ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 305

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

47o anno
9 dicembre 2004


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Comunicazioni

 

Consiglio

2004/C 305/1

Decisione del Consiglio, del 29 novembre 2004, relativa alla nomina di membri del comitato consultivo dell'agenzia di approvvigionamento dell'Euratom

1

2004/C 305/2

Decisione del Consiglio, del 29 novembre 2004, relativa alla nomina di membri del comitato consultivo dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom

2

 

Commissione

2004/C 305/3

Tassi di cambio dell'euro

3

2004/C 305/4

Relazione finale del consigliere-auditore nel caso COMP/38.284/D2 (AIR FRANCE/ALITALIA) (redatto a norma dell'articolo 15 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza — GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21)

4

2004/C 305/5

Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

5

 

Mediatore europeo

2004/C 305/6

Relazione annuale del 2003

6

IT

 


I Comunicazioni

Consiglio

9.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 305/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 29 novembre 2004

relativa alla nomina di membri del comitato consultivo dell'agenzia di approvvigionamento dell'Euratom

(2004/C 305/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 54, secondo e terzo comma,

visto l'articolo X dello statuto dell'agenzia di approvvigionamento dell'Euratom (1), modificato da ultimo dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del 1o gennaio 1995 (2),

vista la decisione del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa alla nomina dei membri del comitato consultivo dell'agenzia di approvvigionamento dell'Euratom (3),

visto il parere della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Un seggio di membro del suddetto comitato è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del Sig. Georgios KOUTZOUKOS, comunicate al Consiglio il 18 giugno 2004.

(2)

Occorre pertanto provvedere all'occupazione di tale seggio.

(3)

La candidatura presentata dal governo greco il 18 giugno 2004,

DECIDE:

Articolo unico

Il sig. Nicolas KATSAROS è nominato membro del comitato consultivo dell'agenzia di approvvigionamento dell'Euratom per la restante durata del mandato di tale comitato, ossia fino al 28 marzo 2005.

Fatto a Bruxelles, addì 29 novembre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

L. J. BRINKHORST


(1)  GU 27 del 6.12.1958, pag. 534/58.

(2)  GU L 1 dell'1.1.1995, pag. 1.

(3)  GU C 232 del 27.9.2003, pag. 1.


9.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 305/2


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 29 novembre 2004

relativa alla nomina di membri del comitato consultivo dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom

(2004/C 305/02)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 54, secondo e terzo comma,

visto l'articolo X dello statuto dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom (1), modificato da ultimo dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del 1 o gennaio 1995 (2),

vista la decisione del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa alla nomina dei membri del comitato consultivo dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom (3),

visto il parere della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Un seggio di membro del suddetto comitato è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del signor Serge GAS, comunicate al Consiglio il 19 maggio 2004.

(2)

Occorre pertanto provvedere all'occupazione di tale seggio.

(3)

La candidatura presentata dal governo francese il 19 maggio 2004,

DECIDE:

Articolo unico

La signora Jeanne MARCUCCI è nominata membro del comitato consultivo dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom per la restante durata del mandato di tale comitato, ossia fino al 28 marzo 2005.

Fatto a Bruxelles, addì 29 novembre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

L. J. BRINKHORST


(1)  GU 27 del 6.12.1958, pag. 534/58.

(2)  GU L 1 dell'1.1.1995, pag. 1.

(3)  GU C 232 del 27.9.2003, pag. 1.


Commissione

9.12.2004   

IT

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C 305/3


Tassi di cambio dell'euro (1)

8 dicembre 2004

(2004/C 305/03)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3300

JPY

yen giapponesi

138,63

DKK

corone danesi

7,4308

GBP

sterline inglesi

0,68950

SEK

corone svedesi

8,9627

CHF

franchi svizzeri

1,5330

ISK

corone islandesi

82,20

NOK

corone norvegesi

8,2105

BGN

lev bulgari

1,9559

CYP

sterline cipriote

0,5792

CZK

corone ceche

30,884

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

245,80

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6877

MTL

lire maltesi

0,4320

PLN

zloty polacchi

4,2055

ROL

leu rumeni

38 292

SIT

tolar sloveni

239,87

SKK

corone slovacche

39,097

TRL

lire turche

1 881 600

AUD

dollari australiani

1,7586

CAD

dollari canadesi

1,6306

HKD

dollari di Hong Kong

10,3343

NZD

dollari neozelandesi

1,8823

SGD

dollari di Singapore

2,1901

KRW

won sudcoreani

1 408,07

ZAR

rand sudafricani

7,7976


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


9.12.2004   

IT

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C 305/4


RELAZIONE FINALE DEL CONSIGLIERE-AUDITORE NEL CASO COMP/38.284/D2 (AIR FRANCE/ALITALIA)

(redatto a norma dell'articolo 15 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza — GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21)

(2004/C 305/04)

Il progetto di decisione relativo al suddetto caso dà adito alle seguenti osservazioni:

Il 13 novembre 2001 Air France e Alitalia hanno notificato vari accordi alla Commissione, chiedendo un'attestazione negativa a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3975/87 o in alternativa un'esenzione a norma dell'articolo 5 dello stesso regolamento.

L'8 maggio 2002 è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee una sintesi della richiesta, nella quale si invitavano i terzi interessati e gli Stati membri a presentare le loro osservazioni alla Commissione entro 30 giorni, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3975/87.

Il 1o luglio 2002 la Commissione ha notificato alle parti, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3975/87, che esistevano seri dubbi quanto all'applicabilità dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato agli accordi notificati.

A seguito di discussioni con i servizi della Commissione, le parti hanno proposto degli impegni, che la Commissione ha pubblicato il 9 dicembre 2003 a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3975/87, invitando i terzi interessati a presentare le loro osservazioni.

Diverse compagnie aeree e lo UK Office of Fair Trading hanno presentato osservazioni sulle soluzioni proposte e le parti hanno accettato di migliorare i loro impegni, il che ha dissipato i dubbi dei servizi della Commissione.

Concludo pertanto che nel presente caso il diritto delle parti ad essere sentite è stato rispettato.

Bruxelles, 18 marzo 2004.

Serge DURANDE


9.12.2004   

IT

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C 305/5


Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

(2004/C 305/05)

1.

La Commissione informa che, se non viene avviato un riesame conformemente al procedimento seguente, le misure antidumping sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995 (1), relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea.

2.   Procedimento

I produttori comunitari possono presentare una domanda di riesame per iscritto. La domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che, in assenza delle misure, il dumping o il pregiudizio potrebbero continuare o ripetersi.

Se la Commissione dovesse decidere di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori comunitari avranno la possibilità di sviluppare o di confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare le loro osservazioni in merito.

3.   Termine

I produttori comunitari possono presentare per iscritto una domanda di riesame sulla base di quanto precede, da far pervenire alla Commissione europea, Direzione generale del Commercio (divisione B-1), J-79 5/16, B-1049 Bruxelles (2), in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella.

4.

Il presente avviso è pubblicato in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio del 22 dicembre 1995.

Prodotto

Paese(i) d'origine o d'esportazione

Misure

Riferimento

Data della scadenza

Prodotti piatti laminati a caldo, di acciai non legati

Repubblica popolare cinese

India

Romania

Dazio antidumping

Decisione della Commissione n. 1758/2000/CECA (GU L 202 del 10.8.2000, pag. 21) modificata da ultimo dalla decisione n. 979/2002/CECA (GU L 150 dell'8.6.2002, pag. 36)

11.8.2005

India

Impegno

Accessori per tubi (ghisa malleabile)

Brasile

Giappone

Repubblica popolare cinese

Repubblica di Corea

Thailandia

Dazio antidumping

Regolamento (CE) n. 1784/2000 del Consiglio (GU L 208 del 18.8.2000, pag. 8) [esteso relativamente al Brasile alle importazioni spedite dall'Argentina dal regolamento (CE) n. 1023/2003 del Consiglio (GU L 149 del 17.6.2003, pag. 1)] modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 824/2004 (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 10)

19.8.2005

Repubblica di Corea

Thailandia

Impegni

Decisione della Commissione 2000/523/CE (GU L 208 del 18.8.2000, pag. 53)

19.8.2005


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 del Consiglio (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(2)  Telex COMEU B 21877. Fax (32-2) 295 65 05.


Mediatore europeo

9.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 305/6


Relazione annuale del 2003

(2004/C 305/06)

Il Mediatore europeo ha presentato la propria Relazione annuale relativa all'anno 2003 al Parlamento europeo, in accordo a quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 195 del Trattato costitutivo delle Comunità europee e dal comma 8 dell'articolo 3 della Decisione del Parlamento europeo concernente lo statuto e le condizioni per l'esercizio delle funzioni del Mediatore.

La Relazione annuale ed un compendio della stessa sono disponibili in tutte le 20 lingue ufficiali nella pagina Internet del Mediatore: http://www.euro-ombudsman.eu.int.

Copie di queste pubblicazioni possono essere gratuitamente richieste all'Ufficio del Mediatore europeo

1, Avenue du Président Robert Schuman

B.P. 403

F-67001 Strasburgo Cedex

Telefono +33 (0) 38 817 23 13

Fax +33 (0) 38 817 90 62

Email: euro-ombudsman@europarl.eu.int