ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 57

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

48o anno
5 marzo 2005


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Comunicazioni

 

Corte di giustizia

 

CORTE DI GIUSTIZIA

2005/C 057/1

Sentenza della Corte (Seduta Plenaria), 18 gennaio 2005, nella causa C-257/01: Commissione delle Comunità europee contro Consiglio dell'Unione europea (Regolamenti (CE) nn. 789/2001 e 790/2001 — Politica dei visti — Controllo e sorveglianza alle frontiere — Art. 202 CE — Competenze di esecuzione riservate al Consiglio — Aggiornamento riservato agli Stati membri — Casi specifici — Obbligo di motivazione)

1

2005/C 057/2

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 20 gennaio 2005, nel procedimento C-464/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof): Johann Gruber contro Bay Wa AG (Convenzione di Bruxelles — Art. 13, primo comma — Condizioni di applicazione — Nozione di contratti conclusi da consumatori — Acquisto di tegole da parte di un agricoltore per la copertura di una fattoria ad uso in parte privato ed in parte professionale)

1

2005/C 057/3

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 20 gennaio 2005, nel procedimento C-27/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Innsbruck): Petra Engler contro Janus Versand GmbH (Convenzione di Bruxelles — Domanda d'interpretazione degli artt. 5, punti 1 e 3, nonché 13, primo comma, punto 3 — Diritto del consumatore destinatario di una pubblicità ingannevole di esigere in giudizio il premio apparentemente vinto — Qualificazione — Azione di natura contrattuale contemplata dall'art. 13, primo comma, punto 3, o dall'art. 5, punto 1, ovvero derivante da delitto contemplata dall'art. 5, punto 3 — Presupposti)

2

2005/C 057/4

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 13 gennaio 2005, nella causa C-145/02 [domanda di pronuncia pregiudiziale dal Bundesverwaltungsgericht (Germania)] Land Nordrhein-Westfalen contro Denkavit Futtermittel GmbH (Libera circolazione delle merci — Direttiva 70/524/CEE — Artt. 28 CE e 30 CE — Additivi — Armonizzazione delle disposizioni nazionali per quanto riguarda il contenuto di vitamina D negli alimenti per animali — Normativa di uno Stato membro che vieta l'importazione di alimenti per animali regolarmente prodotti in un altro Stato membro, il cui contenuto di vitamina D3 supera quello autorizzato in tale primo Stato)

3

2005/C 057/5

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 13 gennaio 2005, nella causa C-174/02 [domanda di pronuncia pregiudiziale dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi] (Aiuti concessi dagli Stati — Art. 93, n. 3, del Trattato CE (divenuto art. 88, n. 3, CE) — Progetto di aiuto — Divieto di dare esecuzione alle misure progettate anteriormente alla decisione finale della Commissione — Ambito del divieto nell'ipotesi di aiuti consistenti in un'esenzione fiscale — Individuazione dei soggetti legittimati a eccepire un'eventuale violazione)

3

2005/C 057/6

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 13 gennaio 2005, nel procedimento C-175/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden): F. J. Pape contro Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (Aiuti di Stato — Art. 93, n. 3 del Trattato CE (divenuto art. 88, n. 3, CE) — Progetto di aiuto — Divieto di dare esecuzione alle misure progettate prima della decisione finale della Commissione — Tassa in parte destinata a finanziare l'aiuto — Tassa istituita prima dell'applicazione dell'aiuto)

4

2005/C 057/7

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 20 gennaio 2005, nella causa C-225/02 [domanda di pronuncia pregiudiziale dallo Juzgado de lo Social n. 3 de Orense (Spagna)]: Rosa García Blanco contro Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) (Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Vecchiaia — Disoccupazione — Periodi di assicurazione minimi — Periodi di assicurazione utili ai fini del calcolo dell'entità delle prestazioni, ma non ai fini dell'acquisizione del diritto a tali prestazioni — Periodi di disoccupazione — Cumulo)

4

2005/C 057/8

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 20 gennaio 2005, nella causa C-302/02 [domanda di pronuncia pregiudiziale dall'Oberster Gerichtshof (Austria)]: nel procedimento avviato in nome e per conto di: Nils Laurin Effing (Prestazioni familiari — Alimenti concessi da uno Stato membro a titolo di anticipo a favore di figli minorenni — Figli di detenuti — Requisiti ai fini della concessione degli alimenti — Detenuto trasferito in un altro Stato membro ai fini dell'espiazione della pena — Art. 12 CE — Artt. 3 e 13 del regolamento (CEE) n. 1408/71)

5

2005/C 057/9

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 20 gennaio 2005, nella causa C-448/02: Repubblica ellenica contro Commissione delle Comunità europee (FEAOG — Liquidazione dei conti — Esercizio 1995 — Seminativi)

5

2005/C 057/0

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 11 gennaio 2005, nel procedimento C-26/03 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Naumburg (Germania)]: Stadt Halle, RPL Recyclingpark Lochau GmbH contro Arbeitsgemeinschaft Thermische Restabfall- und Energieverwertungsanlage TREA Leuna (Direttiva 92/50/CEE — Appalti pubblici di servizi — Affidamento senza pubblica gara d'appalto — Affidamento dell'appalto ad una società mista pubblico-privata — Tutela giurisdizionale — Direttiva 89/665/CEE)

6

2005/C 057/1

Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 13 gennaio 2005, nella causa C-38/03, Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio (Inadempimento di uno Stato — Art. 28 CE — Misure di effetto equivalente — Sedie a rotelle — Ammissione al sistema di rimborso da parte della sicurezza sociale)

6

2005/C 057/2

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 20 gennaio 2005, nella causa C-74/03 [domanda di pronuncia pregiudiziale dall'Østre Landsret (Danimarca)] (Medicinali — Autorizzazione di immissione sul mercato — Procedimento abbreviato — Prodotti essenzialmente simili — Sostanza attiva in diverse forme di sali — Documentazione supplementare)

7

2005/C 057/3

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 13 gennaio 2005, nel procedimento C-117/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato): Società Italiana Dragaggi SpA e altri contro Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia (Direttiva 92/43/CEE — Conservazione degli habitat naturali — Fauna e flora selvatiche — Elenco nazionale dei siti atti ad essere individuati quali siti di importanza comunitaria — Misure di conservazione)

7

2005/C 057/4

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 20 gennaio 2005, nel procedimento C-245/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État): Merck, Sharp & Dohme BV contro État belge (Direttiva 89/105/CEE — Medicinali per uso umano — Domanda d'iscrizione nell'elenco positivo — Natura del termine per la risposta — Perentorietà — Conseguenze del superamento del termine)

8

2005/C 057/5

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 13 gennaio 2005, nella causa C-254/03 P: Eduardo Vieira SA contro Commissione delle Comunità europee (Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Pesca — Accordo di pesca con l'Argentina — Contributo finanziario comunitario — Riduzione)

8

2005/C 057/6

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 20 gennaio 2005, nella causa C-296/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Conseil d'État): Glaxosmithkline SA contro Stato belga (Direttiva 89/105/CEE — Medicinali per uso umano — Domanda d'iscrizione in un elenco positivo — Natura del termine per la risposta — Perentorietà — Conseguenze del superamento del termine in caso di annullamento di una decisione di rifiuto)

9

2005/C 057/7

Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 20 gennaio 2005, nella causa C-300/03 [domanda di pronuncia pregiudiziale dallo Hessisches Finanzgericht, Kassel (Germania)]: Honeywell Aerospace GmbH contro Hauptzollamt Gießen (Transito comunitario — Nascita di un'obbligazione doganale in occasione di infrazioni o di irregolarità — Conseguenze della mancata indicazione all'obbligato principale del termine per fornire la prova del luogo dell'infrazione o dell'irregolarità)

9

2005/C 057/8

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 20 gennaio 2005, nella causa C–306/03 [domanda di pronuncia pregiudiziale dallo Juzgado de lo Social n. 3 di Orense (Spagna)] Cristalina Salgado Alonso contro Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) (Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Artt. 12 CE, 39 CE e 42 CE — Artt. 45 e 48, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71 — Vecchiaia e morte — Disoccupazione — Periodi minimi di assicurazione — Periodi di assicurazione presi in considerazione ai fini del calcolo dell'ammontare delle prestazioni, ma non del riconoscimento del diritto a tali prestazioni — Periodi di disoccupazione — Cumulo)

10

2005/C 057/9

Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 16 dicembre 2004, nella causa C-313/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 1999/63/CE — Mancata trasposizione entro il termine prescritto — Mancata comunicazione dei provvedimenti di attuazione)

10

2005/C 057/0

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 13 gennaio 2005, nel procedimento C-356/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof): Elisabeth Mayer contro Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (Parità di trattamento tra uomini e donne — Congedo di maternità — Acquisto di diritti previdenziali)

11

2005/C 057/1

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 20 gennaio 2005, nel procedimento C-412/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Regeringsrätten): Hotel Scandic Gåsabäck AB contro Riksskatteverket (Sesta direttiva IVA — Artt. 2, 5, n. 6, e 6, n. 2 — Distribuzione di pasti nella mensa di una società al prezzo inferiore a quello di costo — Base imponibile)

11

2005/C 057/2

Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 13 gennaio 2005, nella causa C-32/04: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese (Inadempimento da parte di uno Stato — Direttiva 2001/58/CE — Mancata trasposizione nel termine prescritto)

12

2005/C 057/3

Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 13 gennaio 2005, nella causa C-61/04: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2000/76/CE — Incenerimento dei rifiuti — Mancata trasposizione)

12

2005/C 057/4

Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 20 gennaio 2005, nella causa C–101/04 [domanda di pronuncia pregiudiziale dall'Arbeidsrechtbank Gent (Belgio)]: Roger Noteboom contro Rijksdienst voor Pensioenen (Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Prestazioni di vecchiaia — Assegno per le vacanze concesso al beneficiario di una pensione di anzianità — Lavoratore frontaliero disoccupato avente diritto ad un regime pensionistico)

13

2005/C 057/5

Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 20 gennaio 2005, nella causa C-198/04: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese (Inadempimento di uno Stato — Direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE — Riconoscimento dei diplomi — Professioni regolamentate — Guida turistica)

13

2005/C 057/6

Causa C-500/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf il 29 novembre 2004 nel procedimento Proxxon GmbH contro Oberfinanzdirektion Köln

14

2005/C 057/7

Causa C-504/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Schwerin con ordinanza 9 gennaio 2004, nel procedimento Agrarproduktion Stäbelow GmbH contro Landrat des Landkreises Bad Doberan

14

2005/C 057/8

Causa C-513/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent con ordinanza 1o dicembre 2004 nel procedimento Mark Kerckhaert e Bernadette Morres contro Stato belga

14

2005/C 057/9

Causa C-514/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te Amsterdam con ordinanza 30 novembre 2004, nel procedimento Uroplasty B.V. contro Hoofd van het Douanedistrict Rotterdam

15

2005/C 057/0

Causa C-518/04: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, proposto il 21 dicembre 2004

15

2005/C 057/1

Causa C-519/04 P: Ricorso dei sigg. D. Meca-Medina e I. Majcen avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) 30 settembre 2004, nella causa T-313/02, D. Meca-Medina e I. Majcen/Commissione delle Comunità europee, sostenuta dalla Repubblica di Finlandia, proposto il 22 dicembre 2004

16

2005/C 057/2

Causa C-520/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Korkein hallinto-oikeus con ordinanza 20 dicembre 2004 nel procedimento Pirkko Marjatta Turpeinen contro Uudenmaan verovirasto (amministrazione tributaria di Uusimaa)

17

2005/C 057/3

Causa C-522/04: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno del Belgio, presentato il 23 dicembre 2004

17

2005/C 057/4

Causa C-523/04: Ricorso proposto il 23 dicembre 2004 dalla Commissione delle Comunità europee contro il Regno dei Paesi Bassi

19

2005/C 057/5

Causa C-524/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division con ordinanza 21 dicembre 2004, nel procedimento Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation contro Commissioners of Inland Revenue

20

2005/C 057/6

Causa C-1/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dall'Utlänningsnämnd con ordinanza 30 dicembre 2004 nel procedimento Jia, Yunying contro Migrationsverk

22

2005/C 057/7

Causa C-4/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Verwaltungsgericht Aachen con ordinanza 29 dicembre 2004 nel procedimento Hasan Güzeli contro Oberbürgermeister der Stadt Aachen

23

2005/C 057/8

Cancellazione dal ruolo della causa C-11/03

23

2005/C 057/9

Cancellazione dal ruolo della causa C-10/04

23

2005/C 057/0

Cancellazione dal ruolo della causa C-13/04

24

2005/C 057/1

Cancellazione dal ruolo della causa C-307/04 P

24

 

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

2005/C 057/2

Causa T-453/04: Ricorso del Dr. Peter Lesetar contro la Commissione delle Comunità europee presentato il 22 settembre 2004

25

2005/C 057/3

Causa T-455/04: Ricorso della sig.ra D. Beyatli e del sig. A. Cancan contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 18 novembre 2004

25

2005/C 057/4

Causa T-461/04: Ricorso della Imagination Technologies Ltd contro l'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (marchi, disegni e modelli) proposto il 1o dicembre 2004

26

2005/C 057/5

Causa T-465/04: Ricorso della European Dynamics SA contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 25 novembre 2004

26

2005/C 057/6

Causa T-468/04: Ricorso della Kenzo Takada contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), presentato il 19 novembre 2004

27

2005/C 057/7

Causa T-470/04: Ricorso di Thomas Peykercontro la Commissione delle Comunità europee proposto il 19 novembre 2004

28

2005/C 057/8

Causa T-471/04: Ricorso del sig. Georgios Karatzoglou contro l'Agenzia Europea per la ricostruzione, presentato il 6 dicembre 2004

28

2005/C 057/9

Causa T-472/04: Ricorso del sig. Vassilios Tsarnavas contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 20 novembre 2004

29

2005/C 057/0

Causa T-480/04: Ricorso della società Chr. Muller Touw B.V. e A&C Braid and Rope Co. Pvt. Ltd contro il Consiglio delle Comunità europee, presentato il 14 dicembre 2004

29

2005/C 057/1

Causa T-481/04: Ricorso della Advance Magazine Publishers Inc., contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), presentato il 10 dicembre 2004

30

2005/C 057/2

Causa T-482/04: Ricorso della Komsa Kommunikation Sachsen AG contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, modelli e disegni) UAMI, proposto il 13 dicembre 2004

30

2005/C 057/3

Causa T-484/04: Ricorso di François Pilat contro il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee, presentato il 9 dicembre 2004

31

2005/C 057/4

Causa T-485/04: Ricorso dell'Association Coopération des Bibliothèques de Bretagne (COBB) contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 10 dicembre 2004

32

2005/C 057/5

Causa T-486/04: Ricorso del sig. Christos Michail SA contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 13 dicembre 2004

32

2005/C 057/6

Causa T-487/04: Ricorso della Falcon Sporting Goods AG contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (disegni, marchi e modelli) (UAMI), proposto il 15 dicembre 2004

33

2005/C 057/7

Causa T-488/04: Ricorso della Falcon Sporting Goods AG contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), presentato il 15 dicembre 2004

33

2005/C 057/8

Causa T-494/04: Ricorso della sig.ra Wineke Neirinck contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 22 dicembre 2004

34

2005/C 057/9

Causa T-495/04: Ricorso della Belfass contro Consiglio dell'Unione europea, presentato il 23 dicembre 2004

34

2005/C 057/0

Causa T-498/04: Ricorso della Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co., Ltd contro il Consiglio delle Comunità europee, presentato il 23 dicembre 2004

35

2005/C 057/1

Causa T-499/04: Ricorso proposto il 23 dicembre 2004 dalla Hammarplast AB contro l'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

36

2005/C 057/2

Causa T-502/04: Ricorso del sig. Stéphane Lopparelli contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 24 dicembre 2004

36

2005/C 057/3

Causa T-503/04: Ricorso del sig. José Pedro Pessoa e Costa contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 27 dicembre 2004

37

2005/C 057/4

Causa T-504/04: Ricorso della S.p.a. Navigazione Libera del Golfo contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 29 dicembre 2004

37

2005/C 057/5

Causa T-4/05: Ricorso del sig. Guido Strack contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 4 gennaio 2005

39

2005/C 057/6

Causa T-7/05: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro l'impresa PARTHENON A.E., proposto l'11 gennaio 2005

39

2005/C 057/7

Causa T-15/05: Ricorso del sig. Wim De Waele contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 18 gennaio 2005

40

2005/C 057/8

Cancellazione dal ruolo della causa T-313/01

40

2005/C 057/9

Cancellazione dal ruolo della causa T-386/03

40

2005/C 057/0

Cancellazione dal ruolo della causa T-103/04

41

2005/C 057/1

Cancellazione dal ruolo della causa T-324/04 R

41

 

III   Informazioni

2005/C 057/2

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europeaGU C 45 del 19.2.2005

42

IT

 


I Comunicazioni

Corte di giustizia

CORTE DI GIUSTIZIA

5.3.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 57/1


SENTENZA DELLA CORTE

(Seduta Plenaria)

18 gennaio 2005

nella causa C-257/01: Commissione delle Comunità europee contro Consiglio dell'Unione europea (1)

(«Regolamenti (CE) nn. 789/2001 e 790/2001 - Politica dei visti - Controllo e sorveglianza alle frontiere - Art. 202 CE - Competenze di esecuzione riservate al Consiglio - Aggiornamento riservato agli Stati membri - Casi specifici - Obbligo di motivazione»)

(2005/C 57/01)

Lingua processuale: l'inglese

Nella causa C-257/01, avente ad oggetto un ricorso di annullamento ai sensi dell'art. 230 CE, proposto il 3 luglio 2001, Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.re D. Maidani e C. O'Reilly), sostenuta da: Regno dei Paesi Bassi (agente: sig.ra H.G. Sevenster) contro Consiglio dell'Unione europea (agenti: sig.ra E. Finnegan e sig. I. Díez Parra), sostenuto da: Regno di Spagna (agente: sig.ra R. Silva de Lapuerta), la Corte (seduta plenaria), composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas e K. Lenaerts, presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann, J.-P. Puissochet e R. Schintgen (relatore), dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr e J.N. Cunha Rodrigues, giudici; avvocato generale: sig. P. Léger, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 18 gennaio 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.


(1)  GU C 245 dell'1.9.2001.


5.3.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 57/1


SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

20 gennaio 2005

nel procedimento C-464/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof): Johann Gruber contro Bay Wa AG (1)

(«Convenzione di Bruxelles - Art. 13, primo comma - Condizioni di applicazione - Nozione di “contratti conclusi da consumatori” - Acquisto di tegole da parte di un agricoltore per la copertura di una fattoria ad uso in parte privato ed in parte professionale»)

(2005/C 57/02)

Lingua processuale: il tedesco

Nel procedimento C-464/01, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi del Protocollo 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale proposta dall'Oberster Gerichtshof (Austria), con ordinanza 8 novembre 2001, pervenuta alla Corte il 4 dicembre 2001 nella causa dinanzi ad esso pendente tra, Johann Gruber e Bay Wa AG, la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di Sezione, C. Gulmann, R. Schintgen (relatore), G. Arestis e J. Klučka, giudici; avvocato generale: sig. F.G. Jacobs; cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato, il 20 gennaio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Le regole di competenza stabilite dalla Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all'adesione della Repubblica ellenica, dalla Convenzione 26 maggio 1989, relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, e dalla Convenzione 29 novembre 1996, relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, devono essere interpretate nel modo seguente:

un soggetto che ha stipulato un contratto relativo ad un bene destinato ad un uso in parte professionale ed in parte estraneo alla sua attività professionale non ha il diritto di avvalersi del beneficio delle regole di competenza specifiche previste dagli artt. 13-15 della detta convenzione, a meno che l'uso professionale sia talmente marginale da avere un ruolo trascurabile nel contesto globale dell'operazione di cui trattasi, essendo irrilevante a tale riguardo il fatto che predomini l'aspetto extraprofessionale;

spetta al giudice adito decidere se il contratto in questione sia stato concluso per soddisfare, in misura non trascurabile, esigenze attinenti all'attività professionale del soggetto di cui trattasi ovvero se, al contrario, l'uso professionale rivestisse solo un ruolo insignificante;

a tal fine il giudice deve prendere in considerazione tutti gli elementi di fatto rilevanti che risultano oggettivamente dal fascicolo; non occorre invece tener conto di circostanze o di elementi di cui la controparte avrebbe potuto prendere conoscenza al momento della conclusione del contratto, a meno che il soggetto che fa valere lo status di consumatore non si sia comportato in modo tale da far legittimamente sorgere l'impressione, nella controparte contrattuale, di agire con finalità professionali.


(1)  GU C 56 del 2.3.2002.


5.3.2005   

IT

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C 57/2


SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

20 gennaio 2005

nel procedimento C-27/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Innsbruck): Petra Engler contro Janus Versand GmbH (1)

(«Convenzione di Bruxelles - Domanda d'interpretazione degli artt. 5, punti 1 e 3, nonché 13, primo comma, punto 3 - Diritto del consumatore destinatario di una pubblicità ingannevole di esigere in giudizio il premio apparentemente vinto - Qualificazione - Azione di natura contrattuale contemplata dall'art. 13, primo comma, punto 3, o dall'art. 5, punto 1, ovvero derivante da delitto contemplata dall'art. 5, punto 3 - Presupposti»)

(2005/C 57/03)

Lingua processuale: il tedesco

Nel procedimento C-27/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi del Protocollo 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione, da parte della Corte di giustizia, della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dall'Oberlandesgericht Innsbruck (Austria), con decisione 14 gennaio 2002, pervenuta in cancelleria il 31 gennaio 2002, nella causa: Petra Engler contro Janus Versand GmbH, la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann e R. Schintgen (relatore), giudici; avvocato generale: sig. F.G. Jacobs; cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato, il 20 gennaio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Le norme in materia di competenza enunciate dalla Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all'adesione della Repubblica ellenica, dalla Convenzione 26 maggio 1989, relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, e dalla Convenzione 29 novembre 1996, relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia devono essere interpretate nel modo seguente:

l'azione giudiziaria con la quale un consumatore mira a far condannare, ai sensi della normativa dello Stato contraente nel cui territorio è domiciliato, una società di vendita per corrispondenza, avente sede in un altro Stato contraente, alla consegna di un premio da esso apparentemente vinto è di natura contrattuale, ai sensi dell'art 5, punto 1, della detta Convenzione, purché, da un lato, la detta società, al fine di indurre il consumatore a stipulare un contratto, gli abbia inviato una missiva che lo designa per nome idonea a suscitare l'impressione che gli verrà attribuito un premio nell'ipotesi in cui restituisca il «buono di pagamento» allegato a tale lettera e purché, d'altro lato, il detto consumatore accetti le condizioni stipulate dal venditore e reclami effettivamente il versamento della vincita promessa;

per contro, quand'anche tale missiva contenga inoltre un catalogo pubblicitario di prodotti della stessa società accompagnato da un modulo di «domanda di prova senza impegno», la duplice circostanza che l'attribuzione del premio non dipenda dall'ordinativo di merci e che il consumatore non abbia in effetti effettuato il detto ordinativo è irrilevante ai fini dell'interpretazione supra menzionata.


(1)  GU C 109 del 4.5.2002.


5.3.2005   

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C 57/3


SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

13 gennaio 2005

nella causa C-145/02 [domanda di pronuncia pregiudiziale dal Bundesverwaltungsgericht (Germania)] Land Nordrhein-Westfalen contro Denkavit Futtermittel GmbH (1)

(Libera circolazione delle merci - Direttiva 70/524/CEE - Artt. 28 CE e 30 CE - Additivi - Armonizzazione delle disposizioni nazionali per quanto riguarda il contenuto di vitamina D negli alimenti per animali - Normativa di uno Stato membro che vieta l'importazione di alimenti per animali regolarmente prodotti in un altro Stato membro, il cui contenuto di vitamina D3 supera quello autorizzato in tale primo Stato)

(2005/C 57/04)

Lingua processuale: il tedesco

Nella causa C-145/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Bundesverwaltungsgericht (Germania), con ordinanza del 31 gennaio 2002, registrata in cancelleria il 18 aprile 2002, nel procedimento dinanzi ad esso pendente tra Land Nordrhein-Westfalen contro Denkavit Futtermittel GmbH, la Corte (Prima Sezione),composta dai sigg. P. Jann, presidente di sezione, A. Rosas (relatore) e S. von Bahr, giudici, avvocato generale: sig. A. Tizzano, cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato il 13 gennaio 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Il combinato disposto degli artt. 12 e 19 della direttiva del Consiglio 23 novembre 1970, 70/524/CEE, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali, come modificata dalla direttiva del Consiglio 29 novembre 1984, 84/587/CEE, deve essere interpretato nel senso che tali norme ostano ad una misura con cui uno Stato membro vieta la commercializzazione sul suo territorio di un alimento complementare per animali regolarmente prodotto in un altro Stato membro, conformemente all'art. 12, n. 1, della detta direttiva, a causa del suo contenuto di vitamina D.


(1)  GU C 144 del 15.6.2002.


5.3.2005   

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C 57/3


SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

13 gennaio 2005

nella causa C-174/02 [domanda di pronuncia pregiudiziale dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi] (1)

(Aiuti concessi dagli Stati - Art. 93, n. 3, del Trattato CE (divenuto art. 88, n. 3, CE) - Progetto di aiuto - Divieto di dare esecuzione alle misure progettate anteriormente alla decisione finale della Commissione - Ambito del divieto nell'ipotesi di aiuti consistenti in un'esenzione fiscale - Individuazione dei soggetti legittimati a eccepire un'eventuale violazione)

(2005/C 57/05)

Lingua processuale: l'olandese

Nella causa C-174/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi), con ordinanza 8 marzo 2002, pervenuta alla Corte il 13 maggio 2002, nel procedimento tra Streekgewest Westelijk Noord-Brabant e Staatssecretaris van Financiën, la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. A. Rosas, K. Lenaerts, S. von Bahr e K. Schiemann (relatore), giudici, avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed, cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato il 13 gennaio 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

L'art. 93, n. 3, ultima frase, del Trattato CE (divenuto art. 88, n. 3, ultima frase, CE) dev'essere interpretato nel senso che tale disposizione può essere invocata da un singolo assoggettato ad una tassa che costituisca parte integrante di una misura di aiuto e venga riscossa in violazione del divieto di esecuzione previsto dalla disposizione medesima, indipendentemente dal fatto che egli sia o meno leso dalla distorsione della concorrenza conseguente alla misura di aiuto.

2)

L'art. 93, n. 3, ultima frase, del Trattato va interpretato nel senso che il divieto ivi contenuto si applica ad una tassa solamente qualora sussista un vincolo di destinazione tra il gettito della tassa e la misura di aiuto di cui trattasi. La circostanza che l'aiuto venga concesso sotto forma di esenzione fiscale o il fatto che la perdita di introiti fiscali in conseguenza di tale esenzione, ai fini delle stime di bilancio dello Stato membro di cui trattasi, venga compensata con un aumento della tassa, non sono di per sé sufficienti a far sorgere il detto vincolo.


(1)  GU C 169 del 13.7.2002.


5.3.2005   

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C 57/4


SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

13 gennaio 2005

nel procedimento C-175/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden): F. J. Pape contro Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (1)

(«Aiuti di Stato - Art. 93, n. 3 del Trattato CE (divenuto art. 88, n. 3, CE) - Progetto di aiuto - Divieto di dare esecuzione alle misure progettate prima della decisione finale della Commissione - Tassa in parte destinata a finanziare l'aiuto - Tassa istituita prima dell'applicazione dell'aiuto»)

(2005/C 57/06)

Lingua processuale: l'olandese

Nel procedimento C-175/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi), con decisione 8 marzo 2002, pervenuta in cancelleria il 13 maggio 2002, nel procedimento F. J. Pape contro Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. A. Rosas, K. Lenaerts, S. von Bahr e K. Schiemann (relatore), giudici; avvocato generale: sig. L. A. Geelhoed; cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato, il 13 gennaio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Il divieto di esecuzione previsto dall'art. 93, n. 3, ultima frase, del Trattato CE (divenuto art. 88, n. 3, ultima frase, CE) non si applica ad una tassa qualora questa o una parte determinata del suo gettito non sia tassativamente destinata al finanziamento di un aiuto.


(1)  GU C 169 del 13.7.2002.


5.3.2005   

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C 57/4


SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

20 gennaio 2005

nella causa C-225/02 [domanda di pronuncia pregiudiziale dallo Juzgado de lo Social n. 3 de Orense (Spagna)]: Rosa García Blanco contro Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) (1)

(Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Vecchiaia - Disoccupazione - Periodi di assicurazione minimi - Periodi di assicurazione utili ai fini del calcolo dell'entità delle prestazioni, ma non ai fini dell'acquisizione del diritto a tali prestazioni - Periodi di disoccupazione - Cumulo)

(2005/C 57/07)

Lingua processuale: lo spagnolo

Nella causa C-225/02, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale a norma dell'art. 234 CE, proposta dallo Juzgado de lo Social n. 3 de Orense (Spagna) con ordinanza 30 marzo 2002, pervenuta alla Corte il 17 giugno 2002, nella causa Rosa García Blanco contro Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. R. Schintgen (relatore), P. Kūris e G. Arestis, giudici, avvocato generale: sig.ra J. Kokott, cancelliere: sig.ra M. Múgica Arzamendi, amministratore principale, ha pronunciato il 20 gennaio 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Non occorre risolvere le questioni pregiudiziali nella causa C-225/02.


(1)  GU C 191 del 10.8.2002.


5.3.2005   

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C 57/5


SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

20 gennaio 2005

nella causa C-302/02 [domanda di pronuncia pregiudiziale dall'Oberster Gerichtshof (Austria)]: nel procedimento avviato in nome e per conto di: Nils Laurin Effing (1)

(Prestazioni familiari - Alimenti concessi da uno Stato membro a titolo di anticipo a favore di figli minorenni - Figli di detenuti - Requisiti ai fini della concessione degli alimenti - Detenuto trasferito in un altro Stato membro ai fini dell'espiazione della pena - Art. 12 CE - Artt. 3 e 13 del regolamento (CEE) n. 1408/71)

(2005/C 57/08)

Lingua di procedura: il tedesco

Nella causa C-302/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta, a norma dell'art. 234 CE, dall'Oberster Gerichtshof (Austria), con ordinanza 11 luglio 2002, pervenuta alla Corte il 26 agosto 2002, nel procedimento avviato in nome e per conto di: Nils Laurin Effing, la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. A. Rosas, K. Lenaerts, S. von Bahr e K. Schiemann (relatore), giudici, avvocato generale: sig.ra J. Kokott, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 20 gennaio 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

In una fattispecie come quella oggetto della causa principale, in cui un lavoratore abbia ottenuto, ai sensi dell'art. 2, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 5 giugno 2001, n. 1386, il trasferimento, quale detenuto, nello Stato membro di cui sia originario per ivi espiare la restante parte della pena, trova applicazione, nel settore delle prestazioni familiari e conformemente alle disposizioni di cui all'art. 13, n. 2, del detto regolamento, la legge dello Stato membro medesimo. Né le disposizioni – segnatamente, l'art. 3 – del regolamento stesso, né l'art. 12 CE ostano a che, in una fattispecie di tal genere, la normativa di uno Stato membro subordini la concessione di prestazioni familiari, come quelle previste dall'österreichisches Bundesgesetz über die Gewährung von Vorschüssen auf den Unterhalt von Kindern (Unterhaltsvorschußgesetz) (legge federale austriaca relativa agli anticipi sugli alimenti a favore di minori), a favore dei familiari di un siffatto cittadino comunitario al requisito che questi sia detenuto sul territorio dello Stato membro medesimo.


(1)  GU C 305 del 7.12.2002.


5.3.2005   

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C 57/5


SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

20 gennaio 2005

nella causa C-448/02: Repubblica ellenica contro Commissione delle Comunità europee (1)

(FEAOG - Liquidazione dei conti - Esercizio 1995 - Seminativi)

(2005/C 57/09)

Lingua processuale: il greco

Nella causa C-448/02, avente ad oggetto un ricorso di annullamento ai sensi dell'art. 230 CE, proposto il 10 dicembre 2002, Repubblica ellenica (agenti: sigg. I. Chalkias e G. Kanellopoulos) contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig.ra M. Condou-Durande) la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. J. Makarczyk, P. Kūris (relatore) e G. Arestis, giudici, avvocato generale: sig. A. Tizzano, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 20 gennaio 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La Repubblica ellenica è condannata alle spese.


(1)  GU C 31 dell'8.2.2003.


5.3.2005   

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C 57/6


SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

11 gennaio 2005

nel procedimento C-26/03 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Naumburg (Germania)]: Stadt Halle, RPL Recyclingpark Lochau GmbH contro Arbeitsgemeinschaft Thermische Restabfall- und Energieverwertungsanlage TREA Leuna (1)

(«Direttiva 92/50/CEE - Appalti pubblici di servizi - Affidamento senza pubblica gara d'appalto - Affidamento dell'appalto ad una società mista pubblico-privata - Tutela giurisdizionale - Direttiva 89/665/CEE»)

(2005/C 57/10)

Lingua processuale: il tedesco

Nel procedimento C-26/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dall'Oberlandesgericht Naumburg (Germania) con ordinanza in data 8 gennaio 2003, pervenuta in cancelleria il 23 gennaio 2003, nella causa dinanzi ad esso pendente tra Stadt Halle, RPL Recyclingpark Lochau GmbH e Arbeitsgemeinschaft Thermische Restabfall- und Energieverwertungsanlage TREA Leuna, la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, e dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues, E. Juhász (relatore), M. Ilešič e E. Levits, giudici; avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, l'11 gennaio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1

L'art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, a sua volta modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1997, 97/52/CE, deve essere interpretato nel senso che l'obbligo degli Stati membri di garantire la possibilità di mezzi di ricorso efficaci e rapidi contro le decisioni prese dalle amministrazioni aggiudicatrici si estende anche alle decisioni adottate al di fuori di una formale procedura di affidamento di appalto e prima di un atto di formale messa in concorrenza, ed in particolare alla decisione sulla questione se un determinato appalto rientri nell'ambito di applicazione ratione personae e ratione materiae della direttiva 92/50, come modificata. Tale possibilità di ricorso è concessa a qualsiasi soggetto che abbia o abbia avuto interesse a ottenere l'appalto di cui trattasi e che sia stato o rischi di essere leso a causa di una violazione denunciata, a partire dal momento in cui viene manifestata la volontà dell'amministrazione aggiudicatrice idonea a produrre effetti giuridici. Pertanto, gli Stati membri non sono autorizzati a subordinare la possibilità di ricorso al fatto che la procedura di affidamento di appalto pubblico in questione abbia formalmente raggiunto una fase determinata.

2

Nell'ipotesi in cui un'amministrazione aggiudicatrice intenda concludere un contratto a titolo oneroso relativo a servizi rientranti nell'ambito di applicazione ratione materiae della direttiva 92/50, come modificata dalla direttiva 97/52, con una società da essa giuridicamente distinta, nella quale la detta amministrazione detiene una partecipazione insieme con una o più imprese private, le procedure di affidamento degli appalti pubblici previste dalla citata direttiva debbono sempre essere applicate.


(1)  GU C 101 del 26.4.2003.


5.3.2005   

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C 57/6


SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

13 gennaio 2005

nella causa C-38/03, Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio (1)

(«Inadempimento di uno Stato - Art. 28 CE - Misure di effetto equivalente - Sedie a rotelle - Ammissione al sistema di rimborso da parte della sicurezza sociale»)

(2005/C 57/11)

Lingua processuale: il francese

Nella causa C-38/03, avente ad oggetto un ricorso, proposto l'11 febbraio 2003, per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.re L. Ström e F. Simonetti) contro Regno del Belgio (agente: inizialmente sig.ra A. Snoecx, quindi sig.ra E. Dominkovits), sostenuto dal Regno di Spagna (agente: sig.ra L. Fraguas Gadea) la Corte (Sesta Sezione), composta dal sig. A. Borg Barthet, presidente di Sezione, dai sigg.. J.-P. Puissochet e S. von Bahr (relatore), giudici, avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 13 gennaio 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Avendo definito i criteri tecnici cui devono rispondere le sedie a rotelle per essere rimborsabili dalla sicurezza sociale, in modo tale da escludere dall'elenco delle sedie a rotelle rimborsabili quelle sedie a rotelle munite del marchio CE ma non rispondenti ai criteri relativi, in particolare, al diametro delle ruote anteriori e posteriori, alla copertura e all'imbottitura del sedile e dello schienale, alle dimensioni delle superfici piane e delle raggiere, agli appoggiatesta e/o ai sostegni per i piedi e le gambe;

Avendo definito criteri più generali ai quali deve rispondere l'assortimento dell'operatore economico al fine di essere iscritto nell'elenco delle sedie a rotelle rimborsabili, ossia le condizioni particolari per le vetturette senza mezzo di propulsione personale, nonché le particolari condizioni per le vetturette a propulsione personale, per cui tali vetturette devono essere disponibili con un'ampiezza minima del sedile;

Avendo fissato una troppo rigida attualizzazione dell'elenco degli apparecchi ammessi a beneficiare del sistema di rimborso,

il Regno de Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi dell'art. 28 CE.

2)

Il Regno del Belgio è condannato alle spese.

3)

Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 70 del 22.3.2003.


5.3.2005   

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C 57/7


SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

20 gennaio 2005

nella causa C-74/03 [domanda di pronuncia pregiudiziale dall'Østre Landsret (Danimarca)] (1)

(Medicinali - Autorizzazione di immissione sul mercato - Procedimento abbreviato - Prodotti essenzialmente simili - Sostanza attiva in diverse forme di sali - Documentazione supplementare)

(2005/C 57/12)

Lingua processuale: il danese

Nella causa C-74/03, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dall'Østre Landsret (Danimarca), con decisione 14 febbraio 2003, pervenuta in cancelleria il 19 febbraio 2003, nella causa tra SmithKline Beecham plc contro Lægemiddelstyrelsen, con l'intervento di: Synthon BV et Genthon BV, la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann (relatore), J.-P. Puissochet, dalla sig.ra N. Colneric e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: sig. F.G. Jacobs, cancelliere: sig.ra M. Múgica Arzamendi, amministratore principale, ha pronunciato il 20 gennaio 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

L'art. 4, terzo comma, punto 8, lett. a), sub iii), della direttiva del Consiglio 26 gennaio 1965, 65/65/CEE, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali, come modificata con le direttive del Consiglio 22 dicembre 1986, 87/21/CEE, 3 maggio 1989, 89/341/CEE, e 14 giugno 1993, 93/39/CEE, deve essere interpretato nel senso che esso non esclude che una domanda di autorizzazione di immissione sul mercato per un medicinale possa essere esaminata nell'ambito della procedura abbreviata prevista da tale disposizione quando tale medicinale contiene la stessa frazione attiva sotto il profilo terapeutico del medicinale di riferimento, ma associata ad un altro sale.

2)

A sostegno della domanda presentata in forza dell'art. 4, terzo comma, punto 8, lett. a), sub iii), della direttiva 65/65 come modificata, un richiedente può, spontaneamente o su richiesta dell'autorità competente di uno Stato membro, fornire una documentazione supplementare sotto forma di talune prove farmacologiche, tossicologiche o cliniche allo scopo di dimostrare che il suo medicinale è essenzialmente simile al medicinale di riferimento.


(1)  GU C 101 del 26.4.2003.


5.3.2005   

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C 57/7


SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

13 gennaio 2005

nel procedimento C-117/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato): Società Italiana Dragaggi SpA e altri contro Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia (1)

(«Direttiva 92/43/CEE - Conservazione degli habitat naturali - Fauna e flora selvatiche - Elenco nazionale dei siti atti ad essere individuati quali siti di importanza comunitaria - Misure di conservazione»)

(2005/C 57/13)

Lingua processuale: l'italiano

Nel procedimento C-117/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Consiglio di Stato con decisione 17 dicembre 2002, pervenuta in cancelleria il 18 marzo 2003, nella causa Società Italiana Dragaggi SpA e altri contro Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia, la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann (relatore) e J.-P. Puissochet, dalla sig.ra N. Colneric, nonché dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, giudici; avvocato generale: sig.ra J. Kokott; cancelliere: sig.ra M. Múgica Arzamendi, amministratore principale, ha pronunciato, il 13 gennaio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 4, n. 5, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, deve essere interpretato nel senso che le misure di salvaguardia da questa previste all'art. 6, nn. 2 4, si impongono soltanto in relazione ai siti che siano iscritti, in conformità dell'art. 4, n. 2, terzo comma, della direttiva stessa, nell'elenco di quelli selezionati come siti di importanza comunitaria adottato dalla Commissione delle Comunità europee secondo la procedura prevista dall'art. 21 del detto testo normativo.

Per quanto riguarda i siti atti ad essere individuati quali siti di importanza comunitaria, compresi negli elenchi nazionali trasmessi alla Commissione, e segnatamente i siti ospitanti tipi di habitat naturali prioritari o specie prioritarie, gli Stati membri sono tenuti, in forza della direttiva 92/43, ad adottare misure di salvaguardia idonee, con riguardo all'obiettivo di conservazione contemplato da quest'ultima, a salvaguardare il pertinente interesse ecologico rivestito dai detti siti a livello nazionale.


(1)  GU C 146 del 21.6.2003.


5.3.2005   

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C 57/8


SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

20 gennaio 2005

nel procedimento C-245/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État): Merck, Sharp & Dohme BV contro État belge (1)

(«Direttiva 89/105/CEE - Medicinali per uso umano - Domanda d'iscrizione nell'elenco positivo - Natura del termine per la risposta - Perentorietà - Conseguenze del superamento del termine»)

(2005/C 57/14)

Lingua processuale: il francese

Nel procedimento C-245/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 234 CE, proposta dal Conseil d'État (Belgio), con decisione del 9 maggio 2003, pervenuta in cancelleria il 10 giugno 2003, nella causa Merck, Sharp & Dohme BV contro État belge, la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore), dai sigg. C. Gulmann, R. Schintgen e G. Arestis, giudici; avvocato generale: sig. A. Tizzano; cancelliere: sig.ra M. Múgica Arzamendi, amministratore principale, ha pronunciato, il 20 gennaio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il termine fissato all'art. 6, punto 1, primo comma, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/105/CEE, riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia, è un termine perentorio che le autorità nazionali non possono superare.

2)

L'art. 6, punto 1, primo comma, della direttiva 89/105 non impone l'automatica iscrizione di un medicinale nell'elenco delle specialità farmaceutiche coperte dal regime di assicurazione malattia in caso di superamento del termine in esso previsto.


(1)  GU C 213 del 6.9.2003.


5.3.2005   

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C 57/8


SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

13 gennaio 2005

nella causa C-254/03 P: Eduardo Vieira SA contro Commissione delle Comunità europee (1)

(«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Pesca - Accordo di pesca con l'Argentina - Contributo finanziario comunitario - Riduzione»)

(2005/C 57/15)

Lingua processuale: lo spagnolo

Nella causa C-254/03 P, avente ad oggetto un ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado ex art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposto il 13 giugno 2003, Eduardo Vieira SA (avv.ti: J.-R. García-Gallardo Gil-Fournier e D. Domínguez Pérez) procedimento in cui l'altra parte è: Commissione delle Comunità europee (agente: sig.ra S. Pardo Quintillán, assistita dagli avv.ti. J. Rivas-Andres e J. Gutiérrez Gisbert), la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric (relatore) e dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues, M. Ilešič e E. Levits, giudici; avvocato generale: sig. A. Tizzano; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 13 gennaio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Eduardo Vieira SA è condannata alle spese.


(1)  GU C 184 del 2.8.2003.


5.3.2005   

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C 57/9


SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

20 gennaio 2005

nella causa C-296/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Conseil d'État): Glaxosmithkline SA contro Stato belga (1)

(Direttiva 89/105/CEE - Medicinali per uso umano - Domanda d'iscrizione in un elenco positivo - Natura del termine per la risposta - Perentorietà - Conseguenze del superamento del termine in caso di annullamento di una decisione di rifiuto)

(2005/C 57/16)

Lingua processuale: il francese

Nel procedimento C-296/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Conseil d'État (Belgio) con decisione 27 giugno 2003, pervenuta in cancelleria l'8 luglio 2003, nella causa Glaxosmithkline SA contro Stato belga, la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore), dai sigg. C. Gulmann, P. Kūris e G. Arestis, giudici, avvocato generale: sig. A. Tizzano, cancelliere: sig.ra sig. Múgica Arzamendi, amministratore principale, ha pronunciato il 20 gennaio 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il termine fissato all'art. 6, punto 1, primo comma, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/105/CEE, riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia, è un termine perentorio che le autorità nazionali non devono superare.

2)

Spetta agli Stati membri stabilire se il decorso del termine posto dall'art. 6, punto 1, primo comma, della direttiva 89/105/CEE non osti a che le autorità competenti adottino formalmente una nuova decisione qualora la decisione precedente sia stata annullata in via giurisdizionale, fermo restando che una siffatta possibilità può essere esercitata solo entro un termine ragionevole che non può comunque superare il termine previsto dal detto articolo.


(1)  GU C 213 del 6.9.2003.


5.3.2005   

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C 57/9


SENTENZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

20 gennaio 2005

nella causa C-300/03 [domanda di pronuncia pregiudiziale dallo Hessisches Finanzgericht, Kassel (Germania)]: Honeywell Aerospace GmbH contro Hauptzollamt Gießen (1)

(Transito comunitario - Nascita di un'obbligazione doganale in occasione di infrazioni o di irregolarità - Conseguenze della mancata indicazione all'obbligato principale del termine per fornire la prova del luogo dell'infrazione o dell'irregolarità)

(2005/C 57/17)

Lingua processuale: il tedesco

Nella causa C-300/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dallo Hessisches Finanzgericht, Kassel (Germania), con decisione 25 aprile 2003, pervenuta in cancelleria l'11 luglio 2003, nella causa Honeywell Aerospace GmbH contro Hauptzollamt Gießen, la Corte (Quarta Sezione), composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues (relatore) e K. Schiemann, giudici, avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 20 gennaio 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Il combinato disposto degli artt. 203, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, e 379 del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento n. 2913/92, dev'essere interpretato nel senso che sorge un'obbligazione doganale quando una spedizione assoggettata al regime di transito comunitario esterno non è stata presentata all'ufficio doganale di destinazione, ma lo Stato membro da cui dipende l'ufficio di partenza può procedere alla riscossione dell'importo dell'obbligazione solo se ha indicato all'obbligato principale che quest'ultimo dispone di un termine di tre mesi per produrre le prove richieste e esse non sono state apportate entro tale termine.


(1)  GU C 226 del 20.9.2003.


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C 57/10


SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

20 gennaio 2005

nella causa C–306/03 [domanda di pronuncia pregiudiziale dallo Juzgado de lo Social n. 3 di Orense (Spagna)] Cristalina Salgado Alonso contro Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) (1)

(Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Artt. 12 CE, 39 CE e 42 CE - Artt. 45 e 48, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71 - Vecchiaia e morte - Disoccupazione - Periodi minimi di assicurazione - Periodi di assicurazione presi in considerazione ai fini del calcolo dell'ammontare delle prestazioni, ma non del riconoscimento del diritto a tali prestazioni - Periodi di disoccupazione - Cumulo)

(2005/C 57/18)

Lingua processuale: lo spagnolo

Nella causa C-306/03, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dallo Juzgado de lo Social n. 3 di Orense (Spagna) con ordinanza in data 24 giugno 2003, pervenuta in cancelleria il 16 luglio 2003, nella causa tra: Cristalina Salgado Alonso e Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, nonché dai sigg. R. Schintgen (relatore), P. Kūris e G. Arestis, giudici, avvocato generale: sig.ra J. Kokott, cancelliere: sig.ra M. Múgica Arzamendi, amministratore principale, ha pronunciato il 20 gennaio 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Gli artt. 39 CE e 42 CE, nonché l'art. 45 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata ed aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 29 giugno 1998, n. 1606, debbono essere interpretati nel senso che non ostano ad una norma nazionale, quale quella contenuta nella ventottesima disposizione suppletiva della legge generale sulla previdenza sociale, che non consente alle autorità competenti di uno Stato membro di prendere in considerazione, ai fini del riconoscimento del diritto ad una pensione di vecchiaia del regime nazionale, taluni periodi di assicurazione compiuti nel territorio di tale Stato da un lavoratore disoccupato e nel corso dei quali i contributi all'assicurazione di vecchiaia siano stati versati dall'organismo di gestione dell'assicurazione di disoccupazione, tenuto presente che periodi siffatti vengono considerati unicamente ai fini del calcolo dell'ammontare della detta pensione.


(1)  GU C 226 del 20.9.2003.


5.3.2005   

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C 57/10


SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

16 dicembre 2004

nella causa C-313/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 1999/63/CE - Mancata trasposizione entro il termine prescritto - Mancata comunicazione dei provvedimenti di attuazione)

(2005/C 57/19)

Lingua processuale: l'italiano

Nella causa C-313/03, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 23 luglio 2003, Commissione delle Comunità europee (agente: sig.ra M.-J. Jonczy) contro Repubblica italiana (agente: sig. I.M. Braguglia, assistito dal sig. A. Cingolo) la Corte (Quinta Sezione), composta dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, dai sigg. R. Schintgen (relatore) e J. Makarczyk, giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 16 dicembre 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

La Repubblica italiana, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 21 giugno 1999, 1999/63/CE, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST), nonché all'accordo europeo del 30 settembre 1998 sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare, ad essa allegato, o, comunque, non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione delle Comunità europee, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 3, n. 1, della detta direttiva.

2)

La Repubblica italiana è condannata alle spese.


(1)  GU C 226 del 20.9.2003.


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C 57/11


SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

13 gennaio 2005

nel procedimento C-356/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof): Elisabeth Mayer contro Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (1)

(«Parità di trattamento tra uomini e donne - Congedo di maternità - Acquisto di diritti previdenziali»)

(2005/C 57/20)

Lingua processuale: il tedesco

Nel procedimento C-356/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Bundesgerichtshof (Germania) con decisione 9 luglio 2003, pervenuta in cancelleria il 18 agosto 2003, nella causa Elisabeth Mayer contro Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder, la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric, e dai sigg. J. N. Cunha Rodrigues (relatore), K. Schiemann ed E. Juhász, giudici; avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 13 gennaio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 6, n. 1, lett. g), della direttiva del Consiglio 24 luglio 1986, 86/378/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nel settore dei regimi professionali di sicurezza sociale, come modificata dalla direttiva del Consiglio 20 dicembre 1986, 96/97/CE, deve essere interpretato nel senso che esso osta a norme nazionali in forza delle quali una lavoratrice non acquista diritti ad una rendita assicurativa compresa in un regime previdenziale integrativo durante il congedo legale di maternità retribuito in parte dal datore di lavoro, in quanto l'acquisto di tali diritti è assoggettato alla condizione che la lavoratrice percepisca un reddito imponibile durante il congedo di maternità.


(1)  GU C 264 dell'1 11 2003.


5.3.2005   

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C 57/11


SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

20 gennaio 2005

nel procedimento C-412/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Regeringsrätten): Hotel Scandic Gåsabäck AB contro Riksskatteverket (1)

(«Sesta direttiva IVA - Artt. 2, 5, n. 6, e 6, n. 2 - Distribuzione di pasti nella mensa di una società al prezzo inferiore a quello di costo - Base imponibile»)

(2005/C 57/21)

Lingua processuale: lo svedese

Nel procedimento C-412/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Regeringsrätten (Svezia) con decisione 29 settembre 2003, pervenuta in cancelleria il 3 ottobre 2003, nella causa Hotel Scandic Gåsabäck AB contro Riksskatteverket, la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. K. Lenaerts (relatore), J. N. Cunha Rodrigues, E. Juhász e M. Ilešič, giudici; avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer; cancelliere: sig.ra K. Sztranc, amministratore, ha pronunciato, il 20 gennaio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Gli artt. 2, 5, n. 6, e 6, n. 2, lett. b), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, devono essere interpretate nel senso che ostano ad una normativa nazionale ad una normativa nazionale che consideri quale prelievo di un bene o quale prestazione di servizi per esigenze personali, operazioni per le quali venga effettivamente versato un corrispettivo, ancorché tale corrispettivo sia inferiore al prezzo di costo del bene ceduto o del servizio fornito.


(1)  GU C 289 del 29.11.2003.


5.3.2005   

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C 57/12


SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

13 gennaio 2005

nella causa C-32/04: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese (1)

(Inadempimento da parte di uno Stato - Direttiva 2001/58/CE - Mancata trasposizione nel termine prescritto)

(2005/C 57/22)

Lingua processuale: il francese

Nella causa C-32/04, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 29 gennaio 2004, Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. U. Wölker e sig.ra F. Simonetti) contro Repubblica francese, (agenti: sig. G. de Bergues e sig.ra C. Mercier), la Corte (Quinta Sezione), composta dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, dai sigg. R. Schintgen e J. Klučka (relatore), giudici, avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 13 gennaio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 27 luglio 2001, 2001/58/CE, che modifica per la seconda volta la direttiva 91/155/CEE che definisce e fissa le modalità del sistema di informazione specifica concernente i preparati pericolosi ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio nonché relative alle sostanze pericolose conformemente all'articolo 27 della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (schede dati di sicurezza), la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della detta direttiva.

2)

La Repubblica francese è condannata alle spese.


(1)  GU C 71 del 20.3.2004.


5.3.2005   

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C 57/12


SENTENZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

13 gennaio 2005

nella causa C-61/04: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2000/76/CE - Incenerimento dei rifiuti - Mancata trasposizione)

(2005/C 57/23)

Lingua processuale: il greco

Nella causa C-61/04, Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. M. Konstantinidis) contro Repubblica ellenica (agente: sig.ra N. Dafniou), la Corte (Quarta Sezione), composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric e dal sig. E. Levits (relatore), giudici; avvocato generale: sig. F.G. Jacobs, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 13 gennaio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1.

La Repubblica ellenica, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 dicembre 2000, 2000/76/CE, sull'incenerimento dei rifiuti, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva.

2.

La Repubblica ellenica è condannata alle spese.


(1)  GU C 106 del 30 aprile 2004.


5.3.2005   

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C 57/13


SENTENZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

20 gennaio 2005

nella causa C–101/04 [domanda di pronuncia pregiudiziale dall'Arbeidsrechtbank Gent (Belgio)]: Roger Noteboom contro Rijksdienst voor Pensioenen (1)

(Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Prestazioni di vecchiaia - Assegno per le vacanze concesso al beneficiario di una pensione di anzianità - Lavoratore frontaliero disoccupato avente diritto ad un regime pensionistico)

(2005/C 57/24)

Lingua processuale: l'olandese

Nella causa C-101/04, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dall'Arbeidsrechtbank Gent (Belgio) con decisione 17 febbraio 2004, pervenuta in cancelleria il 26 febbraio 2004, nel procedimento Roger Noteboom contro Rijksdienst voor Pensioenen, la Corte (Quarta Sezione), composta dalla sig.ra N. Colneric (relatore), facente funzione di presidente della Quarta Sezione, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues e E. Levits, giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 20 gennaio 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Una prestazione come l'assegno per le vacanze previsto all'art. 22 del regio decreto 24 ottobre 1967, n. 50, relativo alla pensione di vecchiaia e di superstite dei lavoratori subordinati, come modificato dalla legge 30 marzo 1994, e all'art. 56 del regio decreto 21 dicembre 1967 sull'adozione del regolamento generale relativo alla pensione di vecchiaia e superstiti per i lavoratori subordinati, come modificato dal regio decreto 27 gennaio 1998 e del regio decreto 4 marzo 2002, costituisce una prestazione di vecchiaia ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. c), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/87, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 29 giugno 1998, n. 1606.

2)

L'art. 45, n. 6, del regolamento n. 1408/71, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 1606/98, deve essere interpretato nel senso che l'istituzione competente dello Stato membro di residenza deve, ai fini della concessione di una prestazione come quella in esame nella causa principale, prendere in considerazione un periodo di disoccupazione completa nel corso del quale l'ex lavoratore dipendente ha beneficiato di prestazioni ai sensi dell'art. 71, n. 1, lett. a), sub ii), dello stesso regolamento n. 1408/71, come se tale lavoratore fosse stato assoggettato nel corso della sua ultima occupazione alla legislazione che tale istituzione applica.


(1)  GU C 94 del 17.4.2004.


5.3.2005   

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C 57/13


SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

20 gennaio 2005

nella causa C-198/04: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese (1)

(«Inadempimento di uno Stato - Direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE - Riconoscimento dei diplomi - Professioni regolamentate - Guida turistica»)

(2005/C 57/25)

Lingua processuale: il francese

Nella causa C-198/04, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 4 maggio 2004, Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.ra M. Patakia e sig. H. Stovlbaek) contro Repubblica francese (agenti: sig. G. de Bergues, sig.re C. Isidoro e O. Christmann) la Corte (Quinta Sezione), composta dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, dai sigg. M.J. Makarczyk e P. Kūris (relatore), giudici; avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 20 gennaio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Non avendo preso tutte le misure necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni e non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48, per quanto riguarda la professione di guida turistica, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi incombentile ai sensi di tali direttive.

2)

La Repubblica francese è condannata alle spese.


(1)  GU C 168 del 26.6.2004.


5.3.2005   

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C 57/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf il 29 novembre 2004 nel procedimento Proxxon GmbH contro Oberfinanzdirektion Köln

(Causa C-500/04)

(2005/C 57/26)

Lingua processuale: il tedesco

Con ordinanza 29 novembre 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte il 2 dicembre 2004, nel procedimento Proxxon GmbH contro Oberfinanzdirektion Köln, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

Se bussole con inserti, con comando a quadrello, per viti con intaglio, con impronta a croce, con testa torx (impronta torx incassata) e con esagono incassato, del tipo descritto in dettaglio nell'ordinanza, importate separatamente, rientrino nella voce 8204.

2)

Se parti del sistema a quadrello, descritto in dettaglio nell'ordinanza, importate separatamente, che nella loro utilizzazione non toccano direttamente l'elemento di raccordo (dado, vite), rientrino nella voce 8204.

3)

Se chiavi dinamometriche del sistema a quadrello del tipo descritto in dettaglio nell'ordinanza, importate separatamente, rientrino nella voce 8204.


5.3.2005   

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C 57/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Schwerin con ordinanza 9 gennaio 2004, nel procedimento Agrarproduktion Stäbelow GmbH contro Landrat des Landkreises Bad Doberan

(Causa C-504/04)

(2005/C 57/27)

Lingua processuale: il tedesco

Con ordinanza 9 gennaio 2004, pervenuta presso la cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee l'8 dicembre 2004, nel procedimento Agrarproduktion Stäbelow GmbH contro Landrat des Landkreises Bad Doberan, il Verwaltungsgericht Schwerin ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

Se l'art. 13, n. 1, prima frase, lett. c), in combinato disposto con l'allegato VII, punto 2, lett. a), in combinato disposto con il punto 1, lett. a) (terzo trattino), del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, n. 999 (1), recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, nella versione di cui all'art. 3, n. 1, e all'allegato II del regolamento (CE) n. 1326/2001 (2), sia invalido in quanto contrario al principio di proporzionalità.


(1)  GU L 147, pag. 1.

(2)  GU L 177, pag. 60.


5.3.2005   

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C 57/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent con ordinanza 1o dicembre 2004 nel procedimento Mark Kerckhaert e Bernadette Morres contro Stato belga

(Causa C-513/04)

(2005/C 57/28)

Lingua processuale: l'olandese

Con ordinanza 1o dicembre 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 15 dicembre 2004, nel procedimento Mark Kerckhaert e Bernadette Morres contro Stato belga, il Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent, ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l'art. 56, n. 1, del Trattato CE (art. 73 B, n. 1, del Trattato CE al momento dei fatti controversi) debba essere interpretato nel senso che è vietata una restrizione derivante da una disposizione della normativa di uno Stato membro (nella specie il Belgio) relativa all'imposta sul reddito che assoggetta l'azionista ad una sola e medesima tariffa uniforme tanto per i dividendi di azioni delle società stabilite in detto Stato membro quanto per i dividendi di azioni di società non stabilite nello stesso Stato membro, senza ammettere tuttavia nei confronti dei dividendi di azioni di società non stabilite in detto Stato membro un'imputazione dell'imposta alla fonte applicata nell'altro Stato membro».


5.3.2005   

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C 57/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te Amsterdam con ordinanza 30 novembre 2004, nel procedimento Uroplasty B.V. contro Hoofd van het Douanedistrict Rotterdam

(Causa C-514/04)

(2005/C 57/29)

Lingua processuale: l'olandese

Con ordinanza 30 novembre 2004, pervenuta presso la cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 15 dicembre 2004, nel procedimento Uroplasty B.V. contro Hoofd van het Douanedistrict Rotterdam, il Gerechtshof te Amsterdam ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

a.

Se la voce 9021 della tariffa doganale comune debba essere interpretata nel senso che un prodotto che consiste in fiocchi bianchi sterili di polidimetilsilossano, studiati specialmente e destinati unicamente per l'impiego come impianto medico-chirurgico debba essere in essa classificato.

b.

In caso di soluzione affermativa, in quale sottovoce della voce 9021 della tariffa doganale comune debba rientrare tale prodotto.

2)

Nell'ipotesi in cui la voce 9021 non sia possibile, se per il prodotto sia possibile la classificazione alla voce 3926 della tariffa doganale comune.

3)

In caso di soluzione negativa, alla classificazione sotto quale altra voce conduca l'interpretazione della tariffa doganale comune.


5.3.2005   

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C 57/15


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, proposto il 21 dicembre 2004

(Causa C-518/04)

(2005/C 57/30)

Lingua processuale: il greco

Il 21 dicembre 2004 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Michel VAN BEEK, consigliere giuridico del servizio giuridico, e Minas KONSTANTINIDIS, membro del servizio giuridico della Commissione, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro la Repubblica ellenica.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato i provvedimenti necessari atti a istituire e ad applicare un regime di rigorosa tutela della vipera della specie Vipera schweizeri sull'isola di Milo, per evitare qualsiasi perturbazione deliberata di tali specie, segnatamente durante il periodo di riproduzione, di allevamento, di ibernazione nonché qualsiasi deterioramento o distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo, ha violato gli obblighi che le incombono in forza dell'art. 12, n. 1, lett. b) e d) della direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (1);

condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

La direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, è diretta a contribuire ad assicurare la biodiversità attraverso la conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche, nel territorio europeo degli Stati membri in cui si applica il Trattato.

Il ricorso della Commissione riguarda la mancata istituzione e applicazione da parte del governo greco di un sistema di rigorosa tutela della vipera della specie Vipera Schweizeri sull'isola di Milo.

La Commissione chiede che la Corte dichiari che la Repubblica ellenica, non avendo adottato i provvedimenti necessari atti a istituire e ad applicare un regime di rigorosa tutela della vipera della specie Vipera Schweizeri sull'isola di Milo, per evitare qualsiasi perturbazione deliberata di tali specie, segnatamente durante il periodo di riproduzione, di allevamento, di ibernazione nonché qualsiasi deterioramento o distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo, ha violato gli obblighi che le incombono in forza dell'art. 12, n. 1, lett. b) e d) della direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.


(1)  GU L 206 del 22 luglio 1992, pagg. 7-50.


5.3.2005   

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C 57/16


Ricorso dei sigg. D. Meca-Medina e I. Majcen avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) 30 settembre 2004, nella causa T-313/02, D. Meca-Medina e I. Majcen/Commissione delle Comunità europee, sostenuta dalla Repubblica di Finlandia, proposto il 22 dicembre 2004

(Causa C-519/04 P)

(2005/C 57/31)

Lingua processuale: il francese

Il 19 dicembre 2004 i sigg. D. Meca-Medina e I. Majcen, rappresentati dai sigg. J. – L. Dupont et M. – A. Lucas, avocats, hanno presentato dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) 30 settembre 2004, nella causa T-313/02, D. Meca-Medina e I. Majcen/Commissione delle Comunità europee, sostenuta dalla Repubblica di Finlandia.

I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale 30 settembre 2004, causa T-313/02, contro la quale è stata proposta l'impugnazione;

accogliere le conclusioni presentate dai ricorrenti dinanzi al Tribunale;

condannare la Commissione alle spese delle due istanze.

Motivi e principali argomenti:

La sentenza del Tribunale di primo grado viola gli artt. 49 CE, 81 CE e 82 CE, quali interpretati dalla Corte di giustizia.

Innanzi tutto, il Tribunale ha erroneamente statuito che tali disposizioni si applichino solo alle norme emanate nel settore sportivo relativamente all'aspetto economico dello sport, con esclusione delle norme puramente sportive. La Corte non ha stabilito una siffatta esclusione generale delle normative puramente sportive dall'ambito di applicazione delle disposizioni del Trattato, tale esclusione limitandosi alle norme relative alla composizione ed alla formazione delle squadre nazionali.

Il Tribunale ha parimenti erroneamente affermato che la normativa antidoping si fonda su considerazioni di carattere puramente sportivo, pur ammettendo che una tale normativa possa perseguire un fine economico. In tal modo il Tribunale ha proceduto a constatazioni di fatto materialmente inesatte, è caduto in contraddizione nella motivazione, peraltro insufficiente, e ha commesso un errore di qualificazione giuridica dei fatti.

Inoltre, il Tribunale, dichiarando che la normativa controversa non rientra nell'ambito di applicazione degli artt. 81 CE e 82 CE, ha commesso una violazione di tali articoli.

Infine, il Tribunale ha violato le norme di procedura e, in particolare, i diritti della difesa affermando che l'analisi della normativa controversa fatta dalla Commissione nella sua decisione di rigetto della denuncia sia sovrabbondante, poiché dalla stessa decisione risulta che secondo la Commissione tale normativa rientrava nell'ambito di applicazione delle disposizioni del Trattato CE. Così statuendo, il Tribunale ha violato i diritti della difesa dei ricorrenti che non stati messi in grado di far valere i loro punti di vista su tale questione.


5.3.2005   

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C 57/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Korkein hallinto-oikeus con ordinanza 20 dicembre 2004 nel procedimento Pirkko Marjatta Turpeinen contro Uudenmaan verovirasto (amministrazione tributaria di Uusimaa)

(Causa C-520/04)

(2005/C 57/32)

Lingua processuale: il finlandese

Con ordinanza 20 dicembre 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 22 dicembre 2004, nel procedimento Pirkko Marjatta Turpeinen contro Uudenmaan verovirasto (amministrazione tributaria di Uusimaa), il Korkein hallinto-oikeus, ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

Se il diritto dei cittadini dell'Unione di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, sancito dall'art. 18 del Trattato che istituisce la Comunità europea, o la garanzia della libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, sancito dall'art. 39, vadano interpretati nel senso che uno di essi o entrambi ostano ad una normativa nazionale in forza della quale la ritenuta alla fonte operata nei confronti di un residente all'estero, soggetto parzialmente imponibile in uno Stato membro, sulla pensione soggetta ad imposta, erogata in forza di un rapporto di impiego di diritto pubblico da tale Stato membro, supera in determinati casi l'imposta che in codesto Stato membro sarebbe stata applicata al soggetto passivo d'imposta se fosse stato ivi residente e quindi soggetto totalmente imponibile.

2)

Se la direttiva del Consiglio 90/365/CEE (1), relativa al diritto di soggiorno dei lavoratori salariati e non salariati che hanno cessato la propria attività professionale vada interpretata nel senso che osta ad una normativa azionale del tipo di quella descritta al punto 1.


(1)  Direttiva del Consiglio 28 giugno 1990, 90/365/CEE, relativa al diritto di soggiorno dei lavoratori salariati e non salariati che hanno cessato la propria attività professionale (GU L 180 del 13.7.1990, pag. 28).


5.3.2005   

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C 57/17


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno del Belgio, presentato il 23 dicembre 2004

(Causa C-522/04)

(2005/C 57/33)

Lingua processuale: l'inglese

Il 23 dicembre 2004, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Richard Lyal e dal sig. Dimitris Triantafyllou, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno del Belgio.

La Commissione delle Comunità europee conclude che la Corte riconosca che:

nell'assoggettare la deducibilità delle contribuzioni a carico del datore di lavoro di assicurazione integrativa sulla vecchiaia e la morte prematura al requisito, di cui all'art. 59 del codice delle imposte sul reddito del 1992 (in prosieguo: il «CIR'92»), che tali contribuzioni siano versate ad un'impresa di assicurazioni o ad un fondo previdenzale avente sede in Belgio;

nell'assoggettare la riduzione d'imposta per risparmio a lungo termine, concessa ai sensi degli artt. 145/1 e 145/3 del CIR'92 per le contribuzioni personali di assicurazione integrativa sulla vecchiaia e la morte prematura all'intervento del datore di lavoro mediante ritenuta sulla remunerazione, alla condizione che le dette contribuzioni siano versate ad un'impresa di assicurazioni o ad un fondo di previdenza avente sede in Belgio;

nel prevedere, all'art. 364bis del CIR'92, che, quando i capitali, i valori di riscatto e il risparmio di cui all'art. 34 del CIR'92 vengono versati o attribuiti ad un contribuente che abbia precedentemente trasferito il prorio domicilio ovvero la sede del prorpio patrimonio all'estero, si presume che il versamento o l'attribuzione si verifichino il giorno che precede il detto trasferimento, e nell'assimilare ad un'attribuzione, ai sensi del comma 2 del detto articolo, ogni trasferimento di cui all'art. 34, § 2, 3o, cosicché ogni assicuratore è obbligato, ai sensi dell'art. 270 del CIR 92', a trattenere una ritenuta sui capitali e valori di riscatto corrisposti ad un non residente che sia stato, in un qualsiasi momento, fiscalmente residente in Belgio e sempreché questi siano stati costituiti, in tutto o in parte, nel corso del periodo di residenza fiscale in Belgio dell'interessato, anche qualora le convenzioni fiscali bilaterali concluse dal Belgio prevedano l'imponibilità di tali redditi nell'altro Stato contraente;

assoggettando ad imposta, ai sensi dell'art. 364 ter del CIR '92, i trasferimenti di capitali o di valori di riscatto, costituiti mediante contributi a carico del datore di lavoro o contributi personali di assicurazione integrativa, da parte delle casse pensionistiche o enti previdenziali, presso i quali tali capitali o valori di riscatto siano stati costituiti, a favore del beneficiario o dei suoi aventi causa, ad un'altra cassa pensionistica od ente previdenziale con sede al di fuori del territorio belga, laddove tali trasferimenti non costituiscono operazioni imponibili qualora i capitali o i valori di riscatto vengano trasferiti ad altra cassa pensionistica o ad altro organo previdenziale con sede in Belgio;

esigendo, a termini dell'art. 224/2 bis del regolamento generale sulle tasse assimilate al bollo, dagli assicuratori stranieri che non possiedano in Belgio alcuna sede operativa, che questi, prima di poter offrire i loro servizi in Belgio, provvedano a nominare un loro rappresentante responsabile residente in Belgio, il quale deve impegnarsi personalmente, per iscritto, nei confronti dello Stato, a provvedere al versamento dell'imposta annuale sui contratti assicurativi, oltre interessi legali e di mora eventualmente dovuti con riguardo a contratti relativi a rischi situati in Belgio;

il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi degli artt. 18, 39, 43, 49 e 56 del Trattato CE e degli artt. 28, 31, 36 e 40 dell'Accordo SEE, nonché degli artt. 4 e 11, n. 2, della direttiva del Consiglio 10 novembre 1992, 92/96/CEE (1) – nel testo novellato dagli artt. 5, n. 1, e 53, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio. (2)

Motivi e principali argomenti:

La normativa fiscale belga relativa ai regimi di collocamento a riposo prevede restrizioni alla libera circolazione dei servizi, alla libera circolazione dei lavoratori ed alla libertà di stabilimento, nonché alla libera circolazione dei capitali.

Libera prestazione di servizi.

Sono contrari alla libera prestazione dei servizi le disposizioni tributarie che limitano la detraibilità dei contributi a carico dei datori di lavoro e dei contributi personali ai regimi pensionistici di categoria ai contributi versati ad enti previdenziali con sede in Belgio, con esclusione quindi dei contributi versati ad enti previdenziali al di fuori del territorio belga.

La disposizione che prevede che il trasferimento dei capitali o dei valori di riscatto, costituiti mediante contributi a carico del datore di lavoro o contributi personali di assicurazione integrativa, siano soggetti ad imposta qualora tale trasferimento venga effettuato a favore di una cassa pensionistica o di un ente previdenziale con sede all'estero, costituisce anch'essa un ostacolo alla libera prestazione di servizi da parte delle compagnie assicurative stabilite in altri Stati membri.

Infine, l'obbligo generale ed assoluto, imposto alle compagnie di assicurazione straniere, di nominare un rappresentante fiscale residente in Belgio, il quale deve impegnarsi personalmente a provvedere al pagamento dell'imposta annuale sui contratti assicurativi, dev'essere considerato quale misura non proporzionata, che pregiudica la libera prestazione dei servizi delle compagnie di assicurazione stabilite in altri Stati membri. Il suo obiettivo, consistente nel garantire il versamento dell'imposta, potrebbe essere, infatti, assicurato da misure meno restrittive.

Le menzionate disposizioni nazionali sono parimenti in contrasto con l'art. 5 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 novembre 2002, 2002/83/CE, a termini del quale l'autorizzazione rilasciata nello Stato membro è valida per l'intera Comunità e consente all'impresa di esercitarvi attività in regime di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi, nonché con l'art. 53, n. 2, della direttiva medesima, ai sensi del quale ogni Stato membro autorizza le imprese d'assicurazione stabilite nel suo territorio a trasferire tutto o parte del loro portafoglio di contratti ad un cessionario con sede sociale nella Comunità.

Libera circolazione dei lavoratori e libertà di stabilimento

Le disposizioni che negano la deduzione delle contribuzioni a carico del datore di lavoro ovvero la riduzione d'imposta per le contribuzioni personali versate ad organismi aventi sede in altri Stati membri sono in contrasto, inoltre, con la libera circolazione dei lavoratori dipendenti e autonomi, garantita dagli artt. 39 e 43 del Trattato CE, dal momento che i lavoratori che hanno espletato un'attività lavorativa in uno Stato membro aderendo ad un regime di assicurazione professionale contro la vecchiaia nel detto Stato e si recano a lavorare in Belgio non possono beneficiare di benefici fiscali per le contribuzioni versate in tale altro Stato. Tuttavia, i redditi che risultano dai detti regimi sono imponibili in Belgio qualora i soggetti interessati siano residenti in Belgio al momento della loro percezione.

Costituisce anche un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori ed alla libertà di stabilimento la disposizione ai sensi della quale il trasferimento di capitali o dei valori di riscatto, costituiti mediante contributi a carico del datore di lavoro o contributi personali d'assicurazione integrativa, sia soggetto ad imposta qualora tale trasferimento venga effettuato a favore di una cassa pensionistica o di un ente previdenziale con sede all'estero. Tale disposizione discrimina i lavoratori dipendenti e autonomi che intendano istallarsi in un altro Stato membro e che, in tale circostanza, intendano trasferire i detti capitali o i valori di riscatto.

Libera circolazione dei capitali

Infine, le disposizioni di cui trattasi costituiscono anche un ostacolo alla libera circolazione dei capitali, in contrasto con gli artt. 56 del Trattato CE e 40 dell'Accordo SEE.

Infatti, i trasferimenti di capitali effettuati in esecuzione di contratti assicurativi vanno considerati quali movimenti di capitali e la limitazione della deducibilità delle contribuzioni a carico del datore di lavoro e della riduzione d'imposta per le contribuzioni personali alle contribuzioni versate ad organismi aventi sede in Belgio costituiscono restrizioni discriminatorie alla detta libera circolazione dei capitali.

Del pari, è in contrasto con la libera circolazione dei capitali la disposizione che prevede che il trasferimento di capitali o dei valori di riscatto, costituiti mediante contributi a carico del datore di lavoro o contributi personali di assicurazione integrativa, sia soggetto ad imposta qualora tale trasferimento venga effettuato a favore di una cassa pensionistica o di un ente previdenziale con sede all'estero, mentre è esente qualora venga effettuato a favore di un organismo con sede in Belgio.


(1)  Direttiva 92/96/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE (terza direttiva assicurazione vita), GU L 360 del 09/12/1992 pag. 1.

(2)  Direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita, GU L 345 del 19/12/2002 pag. 1.


5.3.2005   

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C 57/19


Ricorso proposto il 23 dicembre 2004 dalla Commissione delle Comunità europee contro il Regno dei Paesi Bassi

(Causa C-523/04)

(2005/C 57/34)

Lingua processuale: l'olandese

Il 23 dicembre 2004 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Mikko Huttunen en Wouter Wils, in qualità di agenti, ha proposto un ricorso contro il Regno dei Paesi Bassi dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1)

avendo assunto impegni internazionali con gli Stati Uniti d'America o, nonostante la modifica della convenzione in materia di trasporto aereo 3 aprile 1957 tra il Regno dei Paesi Bassi e gli Stati Uniti d'America, avendo mantenuto in vigore impegni

riguardanti le tariffe sulle rotte intracomunitarie dei vettori aerei designati dagli Stati Uniti,

riguardanti i sistemi telematici di prenotazione offerti o utilizzati nel territorio dei Paesi Bassi, e

con i quali si conferisce agli Stati Uniti il diritto di revocare, sospendere o limitare i diritti di traffico qualora vettori aerei designati dal Regno dei Paesi Bassi non siano più di proprietà di quest'ultimo o di cittadini olandesi,

il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti a norma dell'art. 5 del Trattato CE (divenuto art. 10 CE), dell'art. 52 del Trattato CE divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE), e dei regolamenti (CEE) del Consiglio 23 luglio 1992, n. 2409, sulle tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e di merci (1) e 24 luglio 1989, n. 2299, relativo ad un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione (2), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 29 ottobre 1993, n. 3089 (3);

2)

condannare il Regno dei Paesi Bassi alle spese.

Motivi dei principali argomenti:

A.   Origine del nuovo accordo

Le modifiche apportate nel 1992 all'accordo del 1957 hanno tracciato il quadro per una più stretta collaborazione tra gli Stati Uniti e il Regno dei Paesi Bassi, che comporta per quest'ultimo nuovi importanti obblighi internazionali.

In base alle modifiche del 1992 l'accordo del 1957 è stato completamente rivisto. La circostanza che diverse disposizioni di tale accordo formalmente non siano state modificate nel 1992, o abbiano subito solo modifiche redazionali di scarsa importanza, non elimina di conseguenza il fatto che gli impegni derivanti da tali disposizioni siano stati confermati all'atto della revisione dell'accordo. In una situazione di questo tipo gli Stati membri non solo non possono assumere nuovi impegni, ma possono neppure mantenere in vigore impegni di questo tipo, laddove siano in contrasto con il diritto comunitario.

B.   Violazione della competenza esterna esclusiva della Comunità ai sensi della sentenza AETR

I Paesi Bassi e gli Stati Uniti hanno aggiunto nel 1991 un allegato all'accordo del 1957, con i principi del CRS (sistema telematico di prenotazione), tra cui sono compresi principi relativi al CRS offerto o utilizzato nel territorio olandese. All'atto della revisione nel 1992 dell'accordo del 1957 i Paesi Bassi hanno confermato tale allegato. In tal modo il Regno dei Paesi Bassi ha violato la competenza esterna esclusiva della Comunità risultante dal regolamento n. 2299/89.

C.   Violazione dell'art. 52 del Trattato

I vettori aerei comunitari olandesi possono essere sempre esclusi dall'applicazione dell'accordo in materia di traffico aereo tra il regno dei Paesi Bassi e gli Stati Uniti d'America, mentre tale accordo è automaticamente in vigore per i vettori aerei olandesi. Le compagnie aeree comunitarie sono quindi discriminate in quanto nello Stato ospitante, vale a dire il Regno dei Paesi Bassi, non godono dei vantaggi del trattamento nazionale.


(1)  GU L 240, pag. 15.

(2)  GU L 220, pag. 1.

(3)  GU L 278, pag. 1.


5.3.2005   

IT

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C 57/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division con ordinanza 21 dicembre 2004, nel procedimento Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation contro Commissioners of Inland Revenue

(Causa C-524/04)

(2005/C 57/35)

Lingua processuale: l'inglese

Con ordinanza 21 dicembre 2004, pervenuta presso la cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 31 dicembre 2004, nel procedimento Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation contro Commissioners of Inland Revenue, la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

Se gli artt. 43, 49, o 56 CE ostino a che uno Stato membro («lo Stato della società mutuataria») mantenga in vigore e applichi disposizioni quali quelle di cui agli artt. 209, 212 e all'allegato 28AA dell'Income and Corporation Taxes Act 1988 («la normativa nazionale») (legge relativa all'imposta sul reddito e all'imposta sulle società del 1988; in prosieguo: l'«ICTA») che impongono restrizioni alla possibilità di una società residente in tale Stato membro («la società mutuataria») di dedurre a fini fiscali interessi su prestiti concessi da una società che si configura direttamente o indirettamente come società capogruppo, avente sede in un altro Stato membro, qualora, laddove la società capogruppo avesse avuto sede nello Stato della società mutuataria, la società mutuataria non avrebbe subito restrizioni.

2)

Se, ai fini della risposta alla questione 1 vi sia differenza, e quale essa sia, qualora:

a)

il prestito sia concesso non dalla società capogruppo della società mutuataria ma da un'altra società («la società mutuante») appartenente allo stesso gruppo societario, la quale faccia capo alla stessa società direttamente o indirettamente capogruppo della società mutuataria, e sia la società capogruppo comune sia la società mutuante abbiano sede in Stati membri diversi dallo Stato membro della società mutuataria;

b)

la società mutuante sia residente in uno Stato membro diverso da quello della società mutuataria, ma tutte le società comuni direttamente o indirettamente capogruppo della società mutuataria e della società mutuante abbiano sede in uno Stato terzo;

c)

tutte le società comuni direttamente o indirettamente capogruppo della società mutuante e della società mutuataria abbiano sede in Stati terzi e la società mutuante abbia sede in uno Stato membro diverso da quello della società mutuataria, ma eroga il prestito alla società mutuataria attraverso una filiale situata in uno Stato terzo;

d)

la società mutuante e tutte le società comuni direttamente o indirettamente capogruppo della società mutuante e della società mutuataria abbiano sede in paesi terzi.

3)

Se la risposta alle questioni 1 e 2 sarebbe diversa se si potesse dimostrare che il prestito costituiva un abuso di diritti o era parte di un accordo fittizio volto ad eludere la legislazione fiscale dello Stato membro della società mutuataria; in tal caso, quali indicazioni ritenga opportuno fornire la Corte di giustizia riguardo a quali siano gli elementi costitutivi di un siffatto abuso o accordo fittizio in casi come quello di specie.

4)

Nel caso si accerti una restrizione alla circolazione di capitali tra Stati membri e Stati terzi nell'ambito della previsione di cui all'art. 56, se tale restrizione esisteva il 31 dicembre 1993 ai fini dell'art. 57 CE.

5)

Se in base al diritto comunitario, debbano essere qualificate quali:

domande di restituzione o rimborso di somme indebitamente sottoposte ad esazione conseguenti e complementari alla violazione delle disposizioni comunitarie sopra menzionate, o

domande di indennità o risarcimento, o

domande per il pagamento di una somma rappresentante un beneficio indebitamente negato,

le seguenti domande proposte dalla società mutuataria, o da altre società appartenenti al suo stesso gruppo societario («le ricorrenti»), nell'ipotesi in cui le fattispecie cui si riferiscono le questioni 1 o 2 violino gli artt. 43, 49 o 56 CE:

a)

domanda di rimborso dell'importo addizionale pagato dalla società mutuataria a titolo dell'imposta sulle società a seguito del mancato riconoscimento della deducibilità dai profitti soggetti all'imposta sulle società dell'interesse pagato alla società mutuante, quando il pagamento di tale interesse sarebbe stato considerato deducibile dai profitti della società mutuataria se la società mutuante avesse avuto sede nello suo stesso Stato;

b)

domanda di rimborso dell'importo addizionale pagato dalla società mutuataria a titolo dell'imposta sulle società nel caso in cui l'intero importo dell'interesse sul prestito sia stato effettivamente pagato alla società mutuante, ma la domanda di dedurre detto interesse sia stata limitata in base alla normativa nazionale o a causa dell'applicazione fattane dall'autorità tributaria;

c)

domanda di rimborso dell'importo addizionale pagato dalla società mutuataria a titolo dell'imposta sulle società nel caso in cui l'importo dell'interesse sui prestiti della società mutuante deducibile dai profitti della società mutuataria sia stato ridotto in quanto sia stato sottoscritto capitale sociale anziché capitale mutuato, o perché capitale sociale abbia sostituito capitale mutuato in base alla normativa nazionale o a causa dell'applicazione fattane dall'autorità tributaria;

d)

domanda di rimborso dell'importo addizionale pagato dalla società mutuataria a titolo dell'imposta sulle società nel caso in cui l'importo dell'interesse sui prestiti della società mutuante deducibile dai profitti della società mutuataria sia stato ridotto riducendo il tasso d'interesse applicabile al prestito (o rendendo il prestito infruttifero) in base alla normativa nazionale o a causa dell'applicazione fattane dall'autorità tributaria;

e)

domanda di restituzione o di risarcimento per perdite, o altre agevolazioni fiscali, o crediti, della società mutuataria (o ceduti a tale società da altre società del suo stesso gruppo e con sede nel suo stesso Stato) utilizzati da quest'ultima per compensare i debiti relativi all'importo addizionale dell'imposta sulle società di cui ai precedenti punti a), b) o c), qualora tali perdite, agevolazioni e crediti sarebbero stati altrimenti disponibili per un uso diverso o riportabili;

f)

domanda di rimborso di un anticipo dell'imposta sulle società non utilizzato pagato dalla società mutuataria su pagamenti di interessi alla compagnia mutuante riqualificati come distribuzioni;

g)

domanda di restituzione o risarcimento rispetto ad importi pagati a titolo di anticipi dell'imposta sulle società nelle circostanze di cui al precedente punto f), ma successivamente imputati ai debiti relativi all'imposta sulle società della società mutuataria;

h)

domanda di rimborso di costi e spese sopportati dalle ricorrenti per rispettare la normativa nazionale e l'applicazione di questa effettuata dall'autorità tributaria;

i)

domanda di rimborso o risarcimento della perdita di utile sul capitale mutuato investito quale capitale sociale ( o convertito in capitale sociale) nelle circostanze descritte al punto c); e

j)

domanda di rimborso o compensazione di tutti gli oneri fiscali che hanno gravato sulla società mutuante nello Stato in cui essa ha sede in relazione alla presunta o ascritta ricezione di interessi dalla società mutuataria riqualificata come una distribuzione in base alla normativa nazionale cui si fa riferimento nella questione 1.

6)

Nell'ipotesi in cui la risposta a qualsiasi parte della questione [5] sia che le domande debbano essere qualificate come domande di pagamento di una somma rappresentante un beneficio indebitamente negato:

a)

se tali azioni siano conseguenti e complementari al diritto conferito dalle disposizioni comunitarie sopra menzionate, o

b)

se tutte o alcune delle condizioni per il risarcimento stabilite nella sentenza 5 marzo 1996, cause riunite C-46/93 e C-48/93, Brasserie du Pêcheur e Factortame (Racc. pag. I-01029), debbano essere soddisfatte, o

c)

se altre condizioni debbano essere soddisfatte.

7)

Se vi sia differenza se le domande di cui alla questione 6, quali disciplinate dal diritto nazionale, siano presentate come domande di rimborso o siano o debbano essere presentate come domande di risarcimento danni.

8)

Quali indicazioni, se del caso, ritiene opportuno fornire la Corte di giustizia nel caso di specie riguardo alle circostanze di cui il giudice nazionale dovrebbe tener conto nel determinare se vi sia una violazione sufficientemente grave nel senso della sentenza resa nelle cause riunite Brasserie du Pêcheur e Factortame, cit., con particolare riferimento al se, tenuto conto dell'orientamento della giurisprudenza sull'interpretazione delle disposizioni comunitarie rilevanti, la violazione fosse scusabile.

9)

Se, in principio, può rinvenirsi un diretto nesso causale (ai sensi della sentenza Brasserie du Pêcheur e Factortame, cit.) fra una violazione degli artt. 43, 49 e 56 CE e perdite rientranti nelle categorie indicate nella questione [5] (a)-(h) che si sostiene derivino da essa; in caso di risposta affermativa, quali indicazioni, se del caso, ritiene opportuno fornire la Corte di giustizia in ordine alle circostanze di cui il giudice nazionale dovrebbe tener conto nel determinare se siffatto nesso causale diretto esista.

10)

Se, nel determinare la perdita o il danno per cui dovrebbe essere concesso il risarcimento, il giudice nazionale possa tener conto della questione se le persone danneggiate mostrarono una ragionevole diligenza per evitare o limitare le proprie perdite, in particolare avvalendosi esse stesse di rimedi giuridici che avrebbero potuto stabilire che le disposizioni nazionali non avevano l'effetto (a causa dell'applicazione di convenzioni sulla doppia imposizione) di imporre le restrizioni descritte nella questione 1. [S]e sulla risposta a tale questione possa incidere la convinzione delle parti al tempo rilevante riguardo agli effetti delle convenzioni di doppia tassazione.


5.3.2005   

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C 57/22


Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dall'Utlänningsnämnd con ordinanza 30 dicembre 2004 nel procedimento Jia, Yunying contro Migrationsverk

(Causa C-1/05)

(2005/C 57/36)

Lingua processuale: lo svedese

Con ordinanza 30 dicembre 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 4 gennaio 2005, nel procedimento Jia, Yunying contro Migrationsverk, l'Utlänningsnämnd, ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1

a)

Se, alla luce della sentenza nella causa C-109/01, l'art. 10 del regolamento (CEE) n. 1612/68 (1) debba essere interpretato nel senso che il cittadino di uno Stato terzo che è parente di un lavoratore dipendente nel modo ivi previsto, debba soggiornare legalmente nella Comunità per poter aver diritto di risiedervi insieme al lavoratore dipendente e se, analogamente, l'art. 1 della direttiva 73/148/CEE (2) debba interpretarsi nel senso che il diritto di residenza di un cittadino di uno Stato terzo, parente del cittadino dell'Unione europea, presuppone che il cittadino di uno Stato terzo soggiorni legalmente nella Comunità.

b)

Qualora la direttiva 73/148/CEE debba essere interpretata nel senso che la condizione perché un cittadino di uno Stato terzo, parente di un cittadino dell'Unione europea, possa rivendicare il diritto di soggiorno secondo la direttiva è che egli soggiorni legalmente nella Comunità, se ciò sia tale da implicare che tale persona deve essere titolare di un permesso di soggiorno valido, che le consente o può consentirle di soggiornare in uno degli Stati membri. In mancanza di un permesso di soggiorno, se sia sufficiente un'autorizzazione al soggiorno emessa per altre ragioni, per una permanenza più o meno lunga oppure se, come nella causa attualmente pendente dinanzi all'Utlänningsnämnd, sia sufficiente che la persona che richiede il permesso di soggiorno sia in possesso di un visto valido.

c)

Qualora il cittadino di uno Stato terzo, parente di un cittadino dell'Unione europea, non possa rivendica un diritto di soggiorno ai sensi della direttiva 73/148/CEE, poiché non soggiorna legalmente nella Comunità, se il rifiuto di concedergli il permesso di soggiorno limiti il diritto di stabilimento del cittadino dell'Unione previsto dall'art. 43 del Trattato di Roma.

d)

Qualora il cittadino di uno Stato terzo, parente di un cittadino dell'Unione europea, non possa rivendicare un diritto di soggiorno secondo la direttiva 73/148/CEE, poiché non soggiorna legalmente nella Comunità, se la sua espulsione dal paese dovuta al fatto che la richiesta di permesso di soggiorno nazionale non può essere accolta dopo il suo ingresso in Svezia limiti il diritto di stabilimento di un cittadino dell'Unione, previsto dall'art. 43 del Trattato di Roma.

2

a)

Se l'art. 1, lett. d), della direttiva 73/148/CEE debba essere interpretato nel senso che «[essere] a carico» significa che il parente del cittadino dell'Unione europea dipende economicamente da quest'ultimo per poter raggiungere un livello minimo di sussistenza accettabile nel suo Stato di origine oppure nello Stato in cui risiede permanentemente.

b)

Se l'art. 6, lett. b), della direttiva 73/148/CEE debba essere interpretato nel senso che gli Stati membri possono esigere dal parente di un cittadino dell'Unione europea, che afferma di essere a carico di tale cittadino o del suo coniuge, che presenti, oltre ad un impegno da parte del cittadino dell'Unione, documenti comprovanti l'esistenza di un'effettiva situazione di dipendenza.


(1)  Regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (edizione speciale 1994, 5/vol. 1, pag. 33).

(2)  Direttiva del Consiglio 21 maggio 1973, 73/148/CEE,relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri all'interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi (edizione speciale 1994, 6/Vol. 1, pag. 135).


5.3.2005   

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C 57/23


Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Verwaltungsgericht Aachen con ordinanza 29 dicembre 2004 nel procedimento Hasan Güzeli contro Oberbürgermeister der Stadt Aachen

(Causa C-4/05)

(2005/C 57/37)

Lingua processuale: il tedesco

Con ordinanza 29 dicembre 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 6 gennaio 2005, nel procedimento Hasan Güzeli contro Oberbürgermeister der Stadt Aachen, il Verwaltungsgericht Aachen, ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

Se il divieto di discriminazione sancito dall'art. 10, n. 1, della decisione 1/80 vieti ad uno Stato membro di rifiutare la proroga del titolo di soggiorno, per la durata della sua occupazione, ad un lavoratore turco nella situazione del ricorrente, il quale, alla scadenza del permesso di soggiorno nazionale originariamente concessogli, apparteneva al regolare mercato del lavoro dello Stato membro ed era titolare di un diritto al lavoro non soggetto a scadenza.

Se in questo contesto sia rilevante il fatto che il permesso di lavoro concesso al lavoratore migrante turco:

è stato rilasciato, in conformità al diritto interno, senza limitazioni temporali;

è stato rilasciato, in conformità al diritto interno, a condizione che continui a sussistere l'originario permesso di soggiorno, e tuttavia esso non decade automaticamente alla scadenza del titolo di soggiorno, bensì rimane valido fino a quando lo straniero non sia più legittimato a soggiornare, neppure in via temporanea, nel territorio dello Stato membro.

2)

Se alla luce dell'art. 10, n. 1, della decisione n. 1/80, lo Stato membro possa rifiutare al lavoratore turco il soggiorno quando quest'ultimo, allo scadere del permesso di soggiorno da ultimo concessogli, sia impiegato come lavoratore stagionale, sia cioè disoccupato nei periodi intercorrenti tra un'attività lavorativa e l'altra.

3)

Se sul divieto di rifiutare la proroga del titolo di soggiorno, derivante dall'art. 10, n. 1, della decisione n. 1/80, possa influire una modifica del diritto nazionale relativo all'autorizzazione al lavoro, intervenuta successivamente alla scadenza del permesso di soggiorno originariamente concesso.


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C 57/23


Cancellazione dal ruolo della causa C-11/03 (1)

(2005/C 57/38)

(Lingua processuale: l'olandese)

Con ordinanza 25 ottobre 2004 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-11/03: (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State): Boss Pharma NV contro Stato belga.


(1)  GU C 55 dell'8.3.2003.


5.3.2005   

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C 57/23


Cancellazione dal ruolo della causa C-10/04 (1)

(2005/C 57/39)

(Lingua processuale: il tedesco)

Con ordinanza 1o dicembre 2004 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-10/04: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica d'Austria.


(1)  GU C 47 del 21.2.2004.


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C 57/24


Cancellazione dal ruolo della causa C-13/04 (1)

(2005/C 57/40)

(Lingua processuale: il finlandese)

Con ordinanza 26 novembre 2004 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-13/04: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica di Finlandia.


(1)  GU C 71 del 20.3.2004.


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C 57/24


Cancellazione dal ruolo della causa C-307/04 P (1)

(2005/C 57/41)

(Lingua processuale: l'inglese)

Con ordinanza 25 novembre 2004 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-307/04 P: SEC Corporation contro Commissione delle Comunità europee.


(1)  GU C 239 del 25.9.2004.


TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

5.3.2005   

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C 57/25


Ricorso del Dr. Peter Lesetar contro la Commissione delle Comunità europee presentato il 22 settembre 2004

(Causa T-453/04)

(2005/C 57/42)

Lingua processuale: l'inglese

Il 22 settembre 2004, il Dr. Peter Lesetar, rappresentato dall'avvocato E.I. Faludy, ha presentato al Tribunale di Primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

annullare la decisione con la quale l'EPSO non iscrive il ricorrente nell'elenco dei candidati riusciti vincitori al concorso EPSO/LA/11/03;

ordinare l'iscrizione del ricorrente nel detto elenco;

provvedere affinché al ricorrente venga pagata la retribuzione che avrebbe ricevuto se fosse stato regolarmente iscritto nell'elenco dei candidati vincitori, a decorrere dal momento in cui i candidati che lo precedono o lo seguono nell'elenco sono mediamente entrati i servizio fino al giorno in cui egli potrò effettivamente assumere l'impiego, dopo essere stato iscritto nell'elenco.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente afferma che la valutazione del suo elaborato scritto nell'ambito del concorso di cui sopra sottovaluta fortemente il suo risultato, che anche la valutazione del colloquio orale era difettosa e, soprattutto, che non era stata adeguatamente esaminata e valutata la sua idoneità all'impiego di cui trattasi.


5.3.2005   

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C 57/25


Ricorso della sig.ra D. Beyatli e del sig. A. Cancan contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 18 novembre 2004

(Causa T-455/04)

(2005/C 57/43)

Lingua processuale: l'inglese

Il 18 novembre 2004 la sig.ra D. Beyatli, residente a Nicosia, Cipro, e il sig. A. Cancan, residente a Istanbul, Turchia, rappresentati dall'avv. A. Demetriades, hanno presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

I ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione 5 maggio 2004 con la quale la Commissione dichiara che i ricorrenti non hanno superato la prova scritta del concorso generale per assistenti amministratori riservato a cittadini ciprioti EPSO/A/1/03;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti:

I ricorrenti sono cittadini ciprioti di madre lingua Turca. Hanno presentato la loro candidatura a un posto di assistente amministratore nell'ambito del concorso generale EPSO/A/1/03, riservato a cittadini ciprioti. Il bando di concorso richiedeva che i candidati avessero una perfetta conoscenza della lingua greca. I ricorrenti non sono riusciti ad ottenere un numero sufficiente di punti nella prova (e) che era in lingua greca e non venivano così ammessi alle prove orali.

I ricorrenti impugnano tale decisione sostenendo che il requisito per cui i candidati debbono avere una perfetta conoscenza della lingua greca è discriminatorio, dato che non tutti i cittadini ciprioti sono di lingua materna greca. Secondo i ricorrenti tale requisito viola l'art. 12 CE e gli artt. 1d e 27 dello statuto del personale. Sostengono ancora che l'art. 3 del regolamento 401/2004 (1) limita le assunzioni, solo a chi ha una delle attuali 11 lingue ufficiali come lingua principale ed è pertanto sproporzionato rispetto agli obiettivi dell'Unione europea e al suo intento di integrare nell'unione europea i ciprioti di lingua turca.


(1)  Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 23 febbraio 2004, n. 401, che istituisce misure particolari e temporanee per l'assunzione di funzionari delle Comunità europee in occasione dell'adesione di Cipro, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Slovenia e dell'Ungheria (GU L 67, pag. 1).


5.3.2005   

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C 57/26


Ricorso della Imagination Technologies Ltd contro l'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (marchi, disegni e modelli) proposto il 1o dicembre 2004

(Causa T-461/04)

(2005/C 57/44)

Lingua processuale: l'inglese

Il 1o dicembre 2004, la Imagination Technologies Ltd, con sede a Hertfordshire (Regno Unito), rappresentata dal sig. M. Edenborough, Barrister e dai sigg. P. Brownlow. e N. Jenkins, Solicitors, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (marchi, disegni e modelli).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Seconda Commissione di ricorso n. 108/2004-2;

annullare la decisione della divisione Opposizione 12 settembre 2003;

rinviare all'Ufficio o alla Commissione di ricorso la domanda di registrazione del marchio comunitario n. 2 396 075 al fine di un ulteriore esame;

condannare l'Ufficio alle spese sostenute dalla ricorrente relative al presente ricorso, al ricorso dinanzi alla Commissione di ricorso nonché al procedimento dinanzi alla divisione Opposizione.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui si chiede la registrazione:

Marchio denominativo «PURE DIGITAL» per prodotti e servizi delle classi 9 e 38 (apparecchi elettrici ed elettronici per uso di sistemi d'intrattenimento multimediali, apparecchi per la videoriproduzione, computer hardware, condizioni di accesso delle telecomunicazioni a database del computer ed a internet,...) – domanda n. 2 396 075

Decisione della divisione d'opposizione:

Diniego di registrazione.

Decisione della commissione di ricorso:

Rigetto della domanda.

Motivi del ricorso:

Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e dell'art. 7, n. 1, lett. c) del regolamento del Consiglio n. 40/94.


5.3.2005   

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C 57/26


Ricorso della European Dynamics SA contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 25 novembre 2004

(Causa T-465/04)

(2005/C 57/45)

Lingua processuale: l'inglese

Il 25 novembre 2004 la European Dynamics SA, con sede in Atene, Grecia, rappresentata dall'avv. N. Korogiannakis, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione 15 settembre 2004 (DG Pesca), che giudica l'offerta della ricorrente infruttuosa e assegna il contratto all'offerente aggiudicatario;

ordinare alla Commissione di riesaminare l'offerta presentata dalla ricorrente;

ordinare alla Commissione di pagare le spese sostenute in ragione del ricorso, anche in caso di rigetto della domanda.

Motivi e principali argomenti:

La ricorrente presentava un'offerta rispondendo al bando di gara della Commissione FISH/2004/02 (1) per la fornitura di servizi informatici e forniture connesse legate ai sistemi di informazione della Direzione Generale per la Pesca. Con la impugnata decisione la detta offerta veniva respinta e il contratto aggiudicato ad altro offerente, che diveniva così l'attuale aggiudicatario.

A sostegno della sua domanda di annullamento della detta decisione, la ricorrente deduce in primo luogo che la Commissione ha violato il principio di non discriminazione e della libera concorrenza. La ricorrente ritiene che la decisione della Commissione di imporre un periodo di familiarizzazione di due mesi sia stato un fattore di sfavorevole discriminazione a favore dell'attuale aggiudicatario nei confronti del quale il periodo di familiarizzazione non era ovviamente necessario. Nel medesimo contesto la ricorrente deduce ancora che la trasmissione di informazioni agli offerenti in merito all'applicazione del software cui era subordinato il bando di gara era insufficiente poiché naturalmente l'attuale aggiudicatario aveva illimitato accesso a siffatte informazioni.

La ricorrente deduce ancora che la Commissione ha violato il Regolamento Finanziario (2) come pure la direttiva 92/50 (3) avvalendosi di criteri di valutazione che non figurano inclusi nel bando di gara, in particolare, la dimensione del team proposto dalla ricorrente, che era stato considerato dalla Commissione eccessivo e il numero medio degli anni di esperienza del team della ricorrente, che la Commissione ha considerato inferiore a quello proposto dall'offerente riuscito aggiudicatario.

La ricorrente considera ancora che la Commissione sia incorsa in errore manifesto di valutazione nell'esaminare l'offerta della ricorrente, in particolare, nel giudicare la perizia tecnica del team da lei proposto e la sua offerta finanziaria, laddove, secondo quanto dedotto dalla ricorrente, la Commissione ha erroneamente ritenuto che tutte le sedici persone proposte dalla ricorrente avrebbero lavorato in parallelo per l'intero progetto.

La ricorrente deduce ancora violazione da parte della Commissione dell'obbligo di motivazione ai sensi dell'art. 253 CE, e inadempimento nel fornire le dovute informazioni richieste dalla ricorrente, circa i motivi del rigetto della sua offerta. La ricorrente afferma altresì che la Commissione ha violato il principio della buona amministrazione e il dovere di diligenza, agendo con importante ritardo e non offrendo risposte adeguate alle richieste di informazioni da parte della ricorrente prima della presentazione dell'offerta.


(1)  GU 2004, S 73-061407.

(2)  Regolamento del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605 (CE, Euratom), che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1).

(3)  Direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1).


5.3.2005   

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C 57/27


Ricorso della Kenzo Takada contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), presentato il 19 novembre 2004

(Causa T-468/04)

(2005/C 57/46)

Lingua processuale: il francese

Il 19 novembre 2004, la Kenzo Takada, con sede in Parigi (Francia), rappresentata dagli avv.ti Fernand de Visscher, Eric De Gryse e Donatienne Moreau, ha presentato, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi disegni e modelli) (UAMI).

Anche la Kenzo SA. era parte del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso 14 settembre 2004 (procedimento R 643/2003-1);

condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente:

Kenzo Takada

Marchio comunitario di cui si richiede la registrazione:

Il marchio denominativo «KENZO TAKADA» per prodotti e servizi rientranti nelle classe 3, 25 e 42 (Preparati per sbiancare e altre sostanze per il bucato; abbigliamento; servizi alberghieri, ristorazione, …) - domanda n. 2008084

Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione:

Kenzo SA

Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione:

Marchi denominativi e figurativi comunitari, nazionali e internazionali «KENZO» per prodotti e servizi rientranti nelle classi 3, 9, 25 e 42 (Preparati per sbiancare e altre sostanze per il bucato; abbigliamento; servizi alberghieri, ristorazione, …)

Decisione della divisione di opposizione:

Rigetto della domanda di marchio comunitario

Decisione della commissione di ricorso:

Rigetto del ricorso

Motivi di ricorso:

Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94.


5.3.2005   

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C 57/28


Ricorso di Thomas Peykercontro la Commissione delle Comunità europee proposto il 19 novembre 2004

(Causa T-470/04)

(2005/C 57/47)

Lingua processuale: il francese

Il 19 novembre 2004 il sig. Thomas Peyker, residente in Santo Domingo (Repubblica Dominicana), rappresentato dagli avv.ti Sébastien Orlandi, Albert Coolen, Jean-Noël Louis e Etienne Marchal, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione di attribuire i punti che costituiscono lo «zaino», nonché la decisione di non promuovere il ricorrente al grado A6 per l'esercizio di promozione 2003;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente nella presente causa si oppone al rifiuto dell'APN di promuoverlo al grado A6 durante l'esercizio di promozione 2003, nonché all'attribuzione dei punti di merito/priorità che costituiscono il suo «zaino», insufficienti a tal riguardo.

A sostegno delle sue pretese, il ricorrente fa valere la violazione degli artt. 43 e 45 dello Statuto, nonché dei principi di non discriminazione e di aspettativa di carriera.

Egli precisa a tal riguardo che il rifiuto di attribuirgli punti di priorità speciali supplementari solo perché, benché fosse stato proposto per una promozione dalla sua direzione generale durante l'esercizio di promozione precedente, egli non sarebbe rientrato nel limite del 150 % delle possibilità di promozione, equivarrebbe ad assimilarlo ai dipendenti che non sono stati proposti dai loro superiori per l'esercizio precedente, in violazione del principio in applicazione del quale il merito è il criterio determinante di qualsiasi promozione.

Peraltro, i punti di priorità transitori sarebbero stati attribuiti nella fattispecie senza tener conto dei rapporti informativi redatti per il periodo di riferimento e senza aver effettuato un esame comparativo dei meriti.


5.3.2005   

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C 57/28


Ricorso del sig. Georgios Karatzoglou contro l'Agenzia Europea per la ricostruzione, presentato il 6 dicembre 2004

(Causa T-471/04)

(2005/C 57/48)

Lingua processuale: l'inglese

Il 6 dicembre 2004 il sig. Georgios Karatzoglou, abitante in Ioannina (Grecia), rappresentato dall'avv. S.A. Pappas, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Agenzia Europea per la ricostruzione.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

annullare la decisione implicita di rigetto del reclamo del ricorrente e, di conseguenza, di cessazione del suo contratto;

condannare l'Agenzia al pagamento delle spese di causa.

Motivi e principali argomenti:

Il ricorrente era stato assunto dalla convenuta come agente temporaneo, conformemente all'art. 2, lett. a) del Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità. Il 7 maggio 2003 il suo contratto veniva rinnovato a tempo indeterminato. Il ricorrente impugna la conseguente cessazione del suo contratto, a norma dell'art. 47, n. 2 del Regime.

A sostegno della sua domanda, il ricorrente deduce un difetto di motivazione circa la cessazione del contratto. Conformemente a quanto dedotto dal ricorrente, la convenuta si è impegnata a non porre termine al contratto salvo in caso di riduzione o cessazione delle sue attività. Il ricorrente deduce che nella specie non ne ricorre il caso, e che tale circostanza non è neppure stata invocata. Il ricorrente deduce ancora lesione della sua legittima aspettativa, violazione dell'art. 47 del Regime e eccesso di potere. Il ricorrente infine deduce la violazione del principio di buona amministrazione, dal momento che, a suo avviso a base dell'asserita necessità di riduzione del personale stava una irrazionale gestione direzionale.


5.3.2005   

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C 57/29


Ricorso del sig. Vassilios Tsarnavas contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 20 novembre 2004

(Causa T-472/04)

(2005/C 57/49)

Lingua processuale: il francese

Il 20 novembre 2004 il sig. Vassilios Tsarnavas, residente a Volos (Grecia), rappresentato dall'avv. Nicolas Lhoëst, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione 23 dicembre 2003 nella parte in cui non ha aggiunto il nome del ricorrente né sull'elenco dei dipendenti proposti per la promozione per l'esercizio 1999, né sull'elenco dei dipendenti più meritevoli per la promozione al grado A4 a titolo degli esercizi di promozione 1998 e 1999, né sull'elenco dei dipendenti promossi al grado A4 al titolo del medesimo esercizio;

annullare tutte le decisioni collegate e/o susseguenti;

annullare, per quanto necessario, la decisione della Commissione 5 agosto 2004 che respinge il reclamo del ricorrente;

condannare la Commissione a tutte le spese di causa.

Motivi e principali argomenti:

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce irregolarità del procedimento, violazione dell'art. 25, n. 2 dello Statuto, violazione dell'art. 45 dello Statuto e del principio di buona amministrazione, come pure, infine, un errore di valutazione manifesto.


5.3.2005   

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C 57/29


Ricorso della società Chr. Muller Touw B.V. e A&C Braid and Rope Co. Pvt. Ltd contro il Consiglio delle Comunità europee, presentato il 14 dicembre 2004

(Causa T-480/04)

(2005/C 57/50)

Lingua processuale: l'olandese

Il 14 dicembre 2004, le società Chr. Muller Touw B.V. (con sede in Elst, Paesi Bassi) e A&C Braid and Rope Co. Pvt. Ltd (con sede in Rania, India), rappresentate dall'avvocato John Wolfs, hanno proposto dinanzi al Tribunale delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.

Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

1)

annullare il regolamento n. 1736/2004, nella parte in cui esso riguarda le forniture provenienti dalla A&C avente sede in India;

2)

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

La società Chr. Muller Touw B.V., con sede nei Paesi Bassi, fornisce materie prime alla AC Braid and Rope in India. Quest'ultima trasforma tali materie prime in corde e le esporta nuovamente nella Comunità europea. Le ricorrenti chiedono di annullare il regolamento n. 1736/2004 (1) che istituisce un dazio antidumping definitivo, nella parte in cui questo regolamento è ad esso applicabile.

A sostegno del loro ricorso le ricorrenti adducono che non sussiste un danno considerevole, come richiesto dagli artt. 1 e 3 del regolamento n. 384/96 (2). Le ricorrenti adducono che esse producono corde per uso privato, non adatte per l'industria e per il mare, come stabilito nel regolamento impugnato, e che la loro quota di mercato è trascurabile.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 4 ottobre 2004, n. 1736/2004, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di corde di fibre sintetiche originarie dell'India (GU L 311, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 56, pag. 1).


5.3.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 57/30


Ricorso della Advance Magazine Publishers Inc., contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), presentato il 10 dicembre 2004

(Causa T-481/04)

(2005/C 57/51)

Lingua processuale: l'inglese

Il 10 dicembre 2004, l'Advance Magazine Publishers Inc., con sede in New York (USA), rappresentata dall'avv. Esteve Sanz, ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso era la J. Capela & Irmãos, Lda, con sede in Porto (Portogallo).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione la decisione della seconda commissione di ricorso 27 settembre 2004 nel procedimento R 328/2003-1;

condannare la convenuta e, se del caso, la parte interveniente, al pagamento delle spese processuali ed ai costi del procedimento dinanzi all'UAMI.

Motivi e principali argomenti

Richiedente

Advance Magazine Publishers, Inc.

Marchio comunitario di cui si chiede la registrazione:

Il marchio nominativo «VOGUE» per beni e servizi delle classi 9, 14, 16, 18, 25 e 41 (Abbigliamento,...) - procedimento No 183 756

Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione:

J. Capela & Irmãos, Lda

Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione:

 Il marchio nominativo nazionale «VOGUE PORTUGAL» per beni della classe 25 (calzature) e la denominazione «VOGUE - SAPATARIA»

Decisione della divisione di opposizione:

Diniego di registrazione del marchio comunitario per i beni controversi, in particolare: capi di abbigliamento

Decisione della commissione di ricorso:

Rigetto del ricorso

Motivi invocati:

Violazione delle norme procedurali di cui agli artt. 61, n. 1, 62, n. 1 e 74, n. 1 del regolamento del Consiglio n. 40/94; violazione degli artt. 73 e 62, n. 2 del regolamento del Consiglio n. 40/94 nonché dell'art. 50, n. 2, lett. h) del regolamento della Commissione n. 2868/95; violazione degli artt. 43, n. 2 e 43, n. 3 del regolamento del Consiglio n. 40/94|; violazione dell'art. 22 del regolamento della Commissione n. 2868/95; violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento del Consiglio n. 40/94.


5.3.2005   

IT

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C 57/30


Ricorso della Komsa Kommunikation Sachsen AG contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, modelli e disegni) UAMI, proposto il 13 dicembre 2004

(Causa T-482/04)

(2005/C 57/52)

Lingua processuale di presentazione del ricorso: il tedesco

Il 13 dicembre 2004 la Komsa Kommunikation Sachsen AG con sede in Hartmannsdorf (Germania), rappresentata dall'avv. F. Hagemann, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno.

Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso, era la Anders + Kern Präsentationssysteme GmbH & Co. KG, con sede in Norderstedt (Germania).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, modelli e disegni) 6 settembre 2004 – fascicolo R 65/2003-4 – nella parte in cui accoglie il ricorso presentato dall'opponente alla commissione di ricorso per i prodotti indicati nella domanda di deposito di marchio comunitario «apparecchi e strumenti per disegnare, per la registrazione e la riproduzione di immagini suoni e dell'informazione; apparecchi elettrotecnici e elettronici e relativi sistemi di comando a distanza per procedimenti di lavorazione industriale. Tutti i prodotti di cui sopra anche per l'installazione su autoveicoli. Supporti di memorizzazione di ogni tipo muniti di programmi leggibili a macchina»;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente:

la ricorrente.

Marchio comunitario di cui si chiede la registrazione:

il marchio figurativo «@k» per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 35, 37, 38 e 42 (deposito n. 1 922 460).

Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione:

Anders + Kern Präsentationssysteme GmbH & Co. KG.

Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione:

il marchio figurativo comunitario «A+K» per prodotti e servizi delle classi 6, 9 e 20 (marchio comunitario n. 294 546).

Decisione della divisione d'opposizione:

rigetto dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso:

accoglimento del ricorso della Anders + Kern Präsentationssysteme GmbH & Co. KG, nella parte in cui ha ad oggetto «apparecchi e strumenti per disegnare, per la registrazione e la riproduzione di immagini suoni e dell'informazione; apparecchi elettrotecnici e elettronici e relativi sistemi di comando a distanza per procedimenti di lavorazione industriale. Tutti i prodotti di cui sopra anche per l'installazione su autoveicoli. Supporti di memorizzazione di ogni tipo muniti di programmi leggibili a macchina». Rigetto del ricorso per il resto.

Motivi di ricorso:

la decisione della commissione di ricorso viola l'art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento CE n. 40/94, perché la detta commissione non ha valutato in modo appropriato i presupposti per l'esistenza di rischio di confusione. Un rischio di confusione siffatto tra i marchi confrontati non sussiste.


5.3.2005   

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C 57/31


Ricorso di François Pilat contro il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee, presentato il 9 dicembre 2004

(Causa T-484/04)

(2005/C 57/53)

Lingua processuale: il francese

Il 9 dicembre 2004 il sig. François Pilat, residente in Honfleur (Francia), rappresentato dall'avv. Jean-François Péricaud, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

condannare in solido il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee a versare al ricorrente la somma di EUR 377 253, in subordine la somma di EUR 325 579, maggiorata, in ogni caso, del tasso di interesse legale a decorrere dalla proposizione del presente ricorso.

condannare in solido il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee alle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti invocati dal ricorrente sono identici a quelli invocati dai ricorrenti nella causa T-440/03 (1), Arizmendi e a. contro Consiglio e Commissione.


(1)  GU C 59, del 06/03/04, pag. 31.


5.3.2005   

IT

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C 57/32


Ricorso dell'Association Coopération des Bibliothèques de Bretagne (COBB) contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 10 dicembre 2004

(Causa T-485/04)

(2005/C 57/54)

Lingua processuale: il francese

Il 10 dicembre 2004 l'Association Coopération des Bibliothèques de Bretagne (COBB), con sede in Rennes (Francia), rappresentata dall'avv. Jean-Paul Martin, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee 9 settembre 2003, no 1116, nella parte concernente la COBB.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è diretto contro la decisione con cui la Commissione ha escluso la partecipazione dell'operazione «Réseau des périodiques en Bretagne, année 1999» (Rete dei periodici di Bretagna, anno 1999), per la quale la ricorrente aveva chiesto un contributo sui fondi FERS, al Programma obiettivo 5b Bretagne 1994-1999.

La ricorrente ha sollecitato il detto finanziamento nell'ambito di un programma di sviluppo rurale e litoraneo, intitolato «Morgane 2», predisposto per la Regione Bretagna relativamente all'obiettivo 5b per il periodo 1994-1999. Tale programma descrive tutte le azioni che possono beneficiare di un finanziamento europeo, compresa l'azione A 215, che rientra nell'asse prioritario A, diretto a mobilitare il mercato del lavoro e, più in particolare, nella misura 2, intesa a migliorare la competitività delle imprese sviluppando il telelavoro e l'accesso ai teleservizi.

In concreto, l'azione «Réseau des périodiques en Bretagne» consiste nel mettere in atto, grazie ad una rete di stabilimenti, un'infrastruttura materiale e virtuale per la gestione di una banca dati costituita da articoli di periodici e da studi sulla Bretagna, al fine di rendere accessibili via Internet a chi decide (rappresentanti politici, dirigenti d'impresa, ecc…) informazioni di buona qualità sulla detta regione. Trattasi di una misura che sostiene e rafforza la qualità delle informazioni e delle decisioni degli operatori economici, allo scopo di migliorare la competitività delle imprese.

È solo dopo la firma di due accordi per l'attribuzione di sovvenzioni che la Prefettura della Regione ha comunicato alla ricorrente la decisione impugnata.

A sostegno delle sue allegazioni la ricorrente deduce tre motivi. Il primo verte su un errore di motivazione, il secondo riassume argomenti tratti dalla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento e il terzo riguarda la violazione dell'obbligo di motivazione.

In concreto, la ricorrente fa valere quanto segue:

contrariamente a quanto afferma la convenuta, essa è stabilita in una zona che può fruire del contributo, dal momento che l'azione 215, asse A, non prevede nessuna condizione quanto alla sede del beneficiario e che, nella fattispecie, la zona interessata abbraccia l'intera zona 5b, vale a dire «il mondo rurale e litoraneo» della Bretagna. L'azione 215 peraltro enumera separatamente le «associazioni e gli organismi di sviluppo economico», ciò che mostrerebbe che le due nozioni non possono essere confuse;

l'accordo per l'attribuzione di un contributo finanziario concluso dalla ricorrente e dalla Prefettura il 31 dicembre 2001 conteneva assicurazioni precise che avevano indotto la ricorrente a confidare nella prosecuzione dell'operazione in parola, tanto più che un contributo finanziario dell'Unione europea di EUR 10 976 le era stato effettivamente corrisposto, nel mese di marzo 2002, a titolo del Programma 5b;

la normativa comunitaria applicabile nella fattispecie non farebbe nessun riferimento né a una possibile soppressione del contributo, né a una domanda di restituzione dello stesso al FERS;

la decisione impugnata si contenterebbe di un'allusione lacunosa alla riserva espressa dalla Commission interministérielle de coordination des contrôles (Commissione interministeriale di coordinamento dei controlli), senza recare spiegazioni circostanziate e sufficienti a permettere di comprendere i motivi per i quali la Commissione ha escluso dal beneficio l'operazione in causa.


5.3.2005   

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C 57/32


Ricorso del sig. Christos Michail SA contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 13 dicembre 2004

(Causa T-486/04)

(2005/C 57/55)

Lingua processuale: il francese

Il 13 dicembre 2004 il sig. Christos Michail, abitante a Bruxelles, rappresentato dall'avv. Haralambos Meidanis, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

annullare le decisioni 20 marzo 2004, con la quale la convenuta respinge implicitamente la domanda di assistenza ai sensi dell'art. 24 dello Statuto, presentata dal ricorrente il 20 novembre 2003, e 13 settembre 2004, che respinge il reclamo proposto dal ricorrente;

statuire sulle spese secondo legge;

Motivi e principali argomenti:

Il 20 novembre 2003 il ricorrente, dipendente della Commissione, ha presentato una domanda di assistenza ai sensi dell'art. 24 dello Statuto, affermando che sarebbe stato vittima di una pressione psicologica da parte dell'amministrazione della sua istituzione. Con il ricorso intende ottenere l'annullamento della decisione implicita di rigetto di tale domanda presentata ai sensi dell'art. 90, n. 2 dello Statuto.

Il ricorrente censura la convenuta per non aver dato seguito alle sue denuncie aventi ad oggetto asserite irregolarità nel settore della verifica e del controllo delle sovvenzioni comunitarie, ma di avere anzi ricevuto nei propri confronti, proprio in ragione delle sue denuncie, un trattamento inteso a intimidirlo e a compromettere la sua carriera. A sostegno del suo ricorso invoca gli artt. 12bis, 21bis, 22ter e 24 dello Statuto, le disposizioni del regolamento finanziario, il principio della buona gestione finanziaria e la tutela degli interessi finanziari della Commissione, il principio del trattamento equo e giusto del personale, come pure un errore manifesto di valutazione da parte della Commissione.


5.3.2005   

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C 57/33


Ricorso della Falcon Sporting Goods AG contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (disegni, marchi e modelli) (UAMI), proposto il 15 dicembre 2004

(Causa T-487/04)

(2005/C 57/56)

Lingua di deposito del ricorso: il francese

Il 15 dicembre 2004 la Falcon Sporting Goods AG, con sede in Zug (Svizzera), rappresentata dall'avv. Jörg Weigell, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (disegni, marchi e modelli) (UAMI).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Seconda commissione di ricorso dell'UAMI 29 settembre 2004 (procedimento R 176/2004-2);

condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui è chiesta la registrazione:

Marchio denominativo «BIN LADIN» per prodotti e servizi appartenenti alle classi 9, 12, 14, 18, 25, 28, 35 e 41 – domanda n. 2 223 907

Decisione dell'esaminatore:

Diniego della registrazione

Decisione della commissione di ricorso:

Rigetto del ricorso

Motivi del ricorso:

Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. f), del regolamento del Consiglio n. 40/94. Il ricorrente fa valere che la registrazione del marchio di cui trattasi non sarebbe contraria né all'ordine pubblico, né al buon costume.


5.3.2005   

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C 57/33


Ricorso della Falcon Sporting Goods AG contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), presentato il 15 dicembre 2004

(Causa T-488/04)

(2005/C 57/57)

Lingua di deposito del ricorso: il francese

Il 15 dicembre 2004, la Falcon Sporting Goods AG, con sede in Zug (Svizzera), rappresentata dall'avv. Jörg Weigell, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

annullare la decisione 29 settembre 2004, R 177/2004-2, della seconda commissione di ricorso;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Marchio comunitario di cui si richiede la registrazione:

marchio figurativo «BIN LADIN» in caratteri arabi, per prodotti e servizi rientranti nelle classi 9, 12, 14, 18, 25, 28, 35 e 41 – domanda n. 2 224 160

Decisione dell'esaminatore:

rifiuto di registrazione

Decisione della commissione di ricorso:

rigetto del ricorso

Motivi di ricorso:

violazione dell'art. 7, n. 1, lett. f) del regolamento del Consiglio n. 40/94. Il ricorrente sostiene che la registrazione del marchio di cui trattasi non sarebbe né in contrasto con l'ordine pubblico, né con i buoni costumi.


5.3.2005   

IT

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C 57/34


Ricorso della sig.ra Wineke Neirinck contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 22 dicembre 2004

(Causa T-494/04)

(2005/C 57/58)

Lingua processuale: il francese

Il 22 dicembre 2004 la sig.ra Wineke Neirinck, residente in Bruxelles, rappresentata dagli avv.ti Georges Vandersanden, Laure Levi e Aurore Finchelstein, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quale la ricorrente ha avuto conoscenza nel corso della riunione dell'Unità OIB.1 (Ufficio Infrastrutture e logistica in Bruxelles – Attuazione della politica immobiliare) del 4 marzo 2004 secondo la quale era stato selezionato altro candidato per il posto di giurista nel settore della politica immobiliare in seno all'OIB, per il quale la ricorrente aveva presentato domanda;

annullare la decisione di conferma 9 marzo 2004 con la quale la ricorrente veniva informata del rigetto della sua candidatura;

annullare la successiva decisione 27 aprile 2004 con la quale la ricorrente veniva informata che non aveva superato la prova orale e che in tal modo confermava la nomina di altra persona;

attribuirle comunque EUR 30 000 a titolo di risarcimento del danno morale e materiale subito dalla ricorrente, somma stimata provvisoriamente in via equitativa;

condannare la convenuta a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti:

La ricorrente, all'epoca agente temporaneo presso la Commissione, in seno all'Ufficio per le Infrastrutture e la logistica a Bruxelles (OIB), ha presentato domanda per il posto di giurista nel settore della politica immobiliare in seno all'OIB. Con il suo ricorso intende ottenere l'annullamento delle decisioni che respingono la sua candidatura e che nominano un'altra persona al posto di cui trattasi, come pure il risarcimento del danno morale e materiale da lei assertivamente subito.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente invoca la violazione dell'interesse del servizio, dei principi generali di imparzialità, obbiettività e di non discriminazione, di trasparenza e di motivazione, come pure sviamento di procedura. La ricorrente sostiene che la selezione della persona nominata al posto di cui trattasi sarebbe stata decisa all'infuori di ogni legittima procedura e senza essere preceduta da alcun esame per merito comparato dei di lei meriti e di quelli della ricorrente. Nel medesimo contesto la ricorrente invoca un errore manifesto di valutazione nonché violazione dell'obbligo di sollecitudine e di buona amministrazione. La ricorrente invoca altresì la violazione del principio generale di parità di trattamento, alludendo al fatto che tutti gli agenti temporanei e ausiliari dell'OIB, i cui contratti scadevano il 1o maggio 2004 sono rimasti presso l'OIB oltre tale data, ad eccezione della ricorrente.


5.3.2005   

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C 57/34


Ricorso della Belfass contro Consiglio dell'Unione europea, presentato il 23 dicembre 2004

(Causa T-495/04)

(2005/C 57/59)

Lingua processuale: il francese

Il 23 dicembre 2004, la Belfass, con sede in Bruxelles, rappresentata dall'avv. Lucas Vogel, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

annullare la decisione con la quale la segreteria generale del Consiglio dell'Unione europea ha respinto le due offerte presentate dalla ricorrente nell'ambito della gara UCA 033/04 per la stipula di un contratto per servizi di pulizia e manutenzione di due stabili di uffici ubicati a Bruxelles;

condannare la convenuta a un indennizzo di EUR 1 481 317,65, più interessi, calcolati al tasso del 7 % annuo a decorrere dal momento della presentazione del presente ricorso, con espressa riserva di maggiorarli, di diminuirli o di precisarli ulteriormente;

condannare la convenuta alle spese di causa.

Motivi e principali argomenti:

La ricorrente nella presente causa, una società specializzata nella pulizia di uffici che provvede ai servizi di pulizia dal 1o gennaio 1998 di taluni uffici del Segretariato generale del Consiglio si oppone al rigetto, da parte della convenuta di due offerte da lei presentate nell'ambito di una gara avente ad oggetto la stipula di un contratto per servizi di pulizia e servizi vari, da eseguire, rispettivamente negli edifici «Woluwé Heights» (lotto n. 1) e «Frère Orban» (lotto n. 2).

A sostegno delle sue conclusioni la ricorrente deduce

L'esistenza nella specie di un errore manifesto di valutazione, in quanto, per respingere l'offerta di cui al lotto n. 1, la convenuta sostiene che il tasso orario medio derivante dalla detta offerta sarebbe inferiore al salario minimo previsto dall'Union générale belge du nettoyage (Unione generale belga per le imprese di pulizia) per la categoria 1A, alla data del 1o luglio 2004, mentre una corretta analisi delle cifre dell'offerta della ricorrente dimostrerebbe che il tasso orario medio che ne deriva è superiore alla cifra minima fissata dall'Union générale belge du nettoyage.

Violazione dei principi di buona amministrazione e di non discriminazione, nonché, nella specie, errore manifesto di valutazione, in quanto l'offerta relativa al lotto n. 2 sarebbe stata respinta, senza ulteriore esame, per il solo motivo che il numero totale delle ore di lavoro previste nella detta offerta sarebbe inferiore di oltre il 12,5 % alla media delle ore risultanti dalle altre offerte raccolte per l'appalto di cui trattasi, mentre, accogliendo tale criterio, la decisione impugnata avvantaggerebbe le offerte più care, prevedendo la fatturazione di un numero elevato di ore senza obbiettiva utilità.


5.3.2005   

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C 57/35


Ricorso della Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co., Ltd contro il Consiglio delle Comunità europee, presentato il 23 dicembre 2004

(Causa T-498/04)

(2005/C 57/60)

Lingua processuale: inglese

Il 23 dicembre 2004 la Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co., Ltd, Jiande City (Repubblica popolare cinese), rappresentata dall'avv. D. Horovitz, con domicilio eletto a Lussemburgo, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare l'art. 1 del regolamento impugnato nella parte in cui la riguarda;

Condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti:

La ricorrente chiede l'annullamento del regolamento del Consiglio 24 settembre 2004, n. 1683, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glifosato originario della Repubblica popolare cinese (1), per la parte in cui esso la riguarda. Essa sostiene che le istituzioni comunitarie non hanno applicato correttamente, nel suo caso, il criterio del trattamento in economia di mercato.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente invoca un errore manifesto di valutazione nell'applicazione dell'art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento n. 384/96 (2), come modificato.

Essa afferma che il Consiglio non ha precisato, nel regolamento impugnato, che vi è stata un'ingerenza statale rilevante nelle decisioni commerciali della ricorrente. Inoltre, il Consiglio non ha applicato, a suo parere, la soglia corretta per valutare il rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 2, n. 7, lett. c). La ricorrente nega che il presunto diritto dello Stato di intervenire nelle decisioni commerciali della società, senza alcuna concretizzazione o esercizio di tale presunto diritto, rappresenti un elemento da cui si possa dedurre che non è soddisfatto il primo criterio di cui all' art. 2, n. 7, lett. c). Essa afferma inoltre che gli elementi probatori forniti dimostravano chiaramente che le decisioni della ricorrente relative ai prezzi, ai costi e ai mezzi di produzione rispondevano alle caratteristiche del mercato basate sulla domanda e sull'offerta, e che non vi era alcuna ingerenza statale in tal senso.

In secondo luogo, la ricorrente afferma che vi è stato un inadempimento del n. 6 dell'allegato II dell'accordo antidumping dell'OMC, dell'art. 18, n. 4, del regolamento n. 84/96, nonché dell'obbligo di tutela dei diritti della ricorrente. Quest'ultima sostiene che sono stati violati i suoi diritti sostanziali e procedurali in quanto non è stata informata dei motivi del rigetto degli elementi probatori da essa forniti, in quanto non le è stata data la possibilità di fornire informazioni supplementari e non sono state rese pubbliche le motivazioni del rigetto delle sue istanze.

Infine, la ricorrente afferma che vi è stata una violazione del legittimo affidamento, in quanto le istituzioni comunitarie non sono state sollecite nel pronunciarsi sulla domanda relativa allo status della ricorrente riconducibile ad un'economia di mercato.


(1)  GU L 303, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 56, pag. 1).


5.3.2005   

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C 57/36


Ricorso proposto il 23 dicembre 2004 dalla Hammarplast AB contro l'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

(Causa T-499/04)

(2005/C 57/61)

Lingua in cui è proposto il ricorso: l'inglese

Il 23 dicembre 2004 la Hammarplast AB, con sede in Tingsryd (Svezia), rappresentata dall'avv. R. Almaraz Palmero, ha presentato un ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado contro l'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).

Altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso era la Steninge Slott AB, con sede in Märsta (Svezia).

La ricorrente conclude che il Tribunale di primo grado voglia:

1)

annullare la decisione dell'UAMI (seconda commissione di ricorso) 25 ottobre 2003, emessa nel procedimento R 394/2003-2;

2)

ordinare all'Ufficio di rifiutare la registrazione quale marchio comunitario dell'espressione «STENINGE SLOTT» per i beni della classe 21 per i quali è stata accettata la registrazione;

3)

condannare l'Ufficio e la parte interveniente, la Steninge Slott AB, a pagare le spese della controversia dinanzi al Tribunale di primo grado, nonché quelle relative al procedimento dinanzi alla seconda commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti:

Richiedente il marchio comunitario:

Steninge Slott AB

Marchio comunitario oggetto della domanda:

Marchio denominativo «STENINGE SLOTT» per beni della classe 21 (Prodotti di design in vetro, ecc.)

Titolare del marchio o del segno che si fa valere nel procedimento di opposizione:

la ricorrente

Marchio o segno citato nell'opposizione:

Marchio nazionale: «STENINGE KERAMIK» per prodotti della stessa classe.

Decisione della divisione di opposizione:

Rifiuto della registrazione.

Decisione della commissione di ricorso:

Ricorso accolto.

Motivi dedotti:

Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 (1).


(1)  Regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).


5.3.2005   

IT

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C 57/36


Ricorso del sig. Stéphane Lopparelli contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 24 dicembre 2004

(Causa T-502/04)

(2005/C 57/62)

Lingua processuale: il francese

Il 24 dicembre 2004, il sig. Stéphane Lopparelli, domiciliato in Bruxelles, rappresentato dagli avv.ti Sébastien Orlandi, Albert Coolen, Jean-Noël Louis e Etienne Marchal, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

annullare la decisione con la quale vengono attribuiti alla ricorrente punti di priorità a titolo dell'esercizio di promozione 2003, nonché la decisione di non iscrivere il suo nome sull'elenco dei dipendenti promossi al grado A5 per il medesimo esercizio;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti:

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce in primo luogo la violazione degli artt. 5, 7, 26, 43 e 45 dello Statuto, come pure la violazione del principio della corrispondenza tra il grado e l'impiego e il principio della vocazione alla carriera. In secondo luogo, il ricorrente deduce che in violazione degli artt. 5, 7, 43 e 45 dello Statuto e del principio della vocazione alla carriera non è stato effettuato su base egalitaria alcun esame per merito comparato di tutti i dipendenti del medesimo grado.


5.3.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 57/37


Ricorso del sig. José Pedro Pessoa e Costa contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 27 dicembre 2004

(Causa T-503/04)

(2005/C 57/63)

Lingua processuale: il francese

Il 27 dicembre 2004, il sig. José Pedro Pessoa e Costa, domiciliato in Bruxelles, rappresentata dagli avv.ti Sébastien Orlandi, Albert Coolen, Jean-Noël Louis e Etienne Marchal, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

annullare la decisione 9 ottobre 2003, con la quale la Commissione rifiuta il trasferimento della ricorrente presso l'Osservatorio Europeo delle Droghe e Tossicodipendenze (OEDT);

condannare la convenuta a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti:

Il ricorrente, dipendente della Commissione, aveva chiesto il proprio trasferimento presso l'Osservatorio Europeo delle Droghe e Tossicodipendenze (OEDT). Poiché tale domanda veniva respinta, il ricorrente proponeva ricorso dinanzi al Tribunale (1), che si concludeva con l'annullamento dell'atto impugnato (2). A seguito di tale annullamento la convenuta è ritornata sulla domanda del ricorrente e la respingeva nuovamente mediante la decisione impugnata.

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce violazione dell'art. 233 CE, violazione del principio di proporzionalità e dell'obbligo di motivazione, come pure errore di diritto. Il ricorrente sostiene che la decisione impugnata si limiterebbe a ripetere gli argomenti invocati nella prima decisione di rigetto annullata dal Tribunale, senza fornire alcuna spiegazione idonea a consentire di sapere se il rigetto della domanda del ricorrente riposa su una valutazione dei diversi interessi in gioco, come richiesto dal Tribunale nella sua sentenza. Inoltre la Commissione avrebbe a torto considerato che il trasferimento del ricorrente avrebbe la conseguenza di chiudere un procedimento disciplinare aperto nei suoi confronti. Il ricorrente sostiene infine che la decisione impugnata è illegittima, in quanto la Commissione si sarebbe sostituita al potere di valutazione del Comitato di selezione dell'OEDT sostenendo, nella risposta al reclamo del ricorrente, che non era da escludersi che l'esito della selezione dell'OEDT sarebbe stato diverso, se il suo Comitato di selezione fosse stato informato degli addebiti mossi al ricorrente.


(1)  Causa T-166/02 (GU C 180, pag. 32).

(2)  Sentenza del Tribunale 13 marzo 2003 (GU C 124, pag. 20).


5.3.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 57/37


Ricorso della S.p.a. Navigazione Libera del Golfo contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 29 dicembre 2004

(Causa T-504/04)

(2005/C 57/64)

Lingua processuale: l'italiano

Il 29 dicembre 2004, la S.p.a. Navigazione Libera del Golfo (N.L.G.), con sede in Napoli, rappresentata e difesa dall'avv. S. Ravenna, ha presentato al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea, per l'annullamento della decisione adottata il 16 marzo 2004 (1), ai sensi dell'art. 88, par. 2, primo comma e dell'art. 86, par. 2 del Trattato CE, relativa all'autorizzazione del regime di aiuti corrisposti dall'Italia all'impresa pubblica di trasporto marittimo Caremar (Gruppo Tirrenia).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

1)

annullare l'art. 3, par. 1 nella misura in cui autorizza gli aiuti erogati alla Caremar per i servizi di trasporto di passeggeri a mezzo nave sulla linea Napoli Beverello – Capri con effetto 1o gennaio 1992, ordinando il rimborso degli aiuti illegalmente percepiti dal 6 agosto 1989;

2)

annullare l'art. 3, par. 2, lett. a) nella misura in cui comporta la soppressione degli aiuti per i servizi regolari di «trasporto rapido di passeggeri» sulla linea Napoli Beverello – Capri con decorrenza 1o settembre 2004 in luogo della data del 6 agosto 1989 ed ordinando, in pari tempo, il rimborso degli aiuti illegalmente percepiti dalla Caremar da tale ultima data;

3)

ordinare l'esecuzione dell'obbligo di riduzione di capacità di trasporto passeggeri con mezzi «rapidi» della Caremar, previa soppressione dei relativi servizi con effetto 1o gennaio 2005;

4)

in subordine, nella misura in cui il Tribunale non dovesse annullare l'art. 3, par. 1 nei termini specificati al punto 1):

a)

ordinare la restituzione degli aiuti illegalmente percepiti dalla Caremar nel periodo di 29 mesi compreso tra il 6 agosto 1989 e il 1o gennaio 1992, data di effetto dell'autorizzazione;

b)

annullare la norma del par. 2, lett. d) nella misura in cui non prescrive l'obbligo di rendere pubblici i costi e i sovraccosti occasionati dagli OSP affidati alla Caremar, nonché l'ammontare degli aiuti annualmente erogati;

c)

annullare l'art. 5 nella misura in cui non contempla l'obbligo di notifica preventiva degli aiuti connessi alle modifiche delle tariffe praticate dalla Caremar, compresi gli sconti di gruppo;

5)

condannare la Commissione al pagamento delle spese di giudizio, competenze ed onorari.

Motivi e principali argomenti

La società ricorrente che, in seguito alla delibera della Regione Campania del 14 dicembre 2001, è stata investita da puntuali obblighi di servizio pubblico (OSP), senza compensazione alcuna, si oppone alla decisione della Commissione del 16 marzo 2004, relativa agli aiuti di Stato corrisposti dall'Italia alle compagnie marittime Adriatica, Caremar, Siremar, Saremar e Toremar (Gruppo Tirrenia) (non pubblicata nella G.U.U.E.), per quanto riguarda, in particolare, le disposizioni concernenti la linea Napoli Molo Beverello – Capri, prevista all'art. 3, par. 1 e par. 2, lettera a) della decisione impugnata.

Queste disposizioni:

autorizzano gli aiuti erogati alla Caremar per i servizi di trasporto di passeggeri a mezzo nave sulla linea Napoli Beverello – Capri, con effetto al 1o gennaio 1992, e

comportano la soppressione degli aiuti per i servizi regolari di «trasporto rapido di passeggeri» sulla linea Napoli Beverello – Capri, ma con decorrenza dal 1o dicembre 2004.

Secondo la ricorrente l'autorizzazione degli aiuti destinati a compensare i sovraccosti dei servizi di ordine pubblico (OSP) affidati all'impresa pubblica Caremar è illegittima in quanto le condizioni fissate dalla regolamentazione non ricorrono nella fattispecie. A questo riguardo, si fa valere la violazione dell'art. 86, par. 2, del Trattato, del regolamento (CEE) n. 3577/1992 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, nonché dell'obbligo di una motivazione sufficiente e non contraddittoria degli atti.

La ricorrente sostiene, in concreto che:

sulla linea Napoli - Capri esiste da sempre la concorrenza di 2 compagnie private di navigazione (la N.L.G. e la S.N.A.V.) che svolgono servizi in tutto comparabili se non identici nel corso dell'intero anno; in presenza del gioco delle forze di mercato, l'attribuzione di OSP alla Caremar non è pertanto per nulla necessaria;

ciononostante, i servizi assicurati dalle due compagnie private hanno formato, anch'essi, oggetto di una convenzione di diritto pubblico imposta dalla Regione Campania allo scopo di fissare OSP puntuali in materia di orari, tariffe, regolarità, continuità, tipologia del naviglio e qualità del servizio, analoghi ovvero identici agli OSP affidati alla Caremar;

nell'espletamento di tali servizi, la Caremar incorre in ingenti perdite di esercizio compensate, fin dal 1974, con cospicui aiuti definiti «sovvenzioni annuali di riequilibrio economico» (le compagnie private sono escluse da ogni sovvenzione, per decisione espressa della Regione Campania);

poiché il costo del servizio pubblico affidato alla Caremar non è stato determinato in base ad una gara ad evidenza pubblica, per apprezzare la congruità delle sovvenzioni versate all'impresa pubblica la Commissione avrebbe dovuto procedere all'analisi dei sovraccosti riferendosi e prendendo in considerazione i costi di esercizio di un'impresa media che presta servizi analoghi (per es. i costi sopportati dalle imprese private concorrenti sulla stessa linea Napoli-Capri).

In ultimo luogo, si fa anche valere da parte della Commissione uno sviamento di potere, nella misura in cui la convenuta avrebbe introdotto nella decisione impugnata dei criteri di subdivisione del mercato i quali, distinguendo su base temporale i servizi prestati a mezzo nave da quelli a mezzo unità veloci, hanno raggiunto il fine di autorizzare un regime di aiuti al funzionamento in favore dei servizi di trasporto prestati dalla Caremar a mezzo nave, regime che altrimenti non sarebbe mai stato dichiarato compatibile, considerata la presenza di concorrenza da parte delle compagnie private che operano in condizioni del tutto comparabili limitatamente ai servizi di trasporto dei passeggeri.


(1)  Decisione non ancora pubblicata nella G.U.U.E.


5.3.2005   

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C 57/39


Ricorso del sig. Guido Strack contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 4 gennaio 2005

(Causa T-4/05)

(2005/C 57/65)

Lingua processuale: il tedesco

Il 4 gennaio 2005 il sig. Guido Strack, Wasserliesch (Germania), rappresentato dall'avv. R. Schmitt, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione 5 febbraio 2004 di archiviazione dell'indagine dell'OLAF OF/2002/0356 con il rapporto finale ad essa sotteso (NT/sr D(2003)-AC-19723-01687 05.02.2004);

condannare la convenuta a riaprire la detta indagine, a redigere un nuovo rapporto finale e a sopportare tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, un dipendente della Commissione, informava il direttore generale dell'Ufficio di lotta contro le frodi (OLAF) di essere venuto a conoscenza, nel prestare servizio presso l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali, di fatti che lasciavano presumere gravi illeciti. L'indagine conseguentemente avviata dall'OLAF è stata poi archiviata con la decisione impugnata.

Il ricorrente fa valere innanzi tutto che il suo ricorso è ricevibile, in quanto la decisione impugnata dispiegherebbe effetti giuridici anche nei suoi confronti, giacché gli sottrae lo status giuridico di informatore (in inglese: «whistleblower»).

A sostegno del suo ricorso egli adduce che l'OLAF non ha svolto un'indagine esaustiva sui fatti denunciati e che ha preso una decisione arbitraria.


5.3.2005   

IT

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C 57/39


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro l'impresa «PARTHENON A.E.», proposto l'11 gennaio 2005

(Causa T-7/05)

(2005/C 57/66)

Lingua processuale: il greco

L'11 gennaio 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Dimitrios Triantafyllou, consigliere giuridico, assistito dal sig. Nicolaos Korogiannakis, avvocato, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la società «PARTHENON — SOCIETÀ ANONIMA DI LAVORI NELLA COSTRUZIONE — TURISMO — INDUSTRIA — COMMERCIO E ESPORTAZIONE».

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

1)

condannare la convenuta a pagare la somma di EUR 325 452,80 che corrisponde all'importo di EUR 259 800 a titolo di capitale e di EUR 65 652,80 a titolo di interessi di mora fino al 10.01.2005;

2)

condannare la convenuta a pagare inoltre un interesse pari a EUR 71,18 al giorno fino al saldo completo del suo debito;

3)

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Comunità europea, rappresentata dalla Commissione europea, ha concluso con la convenuta in qualità di coordinatrice e membro di un consorzio, un contratto che rientrava nell'applicazione delle disposizioni del «programma speciale di sviluppo tecnologico e di dimostrazione nei settori dell'agricoltura e della pesca». Il contratto riguardava in particolare l'esecuzione di un piano dal titolo «Scoperta di un nuovo metodo per la pulitura e la sbucciatura della frutta»e doveva essere realizzato entro 24 mesi dal 1o settembre 1998. Nell'ambito del contratto la Commissione ha assunto l'obbligo di dare un contributo finanziario alla buona realizzazione del piano, in un ammontare pari al 50 % delle spese eleggibili e fino ad un massimo di ECU 433 000.

Poiché il piano non è stato attuato entro la data prevista (31/8/2000) e la convenuta non ha neppure presentato, come da contratto, una valutazione scientifica e una stima dei costi, la Commissione ha deciso di risolvere il contratto con effetto a partire dal 24 febbraio 2001. Dalla successiva corrispondenza tra la convenuta e la Commissione non emergono, a giudizio della Commissione, nuovi elementi che possano influire sul contenuto della decisione della Commissione.

Il ricorso della Commissione è diretto ad ottenere la restituzione della somma di EUR 259 800 che è stata versata alla convenuta come anticipo del suo contributo finanziario all'esecuzione del piano nonché il pagamento degli interessi dovuti su tale somma, secondo le norme vigenti in materia nell'ordinamento giuridico greco che in base al contratto è applicabile.


5.3.2005   

IT

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C 57/40


Ricorso del sig. Wim De Waele contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 18 gennaio 2005

(Causa T-15/05)

(2005/C 57/67)

Lingua processuale: l'olandese

Il 18 gennaio 2005, Win De Waele, residente in Bruges (Belgio), rappresentato dagli avv.ti P. Maeyaert e S. Granata, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

riformare e annullare parzialmente la decisione controversa della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 16 novembre 2004 (procedimento R 820/2004-1), in particolare nella parte in cui essa concerne le merci «budelli per salumi» della classe 18, quantomeno per quanto riguarda le merci «budelli per salumi destinati ad una clientela professionale»;

condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio in oggetto:

Marchio tridimensionale di forma oblunga, con scanalature levogire e destrogire che formano una figura geometrica romboidale per merci delle classi 18, 29 e 30 – domanda n. 3 050 531

Decisione dell'esaminatore:

Rigetto della domanda di registrazione

Decisione della commissione di ricorso:

Rigetto del ricorso

Motivi:

Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.


5.3.2005   

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C 57/40


Cancellazione dal ruolo della causa T-313/01 (1)

(2005/C 57/68)

(Lingua processuale: il greco)

Con ordinanza 25 novembre 2004, il presidente della Quarta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-313/01: R contro Commissione delle Comunità europee.


(1)  GU C 44 del 16.2.2002.


5.3.2005   

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C 57/40


Cancellazione dal ruolo della causa T-386/03 (1)

(2005/C 57/69)

(Lingua processuale: il tedesco)

Con ordinanza 15 dicembre 2004 il presidente della Prima Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-386/03: Deutsche Telekom contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).


(1)  GU C 35 del 7.2.2004.


5.3.2005   

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C 57/41


Cancellazione dal ruolo della causa T-103/04 (1)

(2005/C 57/70)

(Lingua processuale: il francese)

Con ordinanza 23 novembre 2004 il presidente della Quarta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-103/04: Peter Ritzmann contro Commissione delle Comunità europee.


(1)  GU C 106 del 30.4.2004.


5.3.2005   

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C 57/41


Cancellazione dal ruolo della causa T-324/04 R

(2005/C 57/71)

(Lingua processuale: il francese)

Con ordinanza 15 dicembre 2004 il presidente del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-324/04 R: F contro Commissione delle Comunità europee.


III Informazioni

5.3.2005   

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C 57/42


(2005/C 57/72)

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

GU C 45 del 19.2.2005

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 31 del 5.2.2005

GU C 19 del 22.1.2005

GU C 6 dell'8.1.2005

GU C 314 del 18.12.2004

GU C 300 del 4.12.2004

GU C 273 del 6.11.2004

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