ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 275

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

47o anno
10 novembre 2004


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Comunicazioni

 

Commissione

2004/C 275/1

Tassi di cambio dell'euro

1

2004/C 275/2

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.3597 — Europcar/TUI/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

2

2004/C 275/3

Parere della Commissione, del 27 ottobre 2004, nel quadro della direttiva 73/23/CEE del Consiglio concernente il materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione — Sicurezza degli apparecchi per abbronzatura a scopi cosmetici ( 1 )

3

2004/C 275/4

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.3613 — Techint/Stella/James Jones/Investindustrial/Clessidra/Sirti) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

6

 

2004/C 275/5

1o novembre 2004 — La nuova versione di EUR-Lex on line!

s3

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Comunicazioni

Commissione

10.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 275/1


Tassi di cambio dell'euro (1)

9 novembre 2004

(2004/C 275/01)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2911

JPY

yen giapponesi

136,57

DKK

corone danesi

7,4316

GBP

sterline inglesi

0,69625

SEK

corone svedesi

9,116

CHF

franchi svizzeri

1,5273

ISK

corone islandesi

87,25

NOK

corone norvegesi

8,23

BGN

lev bulgari

1,9558

CYP

sterline cipriote

0,5774

CZK

corone ceche

31,42

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

245,41

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6788

MTL

lire maltesi

0,4314

PLN

zloty polacchi

4,2636

ROL

leu rumeni

40 684

SIT

tolar sloveni

239,77

SKK

corone slovacche

39,708

TRL

lire turche

1 884 400

AUD

dollari australiani

1,7049

CAD

dollari canadesi

1,5397

HKD

dollari di Hong Kong

10,0394

NZD

dollari neozelandesi

1,8646

SGD

dollari di Singapore

2,1326

KRW

won sudcoreani

1 424,86

ZAR

rand sudafricani

8,0239


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


10.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 275/2


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.3597 — Europcar/TUI/JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(2004/C 275/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.

In data 29.10.2004 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa tedesca Volkswagen AG, attraverso la propria controllata, l'impresa francese Europcar International S.A.S.U., e l'impresa tedesca TUI AG acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo in comune dell'impresa «NewCo» mediante acquisto di quote nella società di nuova costituzione che si configura come impresa comune («JV»).

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per Volkswagen AG: sviluppo, produzione e fornitura di automobili e veicoli commerciali con i marchi Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Bentley, Lamborghini e Bugatti, servizi finanziari e di elaborazione dati, autonoleggio,

per Europcar: affiliante (franchisor) di servizi di autonoleggio,

per TUI AG: tour operator, agenzia di viaggio, trasporti aerei, trasporto passeggeri, servizi di logistica, trasporto container e autonoleggio,

per JV: attività di autonoleggio a breve termine sulle isole Baleari e Canarie (comprese quelle precedentemente gestite da TUI AG con la denominazione «Ultramar»).

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CEE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sugli accordi notificati.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (fax n. +32/2/2964301 o 2967244) o per posta, indicando il riferimento COMP/M.3597 — Europcar/TUI/JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  Disponibile sul sito della DG Concorrenza all'indirizzo:

http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/legislation/consultation/simplified_tru.pdf.


10.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 275/3


PARERE DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 2004

nel quadro della direttiva 73/23/CEE del Consiglio concernente il materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione

Sicurezza degli apparecchi per abbronzatura a scopi cosmetici

(2004/C 275/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

L'articolo 9 della direttiva 73/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (1) stabilisce le procedure che devono essere applicate quando uno Stato membro, per motivi di sicurezza, vieta la commercializzazione od ostacola la libera circolazione di materiale elettrico. In tal caso, lo Stato membro informa gli altri Stati membri interessati e la Commissione, indicando i motivi della decisione e precisando in particolare se l'irregolarità risulti da una lacuna in una delle norme armonizzate di cui all'articolo 5 della direttiva, dall'applicazione errata di dette norme o dalla mancata osservanza della regola dell'arte di cui all'articolo 2 della direttiva.

A norma dell'articolo 5, si presume che le norme armonizzate adottate dall'organismo europeo di normalizzazione CENELEC siano conformi alle prescrizioni della direttiva 73/23/CEE. La Commissione europea pubblica, a titolo d'informazione, i riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Nel contesto della notifica di una clausola di salvaguardia da parte delle autorità spagnole e finlandesi a norma dell'articolo 9 della direttiva, è stata denunciata alla Commissione europea una lacuna nella norma armonizzata EN 60335-2-27:1997.

La lacuna riguarda i rischi connessi con l'esposizione alla radiazione ultravioletta (2) (RUV). L'eccessiva esposizione alla RUV può causare eritemi solari nonché danneggiare la cornea e la congiuntiva dell'occhio. Essa può anche accelerare l'invecchiamento della pelle e potrebbe aumentare il rischio di melanoma e di altri tumori cutanei.

Conformemente all'articolo 5 della direttiva 73/23/CEE, i riferimenti della norma armonizzata EN 60335-2-27:1997 sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (3).

Questa norma, come adottata dall'organismo europeo di normalizzazione CENELEC, è intitolata:

«Sicurezza degli elettrodomestici e di apparecchi elettrici analoghi – Parte 2-27: Prescrizioni particolari riguardanti gli apparecchi per l'esposizione della pelle alle radiazioni ultraviolette e infrarosse».

La norma distingue quattro tipi di apparecchi abbronzanti che emettono raggi ultravioletti:

gli apparecchi UV del tipo 1 sono quelli che emettono un genere di RUV il cui effetto biologico è causato da radiazioni le quali sono caratterizzate da lunghezze d'onda superiori a 320 nm e da un irraggiamento relativamente alto (≥ 0,15 W m-2) nella fascia 320 nm - 400 nm. L'emissione a lunghezze d'onda inferiori a 320 nm è limitata a 0,5 mW m -2;

gli apparecchi UV del tipo 2 sono quelli che emettono un genere di RUV il cui effetto biologico è causato da radiazioni le quali sono caratterizzate da lunghezze d'onda rientranti nelle fasce spettrali UV-A e UV-B e da un irraggiamento relativamente alto (≥ 0,15 W m-2) nella fascia 320 nm - 400 nm. L'irraggiamento a lunghezze d'onda inferiori a 320 nm è compreso tra 0,5 e 150 mW m-2;

gli apparecchi UV del tipo 3 sono quelli che emettono un genere di RUV il cui effetto biologico è causato da radiazioni le quali sono caratterizzate da lunghezze d'onda rientranti nelle fasce spettrali UV-A e UV-B e da un irraggiamento limitato (≤ 0,15 W m-2) in ciascuna banda di radiazione UV;

gli apparecchi UV del tipo 4 sono quelli che emettono un genere di RUV il cui effetto biologico è causato principalmente da radiazioni le quali sono caratterizzate da lunghezze d'onda inferiori a 320 nm e da un irraggiamento superiore a 0,15 W m-2 (a lunghezze d'onda comprese tra 320 e 400 nm, l'irraggiamento è limitato a 0,15 W m-2).

Nella norma EN 60335-2-27:1997 sono state individuate le seguenti lacune:

per gli apparecchi UV del tipo 1 e 2 non è indicato nessun limite per l'irraggiamento efficace massimo delle radiazioni UV-A;

per gli apparecchi UV del tipo 4 non è indicato nessun limite per l'irraggiamento efficace massimo delle radiazioni UV-B;

per gli apparecchi UV del tipo 1, 2, 3 e 4 non è indicato nessun limite per l'irraggiamento efficace massimo delle radiazioni UV-C.

Gli obiettivi di sicurezza di cui all'allegato I, punto 2, lettere b) e c), della direttiva 73/23/CEE prevedono che il materiale elettrico debba essere concepito e fabbricato in modo da garantire:

la protezione contro i pericoli che possono essere causati dalle radiazioni,

la protezione contro i pericoli di natura non elettrica che possono derivare dal materiale elettrico.

La versione attuale di questa norma non assicura una protezione adeguata contro i rischi connessi con l'esposizione alla RUV in quanto non indica tutti i valori limite necessari per quanto riguarda l'irraggiamento efficace di RUV per i diversi apparecchi abbronzanti.

Di conseguenza, la norma EN 60335-2-27:1997 quale pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, non prevedendo i valori per l'irraggiamento efficace massimo delle radiazioni UV-A, UV-B e UV-C, non può essere considerata conforme alla direttiva 73/23/CEE per quanto riguarda i rischi connessi con l'esposizione alla radiazione UV.

Queste conclusioni sono state sostenute da esperti delle amministrazioni nazionali che hanno partecipato alla riunione del gruppo di lavoro per la cooperazione amministrativa del 1o ottobre 2003 e alla riunione del gruppo di lavoro LVD del 24 e del 25 febbraio 2004.

La Commissione europea ha invitato l'organismo europeo di normalizzazione CENELEC a rivedere la norma in modo da assicurare una protezione adeguata contro i rischi suddetti.

In assenza di una norma armonizzata rivista, i produttori di apparecchi per abbronzatura a scopi cosmetici dovranno effettuare una valutazione di rischio affinché, in sede di accertamento della conformità alla direttiva 73/23/CEE, i pericoli connessi con l'esposizione alla RUV siano adeguatamente presi in considerazione.

Pertanto, la Commissione ritiene quanto segue:

La norma EN 60335-2-27:1997 quale pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non può essere considerata conforme alla direttiva 73/23/CEE perché non prevede i valori per l'irraggiamento efficace massimo con riferimento ai seguenti apparecchi e tipi di RUV:

apparecchi UV del tipo 1 e 2 per quanto riguarda i rischi connessi con l'esposizione alle radiazioni UV-A,

apparecchi UV del tipo 4 per quanto riguarda i rischi connessi con l'esposizione alle radiazioni UV-B,

apparecchi UV del tipo 1, 2, 3 e 4 per quanto riguarda i rischi connessi con l'esposizione alle radiazioni UV-C.

Le autorità degli Stati membri terranno conto del presente parere nell'ambito della sorveglianza del mercato. Gli Stati membri dovrebbero basare le loro misure di sorveglianza del mercato su una valutazione caso per caso e rispettare il principio di proporzionalità.


(1)  Direttiva del Consiglio 73/23/CEE (GU L 77 del 26.3.1973). Direttiva 93/68/CEE (GU L 220 del 30.8.1993).

(2)  La Commissione internazionale per l'illuminazione (CIE) definisce la radiazione ultravioletta (RUV) come la radiazione ottica compresa tra 100 e 400 nm. Lo spettro è diviso in tre fasce fotobiologiche: UV-C (l00-280 nm), UV-B (280-315 nm) e UV-A (315-400 nm).

(3)  GU C 103 del 29.4.2004, pag. 2.


10.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 275/6


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.3613 — Techint/Stella/James Jones/Investindustrial/Clessidra/Sirti)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(2004/C 275/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.

In data 3.11.2004 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Techint European Holding B.V. appartenente al gruppo Techint («Techint», Olanda), Stella International S.A., appartenente al gruppo Stella («Stella», Lussemburgo), James Jones & Sons («James Jones», Regno Unito), Investindustrial General Partner Limited («Investindustrial», Regno Unito) e Clessidra SGR S.p.A. («Clessidra», Italia) acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo in comune dell'impresa Sirti S.p.A. («Sirti», Itali), mediante acquisto di azioni.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per Techint: fabbricazione di tubi di acciaio senza giunzioni e di prodotti di acciaio laminato,

per Stella: produzione di pali di legno trattati per reti elettriche e di telecomunicazioni,

per James Jones: lavori di segheria, produzione di supporti (pallet), costruzioni in legno e conservazione del legno,

per Investindustrial: impresa di private equity,

per Clessidra: fondo comune chiuso di investimento mobiliare,

per Sirti: progettazione e costruzione di reti di telecomunicazioni.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (fax n. +32/2/2964301 o 2967244) o per posta, indicando il riferimento COMP/M.3613 — Techint/Stella/James Jones/Investindustrial/Clessidra/Sirti, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B–1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  Disponibile al pubblico sul sito della DG Concorrenza:

http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/legislation/consultation/simplified_tru.pdf.


10.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 275/s3


1o novembre 2004 — La nuova versione di EUR-Lex on line!

europa.eu.int/eur-lex/lex/

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