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ISSN 1725-2466 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 70 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
48o anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
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I Comunicazioni
Commissione
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22.3.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 70/1 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
21 marzo 2005
(2005/C 70/01)
1 euro=
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Moneta |
Tasso di cambio |
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USD |
dollari USA |
1,3199 |
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JPY |
yen giapponesi |
139,09 |
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DKK |
corone danesi |
7,4476 |
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GBP |
sterline inglesi |
0,69410 |
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SEK |
corone svedesi |
9,1371 |
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CHF |
franchi svizzeri |
1,5516 |
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ISK |
corone islandesi |
77,49 |
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NOK |
corone norvegesi |
8,1400 |
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BGN |
lev bulgari |
1,9559 |
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CYP |
sterline cipriote |
0,5834 |
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CZK |
corone ceche |
30,144 |
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EEK |
corone estoni |
15,6466 |
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HUF |
fiorini ungheresi |
247,15 |
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LTL |
litas lituani |
3,4528 |
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LVL |
lats lettoni |
0,6962 |
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MTL |
lire maltesi |
0,4324 |
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PLN |
zloty polacchi |
4,1267 |
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ROL |
leu rumeni |
36 367 |
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SIT |
tolar sloveni |
239,69 |
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SKK |
corone slovacche |
38,895 |
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TRY |
lire turche |
1,7768 |
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AUD |
dollari australiani |
1,6751 |
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CAD |
dollari canadesi |
1,6001 |
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HKD |
dollari di Hong Kong |
10,2947 |
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NZD |
dollari neozelandesi |
1,7867 |
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SGD |
dollari di Singapore |
2,1524 |
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KRW |
won sudcoreani |
1 331,91 |
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ZAR |
rand sudafricani |
8,1141 |
Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
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22.3.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 70/2 |
Avviso relativo alle misure compensative in vigore sulle importazioni di alcuni microcircuiti elettronici, detti DRAM (Dynamic Random Access Memories — memorie dinamiche ad accesso casuale), originari della Repubblica di Corea
(2005/C 70/02)
La Commissione è stata informata che il dazio compensativo sulle importazioni di alcuni microcircuiti elettronici, detti DRAM (Dynamic Random Access Memories — memorie dinamiche ad accesso casuale), originari della Repubblica di Corea potrebbe non essere riscosso su alcune importazioni di tali prodotti.
1. Prodotto in esame
Il prodotto in esame è costituito da alcuni microcircuiti elettronici noti come DRAM (Dynamic Random Access Memories - memorie dinamiche ad accesso casuale), di ogni tipo, densità e variante, montati su wafer o sotto forma di chip (dies), costruiti utilizzando tipi diversi di semiconduttori metallo-ossidi (MOS), compresi tipi di MOS complementari (CMOS), di ogni densità (comprese le densità future), indipendentemente dalla velocità di accesso, dalla configurazione, dalla confezione o dal supporto, ecc., originari della Repubblica di Corea. Del prodotto in esame fanno parte anche le DRAM presentate in moduli di memoria (standard) o schede di memoria (standard), o aggregate in altri modi, a condizione che la loro funzione principale sia quella di fornire memoria.
Il prodotto in esame è attualmente classificabile ai codici NC 8542 21 11, 8542 21 13, 8542 21 15, 8542 21 17, ex 8542 21 01 (codice TARIC 8542210110 ), ex 8542 21 05 (codice TARIC 8542210510 ), ex 8548 90 10 (codice TARIC 8548901010 ), ex 8473 30 10 (codice TARIC 8473301010) ed ex 8473 50 10 (codice TARIC 8473501010 ). Tali codici sono dati soltanto a titolo informativo.
2. Misure in vigore
La misura in vigore è un dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1480/2003 del Consiglio (1).
3. Situazione attuale delle importazioni del prodotto in esame
La Commissione è stata informata che il dazio compensativo potrebbe non essere riscosso su alcune importazioni del prodotto in esame. Tale situazione potrebbe verificarsi nel caso in cui le DRAM, inserite o meno in moduli di memoria, schede di memoria o aggregate in altri modi, contenessero anche componenti o DRAM non originari della Corea. La Commissione intende esaminare la situazione per determinare se debbano essere adottate disposizioni particolari ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio (2) (in appresso «regolamento di base»), in modo da garantire che il dazio venga correttamente riscosso sulle importazioni del prodotto in esame. Tali disposizioni particolari possono assumere la forma di requisiti per garantire la riscossione del dazio compensativo sulle DRAM di origine coreana, inserite o meno in moduli di memoria, schede di memoria o aggregate in altri modi. A tal fine, gli importatori potrebbero essere tenuti a presentare, al momento dell'importazione, una dichiarazione di origine delle DRAM, inserite o meno in moduli di memoria, schede di memoria o aggregate in altri modi.
4. Procedura
La Commissione invita le parti interessate a presentare osservazioni sulla suddetta situazione. Inoltre, per ottenere le informazioni ritenute necessarie per esaminare la situazione, la Commissione invierà copia del presente avviso all'industria comunitaria e alle associazione di produttori della Comunità, agli esportatori/produttori della Repubblica di Corea e agli importatori che hanno collaborato all'inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure in vigore, alle associazioni di esportatori/produttori, alle associazioni di importatori e alle autorità del paese esportatore interessato. Le parti di cui sopra e altre parti interessate possono, entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, manifestarsi fornendo alla Commissione informazioni relative alla suddetta situazione, corredate di elementi di prova.
La Commissione può inoltre procedere all'audizione delle parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. La richiesta va presentata entro il suddetto termine di 40 giorni.
Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere presentate per iscritto (non in formato elettronico, salvo diversa indicazione), complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, di fax e/o di telex della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte e la corrispondenza, trasmesse dalle parti interessate a titolo riservato, vanno contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (3) e, a norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento di base, vanno accompagnate da una versione non riservata, contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».
Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:
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Commissione europea |
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Direzione generale Commercio |
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Direzione B |
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Ufficio: J-79 5/16 |
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B-1049 Bruxelles |
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Fax (32-2) 295 65 05 |
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Telex COMEU B 21877. |
5. Uso dei dati disponibili
Qualora le parti interessate non comunichino informazioni sulla suddetta situazione entro i termini fissati oppure ostacolino gravemente l'esame della situazione, possono essere elaborate conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, a norma dell'articolo 28 del regolamento di base.
Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili.
Se una parte interessata non collabora, o collabora soltanto parzialmente, e le conclusioni vengono pertanto basate, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento di base, sui dati disponibili, l'esito potrebbe risultare meno favorevole alla parte che non se avesse offerto la sua piena collaborazione.
(1) GU L 212 del 22.8.2003, pag. 1.
(2) GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del, 13.3.2004, pag. 12).
(3) Ciò vuol dire che il documento è esclusivamente per uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43) ed è un documento riservato conformemente all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio (GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1) e all'articolo 12, paragrafo 4, dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.
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22.3.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 70/4 |
Modifica, da parte della Francia, di oneri di servizio pubblico imposti su servizi aerei di linea all'interno della Francia
(2005/C 70/03)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
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1. |
A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, la Francia ha deciso di modificare gli oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei di linea tra l'aeroporto di Brest (Guipavas) e quello di Ouessant pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 120 del 23 maggio 2002. |
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2. |
Gli oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei di linea tra l'aeroporto di Brest (Guipavas) e quello di Ouessant sono indicati di seguito.
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3. |
Gli oneri di servizio pubblico sopra descritti sostituiscono, a decorrere dal 1o ottobre 2005, quelli relativi ai servizi aerei di linea tra l'aeroporto di Brest (Guipavas) e quello di Ouessant pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 120 del 23 maggio 2002. |
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22.3.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 70/5 |
Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della 93/15/EEC
(2005/C 70/04)
(Testo attinente allo SEE)
Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva
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OEN (1) |
Riferimento e titolo della norma (Documento di riferimento) |
Riferimento della norma sostituita |
Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1 |
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CEN |
EN 13630-1:2003 Esplosivi per uso civile — Micce detonati e micce di sicurezza — Parte 1: Requisiti |
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CEN |
EN 13630-2:2002 Esplosivi per usi civili — Corde di detonazione e micce di sicurezza — Parte 2: Determinazione della stabilità termica di corde di detonazione e micce di sicurezza |
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CEN |
EN 13630-3:2002 Esplosivi per usi civili — Corde di detonazione e micce di sicurezza — Parte 3: Determinazione della sensibilità all'attrito del nucleo di corde di detonazione |
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CEN |
EN 13630-4:2002 Esplosivi per usi civili — Corde di detonazione e micce di sicurezza — Parte 4: Determinazione della sensibilità all'impatto di corde di detonazione |
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CEN |
EN 13630-5:2003 Esplosivi per usi civili — Corde di detonazione e micce di sicurezza — Determinazione della sensibilità all'attrito del nucleo di corde di detonazione |
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CEN |
EN 13630-6:2002 Esplosivi per usi civili — Corde di detonazione e micce di sicurezza — Parte 6: Determinazione della resistenza alla tensione di corde di detonazione |
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CEN |
EN 13630-7:2002 Esplosivi per usi civili — Corde di detonazione e micce di sicurezza — Parte 7: Determinazione dell'affidabilità dell'accensione di corde di detonazione |
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CEN |
EN 13630-8:2002 Esplosivi per usi civili — Corde di detonazione e micce di sicurezza — Parte 8: Determinazione della resistenza all'acqua di corde di detonazione e micce di sicurezza |
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CEN |
EN 13630-9:2004 Esplosivi per usi civili — Corde di detonazione e micce di sicurezza — Parte 9: Determinazione della trasmissione di detonazione da corda di detonazione a corda di detonazione |
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CEN |
EN 13630-11:2002 Esplosivi per usi civili — Corde di detonazione e micce di sicurezza — Parte 11: Determinazione della velocità di detonazione di corde di detonazione |
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CEN |
EN 13630-12:2002 Esplosivi per usi civili — Corde di detonazione e micce di sicurezza — Parte 12: Determinazione della durata di combustione di micce di sicurezza |
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CEN |
EN 13631-2:2002 Esplosivi per usi civili — Esplosivi ad alto potenziale — Parte 2: Determinazione della stabilità termica di esplosivi |
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CEN |
EN 13631-4:2002 Esplosivi per usi civili — Esplosivi ad alto potenziale — Parte 4: Determinazione della sensibilità all'impatto di esplosivi |
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CEN |
EN 13631-5:2002 Esplosivi per usi civili — Esplosivi ad alto potenziale — Parte 5: Determinazione della resistenza all'acqua |
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CEN |
EN 13631-6:2002 Esplosivi per usi civili — Esplosivi ad alto potenziale — Parte 6: Determinazione della resistenza alla pressione idrostatica |
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CEN |
EN 13631-7:2003 Esplosivi per uso civile — Alti esplosivi — Parte 7: Determinazione della sicurezza e affidabilità a temperature estreme |
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CEN |
EN 13631-10:2003 Esplosivi per uso civile — Alti esplosivi — Parte 10: Metodo per la verifica dei mezzi di innescamento |
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CEN |
EN 13631-11:2003 Esplosivi per uso civile — Alti esplosivi — Parte 11: Determinazione della trasmissione della detonazione |
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CEN |
EN 13631-13:2003 Esplosivi per uso civile — Alti esplosivi — Parte 13: Metodo per la determinazione della massa volumica |
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CEN |
EN 13631-14:2003 Esplosivi per uso civile — Alti esplosivi — Parte 14: Metodo per la determinazione della velocità di detonazione |
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CEN |
EN 13763-1:2004 Esplosivi per uso civile — Detonatori e ritardi — Parte 1: Requisiti |
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CEN |
EN 13763-2:2002 Esplosivi per usi civili — Detonatori e relè — Parte 2: Determinazione della stabilità termica |
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CEN |
EN 13763-3:2002 Esplosivi per usi civili — Detonatori e relè — Parte 3: Determinazione della sensibilità all'impatto |
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CEN |
EN 13763-4:2003 Esplosivi per uso civile — Detonatori e ritardi — Parte 4: Determinazione della resistenza all'abrasione di reofori e di tubi di trasmissione d'onda d'urto |
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CEN |
EN 13763-5:2003 Esplosivi per uso civile — Detonatori e ritardi — Parte 5: Metodo per la determinazione della resistenza al danneggiamento da taglio di reofori e di tubi di trasmissione d'onda d'urto |
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CEN |
EN 13763-6:2003 Esplosivi per uso civile — Detonatori e ritardi — Parte 6: Metodo per la determinazione della resistenza di reofori alla rottura a basse temperature |
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CEN |
EN 13763-7:2003 Esplosivi per uso civile — Detonatori e ritardi — Parte 7: Metodo per la determinazione della resistenza meccanica di reofori di tubi di transmissione d'onda d'urto, di connettori, di aggraffature e di chiusure |
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CEN |
EN 13763-8:2003 Esplosivi per uso civile — Detonatori e ritardi — Parte 8: Metodo per la determinazione della resistenza alle vibrazioni di detonatori a fuoco |
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CEN |
EN 13763-9:2003 Esplosivi per uso civile — Detonatori e ritardi — Parte 9: Metodo per la determinazione della resistenza alla piegatura di detonatori |
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CEN |
EN 13763-11:2003 Esplosivi per uso civile — Detonatori e ritardi — Parte 11: Metodo per la determinazione della resistenza alla caduta di detonatori e di ritardi |
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CEN |
EN 13763-12:2003 Esplosivi per uso civile — Detonatori e ritardi — Parte 12: Metodo per la determinazione della resistenza alla pressione idrostatica |
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CEN |
EN 13763-13:2004 Esplosivi per uso civile — Detonatori e ritardi — Parte 13: Determinazione della resistenza alle scariche elettrostatiche di detonatori elettrici |
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CEN |
EN 13763-16:2003 Esplosivi per uso civile — Detonatori e ritardi — Parte 16: Determinazione dell'accuratezza del ritardo |
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CEN |
EN 13763-17:2003 Esplosivi per uso civile — Detonatori e ritardi — Parte 17: Determinazione della corrente di non accensione di detonatori elettrici |
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CEN |
EN 13763-18:2003 Esplosivi per uso civile — Detonatori e ritardi — Parte 18: Determinazione della corrente di accensione di detonatori elettrici collegati in serie |
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CEN |
EN 13763-19:2003 Esplosivi per uso civile — Detonatori e ritardi — Parte 19: Determinazione dell'impulso di accensione di detonatori elettrici |
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CEN |
EN 13763-20:2003 Esplosivi per usi civili — Detonatori e relè — Parte 20: Determinazione della resistenza elettrica totale di detonatori elettrici |
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CEN |
EN 13763-21:2003 Esplosivi per uso civile — Detonatori e ritardi — Parte 21: Determinazione della tensione d'arco di detonatori elettrici |
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CEN |
EN 13763-22:2003 Esplosivi per uso civile — Detonatori e ritardi — Parte 22: Determinazione della capacità, della resistenza di isolamento e della scarica di rottura dell'isolamento di reofori |
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CEN |
EN 13763-23:2002 Esplosivi per usi civili — Detonatori e relè — Parte 23: Determinazione della velocità dell'onda d'urto del tubo d'urto |
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CEN |
EN 13763-24:2002 Esplosivi per usi civili — Detonatori e relè — Parte 24: Determinazione dell'assenza di conducibilità elettrica del tubo d'urto |
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CEN |
EN 13763-25:2004 Esplosivi per uso civile — Detonatori e ritardi — Parte 25: Determinazione della capacità di trasmissione di ritardi e di connettori |
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CEN |
EN 13857-1:2003 Esplosivi per uso civile — Parte 1: Terminologia |
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CEN |
EN 13857-3:2002 Esplosivi per uso civile — Parte 3: Informazioni che devono essere fornite dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato all'utilizzatore |
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CEN |
EN 13938-3:2003 Esplosivi per uso civile — Propellenti e propellenti per razzi — Parte 3: Metodo per la determinazione della transizione da deflagrazione a detonazione |
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CEN |
EN 13938-4:2003 Esplosivi per uso civile — Propellenti e propellenti per razzi — Parte 4: Determinazione della velocità di combustione a condizioni ambientali |
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AVVERTIMENTO:
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Ogni informazione relativa alla disponibilità delle norme può essere ottenuta o presso gli organismi europei di normalizzazione o presso gli organismi nazionali di normalizzazione il cui l'elenco figura in annesso alla direttiva n. 98/34/CE (2) del Parlamento europeo e del Consiglio modificata dalla direttiva n. 98/48/CE (3). |
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La pubblicazione dei riferimenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non implica che le norme siano disponibili in tutte le lingue della Comunità. |
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Questa lista sostituisce tutte le precedenti liste pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Commissione assicura l'aggiornamento della presente lista. |
Per ulteriori informazioni, consultare il sito Europa, al seguente indirizzo:
http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/
(1) OEN: Organismo europeo di Normalizzazione:
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— |
CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels, Tel. (32-2) 550 08 11; fax (32-2) 550 08 19 (http://www.cenorm.be) |
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— |
CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels, Tel. (32-2) 519 68 71; fax (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org) |
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— |
ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tel. (33) 492 94 42 00; fax (33) 493 65 47 16, (http://www.etsi.org) |
Nota 1: In genere la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro («dow»), fissata dall'organismo europeo di normalizzazione, ma è bene richiamare l'attenzione di coloro che utilizzano queste norme sul fatto che in alcuni casi eccezionali può avvenire diversamente.
Nota 3: In caso di modifiche, la Norma cui si fa riferimento è la EN CCCCC:YYYY, comprensiva delle sue precedenti eventuali modifiche, e la nuova modifica citata. La norma sostituita (colonna 4) perciò consiste nella EN CCCCC:YYYY e nelle sue precedenti eventuali modifiche, ma senza la nuova modifica citata. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva.
(2) GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.
(3) GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18.
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22.3.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 70/9 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni
(2005/C 70/05)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Data della decisione:
Stato membro: Regno Unito
N. dell'aiuto: N 144/2004
Denominazione: Proroga del regime di aiuti Viridian Growth Fund
Obiettivo: Capitale di rischio per le PMI
Durata:
Altre informazioni: Il testo della decisione nella lingua facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
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22.3.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 70/10 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.3766 — Nordic Capital/Leaf Int)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(2005/C 70/06)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
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1. |
In data 14.3.2005 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Nordic Capital Fund V («Nordic Capital V», Jersey) appartenente al gruppo Nordic Capital acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo in comune dell'impresa Leaf International BV («Leaf»,Paesi Bassi) attualmente controllata unicamente da CVC Capital Partners Sàrl («CVC», Lussemburgo) mediante acquisto di azioni o quote. |
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2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 (2) del Consiglio, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
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4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (fax n. +32/2/2964301 o 2967244) o per posta, indicando il riferimento COMP/M. 3766 — Nordic Capital/Leaf Int., al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
(2) Disponibile al pubblico sul sito della DG Concorrenza:
http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/legislation/consultation/simplified_tru.pdf.
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22.3.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 70/11 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso n. COMP/M.3584 — Hutchison Whampoa/North DN)
(2005/C 70/07)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Il 10/03/2005 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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— |
sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore |
|
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n. 32005M3584. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex) |
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22.3.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 70/11 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso n. COMP/M.3579 — WPP/Grey)
(2005/C 70/08)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Il 24/01/2005 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n. 32005M3579. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex) |
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22.3.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 70/12 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.3769 — The Coca-Cola Company/Coca-Cola Hellenic Bottling Company/Multon)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(2005/C 70/09)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
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1. |
In data 15/3/2005 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese The Coca-Cola Company («TCCC», USA) e Coca-Cola Hellenic Bottling Company S.A. («CCHBC», Grecia) acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo in comune dell'impresa Multon (Federazione Russa) mediante acquisto di azioni o quote. |
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2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 (2) del Consiglio, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
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4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (fax n. +32/2/2964301 o 2967244) o per posta, indicando il riferimento COMP/M. M.3769 — The Coca-Cola Company/Coca-Cola Hellenic Bottling Company/Multon, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
(2) Disponibile al pubblico sul sito della DG Concorrenza:
http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/legislation/consultation/simplified_tru.pdf.
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22.3.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 70/13 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.3755 — Nordic Capital/Nycomed)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(2005/C 70/10)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
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1. |
In data 14/3/2005 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Nordic Capital Fund V («Nordic Capital V», Jersey) appartenente al gruppo Nordic Capital Fund acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo in comune dell'impresa Nycomed («Nycomed», Danimarca) attualmente controllata congiuntamente da Credit Suisse Group («CSG») e Blackstone mediante acquisto di azioni o quote. CSG manterrà il controllo in comune di Nycomed. |
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2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 (2) del Consiglio, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
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4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (fax n. +32/2/2964301 o 2967244) o per posta, indicando il riferimento COMP/M.3755 — Nordic Capital/Nycomed, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
(2) Disponibile al pubblico sul sito della DG Concorrenza:
http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/legislation/consultation/simplified_tru.pdf.
III Informazioni
Commissione
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22.3.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 70/14 |
F-Quimper: Esercizio di servizi aerei di linea
Bando di gara pubblicato dalla Francia ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio per l'esercizio di servizi aerei di linea tra l'aeroporto di Brest (Guipavas) e l'aeroporto di Ouessant
(2005/C 70/11)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
1. Introduzione: A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23.7.1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, la Francia ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea tra l'aeroporto di Brest (Guipavas) e quello di Ouessant. Le norme prescritte dagli oneri di servizio pubblico sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. C 70 del 22.3.2005.
Se entro l'1.9.2005 nessun vettore avrà istituito o sarà in procinto di istituire servizi aerei di linea tra l'aeroporto di Brest (Guipavas) e quello di Ouessant conformemente agli oneri di servizio pubblico imposti e senza corrispettivo finanziario, la Francia, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) del regolamento citato, limiterà l'accesso alla rotta in questione a un unico vettore e indirà una gara per l'affidamento di questi servizi a decorrere dall'1.10.2005.
2. Oggetto della gara d'appalto: Oggetto della gara d'appalto è la fornitura, a decorrere dall'1.10.2005, di servizi aerei di linea tra l'aeroporto di Brest (Guipavas) e quello di Ouessant, conformemente agli oneri di servizio pubblico imposti su tale rotta e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. C 70 del 22.3.2005.
3. Partecipazione: La partecipazione è aperta a tutti i vettori aerei titolari di una licenza di esercizio valida, rilasciata da uno Stato membro ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23.7.1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei.
4. Procedura: La presente gara d'appalto è soggetta alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere d), e), f), g), h) e i) del regolamento (CEE) n. 2408/92.
5. Fascicolo di gara: Il fascicolo di gara completo, comprendente il capitolato dell'appalto e la convenzione di concessione di servizio pubblico nonché l'allegato tecnico (testo degli oneri di servizio pubblico apparso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea) può essere richiesto gratuitamente al seguente indirizzo:
Conseil général du Finistère, direction des déplacements, routes et bâtiments, Kervir-Izella, Zone industrielle de l'Hippodrome, 8, rue de Kerhuel, F-29196 Quimper Cedex. Tel.: (33) 2 98 76 21 77. Fax: (33) 2 98 76 25 80. E-mail: christiane.rannou@cg29.fr.
6. Corrispettivo finanziario: Le offerte devono indicare espressamente la somma richiesta a titolo di corrispettivo per l'esercizio dei servizi in questione nei tre anni successivi alla data prevista per l'inizio della prestazione dei servizi (con ripartizione annuale). L'importo esatto del corrispettivo sarà determinato retroattivamente ogni anno, sulla base delle spese e delle entrate effettivamente generate dal servizio, nei limiti dell'importo indicato nell'offerta. Tale limite massimo può essere riveduto soltanto in caso di mutamento imprevedibile delle condizioni di esercizio.
I versamenti annuali sono effettuati mediante acconti e un conguaglio a saldo. Il versamento del saldo è effettuato previa approvazione dei conti del vettore relativi alla rotta in questione e previa verifica della prestazione del servizio alle condizioni previste al punto 8.
In caso di recesso anticipato dal contratto si applicano con la massima tempestività le disposizioni del punto 8 per consentire il versamento al vettore del saldo del corrispettivo finanziario dovuto; se opportuno, il limite massimo di cui al primo comma viene ridotto proporzionalmente alla durata effettiva dell'esercizio.
7. Durata del contratto: La durata della convenzione di concessione di servizio pubblico è di tre anni a decorrere dalla data prevista per l'inizio della prestazione dei servizi aerei indicata al punto 2 del presente bando di gara.
8. Verifica della prestazione del servizio e dei conti del vettore: La prestazione del servizio e la contabilità analitica del vettore riguardo alla rotta considerata sono esaminate almeno una volta l'anno, di concerto con il vettore.
9. Recesso dal contratto e preavviso: Le parti possono recedere anticipatamente dal contratto soltanto con un preavviso di sei mesi. In caso di inosservanza di un onere di servizio pubblico da parte del vettore, si considera che il vettore abbia esercitato il recesso senza preavviso se non ha ripreso il servizio in maniera conforme agli oneri di servizio pubblico entro un mese dalla data dell'intimazione ad adempiere.
10. Riduzione del corrispettivo finanziario: L'inosservanza, da parte del vettore, del preavviso di cui al punto 9 è sanzionata con un'ammenda amministrativa in applicazione dell'articolo R. 330-20 del codice francese dell'aviazione civile, oppure con una riduzione del corrispettivo finanziario calcolata in base al numero di mesi di mancato preavviso e al deficit effettivo del servizio nell'anno considerato; tale riduzione non deve essere comunque superiore al corrispettivo finanziario massimo di cui al punto 6.
In caso di grave inadempimento degli oneri di servizio pubblico il contratto può essere risolto come se il vettore non avesse rispettato l'obbligo di preavviso.
Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo R. 330-20 del codice francese dell'aviazione civile, in caso di inadempimento parziale degli oneri di servizio pubblico il corrispettivo massimo previsto al punto 6 viene debitamente ridotto. Tale riduzione tiene conto, se opportuno, del numero di voli annullati per ragioni imputabili al vettore, del numero di voli effettuati con una capacità inferiore a quella richiesta, del numero di voli effettuati senza rispettare gli oneri di servizio pubblico in materia di scali, del numero di giorni in cui non sono stati rispettati gli oneri di servizio pubblico circa le ore di permanenza a destinazione, le tariffe applicate o l'uso di sistemi informatici di prenotazione.
11. Presentazione delle offerte: Le offerte devono essere inviate per posta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso fa fede il timbro postale, oppure consegnate a mano dietro rilascio di una ricevuta, non oltre sei settimane a decorrere dal giorno della pubblicazione del presente bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, entro le ore 17.00 (ora locale), al seguente indirizzo:
Conseil général du Finistère, direction des déplacements, routes et bâtiments, Kervir-Izella, Zone industrielle de l'Hippodrome, 8, rue de Kerhuel, F-29196 Quimper Cédex. Tel.: (33) 2 98 76 21 77. Fax: (33) 2 98 76 25 80. E-mail: christiane.rannou@cg29.fr.
12. Validità del bando: In conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2408/92, il presente bando vale a condizione che nessun vettore aereo comunitario presenti, entro l'1.9.2005, un programma di esercizio del collegamento in questione a decorrere dall'1.10.2005 conformemente agli oneri di servizio pubblico imposti e senza alcun corrispettivo finanziario.