ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 38

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

48o anno
15 febbraio 2005


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Comunicazioni

 

Commissione

2005/C 038/1

Tassi di cambio dell'euro

1

2005/C 038/2

Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di magnesite calcinata a morte (sinterizzata) originaria della Repubblica popolare cinese

2

2005/C 038/3

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.3611 — Borgwarner/BERU) ( 1 )

6

2005/C 038/4

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.3646 — Mabsa/Belgian State/BIAC/JV) ( 1 )

6

2005/C 038/5

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.3644 — Viterra/Deutschbau) ( 1 )

7

2005/C 038/6

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.3659 — Dresdner Bank/Cetelem/JV) ( 1 )

7

2005/C 038/7

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.3584 — Hutchison Whampoa/North DN) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

8

2005/C 038/8

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.3649 — Finmeccanica/BAES Avionics & Communications) ( 1 )

9

2005/C 038/9

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.3735 — Finmeccanica/AMS) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

10

2005/C 038/0

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.3720 — BAES/AMS) ( 1 )

11

2005/C 038/1

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.3714 — Bridgepoint/Attendo) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

12

2005/C 038/2

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.M.3723 — EQT/Health Care/Care Partner/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

13

2005/C 038/3

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.3643 — Sephora/EL Corte Ingles/JV) ( 1 )

14

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Comunicazioni

Commissione

15.2.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 38/1


Tassi di cambio dell'euro (1)

14 febbraio 2005

(2005/C 38/01)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2967

JPY

yen giapponesi

136,2

DKK

corone danesi

7,4439

GBP

sterline inglesi

0,6873

SEK

corone svedesi

9,0972

CHF

franchi svizzeri

1,5545

ISK

corone islandesi

81,13

NOK

corone norvegesi

8,4165

BGN

lev bulgari

1,9559

CYP

sterline cipriote

0,5831

CZK

corone ceche

30,069

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

244,27

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,696

MTL

lire maltesi

0,4305

PLN

zloty polacchi

4,011

ROL

leu rumeni

35 015

SIT

tolar sloveni

239,75

SKK

corone slovacche

38,115

TRY

lire turche

1,7053

AUD

dollari australiani

1,6471

CAD

dollari canadesi

1,596

HKD

dollari di Hong Kong

10,1138

NZD

dollari neozelandesi

1,8093

SGD

dollari di Singapore

2,1286

KRW

won sudcoreani

1 329,38

ZAR

rand sudafricani

7,8129


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


15.2.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 38/2


Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di magnesite calcinata a morte (sinterizzata) originaria della Repubblica popolare cinese

(2005/C 38/02)

A seguito della pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (1) delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di magnesite calcinata a morte (sinterizzata) originaria della Repubblica popolare cinese («il paese interessato»), la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (2) («il regolamento di base»).

1.   Domanda di riesame

La domanda è stata presentata il 16 novembre 2004 dall'associazione Eurométaux («il richiedente») per conto di produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria, in questo caso più del 25 %, della produzione comunitaria complessiva di magnesite calcinata a morte (sinterizzata).

2.   Prodotto

Il prodotto oggetto del riesame è la magnesite calcinata a morte (sinterizzata) originaria della Repubblica popolare cinese («il prodotto in esame»), attualmente classificabile al codice NC 2519 90 30. Il codice NC è indicato a titolo puramente informativo.

3.   Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 360/2000 del Consiglio (3).

4.   Motivazione del riesame

La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare il persistere o la reiterazione del dumping e del pregiudizio nei confronti dell'industria comunitaria.

In conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, il richiedente ha determinato il valore normale per la Repubblica popolare cinese in base al prezzo praticato in un appropriato paese ad economia di mercato, indicato al paragrafo 5.1, lettera d), del presente avviso. La denuncia di persistenza del dumping si basa sul confronto tra il valore normale, di cui alla precedente frase, e i prezzi del prodotto in esame venduto all'esportazione nella Comunità.

Il margine di dumping così calcolato risulta significativo.

Per quanto attiene alla reiterazione del dumping, si afferma anche che le esportazioni verso altri paesi terzi, vale a dire gli Stati Uniti d'America, sono effettuate a prezzi di dumping.

Inoltre, secondo il richiedente, esiste la probabilità che vengano attuate ulteriori pratiche di dumping pregiudizievole. A tale riguardo, ha presentato prove del fatto che, data l'esistenza di capacità inutilizzate e di abbondanti riserve di magnesite calcinata a morte (sinterizzata) nel paese interessato, l'eventuale scadenza delle misure renderebbe probabile l'aumento del livello delle importazioni del prodotto in esame.

Il richiedente afferma inoltre che l'eliminazione del pregiudizio è dovuta prevalentemente all'esistenza delle misure e che, nel caso in cui si lasciassero scadere tali misure, una reiterazione di consistenti importazioni a prezzi di dumping dal paese interessato potrebbe causare ulteriore pregiudizio all'industria comunitaria.

5.   Procedura

Avendo stabilito, previa consultazione del Comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione avvia un riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

5.1.   Procedura per la determinazione del rischio di persistenza e reiterazione del dumping e del pregiudizio

L'inchiesta determinerà se sia probabile o meno che lo scadere delle misure provochi il persistere o la reiterazione del dumping e del pregiudizio.

a)   Campionamento

In considerazione del numero delle parti che risultano interessate dal presente procedimento, la Commissione può decidere di ricorrere al campionamento, a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

i)   Campionamento dei produttori/esportatori della Repubblica popolare cinese

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti i produttori/esportatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, a manifestarsi contattando la Commissione e fornendo le seguenti informazioni sulla/e loro società entro i termini fissati al paragrafo 6, lettera b), punto i), e nel formato indicato al paragrafo 7 del presente avviso:

nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, di fax e/o di telex e nome della persona da contattare;

fatturato in valuta locale e volume in tonnellate delle vendite all'esportazione verso la Comunità del prodotto in esame nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2004;

fatturato in valuta locale e volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame ad altri paesi terzi nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2004;

indicazione esatta delle attività della società in relazione alla produzione del prodotto in esame e al volume di produzione in tonnellate del prodotto in esame, capacità produttiva e investimenti in capacità produttiva nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2004;

nomi ed esatta indicazione delle attività di tutte le società collegate (4) coinvolte nella produzione e/o nella vendita (sul mercato interno e/o all'esportazione) del prodotto in esame;

qualsiasi altra informazione pertinente che possa essere utile alla Commissione per la selezione del campione;

indicazione della disponibilità o meno della/e società ad essere inserita/e nel campione, il che comporta l'impegno a rispondere ad un questionario e ad accettare una verifica in loco delle risposte fornite.

Per raccogliere le informazioni da essa ritenute necessarie per la selezione del campione di produttori/esportatori, la Commissione contatterà inoltre le autorità del paese esportatore e tutte le associazioni di produttori/esportatori note.

ii)   Campionamento degli importatori

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti gli importatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, a manifestarsi contattando la Commissione e fornendo le seguenti informazioni sulla/e loro società entro i termini fissati al paragrafo 6, lettera b), punto i), e nel formato indicato al paragrafo 7 del presente avviso:

nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, di fax e/o di telex e nome della persona da contattare;

fatturato totale in euro della società nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2004;

numero totale di dipendenti;

indicazione esatta delle attività della società in relazione al prodotto in esame;

volume in tonnellate e valore in euro delle importazioni nella Comunità e delle rivendite effettuate sul mercato comunitario nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2004 del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese;

nomi e indicazione dettagliata delle attività di tutte le società collegate (4) coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame;

qualsiasi altra informazione pertinente che possa essere utile alla Commissione per la selezione del campione;

indicazione riguardo alla disponibilità o meno della/e società ad essere inserita/e nel campione, il che comporta l'impegno a rispondere ad un questionario e ad accettare una verifica in loco delle risposte fornite.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione degli importatori, la Commissione contatterà inoltre tutte le associazioni di importatori note.

iii)   Selezione definitiva dei campioni

Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti in merito alla selezione dei campioni devono farlo entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto ii), del presente avviso.

La Commissione intende procedere alla selezione definitiva dei campioni dopo aver consultato le parti interessate che si sono dichiarate disponibili a essere inserite nel campione.

Le società incluse nei campioni devono rispondere ad un questionario entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto iii), del presente avviso e devono collaborare nel quadro dell'inchiesta.

In caso di insufficiente collaborazione, la Commissione può basare le proprie conclusioni sui dati disponibili, conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, e all'articolo 18 del regolamento di base. Come spiegato al paragrafo 8 del presente avviso, le conclusioni basate sui dati disponibili potrebbero essere meno vantaggiose per la parte interessata.

b)   Questionari

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la sua inchiesta, la Commissione invierà questionari all'industria comunitaria e a tutte le associazioni di produttori della Comunità, ai produttori/esportatori della Repubblica popolare cinese inclusi nel campione, a tutte le associazioni di produttori/esportatori, agli importatori inclusi nel campione, a tutte le associazioni di importatori citati nella domanda o che hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure oggetto del presente riesame, nonché alle autorità del paese esportatore interessato.

In ogni caso, tutte le parti interessate sono invitate a contattare al più presto la Commissione via fax per sapere se sono incluse nella domanda e, se del caso, per richiedere un questionario entro il termine stabilito al paragrafo 6, lettera a), punto i), del presente avviso, poiché il termine stabilito al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso è valido per tutte le parti interessate.

c)   Raccolta di informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni, a presentare altre informazioni oltre quelle del questionario e a fornire elementi di prova. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso.

Inoltre, la Commissione può sentire le parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. La richiesta deve essere presentata entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto iii), del presente avviso.

d)   Selezione del paese ad economia di mercato

Nella precedente inchiesta, come paese ad economia di mercato appropriato per stabilire il valore normale in relazione alla Repubblica popolare cinese era stata utilizzata la Turchia. La Commissione intende utilizzare la Turchia anche in questo caso. Le parti interessate sono invitate a presentare le proprie osservazioni in merito all'opportunità di questa scelta entro il termine specifico di cui al paragrafo 6, lettera c), del presente avviso.

5.2.   Procedura per la valutazione dell'interesse della Comunità

Qualora fosse confermata la probabilità del persistere del dumping e del pregiudizio, conformemente all'articolo 21 del regolamento di base si deciderà se il mantenimento o l'abrogazione delle misure antidumping siano o meno nell'interesse della Comunità. Pertanto, l'industria comunitaria, gli importatori, le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori rappresentativi e le associazioni rappresentative dei consumatori possono manifestarsi e comunicare informazioni alla Commissione entro il termine generale di cui al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso, purché dimostrino l'esistenza di un nesso oggettivo tra la loro attività e il prodotto in esame. Le parti che abbiano agito conformemente a quanto stabilito nella frase precedente possono chiedere un'audizione, indicando i particolari motivi per i quali chiedono di essere sentite, entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto iii), del presente avviso. È opportuno precisare che le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 vengono prese in considerazione unicamente se all'atto della presentazione sono suffragate da validi elementi di prova.

6.   Termini

a)   Termini generali

i)   Termine per la richiesta di un questionario

Tutte le parti interessate che non hanno collaborato all'inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure oggetto del presente riesame devono chiedere un questionario al più presto e comunque entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

ii)   Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, rispondere al questionario e fornire qualsiasi altra informazione

Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, presentare le risposte al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. È importante notare che al rispetto di tale termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.

Le società incluse in un campione devono far pervenire le risposte al questionario entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto iii), del presente avviso.

iii)   Audizioni

Entro lo stesso termine di 40 giorni tutte le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione.

b)   Termine specifico per il campionamento

i)

Le informazioni specificate al paragrafo 5.1, lettera a), punti i) e ii), devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, poiché la Commissione intende consultare le parti interessate che si sono dichiarate disponibili a far parte del campione in merito alla selezione definitiva dello stesso entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

ii)

Qualsiasi altra informazione pertinente alla selezione del campione di cui al paragrafo 5.1, lettera a), punto iii), deve pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

iii)

Le risposte al questionario fornite dalle parti incluse nel campione devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data della notifica della loro inclusione nel campione.

c)   Termine specifico per la selezione del paese ad economia di mercato

Le parti interessate dall'inchiesta possono presentare osservazioni in merito all'opportunità della scelta della Turchia che, come risulta dal paragrafo 5.1, lettera d), del presente avviso, è presa in considerazione quale paese a economia di mercato appropriato ai fini della determinazione del valore normale in relazione alla Repubblica popolare cinese. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

7.   Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere presentate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto) complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, di fax e/o di telex della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza fornite dalle parti interessate a titolo riservato sono contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata»  (5) e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, sono accompagnate da una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «Consultabile DA TUTTE LE PARTI INTERESSATE».

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione B

Ufficio J-79 5/16

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 295 65 05

Telex COMEU B 21877

8.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro il termine fissato oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili. Se una parte interessata non collabora, o collabora soltanto parzialmente e le conclusioni si basano pertanto sui dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta per tale parte può essere meno favorevole di quanto lo sarebbe stato se essa avesse collaborato.

9.   Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


(1)  GU C 215 del 27.8.2004, pag. 2.

(2)  GU L 56 del 6.3.1996, pag.1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 del Consiglio (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(3)  GU L 46 del 18.2.2000, pag.1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 986/2003 del Consiglio (GU L 143 dell'11.6.2003, pag. 5).

(4)  Per chiarimenti sul significato dell'espressione «società collegate» si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione concernente l'applicazione del codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

(5)  Ciò significa che il documento è esclusivamente per uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1) e all'articolo 6 dell'accordo dell'OMC relativo all'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).


15.2.2005   

IT

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C 38/6


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. COMP/M.3611 — Borgwarner/BERU)

(2005/C 38/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 17 dicembre 2004 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n. 32004M3611. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


15.2.2005   

IT

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C 38/6


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. COMP/M.3646 — Mabsa/Belgian State/BIAC/JV)

(2005/C 38/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 17 dicembre 2004 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore;

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n. 32004M3646. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


15.2.2005   

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C 38/7


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. COMP/M.3644 — Viterra/Deutschbau)

(2005/C 38/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 17 dicembre 2004 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua tedesco e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n. 32004M3644. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


15.2.2005   

IT

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C 38/7


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. COMP/M.3659 — Dresdner Bank/Cetelem/JV)

(2005/C 38/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 7 gennaio 2005 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n. 32005M3659. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


15.2.2005   

IT

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C 38/8


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.3584 — Hutchison Whampoa/North DN)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(2005/C 38/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.

In data 4 febbraio 2005 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Gas Network Limited («Gas Network», Regno Unito), controllata da Cheung Kong Infrastructure Holdings Limited («CKI», Hong Kong), quest'ultima appartenente al gruppo Hutchison Whampoa («Hutchison», Hong Kong) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme di Blackwater F Limited («North DN», Regno Unito) mediante acquisto di azioni o quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per Gas Network: entitá veicolo dell'operazione,

per CKI: investimenti in e gestione di infrastrutture, attivitá nel settore energia e trasporti in Asia, Australia e Europa,

per Hutchison: gruppo diversificato industriale e di servizi,

per North DN: proprietá e gestione di North England Gas Distribution Network.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (fax n. +32/2/2964301 o 2967244) o per posta, indicando il riferimento COMP/M.3584 — Hutchison Whampoa/North DN, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  Disponibile al pubblico sul sito della DG Concorrenza:

http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/legislation/consultation/simplified_tru.pdf.


15.2.2005   

IT

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C 38/9


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.3649 — Finmeccanica/BAES Avionics & Communications)

(2005/C 38/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.

In data 7 febbraio 2005 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Finmeccanica S.p.A. (Finmeccanica, Italia) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme delle attività avionica e dell'attività di comunicazione militare in Gran Bretagna di BAE SYSTEMS plc («BAES», GB) mediante acquisto di azioni o quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Finmeccanica è attiva principalmente nei settori della difesa e dell'aerospaziale, come ad esempio la progettazione, la produzione e il supporto di aeromobili, elicotteri, satelliti, sistemi missilistici, radar, dispositivi avionici e sistemi di comunicazione, sistemi navali e veicoli corazzati,

BAES è un produttore internazionale di sistemi per la difesa e per il settore aereo commerciale, tra cui velivoli militari, navi di superficie, sottomarini, radar, dispositivi avionici, sistemi di comunicazione, elettronici e di armamento,

le attività avioniche in Gran Bretagna di BAES includono radar, elettroottica, sistemi di guerra elettronica, sistemi avionici di missione e sistemi di Comunicazione, di Navigazione e di Identificazione. L'attività di comunicazione militare di BAES comprende i sistemi di comunicazione militare terrestre e i sistemi di informazione e comunicazione militare navale.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (fax n. +32/2/2964301 o 2967244) o per posta, indicando il riferimento COMP/M.3649 — Finmeccanica/BAES Avionics & Communications, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


15.2.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 38/10


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.3735 — Finmeccanica/AMS)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(2005/C 38/09)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.

In data 7 febbraio 2005 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Finmeccanica SpA («Finmeccanica», Italia) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme della filiale operativa italiana di AMS («AMS SpA», Italia) e l'attività di controllo del traffico aereo di AMS. AMS è attualmente controllata congiuntamente da BAE SYSTEMS plc («BAES», GB) e Finmeccanica.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Finmeccanica è attiva principalmente nei settori della difesa e dell'aerospaziale, come ad esempio la progettazione, la produzione e il supporto di aeromobili, elicotteri, satelliti, sistemi missilistici, radar, dispositivi avionici e sistemi di comunicazione, sistemi navali e veicoli corazzati,

AMS è attiva nei mercati dell'elettronica per la difesa terrestre e navale, e nei mercati del controllo e dei sistemi di gestione del traffico aereo civile,

BAES è un produttore internazionale di sistemi per la difesa e per il settore aereo commerciale, tra cui velivoli militari, navi di superficie, sottomarini, radar, dispositivi avionici, sistemi di comunicazione, elettronici e di armamento.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (fax n. +32/2/2964301 o 2967244) o per posta, indicando il riferimento COMP/M.3735 — Finmeccanica/AMS, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  Disponibile al pubblico sul sito della DG Concorrenza:

http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/legislation/consultation/simplified_tru.pdf.


15.2.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 38/11


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.3720 — BAES/AMS)

(2005/C 38/10)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.

In data 7 febbraio 2005 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa BAE SYSTEMS plc («BAES», GB) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme della filiale operativa britannica di AMS NV («AMS»), che è attualmente controllata congiuntamente da BAES e Finmeccanica SpA («Finmeccanica», Italia).

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

BAES è un produttore internazionale di sistemi per la difesa e per il settore aereo commerciale, tra cui velivoli militari, navi di superficie, sottomarini, radar, dispositivi avionici, sistemi di comunicazione, elettronici e di armamento,

AMS è attiva nei mercati dell'elettronica per la difesa terrestre e navale, e nei mercati del controllo e dei sistemi di gestione del traffico aereo civile,

Finmeccanica è attiva principalmente nei settori della difesa e dell'aerospaziale, come ad esempio la progettazione, la produzione e il supporto di aeromobili, elicotteri, satelliti, sistemi missilistici, radar, dispositivi avionici e sistemi di comunicazione, sistemi navali e veicoli corazzati.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (fax n. +32/2/2964301 o 2967244) o per posta, indicando il riferimento COMP/M.3720 — BAES/AMS, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


15.2.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 38/12


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.3714 — Bridgepoint/Attendo)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(2005/C 38/11)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.

In data 7 febbraio 2005 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione il fondo d'investimento Bridgepoint Europe II («BE II»), appartenente al gruppo Bridgepoint Capital Group Limited («Bridgepoint», GB), acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme dell'impresa Attendo AB («Attendo», Svezia), mediante acquisto di azioni o quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per Bridgepoint: gestione di fondi di tipo private equity,

per Attendo: servizi di cura per le persone anziane e disabili; sistemi di allarme sociale e di comunicazioni e di risposta.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (fax n. +32/2/2964301 o 2967244) o per posta, indicando il riferimento COMP/M.3714 — Bridgepoint/Attendo, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  Disponibile al pubblico sul sito della DG Concorrenza:

http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/legislation/consultation/simplified_tru.pdf.


15.2.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 38/13


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.M.3723 — EQT/Health Care/Care Partner/JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(2005/C 38/12)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.

In data 3 febbraio 2005 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa EQT III Limited, appartenente al gruppo EQT (GB), acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo in comune delle attività di ISS Health Care AB («Health Care», Danimarca) e Care Partner Sverige AB («Care Partner», Svezia), che sono attualmente controllate da ISS Global A/S («ISS», Danimarca), appartenente al gruppo ISS A/S Group mediante acquisto di quote o azioni in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per EQT III: fondo di private equity,

per ISS: principalmente servizi di supporto, quali i servizi di pulitura,

per Health Care: gestione di ospedali locali, principalmente in Svezia,

per Care Partner: servizi di cura per gli anziani e per le persone disabili in Scandinavia

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (fax n. +32/2/2964301 o 2967244) o per posta, indicando il riferimento COMP/M.M.3723 — EQT/Health Care/Care Partner/JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  Disponibile al pubblico sul sito della DG Concorrenza:

http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/legislation/consultation/simplified_tru.pdf.


15.2.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 38/14


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.3643 — Sephora/EL Corte Ingles/JV)

(2005/C 38/13)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.

In data 7 febbraio 2005 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Sephora S.A. («Sephora», Francia), filiale di LVMH – Moët Hennessy Louis Vuitton, appartenente al gruppo Arnault S.A.S., e l'impresa El Corte Inglés S.A. («El Corte Inglés», Spagna), acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo in comune di un'impresa di nuova costituzione («JV»), mediante acquisto di azioni o quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per Sephora: produzione, distribuzione e vendita di cosmetici della propria marca e distribuzione e vendita di cosmetici di lusso in negozi specializzati presenti in tutta l'UE,

per El Corte Inglés: vendita al dettaglio (supermercati, negozi di abbigliamento) e altri servizi (agenzie di viaggi, assicurazioni), in particolare in Spagna,

per JV: sviluppo di negozi di cosmetici in Spagna precedentemente di proprietà di Sephora.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (fax n. +32/2/2964301 o 2967244) o per posta, indicando il riferimento COMP/M.3643 — Sephora/EL Corte Ingles/JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.