ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 56

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

48o anno
5 marzo 2005


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Comunicazioni

 

Commissione

2005/C 056/1

Tassi di cambio dell'euro

1

2005/C 056/2

Comunicazione della Commissione sul rinvio in materia di concentrazioni ( 1 )

2

2005/C 056/3

Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni ( 1 )

24

2005/C 056/4

Comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ( 1 )

32

2005/C 056/5

Versione riveduta di talune note esplicative concernenti l'allegato III — definizione della nozione di prodotti originari e metodi di cooperazione amministrativa — dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra

36

2005/C 056/6

Aiuto di Stato — Regno Unito — Aiuto di Stato n. C 42/2004 (ex N 350/2004) — Regime di detrazioni per il rinnovo di locali commerciali e industriali — Invito a presentare osservazioni ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE ( 1 )

38

2005/C 056/7

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.3678 — Goldman Sachs/Cerberus/TET/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

45

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Comunicazioni

Commissione

5.3.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 56/1


Tassi di cambio dell'euro (1)

4 marzo 2005

(2005/C 56/01)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3115

JPY

yen giapponesi

138,33

DKK

corone danesi

7,4438

GBP

sterline inglesi

0,68760

SEK

corone svedesi

9,0555

CHF

franchi svizzeri

1,5491

ISK

corone islandesi

79,82

NOK

corone norvegesi

8,2275

BGN

lev bulgari

1,9559

CYP

sterline cipriote

0,5827

CZK

corone ceche

29,665

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

242,44

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6964

MTL

lire maltesi

0,4309

PLN

zloty polacchi

3,9287

ROL

leu rumeni

36 497

SIT

tolar sloveni

239,69

SKK

corone slovacche

37,884

TRY

lire turche

1,6732

AUD

dollari australiani

1,6715

CAD

dollari canadesi

1,6317

HKD

dollari di Hong Kong

10,2295

NZD

dollari neozelandesi

1,8031

SGD

dollari di Singapore

2,1375

KRW

won sudcoreani

1 322,39

ZAR

rand sudafricani

7,8168


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


5.3.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 56/2


Comunicazione della Commissione sul rinvio in materia di concentrazioni

(2005/C 56/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.

La presente comunicazione è intesa ad illustrare in generale la logica sottesa al sistema di rinvio dei casi previsto dall'articolo 4, paragrafi 4 e 5, e dagli articoli 9 e 22 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio del 20 gennaio 2004 relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (1) (regolamento sulle concentrazioni), compresi i cambiamenti apportati di recente al sistema, ad enunciare i criteri giuridici che devono essere soddisfatti perché il rinvio sia possibile e a precisare i fattori che possono essere presi in considerazione nel decidere su un rinvio. La comunicazione dà inoltre indicazioni pratiche sulla meccanica del sistema di rinvio, e in particolare sul meccanismo di rinvio prima della notificazione previsto dall'articolo 4, paragrafi 4 e 5 del regolamento. Le indicazioni contenute nella presente comunicazione valgono anche, mutatis mutandis, per le regole di rinvio contenute nell'accordo SEE (2).

I.   INTRODUZIONE

2.

La competenza comunitaria in materia di controllo delle concentrazioni è definita dall'applicazione dei criteri relativi al fatturato contenuti nell'articolo 1, paragrafi 2 e 3 del regolamento sulle concentrazioni. Per l'esame delle concentrazioni non vi è una competenza concorrente della Commissione e degli Stati membri: il regolamento sulle concentrazioni stabilisce al contrario una chiara divisione delle competenze. Le concentrazioni «di dimensione comunitaria», ossia quelle che superano le soglie di fatturato di cui all'articolo 1 del regolamento sulle concentrazioni, sono di esclusiva competenza della Commissione; gli Stati membri, in virtù dell'articolo 21 del regolamento sulle concentrazioni, non possono applicare a tali concentrazioni la loro normativa nazionale sulla concorrenza. Le concentrazioni che non raggiungono le soglie rimangono invece di competenza degli Stati membri e la Commissione non è competente ad esaminarle a norma del regolamento sulle concentrazioni.

3.

La determinazione della competenza esclusivamente in funzione di criteri prefissati relativi al fatturato offre alle imprese che realizzano una concentrazione la certezza giuridica. Se i criteri finanziari funzionano in generale come indici efficaci per determinare l'ambito delle operazioni per le quali la Commissione è l'autorità più idonea, il regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio affiancava a questa linea netta per la divisione delle competenze la possibilità per la Commissione di riattribuire un caso agli Stati membri e viceversa, su richiesta e purché fossero soddisfatte determinate condizioni.

4.

Al momento dell'introduzione del regolamento (CEE) n. 4064/89, il Consiglio e la Commissione avevano indicato che si sarebbe fatto ricorso alla procedura di rinvio solo «in casi eccezionali» e qualora «gli interessi dello Stato membro [interessato] relativi alla concorrenza non possano essere sufficientemente protetti in altro modo» (3). Dall'adozione del regolamento(CEE) n. 4064/89 la situazione è però mutata. In primo luogo, in quasi tutti gli Stati membri è stata introdotta una normativa sul controllo delle concentrazioni. Secondo, la Commissione ha esercitato il suo potere discrezionale di rinviare una serie di casi agli Stati membri a norma dell'articolo 9 in circostanze nelle quali si era ritenuto che lo Stato membro in questione si trovasse in una posizione migliore che la Commissione per svolgere un'indagine (4). Analogamente, in una serie di casi (5), più Stati membri hanno deciso di chiedere congiuntamente il rinvio di un caso a norma dell'articolo 22 in circostanze in cui si appariva che la Commissione era l'autorità nella posizione migliore per svolgere l'indagine (6). Terzo, vi è stato un aumento del numero delle operazioni che non raggiungono le soglie di cui all'articolo 1 del regolamento sulle concentrazioni e che devono essere notificate alle autorità di più Stati membri della Comunità, una tendenza destinata presumibilmente a perdurare con l'aumento del numero degli Stati membri. Molte di queste operazioni incidono sulla concorrenza in un ambito più vasto dei territori dei singoli Stati membri (7).

5.

Le modifiche apportate al sistema di rinvio del regolamento sulle concentrazioni mirano a facilitare la riattribuzione dei casi tra la Commissione e gli Stati membri, coerentemente con il principio di sussidiarietà, in modo che l'autorità o le autorità più idonee a svolgere un'indagine su una determinata concentrazione fosse, di regola, chiamata ad occuparsi del caso. Al tempo stesso le modifiche intendono mantenere le caratteristiche di base del sistema comunitario di controllo delle concentrazioni istituito nel 1989, in particolare l'instaurazione di uno «sportello unico» per la valutazione sotto il profilo della concorrenza delle concentrazioni aventi un'incidenza transfrontaliera in alternativa alla notificazione multipla delle operazioni alle diverse autorità competenti all'interno della Comunità (8). Le notifiche multiple comportano spesso costi considerevoli sia per le autorità garanti della concorrenza sia per le imprese.

6.

Il sistema di riattribuzione dei casi prevede ora che un rinvio possa essere chiesto anche prima che un caso sia stato formalmente notificato alla giurisdizione di uno Stato membro, offrendo quindi alle imprese che intendono procedere ad una concentrazione la possibilità di accertare in via definitiva, nello stadio più precoce possibile, quale sarà l'autorità competente per l'esame dell'operazione. I rinvii prima della notificazione presentano il vantaggio di evitare i costi supplementari, in particolare in termini di tempo, occasionati dal rinvio dopo la notificazione.

7.

Le modifiche apportate al sistema di rinvio nel regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio sono state motivate dal desiderio di avere un meccanismo di attribuzione della competenza che sia flessibile (9), ma che al contempo assicuri un'efficace tutela della concorrenza e limiti per quanto possibile il margine di manovra per la scelta del foro più favorevole («forum shopping»). Tuttavia, vista in particolare l'importanza della certezza del diritto, va sottolineato che il rinvio rimane una deroga alle regole generali che determinano la competenza in base a soglie di fatturato determinabili obiettivamente. Inoltre la Commissione e gli Stati membri conservano un notevole margine discrezionale nel decidere se rinviare un caso originariamente di loro competenza o se accettare di trattare un caso che non rientra nella loro «competenza originaria», a norma dell'articolo 4, paragrafi 4 e 5, dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) e dell'articolo 22 (10). Di conseguenza la presente comunicazione non ha altro scopo che di esporre alcuni orientamenti generali rispetto all'opportunità del rinvio di determinati casi o categorie di casi.

II.   RINVIO DI CASI

Principi guida

8.

Il sistema di controllo delle concentrazioni istituito dal regolamento sulle concentrazioni, compreso il meccanismo ivi contenuto di riattribuzione dei casi tra la Commissione e gli Stati membri, è in linea con il principio di sussidiarietà sancito dal trattato CE (11). Le decisioni prese in merito al rinvio dei casi devono quindi tenere in debito conto tutti gli aspetti dell'applicazione del principio di sussidiarietà nel contesto specifico, e in particolare di quale sia l'autorità più idonea a svolgere l'indagine, dei benefici insiti al sistema dello «sportello unico» e dell'importanza della certezza giuridica per quanto riguarda la competenza (12). Questi fattori sono legati tra loro e il peso attribuito a ciascuno di essi dipenderà dalle particolarità del caso specifico. Soprattutto, nel considerare se esercitare o no il loro potere discrezionale di chiedere un rinvio o di aderire a una domanda di rinvio, la Commissione e gli Stati membri devono tenere presente l'esigenza di assicurare l'effettiva tutela della concorrenza intutti i mercati interessati dall'operazione (13).

Autorità più idonea

9.

In linea di principio la competenza dovrebbe essere riattribuita a un'altra autorità garante della concorrenza solo quando questa è la più idonea a trattare la concentrazione, tenuto conto delle caratteristiche specifiche del caso come pure degli strumenti e delle capacità di cui essa dispone. Particolare importanza va attribuita alla presumibile localizzazione degli effetti della concentrazione sulla concorrenza. Si può tenere conto anche delle implicazioni, in termini di onere amministrativo, di un eventuale rinvio (14).

10.

Vi saranno presumibilmente motivi più validi per riattribuire la competenza quando sembra probabile che una determinata operazione avrà effetti sensibili sulla concorrenza e merita quindi di essere esaminata attentamente.

Sportello unico

11.

Le decisioni sul rinvio dei casi dovrebbero tenere conto anche dei benefici insiti nell'esistenza di uno «sportello unico», che costituisce una caratteristica fondamentale del regolamento sulle concentrazioni (15). La messa a disposizione di uno sportello unico va a beneficio sia delle autorità garanti della concorrenza che delle imprese. Il trattamento di una concentrazione da parte di un'unica autorità garante della concorrenza accresce normalmente l'efficienza amministrativa, evitando la duplicazione e la frammentazione dell'opera di applicazione della legge e le potenziali incoerenze (per quanto riguarda le indagini, la valutazione e le eventuali misure correttive) del trattamento da parte di molteplici autorità. Esso va inoltre anche a vantaggio delle imprese, e in particolare di quelle che concludono la concentrazione, riducendo i costi e gli oneri derivanti dall'obbligo di molteplici notificazioni ed eliminando il rischio di decisioni confliggenti derivante dalla concomitante valutazione della medesima operazione da parte di una serie di autorità garanti della concorrenza nel quadro di regimi giuridici diversi.

12.

Va quindi evitata per quanto possibile la frammentazione dei casi attraverso un rinvio (16), a meno che risulti che l'intervento di più autorità sarebbe più idoneo ad assicurare l'effettiva tutela della concorrenza in tutti i mercati interessati dall'operazione. Di conseguenza, se l'articolo 4, paragrafo 4 e l'articolo 9 consentono rinvii parziali, sarebbe normalmente opportuno che l'intero caso (o almeno l'insieme delle parti interconnesse di un caso) sia trattato da un'unica autorità (17).

Certezza del diritto

13.

Va tenuto conto anche dell'importanza della certezza del diritto per quanto riguarda la competenza su una determinata concentrazione dal punto di vista di tutti gli interessati (18). Quindi si dovrebbe di norma procedere ad un rinvio solo quando vi sono motivi impellenti per derogare alla «competenza originaria» per il caso in questione, specie nello stadio posteriore alla notificazione. Analogamente, se la competenza è stata riattribuita prima della notificazione, il rinvio dello stesso caso dopo la notificazione dovrebbe essere per quanto possibile evitato (19).

14.

L'importanza della certezza del diritto va tenuta presente anche per quanto riguarda i criteri formali di rinvio, specie - dati i tempi ristretti - prima della notificazione. Di conseguenza il rinvio anteriore alla notificazione dovrebbe essere limitato ai casi in cui è relativamente semplice stabilire, fin dall'inizio, la delimitazione del mercato geografico e/o l'esistenza di una possibile incidenza sulla concorrenza, in modo che sia possibile prendere prontamente una decisione sulla domanda di rinvio.

Rinvio dei casi: requisiti formali e altri fattori da prendere in considerazione

Rinvio prima della notificazione

15.

Il sistema di rinvio prima della notificazione è messo in moto da una richiesta motivata presentata dalle parti della concentrazione. Quando si propongono di presentare una simile richiesta, le parti della concentrazione sono invitate, in primo luogo, ad accertarsi che siano soddisfatti i requisiti formali stabiliti dal regolamento sulle concentrazioni e, secondo, se un rinvio prima della notificazione sarebbe coerente con i principi guida esposti sopra.

Rinvio dei casi dalla Commissione agli Stati membri a norma dell'articolo 4, paragrafo 4

Requisiti formali

16.

Perché la Commissione possa rinviare un caso ad uno o più Stati membri ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4 devono essere soddisfatti due requisiti formali:

i)

deve esservi motivo di ritenere che la concentrazione rischia di incidere in misura significativa sulla concorrenza in uno o più mercati e

ii)

il mercato o i mercati in questione devono trovarsi all'interno di uno Stato membro e presentare tutte le caratteristiche di un mercato distinto.

17.

Per quanto riguarda il primo criterio, le parti richiedenti devono fondamentalmente dimostrare che l'operazione potrebbe avere un'incidenza sulla concorrenza in un mercato distinto all'interno di uno Stato membro e che questa incidenza potrebbe rivelarsi significativa, giustificando quindi un attento esame. Le indicazioni in tal senso possono essere solo di carattere preliminare e non pregiudicano comunque il risultato dell'indagine. Le parti non sono tenute a dimostrare che l'effetto sulla concorrenza sarebbe presumibilmente negativo (20), ma è opportuno che adducano indicatori che suggeriscano che normalmente l'operazione dovrebbe avere un qualche effetto sulla concorrenza (21).

18.

Per quanto riguarda il secondo criterio, le parti richiedenti sono tenute a dimostrare che il mercato geografico in cui l'operazione incide sulla concorrenza, come spiegato al punto 17, è nazionale o ha un ambito più ristretto di un mercato nazionale (22).

Altri fattori da considerare

19.

Oltre a verificare la sussistenza dei requisiti formali, per prevedere per quanto possibile il presumibile esito di una richiesta di rinvio, le parti di una concentrazione che intendano presentare una simile richiesta devono anche chiedersi se è probabile che il rinvio del caso sarà ritenuto opportuno. Ciò comporta un esame dell'applicazione dei principi guida esposti ai punti da 8 a 14, e in particolare ci si dovrà chiedere se l'autorità o le autorità garanti della concorrenza alle quali vorrebbero chiedere che il caso sia rinviato siano l'autorità più idonea a trattare il caso stesso. A tal fine si dovrebbero considerare nell'ordine la probabile localizzazione degli effetti dell'operazione sulla concorrenza e l'idoneità della autorità nazionale garante della concorrenza (ANGC) ad esaminare l'operazione.

20.

Le concentrazioni di dimensione comunitaria che sono presumibilmente atte ad incidere sulla concorrenza in mercati di dimensioni nazionali o più ristretti di un mercato nazionale ed i cui effetti saranno probabilmente confinati, o avranno il loro principale impatto economico, in un unico Stato membro (23) sono i casi più idonei ad un rinvio allo Stato membro in questione. Ciò vale in particolare per i casi nei quali l'operazione incide in un mercato distinto che non costituisce una parte sostanziale del mercato comune. Quando un caso viene rinviato ad un unico Stato membro, si mantengono anche i benefici dello «sportello unico».

21.

In che misura una concentrazione di dimensione comunitaria che, pur avendo un'incidenza potenzialmente significativa sulla concorrenza in un mercato di dimensioni nazionali, produce comunque effetti transfrontalieri significativi (per es. perché gli effetti della concentrazione in un mercato geografico possono avere ripercussioni significative in mercati geografici all'interno di altri Stati membri o perché possono provocare potenziali effetti di preclusione e la conseguente frammentazione del mercato comune (24)) possa prestarsi ad essere oggetto di un rinvio dipenderà dalle circostanze specifiche del caso. Poiché sia la Commissione sia gli Stati membri potrebbero essere ugualmente dotati degli strumenti necessari o trovarsi in una posizione ugualmente idonea a trattare il caso, si deve mantenere un ampio margine discrezionale nel decidere in merito al rinvio.

22.

In che misura una concentrazione di dimensione comunitaria, che ha un'incidenza potenzialmente significativa sulla concorrenza in una serie di mercati nazionali o di dimensioni più ristrette di quelle nazionali in più di uno Stato membro, si presti ad essere oggetto di un rinvio agli Stati membri dipenderà da fattori specifici ad ogni singolo caso, come il numero di mercati nazionali nei quali si avranno presumibilmente effetti significativi, la prospettiva di rimediare ad eventuali problemi mediante misure correttive proporzionate e non in conflitto tra loro e la portata delle indagini che il caso richiede. Se un caso potrebbe generare problemi di concorrenza in una serie di Stati membri e richiedere un coordinamento delle indagini e dei provvedimenti correttivi, ciò potrebbe militare a favore del mantenimento da parte della Commissione della competenza per l'intero caso in questione (25). D'altro canto, se il caso dà origine a problemi di concorrenza che, pur interessando mercati nazionali di più di uno Stato membro, non sembrano richiedere un coordinamento delle indagini e/o dei provvedimenti correttivi, un rinvio può essere opportuno. In un numero limitato di casi, la Commissione ha persino ritenuto opportuno rinviare una concentrazione a più di uno Stato membro viste le significative diversità delle condizioni di concorrenza che caratterizzavano i mercati interessati negli Stati membri interessati (26). Se la frammentazione del trattamento dei casi priva le parti della concentrazione dei benefici dello sportello unico, questa considerazione è meno pertinente nello stadio anteriore alla notificazione visto che il rinvio è disposto su richiesta volontaria delle parti stesse.

23.

Si dovrebbe anche considerare, per quanto possibile, se le ANGC alle quali potrebbe essere rinviato il caso possiedono una conoscenza specifica dei mercati locali (27), oppure stiano già esaminando, o siano in procinto di esaminare, un'altra operazione nel settore interessato (28).

Rinvio dei casi dagli Stati membri alla Commissione a norma dell'articolo 4, paragrafo 5

Requisiti formali

24.

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, devono sussistere solo due requisiti formali perché le parti dell'operazione possano richiedere il rinvio del caso alla Commissione: l'operazione deve essere una concentrazione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento sulle concentrazioni e la concentrazione deve poter essere esaminata a norma delle legislazioni nazionali sulla concorrenza di almeno tre Stati membri (v. anche punti 65 e segg. e 70 e segg.).

Altri fattori da considerare

25.

Oltre a verificare la sussistenza dei requisiti formali, per prevedere per quanto possibile il presumibile esito di una richiesta di rinvio, le parti di una concentrazione che intendano presentare una simile richiesta devono anche chiedersi se è probabile che il rinvio del caso sarà ritenuto opportuno. Ciò comporterà l'applicazione dei principi guida indicati; ci si chiederà in particolare se la Commissione sia l'autorità più idonea a trattare il caso.

26.

A questo proposito, il considerando 16 del regolamento sulle concentrazioni precisa che una richiesta di rinvio alla Commissione prima della notificazione sarebbe particolarmente pertinente nelle situazioni in cui la concentrazione inciderebbe sulla concorrenza oltre i confini di un solo Stato membro. Dovrebbe quindi essere dedicata particolare attenzione alla probabile localizzazione degli effetti dell'operazione sulla concorrenza e all'idoneità della Commissione ad esaminare l'operazione.

27.

Si deve in particolare valutare se il caso abbia natura autenticamente transfrontaliera, tenendo presenti elementi quali i suoi presumibili effetti sulla concorrenza ed i poteri di indagine e di intervento probabilmente necessari per trattare questi eventuali effetti. A questo proposito, va attribuita particolare importanza alla probabilità che il caso possa avere un'incidenza potenziale sulla concorrenza sul mercato o sui mercati interessati dalla concentrazione. Le indicazioni relative ai possibili effetti sulla concorrenza possono essere solo di carattere preliminare (29) e non pregiudicano comunque il risultato dell'indagine. Le parti non sono neppure tenute a dimostrare che l'effetto sulla concorrenza sarebbe presumibilmente negativo.

28.

I casi nei quali la concentrazione può potenzialmente incidere sulla concorrenza su uno o più mercati di dimensioni geografiche più ampie di un mercato nazionale (30), o alcuni dei mercati potenzialmente interessati hanno dimensioni più che nazionali e la concentrazione è destinata a produrre i suoi principali effetti economici su tali mercati sono i più idonei a formare oggetto di rinvio alla Commissione. In tali casi, dato che la dinamica concorrenziale ricomprende territori che si estendono al di là dei confini nazionali, e possono di conseguenza richiedere indagini e poteri di applicazione della legge adeguati in più paesi, la Commissione si troverà presumibilmente nella posizione migliore per esaminare l'operazione.

29.

La Commissione può essere l'autorità più idonea a trattare (procedendo alle indagini, alla valutazione e all'adozione di eventuali misure correttive) casi che danno luogo a potenziali problemi di concorrenza in una serie di mercati nazionali o più ristretti di un mercato nazionale situati in una molteplicità di Stati membri dell'UE (31). È probabile che l'autorità più idonea a compiere le indagini in questi caso sia la Commissione, visto che è auspicabile assicurare un esame coerente ed efficiente dell'operazione nei diversi paesi interessati, disporre di poteri di indagine appropriati e risolvere gli eventuali problemi di concorrenza mediante misure correttive coerenti.

30.

Riprendendo quanto già detto a proposito dell'articolo 4, paragrafo 4, per decidere se sia opportuno rinviare una concentrazione che, pur avendo un'incidenza potenzialmente significativa sulla concorrenza in un mercato di dimensioni nazionali, produce comunque effetti transfrontalieri significativi, si devono considerare le circostanze specifiche del caso. Poiché, in simili circostanze, sia la Commissione, sia gli Stati membri potrebbero trovarsi in una posizione ugualmente idonea a trattare il caso, si deve mantenere un ampio margine discrezionale nel decidere in merito al loro rinvio.

31.

Si dovrebbe anche prendere in considerazione se la Commissione sia particolarmente ben attrezzata per valutare adeguatamente il caso, in particolare tenendo conto di fattori quali conoscenze specifiche o un'esperienza del settore già acquisite in passato. Quanto più una concentrazione rischia di incidere sulla concorrenza in un territorio più vasto di quello di un unico Stato membro, tanto più è probabile che la Commissione sia meglio attrezzata per svolgere l'indagine, in particolare in termini di poteri di accertamento e di imposizione di misure correttive.

32.

Infine le parti della concentrazione potrebbero sostenere che, nonostante l'apparente assenza di incidenza sulla concorrenza, esistono motivi impellenti che giustificano che l'operazione sia trattata dalla Commissione, in particolare tenuto conto di fattori quali i costi e i tempi della presentazione di notificazioni multiple in più Stati membri (32).

Rinvio dopo la notificazione

Rinvio dei casi dalla Commissione agli Stati membri a norma dell'articolo 9

33.

L'articolo 9 prevede due possibilità per uno Stato membro che desidera chiedere il rinvio di un caso dopo la sua notificazione alla Commissione: si tratta rispettivamente delle lettere a) e b) del paragrafo 2.

Articolo 9, paragrafo 2, lettera a)

Requisiti formali

34.

Perché un caso possa formare oggetto di rinvio ad uno o più Stati membri ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) devono essere soddisfatti i seguenti requisiti formali. La concentrazione deve

i)

rischiare di incidere in misura significativa sulla concorrenza in un mercato e

ii)

il mercato in questione deve trovarsi all'interno dello Stato membro richiedente e presentare tutte le caratteristiche di un mercato distinto.

35.

Per quanto riguarda il primo criterio, lo Stato membro richiedente deve fondamentalmente dimostrare che, in base ad un'analisi preliminare, vi è un rischio reale che l'operazione incida negativamente sulla concorrenza in modo significativo, giustificando quindi un attento esame. Le indicazioni preliminari in tal senso possono essere solo indizi a prima vista di un eventuale impatto negativo significativo e non pregiudicano l'esito dell'indagine completa.

36.

Per quanto riguarda il secondo criterio, lo Stato membro è tenuto a dimostrare che i mercati geografici (uno o più) nei quali l'operazione incide sulla concorrenza, come spiegato al punto 35, sono nazionali o hanno un ambito più ristretto di un mercato nazionale (33).

Altri fattori da considerare

37.

Oltre a verificare la sussistenza dei requisiti formali, si dovrebbero considerare anche altri fattori per valutare se è probabile che il rinvio del caso sarà considerato opportuno. Ciò comporta un esame dell'applicazione dei principi guida esposti sopra; in particolare ci si dovrà chiedere se l'autorità o le autorità garanti della concorrenza che chiedono che il caso sia rinviato siano l'autorità più idonea a trattare il caso stesso. A tal fine si dovrebbero considerare nell'ordine la probabile localizzazione degli effetti dell'operazione sulla concorrenza e la capacità dell'ANGC di esaminare l'operazione. (V. punti 19-23).

Articolo 9, paragrafo 2, lettera b)

Requisiti formali

38.

Perché un caso possa formare oggetto di rinvio ad uno o più Stati membri ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera b) devono essere soddisfatti i seguenti requisiti formali:

i)

la concentrazione deve incidere sulla concorrenza in un mercato e

ii)

il mercato in questione deve trovarsi all'interno dello Stato membro richiedente, presentare tutte le caratteristiche di un mercato distinto e non costituire una parte sostanziale del mercato comune.

39.

Per quanto riguarda il primo criterio, lo Stato membro richiedente deve dimostrare che, in base ad un'analisi preliminare, la concentrazione potrebbe avere un'incidenza sulla concorrenza in un mercato. Le indicazioni preliminari in tal senso possono essere solo indizi a prima vista di un eventuale impatto negativo e non pregiudicano l'esito dell'indagine completa.

40.

Per quanto riguarda il secondo criterio, lo Stato membro è tenuto a dimostrare non solo che il mercato geografico nel quale l'operazione incide sulla concorrenza, nel modo spiegato al punto 38, costituisce un mercato distinto all'interno del suo territorio, ma anche che tale mercato non costituisce una parte sostanziale del mercato comune. A tale proposito si deve osservare che in base all'esperienza e alla giurisprudenza (34) risulta che tale situazione si verifica generalmente solo nel caso di mercati che hanno un ambito geografico circoscritto all'interno di uno Stato membro.

41.

Se questi requisiti sono soddisfatti, la Commissione ha l'obbligo di rinviare il caso.

Rinvio dei casi dagli Stati membri alla Commissione a norma dell'articolo 22

Requisiti formali

42.

Condizione preliminare per il rinvio di un caso da parte di uno o più Stati membri alla Commissione a norma dell'articolo 22 è che sussistano due requisiti formali:

i)

la concentrazione deve incidere sul commercio tra Stati membri e

ii)

essa deve presentare il rischio di incidere in misura significativa sulla concorrenza nel territorio dello Stato o degli Stati membri che presentano la richiesta.

43.

Per quanto riguarda il primo criterio, una concentrazione soddisfa questo requisito quando è atta ad avere un'influenza riscontrabile sulla struttura degli scambi tra Stati membri (35).

44.

Per quanto riguarda il secondo criterio, come per l'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), lo o gli Stati membri che propongono il rinvio devono fondamentalmente dimostrare che, in base ad un'analisi preliminare, vi è un rischio reale che l'operazione incida negativamente sulla concorrenza in modo significativo, giustificando quindi un attento esame. Le indicazioni preliminari in tal senso possono essere solo indizi a prima vista di un eventuale impatto negativo significativo e non pregiudicano l'esito dell'indagine completa.

Altri fattori da considerare

45.

Poiché il rinvio di un caso alla Commissione dopo la notificazione può comportare per le parti della concentrazione costi e tempi aggiuntivi, esso dovrebbe normalmente avere luogo soltanto nei casi in cui vi è un rischio manifesto di effetti negativi sulla concorrenza e sul commercio tra Stati membri e che questi possano essere trattati nel modo più efficace a livello comunitario (36). Le categorie di casi che normalmente meglio si prestano a formare oggetto di rinvio alla Commissione, a norma dell'articolo 22 sono perciò le seguenti:

Casi che danno luogo a gravi problemi di concorrenza in mercati il cui ambito geografico è più ampio di un territorio nazionale o nei quali alcuni dei mercati potenzialmente interessati hanno dimensioni più che nazionali, e la concentrazione è destinata a produrre i suoi principali effetti economici su tali mercati.

Casi che danno luogo a gravi problemi di concorrenza in una serie di mercati nazionali o più ristretti di un mercato nazionale situati in una molteplicità di Stati membri dell'UE, quando sarebbe auspicabile un trattamento coerente (per quanto riguarda le eventuali misure correttive ed anche, se del caso, le stesse modalità d'indagine) del caso stesso e la concentrazione è destinata a produrre i suoi principali effetti economici su tali mercati.

III.   MECCANICA DEL SISTEMA DI RINVIO

A.   SINTESI DEL SISTEMA DI RINVIO

46.

Il regolamento sulle concentrazioni stabilisce il quadro giuridico per il funzionamento del sistema di rinvio. Le norme contenute nell'articolo 4, paragrafi 4 e 5, nell'articolo 9, e nell'articolo 22 precisano le tappe della procedura per il rinvio di un caso dalla Commissione agli Stati membri e viceversa.

47.

Ognuna delle quattro disposizioni in materia di rinvii stabilisce l'intero meccanismo per il rinvio di una determinata categoria di concentrazioni. Le disposizioni possono essere classificate come segue:

a)

Rinvio prima della notificazione:

i)

dalla Commissione agli Stati membri (articolo 4, paragrafo 4)

ii)

dagli Stati membri alla Commissione (articolo 4, paragrafo 5).

b)

Rinvio dopo la notificazione:

i)

dalla Commissione agli Stati membri (articolo 9)

ii)

dagli Stati membri alla Commissione (articolo 22).

48.

I diagrammi di flusso di cui all'allegato I della presente comunicazione descrivono in forma grafica le varie tappe della procedura da seguire nel meccanismo di rinvio di cui all'articolo 4, paragrafi 4 e 5, all'articolo 9 e all'articolo 22.

Rinvio prima della notificazione

49.

Il rinvio prima della notificazione può essere chiesto soltanto dalle imprese interessate (37). Spetta alle imprese interessate verificare se la concentrazione soddisfa i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 4 (è di dimensione comunitaria e può incidere in misura significativa sulla concorrenza in un mercato all'interno di uno Stato membro) o di cui all'articolo 4, paragrafo 5 (non ha dimensione comunitaria e può essere esaminata a norma delle legislazioni nazionali sulla concorrenza di almeno tre Stati membri). Le imprese interessate possono un tal caso decidere di chiedere il rinvio del caso dagli Stati membri alla Commissione o viceversa presentando una richiesta motivata con il formulario RM. La Commissione trasmette senza ritardo la richiesta a tutti gli Stati membri. Le fasi successive differiscono a seconda che si tratti di un caso di applicazione dell'articolo 4 paragrafo 4 o dell'articolo 4, paragrafo 5.

A norma dell'articolo 4, paragrafo 4 gli Stati membri interessati (38) dispongono di 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta per esprime il loro consenso o dissenso in merito al rinvio del caso. Se uno Stato membro non risponde, si presume che abbia espresso il suo assenso (39). Se gli Stati membri interessati acconsentono al rinvio, la Commissione dispone di un ulteriore periodo di circa 10 giorni lavorativi (25 giorni lavorativi dal momento del ricevimento da parte della Commissione del formulario RM) per decidere il rinvio del caso. Il silenzio della Commissione vale assenso. Se la Commissione acconsente, il caso (o una sua parte) viene rinviato allo Stato membro o agli Stati membri indicati dalle imprese interessate. In caso di rinvio gli Stati membri interessati applicano il rispettivo diritto nazionale alla parte del caso rinviata (40). Si applica l'articolo 9, paragrafi 6-9.

A norma dell'articolo 4, paragrafo 5 gli Stati membri interessati (41) dispongono di 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta per esprime il loro consenso o dissenso in merito al rinvio del caso. Scaduto questo termine, la Commissione verifica se uno Stato membro competente ad esaminare la concentrazione a norma della propria legislazione nazionale sulla concorrenza abbia espresso il suo dissenso. Se nessuno Stato membro competente ha espresso il suo dissenso, si considera che il caso diventa di dimensione comunitaria; esso è quindi rinviato alla Commissione che ne assume la competenza esclusiva. Tocca allora alle parti notificare il caso alla Commissione utilizzando il formulario CO. Se invece uno o più Stati membri competenti esprimono il loro dissenso, la Commissione informa senza ritardo tutti gli Stati membri e le imprese interessate di tale dissenso e la procedura di rinvio si chiude. Le parti devono allora procedere alla notificazione a norma delle legislazioni nazionali degli Stati membri interessati.

Rinvio dopo la notificazione

50.

A norma dell'articolo 9, paragrafo 2 e dell'articolo 22, paragrafo 1, il rinvio dopo la notificazione è avviato dagli Stati membri di loro iniziativa o su invito della Commissione, a norma dell'articolo 9, paragrafo 2 e dell'articolo 22, paragrafo 5. La procedura è diversa a seconda che si tratti di un rinvio dalla Commissione agli Stati membri o viceversa.

A norma dell'articolo 9, uno Stato membro può chiedere che la Commissione gli rinvii, totalmente o in parte, una concentrazione di dimensione comunitaria notificata alla Commissione stessa che rischi di incidere in misura significativa sulla concorrenza in un mercato distinto all'interno del suddetto Stato membro (articolo 9, paragrafo 2, lettera a)) o in un mercato distinto all'interno del suo territorio, che non costituisce una parte sostanziale del mercato comune (articolo 9, paragrafo 2, lettera b)). La richiesta deve essere presentata entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui lo Stato membro ha ricevuto copia del formulario CO. La Commissione deve innanzitutto verificare se i requisiti formali siano rispettati; in tal caso può decidere di rinviare il caso o una sua parte esercitando il suo potere amministrativo discrezionale. Quando la richiesta di rinvio è presentata a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), la Commissione è tenuta a disporre il rinvio (non ha cioè un potere discrezionale) se i criteri formali sono soddisfatti. La decisione deve essere presa entro 35 giorni lavorativi a decorrere dalla notificazione o, se la Commissione ha già avviato un procedimento, entro 65 giorni lavorativi (42). In caso di rinvio gli Stati membri interessati applicano la rispettiva legislazione nazionale sulla concorrenza, ferme restando solo le disposizioni dell'articolo 9, paragrafi 6 e 8.

A norma dell'articolo 22, uno Stato membro può chiedere alla Commissione di esaminare una concentrazione che non ha dimensione comunitaria ma incide sul commercio fra Stati membri e rischia di incidere in misura significativa sulla concorrenza nel suo territorio. La richiesta deve essere presentata entro 15 giorni lavorativi dalla data della notificazione nazionale o, se non è prescritta una notificazione, dalla data in cui la concentrazione è stata «resa nota» (43) allo Stato membro interessato. La Commissione trasmette la richiesta a tutti gli Stati membri. Tutti gli altri Stati membri hanno facoltà di aderire alla richiesta (44) entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla data in cui hanno ricevuto copia della richiesta iniziale. Tutti i termini nazionali relativi alla concentrazione in questione sono sospesi fino a quando non sia stato deciso dove essa deve essere esaminata; uno Stato membro può ristabilire il decorso del termine nazionale prima della scadenza del periodo di 15 giorni lavorativi informando la Commissione e le parti della concentrazione della sua decisione di non aderire alla richiesta. Entro 10 giorni lavorativi a decorrere dalla scadenza del termine di 15 giorni lavorativi, la Commissione deve decidere se accetta di esaminare il caso propostole dagli Stati membri richiedenti. Se la Commissione accetta di trattare il caso, il procedimento nazionale negli Stati membri che hanno presentato la richiesta è archiviato e la Commissione esamina il caso a norma dell'articolo 22, paragrafo 4 del regolamento sulle concentrazioni invece degli Stati membri richiedenti (45). Gli Stati membri che non hanno aderito alla richiesta possono continuare ad applicare la propria legislazione nazionale.

51.

La sezione successiva della presente comunicazione tratta alcune disposizioni particolareggiate del sistema con lo specifico proposito di fornire ulteriori indicazioni alle imprese che si chiedono se presentare una richiesta di rinvio nello stadio anteriore alla notificazione o che partecipano a concentrazioni che potrebbero essere oggetto di un rinvio dopo la notificazione.

B.   ASPETTI PARTICOLARI DEL MECCANISMO DI RINVIO

52.

Nella presente sezione vengono fornite indicazioni in merito ad alcuni aspetti del funzionamento del sistema di rinvio di cui all'articolo 4, paragrafi 4 e 5, all'articolo 9 e all'articolo 22.

1.   La rete delle autorità garanti della concorrenza

53.

L'articolo 19, paragrafo 2 del regolamento sulle concentrazioni stabilisce che la Commissione conduce i procedimenti previsti dal regolamento stesso in collegamento stretto e costante con le autorità competenti degli Stati membri (ANGC). La cooperazione e il dialogo tra la Commissione e le ANGC e tra le ANGC stesse è particolarmente importante nel caso delle concentrazioni che sono oggetto del sistema di rinvio previsto dal regolamento sulle concentrazioni.

54.

Il considerando 14 del regolamento sulle concentrazioni precisa che la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero formare insieme una rete di autorità pubbliche che esercitano le rispettive competenze in stretta cooperazione, avvalendosi di meccanismi efficienti di scambio di informazioni e di consultazione al fine di assicurare che ogni caso sia trattato dall'autorità più appropriata, alla luce del principio di sussidiarietà, e al fine di evitare per quanto possibile notifiche multiple di una stessa concentrazione.

55.

La rete dovrebbe garantire una efficiente riattribuzione delle concentrazioni secondo i principi descritti sopra nella sezione II. Ciò implica che si adoperino per assicurare il corretto funzionamento del meccanismo di rinvio prima della notificazione e per concordare modalità che garantiscano, per quanto possibile, la tempestiva individuazione dei casi che potrebbero dare luogo a richieste di rinvio dopo la notificazione (46).

56.

A norma dell'articolo 4, paragrafi 4 e 5, la Commissione deve trasmettere le richieste motivate presentate dalle imprese interessate «senza ritardo» (47). La Commissione si adopererà per inoltrare questi documenti il giorno lavorativo successivo a quello della loro ricezione o emissione. Lo scambio di informazioni all'interno della rete può avvenire con vari mezzi, secondo le circostanze: posta elettronica, posta tradizionale, corriere, fax, telefono. Si noti che gli scambi di informazioni sensibili o riservate avverranno mediante posta elettronica sicura o altri mezzi di comunicazione protetti tra i punti di contatto interessati.

57.

Tutti i membri della rete, compresi la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri, nonché i loro funzionari ed altri agenti e le altre persone che lavorano sotto il controllo di dette autorità, così come i funzionari e gli agenti di altre autorità degli Stati membri, sono vincolati all'obbligo del segreto d'ufficio a norma dell'articolo 17 del regolamento sulle concentrazioni. Essi sono tenuti a non divulgare le informazioni non pubbliche raccolte a norma del regolamento sulle concentrazioni a meno che la persona fisica o giuridica che abbia fornito le informazioni stesse non abbia acconsentito alla loro divulgazione.

58.

Le consultazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito della rete rientrano nelle responsabilità delle autorità pubbliche competenti e non incidono sui diritti o sugli obblighi delle imprese a norma della legislazione comunitaria o nazionale. Ciascuna autorità garante della concorrenza mantiene la piena responsabilità per l'osservanza dei diritti di difesa nei casi da essa trattati.

2.   Avvio del sistema di rinvio prima della notificazione: informazioni che le parti richiedenti sono tenute a dare

59.

Nell'interesse del rapido ed efficiente funzionamento del sistema di rinvio è essenziale che le parti richiedenti comunichino ogni volta che sia necessario informazioni complete ed accurate, tempestivamente e nel modo più efficiente possibile. Disposizioni formali che precisano quali informazioni devono essere fornite e le conseguenze della comunicazione di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti sono contenute nel regolamento sulle concentrazioni, nel regolamento (CE) n. 802/2004 di esecuzione e nel formulario RM (48).

60.

Il formulario RM stabilisce che tutte le informazioni presentate in una richiesta motivata devono essere esatte e complete. Se le parti presentano informazioni inesatte o incomplete la Commissione ha facoltà di adottare una decisione a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del regolamento sulle concentrazioni (se nel corso dell'indagine appura che non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 5) oppure di revocare eventuali decisioni adottate a norma dell'articolo 6 o dell'articolo 8, a seguito di un rinvio a norma dell'articolo 4, paragrafo 5, a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera a) o dell'articolo 8, paragrafo 6, lettera a) del regolamento sulle concentrazioni. In caso di adozione di una decisione a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) o della revoca di una decisione, torna ad applicarsi all'operazione la legislazione nazionale in materia di concorrenza. Se il rinvio a norma dell'articolo 4, paragrafo 4 è stato disposto sulla base di informazioni inesatte o incomplete, la Commissione ha facoltà di chiedere una notificazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1. Essa può inoltre infliggere ammende a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a) del regolamento sulle concentrazioni. Infine le parti devono sapere che, se un rinvio è stato disposto sulla base di informazioni inesatte o incomplete contenute nel formulario RM, la Commissione e/o gli Stati membri potrebbero decidere un rinvio del caso dopo la notificazione che corregga il rinvio disposto prima della notificazione sulla base di dette informazioni inesatte o incomplete (49).

61.

Nel compilare il formulario RM o, più in generale, nel presentare una richiesta di rinvio prima della notificazione, non è previsto ne è necessario che le imprese interessate dimostrino che la concentrazione produrrebbe effetti pregiudizievoli sulla concorrenza (50). Esse sono tuttavia invitate a fornire la maggior quantità possibile di informazioni che dimostrino chiaramente come la concentrazione soddisfi i criteri formali enunciati nell'articolo 4, paragrafi 4 e 5, e perché l'autorità o le autorità garanti della concorrenza indicate nella richiesta sarebbero più idonee a trattare il caso. Il regolamento sulle concentrazioni non prescrive di rendere pubblico il fatto che sia stato presentato un formulario RM, e non si intende renderlo noto. Una transazione non ancora pubblica può di conseguenza essere oggetto di una richiesta di rinvio prima della notificazione.

62.

Anche se, conformemente al regolamento sulle concentrazioni, la Commissione accetta il formulario RM in qualsiasi lingua ufficiale delle Comunità, le imprese che comunicano informazioni destinate ad essere messe a disposizione della rete delle autorità garanti della concorrenza sono invitate ad utilizzare una lingua che possa essere compresa da tutti i destinatari dell'informazione. Ne verrà facilitato il trattamento delle richieste da parte degli Stati membri. Inoltre, nel caso di richieste di rinvio ad uno o più Stati membri, le imprese richiedenti sono caldamente invitate ad accludere una copia delle richiesta nella o nelle lingue degli Stati membri ai quali si chiede che il caso venga rinviato.

63.

Oltre alle informazioni formalmente prescritte nel formulario RM, le imprese interessate devono essere pronte a fornire, su richiesta, informazioni supplementari, ed a discutere il caso con la Commissione e con le ANGC in uno spirito di franca e aperta collaborazione, in modo che queste possano valutare se la concentrazione in discussione debba essere o no oggetto di rinvio.

64.

Sono altamente auspicabili i contatti informali tra le parti che intendono presentare una richiesta di rinvio prima della notificazione, da un lato, e la Commissione e/o le autorità degli Stati membri, dall'altro, contatti che possono proseguire anche dopo la presentazione del formulario RM. La Commissione si impegna ad assistere tempestivamente in via informale le imprese che intendono avvalersi del sistema di rinvio prima della notificazione di cui all'articolo 4, paragrafi 4 e 5 del regolamento sulle concentrazioni (51).

3.   Concentrazioni che possono formare oggetto di rinvio

65.

Solo le concentrazioni secondo la definizione di cui all'articolo 3 del regolamento sulle concentrazioni possono formare oggetto di rinvio a norma dell'articolo 4, paragrafo 5 e dell'articolo 22. Solo le concentrazioni rientranti nell'ambito di applicazione della disciplina nazionale della concorrenza, relativa al controllo delle concentrazioni, possono formare oggetto di rinvio a norma dell'articolo 4, paragrafo 4 e dell'articolo 9 (52).

66.

Le richieste di rinvio prima della notificazione a norma dell'articolo 4, paragrafi 4 e 5 del regolamento sulle concentrazioni devono riferirsi a concentrazioni per le quali esiste già un progetto sufficientemente concreto. Deve cioè esservi almeno un'intenzione in buona fede di concludere un accordo da parte delle imprese interessate o, in caso di offerta pubblica, almeno un annuncio pubblico dell'intenzione di varare un'offerta (53).

4.   Il concetto di «prima della notificazione» a norma dei paragrafi 4 e 5 dell'articolo 4

67.

I paragrafi 4 e 5 dell'articolo 4 si applicano solo nella fase anteriore alla notificazione.

68.

L'articolo 4, paragrafo 4 precisa che le imprese interessate possono chiedere il rinvio presentando una richiesta motivata (Formulario RM) «prima di notificare una concentrazione ai sensi del paragrafo 1». Ciò significa che una richiesta può essere presentata solo se non è stato già fatto pervenire un formulario CO a norma dell'articolo 4, paragrafo 1.

69.

Analogamente l'articolo 4, paragrafo 5 precisa che la richiesta può essere presentata «prima di qualsiasi notificazione alle autorità [nazionali] competenti». Perché si applichi questa disposizione, quindi, la concentrazione non deve ancora essere stata formalmente notificata in qualsiasi giurisdizione dell'UE. Anche una sola notificazione in un qualsiasi paese della Comunità preclude alle imprese interessate la possibilità di far scattare il meccanismo previsto dall'articolo 4, paragrafo 5. A giudizio della Commissione nessuna sanzione dovrebbe essere comminata per la mancata notificazione di un'operazione a livello nazionale mentre è pendente una richiesta di rinvio a norma dell'articolo 4, paragrafo 5.

5.   I concetti di «concentrazione che può essere esaminata a norma delle legislazioni nazionali sulla concorrenza» e di «Stato membro competente» nell'articolo 4, paragrafo 5

70.

L'articolo 4, paragrafo 5, dà facoltà alle imprese interessate di chiedere il rinvio, prima della notificazione, di una concentrazione che non ha dimensione comunitaria e che «può essere esaminata a norma delle legislazioni nazionali sulla concorrenza di almeno tre Stati membri».

71.

«Che può essere esaminata» o esaminabile deve essere inteso come indicante una concentrazione che ricade nella giurisdizione di uno Stato membro a norma della legislazione nazionale in materia di controllo delle concentrazioni. Non occorre che vi sia un obbligo di notificazione, vale a dire che non è necessario che la concentrazione sia «da notificare» a norma della legislazione nazionale (54).

72.

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, terzo e quarto comma, se almeno uno Stato membro «competente ad esaminare la concentrazione a norma della propria legislazione nazionale sulla concorrenza» esprime il suo dissenso in merito al rinvio, il caso non viene rinviato. Uno Stato membro «competente» è uno Stato nel quale la concentrazione è soggetta ad esame e che ha quindi il potere di esaminare la concentrazione a norma del proprio diritto nazionale in materia di concorrenza.

73.

Tutti gli Stati membri, non solo quelli «competenti» per l'esame del caso, ricevono il formulario RS. Tuttavia ai fini dell'articolo 4, paragrafo 5, terzo e quarto comma, si tiene conto solo degli Stati membri «competenti» per l'esame del caso. Ai fini dell'articolo 4, paragrafo 5, terzo comma, gli Stati membri «competenti» dispongono di 15 giorni lavorativi dal ricevimento del formulario RM per dichiararsi d'accordo o no con il rinvio. Se tutti assentono il caso acquista dimensione comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, quinto comma. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, invece, se anche un solo Stato membro «competente» dissente, il caso non viene rinviato da alcuno degli Stati membri.

74.

Date le caratteristiche del meccanismo, è fondamentale per il corretto funzionamento dell'articolo 4, paragrafo 5 che tutti gli Stati membri nei quali il caso è soggetto ad esame, e che sono quindi «competenti» ad esaminare il caso a norma della propria legislazione nazionale siano correttamente individuati. Il formulario RM invita quindi le imprese interessate a fornire informazioni sufficienti per consentire a ciascuno degli Stati membri di accertare se sia o no competente ad esaminare la concentrazione a norma della propria legislazione nazionale.

75.

Se il formulario RM è stato compilato correttamente, non dovrebbero sorgere complicazioni. Le imprese interessate avranno già individuato correttamente tutti gli Stati membri competenti ad esaminare il caso. Qualora invece le imprese interessate non abbiano compilato correttamente il formulario RM, o se vi è un effettivo disaccordo su quali siano gli Stati membri «competenti» ad esaminare il caso, possono sorgere dei problemi.

Entro il termine di 15 giorni lavorativi di cui all'articolo 4, paragrafo 5 (terzo comma), uno Stato membro non indicato come «competente» nel formulario RM può informare la Commissione che si ritiene «competente» e può quindi, come ogni altro Stato «competente», esprimere il suo consenso o il suo dissenso con la richiesta di rinvio.

Analogamente, entro il termine di 15 giorni lavorativi previsto dall'articolo 4, paragrafo 5, terzo comma, uno Stato membro indicato come «competente» nel formulario RM può informare la Commissione che non si ritiene «competente». Non si terrà quindi conto di tale Stato membro ai fini dell'articolo 4, paragrafo 5.

76.

Una volta decorso il termine di 15 giorni lavorativi senza che sia stato espresso alcun dissenso, il rinvio verrà considerato valido. Ciò garantisce la validità delle decisioni della Commissione a norma dell'articolo 6 o dell'articolo 8 del regolamento sulle concentrazioni, a seguito di un rinvio a norma dell'articolo 4, paragrafo 5.

77.

Questo non significa tuttavia che le imprese interessate possano abusare del sistema fornendo nel formulario RM, per negligenza o intenzionalmente, informazioni inesatte anche per quanto riguarda gli Stati membri nei quali la concentrazione è soggetta ad esame. Come osservato al punto 60, la Commissione può prendere provvedimenti per correggere la situazione e scoraggiare violazioni del genere. Le imprese interessate devono sapere che, in simili circostanze, se un rinvio è stato disposto sulla base di informazioni inesatte o incomplete, uno Stato membro che ritenga di essere competente per trattare il caso ma che non abbia potuto esprimere il suo dissenso in merito al rinvio a causa del fatto che erano state fornite informazioni inesatte, può chiedere che il caso gli venga rinviato dopo la notificazione.

6.   Notificazione e pubblicazione delle decisioni

78.

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, quarto comma, dell'articolo 4, paragrafo 5, quarto comma, dell'articolo 9, paragrafo 1 e dell'articolo 22, paragrafo 3, secondo comma, la Commissione è tenuta ad informare le imprese o persone interessate e tutti gli Stati membri di qualsiasi decisione presa a norma di tali disposizioni per quanto riguarda il rinvio della concentrazione.

79.

L'informazione sarà fornita con una lettera indirizzata alle imprese interessate (o, per quanto concerne le decisioni a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 e dell'articolo 22, paragrafo 3, con una lettera indirizzata allo Stato membro interessato). Ne verrà comunicata copia a tutti gli Stati membri.

80.

Non è richiesto che tali decisioni vengano pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (55). La Commissione darà tuttavia una pubblicità adeguata a tali decisioni sul sito web della DG Concorrenza, ferma restando la tutela delle informazioni riservate.

7.   Articolo 9, paragrafo 6

81.

L'articolo 9, paragrafo 6 dispone che, quando la Commissione rinvia ad uno Stato membro una concentrazione notificata, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4 o dell'articolo 9, paragrafo 3, l'ANGC interessata deve decidere sul caso «senza indebito ritardo». Di conseguenza l'autorità competente dovrebbe trattare il caso il più tempestivamente possibile a norma del diritto nazionale.

82.

Inoltre, l'articolo 9, paragrafo 6 dispone che l'autorità nazionale competente, entro 45 giorni lavorativi a decorrere dal rinvio da parte della Commissione o dalla notificazione presentata a livello nazionale, deve informare le imprese interessate dell'esito della «valutazione preliminare sotto il profilo della concorrenza» e delle eventuali «ulteriori misure» che propone di adottare. Di conseguenza, entro 45 giorni lavorativi, secondo i casi dal rinvio o dalla notificazione, le parti della concentrazione dovrebbero ricevere informazioni sufficienti per comprendere la natura degli eventuali problemi sotto il profilo della concorrenza individuati dall'autorità competente ed indicazioni sulla presumibile portata e durata dell'indagine. Lo Stato membro interessato può solo eccezionalmente sospendere tale termine qualora le imprese interessate non gli abbiano fornito le informazioni prescritte dalla legislazione nazionale sulla concorrenza.

IV.   OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

83.

La presente comunicazione verrà riesaminata regolarmente ed eventualmente modificata, in particolare in caso di revisione delle disposizioni del regolamento sulle concentrazioni riguardanti il rinvio dei casi. A tale proposito si fa osservare che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 6 del regolamento sulle concentrazioni, la Commissione è tenuta a riferire al Consiglio, entro il 1o luglio 2009, in merito all'applicazione delle disposizioni che disciplinano il rinvio prima della notificazione, ossia l'articolo 4, paragrafi 4 e 5.

84.

La presente comunicazione lascia impregiudicata l'interpretazione delle disposizioni del trattato e delle disposizioni legislative applicabili da parte del Tribunale di primo grado e della Corte di giustizia delle Comunità europee.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1. Questo regolamento costituisce una rifusione del regolamento (CEE) n. 4064/89 del 21 dicembre 1989 relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1. Versione rettificata in GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13).

(2)  V. decisione del Comitato misto SEE n. 78/2004 dell'8 giugno 2004 (GU L 219 dell'8.6.2004, pag. 13).

(3)  V. i commenti al regolamento (CEE) n. 4064/89 [«Diritto in materia di controllo delle concentrazioni nell'Unione europea», Commissione europea, Bruxelles-Lussemburgo, 1998, pag. 54]. V. anche causa T-119/02, Philips c. Commissione, Racc. 2003, pag. II-1433 (Caso M.2621 SEB/Moulinex), punto 354.

(4)  È un fatto che alcune concentrazioni di dimensione comunitaria incidono sulla concorrenza in mercati nazionali o sub-nazionali all'interno di uno o più Stati membri.

(5)  M.2698 Promatech/Sulzer; M.2738 GE/Unison; M.3136 GE/AGFA.

(6)  Nello stesso senso le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri, nel quadro della rete delle autorità garanti della concorrenza europee, hanno emesso una raccomandazione intesa a fornire un orientamento sui principi che le autorità garanti nazionali dovrebbero seguire nel trattare i casi che si prestano ad essere oggetto di un rinvio congiunto a norma dell'articolo 22 del regolamento sulle concentrazioni: Principles on the application, by National Competition Authorities within the ECA network, of Article 22 of the EC Merger Regulation.

(7)  Se l'introduzione dell'articolo 1, paragrafo 3 nel 1997 ha fatto rientrare alcuni di questi casi nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni, molti continuavano a sfuggirvi. V. punti 21 e segg. del Libro verde della Commissione dell'11 dicembre 2001 (COM (2001) 745 def.).

(8)  V. i considerando 11, 12 e 14 del regolamento sulle concentrazioni.

(9)  V. il considerando 11 del regolamento sulle concentrazioni.

(10)  V. però, infra, nota 14. Va rilevato che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, la Commissione non ha facoltà di decidere a sua discrezione se accettare o no un caso originariamente non di sua competenza.

(11)  V. l'articolo 5 del trattato CE.

(12)  V. i considerando 11 e 14 del regolamento sulle concentrazioni.

(13)  V. l'articolo 9, paragrafo 8 del regolamento sulle concentrazioni. V. anche Philips c. Commissione (punto 343) dove il Tribunale di primo grado delle Comunità europee afferma che «… anche se l'art. 9, par. 3, primo comma, del regolamento n. 4064/89 conferisce alla Commissione un ampio potere discrezionale relativamente alla decisione di rinviare o meno una concentrazione, essa non può decidere di effettuare il rinvio qualora, al momento dell'esame della domanda di rinvio comunicata dallo Stato membro interessato risulta, sulla base di un insieme di indizi precisi e concordanti, che detto rinvio non è tale da consentire di preservare o ripristinare una concorrenza effettiva sui mercati interessati»; v. anche T-346/02 e T-347/02 Cableuropa SA c. Commissione del 30 settembre 2003, non ancora pubblicata (punto 215). Tra le circostanze pertinenti per la valutazione della Commissione figurano, tra l'altro, il fatto che uno Stato membro: i) dispone di una normativa specifica sul controllo delle concentrazioni, nonché di organi specializzati volti ad assicurare la sua attuazione sotto il controllo dei giudici nazionali; ii) ha identificato con precisione i problemi di concorrenza sollevati dalla concentrazione nei mercati interessati nel medesimo Stato membro (v. i punti 346-347 della sentenza Philips c. Commissione, citata sopra).

(14)  Sotto questo profilo si possono prendere in considerazione i costi relativi, la dilatazione dei tempi, l'incertezza giuridica ed il rischio di valutazioni confliggenti che possono derivare dallo svolgimento dell'indagine, o di parte dell'indagine, da parte di più autorità.

(15)  V. il considerando 11 del regolamento sulle concentrazioni.

(16)  Nella sentenza Philips c. Commissione il Tribunale di primo grado ha ritenuto, in via incidentale, che la «frammentazione» dei casi, benché possibile a seguito dell'applicazione dell'articolo 9, «non appare certo auspicabile in considerazione del principio dello »sportello unico« sul quale si basa il regolamento (CEE) n. 4064/89». Inoltre il Tribunale, pur riconoscendo che il rischio di decisioni «contraddittorie» o persino «inconciliabili» della Commissione e degli Stati membri è inerente al sistema di rinvio introdotto dall'articolo 9, ha chiaramente detto che questo non è, a suo giudizio, auspicabile (v. punti 350 e 380).

(17)  Ciò è coerente con la decisione della Commissione nei casi M.2389 Shell/DEA e M.2533 BP/E.ON di rinviare alla Germania tutti i mercati dei prodotti petroliferi a valle. La Commissione ha conservato le parti dei casi riguardanti i mercati a monte. Analogamente, in M.2706 P&O Princess/Carnival, la Commissione ha esercitato il suo potere discrezionale di non rinviare parte del caso al Regno Unito in quanto desiderava evitare una frammentazione del caso (v. il comunicato stampa della Commissione dell'11.4.2002, IP/02/552).

(18)  V. considerando 11del regolamento sulle concentrazioni.

(19)  V. considerando 14 del regolamento sulle concentrazioni. Ciò vale naturalmente a condizione che le parti abbiano presentato in modo completo e corretto tutti i fatti pertinenti nella loro richiesta di rinvio prima della notificazione.

(20)  V. il considerando 16, che stabilisce che «le imprese interessate non dovrebbero … essere tenute a dimostrare che gli effetti della concentrazione sarebbero pregiudizievoli sulla concorrenza».

(21)  L'esistenza di «mercati interessati» ai sensi del formulario RM sarà generalmente considerata sufficiente per soddisfare i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 4. Tuttavia le parti possono far valere qualsiasi fattore che potrebbe essere pertinente per l'analisi del caso sotto il profilo della concorrenza (sovrapposizione dei mercati, integrazione verticale, ecc.).

(22)  A tal fine le parti richiedenti dovrebbero considerare i fattori che sono tipicamente indizio di mercati nazionali o più ristretti di un mercato nazionale, quali, soprattutto, le caratteristiche del prodotto (per es. basso valore del prodotto a fronte di costi di trasporto rilevanti), caratteristiche specifiche della domanda (per es. consumatori finali che si riforniscono in prossimità del loro centro di attività) e dell'offerta, variazione significative dei prezzi e delle quote di mercato da un paese all'altro, abitudini nazionali dei consumatori, diversità del quadro regolamentare, del trattamento fiscale o di altre normative. Ulteriori indicazioni sono reperibili nella comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell'applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza (GU C 372 del 9.12.1997, pag. 5).

(23)  V. per esempio il rinvio da parte della Commissione alle autorità francesi dell'esame di alcuni mercati distinti dei depositi di petrolio nei casi M.1021 Compagnie Nationale de Navigation-SOGELF, M.1464 Total/Petrofina, e inoltre caso M.1628 Totalfina/Elf Aquitaine, caso M.1030 Lafarge/Redland, caso M.1220 Alliance Unichem/Unifarma, caso M.2760 Nehlsen/Rethmann/SWB/Bremerhavener Energiewirtschaft, e caso M.2154 C3D/Rhone/Go-ahead; caso M.2845 Sogecable/Canal Satelite Digital/Vias Digital.

(24)  V. caso M.580 ABB/Daimler Benz: la Commissione non ha accolto la richiesta della Germania di rinviare un caso ai sensi dell'articolo 9 alla Germania in una situazione nella quale, anche se i problemi di concorrenza erano confinati al mercato tedesco, l'operazione (che avrebbe dato vita al più grande fornitore di materiale ferroviario al mondo) avrebbe avuto ripercussioni significative in tutta Europa. V. anche caso M.2434 Hidroelectrica del Cantabrico/EnBW/Grupo Vilar Mir, in cui, nonostante la richiesta della Spagna che il caso le fosse rinviato ai sensi dell'articolo 9, la Commissione ha svolto l'indagine ed ha adottato una decisione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2.

(25)  Per alcuni esempi, V. M. 1383 Exxon/Mobil, in cui la Commissione, nonostante la richiesta del Regno Unito che gli fosse rinviata la parte della concentrazione relativa al mercato al dettaglio dei carburanti nel Nord-Ovest della Scozia, ha deciso di esaminare il caso nel suo insieme in quanto esso richiedeva un pacchetto unico e coerente di misure correttive studiato per risolvere tutte le questioni problematiche nel settore interessato; V. anche M.2706 P&O Princess/Carnival, in cui, benché le autorità del Regno Unito stessero esaminando una offerta alternativa di Royal Caribbean, la Commissione non ha accolto una richiesta di rinvio parziale per evitare la frammentazione del caso e assicurare che fosse compiuto un esame unitario dei diversi mercati nazionali interessati dall'operazione.

(26)  V. M. 2898, Le Roy Merlin/Brico, M.1030, Redland/Lafarge, M. 1684, Carrefour/Promodes.

(27)  Nel caso M.330 MacCormick/CPC/Rabobank/Ostmann, la Commissione ha rinviato un caso alla Germania perché questa si trovava in una posizione migliore per indagare sulle condizioni locali in 85 000 punti vendita in Germania; un rinvio ai Paesi Bassi è stato disposto nel caso M.1060 Vendex/KBB, perché questi erano meglio in grado di valutare i gusti e le abitudini dei consumatori locali. V. anche caso M.1555 Heineken/Cruzcampo, caso M.2621 SEB/Moulinex (dove le preferenze dei consumatori e le pratiche commerciali e di marketing erano specifiche al mercato francese); caso M.2639 Compass/Restorama/Rail Gourmet/Gourmet e caso M.2662 Danish-Crown/Steff-Houlberg.

(28)  Nel caso M.716 Gehe/Lloyds Chemists, per esempio, la Commissione ha rinviato il caso perché Lloyds era oggetto anche di un'altra offerta di acquisizione che non rientrava nelle soglie del regolamento sulle concentrazioni ma era all'esame delle autorità britanniche: il rinvio ha permesso l'esame di entrambe le offerte da parte della medesima autorità. In M.1001/M.1019 Preussag/Hapag-Lloyd/TUI, sono state rinviate alla Germania due operazioni che, insieme a una terza notificata in Germania, avrebbe presentato problemi di concorrenza: il rinvio ha garantito che le tre operazioni fossero trattate nello stesso modo. Nel caso M.2044 Interbrew/Bass, la Commissione ha rinviato il caso alle autorità britanniche in quanto esse stavano allo stesso momento esaminando l'acquisizione da parte di Interbrew di un altro produttore di birra, Whitbread, e a causa dell'esperienza che avevano maturato in indagini recenti sugli stessi mercati. Analogamente, V. anche i casi M.2760 Nehlsen/Rethmann/SWB/Bremerhavener Energiewirtschaft, M.2234 Metsäliitto Osuuskunta/Vapo Oy/JV, M.2495 Haniel/Fels, M.2881 Koninklijke BAM NBM/HBG, e M.2857/M.3075-3080 ECS/IEH ed altre sei acquisizioni di distributori locali da parte di Electrabel. In M.2706 P&O Princess/Carnival, tuttavia, benché le autorità britanniche stessero già esaminando un'offerta concorrente di Royal Caribbean, la Commissione non ha accolto la richiesta di rinvio parziale. La Commissione aveva riscontrato in via preliminare problemi di concorrenza in altri mercati nazionali interessati dalla concentrazione ed ha voluto quindi evitare la frammentazione del caso (V. comunicato stampa della Commissione dell'11.4.2002, IP/02/552).

(29)  L'esistenza di «mercati interessati» ai sensi del formulario RM sarà generalmente considerata sufficiente. Tuttavia le parti possono far valere qualsiasi fattore che potrebbe essere pertinente per l'analisi del caso sotto il profilo della concorrenza (sovrapposizione dei mercati, integrazione verticale, ecc).

(30)  V. il rinvio congiunto da parte di sette Stati membri alla Commissione di un'operazione che incideva su mercati mondiali nel caso M.2738 GE/Unison e il rinvio congiunto da parte di sette Stati membri alla Commissione di un'operazione che incideva su un mercato comprendente l'intera Europa occidentale nel caso M.2698 Promatech/Sulzer. V. anche Principles on the application, by National Competition Authorities within the ECA network, of Article 22 of the EC Merger Regulation, un documento pubblicato dalla Rete delle autorità garanti della concorrenza europee (ECA), punto 11.

(31)  Ciò può valere, per es., per operazioni in cui i mercati interessati, pur essendo nazionali (o persino di dimensioni più ristrette di quelle nazionali ai fini della valutazione sotto il profilo della concorrenza) sono ciononostante caratterizzati dagli stessi marchi europei o mondiali, da diritti di proprietà intellettuale comuni su scala europea o mondiale o dalla centralizzazione della produzione o della distribuzione - almeno nella misura in cui la produzione o distribuzione centralizzata inciderebbe presumibilmente sulle eventuali misure correttive.

(32)  V. i considerando 12 e 16 del regolamento sulle concentrazioni.

(33)  V. la comunicazione della Commissione sulla definizione di mercato rilevante ai fini dell'applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza (GU C 372 del 9.12.1997, pag. 5).

(34)  V. i rinvii disposti dalla Commissione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera b) nei casi: Govia/Connex South Central, in cui l'operazione incideva sulla concorrenza su determinate tratte ferroviarie nella zona Londra/Gatwick-Brighton nel Regno Unito; M.2730, Connex/DNVBVG, in cui l'operazione incideva sulla concorrenza nei servizi locali di trasporto pubblico nella zona di Riesa (Sassonia, Germania); M. 3130, Arla Foods/Express Diaries, in cui l'operazione incideva sulla concorrenza nel mercato della fornitura di latte in bottiglia a distributori a domicilio nelle zone di Londra, dello Yorkshire e del Lancashire nel Regno Unito. Ai fini della definizione della nozione di parte non sostanziale del mercato comune, elementi utili si trovano anche nella giurisprudenza relativa all'applicazione dell'articolo 82 del trattato CE. In tale contesto la Corte di giustizia ha sviluppato considerazioni abbastanza ampie su cosa possa costituire una parte sostanziale del mercato comune, ricorrendo tra l'altro a prove empiriche. Nella giurisprudenza si possono trovare per esempio indicazioni fondate essenzialmente su criteri pratici come «la struttura e il volume della produzione e del consumo della merce in questione, come pure le abitudini e le capacita economiche dei venditori e degli acquirenti» - V. caso 40/73, Suiker Unie/Commissione, Racc. 1975, pag. 1663. V. anche causa C-179/90, Porto di Genova, Racc. 1991, pag. 5889, in cui il porto di Genova è stato qualificato una parte sostanziale del mercato comune. Nella sua giurisprudenza la Corte ha anche affermato che una serie di mercati distinti può essere considerata come costituente, nel suo insieme, una parte sostanziale del mercato comune. V. per esempio causa C-323/93, Centre d'insémination de la Crespelle, Raccolta 1994, pag. I-5077, punto 17, in cui la Corte ha affermato quanto segue: «Nel caso di specie, subordinando l' esercizio dei centri di inseminazione ad autorizzazioni e disponendo che ogni centro serva una determinata zona in via esclusiva, la normativa nazionale ha loro concesso diritti esclusivi. Istituendo quindi a favore di tali imprese una sovrapposizione di monopoli territorialmente limitati, ma che riguardano complessivamente tutto il territorio di uno Stato membro, siffatte disposizioni nazionali instaurano una posizione dominante ai sensi dell' art. 86 del trattato su una parte sostanziale del mercato comune.»

(35)  V. anche, per analogia, la comunicazione della Commissione «Linee direttrici sulla nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui agli articoli 81 e 82 del trattato» (GU C 101 del 27.4.2004, pag. 81).

(36)  V. il rinvio congiunto da parte di sette Stati membri alla Commissione di un'operazione che incideva su mercati mondiali nel caso M.2738 GE/Unison e il rinvio congiunto da parte di sette Stati membri alla Commissione di un'operazione che incideva su un mercato comprendente l'intera Europa occidentale nel caso M.2698 Promatech/Sulzer. V. anche Principles on the application, by National Competition Authorities within the ECA network, of Article 22 of the EC Merger Regulation, un documento pubblicato dalla Rete delle autorità garanti della concorrenza europee (ECA), punto 11.

(37)  Il termine «imprese interessate» comprende le «persone» ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b).

(38)  Gli Stati membri interessati sono quelli indicati nel formulario RM come quelli a cui rinviare il caso se la richiesta sarà accolta.

(39)  Questa presunzione è un elemento essenziale di tutte le procedure di rinvio contemplate dal regolamento sulle concentrazioni. Il meccanismo può essere qualificato come «silenzio-assenso» o non opposizione: se la Commissione o uno Stato membro non prendono posizione, si considera che essi si siano espressi in senso positivo. Questo meccanismo figurava già nell'articolo 9, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 4064/89. Esso è ora contemplato nell'articolo 4, paragrafo 4, secondo e quarto comma e paragrafo 5, quarto comma, nell'articolo 9, paragrafo 5 e nell'articolo 22, paragrafo 3, primo comma, ultima frase del regolamento sulle concentrazioni. Il principio del silenzio-assenso non si applica invece per quanto riguarda la decisione di uno Stato membro di associarsi ad una richiesta ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2.

(40)  L'articolo 4, paragrafo 4 permette di chiedere un rinvio di una parte o della totalità di un caso. La Commissione e gli Stati membri devono accogliere o respingere la richiesta così come è stata presentata e non possono modificarne l'oggetto, per esempio rinviando solo parte del caso se era stato chiesto il rinvio del caso nel suo insieme. I caso di rinvio parziale lo Stato membro interessato applica la sua legislazione nazionale sulla concorrenza alla parte del caso che gli è stata rinviata. Al resto del caso continuerà ad applicarsi normalmente il regolamento sulle concentrazioni, vale a dire che le imprese interessate dovranno notificare la parte non rinviata della concentrazione utilizzando il formulario CO ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento sulle concentrazioni. Se invece il caso viene rinviato nella sua totalità a uno o più Stati membri, l'ultimo comma dell'articolo 4, paragrafo 4 precisa che non vi è obbligo di notificare il caso anche alla Commissione. Il caso non viene quindi affatto esaminato dalla Commissione. Lo Stato membro interessato applicherà il suo diritto nazionale all'insieme del caso e nessun altro Stato membro ha facoltà di applicare la sua legislazione nazionale sulla concorrenza alla concentrazione di cui trattasi.

(41)  Cioè quelli che sarebbero competenti ad esaminare il caso a norma della propria legislazione nazionale sulla concorrenza se non avesse luogo il rinvio. Per il concetto di «competenti ad esaminare il caso» v. sotto, sezione B5.

(42)  Per i casi in cui la Commissione intraprende passi preliminari entro 65 giorni lavorativi, V. articolo 9, paragrafo 4, lettera b) e paragrafo 5.

(43)  La nozione di «resa nota», tratta dal testo dell'articolo 22, va interpretata in questo contesto come implicante la messa a disposizione di informazioni sufficienti per una valutazione preliminare della sussistenza dei requisiti per una richiesta di rinvio ai sensi dell'articolo 22.

(44)  Si noti che l'articolo 22 consente ad uno Stato membro di aderire alla richiesta iniziale anche se la concentrazione non gli è ancora stata notificata. Tuttavia gli Stati membri possono trovarsi nell'impossibilità di decidere in merito se non hanno ricevuto dalle parti della concentrazione le informazioni necessarie al momento di ricevere dalla Commissione la comunicazione che un altro Stato membro ha presentato una richiesta di rinvio. Benché uno Stato membro possa sempre contattare le parti di una concentrazione per accertare se siano competenti ad esaminare una determinata operazione, le parti notificanti sono caldamente invitate, per quanto possibile, a notificare simultaneamente la concentrazione a tutti gli Stati membri competenti.

(45)  Quando la Commissione esamina una concentrazione rinviatale da uno o più Stati membri a norma dell'articolo 22, può adottare tutte le decisioni sostanziali di cui agli articoli 6 e 8 del regolamento sulle concentrazioni. Lo stabilisce l'articolo 22, paragrafo 4 del regolamento sulle concentrazioni. Si osservi che la Commissione esamina la concentrazione su richiesta e per conto degli Stati membri che hanno presentato la richiesta. Detta disposizione va quindi interpretata nel senso che la Commissione è tenuta a valutare gli effetti della concentrazione all'interno del territorio di tali Stati membri. La Commissione non esaminerà gli effetti della concentrazione nel territorio degli Stati membri che non hanno aderito alla richiesta a meno che ciò non sia necessario per valutare gli effetti della concentrazione stessa negli Stati membri che l'hanno rinviata (per es. perché il mercato geografico si estende al di là del territorio degli Stati membri richiedenti).

(46)  Sapere in anticipo che è possibile una richiesta di rinvio potrebbe per esempio essere utile alla Commissione per decidere di non accogliere una richiesta di deroga al principio dell'effetto sospensivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento sulle concentrazioni.

(47)  Si osservi che, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1 del regolamento sulle concentrazioni, la Commissione è tenuta altresì a trasmettere alle ANGC copia delle notifiche e dei documenti più importanti che le sono presentati o che essa ha emesso.

(48)  Il formulario RM è allegato al regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione del 7 aprile 2004, di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 133 del 30.4.2004, pag. 1).

(49)  Sarebbe questa la misura correttiva più adeguata se le parti richiedenti hanno presentato informazioni inesatte o incomplete che non pregiudicano la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 5, e la Commissione se ne rende conto nel corso dell'indagine.

(50)  V. il considerando 16 del regolamento sulle concentrazioni.

(51)  La richiesta di una deroga all'obbligo di sospensione dell'operazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento sulle concentrazioni verrebbe di norma giudicata contraddittoria con l'intenzione di chiedere il rinvio prima della notificazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4.

(52)  Per «normativa nazionale sulla concorrenza» (articolo 21, paragrafo 3 e articolo 22, paragrafo 3) si deve, invece, intendere il diritto nazionale della concorrenza in tutti i suoi aspetti.

(53)  V. considerando 34 e articolo 4, paragrafo 1 del regolamento sulle concentrazioni.

(54)  Anche in una situazione in cui una notificazione è de jure facoltativa, le parti possono in pratica voler notificare l'operazione, o può essere normale che lo facciano.

(55)  Ai sensi dell'articolo 20 del regolamento sulle concentrazioni devono essere pubblicate solo le decisioni adottate a norma dell'articolo 8, paragrafi da 1 a 6, e degli articoli 14 e 15.


ALLEGATI

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5.3.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 56/24


Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni

(2005/C 56/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

I.   INTRODUZIONE

1.

Il regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (regolamento comunitario sulle concentrazioni) (1) dispone, all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), secondo comma, e all'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma nonché paragrafo 2, terzo comma, che si considera che la decisione che dichiara la concentrazione compatibile con il mercato comune «riguarda anche le restrizioni direttamente connesse alla realizzazione della concentrazione e ad essa necessarie».

2.

La modifica delle norme che disciplinano l'esame delle restrizioni direttamente connesse alla realizzazione della concentrazione e ad essa necessarie (in appresso denominate anche «restrizioni accessorie») introduce il principio della valutazione di tali restrizioni da parte delle stesse parti interessate. Si esprime così l'intenzione del legislatore di non obbligare la Commissione ad esaminare ed a pronunciarsi separatamente sulle restrizioni accessorie. Il trattamento delle restrizioni accessorie nel quadro del regolamento comunitario sulle concentrazioni è precisato nel considerando 21 del regolamento stesso, che recita: «Le decisioni della Commissione che dichiarano le concentrazioni compatibili con il mercato comune in applicazione del presente regolamento dovrebbero riguardare automaticamente anche tali restrizioni, senza che la Commissione debba valutare queste ultime nei singoli casi». Anche se il considerando prevede che la Commissione si pronunci comunque nei casi che presentano quesiti nuovi o non risolti, che danno adito a reale incertezza, in tutti gli altri casi spetta alle stesse imprese interessate valutare se e fino a che punto gli accordi da esse conclusi possano essere considerati accessori alla concentrazione. Se sorge una controversia in merito, si può chiedere ai giudici nazionali di stabilire se le restrizioni siano direttamente connesse alla realizzazione della concentrazione e ad essa necessarie, e rientrino quindi automaticamente nella decisione di autorizzazione della Commissione, oppure no.

3.

Le funzioni residue della Commissione sono oggetto del considerando 21 del regolamento comunitario sulle concentrazioni che statuisce che la Commissione, su richiesta delle imprese interessate, valuta espressamente il carattere accessorio delle restrizioni «nei casi che danno adito a reale incertezza perché presentano quesiti nuovi o non risolti». Il considerando precisa poi che un quesito «nuovo o non risolto» è un quesito che «non è trattato dalla pertinente comunicazione della Commissione in vigore o da una decisione della Commissione pubblicata

4.

Per offrire alle imprese interessate una maggiore sicurezza giuridica, la presente comunicazione espone degli orientamenti sull'interpretazione della nozione di restrizioni accessorie. Gli orientamenti delineati nelle sezioni che seguono rispecchiano le linee essenziali della prassi della Commissione ed espongono dei principi per determinare se e in che misura i tipi più comuni di accordi siano da qualificare come restrizioni accessorie.

5.

Tuttavia, in casi che comportano circostanze eccezionali non previste nella presente comunicazione ci si potrà discostare dai principi esposti. Ulteriori indicazioni sulla probabilità che gli accordi da esse conclusi possano essere considerati come restrizioni accessorie potranno essere tratti dalle parti dalle decisioni pubblicate (2) della Commissione. Se le medesime circostanze eccezionali erano già presenti in un caso trattato dalla Commissione in una decisione pubblicata (3), esse non pongono un quesito «nuovo o non risolto» ai sensi del considerando 21 del regolamento comunitario sulle concentrazioni.

6.

Di conseguenza un caso presenta un quesito nuovo o non risolto che dà adito a reale incertezza se le restrizioni previste non sono trattate nella presente comunicazione né sono state già trattate della Commissione nelle sue decisioni pubblicate. Come indicato nel considerando 21 del regolamento comunitario sulle concentrazioni la Commissione, su richiesta delle parti interessate, valuterà espressamente le restrizioni in tali casi. Fatta salva l'esigenza di tutelare la riservatezza di determinate informazioni, la Commissione pubblicizzerà adeguatamente le valutazioni da essa espresse che sviluppano ulteriormente i principi esposti nella presente comunicazione.

7.

L'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento comunitario sulle concentrazioni stabilisce che, se le restrizioni sono direttamente connesse alla realizzazione della concentrazione e ad essa necessarie, si applica solo il regolamento medesimo, non anche i regolamenti del Consiglio (CE) n. 1/2003 (4), (CEE) n. 1017/68 (5) e (CEE) n. 4056/86 (6). Alle restrizioni che non possono essere considerate direttamente connesse alla realizzazione della concentrazione e ad essa necessarie, invece, continuano ad applicarsi potenzialmente gli articoli 81 e 82 del trattato CE. Tuttavia il solo fatto che un accordo non sia considerato accessorio ad una concentrazione non pregiudica la sua qualificazione giuridica. Gli accordi che non costituiscono restrizioni accessorie ad una concentrazione vanno valutati alla luce degli articoli 81 e 82 del trattato e dei testi normativi e delle comunicazioni adottati in applicazione di detti articoli (7). Si possono inoltre eventualmente applicare nei loro confronti disposizioni nazionali in materia di concorrenza. Di conseguenza tali disposizioni potrebbero comunque applicarsi agli accordi che contengono una restrizione della concorrenza, ma non sono considerati direttamente connessi alla realizzazione della concentrazione e ad essa necessari ai sensi della presente comunicazione.

8.

L'interpretazione data dalla Commissione all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), secondo comma, e all'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, e paragrafo 2, terzo comma, del regolamento comunitario sulle concentrazioni lascia impregiudicata l'interpretazione che può essere data dalla Corte di giustizia e dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

9.

La presente comunicazione sostituisce la precedente comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle operazioni di concentrazione (8).

II.   PRINCIPI GENERALI

10.

Una concentrazione consiste di disposizioni contrattuali ed accordi che conferiscono il controllo su un'impresa ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tutti gli accordi che realizzano l'oggetto principale della concentrazione (9), quali le disposizioni relative alla vendita di azioni o di beni patrimoniali di un'impresa, costituiscono parte integrante della concentrazione. Oltre alle clausole sopra citate, le parti della concentrazione possono concordare altre disposizioni che, pur senza far parte della concentrazione stessa, possono limitare la loro libertà d'azione sul mercato. Se le disposizioni di questo tipo contengono restrizioni accessorie, queste rientrano automaticamente nel campo d'applicazione della decisione che dichiara la concentrazione compatibile con il mercato comune.

11.

I criteri della connessione diretta e della necessità sono per loro natura criteri oggettivi. Le restrizioni non sono direttamente connesse alla realizzazione della concentrazione e ad essa necessarie solo perché le parti le considerano tali.

12.

Perché le restrizioni siano considerate «direttamente connesse alla realizzazione della concentrazione», occorre che abbiano uno stretto nesso con la concentrazione stessa. Non è sufficiente che si tratti di accordi conclusi nel medesimo contesto o contemporaneamente alla concentrazione (10). Le restrizioni direttamente connesse alla concentrazione hanno un nesso economico con la transazione principale e sono intese a consentire una transizione senza soluzione di continuità al nuovo assetto sociale dopo la concentrazione.

13.

Le disposizioni devono essere «necessarie alla realizzazione della concentrazione» (11), vale a dire che, se esse non esistessero, l'operazione non potrebbe essere realizzata o lo sarebbe soltanto in condizioni assai più aleatorie, a costi sostanzialmente più elevati, in tempi nettamente più lunghi o con ben minori possibilità di successo (12). Necessarie alla realizzazione della concentrazione sono di norma le disposizioni volte a preservare il valore dell'impresa trasferita (13), a mantenere la continuità delle forniture dopo lo smembramento di un insieme economico preesistente (14), o a permettere l'avvio di una nuova entità (15). Nel determinare se una restrizione sia o no necessaria non occorre soltanto tenere conto della sua natura, ma bisogna anche accertare se la sua durata e il suo campo di applicazione materiale e geografico non oltrepassino i limiti di quanto ragionevolmente richiesto dalla realizzazione della concentrazione. Qualora esistano diverse alternative altrettanto valide per realizzare il legittimo obiettivo perseguito, le imprese devono dunque scegliere quella oggettivamente meno restrittiva per la concorrenza.

14.

Nelle concentrazioni realizzate progressivamente per tappe, le disposizioni contrattuali relative alle fasi precedenti all'instaurazione del controllo ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento comunitario sulle concentrazioni non possono di norma essere considerate direttamente connesse alla realizzazione della concentrazione e ad essa necessarie. Tuttavia, un impegno ad astenersi dall'apportare cambiamenti sostanziali all'attività dell'impresa oggetto dell'acquisizione è considerato come direttamente connesso alla realizzazione di un'offerta congiunta (16). Lo stesso vale, nel contesto di un'offerta congiunta, per l'impegno dei partecipanti all'acquisizione in comune di un'impresa a non lanciare un'offerta concorrente distinta nei confronti della medesima impresa, o a non acquisirne in altro modo il controllo.

15.

Le disposizioni che contribuiscono ad agevolare l'acquisizione in comune del controllo vanno considerate direttamente connesse e necessarie alla realizzazione della concentrazione. È il caso delle disposizioni convenute tra le parti che acquisiscono in comune il controllo al fine di ripartire tra loro l'attivo, ossia di dividersi le unità produttive o le reti di distribuzione insieme ai marchi dell'impresa acquisita in comune.

16.

Se la separazione implica lo smembramento di un insieme economico preesistente, vanno considerate direttamente connesse alla realizzazione dell'operazione di concentrazione e ad essa necessarie le disposizioni convenute per rendere tale operazione possibile in condizioni ragionevoli, secondo i principi esposti più sotto.

III.   PRINCIPI APPLICABILI ALLE RESTRIZIONI PIÙ CONSUETE IN CASO DI ACQUISIZIONE DI UN'IMPRESA

17.

Le restrizioni concordate tra le parti nell'ambito di un trasferimento di impresa possono andare a beneficio dell'acquirente o del venditore. In termini generali, l'esigenza di beneficiare di una certa tutela è più pressante per l'acquirente che non per il venditore. È l'acquirente che deve essere sicuro di poter rilevare nella pienezza del suo valore l'impresa che acquista. Pertanto, come regola generale, si considera che le restrizioni che vanno a beneficio del venditore non siano direttamente connesse alla realizzazione della concentrazione e ad essa necessarie (17), ovvero che esse debbano avere una portata e/o una durata meno estese di quelle che vanno a beneficio dell'acquirente (18).

A.   Clausole di non concorrenza

18.

Gli obblighi di non concorrenza imposti al venditore nel contesto del trasferimento di un'impresa o di una sua parte possono essere direttamente connessi alla realizzazione di un'operazione di concentrazione e ad essa necessari. Per realizzare integralmente il valore dei beni cedutigli, l'acquirente deve poter beneficiare di una certa tutela contro l'eventuale concorrenza del venditore per poter conquistare la sua clientela ed assimilare e sfruttare il suo know-how. Le clausole di non concorrenza di questo tipo servono a garantire il trasferimento all'acquirente del valore integrale dei cespiti ceduti, che comprendono in linea generale tanto i beni materiali quanto altre attività immateriali, come l'avviamento costituito o il know-how (19) elaborato dal venditore. Tali clausole sono non soltanto direttamente connesse all'operazione di concentrazione, ma anche necessarie per la sua realizzazione, in quanto è giustificato ritenere che in loro assenza la vendita dell'impresa o di una sua parte non potrebbe aver luogo.

19.

Clausole di non concorrenza di questo tipo sono tuttavia giustificate dall'obiettivo legittimo perseguito con la realizzazione della concentrazione solo nella misura in cui la loro durata, il loro campo d'applicazione geografico e la loro portata materiale e soggettiva non vadano al di là di quanto è ragionevolmente necessario a tale scopo (20).

20.

Le clausole di non concorrenza sono giustificate per un periodo massimo di tre anni (21), quando la cessione dell'impresa comprende il trasferimento della fedeltà dei clienti tanto come avviamento dell'azienda che come know-how (22), e per un periodo massimo di due anni quando è limitata all'avviamento dell'azienda (23).

21.

Le clausole di non concorrenza non possono invece essere considerate necessarie quando, di fatto, il trasferimento sia limitato a beni materiali (quali terreni, fabbricati e macchinari) o a diritti esclusivi di proprietà industriale e commerciale (i cui titolari possono fare opposizione immediata a qualsiasi violazione da parte del cedente dei diritti).

22.

La portata geografica dell'obbligo di non concorrenza va limitata alla zona in cui il venditore offriva i prodotti o servizi in oggetto prima della cessione, visto che non è necessario che l'acquirente sia protetto dalla concorrenza del venditore in territori nei quali quest'ultimo non era in precedenza penetrato (24). Essa può tuttavia essere estesa ai territori nei quali il venditore progettava di penetrare all'epoca dell'operazione, a condizione che avesse già effettuato investimenti in vista di tale progetto.

23.

Analogamente, la portata materiale delle clausole di non concorrenza va circoscritta ai prodotti (incluse versioni perfezionate o aggiornamenti di prodotti, nonché modelli successivi) e servizi che costituiscono oggetto dell'attività economica dell'impresa ceduta. Tale definizione può includere i prodotti e i servizi che si trovavano in una fase avanzata di sviluppo all'epoca dell'operazione o prodotti già pienamente sviluppati ma non ancora commercializzati. Una protezione dalla concorrenza del venditore nei mercati dei prodotti o dei servizi nei quali l'impresa ceduta non operava prima del trasferimento non è da considerarsi necessaria (25).

24.

Il venditore può impegnarsi per sé, per le sue controllate e per i suoi agenti commerciali. Viceversa, qualora si obbligasse ad imporre il medesimo impegno a terzi, ciò non verrebbe considerato come una restrizione direttamente connessa alla realizzazione della concentrazione e ad essa necessaria. Tale regola vale in particolare per le clausole intese a restringere la libertà dei rivenditori o utilizzatori di effettuare importazioni o esportazioni.

25.

Le clausole che limitano il diritto del venditore di acquistare o detenere azioni in una società concorrente dell'impresa ceduta sono considerate direttamente connesse alla realizzazione di un'operazione di concentrazione e ad essa necessarie alle stesse condizioni indicate sopra per quanto riguarda le clausole di non concorrenza, purché non impediscano al venditore di acquistare o detenere azioni a soli fini di investimento finanziario, senza che ciò comporti, direttamente o indirettamente, il conferimento di incarichi gestionali o di un'influenza sostanziale nella società concorrente (26).

26.

Le clausole di astensione e di riservatezza hanno effetti analoghi e sono quindi valutate in modo simile che le clausole di non concorrenza (27).

B.   Accordi di licenza

27.

La cessione di un'impresa o di una sua parte può comportare il trasferimento all'acquirente, perché possa fare pieno uso delle attività cedute, di diritti di proprietà intellettuale o di know-how. Nondimeno il venditore può preferire conservare la titolarità dei diritti per sfruttarli per altre attività diverse da quelle che sono oggetto del trasferimento. In tali casi, di solito, per garantire all'acquirente il godimento integrale delle attività immateriali cedute, si ricorre alla conclusione di accordi di licenza a suo favore. Analogamente, il venditore che abbia ceduto insieme all'impresa i diritti di proprietà intellettuale, può voler continuare a sfruttare alcuni di questi diritti, o la loro totalità, per attività diverse da quelle che costituiscono oggetto del trasferimento; in tal caso, è l'acquirente a concedere una licenza al venditore.

28.

Le licenze di brevetti (28), diritti connessi e know-how (29), possono essere considerate necessarie alla realizzazione della concentrazione. Esse possono altresì essere considerate parte integrante della concentrazione stessa; in ogni caso, non è necessario che tali licenze siano limitate nel tempo. Le licenze in questione possono essere semplici o esclusive ed essere limitate a talune applicazioni tecniche che corrispondano alle attività dell'impresa ceduta.

29.

Non sono però necessarie per la realizzazione dell'operazione limitazioni territoriali di fabbricazione corrispondenti alla localizzazione delle attività cedute. Nel caso delle licenze concesse dal venditore di un'impresa all'acquirente, possono essere imposte al venditore, con l'accordo di licenza, restrizioni territoriali alle medesime condizioni stabilite per le clausole di non concorrenza nel contesto della cessione di un'impresa.

30.

Le restrizioni nei contratti di licenza che superino tale ambito, come quelle che tutelano il licenziante anziché il licenziatario, non sono necessarie alla realizzazione della concentrazione (30).

31.

Allo stesso modo, nel caso di licenze di marchi, denominazioni commerciali, modelli d'utilità, diritti d'autore e diritti connessi, possono esservi situazioni in cui il venditore intende restarne titolare ai fini dell'esercizio delle attività che non rientrano nella cessione, mentre l'acquirente ha bisogno del diritto di uso per commercializzare i beni o i servizi prodotti dall'impresa o dalla parte d'impresa ceduta. Si applicano in tal caso le stesse considerazioni di cui sopra (31).

C.   Obblighi di acquisto e fornitura

32.

In molti casi la cessione di un'impresa o di una sua parte può comportare l'interruzione dei canali tradizionali di acquisto e di fornitura che risultavano dalla precedente integrazione delle attività nell'insieme economico del venditore. Per rendere possibili in condizioni ragionevoli lo scorporo dall'insieme economico del venditore e il trasferimento parziale di cespiti all'acquirente è spesso necessario mantenere, per un periodo transitorio, i vincoli preesistenti o altri analoghi tra il venditore e l'acquirente. Tale obiettivo è di norma realizzato grazie ad obblighi di acquisto e di fornitura per il venditore e/o l'acquirente dell'impresa o della sua parte. Tenuto conto della particolare situazione dovuta allo scorporo dall'insieme economico del venditore, tali obblighi possono essere riconosciuti come direttamente connessi alla realizzazione della concentrazione e ad essa necessari. A seconda delle circostanze particolari inerenti al caso in esame, può trattarsi di obblighi a favore del venditore o a favore dell'acquirente.

33.

Gli obblighi in questione mirano, da un lato, a garantire la continuità di approvvigionamento dell'una o dell'altra delle parti per i prodotti necessari allo svolgimento delle attività mantenute dal venditore o rilevate dall'acquirente; tuttavia la durata degli obblighi di acquisto e di fornitura va limitata ad un periodo sufficiente a consentire la sostituzione dei rapporti di dipendenza con una posizione di autonomia sul mercato. Gli obblighi di acquisto o di fornitura intesi a garantire i quantitativi precedentemente consegnati possono quindi essere giustificati per un periodo massimo di cinque anni (32).

34.

Sia gli obblighi di fornitura che quelli di acquisto che prevedono quantitativi fissi, corredati eventualmente da una clausola di variazione, sono considerati direttamente connessi alla realizzazione della concentrazione e ad essa necessari. Tuttavia, gli obblighi che comportano quantitativi illimitati (33) o l'esclusiva o che conferiscono uno status di fornitore o acquirente privilegiato (34), non sono necessari alla realizzazione della concentrazione.

35.

Gli accordi relativi ai servizi sono equivalenti, quanto agli effetti, ad impegni di fornitura; valgono quindi le medesime considerazioni di cui sopra.

IV.   PRINCIPI APPLICABILI ALLE RESTRIZIONI PIÙ CONSUETE IN CASO DI COSTITUZIONE DI IMPRESE COMUNI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 4 DEL REGOLAMENTO COMUNITARIO SULLE CONCENTRAZIONI

A.   Obblighi di non concorrenza

36.

Obblighi di non concorrenza cui siano vincolate le imprese fondatrici a favore dell'impresa comune possono essere considerati direttamente connessi alla realizzazione dell'operazione di concentrazione e ad essa necessari se corrispondono ai prodotti, ai servizi ed ai territori in relazione ai quali l'impresa comune è chiamata ad operare in virtù dell'atto costitutivo o dello statuto sociale. Tali clausole di non concorrenza riflettono, tra l'altro, la necessità di garantire che le trattative siano condotte in buona fede; possono inoltre rispecchiare l'esigenza di sfruttare pienamente il patrimonio dell'impresa comune o di consentire a quest'ultima di assimilare il know-how e l'avviamento forniti dalle imprese fondatrici, ovvero l'esigenza di tutelare gli interessi delle imprese fondatrici nell'impresa comune da atti di concorrenza che potrebbero essere agevolati, ad esempio, dall'accesso privilegiato delle imprese fondatrici al know-how ed all'avviamento trasferiti o sviluppati dall'impresa comune. Obblighi di non concorrenza di questo genere tra le imprese fondatrici e l'impresa comune possono essere considerati direttamente connessi alla realizzazione della concentrazione e ad essa necessari per la durata dell'impresa comune (35).

37.

La portata geografica dell'obbligo di non concorrenza deve essere limitata alla zona in cui le imprese fondatrici offrivano i prodotti o i servizi di cui trattasi prima della costituzione dell'impresa comune (36). Essa può tuttavia essere estesa ai territori nei quali le imprese fondatrici progettavano di penetrare all'epoca dell'operazione, a condizione che avessero già effettuato investimenti in vista di tale progetto.

38.

Analogamente, la portata materiale delle clausole di non concorrenza va circoscritta ai prodotti e servizi che costituiscono oggetto dell'attività economica dell'impresa comune. Tale definizione può includere i prodotti e i servizi che si trovavano in una fase avanzata di sviluppo all'epoca dell'operazione o prodotti che già pienamente sviluppati ma non ancora commercializzati.

39.

Se l'impresa comune viene costituita per entrare in un nuovo mercato, si farà riferimento ai prodotti, ai servizi ed alle zone in relazione ai quali è chiamata ad operare in virtù dell'atto costitutivo o dello statuto sociale. Tuttavia, si presume che gli interessi di un'impresa fondatrice nell'impresa comune non debbano essere tutelati nei confronti della concorrenza dell'altra impresa fondatrice su mercati diversi da quelli in cui l'impresa comune opererà fin dal momento della sua costituzione.

40.

Inoltre gli obblighi di non concorrenza tra un'impresa comune e sue imprese fondatrici che non ne detengano il controllo non sono direttamente connessi alla realizzazione della concentrazione e ad essa necessari.

41.

I principi validi per le clausole di non concorrenza si applicano anche alle clausole di astensione e di riservatezza.

B.   Accordi di licenza

42.

Una licenza concessa dalle imprese fondatrici all'impresa comune può essere considerata direttamente connessa alla realizzazione della concentrazione e ad essa necessaria. Ciò vale a prescindere dal carattere esclusivo della licenza o dalla limitazione o no della sua durata. La licenza può essere limitata ad una determinata applicazione tecnica, corrispondente all'attività dell'impresa comune.

43.

Le licenze concesse dall'impresa comune ad una delle imprese fondatrici, ovvero gli accordi di licenza incrociati, possono essere considerati direttamente connessi alla realizzazione della concentrazione e ad essa necessari alle medesime condizioni che si applicano all'acquisizione di un'impresa. Gli accordi di licenza tra le imprese fondatrici non sono considerati direttamente connessi alla realizzazione di un'impresa comune e ad essa necessari.

C.   Obblighi di acquisto e fornitura

44.

Se le imprese fondatrici restano presenti su un mercato a monte o a valle di quello dell'impresa comune, gli eventuali impegni di acquisto e di fornitura, inclusi gli accordi di servizio e di distribuzione, sono soggetti agli stessi principi applicabili in caso di cessione di un'impresa.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  Ai fini della presente comunicazione una decisione si considera pubblicata se è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o se è resa accessibile al pubblico sul sito Internet della Commissione.

(3)  V. per esempio decisione della Commissione del 1o settembre 2000 (COMP/M.1980 – Volvo/Renault, punto 56) – fedeltà dei consumatori molto elevata; decisione della Commissione del 23 ottobre 1998 (IV/M.1298 – Kodak/Imation, punto 73) – lunghezza del ciclo di vita del prodotto; decisione della Commissione del 13 marzo 1995 (IV/M.550 – Union Carbide/Enichem, punto 99) – numero limitato di produttori alternativi; decisione della Commissione del 30 aprile 1992 (IV/M.197 – Solvay-Laporte/Interox, punto 50) – esigenza di una protezione di maggiore durata del know-how.

(4)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002 concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato, GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1; regolamento modificato da ultimo dal regolamento n. 411/2004 (GU L 68 del 6.3.2004, pag. 1).

(5)  Regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio, del 19 luglio 1968, relativo all'applicazione di regole di concorrenza ai settori dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili, GU L 175, 23.7.1968, pag. 1; regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1/2003.

(6)  Regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che determina le modalità di applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato ai trasporti marittimi, GU L 378 del 31.12.1986, pag. 4; regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1/2003.

(7)  V. per es. per gli accordi di licenza il regolamento (CE) n. 772/2004 della Commissione del 27 aprile 2004 relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia, GU L 123 del 27.4.2004, pag. 11; per gli accordi di fornitura e di acquisto, il regolamento (CE) n. 2790/1999 della Commissione, del 22 dicembre 1999, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate, GU L 336 del 29.12.1999, pag. 21.

(8)  GU C 188 del 4.7.2001, pag. 5.

(9)  V. per es. decisione della Commissione del 10 agosto 1992 (IV/M.206 – Rhône-Poulenc/SNIA, punto 8.3); decisione della Commissione del 19 dicembre 1991 (IV/M.113 – Courtaulds/SNIA, punto 35); decisione della Commissione del 2 dicembre 1991 (IV/M.102 – TNT/Canada Post/DBP Postdienst/La Poste/PTT Poste & Sweden Post, punto 46).

(10)  Analogamente, se sussistono tutti gli altri requisiti, una restrizione può essere «direttamente connessa» anche se non è stata stipulata nello stesso momento dell'accordo che realizza l'oggetto principale della concentrazione.

(11)  V. Corte di giustizia delle comunità europee, causa 42/84 (Remia), Raccolta 1985, pag. 2545, punto 20; Tribunale di primo grado delle Comunità europee,, causa T-112/99 (Métropole Télévision – M6), Raccolta 2001, pag. II-2459, punto 106.

(12)  Decisione della Commissione del 18 dicembre 2000 (COMP/M.1863 – Vodafone/BT/Airtel JV, punto 20).

(13)  Decisione della Commissione del 30 luglio 1998 (IV/M.1245 – VALEO/ITT Industries, punto 59); decisione della Commissione del 3 marzo 1999 (IV/M.1442 – MMP/AFP, punto 17); decisione della Commissione del 9 marzo 2001 (COMP/M.2330 – Cargill/Banks, punto 30); decisione della Commissione del 20 marzo 2001 (COMP/M.2227 – Goldman Sachs/Messer Griesheim, punto 11).

(14)  Decisione della Commissione del 25 febbraio 2000 (COMP/M.1841 – Celestica/IBM, punto 21).

(15)  Decisione della Commissione del 30 marzo 1999 (IV/JV.15 – BT/AT&T, punti 207-214); decisione della Commissione del 22 dicembre 2000 (COMP/M.2243 – Stora Enso/Assidoman/JV, punti 49, 56 e 57).

(16)  Decisione della Commissione del 27 luglio 1998 (IV/M.1226 – GEC/GPTH, punto 22); decisione della Commissione del 2 ottobre 1997 (IV/M.984 – Dupont/ICI, punto 55); decisione della Commissione del 19 dicembre 1997 (IV/M.1057 – Terra Industries/ICI, punto 16); decisione della Commissione del 18 dicembre 1996 (IV/M.861 – Textron/Kautex, punti 19 and 22); decisione della Commissione del 7 agosto 1996 (IV/M.727 - BP/Mobil, punto 50).

(17)  Decisione della Commissione del 27 luglio 1998 (IV/M.1226 – GEC/GPTH, punto 24).

(18)  V. per es. per una clausola intesa a proteggere una parte dell'impresa conservata dal venditore: decisione della Commissione del 30 agosto 1993 (IV/M.319 - BHF/CCF/Charterhouse, punto 16).

(19)  Secondo la definizione contenuta nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (CE) n. 772/2004.

(20)  V. Corte di giustizia, causa 42/84 (Remia), Raccolta 1985, pag. 2545, punto 20; Tribunale di primo grado, causa T-112/99 (Métropole Télévision – M6), Raccolta 2001, pag. II-2459, punto 106.

(21)  V. per casi eccezionali in cui può essere giustificata una durata maggiore per es. decisione della Commissione del 1osettembre 2000 (COMP/M.1980 – Volvo/Renault V.I., punto 56); decisione della Commissione del 27 luglio 1995 (IV/M.612 – RWE-DEA/Enichem Augusta, punto 37); decisione della Commissione del 23 ottobre 1998 (IV/M.1298 – Kodak/Imation, punto 74).

(22)  Decisione della Commissione del 2 aprile 1998 (IV/M.1127 – Nestlé/Dalgety, punto 33); decisione della Commissione del 1 settembre 2000 (COMP/M.2077 – Clayton Dubilier & Rice/Iteltel, punto 15); decisione della Commissione del 2 marzo 2001 (COMP/M.2305 – Vodafone Group PLC/EIRCELL, punti 21 e 22).

(23)  Decisione della Commissione del 12 aprile 1999 (IV/M.1482 – KingFisher/Grosslabor, punto 26); decisione della Commissione del 14 dicembre 1997 (IV/M.884 – KNP BT/Bunzl/Wilhelm Seiler, punto 17).

(24)  Decisione della Commissione del 14 dicembre 1997 (IV/M.884 – KNP BT/Bunzl/Wilhelm Seiler, punto 17); decisione della Commissione del 12 aprile 1999 (IV/M.1482 – KingFisher/Grosslabor, punto 27); decisione della Commissione del 6 aprile 2001 (COMP/M.2355 – Dow/Enichem Polyurethane, punto 28); decisione della Commissione del 4 agosto 2000 (COMP/M.1979 – CDC/Banco Urquijo/JV, punto 18).

(25)  Decisione della Commissione del 14 dicembre 1997 (IV/M.884 – KNP BT/Bunzl/Wilhelm Seiler, punto 17); decisione della Commissione del 2 marzo 2001 (COMP/M.2305 – Vodafone Group PLC/EIRCELL, punto 22); decisione della Commissione del 6 aprile 2001 (COMP/M.2355 – Dow/Enichem Polyurethane, punto 28); decisione della Commissione del 4 agosto 2000 (COMP/M.1979 – CDC/Banco Urquijo/JV, punto 18).

(26)  Decisione della Commissione del 4 febbraio 1993 (IV/M.301 – Tesco/Catteau, punto 14); decisione della Commissione del 14 dicembre 1997 (IV/M.884 – KNP BT/Bunzl/Wilhelm Seiler, punto 19); decisione della Commissione del 12 aprile 1999 (IV/M.1482 – Kingfisher/Grosslabor, punto 27); decisione della Commissione del 6 aprile 2000 (COMP/M.1832 – Ahold/ICA Förbundet/Canica, punto 26).

(27)  Di conseguenza la durata delle clausole di riservatezza riguardanti i dati sui consumatori, i prezzi ed i quantitativi non può essere estesa. Le clausole di riservatezza riguardanti il know-how tecnico possono invece essere eccezionalmente giustificate per periodi più lunghi, v. decisione della Commissione del 29 aprile 1998 (IV/M.1167 – ICI/Williams, punto 22); decisione della Commissione del 30 aprile 1992 (IV/M.197 – Solvay-Laporte/Interox, punto 50).

(28)  Compresi domande di brevetto, modelli di utilità, domande di registrazione di modelli di utilità, disegni, topografie di prodotti a semiconduttori, certificati complementari di protezione per i medicinali o per tutti gli altri prodotti per i quali possono essere ottenuti tali certificati e certificati riguardanti le nuove varietà vegetali; (di cui all'articolo 1, paragrafo 1), lettera h) del regolamento (CE) n. 772/2004.

(29)  Secondo la definizione contenuta nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (CE) n. 772/2004.

(30)  Nella misura in cui rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1 del trattato CE, a tali accordi possono tuttavia applicarsi le disposizioni del regolamento (CE) n. 772/2004, o di altri atti legislativi comunitari.

(31)  Decisione della Commissione del 1o settembre 2000 (COMP/M.1980 – Volvo/Renault V.I., punto 54).

(32)  Decisione della Commissione del 5 febbraio 1996 (IV/M.651 – AT&T/Philips, VII.); decisione della Commissione del 30 marzo 1999 (IV/JV.15 – BT/AT&T, punto 209; v. per casi eccezionali decisione della Commissione del 13 marzo 1995 (IV/M.550 – Union Carbide/Enichem, punto 99); decisione della Commissione del 27 luglio 1995 (IV/M.612 – RWE-DEA/Enichem Augusta, punto 45).

(33)  In linea con il principio di proporzionalità, gli obblighi che prevedono quantitativi fissi con una clausola di variazione sono in tali casi meno restrittivi della concorrenza, v. decisione della Commissione del 18 settembre 1998 (IV/M.1292 – Continental/ITT, punto 19).

(34)  Decisione della Commissione del 30 luglio 1998 (IV/M.1245 – VALEO/ITT Industries, punto 64);v. per casi eccezionali (per es. assenza di un mercato) decisione della Commissione del 13 marzo 1995 (IV/M.550 – Union Carbide/Enichem, punti 92 - 96); decisione della Commissione del 27 luglio 1995 (IV/M.612 – RWE-DEA/Enichem Augusta, punti 38 e segg.).

(35)  Decisione della Commissione del 15 gennaio 1998 (IV/M.1042 - Eastman Kodak/Sun Chemical, punto 40); decisione della Commissione del 7 agosto 1996 (IV/M.727 - BP/Mobil, punto 51); decisione della Commissione del 3 luglio 1996 (IV/M.751 - Bayer/Hüls, punto 31); decisione della Commissione del 6 aprile 2000 (COMP/M.1832 – Ahold/ICA Förbundet/Canica, punto 26).

(36)  Decisione della Commissione del 29 agosto 2000 (COMP/M.1913 – Lufthansa/Menzies/LGS/JV; punto 18); decisione della Commissione del 22 dicembre 2000 (COMP/M.2243 – Stora Enso/Assidoman/JV, punto 49, ultima frase).


5.3.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 56/32


Comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio

(2005/C 56/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

I.   INTRODUZIONE

1.

La presente comunicazione illustra una procedura semplificata con la quale la Commissione intende esaminare, a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio del 20 gennaio 2004 relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («regolamento comunitario sulle concentrazioni») (1), determinate concentrazioni che non suscitano gravi perplessità sotto il profilo della concorrenza. La presente comunicazione sostituisce la comunicazione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio (2). L'esperienza acquisita dalla Commissione nell'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (3), dimostra che talune categorie di concentrazioni notificate vengono normalmente autorizzate in quanto non danno adito a seri dubbi, salvo circostanze particolari.

2.

Scopo della presente comunicazione è precisare le condizioni alle quali la Commissione adotta di norma una decisione in forma abbreviata che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune secondo la procedura semplificata e fornire delle indicazioni in merito alla procedura stessa. Qualora siano soddisfatte tutte le condizioni prescritte al punto 5 della presente comunicazione, e purché non sussistano circostanze particolari, la Commissione adotta una decisione di dichiarazione della compatibilità in forma abbreviata, entro 25 giorni lavorativi dalla data della notificazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento sulle concentrazioni (4).

3.

Tuttavia, qualora si applichino le riserve ed esclusioni di cui ai punti da 6 a 11 della presente comunicazione, la Commissione ha facoltà di avviare un'indagine e/o di adottare una decisione in forma completa a norma del regolamento sulle concentrazioni.

4.

Mediante la procedura delineata nelle sezioni che seguono, la Commissione mira a rendere il controllo comunitario delle concentrazioni più mirato ed efficace.

II.   CATEGORIE DI CONCENTRAZIONI ALLE QUALI POTRÀ ESSERE APPLICATA LA PROCEDURA SEMPLIFICATA

Concentrazioni ammissibili

5.

La Commissione applicherà la procedura semplificata alle seguenti categorie di concentrazioni:

a)

due o più imprese acquisiscono congiuntamente il controllo di un'impresa comune che non svolge né è prevedibilmente destinata a svolgere alcuna attività, o solo attività di minima entità, nel territorio dello Spazio economico europeo (SEE). Tale fattispecie si configura quando:

i)

il fatturato dell'impresa comune (5) e/o il fatturato delle attività ad essa conferite (6) nel territorio SEE è inferiore a 100 milioni di EUR;

ii)

il valore totale degli elementi dell'attivo (7) trasferiti all'impresa comune nel territorio SEE è inferiore a 100 milioni di EUR (8);

b)

due o più imprese procedono ad una fusione, o una o più imprese acquisiscono il controllo esclusivo o congiunto di un'altra impresa, e nessuna delle parti della concentrazione opera nel medesimo mercato del prodotto e geografico, o in un mercato del prodotto situato a monte o a valle di un mercato del prodotto nel quale opera un'altra delle parti della concentrazione (9);

c)

due o più imprese procedono ad una fusione, o una o più imprese acquisiscono il controllo esclusivo o congiunto di un'altra impresa:

i)

e due o più dei partecipanti alla concentrazione operano nel medesimo mercato del prodotto e geografico (rapporti orizzontali), a condizione che la loro quota di mercato congiunta sia inferiore al 15 % o

ii)

uno o più dei partecipanti alla concentrazione operano su un mercato del prodotto situato a monte o a valle del mercato del prodotto in cui è impegnato un qualsiasi altro partecipante alla concentrazione (rapporti verticali) (10), a condizione che nessuna delle loro quote di mercato individuali o congiunte su un mercato a qualsiasi livello sia pari o superiore al 25 % (11) o

d)

una parte acquisisce il controllo esclusivo di un'impresa di cui detiene già il controllo congiunto.

Riserve ed esclusioni

6.

Nel valutare se una concentrazione rientri in una delle categorie specificate al punto 5, la Commissione provvederà ad accertarsi che tutti gli elementi pertinenti siano stabiliti con sufficiente chiarezza. Dato che la definizione del mercato avrà presumibilmente un'importanza fondamentale ai fini di questa valutazione, le parti sono invitate a fornire informazioni su possibili definizioni alternative del mercato già nei contatti prima della notifica (cfr. punto 15). Spetta alle parti notificanti descrivere tutti i mercati rilevanti, del prodotto e geografici, alternativi sui quali la concentrazione potrebbe avere degli effetti e fornire dati ed informazioni relativi alla delimitazione di detti mercati (12). La Commissione si riserva di prendere la decisione definitiva in materia di definizione del mercato, fondandosi su un'analisi delle circostanze del caso. Nei casi in cui sorgano difficoltà per la definizione dei mercati rilevanti o la determinazione delle quote di mercato delle parti, la Commissione non applicherà la procedura semplificata. Inoltre, quando una concentrazione dà luogo a problemi giuridici nuovi di interesse generale, la Commissione si asterrà generalmente dall'adottare una decisione in forma abbreviata e tornerà alla prima fase di un normale procedimento in materia di concentrazioni.

7.

Se si può di norma presumere che le concentrazioni delle categorie specificate al punto 5 non susciteranno seri dubbi per quanto riguarda la loro compatibilità con il mercato comune, possono tuttavia presentarsi situazioni che richiedano eccezionalmente un esame più approfondito e/o una decisione in forma completa. In tale eventualità la Commissione potrà tornare alla prima fase della procedura normale di esame delle concentrazioni.

8.

Si possono dare alcuni esempi, a titolo indicativo, dei tipi di casi che possono essere esclusi dalla procedura semplificata. Vi sono concentrazioni che possono accrescere il potere di mercato delle parti, per esempio attraverso la combinazione di risorse tecnologiche, finanziarie o di altro tipo, anche se le parti della concentrazione non operano sul medesimo mercato. Le concentrazioni nelle quali almeno due delle parti operano in mercati contigui strettamente connessi (13) possono anch'esse essere inadatte ad essere trattate secondo la procedura semplificata, specie quando una o più delle parti della concentrazione detiene individualmente una quota di mercato del 25 % o superiore in un qualsiasi mercato del prodotto nel quale non sussistono rapporti orizzontali o verticali fra le parti, ma che è un mercato contiguo ad un mercato nel quale è presente un'altra delle parti. In altri casi può risultare impossibile determinare con precisione le quote di mercato delle parti. Ciò si verifica spesso quando le parti operano su mercati nuovi o poco sviluppati. Può essere opportuno escludere dalla procedura semplificata anche le concentrazioni in mercati con elevati ostacoli all'ingresso, un elevato grado di concentrazione (14) o altri problemi noti sotto il profilo della concorrenza.

9.

L'esperienza acquisita fino ad oggi dalla Commissione ha dimostrato che un passaggio dal controllo congiunto al controllo esclusivo può richiedere eccezionalmente un esame più approfondito e/o una decisione in forma completa. Particolari problemi di concorrenza possono porsi quando la ex impresa comune viene integrata nel gruppo o nella rete dell'azionista rimanente che ne ha acquisito il controllo esclusivo, il che comporta il venir meno dei vincoli esercitati dalla potenziale divergenza degli interessi dei diversi azionisti di controllo e un potenziale rafforzamento della sua posizione strategica di mercato. Per esempio, in uno scenario nel quale l'impresa A e l'impresa B controllano congiuntamente l'impresa C, una concentrazione a seguito della quale A acquisisce il controllo esclusivo di C può suscitare preoccupazioni per la concorrenza se C è un concorrente diretto di A e C ed A occuperanno insieme una posizione di mercato importante e verrà così meno una certa indipendenza precedentemente goduta da C (15). Quando si verifica una situazione simile, che esige un'analisi più approfondita, la Commissione potrà tornare alla prima fase della normale procedura di esame delle concentrazioni (16).

10.

La Commissione potrà anche decidere di applicare la normale procedura di esame delle concentrazioni qualora né la Commissione né le autorità competenti degli Stati membri abbiano esaminato la precedente acquisizione del controllo congiunto dell'impresa comune in questione.

11.

Inoltre la Commissione può decidere di tornare alla prima fase della procedura normale quando si pone un problema di coordinamento del comportamento concorrenziale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento comunitario sulle concentrazioni.

12.

Se uno Stato membro esprime obiezioni sufficientemente motivate nei confronti della concentrazione progettata entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento delle copia della notificazione, o se un terzo esprime obiezioni sufficientemente motivate entro il termine impartito per la presentazione di osservazioni, la Commissione adotta una decisione in forma completa. Si applicano i termini di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni.

Richiesta di rinvio

13.

La procedura semplificata non viene applicata se uno Stato membro chiede che una concentrazione gli sia rinviata ai sensi dell'articolo 9 del regolamento sulle concentrazioni o se la Commissione accoglie una richiesta di uno o più Stati membri di rinvio di una concentrazione notificata presentata a norma dell'articolo 22 del regolamento sulle concentrazioni.

Rinvio prima della notificazione su richiesta delle parti notificanti

14.

Fatte salve le riserve ed esclusioni previste nella presente comunicazione, la Commissione potrà applicare la procedura semplificata quando:

i)

a seguito di una richiesta motivata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento comunitario sulle concentrazioni, la Commissione decide di non rinviare il caso ad uno Stato membro, ovvero

ii)

a seguito di una richiesta motivata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il caso è rinviato alla Commissione.

III.   DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Contatti prima della notificazione

15.

La Commissione ha riscontrato l'utilità dei contatti prima della notifica tra le parti notificanti e la Commissione anche in casi apparentemente non problematici (17). Nell'applicare la procedura semplificata la Commissione ha rilevato che i casi ammissibili a tale procedura presentano talvolta problemi complessi, per esempio in sede di delimitazione del mercato (cfr. punto 6), che sarebbe preferibile risolvere in una fase anteriore alla notificazione. I contatti consentono alla Commissione stessa e alle parti di determinare esattamente quali e quante informazioni devono essere contenute nella notifica. I contatti prima della notificazione dovrebbero essere avviati almeno due settimane prima della data prevista per la notificazione. Si consiglia perciò alle parti notificanti di prendere contatto con la Commissione prima della notificazione, specie qualora intendano chiedere alla Commissione di essere dispensate dal presentare una notifica in forma completa ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (18), in quanto l'operazione da notificare non suscita problemi sotto il profilo della concorrenza.

Pubblicazione dell'avvenuta notificazione

16.

Le informazioni che saranno pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in seguito alla notificazione (19) comprendono: il nome delle parti della concentrazione, il paese in cui hanno sede, la natura della concentrazione ed i settori economici interessati come pure l'avvertenza che, sulla base delle informazioni fornite dalle parti notificanti, l'operazione potrebbe beneficiare della procedura semplificata. I terzi interessati avranno quindi la possibilità di presentare le loro osservazioni, in particolare facendo presenti circostanze che giustificherebbero l'apertura di un'indagine.

Decisione in forma abbreviata

17.

Se la Commissione ritiene che la concentrazione soddisfi i requisiti per l'applicazione della procedura semplificata ( v. punto 5), adotterà di norma una decisione in forma abbreviata. Una decisione in forma abbreviata potrà essere adottata anche, se opportuno, per casi che non pongono alcun problema di concorrenza che siano stati notificati utilizzando il formulario di notificazione normale. La concentrazione sarà quindi dichiarata compatibile con il mercato comune, entro 25 giorni lavorativi dalla data della notifica, ai sensi dell'articolo 10, paragrafi 1 e 6, del regolamento sulle concentrazioni. La Commissione si adopererà per adottare una decisione in forma abbreviata il più rapidamente possibile dopo la scadenza del termine di 15 giorni lavorativi entro il quale gli Stati membri possono chiedere il rinvio di una concentrazione notificata a norma dell'articolo 9 del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia, entro il suddetto termine di 25 giorni lavorativi, la Commissione, qualora lo ritenga opportuno nel caso specifico, potrà decidere di applicare la normale procedura di esame delle concentrazioni, e quindi di aprire un'indagine e/o adottare una decisione normale.

Pubblicazione della decisione in forma abbreviata

18.

Come nel caso delle decisioni normali, la Commissione provvederà a pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un avviso per rendere noto che la decisione è stata adottata. La versione pubblica della decisione sarà resa disponibile sul sito Internet della DG Concorrenza per un periodo limitato. La decisione in forma abbreviata conterrà gli stessi dati pubblicati nella Gazzetta ufficiale al momento della notifica (il nome delle parti della concentrazione, il paese in cui hanno sede, la natura della concentrazione ed i settori economici interessati) e l'indicazione che la concentrazione è dichiarata compatibile con il mercato comune perché rientra in una o più delle categorie previste nella presente comunicazione, specificando espressamente di quali categorie si tratta nel caso concreto.

IV.   RESTRIZIONI ACCESSORIE

19.

La procedura semplificata non si presta ad essere applicata in casi nei quali le imprese interessate chiedono un'espressa valutazione di restrizioni che sono direttamente legate e necessarie alla realizzazione della concentrazione.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 217 del 29.7.2000, pag. 32.

(3)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

(4)  Le notificazioni vanno presentate nella forma indicata negli allegati I e II del regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese.

(5)  Il fatturato dell'impresa comune va determinato sulla base dei più recenti conti certificati delle imprese fondatrici oppure della stessa impresa comune, secondo la disponibilità di conti separati per le risorse riunite nell'impresa comune.

(6)  Si è utilizzata la congiunzione «e/o» per abbracciare i diversi casi in cui è possibile una notifica in forma abbreviata:

in caso di acquisizione congiunta di un'impresa, il fatturato da prendere in considerazione è il fatturato dell'impresa oggetto dell'acquisizione (l'impresa comune);

in caso di costituzione di un'impresa comune alla quale le imprese fondatrici conferiscono le loro attività, il fatturato da prendere in considerazione è il fatturato delle attività conferite;

in caso di ingresso di una nuova parte avente un potere di controllo in un'impresa comune già esistente, devono essere presi in considerazione il fatturato dell'impresa comune e il fatturato delle (eventuali) attività conferite dalla nuova impresa madre.

(7)  Il valore totale dell'attivo dell'impresa comune va determinato sulla base dell'ultimo bilancio preparato ed approvato di ciascuna impresa fondatrice. Per attivo si intende: 1) l'insieme delle attività materiali ed immateriali destinate ad essere trasferite all'impresa comune (le attività materiali comprendono, per esempio, gli stabilimenti produttivi, i punti di vendita all'ingrosso o al dettaglio, l'inventario delle merci; tra le attività immateriali si possono citare i diritti di proprietà intellettuale, l'avviamento ecc.) e 2) qualsiasi credito o qualsiasi obbligazione dell'impresa comune stessa che una delle imprese fondatrici abbia accettato di erogare o di garantire.

(8)  Se le attività conferite generano un fatturato, né il valore delle attività, né il valore del fatturato possono superare i 100 milioni di EUR.

(9)  Cfr. comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell'applicazione del diritto comunitario della concorrenza (GU C 372 del 9.12.1997, pag. 5).

(10)  Cfr. nota 6.

(11)  Ciò significa che rientrano in questa categoria solo le concentrazioni che non danno luogo a mercati interessati ai sensi del capitolo 6, sezione III del formulario CO. Le soglie per i rapporti orizzontali e verticali si applicano alle quote di mercato sia a livello nazionale che a livello del SEE e a qualsiasi definizione alternativa plausibile del mercato del prodotto che potrebbe essere presa in considerazione in un determinato caso. È importante che le definizioni del mercato presentate nella notifica siano sufficientemente precise per giustificare la conclusione che dette soglie non sono raggiunte e che siano citate tutte le definizioni alternative plausibili del mercato (comprese quelle che delimitano mercati geografici più ristretti di un mercato nazionale).

(12)  Come per tutte le operazioni notificatele, la Commissione ha facoltà di revocare la decisione in forma abbreviata quando essa sia fondata su indicazioni inesatte di cui sia responsabile una delle imprese interessate (articolo 6, paragrafo 3, lettera a) del regolamento sulle concentrazioni).

(13)  Due o più mercati del prodotto sono mercati contigui strettamente connessi quando i prodotti sono reciprocamente complementari o appartengono ad una gamma di prodotti che sono solitamente acquistati dal medesimo gruppo di clienti per lo stesso uso finale.

(14)  V. Orientamenti relativi alla valutazione delle concentrazioni orizzontali a norma del regolamento del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU C 31 del 5.2.2004, pag. 5, punti 14-21).

(15)  V. caso n. IV/M.1328 KLM/Martinair, XXIX Relazione sulla politica di concorrenza -SEC(2000) 720 def., punti 165-166.

(16)  V. caso n. COMP/M.2908 Deutsche Post/DHL (II) decisione del 18.9.2002.

(17)  V. le «migliori prassi» della DG Concorrenza per la condotta dei procedimenti di controllo delle concentrazioni all'indirizzo:

http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/legislation/regulation/best_practices.pdf

(18)  GU L 133 del 30.4.2004, pag. 1.

(19)  Articolo 4, paragrafo 3 del regolamento sulle concentrazioni.


5.3.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 56/36


Versione riveduta di talune note esplicative concernenti l'allegato III — definizione della nozione di prodotti originari e metodi di cooperazione amministrativa — dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra

(2005/C 56/05)

Articolo 17 — Motivi tecnici

Un certificato di circolazione EUR.1 che non sia stato compilato nel modo prescritto può essere respinto per «motivi tecnici». In questi casi può essere presentato in un secondo tempo un certificato vistato a posteriori. Le situazioni in questione sono, ad esempio, le seguenti:

il certificato di circolazione EUR.1 è stato compilato su un formulario non regolamentare (ad esempio privo di fondo arabescato, molto diverso di dimensioni o di colore dal modello regolamentare, privo di numero di serie, stampato in una lingua non autorizzata);

una casella del certificato di circolazione EUR.1 la compilazione della quale è obbligatoria (ad esempio la casella 4 EUR.1) è rimasta vuota, fatta eccezione per la casella 8;

mancano timbro e firma (casella 11 EUR.1);

il certificato di circolazione EUR.1 è vistato da un'autorità non abilitata;

il certificato di circolazione EUR.1 è vistato con un nuovo timbro non ancora comunicato;

il certificato di circolazione EUR.1 presentato è una copia o una fotocopia anziché l'originale;

la menzione nella casella 5 riguarda un paese non aderente all'accordo (ad esempio Israele o Cuba).

Comportamento da tenere

Dopo aver apposto sul certificato la dicitura «Documento respinto», indicando il o i motivi del rifiuto, lo si restituisce all'importatore per permettergli di ottenere il rilascio a posteriori di un nuovo certificato. L'amministrazione doganale può eventualmente conservare una fotocopia del certificato respinto in vista di un controllo a posteriori o qualora abbia motivo di supporre una frode.

Articolo 31 - Rifiuto del trattamento preferenziale senza controllo

Si tratta dei casi in cui la prova dell'origine è considerata inapplicabile, tra l'altro per i motivi seguenti:

la casella della designazione delle merci (casella 8 EUR.1) non è stata compilata o si riferisce a merci diverse da quelle presentate;

la prova dell'origine è stata rilasciata da un paese non aderente all'accordo, anche se tale prova riguarda merci originarie della Comunità o del Cile (ad esempio, certificato di circolazione EUR.1 rilasciato in Israele per merci originarie del Cile);

il certificato di circolazione EUR.1 presenta tracce di raschiature o di modifiche non autenticate, in una delle caselle obbligatorie (ad esempio, le caselle in cui figurano la designazione delle merci, il numero dei colli, il paese di destinazione o il paese di origine);

il termine di validità del certificato di circolazione EUR.1 è superato per motivi diversi da quelli previsti dalla regolamentazione (ad esempio, circostanze eccezionali), fatti salvi i casi in cui le merci siano state presentate anteriormente alla scadenza del termine;

la prova dell'origine è presentata a posteriori per merci inizialmente importate in modo fraudolento;

la casella 4 del certificato di circolazione EUR.1 indica un paese non aderente all'accordo in conformità del quale si chiede il trattamento preferenziale.

Comportamento da tenere

La prova dell'origine con la dicitura «Inapplicabile» deve essere conservata dall'amministrazione doganale alla quale è stata presentata, per evitare ulteriori tentativi di utilizzazione.

Fatte salve le azioni legali avviate conformemente alla legislazione nazionale, le autorità doganali del paese di importazione informano senza indugio, se del caso, le autorità doganali o le competenti autorità governative del paese di esportazione del rifiuto.

Diciture usate nelle note esplicative degli articoli 17 e 31

CZ

DOKUMENT NEAKCEPTOVÁN

NEPOUŽITELNÝ

DA

AFVIST DOKUMENT

UANVENDELIGT

DE

DOKUMENT NICHT ANGENOMMEN

NICHT ANWENDBAR

EE

DOKUMENTI EI AKTSEPTEERITUD

AKTSEPTEERIMATA

EL

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ

EN

DOCUMENT NOT ACCEPTED

INAPPLICABLE

ES

DOCUMENTO RECHAZADO

INAPLICABLE

HU

NEM ELFOGADOTT OKMÁNY

ALKALMATLAN

FI

ASIAKIRJA HYLÄTTY

EI VOIDA KÄYTTÄÄ

FR

DOCUMENT REFUSÉ

INAPPLICABLE

IT

DOCUMENTO RESPINTO

INAPPLICABILE

NL

DOCUMENT GEWEIGERD

NIET VAN TOEPASSING

LT

DOKUMENTAS NEPRIIMTAS

NETINKAMAS

LV

DOKUMENTS NAV AKCEPTÉTS

NEDERIGS

MT

DOKUMENT MHUX AĊĊETTAT

MHUX APPLIKABBLI

PL

DOKUMENT NIEZAAKCEPTOWANY

NIESTOSOWANY

PT

DOCUMENTO RECUSADO

NÃO APLICÁVEL

SE

EJ GODTAGET DOKUMENT

OANVÄNDBART

SI

DOKUMENT NI SPREJET

NEUSTREZNO

SK

DOKUMENT NEPRIJATÝ

NEPOUŽITEĽNÝ


5.3.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 56/38


AIUTO DI STATO — REGNO UNITO

Aiuto di Stato n. C 42/2004 (ex N 350/2004) — Regime di detrazioni per il rinnovo di locali commerciali e industriali

Invito a presentare osservazioni ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE

(2005/C 56/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Con la lettera del 1 dicembre 2004, - riprodotta nella lingua facente fede dopo la presente sintesi - la Commissione ha comunicato al Regno Unito la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione alla misura in oggetto.

La Commissione invita gli interessati a presentare osservazioni in merito alla misura riguardo alla quale viene avviato il procedimento entro un mese dalla data della presente pubblicazione, inviandole al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Aiuti di Stato

B-1049 Bruxelles

Fax n.: 0032 2 296 12 42

Dette osservazioni saranno comunicate al Regno Unito. Su richiesta scritta e motivata degli autori delle osservazioni, la loro identità non sarà rivelata.

TESTO DELLA SINTESI

Con lettera del 6 agosto 2004, registrata dalla Commissione il 10 agosto 2004, le autorità del Regno Unito hanno notificato il regime Business Premises Renovation Allowances.

Descrizione del regime

In virtù di tale regime, le imprese (proprietari/locatari) che soddisfano i requisiti necessari possono beneficiare di detrazioni per costi in conto capitale effettivamente sostenuti nel rinnovo o nella trasformazione di locali commerciali e industriali che sono rimasti vuoti per un anno o più e che sono situati in una delle 2 000 zone designate come svantaggiate nel Regno Unito, per riportare tali locali a un utilizzo produttivo.

Carattere di aiuto di Stato del regime

Al presente stadio del procedimento la Commissione ritiene che la misura costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE.

Considerazioni relative alla procedura

Il Regno Unito ha ottemperato ai requisiti procedurali dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE notificando il regime sopra menzionato prima di darvi esecuzione.

Valutazione della compatibilità della misura d'aiuto

Le detrazioni sono concesse in relazione ai costi in conto capitale sostenuti per il rinnovo o la trasformazione, a fini produttivi, di locali commerciali e industriali che soddisfino i requisiti necessari e che siano situati nelle zone designate come svantaggiate. Il regime notificato è incentrato in primo luogo sull'investimento. Conformemente agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, gli aiuti agli investimenti nelle aree svantaggiate possono essere compatibili col mercato comune solo se sono soddisfatte determinate condizioni.

Sulla base di una valutazione preliminare la Commissione è giunta alla conclusione che il regime proposto non rientra nel campo d'applicazione degli orientamenti, delle discipline o dei regolamenti esistenti. Il regime Business premises renovation allowances riguarda aree sfavorite per le quali non vi è attualmente alcun orientamento o alcuna disciplina.

Di conseguenza è necessario esaminare se il regime notificato può beneficiare di una delle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3 del trattato CE. A tal fine la Commissione ha esaminato se la misura proposta dal Regno Unito è necessaria e proporzionata allo scopo indicato e non falsa la concorrenza in misura contraria al comune interesse.

In passato la Commissione ha affermato che il ripristino di aree dismesse contribuisce a importanti obiettivi comunitari. La Commissione ritiene che anche il rinnovo o la trasformazione di locali commerciali e industriali vuoti per riportarli a un utilizzo produttivo, come proposto dal Regno Unito con la misura notificata, potrebbero essere considerati come una misura di ripristino e contribuirebbero quindi, in generale, alla realizzazione di obiettivi comunitari.

La Commissione ritiene tuttavia che, a questo stadio, sia necessario un ulteriore esame per valutare l'adeguatezza e la proporzionalità del regime Business Premises Renovation Capital Allowances. Questo in base in particolare agli elementi seguenti:

Secondo i dati forniti dalle autorità del Regno Unito, l'85 % di tutte le spese rilevanti è effettuato da grosse imprese, e solo il 15 % da piccole e medie imprese. Benché il regime sia rivolto a tutte le imprese indipendentemente dalle loro dimensioni, i principali beneficiari del BPRA saranno principalmente le grosse società.

Le autorità britanniche hanno tuttavia dichiarato che, anche nei casi in cui i proprietari dei locali sono grosse imprese, le PMI potranno comunque beneficiare indirettamente della misura in oggetto poiché spesso affittano da queste spazi commerciali o industriali. Ciò emerge da dati forniti dal Regno Unito, che indicano che, dei nuovi contratti d'affitto riguardanti locali vuoti per più di un anno, il 31 % sono conclusi da grosse imprese e il 69 % da PMI. Nelle aree più svantaggiate secondo la definizione del Regno Unito, tali cifre sono rispettivamente del 26 % per le grosse imprese e del 74 % per le PMI.

La Commissione osserva che la misura notificata non è limitata alle piccole e medie imprese quali definite dalla Commissione. Essa osserva inoltre che il regime non è limitato alle aree assistite ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) o dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE.

La scelta delle 2 000 aree designate come più svantaggiate del Regno Unito come destinatarie della misura notificata solleva gli stessi problemi già emersi nel caso del regime di esenzione dall'imposta di registro. Ciò devia dalla normale prassi della Commissione in materia di trattamento di aiuti regionali. La Commissione continua a ritenere che un tale scostamento debba essere giustificato per evitare che i beneficiari situati in aree non designate come assistite ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) e/o lettera c) del trattato ricevano un vantaggio economico sproporzionato che altera le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

Inoltre, nell'approvare il regime di esenzione dall'imposta di registro sulla base di specifici pregi di tale regime, la Commissione ha imposto una serie di condizioni. Ha in particolare deciso che occorreva garantirne il monitoraggio e che i suoi effetti benefici sul recupero materiale, in particolare nelle aree da ripristinare, dovevano essere dimostrati. La Commissione non ha finora ricevuto alcuna analisi ex post che le consenta di valutare gli effetti benefici del regime.

Benché le autorità britanniche affermino che l'intensità media dell'aiuto si situerebbe fra il 9 % e il 10 % netto, le intensità massime dell'aiuto ai sensi della misura notificata possono toccare il 40 % netto nei casi di imprese non costituite in forma di società e il 30 % netto nel caso di società.

Dopo una valutazione preliminare della misura la Commissione nutre pertanto dei dubbi sul fatto che il regime proposto dal Regno Unito sia proporzionato al suo obiettivo e non distorca la concorrenza in misura contraria al comune interesse. La Commissione ritiene che sia necessaria un'analisi più approfondita di questa complessa questione. Essa intende raccogliere informazioni dai terzi interessati e a tale fine deve, per motivi giuridici, avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE. È solo con l'aiuto di tali osservazioni che la Commissione può decidere se l'aiuto in oggetto è necessario e non altera le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

TESTO DELLA LETTERA

«The Commission wishes to inform the United Kingdom that, having examined the information supplied by your authorities on the aid measure referred to above, it has decided to initiate the procedure laid down in Article 88(2) of the EC Treaty.

1.   PROCEDURE

1.

By letter dated 6 August 2004, registered by the Commission on 10 August 2004, the UK authorities notified a scheme providing qualifying businesses with favourable depreciation allowances (called “capital allowances”) in respect of the capital costs the owners or occupiers actually incur in renovating or converting business premises that have been vacant for a year or longer and that are situated in designated disadvantaged areas. A request for information aiming at clarifying some points of the notification was sent on 2 September 2004 (D/56282). The UK authorities replied by letter dated 4 October 2004. The latter was registered by the Commission on 18 October 2004 (A/37971).

2.   DESCRIPTION OF THE AID MEASURE

2.   Aim of the measure

The aim of the measure is to foster physical, economic and social regeneration of so-called pockets of deprivation (1), to support the redevelopment of brownfield sites, to increase private investment, enterprise and employment in the UK's most deprived communities by means of bringing empty for a year or longer-term derelict shops or business property back into productive use. Such scheme is part of the UK Government's integrated approach to tackling the range of regeneration market failures that its most deprived communities face.

3.   The form and nature of the aid

The notified aid takes the form of capital allowances. Capital allowances enable the capital costs, which a business actually incurs in the renovation or the conversion of empty or derelict for a year or longer business premises in order to bring them back into productive use, to be written off against a business's taxable profits. They take the place of depreciation charged in the commercial accounts, which is not allowed for tax purposes. The notified measure would provide the 100 % first year allowance (FYA) and 25 % writing-down allowance (WDA) for capital expenditure on renovating vacant commercial buildings, so the relief would be available for:

(a)

expenditure that already qualifies for allowances under the plant and machinery regime (at 25 % WDAs per annum or 40 % FYAs (2)) or under the industrial building regime (at 4 % WDAs per annum); and

(b)

expenditure that does not currently qualify for any relief, for example, expenditure on alterations to the fabric of non-industrial, commercial buildings (shops, offices).

In the case of expenditure falling under head (b), the notified measure would therefore constitute a new relief (at 100 % FYAs and 25 % WDAs per annum), as currently commercial buildings do not qualify for capital allowances. In the case of expenditure falling under head (a), the effect of the measure would be the increased rate of allowance.

The new relief, according to the UK authorities, would operate mainly as a tax deferment benefit and only partly as a potential new relief against a business's taxable profits.

4.   Eligible costs and aid intensity

To be eligible for the BPRA scheme, the empty premises would have to have lain unused for a year or longer and must be situated in one of the 2 000 designated most deprived areas of the UK — the so-called “designated disadvantaged areas”.

5.   Geographical coverage of the scheme

The “designated disadvantaged areas in the UK”, on which the notified BPRA is targeted, have been selected on the basis of the “indices of multiple deprivation (IMD)” developed for each of four regions of the UK. This is a combined index covering six domains of deprivation (income, employment, health, education, housing and access to services). The analysis has been applied at a very low geographical level (i.e. at the level of electoral wards, divisions or postcodes). The present list of eligible areas has been set out in “The Stamp Duty (Disadvantaged Areas) Regulations 2001”.

6.   Beneficiaries

The scheme applies to undertakings of any size and operating in any sector of the economy.

7.   Budget of the scheme:

The estimated overall revenue losses, due to tax concessions for the five year period of the scheme, are about GBP 135 million (ca. EUR 205 million).

8.   Legal basis of the scheme

Primary legislation:

Capital allowances: renovation of business premises in disadvantaged areas (“Business Premises Renovation Allowances (BPRA)”) — when enacted, this legislation will be inserted into Capital Allowances Act 2001.

Secondary legislation:

SI 3747/2001 The Stamp Duty (Disadvantaged Areas) Regulations.

9.   Duration of the scheme

2005 — 2010

3.   ASSESSMENT OF THE AID MEASURE

10.

In accordance with Article 6(1) of Council Regulation (EC) No 659/1999 of 22 March 1999, the decision to initiate proceedings shall summarise the relevant issues of fact and law, shall include a preliminary assessment from the Commission as to the aid character of the proposed measure, and shall set out the doubts as to its compatibility with the common market.

11.   Procedure

The UK authorities have complied with the procedural requirements of Article 88(3) of the EC Treaty by notifying the abovementioned aid scheme before putting it into effect.

12.   The existence of aid

The Commission considers, at this stage of the procedure, that the measure constitutes State aid within the meaning of Article 87(1) of the EC Treaty, and this for the following reasons:

State resources are involved because tax is foregone.

The measure is selective because it is targeted upon particular geographical areas.

The measure will reduce the costs for companies investing in the renovation or the conversion into productive use of empty or derelict business premises in the eligible areas. It will therefore provide an advantage to such companies over other companies investing in other areas, and therefore not receiving the exemption.

Because capital allowances apply to all business premises which have been renovated or converted into productive use in the designated areas it will, among others, inevitably benefit undertakings which are engaged in inter-State trade, or in a business sector in which there is inter-State trade. Furthermore, the scheme does not provide that the limits laid down in Council Regulation (EC) No 69/2001 of 12 January 2001 on the application of Articles 87 and 88 of the EC Treaty to de minimis aid will be respected. Accordingly, the new exemption may give rise to aid which affects competition in inter-State trade.

13.   Exemption grounds

(a)

Article 87(2) of the EC Treaty lists certain types of aid that are compatible with the EC Treaty. In view of the nature and purpose of the aid, and the geographical coverage of the scheme, the Commission considers, at this stage of the analysis, that the subparagraphs (a), (b) and (c) are not applicable to the measure in question.

(b)

Article 87(3) of the EC Treaty specifies other forms of aid, which may be regarded as compatible with the common market. In view of the nature and purpose of the aid measure and its geographical scope, the Commission considers, at this stage of the investigation, that the subparagraphs (a), (b), (d) and (e) of Article 87(3) are not applicable either.

(c)

In the notification the UK authorities appear to agree with the above analysis and suggest that the question is whether the aid measure is compatible with the common market on the basis that it will facilitate the development of certain economic areas and it will not adversely affect trading conditions to an extent contrary to the common interest (Article 87(3)(c) of the EC Treaty).

(d)

The coverage of the notified measure is not limited to small and medium-sized enterprises (SMEs), nor to firms in difficulty, nor to any one of the following activities: R&D, environmental protection, training, the creation or maintenance of employment. Therefore, the Commission considers, at this stage of the analysis, that the notified measure can not be declared compatible with the common market on the basis of its conformity with any of the following regulations, frameworks or guidelines:

Community guidelines on State aid for rescuing and restructuring firms in difficulty (OJ C 244, 1.10.2004, p. 2);

Community framework for State aid for research and development (OJ C 45, 17.2.1996, p. 5 and OJ C 111, 8.5.2002, p. 3);

Commission Regulation (EC) No 68/2001 of 12 January 2001 on the application of Articles 87 and 88 of the EC Treaty to training aid (OJ L 10, 13.1.2001, p. 20) and Commission Regulation (EC) No 363/2004 of 25 February 2004 amending Regulation (EC) No 68/2001 on the application of Articles 87 and 88 of the EC Treaty to training aid (OJ L 63, 28.2.2004, p. 20);

Commission Regulation (EC) No 2204/2002 of 12 December 2002 on the application of Articles 87 and 88 of the EC Treaty to State aid for employment (OJ L 337, 13.12.2002, p. 3).

(e)

The notified scheme could not be declared compatible with Commission Regulation (EC) No 70/2001 of 12 January 2001 on the application of Articles 87 and 88 of the EC Treaty to State aid to small and medium-sized enterprises (OJ L 10, 13.1.2001, p. 33) and Commission Regulation (EC) No 364/2004 of 25 February 2004 amending Regulation (EC) No 70/2001 as regards the extension of its scope to include aid for research and development (OJ L 63, 28.2.2004, p. 22) either. In order for the aid to be in line with the provisions of the latter Regulations, it should be directed exclusively to SMEs respecting the foreseen maximum aid intensity. The scheme is not restricted to SMEs. Moreover, according to the data provided by the UK authorities, 85 % of all capital expenditure in the UK is undertaken by larger businesses and 15 % by SMEs. Thus, although the scheme would be open for all enterprises, regardless of their size, it seems that the real immediate beneficiaries of the BPRA will mainly be large businesses.

(f)

In the notification the UK authorities indicate that the aim of the measure is twofold: to promote the regional development and the environmental protection of disadvantaged areas in the UK. With regards to the environmental protection objective, the scheme cannot be assessed on the basis of the Community guidelines on State aid for environmental protection (OJ C 37, 3.2.2001, p. 3):

The measures cannot be qualified as any action designed to remedy or to prevent damage or to encourage the efficient use of the resources as defined in point 6 of the abovementioned guidelines.

The investments concerned cannot be qualified as strictly necessary in order to meet environmental objectives intended to reduce or eliminate pollution and nuisances or for the rehabilitation of polluted industrial sites as defined respectively in points 36 and in 38 of the environmental protection guidelines.

The measures cannot satisfy the rules applicable to operating aid in the form of tax reductions as defined in point E.3.2.

(g)

The primary objective of the measure, as indicated by the UK authorities, is to promote the regional development. Therefore, the Commission has examined the compatibility of the measure on the basis of the Guidelines on national regional aid (OJ C 74, 10.3.1998, p. 9), hereinafter referred to as the “regional aid guidelines”. The results of this analysis are presented below.

14.   Conformity with the regional aid guidelines

The capital allowances are granted in relation to the capital costs occurred for renovating or converting into productive use qualifying business premises in the designated disadvantaged areas. In its notification the UK authorities argue correctly that the notified scheme is therefore primarily focussed on investment. According to the regional aid guidelines, aid for investment in disadvantaged areas may be compatible with the common market, but only if certain conditions are satisfied. At this stage of the examination, the Commission has doubts whether the notified scheme respects the conditions set out in these guidelines:

14(1)

By letter No SG(2000) D/106293 of 17 August 2000, the Commission approved the UK regional aid map for the period 2000 to 2006 (N 265/2000). The map defines the areas eligible for national regional aid under the derogations of Article 87(3)(a) and (c) of the EC Treaty. The Article 87(3)(a) EC Treaty regions included in the map were defined on the basis of EU-wide criteria (NUTS level II regions with a GDP per capita in PPS lower than 75 % of the Community average). The Article 87(3)(c) EC Treaty areas were selected on the basis of geographical units and social and economic indicators, proposed by the UK authorities themselves. The business premises capital allowances will apply to costs qualifying as capital assets occurred for renovation or conversion into productive use of business premises situated in the so-called “designated disadvantaged areas”, which have been defined on the basis of different geographical units and indicators (see point 5 above). The result of this approach is that a number of areas eligible under the notified measure does not fall within the areas eligible for regional aid as defined in the present UK regional aid map.

14(2)

Although the Commission has already dealt with this issue in the State aid C 13/2002 Stamp duty exemption for non-residential property in disadvantaged areas  (3), being the latter scheme targeted precisely on the same disadvantaged areas, doubts whether the geographical coverage of the business premises capital allowances is compatible with the regional aid guidelines persist. The concern is still based on the fact that the approval of the scheme, including the list of “designated disadvantaged areas” would in effect lead to a widening of the UK regional aid map. In turn, this would undermine the concentration of regional aid areas, which is a leading principle of the Community's regional aid policy (4).

14(3)

In order for the aid to be acceptable in assisted areas, it has to promote the development of the less-favoured regions by supporting either initial investment to establishments located in regions eligible for regional aid or job creation that is linked to investment (5). Initial investment is defined in point 4.4 of the guidelines as “an investment in fixed capital relating to the setting-up of a new establishment, the extension of an existing establishment, or the starting-up of an activity involving a fundamental change in the product or production process of an existing establishment (through rationalisation, diversification or modernisation).” The UK authorities were not able to remove the Commission's doubts as to whether expenditure incurred under the BPRA would constitute “initial investment” in all circumstances within the meaning of point 4.4 of the regional aid guidelines.

14(4)

Section 360B of the draft Schedule 1 “Capital allowances: renovation of business premises in disadvantaged areas” allows the application of the notified depreciation rules in relation to:

(a)

the conversion of a qualifying building into qualifying business premises,

(b)

the renovation of qualifying building if it is or will be qualifying business premises,

(c)

or repairs to a qualifying building or, where the qualifying building is part of a building, to the building of which the qualifying buildings forms part, to an extent that the repairs are incidental to expenditure within paragraph (a) or (b).

The Commission is not able, at this stage of the analysis, to conclude that work for conversion and renovation falls without a doubt under the definition of initial investment as given above. Especially the words repair and renovation linguistically point out the direction of replacement investment, which, for the Commission falls under the definition of operating aid. According to point 4.15 of the regional aid guidelines operating aid is aimed at reducing a firm's current expenses. Cases in point as given by the regional aid guidelines are replacement investments (6).

14(5)

Point 5.4. of the regional aid guidelines provides that regional aid schemes are approved by the Commission, subject to the aid intensity ceilings and the duration defined in the regional aid map. The scheme intends to operate until 2010 and the UK authorities do not plan to modify it to fit the regional aid rules that come into force on 1 January 2007.

14(6)

Point 4.18 specifies that the total amount of regional investment aid should respect the aid intensity ceilings set out in the regional aid map. In the notification, the UK argues that the intensity of the scheme is estimated around 9-10 % NGE (7). According to the UK authorities, this would be the most likely case based on experience gained in tax offices in the UK, assuming that about 50 % of all expenditure on renovation will go to integral plant and machinery, 40 % to commercial buildings and the remaining 10 % will be on industrial buildings. However, the maximum aid intensity up to 40 % NGE could be reached in case of unincorporated business and up to 30 % NGE in case of companies. The UK authorities claim that the likelihood of such maximum aid intensities is very slim, as this would assume that all the company's expenditure should be on the commercial building, i.e. on renovations for which no allowances are currently available, with no expenditure on integral plant and machinery which all qualify for capital allowances under the current regime for plant and machinery.

14(7)

The Commission has doubts as to whether the “theoretical” maximum aid intensities would rarely apply in practice. The definition of refurbishment is based on fiscal rules on capital expenditures as well as on the associated accountancy rules and it does not seem that plants that become an integral part of the buildings, such as lifts, heating systems, water and waste water services, alarm and security systems, fire fighting/prevention systems and wiring associated with or ancillary to any of the foregoing could be kept separately from a building. In view of the more used general accountancy rules this kind of plants should become part of the building and, therefore, all the capital costs will qualify for capital allowances under the notified business premises renovation allowances scheme.

14(8)

Point 2 of the regional aid guidelines provides that the granting of (regional) State aid in certain sectors (transport, shipbuilding, fisheries and coal) is subject to specific restrictions. The Guidelines on national regional aid excludes specifically from its scope the production, processing and marketing of Annex I products. Therefore any aid granted to undertakings operating in the production, processing and marketing of Annex I products is to be assessed according to the Community Guidelines for State aid in the agriculture sector (8). In addition, pursuant to the provisions of the Multisectoral Framework (MSF 2002) (9), no regional aid may be granted in the synthetic fibres and steel sectors, and a maximum aid intensity of 30 % of the regional aid ceiling applies for an investment in the motor vehicle sector that exceeds an aid amount above EUR 5 million. According to the notification, sensitive sectors are not excluded from the scope of the BPRA scheme. It is unclear though how the UK authorities will ensure that the aid granted under the notified scheme to companies engaged in the abovementioned specific sectors will comply with the applicable special State aid rules.

14(9)

Finally, the incentive of the measure can be questioned, as businesses might deliberately keep premises vacant for a year and forgo the income that could be generated by making use of these premises in order to benefit from BPRA.

15.

In the light of what has been said above, the Commission concludes that the proposed scheme does not fall within the scope and field of application of the existing guidelines, frameworks or regulations. The Business premises renovation allowances scheme is focused on deprived areas for which, at present, no guidelines or frameworks exist.

16.

The former Guidelines on State aid for undertakings in deprived urban areas (10), which expired in 2002, would not have covered this kind of measure either. However, the Commission Notice on the expiry of the guidelines on State aid for undertakings in deprived urban areas (11) provides that the non-prolongation of the guidelines does not imply that state aid for deprived areas would no longer be possible and, depending on specific circumstances of the proposed aid in question, it may be approved directly upon the basis of Article 87(3) of the EC Treaty.

17.

Accordingly, it is necessary to examine if the notified scheme could qualify for one of the exemptions laid down in Article 87(3) of the EC Treaty. In order to do so, the Commission has assessed whether the measure proposed by the UK is necessary and proportionate to the stated objective and does not distort competition to an extent contrary to the common interest.

18.   Compatibility with Article 87(3) of the EC Treaty

18(1)

In the past, the Commission has expressed the opinion that the rehabilitation of brownfield sites contributes to important Community objectives (12). Brownfield has been defined as land and/or buildings in urban or rural areas that have previously been developed, but that are not currently in use (13). The Commission believes that the renovation or conversion of empty business premises in order to bring them back into productive use as proposed by the UK by means of the notified measure could also be considered as a rehabilitation measure and would therefore, in general, contribute to Community objectives.

18(2)

However, the Commission believes that at this stage further analysis is required in order to judge the appropriateness and proportionality of the Business Premises Renovation Capital Allowances. This is underlined by the following facts:

According to the data provided by the UK authorities, 85 % of all relevant expenditure in the UK is undertaken by larger businesses and only 15 % by SMEs. Although the scheme is open for all enterprises regardless of their size, the main beneficiaries of the BPRA will mainly be large businesses.

However, the UK authorities have stated that even in those cases where large companies own the business premises, SMEs would nevertheless be able to benefit from the measure indirectly as they are often renting business outlets from large enterprises. This is underlined by data provided by the UK indicating that of new leases taken out on premises vacant for more than one year, 31 % are by large businesses and 69 % by SMEs. For the most deprived areas according to the definition of the UK, the respective figures are 26 % for large enterprises and 74 % for SMEs.

The Commission notes that the notified measure is not restricted to small and medium-sized companies within the Commission definition. Furthermore, the Commission also notes that the scheme is not restricted to assisted areas pursuant to Article 87(3)(a) or Article 87(3)(c) of the EC Treaty.

The use of the 2 000 designated most deprived areas of the UK as target area of the notified measure raises the same issues as already in the case of the Stamp duty exemption scheme. It deviates from the standard practice of the Commission when dealing with regional aid. The Commission continues to believe that such a deviation needs to be justified in order to avoid that beneficiaries in areas which are not designated as assisted areas according to Article 87(3)(a) areas and/or Article 87(3)(c) areas receive a disproportionate economic advantage adversely affecting trading conditions to an extent contrary to the common interest.

Furthermore, in approving the Stamp duty exemption scheme on the basis of the specific merits of this scheme, the Commission imposed a number of conditions. Amongst others, the Commission decided that monitoring needed to be ensured and that the beneficial effects of the scheme on physical regeneration and notably on brownfield sites needed to be demonstrated. The Commission so far has not received any ex-post analysis enabling it to assess the beneficial effects of the scheme.

Although the UK authorities state that the average aid intensity would be between 9 % and 10 % net, maximum aid intensities under the notified measure can reach up to 40 % net in case of unincorporated businesses and up to 30 % net in case of companies, respectively.

18(3)

The Commission, after a first preliminary assessment of the measure, therefore has doubts whether the measure proposed by the UK is proportionate to the objective and does not distort competition to an extent contrary to the common interest. The Commission is of the opinion that a more thorough analysis of this complex question is necessary. The Commission wishes to collect information from other interested parties. To do so, the Commission must, for legal reasons, open the procedure provided for in Article 88(2) of the EC Treaty. It is only with the help of such observations that the Commission can decide whether such aid is necessary and does not adversely affect trading conditions to an extent contrary to the common interest.

4.   DECISION

19.

In the light of the foregoing considerations, the Commission, acting under the procedure laid down in Article 88(2) of the EC Treaty, requests the United Kingdom to submit its comments and to provide all such information as may help to assess the aid scheme “Business Premises Renovation Allowances”, within one month of the date of receipt of this letter.

20.

The Commission wishes to remind the United Kingdom that Article 88(3) of the EC Treaty has suspensory effect, and would draw your attention to Article 14 of Council Regulation (EC) No 659/1999, which provides that all unlawful aid may be recovered from the recipients.

21.

The Commission warns the United Kingdom that it will inform interested parties by publishing this letter and a meaningful summary of it in the Official Journal of the European Union. It will also inform interested parties in the EFTA countries which are signatories to the EEA Agreement, by publication of a notice in the EEA Supplement to the Official Journal of the European Union and will inform the EFTA Surveillance Authority by sending a copy of this letter. All such interested parties will be invited to submit their comments within one month of the date of such publication.»


(1)  The expression “pockets of deprivation” refers to the incidence of deprived communities, often close to prosperous areas.

(2)  A 40 % rate FYA is available to small and medium sized enterprises (SMEs), but not to large business.

(3)  L 149, 17.6.2003, p. 18.

(4)  In this context the Guidelines on national regional aid point out that regional aid “… is conceivable in the European Union only if it is used sparingly and remains concentrated on the most disadvantaged regions. If aid were to become generalised and, as it were, the norm, it would lose all its incentive quality and its economic impact would be nullified. At the same time, the aid would interfere with the normal interplay of market forces and reduce the efficacy of the Community economy as a whole”.

(5)  Point 4.1 of the regional aid guidelines.

(6)  Footnote 21 of the regional aid guidelines, p. 14.

(7)  NGE: Net Grant Equivalent.

(8)  OJ C 28 of 1.2.2000, p. 2.

(9)  Multisectoral Framework on regional aid for large investment projects, OJ C 70 of 19 March 2002, p. 8, as amended by the “Commission communication on the modification of the Multisectoral Framework on regional aid for large investment projects (2002) with regard to the establishment of a list of sectors facing structural problems and on a proposal of appropriate measures pursuant to Article 88(1) of the EC Treaty, concerning the motor vehicle sector and the synthetic fibres sector”, OJ C 263 of 1 November 2003, p. 3.

(10)  OJ C 146, 14.5.1997, p. 6.

(11)  The Commission Notice on the expiry of the Guidelines for undertakings in deprived urban areas was published in OJ C 119, 22.5.2002, p. 21.

(12)  See Commission decision on Land remediation (State aid N 385/2002)

(13)  See Commission decision on stamp duty exemption L 149, 17.6.2003, p. 18.


5.3.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 56/45


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.3678 — Goldman Sachs/Cerberus/TET/JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(2005/C 56/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.

In data 24 febbraio 2005 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Goldman Sachs Mortgage Company («GSMC», USA) controllata da Goldman Sachs Group, Inc. («Goldman Sachs», USA) e The Cerberus Group («Cerberus», USA) acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo in comune dell'impresa Transamerica European Trailers («TET», Regno Unito) mediante acquisto di azioni o quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per Goldman Sachs: banca d'affari e gestione titoli,

per Cerberus: investimenti in beni privati,

per TET: leasing di autorimorchi commerciali.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (fax n. +32/2/29 64 301 o 29 67 244) o per posta, indicando il riferimento COMP/M.3678 — Goldman Sachs/Cerberus/TET/JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  Disponibile al pubblico sul sito della DG Concorrenza:

http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/legislation/consultation/simplified_tru.pdf.