ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 229

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

47o anno
14 settembre 2004


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Comunicazioni

 

Commissione

2004/C 229/1

Tassi di cambio dell'euro

1

2004/C 229/2

Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari

2

2004/C 229/3

Orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura

5

2004/C 229/4

Comunicazione a norma dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio Caso COMP/C.2/37.214 — Vendita congiunta dei diritti mediatici relativi al campionato di calcio tedesco (Bundesliga) ( 1 )

13

2004/C 229/5

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.3545 — REWE/ASP) ( 1 )

16

2004/C 229/6

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.3539 — GOLDMAN SACHS/QMH) ( 1 )

16

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Comunicazioni

Commissione

14.9.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 229/1


Tassi di cambio dell'euro (1)

13 settembre 2004

(2004/C 229/01)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2236

JPY

yen giapponesi

134,91

DKK

corone danesi

7,437

GBP

sterline inglesi

0,6801

SEK

corone svedesi

9,0915

CHF

franchi svizzeri

1,5417

ISK

corone islandesi

87,66

NOK

corone norvegesi

8,3495

BGN

lev bulgari

1,9559

CYP

sterline cipriote

0,5773

CZK

corone ceche

31,649

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

249,22

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6613

MTL

lire maltesi

0,4276

PLN

zloty polacchi

4,398

ROL

leu rumeni

41 100

SIT

tolar sloveni

239,91

SKK

corone slovacche

40,075

TRL

lire turche

1 839 000

AUD

dollari australiani

1,7545

CAD

dollari canadesi

1,5816

HKD

dollari di Hong Kong

9,5437

NZD

dollari neozelandesi

1,8614

SGD

dollari di Singapore

2,0788

KRW

won sudcoreani

1 401,08

ZAR

rand sudafricani

8,0192


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


14.9.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 229/2


Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari

(2004/C 229/02)

La presente pubblicazione conferisce un diritto di opposizione ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 12 quinquies del citato regolamento. Le eventuali dichiarazioni di opposizione a tale domanda devono essere trasmesse, per il tramite dell'autorità competente di uno Stato membro, di uno Stato membro dell'OCM o di un paese terzo riconosciuto conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione. La pubblicazione è motivata dagli elementi sotto illustrati, in particolare al punto 4.6, in base ai quali la domanda si ritiene giustificata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO

«TUSCIA»

N. CE: IT/00210/08.10.2001

DOP (X) IGP ( )

La presente scheda costituisce una sintesi redatta a scopo informativo. Per un'informazione completa, gli interessati e in particolare i produttori dei prodotti coperti della DOP e dell'IGP in questione sono invitati a consultare la versione integrale del disciplinare presso i servizi o le associazioni nazionali oppure presso i servizi competenti della Commissione europea (1).

1.   Servizio competente dello Stato membro:

Nome

:

Ministero delle Politiche agricole e forestali

Indirizzo

:

Via XX Settembre, 20, I- 00187 Roma

Tel.

:

(39-06) 481 99 6

Fax

:

(39-06) 42 01 31 26

E-mail

:

qualita@politicheagricole.it

2.   Richiedente:

2.1.

:

Nome

:

Consorzio per la tutela e la valorizzazione della produzione olivicola della provincia di Viterbo

2.2.

:

Indirizzo

:

Via Matteotti, 73, I-01100 Viterbo

2.3.

:

Composizione

:

Produttori/trasformatori (x) altro (...)

3.   Tipo di prodotto:

Classe 1.5 — Grassi — Olio extravergine di oliva

4.   Descrizione del disciplinare:

(sintesi delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2)

4.1.

Nome: «Tuscia»

4.2.

Descrizione: Olio extravergine di oliva con le seguenti caratteristiche:

colore: verde smeraldo con riflessi dorati,

odore: fruttato che ricorda il frutto sano, fresco, raccolto al punto ottimale di maturazione,

sapore: di fruttato medio con equilibrato retrogusto di amaro e piccante,

acidità massima totale, espressa in acido oleico, in peso, non superiore a 0,5 grammi per 100 grammi di olio,

numero perossidi: < 12 Meq O2/kg.

4.3.

Zona geografica: La zona di produzione e trasformazione delle olive destinate all'ottenimento dell'olio extravergine di oliva «Tuscia» comprende i territori della provincia di Viterbo, Regione Lazio, dei seguenti comuni: Acquapendente, Bagnoregio, Barbarano Romano, Bassano in teverina, Bassano Romano, Blera, Bolsena, Bomarzo, Calcata, Canepina, Capodimonte, Capranica, Caprarola, Carbognano, Castel S. Elia, Castiglione in Teverina, Celleno, Civita Castellana, Civitella d'Agliano, Corchiano, Fabrica di Roma, Faleria, Gallese, Gradoli, Graffignano, Grotte di Castro, Latera, Lubriano, Marta, Montalto di Castro (in parte), Montefiascone, Monteromano, Nepi, Oriolo Romano, Orte, Piansano, Proceno, Ronciglione, S. Lorenzo Nuovo, Soriano nel Cimino, Sutri, Tarquinia, Tuscania (in parte), Valentano, Vallerano, Vasanello, Vejano, Vetralla, Vignanello, Villa S. Giovanni in Tuscia, Viterbo, Vitorchiano. La descrizione della limitazione dei comuni compresi in parte nella zona di produzione è riportata nel disciplinare di produzione.

4.4.

Prova dell'origine: La diffusione dell'olivo nell'area iniziò nel VI secolo a. C. per mezzo degli scambi degli Etruschi con i Fenici e i Greci della Magna Grecia. Noccioli di olive sono stati rinvenuti in alcuni reperti archeologici dell'Etruria meridionale, nella provincia di Viterbo.

In origine il territorio della Tuscia, oggi corrispondente alla provincia di Viterbo, era compreso nell'Etruria, detta in latino «Hetruria» o «Aetruria» dai suoi abitanti, detti Etruschi o Etrurii. Dal II secolo d. C. i Romani iniziarono ad utilizzare anche il nome Tusci o Tuscia per individuare il territorio. Con il tempo Tuscia è diventata denominazione ufficiale dell'Etruria, stabilita nel riordinamento amministrativo dell'Italia antica operato dall'imperatore Diocleziano (284-305). Gli abitanti della Tuscia erano dediti, tra l'altro, alla coltivazione dell'olivo e alla produzione dell'olio di oliva, come è dimostrato da dipinti rinvenuti nelle tombe etrusche. Successivamente, anche i Romani dedicarono molta attenzione a tale coltura che, nelle «Villae» disseminate nel territorio della Tuscia, producevano le olive e le trasformavano nei frantoi annessi; tipico esempio si può osservare a Civita di Bagnoregio. In alcuni centri locali (come per esempio Fabrica di Roma, Civita Castellana), per secoli furono pure prodotti i contenitori di ceramica per il trasporto e lo stoccaggio dell'olio.

4.5.

Metodo di ottenimento: L'olio extravergine di oliva «Tuscia» è ottenuto dalle olive delle varietà Frantoio, Caninese e Leccino, presenti per almeno il 90 %, da sole o congiuntamente, nei singoli oliveti. È ammessa la presenza negli oliveti in percentuale massima del 10 % di altre varietà.

Nella zona, l'olivo rappresenta una delle colture più diffuse, con impianti specializzati aventi 150-300 piante ad ettaro; intensivi con oltre 300 piante ad ettaro e promiscui con fino a 100 piante ad ettaro.

Le forme di allevamento più diffuse, negli oliveti specializzati, sono il vaso cespugliato, la forma Y, il monocono, il cono rovescio mentre, negli oliveti promiscui, sono: il vaso policonico ed il vaso libero. Le potature sono eseguite generalmente con cadenza annuale, mentre ad intervalli più lunghi si esegue la potatura di rinnovo.

La difesa fitosanitaria è eseguita attenendosi alle indicazioni dei servizi di lotta guidata ed integrata operanti sul territorio. Sono vietati trattamenti al terreno con prodotti diserbanti e disseccanti.

La raccolta delle olive, effettuate direttamente dall'albero, avviene nello stadio fenologico di invaiatura superficiale dell'epicarpo e, comunque, non si protrae oltre il 20 dicembre per le cultivars precoci (Leccino, Frantoio, Maurino, Pendolino) e non oltre il 15 gennaio per le cultivars tardive (Caninese, Moraiolo).

È vietato l'uso di prodotti cascolanti o di abscissione. La produzione massima di olive per ettaro non supera i 9 000 kg negli oliveti specializzati mentre negli oliveti consociati e/o promiscui la produzione massima di olive per pianta non supera i 90 kg. Entro un giorno dalla raccolta le olive sono trasportate al frantoio e lavorate non oltre un giorno dal conferimento. Il trasporto delle olive avviene in idonei recipienti.

Le tecniche di oleificazione praticate prevedono:

lavaggio con acqua potabile a temperatura ambiente, cernita e defogliazione,

molitura con frangitori idonei,

gramolatura a temperatura non superiore a 30 °C e per tempi inferiori a 60 minuti,

estrazione fisica con impianti del tipo a pressione, a centrifugazione continua, a percolamento più pressione, a percolamento più centrifugazione,

centrifugazione del mosto oleoso: l'olio e il mosto oleoso estratto devono essere immediatamente allontanati dai residui di acqua di vegetazione mediante separatori continui in acciaio inox. All'uscita degli impianti di estrazione, la temperatura dell'olio non supera i 28 °C. La resa massima di olive in olio non supera il 20 %.

È fatto divieto ad effettuare la doppia centrifugazione della pasta delle olive senza interruzione, metodo di trasformazione noto come «ripasso».

Le operazioni di produzione, trasformazione ed imbottigliamento sono effettuate nell'ambito territoriale delimitato. Le ragioni per le quali anche l'operazione di imbottigliamento è effettuato nella zona delimitata derivano dalla necessità di salvaguardare le caratteristiche peculiari e la qualità dell'olio «Tuscia», garantendo che il controllo effettuato dall'Organismo terzo avvenga sotto la vigilanza dei produttori interessati. Per questi ultimi, la Denominazione di origine protetta riveste una importanza decisiva ed offre, in linea con gli obiettivi e l'orientamento del medesimo regolamento, un'occasione di integrazione del reddito. Inoltre, tale operazione è tradizionalmente effettuata nella zona geografica delimitata. I produttori che intendono porre in commercio l'olio extravergine con tale denominazione, al fine di assicurare la rintracciabilità del prodotto, devono iscrivere i propri oliveti, gli impianti di trasformazione e di imbottigliamento, in appositi elenchi tenuti ed aggiornati dall'organismo di controllo.

4.6.

Legame: Il territorio della Tuscia presenta caratteri geomorfologici e aspetti paesistici peculiari. I sistemi montuosi dei Volsini, Cimini e Sabatini abbracciano i grandi laghi vulcanici di Bolsena, Vico e Bracciano e i bacini minori di Mezzano, Monterosi e Martignano. Alla diversificazione orografica corrispondono terreni di origine vulcanica aventi medesime caratteristiche. Tali aspetti offrono condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo di una fauna e di una ricca vegetazione. Le ottime caratteristiche agropedologiche e la presenza di particolari microclimi favorevoli, dovuti in particolare a fattori geomorfologici (rilievi collinari e presenza di laghi), rendono il territorio particolarmente vocato alla coltura dell'olivo, tale da conferire all'olio extravergine di oliva della Tuscia una tipicità ed unicità.

Nella gastronomia locale, l'olio di oliva occupa una posizione di rilievo, connubio indissolubile con l'ambiente di produzione.

Il clima è temperato con precipitazioni intorno ai 900 mm annui distribuiti prevalentemente nel periodo primaverile – autunnale fatta eccezione per l'area dei Colli Cimini caratterizzata da sensibili escursioni termiche e maggiori piovosità.

4.7.

Struttura di controllo:

Nome

:

Camera di Commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Viterbo

Indirizzo

:

Via F.lli Rosselli, 4, I-01100 Viterbo.

4.8.

Etichettatura: L'olio extravergine di oliva deve essere commercializzato in recipienti di vetro o acciaio di capacità non superiore a 5 litri.

Sulle etichette deve essere riportato, a caratteri chiari ed indelebili, oltre alle indicazioni previste dalle norme di etichettatura, il nome «Tuscia» denominazione di origine protetta.

Dovrà figurare, inoltre, il simbolo grafico relativo all'immagine del logotipo specifico ed univoco da utilizzare in abbinamento inscindibile con la denominazione. Il simbolo grafico è stato opportunamente ridisegnato da reperto etrusco di Antefissa, in terracotta, proveniente dagli scavi dell'abitato di Acquarossa (Viterbo).

La Antefissa è un colore acre scuro sostenuto dalla scritta Tuscia di colore rosso scuro. Il logotipo fa parte integrante del disciplinare di produzione dove è descritto in maniera precisa con i colori di riferimento.

4.9.

Condizioni nazionali:


(1)  Commissione europea, Direzione generale dell'Agricoltura, Unità Politica di qualità dei prodotti agricoli, B-1049 Bruxelles.


14.9.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 229/5


ORIENTAMENTI PER L'ESAME DEGLI AIUTI DI STATO NEL SETTORE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

(2004/C 229/03)

1.   BASE GIURIDICA E CAMPO DI APPLICAZIONE

1.1.

L'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato, di cui agli articoli da 87 a 89 del trattato, alla produzione e al commercio dei prodotti della pesca è prevista dall'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca (1) e dall'articolo 32 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (2).

Il principio dell'incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune, di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, è soggetto alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafi 2 e 3. È nel quadro dei presenti orientamenti che la Commissione intende gestire le deroghe in questione nel settore della pesca.

1.2.

I presenti orientamenti si applicano all'intero settore della pesca, che comprende tutte le attività di sfruttamento delle risorse acquatiche vive e l'acquacoltura, nonché i mezzi di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti derivati, escluse le attività di pesca ricreative e sportive che non implicano la vendita di prodotti della pesca.

Esse riguardano tutte le misure che si configurano come aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, in particolare le misure che implicano un vantaggio economico sotto qualsiasi forma, finanziate direttamente o indirettamente mediante risorse provenienti dal bilancio di autorità pubbliche (nazionali, regionali, provinciali, dipartimentali o locali) o mediante altre risorse statali. Possono in particolare essere considerati aiuti i trasferimenti di capitale, i mutui a tasso agevolato e contributi in conto interessi, determinate partecipazioni pubbliche nei capitali di imprese, gli aiuti finanziati con il gettito di tributi speciali e imposte parafiscali e gli aiuti concessi sotto forma di garanzia dello Stato sui mutui bancari o sotto forma di riduzione o di esenzione da imposte, ivi compresi gli ammortamenti accelerati e la riduzione degli oneri sociali.

2.   OBBLIGO DI NOTIFICARE GLI AIUTI DI STATO ED ESENZIONE DA TALE OBBLIGO

La Commissione ricorda agli Stati membri che, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato e dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (3), essi hanno l'obbligo di notificare alla Commissione i progetti relativi ai nuovi aiuti.

Talune misure sono tuttavia esentate dall'obbligo di notifica se ricorrono le condizioni di cui ai punti 2.1 e 2.2.

2.1.

Come indicato all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2792/1999, gli articoli 87, 88 e 89 del trattato non si applicano ai contributi obbligatori degli Stati membri alle misure cofinanziate dalla Comunità, previste dai piani di sviluppo richiamati dall''articolo 3, paragrafo 3, di tale regolamento e definiti all'articolo 9, lettera b), del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (4), o disposte dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2370/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, che istituisce una misura comunitaria di emergenza per la demolizione dei pescherecci (5). Pertanto, tali contribuiti non devono essere notificati alla Commissione dagli Stati membri e non sono soggetti ai presenti orientamenti.

Tuttavia, conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2792/1999, le misure che prevedono finanziamenti pubblici superiori a quanto stabilito da tale regolamento o dal regolamento (CE) n. 2370/2002, relativamente ai contributi obbligatori di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2792/1999, devono essere notificate alla Commissione come aiuti di Stato e sono soggette ai presenti orientamenti.

Al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi che possono derivare dall'applicazione dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2792/1999, e per facilitare l'erogazione dei Fondi strutturali comunitari, è nell'interesse degli Stati membri distinguere chiaramente tra i contributi obbligatori che essi intendono concedere per cofinanziare le misure nel quadro dello strumento finanziario di orientamento della pesca ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2792/1999, che non devono essere notificati, e gli aiuti di Stato che sono invece soggetti all'obbligo di notifica.

2.2.

Gli Stati membri non sono tenuti a notificare gli aiuti al settore della pesca che soddisfano le condizioni poste dai regolamenti di esenzione per categoria adottati dalla Commissione in forza dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/1998 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (6). Tra essi figurano:

gli aiuti che soddisfano le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1595/2004 della Commissione, dell'8 settembre 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti alle piccole e medie imprese attive nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca (7),

gli aiuti alla formazione che soddisfano le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione (8),

gli aiuti alla ricerca che soddisfano le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (9),

gli aiuti a favore dell'occupazione che soddisfano le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione (10),

gli aiuti che soddisfano le condizioni di qualsiasi regolamento futuro adottato dalla Commissione in forza dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/1998 del Consiglio e applicabile al settore della pesca.

2.3.

Il regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis») (11) non si applica al settore della pesca.

3.   DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO

3.1.

Nel settore della pesca, come pure in altri settori economici della Comunità, la politica comunitaria in materia di aiuti di Stato ha l'obiettivo di prevenire le distorsioni della concorrenza nel mercato interno.

Gli aiuti di Stato nel settore della pesca sono giustificati solo quando sono conformi agli obiettivi della politica della concorrenza e della politica comune della pesca, quali indicati nei presenti orientamenti nonché, in particolare, nel regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (12), e nei regolamenti (CE) n. 2792/1999 e (CE) n. 104/2000.

3.2.

È necessario garantire la coerenza tra le politiche comunitarie in relazione al controllo sugli aiuti di Stato e sull'uso dei fondi strutturali nel quadro della politica comune della pesca.

Pertanto, le misure ammesse a fruire dei fondi comunitari potranno beneficiare di aiuti di Stato solo se sono conformi ai criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 2792/1999. In nessun caso il tasso della partecipazione finanziaria, espresso in percentuale dei costi ammissibili, può superare, in equivalente sovvenzione, il tasso totale degli interventi nazionali e comunitari stabilito nell'allegato IV del citato regolamento.

La Commissione sottoporrà a valutazione, caso per caso, tutti gli aiuti per le misure non contemplate dai presenti orientamenti o dal regolamento (CE) n. 1595/2004, tenendo conto dei principi enunciati negli articoli 87, 88 e 89 del trattato e della politica comune della pesca della Comunità.

3.3.

È necessario che non vengano concessi aiuti nei casi di inottemperanza al diritto comunitario e, in particolare, alle norme della politica comune della pesca. Gli aiuti di Stato possono pertanto essere ritenuti compatibili se, prima di concedere qualsiasi aiuto, lo Stato membro interessato si impegna a verificare che le misure finanziate e gli effetti delle stesse siano conformi al diritto comunitario. Durante il periodo di sovvenzione gli Stati membri devono verificare che i beneficiari degli aiuti ottemperino alle norme della politica comune della pesca. Se durante tale periodo si constata che il beneficiario di un aiuto non rispetta le norme della politica comune della pesca, l'aiuto percepito deve essere rimborsato in proporzione alla gravità dell'infrazione.

3.4.

Affinché l'aiuto risulti necessario e costituisca un incentivo allo sviluppo di determinate attività, non devono essere considerati compatibili con il mercato comune gli aiuti a favore di attività che il beneficiario avvierebbe comunque in normali condizioni di mercato. Non devono essere concessi aiuti per attività già realizzate dal beneficiario.

3.5.

Gli aiuti di Stato non devono avere effetto protettivo: essi devono favorire la razionalizzazione e l'efficienza nella produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca. Qualsiasi aiuto deve sfociare in miglioramenti durevoli che permettano al settore della pesca di svilupparsi esclusivamente sulla base dei profitti di mercato.

3.6.

In particolare sono incompatibili con il mercato comune gli aiuti di Stato all'esportazione e agli scambi dei prodotti della pesca all'interno della Comunità.

3.7.

Gli aiuti di Stato concessi senza imporre ai beneficiari obblighi finalizzati al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca e destinati unicamente a migliorare la situazione delle loro aziende e a incrementare la liquidità aziendale, o i cui importi sono determinati in base al quantitativo prodotto o commercializzato, ai prezzi dei prodotti, all'unità di produzione o dei mezzi di produzione, il cui unico risultato consiste nel ridurre i costi di produzione o nel migliorare i redditi del beneficiario sono, in quanto aiuti al funzionamento, incompatibili con il mercato comune. La Commissione intende applicare tale norma in modo rigoroso a tutti gli aiuti al funzionamento, ivi inclusi quelli concessi in forma di sgravi fiscali, riduzione degli oneri per sistemi di previdenza sociale o indennità di disoccupazione.

3.8.

Nell'interesse della trasparenza, nessun aiuto di Stato può essere dichiarato compatibile dalla Commissione se lo Stato membro interessato non ha comunicato l'importo totale degli aiuti per le singole misure e l'intensità degli aiuti.

In linea con la prassi consolidata della Commissione, i limiti massimi devono in generale essere espressi in termini di intensità dell'aiuto in relazione a una serie di costi ammissibili piuttosto che in termini di importo massimo degli aiuti. Si tiene conto tuttavia di tutti gli elementi che consentono di valutare il vantaggio reale del beneficiario.

Nella valutazione di un regime di aiuti di Stato si tiene conto dell'effetto cumulativo per il beneficiario di tutti gli interventi che contengono elementi di sovvenzione, effettuati dalle autorità pubbliche ai sensi di normative comunitarie, nazionali, regionali o locali, e in particolare di quelli a favore dello sviluppo regionale.

3.9.

Al settore di cui trattasi non si applicano gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (13). Le componenti dei programmi di aiuto regionale relativi al settore della pesca saranno esaminate alla luce dei presenti orientamenti.

3.10.

Gli aiuti di Stato per categorie di misure contemplate dal regolamento (CE) n. 1595/2004, che siano destinati a imprese diverse dalle PMI o che superino i limiti massimi di cui all'articolo 1, paragrafo 3, dello stesso regolamento, saranno valutati sulla base dei presenti orientamenti e dei criteri fissati per ciascuna categoria negli articolo da 4 a 13 dello stesso regolamento.

4.   AIUTI CHE POSSONO ESSERE DICHIARATI COMPATIBILI

4.1.   Aiuti che rientrano nel campo di applicazione di taluni orientamenti orizzontali

4.1.1.

Gli aiuti di Stato per la protezione dell'ambiente saranno valutati alla luce della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente (14). Fatte salve le norme stabilite in tali orientamenti, gli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente non sono considerati compatibili se riguardano la capacità dei pescherecci o sono destinati ad aumentare l'efficacia dell'attrezzatura da pesca.

4.1.2.

Gli aiuti di Stato destinati al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà saranno valutati conformemente agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (15). Fatte salve le norme stabilite in tali orientamenti, gli aiuti destinati alla ristrutturazione di imprese le cui attività includono la pesca in mare possono essere concessi unicamente qualora sia stato presentato alla Commissione un piano adeguato per ridurre la capacità della flotta in misura maggiore di quanto previsto dal diritto comunitario.

4.2.   Aiuti per l'arresto definitivo dei pescherecci mediante il trasferimento permanente a paesi terzi

Gli aiuti per l'arresto definitivo dei pescherecci mediante il trasferimento permanente a paesi terzi, quando non siano collegati all'acquisto o alla costruzione di nuovi pescherecci, sono compatibili con il mercato comune purché rispettino le disposizioni del regolamento (CE) n. 2792/1999 per quanto riguarda la possibilità di beneficiare di aiuti comunitari, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, lettera b), l'articolo 7, paragrafo 5, lettere b) e c), l'articolo 8 e i punti 1.1 e 1.2 dell'allegato III dello stesso regolamento.

A norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2371/2002, il ritiro di una nave dalla flotta cofinanziato con aiuti pubblici è consentito solamente se preceduto dal ritiro della licenza di pesca, quale definita nel regolamento (CE) n. 3690/93 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, che istituisce un regime comunitario che stabilisce le norme relative alle informazioni minime che devono figurare nelle licenze di pesca (16) ed eventualmente dei permessi di pesca, quali definiti nei pertinenti regolamenti.

4.3.   Aiuti all'arresto temporaneo delle attività di pesca

4.3.1.

Gli aiuti all'arresto temporaneo delle attività di pesca possono essere considerati compatibili se rispettano le condizioni di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 2792/1999.

In caso di interruzione temporanea delle attività di pesca decisa nel quadro di un piano di ricostituzione o di un piano di gestione, gli aiuti di Stato possono essere dichiarati compatibili se il piano è stato adottato ai sensi degli articoli 5 o 6 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

In caso di un'interruzione temporanea delle attività di pesca decisa nel quadro di una misura di emergenza, gli aiuti di Stato possono essere dichiarati compatibili solo se la misura è stata decisa dalla Commissione in conformità dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2371/2002 o dell'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 850/1998 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (17), o da uno o più Stati membri in conformità dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2371/2002 o dell'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 850/1998.

4.3.2.

Conformemente all'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2792/1999, possono essere ritenute compatibili le misure di accompagnamento a carattere sociale per i membri dell'equipaggio dei pescherecci interessati, finalizzate a promuovere l'interruzione temporanea delle attività di pesca nel quadro dei piani di protezione delle risorse acquatiche.

L'interruzione delle attività deve essere disposta dallo Stato membro ai sensi degli articoli 8, 9 o 10 del regolamento (CE) n. 2371/2002, dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 850/1998 oppure dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 88/98, del Consiglio del 18 dicembre 1997, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nelle acque del mar Baltico, dei Belt e dell'Øresund (18) oppure ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1626/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo (19).

I piani di protezione delle risorse acquatiche devono prevedere, oltre all'interruzione temporanea delle attività, misure efficaci per ridurre la mortalità per pesca, ad esempio riducendo in via permanente la capacità di pesca o adottando misure tecniche. I piani devono essere notificati alla Commissione e recare obiettivi precisi e misurabili oltre a un calendario di attuazione.

La Commissione assumerà quindi senza indugi il parere del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2371/2002, in merito a tali piani. Si dovrà inoltre documentare l'impatto sociale dei piani stessi e giustificare le provvidenze in eccesso rispetto a quanto previsto dal regime ordinario di previdenza sociale. Si considerano pescatori unicamente le persone che esercitano la propria attività professionale principale a bordo di una nave da pesca marittima in attività. Non sono ammessi gli aiuti ai proprietari dei pescherecci, tranne nel caso dei proprietari la cui attività professionale principale consista nel lavoro a bordo della propria imbarcazione.

La notifica di tali aiuti alla Commissione sarà accompagnata dalla relativa giustificazione di carattere scientifico ed eventualmente economico. Le misure dovranno limitarsi a quanto strettamente necessario per realizzare l'obiettivo perseguito e avere durata limitata. Dovrà essere evitata qualsiasi sovracompensazione.

La compensazione è concessa dallo Stato membro per un anno ed è prorogabile per un ulteriore anno.

4.3.3.

Gli aiuti di Stato di cui ai punti 4.3.1 e 4.3.2 possono solo compensare parzialmente le perdite di reddito connesse con una misura di interruzione temporanea.

4.3.4.

Non sono consentiti gli aiuti per la limitazione delle attività di pesca concessi dallo Stato membro per favorire la realizzazione degli obiettivi di riduzione dello sforzo di pesca di cui all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

4.4.   Aiuti agli investimenti nella flotta

4.4.1.

Gli aiuti per il rinnovo dei pescherecci possono essere considerati compatibili con il mercato comune, sempre che soddisfino le condizioni di cui agli articoli 9 e 10 e al punto 1.3 dell'allegato III del regolamento (CE) n. 2792/1999 e purché la somma degli aiuti di Stato non superi, in equivalente sovvenzione, il tasso globale degli interventi nazionali e comunitari stabilito nell'allegato IV dello stesso regolamento.

Non possono essere concessi aiuti ai cantieri navali per la costruzione di pescherecci comunitari. Gli aiuti ai cantieri navali per la costruzione, riparazione o riconversione di pescherecci non comunitari sono soggetti alla Disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale (20).

4.4.2.

Gli aiuti per l'ammodernamento e l'attrezzatura dei pescherecci possono essere considerati compatibili con il mercato comune, sempre che soddisfino le condizioni di cui agli articoli 9 e 10 e al punto 1.4 dell'allegato III del regolamento (CE) n. 2792/1999 e purché la somma degli aiuti di Stato non superi, in equivalente sovvenzione, il tasso globale degli interventi nazionali e comunitari stabilito nell'allegato IV dello stesso regolamento.

4.4.3.

Gli aiuti di cui ai punti 4.4.1 e 4.4.2 possono essere concessi soltanto se sono rispettate le disposizioni dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2371/2002 e del regolamento (CE) n. 1438/2003 della Commissione, del 12 agosto 2003, che stabilisce le modalità d'applicazione della politica comunitaria per la flotta di cui al capitolo III del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio (21) e, se del caso, le disposizioni del regolamento (CE) n. 639/2004 del Consiglio, del 30 marzo 2004, relativo alla gestione delle flotte pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche della Comunità (22).

4.4.4.

Gli aiuti all'acquisto di navi d'occasione possono essere considerati compatibili con il mercato comune soltanto se sono conformi alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 3, lettera d), e dell'articolo 12, paragrafo 4, lettera f), del regolamento (CE) n. 2792/1999.

4.4.5.

Gli aiuti agli investimenti nella flotta non si considerano compatibili, né sono concessi dagli Stati membri, per misure in relazione alle quali l'assistenza finanziaria comunitaria è stata sospesa ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

4.5.   Misure socioeconomiche

Possono considerarsi compatibili con il mercato comune gli aiuti a sostengo del reddito per i lavoratori del settore della pesca e dell'acquacoltura, nonché per quelli dell'industria di trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti, purché siano concessi nel quadro di misure socio-economiche di accompagnamento finalizzate a compensare le perdite di reddito dovute a misure adottate ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2371/2002 e destinate a conseguire un adeguamento di capacità. Gli aiuti di questo tipo saranno valutati caso per caso in linea con i principi indicati al punto 3. In caso di interruzione temporanea delle attività di pesca si applica il punto 4.3.

4.6.   Aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali

Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato CE, sono compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali.

Perché tali aiuti possano essere considerati compatibili con il mercato comune, l'entità dei danni provocati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali deve raggiungere la soglia del 20 % del fatturato medio dell'impresa nei tre anni precedenti nelle zone dell'obiettivo 1 — definite nell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1260/1999 e ricomprendenti le zone di cui all'articolo 6, paragrafo 1, dello stesso regolamento — e del 30 % nelle altre zone.

Una volta dimostrata l'esistenza di calamità naturali o altri eventi eccezionali, è consentito un aiuto fino al 100 % per compensare i danni materiali subiti. Il risarcimento va calcolato a livello del singolo beneficiario e evitando qualsiasi sovracompensazione. Sono detratti gli importi ricevuti nel quadro di regimi assicurativi e le spese ordinarie non sostenute dal beneficiario. Non danno diritto agli aiuti i danni che possono essere coperti da un normale contratto di assicurazione commerciale o che rappresentano un normale rischio imprenditoriale.

Ogni risarcimento deve essere versato entro i tre anni successivi all'evento.

4.7.   Regioni ultraperiferiche

Laddove le disposizioni della Comunità riguardano le regioni ultra periferiche, come nel caso delle disposizioni dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 2792/1999 sulle intensità di aiuto per gli investimenti nel settore della pesca, la Commissione dichiarerà compatibili gli aiuti concessi nel settore della pesca nelle regioni in questione solo se essi sono conformi a dette disposizioni. Per quanto riguarda le misure per le quali non sono previste disposizioni specifiche relative alle regioni ultraperiferiche, gli aiuti destinati a sopperire alle esigenze di tali regioni saranno valutati caso per caso e tenendo conto, da un lato, delle caratteristiche particolari delle regioni stesse quali indicate all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato e, dall'altro, della compatibilità delle misure interessate con gli obiettivi della politica comune della pesca e del loro sulla concorrenza in queste regioni e in altre parti della Comunità.

4.8.   Aiuti finanziati mediante tributi parafiscali

I regimi di aiuti finanziati mediante tributi speciali, segnatamente con tributi parafiscali applicati a taluni prodotti della pesca e dell'acquacoltura indipendentemente dalla loro origine possono essere considerati compatibili nei casi in cui di essi beneficiano sia i prodotti nazionali che quelli importati e quando gli aiuti stessi sono conformi alle disposizioni dei presenti orientamenti.

5.   QUESTIONI PROCEDURALI

La Commissione ricorda che si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 659/1999 e le disposizioni di attuazione dello stesso.

In particolare, nei casi in cui la Commissione ha adottato una decisione negativa in merito a un aiuto concesso senza notifica preliminare e senza che sia stato approvato della Commissione, gli Stati membri sono tenuti a recuperare l'aiuto con i relativi interessi dal beneficiario a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999.

Al fine di accelerare l'esame delle misure d'aiuto, si consiglia agli Stati membri di compilare i moduli delle parti I e III.14 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (23).

5.1.   Rinotifica e relazione annuale

Per consentire alla Commissione di adempiere l'obbligo di costante vigilanza su tutti i sistemi di aiuto vigenti negli Stati membri, è opportuno che questi ultimi rinotifichino alla Commissione i regimi a tempo indeterminato almeno due mesi prima del decimo anno dalla loro entrata in vigore.

A norma dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 659/1999, gli Stati membri presentano alla Commissione relazioni annuali su tutti i regimi di aiuti vigenti non assoggettati a obblighi specifici d'informazione nell'ambito di decisioni condizionali. Tali relazioni devono altresì comprendere gli aiuti individuali concessi al di fuori di qualsiasi regime approvato. La relazione annuale deve contenere tutte le informazioni pertinenti indicate nel modulo dell'allegato IIIC del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione.

5.2.   Proposte di opportune misure

I presenti orientamenti sostituiscono i precedenti orientamenti per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura (24), in seguito agli sviluppi intervenuti nella politica comune della pesca segnatamente con l'adozione del regolamento (CE) n. 2369/2002 che ha modificato il regolamento (CE) n. 2792/1999, del regolamento (CE) n. 2371/2002 e del regolamento (CE) n. 1595/2004.

La Commissione modificherà i presenti orientamenti in funzione dell'esperienza acquisita nel periodico esame dei censimenti degli aiuti di Stato e alla luce dello sviluppo della politica comune della pesca.

Conformemente all'articolo 88, paragrafo 1, del trattato e all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 659/1999, la Commissione propone agli Stati membri di modificare i loro vigenti regimi d'aiuto relativi al settore della pesca per renderli conformi ai presenti orientamenti entro il 1o gennaio 2005.

Gli Stati membri sono invitati a confermare per iscritto l'accettazione delle presenti proposte di misure opportune entro il 15 novembre 2004.

Se uno Stato membro non conferma per iscritto la sua accettazione entro tale data, la Commissione presume che esso abbia accettato le proposte, a meno che non esprima esplicitamente per iscritto il suo disaccordo.

Qualora uno Stato membro non accetti in tutto o in parte tali proposte entro la data fissata, la Commissione procede a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999.

5.3.   Decorrenza degli effetti

La Commissione applica i presenti orientamenti a decorrere dal 1o novembre 2004 agli aiuti di Stato notificati in tale data o successivamente a essa.

Gli «aiuti illegali» ai sensi dell'articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 659/1999 sono valutati alla luce degli orientamenti applicabili al momento dell'entrata in vigore dell'atto amministrativo che istituisce l'aiuto di Stato.

I riferimenti ad atti di diritto comunitario o ad orientamenti della Commissione contenuti nei presenti orientamenti s'intendono fatti a tutte le modifiche apportate a tali atti od orientamenti dopo il 1o novembre 2004.


(1)  GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2369/2002 (GU L 358 del 31.12.2002, pag. 49).

(2)  GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 2003.

(3)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 2003.

(4)  GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

(5)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 57.

(6)  GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.

(7)  GU L 291 del 14.9.2004.

(8)  GU L 10 del 13.1.2001, pag. 20. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 363/2004 (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 20).

(9)  GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 364/2004 (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 22).

(10)  GU L 337 del 13.12.2002, pag. 3.

(11)  GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30.

(12)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(13)  GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9. Orientamenti modificati dalla modifica degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (GU C 258 del 9.9.2000, pag. 5).

(14)  GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3.

(15)  GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2.

(16)  GU L 341 del 31.12.1993, pag. 93.

(17)  GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2004 (GU L 97 dell'1.4.2004, pag. 30).

(18)  GU L 9 del 15.1.1998, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 812/2004 (GU L 150 del 30.4.2004, pag. 12 ).

(19)  GU L 171 del 6.7.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 813/2004 (GU L 150 del 30.4.2004, pag. 32).

(20)  GU C 317 del 30.12.2003, pag. 11.

(21)  GU L 204 del 13.8.2003, pag. 21. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 916/2004 (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 81).

(22)  GU L 102 del 7.4.2004, pag. 9.

(23)  GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.

(24)  GU C 19 del 20.1.2001, pag. 7.


14.9.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 229/13


Comunicazione a norma dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio Caso COMP/C.2/37.214 — Vendita congiunta dei diritti mediatici relativi al campionato di calcio tedesco (Bundesliga)

(2004/C 229/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.   Introduzione

(1)

Il 25 agosto 1998 la Deutscher Fußballbund (DFB) ha presentato una richiesta di attestazione negativa, ai sensi dell'articolo 2 e 4 del regolamento n. 17, o, in subordine, di esenzione, ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE, per la commercializzazione centralizzata (o vendita congiunta) dei diritti radiotelevisivi e di altre forme tecniche di sfruttamento (1) delle partite del campionato di calcio tedesco della prima e della seconda divisione maschile. Il 30 ottobre 2003, in una comunicazione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17, la Commissione ha espresso l'intenzione di giudicare positivamente (2) il sistema modificato della commercializzazione centralizzata e ha successivamente ricevuto le osservazioni dei terzi interessati.

2.   Valutazione preliminare

(2)

Con lettera del 18 giugno 2004 la Commissione ha comunicato alla DFB e alla Ligaverband la sua valutazione preliminare ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003.

(3)

Secondo la valutazione preliminare della Commissione, i problemi sono dovuti al trasferimento dai club alla Ligaverband dei diritti mediatici sulla prima e sulla seconda divisione della Bundesliga e alla loro successiva commercializzazione centralizzata. Con gli accordi di vendita, la Ligaverband fissa il prezzo, le modalità e l'ampiezza dello sfruttamento. Attraverso l'accordo per la commercializzazione centralizzata e la sua successiva attuazione, ai club viene impedito di trattare autonomamente con le emittenti radiofoniche e televisive e/o con le agenzie per i diritti sportivi: viene esclusa in tal modo la libera concorrenza nella vendita dei diritti. In particolare ai club viene impedito di prendere decisioni commerciali indipendenti sui prezzi o di definire le modalità e l'ampiezza della concessione dei diritti secondo criteri diversi da quelli fissati nel quadro della commercializzazione centralizzata.

(4)

Inoltre, secondo la valutazione preliminare, la commercializzazione centralizzata influisce negativamente sui mercati a valle rilevanti della televisione e dei nuovi media, dato che la possibilità di offrire contenuti calcistici riveste una grande importanza nella concorrenza tra i fornitori di programmi per assicurarsi introiti pubblicitari, abbonati o clienti pay-per-view.

3.   Impegni

(5)

La Ligaverband ha confermato successivamente gli impegni presentati nell'ambito del precedente procedimento, che tengono già conto delle osservazioni trasmesse ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17, ora ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003. Gli impegni, che si illustrano sinteticamente di seguito, sono pubblicati integralmente sul sito Internet della Direzione generale della Concorrenza.

(6)

I diritti della Ligaverband vengono offerti in vari pacchetti tramite una procedura trasparente e non discriminatoria. La durata dei contratti che verranno conclusi sia con gli agenti che con i sublicenziatari non potrà superare tre stagioni di campionato.

(7)

I diritti sulle trasmissioni in diretta degli incontri della prima e della seconda divisione della Bundesliga vengono offerti dalla Ligaverband ai fornitori di programmi televisivi sia in chiaro che a pagamento in particolare in due pacchetti. Un terzo pacchetto autorizza l'acquirente a trasmettere in diretta almeno due incontri della prima divisione della Bundesliga e la cronaca differita in anteprima dei punti salienti via televisione in chiaro. Un quarto pacchetto comprende la trasmissione in diretta degli incontri della seconda divisione della Bundesliga e della cronaca differita in anteprima dei punti salienti via televisione in chiaro. I diritti di sfruttamento secondario e terziario vengono offerti con il pacchetto 5. I pacchetti 3, 4 e 5 possono essere ceduti a più utilizzatori.

(8)

Il pacchetto 6 comprende il diritto di trasmettere in diretta e/o in leggera differita gli incontri della prima e della seconda divisione della Bundesliga via Internet. A partire dal 1o luglio 2006 il pacchetto conterrà il diritto di trasmettere gli incontri in diretta e in leggera differita. In ogni giornata di gioco la Ligaverband offrirà via Internet un totale di almeno 90 minuti di cronaca in diretta degli incontri, ad esempio a mezzo di conferenza telefonica. Il pacchetto 7 riguarda la cronaca in differita dei punti salienti degli incontri. Il pacchetto 8 comprende il diritto di trasmettere in diretta e/o in leggera differita e/o in differita gli incontri della prima e della seconda divisione della Bundesliga via telefonia mobile. Il pacchetto 9 autorizza alla trasmissione in differita di estratti degli incontri della prima e/o della seconda divisione della Bundesliga via telefonia mobile.

(9)

Ogni club può cedere ad un emittente televisivo in chiaro il diritto di trasmettere per intero e per una sola volta nel SEE le partite da esso disputate in casa 24 ore dopo il termine dell'incontro.

(10)

Ogni club, a partire da un'ora e mezzo dopo il termine dell'incontro, può sfruttare su Internet una sintesi della durata massima di 30 minuti delle partite disputate in casa e in trasferta. A partire dal 1o luglio 2006 ogni club potrà diffondere sul proprio sito Internet o sul sito di terzi, dopo il termine dell'incontro, senza limitazioni di tempo, la cronaca delle partite giocate in casa o in trasferta. Ogni club può cedere agli operatori di telefonia mobile del SEE i diritti di diffusione sulle reti di telefonia mobile nell'ambito del SEE della cronaca delle partite giocate in casa. Ogni club può cedere senza limitazioni i diritti di trasmissione radiofonica in chiaro delle partite giocate in casa dopo il termine dell'incontro. In caso di trasmissione in diretta l'utilizzazione non può superare 10 minuti per ogni tempo di gioco.

(11)

I summenzionati diritti non possono essere ceduti secondo modalità che consentano all'utilizzatore di creare un prodotto che sia in contrasto con gli interessi della DFB e della Ligaverband ovvero con l'interesse degli acquirenti dei pacchetti 1-9 ad un prodotto uniforme, e che compromettano i vantaggi del marchio e della commercializzazione centralizzata.

(12)

Secondo la proposta delle parti, i diritti inutilizzati sono attribuiti ai club che provvedono alla loro commercializzazione. Tuttavia, la Ligaverband conserva il diritto di commercializzare parallelamente su base non esclusiva i relativi pacchetti. Ciò avviene ad esempio se la Ligaverband non cede determinati diritti per i quali era prevista la commercializzazione centralizzata. Se decorsi 14 giorni dalla prima partita della stagione non viene concluso alcun accordo con un utilizzatore in merito ai diritti contenuti in uno dei summenzionati pacchetti, a partire da detta data e fino alla fine della stagione, i club possono sfruttare in proprio le partite da essi giocate in casa nel quadro dei diritti contenuti nei pacchetti di sfruttamento non utilizzati. I club hanno lo stesso diritto se l'acquirente dei diritti, senza motivi oggettivi, non li sfrutta.

(13)

Le modifiche nel settore della televisione, nonché le modifiche descritte nel settore di Internet entreranno in vigore dal 1o luglio 2006. Tutte le altre modifiche si applicano a partire dal 1o luglio 2006. I periodi transitori consentiranno di tener conto gradualmente delle riserve sotto il profilo della concorrenza senza compromettere il funzionamento della prima e della seconda divisione della Bundesliga.

(14)

I contratti di licenza che verranno stipulati in futuro non formano oggetto del modello di commercializzazione descritto. Ci si riserva il diritto di procedere ad un esame a norma del diritto comunitario nell'ambito di un procedimento separato, in particolare nel caso in cui un singolo utilizzatore acquisti cumulativamente più pacchetti commercializzati a livello centrale con diritti di sfruttamento esclusivi.

4.   Le intenzioni della Commissione

(15)

Fatte salve le conclusioni del test di mercato, la Commissione intende adottare una decisione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 che dichiari vincolanti gli impegni riassunti ai punti precedenti e pubblicati integralmente sul sito Internet della Direzione generale della Concorrenza. Essa invita i terzi interessati a presentare le proprie osservazioni entro un mese dalla pubblicazione della presente comunicazione.

(16)

I terzi interessati sono invitati a trasmettere anche una versione non riservata delle proprie osservazioni, nella quale i segreti commerciali e altri punti riservati siano eliminati e sostituiti, a seconda dei casi, con una sintesi non riservata o con l'indicazione «[segreto commerciale]» o «[riservato]».

(17)

Le osservazioni dovranno essere inviate, indicando il riferimento «COMP/C-2/37.214 — Vendita congiunta dei diritti mediatici relativi al campionato di calcio tedesco», al seguente indirizzo:

Commissione Europea,

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo antitrust

B-1049 Bruxelles

Fax: (32-2) 295 01 28


(1)  Il diritto di commercializzazione centralizzata comprende tutti i tipi di diritti di diffusione: televisione in chiaro, a pagamento, pay-per-view; trasmissione via etere, via cavo o via satellite; trasmissione in diretta o in differita; diffusione dell'intero evento, di estratti o di una sintesi dei punti salienti, radio. Sono inclusi anche i diritti relativi a tutti i tipi di strumenti tecnici esistenti o futuri, come ad esempio UMTS, Internet o TV aziendale.

(2)  GU C 261 del 30.10.2003, pag. 13.


14.9.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 229/16


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. COMP/M.3545 — REWE/ASP)

(2004/C 229/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 3/9/2004 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua tedesco e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

gratuitamente sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico nella versione «CDE» della banca dati CELEX, documento n. 32004M3545. CELEX è il sistema di documentazione computerizzato sul diritto comunitario. (http://europa.eu.int/celex)


14.9.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 229/16


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. COMP/M.3539 — GOLDMAN SACHS/QMH)

(2004/C 229/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 7/9/2004 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

gratuitamente sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico nella versione «CEN» della banca dati CELEX, documento n. 32004M3539. CELEX è il sistema di documentazione computerizzato sul diritto comunitario. (http://europa.eu.int/celex)