ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 259

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

47o anno
21 ottobre 2004


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Comunicazioni

 

Commissione

2004/C 259/1

Tassi di cambio dell'euro

1

2004/C 259/2

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.3536 — Outokumpu Wasacopper/Aurajoki/Cupru JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

2

2004/C 259/3

Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari

3

2004/C 259/4

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.3599 — APAX/VISTA DESARROLLO/ITEVELESA) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

7

2004/C 259/5

Comunicazione della Commissione comportante la revisione della comunicazione del 1997 relativa alle regole procedimentali interne per l'esame delle domande di accesso al fascicolo ( 1 )

8

 

III   Informazioni

 

Commissione

2004/C 259/6

Invito a presentare proposte — DG EAC N. 70/04 — Sostegno alle azioni di gemellaggio tra città intese ad incoraggiare una cittadinanza europea attiva (partecipazione civica) — 2005

19

 

2004/C 259/7

Avviso

s3

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Comunicazioni

Commissione

21.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 259/1


Tassi di cambio dell'euro (1)

20 ottobre 2004

(2004/C 259/01)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,259

JPY

yen giapponesi

136,43

DKK

corone danesi

7,4372

GBP

sterline inglesi

0,6963

SEK

corone svedesi

9,0734

CHF

franchi svizzeri

1,5374

ISK

corone islandesi

87,62

NOK

corone norvegesi

8,23

BGN

lev bulgari

1,9559

CYP

sterline cipriote

0,5755

CZK

corone ceche

31,488

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

246,28

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6714

MTL

lire maltesi

0,4306

PLN

zloty polacchi

4,2973

ROL

leu rumeni

41 130

SIT

tolar sloveni

239,88

SKK

corone slovacche

39,965

TRL

lire turche

1 871 800

AUD

dollari australiani

1,714

CAD

dollari canadesi

1,5721

HKD

dollari di Hong Kong

9,804

NZD

dollari neozelandesi

1,8213

SGD

dollari di Singapore

2,1065

KRW

won sudcoreani

1 438,91

ZAR

rand sudafricani

7,9148


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


21.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 259/2


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.3536 — Outokumpu Wasacopper/Aurajoki/Cupru JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(2004/C 259/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.

In data 11.10.2004 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Outokumpu Wasacopper Oy («Wasacopper», Finlandia), appartenente al Gruppo Outokumpu (Finlandia), e Aurajoki Oy («Aurajoki», Finlandia), controllata da CapMan Oyj (Finlandia), acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo in comune di Cupru Oy, la cui denominazione sarà cambiata in AuraCoat Oy («AuraCoat», Finlandia), mediante acquisto di azioni.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per Wasacopper: prodotti in rame ed in altri metalli,

per Aurajoki: fabbricazione di lamiere in metallo, e

per AuraCoat: fabbricazione per via elettrolitica di lamiere in metallo.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 (2) del Consiglio, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (fax n. +32/2/2964301 o 2967244) o per posta, indicando il riferimento COMP/M.3536 — Outokumpu Wasacopper/Aurajoki/Cupru JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  Disponibile al pubblico sul sito della DG Concorrenza:

http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/legislation/consultation/simplified_tru.pdf.


21.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 259/3


Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari

(2004/C 259/03)

La presente pubblicazione conferisce un diritto di opposizione ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 12 quinquies del citato regolamento. Le eventuali dichiarazioni di opposizione a tale domanda devono essere trasmesse, per il tramite dell'autorità competente di uno Stato membro, di uno Stato membro dell'OCM o di un paese terzo riconosciuto conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione. La pubblicazione è motivata dagli elementi sotto illustrati, in particolare al punto 4.6, in base ai quali la domanda si ritiene giustificata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO

«BASILICO GENOVESE»

N. CE: IT/00194/17.04.2001

DOP ( X ) IGP ( )

La presente scheda costituisce una sintesi redatta a scopo informativo. Per un'informazione completa, gli interessati e in particolare i produttori della D.O.P. in questione sono invitati a consultare la versione integrale del disciplinare a livello nazionale oppure presso i Servizi competenti della Commissione europea (1).

1.   Servizio competente dello Stato membro:

Nome

:

Ministero delle Politiche agricole e forestali

Indirizzo

:

Via XX Settembre, 20 – I-00187 Roma

Tel.

:

(39) 06 481 99 68

Fax

:

(39) 06 42 01 31 26

E-mail

:

qualita@politicheagricole.it

2.   Richiedente:

2.1.

:

Nome

:

Comitato Promotore D.O.P. Basilico Genovese

2.2.

:

Indirizzo

:

Via Gropallo n.10/5 — I-16122 Genova - Tel. (39) 010 87 62 72

2.3.

:

Composizione

:

Produttori/trasformatori (x) altro ( )

3.

Tipo di prodotto: classe 1.6 – Ortofrutticoli allo stato naturale.

4.   Descrizione del disciplinare

(sintesi delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2)

4.1.   Nome:: «Basilico Genovese»

4.2.   Descrizione:: Pianta intera allo stato fresco riferibile alla specie «Ocimum basilicum L.», di ecotipi o selezioni autoctone.

Le principali caratteristiche della pianta sono le seguenti:

altezza da media a molto alta e portamento espanso o cilindrico,

densità del fogliame classificabile nelle classi di espressione intermedie (medio-bassa, media, medio-alta),

forma della foglia ellittica,

bollosità del lembo e incisioni del margine assenti/molto deboli o deboli,

piano della lamina fogliare piatto o convesso,

assenza totale di aroma di menta,

odore intenso e caratteristico.

4.3.   Zona geografica:: La zona geografica interessata alla coltivazione del «Basilico Genovese» è delimitata al solo versante Tirrenico del territorio amministrativo della Regione Liguria con delimitazione individuabile nello spartiacque. Nella stessa zona deve avvenire il condizionamento, garantendo in tal modo la rintracciabilità e il controllo della denominazione e preservando le caratteristiche qualitative del prodotto, facilmente deteriorabile.

4.4.   Prova dell'origine:: Il Basilico è coltivato fino dall'antichità soprattutto come pianta ornamentale e per l'estrazione di essenza per le presunte qualità terapeutiche ed, in quanto tale, introdotto dai Romani che ad esso attribuivano proprietà curative.

La sua attuale notorietà è certamente più dovuta agli usi culinari di quanto non lo sia per le virtù terapeutiche che gli sono state attribuite dall'erboristeria e dalla medicina popolare.

In particolare, nella realizzazione del pesto genovese, prodotto tipico italiano, nato in Liguria e noto in tutto il mondo. Il sistema di preparazione del pesto genovese richiede che gli ingredienti siano pestati nel mortaio di marmo con apposito pestello di legno, di marmo o di vetro.

Ingrediente principale del pesto genovese è il basilico che tradizionalmente proveniva dal versante Tirrenico della Regione Liguria, il quale presenta le caratteristiche organolettiche richieste per tale preparazione, quali assenza assoluta di sentore di menta, profumo molto intenso e gradevole.

Un ricettario di cucina italiana del 1864 prevede l'utilizzo del basilico genovese per la preparazione di alcune ricette, a prova dell'uso divenuto quotidiano di tale essenza. Infatti, l'inchiesta agraria effettuata dal Jacini nel 1883, registra come già consolidata la coltivazione del basilico in coltura forzata nella riviera ligure, mediante l'utilizzo di piccole serre, per assecondare la richiesta sempre crescente di tale specie. Storicamente il nucleo originario di produzione era circoscritto nell'areale genovese, essendo più vicino al mercato, assistendo successivamente ad un progressivo incremento della richiesta e conseguentemente ad una espansione della zona di produzione.

La rintracciabilità del prodotto è garantita dal fatto che i produttori del «Basilico Genovese» devono iscriversi in un apposito elenco dei produttori attivato, tenuto ed aggiornato dall'organismo di controllo. Inoltre, i produttori sono tenuti a comunicare annualmente, trenta giorni prima della semina, la superficie da investire, la varietà di semente utilizzata, le dimensioni massime del mazzetto o del bouquet che si intende adottare.

Il produttore deve altresì, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, trasmettere i quantitativi effettivamente prodotti e commercializzati.

4.5.   Metodo di ottenimento:: Le sementi impiegabili per la produzione del «Basilico genovese» devono appartenere alla specie Ocinum Basilicum L. ed avere le caratteristiche indicate al punto 4.2) Descrizione. Soltanto le tipologie selezionate localmente risultano idonee alla coltivazione. La coltivazione del «Basilico Genovese» può essere effettuata sia in ambiente protetto, purché sia garantito un adeguato ricambio di aria, che in pieno campo.

In ambiente protetto, la coltivazione può essere eseguita sia su bancale che in piena terra.

È vietata la produzione di «Basilico Genovese» su substrati privi di terreno autoctono.

È vietato l'uso del bromuro di metile per la disinfezione del terreno.

Le produzioni consentite nell'arco dell'intero anno sono:

in coltura protetta 7 000 piante/mq/anno,

in piena aria 2 000 piante/mq/anno.

in coltura protetta 10 Kg/mq/anno,

in piena aria 8 Kg/mq/anno.

4.6.   Legame:: L'ambiente pedoclimatico dell'areale ligure è caratterizzato da un microclima favorevole alla coltivazione del basilico, risultato della originale combinazione e della reciproca influenza di fattori abiotici (terreno, temperatura, acqua, luce, vento) e di fattori biotici (organismi animali e vegetali) che appare realizzata solo in tale area. Le caratteristiche del terreno rappresentano un fattore limitante la scelta colturale, le parziali modifiche della natura fisica del terreno, ammissibili per la coltivazione del basilico, sono esclusivamente motivate dalla particolare tecnica di raccolta delle piante, che deve avvenire senza danneggiare le medesime. L'eventuale ammendamento del terreno è fattore importante nella gestione della coltivazione perché può risolvere limitati e ben individuabili problemi di drenaggio ma appare ininfluente ai fini della tipicità del prodotto finito. L'andamento giornaliero della temperatura influenza in maniera diretta la scelta colturale (termoperiodismo), assieme alla disponibilità e alla qualità dell'acqua, alla luce ed al vento. La disposizione stessa del territorio ligure favorisce la coltivazione di questa specie, poiché il suo asse maggiore si dispone sulla crosta terrestre secondo i paralleli, le coltivazioni rimangono esposte lunghe ore, anche in inverno, alla luce solare, con una esposizione a sud che, oltre a garantire la protezione dai freddi venti provenienti da nord, est e ovest – grazie alla sua particolare forma ad arco – subisce il positivo effetto termoregolatore del mare.

Il basilico che si coltiva in Liguria è la fusione unica ed irripetibile di territorio, ambiente e cultura. Sono proprio le condizioni climatiche ligure, caratterizzate da una forte luminosità anche nel periodo invernale, da temperature che raramente scendono al di sotto dei 10 °C e dal costante flusso di aria temperata dal mare, che in maniera univoca si fondano con le caratteristiche chimico-fisiche del terreno, con la capacità tecnica e le tradizioni degli agricoltori a creare un prodotto finale contraddistinto da aromi non rintracciabili nel medesimo rapporto e dosaggio nel basilico prodotto in altre zone. Pur essendo l'areale climatico cui appartiene la Liguria quello del basso Lazio e della Campania, e l'origine pedologica dei terreni su cui si alleva il basilico la medesima di quella del basso Piemonte, tuttavia il Piemonte è caratterizzato da un clima tipico continentale, mentre l'origine pedologica dei terreni del centro Italia è diversa da quella ligure. Quindi l'unione di clima e terreno con la cultura dell'imprenditore agricolo ligure è irripetibile ed originale. Il basilico allevato in Piemonte o in altre Regioni limitrofe alla Liguria è caratterizzato da un aroma di menta, mentre quello coltivato in aree più meridionali è decisamente meno delicato. Confrontando piante di basilico della Liguria e di altre provenienze, la resa in olio essenziale del basilico proveniente dalla Liguria è decisamente differente rispetto a quella di basilici provenienti da altre regioni, tale resa aumenta in maniera statisticamente significativa passando dal basilico coltivato per tutto il proprio ciclo colturale in Liguria, a quello allevato in altri territori italiani. La stessa composizione dell'olio essenziale risulta differente, così come il rapporto tra le diverse sostanze, tale da produrre un aroma nettamente diversificato. Si può individuare con chiarezza il basilico coltivato per tutto il proprio ciclo colturale in Liguria da quello sottoposto ad un diverso ambiente. Prendendo in considerazione le sostanze presenti in maggiori quantità, o quelle la cui presenza può condizionare, anche in piccole dosi, l'aroma finale della foglia di basilico, è possibile caratterizzare in maniera evidente il basilico coltivato in Liguria rispetto a quelli di altra provenienza. La caratterizzazione dell'aroma del basilico genovese, nonché le proprietà qualitative di quest'ultimo non possono prescindere dalla zona di produzione ligure.

Il basilico è una della colture più rappresentative e tipiche della Liguria, simbolo di una cucina da sapori antichi.

Le caratteristiche del «Basilico Genovese», assenza assoluta di sentore di menta, profumo molto intenso e gradevole e colorazione delle foglie particolarmente tenue, sono determinate dalle particolari condizioni pedoclimatiche del territorio ligure. Le caratteristiche podologiche, l'irraggiamento solare unitamente ad un clima particolarmente mite, dove la brezza marine svolge un ruolo preminente, definiscono la particolarità della zona di produzione. In tale zona si sono sviluppate delle capacità tecniche specifiche che assicurano standard qualitativi elevati e costanti.

Il basilico, seppure coltura «minore» a livello nazionale ed internazionale, a livello regionale rappresenta un importante fonte di reddito per molte imprese agricole che lo coltivano, in serre, tutto l'anno e, in pieno campo, nel periodo estivo. Già negli anni venti e trenta del secolo scorso fiere e mostre internazionali di ortofrutticoltura si svolgevano a Finale Ligure, dove le primizie sotto serra di tutta la Regione, tra cui il basilico, erano le più premiate. A testimonianza dell'importanza di queste colture per l'economia regionale, sono pervenuti fino ai nostri giorni gli Annuari dell'agricoltura italiana e gli altri documenti, che in quegli anni descrivevano con puntualità e vivo interesse questa realtà. Il basilico continua ancora oggi a rappresentare una parte importante della realtà agricola e della cultura del territorio ligure. Il basilico genovese è la fusione unica ed irripetibile di territorio, ambiente e cultura.

4.7.   Struttura di controllo:::

Nome

:

Camere di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia.

Indirizzo

:

Via Garibaldi n. 4 – I-16124 Genova

4.8   Etichettatura:: Il basilico da commercializzare fresco deve essere confezionato a mazzi con almeno due coppie di foglie vere e, al massimo, con quattro coppie di foglie vere. Il mazzo è composto da 3 o 10 piante intese complete di radici ed è confezionato con carta per alimenti contrassegnata dal marchio D.O.P. ed è legato singolarmente. Mazzi di maggiori dimensioni rientrano nella tipologia bouquet ed è costituito dall'equivalente numero di piante contenute in 10 mazzetti.

Il basilico destinato alla trasformazione artigianale e/o industriale è costituito da porzioni di piante integre con massimo 4 coppie di foglie vere.

Gli imballaggi devono essere in materiale conforme alle normative vigenti e devono essere contrassegnati con il logo della D.O.P. e con il marchio aziendale completo.

4.9.   Condizioni nazionali:: —


(1)  Commissione europea, direzione generale dell'Agricoltura — Unità di qualità dei prodotti agricoli, B-1049 Bruxelles


21.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 259/7


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.3599 — APAX/VISTA DESARROLLO/ITEVELESA)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(2004/C 259/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.

In data 11/10/2004 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Quijote Investments SÁRL (Lussemburgo), controllata dal gruppo Apax («Apax»), e Vista Desarrollo S.A., S.C.R. («Vista Desarrollo», Spagna), controllata da Banco Santander Central Hispano S.A. («SCH», Spagna), acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo in comune dell'impresa Corporativa de Servicios Grupo Itevelesa, S.L. («Itevelesa», Spagna) mediante acquisto di azioni o quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per Apax: fondi d'investimento in private equity;

per Vista Desarrollo: investimenti in venture capital;

per undertaking SCH: servizi bancari e finanziari;

per Itevelesa: servizi relativi a controlli tecnici per veicoli a motore, controllo e verifica di materiale metrologico e servizi di controllo della sicurezza industriale.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 (2) del Consiglio, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (fax n. +32/2/2964301 o 2967244) o per posta, indicando il riferimento COMP/M.3599 — APAX/VISTA DESARROLLO/ITEVELESA, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B–1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  Disponibile al pubblico sul sito della DG Concorrenza:

http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/legislation/consultation/simplified_tru.pdf.


21.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 259/8


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

comportante la revisione della comunicazione del 1997 relativa alle regole procedimentali interne per l'esame delle domande di accesso al fascicolo

(2004/C 259/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

La Commissione chiede a tutti gli interessati d'inviare le loro osservazioni sul progetto di comunicazione della Commissione riguardante le regole per l'accesso al fascicolo istruttorio della Commissione nei casi relativi all'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE, degli articoli 53, 54 e 57 dell'accordo SEE e del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio.

Le osservazioni vanno inviate alla Commissione entro sei settimane dalla data di pubblicazione della comunicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È prassi normale della Commissione pubblicare le risposte che essa riceve in occasione di una consultazione pubblica. Tuttavia, è possibile chiedere che le risposte o parte di esse restino riservate, indicando chiaramente tale richiesta sulla prima pagina della risposta. In questo caso, si deve trasmettere alla Commissione anche una versione non riservata della risposta, che sarà pubblicata. Le osservazioni vanno inviate per posta elettronica, al seguente indirizzo:

COMP-ACCESS-TO-FILE@cec.eu.int

oppure per posta normale, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Unità A.3 — Priorità di esecuzione e controllo delle decisioni

Comunicazione sull'accesso al fascicolo istruttorio

B-1049 Bruxelles

Progetto di comunicazione della Commissione

riguardante le regole per l'accesso al fascicolo istruttorio della Commissione nei casi relativi all'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE, degli articoli 53, 54 e 57 dell'accordo SEE e del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio

I.   INTRODUZIONE E OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE

1.

L'accesso al fascicolo istruttorio della Commissione è una delle garanzie procedurali intese ad applicare il principio delle armi pari ed a tutelare i diritti di difesa. Tale accesso è previsto all'articolo 27, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (1), all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione (il «regolamento di applicazione») (2), all'articolo 18, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (il «regolamento comunitario sulle concentrazioni») (3) e all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione (il «regolamento di applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni») (4). Secondo tali disposizioni, prima di adottare decisioni in base agli articoli 7, 8, 23 e 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 e dell'articolo 6, paragrafo 3, dell'articolo 7, paragrafo 3, dell'articolo 8, paragrafi 2-6 e degli articoli 14 e 15 del regolamento comunitario sulle concentrazioni, per assicurare il rispetto integrale dei diritti di difesa delle parti del procedimento la Commissione deve consentire alle persone, imprese o associazioni d'imprese in questione la possibilità di render nota la loro opinione sugli addebiti nei loro confronti e permettere loro di esercitare il loro diritto di avere accesso al fascicolo costituito a cura della Commissione stessa. La presente comunicazione costituisce il quadro generale per l'esercizio del diritto stabilito nelle suddette disposizioni. Resta salva l'interpretazione di tali testi di legge da parte delle giurisdizioni comunitarie. I principi stabiliti in questa comunicazione rimangono validi anche quando la Commissione applica gli articolo 53, 54 e 57 dell'accordo SEE (5).

2.

Il summenzionato diritto specifico è distinto dal diritto generale di accesso ai documenti stabilito nel regolamento (CE) n. 1049/2001 (6), che è soggetto a criteri ed eccezioni differenti e persegue uno scopo anch'esso differente.

3.

Nella presente comunicazione, per «accesso al fascicolo istruttorio» s'intende esclusivamente l'accesso che viene accordato alle parti alle quali la Commissione ha inviato una comunicazione di addebiti. Nei suddetti regolamenti, si usa anche la stessa espressione o quella di accesso ai documenti in riferimento ai denuncianti o alle altre parti interessate, ma si tratta di situazioni ben diverse rispetto a quella delle imprese o associazioni alle quali la Commissione ha inviato una comunicazione di addebiti. Tali situazioni non rientrano però nella definizione di accesso al fascicolo istruttorio ai fini della presente comunicazione, e sono trattate in un suo capitolo distinto.

4.

Nella presente comunicazione si precisa chi ha accesso al fascicolo istruttorio, indicando anche a quali informazioni è accordato l'accesso, in quale momento si può accedere ai fascicoli e quali sono le procedure per consentire l'accesso al fascicolo istruttorio. Non è prevista, invece, la possibilità di rendere accessibili i documenti prima che la Commissione abbia inviato all'impresa una comunicazione degli addebiti ai sensi del regolamento comunitario sulle concentrazioni (7).

5.

Con decorrenza dalla sua pubblicazione, la presente comunicazione sostituisce la comunicazione della Commissione del 1997 relativa all'accesso al fascicolo (8). Nelle nuove regole si tiene conto delle disposizioni giuridiche che saranno in applicazione dal 1o maggio 2004: in particolare, i già menzionati regolamento (CE) n. 1/2003, regolamento comunitario sulle concentrazioni, regolamento di applicazione e regolamento di applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni, nonché la decisione della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza (9). Inoltre, nelle nuove regole si tiene conto della giurisprudenza recente della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (10) e delle prassi elaborate dalla Commissione dopo l'adozione della comunicazione del 1997.

II.   L'ESTENSIONE DELL'ACCESSO AL FASCICOLO ISTRUTTORIO

A.   Chi ha il diritto di accesso al fascicolo istruttorio?

6.

Nei casi attinenti alla concorrenza, l'accesso al fascicolo istruttorio è inteso a consentire l'esercizio effettivo dei diritti della difesa contro gli addebiti notificati dalla Commissione. In entrambe le categorie di casi — quelli ai quali si applicano rispettivamente gli articoli 81 e 82 del trattato CE oppure le disposizioni del regolamento comunitario sulle concentrazioni — l'accesso viene accordato, a richiesta, alle imprese o associazioni d'imprese alle quali la Commissione ha inviato la comunicazione degli addebiti (11). In appresso, tutte queste imprese o associazioni sono indicate come «le parti».

B.   A quali documenti è consentito l'accesso?

1.   Le componenti del fascicolo istruttorio

7.

In un'indagine in materia di concorrenza, il «fascicolo istruttorio della Commissione» (in appresso indicato come il «fascicolo istruttorio») si compone di tutti i documenti (12) ottenuti, elaborati e/o riuniti dalla direzione generale Concorrenza della Commissione, nel corso dell'indagine che ha indotto la Commissione stessa a notificare gli addebiti.

8.

Nel corso dell'indagine di cui agli articoli 20, 21 e 22, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1/2003 e agli articoli 12 e 13 del regolamento comunitario sulle concentrazioni, la Commissione può riunire vari documenti, alcuni dei quali, dopo un esame più approfondito, possono risultare non correlati con l'oggetto del caso in questione. Questi documenti possono essere rispediti alle imprese o associazioni dai quali provenivano e, una volta rinviati, non costituiscono più componenti del fascicolo istruttorio.

2.   Documenti accessibili

9.

Le parti devono avere la possibilità di prendere conoscenza degli elementi figuranti nel fascicolo istruttorio della Commissione, così da poter esprimere con efficacia il loro punto di vista, in base a tali elementi, sulle conclusioni preliminari a cui è giunta la Commissione nella sua comunicazione degli addebiti. A tale scopo, alle parti sarà accordato l'accesso a tutti i documenti che compongono il fascicolo istruttorio della Commissione, secondo la definizione di cui al precedente punto 0, eccettuati i documenti interni, i segreti aziendali di altre imprese e le altre informazioni riservate (13).

10.

Se nell'ambito di una procedura è stato commissionato uno studio, i suoi risultati sono accessibili, con le istruzioni relative al contratto d'opera e la metodologia seguita per lo studio stesso. Tuttavia, possono essere necessarie precauzioni per tutelare i diritti di proprietà intellettuale.

3.   Documenti non accessibili

3.1.   Documenti interni

11.

I documenti interni non possono essere né incriminanti né assolutori (14): essi non fanno parte degli elementi probatori sui quali può basarsi la Commissione nel valutare il caso in questione. Di conseguenza, alle parti non sarà consentito accedere ai documenti interni inclusi nel fascicolo istruttorio della Commissione (15). Poiché tali documenti non hanno valore probatorio, la restrizione dell'accesso ai documenti interni non pregiudica l'esercizio adeguato del diritto di difesa spettante alle parti (16).

12.

I servizi della Commissione non sono tenuti a redigere il verbale dei colloqui (17) svoltisi con le parti o con altre persone o imprese (18). Se la Commissione decide di annotare quanto si è detto nel corso dei colloqui, tali documenti costituiscono l'interpretazione che la Commissione dà dello svolgimento dei colloqui e, di conseguenza, essi sono classificati come documenti interni. Nondimeno, se la persona o l'impresa in questione ha approvato i verbali, questi saranno resi accessibili, previa espunzione di ogni segreto aziendale o altra informazione riservata. Detti verbali approvati fanno parte degli elementi probatori su cui la Commissione può basarsi nella sua valutazione di un caso (19).

13.

Nel caso di uno studio commissionato in attinenza a un procedimento, gli elementi dello scambio di corrispondenza tra la Commissione e il contraente comprendenti la valutazione del lavoro effettuato dal contraente o riguardanti gli aspetti finanziari dello studio costituiscono documenti interni e, di conseguenza, non saranno accessibili.

14.

Un caso particolare di documenti interni consiste nello scambio di corrispondenza tra la Commissione e altre pubbliche autorità e nei documenti interni trasmessi da tali autorità [di Stati membri della CE («gli Stati membri») o di paesi terzi]. Si indicano qui alcuni esempi di simili documenti non accessibili:

lo scambio di corrispondenza tra la Commissione e le autorità garanti della concorrenza negli Stati membri oppure tra tali autorità stesse, compresi i documenti redatti in ottemperanza degli articoli 11 e 14 del regolamento (CE) n. 1/2003 (20),

lo scambio di corrispondenza tra la Commissione e altre pubbliche autorità degli Stati membri (21),

lo scambio di corrispondenza tra la Commissione e l'Autorità di sorveglianza dell'EFTA e le autorità pubbliche dei paesi dell'EFTA (22),

lo scambio di corrispondenza tra la Commissione e le pubbliche autorità di paesi terzi, comprese le autorità garanti della concorrenza, in particolare se la Comunità e il paese terzo hanno concluso un accordo sul carattere riservato delle informazioni che si scambiano (23).

15.

In determinate circostanze eccezionali, si accorda l'accesso a documenti provenienti da Stati membri, l'Autorità di sorveglianza dell'EFTA e gli Stati dell'EFTA, previa espunzione dei segreti aziendali e di altre informazioni riservate.

Si procede in tal senso, anzitutto, quando i documenti provenienti da Stati membri contengono elementi a carico nei confronti delle parti, che la Commissione deve esaminare, oppure rientrano tra gli elementi probatori nell'ambito della procedura d'indagine, come avviene, analogamente, per i documenti provenienti da terzi privati. In secondo luogo, si concede l'accesso anche ai documenti provenienti da Stati membri che sono pertinenti con l'esercizio della competenza della Commissione nel settore del controllo sulle concentrazioni (24). Queste considerazioni si applicano, in particolare, nelle seguenti situazioni:

documenti e informazioni scambiati in ottemperanza dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1/2003 e informazioni trasmesse alla Commissione a norma dell'articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003,

denunce presentate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003,

all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento comunitario sulle concentrazioni, è stabilito che «la Commissione può, mediante decisione che essa notifica senza indugio alle imprese interessate (...) rinviare alle autorità competenti dello Stato membro interessato un caso di concentrazione (…)». Nell'accordare l'accesso al fascicolo istruttorio ai destinatari di una comunicazione di addebiti notificata dalla Commissione, sarà consentito alle parti interessate di accedere alla domanda di rinvio presentata da un'autorità nazionale,

all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento comunitario sulle concentrazioni, è stabilito che «uno o più Stati membri possono chiedere alla Commissione di esaminare qualsiasi concentrazione (…) che non ha dimensione comunitaria (…) ma incide sul commercio fra Stati membri e rischia di incidere in misura significativa sulla concorrenza nel territorio dello Stato o degli Stati membri che presentano la richiesta». Alle parti sarà accordato l'accesso alla lettera con la quale lo o gli Stati membri hanno chiesto alla Commissione di esaminare la concentrazione (25),

il trasferimento di casi in ottemperanza all'articolo 11, paragrafo 2, del protocollo 23 (26) (sulla cooperazione tra autorità di sorveglianza) e all'articolo 10, paragrafo 2, del protocollo 24 (27) (sulla cooperazione in materia di controllo delle concentrazioni) all'accordo SEE e le richieste di rinvio in ottemperanza all'articolo 6 del protocollo 24.

3.2.   Informazioni riservate

16.

Il fascicolo istruttorio della Commissione può comprendere anche documenti contenenti due categorie d'informazioni, ossia segreti aziendali e altre informazioni riservate, il cui accesso può essere soggetto a restrizione parziale o totale (28). Quando sia possibile, si concederà l'accesso alle versioni non riservate delle informazioni originali. Quando la riservatezza può essere assicurata soltanto compendiando le informazioni in questione, si concederà l'accesso al compendio. Tutti gli altri documenti saranno accessibili nella forma originale.

3.2.1.   I segreti aziendali

17.

Nell'eventualità che, rendendo pubbliche determinate informazioni riguardanti le attività di un'impresa, le si possa causare un grave danno, simili informazioni costituiscono segreti aziendali (29). Alcuni esempi d'informazioni relative a un'impresa che possono qualificarsi come segreti aziendali sono le informazioni di ordine tecnico e/o finanziario riguardanti il know-how, i metodi di valutazione dei costi, i segreti ed i processi di produzione, le fonti di approvvigionamento, le cifre relative alla produzione e alle vendite, le quote di mercato, le liste dei clienti e dei distributori, i piani di commercializzazione, la struttura dei costi e dei prezzi e la strategia di vendita.

3.2.2.   Altre informazioni riservate

18.

La categoria delle «altre informazioni riservate» comprende informazioni diverse dai segreti aziendali, che si possono considerare riservate perché, rendendole pubbliche, si danneggerebbe gravemente una persona o un'impresa. A seconda delle circostanze specifiche di ogni singolo caso, può trattarsi d'informazioni riguardanti imprese che sono in grado di esercitare una pressione molto considerevole, di natura economica o commerciale, sui loro concorrenti o partner commerciali, clienti o fornitori. Il Tribunale di primo grado e la Corte di giustizia hanno riconosciuto che è legittimo rifiutare di rivelare a tali imprese le lettere fatte pervenire dai loro clienti, perché altrimenti i mittenti potrebbero trovarsi esposti al rischio di misure di ritorsione (30). Di conseguenza, il concetto di altre informazioni riservate può comprendere informazioni che potrebbero consentire alle parti d'identificare i denuncianti o altri terzi, i quali hanno invece motivi per voler rimanere anonimi.

19.

La categoria delle altre informazioni riservate può comprendere anche segreti militari.

3.2.3.   Criteri per accettare le richieste di riservatezza

20.

Si classificheranno come riservate le informazioni in relazioni alle quali la persona o l'impresa in questione ha presentato una richiesta in tal senso, che è stata accettata dalla Commissione (31).

21.

Le richieste di riservatezza devono riferirsi a informazioni che rientrano nelle descrizioni, indicate più sopra, di che cosa sono i segreti aziendali e le altre informazioni riservate. Sarà necessario addurre i motivi per i quali si chiede che un'informazione sia considerata segreto aziendale o altra informazione riservata (32). Di norma, le richieste di riservatezza possono riguardare soltanto le informazioni che la Commissione ha ottenuto dalla medesima persona o impresa, e non le informazioni provenienti da un'altra fonte.

22.

Di norma, non sono considerate riservate le informazioni riguardanti un'impresa, ma già note al di fuori di essa (nel caso di un gruppo, al di fuori del gruppo) o al di fuori dell'associazione alla quale l'impresa stessa le ha trasmesse (33). Non possono più considerarsi riservate le informazioni che hanno perduto la loro rilevanza commerciale, per esempio con il trascorrere del tempo. Come regola generale, la Commissione presume che non siano più riservate le informazioni riguardanti il fatturato, le vendite e i dati sulla quota di mercato delle parti, e altre informazioni analoghe, se esse risalgono a più di cinque anni prima (34).

23.

Nei procedimenti di cui agli articoli 81 e 82 del trattato, il fatto che un elemento delle informazioni sia stato qualificato come riservato non impedisce di renderlo pubblico se tale informazione è necessaria per provare una presunta infrazione («documento probatorio a carico») o se può scagionare la parte interessata. In tal caso, l'esigenza di salvaguardare i diritti di difesa delle parti offrendo il più ampio accesso possibile al fascicolo istruttorio della Commissione può prevalere sull'intento di tutelare le informazioni riservate fornite da altre parti (35). Spetta alla Commissione valutare se si applichino tali circostanze in ciascuna situazione specifica. A questo scopo, per ogni elemento dell'informazione è necessario valutare tutti gli aspetti pertinenti, tra cui:

l'importanza dell'informazione per determinare se sia stata commessa o no un'infrazione, e il valore probatorio dell'informazione stessa,

il carattere indispensabile o no dell'informazione,

il grado di sensitività (in quale misura render pubblica l'informazione possa danneggiare gli interessi della persona o impresa in questione),

l'opinione preliminare sulla gravità della presunta infrazione.

Considerazioni analoghe si applicano ai procedimenti nell'ambito del regolamento comunitario sulle concentrazioni, quando la Commissione ritenga necessario, ai fini del procedimento, rendere accessibili tali informazioni (36).

24.

Quando la Commissione intende render pubblica un'informazione, alla persona o impresa in questione sarà data la possibilità di presentare una versione non riservata dei documenti nei quali figura tale informazione. Tale versione avrà il medesimo valore probatorio dei documenti originali (37).

C.   Quando viene accordato l'accesso al fascicolo istruttorio?

25.

Le parti non hanno diritto di accesso al fascicolo istruttorio prima che la Commissione abbia notificato la comunicazione degli addebiti.

1.   Nei procedimenti antitrust ai sensi degli articoli 81 e 82 del trattato

26.

L'accesso al fascicolo istruttorio è accordato a richiesta e, di norma, in un'unica occasione, dopo che la Commissione ha notificato alle parti la comunicazione degli addebiti, nell'intento di assicurare loro il principio delle armi pari e di tutelarne i diritti di difesa. Quindi, come regola generale, dopo l'invio della comunicazione di addebiti non è accordato l'accesso alle risposte che le altre parti hanno inviato riguardo a tali addebiti.

Tuttavia, una parte può avere accesso ai documenti pervenuti dopo l'invio della comunicazione degli addebiti, nelle fasi successive del procedimento amministrativo e prima della decisione formale, se tali documenti possono costituire nuove prove riguardo agli elementi a carico addotti dalla Commissione, nella comunicazione degli addebiti, nei confronti della parte in questione.

2.   Nei procedimenti ai sensi del regolamento comunitario sulle concentrazioni

27.

Ai sensi dell'articolo 18, paragrafi 1 e 3, del regolamento comunitario sulle concentrazioni e dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni, alle parti notificanti è accordato l'accesso al fascicolo istruttorio della Commissione, a loro richiesta, in ogni fase del procedimento dopo che la Commissione ha notificato la comunicazione degli addebiti, sino al momento in cui viene adito il comitato consultivo.

III.   PROBLEMI PARTICOLARI RIGUARDANTI I DENUNCIANTI E LE ALTRE PARTI INTERESSATE

28.

Il presente capitolo riguarda le situazioni nelle quali la Commissione può o deve consentire che i ricorrenti nei procedimenti antitrust e le altre parti interessate nei procedimenti relativi a concentrazioni abbiano accesso a determinati documenti figuranti nel fascicolo istruttorio. A prescindere dalla formulazione dei regolamenti di applicazione in materia di antitrust e di concentrazioni (38), si tratta di due situazioni distinte — in termini di estensione, di tempi e di diritti delle parti — rispetto all'accesso al fascicolo istruttorio quale è definito nel precedente capitolo della presente comunicazione.

A.   Disponibilità dei documenti per i denuncianti nei procedimenti antitrust

29.

Il Tribunale di primo grado ha statuito (39) che i denuncianti non hanno i medesimi diritti e garanzie delle parti formanti oggetto di un'indagine. Di conseguenza, i denuncianti non possono far valere il diritto di accesso al fascicolo istruttorio quale è stabilito per le parti (cfr. i precedenti punti 2 e 6).

30.

Tuttavia, un denunciante che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di applicazione, è stato informato che la Commissione intende decidere il rigetto della sua denuncia (40), può chiedere l'accesso ai documenti sui quali si è basata la Commissione per la sua valutazione provvisoria (41). Al denunciante può essere consentito di accedere a tali documenti in un'unica occasione, dopo l'invio della lettera con la quale la Commissione l'ha informato della sua intenzione di decidere il rigetto della denuncia.

31.

I denuncianti non hanno il diritto di accedere ai segreti aziendali e alle altre informazioni riservate ottenute dalla Commissione nel corso dell'indagine (42).

B.   Disponibilità dei documenti per le altre parti interessate nei procedimenti relativi a concentrazioni

32.

In ottemperanza dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni, nei procedimenti relativi alle concentrazioni sarà accordato l'accesso al fascicolo istruttorio, a richiesta, anche alle altre parti interessate che sono state informate degli addebiti, nella misura necessaria perché esse possano preparare le loro osservazioni.

33.

Le altre parti interessate sono le parti della proposta concentrazione diverse dalle parti notificanti: per esempio, il venditore e l'impresa che costituisce l'oggetto della concentrazione (43).

IV.   PROCEDURA PER L'ACCESSO AL FASCICOLO ISTRUTTORIO

A.   Procedura preparatoria

34.

Ogni persona che trasmette informazioni od osservazioni in una delle situazioni elencate in appresso o che trasmette alla Commissione altre informazioni nel corso del medesimo procedimento, ha l'obbligo di segnalare con chiarezza ogni elemento informativo che ritenga riservato, indicandone i motivi, e di fornire a parte una versione non riservata, entro la data stabilita dalla Commissione per far conoscere tali opinioni (44).

a)

Nei procedimenti antitrust:

il destinatario di una comunicazione degli addebiti notificatagli dalla Commissione, che esprime la sua opinione su tali addebiti (45),

il denunciante che esprime la sua opinione sulla comunicazione degli addebiti elaborata dalla Commissione (46),

ogni altra persona fisica o giuridica che chiede di essere ascoltata e attesta un interesse sufficiente, oppure che è sollecitata dalla Commissione a esprimere la sua opinione, e la esprime per iscritto o in un'audizione (47),

il denunciante che esprime la sua opinione sulla lettera con la quale la Commissione lo informa della sua intenzione di decidere il rigetto della denuncia (48).

b)

Nei procedimenti relativi alle concentrazioni:

le parti notificanti o altre parti interessate che esprimono la loro opinione sulle obiezioni formulate dalla Commissione per adottare una decisione sulla richiesta di deroga alla sospensione di una concentrazione, decisione che incide negativamente su una o più delle parti suddette, oppure su una decisione provvisoria adottata in merito (49),

le parti notificanti alle quali la Commissione ha inviato una comunicazione degli addebiti, le altre parti interessate che sono state informate di tali addebiti o le parti alle quali la Commissione ha comunicato addebiti allo scopo d'infliggere loro un'ammenda o una penalità di mora, che presentano le loro osservazioni sugli addebiti (50),

terze persone che chiedono di essere ascoltate od ogni altra persona fisica o giuridica sollecitata dalla Commissione a esprimere la sua opinione, che la esprime per iscritto o in un'audizione (51),

ogni persona che fornisce informazioni ai sensi dell'articolo 11 del regolamento comunitario sulle concentrazioni.

35.

Inoltre, la Commissione può chiedere alle imprese (52), in tutti i casi in cui queste presentano o hanno presentato documenti, di contrassegnare quei documenti o parti di documenti che, a loro parere, contengono segreti aziendali o altre informazioni riservate di loro proprietà, e d'indicare le imprese nei confronti delle quali tali documenti si devono considerare riservati (53).

36.

Per trattare in tempi brevi le richieste di riservatezza di cui al precedente punto 35, la Commissione può fissare una scadenza entro la quale le imprese devono: 1) motivare la loro richiesta di riservatezza per quanto riguarda ogni singolo documento o parte di documento; 2) trasmettere alla Commissione una versione non riservata di tali documenti, nei quali siano stati espunti i brani riservati (54). Nei procedimenti antitrust, le imprese in questione devono fornire anche, entro la scadenza suddetta, la descrizione sommaria di ogni elemento informativo espunto (55).

37.

Le versioni non riservate e le descrizioni delle informazioni espunte vanno redatte in maniera da consentire a ciascuna parte avente accesso al fascicolo istruttorio di determinare se le informazioni espunte possano essere pertinenti ai fini della loro difesa e, quindi, se vi siano motivi sufficienti per chiedere alla Commissione di accordare l'accesso alle informazioni di cui si è sostenuto il carattere riservato.

B.   Trattamento delle informazioni riservate

38.

Nei procedimenti antitrust, se l'impresa non si attiene alle disposizioni indicate ai precedenti punti 34-36, la Commissione può presumere che i documenti o dichiarazioni in questione non contengano informazioni riservate (56). Di conseguenza, la Commissione presumerà che l'impresa in questione non abbia obiezioni perché i suddetti documenti o dichiarazioni siano resi pubblici nella loro integrità.

39.

In entrambe le eventualità di procedimenti antitrust e di procedimenti ai sensi del regolamento comunitario sulle concentrazioni, se la persona o l'impresa in questione soddisfa alle condizioni stabilite ai precedenti punti 34-36, nella misure in cui esse sono applicabili, la Commissione:

accetta a titolo provvisorio le richieste che appaiono giustificate. In ogni modo, la Commissione si riserva il diritto di riconsiderare questa sua valutazione iniziale in una fase successiva del trattamento del caso, oppure

informa la persona o l'impresa in questione di non essere d'accordo, in misura totale o parziale, sulla richiesta di riservatezza, se risulta evidente che la richiesta non è giustificata.

40.

La Commissione può revocare, in misura totale o parziale, la sua accettazione provvisoria della richiesta di riservatezza.

41.

Se la direzione generale Concorrenza non è d'accordo con la richiesta di riservatezza sin dall'inizio oppure ritiene di dover revocare la sua accettazione provvisoria di tale richiesta, e intende quindi render pubblica l'informazione, essa accorda alla persona o all'impresa in questione la possibilità di esprimere la propria opinione. In questi casi, la direzione generale Concorrenza informa per iscritto la persona o l'impresa della sua intenzione di render pubblica l'informazione, ne indica i motivi e fissa una scadenza entro la quale la persona o l'impresa può trasmetterle per iscritto la sua opinione. Se, dopo la presentazione di tale opinione persiste il disaccordo sulla richiesta di riservatezza, la questione viene trattata dal consigliere auditore, a norma del mandato conferito dalla Commissione ai consiglieri auditori (57).

42.

Quando vi è il rischio che un'impresa la quale è in grado di esercitare pressioni economiche e commerciali molto considerevoli sui propri concorrenti o sui loro partner commerciali, clienti o fornitori, adotti contro di loro misure di ritorsione, come conseguenza della loro collaborazione nell'indagine effettuata dalla Commissione (58), la Commissione stessa protegge l'anonimato degli autori, consentendo l'accesso a una versione non riservata o ad un compendio delle risposte in questione (59). Le richieste di anonimato in situazioni di questo tipo, e anche le richieste di anonimato di cui al punto 81 della comunicazione della Commissione sulla procedura applicabile alle denunce (60), saranno trattate come indicato ai precedenti punti 39-41.

C.   L'accesso al fascicolo istruttorio

43.

La Commissione può decidere che l'accesso al fascicolo istruttorio avvenga secondo una delle seguenti modalità, tenendo in debito conto le capacità tecniche delle parti:

in forma di uno o più CD-ROM o di ogni altro supporto di memorizzazione elettronica di dati che possa rendersi disponibile in futuro,

mediante copie dei documenti cartacei accessibili, che saranno spedite per via postale,

invitando le parti ad esaminare il fascicolo istruttorio accessibile presso gli uffici della Commissione stessa.

La Commissione può optare per una combinazione di questi metodi.

44.

Per facilitare il loro accesso al fascicolo istruttorio della Commissione, le parti riceveranno l'elenco dei documenti componenti tale fascicolo, quale è definito al precedente punto 7.

45.

È accordato l'accesso alle prove quali esse figurano nel fascicolo istruttorio della Commissione, nella loro forma originale. La Commissione non è tenuta a fornire la traduzione dei documenti componenti il fascicolo (61).

46.

Nel caso che, dopo aver ottenuto l'accesso al fascicolo istruttorio, una parte ritenga che, ai fini della propria difesa, le sia necessario prender conoscenza d'informazioni specifiche non accessibili, essa può presentarne alla Commissione la richiesta motivata. Se tale richiesta non viene soddisfatta dalla direzione generale Concorrenza, la parte in questione può presentare una richiesta motivata al consigliere auditore, ai sensi del mandato conferito ai consiglieri auditori (62).

47.

A norma della presente comunicazione, l'accesso al fascicolo istruttorio viene accordato a condizione che le informazioni così ottenute siano utilizzate soltanto ai fini dei procedimenti giudiziari o amministrativi previsti per l'applicazione delle regole comunitarie in materia di concorrenza, sulle quali verte il procedimento amministrativo in questione (63). Se le informazioni fossero utilizzate per uno scopo diverso, con l'interessamento di un avvocato esterno, la Commissione può segnalare il fatto, ai fini di un procedimento disciplinare, al foro presso il quale opera l'avvocato in questione.

48.

Ad eccezione dei punti 44 e 46, le regole esposte nel presente capitolo C si applicano allo stesso modo per accordare l'accesso ai documenti ai denuncianti (nei procedimenti antitrust) e alle altre parti interessate (nei procedimenti relativi a concentrazioni).


(1)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18).

(3)  Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 133 del 30.4.2004, pag. 1). Versione rettificata pubblicata nella GU L 172 del 6.5.2004, pag. 9.

(5)  I riferimenti di questa comunicazione agli articoli 81 e 82 sono pertanto validi anche per gli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE.

(6)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(7)  Tale questione è trattata nel documento della direzione generale della Concorrenza sulle pratiche migliori della DG COMP nella conduzione dei procedimenti CE relativi al controllo delle concentrazioni. Tale documento è disponibile sul sito web della direzione generale della Concorrenza:

http://europa.eu.int/comm/competition/index_it.html

(8)  Comunicazione della Commissione relativa alle regole procedimentali interne per l'esame delle domande di accesso al fascicolo nei casi di applicazione degli articoli 85 e 86 [ora 81 e 82] del trattato CE, degli articoli 65 e 66 del trattato CECA e del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio (GU C 23 del 23.1.1997, pag. 3).

(9)  GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21.

(10)  In particolare, cause riunite T-25/95 e altre, Cimenteries CBR SA e altri/Commissione, Racc. 2000, II-491.

(11)  Cfr. l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di applicazione, l'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento comunitario sulle concentrazioni e l'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni.

(12)  Nella presente comunicazione il termine «documento» comprende tutte le forme di supporto informativo, indipendentemente dal mezzo di memorizzazione. Vi sono compresi anche quei supporti di memorizzazione elettronica dei dati che sono o possono rendersi disponibili.

(13)  Cfr. l'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003, l'articolo 15, paragrafo 2 e l'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento di applicazione e l'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Queste eccezioni sono menzionate anche nella sentenza nella causa T-7/89, Hercules Chemicals/Commissione, Racc. 1991, II-1711, punto 54. Il Tribunale ha statuito che non spetta alla sola Commissione decidere quali documenti del fascicolo istruttorio possano essere utili ai fini della difesa (cfr. sentenze nella causa T-30/91 Solvay/Commissione, Racc. 1995, II-1775, punti 81-86 e nella causa T-36/91 ICI/contro Commissione, Racc. 1995, II-1847, punti 91-96).

(14)  Esempi di documenti interni: progetti, pareri, memorandum o note dei servizi della Commissione o di altre pubbliche autorità interessate.

(15)  Cfr. l'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003, l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento di applicazione e l'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni.

(16)  Cfr. il precedente punto 1.

(17)  Cfr. la sentenza del 30.9.2003 nelle cause riunite T-191/98 e da T-212/98 a T-214/98 Atlantic Container Line e altri/Commissione (TACA), non ancora pubblicata, punti 349-359.

(18)  Nella presente comunicazione, il termine «impresa» comprende le imprese e le associazioni d'imprese. Il termine «persona» include le persone fisiche e giuridiche. Varie entità sono al tempo stesso persone giuridiche e imprese: in tali casi, esse vanno fatte rientrare in entrambe queste accezioni. Lo stesso vale quando una persona fisica è un'impresa ai sensi degli articoli 81 e 82. Nei procedimenti relativi alle concentrazioni, si deve tener conto pure delle persone di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, anche quando sono persone fisiche. Ai sensi dei punti 34-42 della presente comunicazione, tali persone sono incluse nell'accezione di «impresa». Quando nei procedimenti della Commissione relativi alla concorrenza si trovano coinvolte entità prive di personalità giuridica, che non si configurano neanche come imprese, la Commissione applica i principi stabiliti nella presente comunicazione a seconda dei casi, mutatis mutandis.

(19)  Dichiarazioni raccolte in ottemperanza dell'articolo 19 o dell'articolo 20, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 1/2003 oppure dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento comunitario sulle concentrazioni formeranno normalmente parte dei documenti accessibili.

(20)  Cfr. l'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003.

(21)  Cfr. l'ordinanza del Tribunale di primo grado nelle cause T-134/94 e altre NMH Stahlwerke e altri/Commissione, Racc. 1997, II-2293, punto 36, e T-65/89, BPB Industries e British Gypsum, Racc. 1993, II-389, punto 33.

(22)  Nella presente comunicazione, l'espressione Stati EFTA comprende gli Stati dell'EFTA che sono parti all'accordo SEE.

(23)  Per esempio, l'articolo VIII.2 dell'accordo tra le Comunità europee e il governo degli Stati Uniti d'America in merito all'applicazione delle loro regole di concorrenza (GU L 95 del 27.4.1995, pag. 45) stabilisce che le informazioni fornite in via riservata nell'ambito dell'accordo devono essere tutelate nella più ampia misura possibile. Tale articolo crea un obbligo di diritto internazionale, vincolante per la Commissione.

(24)  Tali documenti possono anche contenere prove o elementi a carico che ne giustificherebbe l'inclusione nella prima categoria, menzionata immediatamente sopra.

(25)  Analoghe considerazioni si applicano al rinvio prima della notificazione a richiesta delle parti notificanti, di cui all'articolo 4, paragrafi 4 e 5, del regolamento comunitario sulle concentrazioni.

(26)  Da ultimo modificato dalla decisione del Comitato misto SEE….. del ….

(27)  Da ultimo modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 78/2004 dell'8 giugno 2004.

(28)  Cfr. l'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento di applicazione e l'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni e le sentenze nelle cause T-7/89 Hercules Chemicals NV/Commissione, Racc. 1991, II-1711, punto 54, e T-23/99, LR AF 1998 A/S/Commissione, Racc. 2002, II-1705, punto 170.

(29)  Sentenza del 18 settembre 1996 nella causa T-353/94, Postbank NV/Commissione, Racc. 1996, II-921, punto 87.

(30)  Le giurisdizioni comunitarie si sono pronunciate su tale questione in casi di presunto abuso di posizione dominante (articolo 82 del trattato CE) (causa T-65/89, BPB Industries e British Gypsum, Racc. 1993, II-389 e causa C-310/93P, BPB Industries e British Gypsum, Racc. 1995, I-865) e anche in casi di concentrazioni (causa T-221/95 Endemol/Commissione, Racc. 1999, II-1299, punto 69 e causa T-5/02 Laval/Commissione, Racc. 2002, II-4381, punto 98 e seguenti).

(31)  Cfr. il successivo punto 38.

(32)  Cfr. il successivo punto 34.

(33)  Tuttavia, i segreti aziendali o le altre informazioni riservate trasmesse alle associazioni commerciali o professionali dai loro membri non perdono il loro carattere riservato nei confronti di terzi e, quindi, possono non essere comunicate ai denuncianti. Cfr. la sentenza nelle cause riunite 209-215/78 e 218/78, Fedetab, Racc. 1980, pag. 3125, punto 46.

(34)  Cfr. i successivi punti 34-37, per quanto riguarda la richiesta alle imprese di segnalare le informazioni riservate.

(35)  Cfr. l'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 e l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di applicazione.

(36)  Articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni.

(37)  Cfr. il successivo punto 41.

(38)  Cfr. l'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di applicazione, dove si parla di «accesso ai documenti» per i denuncianti, e l'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni, dove si parla di «accesso al fascicolo» per le altre parti interessate, «nella misura necessaria perché queste possano preparare le loro osservazioni».

(39)  Cfr. la sentenza nella causa T-17/93 Matra-Hachette SA/Commissione, Racc. 1994, II-595, punto 34. Il Tribunale ha statuito che i diritti dei terzi, stabiliti all'articolo 19 del regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962 [sostituito ora dall'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1/2003], erano limitati al diritto di partecipare al procedimento amministrativo.

(40)  Mediante una lettera redatta a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di applicazione.

(41)  Cfr. l'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di applicazione.

(42)  Cfr. l'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di applicazione.

(43)  Cfr. l'articolo 11, lettera b), del regolamento di applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni.

(44)  Cfr. l'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento di applicazione e l'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni.

(45)  A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento di applicazione.

(46)  A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di applicazione.

(47)  A norma dell'articolo 13, paragrafi 1 e 3,del regolamento di applicazione.

(48)  A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di applicazione.

(49)  Articolo 12 del regolamento di applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni.

(50)  Articolo 13 del regolamento di applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni.

(51)  A norma dell'articolo 16 del regolamento di applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni.

(52)  In procedimenti relativi a concentrazioni, i principi stabiliti in questo e nei punti successivi si applicano anche alle persone di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Cfr. la precedente nota 18.

(53)  Cfr. l'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento di applicazione e l'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni.

(54)  Cfr. l'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento di applicazione e l'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni.

(55)  Cfr. l'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento di applicazione.

(56)  Cfr. l'articolo 16 del regolamento di applicazione.

(57)  Cfr. l'articolo 9 della decisione della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21).

(58)  Cfr. il precedente punto 18.

(59)  Cfr. la causa T-5/02, Tetra Laval/Commissione, Racc. 2002, II-4381, punti 98, 104 e 105.

(60)  Comunicazione della Commissione sulla procedura applicabile alle denunce presentate alla Commissione ai sensi degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU C 101 del 27.4.2004, pag. 65).

(61)  Cfr. la sentenza nella causa T-25/95 e altre, Cimenteries, punto 635.

(62)  Cfr. l'articolo 8 della decisione 2001/462/CE, CECA.

(63)  Cfr., rispettivamente, l'articolo 15, paragrafo 4 e l'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di applicazione e l'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento di applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni.


III Informazioni

Commissione

21.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 259/19


INVITO A PRESENTARE PROPOSTE

DG EAC N. 70/04

Sostegno alle azioni di gemellaggio tra città intese ad incoraggiare una cittadinanza europea attiva (partecipazione civica) — 2005

(2004/C 259/06)

1.   Obiettivi

Il presente invito è volto a promuovere eventi pertinenti ai gemellaggi tra città, che contribuiscono ad avvicinare maggiormente le popolazioni dell'Unione europea e a rafforzare la coscienza europea.

Saranno sostenuti due tipi di iniziative:

A

:

Incontri tra cittadini nel contesto di accordi di gemellaggio nuovi o esistenti tra città e comuni.

B

:

Conferenze nell'ambito de gemellaggi tra città riguardanti temi europei e seminari di formazione per le persone responsabili dei gemellaggi.

2.   Richiedenti eligibili

Per la parte A

Città e comuni nonché i loro comitati o associazioni di gemellaggio.

Per la parte B

Città e comuni nonché i loro comitati o associazioni di gemellaggio,

altri livelli delle amministrazioni locali e regionali,

federazioni e associazioni di enti locali.

Paesi eligibili

I 25 Stati membri dell'Unione europea (Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria),

inoltre un paese SEE/EFTA o un paese candidato all'adesione (Bulgaria, Romania, Turchia) sarà eligibile quando entro il termine di presentazione delle domande di sovvenzione sia stato concluso tra il paese in questione e la Commissione un accordo di partecipazione al programma.

3.   Bilancio e durata dei progetti

Il bilancio complessivo destinato al cofinanziamento dei progetti è valutato 10 milioni di EUR.

Per la parte A le sovvenzioni sono basate su tassi forfettari. L'importo delle sovvenzioni è compreso tra 2 000 EUR e 20 000 EUR. La durata del progetto non può superare le tre settimane.

Per la parte B la sovvenzione non può essere superiore al 50 % dell'importo totale dei costi eligibili del progetto. Le sovvenzioni saranno comprese tra 5 000 EUR e 50 000 EUR. Il progetto non può avere una durata superiore a sette giorni.

Tutti i progetti devono iniziare tra il 15 marzo e il 31 dicembre 2005.

4.   Termini per la presentazione delle domande

Prima fase: fino al 15 novembre 2004 per gli incontri che iniziano tra il 15 marzo e il 30 aprile 2005.

Seconda fase: fino al 3 gennaio 2005 per gli incontri che iniziano tra il 1o maggio e il 15 giugno 2005.

Terza fase: fino al 15 febbraio 2005 per gli incontri che iniziano tra il 16 giugno e il 31 luglio 2005.

Quarta fase: fino al 1o aprile 2005 per gli incontri che iniziano tra il 1o agosto e il 30 settembre 2005.

Quinta fase: fino al 1o giugno 2005 per le azioni che iniziano tra il 1o ottobre e il 31 dicembre 2005.

5.   Informazioni complete

Il testo completo dell'invito a presentare proposte, i moduli di candidatura e una guida per l'utente possono essere scaricati dal seguente sito Internet:

http://europa.eu.int/comm/towntwinning/call/call_it.html

Le domande devono risultare conformi alle disposizioni della versione integrale dell'invito a presentare proposte e vanno presentate utilizzando l'apposito modulo.


21.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 259/s3


AVVISO

Il 22 ottobre 2004, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 260 A, sarà pubblicato il «Catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi — Ventitreesima edizione integrale».

Gli abbonati riceveranno gratuitamente la suddetta Gazzetta ufficiale nei limiti del numero e della(e) versione(i) linguistica(che) del(dei) loro abbonamento(i). Gli abbonati sono pregati di rispedire la cedola di ordinazione, in calce, debitamente compilata, specificando il numero di matricola dell'abbonamento (il codice che figura a sinistra di ogni etichetta e che comincia per: O/..........). La gratuità e la disponibilità sono assicurate per un anno a decorrere dalla data d'uscita della Gazzetta ufficiale in questione.

Gli interessati non abbonati possono ordinare a pagamento questa Gazzetta ufficiale presso uno dei nostri uffici di vendita (cfr. ultima pagina).

Questa Gazzetta ufficiale — e tutte le Gazzette ufficiali (L,C,CA,CE) — possono essere consultate gratuitamente nel sito Internet: http://europa.eu.int/eur-lex

Image