ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 301

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

47o anno
7 dicembre 2004


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Comunicazioni

 

Commissione

2004/C 301/1

Tassi di cambio dell'euro

1

2004/C 301/2

Avviso di apertura di un riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di lampade elettroniche fluorescenti compatte integrali (CFL-i) originarie della Repubblica popolare cinese

2

 

Garante europeo della protezione dei dati

2004/C 301/3

Parere del garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla reciproca assistenza amministrativa per la tutela degli interessi finanziari della Comunità contro la frode e ogni altra attività illecita [COM (2004) 509 definitivo del 20 luglio 2004]

4

IT

 


I Comunicazioni

Commissione

7.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 301/1


Tassi di cambio dell'euro (1)

6 dicembre 2004

(2004/C 301/01)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3435

JPY

yen giapponesi

137,47

DKK

corone danesi

7,4287

GBP

sterline inglesi

0,69180

SEK

corone svedesi

8,8992

CHF

franchi svizzeri

1,5272

ISK

corone islandesi

83,99

NOK

corone norvegesi

8,1430

BGN

lev bulgari

1,9559

CYP

sterline cipriote

0,5791

CZK

corone ceche

30,786

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

245,49

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6890

MTL

lire maltesi

0,4322

PLN

zloty polacchi

4,1707

ROL

leu rumeni

38 022

SIT

tolar sloveni

239,84

SKK

corone slovacche

39,135

TRL

lire turche

1 878 300

AUD

dollari australiani

1,7310

CAD

dollari canadesi

1,6072

HKD

dollari di Hong Kong

10,4404

NZD

dollari neozelandesi

1,8592

SGD

dollari di Singapore

2,1955

KRW

won sudcoreani

1 398,38

ZAR

rand sudafricani

7,6784


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


7.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 301/2


Avviso di apertura di un riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di lampade elettroniche fluorescenti compatte integrali (CFL-i) originarie della Repubblica popolare cinese

(2004/C 301/02)

La Commissione ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale, a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (1) (di seguito «il regolamento di base»).

1.   Domanda di riesame

La domanda di riesame è stata presentata dalla società Steca Batterieladesysteme und Präzisionselektronik GmbH (di seguito «il richiedente»). La richiesta è limitata all'accertamento della definizione del prodotto.

2.   Prodotto

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da lampade fluorescenti compatte elettroniche a scarica, con uno o più tubi di vetro, in cui tutti gli elementi di illuminazione e tutti i componenti elettronici sono fissati al o incorporati nel supporto, originarie della Repubblica popolare cinese (di seguito «il prodotto in esame»), normalmente dichiarate al codice NC ex 8539 31 90. L'indicazione del codice NC ha valore puramente indicativo.

3.   Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore sono dazi antidumping definitivi, istituiti dal regolamento (CE) n. 1470/2001 del Consiglio (2) sulle importazioni di lampade elettroniche fluorescenti compatte integrali (CFL-i) originarie della Repubblica popolare cinese.

4.   Motivi del riesame

Il prodotto in esame comprende sia le lampade con voltaggio in corrente continua che le lampade con voltaggio in corrente alternata. Il richiedente sostiene che le lampade con voltaggio in corrente continua dovrebbero essere escluse dalla definizione del prodotto oggetto del procedimento, in quanto esse non presentano le stesse caratteristiche delle lampade con voltaggio in corrente alternata.

5.   Procedura

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione avvia un riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, limitando l'ambito dello stesso alla definizione del prodotto in esame.

Tale riesame valuterà la necessità di modificare la portata delle misure in vigore.

a)   Questionari

Al fine di raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la sua inchiesta, la Commissione invierà questionari al richiedente, all'industria comunitaria, agli importatori, ai produttori/esportatori della Repubblica popolare cinese e alle autorità cinesi. Tali informazioni e gli elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine di cui al paragrafo 6, lettera a), del presente avviso.

b)   Raccolta di informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni, a presentare eventuali informazioni non contenute nelle risposte al questionario e a fornire i relativi elementi di prova. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine di cui al paragrafo 6, lettera a), del presente avviso.

La Commissione può inoltre procedere all'audizione delle parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. La domanda deve essere presentata entro il termine di cui al paragrafo 6, lettera b), del presente avviso.

6.   Termini

a)   Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, rispondere al questionario e fornire ogni altra informazione

Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, rispondere al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché tali osservazioni e informazioni possano essere prese in considerazione ai fini dell'inchiesta. È importante notare che al rispetto di tale termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.

b)   Audizioni

Entro lo stesso termine di 40 giorni, tutte le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione.

7.   Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Tutte le osservazioni e le richieste presentate dalle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto) complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, di fax e/o numero di telex della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza, fornite dalle parti interessate su base riservata, devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (3) e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione delle Comunità europee

Direzione generale Commercio

Direzione B

Ufficio J-79 5/16

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 295 65 05

Telex COMEU B 21877

8.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie o non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. Qualora una parte interessata non collabori, o collabori solo parzialmente, e vengano utilizzati i dati disponibili, l'esito dell'inchiesta può essere meno favorevole rispetto alle conclusioni che sarebbero state eventualmente raggiunte se la parte avesse collaborato.


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 del Consiglio (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(2)  GU L 195 del 19.7.2001, pag. 8.

(3)  Ciò significa che il documento è riservato esclusivamente ad uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43) ed è un documento riservato conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1) e all'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).


Garante europeo della protezione dei dati

7.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 301/4


PARERE DEL GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla reciproca assistenza amministrativa per la tutela degli interessi finanziari della Comunità contro la frode e ogni altra attività illecita [COM (2004) 509 definitivo del 20 luglio 2004]

(2004/C 301/03)

IL GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 286,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 8,

vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (1),

visto il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (2), in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:

1.

La proposta è stata sottoposta dalla Commissione europea il 28 settembre 2004 al parere del garante europeo della protezione dei dati (GEPD) ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001, che prevede che la Commissione consulti il GEPD nell'adottare una proposta legislativa comunitaria concernente la tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali. Come illustra il presente caso, tale obbligo non si applica soltanto alle proposte concernenti il trattamento dei dati personali quale tema principale, ma anche alle proposte che sviluppano, integrano o modificano l'attuale quadro giuridico per la protezione dei dati e alle proposte che hanno un impatto significativo sulla tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali ma non tengono conto del quadro giuridico esistente.

2.

La proposta si basa sull'articolo 280 del trattato CE. Essa rientra pertanto pienamente nelle attività relative al primo pilastro e, riguardo al trattamento dei dati personali, riconosce la necessità di garantire un'adeguata tutela dei dati, come previsto dalla direttiva 95/46/CE e, se del caso, dal regolamento (CE) n. 45/2001 (tra l'altro il considerando 11 e l'articolo 18 della proposta).

3.

La proposta non include nuove norme sulla protezione dei dati né prevede eccezioni alla succitata legislazione sulla protezione dei dati. Il suo articolo 18 rinvia invece in complesso la questione a tale legislazione e prevede un regolamento di attuazione in alcuni settori, in particolare l'accesso e l'utilizzo da parte della Commissione delle informazioni ottenute dai registri IVA degli Stati membri (articolo 11, paragrafo 1), per lo scambio spontaneo di informazioni finanziarie tra gli Stati membri e la Commissione (articolo 12, paragrafo 4) e l'assistenza reciproca e lo scambio di informazioni (articolo 21). Si è preso atto con soddisfazione che il GEPD sarà consultato prima dell'adozione di tali norme attuative.

4.

L'articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, prevede un obbligo specifico di riservatezza nei confronti delle persone o autorità diverse da quelle che, all'interno delle istituzioni e degli organi comunitari o degli Stati membri, devono essere a conoscenza delle suddette informazioni per le esigenze delle loro funzioni. Si suppone che ciò non incida sui diritti delle persone fisiche di avere accesso ai dati personali ad esse relativi, a meno che non si ritenga applicabile una delle eccezioni pertinenti, che dovrebbe essere determinata in linea di massima caso per caso [articolo 13 della direttiva 95/46/CE e articolo 20 del regolamento (CE) 45/2001].

5.

La proposta è un complemento e un potenziamento del regolamento (CE) n. 1073/1999, del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio e per molti aspetti contiene disposizioni parallele a quelle della precedente normativa. Al riguardo sono pertinenti le seguenti osservazioni:

a)

l'articolo 37, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio sul controllo della protezione dei dati personali, dovrebbe essere modificato, in una disposizione aggiuntiva del progetto per tener conto del fatto che il GEPD è stato ora nominato. Alla luce di ciò, l'articolo 37 dovrebbe inoltre essere riesaminato nella sua totalità al fine di fornire un sistema di controllo e di cooperazione tra le autorità di controllo più adeguato e più efficace. Un sistema analogo dovrebbe essere previsto dal proposto regolamento o basarsi su di esso;

b)

il comitato istituito ai sensi dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 515/97, i cui compiti sono estesi in modo da includere il campo di applicazione della proposta, crea alcuni problemi che occorrerebbe affrontare, almeno ai fini della presente proposta, non fosse altro che per cogliere l'occasione di modificare ulteriormente il regolamento (CE) n. 515/97. La versione inglese di tale regolamento sembra indicare che la composizione ad hoc consiste dei rappresentanti di cui all'articolo 43, paragrafo 1, oltre che dei rappresentanti per la protezione dei dati. Dovrebbe essere chiaro che, come nella versione francese, alla composizione ad hoc «partecipano rappresentanti designati da ciascuno Stato membro e provenienti dalla o dalle sue autorità nazionali di controllo». In ogni caso, anche il GEPD dovrebbe essere espressamente nominato.

6.

Infine, come è il caso per altri pareri di carattere obbligatorio, il parere formale del GEPD basato sull'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 dovrebbe essere citato prima dei considerando («visto il parere …»).

Fatto a Bruxelles, addì 22 ottobre 2004.

Il garante europeo della protezione dei dati


(1)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(2)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.