ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 289

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

47o anno
26 novembre 2004


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Comunicazioni

 

Commissione

2004/C 289/1

Tassi di cambio dell'euro

1

2004/C 289/2

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.3630 — Veolia/BVAG) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

2

2004/C 289/3

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.3612 — Henkel/Sovereign) ( 1 )

3

2004/C 289/4

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.3605 — Sovion/HMG) ( 1 )

4

2004/C 289/5

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.3651 — APAX/CINVEN/CBR) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

5

2004/C 289/6

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.3634 — Isuzu/Bergé/Mitsubishi/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

6

2004/C 289/7

Estratto delle decisioni comunitarie in materia di autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali dal 15 ottobre 2004 al 15 novembre 2004 [Pubblicazione a norma dell'articolo 12 o dell'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 309/93 del Consiglio]

7

2004/C 289/8

Comunicazione a norma dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nel caso COMP/A.39.116/B2 — Coca-Cola ( 1 )

10

2004/C 289/9

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.3446 — UNIQA/MANNHEIMER) ( 1 )

13

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Comunicazioni

Commissione

26.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 289/1


Tassi di cambio dell'euro (1)

25 novembre 2004

(2004/C 289/01)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3213

JPY

yen giapponesi

135,75

DKK

corone danesi

7,4291

GBP

sterline inglesi

0,70060

SEK

corone svedesi

8,9260

CHF

franchi svizzeri

1,5113

ISK

corone islandesi

87,04

NOK

corone norvegesi

8,1195

BGN

lev bulgari

1,9559

CYP

sterline cipriote

0,5791

CZK

corone ceche

30,992

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

245,73

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6844

MTL

lire maltesi

0,4328

PLN

zloty polacchi

4,2174

ROL

leu rumeni

39 442

SIT

tolar sloveni

239,79

SKK

corone slovacche

39,255

TRL

lire turche

1 891 000

AUD

dollari australiani

1,6703

CAD

dollari canadesi

1,5572

HKD

dollari di Hong Kong

10,2687

NZD

dollari neozelandesi

1,8464

SGD

dollari di Singapore

2,1675

KRW

won sudcoreani

1 396,88

ZAR

rand sudafricani

7,7729


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


26.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 289/2


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.3630 — Veolia/BVAG)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(2004/C 289/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.

In data 15.11.2004 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Veolia Water Deutschland GmbH («Veolia», Germania) controllata da Veolia Environment S.A. (Francia) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme dell'impresa Braunschweiger Versorgungs-AG («BVAG», Germania) mediante acquisto di azioni o quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per Veolia: fornitura d'acqua, smaltimento delle acque di rifiuto, sviluppo e gestione di pompe per l'approvvigionamento dell'acqua e delle infrastrutture relative,

per BVAG: generazione, commercio e distribuzione di energia elettrica, gas, acqua e riscaldamento urbano.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (fax n. +32/2/2964301 o 2967244) o per posta, indicando il riferimento COMP/M.3630 — Veolia/BVAG, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B–1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  Disponibile al pubblico sul sito della DG Concorrenza:

http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/legislation/consultation/simplified_tru.pdf.


26.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 289/3


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.3612 — Henkel/Sovereign)

(2004/C 289/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.

In data 18.11.2004 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 e a seguito di un rinvio in conformità con l'articolo 4(5) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Henkel KGaA («Henkel», Germania) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme dell'impresa Sovereign Specialty Chemicals, Inc. («Sovereign», U.S.A.).

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per Henkel: produzione di prodotti per l'igiene della casa e la pulizia, cosmetici e articoli da toeletta, prodotti per il trattamento delle superfici e adesivi per il largo consumo, l'artigianato e l'industria,

per Sovereign: produzione di adesivi speciali, rivestimenti e sigillanti per l'imballaggio, le costruzioni e le applicazioni industriali.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (fax n. +32/2/2964301 o 2967244) o per posta, indicando il riferimento COMP/M.3612 — Henkel/Sovereign, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B–1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


26.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 289/4


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.3605 — Sovion/HMG)

(2004/C 289/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.

In data 18.11.2004 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Sovion («Sovion», Paesi Bassi) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme di Hendrix Meat Group («HMG», Paesi Bassi) mediante acquisto di azioni o quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per Sovion: macellazione di suini e bovini, produzione e vendita di carni, trattamento di sottoprodotti da macellazione e produzione e vendita di prodotti derivati da sottoprodotti da macellazione,

per HMG: macellazione di suini, produzione e vendita di carni.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (fax n. +32/2/2964301 o 2967244) o per posta, indicando il riferimento COMP/M.3605 —Sovion/HMG, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B–1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


26.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 289/5


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.3651 — APAX/CINVEN/CBR)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(2004/C 289/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.

In data 18/11/2004 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Apax Europe V, un fondo di investimento controllato da The Hirzell Trust («Apax», Channel Islands) e Cinven Ltd. («Cinven», Regno Unito) acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo in comune delle imprese CBR Holding GmbH & Co. KG, Street One GmbH & Co. KG, Cecil GmbH & Co. KG, One Touch GmbH & Co. KG, CBR Companies GmbH& Co. KG, Street One Markenrecht GmbH & Co. KG, Cecil Markenrecht GmbH & Co. KG and One Touch Markenrecht GmbH & Co. KG («CBR Group», Germania) mediante acquisto di azioni in possesso a Cinven da parte di Apax.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per Apax: investimenti finanziari,

per Cinven: investimenti finanziari,

per CBR Group: design e vendita all'ingrosso di vestiario per donne.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (fax n. +32/2/2964301 o 2967244) o per posta, indicando il riferimento COMP/M.3651 — APAX/CINVEN/CBR, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B–1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  Disponibile al pubblico sul sito della DG Concorrenza:

http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/legislation/consultation/simplified_tru.pdf.


26.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 289/6


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.3634 — Isuzu/Bergé/Mitsubishi/JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(2004/C 289/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.

In data 18/11/2004 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Bergé Automation S.L. («BA», Spagna), Isuzu Motors Ltd («Isuzu», Giappone), e Mitsubishi Corporation («Mitsubishi», Giappone) acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo in comune dell'impresa Distribuidora de Vehículos Isuzu Iberica S.A. («Isuzu Spain», Spain) mediante acquisto di azioni.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per BA: distribuzione all'ingrosso e al dettaglio di moto veicoli,

per Isuzu: produzione di automobili,

per Mitsubishi: impresa attiva nel commercio a livello mondiale,

per Isuzu Spain: distribuzione di automobile e parti di ricambio.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (fax n. +32/2/2964301 o 2967244) o per posta, indicando il riferimento COMP/M.3634 — Isuzu/Bergé/Mitsubishi/JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B–1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  Disponibile al pubblico sul sito della DG Concorrenza:

http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/legislation/consultation/simplified_tru.pdf.


26.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 289/7


Estratto delle decisioni comunitarie in materia di autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali dal 15 ottobre 2004 al 15 novembre 2004

[Pubblicazione a norma dell'articolo 12 o dell'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 309/93 del Consiglio (1)]

(2004/C 289/07)

Rilascio di un'autorizzazione all'immissione in commercio [articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio]: accettazione

Data della decisione

Nome del medicinale

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

N. di iscrizione nel registro comunitario

Data della notifica

22.10.2004

Emselex

Novartis Europharm Limited, Wimblehurst Road, Horsham, West Sussex RH12 5AB, United Kingdom

EU/1/04/294/001-012

26.10.2004

22.10.2004

Mimpara

Amgen Europe BV, Minervum 7061, 4817 ZK Breda, The Netherlands

EU/1/04/292/001-012

26.10.2004

22.10.2004

Parareg

Amgen Europe BV, Minervum 7061, 4817 ZK Breda, The Netherlands

EU/1/04/293/001-012

26.10.2004

Modifica di un'autorizzazione all'immissione in commercio [articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio]: accettazione

Data della decisione

Nome del medicinale

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

N. di iscrizione nel registro comunitario

Data della notifica

20.10.2004

Zeffix

Glaxo Group Ltd, Greenford, Middlesex UB6 0NN, United Kingdom

EU/1/99/114/001-003

22.10.2004

20.10.2004

Puregon

Organon NV, PO box 20, 5340 BH Oss, The Netherlands

EU/1/96/008/038-039

22.10.2004

20.10.2004

Viracept

Roche Registration Limited, 40 Broadwater Road, Welwyn Garden City, Hertfordshire AL7 3AY, United Kingdom

EU/1/97/054/001

EU/1/97/054/003-006

22.10.2004

20.10.2004

Taxotere

Aventis Pharma SA, 20 avenue Raymond Aron, F-92165 Antony Cedex,

EU/1/95/002/001-002

22.10.2004

20.10.2004

ViraferonPeg

Schering Plough Europe, Rue de Stalle, 73, B-1180 Brussels

EU/1/00/132/001-050

22.10.2004

20.10.2004

PegIntron

Schering Plough Europe, Rue de Stalle, 73, B-1180 BrusselsStallestraat, 73, B-1180 Brussel

EU/1/00/131/001-050

22.10.2004

22.10.2004

Herceptin

Roche Registration Limited, 40 Broadwater Road, Welwyn Garden City, Hertfordshire AL7 3AY, United Kingdom

EU/1/00/145/001

26.10.2004

22.10.2004

Emend

Merck Sharp & Dohme Ltd, Hertford Road, Hoddesdon, Hertfordshire EN11 9BU, United Kingdom

EU/1/03/262/001-006

26.10.2004

22.10.2004

Sifrol

Boehringer Ingelheim International GmbH, Binger Strasse 173 D-55216 Ingelheim am Rhein

EU/1/97/050/001-006

EU/1/97/050/009-012

26.10.2004

22.10.2004

Bondronat

Roche Registration Limited, 40 Broadwater Road, Welwyn Garden City, Hertfordshire AL7 3AY, United Kingdom

EU/1/96/012/001-013

26.10.2004

28.10.2004

Agenerase

Glaxo Group Ltd, Greenford, Middlesex UB6 0NN, United Kingdom

EU/1/00/148/001-004

01.11.2004

28.10.2004

Paxene

Norton Healthcare Limited, Albert Basin, Royal Docks, London E16 2QJ, United Kingdom

EU/1/99/113/001-004

01.11.2004

28.10.2004

Cancidas

Merck Sharp & Dohme Ltd, Hertford Road, Hoddesdon, Hertfordshire EN11 9BU, United Kingdom

EU/1/01/196/001-003

01.11.2004

28.10.2004

Ziagen

Glaxo Group Ltd, Greenford, Middlesex UB6 0NN, United Kingdom

EU/1/99/112/001-002

01.11.2004

28.10.2004

Ziagen

Glaxo Group Ltd, Greenford, Middlesex UB6 0NN, United Kingdom

EU/1/99/112/001-002

01.11.2004

28.10.2004

Ytracis

CIS bio international, Boite postale 32, F-91192 Gif-sur-Yvette

EU/1/03/250/001

03.11.2004

28.10.2004

Mirapexin

Boehringer Ingelheim International GmbH, Binder Strasse 173, D-55216 Ingelheim am Rhein

EU/1/97/051/001-006

EU/1/97/051/009-012

01.11.2004

28.10.2004

Viraferon

Schering Plough Europe, Rue de Stalle, 73, B-1180 Brussels

Stallestraat, 73, B-1180 Brussel

EU/1/99/128/001-008

01.11.2004

28.10.2004

CoAprovel

Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb SNC, 174 avenue de France, F-75013 Paris

EU/1/98/086/001-020

02.11.2004

28.10.2004

Karvezide

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG, 141-149 Staines Road, Hounslow TW3 3JA, United Kingdom

EU/1/98/085/001-020

01.11.2004

28.10.2004

Viread

Gilead Sciences International Limited, Cambridge CB1 6GT United Kingdom

EU/1/01/200/001

01.11.2004

28.10.2004

Ammonaps

Orphan Europe, Immeuble «Le Guillaumet», F-92046 Paris La Défense

EU/1/99/120/001-004

02.11.2004

28.10.2004

IntronA

Schering Plough Europe, Rue de Stalle, 73, B-1180 Brussels

Stallestraat, 73, B-1180 Brussel

EU/1/99/127/001-010

EU/1/99/127/040

02.11.2004

29.10.2004

Pegasys

Roche Registration Limited, 40 Broadwater Road, Welwyn Garden City, Hertfordshire AL7 3AY, United Kingdom

EU/1/02/221/001-010

05.11.2004

29.10.2004

MabCampath

ILEX Pharmaceutical Ltd, 1 & 3 Frederick Sanger Road, The Surrey Research Park, Guildford, Surrey GU2 7YD, United Kingdom

EU/1/01/193/002

05.11.2004

29.10.2004

Liprolog

Eli Lilly Nederland BV, Grootslag 1-5, 3991 RA Houten, The Netherlands

EU/1/01/195/001-015

05.11.2004

04.11.2004

Zometa

Novartis Europharm Limited, Wimblehurst Road, Horsham, West Sussex RH12 5AB, United Kingdom

EU/1/01/176/001-006

08.11.2004

04.11.2004

Zyprexa

Eli Lilly Nederland BV, Grootslag 1-5, 3991 RA Houten, The Netherlands

EU/1/96/022/002, EU/1/96/022/004, EU/1/96/022/006, EU/1/96/022/008-012, EU/1/96/022/014, EU/1/96/022/016-022

08.11.2004

04.11.2004

Zyprexa Velotab

Eli Lilly Nederland BV, Grootslag 1-5, 3991 RA Houten, The Netherlands

EU/1/99/125/001-008

08.11.2004

04.11.2004

Zyprexa Velotab

Eli Lilly Nederland BV, Grootslag 1-5, 3991 RA Houten, The Netherlands

EU/1/99/125/001-008

08.11.2004

09.11.2004

Vfend

Pfizer Limited, Sandwich, Kent CT13 9NJ, United Kingdom

EU/1/02/212/001-026

15.11.2004

12.11.2004

Arixtra

Sanofi-Synthelabo 174 avenue de France, F-75013 Paris

EU/1/02/206/009-017

16.11.2004

12.11.2004

Quixidar

N.V. Organon PO box 20, Kloosterstraat 6, 5340 EB Oss, The Netherlands

EU/1/02/207/009-017

16.11.2004


(1)  GU L 214 del 24.8.1993, pag. 1.


26.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 289/10


Comunicazione a norma dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nel caso COMP/A.39.116/B2 — Coca-Cola

(2004/C 289/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.   Introduzione

1)

La Commissione europea ha ricevuto comunicazione di una serie di impegni, formalmente assunti dalla società The Coca Cola Company (in prosieguo «TCCC») e dalle sue tre principali imprese di imbottigliamento nell'area SEE: Coca-Cola Hellenic Bottling Company, Coca-Cola Enterprises e Coca-Cola Erfrischungsgetränke AG (in prosieguo, tutte congiuntamente, «le società»). Questi impegni sono stati presi nel corso di un'indagine condotta dalla Commissione sulle pratiche commerciali delle società nell'area comprendente la Comunità europea, la Norvegia e l'Islanda, nel contesto dell'articolo 82 del trattato CE e dell'articolo 54 dell'accordo SEE.

2)

Con la presente pubblicazione, la Commissione intende invitare i terzi interessati a pronunciarsi sulla proposta di impegni presentata dalle società, in risposta alle preoccupazioni espresse dalla Commissione nella valutazione preliminare, circa il rispetto delle regole di concorrenza in relazione alle pratiche delle società oggetto dell'indagine. In base all'esito della consultazione dei terzi, la Commissione intende adottare una decisione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (1), al fine di rendere vincolanti per le società gli impegni proposti che rispondono alle preoccupazioni espresse dalla Commissione nella valutazione preliminare. Detta decisione non avrebbe lo scopo di accertare né la sussistenza, né la persistenza o meno di un'infrazione.

2.   Valutazione preliminare

3)

Con lettera del 18 ottobre 2004, la Commissione ha comunicato alle società la sua valutazione preliminare ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003.

4)

Secondo tale valutazione preliminare, TCCC e le rispettive imprese di imbottigliamento detengono collettivamente una posizione dominante in alcuni mercati nazionali della fornitura di bibite analcoliche gassate nell'area comprendente la Comunità europea, la Norvegia e l'Islanda, in almeno uno dei due seguenti canali di distribuzione: il canale per il consumo domestico (supermercati e altri punti di vendita al dettaglio) ed il canale per il consumo sul posto, ossia quello del consumo all'esterno, presso alberghi, ristoranti, bar (2).

5)

Le pratiche che suscitano preoccupazione si riferiscono, per entrambi i canali di distribuzione, a: condizioni di esclusiva; sconti che vengono concessi a condizione che il cliente raggiunga, su base trimestrale, obiettivi di acquisto individuali fissati distintamente per le bevande a base di cola e per quelle non a base di cola; accordi di vendita abbinata e accordi in base ai quali i rivenditori accettano di vendere una gamma di prodotti a base di cola e una gamma di prodotti non a base di cola. Nel canale per il consumo domestico, le società applicano accordi relativi all'assegnazione dello spazio sugli scaffali in virtù dei quali i supermercati riservano ai prodotti di marca TCCC una vasta parte dello spazio assegnato alle bibite analcoliche gassate. Nel canale per il consumo sul posto, i rivenditori ricevono un finanziamento anticipato dopo essersi impegnati ad acquistare per un certo numero di anni i prodotti di marca TCCC. Inoltre, le società hanno imposto certe restrizioni riguardanti l'esclusività come condizione all'installazione di apparecchiature per la vendita di bevande, quali i mobili refrigerati destinati a contenere bevande, i distributori a sifone di bevande o i distributori automatici.

6)

Secondo la valutazione preliminare, tutte le pratiche hanno reso più difficile per i concorrenti l'accesso ai mercati, danneggiando in ultima istanza i consumatori. In particolare, la valutazione preliminare ha rilevato che le società avrebbero potuto far leva sul potere di mercato delle proprie marche forti e sull'ampia gamma di prodotti di cui dispongono per mantenere ed espandere la propria posizione di mercato.

3.   Impegni

7)

Gli impegni sono riassunti brevemente in appresso e pubblicati in versione integrale non riservata in lingua inglese sul sito web della Direzione generale Concorrenza:

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/cases/decisions/39116/tccc_final_undertaking_041019.pdf

8)

Le società propongono di attuare gli impegni in tutti gli Stati membri, in Norvegia e in Islanda nella misura in cui, lo scorso anno, le vendite nazionali di bibite analcoliche gassate di marca TCCC avvenute attraverso il canale per il consumo domestico oppure attraverso quello per il consumo sul posto, siano state pari ad oltre il 40 % e superiori al doppio della quota venduta dal principale concorrente.

9)

Per quanto concerne entrambi i canali di distribuzione, le società si impegnano a:

non imporre clausole di esclusiva ai propri rivenditori;

non offrire sconti a obiettivo per bibite analcoliche gassate di marca TCCC, vale a dire sconti o altro genere di vantaggi in cambio del raggiungimento da parte del rivenditore di determinate soglie di acquisto singolarmente stabilite;

non imporre accordi di vendita abbinata che subordinino la fornitura di cola o aranciata di marca TCCC all'ulteriore acquisto di una o più bevande di marca TCCC;

definire separatamente fra loro tutti gli accordi relativi all'assortimento e alla gamma per la cola classica, la cola light e l'aranciata di marca TCCC. Nel caso in cui gli impegni indicano specificatamente un trattamento distinto per l'aranciata di marca TCCC, ciò vale esclusivamente per quei paesi in cui le vendite nazionali della bevanda «Fanta Orange Regular», avvenute attraverso il canale per il consumo domestico o quello per il consumo sul posto, sono state superiori al doppio della quota venduta dalla principale marca concorrente di bibite analcoliche gassate al gusto di arancia;

non subordinare la fornitura di qualsiasi bibita analcolica gassata di marca TCCC, ovvero la portata di determinati vantaggi, all'obbligo da parte del rivenditore di interrompere, ridurre o modificare i rapporti commerciali con altri fornitori.

10)

Con riferimento specifico al canale per il consumo domestico, le società si impegnano a:

definire tutti gli accordi che riservano una percentuale o una determinata parte dello spazio permanente sugli scaffali che si trovano a temperatura ambiente nei punti vendita dei rivenditori (in appresso «accordi relativi all'assegnazione dello spazio sugli scaffali») separatamente fra loro per la cola, l'aranciata e qualsiasi altra bibita analcolica gassata di marca TCCC;

non riservare, in qualsiasi accordo relativo all'assegnazione dello spazio sugli scaffali, una quota dello spazio permanente sugli scaffali che si trovano a temperatura ambiente per le bevande analcoliche gassate alla cola di marca TCCC che risulterebbe superiore alla quota delle vendite di cola di marca TCCC registrata l'anno precedente sul totale nazionale delle vendite di bevande analcoliche gassate, meno il 5 % di detta quota;

non riservare, in qualsiasi accordo relativo all'assegnazione dello spazio sugli scaffali, una quota dello spazio permanente sugli scaffali che si trovano a temperatura ambiente per le bevande analcoliche gassate all'aranciata di marca TCCC che risulterebbe superiore alla quota delle vendite di aranciata di marca TCCC registrata l'anno precedente sul totale nazionale delle vendite di bevande analcoliche gassate.

11)

Con riferimento specifico al canale per il consumo sul posto, le società si impegnano a:

limitare la durata di tutti gli accordi di finanziamento ad un massimo di cinque anni concedendo al contempo ai rivenditori, con preavviso di tre mesi, la possibilità (a) di ripagare in contanti la quota di finanziamento dovuta o (b) di porre termine all'accordo senza penale per il rimborso anticipato. Tali accordi, inoltre, non saranno subordinati all'acquisto di un tipo specifico di bibita analcolica gassata di marca TCCC;

limitare la durata di tutti gli accordi di disponibilità ad un massimo di cinque anni concedendo al contempo ai rivenditori, non prima che siano trascorsi tre anni, la possibilità di porre termine ogni anno all'accordo senza dover pagare penali;

in caso di sponsorizzazioni in luoghi pubblici (come nel caso di stadi o parchi tematici), richiedere l'esclusiva sul luogo soltanto per quanto riguarda le marche o le categorie dei gusti da pubblicizzare. In caso di sponsorizzazione di eventi (come nel caso di eventi sportivi o festival), le società possono imporre i diritti di fornitura esclusiva per l'intera gamma di bibite analcoliche gassate delle società.

12)

Con riferimento specifico agli accordi di natura commerciale nel canale di vendita per il consumo sul posto conclusi a seguito di un'aggiudicazione mediante gara, le società possono imporre la fornitura esclusiva di bevande. Se la gara viene organizzata da grandi clienti del settore privato, gli accordi avranno una durata massima di cinque anni e ai clienti verrà concessa, non prima che siano trascorsi tre anni, la possibilità di porre termine ogni anno all'accordo senza dover pagare penali. Le società limiteranno inoltre il volume di vendita di tali accordi conclusi con clienti privati a seguito di un'aggiudicazione mediante gara, che contengono diritti di fornitura esclusiva delle bibite analcoliche gassate, al 5 % delle vendite annuali di bibite analcoliche gassate delle società nel canale di vendita per il consumo sul posto.

13)

Con riferimento specifico all'installazione di apparecchiature destinate alla vendita di bevande, le società si impegnano:

in caso di mobili refrigerati destinati a contenere bevande, ad applicare le condizioni seguenti: in primo luogo, qualora vengano concessi gratuitamente in comodato d'uso, le società possono imporre l'esclusiva per tali mobili refrigerati destinati a contenere le bibite analcoliche gassate, a meno che il punto vendita non sia provvisto di altro mobile analogo accessibile direttamente ai clienti, nel qual caso il rivenditore potrà utilizzare almeno il 20 % del mobile per la sistemazione di qualunque altro prodotto di sua scelta; in secondo luogo, se il rivenditore noleggia un mobile refrigerato, può, in ogni caso, utilizzare almeno il 20 % dello stesso per la sistemazione di qualunque altro prodotto di sua scelta; in terzo luogo, se il rivenditore acquista un mobile refrigerato, avrà la piena libertà di deciderne l'uso;

in caso di distributori a sifone di bevande, a lasciare ai rivenditori la libertà di installare distributori analoghi di società concorrenti, limitando al contempo la durata massima di qualsiasi obbligo di acquisto di prodotti venduti attraverso distributori a sifone a non più di tre anni, con la possibilità per il rivenditore di porre un termine in ogni momento all'obbligo di acquisto dopo un primo periodo non superiore a due anni;

in caso di distributori automatici, a lasciare ai rivenditori la libertà di installare distributori automatici di società concorrenti.

4.   Le intenzioni della Commissione

14)

In base all'esito della presente consultazione dei terzi, la Commissione intende adottare una decisione a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, che dichiari vincolanti per le società tali impegni proposti che rispondono alle preoccupazioni espresse dalla Commissione nella valutazione preliminare. A tal fine, la Commissione invita i terzi interessati a presentare le proprie osservazioni entro un mese dalla data di pubblicazione della presente comunicazione.

15)

I terzi interessati sono inoltre invitati a presentare una versione non riservata delle proprie osservazioni nella quale siano stati soppressi i segreti aziendali e gli altri passaggi riservati. Le informazioni soppresse saranno eventualmente sostituite dalla dicitura «[segreti aziendali]» o «[riservato]».

16)

Le osservazioni dovranno indicare il riferimento: «COMP/A.39.116/B2 — Coca-Cola» ed essere inviate al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Antitrust Registry

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 295 01 28


(1)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

(2)  Sulla base dei dati disponibili (i dati su Cipro, Lussemburgo e Malta non sono ancora disponibili), gli impegni sono applicabili a: Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria (per il solo canale per il consumo domestico), Italia, Lettonia, Lituania (per il solo canale per il consumo domestico), Paesi Bassi, Norvegia (per il solo canale per il consumo domestico), Polonia (per il solo canale per il consumo domestico), Spagna, Svezia e Regno Unito.


26.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 289/13


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. COMP/M.3446 — UNIQA/MANNHEIMER)

(2004/C 289/09)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 28/06/2004 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua tedesco e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

gratuitamente sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico nella versione «CDE» della banca dati CELEX, documento n. 32004M3446. CELEX è il sistema di documentazione computerizzato sul diritto comunitario. (http://europa.eu.int/celex)