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ISSN 1725-2466 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 305 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
47o anno |
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Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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I Comunicazioni |
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Consiglio |
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2004/C 305/1 |
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2004/C 305/2 |
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Commissione |
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2004/C 305/3 |
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2004/C 305/4 |
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2004/C 305/5 |
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Mediatore europeo |
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2004/C 305/6 |
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IT |
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I Comunicazioni
Consiglio
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9.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 305/1 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 29 novembre 2004
relativa alla nomina di membri del comitato consultivo dell'agenzia di approvvigionamento dell'Euratom
(2004/C 305/01)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 54, secondo e terzo comma,
visto l'articolo X dello statuto dell'agenzia di approvvigionamento dell'Euratom (1), modificato da ultimo dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del 1o gennaio 1995 (2),
vista la decisione del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa alla nomina dei membri del comitato consultivo dell'agenzia di approvvigionamento dell'Euratom (3),
visto il parere della Commissione,
considerando quanto segue:
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(1) |
Un seggio di membro del suddetto comitato è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del Sig. Georgios KOUTZOUKOS, comunicate al Consiglio il 18 giugno 2004. |
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(2) |
Occorre pertanto provvedere all'occupazione di tale seggio. |
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(3) |
La candidatura presentata dal governo greco il 18 giugno 2004, |
DECIDE:
Articolo unico
Il sig. Nicolas KATSAROS è nominato membro del comitato consultivo dell'agenzia di approvvigionamento dell'Euratom per la restante durata del mandato di tale comitato, ossia fino al 28 marzo 2005.
Fatto a Bruxelles, addì 29 novembre 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
L. J. BRINKHORST
(1) GU 27 del 6.12.1958, pag. 534/58.
(2) GU L 1 dell'1.1.1995, pag. 1.
(3) GU C 232 del 27.9.2003, pag. 1.
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9.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 305/2 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 29 novembre 2004
relativa alla nomina di membri del comitato consultivo dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom
(2004/C 305/02)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 54, secondo e terzo comma,
visto l'articolo X dello statuto dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom (1), modificato da ultimo dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del 1 o gennaio 1995 (2),
vista la decisione del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa alla nomina dei membri del comitato consultivo dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom (3),
visto il parere della Commissione,
considerando quanto segue:
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(1) |
Un seggio di membro del suddetto comitato è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del signor Serge GAS, comunicate al Consiglio il 19 maggio 2004. |
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(2) |
Occorre pertanto provvedere all'occupazione di tale seggio. |
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(3) |
La candidatura presentata dal governo francese il 19 maggio 2004, |
DECIDE:
Articolo unico
La signora Jeanne MARCUCCI è nominata membro del comitato consultivo dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom per la restante durata del mandato di tale comitato, ossia fino al 28 marzo 2005.
Fatto a Bruxelles, addì 29 novembre 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
L. J. BRINKHORST
(1) GU 27 del 6.12.1958, pag. 534/58.
(2) GU L 1 dell'1.1.1995, pag. 1.
(3) GU C 232 del 27.9.2003, pag. 1.
Commissione
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9.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 305/3 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
8 dicembre 2004
(2004/C 305/03)
1 euro=
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Moneta |
Tasso di cambio |
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USD |
dollari USA |
1,3300 |
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JPY |
yen giapponesi |
138,63 |
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DKK |
corone danesi |
7,4308 |
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GBP |
sterline inglesi |
0,68950 |
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SEK |
corone svedesi |
8,9627 |
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CHF |
franchi svizzeri |
1,5330 |
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ISK |
corone islandesi |
82,20 |
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NOK |
corone norvegesi |
8,2105 |
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BGN |
lev bulgari |
1,9559 |
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CYP |
sterline cipriote |
0,5792 |
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CZK |
corone ceche |
30,884 |
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EEK |
corone estoni |
15,6466 |
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HUF |
fiorini ungheresi |
245,80 |
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LTL |
litas lituani |
3,4528 |
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LVL |
lats lettoni |
0,6877 |
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MTL |
lire maltesi |
0,4320 |
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PLN |
zloty polacchi |
4,2055 |
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ROL |
leu rumeni |
38 292 |
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SIT |
tolar sloveni |
239,87 |
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SKK |
corone slovacche |
39,097 |
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TRL |
lire turche |
1 881 600 |
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AUD |
dollari australiani |
1,7586 |
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CAD |
dollari canadesi |
1,6306 |
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HKD |
dollari di Hong Kong |
10,3343 |
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NZD |
dollari neozelandesi |
1,8823 |
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SGD |
dollari di Singapore |
2,1901 |
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KRW |
won sudcoreani |
1 408,07 |
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ZAR |
rand sudafricani |
7,7976 |
Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
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9.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 305/4 |
RELAZIONE FINALE DEL CONSIGLIERE-AUDITORE NEL CASO COMP/38.284/D2 (AIR FRANCE/ALITALIA)
(redatto a norma dell'articolo 15 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza — GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21)
(2004/C 305/04)
Il progetto di decisione relativo al suddetto caso dà adito alle seguenti osservazioni:
Il 13 novembre 2001 Air France e Alitalia hanno notificato vari accordi alla Commissione, chiedendo un'attestazione negativa a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3975/87 o in alternativa un'esenzione a norma dell'articolo 5 dello stesso regolamento.
L'8 maggio 2002 è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee una sintesi della richiesta, nella quale si invitavano i terzi interessati e gli Stati membri a presentare le loro osservazioni alla Commissione entro 30 giorni, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3975/87.
Il 1o luglio 2002 la Commissione ha notificato alle parti, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3975/87, che esistevano seri dubbi quanto all'applicabilità dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato agli accordi notificati.
A seguito di discussioni con i servizi della Commissione, le parti hanno proposto degli impegni, che la Commissione ha pubblicato il 9 dicembre 2003 a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3975/87, invitando i terzi interessati a presentare le loro osservazioni.
Diverse compagnie aeree e lo UK Office of Fair Trading hanno presentato osservazioni sulle soluzioni proposte e le parti hanno accettato di migliorare i loro impegni, il che ha dissipato i dubbi dei servizi della Commissione.
Concludo pertanto che nel presente caso il diritto delle parti ad essere sentite è stato rispettato.
Bruxelles, 18 marzo 2004.
Serge DURANDE
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9.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 305/5 |
Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping
(2004/C 305/05)
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1. |
La Commissione informa che, se non viene avviato un riesame conformemente al procedimento seguente, le misure antidumping sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995 (1), relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea. |
2. Procedimento
I produttori comunitari possono presentare una domanda di riesame per iscritto. La domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che, in assenza delle misure, il dumping o il pregiudizio potrebbero continuare o ripetersi.
Se la Commissione dovesse decidere di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori comunitari avranno la possibilità di sviluppare o di confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare le loro osservazioni in merito.
3. Termine
I produttori comunitari possono presentare per iscritto una domanda di riesame sulla base di quanto precede, da far pervenire alla Commissione europea, Direzione generale del Commercio (divisione B-1), J-79 5/16, B-1049 Bruxelles (2), in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella.
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4. |
Il presente avviso è pubblicato in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio del 22 dicembre 1995. |
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Prodotto |
Paese(i) d'origine o d'esportazione |
Misure |
Riferimento |
Data della scadenza |
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Prodotti piatti laminati a caldo, di acciai non legati |
Repubblica popolare cinese India Romania |
Dazio antidumping |
Decisione della Commissione n. 1758/2000/CECA (GU L 202 del 10.8.2000, pag. 21) modificata da ultimo dalla decisione n. 979/2002/CECA (GU L 150 dell'8.6.2002, pag. 36) |
11.8.2005 |
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India |
Impegno |
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Accessori per tubi (ghisa malleabile) |
Brasile Giappone Repubblica popolare cinese Repubblica di Corea Thailandia |
Dazio antidumping |
Regolamento (CE) n. 1784/2000 del Consiglio (GU L 208 del 18.8.2000, pag. 8) [esteso relativamente al Brasile alle importazioni spedite dall'Argentina dal regolamento (CE) n. 1023/2003 del Consiglio (GU L 149 del 17.6.2003, pag. 1)] modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 824/2004 (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 10) |
19.8.2005 |
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Repubblica di Corea Thailandia |
Impegni |
Decisione della Commissione 2000/523/CE (GU L 208 del 18.8.2000, pag. 53) |
19.8.2005 |
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 del Consiglio (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).
(2) Telex COMEU B 21877. Fax (32-2) 295 65 05.
Mediatore europeo
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9.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 305/6 |
Relazione annuale del 2003
(2004/C 305/06)
Il Mediatore europeo ha presentato la propria Relazione annuale relativa all'anno 2003 al Parlamento europeo, in accordo a quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 195 del Trattato costitutivo delle Comunità europee e dal comma 8 dell'articolo 3 della Decisione del Parlamento europeo concernente lo statuto e le condizioni per l'esercizio delle funzioni del Mediatore.
La Relazione annuale ed un compendio della stessa sono disponibili in tutte le 20 lingue ufficiali nella pagina Internet del Mediatore: http://www.euro-ombudsman.eu.int.
Copie di queste pubblicazioni possono essere gratuitamente richieste all'Ufficio del Mediatore europeo
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1, Avenue du Président Robert Schuman |
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