ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 300

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

47o anno
4 dicembre 2004


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Comunicazioni

 

Corte di giustizia

 

CORTE DI GIUSTIZIA

2004/C 300/1

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 7 ottobre 2004, nella causa C-153/01: Regno di Spagna contro Commissione delle Comunità europee (FEAOG — Liquidazione dei conti — Esercizi 1996, 1997 e 1998 — Decisione 2001/137/CE)

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2004/C 300/2

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 7 ottobre 2004, nel procedimento C-255/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias): Panagiotis Markopoulos e a. contro Ypourgos Anaptyxis e a. (Domanda di pronuncia pregiudiziale — Ottava direttiva 84/253/CEE — Artt. 11 e 15 — Abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili — Possibilità di abilitare persone che non hanno superato un esame di idoneità professionale — Condizioni per abilitare cittadini di altri Stati membri)

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2004/C 300/3

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 5 ottobre 2004, nei procedimenti riuniti da C-397/01 a 403/01 (domande di pronuncia pregiudiziale dell'Arbeitsgericht Lörrach): Bernhard Pfeiffer (C-397/01), Wilhelm Roith (C-398/01), Albert Süß (C-399/01), Michael Winter (C-400/01), Klaus Nestvogel (C-401/01), Roswitha Zeller (C-402/01), Matthias Döbele (C-403/01) contro Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Waldshut eV (Politica sociale — Protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori — Direttiva 93/104/CE — Ambito di applicazione — Operatori del soccorso che accompagnano le ambulanze nell'ambito di un servizio di soccorso organizzato dal Deutsches Rotes Kreuz — Portata della nozione di trasporti stradali — Durata massima dell'orario lavorativo settimanale — Principio — Effetto diretto — Deroghe — Presupposti)

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2004/C 300/4

Sentenza della Corte (Seduta Plenaria), 5 ottobre 2004, nella causa C-475/01: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica (Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 90, primo comma, CE — Diritti di accisa sull'alcool e sulle bevande alcoliche — Applicazione di un'aliquota meno elevata all'ouzo rispetto alle altre bevande alcoliche — Conformità di tale aliquota ad una direttiva non impugnata entro il termine previsto dall'art. 230 CE)

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2004/C 300/5

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 14 ottobre 2004, nella causa C-36/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale dal Bundesverwaltungsgericht): Omega Spielhallen- und Automatenaufstellungs GmbH contro Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn (Libera prestazione di servizi — Libera circolazione delle merci — Restrizioni — Ordine pubblico — Dignità umana — Tutela dei valori fondamentali sanciti dalla costituzione nazionale — Giocare ad uccidere)

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2004/C 300/6

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 14 ottobre 2004, nel procedimento C-39/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Højesteret): Mærsk Olie & Gras A/S contro Firma M. de Haan en W. de Boer (Convenzione di Bruxelles — Procedimento diretto alla costituzione di un fondo di limitazione della responsabilità derivante dall'utilizzazione di natanti marini — Azione di risarcimento del danno — Art. 21 — Litispendenza — Identicità delle parti — Primo giudice adito — Identicità di titolo ed oggetto — Insussistenza — Art. 25 — Nozione di decisione — Art. 27, punto 2 — Diniego di riconoscimento)

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2004/C 300/7

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 12 ottobre 2004, nella causa C-55/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica portoghese (Inadempimento di uno Stato — Artt. 1, 6 e 7 della direttiva 98/59/CE — Nozione di licenziamento collettivo — Regime di licenziamenti per assimilazione — Trasposizione incompleta)

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2004/C 300/8

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 21 ottobre 2004, nella causa C-64/02 P: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) contro Erpo Möbelwerk GmbH (Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Marchio comunitario — Sintagma DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere distintivo — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94)

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2004/C 300/9

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 7 ottobre 2004, nella causa C-103/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana (Inadempimento di uno Stato — Direttive 75/442/CEE e 91/689/CEE — Nozione di quantità di rifiuti — Dispensa dall'obbligo di autorizzazione)

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2004/C 300/0

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 14 ottobre 2004, nella causa C-113/02: Commissione delle Comunità europee contro Regno dei Paesi Bassi (Regolamento (CEE) n. 259/93 relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti — Direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti — Misura nazionale secondo cui possono essere sollevate obiezioni contro le spedizioni di rifiuti destinati ad essere ricuperati qualora il 20 % dei rifiuti sia ricuperabile nello Stato membro e la percentuale di rifiuti ricuperabili nel paese di destinazione sia meno elevata — Misura di uno Stato membro che classifica un'operazione al punto R 1 (ricupero mediante incenerimento) dell'allegato II B della direttiva 75/442 o al punto D 10 (smaltimento mediante incenerimento) dell'allegato II A di questa stessa direttiva non secondo il criterio dell'effettiva utilizzazione ma secondo il criterio del potere calorifico del rifiuto incenerito)

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2004/C 300/1

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 7 ottobre 2004, nella causa C-136/02 P: Mag Instrument Inc. contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Marchio comunitario — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 — Forme tridimensionali di lampade tascabili — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere distintivo)

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2004/C 300/2

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 14 ottobre 2004, nella causa C-173/02: Regno di Spagna contro Commissione delle Comunità europee (Regolamento (CEE) n. 3950/92 — Organizzazione comune del mercato del latte e dei latticini — Decisione della Commissione che vieta un aiuto all'acquisizione di quote latte)

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2004/C 300/3

Sentenza della Corte (Seduta Plenaria), 19 ottobre 2004, nel procedimento C-200/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Immigration Appellate Authority): Kunqian Catherine Zhu, Man Lavette Chen contro Secretary of State for the Home Department (Diritto di soggiorno — Figlio avente la cittadinanza di uno Stato membro, ma che soggiorna in un altro Stato membro — Genitori cittadini di uno Stato terzo — Diritto di soggiorno della madre nell'altro Stato membro)

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2004/C 300/4

Sentenza della Corte (Seduta plenaria), 12 ottobre 2004, nella causa C-222/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale dal Bundesgerichtshof): Peter Paul, Cornelia Sonnen-Lütte, Christel Mörkens contro Bundesrepublik Deutschland (Enti creditizi — Sistema di garanzia dei depositi — Direttiva 94/19/CE — Direttive 77/780/CEE, 89/299/CEE e 89/646/CEE — Misure di controllo da parte dell'autorità competente ai fini della tutela del depositante — Responsabilità delle autorità di vigilanza per le perdite causate da una vigilanza carente)

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2004/C 300/5

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 7 ottobre 2004, nel procedimento C-247/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia): Sintesi SpA contro Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici (Direttiva 93/37/CEE — Appalti pubblici di lavori — Aggiudicazione degli appalti — Diritto dell'amministrazione aggiudicatrice di optare tra il criterio del prezzo più basso e quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa)

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2004/C 300/6

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 14 settembre 2004, nella causa C-276/02: Regno di Spagna contro Commissione delle Comunità europee (Aiuti di Stato — Nozione — Mancato pagamento di imposte e di contributi previdenziali da parte di una impresa — Comportamento delle autorità nazionali successivamente alla sottoposizione ad amministrazione controllata)

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2004/C 300/7

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 21 ottobre 2004, nella causa C-288/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica (Trasporti marittimi — Libera prestazione dei servizi — Cabotaggio marittimo)

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2004/C 300/8

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 14 ottobre 2004, nella causa C-298/02: Repubblica italiana contro Commissione delle Comunità europee (FEAOG — Aiuto alla produzione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli — Regolamento (CEE) n. 1558/91 — Art. 1 — Pere e pesche — Decisione 2002/524/CE)

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2004/C 300/9

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 14 ottobre 2004, nella causa C-299/02: Commissione delle Comunità europee contro Regno dei Paesi Bassi (Inadempimento di uno Stato — Artt. 43 CE e 48 CE — Misure nazionali che, ai fini dell'immatricolazione di una nave nei Paesi Bassi, esigono il requisito della cittadinanza comunitaria o SEE degli azionisti, degli amministratori e delle persone fisiche preposte alla direzione quotidiana di una società comunitaria proprietaria della nave — Misure nazionali che esigono che l'amministratore di una società di armamento debba essere di cittadinanza comunitaria o SEE e debba avere una residenza comunitaria o SEE)

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2004/C 300/0

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 7 ottobre 2004, nella causa C-312/02: Regno di Svezia contro Commissione delle Comunità europee (Ricorso di annullamento — FEAOG — Spese escluse dal finanziamento comunitario — Regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi — Organizzazione comune dei mercati nel settore della carne bovina)

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2004/C 300/1

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 12 ottobre 2004, nel procedimento C-313/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof): Nicole Wippel contro Peek & Cloppenburg GmbH & Co. KG (Direttiva 97/81/CE — Direttiva 76/207/CEE — Politica sociale — Parità di trattamento tra lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno — Parità di trattamento tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile — Durata del lavoro ed organizzazione dell'orario di lavoro)

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2004/C 300/2

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 12 ottobre 2004, nella causa C-328/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica (Inadempimento di uno Stato — Agricoltura — Regolamento (CEE) n. 3508/92 — Sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari)

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2004/C 300/3

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 14 ottobre 2004, nel procedimento C-336/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Düsseldorf): Saatgut-Treuhandverwaltungsgesellschaft mbH contro Brangewitz GmbH (Ritrovati vegetali — Regime di protezione — Artt. 14, n. 3, del regolamento (CE) n. 2100/94 e 9 del regolamento (CE) n. 1768/95 — Utilizzazione da parte degli agricoltori del prodotto della raccolta — Fornitori di servizi di trattamento — Obbligo di fornire informazioni al titolare della privativa comunitaria)

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2004/C 300/4

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 14 ottobre 2004, nella causa C-340/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 92/50/CEE — Procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi — Incarico di assistenza all'appaltatore relativamente a un depuratore — Aggiudicazione al vincitore di un precedente concorso di progettazione senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella GUCE)

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2004/C 300/5

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 7 ottobre 2004, nella causa C-379/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale dall'Østre Landsret (Danimarca): Skatteministeriet e Imexpo Trading A/S (Tariffa doganale comune — Voci doganali — Classificazione nella nomenclatura combinata — Supporti per sedie a rotelle)

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2004/C 300/6

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 7 ottobre 2004, nella causa C-402/02, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese (Inadempimento di uno Stato — Direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE — Riconoscimento dei diplomi — Accesso alla professione di educatore specializzato nel pubblico impiego ospedaliero e nel pubblico impiego territoriale — Nozione di professione regolamentata — Esperienza professionale — Art. 39 CE)

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2004/C 300/7

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 14 ottobre 2004, nella causa C-409/02 P: Jan Pflugradt contro Banca centrale europea (Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Personale della Banca centrale europea — Natura contrattuale del rapporto di lavoro — Modifica delle mansioni previste nel contratto di lavoro)

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2004/C 300/8

Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 21 ottobre 2004, nella causa C-426/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica (Inadempimento di uno Stato — Tasse di effetto equivalente — Politica commerciale comune — Importazione di merci provenienti dagli Stati membri e dai Paesi terzi — Dazi riscossi al momento della convalida delle fatture)

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2004/C 300/9

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 12 ottobre 2004, nella causa C-431/02: Commissione delle Comunità europee contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (Rifiuti pericolosi — Inadempimento di uno Stato — Direttiva 91/689/CEE)

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2004/C 300/0

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 5 ottobre 2004, nel procedimento C-442/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État): Caixa Bank France contro Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie (Libertà di stabilimento — Enti creditizi — Normativa nazionale che vieta la remunerazione dei conti di deposito a vista)

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2004/C 300/1

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 21 ottobre 2004, nella causa C-447/02 P: KWS Saat AG contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere distintivo — Colore in quanto tale — Colore arancio)

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2004/C 300/2

Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 19 ottobre 2004, nel procedimento C-472/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Bruxelles): Siomab SA contro Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement (Ambiente — Rifiuti — Regolamento (CEE) n. 259/93 relativo alle spedizioni di rifiuti — Competenza dell'autorità di spedizione a controllare la classificazione della finalità della spedizione (recupero o smaltimento) e ad opporsi a una spedizione basata su una classificazione errata — Modalità dell'opposizione)

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2004/C 300/3

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 21 ottobre 2004, nel procedimento C-8/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Tribunal de première instance di Bruxelles): Banque Bruxelles Lambert SA (BBL) contro Stato belga (Sesta direttiva IVA — Artt. 4 e 9, n. 2, lett. e) — Nozione di soggetto passivo — Luogo di prestazione dei servizi — SICAV)

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2004/C 300/4

Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 19 ottobre 2004, nel procedimento C-31/03 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania)]: Pharmacia Italia SpA (Regolamento (CEE) n. 1768/92 — Medicinali — Certificato protettivo complementare — Regime transitorio — Autorizzazioni successive in quanto medicinale a uso veterinario e medicinale ad uso umano)

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2004/C 300/5

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 14 ottobre 2004, nella causa C-55/03, Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna (Lavoratori — Riconoscimento dei diplomi — Controllori del traffico aereo civile — Irricevibilità)

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2004/C 300/6

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 12 ottobre 2004, nel procedimento C-60/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht): Wolff & Müller GmbH & Co. KG contro José Filipe Pereira Félix (Art. 49 CE — Restrizioni alla libera prestazione dei servizi — Imprese del settore edile — Subappalto — Obbligo per un'impresa di rendersi garante per la retribuzione minima dei lavoratori alle dipendenze di un subappaltatore)

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2004/C 300/7

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 12 ottobre 2004, nella causa C-106/03 P: Vedila SA contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Marchio comunitario — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 — Rischio di confusione — Marchio denominativo e figurativo HUBERT — Opposizione del titolare del marchio denominativo nazionale SAINT-HUBERT 41 — Qualità di convenuto dell'UAMI dinanzi al Tribunale)

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2004/C 300/8

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 14 ottobre 2004, nella causa C-143/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana (Inadempimento di uno Stato — Art. 28 CE — Normativa nazionale che sottopone le pile alcaline a un regime di marcatura)

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2004/C 300/9

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 7 ottobre 2004, nella causa C-189/03: Commissione delle Comunità europee contro Regno dei Paesi Bassi (Inadempimento di uno Stato — Libera prestazione dei servizi — Restrizioni — Imprese di vigilanza privata)

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2004/C 300/0

Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 14 ottobre 2004, nel procedimento C-193/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sozialgericht Stuttgart): Betriebskrankenkasse der Robert Bosch GmbH contro Bundesrepublik Deutschland (Previdenza sociale — Rimborso delle spese mediche sostenute in un altro Stato membro — Art. 34 del regolamento (CEE) n. 574/72 — Cassa malattia che applica una procedura semplificata di rimborso integrale per fatture di modesto importo)

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2004/C 300/1

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 7 ottobre 2004, nella causa C-239/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese (Inadempimento di uno Stato — Convenzione per la protezione del mare Mediterraneo dall'inquinamento — Artt. 4, n. 1, e 8 — Protocollo relativo alla protezione del mare Mediterraneo dall'inquinamento di origine tellurica — Art. 6, nn. 1 e 3 — Mancata adozione delle misure idonee a prevenire, ridurre e combattere l'inquinamento massiccio e protratto dello stagno di Berre — Autorizzazione allo scarico)

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2004/C 300/2

Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 12 ottobre 2004, nella causa C-263/03: Commissione delle Comunità europee del 12 ottobre 2004 contro Repubblica francese (Inadempimento di uno Stato — Importazione parallela — Importazione di medicinali provenienti da altri Stati membri qualora siano identici a medicinali già autorizzati — Autorizzazione di immissione in commercio — Mancanza di disciplina regolamentare)

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2004/C 300/3

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 14 ottobre 2004, Causa C-275/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica portoghese (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 89/665/CEE — Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione di appalti pubblici di forniture e di lavori — Trasposizione incompleta)

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2004/C 300/4

Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 14 ottobre 2004, nel procedimento C-339/03 Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 1999/22/CE — Custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici — Mancata attuazione nel termine prescritto)

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2004/C 300/5

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 7 ottobre 2004, nella causa C-341/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica (Inadempimento di uno Stato — Mancata trasposizione della direttiva 98/49/CE)

22

2004/C 300/6

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 21 ottobre 2004, nella causa C-445/03: Commissione delle Comunità europee contro Granducato di Lussemburgo (Inadempimento di uno Stato — Libera prestazione dei servizi — Condizioni imposte dallo Stato membro ospitante alle imprese che distaccano sul suo territorio lavoratori dipendenti cittadini di Stati terzi)

22

2004/C 300/7

Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 21 ottobre 2004, nella causa C-477/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania (Inadempimento da parte di uno Stato — Direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE — Ferrovie comunitarie — Sviluppo — Licenze delle imprese ferroviarie — Ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, imposizione dei diritti per l'utilizzo per l'infrastruttura ferroviaria e certificazione di sicurezza — Mancata trasposizione entro il termine stabilito)

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2004/C 300/8

Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 7 ottobre 2004, nella causa C-483/03, Commissione delle Comunità europee contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Inadempimento di uno Stato — Direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE — Ferrovie comunitarie — Sviluppo — Licenze delle imprese ferroviarie — Ripartizione della capacità di infrastruttura, imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura e certificazione di sicurezza — Mancato recepimento entro il termine previsto)

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2004/C 300/9

Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 5 ottobre 2004, nella causa C-524/03: Commissione delle Comunità europee contro G.& E. Gianniotis EPE (Clausola compromissoria — Restituzione di somme pagate — Interessi moratori — Contumacia)

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2004/C 300/0

Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 7 ottobre 2004, nella causa C-550/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica (Inadempimento di uno Stato — Direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE — Ferrovie comunitarie — Sviluppo — Licenze delle imprese ferroviarie — Ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e certificazione di sicurezza — Mancata trasposizione entro il termine previsto)

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2004/C 300/1

Causa C-407/04 P: Ricorso proposto il 24 settembre 2004 (fax 16 settembre 2004) da Dalmine SpA contro la sentenza pronunciata l'8 luglio 2004 dalla Seconda Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-50/00, tra Dalmine SpA e Commissione delle Comunità europee

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2004/C 300/2

Causa C-409/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court) con ordinanza 2 agosto 2004 nel procedimento avente ad oggetto il ricorso per cassazione proposto da: 1) Teleos PLC, 2) Unique Distribution Limited, 3) Synectiv Limited, 4) New Communications Limited, 5) Quest Trading Company Limited, 6) Phones International Limited, 7) AGM Associates Limited, 8) DVD Components Limited, 9) Fonecomp Limited, 10) Bulk GSM, 11) Libratech Limited, 12) Rapid Marketing Services Limited, 13) Earthshine Limited, 14) Stardex (UK) Limited contro the Commissioners of Customs and Excice

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2004/C 300/3

Causa C-410/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia con ordinanza 22 luglio 2004, nella causa dinanzi ad esso pendente fra Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori — A.N.A.V. e Comune di Bari nonchè A.M.T.A.B. Servizio SpA

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2004/C 300/4

Causa C-412/04: Ricorso del 24 settembre 2004 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee

27

2004/C 300/5

Causa C-416/04 P: Ricorso della The Sunrider Corporation contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) 8 luglio 2004, nella causa T-03/02 tra The Sunrider Corporation e Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), controparte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: sig. Juan Espadafor Caba, proposto il 29 settembre 2004

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2004/C 300/6

Causa C-417/04 P: Ricorso proposto il 29 settembre 2004 dalla Regione Siciliana contro l'ordinanza emessa l'8 luglio 2004 dalla Terza Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-341/02, tra Regione Siciliana e Commissione delle Comunità europee

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2004/C 300/7

Causa C-421/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Audiencia Provincial de Barcelona (Spagna) — Quindicesima Sezione, il 28 giugno 2004, nel procedimento MATRATZEN CONCORD AG contro HUKLA-GERMANY S.A.

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2004/C 300/8

Causa C-423/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Social Security Commissioner, London (Regno Unito), Londra, con ordinanza 14 settembre 2004, nel procedimento Sarah Margaret Richards contro Secretary of State for Work and Pensions

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2004/C 300/9

Causa C-424/04: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese proposto il 4 ottobre 2004

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2004/C 300/0

Causa C-425/04: Ricorso del 4 ottobre 2004 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee

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2004/C 300/1

Causa C-426/04 P: Ricorso dell'Agenzia europea per la ricostruzione (AER) contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) 7 luglio 2004, causa T-175/03, Norbert Schmitt/Agenzia europea per la ricostruzione (AER), proposto il 4 ottobre 2004

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2004/C 300/2

Causa C-430/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Bundesfinanzhof con ordinanza 8 luglio 2004 nel procedimento Finanzamt Eisleben contro Feuerbestattungsverein Halle e. V.

33

2004/C 300/3

Causa C-431/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Bundesgerischtshof, con ordinanza 29 giugno 2004 nel procedimento Massachusetts Institute of Technology

33

2004/C 300/4

Causa C-432/04: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la sig.ra Edith Cresson proposto il 7 ottobre 2004

34

2004/C 300/5

Causa C-433/04: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno del Belgio, presentato l'8 ottobre 2004

34

2004/C 300/6

Causa C-434/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus (Finlandia), con ordinanza 6 ottobre 2004, nel procedimento penale avviato contro Jan Erik Anders Ahokainen e Mati Leppik

35

2004/C 300/7

Causa C-435/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Cour de Cassation de Belgique, con sentenza 6 ottobre 2004, nel procedimento Sébastien Victor Leroy contro Ministère public

35

2004/C 300/8

Causa C-436/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Corte di cassazione (Belgio) con sentenza 5 ottobre 2004 nel procedimento VAN ESBROECK, Léopold Henri contro Pubblico ministero

35

2004/C 300/9

Causa C-437/04: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno del Belgio proposto il 15 ottobre 2004

36

2004/C 300/0

Causa C-442/04: Ricorso del Regno di Spagna contro il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 21 ottobre 2004

36

2004/C 300/1

Cancellazione dal ruolo delle cause riunite C-451/02 e C-452/02

37

2004/C 300/2

Cancellazione dal ruolo della causa C-237/03

37

2004/C 300/3

Cancellazione dal ruolo della causa C-256/03

37

 

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

2004/C 300/4

Sentenza del Tribunale di primo grado, 28 settembre 2004, nella causa T-310/00, MCI, Inc. contro Commissione delle Comunità europee (Concorrenza — Controllo delle operazioni di concentrazione — Ricorso di annullamento — Interesse ad agire — Competenza della Commissione)

38

2004/C 300/5

Sentenza del Tribunale di primo grado, 30 settembre 2004, nella causa T-246/02, Albano Ferrer de Moncada contro Commissione delle Comunità europee (Dipendenti — Rapporto informativo — Redazione tardiva — Risarcimento del danno subito)

38

2004/C 300/6

Sentenza del Tribunale di primo grado, 30 settembre 2004, nella causa T-313/02, David Meca-Medina, Igor Majcen contro Commissione delle Comunità europee (Concorrenza — Libera prestazione dei servizi — Regolamentazione antidoping adottata dal Comité international olympique (CIO) — Regolamentazione puramente sportiva)

39

2004/C 300/7

Sentenza del Tribunale di primo grado, 30 settembre 2004, nella causa T-16/03, Albano Ferrer de Moncada contro Commissione delle Comunità europee (Dipendenti — Rapporto informativo — Irregolarità procedurali — Motivazione — Annullamento del rapporto — Risarcimento del danno subito)

39

2004/C 300/8

Sentenza del Tribunale, 28 settembre 2004, nella causa T-216/03, Mario Paulo Tenreiro contro Commissione delle Comunità europee (Funzionari — Mobilità — Diniego di promozione — Esame comparativo dei meriti)

40

2004/C 300/9

Ordinanza del Tribunale di Primo Grado 2 settembre 2004 nella causa T-291/02 González y Díez SA contro Commissione delle Comunità europee (CECA — Aiuti di Stato — Ricorso di annullamento — Ricorso divenuto privo di oggetto — Non luogo a provvedere — Decisione sulle spese)

40

2004/C 300/0

Ordinanza del Presidente del Tribunale di Primo Grado, 21 settembre 2004, nella causa T-310/03 R, Kreuzer Medien GmbH contro Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea (Procedimento sommario — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Ricevibilità di una domanda proposta da una parte interveniente)

40

2004/C 300/1

Ordinanza del Presidente del Tribunale di Primo Grado, 19 luglio 2004, nella causa T-439/03 R II, Ulrike Eppe contro Parlamento europeo (Procedimento sommario — Concorso — Nuova domanda — Ricevibilità — Urgenza — Assenza)

41

2004/C 300/2

Causa T-277/04: Ricorso della Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn GmbH & Co. KG contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 9 luglio 2004

41

2004/C 300/3

Causa T-324/04: Ricorso di A F A contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 6 agosto 2004

42

2004/C 300/4

Causa T-333/04: Ricorso della House of Donuts International contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto l'11 agosto 2004

42

2004/C 300/5

Causa T-349/04: Ricorso della Parfümerie Douglas GmbH contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) proposto il 23 agosto 2004

43

2004/C 300/6

Causa T-361/04: Ricorso della Repubblica d'Austria contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 1o settembre 2004

44

2004/C 300/7

Causa T-368/04: Ricorso del sig. Luc Verheyden contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 13 settembre 2004

44

2004/C 300/8

Causa T-372/04: Ricorso della Coopérative d'Exportation du Livre Français (C.E.L.F.) contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 15 settembre 2004

45

2004/C 300/9

Causa T-375/04: Ricorso della Grandits GmbH e di altri cinque ricorrenti contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 17 settembre 2004

45

2004/C 300/0

Causa T-380/04: Ricorso del sig. Ioannis Terezakis contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 22 settembre 2004

46

2004/C 300/1

Causa T-384/04: Ricorso della RB Square Holdings Spain S.L. contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), proposto il 22 settembre 2004

47

2004/C 300/2

Causa T-389/04: Ricorso della Repubblica federale di Germania contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 23 settembre 2004

47

2004/C 300/3

Causa T-390/04: Ricorso della sig.ra Carla Piccinni-Leopardi e dei sigg. Carlos Martínez Mongay e Georgios Katalagarianakis contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 28 settembre 2004

48

2004/C 300/4

Causa T-394/04: Ricorso del sig. Guido Strack contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 5 ottobre 2004

48

2004/C 300/5

Causa T-395/04: Ricorso di Air One S.p.A. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 5 ottobre 2004

49

2004/C 300/6

Causa T-406/04: Ricorso del sig. André Bonnet contro la Corte di giustizia delle Comunità europee, presentato il 4 ottobre 2004

50

2004/C 300/7

Causa T-407/04: Ricorso della sig.ra Benedicta Miguelez Herreras contro la Commissione delle Comunità europee presentato il 1o ottobre 2004

50

2004/C 300/8

Causa T-408/04: Ricorso di Anke Kröppelin contro il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 4 ottobre 2004

50

2004/C 300/9

Causa T-409/04: Ricorso di Benito Latino contro la Commissione delle Comunità europee presentato il 4 ottobre 2004

51

2004/C 300/0

Causa T-411/04: Ricorso del sig. Jean-Paul Keppenne contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 6 ottobre 2004

51

2004/C 300/1

Causa T-415/04: Ricorso di Vittoria Tebaldi e a. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 6 ottobre 2004

52

2004/C 300/2

Causa T-417/04: Ricorso della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 15 ottobre 2004

52

2004/C 300/3

Causa T-418/04: Ricorso delle Confcooperative e a. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 15 ottobre 2004

53

2004/C 300/4

Causa T-420/04: Ricorso del sig. Kenneth Blackler contro il Parlamento europeo, proposto il 10 ottobre 2004

54

2004/C 300/5

Cancellazione dal ruolo della causa T-251/99

54

2004/C 300/6

Cancellazione dal ruolo della causa T-305/99

54

2004/C 300/7

Cancellazione dal ruolo della causa T-313/99

54

 

III   Informazioni

2004/C 300/8

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europeaGU C 284 del 20.11.2004

55

 

Rettifiche

2004/C 300/9

Rettifica della comunicazione in Gazzetta ufficiale nella causa C-310/01 (GU C 55 dell'8.3.2003)

56

IT

 


I Comunicazioni

Corte di giustizia

CORTE DI GIUSTIZIA

4.12.2004   

IT

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C 300/1


SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

7 ottobre 2004

nella causa C-153/01: Regno di Spagna contro Commissione delle Comunità europee (1)

(«FEAOG - Liquidazione dei conti - Esercizi 1996, 1997 e 1998 - Decisione 2001/137/CE»)

(2004/C 300/01)

Lingua processuale: lo spagnolo

Nella causa C-153/01, avente ad oggetto un ricorso di annullamento parziale ai sensi dell'art. 230 CE, proposto il 9 aprile 2001, Regno di Spagna, (agente: sig. S. Ortiz Vaamonde) contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig.ra S. Pardo Quintillán), la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann, J.N. Cunha Rodrigues e R. Schintgen, nonché dalla sig.ra F. Macken (relatore), giudici; avvocato generale: sig. P. Léger; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 7 ottobre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

La decisione della Commissione 5 febbraio 2001, 2001/137/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia», è annullata nella parte in cui applica al Regno di Spagna una rettifica finanziaria per la somma di ESP 2 426 259 870, corrispondente agli interessi dovuti nell'ambito del regime di prelievo supplementare sui prodotti lattiero-caseari.

2)

Il ricorso è respinto per il resto.

3)

Il Regno di Spagna sopporterà quattro quinti delle spese.

4)

La Commissione delle Comunità europee sopporterà un quinto delle spese.


(1)  GU C 186 del 30.6.2001.


4.12.2004   

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C 300/1


SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

7 ottobre 2004

nel procedimento C-255/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias): Panagiotis Markopoulos e a. contro Ypourgos Anaptyxis e a. (1)

(«Domanda di pronuncia pregiudiziale - Ottava direttiva 84/253/CEE - Artt. 11 e 15 - Abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili - Possibilità di abilitare persone che non hanno superato un esame di idoneità professionale - Condizioni per abilitare cittadini di altri Stati membri»)

(2004/C 300/02)

Lingua processuale: il greco

Nel procedimento C-255/01 avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Symvoulio tis Epikrateias (Grecia), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Panagiotis Markopoulos e a. e Ypourgos Anaptyxis, Soma Orkoton Elegkton, intervenienti: Georgios Samothrakis e a. e Christos Panagiotidis, la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. K. Lenaerts, S. von Bahr e K. Schiemann (relatore), giudici; avvocato generale: sig. A. Tizzano; cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato il 7 ottobre 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

L'art. 15 dell'ottava direttiva del Consiglio 10 aprile 1984, 84/253/CEE, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili, consente a tutti gli Stati membri di abilitare le persone che soddisfano le condizioni fissate da tale articolo, vale a dire coloro che abbiano la qualifica necessaria per effettuare, nello Stato membro in questione, il controllo di legge dei documenti di cui all'art. 1, n. 1, e che lo svolgevano sino alla data di cui al detto art. 15, senza obbligarli a superare preventivamente un esame di idoneità professionale.

Tuttavia, il detto art. 15 osta a che uno Stato membro si avvalga della facoltà ivi prevista oltre il termine di un anno che decorre dalla data di applicazione delle disposizioni nazionali che recepiscono la detta direttiva, data che non deve essere, in ogni caso, successiva al 1o gennaio 1990.

2)

L'art. 11 dell'ottava direttiva 84/253 consente allo Stato membro ospitante di concedere l'abilitazione ad esercitare l'attività del controllo di legge dei documenti contabili ai professionisti già abilitati in un altro Stato membro, senza sottoporli ad un esame di idoneità professionale, se le autorità competenti del detto Stato membro ospitante considerano le loro qualifiche equivalenti a quelle richieste dalla normativa nazionale del loro Stato, conformemente alla detta direttiva.


(1)  GU C 289 del 13.10.2001.


4.12.2004   

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C 300/2


SENTENZA DELLA CORTE

(Grande Sezione)

5 ottobre 2004

nei procedimenti riuniti da C-397/01 a 403/01 (domande di pronuncia pregiudiziale dell'Arbeitsgericht Lörrach): Bernhard Pfeiffer (C-397/01), Wilhelm Roith (C-398/01), Albert Süß (C-399/01), Michael Winter (C-400/01), Klaus Nestvogel (C-401/01), Roswitha Zeller (C-402/01), Matthias Döbele (C-403/01) contro Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Waldshut eV (1)

(Politica sociale - Protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori - Direttiva 93/104/CE - Ambito di applicazione - Operatori del soccorso che accompagnano le ambulanze nell'ambito di un servizio di soccorso organizzato dal Deutsches Rotes Kreuz - Portata della nozione di «trasporti stradali» - Durata massima dell'orario lavorativo settimanale - Principio - Effetto diretto - Deroghe - Presupposti)

(2004/C 300/03)

Lingua processuale: il tedesco

Nei procedimenti riuniti da C-397/01 a 403/01, aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 234 CE, presentate dall'Arbeitsgericht Lörrach (Germania), con decisioni del 26 settembre 2001, pervenute in cancelleria il 12 ottobre 2001, nelle cause Bernhard Pfeiffer (C-397/01), Wilhelm Roith (C-398/01), Albert Süß (C-399/01), Michael Winter (C-400/01), Klaus Nestvogel (C-401/01), Roswitha Zeller (C-402/01), Matthias Döbele (C-403/01) contro Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Waldshut eV, Corte (Grande Sezione), composta dai sigg. V. Skouris, presidente, P. Jann, C.W.A. Timmermans, C. Gulmann, J.-P. Puissochet e J. N. Cunha Rodrigues, presidenti di Sezione, R. Schintgen (relatore), dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, e dai sigg. S. von Bahr e K. Lenaerts, giudici, avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato il 5 ottobre 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

a)

Gli artt. 2 della direttiva del Consiglio 12 giugno 1989, 89/391/CEE, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, e 1, n. 3, direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/104/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, devono essere interpretati nel senso che l'attività degli operatori del soccorso, esercitata nell'ambito di un servizio di soccorso medico d'urgenza come quello di cui si tratta nelle cause principali, rientrano nella sfera di applicazione delle dette direttive.

b)

La nozione di «trasporti stradali» ai sensi dell'art. 1, n. 3, della direttiva 93/104 deve essere interpretata nel senso che essa non riguarda l'attività di un servizio di soccorso medico d'urgenza, anche qualora questa consista, perlomeno in parte, nell'utilizzo di un veicolo e nell'accompagnamento del paziente durante il tragitto verso l'ospedale.

2)

L'art. 18, n. 1, lett. b), sub i), primo trattino, della direttiva 93/104 deve essere interpretato nel senso che esso esige un'accettazione esplicitamente e liberamente espressa da parte di ogni singolo lavoratore affinché il superamento dell'orario massimo di lavoro settimanale di 48 ore, quale previsto all'art. 6 della direttiva, sia valido. A tal fine, non è sufficiente che il contratto di lavoro dell'interessato faccia riferimento a un contratto collettivo che consente tale superamento.

3)

L'art. 6, punto 2, della direttiva 93/104 deve essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle di cui alle cause principali, esso osta alla normativa di uno Stato membro che, in relazione ai periodi di permanenza obbligatoria («Arbeitsbereitschaft») garantiti da operatori del soccorso nell'ambito di un servizio di soccorso medico di urgenza di un organismo quale il Deutsches Rotes Kreuz, ha l'effetto di consentire, eventualmente per mezzo di un contratto collettivo o di un accordo aziendale fondato su tale contratto, un superamento dell'orario massimo di lavoro settimanale di 48 ore fissato dalla detta disposizione;

tale disposizione soddisfa tutte le condizioni necessarie per produrre un effetto diretto;

il giudice nazionale cui sia sottoposta una controversia che ha luogo esclusivamente tra singoli, nell'applicare le norme del diritto interno adottate al fine dell'attuazione degli obblighi previsti dalla direttiva deve prendere in considerazione tutte le norme del diritto nazionale ed interpretarle, per quanto possibile, alla luce del testo e della finalità di tale direttiva per giungere a una soluzione conforme all'obiettivo da essa perseguito. Nelle cause principali, il giudice del rinvio, quindi, deve fare tutto ciò che rientra nella sua competenza per evitare il superamento dell'orario massimo di lavoro settimanale fissato in 48 ore in virtù dell'art. 6, punto 2, della direttiva 93/104.


(1)  GU C 3 del 5.1.2002.


4.12.2004   

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C 300/3


SENTENZA DELLA CORTE

(Seduta Plenaria)

5 ottobre 2004

nella causa C-475/01: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica (1)

(Inadempimento di uno Stato - Violazione dell'art. 90, primo comma, CE - Diritti di accisa sull'alcool e sulle bevande alcoliche - Applicazione di un'aliquota meno elevata all'ouzo rispetto alle altre bevande alcoliche - Conformità di tale aliquota ad una direttiva non impugnata entro il termine previsto dall'art. 230 CE)

(2004/C 300/04)

Lingua processuale: il greco

Nella causa C-475/01, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 6 dicembre 2001, Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. E. Traversa e sig.ra M. Condou Durande), sostenuta da Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (agente: sig. K. Manji), contro Repubblica ellenica (agenti: sig.ra A. Samoni-Rantou e sig. P. Mylonopoulos), la Corte (seduta plenaria), composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg.P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas, C. Gulmann, J.-P. Puissochet e J.N. Cunha Rodrigues, presidenti di Sezione, dal sig. R Schintgen, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, e dal sig. S. von Bahr (relatore), giudici; avvocato generale: sig. A. Tizzano, cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato il 5 ottobre 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.

3)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 68 del 16.3.2002.


4.12.2004   

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C 300/3


SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

14 ottobre 2004

nella causa C-36/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale dal Bundesverwaltungsgericht): Omega Spielhallen- und Automatenaufstellungs GmbH contro Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn (1)

(«Libera prestazione di servizi - Libera circolazione delle merci - Restrizioni - Ordine pubblico - Dignità umana - Tutela dei valori fondamentali sanciti dalla costituzione nazionale - “Giocare ad uccidere”»)

(2004/C 300/05)

Lingua di procedura: il tedesco

Nella causa C-36/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Bundesverwaltungsgericht (Germania), con decisione 24 ottobre 2001, pervenuta alla Corte il 12 febbraio 2002, nella causa Omega Spielhallen- und Automatenaufstellungs GmbH contro Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn, la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente di Sezione, dai sigg. A. Rosas (relatore), S. von Bahr, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e dal sig. K. Lenaerts, giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl, cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato il 14 ottobre 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Il diritto comunitario non osta a che un'attività economica consistente nello sfruttamento commerciale di giochi di simulazione di omicidi sia vietata da un provvedimento nazionale adottato per motivi di salvaguardia dell'ordine pubblico perché tale attività viola la dignità umana.


(1)  GU C 109 del 4.5.2002.


4.12.2004   

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C 300/4


SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

14 ottobre 2004

nel procedimento C-39/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Højesteret): Mærsk Olie & Gras A/S contro Firma M. de Haan en W. de Boer (1)

(Convenzione di Bruxelles - Procedimento diretto alla costituzione di un fondo di limitazione della responsabilità derivante dall'utilizzazione di natanti marini - Azione di risarcimento del danno - Art. 21 - Litispendenza - Identicità delle parti - Primo giudice adito - Identicità di titolo ed oggetto - Insussistenza - Art. 25 - Nozione di decisione - Art. 27, punto 2 - Diniego di riconoscimento)

(2004/C 300/06)

Lingua processuale: il danese

Nel procedimento C-39/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi del protocollo 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dallo Højesteret (Danimarca) con decisione 8 febbraio 2002, pervenuta in cancelleria il 13 febbraio 2002, nella causa Mærsk Olie & Gas A/S contro Firma M. de Haan en W. de Boer, la Corte (Terza Sezione) composta dal sig. A. Rosas, facente funzione di presidente della Terza Sezione, dal sig. R. Schintgen (relatore) e dalla sig.ra N. Colneric, giudici; avvocato generale: sig. P. Léger; cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato, il 14 ottobre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Una domanda proposta dinanzi al giudice di uno Stato contraente dal proprietario di un natante marino, diretta alla costituzione di un fondo di limitazione della responsabilità, nei confronti della vittima potenziale del danno, da un lato, e un'azione di risarcimento del danno avviata dalla vittima stessa dinanzi all'autorità giudiziaria di un altro Stato contraente nei confronti del proprietario del natante, dall'altro, non danno luogo ad una fattispecie di litispendenza ai sensi dell'art. 21 della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord.

2)

Una decisione che dispone la costituzione di un fondo di limitazione della responsabilità, come quella oggetto della causa principale, costituisce una decisione giurisdizionale ai sensi dell'art. 25 della Convenzione medesima.

3)

Ad una decisione riguardante la costituzione di un fondo di limitazione della responsabilità, in assenza di notificazione giudiziaria preventiva al creditore interessato ed ancorché quest'ultimo abbia interposto appello avverso tale decisione al fine di contestare la competenza del giudice che l'ha pronunciata, non può essere negato il riconoscimento in un altro Stato contraente ai sensi dell'art. 27, punto 2, della detta Convenzione, a condizione che tale decisione sia stata comunicata o notificata regolarmente e in tempo utile al convenuto.


(1)  GU C 109 del 4.5.2002.


4.12.2004   

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C 300/4


SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

12 ottobre 2004

nella causa C-55/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica portoghese (1)

(Inadempimento di uno Stato - Artt. 1, 6 e 7 della direttiva 98/59/CE - Nozione di «licenziamento collettivo» - Regime di licenziamenti per assimilazione - Trasposizione incompleta)

(2004/C 300/07)

Lingua processuale: il portoghese

Nella causa C-55/02, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 22 febbraio 2004, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. J. Sack e M. França) contro Repubblica portoghese (agenti: sigg. L. Fernandes e F. Ribeiro Lopes), la Corte (Seconda Sezione) composta dai sigg. C.W.A. Timmermans, presidente di Sezione, dal sig. C. Gulmann, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric (relatore) e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, giudici; avvocato generale: sig. A. Tizzano; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 12 ottobre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Limitando la nozione di licenziamenti collettivi ai licenziamenti per ragioni di natura strutturale, tecnologica o congiunturale e non estendendo tale nozione ai licenziamenti per qualsiasi motivo non inerente alla persona del lavoratore, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 1 e 6 della direttiva del Consiglio del 20 luglio 1998, 98/59/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Repubblica portoghese è condannata alle spese.


(1)  GU C 97 del 20.4.2002.


4.12.2004   

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C 300/5


SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

21 ottobre 2004

nella causa C-64/02 P: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) contro Erpo Möbelwerk GmbH (1)

(«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Marchio comunitario - Sintagma “DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT” - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere distintivo - Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»)

(2004/C 300/08)

Lingua processuale: il tedesco

Nella causa C-64/02 P, avente ad oggetto il ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, proposto il 27 febbraio 2002, Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (agenti: sigg. A. von Mühlendahl e G. Schneider), sostenuto da Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (agenti: sig.re P. Ormond e C. Jackson, sigg. M. Bethell e M. Tappin, assistiti dal sig. D. Alexander), procedimento in cui l'altra parte è: Erpo Möbelwerk GmbH (rappresentata dai sigg. S. von Petersdorff-Campen, Rechtsanwalt, e H. von Rohr, Patentanwalt), la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C. W. A. Timmermans (relatore), presidente di sezione, e dai sigg. C. Gulmann, J.-P. Puissochet, R. Schintgen e J. N. Cunha Rodrigues, giudici; avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro; cancelliere: sig.ra sig. Múgica Arzamendi, amministratore principale, ha emesso, il 21 ottobre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

L'impugnazione è respinta.

2)

L'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) è condannato alle spese.

3)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 109 del 4.5.2002.


4.12.2004   

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C 300/5


SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

7 ottobre 2004

nella causa C-103/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttive 75/442/CEE e 91/689/CEE - Nozione di quantità di rifiuti - Dispensa dall'obbligo di autorizzazione)

(2004/C 300/09)

Lingua processuale: l'italiano

Nella causa C-103/02, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. R. Wainwright e R. Amorosi) contro Repubblica italiana (agente: sig. I. M. Braguglia, assistito dal sig. M. Fiorilli), avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 20 marzo 2002, la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente di Sezione, dai sigg. A. Rosas e S. von Bahr (relatore), dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e dal sig. K. Lenaerts, giudici; avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 7 ottobre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

La Repubblica italiana, non avendo stabilito nel decreto 5 febbraio 1998, sull'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, quantità massime di rifiuti, per tipo di rifiuti, che possano essere oggetto di recupero in regime di dispensa dall'autorizzazione, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 10 e 11, n. 1, della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE.

2)

La Repubblica italiana, non avendo definito con esattezza i tipi di rifiuti relativi alle norme tecniche 5.9 e 7.8 dell'allegato 1 del detto decreto, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono ai sensi dell'art. 11, n. 1, della direttiva 75/442, come modificata, e dell'art. 3 della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi.

3)

Per il resto il ricorso è respinto.

4)

Ciascuna delle parti sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 118 del 18.5.2002.


4.12.2004   

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C 300/6


SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

14 ottobre 2004

nella causa C-113/02: Commissione delle Comunità europee contro Regno dei Paesi Bassi (1)

(«Regolamento (CEE) n. 259/93 relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti - Direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti - Misura nazionale secondo cui possono essere sollevate obiezioni contro le spedizioni di rifiuti destinati ad essere ricuperati qualora il 20 % dei rifiuti sia ricuperabile nello Stato membro e la percentuale di rifiuti ricuperabili nel paese di destinazione sia meno elevata - Misura di uno Stato membro che classifica un'operazione al punto R 1 (ricupero mediante incenerimento) dell'allegato II B della direttiva 75/442 o al punto D 10 (smaltimento mediante incenerimento) dell'allegato II A di questa stessa direttiva non secondo il criterio dell'effettiva utilizzazione ma secondo il criterio del potere calorifico del rifiuto incenerito»)

(2004/C 300/10)

Lingua processuale: l'olandese

Nella causa C-113/02, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 27 marzo 2002, Commissionee delle Comunità europee (agenti: sig. H. van Lier, assistito dal sig. M. van der Woude e dalla sig.ra R. Wezenbeek-Geuke) contro Regno dei Paesi Bassi (agente: sig.ra H. G. Sevenster), la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann (relatore), presidente di Sezione, dal sig. A. Rosas, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e dai sigg. K. Lenaerts e S. von Bahr, giudici; avvocato generale: sig. F. G. Jacobs, cancelliere: sig. R. Grass ha pronunciato il 14 ottobre 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il Regno dei Paesi Bassi non ha adempiuto agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 7, n. 4, del regolamento (CEE) del Consiglio 1o febbraio 1993, n. 259, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio, e dell'art. 1, lett. e) e f), della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE, e dalla decisione della Commissione 24 maggio 1996, 96/350/CE.

2)

Il Regno dei Paesi Bassi è condannato alle spese.


(1)  GU C 144 del 15.6.2002.


4.12.2004   

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C 300/6


SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

7 ottobre 2004

nella causa C-136/02 P: Mag Instrument Inc. contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (1)

(«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Marchio comunitario - Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 - Forme tridimensionali di lampade tascabili - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere distintivo»)

(2004/C 300/11)

Lingua processuale: il tedesco

Nella causa C-136/02 P, avente ad oggetto un ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado ai sensi dell'art. 49 dello statuto CE della Corte di giustizia, presentato l'8 aprile 2002, Mag Instrument Inc., con sede in Ontario, California (Stati Uniti), (agenti: inizialmente sigg. A. Nette, G. Rahn, W. von der Osten-Sacken e H. Stratmann, successivamente sigg. W. von der Osten-Sacken, U. Hocke e A. Spranger, Rechtsanwälte, procedimento in cui l'altra parte è: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (agente: sig. D. Schennen), la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann, J.-P. Puissochet e J.N. Cunha Rodrigues e dalla sig.ra F. Macken (relatore), giudici; avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato il 7 ottobre 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Mag Instrument Inc. è condannata alle spese.


(1)  GU C 144 del 15.6.2002.


4.12.2004   

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C 300/7


SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

14 ottobre 2004

nella causa C-173/02: Regno di Spagna contro Commissione delle Comunità europee (1)

(«Regolamento (CEE) n. 3950/92 - Organizzazione comune del mercato del latte e dei latticini - Decisione della Commissione che vieta un aiuto all'acquisizione di quote latte»)

(2004/C 300/12)

Lingua processuale: lo spagnolo

Nella causa C-173/02, Regno di Spagna (agente sig. S. Ortiz Vaamonde) contro Commissione delle Comunità europee, (agente: sig. J.L. Buendía Sierra), avente ad oggetto un ricorso di annullamento ai sensi dell'art. 230 CE, proposto il 13 maggio 2002, la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann (relatore), presidente di sezione, e dai sigg. A. Rosas e S. von Bahr, giudici; avvocato generale: sig. F.G. Jacobs; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 14 ottobre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il Regno di Spagna è condannato alle spese.


(1)  GU C 169 del 13.7.2002.


4.12.2004   

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C 300/7


SENTENZA DELLA CORTE

(Seduta Plenaria)

19 ottobre 2004

nel procedimento C-200/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Immigration Appellate Authority): Kunqian Catherine Zhu, Man Lavette Chen contro Secretary of State for the Home Department (1)

(«Diritto di soggiorno - Figlio avente la cittadinanza di uno Stato membro, ma che soggiorna in un altro Stato membro - Genitori cittadini di uno Stato terzo - Diritto di soggiorno della madre nell'altro Stato membro»)

(2004/C 300/13)

Lingua processuale: l'inglese

Nel procedimento C-200/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dall'Immigration Appellate Authority (Regno Unito), con ordinanza 27 maggio 2002, pervenuta alla Corte il 30 maggio 2002, nella causa dinanzi ad esso pendente tra Kunqian Catherine Zhu, Man Lavette Chen e Secretary of State for the Home Department, la Corte (Seduta Plenaria) composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans e A. Rosas, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e dal sig. K. Lenaerts, presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann e R. Schintgen, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr e J.N. Cunha Rodrigues (relatore), giudici; avvocato generale: sig. A. Tizzano; cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato, il 19 ottobre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

In circostanze come quelle della causa principale, l'art. 18 CE e la direttiva del Consiglio 28 giugno 1990, 90/364/CEE, relativa al diritto di soggiorno, conferiscono al cittadino minorenne in tenera età di uno Stato membro, coperto da un'adeguata assicurazione malattia ed a carico di un genitore, egli stesso cittadino di uno Stato terzo, le cui risorse siano sufficienti affinché il primo non divenga un onere per le finanze pubbliche dello Stato membro ospitante, un diritto di soggiorno a durata indeterminata sul territorio di quest'ultimo Stato. In un caso siffatto, le stesse disposizioni consentono al genitore che ha effettivamente la custodia di tale cittadino di soggiornare con quest'ultimo nello Stato membro ospitante.


(1)  GU C 180 del 27.7.2002.


4.12.2004   

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C 300/7


SENTENZA DELLA CORTE

(Seduta plenaria)

12 ottobre 2004

nella causa C-222/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale dal Bundesgerichtshof): Peter Paul, Cornelia Sonnen-Lütte, Christel Mörkens contro Bundesrepublik Deutschland (1)

(Enti creditizi - Sistema di garanzia dei depositi - Direttiva 94/19/CE - Direttive 77/780/CEE, 89/299/CEE e 89/646/CEE - Misure di controllo da parte dell'autorità competente ai fini della tutela del depositante - Responsabilità delle autorità di vigilanza per le perdite causate da una vigilanza carente)

(2004/C 300/14)

Lingua processuale: il tedesco

Nella causa C-222/02, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte ai sensi dell'art. 234 CE, dal Bundesgerichtshof (Germania), con decisione 16 maggio 2002, pervenuta in cancelleria il 17 giugno 2002, nella causa Peter Paul, Cornelia Sonnen-Lütte, Christel Mörkens contro Bundesrepublik Deutschland, la Corte (seduta plenaria), composta dai sigg. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas, presidenti di sezione, sigg. C. Gulmann (relatore), J.-P. Puissochet, R. Schintgen, sig.re F. Macken e N. Colneric, e dai sigg. S. von Bahr e N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl, cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato il 12 ottobre 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Se ed in quanto è assicurato l'indennizzo dei depositanti previsto dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 1994, 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, l'art. 3, nn. 2-5, di quest'ultima non può essere interpretato nel senso che si oppone ad una norma nazionale secondo cui i compiti dell'autorità nazionale di vigilanza sugli enti creditizi sono svolti solo nell'interesse pubblico, cosa che esclude secondo il diritto nazionale che i singoli possano chiedere il risarcimento dei danni causati da una vigilanza carente da parte di tale autorità.

2)

La prima direttiva del Consiglio 12 dicembre 1977 relativa al coordinamento delle disposizioni legislative regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso alle attività degli enti creditizi ed il suo esercizio, la direttiva del Consiglio 17 aprile 1989, 89/299/CEE concernente i fondi propri degli enti creditizi, nonché la direttiva del Consiglio 15 dicembre 1989, 89/646/CEE relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio e recante modifica della direttiva 77/780 non si oppongono ad una norma nazionale secondo la quale i compiti dell'autorità nazionale di vigilanza sugli enti creditizi sono svolti solo nell'interesse pubblico, cosa che esclude secondo il diritto nazionale che i singoli possano chiedere il risarcimento dei danni causati da una vigilanza carente da parte di tale autorità.


(1)  GU C 202 del 24.8.2002.


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C 300/8


SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

7 ottobre 2004

nel procedimento C-247/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia): Sintesi SpA contro Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici (1)

(Direttiva 93/37/CEE - Appalti pubblici di lavori - Aggiudicazione degli appalti - Diritto dell'amministrazione aggiudicatrice di optare tra il criterio del prezzo più basso e quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa)

(2004/C 300/15)

Lingua processuale: l'italiano

Nel procedimento C-247/02, Sintesi SpA contro Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, con l'intervento di: Ingg. Provera e Carassi SpA, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte ai sensi dell'art. 234 CE, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia con decisione 26 giugno 2002, pervenuta in cancelleria l'8 luglio 2002, la Corte (Seconda Sezione) composta dai sigg. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, J.-P. Puissochet e R. Schintgen (relatore), dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, giudici; avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl; cancelliere: sig.ra M. Múgica Azarmendi, amministratore principale, ha pronunciato, il 7 ottobre 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 30, n. 1, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici, dev'essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale la quale, ai fini dell'aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici mediante procedure di gara aperte o ristrette, imponga, in termini generali ed astratti, alle amministrazioni aggiudicatici di ricorrere unicamente al criterio del prezzo più basso.


(1)  GU C 202 del 24.8.2002.


4.12.2004   

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C 300/8


SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

14 settembre 2004

nella causa C-276/02: Regno di Spagna contro Commissione delle Comunità europee (1)

(Aiuti di Stato - Nozione - Mancato pagamento di imposte e di contributi previdenziali da parte di una impresa - Comportamento delle autorità nazionali successivamente alla sottoposizione ad amministrazione controllata)

(2004/C 300/16)

Lingua processuale: lo spagnolo

Nella causa C-276/02, Regno di Spagna (agente: sig. S. Ortiz Vaamonde) contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. V. Kreuschitz e J. L. Buendía Sierra), avente ad oggetto il ricorso di annullamento proposto ai sensi dell'art. 230 CE, depositato alla Corte in data 23 luglio 2002, la Corte (Seconda Sezione) composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di Sezione, dai sigg. C. Gulmann, J.-P. Puissochet (relatore), e J. N. Cunha Rodrigues, nonché dalla sig.ra F. Macken, giudici; avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 14 settembre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

La decisione della Commissione 14 maggio 2002, 2002/935/CE, relativa ad un aiuto di Stato in favore di Grupo de Empresas Álvarez è annullata.

2)

La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.


(1)  GU C 219 del 14.9.2002.


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C 300/9


SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

21 ottobre 2004

nella causa C-288/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica (1)

(Trasporti marittimi - Libera prestazione dei servizi - Cabotaggio marittimo)

(2004/C 300/17)

Lingua processuale: il greco

Nella causa C 288/02, Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. K. Simonsson e sig.ra M. Patakia) contro Repubblica ellenica (agente: sig.ra E.-M. Mamouna), avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 9 agosto 2002, la Corte (Seconda Sezione) composta dai sigg. C.W.A. Timmermans (relatore), presidente di Sezione, C. Gulmann e R. Schintgen, e dalle sigg.re F. Macken e N. Colneric, giudici; avvocato generale: sig. A. Tizzano; cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato, il 21 ottobre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Considerando il Peloponneso un'isola e applicando alle navi da crociera comunitarie di oltre 650 tonnellate lorde, che effettuano il cabotaggio con le isole, le sue regole nazionali in quanto paese ospitante in materia di equipaggio, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 1, 3 e 6 del regolamento (CEE) del Consiglio 7 dicembre 1992, n. 3577, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo).

2)

Il ricorso è respinto per il resto.

3)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 247 del 12.10.2002.


4.12.2004   

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C 300/9


SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

14 ottobre 2004

nella causa C-298/02: Repubblica italiana contro Commissione delle Comunità europee (1)

(FEAOG - Aiuto alla produzione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli - Regolamento (CEE) n. 1558/91 - Art. 1 - Pere e pesche - Decisione 2002/524/CE)

(2004/C 300/18)

Lingua di procedura: l'italiano

Nella causa C-298/02, avente ad oggetto un ricorso di annullamento ai sensi dell'art. 230 CE, proposto il 21 agosto 2002, Repubblica italiana (agenti: I.M. Braguglia, assistito dal sig. M. Fiorilli) contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.ra C. Cattabriga, assistita dall'avv. M. Moretto), la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric (relatore), dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues, M. Ilešič ed E. Levits, giudici, avvocato generale: sig. F.G. Jacobs, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 14 ottobre 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica italiana è condannata alle spese.


(1)  GU C 261 del 26.10.2002.


4.12.2004   

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C 300/10


SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

14 ottobre 2004

nella causa C-299/02: Commissione delle Comunità europee contro Regno dei Paesi Bassi (1)

(Inadempimento di uno Stato - Artt. 43 CE e 48 CE - Misure nazionali che, ai fini dell'immatricolazione di una nave nei Paesi Bassi, esigono il requisito della cittadinanza comunitaria o SEE degli azionisti, degli amministratori e delle persone fisiche preposte alla direzione quotidiana di una società comunitaria proprietaria della nave - Misure nazionali che esigono che l'amministratore di una società di armamento debba essere di cittadinanza comunitaria o SEE e debba avere una residenza comunitaria o SEE)

(2004/C 300/19)

Lingua processuale: l'olandese

Nella causa C-299/02, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 23 agosto 2002, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. K.H.I. Simonsson e H.M.H. Speyart), contro Regno dei Paesi Bassi (agenti: sig. H.G. Sevenster e dalla sig.ra S. Terital), la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann (relatore), presidente di Sezione, dal sig. A. Rosas e dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, giudici, avvocato generale: sig. P. Léger, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 14 ottobre 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il Regno dei Paesi Bassi, avendo adottato e mantenuto in vigore l'art. 311 del Wetboek van Koophandel e l'art. 8:169 del Burgerlijk Wetboek, disposizioni ai sensi delle quali vengono stabilite condizioni per quanto riguarda:

la cittadinanza degli azionisti di società proprietarie di una nave marittima che queste ultime intendono immatricolare nei Paesi Bassi;

la cittadinanza degli amministratori di società proprietarie di una nave marittima che queste ultime intendono immatricolare nei Paesi Bassi;

la cittadinanza delle persone fisiche preposte alla direzione quotidiana della sede a partire dalla quale viene esercitata nei Paesi Bassi l'attività di navigazione marittima necessaria ai fini dell'immatricolazione di una nave nei registri olandesi;

la cittadinanza degli amministratori di società armatrici di navi immatricolate nei Paesi Bassi;

la residenza degli amministratori di società armatrici di navi immatricolate nei Paesi Bassi,

è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi degli artt. 43 CE e 48 CE.

2)

Il Regno dei Paesi Bassi è condannato alle spese.


(1)  GU C 247 del 12.10.2002


4.12.2004   

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C 300/10


SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

7 ottobre 2004

nella causa C-312/02: Regno di Svezia contro Commissione delle Comunità europee (1)

(Ricorso di annullamento - FEAOG - Spese escluse dal finanziamento comunitario - Regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi - Organizzazione comune dei mercati nel settore della carne bovina)

(2004/C 300/20)

Lingua processuale: lo svedese

Nella causa C-312/02, avente ad oggetto un ricorso di annullamento ai sensi dell'art. 230 CE, proposto il 4 settembre 2002, Regno di Svezia (agente: sig.ra K. Renman) contro Commissione delle Comunità europee (agente: M.K. Simonsson), la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di Sezione, dai sigg. C. Gulmann e R. Schintgen, dalla sig.ra F. Macken e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues (relatore), giudici, avvocato generale: sig. F. G. Jacobs, cancelliere: sig. R. Grassin, ha pronunciato il 7 ottobre 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il Regno di Svezia è condannato alle spese.


(1)  GU C 261 del 26.10.2002.


4.12.2004   

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C 300/11


SENTENZA DELLA CORTE

(Grande Sezione)

12 ottobre 2004

nel procedimento C-313/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof): Nicole Wippel contro Peek & Cloppenburg GmbH & Co. KG (1)

(Direttiva 97/81/CE - Direttiva 76/207/CEE - Politica sociale - Parità di trattamento tra lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno - Parità di trattamento tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile - Durata del lavoro ed organizzazione dell'orario di lavoro)

(2004/C 300/21)

Lingua processuale: il tedesco

Nel procedimento C-313/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte ai sensi dell'art. 234 CE, dall'Oberster Gerichtshof (Austria) con decisione 8 agosto 2002, pervenuta in cancelleria il 5 settembre 2002, nella causa Nicole Wippel contro Peek & Cloppenburg GmbH & Co. KG, la Corte (Grande Sezione), composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas, dalla sig. R. Silva de Lapuerta e dal sig. K. Lenaerts, presidenti di sezione, dai sigg. J.-P. Puissochet e R. Schintgen, dalla sig.ra F. Macken (relatore), nonché dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues e K. Schiemann, giudici; avvocato generale: sig.ra J. Kokott; cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato il 12 ottobre 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Un lavoratore che abbia un contratto di lavoro, come quello oggetto della causa principale, in base al quale la durata del lavoro stesso e l'organizzazione dell'orario lavorativo siano correlate al carico di lavoro che si presenta e vengano stabilite soltanto caso per caso di comune accordo tra le parti, rientra nell'ambito di applicazione della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro.

Un lavoratore con queste caratteristiche rientra altresì nell'ambito di applicazione dell'accordo quadro allegato alla direttiva del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/81/CE, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES, qualora:

egli abbia un contratto o un rapporto di lavoro definiti dalla legge, dagli accordi collettivi o dalle prassi in vigore nello Stato membro;

egli sia un dipendente il cui orario di lavoro normale, calcolato su base settimanale o in media su un periodo d'impiego che può andare fino ad un anno, è inferiore a quello di un lavoratore a tempo pieno comparabile, ai sensi della clausola 3.2 del detto accordo quadro, nonché,

trattandosi di lavoratori a tempo parziale impiegati su base occasionale, lo Stato membro non abbia totalmente o parzialmente escluso tali lavoratori, ai sensi della clausola 2.2 del medesimo accordo quadro, dal beneficio delle disposizioni di quest'ultimo.

2)

La clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 97/81 e gli artt. 2, n. 1, e 5, n. 1, della direttiva 76/207 debbono essere interpretati nel senso che:

non ostano ad una disposizione, come l'art. 3 dell'Arbeitszeitgesetz (legge sull'orario di lavoro), la quale fissi la durata massima del lavoro in misura pari, in linea di principio, a 40 ore settimanali e ad 8 ore giornaliere, e che pertanto disciplini anche la durata massima del lavoro e l'organizzazione dell'orario di lavoro con riferimento sia ai lavoratori a tempo pieno sia a quelli a tempo parziale;

nel caso in cui tutti i contratti di lavoro degli altri lavoratori di un'impresa fissino la durata del lavoro settimanale e l'organizzazione dell'orario di lavoro, non ostano ad un contratto di lavoro a tempo parziale dei lavoratori della medesima impresa, come quello oggetto della causa principale, in forza del quale la durata del lavoro settimanale e l'organizzazione dell'orario di lavoro non siano fisse, bensì siano correlate al fabbisogno di lavoro, determinato caso per caso, restando tali lavoratori liberi di scegliere se accettare o rifiutare il lavoro offerto.


(1)  GU C 289 del 23.11.2002.


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SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

12 ottobre 2004

nella causa C-328/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica (1)

(Inadempimento di uno Stato - Agricoltura - Regolamento (CEE) n. 3508/92 - Sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari)

(2004/C 300/22)

Lingua processuale: il greco

Nella causa C-328/02, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 18 settembre 2002, Commissione delle Comunità europee (agente: sig.ra M. Condou-Durande) contro Repubblica ellenica (agenti: sigg. V. Kontolaimos e I. Chalkias), la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dal sig. J.-P. Puissochet, dalla sig.ra F. Macken (relatore), dai sigg. J. Malenovský e U. Lõhmus, giudici; avvocato generale: sig. P. Léger, cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato il 12 ottobre 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

La Repubblica ellenica, non avendo adottato le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie all'attuazione completa dell'art. 2, lett. a) ed e), del regolamento (CEE) del Consiglio 27 novembre 1992, n. 3508, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del detto regolamento.

2)

Per il resto, il ricorso è respinto.

3)

La Commissione delle Comunità europee e la Repubblica ellenica sopporteranno ciascuna le proprie spese.


(1)  GU C 261 del 26.10.2002.


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SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

14 ottobre 2004

nel procedimento C-336/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Düsseldorf): Saatgut-Treuhandverwaltungsgesellschaft mbH contro Brangewitz GmbH (1)

(Ritrovati vegetali - Regime di protezione - Artt. 14, n. 3, del regolamento (CE) n. 2100/94 e 9 del regolamento (CE) n. 1768/95 - Utilizzazione da parte degli agricoltori del prodotto della raccolta - Fornitori di servizi di trattamento - Obbligo di fornire informazioni al titolare della privativa comunitaria)

(2004/C 300/23)

Lingua processuale: il tedesco

Nel procedimento C-336/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Landgericht Düsseldorf (Repubblica federale di Germania) con decisione 8 agosto 2002, pervenuta in cancelleria il 23 settembre 2002, nella causa dinanzi ad esso pendente tra: Saatgut-Treuhandverwaltungsgesellschaft mbH e Brangewitz GmbH, la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dal sig. A. Rosas, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e dai sigg. K. Lenaerts e S. von Bahr (relatore), giudici; avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer; cancelliere: sig.ra M. Múgica Arzamendi, amministratore principale, ha pronunciato il 14 ottobre 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il combinato disposto degli artt. 14, n. 3, sesto trattino, del regolamento (CE) del Consiglio 27 luglio 1994, n. 2100, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali, e 9 del regolamento (CE) della Commissione 24 luglio 1995, n. 1768, che definisce le norme di attuazione dell'esenzione agricola prevista dall'art. 14, n. 3, del regolamento n. 2100/94, non può essere interpretato nel senso che esso prevede la facoltà per il titolare della privativa comunitaria per un ritrovato vegetale di chiedere ad un prestatore di servizi di trattamento l'informazione prevista dalle dette disposizioni quando egli non dispone di indizi del fatto che quest'ultimo ha effettuato, o prevede di effettuare, siffatte operazioni sul prodotto del raccolto ottenuto da agricoltori piantando materiale di moltiplicazione di una varietà appartenente al titolare e che beneficia di tale privativa, diversa da una varietà ibrida o di sintesi e appartenente ad una delle specie di piante agricole elencate all'art. 14, n. 2, del regolamento n. 2100/94, ai fini della sua piantagione.

2)

Il combinato disposto degli artt. 14, n. 3, sesto trattino, del regolamento n. 2100/94 e 9 del regolamento n. 1768/95 dev'essere interpretato nel senso che, quando il titolare dispone di un indizio del fatto che il prestatore di servizi di trattamento ha effettuato, o prevede di effettuare, tali operazioni sul prodotto del raccolto ottenuto da agricoltori piantando materiale di moltiplicazione di una varietà appartenente al titolare e che fruisce della privativa comunitaria per ritrovati vegetali, diversa da una varietà ibrida o di sintesi e appartenente ad una delle specie di piante agricole elencate all'art. 14, n. 2, del regolamento n. 2100/94, ai fini della sua piantagione, il prestatore è tenuto a fornirgli le informazioni pertinenti concernenti non soltanto gli agricoltori per i quali il titolare dispone di indizi del fatto che il prestatore ha effettuato, o prevede di effettuare, le dette operazioni, ma anche tutti gli altri agricoltori per i quali egli ha effettuato, o prevede di effettuare, servizi di trattamento del prodotto del raccolto ottenuto piantando materiale di moltiplicazione della varietà considerata, quando la varietà di cui trattasi sia stata dichiarata al prestatore o fosse a lui nota.


(1)  GU C 289 del 23.11.2002.


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C 300/12


SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

14 ottobre 2004

nella causa C-340/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 92/50/CEE - Procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi - Incarico di assistenza all'appaltatore relativamente a un depuratore - Aggiudicazione al vincitore di un precedente concorso di progettazione senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella GUCE)

(2004/C 300/24)

Lingua processuale: il francese

Nella causa C-340/02, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento, ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 24settembre 2002, Commissione delle Comunità europee (agente: sig. M. Nolin) contro Repubblica francese (agenti: sigg. G. de Bergues, S. Pailler e D. Petrausch), la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. S. von Bahr e K. Schiemann (relatore), giudici; avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 14 ottobre 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Poiché la Communauté urbaine du Mans ha aggiudicato un appalto di studi avente ad oggetto l'assistenza all'appaltatore relativamente al depuratore della Chauvinière senza aver proceduto alla pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, in particolare dell'art. 15, n. 2, della medesima.

2)

La Repubblica francese è condannata alle spese.


(1)  GU C 289 del 23.11.2002.


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C 300/13


SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

7 ottobre 2004

nella causa C-379/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale dall'Østre Landsret (Danimarca): Skatteministeriet e Imexpo Trading A/S (1)

(Tariffa doganale comune - Voci doganali - Classificazione nella nomenclatura combinata - Supporti per sedie a rotelle)

(2004/C 300/25)

Lingua processuale: il danese

Nella causa C-379/02, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dall'Østre Landsret (Danimarca), con decisione 15 ottobre 2002, pervenuta in cancelleria il 21 ottobre 2002, nella causa tra Skatteministeriet e Imexpo Trading A/S, la Corte (Sesta Sezione), composta dal sig. J.-P. Puissochet (relatore), presidente di Sezione, dai sigg. S. von Bahr e A. Borg Barthet giudici, avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 7 ottobre 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

La nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nelle sue versioni risultanti, rispettivamente, dal regolamento (CE) della Commissione 9 settembre 1996, n. 1734, dal regolamento (CE) della Commissione 4 novembre 1997, n. 2086, dal regolamento (CE) della Commissione 26 ottobre 1998, n. 2261 (GU L 292, pag. 1), e dal regolamento (CE) della Commissione 12 ottobre 1999, n. 2204, dev'essere interpretata nel senso che nell'ambito di una controversia, quale quella di cui alla causa principale, in cui le parti affermano, in contraddittorio tra loro, che supporti per sedie a rotelle di materie plastiche, quali quelli di cui trattasi nella causa principale, rientrano nella sottovoce 3918 10 90 e nella sottovoce 9403 70 90 della nomenclatura combinata, deve privilegiarsi la prima di tali posizioni.


(1)  GU C 7 dell'11.1.2003.


4.12.2004   

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C 300/13


SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

7 ottobre 2004

nella causa C-402/02, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese (1)

(«Inadempimento di uno Stato - Direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE - Riconoscimento dei diplomi - Accesso alla professione di educatore specializzato nel pubblico impiego ospedaliero e nel pubblico impiego territoriale - Nozione di professione regolamentata - Esperienza professionale - Art. 39 CE»)

(2004/C 300/26)

Lingua processuale: il francese

Nella causa C-402/02, Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.ra M. Patakia e sig. D. Martin) contro Repubblica francese (agente: sig. G. de Bergues e sig.ra A. Colomb), avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 12 novembre 2002, la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C. W. A. Timmermans (relatore), presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann, J.-P. Puissochet e J. N. Cunha Rodrigues e dalla sig.ra F. Macken, giudici; avvocato generale: sig. A. Tizzano; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 7 ottobre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Non avendo istituito una procedura per il reciproco riconoscimento dei diplomi che soddisfi i criteri delle direttive del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, e 18 giugno 1992, 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE, per l'accesso alla professione di educatore specializzato nel pubblico impiego ospedaliero, da una parte, e nel pubblico impiego territoriale dall'altra, e avendo mantenuto in vigore una normativa nazionale ed una prassi della commissione per l'equiparazione dei diplomi che non prevede la considerazione dell'esperienza professionale dei lavoratori migranti, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono, rispettivamente, in forza di tali direttive e dell'art. 39 CE.

2)

La Repubblica francese è condannata alle spese.


(1)  GU C 323 del 21.12.2002.


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C 300/14


SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

14 ottobre 2004

nella causa C-409/02 P: Jan Pflugradt contro Banca centrale europea (1)

(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Personale della Banca centrale europea - Natura contrattuale del rapporto di lavoro - Modifica delle mansioni previste nel contratto di lavoro)

(2004/C 300/27)

Lingua processuale: il tedesco

Nella causa C-409/02 P, avente ad oggetto un ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado, a norma dell'art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposto il 18 novembre 2002 da Jan Pflugradt, rappresentato dal sig. N. Pflüger, procedimento in cui l'altra parte è: Banca centrale europea (agenti: sig.ra V. Saintot e dal sig. T. Gilliams, assistiti dal sig. B. Wägenbaur), la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dal sig. A. Rosas, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatrice), e dai sigg. K. Lenaerts e S. von Bahr, giudici, avvocato generale: sig. P. Léger, cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato il 14 ottobre 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Pflugradt è condannato alle spese.


(1)  GU C 19 del 25.1.2003.


4.12.2004   

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C 300/14


SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

21 ottobre 2004

nella causa C-426/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica (1)

(Inadempimento di uno Stato - Tasse di effetto equivalente - Politica commerciale comune - Importazione di merci provenienti dagli Stati membri e dai Paesi terzi - Dazi riscossi al momento della convalida delle fatture)

(2004/C 300/28)

Lingua di procedura: il greco

Nella causa C-426/02, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, depositato alla Corte il 22 novembre 2002, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. X. Lewis e M. Konstantinidis) contro Repubblica ellenica (agenti: sig.re A. Samoni-Rantou e N. Dafniou), la Corte (Quinta Sezione), composta dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, sigg. C. Gulmann (relatore) e S. von Bahr, giudici, avvocato generale: sig. A. Tizzano, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 21 ottobre 2004 una sentenza il cui dispositivo avente il seguente tenore:

1)

La Repubblica ellenica, avendo applicato in favore dell'Ethnikos Organismos Farmakon (organismo nazionale dei medicinali), un diritto per l'autenticazione delle fatture relative all'importazione di materie prime ad uso farmaceutico e di medicinali finiti e semi-finiti provenienti da altri Stati membri o da paesi terzi, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 23 CE, 25 CE e 133 CE.

2)

La Repubblica ellenica è condannata alle spese.


(1)  GU C 31 dell'8.2.2003.


4.12.2004   

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C 300/15


SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

12 ottobre 2004

nella causa C-431/02: Commissione delle Comunità europee contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (1)

(Rifiuti pericolosi - Inadempimento di uno Stato - Direttiva 91/689/CEE)

(2004/C 300/29)

Lingua processuale: l'inglese

Nella causa C-431/02, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. X. Lewis e M. Konstantinidis) contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (agenti: sig.ra P. Ormond e sig. K. Manji, assistiti dalla sig.ra M. Demetriou, barrister), avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 28 novembre 2002, la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dal sig. A. Borg Barthet, dalla sig.ra F. Macken (relatore), dai sigg. S. von Bahr e U. Lõhmus, giudici, avvocato generale: sig. P. Léger, cancelliere: sig. R.Grass, ha pronunciato, il 12 ottobre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, non avendo adottato tutte le misure necessarie per conformarsi alle prescrizioni degli artt. 1, nn. 4 e 5, 2, nn. 1, 2 e 4, 3, nn. 1-4, 4, nn. 1-3, e 5, n. 2, della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 377, pag. 20), è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della stessa direttiva e del Trattato CE.

2)

Il ricorso è respinto per il resto.

3)

La Commissione delle Comunità europee sopporterà un quinto delle spese.

4)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord sopporterà quattro quinti delle spese.


(1)  GU C 19 del 25.1.2003.


4.12.2004   

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C 300/15


SENTENZA DELLA CORTE

(Grande Sezione)

5 ottobre 2004

nel procedimento C-442/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État): Caixa Bank France contro Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie (1)

(Libertà di stabilimento - Enti creditizi - Normativa nazionale che vieta la remunerazione dei conti di deposito a vista)

(2004/C 300/30)

Lingua processuale: il francese

Nel procedimento C-442/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Conseil d'État (Francia) con decisione 6 novembre 2002, pervenuta in cancelleria il 5 dicembre 2002, nella causa Caixa Bank France contro Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, con l'intervento di: Banque fédérale des banques populaires e altri, la Corte (Grande Sezione) composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, C. Gulmann, J.-P. Puissochet, J.N. Cunha Rodrigues (relatore), presidenti di sezione, e R. Schintgen, dalla sig.ra N. Colneric, dal sig. S. von Bahr, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e dal sig. K. Lenaerts, giudici; avvocato generale: sig. A. Tizzano; cancelliere: sig.ra M. Múgica Arzamendi, amministratore principale, ha pronunciato, il 5 ottobre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 43 CE osta alla normativa di uno Stato membro che vieta ad un ente creditizio, filiale di una società di un altro Stato membro, di remunerare i conti di deposito a vista in euro, aperti da residenti nel primo Stato membro.


(1)  GU C 19 del 25.1.2003.


4.12.2004   

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C 300/16


SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

21 ottobre 2004

nella causa C-447/02 P: KWS Saat AG contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (1)

(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Marchio comunitario - Regolamento (CE) n. 40/94 - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere distintivo - Colore in quanto tale - Colore arancio)

(2004/C 300/31)

Lingua processuale: il tedesco

Nel procedimento C-447/02 P, avente ad oggetto un ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado, ex art. 49 dello Statuto della Corte di giustizia, proposto l'11 dicembre 2002, KWS Saat AG, con sede in Einbeck (Germania) (avvocato: sig. C. Rohnke), procedimento in cui l'altra parte è: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agenti: sigg. D. Schennen e G. Schneider), la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann e J.-P. Puissochet, dalla sig.ra N. Colneric, nonché dal sig. J.N. Cunha Rodrigues (relatore), giudici; avvocato generale: sig. P. Léger; cancelliere: sig.ra M. Múgica Arzamendi, amministratore principale, ha pronunciato, il 21 ottobre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

L'impugnazione è respinta.

2)

La KWS Saat AG è condannata alle spese.


(1)  GU C 55 dell'8.3.2003.


4.12.2004   

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C 300/16


SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

19 ottobre 2004

nel procedimento C-472/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Bruxelles): Siomab SA contro Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement (1)

(Ambiente - Rifiuti - Regolamento (CEE) n. 259/93 relativo alle spedizioni di rifiuti - Competenza dell'autorità di spedizione a controllare la classificazione della finalità della spedizione (recupero o smaltimento) e ad opporsi a una spedizione basata su una classificazione errata - Modalità dell'opposizione)

(2004/C 300/32)

Lingua processuale: il francese

Nel procedimento C-472/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dalla Cour d'appel de Bruxelles (Belgio) con decisione 20 dicembre 2002, pervenuta alla Corte il 27 dicembre 2002, nella causa dinanzi ad essa pendente tra Siomab SA e Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, la Corte (Quinta Sezione), dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann (relatore) e S. von Bahr, giudici; avvocato generale: sig. P. Léger; cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato, il 19 ottobre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Il regolamento (CEE) del Consiglio 1o febbraio 1993, n. 259, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio, quale modificato dalle decisioni della Commissione 18 maggio 1998, 98/368/CE, e 24 novembre 1999, 1999/816/CE, dev'essere interpretato nel senso che quando uno Stato membro ricorre, in conformità alle disposizioni dell'art. 6, n. 8, del detto regolamento, alla procedura particolare di notifica, da parte dell'autorità competente di spedizione, del documento di accompagnamento predisposto ai fini di una spedizione di rifiuti destinati al recupero, tale autorità, qualora ritenga di dover sollevare un'obiezione alla spedizione a causa dell'erroneità della classificazione di tale operazione effettuata dal notificatore, non può riclassificare d'ufficio tale spedizione ed è tenuta a notificare il documento alle altre autorità competenti e al destinatario. Essa ha invece la possibilità di far conoscere la sua obiezione con tutti i mezzi, entro e non oltre la scadenza del termine previsto dall'art. 7, n. 2, dello stesso regolamento, al notificatore e alle altre autorità competenti.


(1)  GU C 44 del 22.2.2003.


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C 300/17


SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

21 ottobre 2004

nel procedimento C-8/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Tribunal de première instance di Bruxelles): Banque Bruxelles Lambert SA (BBL) contro Stato belga (1)

(«Sesta direttiva IVA - Artt. 4 e 9, n. 2, lett. e) - Nozione di soggetto passivo - Luogo di prestazione dei servizi - SICAV»)

(2004/C 300/33)

Lingua processuale: il francese

Nel procedimento C-8/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Tribunal de première instance di Bruxelles (Belgio) con decisione 24 dicembre 2002, pervenuta in cancelleria il 10 gennaio 2003, nella causa tra Banque Bruxelles Lambert SA (BBL) e Stato belga, la Corte (Prima Sezione), composta dai sig. P. Jann, presidente di sezione, dal sig. A. Rosas, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e dai sigg. K. Lenaerts e S. von Bahr (relatore), giudici, avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro, cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato il 21 ottobre 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Le società d'investimento a capitale variabile (SICAV) il cui scopo esclusivo è l'investimento collettivo in valori mobiliari dei capitali raccolti presso il pubblico conformemente alla direttiva del Consiglio 20 dicembre 1985, 85/611/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), hanno la qualità di soggetto passivo ai sensi dell'art. 4 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, in modo che il luogo delle prestazioni di servizi descritte all'art. 9, n. 2, lett. e), della stessa direttiva, rese a tali SICAV stabilite in uno Stato membro diverso da quello del prestatore, è il luogo in cui le dette SICAV hanno stabilito la sede della loro attività economica.


(1)  GU C 44 del 22.2.2003.


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SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

19 ottobre 2004

nel procedimento C-31/03 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania)]: Pharmacia Italia SpA (1)

(«Regolamento (CEE) n. 1768/92 - Medicinali - Certificato protettivo complementare - Regime transitorio - Autorizzazioni successive in quanto medicinale a uso veterinario e medicinale ad uso umano»)

(2004/C 300/34)

Lingua processuale: il tedesco

Nel procedimento C-31/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Bundesgerichtshof (Germania) con ordinanza 17 dicembre 2002, pervenuta il 27 gennaio 2003 nel procedimento introdotto da: Pharmacia Italia SpA, già Pharmacia & Upjohn SpA, la Corte (Quinta Sezione), composta dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, presidente di Sezione, dal sig. C. Gulmann (relatore) e dal sig. S. von Bahr, giudici; avvocato generale: sig. F. G. Jacobs; cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 19 ottobre 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Il fatto che un prodotto abbia ottenuto in uno Stato membro un'autorizzazione di immissione in commercio in quanto medicinale veterinario prima della data indicata all'art. 19, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 18 giugno 1992, n. 1768, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i medicinali (GU L 182, pag. 1) osta al rilascio di un certificato complementare di protezione, in un altro Stato membro della Comunità, sulla base di un medicinale ad uso umano autorizzato nel detto Stato membro.


(1)  GU C 101 del 26.4.2003.


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SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

14 ottobre 2004

nella causa C-55/03, Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna (1)

(«Lavoratori - Riconoscimento dei diplomi - Controllori del traffico aereo civile - Irricevibilità»)

(2004/C 300/35)

Lingua processuale: lo spagnolo

Nella causa C-55/03, avente ad oggetto un ricorso, proposto l'11 febbraio 2003, per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.re M. Patakia e M. Valverde López) contro Regno di Spagna (agente: sig. S. Ortiz Vaamonde), la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans (relatore), presidente di Sezione, dai sigg. C. Gulmann, R. Schintgen, G. Arestis e J. Klučka, giudici; avvocato generale: sig. P. Léger; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 14 ottobre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è irricevibile

2)

La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.


(1)  GU C 83 del 5.4.2003.


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SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

12 ottobre 2004

nel procedimento C-60/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht): Wolff & Müller GmbH & Co. KG contro José Filipe Pereira Félix (1)

(«Art. 49 CE - Restrizioni alla libera prestazione dei servizi - Imprese del settore edile - Subappalto - Obbligo per un'impresa di rendersi garante per la retribuzione minima dei lavoratori alle dipendenze di un subappaltatore»)

(2004/C 300/36)

Lingua processuale: il tedesco

Nel procedimento C-60/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Bundesarbeitsgericht (Germania), con decisione 6 novembre 2002, pervenuta in cancelleria il 14 febbraio 2003, nella causa dinanzi ad esso pendente tra Wolff & Müller GmbH & Co. KG e José Filipe Pereira Félix, la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans (relatore), presidente di Sezione, dai sigg. C. Gulmann e R. Schintgen, e dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, giudici; avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer; cancelliere: sig.ra M. Múgica Arzamendi, amministratore principale, ha pronunciato, il 12 ottobre 2004, una sentenza il cui dispositivo ha il seguente tenore:

L'art. 5 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 1996, 96/71/CE, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, interpretato alla luce dell'art. 49 CE, non osta, in una controversia come quella che è oggetto della causa principale, a una normativa nazionale secondo la quale un'impresa edile che affida ad un'altra impresa l'esecuzione di lavori di costruzione risponde, in qualità di garante che ha rinunciato al beneficio d'escussione, per gli obblighi di tale impresa o di un subappaltatore relativi al pagamento del salario minimo ad un lavoratore o al pagamento di contributi ad un ente comune alle parti di un contratto collettivo, quando il salario minimo consiste nell'importo che deve essere pagato al lavoratore previa deduzione delle imposte e dei contributi previdenziali e di sostegno del lavoro o dei corrispondenti oneri di sicurezza sociale (salario netto), qualora la suddetta normativa non abbia quale scopo primario la tutela del salario del lavoratore o tale tutela costituisca solo uno scopo secondario di quest'ultima.


(1)  GU C 112 del 10.5.2003.


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SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

12 ottobre 2004

nella causa C-106/03 P: Vedila SA contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (1)

(«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Marchio comunitario - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 - Rischio di confusione - Marchio denominativo e figurativo HUBERT - Opposizione del titolare del marchio denominativo nazionale SAINT-HUBERT 41 - Qualità di convenuto dell'UAMI dinanzi al Tribunale»)

(2004/C 300/37)

Lingua processuale: il francese

Nella causa C-106/03 P, avente ad oggetto il ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado ai sensi dell'art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposto il 27 febbraio 2003, Vedial SA, con sede in Ludres (Francia), (avvocati: sigg. T. van Innis, G. Glas e F. Herbert), procedimento in cui l'altra parte è: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno(marchi, disegni e modelli) (UAMI), (agenti: sigg. O. Montalto e P. Geroulakos), la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann e R. Schintgen, dalle sig.re F. Macken (relatore) e N. Colneric, giudici; avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 12 ottobre 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Vedial SA è condannata alle spese.


(1)  GU C 146 del 21.6.2003.


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C 300/19


SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

14 ottobre 2004

nella causa C-143/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana (1)

(«Inadempimento di uno Stato - Art. 28 CE - Normativa nazionale che sottopone le pile alcaline a un regime di marcatura»)

(2004/C 300/38)

Lingua processuale: l'italiano

Nella causa C-143/03, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. L. Visaggio e R. Amorosi) contro Repubblica italiana (agente: sig. I.M. Braguglia, assistito dal sig. P. Gentili), avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 28 marzo 2003, la Corte (Prima Sezione) composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric (relatore), dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues, M. Ilešič ed E. Levits, giudici; avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 14 ottobre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Sottoponendo le pile alcaline al manganese contenenti meno dello 0,0005 % in peso di mercurio ad un regime di marcatura che impone, in particolare, l'indicazione della presenza di metalli pesanti, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 28 CE.

2)

La Repubblica italiana è condannata alle spese.


(1)  GU C 135 del 7.6.2003.


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SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

7 ottobre 2004

nella causa C-189/03: Commissione delle Comunità europee contro Regno dei Paesi Bassi (1)

(«Inadempimento di uno Stato - Libera prestazione dei servizi - Restrizioni - Imprese di vigilanza privata»)

(2004/C 300/39)

Lingua processuale: l'olandese

Nella causa C-189/03, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 5 maggio 2003, Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.ra M. Patakia e sig. W. Wils) contro Regno dei Paesi Bassi (agenti: sig.re H. G. Sevenster, C. Wissels e sig. N.A.J. Bel), la Corte (Prima Sezione), composta dai sigg. P. Jann (relatore), presidente di Sezione, A. Rosas e S. von Bahr, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e dal sig. K. Lenaerts, giudici, avvocato generale: sig.ra J. Kokott, cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato il 7 ottobre 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Adottando, nell'ambito della legge sulle imprese di vigilanza e d'investigazione private 24 ottobre 1997 disposizioni in forza delle quali:

un'impresa che intenda prestare servizi nel territorio dei Paesi Bassi nonché i suoi dirigenti devono essere muniti di un'autorizzazione, senza che siano presi in considerazione gli obblighi ai quali il prestatore di servizi straniero già soggiace nello Stato membro di stabilimento, e per tale autorizzazione sono richieste tasse; e

il personale di tali imprese distaccato dallo Stato di stabilimento nei Paesi Bassi deve disporre di un titolo di legittimazione rilasciato dalle autorità dei Paesi Bassi, senza che sia tenuto conto, quanto all'obbligo controverso, dei controlli ai quali i prestatori di servizi transfrontalieri già soggiacciono nello Stato membro di origine,

il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 49 CE.

2)

Il Regno dei Paesi Bassi è condannato ai tre quarti delle spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee. Per il resto, ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 158 del 5.7.2003.


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C 300/20


SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

14 ottobre 2004

nel procedimento C-193/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sozialgericht Stuttgart): Betriebskrankenkasse der Robert Bosch GmbH contro Bundesrepublik Deutschland (1)

(«Previdenza sociale - Rimborso delle spese mediche sostenute in un altro Stato membro - Art. 34 del regolamento (CEE) n. 574/72 - Cassa malattia che applica una procedura semplificata di rimborso integrale per fatture di modesto importo»)

(2004/C 300/40)

Lingua processuale: il tedesco

Nel procedimento C-193/03, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 234 CE, proposta dal Sozialgericht Stuttgart (Germania), con decisione del 19 marzo 2003, pervenuta alla Corte il 9 maggio 2003, nel procedimento Betriebskrankenkasse der Robert Bosch GmbH contro Bundesrepublik Deutschland, la Corte (Sesta Sezione), composta dal sig. A. Borg Barthet (relatore), presidente di Sezione, e dai sigg. J.P. Puissochet e S. von Bahr, giudici; avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 14 ottobre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 34 del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 29 aprile 1999, n. 1399, va interpretato nel senso che esso non osta ad una prassi seguita da una cassa malattia, nell'ambito d'attuazione di una normativa nazionale, che consiste nel rimborsare integralmente le spese mediche sostenute dai suoi iscritti in occasione di una permanenza in un altro Stato membro se tali spese non superano un importo di DEM 200.


(1)  GU C 200 del 23.8.2003.


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SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

7 ottobre 2004

nella causa C-239/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese

(Inadempimento di uno Stato - Convenzione per la protezione del mare Mediterraneo dall'inquinamento - Artt. 4, n. 1, e 8 - Protocollo relativo alla protezione del mare Mediterraneo dall'inquinamento di origine tellurica - Art. 6, nn. 1 e 3 - Mancata adozione delle misure idonee a prevenire, ridurre e combattere l'inquinamento massiccio e protratto dello stagno di Berre - Autorizzazione allo scarico)

(2004/C 300/41)

Lingua processuale: il francese

Nella causa C-239/03, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 4 giugno 2003, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. G. Valero Jordana e B. Stromsky) contro Repubblica francese (agenti: sigg. G. de Bergues e E. Puisais), la Corte (Seconda Sezione), composta dai sigg. C.W.A. Timmermans, presidente di Sezione, R. Schintgen (relatore), dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. P. Kūris e G. Arestis, giudici; avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 7 ottobre una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Non avendo adottato tutte le misure idonee a prevenire, ridurre e combattere l'inquinamento massiccio e protratto dello stagno di Berre, e non avendo debitamente osservato le disposizioni dell'allegato III al protocollo relativo alla protezione del mare Mediterraneo dall'inquinamento di origine tellurica, sottoscritto ad Atene il 17 maggio 1980, approvato a nome della Comunità economica europea con decisione del Consiglio 28 febbraio 1983, 83/101/CEE, con una modifica dell'autorizzazione agli scarichi delle sostanze elencate all'allegato II del protocollo, a seguito della conclusione di quest'ultimo,

la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi degli artt. 4, n. 1, e 8, della convenzione per la protezione del mare Mediterraneo dall'inquinamento, sottoscritta a Barcellona il 16 febbraio 1976, approvata a nome della Comunità economica europea con decisione del Consiglio 25 luglio 1977, 77/585/CEE, dell'art. 6, nn. 1 e 3, del protocollo relativo alla protezione del mare Mediterraneo dall'inquinamento di origine tellurica, sottoscritto ad Atene il 17 maggio 1980, approvato a nome della Comunità economica europea con decisione del Consiglio 28 febbraio 1983, 83/101/CEE, nonché dell'art. 300, n. 7, CE.

2)

La Repubblica francese è condannata alle spese.


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C 300/21


SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

12 ottobre 2004

nella causa C-263/03: Commissione delle Comunità europee del 12 ottobre 2004 contro Repubblica francese (1)

(Inadempimento di uno Stato - Importazione parallela - Importazione di medicinali provenienti da altri Stati membri qualora siano identici a medicinali già autorizzati - Autorizzazione di immissione in commercio - Mancanza di disciplina regolamentare)

(2004/C 300/42)

Lingua processuale: il francese

Nella causa C-263/03, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 17 giugno 2003, Commissione delle Comunità europee (agente: sig. B. Stromsky) contro Repubblica francese (agenti: sig. G. de Bergues e sig.ra R. Loosli-Surrans), la Corte (Quinta Sezione), composta dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann (relatore) e R. Schintgen, giudici; avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 12 ottobre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Non avendo previsto alcuna regolamentazione specifica relativa all'autorizzazione di importazione di medicinali provenienti da altri Stati membri della Comunità europea, qualora essi siano identici a medicinali già autorizzati in Francia (importazioni parallele), la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell'art. 28 CE.

2)

La Repubblica francese è condannata alle spese.


(1)  GU C 200 del 23.8.2003.


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SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

14 ottobre 2004

Causa C-275/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica portoghese (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 89/665/CEE - Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione di appalti pubblici di forniture e di lavori - Trasposizione incompleta)

(2004/C 300/43)

Lingua processuale: il portoghese

Nella causa C-275/03, avente ad oggetto il ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE presentato il 25 giugno 2003, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. A. Caeiros e K. Wiedner) contro Repubblica portoghese (agenti: sig. L. Fernandes e sig.ra C. Gagliardi Graça) la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas, Presidente di Sezione, dai sigg. A. Borg Barthet, J.-P. Puissochet (relatore), S. von Bahr e U. Lõhmus, giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl, cancelliere: sig. R. Grass, 14 ottobre 2004 ha pronunciato la sentenza dal seguente dispositivo:

1)

Non avendo abrogato il decreto legge 21 novembre 1967, n. 48 051, che subordina alla prova della colpa o del dolo la concessione del risarcimento danni alle persone lese da una violazione del diritto comunitario sugli appalti pubblici o delle norme nazionali che lo recepiscono, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù degli artt. 1, n. 1, e 2, n. 1, lett. c), della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori.

2)

La Repubblica portoghese è condannata alle spese.


(1)  GU C 213 del 6.9.2003.


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C 300/22


SENTENZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

14 ottobre 2004

nel procedimento C-339/03 Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 1999/22/CE - Custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici - Mancata attuazione nel termine prescritto)

(2004/C 300/44)

Lingua processuale: il tedesco

Nella causa C-339/03, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. J. Schieferer e M. van Beek) contro Repubblica federale di Germania (agente: sig. M. Lumma), avente ad oggetto un ricorso per inadempimento, ai sensi dell'art. 226 CE, la Corte (Quarta Sezione), composta dal sig. J. N. Cunha Rodrigues (relatore), facente funzione di presidente della Quarta Sezione, e dai sigg. E. Juhász e M. Ilešič, giudici, avvocato generale: sig. P. Léger, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 14 ottobre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

La Repubblica federale di Germania, non avendo adottato nei diversi Land, ad eccezione di quelli di Brema, Amburgo, Assia, Baden-Württemberg, Bassa Sassonia, Berlino, Schleswig-Holstein e Turingia, nel termine stabilito nel parere motivato, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 marzo 1999, 1999/22/CE, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici, è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù di tale direttiva.

2)

La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.


(1)  GU C 226 del 20.9.2003.


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C 300/22


SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

7 ottobre 2004

nella causa C-341/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica (1)

(Inadempimento di uno Stato - Mancata trasposizione della direttiva 98/49/CE)

(2004/C 300/45)

Lingua processuale: il greco

Nella causa C-341/03, Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.ra H. Michard e sig. D. Martin) contro Repubblica ellenica (agente: sig.ra N. Dafniou), avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas (relatore), presidente di Sezione, dal sig. A. Borg Barthet, dalla sig.ra F. Macken, dai sigg. S. von Bahr e J. Malenovský, giudici; avvocato generale: sig.ra J. Kokott; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 7 ottobre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

La Repubblica ellenica, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformasi alla direttiva del Consiglio 29 giugno 1998, 98/49/CE, relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all'interno della Comunità europea, ha violato gli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva.

2)

La Repubblica ellenica è condannata alle spese.


(1)  GU C 226 del 20 settembre 2003.


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C 300/22


SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

21 ottobre 2004

nella causa C-445/03: Commissione delle Comunità europee contro Granducato di Lussemburgo (1)

(Inadempimento di uno Stato - Libera prestazione dei servizi - Condizioni imposte dallo Stato membro ospitante alle imprese che distaccano sul suo territorio lavoratori dipendenti cittadini di Stati terzi)

(2004/C 300/46)

Lingua processuale: il francese

Nella causa C-445/03, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, presentato il 21 ottobre 2003, Commissione delle Comunità europee (agente: sig.ra M. Patakia) contro Granducato di Lussemburgo (agente: sig. S. Schreiner, assistito dal sig. A. Rukavina, avocat), la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. K. Lenaerts (relatore), K. Schiemann, E. Juhász e M. Ilešič, giudici; avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 21 ottobre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il Granducato di Lussemburgo, imponendo ai prestatori di servizi stabiliti in un altro Stato membro che desiderino distaccare sul suo territorio lavoratori cittadini di uno Stato terzo l'obbligo di ottenere permessi di lavoro individuali il cui rilascio è subordinato a considerazioni relative al mercato del lavoro, ovvero l'obbligo di ottenere un'autorizzazione di lavoro collettiva concessa solo in casi eccezionali e a condizione che i lavoratori interessati siano legati alla loro impresa di origine da almeno sei mesi prima dell'inizio del loro distacco mediante contratti di lavoro a tempo indeterminato e, inoltre, imponendo a tali prestatori di servizi l'obbligo di fornire una garanzia bancaria, è venuto meno gli obblighi ad esso incombenti in virtù dell'art. 49 CE.

2)

Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.


(1)  GU C 289 del 29.11.2003.


4.12.2004   

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C 300/23


SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

21 ottobre 2004

nella causa C-477/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania (1)

(«Inadempimento da parte di uno Stato - Direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE - Ferrovie comunitarie - Sviluppo - Licenze delle imprese ferroviarie - Ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, imposizione dei diritti per l'utilizzo per l'infrastruttura ferroviaria e certificazione di sicurezza - Mancata trasposizione entro il termine stabilito»)

(2004/C 300/47)

Lingua di procedura: il tedesco

Nella causa C 477/03, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE presentato il 17 novembre 2003 Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.ra C. Schmidt e sig. W. Wils) contro Repubblica federale di Germania (agenti: sigg. W.-D. Plessing e M. Lumma) la Corte (Sesta Sezione) composta dal sig. A. Borg Barthet, presidente di sezione, dai sigg. J.-P. Puissochet e U. Lõhmus (relatore), giudici; avvocato generale: sig. P. Léger; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 21 ottobre 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Non adottando le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 26 febbraio 2001, 2001/12/CE, che modifica la direttiva 91/440/CE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, del Parlamento europeo e del Consiglio 26 febbraio 2001, 2001/13/CE, che modifica la direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie, del Parlamento europeo e del Consiglio 26 febbraio 2001, 2001/14/CE, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza di tali direttive.

2)

La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.


(1)  GU C 21 del 24.1.2004.


4.12.2004   

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C 300/23


SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

7 ottobre 2004

nella causa C-483/03, Commissione delle Comunità europee contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (1)

(«Inadempimento di uno Stato - Direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE - Ferrovie comunitarie - Sviluppo - Licenze delle imprese ferroviarie - Ripartizione della capacità di infrastruttura, imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura e certificazione di sicurezza - Mancato recepimento entro il termine previsto»)

(2004/C 300/48)

Lingua processuale: l'inglese

Nella causa C-483/03, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 19 novembre 2003, Commissione delle Comunità europee (agente: sig. W. Wils) contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (agenti: sig.ra M. Demetriou e sig. K. Manji), la Corte (Sesta Sezione), composta dai sigg. J.-P. Puissochet, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, S. von Bahr e U. Lõhmus (relatore), giudici; avvocato generale: sig. L. A. Geelhoed; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 7 ottobre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per trasporre le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 26 febbraio 2001, 2001/12/CE, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, 2001/13/CE, che modifica la direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie, e 2001/14/CE, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi di tali direttive.

2)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato alle spese.


(1)  GU C 7 del 10.1.2004.


4.12.2004   

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C 300/24


SENTENZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

5 ottobre 2004

nella causa C-524/03: Commissione delle Comunità europee contro G.& E. Gianniotis EPE (1)

(Clausola compromissoria - Restituzione di somme pagate - Interessi moratori - Contumacia)

(2004/C 300/49)

Lingua processuale: il greco

Nella causa C- 524/03, Commissione delle Comunità europee (rappresentata dal sig. D. Triantafyllou, assistito dall'avv. N. Korogiannakis), contro G. & E. Gianniotis EPE, operante con la denominazione commerciale di «Nosokomio Agia Eleni», con sede al Pireo (Grecia), avente ad oggetto il ricorso fondato sull'art. 238 CE, la Corte (Quarta Sezione), composta dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, presidente di sezione, dai sigg. K. Lenaerts (relatore) e K. Schiemann, giudici; avvocato generale: sig. P. Léger; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 5 ottobre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

condannare la G. & E. Gianniotis EPE a pagare alla Commissione delle Comunità europee la somma di EUR 212 010,17 a titolo di capitale, con interessi:

per quanto riguarda la somma di EUR 72 136,15, al tasso del 6 % dal 30 settembre 2001 al 31 dicembre 2002, al tasso dell'8 % dal 1o gennaio 2003 fino alla data della presente sentenza e con il tasso vigente sulla base della normativa ellenica, e cioè attualmente dell'art, 3, n. 2, della legge 2842/2000 relativa alla sostituzione dell'euro alla dracma, con tasso di interesse massimo dell'8 % dalla data della presente sentenza fino al saldo completo;

per quanto riguarda la somma di EUR 28 758,20, con tasso del 5,25 % dal 30 novembre 2001 al 31 dicembre 2002, con tasso del 7,25 % dal 1o gennaio 2003 fino alla data della presente sentenza e con il tasso vigente in base alle disposizioni precedentemente menzionate della legge ellenica, con tasso di interesse massimo del 7,25 % dalla data della presente sentenza fino al saldo completo;

per quanto riguarda la somma di EUR 111 115,82, con tasso del 4,78 % dal 15 gennaio 2002 fino al 31 dicembre 2002, con tasso del 6,78 % dal 1o gennaio 2003 fino alla data della presente sentenza e con il tasso vigente in base alle disposizioni precedentemente menzionate dalla legge ellenica, con tasso di interesse massimo del 6,78 % dalla data della presente sentenza fino al saldo completo.

2)

Condannare la G. & E. Gianniotis alle spese processuali.


(1)  GU C 59 del 6.3.2004.


4.12.2004   

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C 300/24


SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

7 ottobre 2004

nella causa C-550/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica (1)

(«Inadempimento di uno Stato - Direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE - Ferrovie comunitarie - Sviluppo - Licenze delle imprese ferroviarie - Ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e certificazione di sicurezza - Mancata trasposizione entro il termine previsto»)

(2004/C 300/50)

Lingua processuale: il greco

Nella causa C-550/03, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. W. Wils e G. Zavvos) contro Repubblica ellenica (agente: sig.ra N. Dafniou), avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, la Corte (Sesta Sezione), composta dal sig. J.-P. Puissochet, facente funzioni di Presidente della Sesta Sezione, dai sigg. S.von Bahr e U. Lõhmus (relatore), giudici; avvocato generale: sig. P. Léger; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 7 ottobre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

La Repubblica ellenica, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 26 febbraio 2001, 2001/12/CE, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 febbraio 2001, 2001/13/CE, che modifica la direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 febbraio 2001, 2001/14/CE, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza, ha violato gli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva.

2)

La Repubblica ellenica è condannata alle spese.


(1)   GU C 59 del 6 marzo 2004.


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C 300/25


Ricorso proposto il 24 settembre 2004 (fax 16 settembre 2004) da Dalmine SpA contro la sentenza pronunciata l'8 luglio 2004 dalla Seconda Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-50/00, tra Dalmine SpA e Commissione delle Comunità europee

(Causa C-407/04 P)

(2004/C 300/51)

Il 24 settembre 2004, Dalmine SpA, con gli avvocati A. Sinagra, M. Siragusa e F.M. Moretti, ha proposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso d'impugnazione contro la sentenza emessa l'8 luglio 2004 dalla Seconda Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-50/00, tra Dalmine SpA e Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

annullare l'impugnata sentenza del Tribunale e, con essa, annullare la decisione originariamente impugnata; ovvero

annullare l'impugnata sentenza e, conseguentemente, la decisione della Commissione, per le parti relative a quei motivi del presente atto di appello che codesta Corte riterrà fondati e meritevoli di accoglimento;

in via subordinata, in annullamento dell'art. 4 della decisione, rideterminare, attraverso la sua sostanziale riduzione, l'ammenda irrogata, tenendo conto dei motivi e delle circostanze che con il presente atto di appello si è inteso far valere, sia come conseguenza degli errori di diritto commessi dal Tribunale nella verifica della congruità della sanzione, sia per effetto dell'annullamento, in tutto o in parte, della sentenza, con particolare (ma non esclusivo) riguardo al giudizio espresso dal Tribunale in rapporto alle infrazioni constatate agli artt. 1 e 2 della decisione;

valutare se, in diversa ipotesi e secondo il suo autonomo giudizio, rimettere gli atti al Tribunale per un nuovo giudizio ed una nuova sentenza che tenga conto, ad essi dovendosi attenere, delle interpretazioni normative e dei principi di diritto che saranno eventualmente precisati da codesta Corte nel presente caso di specie;

infine, che, sia per l'una che per l'altra ipotesi, in riforma anche su tale punto della impugnata sentenza del tribunale, condannare la Commissione alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio in favore dell'appellante Dalmine.

Motivi e principali argomenti:

Il ricorrente sostiene che la sentenza del Tribunale sia viziata per:

violazione e falsa applicazione del diritto comunitario, nonchè violazione dei diritti della difesa, per quanto attiene alla ritenuta legittimità dei quesiti posti dalla Commissione alla ricorrente, in particolare, con la decisione di richiesta di informazioni ex art. 11(5) del Regolamento 17/62 (1);

violazione e falsa applicazione del diritto comunitario e violazione dei diritti della difesa per quanto attiene alla ritenuta ammissibilità e utilizzabilità, come prova, del documento «Sharing Key»;

violazione e falsa applicazione del diritto comunitario, violazione dei diritti della difesa quanto alla ritenuta ammissibilità ed utilizzabilità come prove dei verbali di interrogatorio degli ex dirigenti di Dalmine;

violazione dell'art. 81 CE per quanto attiene alla legittimazione dell'inclusione, nella decisione, di motivi ultronei rispetto agli addebiti mossi alle imprese;

violazione dell'art. 81 CE, falsa applicazione di legge, snaturamento delle prove e carenza di motivazione per quanto attiene alla determinazione dell'oggetto dell'asserita infrazione di cui all'art. 1 della decisione, alla verifica della sua attuazione, all'accertamento dei suoi effetti e all'assimilazione di un'eventuale infrazione senza attuazione o senza sensibile effetto pregiudizievole sulla concorrenza alle infrazioni caratterizzate da piena attuazione e da oggetto ed effetto illecito;

violazione dell'art. 81 CE, falsa applicazione di legge, snaturamento delle prove e carenza di motivazione per quanto attiene all'asserito pregiudizio sugli scambi fra Stati membri;

eccesso di potere, violazione del diritto comunitario e snaturamento dei fatti e delle prove per quanto attiene alla ricostruzione, effettuata dal Tribunale, dell'illecito contestato dalla Commissione all'art. 2 della decisione;

eccesso di potere, violazione del diritto comunitario e snaturamento dei fatti e delle prove per quanto attiene alla valutazione dell'illiceità dei fini e/o degli effetti del contratto di fornitura tra Dalmine e British Steel, in quanto limitativo della concorrenza sul mercato dei tubi lisci e dei tubi filettati;

violazione del diritto comunitario e snaturamento dei fatti e delle prove per quanto attiene alla valutazione dell'illiceità delle clausole del contratto di fornitura tra Dalmine e British Steel;

in subordine, violazione dell'art. 81 CE e difetto di motivazione nel valutare il rispetto, da parte della Commissione, dell'articolo 15 del regolamento 17/62 e degli Orientamenti sul calcolo delle ammende, per quanto attiene alla gravità dell'infrazione imputabile a Dalmine; e, infine, sempre in subordine,

violazione dell'art. 81 CE e difetto di motivazione nel valutare il rispetto, da parte della Commissione, dell'art. 15 del regolamento 17/62 e degli Orientamenti sul calcolo delle ammende, per quanto attiene alla valutazione della durata dell'infrazione contestata a Dalmine ed alle circostanze attenuanti.


(1)   GU P 13 del 21.2.1962, pag. 204.


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C 300/26


Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court) con ordinanza 2 agosto 2004 nel procedimento avente ad oggetto il ricorso per cassazione proposto da: 1) Teleos PLC, 2) Unique Distribution Limited, 3) Synectiv Limited, 4) New Communications Limited, 5) Quest Trading Company Limited, 6) Phones International Limited, 7) AGM Associates Limited, 8) DVD Components Limited, 9) Fonecomp Limited, 10) Bulk GSM, 11) Libratech Limited, 12) Rapid Marketing Services Limited, 13) Earthshine Limited, 14) Stardex (UK) Limited contro the Commissioners of Customs and Excice

(Causa C-409/04)

(2004/C 300/52)

Con ordinanza 2 agosto 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 24 settembre 2004, nel procedimento avente ad oggetto il ricorso per cassazione proposto da: 1) Teleos PLC, 2) Unique Distribution Limited, 3) Synectiv Limited, 4) New Communications Limited, 5) Quest Trading Company Limited, 6) Phones International Limited, 7) AGM Associates Limited, 8) DVD Components Limited, 9) Fonecomp Limited, 10) Bulk GSM, 11) Libratech Limited, 12) Rapid Marketing Services Limited, 13) Earthshine Limited, 14) Stardex (UK) Limited contro the Commissioners of Customs and Excice, la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court), ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

Se, alla luce dei fatti, il termine «spedito», di cui all'art. 28 bis, n. 3 (1), della sesta direttiva (acquisti intracomunitari di beni) debba essere inteso nel senso che un acquisto intracomunitario si realizzi quando:

a)

il potere di disporre come proprietario di un bene venga trasferito all'acquirente ed i beni vengano messi dal cedente a disposizione dell'acquirente (soggetto passivo registrato ai fini dell'IVA in un altro Stato membro), presso un deposito protetto sito nello Stato membro del cedente stesso, sulla base di un contratto con clausola «franco fabbrica» per effetto del quale l'acquirente assume ogni responsabilità per il trasporto dei beni in uno Stato membro diverso da quello della cessione, ove dai documenti contrattuali e/o da altra documentazione probatoria risulti che i beni stessi siano destinati ad essere successivamente trasportati in un altro Stato membro ancorché non abbiano ancora fisicamente lasciato il territorio dello Stato membro del cedente; ovvero

b)

il potere di disporre dei beni come proprietario venga trasferito all'acquirente e i beni inizino, ma non completino necessariamente, il trasferimento verso un altro Stato membro (in particolare, nel caso in cui i beni non abbiano fisicamente lasciato il territorio dello Stato membro del cedente); ovvero

c)

il potere di disporre dei beni come proprietario venga trasferito all'acquirente e i beni, nel loro trasferimento verso un altro Stato membro, abbiano fisicamente lasciato il territorio dello Stato membro del cedente.

Requisiti per l'esenzione

2)

Se l'art. 28 ter, parte A, lett. a), debba essere interpretato nel senso che sono esenti da IVA le cessioni di beni quando:

i beni vengano ceduti ad un acquirente registrato ai fini dell'IVA in un altro Stato membro; e

a termini del contratto di compravendita, l'acquirente, dopo aver acquisito il potere di disporre dei beni come proprietario nello Stato membro del cedente, sia responsabile del trasporto dei beni dallo Stato membro del cedente ad un secondo Stato membro; e:

a)

Il potere di disporre dei beni come proprietario sia stato trasferito all'acquirente e i beni siano stati ceduti dal cedente sotto forma di messa a disposizione dell'acquirente presso un deposito protetto sito nello Stato membro del cedente stesso, sulla base di un contratto di compravendita con clausola «franco fabbrica», a termini del quale l'acquirente assume la responsabilità per il trasferimento dei beni stessi verso uno Stato membro differente da quello della cessione, ove dai documenti del contratto e/o da altra documentazione probatoria risulti che i beni stessi siano destinati ad essere successivamente trasportati in un altro Stato membro ancorché non abbiano ancora fisicamente lasciato il territorio dello Stato membro del cedente; ovvero

b)

il potere di disporre dei beni come proprietario venga trasferito all'acquirente e i beni inizino, ma non completino necessariamente, il trasferimento verso un altro Stato membro (in particolare, nel caso in cui i beni non abbiano fisicamente lasciato il territorio dello Stato membro del cedente); ovvero

c)

il potere di disporre dei beni come proprietario venga trasferito all'acquirente e i beni, nel loro trasferimento verso un altro Stato membro, abbiano fisicamente lasciato il territorio dello Stato membro del cedente.

d)

il potere di disporre dei beni come proprietario sia stato trasferito all'acquirente e i beni risultino essere effettivamente giunti nello Stato membro di destinazione.

Ripristino della responsabilità per l'assolvimento dell'IVA

3)

Nelle circostanze della specie, in cui un cedente in buona fede abbia fornito alle competenti autorità del proprio Stato membro, a seguito di notificazione di avviso di recupero dell'imposta, elementi probatori oggettivi dai quali risultava, a quel momento, il diritto al beneficio dell'esenzione dall'imposta ai sensi dell'art. 28 ter, parte A, lett. a), e le competenti autorità abbiano inizialmente accettato tali prove ai fini dell'esenzione, se – e in caso affermativo, in presenza di quali circostanze – le competenti autorità dello Stato membro della cessione possano tuttavia successivamente richiedere al cedente di rispondere dell'IVA sui beni medesimi qualora da successivi elementi probatori siano emersi: a) dubbi in ordine alla validità dei precedenti elementi probatori, o b) la falsità materiale degli elementi probatori precedentemente forniti, peraltro senza conoscenza o coinvolgimento da parte del cedente.

4)

Se sulla soluzione della questione sub 3 incida la circostanza che l'acquirente risulti aver effettuato dichiarazioni all'Amministrazione Finanziaria nello Stato membro di destinazione – dichiarazioni comprendenti, quali acquisti intracomunitari, la compravendita oggetto dell'azione di recupero da parte dell'Amministrazione –, l'acquirente abbia indicato un determinato importo quale IVA all'acquisto ed abbia inoltre portato in detrazione l'importo medesimo, quale imposta a monte, ai sensi dell'art. 17, n. 2, lett. d), della sesta direttiva.


(1)  Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145 del 13.06.1977, pag. 1).


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C 300/27


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia con ordinanza 22 luglio 2004, nella causa dinanzi ad esso pendente fra Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori — A.N.A.V. e Comune di Bari nonchè A.M.T.A.B. Servizio SpA

(Causa C-410/04)

(2004/C 300/53)

Con ordinanza 22 luglio 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 27 settembre 2004, nella causa dinanzi ad esso pendente tra Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori – A.N.A.V. e Comune di Bari nonchè A.M.T.A.B. Servizio SpA., il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

«Se sia compatibile con il diritto comunitario, ed in particolare con gli obblighi di trasparenza e libera concorrenza di cui agli artt. 46, 49 e 86 del Trattato, l'art. 113 co. V D. Lgs. nr. 267/00, come modificato dall'art. 14 D.L. nr. 269/03, nella parte in cui non pone alcun limite alla libertà di scelta dell'Amministrazione pubblica tra le diverse forme di affidamento del servizio pubblico, ed in particolare tra l'affidamento mediante procedura di gara ad evidenza pubblica e l'affidamento diretto a società da essa interamente controllata».


4.12.2004   

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C 300/27


Ricorso del 24 settembre 2004 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee

(Causa C-412/04)

(2004/C 300/54)

Il 24 settembre 2004, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Klaus Wiedner e Giuseppe Bambara, in qualità di agenti, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

constatare che la Repubblica italiana, avendo adottato le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1; 17, comma 12; 27, comma 2; 30, comma 6-bis; 37 ter e 37-quater, comma 1 della legge n. 109 del 11 febbraio 1994, come modificata, da ultimo, dall'articolo 7 della legge n. 166 del 1o agosto 2002; 2, comma 5 della legge n. 109/94, come da ultimo modificata dalla legge n. 166/2002, in combinato disposto con le leggi n. 1150 del 1942 e n. 10 del 1977 e successive modifiche e integrazioni; 28, comma 4, della legge n. 109/94, in combinato disposto con l'articolo 188 del D.P.R. n. 554 del 21 dicembre 1999 e 7 della citata legge n. 166/2002, nonché l'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 157 del 17 marzo 1995, è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù delle direttive 93/37/CEE (1), 93/36/CEE (2), 92/50/CEE (3) e 93/38/CEE (4) nonché in virtù degli articoli. 43 e 49 del Trattato CE e dei principi di trasparenza e di parità di trattamento che ne costituiscono il corollario.

condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti:

La Commissione osserva che l'art. 2, comma 1, della legge n. 109/94 e l'art. 3, comma 3, del Decreto Legislativo n. 157 del 17 marzo 1995, assoggettando alla disciplina degli appalti pubblici di lavori anche i contratti nei quali la componente lavori è prevalente dal punto di vista economico ma ha carattere chiaramente accessorio rispetto alle altre prestazioni, hanno come conseguenza la sottrazione di numerosi appalti di servizi e di forniture all'applicazione della pertinente disciplina comunitaria, segnatamente, secondo i casi, delle direttive 92/50/CEE e 93/36/CEE.

Posto che le soglie di applicazione di tali direttive sono sensibilmente inferiori a quella di applicazione della direttiva 93/37/CEE, le disposizioni in esame hanno per effetto di consentire, senza il rispetto delle procedure previste dalle direttive 92/50/CEE e 93/36/CEE, l'attribuzione degli appalti misti di servizi e lavori, di forniture e lavori, o di forniture, lavori e servizi il cui importo sia superiore alle soglie di applicazione di queste ultime ma inferiore a quelle relative agli appalti di lavori di cui alla direttiva 93/37/CEE, per il sol fatto che i lavori, benché abbiano carattere accessorio, sono prevalenti sul piano economico. In questa prospettiva, le disposizioni in esame costituiscono una violazione delle richiamate direttive 92/50/CEE e 93/36/CEE.

Disciplina degli interventi eseguiti da privati a scomputo dei contributi di urbanizzazione

La Commissione considera che l'art. 2, comma 5, della legge n. 109/94, nella misura in cui esclude l'obbligo di ricorrere alle procedure previste dalla direttiva 93/37/CEE nel caso in cui la convenzione tra il privato e l'amministrazione comprenda più opere o lavori che, singolarmente considerati, hanno un valore inferiore alla soglia di applicazione di detta direttiva, ma il cui importo complessivo supera tale soglia, costituisce, sempre in combinato disposto con le leggi n. 1150 del 1942 e n. 10 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni, che consentono l'affidamento diretto dei lavori di urbanizzazione al titolare della licenza edilizia o di un piano di lottizzazione approvato, una violazione della direttiva 93/37/CEE.

Disciplina dell'affidamento di incarichi di progettazione e di direzione dei lavori di importo inferiore alle soglie comunitarie

La Commissione osserva che gli articoli 17 e 30 della legge n. 109/94, consentendo alle amministrazioni aggiudicatrici di attribuire gli appalti in questione in modo fiduciario senza il rispetto di alcuna forma di pubblicità, non possano che considerarsi contrari al principio di trasparenza, corollario dell'articolo 49 del trattato CE. Per altro verso, il ricorso ad una procedura di verifica dell'esperienza e della capacità dei prestatori non vale, di per sé, ad assicurare il rispetto del suddetto principio di trasparenza, laddove non sono altresì previste forme di pubblicità minime atte a consentire un confronto concorrenziale, in condizioni di parità, tra tutti i soggetti potenziamente interessati alla prestazione del servizio.

Disciplina dell'affidamento dei servizi di direzione dei lavori

La Commissione constata che l'art. 27, comma 2, della legge 109/94, nella misura in cui consente l'attribuzione diretta senza alcuna messa in concorrenza degli appalti di servizi di direzione dei lavori al professionista incaricato della progettazione, costituisce una violazione, secondo l'importo dei servizi attribuiti e della disciplina applicabile, delle direttive 92/50/CEE e 93/38/CEE ovvero degli articoli 43 e 49 del trattato CE.

Disciplina dell'affidamento dei servizi di collaudo

La Commissione considera che il meccanismo previsto dall'art. 28 della legge n. 109/94, consentendo la scelta diretta dei collaudatori da parte delle amministrazioni aggiudicatrici al di fuori delle proprie strutture, senza prevedere né la pubblicazione di un bando di gara né altre forme di pubblicità dirette a consentire a tutti i prestatori potenzialmente interessati di concorrere all'attribuzione degli appalti aventi ad oggetto i servizi di collaudo, è in contrasto, secondo l'importo di detti servizi e della disciplina applicabile, con le direttive 92/50/CEE e 93/38/CEE ovvero con il principio di trasparenza di cui sono espressione gli articoli 43 e 49 del trattato CE.

Disciplina della finanza di progetto

Gli articoli 37-bis e seguenti della legge n. 109/94 disciplinano l'istituto della c.d. «fnanza di progetto». Tale istituto è destinato a consentire la realizzazione di lavori pubblici sulla base di proposte presentate da soggetti esterni all'amministrazione, denominati «promotori» mediante l'attribuzione di una concessione di lavori.

La Commissione osserva che la suddetta disciplina delle modalità di messa in concorrena della concessione presenta due vantaggi a favore del promotore rispetto a tutti gi altri potenziali concorrenti. In primo luogo, sotto il profilo procedurale, il promotore è automaticamente chiamato a partecipare alla procedura negoziata per l'attribuzione della concessione, indipendentemente da ogni comparazione tra la sua offerta e quelle presentate dai partecipanti alla precedente gara. Quindi, anche qualora in tale gara siano state presentate più di due offerte migliori di quella oggetto della proposta originaria del promotore, la procedura negoziata si svolgerà, comunque, solo tra le due migliori offerte presentate e il promotore medesimo. In secondo luogo, sotto un profilo sostanziale, la previsione a favore del promotore della possibilità di modificare la sua offerta nel corso della proedura negoziata, al fine di adeguarla a quella ritenuta più conveniente dall'amministrazione, si traduce, in sostanza, nel riconoscimento, in favore dello stesso, di un diritto di prelazione nell'attribuzione della concessione.

La Commissione ritiene che il riconoscimento, in favore del promotore, dei sopra descritti vantaggi rispetto ai potenziali concessionari sia da ritenersi contrario al rispetto del principio di parità di trattamento.


(1)  GU L 199 del 9.8.1993, pag. 54.

(2)  GU L 199 del 9.8.1993, pag. 1.

(3)  GU L 209 del 24.7.1992, pag. 1.

(4)  GU L 199 del 9.8.1993, pag. 84.


4.12.2004   

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C 300/29


Ricorso della The Sunrider Corporation contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) 8 luglio 2004, nella causa T-03/02 (1) tra The Sunrider Corporation e Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), controparte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: sig. Juan Espadafor Caba, proposto il 29 settembre 2004

(Causa C-416/04 P)

(2004/C 300/55)

Il 29 settembre 2004 la The Sunrider Corporation, con sede in Torrance, California (Stati Uniti d'America), rappresentata dall'avv. A. Kockläuner, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) nella causa T-203/02 tra The Sunrider Corporation e l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), controparte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: sig. Juan Espadafor Caba.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1.

annullare in toto la sentenza del Tribunale di primo grado 8 luglio 2004 nella causa T-203/02 («la sentenza impugnata»);

2.

condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) alle spese di procedimento dinanzi alla Corte di giustizia;

3.

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 8 aprile 2002 (procedimento R 1046/2000-1);

4.

condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado e all'UAMI.

Motivi e principali argomenti:

La ricorrente chiede che la sentenza del Tribunale di primo grado venga annullata per i seguenti motivi:

Violazione dell'art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (in prosieguo: il «regolamento n. 40/94»), in combinato disposto con l'art. 15, n. 3, dello stesso regolamento (uso illecito)

Il Tribunale di primo grado ha interpretato erroneamente l'art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94 in combinato disposto con l'art, 15, n. 3, dello stesso regolamento, in quanto ha erroneamente tenuto conto dell'uso del marchio da parte di un terzo.

A tale proposito, il Tribunale ha interpretato erroneamente la ripartizione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 15, nn. 1 e 3, del regolamento n. 40/94. Inoltre, il Tribunale ha tenuto conto di prove e dichiarazioni non conclusive (implicite) prodotte dall'opponente. Poi, il Tribunale si è basato su presunzioni invece che su solide prove. Infine, il Tribunale avrebbe dovuto esaminare se, alla luce di tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, al tempo della decisione emessa dal Tribunale, potesse essere legittimamente adottata una nuova decisione avente un dispositivo identico a quello della decisione che costituiva oggetto del ricorso.

Violazione dell'art. 43, n. 2, del regolamento n. 40/94: Insussistenza di una prova soddisfacente del marchio anteriore

Inoltre, il Tribunale ha violato l'art. 43, n. 2, del regolamento n. 40/94 in quanto ha interpretato erroneamente la nozione di uso effettivo ai sensi dell'art. 43, n. 2, del regolamento n. 40/94.

In particolare, il Tribunale non ha tenuto in debita considerazione che:

l'opponente ha prodotto soltanto tre fatture per l'anno 1996, il cui importo complessivo ammonta solo a 3 476 EUR;

l'opponente ha prodotto per il 1997 soltanto due fatture, il cui importo complessivo ammonta solo a 1 306 EUR;

nella fattispecie si trattava di beni a basso costo e, quindi, di beni di produzione di massa e di largo consumo;

tali beni erano relativamente semplici da vendere;

le vendite più convenienti dei beni in questione erano quelle relative ad un solo cliente;

e che, pertanto, il marchio anteriore ES 372 221«VITAFRUT» non è stato oggetto di un uso effettivo ai sensi dell'art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94, trattandosi di un uso sporadico, occasionale, minimo e non presente in una parte sostanziale del territorio in cui era tutelato.

Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94

Inoltre, i marchi da confrontare non sono sufficientemente simili per creare confusione relativamente ai prodotti consistenti in «bevande alle erbe e vitaminiche» per i quali il richiedente il marchio n. 156 422«VITAFRUIT» chiede tutela. In particolare, i beni «bevande alle erbe e vitaminiche», da un lato, e i «succhi di frutta concentrati», dall'altro, presentano solo una vaga somiglianza avendo solo pochi elementi in comune.

Ciò si fonda sul fatto che i beni da confrontare si differenziano nei loro aspetti qualitativi, nei loro ingredienti di base e nelle condizioni di produzione, ossia i macchinari, il know-how ed i mezzi di produzione necessari. Inoltre, i beni da confrontare si differenziano relativamente al modo in cui sono utilizzati, alle loro qualità funzionali ed alle loro modalità di distribuzione. Pertanto, le caratteristiche che tali beni possono avere in comune sono superate dalle loro differenze.


(1)  GU C 233 28.9.2002, pag. 26.


4.12.2004   

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C 300/30


Ricorso proposto il 29 settembre 2004 dalla Regione Siciliana contro l'ordinanza emessa l'8 luglio 2004 dalla Terza Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-341/02, tra Regione Siciliana e Commissione delle Comunità europee

(Causa C-417/04 P)

(2004/C 300/56)

Il 29 settembre 2004, la Regione Siciliana, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, ha proposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso d'impugnazione contro l'ordinanza emessa l'8 luglio 2004 dalla Terza Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-341/02, tra Regione Siciliana e Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

annullare l'ordinanza dell'8 luglio 2004 del Tribunale di Primo Grado delle Comunità europee.

Motivi e principali argomenti:

Il ricorrente sostiene che l'ordinanza contestata sia viziata per i motivi seguenti:

nei punti 47, 48 e 49 dell'ordinanza si legge chiaramente che la base giuridica del provvedimento giudiziale è constituita dall'articolo 113 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, il quale recita: «Il Tribunale può in qualsiasi momento, d'ufficio, rilevare l'irricevibilità per motivi di ordine pubblico...» Nel caso di specie non è rinvenibile dagli atti di causa alcun «motivo di ordine pubblico» atto a legittimare il rilievo in via ufficiosa dell'irricevibilità da parte del Tribunale. Inoltre il Tribunale non si è dato carico di spendere neppure una parola per esplicitare quali potessero essere e in cosa consistessero detti «motivi di ordine pubblico» atti a determinare l'attivazione del particolare procedimento di cui all'articolo 113 del regolamento di procedura. L'omissione totale di motivatione al riguardo ha determinato una gravissima lesione dei fondamentali diritti alla difesa e al contraddittorio;

violazione e falsa applicazione dell'articolo 230 del Trattato CE quanto alla legittimazione della Regione Siciliana ad impugnare e, di conseguenza, violazione del fondamentale diritto di difesa;

violazione e falsa applicazione dell'articolo 4, n.1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 2052 del Consiglio del 24 giugno 1988 (1), e successive modificazioni;

violazione dell'articolo 9, n.1, del regolamento (CEE) n. 4253/88 del 18 dicembre 1988 (2);

vizio della motivazione per incoerenza ed arbitrarietà;

vizio della motivazione per contraddittorietà, illogicità e carenza di argomenti.


(1)  GU L 185 del 15.7.1988, pag. 9.

(2)  GU L 374 del 31.12.1988, pag. 1.


4.12.2004   

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C 300/31


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Audiencia Provincial de Barcelona (Spagna) — Quindicesima Sezione, il 28 giugno 2004, nel procedimento MATRATZEN CONCORD AG contro HUKLA-GERMANY S.A.

(Causa C-421/04)

(2004/C 300/57)

Con ordinanza 28 giugno 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte il 1o ottobre 2004, nel procedimento MATRATZEN CONCORD AG contro HUKLA-GERMANY S.A., l'Audiencia Provincial de Barcelona (Spagna) — Quindicesima Sezione, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se la validità della registrazione di un marchio in uno Stato membro possa costituire una restrizione dissimulata del commercio fra gli Stati membri, laddove tale marchio sia privo di carattere distintivo o serva in commercio a designare il prodotto da esso protetto, o la sua specie, qualità, quantità, destinazione, valore, origine geografica o altre caratteristiche del prodotto, nella lingua di un altro Stato membro nell'ipotesi in cui quest'ultima sia diversa da quella parlata nel primo Stato membro, quale può essere il caso del marchio spagnolo «MATRATZEN» per designare materassi e prodotti simili.


4.12.2004   

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C 300/31


Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Social Security Commissioner, London (Regno Unito), Londra, con ordinanza 14 settembre 2004, nel procedimento Sarah Margaret Richards contro Secretary of State for Work and Pensions

(Causa C-423/04)

(2004/C 300/58)

Con ordinanza 14 settembre 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte il 4 ottobre 2004, nel procedimento Sarah Margaret Richards contro Secretary of State for Work and Pensions, il Social Security Commissioner, London, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

Se la direttiva 79/7 (1) osti al rifiuto di una pensione di vecchiaia ad un transessuale passato dal sesso maschile a quello femminile, finché questa persona raggiunge l'età di 65 anni, la quale avrebbe avuto diritto alla pensione all'età di 60 anni se fosse stata considerata come donna sotto il profilo del diritto nazionale.

2)

In caso affermativo, a partire da quale data debba avere effetto la pronuncia della Corte sulla questione n. 1.


(1)  Direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU L 6 del 10.1.1979, pag. 24).


4.12.2004   

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C 300/31


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese proposto il 4 ottobre 2004

(Causa C-424/04)

(2004/C 300/59)

Il 4 ottobre 2004 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. K. Wiedner e B. Stromsky, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica francese.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

1.

constatare che, non prevedendo l'obbligo a carico delle amministrazioni aggiudicatrici di assicurare una concorrenza reale mediante la presenza di un numero minimo di 5 candidati nell'ambito di una procedura ristretta, in mancanza persino di fissazione di un numero minimo e massimo, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù degli artt. 19, n. 2, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/36/CEE (1); 27, n. 2, della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE (2), e 22, n. 2, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE (3);

2.

constatare che, escludendo dall'ambito di applicazione del codice francese degli appalti pubblici i contratti aventi ad oggetto prestiti ed investimenti finanziari, destinati alla copertura di un'esigenza di finanziamento ovvero di liquidità, e non collegati ad un'operazione immobiliare, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù dell'art. 1, lett. a), sub vii, della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, e dell'art. 1, n. 4, lett. c), sub iv, della direttiva del Consiglio 93/38/CEE (4);

3.

constatare che, prevedendo che gli appalti pubblici che hanno per oggetto:

servizi giuridici;

servizi sociali e sanitari;

servizi ricreativi, culturali e sportivi;

servizi educativi così come servizi di qualificazione e inserimento professionale,

siano sottoposti, per quanto concerne la loro aggiudicazione, ai soli obblighi di definire le prestazioni attraverso riferimenti normativi, quando ve ne siano, così come all'invio di un parere di attribuzione, senza indicare esplicitamente il rispetto dei principi e delle norme del Trattato,

la Repubblica francese è venuta meno a suoi obblighi derivanti dal rispetto dei principi e delle norme del Trattato (art. 49), in particolare del principio di parità di trattamento e del principio di trasparenza, di cui la pubblicità adeguata costituisce il corollario;

4.

condannare la Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Il codice francese degli appalti pubblici, sotto certi aspetti, non è compatibile con le norme ed i principi del Trattato CE e le direttive comunitarie relative agli appalti pubblici.

Innanzi tutto, la Repubblica francese, poiché non ha previsto l'obbligo in capo alle amministrazioni aggiudicatrici di garantire la presenza di un numero minimo di cinque candidati ove non sia fissato un numero minimo e massimo, è venuta meno all'obbligo sancito dalle direttive comunitarie di assicurare una concorrenza reale in talune procedure ristrette di aggiudicazione degli appalti pubblici.

La Repubblica francese è pure venuta meno ai suoi obblighi escludendo dall'ambito d'applicazione del codice degli appalti pubblici francesi i contratti aventi ad oggetto prestiti o investimenti finanziari, destinati alla copertura di un'esigenza di finanziamento ovvero di liquidità, e non collegati ad un' operazione immobiliare. Ora, questi contratti attengono a prestazioni di servizi e pertanto rientrano nell'ambito d'applicazione delle direttive. Per di più, non si può considerare che tali contratti ricadano nell'eccezione che riguarda i titoli e gli altri strumenti finanziari.

Infine, costituisce un inadempimento al divieto di discriminazione, come previsto dall'art. 49 CE, e al principio di trasparenza esonerare taluni appalti di servizi dall'obbligo di garantire un grado di pubblicità adeguata.


(1)  Direttiva del Consiglio 93/36/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture (GU L 199 del 9.8.1993, pag. 1).

(2)  Direttiva del Consiglio 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209 del 24.7.1992, pag. 1).

(3)  Direttiva del Consiglio 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori (GU L 199 del 9.8.1993, pag. 54).

(4)  Direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/38/CEE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 199 del 9.8.1993, pag. 84).


4.12.2004   

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C 300/32


Ricorso del 4 ottobre 2004 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee

(Causa C-425/04)

(2004/C 300/60)

Il 4 ottobre 2004, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Wouter Wils e Claudio Loggi, in qualità di agenti, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

constatare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2001/16/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale, o, in ogni caso, non avendole comunicate alla Commissione, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dall'articolo 27 di tale direttiva;

condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese processuali.

Motivi e principali argomenti:

Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 20 aprile 2003.


(1)  GU L 110 del 20.4.1, pag. 1.


4.12.2004   

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C 300/32


Ricorso dell'Agenzia europea per la ricostruzione (AER) contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) 7 luglio 2004, causa T-175/03, Norbert Schmitt/Agenzia europea per la ricostruzione (AER), proposto il 4 ottobre 2004

(Causa C-426/04 P)

(2004/C 300/61)

Il 4 ottobre 2004 l'Agenzia europea per la ricostruzione (AER), rappresentata dai sigg. Albert Coolen, Jean-Noël Louis, Etienne Marchal e Sébastien Orlandi, avocats, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) 7 luglio 2004, causa T-175/03, Norbert Schmitt/Agenzia europea per la ricostruzione (AER).

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 7 luglio 2004, causa T-175/03, Norbert Schmitt/Agenzia europea per la ricostruzione, in tutte le sue disposizioni.

Stabilendo inoltre mediante nuove disposizioni di:

respingere il ricorso di annullamento contro la decisione dell'AER 25 febbraio 2003 che risolve il contratto di agente temporaneo del ricorrente in primo grado;

condannare il ricorrente in primo grado, convenuto nel procedimento di impugnazione, alle spese di quest'ultimo procedimento.

Motivi e principali argomenti:

Il Tribunale di primo grado è venuto meno al divieto di decidere ultra petita fondando la sua decisione su motivi ed argomenti che non sono stati direttamente sollevati né tanto meno sufficientemente sviluppati dal ricorrente in primo grado.

Inoltre, il Tribunale ha commesso un errore di diritto interpretando l'art. 4 del contratto di agente temporaneo concluso dal sig. Schmitt nel senso che limitava il diritto dell'Agenzia di risolvere tale contratto alle sole condizioni di una diminuzione significativa o della cessazione delle operazioni dell'Agenzia prima della fine del mandato.

Infine, il Tribunale ha ugualmente commesso un errore di diritto ritenendo che il legittimo affidamento del ricorrente in primo grado fosse stato leso, mentre risulta dalla motivazione della sentenza che non gli fu fornita alcuna garanzia precisa, incondizionata, concordante e conforme alle norme del regime applicabile agli altri agenti quanto al suo mantenimento in servizio fino alla fine del mandato effettivo dell'Agenzia.


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C 300/33


Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Bundesfinanzhof con ordinanza 8 luglio 2004 nel procedimento Finanzamt Eisleben contro Feuerbestattungsverein Halle e. V.

(Causa C-430/04)

(2004/C 300/62)

Con ordinanza 8 luglio 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 7 ottobre 2004, nel procedimento Finanzamt Eisleben contro Feuerbestattungsverein Halle e. V., il Bundesfinanzhof ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

Se il contribuente privato, che sia in competizione con un ente di diritto pubblico e che faccia valere che l'esenzione di quest'ultimo dalle imposte o una sua tassazione troppo modesta è illegittima, possa invocare a tal fine l'art. 4, n. 5, secondo comma, della direttiva 77/388/CEE (1).


(1)  GU L 145, pag. 1.


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C 300/33


Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Bundesgerischtshof, con ordinanza 29 giugno 2004 nel procedimento Massachusetts Institute of Technology

(Causa C-431/04)

(2004/C 300/63)

Con ordinanza 29 giugno 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 7 ottobre 2001, nel procedimento Massachusetts Institute of Technology, il Bundesgerichtshof ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

Se il concetto di «composizione di principi attivi di un medicinale» ai sensi dell'art. 1, lett. b), del regolamento (1), presuppone che gli ingredienti, dai quali è costituito il composto, siano, ciascuno di per sé considerato, principi attivi con effetti medicinali.

2)

Se una «composizione di principi attivi di un medicinale» si ha anche nel caso di un composto costituito da due ingredienti, di cui uno è un noto principio attivo medicinale per una determinata indicazione e l'altro rende possibile una forma di somministrazione del medicinale, che comporta una mutata efficacia del medicinale per la detta indicazione (impianto in vivo con rilascio controllato del principio attivo al fine di evitare effetti tossici).


(1)  GU L 182, pag. 1.


4.12.2004   

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C 300/34


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la sig.ra Edith Cresson proposto il 7 ottobre 2004

(Causa C-432/04)

(2004/C 300/64)

Il 7 ottobre 2004 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Hans Peter Hartvig e Julian Currall, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la sig.ra Edith Cresson.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

1.

constatare che la sig.ra Edith Cresson ha violato gli obblighi che le incombono in virtù dell'art. 213 del Trattato CE;

2.

pronunciare di conseguenza la decadenza, parziale o totale, dei diritti a pensione e/o degli altri benefici accessori o sostitutivi, dovuti alla sig.ra Cresson, rimettendosi la Commissione alla saggezza della Corte per determinare la durata e la portata di tale decadenza;

3.

condannare la sig.ra Cresson alle spese del presente grado di giudizio.

Motivi e principali argomenti:

Durante il suo mandato di commissario, la sig.ra Cresson ha compiuto nei confronti di due amici personali atti di favoritismo contrari all'interesse generale così come agli obblighi che le incombevano ai sensi dell'art. 213 del Trattato CE. Uno di essi è stato assunto su iniziativa della sig.ra Cresson, mentre il suo profilo non corrispondeva a quelli richiesti nei diversi posti in cui ha lavorato. La protezione da parte della sign.ra Cresson si è quindi rivelata a più riprese, quando le prestazioni che egli ha fornito erano manifestamente insufficienti in qualità, in quantità e in pertinenza. Allo stesso modo, sempre su iniziativa della sign.ra Cresson, taluni contratti sono stati offerti ad un altro suo amico, senza che essi corrispondessero ad una richiesta o ad un'esigenza dei servizi. Il comportamento della sign.ra Cresson non è stato dettato dall'interesse dell'istituzione, bensì è stato essenzialmente motivato dalla volontà di accordare un favore a queste due persone. Quantomeno la sign.ra Cresson non si è mai informata della regolarità delle decisioni o delle procedure eseguite, controllo che risultava necessario trattandosi di persone con cui lei intratteneva relazioni d'amicizia. Tali comportamenti si configurano, pertanto, come un'azione di favoritismo o perlomeno una negligenza grave.


4.12.2004   

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C 300/34


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno del Belgio, presentato l'8 ottobre 2004

(Causa C-433/04)

(2004/C 300/65)

L'8 ottobre 2004, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. D. Triantafyllou, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro il Regno del Belgio.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

dichiarare che il Regno del Belgio, obbligando i committenti e le imprese che scelgono come partner contrattuali soggetti stranieri non registrati in Belgio, a trattenere il 15 % dell'importo dovuto per i lavori effettuati e imponendo agli stessi committenti ed alle stesse imprese una responsabilità solidale per debiti tributari dei loro partner contrattuali non registrati in Belgio, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi degli artt. 49 e 50 CE,

condannare il Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

La normativa nazionale nel settore edilizio che impone ai committenti ed alle imprese di trattenere, su ogni pagamento effettuato alle loro controparti non registrate in Belgio, il 15 % dell'importo fatturato e di versarlo alle autorità belghe, pena un'ammenda, al fine di garantire il pagamento o la riscossione dei tributi eventualmente dovuti da tali partner contrattuali, costituisce un ostacolo alla libera prestazione dei servizi, quale prevista dagli artt. 49 e 50 CE. Allo stesso modo, costituisce una violazione degli artt. 49 e 50 CE la responsabilità solidale dei committenti e delle imprese per i debiti tributari dei loro partner contrattuali non registrati, che ammonta fino al 35 % del prezzo totale dei lavori, IVA esclusa.

Tali normative sono tali da dissuadere le imprese ed i committenti dal rivolgersi a partner contrattuali non registrati in Belgio. Infatti, l'applicazione automatica della responsabilità solidale dei committenti e delle imprese per i debiti tributari dei loro partner contrattuali non rispetta il principio di proporzionalità e comporta una violazione illegittima del diritto di proprietà e dei diritti della difesa di tale committenti e di tali imprese. Infatti, la responsabilità solidale del committente e dell'impresa sorge automaticamente, senza che l'amministrazione debba provare l'esistenza di una colpa o di una complicità a capo del committente o dell'impresa. Inoltre, essa può estendersi a debiti tributari relativi a lavori che il partner contrattuale ha effettuato per altri. Per quanto riguarda l'obbligo di ritenuta, esso è sanzionato con un'ammenda che ammonta al doppio dell'importo da trattenere.

Tali normative costituiscono inoltre un reale ostacolo per i soggetti non registrati che vogliono prestare i loro servizi in Belgio. Infatti, essi devono accettare di ricevere il prezzo fatturato diminuito del 15 % anche se essi non hanno alcun debito tributario a cui tale ritenuta possa essere imputata e, inoltre, possono recuperare tale somma solo dopo un certo periodo di tempo, presentando una domanda di restituzione.

Tali misure non possono essere considerate oggettivamente giustificate. Innanzi tutto, nella maggior parte dei casi, un prestatore avente sede in un altro Stato membro non è debitore delle imposte previste da tali normative. Inoltre, in situazioni specifiche in cui i tributi andrebbero pagati o riscossi in Belgio, il meccanismo creato da tali disposizioni deve essere considerato sproporzionato a causa del suo carattere generale.

Infine, la possibilità di registrazione non giustifica gli obblighi di ritenuta e di responsabilità solidale. Infatti, la procedura di registrazione, che va ben oltre la mera comunicazione alle autorità belghe, comporta che tale registrazione non costituisca una valida alternativa per le imprese non aventi sede in Belgio che vogliono esercitare la loro libertà di prestare occasionalmente i loro servizi in Belgio. Il requisito della registrazione priva di qualsiasi efficacia pratica le disposizioni del Trattato destinate a garantire la libera prestazione dei servizi.


4.12.2004   

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C 300/35


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus (Finlandia), con ordinanza 6 ottobre 2004, nel procedimento penale avviato contro Jan Erik Anders Ahokainen e Mati Leppik

(Causa C-434/04)

(2004/C 300/66)

Con ordinanza 6 ottobre 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte l'11ottobre 2004, nel procedimento penale avviato contro Jan Erik Anders Ahokainen e Mati Leppik, il Korkein oikeus, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

Se l'art. 28 CE vada interpretato nel senso che osta ad una legislazione nazionale ai sensi della quale solo chi ha ottenuto la relativa autorizzazione può importare alcol etilico (spirito di vino) non denaturato superiore ad 80 gradi.

2)

In caso di soluzione affermativa della prima questione, se tale regime di autorizzazione vada ritenuto ammissibile a norma dell'art. 30 CE.


4.12.2004   

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C 300/35


Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Cour de Cassation de Belgique, con sentenza 6 ottobre 2004, nel procedimento Sébastien Victor Leroy contro Ministère public

(Causa C-435/04)

(2004/C 300/67)

Con sentenza 6 ottobre 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 14 ottobre 2004, nel procedimento Sébastien Victor Leroy contro Ministère public, la Cour de Cassation de Belgique ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

Se gli artt. 49-55 del Trattato del 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea ostino a una normativa nazionale di un primo Stato membro che vieta a una persona che risiede e lavora in tale Stato di utilizzare sul territorio di quest'ultimo un veicolo appartenente a una società di leasing con sede in un secondo Stato membro qualora tale veicolo non sia stato immatricolato nel primo Stato, anche se lo è stato nel secondo.


4.12.2004   

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C 300/35


Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Corte di cassazione (Belgio) con sentenza 5 ottobre 2004 nel procedimento VAN ESBROECK, Léopold Henri contro Pubblico ministero

(Causa C-436/04)

(2004/C 300/68)

Con sentenza 5 ottobre 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 13 ottobre 2004, nel procedimento VAN ESBROECK, Léopold Henri contro Pubblico ministero, la Corte di cassazione (Belgio) ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l'art. 54 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen 19 giugno 1999 debba essere interpretato nel senso che esso può essere applicato da un giudice belga nei confronti di una persona che è perseguita in Belgio dopo il 25 marzo 2001 dinanzi ad un Tribunal correctionnel per gli stessi fatti per i quali egli è stato giudicato e condannato con sentenza del tribunal correctionnel norvegese 2 ottobre 2000, qualora la sanzione inflitta o il provvedimento sia già stato eseguito, mentre, a seguito dell'art. 2.1 della Convenzione 18 maggio 1999, stipulata fra il Consiglio dell'Unione europea, la Repubblica di Islanda e la Norvegia, relativa al modo con cui l'Islanda e la Norvegia partecipano all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, in particolare l'art. 54 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen sarà attuato ed applicato dalla Norvegia soltanto a partire dal 25 marzo 2001».

Qualora la prima questione debba essere risolta in senso affermativo:

«2)

Se l'art. 54 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen 19 giugno 1999, in combinato disposto con l'art. 71 della stessa Convenzione, debba di conseguenza essere interpretato nel senso che i fatti punibili di possesso ai fini dell'esportazione e dell'importazione concernenti gli stessi stupefacenti e sostanze psicotrope di unica natura, inclusa la canapa indiana, e che sono perseguiti rispettivamente come esportazione e importazione in vari Stati che hanno firmato la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen o che hanno attuato ed applicato l'acquis di Schengen, debbono considerati come gli stessi fatti ai sensi del precitato art. 54».


4.12.2004   

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C 300/36


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno del Belgio proposto il 15 ottobre 2004

(Causa C-437/04)

(2004/C 300/69)

Il 15 ottobre la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. J.-F. Pasquier, in qualità d'agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno del Belgio.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

constatare che, introducendo una tassa che viola l'immunità fiscale delle Comunità europee, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono in virtù dell'art. 3 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee;

condannare il Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti:

L'introduzione con ordinanza regionale 23 luglio 1992 di una tassa regionale, a carico di chi occupa immobili e di titolari di diritti reali su immobili situati nel territorio della Regione di Bruxelles-Capitale, costituisce una violazione dell'immunità fiscale delle Comunità sancita dall'art. 3 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dell' 8 aprile 1964. La citata ordinanza ha modificato la precedente normativa aggiungendo all'imposizione gravante su coloro che occupano immobili una tassa a carico dei proprietari nel caso di immobili adibiti ad un'attività professionale che superano una certa superficie. Come s'evince dai lavori preparatori dell'ordinanza 23 luglio 1992, questa tassazione gravante sui proprietari costituisce di fatto un espediente giuridico destinato ad aggirare l'immunità fiscale di cui godono un certo numero di persone o di istituzioni che occupano beni immobili. In effetti, l'aggravio economico della tassa ricade su queste persone e sulle Comunità, sia mediante clausole contrattuali inserite nei contratti di locazione, che impongono loro tutte le imposte e le tasse gravanti sull'immobile, salvo un'esenzione da parte del locatore, sia per la ripercussione sui prezzi del canone d'affitto. Ora, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, ogni normativa che, senza gravare espressamente la Comunità di un'imposta, ha per effetto e per scopo esplicito di sottoporla una imposta, anche indirettamente ma nondimeno necessariamente, viola il principio di immunità.


4.12.2004   

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C 300/36


Ricorso del Regno di Spagna contro il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 21 ottobre 2004

(Causa C-442/04)

(2004/C 300/70)

Il 21 ottobre 2004 il Regno di Spagna, rappresentato dal sig. Enrique Braquehais Conesa, Abogado del Estado, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare gli artt. 1-6 del regolamento (CE) del Consiglio 19 luglio 2004, n. 1415 (1), che fissa lo sforzo di pesca annuo massimo per talune zone e attività di pesca, il quale attua gli artt. 3 e 6 del regolamento (CE) del Consiglio 4 novembre 2003, n. 1954 (2), relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie, che modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 (3) e che abroga i regolamenti (CE) n. 685/95 (4) e (CE) n. 2027/95 (5), e

condannare l'istituzione convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti:

violazione del divieto di discriminazione:

a)

poiché il regolamento (CE) n. 1415/2004, impugnato con il presente ricorso, è una norma di attuazione del regolamento (CE) n. 1954/2003, in concreto dei suoi artt. 3 e 6, relativi allo sforzo di pesca annuo massimo per ogni Stato membro e per ogni zona e attività di pesca di cui alle disposizioni citate, regolamento impugnato dal Regno di Spagna (causa C-36/04), in quanto sono utilizzati come periodo di riferimento gli anni 1998-2002, il che implica una discriminazione della flotta spagnola in ragione della nazionalità, poiché nei detti anni, ai sensi delle disposizioni di cui all'Atto di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee e ai regolamenti (CE) nn. 685/95 e 2027/95, la flotta spagnola disponeva di accesso limitato alle zone CIEM V b, VI, VII y VIII a, b, d ed e.

b)

poiché l'istituzione della zona sensibile di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n. 1954/2003, attuato dal regolamento (CE) n. 1415/2004, impugnato nel caso di specie, è anch'essa discriminatoria per la flotta spagnola, in considerazione del fatto che la nuova zona sensibile coincide in parte con il cosiddetto «Irish Box», in cui la flotta spagnola era soggetta a restrizioni conformemente al Trattato di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese.

sviamento di potere:

poiché la protezione della zona sensibile disciplinata dall'art. 6 del regolamento (CE) n. 1954/2003, attuato dal regolamento (CE) n. 1415/2004, impugnato nel caso di specie, si sarebbe dovuta ottenere applicando le procedure previste dal regolamento (CE) n. 850/1998, che istituisce misure tecniche per la protezione del novellame e riguarda tutte le zone per cui sia stato dimostrato scientificamente che esse soddisfacevano la detta condizione.


(1)  GU L 258 del 5 agosto 2004, pag. 1.

(2)  GU L 289 del 7 novembre 2003, pag. 1.

(3)   GU L 261 del 20 ottobre 1993, pag. 1.

(4)   GU L 71 del 31 marzo 1995, pag. 5.

(5)  GU L 199 del 24 agosto 1995, pag. 1.


4.12.2004   

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C 300/37


Cancellazione dal ruolo delle cause riunite C-451/02 e C-452/02 (1)

(2004/C 300/71)

Con ordinanza 27 luglio 2004 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo delle cause riunite C-451/02 e C-452/02 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Bundesfinanzhof): Hauptzollamt Bremen contro Joh. C. Henschen GmbH & Co. KG (causa C-451/02) e ITG GmbH Internationale Spedition (causa C-452/02).


(1)  GU C 55 dell'8.3.2003.


4.12.2004   

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C 300/37


Cancellazione dal ruolo della causa C-237/03 (1)

(2004/C 300/72)

Con ordinanza 22 luglio 2004 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-237/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal d'instance de Roubaix): SA Banque Sofinco contro Daniel Djemoui, Carole Djemoui.


(1)  GU C 184 del 2.8.2003.


4.12.2004   

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C 300/37


Cancellazione dal ruolo della causa C-256/03 (1)

(2004/C 300/73)

Con ordinanza 25 agosto 2004 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-256/03: Commissione delle Comunità europee contro Irlanda.


(1)  GU C 184 del 2.8.2003.


TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

4.12.2004   

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C 300/38


SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

28 settembre 2004

nella causa T-310/00, MCI, Inc. contro Commissione delle Comunità europee (1)

(«Concorrenza - Controllo delle operazioni di concentrazione - Ricorso di annullamento - Interesse ad agire - Competenza della Commissione»)

(2004/C 300/74)

Lingua processuale: l'inglese

Nella causa T-310/00, MCI, Inc., inizialmente MCI WorldCom, Inc., successivamente WorldCom, Inc., con sede in Ashburn, Virginia (Stati Uniti), rappresentata inizialmente dal sig. K. Lasok, QC, dalle sig.re J.-Y. Art e B. Hartnett, avocats, e successivamente dalla sig.ra Lasok, con domicilio eletto in Lussemburgo, sostenuta dalla Repubblica federale di Germania (agenti: sig. W.-D. Plessing e sig.ra B. Muttelsee-Schön), contro Commissione delle Comunità europee (agenti: inizialmente sigg. P. Oliver e P. Hellström e sig.ra L. Pignataro, successivamente sigg. P. Oliver e P. Hellström, assistiti dal sig. N. Khan, barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo), sostenuta dalla Repubblica francese (agenti: sigg. G. de Bergues e F. Million, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 28 giugno 2000, 2003/790/CE, che dichiara una concentrazione incompatibile con il mercato comune e con l'accordo SEE (caso COMP/M.1741 – MCI WorldCom/Sprint) (GU 2003, L 300, pag. 1), Il Tribunale (Seconda Sezione), composta dai sigg. J. Pirrung, presidente, A. W. H. Meij e N. J. Forwood, giudici, cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore, ha pronunciato, il 28 settembre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

La decisione della Commissione 28 giugno 2000, 2003/790/CE, che dichiara una concentrazione incompatibile con il mercato comune e con l'accordo SEE (Caso COMP/M.1741 - MCI WorldCom/Sprint), è annullata.

2)

La Commissione è condannata a sopportare le proprie spese e quelle della MCI Inc.

3)

La Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 355 del 9.12.2000.


4.12.2004   

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C 300/38


SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

30 settembre 2004

nella causa T-246/02, Albano Ferrer de Moncada contro Commissione delle Comunità europee (1)

(«Dipendenti - Rapporto informativo - Redazione tardiva - Risarcimento del danno subito»)

(2004/C 300/75)

Lingua processuale: il francese

Nella causa T-246/02, Albano Ferrer de Moncada, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Lussemburgo (Lussemburgo), rappresentato dagli avv. ti G. Vandersanden, L. Levi e A. Finchelstein, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.ra. C. Berardis-Kayser, assistita dall'avv. D. Waelbroeck, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto, da un lato, una domanda di annullamento della decisione con cui la Commissione ha implicitamente respinto la domanda del ricorrente in data 28 agosto 2001 diretta all'ottenimento del risarcimento dei danni a causa del ritardo nella redazione del rapporto informativo che lo riguarda per i periodi di riferimento 1995/1997 e 1997/1999 e, se necessario, della decisione con cui la Commissione ha implicitamente respinto il reclamo del ricorrente in data 14 gennaio 2002, e, dall'altro, una domanda di risarcimento danni in riparazione del danno subito dal ricorrente a causa della redazione tardiva di tali rapporti informativi, il Tribunale (Terza Sezione), composto dai sigg. J. Azizi, presidente, M. Jaeger e F. Dehousse, giudici, cancelliere: sig.H. Jung, ha pronunciato, il 30 settembre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

La Commissione è condannata a versare al ricorrente una somma di EUR 7 000 in aggiunta alla somma di EUR 1 000 già concessa dalla Commissione.

2)

Il ricorso è respinto per il resto.

3)

La Commissione è condannata alle spese.


(1)  GU C 247 del 12.10.2002.


4.12.2004   

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C 300/39


SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

30 settembre 2004

nella causa T-313/02, David Meca-Medina, Igor Majcen contro Commissione delle Comunità europee (1)

(«Concorrenza - Libera prestazione dei servizi - Regolamentazione antidoping adottata dal Comité international olympique (CIO) - Regolamentazione puramente sportiva»)

(2004/C 300/76)

Lingua processuale: il francese

Nella causa T-313/02, David Meca-Medina, residente in Barcellona (Spagna), Igor Majcen, residente in Lubiana (Slovenia), rappresentati dall' avv. J.-L. Dupont, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.ra O. Beynet e sig. A. Bouquet, con domicilio eletto in Lussemburgo), sostenuta dalla Repubblica di Finlandia (agente: sig. ra T. Pynnä, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 1o agosto 2002 che respinge la denuncia, depositata dai ricorrenti contro il Comité international olympique (CIO), intesa ad ottenere l'accertamento dell'incompatibilità di alcune disposizioni normative adottate da questo ed attuate dalla Fédération internationale de natation (FINA), nonché di alcune pratiche relative ai controlli antidoping con le norme comunitarie in materia di concorrenza e di libera prestazione dei servizi (caso COMP/38158 – Meca-Medina e Majcen/CIO), il Tribunale (Quarta Sezione), composto dal sig. H. Legal, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. M. Vilaras, giudici, cancelliere: sig. J. Palacio González amministratore principale, ha pronunciato, il 30 settembre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è respinto.

2)

I ricorrenti sono condannati a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione.

3)

La Repubblica di Finlandia deve sopportare le proprie spese.


(1)  GU C 305 del 7.12.2002.


4.12.2004   

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C 300/39


SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

30 settembre 2004

nella causa T-16/03, Albano Ferrer de Moncada contro Commissione delle Comunità europee (1)

(«Dipendenti - Rapporto informativo - Irregolarità procedurali - Motivazione - Annullamento del rapporto - Risarcimento del danno subito»)

(2004/C 300/77)

Lingua processuale: il francese

Nella causa T-16/03, Albano Ferrer de Moncada, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Lussemburgo (Lussemburgo), rappresentato dagli avv.ti G. Vandersanden, L. Levi e A. Finchelstein contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. J. Currall e sig.ra C. Berardis-Kayser, assistiti dall'avv. D. Waelbroeck, con domicilio eletto in Lussemburgo) avente ad oggetto, da un lato, una domanda di annullamento del rapporto informativo relativo al ricorrente per il periodo 1995/1997 e, dall'altro, una domanda di risarcimento danni, il Tribunale (Terza Sezione), composto dai sigg. J. Azizi, presidente, M. Jaeger e F. Dehousse, giudici, cancelliere: sig. H. Jung, ha pronunciato, il 30 settembre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il rapporto informativo del ricorrente per il periodo 1995/1997 è annullato.

2)

La Commissione è condannata a versare al ricorrente un importo pari a EUR 1 000.

3)

La Commissione è condannata alle spese.


(1)  GU C 83 del 5.4.2003


4.12.2004   

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C 300/40


SENTENZA DEL TRIBUNALE

28 settembre 2004

nella causa T-216/03, Mario Paulo Tenreiro contro Commissione delle Comunità europee (1)

(«Funzionari - Mobilità - Diniego di promozione - Esame comparativo dei meriti»)

(2004/C 300/78)

Lingua processuale: il francese

Nella causa T-216/03, Mario Paulo Tenreiro, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente a Kraainem (Belgio), rappresentato dall'avv. G. Vandersanden, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. A. Bordes e sig.ra L. Lozano Palacios, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto in sostanza la domanda di annullamento della decisione della Commissione, pubblicata il 14 agosto 2002, di compilazione dell'elenco dei dipendenti promossi al grado A4 per l'esercizio 2002, nella parte in cui non contiene il nome del ricorrente, il Tribunale (giudice unico: sig. J. Pirrung); cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore, ha pronunciato il 28 settembre 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 200 del 23.8.2003


4.12.2004   

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C 300/40


ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

2 settembre 2004

nella causa T-291/02 González y Díez SA contro Commissione delle Comunità europee (1)

(CECA - Aiuti di Stato - Ricorso di annullamento - Ricorso divenuto privo di oggetto - Non luogo a provvedere - Decisione sulle spese)

(2004/C 300/79)

Lingua processuale: lo spagnolo

Nella causa T-291/02, González y Díez SA, con sede in Villabona-Llanera (Spagna), rappresentata inizialmente dagli avv.ti J. Folguera Crespo, A. Martínez Sánchez e J.C. Engra Moreno, successivamente dagli avv.ti J. Folguera Crespo e A. Martínez Sánchez contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. V. Kreuschitz et J.L. Buendía Sierra), avente ad oggetto il ricorso inteso ad ottenere l'annullamento degli artt. 1, 2 e 5 della decisione della Commissione 2 luglio 2002, 2002/827/CECA, relativa agli aiuti concessi dalla Spagna a favore dell'impresa González y Díez SA negli anni 1998, 2000 e 2001 (GU L 296, pag. 80), il Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione Ampliata), composto dal sig. J. Pirrung, presidente di sezione, dai sigg. A.W.H. Meij, N.J. Forwood, dalla sig.ra I. Pelikánová e dal sig. S.S. Papasavvas, giudici, cancelliere: sig. H. Jung, ha pronunciato il 2 settembre 2004 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Non vi è luogo a provvedere sul presente ricorso.

2)

La Commissione è condannata alle spese.


(1)  GU C 289 del 23.11.2002.


4.12.2004   

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C 300/40


ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

21 settembre 2004

nella causa T-310/03 R, Kreuzer Medien GmbH contro Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea

(Procedimento sommario - Domanda di sospensione dell'esecuzione - Ricevibilità di una domanda proposta da una parte interveniente)

(2004/C 300/80)

Lingua processuale: il tedesco

Nella causa T-310/03 R, Kreuzer Medien GmbH, con sede in Lipsia (Germania), rappresentata dall'avv. M. Lenz, avocat, sostenuta da: Falstaff Verlags GmbH, con sede in Klosterneuburg (Austria), rappresentata dall'avv. W.-G. Schärf, avocat, contro Parlamento europeo (agenti: sig.ra E. Waldherr e sig. U. Rösslein, con domicilio eletto in Lussemburgo) e Consiglio dell'Unione europea (agente: sig.ra E. Karlsson), sostenuti da: Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.re M.-J. Jonczy, L. Pignataro Nolin e sig. F. Hoffmeister, con domicilio eletto in Lussemburgo), Regno di Spagna (agente: sig.ra L. Fraguas Gadea, con domicilio eletto in Lussemburgo) e Repubblica di Finlandia (agenti: sig.re A. Guimaraes-Purokoski e T. Pynnä, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto una domanda, proposta dalla Falstaff Verlags GmbH sul fondamento dell'art. 243 CE, diretta ad ottenere la sospensione dell'esecuzione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/33/CE, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco (GU L 152, pag. 16), il presidente del Tribunale ha emesso, il 21 settembre 2004, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


4.12.2004   

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C 300/41


ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

19 luglio 2004

nella causa T-439/03 R II, Ulrike Eppe contro Parlamento europeo

(Procedimento sommario - Concorso - Nuova domanda - Ricevibilità - Urgenza - Assenza)

(2004/C 300/81)

Lingua processuale: il tedesco

Nella causa T-439/03 R, Ulrike Eppe, residente in Hannover (Germania), rappresentata dall'avv. D. Rogalla, contro Parlamento europeo (agenti: sigg. J. de Wachter e N. Lorenz), avente ad oggetto, in via principale, la domanda di annullamento del procedimento di concorso EUR/A/167/02, nonché del nuovo avvio del procedimento di concorso con la presenza della ricorrente e, in subordine, la domanda volta a inibire al Parlamento europeo di procedere alle assunzioni in base ai risultati del detto concorso, il presidente del Tribunale ha emesso il 19 luglio 2004 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

La domanda di provvedimenti sommari è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


4.12.2004   

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C 300/41


Ricorso della Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn GmbH & Co. KG contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 9 luglio 2004

(Causa T-277/04)

(2004/C 300/82)

Lingua processuale: da determinarsi ai sensi dell'art. 131, n. 2, del regolamento di procedura — Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Il 9 luglio 2004 la Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn GmbH & Co. KG, con sede in Brema (Germania), ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli). Rappresentante della ricorrente è l'avv.to U. Sander.

Altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso è stata la Johnson's Veterinary Products Limited, con sede in Sutton Coldfield (Regno Unito).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Prima commissione di ricorso 27 aprile 2004 (procedimento R 560/2003-1);

condannare l'Ufficio convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente:

Johnson's Veterinary Products Limited

Marchio comunitario di cui si chiede la registrazione:

Il marchio denominativo VITACOAT per prodotti appartenenti alle classi 3, 5 e 21 (shampoo, balsami, prodotti per il pelo e per la pelle, deodoranti, prodotti per la distruzione di acari, pidocchi, pulci e altri parassiti; tutti per animali, come pure spazzole e pettini per animali)

Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione:

La ricorrente

Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione:

Il marchio denominativo tedesco VITAKRAFT

Decisione della divisione d'opposizione:

Rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso:

Rigetto del ricorso

Motivi di ricorso:

Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b, del regolamento (CE) nr. 40/94;

errata valutazione dell'originario carattere distintivo del marchio rivendicato, nonché della maggiore forza distintiva da esso acquisita in seguito all'uso;

errata valutazione dell'impatto dell'identità dei segni controversi relativamente all'elemento iniziale VITA;

errata valutazione della somiglianza fonetica e contenutistica dei segni controversi;

omessa considerazione della larga identità dei prodotti.


4.12.2004   

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C 300/42


Ricorso di A F A contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 6 agosto 2004

(Causa T-324/04)

(2004/C 300/83)

Lingua processuale: il francese

Il 6 agosto 2004 A F A, residente in Rhode St Genèse (Belgio), rappresentato dall'avv. Eric Boigelot, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del PMO2 (Ufficio gestione e liquidazione dei diritti individuali – Retribuzioni, missioni, esperti) 8 gennaio 2004, che stabilisce le modalità di un primo recupero delle somme indebitamente percepite dal ricorrente;

annullare la decisione del PMO1 (Ufficio Gestione e liquidazione dei diritti individuali – gestione dei diritti pecuniari individuali) che sopprime l'indennità di dislocazione in precedenza erogata al ricorrente;

annullare la decisione del PMO2 9 febbraio 2004, che stabilisce le modalità di recupero delle somme indebitamente percepite dal ricorrente;

annullare la decisione dell'AIPN 2 luglio 2004, notificata al ricorrente il 7 luglio 2004, che risponde al reclamo proposto dal ricorrente;

annullare ogni atto conseguente e/o relativo a tali decisioni che intervenga successivamente al ricorso;

ordinare il rimborso di tutte le somme che sono state e/o saranno trattenute sulla retribuzione del ricorrente a decorrere dal febbraio 2004, maggiorate di un interessere pari al 5,25 % a partire dalla data di presentazione del reclamo;

concedere al ricorrente un risarcimento del danno morale, valutato in via equitativa in EUR 3 000, con riserva di aumento dell'importo nel corso del procedimento;

condannare in ogni caso la convenuta alle spese, compresi i costi e gli onorari del legale consultato dal ricorrente per la presentazione del ricorso.

Motivi e principali argomenti:

Il ricorrente è entrato in servizio presso la Commissione il 16 settembre 1987. In un primo tempo esso ha esercitato le proprie funzioni in Lussemburgo, dal 1o aprile 1989 lavora a Bruxelles. Il ricorrente beneficiava di un'indennità di dislocazione sia a Lussemburgo che a Bruxelles.

Con le decisioni impugnate la Commissione ha soppresso tale beneficio con effetto retroattivo alla data del trasferimento del ricorrente a Bruxelles, avendo appurato che il ricorrente aveva abitato e lavorato a Bruxelles nel pertinente periodo di riferimento, dal 16 marzo 1982 al 15 marzo 1987. La Commissione ha altresì stabilito le modalità del rimborso delle somme indebitamente percepite dal ricorrente.

A sostegno del proprio ricorso il ricorrente adduce la violazione degli artt. 69 e 85 dello statuto, dell'art. 4 dell'allegato VII dello statuto, nonché dei principi di buona amministrazione, della tutela del legittimo affidamento e della parità di trattamento. In tale contesto il ricorrente rileva anzitutto che, durante il periodo di riferimento, egli lavorava per un'organizzazione professionale estera di imprese siderurgiche. Secondo il ricorrente tale organizzazione dovrebbe essere considerata di carattere internazionale e, pertanto, il periodo nel quale egli vi lavorava non dovrebbe essere preso in considerazione. Il ricorrente fa altresì valere che, in ogni caso, durante la maggior parte del periodo di riferimento egli non risiedeva in Bruxelles in modo permanente, poiché le sue attività economiche erano in tale epoca concentrate all'estero.


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C 300/42


Ricorso della House of Donuts International contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto l'11 agosto 2004

(Causa T-333/04)

(2004/C 300/84)

Lingua processuale: l'inglese

L'11 agosto 2004 la società House of Donuts International, con sede in Gorge Town, Grand Cayman (Indie occidentali britanniche), rappresentata dall'avv. N. Decker, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Anche la società Panrico S.A. era parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare che la domanda di registrazione del marchio comunitario n. 474 486 presentata dalla ricorrente dev'essere accolta;

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 12 maggio 2004 (procedimento R 1034/2001-4);

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Titolare del marchio comunitario:

La ricorrente

Marchio comunitario di cui si richiede la registrazione:

Marchio figurativo «House of donuts» per beni e servizi di cui alle classi 30, 32 e 42 (ciambelle, maritozzi, cornetti, acque minerali, ristoranti, caffè e servizi di ristorazione) – domanda n. 474 486

Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione:

Panrico S.A.

Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione:

Marchi denominativi e figurativi spagnoli «DONUT» e «donuts» per beni e servizi di cui alle classi 30, 32 e 42 (confetteria, pasticceria, dolci e canditi, bevande a base di frutta e succhi di frutta, servizi di caffetteria, bar, ristorante, albergo e campeggio)

Decisione della divisione di opposizione:

Rigetto della domanda di registrazione del marchio

Decisione della commissione di ricorso:

Rigetto dell'impugnazione della ricorrente

Motivi di ricorso:

I marchi di cui trattasi non sono simili. L'opponente non avrebbe diritto all'uso esclusivo delle parole «donut» o «donuts».


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C 300/43


Ricorso della Parfümerie Douglas GmbH contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) proposto il 23 agosto 2004

(Causa T-349/04)

(2004/C 300/85)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco

Il 23 Agosto 2004, la società Parfümerie Douglas GmbH, con sede in Hagen (Germania), rappresentata dal sig. Christoph Schumann, Rechtsanwalt, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controparte dinanzi alla Commissione di ricorso era il sig. Jürgen Heinz Douglas, Amburgo (Germania).

La ricorrente chiede,

di accogliere il presente ricorso assieme ai documenti ad esso allegati, di accertare la tempestiva e regolare presentazione del ricorso contro la decisione della Quarta Commissione di ricorso 24 maggio 2004 nella causa (procedimento R 795/2002-4) e di annullare tale decisione, di respingere l'opposizione e di condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente la registrazione del marchio comunitario

La ricorrente

Marchio comunitario di cui si richiede la registrazione

Il marchio denominativo «Douglas beauty spa» per servizi della classe 39 (organizzazione di viaggi, accompagnamento di viaggiatori, prenotazioni di camere presso alberghi ed altri alloggi temporanei) – Domanda n. 1 459 197

Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione:

Jürgen Heinz Douglas

Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione:

Il marchio tedesco «Douglas Touristik» per servizi della classe 39 (organizzazione di viaggi, noleggio di veicoli e imbarcazioni).

Decisione della divisione opposizione:

Diniego di registrazione

Decisione della Commissione di ricorso

Rigetto del ricorso

Motivi del ricorso:

Violazione degli artt. 42, 43, 74 e 79 del regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94 in combinato disposto con le norme 15, 16 e 18 del regolamento (CE) della Commissione n. 2868/95


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C 300/44


Ricorso della Repubblica d'Austria contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 1o settembre 2004

(Causa T-361/04)

(2004/C 300/86)

Lingua processuale: il tedesco

Il 1o settembre 2004, la Repubblica d'Austria, rappresentata dal sig. Harald Dossi, Ministerialrat, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede

l'annullamento della decisione della Commissione, alla base della sua lettera del 22 giugno 2004, con cui la Commissione rifiuta di presentare una proposta per una nuova normativa sugli ecopunti o una normativa comparabile diretta a garantire la tutela dell'ambiente e della sanità pubblica su una base durevole e nel rispetto dell'ambiente, ai sensi delle prescrizioni di cui al protocollo n. 9 dell'Atto di adesione 1994, respingendo così definitivamente il relativo invito ad agire indirizzato dalla Repubblica d'Austria alla Commissione il 31 marzo 2004;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il protocollo n. 9 sul trasporto su strada, ferroviario e combinato in Austria dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea del 24 giugno 1994 contiene una normativa speciale per il transito di autocarri pesanti attraverso l'Austria diretta alla tutela dell'ambiente e della sanità pubblica. Secondo la ricorrente, tale normativa ha lo scopo di ridurre del 60 % le emissioni totali di NOx prodotte dagli autocarri pesanti in transito attraverso l'Austria nel periodo che intercorre tra il 1o gennaio 1992 ed il 31 dicembre 2003, conformemente alla tabella contenuta nell'allegato 4. In base al senso ed alo scopo di tale disposizione, le emissioni totali di NOx dovranno essere ridotte del 60 %.

La ricorrente afferma che l'art. 11, n. 4, del protocollo dispone che la riduzione perseguita del 60 % delle emissioni di NOx provenienti dagli autocarri pesanti in transito dovrebbe essere raggiunta su una base durevole e nel rispetto dell'ambiente e che, pertanto, essa parte dal principio che tale scopo formulato nel protocollo abbia effetti anche oltre il termine formale del regime sul transito, corrispondente al 31 dicembre 2003. Secondo la Repubblica d'Austria gli scopi del protocollo continuerebbero ad essere vincolanti e si imporrebbe l'adozione di una normativa sugli ecopunti conforme al diritto primario o di una normativa che garantisca, allo stesso modo, il perseguimento dello scopo del protocollo sul transito.

La ricorrente fa valere che il regolamento (CE) n. 2327/2003 (1) adottato nel frattempo dal Consiglio e dal Parlamento non soddisfa i requisiti di garanzia della tutela dell'ambiente e della sanità pubblica su una base durevole e nel rispetto dell'ambiente ai sensi delle prescrizioni contenute nel protocollo n. 9 ed esso è stato, pertanto, impugnato dalla ricorrente con un ricorso d'annullamento (2). Occorre quindi constatare che, attualmente, non vi è alcun regime comunitario di tutela corrispondente alle prescrizioni di diritto primario di cui al protocollo tuttora vincolanti. La Commissione sarebbe quindi venuta meno all'obbligo di agire ad essa incombente, consistente nel presentare immediatamente una proposta per un regime provvisorio fino all'adozione della nuova direttiva sui costi di viabilità.

Conseguentemente, la ricorrente fa valere che il rifiuto definitivo della Commissione 22 giugno 2004 di agire conformemente al relativo obbligo ad essa incombente deve essere annullato.


(1)  Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 22 dicembre 2003, n. 2327, che istituisce per il 2004 un sistema provvisorio di punti per gli automezzi pesanti che transitano attraverso l'Austria nell'ambito di una politica dei trasporti sostenibile (GU L 345, pag. 30).

(2)  Causa C-161/04, Repubblica d'Austria/Consiglio e Parlamento (GU C 106, pag. 49).


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C 300/44


Ricorso del sig. Luc Verheyden contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 13 settembre 2004

(Causa T-368/04)

(2004/C 300/87)

Lingua processuale: il francese

Il 13 settembre 2004 il sig. Luc Verheyden, residente in Angera (Italia), rappresentato dall'avv. Eric Boigelot, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare le decisioni del superiore del ricorrente 4 febbraio 2004, 24 febbraio 2004 e 27 febbraio 2004;

annullare la decisione dell'AIPN che risponde al reclamo (R/159/04) del 1o giugno 2004, ricevuto il 14 giugno 2004;

annullare ogni decisione che venga adottata nel corso del procedimento;

condannare la convenuta al pagamento dell'indennità di compensazione per i 30 giorni di congedo ordinario non utilizzati e non pagati, ai sensi dell'art. 4, comma 2, dell'allegato V dello Statuto del personale, maggiorata di un interesse pari al 5, 25 % a decorrere dal presente ricorso;

concedere il risarcimento del danno morale e alla carriera, valutato in via equitativa in EUR 12 500, con riserva di aumento o diminuzione dell'importo in corso di causa;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente si oppone alla decisione che non lo autorizza a riportare i suoi giorni di congedo all'anno 2004. A sostegno del proprio ricorso il ricorrente invoca una violazione degli artt. 25 e 57 dello Statuto, una violazione dell'art. 4 dell'allegato V dello Statuto che stabilisce le modalità di concessione dei congedi nonché la violazione del principio di buona amministrazione, della parità di trattamento, del rispetto del legittimo affidamento e un errore manifesto di valutazione.


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C 300/45


Ricorso della Coopérative d'Exportation du Livre Français (C.E.L.F.) contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 15 settembre 2004

(Causa T-372/04)

(2004/C 300/88)

Lingua processuale: il francese

Il 15 settembre 2004 la Coopérative d'Exportation du Livre Français, con sede in Parigi (Francia), rappresentata dall'avv. Olivier Schmitt, ha presentato, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee 20 aprile 2004, n. C(2004)1361 def., relativa all'aiuto concesso dalla Francia a favore della Coopérative d'exportation du livre français (in prosieguo: la «C.E.L.F.»), laddove il suo art. 1, prima frase, ha qualificato l'aiuto accordato alla C.E.L.F. per il trattamento di piccoli ordinativi di libri in lingua francese, concesso dalla Francia tra il 1980 ed il 2001, come un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE;

condannare la Commissione delle Comunità europee ad un importo di 5 000 euro a titolo di spese.

Motivi e principali argomenti

L'attività della ricorrente consiste nel provvedere direttamente al disbrigo degli ordinativi, destinati all'estero, di libri, opuscoli ed ogni altro supporto informativo e, più in generale, nell'eseguire qualsiasi operazione diretta a promuovere la cultura francese nel mondo. La ricorrente afferma che, nell'esercizio di tale attività d'interesse generale, essa ha beneficiato di diversi aiuti accordati dallo Stato francese. L'aiuto di cui trattasi nella presente causa è un aiuto al funzionamento accordato alla ricorrente al fine di compensare i maggiori costi di gestione dei piccoli ordinativi provenienti dalle librerie stabilite all'estero.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente lamenta, innanzi tutto, un'insufficienza di motivazione della decisione impugnata. In secondo luogo, la ricorrente deduce una violazione degli artt. 86, n. 2, CE e 87, n. 1, CE.

La ricorrente sostiene che, essendo un'impresa che gestisce un servizio d'interesse economico generale, essa è stata incaricata di adempiere ad obblighi di servizio pubblico chiaramente definiti. Quindi, le somme versate dallo Stato sono escluse dalla categoria degli aiuti di Stati di cui all'art. 87, n. 1, CE.


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C 300/45


Ricorso della Grandits GmbH e di altri cinque ricorrenti contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 17 settembre 2004

(Causa T-375/04)

(2004/C 300/89)

Lingua processuale: il tedesco

Il 17 settembre 2004 la Grandits GmbH, con sede in Kirchschlag (Austria), la Scheucher-Fleisch GmbH, con sede in Ungerdorf (Austria), la Tauernfleisch Vertriebs GmbH, con sede in Flattach (Austria), la Wech-Kärntner Truthahnverarbeitung GmbH, con sede in Glanegg (Austria), la Wech-Geflügel GmbH, con sede in St. Andrä (Austria) e Johann Zsifkovics, residente in Vienna (Austria), rappresentati dagli avv.ti J. Hofer e T. Humer, hanno proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione 30 giugno 2004, C(2004) 2037 def., relativa all'aiuto di Stato NN 34A 2000/Austria «Programmi di controllo della qualità, marchio biologico AMA e marchio di qualità AMA»;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti fanno valere anzitutto la violazione di norme processuali. La Commissione avrebbe considerato le misure oggetto della decisione impugnata come aiuti notificati, sebbene l'Austria non avesse effettuato alcuna notifica. La Commissione avrebbe violato l'art. 4, n. 4, del regolamento n. 659/1999, in quanto essa non disporrebbe di alcun margine discrezionale ed avrebbe dovuto avviare il procedimento di indagine formale. La Commissione avrebbe violato l'obbligo di motivazione, non avendo esaminato con diligenza e imparzialità tutti gli elementi di fatto e di diritto comunicatile dai ricorrenti. Un periodo di 52 mesi non sarebbe adeguato nell'ambito del procedimento di indagine preventiva e costituirebbe una violazione del principio generale del termine ragionevole.

I ricorrenti fanno valere inoltre la violazione dell'art. 87, n. 3, lett. c), CE. La Commissione avrebbe affermato sulla base di indagini e di accertamenti di fatto insufficienti che i requisiti per la fattispecie derogatoria di cui all'art. 87, n. 3, lett. c), CE sono soddisfatti.

I ricorrenti lamentano infine la violazione del divieto di esecuzione di cui agli artt. 88, n. 3, terza frase, CE e 3 del regolamento n. 659/99. L'esecuzione di aiuti non notificati sarebbe vietata. Una regolarizzazione retroattiva per mezzo della decisione finale sarebbe illegittima.


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C 300/46


Ricorso del sig. Ioannis Terezakis contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 22 settembre 2004

(Causa T-380/04)

(2004/C 300/90)

Lingua processuale: l'inglese

Il 22 settembre 2004 il sig. Ioannis Terezakis, domiciliato in Bruxelles (Belgio), rappresentato dal sig. L. Defalque, lawyer, ha proposto al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione contenuta nella lettera del 12 luglio 2004, ricevuta dal ricorrente il 16 luglio 2004, con la quale si rifiuta l'accesso di quest'ultimo al contratto principale, ai contratti di subappalto, ai costi delle operazioni di costruzione, alle fatture e al resoconto finale relativi alla costruzione dell'Aeroporto di Spata;

condannare la convenuta al pagamento delle spese del procedimento, nonché di quelle ad esso connesse.

Motivi e principali argomenti

Per quanto riguarda il rifiuto della Commissione di consentirgli l'accesso al contratto principale, il ricorrente invoca anzitutto l'errore di fatto e di diritto, in quanto la Commissione non ha chiarito se l'autore del documento, l'Athens International Airport, sia una terza parte rispetto allo Stato membro o un'autorità dello Stato greco e, di conseguenza, se sia applicabile l'art. 4, n. 4, del regolamento n. 1049/2001 (1), ovvero il n. 5 dello stesso articolo. Il ricorrente sostiene inoltre che la Commissione non ha dimostrato di aver considerato di garantire l'accesso senza consultare la terza parte. Egli ritiene inoltre che, optando per un'interpretazione estensiva della nozione di tutela degli interessi commerciali, la Commissione abbia violato il principio dell'accesso più ampio possibile ai documenti, previsto dall'art. 1, lett. a), del regolamento n. 1049/2001.

Riferendosi allo stesso documento, il ricorrente solleva parimenti che la Commissione ha violato l'art. 4, n. 4, del regolamento n. 1049/2001 e l'art. 5, nn. 3 e 4 della decisione 2001/937 (2), in quanto non ha valutato le motivazioni del rifiuto addotte dalla terza parte per il rifiuto dell'accesso, e non ha mostrato al ricorrente gli elementi di tale valutazione. Il ricorrente sostiene inoltre che la Commissione ha violato l'art. 4, n. 6, del regolamento n. 1049/2001, in quanto non ha preso in considerazione la possibilità di garantire l'accesso parziale ed ha, infine, violato l'obbligo di motivare la sua decisione.

Con la decisione impugnata la Commissione ha inoltre rifiutato l'accesso alle fatture e al resoconto finale, relativi alla realizzazione dell'aeroporto, in ragione del fatto che essi sono ancora oggetto di esame nell'ambito della verifica contabile richiesta dalla DG Politica Regionale. Relativamente a tale parte della decisione il ricorrente afferma che la Commissione non ha interpretato correttamente l'art. 4, n. 2, del regolamento n. 1049/2001 e ha commesso un manifesto errore di fatto nel considerare che il controllo contabile di cui trattasi sia assoggettabile a tale disposizione. Egli invoca parimenti la violazione del principio dell'accesso più ampio possibile ai documenti nonché dell'allegato V della decisione della Commissione che garantisce il sostegno del Fondo di coesione, il quale prevede che gli Stati membri interessati devono garantire l'accesso libero e agevole ad informazioni rilevanti richieste dal pubblico. Afferma inoltre che la Commissione ha omesso di prendere in considerazione l'accesso parziale.

In merito al rifiuto della Commissione di garantire l'accesso ai costi delle operazioni di costruzione il ricorrente sostiene che quest'ultima ha erroneamente ritenuto che la sua domanda non costituisse una domanda di accesso ai documenti ed ha così violato gli artt. 7 e 8 del regolamento n. 1049/2001.

Infine, il ricorrente invoca la manifesta mancanza di buona fede e la violazione del principio di buona amministrazione da parte della Commissione, la quale non ha indicato, nella decisione impugnata, quando sarebbe venuta in possesso dei contratti di subappalto.


(1)  GU L 145 del 31 maggio 2001, pag. 43-48.

(2)   GU L 345 del 29 dicembre 2001, pag. 94-98.


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Ricorso della RB Square Holdings Spain S.L. contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), proposto il 22 settembre 2004

(Causa T-384/04)

(2004/C 300/91)

Lingua di deposito del ricorso: il francese

Il 22 settembre 2004 la RB Square Holdings Spain S.L., con sede a Barcellona (Spagna) rappresentata dall'avv. Katia Manhaeve,con domicilio eletto a Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI).

E' stata parte nel procedimento dinanzi alla quarta commissione di ricorso anche la Unelko N.V.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI R652/2002-4;

condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente:

Unelko N.V.

Marchio comunitario di cui si richiede la registrazione:

Marchio figurativo «clean x» -. Domanda n. 222471, depositata per i prodotti della classe 3 (preparati per la sbianca ecc.)

Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione

La ricorrente

Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione:

Marchio nazionale verbale e figurativo «CLEN»

Decisione della divisione d'opposizione:

Rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso:

Rigetto del ricorso

Motivi di ricorso:

Erronea applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/941


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11 del 14.01.1994, pag. 1-36).


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C 300/47


Ricorso della Repubblica federale di Germania contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 23 settembre 2004

(Causa T-389/04)

(2004/C 300/92)

Lingua processuale: il tedesco

Il 23 settembre 2004 la Repubblica federale di Germania, rappresentata dal sig. C.-D. Quassowski, assistito dall'avv. G. Quardt, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione 14 luglio 2004, C(2004)2641, relativa ad un aiuto per la ristrutturazione a favore di MobilCom, nella parte in cui la detta istituzione impone alla Germania di garantire che la MobilCom così come tutte le sue società controllate chiudano i propri punti vendita-online per la vendita online di contratti di telefonia mobile MobilCom per la durata di 7 mesi, inoltre che per la durata della chiusura dei punti vendita-online anche la vendita-online di contratti di telefonia mobile MobilCom sulla pagina web degli shop MobilCom venga sospesa, e che la Mobil Com e le sue controllate non prendano misure di altro tipo per aggirare queste condizioni, infine che il cliente non venga collegato attraverso un link automatico nelle pagine web in questione ad un partner commerciale per le vendite;

condannare la Commissione alle spese processuali.

Motivi e principali argomenti:

A sostegno del suo ricorso la ricorrente fa valere che l'art. 88, n. 2, CE non consente alla Commissione di imporre agli Stati membri interessati misure intese a ridurre o ad annullare effetti distorsivi della concorrenza di un aiuto di Stato diverse dalla ripetizione dello stesso. Le misure previste nell'art. 2 della decisione impugnata non varrebbero neppure come modifica dell'aiuto o come condizioni oppure obblighi, che potrebbero essere consentiti ai sensi dell'art. 7, n. 4, del regolamento 659/1999. In sostanza la Commissione avrebbe dunque ecceduto i limiti della propria competenza e avrebbe violato l'art. 10 CE, che prescrive l'obbligo di una leale collaborazione tra gli Stati membri e le istituzioni della Comunità, tanto più che la Germania ha espressamente dichiarato di non essere in grado di rispettare le condizioni imposte.

La ricorrente indica gravi errori di valutazione della Commissione nell'esame della compatibilità dell'aiuto con il mercato comune.


4.12.2004   

IT

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C 300/48


Ricorso della sig.ra Carla Piccinni-Leopardi e dei sigg. Carlos Martínez Mongay e Georgios Katalagarianakis contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 28 settembre 2004

(Causa T-390/04)

(2004/C 300/93)

Lingua processuale: il francese

Il 28 settembre 2004 la sig.ra Carla Piccinni-Leopardi e il sig. Carlos Martínez Mongay, residenti in Bruxelles, e il sig. Georgios Katalagarianakis, residente in Overijse (Belgio), rappresentati dagli avv.ti Sébastien Orlandi, Albert Coolen, Jean-Noël Louis e Etienne Marchal, con domicilio eletto in Lussemburgo, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione che attribuisce i punti di merito e di priorità costituenti il bagaglio dei ricorrenti, nonché la decisione di non promuoverli al grado A4;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti:

I ricorrenti nel presente procedimento impugnano la decisione della convenuta di non attribuire loro punti di merito o di priorità specifici nell'ambito dell'esercizio di promozione 2003 per tener conto della modifica del loro inquadramento al momento dell'assunzione e la decisione di non promuoverli al grado A4 nello stesso esercizio.

A sostegno delle loro pretese essi rilevano:

la violazione degli artt. 43 e 45 dello Statuto, in quanto anche se in precedenza erano stati redatti rapporti informativi, i ricorrenti avrebbero subito comunque una valutazione forfettaria del loro merito per il passato. I ricorrenti sottolineano al riguardo che secondo gli stessi l'attribuzione di un punto di priorità transitorio per anzianità di grado viola il principio secondo il quale la promozione è attribuita a seguito di un esame comparativo dei meriti dei funzionari;

la violazione del principio di parità di trattamento e di non discriminazione, nonché dell'art. 5, n. 3, dello Statuto, e del principio di vocazione alla carriera. I ricorrenti sostengono in ordine a questo punto che i dipendenti che non hanno potuto beneficiare di una promozione da lungo tempo, in quanto il loro merito non è stato giudicato sufficiente, hanno beneficiato e beneficeranno per l'esercizio 2004 di punti di priorità particolari. Di contro, i ricorrenti, i cui meriti non avrebbero potuto essere valutati secondo il loro giusto valore fin dall'inizio della loro carriera, sono trattati allo stesso modo dei dipendenti che non hanno potuto beneficiare di un inquadramento al grado superiore al momento della loro assunzione;

la violazione dell'art. 233 CE. Essi precisano al riguardo che, secondo gli stessi, nel caso di specie si pone la questione se, una volta che siano state dichiarate illegittime le disposizioni generali di esecuzione relative ai criteri di inquadramento e la Commissione si sia impegnata a riesaminare l'inquadramento di diversi dipendenti assunti in applicazione di tali disposizioni generali, la decisione di inquadrare i ricorrenti al grado superiore della carriera possa essere limitata al punto di privarla del suo effetto utile.


4.12.2004   

IT

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C 300/48


Ricorso del sig. Guido Strack contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 5 ottobre 2004

(Causa T-394/04)

(2004/C 300/94)

Lingua processuale: il tedesco

Il 5 ottobre 2004 il sig. Guido Strack, residente in Wasserliesch (Germania), rappresentato dall'avv. J. Mosar, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la procedura di promozione per l'anno 2003 svolta nei confronti del ricorrente ai sensi dell'art. 45 dello Statuto del personale delle Comunità europee, l'attribuzione di punti con essa effettuata, nonché la successiva decisione di non promuovere il ricorrente;

condannare l'istituzione convenuta a tutte le spese del procedimento nonché alle altre spese.

Motivi e principali argomenti:

Il ricorso è proposto contro le modalità d'attuazione del procedimento di promozione 2003, contro la mancata assegnazione di punti di precedenza al ricorrente, nonché contro la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina nell'ambito della procedura di promozione per l'anno 2003 di non promuovere il ricorrente al grado A5 immediatamente superiore.

Il ricorrente deduce la violazione delle norme e dei principi generali del diritto qui di seguito indicati:

art. 26 dello Statuto

art. 25 dello Statuto

art. 24, nn. 4 e 5, dello Statuto

art. 110 in combinato disposto con l'art. 45 dello Statuto

art. 43 dello Statuto

art. 45, n. 1, dello Statuto e il principio di uguaglianza

l'obbligo di assistenza incombente all'amministrazione verso i propri funzionari

le disposizioni generali d'esecuzione dell'art. 45 dello Statuto

art. 41 della Carta dei diritti fondamentali, il diritto ad un corretto procedimento amministrativo, il principio di assistenza e il diritto di essere ascoltati

l'obbligo di motivazione così come il divieto di atti arbitrari

il precetto di tutelare il legittimo affidamento e la regola patere legem quam ipse fecisti.


4.12.2004   

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C 300/49


Ricorso di Air One S.p.A. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 5 ottobre 2004

(Causa T-395/04)

(2004/C 300/95)

Lingua processuale: l'italiano

Il 5 ottobre 2004, Air One S.p.A., con gli avvocati Gianluca Belotti e Matteo Padellaro, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare e statuire che la Commissione è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù del Trattato CE, astenendosi dal prendere posizione, seppur formalmente richiesta di farlo, sulla denuncia presentata il 22 dicembre 2003 da Air One, relativamente agli aiuti di Stato illegali che le Autorità italiane avrebbero concesso al vettore aereo Ryanair;

ordinare alla Commissione di prendere, senza ulteriore indugio, posizione sulla denuncia presentata dalla ricorrente, adottando un formale provvedimento al riguardo, nonché sulle richieste misure cautelari;

condannare la convenuta, in ogni caso, alla rifusione di tutte le spese di giudizio, ciò anche in caso di non luogo a statuire per intervenuto provvedimento della Commissione, nelle more del presente giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso in carenza, la ricorrente fa valere come, con lettera datata 22 dicembre 2003, la ricorrente trasmetteva alla Commissione europea una denuncia per gli aiuti illegali, di cui avrebbe goduto il vettore aereo irlandese Ryanair, presso diversi aeroporti italiani, beneficiando di tariffe aeroportuali e di prezzi oltremodo competitivi per i servizi goduti sugli scali italiani, talvolta di autentiche esenzioni da ogni costo.

In assenza di riscontri da parte della Commissione, Air One invitava formalmente la medesima Commissione a prendere posizione sulla denuncia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 232 CE. Trascorsi inutilmente quattro mesi, Air One decideva di adire il Tribunale UE.

Viene sottolineato, a questo riguardo, che un termine di nove mesi senza che alcun riscontro le sia stato fornito e senza che la Commissione - di fronte ad una denuncia articolata vertente su fatti che, in larga misura ed in casi analoghi, già sono stati valutati dalla Commissione e considerati come aiuti di Stato - abbia deciso di agire contro le Autorità italiane per i pretesi aiuti illegali e, molto probabilmente, incompatibili con il mercato comune, non potrà che essere censurato dal Tribunale.

Inoltre, non pare alla ricorrente inutile osservare come gli aiuti contestati siano stati concessi ad un'impresa operante nel settore aereo, il quale gode ormai di un'attenzione particolare da parte della Commissione, anche relativamente agli aiuti di Stato.


4.12.2004   

IT

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C 300/50


Ricorso del sig. André Bonnet contro la Corte di giustizia delle Comunità europee, presentato il 4 ottobre 2004

(Causa T-406/04)

(2004/C 300/96)

Lingua processuale: il francese

Il 4 ottobre 2004 il sig. André Bonnet, residente in Saint Pierre de Vassols (Francia), rappresentato dall'avv.Hervé de Lépinau, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Corte di giustizia delle Comunità europee

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

annullare le decisioni 11 febbraio 2004, 4 marzo 2004 e 2 luglio 2004, nonché la decisione di nomina di altra persona al posto che doveva essere ricoperto dal ricorrente;

dichiarare l'assunzione del 4 febbraio 2004 produttiva di effetti a decorrere dal 1o marzo;

condannare la Corte di giustizia delle Comunità europee a versare al ricorrente una somma di EURO 100 000 a titolo di risarcimento del danno morale, nonché una somma di EURO 5 000 al mese, a decorrere dal 1o marzo e sino all'assunzione effettiva del ricorrente medesimo;

in subordine, nell'ipotesi in cui la decisione del Tribunale di primo grado non comporti, automaticamente, l'entrata in servizio effettiva del ricorrente, condannare la Corte di giustizia delle Comunità europee a versare a quest'ultimo la somma complessiva di EURO 260.000, con interessi di diritto a decorrere dalla presente domanda;

in ogni caso, condannare la Corte di giustizia delle Comunità europee alle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi fatti valere dal ricorrente sono identici a quelli invocati dal ricorrente medesimo nella causa T-132/04 (1).


(1)  GU C 168 26/06/04, pag. 7.


4.12.2004   

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C 300/50


Ricorso della sig.ra Benedicta Miguelez Herreras contro la Commissione delle Comunità europee presentato il 1o ottobre 2004

(Causa T-407/04)

(2004/C 300/97)

Lingua processuale: il francese

Il 1o ottobre 2004 la sig.ra Benedicta Miguelez Herreras, residente in Bruxelles, rappresentata dagli avv.ti Marc van der Woude e Valérie Landes, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del direttore generale del servizio giuridico di attribuirle un solo punto di priorità della direzione generale con riguardo al periodo di promozione 2003, confermata e resa definitiva con decisione dell'autorità che ha il potere di nomina (AIPN) recante rigetto del ricorso;

annullare la decisione dell'AIPN di attribuirle un totale di 23 punti con riguardo al periodo di promozione 2003, l'elenco di merito dei dipendenti C2 con riguardo al periodo di promozione 2003, l'elenco dei dipendenti promossi al grado C1 con riguardo al periodo 2003 e, in ogni caso, la decisione de non inserire il suo nominativo nei detti elenchi;

annullare, se del caso, la decisione di rigetto del reclamo;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e argomenti invocati nella presente causa sono analoghi a quelli fatti valere nella causa T-311/04, José Luis Buendía Sierra/Commissione.


4.12.2004   

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C 300/50


Ricorso di Anke Kröppelin contro il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 4 ottobre 2004

(Causa T-408/04)

(2004/C 300/98)

Lingua processuale: il francese

Il 4 ottobre 2004 la sig.a Anke Kröppelin, con domicilio in Bruxelles (Belgio), rappresentata dagli avv.ti Sébastien Orlandi, Albert Coolen, Jean-Noël Louis ed Etienne Marchal, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del Consiglio che le nega il beneficio dell'indennità di dislocazione e dei diritti derivati dalla sua presa di funzioni, avvenuta il 1o novembre 2003;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Prima di prendere servizio presso il Consiglio la ricorrente lavorava presso la cancelleria del Land Mecklenburg-Vorpommern a Bruxelles. Nella presente controversia ella contesta la decisione di negarle il beneficio dell'indennità di dislocazione.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente fa valere una violazione dell'art. 4, n. 1, lett. a, dell'allegato VII dello Statuto [del personale delle Comunità europee], in quanto il Consiglio non ha considerato che ella versava in una situazione risultante da servizi effettuati per un altro Stato. La ricorrente invoca anche una violazione del principio di parità di trattamento e di non discriminazione.


4.12.2004   

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C 300/51


Ricorso di Benito Latino contro la Commissione delle Comunità europee presentato il 4 ottobre 2004

(Causa T-409/04)

(2004/C 300/99)

Lingua processuale: il francese

Il 4 ottobre 2004, il sig. Benito Latino, residente a Lauzun (Francia), rappresentato dall'avv. Juan Ramón Iturriagagoitia, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il referto medico 6 maggio 2002, notificato l'11 novembre 2003 e ricevuto il 15 novembre 2003 dal ricorrente.

annullare la decisione della Commissione 11 novembre 2003, ricevuta il 15 novembre 2003, nella parte relativa all'invalidità permanente parziale del 5 % riconosciuta al ricorrente e nella parte relativa all'addebito al ricorrente di talune spese e onorari dei membri della commissione medica,

condannare la Commissione al pagamento di tutte le spese ed onorari della commissione medica,

condannare la Commissione all'integrale pagamento degli onorari e delle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, ex dipendente della Commissione, il quale ha lavorato nell'edificio Berlaymont a Bruxelles dal 1969 al 1991, ha chiesto, nel 1994 il riconoscimento dell'origine professionale della sua malattia respiratoria legata all'esposizione all'amianto che egli sosteneva di aver subito. Una prima decisione della Commissione in risposta a tale domanda riconosceva l'origine professionale della sua malattia e fissava al 5 % la percentuale d'invalidità, è stata annullata dal Tribunale nell'ambito della causa T-300/97 (1) proposta dal ricorrente.

In seguito alla sentenza citata, la Commissione ha convocato nuovamente la commissione medica e successivamente all'adozione da parte di quest'ultima di un nuovo referto medico in data 6 maggio 2002, ha adottato la decisione impugnata.

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente fa innanzi tutto valere che il referto a maggioranza della commissione medica violerebbe l'art. 73 dello Statuto in quanto non terrebbe conto del referto dissidente. Per di più, tale referto non soddisfarebbe le condizioni stabilite dalla giurisprudenza del Tribunale e conterebbe valutazioni contraddittorie e incomprensibili.

La ricorrente fa inoltre valere la violazione degli artt. 3, 17 e 20 della regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei funzionari, del terzo paragrafo dell'allegato a tale ultima normativa e degli artt. 381 – 383 e 387 e segg. della tabella ufficiale belga delle invalidità. Egli fa anche valere il difetto di obiettività della commissione medica, nonché l'asserita ostilità nei suoi confronti di due membri della medesima. Secondo il ricorrente, dovrebbe essere costituita una nuova commissione medica nel rispetto del diritto della difesa.


(1)  Comunicata nella GU 1988 C 41, pag. 23.


4.12.2004   

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C 300/51


Ricorso del sig. Jean-Paul Keppenne contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 6 ottobre 2004

(Causa T-411/04)

(2004/C 300/100)

Lingua processuale: il francese

Il 6 ottobre 2004 il sig. Jean-Paul Keppenne, residente a Etterbeek (Belgio), rappresentato dall'avv. Paul-Emmanuel Ghislain ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare le decisioni della Commissione di non aumentare il numero di punti di precedenza DG attribuiti al ricorrente nell'ambito delle valutazioni dell'anno 2003 e di non promuovere il ricorrente al grado A5 nell'ambito delle promozioni 2003, così come la decisione dell'APN avente ad oggetto la replica ai reclami del ricorrente (R/673/03 e R/716/03),

condannare la Commissione a versare al ricorrente la somma di 3 000 euro per il risarcimento del danno morale subito,

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso segue quello introdotto nella causa T-272/04, nel quale erano contestate certe decisioni implicite di rigetto di reclami presentati dallo stesso ricorrente. Atteso che l'APN ha adottato decisioni esplicite di rigetto, si chiede per l'appunto nel caso di specie l'annullamento delle dette decisioni.

A sostegno delle sue domande, il ricorrente ritiene sostanzialmente che le decisioni di cui trattasi costituiscono una sanzione dissimulata del ricorrente, in ragione del suo distaccamento nell'interesse di servizio presso la Corte di Giustizia, e che non avrebbero tenuto conto nel modo adeguato dei suoi meriti.

I motivi fatti valere nel ricorso attengono alla violazione delle norme che regolano la valutazione e la promozione dei funzionari, i principi di non discriminazione e di proporzionalità così come l'asserita sussistenza nella fattispecie di uno sviamento di potere.


4.12.2004   

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C 300/52


Ricorso di Vittoria Tebaldi e a. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 6 ottobre 2004

(Causa T-415/04)

(2004/C 300/101)

Lingua processuale: il francese

Il 6 ottobre 2004 Vittoria Tebaldi, domiciliata a Tervuren (Belgio), Vicente Tejero Gazo, domiciliato a Sterrebeek (Belgio), Victor González Martínez, domiciliato a Bruxelles (Belgio), e Alessandro Giovannetti, domiciliato a Ernster (Lussemburgo), rappresentati dagli avv.ti Gilles Bounéou e Frédéric Frabetti, con domicilio eletto in Lussemburgo, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare l'elenco dei dipendenti promossi con riguardo all'esercizio 2003, in quanto tale elenco non contiene i nomi dei ricorrenti, nonché, in via incidentale, gli atti preliminari alla relativa decisione;

in subordine,

annullare l'attribuzione dei punti di promozione con riguardo all'esercizio 2003, specialmente a seguito delle raccomandazioni dei comitati di promozione;

statuire sulle spese e sugli onorari e condannare la Commissione delle Comunità europee al pagamento degli stessi.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti nella presente controversia si oppongono al rifiuto dell'AIPN di promuoverli in grado nell'esercizio di promozione 2003.

A sostegno del loro ricorso essi fanno valere la violazione:

dell'art. 45 dello Statuto e delle sue disposizioni generali di attuazione;

della Guida amministrativa «valutazione e promozione dei dipendenti»;

dei divieti di discriminazione e di abuso di potere, nonché dell'obbligo di motivazione;

del principio di tutela del legittimo affidamento e

del dovere di sollecitudine.


4.12.2004   

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C 300/52


Ricorso della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 15 ottobre 2004

(Causa T-417/04)

(2004/C 300/102)

Lingua processuale: l'italiano

Il 15 ottobre 2004, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con gli avvocati Enzo Bevilacqua e prof. Fausto Capelli, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la nota esplicativa riportata al punto n. 103 dell'Allegato I del Regolamento n. 1429/2004 della Commissione, concernente la limitazione temporale all'utilizzo della denominazione «Tocai friulano» fino al 31 marzo 2007

condannare la Commissione alla rifusione di spese, diritti ed onorari del giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il Regolamento n. 1429/2004 (1) della Commissione di modifica del Regolamento n. 753/2002, sempre della Commissione, il cui art. 1, punto 5, sostituendo con un nuovo Allegato (Allegato I) l'Allegato II del modificato Regolamento n. 753/2002, mantiene per il vino derivante dalla varietà di vite «Tocai friulano» (n. 103 del nuovo Allegato I), sulla base di una nota esplicativa aggiunta, la limitazione temporale all'utilizzo della relativa denominazione fino al 31 marzo 2007, già contenuta nell'Allegato II del regolamento n. 753/2002. Con il presente ricorso si chiede l'annullamento della nota esplicativa riferita all'utilizzo della denominazione «Tocai friulano».

A sostegno delle sue pretensioni, la ricorrente fa valere:

che, sulla base dell'art. 59, par. 1, della Convenzione di Vienna sul diritto e l'interpretazione dei Trattati, con l'entrata in vigore del Trattato di adesione dell'Ungheria e di altri Stati membri, il 1o maggio 2004, sono venute meno tutte le disposizioni contenute nei precedenti accordi stipulati tra l'Ungheria e la Comunità europea che non risultano espressamente riprese nel Trattato di adesione medesimo.

L'incompetenza della Commissione a sopprimere diritti nell'ambito dell'applicazione dell'art. 19 del Regolamento n. 753/2002, nella misura in cui, se la Commissione aveva il potere, in base all'art. 53 del Regolamento di base n. 1493/1999, di stabilire in quale paese una determinata varietà di vite poteva essere coltivata, essa non avrebbe alcun potere di sopprimere una varietà di vite da tempo coltivata in uno Stato membro, dato che soltanto gli Stati membri sono autorizzati a prendere una decisione del genere.

La violazione del divieto di discriminazione previsto dall'art. 34, par. 2, secondo comma, del Trattato CE. Questo divieto, che non poteva trovare applicazione nei confronti dell'Ungheria prima della sua adesione, ha trovato invece piena applicazione quando essa è diventata Stato membro.

In ultimo luogo, la ricorrente fa valere la violazione del principio di proporzionalità e dei diritti di proprietà.


(1)  Regolamento (CE) n. 1429/2004 della Commissione del 9 agosto 2004, che modifica il Regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione, del 29 aprile 2002, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e protezione di taluni prodotti vitivinicoli (GU L 263 del 10 agosto 2004, pag. 11).


4.12.2004   

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C 300/53


Ricorso delle Confcooperative e a. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 15 ottobre 2004

(Causa T-418/04)

(2004/C 300/103)

Lingua processuale: l'italiano

Il 15 ottobre 2004, le Confcooperative, l'Unione regionale della Cooperazione FVG Federagricole, il Consorzio Friulvini S.C.a.r.l. e la Cantina Sociale di Ramoscello e S. Vito S.C.a.r.l., la Cantina Produttori Cormòns S.C.a.r.l. e Luigi Soini con l'avvocato prof. Fausto Capelli, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea.

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la nota esplicativa riportata al punto n. 103 dell'Allegato I del Regolamento n. 1429/2004 della Commissione, concernente la limitazione temporale all'utilizzo della denominazione «Tocai friulano» fino al 31 marzo 2007

condannare la Commissione alla rifusione di spese, diritti ed onorari del giudizio.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono quelli fatti valere nella causa T-417/04, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia c/ Commissione (1).


(1)  Non ancora pubblicata nella GUUE


4.12.2004   

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C 300/54


Ricorso del sig. Kenneth Blackler contro il Parlamento europeo, proposto il 10 ottobre 2004

(Causa T-420/04)

(2004/C 300/104)

Lingua processuale: il francese

Il 10 ottobre 2004 il sig. Kenneth Blackler, residente a Ispra (Italia), rappresentato dal sig. Patrick Goergen, avocat, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Parlamento europeo.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del Segretario generale del Parlamento europeo 11 luglio 2004, che conferma la decisione della commissione del concorso PE/98/A, per la formazione di un elenco di idoneità d'ingegneri esperti in telecomunicazioni, come riserva per l'assunzione di amministratori principali (A 5/A 4), di non ammettere il ricorrente a sostenere le prove orali del predetto concorso;

annullare il complesso delle operazioni e dei successivi atti della procedura di concorso di cui trattasi;

in via subordinata, nel caso in cui il Tribunale non accogliesse la domanda d'annullamento della procedura di concorso, condannare il Parlamento a versare al ricorrente EUR 100 000 per il risarcimento dei danni materiali e morali del ricorrente;

condannare il Parlamento europeo alle spese.

Motivi e principali argomenti

Nella presente causa, il ricorrente si oppone al rifiuto della commissione del concorso generale PE/98/A di ammetterlo alle prove orali, dato che la valutazione della sua candidatura lo collocherebbe alla 38esima posizione della graduatoria e soltanto i primi 15 classificati sono ammessi a sostenere le prove orali. Questo concorso mira a formare un elenco di riserva per l'assunzione di amministratori principali, esperti in telecomunicazioni.

A sostegno delle sue domande, il ricorrente fa valere:

La violazione del bando di concorso, in quanto la decisione impugnata avrebbe considerato la lunghezza degli studi effettuati come criterio di valutazione per l'attribuzione di una votazione ai diplomi presentati dai candidati, avrebbe ignorato certi documenti presentati dal ricorrente nella sua candidatura e avrebbe omesso di valutare i titoli, secondo i criteri imposti dal bando di concorso.

La sussistenza nella fattispecie di un errore manifesto di valutazione, in quanto sarebbe stato commesso un errore di calcolo per quanto riguarda la durata dell'esperienza professionale del ricorrente, così come la mancata considerazione, al fine di verificare se egli possedesse l'esperienza richiesta in almeno otto dei 13 settori di competenza citati nel bando di concorso, sia delle sue pubblicazioni sia dell'elenco particolareggiato dei lavori che aveva svolto nel corso della sua carriera.


4.12.2004   

IT

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C 300/54


Cancellazione dal ruolo della causa T-251/99 (1)

(2004/C 300/105)

(Lingua processuale: l'olandese)

Con ordinanza 5 ottobre 2004 il presidente della Seconda Sezione ampliata del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-251/99: Texaco Nederland B.V. e altri contro Commissione delle Comunità europee.


(1)  GU C 20 del 22.1.2000.


4.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 300/54


Cancellazione dal ruolo della causa T-305/99 (1)

(2004/C 300/106)

(Lingua processuale: l'olandese)

Con ordinanza 5 ottobre 2004 il presidente della Seconda Sezione ampliata del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-305/99: OK Nederland B.V. sostenuta da: Regno dei Paesi Bassi contro Commissione delle Comunità europee.


(1)  GU C 63 del 4.3.2000.


4.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 300/54


Cancellazione dal ruolo della causa T-313/99 (1)

(2004/C 300/107)

(Lingua processuale: l'olandese)

Con ordinanza 5 ottobre 2004 il presidente della Seconda Sezione ampliata del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-313/99: Veka B.V. contro Commissione delle Comunità europee.


(1)  GU C 63 del 4.3.2000.


III Informazioni

4.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 300/55


(2004/C 300/108)

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

GU C 284 del 20.11.2004

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 273 del 6.11.2004

GU C 262 del 23.10.2004

GU C 251 del 9.10.2004

GU C 239 del 25.9.2004

GU C 228 dell'11.9.2004

GU C 217 del 28.8.2004

Questi testi sono disponibili su:

 

EUR-Lex:http://europa.eu.int/eur-lex

 

CELEX:http://europa.eu.int/celex


Rettifiche

4.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 300/56


Rettifica della comunicazione in Gazzetta ufficiale nella causa C-310/01

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 55 dell'8 marzo 2003 )

(2004/C 300/109)

Nella comunicazione in Gazzetta ufficiale nella causa C-310/01, Comune di Udine, Azienda Multiservizi SpA(AMGA) e Diddi Dino Figli Srl,Associazione Nazionale Imprese Gestione servizi tecnici integrati (AGESI) il testo deve essere sostituito dal testo seguente:

ORDINANZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

14 novembre 2002

nel procedimento C-310/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato): Comune di Udine, Azienda Multiservizi SpA (AMGA) e Diddi Dino Figli Srl, Associazione Nazionale Imprese Gestione servizi tecnici integrati (AGESI) (1)

(Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura - Questione la cui risoluzione può essere chiaramente dedotta dalla giurisprudenza - Direttiva 92/50/CEE - Appalti pubblici aventi ad oggetto sia prodotti sia servizi - Valore dei prodotti superiore a quello dei servizi - Applicazione della direttiva 93/36/CEE)

(2003/C 55/50)

Lingua processuale: l'italiano

Nel procedimento C-310/01, avente ad oggetto una domanda rivolta alla Corte, in applicazione dell'art. 234 CE, dal Consiglio di Stato (Italia) e diretta ad ottenere, nelle controversie pendenti dinanzi a tale giudice tra il Comune di Udine, Azienda Multiservizi SpA (AMGA) e la Diddi Dino Figli Srl, Associazione Nazionale Imprese Gestione servizi tecnici integrati (AGESI), una decisione in via pregiudiziale sull'interpretazione degli artt. 1, lett. b), 2 e 6 della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1), la Corte (Quarta Sezione), composta dal sig. C. W. A. Timmermans (relatore), presidente di Sezione, dai sigg. D. A. O. Edward e S. von Bahr, giudici; avvocato generale: sig. S. Alber; cancelliere: sig. Robert Grass, il 14 novembre 2002 ha pronunciato un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 2 della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, deve essere interpretata nel senso che la detta direttiva non è applicabile ad un appalto pubblico avente ad oggetto sia prodotti ai sensi della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/36/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, che servizi ai sensi della direttiva 92/50, quando il valore dei prodotti previsti dal contratto è superiore a quello dei servizi forniti.

La direttiva 93/36 è applicabile ad un tale contratto di appalto, a meno che l'amministrazione aggiudicatrice eserciti sul fornitore un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi e il detto fornitore realizzi la parte più importante della propria attività con l'amministrazione o con le amministrazioni aggiudicatrici che lo controllano.


(1)  GU C 289 del 13.10.2001.