ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 262

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

47o anno
23 ottobre 2004


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Comunicazioni

 

Corte di giustizia

 

CORTE DI GIUSTIZIA

2004/C 262/1

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 9 settembre 2004, nel procedimento C-304/01: Regno di Spagna contro Commissione delle Comunità europee («Politica comune della pesca — Regolamento (CE) n. 1162/2001 — Ricostituzione dello stock di naselli — Controllo delle attività dei pescherecci — Scelta del fondamento normativo — Principio di non discriminazione — Obbligo di motivazione»)

1

2004/C 262/2

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 9 settembre 2004, nella causa C-332/01: Repubblica ellenica contro Commissione delle Comunità europee («FEAOG — Liquidazione dei conti — Esercizi 1996-1999 — Decisione 2001/557/CE — Cotone, olio d'oliva, uva essiccata, carne ovina e caprina»)

1

2004/C 262/3

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 7 settembre 2004, nel procedimento C-127/02 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi)]: Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee, Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels contro Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij («Direttiva 92/43/CEE — Conservazione degli habitat naturali nonché della fauna e della flora selvatiche — Nozioni di “piano” o di “progetto” — Valutazione dell'incidenza di taluni piani o progetti sul sito protetto»)

2

2004/C 262/4

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 9 settembre 2004, nelle cause riunite C-184/02 e C-223/02: Regno di Spagna e Repubblica finlandese contro Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea («Direttiva 2002/15/CE — Organizzazione dell'orario di lavoro degli autotrasportatori — Autotrasportatori autonomi — Fondamento giuridico — Libero esercizio di una professione — Principio della parità di trattamento — Proporzionalità — Obbligo di motivazione»)

3

2004/C 262/5

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 9 settembre 2004, nella causa C-195/02: Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna («Inadempimento di uno Stato — Direttiva 91/439/CEE — Patente di guida — Riconoscimento reciproco — Registrazione e sostituzione obbligatorie — Presupposti per il rinnovo delle patenti rilasciate prima del recepimento della direttiva»)

3

2004/C 262/6

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 9 settembre 2004, nella causa C-292/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Finanzgericht Düsseldorf): Meiland Azewijn BV contro Hauptzollamt Duisburg («Accise — Oli minerali utilizzati per attività agricole — Direttiva 92/81/CEE — Art. 8 bis — Marcatura nello Stato membro di immissione in consumo — Divieto della marcatura nello Stato membro di utilizzazione — Direttiva 95/60/CE»)

4

2004/C 262/7

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 7 settembre 2004, nella causa C-319/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Korkein hallinto-oikeus): Petri Manninen («Imposta sul reddito — Credito d'imposta sui dividendi versati da società finlandesi — Artt. 56 CE e 58 CE — Coerenza del regime fiscale»)

4

2004/C 262/8

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 7 settembre 2004, nella causa C-346/02: Commissione delle Comunità europee contro Granducato di Lussemburgo («Assicurazioni — Terza direttiva “assicurazione non vita” — Sistema di bonus-malus»)

5

2004/C 262/9

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 7 settembre 2004, nella causa C-347/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese («Assicurazioni — Terza direttiva “assicurazione non vita” — Sistema di bonus-malus»)

5

2004/C 262/0

Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 9 settembre 2004, nella causa C-375/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana («Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Gestione dei rifiuti — Discarica di Castelliri — Direttiva 75/442/CEE modificata dalla direttiva 91/156/CEE — Artt. 4 e 8»)

5

2004/C 262/1

Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 9 settembre 2004, nella causa C-383/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana (Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Gestione dei rifiuti — Discariche di Rodano — Direttiva 75/442/CEE modificata dalla direttiva 91/156/CEE — Artt. 4 e 8)

6

2004/C 262/2

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 9 settembre 2004, nel procedimento C-397/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Bruxelles): Clinique La Ramée ASBL, Winterthur Europe Assurance SA contro Jean-Pierre Riehl, Consiglio dell'Unione europea («Dipendenti — Vantaggi sociali — Surrogazione delle Comunità nei diritti di un dipendente contro il terzo responsabile di un evento dannoso»)

6

2004/C 262/3

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 9 settembre 2004, nella causa C-417/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica («Inadempimento di uno Stato — Direttiva 85/384/CEE — Riconoscimento di diplomi di architetto — Procedimento di iscrizione presso l'Ordine tecnico di Grecia (Technico Epimelitirio Elladas) — Obbligo di presentare un documento attestante che il titolo di cui si tratta rientra nel regime di mutuo riconoscimento»)

7

2004/C 262/4

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 7 settembre 2004, nella causa C-456/02: (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal du travail di Bruxelles): Michel Trojani contro Centre public d'aide sociale de Bruxelles (CPAS) (Libera circolazione delle persone — Cittadinanza dell'Unione europea — Diritto di soggiorno — Direttiva 90/364/CEE — Limiti e condizioni — Persona che lavora in un centro di accoglienza in contropartita di vantaggi in natura — Diritto alle prestazioni dell'assistenza sociale)

7

2004/C 262/5

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 7 settembre 2004, nella causa C-469/02, Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio (Inadempimento di uno Stato — Assegno di interruzione di carriera — Condizione della residenza — Discriminazione indiretta basata sulla nazionalità — Art. 39 CE — Art. 7 del regolamento (CEE) n. 1612/68 — Art. 73 del regolamento (CEE) n. 1408/71)

8

2004/C 262/6

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 7 settembre 2004, nel procedimento C-1/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale dalla Cour d'appel di Bruxelles): Paul Van de Walle e altri e Texaco Belgium SA («Ambiente — Rifiuti — Direttive 75/442/CEE e 91/156/CEE — Nozioni di “rifiuti”, di “produttore di rifiuti” e di “detentore di rifiuti” — Infiltrazione nel terreno di idrocarburi fuoriusciti — Conduzione in gestione di una stazione di servizio di una compagnia petrolifera»)

8

2004/C 262/7

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 9 settembre 2004, nel procedimento C-70/03: Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna («Inadempimento di uno Stato — Direttiva 93/13/CEE — Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori — Regole d'interpretazione — Norme sul conflitto di leggi»)

9

2004/C 262/8

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 9 settembre 2004, nel procedimento C-72/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale dalla Commissione Tributaria Provinciale di Massa Carrara): Carbonati Apuani Srl contro Comune di Carrara («Tasse di effetto equivalente ad un dazio doganale — Tassa riscossa sui marmi estratti nel territorio di un comune a seguito del loro trasporto oltre i confini comunali»)

9

2004/C 262/9

Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 9 settembre 2004, nella causa C-113/03, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese («Inadempimento di uno Stato — Telecomunicazioni — Direttiva 97/33/CE — Servizio di portabilità dei numeri — Numeri non geografici»)

10

2004/C 262/0

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 9 settembre 2004, nella causa C-125/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica generale di Germania («Inadempimento di uno Stato — Ricevibilità — Interesse ad agire — Direttiva 92/50 CEE — Pubblici appalti — Servizi di trasporto di immondizie — Procedimento senza previa comunicazione di un bando di gara»)

10

2004/C 262/1

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 9 settembre 2004, nel procedimento C–269/03 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel (Lussemburgo)]: Administration de l'enregistrement et des domaines, Stato lussemburghese contro Vermietungsgesellschaft Objekt Kirchberg Sàrl («Sesta direttiva IVA — Art. 13, parte C — Esenzione delle operazioni di affitto e di locazione di beni immobili — Diritto di optare per l'imposizione — Deduzione dell'imposta versate a monte — Previo ottenimento dell'approvazione dell'amministrazione fiscale»)

11

2004/C 262/2

Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 9 settembre 2004, nella causa C-450/03, Commissione delle Comunità europee contro Granducato di Lussemburgo (Inadempimento di uno Stato — Mancato recepimento della direttiva 98/44/CE)

11

2004/C 262/3

Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 9 settembre 2004, nella causa C-454/03, Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio (Inadempimento di uno Stato — Mancato recepimento della direttiva 98/44/CE)

11

2004/C 262/4

Causa C-284/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien con ordinanza 7 giugno 2004 nel procedimento T-Mobile Austria GmbH contro Repubblica d'Austria

12

2004/C 262/5

Causa C-301/04 P: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) 29 aprile 2004 le cause riunite T-236/01, T-239/01, T-244/01- T-246/01, T-251/01 e T-252/01, Tokai e a. contro Commissione delle Comunità europee relativamente alla causa T-239/01 presentato il 14 luglio 2004

13

2004/C 262/6

Causa C-308/04 P: Ricorso della SGL Carbon AG contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) 29 aprile 2004 nelle cause riunite T-236/01, T-239/01, T-244/01 - T-246/01, T-251/01 e T-252/01, Tokai e a. contro Commissione delle Comunità europee relativamente alla causa T-239/01 presentato il 19 luglio 2004

14

2004/C 262/7

Causa C-328/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Fővárosi Bíróság con ordinanza 24 giugno 2004 nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente contro Vajnai Attila

15

2004/C 262/8

Causa C-330/04: Ricorso del 30 luglio 2004 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee

16

2004/C 262/9

Causa C-332/03: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Spagna, proposto il 28 luglio 2004

16

2004/C 262/0

Causa C-342/04 P: Ricorso dello Hauptverband der Deutschen Bauindustrie eV, della Kaefer Isoliertechnik GmbH & Co. KG e dell'amministratore Jürgen Schmoldt contro l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 25 maggio 2004, nella causa T-264/03, Jürgen Schmoldt, Kaefer Isoliertechnik GmbH & Co. KG e Hauptverband der Deutschen Bauindustrie eV contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 10 agosto 2004

17

2004/C 262/1

Causa C-351/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Regno Unito) con ordinanza 22 luglio 2004, nella causa IKEA Wholesale Ltd contro The Commissioners of Customs & Excise

18

2004/C 262/2

Causa C-352/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Verwaltungsgericht Köln con ordinanza 30 giugno 2004 nel procedimento Firma mdm Versandservice GmbH contro Bundesrepublik Deutschland, interveniente: Deutsche Post AG

19

2004/C 262/3

Causa C-353/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Bundesfinanzhof con ordinanza 22 luglio 2004 nel procedimento Nowaco Germany GmbH contro Hauptzollamt Hamburg Jonas

19

2004/C 262/4

Causa C-359/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Teramo con ordinanza 31 luglio 2004, nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente contro Palazzese Christian

20

2004/C 262/5

Causa C-360/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Teramo con ordinanza 31 luglio 2004, nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente contro Sorricchio Angelo

20

2004/C 262/6

Causa C-361/04 P: Ricorso dei sigg. Claude Ruiz-Picasso, Paloma Ruiz-Picasso, Maya Widmaier-Picasso, Marina Ruiz-Picasso e Bernard Ruiz-Picasso contro la sentenza emessa dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) il 22 giugno 2004 nella causa T-185/02, Claude Ruiz-Picasso, Paloma Ruiz-Picasso, Maya Widmaier-Picasso, Marina Ruiz-Picasso e Bernard Ruiz-Picasso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), procedimento dinanzi alla commissione di ricorso in cui l'altra parte è: DaimlerChrysler AG, proposto il 19 agosto 2004 (Fax: 18.08.04)

21

2004/C 262/7

Causa C-366/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dall'Unabhängige Verwaltungssenat des Landes Salzburg, con ordinanza 16 agosto 2004 nel procedimento Georg Schwarz contro Sindaco della città di Salisburgo

22

2004/C 262/8

Causa C-370/04: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, proposto il 26 agosto 2004

22

2004/C 262/9

Causa C-375/04: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Granducato di Lussemburgo, proposto il 1o settembre 2004

22

2004/C 262/0

Causa C-376/04: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno del Belgio, proposto il 2 settembre 2004

23

2004/C 262/1

Causa C-377/04: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica d'Austria, presentato il 2 settembre 2004

23

2004/C 262/2

Causa C-378/04: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica d'Austria, presentato il 2 settembre 2004

23

2004/C 262/3

Causa C-379/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Würzburg, con ordinanza 23.8.2004, nella causa Richard Dahms GmbH contro Fränkischer Weinbauverband e.V

24

2004/C 262/4

Causa C-382/04: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Granducato di Lussemburgo, presentato il 6 settembre 2004

24

2004/C 262/5

Causa C-383/04: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Granducato di Lussemburgo, presentato il 6 settembre 2004

24

2004/C 262/6

Causa C-385/04: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno Unito, proposto il 7 settembre 2004

25

2004/C 262/7

Causa C-386/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof, con ordinanza 14 luglio 2004, nella causa Centro di Musicologia Walter Stauffer contro Finanzamt München für Köperschaften

25

2004/C 262/8

Causa C-387/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dall'Amtsgerichts Dresden con provvedimento 7 settembre 2004, nel procedimento per insolvenza nei confronti di Volker Donath

25

 

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

2004/C 262/9

Ordinanza del Tribunale di primo grado, 8 luglio 2004, nella causa T-200/02, Vassilios Tsarnavas / Commissione delle Comunità europee («Dipendenti — Redazione tardiva del rapporto informativo — Domanda di annullamento — Domanda di risarcimento — Irricevibilità»)

26

2004/C 262/0

Ordinanza del Tribunale di primo grado, 14 luglio 2004, nella causa T-360/02, Wolf-Dieter Graf Yorck von Wartenburg contro Commissione delle Comunità europee («Decesso del ricorrente — Mancata riassunzione della causa da parte degli aventi diritto — Non luogo a provvedere»)

26

2004/C 262/1

Ordinanza del Tribunale di primo grado, 6 luglio 2004, nella causa T-370/02, Alpenhain-Camembert-Werk e altri contro Commissione delle Comunità europee (Regolamento (CE) n. 1829/2002 — Registrazione di una denominazione di origine — «Feta» — Ricorso di annullamento — Legittimazione ad agire — Irricevibilità)

26

2004/C 262/2

Ordinanza del Tribunale di primo grado, 8 luglio 2004, nella causa T-338/03, Eridania Sadam e altri contro Commissione delle Comunità europee (Organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero — Regime dei prezzi — Regionalizzazione — Zone deficitarie — Classificazione dell'Italia — Campagna di commercializzazione 2003/2004 — Regolamento n. 1158/2003 — Ricorso di annullamento — Persone fisiche e giuridiche — Irricevibilità)

27

2004/C 262/3

Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado, 27 luglio 2004, nel procedimento T-148/04 R, TQ3 Travel Solutions Belgium SA contro Commissione delle Comunità europee (Appalti pubblici di servizi — Procedura di gara comunitaria — Procedimento sommario — Domanda di sospensione dell'esecuzione e di provvedimenti urgenti — Urgenza — Insussistenza)

27

2004/C 262/4

Causa T-198/04: Ricorso del sig. José Félix Merladet contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 28 maggio 2004

28

2004/C 262/5

Causa T-253/04: Ricorso di Zubeyir Aydar per contro del Kongra-Gel e di altri 10 soggetti contro il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 25 giugno 2004

28

2004/C 262/6

Causa T-254/04: Ricorso del sig. Spyridon de Athanassios Pappas contro il Comitato delle regioni, proposto il 16 giugno 2004

29

2004/C 262/7

Causa T-259/04: Ricorso della sig.ra Anne Koistinen contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 21 giugno 2004

29

2004/C 262/8

Causa T-264/04: Ricorso del World Wide Fund for Nature European Policy Programme contro il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 30 giugno 2004

30

2004/C 262/9

Causa T-270/04: Ricorso della Bic Deutschland GmbH & Co OHG contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 1o luglio 2004

30

2004/C 262/0

Causa T-271/04: Ricorso della Cytimo S.A. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 5 luglio 2004

31

2004/C 262/1

Causa T-274/04: Ricorso di Georgios Rounis contro la Commissione delle Comunità europee, proposto l'8 luglio 2004

32

2004/C 262/2

Causa T-275/04: Ricorso della Aries Meca contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 7 luglio 2004

32

2004/C 262/3

Causa T-276/04: Ricorso della Compagnie Maritime Belge N.V./S.A. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto l'8 luglio 2004

32

2004/C 262/4

Causa T-279/04: Ricorso della Éditions Odile Jacob SAS contro la Commissione delle Comunità europee, proposto l'8 luglio 2004

33

2004/C 262/5

Causa T-281/04: Ricorso di Paola Staboli contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 9 luglio 2004

34

2004/C 262/6

Causa T-283/04: Ricorso della Georgia-Pacific S.A.R.L. contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), presentato il 9 luglio 2004

34

2004/C 262/7

Causa T-285/04: Ricorso di Michel Andrieu contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 13 luglio 2004

35

2004/C 262/8

Causa T-289/04: Ricorso di Dimitra Lantzoni contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 15 luglio 2004

35

2004/C 262/9

Causa T-290/04: Ricorso dei sigg. Miguel Teixeira Gaspar, Pedro Paixão Telhada, Ricardo Jorge da Silva Seara Pinto de Amorim, Fernando Miguel Santos Ribeiro contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), proposto il 21 luglio 2004

36

2004/C 262/0

Causa T-293/04: Ricorso del sig.Guy Tachelet contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 9 luglio 2004

37

2004/C 262/1

Causa T-294/04: Ricorso dell'Internationaler Hilfsfonds e.V. contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 23 luglio 2004

37

2004/C 262/2

Causa T-296/04: Ricorso proposto il 22 luglio 2004 dai sigg. Salvador Contreras Gila, José Ramiro López e Antonio Ramiro López contro il Consiglio dell'Unione europea

38

2004/C 262/3

Causa T-298/04: Ricorso della EFKON AG contro il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea proposto il 21 luglio 2004

38

2004/C 262/4

Causa T-300/04: Ricorso della easyJet Airline Company Limited contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 15 luglio 2004

39

2004/C 262/5

Causa T-301/04: Ricorso della Clearstream Banking Aktiengesellschaft e della Clearstream International società anonima lussemburghese contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 28 luglio 2004

39

2004/C 262/6

Causa T-302/04: Ricorso della Maison de l'Europe Avignon Méditerranée contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 26 luglio 2004

40

2004/C 262/7

Causa T-303/04: Ricorso della European Dynamics SA contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 29 luglio 2004

40

2004/C 262/8

Causa T-305/04: Ricorso della Eden contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli) (UAMI), proposto il 26 luglio 2004

41

2004/C 262/9

Causa T-306/04: Ricorso della sig. ra Monika Luxem contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 15 luglio 2004

41

2004/C 262/0

Causa T-307/04: Ricorso del sig. Carlo Pagliacci contro la Commissione delle Comunità europee presentato il 19 luglio 2004

42

2004/C 262/1

Causa T-308/04: Ricorso del sig. Francesco Ianniello contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 19 luglio 2004

42

2004/C 262/2

Causa T-309/04: Ricorso della TV2/DANMARK A/S contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 28 luglio 2004

43

2004/C 262/3

Causa T-310/04: Ricorso della Ferrero oHG mbH contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), proposto il 26 luglio 2004

43

2004/C 262/4

Causa T-311/04: Ricorso del sig. José Luis Buendia Sierra contro la Commissione delle Comunità europee presentato il 22 luglio 2004

44

2004/C 262/5

Causa T-312/04: Ricorso del sig. Vittorio Di Bucci contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 22 luglio 2004

45

2004/C 262/6

Causa T-313/04: Ricorso della Hewlett-Packard GmbH contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 30 luglio 2004

45

2004/C 262/7

Causa T-314/04: Ricorso della Repubblica federale tedesca contro la Commissione delle Comunità europee presentato il 27 luglio 2004

46

2004/C 262/8

Causa T-316/04: Ricorso di Wam spa contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 2 agosto 2004

46

2004/C 262/9

Causa T-317/04: Ricorso del Regno di Danimarca contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 3 agosto 2004

47

2004/C 262/0

Causa T-319/04: Ricorso proposto il 27 luglio 2004 dalla Port Support Customs Rotterdam B.V. contro la Commissione delle Comunità europee

48

2004/C 262/1

Causa T-321/04: Ricorso della Air Bourbon contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 29 luglio 2004

48

2004/C 262/2

Causa T-322/04: Ricorso di Colgate-Palmolive Company contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), proposto il 5 agosto 2004

49

2004/C 262/3

Causa T-323/04: Ricorso di Brandt Italia spa contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 4 agosto 2004

50

2004/C 262/4

Causa T-329/04: Ricorso della VIASAT Broadcasting UK Ltd contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 22 giugno 2004

50

2004/C 262/5

Causa T-336/04: Ricorso della TV Danmark A/S e della Kanal 5 Denmark Ltd contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 13 agosto 2004

51

2004/C 262/6

Causa T-338/04: Ricorso di Centro Europa 7 srl contro la Commissione delle Comunità europee proposto l'11 agosto 2004

52

2004/C 262/7

Causa T-339/04: Ricorso della Wanadoo S.A. contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 10 agosto 2004

53

2004/C 262/8

Causa T-340/04: Ricorso della France Télécom S.A. contro la Commissione delle Comunità europee, presentato l'11 agosto 2004

53

2004/C 262/9

Causa T-342/04: Ricorso della sig.ra Herta Adam contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 9 agosto 2004

54

2004/C 262/0

Causa T-343/04: Ricorso del sig. Vassilios Tsarnavas contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 6 agosto 2004

54

2004/C 262/1

Causa T-344/04: Ricorso della società Stardust Marine S.A. contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 13 agosto 2004

55

2004/C 262/2

Causa T-345/04: Ricorso della Repubblica italiana contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 20 agosto 2004

55

2004/C 262/3

Causa T-346/04: Ricorso della Sadas S.A. contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi disegni e modelli) (UAMI), presentato il 17 agosto 2004

56

2004/C 262/4

Causa T-347/04: Ricorso del sig. Pascal Millot contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 17 agosto 2004

57

2004/C 262/5

Causa T-348/04: Ricorso della Société Internationale de Diffusion et d'Édition contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 20 agosto 2004

57

2004/C 262/6

Causa T-354/04: Ricorso di Gaetano Petralia contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 25 agosto 2004

58

2004/C 262/7

Causa T-355/04: Ricorso di CO-FRUTTA Soc. coop. a r.l. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 27 agosto 2004

58

2004/C 262/8

Causa T-360/04: Ricorso della FG Marine S.A. contro la Commissione delle Comunità europee presentato il 2 settembre 2004

59

2004/C 262/9

Cancellazione dal ruolo della causa T-283/99

60

2004/C 262/0

Cancellazione dal ruolo della causa T-108/02

60

2004/C 262/1

Cancellazione dal ruolo della causa T-174/03

60

2004/C 262/2

Cancellazione dal ruolo della causa T-52/04

60

 

III   Informazioni

2004/C 262/3

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europeaGU C 251 del 9.10.2004

61

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I Comunicazioni

Corte di giustizia

CORTE DI GIUSTIZIA

23.10.2004   

IT

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C 262/1


SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

9 settembre 2004

nel procedimento C-304/01: Regno di Spagna contro Commissione delle Comunità europee (1)

(«Politica comune della pesca - Regolamento (CE) n. 1162/2001 - Ricostituzione dello stock di naselli - Controllo delle attività dei pescherecci - Scelta del fondamento normativo - Principio di non discriminazione - Obbligo di motivazione»)

(2004/C 262/01)

Lingua di procedura: lo spagnolo

Nella causa C-304/01, avente ad oggetto un ricorso di annullamento ai sensi dell'art. 230 CE, introdotto il 2 agosto 2001, Regno di Spagna (agenti: sig.ra R. Silva de Lapuerta in seguito dalla sig.ra N. Díaz Abad) contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. T. van Rijn e dalla sig.ra S. Pardo Quintillán), la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans (relatore), presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann, J.-P. Puissochet e J.N. Cunha Rodrigues, e dalla sig.ra N. Colneric, giudici, avvocato generale: sig.ra J. Kokott, cancelliere: sig.ra Múgica Arzamendi, amministratore principale, ha pronunciato il 9 settembre 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il Regno di Spagna è condannato alle spese.


(1)   GU C 289 del 13.10.2001.


23.10.2004   

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C 262/1


SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

9 settembre 2004

nella causa C-332/01: Repubblica ellenica contro Commissione delle Comunità europee (1)

(«FEAOG - Liquidazione dei conti - Esercizi 1996-1999 - Decisione 2001/557/CE - Cotone, olio d'oliva, uva essiccata, carne ovina e caprina»)

(2004/C 262/02)

Lingua processuale: il greco

Nella causa C-332/01, Repubblica ellenica (agenti: sigg. V. Kontolaimos e I. Chalkias) contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig.ra M. Condou-Durande), avente ad oggetto un ricorso di annullamento ai sensi dell'art. 230 CE, introdotto il 3 settembre 2001, la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di Sezione, dai sigg. J.-P. Puissochet, J.N. Cunha Rodrigues (relatore) e R. Schintgen, e dalla sig.ra N. Colneric, giudici; avvocato generale: sig. F.G. Jacobs; cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato, il 9 settembre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica ellenica è condannata alle spese.


(1)  GU C 317 del 10.11.2001.


23.10.2004   

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C 262/2


SENTENZA DELLA CORTE

(Grande Sezione)

7 settembre 2004

nel procedimento C-127/02 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi)]: Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee, Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels contro Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (1)

(«Direttiva 92/43/CEE - Conservazione degli habitat naturali nonché della fauna e della flora selvatiche - Nozioni di “piano” o di “progetto” - Valutazione dell'incidenza di taluni piani o progetti sul sito protetto»)

(2004/C 262/03)

Lingua di procedura: l'olandese

Nella causa C-127/02, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 234 CE, proposta dal Raad van State (Paesi Bassi), con decisione del 27 marzo 2002, registrata l'8 aprile 2002, nella causa Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee, Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels contro Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, la Corte (Grande Sezione), composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, C. Gulmann (relatore), J.-P. Puissochet, J.N. Cunha Rodrigues, presidenti di sezione, dai sigg. R. Schintgen e S. von Bahr e dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, giudici, avvocato generale: sig.ra J. Kokott, cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato il 7 settembre 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

La pesca meccanica di cuori eduli, esercitata da molti anni, ma per la quale viene rilasciata, ogni anno, una licenza per un periodo limitato che implica ogni volta una nuova valutazione sia della possibilità di esercitare questa attività sia del sito in cui essa può essere esercitata, rientra nella nozione di «piano» o di «progetto» ai sensi dell'art. 6, n. 3, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

2)

L'art. 6, n. 3, della direttiva 92/43 introduce un procedimento diretto a garantire, mediante un controllo preventivo, che un piano o un progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito interessato, ma idoneo ad avere incidenze significative sullo stesso può essere autorizzato solo se non pregiudicherà l'integrità di tale sito mentre l'art. 6, n. 2, della detta direttiva stabilisce un obbligo di protezione generale consistente nell'evitare deterioramenti nonché perturbazioni che potrebbero avere effetti significativi rispetto agli obiettivi della direttiva e non può essere applicato contemporaneamente al n. 3, del medesimo articolo

3)

a)

L'art. 6, n. 3, prima frase, della direttiva 91/43, deve essere interpretato nel senso che qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito forma oggetto di un'opportuna valutazione delle sue incidenze sul medesimo con riferimento agli obiettivi di conservazione di tale sito, quando non possa essere escluso, sulla base di elementi obiettivi, che esso, da solo o in combinazione con altri piani o progetti, pregiudica significativamente il detto sito.

b)

Ai sensi dell'art. 6, n. 3, prima frase, della direttiva 92/43, quando un piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione di un sito rischia di compromettere gli obiettivi di conservazione dello stesso, esso deve essere considerato idoneo a pregiudicare significativamente tale sito. La valutazione del detto rischio deve essere effettuata in particolare alla luce delle caratteristiche e delle condizioni ambientali specifiche del sito interessato da un tale piano o progetto.

4)

Ai sensi dell'art. 6, n. 3, della direttiva 92/43, un'opportuna valutazione delle incidenze sul sito interessato del piano o progetto implica che, prima dell'approvazione di questo, devono essere identificati, tenuto conto delle migliori conoscenze scientifiche in materia, tutti gli aspetti del piano o progetto che possono, da soli o in combinazione con altri piani o progetti, pregiudicare gli obiettivi di conservazione di tale sito. Le autorità nazionali competenti, tenuto conto dell'opportuna valutazione delle incidenze della pesca meccanica di cuori eduli sul sito interessato con riferimento agli obiettivi di conservazione di quest'ultimo, autorizzano questa attività solo a condizione di aver acquisito la certezza che essa sia priva di effetti pregiudizievoli per l'integrità del detto sito. Ciò avviene quando non sussista alcun dubbio ragionevole da un punto di vista scientifico quanto all'assenza di tali effetti.

5)

Quando un giudice nazionale è chiamato a verificare la legittimità di un'autorizzazione relativa ad un piano o un progetto ai sensi dell'art. 6, n. 3, della direttiva 92/43, essa può controllare se i limiti posti alla discrezionalità delle autorità nazionali competenti da questa disposizione siano stati rispettati, sebbene questa non sia stata attuata nell'ordinamento giuridico dello Stato interessato malgrado la scadenza del termine previsto a tale effetto.


(1)  GU C 16 del 29.6.2002.


23.10.2004   

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C 262/3


SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

9 settembre 2004

nelle cause riunite C-184/02 e C-223/02: Regno di Spagna e Repubblica finlandese contro Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea (1)

(«Direttiva 2002/15/CE - Organizzazione dell'orario di lavoro degli autotrasportatori - Autotrasportatori autonomi - Fondamento giuridico - Libero esercizio di una professione - Principio della parità di trattamento - Proporzionalità - Obbligo di motivazione»)

(2004/C 262/04)

Lingue processuali: lo spagnolo e il finlandese

Nelle cause riunite C-184/02 e C-223/02, Regno di Spagna (agenti: inizialmente sig.ra R. Silva de Lapuerta, successivamente sig.ra N. Díaz Abad) nella causa C-184/02 e Repubblica finlandese (agenti: sig.ra T. Pynnä) nella causa C-223/02 contro Parlamento europeo [agenti: sig.ra Gómez-Leal e sig. C. Pennera (causa C–184/02), e sigg. H. von Hertzen e G. Ricci (causa C-223/02)] e Consiglio dell'Unione europea [agenti: sigg. A. Lopes Sabino e G.-L. Ramos Ruano (causa C-184/02) e sigg. A. Lopes Sabino e H. Erno (causa C-223/02)], sostenuti da: Commissione delle Comunità europee: [agenti: sigg. F. Castillo de la Torre e W. Wils (causa C-184/02) e dai sigg. Huttunen e W. Wils (causa C-223/02)], aventi ad oggetto due ricorsi di annullamento in forza dell'art. 230 CE, presentati alla Corte il 16 maggio e il 12 giugno 2002, la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. M. P. Jann, presidente di Sezione, dai sigg. A. Rosas, S. von Bahr, K. Lenaerts (relatore), e K. Schiemann, giudici; avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl; cancelliere: sig.ra M. Múgica Arzarmendi, amministratore principale, ha pronunciato il 9 settembre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

I ricorsi sono respinti.

2)

I ricorrenti sopportano le proprie spese, nonché quelle sostenute dai convenuti.

3)

La Commissione sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 169 del 13.7.2002.

GU C 202 del 24.8.2002.


23.10.2004   

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SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

9 settembre 2004

nella causa C-195/02: Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna (1)

(«Inadempimento di uno Stato - Direttiva 91/439/CEE - Patente di guida - Riconoscimento reciproco - Registrazione e sostituzione obbligatorie - Presupposti per il rinnovo delle patenti rilasciate prima del recepimento della direttiva»)

(2004/C 262/05)

Lingua processuale: lo spagnolo

Nella causa C-195/02, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. Castillo de la Torre e W. Wils) contro Regno di Spagna (agente: sig.ra N. Díaz Abad), sostenuto da Regno dei Paesi Bassi (agenti: sig.re H.G. Sevenster e S. Terital) e da Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (agente: sig.ra P. Ormond, assistita dal sig. A. Robertson, barrister), avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, la Corte (Seconda Sezione), composta dai sigg. C. W. A. Timmermans, presidente di sezione, J.-P. Puissochet e R. Schintgen (relatore), dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, giudici; avvocato generale: sig. P. Léger; cancelliere: sig.ra M. Múgica Arzamendi, amministratore principale, ha pronunciato, il 9 settembre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il Regno di Spagna, avendo adottato gli artt. 22-24 e 25, n. 2, del Reglamento de conductores (regolamento dei conducenti) 30 maggio 1997, nonché la settima disposizione transitoria dello stesso regolamento, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi degli artt. 1, n. 2, e 7, n. 1, lett. a), nonché dell'allegato I, punto 4, della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida, come modificata dalla direttiva del Consiglio 23 luglio 1996, 96/47/CE.

2)

Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

3)

Il Regno dei Paesi Bassi e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporteranno le proprie spese.


(1)   GU C 191 del 10.8.2002.


23.10.2004   

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SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

9 settembre 2004

nella causa C-292/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Finanzgericht Düsseldorf): Meiland Azewijn BV contro Hauptzollamt Duisburg (1)

(«Accise - Oli minerali utilizzati per attività agricole - Direttiva 92/81/CEE - Art. 8 bis - Marcatura nello Stato membro di immissione in consumo - Divieto della marcatura nello Stato membro di utilizzazione - Direttiva 95/60/CE»)

(2004/C 262/06)

Lingua processuale: il tedesco

Nella causa C-292/02, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 234 CE, presentata dal Finanzgericht Düsseldorf (Germania) con ordinanza 6 agosto 2002, pervenuta il 13 agosto 2002, nella causa Meiland Azewijn BV contro Hauptzollamt Duisburg, la Corte (Prima Sezione), composta dai sigg. P. Jann, presidente di sezione, S. von Bahr (relatore) e dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, giudici, avvocato generale: sig. F. G. Jacobs, cancelliere: sig.ra M. Múgica Arzamendi, amministratore principale, ha pronunciato il 9 settembre 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

L'art. 8 bis, n. 1, della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/81/CEE, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali, come modificata dalla direttiva del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/74/CE, dev'essere interpretato nel senso che esso vieta agli Stati membri di assoggettare ad accisa l'olio minerale, con o senza marcatura, contenuto nel serbatoio normale di un autoveicolo commerciale, come una macchina agricola, ed utilizzato come carburante non solo per azionare il detto veicolo, ma anche per utilizzarlo ad altri fini, quali attività agricole, qualora il detto olio minerale sia stato legalmente immesso in consumo in un altro Stato membro.

2)

Il divieto previsto dall'art. 8 bis, n. 1, della direttiva 92/81 modificata può essere fatto valere da un soggetto dinanzi al giudice nazionale per opporsi ad una normativa nazionale incompatibile con tale divieto.


(1)  GU C 261 del 26.10.2002.


23.10.2004   

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SENTENZA DELLA CORTE

(Grande Sezione)

7 settembre 2004

nella causa C-319/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Korkein hallinto-oikeus): Petri Manninen (1)

(«Imposta sul reddito - Credito d'imposta sui dividendi versati da società finlandesi - Artt. 56 CE e 58 CE - Coerenza del regime fiscale»)

(2004/C 262/07)

Lingua processuale: il finlandese

Nella causa C-319/02, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 234 CE, presentata dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) con ordinanza 10 settembre 2002, registrata presso la cancelleria della Corte il 12 settembre 2002, nel procedimento avviato da Petri Manninen, la Corte (Grande Sezione), composta dai sigg. V. Skouris, presidente, P. Jann, C.W.A. Timmermans, C. Gulmann, J.-P. Puissochet e J.N. Cunha Rodrigues, presidenti di sezione, R. Schintgen, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr e K. Lenaerts (relatore), giudici, avvocato generale: sig.ra J. Kokott, cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato il 7 settembre 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Gli artt. 56 CE e 58 CE ostano ad una normativa ai sensi della quale il diritto di una persona, che sia fiscalmente residente in uno Stato membro, al credito d'imposta sui dividendi versatigli da società per azioni sia escluso qualora queste ultime non abbiano sede in tale Stato.


(1)  GU C 274 del 9.11.2002.


23.10.2004   

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SENTENZA DELLA CORTE

(Grande Sezione)

7 settembre 2004

nella causa C-346/02: Commissione delle Comunità europee contro Granducato di Lussemburgo (1)

(«Assicurazioni - Terza direttiva “assicurazione non vita” - Sistema di bonus-malus»)

(2004/C 262/08)

Lingua processuale: il francese

Nella causa C-346/02, avente ad ogetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 30 settembre 2002, la Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.ra C. Tufvesson e sig. J.-F. Pasquierla) contro Granducato di Lussemburgo (agente: sig. P. Gramigna, assistito dal sig. A. Schmitt), la Corte (Grande Sezione), composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans (relatore), C. Gulmann e J.N. Cunha Rodrigues, presidenti di sezione, dal sig. R. Schintgen, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, dal sig. S. von Bahr, dalla sig.ra Silva de Lapuerta e dal sig. K. Lenaerts, giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl, cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato il 7 settembre 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.


(1)   GU C 289 del 23.11.2002.


23.10.2004   

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SENTENZA DELLA CORTE

(Grande Sezione)

7 settembre 2004

nella causa C-347/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese (1)

(«Assicurazioni - Terza direttiva “assicurazione non vita” - Sistema di bonus-malus»)

(2004/C 262/09)

Lingua processuale: il francese

Nella causa C-347/02, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 30 settembre 2002, la Commissione delle Comunità europee, (agenti: sig.ra C. Tufvesson e sig. J.-F. Pasquier) contro Repubblica francese (agenti: sigg. G. de Bergues e P. Boussaroque nonché sig.ra C. Mercier), la Corte (Grande Sezione), composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans (relatore), C. Gulmann e J.N. Cunha Rodrigues, presidenti di sezione, dal sig. R. Schintgen, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, dal sig. S. von Bahr, dalla sig.ra Silva de Lapuerta, giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl, cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato il 7 settembre 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.


(1)   GU C 289 del 23.11.2002.


23.10.2004   

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SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

9 settembre 2004

nella causa C-375/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana (1)

(«Inadempimento di uno Stato - Ambiente - Gestione dei rifiuti - Discarica di Castelliri - Direttiva 75/442/CEE modificata dalla direttiva 91/156/CEE - Artt. 4 e 8»)

(2004/C 262/10)

Lingua processuale: l'italiano

Nella causa C-375/02, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto alla Corte il 18 ottobre 2002, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. M. Konstantinidis e R. Amorosi ) contro Repubblica italiana (agente: sig. I.M. Braguglia, assistito dal sig. M. Fiorilli, avvocato dello Stato), la Corte (Quinta Sezione), composta dal sig. C. Gulmann, presidente di sezione, dal sig. S. von Bahr e dalla sig.ra Silva de Lapuerta (relatore), giudici, avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed; cancelliere: sig. R. Grass), ha pronunciato, il 9 settembre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Non avendo adottato le misure necessarie ad assicurare che i rifiuti depositati nella discarica di Castelliri (Frosinone) fossero recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e non avendo adottato le disposizioni necessarie affinché il detentore dei rifiuti depositati in tale discarica li consegnasse ad un raccoglitore privato o pubblico o ad un'impresa che effettua le operazioni previste nell'allegato II A o II B della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, sui rifiuti, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE, oppure provvedesse egli stesso al loro recupero o smaltimento, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 4 e 8 di tale direttiva.

2)

La Repubblica italiana è condannata alle spese.


(1)  GU C 305 del 7.12.2002.


23.10.2004   

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C 262/6


SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

9 settembre 2004

nella causa C-383/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana (1)

(Inadempimento di uno Stato - Ambiente - Gestione dei rifiuti - Discariche di Rodano - Direttiva 75/442/CEE modificata dalla direttiva 91/156/CEE - Artt. 4 e 8)

(2004/C 262/11)

Lingua processuale: l'italiano

Nella causa C-383/02, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto alla Corte il 24 ottobre 2002, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. M. Konstantinidis e R. Amorosi) contro Repubblica italiana (agente: sig. I.M. Braguglia, assistito dal sig. M. Fiorilli, avvocato dello Stato), la Corte (Quinta Sezione), composta dal sig. C. Gulmann, presidente di sezione, dal sig. S. von Bahr e dalla sig.ra Silva de Lapuerta (relatore), giudici, avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 9 settembre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Non avendo adottato le misure necessarie ad assicurare che i rifiuti depositati nelle discariche di Rodano (Milano) fossero recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e non avendo adottato le misure necessarie affinché il detentore dei rifiuti depositati in tali discariche li consegnasse ad un raccoglitore privato o pubblico o ad un'impresa che effettua le operazioni previste nell'allegato II A o II B della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, sui rifiuti, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE, oppure provvedesse egli stesso a loro recupero o smaltimento, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 4 e 8 di tale direttiva.

2)

La Repubblica italiana è condannata alle spese.


(1)  GU C 305 del 7.12.2003.


23.10.2004   

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C 262/6


SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

9 settembre 2004

nel procedimento C-397/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Bruxelles): Clinique La Ramée ASBL, Winterthur Europe Assurance SA contro Jean-Pierre Riehl, Consiglio dell'Unione europea (1)

(«Dipendenti - Vantaggi sociali - Surrogazione delle Comunità nei diritti di un dipendente contro il terzo responsabile di un evento dannoso»)

(2004/C 262/12)

Lingua processuale: il francese

Nel procedimento C-397/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dalla Cour d'appel de Bruxelles (Belgio), con decisione 6 novembre 2002, pervenuta in cancelleria l'11 novembre 2002, nella causa dinanzi ad essa pendente tra Clinique La Ramée ASBL, Winterthur Europe Assurance SA contro Jean-Pierre Riehl, Consiglio dell'Unione europea, la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann (relatore), presidente di Sezione, dai sigg. A. Rosas e S. von Bahr, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e dal sig. K. Lenaerts, giudici; avvocato generale: sig. P. Léger; cancelliere: sig.ra M. Múgica Arzamendi, amministratore principale, ha pronunciato il 9 settembre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 85 bis del regolamento (CEE, Euratom, CECA) del Consiglio 29 febbraio 1968, n. 259, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione, come modificato dal regolamento (CECA, CEE, Euratom) del Consiglio 27 settembre 1985, n. 2799, deve essere interpretato nel senso che esso non conferisce alle Comunità il diritto di ottenere dal terzo responsabile del decesso di un dipendente il rimborso integrale della pensione di reversibilità versata al coniuge superstite, in esecuzione degli artt. 79 e 79 bis del detto Statuto, quando la legge applicabile al diritto al risarcimento del danno prevede che il diritto ad una pensione di reversibilità è estraneo all'obbligo, per l'autore di un atto illecito, di risarcire integralmente il danno e il pregiudizio subito dal coniuge superstite a causa della perdita del reddito della moglie deceduta è inferiore all'importo della pensione di reversibilità che gli viene versata.


(1)  GU C 7 dell'11.1.2003.


23.10.2004   

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C 262/7


SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

9 settembre 2004

nella causa C-417/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica (1)

(«Inadempimento di uno Stato - Direttiva 85/384/CEE - Riconoscimento di diplomi di architetto - Procedimento di iscrizione presso l'Ordine tecnico di Grecia (Technico Epimelitirio Elladas) - Obbligo di presentare un documento attestante che il titolo di cui si tratta rientra nel regime di mutuo riconoscimento»)

(2004/C 262/13)

Lingua processuale: il greco

Nella causa C-417/02, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 19 novembre 2002, Commissione delle Comunità europee (agente: sig.ra M. Patakia) contro Repubblica ellenica (agente: sig.ra E. Skandalou), la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. A. Rosas, S. von Bahr, K. Lenaerts e K. Schiemann (relatore), giudici, avvocato generale: sig.ra J. Kokott, cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato il 9 settembre 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

La Repubblica ellenica, adottando e mantenendo in vigore le disposizioni dell'art. 3, n. 1, lett. c), del decreto presidenziale 22 marzo 1993, n. 107, e accettando che il Technico Epimelitirio Elladas (Orgdine tecnico di Grecia), al quale occorre obbligatoriamente iscriversi per esercitare la professione di architetto in Grecia, effettui con notevole ritardo l'esame dei fascicoli e l'iscrizione dei cittadini comunitari titolari di diplomi stranieri che dovrebbero essere riconosciuti in forza della direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/384/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva.

2)

La Repubblica ellenica è condannata alle spese.


(1)   GU C 19 del 25.1.2003.


23.10.2004   

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SENTENZA DELLA CORTE

(Grande Sezione)

7 settembre 2004

nella causa C-456/02: (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal du travail di Bruxelles): Michel Trojani contro Centre public d'aide sociale de Bruxelles (CPAS) (1)

(Libera circolazione delle persone - Cittadinanza dell'Unione europea - Diritto di soggiorno - Direttiva 90/364/CEE - Limiti e condizioni - Persona che lavora in un centro di accoglienza in contropartita di vantaggi in natura - Diritto alle prestazioni dell'assistenza sociale)

(2004/C 262/14)

Lingua processuale: il francese

Nella causa C-456/02, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale a norma dell'art. 234 CE, proposta dal Tribunal du travail di Bruxelles (Belgio), con decisione 21 novembre 2002, registrata in cancelleria il 18 dicembre 2002, nel procedimento Michel Trojani contro Centre public d'aide sociale de Bruxelles (CPAS), la Corte (Grande Sezione), composta dai sigg. V. Skouris, presidente, P. Jann, C.W.A. Timmermans, C. Gulmann, J.-P. Puissochet e J.N. Cunha Rodrigues (relatore), presidenti di sezione, dal sig. R. Schintgen, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr e K. Laenerts, giudici, avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed, cancelliere: sig.ra M. Múgica Arzamendi, amministratore principale, ha pronunciato, il 7 settembre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Una persona che si trovi in una situazione come quella del ricorrente nella causa principale, da un lato, non rientra nell'ambito di applicazione degli artt. 43 CE e 49 CE e, dall'altro, può far valere un diritto di soggiorno in qualità di lavoratore, ai sensi dell'art. 39 CE, soltanto se l'attività subordinata che essa esercita presenta un carattere reale ed effettivo. Tocca al giudice a quo procedere agli accertamenti di fatto necessari al fine di valutare se ciò si verifichi nella causa di cui è investito.

2)

Un cittadino dell'Unione europea che non fruisce nello Stato membro ospitante di un diritto di soggiorno in forza degli artt. 39 CE, 43 CE o 49 CE può, per la sua sola qualità di cittadino dell'Unione, fruirvi di un diritto di soggiorno per applicazione diretta dell'art. 18, n. 1, CE. L'esercizio di tale diritto è soggetto ai limiti e alle condizioni di cui alla detta disposizione, ma le autorità competenti devono provvedere a che l'applicazione di detti limiti e condizioni avvenga nel rispetto dei principi generali del diritto comunitario, ed in particolare, del principio di proporzionalità. Tuttavia, una volta accertato che una persona che si trovi in una situazione come quella del ricorrente nella causa principale disponga di un titolo di soggiorno, tale persona può avvalersi dell'art. 12 CE affinché le sia accordato il beneficio di una prestazione di assistenza sociale quale il «minimex».


(1)  GU C 44 del 22.2.2003.


23.10.2004   

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SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

7 settembre 2004

nella causa C-469/02, Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio (1)

(Inadempimento di uno Stato - Assegno di interruzione di carriera - Condizione della residenza - Discriminazione indiretta basata sulla nazionalità - Art. 39 CE - Art. 7 del regolamento (CEE) n. 1612/68 - Art. 73 del regolamento (CEE) n. 1408/71)

(2004/C 262/15)

Lingua processuale: il francese

Nella causa C-469/02, Commissione delle Comunità europee (agente: sig.ra H. Michard) contro Regno del Belgio (agente: sig.ra A. Snoecx, poi sig.ra E. Dominkovits), avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A: Timmermans (relatore), presidente di sezione, dai sigg. J.-P- Puissochet, J. N. Cunha Rodrigues, R. Schingten e dalla sig.ra N. Colneric, giudici; avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 7 settembre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il Regno del Belgio, avendo assoggettato la concessione ed il pagamento degli assegni di interruzione di carriera previsti dalla normativa nazionale alla condizione che la persona interessata abbia la residenza o il domicilio in Belgio, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 39 CE, 7 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, e 73 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, come modificato e aggiornato dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97.

2)

Il Regno del Belgio è condannato alle spese.


(1)  GU C 44 del 22.2.2003.


23.10.2004   

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C 262/8


SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

7 settembre 2004

nel procedimento C-1/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale dalla Cour d'appel di Bruxelles): Paul Van de Walle e altri e Texaco Belgium SA (1)

(«Ambiente - Rifiuti - Direttive 75/442/CEE e 91/156/CEE - Nozioni di “rifiuti”, di “produttore di rifiuti” e di “detentore di rifiuti” - Infiltrazione nel terreno di idrocarburi fuoriusciti - Conduzione in gestione di una stazione di servizio di una compagnia petrolifera»)

(2004/C 262/16)

Lingua di procedura: il francese

Nella causa C-1/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dalla Cour d'appel di Bruxelles (Belgio), con decisione 3 dicembre 2002, registrata in cancelleria il 3 gennaio 2003, nel procedimento penale dinanzi ad essa pendente a carico di Paul Van de Walle e a., Daniel Laurent, Thierry Merch e Texaco Belgium SA, con l'intervento di: Regione di Bruxelles-Capitale, la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. J.-P. Puissochet (relatore) e R. Schintgen e dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, giudici, avvocato generale: sig.ra J. Kokott, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 7 settembre 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Degli idrocarburi sversati in modo non intenzionale e che siano all'origine di un inquinamento del terreno e delle acque sotterranee costituiscono rifiuti, ai sensi dell'art. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE. Lo stesso vale per il terreno inquinato da idrocarburi, ivi compreso il caso in cui tale terreno non sia stato rimosso. In circostanze quali quelle di cui alla causa principale, la società petrolifera fornitrice della stazione di servizio può essere considerata detentrice di tali rifiuti, ai sensi dell'art. 1, lett. c), della direttiva 75/442, soltanto nel caso in cui la fuoriuscita dagli impianti di stoccaggio della stazione di servizio, che è all'origine dei rifiuti in questione, sia imputabile al suo comportamento.


(1)  GU C 44 del 22.2.2003.


23.10.2004   

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C 262/9


SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

9 settembre 2004

nel procedimento C-70/03: Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna (1)

(«Inadempimento di uno Stato - Direttiva 93/13/CEE - Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori - Regole d'interpretazione - Norme sul conflitto di leggi»)

(2004/C 262/17)

Lingua di procedura: lo spagnolo

Nella causa C-70/03, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto alla Corte il 17 febbraio 2003, Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.ra I. Martínez del Peral e dal sig. M. França) contro Regno di Spagna (agente: sig.ra L. Fraguas Gadea) la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann (relatore), presidente di sezione, dal sig. A. Rosas e dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, giudici, avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 9 settembre 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il Regno di Spagna, non avendo trasposto correttamente nel suo diritto interno gli artt. 5 e 6, n. 2, della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della detta direttiva.

2)

Il Regno di Spagna è condannato alle spese.


(1)  GU C 146 del 21.6.2003.


23.10.2004   

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SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

9 settembre 2004

nel procedimento C-72/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale dalla Commissione Tributaria Provinciale di Massa Carrara): Carbonati Apuani Srl contro Comune di Carrara (1)

(«Tasse di effetto equivalente ad un dazio doganale - Tassa riscossa sui marmi estratti nel territorio di un comune a seguito del loro trasporto oltre i confini comunali»)

(2004/C 262/18)

Lingua di procedura: l'italiano

Nella causa C-72/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 234 CE, dalla Commissione Tributaria Provinciale di Massa Carrara, con decisione 11 dicembre 2002, registrata in cancelleria il 18 febbraio 2003, nella causa tra Carbonati Apuani Srl e Comune di Carrara, la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. A. Rosas e S. von Bahr, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e dal sig. K. Lenaerts (relatore), giudici, avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro, cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato il 9 settembre 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Un tributo commisurato al peso di una merce, riscosso soltanto in un comune di uno Stato membro e gravante su una categoria di merci a causa del loro trasporto oltre i confini comunali, costituisce una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale all'esportazione, ai sensi dell'art. 23 CE, malgrado la tassa gravi anche sulle merci la cui destinazione finale si trova all'interno dello Stato membro interessato.

2)

L'art. 23 CE non può essere invocato a sostegno di richieste di rimborso di importi riscossi anteriormente al 16 luglio 1992 a titolo della tassa controversa, salvo dai richiedenti che, prima di tale data, abbiano agito in giudizio o contestato l'imposizione con un'impugnativa equivalente.


(1)   GU C 83 del 5.4.2003.


23.10.2004   

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C 262/10


SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

9 settembre 2004

nella causa C-113/03, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese (1)

(«Inadempimento di uno Stato - Telecomunicazioni - Direttiva 97/33/CE - Servizio di portabilità dei numeri - Numeri non geografici»)

(2004/C 262/19)

Lingua processuale: il francese

Nella causa C-113/03, Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. C. Giolito e M. Shotter) contro Repubblica francese (agenti: sigg. G. de Bergues e C. Lemaire), avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, la Corte (Quinta Sezione), composta dal sig. C. Gulman (relatore), presidente di sezione, dal sig. S. von Bahr e dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, giudici; avvocato generale: sig. F. G. Jacobs; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 9 settembre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

La Repubblica francese, non avendo garantito che la portabilità dei numeri non geografici fosse disponibile, al più tardi, dal 1o gennaio 2000, come richiesto dall'art. 12, n. 5, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/33/CE, sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP), come modificata dall'art. 1, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 settembre 1998, 98/61/CE, che modifica la direttiva 97/33/CE per quanto concerne la portabilità del numero di operatore e la preselezione del vettore, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva.

2)

La Repubblica francese è condannata alle spese.


(1)   GU C 113 del 10.5.2003.


23.10.2004   

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SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

9 settembre 2004

nella causa C-125/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica generale di Germania (1)

(«Inadempimento di uno Stato - Ricevibilità - Interesse ad agire - Direttiva 92/50 CEE - Pubblici appalti - Servizi di trasporto di immondizie - Procedimento senza previa comunicazione di un bando di gara»)

(2004/C 262/20)

Lingua processuale: il tedesco

Nella cause C-125/03, Commissione delle Comunità europee (agente: sig. K. Wiedner) contro Repubblica federale di Germania (agenti: sig. W.-D. Plessing e sig.ra A. Tiemann), avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, la Corte (Prima Sezione) composta dal sig. P. Jann (relatore), presidente di sezione, sigg. A. Rosas, S. von Bahr, K. Lenaerts e K. Schiemann, giudici; avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 9 settembre 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

In ragione del fatto che i contratti di prelievo di immondizie concluso dalle città di Lüdinghausen e Olfen nonché dai comuni di Nordkirchen, di Senden e di Ascheberg sono stati aggiudicati in violazione delle norme di pubblicità previste dal combinato disposto di cui agli artt. 8, 15, n. 2, e 16, n. 1, della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, n. 92/50/CE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di detta direttiva.

2)

La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.


(1)  GU C 112 del 10.5.2003.


23.10.2004   

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SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

9 settembre 2004

nel procedimento C–269/03 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel (Lussemburgo)]: Administration de l'enregistrement et des domaines, Stato lussemburghese contro Vermietungsgesellschaft Objekt Kirchberg Sàrl (1)

(«Sesta direttiva IVA - Art. 13, parte C - Esenzione delle operazioni di affitto e di locazione di beni immobili - Diritto di optare per l'imposizione - Deduzione dell'imposta versate a monte - Previo ottenimento dell'approvazione dell'amministrazione fiscale»)

(2004/C 262/21)

Lingua processuale: il francese

Nel procedimento C-269/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dalla Cour d'appel (Lussemburgo), con decisione 18 giugno 2003, pervenuta in cancelleria il 20 giugno 2003, nella causa dinanzi ad esso pendente tra Administration de l'enregistrement et des domaines, Stato lussemburghese contro Vermietungsgesellschaft Objekt Kirchberg Sàrl, la Corte, composta dal sig. P. Jann, presidente della Prima Sezione, dai sigg. A. Rosas e S. von Bahr (relatore), giudici; avvocato generale: sig. L. A. Geelhoed; cancelliere: sig.ra Múgica Arzamendi, amministratore principale, ha pronunciato il 9 settembre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Le disposizioni dell'art. 13, parte C, primo comma, lett. a), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, disposizioni relative alle operazioni di affitto e di locazione, non ostano a che uno Stato membro, che si è avvalso della facoltà di accordare ai propri soggetti passivi il diritto di optare per l'imposizione delle dette operazioni, adotti una normativa che subordina l'integrale deduzione dell'imposta sul valore aggiunto versata a monte all'ottenimento di un'approvazione previa, non retroattiva, da parte dell'amministrazione fiscale.


(1)  GU C 200 del 23.8.2003.


23.10.2004   

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SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

9 settembre 2004

nella causa C-450/03, Commissione delle Comunità europee contro Granducato di Lussemburgo (1)

(Inadempimento di uno Stato - Mancato recepimento della direttiva 98/44/CE)

(2004/C 262/22)

Lingua processuale: il francese

Nella causa C-450/03, Commissione delle Comunità europee (agente: sig.ra K. Banks) contro Granducato di Lussemburgo (agente: sig. S. Schreiner), avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 27 ottobre 2003, la Corte (Sesta Sezione), composta dal sig. J.-P. Puissochet, presidente di sezione, dalla sig.ra F. Macken (relatore) e dal sig. S. von Bahr, giudici; avvocato generale: sig. F. G. Jacobs; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 9 settembre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il Granducato di Lussemburgo, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 luglio 1998, 98/44/CE, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 15 di tale direttiva.

2)

Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.


(1)   GU C 289 del 29.11.2003.


23.10.2004   

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C 262/11


SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

9 settembre 2004

nella causa C-454/03, Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio (1)

(Inadempimento di uno Stato - Mancato recepimento della direttiva 98/44/CE)

(2004/C 262/23)

Lingua processuale: il francese

Nella causa C-454/03, Commissione delle Comunità europee (agente sig.ra K. Banks) contro Regno del Belgio (agente: sig.ra E. Dominkovits), avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 28 ottobre 2003, la Corte (Sesta Sezione), composta dal sig. J.-P. Puissochet, presidente di sezione, dalla sig.ra F. Macken (relatore) e dal sig. S. von Bahr, giudici; avvocato generale: sig. F. G. Jacobs; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 9 settembre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il Regno del Belgio, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 luglio 1998, 98/44/CE, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 15 di tale direttiva.

2)

Il Regno del Belgio è condannato alle spese.


(1)   GU C 289 del 29.11.2003.


23.10.2004   

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C 262/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien con ordinanza 7 giugno 2004 nel procedimento T-Mobile Austria GmbH contro Repubblica d'Austria

(Causa C-284/04)

(2004/C 262/24)

Con ordinanza 7 giugno 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 1o luglio 2004, nel procedimento T-Mobile Austria GmbH contro Repubblica d'Austria, il Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien, ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

Se il combinato disposto dell'art. 4, n. 5, terzo comma e dell'allegato D, n. 1, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE (1), in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (prosieguo: la «sesta direttiva») vada interpretato nel senso che l'assegnazione, da parte di uno Stato membro, di diritti d'utilizzazione delle frequenze per sistemi di radiotelefonia mobile secondo gli standard UMTS/IMT-2000, GSM-DCS-1800 e TETRA ( in prosieguo: i «diritti d'utilizzazione delle frequenze per i sistemi di radiotelefonia mobile»), contro un canone d'utilizzo delle frequenze, costituisca un'attività nel settore delle telecomunicazioni;

2)

Se l'art. 4, n. 5, terzo comma, della sesta direttiva vada interpretato nel senso che uno Stato membro, il cui diritto nazionale non prevede il criterio di cui all'art. 4, n. 5, terzo comma, della direttiva, della «non trascurabilità» di un'attività (regola de minimis) come presupposto per l'assoggettamento all'imposta va, di conseguenza, considerato in ogni caso soggetto passivo per tutte le attività nel settore delle telecomunicazioni indipendentemente dalla trascurabilità o meno di tali attività;

3)

Se l'art. 4, n. 5, terzo comma, della sesta direttiva vada interpretato nel senso che l'assegnazione, da parte di uno Stato membro, dei diritti d'utilizzazione delle frequenze per i sistemi di radiotelefonia mobile contro un canone d'utilizzo delle frequenze di un importo complessivo di EUR 831 595 241,10 (UMTS/IMT 2000), EUR 98 108 326 (DCS 1800 canali) e EUR 4 832 743,47 (TETRA) vada considerata attività non trascurabile e quindi lo Stato membro, con tale attività, vada considerato soggetto passivo;

4)

Se l'art. 4, n. 5, secondo comma, della sesta direttiva vada interpretato nel senso che vi sarebbero distorsioni di concorrenza di una certa importanza se uno Stato membro, nell'assegnazione di diritti d'utilizzazione di frequenze per sistemi di radiotelefonia mobile contro un canone di un importo complessivo di EUR 831 595 241,10 (UMTS/IMT 2000), EUR 98 108 326 (DCS 1800 canali) e EUR 4 832 743,47 (TETRA), non assoggettasse tali canoni all'imposta sulla cifra d'affari e gestori privati di tali frequenze fossero tenuti ad assoggettare tale attività all'imposta sulla cifra d'affari;

5)

Se l'art. 4, n. 5, primo comma, della sesta direttiva vada interpretato nel senso che un'attività di uno Stato membro, che assegna diritti d'utilizzazione di frequenze per sistemi di radiotelefonia mobile ad un gestore di radiotelefonia mobile in modo tale che esso prima stabilisce l'offerta maggiore per il canone d'utilizzo delle frequenze durante un procedimento d'asta e poi la frequenza viene assegnata al maggior offerente, non avviene nell'ambito dell'esercizio del pubblico potere e che quindi lo Stato membro, con tale attività, va considerato soggetto passivo, indipendentemente dalla natura giuridica dell'atto con cui viene effettuata l'assegnazione secondo il diritto nazionale dello Stato membro;

6)

Se l'art. 4, n. 2, della sesta direttiva, vada interpretato nel senso che l'assegnazione, da parte di uno Stato membro, di diritti d'utilizzazione di frequenze per sistemi di radiotelefonia mobile descritta nella quinta questione vada considerata attività economica e se quindi tale Stato membro, con tale attività, vada considerato soggetto passivo.

7)

Se la sesta direttiva vada interpretata nel senso che i canoni per l'uso delle frequenze fissati per l'assegnazione di diritti d'utilizzazione delle frequenze per sistemi di radiotelefonia mobile rappresentino corrispettivi lordi (che includono già l'IVA) o netti (a cui può essere aggiunta l'IVA).


(1)  GU L 145, pag. 1.


23.10.2004   

IT

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C 262/13


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) 29 aprile 2004 le cause riunite T-236/01, T-239/01, T-244/01- T-246/01, T-251/01 e T-252/01, Tokai e a. contro Commissione delle Comunità europee relativamente alla causa T-239/01 presentato il 14 luglio 2004

(Causa C-301/04 P)

(2004/C 262/25)

Il 14 luglio 2004 la Commissione delle Comunità europee rappresentata dai sigg.Walter Mölls e Wouter Wils, in qualità di agenti, nonché dalla sig.ra Heike Gading con domicilio eletto in Lussemburgo ha presentato dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) del 29 aprile 2004 nelle cause riunite T-236/01, T-239/01, T-244/01 - T-246/01, T-251/01 e T-252/01, Tokai e a. contro Commissione delle Comunità europee relativamente alla causa T-239/01.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1)

annullare relativamente al n. 2 del suo dispositivo la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 29 aprile 2004 nelle cause riunite T-236/01, T-239/01, T-244/01, T-246/01, T-251/01 e T-252/01 (1);

2)

condannare la SGL Carbon AG alle spese.

Motivi e principali argomenti:

La sentenza del Tribunale di primo grado 29 aprile 2004 riguarda la decisione della Commissione 2002/271/CEE relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 del Trattato CE e dell'art. 53 dell'Accordo SEE (CASO COMP/E-1/36.490 – Elettrodi di graffite; GU 2002, L 100, pag. 1; in prosieguo: la «decisione»).

La sentenza conferma il fatto che le sette ricorrenti, partecipanti all'intesa sugli elettrodi di grafite tra il 1992 ed il 1998 e destinatarie della decisione, hanno violato l'art. 81 del Trattato CE e l'art. 53 dell'accordo SEE, ed ha confermato anche la portata della violazione. Con la sentenza vengono tuttavia ridotte in diversa misura le ammende inflitte.

L'impugnazione riguarda la riduzione concessa alla ditta SCL, come risulta ai punti 401-412 della sentenza (causa T-239/01, punto 2 del dispositivo). Esso riguarda in particolare gli accertamenti del Tribunale circa la portata del diritto delle imprese di non auto accusarsi, accertamenti che hanno effetti indiretti anche sui limiti del potere di indagine della Commissione.

Nei punti 407-409 e 412 della sentenza il Tribunale ha dichiarato che le risposte della ditta SGL alla richiesta di informazioni, che era stata ad essa rivolta ai sensi dell'art. 11, n. 2, del regolamento n. 17, conferivano alla ditta SGL – contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione nella decisione – un diritto alla riduzione dell'ammenda ad essa inflitta in base alla comunicazione della Commissione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi di intesa tra imprese (GU 1996, C 207, pag. 4; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione»). Inoltre il Tribunale respinge l'argomento della Commissione secondo cui un'eventuale riduzione per le risposte della SGL doveva in ogni caso essere inferiore rispetto a quanto avviene in caso di iniziativa spontanea nell'impresa (punto 410 della sentenza).

Secondo la Commissione i punti menzionati della sentenza sono erronei in diritto e la sentenza viola quindi gli artt. 15 e 11 del regolamento n. 17 in combinato disposto con la comunicazione sulla cooperazione.

Sulla questione se determinate risposte in seguito ad una richiesta di informazioni della Commissione diano luogo in via di principio ad una riduzione.

Secondo una costante giurisprudenza le risposte a seguito ad una domanda di informazione ai sensi dell'art. 11, n. 2 del regolamento n. 17 (attualmente: art. 18, n. 2 del regolamento n. 1/2003) non possono essere considerate fondamentalmente come collaborazione, per la quale dovrebbe essere concessa una riduzione. Qualora le imprese non ottemperino ad una tale richiesta, la Commissione può ai sensi dell'art. 11, n. 5 del regolamento n. 17 (art. 18, n. 3 del regolamento n. 1/2003) obbligarle con una decisione a fornire le informazioni richieste. Certo determinate risposte possono dar luogo ad una riduzione a seguito alla collaborazione nelle indagini, in particolare allorché i quesiti posti non potrebbero essere inseriti in una decisione ai sensi dell'art. 11, n. 5 del regolamento 17, poiché rappresentano un illegittimo intervento nei diritti della difesa delle imprese.

I criteri di delimitazione tra le domande ammissibili e quelle non ammissibili sotto tale aspetto sono state illustrate nella sentenza della Corte Orkem (causa 374/87, Racc.1989, pag. 3283). Al riguardo la Commissione può chiedere senza limitazione la presentazione di documenti già estenti, che costituiscono oggetto dell'indagine. Essa può anche chiedere «informazioni» (…) per quanto attiene ai fatti di cui (l'impresa) sia a conoscenza (sentenza Orkem, punto 34). Pertanto «la Commissione non può (…) imporre all'impresa l'obbligo di fornire risposte attraverso le quali questa sarebbe indotta ad ammettere l'esistenza della trasgressione, che deve invece essere provata dalla Commissione» (loc. cit punto 35).

Di questa distinzione non tiene conto il Tribunale al punto 408 della sentenza in oggetto. Il punto 408 riguarda solo la trasmissione di documenti già esistenti che potevano essere richiesti senza violare i diritti della difesa della SGL.

Lo stesso vale per l'altra richiesta di informazioni di cui trattasi al punto 412 della sentenza. La Commissione, poiché sapeva che la SGL aveva avvertito un'altra impresa prima di un'imminente verifica, aveva chiesto alla SGL tra l'altro a quale altra impresa avesse fornito questa informazione. La SGL ha indicato un'altra impresa, ma ha taciuto il fatto che essa aveva avvertito anche una terza impresa, come la Commissione ha successivamente accertato. Con tale domanda la Commissione chiedeva informazioni «su fatti» e non ha obbligato l'impresa «ad ammettere l'esistenza della trasgressione». Per considerare l'informazione fornita dalla SGL nella sua risposta come circostanza aggravante, su cui si basa il Tribunale, la Commissione doveva innanzi tutto provare la trasgressione.

Sull'entità della riduzione in caso di contributi successivi ad una richiesta di informazioni

In quanto un elemento delle informazioni fornite dalla SGL deve essere considerato come risposta ad un quesito, che dovrebbe esso stesso essere considerato inammissibile nell'ambito di una richiesta vincolante di informazioni, ossia di una richiesta di informazioni sotto forma di decisione, il Tribunale al punto 10 della sentenza non tiene conto del fatto che ogni riduzione è dovuta solo corrispondentemente al valore aggiuntivo che essa presenta per l'indagine della Commissione. Questo valore aggiuntivo è comparativamente maggiore allorché si tratta di una cooperazione spontanea, la quale, per il fatto di essere stata fornita tempestivamente, risparmia alla Commissione fin dall'inizio determinati provvedimenti di indagine, come l'ideazione e l'elaborazione di una richiesta di informazioni (anche non vincolante).


(1)  Non ancora pubblicata nella Raccolta.


23.10.2004   

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C 262/14


Ricorso della SGL Carbon AG contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) 29 aprile 2004 nelle cause riunite T-236/01, T-239/01, T-244/01 - T-246/01, T-251/01 e T-252/01, Tokai e a. contro Commissione delle Comunità europee relativamente alla causa T-239/01 presentato il 19 luglio 2004

(Causa C-308/04 P)

(2004/C 262/26)

Il 19 luglio 2004 la SGL Carbon AG rappresentata dagli avv.ti Dr. Martin Klusmann e Dr. Kirsten Bechmann dello studio Freshfields Bruckhaus Deringer, Freiligrathstr. 1, D-40479 Düsseldorf, ha presentato dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) del 29 aprile 2004 nelle cause riunite T-236/01, T-239/01, T-244/01 -T-246/01, T-251/01 e T-252/01, Tokai e a. contro Commissione delle Comunità europee relativamente alla causa T-239/01.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1)

fatte salve le domande presentante in primo grado, annullare parzialmente la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-239/01 in quanto respinge il ricorso nella parte in cui è rivolto contro gli artt. 3 e 4 della decisione della convenuta 18 luglio 2001;

2)

in subordine, ridurre adeguatamente l'ammenda inflitta alla ricorrente nell'art. 3 della decisione COMP/E-1/36.490 nonché gli interessi di mora e di litispendenza stabiliti nell'art. 4 della decisione in combinato disposto con la lettera della convenuta del 23 luglio 2001 (SG 2001) D/290091;

3)

in ulteriore subordine rimettere la controversia al Tribunale di primo grado per una nuova decisione tenendo conto degli orientamenti giuridici della Corte;

4)

condannare la convenuta a tutte le spese di causa.

Motivi e principali argomenti:

La ricorrente chiede con complessivi 7 motivi un annullamento degli artt. 3 e 4 della decisione della Commissione che va oltre quello concesso con la sentenza di primo grado:

1.

Essa fa valere innanzi tutto la violazione del principio ne bis in idem in quanto non si è tenuto conto del fatto che gli stessi atti erano già stati sanzionati nel Nord America prima dell'adozione della decisione della Commissione impugnata. Essa sostiene che, essendo identici gli obiettivi materiali di tutela delle norme di divieto vigenti a tutela della concorrenza in Europa e nel Nord America, si sarebbe dovuto tenere conto di sanzioni inflitte precedentemente per gli stessi fatti. Questo deriva o direttamente dal principio ne bis in idem nella sua ampia accezione, che trova applicazione nei rapporti tra il diritto comunitario ed il diritto degli Stati terzi, o dal principio del «natural justice», che è formulato in senso ancora più ampio e vige a decorrere dalla giurisprudenza «Walt Wilhelm». Per il resto la Corte di giustizia nella sua sentenza nella causa Boehringer ha già sancito l'obbligo di tener conto fondamentalmente delle sanzioni US nel caso dell'esistenza di un idem, cosa che il Tribunale di primo grado non ha fatto.

2.

Relativamente agli accertamenti del Tribunale sulla determinazione degli importi delle ammende si fa valere che il Tribunale ingiustamente non ha intrapreso nei confronti della ricorrente alcun adeguamento al ribasso dell'importo iniziale dell'ammenda, benché questo sarebbe dovuto avvenire per conformarsi senza discriminazioni ai criteri di calcolo stabiliti dal Tribunale.

3.

Col terzo motivo si fa valere l'illegittimità dell'aumento specifico del 21 % dell'importo dell'ammenda relativamente ad avvertimenti telefonici prima dell'inizio dell'indagine della Commissione. Questi avvertimenti non costituiscono elementi dell'infrazione e, contrariamente alla tesi del Tribunale, non devono essere presi in considerazione, senza violare il principio nulla poena sine lege, come circostanze aggravanti nell'ambito del calcolo dell'ammenda ai sensi dell'art. 15, n. 2 del regolamento n. 17. La giurisprudenza nella causa Sarrió, menzionata dal Tribunale per sostenere la tesi opposta, non è pertinente, poiché nella fattispecie che è alla base di tale causa circostanze aggravanti sono state prese in considerazione per aumentare l'ammenda, ma non atti successivi, che avrebbero dovuto o potuto ostacolare in maniera pregiudizievole l'accertamento dei fatti. Per il resto il Tribunale nella presente fattispecie avrebbe presupposto in maniera speculativa fatti interni a svantaggio della ricorrente, il che è incompatibile con le regole in materia di prova.

4.

Per quanto riguarda il calcolo dell'ammenda si fa valere poi il superamento del limite del 10 % del volume d'affari realizzato previsto dall'art. 15, n. 2 del regolamento 17. Se la Commissione si fosse basata sull'effettivo fatturato dell'anno 2000 o dell'anno 1999, avrebbe dovuto limitare l'importo aritmetico dell'ammenda al 10 % del volume d'affari prima dell'applicazione della «regola della cogerazione». Il Tribunale ha nel complesso ingiustamente lasciata irrisolta tale questione, ammettendo erroneamente in diritto che essa non ha alcuna rilevanza per il rigetto della relativa censura dedotta.

5.

Inoltre, si addebita al Tribunale la mancata presa in considerazione della rilevanza di documenti tenuti segreti nell'ambito dell'esame incompleto del fascicolo. A completamento di quanto fatto valere in primo grado la ricorrente sostiene che sono stati utilizzati per la prima volta nella decisione da parte del Tribunale di primo grado nuovi documenti a suo carico che erano ad essa sconosciuti e sui quali precedentemente essa non era mai stata sentita.

6.

La ricorrente fa valere poi il fatto che non si sia tenuto affatto conto della diminuzione incontestabile della sua capacità finanziaria nell'ambito della determinazione dell'ammenda in violazione del principio di proporzionalità e della libertà di proprietà. Le sanzioni previste dal diritto della concorrenza non possono mettere in pericolo l'esistenza dei destinatari delle stesse; un criterio per l'esame dell'adeguatezza e dell'equità nel singolo caso di sanzioni sarebbe l'impresa come operatore. Basarsi sulle parti dell'impresa che potrebbero ancora essere salvate in caso di insolvenza intervenuta a seguito di un'ammenda è illegittimo. Qualsiasi determinazione di una sanzione deve avvenire in modo che non vi sia nessuna «sentenza di morte» economica.

7.

Infine, la ricorrente fa valere la mancata decisione sulla sua censura, articolata in più parti, relativa alla fissazione degli interessi di mora e di litispendenza respinta solo alla fine. Il Tribunale ha ingiustamente omesso di tener conto del fatto che non vi è alcun fondamento giuridico né per la determinazione degli interessi né per il tasso di interesse adottato nella fattispecie. Anche se si ammette che la fissazione di interessi sia fondamentalmente legittima per la determinazione di interessi per impedire ricorsi abusivi per raggiungere tale obiettivo è in ogni caso necessaria in una misura considerevolmente più bassa. Questo vale innanzi tutto in un contesto in cui il livello delle sanzioni è drasticamente cresciuto, cosa che comporta anche un livello assoluto nettamente accresciuto degli interessi imposti. Nella sentenza impugnata non sono state trattate le censure materiali dedotte; invece il Tribunale si è pronunciato su una censura che la ricorrente non aveva dedotto.


23.10.2004   

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C 262/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Fővárosi Bíróság con ordinanza 24 giugno 2004 nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente contro Vajnai Attila

(Causa C-328/04)

(2004/C 262/27)

Con ordinanza 24 giugno 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 30 luglio 2004, il Fővárosi Bíróság, nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente contro Vajnai Attila, ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

Se, il disposto di cui all'art. 269/B, n. 1, del Büntető Törvénykönyv (codice penale ungherese, in prosieguo: «Btk») ai sensi del quale commette contravvenzione, qualora il fatto non costituisce un reato più grave, chiunque usi o esibisca in pubblico il simbolo consistente in una stella rossa a cinque punte, sia compatibile con il principio fondamentale del diritto comunitario di non discriminazione. Se l'art. 6 del TUE, secondo il quale l'Unione si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e la direttiva n. 2000/43/CE (1), la quale si riferisce del pari alle libertà fondamentali conformemente agli artt. 10, 11 e 12 della Carta dei diritti fondamentali consentano ad una persona di manifestare in qualsiasi Stato membro le sue idee politiche mediante i simboli che le rappresentano.


(1)  GU L 180, p. 22.


23.10.2004   

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C 262/16


Ricorso del 30 luglio 2004 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee

(Causa C-330/04)

(2004/C 262/28)

Il 30 luglio 2004, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora Chiara Cattabriga, in qualità di agente, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1.

constatare che la Repubblica italiana, non adottando le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2002/33/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2002 che modifica le direttive 90/425/CEE (2) e 92/118/CEE (3) del Consiglio, con riguardo alle norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale, o, comunque, non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 3, primo comma di tale direttiva;

2.

condannare la Repubblica italiana alle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti:

Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 16 maggio 2003.


(1)  GU L 315 del 19.11.2002, p. 14

(2)  GU L 224 del 18.08.1990, p. 29

(3)  GU L 62 del 15.03.1993, p. 49


23.10.2004   

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C 262/16


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Spagna, proposto il 28 luglio 2004

(Causa C-332/03)

(2004/C 262/29)

Il 28 luglio 2004 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Gregorio Valero Jordana, membro del servizio giuridico della stessa, e dalla sig.ra Florence Simonetti, esperta nazionale distaccata presso il detto servizio, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno di Spagna.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

a)

dichiarare che il Regno di Spagna:

non avendo completamente trasposto l'art. 3 della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE (1)modificata, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, modificata dalla direttiva 97/11/CE (2),

non avendo trasposto l'art. 9, n. 1, della direttiva 85/337/CEE modificata,

non avendo adempiuto al regime transitorio stabilito dall'art. 3, della direttiva 97/11/CE,

non avendo correttamente trasposto il combinato disposto del punto 10 b) dell'allegato II della direttiva 85/337/CEE modificata, e dell'art. 2, n. 1 nonché dell'art. 4, n. 2 della stessa, e

non avendo sottoposto al procedimento di valutazione dell'impatto ambientale il progetto di costruzione di un centro ricreativo a Paterna (Valencia) e, di conseguenza, non avendo applicato quanto disposto dagli artt. 2, n. 1, 3, 4, n. 2, 8 e 9 della direttiva 85/337/CEE modificata,

non ha adempiuto agli obblighi ad esso incombenti in forza delle dette direttive.

b)

condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

La normativa spagnola di trasposizione nel diritto interno della direttiva 85/337/CEE, nella versione modificata dalla direttiva 97/11/CE, costituita essenzialmente dal Real Decreto Legislativo 28 giugno 1986, n. 1302, di valutazione dell'impatto ambientale, modificato dalla legge 8 maggio 2001, n. 6, non richiede che lo studio dell'impatto ambientale valuti gli effetti prevedibili derivanti dall'interazione tra i vari fattori ambientali, contrariamente a quanto previsto dall'art. 3 della direttiva 85/337/CEE modificata.

La normativa spagnola non prevede l'obbligo di pubblicare la decisione amministrativa di rilascio o di diniego di un'autorizzazione di sviluppo del progetto come quello contenuto nella decisione e le condizioni aggiunte alla stessa, contrariamente a quanto stabilito dall'art. 9, n. 1, della direttiva 85/337/CEE,, modificata.

L'art. 3, nn. 1 e 2, della direttiva 97/11/CE, prevede che le disposizioni di tale direttiva devono applicarsi ai nuovi progetti per i quali sono state chieste le autorizzazioni a partire dal 14 marzo 1999. La normativa spagnola non ha adempiuto a questa disposizione comunitaria poiché non si applica ai progetti privati per cui sono iniziate le procedure di autorizzazione amministrativa e ai progetti pubblici già soggetti a pubblicità o già autorizzati prima dell'8 ottobre 2000.

L'allegato II della direttiva 85/337/CEE modificata, elenca al suo punto 10b) i progetti che possono essere oggetto di una valutazione di impatto, i progetti di riassetto urbano, compresa la costruzione di centri commerciali e parcheggi. La normativa spagnola limita tale requisito ai progetti situati fuori dalle zone urbane. La Commissione considera che una tale limitazione, che esclude in modo generale la presa in considerazione di criteri o soglie relative alle dimensioni e alla natura dei progetti, oltrepassa il margine discrezionale di cui dispongono gli Stati membri ai sensi degli artt. 2, n. 1 e 4, n. 2, della direttiva 85/337/CEE, modificata. Inoltre, l'analisi della legislazione nazionale e delle comunità autonome in materia di urbanistica e della legislazione delle comunità autonome in materia di valutazione dell'impatto ambientale permette di constatare che i progetti urbanistici nel territorio urbano e urbanizzabile non sono soggetti, nella maggior parte delle comunità autonome, ad una valutazione dell'impatto ambientale.

Come conseguenza della scorretta attuazione, da parte del diritto interno, del punto 10 b), dell'allegato II della direttiva 85/337/CEE modificata, le autorità spagnole non hanno realizzato una valutazione dell'impatto ambientale di un centro ricreativo a Paterna (Valencia), con la sola giustificazione che la sua costruzione veniva realizzata in una zona urbana.


(1)  GU L 175, del 5.7.1985, pag. 40; ES 15/6, pag. 9

(2)  Direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, che modifica la direttiva 85/337/CEE; GU L 73, del 14.3.1997, pag. 5


23.10.2004   

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C 262/17


Ricorso dello Hauptverband der Deutschen Bauindustrie eV, della Kaefer Isoliertechnik GmbH & Co. KG e dell'amministratore Jürgen Schmoldt contro l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 25 maggio 2004, nella causa T-264/03, Jürgen Schmoldt, Kaefer Isoliertechnik GmbH & Co. KG e Hauptverband der Deutschen Bauindustrie eV contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 10 agosto 2004

(Causa C-342/04 P)

(2004/C 262/30)

Il 10 agosto 2004 lo Hauptverband der Deutschen Bauindustrie eV, la Kaefer Isoliertechnik GmbH & Co. KG e l'amministratore Jürgen Schmoldt [in prosieguo anche detti: il «primo», la «seconda» e il «terzo» ricorrente] hanno proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 25 maggio 2004, nella causa T-264/03, Jürgen Schmoldt, Kaefer Isoliertechnik GmbH & Co. KG e Hauptverband der Deutschen Bauindustrie eV/Commissione delle Comunità europee. Rappresentante dei ricorrenti: il Prof. Dr. Dr. H.C. Hans-Peter Schneider, Rominteweg 3, D-30559 Hannover (Germania).

I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare l'ordinanza e rimettere la causa al Tribunale di primo grado;

condannare la convenuta alle spese dell'incidente di procedura.

Motivi e principali argomenti

A differenza di quanto constata il Tribunale, i ricorrenti sono individualmente interessati dalla decisione della Commissione impugnata nella causa principale.

A sostegno del loro ricorso essi deducono otto motivi:

(1)

L'ordinanza impugnata si basa su un'inesatta rappresentazione dei fatti: è pacifico che non è stata redatta nessuna relazione dal gruppo ad hoc del Comitato permanente il 22 novembre 2002. Il detto gruppo, costituito in occasione della LV riunione del Comitato permanente nei giorni 10 e 11 settembre 2002 nell'ambito del procedimento d'opposizione previsto all'art. 5, n. 1, della direttiva 89/106/CEE, non si è mai riunito e/o non ha mai stilato una relazione del genere.

(2)

Il terzo ricorrente non ha presentato un ricorso «a titolo puramente personale»: è fuori contestazione che egli gestisce il servizio tecnico federale «Isolamento termico, coibentazione, isolamento acustico e ignifugo» del primo ricorrente, un servizio che raggruppa le imprese tedesche del settore che impiegano materiale da costruzione, e che in tale veste lavora presso lo Hauptverband der Deutschen Bauindustrie. Il sig. Schmoldt adempie, in particolare, alla funzione di rappresentare tale Verband, nonché le imprese che vi aderiscono, nell'ambito dei lavori di normalizzazione nazionali ed europei pertinenti.

(3)

Il diritto comunitario prevede garanzie procedurali per i ricorrenti. Le garanzie a favore del Comitato permanente per la costruzione enunciate all'art. 5, n. 1, e al settimo considerando della direttiva 89/106/CEE devono valere anche per quanti il Comitato permanente sente, in quanto costituiscono un gruppo di lavoro ad hoc, prima di formulare il parere prescritto all'art. 5, n. 1, della direttiva succitata.

(4)

Nell'ambito del procedimento di cui all'art. 5, n. 1, della direttiva 89/106/CEE, il terzo ricorrente, quale membro del gruppo ad hoc del Comitato permanente per la costruzione, non rappresentava soltanto il primo ricorrente, bensì - ovviamente - anche la seconda ricorrente, in quanto impresa aderente allo Hauptverband. La seconda ricorrente è innegabilmente un membro del servizio tecnico federale «Isolamento termico, coibentazione, isolamento acustico e ignifugo» del primo ricorrente.

(5)

La seconda ricorrente ha lamentato dinanzi al Tribunale, adducendo quattro esempi, un'inosservanza di contratti in corso.

(6)

Il primo ricorrente svolgeva – senza che ciò rilevasse – un ruolo di «negoziatore».

(7)

Sempre il primo ricorrente partecipava direttamente ai lavori europei di normalizzazione nonché al procedimento di cui all'art. 5, n. 1, della direttiva 89/106/CEE.

(8)

La decisione del Tribunale sulle spese era errata.


23.10.2004   

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C 262/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Regno Unito) con ordinanza 22 luglio 2004, nella causa IKEA Wholesale Ltd contro The Commissioners of Customs & Excise

(Causa C-351/04)

(2004/C 262/31)

Con ordinanza 22 luglio 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte il 16 agosto 2004, nella causa IKEA Wholesale Ltd contro The Commissioners of Customs & Excise, la High Court of Justice ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

i)

Alla luce delle conclusioni del gruppo speciale dell'organo di conciliazione dell'OMC (DSB) contenute nella sua relazione in data 30 ottobre 2000, punto 7.2, lett. g) e h), WT/DS1412/R e dell'organo di appello del DSB dell'OMC contenute nella sua decisione in data 1o marzo 2002, punti 86 e 87, WT/DS 1141/AB/R, se il regolamento (CE) del Consiglio 28 novembre 1997, n. 2398, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originaria dell'Egitto, dell'India e del Pakistan (1), sia in tutto o in parte incompatibile con il diritto comunitario in quanto esso:

a)

ha applicato una metodologia errata nel calcolare gli importi relativi alle spese generali, amministrative e di vendita e ai profitti in contrasto con l'art. 2, n. 6, lett. a), del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità (2) europea, come modificato, e con l'art. 2.2.2, sub ii), dell'accordo antidumping;

b)

ha applicato una metodologia errata comprendendo la pratica dell'«azzeramento» nel determinare l'esistenza di margini di dumping confrontando il valore normale con il prezzo all'esportazione, in contrasto con l'art. 2, n. 11, del regolamento n. 384/96 e con l'art. 2.4.2 dell'accordo antidumping; e/o

c)

ha omesso di valutare tutti i fattori di pregiudizio rilevanti in rapporto con la situazione dell'industria comunitaria e ha errato nel determinare il pregiudizio all'industria comunitaria basandosi su prove ottenute da società non facenti parte dell'industria comunitaria, in contrasto con l'art. 3, n. 5, del regolamento n. 384/96 e con l'art. 3.4 dell'accordo antidumping.

ii)

se i seguenti regolamenti (o qualcuno di essi):

a)

regolamento del Consiglio n. 1644/2001, recante modifica del regolamento (CE) n. 2398/97, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie dell'Egitto, dell'India e del Pakistan e che sospende la sua applicazione alle importazioni originarie dell'India (3);

b)

regolamento del Consiglio n. 160/2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2398/97, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie dell'Egitto, dell'India e del Pakistan (4), e chiude il procedimento per quanto riguarda le importazioni originarie del Pakistan; e/o

c)

regolamento (CE) del Consiglio n. 696/2002, che conferma il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie dell'India istituito dal regolamento (CE) n. 2398/97 e modificato e sospeso dal regolamento (CE) n. 1664/2001 del Consiglio (5);

sia incompatibile con il diritto comunitario (compresi gli artt. 1, 7 e 9, n. 4, del regolamento n. 384/96 letti alla luce degli artt. 1, 7.1 e 9 dell'accordo antidumping) in quanto (i) essi sono stati adottati sulla base di una nuova valutazione delle informazioni raccolte durante il periodo della prima inchiesta, nuova valutazione che dimostra che non si è verificato alcun dumping, neppure a livelli inferiori, durante il periodo della prima inchiesta; ma (ii) i suddetti regolamenti omettono di prevedere il rimborso di somme già versate ai sensi del regolamento n. 2398/97.

iii)

Se i regolamenti nn. 1664/2001, 160/2002 e 696/2002 siano inoltre incompatibili con gli artt. 7, n. 2, e 9, n. 4, del regolamento n. 384/96 e con il principio di proporzionalità, in quanto essi consentono un livello di dazio antidumping, per il periodo precedente alla loro entrata in vigore, non rigidamente proporzionato all'ammontare del dumping o del pregiudizio che il dazio è diretto a compensare.

iv)

Se le soluzioni delle questioni di cui sopra differiscano relativamente alle esportazioni provenienti dall'India in confronto al Pakistan, date:

a)

le procedure seguite dinanzi all'organo di conciliazione dell'OMC; e/o

b)

le conclusioni della Commissione riportate nei regolamenti nn. 1664/2001, 160/2002 e 696/2002.

v)

Se, alla luce delle soluzioni delle questioni di cui sopra:

a)

un'autorità doganale nazionale debba rimborsare, in tutto o in parte, i dazi antidumping da essa riscossi ai sensi del regolamento n. 2398/97; e

b)

in tal caso, a chi e a quali condizioni dovrebbe essere effettuato il rimborso.


(1)  GU L 332 del 4.12.1997, pag. 1.

(2)  GU L 56 del 6.03.1996, pag. 1.

(3)  GU L 219 del 14.8.2001, pag. 1.

(4)  GU L 26 del 30.1.2002, pag. 1.

(5)  GU L 109, del 25.4.2002, pag. 1.


23.10.2004   

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C 262/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Verwaltungsgericht Köln con ordinanza 30 giugno 2004 nel procedimento Firma mdm Versandservice GmbH contro Bundesrepublik Deutschland, interveniente: Deutsche Post AG

(Causa C-352/04)

(2004/C 262/32)

Con ordinanza 30 giugno 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 16 agosto 2004, nel procedimento Firma mdm Versandservice GmbH contro Bundesrepublik Deutschland, interveniente: Deutsche Post AG, il Verwaltungsgericht Köln, ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

Se il combinato disposto degli artt. 47, n. 2, CE e 95 CE e degli artt. 12, quinto trattino, e 7, n. 1, della direttiva 97/67/CE (1), nella versione di cui alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/39/CE (2), debba essere interpretato nel senso che, qualora il fornitore di servizi universali applichi tariffe speciali per le imprese sue clienti, che immettono nel circuito postale gli invii postali, smistati anticipatamente, in punti del ciclo di spedizione diversi dai punti di accesso iniziale, il fornitore di servizi universali sia tenuto ad applicare tali tariffe speciali anche nei confronti di quelle imprese che prelevano detti invii postali presso il mittente e li immettono nel circuito postale smistati anticipatamente nel medesimo punto di accesso ed alle stesse condizioni delle imprese sue clienti, senza che il fornitore del servizio universale possa rifiutare ciò invocando il fatto che esso deve garantire lo svolgimento del servizio universale.


(1)  GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14.

(2)  GU L 176, pag. 21.


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C 262/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Bundesfinanzhof con ordinanza 22 luglio 2004 nel procedimento Nowaco Germany GmbH contro Hauptzollamt Hamburg Jonas

(Causa C-353/04)

(2004/C 262/33)

Con ordinanza 22 luglio 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 16 agosto 2004, nel procedimento Nowaco Germany GmbH contro Hauptzollamt Hamburg Jonas, il Bundesfinanzhof ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

Se, al fine di determinare la qualità leale e mercantile di merci per le quali è stata presentata domanda di restituzione all'esportazione, possa essere invocato il regolamento (CEE) della Commissione 5 giugno 1991, n. 1538 (1), recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1906/90 che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame.

2)

In caso di soluzione affermativa della prima questione:

a)

se l'art. 70 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913 (2), che istituisce un codice doganale comunitario, trovi applicazione qualora si tratti di verificare se merce, per la quale è stata presentata domanda di restituzione all'esportazione, sia di qualità leale e mercantile;

b)

se la finzione sulla qualità di cui all'art. 70, n. 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 2913/92 operi anche quando sia stato analizzato solo un campione della merce, sebbene le pertinenti disposizioni di diritto comunitario tollerino vizi della merce in una determinata misura e di conseguenza richiedano, e prescrivano anche espressamente, l'ispezione di un determinato numero minimo di campioni al fine di accertare il rispetto di tali tolleranze.

3)

In caso di soluzione affermativa anche della seconda questione, sub a) e b):

quale sia l'effetto della menzionata finzione sulla qualità qualora siano stati prelevati vari campioni da spedizioni oggetto di un'unica dichiarazione e in occasione dell'ispezione di una parte dei campioni sia stata accertata una qualità leale e mercantile, laddove per contro dall'esame di un'altra parte degli stessi non sia emersa tale qualità.


(1)  GU L 143, pag. 11.

(2)  GU L 302, pag. 1.


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C 262/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Teramo con ordinanza 31 luglio 2004, nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente contro Palazzese Christian

(Causa C-359/04)

(2004/C 262/34)

Con ordinanza 31 luglio 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 18 agosto 2004, nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente contro Palazzese Christian, il Tribunale di Teramo ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

«Se gli artt. 43 comma I e 49 comma I del Trattato possano essere interpretati nel senso che sia possibile agli Stati membri derogare temporaneamente (per un tempo pari a 6-12 anni) al regime di libertà di stabilimento e di libertà della prestazione di servizi nell'ambito dell'Unione Europea:

1.

attribuendo ad alcuni soggetti concessioni per lo svolgimento di determinate attività di prestazione di servizi, valide per 6/12 anni, sulla base di un regime normativo che aveva portato ad escludere dalla gara di attribuzione talune tipologie di concorrenti (non italiani);

2.

modificando quel regime giuridico, avendo preso atto successivamente della non conformità di esso ai principi di cui agli artt. 43 e 49 del Trattato, nel senso di consentire nel futuro la partecipazione anche a quei soggetti che erano stati esclusi;

3.

non procedendo alla revoca delle concessioni rilasciate sulla base del precedente regime normativo, come detto, ritenuto lesivo dei principi della libertà di stabilimento e della libera circolazione dei servizi e all'indizione di una nuova gara in applicazione della nuova normativa, ora rispettosa di detti principi;

4.

continuando per contro a perseguire chiunque operi in collegamento con quei soggetti che, abilitati a tale attività nello Stato membro di origine, erano stati esclusi dalla gara proprio a causa di quelle preclusioni contenute nelle precedenti previsioni normative, in seguito rimosse».


23.10.2004   

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C 262/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Teramo con ordinanza 31 luglio 2004, nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente contro Sorricchio Angelo

(Causa C-360/04)

(2004/C 262/35)

Con ordinanza 31 luglio 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 18 agosto 2004, nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente contro Sorricchio Angelo, il Tribunale di Teramo ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

«se gli artt. 43 comma I e 49 comma I del Trattato possano essere interpretati nel senso che sia possibile agli Stati membri derogare temporaneamente (per un tempo pari a 6-12 anni) al regime di libertà di stabilimento e di libertà della prestazione di servizi nell'ambito dell'Unione Europeai:

1)

attribuendo ad alcuni soggetti concessioni per lo svolgimento di determinate attività di prestazione di servizi, valide per 6/12 anni, sulla base di un regime normativo che aveva portato ad escludere dalla gara di attribuzione talune tipologie di concorrenti (non italiani);

2)

modificando quel regime giuridico, avendo preso atto successivamente della non conformità di esso ai principi di cui agli artt. 43 e 49 del Trattato, nel senso di consentire nel futuro la partecipazione anche a quei soggetti che erano stati esclusi;

3)

non procedendo alla revoca delle concessioni rilasciate sulla base del precedente regime normativo, come detto, ritenuto lesivo dei principi della libertà di stabilimento e della libera circolazione dei servizi e all'indizione di una nuova gara in applicazione della nuova normativa, ora rispettosa di detti principi;

4)

continuando per contro a perseguire chiunque operi in collegamento con quei soggetti che, abilitati a tale attività nello Stato membro di origine, erano stati esclusi dalla gara proprio a causa di quelle preclusioni contenute nelle precedenti previsioni normative, in seguito rimosse».


23.10.2004   

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C 262/21


Ricorso dei sigg. Claude Ruiz-Picasso, Paloma Ruiz-Picasso, Maya Widmaier-Picasso, Marina Ruiz-Picasso e Bernard Ruiz-Picasso contro la sentenza emessa dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) il 22 giugno 2004 nella causa T-185/02, Claude Ruiz-Picasso, Paloma Ruiz-Picasso, Maya Widmaier-Picasso, Marina Ruiz-Picasso e Bernard Ruiz-Picasso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), procedimento dinanzi alla commissione di ricorso in cui l'altra parte è: DaimlerChrysler AG, proposto il 19 agosto 2004 (Fax: 18.08.04)

(Causa C-361/04 P)

(2004/C 262/36)

I sigg. Claude Ruiz-Picasso, Paloma Ruiz-Picasso, Maya Widmaier-Picasso, Marina Ruiz-Picasso e Bernard Ruiz-Picasso, rappresentati dall'avv. prof. Charles Gielen, c/o Studio legale Nauta Dutilh, Strawinskylaan 1999, NL-1077 XV Amsterdam, hanno proposto un ricorso contro la sentenza emessa dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) il 22 giugno 2004 nella causa T-185/02, Claude Ruiz-Picasso, Paloma Ruiz-Picasso, Maya Widmaier-Picasso, Marina Ruiz-Picasso e Bernard Ruiz-Picasso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), procedimento dinanzi alla commissione di ricorso in cui l'altra parte è: DaimlerChrysler AG.

I ricorrenti chiedono che la Corte voglia

annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 22 giugno 2004, causa T-185/02 (1).

annullare la decisione della terza commissione di ricorso dell'UAMI 18 marzo 2002, nel procedimento R-0247/2001-3, nella parte in cui respinge l'opposizione proposta dalla ricorrente contro la domanda di registrazione di marchio comunitario presentata dalla titolare del marchio denominativo PICARO.

condannare l'UAMI a sopportare le spese proprie e della ricorrente nel procedimento di primo grado e nel procedimento di impugnazione.

Motivi e principali argomenti:

Impugnazione per violazione della nozione di «rischio di confusione»

Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha formulato una regola secondo la quale differenze concettuali, in taluni casi, possono neutralizzare le somiglianze ottiche ed auditive tra i segni di cui trattasi. Per una neutralizzazione siffatta occorre, secondo quanto esposto dal Tribunale, che almeno uno dei segni in questione abbia un significato preciso ed univoco per il pubblico pertinente, di modo che tale pubblico possa comprenderlo senza problemi.

Per una neutralizzazione della somiglianza ottica ed auditiva grazie alla diversità concettuale non sarebbe rilevante che il marchio abbia un significato che il pubblico può comprendere senza problemi. Il grado di somiglianza ottica, auditiva o concettuale deve essere determinato alla luce delle categorie merceologiche in questione e delle circostanze in cui vengono poste in commercio.

Inoltre, il significato o la reputazione del nome Picasso, separati dalle merci per le quali tale marchio è stato registrato e viene utilizzato, non può essere fatto valere come argomento per sostenere che esistono differenze concettuali e che il detto significato o la detta reputazione conduce alla constatazione che le somiglianze auditive e ottiche bilanciano le differenze concettuali.

Impugnazione per violazione della nozione di «rischio di confusione», in particolare della regola secondo cui la protezione deve essere più estesa possibile, quanto più marcata è la forza distintiva del marchio, di per sé ovvero sulla base della notorietà del marchio.

E' vero che il Tribunale ha menzionato tale regola, ma non si è posto, erroneamente, il problema di sapere se il marchio PICASSO sia distintivo intrinsecamente o estrinsecamente, il che, secondo la ricorrente, si verifica sicuramente nel caso di specie.

La sentenza impugnata considera erroneamente che, nell'ambito della valutazione del rischio di confusione, deve essere esaminato solo il grado di attenzione del cliente nel momento in cui prepara e adotta la sua scelta di acquistare un prodotto determinato. E' invece una regola riconosciuta del diritto dei marchi che il titolare del marchio deve essere tutelato da una possibile confusione tanto prima quanto dopo l'acquisto.

Il Tribunale ha inoltre dichiarato erroneamente che, nell'ambito dell'accertamento di un rischio di confusione nel corso di un procedimento di opposizione non deve essere esaminata la possibilità della post sale confusion. Ciò può verificarsi solo in un caso di infrazione, come nella causa Arsenal.


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


23.10.2004   

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C 262/22


Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dall'Unabhängige Verwaltungssenat des Landes Salzburg, con ordinanza 16 agosto 2004 nel procedimento Georg Schwarz contro Sindaco della città di Salisburgo

(Causa C-366/04)

(2004/C 262/37)

Con ordinanza 16 agosto 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 23 agosto 2004, nel procedimento Georg Schwarz contro Sindaco della città di Salisburgo, l'Unabhängige Verwaltungssenat des Landes Salzburg ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

Se il combinato disposto di cui agli artt. da 28 a 30 CE, e all'art. 7 della direttiva del Consiglio 14.6.1993, n. 93/43/CE (1) sull'igiene dei prodotti alimentari sia in contrasto con una disposizione nazionale emanata prima dell'entrata in vigore di tale direttiva, ai sensi della quale è vietato dispensare senza involucro, in apparecchi di distribuzione automatica, prodotti a base di zucchero o prodotti ottenuti utilizzando surrogati dello zucchero.


(1)  GU L 175, pag. 1.


23.10.2004   

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C 262/22


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, proposto il 26 agosto 2004

(Causa C-370/04)

(2004/C 262/38)

Il 26 agosto 2004 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Gerald Braun e Wouter Wils, membri del servizio giuridico della Commissione, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro la Repubblica federale di Germania.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

1.

dichiarare che la Repubblica federale di Germania, non avendo adottato entro il termine prescritto tutte le disposizioni legislative ed amministrative necessarie per recepire nell'ordinamento interno la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 19 marzo 2001, 2001/16/CE (1), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi del Trattato CE e della direttiva medesima;

2.

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Il termine previsto per il recepimento della direttiva 2001/16/CE è scaduto il 20 aprile 2003.


(1)  GU L 110, pag. 1.


23.10.2004   

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C 262/22


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Granducato di Lussemburgo, proposto il 1o settembre 2004

(Causa C-375/04)

(2004/C 262/39)

Il 1o settembre 2004, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. M. Shotter, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro il Granducato di Lussemburgo.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

dichiarare che il Granducato di Lussemburgo, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 luglio 2002, 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (1), o, comunque, non avendole comunicate alla Commissione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti a norma dell'art. 17 di tale direttiva.

condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Il termine per il recepimento della direttiva nell'ordinamento interno è trascorso il 31 ottobre 2003.


(1)  GU L 201, del 31.7.2002, pag. 37.


23.10.2004   

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C 262/23


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno del Belgio, proposto il 2 settembre 2004

(Causa C-376/04)

(2004/C 262/40)

Il 2 settembre 2004, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. M. Shotter, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro il Regno del Belgio.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

dichiarare che il Regno del Belgio, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 luglio 2002, 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (1), o, comunque, non avendole comunicate alla Commissione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti a norma dell'art. 17 di tale direttiva.

condannare il Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Il termine per il recepimento della direttiva nell'ordinamento interno è trascorso il 31 ottobre 2003.


(1)  GU L 201, pag. 37.


23.10.2004   

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C 262/23


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica d'Austria, presentato il 2 settembre 2004

(Causa C-377/04)

(2004/C 262/41)

Il 2 settembre 2004, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Denis Martin e Horstpeter Kreppel, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica d'Austria.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1)

dichiarare che, non avendo adottato i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari ai fini della completa trasposizione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 1999, 1999/92/CE, relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive (1), ovvero non avendone dato comunicazione alla Commissione, la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi della direttiva medesima;

2)

condannare la Repubblica d'Austria alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Il termine fissato ai fini della trasposizione della direttiva 1999/92/CE è scaduto il 30 giugno 2003.

La Commissione rileva che tale direttiva – ad esclusione della trasposizione effettuata nei Länder dell'Austria del Nord e del Tirolo – non è stata sino ad ora oggetto di trasposizione completa, né a livello federale né a livello degli altri Länder.


(1)  GU 2000, L 23, pag. 57.


23.10.2004   

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C 262/23


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica d'Austria, presentato il 2 settembre 2004

(Causa C-378/04)

(2004/C 262/42)

Il 2 settembre 2004, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Denis Martin e Horstpeter Kreppel, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica d'Austria.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1)

dichiarare che, non avendo provveduto all'emanazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie ai fini della completa trasposizione della direttiva del Consiglio 29 aprile 1999, 1999/38/CE, che modifica per la seconda volta la direttiva 90/394/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro, estendendola agli agenti mutageni (1), ovvero non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi della direttiva medesima;

2)

condannare la Repubblica d'Austria alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Il termine previsto ai fini della trasposizione della direttiva 1999/38/CE è scaduto il 29 aprile 2003.


(1)  GU L 138, pag. 66.


23.10.2004   

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C 262/24


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Würzburg, con ordinanza 23.8.2004, nella causa Richard Dahms GmbH contro Fränkischer Weinbauverband e.V

(Causa C-379/04)

(2004/C 262/43)

Con ordinanza 23.8.2004, pervenuta nella cancelleria della Corte il 3.9.2004, nella causa Richard Dahms GmbH contro Fränkischer Weinbauverband e.V, il Landgericht Würzburg ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

a)

Se l'art. 21 del regolamento (CE) n. 753/02 conferisce all'attrice un diritto soggettivo, a che non venga discriminata dalla convenuta nella premiazione dei vini e degli spumanti della Franconia.

b)

Qualora dovesse essere data soluzione affermativa alla questione sub a):

Se il fatto che la convenuta, in relazione alla premiazione dei vini e degli spumanti della Franconia pretenda dall'attrice, in quanto non suo socio-membro, tasse di partecipazione in misura doppia rispetto ai soci, costituisca una discriminazione ai sensi dell'art. 21 del regolamento (CE) n. 753/02.


23.10.2004   

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C 262/24


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Granducato di Lussemburgo, presentato il 6 settembre 2004

(Causa C-382/04)

(2004/C 262/44)

Il 6 settembre 2004, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. A. Bordes, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Granducato di Lussemburgo.

La Commissione delle Comunità europee conclude che la Corte voglia:

1)

dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 14 febbraio 2002, 2002/11/CE, che modifica la direttiva 68/193/CEE, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite e che abroga la direttiva 74/649/CEE (1), e, in ogni caso, non avendone dato comunicazione alla Commissione, il Granducato di Lussemburgo è venuto agli obblighi ad esso incombenti ai sensi della direttiva medesima;

2)

condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Il termine di trasposizione della direttiva nell'ordinamento giuridico interno è scaduto il 23 febbraio 2003.


(1)  GU L 53 del 23.2.2002, pag. 20.


23.10.2004   

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C 262/24


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Granducato di Lussemburgo, presentato il 6 settembre 2004

(Causa C-383/04)

(2004/C 262/45)

Il 6 settembre 2004, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. A. Bordes, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Granducato di Lussemburgo.

La Commissione delle Comunità europee conclude che la Corte voglia:

1)

dichiarare che il Granducato di Lussemburgo, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 22 dicembre 1999, 1999/105/CE, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (1), e, in ogni caso, non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi della direttiva medesima;

2)

condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Il termine fissato nella direttiva ai fini della sua trasposizione nell'ordinamento giuridico interno è scaduto il 1o gennaio 2003.


(1)  GU L 11 del 15.1.2000, pag. 17.


23.10.2004   

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C 262/25


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno Unito, proposto il 7 settembre 2004

(Causa C-385/04)

(2004/C 262/46)

Il 7 settembre 2004, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Wouter Wils, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro il Regno Unito.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1)

Dichiarare che il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 19 marzo 2001, 2001/16/CE, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (1) o, comunque, non avendole comunicate alla Commissione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti a norma della detta direttiva;

2)

Condannare il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Il termine per il recepimento della direttiva è trascorso il 20 aprile 2003.


(1)  GU L 110 del 20 aprile 2001, pag. 1.


23.10.2004   

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C 262/25


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof, con ordinanza 14 luglio 2004, nella causa Centro di Musicologia Walter Stauffer contro Finanzamt München für Köperschaften

(Causa C-386/04)

(2004/C 262/47)

Con ordinanza 14 luglio 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte l'8 settembre 2004, nella causa Centro di Musicologia Walter Stauffer contro Finanzamt München für Köperschaften, il Bundesfinanzhof ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale.

Se vi sia violazione del combinato disposto degli artt. 52 e 58 del Trattato CE, nonché del combinato disposto degli artt. 59, 66 e 58 del Trattato CE, come pure dell'art. 73 B del Trattato CE, qualora una fondazione di diritto privato riconosciuta di pubblica utilità, avente sede in un altro Stato membro e soggetta, in territorio tedesco, ad un obbligo fiscale limitato a redditi da locazione, non venga esentata dall'imposta sulle società, diversamente da una fondazione di pubblica utilità che abbia corrispondenti entrate e sia fiscalmente residente, a tutti gli effetti, in territorio tedesco.


23.10.2004   

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C 262/25


Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dall'Amtsgerichts Dresden con provvedimento 7 settembre 2004, nel procedimento per insolvenza nei confronti di Volker Donath

(Causa C-387/04)

(2004/C 262/48)

Con provvedimento 7 settembre 2004, pervenuto nella cancelleria della Corte il 10 settembre 2004, nel procedimento per insolvenza nei confronti di Volker Donath, l'Amtsgerichts Dresden ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se il giudice dello Stato membro, presso il quale è stata presentata domanda per l'apertura di un procedimento per insolvenza sui beni di un debitore resta competente per la decisione relativa all'apertura del procedimento per insolvenza anche quando il debitore, dopo la presentazione della domanda, ma prima dell'apertura del procedimento ha trasferito il centro dei suoi principali interessi nel territorio di un altro Stato membro ovvero diviene competente il giudice dell'altro Stato membro.


TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

23.10.2004   

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C 262/26


ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

8 luglio 2004

nella causa T-200/02, Vassilios Tsarnavas / Commissione delle Comunità europee (1)

(«Dipendenti - Redazione tardiva del rapporto informativo - Domanda di annullamento - Domanda di risarcimento - Irricevibilità»)

(2004/C 262/49)

Lingua processuale: il francese

Nella causa T-200/02, Vassilios Tsarnavas, ex dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Bruxelles (Belgio), rappresentato dall'avv. N. Lhoëst, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig. D. Martin, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione recante rigetto parziale del reclamo del ricorrente ed una domanda di risarcimento dell'importo di EUR 12 500 a titolo di ristoro del danno asseritamene subito a causa del ritardo nella redazione del suo rapporto informativo per il periodo dal 1o luglio 1997 al 30 giugno 1999, il Tribunale (Prima Sezione), composto dal sig. B. Vesterdorf, Presidente, e dalle sig.re M. E. Martins Ribeiro e I. Labucka, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha emesso l'8 luglio 2004 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è irricevibile.

2)

Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.


(1)   GU C 202 del 24.8.2002.


23.10.2004   

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C 262/26


ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

14 luglio 2004

nella causa T-360/02, Wolf-Dieter Graf Yorck von Wartenburg contro Commissione delle Comunità europee (1)

(«Decesso del ricorrente - Mancata riassunzione della causa da parte degli aventi diritto - Non luogo a provvedere»)

(2004/C 262/50)

Lingua processuale: il tedesco

Nella causa T-360/02, Wolf-Dieter Graf Yorck von Wartenburg, ex agente temporaneo del Parlmento europeo, residente in Wittibreut (Germania), rappresentato dall'avv. H.-H. Heyland, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agente: il sig. J. Currall, assistito dall'avv. B. Wägenbaur, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento di una comunicazione della Commissione 17 maggio 2002 relativa al sequestro di somme prelevate sulla pensione del ricorrente da un giudice nazionale nonché il risarcimento del danno subito, il Tribunale (Prima Sezione), composto dai sigg. B. Vesterdorf, presidente, P. Mengozzi e dalla sig.ra. E. Martins Ribeiro, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha pronunciato, il 14 luglio 2004, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso.

2)

Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.


(1)   GU C 55 dell'8.3.2003.


23.10.2004   

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C 262/26


ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

6 luglio 2004

nella causa T-370/02, Alpenhain-Camembert-Werk e altri contro Commissione delle Comunità europee (1)

(Regolamento (CE) n. 1829/2002 - Registrazione di una denominazione di origine - «Feta» - Ricorso di annullamento - Legittimazione ad agire - Irricevibilità)

(2004/C 262/51)

Lingua processuale: il tedesco

Nella causa T-370/02, Alpenhain-Camembert-Werk, con sede in Lehen-Pfaffing (Germania), Bergpracht Milchwerk GmbH & Co., con sede in Tettnang (Germania), Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG, con sede in Lauben (Germania), Bayerland eG, con sede in Nuremberg (Germania), Hochland AG, con sede in Heimenkirch (Germania), Milchwerk Crailsheim-Dinkelsbühl eG, con sede in Crailsheim (Germania), Rücker GmbH, con sede in Aurich (Germania), rappresentate dagli avv.ti J. Salzwedel e M.J. Werner, con domicilio eletto a Lussemburgo, sostenute dal Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord (agente: sig.ra P. Ormond), contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. J.L. Iglesias Buhigues, S. Grünheid e sig.ra A.M Rouchaud-Joët), sostenuta dalla Repubblica ellenica (agenti: sigg. V. Kontolaimos, I. Chalkias e sig.ra M. Tassopoulou) e dalla Associazione delle industrie greche dei prodotti lattiero-caseari (Sevgap), rappresentata dall'avv. N. Korogiannakis, avente ad oggetto la domanda di annullamento del regolamento (CE) della Commissione 14 ottobre 2002, n. 1829, che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione per quanto riguarda la denominazione «Feta» (GU L 277, pag. 10), quale denominazione di origine protetta, il Tribunale (Terza Sezione), composto dal sig. J. Azizi, presidente, dai sigg. M. Jaeger e F. Dehousse, giudici; cancelliere: sig. H Jung, ha pronunciato, il 6 luglio 2004, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è irricevibile.

2)

Le ricorrenti sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.

3)

La Repubblica ellenica, il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda e l'Associazione delle industrie greche di prodotti lattiero-caseari (Sevgap) sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 55 dell'8.3.2003.


23.10.2004   

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C 262/27


ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

8 luglio 2004

nella causa T-338/03, Eridania Sadam e altri contro Commissione delle Comunità europee (1)

(Organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero - Regime dei prezzi - Regionalizzazione - Zone deficitarie - Classificazione dell'Italia - Campagna di commercializzazione 2003/2004 - Regolamento n. 1158/2003 - Ricorso di annullamento - Persone fisiche e giuridiche - Irricevibilità)

(2004/C 262/52)

Lingua processuale: l'italiano

Nella causa T-338/03, Eridania Sadam SpA, con sede in Bologna (Italia), Italia Zuccheri SpA, con sede in Bologna (Italia), Zuccherificio del Molise SpA, con sede in Termoli (Italia), CO.PRO.B – Cooperativa Produttori Bieticoli a responsabilità limitata, con sede in Minerbio (Italia), SFIR – Società Fondiaria Industriale Romagnola SpA, con sede a Cesana (Italia), rappresentate dagli avv.ti G. Pittalis, I. Vigliotti, G.M Roberti, P. Ziotti e A. Franchi, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig. L. Visaggio, con domicilio eletto in Lussemburgo), sostenuta dal Consiglio dell'Unione europea (agente: sig. F. Ruggeri Laderchi), avente ad oggetto la domanda di annullamento dell'art. 1, lett. c), del regolamento (CE) della Commissione 30 giugno 2003, n. 1158/2003, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2003/2004, i prezzi d'intervento privati dello zucchero bianco (GU L 162, pag. 24), il Tribunale (Quarta Sezione), composto dal sig. H. Legal, presidente, dal sig. M. Vilaras e dalla sig.ra I. Wiszniewska-Bialecka, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha pronunciato, l'8 luglio 2004, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è irricevibile.

2)

Non vi è luogo a statuire sulle domande d'intervento dell'Azienda Agricola Palazzina s.s. e a., dell'Associazione Nazionale Bieticoltori, del Consorzio Nazionale Bieticoltori e dell'Associazione Bieticoltori Italiani.

3)

Le ricorrenti sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.

4)

Il Consiglio sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 289 del 29.11.2003.


23.10.2004   

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C 262/27


ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

27 luglio 2004

nel procedimento T-148/04 R, TQ3 Travel Solutions Belgium SA contro Commissione delle Comunità europee

(Appalti pubblici di servizi - Procedura di gara comunitaria - Procedimento sommario - Domanda di sospensione dell'esecuzione e di provvedimenti urgenti - Urgenza - Insussistenza)

(2004/C 262/53)

Lingua processuale: il francese

Nel procedimento T-148/04 R, TQ3 Travel Solutions Belgium SA, con sede in Mechelen (Belgio), rappresentata dagli avv.ti R. Ergee e K. Möric, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: i sigg. L. Parpala e E. Manhaeve, con domicilio eletto in Lussemburgo), sostenuta da Wagon-Lits Travel SA, con sede in Bruxelles (Belgio), rappresentata dagli avv.ti F. Herbert e H. Van Peer, e dal sig. D. Harrison, solicitor, con domicilio eletto in Lussemburgo, avente ad oggetto una domanda diretta ad ottenere, da un lato, la sospensione dell'esecuzione delle decisioni della Commissione di non attribuire alla ricorrente il lotto n. 1 del mercato oggetto del bando n. 2003/S 143-129409 per la prestazione di servizi di agenzia di viaggi e di attribuire tale lotto ad un'altra impresa e, dall'altro, a che sia ingiunto alla Commissione di adottare le misure necessarie a sospendere gli effetti della decisione di attribuzione del detto mercato o del contratto concluso a seguito di tale decisione, il presidente del Tribunale ha pronunciato, il 27 luglio 2004, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


23.10.2004   

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C 262/28


Ricorso del sig. José Félix Merladet contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 28 maggio 2004

(Causa T-198/04)

(2004/C 262/54)

Lingua processuale: il francese

Il 28 maggio 2004 il sig. José Félix Merladet, residente in Overijse (Belgio), con l'avv. Nicolas Lhoëst, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

annullare la relazione relativa all'evoluzione della carriera del ricorrente relativa al periodo intercorrente dal 1o giugno 2001 al 31 dicembre 2002;

annullare la decisione espressa dell'APN 12 febbraio 2004, recante rigetto del reclamo del ricorrente;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti:

A sostegno del ricorso il ricorrente deduce l'irregolarità della procedura di valutazione. Nel corso del periodo di riferimento il ricorrente ha lavorato presso la delegazione della Commissione di Nuova Delhi (India) e di Maputo (Mozambico) alle dipendenze di vari superiori gerarchici. Secondo il ricorrente, la relazione di valutazione della carriera non terrebbe conto, nelle giuste proporzioni, delle valutazioni espresse dai detti superiori per i quali ha lavorato più di un mese.

Il ricorrente deduce, inoltre, la sussistenza di un manifesto errore di valutazione e il difetto di motivazione.


23.10.2004   

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C 262/28


Ricorso di Zubeyir Aydar per contro del Kongra-Gel e di altri 10 soggetti contro il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 25 giugno 2004

(Causa T-253/04)

(2004/C 262/55)

Lingua processuale: l'inglese

Il 25 giugno 2004 Zubeyir Aydar, residente in Fribourg, Svizzera, Haydar Isik, residente in Maisoich, Germania, Kazim Baba, residente in Berlino, Germania, George Aryo, residente in Oldenzaal, Olanda, Sait Uzun, residente in Egg/Flaw, Svizzera, Lord Nicholas Rea, residente in Londra, Regno Unito, Hugo Charlton, residente in Londra, Regno Unito, Roger Tomkins, residente in Droucha, Cipro, Mark Thomas, residente in Londra, Regno Unito, Hugo Van Rompaye, residente in Geel, Belgio e Jean Paul Nunez, residente in Montpellier, Francia, rappresentati dai sigg. M. Muller ed E. Grieves e dalla sig.ra C. Vine, Barristers, e dalla sig.ra G. Pierce, Solicitor, hanno proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del Consiglio 2 aprile 2004, 2004/306/CE, nella parte in cui essa ha vietato il KONGRA-GEL in quanto pseudonimo del PKK, e il regolamento n. 2508/2001;

in subordine, dichiarare l'illegittimità del regolamento n. 2508/2001 per quanto riguarda la sua applicazione ai ricorrenti;

intraprendere ogni altra iniziativa che il Tribunale nella sua saggezza ritenga adeguata;

condannare il Consiglio alle spese sostenute dai ricorrenti nel presente procedimento;

condannare il Consiglio a risarcire i danni.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti fanno valere che, avendo deciso di vietare il KONGRA-GEL in quanto pseudonimo del PKK, il Consiglio ha violato il Trattato CE in ambito sia sostanziale sia processuale.

I ricorrenti affermano che sostanzialmente il Consiglio ha violato il Trattato CE in ragione delle seguenti azioni:

mancata applicazione di criteri accessibili ed obiettivi ai fatti esatti;

mancato rispetto di diritti fondamentali, tra cui i diritti alla libertà di espressione e di associazione garantiti dagli artt. 10 e 11 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo;

violazione di principi del diritto comunitario quali il principio di proporzionalità, di certezza del diritto, di uguaglianza e i diritti della difesa;

sviamento di potere.

Inoltre, i ricorrenti affermano che il Consiglio ha violato il Trattato CE in ambito processuale nei modi seguenti:

non avendo fornito ai ricorrenti un'opportunità di presentare osservazioni prima della proscrizione e/o non avendo garantito i loro diritti della difesa e/o un rimedio effettivo con cui opporsi alle affermazioni fattuali su cui il Consiglio si è basato, ai sensi degli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo;

non avendo fornito una motivazione precisa o accurata in merito al fondamento normativo e fattuale della sua decisione.


23.10.2004   

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C 262/29


Ricorso del sig. Spyridon de Athanassios Pappas contro il Comitato delle regioni, proposto il 16 giugno 2004

(Causa T-254/04)

(2004/C 262/56)

Lingua processuale: il francese

Il 16 giugno 2004, il sig. Spyridon de Athanassios Pappas, residente in Kraainem (Belgio), rappresentato dall'avv. Xanthi Gousta, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro il Comitato delle regioni.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione dell'autorità investita del potere di nomina del Comitato delle regioni 9 marzo 2003, che risponde al suo reclamo del 23 dicembre 2003;

annullare la decisione dell'Ufficio di presidenza del Comitato delle regioni 8 ottobre 2003, vertente sull'annullamento della procedura di assunzione 2000/C 28 A/01;

condannare il Comitato delle regioni alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Il ricorrente si era candidato al posto di Segretario generale del Comitato delle regioni e aveva in seguito impugnato dinanzi al Tribunale (causa T-73/01) (1) la decisione del Comitato di respingere la sua candidatura e di nominare un altro candidato a tale posto. Con sentenza 18 settembre 2003 (2), il Tribunale ha accolto il suo primo ricorso. A seguito di tale sentenza, il Comitato delle regioni, con decisione 8 ottobre 2003, ha annullato la procedura di assunzione in questione e ha avviato una nuova procedura di assunzione per lo stesso posto.

Con il presente ricorso, il ricorrente impugna quest'ultima decisione nonché la decisione che respinge il reclamo che egli aveva presentato avverso tale decisione. Egli fa valere che, ai sensi dell'art. 233 CE, il convenuto avrebbe dovuto riprendere la prima procedura di assunzione ristabilendo l'integrità e l'esattezza del suo fascicolo di candidatura e procedendo poi alla consultazione del comitato di selezione ad hoc. Secondo il ricorrente, solo dopo questi passi il convenuto avrebbe potuto validamente annullare la prima procedura di assunzione.


(1)  GU C 161, pag. 23.

(2)  GU C 289, pag. 20.


23.10.2004   

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C 262/29


Ricorso della sig.ra Anne Koistinen contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 21 giugno 2004

(Causa T-259/04)

(2004/C 262/57)

Lingua processuale: il francese

Il 21 giugno 2004, la sig.ra Anne Koistinen, residente in Bruxelles, rappresentata dagli avv.ti Sébastien Orlandi, Albert Coolen, Jean-Noël Louis e Etienne Marchal, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione di rifiutarle il beneficio dell'indennità di dislocazione prevista all'art. 4, n. 1, lett. a), dell'allegato VII dello statuto, e di fissare il suo luogo d'origine a Bruxelles;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti:

La ricorrente ha preso servizio presso la Commissione il 16 gennaio 2002, in qualità di agente ausiliario. Il 1o luglio 2003 essa è stata nominata agente in prova. Prima di prendere servizio presso la Commissione, la ricorrente aveva lavorato in un'impresa privata dal 15 gennaio 1996 al 16 agosto 1998 a Bruxelles, dal 17 agosto 1998 al 2 settembre 1998 nella stessa impresa a Helsinki, e dal 7 settembre 1998 al 15 gennaio 2002 a Bruxelles per la «Finpro», organizzazione finlandese senza scopo di lucro.

Con il ricorso in esame, la ricorrente impugna la decisione della Commissione di non concederle l'indennità di dislocazione. Essa fa valere la violazione dell'art. 4, n. 1, lett. a), dell'allegato VII dello statuto, affermando di non aver né abitato, né esercitato la sua attività professionale principale a Bruxelles per la totalità del periodo di riferimento previsto da tale disposizione, avendo abitato e lavorato a Helsinki dal 17 agosto 1998 al 2 settembre 1998. In subordine, essa adduce che la Finpro avrebbe fatto parte della rappresentanza permanente della Finlandia presso l'Unione europea e che, di conseguenza, il periodo nel quale essa vi ha lavorato non dovrebbe essere preso in considerazione, in quanto si tratterebbe di servizio effettuato per uno Stato.


23.10.2004   

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C 262/30


Ricorso del World Wide Fund for Nature European Policy Programme contro il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 30 giugno 2004

(Causa T-264/04)

(2004/C 262/58)

Lingua processuale: l'inglese

Il 30 giugno 2004 il World Wide Fund for Nature European Policy Programme, avente sede in Bruxelles (Belgio), rappresentato dalla sig.a R. Haynes, Barrister, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la controversa decisione 30 aprile 2004 con cui il Consiglio conferma il suo rifiuto di permettere l'accesso al documento da esso definito rilevante ai fini del ricorso.

Motivi e principali argomenti:

Con lettera 23 febbraio 2004 il ricorrente adiva il Consiglio in conformità all'art. 6 del suo regolamento n. 1049/2001 (1) (GU L 145 del 31/5/2001, pag. 43-48) e chiedeva informazioni sul punto «WTO-Sustainability and Trade after Cancún» [Sostenibilità e commercio dopo Cancún] all'ordine del giorno nella conferenza dei membri del Comitato «Articolo 133 CE» del 19 dicembre 2003. Con lettera 17 marzo 2004 il Consiglio indicava, in merito alla domanda del ricorrente, di aver trovato una nota della Commissione relativa ad una lunga serie di «issues» sul «dopo-Cancún», ma di non volerne permettere l'accesso perché divulgandola avrebbe leso gli interessi commerciali dell'Unione europea e pregiudicato le relazioni economiche con paesi terzi. Informava inoltre il ricorrente che non erano stati redatti verbali delle riunioni del Comitato.

Il 5 aprile 2004 il ricorrente confermava la sua domanda in forza dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1049/2001. Con la decisione controversa il Consiglio ribadiva il suo rifiuto sulla base dei motivi già esposti.

A sostegno della sua domanda di annullamento della decisione controversa il ricorrente fa valere che il Consiglio è incorso in un errore di giudizio sulla rilevanza dell'informazione, che non ha motivato adeguatamente il suo rifiuto e che non ha correttamente applicato il principio di proporzionalità valutando la possibilità di una divulgazione parziale.


(1)  Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.


23.10.2004   

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C 262/30


Ricorso della Bic Deutschland GmbH & Co OHG contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 1o luglio 2004

(Causa T-270/04)

(2004/C 262/59)

Lingua processuale: il francese

Il 1o luglio 2004 la società Bic Deutschland GmbH & Co OHG, con sede in Eschborn (Germania), rappresentata dall'avv. Dominique Voillemot, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee 3 maggio 2004 con cui le si chiede il pagamento dell'ammenda che la Commissione aveva inflitto alla società Tipp-Ex con la decisione 10 luglio 1987, aumentata degli interessi calcolati in via definitiva il 28 maggio 2004, e che decide l'escussione della garanzia bancaria concessa dalla Deutschland Bank AG Frankfurt am Main;

condannare la convenuta alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti:

La società ricorrente è subentrata alla società Tipp-Ex in seguito all'acquisizione, avvenuta il 1o gennaio 1997, e alla ristrutturazione interna del gruppo BIC che ne è conseguita. La società Tipp-Ex è stata la destinataria della decisione 10 luglio 1987, 87/406/CEE, con la quale la Commissione l'ha condannata ad un'ammenda di ECU 400 000 per violazione delle norme comunitarie in materia di concorrenza.

La Tipp-Ex aveva proposto un ricorso avverso tale decisione e costituito una garanzia bancaria a favore della Commissione da far valere su semplice richiesta, con la quale garantiva il pagamento dell'ammenda più gli interessi al tasso dell'8 % annuo. In conformità alla prassi vigente, tale garanzia andava pagata solo in seguito a richiesta scritta della Commissione, con allegata copia conforme della sentenza della Corte. L'8 febbraio 1990 (1), quest'ultima ha respinto il ricorso della Tipp-Ex e ha confermato la decisione 10 luglio 1987.

Orbene, solo con lettera 12 febbraio 2004 la Commissione ha richiesto alla BIC il pagamento di un importo di EUR 923 747,94, comprensivo dell'importo dell'ammenda (EUR 400 000) e di quello degli interessi (EUR 523 747,94).

Dopo uno scambio di corrispondenza tra la ricorrente e la Commissione, quest'ultima, con la decisione impugnata, ha respinto l'argomento della BIC fondato, in particolare, sulla norma della prescrizione prevista all'art. 4, n. 1, del regolamento n. 2988/74 (2), e ha richiesto il pagamento dell'importo definitivo dell'ammenda, pari a EUR 931 726,02.

A sostegno delle proprie pretese la ricorrente fa valere:

La violazione dell'art. 4, n. 1, del citato regolamento n. 2988/74, il quale non consentirebbe l'esecuzione di una decisione che ha inflitto un'ammenda oltre un termine di cinque anni. Al riguardo, essa ritiene che il termine di prescrizione in questione non sia stato né interrotto, né sospeso.

La constatazione di un errore manifesto di valutazione per quanto riguarda il funzionamento della garanzia bancaria a semplice richiesta. In proposito, la ricorrente afferma che, da una parte, la prestazione di siffatta garanzia non costituisce pagamento dell'ammenda e che la sua mera detenzione non comporta, di per sé, l'obbligo del pagamento e, dall'altra, che l'escussione della garanzia bancaria richiede un provvedimento di esecuzione, ai sensi del regolamento n. 2988/74. Conformemente al testo stesso della garanzia in questione, tale provvedimento d'esecuzione consisterebbe in una richiesta espressa formulata dalla Commissione alla Deutsche Bank, accompagnata da una copia certificata conforme della sentenza della Corte di giustizia per lettera raccomandata.

La ricorrente fa valere inoltre la violazione del principio della tutela del legittimo affidamento e, in subordine, quella del principio generale del termine ragionevole.


(1)  Causa C-279/87, Tipp-Ex/Commissione (Racc. pag. I-261).

(2)  Regolamento (CEE) del Consiglio 26 novembre 1974, n. 2988, relativo alla prescrizione in materia di azioni e di esecuzione nel settore del diritto dei trasporti e della concorrenza della Comunità economica europea (GU L 319, pag. 1).


23.10.2004   

IT

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C 262/31


Ricorso della Cytimo S.A. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 5 luglio 2004

(Causa T-271/04)

(2004/C 262/60)

Lingua processuale: il francese

Il 5 luglio 2004 la Citymo S.A., con sede in Bruxelles, rappresentata dagli avv.ti Pierre Van Ommeslaghe e Isabelle Heenen, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare che la responsabilità contrattuale della convenuta è sorta a seguito dell'illecito di quest'ultima e e condannarla a pagare alla ricorrente l'importo di EUR ,, importo del danno stimato, maggiorato degli interessi al tasso legale applicabile in Belgio (attualmente il 7 %) dalla data del presente ricorso fino alla data del pagamento effettivo, importo che può essere adeguato in più o in meno nel corso del procedimento;

in subordine, dichiarare la responsabilità della Comunità, rappresentata dalla Commissione, e condannare la Commissione a versare l'importo di EUR , a titolo di risarcimento del danno subito, nonché degli interessi moratori su tale importo dalla data della pronuncia della sentenza fino a quella del pagamento effettivo, al tasso del 6 %, importo che può essere adeguato in più o in meno nel corso del procedimento;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente afferma di aver stipulato un contratto di locazione con la Commissione, avente ad oggetto un immobile di 16 m2 situato in Bruxelles. La Commissione avrebbe anche espresso il suo accordo affinché il locatore ordinasse i lavori interni di sistemazione richiesti.

La Commissione, tuttavia, avrebbe comunicato entro il 1o novembre 2003, data dell'entrata in vigore della locazione, che essa non intendeva né prendere in affitto il bene, né risarcire la ricorrente per i lavori già ordinati.

A sostegno delle sue richieste, la ricorrente fa valere che:

anche se non è stato formalmente firmato dalla Commissione, il contratto di locazione in questione vincolerebbe le parti, dato che nel diritto belga il contratto si perfeziona per il solo fatto del consenso delle parti, senza alcuna formalità;

la responsabilità della Commissione sarebbe sorta in ragione del suo rifiuto di eseguire il contratto.

La ricorrente chiede la risoluzione del contratto a danno della Commissione ai sensi dell'art. 1.184 del codice civile belga e la condanna di quest'ultima a risarcire il danno che essa avrebbe subito a causa di tale decisione.

In subordine, nel caso in cui il Tribunale non riconoscesse che il contratto in questione sia stato concluso, la ricorrente ritiene che la Commissione abbia commesso un illecito extracontrattuale a causa della rottura della trattativa. Essa afferma, in proposito, che la convenuta ha agito in maniera contraria alla buona fede, violando il legittimo affidamento della Citymo durante la trattativa del contratto e inducendola a credere che quest'ultimo stesse per essere concluso, per poi ritirarsi omettendo di informare lealmente l'altra parte del suo mutato atteggiamento.


23.10.2004   

IT

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C 262/32


Ricorso di Georgios Rounis contro la Commissione delle Comunità europee, proposto l'8 luglio 2004

((Causa T-274/04))

(2004/C 262/61)

Lingua processuale: il francese

L'8 luglio 2004 Georgios Rounis, residente in Bruxelles, rappresentato dall'avv. Eric Boigelot, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione adottata dal Direttore generale della DG COMP/A il 4 agosto 2003, in qualità di redattore d'appello, la quale reca pregiudizio al ricorrente in quanto conferma ed approva definitivamente i suoi rapporti informativi 1997-1999 e 1999-2001 come dimostrati;

annullare i detti rapporti informativi;

concedere al ricorrente un risarcimento del danno morale, stimato ex aequo et bono in EUR 8.000, a causa delle varie colpe sostanziali commesse a livelli diversi nella redazione dei rapporti informativi 1997-1999 e 1999-2001 e a causa del ritardo importante nella redazione definitiva dei detti rapporti;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente fa valere la violazione degli artt. 25, comma 2, 26 e 43 dello Statuto nonché delle disposizioni generali di esecuzione relative all'applicazione dell'art. 43 adottate dalla Commissione il 26 aprile 2002. Esso invoca inoltre uno sviamento di potere e la violazione dei diritti della difesa, del principio di buona amministrazione, del principio di parità di trattamento nonché del principio che impone all'Autorità che ha il Potere di Nomina di prendere una decisione solo sulla base di motivi legalmente ammissibili, vale a dire pertinenti e non viziati da un errore manifesto di valutazione di fatto o di diritto.


23.10.2004   

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C 262/32


Ricorso della Aries Meca contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 7 luglio 2004

(Causa T-275/04)

(2004/C 262/62)

Lingua processuale: il francese

Il 7 luglio 2004 la società Aries Meca, con sede in Poissy (Francia), rappresentata dagli avv.ti Jean-Paul Poulain e Jean-Emmanuel Kuntz, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione 16 dicembre 2003 nella parte in cui essa, al suo art. 1, ha dichiarato illegale il regime di esenzione fiscale ipso iure delle società che rilevano un'impresa in difficoltà;

annullare la decisione della Commissione 16 dicembre 2003 nella parte in cui essa, al suo art. 5, ha ordinato il recupero presso società istituite per il rilievo di un'impresa in difficoltà di tutti gli aiuti concessi a titolo del regime dell'art. 44 septies del CGI;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La decisione oggetto del presente procedimento è quella impugnata nella causa T-273/04, Brandt Industries contro Commissione.

La ricorrente nel presente procedimento, ARIES MECA, è una società che, avendo rilevato l'ARIES SAS, ha beneficiato delle disposizioni del Codice Generale delle Imposte di cui alla decisione impugnata. La sua domanda di annullamento si basa su un duplice motivo vertente sulla violazione dell'art. 253 del Trattato CE e dell'art. 14 del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE (1).


(1)  GU L 83, del 27.3.1999, pag. 1


23.10.2004   

IT

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C 262/32


Ricorso della Compagnie Maritime Belge N.V./S.A. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto l'8 luglio 2004

(Causa T-276/04)

(2004/C 262/63)

Lingua processuale: il francese

L'8 luglio 2004 la società Compagnie Maritime Belge N.V./S.A., con sede in Anversa (Belgio), rappresentata dall'avv. Denis Waelbroeck, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione 30 aprile 2004, nei casi COMP/D2/32.450 e 32.448, che infligge alla ricorrente un'ammenda per violazione dell'art. 82 del Trattato CE, o comunque ridurre sostanzialmente l'ammenda;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con la decisione 23 dicembre 1992, 93/82/CEE, la Commissione ha inflitto alla ricorrente, tra altri, un'ammenda nell'ambito di un procedimento a titolo degli artt. 85 e 86 (divenuti artt. 81 e 82) del Trattato CE. In seguito ad un ricorso proposto dalla ricorrente contro tale decisione, la Corte di giustizia, con sentenza 16 marzo 2000 (1), ha annullato la detta decisone nella parte in cui essa infliggeva un'ammenda alla ricorrente. In seguito a tale sentenza, la Commissione ha adottato la decisione impugnata, che infligge alla ricorrente un'ammenda di EUR 3.400.000 per le stesse infrazioni.

A sostegno del suo ricorso di annullamento di quest'ultima decisione, la ricorrente fa valere anzitutto che la Commissione avrebbe adottato la sua seconda decisione al di fuori di ogni termine ragionevole e che, pertanto, il suo diritto ad agire sarebbe estinto. La ricorrente afferma inoltre che la Commissione avrebbe violato i suoi diritti della difesa, riaprendo il procedimento unicamente in merito alla questione dell'ammenda. Secondo la ricorrente, la Commissione deve, quando infligge un'ammenda, valutare nuovamente le infrazioni al momento della sua nuova decisione e non potrebbe, come nel caso di specie, riferirsi a valutazioni di fatto effettuate dodici anni prima. La ricorrente sostiene anche che l'ammenda sarebbe ingiustificata, in quanto le infrazioni non sono dimostrate. In ultimo, la ricorrente fa valere che l'ammenda di cui trattasi sarebbe discriminatoria, sproporzionata, che essa sarebbe stata imposta in violazione della prassi abituale della Commissione e costituirebbe uno sviamento di potere. Essa rileva che quasi l'intera ammenda le è stata inflitta per pretesi abusi di posizione dominante commessi da una conferenza in cui essa deterrebbe solo meno di un terzo dei diritti.


(1)  Cause riunite C-395/96 P e C-396/96 P.


23.10.2004   

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C 262/33


Ricorso della Éditions Odile Jacob SAS contro la Commissione delle Comunità europee, proposto l'8 luglio 2004

(Causa T-279/04)

(2004/C 262/64)

Lingua processuale: il francese

L'8 luglio 2004 la società Éditions Odile Jacob SAS, con sede in Parigi, rappresentata dagli avv.ti Olivier Fréget e Wilko van Weert, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione 7 gennaio 2004, che dichiara un'operazione di concentrazione compatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell'accordo sullo Spazio economico europeo (Caso n. COMP/M.2978 — Lagardère/Natexis/VUP) (1);

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con la decisione impugnata, la Commissione ha deciso di non opporsi all'assunzione del controllo da parte della società Lagardère di talune attività della società Vivendi Universal Publishing, controllata dalla Investima, a sua volta controllata dalla Natexis Banques Populaires, operazione notificata il 14 aprile 2003 alla Commissione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 (2), e di dichiararla compatibile con il mercato comune e con l'accordo SEE, fatta salva la realizzazione degli impegni proposti.

La ricorrente, che afferma di essere interessata direttamente e individualmente dalla decisione impugnata in quanto ha partecipato attivamente al procedimento amministrativo precedente alla sua adozione, chiede l'annullamento della decisione in questione adducendo, in primo luogo, che la Commissione avrebbe violato il regolamento n. 4064/89. Secondo la ricorrente, la banca Natexis non potrebbe rientrare nell'eccezione prevista dall'art. 3, n. 5, lett. a), di tale regolamento, poiché essa ha acquistato la Vivendi Universal Publishing solo dopo essersi impegnata a rivendere tale impresa alla Lagardère. Inoltre, la Commissione avrebbe qualificato erroneamente il progetto in questione come acquisto di un controllo unico, mentre in realtà esso costituirebbe un acquisto di un controllo comune da parte della Lagardère e della Natexis, le quali avrebbero dovuto notificarlo congiuntamente ai sensi dell'art. 4, n. 2, del regolamento n. 4064/89.

La ricorrente sostiene inoltre che la Commissione avrebbe violato gli artt. 6, n. 1, e 2, n. 1, lett. a), del regolamento n. 4064/89 accettando la notifica dell'operazione di cui trattasi più di quattro mesi dopo il suo intervento e concedendo alla Lagardère termini successivi con l'effetto di rimandare l'adozione della decisione di nove mesi. La Commissione avrebbe commesso anche un errore manifesto di valutazione della capacità effettiva della Lagardère.

La ricorrente afferma inoltre che la Commissione avrebbe violato l'art. 2 del regolamento n. 4064/89 e commesso un errore manifesto di valutazione per il fatto che la decisione impugnata rafforzerebbe la posizione dominante della Lagardère. Essa sostiene anche che l'accettazione da parte della Commissione di un impegno di cessione di cui né il principio né le condizioni di attuazione sono tali da consentire la ricostituzione di una concorrenza effettiva costituirebbe una violazione dell'art. 8, n. 2, del regolamento n. 4064/89. Infine, la ricorrente invoca la carenza di motivazione della decisione impugnata per quanto riguarda l'effetto di tale impegno sulla struttura del mercato nel suo contesto attuale.


(1)  GU L 125, del 28.04.2004, pag. 54.

(2)  Regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU L 257/90, pag. 13).


23.10.2004   

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C 262/34


Ricorso di Paola Staboli contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 9 luglio 2004

(Causa T-281/04)

(2004/C 262/65)

Lingua processuale: il francese

Il 9 luglio 2004 Paola Staboli, residente in Saint-Gilles (Belgio), rappresentata dall'avv. Lucas Vogel, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare le decisioni adottate dall'APN il 12 marzo 2004 e il 6 aprile 2004, che respingono il reclamo della ricorrente datato 29 agosto 2003, con cui essa contestava una decisione del 9 maggio 2003 con cui le veniva rifiutato il riconoscimento, a titolo di attività di formazione, della sua partecipazione a due conferenze tenutesi a Melbourne e a Perth, tra il 26 giugno e il 5 luglio 2003, e con cui le veniva rifiutata anche la concessione di un congedo per formazione, a tale scopo;

qualora sia necessario, annullare anche la citata decisione 9 maggio 2003, adottata dal direttore generale del servizio traduzione della Commissione;

condannare la Commissione a pagare un importo di EUR 5.000, a titolo di risarcimento danni;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente si oppone alla decisione dell'APN di respingere la sua domanda di congedo per formazione presentata al fine di partecipare, in qualità di oratore, a conferenze tenutesi a Melbourne e a Perth, in Australia, tra il 26 giugno e il 5 luglio 2003.

A sostegno delle sue richieste, la ricorrente fa valere:

la violazione dell'art. 24, terzo comma, dello Statuto, della decisione adottata dal collegio dei Commissari il 7 maggio 2002, in particolare dei suoi artt. 1, 2 e 3, nonché della decisione che approva la scheda di formazione della ricorrente per l'esercizio 2003, in quanto la domanda di congedo per formazione in questione sarebbe stata respinta in ragione del fatto che si tratterebbe solo di attività dirette alla sua evoluzione personale mentre, da un lato, la sua scheda di formazione, per l'esercizio 2003, vi faceva espressamente riferimento a titolo di attività di formazione e, del resto, uno degli obiettivi della formazione permanente dei funzionari sarebbe proprio di garantire la loro evoluzione personale ed il loro coinvolgimento nel prestigio e nell'autorevolezza della Commissione.

la violazione del divieto di discriminazione, nonché l'esistenza nel caso di specie di un errore manifesto di valutazione, in quanto l'APN si rifiuta di ammettere che l'argomento affrontato nelle conferenze in questione (la letteratura nel Medio Evo e in particolare l'opera di Dante) rientri nella formazione continua della ricorrente, mentre il detto argomento presenterebbe un nesso diretto con le sue attività all'interno del servizio di traduzione e, d'altra parte, congedi per formazione sono regolarmente concessi ad altri funzionari per attività analoghe.


23.10.2004   

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C 262/34


Ricorso della Georgia-Pacific S.A.R.L. contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), presentato il 9 luglio 2004

(Causa T-283/04)

(2004/C 262/66)

Lingua processuale: il francese

Il 9 luglio 2004, la società Georgia Pacific S.A.R.L., con sede in Lussemburgo, rappresentata dall'avv. Rebecca Delorey, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI).

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

annullare e riformare la decisione della prima sezione di ricorso dell'ufficio, nella parte in cui ha ritenuto il marchio no2 101 277 sprovvisto di carattere distintivo per indicare «rotoli di carta di uso domestico, salviette, asciugamani di carta» in tutta la Comunità in base all'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) no 40/94, e dichiarare, con nuova emananda pronuncia, che il marchio rifiutato ha carattere distintivo.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario interessato:

Un marchio tridimensionale costituito dalla forma di un motivo di salvietta

Prodotti o servizi:

Prodotti classificati nella classe 16 (rotoli di carta di uso domestico, salviette, asciugamani di carta) – domanda no 2 101 277

Decisione impugnata dinanzi alla sezione di ricorso:

Rifiuto di registrazione da parte dell'esaminatore

Decisione della sezione di ricorso:

Rigetto del ricorso

Motivi invocati:

La decisione impugnata violerebbe le disposizioni dell'art. 7, n. 1, del regolamento (CE) no 40/94.

Il segno sarebbe manifestamente suscettibile di rappresentazione grafica ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. a), e dell'art. 4 del regolamento

Il segno non sarebbe né descrittivo, né usuale, né costituito da una forma imposta dalla natura.

Il segno avrebbe un carattere distintivo sufficiente a soddisfare le esigenze di cui all'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento.


23.10.2004   

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C 262/35


Ricorso di Michel Andrieu contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 13 luglio 2004

(Causa T-285/04)

(2004/C 262/67)

Lingua processuale: il francese

Il 13 luglio 2004 Michel Andrieu, residente in Saint-Mandé (Francia), rappresentato dagli avv.ti Stéphane Rodrigues e Yola Minatchy, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione dell'Autorità che ha il Potere di Nomina (APN) 30 marzo 2004, che fornisce risposta al reclamo del ricorrente, nonché il rapporto di avanzamento di carriera redatto nei suoi confronti per il periodo compreso tra il 1o luglio 2001 ed il 31 dicembre 2002;

dichiarare la responsabilità extracontrattuale della Comunità europea sorta a causa della decisione impugnata e della redazione tardiva del RAC del ricorrente;

concedere al ricorrente il risarcimento dei danni professionali, materiali e morali subiti per un importo complessivo pari a EUR 64.468, incluso un euro simbolico per intimidazione psicologica;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è proposto contro la decisione adottata il 31 marzo 2004 dal direttore del personale e dell'amministrazione della Commissione, che respinge il reclamo presentato dal ricorrente, nell'ambito della redazione del suo rapporto di avanzamento di carriera per il periodo compreso tra il 1o luglio 2001 ed il 31 dicembre 2002 (RAC 2001-2002).

Il ricorrente contesta la legittimità di tale decisione, nonché quella del RAC 2001-2002 su cui la detta decisione si basa.

A sostegno delle sue richieste, il ricorrente fa valere:

la violazione dei diritti della difesa, tenuto conto in particolare del mancato inserimento di alcuni elementi di valutazione nel fascicolo personale del ricorrente, della loro trascrizione parziale nel sistema automatizzato «SYSPER2» e dell'impossibilità di individuare il RAC di riferimento da prendere in considerazione;

la violazione delle garanzie processuali, in particolare a causa del conflitto di interessi in capo all'esaminatore e al notatore, nonché della violazione di determinate modalità di attuazione degli artt. 43 e 45 dello Statuto;

l'esistenza nel caso di specie di un errore manifesto di valutazione;

la violazione dell'obbligo di motivazione degli atti.


23.10.2004   

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C 262/35


Ricorso di Dimitra Lantzoni contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 15 luglio 2004

(Causa T-289/04)

(2004/C 262/68)

Lingua processuale: il francese

Il 15 luglio 2004 Dimitra Lantzoni, residente in Übersyren (Lussemburgo), rappresentata dall'avv. Clara Marhuenda, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee. La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della convenuta notificata alla ricorrente il 7 ottobre 2003 che respinge la contestazione dei punti assegnatile per l'esercizio di promozione 1999/2000 e per l'esercizio di promozione 2001;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il 5 febbraio 2002 alla ricorrente, dipendente della Corte di giustizia, è stata comunicata la decisione di assegnarle zero punti di promozione per gli anni 1999 e 2000. Il 16 gennaio 2003 la ricorrente è stata inoltre informata che le era stato assegnato un punto di promozione per l'esercizio di promozione 2001. Essa ha contestato tale assegnazione e, in seguito, ha aggiunto alla prima un'altra contestazione relativa all'assegnazione di zero punti per gli anni 1999 e 2000. La sua contestazione è stata respinta in quanto tardiva per gli anni 1999 e 2000 ed è stata dichiarata infondata per il 2001.

A sostegno del presente ricorso, la ricorrente fa valere che la contestata assegnazione di punti violerebbe la decisione della Corte 18 ottobre 2000, che istituisce il detto sistema, poiché essa non sarebbe intervenuta sulla base dei suoi rapporti informativi, in quanto i punti assegnati erano totalmente incoerenti con questi ultimi. Per quanto riguarda il rifiuto della sua contestazione della mancata assegnazione di punti per gli anni 1999 e 2000 in quanto tardiva, la ricorrente fa valere che il ritardo di quasi due anni nella comunicazione del rapporto informativo per l'esercizio 1999/2000 le avrebbe impedito di venire a conoscenza in tempo utile dei vizi che inficiavano l'assegnazione di punti per il detto esercizio. Secondo la ricorrente, la certezza del diritto dell'esercizio di promozione di cui trattasi non sarebbe assolutamente messa in discussione nel caso in cui le fosse consentito di contestare la mancanza di punti per questi due anni, dato che il numero di punti ottenuto non garantisce automaticamente una promozione.


23.10.2004   

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C 262/36


Ricorso dei sigg. Miguel Teixeira Gaspar, Pedro Paixão Telhada, Ricardo Jorge da Silva Seara Pinto de Amorim, Fernando Miguel Santos Ribeiro contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), proposto il 21 luglio 2004

(Causa T-290/04)

(2004/C 262/69)

Lingua in cui il ricorso è stato presentato: il portoghese

Il 21 luglio 2004, i sigg. Miguel Teixeira Gaspar, Pedro Paixão Telhada, Ricardo Jorge da Silva Seara Pinto de Amorim, Fernando Miguel Santos Ribeiro, residenti in Parede e Brandoa (Portogallo), rappresentati dalle sig.re Ana Clara Santos e Inês Alves Guerra, advogadas, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta Commissione di ricorso 17 marzo 2004 (procedimento R 0682/2001-4), notificata ai ricorrenti il 18 maggio 2004.

Motivi e principali argomenti

Richiedente:

João Pedro Lamúrias Escoval

Marchio comunitario di cui si chiede la registrazione:

Marchio figurativo «MOONSPELL» - domanda n. 483438, per prodotti e servizi della classe 41 (gruppo musicale).

Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione:

I ricorrenti.

Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione:

Marchio denominativo «MOONSPELL» utilizzato dai ricorrenti per prodotti e servizi della classe 41 (gruppo musicale).

Decisione della divisione di opposizione:

Rigetto dell'opposizione.

Decisione della Commissione di ricorso:

Rigetto del ricorso.

Motivi di ricorso:

Violazione dell'art. 8, nn. 1 e 2, lett. c), e 4, e degli artt. 75 e 76 del regolamento (CE) n. 40/94 1. Marchio di elevata notorietà utilizzato dai ricorrenti nel momento della presentazione della domanda di registrazione controversa. Valutazione insufficiente delle prove presentate dai ricorrenti.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).


23.10.2004   

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C 262/37


Ricorso del sig.Guy Tachelet contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 9 luglio 2004

(Causa T-293/04)

(2004/C 262/70)

Lingua processuale: il francese

Il 9 luglio 2004, il sig. Guy Tachelet, residente a Rijmenam (Belgio), rappresentato dall'avv. Nicolas Lhöest, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione dell'APN 2 settembre 2003 nella parte in cui:

la Commissione non ha riconosciuto al ricorrente un bonifico per anzianità di scatto di 48 mesi al momento dell'assunzione;

la Commissione non ha ricostituito la carriera nel grado del ricorrente anticipando la data della sua promozione al grado B3 e attribuendogli, all'occorrenza, una promozione al grado B2 (divenuto B*8);

la Commissione non ha compiuto un esame comparativo dei meriti per gli esercizi di promozione a decorrere dai quali il ricorrente era divenuto promuovibile al grado B3;

all'occorrenza, annullare la decisione esplicita dell'APN 16 marzo 2004 recante rigetto del reclamo del ricorrente (R/714/03);

condannare la convenuta al pagamento di un indennizzo fissato provvisoriamente nell'importo di EUR 125 000 nella denegata ipotesi in cui si trovasse nell'impossibilità di ricostituire la carriera nel grado del ricorrente;

condannare la convenuta a tutte le spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, che, al momento dell'assunzione, nell'ottobre 1995, era stato inquadrato al grado B5, scatto 3, si oppone alla decisione dell'APN di fissare tale inquadramento, all'atto della sua revisione, al grado B4, scatto 2, e non al grado B4, scatto 3, di non ricostituire la sua carriera e di non procedere ad un esame comparativo dei meriti per gli esercizi di promozione a decorrere dai quali il ricorrente è divenuto promuovibile al grado B3.

A sostegno delle sue domande, il ricorrente fa valere:

con riguardo all'anzianità di scatto al momento dell'assunzione, la violazione delle decisioni della Commissione 6 giugno 1973 e 1o settembre 1983, relative ai criteri applicabili all'attribuzione del grado e dello scatto all'atto dell'assunzione, la violazione dell'art. 5, n. 3, dello statuto e del principio di eguaglianza nonché la violazione dell'obbligo di motivazione degli atti;

con riguardo al rifiuto di procedere alla ricostituzione della carriera, la violazione degli artt. 5, n. 3, e 45 dello statuto.


23.10.2004   

IT

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C 262/37


Ricorso dell'Internationaler Hilfsfonds e.V. contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 23 luglio 2004

(Causa T-294/04)

(2004/C 262/71)

Lingua processuale: il tedesco

Il 23 luglio 2003 l'Internationaler Hilfsfonds e.V., con sede in Rosbach (Germania), rappresentato dall'avv. H. Kaltenecker, ha proposto un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

condannare la convenuta a versare al ricorrente una somma pari a EUR 54 037,00 per risarcire il danno materiale sofferto a causa della condotta contraria i doveri d'ufficio tenuta da dipendenti della Commissione, nonché a sopportare le spese del procedimento e quelle sostenute dal ricorrente.

Motivi e principali argomenti:

Il ricorrente è un'organizzazione non governativa che agisce in campo umanitario.

Esso fa valere che il Tribunale, nella causa T-321/01 (1), ha dichiarato la condotta della Commissione non conforme al principio di buona amministrazione per quanto riguarda il rigetto di due domande di cofinanziamento ed ha quindi annullato la relativa decisione della Commissione. Secondo il ricorrente, nel suo procedimento dinanzi al mediatore europeo, le sono stati causati notevoli spese, la cui risarcibilità non è stata ammessa dal Tribunale sulla base del regolamento di procedura nell'ambito della causa T-321/01. Al ricorrente non resterebbe quindi che la strada del ricorso per responsabilità extracontrattuale della Commissione ai sensi dell'art. 288, secondo comma, CE.


(1)  Sentenza 18 settembre 2003, causa T-321/01, Internationaler Hilfsfonds/Kommission (non ancora pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza).


23.10.2004   

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C 262/38


Ricorso proposto il 22 luglio 2004 dai sigg. Salvador Contreras Gila, José Ramiro López e Antonio Ramiro López contro il Consiglio dell'Unione europea

(Causa T-296/04)

(2004/C 262/72)

Lingua processuale: lo spagnolo

Il 22 luglio 2004 i sigg. Salvador Contreras Gila, José Ramiro López e Antonio Ramiro López, domiciliati in Jaén (Spagna), rappresentati dall'avv. José Francisco Vázquez Medina, del foro di Jaén, hanno presentato ricorso contro il Consiglio dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

I ricorrenti concludono che il Tribunale di primo grado voglia:

dichiarare nullo – ipso iure – l'art. 1, n. 7, del regolamento (CE) del Consiglio n. 864/04.

riservare la decisione sulle spese.

Motivi e principali argomenti:

A sostegno delle loro domande i ricorrenti deducono la violazione del principio del legittimo affidamento e, di conseguenza, di quello della certezza del diritto, nonché la violazione del principio degli atti propri dell'amministrazione: poiché la disposizione impugnata fissa come periodo di riferimento per il calcolo degli aiuti diretti agli agricoltori produttori di olio d'oliva esclusivamente le campagne 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002 e 2002/2003, gli agricoltori che ai sensi del regolamento n. 2366/98, hanno piantato ulivi negli anni '97 e '98 avranno a malapena diritto agli aiuti previsti, giacché nelle campagne di cui trattasi a stento ci sarà produzione: è infatti necessario che siano trascorsi almeno otto anni di vita di un ulivo perché questo produca appieno.

Si deduce inoltre la violazione del principio di parità di trattamento, giacché sono riconosciuti per altri paesi, quali il Portogallo, fondi destinati a finanziare l'incremento della produzione dei giovani uliveti.


23.10.2004   

IT

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C 262/38


Ricorso della EFKON AG contro il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea proposto il 21 luglio 2004

(Causa T-298/04)

(2004/C 262/73)

Lingua processuale: il tedesco

Il 21 luglio 2004 la EFKON AG, con sede in Graz-Andritz (Austria), rappresentata dall'avv. Georg Zanger, ha proposto un ricorso contro il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/52/CE (1),

in subordine, annullare l'art. 2, n. 1, lett. a), b) e c), n. 3 e n. 6, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/52/CE,

in subordine, ammettere la tecnologia impiegata dalla ricorrente (infrarossi attivi) in sede di introduzione di sistemi elettronici di pedaggio,

condannare le convenute alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti:

La ricorrente chiede l'annullamento della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/52/CE. Essa fa valere che la direttiva impugnata prescrive obbligatoriamente l'impiego di determinate tecnologie, in contrasto con il principio di neutralità tecnologica degli atti normativi. In tal modo verrebbe creato un ordine del mercato a vantaggio delle tecnologie menzionate nella direttiva, in violazione del principio concorrenziale nella Comunità. La ricorrente, con la sua tecnologia (tecnologia di comunicazione bidirezionale ad alta velocità - infrarossi attivi), verrebbe esclusa dal mercato dei sistemi di pedaggio.

La ricorrente sostiene inoltre che la direttiva non realizza lo scopo perseguito, l'interoperabilità tra i sistemi di pedaggio elettronico negli Stati membri, ed impedisce al contempo una cooperazione tra gli Stati membri, il che rappresenterebbe una violazione del principio di sussidiarietà. Infine, la ricorrente non ha partecipato al procedimento normativo, con la conseguenza che il suo diritto ad essere sentita è stato violato, ed è stata discriminata dall'atto normativo rispetto all'industria delle microonde. L'ordine del mercato creato dal legislatore europeo ostacolerebbe anche l'esercizio, da parte della ricorrente, delle libertà fondamentali garantite dal Trattato CE.


(1)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/52/CE, concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità (GU L 166, pag. 124).


23.10.2004   

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C 262/39


Ricorso della easyJet Airline Company Limited contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 15 luglio 2004

(Causa T-300/04)

(2004/C 262/74)

Lingua processuale: l'inglese

Il 15 luglio 2004 la easyJet Airline Company Limited, con sede in Luton (Regno Unito), rappresentata dal sig J. Cook e dalla sig.ra L. Mills, solicitor, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione 7 aprile 2004, relativa ad un procedimento d'applicazione dell'art. 81 CE (Caso COMP/38.284/D2 Societé Air France/Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A.) (Air France/KLM).

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Con la decisione impugnata, la Commissione ha dichiarato le disposizioni dell'art. 81, n. 1, CE inapplicabili all'accordo di cooperazione tra le compagnie aeree Air France e Alitalia per il periodo dal 12 novembre 2001 all'11 novembre 2007, a condizione che siano rispettati gli impegni fissati nell'allegato di tale decisione.

La ricorrente, che è anch'essa una compagnia aerea, chiede l'annullamento della detta decisione. Essa afferma che l'accordo di cooperazione rappresenta una fusione delle attività delle parti sulle rotte tra la Francia e l'Italia e, in quanto tale, avrebbe dovuto essere valutato alla luce del regolamento del Consiglio n. 4064/89 (1). Essa sostiene inoltre che la Commissione non ha individuato correttamente i mercati pertinenti, non considerando la posizione delle parti dell'accordo quali acquirenti di servizi aeroportuali e concludendo erroneamente che i due aeroporti di Parigi sono sostituibili e che i vettori a basso costo non sono una possibile alternativa per i passeggeri particolarmente sensibili al fattore tempo sulle rotte tra la Francia e l'Italia.

La ricorrente sostiene poi che la Commissione non ha applicato correttamente l'art. 81, n. 1, CE, in quanto non ha svolto una valutazione adeguata della concorrenza potenziale tra le parti dell'accordo e non ha valutato correttamente se l'accordo soddisfi le quattro condizioni di cui al n. 3 di tale articolo, fondando le proprie conclusioni su manifesti errori di diritto e di valutazione. Quanto agli impegni contenuti nella decisione, essa afferma che la Commissione non ha verificato adeguatamente la loro effettività e idoneità a ripristinare la concorrenza. Infine, essa lamenta che la decisione impugnata non contiene un'adeguata motivazione poiché la Commissione non ha considerato né la posizione dominante delle parti su alcun mercato, né l'applicabilità dell'art. 82 CE al loro accordo.


(1)  Regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU L 257/90, pag. 13).


23.10.2004   

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C 262/39


Ricorso della Clearstream Banking Aktiengesellschaft e della Clearstream International società anonima lussemburghese contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 28 luglio 2004

(Causa T-301/04)

(2004/C 262/75)

Lingua processuale: il tedesco

Il 28 luglio 2004 la Clearstream Banking Aktiengesellschaft, Francoforte sul Meno, e la Clearstream International società anonima lussemburghese, Lussemburgo, con gli avv.ti Horst Satzky e Bernhard M. Maassen, hanno presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione 2 giugno 2004 diretta alle ricorrenti nella pratica COMP/38.096 relativa a i) determinazione dell'abuso di posizione dominante e ii) obbligo di non fare;

condannare la Commissione alle spese di causa.

Motivi e principali argomenti:

Con la decisione impugnata la Commissione addebita alle ricorrenti di aver violato l'art. 82 CE. Secondo la Commissione, le ricorrenti hanno commesso un abuso di posizione dominante, avendo asseritamene rifiutato per più di due anni di fornire alla Euroclear Bank S.A. («EB») le cosiddette prestazioni primarie di clearing e compensazione su azioni nominative tedesche, e per aver discriminato, relativamente ai prezzi, la EB per più di cinque anni nella fornitura di prestazioni primarie di clearing e compensazione.

Le ricorrenti contestano questo addebito e chiedono l'annullamento della decisione. La censura principale delle ricorrenti si rivolge contro l'affermazione della Commissione secondo cui la ricorrente Clearstream Banking AG («CB») detiene una posizione dominante sul mercato rilevante.

Le ricorrenti fanno valere che le trattative tra CB ed EB relative all'istituzione di operazioni su titoli relativamente ad azioni nominative tedesche sono durate non quasi due anni, ma al massimo nove mesi. Responsabile di questa durata è la EB e non la CB. In nessun momento la CB ha avuto l'interesse o l'intenzione di rifiutare alla EB una prestazione che svolge per altri clienti.

Le ricorrenti sostengono poi che nelle trattative non si può tralasciare il fatto che l'esecuzione di operazioni su titoli relativamente ad azioni nominative tedesche sia del tutto irrilevante per lo scambio di prestazioni tra CB ed EB. Nel configurare i loro prezzi le ricorrenti si sono attenute al principio della parità di trattamento di clienti analoghi. La EB non è comparabile alla categoria di clienti indicata dalla Commissione a giustificazione del suo addebito di discriminazione.

Inoltre, le ricorrenti fanno valere che la Commissione non ha mai affermato che la Clearstream Internazional S.A. Luxembourg («CI») fosse un'impresa dominante sul mercato, per cui essa non può aver abusato di una posizione dominante. Inoltre, la delimitazione del mercato di fatto rilevante è erronea nella decisione. Le ricorrenti ritengono non giustificabile in fatto e perfino contraddittoria la distinzione operata dalla Commissione tra prestazioni di esecuzione «primarie» e «secondarie». Si tratta solo di un unico mercato di fatto rilevante per clearing e compensazione. Su questo mercato di fatto rilevante per il clearing e la compensazione nel loro complesso la CB non detiene una posizione dominante, per cui né la CB né la CI sono destinatarie della norma di cui all'art. 82 CE. La decisione deve perciò essere dichiarata nulla per erronea delimitazione del mercato e – di conseguenza – per assenza di posizione dominante sul mercato.


23.10.2004   

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C 262/40


Ricorso della Maison de l'Europe Avignon Méditerranée contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 26 luglio 2004

(Causa T-302/04)

(2004/C 262/76)

Lingua processuale: il francese

Il 26 luglio 2004, la Maison de l'Europe Avignon Méditerranée, con sede in Avignone (Francia), rappresentata dal sig. François Martineau, avocat, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

condannare la Commissione al pagamento della somma totale di EUR 394 066,76 in ragione della mancata esecuzione dei suoi impegni finanziari nei confronti della Maison de l'Europe Avignon Méditerranée;

condannare la convenuta all'integralità delle spese recuperabili il cui importo è fissato a EUR 10 000.

Motivi e principali argomenti

Secondo la ricorrente, la Commissione aveva già accettato in modo informale, dal 1996, la creazione di un Info-Point Europe all'interno della ricorrente. Nel 2000, la ricorrente ha concluso una convenzione con la Commissione relativa alla creazione di un Info-Point Europe che, ad avviso della ricorrente, avrebbe formalizzato la situazione. Nel 2004, la convenzione è stata rescissa dalla Commissione.

Mediante il presente ricorso, la ricorrente intende attivare la responsabilità contrattuale della Commissione al fine di ottenere il pagamento delle prestazioni realizzate della ricorrente dal 1996 nel contesto della sua missione di centro europeo di informazione della Commissione.

Secondo la ricorrente, la Commissione è venuta meno alle sue obbligazioni contrattuali ed è debitrice di diversi interessi di mora, delle prestazioni effettuate in occasione del festival di Avignone e dell'incarico di gestire un centro di raccolta della documentazione europea dal 1996.


23.10.2004   

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C 262/40


Ricorso della European Dynamics SA contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 29 luglio 2004

(Causa T-303/04)

(2004/C 262/77)

Lingua processuale: l'inglese

Il 29 luglio 2004 la European Dynamics SA, con sede in Atene (Grecia), rappresentata dall'avv. S. Pappas, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il bando di gara della Commissione 2003/S249-221337 ESP-DIMA;

annullare la procedura d'appalto PO/2003/192 (ESP-DIMA);

annullare la decisione della Commissione 4 giugno 2004, che posiziona l'offerta del consorzio della European Dynamics solo al secondo posto, dietro al primo concorrente aggiudicatario;

annullare la decisione della Commissione 14 luglio 2004 che respinge i reclami della ricorrente contro l'aggiudicazione dell'appalto;

condannare la Commissione alle spese legali sostenute dalla European Dynamics e alle altre spese da essa sostenute in relazione al ricorso in esame.

Motivi e principali argomenti:

La ricorrente è parte di un consorzio che si è aggiudicato la fornitura di servizi ESP lotto 5 (applicazioni web). L'ESP lotto 4 (applicazioni per la gestione di dati e informazioni) è stato assegnato ad un altro consorzio.

Ad avviso della ricorrente, la gara contestata nel ricorso in esame, ESP-DIMA, era basata sull'errato presupposto che la fornitura di servizi per la gestione di dati e informazioni costituisse un nuovo mercato e che l'utilizzo di ESP, lotto 4, fosse andato oltre le attese. La ricorrente afferma che la Commissione ha erroneamente attribuito lavori a ESP, lotto 4, che, secondo la ricorrente, spettavano invece a ESP, lotto 5. La ricorrente sostiene che, di conseguenza, la Commissione ha dovuto aumentare i fondi previsti per ESP, lotto 4 e indire una nuova gara ESP-DIMA, mentre i fondi per ESP, lotto 5, sono rimasti sotto le previsioni.

La ricorrente afferma inoltre che la Commissione ha violato un requisito procedurale fondamentale, in quanto almeno uno dei membri del comitato di valutazione della gara contestata si trovava in situazione di conflitto di interessi con la ricorrente.

Infine, la ricorrente sostiene che il suo posizionamento al secondo posto come concorrente all'ESP-DIMA non è sufficientemente giustificato. La ricorrente afferma poi che la Commissione si è rifiutata di fornire informazioni in merito al rapporto di valutazione.


23.10.2004   

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C 262/41


Ricorso della Eden contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli) (UAMI), proposto il 26 luglio 2004

(Causa T-305/04)

(2004/C 262/78)

Lingua processuale: il francese

Il 26 luglio 2004, la società Eden, con sede in Parigi (Francia), rappresentata dalla sig.ra Muriel Antoine-Lalance, avocat, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 24 maggio 2004 (procedimento R 591/2003-4);

condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario interessato:

Marchio olfattivo «ODEUR DE FRAISE MÛRE» accompagnato dalla rappresentazione grafica di una fragola – registrazione n. 001122118

Prodotti o servizi:

Prodotti rientranti nelle classi 3, 16,18 e 25.

Decisione impugnata dinanzi alla commissione di ricorso:

Rifiuto della registrazione da parte dell'esaminatore.

Decisione della Commissione di ricorso:

Rigetto del ricorso.

Motivi di ricorso:

Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 40/94


23.10.2004   

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C 262/41


Ricorso della sig. ra Monika Luxem contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 15 luglio 2004

(Causa T-306/04)

(2004/C 262/79)

Lingua processuale: il francese

Il 15 luglio 2004, la sig. ra Monika Luxem, residente a Bruxelles, rappresentata dagli avv.ti Sébastien Orlandi, Albert Coolen, Jean-Noël Louis e Etienne Marchal, con domicilio eletto a Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

Annullare la decisione della Commissione di non nominarla funzionaria delle Comunità europee, di non destinarla alla DG DEV/A. 2 al posto dichiarato vacante con rif. COM/2002/6022/F e di negarle la destinazione a qualsiasi altro posto corrispondente alle sue attitudini ed al suo profilo professionale;

Condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente ha presentato la propria candidatura al concorso generale COM/A/6/01 per l'assunzione di amministratori nel settore delle relazioni estere e della gestione degli aiuti. Nell'atto di candidatura, essa indicava di aver conseguito un titolo di studio tedesco a seguito di un corso di studi della durata di tre anni. Dopo aver superato il concorso, ha presentato la propria candidatura per un posto vacante alla Commissione. Con lettera 30 luglio 2003, la Commissione l'ha informata che, in considerazione del titolo di studio della ricorrente, si trovava nell'impossibilità di accogliere la sua candidatura. Secondo la Commissione, solamente un titolo di studio tedesco conseguito dopo un corso di studi di quattro anni soddisferebbe i requisiti di ammissione al concorso che prevede che i titoli di studio richiesti debbano consentire l'accesso a studi di dottorato.

A sostegno del proprio ricorso di annullamento di questa decisione, la ricorrente fa valere la violazione del principio di certezza del diritto, l'illegittimità della revoca di una decisione che aveva fatto sorgere diritti soggettivi, la violazione del bando di concorso di cui trattasi, nonché un errore manifesto di valutazione.


23.10.2004   

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C 262/42


Ricorso del sig. Carlo Pagliacci contro la Commissione delle Comunità europee presentato il 19 luglio 2004

(Causa T-307/04)

(2004/C 262/80)

Lingua processuale: il francese

Il 19 luglio 2004 il sig. Carlo Pagliacci, residente a Bruxelles, rappresentato dagli avv.ti Sébastien Orlandi, Albert Coolen, Jean-Noël Louis e Etienne Marchal, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della commissione giudicatrice del concorso COM/A/1/02 di attribuire al ricorrente un punteggio insufficiente alle prove ai fini dell'iscrizione nell'elenco degli idonei;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce la violazione del bando di concorso, dal momento che molti dei candidati iscritti nell'elenco degli idonei non possedevano il titolo richiesto, direttamente connesso con il settore dell'agricoltura. Del pari, fa valere che uno dei membri della Commissione di concorso lavorerebbe quotidianamente con alcuni candidati. Ad avviso del ricorrente, tale circostanza avrebbe collocato i candidati interessati in una situazione particolare rispetto agli altri candidati e, pertanto, costituirebbe una violazione del principio di parità di trattamento e di non discriminazione. Poiché l'autorità che ha il potere di nomina sostiene di non essere stata messa al corrente della detta situazione, il ricorrente deduce parimenti, su tale base, la violazione dell'art. 14 dello Statuto.


23.10.2004   

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C 262/42


Ricorso del sig. Francesco Ianniello contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 19 luglio 2004

(Causa T-308/04)

(2004/C 262/81)

Lingua processuale: il francese

Il 19 luglio il sig. Francesco Ianniello, residente a Bruxelles, rappresentato dai sigg. Sébastien Orlandi, Albert Coolen, Jean-Noël Louis e Etienne Marchal, avocats, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del notatore d'appello 8 settembre 2003 recante il rapporto di valutazione della carriera 2001-2002 del ricorrente;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti:

A sostegno del proprio ricorso, il ricorrente deduce una violazione dell'art. 8 delle disposizioni generali d'esecuzione dell'art. 43 dello Statuto. Il ricorrente sostiene che tale disposizione è illegittima in quanto prevede la designazione di membri del comitato paritario di valutazione che sono dello stesso grado ovvero di grado inferiore a quello del ricorrente e non danno quindi tutte le garanzie di indipendenza e di competenza richieste. Il ricorrente aggiunge che, benché egli esegua dei mandati attribuitigli da un'organizzazione sindacale, il direttore delle risorse o il suo supplente non si sono astenuti e hanno partecipato all'esame del suo ricorso.

Il ricorrente, inoltre, deduce una violazione del dovere di riservatezza dei membri del comitato paritario di valutazione, una violazione del principio di imparzialità e di obiettività del comitato paritario, una violazione dei diritti della difesa e del principio del contraddittorio, una violazione del principio di buona amministrazione e un manifesto errore di valutazione e l'incoerenza tra i commenti e i voti assegnati.


23.10.2004   

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C 262/43


Ricorso della TV2/DANMARK A/S contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 28 luglio 2004

(Causa T-309/04)

(2004/C 262/82)

Lingua processuale: il danese

Il 28 luglio 2004, la TV2/DANMARK A/S, con sede in Odense (Danimarca), rappresentata dall'avv. Olaf Koktvedgaard, ha presentato al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione 19 maggio 2004 C(2004)1814 def. nel caso C-2/2003 (ex NN 22/2002) relativa alle misure adottate dalla Danimarca a favore della TV2/Danimarca nella sua integralità e, in subordine, in parte.

Condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con la decisione impugnata, la Commissione ha considerato compatibile con il mercato comune l'aiuto concesso alla TV2/DANMARK dal 1995 al 2002 sotto la forma del prodotto del canone di abbonamento e di talune altre misure, fatto salvo l'importo di 628,2 milioni di corone danesi che, a parere della Commissione, costituisce un aiuto di Stato illecito che il Regno di Danimarca deve recuperare presso la ricorrente.

La ricorrente deduce a sostegno delle sue conclusioni che la decisione impugnata era stata adottata in violazione di forme sostanziali, dell'art. 87, n. 1,CE, dell'art. 86, n. 2, CE, dell'art. 295 CE e del protocollo sul sistema di radiodiffusione pubblico. La ricorrente sostiene in particolare:

che il principio del contraddittorio è stato violato, che il calcolo della sovracompensazione comprende importi che non riguardano il periodo sotto esame e che le basi e la motivazione della valutazione della costituzione dei mezzi propri della TV2 sono insufficienti;

che la Commissione, nella sua valutazione, non si è posta nel conteso dell'epoca, allorché erano state adottate le misure a favore della TV2;

che il provento del canone trasferito alla TV2 e gli introiti pubblicitari trasferiti alla TV2 dal 1995 al 1997 tramite il fondo della TV2 non sono aiuti di Stato, dato che non si tratta di risorse statali;

che non si ha aiuto di Stato anche se le risorse trasferite eccedevano i costi netti indotti dalla TV2 dallo svolgimento del suo compito di servizio pubblico dato che tali risorse non sono state utilizzate per sovvenzionare in modo incrociato attività commerciali;

che la TV2 non ha beneficiato di un vantaggio economico di cui non avrebbe fruito in condizioni normali di economia di mercato, dato che gli utili realizzati dalla TV2 non eccedono l'utile ragionevole derivante dallo svolgimento del compito di pubblico servizio della TV2 e che la costituzione dei mezzi propri della TV2 era giustificato in un'economia di mercato;

che la costituzione dei mezzi propri della TV2 non eccede quanto era necessario per lo svolgimento del compito di pubblico servizio della TV2;

che una domanda di recupero non può essere rivolta alla società anonima TV2/Danimarca A/S, costituita dopo il periodo di inchiesta, dato che non si era avuto arricchimento della società di cui trattasi;

che si deve annullare la domanda relativa agli interessi sull'importo di cui viene chiesto il rimborso, dato che l'importo di cui viene chiesto il rimborso è già comprensivo degli interessi.


23.10.2004   

IT

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C 262/43


Ricorso della Ferrero oHG mbH contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), proposto il 26 luglio 2004

(Causa T-310/04)

(2004/C 262/83)

Lingua processuale: l'inglese

Il 26 luglio 2004 la Ferrero oHG mbH, con sede in Frankfurt am Main (Germania), rappresentata dall'avv. M. Schaeffer, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).

Parte dinanzi alla Commissione di ricorso era anche la Cornu SA Fontain

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 17 marzo 2004 nel procedimento R 01540/2002-4 e accogliere l'opposizione n. B 245 714;

condannare alle spese la richiedente il marchio comunitario.

Motivi e principali argomenti:

Richiedente il marchio comunitario:

Cornu SA Fontain

Marchio comunitario in oggetto:

Il marchio denominativo «FERRO» per prodotti appartenenti alla classe 30 (biscotti salati)

Titolare del marchio o segno fatto valere nel procedimento di opposizione:

La ricorrente

Marchio o segno opposto:

Il marchio denominativo nazionale «FERRERO» per prodotti appartenenti alle classi 5, 29, 30, 32 e 33 (cioccolata etc)

Decisione della divisione d'opposizione

Rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso:

Rigetto del ricorso

Motivi del ricorso:

Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/941.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).


23.10.2004   

IT

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C 262/44


Ricorso del sig. José Luis Buendia Sierra contro la Commissione delle Comunità europee presentato il 22 luglio 2004

(Causa T-311/04)

(2004/C 262/84)

Lingua processuale: il francese

Il 22 luglio 2004, il sig. José Luis Buendia Sierra, residente a Bruxelles, rappresentato dagli avv.ti Marc van der Woude e Valérie Landes, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del direttore generale del servizio giuridico di attribuirgli un solo punto di priorità nell'ambito della direzione generale con riguardo al periodo di promozione 2003, confermata e resa definitiva con decisione dell'autorità che ha il potere di nomina (AIPN) recante rigetto del ricorso;

annullare la decisione dell'AIPN di non attribuirgli alcun punto di priorità speciale «Comitato di promozione per attività supplementari nell'interesse dell'istituzione» con riguardo al periodo di promozione 2003;

annullare la decisione dell'AIPN di attribuirgli un totale di 20 punti con riguardo al periodo di promozione 2003, l'elenco dei dipendenti A5 promovibili con riguardo al periodo di promozione 2003, l'elenco dei dipendenti promossi al grado A4 con riguardo al periodo 2003 e, in ogni caso, la decisione de non inserire il suo nominativo nei detti elenchi;

annullare, se del caso, la decisione di rigetto del reclamo;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Secondo il ricorrente, la decisione di attribuirgli solo un punto di priorità nell'ambito della direzione generale è il risultato dei criteri adottati dal servizio giuridico, che portano ad attribuire tali punti ai dipendenti aventi maggiore anzianità nel grado, indipendentemente dal merito. Il ricorrente fa valere, avverso tale decisione, la violazione dell'art. 45 dello Statuto, dell'art. 2, n. 1, delle disposizioni generali di attuazione dell'art. 43 dello statuto e dell'art. 6, nn. 3 e 4, delle disposizioni generali di attuazione dell'art. 45 dello statuto. Secondo il ricorrente, tale decisione è in contrasto, inoltre, con i principi di parità di trattamento e di diritto alla carriera, presenta un errore manifesto di valutazione e costituisce uno sviamento di potere. Infine, il ricorrente fa valere la violazione delle forme sostanziali della procedura di attribuzione dei punti e dell'esame del ricorso.

Il ricorrente sostiene, inoltre, che la decisione di non attribuirgli alcun punto di priorità «comitato di promozione per attività supplementari nell'interesse dell'istituzione » sia in contrasto con l'art. 45 dello statuto, l'art. 9 delle disposizioni generali di attuazione dell'art. 45 dello statuto e con il principio di parità di trattamento. Secondo il ricorrente, inoltre, tale decisione è parimenti affetta da un errore manifesto di valutazione e da sviamento di potere.

Il ricorrente, infine, contesta la decisione di attribuirgli un totale di 20 punti, l'elenco dei dipendenti promuovibili di grado A5, l'elenco dei dipendenti promossi al grado A4 e la decisione de non inserire il suo nominativo nei detti elenchi. A tal riguardo, il ricorrente fa valere innanzitutto l'illegittimità degli altri atti contestati nel presente ricorso, nonché l'illegittimità delle norme relative al periodo di valutazione del personale 2001-2002, delle disposizioni generali di attuazione dell'art. 43 dello statuto e delle disposizioni generali di attuazione dell'art. 45 dello statuto. Secondo il ricorrente, tali disposizioni violerebbero l'art. 25, n. 2, e l'art. 45 dello statuto, nonché i principi di vocazione alla carriera e di parità di trattamento. Il ricorrente fa valere, infine, che le decisioni sono viziate da incompetenza e violazione dei forme sostanziali.


23.10.2004   

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C 262/45


Ricorso del sig. Vittorio Di Bucci contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 22 luglio 2004

(Causa T-312/04)

(2004/C 262/85)

Lingua processuale: il francese

Il 22 luglio 2004 il sig. Vittorio Di Bucci, residente in Bruxelles, rappresentato dagli avv.ti Marc van der Woude e Valérie Landes, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del direttore generale del servizio giuridico di attribuirgli un solo punto di priorità della direzione generale con riguardo al periodo di promozione 2003, confermata e resa definitiva dalla decisione dell'Autorità che ha il potere di nomina (AIPN) recante rigetto del ricorso;

annullare la decisione dell'AIPN di non attribuirgli alcun punto di priorità speciale «Comitato di promozione per attività supplementari nell'interesse dell'istituzione» con riguardo al periodo di promozione 2003;

annullare la decisione dell'AIPN di attribuirgli un totale di 20 punti con riguardo al periodo di promozione 2003, l'elenco dei dipendenti A5 promovibili con riguardo al periodo di promozione 2003, l'elenco dei dipendenti promossi al grado A4 con riguardo al periodo 2003 e, in ogni caso, la decisione di non inserire il suo nominativo nei detti elenchi;

annullare, se del caso, la decisione di rigetto del reclamo;

Motivi e principali argomenti:

I motivi e gli argomenti presentati in questa causa sono simili a quelli invocati nella causa T-311/04, Josè Luis Buendia Sierra/Commissione.


23.10.2004   

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C 262/45


Ricorso della Hewlett-Packard GmbH contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 30 luglio 2004

(Causa T-313/04)

(2004/C 262/86)

Lingua processuale: il tedesco

Il 30 luglio 2004, la Hewlett-Packard GmbH, con sede in Böblingen (Germania), rappresentata dagli avv. ti Fabienne Boulanger, Marius Mrozek e Michael Tervooren, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione 7 aprile 2004, REM 06/02, in cui si dichiara che, in un determinato caso, il rimborso non è giustificato.

Motivi e principali argomenti:

Il 21 dicembre1995, la ricorrente sdoganava dal proprio deposito doganale merci (stampanti e cartucce per stampanti) provenienti da Singapore ai fini dell'immissione in libera pratica nella Comunità. Dallo sdoganamento di tali merci sorgeva un debito doganale. Secondo la ricorrente, lo sdoganamento aveva luogo il 21 dicembre 1995 al fine di garantire di potersi avvalere dell'aliquota doganale preferenziale vigente fino al 31 dicembre 1995. Per le operazioni di sdoganamento compiute in quel periodo sarebbero state applicabili, altrimenti, a partire dal 1o gennaio1996, tariffe doganali più elevate ai fini dell'immissione in libera pratica. Con il regolamento 3009/95 (1) è stata disposta la liberalizzazione doganale delle merci aventi la stessa nomenclatura doganale della ricorrente a partire dal 1o gennaio1996.

Nel novembre 1996 la ricorrente chiedeva alle autorità doganali tedesche il rimborso dell'importo versato. Tale domanda veniva respinta. Con l'assenso della ricorrente, le autorità doganali tedesche sottoponevano il caso alla Commissione.

La ricorrente invoca l'art. 239 del codice doganale e fa valere che la Commissione, pubblicando in ritardo e omettendo di rendere noto nei tempi di legge il regolamento 3009/95, intenzionalmente retrodatato e recante riferimento ad un regolamento pubblicato solo il 21 febbraio 1996, vale a dire il regolamento del Consiglio 22 dicembre 1995, 3093/95, (2) avrebbe violato il principio della prevedibilità degli atti degli organi comunitari e, pertanto, il principio della certezza del diritto.

La ricorrente deduce inoltre la sussistenza di una violazione dell'art. 12 del regolamento del Consiglio 2658/87 (3), che prevede la pubblicazione della versione completa della nomenclatura combinata entro il 31 ottobre di un anno per l'anno successivo. Tale disposizione sarebbe finalizzata proprio ad informare con certezza gli operatori economici circa le prevedibili conseguenze economiche e contribuirebbe a garantire, pertanto, la certezza nella pianificazione per i cittadini comunitari, affinché essi possano organizzare di conseguenza le proprie attività.

La ricorrente fa valere, inoltre, che la Commissione sarebbe venuta meno al proprio obbligo di diligenza nei confronti della ricorrente stessa, non avendola informata tempestivamente in ordine alla prevedibile nuova modifica della nomenclatura combinata. La Commissione, inoltre, nell'emanazione della decisione impugnata, avrebbe mosso da circostanze oggettivamente insussistenti. In tal modo, avrebbe violato, a detrimento della ricorrente, i limiti del proprio potere discrezionale ovvero di giudizio ad essa attribuito in tale ambito. La ricorrente fa valere, infine, di non aver agito né con colpa cosciente né con dolo.


(1)  Regolamento (CE) n. 3009/95 della Commissione, del 22 dicembre 1995, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 319, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 3093/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce le aliquote di dazio che devono essere applicate dalla Comunità, risultanti dai negoziati di cui all'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT, a seguito dell'adesione di Austria, Finlandia e Svezia all'Unione europea (GU L 334, pag. 1).

(3)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del 23 luglio 1987 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1).


23.10.2004   

IT

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C 262/46


Ricorso della Repubblica federale tedesca contro la Commissione delle Comunità europee presentato il 27 luglio 2004

(Causa T-314/04)

(2004/C 262/87)

Lingua processuale: il tedesco

Il 27 luglio 2004 la Repubblica federale tedesca, rappresentata dagli avv. ti Claus-Dieter Quassowski e Christoph von Donat, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione comunicata con lettera 17 maggio 2004 della Direzione generale per la politica regionale, nella parte in cui è stata ridotta ad EURO 319.046.236,76 la partecipazione della Comunità dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale al programma Obiettivo 2-1997-1999 Renania del Nord-Westfalia (FESR N. 97.02.13.005 / ARINCO N. 97.DE.16.005) ed è stata negata la liquidazione alle autorità tedesche dell'importo restante, pari a EURO 5.488.569,24;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 230 CE, la violazione di norme di diritto comunitario derivato e di principi giuridici generali, un errore di valutazione della Commissione, nonché vizi nella motivazione della decisione impugnata.

Con la decisione impugnata la Commissione ha ridotto ad EURO 319.046.236,76 la partecipazione della Comunità dal Fondo europeo FESR al programma Obiettivo 2-1997-1999 Renania del Nord-Westfalia ed ha negato la liquidazione alle autorità tedesche dell'importo restante, pari a EURO 5.488.569,24. La riduzione sarebbe motivata dal minor ricorso al programma con riguardo ad alcuni provvedimenti e dal maggior ricorso al programma in altri rispetto al piano finanziario indicativo. La compensazione non sarebbe avvenuta nell'ambito dei singoli punti chiave del programma, ma nel programma complessivamente inteso.

Secondo la Commissione, sarebbe possibile solo una riconversione (trasferimento) tra singoli provvedimenti, ma non una riconversione tra punti chiave del programma, ovvero quest'ultima avrebbe richiesto una previa nuova decisione della Commissione. Ciò varrebbe anche con riguardo alle spese effettivamente più elevate nell'ambito del programma autorizzato, non connesse ad una domanda di aumento della partecipazione FESR.

Secondo il governo tedesco, le riconversioni sarebbero effettivamente giustificate. Esso fa valere che tali riconversioni, di importo irrilevante, erano finalizzate al miglior conseguimento di scopi comunitari nell'ambito dei programmi di sviluppo. Non sussisterebbero ragioni per procedere ad una riduzione. In particolare, la riduzione della partecipazione FESR accordata non sarebbe giustificata con riguardo al fatto che le autorità competenti e le istituzioni nella Renania del Nord Westfalia hanno applicato con flessibilità il piano finanziario di massima del programma per gli interventi strutturali della Comunità nei territori compresi nell'Obiettivo 2 nel periodo dal 1o gennaio 1997 al 31 dicembre 1999. Sotto questo profilo, la riduzione dell'importo da liquidare costituirebbe violazione del diritto comunitario.

Il governo tedesco fa valere, inoltre, che la Commissione stessa, non concedendo alcuna flessibilità a livello dei punti chiave, quando in conclusione di un periodo di sviluppo non può più essere conseguita una sua autorizzazione formale, limiterebbe in modo non opportuno l'ambito di azione degli Stati membri ovvero delle autorità locali competenti e delle istituzioni.


23.10.2004   

IT

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C 262/46


Ricorso di Wam spa contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 2 agosto 2004

(Causa T-316/04)

(2004/C 262/88)

Lingua processuale: l'italiano

Il 2 agosto 2004, Wam spa, con l'avvocato Ernesto Giuliani, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee 19 maggio 2004, n. C(2004) 1812 fin. relativa agli aiuti di Stato concessi dall'Italia alla Wam spa, tra il 1995 ed il 2000, in quanto la Wam spa li ritiene e dichiara compatibili con il mercato comune

condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese

Motivi e principali argomenti

In seguito ad un esposto-denuncia della Morton Machine Company Limited, la Commissione ha deciso di avviare il procedimento formale di esame, previsto dall'art. 88, n. 2, CE, nei confronti di due finanziamenti agevolati concessi dall'Italia alla Wam spa tra il 1995 ed il 2000. Con la decisione impugnata, la Commissione ha deciso di qualificare tali misure come aiuti di Stato, dichiarandole incompatibili col mercato comune per violazione dell'art. 87 CE.

A sostegno delle sue pretensioni, la ricorrente fà valere:

che la Commissione avrebbe violato i principi generali di terzietà, autonomia, indipendenza, equità e correttezza nell'esercizio delle sue funzioni, per avere trattato l'esposto denuncia della Morton Machine Limited in modo non obiettivo ed avere respinto, in questo contesto e senza motivazione, la proposta di Wam spa di restituire la differenza tra l'interesse di mercato, praticato dalla Wam spa al momento della erogazione dei singoli ratei, e l'interesse praticato nei due finanziamenti agevolati in questione

che la Commissione avrebbe violato, od erroneamente applicato, l'art. 87 del trattato CE per aver ritenuto incompatibili con il mercato comune, in quanto idonei a falsare la concorrenza nei rapporti intra-comunitari, aiuti concessi alla Wam spa, nonostante l'inesistenza di qualsivoglia rapporto di concorrenza tra Wam spa e Morton Machine Limited, dal momento che la Wam spa non produceva e non commercializzava mescolatrici industriali e la Wam Engineering Limited non era una Filiale della Wam spa ma una società autonoma, avente sede in Inghilterra e disciplinata dal diritto inglese

che la Commissione avrebbe violato l'art. 88 paragrafo 2 del trattato CE per aver ritenuto illegittimi aiuti di stato concessi alla Wam spa in esecuzione di una Legge italiana, precisamente la Legge 29/07/1981 n. 394, che la Commissione ha dichiarato compatibile con le Leggi comunitarie, ovvero e comunque, che avrebbe violato il principio comunitario della certezza del diritto, non avendo la Commissione adottato alcuna normativa in materia di aiuti per attività di penetrazione economica in paesi extra UE

che la Commissione avrebbe violato, o falsamente applicato, gli artt. 87 e 88 del trattato CE, per aver ritenuto non notificata la base giuridica degli aiuti erogati, e per averli ritenuti incompatibili col mercato comune per il semplice fatto della mancata notifica, e non sulla base di un apposito giudizio di merito

che la Commissione avrebbe violato l'art. 87 del trattato CE e l'art. 2 lettera b) Regolamento CE n. 69/2001, per aver qualificato come aiuti all'esportazione, in quanto tali esclusi dalla applicazione della regola «de minimis», aiuti non collegati ad alcun quantitativo di prodotti esportati, ma al semplice tentativo di penetrazione commerciale in mercati extra UE

La ricorrente fà anche valere, sotto diversi profili, la violazione del dovere di motivazione degli atti, nonché dei principi di giustizia, di equità e di corretta amministrazione.


23.10.2004   

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C 262/47


Ricorso del Regno di Danimarca contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 3 agosto 2004

(Causa T-317/04)

(2004/C 262/89)

Lingua processuale: il danese

Il 3 agosto 2004, il Regno di Danimarca, con l'agente Jørgen Molde, rappresentato dagli avv.ti Peter Biering e Kim Lundgaard Hansen, ha presentato al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione 19 maggio 2004, relativa a misure adottate dalla Danimarca a favore della TV2/Danmark.

In subordine, annullare la decisione della Commissione 19 maggio 2004, relativa a misure adottate dalla Danimarca a favore della TV2/Danmark, limitatamente all'art. 2

In via ulteriormente subordinata, annullare la decisione della Commissione 19 maggio 2004, relativa a misure adottate dalla Danimarca a favore della TV2/Danmark, limitatamente agli artt. 2, 3 e 4.

Condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con l'impugnata decisione, la Commissione ha dichiarato compatibili con il mercato comune gli aiuti concessi negli anni dal 1995 al 2002 alla TV2/Danmark sotto forma di proventi di canoni di abbonamento e di determinate altre misure, fatta eccezione per un importo di 628,2 mio DKK, che, secondo la Commissione integrava un aiuto di Stato illegittimo, e che il Regno di Danimarca deve recuperare dalla TV2/Danmark A/S.

A sostegno della sua domanda il governo danese deduce che la decisione della Commissione 19 maggio 2004,

è inficiata da vizi di forma sostanziali;

è in contrasto con l'art. 295 del trattato, con le norme del trattato in materia di aiuti di Stato di cui all'art. 87, n. 1, e all'art. 86, n. 2, con i protocolli in materia di imprese pubbliche di diffusione radiotelevisiva degli Stati membri;

è in contrasto con il regolamento del Consiglio 659/1999 (1) e con la direttiva della Commissione n. 80/723 (2).

A sostegno della domanda di annullamento presentata in principalità, il governo danese deduce:

la violazione del principio del contraddittorio, che ha avuto un peso determinante per le autorità nazionali per difendersi e quindi influire sul risultato della decisione della Commissione;

né i canoni radiotelevisivi, assegnati alla TV2, né gli introiti da pubblicità, assegnati allaTV2, tramite i mezzi propri della TV2, fino al momento della loro sospensione intervenuta nel 1997, sono aiuti di Stato, dal momento che non costituiscono aiuti concessi a valere su risorse statali secondo l'accezione dell'art. 87;

il capitale formatosi presso la TV2 nel periodo 1995/2002, è dato da un ragionevole margine di profitto conseguito dallo svolgimento di compiti di pubblico servizio da parte della TV2, e non integra pertanto una «sovracompensazione», che può essere riguardata come aiuto di Stato, incompatibile col Trattato;

vizio nella definizione di «sovracompensazione» da parte della Commissione;

assenza di aiuto di stato, anche nel caso in cui gli strumenti finanziari assegnati alla TV2 eccedano i costi netti per lo svolgimento del pubblico servizio, perché gli strumenti assegnati, non vengono di fatto utilizzati per il finanziamento incrociato delle attività commerciali della TV2, e non pregiudicano pertanto la concorrenza;

un eventuale aiuto di Stato assegnato alla TV2, può essere considerato assegnato conformemente ai criteri dell'investitore in un'economia di mercato, per cui non si è avuta attribuzione di un aiuto di Stato.


(1)  Regolamento (CE) del consiglio 22 marzo 1999, n. 659/1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1).

(2)  Direttiva della Commissione 25 giugno 1980, 80/723/CEE, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche (GU L 195, del 29.7.1980, pagg. 35-37).


23.10.2004   

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C 262/48


Ricorso proposto il 27 luglio 2004 dalla Port Support Customs Rotterdam B.V. contro la Commissione delle Comunità europee

(Causa T-319/04)

(2004/C 262/90)

Lingua processuale: l'olandese

Il 27 luglio 2004 la Port Support Customs Rotterdam B.V., con sede in Rotterdam (Paesi Bassi), rappresentata dall'avv. A.T.M. Jansen ha presentato ricorso contro la Commissione delle Comunità europee dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della convenuta 18 maggio 2004;

oltre a ciò, ordinare alla convenuta di fornire le informazioni alla ricorrente e di inviare a quest'ultima una copia dei documenti richiesti.

Motivi e principali argomenti:

La ricorrente ha chiesto di avere accesso alla relazione di missione dell'OLAF riguardante calzature e prodotti tessili provenienti dalla Cambogia. Essa ha ottenuto accesso unicamente ad una parte di tale relazione e ha chiesto pertanto l'accesso alle parti della stessa non rese pubbliche. La ricorrente non ha ottenuto tale accesso.

A sostegno del proprio ricorso la ricorrente deduce una violazione dell'art. 8 del regolamento (CEE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (1). La ricorrente sostiene che la Commissione non ha dato risposta alla sua domanda di conferma.


(1)  GU L 145, pag. 43.


23.10.2004   

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C 262/48


Ricorso della Air Bourbon contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 29 luglio 2004

(Causa T-321/04)

(2004/C 262/91)

Lingua processuale: il francese

Il 29 luglio 2004 la società Air Bourbon, con sede in Sainte-Marie, La Réunion (Francia), rappresentata dall'avv. Sauveur Vaisse, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione 16 dicembre 2003, C (2003) 4708 def., con la quale la Commissione ha autorizzato lo Stato francese a concedere un aiuto alla compagnia Air Austral;

ordinare alla Commissione ed allo Stato francese di adottare i provvedimenti necessari affinché la compagnia Air Austral restituisca gli aiuti indebitamente percepiti;

sul fondamento dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, condannare la Commissione a pagare alla compagnia Air Bourbon la somma di EUR 10 000 a titolo di spese.

Motivi e principali argomenti:

La ricorrente chiede l'annullamento della decisione 16 dicembre 2003, C (2003) 4708, con la quale la Commissione ha considerato compatibile con il mercato comune, ai sensi dell'art. 87, n. 3, del Trattato, l'aiuto concesso alla compagnia AIR AUSTRAL. In concreto, si tratterebbe di un aiuto al funzionamento di un importo pari a EUR 1 950 536 in forma di deduzioni fiscali di cui beneficerebbero i contribuenti che investiranno nella fornitura di nuove attrezzature per due aerei del tipo B 777-2000 per attivare la linea PARIGI/LA REUNION e che, formando una società in nome collettivo (SNC), affitteranno tali attrezzature a AIR AUSTRAL per cinque anni e in seguito le cederanno il materiale per un importo ignoto.

La decisione impugnata si fonda sulla considerazione che l'aiuto in questione è un aiuto al funzionamento il quale, alla luce degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, può essere autorizzato per compensare in parte i costi supplementari di trasporto nelle regioni ultraperiferiche, della quali fa parte la Réunion.

Secondo la ricorrente, l'aiuto in questione deve essere considerato incompatibile con il mercato comune per i seguenti motivi:

L'aiuto rappresenta un aiuto all'investimento destinato all'acquisto di materiale di trasporto, che sarebbe vietato in base ai detti Orientamenti;

L'aiuto è destinato unicamente alla compagnia AIR AUSTRAL e crea uno squilibrio tra le distorsioni della concorrenza e i vantaggi in termini di sviluppo della regione;

L'aiuto violerebbe il principio del divieto di cumulo degli aiuti pubblici poiché la compagnia AIR AUSTRAL ha usufruito di fondi pubblici provenienti dalla regione e dal dipartimento di la Réunion che non corrispondono all'investimento che un investitore privato avrebbe effettuato in condizioni normali di mercato. Tali apporti di fondi avrebbero inoltre dato origine ad una sovraccapacità dell'offerta sulla linea aerea Parigi/Saint Denis;

Questo aiuto rompe l'equilibrio che deve sussistere tra, da una parte, i vantaggi che l'aiuto rappresenta per lo sviluppo della regione e, dall'altra, le distorsioni delle condizioni di concorrenza tra l'AIR AUSTRAL e la ricorrente.

AIR BOURBON fa inoltre valere la violazione dei suoi diritti di difesa come garantiti dall'art. 88, n. 3, del Trattato.


23.10.2004   

IT

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C 262/49


Ricorso di Colgate-Palmolive Company contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), proposto il 5 agosto 2004

(Causa T-322/04)

(2004/C 262/92)

Lingua processuale: lo spagnolo

Il 5 agosto 2004 Colgate-Palmolive Company, rappresentata dagli avv.ti Enrique Armijo Chávarri e Antonio Castán Pérez-Gomez, con domicilio eletto in New York (Stati Uniti), ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 18 maggio 2004 nel caso R 0076/2004-2 e

condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio oggetto della domanda:

Marchio denominativo «SIMPLY WHITE»

Prodotti o servizi:

Dentifrici, paste dentarie, collutori (Classe 3)

Decisione impugnata dinanzi alla commissione di ricorso:

Rifiuto di registrazione della domanda da parte dell'esaminatore

Decisione della commissione di ricorso:

Rigetto del ricorso

Motivi invocati:

Interpretazione errata dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c) del regolamento n. 40/94


23.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 262/50


Ricorso di Brandt Italia spa contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 4 agosto 2004

(Causa T-323/04)

(2004/C 262/93)

Lingua processuale: l'italiano

il 4 agosto 2004, Brandt Italia spa, con gli avvocati Martijn van Empel, Claudio Visco e Salvatore Lamarca, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

in via principale accertare l'invalidità - e per effetto annullare - la Decisione della Commissione del 30 marzo 2004 n. C(2004)930 fin

in via subordinata dichiarare la nullità parziale della Decisione limitatamente all'art. 3 della stessa, e cioè nella parte in cui ordina allo Stato italiano di procedere al recupero dell'aiuto illegittimamente erogato

condannare la Commissione europea a sostenere i costi del presente giudizio

Motivi e principali argomenti

La Decisione impugnata nella presente causa ha dichiarato incompatibile col mercato comune l'aiuto di Stato concernente disposizioni urgenti in materia di occupazione, cui l'Italia ha dato esecuzione in base al decreto legge 14 febbraio 2003, n. 23, convertito nella legge 17 aprile 2003, ordinando al Governo italiano di recuperare presso la ricorrente l'asserito aiuto che essa avrebbe percepito in occasione della compravendita del ramo d'azienda di Ocean spa per la refrigerazione, sito in Verolanuova, Brescia.

A sostegno delle sue pretensioni, Brandt contesta innanzitutto l'assunto della Decisione secondo cui il Decreto 23/2003 conferirebbe agli acquirenti un beneficio individuale, con conseguente distorsione della concorrenza. Infatti, gli asseriti benefici risultanti dal Decreto sono, in base alla normativa vigente in tema di Cassa Integrazione Guadagni e Mobilità (normativa di carattere generale) generalmente disponibili per qualsiasi altra società che assume i lavoratori dalle liste di mobilità. Pertanto, il Decreto 23/2003 pur agevolando la posizione dei lavoratori trasferiti non introduce alcun beneficio economico nei confronti degli acquirenti, e nel caso in oggetto di Brandt. Sotto un diverso profilo la ricorrente lamenta come la Commissione abbia omesso di compiere una valutazione completa ed accurata degli effetti economici della misura nazionale, non tenendo conto dei costi addizionali a carico delle imprese acquirenti di ramo d'azienda le quali sono state obbligate ad assumere oneri e responsabilità (sociali e finanziarie) che - in assenza della misura - non sarebbero state di loro competenza. Infine, la ricorrente evidenzia il carattere generale della misura in oggetto, la quale di fatto dà luogo alle medesime conseguenze già previste dalle disposizioni di carattere generale della Legge 223/91. Secondo la ricorrente dall'esame del Decreto 23/2003 condotto qualificando la misura alla stregua di un regime generale d'aiuto, la Commissione ha fatto discendere l'ordine al Governo italiano di recuperare il beneficio finanziario che Brandt avrebbe percepito a titolo individuale in base al Decreto. La Commissione, ordinando la restituzione di un aiuto individuale nel contesto di una decisione relativa a un regime di aiuti ha violato l'articolo 88 CE, contravvenendo altresì all'osservanza delle norme contenute nel Regolamento CE n. 659/1999. Inoltre la Commissione avrebbe completamente omesso di svolgere un esame della fattispecie concreta del supposto aiuto individuale di cui richiede il recupero. Essa avrebbe dovuto ritualmente avviare un procedimento separato e distinto per la valutazione della compatibilità della misura nazionale alla stregua di aiuto individuale, o alternativamente attenersi agli strumenti previsti dal Regolamento CE n. 659/1999 per l'adozione di misure provvisorie di recupero.

La ricorrente rileva anche la violazione degli artt. 88 e 89 CE e dei Regolamenti 994/98 e 2204/2002. Sotto tale profilo si lamenta come la Commissione abbia dichiarato l'illegalità ex tunc di una misura potenzialmente ricompresa nel regime di esenzione del regolamento CE n. 2204/2002 e in quanto tale qualificabile come aiuto esistente ai sensi dell'art. 88 CE. Inoltre, la Commissione si sarebbe attribuita illegittimamente il diritto di stabilire che il Decreto 23/2003 non è coperto dal Regolamento 2204/2002 travisando i limiti posti ai suoi poteri di intervento ai sensi del combinato disposto dell'art. 89 CE e dei Regolamenti 994/98 e 2204/2002.

La ricorrente continua rilevando come l'art. 3 della Decisione, che impone all'Italia l'obbligo di recupero del preteso aiuto di Stato presso i beneficiari della misura, violerebbe il principio della tutela del legittimo affidamento.

In ultimo luogo la ricorrente fà valere la violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'articolo 253 CE, nonché rileva nella fattispecie uno sviamento di potere.


23.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 262/50


Ricorso della VIASAT Broadcasting UK Ltd contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 22 giugno 2004

(Causa T-329/04)

(2004/C 262/94)

Lingua processuale: il danese

Il 2 agosto 2004, la VIASAT Broadcasting UK Ltd, con sede in West Drayton, Gran Bretagna, rappresentata dall'avv. Simon Evers Hjelmborg, ha proposto dinanzi al Tribunale di Primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare l'art. 1 della decisione della Commissione 19 maggio 2004 relativo all'aiuto C-2/2003 (ex NN 22/2002) avente ad oggetto aiuti concessi dalle autorità danesi a favore della TV2/Danmark nella parte in cui dichiara gli aiuti compatibili con il mercato comune ai sensi dell'art. 86, n. 2, CE.

condannare la convenuta alle spese di causa.

Motivi e principali argomenti

Mediante la impugnata decisione la Commissione ha approvato gli aiuti concessi alla TV2/DANMARK negli anni dal 1995 al 2002 sotto forma di licenza provvisoria o sotto forma di altre sovvenzioni dichiarandoli compatibili con il mercato comune, ad eccezione di un importo di DKK 628,2 milioni, che secondo la Commissione, costituivano aiuti illegittimi che il Regno di Danimarca doveva ripetere dalla TV2/DANMARK A/S. La ricorrente ha chiesto l'annullamento di quella parte della decisione, dove la Commissione dichiara una parte degli aiuti compatibile col mercato comune.

La ricorrente sostiene che la Commissione è incorsa in errore di valutazione nel verificare se gli obblighi di pubblico servizio della TV2/DANMARK A/S siano definiti in modo sufficientemente preciso in quanto ha riconosciuto che l'intera programmazione della TV2/DANMARK A/S costituiva attività di pubblico servizio. Proprio tale circostanza è di ostacolo alla verifica se lo Stato danese abbia violato o violerà le norme di concorrenza comunitaria, e, in particolare, il combinato disposto di cui all'art. 87, n. 1, e all'art. 86, n. 2.

La ricorrente sostiene ancora che il metodo di valutazione della Commissione per verificare se gli aiuti ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE siano compatibili con il mercato comune sulla base dell'art. 86, n. 2, CE è affetto da errore, dal momento che il detto metodo non prende in considerazione il valore degli aiuti (incrociati) indiretti (orizzontali) in contrasto con l'art. 87, n. 1, CE, in quanto:

la condotta limitativa della concorrenza da parte della TV2/DANMARK A/S non può essere necessaria, sulla base dell'art. 86, n. 2, CE, sul mercato dell'offerta della pubblicità televisiva, per l'espletamento delle attività di pubblico servizio della TV2/DANMARK A/S, per cui l'art. 87, n. 1, CE è applicabile senza limitazione, nei confronti della condotta della TV2/DANMARK A/S, sul libero mercato;

la Commissione ha valutato solo se una eventuale sovracompensazione da parte dello Stato (aiuti diretti verticali vietati) sia stata utilizzata per sostenere le attività commerciali, e non se la compensazione da parte dello Stato (l'aiuto diretto verticale ammesso) è stato utilizzato per ottenere un vantaggio economico nell'ambito delle attività economiche che falsa la concorrenza;

l'esame «a sé stante» posto in essere della Commissione, non è applicabile nella presente fattispecie, dal momento che è basato su un raffronto tra i costi dei concorrenti della TV2/DANMARK A/S (invece che tra i costi propri della TV2/DANMARK A/S) con gli introiti della TV2/DANMARK A/S sul piano delle attività commerciali e quindi ignora eventuali differenziazioni a livello di effettività con la conseguenza che la valutazione non ha completamente chiarito in quale misura le attività commerciali della TV2/DANMARK A/S, tramite le sovvenzioni incrociate abbiano conseguito un vantaggio economico che falsa la concorrenza;

l'esame dei prezzi applicato dalla Commissione non è assolutamente applicabile nella presente fattispecie.


23.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 262/51


Ricorso della TV Danmark A/S e della Kanal 5 Denmark Ltd contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 13 agosto 2004

(Causa T-336/04)

(2004/C 262/95)

Lingua processuale: l'inglese

Il 13 agosto 2004 la TV Danmark A/S, con sede in Copenhagen (Danimarca) e la Kanal 5 Denmark Ltd, con sede in Hounslow (Regno Unito), rappresentate dagli avv.ti D. Vandermeersch, K. Karl e H. Peytz, hanno proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare l'art. 1 della decisione della Commissione 19 maggio 2004, C 2/03, vertente sul finanziamento statale dell'emittente pubblica danese TV2/Danmark mediante canone ed altre misure, nella parte in cui la Commissione ha ritenuto che gli aiuti concessi alla TV2/Danmark tra il 1995 ed il 2002 sotto forma di risorse derivanti dal canone e di altre misure individuate nella decisione fossero compatibili con il mercato comune ai sensi dell'art. 86, n. 2, CE;

condannare la Commissione alle spese delle ricorrenti e alle altre spese sostenute in relazione al ricorso.

Motivi e principali argomenti:

Nella decisione impugnata, la Commissione ha affermato che, tra il 1995 ed il 2002, l'emittente pubblica danese TV2/Danmark ha beneficiato di aiuti di Stato ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE. La Commissione ha concluso che gli aiuti sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'art. 86, n. 2, CE, ad eccezione di una compensazione eccedente per un importo pari a DKK 628,2 milioni, che dovrebbe essere rimborsata dalla TV 2 /DANMARK A/S.

Le ricorrenti chiedono l'annullamento dell'art. 1 della decisione in quanto essa afferma che una parte degli aiuti sono compatibili con il mercato comune. Esse affermano che la Commissione, adottando tale parte della decisione, ha violato gli artt. 86, n. 2, 87 e 88 CE, nonché il Protocollo allegato al Trattato sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri.

Le ricorrenti sostengono che la Commissione ha violato gli artt. 87 e 88 CE in quanto, dopo aver affermato che tali aiuti costituiscono aiuti nuovi, ha tuttavia sostenuto che essi, ad eccezione degli aiuti ritenuti compensazione eccedente, erano compatibili con il mercato comune, mentre avrebbe dovuto dichiarare l'illegittimità di tutti gli aiuti per mancanza di notificazione.

Le ricorrenti affermano inoltre che la Commissione ha violato gli artt. 86, n. 2, 87 e 88 CE, nonché il Protocollo, quando ha sostenuto che tutti i costi della TV2 sono relativi a oneri di servizio pubblico e pertanto possono essere finanziati dallo Stato, nonostante la mancanza di una definizione sufficientemente precisa degli oneri di servizio pubblico della TV2. La Commissione ha violato i detti articoli anche quando ha approvato gli aiuti di Stato in base alla verifica del fatto che la TV2 cercava di «massimizzare gli introiti» e ha posto l'onere della prova in capo alle ricorrenti. Essa ha commesso un manifesto errore di valutazione quando non ha considerato la prova che la TV2 ha ridotto i prezzi al di sotto di quanto necessario per recuperare le spese autonome di un operatore commerciale efficiente.

Le ricorrenti fanno valere poi che la Commissione ha violato l'art. 86, n. 2, CE ed il Protocollo in quanto ha approvato gli aiuti nonostante essa stessa nutrisse dubbi sul comportamento di TV2 per quanto riguarda i prezzi, nonché sul livello dei prezzi in Danimarca. Inoltre, la Commissione ha commesso una violazione dell'art. 86, n. 2, CE perché non ha valutato se i costi netti della TV2 fossero proporzionati agli oneri di servizio pubblico e perché ha accettato la mancanza di qualsiasi controllo o, in alternativa, di un controllo sufficiente, ad opera delle autorità pubbliche danesi sulla realizzazione, da parte della TV 2, della sua missione di servizio pubblico.


23.10.2004   

IT

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C 262/52


Ricorso di Centro Europa 7 srl contro la Commissione delle Comunità europee proposto l'11 agosto 2004

(Causa T-338/04)

(2004/C 262/96)

Lingua processuale: l'italiano

l'11 agosto 2004, Centro Europa 7 srl, con gli avvocati Vittorio Ripa di Meana e Roberto Mastroianni, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di archiviazione della denuncia presentata dalla ricorrente in data 18 ottobre 2001, comunicata al ricorrente con lettera del Direttore della D.G. Concorrenza, sig. Menshing, del 4 giugno 2004, inviata per fax il 9 giugno 2004, n. D (2004)/471

condannare la Commissione al pagamento delle spese di causa

Motivi e principali argomenti

La ricorrente nella presente causa ha partecipato, nel luglio 1999, alla gara indetta in Italia per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata in ambito nazionale su frequenze terrestri in tecnica analogica, avendo ottenuto la concessione per l'attività «in chiaro» di durata sessennale, rinnovabile per altri sei anni. Tuttavia, la ricorrente non avrebbe potuto a tutt'oggi avviare la propria attività trasmissiva in chiaro, poiché ad essa non sarebbero state assegnate le frequenze che le sarebbero spettate in forza della concessione. Infatti, l'attuazione del Piano nazionale delle frequenze, che avrebbe permesso di rispettare le sue legittime spettative, non ha potuto essere compiuta perché, sulla base della regolamentazione italiana in vigore, le frequenze sono occupate da operatori televisivi che non hanno ottenuto la concessione ed hanno potuto continuare ad operare in forza del «regime transitorio»introdotto dalla legge n. 249 del 1997. In conseguenza, la prosecuzione dell'attività della terza rete del gruppo Mediaset (Retequattro) ha reso impossibile la liberazione delle frequenze indispensabili affinché la ricorrente potesse iniziare le sue trasmissioni, come dovuto dall'ottenimento della concessione radiotelevisiva.

Il ricorso si rivolge contro la decisione di archiviazione della denuncia delle distorsioni di concorrenza derivate dalla situazione sopraesposta, nonché dalla domanda d'intervento rivolta alla Commissione, in applicazione dell'articolo 86, n. 3, del Trattato CE, trattandosi di misure adottate in favore di impresa (RTI) cui l'ordinamento italiano ha attribuito un diritto speciale.

A sostegno delle sue pretensioni la ricorrente fà valere la violazione degli articoli 82 et 86 del Trattato, nonché dell'obbligo di motivazione, nella misura in cui la convenuta:

avrebbe svolto un esame non diligente della denuncia in questione per non avere risposto alla principale doglianza relativa alla discriminazione subita nell'accesso al mercato delle trasmissioni televisive.

avrebbe adottato l'atto impugnato omettendo di prendere in considerazione che le misure adottate o omesse dalle autorità italiane, nell'escludere Europa 7 dal mercato delle trasmissioni televisive, hanno rafforzato la posizione dominante dell'operatore RTI.

avrebbe omesso di prendere in considerazione le conseguenze dell'entrata in vigore della legge n. 112 del 2004 sulla posizione della ricorrente. Su questo punto, si fà anche valere la violazione del principio generale di buona amministrazione, come codificato all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali.


23.10.2004   

IT

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C 262/53


Ricorso della Wanadoo S.A. contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 10 agosto 2004

(Causa T-339/04)

(2004/C 262/97)

Lingua processuale: il francese

Il 10 agosto 2004, la società Wanadoo S.A., avente sede a Issy-les-Moulineaux (Francia), con gli avv.ti Hugues Calvet e Marie-Cécile Rameau, ha presentato, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione 18 maggio 2004 che ordina alla ricorrente, e a tutte le imprese controllate direttamente o indirettamente da quest'ultima, di sottoporsi a un accertamento in forza dell'art. 20, n. 4, del regolamento del Consiglio n. 1/2003 (1);

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente, a sostegno del suo ricorso, rileva che la Commissione adottando la decisione impugnata avrebbe violato il dovere di cooperazione con le giurisdizioni e le autorità nazionali, sancito dall'art. 10 del Trattato CE e dal regolamento n. 1/2003. Secondo la ricorrente la Commissione avrebbe taciuto al giudice nazionale che ha autorizzato l'accertamento di cui trattasi l'esistenza di un procedimento in corso dinanzi al Conseil français de la concurrence [ente francese per la concorrenza] relativo alle asserite violazioni dell'art. 82 del Trattato CE da parte della ricorrente, nonché una decisione dello stesso Conseil dell'11 maggio 2004. Inoltre, la ricorrente ritiene che il suddetto ente resti competente per tale controversia e che, di conseguenza, la Commissione non avrebbe dovuto intervenire nella causa.

La ricorrente osserva altresì che la decisione impugnata violerebbe l'obbligo di esaminare con cura e imparzialità tutti gli elementi pertinenti del caso di specie, l'obbligo di motivazione e il principio di proporzionalità. In ultimo luogo la stessa invoca l'esistenza di un manifesto errore di valutazione.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli artt. 81 e 82 del trattato (GU L 1, del 4.01.2003, pag. 1)


23.10.2004   

IT

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C 262/53


Ricorso della France Télécom S.A. contro la Commissione delle Comunità europee, presentato l'11 agosto 2004

(Causa T-340/04)

(2004/C 262/98)

Lingua processuale: il francese

L'11 agosto 2004, la società France Télécom S.A., con sede in Parigi, con gli avv.ti Christophe Clarenc e Javier Ruiz Calzado, ha presentato, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione 18 maggio 2004 n. C(2004) 1929 che ordinava alla France Télécom S.A, e a tutte le imprese controllate direttamente o indirettamente da quest'ultima, di sottoporsi a un accertamento in forza dell'art. 20, n. 4, del regolamento n. 1/2003 (pratica n. COM/C-38.916);

condannare la Commissione alla totalità delle spese sostenute dalla France Télécom S.A. nell'ambito del presente ricorso per annullamento.

Motivi e principali argomenti

L'accertamento di cui alla decisione in questione ha per oggetto «una presunta imposizione di prezzi di vendita non equi nell'ambito dell'accesso Internet ad alta velocità per la clientela residenziale, contraria all'art. 82 del Trattato CE, con il fine di isolare e respingere determinati concorrenti» (art. 1 della decisione impugnata) e riguarda la ricorrente e la sua filiale Wanadoo, nonché tutte le imprese controllate direttamente o indirettamente da queste ultime (art. 3). La Commissione ha ritenuto che la verifica delle presunte pratiche richiedesse un accertamento in forza dell'art. 20, n. 4, del regolamento (CE) del Consiglio n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (1). E' proprio la decisione che prescrive tale accertamento ad essere oggetto di impugnazione nel caso di specie.

A sostegno delle sue conclusioni la ricorrente fa valere in primo luogo la violazione dell'obbligo di motivazione. Essa precisa a tale proposito di non poter comprendere il fatto di essere personalmente destinataria della decisione impugnata e interessata dal suddetto accertamento. Essa sottolinea che la Commissione, in conformità al ragionamento applicato nella sua decisione 16 luglio 2003«Wanadoo», la quale avrebbe riconosciuto l'autonomia della Wanadoo nei confronti della ricorrente dal punto di vista della sua politica di fissazione dei prezzi sul mercato residenziale francese dei servizi di accesso all'internet ad alta velocità, in detta decisione imputa alla Wanadoo, e non alla France Télécom, i presunti prezzi di vendita non equi di cui trattasi e la presunta strategia diretta a respingere determinati concorrenti. Inoltre la Commissione avrebbe omesso di giustificare il motivo per il quale essa ha ritenuto necessario ordinare un accertamento sulle tariffe delle offerte di Wanadoo, sebbene le suddette tariffe siano soggette al suo controllo in forza della decisione 16 luglio 2003 e che, tra l'altro, erano appena state specificamente verificate e convalidate dal Conseil français de la concurrence [ente francese per la sicurezza].

In secondo luogo, la ricorrente addebita alla decisione impugnata il fatto di aver ignorato le condizioni del principio di leale cooperazione a carico della Commissione europea nei suoi rapporti con le istituzioni nazionali, istituito dall'art. 10 CE e disciplinato dal regolamento (CE) n. 1/2003, anzitutto, avendo omesso di informare il giudice nazionale in merito all'insieme dei suddetti elementi propri del contesto, e inoltre non avendo consultato il Conseil français de la concurrence, adito peraltro nel gennaio 2004, alle condizioni sancite dall'art. 11, n. 6, di tale regolamento.

In terzo e ultimo luogo, la ricorrente adduce la violazione del principio di proporzionalità, con riferimento sia allo scopo apparente della verifica sia al relativo contesto e alla mancanza di qualsiasi elemento in grado di attestare la sussistenza di un rischio di dissimulazione o di distruzione di elementi di prova.


(1)  GU L 1, del 4.01.2003, pag. 1


23.10.2004   

IT

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C 262/54


Ricorso della sig.ra Herta Adam contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 9 agosto 2004

(Causa T-342/04)

(2004/C 262/99)

Lingua processuale: il francese

Il 9 agosto 2004, la sig.ra Herta Adam, residente in Bruxelles, rappresentata dagli avv.ti Sébastien Orlandi, Albert Coolen, Jean-Noël Louis e Etienne Marchal, avocats, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione con cui è stata negata alla ricorrente la concessione dell'indennità di dislocazione di cui all'art. 4, n. 1, lett. a), dell'alelgato VII dello Statuto;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti:

A sostegno del ricorso la ricorrente deduce la violazione dell'art. 4 dell'allegato VII dello Statuto nella parte in cui la Commissione non avrebbe tenuto conto del periodo di attività lavorativa svolto dalla ricorrente presso l'Ufficio di rappresentanza di un Land tedesco a Bruxelles quale situazione risultante da attività lavorativa effettuata per conto di un altro Stato. La ricorrente deduce, inoltre, la violazione del principio di parità di trattamento.


23.10.2004   

IT

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C 262/54


Ricorso del sig. Vassilios Tsarnavas contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 6 agosto 2004

(Causa T-343/04)

(2004/C 262/100)

Lingua processuale: il francese

Il 6 agosto 2004, il sig. Vassilios Tsarnavas, residente in Volos (Grecia), rappresentato dall'avv. Nicolas Lhoëst, avocat, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del compilatore d'appello 4 agosto 2003 con cui è stata fissata, senza emendamenti, la valutazione definitiva del ricorrente per il periodo intercorrente dal 1o luglio 1997 al 30 giugno 1999;

annullare la decisione implicita della Commissione recante rigetto del reclamo proposto dal ricorrente ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto in data 30 dicembre 2003;

condannare la Commissione a versare al ricorrente un'indennità di EUR 10 000 a titolo di risarcimento del danno morale subito;

condannare la Commissione a tutte le spese del procedimento.

Motivi e principali argomento

Il ricorrente contesta la decisione del compilatore d'appello che conferma, senza emendamenti, il rapporto informativo del ricorrente stesso per il periodo 1997-1999. Il ricorrente chiede, inoltre, il risarcimento del preteso danno subito.

A sostegno della domanda di annullamento il ricorrente deduce i seguenti motivi:

irregolarità procedurali;

manifesto errore di valutazione;

difetto di motivazione;

sviamento di potere e vessazione morale.

Quanto alla domanda di risarcimento del danno, il ricorrente deduce che il rapporto informativo è stato redatto con un ritardo di quasi quattro anni, cosa che sarebbe del tutto inammissibile. Inoltre, il ricorrente sarebbe stato oggetto di vessazione morale. Per il danno complessivamente subito il ricorrente chiede un risarcimento valutato, ex aequo et bono, nella somma di EUR 10 000.


23.10.2004   

IT

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C 262/55


Ricorso della società Stardust Marine S.A. contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 13 agosto 2004

(Causa T-344/04)

(2004/C 262/101)

Lingua processuale: il francese

Il 13 agosto 2004, la società Stardust Marine S.A., con sede in Parigi, rappresentata dall'avv. Bernard Vatier, avocat, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo delle Comunità europee un ricorso con la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

dichiarare che la decisione della Commissione 8 settembre 1999, 2000/513/CE, con cui lo Stato francese è stato condannato a procedere al recupero presso la società Stardust del preteso aiuto di Stato in ragione di 600 milioni di franchi francesi, è viziata da illegittimità e che tale illegittimità è idonea a far sorgere la responsabilità della Commissione ai sensi dell'art. 288 CE;

conseguentemente, condannare la Commissione europea a versare alla società Stardust la somma di EUR 16 635 569,73 a titolo del risarcimento del danno, oltre interessi di legge a decorrere dalla di proposizione del presente ricorso;

dichiarare l'emananda decisione provvisoriamente esecutiva;

condannare la Commissione a tutte le spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti:

A sostegno del ricorso la ricorrente deduce che l'illegittimità della decisione 200/513/CE non può essere contestata, atteso che tale decisione è stata già annullata dalla Corte di giustizia CE con sentenza 16 maggio 2002 (causa C-482/99). Secondo la ricorrente, tale illegittimità sarebbe sufficiente a far sorgere la responsabilità extracontrattuale della Commissione ai sensi dell'art. 288 CE. La ricorrente fa parimenti valere che, anche ammesso che la decisione di cui trattasi costituisca un atto normativo contenente misure di politica economica, la Commissione, emanando una decisione recante pregiudizio alla ricorrente e priva di fondamento in diritto e in fatto, ha violato una norma superiore di diritto posta a tutela dei singoli. Conseguentemente, secondo il ragionamento della ricorrente, la Commissione è tenuta a risarcirle il danno subito.

Per quanto atteso al preteso danno subito, la Stardust deduce di essere stata oggetto di liquidazione giudiziaria disposta con decisione del Tribunal de Commerce di Parigi. Secondo la ricorrente, lo stato d'insolvenza che ha condotto a tale decisione sarebbe conseguenza diretta del debito risultante dalla decisione della Commissione. Il pregiudizio subito corrisponderebbe all'importo dell'insufficienza dell'attivo della società Stardust.


23.10.2004   

IT

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C 262/55


Ricorso della Repubblica italiana contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 20 agosto 2004

(Causa T-345/04)

(2004/C 262/102)

Lingua processuale: l'italiano

il 20 agosto 2004, la Repubblica italiana, con l'avvocato dello Stato Antonio Cingolo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia annullare le seguenti decisioni:

la nota del 17 giugno 2004, n. D(2004) 4074, avente ad oggetto DOCUP Ob 2 - Regione Lombardia 2000-2006 (n. CCI 2000 IT 16 2 DO 014) - Certificazione delle dichiarazioni di spese intermedie e domanda di pagamento, pervenuta il 17 giugno 2004, con la quale la Commissione e uropea, Direzione Generale Politica Regionale - Interventi regionali in Francia, Grecia, Italia, ha comunicato la seguente decisione: «i Servizi della Commissione chiedono, pertanto, l'integrazione della dichiarazione di spese intermedie e della domanda di pagamento in oggetto con le seguenti informazioni, per ciascuna misura che prevede regimi di aiuti:

importo totale degli anticipi erogati

importo degli anticipi erogati che risulta ammissibile al contributo dei Fondi strutturali in base a quanto prima specificato.

In assenza di tali informazioni i Servizi della Commissione non potranno dare seguito ai pagamenti richiesti per le misure relative a regimi d'aiuto del DocUP Lombardia 2000-2006 Obiettivo 2.» nonché tutti gli atti connessi e presupposti;

la nota del 14 luglio 2004, n. JE/OA D(2004) 5446, avente ad oggetto DOCUP OB 2 - Regione Friuli-Venezia Giulia 2000-2006 (n. CCI 2000 IT 16 2 DO 013) - Certificazione delle dichiarazioni di spese intermedie e domanda di pagamento, pervenuta il 15 luglio 2004, con la quale la Commissione europea, Direzione Generale Politica Regionale - Interventi regionali in Francia, Grecia, Italia, ha comunicato la seguente decisione: «I Servizi della Commissione chiedono, pertanto, l'integrazione della dichiarazione di spese intermedie e della domanda di pagamento in oggetto con le seguenti informazioni, per ciascuna misura che prevede regimi di aiuti:

importo totale degli anticipi erogati;

importo degli anticipi erogati che risulta ammissibile al contributo dei Fondi strutturali in base a quanto prima specificato.

In assenza di tali informazioni i Servizi della Commissione non potranno dare seguito ai pagamenti richiesti per le misure relative a regimi d'aiuto del DocUP Friuli-Venezia Giulia 2000-2006 Obiettivo 2.» nonché tutti gli atti connessi e presupposti.

Con conseguente condanna della Commissione della Comunità europee alla refusione delle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro le note della Commissione europea del 17 giugno 2004 n. D(2004) 4074 (DOCUP Regione Lombardia) e del 14 luglio 2004 n. JE/OA D(2004) 5446 (DOCUP Friuli Venezia Giulia), entrambe volte a subordinare l'attivazione delle procedure di pagamento di anticipi nell'ambito di regimi di aiuto ad adempimenti non richiesti dalla vigente normativa, e ciò al fine di limitare indebitamente l'ammissibilità delle spese di utilizzazione dei Fondi strutturali di cui trattasi.

A sostegno dell'impugnativa la Repubblica italiana ha dedotto:

vizio di violazione delle forme sostanziali per difetto di base giuridica, difetto assoluto di motivazione e mancata osservanza del procedimento di formazione dell'atto. Si fà valere a questo riguardo che gli atti impugnati sarebbero privi di qualsiasi indicazione relativa alla norma che ne consente l'adozione.

Oltre alla violazione dell'obbligo di motivazione, la ricorrente fà anche valere che le note impugnate non risulterebbero adottate a seguito del corretto procedimento previsto dal regolamento interno della Commissione

violazione dell'art. 32 del regolamento base (n.1260/99 del Consiglio) e del regolamento 448/04 della Commissione, i quali subordinano il pagamento degli anticipi alla sola prova che lo Stato beneficiario finale abbia erogato le relative somme ai destinatari ultimi dell'investimento.

violazione delle norme in tema di ammissibilità delle spese, stabilite dal regolamento base. Secondo la ricorrente, la regolamentazione rilevante nella fattispecie si oppone all'approccio della Commissione, secondo cui le norme in tema di ammissibilità della spesa debbono essere interpretate nel senso che subordinano l'ammissibilità di una spesa alla dimostrazione dell'utilizzo effettivo dei finanziamenti per la realizzazione di progetti rispondenti alle finalità per cui è stato concesso l'aiuto.

violazione delle norme che regolano il controllo fianziario (articolo 38 del regolamento base e disposizioni d'attuazione), le quali non prevedono gli adempimenti pretesi dalla Commissione.

violazione del principio di proporzionalità, atteso che la Commissione richiede elementi probatori ulteriori rispetto a quanto previsto e a quanto necessario.

violazione del regolamento 448/04, sotto i profili della violazione dei principi di uguaglianza e di certezza del diritto, nonché contraddittorietà della nota impugnata.

violazione dell'art. 9 del regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione, per inosservanza delle disposizioni contabili ivi contenute.

violazione del principio di semplificazione dei procedimenti.


23.10.2004   

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C 262/56


Ricorso della Sadas S.A. contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi disegni e modelli) (UAMI), presentato il 17 agosto 2004

(Causa T-346/04)

(2004/C 262/103)

Lingua di redazione del ricorso: il francese

Il 17 agosto 2004, la società Sadas S.A., con sede a Tourcoing (Francia), rappresentata dall'avv. André Bertrand, avocat, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).

Parte intervenuta nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso: società LT.J. Diffusion

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

riformare in toto la decisione pronunciata dalla prima commissione di ricorso nel procedimento n. R 393/2003-1;

annullare la decisione con cui l'esaminatore ha rilevato la sussistenza di un rischio di confusione per il pubblico tra il marchio «ARTHUR» e il marchio di cui è stata chiesta la registrazione «ARTHUR ET FELICIE»;

condannare la società L.T.J. Diffusion alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Richiedente la registrazione del Marchio comunitario:

La ricorrente

Marchio comunitario di cui si Richiede la registrazione:

Marchi tridimensionale «ARTHUR ET FELICIE» domanda n. 0373787

Prodotti o servizi:

Prodotti di cui alle classi 16, 24 e 25

Titolare del diritto di marchio o Del segno rivendicato in sede di Opposizione:

L.T.J. Diffusion

Marchio o segno rivendicato in Sede di opposizione:

Marchio nazionale «ARTHUR» per la classe 25 (abbigliamento)

Decisione della divisione d'opposizione:

Rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso:

Annullamento della decisione della divisione d'opposizione

Motivi di ricorso:

Erronea applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94


23.10.2004   

IT

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C 262/57


Ricorso del sig. Pascal Millot contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 17 agosto 2004

(Causa T-347/04)

(2004/C 262/104)

Lingua processuale: il francese

Il 17 agosto 2004, il sig. Pascal Millot, residente in Bruxelles, con gli avv.ti Sébastien Orlandi, Albert Coolen, Jean-Noël Louis e Etienne Marchal, avocats, con domicilio eletto in Lussemburego, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione 11 settembre 2003 che fissa l'inquadramento definitivo del ricorrente al grado A6, primo scatto;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti:

A sostegno del ricorso il ricorrente deduce che la decisione impugnata viola l'art. 32, n. 2, dello Statuto, nonché i principi di parità di trattamento e di non discriminazione, atteso che tale decisione è stata adottata senza esame della possibilità di concedergli un più elevato scatto di anzianità in considerazione della sua formazione ed esperienza professionale acquisita anteriormente all'assunzione.


23.10.2004   

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C 262/57


Ricorso della Société Internationale de Diffusion et d'Édition contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 20 agosto 2004

(Causa T-348/04)

(2004/C 262/105)

Lingua processuale: il francese

Il 20 agosto 2004 la Société Internationale de Diffusion et d'Edition (SIDE), con sede in Vitry-sur-Seine (Francia), rappresentata dalle sig.re Nicole Coutrelis e Valérie Giacobbo, avocats, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare l'art. 1, ultima frase, della decisione della Commissione 20 aprile 2004, relativa all'aiuto cui la Francia ha dato esecuzione a favore della Coopérative d'Exportation du Livre Français (CELF);

in subordine, annullare l'art. 1, ultima frase, della decisione, in quanto dichiara l'aiuto compatibile prima del 1994 o, in alternativa, prima del 1997 ovvero del 1999;

ancora in subordine, annullare l'art. 1, ultima frase, della decisione, in quanto dichiara l'aiuto compatibile prima del 1o novembre 1993;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente esercita attività di agente per l'esportazione di libri in lingua francese. Essa ha depositato, nel 1992, una denuncia alla Commissione relativa ad aiuti versati dal 1977 dal governo francese alla Coopérative d'Exportation du Livre Français (CELF). A seguito di tale denuncia la Commissione ha adottato due decisioni, poi annullate – rispettivamente — dalla sentenza 18 settembre 1995 nella causa T-49/93 e dalla sentenza 28 febbraio 2002 nella causa T-155/98. In seguito a quest'ultima sentenza la Commissione ha preso una terza decisione, impugnata con il presente ricorso.

La ricorrente sostiene innanzi tutto che il mercato dell'agenzia per l'esportazione presenta numerosi tratti specifici dei quali la decisione contestata non tiene conto. Deduce poi un errore di descrizione dell'aiuto nella decisione, in quanto si tratterebbe di un aiuto individuale e non di un regime di aiuti, l'aiuto sarebbe dispensato in maniera discriminatoria ed il criterio per il versamento, vale a dire la gestione di piccoli ordinativi, sarebbe artificiale.

A sostegno del suo ricorso la SIDE invoca una carenza di fondamento normativo della decisione là dove essa dichiara l'aiuto compatibile, come aiuto destinato a promuovere la cultura, ai sensi dell'art. 87, n. 3, lett. d), CE, per il periodo anteriore al 1o novembre 1993. A suo avviso, la detta disposizione è stata introdotta dal Trattato sull'Unione europea e perciò non poteva fungere da fondamento normativo per dichiarare l'aiuto compatibile prima dell'entrata in vigore di tale Trattato, vale a dire prima del 1o novembre 1993.

La ricorrente denuncia altresì una violazione dell'art. 88, n. 3, CE, asserendo che la Commissione ha basato la sua decisione su dati posteriori all'entrata in vigore dell'aiuto. La decisione finirebbe col permettere ad uno Stato membro di fornire criteri di valutazione fluttuanti su un periodo ultradecennale, favorendo in tal modo uno Stato che ha contravvenuto l'obbligo di comunicazione sancito all'art. 88, n. 3, CE.

Infine, la ricorrente lamenta una violazione dell'art. 87, n. 3, lett. d), CE. La Commissione avrebbe dichiarato l'aiuto compatibile in base a criteri propri della valutazione di un regime di aiuti aperto a tutti, laddove l'aiuto di cui trattasi sarebbe un aiuto individuale versato ad un unico operatore. L'esame della contabilità della CELF rivelerebbe, inoltre, che tra l'aiuto e la gestione dei piccoli ordinativi manca qualunque collegamento.


23.10.2004   

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C 262/58


Ricorso di Gaetano Petralia contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 25 agosto 2004

(Causa T-354/04)

(2004/C 262/106)

Lingua processuale: l'italiano

il 25 agosto 2004, Gaetano Petralia, con l'avvocato Carlo Forte, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione dell'AACC del 07.10.2003 di inquadrarlo nel grado B5, scatto 3

condannare la convenuta alle spese

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente nella presente causa, assunto sulla base dell'avviso di selezione di agenti temporanei nel settore dell'informatica e dell'assistenza alla gestione di ricerca e sviluppo tecnologico, categoria B, COM/R/B/02/1999, si oppone alla decisione dell'Autorità abilitata a concludere i contratti, che ha determinato in via definitiva il suo inquadramento con il grado B 5, scatto 3.

Viene precisato a questo riguardo che il ricorrente avrebbe partecipato alla selezione ritenendo che una eventuale assunzione in qualità di agente temporaneo sarebbe avvenuta sulla base della propria esperienza professionale e, quindi, con il grado B 3, ovvero B 4, scatto 3, dando credito al contenuto del secondo paragrafo del titolo VIII dell'avviso.

A sostegno delle proprie pretensioni, il ricorrente fà valere innanzitutto la presenza nella fattispecie di un errore di valutazione riguardante i propri meriti professionali.

Si fà anche valere la violazione del principio del legittimo affidamento, nonché dell' obbligo di motivazione degli atti dell'amministrazione.


23.10.2004   

IT

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C 262/58


Ricorso di CO-FRUTTA Soc. coop. a r.l. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 27 agosto 2004

(Causa T-355/04)

(2004/C 262/107)

Lingua processuale: l'italiano

il 27 agosto 2004, CO-FRUTTA Soc. coop. a r.l., con gli avvocati Wilma Viscardini e Gabriele Donà, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare, ex art. 230 Trattato CE, la decisione della Commissione delle Comunità europee di cui alla lettera del Direttore Generale della D.G. «Agricoltura» datata 28 aprile 2004 (AGRI/11451/28.04.2004) — con cui è stata respinta la domanda iniziale di Co-Frutta di accesso ai documenti contenenti i dati, per gli anni 1998, 1999 e 2000, relativi agli operatori registrati nella Comunità per l'importazione di banane (OCM-banane) — e il rigetto implicito della domanda di conferma presentata da Co-Frutta con lettera del 3 maggio 2004

condannare la Commissione delle Comunità europee al rimborso delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno delle proprie censure, la ricorrente fà valere che il rigetto della propria richiesta di accesso ai documenti è illegittimo in quanto è frutto di un'erronea applicazione da parte della Commissione delle norme procedurali e sostanziali disciplinanti la materia. In particolare:

la Commissione ha violato i termini procedurali imposti dal regolamento 1049/2001 (1) e dalla decisione 2001/937 (2) ed ha negato l'accesso sulla base dell'opposizione di alcuni Stati membri che sarebbe stata tardivamente esercitata;

la decisione è manifestamente contraddittoria nella misura in cui il ritardo sarebbe stato determinato dalla necessità di consultare gli Stati membri. Tuttavia la stessa Commissione afferma che, indipendentemente dall'opposizione di questi ultimi, in ogni caso essa avrebbe espresso il proprio diniego d'accesso: in tal modo la Commissione viola altresì le pertinenti norme che le imponevano di decidere autonomamente, in quanto già convinta della decisione finale da adottare;

la Commissione ha invocato la sussistenza di una delle eccezioni previste dal regolamento 1049/2001 per negare l'accesso senza addurre alcuna motivazione al riguardo e, in ogni caso, quanto all'eccezione invocata (protezione dei segreti commerciali, prevista all'articolo 4, par. 2, del regolamento 1049/2001), la ricorrente rileva che non sussistono le condizioni per una sua applicazione poiché nel settore dell'OCM banane non può parlarsi di segreti commerciali da tutelare nei termini indicati dalla Commissione;

la Commissione ha mancato di statuire quanto ad una serie di documenti indicati nella richiesta di accesso della ricorrente, violando così il principio di buona amministrazione;

la Commissione non ha concesso l'accesso parziale, relativamente ai documenti provenienti dagli Stati che non hanno espresso un diniego alla divulgazione.


(1)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso al pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (G.U.C.E. L 145, del 31.05.2001, p. 43)

(2)  Decisione 2001/937/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 5 dicembre 2001, che modifica il suo regolamento interno (G.U.C.E. L 345, del 29.12.2001, p. 94)


23.10.2004   

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C 262/59


Ricorso della FG Marine S.A. contro la Commissione delle Comunità europee presentato il 2 settembre 2004

(Causa T-360/04)

(2004/C 262/108)

lingua processuale: il francese

Il 2 settembre 2004 la FG Marine S.A., con sede in Roissy (Francia), rappresentata dall'avv. Marie-Aline Michel, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

condannare la Commissione, la quale adottando la decisione 8 settembre 1999, 2000/513/CE, concernente gli aiuti concessi dalla Francia alla società Stardust Marine (GUL 206, pag. 6), si è resa extracontrattualmente responsabile, a risarcire la ricorrente e a dichiarare che il risarcimento che questa può legittimamente chiedere non debba essere inferiore a FRF 200 000 000 (EUR 30 489 803, 44).

Motivi e principali argomenti:

La società ricorrente nella presente causa, socia di maggioranza della società Stardust Marine, intende far valere la responsabilità extracontrattuale della Comunità a causa del danno da essa subito a seguito della decisione della Commissione 8 settembre 1999, che dichiara incompatibili con il mercato comune, orinandone la restituzione, gli aumenti di capitale, le anticipazioni in conto corrente e le ricapitalizzazioni ad opera del Consortium de Réalisations (CDRE) in seno alla Stardust Marine nell'ambito dei piani per il recupero del Crédit Lyonnais.

L'obbligo di restituzione contenuto nella decisione citata sarebbe stato all'origine della liquidazione della Stardust Marine, la quale ha privato la ricorrente dei frutti della ristrutturazione da essa effettuata.

A sostegno delle sue pretese, la FG Marine fa innanzitutto valere che la decisione oggetto della presente controversia, che è stata annullata dalla sentenza della Corte 16 maggio 2002, causa C-482/99, Francia/Commissione (1), ha violato il principio dell'investitore privato. Inoltre, adottando tale decisione, la Commissione non si sarebbe calata nel contesto dell'epoca e non avrebbe considerato il Crédit lyonnais e le sue filiali come azionisti della Stardust Marine ma come i suoi banchieri. Infine, la decisione in questione avrebbe completamente ignorato le prospettive di recupero della Stardust Marine.


(1)  Racc. pag. I-4397.


23.10.2004   

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C 262/60


Cancellazione dal ruolo della causa T-283/99 (1)

(2004/C 262/109)

(Lingua processuale: l'olandese)

Con ordinanza 4 maggio 2004 il presidente della Seconda Sezione ampliata del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-283/99: Vlutters Handelsonderneming B.V., sostenuta da: Regno dei Paesi Bassi, contro Commissione delle Comunità europee.


(1)  GU C 47 del 19.2.2000.


23.10.2004   

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C 262/60


Cancellazione dal ruolo della causa T-108/02 (1)

(2004/C 262/110)

(Lingua processuale:il francese)

Con ordinanza 2 agosto 2004 il presidente della Quarta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-108/02: Jégo-Quéré & Cie S.A. contro Commissione delle Comunità europee.


(1)  GU C 144 del 15.6.2002.


23.10.2004   

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C 262/60


Cancellazione dal ruolo della causa T-174/03 (1)

(2004/C 262/111)

(Lingua processuale: il francese)

Con ordinanza 6 luglio 2004 il presidente della Prima Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-174/03: Franco Cozzani contro Commissione delle Comunità europee.


(1)  GU C 184 del 2.8.2003.


23.10.2004   

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C 262/60


Cancellazione dal ruolo della causa T-52/04 (1)

(2004/C 262/112)

(Lingua processuale: il francese)

Con ordinanza 6 luglio 2004 il presidente della Terza Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-52/04: Luis Escobar Guerriero contro Commissione delle Comunità europee.


(1)  GU C 94 del 17.4.2004.


III Informazioni

23.10.2004   

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C 262/61


(2004/C 262/113)

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

GU C 251 del 9.10.2004

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 239 del 25.9.2004

GU C 228 dell'11.9.2004

GU C 217 del 28.8.2004

GU C 201 del 7.8.2004

GU C 190 del 24.7.2004

GU C 179 del 10.7.2004

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