ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 111E

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

48o anno
11 maggio 2005


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Comunicazioni

 

Consiglio

2005/C 111E/1

Posizione comune (CE) n. 14/2005, del 20 dicembre 2004, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE

1

2005/C 111E/2

Posizione comune (CE) n. 15/2005, del 22 dicembre 2004, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le disposizioni della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, relativo alla eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con riferimento all'accesso al sistema d'informazione Schengen da parte dei servizi degli Stati membri competenti per il rilascio dei documenti di immatricolazione dei veicoli ( 1 )

19

2005/C 111E/3

Posizione comune (CE) n. 16/2005, del 24 gennaio 2005, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ancoraggi delle cinture di sicurezza dei veicoli a motore ( 1 )

23

2005/C 111E/4

Posizione comune (CE) n. 17/2005, del 24 gennaio 2005, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 77/541/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore ( 1 )

28

2005/C 111E/5

Posizione comune (CE) n. 18/2005, del 24 gennaio 2005, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 74/408/CEE del Consiglio relativa ai sedili, ai loro ancoraggi e ai poggiatesta dei veicoli a motore ( 1 )

33

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Comunicazioni

Consiglio

11.5.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 111/1


POSIZIONE COMUNE (CE) N. 14/2005

definita dal Consiglio il 20 dicembre 2004

in vista dell'adozione della direttiva 2005/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE

(2005/C 111 E/01)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

Sulla base della comunicazione della Commissione sullo sviluppo sostenibile il Consiglio europeo ha individuato alcuni obiettivi di riferimento per i futuri sviluppi in settori prioritari quali le risorse naturali e la salute pubblica.

(2)

L'acqua è una risorsa naturale limitata e, in quanto tale, la sua qualità dovrebbe essere protetta, difesa, gestita e trattata. Le acque superficiali, in particolare, sono risorse rinnovabili che hanno capacità limitate di recupero dopo un impatto negativo causato dalle attività umane.

(3)

La politica ambientale della Comunità dovrebbe puntare ad un livello elevato di protezione e contribuire a perseguire gli obiettivi di conservare, proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente e di proteggere la salute umana.

(4)

Nel dicembre del 2000 la Commissione ha adottato una comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio sullo sviluppo di una nuova politica per le acque di balneazione ed ha avviato una consultazione su vasta scala di tutte le parti interessate e coinvolte. L'esito principale della consultazione è stato il sostegno generale a favore di una nuova direttiva ispirata alle più recenti conoscenze scientifiche e con un accento particolare sulla più ampia partecipazione del pubblico.

(5)

La decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (4), contiene l'impegno di garantire un livello elevato di protezione delle acque di balneazione procedendo anche alla revisione della direttiva 76/160/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1975, concernente la qualità delle acque di balneazione (5).

(6)

Ai sensi del trattato, nel predisporre la sua politica in materia ambientale la Comunità tiene conto, tra l'altro, dei dati scientifici e tecnici disponibili. La presente direttiva dovrebbe attenersi alle conoscenze scientifiche nell'applicare i parametri indicatori più affidabili che consentano di prevedere i rischi microbiologici per la salute e di conseguire un livello di protezione elevato. Occorrerebbe intraprendere urgentemente ulteriori studi epidemiologici sui rischi per la salute connessi con la balneazione, in particolare nelle acque dolci.

(7)

Per incrementare l'efficienza e l'utilizzo razionale delle risorse, la presente direttiva deve essere strettamente coordinata con le altre normative comunitarie nel settore delle acque come le direttive del Consiglio 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (6), e 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (7), e la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (8).

(8)

Informazioni adeguate sulle misure previste e sui progressi relativi all'attuazione dovrebbero essere divulgate ai soggetti interessati. Il pubblico dovrebbe essere informato adeguatamente e tempestivamente dei risultati del monitoraggio della qualità delle acque di balneazione e delle misure di gestione dei rischi per prevenire pericoli per la salute, specialmente in caso di eventi di inquinamento prevedibile a breve termine o anomali. Dovrebbero essere applicate le nuove tecnologie che consentano al pubblico di essere informato efficacemente e in maniera comparabile sulle acque di balneazione in tutta la Comunità.

(9)

Ai fini del monitoraggio è necessario applicare metodi e pratiche di analisi armonizzati. Occorre osservare e valutare la qualità delle acque per un congruo periodo di tempo al fine di giungere ad una classificazione realistica delle acque di balneazione.

(10)

La conformità dovrebbe dipendere da adeguate misure di gestione e di garanzia della qualità e non soltanto da misurazioni e calcoli. È pertanto opportuno un sistema di profili delle acque di balneazione che permetta una migliore individuazione dei rischi quale base per le misure di gestione. Parallelamente, occorrerebbe dedicare particolare attenzione al rispetto degli standard di qualità e alla transizione coerente dalla direttiva 76/160/CEE.

(11)

Il 25 giugno 1998 la Comunità ha firmato la convenzione UNECE sull'accesso all'informazione, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (convenzione di Aarhus). Il diritto comunitario dovrebbe essere correttamente allineato a tale convenzione ai fini della sua ratifica da parte della Comunità. La presente direttiva dovrebbe pertanto contenere disposizioni sull'accesso del pubblico all'informazione e prevedere la partecipazione del pubblico alla sua attuazione.

(12)

Poiché gli scopi della presente direttiva, vale a dire il raggiungimento da parte degli Stati membri, sulla base di standard comuni, di una buona qualità delle acque di balneazione ed un livello di protezione elevato in tutta la Comunità, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(13)

Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (9).

(14)

La continua rilevanza della politica comunitaria nel settore delle acque di balneazione si manifesta in ogni stagione balneare, in quanto serve a proteggere il pubblico da episodi di inquinamento accidentale o cronico dovuti a scarichi nelle zone di balneazione della Comunità o nelle immediate vicinanze delle stesse. La qualità complessiva delle acque di balneazione è migliorata sensibilmente da quando è entrata in vigore la direttiva 76/160/CEE. Detta direttiva rispecchia, tuttavia, lo stato delle conoscenze e delle esperienze dei primi anni settanta. Da allora le modalità d'uso delle acque sono cambiate, così come si sono evolute le conoscenze scientifiche e tecniche. Detta direttiva dovrebbe pertanto essere abrogata,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Finalità e campo di applicazione

1.   La presente direttiva stabilisce disposizioni in materia di:

a)

monitoraggio e classificazione della qualità delle acque di balneazione;

b)

gestione della qualità delle acque di balneazione; e

c)

informazione al pubblico in merito alla qualità delle acque di balneazione.

2.   La presente direttiva è finalizzata a preservare, proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente e a proteggere la salute umana integrando la direttiva 2000/60/CE.

3.   La presente direttiva si applica a qualsiasi parte di acque superficiali nella quale l'autorità competente prevede che un congruo numero di persone pratichi la balneazione e non ha imposto un divieto permanente di balneazione, né emesso un avviso che sconsiglia permanentemente la balneazione (in seguito denominate «acque di balneazione»). Non si applica a:

a)

piscine e terme;

b)

acque confinate soggette a trattamento o utilizzate a fini terapeutici;

c)

acque confinate create artificialmente e separate dalle acque superficiali e dalle acque sotterranee.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si applicano le seguenti definizioni:

1)

i termini «acque superficiali», «acque sotterranee», «acque interne», «acque di transizione», «acque costiere» e «bacino idrografico» hanno gli stessi significati definiti nella direttiva 2000/60/CE;

2)

«autorità competente»: l'autorità o le autorità che uno Stato membro ha designato per garantire il rispetto delle prescrizioni della presente direttiva e qualsiasi altra autorità o organismo cui è stato delegato tale ruolo;

3)

«permanente/permanentemente»: in relazione al divieto di balneazione o all'avviso che sconsiglia la balneazione, della durata almeno di un'intera stagione balneare;

4)

«congruo numero»: in relazione ai bagnanti, un numero che l'autorità competente ritiene sia congruo, considerando in particolare le tendenze passate o le infrastrutture o strutture fornite, o altre misure adottate, per promuovere la balneazione;

5)

«inquinamento»: la presenza di contaminazione microbiologica o di altri organismi o di rifiuti che influiscono sulla qualità delle acque di balneazione e comportano un rischio per la salute dei bagnanti di cui agli articoli 8 e 9 e all'allegato I, colonna A;

6)

«stagione balneare»: il periodo di tempo in cui si può prevedere un congruo numero di bagnanti;

7)

«misure di gestione»: le misure indicate di seguito riguardanti le acque di balneazione:

a)

istituzione e aggiornamento di un profilo delle acque di balneazione;

b)

istituzione di un calendario di monitoraggio;

c)

monitoraggio delle acque di balneazione;

d)

valutazione della qualità delle acque di balneazione;

e)

classificazione delle acque di balneazione;

f)

identificazione e valutazione delle cause dell'inquinamento che potrebbe influire sulle acque di balneazione e nuocere alla salute dei bagnanti;

g)

informazione al pubblico;

h)

azioni volte a evitare l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento;

i)

azioni volte a ridurre il rischio di inquinamento;

8)

«inquinamento di breve durata»: la contaminazione microbiologica, di cui all'allegato I, colonna A, le cui cause sono chiaramente identificabili, che si presume normalmente non influisca sulla qualità delle acque di balneazione per più di 72 ore circa e per cui l'autorità competente ha stabilito procedure per prevedere e affrontare tali episodi come indicato nell'allegato II;

9)

«situazione anomala»: un evento o una combinazione di eventi che impattano sulla qualità delle acque di balneazione nella zona in questione e il cui verificarsi è previsto in media non più di una volta ogni quattro anni;

10)

«serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione»: i dati ottenuti a norma dell'articolo 3;

11)

«valutazione della qualità delle acque di balneazione»: il processo di valutazione della qualità delle acque di balneazione utilizzando il metodo di valutazione definito nell'allegato II;

12)

«proliferazione cianobatterica»: un accumulo di cianobatteri sotto forma di fioritura, stratificazione o schiuma;

13)

il termine «pubblico interessato» ha lo stesso significato che nella direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (10).

CAPO II

QUALITÀ E GESTIONE DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE

Articolo 3

Monitoraggio

1.   Gli Stati membri individuano ogni anno tutte le acque di balneazione e determinano la durata della stagione balneare. Essi procedono in tal senso per la prima volta anteriormente all'inizio della stagione balneare immediatamente successiva alla data di cui all'articolo 18, paragrafo 1.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché il monitoraggio dei parametri indicati nella colonna A dell'allegato I sia effettuato secondo le modalità dell'allegato IV.

3.   Il punto di monitoraggio è la zona delle acque di balneazione nella quale:

a)

si prevede il maggior afflusso di bagnanti; o

b)

si prevede il rischio più elevato di inquinamento in base al profilo delle acque di balneazione.

4.   Per ciascuna acqua di balneazione è fissato un calendario di monitoraggio prima dell'inizio di ogni stagione balneare e, per la prima volta, prima dell'inizio della terza stagione balneare completa successiva all'entrata in vigore della presente direttiva. Il monitoraggio è effettuato non oltre quattro giorni dopo la data indicata nel calendario di monitoraggio.

5.   Gli Stati membri possono avviare il monitoraggio dei parametri indicati nella colonna A dell'allegato I, nel corso della prima stagione balneare completa successiva all'entrata in vigore della presente direttiva. In tal caso, il monitoraggio è effettuato secondo la cadenza indicata nell'allegato IV. I risultati di tale monitoraggio possono essere utilizzati per determinare le serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione di cui all'articolo 4. Non appena gli Stati membri avviano il monitoraggio ai sensi della presente direttiva, può cessare il monitoraggio dei parametri di cui all'allegato della direttiva 76/160/CEE.

6.   I campioni prelevati durante l'inquinamento di breve durata possono non essere presi in considerazione. Sono sostituiti da campioni prelevati ai sensi dell'allegato IV.

7.   In caso di situazioni anomale, il calendario di monitoraggio di cui al paragrafo 4 può essere sospeso e viene ripreso appena possibile dopo il termine della situazione anomala. Appena possibile dopo il termine della situazione anomala sono prelevati nuovi campioni in sostituzione dei campioni mancanti a causa della situazione anomala.

8.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni sospensione del calendario di monitoraggio, indicandone le ragioni. Essi forniscono tali rapporti al più tardi in concomitanza con la relazione annuale successiva di cui all'articolo 13.

9.   Gli Stati membri garantiscono che l'analisi della qualità delle acque di balneazione sia effettuata secondo i metodi di riferimento specificati nell'allegato I e le regole di cui all'allegato V. Tuttavia, gli Stati membri possono consentire l'applicazione di metodi o regole alternativi, purché essi possano dimostrare che i risultati ottenuti sono equivalenti a quelli ottenuti applicando i metodi specificati nell'allegato I e le regole di cui all'allegato V. Gli Stati membri che consentono l'applicazione di detti metodi o regole equivalenti forniscono alla Commissione tutte le informazioni pertinenti sui metodi o le regole applicate e sulla loro equivalenza.

Articolo 4

Valutazione della qualità delle acque di balneazione

1.   Gli Stati membri garantiscono che le serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione siano raccolti attraverso il monitoraggio dei parametri di cui all'allegato I, colonna A.

2.   Le valutazioni della qualità delle acque di balneazione vengono effettuate:

a)

in relazione a ciascuna acqua di balneazione;

b)

al termine di ciascuna stagione balneare;

c)

sulla base delle serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione relativi alla stagione balneare in questione e alle tre stagioni balneari precedenti; e

d)

secondo la procedura di cui all'allegato II.

Tuttavia, uno Stato membro può decidere di effettuare valutazioni della qualità delle acque di balneazione sulla base di una serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione relativi unicamente alle tre stagioni balneari precedenti. Se decide in tal senso, ne informa preventivamente la Commissione. La Commissione deve essere altresì informata se in un secondo tempo lo Stato membro decide di tornare a effettuare le valutazioni sulla base di quattro stagioni balneari. Gli Stati membri non possono modificare il periodo di valutazione applicabile più di una volta ogni cinque anni.

3.   La serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione utilizzati per effettuare valutazioni della qualità di dette acque comprendono sempre almeno 16 campioni, o nelle circostanze particolari di cui all'allegato IV, punto 2, 12 campioni.

4.   Tuttavia, purché:

siano soddisfatti i requisiti di cui al paragrafo 3, o

la serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione utilizzata per effettuare la valutazione comprenda almeno 8 campioni, nel caso di acque di balneazione con una stagione balneare di durata non superiore a 8 settimane,

la valutazione della qualità delle acque di balneazione può essere effettuata sulla base di una serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione relativa a meno di quattro stagioni balneari se:

a)

le acque di balneazione sono di nuova individuazione;

b)

si sono verificate modifiche tali da poter influire sulla classificazione di dette acque di balneazione a norma dell'articolo 5, nel qual caso la valutazione è effettuata sulla base di una serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione consistenti unicamente nei risultati di campioni raccolti successivamente alle modifiche verificatesi; o

c)

le acque di balneazione erano già state valutate ai sensi della direttiva 76/160/CEE, nel qual caso sono utilizzati i dati equivalenti raccolti ai sensi della succitata direttiva e, a tal fine, i parametri 2 e 3 di cui all'allegato della direttiva 76/160/CEE sono ritenuti equivalenti ai parametri 2 e 1 dell'allegato I, colonna A, della presente direttiva.

5.   Gli Stati membri possono suddividere o raggruppare acque di balneazione esistenti alla luce delle valutazioni della qualità delle acque di balneazione. Essi possono raggruppare le acque di balneazione esistenti solo se dette acque di balneazione:

a)

sono contigue;

b)

hanno ricevuto valutazioni simili nei quattro anni precedenti ai sensi dei paragrafi 2, 3 e 4, lettera c); e

c)

hanno profili che identificano fattori di rischio comuni o assenza degli stessi.

Articolo 5

Classificazione e stato qualitativo delle acque di balneazione

1.   A seguito della valutazione sulla qualità delle acque di balneazione effettuata ai sensi dell'articolo 4, gli Stati membri, conformemente ai criteri stabiliti nell'allegato II, classificano tali acque come acque di qualità:

a)

«scarsa»;

b)

«sufficiente»;

c)

«buona»; o

d)

«eccellente».

2.   La prima classificazione conformemente alle prescrizioni della presente direttiva è completata entro la fine della stagione balneare 2015.

3.   Gli Stati membri assicurano che, entro la fine della stagione balneare 2015, tutte le acque di balneazione siano come minimo «sufficienti». Essi adottano quelle misure realistiche e proporzionate che ritengono appropriate per aumentare il numero delle acque di balneazione classificate di qualità «eccellente» o «buona».

4.   Tuttavia, indipendentemente dal requisito generale di cui al paragrafo 3, le acque di balneazione possono essere temporaneamente classificate «scarse» pur rimanendo conformi alla presente direttiva. Le ragioni del mancato raggiungimento dello status qualitativo «sufficiente» vengono individuate. In tal caso gli Stati membri assicurano che le seguenti condizioni siano soddisfatte:

a)

per ciascuna acqua di balneazione classificata «scarsa», saranno adottate le seguenti misure che hanno effetto a decorrere dalla stagione balneare successiva alla classificazione:

i)

adeguate misure di gestione, inclusi il divieto di balneazione o l'avviso che sconsiglia la balneazione, per impedire l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento; e

ii)

adeguate misure di gestione per impedire, ridurre o eliminare le cause di inquinamento;

b)

se le acque di balneazione sono classificate «scarse» per cinque anni consecutivi, è disposto un divieto permanente di balneazione o un avviso che sconsiglia permanentemente la balneazione. Gli Stati membri possono tuttavia disporre un divieto permanente di balneazione o un avviso che sconsiglia permanentemente la balneazione prima della scadenza del termine di cinque anni se ritengono che il raggiungimento di una qualità «sufficiente» non sia fattibile o sia sproporzionatamente costoso.

5.   Ogni qualvolta è disposto un divieto permanente di balneazione o un avviso che sconsiglia permanentemente la balneazione, il pubblico è informato che le acque dell'area in questione non sono più acque di balneazione. Il declassamento è debitamente motivato.

Articolo 6

Profili delle acque di balneazione

1.   Gli Stati membri assicurano che vengano stabiliti profili delle acque di balneazione ai sensi dell'allegato III. Ciascun profilo delle acque di balneazione può riguardare una singola acqua di balneazione o più acque di balneazione contigue. I profili delle acque di balneazione saranno predisposti per la prima volta entro ... (11).

2.   I profili delle acque di balneazione sono riesaminati e aggiornati secondo quanto previsto nell'allegato III.

3.   All'atto di predisporre, riesaminare e aggiornare i profili delle acque di balneazione, si utilizzeranno in modo appropriato i dati ottenuti dal monitoraggio e dalle valutazioni effettuate ai sensi della direttiva 2000/60/CE rilevanti ai fini della presente direttiva.

Articolo 7

Misure di gestione in circostanze eccezionali

Gli Stati membri provvedono affinché vengano adottate misure di gestione tempestive e adeguate qualora vengano a conoscenza di situazioni inaspettate che hanno, o potrebbero verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti. Tali misure includono l'informazione del pubblico e, se necessario, un divieto temporaneo di balneazione.

Articolo 8

Rischi da cianobatteri

1.   Qualora il profilo delle acque di balneazione indichi un potenziale di proliferazione cianobatterica, viene effettuato un monitoraggio adeguato per consentire un'individuazione tempestiva dei rischi per la salute.

2.   Qualora si verifichi una proliferazione cianobatterica e si individui o si presuma un rischio per la salute, vengono adottate immediatamente misure di gestione adeguate per prevenire l'esposizione, che includano l'informazione al pubblico.

Articolo 9

Altri parametri

1.   Qualora il profilo delle acque di balneazione mostri una tendenza alla proliferazione di macroalghe e/o fitoplancton marino, vengono svolte indagini per determinarne il grado di accettabilità e i rischi per la salute e vengono adottate misure di gestione adeguate, che includono l'informazione al pubblico.

2.   Si procede ad un'ispezione visiva delle acque di balneazione per individuare inquinanti quali residui bituminosi, vetro, plastica, gomma o altri rifiuti. Qualora si riscontri tale inquinamento, si adotteranno adeguate misure di gestione, che includono, se del caso, l'informazione al pubblico.

Articolo 10

Cooperazione per le acque transfrontaliere

Se il bacino idrografico comporta un impatto transfrontaliero sulla qualità delle acque di balneazione, gli Stati membri interessati collaborano, nel modo più opportuno, per attuare la presente direttiva, anche tramite l'opportuno scambio di informazioni e un'azione comune per limitare tale impatto.

CAPO III

SCAMBIO DI INFORMAZIONI

Articolo 11

Partecipazione del pubblico

Gli Stati membri incoraggiano la partecipazione del pubblico all'attuazione della presente direttiva fornendo al pubblico interessato opportunità di formulare suggerimenti, osservazioni o reclami. Le autorità competenti tengono in debito conto le informazioni ottenute.

Articolo 12

Informazione al pubblico

1.   Gli Stati membri assicurano che le seguenti informazioni siano divulgate attivamente e messe a disposizione con tempestività durante la stagione balneare in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione:

a)

la classificazione corrente delle acque di balneazione;

b)

una descrizione generale delle acque di balneazione, in un linguaggio non tecnico, basata sul profilo delle acque di balneazione predisposto in base all'allegato III;

c)

nel caso di acque di balneazione soggette ad inquinamento di breve durata:

notifica che l'acqua di balneazione è soggetta ad inquinamento di breve durata,

indicazione del numero di giorni nei quali la balneazione è stata vietata o sconsigliata durante la stagione balneare precedente a causa di tale inquinamento, e

avviso ogniqualvolta tale inquinamento è previsto o presente;

d)

informazioni sulla natura e la durata prevista delle situazioni anomale durante tali eventi;

e)

laddove la balneazione è vietata o sconsigliata, un avviso che ne informi il pubblico precisandone le ragioni; e

f)

un'indicazione delle fonti da cui reperire informazioni più esaurienti.

2.   Gli Stati membri sfruttano adeguati mezzi e tecnologie di comunicazione, inclusa Internet, per divulgare attivamente e con tempestività le informazioni sulle acque di balneazione di cui al paragrafo 1 e le seguenti:

a)

un elenco delle acque di balneazione;

b)

la classificazione di ciascuna acqua di balneazione negli ultimi tre anni e il relativo profilo, inclusi i risultati del monitoraggio effettuato ai sensi della presente direttiva dopo l'ultima classificazione;

c)

nel caso di acque di balneazione classificate «scarse», informazioni sulle cause dell'inquinamento e sulle misure adottate per prevenire l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento e per affrontarne le cause come indicato nell'articolo 5, paragrafo 4; e

d)

nel caso di acque di balneazione soggette a inquinamento di breve durata, informazioni generali relative:

alle condizioni che possono condurre a inquinamento di breve durata,

al grado di probabilità di tale inquinamento e della sua probabile durata,

alle cause dell'inquinamento e alle misure adottate per prevenire l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento e per affrontarne le cause.

L'elenco di cui alla lettera a) è disponibile ogni anno prima dell'inizio della stagione balneare. I risultati del monitoraggio sono resi disponibili entro una settimana.

3.   Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono divulgate non appena disponibili e con effetto a decorrere dall'inizio della quinta stagione balneare successiva alla data indicata all'articolo 18, paragrafo 1.

4.   Gli Stati membri e la Commissione forniscono, se possibile, informazioni al pubblico utilizzando la tecnologia geo-referenziata, presentandole in modo chiaro e coerente, in particolare utilizzando segni e simboli.

Articolo 13

Comunicazione delle informazioni

1.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i risultati del monitoraggio e della valutazione della qualità delle acque di balneazione, nonché una descrizione delle misure di gestione rilevanti adottate. Gli Stati membri trasmettono tali informazioni annualmente, entro il 31 dicembre, per quanto riguarda la stagione balneare precedente e, per la prima volta, dopo l'effettuazione della prima valutazione della qualità delle acque di balneazione a norma dell'articolo 4.

2.   Gli Stati membri notificano annualmente alla Commissione, prima dell'inizio della stagione balneare, l'elenco di tutte le acque identificate come acque di balneazione, incluse le ragioni di eventuali cambiamenti rispetto all'anno precedente. Essi procedono in tal senso per la prima volta anteriormente all'inizio della stagione balneare immediatamente successiva alla data indicata all'articolo 18, paragrafo 1.

3.   Dopo l'avvio del monitoraggio delle acque di balneazione ai sensi della presente direttiva, le comunicazioni inviate ogni anno alla Commissione ai sensi del paragrafo 1 continuano ad essere trasmesse a norma della direttiva 76/160/CEE fino a che non è possibile presentare una prima valutazione ai sensi della presente direttiva. Nel periodo summenzionato il parametro 1 dell'allegato della direttiva 76/160/CEE non viene preso in considerazione nella relazione annuale ed i parametri 2 e 3 dell'allegato della direttiva 76/160/CEE vengono considerati equivalenti ai parametri 2 e 1 dell'allegato I, colonna A, della presente direttiva.

4.   La Commissione pubblica una relazione di sintesi annuale sulla qualità delle acque di balneazione nella Comunità, che include le classificazioni delle acque di balneazione, la conformità alla presente direttiva e le più importanti misure di gestione messe in atto. La Commissione pubblica tale relazione entro il 30 aprile di ogni anno, anche su Internet. Nella predisposizione della relazione la Commissione, ove possibile, ricorre ai sistemi di raccolta, valutazione e presentazione dei dati già contemplati da altre normative comunitarie in materia ed in particolare dalla direttiva 2000/60/CE.

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14

Relazione e riesame

1.   La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 2018, una relazione sull'esame dell'attuazione della presente direttiva.

2.   La relazione tiene conto in particolare dei seguenti aspetti:

a)

risultati di uno studio epidemiologico adeguato a livello europeo condotto dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri;

b)

altri sviluppi scientifici, analitici ed epidemiologici relativi ai parametri riguardanti la qualità delle acque di balneazione; e

c)

raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità.

3.   Alla luce della relazione e di un'analisi di impatto approfondita, la Commissione può, se del caso, presentare con la relazione proposte di modifica della direttiva.

Articolo 15

Adeguamenti tecnici e misure di attuazione

Secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2, si può decidere di:

a)

specificare la norma EN/ISO sull'equivalenza dei metodi microbiologici ai fini dell'articolo 3, paragrafo 9;

b)

fissare norme dettagliate per l'attuazione dell'articolo 8, paragrafo 1, e dell'articolo 12, paragrafo 4;

c)

adattare i metodi di analisi per i parametri definiti nell'allegato I al progresso scientifico e tecnologico;

d)

adattare l'allegato V al progresso scientifico e tecnologico;

e)

definire linee guida relative a un metodo comune per la valutazione di singoli campioni.

Articolo 16

Procedura del comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 17

Abrogazione

1.   La direttiva 76/160/CEE è abrogata con effetto a decorrere dal 31 dicembre 2014. Fatto salvo il paragrafo 2, l'abrogazione non pregiudica gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini per il recepimento e l'applicazione istituiti nella direttiva abrogata.

2.   Non appena uno Stato membro adotta tutti i necessari provvedimenti legali, amministrativi e pratici per conformarsi alla presente direttiva, la direttiva è applicabile e sostituisce la direttiva 76/160/CEE.

3.   I riferimenti alla direttiva 76/160/CEE abrogata s'intendono fatti alla presente direttiva.

Articolo 18

Attuazione

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro … (12). Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 19

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 20

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 220 del 16.9.2003, pag. 39.

(2)  GU C 244 del 10.10.2003, pag. 31.

(3)  Parere del Parlamento europeo del 21 ottobre 2003 (GU C 82 E dell'1.4.2004, pag. 115), posizione comune del Consiglio del 20 dicembre 2004 e posizione del Parlamento europeo del … (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(4)  GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.

(5)  GU L 31 del 5.2.1976, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

(6)  GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(7)  GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

(8)  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1. Direttiva modificata dalla decisione 2455/2001/CE (GU L 331 del 15.12.2001, pag. 1).

(9)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(10)  GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17).

(11)  Sei anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

(12)  Tre anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.


ALLEGATO I

ACQUE INTERNE

 

A

B

C

D

E

Parametro

Qualità eccellente

Qualità buona

Qualità sufficiente

Metodi di riferimento dell'analisi

1

Enterococchi intestinali espressi in ufc/100 ml

200 (1)

400 (1)

360 (2)

ISO 7899-1 o

ISO 7899-2

2

Escherichia coli espressi in ufc/100 ml

500 (1)

1 000 (1)

900 (2)

ISO 9308-3 o

ISO 9308-1

ACQUE COSTIERE E ACQUE DI TRANSIZIONE

 

A

B

C

D

E

Parametro

Qualità eccellente

Qualità buona

Qualità sufficiente

Metodi di riferimento dell'analisi

1

Enterococchi intestinali espressi in ufc/100 ml

100 (3)

200 (3)

200 (4)

ISO 7899-1 o

ISO 7899-2

2

Escherichia coli espressi in ufc/100 ml

250 (3)

500 (3)

500 (4)

ISO 9308-3 o

ISO 9308-1


(1)  Basato sulla valutazione del 95o percentile. Cfr. allegato II.

(2)  Basato sulla valutazione del 90o percentile. Cfr. allegato II.

(3)  Basato sulla valutazione del 95o percentile. Cfr. allegato II.

(4)  Basato sulla valutazione del 90o percentile. Cfr. allegato II.


ALLEGATO II

VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE

1.   QUALITÀ SCARSA

Le acque di balneazione sono classificate di «qualità scarsa» se, nella serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione per l'ultimo periodo di valutazione (1), i valori percentili (2) delle enumerazioni microbiologiche sono peggiori (3) rispetto ai valori corrispondenti alla «qualità sufficiente» indicati nell'allegato I, colonna D.

2.   QUALITÀ SUFFICIENTE

Le acque di balneazione sono classificate come acque di «qualità sufficiente»:

1)

se, nella serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione per l'ultimo periodo di valutazione, i valori percentili delle enumerazioni microbiologiche sono uguali a o migliori (4) rispetto ai valori corrispondenti alla «qualità sufficiente» indicati nell'allegato I, colonna D; e

2)

se le acque di balneazione sono soggette a inquinamento di breve durata, a condizione che:

i)

siano adottate misure di gestione adeguate, inclusa la sorveglianza, sistemi di allarme rapido e monitoraggio, per prevenire l'esposizione dei bagnanti mediante un avviso o, se del caso, un divieto di balneazione;

ii)

siano adottate misure di gestione adeguate per prevenire, ridurre o eliminare le cause di inquinamento; e

iii)

il numero di campioni scartati a norma dell'articolo 3, paragrafo 6, a causa dell'inquinamento di breve durata durante l'ultimo periodo di valutazione rappresentino non più del 15 % del totale dei campioni previsti nei calendari di monitoraggio fissati per quel periodo o non più di un campione per stagione balneare, potendo scegliere il maggiore.

3.   QUALITÀ BUONA

Le acque di balneazione sono classificate di «qualità buona»:

1)

se, nella serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione per l'ultimo periodo di valutazione, i valori percentili delle enumerazioni microbiologiche sono uguali a o migliori (4) rispetto ai valori corrispondenti alla «qualità buona» indicati nell'allegato I, colonna C; e

2)

se le acque di balneazione sono soggette a inquinamento di breve durata, a condizione che:

i)

siano adottate misure di gestione adeguate, inclusa la sorveglianza, sistemi di allarme rapido e monitoraggio, per prevenire l'esposizione dei bagnanti mediante un avviso o, se del caso, un divieto di balneazione;

ii)

siano adottate misure di gestione adeguate per prevenire, ridurre o eliminare le cause di inquinamento; e

iii)

il numero di campioni scartati a norma dell'articolo 3, paragrafo 6, a causa dell'inquinamento di breve durata durante l'ultimo periodo di valutazione rappresentino non più del 15 % del totale dei campioni previsti nei calendari di monitoraggio fissati per quel periodo o non più di un campione per stagione balneare, potendo scegliere il maggiore.

4.   QUALITÀ ECCELLENTE

Le acque di balneazione sono classificate di «qualità eccellente»:

1)

se, nella serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione per l'ultimo periodo di valutazione, i valori percentili delle enumerazioni microbiologiche sono uguali a o migliori rispetto ai valori corrispondenti alla «qualità eccellente» indicati nell'allegato I, colonna B; e

2)

se le acque di balneazione sono soggette a inquinamento di breve durata, a condizione che:

i)

siano adottate misure di gestione adeguate, inclusa la sorveglianza, sistemi di allarme rapido e monitoraggio, per prevenire l'esposizione dei bagnanti mediante un avviso o, se del caso, un divieto di balneazione;

ii)

siano adottate misure di gestione adeguate per prevenire, ridurre o eliminare le cause di inquinamento; e

iii)

il numero di campioni scartati a norma dell'articolo 3, paragrafo 6, a causa dell'inquinamento di breve durata durante l'ultimo periodo di valutazione rappresentino non più del 15 % del totale dei campioni previsti nei calendari di monitoraggio fissati per quel periodo o non più di un campione per stagione balneare, potendo scegliere il maggiore.


(1)  «Ultimo periodo di valutazione» significa le ultime quattro stagioni balneari o, se del caso, il periodo specificato nell'articolo 4, paragrafo 2 o 4.

(2)  Sulla base della valutazione del percentile della normale funzione di densità di probabilità (PDF) log10 dei dati microbiologici ricavati su una particolare acqua di balneazione, il percentile viene così ricavato:

i)

prendere il log10 di tutte le enumerazioni batteriche nella sequenza di dati da valutare (se si ottiene un valore zero, prendere invece il log10 del limite minimo di rilevazione del metodo analitico usato);

ii)

calcolare la media aritmetica dei log10 (μ);

iii)

calcolare la deviazione standard dei log10 (σ).

Il punto superiore del 90 percentile della funzione PDF si ricava dalla seguente equazione: superiore al 90 percentile = antilog (μ + 1,282 σ ).

Il punto superiore del 95 percentile della funzione PDF si ricava dalla seguente equazione: superiore al 95 percentile = antilog (μ + 1,65 σ ).

(3)  Per «peggiori» si intendono valori di concentrazione superiori, espressi in ufc/100 ml.

(4)  Per «migliori» si intendono valori di concentrazione inferiori, espressi in ufc/100 ml.


ALLEGATO III

PROFILO DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE

1.

Il profilo delle acque di balneazione di cui all'articolo 6 contiene:

a)

la descrizione delle caratteristiche fisiche, geografiche e idrologiche delle acque di balneazione e di altre acque di superficie nel bacino drenante delle acque di balneazione interessate, che potrebbero essere una fonte di inquinamento, rilevanti ai sensi della presente direttiva e come previsto nella direttiva 2000/60/CE;

b)

l'identificazione e la valutazione delle cause di inquinamento che possono influire sulle acque di balneazione e danneggiare la salute dei bagnanti;

c)

la valutazione del potenziale di proliferazione cianobatterica;

d)

la valutazione del potenziale di proliferazione di macroalghe e/o fitoplancton;

e)

se la valutazione di cui alla lettera b) segnala la presenza di un rischio di inquinamento di breve durata, le seguenti informazioni:

previsioni circa la natura, la frequenza e la durata dell'inquinamento di breve durata previsto,

informazioni dettagliate sulle restanti cause di inquinamento, incluse le misure di gestione adottate e le scadenze fissate per l'eliminazione di dette cause,

le misure di gestione adottate durante l'inquinamento di breve durata e l'identità e le coordinate degli organismi responsabili della loro adozione;

f)

l'ubicazione del punto di monitoraggio.

2.

Se le acque di balneazione sono classificate come acque «buone», «sufficienti» o «scarse», il profilo delle acque di balneazione deve essere riesaminato su base regolare per valutare se gli aspetti di cui al punto 1 hanno subito cambiamenti. Se necessario, occorre aggiornarlo. La frequenza e la portata dei riesami devono essere stabilite sulla base del tipo e della gravità dell'inquinamento. Devono comunque rispettare come minimo le disposizioni e la frequenza specificata nella tabella seguente.

Classificazione delle acque di balneazione

«Qualità buona»

«Qualità sufficiente»

«Qualità scarsa»

I riesami devono avvenire almeno ogni

4 anni

3 anni

2 anni

Aspetti da riesaminare

(lettere del punto 1)

da a) a f)

da a) a f)

da a) a f)

Nel caso di acque di balneazione classificate in precedenza di «qualità eccellente», il profilo delle acque di balneazione deve essere riesaminato e, se del caso, aggiornato solo se la classificazione passa a «buona», «sufficiente» o «scarsa». Il riesame deve riguardare tutti gli aspetti di cui al punto 1.

3

In caso di rilevanti lavori di costruzione o rilevanti cambiamenti di infrastrutture nelle acque di balneazione o nelle immediate vicinanze delle stesse, il profilo delle acque di balneazione deve essere aggiornato prima dell'inizio della stagione balneare successiva.

4.

Se del caso le informazioni di cui al punto 1, lettere a) e b), devono essere indicate su una mappa dettagliata.

5.

Se l'autorità competente lo ritiene opportuno possono essere allegate o incluse altre informazioni pertinenti.


ALLEGATO IV

MONITORAGGIO DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE

1.

Poco prima dell'inizio di ciascuna stagione balneare deve essere prelevato un campione. Considerando tale campione aggiuntivo e fatto salvo il punto 2, per ogni stagione balneare sono prelevati e analizzati almeno quattro campioni.

2.

Tuttavia, per ogni stagione balneare devono essere prelevati e analizzati solo tre campioni in caso di acque di balneazione:

a)

con una stagione balneare di durata non superiore a 8 settimane; oppure

b)

situate in una regione soggetta a particolari impedimenti di tipo geografico.

3.

Le date di prelievo sono distribuite nell'arco di tutta la stagione balneare, con un intervallo tra le date di prelievo che non supera mai la durata di un mese.

4.

In caso di inquinamento di breve durata, è prelevato un campione aggiuntivo per confermare la conclusione dell'evento. Questo campione non deve essere parte della serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione.

Se è necessario sostituire un campione scartato, deve essere prelevato un campione aggiuntivo 7 giorni dopo la conclusione dell'inquinamento di breve durata.


ALLEGATO V

NORME PER LA MANIPOLAZIONE DEI CAMPIONI PER LE ANALISI MCROBIOLOGICHE

1.   PUNTO DI CAMPIONAMENTO

Laddove possibile i campioni devono essere prelevati 30 centimetri sotto la superficie dell'acqua e in acque profonde almeno 1 metro.

2.   STERILIZZAZIONE DEI CONTENITORI DEI CAMPIONI

I contenitori dei campioni sono:

sterilizzati in autoclave per almeno 15 minuti a 121 °C; o

sterilizzati a secco a una temperatura compresa tra 160 °C e 170 °C per almeno un'ora; o

contenitori per campioni, forniti irradiati direttamente dal fabbricante.

3.   CAMPIONAMENTO

Il volume del contenitore di campionamento dipende dalla quantità di acqua necessaria per verificare ciascun parametro; in genere il volume minimo è 250 ml.

I contenitori sono di materiale trasparente, non colorato (vetro, polietene o polipropilene).

Per evitare la contaminazione accidentale del campione, chi effettua il prelievo impiega una tecnica asettica per garantire la sterilità dei contenitori. Se il campionamento viene effettuato correttamente non sono necessarie altre attrezzature sterili (come guanti chirurgici sterili, pinze o tubo di campionamento).

Il campione è identificato chiaramente con inchiostro indelebile sul contenitore e sul verbale di campionamento.

4.   STOCCAGGIO E TRASPORTO DEI CAMPIONI PRIMA DELL'ANALISI

In tutte le fasi del trasporto i campioni di acqua sono protetti contro l'esposizione alla luce, ed in particolare alla luce solare diretta.

Il campione è conservato ad una temperatura di 4 °C circa in una borsa frigo o, in base alle condizioni climatiche, in un mezzo refrigerato fino all'arrivo in laboratorio. Se il trasporto fino al laboratorio può durare più di quattro ore è necessario conservare il campione in frigorifero.

Il lasso di tempo che intercorre tra il campionamento e l'analisi è ridotto al minimo. Si raccomanda di analizzare i campioni nello stesso giorno; se non fosse possibile per motivi pratici, i campioni devono essere esaminati al massimo entro 24 ore. Nel frattempo sono stoccati in un luogo buio a una temperatura di 4 °C ± 3 °C.


MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I.   INTRODUZIONE

La Commissione ha adottato la proposta (1) riguardante una nuova direttiva relativa alla qualità delle acque di balneazione nell'ottobre 2002 e la proposta modificata nell'aprile 2004.

Il Parlamento europeo ha adottato un parere in prima lettura nell'ottobre 2003 (2).

Il Comitato economico e sociale ha adottato un parere nel giugno 2003 (3).

Il Comitato delle regioni ha adottato un parere nell'aprile 2003 (4).

Il Consiglio ha adottato una posizione comune il 20 dicembre 2004.

II.   OBIETTIVO

La nuova direttiva è destinata ad abrogare e sostituire la direttiva 76/160/CEE e si propone di accrescere la tutela della salute pubblica rendendo più rigorose le norme in materia di qualità delle acque di balneazione e più moderno il quadro giuridico per la loro gestione. È intesa in particolare a:

integrare la direttiva 2000/60/CE («direttiva quadro sulle acque»);

ridurre i parametri oggetto di monitoraggio ai fini della classificazione della qualità delle acque di balneazione e introdurre un nuovo metodo di classificazione;

tener conto di misure di gestione proattive e non solo di risultati statistici;

promuovere l'informazione del pubblico sulle acque di balneazione, predisponendo anche profili delle acque di balneazione.

III.   ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

1.   Osservazioni generali

La posizione comune incorpora, letteralmente, in parte o quanto allo spirito, la maggior parte degli emendamenti presentati in prima lettura dal Parlamento europeo. Non tiene conto tuttavia di alcuni emendamenti poiché:

non sarebbero coerenti con il disposto dell'articolo 174 del trattato (emendamento 1);

costituirebbero, a parere del Consiglio e della Commissione, inutili doppioni rispetto alle attuali prescrizioni della direttiva quadro sulle acque (emendamenti 2, 58, 4, 16 e 33); o

il Consiglio li ritiene superflui e possibile fonte di confusione (emendamenti 6, 8 e 12).

Essa comprende anche una serie di altre modifiche. Di seguito sono illustrate le modifiche sostanziali. Sono state apportate altresì modifiche redazionali per chiarire il testo o assicurare la coerenza generale della direttiva.

2.   Oggetto, ambito di applicazione e definizioni (articoli 1 e 2)

L'articolo 1, paragrafo 1, tiene conto in parte dell'emendamento 65 del Parlamento europeo. Il Consiglio non può tuttavia accettare che l'ambito di applicazione della direttiva sia esteso, oltre alle attività di balneazione, anche ad altre attività ricreative. Pertanto, la posizione comune non fa riferimento a tali attività né tiene conto degli emendamenti 5, 7 o 22.

La definizione di «acque di balneazione» figura ora all'articolo 1, paragrafo 3, in quanto l'espressione determina l'ambito di applicazione della direttiva.

L'articolo 2 include nuove definizioni tratte dalla direttiva quadro sulle acque ed è in linea con l'emendamento 10 del Parlamento europeo. Definisce inoltre altri termini chiave, segnatamente «autorità competente», «permanente», «congruo numero», «inquinamento», «inquinamento di breve durata», «proliferazione cianobatterica» e «pubblico interessato».

3.   Monitoraggio (articolo 3 e allegati IV e V)

L'articolo 3 tiene ampiamente conto degli emendamenti 11, 52 e 54 del Parlamento europeo ma offre maggiore flessibilità quanto all'ubicazione del punto di monitoraggio. Contiene inoltre disposizioni relative all'inquinamento di breve durata e prevede l'applicazione di metodi o regole equivalenti a determinate condizioni, alcuni dei quali possono essere chiariti tramite la procedura del comitato.

L'allegato IV prevede un aumento del requisito minimo di campionamento, rispetto a quanto enunciato nella proposta iniziale della Commissione, per accrescere l'affidabilità della metodologia statistica. Tuttavia, tiene conto anche delle stagioni balneari particolarmente brevi che prevalgono nel nord dell'UE e di specifici vincoli geografici (per esempio isole remote). Non vi è più alcun nesso diretto fra la frequenza del campionamento e la classificazione.

L'allegato V è in linea con l'emendamento 35 del Parlamento europeo e, in parte, con l'emendamento 75.

4.   Valutazione della qualità (articolo 4)

La posizione comune fissa il normale periodo di valutazione a quattro stagioni balneari ma prevede che gli Stati membri abbiano la possibilità di scegliere un periodo di tre stagioni a determinate condizioni. Precisa il numero minimo di campioni necessari e le circostanze in cui le acque di balneazione possono essere suddivise o raggruppate.

5.   Classificazione e stato qualitativo (articolo 5 e allegati I e II)

L'articolo 5 introduce varie novità di rilievo rispetto alla proposta iniziale della Commissione. Prevede in particolare di:

differire l'applicazione obbligatoria del nuovo sistema di classificazione fino al 2015 (per coerenza con il calendario previsto dalla direttiva quadro sulle acque);

introdurre una nuova classificazione («sufficiente») che assicuri almeno lo stesso livello di protezione della salute previsto dai requisiti minimi della direttiva esistente e costituisca un passo verso il raggiungimento delle qualità «buona» ed «elevata»; e

chiarire le circostanze in cui le acque di balneazione possono essere temporaneamente classificate come acque di qualità «scadente» (usando anche una formulazione che sia in linea con lo scopo dell'emendamento 17 del Parlamento europeo).

L'allegato I prevede che le classificazioni siano effettuate sulla base di due parametri microbiologici. I requisiti previsti per altri tipi di inquinamento (articolo 9) sono mantenuti, ma non incidono sulla classificazione. La posizione comune non tiene conto pertanto dell'emendamento 31 del Parlamento europeo.

L'allegato I prevede valutazioni basate sui valori sia del 95o che del 90o percentile. I valori limite delle classificazioni «elevata» e «buona» sono basati sulla valutazione del 95o percentile, mentre quello relativo alla qualità «sufficiente» è basato sulla valutazione del 90o percentile, per ridurre i rischi di anomalie statistiche in caso di utilizzo di una serie limitata di dati.

Sono previsti valori limite diversi per le acque interne e costiere. I dati scientifici esistenti indicano che la presenza dello stesso livello di contaminazione microbiologica comporta un rischio per la salute maggiore in acqua salata rispetto all'acqua dolce.

Il titolo della colonna E è coerente con l'emendamento 57 del Parlamento europeo.

L'allegato II è coerente con il principio generale che sottende l'emendamento 19 del Parlamento europeo in quanto prevede che l'inquinamento di breve durata non influisce sulla classificazione delle acque di balneazione, se l'autorità competente adotta le misure appropriate per proteggere la salute dei bagnanti.

6.   Profilo delle acque di balneazione (articolo 6 e allegato III)

La posizione comune precisa che potrebbe esservi un unico profilo per acque di balneazione contigue. Estende il termine entro il quale devono essere predisposti i primi profili e il lasso di tempo intercorrente fra i singoli riesami, tenuto conto della mole di lavoro prevista.

L'allegato III è in linea con gli emendamenti 32 e 34 del Parlamento europeo.

7.   Partecipazione dei cittadini (articolo 11)

La posizione comune tiene conto in parte dell'emendamento 20 del Parlamento europeo. La definizione di «pubblico interessato» di cui all'articolo 2 comprende chiaramente le parti interessate a livello locale. Il resto dell'emendamento è superfluo alla luce dell'articolo 18 e della direttiva 2003/4/CE.

8.   Informazione dei cittadini (articolo 12)

La posizione comune riunisce in un unico articolo tutti i requisiti generali per l'informazione dei cittadini. Tali requisiti sono in linea con lo scopo degli emendamenti 15 e 18 del Parlamento europeo.

Promuovendo l'uso di pittogrammi e segnali e prevedendo l'adozione di norme armonizzate in materia, secondo la procedura del comitato [articolo 12, paragrafo 4, e articolo 15, paragrafo 1, lettera b)], la posizione comune è parzialmente in linea con lo scopo degli emendamenti 21, 23 e 27 (e dell'emendamento 24, se tali disposizioni sono lette in combinato disposto con l'articolo 7).

La posizione comune è in linea anche con l'emendamento 26 e con parte dell'emendamento 25 in quanto dispone la pronta divulgazione delle informazioni su Internet.

9.   Relazione e riesame (articolo 14)

Il Consiglio concorda con il Parlamento europeo che la Commissione è tenuta a riesaminare l'attuazione e il funzionamento della direttiva. La posizione comune è pertanto in linea con lo scopo dell'emendamento 28. Indica tuttavia alcuni aspetti essenziali che dovrebbero essere contemplati dalla relazione della Commissione, in particolare:

i risultati dello studio epidemiologico che la Commissione deve intraprendere urgentemente per ottenere maggiori certezze scientifiche in relazione ai rischi per la salute connessi alla balneazione, in particolare in acqua dolce,

le raccomandazioni dell'OMS, da equiparare piuttosto alla classificazione «buona» anziché ai requisiti minimi della direttiva.

10.   Procedura del comitato (articoli 15 e 16)

La posizione comune contiene una sola disposizione in cui sono enumerate le decisioni tecniche che possono essere adottate secondo la procedura del comitato (articolo 15).

Tuttavia, il Consiglio ritiene che queste decisioni debbano essere facoltative, non obbligatorie. Non concorda inoltre sull'inserimento di nuovi parametri riguardanti la rilevazione dei virus attraverso la procedura del comitato. La posizione comune non tiene conto pertanto degli emendamenti 29 e 30 del Parlamento europeo.

11.   Varie

La posizione comune contiene inoltre:

disposizioni semplificate relative ai provvedimenti in circostanze eccezionali, la cui portata è ora uguale al resto della direttiva (articolo 7); e

l'obbligo che gli Stati membri effettuino un monitoraggio adeguato e adottino i necessari provvedimenti di gestione per proteggere la salute dei cittadini da rischi cianobatterici (articolo 8).

IV.   CONCLUSIONE

Il Consiglio ritiene che la posizione comune costituisca un pacchetto equilibrato di misure tale da consentire l'aggiornamento altamente necessario delle disposizioni comunitarie sulla qualità delle acque di balneazione e da accrescere il livello di protezione della salute pubblica in modo progressivo e ragionevole senza comportare oneri eccessivi per le autorità competenti. Auspica che si svolgano discussioni costruttive con il Parlamento europeo per una rapida adozione della direttiva.


(1)  GU C 45 E del 25.2.2003, pag. 127.

(2)  GU C 82 E dell'1.4.2004, pag. 115.

(3)  GU C 220 del 16.9.2003, pag. 39.

(4)  GU C 244 del 10.10.2003, pag. 31.


11.5.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 111/19


POSIZIONE COMUNE (CE) N. 15/2005

definita dal Consiglio il 22 dicembre 2004

in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, che modifica le disposizioni della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, relativo alla eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con riferimento all'accesso al sistema d'informazione Schengen da parte dei servizi degli Stati membri competenti per il rilascio dei documenti di immatricolazione dei veicoli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/C 111 E/02)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71, paragrafo 1, lettera d),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 9 della direttiva 1999/37/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli (3), prevede che gli Stati membri si prestino assistenza reciproca per l'attuazione della direttiva e possano comunicarsi informazioni a livello bilaterale o multilaterale, in particolare per verificare, prima dell'immatricolazione di un veicolo, la situazione legale dello stesso, qualora necessario, nello Stato membro in cui era precedentemente immatricolato. Tale verifica può comportare in particolare l'uso di una rete elettronica.

(2)

Il sistema di informazione Schengen (o «SIS»), istituito dal titolo IV della convenzione del 1990 di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (4) (di seguito «convenzione di Schengen del 1990»), integrato nel quadro dell'Unione europea sulla base del protocollo allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, pone in essere una rete elettronica tra gli Stati membri e contiene, fra l'altro, dati concernenti veicoli a motore rubati, altrimenti sottratti o smarriti, di cilindrata superiore a 50 cc. In base all'articolo 100 della convenzione di Schengen del 1990, i dati concernenti tali veicoli a motore, richiesti a fini di sequestro o di prova in un procedimento penale, vengono inseriti nel SIS.

(3)

L'iniziativa del Regno dei Paesi Bassi in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio relativa alla lotta contro la criminalità connessa con veicoli e avente implicazioni transfrontaliere (5) prevede l'uso del SIS quale parte integrante della strategia di applicazione della legge contro la criminalità connessa con i veicoli.

(4)

Secondo l'articolo 101, paragrafo 1, della convenzione di Schengen del 1990, l'accesso ai dati inseriti nel SIS e il diritto di consultare direttamente tali dati è riservato esclusivamente alle autorità competenti in materia di controlli alle frontiere e di altri controlli di polizia e doganali effettuati all'interno del paese, nonché di coordinamento dei vari controlli.

(5)

L'articolo 102, paragrafo 4, della convenzione di Schengen del 1990 specifica che, in linea di principio, i dati non possono essere utilizzati per scopi amministrativi.

(6)

I servizi (che non sono organismi pubblici) competenti negli Stati membri per il rilascio dei documenti di immatricolazione dei veicoli, e chiaramente identificati a tal fine, dovrebbero avere accesso ai dati inseriti nel SIS concernenti veicoli a motore di cilindrata superiore a 50 cc. rimorchi e roulotte di peso a vuoto superiore a 750 kg, documenti di immatricolazione e targhe, che siano stati rubati, altrimenti sottratti, smarriti o falsificati, per poter accertare se i veicoli di cui è richiesta l'immatricolazione non siano stati rubati, altrimenti sottratti o smarriti. All'uopo è necessario adottare norme che concedano, a tali servizi, l'accesso a questi dati e permettano loro di usarli a fini amministrativi per il regolare rilascio dei documenti di immatricolazione dei veicoli.

(7)

Gli Stati membri dovrebbero prendere i provvedimenti necessari per assicurare che, in caso di risposta positiva, siano adottate le misure previste all'articolo 100, paragrafo 2, della convenzione Schengen del 1990.

(8)

La raccomandazione del Parlamento europeo destinata al Consiglio, del 20 novembre 2003, sul Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) espone una serie di considerazioni e preoccupazioni importanti in relazione allo sviluppo del SIS, in particolare per quanto riguarda l'accesso al SIS da parte di organismi privati quali i servizi di immatricolazione dei veicoli.

(9)

Nella misura in cui i servizi competenti negli Stati membri per il rilascio dei documenti di immatricolazione dei veicoli non siano servizi pubblici, l'accesso al SIS dovrebbe essere accordato in modo indiretto, ossia per il tramite di un'autorità menzionata nell'articolo 101, paragrafo 1, della convenzione di Schengen del 1990, responsabile di garantire la conformità con le misure adottate da questi Stati membri ai sensi dell'articolo 118 di tale convenzione.

(10)

La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati (6), nonché le norme specifiche sulla protezione dei dati personali della convenzione di Schengen del 1990, che integrano o chiariscono i principi espressi in tale direttiva, si applicano al trattamento dei dati personali da parte dei servizi competenti negli Stati membri per il rilascio dei documenti di immatricolazione dei veicoli.

(11)

Poiché lo scopo del presente regolamento, cioè garantire l'accesso al SIS ai servizi competenti negli Stati membri per il rilascio dei documenti di immatricolazione dei veicoli, al fine di facilitare i loro compiti a norma della direttiva 1999/37/CE, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri a causa della natura particolare del SIS in quanto sistema informativo interconnesso e può dunque essere realizzato unicamente a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(12)

Gli Stati membri dovrebbero poter disporre di un lasso di tempo sufficiente per adottare le misure pratiche di attuazione del presente regolamento.

(13)

Per quanto concerne l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che ricadono nell'ambito di cui all'articolo 1, punto G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (7).

(14)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(15)

Il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel titolo IV della convenzione di Schengen del 1990 è inserito il seguente articolo:

«Articolo 102 bis

1.   Nonostante l'articolo 92, paragrafo 1, l'articolo 100, paragrafo 1, l'articolo 101, paragrafi 1 e 2, l'articolo 102, paragrafi 1, 4 e 5, i servizi competenti negli Stati membri per il rilascio dei documenti di immatricolazione dei veicoli, ai sensi della direttiva 1999/37/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli (8), hanno diritto di avere accesso ai seguenti dati inseriti nel sistema d'informazione Schengen, al solo scopo di verificare se i veicoli di cui è richiesta l'immatricolazione non siano stati rubati, altrimenti sottratti o smarriti:

a)

dati relativi a veicoli a motore di cilindrata superiore a 50 cc, rubati, altrimenti sottratti o smarriti;

b)

dati relativi a rimorchi e roulotte di peso a vuoto superiore a 750 kg, rubati, altrimenti sottratti o smarriti;

c)

dati relativi a documenti di immatricolazione dei veicoli e targhe, rubati, altrimenti sottratti, smarriti o falsificati.

Fatto salvo il paragrafo 2, il diritto nazionale di ciascuno Stato membro disciplina l'accesso di tali servizi a questi dati.

2.   Le autorità di cui al paragrafo 1 che sono servizi pubblici hanno il diritto di consultare direttamente i dati inseriti nel sistema d'informazione Schengen cui si fa riferimento in detto paragrafo.

I servizi di cui al paragrafo 1 che non sono servizi pubblici hanno accesso ai dati inseriti nel sistema d'informazione Schengen solo per il tramite di una delle autorità menzionate all'articolo 101, paragrafo 1. Tale autorità ha il diritto di consultare direttamente i dati e di trasmetterli al servizio. Lo Stato membro interessato si accerta che il servizio e il suo personale siano tenuti a rispettare tutte le restrizioni sull'uso consentito dei dati loro trasmessi dalla pubblica autorità.

3.   L'articolo 100, paragrafo 2, non si applica a una ricerca eseguita sulla base del presente articolo. La comunicazione alle autorità giudiziarie o di polizia, da parte dei servizi di cui al paragrafo 1, di informazioni emerse durante la consultazione del sistema d'informazione Schengen, che diano motivo di sospettare che un reato è stato commesso, è disciplinata dal diritto nazionale.

Articolo 2

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   Esso si applica a decorrere da … (9)

3.   Per gli Stati membri in cui le disposizioni dell'acquis di Schengen relative al SIS non sono ancora d'applicazione, il presente regolamento si applica entro sei mesi dalla data in cui tali disposizioni entreranno in vigore nei loro confronti, come specificato nella decisione … del Consiglio adottata a tal fine secondo le procedure applicabili.

4.   Il contenuto del presente regolamento diventa obbligatorio per la Norvegia 270 giorni dopo la data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

5.   In deroga ai requisiti di notifica previsti dall'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo di associazione Schengen con la Norvegia e l'Islanda (10), anteriormente alla data di cui al paragrafo 4 la Norvegia notifica al Consiglio e alla Commissione di aver soddisfatto i requisiti costituzionali necessari per essere vincolata dal contenuto del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 110 del 30.4.2004, pag. 1.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 1o aprile 2004 (GU C 103 E del 29.4.2004, pag. 794) e decisione del Consiglio del ... .

(3)  GU L 138 dell'1.6.1999, pag. 57. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/127/CE della Commissione (GU L 10 del 16.1.2004, pag. 29).

(4)  GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19. Convenzione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 871/2004 del Consiglio (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 29).

(5)  GU C 34 del 7.2.2004, pag. 18.

(6)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(7)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(8)  GU L 138 dell'1.6.1999, pag. 57. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/127/CE della Commissione (GU L 10 del 16.1.2004, pag. 29).»

(9)  Sei mesi dopo la data di pubblicazione del presente regolamento.

(10)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36


MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

INTRODUZIONE

1.

Il 3 settembre 2003 la Commissione ha trasmesso al Consiglio una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le disposizioni della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, relativo alla eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con riferimento all'accesso al sistema d'informazione Schengen da parte dei servizi degli Stati membri competenti per il rilascio dei documenti di immatricolazione dei veicoli.

2.

Il 9 novembre 2004 il Coreper ha confermato l'accordo politico su questo progetto di regolamento. Dopo la messa a punto dei giuristi/linguisti il Consiglio adotterà la posizione comune il 22 dicembre 2004.

EMENDAMENTI

3.

Il 1o aprile 2004 il Parlamento ha formulato il suo parere (1), proponendo 10 emendamenti (2).

4.

Tutti gli emendamenti proposti dal Parlamento e accettabili per la Commissione (emendamenti n. 1, 2, 3, 5, 6 e 7) sono stati integrati nel testo. Anche l'emendamento n. 8, che risulterebbe inaccettabile per la Commissione (3) e che i servizi della Commissione hanno invece dichiarato accettabile, è stato inserito nella posizione comune.

5.

Gli altri emendamenti (n. 4, 10 e 11), non accettabili per la Commissione, non sono stati inclusi nella posizione comune poiché si ritiene che l'attuale progetto di regolamento non fornisca la base giuridica corretta e sufficiente per queste disposizioni.

6.

Riguardo all'emendamento n. 4, tuttavia, il Consiglio è consapevole del fatto che l'attuale formulazione del regolamento presuppone che le pertinenti disposizioni del progetto di decisione del Consiglio relativo all'introduzione di alcune nuove funzioni del Sistema d'informazione Schengen, compreso nella lotta contro il terrorismo, siano divenute applicabili prima dell'entrata in vigore del regolamento. Poiché c'è accordo sul progetto di decisione del Consiglio e la sua adozione è soggetta soltanto allo scioglimento di una riserva d'esame parlamentare, il Consiglio desidera mantenere il testo attuale. La questione sarà nuovamente esaminata con attenzione in seconda lettura, alla luce dei progressi compiuti fino a quel momento sul suddetto progetto di decisione del Consiglio.


(1)  GU C 103 E del 29.4.2004, pag. 794.

(2)  Il risultato della prima lettura del Parlamento figura al documento 7965/04 CODEC 485 SIRIS 49 COMIX 231.

(3)  Cfr. documento 7965/04 CODEC 485 SIRIS 49 COMIX 231.


11.5.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 111/23


POSIZIONE COMUNE (CE) N. 16/2005

definita dal Consiglio il 24 gennaio 2005

in vista dell'adozione della direttiva 2005/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, che modifica la direttiva 76/115/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ancoraggi delle cinture di sicurezza dei veicoli a motore

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/C 111 E/03)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La ricerca ha dimostrato che l'uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta può contribuire a ridurre sensibilmente il numero di infortuni mortali e la gravità delle lesioni in essi riportate, anche dovuti al cappottamento. Montarle su tutte le categorie di veicoli è certo un importante progresso nella sicurezza stradale e un risparmio di vite umane.

(2)

La società otterrebbe benefici sostanziali se tutti i veicoli fossero muniti di cinture di sicurezza.

(3)

Nella risoluzione del 18 febbraio 1986 su misure e azioni comuni volte a ridurre gli incidenti stradali nell'ambito dell'anno della sicurezza stradale nella Comunità (3), il Parlamento europeo ha sottolineato la necessità di rendere obbligatorio per tutti i passeggeri, bambini compresi, l'uso delle cinture di sicurezza, tranne che sui veicoli dei trasporti pubblici. Riguardo all'installazione obbligatoria di cinture di sicurezza e/o di sistemi di ritenuta, occorre perciò distinguere tra autobus pubblici e altri veicoli.

(4)

Ai sensi della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (4), il sistema comunitario di omologazione è stato applicato a tutti i veicoli nuovi della categoria M1 solo a decorrere dal 1o gennaio 1998. Solo tali veicoli devono perciò essere muniti di ancoraggi destinati a cinture di sicurezza e/o a sistemi di ritenuta ai sensi della direttiva 76/115/CEE (5).

(5)

In attesa che il sistema di omologazione comunitario venga esteso a tutte le categorie di veicoli, ai fini della sicurezza stradale andrebbero installati ancoraggi destinati a cinture di sicurezza e/o a sistemi di ritenuta sui veicoli di categorie diverse da M1.

(6)

La direttiva 76/115/CEE indica già tutte le norme tecniche e amministrative per omologare veicoli di categorie diverse da M1. Gli Stati membri non devono perciò introdurre ulteriori disposizioni.

(7)

Dall'entrata in vigore della direttiva 96/38/CE della Commissione, del 17 giugno 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/115/CEE del Consiglio relativa agli ancoraggi delle cinture di sicurezza dei veicoli a motore, vari Stati membri hanno già reso obbligatorie le norme da essa previste nei confronti di talune categorie di veicoli diverse da M1. Produttori e loro fornitori hanno così potuto sviluppare adeguate tecnologie.

(8)

La direttiva 76/115/CEE andrebbe perciò modificata di conseguenza.

(9)

Poiché lo scopo della presente direttiva, vale a dire migliorare la sicurezza stradale rendendo obbligatorio il montaggio di cinture di sicurezza in talune categorie di veicoli, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa del suo ordine di grandezza, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 76/115/CEE

La direttiva 76/115/CEE è modificata come segue:

1)

all'articolo 2 è aggiunto il paragrafo seguente:

«I veicoli delle categorie M2 e M3 si suddividono in classi definite nella sezione 2 dell'allegato I della direttiva 2001/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2001, relativa alle disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente (6).

2)

l'allegato I è modificato come segue:

a)

il punto 1.9 è abrogato;

b)

il punto 4.3.1 è sostituito dal seguente:

«4.3.1.

I veicoli appartenenti alla categorie M1, M2 (della classe III o B), M3 (della classe III o B) e N devono essere muniti di ancoraggi per cinture di sicurezza conformi ai requisiti della presente direttiva.»;

c)

il punto 4.3.8 è sostituito dal seguente:

«4.3.8.

I sedili usati solo a veicolo fermo e i sedili di veicoli non contemplati dai punti da 4.3.1 a 4.3.5 non devono obbligatoriamente essere muniti di ancoraggi per cinture di sicurezza. Se il veicolo prevede ancoraggi per i suddetti sedili, tali ancoraggi devono essere conformi ai requisiti della presente direttiva.

Tuttavia, gli ancoraggi usati solo in abbinamento con cinture per disabili o altro sistema di ritenuta di cui all'articolo 2 bis della direttiva 77/541/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore (7), non sono soggetti all'obbligo di conformità ai requisiti della presente direttiva purché siano progettati e costruiti nel rispetto dei requisiti della legge nazionale per offrire il massimo livello pratico di sicurezza.

Articolo 2

Misure per disabili

Entro … (8) la Commissione esamina procedure specifiche per armonizzare le disposizioni relative agli ancoraggi usati solo in abbinamento con cinture per disabili o altro sistema di ritenuta di cui all'articolo 2 bis della direttiva 77/541/CEE, basandosi sulle norme internazionali esistenti e le disposizioni di diritto nazionale, al fine di prevedere un livello di sicurezza equivalente a quello stabilito dalla presente direttiva. Se del caso, la Commissione presenta un progetto di misure. Le modifiche della presente direttiva sono adottate a norma dell'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE.

Articolo 3

Attuazione

1.   A decorrere da … (9), per motivi riguardanti gli ancoraggi per cinture di sicurezza che soddisfano i requisiti della direttiva 76/115/CEE modificata dalla presente direttiva gli Stati membri non possono:

a)

rifiutare il rilascio dell'omologazione CE o di quella nazionale, a un tipo di veicolo;

b)

proibire l'immatricolazione, la vendita o l'entrata in funzione di nuovi veicoli.

2.   A decorrere da … (10), per motivi riguardanti gli ancoraggi per cinture di sicurezza che non soddisfano i requisiti della direttiva 76/115/CEE modificata dalla presente direttiva gli Stati membri per un nuovo tipo di veicolo:

a)

non possono più rilasciare l'omologazione CE;

b)

devono rifiutare il rilascio dell'omologazione nazionale.

3.   A decorrere da … (11), per motivi riguardanti gli ancoraggi per cinture di sicurezza che non soddisfano i requisiti della direttiva 76/115/CEE modificata dalla presente direttiva gli Stati membri devono:

a)

considerare i certificati di idoneità che accompagnano i nuovi veicoli come non più validi ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE;

b)

rifiutare l'immatricolazione, la vendita o l'entrata in funzione di nuovi veicoli, a meno che non si applichi l'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 70/156/CEE.

Articolo 4

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro … (12). Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2.   Essi applicano queste disposizioni a decorrere da … (13).

3.   Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

4.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 5

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 6

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 80 del 30.3.2004, pag. 8.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 17 dicembre 2003 (GU C 91 E del 15.4.2004, pag. 496), posizione comune del Consiglio del 24 gennaio 2004 e posizione del Parlamento europeo del … (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3)  GU C 68 del 24.3.1986, pag. 35.

(4)  GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/78/CE della Commissione (GU L 153 del 30.4.2004, pag. 101).

(5)  GU L 24 del 30.1.1976, pag. 6. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/38/CE della Commissione (GU L 187 del 26.7.1996, pag. 95).

(6)  GU L 42 del 13.2.2002, pag. 1.»;

(7)  GU L 220 del 29.8.1977, pag. 95. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.»

(8)  Ventiquattro mesi dalla data di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

(9)  La data di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

(10)  Sei mesi dalla data di cui al paragrafo 1.

(11)  Diciotto mesi dalla data di cui al paragrafo 1.

(12)  Sei mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.

(13)  Sei mesi e un giorno dall'entrata in vigore della presente direttiva.


MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I.   INTRODUZIONE

La direttiva proposta, presentata dalla Commissione il 20 giugno 2003 (1), è basata sull'articolo 95 del trattato CE.

Il Comitato economico e sociale ha emesso il suo parere il 10 dicembre 2003 (2).

Il Parlamento europeo ha ultimato la prima lettura e formulato il suo parere il 17 dicembre 2003 (3).

Il 24 gennaio 2005 il Consiglio ha adottato la posizione comune riportata nel doc. 11933/04.

II.   OBIETTIVO

La direttiva proposta è intesa a modificare la direttiva 76/115/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, modificata da ultimo dalla direttiva 96/38/CE della Commissione, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ancoraggi delle cinture di sicurezza dei veicoli a motore al fine di munire di cinture di sicurezza gli autoveicoli diversi dalle autovetture.

Anche le due direttive seguenti riguardano l'installazione di cinture di sicurezza sui veicoli:

direttiva del Consiglio 74/408/CEE, del 22 luglio 1974, modificata da ultimo dalla direttiva 96/37/CE della Commissione, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle finiture interne dei veicoli a motore (resistenza dei sedili e del loro ancoraggio).

direttiva 77/541/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, modificata da ultimo dalla direttiva 2000/3/CE della Commissione, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore.

Dato l'obbligo di installare cinture di sicurezza su tutti i veicoli, la Commissione propone, per motivi tecnici, di modificare le tre direttive simultaneamente.

Poiché l'obiettivo ultimo della proposta è quello di migliorare la sicurezza stradale, esse andrebbero adottate contemporaneamente e messe in applicazione alla stessa data.

III.   ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

1.   Osservazioni generali

Nella posizione comune adottata all'unanimità, il Consiglio:

ha modificato l'articolo 1 al fine di permettere agli Stati membri di introdurre deroghe alle disposizioni della direttiva per gli ancoraggi e i sistemi di ritenuta destinati ai disabili;

ha aggiunto un nuovo articolo che invita la Commissione a esaminare procedure specifiche intese ad armonizzare le norme riguardanti i disabili;

ha posticipato, all'articolo 3, varie date di entrata in vigore;

ha respinto i quattro emendamenti proposti dal Parlamento europeo, riguardanti la fissazione di ancoraggi per cinture di sicurezza a due punti sui posti a sedere rivolti lateralmente negli autobus da turismo, poiché il Consiglio condivide il parere della Commissione per quanto riguarda la pericolosità dei sedili rivolti lateralmente in qualsiasi tipo di veicolo.

2.   Nuovi elementi contenuti nella posizione comune rispetto alla proposta della Commissione

Articolo 1, punto 2

Il testo della Commissione è stato completato da disposizioni specifiche riguardanti gli ancoraggi per le cinture di sicurezza e i sistemi di ritenuta destinati alle persone disabili, intese a permettere una deroga alle disposizioni della direttiva per tali ancoraggi.

Articolo 2

È stato aggiunto un nuovo articolo per invitare la Commissione a presentare, se del caso, un progetto di misure intese ad armonizzare la legislazione nazionale applicabile alle cinture di sicurezza o ai sistemi di ritenuta destinati alle persone disabili.

Articolo 3 (ex articolo 2)

Tutte le date riguardanti l'attuazione della direttiva sono state posticipate e sostituite da date che sono stabilite in funzione della data di adozione della presente nuova direttiva.

IV.   CONCLUSIONI

La posizione comune, che corrisponde ampiamente alla proposta della Commissione, è stata adottata all'unanimità dal Consiglio. Le principali modifiche alla proposta della Commissione riguardano le deroghe permesse per quanto riguarda gli ancoraggi per le cinture di sicurezza e i sistemi di ritenuta destinati alle persone disabili e l'adeguamento delle date di recepimento ed entrata in vigore della direttiva.


(1)  Doc. 10887/03 ENT 114 CODEC 908.

(2)  GU C 80 del 30.3.2004, pag. 8.

(3)  GU C 91 E del 15.4.2004, pag. 496.


11.5.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 111/28


POSIZIONE COMUNE (CE) N. 17/2005

definita dal Consiglio il 24 gennaio 2005

in vista dell'adozione della direttiva 2005/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, che modifica la direttiva 77/541/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/C 111 E/04)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La ricerca ha dimostrato che l'uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta può contribuire a ridurre sensibilmente il numero di infortuni mortali e la gravità delle lesioni in essi riportate, anche dovuti al cappottamento. Montarle su tutte le categorie di veicoli è certo un importante progresso nella sicurezza stradale e un risparmio di vite umane.

(2)

La società otterrebbe benefici sostanziali se tutti i veicoli fossero muniti di cinture di sicurezza.

(3)

Nella risoluzione del 18 febbraio 1986 su misure e azioni comuni volte a ridurre gli incidenti stradali nell'ambito dell'anno della sicurezza stradale nella Comunità (3), il Parlamento europeo ha sottolineato la necessità di rendere obbligatorio per tutti i passeggeri, bambini compresi, l'uso delle cinture di sicurezza, tranne che sui veicoli dei trasporti pubblici. Riguardo all'installazione obbligatoria di cinture di sicurezza e/o di sistemi di ritenuta, occorre perciò distinguere tra autobus pubblici e altri veicoli.

(4)

Ai sensi della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (4), il sistema comunitario di omologazione è stato applicato a tutti i veicoli nuovi della categoria M1 solo a decorrere dal 1o gennaio 1998. Solo tali veicoli devono perciò essere muniti di cinture di sicurezza e/o di sistemi di ritenuta ai sensi della direttiva 77/541/CEE (5).

(5)

In attesa che il sistema di omologazione comunitario venga esteso a tutte le categorie di veicoli, ai fini della sicurezza stradale andrebbero installate cinture di sicurezza e/o sistemi di ritenuta sui veicoli di categorie diverse da M1.

(6)

La direttiva 77/541/CEE indica già tutte le norme tecniche e amministrative per omologare veicoli di categorie diverse da M1. Gli Stati membri non devono perciò introdurre ulteriori disposizioni.

(7)

Dall'entrata in vigore della direttiva 96/36/CE della Commissione, del 17 giugno 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/541/CEE relativa alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore (6), vari Stati membri hanno già reso obbligatorie norme da essa previste nei confronti di talune categorie di veicoli diverse da M1. Produttori e loro fornitori hanno così potuto sviluppare adeguate tecnologie.

(8)

La direttiva 2001/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2001, relativa alle disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente (7), introduce norme che facilitano alle persone a mobilità ridotta, come i disabili, l'accesso ai veicoli per il trasporto di passeggeri con un numero di posti superiori a otto. È necessario che gli Stati membri possano continuare a installare cinture di sicurezza e/o sistemi di ritenuta che, pur non rispondenti alle caratteristiche tecniche della direttiva 77/541/CEE, sono specificatamente destinati a proteggere tale gruppo di persone in siffatti veicoli.

(9)

La direttiva 77/541/CEE andrebbe perciò modificata di conseguenza.

(10)

Poiché lo scopo della presente direttiva, vale a dire migliorare la sicurezza stradale rendendo obbligatorio il montaggio di cinture di sicurezza in certe categorie di veicoli, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa del suo ordine di grandezza, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 77/541/CEE

La direttiva 77/541/CEE è modificata come segue:

1)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 2 bis

1.   Ai sensi del loro ordinamento, gli Stati membri possono permettere di installare cinture di sicurezza o sistemi di ritenuta diversi da quelli contemplati dalla presente direttiva, purché siano destinati a disabili.

2.   Gli Stati membri possono anche esentare dalle disposizioni della presente direttiva sistemi di ritenuta destinati a soddisfare i requisiti dell'allegato VII della direttiva 2001/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2001, relativa alle disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente (8).

3.   Le prescrizioni dell'allegato I, punto 3.2.1, della presente direttiva non si applicano alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta di cui ai paragrafi 1 e 2.

2)

all'articolo 9 è aggiunto il paragrafo seguente:

«I veicoli delle categorie M2 e M3 sono suddivisi in classi definite nella sezione 2 dell'allegato I della direttiva 2001/85/CE.»;

3)

l'allegato I è modificato come segue:

a)

la nota a piè di pagina relativa al punto 3.1 è soppressa;

b)

il punto 3.1.1 è sostituito dal seguente:

«3.1.1.

Ad eccezione dei sedili utilizzabili solo a veicolo fermo, i sedili dei veicoli appartenenti alle categorie M1, M2 (della classe III o B), M3 (della classe III o B) e N vanno muniti di cinture di sicurezza e/o di sistemi di ritenuta ai sensi dei requisiti della presente direttiva.

I veicoli delle classi I, II o A, appartenenti alle categorie M2 o M3, possono essere muniti di cinture di sicurezza e/o di sistemi di ritenuta, purché siano conformi ai requisiti della presente direttiva.»

Articolo 2

Misure per disabili

Entro … (9) la Commissione esamina procedure specifiche per armonizzare le disposizioni relative alle cinture di sicurezza destinate ai disabili, basandosi sulle norme internazionali esistenti e le disposizioni di diritto nazionale, al fine di prevedere un livello di sicurezza equivalente a quello stabilito dalla presente direttiva. Se del caso, la Commissione presenta un progetto di misure. Le modifiche della presente direttiva sono adottate a norma dell'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE.

Articolo 3

Attuazione

1.   A decorrere da … (10), per motivi riguardanti l'installazione di cinture di sicurezza e/o di sistemi di ritenuta che soddisfano i requisiti della direttiva 77/541/CEE modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri non possono:

a)

rifiutare il rilascio dell'omologazione CE, o di quella nazionale, a un tipo di veicolo;

b)

proibire l'immatricolazione, la vendita o l'entrata in funzione di nuovi veicoli.

2.   A decorrere da … (11), per motivi riguardanti l'installazione di cinture di sicurezza e/o di sistemi di ritenuta che non soddisfano i requisiti della direttiva 77/541/CEE modificata dalla presente direttiva, per un nuovo tipo di veicolo gli Stati membri:

a)

non possono più rilasciare l'omologazione CE;

b)

devono rifiutare il rilascio dell'omologazione nazionale.

3.   A decorrere da … (12), per motivi riguardanti l'installazione di cinture di sicurezza e/o di sistemi di ritenuta che non soddisfano i requisiti della direttiva 77/541/CEE modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri devono:

a)

considerare i certificati di idoneità che accompagnano i nuovi veicoli come non più validi ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE;

b)

rifiutare l'immatricolazione, la vendita o l'entrata in funzione di nuovi veicoli, a meno che non si applichi l'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 70/156/CEE.

Articolo 4

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro … (13). Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2.   Essi applicano queste disposizioni a decorrere da … (14).

3.   Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

4.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 5

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 6

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 80 del 30.3.2004, pag. 10.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 17 dicembre 2003 (GU C 91 E del 15.4.2004, pag. 491), posizione comune del Consiglio del 24 gennaio 2004 e posizione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3)  GU C 68 del 24.3.1986, pag. 35.

(4)  GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/78/CE della Commissione (GU L 153 del 30.4.2004, pag. 101).

(5)  GU L 220 del 29.8.1977, pag. 95. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

(6)  GU L 178 del 17.7.1996, pag. 15.

(7)  GU L 42 del 13.2.2002, pag. 1

(8)  GU L 42 del 13.2.2002, pag. 1.»;

(9)  Ventiquattro mesi dalla data di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

(10)  La data di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

(11)  Sei mesi dalla data di cui al paragrafo 1.

(12)  Diciotto mesi dalla data di cui al paragrafo 1.

(13)  Sei mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.

(14)  Sei mesi e un giorno dall'entrata in vigore della presente direttiva.


MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I.   INTRODUZIONE

La direttiva proposta, presentata dalla Commissione il 20 giugno 2003 (1), è basata sull'articolo 95 del trattato CE.

Il Comitato economico e sociale ha emesso il suo parere il 10 dicembre 2003 (2).

Il Parlamento europeo ha ultimato la prima lettura e formulato il suo parere il 17 dicembre 2003 (3).

Il 24 gennaio 2005 il Consiglio ha adottato la posizione comune riportata nel doc. 11934/04.

II.   OBIETTIVO

La direttiva proposta è intesa a modificare la direttiva 77/541/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, modificata da ultimo dalla direttiva 2003/3/CE della Commissione, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore al fine di imporre la fissazione di cinture di sicurezza sugli autoveicoli diversi dalle autovetture.

Anche le due direttive seguenti riguardano l'installazione di cinture di sicurezza sui veicoli:

direttiva 74/408/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1974, modificata da ultimo dalla direttiva 96/37/CE della Commissione, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle finiture interne dei veicoli a motore (resistenza dei sedili e del loro ancoraggio);

direttiva 76/115/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, modificata da ultimo dalla direttiva 96/38/CEE della Commissione, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ancoraggi delle cinture di sicurezza dei veicoli a motore.

Dato l'obbligo di installare cinture di sicurezza su tutti i veicoli, la Commissione propone, per motivi tecnici, di modificare le tre direttive simultaneamente.

Poiché l'obiettivo ultimo della proposta è quello di migliorare la sicurezza stradale, esse andrebbero adottate contemporaneamente e messe in applicazione alla stessa data.

III.   ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

1.   Osservazioni generali

Nella posizione comune adottata all'unanimità, il Consiglio:

ha modificato l'articolo 1 al fine di permettere agli Stati membri di introdurre deroghe all'applicazione della direttiva per le cinture di sicurezza e i sistemi di ritenuta destinati ai disabili;

ha aggiunto un nuovo articolo che invita la Commissione a esaminare procedure specifiche intese ad armonizzare le norme riguardanti i disabili;

ha posticipato, all'articolo 3, varie date di entrata in vigore;

ha respinto l'emendamento proposto dal Parlamento europeo, riguardante la fissazione di cinture di sicurezza a due punti sui posti a sedere rivolti lateralmente negli autobus da turismo, poiché il Consiglio condivide il parere della Commissione per quanto riguarda la pericolosità dei sedili rivolti lateralmente in qualsiasi tipo di veicolo.

2.   Nuovi elementi contenuti nella posizione comune rispetto alla proposta della Commissione

Articolo 1, punto 1

Il testo della Commissione è stato sostituito da un testo che permette una deroga alle disposizioni della direttiva per le cinture di sicurezza e i sistemi di ritenuta destinati ai disabili.

Articolo 2

È stato aggiunto un nuovo articolo per invitare la Commissione a presentare, se del caso, un progetto di misure intese ad armonizzare la legislazione nazionale applicabile alle cinture di sicurezza o ai sistemi di ritenuta destinati ai disabili.

Articolo 3 (ex articolo 2)

Tutte le date riguardanti l'attuazione della direttiva sono state posticipate e sostituite da date che sono stabilite in funzione della data di adozione della presente nuova direttiva.

IV.   CONCLUSIONI

La posizione comune, che corrisponde ampiamente alla proposta della Commissione, è stata adottata all'unanimità dal Consiglio. Le principali modifiche alla proposta della Commissione riguardano le deroghe permesse per quanto riguarda le cinture di sicurezza e i sistemi di ritenuta destinati alle persone disabili, e l'adeguamento delle date di recepimento ed entrata in vigore della direttiva.


(1)  Doc. 10886/03 ENT 113 CODEC 907.

(2)  GU C 80 del 30.3.2004, pag. 10.

(3)  GU C 91 E del 15.4.2004, pag. 491.


11.5.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 111/33


POSIZIONE COMUNE (CE) N. 18/2005

definita dal Consiglio il 24 gennaio 2005

in vista dell'adozione della direttiva 2005/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, che modifica la direttiva 74/408/CEE del Consiglio relativa ai sedili, ai loro ancoraggi e ai poggiatesta dei veicoli a motore

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/C 111 E/05)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La ricerca ha dimostrato che l'uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta può contribuire a ridurre sensibilmente il numero di infortuni mortali e la gravità delle lesioni in essi riportate, anche dovuti al cappottamento. Montarle su tutte le categorie di veicoli è certo un importante progresso nella sicurezza stradale e un risparmio di vite umane.

(2)

La società otterrebbe benefici sostanziali se tutti i veicoli fossero muniti di cinture di sicurezza.

(3)

Nella risoluzione del 18 febbraio 1986 su misure e azioni comuni volte a ridurre gli incidenti stradali nell'ambito dell'anno della sicurezza stradale nella Comunità (3), il Parlamento europeo ha sottolineato la necessità di rendere obbligatorio per tutti i passeggeri, bambini compresi, l'uso delle cinture di sicurezza, tranne che sui veicoli dei trasporti pubblici. Riguardo all'installazione obbligatoria di cinture di sicurezza e/o di sistemi di ritenuta, occorre perciò distinguere tra autobus pubblici e altri veicoli.

(4)

Ai sensi della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (4), il sistema comunitario di omologazione è stato applicato a tutti i veicoli nuovi della categoria M1 solo a decorrere dal 1o gennaio 1998. Solo tali veicoli devono perciò essere muniti di sedili, ancoraggi dei sedili e poggiatesta ai sensi della direttiva 74/408/CEE (5).

(5)

In attesa che il sistema di omologazione comunitario venga esteso a tutte le categorie di veicoli, ai fini della sicurezza stradale andrebbero installati sui veicoli di categorie diverse da M1 sedili con ancoraggi compatibili all'applicazione di attacchi per cinture di sicurezza.

(6)

La direttiva 74/408/CEE indica già tutte le norme tecniche e amministrative per omologare veicoli di categorie diverse da M1. Gli Stati membri non devono perciò introdurre ulteriori disposizioni.

(7)

Dall'entrata in vigore della direttiva 96/37/CE della Commissione, del 17 giugno 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/408/CEE (6), vari Stati membri hanno già reso obbligatorie le norme da essa previste nei confronti di talune categorie di veicoli diverse da M1. Produttori e loro fornitori hanno così potuto sviluppare adeguate tecnologie.

(8)

La ricerca ha dimostrato che è impossibile munire sedili orientati lateralmente di cinture di sicurezza che garantiscano ai passeggeri lo stesso livello di sicurezza dei sedili disposti nel senso di marcia. Per motivi di sicurezza, in talune categorie di veicoli è necessario vietare tali sedili.

(9)

La direttiva 74/408/CEE andrebbe perciò modificata di conseguenza.

(10)

Poiché lo scopo della presente direttiva, vale a dire migliorare la sicurezza stradale rendendo obbligatorio il montaggio di cinture di sicurezza in talune categorie di veicoli, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa del suo ordine di grandezza, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 74/408/CEE

La direttiva 74/408/CEE è modificata come segue:

1)

l'articolo 1 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

«I veicoli delle categorie M2 e M3 si suddividono in classi definite nella sezione 2 dell'allegato I della direttiva 2001/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2001, relativa alle disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente (7).

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La presente direttiva non si applica ai sedili orientati contro il senso di marcia.»;

2)

è aggiunto l'articolo seguente:

«Articolo 3 bis

1.   Sono proibiti sedili orientati lateralmente sui veicoli delle categorie M1, N1, M2 (della classe III o B) e M3 (della classe III o B).

2.   Il paragrafo 1 non si applica alle ambulanze o ai veicoli di cui all'articolo 8, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 70/156/CEE.»;

3)

l'allegato II è modificato come segue:

a)

il punto 1.1 è sostituito dal seguente:

«1.1.

Le prescrizioni del presente allegato non si applicano ai sedili orientati contro il senso di marcia e ai poggiatesta montati su tali sedili.»;

b)

il punto 2.3 è sostituito dal seguente:

«2.3.

“sedile”, una struttura che può essere o meno parte integrante della struttura del veicolo, completa di guarnizioni, che offre un posto a sedere per un adulto. Il termine comprende sia un sedile individuale sia la parte di un sedile a panchina corrispondente ad un posto a sedere.

A seconda del suo orientamento un sedile è definito come segue:

2.3.1.

per “sedile orientato nel senso di marcia” si intende un sedile utilizzabile mentre il veicolo è in movimento e orientato nella direzione di marcia del veicolo stesso in modo tale che il piano verticale di simmetria del sedile formi con il piano verticale di simmetria del veicolo un angolo inferiore a + 10° o — 10°;

2.3.2.

per “sedile orientato contro il senso di marcia” si intende un sedile utilizzabile mentre il veicolo è in movimento e orientato in senso opposto alla direzione di marcia del veicolo stesso in modo tale che il piano verticale di simmetria del sedile formi con il piano verticale di simmetria del veicolo un angolo inferiore a + 10° o — 10°;

2.3.3.

per “sedile orientato lateralmente” si intende un sedile che, rispetto al suo allineamento con il piano verticale di simmetria del veicolo, non soddisfa nessuna delle definizioni di cui ai punti 2.3.1 e 2.3.2;»

c)

il punto 2.9 è soppresso;

4)

nell'allegato III, il punto 2.5 è sostituito dal seguente:

«2.5.

“sedile”, una struttura che può essere fissata alla struttura del veicolo, completa di guarnizioni e di attacchi, destinata all'uso in un veicolo e che offre un posto a sedere ad uno o più adulti.

A seconda del suo orientamento un sedile è definito come segue:

2.5.1.

per “sedile orientato nel senso di marcia” si intende un sedile utilizzabile mentre il veicolo è in movimento e orientato nella direzione di marcia del veicolo stesso in modo tale che il piano verticale di simmetria del sedile formi con il piano verticale di simmetria del veicolo un angolo inferiore a + 10° o — 10°;

2.5.2.

per “sedile orientato contro il senso di marcia” si intende un sedile utilizzabile mentre il veicolo è in movimento e orientato in senso opposto alla direzione di marcia del veicolo stesso in modo tale che il piano verticale di simmetria del sedile formi con il piano verticale di simmetria del veicolo un angolo inferiore a + 10° o — 10°;

2.5.3.

per “sedile orientato lateralmente” si intende un sedile che, rispetto al suo allineamento con il piano verticale di simmetria del veicolo, non soddisfa nessuna delle definizioni di cui ai punti 2.5.1 e 2.5.2;»

5)

l'allegato IV è modificato come segue:

a)

il punto 1.1 è sostituito dal seguente:

«1.1.

I requisiti nel presente allegato si applicano ai veicoli delle categorie N1, N2 e N3 e a quelli delle categorie M2 e M3 non contemplati dal campo di applicazione dell'allegato III. Escluse le disposizioni di cui al punto 2.5, i requisiti si applicano anche ai sedili orientati lateralmente di tutte le categorie di veicoli.»;

b)

il punto 2.4 è sostituito dal seguente:

«2.4.

Tutti i sedili che possono essere ribaltati in avanti o che sono muniti di schienale ribaltabile devono bloccarsi automaticamente nella posizione normale. La presente prescrizione non si applica ai sedili montati negli spazi per sedie a rotelle dei veicoli delle categorie M2 e M3 della classe I, II o A.»

Articolo 2

Attuazione

1.   A decorrere da … (8), per motivi riguardanti sedili, loro ancoraggi e poggiatesta che soddisfano i requisiti della direttiva 74/408/CEE modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri non possono:

a)

rifiutare il rilascio dell'omologazione CE o di quella nazionale, a un tipo di veicolo;

b)

proibire l'immatricolazione, la vendita o l'entrata in funzione di nuovi veicoli.

2.   A decorrere da … (9), per motivi riguardanti sedili, loro ancoraggi e poggiatesta che non soddisfano i requisiti della direttiva 74/408/CEE modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri, per un nuovo tipo di veicolo:

a)

non possono più rilasciare l'omologazione CE;

b)

devono rifiutare il rilascio dell'omologazione nazionale.

3.   A decorrere da … (10), per motivi riguardanti sedili, loro ancoraggi e poggiatesta che non soddisfano i requisiti della direttiva 74/408/CEE modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri devono:

a)

considerare i certificati di idoneità che accompagnano i nuovi veicoli come non più validi ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE;

b)

rifiutare l'immatricolazione, la vendita o l'entrata in funzione di nuovi veicoli, a meno che non si applichi l'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 70/156/CEE.

Articolo 3

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro … (11). Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2.   Essi applicano queste disposizioni a decorrere da … (12).

3.   Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

4.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 5

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 80 del 30.3.2004, pag. 6.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 17 dicembre 2003 (GU C 91 E del 15.4.2004, pag. 487), posizione comune del Consiglio del 24 gennaio 2004 e posizione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3)  GU C 68 del 24.3.1986, pag. 35.

(4)  GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/78/CE della Commissione (GU L 153 del 30.4.2004, pag. 101).

(5)  GU L 221 del 12.8.1974, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

(6)  GU L 186 del 25.7.1996, pag. 28.

(7)  GU L 42 del 13.2.2002, pag. 1

(8)  La data di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

(9)  Sei mesi dalla data di cui al paragrafo 1.

(10)  Diciotto mesi dalla data di cui al paragrafo 1.

(11)  Sei mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.

(12)  Sei mesi e un giorno dall'entrata in vigore della presente direttiva.


MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I.   INTRODUZIONE

La direttiva proposta, presentata dalla Commissione il 20 giugno 2003 (1), è basata sull'articolo 95 del trattato CE.

Il Comitato economico e sociale ha emesso il suo parere il 10 dicembre 2003 (2).

Il Parlamento europeo ha ultimato la prima lettura e formulato il suo parere il 17 dicembre 2003 (3).

Il 24 gennaio 2004 il Consiglio ha adottato la posizione comune riportata nel doc. 11935/04.

II.   OBIETTIVO

La direttiva proposta è intesa a modificare la direttiva 74/408/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1974, modificata da ultimo dalla direttiva 96/37/CE della Commissione, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai sedili dei veicoli a motore al fine di rendere obbligatorie le cinture di sicurezza sugli autoveicoli diversi dalle autovetture.

Anche le due direttive seguenti riguardano l'installazione di cinture di sicurezza sui veicoli:

direttiva 77/541/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, modificata da ultimo dalla direttiva 2000/3/CE della Commissione, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore;

direttiva 76/115/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, modificata da ultimo dalla direttiva 96/38/CE della Commissione, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ancoraggi delle cinture di sicurezza dei veicoli a motore.

Dato l'obbligo di installare cinture di sicurezza su tutti i veicoli, la Commissione propone di modificare le tre direttive simultaneamente.

Poiché l'obiettivo ultimo della proposta è quello di migliorare la sicurezza stradale, esse andrebbero adottate contemporaneamente e messe in applicazione alla stessa data.

III.   ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

1.   Osservazioni generali

Nella posizione comune adottata all'unanimità, il Consiglio:

ha modificato l'articolo 1 includendo nel campo d'applicazione della direttiva i sedili pieghevoli e inserendo definizioni per categorizzare i vari orientamenti dei sedili;

ha posticipato, all'articolo 2, varie date di entrata in vigore;

ha respinto tre emendamenti proposti dal Parlamento europeo:

l'emendamento 3 che propone di inserire un nuovo considerando 8 bis riguardante l'esame da parte della Commissione di prove sui sedili disposti in senso longitudinale è stato respinto in quanto il Consiglio non ritiene che siano necessarie ulteriori prove per concludere che i sedili disposti in senso longitudinale sono pericolosi per gli occupanti di qualsiasi tipo di veicolo;

gli emendamenti 1 e 2 che limitano il divieto imposto dall'articolo 1 di installare sedili disposti in senso longitudinale in alcune categorie di veicoli a motore sono stati respinti in quanto il Consiglio condivide l'impostazione della Commissione per quanto riguarda il divieto dei sedili disposti in senso longitudinale in tutti i tipi di veicoli per assicurare la sicurezza dei passeggeri.

2.   Nuovi elementi contenuti nella posizione comune rispetto alla proposta della Commissione

Articolo 1, punto 1

Soppressione del riferimento alla non applicazione della direttiva ai «sedili pieghevoli».

Punto 2

L'obbligo degli Stati membri di vietare la fissazione di sedili disposti in senso longitudinale è stato trasferito all'articolo 2 riguardante l'attuazione.

È stato precisato il campo d'applicazione del divieto riguardante i sedili disposti in senso longitudinale.

Sono stati inseriti due nuovi punti (3 e 4) per definire i vari orientamenti dei sedili: sedili orientati nel senso di marcia, sedili orientati contro il senso di marcia e sedili orientati lateralmente.

Punto 5, (ex punto 3)

Un nuovo paragrafo precisa che la norma riguardante il blocco automatico dei sedili muniti di schienale ribaltabile non si applica ai sedili ribaltabili fissati negli spazi per sedie a rotelle dei veicoli delle categorie M2 o M3 della classe I, II o A (autobus urbani).

Articolo 2

Tutte le date riguardanti l'attuazione della direttiva sono state posticipate e sostituite da date che sono stabilite in funzione della data di adozione della presente nuova direttiva.

IV.   CONCLUSIONI

La posizione comune, che corrisponde ampiamente alla proposta della Commissione, è stata adottata all'unanimità dal Consiglio. Le principali modifiche alla proposta della Commissione riguardano, da un lato, l'inclusione dei sedili pieghevoli nel campo d'applicazione della direttiva e, dall'altro, le definizioni dei vari orientamenti dei sedili. Sono inoltre state adeguate le date di recepimento ed entrata in vigore della direttiva.


(1)  Doc. 10888/03 ENT 115 CODEC 909.

(2)  GU C 80 del 30.3.2004, pag. 6.

(3)  GU C 91 E del 15.4.2004, pag. 487.