ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 29

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

48o anno
4 febbraio 2005


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Comunicazioni

 

Corte dei conti

2005/C 029/1

Relazione speciale n. 6/2004 L’attuazione del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini (SIRB) nell'Unione europea, corredata delle risposte della Commissione (presentata in virtù dell'articolo 248, paragrafo 4, secondo comma, del trattato CE)

1

IT

 


I Comunicazioni

Corte dei conti

4.2.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 29/1


RELAZIONE SPECIALE N. 6/2004

L’attuazione del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini (SIRB) nell'Unione europea, corredata delle risposte della Commissione

(presentata in virtù dell'articolo 248, paragrafo 4, secondo comma, del trattato CE)

(2005/C 29/01)

Image

INDICE

I-IX

SINTESI

1-6

INTRODUZIONE

1-3

Contesto generale

4-6

L'audit della Corte

7-26

ORIGINI ED EVOLUZIONE DEL SISTEMA

7-10

Importanza del settore bovino

11-17

Cronistoria e ragioni dell'introduzione del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini

18-26

Che cos'è il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini?

27-32

RUOLO E OBBLIGHI DEI DIVERSI ATTORI NELL'AMBITO DEL SIRB SANCITI DALLA NORMATIVA

27

Il Consiglio e il Parlamento europeo

28

La Commissione

29-31

Gli Stati membri

32

I diversi detentori di bovini

33-46

OSSERVAZIONI SULLA CONCEZIONE DEL SISTEMA A LIVELLO COMUNITARIO

33-34

Introduzione

35-37

La normativa non prevede lo scambio d'informazioni tra banche dati

38-39

La normativa comunitaria non è abbastanza precisa

40-41

La Commissione non ha ricevuto alcun mandato per definire le modalità di attuazione delle banche dati nazionali

42-46

I regolamenti della Commissione in materia di controlli in loco e di sanzioni sono perfettibili

47-77

OSSERVAZIONI SULLA GESTIONE DEL SISTEMA A LIVELLO COMUNITARIO

47-54

Mancanza di norme precise per la gestione delle banche dati nazionali

55-64

Mancanza di criteri per il riconoscimento del carattere pienamente operativo delle banche dati

65-71

Supervisione da parte della Commissione

72-77

Incoerenze nella gestione dei premi

72-74

Premi per i bovini soggetti a controlli nel quadro del Sistema integrato di gestione e di controllo

75-77

Misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni bovine a seguito della crisi BSE

78-91

RISULTATI DELLE VERIFICHE DELLA CORTE NEGLI STATI MEMBRI VISITATI

92-99

CONCLUSIONE E RACCOMANDAZIONI

Risposte della Commissione

SINTESI

I.

L'identificazione e la registrazione dei bovini sono alla base della tracciabilità delle carni bovine e fanno parte delle condizioni che si devono rispettare per poter beneficiare dei vari premi sui bovini il cui importo è stato di oltre 7 miliardi di euro nel 2002 e supererà gli 8 miliardi di euro nel 2004.

II.

L'audit ha come principale obiettivo la valutazione del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini (SIRB) a livello della Commissione (progettazione, controllo dell'instaurazione del sistema e monitoraggio) e degli Stati membri (sistema operativo in grado di assicurare un controllo effettivo del bestiame dalla nascita alla macellazione e di accertare il corretto pagamento di tutti gli aiuti diretti). L'audit è stato effettuato nei quattro Stati membri che possiedono il più ingente patrimonio zootecnico bovino (Germania, Francia, Italia e Regno Unito).

III.

Il sistema di identificazione comprende quattro elementi, e cioè i marchi auricolari, i passaporti, i registri di stalla e la banca dati informatizzata di tutti i bovini. La banca dati, che costituisce uno degli elementi del sistema, doveva essere operativa entro il 31 dicembre 1999.

IV.

Il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini (SIRB), introdotto nei quattro Stati membri con un ritardo di oltre due anni rispetto alla prevista scadenza del 31 dicembre 1999, presenta ancora alcune carenze. Ad esempio, non vi è un monitoraggio dei passaporti degli animali oggetto di scambi tra gli Stati membri, né uno scambio d'informazioni tra le banche dati nazionali; le banche dati sono aggiornate in ritardo e l'attendibilità delle informazioni in esse contenute è ritenuta spesso insufficiente. Il principale rilievo che viene mosso è che il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini, così come è concepito, non permette di garantire la tracciabilità dei bovini che sono oggetto di movimenti intra- o extracomunitari. Tali movimenti si aggirano sui 3 milioni di capi l'anno (pari a circa il 4 % del patrimonio bovino).

V.

Il quadro generale del sistema è definito dal Parlamento e dal Consiglio. La Commissione è incaricata di adottare le misure d'applicazione per alcune componenti del sistema; l'attuazione del sistema incombe agli Stati membri. Nei regolamenti, non è stata prevista alcuna procedura di scambio dei dati tra Stati membri per quanto riguarda i movimenti degli animali; tale scambio, peraltro, è ostacolato dal formato dei dati che varia da uno Stato membro all'altro. Tutti i tentativi finora effettuati di riconciliare le informazioni provenienti da banche dati diverse sono falliti. Gli Stati membri hanno interpretato in maniera divergente alcuni elementi della normativa comunitaria, ad esempio per quanto riguarda i termini per l'apposizione dei marchi auricolari o per le notifiche, la nozione stessa di detentore dei bovini o le restituzioni dei passaporti degli animali. La Commissione non è stata incaricata di adottare le misure d'applicazione riguardanti le banche dati ed il loro controllo. Ciò spiega, almeno in parte, le differenze constatate tra Stati membri.

VI.

I dispositivi posti in essere in materia di controllo e di sanzioni non si adattano a detentori di bovini quali i commercianti, i centri di raccolta o gli impianti di macellazione. Inoltre, alcune informazioni contenute nelle banche dati, quali i ritardi delle notifiche o i tassi di riapposizione dei marchi auricolari, non vengono utilizzate dagli Stati membri come strumenti di controllo. Anche le pratiche di controllo variano fortemente da uno Stato membro all'altro.

VII.

Per quanto riguarda il controllo dell'attuazione e il monitoraggio del SIRB, la Commissione ha interpretato il proprio ruolo in maniera restrittiva, senza fornire alcuna guida nella fase di creazione delle banche dati. Non sono state emanate disposizioni per una gestione uniforme e non sono stati elaborati indicatori di qualità concernenti il funzionamento delle banche dati. Le procedure per il riconoscimento del carattere operativo delle banche dati sono insoddisfacenti e la Commissione si è limitata troppo spesso a constatare l'esistenza tecnica della banca dati, senza valutarne il funzionamento effettivo in base a precise regole di gestione o a indicatori di qualità predefiniti.

VIII.

La Commissione dovrebbe disporre di mezzi sufficienti per assumere un vero ruolo di guida del sistema, definendo, in particolare, regole di gestione uniformi, indicatori di qualità ed un formato standard per lo scambio di informazioni tra le banche dati nazionali. Lo scambio di dati tra Stati membri, o coi paesi terzi, dovrebbe essere organizzato in modo da poter controllare i flussi intra- ed extracomunitari.

IX.

Sarebbe anche opportuno confrontare i controlli amministrativi in vigore nei vari Stati membri e definire i controlli incrociati tra le banche dati del SIRB e del SIGC da espletare prima del pagamento dei diversi premi. Sarebbe inoltre opportuno rivedere il sistema dei controlli in loco, compresi i meccanismi sanzionatori, prevedendo approcci specifici per ciascun tipo di detentore di bovini e imponendo un approccio totalmente integrato con il SIGC.

INTRODUZIONE

Contesto generale

1.

Il regolamento specifico riguardante l'identificazione e la registrazione dei bovini (1) istituisce, da una parte, un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini (SIRB) nella fase della produzione e crea, dall'altra, un sistema di etichettatura comunitario specifico per il settore delle carni bovine. Questi due sistemi sono interdipendenti; la tracciabilità dei bovini grazie al sistema d'identificazione e di registrazione è infatti una premessa per garantire la sicurezza della catena alimentare grazie al sistema di etichettatura. Ragioni di carattere veterinario e sanitario, nonché le necessità gestionali di alcuni regimi di premi comunitari per gli animali, esigono un efficace sistema di identificazione e di registrazione dei bovini.

2.

La presente relazione riguarda il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini, senza affrontare la fase dell'etichettatura dei prodotti commercializzati. Il SIRB comprende i marchi auricolari per l'identificazione individuale degli animali, i passaporti per gli animali, i registri individuali tenuti presso ciascuna azienda e le banche dati informatizzate create dagli Stati membri. Le banche dati informatizzate, che dovevano essere realizzate da tutti gli Stati membri entro il 31 dicembre 1999, rappresentano un importante elemento del sistema; esse devono contenere tutte le informazioni riguardanti i movimenti dell'insieme dei bovini, dalla nascita sino alla macellazione.

3.

Create inizialmente a fini veterinari (2), le banche dati informatizzate sui bovini sono utilizzate anche dagli organismi di gestione dei premi per i controlli amministrativi che devono essere svolti nell'ambito del sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC) (3). Il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini (SIRB) e, in particolare, la banca dati informatizzata sui bovini costituisce, pertanto, anche un importante elemento del sistema integrato di gestione e di controllo che contribuisce ad una gestione efficace e al controllo dei premi per i bovini (4).

L'audit della Corte

4.

La Corte ha esaminato a più riprese (5) l'identificazione e la registrazione dei bovini. Le constatazioni fatte in occasione dei suoi audit precedenti confermano che il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini (SIRB) è una componente essenziale di un insieme di sistemi di controllo e che esistono delle carenze per quanto riguarda il riconoscimento, la gestione ed il contenuto delle banche dati per l'identificazione e la registrazione dei bovini.

5.

L'obiettivo dell'audit era di esaminare la concezione del SIRB instaurato a livello dell'Unione europea (cfr. paragrafi 33-46) e di analizzare il controllo e il monitoraggio svolti dalla Commissione per verificare la corretta introduzione del sistema d'identificazione e di registrazione nei diversi Stati membri (cfr. paragrafi 47-77). L'audit aveva inoltre lo scopo di verificare se fosse stato creato un sistema efficace d'identificazione e di registrazione dei bovini e di valutare se la normativa che disciplina il SIRB, tanto a livello dei principi che delle modalità di applicazione, permettesse di raggiungere gli obiettivi stabiliti.

6.

L'audit ha poi valutato il livello di sviluppo del SIRB in quattro Stati membri, che sono la Germania (Länder della Baviera e della Sassonia), la Francia, l'Italia e il Regno Unito (Gran Bretagna) (cfr. paragrafi 78-91). L'obiettivo consisteva nell'esaminare l'istituzione del SIRB verificando se il sistema proposto garantisse la tracciabilità dei bovini a livello europeo consentendo, in tal modo, di seguire tutti i movimenti dei bovini, dalla nascita o importazione da un paese terzo sino alla macellazione o all'esportazione al di fuori dell'Unione europea. Nel 2002, i quattro Stati membri visitati, che possedevano il 64 % del patrimonio bovino dell'UE, hanno percepito quasi il 59 % dei premi per i bovini. L'audit ha infine preso in considerazione i lavori della Commissione e, in particolare, le relazioni d'ispezione negli Stati membri.

ORIGINI ED EVOLUZIONE DEL SISTEMA

Importanza del settore bovino

7.

In base ai dati del censimento effettuato da Eurostat, l'Unione europea contava, a maggio/giugno del 2002, 81,1 milioni di bovini (6). La Francia, con 20,5 milioni di capi, possedeva più di un quarto del patrimonio zootecnico bovino europeo. Seguivano poi la Germania e il Regno Unito con 14,0 e 10,4 milioni di capi, corrispondenti, rispettivamente, al 17,3 % e al 12,8 % del patrimonio zootecnico europeo. Il patrimonio zootecnico bovino contava oltre 7,2 milioni di capi in Italia e in Irlanda (8,9 %) e più di 6 milioni di capi in Spagna (cfr. grafico 1).

Image

8.

I movimenti intracomunitari sono relativamente importanti, mentre gli scambi con i paesi terzi risultano più limitati. Nel 2001, circa 3 milioni di bovini, pari al 4 % circa del patrimonio zootecnico bovino europeo, sono stati oggetto di scambi intra- o extracomunitari (cfr. grafici 2 e 3). Secondo le informazioni disponibili, le uscite di animali sono state particolarmente rilevanti in Francia (1,4 milioni di bovini) e in Germania (0,5 milioni di bovini). Questi due Stati membri registrano da soli oltre il 75 % delle uscite verso altri paesi comunitari. In compenso, nel caso della Finlandia, del Regno Unito, del Portogallo e della Grecia, i bovini registrati in uscita verso altri Stati membri sono meno di 25. Si assiste allo stesso fenomeno per quanto riguarda le entrate: l'Italia (1,3 milioni di bovini), la Spagna (0,5 milioni), i Paesi Bassi (0,4 milioni) e la Francia (0,2 milioni) hanno registrato il 93 % delle entrate in provenienza dagli altri Stati membri e gli altri 11 Stati membri meno del 7 %. Le variazioni osservate a livello dei flussi di bovini rispecchiano le caratteristiche specifiche del settore delle carni bovine nei diversi Stati membri. Così, ad esempio, la Francia è nota per il numero di allevamenti specializzati nella produzione di giovani bovini che vengono poi venduti, e destinati all'ingrasso, ad altri Stati membri, tra cui, in particolare, l'Italia che in materia di carni bovine risulta deficitaria.

Image Image

9.

Le spese di bilancio dell'organizzazione comune del mercato delle carni bovine, in costante aumento, ammontavano nel 1999 a 4,6 miliardi di euro, pari all'11,5 % della spesa agricola complessiva, per poi raggiungere nel 2002 i 7,1 miliardi di euro, pari al 16,4 % della spesa agricola. Per il 2004, il bilancio prevede un totale di 8,1 miliardi di euro corrispondenti al 17,2 % della spesa complessiva per l’agricoltura (cfr. tabella 1). La rapida crescita delle spese nel corso degli ultimi anni deriva dall'aumento degli aiuti diretti e dall'introduzione di nuovi aiuti, come il premio per la macellazione.

Tabella 1

Spesa a favore delle carni bovine per gli anni 1999-2004

(Milioni di euro)

Linea di bilancio

Categorie di spese

1999 Spese

2000 Spese

2001 Spese

2002 Spese

2003 Bilancio

2004 Bilancio

B1-210

Restituzioni all'esportazione per le carni bovine

594,9

661,3

362,6

386,7

534,0

396,0

B1-211

Interventi sotto forma di ammasso di carni bovine

-36,6

-82,7

325,8

104,1

-1,0

-33,0

Aiuti diretti

B1-2120

Premi per le vacche nutrici

1 594,7

1 565,9

1 705,3

1 888,3

2 060,0

2 060,0

B1-2121

Premi complementari per le vacche nutrici

63,3

62,5

71,6

70,9

97,0

97,0

B1-2122

Premi speciali per i bovini maschi

1 297,3

1 299,3

1 530,0

1 748,4

1 967,0

1 959,0

B1-2123

Premi per la destagionalizzazione

23,7

2,6

0,0

0,0

0,0

0,0

B1-2124

Premi per l'abbattimento

 

 

493,7

1 024,8

1 710,0

1 750,0

B1-2125

Premi per l'estensivizzazione

714,2

715,5

913,8

942,6

1 018,0

1 020,0

B1-2128

Pagamenti supplementari

 

 

147,8

295,3

483,0

483,0

 

Totale parziale

3 693,2

3 645,8

4 862,2

5 970,3

7 335,0

7 369,0

Aiuti diretti legati alla BSE

B1-2124

Premi per la trasformazione dei giovani vitelli maschi

76,1

8,4

0,0

0,0

0,0

0,0

B1-2126

Misure eccezionali di sostegno

218,7

292,5

245,6

242,4

344,0

327,0

B1-2127

Programma di abbattimento obbligatorio

11,4

20,9

54,8

68,3

100,0

100,0

B1-2128

Premi per l'abbattimento anticipato dei vitelli

35,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

B1-2129

Altri interventi

0,0

1,6

212,4

329,4

100,0

10,0

 

Totale parziale

341,8

323,4

512,8

640,1

544,0

437,0

B1-219

Altri

-14,7

-8,3

-9,4

-29,3

-8,0

-8,0

B1-21

Totale carni bovine

4 578,6

4 539,5

6 054,0

7 071,9

8 404,0

8 161,0

 

Quota degli aiuti diretti rispetto al totale delle spese per le carni bovine

80,7 %

80,3 %

80,3 %

84,4 %

87,3 %

90,3 %

B1

Totale delle spese agricole (esclusa la riserva monetaria)

39 540,8

40 466,7

42 083,3

43 214,3

44 780,5

44 761,4

 

Quota delle spese per le carni bovine rispetto al totale delle spese per l'agricoltura

11,6 %

11,2 %

14,4 %

16,4 %

18,8 %

18,2 %

Fonte: 1999-2002: Relazioni finanziarie sulle spese del FEAOG-Garanzia; 2003: Bilancio; 2004: Progetto preliminare di bilancio.

10.

Le spese legate agli aiuti diretti sono passate da 3,7 miliardi di euro nel 1999 a 6 miliardi di euro nel 2002, pari rispettivamente all'80,7 % e all'84,4 % della spesa complessiva per le carni bovine. Il bilancio 2004 prevede un nuovo aumento degli aiuti diretti fino a raggiungere i 7,3 miliardi di euro, ossia il 90,2 % della spesa totale per le carni bovine. La tabella 2 illustra, per il 2002, la ripartizione degli aiuti diretti tra i vari Stati membri, mentre la tabella 3 indica, sempre per il 2002, la ripartizione tra gli Stati membri degli aiuti diretti legati alla BSE.

Tabella 2

Aiuti diretti per i bovini versati nel 2002, ripartiti per Stato membro

(Milioni di euro)

Linea di bilancio

Categoria di spesa

B

DK

D

EL

E

F

IRL

I

L

NL

A

P

FIN

S

UK

UE/15

B1-2120

Premi per le vacche nutrici

70,5

19,5

105,4

27,9

251,4

670,2

218,0

94,3

3,3

9,3

54,8

50,1

5,0

24,9

283,7

1 888,3

B1-2121

Premi complementari per le vacche nutrici

19,4

0,0

0,0

0,0

28,7

1,8

0,0

6,8

0,0

0,0

0,1

6,6

0,3

0,0

7,2

70,9

B1-2122

Premi speciali per i bovini maschi

43,3

38,2

312,5

27,2

130,4

343,3

251,7

74,4

3,6

18,3

52,9

31,9

36,6

41,5

342,6

1 748,4

B1-2124

Premi per l'abbattimento

34,1

31,0

195,2

6,0

95,6

218,4

93,5

79,4

3,7

66,4

32,4

17,0

17,7

22,6

111,8

1 024,8

B1-2125

Premi per l'estensivizzazione

3,1

6,2

52,6

20,1

153,7

240,1

144,5

15,1

1,0

1,2

43,5

30,2

17,7

29,0

184,6

942,6

B1-2128

Pagamenti supplementari

26,1

7,9

55,8

2,1

21,0

60,2

20,2

23,8

0,0

16,7

7,9

3,9

4,1

5,5

40,1

295,3

Totale

196,5

102,8

721,5

83,3

680,8

1 534,0

727,9

293,8

11,6

111,9

191,6

139,7

81,4

123,5

970,0

5 970,3

Quota della spesa totale relativa allo Stato membro

3,3 %

1,7 %

12,1 %

1,4 %

11,4 %

25,7 %

12,2 %

4,9 %

0,2 %

1,9 %

3,2 %

2,3 %

1,4 %

2,1 %

16,2 %

100,0 %

Fonte: Documento della Commissione dell'11.12.2002 - Spese del FEAOG-Garanzia dal 16.10.2001 al 15.10.2002 (AGRI/72/2002).


Quota degli aiuti diretti ricevuti da Germania, Francia, Italia e Regno Unito

58,9 %


Tabella 3

Aiuti diretti legati alla BSE versati per i bovini nel 2002, ripartiti per Stato membro

(Milioni di euro)

Linea di bilancio

Categoria di spesa

B

DK

D

EL

E

F

IRL

I

L

NL

A

P

FIN

S

UK

UE/15

B1-2126

Misure eccezionali di sostegno

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

242,4

242,4

B1-2127

Programma di abbattimento obbligatorio

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

38,3

29,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,6

0,0

0,0

0,0

68,3

B1-2129

Altri interventi

6,9

1,7

46,6

1,1

23,3

165,1

80,9

0,0

3,4

-2,3

0,3

2,4

0,0

0,0

0,0

329,4

Totale

6,9

1,7

46,6

1,1

23,3

203,4

110,3

0,0

3,4

-2,3

0,3

3,0

0,0

0,0

242,4

640,1

Quota della spesa totale relativa allo Stato membro

1,1 %

0,3 %

7,3 %

0,2 %

3,6 %

31,8 %

17,2 %

0,0 %

0,5 %

-0,4 %

0,0 %

0,5 %

0,0 %

0,0 %

37,9 %

100,0 %

Fonte: Documento della Commissione dell'11.12.2002 - Spese del FEAOG-Garanzia dal 16.10.2001 al 15.10.2002 (AGRI/72/2002).


Quota degli aiuti diretti legati alla BSE ricevuti da Germania, Francia, Italia e Regno Unito

76,9 %

Cronistoria e ragioni dell'introduzione del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini

11.

Già prima del 1992, alcuni Stati membri avevano instaurato, di loro propria iniziativa, dei sistemi d’identificazione e di registrazione dei bovini. Tali sistemi su scala nazionale non garantivano l'unicità dei numeri d'identificazione, di modo che più animali di uno stesso Stato membro potevano avere lo stesso numero d’identificazione. In origine, questi sistemi d'identificazione rispondevano essenzialmente a preoccupazioni di ordine veterinario, senza affrontare veramente gli obiettivi di tracciabilità.

12.

Nel 1992, la riforma della politica agricola comune (PAC) ha notevolmente aumentato gli aiuti diretti già esistenti, quali i premi per i bovini maschi e i premi per le vacche nutrici, introducendone di nuovi, come il premio di destagionalizzazione (7) o il premio all'estensivizzazione (8). È stato allora istituito un nuovo sistema di identificazione e di registrazione dei bovini per consentire un controllo più efficace delle spese a carico del bilancio e per evitare il pagamento ingiustificato dei premi.

13.

La riforma del 1992 ha pertanto previsto l'introduzione simultanea di un SIRB obbligatorio (9) e del sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC), esigendo dei controlli incrociati (10) tra queste due banche dati al fine di convalidare i pagamenti diretti effettuati. Il SIRB avrebbe dovuto essere operativo entro il 1o ottobre 1993 e le banche dati del SIGC entro il 1o gennaio 1997. Tuttavia, la maggior parte degli Stati membri non ha rispettato nessuna delle due scadenze.

14.

I problemi sanitari e in particolare la prima crisi BSE del 1996 hanno indotto il Consiglio a rivedere le disposizioni in materia d'identificazione e di registrazione dei bovini e ad auspicare la realizzazione di una tracciabilità dei bovini dalla nascita sino alla macellazione, nonché dal mattatoio sino al distributore. Fu così che nel 1997 il Consiglio decise di rafforzare il dispositivo regolamentare e di sostituire la direttiva con un regolamento (11) che prevedeva tre fasi principali per il raggiungimento dell'obiettivo fissato. Dal 1o gennaio 1998, tutti i bovini nati, importati o destinati agli scambi intracomunitari devono essere identificati e registrati. Dal 31 dicembre 1999, delle banche dati informatizzate pienamente operative devono permettere di seguire i movimenti dei bovini dalla nascita alla macellazione o morte, mentre dal 1o gennaio 2000 deve essere attuato un sistema di etichettatura obbligatorio per le carni bovine.

15.

A causa delle difficoltà incontrate dal Consiglio e dal Parlamento nel definire le norme d’etichettatura e degli ostacoli di ordine pratico evidenziati dai distributori, il termine del 1o gennaio 2000 fissato per la messa in atto di un sistema d’etichettatura obbligatorio delle carni bovine è stato prorogato al 1o gennaio 2002 (12).

16.

L'introduzione di nuovi premi [premi alla macellazione e pagamenti supplementari (13)] nell'ambito della riforma dell’Agenda 2000 ha determinato l'ammissibilità delle vacche da latte a uno o più aiuti diretti. Conformemente alla nuova normativa di mercato, solo gli animali identificati e registrati possono beneficiare dei pagamenti diretti previsti (14).

17.

Inoltre, l'identificazione e la registrazione dei bovini, e quindi la tracciabilità, riguardano tutte le spese erogate per le carni bovine (15), comprese le spese di ammasso pubblico o le restituzioni all'esportazione. In effetti, l'ammasso pubblico o le restituzioni possono essere accordate esclusivamente per carni bovine e prodotti a base di carni bovine etichettati in maniera tale da permettere di risalire all'identificazione iniziale dell’animale (16).

Che cosa è il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini?

18.

Gli elementi chiave del sistema sono i marchi auricolari per l'identificazione individuale degli animali, i passaporti per gli animali, i registri individuali tenuti da ogni azienda e le banche dati informatizzate costituite in ciascuno Stato membro.

19.

Tutti gli animali di un'azienda nati dopo il 31 dicembre 1997, o destinati dopo tale data agli scambi intracomunitari, sono identificati da un marchio approvato dall'autorità competente, apposto su ciascun orecchio. I due marchi auricolari recano lo stesso codice unico d'identificazione, che permette d'identificare sia ciascun animale, sia l'azienda in cui è nato (cfr. foto 1).

Image Image

20.

Le informazioni di base (17) si trovano sui passaporti, nel registro e nella banca dati informatizzata.

21.

A decorrere dal 1o gennaio 1998, per ciascun animale che deve essere identificato, l'autorità competente dello Stato membro rilascia un passaporto entro quattordici giorni dalla notifica della nascita o, nel caso di animali importati da paesi terzi, entro quattordici giorni dalla notifica della sua nuova identificazione. Quando un animale viene trasferito, deve essere accompagnato dal suo passaporto. Oltre alle informazioni di base, il passaporto contiene anche altre informazioni (18) (cfr. foto 2).

Image

22.

Ciascun detentore di animali, ad eccezione dei trasportatori, tiene un registro aggiornato (19).

23.

La banca dati informatizzata dei bovini doveva essere operativa in tutti gli Stati membri dal 31 dicembre 1999 e contenere diverse informazioni riguardanti sia gli animali che le aziende. Per ciascun capo di bestiame, la banca dati comprende il codice d'identificazione, la data di nascita, il sesso, la razza o una descrizione del colore del mantello dell'animale e, inoltre, il codice d’identificazione della madre (o, nel caso di un animale importato da un paese terzo, il numero d’identificazione attribuito all'entrata che è in relazione col numero d’identificazione d’origine), il numero d’identificazione dell'azienda di nascita, i numeri d’identificazione di tutte le aziende presso cui è stato detenuto l'animale e le date di ciascun movimento. La banca dati riprende anche la data di morte o di macellazione. Per ogni azienda, la banca dati fornisce il nome e l'indirizzo del detentore ed un numero d’identificazione che comprende, oltre al codice del paese, un codice che non deve superare i 12 caratteri.

24.

La banca dati deve permettere di conoscere, in ogni momento, i numeri d’identificazione di tutti i bovini presenti in un'azienda, l'insieme dei movimenti di tutti i bovini dalla nascita, oppure, nel caso di animali importati da paesi terzi, a partire dall'azienda di entrata (20) nello Stato membro.

25.

Al fine di assicurare un'introduzione corretta del SIRB, l'autorità competente di ciascuno Stato membro deve espletare un minimo di controlli in loco (21) per controllare l'identificazione dell'insieme dei capi dell'azienda. Tali controlli comprendono un controllo fisico per verificare i marchi auricolari, un controllo documentale per accertare la corretta tenuta del registro e l'esistenza di documenti giustificativi delle entrate e delle uscite e, infine, un controllo degli obblighi di notifica di ogni movimento al gestore della banca dati (nascite, decessi, acquisti, vendite, prestiti). Gli allevatori da controllare sono selezionati dopo un'analisi dei rischi. Il dispositivo regolamentare prevede delle sanzioni proporzionali alla gravità delle infrazioni constatate (22). Il riquadro n. 1 riassume le sanzioni da applicare in funzione delle inadempienze constatate.

Nel caso in cui per alcuni animali non siano integralmente rispettate le prescrizioni in materia d'identificazione e di registrazione, i capi in questione vengono sottoposti a limitazione di movimento sino a quando non vengano integralmente rispettate le prescrizioni.Se il numero degli animali per i quali non vengono integralmente rispettate le prescrizioni in materia d'identificazione e di registrazione supera il 20 % dei capi, viene imposta una limitazione di movimento per tutti gli animali presenti nell'azienda.Le mancate notificazioni di movimenti, nascite o decessi danno ugualmente luogo a limitazioni di movimento da e verso l'azienda interessata.Se uno o più animali non rispondono a nessuna delle disposizioni previste in materia d'identificazione e di registrazione, viene imposta una limitazione sui movimenti in entrata ed in uscita per tutti gli animali di tale azienda.Se entro un termine di due giorni feriali il detentore non può provare l'identificazione dell'animale, quest'ultimo deve essere immediatamente distrutto sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie e senza indennizzo.

26.

Gli Stati membri che dispongono di una banca dati informatizzata che la Commissione ha giudicato pienamente operativa possono decidere di non rilasciare più un passaporto per i movimenti di bovini nello Stato membro; in tale caso, solo i bovini destinati agli scambi intracomunitari devono disporre di un passaporto che contiene i dati provenienti dalla banca dati informatizzata (23). Gli Stati membri, qualora dispongano di una banca dati pienamente operativa che consenta l'efficace esecuzione di controlli incrociati, possono anche ridurre il tasso di controllo in loco dal 10 % al 5 % (24).

RUOLO E OBBLIGHI DEI DIVERSI ATTORI NELL'AMBITO DEL SIRB SANCITI DALLA NORMATIVA

Il Consiglio e il Parlamento Europeo

27.

Su proposta della Commissione, il Consiglio e il Parlamento europeo adottano i regolamenti di base in materia di protezione della salute umana (25). Il Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo, adotta i regolamenti o le direttive proposte dalla Commissione in campo agricolo.

La Commissione

28.

Il regolamento di base (CE) n. 1760/2000 prescrive (26) che la Commissione sia assistita da un comitato di gestione composto dai rappresentanti degli Stati membri [comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (27)] per stabilire le misure necessarie all'attuazione del SIRB e, in particolare, le disposizioni riguardanti i marchi auricolari, il passaporto ed il registro, i controlli minimi da effettuare, l'applicazione di sanzioni amministrative e le disposizioni transitorie. Inoltre, in ottemperanza al regolamento di base (28), gli esperti della Commissione, in collaborazione con le autorità competenti, da una parte, verificano che gli Stati membri si attengano alle disposizioni del regolamento e, dall'altra, svolgono controlli in loco per accertarsi che i controlli siano realizzati conformemente al regolamento in vigore. La Commissione è assistita, al riguardo, dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali (29). Qualora l'esito dei controlli lo giustifichi, la Commissione esamina la situazione in sede di tale comitato e adotta le decisioni necessarie. È previsto, inoltre, che la Commissione segua l'evoluzione della situazione e, all'occorrenza, modifichi o abroghi le decisioni.

Gli Stati membri

29.

Spetta a ciascuno Stato membro instaurare, conformemente alle disposizioni regolamentari, un sistema d'identificazione e di registrazione dei bovini. Gli Stati membri definiscono e gestiscono i marchi auricolari, stabiliscono il formato dei registri d'azienda e rilasciano i passaporti dei bovini.

30.

Gli Stati membri definiscono, ai fini dell'aggiornamento delle rispettive banche dati nazionali, le procedure di dichiarazione dei movimenti dei bovini. Tali procedure sono manuali (formulari di notifica) o automatizzate (trasferimento di «file», connessioni Internet, ecc.).

31.

Gli Stati membri sono inoltre tenuti a svolgere controlli presso i detentori di bovini e a redigere una relazione annuale sui risultati dei controlli. Tale relazione deve essere trasmessa alla Commissione.

I diversi detentori di bovini

32.

Per detentore di bovini s'intende qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile degli animali, su base permanente o temporanea, anche durante il trasporto o nel mercato. Ogni detentore, ad eccezione dei trasportatori, segnala all'autorità competente tutte le entrate e le uscite, come pure tutte le nascite e i decessi. I detentori, inoltre, tengono un registro aggiornato, completano i passaporti e appongono i marchi auricolari per le nascite, e in caso di perdita, procedono alla sostituzione dei marchi auricolari (30).

OSSERVAZIONI SULLA CONCEZIONE DEL SISTEMA A LIVELLO COMUNITARIO

Introduzione

33.

Il dispositivo regolamentare adottato in materia di identificazione e di registrazione dei bovini deve essere adeguato agli obiettivi che si vogliono raggiungere. Se l'obiettivo è quello di poter seguire tutti i movimenti dei bovini sul territorio dell'Unione europea, la normativa deve pertanto essere adattata ad esso.

34.

La normativa di base relativa all'identificazione e alla registrazione dei bovini ha carattere generale e lascia agli Stati membri la responsabilità di instaurare sul loro territorio un sistema d'identificazione e di registrazione dei bovini. La Commissione ha stabilito misure di applicazione per i marchi auricolari, i passaporti, i registri, i controlli (31) e le sanzioni (32), ma non per le banche dati informatizzate.

La normativa non prevede lo scambio d'informazioni tra banche dati

35.

La normativa comunitaria prevede le misure necessarie per i controlli veterinari e zootecnici. Il regolamento (CE) n. 1760/2000 impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché la banca dati informatizzata nazionale sia pienamente operativa il più rapidamente possibile. La Commissione, conscia dell'importanza della questione e rendendosi conto che l'auspicata tracciatura degli animali richiedeva l'attuazione di una procedura trasparente di scambio dei dati tra Stati membri per quanto riguarda le informazioni sugli animali e i loro movimenti, aveva redatto una proposta che andava in tale direzione. Tale proposta non è stata tuttavia accolta dal Consiglio. La normativa adottata nel luglio 2000 non prevede lo scambio di dati tra le diverse banche dati nazionali, ma esclusivamente procedure di mutua assistenza tra gli Stati membri. Il sistema ANIMO permette la comunicazione fra Stati membri di informazioni sulle partite di animali oggetto di scambi, ma non consente di ottenere informazioni sull'identificazione degli animali che compongono le partite. Di conseguenza, manca una comunicazione sistematica tra gli Stati membri riguardo alle condizioni sanitarie degli animali scambiati o alla loro ammissibilità ai premi.

36.

In ogni caso, lo scambio d'informazioni tra le diverse banche dati nazionali risulta compromesso in partenza per il fatto che i formati dei dati variano da uno Stato membro all'altro. In mancanza di un meccanismo di scambio dei dati tra le banche dati, il monitoraggio dei flussi di bovini può essere effettuato attraverso il controllo dei passaporti restituiti degli animali oggetto di scambio. Tuttavia, tale meccanismo di restituzione dei passaporti non funziona [cfr. paragrafo 38, lettera c)].

37.

La Commissione non dispone attualmente di alcuna descrizione dettagliata per quanto concerne il monitoraggio dell'insieme dei flussi, né di uno studio che ne analizzi il funzionamento nell'ambito del SIRB. In mancanza di uno scambio di dati tra le basi nazionali, la Commissione non può fornire la certezza che il sistema permetta, almeno in teoria, di seguire in maniera efficace tutti i movimenti di bovini sul territorio comunitario.

La normativa comunitaria non è abbastanza precisa

38.

La normativa in vigore presenta alcune imprecisioni o incoerenze, che determinano differenze di trattamento da uno Stato membro all'altro, se non addirittura errori.

a)

Gli obblighi in materia di registri degli animali non si adattano ai diversi tipi di detentori

Tutti i detentori di bovini, ad eccezione dei trasportatori, devono tenere un registro aggiornato, manuale o informatico, che contiene menzioni obbligatorie. La tenuta del registro non viene adattata in funzione delle caratteristiche delle attività svolte dai diversi detentori d'animali. Si dovrebbe invece tenere conto delle specificità proprie a talune categorie di detentori come i commercianti, i centri di raccolta o i centri di macellazione (33). Attualmente, tenuto conto del notevole numero di movimenti, non è possibile per un commerciante o per il gestore di un centro di raccolta annotare le informazioni relative all'identificazione individuale di tutti gli animali in un registro classico. Le pratiche professionali di tali detentori non sono compatibili con le attuali esigenze di tenuta di un registro. A livello dei centri di macellazione, si registrano difficoltà analoghe.

b)

La nozione di detentore di bovini è interpretata in maniera divergente

La legislazione ha definito come detentore qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile degli animali, su base sia permanente che temporanea, anche durante il trasporto o nel mercato. Una tale definizione ampia ha l'obiettivo di comprendere tutte le categorie di operatori che possono prendere in carico i bovini dalla nascita o dal loro ingresso nell'Unione europea sino alla morte o alla loro uscita dall'Unione europea. Gli Stati membri hanno talvolta interpretato la nozione di detentore in maniera differente. La Francia ha integrato nel sistema di identificazione e di registrazione dei bovini anche i centri di raccolta e quelli per l'eliminazione delle carcasse, mentre ciò non avviene negli altri tre Stati membri visitati.

c)

I passaporti degli animali morti o degli animali usciti verso un altro Stato membro per i quali viene emesso un nuovo passaporto non sempre vengono annullati

Negli Stati membri visitati, l'utilizzo del passaporto è mantenuto per l'insieme dei movimenti di bovini. La normativa prevede che, in caso di decesso di un animale, il detentore rinvii il passaporto all'autorità competente entro sette giorni dalla data del decesso. Se l'animale è inviato ad un macello, spetta al gestore del macello restituire il passaporto all'autorità competente. Le procedure di restituzione dei passaporti sono inesistenti oppure inefficaci. Le modalità d'applicazione dettagliate relative ai rinvii dei passaporti e al controllo di tali restituzioni non sono state specificate. Non è stata inoltre attuata alcuna procedura per l'annullamento di tali passaporti. In assenza di scambi sistematici d'informazioni tra Stati membri e considerata la mancanza di precisione della normativa, sia a livello delle procedure che dei controlli e delle eventuali sanzioni, i passaporti che non sono stati annullati potrebbero essere riutilizzati in maniera irregolare. Nel caso dei bovini provenienti da un altro Stato membro, se non viene rilasciato un nuovo passaporto negli Stati membri di destinazione, non è prevista alcuna procedura di ritorno delle informazioni per i bovini che vengono registrati nelle banche dati nazionali. Peraltro, quando viene rilasciato un nuovo passaporto, le procedure di rinvio del vecchio passaporto allo Stato membro d'origine sono inesistenti o inefficaci.

d)

Il rapporto con il paese o con l'azienda d'origine talvolta è difficile da stabilire. Per gli animali provenienti da paesi terzi, il sistema vigente si basa sull'identificazione dei bovini nella prima azienda di destinazione e, dunque, su di una «naturalizzazione» all'entrata che non sempre permette di stabilire il rapporto con il paese o con l'azienda d'origine.

39.

Le diverse opzioni offerte dalla normativa comunitaria complicano inutilmente il sistema. Ciò riguarda i seguenti aspetti:

a)

Movimenti interni allo Stato membro con o senza passaporto

L’opzione d'imporre o meno dei passaporti per i movimenti all'interno dello Stato membro è offerta agli Stati membri che dispongono di una banca dati il cui carattere pienamente operativo sia stato riconosciuto, da parte della Commissione, entro il 31 dicembre 1999. Negli Stati membri visitati, la Corte ha constatato che i test, di qualità certamente variabile, effettuati prima del rilascio del passaporto di un animale, permettono di filtrare le informazioni inserite nella banca dati accrescendo in tal modo il grado di attendibilità delle banche dati. La normativa (34) permette agli Stati membri di optare, riguardo ai movimenti interni, per la soppressione dei passaporti. In tale ipotesi, è opportuno accertarsi che i controlli effettuati permettano di garantire un livello sufficiente di attendibilità dei dati contenuti nelle banche dati.

b)

La lunghezza dei numeri d'identificazione dei bovini è variabile (2 lettere per identificare lo Stato membro seguite da un massimo di 12 caratteri numerici)

In caso di scambio di animali, la mancanza di standardizzazione dei codici che figurano sui marchi auricolari crea dei problemi di gestione per alcuni Stati membri. La Francia, ad esempio, che utilizza solamente 10 caratteri numerici, crea dei numeri virtuali per poter inserire nella banca dati gli animali provenienti da altri Stati membri. Una maggiore standardizzazione dei numeri d'identificazione avrebbe permesso la registrazione automatica dei movimenti di bovini tra Stati membri. L'impiego di codici d'identificazione compatibili o standard permetterebbe una registrazione dei dati efficiente e precisa.

La Commissione non ha ricevuto alcun mandato per definire le modalità di attuazione delle banche dati nazionali

40.

Contrariamente a quanto previsto per gli altri elementi del sistema (marchi auricolari, passaporti, registri, controlli in loco, sanzioni amministrative e misure transitorie), la Commissione non è competente (35) per decretare le modalità d'applicazione relative all'attuazione e al controllo delle diverse banche dati nazionali (36) (cfr. paragrafo 28). Questa grave lacuna del sistema permette di comprendere le differenze constatate negli Stati membri visitati, dal momento che ciascuno Stato membro ha sviluppato la propria banca dati che funziona secondo i criteri da esso liberamente stabiliti (cfr. tabella 4).

Tabella 4

Sintesi delle constatazioni della Corte dei conti in occasione dei controlli effettuati nel corso del primo semestre 2002 (37)

 

Soddisfacente

 

Sufficiente

 

Insufficiente

Fonte: Corte dei conti.

Stati membri

Marchi auricolari

Registri aziendali

Passaporti

Banche dati informatizzate

Formato dei marchi auricolari

Unicità dei marchi auricolari e marchiatura di tutti i bovini

Qualità dei marchi auricolari

Formato del registro contenente tutte le informazioni richieste

Registro utilizzato dagli allevatori

Registro utilizzato dai macelli, dai grossisti e dai commercianti

Formato dei passaporti

Affidabilità dei passaporti

Controllo dei passaporti dei bovini scambiati tra Stati membri

Qualità delle informazioni nelle notifiche di movimenti per controllare i flussi

Trattamento delle notifiche di movimento

Meccanismo di rilevazione delle anomalie di movimento

Gestione delle anomalie di movimento

Sincronizzazione delle banche dati locali con la banca dati nazionale

Gestione degli scambi intracomunitari

Qualità delle informazioni contenute nella banca dati

Germania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regno Unito (Gran Bretagna)

 

 

 

 

 

 

 

 

non valutato

 

 

 

 

 

 

 


Stati membri

Livello di partecipazione dei diversi detentori

Controlli in loco

Allevatori

Commercianti e grossisti

Macelli

Tasso di controllo

Metodo di selezione

Applicazione di sanzioni

Germania - Land Baviera

 

 

 

 

 

 

Germania - Land Sassonia

 

 

 

 

 

 

Francia

 

 

 

 

 

 

Italia

 

 

 

 

 

 

Regno Unito (Gran Bretagna)

 

 

 

 

 

 

41.

La sola competenza attribuita alla Commissione dal regolamento di base (38) è di giudicare il carattere pienamente operativo delle banche dati (39). Tale riconoscimento permette agli Stati membri di eliminare l'uso dei passaporti per i movimenti di bovini sul territorio nazionale (cfr. paragrafo 39). Le condizioni di tale riconoscimento da parte della Commissione non sono tuttavia definite dalla normativa comunitaria. Tale vuoto giuridico spiega perché la gestione, da parte della Commissione, della procedura di riconoscimento abbia subito una profonda evoluzione (cfr. paragrafi 55-62).

I regolamenti della Commissione in materia di controlli in loco e di sanzioni sono perfettibili

42.

La normativa sul SIRB definisce un dispositivo di controllo in loco e un sistema di sanzioni specifiche. I controlli in loco mirano a verificare la messa a punto e il funzionamento soddisfacente di tutti gli elementi del SIRB. La normativa comunitaria prevede sanzioni finanziarie indirette per i detentori di bovini solamente nei casi di gravi inadempienze, per i quali è prevista la macellazione senza indennizzo dell'animale. Per tutti gli altri casi, vengono solamente imposte restrizioni al movimento dei bovini. Tali restrizioni al movimento rendono impossibile l'acquisto o la vendita dei bovini e ciò può fortemente perturbare l'attività economica dell'azienda interessata. Le sanzioni regolamentari comunitarie sono applicate in maniera diversa nei quattro Stati membri visitati.

43.

Le constatazioni effettuate nei quattro Stati membri visitati mostrano che il dispositivo di controllo in loco ed il meccanismo delle sanzioni funzionavano, al momento dell'audit, in maniera diseguale. Nel riquadro n. 2, sono indicati alcuni esempi di funzionamento non soddisfacente.

In Italia, i controlli d'identificazione erano svolti dai veterinari contemporaneamente ai controlli sanitari. Nel corso di tali controlli, gli aspetti sanitari erano prioritari rispetto agli aspetti tecnici ed amministrativi propri all'identificazione. Nelle relazioni di controllo non era contenuta alcuna informazione specifica riguardo al controllo d'identificazione. Dato lo scarso numero d'infrazioni constatate, anche il numero delle sanzioni era molto limitato.In Germania, non vi era una procedura di sorveglianza delle anomalie. Le relazioni di controllo non erano abbastanza dettagliate.In Gran Bretagna, gli ispettori non si servivano degli elenchi delle anomalie dei movimenti per poter meglio orientare i loro controlli.In Francia, le ispezioni effettuate nei centri di macellazione o in quelli di raccolta non davano luogo alla stesura di una relazione di controllo «identificazione». Il numero delle sanzioni era piuttosto ridotto rispetto al numero di anomalie constatate.

44.

Il dispositivo di controllo, che comprende l'analisi dei rischi, il meccanismo delle sanzioni e le statistiche di controllo, si adattava bene al controllo degli allevatori prima della creazione delle banche dati nazionali, ma non si presta sufficientemente al controllo degli altri detentori, quali i commercianti, i mercati, i centri di raccolta ed i macelli (cfr. riquadro n. 3).

Il dispositivo classico di controllo in loco mira a controllare gli animali presenti nell'azienda, a verificarne l'identificazione e a controllare la buona tenuta del registro e la conformità dei passaporti. Tale controllo mira anche a verificare i movimenti degli ultimi dodici mesi. Questo dispositivo era appropriato per gli allevatori di bovini. Quando si è trattato di effettuare un controllo «identificazione» in un macello, presso un commerciante o un centro di raccolta, i dispositivi di controllo classici sono risultati di difficile attuazione pratica considerato il numero di capi e l'importanza dei movimenti registrati da questi diversi detentori.

45.

Il dispositivo di controllo descritto non è stato inoltre adeguato alla luce delle informazioni accessibili dopo la creazione delle banche dati e della possibilità di realizzare un controllo in loco più efficace utilizzando gli elenchi delle anomalie constatate dalla banca dati, come ad esempio le doppie registrazioni, i ritardi delle notifiche, i tassi di riapposizione dei marchi auricolari, ecc. Infine, il contenuto dei controlli in loco non è definito. In Italia, il tasso di controllo in loco supera il 20 %, in quanto i controlli sanitari obbligatori di profilassi vengono sistematicamente contabilizzati tra i controlli d'identificazione. Tali controlli non trattano tuttavia in maniera sistematica il complesso degli aspetti tecnici o amministrativi legati all'identificazione.

46.

La normativa comunitaria permette che i controlli in loco SIRB siano svolti congiuntamente ad altre ispezioni e, in particolare, con quelle previste nell'ambito del SIGC. Dal punto di vista degli allevatori, le due regolamentazioni sono molto simili. L'esistenza di due regolamenti specifici che presentano tuttavia alcune differenze comporta problemi d'interpretazione e problemi logistici sul terreno (cfr. riquadro n. 4).

Le aziende agricole non facevano necessariamente una distinzione tra i controlli «identificazione» ed i controlli «premi». In tal modo, la verifica dei tempi di notifica o degli stock di marchi auricolari veniva effettuata in occasione del controllo d'identificazione, tali aspetti non erano però verificati nel quadro del controllo SIGC.Le anomalie d'identificazione non erano sistematicamente menzionate nella relazione redatta in occasione di un controllo «premi», mentre lo erano in occasione di un controllo «identificazione».

OSSERVAZIONI SULLA GESTIONE DEL SISTEMA A LIVELLO COMUNITARIO

Mancanza di norme precise per la gestione delle banche dati nazionali

47.

Data l'assenza di norme che illustrino le modalità di gestione delle banche dati, queste ultime variano notevolmente da uno Stato membro all'altro. In occasione della creazione delle banche dati negli Stati membri non è stata prevista dalla Commissione alcuna attività di pilotaggio. Ogni Stato membro ha sviluppato la propria banca dati assumendo una parte significativa degli oneri di progettazione e sviluppo (40) (il Regno Unito ha creato due sistemi indipendenti, cfr. paragrafo 62). Le banche dati non sono state costituite secondo uno schema comune di funzionamento deciso a livello europeo e le procedure per il trattamento dei dati non sono state armonizzate.

48.

In particolare, la situazione attuale è caratterizzata dalla mancanza di definizione delle nozioni di base, dall'assenza di regole uniformi di gestione, dall'assenza d'indicatori di qualità e dalla mancata definizione di un formato unico per lo scambio dei dati.

49.

Le nozioni di base comprendono, ad esempio, le informazioni minime che i detentori devono fornire in occasione delle notifiche di movimento oppure la determinazione esauriente dei detentori di bovini. In alcuni casi, i detentori intermedi non effettuano alcuna notifica, di modo che la tracciabilità degli animali interessati risulta incompleta.

50.

L'assenza di norme uniformi di gestione significa che i test di plausibilità dei dati differiscono da una banca dati all'altra e che le anomalie di movimento non coprono le stesse realtà. Di conseguenza, l'attendibilità delle informazioni contenute nelle banche dati varia molto. Il riquadro n. 5 illustra la situazione eterogenea riscontrata nel 2002 negli Stati membri.

Gli Stati membri, per controllare le informazioni contenute nelle banche dati, hanno definito le anomalie che il sistema scopre automaticamente. I tipi di anomalie di movimento definite dai quattro Stati membri visitati erano cinque per l'Italia, mentre erano cinquantacinque per la Germania, otto per la Gran Bretagna e trentacinque per la Francia.Costituiscono esempi di anomalie di movimento le uscite dall'azienda che non sono seguite da alcuna registrazione d'ingresso di un altro detentore (agricoltore, commerciante, macello, ecc.), la data di uscita dall'azienda posteriore alla data d'ingresso nell'azienda successiva, scarti tra la data di uscita registrata da un detentore e la data d'ingresso registrata dal detentore successivo. Quest'ultimo caso può denotare la mancata registrazione di un movimento intermedio e dunque una perdita di tracciabilità in occasione di un movimento.Le regole di gestione riguardanti anomalie dello stesso tipo variavano molto da uno Stato membro all'altro. Così, quando un animale dichiarato in «uscita» da un detentore non era dichiarato in «entrata» da un altro detentore, il sistema tedesco generava un'anomalia se lo scarto era di due giorni, il sistema francese generava un'anomalia per uno scarto di 30 giorni, mentre i sistemi italiano e britannico non avevano previsto tale anomalia. Per queste due ultime banche dati non esisteva pertanto un sistema automatico di monitoraggio degli animali «perduti».Alla data del 1o gennaio 2002, la banca dati italiana registrava 2 305 076 animali «perduti». Tali capi erano notificati come «usciti» vivi da un detentore, ma non erano stati notificati in entrata presso un altro detentore. Le cause di tale situazione erano ascrivibili a notifiche mancate o erronee, oppure ad errori nella registrazione o altri errori informatici. In Gran Bretagna, lo stesso tipo di situazione aveva spinto le autorità a creare un «long dead programme» che ha permesso di eliminare le anomalie riguardanti animali da considerare morti.Quando un animale veniva registrato contemporaneamente presso due detentori, i sistemi tedesco e britannico generavano un'anomalia sin dal primo giorno di sovrapposizione, il sistema francese generava un'anomalia nel caso in cui vi fosse una sovrapposizione di 15 giorni, mentre il sistema italiano non prevedeva tale anomalia.

51.

Gli Stati membri avevano definito pochi indicatori di qualità per le banche dati nazionali. Non era stato fissato nessun livello di soglia adeguato per le anomalie. Inoltre, i prospetti informativi sulle anomalie erano inesistenti oppure non ancora ultimati.

52.

La mancata definizione di un formato compatibile per lo scambio dei dati tra le banche dati nazionali impedisce la tracciabilità completa dei bovini che passano da uno Stato membro ad un altro.

53.

Il rispetto dei termini per le notifiche è essenziale per una tracciatura efficiente in tempo reale. Gli Stati membri non sono tenuti ad analizzare tali dati né a trasmetterli alla Commissione. L'analisi delle informazioni trasmesse alla Corte ha evidenziato grandi disparità per quanto riguarda i tempi previsti per la notifica, i diversi tipi di movimento e gli Stati membri (cfr. grafico 4).

Image

54.

Al momento della realizzazione delle banche dati, la Commissione non ha fornito assistenza né suggerimenti agli Stati membri che ne avevano fatto richiesta. Così la Gran Bretagna, nella fase di progettazione del sistema, aveva chiesto assistenza alla Commissione, che le è stata però rifiutata.

Mancanza di criteri per il riconoscimento del carattere pienamente operativo delle banche dati

55.

La Commissione deve pronunciarsi (41) in merito al carattere pienamente operativo della banca dati nazionale prima che uno Stato membro possa abolire i passaporti per gli spostamenti dei bovini sul proprio territorio (cfr. paragrafo 26). Per poter riconoscere il carattere pienamente operativo delle banche dati, la Commissione si basa sull'analisi delle risposte fornite dagli Stati membri ad un questionario e su una visita in loco di due giorni presso gli Stati membri che ne fanno domanda. Tale visita ha lo scopo di presentare il funzionamento della banca dati. La Commissione pubblica in seguito la decisione di riconoscimento del carattere pienamente operativo della banca dati nazionale. Nel riquadro n. 6, sono forniti alcuni esempi delle condizioni che figurano nelle decisioni di riconoscimento del carattere operativo delle banche dati adottate dalla Commissione.

La Commissione ha introdotto, molto spesso, delle condizioni che lo Stato membro deve rispettare affinchè la sua banca dati sia pienamente attendibile. Al momento del riconoscimento della banca dati lussemburghese, la Commissione ha evidenzato, in particolare, due punti deboli, e cioè che l'autorità competente non era in grado di rettificare tempestivamente eventuali carenze o errori e che i termini per la notifica dei movimenti, delle nascite e dei decessi superavano i sette giorni.Per la Danimarca, la Commissione ha menzionato le due stesse carenze. Non era inoltre assicurata l'autenticazione dei passaporti e non era notificato il regime dei premi.Per il Belgio, non erano registrati nella banca dati tutti i tipi di movimenti e l'autorità competente non era in grado di rettificare tempestivamente eventuali carenze o errori.Per i Paesi Bassi, l'autorità competente non era in grado di rettificare tempestivamente eventuali carenze o errori, i termini per la notifica dei movimenti, delle nascite e dei decessi erano superiori a sette giorni, e le disposizioni del regolamento (CE) n. 2630/97 non erano applicate correttamente.Per l'Austria, non erano registrati tutti i movimenti dei capi, gli errori erano rettificati in ritardo e i termini per la notifica dei movimenti previsti dalla legislazione nazionale non erano rispettati.Per la Svezia, non erano notificate né le macellazioni né gli spostamenti verso gli impianti di trattamento delle carcasse. Gli errori erano rettificati in ritardo e non erano rispettate tutte le disposizioni in materia di nuova identificazione dei bovini in caso di perdita dei marchi auricolari. I termini di notifica dei movimenti non erano rispettati.In Irlanda del Nord, le autorità sono state invitate ad adottare le misure necessarie per migliorare l'attendibilità della registrazione dei dati e le procedure legate alla sostituzione dei marchi auricolari, nonché, in particolare, i termini previsti per la distribuzione e la tracciabilità. Le autorità dovevano anche migliorare la procedura di autenticazione e di convalida dei passaporti.In Francia, le autorità sono state invitate a ridurre a sette giorni il termine per la notifica dei movimenti, delle nascite e dei decessi, a registrare tutti i tipi di movimenti degli animali e a rettificare tempestivamente tutti gli errori o carenze individuati in occasione dei controlli in loco.

56.

Le condizioni contenute nelle decisioni della Commissione che riconoscono il carattere pienamente operativo delle banche dati e le constatazioni fatte dall'Ufficio alimentare e veterinario (UAV) e dalla direzione generale dell'Agricoltura riguardo all'identificazione e alla registrazione dei bovini non garantivano che il sistema vigente permettesse di verificare le condizioni richieste dalla normativa, per quanto riguarda sia i termini per le notifiche, che la mancata notifica o le sanzioni.

57.

La decisione che riconosce il carattere operativo di una banca dati ha il solo fine di affermare che tale base è pienamente operativa in senso tecnico. Secondo la Commissione, tale riconoscimento si limita soltanto alla convalida della concezione del sistema realizzato da uno Stato membro. Per procedere a tale convalida, la Commissione non ha peraltro valutato l'effettivo funzionamento in base a regole di gestione precise o d'indicatori di qualità predefiniti. Il funzionamento pratico e l'attendibilità finale della banca dati dipendono quindi dai detentori, i quali devono alimentarla in modo esaustivo e aggiornarla rapidamente.

58.

Tutte le decisioni di riconoscimento del carattere operativo contengono inoltre delle clausole sospensive legate all'impegno formale degli Stati membri interessati ad adottare, prima della data d'inizio del riconoscimento ufficiale, un certo numero di misure tese a migliorare il funzionamento delle banche dati. Dal 2001, la Commissione ha iniziato a monitorare sistematicamente l'attuazione effettiva delle raccomandazioni espresse.

59.

Dal 2001, l'Ufficio alimentare e veterinario ha effettuato diverse missioni di controllo relative alla tracciabilità, dei cui risultati si tiene conto nella valutazione della concezione e del funzionamento delle banche dati. Se ora si è adottata una tale procedura, ciò non è invece avvenuto al momento delle prime valutazioni del carattere operativo delle banche dati. Questi controlli approfonditi servono quindi come base per la valutazione del carattere operativo delle banche dati. La Commissione accorda in tal modo maggiore importanza alla procedura di riconoscimento delle banche dati ed al ruolo che essa può svolgere in tale ambito.

60.

All'inizio del 2004, erano state riconosciute dalla Commissione le banche dati di nove Stati membri e quella dell'Irlanda del Nord (le rispettive date sono indicate nella tabella 5).

Tabella 5

Date delle decisioni di riconoscimento, da parte della Commissione, del carattere pienamente operativo delle banche dati

Stato membro (o regione)

Decisione

Data della decisione

Data effettiva del riconoscimento

Finlandia

1999/317/CE

28 aprile 1999

1o maggio 1999

Lussemburgo

1999/375/CE

19 maggio 1999

1o agosto 1999

Danimarca

1999/376/CE

19 maggio 1999

1o ottobre 1999

Belgio

1999/377/CE

19 maggio 1999

1o luglio 1999

Paesi Bassi

1999/546/CE

13 luglio 1999

1o ottobre 1999

Austria

1999/571/CE

28 luglio 1999

1o ottobre 1999

Svezia

1999/693/CE

5 ottobre 1999

1o novembre 1999

Regno Unito

(Irlanda del Nord)

1999/696/CE

11 ottobre 1999

1o novembre 1999

Francia

2001/399/CE

7 maggio 2001

2 settembre 2001

Germania

2002/67/CE

28 gennaio 2002

Non precisata

61.

All'inizio del 2004, non erano invece state ancora riconosciute le banche dati di sei Stati membri, e cioè quelle della Grecia, della Spagna, dell'Irlanda, dell'Italia, del Portogallo e del Regno Unito (Gran Bretagna). La situazione viene descritta in maniera dettagliata nel riquadro n. 7.

Per il Portogallo, i servizi della Commissione, dopo la visita effettuata il 19 ottobre 2000, tengono in sospeso il progetto di decisione di riconoscimento a causa delle carenze riscontrate in loco dagli ispettori della DG SANCO.Le autorità spagnole hanno restituito il questionario alla Commissione il 24 luglio 2001. Esse affermano di essere pronte a ricevere la visita della Commissione per il riconoscimento ufficiale della banca dati, ma desiderano che la data stabilita per il riconoscimento effettivo sia quella dell'invio del questionario alla Commissione. Dal 2002, il tasso dei controlli in loco è stato ridotto al 5 %.La Commissione ha visitato la Gran Bretagna il 20 e 21 novembre 2001. Era stato predisposto un progetto di decisione che proponeva la data del 1o aprile 2002 come data di validità ma, anche in questo caso, i servizi della Commissione tengono in sospeso la decisione a causa delle carenze riscontrate in loco.Con una lettera datata 23 gennaio 2002, le autorità irlandesi hanno semplicemente informato la Commissione del fatto che la loro banca dati era pienamente operativa e che, per tale ragione, la percentuale dei controlli in loco veniva da esse ridotta dal 10 al 5 %.Per quanto riguarda l'Italia, la Commissione ha ricevuto il questionario standard compilato in data 28 febbraio 2002. Le autorità italiane affermano di essere pronte a ricevere la visita della Commissione per il riconoscimento ufficiale della banca dati.Con una lettera del 24 luglio 2001, le autorità greche hanno segnalato alla Commissione il programma per la creazione della banca dati, la cui messa in funzione era prevista per il mese di giugno 2002.

62.

Per taluni Stati membri (Portogallo e Regno Unito), il progetto di decisione di riconoscimento è tenuto in sospeso dai servizi della Commissione. Questi ritardi nel processo di decisione arrecano pregiudizio agli Stati membri interessati. Peraltro, due Stati membri (Spagna e Irlanda) si sono accordati i benefici del riconoscimento senza una qualsiasi decisione formale da parte della Commissione, riducendo i propri controlli in loco dal 10 al 5 %.

63.

Il Regno Unito ha creato due banche dati distinte, una in Gran Bretagna e l'altra in Irlanda del Nord (42). Le due banche dati sono incompatibili, come dimostra il fallimento del tentativo di riconciliare i movimenti dei bovini tra le due banche dati, effettuati dall'autorità competente su richiesta della Corte. I dati disponibili non permettono di seguire gli animali scambiati tra l'Irlanda del Nord e la Gran Bretagna. I veterinari utilizzano inoltre un'altra banca dati, cosa che non risponde agli obiettivi della normativa (43).

64.

La Commissione ha riconosciuto come pienamente operativa la banca dati dell'Irlanda del Nord a decorrere dal 1o novembre 1999. La creazione nel Regno Unito di due banche dati distinte e il riconoscimento individuale di una di esse da parte della Commissione non è conforme alla normativa comunitaria. L'incompatibilità delle due banche dati non permette di assimilarle, in termini funzionali, ad una base unica.

Supervisione da parte della Commissione

65.

Sino al 1999, le competenze in materia d'identificazione e di registrazione erano attribuite alla direzione generale Agricoltura. A partire da tale data, esse sono state trasferite alla direzione generale per la Salute e la tutela dei consumatori (44). Il controllo ed il pagamento dei premi per gli animali sono tuttavia di competenza della direzione generale Agricoltura (SIGC). Dal 1999, i premi per gli animali possono essere versati soltanto per i bovini identificati e correttamente registrati nel SIRB (45). In tal modo, le due direzioni generali sono indotte ad assicurare la supervisione del SIRB. La normativa sul SIGC, come quella sul SIRB, permette agli Stati membri di ridurre il tasso minimo di controlli in loco dal 10 % al 5 % quando la banca dati nazionale sia pienamente operativa e consenta, da più di un anno, di eseguire controlli incrociati efficaci nel quadro del SIGC (46).

66.

La direzione generale Salute e tutela dei consumatori è incaricata della procedura di riconoscimento del carattere pienamente operativo delle banche dati nazionali (cfr. paragrafi 55-62) e del monitoraggio delle statistiche sui controlli in loco per il SIRB che gli Stati membri sono tenuti ad elaborare (cfr. paragrafo 46).

67.

L’Ufficio alimentare e veterinario (UAV), che fa parte della direzione generale Salute e tutela dei consumatori, provvede alla normale supervisione del SIRB. All'inizio del 2002, l'Ufficio alimentare e veterinario ha varato una serie di missioni negli Stati membri finalizzate a valutare lo svolgimento dei controlli sulla tracciabilità delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine. Nel corso di tali missioni, viene analizzata l'intera filiera dall'allevamento sino ai punti di vendita. Le relazioni che contengono le constatazioni e le raccomandazioni sono sottoposte ad una procedura in contraddittorio con gli Stati membri e la relazione finale viene pubblicata sul sito internet della Commissione. Per svolgere tale attività, l'Ufficio alimentare e veterinario visita i quindici Stati membri nell'arco di 12 mesi.

68.

La direzione generale Agricoltura interviene a livello degli Stati membri nel quadro della liquidazione dei conti. A tale titolo, essa è chiamata a valutare l'attendibilità delle informazioni contenute nella banca dati dei bovini e le procedure di scambio delle informazioni tra i servizi di controllo nazionali dopo i controlli in loco effettuati nell'ambito del SIRB. Le constatazioni fatte dalla direzione generale Agricoltura nel corso delle missioni «liquidazione dei conti» possono palesare difficoltà nel realizzare controlli incrociati tra i dati provenienti dalle domande di premio ed i dati della banca dati del SIRB, ritardi nella notifica di movimenti, una tenuta insoddisfacente dei registri di stalla o inadempienze per quanto riguarda il sistema di convalida dei passaporti. Si possono anche riscontrare negligenze nell'organizzazione dei controlli d'identificazione, quali la mancanza di controlli dei detentori diversi da quelli che presentano domande per i premi o la mancata comunicazione dei risultati dei controlli tra i servizi incaricati della gestione dei premi e quelli incaricati dell'identificazione.

69.

Nel corso del tempo, il coordinamento delle attività negli Stati membri dei diversi servizi partecipanti della Commissione ha registrato un miglioramento. Poiché mancano tuttavia degli indicatori di qualità quantificati utilizzati da tutti i servizi partecipanti, questi non dispongono di uno strumento per poter valutare l'accettabilità o meno delle banche dati nazionali.

70.

Le statistiche dei controlli in loco SIRB degli Stati membri, oltre alle carenze menzionate nei paragrafi 44 e 92, non sono analizzate o utilizzate dalla Commissione come strumento guida (cfr. tabella 6).

Tabella 6

Risultati dei controlli in loco svolti nel quadro del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini per l'esercizio finanziario 2000

Descrizione

B

DK

D

EL

E

F

IRL

I

L

NL

A

P

FIN

S

UK

GB

Irlanda del Nord

Numero totale di aziende registrate

50 666

35 667

249 966

 

211 490

334 008

138 263

234 257

1 882

-

105 943

93 684

31 540

35 671

108 658

31 533

Numero totale di aziende controllate

9 595

2 097

19 181

 

18 960

22 854

26 997

61 465

276

3 068

12 647

7 649

1 594

3 409

7 500

1 138

%

19 %

6 %

8 %

 

9 %

7 %

20 %

26 %

15 %

-

12 %

8 %

5 %

10 %

7 %

4 %

Numero totale di bovini registrati all'inizio del periodo

3 010 799

1 977 581

11 139 070

 

6 833 668

21 000 000

7 569 735

-

201 859

-

2 154 667

1 202 200

1 065 932

1 732 839

6 896 759

1 664 169

Numero totale di bovini controllati

757 990

179 238

1 178 221

 

783 925

1 587 594

996 917

1 928 147

46 402

337 480

480 377

110 699

80 897

233 251

608 202

29 083

%

25 %

9 %

11 %

 

11 %

8 %

13 %

-

23 %

-

22 %

9 %

8 %

13 %

9 %

2 %

Numero d'infrazioni constatate

530

9 583

10 800

 

28 088

292 370

2 183

8 737

130

-

-

16 229

2 121

14 124

51 314

3 390

Sanzioni imposte

220

37

-

 

331

393

-

873

10

-

 

677

9

90

34 683

-

%

42 %

0 %

-

 

1 %

0 %

 

10 %

8 %

-

 

4 %

0 %

1 %

68 %

-

Numero di animali distrutti

7

-

-

 

-

93

-

-

4

-

-

59

-

-

48

-

% (in rapporto agli animali controllati)

0,001 %

-

-

 

-

0,006 %

-

-

0,009 %

-

-

0,053 %

-

-

0,008 %

-

NB 1: Il periodo di riferimento non è lo stesso per tutti gli Stati membri.

NB 2: I dati riguardanti le «sanzioni imposte» non permettono un confronto tra gli Stati membri in quanto le informazioni inviate non sono uniformi; alcuni Stati membri forniscono il numero di sanzioni imposte (B, I), altri il numero di aziende e di capi che hanno formato oggetto di sanzioni (F, L, P, FIN, UK-GB), oppure solamente il numero di aziende con sanzioni (DK), o il numero di bovini oggetto di sanzioni (S); uno Stato membro fornisce il numero di casi che fanno oggetto di procedimenti giudiziari (E).

NB 3: La Grecia non ha ancora instaurato il Sistema integrato di gestione e di controllo, pertanto non sono disponibili statistiche.

Fonte: Relazioni annuali previste dal regolamento (CE) n. 2630/97 della Commissione.

71.

Entrambe le regolamentazioni che fanno intervenire il SIRB propongono delle sanzioni. La normativa sul SIRB e altre disposizioni veterinarie non prevedono sanzioni finanziarie in caso di mancato rispetto delle norme vigenti. La normativa che organizza il SIGC propone invece delle sanzioni finanziarie in caso di inosservanza delle norme. Di conseguenza, le iniziative della direzione generale Agricoltura possono concludersi con delle correzioni finanziarie (47) qualora vengano rilevate, in occasione dei controlli, gravi anomalie riguardanti l'identificazione. I regimi sanzionatori sono differenti e non è stata definita alcuna «passerella» tra i due regimi.

Incoerenze nella gestione dei premi

Premi per i bovini soggetti a controlli nel quadro del sistema integrato di gestione e di controllo

72.

La normativa sul sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC) prevede che gli Stati membri realizzino controlli amministrativi che permettano di assicurare il rispetto delle condizioni di ammissibilità per la concessione degli aiuti e dei premi. Tali controlli amministrativi comprendono, in particolare, controlli incrociati con la banca dati dei bovini. Il SIGC utilizza pertanto la banca dati informatizzata dei bovini (l'elemento centrale del SIRB) per verificare la validità delle domande di premio (48).

73.

La Commissione vigila affinché l'insieme degli Stati membri effettuino tali controlli amministrativi, che devono comprendere la verifica di tutte le condizioni di ammissibilità con l'impiego della banca dati del SIRB. Nei quattro Stati membri visitati dalla Corte, il livello di controllo delle condizioni di ammissibilità è molto eterogeneo.

74.

La Commissione ha definito in maniera precisa i controlli amministrativi da svolgere nel quadro dei premi per i bovini, articolandoli in controlli chiave e controlli ausiliari. Essa non ha precisato quali anomalie riscontrate in materia d'identificazione debbano essere prese in considerazione e se esse comportino o meno il blocco dei pagamenti. Il riquadro n. 8 fornisce un'idea delle anomalie nei movimenti.

Esempi di anomalie nei movimenti: una uscita dall'azienda non seguita da una registrazione d'entrata da parte di un altro detentore (imprenditore agricolo, commerciante, macello, ecc.), una data di uscita posteriore alla data di ingresso nell'azienda successiva, divari tra la data di uscita registrata da un detentore e la data di ingresso registrata dal detentore successivo (possibilità di movimenti intermedi non registrati e perdita di tracciabilità).

Misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni bovine a seguito della crisi BSE

75.

Quando nel 1996 si manifestò la crisi della BSE, la Commissione adottò un regolamento che prevedeva l'abbattimento e la distruzione dei bovini di età superiore ai 30 mesi applicabile solo nel Regno Unito (49). Al momento della seconda crisi nel 2000, la Commissione ha adottato nuove misure applicabili agli altri Stati membri. In questo nuovo regolamento, la Commissione prevede che i bovini, per essere ammissibili ai pagamenti accordati in caso di abbattimento e di distruzione, debbano essere identificati e registrati a norma del regolamento sul SIRB (50).

76.

Il regolamento applicabile al Regno Unito non è stato emendato per inserirvi tale condizione e pertanto i bovini, per essere ammissibili ai pagamenti concessi in caso di abbattimento e di distruzione, non dovevano essere identificati e registrati conformemente alla normativa sul SIRB. Tale disparità di trattamento tra Stati membri costituisce una incoerenza regolamentare. Il SIRB, infatti, è stato creato nell'UE a seguito della crisi della BSE. Solamente il Regno Unito, il principale Stato membro colpito dalla malattia, non era giuridicamente tenuto a realizzare un controllo incrociato con la banca dati nazionale e beneficiava di pagamenti per capi di bestiame non identificati e abbattuti per essere poi distrutti.

77.

La Commissione ha giustificato tale differenza di trattamento con l'obiettivo del regolamento del 1996, che mirava a ritirare dal mercato delle vacche da riforma non soggette agli obblighi d'identificazione e la cui età ha potuto essere determinata mediante l'esame della dentatura. Tale argomento, che oggi non è più pertinente, si giustificava con il fatto che l'imposizione di condizioni relative all'identificazione degli animali anziani avrebbe accresciuto il rischio di abbattimenti clandestini.

RISULTATI DELLE VERIFICHE DELLA CORTE NEGLI STATI MEMBRI VISITATI

78.

La situazione riscontrata nei quattro Stati membri visitati nel corso del primo semestre 2002, ovvero più di ventiquattro mesi dopo la scadenza del 31 dicembre 1999 fissata per l'attuazione di un sistema d'identificazione e di registrazione efficiente, presentava delle carenze. Al momento dell'audit, alcuni Stati membri stavano ancora sviluppando il proprio sistema e, nell'insieme degli Stati membri visitati, erano previste delle migliorie. Se, nel frattempo, alcune constatazioni della Corte non sono più pertinenti, altre carenze individuate in un dato momento sono oggetto di raccomandazioni (cfr. paragrafi 92-99) e devono ancora essere corrette. Per i quattro Stati membri visitati, la tabella 4 illustra la situazione constatata nel 2002 riguardo a cinque aspetti, e cioè i marchi auricolari, i registri d'azienda, i passaporti, le banche dati informatizzate e il livello di partecipazione dei diversi detentori al sistema.

Marchi auricolari

79.

La normativa prevede che le quantità di marchi auricolari distribuite agli allevatori coprano il fabbisogno per un periodo di un anno al massimo. Negli Stati membri visitati, i marchi auricolari non sempre erano limitati a tali quantità. Il formato dei marchi auricolari corrisponde, in generale, a quanto previsto dai regolamenti (cfr. foto 1).

80.

In Germania, in Francia e in Italia, le autorità nazionali non avevano valutato la qualità dei marchi auricolari utilizzando indicatori quali il tasso di perdita degli stessi o la frequenza delle riapposizioni effettuate. Parimenti, non avevano esaminato le procedure di aggiudicazione degli appalti. Al contrario, per la Gran Bretagna, ove erano stati approvati dei marchi auricolari provenienti da 12 diversi produttori, sono disponibili dati statistici («Ear Tag Allocation System»), dai quali risulta che il 10,8 % del totale dei marchi auricolari erano stati sostituiti dopo quattro anni. Tale tasso di sostituzione variava fortemente in funzione dei fornitori, raggiungendo persino il 23 %.

Registri d'azienda

81.

I registri d'azienda non avevano sempre il formato prescritto dalla normativa. In tutti gli Stati membri visitati, il registro utilizzato dai macelli, dai grossisti e dai commercianti non conteneva tutte le informazioni richieste dalla normativa (cfr. riquadro n. 9).

In Francia l'autorità competente non aveva proceduto all'approvazione, in conformità all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1760/2000, di un registro specifico per tutte le categorie di detentori. Il formato del registro approvato per le aziende di allevamento non prevedeva la registrazione continua dei movimenti del bestiame e non permetteva di conoscere immediatamente il numero di bovini presenti nell'azienda.In Italia coesistevano due diversi modelli di registri di stalla. Nessuno dei due modelli prevedeva la registrazione continua dei movimenti dei bovini. Non era stato approvato nessun registro per i macelli.In Gran Bretagna i commercianti, i gestori dei mercati ed i macelli non sempre tenevano un registro secondo il formato approvato dall'autorità competente.

Passaporti

82.

Poiché ciascuno Stato membro aveva sviluppato un proprio sistema, il formato dei passaporti variava notevolmente da uno Stato membro all'altro. I passaporti non erano confrontabili tra loro ed era difficile, per un allevatore di un altro Stato membro, arrivare a comprendere la logica di presentazione dei diversi passaporti (cfr. foto 2). Negli Stati membri visitati, il controllo dei passaporti degli animali oggetto di scambi tra gli Stati membri era insufficiente (cfr. riquadro n. 10).

In Italia non era garantita l'attendibilità dei passaporti. In alcune regioni, infatti, coesistevano diversi modelli di passaporti e dei passaporti manoscritti continuavano a circolare a fianco di quelli a stampa. In alcuni casi, i passaporti di vitelli importati da paesi terzi e identificati nell'azienda d'introduzione non recavano alcuna indicazione circa la loro provenienza. Le autorità italiane hanno scelto di non emettere nuovi passaporti per gli animali provenienti da altri Stati membri, ma le informazioni contenute nei codici a barre dei passaporti degli animali scambiati, in mancanza di una standardizzazione dei codici, non erano sistematicamente utilizzate. I passaporti degli animali abbattuti non erano sistematicamente restituiti all'autorità competente. Alcuni macelli inviavano i passaporti alla sede della banca dati nazionale, altri li inviavano alle unità locali e alcuni li conservavano per diversi anni. Non vi era alcun controllo incrociato tra i passaporti degli animali abbattuti e le informazioni relative alle macellazioni comunicate dai macelli alle banche dati.In Baviera e in Sassonia non vi era una procedura di monitoraggio sulla restituzione dei passaporti dopo la macellazione dei bovini. I passaporti non venivano sistematicamente rinviati alla «Regionalstelle» del Land. Inoltre, i macelli non completavano i passaporti di tutti i bovini abbattuti. In caso di rilascio di nuovi passaporti, non vi era alcuna procedura per accertarsi della fondatezza di tale rilascio.In Francia le autorità emettono un nuovo passaporto per i capi che provengono da altri Stati membri. I passaporti degli animali scambiati provenienti da un altro Stato membro non erano restituiti allo Stato membro di origine. Tali passaporti si accumulavano presso il ministero dell'Agricoltura oppure presso le autorità locali in attesa di un loro eventuale rinvio allo Stato membro d'origine. Non vi era né una procedura per la registrazione di tali passaporti, né un sistema per il loro annullamento.

Banche dati informatizzate e qualità dei dati

83.

La normativa precisa che i detentori devono segnalare alla banca dati tutti gli spostamenti in entrata e in uscita dall'azienda, senza precisare che tipo d'informazioni si debbano comunicare. Di conseguenza, le informazioni nelle notifiche di movimenti non erano sempre complete. Le autorità francesi, ad esempio, raccoglievano pochissime informazioni sulla destinazione dei bovini. I detentori dovevano solamente indicare, come motivo dell'uscita, la voce «macellazione» oppure «allevamento» senza alcuna ulteriore informazione sull'effettiva destinazione del bovino (mercato francese o di un altro paese). Di conseguenza, la banca dati non forniva alcuna informazione sui movimenti intra- o extracomunitari degli animali. In Italia, i centri di raccolta non notificavano sistematicamente i movimenti. Si registravano, inoltre, forti ritardi nel trattamento delle notifiche. Nel 2000 e nel 2001, più del 95 % delle notifiche di ogni tipo sono state registrate nella banca dati entro un termine superiore a quello previsto dai regolamenti.

84.

Negli Stati membri visitati, i meccanismi per individuare le anomalie dei movimenti e la gestione di tali anomalie differivano notevolmente (cfr. riquadro n. 11).

In Germania veniva effettuata una serie di 600 test di controllo a priori per garantire un livello qualitativo ottimale dei dati inseriti nella base. Venivano anche effettuati degli altri test a posteriori. Le autorità tedesche avevano inoltre istituito un indicatore della qualità dei dati presenti nella base. Tale indicatore forniva la percentuale di animali con anomalie sul totale dei movimenti.In Italia, nel 2001, 515 967 notifiche di entrata (pari al 21 % del totale delle notifiche effettuate nell'anno) non menzionavano l'origine del movimento. Al 1o gennaio 2002, 2 305 076 animali erano stati notificati in uscita senza che fosse indicata la loro destinazione. Per quanto riguarda i marchi auricolari, nel marzo 2002 la banca dati nazionale contava 743 079 doppioni.In Gran Bretagna si sono registrati ritardi nella notifica dei movimenti. Un certo numero di movimenti in uscita non erano seguiti da un movimento in entrata, il che significa che gli animali interessati erano «perduti». Alcune anomalie sono state inoltre corrette mediante una procedura automatica che genera i movimenti mancanti (in aprile 2002 erano contabilizzati 1 915 000 movimenti «di correzione»).In Francia i centri di raccolta ed i commercianti erano tenuti a notificare i movimenti soltanto se i bovini soggiornavano presso di loro per oltre 30 giorni. I macelli, invece, non erano tenuti a notificare i movimenti.

85.

In Francia e in Italia le banche dati locali non erano sincronizzate con la banca dati nazionale. In Francia la banca dati nazionale era alimentata da 43 banche locali. Sono state constatate differenze quantitative e qualitative tra i dati presenti nella base nazionale e in quelle locali per il 75 % delle aziende visitate. In Italia le banche dati locali erano 198 e non tutte avevano un accesso diretto alla base dati nazionale. I macelli non erano inoltre collegati alla base nazionale. Sono state rilevate discrepanze tra i dati provenienti dalle diverse banche dati per tutte le aziende visitate.

86.

La qualità delle informazioni che figurano nelle banche dati è stata giudicata sufficiente in Germania, ma insufficiente per gli altri tre Stati membri. Erano stati sviluppati pochi indicatori di qualità dei dati contenuti nella base e non venivano utilizzate fonti esterne per verificare la qualità dei dati.

Notifiche da parte dei diversi detentori

87.

Per quanto riguarda le notifiche, il livello di partecipazione dei diversi detentori è stato giudicato soddisfacente nel caso degli allevatori. Tuttavia, la tracciabilità non può considerarsi completa se tutti i detentori, anche temporanei come i commercianti, i grossisti e i gestori dei centri di raccolta, non effettuano le notifiche di entrata e di uscita.

88.

In Francia i macelli non erano inseriti nel sistema. I macelli rappresentano il raccordo tra l'identificazione propriamente detta e l'etichettatura delle carni bovine e, per tale motivo, costituiscono un anello fondamentale della catena che permette una completa tracciabilità.

Informazioni sui flussi di bovini

89.

La banca dati francese, responsabile per oltre il 50 % delle esportazioni intracomunitarie, non forniva alcuna informazione sui movimenti con gli altri Stati membri. Per gli altri Stati membri, le informazioni ricavate dalle banche dati informatizzate e riguardanti i flussi intracomunitari, mostrano scarti sostanziali tra le uscite dichiarate dallo Stato membro di provenienza e le entrate dichiarate dallo Stato membro di destinazione (cfr. tabella 7). Il riquadro n. 12 cita alcuni esempi delle anomalie e delle incoerenze constatate tra e banche dati nazionali.

Tabella 7

Riconciliazione dei movimenti intracomunitari tra le banche dati nazionali

MOVIMENTI DELL'ANNO 2000

Provenienza

Destinazione

Germania

Francia

Italia

Regno Unito (Gran Bretagna + Irlanda del Nord)

Germania

Banca dati del paese di destinazione

 

n.d.

18 255

52

Banca dati tedesca

 

51 432

79 691

23

Scarto

 

n.d.

61 436

29

Francia

Banca dati del paese di destinazione

16 642

 

401 894

202

Banca dati francese

n.d.

 

n.d.

n.d.

Scarto

n.d.

 

n.d.

n.d.

Italia

Banca dati del paese di destinazione

1 126

n.d.

 

5

Banca dati italiana

0

174

 

160

Scarto

1 126

n.d.

 

155

Regno Unito (Gran Bretagna e Irlanda del Nord)

Banche dati del paese di destinazione

0

n.d.

160

 

Banca dati del Regno Unito (Gran Bretagna + Irlanda del Nord)

0

0

0

 

Scarto

0

n.d.

160

 

n.d.: dato non disponibile.

Fonte: Banche dati nazionali.


MOVIMENTI DELL'ANNO 2001

Provenienza

Destinazione

Germania

Francia

Italia

Regno Unito (Gran Bretagna + Irlanda del Nord)

Germania

Banca dati del paese di destinazione

 

n.d.

22 687

1 122

Banca dati tedesca

 

62 809

114 820

163

Scarto

 

n.d.

92 133

959

Francia

Banca dati del paese di destinazione

8 847

 

367 769

159

Banca dati francese

n.d.

 

n.d.

n.d.

Scarto

n.d.

 

n.d.

n.d.

Italia

Banca dati del paese di destinazione

73

n.d.

 

37

Banca dati italiana

0

353

 

0

Scarto

73

n.d.

 

37

Regno Unito (Gran Bretagna e Irlanda del Nord)

Banca dati del paese di destinazione

0

n.d.

82

 

Banche dati del Regno Unito (Gran Bretagna + Irlanda del Nord)

0

0

0

 

Scarto

0

n.d.

82

 

n.d.: dati non disponibili.

Fonte: Banche dati nazionali.

Per il 2001, la banca dati italiana segnalava soltanto 22 687 animali provenienti dalla Germania contro i 114 820 segnalati in uscita verso l'Italia dalla banca dati tedesca. Per il 2000, i dati sono stati rispettivamente 18 255 e 79 691. Inoltre, la base italiana non segnalava alcuna uscita verso la Germania, mentre la banca dati tedesca registrava delle entrate in provenienza dall'Italia (1 126 bovini nel 2000 e 73 bovini nel 2001).La banca dati tedesca segnalava per il 2000 solo 23 animali in uscita verso il Regno Unito, mentre le banche dati del Regno Unito ne segnavalano 52. Nel 2001, la banca dati tedesca segnalava 163 capi in uscita verso il Regno Unito, mentre le banche dati del Regno Unito ne segnalavano 1 122.Mentre le banche dati del Regno Unito non segnalavano alcun movimento in uscita, la banca dati italiana segnalava l'entrata di 160 bovini nel 2000 e di 82 bovini nel 2001, benché tali movimenti fossero, di norma, vietati.Per quanto riguarda le uscite dall'Italia verso il Regno Unito, si rilevano altre incoerenze. Nel 2000, 160 animali sono stati dichiarati in uscita dall'Italia verso il Regno Unito, mentre le banche dati del Regno Unito ne segnalavano solo 5. Per il 2001, la situazione risulta invertita in quanto la banca dati italiana non menzionava alcuna uscita verso il Regno Unito, ove erano invece registrate 37 entrate.

90.

Anche gli scambi nel 2000 e 2001 con i paesi terzi rivelano degli scarti notevoli (cfr. tabella 8) tra i dati Eurostat e le banche dati nazionali. Alla luce delle indagini svolte dalla Corte, non vi è alcuna coerenza tra i dati provenienti dalle due fonti. Non è stato pertanto possibile ottenere un'immagine fedele dei flussi di animali tra gli Stati membri ed i paesi terzi.

Tabella 8

Confronto dei dati sulle importazioni da paesi terzi

IMPORTAZIONI DELL'ANNO 2000

 

Germania

Francia

Italia

Regno Unito

Secondo Eurostat

118 780

25

330 632

432

Secondo le banche dati nazionali

33 583

n.d.

170 184

1 127

Scarto

85 197

n.d.

160 448

- 695

%

254 %

n.d.

94 %

-62 %

n.d.: dati non disponibili.

Fonte: Eurostat e banche dati nazionali.


IMPORTAZIONI DELL'ANNO 2001

 

Germania

Francia

Italia

Regno Unito

Secondo Eurostat

74 730

8

310 739

49

Secondo le banche dati nazionali

21 637

n.d.

128 515

65

Scarto

53 093

n.d.

182 224

-16

%

245 %

n.d.

142 %

-25 %

n.d.: dati non disponibili.

Fonte: Eurostat e banche dati nazionali.

Controlli in loco

91.

I controlli in loco effettuati dagli Stati membri (cfr. tabella 6) sono stati valutati come segue. In Germania, i controlli in loco erano organizzati a livello dei Länder. Nel caso della Baviera, non è stato rispettato per i controlli il tasso minimo del 10 %, il metodo di selezione dei beneficiari da controllare non si è basato su un'analisi dei rischi annuale, le sanzioni regolamentari non sono state applicate e i risultati dei controlli in loco non sono stati sistematicamente trasmessi ai gestori dei premi. In Francia e in Gran Bretagna non è stato rispettato il tasso minimo del 10 % previsto per i controlli in loco. In Italia le carenze rilevate nella qualità dei controlli, nella formalizzazione dei risultati degli stessi, nell'applicazione delle sanzioni e nella trasmissione dei risultati ai gestori dei premi, mettono in discussione l'attendibilità dei controlli in loco.

CONCLUSIONE E RACCOMANDAZIONI

92.

Se si considera che l'obiettivo della normativa in materia di identificazione e di registrazione dei bovini è quello di assicurare la tracciabilità dell'insieme dei movimenti dei bovini sul territorio dell'Unione europea, il dispositivo regolamentare instaurato presenta carenze concettuali (paragrafi 33-46). Così, mentre ogni anno tra il 3 % ed il 4 % dei bovini cambiano Stato membro, la normativa comunitaria non prevede una procedura di monitoraggio dei movimenti di bovini tra gli Stati membri.

Il dispositivo regolamentare dovrebbe organizzare lo scambio sistematico d'informazioni tra le banche dati degli Stati membri, al fine di potere ricostruire i movimenti intracomunitari dei bovini conformemente al disposto della normativa comunitaria (paragrafi 35-37).

93.

La normativa vigente presenta imprecisioni o incoerenze che sono all'origine di trattamenti differenziati negli Stati membri (paragrafo 38). Inoltre, l'esistenza di opzioni nell'applicazione della normativa complica il sistema (paragrafo 39).

Tutti i detentori di bovini dovrebbero essere inseriti nel SIRB (cfr. paragrafo 32). Le notifiche dovrebbero rispettare regole precise e identiche in tutti gli Stati membri. La tenuta del registro dovrebbe essere adattata alle attività dei diversi detentori tenendo anche conto del progresso tecnologico (lettura ottica dei codici a barre, internet, ecc.). Le procedure di controllo e di restituzione dei passaporti all'organismo che li ha rilasciati dovrebbero essere applicate. I numeri d'identificazione dovrebbero inoltre offrire una maggiore compatibilità (paragrafi 38-39).

94.

Il livello di eterogeneità delle banche dati realizzate negli Stati membri è elevato e ciò ne impedisce l'interconnessione (paragrafi 40-41).

Se l'obiettivo è quello di permettere una buona interoperatività tra le banche dati nazionali, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a definire modalità comuni che consentano l'interconnesione delle banche dati degli Stati membri (paragrafi 40-41).

95.

Ogni Stato membro ha stabilito proprie regole di gestione per il SIRB. Sono stati sviluppati pochi indicatori di qualità (paragrafi 86-90).

La Commissione dovrebbe essere abilitata a definire, nel quadro delle procedure esistenti o modificate, dei criteri precisi per il funzionamento delle banche dati nazionali (regole di gestione comune, indicatori di qualità, definizione di un formato per lo scambio dei dati tra le banche dati nazionali, ecc.) (paragrafi 86-90).

96.

La normativa prevede, senza però definirne le modalità, che la Commissione valuti se le banche dati hanno un carattere pienamente operativo. Tale riconoscimento ha la finalità di autorizzare gli Stati membri a sopprimere i passaporti per i movimenti di bovini sul proprio territorio e di ridurre il tasso dei controlli per i premi per gli animali dal 10 % al 5 %. Tale giustificazione riduce la portata del riconoscimento del carattere operativo delle banche dati. (paragrafi 55-64).

Se il fine è quello di avere delle banche dati operative, conviene allora rafforzare la procedura di riconoscimento delle banche dati ridefinendone l'obiettivo e precisando i criteri da rispettare, sia a livello della concezione che del funzionamento, di modo che la Commissione sia autorizzata ad effettuare il riconoscimento e a rinnovarlo periodicamente (paragrafi 55-65). La Commissione sarebbe così chiamata a svolgere un ruolo di guida del sistema d'identificazione e di registrazione dei bovini (paragrafi 38-40 e 47) e a verificare regolarmente il carattere pienamente operativo delle banche dati (paragrafi 55-59, 65-69 e paragrafo 71) stabilendo una procedura coerente di controllo del funzionamento del SIRB negli Stati membri che comprenda la certificazione annuale della qualità delle informazioni contenute nelle banche dati nazionali (paragrafi 37 e 69).

97.

I controlli in loco che devono effettuare gli Stati membri non sono adeguati per tutti i tipi di detentori di bovini. Per gli allevatori, i controlli «identificazione» e i controlli SIGC non sono sistematicamente integrati. I controlli multipli trascurano così gli effetti potenziali di sinergia (paragrafi 42-46). In mancanza di regole precise e armonizzate per tutti gli Stati membri (paragrafi 72-74), le anomalie d'identificazione hanno conseguenze finanziarie diverse sui premi versati nei diversi Stati membri.

Un'analisi comparata dei controlli amministrativi in vigore nei diversi Stati membri dovrebbe permettere di definire controlli che coprano l'insieme delle condizioni di ammissibilità ai premi e controlli incrociati da effettuare prima del pagamento dei premi tra le banche dati del SIRB e del SIGC (paragrafi 72-74). Converrebbe inoltre rivedere il dispositivo di controllo in loco (compresi i meccanismi delle sanzioni), definire approcci specifici per tipo di detentore di bovini e imporre, in particolare agli allevatori, un approccio totalmente integrato col SIGC, lasciando che gli aspetti puramente sanitari siano coperti dalla normativa veterinaria (paragrafi 43-46 e paragrafo 71).

98.

Le disposizioni regolamentari in vigore nel Regno Unito non impongono che gli animali siano identificati e registrati in conformità al regolamento sul SIRB per poter essere ammessi ai pagamenti accordati in caso di macellazione e di distruzione dei bovini di età superiore ai 30 mesi.

La normativa dovrebbe essere modificata per garantire in futuro, nel quadro delle misure di sostegno eccezionale legate alla BSE, la parità di trattamento tra gli altri Stati membri ed il Regno Unito (paragrafi 75-77).

99.

L'indagine svolta dalla Corte nel 2002 a livello delle autorità comunitarie e in quattro Stati membri ha mostrato che l'obiettivo che puntava a definire un sistema efficace d'identificazione e di registrazione dei bovini nella fase della produzione non è stato interamente raggiunto. La tracciabilità di tutti i bovini che circolano sul territorio dell'UE non è stata pienamente garantita. Di conseguenza, il sistema di etichettatura comunitaria specifica si è articolato su un sistema che presenta delle carenze, riflettendo, pertanto, le perdite di tracciabilità presenti a monte (paragrafi 78-91).

La presente relazione è stata adottata dalla Corte dei conti, a Lussemburgo, nella riunione del 7-8 luglio 2004.

Per la Corte dei conti

Juan Manuel FABRA VALLÉS

Presidente


(1)  Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell’11.8.2000, pag. 1).

(2)  Nei considerando del regolamento (CE) n. 820/97, del 21 aprile 1997, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine (GU L 117 del 7.5.1997, pag. 1), si legge quanto segue: «considerando che l'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, dispone che gli animali destinati agli scambi intracomunitari debbano essere identificati conformemente ai requisiti della normativa comunitaria ed essere registrati in modo da poter risalire all'azienda, al centro o all'organismo di origine o di passaggio».

(3)  Regolamento (CE) n. 820/97: «considerando che, ai fini della gestione di alcuni regimi di aiuto comunitari nel settore agricolo, è necessario per alcuni tipi di bestiame identificare i singoli capi; che i sistemi di identificazione e di registrazione devono pertanto consentire l'applicazione e il controllo di tali misure; (…) considerando che è necessario garantire un rapido ed efficace scambio di informazioni tra gli Stati membri per la corretta applicazione del presente regolamento».

(4)  Regolamento (CE) n. 2419/2001 della Commissione, dell'11 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari, articolo 16 (GU L 327 del 12.12.2001, pag. 11).

(5)  Relazione speciale n. 4/2001 sul sistema integrato di gestione e di controllo (GU C 214 del 31.7.2001, pag. 1) e relazione speciale n. 14/2001 sul seguito dato alla relazione speciale della Corte n. 19/98 sulla BSE (GU C 324 del 20.11.2001, pag. 1).

(6)  Eurostat, Statistiche in breve, Agricoltura e pesca, Tema 5 - 10/2001, indagine di novembre/dicembre 2000 sul patrimonio zootecnico bovino.

(7)  Il premio di destagionalizzazione ha per obiettivo di incoraggiare la macellazione dei bovini in periodi diversi dal periodo annuale di fine pascolo. Tale premio mira ad evitare che venga abbattuto un numero troppo elevato di bovini nello stesso periodo di tempo, con il rischio di compromettere la stabilità dei mercati e di provocare una caduta dei prezzi.

(8)  Il premio all'estensivizzazione mira ad evitare lo sviluppo di tipi di produzione troppo intensivi, subordinando i premi legati all'allevamento al rispetto di un coefficiente di densità massima di capi detenuti nell'azienda.

(9)  Direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 32).

(10)  Regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 1).

(11)  Regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, del 21 aprile 1997, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine (GU L 117 del 7.5.1997, pag. 1).

(12)  Il regolamento del 1997 è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 1760/2000.

(13)  Si tratta di pagamenti supplementari sostenuti dal bilancio comunitario che gli Stati membri possono decidere di accordare ai produttori di carni bovine e che sono calcolati per capo e/o superficie in funzione di criteri oggettivi quali le strutture e le condizioni di produzione.

(14)  Articolo 21 del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21).

(15)  Sono interessate da tale sistema anche le spese nel settore dello sviluppo rurale riguardanti i capi di bovini. Lo stesso vale per le spese legate alle macellazioni effettuate a seguito della crisi dell'afta epizootica.

(16)  Articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1760/2000.

(17)  Si tratta del codice d'identificazione dell'animale, della sua data di nascita, del sesso e della razza oppure di un'informazione sul colore del mantello dell'animale.

(18)  Il codice d'identificazione della madre (o, nel caso di un animale importato da un paese terzo, il numero d’identificazione attribuito all'entrata che è in relazione con il numero d'identificazione d'origine), il numero d'identificazione dell'azienda di nascita, i numeri d'identificazione di tutte le aziende in cui l'animale è stato detenuto e le date di ciascun movimento, la firma dei diversi detentori, la menzione dell'autorità che ha rilasciato il passaporto, la data di emissione del passaporto, e, per i bovini maschi, le informazioni relative alla situazione dell'animale per quanto riguarda i premi.

(19)  Oltre alle informazioni di base comuni per i diversi supporti, il registro riporta anche le date di arrivo, di partenza o di morte nell'azienda, il nome e l'indirizzo dei detentori d'origine e di destinazione o il loro codice d'identificazione e, inoltre, il nome e la firma con data del rappresentante dell'autorità competente che ha verificato il registro.

(20)  L'azienda di entrata è l'azienda agricola che detiene il bovino dal momento immediatamente successivo al suo arrivo sul territorio dell'Unione europea.

(21)  Regolamento (CE) n. 2630/97 della Commissione, del 29 dicembre 1997, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 820/97 per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini (GU L 354 del 30.12.1997, pag. 23). Il regolamento (CE) n. 2630/97 è sostituito dal regolamento (CE) n. 1082/2003 (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 9).

(22)  Regolamento (CE) n. 494/98 della Commissione, del 27 febbraio 1998, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione di sanzioni amministrative minime nell'ambito del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini (GU L 60 del 28.2.1998, pag. 78).

(23)  Articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1760/2000.

(24)  Articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2630/97.

(25)  Articolo 152, paragrafo 4, lettera b), del trattato che istituisce la Comunità europea.

(26)  Articolo 10 del regolamento (CE) n. 1760/2000.

(27)  Comitato di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103).

(28)  Articoli 22 e 23 del regolamento (CE) n. 1760/2000.

(29)  Comitato indicato nell'articolo 62, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

(30)  Articoli 2 e 7 del regolamento (CE) n. 1760/2000.

(31)  Regolamenti (CE) n. 2629/97 (GU L 354 del 30.12.1997, pag. 19) e (CE) n. 2630/97 della Commissione, codificati dal regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 9).

(32)  Regolamento (CE) n. 494/98.

(33)  Il numero di movimenti registrati dai commercianti o dai centri di raccolta è tale che il registro da aggiornare manualmente è fonte di errori. Il numero degli animali presenti non può essere dedotto automaticamente e l'esaustività delle registrazioni deve essere assicurata (devono essere previsti dei controlli incrociati).

(34)  Articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1760/2000.

(35)  Un'interpretazione estensiva dell’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1760/2000 avrebbe permesso alla Commissione di svolgere un ruolo più attivo per quel che riguarda il riconoscimento del carattere operativo delle banche dati. Tale punto di vista non è condiviso dalla Commissione, la quale ritiene che l'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1760/2000 non le conferisca alcuna prerogativa in materia di riconoscimento delle banche dati e che solo l'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1760/2000 fornisca una base giuridica per il riconoscimento del carattere operativo delle banche dati.

(36)  Rendendosi conto dell'importanza dell'attuazione di banche dati informatizzate il cui carattere operativo fosse di un livello equivalente nei diversi Stati membri, la Commissione, per poter raggiungere un tale obiettivo, aveva proposto nel 1998 che le venisse affidata la definizione delle modalità d'applicazione. Tale proposta conteneva anche l'auspicio di attuare una procedura trasparente di scambio di dati tra gli Stati membri riguardo agli animali e ai loro movimenti. Il Consiglio non ha accolto tale proposta e ciò spiega la mancanza di modalità d'applicazione.

(37)  Le osservazioni della direzione generale Salute e tutela dei consumatori (DG SANCO) riguardanti questa tabella sono contenute nel testo della relazione speciale, in particolare per quel che riguarda il controllo dei passaporti, la gestione degli scambi intracomunitari e la qualità delle informazioni delle banche dati.

(38)  Articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1760/2000.

(39)  Sui passaporti dovrebbero peraltro essere obbligatoriamente impressi dei codici a barre. La loro standardizzazione a livello comunitario faciliterebbe i trattamenti amministrativi sopprimendo, al tempo stesso, una fonte di errore al momento della raccolta dei dati.

(40)  Tali costi sono a carico degli Stati membri. Soltanto una piccolissima quota è stata finanziata dal bilancio comunitario.

(41)  Articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1760/2000.

(42)  Nella sua risposta alla lettera di settore, «la Commissione riconosce il fatto che l'approvazione di più di una banca dati per ogni Stato membro non è prevista nella legislazione vigente».

(43)  Per perseguire gli obiettivi sanitari imposti dalla normativa, i veterinari britannici hanno istituito una banca dati specifica distinta da quella creata per l'identificazione (CTS, Cattle Tracing System). Ciò non è in linea con gli obiettivi della normativa che associano fin dall'inizio i problemi di polizia sanitaria e gli obiettivi di gestione dei premi.

(44)  La direzione generale per la Salute e la tutela dei consumatori ha una responsabilità giuridica in campo alimentare, veterinario, fitosanitario e in materia di salute pubblica. La direzione generale per la Salute e la protezione dei consumatori deriva dall'accorpamento di diverse unità di tre direzioni generali (direzione generale III - Mercato interno, direzione generale VI - Agricoltura e direzione generale XXIV - Tutela dei consumatori).

(45)  Articolo 21 del regolamento (CE) n. 1254/1999.

(46)  Articolo 18 del regolamento (CE) n. 2419/2001.

(47)  La procedura di liquidazione dei conti prevede delle rettifiche finanziarie dell'importo del rischio incorso per i fondi comunitari.

(48)  Articolo 16, lettera b), del regolamento (CE) n. 2419/2001.

(49)  Regolamento (CE) n. 716/96 della Commissione (GU L 99 del 20.4.1996, pag. 14).

(50)  Articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2777/2000 della Commissione (GU L 321 del 19.12.2000, pag. 47).


RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

SINTESI

I.-IV.

La Commissione prende atto delle risultanze emerse dagli audit compiuti nel corso delle missioni svoltesi dall'ottobre 2001 al giugno 2002 nei quattro Stati membri interessati. Nel 2002 l'UAV ha effettuato missioni sulla tracciabilità in tutti gli Stati membri e ha formulato raccomandazioni per ovviare alle lacune riscontrate dagli ispettori.

La Commissione ha constatato carenze nella gestione dei passaporti dei bovini oggetto di scambi intracomunitari. A norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, gli Stati membri possono «rilasciare alle stesse condizioni un passaporto per gli animali provenienti da un altro Stato membro. In tal caso, il passaporto che accompagna l’animale al momento dell’arrivo viene consegnato all’autorità competente, la quale lo rinvia allo Stato membro che lo ha rilasciato. In caso di decesso di un animale, il detentore rinvia il passaporto all'autorità competente entro sette giorni dalla data del decesso. Se l'animale è inviato ad un macello, vi provvede il gestore del macello». Il legislatore, ossia il Consiglio e il Parlamento europeo, non ha previsto modalità di applicazione in materia. Dopo l'adozione del regolamento, i servizi della Commissione hanno fornito chiarimenti su questo tema nell'ambito di numerosi gruppi di lavoro della Commissione.

Spetta agli Stati membri costituire una banca dati nazionale per i bovini e garantire il rispetto dei requisiti previsti. La banca dati deve comprendere informazioni dettagliate su tutti i capi bovini e tutti i movimenti, garantendo in questo modo la tracciabilità.

Inoltre, con riferimento alla tracciabilità dei capi negli scambi intracomunitari, va notato che i bovini oggetto di scambi intracomunitari devono essere accompagnati da un certificato sanitario, a norma della direttiva 64/432/CEE del Consiglio, che contiene informazioni relative all'identificazione individuale ufficiale dei capi.

V.

La responsabilità dell'attuazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 incombe in effetti agli Stati membri. I capi bovini devono essere identificati entro un termine stabilito dagli Stati membri a partire dalla data di nascita dell'animale, non superiore a 20 giorni dalla nascita e in ogni caso prima che gli animali lascino l'azienda (articolo 4); le nascite, i decessi e tutti i movimenti devono essere notificati alle autorità competenti entro un termine fissato dallo Stato membro e compreso fra tre e sette giorni (articolo 7) e i passaporti devono essere restituiti all'autorità competente dall'ultimo detentore (articolo 6).

La Commissione ha tuttavia riconosciuto la necessità di precisare il termine per la notifica delle nascite all'autorità competente da parte del detentore. A tal fine è stato adottato il regolamento (CE) n. 911/2004 della Commissione che chiarisce la materia.

VI.

La Commissione prende nota della dichiarazione degli ispettori secondo cui le disposizioni in vigore in materia di controlli e sanzioni non sono adattate alle caratteristiche di tutte le categorie di detentore. Va tuttavia notato che le modalità di applicazione adottate riguardano il livello minimo di controlli e di sanzioni amministrative e lasciano agli Stati membri la facoltà di adottare disposizioni più restrittive. Per quanto riguarda i controlli, si precisa che il tasso minimo di controlli dev'essere immediatamente aumentato se si accerti la mancata osservanza delle norme comunitarie in materia di identificazione. In virtù delle modalità di applicazione in materia di controlli, stabilite nel 1997 e codificate dal regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione, per la selezione delle aziende da controllare in loco occorre tener conto, tra gli altri criteri, della corretta comunicazione dei dati alla competente autorità.

VII.

La normativa obbliga chiaramente gli Stati membri a creare una banca dati nazionale per i bovini, che doveva essere pienamente operativa entro il 31 dicembre 1999 e in grado di fornire in qualsiasi momento il numero di identificazione di tutti i capi presenti in un'azienda, nonché un elenco di tutti i movimenti in entrata e in uscita dall'azienda. Spetta agli Stati membri garantire il rispetto di tali regole. Il ruolo limitato riservato al riconoscimento, da parte della Commissione, della piena operatività delle banche dati nazionali, previsto dall'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1760/2000, riflette la scelta politica del legislatore di istituire banche dati nazionali separate nei vari Stati membri anziché un'unica banca dati comunitaria. È inoltre evidente che l'armonizzazione delle caratteristiche delle banche dati nazionali non è stata ritenuta auspicabile dal legislatore, che ha lasciato agli Stati membri la facoltà di costituire banche dati nazionali. Come hanno riconosciuto gli ispettori, il Consiglio ha respinto i tentativi fatti dalla Commissione di pervenire, se non ad un’armonizzazione, quantomeno all'interoperatività tra le banche dati nazionali.

VIII.

Per quanto riguarda le banche dati nazionali, la Commissione riconosce la necessità di stabilire criteri e indicatori trasparenti, basati su norme comuni. Nonostante il vuoto giuridico, i servizi della Commissione stanno portando avanti la revisione e il consolidamento dei criteri e degli indicatori attualmente utilizzati.

IX.

La Commissione ritiene che l'integrazione del sistema di identificazione nel SIGC comprometterebbe, dati i diversi obiettivi dei due sistemi, l'armonioso funzionamento del regime di premi per gli animali e potrebbe inoltre essere contestato dal punto di vista giuridico. Il SIGC riguarda anch’esso, tra l'altro, gli animali per i quali è stata presentata una domanda di premio nell'ambito della PAC, quindi il solo controllo incrociato pertinente sarebbe quello di verificare che tali animali figurino nel SIRB.

Nel redigere la legislazione sul SIGC e le relative interpretazioni ci si è adoperati per garantire che le riduzioni o soppressioni degli aiuti siano proporzionali all'inadempienza commessa e siano applicate solo in caso di necessità. La Commissione ritiene che i controlli regolamentari debbano essere quanto più praticabili ed efficienti possibile e fornire le necessarie garanzie finanziarie.

ORIGINI ED EVOLUZIONE DEL SISTEMA

13.

Il regolamento (CE) n. 3887/92 della Commissione aveva previsto chiaramente che il sistema integrato sarebbe stato pienamente applicato solo dopo un certo periodo di tempo e che gli Stati membri sarebbero stati tenuti ad adottare misure compensative alternative.

A tal fine, l'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3887/92 ha previsto che: «Nella misura in cui, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 3508/92, alcuni elementi del sistema integrato non sono ancora applicati, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie, al fine di applicare misure di gestione e di controllo che garantiscano il rispetto delle condizioni previste per la concessione degli aiuti in questione.»

14.

Il Consiglio ha deciso di rafforzare tali disposizioni nel 1997.

La Commissione ha quindi preparato una proposta di regolamento del Consiglio, presentata il 2 ottobre 1996, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini.

OSSERVAZIONI SULLA CONCEZIONE DEL SISTEMA A LIVELLO COMUNITARIO

34.

La Commissione ha adottato modalità di applicazione in tutti i campi di sua competenza in virtù del regolamento (CE) n. 1760/2000. Ha infatti dettato regole precise sui marchi auricolari, sulla tenuta dei registri e dei passaporti [regolamento (CE) n. 2629/97 della Commissione], sul livello minimo di controlli [regolamento (CE) n. 2630/97 della Commissione, codificato dal regolamento (CE) n. 1082/2003] e l'applicazione di sanzioni amministrative minime [regolamento (CE) n. 494/98 della Commissione].

In assenza di base giuridica nel regolamento (CE) n. 1760/2000, la Commissione non ha potuto stabilire le modalità di applicazione per le banche dati nazionali.

35.-37.

ANIMO è un sistema computerizzato per lo scambio di informazioni sulle partite di animali commercializzati tra Stati membri, mentre la mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e la cooperazione tra Stati membri e Commissione per garantire la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica rientrano nella direttiva 89/608/CEE del Consiglio. Tale direttiva è citata nel considerando 11 del regolamento (CE) n. 1760/2000. Il sistema ANIMO sarà sostituito da TRACES, un nuovo sistema di tecnologie dell'informazione concepito per migliorare la gestione dei movimenti degli animali sia all'interno che all'esterno dell'Unione. Il sistema TRACES rafforzerà la qualità e la quantità di informazioni relative alla tracciatura dei movimenti degli animali e agevolerà lo scambio di informazioni tra autorità nazionali e comunitarie.

Per quanto riguarda le condizioni sanitarie degli animali negli scambi intracomunitari, in virtù della direttiva 64/432/CEE, i bovini devono essere accompagnati da un certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale, che contiene informazioni sulle condizioni sanitarie e sull'identificazione degli animali in caso di spedizione in altri Stati membri.

38.

a)

La tenuta di un registro è un elemento chiave del sistema di identificazione e registrazione, che per certi detentori può rivelarsi un onere sproporzionato. Quest'aspetto è stato preso in considerazione in quanto l'attuale normativa dà agli Stati membri la possibilità di utilizzare codici a barre e di fare ricorso all'Internet, facilitando il rispetto dell'obbligo giuridico fatto al detentore di tenere un registro;

b)

la definizione di detentore figura nel regolamento (CE) n. 1760/2000: i servizi della Commissione hanno fornito consulenza nelle discussioni nell’ambito del gruppo di lavoro al quale hanno partecipato tutti gli Stati membri, nonché nel corso del processo di riconoscimento della piena operatività delle banche dati nazionali. Certi Stati membri hanno incluso nella banca dati nazionale, in qualità di detentori, anche i centri di distruzione delle carcasse degli animali. Benché nel regolamento (CE) n. 1760/2000 la definizione di detentore si riferisca soltanto agli animali vivi, l'inclusione dei centri di distruzione nella banca dati nazionale rafforza l'efficacia dei controlli incrociati;

c)

la Commissione prende atto delle conclusioni degli ispettori secondo cui i passaporti non sono sempre annullati in caso di morte o di trasferimento a un altro Stato membro. A conclusioni simili è pervenuto l'UAV.

Occorre osservare che:

a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1760/2000, gli Stati membri possono rilasciare un passaporto per gli animali provenienti da un altro Stato membro. In tal caso, il passaporto che accompagna l'animale al momento dell'arrivo deve essere consegnato all'autorità competente, la quale lo rinvia allo Stato membro che lo ha rilasciato.

In caso di decesso dell'animale, a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, il detentore deve restituire il passaporto alla competente autorità entro sette giorni dal decesso.

Nel caso di animali esportati in paesi terzi, a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, l'ultimo detentore rinvia il passaporto all'autorità competente nel luogo di esportazione.

Il legislatore non ha previsto modalità di applicazione in materia. Tuttavia, i servizi della Commissione hanno fornito consulenza nell'ambito delle discussioni del gruppo di lavoro al quale hanno preso parte tutti gli Stati membri.

Per quanto riguarda l'eventuale difficoltà di stabilire un collegamento con il paese terzo di origine, va notato che i bovini importati nell'UE devono essere accompagnati da un certificato veterinario che contiene informazioni sull'identificazione individuale ufficiale e sulle condizioni sanitarie degli animali.

39.

b)

La Commissione è consapevole delle difficoltà connesse all'assenza di un formato standard per il codice di identificazione indicato sui marchi auricolari, come fanno osservare gli ispettori. La questione è stata discussa in molte riunioni dei gruppi di lavoro, ma la base giuridica non ha permesso alla Commissione di andare oltre il numero massimo di cifre definito nel regolamento (CE) n. 2629/97.

40.

La Commissione non dispone di una base giuridica per definire norme relative alle banche dati nazionali. Una simile possibilità di scambio di informazioni tra le banche dati nazionali è stata inserita nella proposta formulata dalla Commissione nel 1998, ma è stata respinta dal Consiglio.

41.

Il regolamento (CE) n. 1760/2000 non dà alcuna definizione delle condizioni alle quali la banca dati nazionale può essere riconosciuta come operativa. Di fronte a questo vuoto giuridico, la Commissione si è basata, per la prima serie di valutazioni e di riconoscimento della piena operatività delle banche dati nazionali, su una serie di criteri pragmatici coerenti. I servizi della Commissione hanno messo a punto un questionario e definito una prassi basata su liste di controllo interno, ai fini della valutazione della banca dati nel corso delle visite in loco. D'altro canto, si è tenuto conto delle relazioni dell'UAV.

42.

Le modalità relative all'applicazione di sanzioni amministrative minime sono definite dal regolamento (CE) n. 494/98. I servizi della Commissione hanno fornito consulenza nell'ambito delle discussioni del gruppo di lavoro a cui hanno partecipato tutti gli Stati membri e l'UAV ha formulato le raccomandazioni ritenute opportune.

45.

Il contenuto dei controlli è stabilito dal regolamento (CE) n. 1082/2003, che ha sostituito il regolamento (CE) n. 2630/97. I servizi della Commissione hanno fornito consulenza nell'ambito delle discussioni del gruppo di lavoro a cui hanno partecipato tutti gli Stati membri e l'UAV ha formulato le raccomandazioni ritenute opportune. Il modello di relazione annuale degli Stati membri sui controlli compiuti è stato modificato dal regolamento (CE) n. 499/2004 della Commissione, per maggiore chiarezza e comparabilità.

OSSERVAZIONI SULLA GESTIONE DEL SISTEMA A LIVELLO COMUNITARIO

47.

La Commissione deplora il vuoto giuridico che impedisce la definizione di regole armonizzate relative alle banche dati nazionali, anche perché aveva presentato proposte in materia. I servizi della Commissione hanno tuttavia fornito consulenza in tema di banche dati nell'ambito dei dibattiti svoltisi dal 1997 in poi in occasione di varie riunioni dei propri gruppi di lavoro, alle quali hanno partecipato tutti gli Stati membri. Nel 1997, con l'adozione del regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio sono stati stabiliti criteri europei per le banche dati nazionali sui bovini. È stata inoltre fornita consulenza nel corso del processo di riconoscimento della piena operatività delle banche dati nazionali.

49.

A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1760/2000, tutti i detentori, tranne i trasportatori, sono obbligati a notificare tutti i movimenti alle competenti autorità.

52.

La Commissione ha presentato nel 1998 Consiglio una proposta per lo scambio di informazioni tra banche dati nazionali, proposta che è stata respinta dal Consiglio.

Lo scambio delle informazioni relative alle partite di animali commercializzate tra gli Stati membri avviene attraverso il sistema informatizzato ANIMO, che sarà sostituito da TRACES, un nuovo sistema di tecnologie dell'informazione concepito per migliorare la gestione dei movimenti degli animali sia all'interno che all'esterno dell'Unione. Il sistema TRACES rafforzerà la qualità e la quantità di informazioni relative alla tracciatura dei movimenti degli animali e agevolerà lo scambio di informazioni tra autorità nazionali e comunitarie.

53.

Tutti i detentori, ad eccezione dei trasportatori, hanno l'obbligo di notificare nascite, morti e tutti i movimenti degli animali alle autorità competenti entro un periodo stabilito dallo Stato membro e compreso fra tre e sette giorni. I servizi della Commissione hanno sottolineato tale obbligo nelle discussioni sulle banche dati nazionali nell'ambito dei propri gruppi di lavoro. Il rispetto dei termini di notifica costituisce anch’esso uno dei criteri di riconoscimento della piena operatività della banca dati nazionale da parte della Commissione ed è incluso negli impegni assunti dagli Stati membri di migliorare l'attendibilità delle rispettive banche dati. D'altro canto, a norma del regolamento (CE) n. 1082/2003 e, in precedenza, del regolamento (CE) n. 2630/97, occorre inserire la corretta comunicazione dei dati all'autorità competente nell'analisi dei rischi ai fini della selezione delle aziende da controllare.

54.

Il Regno Unito è l'unico Stato membro ad aver chiesto una specifica consulenza alla Commissione. I servizi della Commissione hanno fornito tale consulenza nell'ambito dei gruppi di lavoro ai quali hanno partecipato tutti gli Stati membri.

55.

In seguito alle visite in loco ai fini del riconoscimento della piena operatività delle banche dati nazionali, le conclusioni sono state discusse nell'ambito del gruppo di lavoro della Commissione ed è stata preparata una decisione da sottoporre ad adozione da parte della Commissione. Dopo la sua adozione, la decisione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

In Germania le autorità si erano impegnate a migliorare l'attendibilità della loro banca dati in particolare attraverso: i) l’adozione di misure supplementari, comprese misure di controllo, per garantire l'osservanza del termine di sette giorni per la notifica dei movimenti, delle nascite e dei decessi; ii) la registrazione di tutti i tipi di movimenti nella banca dati e la sorveglianza di tutti i dati; iii) il rafforzamento delle misure in vigore che permettono una correzione rapida di eventuali errori o anomalie riscontrati automaticamente oppure in seguito ad ispezioni in loco ad hoc; iv) l'adozione di misure supplementari per garantire la conformità con il regolamento (CE) n. 2630/97 sul territorio nazionale.

56.

La decisione indicata nella risposta al punto 55 si basava su gli impegni assunti dallo Stato membro. Nel processo di riconoscimento della piena operatività della banca dati del Portogallo e della Gran Bretagna, l'UAV ha rilevato lacune incompatibili con gli impegni assunti dalle competenti autorità, in particolare ritardi o carenze nelle notifiche delle nascite, delle morti o dei movimenti e l'assenza di correzione rapida in seguito ai controlli.

57.

A giudizio della Commissione, la gestione tecnica e gli indicatori di qualità utilizzati per il riconoscimento della piena operatività delle banche dati nazionali erano adeguati. Di fronte al vuoto giuridico, la Commissione si è basata, per la prima serie di valutazioni e il riconoscimento della piena operatività delle banche dati nazionali, su una serie di criteri pragmatici e coerenti (ad esempio informazioni registrate, procedura di inserimento dei dati e garanzia della qualità degli stessi). I servizi della Commissione hanno messo a punto un questionario e definito una prassi basata su liste di controllo interno ai fini della valutazione della banca dati nel corso delle visite in loco.

Va tenuto presente che anche i programmi migliori possono funzionare solo se i dati sono immessi correttamente: questo compito spetta agli Stati membri.

61.-62.

Nel processo di riconoscimento della piena operatività delle banche dati nazionali del Portogallo e del Regno Unito (Gran Bretagna), l'UAV ha messo in luce gravi lacune. Pertanto le proposte di decisione non sono state ancora presentate alla Commissione per approvazione ufficiale, ma dipendono dalle misure appropriate che saranno adottate dagli Stati membri per ovviare a tali lacune.

64.

Date le limitazioni imposte dal Consiglio nel regolamento di base, la molteplicità degli obiettivi perseguiti e l'imprecisione del quadro regolamentare, occorre esaminare e soppesare tutti gli aspetti di ogni singola situazione concreta. Non esiste una base giuridica che permetta di revocare il riconoscimento della piena operatività della banca dati dell'Irlanda del Nord.

67.

Le missioni di cui trattasi sono state compiute tutte nel 2002. Una relazione dettagliata contenente osservazioni, conclusioni e raccomandazioni è stata redatta, inviata agli Stati membri perché presentino le loro osservazioni, finalizzata e infine pubblicata su Internet.

Ogni Stato membro è stato invitato a presentare un piano d'azione per ovviare alle lacune identificate.

Le risposte e i piani d'azione trasmessi da ogni Stato membro sono state valutate dall'UAV: in certi casi i piani d'azione non sono stati ritenuti soddisfacenti e sono state richieste informazioni.

Sono state esaminate tutte le relazioni e nei casi più problematici sono state condotte nuove visite in loco per valutare de visu i progressi compiuti.

Inoltre, è stata redatta una relazione generale in cui figurano le principali risultanze di questa serie di missioni negli Stati membri, anch'essa pubblicata su Internet.

Infine, i servizi della Commissione hanno sfruttato le informazioni e l'esperienza acquisita durante le missioni per elaborare un documento contenente un elenco dei criteri minimi di convalida dei dati registrati nelle banche dati e l’indicazione, inoltre, dei livelli richiesti per ciascuno degli indicatori.

70.

La situazione relativa alla sorveglianza statistica è cambiata dal momento dell'audit della Corte. Per una maggiore chiarezza e comparabilità delle relazioni annuali degli Stati membri sui controlli realizzati nel settore dei bovini, tenendo conto delle disposizioni comunitarie in materia di identificazione e di registrazione, la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 499/2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 1082/2003 riguardo ai termini e al modello per la trasmissione delle informazioni nel settore bovino.

74.

I regolamenti in vigore relativi al SIGC definiscono molto chiaramente le penali da applicare in caso di irregolarità, sotto forma di riduzione o soppressione degli aiuti.

Per quanto riguarda le anomalie riferite come esempio dalla Corte, gli Stati membri dovrebbero ricorrere adeguatamente all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 10, lettera e), del regolamento (CE) n. 1760/2000.

RISULTATI DELLE VERIFICHE DELLA CORTE NEGLI STATI MEMBRI VISITATI

83.

Gli Stati membri sono tenuti a garantire che la banca dati nazionale sia pienamente operativa dal 31 dicembre 1999, in modo che sia possibile fornire in qualsiasi momento le informazioni relative ad ogni capo bovino e ad ogni azienda in cui è stato detenuto. In virtù della direttiva 64/432/CEE, i capi bovini destinati agli scambi intracomunitari devono essere accompagnati da un certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale, contenente informazioni in merito all'identificazione dell'animale e all'azienda di destinazione. Inoltre, per quest'ultima categoria di animali, il detentore è tenuto a notificare l'azienda da cui l'animale proviene.

87.

Il regolamento (CE) n. 1760/2000 stabilisce che ogni detentore è tenuto a notificare all'autorità competente tutti i movimenti a destinazione e in provenienza dall'azienda. Inoltre, la corretta comunicazione dei dati alle competenti autorità è un elemento dell'analisi dei rischi su cui deve poggiare la selezione delle aziende da ispezionare nell'ambito dei controlli. I servizi della Commissione hanno fornito consulenza nell'ambito dei gruppi di lavoro a cui hanno partecipato tutti gli Stati membri e l'UAV ha formulato le raccomandazioni ritenute necessarie.

88.

La definizione di detentore di cui al regolamento (CE) n. 1760/2000 copre i macelli, che devono essere pertanto inclusi nella banca dati nazionale. I servizi della Commissione hanno sollevato questo punto nell'ambito del processo di riconoscimento della piena operatività della banca dati francese e le autorità francesi si sono impegnate, in particolare, a garantire che nella banca dati siano registrati tutti i tipi di movimenti. L'UAV ha formulato raccomandazioni basandosi su risultanze simili a quelle degli ispettori.

CONCLUSIONE E RACCOMANDAZIONI

92.

Come riconosce la Corte, la Commissione ha presentato una proposta relativa allo scambio di informazioni tra le banche dati nazionali, proposta respinta dal Consiglio. In una situazione di vuoto giuridico non può essere adottata alcuna decisione di applicazione.

ANIMO è un sistema computerizzato per lo scambio di informazioni sulle partite di animali commercializzate tra gli Stati membri, che sarà sostituito da TRACES, un nuovo sistema di tecnologie dell'informazione concepito per migliorare la gestione dei movimenti degli animali sia all'interno che all'esterno dell'Unione. Il sistema TRACES rafforzerà la qualità e la quantità di informazioni relative alla tracciatura dei movimenti degli animali, agevolerà lo scambio di informazioni tra autorità nazionali e comunitarie e offrirà un sistema di rilascio elettronico dei certificati veterinari. La Commissione ha introdotto il sistema TRACES nell'aprile 2004 e nell'ambito del regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione ha adottato un modello armonizzato di certificato e di verbale di ispezione relativi agli scambi intracomunitari di animali e di prodotti di origine animale. Il modello di certificato approvato contiene informazioni sull'identificazione degli animali.

Inoltre, in virtù della direttiva 64/432/CEE, i bovini devono essere accompagnati da un certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale, contenente informazioni sulle condizioni sanitarie e sull'identificazione degli animali spediti in altri Stati membri.

La mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e la cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione per garantire la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica sono disciplinate dalla direttiva 89/608/CEE, citata nel considerando n. 11 del regolamento (CE) n. 1760/2000.

93.

La Commissione prende atto della raccomandazione degli ispettori secondo cui le notifiche devono sottostare a regole precise e identiche in tutti gli Stati membri, ma il regolamento (CE) n. 1760/2000, adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio, non prevede l'adozione di modalità di applicazione sulla procedura di notifica all'autorità competente da parte del detentore.

La Commissione condivide la raccomandazione degli ispettori di adattare il registro delle aziende al tipo di attività svolta dal detentore, tenendo conto degli sviluppi tecnologici. Va tuttavia notato che la normativa in vigore offre agli Stati membri la possibilità di utilizzare codici a barre e Internet.

La Commissione è d'accordo con la raccomandazione degli ispettori circa le procedure di controllo della restituzione dei passaporti all'autorità che li ha emessi, ma il regolamento (CE) n. 1760/2000 non prevede l'adozione di modalità di applicazione per tali procedure.

94.

La Commissione ha presentato una proposta sullo scambio di informazioni tra le banche dati nazionali, respinta dal Consiglio.

95.

Occorre stabilire criteri e indicatori trasparenti, basati su norme comuni. Nonostante il vuoto giuridico, i servizi della Commissione hanno avviato il riesame e il consolidamento dei criteri e degli indicatori attualmente utilizzati e li ha già discussi più volte nell'ambito di varie riunioni di coordinamento con l'UAV e in seno ai propri gruppi di lavoro ai quali hanno partecipato tutti gli Stati membri.

96.

Il regolamento (CE) n. 1760/2000 non prevede il rinnovo del riconoscimento dell’operatività né la certificazione annua delle banche dati nazionali. Spetta agli Stati membri avvalersi di una banca dati nazionale operativa.

Il sistema di identificazione e registrazione dei bovini, ivi comprese le banche dati nazionali, è stato ispezionato dall'UAV, in particolare nel ciclo di missioni di ispezione sulla tracciabilità realizzato nel 2002, ma anche nel corso di missioni di ispezione aventi ad oggetto questioni per le quali l'identificazione dei capi riveste una particolare importanza. In base alle conclusioni delle sue missioni, l'UAV ha formulato raccomandazioni perché gli Stati membri interessati adottino le misure opportune.

97.

La Commissione prende atto della raccomandazione degli ispettori di rivedere le regole in materia di controlli e sanzioni.

Le modalità di applicazione delle sanzioni effettive minime sono definite nel regolamento (CE) n. 494/98, che lascia agli Stati membri la possibilità di istituire su scala nazionale altre sanzioni amministrative o penali, in funzione della gravità delle infrazioni commesse.

Le modalità di applicazione relative al livello minimo di controlli sono definite nel regolamento (CE) n. 1082/2003, che ha sostituito il regolamento (CE) n. 2630/97.

La Commissione ritiene che l'integrazione del sistema di identificazione nel SIGC comprometterebbe, dati i diversi obiettivi dei due sistemi, l'armonioso funzionamento del regime di premi per gli animali e potrebbe inoltre essere contestato dal punto di vista giuridico. Il SIGC riguarda anch’esso, tra l'altro, gli animali per i quali è stata presentata una domanda di premio nell'ambito della PAC, quindi il solo controllo incrociato pertinente sarebbe quello di verificare che tali animali figurino nel SIRB.

Il sistema di identificazione deve garantire la tracciabilità dei capi attraverso tutti i loro movimenti, per scopi veterinari, in altre parole deve consentire di rintracciare rapidamente gli animali infetti in caso di epizoozie per garantire la rapidità e l'efficacia della lotta alle malattie.

Nel redigere la legislazione sul SIGC e le relative interpretazioni, ci si è adoperati per far sì che le riduzioni o soppressioni degli aiuti siano proporzionali alla gravità dell'inadempienza commessa e siano applicate solo in caso di necessità. La Commissione ritiene che i controlli regolamentari debbano essere quanto più praticabili ed efficienti possibile e fornire beninteso le necessarie garanzie finanziarie.

98.

In primo luogo, un’eventuale modifica della normativa non cancellerebbe il fatto che sono tuttora conferite alla macellazione vacche di oltre 30 mesi di età, che non soggiacevano all'obbligo di identificazione e di registrazione, e anzi potrebbe creare il rischio di macellazioni clandestine di tali capi.

In secondo luogo, alla luce del parere della «Food Safety Authority», le autorità del Regno Unito prevedono di porre termine, a una data da stabilirsi, probabilmente all'inizio del 2005, al regime di abbattimento dei capi di oltre 30 mesi di età.

99.

La Commissione riconosce che la tracciabilità di tutti i bovini non può essere garantita in maniera assoluta, ma, dato il vuoto giuridico, gli sforzi dei servizi della Commissione si sono concentrati nell'aiutare gli Stati membri a migliorare l'attendibilità delle banche dati nazionali attraverso il continuo sviluppo di criteri e indicatori. D'altro canto, l'introduzione del sistema TRACES contribuirà a garantire la tracciabilità dei capi negli scambi intracomunitari.