasferimento di tecnologia e know-how, la tutela delle conoscenze tradizionali, il miglioramento delle norme di salute e di sicurezza, ecc.

Sarà necessario un approccio flessibile, che tenga conto delle varie necessità del paese beneficiario, del suo livello di sviluppo, dell'adesione o meno all'OMC e dei principali problemi in materia di DPI (paese di produzione, transito o consumo delle merci false). I programmi di cooperazione saranno efficaci soltanto se verrà data loro la priorità e se saranno considerati importanti nel paese beneficiario.

A tale riguardo è opportuno anche condividere informazioni e garantire un livello minimo di sinergia tra i principali fornitori di assistenza tecnica, quali l'OMPI, l'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), gli Stati membri e paesi terzi come il Giappone, gli Stati Uniti e altri.

Vanno infine sottolineate le difficoltà seguenti:

i)

nella maggior parte dei casi la cooperazione tecnica è «guidata dalla domanda», necessita cioè di una richiesta da parte del beneficiario dell'azione. È importante farla diventare una richiesta «guidata dal dialogo», discutendone l'importanza e i vantaggi per il beneficiario;

ii)

si tratta di una soluzione di medio o lungo termine, con pochi risultati immediati. Tuttavia, la presente strategia è di lungo termine e un'adeguata applicazione è un obiettivo che non sarà raggiunto soltanto mediante azioni immediate, in particolare nel caso dei paesi meno avanzati, non ancora vincolati dai requisiti TRIPs;

iii)

la messa in atto dei programmi comporta un complesso processo amministrativo. Per tale motivo la presente strategia ritiene essenziale rafforzare ulteriormente il coordinamento tra i servizi della Commissione responsabili dei vari aspetti dell'applicazione dei DPI e tra la Commissione e terzi.

Azioni specifiche

Garantire che almeno i paesi ritenuti prioritari abbiano la possibilità di inserire la proprietà intellettuale nei programmi di assistenza tecnica in campo commerciale o di beneficiare di specifici programmi in materia di PI.

In particolare, la Commissione intende estendere l'assistenza tecnica all'America latina, dove l'applicazione può certamente essere migliorata e attualmente non esistono programmi.

Sono numerosi i programmi che riguardano i DPI. Alcuni, come ECAP (9) I e II per i paesi ASEAN o il programma DPI UE-Cina recentemente concluso, sono volti specificamente a fornire assistenza in materia di DPI. Altri sono di norma elaborati per trattare di questioni commerciali, ma possono includere i DPI tra i loro obiettivi, come nel caso dell'OMC II (10) e dello strumento per piccoli progetti (11) a favore della Cina; programmi di cooperazione tecnica nel quadro dell'Accordo di Cotonou per i paesi dell'Africa, dei Caraibi del Pacifico (ACP); o il programma CARDS (12) per i paesi dei Balcani. La Commissione farà sì che la componente di applicazione dei DPI sia adeguatamente integrata in questi programmi.

Nei paesi di «produzione» i programmi di cooperazione dovranno essere impostati, più che sull'assistenza all'elaborazione della legislazione, su una più efficace applicazione della stessa, con programmi di formazione per giudici, polizia e funzionari doganali.

Va rilevato che questa pratica viene già attuata con successo nel settore specifico delle dogane (DG TAXUD). Esistono numerosi accordi di cooperazione doganale che riguardano, fra l'altro, uno strumento essenziale dell'applicazione dei DPI (controlli doganali di merci false). Questi accordi con paesi come l'India e la Cina (un altro sta per essere concluso) danno risultati positivi in termini di formazione e di trasferimento dell'esperienza e dei metodi europei a tali paesi. Essi dimostrano inoltre come si possono ampliare gli attuali requisiti TRIPs (si veda il controllo delle esportazioni e delle merci in transito, oltre a quello delle importazioni). È probabile che un accordo simile sia raggiunto con il Giappone entro il 2004.

Scambiare idee e informazioni con altri fornitori importanti di cooperazione tecnica, come l'OMPI, gli USA, il Giappone e alcuni Stati membri dell'UE, al fine di evitare la duplicazione degli sforzi e condividere le migliori pratiche.

Migliorare i meccanismi di dialogo con: i) l'OMD (con il coordinamento della DG TAXUD) per valutare la compatibilità della sua assistenza tecnica con le posizioni della Commissione e la complementarità con i programmi della Commissione; ii) l'OMPI e altri fornitori di assistenza (Ufficio europeo dei brevetti, l'Ufficio comunitario per i marchi, i disegni e i modelli, ecc.) per condividere le informazioni e coordinare meglio le strategie.

Anche la cooperazione tecnica costituisce un elemento importante dell'accordo TRIPs (articolo 67) e rientra negli obiettivi dell'agenda di sviluppo di Doha. In tale ambito si può considerare la possibilità di avviare un'iniziativa orientata all'effettiva applicazione dei DPI.

5)   Composizione delle controversie/Sanzioni

Nessuna norma può essere veramente efficace senza la minaccia di una sanzione. I paesi in cui le violazioni della PI sono sistematiche e in cui il governo non prende alcun provvedimento efficace per affrontare il problema potrebbero essere identificati pubblicamente. Come ultima possibilità, sarebbe opportuno considerare il ricorso ai meccanismi di composizione delle controversie previsti dagli accordi multilaterali e bilaterali.

Il punto di partenza potrebbe essere costituito dall'attuale meccanismo del regolamento sugli ostacoli agli scambi (13). Si tratta di uno strumento giuridico che conferisce alle aziende e alle industrie comunitarie il diritto di presentare un reclamo, il quale obbliga la Commissione a indagare e valutare se vi sono prove di violazione delle norme commerciali internazionali che incidono negativamente sugli scambi. La procedura porta a una soluzione concordata oppure al ricorso alla composizione delle controversie.

Il regolamento sugli ostacoli agli scambi ha un campo di applicazione vasto, in quanto riguarda non soltanto le merci, ma anche, in una certa misura, i servizi e i diritti di proprietà intellettuale, qualora la violazione delle norme riguardanti tali diritti abbia un impatto sugli scambi tra la CE e un paese terzo.

Si potrebbe anche considerare il ricorso ad altri meccanismi correlati agli scambi. Ad esempio, l'UE introduce in un numero crescente di accordi bilaterali strumenti simili, che potranno essere utilizzati in caso di mancato rispetto delle norme (più) elevate richieste in materia di protezione della PI.

Le carenze dell'applicazione derivano più spesso dal modo in cui le norme (non) sono, di fatto, applicate dalle autorità competenti che dall'assenza di normativa o da una palese contraddizione della normativa con i requisiti TRIPs. Tuttavia, quando le carenze diventano sistematiche, possono giustificare il ricorso a una composizione delle controversie.

Azioni specifiche

Ricordare ai titolari dei diritti la possibilità di ricorrere al meccanismo del regolamento sugli ostacoli agli scambi in casi di violazione evidente dei TRIPs o delle norme (più) elevate concordate negli accordi bilaterali tra la CE e i paesi terzi. Il meccanismo è avviato presentando un reclamo.

La Commissione è disposta, in casi debitamente giustificati, a valersi d'ufficio del meccanismo di risoluzione delle controversie dell'OMC e degli strumenti simili di risoluzione delle controversie inclusi negli accordi bilaterali in caso di mancato rispetto delle norme di protezione della PI mutualmente concordate.

Considerare altri meccanismi che potrebbero essere utilizzati per ridurre il livello delle violazioni dei DPI nei paesi terzi.

6)   Creazione di partenariati pubblico-privati

Numerose aziende e associazioni sono da anni attive nella lotta contro la pirateria e la contraffazione e costituiscono non soltanto una preziosa fonte di informazioni, ma anche partner importanti per eventuali iniziative di sensibilizzazione. Alcune di esse sono già presenti, e molto attive, nella maggior parte dei paesi problematici.

Oltre alle azioni specifiche proposte, la Commissione vanta altri esempi di iniziative intese alla creazione di partenariati pubblico-privati direttamente o indirettamente legate all'applicazione dei DPI.

Uno di questi progetti riguarda la costituzione di Centri relais d'innovazione per sostenere le aziende che si occupano di trasferimento di tecnologia (14). Esso si avvale di persone di vasta esperienza in materia di DPI (concessione di licenze, trasferimento di diritti di PI, ecc.) e potrebbe essere impiegato per raccogliere informazioni sui problemi di applicazione nei paesi terzi. Finora la rete esiste soltanto nell'UE, ma viene presa in considerazione la possibilità di estenderla a paesi terzi. Esiste un progetto pilota con un ufficio in Cile.

Inoltre è già stato costituito un servizio di assistenza per i DPI («IPR Help-Desk» (15)), un progetto patrocinato dalla Commissione per sostenere la creatività e l'innovazione. L'obiettivo di tale servizio non è quello di occuparsi di reclami, ma di fornire informazioni all'industria comunitaria. Esso può pertanto offire consulenza alle aziende i cui diritti vengono violati in paesi terzi.

I servizi della Commissione, infine, hanno una lunga esperienza nel far partecipare gli operatori privati ai seminari e ai programmi di formazione riguardanti in particolare l'applicazione dei DPI alle frontiere.

Azioni specifiche

Sostenere la creazione di reti locali di PI fra aziende, associazioni e Camere di commercio. Questa pratica, che viene già attuata in alcuni paesi importanti, sarà sostenuta attivamente dalla DG TRADE.

Migliorare la cooperazione con aziende e associazioni già attive nella lotta contro la pirateria e la contraffazione, fra l'altro scambiando informazioni sulle iniziative future e garantendo la partecipazione incrociata di esperti della Commissione e di enti privati a eventi organizzati dall'altra parte.

7)   Sensibilizzazione/Messa a frutto dell'esperienza acquisita

Una migliore informazione del pubblico rappresenta un'altra dimensione molto importante della strategia. Essa comprende le seguenti componenti:

i)

sensibilizzare gli utenti e i consumatori nei paesi terzi da due punti di vista: a) promuovere i vantaggi dei DPI per quanto riguarda la promozione di creatività, di investimenti, di trasferimento di tecnologia, di tutela delle tradizioni e di qualità; b) informare sui pericoli delle violazioni dei DPI per la salute e la sicurezza pubbliche, la protezione dei consumatori, ecc.

ii)

sensibilizzare i titolari dei diritti, anche in questo caso da due punti di vista: a) segnalare i rischi che si corrono operando in alcuni paesi in cui l'applicazione dei DPI è inefficace e le precauzioni minime da adottare, come la registrazione dei diritti di PI in tali paesi (spesso le piccole e medie imprese non chiedono nemmeno la protezione della loro proprietà intellettuale nei paesi terzi in cui producono o vendono le merci); b) insistere sulla necessità di utilizzare i mezzi disponibili in tali paesi terzi per far rispettare i diritti. I paesi membri dell'OMC (ad eccezione di quelli meno avanzati) devono applicare norme minime di protezione e applicazione della PI a partire dal 2000. È chiaro che i primi passi per proteggere e applicare i DPI devono essere presi dagli stessi titolari dei diritti, i quali devono utilizzare per quanto possibile i meccanismi esistenti prima di aver diritto di reclamare legittimamente sull'efficacia di tale protezione e applicazione.

Azioni specifiche

I servizi della Commissione non dispongono delle risorse per effettuare da soli vaste campagne di sensibilizzazione in materia nei paesi terzi. Questa attività potrebbe tuttavia essere attuata mediante alcuni dei mezzi citati, vale a dire tramite l'inserimento in programmi di cooperazione tecnica esistenti e i partenariati pubblico-privati.

I servizi della Commissione hanno sponsorizzato l'elaborazione di una «guida all'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale» («Guidebook on Enforcement of Intellectual Property Rights»), la quale intende principalmente aiutare le autorità pubbliche dei paesi in via di sviluppo e meno avanzati a mettere in atto sistemi e procedure per un'efficace applicazione dei DPI. La guida esamina in particolare le difficoltà che tali paesi incontrano più frequentemente nell'applicare i diritti di proprietà intellettuale e fornisce consigli su come salvaguardare in modo efficace e duraturo tali diritti. Essa segnala risorse che possono essere di aiuto ad autorità e titolari di diritti che si trovino in difficoltà.

La guida sarà a disposizione del pubblico sul sito web della Commissione.

8)   Cooperazione istituzionale

I servizi della Commissione responsabili dei vari aspetti dell'applicazione dei DPI potenzieranno il coordinamento e la cooperazione al fine di accrescere il ruolo della Commissione nella lotta contro la pirateria e la contraffazione. Senza creare un ulteriore livello di burocrazia, è necessario:

i)

migliorare ulteriormente lo scambio di informazioni e il coordinamento tra i servizi responsabili dei diversi aspetti dell'applicazione dei DPI;

ii)

semplificare l'identificazione e l'accesso da parte di enti esterni (titolari di diritti, autorità dei paesi terzi, ecc.) al servizio responsabile della questione specifica che li riguarda.

Azioni specifiche

Saranno organizzate periodicamente riunioni interservizi per dare seguito alle iniziative attuate nel quadro della presente strategia e per discutere dei risultati ottenuti e dell'inclusione di nuove iniziative. Sarà inoltre promossa una maggiore cooperazione tra i servizi che si occupano di questioni di assistenza tecnica al fine di incoraggiare l'assistenza in materia di applicazione dei DPI in determinati paesi terzi.

Per aiutare i terzi a capire la suddivisione dei compiti tra i servizi della Commissione:

sarà creata una nuova pagina web, che presenterà: i) la legislazione in vigore nel settore dei DPI; ii) un vademecum sull'applicazione, comprendente i servizi da contattare alla Commissione per i vari tipi di DPI e gli aspetti dell'applicazione nonché link alle pagine web dei servizi che se ne occupano;

saranno inseriti link incrociati nelle pagine web di ciascun servizio che si occupa di determinati aspetti dei DPI o di alcuni settori.

Garantire il coordinamento con altre iniziative della Commissione correlate ai DPI, come i Centri relais d'innovazione e l'IPR Help-Desk, e il loro effettivo contributo all'obiettivo della presente strategia mediante la raccolta e la diffusione di informazioni relative al settore privato.


(1)  La direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, è disponibile al seguente indirizzo:

http://europa.eu.int/eur-lex/pri/it/oj/dat/2004/1_195/1_19520040602it00160025.pdf

(2)  Il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, è disponibile al seguente indirizzo:

http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/customs/counterfeit_piracy/files/counterfeit_en.pdf

(3)  La strategia non ha incidenze finanziarie dirette supplementari sul bilancio della Commissione europea.

(4)  Nel presente documento si parla di diritti di proprietà intellettuale (DPI) in senso lato, comprendendo cioè il diritto d'autore e i diritti connessi, ma anche marchi di fabbrica, brevetti, disegni industriali, indicazioni geografiche, informazioni segrete, ecc.

(5)  I risultati completi della «Survey on Enforcement of Intellectual Property Rights in Third Countries», compreso un rapporto particolareggiato per tutti i paesi per i quali sono state ricevute informazioni sufficienti, sono disponibili in inglese all'indirizzo:

http://europa.eu.int/comm/trade/issues/sectoral/intell_property/survey_en.htm

(6)  È già disponibile una fonte preziosa di informazioni sull'origine, l'itinerario e la natura delle merci contraffatte e usurpative destinate alla Comunità o in transito attraverso di essa: le statistiche annuali sulle merci originarie dei paesi terzi confiscate dai servizi doganali alle frontiere comunitarie. Il rapporto è pubblicato dalla DG TAXUD. I dati 2003 si trovano all'indirizzo:

http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/customs/counterfeit_piracy/index_en.htm

(7)  Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, allegato 1C all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (TRIPs, Marrakech 1994).

(8)  L'articolo 51 dell'accordo TRIPs prevede soltanto l'obbligo per i membri di avere misure doganali per le merci importate.

(9)  Il programma per i diritti di proprietà intellettuale CE-ASEAN comprende una componente regionale e una nazionale e riguarda tutti i settori dei DPI. Ha un valore di 5 milioni di EUR. Sono previsti altri 2 milioni di EUR per l'inclusione di Laos, Cambogia e Vietnam. Il programma, iniziato nel 2000, ha una durata di 5 anni.

(10)  L'OMC II è il maggior programma di sostegno in Cina collegato all'OMC, per un valore di 15 milioni di EUR in 5 anni - al quale la Cina si è detta disposta a contribuire con un ulteriore 30 %. La DG TRADE propone un capitolo sui DPI. Il programma dovrebbe essere avviato entro la fine del 2004.

(11)  Volto a sostenere piccole iniziative in Cina, per un valore totale di 9,6 milioni di EUR e una durata di 5 anni. Le iniziative sono guidate dalla domanda, ma la DG TRADE incoraggerà attivamente l'inclusione di progetti in materia di DPI.

(12)  Nel quadro del programma comunitario di assistenza alla ricostruzione, allo sviluppo e alla stabilizzazione (CARDS) per i Balcani occidentali, nel luglio 2003 è stato avviato un progetto intitolato «Diritti di proprietà industriale e intellettuale», che avrà una durata di 36 mesi e un valore di 2,25 milioni di EUR.

(13)  Regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio.

http://europa.eu.int/comm/trade/issues/respectrules/tbr/legis/adgreg06a.htm

(14)  Questo progetto è gestito dalla DG ENTR. Per maggiori informazioni si veda:

http://europa.eu.int/comm/enterprise/innovation/networks.htm#irc

(15)  http://www.ipr-helpdesk.org


ALLEGATO I

ANTECEDENTI

1)   Qual è il problema?

L'accordo TRIPs stabilisce per la prima volta una serie esaustiva di norme multilaterali riguardanti tutti i tipi di diritti di proprietà intellettuale (DPI) e contiene un capitolo particolareggiato che stabilisce standard minimi di rispetto dei DPI che devono adottare tutti i membri dell'OMC.

Tuttavia, sebbene la maggior parte dei membri dell'OMC abbiano già adottato normative per mettere in atto gli standard minimi (1), i livelli di pirateria e contraffazione continuano ad aumentare anno dopo anno, assumendo proporzioni industriali, in quanto offrono notevoli prospettive di profitto, spesso con rischi limitati per i loro autori.

Quindi è chiaro che la CE non deve più limitarsi soltanto a verificare che siano elaborati quadri legislativi generali nei paesi membri dell'OMC, ma deve assolutamente concentrarsi sempre più su un'attuazione decisa ed efficace della normativa di applicazione.

Negli ultimi anni vi sono state numerose grandi iniziative all'interno della Comunità e alle sue frontiere esterne. Già nel 1994 la CE aveva adottato il cosiddetto regolamento doganale (regolamento (CE) n. 3295/94), che consente il controllo alle frontiere delle importazioni di merci false. Nel 1998 la Commissione ha pubblicato un Libro verde sulla lotta alla contraffazione e alla pirateria nel mercato interno. In seguito alle reazioni suscitate dal Libro verde, il 30 novembre 2000 la Commissione ha presentato un piano d'azione che sta dando frutti, principalmente mediante una direttiva che armonizza il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale all'interno della Comunità, un regolamento che migliora i meccanismi delle attività doganali di lotta contro le merci contraffatte o usurpative stabiliti dal regolamento doganale precedente, l'estensione dei poteri di Europol per contemplare la pirateria e la contraffazione e uno studio su una metodologia per la raccolta, l'analisi e il confronto di dati sulla contraffazione e la pirateria (2). Inoltre, le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo nella primavera 2003 (3)hanno invitato fermamente ad accrescere la lotta contro la pirateria e la contraffazione. Di conseguenza, la Commissione (DG JAI) intende avviare un'iniziativa legislativa nel 2004 sotto forma di proposta di decisione quadro del Consiglio sul ravvicinamento della legislazione nazionale e delle sanzioni in materia di contraffazione e pirateria.

La situazione è però diversa all'esterno dei confini della Comunità. Gli strumenti di cui dispongono i titolari di diritti comunitari in caso di violazioni dei diritti all'interno della Comunità o di importazioni nell'Ue di merci false non possono essere utilizzati quando le violazioni si verificano in paesi terzi e le merci vengono usate all'interno del paese o esportate in altri paesi terzi. Pure avvenendo all'esterno della Comunità, tali violazioni si ripercuotono direttamente sui titolari di diritti comunitari.

2)   Perché e quanto è importante? Per chi?

a)   Comunità europea

La violazione dei DPI, riflessa dalla presenza sul mercato di volumi sempre maggiori di merci usurpative e contraffatte, ha un impatto molto negativo in numerosi settori. La Comunità è un mercato che tradizionalmente investe molto in beni e servizi la cui proprietà intellettuale è protetta e ottiene così un notevole valore aggiunto. Pertanto subisce fortemente le conseguenze di uno scarso rispetto della proprietà intellettuale (PI), anche quando ciò avviene in paesi terzi e anche se i beni o i servizi usurpativi/contraffatti non sono destinati al mercato comunitario. Ecco alcuni degli effetti negativi della violazione della PI:

Conseguenze economiche e sociali: priva i titolari dei diritti dei redditi derivanti da investimenti in R&S, marketing, sforzi creativi, controllo della qualità, ecc. Condiziona negativamente la quota di mercato, il volume delle vendite, la reputazione, l'occupazione e in ultima analisi la sostenibilità di alcune attività/aziende basate sulla PI. Alti livelli di violazione dei DPI scoraggiano inoltre gli investimenti stranieri e il trasferimento di tecnologia.

Salute e protezione dei consumatori: di solito le merci usurpative e contraffatte sono prodotte da entità anonime che non si preoccupano dei requisiti in materia di salute, sicurezza e qualità e non forniscono assistenza tecnica, garanzie, manuali d'uso, ecc. Il problema è dimostrato dalle crescenti confische di medicinali, prodotti alimentari (e anche acqua in bottiglia), parti di automobili e aerei, apparecchi elettrici e giocattoli falsi.

Ordine pubblico e sicurezza: negli ultimi anni aumenta la preoccupazione dovuta al crescente coinvolgimento di organizzazioni criminali e a volte anche di gruppi terroristici nel grande traffico internazionale di merci contraffatte e usurpative. Ciò si spiega con la natura particolarmente lucrativa di tali attività e con il rischio ridotto (4) rispetto ad altre attività criminali lucrative. A causa delle dimensioni del problema e delle somme coinvolte, affrontare la situazione della pirateria è difficile quanto affrontare il traffico di droga o il riciclaggio di denaro. Europol, Interpol e numerose forze di polizia della Comunità hanno creato dipartimenti specifici che si occupano del problema.

Questioni fiscali: dato che per sua natura è una pratica illegale e clandestina e che pratica prezzi inferiori, spesso priva lo Stato del gettito fiscale (Iva, imposte sul reddito, dazi doganali). Il problema è particolarmente spinoso nei paesi in cui vi sono settori economici sotto stretto controllo statale, come i tabacchi, gli alcolici, il carburante, ecc.

b)   Paesi terzi

Perché i paesi terzi che hanno una scarsa tradizione in materia di DPI, un numero limitato di titolari di diritti e a volte una notevole quota dell'industria e del commercio che si avvantaggia dalle violazioni dovrebbero interessarsi al problema?

La risposta non è completamente diversa da quella data per la Comunità (vedi sopra). Le conseguenze delle violazioni dei DPI per quanto riguarda la protezione dei consumatori e della salute, il crimine organizzato e la perdita di entrate fiscali sono relativamente ovvie e sentite direttamente sia nella Comunità che nei paesi terzi in cui le violazioni avvengono in prevalenza. Pertanto, questi paesi hanno (o dovrebbero avere) un interesse immediato a lottare contro la pirateria e la contraffazione.

Per quanto riguarda il primo punto (conseguenze economiche e sociali), alcuni obiettano però che facendo rispettare la protezione dei DPI detenuti da aziende comunitarie i paesi terzi non ottengono alcun beneficio diretto. Al contrario, sembrerebbe che usino le proprie risorse per proteggere gli investimenti di entità straniere (argomentazione spesso utilizzata da alcuni paesi). Per contrastare questo ragionamento, la CE deve far capire che un efficace rispetto dei DPI (anche se appartengono a terzi) è uno strumento essenziale per attrarre gli investimenti stranieri e il trasferimento di tecnologia e know-how nonché per proteggere i titolari dei diritti locali nei paesi in via di sviluppo e meno avanzati che subiscono già l'appropriazione indebita della loro proprietà intellettuale (5). Occorrono buon governo e credibilità internazionale, senza dimenticare la necessità di rispettare gli impegni dell'OMC e altri impegni internazionali e bilaterali. Sul medio e lungo periodo, il rispetto dei DPI incoraggerà inoltre gli autori, inventori e investitori nazionali e contribuirà allo sviluppo di tali paesi.

Sottovalutare il valore dei diritti di proprietà intellettuale contribuisce a uno scarso rispetto. Per migliorare questo aspetto del sistema dei diritti di proprietà intellettuale, sarebbe utile che alcuni paesi in via di (rapido) sviluppo valutassero il valore delle industrie principalmente in base ai diritti di proprietà intellettuale (6). Ciò potrebbe portare a valutare il valore dei diritti di proprietà intellettuale in termini di sviluppo economico di un paese nonché per quanto riguarda la crescita e lo sviluppo economici, sociali e culturali.

Vi sono però recenti esempi di paesi in cui l'emergere di un'economia competitiva e sempre più sofisticata rende evidente la necessità di proteggere efficacemente la PI contro le violazioni interne ed esterne.

In alcuni dei paesi più «problematici» le autorità sembrano del tutto consapevoli dell'importanza dei DPI per lo sviluppo del paese e i titolari di diritti nazionali chiedono il rispetto dei DPI tanto quanto i titolari di diritti stranieri. Il problema deriva dal fatto che l'industria della pirateria/contraffazione è un elemento importante della loro economia. È quindi chiaro che il quadro è più ampio e non può essere affrontato soltanto dal punto di vista della PI. Una soluzione può venire soltanto da una politica globale con la partecipazione delle autorità a livello nazionale, regionale e locale.

3)   Quali diritti di PI sono violati e quali settori sono più colpiti?

La maggior parte di essi. Secondo un'idea sbagliata abbastanza comune la pirateria e la contraffazione colpiscono principalmente marchi di lusso, sportivi e di abbigliamento, musica, software, CD, DVD e poco altro. In realtà però quasi tutta la proprietà intellettuale viene violata in modo massiccio e i prodotti falsificati riguardano anche scatole di cereali, piante e semi, parti di aerei, occhiali da sole, sigarette, medicinali, pile AA e intere stazioni di servizio. I grandi produttori di software hanno la stessa probabilità di essere danneggiati dei piccoli produttori di un certo tipo di tè. Le statistiche annuali pubblicate dai servizi doganali della Commissione sul numero e sul tipo di merci usurpative e contraffatte confiscate originarie dei paesi terzi forniscono informazioni particolareggiate e affidabili sulla dimensione e sulla crescita del problema (7).

La Commissione ritiene che gran parte dei problemi che riguardano i titolari dei vari tipi di diritti di proprietà intellettuale siano comuni e che pertanto possano essere affrontati più efficacemente mediante una strategia integrata. La strategia proposta si prefigge di migliorare la protezione contro le violazioni di tutti i tipi di PI (diritti d'autore, marchi di fabbrica, indicazioni geografiche, brevetti, disegni industriali, ecc.).

4)   Come definire i «paesi prioritari»?

Vi sono vari criteri per definire i paesi più problematici per quanto riguarda il rispetto dei DPI (8). I paesi possono essere suddivisi in: a) paesi di origine; b) paesi di transito, e c) paesi di destinazione. Per ciascun gruppo vi sarà un tipo di misure più adeguate per affrontare la situazione.

a)   Paesi di origine

Sono quelli in cui la produzione di merci usurpative e contraffatte, destinate sia al consumo interno che all'esportazione, raggiunge dimensioni preoccupanti. Nei casi di pirateria digitale su Internet, l'origine della violazione dei DPI può essere particolarmente difficile da individuare.

In questi paesi è particolarmente importante migliorare l'efficienza e il coordinamento della polizia, dei tribunali, delle dogane e dell'amministrazione in generale. Inoltre è essenziale garantire che il quadro giuridico preveda sanzioni deterrenti.

b)   Paesi di transito

Per avere un quadro globale non bisogna però concentrarsi esclusivamente sui paesi che violano i DPI mediante la produzione massiccia di merci contraffatte sui loro territori ma anche sui paesi che spesso fungono da centro di smistamento. In questa categoria rientrano paesi che sembrano importanti luoghi di origine di merci false confiscate nella Comunità; ciò è dovuto principalmente al flusso di prodotti falsi in transito e non alla produzione nazionale di tali merci. Il grande volume di merci originarie di tali paesi è comunque indicativo della carenza di misure di repressione, almeno a livello dei controlli alle frontiere. Le reti del crimine organizzato approfittano di tali debolezze per creare vie di traffico diverse, che nascondono la vera origine delle merci.

Migliorando le possibilità d'interventi alle frontiere e l'efficienza delle autorità doganali in particolare per quanto riguarda il traffico di merci, si dovrebbe contribuire a ridurre notevolmente il volume del traffico.

c)   Paesi di destinazione

In una strategia per ridurre la violazione dei DPI è inoltre importante considerare i paesi individuati quali principali destinazioni finali delle esportazioni di merci contraffatte o che fungono principalmente da mercato di tali prodotti.

Notevoli volumi di vendite di merci false esistono in quasi tutti i paesi. La difficoltà nel definire i paesi che sono i principali mercati delle merci usurpative è dovuta al fatto che si tratta di un problema molto diffuso, anche se per numerose (e spesso contraddittorie) ragioni: sono troppo poveri per acquistare prodotti la cui PI è protetta, tale pratica è accettata o almeno non condannata, li producono in grandi quantità, spesso non è possibile distinguere il vero dal falso o i falsi costano meno. Per questo motivo è necessario concentrare le risorse sui principali mercati dei titolari dei diritti comunitari legittimi più colpiti dalle violazioni dei DPI.

Affrontare il problema del consumo di merci usurpative e contraffatte richiede uno sforzo per accrescere la consapevolezza del pubblico sull'impatto negativo e sui rischi di tale pratica. Richiede inoltre più efficaci controlli doganali sulle merci importate e una reazione più efficiente da parte della polizia e dei tribunali nei confronti delle reti e degli individui coinvolti in commerci su grande scala.

5)   Qual è la situazione nella Comunità?

In generale, la Comunità e i suoi Stati membri sono noti per la protezione e il rispetto dei DPI ad altissimi livelli, come dimostra l'acquis, in particolare i recenti sforzi descritti al punto 1 precedente. A livello pratico, vi sono inoltre relazioni come quella pubblicata ogni anno dalla DG TAXUD (9) che danno un'idea chiara sui risultati ottenuti dalle autorità di ciascuno Stato membro per quanto riguarda le confische di merci false alle frontiere.

Tuttavia, all'interno della Comunità il livello di rispetto varia da uno Stato membro all'altro. Alcuni Stati membri devono fare di più per migliorare la situazione e ridurre la restante produzione e vendita di merci usurpative o contraffatte. La nuova direttiva che armonizza l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale all'interno della Comunità contribuirà a migliorare la situazione.

6)   Quali sono i protagonisti dell'applicazione dei DPI alla Commissione?

Per quanto riguarda i vari aspetti dell'applicazione dei DPI sono competenti diverse Direzioni generali (DG) della Commissione. In pratica:

La DG Commercio si occupa della dimensione esterna (multilaterale e bilaterale) della questione, vale a dire il rispetto nei paesi terzi. Rappresenta inoltre la Comunità europea presso l'OMC e in particolare al Consiglio TRIPs.

La DG Mercato interno (MARKT) è responsabile della politica e della legislazione in materia di proprietà intellettuale e industriale dell'Ue e rappresenta e conduce negoziati per conto della Comunità europea in vari comitati presso l'OMPI. La DG MARKT è l'autore della citata direttiva sull'applicazione.

La DG Agricoltura (AGRI) è responsabile della politica Ue interna ed esterna e della legislazione Ue riguardante le indicazioni geografiche in agricoltura e conduce negoziati in materia.

La DG Fiscalità e unione doganale (TAXUD) disciplina l'applicazione dei DPI alle frontiere esterne della Comunità. LA DG TAXUD ha redatto il regolamento doganale summenzionato.

La DG Giustizia e affari interni (JAI) condivide responsabilità regolamentari quando il rispetto dei DPI è legato al rispetto della legge sia all'interno che all'esterno della Comunità. Operazioni specifiche sul «campo» nello stesso settore saranno affidate all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

La DG Sviluppo (DEV) e la DG Relazioni esterne (RELEX) coordinano, sia a livello centrale che attraverso le delegazioni Ue nei paesi terzi, l'assistenza comunitaria ai paesi in via di sviluppo e ai paesi meno avanzati, anche in materia commerciale, mentre l'Ufficio di cooperazione EuropeAid (AIDCO) gestisce i programmi di assistenza tecnica.

Infine, la DG Imprese (ENTR), in qualità di gestore dell'IPR Help Desk (10), e grazie ai suoi stretti contatti con l'industria (cioè con un enorme numero di titolari di DPI), è un partner essenziale.

Si tratta di un aspetto importantissimo per l'efficacia della presente strategia. La DG TRADE e altre DG con responsabilità esterne hanno un ruolo importante e ben definito per quanto riguarda il miglioramento del rispetto dei DPI nei paesi terzi. Tuttavia, le responsabilità più «operative» della lotta contro la pirateria e la contraffazione spettano agli Stati membri o ad altre DG. I risultati più visibili e/o immediati di questa lotta saranno sempre raggiunti dalle autorità doganali, dalla polizia, dai tribunali nazionali o mediante l'armonizzazione delle leggi e delle procedure e la creazione di meccanismi di scambio d'informazioni a livello comunitario. In questi settori (principalmente nazionali) la DG TRADE può fornire soltanto un contributo limitato. La situazione però è diversa per quanto riguarda l'applicazione nei paesi terzi. In questo caso, la DG TRADE e i servizi della Commissione aventi responsabilità esterne in materia, con la cooperazione delle delegazioni della CE nei paesi terzi, possono certamente avere un ruolo essenziale nello svolgimento dei compiti proposti dalla presente strategia.


(1)  I paesi meno avanzati hanno tempo almeno fino al 2006 per adattare la legislazione ai requisiti TRIPs.

(2)  Per richiederne una copia scrivere all'indirizzo: MARKT-E4@cec.eu.int

(3)  Consiglio europeo della primavera 2003: conclusioni della Presidenza:

«37.

Il Consiglio europeo invita la Commissione e gli Stati membri a migliorare lo sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale introducendo misure contro la contraffazione e la pirateria, che scoraggiano lo sviluppo di un mercato di beni e servizi digitali; a proteggere i brevetti relativi a invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici …»

(4)  In molti paesi altre attività criminali molto lucrative come il traffico di droga comportano rischi considerevoli (anche la pena di morte) e vengono contrastate con notevoli risorse, mentre il traffico di merci false è visto come una pratica relativamente innocua.

(5)  Come i casi di contraffazione di alcune marche di vino di riso in Cina o di una nota marca di salsa di pesce in Vietnam.

(6)  Nel 2003 i servizi della Commissione hanno pubblicato uno studio intitolato «The economic importance of copyright»

http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/intprop/index.htm).

Alcuni paesi, come gli Stati Uniti e la Finlandia, producono documenti di quel tipo, principalmente per le industrie fondate sul diritto d'autore («Copyright industries in the US Economy – Stephen E. Siwek & Gale Mosteller, preparato per la International Intellectual Property Alliance e The Economic Importance of Copyright Industries in Finland, the Finnish Copyright Society»).

(7)  http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/customs/counterfeit_piracy/index_en.htm

(8)  I «paesi prioritari» possono essere definiti in base ai criteri seguenti:

informazioni ricevute dai titolari dei diritti comunitari e da altre fonti (delegazioni, ecc.) riguardo alle violazioni dei DPI;

dati relativi alle confische doganali di merci false alle frontiere della Comunità;

importanza del paese in termini di volume reale o potenziale degli scambi con la Comunità. L'inclusione di un paese in una o più categorie riflette l'importanza della sua situazione dal punto di vista della Comunità. I paesi aventi un'importanza ridotta in termini di scambi non sono stati considerati prioritari.

In ogni caso, in questo settore la situazione muta costantemente e pertanto sarà necessario monitorarla e aggiornarla continuamente.

(9)  http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/customs/counterfeit_piracy/index_en.htm

(10)  http://www.ipr-helpdesk.org/index.htm


26.5.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 129/17


Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di carburo di silicio originario della Repubblica popolare cinese, della Federazione russa e dell'Ucraina e di un riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di carburo di silicio originario della Federazione russa

(2005/C 129/04)

A seguito della pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (1) delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di carburo di silicio originario della Repubblica popolare cinese, della Federazione russa e dell'Ucraina (in appresso: «i paesi interessati»), la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame di tali misure ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (2) (in appresso: «il regolamento di base»). La Commissione ha ricevuto inoltre una domanda di riesame intermedio, a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, delle misure in vigore sulle importazioni di carburo di silicio originario della Federazione russa.

1.   Domande di riesame

Le domande sono state presentate il 24 febbraio 2005 dallo European Chemical Industry Council — CEFIC (in appresso: «il richiedente») per conto di produttori che rappresentano la totalità della produzione comunitaria di carburo di silicio.

2.   Prodotto

Il prodotto oggetto del riesame è il carburo di silicio originario della Repubblica popolare cinese, della Federazione russa e dell'Ucraina (in appresso: «il prodotto in esame»), attualmente classificabile al codice NC 2849 20 00. Il codice NC è indicato a titolo puramente informativo.

3.   Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore consistono in dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento (CE) n. 1100/2000 del Consiglio (3).

4.   Motivazione del riesame

4.1.   Motivazione del riesame in previsione della scadenza

La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare il persistere o la reiterazione del dumping e del pregiudizio nei confronti dell'industria comunitaria.

(a)   Federazione russa e Ucraina

La denuncia di persistenza del dumping per quanto riguarda la Federazione russa si basa sul confronto tra il valore normale, stabilito sulla base dei prezzi applicati sul mercato interno, e i prezzi all'esportazione del prodotto in esame venduto nella Comunità.

In conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, il richiedente ha determinato il valore normale per l'Ucraina in base al prezzo praticato in un paese ad economia di mercato appropriato, indicato al paragrafo 5.1, lettera d), del presente avviso. La denuncia di persistenza del dumping per quanto riguarda l'Ucraina si basa sul confronto tra il valore normale, di cui alla precedente frase, e i prezzi all'esportazione del prodotto in esame venduto nella Comunità.

I margini di dumping così calcolati sono significativi per la Federazione russa e l'Ucraina.

Il richiedente ha presentato elementi di prova del fatto che il prodotto in esame originario dalla Federazione russa e dall'Ucraina ha continuato ad essere importato nella Comunità in quantitativi ingenti.

Ha sostenuto, inoltre, che i volumi e i prezzi del prodotto in esame importato avrebbero continuato ad avere, tra le altre conseguenze, ripercussioni negative sul livello dei prezzi praticati dall'industria comunitaria, traducendosi quindi in sostanziali effetti negativi sull'andamento complessivo e sulla situazione finanziaria e occupazionale di tale industria.

Il richiedente afferma poi che vi sarebbe il rischio che vengano attuate nuove pratiche di dumping pregiudizievole. A tale riguardo, ha presentato prove del fatto che, data l'esistenza di capacità inutilizzate nella Federazione russa e in Ucraina, l'eventuale scadenza delle misure renderebbe probabile l'aumento del livello delle importazioni del prodotto in esame.

Il richiedente afferma inoltre che l'eliminazione parziale del pregiudizio è dovuta prevalentemente all'esistenza delle misure e che, nel caso in cui si lasciassero scadere tali misure, l'eventuale ripresa di ingenti importazioni a prezzi in dumping dalla Federazione russa e dall'Ucraina comporterebbe probabilmente una reiterazione del pregiudizio subìto dall'industria comunitaria.

(b)   Repubblica popolare cinese

Il richiedente afferma che vi sarebbe il rischio di reiterazione delle pratiche di dumping per le importazioni del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese. In conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, il richiedente ha determinato il valore normale per la Repubblica popolare cinese in base al prezzo praticato in un paese ad economia di mercato appropriato, indicato al paragrafo 5.1, lettera d), del presente avviso. La denuncia di reiterazione del dumping per quanto riguarda la Repubblica popolare cinese si basa sul confronto tra il valore normale, di cui alla precedente frase, e i prezzi all'esportazione del prodotto in esame venduto in altri paesi terzi, ossia in Giappone e negli Stati Uniti.

Il margine di dumping così calcolato è significativo per la Repubblica popolare cinese.

Il richiedente sostiene inoltre che vi sarebbe il rischio che vengano attuate nuove pratiche di dumping pregiudizievole. A tale riguardo, ha presentato prove del fatto che, data l'esistenza di capacità inutilizzate nella Repubblica popolare cinese e considerati gli investimenti in capacità di produzione realizzati negli ultimi tempi in questo paese, l'eventuale scadenza delle misure renderebbe probabile l'aumento del livello delle importazioni del prodotto in esame.

Il richiedente afferma inoltre che l'eliminazione del pregiudizio arrecato dalle importazioni di carburo di silicio originario della Repubblica popolare cinese è dovuta prevalentemente all'esistenza delle misure e che, nel caso in cui si lasciassero scadere tali misure, l'eventuale ripresa di ingenti importazioni a prezzi in dumping dalla Repubblica popolare cinese comporterebbe probabilmente una reiterazione del pregiudizio subìto dall'industria comunitaria.

4.2.   Motivazione del riesame intermedio

Il richiedente sostiene che la forma che assumono attualmente le misure, quella cioè di un impegno quantitativo, non è adeguata per quanto riguarda le importazioni di carburo di silicio originario della Federazione russa, poiché non elimina gli effetti pregiudizievoli delle pratiche di dumping, e deve pertanto essere riesaminata.

5.   Procedura

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza e di un riesame intermedio, la Commissione avvia i riesami ai sensi dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base.

5.1.   Procedura per la determinazione del rischio di dumping e di pregiudizio e per stabilire se la forma delle misure sia o meno adeguata per le importazioni originarie della Federazione russa

Il riesame in previsione della scadenza determinerà se lo scadere delle misure implichi o no il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping e del pregiudizio. Il riesame intermedio esaminerà se la forma delle misure attualmente in vigore sulle importazioni del prodotto in esame originario della Federazione russa sia o no adeguata e se sia necessario modificare tale forma.

(a)   Campionamento

In considerazione del numero delle parti che risultano interessate dalla presente inchiesta, la Commissione può decidere di ricorrere a tecniche di campionamento, a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

i)   Campionamento dei produttori esportatori della Repubblica popolare cinese

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti i produttori esportatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, a manifestarsi contattando la Commissione e fornendo le seguenti informazioni sulla o sulle loro società entro i termini fissati al paragrafo 6, lettera b), punto i), del presente avviso e con le modalità indicate al paragrafo 7 del medesimo avviso:

ragione sociale, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, di fax e/o di telex e nome del responsabile da contattare;

fatturato in valuta locale e volume in tonnellate delle vendite all'esportazione verso la Comunità del prodotto in esame effettuate nel periodo compreso tra il 1o aprile 2004 e il 31 marzo 2005;

fatturato in valuta locale e volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame ad altri paesi terzi nel periodo compreso tra il 1o aprile 2004 e il 31 marzo 2005;

indicazione esatta delle attività della società in relazione alla produzione del prodotto in esame e al volume di produzione in tonnellate del prodotto in esame, alla capacità produttiva e agli investimenti in capacità produttiva nel periodo compreso tra il 1o aprile 2004 e il 31 marzo 2005;

ragioni sociali e indicazione esatta delle attività di tutte le società collegate (4) coinvolte nella produzione e/o nella vendita (sul mercato interno e/o all'esportazione) del prodotto in esame;

qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione;

l'indicazione della disponibilità o meno della/e società ad essere inserita/e nel campione, il che comporta l'impegno a rispondere a un questionario e ad accettare una verifica in loco delle risposte fornite.

Per raccogliere le informazioni che ritiene necessarie ai fini della selezione del campione dei produttori esportatori, la Commissione contatterà inoltre le autorità del paese esportatore e tutte le associazioni note di produttori esportatori.

ii)   Campionamento degli importatori

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti gli importatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, a manifestarsi contattando la Commissione e fornendo le seguenti informazioni sulla/e loro società entro i termini fissati al paragrafo 6, lettera b), punto i), del presente avviso e con le modalità indicate al paragrafo 7 del medesimo avviso:

ragione sociale, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, di fax e/o di telex e nome del responsabile da contattare;

fatturato totale in euro della società nel periodo compreso tra il 1o aprile 2004 e il 31 marzo 2005;

numero totale di dipendenti;

indicazione esatta delle attività della società in relazione al prodotto in esame;

volume in tonnellate e valore in euro delle importazioni nella Comunità e delle rivendite effettuate sul mercato comunitario tra il 1o aprile 2004 e il 31 marzo 2005 del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese, della Federazione russa e dell'Ucraina;

ragioni sociali e indicazione esatta delle attività di tutte le società collegate (5) coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame;

qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione;

l'indicazione della disponibilità o meno della/e società ad essere inserita/e nel campione, il che comporta l'impegno a rispondere a un questionario e ad accettare una verifica in loco delle risposte fornite.

Per raccogliere le informazioni che ritiene necessarie per la selezione del campione degli importatori, la Commissione contatterà, inoltre, tutte le associazioni note di importatori.

iii)   Selezione definitiva dei campioni

Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti in merito alla selezione dei campioni devono farlo entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto ii), del presente avviso.

La Commissione intende procedere alla selezione definitiva dei campioni dopo aver consultato le parti interessate che si sono dichiarate disponibili ad essere incluse nei campioni stessi.

Le società incluse nei campioni devono rispondere ad un questionario entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto iii), del presente avviso e devono collaborare nel quadro dell'inchiesta.

In caso di insufficiente collaborazione, la Commissione può basare le proprie conclusioni sui dati disponibili, conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, e all'articolo 18 del regolamento di base. Come spiegato al paragrafo 8 del presente avviso, le conclusioni basate sui dati disponibili potrebbero essere meno vantaggiose per le parti interessate.

(b)   Questionari

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la sua inchiesta, la Commissione invierà questionari all'industria comunitaria e a tutte le associazioni di produttori della Comunità, ai produttori esportatori della Repubblica popolare cinese inclusi nel campione, ai produttori esportatori della Federazione russa e dell'Ucraina, a tutte le associazioni di produttori esportatori, agli importatori e operatori commerciali inclusi nel campione, a tutte le associazioni di importatori e di operatori commerciali citati nella domanda o che hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure oggetto del presente riesame, nonché alle autorità dei paesi esportatori interessati.

(c)   Raccolta di informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare osservazioni, a presentare eventuali altre informazioni diverse da quelle indicate nel questionario e a fornire elementi di prova a sostegno. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine di cui al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso.

La Commissione può inoltre procedere all'audizione delle parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta deve essere presentata entro i termini fissati al paragrafo 6, lettera a), punto iii), del presente avviso.

(d)   Selezione del paese ad economia di mercato

Nella precedente inchiesta è stato scelto il Brasile come paese ad economia di mercato appropriato per determinare il valore normale in relazione alla Repubblica popolare cinese e all'Ucraina. La Commissione intende utilizzare il Brasile anche in questo caso. Le parti interessate sono invitate a presentare le loro osservazioni in merito all'opportunità di questa scelta entro il termine specifico di cui al paragrafo 6, lettera c), del presente avviso.

5.2.   Procedura di valutazione dell'interesse della Comunità

Qualora fosse confermato il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping e del pregiudizio, conformemente all'articolo 21 del regolamento di base si deciderà se il mantenimento o l'abrogazione delle misure antidumping siano o no nell'interesse della Comunità. Pertanto, l'industria comunitaria, gli importatori e gli operatori commerciali, le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori rappresentativi e le associazioni rappresentative dei consumatori possono manifestarsi e comunicare informazioni alla Commissione entro il termine generale di cui al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso, purché dimostrino l'esistenza di un nesso oggettivo tra la loro attività e il prodotto in esame. Le parti che abbiano agito conformemente a quanto specificato nella frase precedente possono chiedere un'audizione, indicando i particolari motivi per i quali chiedono di essere sentite, entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto iii), del presente avviso. È opportuno precisare che le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 sono prese in considerazione unicamente se suffragate da validi elementi di prova all'atto della presentazione.

6   Termini

(a)   Termini generali

i)   Termine entro il quale le parti devono chiedere un questionario

Tutte le parti interessate che non hanno collaborato all'inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure oggetto del presente riesame devono chiedere un questionario al più presto, e in ogni caso entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

ii)   Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, rispondere al questionario e fornire ogni altra informazione

Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi mettendosi in contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, rispondere al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché tali osservazioni e informazioni possano essere prese in considerazione ai fini dell'inchiesta. È importante sottolineare che al rispetto di detto termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.

Le società incluse in un campione devono far pervenire le risposte al questionario entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto iii), del presente avviso.

iii)   Audizioni

Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

(b)   Termine specifico relativo al campionamento

(i)

Tutte le informazioni relative ai campioni specificate al paragrafo 5.1, lettera a), punti i) e ii), devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, poiché la Commissione intende consultare le parti interessate che si sono dichiarate disponibili a far parte del campione in merito alla selezione definitiva dello stesso entro 21 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(ii)

Tutte le altre informazioni pertinenti per la selezione del campione di cui al paragrafo 5.1, lettera a), punto iii), devono pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(iii)

Le risposte al questionario fornite dalle parti incluse nel campione devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data della notifica della loro inclusione nel campione.

c)   Termine specifico per la selezione del paese terzo ad economia di mercato

Le parti interessate dall'inchiesta possono presentare osservazioni in merito all'opportunità della scelta del Brasile che, come indicato al paragrafo 5.1, lettera d), del presente avviso, viene preso in considerazione quale paese a economia di mercato appropriato ai fini della determinazione del valore normale in relazione alla Repubblica popolare cinese e all'Ucraina. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

7.   Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Tutte le osservazioni e le richieste delle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto), complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, di fax e/o di telex della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza, inviate dalle parti interessate in forma riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata  (6)» e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «CONSULTABILE DA TUTTE LE PARTI INTERESSATE».

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione B

Ufficio: J-79 5/16

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 295 65 05

8.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili. Se una parte interessata non collabora, o collabora soltanto parzialmente e le conclusioni si basano pertanto sui dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta per tale parte può essere meno favorevole di quanto lo sarebbe stato se essa avesse collaborato.

9.   Calendario delle inchieste di riesame in previsione della scadenza e di riesame intermedio

A norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, le inchieste di riesame in previsione della scadenza e di riesame intermedio verranno concluse entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


(1)  GU C 254 del 14.10.2004, pag. 3.

(2)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 del Consiglio (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(3)  GU L 125 del 26.5.2000, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 991/2004 del Consiglio (GU L 182 del 19.5.2004, pag. 18).

(4)  Per chiarimenti sul significato del termine «società collegate» si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione concernente l'applicazione del codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

(5)  Ciò significa che il documento è destinato esclusivamente ad uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43), ed è un documento riservato conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1) e all'articolo 6 dell'accordo dell'OMC relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).

(6)  Per chiarimenti sul significato del termine «società collegate» si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione concernente l'applicazione del codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).


26.5.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 129/22


Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcole etilico originarie del Guatemala e del Pakistan

(2005/C 129/05)

La Commissione ha ricevuto una denuncia a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (il regolamento di base) (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (2), secondo la quale le importazioni di alcole etilico, originarie del Guatemala e del Pakistan ('i paesi interessati'), sarebbero oggetto di pratiche di dumping e arrecherebbero pertanto un notevole pregiudizio all'industria comunitaria.

1.   Denuncia

La denuncia è stata presentata l'11 aprile 2005 dal Comitato delle industrie produttrici di etanolo dell'UE (CIEP) («il denunziante») per conto di produttori rappresentanti una quota maggioritaria, nella fattispecie oltre il 30 %, della produzione comunitaria complessiva di alcole etilico.

2.   Prodotto

Il prodotto che sarebbe oggetto di dumping è l'alcole etilico, denaturato o non denaturato, con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol. originario del Guatemala e del Pakistan («il prodotto in esame») abitualmente dichiarato con i codici NC 2207 10 00 e ex 2207 20 00. Tali codici NC sono riportati unicamente a titolo d'informazione.

3.   Denuncia di dumping

La denuncia di dumping nei confronti del Guatemala e del Pakistan si basa sul confronto tra il valore normale, stabilito sulla base dei prezzi applicati sul mercato interno, e i prezzi all'esportazione del prodotto in esame nella Comunità.

Su tale base, i margini di dumping calcolati sono significativi per tutti i paesi esportatori interessati.

4.   Denuncia di pregiudizio

Il denunziante ha fornito elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto in esame originarie del Guatemala e del Pakistan sono complessivamente aumentate in termini assoluti e in termini di quota di mercato.

Egli asserisce che i volumi e i prezzi delle importazioni di tale prodotto hanno avuto, tra le altre conseguenze, un impatto negativo sulla quota di mercato detenuta, sui quantitativi venduti e sul livello dei prezzi applicati dall'industria comunitaria, incidendo negativamente sui risultati generali e sulla situazione finanziaria dell'industria comunitaria.

5.   Procedura

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata da o per conto dell'industria comunitaria e che esistono prove sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione avvia un'inchiesta ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di base.

5.1.   Procedimento di determinazione del dumping e del pregiudizio

L'inchiesta dovrà stabilire se il prodotto in esame originario del Guatemala e del Pakistan sia oggetto di pratiche di dumping e se tale dumping sia stato causa di pregiudizio.

(a)   Campionatura

Tenuto conto del considerevole numero di parti interessate dal presente procedimento, la Commissione può decidere di ricorrere a tecniche di campionamento a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

(i)   Campionamento dei produttori/esportatori del Pakistan

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti i produttori/esportatori o i rappresentanti che agiscono per loro conto a manifestarsi contattando la Commissione e fornendo le seguenti informazioni sulla/e loro società entro i termini fissati al paragrafo 6, lettera b), punto i), nel formato indicato al paragrafo 7 del presente avviso:

ragione sociale, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, di fax e/o di telex e nome del responsabile da contattare;

il fatturato in valuta locale e il volume in tonnellate delle vendite destinate all'esportazione verso la Comunità del prodotto in esame effettuate tra il 1o aprile 2004 e il 31 marzo 2005;

il fatturato in valuta locale e il volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame effettuate sul mercato interno tra il 1o aprile 2004 e il 31 marzo 2005;

se la società intenda chiedere l'applicazione di un margine individuale (3) (i margini individuali possono essere chiesti esclusivamente dai produttori);

la descrizione particolareggiata delle attività della società in relazione alla produzione del prodotto in esame;

ragione sociale e descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate (4) coinvolte nella produzione e/o vendita (sul mercato interno e/o per l'esportazione) del prodotto in esame;

qualsiasi altra informazione pertinente che possa essere utile alla Commissione per la selezione del campione;

l'indicazione riguardo alla disponibilità o meno della/e società ad essere inserita/e nel campione, tenendo conto che tale inserimento comporta l'impegno a rispondere ad un questionario e ad accettare una verifica in loco delle risposte fornite.

Per raccogliere le informazioni che ritiene necessarie per la selezione del campione dei produttori/esportatori, la Commissione contatterà, inoltre, le autorità del paese esportatore e tutte le associazioni note di produttori/esportatori.

(ii)   Campionamento dei produttori comunitari

Considerato il numero elevato di produttori comunitari che sostengono la denuncia, la Commissione intende accertare il pregiudizio arrecato all'industria comunitaria ricorrendo ad un campionamento.

Per consentire alla Commissione di selezionare un campione, si invitano tutti i produttori comunitari a fornire le seguenti informazioni sulla/e loro società entro i termini fissati al paragrafo 6, lettera b), punto i), del presente avviso:

ragione sociale, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, di fax e/o di telex e nome del responsabile da contattare;

il fatturato totale in euro della società nel periodo compreso tra il 1o aprile 2004 e il 31 marzo 2005;

la descrizione particolareggiata delle attività della società in relazione alla produzione del prodotto in esame;

il valore in euro delle vendite del prodotto in esame effettuate sul mercato comunitario nel periodo compreso tra il 1o aprile 2004 e il 30 marzo 2005;

il volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame realizzate sul mercato comunitario nel periodo tra il 1o aprile 2004 e il 30 marzo 2005;

il volume in tonnellate della produzione del prodotto in esame nel periodo compreso tra il 1o aprile 2004 e il 31 marzo 2005;

ragione sociale e descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate (5) coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame;

qualsiasi altra informazione pertinente che possa essere utile alla Commissione per la selezione del campione;

l'indicazione riguardo alla disponibilità o meno della/e società ad essere inserita/e nel campione, tenendo conto che tale inserimento comporta l'impegno a rispondere ad un questionario e ad accettare una verifica in loco delle risposte fornite.

Per raccogliere le informazioni che ritiene necessarie per la selezione del campione dei produttori comunitari, la Commissione contatterà inoltre l'associazione (CIEP) dei produttori comunitari.

(iii)   Selezione definitiva dei campioni

Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione dei campioni devono farlo entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto ii), del presente avviso.

La Commissione intende procedere alla selezione definitiva dei campioni dopo aver consultato le parti interessate che si sono dichiarate disposte a farne parte.

Le società incluse nei campioni devono rispondere ad un questionario entro il termine stabilito al paragrafo 6, lettera b), punto iii), del presente avviso e collaborare nell'ambito dell'inchiesta.

In caso di insufficiente collaborazione la Commissione può basare le proprie conclusioni sui dati disponibili, conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, e all'articolo 18 del regolamento di base. Come spiegato al punto 8 del presente avviso, le conclusioni basate sui dati disponibili potrebbero essere meno vantaggiose per le parti interessate.

(b)   Questionari

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie per l'inchiesta, la Commissione invierà questionari all'industria comunitaria inclusa nel campione e a tutte le associazioni di produttori della Comunità, ai produttori/esportatori inclusi nel campione in Pakistan, ai produttori/esportatori in Guatemala, a tutte le associazioni di produttori/esportatori, agli importatori a tutte le associazioni di importatori citate nella denuncia, nonché alle autorità dei paesi esportatori interessati.

(i)   Produttori/esportatori in Guatemala

Tutte le parti interessate sono invitate a contattare al più presto la Commissione via fax, entro e non oltre il termine indicato al paragrafo 6, lettera a), punto i), per verificare se figurano nella denuncia e, eventualmente, per richiedere un questionario, dal momento che il termine stabilito al paragrafo 6, lettera a), punto ii), è valido per tutte le parti interessate.

(ii)   Produttori/esportatori che chiedono l'applicazione di un margine individuale in Pakistan

I produttori/esportatori del Pakistan che chiedono l'applicazione di un margine individuale, ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base, devono presentare un questionario debitamente compilato entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso. Essi devono pertanto richiedere un questionario entro il termine di cui al paragrafo 6, lettera a), punto i). Si informano, tuttavia, le parti interessate che, se il campionamento è applicato ai produttori/esportatori, la Commissione potrebbe decidere di non concedere loro un margine individuale qualora il numero di produttori/esportatori sia talmente elevato da rendere l'esame dei singoli casi indebitamente gravoso e da impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta.

(c)   Raccolta di informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare osservazioni, a presentare informazioni diverse da quelle indicate nel questionario e a fornire elementi di prova pertinenti. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso.

La Commissione può inoltre procedere all'audizione delle parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta deve essere presentata entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto iii).

5.2.   Procedura di valutazione dell'interesse della Comunità

Qualora esistano prove sufficienti delle pratiche di dumping denunciate e del conseguente pregiudizio, conformemente all'articolo 21 del regolamento di base si deciderà se l'adozione di misure antidumping non sia contraria all'interesse della Comunità. Pertanto, l'industria comunitaria, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, come pure le associazioni rappresentative dei consumatori e degli utilizzatori, possono manifestarsi e fornire informazioni alla Commissione entro il termine generale di cui al paragrafo 6, lettera a), punto ii), purché dimostrino l'esistenza di un nesso oggettivo tra la loro attività e il prodotto in esame. Le parti che hanno agito conformemente a quanto stabilito nella precedente frase possono chiedere un'audizione, indicando i motivi particolari per i quali chiedono di essere sentite, entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto iii). È opportuno precisare che le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 vengono prese in considerazione unicamente se, all'atto della presentazione, sono suffragate da validi elementi di prova.

6.   Scadenze

(a)   Termini generali

(i)   Termine entro il quale le parti devono chiedere un questionario

Tutte le parti interessate devono chiedere un questionario al più presto e comunque entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(ii)   Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, rispondere al questionario e fornire qualsiasi altra informazione

Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, rispondere al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. È importante sottolineare che al rispetto di detto termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.

Le società incluse in un campione devono presentare le risposte al questionario entro il termine specificato al paragrafo 6, lettera b), punto iii), del presente avviso.

(iii)   Audizioni

Entro lo stesso termine di 40 giorni, tutte le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione.

(b)   Termine specifico relativo al campionamento

(i)

Tutte le informazioni precisate al paragrafo 5.1, lettera a), punti i) e ii) devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, poiché la Commissione intende consultare le parti interessate che si sono dichiarate disponibili a far parte del campione ai fini della selezione definitiva dello stesso entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(ii)

Tutte le altre informazioni interessanti per la selezione del campione, di cui al paragrafo 5.1, lettera a), punto iii), devono pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(iii)

Le risposte al questionario fornite dalle parti incluse nel campione devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di notifica della loro inclusione in detto campione.

7.   Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Tutte le osservazioni e le richieste delle parti interessate devono essere presentate per iscritto (non in formato elettronico, salvo diversa disposizione) e riportare nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, fax e/o telex della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza, inviate dalle parti interessate in forma riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (6) e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione B

Office: J-79 5/16

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 295 65 05

8.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili. Se una parte interessata non collabora o collabora soltanto parzialmente e vengono utilizzati i dati disponibili ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta potrebbe essere per tale parte meno favorevole rispetto alle conclusioni che eventualmente sarebbero state raggiunte se essa avesse collaborato.

9.   Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. In conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, possono essere istituite misure provvisorie entro e non oltre 9 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(2)  GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12.

(3)  I margini individuali possono essere chiesti a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base per le società non incluse nel campione.

(4)  Per chiarimenti sul significato dell'espressione «società collegate» si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

(5)  Per chiarimenti sul significato dell'espressione «società collegate» si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

(6)  Ciò significa che il documento è esclusivamente per uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato ai sensi dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (Accordo antidumping).


26.5.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 129/26


APPLICAZIONE UNIFORME DELLA NOMENCLATURA COMBINATA (NC)

(Classificazione delle merci)

(2005/C 129/06)

Note esplicative adottate conformemente alla procedura stabilita dall'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), modificato dal regolamento (CE) n. 493/2005 (2) del Consiglio

Le «Note esplicative della nomenclatura combinata delle Comunità europee» (3) sono modificate come segue:

 

Alla pagina 318 sono inseriti i seguenti testi:

«8514

Forni elettrici industriali o di laboratorio, compresi quelli funzionanti ad induzione o per perdite dielettriche; altri apparecchi industriali o di laboratorio per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche

8514 20 80

Funzionanti per perdite dielettriche

I forni a microonde destinati all'uso in ristoranti, mense, ecc. si differenziano dagli apparecchi per uso domestico di cui alla voce 8516 per la potenza resa e la capacità del forno. I forni con potenza resa superiore a 1 000 W e capacità del forno superiore a 34 litri sono considerati per uso industriale. Per i forni a microonde combinati in un unico pezzo con un grill o un altro tipo di forno, la suddetta potenza resa si riferisce solo al microonde. La classificazione di una tale combinazione non è influenzata dai criteri di capacità del forno.

I forni a microonde con potenza resa non superiore a 1 000 W e capacità del forno non superiore a 34 litri sono considerati per uso domestico (voce 8516).»

 

e

«8516 50 00

Forni a microonde

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 8514 20 80.»

 

A pagina 333 è inserito il seguente punto 4:

8548 90 90

altri

«4.

Elementi di ferrite o di altri materiali ceramici (ad esempio dei tipi utilizzati nei circolatori per apparecchi di trasmissione ad altissima frequenza o come filtri ad alta frequenza nei cavi elettrici) che costituiscono componenti elettrici atti ad essere utilizzati anche in macchine o apparecchi classificabili sotto varie voci del presente capitolo».


(1)  GU L 256 del 7.9. 1987, pag. 1.

(2)  GU L 82 del 31.3.2005, pag. 1.

(3)  GU C 256 del 23.10.2002, pag. 1.


III Informazioni

Commissione

26.5.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 129/27


Modifica del bando di gara per la restituzione all'esportazione di riso lavorato «parboiled» a grani lunghi B verso alcuni paesi terzi

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 290 del 27 novembre 2004, pag. 12 )

(2005/C 129/07)

Il punto 2 del titolo I («Oggetto») è sostituito dal seguente testo:

«2.

La quantità totale che può formare oggetto di fissazione della restituzione massima all'esportazione, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 584/75 (1), è di circa 30 000 t.»


(1)  GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25. Regolamento da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 1948/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 18).


Rettifiche

26.5.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 129/28


Rettifica dello statuto della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti istituita presso la Commissione delle Comunità europee

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 119 del 20 maggio 2005 )

(2005/C 129/08)

La pubblicazione è completata dal testo seguente:

«Metodi di lavoro per una Commissione amministrativa allargata

Codice di condotta

L'allargamento dell'Unione europea del 1o maggio 2004 comporta un notevole aumento del numero dei partecipanti alle riunioni della Commissione amministrativa.

Alla luce di questa nuova situazione è stato elaborato il presente codice di condotta, che mira a rendere più efficienti la preparazione e lo svolgimento delle riunioni della Commissione amministrativa al fine di gestire al meglio il tempo a disposizione, per forza di cose limitato.

I.   Preparazione delle riunioni

a)   Redigere documenti di migliore qualità

L'utilizzo di documenti più concisi consentirebbe un risparmio di tempo nelle riunioni; ad esempio, si potrebbero limitare le note CASSTM a 1-2 pagine.

Poter disporre di documenti in tempo utile è fondamentale per la buona preparazione di una riunione.

Le delegazioni devono tener presente che occorrono almeno dieci giorni per tradurre un documento composto da meno di quattro pagine. Per cinque pagine in più occorre aggiungere un'altra settimana al tempo richiesto per la traduzione.

Le delegazioni devono rispettare rigorosamente le scadenze fissate per la trasmissione delle note al segretariato, come stabilito dall'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento.

b)   Organizzare l'ordine del giorno

Si dovrebbe organizzare l'ordine del giorno in modo da consentire alle delegazioni di programmare la loro composizione, la partecipazione alle riunioni e i viaggi attraverso una gestione efficiente del tempo.

L'ordine del giorno va strutturato, per quanto possibile, in modo tale da raggruppare tutti i punti relativi allo stesso settore della sicurezza sociale, da trattare, durante la riunione, in ordine consecutivo.

Modifiche all'ordine approvato dell'ordine del giorno devono essere possibilmente evitate.

Per ciascun punto all'ordine del giorno occorre indicare, ove possibile, se l'argomento è esaminato nel quadro di una discussione o ai fini dell'adozione di una decisione.

c)   Ottimizzare il tempo tra una riunione e l'altra

Occorrerebbe utilizzare in maniera costruttiva gli spazi di tempo tra le varie riunioni.

Al termine di una riunione della Commissione amministrativa, o di altri gruppi soggetti alla sua autorità, il segretariato invia un memorandum con indicazione delle misure successive da adottare, nonché dei termini concessi alle delegazioni per esprimersi in merito.

Il presidente, assistito dal segretariato, prende i provvedimenti necessari alla prosecuzione del lavoro tra le riunioni; si possono, ad esempio, prendere contatti per risolvere problemi relativi a questioni specifiche, in modo da poter proporre possibili soluzioni nel corso della riunione successiva.

II.   Svolgimento delle riunioni

a)   Ruolo della presidenza

Il ruolo della presidenza e del presidente è quello di dirigere il lavoro della Commissione amministrativa, non soltanto partecipando attivamente all'organizzazione dell'ordine del giorno, ma anche dando il via a discussioni e processi decisionali in seno alla stessa Commissione.

Ciascuna presidenza presenta il proprio programma di lavoro della Commissione amministrativa e il modo in cui intende eseguirlo.

Il presidente s'impegna ad organizzare ciascuna riunione in maniera tale da assicurare una gestione del tempo il più possibile efficiente.

All'inizio di una riunione il presidente fa una breve introduzione e fornisce, in particolare, ogni informazione utile circa lo svolgimento della riunione indicando inoltre il tempo che prevede di dedicare a ciascun punto.

All'inizio di una discussione su un punto, qualora lo ritenga necessario e in base al tipo di discussione richiesta, il presidente indica alle delegazioni la durata massima dei loro interventi sul punto in questione. Nella maggior parte dei casi gli interventi non dovrebbero superare i due minuti.

I giri d'orizzonte completi si effettuano solo in via eccezionale e su questioni specifiche; il tempo d'intervento è stabilito dal presidente.

Il presidente inquadra per quanto possibile la discussione, in particolare chiedendo alle delegazioni di esprimersi in merito e di raggiungere un compromesso riguardo alla formulazione di determinate proposte.

Al termine di ciascun punto all'ordine del giorno il presidente fa un breve riepilogo delle conclusioni e dei risultati raggiunti.

b)   Comportamento delle delegazioni

Le delegazioni devono contribuire in egual misura all'efficace svolgimento della riunione.

Le delegazioni devono tener presente, in particolare, quanto segue:

effettuare interventi sintetici ed evitare di tornare su punti già sollevati da precedenti oratori;

le delegazioni schierate su posizioni simili possono consultarsi per raggiungere una posizione comune su un punto specifico, da far presentare ad un unico portavoce;

nel discutere un testo, le delegazioni possono presentare, eventualmente, per iscritto proposte redazionali concrete anziché limitarsi ad esprimere il proprio disaccordo su una particolare proposta;

salvo diversa indicazione del presidente, le delegazioni si astengono dal fare interventi in caso di accordo su una particolare proposta; in tale caso il silenzio è interpretato come accordo.

c)   Utilizzo della tecnologia

Il presidente e il segretariato possono, qualora lo ritengano opportuno, avvalersi di dispositivi tecnici per rendere più efficiente lo svolgimento di una riunione.»