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ISSN 1725-2466 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 273 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
47° anno |
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Sommario |
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Corte di giustizia |
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2004/C 273/7 |
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2004/C 273/4 |
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TRIBUNALE DI PRIMO GRADO |
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2004/C 273/5 |
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2004/C 273/6 |
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2004/C 273/7 |
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2004/C 273/0 |
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2004/C 273/1 |
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2004/C 273/7 |
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2004/C 273/9 |
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2004/C 273/1 |
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2004/C 273/2 |
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2004/C 273/3 |
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III Informazioni |
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2004/C 273/4 |
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IT |
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I Comunicazioni
Corte di giustizia
CORTE DI GIUSTIZIA
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6.11.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 273/1 |
SENTENZA DELLA CORTE
(Seconda Sezione)
16 settembre 2004
nella causa C-227/01: Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna (1)
(«Inadempimento di uno Stato - Direttiva 85/337/CEE - Valutazione dell'impatto ambientale di taluni progetti pubblici e privati - Applicazione non corretta - Progetto di linea ferroviaria Valenza-Tarragona, tronco Las Palmas-Oropesa»)
(2004/C 273/01)
Lingua processuale: lo spagnolo
Nella causa C-227/01, Commissione delle Comunità europee (agente: sig. G. Valero Jordana) contro Regno di Spagna (agente: sig. S. Ortiz Vaamonde), avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 7 giugno 2001, la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C. W. A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann, J. N. Cunha Rodrigues e R. Schintgen (relatore), nonché dalla sig.ra F. Macken, giudici; avvocato generale: M. Poiares Maduro; cancelliere: M. Múgica Arzamendi, amministratore principale, ha pronunciato, il 16 settembre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
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1) |
Il Regno di Spagna, avendo omesso di sottoporre a valutazione di impatto ambientale il «progetto di linea Valenza Tarragona, tronco Las Palmas Oropesa. Piattaforma», compreso nell'ambito del progetto intitolato «Corridoio mediterraneo», è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza degli artt. 2, 3, 5, n. 2, e 6, n. 2, della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. |
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2) |
Il Regno di Spagna è condannato alle spese. |
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6.11.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 273/1 |
SENTENZA DELLA CORTE
(Seconda Sezione)
16 settembre 2004
nella causa C-465/01: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica d'Austria (1)
(Inadempimento di uno Stato - Libera circolazione dei lavoratori - Cittadini dell'Unione o dello SEE - Cittadini di paesi terzi legati alla Comunità da un accordo - Eleggibilità nelle camere del lavoro e nei consigli di fabbrica - Divieto di discriminazioni per quanto riguarda le condizioni di lavoro)
(2004/C 273/02)
Lingua processuale: il tedesco
Nella causa C-465/01, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 4 dicembre 2001, Commissione delle Comunità europee (agente: sig. J. Sack) Repubblica d'Austria (agente: sig. H. Dossi), la Corte (Seconda Sezione), composta dai sigg. C. W. A. Timmermans, presidente di sezione, R. Schintgen (relatore), dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. P. Kuris e G. Arestis, giudici, avvocato generale: sig. F.G. Jacobs, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 16 settembre 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
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1) |
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2) |
La Repubblica d'Austria è condannata alle spese. |
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6.11.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 273/2 |
SENTENZA DELLA CORTE
(Terza Sezione)
16 settembre 2004
nel procedimento C-248/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana (1)
(Inadempimento di uno Stato - Inquinamento e fattori nocivi - Protezione del suolo - Fanghi di depurazione - Trasmissione di informazioni incomplete per gli anni 1995-1997 - Artt. 10 e 17 della direttiva 86/278/CEE)
(2004/C 273/03)
Lingua di procedura: l'italiano
Nella causa C-248/02, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto alla Corte l'8 luglio 2002, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. H. Støvlbæk e R. Amorosi) contro Repubblica italiana (agente: sig. I.M. Braguglia, assistito dal sig. M. Fiorilli), la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas, facente funzione di presidente della Terza Sezione, dai sigg. R. Schingten e K. Schiemann (relatore), giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 16 settembre 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
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1) |
La Repubblica italiana, non avendo trasmesso alcuna informazione sul valore medio di concentrazione (mg/kg di sostanza secca) su base annua dei metalli pesanti (cadmio, rame, nichel, piombo, zinco, mercurio e cromo) nonché di azoto e fosforo contenuti nei fanghi di depurazione;
è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù degli artt. 10, n. 1, lett. a) e b), e 17 della direttiva 86/278, come modificata dalla direttiva del Consiglio 23 dicembre 1991, 91/692/CEE, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione. |
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2) |
La Repubblica italiana è condannata alle spese. |
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6.11.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 273/3 |
SENTENZA DELLA CORTE
(Seconda Sezione)
16 settembre 2004
nella causa C-329/02 P: SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (1)
(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Marchio comunitario - Impedimenti assoluti alla registrazione - Art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 40/94 - Sintagma «SAT.2»)
(2004/C 273/04)
Lingua processuale: il tedesco
Nella causa C-329/02 P, avente ad oggetto il ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado ai sensi dell'art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposto il 12 settembre 2002, SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH, con sede in Mayence (Germania) (avv.: sig. R. Schneider), procedimento in cui l'altra parte è: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), (agente: sig. D. Schennen), la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di Sezione, dai sigg. J.-P. Puissochet (relatore) e R. Schintgen, e dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, giudici, avvocato generale: sig. F.G. Jacobs, cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato il 16 settembre 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
|
1) |
La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 2 luglio 2002, causa T-323/00, SAT.1/UAMI, (Racc. pag. II-2839) è annullata nella parte in cui il Tribunale ha statuito che la seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) rifiutandosi, con la sua decisione 2 agosto 2000 (procedimento R 312/1999-2), di registrare come marchio comunitario il sintagma «SAT.2» per i servizi che, nella domanda di registrazione, sono connessi alla diffusione via satellite, vale a dire le categorie di servizi menzionate al punto 3 della sentenza impugnata e non previste dal Tribunale al punto 42 di tale sentenza, non aveva violato l'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio, del 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario. |
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2) |
La decisione 2 agosto 2000 della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) è annullata. |
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3) |
L'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) è condannato alle spese dei due gradi di giudizio. |
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6.11.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 273/3 |
SENTENZA DELLA CORTE
(Terza Sezione)
16 settembre 2004
nel procedimento C-366/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Halle): Gerd Gschoßmann contro Amt für Landwirtschaft und Flurneuordnung Süd (1)
(«Politica agricola comune - Regolamenti (CEE) n. 1765/92 e (CE) n. 1251/1999 - Regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi - Pagamenti compensativi per le superfici destinate a seminativi o messe a riposo - Esclusione per i terreni destinati a “colture permanenti” - Nozione»)
(2004/C 273/05)
Lingua processuale: il tedesco
Nel procedimento C-366/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Verwaltungsgericht Halle (Germania), con decisione 30 settembre 2002, pervenuta in cancelleria il 14 ottobre 2002, nella causa: Gerd Gschoßmann contro Amt für Landwirtschaft und Flurneuordnung Süd, la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas, facente funzione di presidente della Terza Sezione, dal sig. R. Schintgen (relatore) e dalla sig.ra N. Colneric, giudici; avvocato generale: sig. P. Léger; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 16 settembre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
|
1) |
L'art. 9 del regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1992, n. 1765, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, e l'art. 7 del regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1251, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, devono essere interpretati nel senso che l'esclusione dei terreni destinati a colture permanenti dal beneficio dei pagamenti compensativi non richiede che tali terreni siano stati sfruttati, né, in particolare, che siano stati utilizzati insetticidi o che siano stati effettuati raccolti. |
|
2) |
Gli artt. 9 del regolamento n. 1765/92 e 7 del regolamento n. 1251/1999 devono essere interpretati nel senso che la destinazione dei terreni a colture permanenti termina, per quanto riguarda la produzione di mele, al momento in cui gli alberi fruttiferi sono stati abbattuti, senza che siano stati anche rimossi. Tuttavia la semplice decisione di abbattere gli alberi senza darvi esecuzione, non fa venir meno la destinazione dei terreni a colture permanenti. |
|
3) |
Gli artt. 9 del regolamento n. 1765/92 e 7 del regolamento n. 1251/1999 devono essere interpretati nel senso che terreni che hanno cessato di essere destinati a colture permanenti devono essere considerati destinati ad usi non agricoli se è dimostrato che non sono destinati alla produzione di altri vegetali o animali. |
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6.11.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 273/4 |
SENTENZA DELLA CORTE
(Seconda Sezione)
16 settembre 2004
nella causa C-382/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Vestre Landsret): Cimber Air A/S contro Skatteministeriet (1)
(«Sesta direttiva IVA - Art. 15, punti 6, 7 e 9 - Esenzione delle operazioni all'esportazione al di fuori della Comunità - Nozione di aeromobili usati da compagnie di navigazione aerea che praticano essenzialmente il trasporto internazionale - Esenzione del rifornimento effettuato per un volo interno)
(2004/C 273/06)
Lingua processuale: il danese»
Nella causa C-382/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Vestre Landsret (Danimarca) con decisione 9 ottobre 2002, pervenuta in cancelleria il 23 ottobre 2002, nella causa tra Cimber Air A/S contro Skatteministeriet, la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann, J.-P. Puissochet (relatore) e J.N. Cunha Rodrigues e dalla sig.ra N. Colneric, giudici, avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato il 16 settembre 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
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1) |
Le disposizioni dell'art. 15, punti 6, 7 e 9, della direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, devono essere interpretate nel senso che le forniture e le prestazioni di servizi contemplate da queste disposizioni e destinate ad aeromobili che effettuano voli interni, ma sono utilizzati da compagnie aeree che praticano essenzialmente il trasporto internazionale a pagamento sono esentate dall'IVA. |
|
2) |
Spetta al giudice nazionale valutare la rilevanza rispettiva delle parti di attività internazionali e non internazionali di queste compagnie. Al fine di procedere a questa valutazione, possono essere presi in considerazione tutti gli elementi che danno un'indicazione della rilevanza relativa del tipo di trasporto interessato, in particolare il fatturato. |
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6.11.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 273/4 |
SENTENZA DELLA CORTE
(Seconda Sezione)
14 settembre 2004
nella causa C-385/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana (1)
(«Inadempimento di uno Stato - Direttiva 93/37/CEE - Appalti pubblici di lavori - Procedura negoziata senza pubblicazione preliminare di un bando di gara»)
(2004/C 273/07)
Lingua processuale: l'italiano
Nella causa C-385/02, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto alla Corte il 28 ottobre 2002, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. K. Wiedner e R. Amorosi) contro Repubblica italiana (agente: sig. M. Fiorilli), la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C. W. A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. J.-P. Puissochet, J.N. Cunha Rodrigues (relatore) e R. Schintgen e dalla sig.ra N. Colneric, giudici, avvocato generale: sig.ra J. Kokott, cancelliere: sig.ra M. Múgica Arzamendi, amministratore principale, ha pronunciato il 14 settembre 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
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1) |
Avendo il Magistrato per il Po di Parma, ufficio periferico del Ministero dei Lavori pubblici (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), attribuito gli appalti relativi alle opere di completamento della costruzione di una cassa di espansione per la laminazione delle piene del torrente Parma in località Marano (Comune di Parma), di sistemazione e di completamento di una cassa di espansione del torrente Enza e di regimazione delle piene del torrente Terdoppio a sud-ovest di Cerano mediante ricorso alla procedura negoziata non preceduta da pubblicazione di un bando di gara, senza che ne ricorressero i presupposti, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori. |
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2) |
La Repubblica italiana è condannata alle spese. |
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6.11.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 273/5 |
SENTENZA DELLA CORTE
(Seconda Sezione)
16 settembre 2004
nella causa C-386/02 [domanda di pronuncia pregiudiziale dall'Arbeits- und Sozialgericht Wien (Austria)]: Josef Baldinger contro Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter (1)
(«Libera circolazione delle persone - Indennizzo degli ex prigionieri di guerra - Requisito del possesso della cittadinanza dello Stato membro interessato nel momento della presentazione della domanda di indennizzo»)
(2004/C 273/08)
Lingua processuale: il tedesco
Nella causa C-386/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 234 CE, presentata dall'Arbeits- und Sozialgericht Wien (Austria), con ordinanza 22 ottobre 2002, registrata in cancelleria il 28 ottobre 2002, nella causa Josef Baldinger contro Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter, la Corte (Seconda Sezione), composta dai sigg. C.W.A. Timmermans, presidente di Sezione, J.-P. Puissochet, J.N. Cunha Rodrigues (relatore), R. Schintgen e dalla sig.ra N. Colneric, giudici, avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato il 16 settembre 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
Gli artt. 39, n. 2, CE, 4, n. 4, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata ed aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118, e 7, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale che, in circostanze come quelle della causa principale, nega il beneficio di una prestazione a favore di ex prigionieri di guerra per il fatto che il richiedente non possiede la cittadinanza dello Stato membro interessato al momento della presentazione della domanda, ma quella di un altro Stato membro.
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6.11.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 273/5 |
SENTENZA DELLA CORTE
(Terza Sezione)
16 settembre 2004
nella causa C-396/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Gerechtshof te Amsterdam): DFDS BV contro Inspecteur der Belastingdienst — Douanedistrict Rotterdam (1)
(«Tariffa doganale comune - Nomenclatura combinata - Classificazione tariffaria - Sottovoce 8704 10 - “Minitrac” per il trasporto e lo scarico di sabbia, terra e pietre provvisto di un meccanismo di ribaltamento sofisticato»)
(2004/C 273/09)
Lingua processuale: l'olandese
Nella causa C-396/02, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Gerechtshof te Amsterdam (Paesi Bassi) con ordinanza 6 novembre 2002, pervenuta in cancelleria l'11 novembre 2002, nella causa DFDS BV contro Inspecteur der Belastingdienst – Douanedistrict Rotterdam, la Corte (Terza Sezione), composta dai sigg. A. Rosas, facente funzione di presidente della Terza Sezione, R. Schintgen e K. Schiemann (relatore), giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 16 settembre 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
Il fatto che un veicolo munito di cassone sia provvisto di un meccanismo di ribaltamento complesso, flessibile e preciso non osta alla sua classificazione quale autocarro «dumper» ai sensi della sottovoce 8704 10 della nomenclatura combinata, di cui all'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nelle versioni risultanti dai regolamenti (CE) della Commissione 20 dicembre 1994, n. 3115, e 22 dicembre 1995, n. 3009.
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6.11.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 273/6 |
SENTENZA DELLA CORTE
(Seconda Sezione)
16 settembre 2004
nel procedimento C-400/02 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Germania)]: Gerard Merida contro Bundesrepublik Deutschland (1)
(«Art. 39 CE - Contratto collettivo - Indennità supplementare di transizione a favore degli ex impiegati civili delle forze armate alleate in Germania - Lavoratori frontalieri - Determinazione della base di calcolo della detta indennità - Presa in considerazione fittizia dell'imposta tedesca sui redditi»)
(2004/C 273/10)
Lingua processuale: il tedesco
Nel procedimento C-400/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Bundesarbeitsgericht (Germania), con decisione del 27 giugno 2002, registrata in cancelleria il 12 novembre 2002, nella causa dinanzi ad esso pendente tra Gerard Merida e Bundesrepublik Deutschland, la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C. W. A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. J.-P. Puissochet, J. N. Cunha Rodrigues (relatore), R. Schintgen, e dalla sig.ra N. Colneric, giudici; avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl; cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato, il 16 settembre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
Gli artt. 39 CE e 7, n. 4, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, ostano ad una normativa nazionale prevista da un contratto collettivo, secondo cui l'importo di una prestazione sociale quale l'indennità supplementare di transizione («Überbrückungsbeihilfe»), erogata dallo Stato membro d'impiego, è calcolata in modo tale che l'imposta sul reddito dovuta in tale Stato membro viene detratta fittiziamente al momento della determinazione della base di calcolo della detta indennità, mentre, conformemente ad una convenzione avente lo scopo di evitare le doppie imposizioni, gli stipendi, i salari e le retribuzioni analoghe versate ai lavoratori che non risiedono nello Stato membro d'impiego sono imponibili solo nello Stato membro di residenza di questi ultimi.
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6.11.2004 |
IT |
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C 273/6 |
SENTENZA DELLA CORTE
(Seconda Sezione)
16 settembre 2004
nel procedimento C-404/02 [domanda di pronuncia pregiudiziale della High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division]: Nichols plc contro Registrar of Trade Marks (1)
(«Marchi - Direttiva 89/104/CEE - Art. 3, n. 1, lett. b) - Marchio costituito da un cognome diffuso - Carattere distintivo - Incidenza dell'art. 6, n. 1, lett. a), sulla valutazione»)
(2004/C 273/11)
Lingua processuale: l'inglese
Nel procedimento C-404/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 234 CE, proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Regno Unito), con ordinanza 3 settembre 2002, depositata il 12 novembre 2002, nella causa dinanzi ad essa pendente tra Nichols plc contro Registrar of Trade Marks, la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann (relatore), J.-P. Puissochet e R. Schintgen, e dalla sig.ra N. Colneric, giudici, avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: sig.ra M. Múgica Arzamendi, amministratore principale, ha pronunciato, il 16 settembre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
Nell'ambito dell'art. 3, n. 1, lett. b), della prima direttiva del Consiglio, 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, la valutazione dell'esistenza ovvero dell'inesistenza del carattere distintivo di un marchio costituito da un cognome patronimico, ancorché diffuso, deve essere effettuata in concreto, secondo i criteri applicabili ad ogni segno di cui all'art. 2 della direttiva medesima, in relazione, da un canto, ai prodotti o servizi per i quali si richiede la registrazione e, dall'altro, alla percezione del pubblico interessato. La circostanza che gli effetti della registrazione del marchio siano limitati in forza dell'art. 6, n. 1, lett. a), della direttiva medesima non rileva ai fini di tale valutazione.
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6.11.2004 |
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C 273/7 |
SENTENZA DELLA CORTE
(Seconda Sezione)
14 settembre 2004
nella causa C-411/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica d'Austria (1)
(«Inadempimento di uno Stato - Trasposizione non corretta - Direttiva 98/10/CE - Telecomunicazioni - Concetto di “fattura dettagliata di base” e di “fattura ancora più dettagliata”»)
(2004/C 273/12)
Lingua processuale: il tedesco
Nella causa C-411/02, avente ad oggetto il ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 18 novembre 2002, Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.ra C. Schmidt e dal sig. M. Shotter) contro Repubblica d'Austria (agenti: sigg. E. Riedl e T. Kramler), la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di Sezione, dai sigg. C. Gulmann (relatore), J.-P. Puissochet e J.N. Cunha Rodrigues, nonché dalla sig.ra N. Colneric, giudici, avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro, cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato il 14 settembre 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
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1) |
La Repubblica d'Austria, adottando una fatturazione consistente in un estratto di importi classificati unicamente per tipo di tariffa che non presentano un livello di dettaglio sufficiente perché il consumatore possa effettuare un controllo ed una verifica efficaci, è venuta meno agli obblighi su di essa incombenti in forza dell'art. 14, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 febbraio 1998, 98/10/CE, sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale. |
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2) |
La Repubblica d'Austria è condannata alle spese. |
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6.11.2004 |
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C 273/7 |
SENTENZA DELLA CORTE
(Prima Sezione)
16 settembre 2004
nel procedimento C-28/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias): Epikouriko kefalaio contro Ypourgos Anaptyxis (1)
(«Assicurazioni - Artt. 15 e 16 della prima direttiva 73/239/CEE - Artt. 17 e 18 della prima direttiva 79/267/CEE - Procedura di liquidazione di un'impresa di assicurazioni conseguente alla revoca di un'autorizzazione - Rango dei privilegi rispettivi dei crediti da lavoro dipendente e dei crediti di assicurazione»)
(2004/C 273/13)
Lingua processuale: il greco
Nel procedimento C-28/03, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Symvoulio tis Epikrateias (Grecia), con ordinanza 23 ottobre 2002, pervenuta alla Corte il 24 gennaio 2003, nella causa: Epikouriko kefalaio contro Ypourgos Anaptyxis, in presenza di: Omospondia Asfalistikon Syllogon Ellados, la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente di Sezione, dai sigg. A. Rosas e S. von Bahr, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e dal sig. K. Lenaerts (relatore), giudici; avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed; cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato, il 16 settembre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
Gli artt. 15 e 16 della prima direttiva del Consiglio 24 luglio 1973, 73/239/CEE, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita, come modificata dalla seconda direttiva del Consiglio 22 giugno 1988, 88/357/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, fissa le disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica la direttiva 73/239, e dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/49/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239 e 88/357 (terza direttiva «assicurazione non vita»), e gli artt. 17 e 18 della prima direttiva del Consiglio 5 marzo 1979, 79/267/CEE, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività dell'assicurazione diretta sulla vita ed il suo esercizio, come modificata dalla seconda direttiva del Consiglio 8 novembre 1990, 90/619/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita, fissa le disposizioni destinate a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica la direttiva 79/267, e dalla direttiva del Consiglio 10 novembre 1992, 92/96/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita e che modifica le direttive 79/267 e 90/619 (terza direttiva assicurazione vita), non ostano ad una normativa nazionale in forza della quale, in caso di fallimento, di liquidazione, o di una situazione analoga di insolvenza dell'impresa di assicurazione, gli attivi che rappresentano le riserve tecniche possono essere destinati al pagamento dei crediti da lavoro dipendente prima che al pagamento dei crediti d'assicurazione, quando tale normativa riconosce a questi ultimi un privilegio la cui base comprende in ogni caso, oltre agli attivi che rappresentano le riserve tecniche, altri attivi dell'impresa e può, in forza di una decisione ministeriale, essere estesa al complesso degli attivi disponibili dell'impresa.
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6.11.2004 |
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C 273/8 |
SENTENZA DELLA CORTE
(Quinta Sezione)
9 settembre 2004
nella causa C-81/03, Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria (1)
(Inadempimento di uno Stato - Artt. 43 CE e 49 CE - Attività paramediche - Libera professione)
(2004/C 273/14)
Lingua processuale: il tedesco
Nella causa C-81/03, Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.re C. Schmidt e M. Patakia) contro Repubblica d'Austria (agente: sig. E. Riedl), avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, introdotto il 21 febbraio 2003, la Corte (Quinta sezione), composta dai sigg. C. Gulmann, presidente di Sezione, S. von Bahr e dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore), giudici; avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 9 settembre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
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1) |
Vietando l'esercizio della libera professione di determinate attività paramediche (tecnico di laboratorio, di radiologia e di ortottica) ai sensi dell'art. 7a della legge federale recante regolamentazione dei servizi paramedici altamente qualificati, la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 43 CE e 49 CE. |
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2) |
La Repubblica d'Austria è condannata alle spese. |
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6.11.2004 |
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C 273/8 |
SENTENZA DELLA CORTE
(Seconda Sezione)
14 settembre 2004
nella causa C-168/03: Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna (1)
(«Inadempimento di uno Stato - Direttive 89/655/CEE e 95/63/CE - Trasposizione difettosa - Periodo di adattamento supplementare»)
(2004/C 273/15)
Lingua di procedura: lo spagnolo
Nella causa C-168/03, Commissione delle Comunità europee (agente: sig.ra I. Martínez del Peral) contro Regno di Spagna (agente: sig.ra L. Fragua Gadea) avente ad oggetto un ricorso di inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di Sezione, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues, J.-P. Puissochet e R. Schintgen, e dalla sig.ra N. Colneric (relatore), giudici; avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 14 settembre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
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1) |
Il Regno di Spagna, prevedendo al paragrafo 1 della disposizione transitoria unica del regio decreto 18 luglio 1997, n. 1215/1997, concernente la fissazione delle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori, un periodo di adattamento supplementare per le attrezzature messe a disposizione dei lavoratori nell'impresa e/o nello stabilimento prima del 27 agosto 1997, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 4, n. 1, lett. b) della direttiva del consiglio 30 novembre 1989, n. 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) come modificata con direttiva del Consiglio 5 dicembre 1995 n. 95/63/CE. |
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2) |
Il Regno di Spagna è condannato alle spese. |
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6.11.2004 |
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C 273/9 |
SENTENZA DELLA CORTE
(Quinta Sezione)
16 settembre 2004
nella causa C-404/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Tribunal de grande instance du Mans): Olivier Dupuy e Hervé Rouvre (1)
(«Sostanze o preparati pericolosi - Prodotti siccativi contenenti piombo - Divieto di immissione sul mercato - Direttive 76/769/CEE e 94/60/CE»)
(2004/C 273/16)
Lingua processuale: il francese
Nella causa C-404/03, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 234 CE, proposta dal Tribunal de grande instance du Mans (Francia) con ordinanza 8 settembre 2003, pervenuta il 29 settembre 2003, nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente tra: Olivier Dupuy e Hervé Rouvre, la Corte (Quinta Sezione), composta dal sig. C. Gulmann, presidente di sezione, dal sig. S. von Bahr e dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore), giudici, avvocato generale: sig. F.G. Jacobs, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 16 settembre 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
Le disposizioni del diritto comunitario relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato di sostanze e preparati pericolosi ed in particolare le disposizioni della direttiva del Consiglio 27 luglio 1976, 76/769/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 dicembre 1994, 94/60/CE, vietano l'immissione sul mercato per la vendita al pubblico dei prodotti siccativi contenenti composti del piombo classificati come tossici per la riproduzione.
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6.11.2004 |
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C 273/9 |
SENTENZA DELLA CORTE
(Quarta Sezione)
16 settembre 2004
nella causa C-423/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica di Finlandia (1)
(«Inadempimento di uno Stato - Mancata trasposizione - Direttiva 2001/18/CE»)
(2004/C 273/17)
Lingua processuale: il finlandese
Nella causa C-423/03, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ex art. 226 CE, proposto il 3 ottobre 2003, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. U. Wölker e M. Huttunen) contro Repubblica di Finlandia (agente: sig.ra T. Pynnä) la Corte (Quarta Sezione), composta dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, presidente di sezione, dai sigg. K Lenaerts e K. Schiemann (relatore), giudici; avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 16 settembre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
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1) |
La Repubblica di Finlandia, non adottando, nel termine assegnato, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/18/CE, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva. |
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2) |
La Repubblica di Finlandia è condannata alle spese. |
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6.11.2004 |
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C 273/9 |
ORDINANZA DELLA CORTE
(Sesta Sezione)
9 luglio 2004
nel procedimento C-116/03 P: Augusto Fichtner contro Commissione delle Comunità europee (1)
(«Ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado - Dipendente - Sanzione disciplinare - Destituzione con mantenimento dei diritti alla pensione di anzianità - Esercizio di attività esterne senza autorizzazione preventiva»)
(2004/C 273/18)
Lingua processuale: l'italiano
Nel procedimento C-116/03 P: Augusto Fichtner, ex dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Besozzo (Italia) (avvocati: F. Colussi e M. Tamburini) diretto ad ottenere l'annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) 16 gennaio 2003, causa T-75/00, Fichtner/Commissione (Racc.PI pag. II-51), procedimento in cui l'altra parte è: Commissione delle Comunità europee (agente: sig. J. Curral, assistito dall'avv. A. Dal Ferro) la Corte (Sesta Sezione), composta dal sig. J.-P. Puissochet, presidente di Sezione, dalla sig.ra F. Macken (relatore), e dal sig. A. Borg Barthet, giudici, avvocato generale: sig. P. Léger, cancelliere: sig. R. Grass ha pronunciato, il 9 luglio 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
Il sig. Fichtner è condannato alle spese. |
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6.11.2004 |
IT |
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C 273/10 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Larino — Sezione Distaccata di Termoli — con ordinanza 8 luglio 2004, nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente a carico di Massimiliano Placanica
(Causa C-338/04)
(2004/C 273/19)
Con ordinanza 8 luglio 2004, pervenuta nella Cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 6 agosto 2004, nel procedimento penale a carico di Massimiliano Placanica, il Tribunale di Larino - Sezione Distaccata di Termoli, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:
«Valuti la Corte adita la conformità della norma di cui all'art. 4, comma 4 bis, della legge n. 401/89 con i principi espressi dagli artt. 43 e segg. e 49 del Trattato CEE, in materia di stabilimento e di libertà di prestazione dei servizi transfrontalieri, anche alla luce del contrasto interpretativo emerso nelle decisioni della Corte di Giustizia Europea (in particolare nella Sentenza Gambelli) rispetto alla decisione della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 23271/04; in particolare, si chiarisca l'applicabilità della normativa sanzionatoria riportata nell'imputazione e contestata a Placanica Massimiliano nello Stato Italiano».
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6.11.2004 |
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C 273/10 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) con ordinanza 26 maggio 2004, nel procedimento Centro Equestro da Leziria Grande LDA contro Bundesamt für Finanzen
(Causa C-345/04)
(2004/C 273/20)
Con ordinanza 26 maggio 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte il 12 agosto 2004, nel procedimento Centro Equestro da Leziria Grande LDA contro Bundesamt für Finanzen, il Bundesfinanzhof ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:
Se è in contrasto con l'art. 59 del Trattato che istituisce la Comunità europea il fatto che un cittadino di uno Stato membro, parzialmente soggetto ad imposta in Germania, possa richiedere la restituzione dell'imposta gravante sui redditi conseguiti in Germania e riscossa mediante trattenuta fiscale alla fonte solo quando le spese professionali che presentano un nesso economico diretto con tali redditi sono superiori alla metà dei redditi.
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6.11.2004 |
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C 273/10 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Finanzgericht Köln con ordinanza 15 luglio 2004 nel procedimento REWE Zentralfinanz e. G., in qualità di successore universale della ITS Reisen GmbH contro Finanzamt Köln-Mitte
(Causa C-347/04)
(2004/C 273/21)
Con ordinanza 15 luglio 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 13 agosto 2004, nel procedimento REWE Zentralfinanz e. G., in qualità di successore universale della ITS Reisen GmbH contro Finanzamt Köln-Mitte, il Finanzgericht Köln, ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
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— |
Se l'art. 52 (divenuto art. 43) del Trattato CE in combinato disposto con l'art. 58 (divenuto art. 48) e gli artt. 73, 73B e segg. (divenuti artt. 56 e segg.) del Trattato CE debbano essere interpretati nel senso che ostano a una regolamentazione, la quale – come quella controversa nella causa principale contenuta all'art. 2bis, commi primo, n. 3, lett. a) e secondo, EstG (Einkommensteuergesetz, legge relativa all'imposta sul reddito) – limita l'immediata compensazione delle perdite derivanti dall'ammortamento sulle partecipazioni in società figlie stabilite in altri paesi della Comunità, quando queste ultime svolgono operazioni passive ai sensi della normativa nazionale e/o quando le società figlie esercitano operazioni attive ai sensi della normativa nazionale solo tramite proprie società «nipoti», mentre sono consentiti senza limitazioni ammortamenti sulle partecipazioni in società figlie stabilite nel territorio nazionale. |
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6.11.2004 |
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C 273/11 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) con ordinanza 17 giugno 2004 nel procedimento Boehringer Ingelheim KG e altri contro Swingward Ltd e altri
(Causa C-348/04)
(2004/C 273/22)
Con ordinanza 17 giugno 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 12 agosto 2004, nel procedimento Boehringer Ingelheim KG e altri contro Swingward Ltd e altri, la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
Prodotti riconfezionati
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1. |
Qualora un importatore parallelo commercializzi in uno Stato membro un prodotto farmaceutico importato da un altro Stato membro nella sua confezione originale, ma con un altro cartoncino stampato nella lingua dello Stato membro di importazione (prodotto «riconfezionato»):
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Prodotti rietichettati
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2. |
Qualora un importatore parallelo commercializzi in uno Stato membro un prodotto farmaceutico importato da un altro Stato membro nella sua confezione interna ed esterna originale al quale lo stesso importatore parallelo ha applicato un'etichetta esterna stampata nella lingua dello Stato membro di importazione (prodotto «rietichettato»);
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Informazione
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3. |
Se, per il solo fatto che un importatore parallelo non ha dato informazioni in merito ad un prodotto riconfezionato, come stabilito dal quinto requisito posto nella sentenza Bristol-Myers Squibb / Paranova, ed ha quindi violato il diritto di marchio del titolare,
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6.11.2004 |
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C 273/12 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Rechtbank van Koophandel te Brussel (Belgio), con ordinanza 29 luglio 2004 nel procedimento Lidl Belgium GmbH & Co. KG contro NV Etablissementen Franz Colruyt
(Causa C-356/04)
(2004/C 273/23)
Con ordinanza 29 luglio 2004 pervenuta nella cancelleria della Corte il 18 agosto 2004, nel procedimento Lidl Belgium GmbH & Co. KG contro NV Etablissementen Franz Colruyt, il Rechtbank van Koophandel te Brussel ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:
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1) |
Se l'art. 3 bis, n. 1, lett. a), della direttiva 84/450/CEE (1) (quale inserito dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 ottobre 1997, 97/55/CE (2), che modifica la direttiva 84/450/CEE relativa alla pubblicità ingannevole al fine di includervi la pubblicità comparativa) debba essere interpretato nel senso che è illecita la comparazione del livello generale dei prezzi dell'inserzionista con quello dei concorrenti, laddove venga effettuata un'estrapolazione della comparazione del prezzo di un certo numero di prodotti, in quanto, in tal modo, si crea l'impressione che l'inserzionista sia meno caro in tutto il suo assortimento, mentre invece la comparazione di cui trattasi riguarda unicamente un limitato numero di prodotti, a meno che la pubblicità non renda possibile individuare quanti e quali prodotti dell'inserzionista, da un lato, e dei concorrenti interessati dalla comparazione, d'altro lato, siano raffrontati e a meno che essa non consenta di sapere in quale posizione si situino nell'ambito del risultato della comparazione i concorrenti in essa implicati, e quindi quali siano i loro prezzi rispetto a quelli dell'inserzionista e degli altri concorrenti interessati dalla comparazione. |
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2) |
Se l'art. 3 bis, n. 1, lett. b), della direttiva 84/450/CEE (quale inserito dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 ottobre 1997, 97/55/CE, che modifica la direttiva 84/450/CEE relativa alla pubblicità ingannevole al fine di includervi la pubblicità comparativa) debba essere interpretato nel senso che la pubblicità comparativa è lecita unicamente laddove il raffronto riguardi singoli beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi, con l'esclusione degli assortimenti dei prodotti, anche qualora tali assortimenti nel loro complesso, e non necessariamente con riferimento a ciascun elemento, soddisfino gli stessi bisogni o si propongano gli stessi obiettivi. |
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3) |
Se l'art. 3 bis, n. 1, lett. c), della direttiva 84/450/CEE (quale inserito dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 ottobre 1997, 97/55/CE, che modifica la direttiva 84/450/CEE relativa alla pubblicità ingannevole al fine di includervi la pubblicità comparativa) debba essere interpretato nel senso che la pubblicità comparativa, in cui vengono raffrontati i prezzi dei prodotti o il livello generale dei prezzi di concorrenti, è obiettiva unicamente quando essa comporti l'enumerazione dei prodotti e dei prezzi oggetto del raffronto dell'inserzionista e di tutti i concorrenti interessati dalla comparazione ed essa consenta di conoscere i prezzi applicati dall'inserzionista e dai suoi concorrenti, nel qual caso tutti i prodotti che sono interessati dal raffronto dovrebbero essere menzionati esplicitamente, con indicazione separata per fornitore. |
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4) |
Se l'art. 3 bis, n. 1, lett. c), della direttiva 84/450/CEE (quale inserito dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 ottobre 1997, 97/55/CE, che modifica la direttiva 84/450/CEE relativa alla pubblicità ingannevole al fine di includervi la pubblicità comparativa) debba essere interpretato nel senso che nella pubblicità comparativa una caratteristica risponde all'esigenza di verificabilità di cui a tale articolo solo qualora la veridicità di tale caratteristica possa essere verificata da coloro cui è rivolta la pubblicità, ovvero se sia sufficiente che essa sia verificabile da terzi cui la pubblicità non si rivolge. |
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5) |
Se l'art. 3 bis, n. 1, lett. c), della direttiva 84/450/CEE (quale inserito dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 ottobre 1997, 97/55/CE, che modifica la direttiva 84/450/CEE relativa alla pubblicità ingannevole al fine di includervi la pubblicità comparativa) debba essere interpretato nel senso che il prezzo di prodotti e il livello generale dei prezzi dei concorrenti costituiscono di per sé una caratteristica verificabile. |
(1) GU L 250 del 19.9.1984, pagg. 17-20.
(2) GU L 290 del 23.10.1997, pagg. 18-23.
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6.11.2004 |
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C 273/13 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Vicenza — Sezione Distaccata di Schio, con ordinanza 2 agosto 2004, nella causa dinanzi ad esso pendente fra Caseificio Valdagnese srl, e Regione Veneto
(Causa C-358/04)
(2004/C 273/24)
Con ordinanza 2 agosto 2004, pervenuta nella Cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 17 agosto 2004, nella causa Caseificio Valdagnese srl contro Regione Veneto, il Tribunale di Vicenza ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:
«se l'art. 2, par. 2, del Regolamento CEE (1) n. 3950/92 del 28 dicembre 1992, siccome interpretato dalla sentenza C-288/97 del 29.04.1999, sia compatibile con leggi e pratiche amministrative nazionali che impongono all'acquirente l'obbligo, sotto pena in difetto di sanzioni, di effettuare la trattenuta dell'importo dovuto a titolo di prelievo supplementare sul prezzo del latte pagato ai produttori debitori del prelievo e quindi se esista contrasto fra l'art. 2 paragrafo 2 del Regolamanto CEE n. 3950/92, per come interpretato dalla Corte di Giustizia con sentenza della Corte del 29 aprile 1999, con gli artt. 5 e 11 della L. 468/92 nazionale e quindi se il mancato esercizio da parte dell'acquirente della facoltà di eseguire la trattenuta dell'importo dovuto a titolo di prelievo supplementare su quanto versato ai produttori possa esser imposto all'acquirente dallo Stato membro con correlativa irrogazione di sanzioni in caso di inosservanza».
(1) Regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari GU L 405, del 31/12/1992, pag. 1.
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6.11.2004 |
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C 273/13 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato della Repubblica ellenica) (Grecia) con ordinanza 29 luglio 2004, nel procedimento Michaniki A.E. contro Ypourgos Politismou sostenuto da «J & P — AVAX A.E. — ARCHITECH A.T.E. — GETEM A.E.»
(Causa C-362/04)
(2004/C 273/25)
Con ordinanza 29 luglio 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte il 20 agosto 2004, nel procedimento Michaniki A.E. contro Ypourgos Politismou (Ministro della cultura) sostenuto da «J & P –AVAX A.E. — ARCHITECH A.T.E. — GETEM A.E.», il Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato della Repubblica ellenica) (Grecia) ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:
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«1) |
Se, ai sensi dell'art. 30, n. 4, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE (1), che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori (GU L 199), l'amministrazione aggiudicatrice, nel corso di una procedura di gara d'appalto fondata su un sistema di aggiudicazione come quello descritto nella motivazione della presente ordinanza (consistente nella presentazione di offerte non corredate da una relazione giustificativa, con singole percentuali di ribasso rispetto a gruppi di prezzi e controllo di normalità delle singole percentuali di ribasso), sia tenuta ad attribuire un determinato contenuto all'atto con cui invita il concorrente a fornire spiegazioni in ordine alla sua offerta, che sia stata qualificata come anormalmente bassa rispetto a una soglia determinata in applicazione di un metodo matematico avente caratteristiche analoghe a quelle del metodo matematico descritto nella motivazione della presente ordinanza. |
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2) |
In caso di soluzione affermativa della prima questione, se, ai sensi della citata disposizione della direttiva 93/37/CEE, sia sufficiente che nell'atto di cui trattasi sia menzionato il singolo ribasso, offerto dal concorrente rispetto a uno o più gruppi di prezzi, che sia stato ritenuto problematico dall'amministrazione aggiudicatrice, o se quest'ultima sia tenuta inoltre a specificare le ragioni per cui ritiene che tale ribasso sia problematico, esponendo e giustificando le proprie valutazioni rispetto al costo minimo di esecuzione dei rispettivi lavori». |
(1) GU L 199, del 9.8.1993, pag. 54.
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6.11.2004 |
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C 273/13 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria), con ordinanza 12 agosto 2004, nel procedimento 1) Transalpine Ölleitung in Österreich GmbH, 2) Planai-Hochwurzen-Bahnen GmbH, 3) Gerlitzen-Kanzelbahn-Touristik Gesellschaft m.b.H. & CO KG contro 1) Finanzlandesdirektion für Tirol, 2) Finanzlandesdirektion für Steiermark, 3) Finanzlandesdirektion für Kärnten
(Causa C-368/04)
(2004/C 273/26)
Con ordinanza 12 agosto 2004 pervenuta nella cancelleria della Corte il 24 agosto 2004, nel procedimento 1) Transalpine Ölleitung in Österreich GmbH, 2) Planai-Hochwurzen-Bahnen GmbH, 3) Gerlitzen-Kanzelbahn-Touristik Gesellschaft m.b.H. & CO KG contro 1) Finanzlandesdirektion für Tirol, 2) Finanzlandesdirektion für Steiermark, 3) Finanzlandesdirektion für Kärnten, il Verwaltungsgerichtshof ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:
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1) |
Se il divieto di esecuzione ai sensi dell'art. 88, n. 3, CE, osti all'applicazione di una norma di legge nazionale che escluda dal rimborso dell'imposta sull'energia le imprese la cui attività principale non risulti consistere nella produzione di beni materiali e che debba essere conseguentemente considerata quale aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 CE, senza essere stata peraltro notificata alla Commissione anteriormente alla sua entrata in vigore, anche nel caso in cui la Commissione abbia accertato, ai sensi dell'art. 87, n. 3, CE, la compatibilità con il Mercato Comune di tale provvedimento con riguardo ad un periodo precedente e la richiesta di rimborso riguardi imposte dovute per tale periodo. |
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2) |
In caso di soluzione affermativa della prima questione: Se, in una fattispecie di tal genere, il divieto di esecuzione imponga di procedere al rimborso anche in quei casi in cui le richieste delle imprese fornitrici di prestazioni di servizi siano state presentate successivamente alla data in cui è stata adottata la decisione della Commissione, con riguardo a periodi impositivi precedenti tale data. |
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C 273/14 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal VAT and Duties Tribunals, London Tribunal Centre, con ordinanza 24 agosto 2004, nella causa C-369/04: Hutchison 3G UK Ltd, mmO2 plc, Orange 3G Ltd, T-Mobile (UK) Ltd e Vodafone Group Services Ltd contro Commissioners of Customs and Excise
(Causa C-369/04)
(2004/C 273/27)
Con ordinanza 24 agosto 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte il 26 agosto 2004, nella causa Hutchison 3G UK Ltd, mmO2 plc, Orange 3G Ltd, T-Mobile (UK) Ltd e Vodafone Group Services Ltd contro Commissioners of Customs and Excise, il VAT and Duties Tribunals, London Tribunal Centre ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:
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1) |
Se nelle circostanze menzionate nell'esposizione dei fatti, il termine «attività economica» vada interpretato ai fini dell'art. 4, nn. 1 e 2, della Sesta direttiva (1) nel senso di includere il rilascio di licenze da parte del Secretary of State attraverso un procedimento di asta di diritti di usare impianti di telecomunicazioni in determinate parti dello spettro elettromagnetico di frequenze (l'Attività) e quali considerazioni siano rilevanti per tale questione. |
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2) |
Nelle circostanze menzionate nell'esposizione dei fatti, quali siano le considerazioni rilevanti per la questione se il Secretary of State, nell'esercitare l'Attività, agisse in quanto «pubblica autorità» ai sensi dell'art. 4, n. 5, della Sesta direttiva. |
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3) |
Se, nelle circostanze menzionate nell'esposizione dei fatti, l'Attività possa essere i) un'attività in parte economica ed in parte no e/o ii) un'attività in parte esercitata da un organismo retto dal diritto pubblico agente in quanto pubblica autorità ed in parte no, col risultato che l'attività sarebbe in parte soggetta all'IVA ai sensi della Sesta direttiva ed in parte no. |
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4) |
In quale misura e con quale prossimità all'epoca dell'esercizio di un'attività del tipo dell'Attività in questione debba sussistere una «distorsione di concorrenza di una certa importanza» ai sensi dell'art. 4, n. 5, secondo comma, della Sesta direttiva affinché un soggetto esercitante tale attività debba considerarsi in forza del medesimo comma un soggetto passivo in relazione a tale attività; in quale misura il principio di neutralità fiscale possa all'occorrenza influire su tale questione. |
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5) |
Se il termine «telecomunicazioni» nell'Allegato D della Sesta direttiva (cui rinvia l'art. 4, n. 5, terzo comma, della medesima) includa il rilascio delle licenze da parte del Secretary of State attraverso un procedimento di asta di diritti di usare impianti di telecomunicazioni in determinate parti dello spettro elettromagnetico nelle circostanze menzionate nell'esposizione dei fatti. |
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6) |
Laddove i) uno Stato membro scelga di attuare l'art. 4, nn. 1 e 5, della Sesta direttiva attraverso una legislazione che conferisca ad un'amministrazione governativa (come, nel presente caso, il Tesoro del Regno Unito) il potere normativo di emanare istruzioni specificanti quali beni o servizi forniti da amministrazioni governative vanno considerati come prestazioni imponibili e ii) laddove quell'amministrazione governativa emani o si prefigga di emanare, in forza di tale potere normativo, istruzioni specificanti che talune prestazioni sono imponibili: se sia rilevante per l'interpretazione della legislazione nazionale e di codeste istruzioni (ed in caso affermativo, come) il principio descritto nella causa C 106/89 Marleasing [1990] Racc. pag. I-4135, punto 8. |
(1) Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).
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6.11.2004 |
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C 273/15 |
Ricorso del 30 agosto 2004 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee
(Causa C-371/04)
(2004/C 273/28)
Il 30 agosto 2004, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Gérard Rozet e Antonio Aresu, in qualità di agenti, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.
La ricorrente conclude che la Corte voglia:
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— |
constatare che la Repubblica italiana, non tenendo conto dell'esperienza professionale e dell'anzianità acquisite in un altro Stato membro da un lavoratore comunitario assunto nella funzione pubblica italiana, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 10 CE e 39 CE e dell'art. 7, n. 1, del regolamento del Consiglio 1612/68 (1), del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità; |
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— |
condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese processuali. |
Motivi e principali argomenti:
I servizi della Commissione hanno ricevuto denunce secondo le quali le autorità italiane competenti si sono rifiutate di considerare, ai fini della determinazione delle relative spettanze professionali, l'esperienza professionale o l'anzianità che i denuncianti hanno maturato in un altro Stato membro.
Alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia europea, la Commissione ritiene che il principio della parità di trattamento dei lavoratori comunitari stabilito nell'articolo 39 del Trattato CE e nell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 1612/68 debba essere interpretato nel senso che i periodi precedenti di occupazione comparabile, maturati dai lavoratori comunitari nel settore pubblico di un altro Stato membro, devono essere presi in considerazione dall'amministrazione italiana, ai fini della determinazione delle relative spettanze professionali, come se si trattasse di esperienza acquisita nel sistema italiano.
La Commissione ritiene dunque che la Repubblica italiana sia venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'articolo 39 CE e dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 1612/68.
La Commissione ritiene anche che il fatto che le autorità italiane abbiano mancato di rispondere alle sue richieste d'informazioni ha reso più difficile l'adempimento dei compiti della Commissione derivanti dal Trattato, in violazione dell'obbligo di cooperazione posto dall'articolo 10 CE.
(1) GU L 257 del 19.10.1968, p. 2
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6.11.2004 |
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C 273/15 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division), con ordinanza 12 luglio 2004, nel procedimento The Queen ex parte Yvonne Watts contro 1) Bedford Primary Care Trust, 2) The Secretary of State for Health
(Causa C-372/04)
(2004/C 273/29)
Con ordinanza 12 luglio 2004 pervenuta nella cancelleria della Corte il 27 agosto 2004, nel procedimento The Queen ex parte Yvonne Watts contro 1) Bedford Primary Care Trust, 2) The Secretary of State for Health, la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) ha sottoposto alla Corte delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:
Questione n. 1
Se, tenuto conto della natura del Servizio Sanitario Nazionale del Regno Unito (NHS) e della sua collocazione nel contesto del diritto nazionale, l'art. 49 CE, letto alla luce delle sentenze Geraets Smits, Muller – Fauré ed Inizan, debba essere interpretato nel senso che in linea di principio la normativa comunitaria conferisce alle persone residenti nel Regno Unito il diritto di ricevere un trattamento ospedaliero in altri Stati membri, a spese del Servizio Sanitario Nazionale del Regno Unito («NHS»).
In particolare se, interpretando correttamente l'art. 49 CE:
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a) |
esista una distinzione tra un servizio sanitario nazionale finanziato dallo Stato come l'NHS e fondi assicurativi quali il sistema olandese ZFW, in particolare considerando che l'NHS non dispone di alcun fondo per il pagamento [del trattamento in oggetto]; |
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b) |
l'NHS sia tenuto ad autorizzare ed a pagare tale trattamento in un altro Stato membro, pur non essendo tenuto ad autorizzarne né a pagarne l'erogazione privata da parte di un prestatore di servizi del Regno Unito; |
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c) |
rilevi il fatto che il paziente si sia procurato il trattamento sanitario indipendentemente dall'organismo competente dell'NHS e senza previa autorizzazione o notifica. |
Questione n. 2
Se, per risolvere la questione n. 1, sia rilevante accertare che il trattamento ospedaliero prestato dall'NHS costituisca, esso stesso, la prestazione di servizi di cui all'art. 49 CE.
In caso di soluzione affermativa, se, sulla base delle circostanze di fatto in precedenza esposte, gli artt. 48, 49 e 50 CE debbano essere interpretati nel senso che, in linea di principio:
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1) |
la prestazione di un trattamento ospedaliero da parte degli enti dell'NHS costituisce la prestazione di servizi ai sensi dell'art. 49 CE; |
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2) |
il paziente che riceve un trattamento ospedaliero nell'ambito dell'NHS come tale esercita la libertà di avvalersi della prestazione dei servizi ai sensi dell'art. 49 CE; e |
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3) |
gli enti dell'NHS che erogano trattamento ospedaliero sono prestatori di servizi ai sensi degli artt. 48 e 50 CE. |
Questione n. 3
Se, qualora l'art. 49 CE si applichi all'NHS, quest'ultimo o il Secretary of State possano invocare, come obiettiva giustificazione per rifiutare la previa autorizzazione al trattamento ospedaliero in un altro Stato membro:
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a) |
il fatto che l'autorizzazione comprometterebbe seriamente il sistema adottato dall'NHS di gestione delle priorità cliniche attraverso liste di attesa; |
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b) |
il fatto che l'autorizzazione permetterebbe a pazienti con esigenze mediche meno urgenti di scavalcare pazienti con esigenze mediche più urgenti; |
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c) |
il fatto che l'autorizzazione avrebbe l'effetto di sviare le risorse destinandole a trattamenti meno urgenti a vantaggio di coloro che sono disposti a recarsi all'estero, danneggiando quindi coloro che non desiderano o non possono spostarsi all'estero, oppure l'effetto di aumentare i costi degli enti dell'NHS; |
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d) |
il fatto che l'autorizzazione potrebbe costringere il Regno Unito ad accrescere il bilancio dell'NHS o a ridurre la gamma dei trattamenti disponibili nell'ambito dell'NHS; |
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e) |
i costi comparativi del trattamento ed i costi addizionali del trattamento stesso nell'altro Stato membro. |
Questione n. 4
Nello stabilire se il trattamento sia disponibile senza indebito ritardo ai fini dell'art. 49 CE, in qual misura sia necessario o consentito tenere conto in particolare dei seguenti elementi:
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a) |
i tempi di attesa; |
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b) |
la priorità clinica concessa al trattamento dall'organismo competente dell'NHS; |
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c) |
la gestione della prestazione dell'assistenza ospedaliera coerentemente con le priorità intese a dare i migliori risultati in presenza di risorse limitate; |
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d) |
il fatto che il trattamento dell'NHS sia prestato gratuitamente nel luogo di erogazione del servizio; |
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e) |
la situazione clinica individuale del paziente, l'anamnesi ed il probabile decorso della malattia per cui il paziente chiede il trattamento. |
Questione n. 5
Se, in base ad una corretta interpretazione dell'art. 22, n. 1, lett. c), del regolamento n. 1408/71 (1) ed in particolare delle parole «entro il lasso di tempo normalmente necessario per ottenere il trattamento in questione»:
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a) |
i criteri applicabili siano identici a quelli applicabili nel determinare le questioni dell' indebito ritardo, ai fini dell'art. 49 CE; e, in caso di soluzione negativa: |
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b) |
in quale misura sia necessario o consentito tener conto degli elementi menzionati nella questione n. 4. |
Questione n. 6
Se, qualora uno Stato membro sia tenuto ai sensi del diritto comunitario a finanziare il trattamento ospedaliero in altri Stati membri di persone residenti nel primo Stato membro, il costo di tale assistenza debba essere calcolato, a norma dell'art. 22 del regolamento n. 1408/71, con riferimento alla legislazione dello Stato membro in cui il trattamento viene prestato o, ai sensi dell'art. 49 CE, con riferimento alla legislazione dello Stato membro di residenza.
In ogni caso:
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a) |
Quale sia la precisa portata dell'obbligo di pagare o di rimborsare le spese, in particolare quando, come nel caso del Regno Unito, il trattamento ospedaliero è prestato gratuitamente ai pazienti nel luogo di svolgimento del servizio e non è stata fissata nell'ambito nazionale alcuna tariffa per rimborsare ai pazienti il costo del trattamento. |
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b) |
Se l'obbligo sia limitato alle spese effettive che si dovrebbero sostenere per fornire lo stesso trattamento o un trattamento equivalente nel primo Stato membro. |
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c) |
Se esso includa l'obbligo di rimborsare le spese di viaggio e di sistemazione. |
Questione n. 7
Se l'art. 49 CE e l'art. 22 del regolamento n. 1408/71 debbano essere interpretati nel senso che impongono ad uno Stato membro l'obbligo di finanziare il trattamento ospedaliero in altri Stati membri indipendentemente dalle esigenze di bilancio e, in questo caso, se detti obblighi siano compatibili con la responsabilità riconosciuta agli Stati membri dall'art. 152, n. 5, CE di organizzare ed erogare i servizi sanitari e l'assistenza medica.
(1) Regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.
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6.11.2004 |
IT |
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C 273/17 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales) (Chancery Division), con ordinanza 25 agosto 2004, nel procedimento Test claimants in Class IV of the Act Group Litigation contro The Commissioners of Inland Revenue
(Causa C-374/04)
(2004/C 273/30)
Con ordinanza 25 agosto 2004 pervenuta nella cancelleria della Corte il 30 agosto 2004, nel procedimento Test claimants in Class IV of the Act Group Litigation contro The Commissioners of Inland Revenue, la High Court of Justice (England & Wales) (Chancery Division) ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:
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1. |
Se sia in contrasto con gli artt. 43 CE o 56 CE (alla luce degli artt. 57 CE e 58 CE) (o alle disposizioni cui questi ultimi sono subentrati) il fatto che:
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2. |
In caso di risposta affermativa alla questione n. 1, sub a), b) e c), o a parte della stessa quali principi sancisca il diritto comunitario in relazione ai diritti e ai mezzi di ricorso previsti da tale normativa disponibili nelle circostanze descritte nella menzionata questione. In particolare:
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6.11.2004 |
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C 273/18 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division), con ordinanza 30 luglio 2004, nel procedimento Commissioners of Customs and Excise e H.M. Attorney-General contro Federation of Technological Industries e altre 53 parti
(Causa C-384/04)
(2004/C 273/31)
Con ordinanza 30 luglio 2004 pervenuta nella cancelleria della Corte il 4 settembre 2004, nel procedimento Commissioners of Customs and Excise e H.M. Attorney-General contro Federation of Technological Industries e altre 53 parti, la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:
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1) |
Se l'art. 21, n. 3, della direttiva del Consiglio 77/388/CEE (1), come modificata dalla direttiva del Consiglio 2000/65/CE, consenta agli Stati membri di disporre che chiunque possa essere considerato responsabile del pagamento dell'imposta in solido con ogni debitore dell'imposta di cui all'art. 21, n. 1, o 21, n. 2, subordinatamente solo ai principi generali del diritto comunitario, vale a dire che tale provvedimento risulti oggettivamente giustificabile, logico e rispondente ai principi di proporzionalità e certezza del diritto. |
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2) |
Se l'art. 22, n. 8, della direttiva, consenta agli Stati membri di disporre che il debitore d'imposta, così individuato, ovvero un determinato soggetto passivo sia tenuto a fornire una cauzione per l'imposta dovuta da altro soggetto passivo, subordinatamente al solo rispetto dei menzionati principi generali. |
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3) |
In caso di soluzione negativa alla questione sub 1, quali siano i limiti oltre a quelli imposti dai menzionati principi generali, inerenti all'esercizio del potere attribuito dall'art. 21, n. 3, della direttiva. |
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4) |
In caso di soluzione negativa alla questione sub 2, quali siano i limiti oltre a quelli imposti dai menzionati principi generali, inerenti all'esercizio del potere attribuito dall'art. 22, n. 8, della direttiva. |
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5) |
Se la direttiva, come modificata, precluda agli Stati membri di prevedere la responsabilità solidale dei debitori d'imposta ovvero di imporre ad un determinato debitore d'imposta l'obbligo di fornire cauzioni per l'imposta dovuta da altro soggetto passivo al fine di prevenire le frodi nell'ambito del sistema dell'IVA e di garantire la tutela del gettito fiscale derivante dal sistema medesimo, sempre che tali provvedimenti rispondano ai menzionati principi generali di diritto. |
(1) Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1).
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6.11.2004 |
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C 273/19 |
Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese, proposto il 10 settembre 2004
(Causa C-389/04)
(2004/C 273/32)
Il 10 settembre 2004, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. A. Bordes e K. Simonsson, in qualità di agenti, con domicilio eletto a Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica francese.
La Commissione delle Comunità europee conclude che la Corte voglia:
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— |
dichiarare che: non avendo provveduto alla corretta trasposizione dell'art. 22, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/67/CE, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (1), per quanto attiene all'esigenza di indipendenza funzionale tra l'autorità regolamentare nazionale e gli operatori postali, e mantenendo in vigore una normativa che non garantisce all'autorità di regolamentazione del settore postale un'adeguata indipendenza funzionale nei confronti dell'operatore postale pubblico «La Poste», da un lato, |
|
— |
non avendo provveduto alla trasposizione, entro i termini all'uopo fissati, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 10 giugno 2002, 2002/39/CE, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità (2), dall'altro, |
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— |
la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi, rispettivamente, degli artt. 22, n. 1, e 24 della direttiva 97/67/CE e 2 della direttiva 2002/39/CE, |
condannare la Repubblica francese alle spese.
Motivi e principali argomenti
La Repubblica francese ha provveduto, ai sensi dell'art. 22 della direttiva 97/67/CE, alla designazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze, che costituisce il ministro responsabile per il settore postale, quale autorità regolamentare nazionale per il settore postale. Parallelamente, il ministro medesimo è a capo della direzione generale dell'Industria, delle tecnologie dell'informazione e delle poste (la DIGITIP), creata in seno al ministero dell'Economia, delle Finanze e dell'Industria, che, tramite la vice-direzione delle attività postali, esercita funzioni di amministrazione fiduciaria de «La Poste». Orbene, la nozione di amministrazione fiduciaria comprende talune funzioni e responsabilità nell'impresa pubblica connesse all'esercizio del diritto di proprietà e all'efficienza economica e finanziaria de «La Poste», quali la definizione degli orientamenti strategici, l'offerta e la tarificazione dei servizi al di là del servizio universale, l'intervento nella scelta degli amministratori dell'impresa, l'assunzione di partecipazioni in altre imprese ecc., il cui esercizio dovrebbe essere separato dalle funzioni di regolamentazione, al fine di rispettare l'esigenza di indipendenza funzionale postulata dalla direttiva in materia di servizi postali. Tale esigenza mira ad escludere qualsiasi rischio di conflitto di interessi tra l'autorità regolamentare nazionale incaricata di adottare le normative per il settore postale e di controllare la loro applicazione, da un lato, e, dall'altro, le imprese che offrono beni e servizi nello stesso settore del servizio postale. Nel caso di specie, tale conflitto di interessi sussiste, considerato che le due funzioni vengono esercitate in seno allo stesso ministero. Conseguentemente, l'effetto utile dell'art. 22, n. 1, della direttiva 97/67/CE non è garantito.
Peraltro, il termine di trasposizione della direttiva 2002/39/CE è scaduto il 31 dicembre 2002.
(1) GU L 15 del 21. 1.1998, pag. 14.
(2) GU L 176 del 5.7.2002, pag. 21.
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6.11.2004 |
IT |
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C 273/19 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Regeringsrätt con ordinanza 7 settembre 2004 nel procedimento GöteborgsOperan AB contro Skatteverk
(Causa C-390/04)
(2004/C 273/33)
Con ordinanza 7 settembre 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 13 settembre 2004, nel procedimento GöteborgsOperan AB contro Skatteverk, il Regeringsrätt ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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1) |
Se sia o meno compatibile con gli artt. 17 e 19, n. 1, primo comma, secondo trattino, della sesta direttiva (1), il fatto che sovvenzioni, del genere di quelle indicate in quest'ultima disposizione, vengano prese in considerazione ai fini della detraibilità dell'imposta a monte, anche quando l'imposta a monte riguardi beni o servizi utilizzati unicamente per operazioni che prevedono altrimenti il diritto alla detrazione dell'imposta. In caso di soluzione affermativa della prima questione, questo Regeringsrätt chiede di voler risolvere anche le seguenti questioni: |
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2) |
Se sia o meno compatibile con la disciplina delle sovvenzioni di cui all'art. 19, n. 1, primo comma, secondo trattino, della sesta direttiva il fatto che, per motivi di neutralità della concorrenza ovvero per ragioni diverse, la detta disposizione trovi applicazione solamente in determinati settori specifici stabiliti dallo Stato membro. |
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3) |
Se la disciplina in materia di sovvenzioni di cui all'art. 19, n. 1, primo comma, secondo trattino, della sesta direttiva ricomprenda anche gli aiuti economici erogati da una Regione ad una società da essa interamente controllata, affinché tale società possa perseguire attività di carattere culturale che la Regione stessa potrebbe direttamente svolgere. Se rilevi la circostanza che l'aiuto alla detta società provenga dalla società madre della medesima, interamente controllata dalla Regione stessa. |
(1) Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU 1994, edizione speciale svedese, capitolo 9, tomo 1, pag. 28).
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6.11.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 273/20 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Simvoulio tis Epikrateias, con ordinanza 6 luglio 2004, nella causa 1) Ypourgos Oikonomikón e 2) Proïstamenos D.O.Y. Amfissas contro Charilaos Georgakis
(Causa C-391/04)
(2004/C 273/34)
Con ordinanza 6 luglio 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte il 14 settembre 2004, nella causa 1) Ypourgos Oikonomikón e 2) Proïstamenos D.O.Y. Amfissas contro Charilaos Georgakis, il Simvoulio tis Epikrateias chiede alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi sulla seguente questione pregiudiziale:
Se, nel caso in cui vengano effettuate, tra persone o gruppi di persone aventi qualcuna delle qualità di cui all'art. 2, n. 1, della menzionata direttiva del Consiglio 89/592/CEE, transazioni di borsa previamente concordate che sfociano in una rivalutazione o in un artificioso aumento del prezzo dei valori mobiliari trasferiti, coloro che effettuano le transazioni di cui trattasi siano considerati o no persone che dispongono di informazioni privilegiate ai sensi degli artt. 1 e 2 della direttiva di cui sopra, di modo che tali loro operazioni ricadano nel divieto, disposto con gli artt. 2, 3 e 4 di tale direttiva, di sfruttamento di informazioni privilegiate.
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6.11.2004 |
IT |
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C 273/20 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Bundesverwaltungsgericht con ordinanza 7 luglio 2004 nel procedimento I-21 Germany GmbH contro Repubblica federale di Germania
(Causa C-392/04)
(2004/C 273/35)
Con ordinanza 7 luglio 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 16 settembre 2004, nel procedimento I - 21 Germany GmbH contro Repubblica federale di Germania, il Bundesverwaltungsgericht ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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1) |
Se l'art. 11, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 10 aprile 1997, 97/13/CE (1), relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione (in prosieguo: la «direttiva 97/13/CE») debba essere interpretato nel senso che osta alla riscossione di diritti e oneri di licenza, nel cui calcolo è stata operata una riscossione anticipata dei costi per spese generali amministrative di un'autorità nazionale di regolamentazione (Regulierungsbehörde) per un periodo di 30 anni. In caso di soluzione affermativa della questione sub 1): |
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2) |
Se l'art. 10 CE e l'art. 11 della direttiva 97/13/CE debbano essere intesi nel senso che impongono di rimuovere una decisione con la quale vengono imposti diritti e oneri ai sensi della questione sub 1) e che non è stata oggetto di impugnazione, possibile secondo la normativa nazionale, qualora ai sensi della normativa nazionale ciò sia consentito, ma non imposto. |
(1) GU L 117, pag. 15.
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6.11.2004 |
IT |
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C 273/21 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'Appel de Liège (Neuvième Chambre), con sentenza 15 settembre 2004, nel procedimento Air Liquide Industries Belgium SA contro Ville de Seraing
(Causa C-393/04)
(2004/C 273/36)
Con sentenza 15 settembre 2004 pervenuta nella cancelleria della Corte il 17 settembre 2004, nel procedimento Air Liquide Industries Belgium SA contro Ville de Seraing, la Cour d'Appel de Liège (Neuvième Chambre) ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:
Se l'esenzione dalla tassa comunale sulla forza motrice, limitata ai motori utilizzati nelle stazioni a gas naturale e ad esclusione dei motori utilizzati per altri gas industriali, vada considerata un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 della versione consolidata del Trattato che istituisce la Comunità europea.
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6.11.2004 |
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C 273/21 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Symvoulio tis Epikrateias (Grecia), con ordinanza 16 giugno 2004, nel procedimento Diagnostikon & Therapeftikon Kentron Athinon-Ygeia A.E. contro Ypourgos Oikonomikon
(Causa C-394/04)
(2004/C 273/37)
Con ordinanza 16 giugno 2004 pervenuta nella cancelleria della Corte il 17 settembre 2004, nel procedimento Diagnostikon & Therapeftikon Kentron Athinon-Ygeia A.E. contro Ypourgos Oikonomikon, il Symvoulio tis Epikrateias ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:
Se prestazioni effettuate dai soggetti di cui all'art. 13, parte A, n. 1, lett. b), della direttiva 77/388/CEE (1), consistenti nella concessione dell'uso del telefono e della televisione ai pazienti nonché nella fornitura di vitto e posto letto ai loro accompagnatori, debbano essere qualificate come strettamente connesse all'ospedalizzazione e alle cure mediche, ai sensi della citata disposizione, in quanto accessorie rispetto alla cura nonché ad essa indispensabili.
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6.11.2004 |
IT |
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C 273/21 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Symvoulio tis Epikrateias (Grecia), con ordinanza 16 giugno 2004, nel procedimento Diagnostikon & Therapeftikon Kentron Athinon-Ygeia A.E. contro Ypourgos Oikonomikon
(Causa C-395/04)
(2004/C 273/38)
Con ordinanza 16 giugno 2004 pervenuta nella cancelleria della Corte il 17 settembre 2004, nel procedimento Diagnostikon & Therapeftikon Kentron Athinon-Ygeia A.E. contro Ypourgos Oikonomikon, il Symvoulio tis Epikrateias ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:
Se prestazioni effettuate dai soggetti di cui all'art. 13, parte A, n. 1, lett. b), della direttiva 77/388/CEE (1), consistenti nella concessione dell'uso del telefono e della televisione ai pazienti nonché nella fornitura di vitto e posto letto ai loro accompagnatori, debbano essere qualificate come strettamente connesse all'ospedalizzazione e alle cure mediche, ai sensi della citata disposizione, in quanto accessorie rispetto alla cura nonché ad essa indispensabili.
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6.11.2004 |
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C 273/21 |
Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica di Finlandia, proposto il 20 settembre 2004
(Causa C-396/04)
(2004/C 273/39)
Il 20 settembre 2004 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sig. M. Huttunen e K. Simonsson, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica di Finlandia.
La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:
|
1) |
dichiarare che la Repubblica di Finlandia, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 dicembre 2001, 2001/96/CE (1) recante requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e scarico delle navi portarinfuse o non avendole comunicate alla Commissione, è venuta meno agli obblighi incombentile ai sensi di tale direttiva; |
|
2) |
condannare la Finlandia alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il termine previsto per la trasposizione della direttiva è scaduto il 5 agosto 2003.
(1) GU L 13 del 16 gennaio 2002, pag. 9.
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6.11.2004 |
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C 273/22 |
Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese, presentato il 21 settembre 2004
(Causa C-399/04)
(2004/C 273/40)
Il 21 settembre 2004, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Antonio Caeiros, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica francese.
La Commissione delle Comunità europee conclude che la Corte voglia:
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1) |
dichiarare che, non avendo adottato e pubblicato entro i termini prescritti le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 6 gennaio 2003, 2003/2/CE, relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso dell'arsenico (decimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 76/769/CEE del Consiglio) (1), la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 2, primo comma, della direttiva medesima; |
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2) |
in subordine, dichiarare che, non avendo dato immediata comunicazione alla Commissione di tali misure, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 2, primo comma, della direttiva medesima; |
|
3) |
condannare la Repubblica francese alle spese. |
Motivi e principali argomenti:
Il termine fissato ai fini della trasposizione della direttiva è scaduto il 30 giugno 2003.
(1) GU L 4 del 9.1.2003, pag. 9
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6.11.2004 |
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C 273/22 |
Ricorso proposto il 21 settembre 2004 dalla Commissione delle Comunità europee contro il Regno dei Paesi Bassi
(Causa C-400/04)
(2004/C 273/41)
Il 21 settembre 2004 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Knut Simonsson en Wouter Wils, in qualità di agenti, ha proposto un ricorso contro il Regno dei Paesi Bassi dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.
La ricorrente conclude che la Corte voglia:
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1. |
dichiarare che, non avendo adottato le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 dicembre 2001, 2001/96/CEE, recante requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e di scarico delle navi portarinfuse (1), o quantomeno non avendole comunicate alla Commissione, il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva; |
|
2. |
condannare il Regno dei Paesi Bassi alle spese. |
Motivi e principali argomenti:
Il termine per la trasposizione della direttiva 2001/96/CEE è scaduto il 5 agosto 2003.
(1) GU L 13, del 16 gennaio 2002, pag. 9.
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6.11.2004 |
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C 273/23 |
Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Svezia, proposto il 22 settembre 2004
(Causa C-401/04)
(2004/C 273/42)
Il 22 settembre 2004 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata da K. Simonsson e W. Wils, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro il Regno di Svezia.
La Commissione chiede che la Corte voglia:
|
1) |
dichiarare che la Svezia, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 19 marzo 2001, 2001/16/CE (1), relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale o, comunque, non avendo comunicato tali disposizione alla Commissione, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva, e |
|
2) |
condannare la Svezia alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 20 aprile 2003.
(1) GU L 110 del 20 aprile 2001, pag. 1.
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6.11.2004 |
IT |
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C 273/23 |
Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese, presentato il 22 settembre 2004
(Causa C-402/04)
(2004/C 273/43)
Il 22 settembre 2004, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Knut Simonsson, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica francese.
La Commissione delle Comunità europee conclude che la Corte voglia:
|
1) |
dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 dicembre 2001, 2001/96/CE, recante requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e di scarico delle navi portarinfuse (1) e, in ogni caso, non avendole comunicate alla Commissione, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi della direttiva medesima; |
|
2) |
condannare la Repubblica francese alle spese. |
Motivi e principali argomenti:
Il termine fissato ai fini della trasposizione della direttiva è scaduto il 5 agosto 2003.
(1) GU L 13 del 16.1.2002, pag. 9
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6.11.2004 |
IT |
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C 273/23 |
Ricorso della Technische Glaswerke Ilmenau GmbH contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione ampliata) 8 luglio 2004, causa T-198/01, Technische Glaswerke Ilmenau GmbH/Commissione, sostenuta da Schott Glas, proposto il 22 settembre 2004
(Causa C-404/04 P)
(2004/C 273/44)
Il 22 settembre 2004, la Technische Glaswerke Ilmenau GmbH, rappresentata dai sigg. Christoph Arhold e Dr. Norbert Wimmer, White & Case LLP, 62 rue de la Loi, B-1040 Bruxelles, Rechtsanwälte, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione ampliata) 8 luglio 2004, causa T-198/01, Technische Glaswerke Ilmenau GmbH/Commissione, sostenuta da Schott Glas.
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
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1. |
Annullare la sentenza del Tribunale 8 luglio 2004, causa T-198/011. |
|
2. |
Dichiarare la nullità della decisione della Commissione 12 giugno 2001. |
|
3. |
In via subordinata al n. 2: rinviare la causa dinanzi al Tribunale di primo grado. |
|
4. |
Condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
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1. |
La ricorrente impugna la sentenza del Tribunale di primo grado 8 luglio 2004, causa T-198/01, che ha respinto la domanda di annullamento della decisione della Commissione con cui quest'ultima qualificava come aiuto di Stato la riduzione a DEM 4 milioni del prezzo di acquisto di un'impresa privatizzata dalla Treuhandanstalt (divenuta BvS) e ne chiedeva la conseguente restituzione. |
|
2. |
La ricorrente ha sostenuto, sia nel procedimento di esame dell'aiuto sia nel procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado, di aver diritto alla riduzione del prezzo a causa delle mutamento delle circostanze («Wegfall der Geschäftsgrunlage»; lett.: venir meno del fondamento negoziale), in quanto essa e la venditrice (la Treuhandanstalt) nel fissare il prezzo di vendita erano partite entrambe dal presupposto che il Land della Turingia avrebbe sostenuto gli investimenti della ricorrente nell'impresa privatizzata con una quota di aiuto più elevata (ammissibile per le piccole e medie imprese) derivante da fondi dell'azione comune (uno dei regimi di aiuti all'investimento a finalità regionale della Commissione). I calcoli sarebbero avvenuti sulla base di tale aiuto. Nel momento in cui è stato concesso l'aiuto nella misura normale e non aumentata, la base di calcolo sarebbe quindi mutata e il prezzo di vendita avrebbe dovuto essere conseguentemente adeguato. Poiché sarebbe esistito un diritto generale all'adeguamento del prezzo di vendita, previsto dal diritto civile, spettante anche a ciascun acquirente privato, non si sarebbe potuto trattare di aiuto (assenza di vantaggio economico e di selettività ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE). Ciò varrebbe anche perché secondo il regime Treuhand vigente del momento della privatizzazione, la fissazione di un prezzo di vendita conseguentemente più basso sarebbe stata ammissibile senza problemi dal punto di vista del diritto degli aiuti. |
|
3. |
La Commissione ha respinto l'argomentazione della ricorrente dal punto di vista giuridico e ha sostenuto che le pretese nei confronti della Treuhand e della Turingia dovevano essere fatte valere separatamente. Il Tribunale di primo grado ha accolto tale argomentazione sostenendo inoltre che la ricorrente non aveva addotto alcuna prova scritta, nel corso del procedimento giurisdizionale, che comprovasse la promessa di aiuto della Turingia. |
|
4. |
Contro tali argomenti è volto il ricorso. In relazione al mutamento delle circostanze, la ricorrente fa valere in particolare i seguenti motivi:
|
|
5. |
Oltre a tali motivi, la ricorrente deduce anche un errore di diritto in relazione ad altre omissioni di motivazione nella decisione della Commissione e l'illegittima negazione dell'esistenza di vizi procedurali sostanziali in cui sarebbe incorsa la Commissione. |
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6.11.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 273/24 |
Ricorso della Mannesmannröhren-Werke AG avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) 8 luglio 2004 nella causa T-44/00, Mannesmannröhren-Werke AG contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 23 settembre 2004
(Causa C-411/04 P)
(2004/C 273/45)
Il 23 settembre 2004 la Mannesmannröhren-Werke AG, rappresentata dagli avv.ti Dr. Martin Klusmann e Dr. Frederik Wiemer, dello studio Freshfields Bruckhaus Deringer, Freiligrathstraße 1, D-40479 Düsseldorf, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) 8 luglio 2004, nella causa T-44/00, Mannesmannröhren-Werke AG contro Commissione delle Comunità europee.
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
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1. |
Fatte salve le domande presentate dalla ricorrente in primo grado, annullare parzialmente la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 8 luglio 2004, nella causa T-44/00, Mannesmannröhren-Werke AG contro Commissione delle Comunità europee (1), nella parte in cui essa respinge il ricorso contro la decisione della convenuta 8 dicembre 1999, 2003/382/CE, relativa ad un procedimento d'applicazione dell'art. 81 CE. |
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2. |
Annullare la decisione della convenuta 8 dicembre 1999, 2003/382/CE, nella sua integralità. |
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3. |
In subordine, ridurre adeguatamente l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente nell'art. 4 della decisione 2003/382/CE nonché gli interessi di mora e di litispendenza stabiliti nell'art. 5 della decisione 2003/382/CE. |
|
4. |
In ulteriore subordine, rimettere la controversia al Tribunale di primo grado delle Comunità europee per una nuova decisione tenendo conto degli orientamenti giuridici della Corte. |
|
5. |
Condannare la convenuta a tutte le spese di causa. |
Motivi e principali argomenti:
La ricorrente chiede con complessivi tre motivi di ricorso un ulteriore annullamento della decisione:
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1. |
Il Tribunale ha violato il principio del diritto a un equo processo in quanto ha ingiustamente dichiarato ricevibile il documento cd. «Sharing key» quale principale documento a carico, sebbene alla ricorrente non siano noti né l'autore e l'origine di tale documento, né le circostanze in cui la convenuta se lo è procurato. La ricorrente avrebbe potuto opporsi adeguatamente al documento «Sharing key» fatto valere a suo carico solo se avesse potuto prendere posizione riguardo non solo al contenuto, ma anche alla credibilità del documento. |
|
2. |
Il Tribunale ha ingiustamente confermato la violazione della normativa sulle intese imputata nell'art. 2 della decisione oggetto della controversia. La convenuta non ha provato che la ricorrente, stipulando il contratto di fornitura con la Corus nel 1993, avesse concluso o attuato un'intesa orizzontale con le imprese Vallourec e Dalmine. Non è stato tenuto conto del fatto che si tratta di un contratto di fornitura non esclusivo, che era stato concluso più di due anni dopo altri contratti. |
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3. |
Il Tribunale ha violato il principio della parità di trattamento, in quanto non ha concesso alla ricorrente – contrariamente alla Vallourec e alla Dalmine – alcuna riduzione d'ammenda a titolo della cooperazione ai sensi della comunicazione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d'intesa tra imprese (GU 1996, C 207). Con la dichiarazione del sig. Becher la ricorrente ha fornito un proprio contributo alla dimostrazione dei fatti che è stato utilizzato anche nella decisione oggetto della controversia. Inoltre, la ricorrente non aveva contestato i fatti indicati nella comunicazione degli addebiti, altro elemento di cui ingiustamente non è stato tenuto conto per una riduzione dell'ammenda. |
(1) GU C 239 del 25 settembre 2004.
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6.11.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 273/25 |
Ricorso del Parlamento europeo contro il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 27 settembre 2004
(Causa C-413/04)
(2004/C 273/46)
Il 27 settembre 2004 il Parlamento europeo, rappresentato dai sigg. A. Baas e U. Rösslein, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.
Il Parlamento europeo chiede che la Corte voglia:
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— |
annullare la direttiva del Consiglio 28 giugno 2004, 2004/85/CE, che modifica la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione di talune disposizioni all'Estonia (1); |
|
— |
condannare il Consiglio alla totalità delle spese. |
Motivi e principali argomenti:
L'art. 57 dell'atto di adesione 2003 non costituisce il fondamento normativo adeguato per l'adozione della direttiva controversa. Tale disposizione è diretta a realizzare un adattamento della normativa comunitaria in conseguenza dell'adesione, e a rendere applicabili ai nuovi Stati membri gli atti comunitari che non sono stati sottoposti ad adattamento mediante lo stesso atto di adesione. Di conseguenza non si possono fondare altre modifiche sull'art. 57 dell'atto. La suddetta norma non può essere utilizzata al fine di introdurre deroghe agli atti comunitari, soprattutto quelle vanno oltre le deroghe espressamente concesse e limitate dall'atto di adesione.
La direttiva controversa non è sufficientemente motivata, dal momento che la fondatezza del ricorso all'art. 57 dell'atto di adesione 2003, quale fondamento normativo, non emerge in alcun modo dai «considerando» e dalle altre disposizioni della direttiva.
(1) GU L 236, del 7.07.2004, pag. 10.
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6.11.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 273/26 |
Ricorso del Parlamento europeo contro il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 27 settembre 2004
(Causa C-414/04)
(2004/C 273/47)
Il 27 settembre 2004 il Parlamento europeo, rappresentato dai sigg. A. Baas e U. Rösslein, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.
Il Parlamento europeo chiede che la Corte voglia:
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— |
annullare il regolamento (CE) del Consiglio 28 giugno 2004, n. 1223, che modifica il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la data di applicazione di talune disposizioni alla Slovenia (1); |
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— |
condannare il Consiglio alla totalità delle spese. |
Motivi e principali argomenti:
L'art. 57 dell'atto di adesione 2003 non costituisce il fondamento normativo adeguato per l'adozione del regolamento controverso. Tale disposizione è diretta a realizzare un adattamento della normativa comunitaria in conseguenza dell'adesione, e a rendere applicabili ai nuovi Stati membri gli atti comunitari che non sono stati sottoposti ad adattamento mediante lo stesso atto di adesione. Di conseguenza non si possono fondare altre modifiche sull'art. 57 dell'atto. La suddetta norma non può essere utilizzata al fine di introdurre deroghe agli atti comunitari.
Il regolamento controverso non è sufficientemente motivato, dal momento che la fondatezza del ricorso all'art. 57 dell'atto di adesione 2003, quale fondamento normativo, non emerge in alcun modo dai «considerando» e dalle altre disposizioni del regolamento.
(1) GU L 233, del 2.07.2004, pag. 3.
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6.11.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 273/26 |
Cancellazione dal ruolo della causa C-13/02 (1)
(2004/C 273/48)
Con ordinanza 22 luglio 2004 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-13/02: (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia): Casearia Bresciana Ca.Bre.Soc.Coop.a.r.l. e a. contro A.I.M.A. (Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo).
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6.11.2004 |
IT |
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C 273/26 |
Cancellazione dal ruolo della causa C-81/02 (1)
(2004/C 273/49)
Con ordinanza 28 luglio 2004 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-81/02: (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof): Wolfgang Rohringer in qualità di curatore del fallimento nella procedura di liquidazione dei beni della società Eurokeramik GmbH & Co. KG contro Gemeinnützige Salzburger Wohnbaugesellschaft mbH.
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6.11.2004 |
IT |
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C 273/26 |
Cancellazione dal ruolo della causa C-197/02 (1)
(2004/C 273/50)
Con ordinanza 29 luglio 2004 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-197/02: Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna.
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6.11.2004 |
IT |
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C 273/27 |
Cancellazione dal ruolo della causa C-361/03 P (1)
(2004/C 273/51)
Con ordinanza 29 luglio 2004 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-361/03 P: El Corte Inglés SA contro UAMI, Calzaturificio Yvonne Srl.
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6.11.2004 |
IT |
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C 273/27 |
Cancellazione dal ruolo della causa C-457/03 (1)
(2004/C 273/52)
Con ordinanza 22 luglio 2004 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-457/03: (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Bergamo): Azienda Agricola Albergati Giovanni Angelo contro A.G.E.A. (Agenzia Erogazioni in Agricoltura).
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6.11.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 273/27 |
Cancellazione dal ruolo della causa C-554/03 (1)
(2004/C 273/53)
Con ordinanza 22 luglio 2004 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-554/03: (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Ufficio del Giudice di Pace di Gorizia): Azienda Agricola Tomadin Silvano contro A.G.E.A. (Agenzia Erogazioni in Agricoltura).
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6.11.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 273/27 |
Cancellazione dal ruolo della causa C-17/04 (1)
(2004/C 273/54)
Con ordinanza 29 luglio 2004 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-17/04: Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna.
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
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6.11.2004 |
IT |
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C 273/28 |
Ricorso della L D S.A. contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), proposto il 14 maggio 2004
(Causa T-168/04)
(2004/C 273/55)
Lingua processuale: da determinarsi ai sensi dell'art. 131, n. 2, del regolamento di procedura – Lingua in cui il ricorso è stato redatto: il tedesco
Il 14 maggio 2004 la L D S.A., con sede in Huercal de Almeria (Spagna), rappresentata dal sig. M. Knospe, Rechtsanwalt, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI).
Ulteriore parte in causa dinanzi alla commissione di ricorso era la Julius Sämann Ltd., con sede in Zug (Svizzera)
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare i punti 1 e 3 del dispositivo della decisione del convenuto UAMI 15 marzo 2004 nel procedimento R 326/2003-2 in relazione alla domanda di marchio n. 252 288; |
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— |
condannare l'Ufficio convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti:
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Richiedente il marchio comunitario |
La ricorrente |
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Marchio comunitario in oggetto: |
Il marchio figurativo «Aire Limpio» per beni e servizi rientranti nelle classi 3, 5 e 35 (tra gli altri, profumeria, oli essenziali, deodoranti per ambienti, pubblicità) – Domanda 252 288 |
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Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento d'opposizione: |
Julius Sämann Ltd. |
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Marchio o segno fatto valere nel procedimento d'opposizione: |
I marchi figurativi nazionali e internazionali nonché i marchi figurativi comunitari n. 91 991 in forma di abeti con varie scritte per beni della classe 5 (prodotti per rinfrescare l'aria) |
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Decisione della divisione d'opposizione: |
Rigetto dell'opposizione. |
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Decisione della commissione di ricorso: |
Annullamento parziale della decisione della divisione d'opposizione. Diniego della registrazione per i beni delle classi 3 e 5. |
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Motivi del ricorso: |
Violazione dell'art. 8, n. 1, del regolamento (CE) n. 40/94; Assenza di somiglianza tra i segni; Violazione dell'art. 73 del regolamento (CE) n. 40/94. |
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6.11.2004 |
IT |
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C 273/28 |
Ricorso del sig. Alain Crespinet contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 21 giugno 2004
(Causa T-261/04)
(2004/C 273/56)
Lingua processuale: il francese
Il 21 giugno 2004 il sig. Alain Crespinet, domiciliato in Rosières (Belgio), rappresentato dagli avv.ti Sébastien Orlandi, Albert Coolen, Jean-Noël Louis ed Etienne Marchal, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.
Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione che assegna al ricorrente medesimo i suoi punti di priorità per l'esercizio di promozione 2003, nonché la decisione di non iscrivere il suo nome nella lista dei dipendenti promossi al grado A5 per il detto esercizio; |
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— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Nella presente causa il ricorrente si oppone al diniego dell'APN di promuoverlo al grado A5, nell'ambito dell'esercizio di promozione 2003, in seguito all'assegnazione, per tale esercizio, di un numero di punti di priorità insufficiente per raggiungere la soglia di punteggio necessaria per essere preso in considerazione ai fini di una promozione.
A sostegno delle sue pretese il ricorrente fa valere:
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la violazione degli artt. 5, 7 e 26 dello Statuto; |
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la violazione degli artt. 43 e 45 dello Statuto e delle Disposizioni generali di attuazione; |
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la violazione del principio di corrispondenza tra il grado e le mansioni; |
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la violazione del principio di idoneità alla promozione; |
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la violazione del principio di parità di trattamento e di non discriminazione. |
Il ricorrente reputa in particolare che l'attribuzione di un punto per ogni anno passato nel grado, come prevista dall'art. 12, n. 3, delle Disposizioni generali di attuazione dell'art. 45 dello Statuto, premi l'anzianità nel grado dei dipendenti promuovibili senza tener conto dei reali meriti di cui essi hanno dato prova durante gli anni in relazione ai quali sono stati redatti i rapporti informativi.
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6.11.2004 |
IT |
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C 273/29 |
Ricorso del sig. Jean-Paul Keppenne contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 6 luglio 2004
(Causa T-272/04)
(2004/C 273/57)
Lingua processuale: il francese
Il 6 luglio 2004, il sig. Jean-Paul Keppenne, residente in Etterbeek (Belgio), rappresentato dall'avv. Paul-Emmanuel Ghislain, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.
Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
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annullare le decisioni della Commissione di non aumentare il numero di punti di precedenza DG attribuiti al ricorrente nell'ambito delle valutazioni dell'anno 2003 e di non promuovere il ricorrente al grado A5 nell'ambito delle promozioni del 2003; |
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condannare la Commissione a pagare al ricorrente la somma di 3 000 euro a titolo di risarcimento dei danni morali subiti; |
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condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti:
Il ricorrente, dipendente della Commissione, intende sostenere che la decisione di non promuoverlo è illegittima, costituendo, da un lato, secondo lui, una sanzione occulta per il suo distacco presso la Corte di giustizia dal 1996 al 2003 e, dall'altro, non avendo tenuto in adeguato conto i meriti del ricorrente.
A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce:
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una violazione del divieto di discriminazioni, una violazione dell'art. 2, n. 1, delle disposizioni generali di esecuzione dell'art. 45 dello Statuto ed uno sviamento di potere; |
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una violazione dell'art. 6, n. 3, sub ii), e n. 4, lett. a), delle disposizioni generali di esecuzione dell'art. 45 dello Statuto ed una violazione del principio di proporzionalità; |
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una violazione dell'art. 12, n. 3, lett. a), delle disposizioni generali di esecuzione dell'art. 45 dello Statuto; |
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una violazione dell'art. 2, n. 1, secondo comma, delle disposizioni generali di esecuzione dell'art. 43 dello Statuto; |
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una violazione dell'art. 45, n. 1, dello Statuto. |
In via subordinata, il ricorrente deduce una violazione dell'obbligo di motivazione e dell'art. 13 delle disposizioni generali di esecuzione dell'art. 45 dello Statuto.
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6.11.2004 |
IT |
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C 273/29 |
Ricorso della Enviro Tech Europe, Ltd., e della Enviro Tech International, Inc. contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 16 luglio 2004
(Causa T-291/04)
(2004/C 273/58)
Lingua processuale: l'inglese
Il 16 luglio 2004, le società Enviro Tech Europe, Ltd., con sede in Kingston upon Thames (Regno Unito), e Enviro Tech International, Inc, con sede nell'Illinois (USA), con gli avv.ti C. Mereu e K. Van Maldegem, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.
Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:
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I. |
annullare parzialmente la direttiva della Commissione 29 aprile 2004, 2004/73/CE (GU L 152, pag. 1), nella parte in cui l'nPB è stato classificato come sostanza altamente infiammabile (R11) nella categoria 2 delle sostanze di tossicità riproduttiva (R60); |
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II. |
dichiarare la Commissione responsabile dei danni, presenti e futuri, sofferti dalle ricorrenti e derivanti dall'illecita condotta dell'istituzione, ivi incluso, ma non limitato ad esso, il rigetto della domanda delle ricorrenti e la relativa adozione del provvedimento contestato, con risarcimento a favore delle ricorrenti medesime nella misura provvisoriamente fissata in EUR 350 000; |
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III. |
dichiarare la Commissione responsabile dei danni presenti e futuri, prevedibili con sufficiente certezza, ancorché tali danni non possano essere determinati con certezza; |
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IV. |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti:
Le ricorrenti chiedono l'annullamento parziale della direttiva della Commissione 29 aprile 2004, 2004/73/CE, recante ventinovesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (1), nella parte riguardante la classificazione dell'n-propile bromuro.
I motivi e principali argomenti dedotti nella specie sono analoghi a quelli della causa T-422/03, Eviro Tech Europe e Eviro Tech International contro Commissione (GU 2004, C 47, pag. 35).
(1) GU L 152, pag. 1
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6.11.2004 |
IT |
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C 273/30 |
Ricorso di Vladimir Bouček contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 4 agosto 2004
(Causa T-318/04)
(2004/C 273/59)
Lingua processuale: il tedesco
Il 4 agosto 2004 il sig. Vladimir Bouček, Praga (Repubblica ceca), ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee. Rappresentante del ricorrente: sig.a Libuse Krafftova.
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la comunicazione del 29.3.2004 avente ad oggetto la sua mancata ammissione alle prove scritte della procedura di selezione bandita in GU C 120 A/13; |
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ripristinare a suo favore la situazione precedente la comunicazione del 29.3.2004 suddetta; |
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condannare la convenuta alle spese di giudizio. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorrente ha partecipato alla procedura di selezione EPSO/A/2/03 per la costituzione di un elenco di riserva di amministratori aggiunti (A8) ambosessi di cittadinanza ceca. Ai termini della comunicazione relativa alla procedura di selezione la candidatura doveva essere avanzata via Internet. Con la decisione impugnata la candidatura del ricorrente è stata respinta con l'argomento che il formulario d'iscrizione era stato depositato fuori tempo massimo.
Il ricorrente impugna la decisione. Per comunicare i risultati della preselezione e conseguentemente invitare al deposito presso di essa del fascicolo personale nel termine di tre settimane, insolitamente la convenuta non avrebbe inviato ai concorrenti nessuna mail informativa, come aveva fatto in tutte le altre fasi della procedura di selezione. La procedura non potrebbe non essere considerata, perciò, che discontinua, inadeguata e gravemente viziata nella forma.
Il ricorrente sostiene, inoltre, che, arbitrariamente, perdendo di vista lo scopo stesso della procedura, sono stati esclusi alcuni candidati qualificati che, data la circostanza suddetta, non erano stati in condizione di rispettare il breve termine impartito. Il termine di meno di tre settimane era del tutto incongruo, considerata la complessiva lunghezza della procedura, pari a nove mesi. La convenuta non avrebbe riconosciuto la reale importanza di questa fase della procedura di selezione e avrebbe omesso di adottare misure idonee ad informare del termine di scadenza tutti i candidati fino a quel momento vittoriosi. Così facendo, essa avrebbe abusato del suo potere discrezionale.
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6.11.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 273/30 |
Ricorso della sig.ra Triantafyllia Dionyssopoulou contro il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 30 luglio 2004
(Causa T-320/04)
(2004/C 273/60)
Lingua processuale: il francese
Il 30 luglio 2004, la sig.ra Triantafyllia Dionyssopoulou, residente in Norwich Norfolk (Regno Unito), rappresentata dall'avv. Claude Quackels, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione notificata il 12 dicembre 2003 che ha fissato, per il calcolo della pensione, il coefficiente correttore per la Grecia; |
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concedere alla ricorrente, a partire dal 1o novembre 2003, il coefficiente correttore per la pensione relativo al Regno Unito; |
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condannare il Consiglio a pagare alla ricorrente, a titolo di risarcimento dei danni materiali e morali, la somma, fissata ex aequo et bono, di EUR 20 000 per un danno stimato, salvo aumento nel corso del procedimento, in EUR 50 000; |
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condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti:
La ricorrente nella causa in esame, ex funzionaria comunitaria, beneficiaria di una pensione d'invalidità, si oppone alla decisione dell'autorità amministrativa di applicare a tale pensione il coefficiente correttore per la Grecia invece di quello applicabile al Regno Unito.
In proposito essa precisa che, dato che ha fissato la sua residenza in quest'ultimo Stato membro, essa avrebbe diritto all'applicazione di tale coefficiente, e che il rifiuto che ha dato luogo alla controversia in esame sarebbe illegittimo in quanto lesivo dei principi della parità di trattamento, della tutela del legittimo affidamento e della buona amministrazione.
La decisione impugnata sarebbe inoltre fondata su un manifesto errore di valutazione.
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6.11.2004 |
IT |
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C 273/31 |
Ricorso della Citicorp contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) — UAMI — proposto il 5 agosto 2004
(Causa T-325/04)
(2004/C 273/61)
Lingua processuale: l'inglese
Il 5 agosto 2004 la Citicorp, con sede in New York (Stati Uniti), rappresentata dai sigg. Dr. V. von Bomhard, Dr. A. Renck, Dr. C. Sculte e Dr. A. Pohlmann, lawyers, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione della 1a commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) – UAMI – 18 maggio 2004, nel procedimento R0789/2002-1. |
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condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
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Richiedente: |
Citicorp |
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Marchio comunitario di cui si richiede la registrazione: |
Il marchio mondiale «Worldlink» (domanda n. 111880) |
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Beni e servizi: |
classi 9, 16 e 36 |
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Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione: |
Link Interchange Network Ltd |
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Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione: |
marchio denominativo e emblematico «Link» per servizi della classe 36 (servizi bancari, distribuzione di denaro contante, trasferimento di fondi, servizi di pagamento, servizi di informazione finanziaria) |
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Decisione della divisione di opposizione: |
Rigetto della domanda di marchio comunitario per i servizi di affari finanziari e monetari della classe 36 |
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Decisione della commissione di ricorso: |
rigetto del ricorso |
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Motivi di ricorso: |
violazione degli artt. 73 e 74 del regolamento n. 40/94 (1) e dell'art. 8, n. 1, lett. b) del medesimo regolamento |
(1) Regolamento CE del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94 del marchio comunitario (GU 1994 L 11, pag. 1).
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6.11.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 273/32 |
Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Silicon and Software Systems Limited, proposto il 6 agosto 2004
(Causa T-326/04)
(2004/C 273/62)
Lingua di procedura: l'inglese
Il 6 agosto 2004 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. A. Whelan, in qualità di agente, e dal sig. D. R. Phelan, Barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Silicon and Software Systems Limited.
La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
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condannare la convenuta a versare alla Commissione la somma di 38 446, 50 euro, di cui 29 194 euro a titolo di capitale e 9 252, 50 euro a titolo di interessi moratori dal 30 agosto 2000 al 16 agosto 2004 ad un tasso annuo dell' 8 %; |
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condannare la convenuta a versare alla Commissione 6,40 euro giornalieri a titolo di interessi ad un tasso annuo dell'8 % dal 17 agosto 2004 alla data dell'effettivo pagamento, |
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condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti:
Il 28 marzo 1994 la Commissione ha stipulato con la convenuta il contratto ESSI n. 10 043, incaricandola dello svolgimento di un'attività concernente la ricerca e lo sviluppo tecnologico, in conformità al programma ESPRIT. In esecuzione del contratto, la Commissione ha versato a favore della convenuta un anticipo del contributo finanziario dovuto. Al completamento dei lavori, la convenuta ha presentato il suo consuntivo di spesa consolidato. La Commissione si è rifiutata di tener conto delle spese occorse prima dell'entrata in vigore del contratto ed ha modificato in tal senso il consuntivo di spesa. La Commissione afferma che la convenuta non ha mai sollevato obiezioni in ordine a tale modifica del consuntivo di spesa consolidato ad opera della Commissione.
La Commissione ha quindi chiesto il rimborso della parte dell'anticipo che superava il consuntivo di spesa consolidato e modificato, cioè 29 194 euro. La convenuta si è rifiutata di versare tale somma ed ha pertanto violato, secondo la Commissione, gli obblighi derivanti dal contratto.
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6.11.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 273/32 |
Ricorso del Syndicat National de l'Industrie des Viandes (SNIV) contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 3 agosto 2004
(Causa T-327/04)
(2004/C 273/63)
Lingua processuale: il francese
Il 3 agosto 2004, il Syndicat National de l'Industrie des Viandes (SNIV), con sede a Parigi, rappresentato dagli avv.ti Nicole Coutrelis e Séverine Henneresse, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.
Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
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Annullare la decisione della Commissione 30 marzo 2004, relativa all'aiuto di Stato «N515/2003 — Francia — Aiuti nel settore dello smaltimento delle carcasse — Imposta sulla macellazione»; |
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Condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Considerato quale servizio pubblico, lo smaltimento delle carcasse è finanziato in Francia da un fondo alimentato con stanziamenti pubblici nonché da un'imposta sulla macellazione prelevata sui macelli. Tale regime è stato notificato alla Commissione. Il ricorrente, che rappresenta alcune imprese di macellazione, ha richiamato l'attenzione della Commissione sulla necessità di avviare la procedura di esame formale dell'aiuto prevista dall'art. 88, n. 2, CE. Nella decisione impugnata, tuttavia, la Commissione ha ritenuto che il regime di cui trattasi non fosse in contrasto con il diritto comunitario quanto all'area d'intervento «animali deceduti in azienda», e non costituisse un aiuto quanto all'area d'intervento «rifiuti pericolosi di macelli ».
Considerando che la Commissione ha in tal modo approvato il sistema attuato dal governo francese, il ricorrente con la sua domanda chiede l'annullamento della decisione impugnata facendo valere la violazione dell'art. 88, n. 2, CE, nonché dell'art. 4, n. 4, del regolamento 659/1999 (1). Il ricorrente ritiene che, in considerazione delle gravi difficoltà nella valutazione della compatibilità dell'aiuto di cui trattasi, menzionate dalla Commissione, l'istituzione non poteva dichiarare l'aiuto in questione compatibile senza avviare la procedura formale di esame.
Il ricorrente deduce, del pari, diversi errori di fatto nonché errori nell'esame della decisione impugnata. La Commissione fa valere, parimenti, che l'imposta sulla macellazione sarebbe manifestamente in contrasto con varie disposizioni di diritto comunitario, vale a dire:
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Le norme relative all'IVA; |
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Il divieto di restrizioni quantitative tra Stati membri (art. 28 CE), nella parte in cui l'imposta sulla macellazione riguarderebbe, del pari, animali di origine «mista », ai sensi del regolamento 1760/2000 (2), vale a dire provenienti da un altro Stato membro, ma macellati in Francia; |
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Il regolamento 1774/2002 (3); |
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La libera prestazione di servizi (art. 50 CE), in quanto una sola impresa per dipartimento può realizzare prestazioni di servizi di smaltimento delle carcasse presso macelli e allevatori del dipartimento; |
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I meccanismi della Politica Agricola Comune. Il ricorrente sostiene, a tal riguardo, che, nell'imporre l'imposta di cui trattasi, la Francia, aumentando artificialmente il prezzo della carne, danneggerebbe l'Organizzazione Comune del Mercato della carne e violerebbe i relativi regolamenti. |
(1) Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83 del 27/03/1999, pag.1-9).
(2) Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 del 11/08/2000, pag.1-10).
(3) Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (GU L 273 del 10/10/2002, pag.1-95).
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6.11.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 273/33 |
Ricorso del sig. Günter Wilms contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 3 agosto 2004
(Causa T-328/04)
(2004/C 273/64)
Lingua processuale: il francese
Il 3 agosto 2004, il sig. Günter Wilms, domiciliato a Bruxelles, rappresentato dagli avv.ti Marc van der Woude e Valérie Landes, ha presentato, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare l'elenco dei promossi del 27 novembre 2003 nella misura in cui non include il nominativo del ricorrente o, in subordine, l'elenco dei promuovibili del 13 novembre 2003, nella misura in cui non include il nominativo del ricorrente data l'attribuzione di un numero insufficiente di punti di priorità supplementari; |
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annullare la decisione del direttore generale del servizio giuridico, adottata ai sensi dell'art. 6, n. 3, delle disposizioni generali d'esecuzione dell'art. 45 dello Statuto del personale, di attribuirgli un solo punto di priorità nell'ambito della direzione generale e esclusivamente quattro punti di priorità con riguardo al periodo di promozione 2003; |
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annullare la decisione dell'Autorità investita del potere di nomina, adottata in forza dell'art. 9 delle disposizioni generali d'esecuzione dell'art. 45, di non attribuirgli alcun punto di priorità speciale «Comitato di promozione per attività supplementari nell'interesse dell'istituzione» con riguardo al periodo di promozione 2003; |
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annullare la decisione implicita dell'AIPN di respingere il «ricorso» del ricorrente del 14 luglio 2003, proposto dinanzi al Comitato di promozione, relativo all'attribuzione dei punti di priorità nell'ambito del servizio giuridico e all'assegnazione dei punti di priorità per incarichi supplementari; |
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condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorrente sostiene che la decisione del direttore generale del servizio giuridico di attribuirgli 4 punti di priorità costituisce una violazione dell'art. 45 dello Statuto, dell'art. 6, n. 4, lett. a), delle disposizioni generali d'esecuzione dell'art. 45 dello Statuto, del principio di vocazione alla carriera, e altresì un errore manifesto di valutazione. Il ricorrente invoca inoltre una violazione dell'art. 6, n. 3, lett. a), delle disposizioni generali d'esecuzione dell'art. 45 dello Statuto e del principio della vocazione alla carriera, combinato al principio di parità di trattamento. In terzo luogo lo stesso deduce lo sviamento di potere.
Inoltre, a giudizio del ricorrente, la decisione dell'AIPN di non attribuirgli punti di priorità per incarichi supplementari è illegittima in quanto costituisce una violazione dell'art. 9, nn. 1 e 2, nonché dell'allegato 1 delle disposizioni generali d'esecuzione dell'art. 45 dello Statuto e del principio di parità di trattamento.
Da ultimo, il ricorrente invoca l'illegittimità della decisione emanata dall'AIPN di non assegnargli punti di promozione supplementari in seguito al suo ricorso dinanzi al Comitato di promozione per il fatto che tale decisione non è sufficientemente motivata.
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6.11.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 273/34 |
Ricorso della House of Donuts International contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto l'11 agosto 2004
(Causa T-334/04)
(2004/C 273/65)
Lingua di redazione del ricorso: l'inglese
L'11 agosto 2004 la società House of Donuts International, rappresentata dall'avv. N. Decker, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Parte intervenuta nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso: società Panrico S.A.
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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accogliere la domanda di registrazione del marchio comunitario n. 938 670 presentato dalla ricorrente; |
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— |
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 12 maggio 2004 (procedimento R 1036/2001-4); |
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— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti:
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Titolare del marchio comunitario: |
La ricorrente |
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Marchio comunitario di cui si richiede la registrazione: |
Marchio figurativo «House of donuts The Finest American Pastries» per beni e servizi di cui alle classi 30, 32 e 42 (ciambelle, maritozzi, cornetti, acque minerali, ristoranti, caffè e servizi di ristorazione) – domanda n. 938 670 |
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Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione: |
Panrico S.A. |
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Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione: |
Marchio denominativo e figurativo spagnolo «DONUT» e «donuts» per beni e servizi di cui alle classi 30, 32 e 42 (confetteria, pasticceria, dolci e canditi, bevande a base di frutta e succhi di frutta, servizi di caffetteria, bar, ristorante, albergo e campeggio) |
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Decisione della divisione di opposizione: |
Rigetto della domanda di registrazione del marchio |
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Decisione della commissione di ricorso: |
Rigetto dell'impugnazione della ricorrente |
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Motivi di ricorso: |
I marchi di cui trattasi non sono simili. L'opponente non avrebbe diritto all'uso esclusivo delle parole «donut» o «donuts». |
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6.11.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 273/34 |
Ricorso della Viz Stal e della Duferco Commerciale SpA contro Consiglio dell'Unione europea, proposto l'11 agosto 2004
(Causa T-335/04)
(2004/C 273/66)
Lingua processuale: l'inglese
L'11 agosto 2004 la Viz Stal, Ekaterinburg (Russia) e la Duferco Commerciale SpA, Genova (Italia), rappresentate dagli avv.ti R. Luff e J-F. Bellis, hanno proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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1) |
annullare il regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 2004, n. 990, recante modifica del regolamento (CE) n. 151/2003 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di lamiere dette magnetiche, a grani orientati, originarie della Russia nei limiti in cui esso impone un dazio anti-dumping definitivo sulle importazioni dei prodotti interessati fabbricati dalla Viz Stal e importati nella Comunità europea dalla Duferco; |
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2) |
dichiarare che la modifica dell'aliquota del dazio applicabile alla Viz Stal di cui al regolamento controverso rimanga temporaneamente in vigore finché le competenti istituzioni abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente sentenza; |
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3) |
condannare il Consiglio alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il regolamento controverso (1) è stato adottato ai sensi di un riesame intermedio avviato a seguito di una richiesta presentata dalla ricorrente, la Viz Stal, e di un'altra richiesta presentata da un altro fabbricante russo del medesimo prodotto. Le richieste sono state motivate con il fatto che tali produttori sarebbero ormai stati rispondenti ai requisiti previsti per ottenere lo status di economia di mercato e che i loro margini di dumping erano sostanzialmente diminuiti.
Nell'ambito del riesame intermedio, che era limitato alla fissazione del margine di dumping, sono stati calcolati il valore normale ed il prezzo all''esportazione praticati dalla ricorrente e a seguito di tale riesame è stato determinato il margine antidumping della ricorrente, la Viz Stal. Secondo le ricorrenti, il valore normale ed il prezzo all'esportazione sono stati illegittimamente stabiliti.
A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti fanno valere che la Commissione ha violato l'art. 2, nn. 3 e 5 del regolamento base (2) nei limiti in cui essa ha respinto i prezzi pagati dalla Viz Stal al suo fornitore. Secondo le ricorrenti, la Commissione ha concluso a torto che la Viz Stal ed il suo fornitore, la Magnitogorsk, erano partners associati e che i prezzi praticati non erano attendibili. A tale riguardo, le ricorrenti invocano altresì la violazione dei loro diritti di difesa quali garantiti dall'art. 18, n. 4 del regolamento base e dall'art. 6.2 dell'accordo dell'OMC relativo alle misure antidumping.
Le ricorrenti sostengono inoltre che la Commissione ha violato l'art. 2, nn. 5 e 6 del regolamento di base, in quanto ha aumentato le spese finanziarie sostenute dalla Viz Stal, riportate nei suoi documenti contabili, applicando un tasso d'interesse sui prestiti ad interesse zero accordati dalla Vetrade, la società holding della Viz Stal. Secondo le ricorrenti, la Viz Stal non ha, infatti, sostenuto costi in merito a tali prestiti, che non possono essere paragonati a prestiti concessi da terzi indipendenti. Le ricorrenti fanno altresì valere che il tasso d'interesse applicato dalla Commissione era arbitrario.
Infine, le ricorrenti sostengono che la Commissione ha erroneamente detratto due volte i costi del credito dal prezzo all'esportazione. A loro avviso, la Commissione, da un lato, ha detratto, ai sensi dell'art. 2, n. 9 del regolamento di base, i costi del credito come parti delle spese generali amministrative e di vendita. Dall'altro, essa, ai sensi dell'art. 2, n. 10 del regolamento di base, ha adeguato il prezzo all'esportazione per i costi del credito inerenti ai termini di pagamento accordati dalla Duferco al primo acquirente indipendente.
(1) Regolamento del Consiglio (CE) 17 maggio 2004, n. 990 recante modifica del regolamento (CE) n. 151/2003 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di lamiere dette «magnetiche», a grani orientati, originarie della Russia (GU L 182, pag. 5).
(2) Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995 n. 384, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1).
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6.11.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 273/35 |
Ricorso del sig. Athanasios Pitsiorlas contro il Consiglio dell'Unione europea e la Banca centrale europea, presentato il 29 luglio 2004
(Causa T-337/04)
(2004/C 273/67)
(Lingua processuale: il greco)
Il 29 luglio 2004 il sig. Athanasios Pitsiorlas, residente in Salonicco (Grecia), rappresentato dall'avv. Dimitrios Papafilippou, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea e la Banca centrale europea.
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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riconoscere in solido e integralmente a carico delle due istituzioni comunitarie 1) la somma risultante dai calcoli relativi ai compensi del corrispondente posto di lavoro alla BCE, nel periodo dall'aprile 2001 a tre mesi dopo la pronuncia della sentenza del Tribunale di primo grado, qualora sia positiva per il ricorrente, meno i suoi redditi come avvocato nel corrispondente periodo, quale risarcimento del danno materiale, 2) la somma di EUR 90 000, quale danno morale, con interesse al tasso legale a partire dalla comunicazione del ricorso; |
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— |
condannare le due istituzioni comunitarie alle spese giudiziali e stragiudiziali. |
Motivi e principali argomenti:
Il ricorrernte ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado un ricorso (causa T-/00 (1)) con il quale ha chiesto l'annullamento del rifiuto del Consiglio e della Banca centrale europea di consentire l'accesso all'accordo «Basle/Nyborg» relativo all'entrata in vigore del Sistema monetario europeo. Il ricorrente fa valere che tale accordo gli è necessario per completare la tesi di dottorato da lui preparata.
Con il presente ricorso il ricorrente sostiene che il rifiuto del Consiglio e della Banca centrale europea di consentire l'accesso era illegittimo per gli stessi motivi da lui fatti valere nel suo precedente ricorso. Egli sostiene inoltre che a causa di tale rifiuto non ha potuto completare sino ad oggi la sua tesi di dottorato. Egli ritiene che come titolare di una tesi di dottorato con specializzazione in diritto economico e monetario rivendicherebbe e otterrebbe un posto di lavoro in attività giuridiche presso organismi ed enti internazionali. Egli ritiene altresì che sussista un danno materiale pari alla differenza tra gli introiti che avrebbe percepito da una siffatta attività nel periodo di tempo successivo all'aprile 2001, ove avesse completato la sua tesi di dottorato e avesse trovato un siffatto posto di lavoro, fino a tre mesi dopo la pronuncia della sentenza del Tribunale di primo grado, e quelli che egli ha guadagnato o avrebbe guadagnato lavorando come avvocato in Grecia durante lo stesso periodo. Egli chiede pertanto, con il suo ricorso, la riparazione di tale danno materiale nonché il riconoscimento del danno morale.
(1) Gazzetta ufficiale C 122 del 29.4.2000, pag. 35.
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6.11.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 273/36 |
Ricorso della Ontex N.V. contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), proposto il 23 agosto 2004
(Causa T-353/04)
(2004/C 273/68)
Lingua della domanda di registrazione: l'inglese
Il 23 agosto 2004, la Ontex N.V., Buggenhout (Belgio), rappresentata dall'avv. M. Du Tré, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).
Altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso era la Curon Medical, Inc., Sunnyvale, California (USA).
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione impugnata della seconda commissione di ricorso 5 luglio 2004. |
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— |
condannare l'UAMI alle spese. |
Motivi e principali argomenti:
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Richiedente: |
Curon Medical, Inc. |
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Marchio comunitario di cui si richiede la registrazione: |
Marchio denominativo «CURON», per taluni prodotti e servizi delle classi 10, 41 e 42 (apparecchi, strumenti e dispositivi chirurgici, medici, dentistici e veterinari, esclusi apparecchi a raggi X) - domanda n. 1 934 868 |
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Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione: |
La ricorrente |
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Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione: |
Marchio comunitario denominativo «EURON» per taluni prodotti e servizi della classe 10 (apparecchi, strumenti e dispositivi chirurgici, medici, dentistici e veterinari, esclusi apparecchi a raggi X) - domanda n. 762 351 |
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Decisione della divisione d'opposizione: |
Rigetto della domanda di marchio |
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Decisione della commissione di ricorso: |
Annullamento della decisione della divisione d'opposizione e rinvio della controversia alla divisione d'opposizione per la prosecuzione del procedimento |
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Motivi di ricorso: |
Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94 |
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6.11.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 273/36 |
Ricorso della SmithKline Beecham p.l.c. contro l'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (Marchi, Disegni e Modelli), proposto il 27 agosto 2004
(Causa T-356/04)
(2004/C 273/69)
Lingua processuale: l'inglese
Il 27 agosto 2004 la SmithKline Beecham, con sede in Brentford (Regno Unito), rappresentata dagli avv.ti V. von Bomhard, A. Renck, A. Pohlmann e I. Fowler, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro l'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (Marchi, Disegni e Modelli).
La Warner-Lambert Consumer Healthcare S.Com.p.a., con sede in Milano, era anch'essa parte del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (Marchi, Disegni e Modelli) 15 giugno 2002 nel procedimento R0018/2004-1; |
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condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
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Richiedente: |
SmithKline Beecham p.l.c. |
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Marchio comunitario di cui si richiede la registrazione: |
Marchio denominativo ACTIFAST per prodotti e servizi delle classi 5 (prodotti farmaceutici)- Domanda n. 1 902 568 |
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Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione: |
Warner-Lambert Consumer Healthcare S. Com.p.a. |
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Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione: |
Marchio denominativo nazionale ACTIFED per prodotti e servizi della classe 5 |
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Decisione della divisione d'opposizione: |
Rigetto dell'opposizione |
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Decisione della commissione di ricorso: |
Accoglimento del ricorso, accoglimento dell'opposizione, rifiuto della registrazione |
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Motivi di ricorso: |
Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94 |
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6.11.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 273/37 |
Ricorso di Minin Leonid contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 3 settembre 2004
(Causa T-362/04)
(2004/C 273/70)
Lingua processuale: l'italiano
il 3 settembre 2004, Minin Leonid, con gli avvocati Tito Ballarino e Corso Bovio, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare il punto 13 dell'allegato al regolamento (CE) n. 1149/2004 della Commissione del 22 giugno 2004 che modifica il regolamento (CE) n. 872/2004 del Consiglio relativo ad ulteriori misure restrittive nei confronti della Liberia |
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— |
annullare detto regolamento nella sua totalità in quanto adottato sulla base di un regolamento illegittimo (il reg.to n. 872/2004) |
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dichiarare l'inapplicabilità ex art. 241 del reg.to n. 872/2004 |
Motivi e principali argomenti
Il ricorrente nella presente causa espone che con il regolamento (CE) n. 872/2004, del 20 aprile 2004, del Consiglio, adottato sulla base della posizione comune 2004/487/PESC del Consiglio, relativa al congelamento dei Fondi dell'ex Presidente liberiano Charles Taylor e delle persone e entità a lui associate, la Comunità disponeva misure di congelamento dei fondi e delle risorse economiche posseduti o controllati direttamente o indirettamente da queste persone e entità elencate nel suo Allegato I. Successivamente, sulla base di quanto disposto dall'art. 11, lettera a), del regolamento 872/2004, la Commissione emanava il regolamento (CE) n. 1149/2004, del 22 giugno 2004, che modificava l'appena citato Allegato I, indicando anche il ricorrente tra le persone oggetto delle misure.
A sostegno delle sue pretensioni il ricorrente fà valere:
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l'illegittimità dei regolamenti n. 872/2004 (1) e 1149/2004 (2), nella misura in cui le risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU, sulla base delle quali è stata adottata la posizione comune 2004/137/PESC si indirizzano esclusivamente agli Stati membri, come discende dalla natura dell'ONU di ente avente competenze nei rapporti internazionali ma senza alcun potere sovrannazionale |
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— |
l'erronea base giuridica degli atti impugnati, in quanto il regolamento n. 872/2004 indica come propria base giuridica gli articolo 60 e 301 del Trattato CE, allorquando i due regolamenti in questione si riferiscono a delle fattispecie estranee alla previsione normativa dei provvedimenti CE appena citati |
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la violazione del diritto di proprietà, trattandosi di diritto fondamentale protetto dall'ordinamento comunitario |
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la violazione dei diritti della difesa, nella misura in cui, da un canto, nella elaborazione dei regolamenti in questione la Comunità avrebbe seguito un percorso obliquo, emanando degli atti che sono in sostanza dei fasci di decisioni individuali, omettendo ogni effettiva indagine sui fondi congelati, e, dall'altro, il ricorrente è indicato nell'atto con una serie di denominazioni personali delle quali non viene data nessuna spiegazione e che potrebbero avere fuorviato gli ispettori dell'ONU. |
(1) Regolamento (CE) n.872/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ad ulteriori misure restrittive nei confronti della Liberia (GU L 162, del 30.4.2004, p. 32).
(2) Regolamento (CE) n. 1149/2004 della Commissione, del 22 giugno 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 872/2004 del Consiglio relativo ad ulteriori misure restrittive nei confronti della Liberia (GU L 222, del 23.6.2004, p. 17).
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6.11.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 273/38 |
Ricorso della Repubblica italiana contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 23 settembre 2004
(Causa T-381/04)
(2004/C 273/71)
Lingua processuale: l'italiano
Il 23 settembre 2004, la Repubblica italiana, con l'avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea.
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare in parte qua la decisione della Commissione delle Comunità europee n. C(2004) def. 2762 del 16 luglio 2004 con ogni consequenziale pronuncia di diritto anche in ordine alla rifusione delle spese di giudizio. |
Motivi e principali argomenti
Si impugna la decisione della Commissione C(2004) 2762 def. del 16 luglio 2004, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese eseguite dall'Italia a titolo del Fondo europeo di orientamento e di garanzia – sezione garanzia – nella misura di EUR 21.138.010.
Il provvedimento sarebbe illegittimo per carenza di motivazione in quanto si limiterebbe alla mera riproduzione del punto di vista della Commissione senza esaminare criticamente i dati di fatto dedotti dall'Italia in sede di verifica.
A sostegno delle sue pretensioni, la ricorrente fà valere che:
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— |
la ripresa finanziaria si fonderebbe su una inammissibile catena di presunzioni. La presunzione base, consistente nella inaffidabilità dei controlli sulle domande di contributi zootecnici, si basa sulla inesistenza di una banca dati per l'identificazione e la registrazione degli animali prevista dal regolamento (CE) n. 820/97 operativa per gli anni 1999, 2000, 2001 e 2002. Tuttavia, sin dal 1997 sarebbe operante in Italia una banca dati centralizzata di identificazione e registrazione di animali. Tale banca dati, realizzata e gestita dall'ex AIMA, sarebbe stata utilizzata per effettuare i controlli incrociati sulle singole richieste di premio. Pertanto, a partire dal 1997, tutti i pagamenti per bovini sono stati effettuati dopo il sistematico accertamento della presenza nell'anagrafe dei capi richiesti al premio e del rispetto delle condizioni di eleggibilità; |
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— |
le istruzioni nazionali sui controlli in loco per gli anni 2000 e 2001, contrariamente a quanto assunto dalla Commissione non avrebbero impedito la verifica incrociata tra le consistenze aziendali e i dati presenti in banca dati; |
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la verifica dei capi richiesti a premio nei 12 mesi precedenti il controllo sarebbe stata effettuata mediante il raffronto tra i dati rilevati in azienda ed annotati nel verbale con quelli presenti negli archivi AGEA; |
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la definizione di «vacca» e «giovenca» secondo la normativa italiana applicata per la verifica dei capi richiesti a premio sarebbe coincidente con quella comunitaria; |
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il controllo degli animali in azienda sarebbe stato effettuato applicando i criteri contenuti nei regolamenti (CE) n. 3887/92 e 2419/2001; |
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nella gestione del premio alla macellazione la emanazione tardiva delle istruzioni per il controllo non sarebbero da constatarsi delle irregolarità, in quanto il maggior numero di domande si è avuto nel mese di ottobre ed hanno potuto essere applicate dette istruzioni; |
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contrariamente a quanto pretende la Commissione il controllo fisico e dell'identità degli animali presso la dogana non sarebbe stato insufficiente; |
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la nozione italiana di «pascolo», rilevante ai fini dei premi alla estensivizzazione, sarebbe conforme alle caratteristiche peculiari del territorio nazionale e, pertanto, l'applicazione di definizioni che attengono ad una diversa condizione del territorio sarebbe illegittima; |
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le irregolarità contestate in relazione alle verifiche in loco degli animali nella regione Lazio non tengono conto della circostanza che le mandrie sono allevate allo stato brado e che sarebbe stata provata l'esecuzione dei controlli richiesti per la concessione del premio. |
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6.11.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 273/38 |
Cancellazione dal ruolo della causa T-118/04 R
(2004/C 273/72)
(Lingua processuale: il francese)
Con ordinanza 10 settembre 2004 il presidente del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-18/04 R: Giuseppe Calò contro Commissione delle Comunità europee.
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6.11.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 273/38 |
Cancellazione dal ruolo della causa T-134/04 R
(2004/C 273/73)
(Lingua processuale: il francese)
Con ordinanza 10 settembre 2004 il presidente del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-4/04 R: Giuseppe Calò contro Commissione delle Comunità europee.
III Informazioni
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6.11.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 273/39 |
(2004/C 273/74)
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