ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 6

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

48° anno
8 gennaio 2005


Sommario

pagina

 

I   Comunicazioni

 

Corte di giustizia

 

CORTE DI GIUSTIZIA

2005/C 6/01

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 18 novembre 2004, nelle cause riunite C-10/02 e C-11/02 (domande di pronuncia pregiudiziale del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia): Anna Fascicolo e a., Enzo De Benedictis e a. contro Regione Puglia e a. (C-10/02) e Grazia Berardi e a., Lucia Vaira e a. contro Azienda Unità Sanitaria Locale BA/4 e a. (C-11/02) (Libera circolazione dei medici — Direttive 86/457/CEE e 93/16/CEE — Riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli — Obbligo degli Stati membri di subordinare l'esercizio delle attività di medico di medicina generale nell'ambito del loro regime previdenziale nazionale al possesso di un diploma specifico — Diritti acquisiti — Equipollenza del titolo di abilitazione ottenuto anteriormente al 1° gennaio 1995 con il diploma di formazione specifica — Determinazione dell'elenco dei medici di medicina generale per la copertura dei posti disponibili in una regione in funzione dei titoli detenuti)

1

2005/C 6/02

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 9 novembre 2004, nella causa C-46/02 [domanda di pronuncia pregiudiziale del Vantaan käräjäoikeus (Finlandia)]: Fixtures Marketing Ltd e Oy Veikkaus Ab (Direttiva 96/9/CE — Tutela giuridica delle banche di dati — Nozione di investimento collegato al conseguimento, alla verifica o alla presentazione del contenuto di una banca di dati — Calendari di campionati di calcio — Scommesse)

2

2005/C 6/03

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 11 novembre 2004, nelle cause riunite C-183/02 P e C-187/02 P: Daewoo Electronics Manufacturing España SA (Demesa) (causa C-183/02 P) e Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava (causa C-187/02 P) contro Commissione delle Comunità europee (Impugnazione — Aiuti di Stato — Misure fiscali — Legittimo affidamento — Motivi nuovi)

2

2005/C 6/04

Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 28 ottobre 2004, nella causa C-185/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica portoghese (Inadempimento di uno Stato — Gestione dei rifiuti — Smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili — Direttiva 96/59/CE)

3

2005/C 6/05

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 11 novembre 2004, nelle cause riunite C-186/02 P e C-188/02 P: Ramondín SA, Ramondín Cápsulas SA (causa C-186/02), Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava (causa C-188/02) contro Commissione delle Comunità europee (Ricorso contro una pronuncia del Tribunale al primo grado — Aiuti di Stato — Misure fiscali — Sviamento di potere — Motivazione — Motivi nuovi)

3

2005/C 6/06

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 9 novembre 2004, nel procedimento C-203/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Regno Unito): The British Horseracing Board Ltd e.a. e William Hill Organization Ltd (Direttiva 96/9/CE — Tutela giuridica delle banche di dati — Diritto sui generis — Conseguimento, verifica o presentazione del contenuto di una banca di dati — Parte (non) sostanziale del contenuto di una banca di dati — Estrazione e reimpiego — Normale sfruttamento — Pregiudizio ingiustificato dei legittimi interessi del costitutore — Banche di dati ippici — Elenco di corse — Scommesse)

4

2005/C 6/07

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 11 novembre 2004, nella causa C-216/02 (domanda di pronuncia dal Verwaltungsgerichtshof (Austria): Österreichischer Zuchtverband für Ponys, Kleinpferde und Spezialrassen contro Burgenländische Landesregierung (Libera circolazione delle merci — Scambi intracomunitari di equidi — Procedura per l'approvazione o il riconoscimento delle organizzazioni e associazioni che tengono o istituiscono libri genealogici per gli equidi registrati — Art. 2, n. 2, della decisione 92/353/CEE)

5

2005/C 6/08

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 16 novembre 2004, nel procedimento C-245/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus): Anheuser-Busch Inc. contro Budějovický Budvar, národní podnik (Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio — Artt. 2, n. 1, 16, n. 1, e 70 dell'accordo ADPIC (TRIPs) — Marchi — Portata del diritto esclusivo del titolare del marchio — Preteso uso del segno come ditta)

5

2005/C 6/09

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 11 novembre 2004, nel procedimento C-249/02: Repubblica portoghese contro Commissione delle Comunità europee (Agricoltura — Politica agricola comune — Finanziamento del FEAOG — Spese effettive di uno Stato membro inferiori alle previsioni di spesa comunicate alla Commissione — Potere della Commissione di ridurre le somme versate a titolo di anticipo — Lettera di un direttore generale della Commissione che informa lo Stato membro di tale riduzione — Atto che produce effetti giuridici obbligatori)

6

2005/C 6/10

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 18 novembre 2004, nel procedimento C-284/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht): Land Brandenburg contro Ursula Sass (Politica sociale — Lavoratori di sesso maschile e femminile — Art. 141 CE — Parità di retribuzione — Direttiva 76/207/CEE — Parità di trattamento — Congedo di maternità — Promozione ad un livello retributivo superiore — Mancata presa in considerazione dell'intero congedo di maternità preso ai sensi della legislazione dell'ex Repubblica democratica tedesca)

6

2005/C 6/11

Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 18 novembre 2004, nella causa C-317/02: Commissione delle Comunità europee contro Irlanda (Inadempimento da parte di uno Stato — Regime comunitario delle pesca — Regolamento (CEE) nn. 3760/92 e 2847/93 — Superamento delle quote di pesche)

7

2005/C 6/12

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 16 novembre 2004, nel procedimento C-327/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank te 's-Gravenhage): Lili Georgieva Panayotova e a. contro Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie (Accordi di associazione della Comunità con la Bulgaria, la Polonia e la Repubblica slovacca — Diritto di stabilimento — Normativa nazionale in base alla quale le domande di permesso di soggiorno, presentate ai fini dello stabilimento, vengono respinte senza esame qualora il richiedente non disponga di un permesso di soggiorno temporaneo)

7

2005/C 6/13

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 9 novembre 2004, nella causa C-338/02 [domanda di pronuncia pregiudiziale dal Högsta domstolen (Svezia)]: Fixtures Marketing Ltd e Svenska Spel AB (Direttiva 96/9/CE — Tutela giuridica delle banche di dati — Diritto sui generis — Nozione d'investimento collegato al conseguimento, alla verifica o alla presentazione del contenuto di una banca di dati — Calendari di campionati di calcio — Scommesse)

8

2005/C 6/14

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 18 novembre 2004, nella causa C-420/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica (Inadempimento di uno Stato membro — Deposito illegale di rifiuti nell'impianto di Péra Galini — Direttiva 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, modificata dalla direttiva 91/156/CEE — Artt. 4 e 9)

9

2005/C 6/15

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 11 novembre 2004, nel procedimento C-425/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour administrative): Johanna Maria Delahaye, coniugata Boor contro Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di un'impresa allo Stato — Possibilità, per lo Stato, di imporre le norme di diritto pubblico — Riduzione dell'importo della retribuzione)

9

2005/C 6/16

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 9 novembre 2004, nella causa C-444/02 [domanda di pronuncia pregiudiziale dal Monomeles Protodikeio Athinon (Grecia)]: Fixtures Marketing Ltd e Organismos prognostikon agonon podosfairou AE (OPAP) (Direttiva 96/9/CE — Tutela giuridica delle banche di dati — Nozione di banca di dati — Campo di applicazione del diritto sui generis — Calendari dei campionati di calcio — Scommesse)

10

2005/C 6/17

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 11 novembre 2004, nel procedimento C-457/02: procedimento penale contro Antonio Niselli (Direttive 75/442/CEE e 91/156/CEE — Nozione di rifiuti — Residui di produzione o di consumo idonei alla riutilizzazione — Rottami ferrosi)

10

2005/C 6/18

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 11 novembre 2004, nel procedimento C-467/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Stuttgart): Inan Cetinkaya contro Land Baden-Württemberg (Accordo di associazione CEE-Turchia — Libera circolazione dei lavoratori — Artt. 7, primo comma, e 14, n. 1, della decisione del Consiglio di associazione n. 1/80 — Diritto di soggiorno del figlio di un lavoratore turco dopo il compimento della maggiore età — Presupposti di una decisione di espulsione — Condanne penali)

11

2005/C 6/19

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 11 novembre 2004, nella causa C-73/03: Regno di Spagna contro Commissione delle Comunità europee (Aiuti di Stato — Benefici fiscali al trasferimento di aziende agricole — Abbuono di prestiti e garanzie a favore degli imprenditori agricoli)

11

2005/C 6/20

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 28 ottobre 2004, nel procedimento C-124/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven): Artrada (Freezone) NV, Vademecum BV, Jac. Meisner Internationaal Expeditiebedrijf BV contro Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (Polizia sanitaria — Produzione e commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte — Composto a base di zucchero, cacao e latte scremato in polvere, importato da Aruba)

12

2005/C 6/21

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 18 novembre 2004, nella causa C-126/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 92/50/CEE — Appalti pubblici — Servizi di trasporto dei rifiuti — Procedura non preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara — Contratto concluso da un'amministrazione aggiudicatrice nell'ambito di un'attività economica soggetta alla concorrenza — Contratto concluso da un'amministrazione aggiudicatrice al fine di poter presentare un'offerta in una procedura di aggiudicazione di appalto — Prova della capacità del prestatore — Possibilità di far valere le capacità di un terzo — Subfornitura — Conseguenze di una sentenza che accerta un inadempimento)

12

2005/C 6/22

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 28 ottobre 2004, nel procedimento C-148/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht München): Nürnberger Allgemeine Versicherungs AG contro Portbridge Transport International BV (Convenzione di Bruxelles — Artt. 20 e 57, n. 2 — Mancata comparizione del convenuto — Convenuto che ha il domicilio nel territorio di un altro Stato contraente — Convenzione di Ginevra sul contratto di trasporto internazionale stradale di merce — Conflitto tra convenzioni)

13

2005/C 6/23

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 11 novembre 2004, nel procedimento C-171/03 [domanda di pronuncia pregiudiziale dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi)]: Maatschap Toeters, M.C. Verberk contro Productschap Vee en Vlees (Carne bovina — Premio alla immissione precoce sul mercato dei vitelli — Termine di presentazione della domanda di premio — Modalità di calcolo del termine — Validità del regolamento (CEE) n. 3886/92)

13

2005/C 6/24

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 18 novembre 2004, nella causa C-284/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale dalla Cour d'appel de Bruxelles): Stato belga contro Temco Europe SA (Sesta direttiva IVA — Art. 13, parte B, lett. b) — Operazioni esentate — Locazione di beni immobili — Accordo di occupazione precaria)

14

2005/C 6/25

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 28 ottobre 2004, nella causa C-357/03, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica d'Austria (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 98/24/CE — Protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori — Rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro — Mancato recepimento sull'intero territorio dello Stato membro interessato entro il termine prescritto)

14

2005/C 6/26

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 28 ottobre 2004, nella causa C-360/03, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica d'Austria (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2000/39/CE — Protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori — Rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro — Messa a punto di valori limite di esposizione professionale — Mancato recepimento sull'intero territorio dello Stato membro interessato entro il termine prescritto)

15

2005/C 6/27

Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 28 ottobre 2004, nella causa C-421/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica d'Austria (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2001/18/CE — Emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati — Omessa trasposizione nel termine prescritto)

15

2005/C 6/28

Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 18 novembre 2004, nella causa C-422/03: Commissione delle Comunità europee contro Regno dei Paesi Bassi (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2001/18/CE — Mancata trasposizione entro il termine prescritto)

16

2005/C 6/29

Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 28 ottobre 2004, nella causa C-460/03: Commissione delle Comunità europee contro Irlanda (Inadempimento da parte di uno Stato — Direttiva 2000/53/CE — Veicoli fuori uso — Mancata trasposizione)

16

2005/C 6/30

Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 18 novembre 2004, nella causa C-482/03: Commissione delle Comunità europee contro Irlanda (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2001/14/CE — Ferrovie comunitarie — Ripartizione della capacità di infrastruttura, imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura e certificazione di sicurezza — Mancato recepimento entro il termine)

16

2005/C 6/31

Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 28 ottobre 2004, nella causa C-497/03, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica d'Austria (Inadempimento di uno Stato — Art. 28 CE — Misure d'effetto equivalente — Vendita per corrispondenza di integratori alimentari — Divieto)

17

2005/C 6/32

Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 28 ottobre 2004, nella causa C-505/03, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese (Inadempimento di uno Stato — Qualità delle acque destinate al consumo umano — Direttiva 80/778/CEE)

17

2005/C 6/33

Sentenza della Corte (Quarta Sezione), del 28 ottobre 2004, nella causa C-4/04: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica d'Austria (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 98/44/CE — Tutela giuridica delle invenzioni biotecnologiche — Mancata trasposizione entro il termine prescritto)

18

2005/C 6/34

Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 28 ottobre 2004, nella causa C-5/04: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 98/44/CE — Protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche — Mancata trasposizione entro il termine prescritto)

18

2005/C 6/35

Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 18 novembre 2004, nella causa C-78/04: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica d'Austria (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 96/61/CE — Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)

18

2005/C 6/36

Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 18 novembre 2004, nella causa C-79/04: Commissione delle Comunità europee contro Gran Ducato del Lussemburgo (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2002/40/CE — Mancata trasposizione entro il termine previsto)

19

2005/C 6/37

Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 18 novembre 2004, nella causa C-116/04: Commissione delle Comunità europee contro Regno di Svezia («Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2001/17/CE — Risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione — Mancata trasposizione entro il termine prescritto»)

19

2005/C 6/38

Sentenza della Corte (Sesta sezione), 18 novembre 2004, causa C-143/04: Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2001/29/CE — Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione — Mancata trasposizione entro il termine prescritto)

20

2005/C 6/39

Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 18 novembre 2004, causa C-164/04: Commissione delle Comunità europee contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2001/17/CE — Risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione — Mancata trasposizione entro il termine prescritto)

20

2005/C 6/40

Ordinanza della Corte (Quarta Sezione), 22 giugno 2004, nella causa C-151/03 P: Karl L. Meyer contro Commissione delle Comunità europee (Ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado — Ricorso di risarcimento del danno — Risarcimento del danno subito a causa di illeciti disciplinari commessi dalla Commissione — Applicazione delle decisioni di associazione dei PTOM)

21

2005/C 6/41

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione), 5 ottobre 2004, nella causa C-192/03 P: Alcon Inc. contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Dr. Robert Winzer Pharma GmbH (Ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Nullità del marchio comunitario — Art. 51 del regolamento n. 40/94 — Impedimento assoluto alla registrazione — Art. 7, n. 1, lett. d), del regolamento n. 40/94 — Carattere distintivo acquisito in seguito all'uso — Art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94 — Vocabolo BSS)

21

2005/C 6/42

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione), 12 ottobre 2004, nella causa C-352/03 P, Pietro del Vaglio contro Commissione delle Comunità europee (Ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado — Dipendenti — Pensioni — Cambiamento del paese di residenza — Coefficiente correttore applicabile — Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato)

22

2005/C 6/43

Ordinanza della Corte (Quinta Sezione), 1o ottobre 2004, nella causa C-480/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale della Cour d'arbitrage): Hugo Clerens, b.v.b.a. Valkeniersgilde, contro Governo vallone, Consiglio dei Ministri (Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura — Direttiva 79/409/CEE — Conservazione degli uccelli selvatici — Specie nate ed allevate in cattività)

22

2005/C 6/44

Causa C-418/04: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica d'Irlanda, proposto il 29 settembre 2004

22

2005/C 6/45

Causa C-427/04: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica proposto il 5 ottobre 2004

24

2005/C 6/46

Causa C-438/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Bruxelles, IX chambre, con ordinanza 14 ottobre 2004, nella causa Mobistar SA contro Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBTP), intevenienti: Belgacom Mobile SA e Base SA

24

2005/C 6/47

Causa C-439/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Cour de cassation (Belgio) (Prima Sezione) con sentenza 7 ottobre 2004 nel procedimento Axel Kittel contro Stato belga

25

2005/C 6/48

Causa C-440/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Cour de cassation (Belgio) (Prima Sezione) con sentenza 7 ottobre 2004 nel procedimento Stato belga contro Recolta Recycling s.p.r.l.

25

2005/C 6/49

Causa C-443/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) con ordinanza 15 ottobre 2004, nel procedimento H.A. Solleveld contro Inspecteur van de Belastingsdienst-Ondernemingen Amersfoort

26

2005/C 6/50

Causa C-444/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) con ordinanza 15 ottobre 2004, nel procedimento J.E. van den Hout-van Eijnsbergen contro Inspecteur van de Belastingsdienst-Ondernemingen Leiden

26

2005/C 6/51

Causa C-446/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice, Chancery Division (England and Wales), con ordinanza 13 ottobre 2004, nella causa Test Claimants in the Franked Investment Income Group Litigation contro Commissioners of Inland Revenue

26

2005/C 6/52

Causa C-452/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Verwaltungsgericht Frankfurt am Main con ordinanza 11 ottobre 2004 nel procedimento Fidium Finanz AG contro Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

28

2005/C 6/53

Causa C-453/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Berlin (Germania) il 31 agosto 2004 nel procedimento die Innoventif Limited

29

2005/C 6/54

Causa C-455/04: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, presentato il 28 ottobre 2004

30

2005/C 6/55

Causa C-457/04: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica portoghese, presentato il 29 ottobre 2004

30

2005/C 6/56

Causa C-462/04: Ricorso del 25 ottobre 2004 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee

30

2005/C 6/57

Causa C-467/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dall'Audiencia Provincial de Malaga (Prima Sezione) con ordinanza 8 luglio 2004, nel ricorso proposto dal sig. G. Francesco Gasparini e altri contro l'ordinanza di avvio del procedimento abbreviato 21 novembre 2003

31

2005/C 6/58

Causa C-472/04: Ricorso del 4 novembre 2004 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee

31

2005/C 6/59

Causa C-476/04: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, presentato il 12 novembre 2004

32

2005/C 6/60

Cancellazione dal ruolo della causa C-67/03

32

2005/C 6/61

Cancellazione dal ruolo della causa C-93/04

32

2005/C 6/62

Cancellazione dal ruolo della causa C-117/04

32

2005/C 6/63

Cancellazione dal ruolo della causa C-118/04

32

 

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

2005/C 6/64

Sentenza del Tribunale di primo grado, 28 ottobre 2004, nella causa T-35/01, Shanghai Teraoka Electronic Co. Ltd contro Consiglio dell'Unione europea (Dumping — Imposizione di dazi antidumping definitivi — Bilance elettroniche originarie della Cina — Statuto d'impresa operante in economia di mercato — Determinazione del danno — Nesso di causalità — Diritto di difesa)

33

2005/C 6/65

Sentenza del Tribunale di primo grado, 26 ottobre 2004, nella causa T-207/02: Nicoletta Falcone contro Commissione delle Comunità europee (Dipendenti — Concorso generale — Non ammissione alla prova scritta a seguito del risultato ottenuto nella fase di preselezione — Pretesa illegittimità del bando di concorso)

33

2005/C 6/66

Sentenza del Tribunale di primo grado, 28 ottobre 2004, nelle cause riunite T-219/02 e T-337/02, Olga Lutz Herrera contro Commissione delle Comunità europee (Pubblico impiego — Concorso generale — Non ammissione alle prove — Bando di concorso — Limite di età)

34

2005/C 6/67

Sentenza del Tribunale, 26 ottobre 2004, nella causa T-55/03, Philippe Brendel contro Commissione delle Comunità europee (Dipendenti — Nomina — Inquadramento nel grado e nello scatto — Abbuono d'anzianità di scatto — Ricorso per risarcimento danni)

34

2005/C 6/68

Sentenza del Tribunale di primo grado, del 28 ottobre 2004, nella causa T-76/03, Herbert Meister contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (Dipendenti — Cambiamento di assegnazione di un capo divisione — Interesse del servizio — Equivalenza degli impieghi — Diritto alla libertà di espressione — Dovere di sollecitudine — Motivazione — Diritto di essere sentito — Responsabilità extracontrattuale)

35

2005/C 6/69

Ordinanza del Tribunale di primo grado, 29 settembre 2004, nella causa T-394/02, Arnaldo Lucaccioni contro Commissione delle Comunità europee (Pensione — Pignoramento della remunerazione — Esecuzione di una sentenza di un giudice nazionale)

35

2005/C 6/70

Ordinanza del Tribunale di primo grado, 14 ottobre 2004, nella causa T-3/03, Everlast World's Boxing Headquarters Corporation contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (Marchio comunitario — Rifiuto parziale di registrazione — Ritiro della domanda — Non luogo a provvedere)

36

2005/C 6/71

Ordinanza del Tribunale di primo grado, 27 settembre 2004, nella causa T-108/04, Nikolaus Steininger contro Commissione delle Comunità europee (Rapporto di evoluzione della carriera — Riduzione dei punti di merito — Non luogo a provvedere)

36

2005/C 6/72

Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado, del 15 ottobre 2004, nella causa T-193/04 R, Hans-Martin Tillack contro Commissione delle Comunità europee (Procedimento sommario — Domanda di provvedimenti provvisori e di sospensione dell'esecuzione)

36

2005/C 6/73

Causa T-322/03: Ricorso della Telefon und Buch Verlagsgesellschaft m.b.H. contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli), presentato il 19 settembre 2003

37

2005/C 6/74

Causa T-382/04: Ricorso della Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading B.V. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 23 settembre 2004

37

2005/C 6/75

Causa T-387/04: Ricorso della EnBW Energie Baden-Württemberg AG contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 27 settembre 2004

38

2005/C 6/76

Causa T-393/04: Ricorso del sig. Dirk Klaas contro il Parlamento europeo, proposto il 30 settembre 2004

39

2005/C 6/77

Causa T-396/04: Ricorso della SOFFASS S.p.A. contro l'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno (marchi, disegni, modelli) proposto il 4 ottobre 2004

39

2005/C 6/78

Causa T-399/04: Ricorso della Scandlines Sverige AB contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 7 ottobre 2004

40

2005/C 6/79

Causa T-419/04: Ricorso di Nadine Schmit contro la Commissione delle Comunità europee, proposto l'8 ottobre 2004

40

2005/C 6/80

Causa T-421/04: Ricorso del sig. José Antonio Carreira contro l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, proposto l'11 ottobre 2004

41

2005/C 6/81

Causa T-432/04: Ricorso del sig. Walter Parlante contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 22 ottobre 2004

41

2005/C 6/82

Causa T-433/04: Ricorso proposto il 22 ottobre 2004 da Angela Davi contro Commissione delle Comunità europee

42

2005/C 6/83

Causa T-434/04: Ricorso di Alex Milbert e a. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 22 ottobre 2004

42

2005/C 6/84

Causa T-435/04: Ricorso di Manuel Simões Dos Santos contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, proposto il 22 ottobre 2004

43

2005/C 6/85

Causa T-436/04: Ricorso di Carlos Sánchez Ferriz contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 26 ottobre 2004

43

2005/C 6/86

Causa T-437/04: Ricorso del sig. Holger Standertskjöld-Nordenstam contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 1o novembre 2004

44

2005/C 6/87

Causa T-438/04: Ricorso di Elke Huober contro il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 29 ottobre 2004

44

2005/C 6/88

Causa T-441/04: Ricorso del sig. Jean-Claude Heyraud contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 2 novembre 2004

45

2005/C 6/89

Causa T-442/04: Ricorso della sig.ra Andrea Walderdorff contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 5 novembre 2004

45

2005/C 6/90

Causa T-463/04: Ricorso della Danish Management A/S contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 2 dicembre 2004

46

2005/C 6/91

Causa T-464/04: Ricorso della Impala contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 3 dicembre 2004

46


 

III   Informazioni

2005/C 6/92

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea GU C 314 del 18.12.2004

48


IT

 


I Comunicazioni

Corte di giustizia

CORTE DI GIUSTIZIA

8.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 6/1


SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

18 novembre 2004

nelle cause riunite C-10/02 e C-11/02 (domande di pronuncia pregiudiziale del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia): Anna Fascicolo e a., Enzo De Benedictis e a. contro Regione Puglia e a. (C-10/02) e Grazia Berardi e a., Lucia Vaira e a. contro Azienda Unità Sanitaria Locale BA/4 e a. (C-11/02) (1)

(Libera circolazione dei medici - Direttive 86/457/CEE e 93/16/CEE - Riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli - Obbligo degli Stati membri di subordinare l'esercizio delle attività di medico di medicina generale nell'ambito del loro regime previdenziale nazionale al possesso di un diploma specifico - Diritti acquisiti - Equipollenza del titolo di abilitazione ottenuto anteriormente al 1° gennaio 1995 con il diploma di formazione specifica - Determinazione dell'elenco dei medici di medicina generale per la copertura dei posti disponibili in una regione in funzione dei titoli detenuti)

(2005/C 6/01)

Lingua processuale: l'italiano

Nei procedimenti riuniti C-10/02 e C-11/02, aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale sottoposte alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, con decisioni 10 ottobre 2001, pervenute in cancelleria il 15 gennaio 2002, nelle cause Anna Fascicolo e a., Enzo De Benedictis e a. contro Regione Puglia, Maria Paciolla, Assessorato alla Sanità e Servizi Sociali della Regione Puglia, Coordinatore del Settore Sanità, Azienda Unità Sanitaria Locale BR/1, Felicia Galietti e a., Azienda Unità Sanitaria Locale BA/4, Madia Evangelina Magrì, Azienda Unità Sanitaria Locale BA/1, Azienda Unità Sanitaria Locale BA/3 (C-10/02), e Grazia Berardi e a., Lucia Vaira e a. contro Azienda Unità Sanitaria Locale BA/4, Angelo Michele Cea, Scipione De Mola, Francesco d'Argento, Azienda Unità Sanitaria Locale FG/2, Antonella Battista e a., Nicola Brunetti e a., Azienda Unità Sanitaria Locale BA/3, Azienda Unità Sanitaria Locale FG/3, Erasmo Fiorentino(C-11/02), la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. K. Lenaerts, S. von Bahr e K. Schiemann (relatore), giudici, avvocato generale: sig.ra J. Kokott, cancelliere: sig.ra M. Múgica Arzamendi, amministratore principale, ha pronunciato il 18 novembre 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

L'art. 36, n. 2, della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/16/CEE, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, non impone agli Stati membri, per quanto riguarda l'accesso ai posti di medico di medicina generale, di considerare l'abilitazione ottenuta anteriormente al 1o gennaio 1995 per l'esercizio dell'attività di medico di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale equipollente al conseguimento dell'attestato di formazione specifica in medicina generale.

2)

L'art. 36, n. 2, della direttiva 93/16 non osta a che gli Stati membri concedano ai medici che sono contemporaneamente titolari dell'attestato di formazione in medicina generale e abilitati, al 31 dicembre 1994, all'esercizio dell'attività di medico di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale:

una riserva di posti più ampia di quella riconosciuta, rispettivamente, ai medici in possesso del detto attestato o ai medici abilitati, consentendo loro di concorrere allo stesso tempo per le due categorie di posti riservati;

un trattamento ancora più favorevole concedendo loro, nel caso in cui concorrano per la quota di posti riservati ai medici abilitati all'esercizio della professione entro il 31 dicembre 1994, il punteggio aggiuntivo attribuito per il conseguimento del detto attestato.


(1)  GU C 68 del 16.3.2003.


8.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 6/2


SENTENZA DELLA CORTE

(Grande Sezione)

9 novembre 2004

nella causa C-46/02 [domanda di pronuncia pregiudiziale del Vantaan käräjäoikeus (Finlandia)]: Fixtures Marketing Ltd e Oy Veikkaus Ab (1)

(Direttiva 96/9/CE - Tutela giuridica delle banche di dati - Nozione di investimento collegato al conseguimento, alla verifica o alla presentazione del contenuto di una banca di dati - Calendari di campionati di calcio - Scommesse)

(2005/C 6/02)

Lingua processuale: il finlandese

Nella causa C-46/02, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Vantaan käräjäoikeus (Finlandia), con decisione 1o febbraio 2002, pervenuta in cancelleria il 18 febbraio 2002, nella causa tra Fixtures Marketing Ltd e Oy Veikkaus Ab, la Corte (Grande Sezione), composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas e K. Lenaerts (relatore), presidenti di Sezione, dai sigg. J.-P. Puissochet, R. Schintgen, dalla sig.ra N. Colneric e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl, cancellieri: sig.re M. Múgica Arzamendi e M.-F. Contet, amministratori principali, ha pronunciato il 9 novembre 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

La nozione di investimento collegato al conseguimento del contenuto di una banca di dati ai sensi dell'art. 7, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 1996, 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche di dati, va intesa nel senso che indica i mezzi destinati alla ricerca di elementi esistenti e alla loro raccolta nella detta banca di dati. Essa non comprende i mezzi impiegati per la creazione degli elementi costitutivi del contenuto di una banca di dati. Nel contesto dell'elaborazione di un calendario di incontri al fine dell'organizzazione di campionati di calcio, essa non riguarda quindi i mezzi destinati alla fissazione delle date, degli orari e degli accoppiamenti di squadre relativi ai vari incontri di questi campionati.


(1)  GU C 109 del 4.5.2002.


8.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 6/2


SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

11 novembre 2004

nelle cause riunite C-183/02 P e C-187/02 P: Daewoo Electronics Manufacturing España SA (Demesa) (causa C-183/02 P) e Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava (causa C-187/02 P) contro Commissione delle Comunità europee (1)

(Impugnazione - Aiuti di Stato - Misure fiscali - Legittimo affidamento - Motivi nuovi)

(2005/C 6/03)

Lingua di procedura: lo spagnolo

Nelle cause riunite C-183/02 P e C-187/02 P, aventi ad oggetto due ricorsi ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, proposti rispettivamente il 15 e il 16 maggio 2002, Daewoo Electronics Manufacturing España SA (Demesa), con sede in Vitoria (Spagna) (avv.ti: sigg. A. Creus Carreras e B. Uriarte Valiente), ricorrente nel procedimento C-183/02 P, Territorio Histórico de Álava – Diputación Foral de Álava, (avv.ti: sigg. A. Creus Carreras, B. Uriarte Valiente e M. Bravo-Ferrer Delgado), ricorrente nel procedimento C-187/02 P, sostenuto da Comunidad Autónoma del País Vasco (avv.: sig. E. Garayar Gutiérrez), procedimenti in cui le altre parti sono: Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. F. Santaolalla Gadea e J.L. Buendía Sierra), Asociación Nacional de Fabricantes de Electrodomésticos de Línea Blanca (ANFEL), con sede in Madrid (Spagna), e Conseil européen de la construction d'appareils domestiques (CECED), con sede in Bruxelles (Belgio), la Corte (Seconda Sezione), composta dai sigg. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, M.C. Gulmann (relatore) e dalla sig.ra N. Colneric, giudici, avvocato generale: sig.ra J. Kokott, cancelliere: sig.ra M. Múgica Arzamendi, amministratore principale, ha pronunciato l'11 novembre 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

I procedimenti C-183/02 P e C-187/02 P sono riuniti ai fini della sentenza.

2)

I ricorsi sono respinti.

3)

Le ricorrenti sopporteranno, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla Commissione delle Comunità europee.

4)

La Comunidad Autónoma del País Vasco sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 180 del 27.7.2002.


8.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 6/3


SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

28 ottobre 2004

nella causa C-185/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica portoghese (1)

(Inadempimento di uno Stato - Gestione dei rifiuti - Smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili - Direttiva 96/59/CE)

(2005/C 6/04)

Lingua processuale: il portoghese

Nella causa C-185/02, Commissione delle Comunità europee (agente: sig. A. Caeiros) contro Repubblica portoghese (agenti: sig. L. Fernandes e sigg.re M. Telles Romão e M.J. Lois), avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 17 maggio 2002, la Corte (Sesta Sezione), composta dal sig. A. Borg Barthet, presidente di sezione, dai sigg. S. von Bahr e J. Malenovský (relatore), giudici, avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 28 ottobre 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

La Repubblica portoghese, non avendo notificato entro i termini prescritti i programmi e le bozze previsti dall'art. 11 della direttiva del Consiglio 16 settembre 1996, 96/59/CE, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT), è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva.

2)

Il ricorso è, per il resto, respinto.

3)

La Commissione delle Comunità europee e la Repubblica portoghese sopporteranno ciascuna le proprie spese.


(1)   GU C 180 del 27 luglio 2002.


8.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 6/3


SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

11 novembre 2004

nelle cause riunite C-186/02 P e C-188/02 P: Ramondín SA, Ramondín Cápsulas SA (causa C-186/02), Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava (causa C-188/02) contro Commissione delle Comunità europee (1)

(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale al primo grado - Aiuti di Stato - Misure fiscali - Sviamento di potere - Motivazione - Motivi nuovi)

(2005/C 6/05)

Lingua processuale: lo spagnolo

Nelle cause riunite C-186/02 P e C-188/02 P, aventi ad oggetto due ricorsi ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, proposti rispettivamente il 15 e il 16 maggio 2002, Ramondín SA, con sede in Logroño (Spagna), e Ramondín Cápsulas SA, con sede in Laguardia (Spagna) (avv.: sig. J. Lazcano-Iturburu Ayestaran) ricorrenti nel procedimento C-186/02 P, Territorio Histórico de Álava – Diputación Foral de Álava, (avv.ti: sigg. A. Creus Carreras, B. Uriarte Valiente e M. Bravo-Ferrer Delgado), ricorrente nel procedimento C-188/02 P, procedimenti in cui le altre parti sono: Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. F. Santaolalla Gadea e J.L. Buendía Sierra), sostenuta da Comunidad Autónoma de La Rioja (avv.: sig. J.M. Criado Gámez) la Corte (Seconda Sezione), composta dai sigg. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, C. Gulmann (relatore) e dalla sig.ra N. Colneric, giudici, avvocato generale: sig.ra J. Kokott, cancelliere: sig.ra M. Múgica Arzamendi, amministratore principale, ha pronunciato l'11 novembre 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

I procedimenti C-186/02 P e C-188/02 P sono riuniti ai fini della sentenza.

2)

I ricorsi sono respinti.

3)

Le ricorrenti sopporteranno, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla Commissione delle Comunità europee e dalla Comunidad Autónoma de La Rioja.


(1)  GU C 191 del 10.8.2002.


8.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 6/4


SENTENZA DELLA CORTE

(Grande Sezione)

9 novembre 2004

nel procedimento C-203/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Regno Unito): The British Horseracing Board Ltd e.a. e William Hill Organization Ltd (1)

(Direttiva 96/9/CE - Tutela giuridica delle banche di dati - Diritto sui generis - Conseguimento, verifica o presentazione del contenuto di una banca di dati - Parte (non) sostanziale del contenuto di una banca di dati - Estrazione e reimpiego - Normale sfruttamento - Pregiudizio ingiustificato dei legittimi interessi del costitutore - Banche di dati ippici - Elenco di corse - Scommesse)

(2005/C 6/06)

Lingua di procedura: l'inglese

Nella causa C-203/02, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte ai sensi dell'art. 234 CE, dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Regno Unito), con decisione 24 maggio 2002, pervenuta in cancelleria il 31 maggio 2002, nella causa tra The British Horseracing Board Ltd e a. e William Hill Organization Ltd, la Corte (Grande Sezione), composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas e K. Lenaerts (relatore), presidenti di Sezione, dai sigg. J.-P. Puissochet e R. Schintgen, dalla sig.ra N. Colneric e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl, cancellieri: sig.re M. Múgica Arzamendi e M.-F. Contet, amministratori principali, ha pronunciato il 9 novembre 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

La nozione di investimento collegato al conseguimento del contenuto di una banca di dati ai sensi dell'art. 7, n. 1, della direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 11 marzo 1996, concernente la tutela giuridica della banche di dati, deve essere intesa nel senso che indica i mezzi destinati alla ricerca di elementi esistenti e alla loro raccolta nella detta banca di dati. Essa non comprende i mezzi impiegati per la creazione degli elementi costitutivi del contenuto di una banca di dati.

La nozione di investimento collegato alla verifica del contenuto della banca di dati ai sensi dell'art. 7, n. 1, della direttiva 96/9, deve essere intesa nel senso che riguarda i mezzi destinati, al fine di assicurare l'affidabilità dell'informazione contenuta nella detta banca di dati, al controllo dell'esattezza degli elementi ricercati, all'atto della costituzione di questa banca di dati nonché durante il periodo di funzionamento della stessa. I mezzi destinati ad operazioni di verifica nel corso della fase di creazione di elementi successivamente raccolti in una banca di dati non rientrano in questa nozione.

I mezzi destinati all'elaborazione di un elenco dei cavalli partecipanti ad una corsa ed alle operazioni di verifica che si inseriscono in tale ambito non corrispondono ad un investimento collegato al conseguimento ed alla verifica del contenuto della banca di dati nella quale figura tale elenco.

2)

Le nozioni di estrazione e di reimpiego ai sensi dell'art. 7 della direttiva 96/9 devono essere interpretate nel senso che si riferiscono a qualsiasi operazione non autorizzata di appropriazione e di diffusione dal pubblico di tutto il contenuto di una banca di dati o di una parte di essa. Queste nozioni non presuppongono un accesso diretto alla banca di dati di cui trattasi.

Il fatto che il contenuto della banca di dati sia stato reso accessibile al pubblico dal costitutore o con il suo consenso non pregiudica il diritto di quest'ultimo di vietare le operazioni di estrazione e/o di reimpiego relative alla totalità o ad una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati.

3)

La nozione di parte sostanziale, valutata sotto il profilo quantitativo, del contenuto di una banca di dati ai sensi dell'art. 7 della direttiva 96/9 si riferisce al volume dei dati estratti e/o reimpiegati della banca di dati e deve essere valutata in relazione al volume del contenuto totale della banca di dati.

La nozione di parte sostanziale, valutata sotto il profilo qualitativo, del contenuto di una banca di dati si riferisce alla rilevanza dell'investimento collegato al conseguimento, alla verifica o alla presentazione del contenuto dell'oggetto dell'operazione di estrazione o di reimpiego, indipendentemente dal fatto che tale oggetto rappresenti una parte quantitativamente sostanziale del contenuto generale della banca di dati tutelata.

Rientra nella nozione di parte non sostanziale del contenuto di una banca di dati qualsiasi parte che non risponda alla nozione di parte sostanziale sotto il profilo sia quantitativo sia qualitativo.

4)

Il divieto di cui all'art. 7, n. 5 della direttiva 96/9 riguarda le operazioni non autorizzate di estrazione e/o di reimpiego che, mediante il loro effetto cumulativo, mirano a ricostituire e/o a mettere a disposizione del pubblico, senza l'autorizzazione del costitutore della banca di dati, la totalità o una parte sostanziale del contenuto della detta banca di dati, e che pregiudicano pertanto gravemente l'investimento di tale soggetto.


(1)  GU C 180 del 27.7.2002


8.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 6/5


SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

11 novembre 2004

nella causa C-216/02 (domanda di pronuncia dal Verwaltungsgerichtshof (Austria): Österreichischer Zuchtverband für Ponys, Kleinpferde und Spezialrassen contro Burgenländische Landesregierung (1)

(Libera circolazione delle merci - Scambi intracomunitari di equidi - Procedura per l'approvazione o il riconoscimento delle organizzazioni e associazioni che tengono o istituiscono libri genealogici per gli equidi registrati - Art. 2, n. 2, della decisione 92/353/CEE)

(2005/C 6/07)

Lingua processuale: il tedesco

Nella causa C-216/01, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Verwaltungsgerichtshof (Austria), con decisione del 23 maggio 2002, pervenuta in cancelleria il 12 giugno 2002, nella causa Österreichischer Zuchtverband für Ponys, Kleinpferde und Spezialrassen contro Burgenländische Landesregierung, in presenza di: Österreichischer Shetlandponyzuchtverband, la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente di Sezione, dal sig. A. Rosas (relatore) e dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, giudici, avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato l'11 novembre 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

L'art. 2, n. 2, lett. a), della decisione della Commissione 11 giugno 1992, 92/353/CEE, che determina i criteri di approvazione o di riconoscimento delle organizzazioni e associazioni che tengono o istituiscono libri genealogici per gli equidi registrati, dev'essere interpretato nel senso che quando si verificano una o più circostanze menzionate in tale disposizione, le organizzazioni o associazioni già riconosciute o ufficialmente approvate per una razza di equidi non hanno il diritto di esigere dalle autorità competenti che queste ultime neghino il riconoscimento o l'approvazione di una nuova associazione o organizzazione che tiene i crea libri genealogici per la stessa razza.

2)

Il diritto comunitario non osta a che la legislazione di uno Stato membro privi le associazioni o organizzazioni esistenti, che si sono pronunciate contro il riconoscimento di una nuova associazione o organizzazione, di un mezzo di ricorso giurisdizionale contro la decisione di riconoscimento adottata dalle autorità nazionali competenti.


(1)  GU C 191 del 10.8.2002.


8.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 6/5


SENTENZA DELLA CORTE

(Grande Sezione)

16 novembre 2004

nel procedimento C-245/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus): Anheuser-Busch Inc. contro Budějovický Budvar, národní podnik (1)

(«Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio - Artt. 2, n. 1, 16, n. 1, e 70 dell'accordo ADPIC (TRIPs) - Marchi - Portata del diritto esclusivo del titolare del marchio - Preteso uso del segno come ditta»)

(2005/C 6/08)

Lingua processuale: il finlandese

Nel procedimento C-245/02, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Korkein oikeus (Finlandia), con decisione 3 luglio 2002, pervenuta in cancelleria il 5 luglio 2002, nella causa: Anheuser-Busch Inc. contro Budějovický Budvar, národní podnik, la Corte (Grande Sezione), composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans (relatore) e A. Rosas e dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, presidenti di Sezione, dai sigg. C. Gulmann e R. Schingten, dalla sig.ra N. Colneric e dai sigg. S. von Bahr, J.N. Cunha Rodrigues e K. Schiemann, giudici; avvocato generale: sig. A. Tizzano; cancelliere: sig.ra Múgica Arzamendi, amministratore principale, ha pronunciato, il 16 novembre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

L'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (accordo ADPIC), che figura all'allegato 1 C dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, approvato a nome della Comunità, per le materie di sua competenza, con decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/800/CE, si applica in caso di conflitto tra un marchio ed un segno che si assume violare il suddetto marchio, quando il detto conflitto abbia avuto inizio prima della data di applicazione dell'accordo ADPIC, ma sia poi proseguito dopo tale data.

2)

Una ditta può rappresentare un segno ai sensi dell'art. 16, n. 1, prima frase, dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (accordo ADPIC). Tale disposizione è diretta ad attribuire al titolare di un marchio il diritto esclusivo di vietare che un terzo ne faccia uso se tale uso pregiudica o può pregiudicare le funzioni del marchio e, in particolare, la sua funzione essenziale di garantire ai consumatori la provenienza del prodotto.

Le eccezioni stabilite dall'art. 17 dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (accordo ADPIC) sono dirette, in particolare, a consentire ai terzi di usare un segno identico o simile ad un marchio per designare la loro ditta, purché l'uso sia conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale.

3)

Una ditta non registrata né tradizionalmente usata nello Stato membro in cui il marchio commerciale è stato registrato ed in cui viene richiesta la sua tutela nei confronti della ditta in questione, può essere considerata un diritto anteriore ai sensi dell'art. 16, n. 1, terza frase, dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (accordo ADPIC) se il titolare della ditta dispone di un diritto rientrante nell'ambito di applicazione ratione materiae e ratione temporis del detto accordo sorto prima di quello relativo al marchio con il quale si ritiene che tale diritto sia in conflitto e che gli consente di usare un segno identico o simile a tale marchio.


(1)  GU C 219 del 14.9.2002.


8.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 6/6


SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

11 novembre 2004

nel procedimento C-249/02: Repubblica portoghese contro Commissione delle Comunità europee (1)

(Agricoltura - Politica agricola comune - Finanziamento del FEAOG - Spese effettive di uno Stato membro inferiori alle previsioni di spesa comunicate alla Commissione - Potere della Commissione di ridurre le somme versate a titolo di anticipo - Lettera di un direttore generale della Commissione che informa lo Stato membro di tale riduzione - Atto che produce effetti giuridici obbligatori)

(2005/C 6/09)

Lingua di procedura: il portoghese

Nella causa C-249/02, avente ad oggetto un ricorso di annullamento ai sensi dell'art. 230 CE, proposto il 1o luglio 2002, Repubblica portoghese (agente: sig. L. Fernandes, assistito dai sigg. C. Botelho Moniz e E. Maia Cadete) contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig. L. Visaggio, assistito dal sig. N. Castro Marques) la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann, J.-P. Puissochet (relatore), R. Schintgen e J.N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere:sig.ra Múgica Arzamendi, amministratore principale, ha pronunciato l'11 novembre 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

La decisione contenuta nella lettera del direttore generale della direzione generale dell'agricoltura della Commissione delle Comunità europee del 18 aprile 2002, con cui si applica una riduzione sugli anticipi finanziari consentiti per l'esercizio 2002, in forza dell'art. 39, n. 3, del Regolamento (CE) della Commissione 23 luglio 1999, n. 1750, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (GU L 214, pag. 31), come da ultimo modificato dal regolamento (CE), della Commissione 6 settembre 2001, n. 1763 è annullata.

2)

La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.


(1)  GU C 219 del 14.9.2002.


8.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 6/6


SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

18 novembre 2004

nel procedimento C-284/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht): Land Brandenburg contro Ursula Sass (1)

(«Politica sociale - Lavoratori di sesso maschile e femminile - Art. 141 CE - Parità di retribuzione - Direttiva 76/207/CEE - Parità di trattamento - Congedo di maternità - Promozione ad un livello retributivo superiore - Mancata presa in considerazione dell'intero congedo di maternità preso ai sensi della legislazione dell'ex Repubblica democratica tedesca»)

(2005/C 6/10)

Lingua processuale: il tedesco

Nel procedimento C-284/02, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 234 CE, proposta dal Bundesarbeitsgericht (Germania), con decisione 21 marzo 2002, pervenuta alla Corte il 2 agosto 2002, nel procedimento Land Brandenburg contro Ursula Sass, la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dal sig. A. Rosas (relatore), dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. K. Lenaerts e S. von Bahr, giudici; avvocato generale: sig. L. A. Geelhoed; cancelliere: sig.ra F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato, il 18 novembre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

La direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, osta a che un contratto collettivo, quale il Bundes-Angestelltentarifvertrag-Ost (contratto collettivo per i dipendenti pubblici su base contrattuale della Germania Est), escluda dal computo in un periodo minimo di anzianità di servizio la parte del periodo durante il quale la lavoratrice ha usufruito, conformemente alla legislazione dell'ex Repubblica democratica tedesca, di un congedo di maternità eccedente il periodo di astensione dal lavoro, previsto dalla legislazione della Repubblica federale di Germania, di cui al detto contratto, dato che gli obiettivi e la finalità di entrambi i detti congedi rispondono agli obiettivi di tutela della donna per quanto riguarda la gravidanza e la maternità, tutela sancita dall'art. 2, n. 3, di tale direttiva. Spetta al giudice nazionale verificare se le dette condizioni siano soddisfatte.


(1)  GU C 261 del 26.10.2002.


8.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 6/7


SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

18 novembre 2004

nella causa C-317/02: Commissione delle Comunità europee contro Irlanda (1)

(Inadempimento da parte di uno Stato - Regime comunitario delle pesca - Regolamento (CEE) nn. 3760/92 e 2847/93 - Superamento delle quote di pesche)

(2005/C 6/11)

Lingua processuale: l'inglese

Nella causa C-317/02, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto l'11 settembre 2002, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. K. Fitch e T. van Rijn, e successivamente quest'ultimo e sig. B. Doherty) contro Irlanda (agente: sig. D. O'Hagan, assistito dal sig. A. Schuster), la Corte (Sesta Sezione), composta dal sig. A. Borg Barthet (relatore), presidente di sezione, dai sigg. S. von Bahr e J. Malenovský, giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 18 novembre 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Non avendo fissato i criteri e le modalità per utilizzo della quota di pesca assegnatale;

non avendo garantito il rispetto delle regole comunitarie relative alla conservazione delle risorse biologiche marine con il controllo delle attività della pesca, con idonee ispezioni degli sbarchi e la registrazione del pescato e con ispezioni e altri controlli quali previsti dalle norme comunitarie applicabili;

non vietando a titolo cautelare la pesca da parte di pescherecci battenti la sua bandiera o registrati sul suo territorio, qualora dovessero ritenersi esaurite le quote ad essi assegnate;

non promuovendo procedimenti amministrativi o penali nei confronti dei capitani che violino del dette norme di regolamento o nei confronti di qualsiasi altra persona, responsabile per siffatta violazione.

l'Irlanda è venuta meno agli obblighi impostile dagli artt. 9, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1992, n. 3760, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquicoltura nonché 2, 21 e 31 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1993, n. 2847, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca.

2)

L'Irlanda è condannata alle spese.


(1)  GU C 261 del 26.10.2002.


8.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 6/7


SENTENZA DELLA CORTE

(Grande Sezione)

16 novembre 2004

nel procedimento C-327/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank te 's-Gravenhage): Lili Georgieva Panayotova e a. contro Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie (1)

(«Accordi di associazione della Comunità con la Bulgaria, la Polonia e la Repubblica slovacca - Diritto di stabilimento - Normativa nazionale in base alla quale le domande di permesso di soggiorno, presentate ai fini dello stabilimento, vengono respinte senza esame qualora il richiedente non disponga di un permesso di soggiorno temporaneo»)

(2005/C 6/12)

Lingua processuale: l'olandese

Nel procedimento C-327/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Rechtbank te 's-Gravenhage (Paesi Bassi) con decisione16 settembre 2002, pervenuta in cancelleria il 18 settembre 2002, nella causa Lili Georgieva Panayotova, Radostina Markova Kalcheva, Izabella Malgorzata Lis, Lubica Sopova, Izabela Leokadia Topa, Jolanta Monika Rusiecka contro Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, la Corte (Grande Sezione), composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas, e dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, presidenti di sezione, dai sigg. J.-P. Puissochet (relatore), R. Schintgen, S. von Bahr e J.N. Cunha Rodrigues, giudici; avvocato generale: sig. Poiares Maduro; cancelliere: sig.ra M.F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato il 16 novembre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il combinato disposto, rispettivamente, degli artt. 45, n. 1, e 59, n. 1, dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Bulgaria, dall'altro, approvato con decisione del Consiglio e della Commissione 19 dicembre 1994, 94/908/CE, CECA, Euratom, degli artt. 44, n. 3, e 58, n. 1, dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, approvato con decisione del Consiglio e della Commissione 13 dicembre 1993, 93/743/CE, CECA, Euratom, nonché degli artt. 45, n. 3, e 59, n. 1, dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra, approvato con decisione del Consiglio e della Commissione 19 dicembre 1994, 94/909/CE, CECA, Euratom, non osta, in linea di principio, ad una normativa di uno Stato membro che comporta un sistema di controllo preventivo in base al quale l'ingresso nel territorio di detto Stato membro ai fini dello stabilimento come lavoratore autonomo è subordinato al rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo da parte delle rappresentanze diplomatiche o consolari di tale Stato nel paese d'origine dell'interessato o in quello in cui egli soggiorna stabilmente. Un tale sistema può validamente subordinare il rilascio di tale permesso alla condizione che l'interessato provi la sua effettiva intenzione di avviare un'attività di lavoro autonomo, senza svolgere simultaneamente alcuna attività di lavoro dipendente né ricorrere a sussidi pubblici, nonché la disponibilità, sin dall'inizio, di mezzi economici sufficienti e ragionevoli probabilità di successo. Il regime applicabile a tali previe autorizzazioni al soggiorno deve basarsi tuttavia su un sistema procedurale di facile accesso e tale da garantire agli interessati che la loro domanda sarà trattata entro un termine ragionevole ed in modo oggettivo ed imparziale, dovendo inoltre eventuali dinieghi di autorizzazione poter venir considerati nell'ambito di un ricorso giurisdizionale;

2)

dette disposizioni degli accordi di associazione devono essere interpretate nel senso che non ostano, in linea di principio, nemmeno a che una tale normativa nazionale preveda che le autorità competenti dello Stato membro ospitante respingano una domanda di permesso di soggiorno ai fini dello stabilimento sulla base di detti accordi di associazione, presentata nel territorio di tale Stato, qualora il richiedente non disponga di un permesso di soggiorno temporaneo, necessario ai sensi di tale normativa;

3)

non rilevano a tale proposito il fatto che il richiedente affermi di soddisfare in termini chiari e manifesti i requisiti sostanziali necessari per il rilascio del permesso di soggiorno temporaneo e del permesso di soggiorno ai fini dello stabilimento, o la circostanza che detto richiedente soggiorni legalmente nello Stato membro ospitante in base ad altro titolo alla data della sua domanda, se quest'ultima è incompatibile con i requisiti prescritti relativi all'ingresso dell'interessato in detto Stato membro e in particolare con quelli relativi alla durata del soggiorno autorizzato.


(1)  GU C 274 del 9.11.2002.


8.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 6/8


SENTENZA DELLA CORTE

(Grande Sezione)

9 novembre 2004

nella causa C-338/02 [domanda di pronuncia pregiudiziale dal Högsta domstolen (Svezia)]: Fixtures Marketing Ltd e Svenska Spel AB (1)

(Direttiva 96/9/CE - Tutela giuridica delle banche di dati - Diritto sui generis - Nozione d'investimento collegato al conseguimento, alla verifica o alla presentazione del contenuto di una banca di dati - Calendari di campionati di calcio - Scommesse)

(2005/C 6/13)

Lingua processuale: lo svedese

Nella causa C-338/02, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Högsta domstolen (Svezia), con decisione 10 settembre 2002, pervenuta in cancelleria il 23 settembre 2002, nella causa tra Fixtures Marketing Ltd e Svenska Spel AB, la Corte (Grande Sezione), composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas e K. Lenaerts (relatore), presidenti di sezione, dai sigg. J.-P. Puissochet, R. Schintgen, dalla sig.ra N. Colneric e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl, cancellieri: sig.re M. Múgica Arzamendi e M.-F. Contet, amministratori principali, ha pronunciato il 9 novembre 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

La nozione di investimento collegato al conseguimento del contenuto di una banca di dati ai sensi dell'art. 7, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 1996, 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche di dati va intesa nel senso che indica i mezzi destinati alla ricerca di elementi esistenti e alla loro raccolta nella detta banca di dati. Essa non comprende i mezzi impiegati per la creazione degli elementi costitutivi del contenuto di una banca di dati. Nel contesto dell'elaborazione di un calendario di incontri al fine dell'organizzazione di campionati di calcio, essa non riguarda quindi i mezzi destinati alla fissazione delle date, degli orari e degli accoppiamenti di squadre relativi ai vari incontri di questi campionati.


(1)  GU C 274 del 9.11.2002.


8.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 6/9


SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

18 novembre 2004

nella causa C-420/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica (1)

(«Inadempimento di uno Stato membro - Deposito illegale di rifiuti nell'impianto di “Péra Galini” - Direttiva 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, modificata dalla direttiva 91/156/CEE - Artt. 4 e 9»)

(2005/C 6/14)

Lingua processuale: il greco

Nella causa C-420/02, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento, ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 21 novembre 2002, Commissione delle Comunità europee, (agente: sig. M. Konstantinidis) contro Repubblica ellenica (agente: sig.ra E. Skandalou), la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore), dai sigg. K. Lenaerts, S. von Bahr e K. Schiemann, giudici; avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed; cancelliere: sig.ra M. Múgica Arzamendi, amministratore principale, ha pronunciato, il 18 novembre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Avendo omesso di adottare le misure necessarie per garantire che i rifiuti depositati nell'impianto di «Péra Galini», nella circoscrizione territoriale della prefettura di Heraklion, vengano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo, senza creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora, nonché senza causare inconvenienti da rumori od odori, ed avendo inoltre concesso un'autorizzazione alla gestione di tale stabilimento pur in assenza delle necessarie informazioni, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 4 e 9 della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE.

2)

La Repubblica ellenica è condannata alle spese.


(1)  GU C 31 dell'8.2.2003.


8.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 6/9


SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

11 novembre 2004

nel procedimento C-425/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour administrative): Johanna Maria Delahaye, coniugata Boor contro Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative (1)

(«Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di un'impresa allo Stato - Possibilità, per lo Stato, di imporre le norme di diritto pubblico - Riduzione dell'importo della retribuzione»)

(2005/C 6/15)

Lingua processuale: il francese

Nel procedimento C-425/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dalla Cour administrative (Lussemburgo), con provvedimento 21 novembre 2001, pervenuta alla Corte il 25 novembre 2002, nella causa dinanzi ad esso pendente tra Johanna Maria Delahaye, coniugata Boor, e Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dal sig. C Gulmann e dalla sig.ra N. Colneric (relatore), giudici; avvocato generale: sig. P. Léger; cancelliere: sig.ra M. Múgica Arzamendi, amministratore principale, ha pronunciato, l'11 novembre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

La direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, dev'essere interpretata nel senso che essa non osta, in via di principio, a che, in caso di trasferimento d'impresa da una persona giuridica di diritto privato allo Stato, questo, in quanto nuovo datore di lavoro, proceda ad una riduzione dell'importo della retribuzione dei lavoratori interessati allo scopo di conformarsi alle vigenti norme nazionali relative ai pubblici dipendenti. Tuttavia, le autorità competenti incaricate di applicare e di interpretare dette norme sono tenute a farlo in tutta la misura possibile alla luce dello scopo di detta direttiva, tenendo conto segnatamente dell'anzianità del lavoratore se le norme nazionali che disciplinano la situazione dei dipendenti dello Stato prendono in considerazione l'anzianità del dipendente statale per il calcolo della sua retribuzione. Nell'ipotesi in cui questo calcolo si risolva in una riduzione sostanziale della retribuzione dell'interessato, tale riduzione costituisce una sostanziale modifica delle condizioni di lavoro a scapito dei lavoratori interessati dal trasferimento, di modo che la rescissione del loro contratto di lavoro per questo motivo dev'essere considerata come dovuta alla responsabilità del datore di lavoro, conformemente all'art. 4, n. 2, della direttiva 77/187.


(1)  GU C 19 del 25.1.2003.


8.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 6/10


SENTENZA DELLA CORTE

(Grande Sezione)

9 novembre 2004

nella causa C-444/02 [domanda di pronuncia pregiudiziale dal Monomeles Protodikeio Athinon (Grecia)]: Fixtures Marketing Ltd e Organismos prognostikon agonon podosfairou AE (OPAP) (1)

(Direttiva 96/9/CE - Tutela giuridica delle banche di dati - Nozione di banca di dati - Campo di applicazione del diritto sui generis - Calendari dei campionati di calcio - Scommesse)

(2005/C 6/16)

Lingua processuale: il greco

Nella causa C-444/02, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Monomeles Protodikeio Athinon (Grecia), con decisione 11 luglio 2002, pervenuta in cancelleria il 9 dicembre 2002, nella causa tra Fixtures Marketing Ltd e Organismos prognostikon agonon podosfairou AE (OPAP), la Corte (Grande Sezione), composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas e K. Lenaerts (relatore), presidenti di sezione, dai sigg. J.-P. Puissochet, R. Schintgen, dalla sig.ra N. Colneric e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl, cancellieri: sig.ra Múgica Arzamendi e sig.ra M.-F. Contet, amministratori principali, ha pronunciato il 9 novembre 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

La nozione di banca di dati ai sensi dell'art. 1, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 1996, 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche di dati riguarda qualsiasi raccolta che comprende opere, dati o altri elementi, separabili gli uni agli altri senza che il valore del loro contenuto venga per questo intaccato e che comportano un metodo o un sistema, di qualunque natura esso sia, che consente di ritrovare ciascuno dei suoi elementi costitutivi.

Un calendario di incontri di calcio quali quelli di cui trattasi nella causa principale costituisce una banca di dati ai sensi dell'art. 1, n. 2, della direttiva 96/9.

La nozione di investimento collegato al conseguimento del contenuto di una banca di dati ai sensi dell'art. 7, n. 1 della direttiva 96/9 va intesa nel senso che indica i mezzi destinati alla ricerca di elementi esistenti e alla loro raccolta nella detta banca di dati. Essa non comprende i mezzi impiegati per la creazione degli elementi costituitivi del contenuto di un banca di dati. Nel contesto dell'elaborazione di un calendario di incontri al fine dell'organizzazione di campionati di calcio, essa non riguarda quindi i mezzi destinati alla fissazione delle date, degli orari e degli accoppiamenti di squadre relativi ai vari incontri di questi campionati.


(1)  GU C 31 dell'8.2.2003.


8.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 6/10


SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

11 novembre 2004

nel procedimento C-457/02: procedimento penale contro Antonio Niselli (1)

(«Direttive 75/442/CEE e 91/156/CEE - Nozione di rifiuti - Residui di produzione o di consumo idonei alla riutilizzazione - Rottami ferrosi»)

(2005/C 6/17)

Lingua processuale: l'italiano

Nel procedimento C-457/02, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Tribunale penale di Terni con ordinanza 20 novembre 2002, pervenuta in cancelleria il 18 dicembre 2002, nel procedimento penale a carico di Antonio Niselli, la Corte (Seconda Sezione), composta dai sigg. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, C. Gulmann e J. P. Puissochet (relatore), giudici; avvocato generale: sig.ra J. Kokott; cancelliere: sig.ra M. Múgica Arzamendi, amministratore principale, ha pronunciato, l'11 novembre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

La definizione di rifiuto contenuta nell'art. 1, lett. a), primo comma, della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE e dalla decisione della Commissione 24 maggio 1996, 96/350/CE, non può essere interpretata nel senso che essa ricomprenderebbe tassativamente le sostanze o i materiali destinati o soggetti alle operazioni di smaltimento o di recupero menzionati negli allegati II A e II B della detta direttiva, oppure in elenchi equivalenti, o il cui detentore abbia l'intenzione o l'obbligo di destinarli a siffatte operazioni.

2)

La nozione di rifiuto ai sensi dell'art. 1, lett. a), primo comma, della direttiva 75/442, come modificata dalla direttiva 91/156 e dalla decisione 96/350, non dev'essere interpretata nel senso che essa escluderebbe l'insieme dei residui di produzione o di consumo che possono essere o sono riutilizzati in un ciclo di produzione o di consumo, vuoi in assenza di trattamento preventivo e senza arrecare danni all'ambiente, vuoi previo trattamento ma senza che occorra tuttavia un'operazione di recupero ai sensi dell'allegato II B di tale direttiva.


(1)  GU C 31 dell'8.2.2003.


8.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 6/11


SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

11 novembre 2004

nel procedimento C-467/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Stuttgart): Inan Cetinkaya contro Land Baden-Württemberg (1)

(«Accordo di associazione CEE-Turchia - Libera circolazione dei lavoratori - Artt. 7, primo comma, e 14, n. 1, della decisione del Consiglio di associazione n. 1/80 - Diritto di soggiorno del figlio di un lavoratore turco dopo il compimento della maggiore età - Presupposti di una decisione di espulsione - Condanne penali»)

(2005/C 6/18)

Lingua processuale: il tedesco

Nel procedimento C-467/02, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Verwaltungsgericht Stuttgart (Germania) con ordinanza 19 dicembre 2002, pervenuta in cancelleria il 27 dicembre 2002, nella causa: Inan Cetinkaya contro Land Baden-Württemberg, la Corte (Seconda Sezione), composta dai sigg. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, J.-P. Puissochet, R. Schintgen, dalla sig.ra N. Colneric e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues (relatore), giudici; avvocato generale: sig. P. Léger; cancelliere: sig.ra M. Múgica Arzamendi, amministratore principale, ha pronunciato, l'11 novembre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

L'art. 7, primo comma, della decisione 19 settembre 1980, n. 1/80, relativa allo sviluppo dell'associazione, adottata dal Consiglio di associazione istituito dall'Accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, deve essere interpretato nel senso che esso si applica al caso di un maggiorenne, figlio di un lavoratore turco inserito, attualmente o in passato, nel regolare mercato del lavoro dello Stato membro ospitante, anche quando questo figlio è nato e ha sempre risieduto in tale ultimo Stato.

2)

L'art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80 osta a che, a seguito di una condanna ad una pena detentiva seguita da una cura di disintossicazione, i diritti conferiti da tale disposizione ad un cittadino turco che si trovi nella situazione del sig. Cetinkaya siano limitati a causa di un'assenza prolungata dal mercato del lavoro.

3)

L'art. 14 della decisione n. 1/80 obbliga il giudice nazionale a prendere in considerazione, nell'esaminare la legittimità di un provvedimento di espulsione emesso nei confronti di un cittadino turco, determinati dati di fatto successivi all'ultimo provvedimento delle autorità competenti, che non consentano più una limitazione dei diritti dell'interessato ai sensi della detta disposizione.


(1)  GU C 70 del 22.3.2003.


8.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 6/11


SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

11 novembre 2004

nella causa C-73/03: Regno di Spagna contro Commissione delle Comunità europee (1)

(Aiuti di Stato - Benefici fiscali al trasferimento di aziende agricole - Abbuono di prestiti e garanzie a favore degli imprenditori agricoli)

(2005/C 6/19)

Lingua processuale: lo spagnolo

Nella causa C-73/03, avente ad oggetto il ricorso di annullamento ai sensi dell'art. 230, primo comma, CE, proposto il 19 febbraio 2003, Regno di Spagna (agente: sig. S. Ortiz Vaamonde) contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig. J. L. Buendía Sierra), la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, e dai sigg. J.-P. Puissochet, S. von Bahr (relatore), J. Malenovský e U. Lõhmus, giudici; avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, l'11 novembre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il Regno di Spagna è condannato alle spese.


(1)  GU C 101 del 26.4.2003


8.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 6/12


SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

28 ottobre 2004

nel procedimento C-124/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven): Artrada (Freezone) NV, Vademecum BV, Jac. Meisner Internationaal Expeditiebedrijf BV contro Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (1)

(«Polizia sanitaria - Produzione e commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte - Composto a base di zucchero, cacao e latte scremato in polvere, importato da Aruba»)

(2005/C 6/20)

Lingua processuale: l'olandese

Nel procedimento C-124/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi) con decisione 11 marzo 2003, pervenuta in cancelleria il 20 marzo 2003, nella causa Artrada (Freezone) NV, Videmecum BV, Jac. Meisner Internationaal Expeditiebedrijf BV contro Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees, la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione (relatore), dal sig. R. Schintgen e dalla sig.ra N. Colneric, giudici; avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro; cancelliere: sig.ra F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato, il 28 ottobre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

L'art. 2, punto 2, della direttiva del Consiglio 16 giugno 1992, 92/46/CEE, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte, dev'essere interpretato nel senso che nel concetto di «latte destinato alla fabbricazione di prodotti a base di latte» non rientrano costituenti lattiero-caseari di un prodotto che comprende anche costituenti di natura diversa, ossia non lattiero-caseari, e nel quale il costituente lattiero-caseario non può essere separato dai costituenti di altra natura.

2)

L'art. 2, punto 4, della direttiva 92/46 dev'essere interpretato nel senso che il concetto di «prodotto a base di latte» riguarda sia prodotti finiti sia prodotti semifiniti che debbano essere ancora sottoposti a una lavorazione prima di essere venduti al consumatore. In una siffatta ipotesi, è con riferimento al prodotto semifinito che occorre verificare se il latte che vi si trova presente ne costituisca una parte essenziale, considerata la sua quantità o il suo effetto caratterizzante. Si deve a tal fine tener conto delle caratteristiche e delle proprietà oggettive del prodotto semifinito al momento della sua importazione, in particolare della percentuale di latte o di prodotto lattiero-caseario presente nel prodotto semifinito, dell'uso che può esserne fatto o del suo gusto.


(1)  GU C 146 del 21.6.2003.


8.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 6/12


SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

18 novembre 2004

nella causa C-126/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania (1)

(«Inadempimento di uno Stato - Direttiva 92/50/CEE - Appalti pubblici - Servizi di trasporto dei rifiuti - Procedura non preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara - Contratto concluso da un'amministrazione aggiudicatrice nell'ambito di un'attività economica soggetta alla concorrenza - Contratto concluso da un'amministrazione aggiudicatrice al fine di poter presentare un'offerta in una procedura di aggiudicazione di appalto - Prova della capacità del prestatore - Possibilità di far valere le capacità di un terzo - Subfornitura - Conseguenze di una sentenza che accerta un inadempimento»)

(2005/C 6/21)

Lingua processuale: il tedesco

Nella causa C-126/03, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 20 marzo 2003, Commissione delle Comunità europee (agente: sig. K. Wiedner) contro Repubblica federale di Germania (agente: sig. W.-D. Plessing, assistito dall'avv. H.-J. Prieß), la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann (relatore), presidente di sezione, dal sig. A. Rosas, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. K. Lenaerts e K. Schiemann, giudici; avvocato generale: sig. L. A. Geelhoed; cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato, il 18 novembre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Poiché l'appalto relativo al trasporto dei rifiuti a partire dai punti di scarico nella regione di Donauwald sino alla centrale termica di Monaco Nord è stato attribuito dal comune di Monaco di Baviera in violazione delle regole di procedura previste all'art. 8 della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, in combinato disposto con l'art. 11, n. 1, di tale direttiva, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza della detta direttiva.

2)

La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.


(1)  GU C 146 del 21.6.2003.


8.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 6/13


SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

28 ottobre 2004

nel procedimento C-148/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht München): Nürnberger Allgemeine Versicherungs AG contro Portbridge Transport International BV (1)

(«Convenzione di Bruxelles - Artt. 20 e 57, n. 2 - Mancata comparizione del convenuto - Convenuto che ha il domicilio nel territorio di un altro Stato contraente - Convenzione di Ginevra sul contratto di trasporto internazionale stradale di merce - Conflitto tra convenzioni»)

(2005/C 6/22)

Lingua processuale: il tedesco

Nel procedimento C-148/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale a norma del protocollo 3 giugno 1971 relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, presentata dall'Oberlandesgericht München (Germania) con decisione 27 marzo 2003, pervenuta alla Corte il 31 marzo successivo, nella causa Nürnberger Allgemeine Versicherungs AG contro Portbridge Transport International BV, la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dal sig. R. Schintgen (relatore) e dalla sig.ra N. Colneric, giudici; avvocato generale: sig. A. Tizzano; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 28 ottobre 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 57, n. 2, lett. a), della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all'adesione della Repubblica ellenica, dalla Convenzione 26 maggio 1989, relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, e dalla Convenzione 29 novembre 1996, relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, dev'essere interpretato nel senso che il giudice di uno Stato contraente, dinanzi al quale è citato il convenuto residente nel territorio di un altro Stato contraente, può fondare la propria competenza su una convenzione speciale di cui anche è parte il primo Stato contraente e che contiene norme specifiche in merito alla competenza giudiziaria, anche nel caso in cui il convenuto, nell'ambito del procedimento di cui trattasi, non si costituisca in giudizio.


(1)  GU C 146 del 21.6.2003.


8.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 6/13


SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

11 novembre 2004

nel procedimento C-171/03 [domanda di pronuncia pregiudiziale dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi)]: Maatschap Toeters, M.C. Verberk contro Productschap Vee en Vlees (1)

(Carne bovina - Premio alla immissione precoce sul mercato dei vitelli - Termine di presentazione della domanda di premio - Modalità di calcolo del termine - Validità del regolamento (CEE) n. 3886/92)

(2005/C 6/23)

Lingua di procedura: l'olandese

Nella causa C-171/03, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi), con decisione 13 aprile 2003, pervenuta in cancelleria il 14 aprile 2003, nel procedimento Maatschap Toeters, M.C. Verberk, che opera con la denominazione commerciale «Verberk-Voeten», contro Productschap Vee en Vlees, la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dal sig. A. Rosas (relatore) e dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, giudici, avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato l'11 novembre 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

a)

L'art. 3, n. 2, lett. c), del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 3 giugno 1971, n. 1182, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini, deve essere interpretato nel senso che un periodo di tempo espresso in settimane quale il termine previsto all'art. 50 bis del regolamento (CEE) della Commissione 23 dicembre 1992, n. 3886, che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di premi previsti dal regolamento (CEE) del Consiglio n. 805/68 relativo ad un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1244/82 e (CEE) n. 714/89, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 2 dicembre 1996, n. 2311, termina con lo spirare dell'ultima ora del giorno che, nell'ultima settimana, porta la stessa denominazione del giorno in cui è avvenuta la macellazione.

b)

Uno Stato membro, nell'applicare l'art. 50 bis del regolamento n. 3886/92, non può determinare la data di presentazione di una domanda di premio conformemente alle norme procedurali nazionali vigenti nel suo ordinamento giuridico interno per analoghi termini nazionali in materia di presentazione delle domande.

c)

L'art. 50 bis del regolamento n. 3886/92 deve essere interpretato nel senso che una domanda di premio può essere considerata «presentata» nei termini solo quando è pervenuta all'autorità competente prima della scadenza del termine.

2)

Dall'esame della questione sottoposta non è emerso alcun elemento tale da inficiare la validità dell'art. 50 bis, n. 1, del regolamento n. 3886/92 in quanto esso esclude integralmente dal premio le domande per qualsiasi superamento del termine nella presentazione delle stesse, indipendentemente dalla natura e dalla portata di tale superamento di termine.


(1)  GU C 146 del 21.6.2003.


8.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 6/14


SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

18 novembre 2004

nella causa C-284/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale dalla Cour d'appel de Bruxelles): Stato belga contro Temco Europe SA (1)

(Sesta direttiva IVA - Art. 13, parte B, lett. b) - Operazioni esentate - Locazione di beni immobili - Accordo di occupazione precaria)

(2005/C 6/24)

Lingua processuale: il francese

Nella causa C-284/03, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dalla Cour d'appel de Bruxelles (Belgio), con decisione 19 giugno 2003, pervenuta in cancelleria il 2 luglio 2003, nella causa dinanzi ad essa pendente tra Stato belga e Temco Europe SA, la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, A. Rosas (relatore), dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. K. Lenaerts e S. von Bahr, giudici, avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato il 18 novembre 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 13, parte B, lett. b) della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, dev'essere interpretato nel senso che costituiscono operazioni di «locazione di beni immobili» ai sensi di questa disposizione operazioni con cui una società concede simultaneamente, tramite contratti diversi a società ad essa collegate, un diritto precario di occupazione sul medesimo immobile dietro il pagamento di un'indennità fissata principalmente in funzione della superficie occupata e allorché questi contratti, così come vengono eseguiti, hanno essenzialmente per oggetto la messa a disposizione passiva di locali o di superfici di immobili, contro un corrispettivo collegato al trascorrere del tempo e non una prestazione di servizi che possa ricevere una diversa qualificazione.


(1)  GU C 213 del 6.9.2003.


8.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 6/14


SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

28 ottobre 2004

nella causa C-357/03, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica d'Austria (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 98/24/CE - Protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori - Rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro - Mancato recepimento sull'intero territorio dello Stato membro interessato entro il termine prescritto)

(2005/C 6/25)

Lingua processuale: il tedesco

Nella causa C-357/03, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. D. Martin e H. Kreppel) contro Repubblica d'Austria (agente: sig. E. Riedl), avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 19 agosto 2003, la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C. W. A. Timmermans (relatore), presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann, J. Makarczyk, P. Kūris e J. Klučka, giudici; avvocato generale: sig. A. Tizzano; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 28 ottobre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

La Repubblica d'Austria, non avendo adottato entro il termine prescritto tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi pienamente alla direttiva del Consiglio 7 aprile 1998, 98/24/CE, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva.

2)

La Repubblica d'Austria è condannata alle spese.


(1)   GU C 264 dell'1.11.2003.


8.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 6/15


SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

28 ottobre 2004

nella causa C-360/03, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica d'Austria (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2000/39/CE - Protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori - Rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro - Messa a punto di valori limite di esposizione professionale - Mancato recepimento sull'intero territorio dello Stato membro interessato entro il termine prescritto)

(2005/C 6/26)

Lingua processuale: il tedesco

Nella causa C-360/03, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. D. Martin e H. Kreppel) contro Repubblica d'Austria (agente: sig. E. Riedl), avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 19 agosto 2003, la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C. W. A. Timmermans (relatore), presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann, J. Makarczyk, P. Kūris e J. Klučka, giudici; avvocato generale: sig. A. Tizzano; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 28 ottobre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Non avendo adottato, entro il termine prescritto, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi pienamente alla direttiva della Commissione 8 giugno 2000, 2000/39/CE, relativa alla messa a punto di un primo elenco di valori limite indicativi in applicazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro, la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva.

2)

La Repubblica d'Austria è condannata alle spese.


(1)   GU C 264 dell'1.11.2003.


8.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 6/15


SENTENZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

28 ottobre 2004

nella causa C-421/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica d'Austria (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2001/18/CE - Emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati - Omessa trasposizione nel termine prescritto)

(2005/C 6/27)

Lingua processuale: il tedesco

Nella causa C-421/03, avente ad oggetto il ricorso per inadempimento di uno Stato ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 3 ottobre 2003, Commissione delle Comunità europee (agente: sig. U. Wölker) contro Repubblica d'Austria (agente sig. E.Riedl), la Corte (Quarta Sezione), composta dalla sig.ra N. Colneric, facente funzione di presidente, dai sigg. J.N. Cuhna Rodriguez e E. Levits (relatore), giudici, avvocato generale: sig.ra J. Kokott, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 28 ottobre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/18/CE sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva del Consiglio 90/220/CE, la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi incombentile ai sensi di tale direttiva.

2)

La Repubblica d'Austria è condannata alle spese.


(1)  GU C 275 del 15.11.2003.


8.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 6/16


SENTENZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

18 novembre 2004

nella causa C-422/03: Commissione delle Comunità europee contro Regno dei Paesi Bassi (1)

(«Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2001/18/CE - Mancata trasposizione entro il termine prescritto»)

(2005/C 6/28)

Lingua processuale: l'olandese

Nella causa C-422/03, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ex art. 226 CE, proposto il 3 ottobre 2003, Commissione delle Comunità europee (agente: sig. M. van Beek) contro Regno dei Paesi Bassi (agenti: sig.re H.G. Sevenster e J. van Bakel), la Corte (Quarta Sezione), composta dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, facente funzione di presidente della Quarta Sezione, dai sigg. K. Schiemann (relatore) e E. Juhász, giudici; avvocato generale: sig. P. Léger; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 18 novembre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il Regno dei Paesi Bassi, non avendo adottato, entro il termine prescritto, tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/18/CE, sull'immissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, è venuto meno agli obblighi impostogli da detta direttiva.

2)

Il Regno dei Paesi Bassi è condannato alle spese.


(1)  GU C 275 del 15.11.2003.


8.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 6/16


SENTENZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

28 ottobre 2004

nella causa C-460/03: Commissione delle Comunità europee contro Irlanda (1)

(«Inadempimento da parte di uno Stato - Direttiva 2000/53/CE - Veicoli fuori uso - Mancata trasposizione»)

(2005/C 6/29)

Lingua originale: l'inglese

Nella causa C-460/03, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 31 ottobre 2003, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. X. Lewis e M. Konstantinidis) contro Irlanda (agente: sig. D. O'Hagan), la Corte (Quarta Sezione), composta dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, facente funzione di presidente della Quarta Sezione, dai sigg. E. Juhász e E. Levits (relatore), giudici; avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro; cancelliere: sig. R. Grass, ha emesso, il 28 ottobre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Non avendo adottato le disposizioni di legge, di regolamento e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 18 settembre 2000, 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della detta direttiva e in particolare dell'art. 10, n. 1, della medesima.

2)

L'Irlanda è condannata alle spese.


(1)  GU C 304 del 13.12.2003.


8.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 6/16


SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

18 novembre 2004

nella causa C-482/03: Commissione delle Comunità europee contro Irlanda (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2001/14/CE - Ferrovie comunitarie - Ripartizione della capacità di infrastruttura, imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura e certificazione di sicurezza - Mancato recepimento entro il termine)

(2005/C 6/30)

Lingua processuale: l'inglese

Nella causa C-482/03, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 19 novembre 2003, Commissione delle Comunità europee (agente: sig. W. Wils) contro Irlanda (agente: sig. D. O'Hagan, assistito dal sig. D. Moloney, BL), la Corte (Sesta Sezione), composta dai sigg. J.-P. Puissochet, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, S. von Bahr e U. Lõhmus (relatore), giudici; avvocato generale: sig. L. A. Geelhoed; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 18 novembre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

L'Irlanda, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per trasporre la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 febbraio 2001, 2001/14/CE, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi di tale direttiva.

2)

L'Irlanda è condannata alle spese.


(1)  GU C 7 del 10.1.2004


8.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 6/17


SENTENZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

28 ottobre 2004

nella causa C-497/03, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica d'Austria (1)

(Inadempimento di uno Stato - Art. 28 CE - Misure d'effetto equivalente - Vendita per corrispondenza di integratori alimentari - Divieto)

(2005/C 6/31)

Lingua processuale: il tedesco

Nella causa C-497/03, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. J. C. Schieferer e B. Schima) contro Repubblica d'Austria (agente: sig. E. Riedl), avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 24 novembre 2003, la Corte (Quarta Sezione), composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dai sigg. J. N. Cunha Rodrigues e M. Ilešič (relatore), giudici; avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 28 ottobre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

La Repubblica d'Austria, avendo vietato, all'art. 50, n. 2, della Gewerbeordnung, la vendita per corrispondenza di integratori alimentari, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 28 CE.

2)

La Repubblica d'Austria è condannata alle spese.


(1)   GU C 21 del 24/1/2004.


8.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 6/17


SENTENZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

28 ottobre 2004

nella causa C-505/03, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese (1)

(Inadempimento di uno Stato - Qualità delle acque destinate al consumo umano - Direttiva 80/778/CEE)

(2005/C 6/32)

Lingua processuale: il francese

Nella causa C-505/03, Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. G. Valero Jordana e sig.ra F. Simonetti) contro Repubblica francese (agenti: sigg. G. de Bergues e sig.ra C. Mercier), avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 28 novembre 2003, la Corte (Quarta Sezione), composta dal sig. J. N. Cunha Rodrigues, facente funzioni di presidente della Quarta Sezione, dai sigg. E. Juhász (relatore) e M. Ilešič, giudici, avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 28 ottobre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

La Repubblica francese, non avendo rispettato le disposizioni della direttiva del Consiglio 15 luglio 1980, 80/778/CEE, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, per quanto riguarda il contenuto di nitrati nelle acque destinate al consumo umano in Bretagna, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 7, n. 6, e dell'allegato I di tale direttiva.

2)

La Repubblica francese è condannata alle spese.


(1)  GU C 21 del 24.1.2004


8.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 6/18


SENTENZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

del 28 ottobre 2004

nella causa C-4/04: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica d'Austria (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 98/44/CE - Tutela giuridica delle invenzioni biotecnologiche - Mancata trasposizione entro il termine prescritto)

(2005/C 6/33)

Lingua processuale: il tedesco

Nella causa C-4/04, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto l'8 gennaio 2004, Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.re K. Banks e C. Schmidt) contro Repubblica d'Austria (agente: sig. H. Dossi), la Corte (Quarta Sezione), composta dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, facente funzioni di presidente della Quarta Sezione, e dai sigg. K. Schiemann e M. Ilešič (relatore), giudici; avvocato generale: sig. F.G. Jacobs; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato in data 28 ottobre 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

La Repubblica d'Austria, avendo omesso di adottare, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 luglio 1998, 98/44/CE, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva.

2)

La Repubblica d'Austria è condannata alle spese.


(1)  GU C 47 del 21.02.2004.


8.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 6/18


SENTENZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

28 ottobre 2004

nella causa C-5/04: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 98/44/CE - Protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche - Mancata trasposizione entro il termine prescritto)

(2005/C 6/34)

Lingua processuale: il tedesco

Nella causa C-5/04, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 9 gennaio 2004, Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.re K. Banks e C. Schmidt) contro Repubblica federale di Germania (agente: sig. M. Lumma), la Corte (Quarta Sezione), composta dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, facente funzione di presidente della Quarta Sezione, dai sigg. K. Schiemann e M. Ilešič (relatore), giudici, avvocato generale: sig. F.G. Jacobs, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 28 ottobre 2004 una sentenza il cui dispositivo ha il seguente tenore:

1)

La Repubblica federale di Germania, non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 luglio 1998, 98/44/CE, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della stessa direttiva.

2)

La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.


(1)  GU C 47 del 21.2.2004


8.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 6/18


SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

18 novembre 2004

nella causa C-78/04: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica d'Austria (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 96/61/CE - Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)

(2005/C 6/35)

Lingua processuale: il tedesco

Nella causa C-78/04, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. U. Wölker e M. Konstantinidis) contro Repubblica d'Austria (agente: sig. E. Riedl), avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 18 febbraio 2004, la Corte (Quinta Sezione), composta dal sig. C. Gulmann, facente funzioni di presidente della Quinta Sezione, dai sigg. R. Schintgen e P. Kūris (relatore), giudici, avvocato generale: sig.ra J. Kokott, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 18 novembre 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Avendo omesso:

di trasporre in maniera completa la definizione di «impianto esistente» ai sensi dell'art. 2, punto 4, della direttiva del Consiglio 24 settembre 1996, 96/61/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento nella Gewerbeordnung 1994 (regolamento del 1994 in materia di professioni artigianali, commerciali e industriali), nella sua versione risultante dal Bundesgesetz BGBl. I, 88/2000 e che è entrata in vigore il 1o settembre 2000;

di trasporre in maniera completa i requisiti relativi alle condizioni di autorizzazione previste all'art. 9, n. 4, di tale direttiva nella Gewerbeordnung 1994 modificata e quelli previsti ai nn. 3-5 di tale articolo nel Niederösterreichisches Elektrizitätswesengesetz 2001 (legislazione del Land Niederösterreich – legge sull'elettricità del 2001; «NÖ EWG 2001»);

di trasporre in maniera completa l'allegato IV della stessa direttiva nella Gewerbeordnung 1994 modificata e nel NÖ EwG 2001;

di trasporre la direttiva sopra menzionata nella parte relativa agli impianti di combustione di cui all'allegato I, punto 1.1, della stessa direttiva nella Gewerbeordnung 1994 modificata e nel Salzburger Abfallwirtschaftsgesetz 1998 (legge del Land Salzburg sul trattamento dei rifiuti del 1998 );

di trasporre in maniera completa la direttiva 96/61 nel Burgenländisches Elektrisitätswesengesetz 1999 (legge del Land Burgenland sull'elettricità del 1999), e

di trasporre tale direttiva nella parte relativa agli impianti per l'allevamento intensivo di cui all'allegato I, n. 6.6, di tale direttiva nella legislazione dei Länder Burgenland, Salzburg e Tirol,

la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 2, n. 4, 9, nn. 3-5, e dell'allegato IV della direttiva sopra menzionata, nonché dell'art. 1, in combinato disposto con l'allegato I, nn. 1.1 e 6.6 di tale direttiva.

2)

La Repubblica d'Austria è condannata alle spese.


(1)  GU C 94 del 17 aprile 2004


8.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 6/19


SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

18 novembre 2004

nella causa C-79/04: Commissione delle Comunità europee contro Gran Ducato del Lussemburgo (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2002/40/CE - Mancata trasposizione entro il termine previsto)

(2005/C 6/36)

Lingua processuale: il francese

Nella causa C-79/04, Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.ra M. Patakia e sig. B. Schima) contro Gran Ducato del Lussemburgo (agente: sig. S. Schreiner), avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 19 febbraio 2004, la Corte (Quinta Sezione), composta dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann e J. Makarczyk (relatore), giudici, avvocato generale: sig. P. Léger, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 18 novembre 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il Gran Ducato del Lussemburgo, non avendo adottato, entro il termine previsto, le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 8 maggio 2002, 2002/40/CE, che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei forni elettrici per uso domestico, è venuto agli obblighi che gli incombono in forza di tale direttiva.

2)

Il Gran Ducato del Lussemburgo è condannato alle spese.


(1)   GU C 85 del 3 aprile 2004


8.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 6/19


SENTENZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

18 novembre 2004

nella causa C-116/04: Commissione delle Comunità europee contro Regno di Svezia (1)

(«Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2001/17/CE - Risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione - Mancata trasposizione entro il termine prescritto»)

(2005/C 6/37)

Lingua processuale: lo svedese

Nella causa C-116/04, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ex art. 226 CE, proposto il 4 marzo 2004, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. E. Traversa e K. Simonsson) contro Regno di Svezia (agente: sig. A. Kruse), la Corte (Quarta Sezione), composta dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, facente funzione di presidente della Quarta Sezione, dai sigg. M. Ilešič (relatore) e E. Levits, giudici; avvocato generale: sig. L. A. Geelhoed; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 18 novembre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 19 marzo 2001, 2001/17/CE, in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione, il Regno di Svezia è venuto meno agli obblighi impostigli da detta direttiva.

2)

Il Regno di Svezia è condannato alle spese.


(1)  GU C 106 del 30.4.2004.


8.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 6/20


SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta sezione)

18 novembre 2004

causa C-143/04: Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2001/29/CE - Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione - Mancata trasposizione entro il termine prescritto)

(2005/C 6/38)

Lingua processuale: il francese

Nella causa C-143/04, Commissione delle Comunità europee (agente: sig.ra K. Banks) contro Regno del Belgio (agente: sig. A. Goldman), avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 17 marzo 2004, la Corte, (Sesta Sezione), composta dal sig. J.-P. Puissochet, facente funzione di presidente della sesta sezione, dai sig.ri S. von Bahr e J. Malenovský (relatore), giudici, avvocato generale: sig.ra J. Kokott, cancelliere: sig. R. Grass, ha emesso, il 18 novembre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, 22 maggio 2001, 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza di tale direttiva.

2)

Il Regno del Belgio è condannato alle spese.


(1)  GU C 106 del 30.4.2004


8.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 6/20


SENTENZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

18 novembre 2004

causa C-164/04: Commissione delle Comunità europee contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2001/17/CE - Risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione - Mancata trasposizione entro il termine prescritto)

(2005/C 6/39)

Lingua processuale: l'inglese

Nella causa C-164/04, Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. E. Traversa e sig. Shotter) contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (agente: sig.ra C. Jackson), avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 31 marzo 2004, la Corte, (Quarta Sezione), composta dal sig. J. N. Cunha Rodrigues, facente funzione di presidente della quarta sezione, dai sig.ri M. Ilešič (relatore) e E. Levits, giudici, avvocato generale: sig. L. A. Geelhoed, cancelliere: sig. R. Grass, ha emesso, il 18 novembre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 19 marzo 2001, 2001/17/CE in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza di tale direttiva.

2)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato alle spese.


(1)  GU C 106 del 30.4.2004


8.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 6/21


ORDINANZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

22 giugno 2004

nella causa C-151/03 P: Karl L. Meyer contro Commissione delle Comunità europee (1)

(Ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado - Ricorso di risarcimento del danno - Risarcimento del danno subito a causa di illeciti disciplinari commessi dalla Commissione - Applicazione delle decisioni di associazione dei PTOM)

(2005/C 6/40)

Lingua processuale: il francese

Nella causa C-151/03 P, Karl L. Meyer, residente in Uturoa (isola di Raiatea, Polinesia francese), (avvocato: sig. J.-D. des Arcis) avente ad oggetto un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 13 febbraio 2003, causa T-333/01, Meyer/Commissione (Racc. pag. II-117), e diretto all'annullamento di tale sentenza, procedimento in cui l'altra parte è: Commissione delle Comunità europee, (agenti: sig. M.-J. Jonczy e sig. B. Martenczuk) la Corte (Quarta Sezione), composta dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric (relatore) e dal sig. K. Schiemann, giudici, avvocato generale: sig. A. Tizzano, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 22 giugno 2004 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Meyer è condannato alle spese.


(1)  GU C 112 del 10 maggio 2003.


8.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 6/21


ORDINANZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

5 ottobre 2004

nella causa C-192/03 P: Alcon Inc. contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Dr. Robert Winzer Pharma GmbH (1)

(Ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado - Marchio comunitario - Regolamento (CE) n. 40/94 - Nullità del marchio comunitario - Art. 51 del regolamento n. 40/94 - Impedimento assoluto alla registrazione - Art. 7, n. 1, lett. d), del regolamento n. 40/94 - Carattere distintivo acquisito in seguito all'uso - Art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94 - Vocabolo «BSS»)

(2005/C 6/41)

Lingua processuale: l'inglese

Nel procedimento C-192/03 P, avente ad oggetto il ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado, ai sensi dell'art. 56 dello Statuto della Corte, proposto il 2 maggio 2003, Alcon Inc., già Alcon Universal Ltd, con sede in Hünenberg (Svizzera), (avvocati: sigg. C. Morcom e S. Clark), procedimento in cui le altre parti sono: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), (agenti: sig.ra S. Laitinen e sig. A. Sesma Merino), Dr. Robert Winzer Pharma GmbH, con sede in Olching (Germania), (avvocato: sig. S. Schneller), la Corte (Sesta Sezione), composta dal sig. J.-P. Puissochet (relatore), presidente di sezione, dalla sig.ra F. Macken e dal sig. U. Lõhmus, giudici, avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro, cancelliere: sig. R. Grass, ha emesso il 5 ottobre 2004 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Alcon Inc. è condannata alle spese.


(1)  GU C 158 del 5.7.2003.


8.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 6/22


ORDINANZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

12 ottobre 2004

nella causa C-352/03 P, Pietro del Vaglio contro Commissione delle Comunità europee (1)

(Ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado - Dipendenti - Pensioni - Cambiamento del paese di residenza - Coefficiente correttore applicabile - Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato)

(2005/C 6/42)

Lingua processuale: il francese

Nella causa C-352/03 P, avente ad oggetto un'impugnazione ai sensi dell'art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposta l'11 agosto 2003, Pietro Del Vaglio, ex dipendente dalla Commissione delle Comunità europee, residente in Londra (Regno Unito) (avv.ti: M. Famchon e B. Desrez), procedimento in cui l'altra parte è: Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. J. Curral, assistito dall'avv. D. Waelbroeck), la Corte (Sesta Sezione), composta dai sigg. A. Borg Barthet, presidente di sezione, J.-P. Puissochet e S. von Bahr (relatore), giudici, avvocato generale: sig.ra J. Kokott, cancelliere: sig. R. Grass, ha emesso, il 12 ottobre 2004, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Del Vaglio è condannato alle spese.


(1)  GU C 251 del 18.10.2003.


8.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 6/22


ORDINANZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

1o ottobre 2004

nella causa C-480/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale della Cour d'arbitrage): Hugo Clerens, b.v.b.a. Valkeniersgilde, contro Governo vallone, Consiglio dei Ministri (1)

(Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura - Direttiva 79/409/CEE - Conservazione degli uccelli selvatici - Specie nate ed allevate in cattività)

(2005/C 6/43)

Lingue processuali: il francese e l'olandese

Nella causa C-480/03, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 234 CE, proposta dalla Cour d'arbitrage (Belgio), con sentenza 29 ottobre 2003, pervenuta alla Corte il 18 novembre 2003, nel procedimento pendente tra: Hugo Clerens, b.v.b.a. Valkeniersgilde, e Governo vallone, Consiglio dei Ministri, la Corte (Quinta Sezione), composta dal sig. C. Gulmann, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore) e dal sig. J. Makarczyk, giudici; avvocato generale: sig.ra J. Kokott; cancelliere: sig. R. Grass, ha emesso, il 1o ottobre 2004, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

La direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, dev'essere interpretata nel senso che non è applicabile alle specie nate ed allevate in cattività e che, pertanto, gli Stati membri restano competenti, allo stato attuale del diritto comunitario, a disciplinare la detta materia, fatti salvi gli artt. 28-30 CE.


(1)  GU C 35 del 7.2.2004.


8.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 6/22


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica d'Irlanda, proposto il 29 settembre 2004

(Causa C-418/04)

(2005/C 6/44)

Lingua processuale: l'inglese

Il 29 settembre 2004 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. B. Doherty e M. van Beek, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica d'Irlanda.

La Commissione chiede che la Corte voglia:

1.

dichiarare che la Repubblica d'Irlanda, non avendo

a)

classificato, dal 1981, a norma dell'art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (1), i territori più idonei in numero e in superficie alle specie di cui all'allegato I della medesima direttiva, nonché alle specie migratrici che ritornano regolarmente;

b)

istituito, dal 1981, a norma dell'art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva79/409/CEE, il necessario regime giuridico di protezione per tali territori;

c)

garantito che, dal 1981, le disposizioni dell'art. 4, n. 4, prima frase fossero applicate alle zone da classificare come zone di protezione speciale ai sensi della direttiva 79/409/CEE;

d)

dato piena e corretta attuazione a quanto prescritto dall'art. 4, n. 4, seconda frase, della direttiva 79/409/CEE;

e)

adottato, per quanto riguarda le aeree di protezione speciale classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE, tutte le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni dell'art. 6, nn. 2, 3 e 4, della direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (2), e, per quanto riguarda l'uso come zone turistiche di tutti i siti rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 6, n. 2, della direttiva 92/43/CEE, adottato tutte le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni del detto art. 6, n. 2;

f)

adottato tutte le misure necessarie per conformarsi all'art. 10 della direttiva 79/409/CEE,

è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tali articoli delle dette direttive, e

2.

condannare la Repubblica d'Irlanda alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente procedimento verte sul mancato adempimento da parte della Repubblica d'Irlanda degli obblighi imposti dalle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE. La Commissione sostiene quanto segue:

Dal 1981, l'Irlanda ha omesso di classificare, a norma dell'art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (in prosieguo: la «direttiva uccelli»), tutti i territori più idonei in numero e in superficie alle specie elencate nell'allegato I di tale direttiva nonché alle specie migratrici che ritornano regolarmente. Trattasi di due aspetti. In primo luogo, non è stata eseguita alcuna classificazione di taluni siti («mancata classificazione»). In secondo luogo, non è stata completamente eseguita la classificazione di altri siti («classificazione parziale»). In termini di copertura del territorio, l'effetto combinato della mancata classificazione e della classificazione parziale ha fatto dell'Irlanda la seconda più piccola rete di ZPS di tutti gli Stati membri prima delle adesioni del 1o maggio 2004.

L'Irlanda non ha istituito il necessario regime giuridico di protezione per le ZPS ai sensi dell'art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva uccelli. La portata della normativa irlandese pertinente è limitata a misure che potrebbero essere definite preventive, ossia misure che riguardano le minacce agli habitat e le perturbazioni degli uccelli selvatici dovute ad interventi dell'uomo. Indipendentemente dalla debolezza che tali misure preventive presentano, la Commissione sostiene che il necessario regime giuridico di protezione richiesto dall'art. 4, nn. 1 e 2 ha una portata maggiore, e che garantire la sopravvivenza e la riproduzione di specie avicole all'interno delle ZPS richiede più degli sforzi diretti a limitare interventi dannosi dell'uomo.

Sebbene esista una legislazione irlandese in materia di protezione degli habitat al di fuori delle ZPS classificate, essa non presenta la specificità richiesta dalla direttiva uccelli ai sensi dell'art. 4, n. 4, prima frase. In particolare, la normativa irlandese non impone obblighi specifici concernenti gli habitat delle specie di uccelli selvatici che dovrebbero beneficiare della protezione delle ZPS in zone non comprese nell'attuale rete di ZPS dell'Irlanda.

Mancano specifiche disposizioni di attuazione dell'art. 4, n. 4, seconda frase, secondo cui gli Stati membri «cercheranno di prevenire l'inquinamento o il deterioramento degli habitat» al di fuori delle zone classificate. Rimangono prive di qualsiasi efficace forma di controllo legale molte attività che distruggono gli habitat.

La direttiva 92/43/CEE (in prosieguo: la «direttiva habitat») doveva essere attuata a decorrere dal gennaio 1994. Ciò significa che l'Irlanda avrebbe dovuto recepire e applicare, a tale data o successivamente, le disposizioni degli artt. 6, nn. 2-4 a tutte le ZPS classificate a norma dell'art. 4, n. 1, della direttiva uccelli o riconosciute a norma dell'art. 4, n. 2, della medesima direttiva. Secondo la Commissione, l'Irlanda non ha recepito o applicato l'art. 6, n. 2, della direttiva habitat.

L'adozione di misure nazionali di attuazione dell'art. 10 della direttiva uccelli è necessaria per garantire la piena efficacia della direttiva stessa. Non avendo recepito nelle pertinenti disposizioni di legge l'obbligo di incoraggiare le ricerche, l'Irlanda non ha attuato l'art. 10.


(1)  GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.

(2)  GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.


8.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 6/24


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica proposto il 5 ottobre 2004

(Causa C-427/04)

(2005/C 6/45)

Lingua processuale: il greco

Il 5 ottobre 2004 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Wouter Wils e Georgios Zavvos, membri del servizio giuridico della Commissione, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica ellenica.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1.

dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 19 marzo 2001, 2001/16/CE (1) relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (GU L 110 del 20 aprile 2001, pag. 1-27) e, comunque, non avendo comunicato le disposizioni in parola alla Commissione, ha violato gli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva;

2.

condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per recepire la direttiva nell'ordinamento giuridico nazionale è scaduto il 20 aprile 2003.


(1)  GU L 110 del 20.4.2001, pag. 1-27.


8.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 6/24


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Bruxelles, IX chambre, con ordinanza 14 ottobre 2004, nella causa Mobistar SA contro Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBTP), intevenienti: Belgacom Mobile SA e Base SA

(Causa C-438/04)

(2005/C 6/46)

Lingua processuale: il francese

Con ordinanza 14 ottobre 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte il 19 ottobre 2004, nella causa Mobistar SA contro Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBTP), intevenienti: Belgacom Mobile SA e Base SA, la Cour d'appel de Bruxelles, IX chambre, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

Per quanto riguarda il servizio di portabilità dei numeri, di cui all'art. 30 della direttiva 2002/22/CE (1) (direttiva «servizio universale»):

«1.

Se l'art. 30, n. 2, della direttiva “servizio universale”, ai sensi del quale le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché i prezzi dell'interconnessione correlata alla portabilità del numero siano orientati ai costi, riguardi solamente i costi connessi al traffico verso un numero portato o anche i prezzi dei costi sostenuti dagli operatori per evadere le richieste di trasferimento del numero.

2.

Se, qualora l'art. 30, n. 2, della direttiva riguardi soltanto i costi di interconnessione correlati al traffico verso il numero portato, occorra interpretarlo:

a)

nel senso che esso lascia gli operatori liberi di trattare le condizioni commerciali del servizio e vieta agli Stati membri di imporre ex ante condizioni commerciali alle imprese cui spetta l'obbligo di fornire il servizio di portabilità del numero, quanto alle prestazioni connesse all'evasione di una richiesta di trasferimento;

b)

nel senso che esso vieta agli Stati membri di imporre ex ante condizioni commerciali per il detto servizio agli operatori designati come detentori di un significativo potere di mercato;

3.

Se, qualora l'art. 30, n. 2, della direttiva sia interpretato nel senso di imporre a tutti gli operatori l'obbligo di orientamento ai costi per quanto riguarda i costi di trasferimento del numero, occorra interpretarlo nel senso che esso osta:

a)

a un provvedimento normativo nazionale che impone per il calcolo dei costi un metodo di calcolo determinato;

b)

a un provvedimento nazionale che determina ex ante la ripartizione dei costi tra gli operatori,

c)

a un provvedimento nazionale che autorizza l'autorità nazionale di regolamentazione a determinare ex ante per tutti gli operatori e per un periodo determinato l'importo massimo dei prezzi che l'operatore cedente può richiedere all'operatore ricevente,

d)

a un provvedimento nazionale che accorda all'operatore cedente il diritto di applicare i prezzi determinati dall'autorità nazionale di regolamentazione dispensandolo dall'obbligo di dimostrare che i prezzi da esso applicati sono orientati ai suoi costi».

Per quanto riguarda il diritto di ricorso di cui all'art. 4 della direttiva 2002/21/CE (2) (direttiva «quadro»):

«Se l'art. 4, n. 1 della direttiva »quadro« debba essere interpretato nel senso che l'autorità designata a conoscere dei ricorsi deve poter disporre di tutte le informazioni necessarie affinché il merito della causa possa essere debitamente considerato, comprese le informazioni riservate in base alle quali l'autorità nazionale di regolamentazione ha adottato la decisione oggetto del ricorso».


(1)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva «servizio universale») (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51).

(2)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «quadro») (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33).


8.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 6/25


Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Cour de cassation (Belgio) (Prima Sezione) con sentenza 7 ottobre 2004 nel procedimento Axel Kittel contro Stato belga

(Causa C-439/04)

(2005/C 6/47)

Lingua processuale: il francese

Con sentenza 7 ottobre 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 19 ottobre 2004, nel procedimento Axel Kittel contro Stato belga, la Cour de cassation (Belgio) (Prima Sezione), ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

Se, quando la cessione dei beni è destinata ad un soggetto passivo che abbia stipulato in buona fede un contratto ignorando la frode commessa dal venditore, il principio di neutralità fiscale dell'imposta sul valore aggiunto osti a che la declaratoria di nullità del contratto di compravendita, in virtù di una norma di diritto civile interno che sanziona questo contratto con la nullità assoluta perché contrario all'ordine pubblico per una causa illecita in capo all'alienante, comporti per il detto soggetto passivo la perdita del diritto alla deduzione dell'imposta.

2)

Se la soluzione da dare sia diversa qualora la nullità assoluta derivi da una frode alla stessa imposta sul valore aggiunto.

3)

Se la soluzione da dare sia diversa qualora la causa illecita del contratto di compravendita, che ne comporta la nullità assoluta per il diritto interno, sia una frode all'imposta sul valore aggiunto nota ad entrambi i contraenti.


8.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 6/25


Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Cour de cassation (Belgio) (Prima Sezione) con sentenza 7 ottobre 2004 nel procedimento Stato belga contro Recolta Recycling s.p.r.l.

(Causa C-440/04)

(2005/C 6/48)

Lingua processuale: il francese

Con sentenza 7 ottobre 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 19 ottobre 2004, nel procedimento Stato belga contro Recolta Recycling s.p.r.l., la Cour de cassation (Belgio) (Prima Sezione), ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

Se, quando la cessione dei beni è destinata ad un soggetto passivo che abbia stipulato in buona fede un contratto ignorando la frode commessa dal venditore, il principio di neutralità fiscale dell'imposta sul valore aggiunto osti a che la declaratoria di nullità del contratto di compravendita, in virtù di una norma di diritto civile interno che sanziona questo contratto con la nullità assoluta perché contrario all'ordine pubblico per una causa illecita in capo all'alienante, comporti per il detto soggetto passivo la perdita del diritto alla deduzione dell'imposta.

2)

Se la soluzione da dare sia diversa qualora la nullità assoluta derivi da una frode alla stessa imposta sul valore aggiunto.


8.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 6/26


Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) con ordinanza 15 ottobre 2004, nel procedimento H.A. Solleveld contro Inspecteur van de Belastingsdienst-Ondernemingen Amersfoort

(Causa C-443/04)

(2005/C 6/49)

Lingua processuale: l'olandese

Con ordinanza 15 ottobre 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 20 ottobre 2004, nel procedimento H.A. Solleveld contro Inspecteur van de Belastingsdienst-Ondernemingen Amersfoort, lo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi), ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

Se l'art. 13, parte A, n. 1, lett. c), della sesta direttiva (1) debba essere interpretato nel senso che sono esenti dall'IVA attività, consistenti nell'effettuazione di una diagnosi, nella formulazione di un parere sulla terapia adeguata e eventualmente nell'esecuzione di un trattamento – effettuate tutte nell'ambito della diagnostica dei campi di disturbo descritta in precedenza ai paragrafi 3.1.2 e 3.1.3 – anche laddove tali attività non rientrano nell'esercizio, da parte di colui che esegue tali attività – di una professione descritta come medica o paramedica dallo Stato membro interessato.


(1)  GU L 145 del 13.6.1977, pagg. 1-40.


8.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 6/26


Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) con ordinanza 15 ottobre 2004, nel procedimento J.E. van den Hout-van Eijnsbergen contro Inspecteur van de Belastingsdienst-Ondernemingen Leiden

(Causa C-444/04)

(2005/C 6/50)

Lingua processuale: l'olandese

Con ordinanza 15 ottobre 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 20 ottobre 2004, nel procedimento J.E. van den Hout-van Eijnsbergen contro Inspecteur van de Belastingsdienst-Ondernemingen Leiden, lo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi), ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

Se l'art. 13, parte A, n. 1, lett. c), della sesta direttiva (1) debba essere interpretato nel senso che sono esenti dall'IVA attività psicoterapeutiche, eseguite da una persona che esercita una professione rispondente ai requisiti di legge per l'iscrizione all'Albo, menzionati in precedenza al paragrafo 3.1, ed è effettivamente iscritta nell'Albo degli psicoterapeuti menzionato in tale paragrafo, anche nell'ipotesi in cui tali attività non rientrino nell'esercizio – da parte della persona da cui sono poste in essere – di una professione definita come medica o paramedica dallo Stato membro considerato.


(1)  GU L 145 del 13 6 1977, pagg. 1-40.


8.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 6/26


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice, Chancery Division (England and Wales), con ordinanza 13 ottobre 2004, nella causa Test Claimants in the Franked Investment Income Group Litigation contro Commissioners of Inland Revenue

(Causa C-446/04)

(2005/C 6/51)

Lingua processuale: l'inglese

Con ordinanza 13 ottobre 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte il 22 ottobre 2004, nella causa Test Claimants in the Franked Investment Income Group Litigation contro Commissioners of Inland Revenue, la High Court of Justice, Chancery Division (England and Wales), ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

Se sia incompatibile con gli artt. 43 CE o 56 CE il fatto che uno Stato membro mantenga in vigore e applichi provvedimenti che esonerano dall'imposta sulle società dividendi che una società residente in tale Stato membro («la società residente») che abbia percepito da altre società residenti e che assoggettano dividendi che la società residente abbia percepito da società residenti in altri Stati membri («società non residenti») a un'imposta sulle società (una volta concessa l'esenzione dalla doppia imposizione per qualsiasi ritenuta alla fonte dovuta con riferimento al dividendo e, a determinate condizioni, per l'imposta sottostante pagata dalle società non residenti sui loro utili nel rispettivo paese di residenza).

2)

Qualora uno Stato membro abbia un sistema che in talune circostanze impone l'anticipo dell'imposta sulle società (advance corporation tax, «ACT») sul pagamento di dividendi da parte di una società residente ai suoi azionisti e accorda un credito d'imposta ad azionisti residenti nel suddetto Stato membro con riferimento a tali dividendi, se sia incompatibile con gli artt. 43 CE o 56 CE o con gli artt. 4, n. 1, o 6 della direttiva del Consiglio 90/435/CEE il fatto che uno Stato membro mantenga in vigore e applichi provvedimenti ai sensi dei quali la società residente provvede al pagamento dei dividendi ai suoi azionisti senza essere tenuta a versare l'ACT nei limiti in cui abbia percepito dividendi da società residenti in tale Stato membro (indipendentemente dal se questo avvenga in modo diretto o indiretto per il tramite di altre società residenti nel suddetto Stato membro) mentre i provvedimenti in questione non stabiliscono che la società residente provveda al pagamento dei dividendi ai suoi azionisti senza essere tenuta a versare l'ACT nei limiti in cui abbia percepito dividendi da società non residenti.

3)

Se sia incompatibile con le disposizioni del diritto comunitario, menzionate supra nell'ambito della seconda questione, il fatto che uno Stato membro mantenga in vigore e applichi provvedimenti ai sensi dei quali il debito a titolo di ACT deve essere imputato al debito d'imposta della società che distribuisce i dividendi, e a quello di altre consociate residenti nel suddetto Stato membro, a titolo di imposta sulle società nello Stato membro in questione a fronte dei loro utili:

a.

ma che non stabiliscono nessuna forma di imputazione dell'importo da corrispondere a titolo di ACT o un altro sgravio equivalente (come la rifusione di ACT) in relazione agli utili acquisiti, a prescindere dal se questo si verifichi in tale Stato o in altri Stati membri, per le società nel gruppo non residenti in tale Stato membro; e/o

b.

che stabiliscono che ogni sgravio per la doppia imposizione di cui beneficia una società residente in tale Stato membro riduce il debito a titolo di imposta sulle società al quale può essere imputato l'ACT.

4)

Qualora lo Stato membro abbia adottato provvedimenti che, in determinate circostanze, prevedono che le società residenti, se effettuano una scelta in tal senso, possano recuperare l'ACT pagato sulle distribuzioni ai loro azionisti nei limiti in cui a dette distribuzioni provvedano società non residenti (incluse a tale scopo società residenti in paesi terzi) a favore di società residenti, se sia incompatibile con gli artt. 43 CE o 56 CE o con gli artt. 4, n. 1, o 6 della direttiva del Consiglio 90/435/CEE il fatto che detti provvedimenti:

a.

obblighino società residenti a pagare l'ACT e successivamente a presentare relativa istanza di rimborso; e

b.

non prevedano la concessione, a favore degli azionisti di società residenti, di un credito d'imposta che avrebbero percepito per un dividendo proveniente da una società residente, la quale a sua volta non aveva percepito dividendi da società non residenti.

5)

Qualora, precedentemente al 31 dicembre 1993, uno Stato membro abbia adottato i provvedimenti enunciati in seno alla prima e alla seconda questione, e dopo tale data abbia emanato le ulteriori misure delineate nell'ambito della quarta questione, e qualora queste ultime costituiscano una restrizione vietata dall'art. 56 CE, se detta restrizione debba essere considerata come una nuova restrizione non ancora esistente alla data del 31 dicembre 1993;

6)

Nell'eventualità che uno dei provvedimenti enunciati in seno alle questioni sub 1-5 risulti violare una delle disposizioni comunitarie sopra menzionate, qualora la società residente o altre società facenti parte del medesimo gruppo formulino le seguenti domande connesse agli inadempimenti di cui trattasi:

(i)

una domanda di ripetizione dell'imposta sulle società illegittimamente riscossa nelle circostanze cui si riferisce la prima questione;

(ii)

una domanda di ripristino (o di risarcimento per le perdite subite) degli sgravi imputati all'imposta sulle società illegittimamente riscossa nelle circostanze cui si riferisce la prima questione;

(iii)

una domanda di ripristino (o di risarcimento per le perdite subite) dell'ACT che non si è potuto imputare al debito a titolo di imposta sulle società – o che sarebbe stato in altro modo soggetto a sgravio – e che non sarebbe stato pagato (o sarebbe stato soggetto a sgravio) se non si fosse verificata la violazione del diritto comunitario;

(iv)

una domanda relativa al mancato godimento di liquidità, qualora l'ACT sia stato imputato all'imposta sulle società, tra la data del pagamento dell'ACT e tale imputazione;

(v)

una domanda di ripetizione dell'imposta sulle società versata dalla società o da un altro gruppo societario, qualora una di tali società abbia contratto un debito a titolo di imposta sulle società rinunciando ad altri sgravi al fine di consentire che il suo debito un termini di ACT venisse imputato al suo debito a titolo di imposta sulle società (e i limiti imposti all'imputazione dell'ACT hanno dato luogo a un debito residuale a titolo di imposta sulle società);

(vi)

una domanda relativa al mancato godimento di liquidità dovuto al fatto che l'imposta sulle società è stata pagata prima della data prevista per il suddetto adempimento o per la successiva perdita di sgravi nelle circostanze descritte supra sub v);

(vii)

una domanda proposta dalla società residente di pagamento (o di risarcimento) del surplus di ACT che la società ha ceduto a un'altra consociata e che non è stato utilizzato nel momento in cui tale consociata veniva venduta, scissa o posta in liquidazione;

(viii)

qualora l'ACT sia stato pagato ma successivamente fatto oggetto di ripetizione ai sensi delle disposizioni descritte nell'ambito della quarta questione, la domanda relativa al mancato godimento di liquidità relativo al periodo compreso tra la data del pagamento dell'ACT e la data in cui ne veniva chiesta la ripetizione;

(ix)

una domanda di compensazione, qualora la società residente abbia scelto di chiedere il rimborso dell'ACT ai sensi delle disposizioni descritte in seno alla quarta questione e risarcito i suoi azionisti a fronte dell'impossibilità di percepire un credito d'imposta maggiorando l'importo del dividendo,

se debba ritenersi che ciascuna delle domande sopra indicate costituisca:

 

una domanda di rimborso di somme indebitamente riscosse che è una conseguenza e un'implicazione del diritto attribuito dagli artt. 43 CE e/o 56 CE; o

 

una domanda di compensazione o di risarcimento dei danni atta a soddisfare le condizioni sancite nella sentenza della Corte di giustizia 5 marzo 1996, cause riunite C-46/93 e C-48/93, Brasserie du Pêcheur e Factortame; o

 

una domanda diretta a ottenere un importo equivalente al beneficio indebitamente negato.

7)

Nel caso che la risposta a una delle parti in cui è strutturata la sesta questione sia che la domanda costituisce una domanda diretta a ottenere un importo equivalente al beneficio indebitamente negato:

(a)

se tale domanda sia una conseguenza, e un'implicazione della violazione delle sopra menzionate norme comunitarie; o

(b)

se debbano essere soddisfatte le condizioni per il rimborso sancite nella sentenza Brasserie du Pêcheur e Factortame; o

(c)

se debbano ricorrere altre condizioni.

8)

Se per la soluzione della sesta o della settima questione rilevi il fatto che, ai sensi della normativa nazionale, le istanze menzionate nella sesta questione siano azionate a titolo di ripetizione o siano proposte, o debbano esserlo, a titolo di risarcimento dei danni.

9)

Quale orientamento, se del caso, la Corte di giustizia ritenga adeguato fornire, nella fattispecie, in merito alle circostanze che il giudice nazionale dovrebbe prendere in considerazione al momento di valutare se sussista una violazione grave e manifesta nell'accezione data dalla sentenza Brasserie du Pêcheur e Factortame, e in particolare se, tenendo conto dello stato della giurisprudenza della Corte di giustizia sull'interpretazione delle disposizioni comunitarie pertinenti, la violazione fosse giustificabile o se, in un caso specifico, vi sia un nesso causale sufficiente per costituire un «nesso causale diretto» nell'accezione della suddetta sentenza.


8.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 6/28


Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Verwaltungsgericht Frankfurt am Main con ordinanza 11 ottobre 2004 nel procedimento Fidium Finanz AG contro Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

(Causa C-452/04)

(2005/C 6/52)

Lingua processuale: il tedesco

Con ordinanza 11 ottobre 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 27 ottobre 2004, nel procedimento Fidium Finanz AG contro Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, il Verwaltungsgericht Frankfurt am Main, ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

Se un'impresa stabilita in uno Stato non facente parte dell'Unione europea, nella fattispecie la Svizzera, nell'esercizio della sua attività professionale di concessione di crediti a persone residenti in uno Stato membro dell'Unione europea, nella fattispecie la Repubblica federale di Germania, possa invocare nei confronti di tale Stato membro e nei confronti dei provvedimenti delle autorità o dei giudici di questo la libera circolazione dei capitali di cui all'art. 56 CE, oppure se la preparazione, la fornitura e l'esecuzione di tali servizi finanziari rientrino solo nella libera prestazione di servizi di cui agli artt. 49 e seg. CE;

2)

se un'impresa stabilita in uno Stato non facente parte dell'Unione europea possa invocare la libera circolazione dei capitali ai sensi dell'art. 56 CE quando concede crediti a titolo professionale o prevalentemente a persone residenti nell'Unione europea, e la sua sede si trovi in uno Stato in cui per l'accesso a tale attività commerciale e per il suo esercizio non è soggetta né al requisito di un'autorizzazione preventiva da parte di un'autorità statale di tale Stato né al requisito della sorveglianza corrente della sua attività commerciale secondo modalità a cui sono abitualmente soggetti gli enti creditizi nell'Unione europea e in particolare nella Repubblica federale di Germania, oppure se il fatto di invocare la libera circolazione dei capitali costituisca in un caso del genere un abuso di diritto;

se una tale impresa con riferimento al diritto comunitario possa essere equiparata alle persone e alle imprese stabilite sul territorio dello Stato membro in questione quanto al requisito di autorizzazione, nonostante essa non abbia la sede e nemmeno una succursale in tale Stato membro;

3)

se una normativa secondo cui la concessione a titolo professionale di crediti da parte di un impresa stabilita in uno Stato non facente parte dell'Unione europea a persone residenti nell'Unione europea è assoggettata al rilascio di un'autorizzazione preventiva da parte di un'autorità dello Stato membro dell'Unione europea in cui risiedono i beneficiari del credito pregiudichi la libera circolazione dei capitali di cui all'art. 56 CE;

Se a tal proposito sia decisivo se un'attività di concessione di crediti a titolo professionale non autorizzata costituisca una fattispecie di reato o una semplice irregolarità;

4)

se il requisito menzionato nella questione sub 3 dell'autorizzazione preventiva sia giustificato dall'art. 58, n. 1, lett. b), CE, in particolare con riferimento:

alla tutela dei beneficiari dei crediti da obblighi contrattuali e finanziari nei confronti di persone, la cui affidabilità non sia stata preventivamente controllata;

alla tutela di tali persone da imprese o persone che non operano in modo regolare dal punto di vista della contabilità e degli obblighi di consulenza e informazione nei confronti dei clienti ad essi incombenti in virtù di disposizioni generali;

alla tutela di tali persone da pubblicità inadeguata o abusiva;

alla garanzia di una dotazione finanziaria sufficiente dell'impresa che concede i crediti;

alla tutela del mercato dei capitali da una concessione incontrollata di grandi fidi,

alla tutela del mercato dei capitali e della società in generale da atti criminali, quali in particolare quelli oggetto della normativa sulla lotta al riciclaggio del denaro sporco o al terrorismo;

5)

se sia coperta dall'art. 58, n. 1, lett. b), CE l'elaborazione di un requisito di autorizzazione ai sensi della questione sub 3, requisito di per sé ammissibile dal punto di vista del diritto comunitario, secondo cui il rilascio di un'autorizzazione presuppone obbligatoriamente che l'amministrazione principale dell'impresa o perlomeno una succursale della stessa si trovino nello Stato membro interessato per

consentire un controllo reale ed effettivo, vale a dire anche rapido e improvviso, delle procedure e delle operazioni commerciali da parte degli organi dello Stato membro interessato;

rendere comprensibili le procedure e le operazioni commerciali mediante documenti disponibili o da tenere a disposizione nello Stato membro;

avere accesso ai soggetti personalmente responsabili nel territorio dello Stato membro,

garantire o perlomeno facilitare la soddisfazione dei diritti finanziari dei clienti dell'impresa all'interno dello Stato membro.


8.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 6/29


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Berlin (Germania) il 31 agosto 2004 nel procedimento die Innoventif Limited

(Causa C-453/04)

(2005/C 6/53)

Lingua processuale: il tedesco

Con ordinanza 28 ottobre 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte il 31 agosto 2004, nel procedimento die Innoventif Limited, il Landgericht Berlin ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se sia compatibile con la libertà di stabilimento delle società ai sensi degli artt. 43 e 48 CE che l'iscrizione nel registro di commercio di una filiale costituita nella Repubblica federale di Germania di una società di capitali avente sede in Gran Bretagna sia subordinata al pagamento di un acconto, che viene commisurato sulla base dei costi prevedibili di pubblicazione dell'oggetto sociale della società, quale esposto nelle pertinenti clausole del «Memorandum of Association» – Statuto della società.


8.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 6/30


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, presentato il 28 ottobre 2004

(Causa C-455/04)

(2005/C 6/54)

Lingua processuale: l'inglese

Il 28 ottobre 2004, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra Carmel O'Reilly, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

La Commissione chiede che la Corte voglia:

1.

dichiarare che il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, non avendo adottato o, ad ogni modo, avendo omesso di comunicare alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 20 luglio 2001, 2001/55/CE (1), sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti;

2.

condannare il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 31 dicembre 2002.


(1)  GU L 212, pag. 12.


8.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 6/30


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica portoghese, presentato il 29 ottobre 2004

(Causa C-457/04)

(2005/C 6/55)

Il 29 ottobre 2004, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. António Caeiros e Gregorio Valero Jordana, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica portoghese.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare, in via principale, che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per dare attuazione alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 3 marzo 2003, 2003/17/CE (1), che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, la Repubblica portoghese non ha adempiuto agli obblighi impostile dall'art. 2, primo comma, della sopra citata direttiva 2003/17/CE;

dichiarare, in subordine, che, non avendo informato immediatamente la Commissione di tali disposizioni, la Repubblica portoghese non ha adempiuto l'obbligo impostole dall'art. 2, primo comma, della sopra citata direttiva 2003/17/CE;

condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 2003/17/CE è scaduto il 30 giugno 2003.


(1)  GU L 76, pag. 10.


8.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 6/30


Ricorso del 25 ottobre 2004 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee

(Causa C-462/04)

(2005/C 6/56)

Lingua di procedura: l'italiano

Il 25 ottobre 2004, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Eugenio de March e Carmel O'Reilly, in qualità di agenti, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

constatare che non adottando le misure legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla Direttiva 2001/40/CE (1) del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi, o comunque non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi di tale direttiva;

condannare la Repubblica italiana alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 2 dicembre 2002.


(1)  GU L 149 del 2.6.2001, pag. 34


8.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 6/31


Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dall'Audiencia Provincial de Malaga (Prima Sezione) con ordinanza 8 luglio 2004, nel ricorso proposto dal sig. G. Francesco Gasparini e altri contro l'ordinanza di avvio del procedimento abbreviato 21 novembre 2003

(Causa C-467/04)

(2005/C 6/57)

Lingua processuale: lo spagnolo

Con ordinanza 8 luglio 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 4 novembre 2004, nel ricorso proposto dal sig. G. Francesco Gasparini e altri contro l'ordinanza di avvio del procedimento abbreviato 21 novembre 2003,

l'Audiencia Provincial de Malaga, ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

se la valutazione della prescrizione di un reato da parte dei giudici di uno Stato membro sia vincolante per i giudici degli altri Stati membri;

2)

se l'assoluzione di un imputato per un reato, in ragione della prescrizione dello stesso, produca effetti favorevoli per gli imputati in un altro Stato membro, qualora i fatti siano identici, o, in altri termini, se si possa affermare che la prescrizione favorisca anche gli imputati in un altro Stato membro per fatti identici;

3)

se, qualora i giudici penali di uno Stato membro dichiarino che l'origine extracomunitaria di una merce agli effetti di un reato di contrabbando non è dimostrata, e assolvano gli imputati, i giudici di un altro Stato membro possano estendere l'indagine per dimostrare che la merce per cui non è stata pagata la tariffa doganale proviene da uno Stato membro esterno alla Comunità.

Quanto al concetto di merce in libera pratica, questo giudice chiede l'interpretazione dell'art. 24 del Trattato della Comunità europea con riguardo alla seguente questione:

Quando un giudice penale di uno Stato membro abbia dichiarato che non è dimostrato che la merce sia stata introdotta illecitamente nel territorio comunitario o che il reato di contrabbando è prescritto,

a)

se la detta merce possa essere considerata in libera pratica nel resto del territorio comunitario;

b)

se la commercializzazione in un altro Stato membro, successiva all'importazione nello Stato comunitario in cui è stata pronunciata l'assoluzione, debba essere considerata una condotta autonoma e quindi sanzionabile o, invece, una condotta intrinseca all'importazione.


8.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 6/31


Ricorso del 4 novembre 2004 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee

(Causa C-472/04)

(2005/C 6/58)

Lingua di procedura: l'italiano

Il 4 novembre 2004, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Knut Simonsson e Claudio Loggi, in qualità di agenti, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

constatare che, non avendo adottato (tutte) le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2001/96/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e di scarico delle navi portarinfuse o, in ogni caso, non avendole comunicate alla Commissione, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dall'articolo 17 di tale direttiva;

condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese processuali.

Motivi e principali argomenti:

Il termine per la trasposizione è scaduto il 5 agosto 2003.


(1)   GU L 13 del 16.1.2002, pag. 9.


8.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 6/32


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, presentato il 12 novembre 2004

(Causa C-476/04)

(2005/C 6/59)

Lingua processuale: il greco

Il 12 novembre 2004, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalle sig.re Maria Kontou-Durande e Carmel O'Reilly, membri del servizio giuridico della Commissione, ha proposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica ellenica.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 20 luglio 2001, 2001/55/CE (1), sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi, o in ogni caso non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 32 della stessa direttiva.

Condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva nell'ordinamento giuridico interno è scaduto il 31 dicembre 2002.


(1)  GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12.


8.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 6/32


Cancellazione dal ruolo della causa C-67/03 (1)

(2005/C 6/60)

(Lingua processuale: l'italiano)

Con ordinanza 6 luglio 2004 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-67/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana.


(1)  GU C 83 del 5.4.2003.


8.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 6/32


Cancellazione dal ruolo della causa C-93/04 (1)

(2005/C 6/61)

(Lingua processuale: l'italiano)

Con ordinanza 6 luglio 2004 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-93/04: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana.


(1)  GU C 94 del 17.4.2004.


8.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 6/32


Cancellazione dal ruolo della causa C-117/04 (1)

(2005/C 6/62)

(Lingua processuale: l'italiano)

Con ordinanza 6 luglio 2004 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-117/04: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana.


(1)  GU C 106 del 30.4.2004.


8.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 6/32


Cancellazione dal ruolo della causa C-118/04 (1)

(2005/C 6/63)

(Lingua processuale: l'italiano)

Con ordinanza 6 luglio 2004 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-118/04: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana.


(1)  GU C 106 del 30.4.2004.


TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

8.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 6/33


SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

28 ottobre 2004

nella causa T-35/01, Shanghai Teraoka Electronic Co. Ltd contro Consiglio dell'Unione europea (1)

(«Dumping - Imposizione di dazi antidumping definitivi - Bilance elettroniche originarie della Cina - Statuto d'impresa operante in economia di mercato - Determinazione del danno - Nesso di causalità - Diritto di difesa»)

(2005/C 6/64)

Lingua processuale: l'inglese

Nella causa T-35/01, Shanghai Teraoka Electronic Co. Ltd, con sede in Shanghai (Cina), rappresentata dall'avv. P. Waer, contro Consiglio dell'Unione europea (agente: sig. S. Marquardt, assistito inizialmente dai sigg. G. Berrisch e P. Nehl, poi dal sig. Berrisch, avvocati), sostenuto da Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. V. Kreuschitz, sig.ra S. Meany e sig. T. Scharf, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento dell'art. 1 del regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2000, n. 2605, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di bilance elettroniche originarie della Cina, della Corea del Sud, e di Taiwan (GU L 301, pag. 42), il Tribunale (Quarta Sezione), composto dalla sig.ra V. Tiili, presidente, dai sigg. J. Pirrung, P. Mengozzi, A. W. H. Meij e M. Vilaras, giudici; cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore, ha pronunciato, il 28 ottobre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La ricorrente sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla convenuta.

3)

L'interveniente sopporterà le proprie spese.


(1)   GU C 118 del 21.4.2001.


8.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 6/33


SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

26 ottobre 2004

nella causa T-207/02: Nicoletta Falcone contro Commissione delle Comunità europee (1)

(«Dipendenti - Concorso generale - Non ammissione alla prova scritta a seguito del risultato ottenuto nella fase di preselezione - Pretesa illegittimità del bando di concorso»)

(2005/C 6/65)

Lingua processuale: l'italiano

Nella causa T-207/02, Nicoletta Falcone, candidata al concorso COM/A/10/01, rappresentata dall'avv. M. Condinanzi, contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig. J. Currall, assistito dall'avv. A. Dal Ferro, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto una domanda diretta all'annullamento della decisione 2 maggio 2002 della commissione giudicatrice del concorso COM/A/10/01 di escludere la ricorrente dalla prova scritta successiva ai test di preselezione per non avere essa ottenuto un punteggio sufficiente per figurare tra i candidati che hanno ottenuto i 400 migliori risultati, il Tribunale (Seconda Sezione), composto dai sigg. J. Pirrung, presidente di sezione, A.W.H. Meij e N. Forwood, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha pronunciato, il 26 ottobre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese, ivi comprese le spese relative al procedimento sommario.


(1)  GU C 202 del 24.8.2002.


8.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 6/34


SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

28 ottobre 2004

nelle cause riunite T-219/02 e T-337/02, Olga Lutz Herrera contro Commissione delle Comunità europee (1)

(Pubblico impiego - Concorso generale - Non ammissione alle prove - Bando di concorso - Limite di età)

(2005/C 6/66)

Lingua processuale: lo spagnolo

Nelle cause riunite T-219/02 e T-337/02, Olga Lutz Herrera, con domicilio in Bruxelles (Belgio), rappresentata dagli avv.ti J.-R. García-Gallardo, Gil-Fournier e J. Guillem Carrau, contro Commissione delle Comunità europee (agenti sig. J. Currall e sig.ra H. Tserepa-Lacombe, assistiti dagli avv.ti J. Rivas Andrés e J. Gutiérrez Gisbert, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto domande di annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso COM/A/6/01 del 31 luglio 2001 nonché della decisione della commissione giudicatrice del concorso COM/A/10/01 del 20 dicembre 2001, che negano l'ammissione della ricorrente alle prove dei concorsi di cui trattasi, per superamento del limite di età e, in subordine, domande di annullamento delle decisioni di rigetto dei reclami amministrativi proposti dalla ricorrente avverso le decisioni delle commissioni giudicatrici dei concorsi COM/A/6/01 e COM/A/10/01, il Tribunale (Quinta Sezione), composto dalla sig.ra P. Lindh, presidente, dai sigg. R. García-Valdecasas e J.D. Cooke, giudici; cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale, ha pronunciato, il 28 ottobre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

I ricorsi sono respinti.

2)

Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 233 del 28.9.2002.


8.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 6/34


SENTENZA DEL TRIBUNALE

26 ottobre 2004

nella causa T-55/03, Philippe Brendel contro Commissione delle Comunità europee (1)

(«Dipendenti - Nomina - Inquadramento nel grado e nello scatto - Abbuono d'anzianità di scatto - Ricorso per risarcimento danni»)

(2005/C 6/67)

Lingua processuale: il francese

Nella causa T-55/03, Philippe Brendel, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente a Bruxelles (Belgio), rappresentato dagli avv.ti G. Vandersanden e L. Levi, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. J. Currall e sig.ra F. Clotuche-Duvieusart, assistiti dall'avv. D. Waelbroeck, con domicilio eletto a Lussemburgo), avente ad oggetto, da un lato, un ricorso diretto a ottenere l'annullamento della decisione della Commissione con cui si inquadra il ricorrente nel grado A 7, scatto 2, e, dall'altro, il risarcimento dei danni che il ricorrente asserisce di aver subito, il Tribunale (Seconda Sezione), composto dal sig. J. Pirrung, presidente, e dai sigg. W. H. Meij e N. Forwood, giudici; cancelliere: sig.ra B. Pastor, cancelliere aggiunto, ha pronunciato il 26 ottobre 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

La Commissione è condannata a versare gli interessi di mora relativi alla somma costituita dalla differenza tra la retribuzione dovuta al ricorrente, corrispondente al grado A 7, scatto 3, e quella corrispondente al grado A 7, scatto 2, a far data dal 16 aprile 2001; tali interessi saranno calcolati sulla base delle varie scadenze alle quali si sarebbe dovuto effettuare ogni pagamento, in forza dello Statuto, e fino a versamento ultimato. Il tasso di interesse da applicare si calcola sulla base del tasso stabilito dalla Banca centrale europea per le principali operazioni di rifinanziamento, applicabile durante le varie fasi del periodo in questione, maggiorato di due punti.

2)

Non occorre più statuire sulla domanda diretta a ottenere il versamento della differenza tra la retribuzione dovuta al ricorrente, corrispondente al grado A 7, scatto 3, e quella corrispondente al grado A 7, scatto 2, a far data dal 16 marzo 2001.

3)

Per il resto il ricorso è respinto.

4)

La Commissione sopporterà le proprie spese e tre quarti delle spese del ricorrente.

5)

Il ricorrente sopporterà un quarto delle proprie spese.


(1)  GU C 101 del 26.4.2003.


8.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 6/35


SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

del 28 ottobre 2004

nella causa T-76/03, Herbert Meister contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (1)

(Dipendenti - Cambiamento di assegnazione di un capo divisione - Interesse del servizio - Equivalenza degli impieghi - Diritto alla libertà di espressione - Dovere di sollecitudine - Motivazione - Diritto di essere sentito - Responsabilità extracontrattuale)

(2005/C 6/68)

Lingua processuale: il francese

Nella causa T-76/03, Herbert Meister, dipendente dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), residente in Muchamiel (Spagna), rappresentato dall' avv. G. Vandersanden, contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli - UAMI) (agente: sig. O. Waelbroeck), avente ad oggetto, da un lato, un ricorso diretto ad ottenere l'annullamento della decisione dell'UAMI 22 aprile 2002, PERS-AFFECT-02-30, recante nomina del ricorrente, nell'interesse del servizio, con il suo impiego di consigliere giuridico presso la vicepresidenza incaricata delle questioni giuridiche e, dall'altro, una domanda di risarcimento, il Tribunale (Terza Sezione), composto dal sig. J. Azizi, presidente, dal sig. M. Jaeger e dalla sig.ra E. Cremona, giudici; cancelliere: sig. ra Christensen, amministratore, ha pronunciato, il 28 ottobre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

L'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) deve pagare al ricorrente la somma di 5 000 euro per risarcimento danni dovuti ad errore del servizio.

2)

Il ricorso è respinto per il resto.

3)

L'UAMI sopporterà le proprie spese, nonché un quinto delle spese del ricorrente.

4)

Il ricorrente sopporterà i quattro quinti delle proprie spese.


(1)  GU C 101 del 26.04.03.


8.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 6/35


ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

29 settembre 2004

nella causa T-394/02, Arnaldo Lucaccioni contro Commissione delle Comunità europee (1)

(Pensione - Pignoramento della remunerazione - Esecuzione di una sentenza di un giudice nazionale)

(2005/C 6/69)

Lingua processuale: il francese

Nella causa T-394/02, Arnaldo Lucaccioni, ex dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in St-Leonards-On-Sea (Regno Unito), rappresentato dagli avv.ti J.R. Iturriagagoitia Bassas e K. Delvolvé, contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig. J. Currall, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto, da un lato, una domanda di annullamento della decisione della Commissione di procedere al pignoramento della pensione del ricorrente in seguito alla sentenza di un giudice italiano che condanna il ricorrente al pagamento degli onorari del medico da lui designato per rappresentarlo nella commissione d'invalidità e nella Commissione medica nonché, dall'altro, una domanda intesa ad ottenere il rimborso di taluni spese ed onorari e il risarcimento dei danni, il Tribunale (Seconda Sezione), composto dai sigg. J. Pirrung, presidente, N.J. Forwood e S. Papasavvas, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha emesso il 29 settembre 2004 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 55 dell'8.3.2003.


8.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 6/36


ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

14 ottobre 2004

nella causa T-3/03, Everlast World's Boxing Headquarters Corporation contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (1)

(Marchio comunitario - Rifiuto parziale di registrazione - Ritiro della domanda - Non luogo a provvedere)

(2005/C 6/70)

Lingua processuale: il tedesco

Nella causa T-3/03, Everlast World's Boxing Headquarters Corporation, con sede in New York (Stati Uniti d'America), rappresentata dagli avv.ti A. Renck, V. Bomhard, A. Pohlmann e C. Albrecht, contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agenti: sigg. D. Schennen e G. Schneider), avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 30 ottobre 2002 (pratica R 391/2001 – 1), relativa alla domanda di registrazione del marchio denominativo «Choice of Champions», il Tribunale (Seconda Sezione), composto dai sigg. M. J. Pirrung, presidente, A.W.H. Meij e S. Papasavvas, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha emesso il 14 ottobre 2004 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso.

2)

Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 55 dell'8.3.2003


8.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 6/36


ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

27 settembre 2004

nella causa T-108/04, Nikolaus Steininger contro Commissione delle Comunità europee (1)

(Rapporto di evoluzione della carriera - Riduzione dei punti di merito - Non luogo a provvedere)

(2005/C 6/71)

lingua processuale: il francese

Nella causa T-108/04, Nikolaus Steininger, funzionario della Commissione, con sede a Bruxelles, rappresentato dal sig. N. Lhoest, avocat, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro la Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.ra C. Berardis-Kayser e sig. H. Kraemer, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione che riduce i punti di merito attribuiti al ricorrente per il periodo di valutazione 2001–2002, il 27 settembre 2004 il Tribunale (Quarta Sezione), composto dal sig. H. Legal, presidente, dal sig. P. Mengozzi e dalla sig.ra I. Wiszniewska-Bialecka, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha emesso un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Non vi è più luogo a provvedere sul presente ricorso.

2)

La Commissione sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal ricorrente.


(1)  GU C 106 del 30.4.2004.


8.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 6/36


ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

del 15 ottobre 2004

nella causa T-193/04 R, Hans-Martin Tillack contro Commissione delle Comunità europee

(Procedimento sommario - Domanda di provvedimenti provvisori e di sospensione dell'esecuzione)

(2005/C 6/72)

Lingua processuale: l'inglese

Nella causa T-193/04 R, Hans-Martin Tillack, rappresentato dal sig. I. Forrester, QC, dagli avv.ti T. Bosly, C. Arhold, N. Flandin, J. Herrlinger e J. Siaens, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. C. Docksey e C. Ladenburger, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto una domanda, da un lato, di sospensione dell'esecuzione di qualsiasi provvedimento da adottare nell'ambito della pretesa denuncia presentata dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (in prosieguo: l'«OLAF») l'11 febbraio 2004 presso le autorità giudiziarie belghe e tedesche e, dall'altro, diretta a che sia ordinato all'OLAF di astenersi dall'ottenere, indagare, esaminare o ascoltare il contenuto di qualsiasi documento e di qualsiasi informazione in possesso delle autorità giudiziarie belghe e tedesche a seguito della perquisizione effettuata presso il domicilio e l'ufficio del ricorrente il 19 marzo 2004, il presidente del Tribunale ha pronunciato, il 15 ottobre 2004, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


8.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 6/37


Ricorso della Telefon und Buch Verlagsgesellschaft m.b.H. contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli), presentato il 19 settembre 2003

(Causa T-322/03)

(2005/C 6/73)

Lingua di redazione del ricorso: il tedesco

Il 19 settembre 2003, la Telefon und Buch Verlagsgesellschaft m.b.H, con sede in Salzburg (Austria), rappresentata dall'avv. H. G. Zeiner, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli).

Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso era la HEROLD Business Data GmbH & Co. KG (già Harold Business Data AG), con sede in Mödling (Austria).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

modificare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli) 19 giugno 2003 nei procedimenti riuniti R 580/2001 e R 592/2001 nel senso che la domanda di annullamento del marchio comunitario «WEISSE SEITEN», registrata con il numero 371.096, venga respinta in toto;

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli) 19 giugno 2003 nei procedimenti riuniti R 580/2001 e R 592/2001 e ingiungere all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli), a seguito di un'eventuale integrazione della procedura, di emanare una nuova decisione e di respingere in toto la domanda di annullamento del marchio comunitario «WEISSE SEITEN» registrata con il numero 371.096;

condannare l'Ufficio alle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario oggetto della domanda di annullamento:

Il marchio nominativo AWEISSE SEITEN@ per merci e prestazioni di servizi delle classi 9, 16, 41 e 42 — Marchio comunitario n. 371.096

Titolare del marchio comunitario:

La ricorrente

Soggetto richiedente l'annullamento del marchio comunitario:

HEROLD Business Data GmbH & Co. KG

Decisione della divisione di opposizione:

Nullità parziale del marchio comunitario con riguardo agli elenchi di nomi o numeri telefonici su stampa o su supporto elettronico (Classi 9 e 16), nonché con riguardo alla pubblicazione di tali elenchi di nomi o numeri telefonici (Classe 41)

Decisione della commissione di ricorso:

Rigetto dell'opposizione

Motivi invocati:

Il marchio richiesto sarebbe privo di carattere distintivo ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94.

Il segno registrato non sarebbe descrittivo per alcuna delle tipologie di merci o di prestazioni di servizi ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c).

Il marchio registrato non sarebbe un segno di uso comune ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. d.


8.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 6/37


Ricorso della Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading B.V. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 23 settembre 2004

(Causa T-382/04)

(2005/C 6/74)

Lingua processuale: l'olandese

Il 23 settembre 2004 la Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading B.V., con sede in Landgraaf (Paesi Bassi), rappresentata dal sig. Hendrik Cornelis De Bie, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione 17 giugno 2004 (REM 19/2002) con la quale si stabilisce che non è giustificato il richiesto sgravio;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti:

La ricorrente importa fra l'altro carta di riso, che durante vari anni è stata dichiarata nello stesso codice NC. A seguito del regolamento n. 1196/97 della Commissione 27 giugno 1997 (1) le merci dovevano essere dichiarate però in un altro codice NC. La ricorrente ammette che ciò nel suo caso non è avvenuto. Secondo la ricorrente nel suo caso non può però sussistere una situazione speciale, in quanto la dogana olandese ha compiuto vari illeciti durante i suoi controlli. La ricorrente osserva che la dogana olandese già durante vari controlli per otto mesi non aveva notato l'errata classificazione della carta di riso. La ricorrente adduce inoltre che non le si può addebitare alcun atto fraudolento o un'omissione manifesta.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce una violazione dell'art. 239 del regolamento n. 2913/92 (2), un'errata valutazione dei fatti da parte della Commissione e un difetto di motivazione. La ricorrente si riferisce inoltre ad una violazione dei principi della buona amministrazione e del principio di parità di trattamento, visto che la Commissione in altre decisioni aveva deciso in modo diverso. Infine, la ricorrente deduce una violazione del principio di proporzionalità.


(1)  Regolamento (CE) della Commissione 27 giugno 1997, n. 1196, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 170, pag.13).

(2)  Regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag.1).


8.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 6/38


Ricorso della EnBW Energie Baden-Württemberg AG contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 27 settembre 2004

(Causa T-387/04)

(2005/C 6/75)

Lingua processuale: il tedesco

Il 27 settembre 2004 la EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Karlsruhe (Germania), rappresentata dagli avv.ti C.-D. Ehlermann, M. Seyfarth, A. Gutermuth e M. Wissmann, ha proposto un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare, ai sensi dell'art. 231 del Trattato CE, la decisione della Commissione 7 luglio 2004, sul piano nazionale di ripartizione delle quote di emissione de gas a effetto serra, comunicata alla Germania conformemente alla direttiva 2003/87/CE (1);

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente è una società tedesca del settore energetico. A decorrere dal 1o gennaio 2005 essa è soggetta al sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni di gas a effetto serra introdotto dalla direttiva 2003/87/CE, dato che le centrali da essa gestite emettono tali gas.

La ricorrente impugna la decisione della commissione che conferma, ad eccezione di alcuni elementi non rilevanti nel caso di specie, il piano nazionale di ripartizione delle quote di emissioni di gas a effetto serra comunicato dalla Germania. In particolare, la ricorrente contesta una norma transitoria contenuta nel piano, secondo cui il gestore di una centrale che chiude uno stabilimento e lo sostituisce con un altro è obbligato a trasferire per quattro anni le quote che aveva ricevuto per lo stabilimento chiuso. Secondo la ricorrente ciò conduce ad un'eccessiva emissione di quote che realizza la fattispecie degli aiuti vietata dall'art. 87, n. 1, CE e non è giustificata. La diversa valutazione della convenuta nella decisione impugnata sarebbe viziata da errori evidenti di motivazione e non lascerebbe trasparire una sufficiente conoscenza dei dati di fatto. Di conseguenza, la decisione impugnata è in contrasto con l'art. 87, n. 3, CE e con l'art. 88, n. 2, CE.

La convenuta avrebbe inoltre omesso, in violazione dell'art. 88, n. 2, CE, di avviare un procedimento formale per aiuti di Stato, pur avendo dovuto avere dubbi consistenti sulla compatibilità di tale norma con il Trattato CE.

La decisione impugnata sarebbe poi in contrasto con l'art. 9, n. 3, e con il criterio 5 dell'allegato III della direttiva 2003/87/CE, dato che l'eccesso di quote di emissione rappresenta una preferenza ingiustificata per i concorrenti della ricorrente, i quali vedono la propria posizione rafforzata dal fatto che imprese come la ricorrente, costrette da obblighi legali a chiudere i propri stabilimenti nel futuro prossimo, vengono illegittimamente svantaggiate.

La decisione impugnata è infine in contrasto con l'art. 253 a causa di diversi, gravi errori di motivazione.


(1)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 pag. 32).


8.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 6/39


Ricorso del sig. Dirk Klaas contro il Parlamento europeo, proposto il 30 settembre 2004

(Causa T-393/04)

(2005/C 6/76)

Lingua processuale: il tedesco

Il 30 settembre 2004 il sig. Dirk Klaas, residente in Heidelberg (Germania), rappresentato dall'avv. R. Moos, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Parlamento europeo.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il provvedimento del direttore generale del personale 12 febbraio 2004 recante azzeramento di 2 punti di promozione, confermato, a seguito di opposizione, dalla decisione del segretario generale del Parlamento europeo 30 giugno 2004, in quanto vengono tolti al ricorrente 2 punti di promozione attribuiti per i periodi precedenti al 1999;

revocare, entro tali limiti, la decisione sull'opposizione e stabilire che i 2 punti di promozione vengano riportati all'anno successivo;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente è un dipendente del Parlamento. Egli è stato promosso al grado A6 con efficacia retroattiva a decorrere dal 1o gennaio 1999. Nell'ambito della promozione sono stati azzerati tutti i punti di promozione acquisiti sino al 1999. Il Parlamento si è riferito nella motivazione alla sentenza del Tribunale nella causa T-30/02 (Leonhardt/Parlamento) che consente, a parere dello stesso, un siffatto azzeramento.

Il ricorrente rileva, nel motivare il proprio ricorso, che il regime transitorio secondo il quale tutti i punti acquisiti sino al 1999 devono essere azzerati nel caso di una promozione, viola l'art. 45 dello Statuto del personale. Secondo il ricorrente tale disposizione non sarebbe necessaria né proporzionata e violerebbe il principio d'uguaglianza. Egli sostiene altresì che la presente controversia non sarebbe assimilabile a quella della causa T-30/02.


8.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 6/39


Ricorso della SOFFASS S.p.A. contro l'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno (marchi, disegni, modelli) proposto il 4 ottobre 2004

(Causa T-396/04)

(2005/C 6/77)

Lingua di presentazione del ricorso: l'italiano

Il 4 ottobre 2004, la SOFFASS S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Biliardo e Cristiano Bacchini, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno.

L'altra parte del procedimento dinanzi alla Commissione di ricorso era: SODIPAN (Société en Commandite par Actions).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 16 luglio 2004 (procedimento R 0699/2003-1);

condannare l'UAMI alle spese

Motivi e principali argomenti

Soggetto richiedente la registrazione del marchio comunitario:

La ricorrente.

Marchio comunitario considerato:

Marchio figurativo «NICKY» — Domanda di registrazione n. 1.315.985 per prodotti della classe 16 (articoli in carta e/o cellulosa per uso domestico ed igienico).

Titolare del marchio o segno distintivo fatto valere nella procedura di opposizione:

La società francese SODIPAN (société en commandite par actions).

Marchio o segno distintivo fatto valere nella procedura di opposizione:

Marchi figurativi francesi «NOKY» (n. 1.346.586) e «noky» (n. 1.400.192), per prodotti della classe 16.

Decisione della Divisione di opposizione:

Rigetto dell'opposizione.

Decisione della Commissione di ricorso:

Annullare la decisione della Divisione di opposizione, rimettendo nuovamente alla cognizione di quest'ultima il procedimento per riconsiderazione.

Motivi del ricorso:

Erronea applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 (rischio di confusione).


8.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 6/40


Ricorso della Scandlines Sverige AB contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 7 ottobre 2004

(Causa T-399/04)

(2005/C 6/78)

Lingua processuale: l'inglese

Il 7 ottobre 2004 la Scandlines Sverige AB, Helsingborg (Svezia), rappresentata dagli avv.ti C. Vajda, R. Azelius e K. Azelius, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee 23 luglio 2004 che respinge la denuncia della ricorrente del 2 luglio 1997;

rinviare il caso alla Commissione per un riesame della denuncia alla luce della sentenza della Corte;

ordinare alla Commissione di risarcire alla ricorrente le spese di questi procedimenti, indipendentemente dal loro esito.

Motivi e principali argomenti:

La ricorrente è una società svedese che, come attività principale, svolge la funzione di agente portuale per un operatore di traghetto. La ricorrente ha presentato alla Commissione una denuncia contro la Helsingborgs Hamn AB (HHAB), società responsabile della gestione del porto di Helsingborg (Svezia) e della fissazione delle tasse portuali. La ricorrente riteneva che la HHAB le imponesse tasse portuali eccessive, abusando della propria posizione dominante in violazione dell'art. 82 CE. La decisione impugnata ha respinto questa denuncia.

A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente afferma che la Commissione ha sbagliato nel concludere che le tasse portuali imposte agli operatori di traghetto non fossero eccessive. Secondo la ricorrente, dall'analisi costi/prezzo della Commissione si evince che la HHAB ha dichiarato, per quanto concerne la sua attività economica relativa ai traghetti, un utile superiore al 100 % del valore di tale attività economica. La ricorrente afferma che tale utile non può essere conseguito in un mercato concorrenziale e che pertanto esso è eccessivo, iniquo e abusivo. Essa afferma che la Commissione, respingendo questa conclusione, ha interpretato erroneamente l'espressione «valore economico» e non ha applicato il principio della proporzionalità o del corretto onere della prova. Essa afferma altresì che la Commissione ha respinto a torto il confronto tra i prezzi imposti agli operatori di traghetto e quelli imposti agli operatori cargo, nonché il confronto tra i prezzi praticati a Helsingborg e quelli praticati a Elsinore, all'altro opposto della stessa rotta.

La ricorrente contesta poi l'affermazione della Commissione secondo la quale non si sarebbe verificata alcuna discriminazione ai sensi dell'art. 82 CE tra operatori di traghetto e operatori cargo per quanto riguarda i prezzi. Secondo la ricorrente, la Commissione ha erroneamente concluso che i servizi forniti dalla HHAB a questi due settori non sono equivalenti e che non sussiste alcun svantaggio a carico degli operatori di traghetti.


8.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 6/40


Ricorso di Nadine Schmit contro la Commissione delle Comunità europee, proposto l'8 ottobre 2004

(Causa T-419/04)

(2005/C 6/79)

Lingua processuale: il francese

L'8 ottobre 2004 la sig.a Nadine Schmit, con domicilio ad Ispra (Italia), rappresentata dagli avv.ti Pierre Paul Van Gehuchten e Pierre Jadoul, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il rigetto esplicito del suo reclamo 8 luglio 2004, la decisione di non redigere rapporto informativo per il periodo 2001-2002 e la decisione dell'AIPN di non annoverarla tra i dipendenti di ruolo promossi nel grado C2 con riguardo all'esercizio di promozione 2003;

condannare la convenuta a pagarle la somma di 3.000 euro a titolo di risarcimento dei danni morali;

condannare la convenuta alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente, dipendente di ruolo della Commissione, ha preso congedo per malattia nell'ottobre 2002. Dal 1o settembre 2003 percepisce una pensione d'invalidità. L'AIPN ha perciò deciso di non redigere su di lei il rapporto informativo per il periodo 2001-2002. Di conseguenza ella non ha ricevuto punteggi di merito né punteggi di preferenza per l'esercizio di promozione 2003 e il suo nome non è stato inserito nell'elenco dei dipendenti di ruolo promossi nel grado C2.

La ricorrente contesta le decisioni controverse lamentando una violazione dell'art. 43 dello Statuto e delle disposizioni generali d'attuazione di tale articolo (decisione della Commissione 26 aprile 2002), nonché dei principi di parità di trattamento e di buona amministrazione. In tale contesto ella sostiene che la Commissione non era legittimata, alla fine del 2002 ovvero agli inizi del 2003, a considerarla un dipendente di ruolo a meno di un anno dal pensionamento, per il quale non occorre redigere rapporto informativo. Contro la decisione di non promuoverla nel grado C2 la ricorrente fa valere la violazione dell'art. 45 dello Statuto e dei principi di parità di trattamento e di buona amministrazione.


8.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 6/41


Ricorso del sig. José Antonio Carreira contro l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, proposto l'11 ottobre 2004

(Causa T-421/04)

(2005/C 6/80)

Lingua processuale: il francese

L'11 ottobre 2004 il sig. José Antonio Carreira, residente in Bruxelles, rappresentato dagli avv.ti Georges Vandersanden e Laure Levi, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro.

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la decisione dell'Agenzia di concedere al ricorrente soltanto una parte dell'indennità differenziale prevista dall'art. 7, n. 2, dello Statuto a seguito dell'interim cui è stato chiamato per il periodo compreso tra il 13 gennaio 2003 e il 15 agosto 2004;

condannare la convenuta al pagamento del saldo dell'indennità differenziale dovuta ai sensi dell'art. 7, n. 2, dello Statuto;

condannare la convenuta a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente nella presente causa, il quale, al pari del consigliere giuridico della convenuta, è stato chiamato ad esercitare, ad interim, le funzioni di capo dell'amministrazione dell'Agenzia, a causa del congedo per malattia del titolare del posto di cui trattasi, impugna la decisione dell'AIPN di dividere l'importo dell'indennità differenziale tra le due persone che hanno assicurato l'interim. Egli si è opposto a tale decisione precisando che contestava di aver lavorato a metà tempo in sostituzione del capo dell'amministrazione e che, di conseguenza, egli avrebbe diritto all'intera indennità differenziale oggetto della controversia.

A sostegno delle proprie pretese il ricorrente adduce la violazione dell'art. 7, n. 2, dello Statuto, nonché dei principi di corrispondenza tra grado e impiego, di non discriminazione e di proporzionalità.

Egli sostiene che nel caso di specie è stato altresì violato l'obbligo di motivazione degli atti.


8.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 6/41


Ricorso del sig. Walter Parlante contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 22 ottobre 2004

(Causa T-432/04)

(2005/C 6/81)

Lingua processuale: il francese

Il 22 ottobre 2004, il sig. Walter Parlante, residente in Enghien (Belgio), con l'avv. Lucas Vogel, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione, adottata dall'APN il 5 luglio 2004, di rigetto del reclamo del ricorrente datato 26 febbraio 2004, con cui egli censurava la decisione di rifiutargli il beneficio della promozione dal grado C2 al grado C1 per l'esercizio di promozione 2003;

qualora necessario, annullare anche la decisione originaria, adottata dall'APN nel dicembre 2003, con cui al ricorrente viene rifiutata la promozione dal grado C2 al grado C1, per l'esercizio di promozione 2003;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente fa valere una violazione dell'art. 45 dello Statuto, una violazione del principio di non discriminazione ed un manifesto errore di valutazione. Secondo il ricorrente, il nuovo procedimento di nomina non garantisce più un esame comparativo corretto ed equo dei meriti individuali dei dipendenti poiché l'esame viene effettuato solo in comparazione con gli altri dipendenti della medesima direzione generale.

Il ricorrente sostiene inoltre che l'art. 12 delle disposizioni generali di esecuzione dell'art. 45 dello Statuto viola l'art. 45 dello Statuto e costituisce una discriminazione in quanto, durante l'esercizio 2003, a taluni dipendenti sono stati attribuiti punti di precedenza complementari solo perché nel 2002 sono stati proposti per una promozione senza venire effettivamente promossi.

Il ricorrente fa valere anche una violazione del principio di legittimo affidamento.


8.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 6/42


Ricorso proposto il 22 ottobre 2004 da Angela Davi contro Commissione delle Comunità europee

(Causa T-433/04)

(2005/C 6/82)

Lingua processuale: il francese

Il 22 ottobre 2004 la sig.ra Angela Davi, residente in Bruxelles, rappresentata dall'avv. Lucas Vogel, ha proposto un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione adottata dall'APN il 2 luglio 2004, recante rigetto del reclamo della ricorrente del 1o marzo 2004, con il quale criticava la decisione che le ha negato il beneficio della promozione dal grado C3 al grado C2 per l'esercizio di promozione 2003;

per quanto necessario, annullare altresì la decisione originaria adottata dall'APN nel dicembre 2003, che ha negato alla ricorrente la sua promozione dal grado C3 al grado C2 per l'esercizio di promozione 2003;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti sono identici a quelli fatti valere nella causa T-432/04.


8.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 6/42


Ricorso di Alex Milbert e a. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 22 ottobre 2004

(Causa T-434/04)

(2005/C 6/83)

Lingua processuale: il francese

Il 22 ottobre 2004 i sigg. Alex Milbert, domiciliato a Hesperange (Lussemburgo), Imre Czigàny, domiciliata a Rhode St. Genèse (Belgio), José Manuel De la Cruz González, domiciliato a Bruxelles (Belgio), Viviane Deveen, domiciliata a Overijse (Belgio), Mohammad Reza Fardoom, domiciliato a Roodt-sur-Syre (Lussemburgo), Laura Gnemmi, domiciliata a Hünsdorf (Lussemburgo), Marie-José Reinard, domiciliata a Bertrange (Lussemburgo), Vassilios Stergiou, domiciliato a Kraainem (Belgio), e Ioannis Terezakis, domiciliato a Bruxelles (Belgio), rappresentati dagli avv.ti Gilles Bounéou e Frédéric Frabetti, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare l'elenco dei dipendenti di ruolo promossi a titolo dell'esercizio 2003, in quanto tale elenco non contiene i nomi dei ricorrenti, nonché, in via incidentale, gli atti preliminari alla relativa decisione;

in subordine, annullare l'attribuzione dei punteggi di promozione a titolo dell'esercizio 2003 relativamente ai ricorrenti;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti, dipendenti di ruolo della Commissione, non sono stati promossi nell'esercizio di promozione 2003. Con i ricorsi in oggetto essi mettono in discussione il sistema applicato dalla Commissione nel detto esercizio, in quanto tale sistema prevede che ai punteggi di merito e ai punteggi di anzianità attribuiti ad ogni dipendente di ruolo si sommino i punteggi residui (points de «reliquat»), attribuiti ai dipendenti iscritti nell'elenco dei dipendenti di ruolo promuovibili nell'esercizio precedente ma non promossi, nonché i punteggi attribuiti dalle direzioni generali, i punteggi speciali di transizione, i punteggi nell'interesse del Servizio e i punteggi addizionali (points «d'appel») a disposizione dei Comitati di promozione. I ricorrenti fanno valere che applicando un sistema siffatto la Commissione non ha proceduto ad un esame comparativo dei meriti dei dipendenti di ruolo promuovibili, così violando l'art. 45 dello Statuto e le sue disposizioni generali di attuazione.

Sulla medesima base i ricorrenti invocano la violazione dei divieti di discriminazione e di abuso di potere, dell'obbligo di motivazione, del principio di tutela del legittimo affidamento, della regola «patere legem quam ipse facit» e del dovere di sollecitudine.


8.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 6/43


Ricorso di Manuel Simões Dos Santos contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, proposto il 22 ottobre 2004

(Causa T-435/04)

(2005/C 6/84)

Lingua processuale: il francese

Il 22 ottobre 2004 il sig. Manuel Simões Dos Santos, domiciliato in Alicante (Spagna) e rappresentato dall'avv.to Antonio Creus Carreras, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione 7 luglio 2004, con cui è respinto il suo reclamo, nonché le decisioni 15 dicembre 2003, che fissa la somma dei punti di merito da lui accumulati, e 12 dicembre 2003, che conferma quest'ultima decisione;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente nella presente controversia è stato promosso nel grado A 5 nel corso dell'esercizio di promozione 2002. In tale occasione l'AIPN lo ha informato di un saldo di 54,19 punti. Con lettera del Dipartimento delle risorse umane del 15 dicembre 2003, tuttavia, egli ha appreso che il suo monte punti al 30 settembre 2003 era pari solo a 1,5. Emergerebbe dalla detta lettera, che costituisce la decisione impugnata, che questa riduzione del punteggio sarebbe il risultato non di una trasformazione del punteggio attribuito prima dell'introduzione del nuovo sistema mediante la decisione dell'Ufficio ADM-03-35, bensì di un azzeramento completo dello stesso in applicazione della nuova regola, esposta in quest'ultima decisione, in base alla quale in seguito a una promozione si riparte da zero.

A sostegno delle sue allegazioni il ricorrente fa valere innanzi tutto la violazione dei principi di legalità, di certezza del diritto e di irretroattività, in quanto nella fattispecie non sussisterebbero circostanze eccezionali che possano giustificare l'azzeramento del saldo dei punti già riconosciuti al dipendente e ai quali egli aveva diritto in applicazione del regime all'epoca in vigore.

Il ricorrente lamenta altresì la violazione del principio di tutela del legittimo affidamento, del divieto di discriminazione e dell'obbligo di motivazione.


8.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 6/43


Ricorso di Carlos Sánchez Ferriz contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 26 ottobre 2004

(Causa T-436/04)

(2005/C 6/85)

Lingua processuale: il francese

Il 26 ottobre 2004 il sig. Carlos Sánchez Ferriz, domiciliato a Bruxelles (Belgio), rappresentato dagli avv.ti Gilles Bounéou e Frédéric Frabetti, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare l'elenco dei dipendenti di ruolo promossi a titolo dell'esercizio 2003, in quanto tal elenco non contiene il nome del ricorrente, nonché, in via incidentale, gli atti preliminari alla relativa decisione;

in subordine, annullare l'attribuzione dei punteggi di promozione a titolo dell'esercizio 2003 relativamente al ricorrente;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso in oggetto il sig. Sánchez Ferriz invoca motivi identici a quelli fatti valere dai ricorrenti nella causa T-434/04.


8.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 6/44


Ricorso del sig. Holger Standertskjöld-Nordenstam contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 1o novembre 2004

(Causa T-437/04)

(2005/C 6/86)

Lingua processuale: il francese

Il 1o novembre 2004, il sig. Holger Standertskjöld-Nordenstam, residente in Waterloo (Belgio), con l'avv. Thierry Demaseure, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione di non inserire il nome del ricorrente nell'elenco dei dipendenti maggiormente meritevoli per la promozione al grado A/3 durante l'esrcizio di promozione cd. di seconda serie («deuxième filière») 2003, pubblicato nelle informazioni amministrative 19 dicembre 2003, no. 84-2003;

condannare al convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Il ricorrente è stato proposto, dalla propria direzione generale, per la promozione al grado A3 durante l'esercizio 2003. Il comitato consultivo per le nomine ha redatto un elenco dei quattordici dipendenti maggiormente meritevoli per la promozione.Il ricorrente non vi figurava, essendo stato classificato al quindicesimo posto. L'APN, ha poi deciso di aggiungere a tale elenco i nomi di due membri di gabinetto. Su tale base la ricorrente fa valere, a sostegno del suo ricorso, che la decisione controversa violerebbe l'art. 45 dello Statuto, in quanto i meriti di tali due membri di gabinetto non sono stati comparati con quelli degli altri dipendenti, compreso il ricorrente.

La ricorrente fa inoltre valere un secondo motivo relativo all'asserita violazione dell'art. 4.2 della decisione della Commissione 19 luglio 1988. In tale contesto, il ricorrente fa valere che le promozioni in questione sarebbero intervenute senza previo parere del comitato consultivo per le nomine, e che l'elenco dei dipendenti maggiormente meritevoli avrebbe dovuto contenere un numero di nomi di dipendenti superiore del 50 % alle possibilità di promozione e non, come nella fattispecie, un numero di nomi pari agli impieghi disponibili.

Il ricorrente invoca, infine, la violazione dell'obbligo di motivazione.


8.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 6/44


Ricorso di Elke Huober contro il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 29 ottobre 2004

(Causa T-438/04)

(2005/C 6/87)

Lingua processuale: il francese

Il 29 ottobre 2004 la sig.ra Elke Huober, domiciliata a Bruxelles (Belgio) e rappresentata dagli avv.ti Sébastien Orlandi, Albert Coolen, Jean-Noël Louis e Etienne Marchal, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del Consiglio che le nega il beneficio dell'indennità di dislocazione e dei diritti derivati dalla sua presa di funzioni, avvenuta il 1o settembre 2003;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e argomenti principali

Prima di prendere servizio presso il Consiglio la ricorrente lavorava presso l'ufficio informazioni del Land Baden-Würtemberg a Bruxelles. Con il ricorso in oggetto ella contesta la decisione di negarle il beneficio dell'indennità di dislocazione.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente fa valere una violazione dell'art. 4, n. 1, lett. a, dell'allegato VII dello Statuto [del personale delle Comunità europee], in quanto il Consiglio non avrebbe considerato che ella versava in una situazione risultante da servizi effettuati per un altro Stato. La ricorrente invoca anche una violazione del principio di parità di trattamento e del divieto di discriminazione.


8.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 6/45


Ricorso del sig. Jean-Claude Heyraud contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 2 novembre 2004

(Causa T-441/04)

(2005/C 6/88)

Lingua processuale: il francese

Il 2 novembre 2004 il sig. Jean-Claude Heyraud, residente in Bruxelles, rappresentato dagli avv.ti Sébastien Orlandi, Albert Coolen, Jean-Noël Louis ed Etienne Marchal, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione che stabilisce l'elenco dei dipendenti promossi al grado A3, a titolo della seconda filiera, per l'esercizio di promozione 2003, e che dispone il rigetto della candidatura del ricorrente;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

L'odierno ricorrente, dipendente di grado A4, si oppone al rifiuto dell'APN di promuoverlo al grado superiore per l'esercizio di promozione 2003 a titolo della seconda filiera.

A sostegno delle proprie pretese, il predetto fa valere la violazione dell'art. 45 dello Statuto nonché del principio di non discriminazione.

Al riguardo egli precisa che la Commissione ha proceduto ad una «standardizzazione» dei punti di merito attribuiti dalle direzioni generali e dai servizi ai dipendenti di inquadramento intermedio di grado A4 promuovibili al fine di procedere allo scrutinio comparativo dei meriti prescritto dallo Statuto. Il voto standardizzato sarebbe fissato in rapporto alla media dei punti di merito attribuiti ai dipendenti di grado A4 promuovibili al grado A3 a titolo della seconda filiera.

Il metodo utilizzato dalla Commissione sarebbe pertinente soltanto nella misura in cui il calcolo della media venga effettuato sulla base di un numero sufficiente di dipendenti promuovibili. Ora, il ricorrente, unico dipendente di grado A4 del suo servizio promuovibile a titolo della seconda filiera per l'esercizio 2003, si è visto attribuire un voto standardizzato di 100, e ciò a prescindere dai suoi meriti e dai criteri specifici utilizzati dal suo servizio per la fissazione dei punti di merito.


8.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 6/45


Ricorso della sig.ra Andrea Walderdorff contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 5 novembre 2004

(Causa T-442/04)

(2005/C 6/89)

Lingua di procedura: il francese

Il 5 novembre 2004 la sig.ra Andrea Walderdorff, residente a Bruxelles, rappresentata dall'avv. Lucas Vogel, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione adottata dall'AIPN il 19 luglio 2004 con cui si respinge il reclamo della ricorrente risalente al 26 febbraio 2004, mediante il quale quest'ultima censurava la decisione volta a negarle il beneficio della promozione dal grado A5 al grado A4, per l'esercizio di promozione 2003;

qualora sia necessario, annullare anche la decisione originaria adottata dall'AIPN nel novembre 2003, che nega alla ricorrente la sua promozione dal grado A5 al grado A4, per l'esercizio di promozione 2003;

condannare la convenuta alle spese dell'istanza.

Motivi e principali argomenti:

I motivi e i principali argomenti invocati sono identici a quelli della causa T-432/04.


8.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 6/46


Ricorso della Danish Management A/S contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 2 dicembre 2004

(Causa T-463/04)

(2005/C 6/90)

Lingua processuale: l'inglese

Il 2 dicembre 2004, la Danish Management A/S, Viby J (Danimarca), rappresentata dagli avv.ti C. Kennedy Loest e C. Thomas, solicitor, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare le decisioni della Commissione 18 novembre 2004 e 30 novembre 2004 che respingono l'offerta presentata dalla ricorrente nella procedura di gara per un appalto di servizi relativo ad un sistema di controllo della realizzazione di progetti e programmi di cooperazione esterna finanziati dalla Comunità europea – lotto 2: ACP; Sudafrica e Cuba – EuropeAid 119453/C/SV/Multi;

condannare la convenuta a pagare le spese della ricorrente.

Motivi e principali argomenti:

La ricorrente ha presentato un'offerta per un appalto di servizi relativo ad un sistema di controllo della realizzazione di progetti e programmi di cooperazione esterna finanziati dalla Comunità europea – lotto 2, relativo agli Stati ACP, al Sudafrica e a Cuba, pubblicato il 26 maggio 2004 (1).

La Commissione ha respinto l'offerta con decisione 18 novembre 2004 con la motivazione che sussistevano talune discrepanze tra l'offerta finanziaria della ricorrente e quella tecnica, sotto il profilo dei giorni/uomo richiesti. La Commissione ha confermato la sua decisione con lettera 30 novembre 2004.

La ricorrente afferma che la decisione della Commissione è basata su un errore di fatto poiché, secondo la ricorrente, tale discrepanza tra le due parti dell'offerta della società non sussisteva.

La ricorrente sostiene inoltre che la Commissione avrebbe dovuto chiarire la pretesa discrepanza e non avendolo fatto prima di respingere l'offerta della ricorrente, ha agito in maniera sproporzionata e non ha dato prova della diligenza necessaria, così violando il suo dovere di diligenza.


(1)  GU S 102-081573


8.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 6/46


Ricorso della Impala contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 3 dicembre 2004

(Causa T-464/04)

(2005/C 6/91)

Lingua processuale: l'inglese

Il 3 dicembre 2004 la Impala, con sede in Bruxelles (Belgio), rappresentata dai sigg. S. Crosby e J. Golding, solicitors, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare in toto la decisione della Commissione 19 luglio 2004 nel procedimento COMP/M.3333 (Sony/BMG);

in subordine, annullare la decisione controversa nella parte relativa ad uno ovvero a tutti i punti seguenti:

posizione dominante collettiva sul mercato delle licenze per musica on-line;

posizione dominante individuale sui mercati della distribuzione di musica on-line;

coordinamento delle rispettive attività delle parti nel settore dell'edizione musicale;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente è un'associazione internazionale che promuove gli interessi generali dei suoi membri ossia società di produzione musicale indipendenti. Essa chiede l'annullamento della decisione della Commissione che approva la concentrazione delle attività a livello mondiale nel settore della registrazione musicale delle imprese Bertelsmann AG e Sony Corporation of America.

A sostegno del suo ricorso fa valere che, autorizzando la concentrazione, la Commissione ha violato l'art. 253 CE, l'art. 81, n. 1, CE, il regolamento n. 4064/89 (1) nonché le sue disposizioni di attuazione, e commesso errori manifesti di giudizio:

nell'escludere l'esistenza di una posizione dominante collettiva sul mercato della registrazione musicale prima della concentrazione;

nell'escludere che la concentrazione rafforzasse una posizione dominante collettiva pregressa sul detto mercato;

nell'escludere che la concentrazione creasse una posizione dominante collettiva sul mercato della registrazione musicale, sul mercato delle licenze per musica on-line o su quello della distribuzione di musica on-line;

nell'escludere che la concentrazione comportasse il coordinamento delle rispettive attività delle parti nel settore dell'edizione musicale.


(1)  GU L 395, pag. 1


III Informazioni

8.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 6/48


(2005/C 6/92)

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

GU C 314 del 18.12.2004

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 300 del 4.12.2004

GU C 273 del 6.11.2004

GU C 262 del 23.10.2004

GU C 251 del 9.10.2004

GU C 239 del 25.9.2004

GU C 228 dell'11.9.2004

Questi testi sono disponibili su:

 

EUR-Lex:http://europa.eu.int/eur-lex

 

CELEX:http://europa.eu.int/celex