ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 93

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

48o anno
16 aprile 2005


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Comunicazioni

 

Corte di giustizia

 

CORTE DI GIUSTIZIA

2005/C 093/1

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 22 febbraio 2005, nel procedimento C-141/02 P, Commissione delle Comunità europee contro T-Mobile Austria GmbH (Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Art. 90, n. 3, del Trattato CE (divenuto art. 86, n. 3, CE) — Importo dei canoni imposti dalla Repubblica d'Austria ai gestori GSM — Rigetto parziale della denuncia — Ricevibilità)

1

2005/C 093/2

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 17 febbraio 2005, nelle cause riunite C-453/02 e C-462/02 (domande di pronuncia pregiudiziale del Bundesfinanzhof): Finanzamt Gladbeck contro Edith Linneweber e Finnanzamt Herne-West contro Savvas Akritidisr (Sesta direttiva IVA — Esenzione dei giochi d'azzardo — Determinazione delle condizioni e dei limiti dell'esenzione — Assoggettamento dei giochi organizzati al di fuori di case da gioco pubbliche — Rispetto del principio della neutralità fiscale — Art. 13, parte B, lett. f) — Effetto diretto)

1

2005/C 093/3

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 17 febbraio 2005, nel procedimento C-134/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di Genova–Voltri): Viacom Outdoor Srl contro Giotto Immobilier SARL (Libera prestazione di servizi — Concorrenza — Servizi di affissione di messaggi pubblicitari — Normativa nazionale che istituisce un'imposta comunale sulla pubblicità — Fornitura da parte dei comuni di un servizio di pubbliche affissioni — Potere dei comuni di disciplinare la fornitura di servizi di affissione di messaggi pubblicitari — Imposta nazionale non discriminatoria)

2

2005/C 093/4

Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 24 febbraio 2005, nella causa C-320/04, Commissione delle Comunità europee contro Granducato di Lussemburgo (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2000/43/CE — Mancato recepimento entro il termine prescritto)

2

2005/C 093/5

Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 24 febbraio 2005, nella causa C-327/04: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica di Finlandia (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2000/43/CE — Omessa trasposizione nel termine previsto)

3

2005/C 093/6

Ordinanza della Corte (Seconda Sezione), 1o dicembre 2004, nel procedimento C-498/01 P: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) contro Zapf Creation AG (Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Impedimenti assoluti alla registrazione — Art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 40/94 — Sintagma New Born Baby — Non luogo a statuire)

3

2005/C 093/7

Ordinanza della Corte (Quinta Sezione), 16 dicembre 2004, nel procedimento C-222/03 P: Associazione Produttori Olivicoli Laziali (APOL), Associazione Italiana Produttori Olivicoli (AIPO) contro Commissione delle Comunità europee (Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — FEAOG — Miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli — Progetto di costruzione di un impianto per lo stoccaggio, il confezionamento e la commercializzazione di olio di oliva — Principio di proporzionalità — Forza maggiore — Diritti della difesa)

4

2005/C 093/8

Causa C-12/05 P: Ricorso del sig. H. Meister contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) 28 ottobre 2004, causa T-76/03, Meister/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), presentato il 18 gennaio 2005

4

2005/C 093/9

Causa C-18/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli con ordinanza 15 luglio 2004, nella causa dinanzi ad esso pendente tra Casa di Cura Privata Salus SpA e Agenzia Entrate Ufficio Napoli 4

5

2005/C 093/0

Causa C-19/05: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Danimarca, proposto il 20 gennaio 2005

5

2005/C 093/1

Causa C-20/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Civile e Penale di Forlì con ordinanza 14 dicembre 2004, nel procedimento penale a carico di K.J.W. Schwibbert

6

2005/C 093/2

Causa C-28/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi) con decisione 18 gennaio 2005 nel giudizio amministrativo pendente tra 1) G.J. Dokter; 2) Maatschap Van den Top; 3) W. Boekhout e Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkvaliteit

6

2005/C 093/3

Causa C-34/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi), con ordinanza 26 gennaio 2005, nella causa Maatschap J. en G.P. en A.C. Schouten contro Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

7

2005/C 093/4

Causa C-35/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte Suprema di Cassazione con ordinanza 23 giugno 2004 e 10 novembre 2004, nella causa dinanzi ad essa pendente tra Reemtsma Cigarettenfabriken Gmbh e Ministero delle Finanze

8

2005/C 093/5

Causa C-40/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dall'Överklagandenämnden för högskolan con ordinanza 1o febbraio 2005 nel procedimento Kai Lyyski contro Umeå universitet

8

2005/C 093/6

Causa C-41/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Tribunal de première instance de Liège (Belgio) con sentenza 24 gennaio 2005 nel procedimento Air Liquide Industries Belgium SA contro Province de Liège

9

2005/C 093/7

Causa C-42/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation del Belgio (Prima Sezione), 20 gennaio 2005, nel procedimento Etat belge contro Ring Occasions e Fortis Banque

9

2005/C 093/8

Causa C-45/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi) con sentenza 2 febbraio 2005, nel procedimento Maatschap Schonewille-Prins contro Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

10

2005/C 093/9

Causa C-46/05: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro l'Irlanda proposto il 7 febbraio 2005

10

2005/C 093/0

Causa C–50/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein Hallinto-Oikeus (Finlandia), con ordinanza 4 febbraio 2005, nella causa Maija Terttu Inkeri Nikula

11

2005/C 093/1

Causa C-54/05: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica di Finlandia, proposto il 9 febbraio 2005

11

2005/C 093/2

Causa C-56/05: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, proposto il 9 febbraio 2005

12

2005/C 093/3

Causa C-58/05: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Svezia, presentato il 10 febbraio 2005

13

2005/C 093/4

Causa C-60/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo Regionale per la Lombardia con ordinanza 14 dicembre 2004, nella causa dinanzi ad esso pendente tra WWF Italia e.a. e Regione Lombardia, con l'intervento ad opponendum dell'Associazione migratoristi italiani

13

2005/C 093/5

Causa C-66/05: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno dei Paesi Bassi, presentato il 14 febbraio 2005

14

2005/C 093/6

Causa C-72/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Finanzgericht München con ordinanza 1o febbraio 2005 nel procedimento Hausgemeinschaft Jörg und Stefanie Wollny contro Finanzamt Landshut

14

2005/C 093/7

Causa C-76/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Finanzgericht Köln (Germania) con ordinanza 27 gennaio 2005, nel procedimento coniugi Herbert Schwarz e Marga Gootjes-Schwarz contro Finanzamt Bergisch Gladbach

15

2005/C 093/8

Causa C-78/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Livorno con ordinanza 19 gennaio 2005, nella causa dinanzi ad esso pendente tra Gentilini Umberto e Dal Colle Industria Dolciaria SpA

15

2005/C 093/9

Causa C-79/05: Ricorso del 17 febbraio 2005 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee

16

2005/C 093/0

Causa C-81/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de lo Social (Spagna) con ordinanza 28 gennaio 2005, nel procedimento Anacleto Cordero Alonso contro Fondo de Garantía Salarial del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

16

2005/C 093/1

Causa C-82/05: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, proposto il 17 febbraio 2005

17

2005/C 093/2

Causa C-84/05: Ricorso del 18 febbraio 2005 contro Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee

18

2005/C 093/3

Causa C-85/05: Ricorso del 18 febbraio 2005 contro Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee

18

2005/C 093/4

Causa C-86/05: Ricorso del 18 febbraio 2005 contro Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee

19

2005/C 093/5

Causa C-87/05: Ricorso del 18 febbraio 2005 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee

19

2005/C 093/6

Causa C-88/05: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica di Finlandia, proposto il 18 febbraio 2005

19

2005/C 093/7

Causa C-94/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Bundsverwaltungsgericht con sentenza 9 dicembre 2004 nel procedimento Emsland-Stärke GmbH contro Bezirksregierung Weser-Ems

20

2005/C 093/8

Causa C-95/05: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, proposto il 21 febbraio 2005

21

2005/C 093/9

Causa C-96/05: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, proposto il 21 febbraio 2005

21

2005/C 093/0

Causa C-99/05: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica di Finlandia, proposto il 24 febbraio 2005

21

2005/C 093/1

Causa C-105/05: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica di Finlandia, proposto il 3 marzo 2005

22

2005/C 093/2

Causa C-107/05: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica di Finlandia, presentato il 3 marzo 2005

22

2005/C 093/3

Cancellazione dal ruolo della causa C-165/02

23

2005/C 093/4

Cancellazione dal ruolo della causa C-272/02

23

2005/C 093/5

Cancellazione dal ruolo della causa C-501/03

23

2005/C 093/6

Cancellazione dal ruolo della causa C-100/04

23

 

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

2005/C 093/7

Sentenza del Tribunale di primo grado, 3 febbraio 2005, nella causa T-19/01: Chiquita Brands International, Inc., e a, contro Commissione delle Comunità europee (Organizzazione comune dei mercati — Banane — Ricorso per risarcimento danni — Regolamento n. 362/98 — Accordo istitutivo dell'OMC e accordi allegati — Raccomandazioni e decisioni dell'organo di composizione delle controversie dell'OMC)

24

2005/C 093/8

Sentenza del Tribunale di Primo grado, 3 febbraio 2005, nella causa T-139/01, Comafrica SpA e Dole Fresh Fruit Europe Ltd Co. contro Commissione delle Comunità europee (Organizzazione comune dei mercati — Banane — Importazione da Stati ACP e da paesi terzi — Regolamento (CE) n. 896/2001 — Regolamento (CE) n. 1121/2001 — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Soggetto individualmente interessato — Ricorso per risarcimento danni)

24

2005/C 093/9

Sentenza del Tribunale di primo grado, 15 febbraio 2005, nella causa T-256/01, Norman Pyres contro Commissione delle Comunità europee (Dipendenti — Procedura di selezione per l'assunzione di agenti temporanei — Mancata ammissione alle prove — Limite di età — Divieto di discriminazione)

25

2005/C 093/0

Sentenza del Tribunale di primo grado, 15 febbraio 2005, nella causa T-169/02: Cervecería Modelo, SA de CV contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo rappresentante una bottiglia di birra contenente l'elemento verbale negra modelo — Marchio figurativo nazionale anteriore Modelo — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94)

25

2005/C 093/1

Sentenza del Tribunale di primo grado, 15 febbraio 2005, nella causa T-296/02: Lidl Stiftung & Co. KG contro Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (Marchio comunitario — Opposizione — Rischio di confusione — Domanda di marchio comunitario denominativo LINDENHOF — Marchio denominativo e figurativo anteriore LINDERHOF — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94)

26

2005/C 093/2

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 1o febbraio 2005 nel procedimento T-57/03: Société provençale d'achat et de gestion (SPAG) SA contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Domanda di marchio denominativo comunitario HOOLIGAN — Marchi denominativi precedenti OLLY GAN — Elementi di fatto o di diritto non presentati all'UAMI — Ricevibilità — Rischio di confusione)

26

2005/C 093/3

Sentenza del Tribunale di primo grado, 3 febbraio 2005, nella causa T-137/03, Ornella Mancini contro Commissione delle Comunità europee (Dipendenti — Posto di consulente medico — Modifica dell'avviso di posto vacante — Sviamento di potere — Composizione della commissione giudicatrice — Esame comparativo dei meriti — Errore manifesto di valutazione — Parità di trattamento tra uomini e donne — Ricorso — Ricorso per risarcimento)

27

2005/C 093/4

Sentenza del Tribunale di primo grado, 3 febbraio 2005, nella causa T-172/03, Nicole Heurtaux contro Commissione delle Comunità europee (Dipendenti — Rifiuto di promozione — Difetto di motivazione — Esame comparativo dei meriti — Ricorso di annullamento)

27

2005/C 093/5

Sentenza del Tribunale di primo grado, 16 febbraio 2005, nella causa T-284/03, Rosalinda Aycinena contro Commissione delle Comunità europee (Funzionari — Nomina ad un grado superiore di carriera — Inquadramento nello scatto)

27

2005/C 093/6

Sentenza del Tribunale di primo grado, 16 febbraio 2005, nella causa T-354/03, Gemma Reggimenti contro Parlamento europeo (Dipendenti — Rimborso delle spese di viaggio del figlio a carico — Divisione in caso di divorzio dei due coniugi dipendenti)

28

2005/C 093/7

Ordinanza del Tribunale di primo grado, 31 gennaio 2005, nella causa T-447/04 R, Capgemini Nederland BV contro Commissione delle Comunità europee (Appalti pubblici di servizi — Gare di appalti comunitari — Procedimento sommario — Fumus boni juris — Urgenza)

28

2005/C 093/8

Causa C-496/04: Ricorso proposto il 23 dicembre 2004 contro la Commissione delle Comunità europee dalla NORTRAIL Transport GmbH

29

2005/C 093/9

Causa T-11/05: Ricorso delle società Wieland Werke AG, Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H. e Austria Buntmetall AG contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 18 gennaio 2005

29

2005/C 093/0

Causa T-31/05: Ricorso della Sergio Rossi S.p.A. contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 25 gennaio 2005

30

2005/C 093/1

Causa T-34/05: Ricorso delle società Bayer CropScience AG, Makhteshim Agan Holding BV, Alfa Agricultural Supplies S.A. e Aragonesas Agro S.A contro la Commissione delle Comunità Europee, presentato il 31 gennaio 2005

31

2005/C 093/2

Causa T-36/05: Ricorso della Coats Holdings Limited e della J&P Coats Limited contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 31 gennaio 2005

32

2005/C 093/3

Causa T-40/05: Ricorso proposto il 28 gennaio 2005 dalla Ritec International contro la Commissione delle Comunità europee

33

2005/C 093/4

Causa T-41/05: Ricorso proposto il 28 gennaio 2005 dalla Dimon Incorporated contro la Commissione delle Comunità europee

33

2005/C 093/5

Causa T-42/05: Ricorso proposto il 31 gennaio 2005 da Rhiannon Williams contro la Commissione delle Comunità europee

34

2005/C 093/6

Causa T-45/05: Ricorso della ditta Micronas GmbH contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), presentato il 31 gennaio 2005

35

2005/C 093/7

Causa T-47/05: Ricorso di Pilar Ange Serrano e altri contro il Parlamento europeo proposto il 31 gennaio 2005

36

2005/C 093/8

Causa T-48/02: Ricorso di Yves Franchet e Daniel Byk contro la Commissione delle Comunità europee presentato il 28 gennaio 2005

36

2005/C 093/9

Causa T-55/05: Ricorso di Rijn Schelde Mondia France contro Commissione delle Comunità europee presentato il 31 gennaio 2005

37

2005/C 093/0

Causa T-58/05: Ricorso di Isabel Clara Centeno Mediavilla e a. contro la Commissione delle Comunità europee

38

2005/C 093/1

Causa T-60/05: Ricorso della Union française de l'express (UFEX) e altri contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 2 febbraio 2005

39

2005/C 093/2

Causa T-76/05: Ricorso di Dario Scotto contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 18 febbraio 2005

40

2005/C 093/3

Causa T-77/05: Ricorso di Andrea Balduini contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 19 febbraio 2005

40

2005/C 093/4

Causa T-82/05: Ricorso della Repubblica italiana contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 17 febbraio 2005

41

 

III   Informazioni

2005/C 093/5

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europeaGU C 82 del 2.4.2005

42

IT

 


I Comunicazioni

Corte di giustizia

CORTE DI GIUSTIZIA

16.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 93/1


SENTENZA DELLA CORTE

(Grande Sezione)

22 febbraio 2005

nel procedimento C-141/02 P, Commissione delle Comunità europee contro T-Mobile Austria GmbH (1)

(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Art. 90, n. 3, del Trattato CE (divenuto art. 86, n. 3, CE) - Importo dei canoni imposti dalla Repubblica d'Austria ai gestori GSM - Rigetto parziale della denuncia - Ricevibilità)

(2005/C 93/01)

Lingua processuale: il tedesco

Nel procedimento C-141/02 P, avente ad oggetto un ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, proposto il 15 aprile 2002, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. W. Mölls e K. Wiedner), sostenuta da Repubblica francese (agenti: sigg. G. de Bergues e F. Million ), procedimento in cui le altre parti sono: T-Mobile Austria GmbH, già max-mobil Telekommunikation Service GmbH, con sede in Vienna (Austria) (avv.ti: sigg. A. Reidlinger, M. Esser-Wellié e T. Lübbig), Regno dei Paesi Bassi (agente: sig.ra H. G. Sevenster) la Corte (Grande Sezione) composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas e A. Borg Barthet, presidenti di sezione, dai sigg J. P. Puissochet (relatore), R. Schintgen, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr, M. Ilešič, J. Malenovský, J. Klučka e U. Lõhmus, giudici; avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro; cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato, il 22 febbraio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 30 gennaio 2002, causa T-54/99, max.mobil/Commissione, è annullata.

2)

Il ricorso proposto dalla società max.mobil Telekommunikation Service GmbH dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee è respinto.

3)

La società T-Mobile Austria GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 169 del 13.7.2002.


16.4.2005   

IT

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C 93/1


SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

17 febbraio 2005

nelle cause riunite C-453/02 e C-462/02 (domande di pronuncia pregiudiziale del Bundesfinanzhof): Finanzamt Gladbeck contro Edith Linneweber e Finnanzamt Herne-West contro Savvas Akritidisr (1)

(Sesta direttiva IVA - Esenzione dei giochi d'azzardo - Determinazione delle condizioni e dei limiti dell'esenzione - Assoggettamento dei giochi organizzati al di fuori di case da gioco pubbliche - Rispetto del principio della neutralità fiscale - Art. 13, parte B, lett. f) - Effetto diretto)

(2005/C 93/02)

Lingua processuale: il tedesco

Nelle cause riunite C-453/02 e C-462/02, aventi ad oggetto domande di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 234 CE, proposte dal Bundesfinanzhof (Germania) con decisioni 6 novembre 2002, pervenute alla Corte, rispettivamente, il 13 e il 23 dicembre 2002, nei procedimenti Finanzamt Gladbeck contro Edith Linneweber (C-453/02) e Finanzamt Herne-West contro Savvas Akritidis (C-462/02), la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann e R. Schintgen (relatore), giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl, cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato il 17 febbraio 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

L'art. 13, parte B, lett. f), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, dev'essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che prevede che l'esercizio di tutti i giochi o apparecchi per giochi d'azzardo è esentato dall'IVA quando è effettuato in case da gioco pubbliche autorizzate, mentre l'esercizio di questa stessa attività da parte di operatori diversi dai gestori di tali case da gioco non beneficia di tale esenzione.

2)

L'art. 13, parte B, lett. f), della sesta direttiva 77/388 ha un effetto diretto, nel senso che può essere invocato da un gestore di giochi o di apparecchi per giochi d'azzardo dinanzi ai giudici nazionali per escludere l'applicazione delle norme di diritto interno incompatibili con tale disposizione.


(1)  GUI C 70 del 22.03.2003


16.4.2005   

IT

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C 93/2


SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

17 febbraio 2005

nel procedimento C-134/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di Genova–Voltri): Viacom Outdoor Srl contro Giotto Immobilier SARL (1)

(«Libera prestazione di servizi - Concorrenza - Servizi di affissione di messaggi pubblicitari - Normativa nazionale che istituisce un'imposta comunale sulla pubblicità - Fornitura da parte dei comuni di un servizio di pubbliche affissioni - Potere dei comuni di disciplinare la fornitura di servizi di affissione di messaggi pubblicitari - Imposta nazionale non discriminatoria»)

(2005/C 93/03)

Lingua processuale: l'italiano

Nel procedimento C-134/03, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Giudice di pace di Genova-Voltri con ordinanza 10 marzo 2003, pervenuta alla Corte il 25 marzo 2003, nella causa tra Viacom Outdoor Srl e Giotto Immobilier SARL, la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas (relatore), presidente di sezione, dai sigg. A. Borg Barthet, J.-P. Puissochet, J. Malenovský e U. Lõhmus, giudici; avvocato generale: sig.ra J. Kokott; cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato, il 17 febbraio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Le questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione degli artt. 82 CE, 86 CE, 87 CE e 88 CE sono irricevibili.

2)

L'art. 49 CE non osta alla riscossione di un tributo quale l'imposta comunale sulla pubblicità istituita mediante il decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 – Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.


(1)  GU C 146 del 21.6.2003.


16.4.2005   

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C 93/2


SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

24 febbraio 2005

nella causa C-320/04, Commissione delle Comunità europee contro Granducato di Lussemburgo (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2000/43/CE - Mancato recepimento entro il termine prescritto)

(2005/C 93/04)

Lingua processuale: il francese

Nella causa C-320/04, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 27 luglio 2004, Commissione delle Comunità europee (agente: sig D. Martin) contro Granducato di Lussemburgo (agente: sig. S. Schreiner), la Corte (Quinta Sezione), composta dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, dai sigg. J. Makarczyk e J. Klučka (relatore), giudici; avvocato generale: sig. P. Léger; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 24 febbraio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il Granducato di Lussemburgo, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 giugno 2000, 2000/43/CE, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva.

2)

Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.


(1)  GU C 228 dell'11/09/04.


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C 93/3


SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

24 febbraio 2005

nella causa C-327/04: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica di Finlandia (1)

(«Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2000/43/CE - Omessa trasposizione nel termine previsto»)

(2005/C 93/05)

Lingua processuale: il finlandese

Nella causa C-327/04, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 27 luglio 2004, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. D. Martin e M. Huttunen) contro Repubblica di Finlandia (agente: sig.ra T. Pynnä), la Corte (Quinta Sezione), composta dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, dai sigg. J. Makarczyk e J. Klučka (relatore), giudici; avvocato generale: sig. P. Léger; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 24 febbraio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Non avendo adottato quanto alla provincia di Åland le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 giugno 2000, 2000/43/CE, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, la Repubblica di Finlandia è venuta meno agli obblighi incombentile ai sensi di tale direttiva.

2)

La Repubblica di Finlandia è condannata alle spese.


(1)  GU C 239 del 25.09.2004.


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C 93/3


ORDINANZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

1o dicembre 2004

nel procedimento C-498/01 P: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) contro Zapf Creation AG (1)

(«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Marchio comunitario - Regolamento (CE) n. 40/94 - Impedimenti assoluti alla registrazione - Art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 40/94 - Sintagma “New Born Baby” - Non luogo a statuire»)

(2005/C 93/06)

Lingua processuale: il tedesco

Nel procedimento C-498/01 P, avente ad oggetto un ricorso proposto, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto della Corte di giustizia, contro una pronuncia del Tribunale di primo grado il 20 dicembre 2001, Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agenti: sigg. A. von Mühlendahl, D. Schennen e sig.ra C. Røhl Søberg), sostenuto da Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, (agente: sig. K. Manji assistito dal sig. M. Tappin) procedimento in cui l'altra parte è: Zapf Creation AG, con sede in Rödental (Germania) (avv.ti: sigg. A. Kockläuner, e S. Zech), la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, e dai sigg. J.P. Puissochet (relatore) e R. Schintgen, giudici; avvocato generale: sig. F.G. Jacobs; cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato, il 1o dicembre 2004, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Non vi è luogo a statuire sul ricorso contro la pronuncia del Tribunale di primo grado introdotto dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).

2)

La Zapf Creation AG sopporterà le spese del presente giudizio.

3)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 56 del 2.3.2002.


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C 93/4


ORDINANZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

16 dicembre 2004

nel procedimento C-222/03 P: Associazione Produttori Olivicoli Laziali (APOL), Associazione Italiana Produttori Olivicoli (AIPO) contro Commissione delle Comunità europee (1)

(«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - FEAOG - Miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli - Progetto di costruzione di un impianto per lo stoccaggio, il confezionamento e la commercializzazione di olio di oliva - Principio di proporzionalità - Forza maggiore - Diritti della difesa»)

(2005/C 93/07)

Lingua processuale: l'italiano

Nel procedimento C-222/03 P, avente ad oggetto un ricorso proposto, ai sensi dell'art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, il 21 maggio 2003, Associazione Produttori Olivicoli Laziali (APOL), Associazione Italiana Produttori Olivicoli (AIPO), (avv.ti: E. Cappelli, P. De Caterini e A. Bandini), procedimento in cui l'altra parte è: Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. L. Visaggio e sig.ra C. Cattabriga, assistiti dall'avv. M. Moretto), la Corte (Quinta Sezione), composta dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann e J. Klučka (relatore), giudici; avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 16 dicembre 2004, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L'Associazione Produttori Olivicoli Laziali e l'Associazione Italiana Produttori Olivicoli sono condannate alle spese del presente procedimento.


(1)  GU C 171 del 19.7.2003.


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C 93/4


Ricorso del sig. H. Meister contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) 28 ottobre 2004, causa T-76/03, Meister/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), presentato il 18 gennaio 2005

(Causa C-12/05 P)

(2005/C 93/08)

Lingua processuale: il francese

Il 18 gennaio 2005, il sig. H. Meister, rappresentato dall'avv. P. Goergen, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la sentenza 28 ottobre 2004 emessa dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) nella causa T-76/03, tra il sig. Meister e l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).

Il ricorrente conclude che la Corte voglia:

1.

dichiarare il ricorso ricevibile e accoglierlo;

2.

annullare di conseguenza la sentenza T-76/03 del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) ad eccezione delle disposizioni che, ai punti 202-208 della sentenza impugnata hanno constatato che il presidente dell'UAMI è incorso in illecito amministrativo idoneo a dare luogo a risarcimento;

3.

statuire definitivamente sulla controversia, o rinviare la causa al Tribunale affinché statuisca e accolga le conclusioni presentate dal ricorrente in primo grado;

4.

condannare l'UAMI a tutte le spese di causa.

Motivi e principali argomenti

Il tribunale ha, da un lato, motivato la sua sentenza in maniera erronea, insufficiente e contraddittoria, e, dall'altro, è incorso in errori di diritto.

I difetti di motivazione consistono, in primo luogo, nello snaturamento dei fatti. Il Tribunale ha infatti proceduto ad una selezione arbitraria nonché ad una inesatta configurazione di elementi di fatto. Essi vertono altresì su una difettosa qualificazione giuridica della decisione impugnata, e, più esattamente, sul rifiuto di qualificarla sanzione disciplinare. Il Tribunale è altresì incorso in difetto di motivazione riconoscendo all'amministrazione un ampio potere discrezionale nella valutazione dell'interesse del servizio, circostanza questa che toglie ogni valore all'obbligo di tener conto dell'interesse del dipendente, e affermando ancora che il controllo giurisdizionale circa il rispetto della condizione relativa all'interesse del servizio deve limitarsi alla questione se l'APN non abbia usato il suo potere discrezionale in modo manifestamente erroneo. Il Tribunale ha del resto proceduto ad una non corretta valutazione dell'interesse del servizio, e ha omesso di prendere in considerazione l'interesse del dipendente. Ha altresì operato una difettosa applicazione del principio di proporzionalità affermando che la decisione impugnata rispettava tale principio, mentre essa non costituiva né una misura appropriata, né quella meno restrittiva. Il Tribunale è altresì incorso in un errore nel valutare l'equivalenza o la compatibilità del nuovo posto con il precedente impiego. Infatti, seguendo il suo ragionamento, ogni nuova assegnazione collegata col grado effettivamente detenuto rispetterebbe il criterio dell'equivalenza degli impieghi. Il Tribunale ha infine omesso di indicare gli elementi di cui si è servito per valutare il danno morale subito dal ricorrente.

Il Tribunale è altresì incorso in molteplici errori di diritto. In primo luogo ha esonerato la decisione, in quanto mera misura di organizzazione interna, dall'obbligo di motivazione, obbligo sancito come principio generale del diritto. Il Tribunale è poi incorso in errore di diritto nel non constatare a danno del ricorrente violazioni del diritto a un equo processo. Il Tribunale è altresì incorso in errore di diritto circa l'applicazione del diritto alla libertà di espressione, omettendo di pronunciarsi chiaramente circa la portata del diritto di libertà di espressione di cui il ricorrente doveva poter godere nella specie. Il Tribunale è infine incorso in errore di diritto circa l'applicazione dei diritti di difesa e, in particolare, del diritto di essere sentito prima della decisione di nuova assegnazione.


16.4.2005   

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C 93/5


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli con ordinanza 15 luglio 2004, nella causa dinanzi ad esso pendente tra Casa di Cura Privata Salus SpA e Agenzia Entrate Ufficio Napoli 4

(Causa C-18/05)

(2005/C 93/09)

Lingua di procedura: l'italiano

Con ordinanza 15 luglio 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 20 gennaio 2005, nella causa dinanzi ad esso pendente tra Casa di Cura Privata Salus SpA e Agenzia Entrate Ufficio Napoli 4, la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

se l'esenzione di cui all'art. 13, parte B, lett. c) della VI Direttiva del Consiglio 17 maggio 1977 n. 77/388/CEE (1) si riferisca all'imposta sul valore aggiunto pagata a monte per l'acquisto di beni destinati ad operazioni esenti ovvero alle fattispecie in cui il soggetto che abbia acquistato beni destinati al compimento di tali operazioni provveda successivamente a cedere i detti beni ad altri soggetti;

2)

se la medesima disposizione contenga, o meno, norme incondizionate e sufficientemente precise, perciò di immediata applicazione nell'ordinamento nazionale;

3)

quale rilevanza abbia, ai fini dell'immediata applicabilità della direttiva, la previsione dell'art. 13 n. 1 cit., per cui gli Stati membri, nel dare attuazione alla norma (punto B, lett. c), devono stabilire le condizioni «per prevenire ogni possibile frode, evasione ed abuso».


(1)  G.U. n. L 145 del 13/06/1977, p. 1.


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C 93/5


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Danimarca, proposto il 20 gennaio 2005

(Causa C-19/05)

(2005/C 93/10)

Lingua processuale: il danese

Il 20 gennaio 2005 (fax 14.01) la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. N.B. Rasmussen e G. Wilms, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno di Danimarca.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

dichiarare che il Regno di Danimarca, non avendo trasferito alla Commissione l'importo di DKK 18 687 475, a titolo di risorse proprie e di interessi moratori a partire dal 27 luglio 2000, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del diritto comunitario e, in particolare, dell'art. 10 del Trattato CE e degli artt. 2 e 8 della decisione del Consiglio 31 ottobre 1994, 94/728/CEE, Euratom (1), relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee.

condannare il Regno di Danimarca a sopportare le spese.

Motivi e principali argomenti

La somma indicata nelle richieste è costituita dai dazi doganali che le autorità doganali danesi hanno omesso di riscuotere per il periodo 1994-1997 da un'impresa a cui le dette autorità avevano erroneamente concesso l'autorizzazione ad importare taluni articoli a dazio zero. L'autorizzazione era stata concessa per articoli destinati alla costruzione e all'equipaggiamento o all'allestimento di navi, barche o imbarcazioni conformemente al regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658 (2), relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, allegato I, parte II. Tuttavia gli articoli erano destinati alla produzione di container e non potevano, come successivamente hanno riconosciuto anche le autorità danesi, essere compresi nella disposizione summenzionata.

Le autorità danesi hanno illegittimamente omesso di trasferire alla Commissione la detta somma a titolo di risorse proprie. I motivi invocati a tale riguardo sono identici a quelli sollevati dalla Commissione nel suo ricorso nella causa C-392/02 (3).


(1)  GU L 293 del 12 novembre 1994, pag. 9.

(2)  GU L 256 del 7 settembre 1987, pag. 1.

(3)  GU C 31 dell'8 febbraio 2003, pag. 4.


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C 93/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Civile e Penale di Forlì con ordinanza 14 dicembre 2004, nel procedimento penale a carico di K.J.W. Schwibbert

(Causa C-20/05)

(2005/C 93/11)

Lingua di procedura: l'italiano

Con ordinanza 14 dicembre 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 21 gennaio 2005, nel procedimento penale a carico di K.J.W. Schwibbert, il Tribunale Civile e Penale di Forlì ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

se l'apposizione del contrassegno SIAE sia compatibile con la direttiva del Consiglio 92/100/CEE (1) concernente il diritto di noleggio, di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, nonché con l'art. 3 del Trattato e con gli articoli 23-27 del Trattato CE;

se sia altresì compatibile con le direttive del Consiglio 83/189/CEE (2) e 88/182/CEE (3).


(1)  G.U. n. L 346 del 27/11/1992 pag. 61.

(2)  G.U. n. L 109 del 26/04/1983 pag. 8.

(3)  G.U. n. L 81 del 26/03/1988 pag. 75.


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C 93/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi) con decisione 18 gennaio 2005 nel giudizio amministrativo pendente tra 1) G.J. Dokter; 2) Maatschap Van den Top; 3) W. Boekhout e Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkvaliteit

(Causa C-28/05)

(2005/C 93/12)

Lingua processuale: l'olandese

Con decisione 18 gennaio 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 28 gennaio 2005, nel giudizio amministrativo pendente tra 1) G.J. Dokter; 2) Maatschap Van den Top; 3) W. Boekhout e Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkvaliteit, il College Van Beroep ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

Se l'obbligo incombente agli Stati membri, in base al combinato disposto dell'art. 11, n. 1, primo trattino, e dell'art. 13, n. 1, secondo trattino, della direttiva 85/511/CEE (1), di provvedere affinché gli esami di laboratorio destinati a rivelare la presenza di afta epizootica siano effettuati da un laboratorio nazionale indicato nell'allegato B della direttiva 85/511/CEE, abbia effetto diretto.

2

a.

Se l'art. 11, n. 1, della direttiva 85/511/CEE debba essere interpretato nel senso che la circostanza che la presenza di AE sia accertata da un laboratorio non menzionato nell'allegato B della direttiva 85/511/CEE comporti conseguenze giuridiche.

b.

Nel caso in cui la questione 2a sia risolta in senso affermativo:

se l'art. 11, n. 1, della direttiva 85/511/CEE miri alla tutela degli interessi dei soggetti di diritto, quali gli appellanti nella causa principale. In caso di soluzione negativa, se soggetti di diritto, quali gli appellanti nella causa principale, possano invocare un'eventuale violazione degli obblighi derivanti da tale disposizione per le autorità degli Stati membri.

c.

Nel caso in cui la soluzione fornita alla questione 2b comporti che i soggetti di diritto possono invocare l'art. 11, n. 1, della direttiva 85/511/CEE:

quali conseguenze giuridiche debbano essere collegate all'accertamento della presenza di AE da parte di un laboratorio diverso da quelli indicati nell'allegato B della direttiva 85/511/CEE.

3)

Se l'allegato B della direttiva 85/511/CEE, alla luce di quanto disposto negli artt. 11 e 13 di questa direttiva, debba essere interpretato nel senso che la menzione nell'allegato B della direttiva 85/511/CEE del «Centraal Diergeneeskundig Instituut, Lelystad» possa riferirsi anche all'ID Lelystad B.V.

4)

Nel caso in cui dalle soluzioni fornite per le questioni supra indicate risulti che la presenza di AE possa venire accertata da un laboratorio non menzionato nell'allegato B della direttiva 85/511/CEE, o che tale allegato della direttiva 85/511/CEE debba essere interpretato nel senso che la menzione del «Centraal Diergeneeskundig Instituut, Lelystad» possa riferirsi anche all'ID Lelystad B.V.:

se la direttiva 85/511/CEE debba essere interpretata nel senso che essa dispone che l'organo amministrativo competente a decidere è vincolato dai risultati di un esame effettuato da un laboratorio iscritto nell'allegato B della direttiva 85/511/CEE, – ovvero, nel caso in cui la risposta alla questione 2a comporti che l'organo amministrativo possa basare i suoi provvedimenti volti alla lotta dell'AE anche sui risultati ottenuti da un laboratorio che non è iscritto nell'allegato B della direttiva 85/511/CEE, che tale organo è vincolato dai risultati di quest'ultimo laboratorio – oppure se la determinazione di tale potere rientri nell'autonomia procedurale dello Stato membro e il giudice dinanzi al quale è pendente la causa principale debba controllare se le norme in materia si applichino indipendentemente dal fatto che l'esame di laboratorio sia effettuato in base a un obbligo procedurale comunitario o nazionale, nonché se l'applicazione del regime della procedura giudiziaria nazionale non renda estremamente difficile o praticamente impossibile tale applicazione delle norme comunitarie.

5)

Nel caso in cui la soluzione fornita per la questione 4 comporti che il vincolo delle autorità nazionali al risultato di laboratorio è disciplinato dalla direttiva 85/511/CEE: se le autorità nazionali siano vincolate incondizionatamente dal risultato di un esame volto all'individuazione di AE eseguito da un laboratorio.

In caso di soluzione negativa, quale sia il potere discrezionale che la direttiva 85/511/CEE concede alle autorità nazionali.


(1)  Direttiva del Consiglio 18 novembre 1985, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica (GU L 315, pag. 11).


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C 93/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi), con ordinanza 26 gennaio 2005, nella causa Maatschap J. en G.P. en A.C. Schouten contro Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(Causa C-34/05)

(2005/C 93/13)

Lingua processuale: l'olandese

Con ordinanza 26 gennaio 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte il 31 gennaio 2005, nella causa Maatschap J. en G.P. en A.C. Schouten contro Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, il College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi) ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

Se gli artt. 12, n. 2, lett. b), del regolamento (CE) n. 1254/1999 (1) e 2, n. 1, lett. c), del regolamento (CEE) n. 3887/92 (2) debbano essere interpretati nel senso che un appezzamento dichiarato come superficie foraggera non va dichiarato «disponibile» già quando in alcuni momenti nel periodo in questione l'appezzamento è stato inondato.

2)

Qualora la questione n. 1) sia risolta affermativamente, se dette disposizioni siano vincolanti, in particolare tenuto conto delle conseguenze che ne derivano.

3)

Qualora la questione n. 1) sia risolta negativamente, quali criteri si applichino al fine di poter stabilire se un appezzamento dichiarato come superficie foraggera che è stato temporaneamente inondato possa essere considerato «disponibile» ai sensi degli artt. 12, n. 2, lett. b), del regolamento (CE) n. 1254/1999 e 2, n. 1, lett. c), del regolamento (CEE) n. 3887/92.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1254, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU L 160, pag. 21).

(2)  Regolamento (CEE) della Commissione 23 dicembre 1992, n. 3387, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari (GU L 391, pag. 36).


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C 93/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte Suprema di Cassazione con ordinanza 23 giugno 2004 e 10 novembre 2004, nella causa dinanzi ad essa pendente tra Reemtsma Cigarettenfabriken Gmbh e Ministero delle Finanze

(Causa C-35/05)

(2005/C 93/14)

Lingua di procedura: l'italiano

Con ordinanza 23 giugno 2004 e 10 novembre 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 31 gennaio 2005, nella causa dinanzi ad essa pendente tra Reemtsma Cigarettenfabriken Gmbh e Ministero delle Finanze, la Corte Suprema di Cassazione ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

se gli articoli 2 e 5 dell'ottava direttiva del Consiglio 79/1072/CEE (1) del 6 dicembre 1979, nella parte in cui subordinano il rimborso a favore del cessionario o committente non residente all'utilizzazione dei beni e servizi per il compimento di operazioni soggette ad imposta, debbano essere interpretati nel senso che anche l'i.v.a. non dovuta ed erroneamente addebitata in rivalsa e versata all'erario sia rimborsabile; in caso di risposta affermativa, se sia contraria alle citate disposizioni della direttiva una norma nazionale che escluda il rimborso del cessionario/ committente non residente in considerazione della non detraibilità dell'imposta addebitata e versata benchè non dovuta;

2)

se, in generale, possa ricavarsi dalla disciplina comunitaria uniforme la qualità di debitore di imposta, nei confronti dell'erario, del cessionario/committente; se sia compatibile con tale disciplina, e in particolare coi principi di neutralità dell'i.v.a, di effettività e di non discriminazione, la mancata attribuzione, nel diritto interno, al cessionario/committente che sia soggetto i.v.a., e che la legislazione nazionale considera come destinatario degli obblighi di fatturazione e di pagamento dell'imposta, di un diritto al rimborso nei confronti dell'erario nel caso di addebito e di versamento di imposta non dovuti; se sia contraria ai principi di effettività e di non discriminazione, in tema di rimborso di i.v.a. riscossa in violazione del diritto comunitario, una disciplina nazionale - ricavata dall'interpretazione datane dai giudici nazionali - che consente al cessionario/committente di agire solo nei confronti del cedente/prestatore del servizio, e non nei confronti dell'erario, pur nell'esistenza nell'ordinamento nazionale di un caso simile, costituito dalla sostituzione nel campo delle imposte dirette, nel quale entrambi i soggetti (sostituto e sostituito) sono legittimati a chiedere il rimborso all'erario.


(1)  G.U. n. L 331 del 27/12/1979, p. 11.


16.4.2005   

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C 93/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dall'Överklagandenämnden för högskolan con ordinanza 1o febbraio 2005 nel procedimento Kai Lyyski contro Umeå universitet

(Causa C-40/05)

(2005/C 93/15)

Lingua processuale: lo svedese

Con ordinanza 1o febbraio 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 3 febbraio 2005, nel procedimento Kai Lyyski contro Umeå universitet, l'Överklagandenämnden för högskolan ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

Se il diritto comunitario e, in particolare, l'art. 12 CE, osti a che, nell'esame delle qualifiche di un candidato per l'ammissione ad una formazione per insegnanti diretta a rispondere a breve termine alla necessità di insegnanti qualificati in Svezia, si richieda il requisito dell'assunzione presso una scuola svedese. Se tale requisito possa considerarsi giustificato e proporzionale.

2)

Se nel rispondere alla questione 1, sia rilevante il fatto che il candidato alla formazione il quale è assunto in una scuola in uno Stato membro diverso dalla Svezia, sia cittadino svedese o cittadino di un altro Stato membro.

3)

Se nel rispondere alla questione 1, sia rilevante il fatto che la formazione per insegnanti sia istituita per un periodo limitato di tempo o invece si tratti di una formazione a carattere più duraturo.


16.4.2005   

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C 93/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Tribunal de première instance de Liège (Belgio) con sentenza 24 gennaio 2005 nel procedimento Air Liquide Industries Belgium SA contro Province de Liège

(Causa C-41/05)

(2005/C 93/16)

Lingua processuale: il francese

Con sentenza 24 gennaio 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 3 febbraio 2005, nel procedimento Air Liquide Industries Belgium SA contro Province de Liège, il Tribunal de première instance de Liège (Belgio) ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

Se l'esenzione da una tassa provinciale sulla forza motrice, a vantaggio dei soli motori utilizzati nelle stazioni di gas naturale e ad esclusione dei motori utilizzati per altri gas industriali, debba essere considerata aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 della versione consolidata del Trattato che istituisce la Comunità europea.

2)

In caso di soluzione affermativa della questione precedente, se il giudice nazionale investito di un ricorso promosso da un contribuente che non ha beneficiato dell'esenzione dalla tassa provinciale sulla forza motrice, debba condannare la pubblica autorità che ha riscosso la detta tassa a restituirla a tale contribuente se constata che, in fatto o in diritto, la pubblica autorità che ha riscosso la detta tassa non può esigerla dal contribuente che ha beneficiato dell'esenzione.

3)

Se una tassa sulla forza motrice, che grava sui motori utilizzati per il trasporto di gas industriale realizzato attraverso condotte ad altissima pressione che necessitano la messa in opera di stazioni di compressione, debba essere considerata tassa di effetto equivalente, vietata dagli artt. 25 e segg. della versione consolidata del Trattato, qualora risulti che, de facto, essa viene riscossa da una provincia o da un comune in occasione del trasporto del gas industriale fuori dei loro confini territoriali, mentre il trasporto di gas naturale alle stesse condizioni ne è esente.

4)

Se una tassa sulla forza motrice, che grava sui motori utilizzati per il trasporto di gas industriale realizzato attraverso condotte ad altissima pressione che necessitano la messa in opera di stazioni di compressione, debba essere considerata come misura d'imposizione interna, vietata dagli artt. 90 e segg. del Trattato, qualora risulti che è esente da questa tassa il trasporto di gas naturale.

5)

In caso di soluzione affermativa delle questioni precedenti, se il contribuente che ha pagato la tassa sulla forza motrice sia legittimato a sollecitare il rimborso di essa a partire dal 16 luglio 1992, data della pronuncia della sentenza LEGROS EA.


16.4.2005   

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C 93/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation del Belgio (Prima Sezione), 20 gennaio 2005, nel procedimento Etat belge contro Ring Occasions e Fortis Banque

(Causa C-42/05)

(2005/C 93/17)

Lingua processuale: il francese

Con sentenza 20 gennaio 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte il 3 febbraio 2005, nel procedimento Etat belge contro Ring Occasions e Fortis Banque, la Cour de cassation del Belgio (Prima Sezione), ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

Se, quando la cessione dei beni è destinata ad un soggetto passivo di imposta che ha stipulato in buona fede il contratto ignorando la frode commessa dal venditore, il principio di neutralità fiscale dell'imposta sul valore aggiunto osti a che l'annullamento del contratto di compravendita, in virtù di una norma di diritto civile interno, che sanziona questo contratto con la nullità assoluta perché contrario all'ordine pubblico per una causa illecita in capo all'alienante, comporti per il detto soggetto passivo la perdita del diritto alla detrazione dell'imposta.

2)

Se la soluzione da dare sia diversa qualora la nullità assoluta derivi da una frode alla stessa imposta sul valore aggiunto.


16.4.2005   

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C 93/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi) con sentenza 2 febbraio 2005, nel procedimento Maatschap Schonewille-Prins contro Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(Causa C-45/05)

(2005/C 93/18)

Lingua processuale: l'olandese

Con sentenza 2 febbraio 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 4 febbraio 2005, nel procedimento Maatschap Schonewille-Prins contro Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, il College van Beroep voor het bedrijfsleven ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

Se l'art. 21 del regolamento (CE) n. 1254/1999 (1) debba essere interpretato nel senso che qualsiasi irregolarità nell'applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000, riguardante un animale, comporta una completa esclusione del premio all'abbattimento di detto animale;

2)

in caso di soluzione affermativa della prima questione, se l'art. 21 del regolamento (CE) n. 1254/1999 sia vincolante, in particolare tenuto conto delle conseguenze derivantine;

3)

se gli artt. 44 e 45 del regolamento (CE) n. 2419/2001 (2) si applichino ad irregolarità nell'applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 (3);

4)

in caso di soluzione affermativa della terza questione, se una corretta applicazione dell'art. 45 del regolamento (CE) n. 2419/2001, in combinato disposto con l'art. 44, comporti che non sia applicabile un'esclusione del premio all'abbattimento in caso di negligenza nella notifica dei dati al detentore della banca dati informatizzata, se i dati trasmessi, quali, come nella specie, i dati di entrata, sono di fatto del tutto esatti (e anche sin dall'inizio sono stati esatti e pertanto non è stato necessario correggerli). Se ciò non è valido per qualsiasi negligenza, si pone la questione se ciò valga nella situazione come quella nel caso di specie, in cui la negligenza è costituita dalla trasmissione tardiva dei dati (alcuni giorni o settimane), mentre l'abbattimento ha avuto luogo dopo un periodo di tempo abbastanza lungo;

5)

se l'art. 11 del regolamento (CE) n. 3887/92 (4) e/o l'art. 22 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o l'art. 47, n. 2, del regolamento (CE) n. 2419/2001 debbano essere interpretati nel senso che uno Stato membro, mediante una sanzione nazionale volta a garantire l'applicazione del regolamento, è autorizzato ad escludere il diritto comunitario riguardante il premio all'abbattimento o a ridurre detto premio;

6)

in caso di soluzione affermativa in tutto o in parte della quinta questione, se le eccezioni comunitarie alle riduzioni ed esclusioni comunitarie, in particolare gli artt. 45 e 46 del regolamento (CE) n. 2419/2001, si applichino per analogia alle riduzioni ed esclusioni nazionali;

7)

in caso di soluzione affermativa della sesta questione, se una corretta applicazione per analogia dell'art. 45 del regolamento (CE) n. 2419/2001, in combinato disposto con l'art. 44, comporti che le negligenze in relazione alla notifica dei dati alla banca dati informatizzata e, in particolare, la trasmissione tardiva dei dati non possano comportare l'esclusione del premio all'abbattimento, se i dati riportati nel registro, quali, come nella fattispecie, la data di entrata, sono di fatto del tutto esatti.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1254, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU L 160, pag. 21).

(2)  Regolamento (CE) della Commissione 11 dicembre 2001, n. 2419, che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio (GU L 327, pag. 11).

(3)  Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 17 luglio 2000, n. 1760, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204, pag. 1).

(4)  Regolamento (CEE) della Commissione 23 dicembre 19992, n. 3887, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari (GU L 391, pag. 36).


16.4.2005   

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C 93/10


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro l'Irlanda proposto il 7 febbraio 2005

(Causa C-46/05)

(2005/C 93/19)

Lingua processuale: l'inglese

Il 7 febbraio 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Nicola Yerrell, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro l'Irlanda.

La Commissione chiede che la Corte voglia:

a)

dichiarare che l'Irlanda, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, n. 2000/79/CE, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers'Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA) (1), o non avendo assicurato che le parti sociali abbiano stabilito mediante accordi le necessarie disposizioni, e/o non avendone informato la Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CE, e

b)

condannare l'Irlanda alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine entro il quale la direttiva doveva essere recepita è scaduto il 1o dicembre 2003.


(1)  GUCE L 302, 1.12.2000, pag. 57.


16.4.2005   

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C 93/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein Hallinto-Oikeus (Finlandia), con ordinanza 4 febbraio 2005, nella causa Maija Terttu Inkeri Nikula

(Causa C–50/05)

(2005/C 93/20)

Lingua processuale: il finlandese

Con ordinanza 4 febbraio 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte l'8 febbraio 2005, nella causa Maija Terttu Inkeri Nikula, il Korkein Hallinto-Oikeus (Finlandia) ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

 

Se l'art. 33, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408 (1), relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità vada interpretato nel senso che non è conforme al medesimo la determinazione dei contributi assicurativi di malattia in base alla quale, nello Stato membro ove risiede il pensionato, si prendono come base di computo dell'entità dei contributi stessi, oltre ai redditi pensionistici percepiti nello Stato di residenza, anche i redditi pensionistici percepiti in un altro Stato membro a condizione però che i contributi non superino l'ammontare della pensione percepita nello Stato di residenza, in una situazione in cui il pensionato ha diritto a norma dell'art. 27 del regolamento a prestazioni per malattia e maternità erogabili solo dall'ente del paese di residenza ed a carico di quest'ultimo.


(1)  GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.


16.4.2005   

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C 93/11


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica di Finlandia, proposto il 9 febbraio 2005

(Causa C-54/05)

(2005/C 93/21)

Lingua processuale: il finlandese

Il 9 febbraio 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. M. Van Beck e M. Huttunen, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica di Finlandia.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

1)

dichiarare che la Repubblica di Finlandia, esigendo un'autorizzazione di transito per veicoli utilizzati ed immatricolati in un altro Stato membro, è venuta meno agli obblighi incombentile ai sensi degli art. 29 CE e 30 CE;

2)

condannare la Repubblica di Finlandia alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Dalle disposizioni del decreto finlandese 1598/1995 relativo all'immatricolazione dei veicoli deriva che una persona stabilmente residente in Finlandia ha l'obbligo di richiedere un'autorizzazione di transito temporaneo per veicoli regolarmente immatricolati ed assicurati all'atto della loro importazione o del loro transito attraverso la Finlandia verso un altro Stato membro o uno Stato terzo. Una persona permanentemente residente in Finlandia non può quindi utilizzare in questo paese un veicolo precedentemente immatricolato ed assicurato in un altro Stato membro senza autorizzazione di transito. Per ottenere quest'ultima occorre che la persona residente in Finlandia ed importatrice del veicolo immatricolato in un altro Stato membro si rechi ad un valico di frontiera, ove possa richiedere l'autorizzazione di transito nonché assolvere le tasse dovute. Essa non può utilizzare il veicolo in Finlandia prima del rilascio dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione viene generalmente accordata per sette giorni, durante i quali l'importatore del veicolo deve immatricolarlo nel pubblico registro automobilistico finlandese se vuole servirsene al di fuori del regime di autorizzazione di transito temporanea.

A norma dell'art. 28 CE sono vietate le restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente.

Allorché una persona residente in Finlandia, all'atto dell'importazione di un veicolo immatricolato in un altro Stato membro ovvero del suo transito attraverso la Finlandia verso un altro Stato membro o uno Stato terzo, debba fermarsi alla frontiera per richiedere un'autorizzazione di transito per tale veicolo, quest'ultimo diviene oggetto di controlli frontalieri sistematici tali da corrispondere alle caratteristiche delle restrizioni quantitative all'importazione o delle misure di effetto equivalente previste all'art. 28 CE.

La Finlandia non ha prodotto alcun motivo per dimostrare che il ricorso al regime dell'autorizzazione di transito costituisce l'unico strumento diretto a garantire l'efficacia del controllo tributario, il che in pratica comporta per una persona stabilmente residente in Finlandia l'obbligo sistematico di sottoporsi a particolari formalità di frontiera, in altri termini l'obbligo di recarsi al più vicino valico di frontiera e di richiedere l'autorizzazione di transito senza alcuna garanzia legale di poter utilizzare in Finlandia il veicolo regolarmente immatricolato, assicurato e sottoposto a controllo tecnico in un altro Stato membro. Tali sistematiche formalità di frontiera rappresentano una restrizione fondamentale sotto il profilo della libera circolazione delle merci.

Qualora la Corte di giustizia ritenesse che il regime dell'autorizzazione di transito potrebbe essere fondato a livello comunitario ex art. 30 del Trattato che istituisce la Comunità europea (quod non), la Commissione ritiene che il periodo di validità di sette giorni, previsto come regola generale dal decreto, è in ogni caso di sproporzionata brevità.

Tenendo conto dei punti di vista più sopra esposti, la Commissione reputa che il regime dell'autorizzazione di transito di cui al vigente decreto 1598/1995 è contrario agli art. 28 e 30 del Trattato che istituisce la Comunità europea. Qualora la Corte ritenesse che il regime dell'autorizzazione di transito potrebbe essere fondato ex art. 30 del Trattato che istituisce la Comunità europea, la Commissione ritiene che il periodo di validità di sette giorni, previsto come regola generale dal decreto, è in ogni caso contrario agli artt. 28 e 30 del Trattato CE.


16.4.2005   

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C 93/12


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, proposto il 9 febbraio 2005

(Causa C-56/05)

(2005/C 93/22)

Lingua processuale: il greco

Il 9 febbraio 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Dimitris TRIANTAFYLLOY, suo consigliere giuridico, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica ellenica.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1)

dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 3 giugno 2003, 2003/48/CE, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (GU L 157 del 26 giugno 2003, pag. 38-48) o, comunque, non avendo comunicato le disposizioni in parola alla Commissione, ha violato gli obblighi che le incombono in forza dell'art. 17 di tale direttiva;

2)

condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva nell'ordinamento giuridico nazionale è scaduto il 1o gennaio 2004.


16.4.2005   

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C 93/13


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Svezia, presentato il 10 febbraio 2005

(Causa C-58/05)

(2005/C 93/23)

Lingua processuale: lo svedese

Il 10 febbraio 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. L. Ström van Lier e N. Yerrell, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno di Svezia.

La Commissione chiede che la Corte voglia:

1)

dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/79/CE (1), relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers'Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA) e, in ogni caso, non avendo informato la Commissione di dette disposizioni, il Regno di Svezia è venuto meno agli obblighi impostigli dall'art. 3 di detta direttiva;

2)

condannare il Regno di Svezia alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Il termine per recepire detta direttiva nell'ordinamento giuridico interno è scaduto il 1o dicembre 2003.


(1)  Direttiva del Consiglio, GU L 302 dell'1 dicembre 2000, pag. 57.


16.4.2005   

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C 93/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo Regionale per la Lombardia con ordinanza 14 dicembre 2004, nella causa dinanzi ad esso pendente tra WWF Italia e.a. e Regione Lombardia, con l'intervento ad opponendum dell'Associazione migratoristi italiani

(Causa C-60/05)

(2005/C 93/24)

Lingua di procedura: l'italiano

Con ordinanza 14 dicembre 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 10 febbraio 2005, nella causa dinanzi ad esso pendente tra WWF Italia e.a. e Regione Lombardia, con l'intervento ad opponendum dell'Associazione migratoristi italiani, il Tribunale amministrativo Regionale per la Lombardia ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

Se la direttiva 79/409/CE (1) debba essere intesa nel senso che gli stati membri, a prescindere dal riparto interno di competenze stabilito dagli ordinamenti nazionali tra Stato e Regioni, devono predisporre una normativa di recepimento che si faccia carico di tutte le situazioni che dalla stessa vengono ritenute meritevoli di tutela, in particolare per quanto riguarda la garanzia che il prelievo venatorio in deroga non superi le piccole quantità di cui all'art. 9, comma 1, lett. c);

2)

se, per quanto concerne più specificamente le quantità del prelievo in deroga, la direttiva 79/409/CE debba essere intesa nel senso che la norma statale di recepimento debba fare riferimento a un parametro determinato o determinabile, anche affidato a qualificati organismi tecnici, in modo che l'esercizio del prelievo venatorio in deroga avvenga sulla base di indicatori che ne stabiliscano oggettivamente un livello quantitativo invalicabile a livello nazionale od anche regionale, avuto riguardo alle possibili diverse condizioni ambientali esistenti;

3)

se la norma statale data dall'art. 19 bis della legge n. 157/92, nel demandare ad un parere obbligatorio ma non vincolante dell'I.N.F.S. la determinazione di tale parametro senza prevedere, però, un procedimento d'intesa fra le regioni che stabilisca in modo vincolante la ripartizione per ogni specie del limite numerico di prelievo in deroga individuato a livello nazionale come piccola quantità, costituisca corretta applicazione dell'art. 9 della direttiva 79/409/CE;

4)

se il procedimento di controllo sulla conformità alla normativa comunitaria dei prelievi venatori in deroga autorizzati dalle regioni italiane, di cui all'art. 19 bis della legge n. 157/92, preceduta da una fase diffidatoria e soggetto quindi a tempi tecnici, anche necessari all'adozione e pubblicazione del provvedimento, durante il decorso dei quali scorre già il calendario del breve periodo in cui sono consentiti i prelievi stessi, sia idoneo a garantire l'effettiva applicazione della direttiva 79/409/CE.


(1)  G.U.n. L 103 del 25/04/1979, pag. 1


16.4.2005   

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C 93/14


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno dei Paesi Bassi, presentato il 14 febbraio 2005

(Causa C-66/05)

(2005/C 93/25)

Lingua processuale: l'olandese

Il 14 febbraio 2005, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Denis Martin e Pieter van Nuffel, in qualità di agenti, ha presentato dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro i Paesi Bassi.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1)

accertare che il Regno dei Paesi Bassi, avendo tenuto conto, nel calcolo dei contributi per l'assicurazione malattia, delle pensioni corrisposte in forza della legge di uno Stato diverso dai Paesi Bassi, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 33, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71 (1);

2)

condannare il Regno dei Paesi Bassi alle spese.

Motivi e principali argomenti:

La Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (legge generale relativa alle spese di malattia particolari – «AWBZ») è diretta a far fronte agli oneri di trattamenti, assistenza e cure nel caso di seria malattia o infermità di lunga durata. Tutti i residenti, e cioè tutti coloro che risiedono nei Paesi Bassi, sono assicurati. Si tratta pertanto di una delle «assicurazioni generalizzate». In base alla «Wet Financiering Volksverzekeringen» (legge sul finanziamento delle assicurazioni generalizzate) tutti gli assicurati sono tenuti a versare un contributo. Tale contributo è calcolato in base al reddito complessivo degli assicurati.

Tale normativa ha come conseguenza che chi risiede nei Paesi Bassi e ivi riceve tanto una pensione olandese quanto una pensione in forza della legge di un altro Stato membro, è assicurato ai sensi dell'AWBZ in caso di spese di malattia particolari, ma è anche tenuto a versare un contributo. Per il calcolo di tale contributo viene tenuto conto sia della sua pensione olandese sia dell'altra pensione.

Secondo la Commissione, l'art. 33, n. 1, del regolamento consente solo di tener conto della pensione olandese nel calcolo di tale contributo; secondo i Paesi Bassi si può tener conto del reddito complessivo, ivi compresa la pensione di cui l'interessato gode in forza della legge di un altro Stato membro.


(1)  GU L 149 del 5 luglio 1971, pag. 2. Regolamento modificato e aggiornato dal regolamento (CE) n. 118/97 (GU L 28 del 30 gennaio 1997, pag. 1) e modificato da ultimo dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 631/2004 (GU L 100 del 6 aprile 2004, pag. 1).


16.4.2005   

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C 93/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Finanzgericht München con ordinanza 1o febbraio 2005 nel procedimento Hausgemeinschaft Jörg und Stefanie Wollny contro Finanzamt Landshut

(Causa C-72/05)

(2005/C 93/26)

Lingua processuale: il tedesco

Con ordinanza 1o febbraio 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 15 febbraio 2005, nel procedimento Hausgemeinschaft Jörg und Stefanie Wollny contro Finanzamt Landshut, il Finanzgericht München ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

 

Come debba essere interpretato il concetto di «spese sostenute» di cui all'art. 11, parte A, n. 1, lett. c), della direttiva 77/388/CEE (1). Se l'importo delle spese sostenute per l'abitazione utilizzata a fini privati che si trovi in un immobile nel complesso destinato all'esercizio di un'impresa includa anche (accanto alle spese correnti), in conformità alla relativa normativa nazionale, gli ammortamenti annuali per l'utilizzo degli immobili e/o la quota annuale dei costi di acquisto e costruzione che hanno consentito la deduzione dell'IVA, quota calcolata in base al periodo di ammortamento, fissato dall'ordinamento volta a volta interessato in considerazione della goduta deduzione dell'imposta versata a monte.


(1)  GU L 145, pag. 1.


16.4.2005   

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C 93/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Finanzgericht Köln (Germania) con ordinanza 27 gennaio 2005, nel procedimento coniugi Herbert Schwarz e Marga Gootjes-Schwarz contro Finanzamt Bergisch Gladbach

(Causa C-76/05)

(2005/C 93/27)

Lingua processuale: il tedesco

Con ordinanza 27 gennaio 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 16 febbraio 2005, nel procedimento coniugi Herbert Schwarz e Marga Gootjes-Schwarz contro Finanzamt Bergisch Gladbach, il Finanzgericht Köln ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

 

Se il fatto che, ai sensi del § 10, n. 1, punto 9, della Einkommensteuergesetz (legge tedesca relativa all'imposta sul reddito), nella versione vigente nel 1998 e nel 1999, i pagamenti delle tasse scolastiche relativi a determinate scuole tedesche, ma non quelli relativi a scuole situate nel restante territorio comunitario, possono essere considerati spese straordinarie ai fini della riduzione dell'imposta sul reddito, contrasti con gli artt. 8 A del Trattato (divenuto art. 18 CE; principio generale della libertà di circolazione), 48 del Trattato (divenuto art. 39 CE; libera circolazione dei lavoratori), 52 del Trattato (divenuto art. 43 CE; libertà di stabilimento) nonché 59 del Trattato (divenuto art. 49 CE; libera prestazione dei servizi).


16.4.2005   

IT

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C 93/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Livorno con ordinanza 19 gennaio 2005, nella causa dinanzi ad esso pendente tra Gentilini Umberto e Dal Colle Industria Dolciaria SpA

(Causa C-78/05)

(2005/C 93/28)

Lingua di procedura: l'italiano

Con ordinanza 19 gennaio 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 17 febbraio 2005, nella causa dinanzi ad esso pendente tra Gentilini Umberto e Dal Colle Industria Dolciaria SpA, il Tribunale di Livorno ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

a)

se in base al contenuto dell'art. 17 della direttiva 653/86 (1) del Consiglio del 18.12.1986 relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, il successivo art. 19 della direttiva sia interpretabile nel senso che alla normativa nazionale di attuazione sia consentito di prevedere che la disciplina dell'indennità dovuta all'agente sia liquidata secondo un accordo collettivo, vincolante per coloro che lo sottoscrivono, che prescinda dai presupposti di cui ai due trattini della lettera a) del paragrafo 2 dell'art. 17 e che sia quantificabile secondo i criteri ricavabili non dalla direttiva ma dall'accordo collettivo medesimo con la conseguenza che in molti casi l'indennità dovrebbe essere liquidata in misura nettamente inferiore a quella massima prevista dalla direttiva;

b)

se il calcolo dell'indennità deve avvenire in maniera analitica stimando le ulteriori provvigioni che l'agente avrebbe potuto percepire negli anni successivi alla risoluzione del rapporto in relazione ai clienti da lui procurati o all'incremento degli affari da lui realizzato, utilizzando il criterio dell'equità solo per rettifiche dell'importo oppure se siano consentiti metodi di calcolo diversi e più sintetici che facciano maggior ricorso al criterio dell'equità.


(1)  G.U. n. L 382 del 31/12/1986, pag. 17.


16.4.2005   

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C 93/16


Ricorso del 17 febbraio 2005 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee

(Causa C-79/05)

(2005/C 93/29)

Lingua di procedura: l'italiano

Il 17/02/2005, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata da U. Wölker e A. Aresu, agente, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1.

constatare che la Repubblica italiana, non avendo adottatotutte le misure precauzionali praticabili per evitare e ridurre al minimo fughe di sostanza controllate, in particolare per quanto riguarda l'obbligo di controllare annualmente le apparecchiature fisse contenenti liquido regriferante in quantità superiore a 3 kg onde verificare la presenza di fughe, è venuta meno agli obblighi derivanti dall'articolo 17, comma 1, del regolamento n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (1);

2.

condannare la Repubblica italiana alle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti:

In base alle informazioni disponibili, risulta che la Repubblica italiana non ha ancora adottato misure ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del Regolamento CE 2037/2000.


(1)  GU L 244 del 29/09/2000, pag. 1


16.4.2005   

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C 93/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de lo Social (Spagna) con ordinanza 28 gennaio 2005, nel procedimento Anacleto Cordero Alonso contro Fondo de Garantía Salarial del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

(Causa C-81/05)

(2005/C 93/30)

Lingua processuale: lo spagnolo

Con ordinanza 28 gennaio 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 18 febbraio 2005, nel procedimento Anacleto Corsero Alonso contro Fondo de Garantía Salarial del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Il Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de lo Social, ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

Se l'obbligo imposto agli Stati membri di adottare tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal Trattato che istituisce la Comunità europea ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità (art. 10 del Trattato), nonché il principio della preminenza del diritto comunitario rispetto al diritto nazionale comportino, di per sé e senza necessità di disposizioni esplicite di diritto interno, l'attribuzione agli organi giurisdizionali nazionali del potere di disapplicare qualsiasi tipo di norma di diritto interno che sia contraria al diritto comunitario, indipendentemente dal rango di tale norma nella gerarchia delle fonti (regolamento, legge o addirittura Costituzione).

2)

a)

Se, quando le istituzioni amministrative e giurisdizionali spagnole devono pronunciarsi sul diritto di un lavoratore, il cui datore di lavoro sia stato dichiarato insolvente, a ricevere a carico del Fondo de Garantía Salarial le indennità dovutegli per la cessazione di un contratto di lavoro la cui garanzia contro l'insolvenza è stata stabilita dalla normativa nazionale, esse applichino il diritto comunitario benché la direttiva 80/987/CEE (1) non preveda espressamente, agli artt. 1 e 3, le indennità dovute per la cessazione del contratto.

b)

In caso di soluzione affermativa, se le istituzioni amministrative e giudiziarie spagnole nell'applicare la direttiva 80/987/CEE e le norme di diritto interno che traspongono il contenuto di quest'ultima siano vincolate dal principio della parità dinanzi alla legge e dal divieto di discriminazione risultante dal diritto comunitario, con la portata precisata dall'interpretazione fornita per lo stesso dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, benché essa non coincida con l'interpretazione dell'analogo diritto fondamentale riconosciuto dalla Costituzione spagnola nell'interpretazione fornita per lo stesso dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale spagnola.

c)

In caso di soluzione affermativa, se il diritto fondamentale della parità dinanzi alla legge risultante dal diritto comunitario imponga un obbligo di parità di trattamento tra le ipotesi in cui il diritto del lavoratore all'indennità dovuta per la cessazione del contratto sia stato stabilito da una pronuncia giurisdizionale e le ipotesi in cui tale diritto consegua ad un accordo tra il lavoratore e il datore di lavoro concluso alla presenza di un giudice e con l'approvazione dell'organo giurisdizionale.

3)

a)

Se, nell'ipotesi in cui, prima dell'entrata in vigore della direttiva 2002/74/CE (2), uno Stato membro già riconoscesse nella propria legislazione interna il diritto del lavoratore ad ottenere una tutela da parte dell'organismo di garanzia con riferimento ad un'indennità dovuta per la cessazione del contratto in caso di insolvenza del datore di lavoro, possa considerarsi che, a partire dall'entrata in vigore della detta direttiva, vale a dire l'8 ottobre 2002, lo Stato membro stia applicando il diritto comunitario, anche se non è trascorso il termine ultimo per la trasposizione della stessa, quando decide sulla concessione, da parte dell'organismo di garanzia, di tali indennità dovute per la cessazione del contratto in situazioni di insolvenza del datore di lavoro dichiarate successivamente al 2 ottobre 2002.

b)

In caso di soluzione affermativa, se le istituzioni amministrative e giudiziarie spagnole nell'applicare la direttiva 2002/74/CE e le norme di diritto interno che traspongono il contenuto della stessa siano vincolate dal principio della parità dinanzi alla legge e dal divieto di discriminazione risultante dal diritto comunitario, nella portata precisata dall'interpretazione fornita per lo stesso dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, benché essa non coincida con l'interpretazione dell'analogo diritto fondamentale riconosciuto dalla Costituzione spagnola nell'interpretazione fornita per lo stesso dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale spagnola.

c)

In caso di soluzione affermativa, se il diritto fondamentale della parità dinanzi alla legge risultante dal diritto comunitario imponga un obbligo di parità di trattamento tra le ipotesi in cui il diritto del lavoratore all'indennità dovuta per la cessazione del contratto sia stato stabilito da una pronuncia giudiziale e le ipotesi in cui esso sia il risultato di un accordo tra il lavoratore e il datore di lavoro concluso dinanzi ad un giudice e con l'approvazione dell'organo giurisdizionale.


(1)  Direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (GU L 283, del 28.10.1980, pag. 23) (edizione speciale: capitolo 5, tomo 2, pag. 219).

(2)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 settembre 2002, 2002/74/CE, che modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio (GU L 270, dell'8.10.2002, pag. 10).


16.4.2005   

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C 93/17


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, proposto il 17 febbraio 2005

(Causa C-82/05)

(2005/C 93/31)

Lingua processuale: il greco

Il 17 febbraio 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra Maria Patakia, consigliere giuridico del servizio giuridico della Commissione, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica ellenica.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1.

dichiarare che la Repubblica ellenica, equiparando il procedimento di cottura finale o di riscaldamento dei prodotti «bake-off» al procedimento di panificazione completa, e assoggettando tale procedimento alle condizioni sancite dalla legislazione relativa alla panificazione, introduce ostacoli all'importazione da altri Stati membri e alla commercializzazione in Grecia dei prodotti «bake-off», contravvenendo agli obblighi impostile dall'art. 28 del Trattato CE;

2.

condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti:

1.

A seguito di denuncia, la Commissione è stata informata del fatto che, in mancanza di una specifica normativa in merito al pane e ai prodotti di panetteria semicotti o completamente cotti e surgelati, il metodo «bake-off» è considerato dalle autorità elleniche come un procedimento completo di fabbricazione e cottura del pane. Per tale ragione, le autorità elleniche consentono la cottura finale rapida o il riscaldamento dei citati prodotti nel punto vendita soltanto qualora quest'ultimo soddisfi tutte le prescrizioni imposte per la panificazione, nonostante il fatto che il metodo «bake-off» consista soltanto nella rapida cottura finale di pane semicotto o nel riscaldamento di pane congelato e completamente cotto, mentre non comprende nessuna delle precedenti fasi di fabbricazione e di cottura. Di conseguenza, i prodotti «bake-off» possono essere immessi sul mercato ellenico vuoi attraverso i punti di vendita che soddisfano le prescrizioni delle panetterie, dopo di che vengono sottoposti a cottura finale o riscaldati, vuoi attraverso i supermercati, in quanto prodotti di panetteria semicotti o congelati, in modo che il consumatore possa rimandare la cottura o il riscaldamento dei detti prodotti a un momento successivo. In entrambi i casi, a parere della Commissione, i prodotti «bake-off» vengono in tal modo resi meno attraenti per il consumatore rispetto ad altri prodotti di panetteria.

2.

La Commissione ritiene che il modo in cui le autorità elleniche interpretano e applicano la legislazione vigente si risolva sostanzialmente in un divieto di commercializzazione dei prodotti «bake-off», che siano stati da sottoposti a cottura finale o a riscaldamento nei supermercati, in quanto i prodotti «bake-off» sono ritenuti – erroneamente – dalle autorità elleniche soggetti ai requisiti più restrittivi che si applicano in generale alla produzione e alla cottura del pane completamente cotto e ai prodotti di panetteria.

3.

Secondo la Commissione, considerato che la cottura rapida finale o il riscaldamento, al di fuori della panificazione costituisce la caratteristica specifica che distingue i prodotti «bake-off» dagli altri prodotti di panetteria, l'applicazione della normativa ellenica sulla panificazione ai prodotti «bake-off» non può essere considerata una questione relativa alle modalità di vendita ai sensi della sentenza Keck e Mithouard, e di conseguenza rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 28 del Trattato CE.

4.

La Commissione ritiene inoltre che i maggiori requisiti imposti al metodo «bake-off» siano manifestamente ingiustificati e sproporzionati, giacché tale metodo consiste soltanto nella rapida cottura finale o nel riscaldamento di pane congelato, semicotto o completamente cotto, o di prodotti di panetteria. Inoltre, a parere della Commissione, tali requisiti sono eccessivamente onerosi per tutti i supermercati, cui viene imposto di conformarsi alle prescrizioni destinate ai panificatori.

5.

La Commissione ritiene pertanto che la Repubblica ellenica violi gli obblighi ad essa imposti dall'art.28 del Trattato CE.


16.4.2005   

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C 93/18


Ricorso del 18 febbraio 2005 contro Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee

(Causa C-84/05)

(2005/C 93/32)

Lingua di procedura: l'italiano

Il 18/02/2005, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata da M. Konstantinidis, e A. Aresu, membri del suo servizio giuridico, in qualità di agenti, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1)

constatare che la Repubblica italiana, non avendo, a tutt'oggi, adottato la normativa necessaria all'applicazione della direttiva 96/61/CE (1) del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, agli impianti nuovi, è venuta meno agli obblighi derivanti dall'art. 21, primo comma, di quest'ultima;

2)

condannare la Repubblica italiana alle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti:

Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 30 ottobre 1999.


(1)  G.U. n. L 257 del 10/10/1996, p. 26


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C 93/18


Ricorso del 18 febbraio 2005 contro Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee

(Causa C-85/05)

(2005/C 93/33)

Lingua di procedura: l'italiano

Il 18/02/2005, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata da S. Pardo Quintillán e D. Recchia, in qualità di agenti, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

constatare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2000/60/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglo del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, o in ogni caso, non avendole comunicate alla Commissione, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dall'articolo 24, paragrafo 1, di tale direttiva;

condannare la Repubblica italiana alle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti:

Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 22 dicembre 2003.


(1)  G.U. n. L 327 del 22/12/2000, pag. 1


16.4.2005   

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C 93/19


Ricorso del 18 febbraio 2005 contro Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee

(Causa C-86/05)

(2005/C 93/34)

Lingua di procedura: l'italiano

Il 18/02/2005, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata da B. Schima e D. Recchia, in qualità di agenti, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

constatare che la Repubblica italiana, non avendo adottato le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva 2003/32/CE della Commissione del 23 aprile 2003, recante modalità specifiche relative ai requisiti previsti dalla direttiva 93/42/CEE (1) per i dispositivi medici fabbricati con tessuti d'origine animale o, in ogni caso, non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, di tale direttiva

condannare la Repubblica italiana alle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti:

Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il primo gennaio 2004.


(1)  G.U. n. L 105 del 26/04/2003, pag. 18


16.4.2005   

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C 93/19


Ricorso del 18 febbraio 2005 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee

(Causa C-87/05)

(2005/C 93/35)

Lingua di procedura: l'italiano

Il 18/02/2005, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata da B. Schima e D. Recchia, in qualità di agenti, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

constatare che la Repubblica italiana, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie ad uniformarsi alla direttiva 2003/12/CE (1) della Commissione del 3 febbraio 2003 riguardante la riclassificazione delle protesi mammarie nel quadro della direttiva 93/42/CEE (2) concernente i dispositivi medici o, in ogni caso, non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva;

condannare la Repubblica italiana alle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti:

Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il primo agosto 2003.


(1)  G.U. n. L 28 del 04/02/2003, pag. 43

(2)  G.U. n. L 169 del 12/07/1993, pag. 1


16.4.2005   

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C 93/19


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica di Finlandia, proposto il 18 febbraio 2005

(Causa C-88/05)

(2005/C 93/36)

Lingua processuale: il finlandese

Il 18 febbraio 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. M. Huttunen e K. Simonsson, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica di Finlandia.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

1)

dichiarare che la Repubblica di Finlandia, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 giugno 2002, 2002/59/CE (1) relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio o comunque non avendole comunicate alla Commissione, è venuta meno agli obblighi incombentile ai sensi di tale direttiva;

2)

condannare la Repubblica di Finlandia alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Il termine previsto per la trasposizione della direttiva è scaduto il 5 febbraio 2004.


(1)  GU L 208 del 5 agosto 2002, pag. 10


16.4.2005   

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C 93/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Bundsverwaltungsgericht con sentenza 9 dicembre 2004 nel procedimento Emsland-Stärke GmbH contro Bezirksregierung Weser-Ems

(Causa C-94/05)

(2005/C 93/37)

Lingua processuale: il tedesco

Con sentenza 9 dicembre 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 22 febbraio 2005, nel procedimento Emsland-Stärke GmbH contro Bezirksregierung Weser-Ems, il Bundsverwaltungsgericht ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1.

a)

Se si applichi l'art. 13, n. 4, in combinato disposto con l'art. 4, n. 5, del regolamento (CE) n. 97/95, nella versione di cui al regolamento di modifica (CE) n. 1125/96, se è stato stipulato un contratto definito come contratto di coltivazione e lo stesso è stato riconosciuto dall'autorità competente ai sensi dell'art. 4, nn. 2 e 3 del regolamento, anche se il contratto non è stato stipulato con una fecoleria, bensì con un operatore il quale a sua volta si procura le patate direttamente o indirettamente dai produttori.

b)

Se l'art. 13, n. 4, del regolamento (CE) n. 97/95, nella versione di cui al regolamento di modifica (CE) n. 1125/96, implichi che la fecoleria con l'accettazione della fornitura di patate abbia superato il suo sottocontingente.

2.

a)

Se la disciplina sulla sanzione di cui all'art. 13, n. 4, del regolamento (CE) n. 97/95, nella versione di cui al regolamento di modifica (CE) n. 1125/96, per quanto attiene alla sua delimitazione con l'art. 13, n. 3, del detto regolamento, sia sufficiente per soddisfare le esigenze di certezza del diritto comunitario.

b)

Se la sanzione prevista dall'art. 13, n. 4, del regolamento (CE) n. 97/95, nella versione di cui al regolamento di modifica (CE) n. 1125/96, sia necessaria, tenuto conto del suo ammontare, anche nei casi come quello di specie, per tutelare gli interessi finanziari della Comunità, ai sensi dell'art. 2, n. 1, del regolamento (CE, EURATOM), n. 2988/95. Se essa sia adeguata nei casi come quello di specie per tutelare gli interessi finanziari della Comunità.

3.

Se l'irregolarità sanzionata dall'art. 13, n. 4, del regolamento (CE) n. 97/95, nella versione di cui al regolamento di modifica (CE) n. 1125/96, sia stata causata da negligenza ai sensi dell'art. 5, n. 1, del regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/95, anche quando l'autorità ha consentito i premi pur essendo pienamente al corrente della fattispecie.


16.4.2005   

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C 93/21


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, proposto il 21 febbraio 2005

(Causa C-95/05)

(2005/C 93/38)

Lingua processuale: il greco

Il 21 febbraio 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Knut Simonsson e Georgios Zabbos, membri del servizio giuridico, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica ellenica.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1.

dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 giugno 2002, 2002/59/CE (1), relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE, e, in ogni caso, non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della stessa direttiva;

2.

condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Il termine per la trasposizione della direttiva nell'ordinamento giuridico interno è scaduto il 5 febbraio 2004.


(1)  GU L 208 del 5.8.2002, pag. 10.


16.4.2005   

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C 93/21


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, proposto il 21 febbraio 2005

(Causa C-96/05)

(2005/C 93/39)

Lingua processuale: il greco

Il 21 febbraio 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Gerald Braun e Georgios Zabbos, membri del servizio giuridico, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica ellenica.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1.

dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 settembre 2001, 2001/65/CE (1), che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie, e, in ogni caso, non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della stessa direttiva;

2.

condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Il termine per la trasposizione della direttiva nell'ordinamento giuridico interno è scaduto il 1o gennaio 2004.


(1)  GU L 283 del 27.10.2001, pag. 28.


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C 93/21


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica di Finlandia, proposto il 24 febbraio 2005

(Causa C-99/05)

(2005/C 93/40)

Lingua processuale: il finlandese

Il 24 febbraio 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. D. Martin e I. Koskinen, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica di Finlandia.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

1.

dichiarare che la Repubblica di Finlandia, non avendo adottato quanto alla provincia di Åland le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE (1), che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro o comunque non avendole comunicate alla Commissione, è venuta meno agli obblighi incombentile ai sensi della direttiva;

2.

condannare la Repubblica di Finlandia alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Il termine previsto per la trasposizione della direttiva è scaduto il 2 dicembre 2003.


(1)  GU L 303 del 2 dicembre 2000, pag. 16.


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C 93/22


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica di Finlandia, proposto il 3 marzo 2005

(Causa C-105/05)

(2005/C 93/41)

Lingua processuale: il finlandese

Il 3 marzo 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. D. Martin e I. Koskinen, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica di Finlandia.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

1)

dichiarare che la Repubblica di Finlandia è venuta meno all'obbligo incombentele di attuare l'art. 33, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408 (1), relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità;

2)

condannare la Repubblica di Finlandia alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Conformemente alla legislazione nazionale, alla legge sull'assicurazione malattia (364/1963), la Finlandia tiene conto, nel determinare i contributi previdenziali del titolare di pensione residente in Finlandia, del reddito pensionistico pagato da altri Stati membri oltre a quello versato dalla Finlandia. La Commissione considera che tener conto del reddito pensionistico pagato da un altro Stato membro è contrario all'art. 33, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71 ed alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (causa C-389/99, Rundgren).


(1)  GU L 149 del 5 luglio 1971, pag. 2.


16.4.2005   

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C 93/22


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica di Finlandia, presentato il 3 marzo 2005

(Causa C-107/05)

(2005/C 93/42)

Lingua processuale: il finlandese

Il 3 marzo 2005, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. U. Wölker e P. Aalto, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica di Finlandia.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

1.

dichiarare che la Repubblica di Finlandia, non avendo trasposto nel diritto nazionale quanto alla provincia di Åland la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE (1) che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, o comunque non avendolo comunicato alla Commissione, è venuta meno agli obblighi incombentile ai sensi della direttiva;

2.

condannare la Repubblica di Finlandia alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Il termine proposto per la trasposizione della direttiva è scaduto il 31 dicembre 2003.


(1)  Direttiva 13 ottobre 2003, 2003/87/CE (GU L 275 del 25 ottobre 2003, pag. 32).


16.4.2005   

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C 93/23


Cancellazione dal ruolo della causa C-165/02 (1)

(2005/C 93/43)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

Con ordinanza 7 dicembre 2004 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-165/02: Regno di Spagna contro Commissione delle Comunità europee.


(1)  GU C 144 del 15.6.2002.


16.4.2005   

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Cancellazione dal ruolo della causa C-272/02 (1)

(2005/C 93/44)

(Lingua processuale: l'inglese)

Con ordinanza 2 dicembre 2004 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-272/02: Commissione delle Comunità europee contro Consiglio dell'Unione europea.


(1)  GU C 219 del 14.9.2002.


16.4.2005   

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Cancellazione dal ruolo della causa C-501/03 (1)

(2005/C 93/45)

(Lingua processuale: lo svedese)

Con ordinanza 10 gennaio 2005 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-501/03: Commissione delle Comunità europee contro Regno di Svezia.


(1)  GU C 21 del 24.1.2004.


16.4.2005   

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Cancellazione dal ruolo della causa C-100/04 (1)

(2005/C 93/46)

(Lingua processuale: l'italiano)

Con ordinanza 13 gennaio 2005 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-100/04: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana.


(1)  GU C 94 del 17.4.2004.


TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

16.4.2005   

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SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

3 febbraio 2005

nella causa T-19/01: Chiquita Brands International, Inc., e a, contro Commissione delle Comunità europee (1)

(«Organizzazione comune dei mercati - Banane - Ricorso per risarcimento danni - Regolamento n. 362/98 - Accordo istitutivo dell'OMC e accordi allegati - Raccomandazioni e decisioni dell'organo di composizione delle controversie dell'OMC»)

(2005/C 93/47)

Lingua processuale: l'inglese

Nella causa T-19/01, Chiquita Brands International, Inc., con sede in Trenton, New Jersey (Stati Uniti), Chiquita Banana Co. BV, con sede in Breda (Paesi Bassi), e Chiquita Italia, S.p.A, con sede in Roma (Italia), rappresentate dal sig. C. Pouncey, solicitor, e dal sig. L. Van Den Hende, avocat, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: inizialmente i sigg. C. Van der Hauwaert e C. Brown, successivamente i sigg. L. Visaggio, C. Brown, M. Niejahr e infine i sigg. L. Visaggio e C. Brown, assistiti dal sig. N. Khan, barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto la domanda di risarcimento del preteso danno subito per effetto dell'adozione e del mantenimento in vigore del regolamento (CE) della Commissione 28 ottobre 1998, n. 2362, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, con riguardo al regime d'importazione delle banane nella Comunità (GU L 293, pag. 32), il Tribunale (Quinta Sezione ampliata), composto dalla sig.ra P. Lindh, presidente, dai sigg. R. García-Valdecasas, J.D. Cooke, P. Mengozzi, e dalla sig.ra M.E. Martins Ribeiro, giudici; cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore, ha pronunciato, il 3 febbraio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1

Il ricorso è respinto.

2

La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle della Commissione.


(1)  GU C 108 del 7.4.2001.


16.4.2005   

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SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

3 febbraio 2005

nella causa T-139/01, Comafrica SpA e Dole Fresh Fruit Europe Ltd Co. contro Commissione delle Comunità europee (1)

(Organizzazione comune dei mercati - Banane - Importazione da Stati ACP e da paesi terzi - Regolamento (CE) n. 896/2001 - Regolamento (CE) n. 1121/2001 - Ricorso di annullamento - Ricevibilità - Soggetto individualmente interessato - Ricorso per risarcimento danni)

(2005/C 93/48)

Lingua processuale: l'inglese

Nella causa T-139/01, Comafrica SpA, con sede in Genova (Italia), e Dole Fresh Fruit Europe Ltd Co., con sede in Amburgo (Germania), rappresentate dai sigg. B. O'Connor, solicitor, e P. Bastos-Martin, barrister, sostenute da Simba SpA, con sede in Milano (Italia), rappresentata dagli avv.ti. S. Carbone e F. Munari, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: inizialmente sigg. L. Visaggio, M. Niejahr e K. Fitch, successivamente sigg. Visaggio e Fitch, con domicilio eletto in Lussemburgo), sostenuta da Regno di Spagna (agenti: inzialmente sig.ra R. Silva de Lapuerta, successivamente sig.ra L. Fraguas Gadea, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto, da un lato, la domanda di annullamento del regolamento (CE) della Commissione 7 maggio 2001, n. 896, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di importazione delle banane nella Comunità (GU L 126, pag. 6) e del regolamento (CE) della Commissione 7 giugno 2001, n. 1121, che fissa i coefficienti di adattamento applicabili al quantitativo di riferimento di ogni operatore tradizionale nel quadro dei contingenti tariffari per l'importazione di banane (GU L 153, p. 12) e, dall'altro, la domanda di risarcimento del preteso danno subito dalle ricorrenti per effetto dell'adozione dei regolamenti n. 896/2001 e n. 1121/2001, il Tribunale (Quinta Sezione), composto dalla sig.ra P. Lindh, presidente, dai sigg. R. García-Valdecasas e J.D. Cooke (relatore), giudici, cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore, ha pronunciato il 3 febbraio 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1

La domanda di annullamento è irricevibile.

2

La domanda di risarcimento del danno è respinta in quanto infondata.

3

Le ricorrenti sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione nella causa principale e nel procedimento sommario.

4

Le parti intervenienti sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 245 dell'1.9.2001


16.4.2005   

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SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

15 febbraio 2005

nella causa T-256/01, Norman Pyres contro Commissione delle Comunità europee (1)

(Dipendenti - Procedura di selezione per l'assunzione di agenti temporanei - Mancata ammissione alle prove - Limite di età - Divieto di discriminazione)

(2005/C 93/49)

Lingua processuale: il francese

Nella causa T-256/01, Norman Pyres, ex agente temporaneo della Commissione delle Comunità europee, residente in Bruxelles (Belgio), rappresentato dagli avv.ti G. Vandersanden e L. Levi, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. J. Currall e sig.ra F. Clotuche-Duvieusart, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto un ricorso diretto ad ottenere l'annullamento delle decisioni del comitato di Selezione «Ricerca»1o dicembre 2000, COM/R/A/14/2000, 4 dicembre 2000, COM/R/A/07/2000, e 7 dicembre 2000, COM/R/A/10/2000, di non ammettere il ricorrente alle procedure di selezione organizzate dalla Direzione generale «Ricerca» perché non soddisfaceva il requisito relativo al limite di età, il Tribunale (Prima sezione), composto dal sig. B. Vesterdorf, presidente, dal sig. P. Mengozzi e dalla sig.ra I. Labucka, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha pronunciato il 15 febbraio 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1

Il ricorso è respinto.

2

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 17 del 19.1.2002.


16.4.2005   

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SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

15 febbraio 2005

nella causa T-169/02: Cervecería Modelo, SA de CV contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (1)

(«Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo rappresentante una bottiglia di birra contenente l'elemento verbale “negra modelo” - Marchio figurativo nazionale anteriore Modelo - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»)

(2005/C 93/50)

Lingua processuale: lo spagnolo

Nella causa T-169/02, Cervecería Modelo, SA de CV, con sede in Mexico (Messico), rappresentata dagli avv.ti C. Lema Devesa e A. Velázquez Ibáñez, contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agenti: sigg. J. Crespo Carrillo e I. de Medrano Caballero), altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Modelo Continente Hipermercados, SA, con sede in Senhora da Hora (Portogallo), rappresentata dagli avv.ti N. Cruz, J. Pimenta e T. Colaço Dias, avente ad oggetto un ricorso proposto avverso la decisione della terza commissione di ricorso dell'UAMI 6 marzo 2002 (casi R 536/2001-3 e R 674/2001-3), relativa al procedimento di opposizione tra la Cervecería Modelo, SA di CV e la Modelo Continente Hipermercados, SA, il Tribunale (Prima Sezione), composto dal sig. B. Vesterdorf, presidente, dal sig. P. Mengozzi e dalla sig.ra I. Labucka, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha pronunciato, il 15 febbraio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1

Il ricorso è respinto.

2

La ricorrente è condannata alle spese.


(1)  GU C 180 del 27.7.2002.


16.4.2005   

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SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

15 febbraio 2005

nella causa T-296/02: Lidl Stiftung & Co. KG contro Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (1)

(«Marchio comunitario - Opposizione - Rischio di confusione - Domanda di marchio comunitario denominativo LINDENHOF - Marchio denominativo e figurativo anteriore LINDERHOF - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»)

(2005/C 93/51)

Lingua processuale: il tedesco

Nella causa T-296/02, Lidl Stiftung & Co. KG, con sede in Neckarsulm (Germania), rappresentata dall'avv. P. Groß, contro Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agenti: sigg. A. von Mühlendahl, B. Müller e G. Schneider), altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli), interveniente dinanzi al Tribunale, REWE-Zentral AG, con sede in Colonia (Germania), rappresentata dall'avv. Kinkeldey, avente ad oggetto un ricorso proposto avverso la decisione della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 17 luglio 2002 (procedimento R 0036/2002-3), relativo ad un procedimento di opposizione tra la Lidl Stiftung & Co. KG e REWE Zentral AG, il Tribunale (Seconda Sezione), composto dal sig. J. Pirrung, presidente, dai sigg. A.W.H. Meij e N.J. Forwood, giudici; cancelliere: sig. I. Natsinas, amministratore, ha pronunciato, il 15 febbraio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1

Il ricorso è respinto.

2

La ricorrente è condannata alle spese.


(1)  GU C 289 del 23.11.2002.


16.4.2005   

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C 93/26


SENTENZA DEL TRIBUNALE

(Seconda Sezione)

1o febbraio 2005 nel procedimento T-57/03: Société provençale d'achat et de gestion (SPAG) SA contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (1)

(«Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Domanda di marchio denominativo comunitario HOOLIGAN - Marchi denominativi precedenti OLLY GAN - Elementi di fatto o di diritto non presentati all'UAMI - Ricevibilità - Rischio di confusione»)

(2005/C 93/52)

Lingua processuale: il tedesco

Nel procedimento T-57/03, Société provençale d'achat et de gestion (SPAG) SA, con sede in Marsiglia (Francia), rappresentata dall'avv. K. Manhaeve, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agenti: sigg. U. Pfleghar e G. Schneider), altre parti nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, intervenienti dinanzi al Tribunale, Frank Dann e Andreas Backer, residenti in Francoforte sul Meno (Germania), rappresentati dall'avv. P. Baronikians, avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 5 dicembre 2002 (procedimento R 1072/2000-2), relativa al procedimento di opposizione concernente i marchi HOOLIGAN e OLLY GAN, il Tribunale (Seconda Sezione), composto dai sigg. J. Pirrung, presidente, N.J. Forwood e S. Papasavvas, giudici; cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale, ha pronunciato, il 1o febbraio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1

Il ricorso è respinto.

2

La ricorrente è condannata alle spese.


(1)  GU C 112 del 10.5.2003.


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SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

3 febbraio 2005

nella causa T-137/03, Ornella Mancini contro Commissione delle Comunità europee (1)

(Dipendenti - Posto di consulente medico - Modifica dell'avviso di posto vacante - Sviamento di potere - Composizione della commissione giudicatrice - Esame comparativo dei meriti - Errore manifesto di valutazione - Parità di trattamento tra uomini e donne - Ricorso - Ricorso per risarcimento)

(2005/C 93/53)

Lingua processuale: il francese

Nella causa T-137/03, Ornella Mancini, dipendente della Commissione delle Comunità europee, con domicilio in Bruxelles (Belgio), rappresentata dall'avv. É. Boigelot, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.ra C. Berardis-Kayser e sig. G. Berscheid, assistiti dall'avv. B. Wägenbaur, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione di non accogliere la candidatura della ricorrente al posto di consulente medico presso l'unità «Servizio medico Bruxelles» e della decisione di nominare al detto posto un altro candidato, da un lato, e una domanda di risarcimento danni, dall'altro, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dal sig. H. Legal, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. M. Vadapalas, giudici, cancelliere: sig. I. Natsinas, amministratore, ha pronunciato, il 3 febbraio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1

Il ricorso è respinto.

2

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 158 del 5.7.2003.


16.4.2005   

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SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

3 febbraio 2005

nella causa T-172/03, Nicole Heurtaux contro Commissione delle Comunità europee (1)

(Dipendenti - Rifiuto di promozione - Difetto di motivazione - Esame comparativo dei meriti - Ricorso di annullamento)

(2005/C 93/54)

Lingua processuale: il francese

Nella causa T-172/03, Nicole Heurtaux, dipendente della Commissione delle Comunità europee, con domicilio in Bruxelles (Belgio), rappresentata dagli avv.ti J.-N. Louis, É. Marchal, A. Coolen e S. Orlandi, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. J. Curall e V. Joris, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione di non promuovere la ricorrente nel grado B2 con riguardo all'esercizio di promozione 2002, in data 14 agosto 2002, il Tribunale (Quinta Sezione), composto dalla sig.ra P. Lindh, presidente, e dai sigg. J. D. Cooke e D. Švaby, giudici, cancelliere: sig. I. Natsinas, amministratore, ha pronunciato, il 3 febbraio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1

La decisione della Commissione di non promuovere la ricorrente nel grado B2 con riguardo all'esercizio di promozione 2002, in data 14 agosto 2002, è annullata.

2

La Commissione sopporterà le spese.


(1)  GU C 184 del 2.8.2003.


16.4.2005   

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SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

16 febbraio 2005

nella causa T-284/03, Rosalinda Aycinena contro Commissione delle Comunità europee (1)

(Funzionari - Nomina ad un grado superiore di carriera - Inquadramento nello scatto)

(2005/C 93/55)

Lingua processuale: il francese

Nella causa T-284/03, Rosalinda Aycinena, residente in Bruxelles (Belgio), rappresentata dagli avv.ti J.-N. Louis, E. Marchal, A. Coolen e S. Orlandi, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro la Commissione delle Comunità europee (agente: sig.ra C. Berardis-Kayser), avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione con cui l'inquadramento definitivo della ricorrente all'atto della sua assunzione, è stato fissato al grado LA 6, primo scatto, il Tribunale, (terza sezione), composto dal sig.. M. Jaeger, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. O. Czúcz, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha emesso il 16 febbraio 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1

Il ricorso è respinto.

2

La convenuta è condannata alle spese.


(1)  GU C 251 del 18 ottobre 2003


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C 93/28


SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

16 febbraio 2005

nella causa T-354/03, Gemma Reggimenti contro Parlamento europeo (1)

(Dipendenti - Rimborso delle spese di viaggio del figlio a carico - Divisione in caso di divorzio dei due coniugi dipendenti)

(2005/C 93/56)

Lingua processuale: il francese

Nella causa T-354/03, Gemma Reggimenti, dipendente del Parlamento europeo, residente in Woluwé-Saint-Lambert (Belgio), rappresentata dall'avv. C. Junior, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Parlemento europeo (agenti: sig.ra L.G. Knudsen e sig. A. Bencomo Weber, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto un ricorso d'annullamento della decisione del Parlamento 27 maggio 2003, confermata con lettera del 17 luglio 2003, con cui questo, in forza dell'art. 8 dell'allegato VII allo Statuto, ha deciso di dividere, a partire dall'anno 2002, il rimborso delle spese di viaggio relative alla figlia della ricorrente tra i due dipendenti divorziati, il Tribunale (Terza Sezione), composto dai sigg. J. Azizi, presidente, M. Jaeger e O. Czúcz, giudici; cancelliere: sig. I. Natsinas, amministratore, ha pronunciato, il 16 febbraio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è irricevibile per quanto riguarda i rimborsi forfetari delle spese di viaggio anteriori all'anno 2002.

2)

Il ricorso è parimenti irricevibile nella parte in cui contiene una domanda d'ingiunzione.

3)

Per il resto il ricorso è respinto.

4)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 7 del 10.1.2004


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C 93/28


ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

31 gennaio 2005

nella causa T-447/04 R, Capgemini Nederland BV contro Commissione delle Comunità europee

(Appalti pubblici di servizi - Gare di appalti comunitari - Procedimento sommario - Fumus boni juris - Urgenza)

(2005/C 93/57)

Lingua processuale: l'inglese

Nella causa T-447/04 R, Capgemini Nederland BV, con sede in Utrecht (Paesi Bassi), rappresentata dai sigg. Meulenbelt e H. Speyart, avocats, contro Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. L. Parpala, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, avente ad oggetto la domanda di sospensione dell'esecuzione, da un lato, della decisione della Commissione di respingere l'offerta presentata dalla ricorrente nel contesto della gara di appalto JAI-C3-2003-01 per lo sviluppo e l'installazione di un sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) e per lo sviluppo e l'installazione possibili di un sistema d'informazione sui visti (VIS) nel settore della giustizia e degli affari interni nonché di attribuire l'appalto ad un altro concorrente e, dall'altro, della decisione della Commissione di concludere un contratto relativo ai sistemi SIS II e VIS con un altro concorrente, il presidente del Tribunale, ha pronunciato il 31 gennaio 2005 un'ordinanza il cui dispositivo ha il seguente tenore:

1

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2

Le spese sono riservate.


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Ricorso proposto il 23 dicembre 2004 contro la Commissione delle Comunità europee dalla NORTRAIL Transport GmbH

(Causa C-496/04)

(2005/C 93/58)

Lingua processuale: il tedesco

Il 23 dicembre 2004 la NORTRAIL Transport GmbH, con sede in Kiel (Germania), rappresentata dalla sig.ra J. Krause, Rechtsanwältin, ha presentato al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la decisione della Commissione 1 ottobre 2004 REM 15/02, sulla domanda della ditta NORTRAIL Transport GmbH diretta ad ottenere il rimborso dei dazi all'importazione ai sensi dell'art. 239 del codice doganale (regolamento CEE n. 2913/92)

condannare la convenuta al pagamento delle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente importa dal luglio 1995 lotti di diversi prodotti della pesca provenienti dalla Norvegia. A partire dal 1o settembre 1995, la ricorrente ha chiesto di poter importare merci in esenzione da dazi doganali nel libero commercio, nell'ambito dei contingenti doganali previsti dalla direttiva (CE) n. 3061/95 (1). L'ufficio doganale competente ha accertato che l'esenzione doganale chiesta dalla ricorrente non poteva essere concessa per un certo numero di spedizioni, alle quali andava applicata l'aliquota doganale normale. Su tale base l'ufficio doganale competente ha ingiunto alla ricorrente il pagamento dei dazi all'importazione per le merci interessate.

La ricorrente fa valere che sussistono le circostanze particolari di cui all'art. 239 del regolamento (CE) n. 2913/92 (2) che conferiscono alla ricorrente un diritto al rimborso e all'esenzione dei dazi all'importazione.

La ricorrente fonda tale argomento sul fatto che un atto comunitario è stato rilasciato retroattivamente. Gli uffici doganali tedeschi sono stati informati dell'apertura dei contingenti doganali mediante comunicazione del Ministero federale delle Finanze 31 agosto 1995, applicabile a partire dal 1o settembre 1995. Tuttavia, il 4 ottobre 1995, agli uffici doganali tedeschi è stato comunicato che tali contingenti sarebbero stati aperti retroattivamente già con decorrenza 1o luglio 1995. Nel periodo successivo al 1o settembre 1995, periodo in cui la ricorrente ha richiesto l'importazione in esenzione delle merci di cui trattasi, si sarebbero esauriti già alcuni contingenti, ciò che, considerata l'apertura retroattiva a decorrere dal 1o luglio 1995, si sarebbe verificato parzialmente già precedentemente al 1o settembre 1995.

La ricorrente sostiene inoltre che l'atto giuridico è stato rilasciato in forma insufficiente ed equivoca e che anche la contraddizione tra il momento della pubblicazione dell'atto comunitario ed il momento, in esso regolato, valido retroattivamente per i contingenti doganali, sarebbe equivoca. Ciò consentirebbe interpretazioni diverse da parte delle autorità doganali nazionali in merito al momento dell'apertura, il che violerebbe il divieto di discriminazione.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 3061, che modifica il regolamento (CE) n. 992/95 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e della pesca originari della Norvegia (GU L 327, pag. 1).

(2)  Regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1).


16.4.2005   

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C 93/29


Ricorso delle società Wieland Werke AG, Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H. e Austria Buntmetall AG contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 18 gennaio 2005

(Causa T-11/05)

(2005/C 93/59)

Lingua processuale: il tedesco

Il 18 gennaio 2005 la società Wieland Werke AG, con sede in Ulm (Germania), la società Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H., con sede in Amstetten (Austria), e la società Austria Buntmetall AG, con sede in Enzesfeld (Austria), rappresentate dai sigg. R. Bechtold e U. Soltész, Rechtsanwälte, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia

annullare la decisione della Commissione del 3 settembre 2004, rettificata il 20 ottobre 2004 (caso COMP/E-1/38.069 – tubi in rame per la canalizzazione di impianti);

in subordine, ridurre le ammende inflitte con la detta decisione;

condannare la Commissione al rimborso delle spese sostenute dalle ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

Con la decisione impugnata è stata inflitta alle ricorrenti un'ammenda per violazione dell'art. 81, n. 1, CE, a motivo di una serie di accordi e pratiche concordate consistenti in accordi sui prezzi e ripartizione dei mercati nel settore dei tubi in rame per la canalizzazione di impianti.

Le ricorrenti contestano tale decisione e deducono che l'inflizione di nuove ammende nel procedimento in questione è contraria al principio del ne bis in idem, dato che la Commissione ha in ampia misura già esaminato e sanzionato la medesima fattispecie nell'ambito del procedimento COMP/E-1/38.240 relativo ai tubi industriali. Le ricorrenti sostengono che la Commissione, nella fissazione dell'ammenda, avrebbe dovuto tenere conto perlomeno delle ammende già inflitte, e che la suddivisione del procedimento unitario relativo ai tubi in rame in un procedimento relativo ai tubi industriali e in un procedimento relativo ai tubi per la canalizzazione di impianti è inammissibile.

Le ricorrenti sostengono inoltre che l'ammenda è eccessiva e che nella fissazione della stessa non sono stati osservati principi processuali cogenti, come l'obbligo di motivazione di cui all'art. 253 CE, il principio di proporzionalità e il principio di uguaglianza. A sostegno del loro asserto le ricorrenti fanno valere tra l'altro:

che la determinazione della gravità dell'atto si basa su di una valutazione errata ed insufficiente della natura della violazione, delle sue conseguenze sul mercato e della estensione spaziale degli accordi;

che la Commissione avrebbe dovuto tenere conto, nell'ambito di un esame differenziato delle imprese partecipanti, non soltanto delle loro quote di mercato, ma anche della loro grandezza in assoluto;

che la Commissione non ha indicato nella sua decisione i principi in base ai quali ha determinato in concreto le ammende base, e non ha chiarito in modo univoco, nei punti oggetto di contestazione, di essersi basata su di una violazione particolarmente grave delle regole in materia di concorrenza;

che la Commissione, nell'aumentare l'ammenda in ragione della durata degli accordi, ha applicato in maniera errata i propri orientamenti in materia di calcolo delle ammende (1) e, oltre a ciò, non ha riconosciuto che una parte rilevante dei fatti in questione era già caduta in prescrizione;

e infine che la Commissione ha del tutto ignorato fondamentali attenuanti, quali la difficile situazione di mercato e gli scarsi margini di esercizio nel settore dei tubi in rame e l'immediata cessazione degli accordi dopo le perquisizioni.

Inoltre, sempre secondo le ricorrenti, la Commissione, nell'attenuare l'ammenda nei confronti di altre imprese partecipanti al cartello a motivo della loro cooperazione all'infuori dell'ambito di applicazione della comunicazione sul trattamento più favorevole, ha violato il principio di uguaglianza.

Infine, le ricorrenti deducono che l'art. 23, n. 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 (2), e precisamente la fissazione dell'importo base dell'ammenda, nel riconoscere alla Commissione una discrezionalità in pratica illimitata, viola il principio di determinatezza e di conseguenza viola norme di diritto comunitario di rango superiore.


(1)  Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento n. 17 e dell'articolo 65, paragrafo 5 del trattato CECA (GU C 9 del 14 gennaio 1998, pag. 3).

(2)  Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n.1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).


16.4.2005   

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C 93/30


Ricorso della Sergio Rossi S.p.A. contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 25 gennaio 2005

(Causa T-31/05)

(2005/C 93/60)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Il 25 gennaio 2005 la Sergio Rossi S.p.A., con sede in San Mauro Pascoli, rappresentata dall'avv. A. Ruo, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

La K & L Ruppert Stiftung & Co. Handels-KG, con sede in Weilheim (Germania), era anch'essa parte del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno alle spese della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Richiedente:

K & L Ruppert Stiftung & Co. Handels-KG

Marchio comunitario di cui si richiede la registrazione:

Marchio denominativo «ROSSI» per prodotti della classe 25 (abbigliamento esterno e intimo; guanti, cache-col, sciarpe, cravatte, cappelleria) - Domanda n. 876 094

Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione:

Sergio Rossi

Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione:

I marchi nazionali e internazionali, denominativi e figurativi «SERGIO ROSSI» per beni della classe 25 (articoli di abbigliamento, inclusi stivali, scarpe e pantofole, sciarpe, cravatte, ecc.)

Decisione della divisione d'opposizione:

Accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso:

Annullamento della decisione della divisione di opposizione

Motivi di ricorso:

Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94


16.4.2005   

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C 93/31


Ricorso delle società Bayer CropScience AG, Makhteshim Agan Holding BV, Alfa Agricultural Supplies S.A. e Aragonesas Agro S.A contro la Commissione delle Comunità Europee, presentato il 31 gennaio 2005

(Causa T-34/05)

(2005/C 93/61)

Lingua processuale: l'inglese

Il 31 gennaio 2005, le società Bayer CropScience AG, con sede in Monheim (Germania), Makhteshim Agan Holding BV, con sede in Amsterdam (Olanda), Alfa Agricultural Supplies S.A., con sede in Atene (Grecia) e Aragonesas Agro S.A., con sede in Madrid (Spagna), rappresentate dagli avv.ti C. Mereu e K. Van Maldegem, hanno presentato, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità Europee.

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

accertare che la convenuta non si è conformata agli obblighi ad essa derivanti dal diritto comunitario, avendo omesso di riesaminare i dati scientifici presentati dalle ricorrenti per il riesame dell'endosulfan ai sensi della direttiva 91/414/CEE, e avendo omesso di garantire alle ricorrenti un giusto procedimento in sede di riesame;

ingiungere alla convenuta di conformarsi agli obblighi ad essa derivanti dal diritto comunitario e di attivarsi, come richiesto dalle ricorrenti, riesaminando e tenendo conto di tutti i dati presentati per il riesame dell'endosulfan e garantendo loro un giusto procedimento, che rispetti i diritti della difesa ed il diritto al contraddittorio.

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con lettera in data 24 settembre 2004 le ricorrenti hanno chiesto alla Commissione di riesaminare i dati scientifici presentati dalle stesse all'autorità competente per la valutazione ai fini del riesame e dell'autorizzazione, ai sensi della direttiva 91/414/CE (1), dell'endosulfan, la sostanza attiva del loro prodotto fitosanitario. Esse hanno anche chiesto di poter rivolgere taluni quesiti e di rispondere alle obiezioni, sollevate dagli esaminatori nel corso delle ultime fasi di riesame senza che vi fosse stata alcuna precedente consultazione delle ricorrenti. Con lettera datata 26 novembre 2004 la Commissione ha replicato che i propri servizi erano in procinto di preparare una proposta normativa concernente l'esclusione dell'endosulfan dall'allegato della direttiva 91/414/CE. Ciò avrebbe comportato il divieto di usare la sostanza in questione.

A sostegno della propria domanda le ricorrenti affermano che la Commissione, avendo omesso di riesaminare tutti i dati attinenti ed aggiornati presentati dalle stesse, ha violato gli artt. 95, n. 3, CE e 152, n.1, CE. Le stesse inoltre affermano che la Commissione, avendo omesso di agire su richiesta delle ricorrenti, ha violato il principio del buon andamento dell' amministrazione enunciato all' art. 211 CE, così come i loro diritti alla difesa, il diritto al contraddittorio, l'obbligo di motivazione ed il principio della parità di trattamento.

Le ricorrenti ritengono inoltre che il mancato riesame da parte della Commissione di tutti i dati da loro presentati non raggiunga l'obbiettivo desiderato di valutare la sicurezza dei prodotti fitosanitari, né costituisca il mezzo meno restrittivo per raggiungere tali obbiettivi, dal momento che la decisione finale di escludere l'endosulfan dall'Allegato I causerebbe il suo ritiro dal mercato comunitario, con irreparabili conseguenze commerciali per le ricorrenti. Sulla base di ciò le ricorrenti ritengono che la Commissione abbia violato i principi di proporzionalità, di tutela delle legittime aspettative e di certezza del diritto. Infine le ricorrenti fanno presente che la Commissione, omettendo di agire, lede il loro diritto all'esercizio di un'attività commerciale e viola il loro diritto di proprietà.


(1)  Direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230, pag. 1).


16.4.2005   

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C 93/32


Ricorso della Coats Holdings Limited e della J&P Coats Limited contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 31 gennaio 2005

(Causa T-36/05)

(2005/C 93/62)

Lingua processuale: l'inglese

Il 31 gennaio 2005, la Coats Holdings Limited, con sede in Uxbridge (Regno Unito), e la J&P Coats Limited, con sede in Uxbridge (Regno Unito), rappresentate dai sigg. W.Sibree e C.Jeffs, solicitors, hanno proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione 26 Ottobre 2004, C(2004) 4221 – def.), caso COMPF/F-1/38.338/PO – Aghi;

in subordine, annullare quelle parti della decisione per le quali il Tribunale accerti che la Commissione ha omesso di fornire prove ovvero che risultino viziate da errore manifesto o da insufficiente motivazione;

annullare o ridurre l'ammenda inflitta alle ricorrenti;

condannare la Commissione a sopportare le proprie spese, nonché le spese sostenute dalle ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

Nell'impugnata decisione la Commissione ha accertato che nel periodo 10 settembre 1994 - 31 dicembre 1999 le ricorrenti, assieme ad altre imprese, hanno violato l'art. 81, n. 1, CE, prendendo parte a pratiche concordate e concludendo un insieme di accordi riconducibili ad un accordo tripartito, avente per oggetto e per effetto (i) di dividere il mercato europeo degli articoli di merceria in metallo e plastica, fatto che comporta la ripartizione del mercato dei prodotti tra quello degli aghi da cucito speciali da un lato e quello più generale degli aghi e degli altri articoli di merceria in metallo e plastica dall'altro, ed inoltre (ii) di ripartire il mercato europeo degli aghi, fatto che comporta una ripartizione del mercato geografico degli aghi.

Le ricorrenti invocano innanzitutto, a sostegno del loro ricorso, una serie di errori manifesti di valutazione da parte della Commissione. Le ricorrenti non contestano gli accertamenti della Commissione con riferimento all'esistenza di un cartello tra le altre imprese menzionate nella decisione impugnata. Tuttavia le ricorrenti affermano che l'accertamento della Commissione, in base al quale anche le ricorrenti avrebbero partecipato al medesimo cartello, è fondato su congettura, su illazioni immotivate, su un gran numero di semplici errori di fatto e su una serie di interpretazioni forzate degli eventi. Le ricorrenti ritengono che gli errori della Commissione siano inevitabili dato che la stessa ha condotto un'indagine carente, nel corso della quale ha omesso di indirizzare alle ricorrenti un qualsivoglia pertinente quesito riguardante gli incontri e gli accordi in questione e non ha tenuto conto dell'ambito commerciale nel quale le ricorrenti hanno operato e che ha permesso loro di concludere contratti assolutamente leciti per la cessione di un'attività e l'ulteriore fornitura di aghi.

Le ricorrenti concludono inoltre che, anche nel caso in cui il Tribunale confermasse tutte o parte delle violazioni asserite, l'ammenda dovrebbe essere notevolmente ridotta. Secondo le ricorrenti, la Commissione ha irrogato alle ricorrenti la stessa ammenda irrogata ad un altro partecipante, nonostante il fatto che perfino in base alla versione dei fatti della Commissione le ricorrenti abbiano svolto, in confronto alle altre imprese, un ruolo soltanto minore. Le ricorrenti ritengono anche che l'ammenda sia abbondantemente sproporzionata rispetto al loro fatturato nel mercato degli aghi, l'unico mercato in cui la loro partecipazione avrebbe potuto avere una certa influenza e che in questo senso sia abbondantemente sproporzionata rispetto ad un qualsiasi profitto economico per loro stesse o ad un danno per i consumatori.


16.4.2005   

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C 93/33


Ricorso proposto il 28 gennaio 2005 dalla Ritec International contro la Commissione delle Comunità europee

(Causa T-40/05)

(2005/C 93/63)

Lingua processuale: l'inglese

Il 28 gennaio 2005 la Ritec International, con sede in Enfield (Regno Unito), rappresentata dagli avv.ti P.H.L.M. Kuypers e J. Osse, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

dichiarare che la ricorrente non è tenuta ad ottenere una deroga ai sensi dell'art. 5, n. 7, del regolamento (CE) n. 2037/2000 per il suo particolare uso dell'HCFC-141b nel prodotto «ClearShield»;

in subordine, ingiungere alla Commissione di adottare quanto prima una nuova decisione in conformità alla sentenza del Tribunale, se quest'ultimo dovesse dichiarare che la ricorrente è tenuta ad ottenere una deroga ai sensi dell'art. 5, n. 7, del regolamento (CE) n. 2037/2000 per il suo particolare uso dell'HCFC-141b nel prodotto «ClearShield»;

dichiarare che la ricorrente ha ampiamente dimostrato che, per il suo particolare uso dell'HCFC-141b nel prodotto «ClearShield», non sono disponibili o applicabili sostanze o tecnologie alternative, praticabili sotto il profilo tecnico ed economico ai sensi dell'art. 5, n. 7, del regolamento n. 2037/2000;

condannare la Commissione a pagare tutte le spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

L'art. 5, n. 7, del regolamento (CE) n. 2037/2000 (1) concede alla Commissione, a richiesta di un'autorità competente di uno Stato membro, di autorizzare una deroga temporanea per consentire l'uso e l'immissione sul mercato di idroclorofluorocarburi, qualora sia dimostrato che, per un particolare uso, non sono disponibili o applicabili sostanze o tecnologie alternative, praticabili sotto il profilo tecnico ed economico. L'autorità competente del Regno Unito ha presentato una siffatta richiesta al fine di ottenere, a favore della ricorrente, una deroga relativa al suo particolare uso dell'HCFC-141b nel suo prodotto «ClearShield», un prodotto per la protezione dei vetri. Il 23 novembre 2004 la Commissione ha respinto tale domanda.

La ricorrente ritiene che la Commissione abbia erroneamente inteso la modalità in base alla quale essa utilizza l'HCFC-141b e inoltre contesta le affermazioni della Commissione secondo cui sono commercializzati prodotti simili al «ClearSchield» non infiammabile, che la ricorrente stava programmando di immettere su mercato il «ClearSchield» infiammabile o una cabina di verniciatura nel 2005, che i prodotti infiammabili destinati alla protezione dei vetri possono essere resi sicuri per quanto riguarda l'applicatore qualora il prodotto infiammabile sia applicato in una cabina di verniciatura, e che ha avuto disposizione un tempo sufficiente per sostituire l'impiego dell'HCFC-141b con sostanze alternative. Sostiene inoltre che la decisione impugnata omette di tener conto del fatto che la ricorrente ha trovato un'alternativa all'impiego dell'HCFC-141b. Al contempo, la ricorrente contesta l'accertamento della Commissione secondo cui diverse alternative all'HCFC sarebbero disponibili ma non ancora realizzate in ragione delle considerazioni sull'infiammabilità o secondo cui sarebbero utilizzate da altre società all'interno del mercato UE. La ricorrente afferma di aver individuato solo un'alternativa che non è commercialmente disponibile.

La ricorrente inoltre pone in discussione le constatazioni della Commissione in base alle quali l'uso dell'HCFC-141b era già stato bandito in conformità al regolamento 3093/1994 (2) e che era necessaria una deroga ai sensi dell'art. 5, n. 7, del regolamento n. 2037/2000 affinché la ricorrente potesse avvalersi di un uso continuativo della sostanza in questione. A giudizio della ricorrente il suo particolare uso dell'HCFC-141b non è disciplinato dal regolamento n. 2037/2000 o, al massimo, verrà vietato solo dopo il 2015.

Infine, la ricorrente adduce che la decisione della Commissione viola l'art. 253 CE non indicando i motivi sui cui si fonda.


(1)  Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 2000, n. 2037, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 244, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) del Consiglio 15 dicembre 1994, n. 3093, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 333, pag. 1).


16.4.2005   

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C 93/33


Ricorso proposto il 28 gennaio 2005 dalla Dimon Incorporated contro la Commissione delle Comunità europee

(Causa T-41/05)

(2005/C 93/64)

Lingua processuale: l'inglese

Il 28 gennaio 2005 la Dimon Incorporated, con sede in Danville, Virginia (Stati Uniti), rappresentata dagli avv.ti L. Bergkamp, H. Cogels e J. Dhont, ha presentato un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

annullare gli artt. 1, 3 e 5 della decisione impugnata, nei limiti in cui si riferiscono alla Dimon Inc.;

in subordine, ridurre l'importo dell'ammenda imposta alla Agroexpansion S.A. e, in via solidale, alla Dimon Inc.;

condannare la Commissione a pagare le spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente impugna la decisione della Commissione 20 ottobre 2004, relativa a un procedimento a norma dell'art. 81, n. 1, CE (caso COM/C.38.238/B.2 – Tabacco greggio, Spagna). La ricorrente sostiene di figurare a torto tra i destinatari della decisione.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente invoca una violazione dell'art. 81, n. 1, CE e dell'art. 23 del regolamento n. 1/2003 (1) nonché del principio di proporzionalità. Secondo la ricorrente, la Commissione ha commesso un manifesto errore ritenendo che essa avesse esercitato un'influenza decisiva sulla Agroexpansion durante il periodo della violazione e ha pertanto erroneamente diretto la decisione contro la ricorrente; essa ha inoltre ecceduto il limite massimo per l'importo dell'ammenda imponibile alla Agroexpansion, dal momento che ha preso in considerazione il fatturato del gruppo Dimon al fine di calcolare il massimo importo dell'ammenda.

La ricorrente adduce inoltre una violazione del principio di proporzionalità e responsabilità in quanto è stata considerata responsabile per un singolo accordo di cartello, complesso e a lungo termine, attuato dalla Agroexpansion, di cui la ricorrente non era a conoscenza.

La ricorrente invoca altresì una violazione del principio di proporzionalità e responsabilità e dell'art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003. A giudizio del ricorrente, non lo si sarebbe dovuto considerare responsabile per le violazioni verificatesi prima che la Agroexpansion entrasse a far parte del gruppo Dimon.

Infine, la ricorrente adduce una violazione del legittimo affidamento nell'applicazione di una circostanza attenuante, ai sensi dell'art. 3 degli orientamenti della Commissione 1998 (2), derivante dal precoce venir meno della violazione non appena iniziati gli accertamenti della Commissione.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, del 4 gennaio 2003, pag. 1).

(2)  Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento n. 17 e dell'articolo 65, paragrafo 5 del trattato CECA (GU C 9, pag. 3).


16.4.2005   

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C 93/34


Ricorso proposto il 31 gennaio 2005 da Rhiannon Williams contro la Commissione delle Comunità europee

(Causa T-42/05)

(2005/C 93/65)

Lingua processuale: l'inglese

Il 31 gennaio 2005 Rhiannon Williams, residente a Bruxelles (Belgio), rappresentata dai sigg. S. Crosby e C. Bryant, solicitors, ha presentato un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione 19 novembre 2004 con cui si negava l'accesso ai documenti di cui, sebbene non siano stati individuati nella decisione impugnata, si deve presumere l'esistenza;

annullare la decisione della Commissione 19 novembre 2004 con cui si negava l'accesso a tutti o a parte dei documenti 9, 16, 17, 27, 29, 32, 33, 34 e 46, individuati nella decisione impugnata;

condannare la convenuta a pagare le spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente è una borsista a livello di dottorato che sta portando a compimento un progetto riguardante l'impatto della globalizzazione sulla legislazione e la politica comunitarie in materia di ambiente e di cooperazione allo sviluppo. A tale scopo la stessa ha presentato domanda di accesso a determinati documenti al fine di esaminare lo sfondo della recente legislazione in materia di organismi geneticamente modificati (OGM). A seguito della suddetta domanda veniva garantito l'accesso solo a parte dei documenti.

A sostegno della sua domanda, la ricorrente adduce una violazione dell'art. 8 del regolamento n. 1049/2001 (1) e un difetto di motivazione ai sensi dell'art. 253 CE. A giudizio della ricorrente la Commissione ha formulato una risposta incompleta alla domanda di accesso e non ha individuato tutti i documenti che rientravano nell'ambito di quest'ultima. La ricorrente sostiene che esistono altri documenti relativamente ai quali non è stata fornita alcuna motivazione per il diniego di accesso né è stata invocata alcuna eccezione.

Sostiene inoltre che la Commissione è incorsa in un errore di diritto e ha a torto applicato l'eccezione di cui di cui al secondo comma dell'art. 4, n. 3, e al terzo trattino dell'art. 4, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1049/2001. La ricorrente afferma altresì che alla Commissione è imputabile un difetto di motivazione e che la stessa ha errato nel ritenere che la divulgazione avrebbe gravemente compromesso il processo decisionale, che non esistesse un rilevante interesse pubblico alla divulgazione dei documenti e che i documenti in questione avrebbero indebolito la posizione della Commissione prima del panel dell'OMC sulla moratoria de facto in ambito di approvazione e di commercializzazione di prodotti di biotecnologia.

La ricorrente invoca anche una violazione del principio di proporzionalità e un difetto di motivazione in merito al fatto che non è stato preso in considerazione l'accesso a una parte dei documenti.


(1)  Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).


16.4.2005   

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C 93/35


Ricorso della ditta Micronas GmbH contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), presentato il 31 gennaio 2005

(Causa T-45/05)

(2005/C 93/66)

Lingua processuale: il tedesco

Il 31 gennaio 2005, la ditta Micronas GmbH, con sede in Friburgo i. Br. (Germania), rappresentata dall'avv. G. Herr, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Seconda Commissione di ricorso del 12 novembre 2004 – R 366/2004-2 – 3D-Panorama, a motivo del rigetto della domanda di registrazione di un marchio comunitario «3D-Panorama» per i prodotti «circuiti elettronici, circuiti integrati, specialmente chip semiconduttori», appartenenti alla classe 9;

condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Soggetto richiedente la registrazione del marchio comunitario:

La ricorrente

Marchio comunitario oggetto della domanda di registrazione:

Marchio denominativo «3D-Panorama» per prodotti della classe 9 (apparecchi dell'elettronica di consumo, specialmente televisori, videoregistratori, radioricevitori, circuiti elettronici, circuiti integrati, specialmente chip semiconduttori; software) – Domanda di registrazione n. 2871218.

Decisione dell'esaminatore:

Rigetto della domanda di registrazione per tutti i prodotti richiesti.

Decisione della commissione di ricorso:

Rigetto del ricorso.

Motivi del ricorso:

Con la decisione impugnata sarebbe stato violato l'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 40/94, in quanto la combinazione verbale 3D-Panorama per i prodotti «circuiti elettronici, circuiti integrati, specialmente chip semiconduttori» non avrebbe carattere esclusivamente descrittivo, né sarebbe priva di carattere distintivo.


16.4.2005   

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C 93/36


Ricorso di Pilar Ange Serrano e altri contro il Parlamento europeo proposto il 31 gennaio 2005

(Causa T-47/05)

(2005/C 93/67)

Lingua processuale: il francese

Il 31 gennaio 2005 Pilar Ange Serrano, residente in Lussemburgo, Jean-Marie Bras, residente in Lussemburgo, Dominiek Decoutere, residente in Wolwelange (Lussemburgo), Armin Hau, residente in Lussemburgo, Adolfo Orcajo Teresa, residente in Bruxelles e Francisco Javier Solana Ramos, residente inWoluwe-Saint-Lambert (Belgio), rappresentati dall'avv. Eric Boigelot, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Parlamento europeo.

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione relativa alla nuova classificazione nel grado dei ricorrenti, che è stata loro comunicata, rispettivamente, da una lettera non datata e non firmata proveniente dal Direttore generale del personale;

annullare qualsiasi atto conseguente e/o relativo a tale decisione, anche intervenendo successivamente al presente ricorso;

condannare il Parlamento europeo al risarcimento dei danni, stimanti in via equitativa in euro 60 000 per ogni ricorrente, salvo aumento e/o diminuzione in corso di procedura;

condannare, in ogni caso, la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti sono tutti dipendenti del Parlamento europeo vincitori di un concorso di passaggio di categoria (dalla categoria D alla categoria C, oppure dalla categoria C alla categoria B) precedentemente all'entrata in vigore, il 1o maggio 2004, della riforma dello Statuto. Essi fanno valere che la loro ri-classificazione nel grado secondo il nuovo Statuto sarebbe loro meno favorevole di quella che avrebbero ottenuto se non avessero superato i concorsi interessati.

A sostegno del loro ricorso, i ricorrenti fanno valere innanzitutto un'eccezione di illegittimità nei confronti del regolamento 723/2004 (1) che modifica lo Statuto, basata su asserite violazioni dell'obbligo di motivazione, dei principi di certezza del diritto, di legittimo affidamento, di proporzionalità e di parità di trattamento. Essi fanno inoltre valere che il Parlamento europeo, adottando le decisioni contestate, non avrebbe rispettato né il suo dovere di sollecitudine né il principio di buona amministrazione.


(1)  Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 marzo 2004, n. 723, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità, GU L 124 del 27.04.2004, pag. 1.


16.4.2005   

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C 93/36


Ricorso di Yves Franchet e Daniel Byk contro la Commissione delle Comunità europee presentato il 28 gennaio 2005

(Causa T-48/02)

(2005/C 93/68)

Lingua di procedura: il francese

Il 28 gennaio 2005, Yves Franchet, residente a Nizza (Francia) e Daniel Byk, residente a Lussemburgo, rappresentati dagli avv.ti Georges Vandersanden e Laure Levi, hanno presentato dinanzi al Tribunale di Primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

I ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

condannare la Commissione per gli illeciti commessi, al risarcimento del danno materiale e morale subito dai ricorrenti, valutato, in via provvisoria ed equitativa, ad un milione di EUR;

condannare la Commissione alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti sono stati accusati dall'OLAF di essersi resi colpevoli di reati relativi alla gestione di taluni fascicoli concernenti Eurostat. I ricorrenti ritengono che i provvedimenti adottati successivamente dalla Commissione comportino illeciti di natura procedurale e non rispettano i loro diritti fondamentali.

Secondo i ricorrenti, l'OLAF ha tenuto un comportamento illecito nel trasmettere il fascicolo di accusa alle autorità giudiziarie francesi e lussemburghesi senza informarne i ricorrenti o la Commissione, ha violato il principio di riservatezza, non ha tenuto conto della presunzione di innocenza, del principio di buona amministrazione e dell'art. 9 del regolamento 1073/1999 (1), del diritto di essere sentiti e dell'obbligo di motivazione. I ricorrenti si basano inoltre sull'opposizione dell'OLAF all'accesso a taluni documenti e in definitiva sostengono che il trattamento delle pratiche da parte dell'OLAF non è stato fatto entro un termine ragionevole e costituisce una violazione degli artt. 6 e 11 del regolamento 1073/1999.

I ricorrenti fanno valere anche che la Commissione ha tenuto un comportamento illecito non garantendo la riservatezza e non rispettando i diritti fondamentali, in particolare i diritti della difesa e il principio della presunzione d'innocenza. I ricorrenti addebitano inoltre alla Commissione di aver tenuto un comportamento contraddittorio e di aver moltiplicato le procedure, di aver violato il principio di buona amministrazione e infine di aver rifiutato l'accesso ai documenti dell'OLAF in possesso della Commissione.

I ricorrenti sostengono che questo comportamento illecito ha causato loro un danno morale e materiale.


(1)  Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 25 maggio 1999, n. 1073, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136, pag. 1).


16.4.2005   

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C 93/37


Ricorso di Rijn Schelde Mondia France contro Commissione delle Comunità europee presentato il 31 gennaio 2005

(Causa T-55/05)

(2005/C 93/69)

Lingua di procedura: il francese

Il 31 gennaio 2005 la società Rijn Schelde Mondia France con sede a Rouen (Francia) rappresentata dall'avv. François Citron ha presentato dinanzi al Tribunale delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

dichiarare che la lettera del 7 ottobre 2004 inviata dalla Commissione europea alla direzione generale delle dogane nel fascicolo REM 2201, costituisce una decisione della Commissione europea che arreca danno alla società Rijn Schelde Mondia France e questa deve essere annullata;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente nella presente causa si oppone alla decisione che sarebbe contenuta in una lettera, in data 7 ottobre 2004, inviata da questa alla direzione generale francese delle dogane.

Si fa presente al riguardo che, con lettera 31 ottobre 2000, la società ricorrente ha chiesto all'amministrazione francese delle dogane che quest'ultima accetti di condonare dazi doganali che erano stati ad essa notificati dalla direzione generale delle dogane di Rouen e di Le Havre, per un importo totale di EUR 962 058,64. L'amministrazione francese, pur ritenendosi competente a rispondere alla domanda di condono di dazi presentati, ha tuttavia rinviato il fascicolo alla Commissione, affinché questa si pronunci «sul carattere manifesto o meno della negligenza addebitata».

Con la decisione impugnata, la Commissione restituirebbe il fascicolo alle dogane francesi «per trattazione da parte dei vostri servizi».Essa ha tuttavia indicato all'amministrazione francese che riteneva che la ricorrente avesse commesso una negligenza manifesta, consigliando al tempo stesso di rifiutare alla ricorrente il beneficio del condono dei dazi.

A sostegno delle sue pretese, la ricorrente fa valere:

l'esistenza nella fattispecie di un eccesso di potere, in quanto la Commissione, pur dichiarandosi incompetente a pronunciarsi sulla domanda di condono di dazi, ha preso tuttavia posizione sulla questione relativa all'asserito carattere manifesto della negligenza addebitata.

La Commissione non avrebbe adottato la sua decisione nel termine di nove mesi previsto all'art. 907, secondo comma, del regolamento di applicazione del codice doganale comunitario.

La violazione dell'obbligo di motivazione degli atti.

L'esistenza nella fattispecie di uno sviamento di potere, in quanto la decisione di incompetenza della Commissione è intervenuta tre anni dopo che il fascicolo le è stato trasmesso dall'amministrazione francese, mentre aveva ignorato l'argomento relativo all'incompetenza inizialmente dedotto dalla ricorrente stessa dinanzi alle dogane francesi.

In secondo luogo, la ricorrente addebita alla Commissione un errore manifesto nella valutazione nella fattispecie degli elementi costitutivi di una negligenza manifesta.


16.4.2005   

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C 93/38


Ricorso di Isabel Clara Centeno Mediavilla e a. contro la Commissione delle Comunità europee

(Causa T-58/05)

(2005/C 93/70)

Lingua processuale: il francese

Il 3 febbraio 2005, Isabel Clara Centeno Mediavilla, residente in Siviglia (Spagna) e altri 16 ricorrenti, rappresentati dagli avv.ti Georges Vandersanden, Laure Levi e Aurore Finchelstein, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la classificazione nel grado attribuita ai ricorrenti nelle decisioni relative alla loro assunzione nella parte in cui tale classificazione è basata sull'art. 12, n. 3, dell'allegato XIII del nuovo statuto;

di conseguenza, ricostruire la carriera dei ricorrenti (compresa la valorizzazione della loro esperienza nel grado così rettificato, i loro diritti all'avanzamento e i loro diritti alla pensione) a partire dal grado in cui sarebbero dovuti essere nominati in base al bando di concorso in seguito al quale sono stati iscritti sulla lista di riserva di assunzione, o al grado che figura in tale bando di concorso o al grado corrispondente secondo la classificazione del nuovo statuto (e lo scatto adeguato conformemente alle norme applicabili prima del 1o maggio 2004), a partire dalla decisione della loro nomina;

concedere ai ricorrenti il beneficio degli interessi di mora in base al tasso fissato dalla Banca centrale europea su tutte le somme corrispondenti alla differenza tra il trattamento relativo alla loro classificazione figurante nella decisione di assunzione e la classificazione a cui avrebbero dovuto avere diritto sino alla data di adozione della decisione della loro classificazione regolare nel grado;

condannare la Commissione a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti hanno partecipato a concorsi di assunzione come dipendenti presso la Commissione e sono stati iscritti nella lista di riserva di assunzione prima del 1o maggio 2004, data di entrata in vigore del regolamento del Consiglio 22 marzo 2004, n. 723/2004, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità (1). I ricorrenti sono stati effettivamente nominati dopo il 1o maggio 2004 e sono stati classificati nel grado e nello scatto secondo le disposizioni transitorie del nuovo regolamento, come figurano all'art. 12 dell'allegato XIII. Le ricorrenti osservano, da una parte, che ne è conseguita una classificazione in un grado inferiore a quello che figura nei bandi di concorso e, dall'altra, che i nuovi gradi loro attribuiti non corrispondono inoltre ai gradi delle categorie A o B in cui sono stati assunti.

I ricorrenti fanno valere in primo luogo, a sostegno del ricorso, un'eccezione di illegittimità nei confronti dell'art. 12 dell'allegato XIII. I ricorrenti ritengono che l'art. 12 dell'allegato XIII del nuovo statuto violi i principi della parità di trattamento e di non discriminazione in quanto i vincitori di uno stesso concorso sono stati trattati diversamente per quanto riguarda la loro classificazione nel grado a seconda se siano stati assunti prima del 1o maggio 2004 o successivamente a tale data.

Essi sostengono, inoltre, che l'art. 12 dell'allegato XIII viola l'art. 31 del nuovo statuto. Secondo i ricorrenti, conformemente all'art. 31, il grado che deve essere attribuito ad un dipendente assunto è quello indicato nel bando di concorso a cui è stato ammesso. Orbene, il grado che è stato attribuito ai ricorrenti al momento della loro assunzione è diverso dal grado menzionato nel bando di concorso.

I ricorrenti fanno valere anche che l'art. 12 dell'allegato XIII viola l'art. 5 del nuovo statuto, il principio della parità di trattamento e di non discriminazione e il principio di equivalenza dell'impiego e del grado. Essi sostengono che non vi è stata una ri-classificazione del loro impiego in funzione della natura e del livello delle funzioni esercitate con riferimento a ciascun impiego tipo e che, in violazione dell'art. 5, n. 5, del nuovo statuto, i ricorrenti non sono stati sottoposti a condizioni identiche di assunzione e di svolgimento di carriera rispetto ai vincitori del medesimo concorso nominati prima del 1o maggio 2004.

Essi fanno valere anche che l'art. 12 dell'allegato XIII viola il principio della certezza del diritto e il principio di irretroattività, i diritti acquisiti dei ricorrenti e il loro legittimo affidamento. Secondo i ricorrenti, i loro diritti relativi alla loro classificazione nel grado sono sorti a partire dal momento in cui essi figuravano nella lista di riserva di assunzione e che a partire da tale informazione essi possono avere la garanzia che in caso di nomina essi beneficeranno della classificazione nel grado figurante nel bando di concorso.

I ricorrenti fanno infine valere che, in violazione dell'art. 10 del nuovo statuto, il comitato del personale non è stato consultato una seconda volta quando la Commissione ha emendato la sua proposta iniziale di modifica dello statuto e ha introdotto il testo la cui legittimità è contestata.

A sostegno del loro ricorso, i ricorrenti fanno valere anche una violazione del principio di buona amministrazione, del principio di sollecitudine, del principio di trasparenza, del principio del legittimo affidamento, del principio di buona fede, del principio della parità di trattamento e di non discriminazione e del principio di equivalenza dell'impiego e del grado.


(1)  GU L 124, pag. 1.


16.4.2005   

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C 93/39


Ricorso della Union française de l'express (UFEX) e altri contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 2 febbraio 2005

(Causa T-60/05)

(2005/C 93/71)

Lingua processuale: il francese

Il 2 febbraio 2005, l'Union française de l'express, (UFEX), con sede in Roissy Charles de Gaulle (Francia), la DHL International SA, con sede in Roissy Charles de Gaulle (Francia), la Federal Express International (Francia) la SNC, con sede in Gennevilliers (Francia), e la CRIE, con sede in Asnières (Francia), rappresentate dagli avv.ti Eric Morgan de Rivery e Jacques Derenne, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione 19 novembre 2004, SG-Greffe (2004) D/205294;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso ha ad oggetto l'annullamento della decisione di rigetto della denuncia depositata nel dicembre 1990 dalla UFEX, allora denominata SFEI, contro la Posta, a causa di sovvenzioni incrociate che, asseritamene, costituivano un abuso di posizione dominante a vantaggio della société française de messagerie internazionale (SFMI). Tale decisione fa seguito ad una domanda di riapertura del procedimento dinanzi alla Commissione, in seguito all'annullamento da parte del giudice comunitario della decisione della Commissione 30 dicembre 1994 con cui era stata respinta la denuncia iniziale (1).

La questione principale sollevata nella presente controversia è sempre identica a quella che ha costituito l'oggetto delle sentenze citate della Corte e del Tribunale; vale a dire, la questione se la convenuta abbia rispettato i suoi obblighi nell'ambito dell'esame della denuncia. Le ricorrenti sostengono che la decisione impugnata, rigettando la denuncia per un'asserita carenza di interesse comunitario, viola le regole di diritto relative alla valutazione dell'interesse comunitario, è viziata da motivazione contraddittoria e contiene una serie di errori di diritto, quanto al rigetto della parte della denuncia basata sugli artt. 86 CE, 82 CE, 3, lett. g), CE e 10 CE.

In concreto, le ricorrenti fanno valere in particolare che la Commissione ha commesso errori di valutazione degli elementi che fanno necessariamente parte della definizione di interesse comunitario, poiché, per motivare la sua conclusione secondo cui vi è una carenza di interesse comunitario, essa deve valutare la gravità e la durata delle infrazioni contestate nella denuncia. Di conseguenza, non è sufficiente determinare se persistano effetti anticoncorrenziali e, in assenza di questi, che non esiste alcun interesse comunitario al proseguimento dell'esame della denuncia.

Quanto alla durata dell'infrazione, le ricorrenti censurano il fatto che la Commissione si sarebbe limitata a verificare la persistenza di effetti accessori alle infrazioni contestate (evoluzione delle quote di mercato, uscite dal mercato, sensibilità della domanda ai prezzi, assenza di effetti persistenti in materia di prezzi; ecc.), senza preoccuparsi dell'effetto principale, di natura strutturale, vale a dire quello di aver posto la SFMI-Chronopost in una posizione di leader sul mercato e di avervela mantenuta.

Quanto alla motivazione, va segnalato che nella decisione impugnata, la Commissione afferma, da una parte, di essere perfettamente in grado di verificare il livello di copertura dei costi della Posta, e ciò rappresenterebbe, sia con riferimento all'art. 82 CE che all'art. 87 CE l'unico calcolo che consente di assicurarsi dell'esistenza di sovvenzioni incrociate, e dall'altra, che la ragione per cui essa non ha verificato il livello di copertura dei costi della Posta con riferimento all'art. 82 CE, è che ciò avrebbe costituito una ripetizione del lavoro che essa stessa deve fare per la parte della denuncia relativa agli aiuti di Stato.

Le ricorrenti censurano anche l'affermazione della Commissione secondo cui i vantaggi accordati alla Chronopost in materia di sdoganamento e affrancatura rientrano nelle misure dello Stato francese nell'ambito dei suoi pubblici poteri e non rientrerebbero nell'ambito di applicazione del combinato disposto dagli artt. 82 e 86 CE.


(1)  Cause C-119/97 P, UFEX e a./Commissione (Racc. 1999 pag. I-1341) e T-77/95, REV UFEX e a./Commissione (Racc. 2000, pag. I-2167).


16.4.2005   

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C 93/40


Ricorso di Dario Scotto contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 18 febbraio 2005

(Causa T-76/05)

(2005/C 93/72)

Lingua processuale: l'italiano

Il 18 febbraio 2005, Dario Scotto, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Massimo Condinanzi, ha presentato al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione del 27 ottobre 2004 che ha respinto il reclamo presentato dal ricorrente il 12 luglio 2004 n. R/616/04 e per l'effetto annullarsi il rapporto di valutazione di carriera n. 23330;

condannare la Commissione al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente nella presente causa si rivolge contro la valutazione relativa al proprio rapporto di valutazione di carriera (REC) riguardante il periodo dall'1.1.03 al 31.8.03.

A sostegno delle proprie pretensioni, il ricorrente fa valere:

La violazione dell'art. 43 dello Statuto e delle relative disposizioni di attuazione.

La violazione della procedura di redazione del REC per incompleta valutazione del periodo di riferimento.

L'esistenza di manifesti errori di fatto dell'apprezzamento dell'attività del ricorrente in relazione ai singoli obiettivi assegnati.


16.4.2005   

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C 93/40


Ricorso di Andrea Balduini contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 19 febbraio 2005

(Causa T-77/05)

(2005/C 93/73)

Lingua processuale: l'italiano

Il 19 febbraio 2005, Andrea Balduini, rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Balduini, ha presentato al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

1)

annullata la decisione dell'AIPN 12.11.2004, ADMIN. B.2-PC/amd-D (2004)27617, comunicata con raccomandata a.r. 15.11.2004, ricevuta in data 22.11.2004, procedere alla neutralizzazione delle due domande n. 11 e n. 36 del Test A (conoscenza del campo) del concorso EPSO/A/11/03, ovvero anche di una sola di esse;

2)

e, conseguentemente, annullata la decisione della giuria del concorso EPSO/A/11/03, resa nota al ricorrente con comunicazione 14.05.2004 EPSO/5000LM – EN, accertare e dichiarare che il ricorrente rientra nel numero dei 450 migliori punteggi e, pertanto, ammetterlo alle successive fasi del concorso EPSO/A/11/03;

3)

in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente nella presente causa ha preso parte al concorso generale EPSO/A/11/03, che prevedeva, nella sua prima fase, lo svolgimento di tre test di preselezione.

Con comunicazione del 14.5.2004, la Giuria rendeva noto al ricorrente che il risultato complessivo che egli aveva ottenuto nei test di preselezione, 44,726 punti, non era idoneo ad includerlo nel novero dei 450 migliori punteggi, non essendo così ammesso alle ulteriori prove.

Con successiva comunicazione, la giuria precisava a tutti i candidati che i risultati dei test di preselezione erano stati determinati dopo che la giuria stessa aveva proceduto all'annullamento di cinque domande dei detti test (la n. 17 del test A, le n. 4 e 20 del test B e le n. 45 e 52 del test C).

Le istanze di revisione, presso la giuria, e di reclamo, presso l'EPSO, sono state respinte. In queste due istanze si chiedeva venissero annullate altre due domande del test A (le n. 11 e 36), in quanto del tutto errate, illogiche ed incomprensibili, così da ottenere un risultato idoneo ad includerlo nel numero dei 450 migliori candidati ed a farlo proseguire nelle successive fasi del concorso. Le due istanze sono state respinte.

A sostegno delle sue pretensioni, il ricorrente fa valere la violazione del principio di eguaglianza di trattamento di cui all'articolo 5, paragrafo 3, dello Statuto.


16.4.2005   

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C 93/41


Ricorso della Repubblica italiana contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 17 febbraio 2005

(Causa T-82/05)

(2005/C 93/74)

Lingua processuale: l'italiano

Il 17 febbraio 2005, la Repubblica italiana con l'Avvocato dello Stato Antonio Cingolo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la nota dell'8 dicembre 2004, D(2004) 12075 avente ad oggetto: Pagamenti della Commissione differenti dall'ammontare richiesto Rif. Programma POR Campania, n. domanda di pagamento 2004 2245, nella parte in cui la Commissione europea, Direzione Generale Politica Regionale – Interventi a Cipro, in Grecia, Italia, Malta, Ungheria e Paesi Bassi ha comunicato la seguente decisione: «come indicato nella lettera n. 0037474 del 25.11.2004 del Ministero dell'Economia, un importo di 1 994 835 EUR non à stato riconosciuto a valere sulla misura 4.2, in quanto relativo ad anticipi su regimi di aiuto, erogati successivamente alla data del 19.2.2003 o il cui bando si è chiuso successivamente a tale data, che non sono stati utilizzati dal destinatario finale per pagare spese effettive.»;

annullare tutti gli atti connessi e presupposti;

condannare la Commissione alla refusione delle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono quelli invocati nella causa T-345/04 Repubblica italiana c/ Commissione (1).


(1)  GU C 262, del 23.10.04, p. 55.


III Informazioni

16.4.2005   

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C 93/42


(2005/C 93/75)

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

GU C 82 del 2.4.2005

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 69 del 19.3.2005

GU C 57 del 5.3.2005

GU C 45 del 19.2.2005

GU C 31 del 5.2.2005

GU C 19 del 22.1.2005

GU C 6 dell'8.1.2005

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