ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 217

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

47o anno
28 agosto 2004


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Comunicazioni

 

Corte di giustizia

 

Corte di giustizia

2004/C 217/1

Sentenza della corte (Grande Sezione) 29 giugno 2004 nel procedimento C-486/01 P: Front National contro Parlamento europeo («Ricorso avverso una sentenza del Tribunale di primo grado — Dichiarazione di costituzione di un gruppo ai sensi dell'art. 29, n. 1, del regolamento del Parlamento europeo — Mancanza di affinità politiche — Scioglimento retroattivo del gruppo TDI — Impugnazione incidentale — Interpretazione dell'art. 230, quarto comma, CE — Nozione di decisione che riguarda “direttamente ed individualmente” una persona fisica o giuridica — Irricevibilità del ricorso presentato da un partito politico nazionale»)

1

2004/C 217/2

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 8 luglio 2004, nei procedimenti riuniti C-502/01 e C-31/02 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Sozialgericht Hannover e dal Sozialgericht Aachen): Silke Gaumain-Cerri contro Kaufmännische Krankenkasse — Pflegekasse, e Maria Barth contro Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz («Previdenza sociale — Libera circolazione dei lavoratori — Trattato CE — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Prestazioni a copertura del rischio di non autosufficienza — Versamento da parte dell'assicurazione contro la non autosufficienza dei contributi per la pensione di vecchiaia del terzo che assiste la persona non autosufficiente»)

1

2004/C 217/3

Sentenza della Corte (seduta plenaria) 29 giugno 2004 nella causa C-110/02: Commissione delle Comunità europee contro Consiglio dell'Unione europea («Aiuto del governo portoghese agli allevatori di suini — Aiuto diretto a consentire il rimborso di aiuti dichiarati incompatibili con il mercato comune — Decisione del Consiglio che dichiara tale aiuto compatibile con il mercato comune — Illegittimità — Art. 88, n. 2, terzo comma, CE»)

2

2004/C 217/4

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 24 giugno 2004 nella causa C-269/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese («Inadempimento di uno Stato — Mancata trasposizione, nel termine assegnato, della direttiva 98/24/CE — Protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori — Rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro»)

3

2004/C 217/5

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 1o luglio 2004 nel procedimento C-295/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Niedersächsiches Oberverwaltungsgericht): Gisela Gerken contro Amt für Agrarstruktur Verden («Politica agricola comune — Sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari — Regolamenti (CEE) n. 3887/92 e (CE) n. 2419/2001 — Domande di aiuto “animali” — Irregolarità — Riduzione dell'importo dell'aiuto — Art. 2, n. 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 — Applicazione retroattiva di una disposizione meno rigorosa»)

3

2004/C 217/6

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 1o luglio 2004 nei procedimenti riuniti C-361/02 e C-362/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Dioikitiko Efeteio Peiraios): Elliniko Dimosio contro Nikolaos Tsapalos e Konstantinos Diamantakis («Direttiva 76/308/CEE — Assistenza reciproca in materia di recupero di dazi doganali — Applicazione a crediti sorti prima dell'entrata in vigore della direttiva»)

4

2004/C 217/7

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 8 luglio 2004 nella causa C-27/03, Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio (Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Direttiva 91/271/CEE — Decisione 93/481/CEE — Raccolta e trattamento delle acque reflue urbane — Mancata trasposizione entro il termine impartito)

4

2004/C 217/8

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 1o luglio 2004 nella causa C-65/03: Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio («Inadempimento da parte di uno Stato — Articoli 12 CE, 149 CE e 150 CE — Diploma di insegnamento secondario ottenuto in un altro Stato membro — Accesso all'insegnamento superiore»)

5

2004/C 217/9

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 8 luglio 2004 nella causa C-127/03: Commissione delle Comunità europee contro Trendsoft (Irl) Ltd («Clausola compromissoria — Rimborso delle somme anticipate — Interessi di mora — Procedimento in contumacia»)

5

2004/C 217/0

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 22 giugno 2004 nella causa C-155/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese («Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2000/70/CE — Dispositivi medici che incorporano derivati stabili del sangue o del plasma umano — Mancata trasposizione»)

6

2004/C 217/1

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 8 luglio 2004 nella causa C-166/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese («Inadempimento di uno Stato — Art. 28 CE — Commercializzazione di prodotti in metalli preziosi — Denominazioni “oro” e “lega d'oro”»)

6

2004/C 217/2

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 1o luglio 2004 nel procedimento C-169/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Regeringsrätten): Florian W. Wallentin contro Riksskatteverket («Libera circolazione delle persone — Lavoratori — Imposta sul reddito — Imposizione parziale di un soggetto passivo che percepisce una piccola parte dei suoi redditi in uno Stato membro e risiede in un altro Stato membro»)

7

2004/C 217/3

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 8 luglio 2004 nella causa C-214/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica d'Austria («Inadempimento da parte di uno Stato — Direttiva 88/609/CEE — Inquinamento atmosferico — Grandi impianti di combustione»)

7

2004/C 217/4

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 8 luglio 2003 nella causa C-292/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica di Finlandia (Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Veicoli fuori uso — Direttiva 2000/53/CE)

8

2004/C 217/5

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 1o luglio 2004 nella causa C-311/03, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 99/44/CE — Mancato recepimento entro il termine impartito)

8

2004/C 217/6

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 1o luglio 2004 nella causa C-331/03, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2000/53/CE — Mancato recepimento entro il termine impartito)

9

2004/C 217/7

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 8 luglio 2004 nella causa C-389/03, Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio (Inadempimento di uno Stato — Mancato recepimento della direttiva 1997/74/CE)

9

2004/C 217/8

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 8 luglio 2004 nel procedimento C-400/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal d'instance du VIIe arrondissement de Paris): Waterman SAS contro Directeur général des douanes et droits indirects («Tariffa doganale comune — Nomenclatura combinata — Voce doganale — Astucci per penne stilografiche»)

10

2004/C 217/9

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 1o luglio 2004 nella causa C-448/03, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese (Inadempimento di uno Stato — Mancato recepimento della direttiva 98/44/CE)

10

2004/C 217/0

Causa C-241/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, Sezione Seconda, con ordinanza 22 aprile 2004, nella causa dinanzi ad esso pendente fra Acquedotto De Ferrari Galliera s.p.a. e Provincia di Genova e.a.

11

2004/C 217/1

Causa C-242/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, Sezione Seconda, con ordinanza 22 aprile 2004, nella causa dinanzi ad esso pendente fra Acquedotto Nicolay s.p.a. e Provincia di Genova e.a.

11

2004/C 217/2

Causa C-247/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven, con sentenza 28 maggio 2004, nella causa Transport Maatschappij Traffic B.V. contro Staatssecretaris van Economiche Zaken

12

2004/C 217/3

Causa C-248/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven con sentenza 9 giugno 2004 nel procedimento Koninklijke Coöperatieve Cosun U.A. contro Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

12

2004/C 217/4

Causa C-255/04: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese, presentato il 14 giugno 2004

12

2004/C 217/5

Causa C-257/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England and Wales), Civil Division, con ordinanza 15 giugno 2004, nelle cause Michael Jason Clarke contro Frank Staddon Ltd, e J.C. Caulfield, C.F. Caulfield e K.V. Barnes contro Marshalls Clay Products Ltd

13

2004/C 217/6

Causa C-259/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice, The Person Appointed by the Lord Chancellor (persona designata dal Lord Chancellor), ai sensi dell'art. 76 del Trade Marks Act 1994, per statuire sui ricorsi contro le decisioni del Registrar of Trade Marks, con ordinanza 26 maggio 2004 nel procedimento Elizabeth Emanuel contro Continental Shelf 128 Ltd

13

2004/C 217/7

Causa C-260/04: Ricorso del 17 giugno 2004 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee

14

2004/C 217/8

Causa C-275/04: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno del Belgio, proposto il 29 giugno 2004.

15

2004/C 217/9

Causa C-282/04: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno dei Paesi Bassi, presentato il 30 giugno 2004.

15

2004/C 217/0

Causa C-283/04: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno dei Paesi Bassi, proposto il 1o luglio 2004.

16

2004/C 217/1

Causa C-285/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Oristano con ordinanza 14 giugno 2004, nella causa dinanzi ad esso pendente fra Medda Ignazio e Banco di Napoli SpA nonché Regione Autonoma della Sardegna

17

2004/C 217/2

causa C-286/04 P: Ricorso della Eurocermex SA avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) 29 aprile 2004, nella causa T-399/02: Eurocermex SA contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), proposto il 5 luglio 2004

17

2004/C 217/3

Causa C-291/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de Police di Neufchâteau (Belgio), con ordinanza 4 giugno 2004, nella causa Pubblico Ministero contro Henri Léon Schmitz

17

2004/C 217/4

Causa C-299/04: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, proposto il 14 luglio 2004.

18

 

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

2004/C 217/5

Sentenza del Tribunale di primo grado 10 giugno 2004 nella causa T-275/01, Mercedes Alvarez Moreno contro Parlamento europeo (Dipendenti — Agente ausiliaria — Interprete di conferenza — Art. 74 del RAA — Fine del rapporto d'impiego)

19

2004/C 217/6

Causa T-158/04: Ricorso del sig. Erich Drazdansky contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 26 aprile 2004.

19

2004/C 217/7

Causa T-162/04: Ricorso della società Eugénio Branco Lda contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 30 aprile 2004

20

2004/C 217/8

Causa T-180/04: Ricorso della Przedsiebiorstwo Polmos Bialystock contro l'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), proposto il 25 maggio 2004

21

2004/C 217/9

Causa T-183/04: Ricorso della Tokai Europe GmbH contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 25 maggio 2004

21

2004/C 217/0

Causa T-185/04: Ricorso della Lancôme Parfums et Beauté & Cie contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, proposto il 25 maggio 2004

22

2004/C 217/1

Causa T-188/04: Ricorso della Freixenet S.A. contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, proposto il 24 maggio 2004

22

2004/C 217/2

Causa T-189/04: Ricorso di Christian van der Haegen contro Comitato economico e sociale europeo, proposto il 24 maggio 2004.

23

2004/C 217/3

Causa T-192/04: Ricorso della Flex Equipos de Descanso S.A. contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), proposto il 28 maggio 2004.

23

2004/C 217/4

Causa T-199/04: Ricorso della Gul Ahmed Textile Mills Ltd contro il Consiglio dell'Unione Europea, proposto il 28 maggio 2004

24

2004/C 217/5

Causa T-200/04: Ricorso della Regione Autonoma della Sardegna contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 28 maggio 2004

24

2004/C 217/6

Causa T-204/04: Ricorso dell'Indorata-Sercicos e Gestao Lda contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 7 giugno 2004

25

2004/C 217/7

Causa T-205/04: Ricorso di Alessandro Ianniello contro la Commissione delle Comunità europee, proposto l'8 giugno 2004

26

2004/C 217/8

Causa T-206/04: Ricorso del sig. Fernando Rodrigues Carvalhais contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 7 giugno 2004 (fax/posta elettronica del 2 giugno 2004).

26

2004/C 217/9

Causa T-211/04: Ricorso del governo di Gibilterra contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 9 giugno 2004

27

2004/C 217/0

Causa T-214/04: Ricorso della Royal County of Berkshire Polo Club Ltd contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), (UAMI) proposto l'8 giugno 2004

28

2004/C 217/1

Causa T-215/04: Ricorso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 9 giugno 2004

29

2004/C 217/2

Causa T-236/04: Ricorso dell'Ufficio europeo dell'ambiente e della Stichting Natuur en Milieu contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 9 giugno 2004

29

2004/C 217/3

Causa T-239/04: Ricorso della Repubblica italiana contro la Commissione delle Comunità europee, proposto l'11 giugno 2004

30

2004/C 217/4

Causa T-241/04: Ricorso dell'Ufficio europeo dell'ambiente e della Stichting Natuur en Milieu contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 9 giugno 2004

30

2004/C 217/5

Causa T-244/04: Ricorso della sig.ra Elisabeth Saskia Smit contro Europol, presentato il 17 giugno 2004

31

2004/C 217/6

Causa T-246/04: Ricorso del sig. Jacques Wunenburger contro la Commissione delle Comunità europee presentato il 17 giugno 2004.

31

2004/C 217/7

Causa T-247/04: Ricorso della Asociación de Exportadores Españoles de Productos Farmacéuticos (ASEPROFAR) e della Española de Desarrollo e Impulso Farmacéutico, S.A. (EDIFA) contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 17 giugno 2004

32

2004/C 217/8

Causa T-248/04: Ricorso della Scania AB (Publ) contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 21 giugno 2004

32

2004/C 217/9

Causa T-249/04: Ricorso di Philippe Combescot contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 21 giugno 2004

33

2004/C 217/0

Causa T-250/04: Ricorso di Philippe Combescot contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 21 giugno 2004

33

2004/C 217/1

Causa T-251/04: Ricorso della Repubblica ellenica contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 22 gugno 2004.

34

2004/C 217/2

Causa T-252/04: Ricorso della Caviar Anzali contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno presentato il 18 giugno 2004

35

2004/C 217/3

Causa T-256/04: Ricorso della Mundipharma AG contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), proposto il 28 giugno 2004.

35

2004/C 217/4

Causa T-260/04: Ricorso di C.E.S.T.A.S. — Centro di Educazione Sanitaria e Tecnologie Appropriate Sanitarie — contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 23 giugno 2004

36

2004/C 217/5

Causa T-266/04: Ricorso del Regno di Spagna contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 1o luglio 2004

36

2004/C 217/6

Causa T-268/04: Ricorso della Spa Monopole, Compagnie fermière de Spa contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), proposto il 28 giugno 2004

37

2004/C 217/7

Causa T-269/04: Ricorso della IDOM, S.A. contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 29 giugno 2004

38

2004/C 217/8

Cancellazione dal ruolo della causa T-304/99

38

2004/C 217/9

Cancellazione dal ruolo della causa T-69/02

38

2004/C 217/0

Cancellazione dal ruolo della causa T-249/03

38

 

III   Informazioni

2004/C 217/1

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea GU C 201 del 7.8.2004

39

IT

 


I Comunicazioni

Corte di giustizia

Corte di giustizia

28.8.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 217/1


Sentenza della corte

(Grande Sezione)

29 giugno 2004

nel procedimento C-486/01 P: Front National contro Parlamento europeo (1)

(«Ricorso avverso una sentenza del Tribunale di primo grado - Dichiarazione di costituzione di un gruppo ai sensi dell'art. 29, n. 1, del regolamento del Parlamento europeo - Mancanza di affinità politiche - Scioglimento retroattivo del gruppo TDI - Impugnazione incidentale - Interpretazione dell'art. 230, quarto comma, CE - Nozione di decisione che riguarda “direttamente ed individualmente” una persona fisica o giuridica - Irricevibilità del ricorso presentato da un partito politico nazionale»)

(2004/C 217/01)

Lingua processuale: il francese

Nel procedimento C-486/01 P, Front national, con sede a Saint-Cloud (Francia), rappresentato dai sigg. F. Wagner e V. de Poulpiquet de Brescanvel, avocats, avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione ampliata) il 2 ottobre 2001, nelle cause riunite T-222/99, T-327/99 e T-329/99, Martinez e a./Parlamento (Racc. pag. II-2823), procedimento in cui l'altra parte è: Parlamento europeo (agenti: sigg. G. Garzón Clariana, J. Schoo e H. Krück), convenuto in primo grado, la Corte (Grande Sezione) composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans (relatore), A. Rosas, J.-P. Puissochet e J.N. Cunha Rodrigues, presidenti di Sezione, dal sig. R. Schintgen, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, dal sig. S. von Bahr e dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, giudici; avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer; cancelliere: sig.ra Múgica Arzamendi, amministratore principale, ha pronunciato, il 29 giugno 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 2 ottobre 2001, Martinez e a./Parlamento, cause riunite T-222/99, T-327/99 e T-329/99, è annullata in quanto dichiara ricevibile il ricorso del Front national (causa T-327/99).

2)

Il ricorso del Front national mirante all'annullamento della decisione del Parlamento europeo 14 settembre 1999, relativa all'interpretazione dell'art. 29, n. 1, del regolamento di tale istituzione e recante lo scioglimento, con effetto retroattivo, del «Gruppo tecnico dei deputati indipendenti (TDI) – Gruppo misto», è irricevibile.

3)

Non occorre più statuire sul ricorso presentato dal Front national contro la sentenza menzionata al punto 1 del presente dispositivo.

4)

Il Front national è condannato a sopportare le spese sostenute dal Parlamento europeo sia nell'ambito della presente causa sia nell'ambito del procedimento sommario.


(1)  GU C 84 del 6.4.2002.


28.8.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 217/1


Sentenza della Corte

(Seconda Sezione)

8 luglio 2004

, nei procedimenti riuniti C-502/01 e C-31/02 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Sozialgericht Hannover e dal Sozialgericht Aachen): Silke Gaumain-Cerri contro Kaufmännische Krankenkasse — Pflegekasse, e Maria Barth contro Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (1)

(«Previdenza sociale - Libera circolazione dei lavoratori - Trattato CE - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Prestazioni a copertura del rischio di non autosufficienza - Versamento da parte dell'assicurazione contro la non autosufficienza dei contributi per la pensione di vecchiaia del terzo che assiste la persona non autosufficiente»)

(2004/C 217/02)

Lingua processuale: il tedesco

Nei procedimenti riuniti C-502/01 e C-31/02, aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Sozialgericht Hannover (Germania) (causa C-502/01) e dal Sozialgericht Aachen (Germania) (causa C-31/02) nelle cause dinanzi ad essi pendenti tra Silke Gaumain-Cerri e Kaufmännische Krankenkasse - Pflegekasse, interveniente: Bundesversicherungsanstalt für Angestellte, e tra: Maria Barth e Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz, interveniente: PAX Familienfürsorge Krankenversicherung, Bundesministerium für Gesundheit uns Soziale Sicherung, domande vertenti sull'interpretazione delle disposizioni del Trattato CE e del diritto derivato relative alla libera circolazione dei cittadini dell'Unione e, in particolare, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, come modificato e aggiornato dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97 (GU 1997, L 28, pag. 1), la Corte (Seconda Sezione), composta dai sigg. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, J.-P. Puissochet (relatore) e R. Schintgen, e dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, giudici; avvocato generale: sig. A. Tizzano; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, l'8 luglio 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Una prestazione quale il versamento, da parte dell'ente per l'assicurazione contro la non autosufficienza, dei contributi per la pensione di vecchiaia del terzo che fornisce cure domiciliari ad una persona non autosufficiente, nelle condizioni di cui alle cause principali, costituisce una prestazione di malattia a beneficio della persona non autosufficiente soggetta al regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, come modificato e aggiornato dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97.

2)

Nel caso di prestazioni quali quelle erogate, nelle circostanze di cui alle cause principali, dall'assicurazione tedesca contro la non autosufficienza ad un assicurato residente nel territorio dello Stato competente o ad una persona residente nel territorio di un altro Stato membro e coperta da tale assicurazione in quanto familiare di un lavoratore, il Trattato, in particolare l'art. 17 CE, nonché il regolamento n. 1408/71, come modificato e aggiornato dal regolamento n. 118/97, ostano a che il versamento dei contributi per la pensione di vecchiaia per conto di un cittadino di uno Stato membro, che assuma il ruolo di terzo che presta cure al beneficiario di tali prestazioni, sia rifiutato dall'istituzione competente perché tale terzo o il detto beneficiario risiede in uno Stato membro diverso dallo Stato competente.


(1)  GU C 84 del 6.4.2002.

GU C 109 del 4.5.2002.


28.8.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 217/2


Sentenza della Corte

(seduta plenaria)

29 giugno 2004

nella causa C-110/02: Commissione delle Comunità europee contro Consiglio dell'Unione europea (1)

(«Aiuto del governo portoghese agli allevatori di suini - Aiuto diretto a consentire il rimborso di aiuti dichiarati incompatibili con il mercato comune - Decisione del Consiglio che dichiara tale aiuto compatibile con il mercato comune - Illegittimità - Art. 88, n. 2, terzo comma, CE»)

(2004/C 217/03)

Lingua processuale: il francese

Nella causa C-110/02, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. F. Santaolalla Gadea, D. Triantafyllou e V. Di Bucci) contro Consiglio dell'Unione europea (agenti: sigg. J. Carbery e F. Florindo Gijón) con l'intervento di Repubblica portoghese (agenti: sigg. L. Fernandes e sig.ra I. Palma) e di Repubblica francese (agenti: sigg. G. de Bergues e F. Million), avente ad oggetto l'annullamento della decisione del Consiglio 21 gennaio 2002, 2002/114/CE, concernente l'autorizzazione alla concessione di un aiuto da parte del governo del Portogallo agli allevatori portoghesi di suini beneficiari delle misure concesse nel 1994 e 1998 (GU L 43, pag. 18), la Corte (seduta plenaria), composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas, C. Gulmann, J.-P. Puissochet e J.N. Cunha Rodrigues, presidenti di Sezione, dai sigg. A. La Pergola e R. Schintgen, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr e K. Lenaerts (relatore), giudici; avvocato generale: sig. F. G. Jacobs; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 29 giugno 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

La decisione del Consiglio 21 gennaio 2002, 2002/114/CE, concernente l'autorizzazione alla concessione di un aiuto da parte del governo del Portogallo agli allevatori portoghesi di suini beneficiari delle misure concesse nel 1994 e 1998, è annullata.

2)

Il Consiglio dell'Unione europea è condannato alle spese.

3)

La Repubblica portoghese e la Repubblica francese sostengono le proprie spese.


(1)   GU C 131 dell'1.6.2002.


28.8.2004   

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Sentenza della Corte

(Terza Sezione)

24 giugno 2004

nella causa C-269/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese (1)

(«Inadempimento di uno Stato - Mancata trasposizione, nel termine assegnato, della direttiva 98/24/CE - Protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori - Rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro»)

(2004/C 217/04)

Lingua processuale: il francese

Nella causa C-269/02, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg.. D. Martin) contro Repubblica francese (agenti: sigg. G. de Bergues e C. Lemaire, nonché sig.ra C. Bergeot-Nunes), avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica francese, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 7 aprile 1998, 98/24/CE, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 131, pag. 11) o, comunque, non avendole comunicato le dette disposizioni, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva, la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas, presidente di Sezione, dai sigg. R. Schintgen e K. Schiemann (relatore), giudici; avvocato generale: sig. A. Tizzano; cancelliere: sig. R. Grass, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 7 aprile 1998, 98/24/CE, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della detta direttiva.

2)

La Repubblica francese è condannata alle spese.


(1)   GU C 219 del 14.9.2002.


28.8.2004   

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Sentenza della Corte

(Seconda Sezione)

1o luglio 2004

nel procedimento C-295/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Niedersächsiches Oberverwaltungsgericht): Gisela Gerken contro Amt für Agrarstruktur Verden (1)

(«Politica agricola comune - Sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari - Regolamenti (CEE) n. 3887/92 e (CE) n. 2419/2001 - Domande di aiuto “animali” - Irregolarità - Riduzione dell'importo dell'aiuto - Art. 2, n. 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 - Applicazione retroattiva di una disposizione meno rigorosa»)

(2004/C 217/05)

Lingua processuale: il tedesco

Nel procedimento C-295/02, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Niedersächsiches Oberverwaltungsgericht (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra Gisela Gerken e Amt für Agrarstruktur Verden, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 10, n. 2, lett. a), del regolamento (CEE) della Commissione 23 dicembre 1992, n. 3887, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari (GU L 391, pag. 36), 44, 53 e 54 del regolamento (CE) della Commissione 11 dicembre 2001, n. 2419, che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio (GU L 327, pag. 11), e 2, n. 2, del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312, pag. 1), la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. J.-P. Puissochet e R. Schintgen e dalle sig.re F. Macken (relatore) e N. Colneric, giudici; avvocato generale: sig. P. Léger; cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato, il 1o luglio 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 2, n. 2, del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, deve essere interpretato nel senso che, nel caso di una domanda di aiuti «animali» rientrante nell'ambito di applicazione ratione temporis del regolamento (CEE) della Commissione 23 dicembre 1992, n. 3887, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari, e viziata da un'irregolarità comportante l'applicazione di una sanzione in forza dell'art. 10, n. 2, lett. a) di quest'ultimo regolamento, le autorità competenti devono applicare retroattivamente le disposizioni dell'art. 44, n. 1, del regolamento (CE) della Commissione 11 dicembre 2001, n. 2419, che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) del Consiglio n. 3508/92, poiché tali disposizioni del regolamento n. 2419/2001 sono meno rigorose nei confronti del comportamento in questione.


(1)  GU C 261 del 26.10.2002.


28.8.2004   

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Sentenza della Corte

(Terza Sezione)

1o luglio 2004

nei procedimenti riuniti C-361/02 e C-362/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Dioikitiko Efeteio Peiraios): Elliniko Dimosio contro Nikolaos Tsapalos e Konstantinos Diamantakis (1)

(«Direttiva 76/308/CEE - Assistenza reciproca in materia di recupero di dazi doganali - Applicazione a crediti sorti prima dell'entrata in vigore della direttiva»)

(2004/C 217/06)

Lingua processuale: il greco

Nei procedimenti riuniti C-361/02 e C-362/02, aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Dioikitiko Efeteio Peiraios (Grecia), nelle cause dinanzi ad esso pendenti tra Elliniko Dimosio e Nikolaos Tsapalos (causa C-361/02), Konstantinos Diamantakis (causa C-362/02), domande vertenti sull'interpretazione dell'art. 1 della direttiva del Consiglio 15 marzo 1976, 76/308/CEE, relativa all'assistenza reciproca in materia di ricupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonché dei prelievi agricoli, dei dazi doganali, dell'imposta sul valore aggiunto e di talune accise (GU L 73, pag. 18), come modificata dall'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU 1994, C 241, pag. 21), la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dal sig. R. Schintgen (relatore) e dalla sig.ra N. Colneric, giudici; avvocato generale: sig.ra J. Kokott; cancelliere: sig.ra Múgica Arzamendi, amministratore principale, ha pronunciato, il 1o luglio 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

La direttiva del Consiglio 15 marzo 1976, 76/308/CEE, relativa all'assistenza reciproca in materia di ricupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonché dei prelievi agricoli, dei dazi doganali, dell'imposta sul valore aggiunto e di talune accise, come modificata dall'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, deve essere interpretata nel senso che essa si applica ai crediti doganali che sono sorti in un Stato membro e costituiscono oggetto di un titolo emesso da questo Stato prima dell'entrata in vigore della detta direttiva nell'altro Stato membro, ove l'autorità destinataria dell'istanza ha sede.


(1)  GU C 305 del 7.12.2002.


28.8.2004   

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Sentenza della Corte

(Quarta Sezione)

8 luglio 2004

nella causa C-27/03, Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio (1)

(Inadempimento di uno Stato - Ambiente - Direttiva 91/271/CEE - Decisione 93/481/CEE - Raccolta e trattamento delle acque reflue urbane - Mancata trasposizione entro il termine impartito)

(2004/C 217/07)

Lingua processuale: l'olandese

Nella causa C-27/03, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. G. Valero Jordana e M. van Beek) contro Regno del Belgio (agente: sig.a A. Snoecx, assistita dalla sig.a A. Cornet), diretta a far constatare che il Regno del Belgio, non adottando le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie all'attuazione completa degli artt. 3, 5 e 17 – quest'ultimo letto congiuntamente agli artt. 3 e 4 – della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40), e della decisione della Commissione 28 luglio 1993, 93/481/CEE, concernente i moduli di presentazione dei programmi nazionali di cui all'articolo 17 della direttiva 91/271 (JO L 226, pag. 23), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva e della decisione suddette, la Corte (Quarta Sezione), composta dai sigg. J. N. Cunha Rodrigues, presidente di sezione, J.-P. Puissochet e dalla sig.a F. Macken (relatore), giudici; avvocato generale: sig. F. G. Jacobs; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato l'8 luglio 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il Regno del Belgio, non adottando le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie all'attuazione completa degli artt. 3, 5 e 17 – quest'ultimo letto congiuntamente agli artt. 3 e 4 – della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, e della decisione della Commissione 28 luglio 1993, 93/481/CEE, concernente i moduli di presentazione dei programmi nazionali di cui all'articolo 17 della direttiva 91/271, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 226 CE nonché della direttiva e della decisione suddette.

2)

Il Regno del Belgio è condannato alle spese.


(1)  GU C 70 del 22.3.03


28.8.2004   

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Sentenza della Corte

(Terza Sezione)

1o luglio 2004

nella causa C-65/03: Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio (1)

(«Inadempimento da parte di uno Stato - Articoli 12 CE, 149 CE e 150 CE - Diploma di insegnamento secondario ottenuto in un altro Stato membro - Accesso all'insegnamento superiore»)

(2004/C 217/08)

Lingua processuale: il francese

Nella causa C-65/03, Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. D. Martin) contro Regno del Belgio (agente: sig.ra A. Snoecx), avente ad oggetto avente ad oggetto un ricorso inteso a far dichiarare che il Regno del Belgio, non adottando i provvedimenti necessari per assicurare che i titolari di diplomi di insegnamento secondario conseguiti in altri Stati membri possano accedere all'insegnamento superiore organizzato dalla comunità francese del Belgio alle stesse condizioni dei titolari del certificato di insegnamento secondario superiore (CESS), il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza degli artt. 12 CE, 149 CE e 150 CE, la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas, presidente di Sezione, dal sig. R. Schintgen e dalla sig.ra N. Colneric (relatore), giudici; avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 1o luglio 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Non adottando i provvedimenti necessari per assicurare che i titolari dei diplomi di insegnamento secondario conseguiti in altri Stati membri possano accedere all'insegnamento superiore organizzato dalla comunità francese del Belgio alle stesse condizioni dei titolari del Certificato di insegnamento secondario superiore (CESS), il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza del combinato disposto dell'art. 12 CE e degli artt. 149 CE e 150 CE.

2)

Il Regno del Belgio è condannato alle spese.


(1)   GU C 83 del 5.4.2003.


28.8.2004   

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Sentenza della Corte

(Quarta Sezione)

8 luglio 2004

nella causa C-127/03: Commissione delle Comunità europee contro Trendsoft (Irl) Ltd (1)

(«Clausola compromissoria - Rimborso delle somme anticipate - Interessi di mora - Procedimento in contumacia»)

(2004/C 217/09)

Lingua processuale: l'inglese

Nella causa C-127/03, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. L. Flynn e C. Giolito) contro Trendsoft (Irl) Ltd, con sede in Dublino (Irlanda), avente ad oggetto un ricorso presentato dalla Commissione delle Comunità europee ai sensi dell'art. 238 CE inteso ad ottenere il rimborso della somma di 21 303 euro versata da quest'ultima alla convenuta nell'ambito dell'esecuzione del contratto EP 23697, oltre agli interessi di mora, la Corte (Quarta Sezione), composta dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, presidente di Sezione, dalla sig.ra F.Macken (relatore) e dal sig. K. Leanerts, giudici; avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro; cancelliere: sig..R. Grass, ha pronunciato, l'8 luglio 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

La Trendsoft (Irl) Ltd è condannata a pagare alla Commissione delle Comunità europee la somma di 21 303 euro dovuta in via principale, oltre agli interessi di mora:

al tasso annuo del 6, 09 % a decorrere dal 31 agosto 2000 e fino al 31 dicembre 2002;

al tasso annuo dell'8 % a decorrere al 1o gennaio 2003 e fino alla data della presente sentenza;

al tasso annuo applicato in forza della normativa irlandese, ossia attualmente l'art. 26 del Debtors (Ireland) Act, 1840, come modificato, conformemente all'art. 20 del Courts Act, 1981, dal regolamento 3 del Courts Act, 1981 (Interest on Judgment Debts) Order 1989, con il limite di un tasso annuo dell'8, 09 % a decorrere dalla presente sentenza.

2)

La Trendsoft (Irl) Ltd è condannata alle spese.


(1)  GU C 112 del 10.5.2003.


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Sentenza della Corte

(Quinta Sezione)

22 giugno 2004

nella causa C-155/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese (1)

(«Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2000/70/CE - Dispositivi medici che incorporano derivati stabili del sangue o del plasma umano - Mancata trasposizione»)

(2004/C 217/10)

Lingua processuale: il francese

Nel procedimento C-155/03, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. B. Stromsky e R. Amorosi) contro Repubblica francese (agenti: sig. G. de Bergues e sig.ra C. Bergeot-Nunes), avente ad oggetto un ricorso diretto a far rilevare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 novembre 2000, 2000/70/CE, che modifica la direttiva 93/42/CEE del Consiglio per quanto riguarda i dispositivi medici che incorporano derivati stabili del sangue o del plasma umano (GU L 313, pag. 22), o quantomeno non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi di tale direttiva, la Corte (Quinta Sezione), composta dai sigg. C. Gulmann, presidente di Sezione, A. La Pergola (relatore) e S. von Bahr, giudici; avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 22 giugno 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

La Repubblica francese, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 novembre 2000, 2000/70/CE, che modifica la direttiva 93/42/CEE del Consiglio per quanto riguarda i dispositivi medici che incorporano derivati stabili del sangue o del plasma umano, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell'art. 2 di tale direttiva.

2)

La Repubblica francese è condannata alle spese.


(1)   GU C 171 del 19.7.2003.


28.8.2004   

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C 217/6


Sentenza della Corte

(Seconda Sezione)

8 luglio 2004

nella causa C-166/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese (1)

(«Inadempimento di uno Stato - Art. 28 CE - Commercializzazione di prodotti in metalli preziosi - Denominazioni “oro” e “lega d'oro”»)

(2004/C 217/11)

Lingua processuale: il francese

Nella causa C-166/03, Commissione delle Comunità europee (agente: sig. B. Stromsky) contro Repubblica francese (agenti: sigg. G. de Bergues e F. Million), avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che, avendo riservato la denominazione «oro» ai prodotti con titolo 750 millesimi, mentre quelli con titolo 375 o 585 millesimi recano la denominazione «lega d'oro», la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 28 CE, la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di Sezione, dai sigg. J.–P. Puissochet, J.N. Cunha Rodrigues (relatore), R. Schintgen e dalla sig.ra N. Colneric, giudici; avvocato generale: sig. F.G. Jacobs; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, l'8 luglio 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Riservando la denominazione «oro» ai prodotti con titolo 750 millesimi, mentre quelli con titolo 375 o 585 millesimi recano la denominazione «lega d'oro», la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 28 CE.

2)

La Repubblica francese è condannata alle spese.


(1)  GU C 135 del 7.6.2003.


28.8.2004   

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C 217/7


Sentenza della Corte

(Prima Sezione)

1o luglio 2004

nel procedimento C-169/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Regeringsrätten): Florian W. Wallentin contro Riksskatteverket (1)

(«Libera circolazione delle persone - Lavoratori - Imposta sul reddito - Imposizione parziale di un soggetto passivo che percepisce una piccola parte dei suoi redditi in uno Stato membro e risiede in un altro Stato membro»)

(2004/C 217/12)

Lingua processuale: lo svedese

Nel procedimento C-169/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Regeringsrätten (Svezia) nella causa dinanzi ad esso pendente tra Florian W. Wallentin e Riksskatteverket, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 39 CE, la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann (relatore), presidente di Sezione, dai sigg. A. La Pergola e S. von Bahr, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e dal sig. K. Lenaerts, giudici; avvocato generale: sig. P. Léger; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 1o luglio 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 39 CE osta ad una normativa di uno Stato membro secondo la quale le persone fisiche, che a fini fiscali non sono considerate residenti in detto Stato ma che vi percepiscano un reddito da lavoro,

sono tassate con una ritenuta alla fonte di modo che non siano autorizzati l'abbattimento alla base o ogni altro abbattimento o deduzione relativi alla situazione personale del contribuente,

nel caso in cui i contribuenti ivi domiciliati abbiano diritto a tali abbattimenti o deduzioni nell'ambito dell'imposizione generale dei loro redditi percepiti in tale Stato o all'estero,

qualora le persone non residenti nello Stato dell'imposizione abbiano disposto nel proprio Stato di residenza unicamente di risorse che, per loro natura, non sono soggette all'imposta sul reddito.


(1)  GU C 158 del 5.7.2003.


28.8.2004   

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C 217/7


Sentenza della Corte

(Prima Sezione)

8 luglio 2004

nella causa C-214/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica d'Austria (1)

(«Inadempimento da parte di uno Stato - Direttiva 88/609/CEE - Inquinamento atmosferico - Grandi impianti di combustione»)

(2004/C 217/13)

Lingua processuale: il tedesco

Nella causa C-214/03, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. J. C. Schieferer e G. Valero Jordana) contro Repubblica d'Austria (agenti: sigg. H. Dossi e E. Riedl), avente ad oggetto un ricorso inteso a far constatare che la Repubblica d'Austria, non dando attuazione correttamente alla direttiva del Consiglio 24 novembre 1988, 88/609/CEE, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (GU L 336, pag. 1), nella versione risultante dalla direttiva del Consiglio 15 dicembre 1994, 94/66/CE (GU L 337, pag. 83), è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza di questa direttiva modificata, la Corte (Prima Sezione) composta dal sig. P. Jann, presidente di Sezione, dai sigg. A. Rosas, A. La Pergola, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore) e dal sig. K. Lenaerts, giudici; avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, l'8 giugno 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

La Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 2, punti 6, 8, 9 e 10, e dell'art. 4, n. 1, in combinato disposto con gli allegati III-VII, e dell'art. 9, nn. 2 e 3, della direttiva del Consiglio 24 novembre 1988, 88/609/CEE, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione, nella sua versione risultante dalla direttiva del Consiglio 15 dicembre 1994, 94/66/CE,

avendo adottato, all'art. 22, n. 1, della Luftreinhalteverordnung für Kessenlanlagen (decreto sulla limitazione dell'inquinamento atmosferico proveniente da caldaie a vapore), relativo alla protezione della qualità dell'aria in presenza di caldaie, una definizione di «impianto multicombustibile» che si discosta da quella enunciata all'art. 2, punto 8, della direttiva,

non avendo recepito nelle sue disposizioni nazionali pertinenti, il Luftreinhaltegesetz für Kessenlanlagen (legge relativa alla limitazione dell'inquinamento atmosferico proveniente da caldaie a vapore) e la Luftreinhalteverordnung für Kessenlanlagen le definizioni di «nuovo impianto» e di un «impianto esistente» enunciate all'art. 2, punti 9 e 10, della direttiva,

avendo riportato in maniera incompleta, nella normativa pertinente in materia di protezione della qualità dell'aria, i valori limite di emissione fissati all'art. 4, n. 1, e agli allegati III-VII per l'anidride solforosa, gli ossidi di azoto e le polveri, in quanto si è in particolare discostata dalla definizione di «combustibile» di cui all'art. 2, punto 6 della direttiva e

non avendo recepito correttamente nel Luftreinhaltegesetz für Kessenlanlagen e nel Luftreinhalteverordnung für Kessenlanlagen i nn. 2 e 3 dell'art. 9 della direttiva, relativi alle modalità di calcolo dei limiti di emissione per gli impianti a riscaldamento misto che utilizzano i residui di distillazione e di conversione della raffinazione del petrolio greggio, da soli o con altri combustibili, per il loro proprio consumo.

2)

La Repubblica d'Austria è condannata alle spese.


(1)  GU C 158 del 5.7.2003.


28.8.2004   

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C 217/8


Sentenza della Corte

(Quarta Sezione)

8 luglio 2003

nella causa C-292/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica di Finlandia (1)

(Inadempimento di uno Stato - Ambiente - Veicoli fuori uso - Direttiva 2000/53/CE)

(2004/C 217/14)

Lingua processuale: il finlandese

Nella causa C-292/03, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. M. Konstantinidis e P. Aalto) contro Repubblica di Finlandia (agente: sig.ra A. Guimaraes-Purokoski) avente ad oggetto la domanda diretta a far dichiarare che la Repubblica di Finlandia, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative richieste dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 18 settembre 2000, 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso (GU L 269, pag. 34) o, quanto meno, avendo omesso di informarne la Commissione, è venuta meno agli obblighi incombentile ai sensi di tale direttiva, la Corte (Quarta Sezione), composta dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues, presidente di sezione, sig.ra F. Macken (relatore) e sig. K. Lenaerts, giudici, avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato, l'8 lulgio 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

La Repubblica di Finlandia, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative richieste dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 18 settembre 2000, 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso o, quanto meno, avendo omesso di informarne la Commissione, è venuta meno agli obblighi incombentile ai sensi di tale direttiva;

2)

La Repubblica di Finlandia è condannata alle spese.


(1)  GU C 213 del 6.9.2003.


28.8.2004   

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C 217/8


Sentenza della Corte

(Terza Sezione)

1o luglio 2004

nella causa C-311/03, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 99/44/CE - Mancato recepimento entro il termine impartito)

(2004/C 217/15)

Lingua processuale: il francese

Nella causa C-311/03, Commissione delle Comunità europee (agente: sig. D. Martin) contro Repubblica francese (agenti: sig. G de Bergues e sig. R. Loosli-Surrans), avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica francese, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 25 maggio 1999, 99/44/CE, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (GU L 171, pag. 12), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di detta direttiva, la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas (relatore), presidente di sezione, dai sigg. R. Schintgen e K. Schiemann, giudici, avvocato generale: sig. F. G. Jacobs, cancelliere: sig. R.Grass, ha pronunciato, il 1o luglio 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

La Repubblica francese, non avendo adottato, entro il termine impartito, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 25 maggio 1999, 99/44/CE, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di detta direttiva.

2)

La Repubblica francese è condannata alle spese.


(1)   GU C 213 del 06.09.2003.


28.8.2004   

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C 217/9


Sentenza della Corte

(Terza Sezione)

1o luglio 2004

nella causa C-331/03, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2000/53/CE - Mancato recepimento entro il termine impartito)

(2004/C 217/16)

Lingua processuale: il francese

Nella causa C-331/03, Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. M. Konstantinidis e sig.ra F. Simonetti) contro Repubblica francese (agenti: sigg. G. de Bergues e E. Puisais), avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica francese, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 18 settembre 2000, 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso (GU L 269, pag. 34), e, in ogni caso, non avendo comunicato le dette disposizioni alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di detta direttiva, la Corte (Quarta Sezione), composta dal sig. J. N. Cunha Rodrigues, presidente di sezione, dalla sig.ra F. Macken (relatore) e dal sig. K. Lenaerts, giudici, avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 1o luglio 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

La Repubblica francese, non avendo adottato, entro il termine impartito, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 18 settembre 2000, 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di detta direttiva.

2)

La Repubblica francese è condannata alle spese.


(1)   GU C 213 del 06.09.2003.


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Sentenza della Corte

(Quarta Sezione)

8 luglio 2004

nella causa C-389/03, Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio (1)

(Inadempimento di uno Stato - Mancato recepimento della direttiva 1997/74/CE)

(2004/C 217/17)

Lingua processuale: il francese

Nella causa C-389/03, Commissione delle Comunità europee (agente: sig. A. Bordes) contro Regno del Belgio (agente: sig.ra E. Dominkovits), avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che il Regno del Belgio, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 19 luglio 1999, 1999/74/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole (GU L 203, pag. 53) e, in ogni caso, non avendo comunicato le suddette disposizioni alla Commissione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva, la Corte (Quarta Sezione), composta dal sig. J. N. Cunha Rodrigues, presidente di sezione, dalla sig.ra F. Macken (relatore) e dal sig. K. Lenaerts, giudici; avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, l'8 luglio 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il Regno del Belgio, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 19 luglio 1999, 1999/74/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva.

2)

Il Regno del Belgio è condannato alle spese.


(1)  GU C 251 del 18/10/03.


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Sentenza della Corte

(Quarta Sezione)

8 luglio 2004

nel procedimento C-400/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal d'instance du VIIe arrondissement de Paris): Waterman SAS contro Directeur général des douanes et droits indirects (1)

(«Tariffa doganale comune - Nomenclatura combinata - Voce doganale - Astucci per penne stilografiche»)

(2004/C 217/18)

Lingua processuale: il francese

Nel procedimento C-400/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Tribunal d'instance du VIIe arrondissement de Paris (Francia), nella causa dinanzi ad esso pendente traWaterman SAS, ex Waterman SA, e Directeur général des douanes et droits indirects, domanda vertente sulla conformità delle note esplicative delle sottovoci 4202 12 11 e 4202 12 19 della nomenclatura combinata, contenute nella comunicazione della Commissione intitolata «Note esplicative della nomenclatura combinata delle Comunità europee» (GU 2000, C 199, pag. 1), alla nomenclatura combinata della tariffa doganale comune figurante nell'allegato I del regolamento del Consiglio (CEE) 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), quale modificata dal regolamento (CE) della Commissione 13 ottobre 2000, n. 2263 (GU L 264, pag. 1), la Corte (Quarta Sezione), composta dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, presidente di Sezione, dai sigg. J.-P. Puissochet e K. Lenaerts (relatore), giudici; avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl; cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato, l'8 luglio 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'esame della questione posta non ha rivelato nessun elemento tale da inficiare la validità delle note esplicative delle sottovoci 4202 12 11 e 4202 12 19 della nomenclatura combinata, contenute nella comunicazione della Commissione intitolata «Note esplicative della nomenclatura combinata delle Comunità europee».


(1)  GU C 275 del 15.11.2003.


28.8.2004   

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Sentenza della Corte

(Quarta Sezione)

1o luglio 2004

nella causa C-448/03, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese (1)

(Inadempimento di uno Stato - Mancato recepimento della direttiva 98/44/CE)

(2004/C 217/19)

Lingua processuale: il francese

Nella causa C-448/03, Commissione delle Comunità europee (agente: sig.ra K. Banks) contro Repubblica francese (agenti: sig. G de Bergues e sig.ra A. Bodard-Hermant), avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica francese, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 luglio 1998, 98/44/CE, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (GU L 213, pag. 13) o, in ogni caso, non avendo comunicato le dette disposizioni alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma dell'art. 15 di detta direttiva, la Corte (Quarta Sezione), composta dal sig. J. N. Cunha Rodrigues, presidente di sezione, dal sig. J.-P. Puissochet e dalla sig.ra F. Macken (relatore), giudici, avvocato generale: sig. F. G. Jacobs, cancelliere: sig. R.Grass, ha pronunciato, il 1o luglio 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

La Repubblica francese, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 luglio 1998, 98/44/CE, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma dell'art. 15 di detta direttiva.

2)

La Repubblica francese è condannata alle spese.


(1)   GU C 289 del 29.11.2003


28.8.2004   

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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, Sezione Seconda, con ordinanza 22 aprile 2004, nella causa dinanzi ad esso pendente fra Acquedotto De Ferrari Galliera s.p.a. e Provincia di Genova e.a.

(Causa C-241/04)

(2004/C 217/20)

Con ordinanza 22 aprile 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee l’8 giugno 2004, nella causa dinanzi ad esso pendente tra Acquedotto De Ferrari Galliera s.p.a. e Provincia di Genova e.a., il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, Sezione Seconda ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

se l'interpretazione degli articoli del Trattato CE 12, 28, 43, 49 e 86 formulata dalla Corte di giustizia nella sentenza 7 dicembre 2000, C-324/98, in causa Teleaustria, debba ritenersi operante e vincolante per il giudice nazionale anche nel caso in cui è assente un potenziale o attuale pericolo di discriminazione in base alla nazionalità.

se gli artt. 12, 28, 43, 49 e 86 del Trattato CE, come interpretati dalla Corte di Giustizia nella sentenza 7 dicembre 2000, C-324/98, Teleaustria, consentano agli Stati membri, nel momento in cui si conformano agli stessi, di introdurre discipline transitorie di salvaguardia delle concessioni di servizi pubblici già affidate senza gara e di quale durata.

se l'art. 86 paragrafo 2 possa essere interpretato nel senso di consentire la deroga agli artt. 12, 28, 43 e 49 del trattato CE, (come interpretati dalla Corte di giustizia nella sentenza 7 dicembre 2000 C- 324/98, relativamente all'obbligo di affidamento mediante gara delle concessioni di servizio pubblico), limitatamente all'affidamento di un servizio per un periodo transitorio di durata esattamente determinata e contenuta in limiti ragionevoli, nel caso in cui la situazione concreta sottoposta al vaglio del giudice remittente presenti peculiarità tali per cui l'espletamento della gara per l'affidamento della concessione di un servizio pubblico di interesse economico generale, quale il servizio idrico integrato, possa pregiudicare la tempestiva realizzazione, attivazione e gestione del servizio stesso.


28.8.2004   

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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, Sezione Seconda, con ordinanza 22 aprile 2004, nella causa dinanzi ad esso pendente fra Acquedotto Nicolay s.p.a. e Provincia di Genova e.a.

(Causa C-242/04)

(2004/C 217/21)

Con ordinanza 22 aprile 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee l'8 giugno 2004, nella causa dinanzi ad esso pendente tra Acquedotto Nicolay s.p.a. e Provincia di Genova e.a., il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, Sezione Seconda ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

se l'interpretazione degli articoli del Trattato CE 12, 28, 43, 49 e 86 formulata dalla Corte di giustizia nella sentenza 7 dicembre 2000, C-324/98, in causa Teleaustria, debba ritenersi operante e vincolante per il giudice nazionale anche nel caso in cui è assente un potenziale o attuale pericolo di discriminazione in base alla nazionalità.

se gli artt. 12, 28, 43, 49 e 86 del Trattato CE, come interpretati dalla Corte di Giustizia nella sentenza 7 dicembre 2000, C-324/98, Teleaustria, consentano agli Stati membri, nel momento in cui si conformano agli stessi, di introdurre discipline transitorie di salvaguardia delle concessioni di servizi pubblici già affidate senza gara e di quale durata.

se l'art. 86 paragrafo 2 possa essere interpretato nel senso di consentire la deroga agli artt. 12, 28, 43 e 49 del trattato CE, (come interpretati dalla Corte di giustizia nella sentenza 7 dicembre 2000 C- 324/98, relativamente all'obbligo di affidamento mediante gara delle concessioni di servizio pubblico), limitatamente all'affidamento di un servizio per un periodo transitorio di durata esattamente determinata e contenuta in limiti ragionevoli, nel caso in cui la situazione concreta sottoposta al vaglio del giudice remittente presenti peculiarità tali per cui l'espletamento della gara per l'affidamento della concessione di un servizio pubblico di interesse economico generale, quale il servizio idrico integrato, possa pregiudicare la tempestiva realizzazione, attivazione e gestione del servizio stesso.


28.8.2004   

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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven, con sentenza 28 maggio 2004, nella causa Transport Maatschappij Traffic B.V. contro Staatssecretaris van Economiche Zaken

(Causa C-247/04)

(2004/C 217/22)

Con sentenza 28 maggio 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte l'11giugno 2004, il College van Beroep van het bedrijfsleven (Paesi Bassi) ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee, nella causa dinanzi ad esso pendente tra Transport Maatschappij Traffic B.V. e Staatssecretaris van Economiche Zaken, la seguente questione pregiudiziale:

Se la nozione di «legalmente dovuto» contenuta nell'art. 236 del CDC (1) debba essere interpretata nel senso che con essa si allude esclusivamente alla questione se siano soddisfatti i presupposti per l'esistenza di un debito doganale, quali stabiliti nel capitolo 2 del Titolo VII del CDC, o se si configuri un'esigibilità legale solo se non possa essere indicato, neppure in base alle disposizioni nazionali in vigore ai sensi dell'art. 4, punto 23, del CDC, alcun motivo per il quale la comunicazione secondo cui sono dovuti dazi possa essere impugnata.


(1)   GU L 302 del 13 ottobre 1992, pag. 1.


28.8.2004   

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Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven con sentenza 9 giugno 2004 nel procedimento Koninklijke Coöperatieve Cosun U.A. contro Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(Causa C-248/04)

(2004/C 217/23)

Con sentenza 9 giugno 2004 nel procedimento Koninklijke Coöperatieve Cosun U.A. contro Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia l'11 giugno 2004, il College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi) ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

Se, qualora la facoltà di accordare uno sgravio di diritti sul fondamento dell'art. 13 del regolamento (CEE) n. 1430/79 (1), attualmente sostituito dall'art. 239 del codice doganale comunitario, non sia applicabile a prelievi sullo zucchero C di cui è processo, il regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1981, n. 1785 (2), relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ed il regolamento (CEE) della Commissione 14 settembre 1981, n. 2670 (3), che stabilisce le modalità di applicazione per la produzione fuori quota nel settore dello zucchero, siano in tutto o in parte invalidi, con riferimento all'assenza della facoltà di rimborso o sgravio del prelievo sullo zucchero C, per determinati motivi di equità.

2)

In caso di soluzione affermativa, se l'obbligo legale di versare il prelievo sullo zucchero C sia venuto meno ovvero se le competenti autorità dello Stato membro interessato e/o la Commissione possano decidere di lasciare i quantitativi di zucchero C fuori prelievo conformemente all'art. 3 del regolamento (CEE) n. 2670/81, quando non sono addebitabili al soggetto passivo del prelievo alcuna simulazione o negligenza tali da aver contribuito al fatto che non è avvenuta l'esportazione degli stessi quantitativi ch'egli si era prefissa e quando il soggetto passivo del prelievo, nell'interesse di un'inchiesta da parte delle autorità nazionali su infrazioni ed irregolarità, non è stato informato della medesima.


(1)  GU L 175, 12.7.1979, pag. 1.

(2)  GU L 177, 1.7.1981, pag. 4.

(3)  GU L 262, 16.9.1981, pag. 14.


28.8.2004   

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Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese, presentato il 14 giugno 2004

(Causa C-255/04)

(2004/C 217/24)

Il 14 giugno 2004 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. E. Traversa e dalla sig.ra A.-M. Rouchaud-Joët, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo ha presentato, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro la Repubblica francese.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia dichiarare che:

subordinando la concessione di una licenza ad un'agenzia di collocamento di artisti, con sede in un altro Stato membro, al criterio dell'interesse dell'attività dell'agenzia alla luce dei bisogni di collocamento degli artisti;

imponendo la presunzione di lavoro subordinato ad un artista riconosciuto come prestatore di servizi stabilitosi nel suo Stato membro di origine dove fornisce abitualmente servizi analoghi

la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 43 e 49 CE, e condannare la Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il regime di concessione di licenze ai prestatori stabilitisi in un altro Stato membro e che non dispongono di una licenza rilasciata a condizioni paragonabili a quelle vigenti nel loro Stato d'origine consiste in un'applicazione puramente meccanica del regime applicabile ai prestatori stabilitisi in Francia e non tiene in alcun conto le giustificazioni e garanzie già presentate nel paese d'origine. L'imposizione del regime francese di licenza a tali condizioni va al di là di quanto necessario per salvaguardare gli interessi degli artisti interessati. Dall'altro lato, il criterio dell'interesse dell'attività dell'agenzia rispetto ai bisogni di collocamento degli artisti dà al Ministro del lavoro, responsabile per la concessione o il ritiro delle licenze, un potere totalmente discrezionale di escludere un prestatore di servizi straniero perché esistono sufficienti agenzie francesi titolari di una licenza in Francia.

La presunzione di lavoro subordinato, applicata ad un artista riconosciuto come prestatore di servizi stabilitosi nel suo Stato membro d'origine dove fornisce abitualmente servizi analoghi, costituisce, di per sé, una restrizione alla libera circolazione dei servizi in quanto è tale da impedire od ostacolare le attività del fornitore di servizi stabilitosi in un altro Stato membro dove presta legalmente servizi analoghi e va al di là di quanto necessario per raggiungere gli scopi che le sottendono. Peraltro, la presunzione è molto difficilmente confutabile e ha conseguenze non solo per quanto riguarda il regime di previdenza sociale, ma anche relativamente alle ferie retribuite ed il regime pensionistico integrativo. Anche se viene applicata indistintamente agli artisti nazionali e a quelli di altri Stati membri, la presunzione costituisce una restrizione tale da ostacolare o da rendere meno attraenti le attività degli artisti stabilitisi in uno Stato membro dove forniscono legalmente servizi analoghi, sproporzionata rispetto allo scopo perseguito.


28.8.2004   

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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England and Wales), Civil Division, con ordinanza 15 giugno 2004, nelle cause Michael Jason Clarke contro Frank Staddon Ltd, e J.C. Caulfield, C.F. Caulfield e K.V. Barnes contro Marshalls Clay Products Ltd

(Causa C-257/04)

(2004/C 217/25)

Con ordinanza 15 giugno 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte il 16 giugno 2004, nelle cause Michael Jason Clarke contro Frank Staddon Ltd, e J.C. Caulfield, C.F. Caulfield e K.V. Barnes contro Marshalls Clay Products Ltd, la Court of Appeal (England and Wales), Civil Division, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

Se un accordo contrattualmente vincolante tra un datore di lavoro ed un lavoratore, in base al quale una parte specifica della retribuzione versata al lavoratore rappresenta l'«indennità di ferie» del lavoratore [un accordo conosciuto come indennità di ferie cumulata (rolled up)] comporti una violazione del diritto del lavoratore di essere retribuito durante le sue ferie annuali ai sensi dell'art. 7 della direttiva 93/104/CE sull'orario di lavoro (1).

2)

Se la soluzione della questione sub 1) sia diversa qualora il lavoratore avesse ricevuto la stessa retribuzione prima e dopo l'entrata in vigore dell'accordo vincolante di cui trattasi cosicché l'effetto dell'accordo era non di prevedere una retribuzione aggiuntiva, ma, piuttosto, di imputare all'indennità di ferie parte della retribuzione spettante al lavoratore.

3)

Se, in caso di soluzione affermativa della questione sub 1), costituisca una violazione del diritto a ferie annuali retribuite di cui all'art. 7 il fatto che questo pagamento venga considerato tale da poter essere fatto valere come compensazione verso il diritto che deriva dalla direttiva.

4)

Se, per soddisfare l'obbligo di cui all'art. 7 della direttiva 93/104/CE di assicurare che ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane, sia necessario che il pagamento sia effettuato al lavoratore nel periodo di retribuzione nel quale egli usufruisce delle sue ferie annuali, o se, per conformarsi all'art. 7, sia sufficiente che il pagamento sia distribuito nel corso dell'anno.


(1)  Direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/104/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 307 del 13.12.1993, pagg. 18-24).


28.8.2004   

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C 217/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice, The Person Appointed by the Lord Chancellor (persona designata dal Lord Chancellor), ai sensi dell'art. 76 del Trade Marks Act 1994, per statuire sui ricorsi contro le decisioni del Registrar of Trade Marks, con ordinanza 26 maggio 2004 nel procedimento Elizabeth Emanuel contro Continental Shelf 128 Ltd

(Causa C-259/04)

(2004/C 217/26)

Con ordinanza 26 maggio 2004, nel procedimento Elizabeth Emanuel contro Continental Shelf 128 Ltd, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia il 18 giugno 2004, la High Court of Justice, The Person Appointed by the Lord Chancellor, ai sensi dell'art. 76 del Trade Marks Act 1994, per statuire sui ricorsi contro le decisioni del Registrar of Trade Marks, ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

Art. 3, n. 1, lett. g), della direttiva del Consiglio 89/104 (1).

1.

Se un marchio d'impresa sia di natura tale da indurre in inganno il pubblico e ne sia pertanto vietata la registrazione ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. g), nelle seguenti circostanze, ossia quando:

a)

l'avviamento connesso al marchio di impresa è stato ceduto unitamente all'impresa la cui attività consista nella realizzazione di prodotti contraddistinti dal suddetto marchio;

b)

prima della cessione il marchio di impresa, per una significativa parte del pubblico interessato ai prodotti in oggetto, indicava che una particolare persona partecipava alla creazione o alla realizzazione dei prodotti in relazione ai quali veniva usato;

c)

dopo la cessione è stata presentata dal cessionario una domanda di registrazione del marchio d'impresa;

d)

all'epoca della domanda una significativa parte del pubblico interessato ai prodotti ha erroneamente ritenuto che l'uso del marchio di impresa indicasse che quella particolare persona partecipava ancora alla creazione o alla realizzazione dei prodotti in relazione ai quali il marchio veniva usato, e tale convinzione ha potuto influire sulle scelte d'acquisto di tale parte del pubblico.

2.

Se la risposta alla questione n. 1 non fosse incondizionatamente affermativa quali altri aspetti debbano essere presi in considerazione per verificare se un marchio di impresa sia tale da indurre in inganno il pubblico e ne sia pertanto vietata la registrazione ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. g), e, in particolare, se sia rilevante che il rischio di inganno probabilmente diminuirà nel corso del tempo.

Art. 12, n. 2, lett. b, della direttiva del Consiglio 89/104

3.

Se un marchio d'impresa registrato sia idoneo ad indurre in inganno il pubblico in seguito all'uso che ne sia stato fatto dal titolare o con il suo consenso e sia quindi suscettibile di decadenza ai sensi dell'art. 12, n. 2, lett. b), nelle seguenti circostanze, ossia quando:

a)

il marchio d'impresa registrato e l'avviamento ad esso connesso sono stati ceduti unitamente all'impresa la cui attività consista nella realizzazione di prodotti contraddistinti dal suddetto marchio;

b)

prima della cessione il marchio, per una significativa parte del pubblico interessato, indicava che una particolare persona partecipava alla creazione o alla realizzazione dei prodotti in relazione ai quali veniva usato;

c)

dopo la cessione è stata presentata una domanda di decadenza del marchio di impresa registrato; e

d)

all'epoca della domanda una significativa parte del pubblico ha erroneamente ritenuto che l'uso del marchio di impresa indicasse che quella particolare persona partecipava ancora alla creazione o alla realizzazione dei prodotti in relazione ai quali il marchio veniva usato, e tale convinzione ha potuto influire sulle scelte d'acquisto di tale parte del pubblico.

4.

Se la risposta alla questione n. 3 non fosse incondizionatamente affermativa quali altri aspetti debbano essere presi in considerazione per verificare se un marchio di impresa registrato sia tale da indurre in inganno il pubblico in seguito all'uso che ne sia stato fatto dal titolare o con il suo consenso e se sia quindi suscettibile di decadenza ai sensi dell'art. 12, n. 2, lett. b), e, in particolare, se sia rilevante che il rischio di inganno probabilmente diminuirà nel corso del tempo.


(1)  Prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa (GU L 40, 11.02.1989, pag. 1).


28.8.2004   

IT

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C 217/14


Ricorso del 17 giugno 2004 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee

(Causa C-260/04)

(2004/C 217/27)

Il 17 giugno 2004, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori K. Wiedner, C. Cattabriga e L. Visaggio, in qualità di agenti, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

dichiarare che, avendo il Ministero delle Finanze rinnovato senza una preventiva messa in concorrenza, 329 concessioni per l'esercizio delle scommesse ippiche, la Repubblia italiana ha violato il principio generale di trasparenza e l'obbligo di pubblicità che deriva dalle disposizioni del trattato CE in materia di libertà di stabilimento di cui agli articoli 43 e seguenti e di libera prestazione dei servizi di cui agli articoli 49 e seguenti,

condannare la Repubblica italiana alle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti:

Benché le concessioni del servizio di raccolta e accettazione delle scommesse ippiche non rientrino nella sfera di applicazione della direttiva 92/50/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (1), emerge tuttavia dalla sentenza C-324/98, Telaustria (2), che le amministrazioni nazionali che procedono all'assegnazione di tali concessioni sono cionodimeno tenuti a rispettare i principi fondamentali del Trattato e, in particolare, il principio di non discriminazione in base alla nazionalità insito nelle disposizioni del Trattato CE relative alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi (rispettivamente artt. 43 e ss. e artt. 49 e ss.).

Agli stessi principi è poi sottoposta tanto l'assegnazione delle concessioni quanto la loro proroga o il loro rinnovo. Per il diritto comunitario, infatti, la proroga o il rinnovo di una concessione equivale all'affidamento di una nuova concessione che, pertanto, deve avvenire nel rispetto di tale diritto.

Ora, come la Corte ha chiarito nella sentenza del 18 novembre 1999, causa C-275/98, Unitron Scandinavia e 3-S (3), il principio di non discriminazione in base alla nazionalità «implica, fra l'altro, un obbligo di trasparenza al fine di consentire all'amministrazione aggiudicatrice di accertare che il detto principio sia rispettato».

Tale obbligo di trasparenza impone all'amministrazione aggiudicatrice di garantire, in favore di ogni potenziale offerente, un adeguato livello di pubblicità che consenta l'apertura degli appalti pubblici di servizi alla concorrenza, nonché il controllo sull'imparzialità della procedura.

Ad avviso della Commissione, è del tutto evidente che il principio di trasparenza sopra riferito non è stato rispettato da parte delle autorità italiane in occasione del rinnovo, in favore dei soggetti già titolari, delle citate 329 concessioni per la raccolta e accettazione delle scommesse ippiche fino al 1o gennaio 2006 al di fuori di una procedura di messa in concorrenza.


(1)  GU L 209 del 24/7/92, pag. 1.

(2)  Racc., p. I-10745.

(3)  Racc., p. I-8291, punto 31 della motivazione.


28.8.2004   

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C 217/15


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno del Belgio, proposto il 29 giugno 2004.

(Causa C-275/04)

(2004/C 217/28)

L'8 giugno 2004, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. C. Giolito e G. Wilms, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro il Regno del Belgio.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

1.

Dichiarare che il Regno del Belgio:

non avendo riportato nella contabilità di cui all'art. 6, n. 3, lett. a), del regolamento n. 1150/2000 (1), i diritti accertati entro il termine previsto;

e

non avendo verificato se, dal 1o gennaio 1995 siano intervenuti ulteriori ritardi nella messa a disposizione delle risorse proprie in seguito ad un'iscrizione tardiva nella contabilità di cui all'art. 6, n. 3, lett. a), del regolamento n. 1150/2000, distruggendo gli archivi che si riferiscono a tale periodo ed omettendo di trasmetterli alla Commissione affinché essa potesse calcolare gli interessi di mora dovuti ai sensi dell'art. 11 del regolamento n. 1552/89 (2) a causa della messa a disposizione tardiva delle risorse proprie,

il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 6, nn. 3, 9, 10 e 11 del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (3) che, a partire dal 31 maggio 2000, ha abrogato e sostituito il regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (4), il cui oggetto è identico, e dell'art. 10 del Trattato CE.

2.

Condannare il Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Il mancato rispetto, da parte del Regno del Belgio, delle disposizioni comunitarie in materia di iscrizione contabile ha causato ritardi nella messa a disposizione delle risorse proprie. Gli Stati membri sono infatti tenuti ad iscrivere gli importi dei diritti accertati, garantiti e non contestati, nella contabilità di cui all'art. 6, n. 3, lett. a), del regolamento n. 1150/2000 («Contabilità A»), mentre la contabilità contemplata dal n. 3, lett. b), della stessa disposizione («Contabilità B») è riservata ai soli diritti accertati che non sono ancora stati riscossi e per i quali non è stata fornita alcuna garanzia. Gli importi coperti da una garanzia emessa nell'ambito del regime di transito esterno (T1, carnet TIR, carnet ATA, ecc.) possono essere iscritti nella contabilità separata solo se sono stati contestati nella debita forma, il che significa, in particolare, rispettando i termini e presentando un ricorso per iscritto.

La Commissione non può accettare le giustificazioni delle anomalie e dei ritardi di iscrizione fornite dal Belgio.


(1)  Regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (GU L 130, pag. 1).

(2)  Regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità.

(3)  GU L 293, pag. 9.

(4)  GU L 185, pag. 24.


28.8.2004   

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C 217/15


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno dei Paesi Bassi, presentato il 30 giugno 2004.

(Causa C-282/04)

(2004/C 217/29)

Il 30 giugno 2004 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Hans Støvlbæk e Albert Nijenhuis, in qualità di agenti, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno dei Paesi Bassi.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che, mantenendo in essere talune disposizioni dello statuto della società Koninklijke KPN NV, ossia quelle secondo cui il capitale della società contiene un'azione specifica nominativa (golden share) che è in possesso dello Stato dei Paesi Bassi e a cui sono annessi diritti speciali per quanto riguarda l'approvazione di determinate decisioni che vengono prese dai competenti organi dell'impresa, il Regno dei Paesi Bassi non ha adempiuto agli obblighi derivanti per tale Stato membro dagli artt. 56 e 43 CE,

condannare il Regno dei Paesi Bassi alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Nel 1998 la Koninklijke PTT Nederland NV veniva divisa in due società autonome: la Koninklijke KPN NV (KPN), per l'attività di telecomunicazione, e la TNT POSTGROEP NV (TPG), per la logistica e la distribuzione. Il capitale della società Koninklijke KPN NV comprende, oltre alle azioni comuni e alle azioni privilegiate, un'azione specifica nominativa a cui sono annesse determinate prerogative. Tale azione specifica è attualmente in possesso dello Stato dei Paesi Bassi.

In base allo statuto, a tale azione specifica sono annessi diritti speciali in relazione all'approvazione di determinate decisioni che vengono prese dai competenti organi delle società.

Secondo la Commissione i diritti annessi all'azione specifica limitano le libertà di circolazione dei capitali e di stabilimento. Tali speciali poteri possono, anche se non sono specificamente discriminatori, rendere difficile l'acquisizione di azioni nell'impresa interessata e scoraggiare gli investitori di altri Stati membri dall'investire nel capitale di tale impresa. Tali diritti hanno infatti come conseguenza una considerevole limitazione dei diritti normalmente connessi agli investimenti diretti nella KPN. Essi possono pertanto pregiudicare la libera circolazione dei capitali e così costituiscono una restrizione ai movimenti di capitali ai sensi dell'art. 56 del Trattato CE.

Dato che tali speciali poteri pongono nel contempo lo Stato dei Paesi Bassi in condizione di esercitare un'autorità predominante sulla gestione e sull'andamento generale degli affari dell'impresa, essi influiscono inoltre sugli investimenti diretti e per questi motivi possono anche costituire una restrizione alla libertà di stabilimento sancita all'art. 43 del Trattato CE.


28.8.2004   

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C 217/16


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno dei Paesi Bassi, proposto il 1o luglio 2004.

(Causa C-283/04)

(2004/C 217/30)

Il 1o luglio 2004 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Hans Støvlbæk e Albert Nijenhuis, in qualità di agenti, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno dei Paesi Bassi.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che, mantenendo in essere talune disposizioni dello statuto della società TPG, ossia quelle secondo cui il capitale della società contiene un'azione specifica nominativa (golden share) che è in possesso dello Stato dei Paesi Bassi e a cui sono annessi diritti speciali per quanto riguarda l'approvazione di determinate decisioni che vengono prese dai competenti organi dell'impresa, il Regno dei Paesi Bassi non ha adempiuto agli obblighi derivanti per tale Stato membro dagli artt. 56 e 43 CE,

condannare il Regno dei Paesi Bassi alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Nel 1998 la Koninklijke PTT Nederland NV veniva divisa in due società autonome: la Koninklijke KPN NV (KPN), per l'attività di telecomunicazione, e la TNT POSTGROEP NV (TPG), per la logistica e la distribuzione. Il capitale della società TPG comprende, oltre alle azioni comuni e alle azioni privilegiate, un'azione specifica nominativa a cui sono annesse determinate prerogative. Tale azione specifica è attualmente in possesso dello Stato dei Paesi Bassi.

In base allo statuto, a tale azione specifica sono annessi diritti speciali in relazione all'approvazione di determinate decisioni che vengono prese dai competenti organi delle società.

Secondo la Commissione i diritti annessi all'azione specifica limitano le libertà di circolazione dei capitali e di stabilimento. Tali speciali poteri possono, anche se non sono specificamente discriminatori, rendere difficile l'acquisizione di azioni nell'impresa interessata e scoraggiare gli investitori di altri Stati membri dall'investire nel capitale di tale impresa. Tali diritti hanno infatti come conseguenza una considerevole limitazione dei diritti normalmente connessi agli investimenti diretti nella TPG. Essi possono pertanto pregiudicare la libera circolazione dei capitali e così costituiscono una restrizione ai movimenti di capitali ai sensi dell'art. 56 del Trattato CE.

Dato che tali speciali poteri pongono nel contempo lo Stato dei Paesi Bassi in condizione di esercitare un'autorità predominante sulla gestione e sull'andamento generale degli affari dell'impresa, essi influiscono inoltre sugli investimenti diretti e per questi motivi possono anche costituire una restrizione alla libertà di stabilimento sancita all'art. 43 del Trattato CE.

La Commissione non contesta che la garanzia di un sistema postale ben funzionante quale intesa dal governo dei Paesi Bassi possa essere un motivo imperativo di interesse generale. La Commissione afferma tuttavia che i diritti connessi alla «golden share» riguardano anche i servizi postali che non rientrano tra i servizi universali quali definiti nella direttiva 97/67/CE (come ad esempio la posta celere o i servizi logistici); tali servizi non sono pertanto basati su motivi imperativi di interesse generale che giustifichino limitazioni dei fondamentali principi base del Trattato CE. Inoltre le autorità olandesi non hanno fatto alcun uso di tutte le possibilità previste nella direttiva 97/67/CE per garantire l'effettuazione di servizi postali universali. Sotto questo profilo va segnalato che con la direttiva 2002/39/CE sono estese le possibilità per gli Stati membri di stabilire controlli e procedure specifiche al fine di provvedere a che i servizi riservati siano rispettati. Sotto tale profilo l'uso del meccanismo dei poteri speciali non appare proporzionale rispetto all'obiettivo perseguito. Infine il carattere discrezionale dell'esercizio dei poteri speciali è incompatibile con le condizioni formulate nella giurisprudenza della Corte.


28.8.2004   

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C 217/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Oristano con ordinanza 14 giugno 2004, nella causa dinanzi ad esso pendente fra Medda Ignazio e Banco di Napoli SpA nonché Regione Autonoma della Sardegna

(Causa C-285/04)

(2004/C 217/31)

Con ordinanza 14 giugno 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 1o luglio 2004, nella causa dinanzi ad esso pendente tra Medda Ignazio e Banco di Napoli SpA nonché Regione Autonoma della Sardegna, il Tribunale di Oristano ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee una questione pregiudiziale perché si pronunci sulla validità della decisione della Commissione Europea n. 97/612/CE (1), in relazione ai seguenti vizi:

a)

incompetenza della Commissione ad emettere la decisione impugnata per violazione del combinato disposto degli artt. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 T.U.E.;

b)

violazione delle norme che disciplinano il procedimento ai sensi dell'art. 88, par. 1 T.U.E.;

c)

violazione delle norme che disciplinano il procedimento ai sensi dell'art. 88, par. 2 e 3 T.U.E.;

d)

difetto di motivazione della decisione ai sensi del combinato disposto dagli artt. 253, 88 par. 3 e 87 par. 1 T.U.E.;

e)

violazione ed inosservanza delle «prassi previste per gli aiuti alle aziende agricole in difficoltà» e degli «orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà»;

f)

violazione del principio del legittimo affidamento.


(1)  GU L 248 dell'11 settembre 1997, pag. 27.


28.8.2004   

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C 217/17


Ricorso della Eurocermex SA avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) 29 aprile 2004, nella causa T-399/02: Eurocermex SA contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), proposto il 5 luglio 2004

(causa C-286/04 P)

(2004/C 217/32)

Il 5 luglio 2004 (telefax 29 giugno 2004) la Eurocermex SA, rappresentata dal sig. A. Bertrand, avocat, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) il 29 aprile 2004, nella causa T-399/02, Eurocermex SA contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

modificare la decisione del Tribunale di primo grado 29 aprile 2004,

annullare la decisione impugnata.

Motivi e principali argomenti:

Il Tribunale di primo grado ha effettuato un'analisi indipendente dei vari elementi che costituiscono il marchio richiesto e, confermando la decisione della commissione di ricorso, ha dichiarato che tali elementi presentavano una carenza distintiva tale da non consentire al consumatore di individuare l'origine del prodotto. Così facendo, il Tribunale ha inteso scindere i vari elementi per analizzarli separatamente e negare così ogni carattere distintivo del marchio richiesto. Si tratta di un grave errore di valutazione e di diritto dato che occorre esaminare la percezione complessiva del segno come richiesto e non i singoli elementi del segno considerati separatamente.

In ogni caso, il marchio ha acquisito carattere distintivo per mezzo dell'uso generalizzato che ne è fatto quale segno di appartenenza a un prodotto e/o ad un'impresa.


28.8.2004   

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C 217/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de Police di Neufchâteau (Belgio), con ordinanza 4 giugno 2004, nella causa Pubblico Ministero contro Henri Léon Schmitz

(Causa C-291/04)

(2004/C 217/33)

Con ordinanza 4 giugno 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte il 9 luglio 2004, nella causa Pubblico Ministero contro Henri Léon Schmitz, il Tribunal de Police di Neufchâteau (Belgio) ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

«Se gli artt. 10, 39, 43 e 49 CE ostino a che uno Stato membro adotti una misura che obbliga un lavoratore residente nel suo territorio ad ivi immatricolare un veicolo, pur se tale veicolo appartiene al suo datore di lavoro, che è una società con sede nel territorio di un altro Stato membro, alla quale tale lavoratore è legato da un contratto di lavoro, ma nella quale egli occupa contemporaneamente la posizione di azionista, di amministratore, di delegato alla gestione corrente, o una funzione analoga».


28.8.2004   

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C 217/18


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, proposto il 14 luglio 2004.

(Causa C-299/04)

(2004/C 217/34)

Il 14 luglio 2004 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Theophanis Christophorou, consigliere giuridico, e dalla sig.ra Karolina Mojzesowicz, membro del servizio giuridico della Commissione, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica ellenica.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva della Commissione 16 settembre 2002, 2002/77/CE (1) relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, o, in ogni caso, non avendo comunicato le dette disposizioni entro il termine impartitole dalla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva stessa.

Condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Il termine per la trasposizione della direttiva nell'ordinamento giuridico interno è scaduto il 24 luglio 2003.


(1)  GU L 249 del 17.9.2002, pag. 21.


TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

28.8.2004   

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C 217/19


Sentenza del Tribunale di primo grado

10 giugno 2004

nella causa T-275/01, Mercedes Alvarez Moreno contro Parlamento europeo (1)

(Dipendenti - Agente ausiliaria - Interprete di conferenza - Art. 74 del RAA - Fine del rapporto d'impiego)

(2004/C 217/35)

Lingua processuale: il francese

Nella causa T-275/01, Mercedes Alvarez Moreno, residente in Berlino (Germania), rappresentata dall'avv. G. Vandersanden, contro Parlamento europeo (agenti: sigg. H. von Hertzen e J. de Wachter), avente ad oggetto, da una parte, la domanda di annullamento della decisione di non assumere più interpreti di conferenza che abbiano raggiunto l'età di 65 anni e, dall'altra, una domanda di risarcimento danni, il Tribunale (Quinta Sezione), composto dal sig. R. García-Valdecasas, presidente, dalla sig.ra P. Lindh e dal sig. J. D. Cooke, giudici; cancelliere: sig.ra J. Palacio González, amministratore principale, ha pronunciato, il 10 giugno 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

La decisione del Parlamento 30 novembre 2000, notificata alla ricorrente il 10 febbraio 2001, e la decisione del Parlamento 19 luglio 2001, recanti rigetto del reclamo della ricorrente, sono annullate.

2)

Per il resto, il ricorso è respinto.

3)

Il Parlamento sopporterà l'insieme delle spese.


(1)  GU C 3 del 5 gennaio 2002


28.8.2004   

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C 217/19


Ricorso del sig. Erich Drazdansky contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 26 aprile 2004.

(Causa T-158/04)

(2004/C 217/36)

Lingua processuale: da determinarsi ai sensi dell'art. 131, n. 2, del regolamento di procedura – Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Il 26 aprile 2004, il sig. Erich Drazdansky, residente in Wiener Neustadt (Austria), rappresentato dall'avv. A. Leeb, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli). Controparte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso: The Concentrate Manufacturing Company of Ireland, attiva altresì come Seven Up International, Hamilton, Bermudainseln.

La ricorrente chiede che:

il Tribunale voglia modificare la decisione impugnata in modo da ottenere una restitutio in integrum;

eventualmente annullare la decisione dell'Ufficio e imporgli di statuire nuovamente sulla domanda;

in ogni caso, condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Il ricorrente ha registrato presso l'Ufficio convenuto il marchio denominativo «UUP'S» per prodotti della classe 32 (domanda n. 1 968 676). Avverso la registrazione di tale marchio la società The Concentrate Manufacturing Company of Ireland, titolare del marchio comunitario e dei marchi spagnoli «UP» per prodotti delle classi 30 e 32, ha proposto opposizione.

Con decisione del 31 luglio 2003, comunicata via fax il 1o agosto 2003, la divisione d'opposizione ha accolto l'opposizione. Con atto del 1o ottobre 2003, pervenuta all'Ufficio il 7 ottobre 2003, il ricorrente ha impugnato tale decisione. Con lettera del 23 ottobre 2003 la cancelleria delle commissioni di ricorso ha comunicato che il ricorso non era stato depositato entro i termini e ha invitato il ricorrente a prendere posizione in merito. Il ricorrente ha quindi presentato una domanda di restitutio in integrum.

Con decisione del 3 marzo 2004, la seconda commissione di ricorso dell'Ufficio ha respinto tale domanda e il ricorso del ricorrente.

Il ricorrente afferma che il ricorso è stato sottoscritto dal suo rappresentante l'ultimo giorno utile e messo tra la posta in uscita da evadere per fax. Tuttavia, l'addetta alle spedizioni, dopo il pagamento della tassa di ricorso, per errore avrebbe riposto il documento non già tra la corrispondenza da evadersi per telefax, bensì tra quella da inviare per lettera raccomandata.

Il ricorrente sostiene che con la decisione impugnata l'Ufficio non ha applicato correttamente le regole del regolamento n. 40/94 sulla restitutio in integrum. Se le avesse applicate correttamente, l'Ufficio sarebbe dovuto giungere alla conclusione che nel caso di specie esistevano le condizioni per una restitutio in integrum, perché non vi sarebbero responsabilità organizzative che possano impedire la restitutio, e perché si sarebbero dovute applicare per analogia le regole sul pagamento tardivo di tasse del regolamento relativo alle tasse.

Il ricorrente afferma che nella fattispecie si tratterebbe di un errore lieve che non potrebbe essere evitato dal punto organizzativo mediante mezzi economicamente accettabili. Si dovrebbe inoltre pensare che non vi sarebbe alcuno svantaggio processuale per la controparte nel procedimento di opposizione.


28.8.2004   

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C 217/20


Ricorso della società Eugénio Branco Lda contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 30 aprile 2004

(Causa T-162/04)

(2004/C 217/37)

Lingua processuale: il portoghese

Il 30 aprile 2004 la società Eugénio Branco Lda, con sede in Lisbona, rappresentata dall'avv. Bolota Belchior, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione 8 agosto 2004 che non ha approvato la richiesta di pagamento del saldo relativo al concorso finanziario del Fondo Sociale Europeo (FSE), ha escluso talune spese presentate dalla ricorrente, riducendo quindi il contributo del FSE a favore di azioni di formazione approvate con decisione della Commissione e che ha sollecitato la ricorrente a restituire l'importo di EUR 39 899,07 ricevuto sotto forma di anticipi concessi dal FSE e di un contributo pubblico nazionale dello Stato portoghese;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Il 29 giugno 1986 la ricorrente ha presentato al Departamento para os Assuntos do Fundo Social Europeu (DAFSE) dello Stato portoghese una domanda di finanziamento da parte del FSE di un'azione di formazione professionale da realizzare per il periodo compreso tra il 2 gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1987, domanda che aveva ottenuto l'approvazione della Commissione. La ricorrente ha presentato al DAFSE una domanda di pagamento del saldo, da cui risultava un saldo ad essa favorevole. Il DAFSE ha proceduto ad un esame della contabilità e della documentazione della ricorrente nonché dei documenti giustificativi relativi all'azione di formazione approvando poi la richiesta di pagamento del saldo con decisione 13 marzo 1989. La Commissione ha approvato anch'essa la richiesta di pagamento del saldo. L'8 agosto 2004 la Commissione ha adottato la decisione ora impugnata.

Secondo la ricorrente tale decisione viola il regolamento (CEE) del Consiglio 17 ottobre 1993, n. 2950 concernente l'applicazione della decisione 83/526/CEE relativa ai compiti del Fondo Sociale Europeo dato che la ricorrente ha rigorosamente osservato tutte le leggi, regolamenti, direttive, criteri, imposizioni e presupposti richiesti al momento dell'applicazione della domanda di contributo del FSE, acquisendo diritti propri e soggettivi. La decisione impugnata viola quindi i diritti acquisiti.

La decisione in parola viola anche il principio del legittimo affidamento e quello della certezza del diritto poiché la decisione di approvazione ha conferito alla ricorrente il diritto e l'aspettativa giuridicamente rilevante che avrebbe fruito di contributi qualora avesse svolto l'azione di formazione nei termini convenuti. Ad avviso della ricorrente la Commissione avrebbe potuto emanare sin dal principio del 1989 l'atto che attualmente ha inteso porre in essere, volendo in tal modo il principio del legittimo affidamento e della certezza del diritto.

Da ultimo la decisione impugnata rappresenta una grave violazione del principio di proporzionalità, poiché la ricorrente ha esposto spese sul presupposto che la Commissione avrebbe rispettato i suoi impegni e la decisione sul contributo.


28.8.2004   

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C 217/21


Ricorso della Przedsiebiorstwo Polmos Bialystock contro l'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), proposto il 25 maggio 2004

(Causa T-180/04)

(2004/C 217/38)

Lingua processuale: l'inglese

Il 25 maggio 2004 la Przedsiebiorstwo Polmos Bialystock, con sede in Bialystock, Polonia, rappresentata dall'avv. C. Bercial Arias, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).

Altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso era la V & S Vin & Sprit AB.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso 16 marzo 2004 nel procedimento R 430/2003-1, la quale conferma la decisione della divisione d'opposizione n. 1200/2003 di accoglimento dell'opposizione n. B 432 635;

condannare l'UAMI alle spese, comprese quelle sostenute per l'opposizione e dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti:

Richiedente il marchio comunitario:

La ricorrente

Titolare del marchio ovvero del segno

Marchio comunitario oggetto della domanda: Marchio figurativo «ABSOLWENT B GRADUATE VODKA WÓDKA» per prodotti appartenenti alla classe 33 (birra, ecc…)

che si fa valere nel procedimento di opposizione:

V & S Vin & Sprit AB

Marchio o segno che si oppone:

Marchio denominativo nazionale «ABSOLUT»

Decisione della divisione d'opposizione:

Rigetto della domanda di registrazione

Decisione della commissione di ricorso:

Rigetto del ricorso

Motivi dedotti:

Inapplicabilità degli artt. 8, n. 1, lett. b) e 8, n. 2, lett. c), del regolamento n. 40/94 (1). In tale ambito la ricorrente sostiene che i segni in questione sono dissimili.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).


28.8.2004   

IT

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C 217/21


Ricorso della Tokai Europe GmbH contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 25 maggio 2004

(Causa T-183/04)

(2004/C 217/39)

Lingua processuale: il tedesco

Il 25 maggio 2004 la Tokai Europe GmbH, Mönchengladbach (Germania), rappresentata dall'avv. G. Kroemer, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede,

di annullare il regolamento n. 384/2004 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (1);

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti:

La ricorrente fabbrica accendini ed importa accendini e parti di accendini. Essa contesta il regolamento (CE) della Commissione n. 384/2004.

La ricorrente fa valere che la Commissione, facendo rientrare le ruote dentate di metallo importate in Messico e ad Hong Kong per produrre sul posto accendini nella sottovoce 961390 della nomenclatura combinata quali parti (di accendini), è andata oltre il tenore letterale di tale sottovoce. Con ciò prodotti non finiti, presenti anche in altre merci non classificabili nella voce 9613, vengono classificati come parti di accendini. La Commissione ha quindi oltrepassato il suo margine di apprezzamento.

La ricorrente fa ulteriormente valere che la Commissione, avendo preso in considerazione l'impiego delle ruote dentate di metallo per la produzione di accendini, ha violato il principio della classificazione delle merci secondo le loro qualità oggettive. Nella motivazione del regolamento menzionato si fa in effetti espresso riferimento all'impiego.

Inoltre la ricorrente sostiene che la Commissione, adottando corrispondentemente a tale motivazione quale criterio di classificazione nella tariffa doganale l'impiego delle ruote dentate e non il criterio della distinguibilità, non ha osservato le note esplicative del Consiglio per la cooperazione in materia di sistema armonizzato di classificazione doganale.


(1)  GU L 64, pag. 21.


28.8.2004   

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C 217/22


Ricorso della Lancôme Parfums et Beauté & Cie contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, proposto il 25 maggio 2004

(Causa T-185/04)

(2004/C 217/40)

Lingua processuale: il francese

Il 25 maggio 2004 la Lancôme Parfums et Beauté & Cie, con sede in Parigi, rappresentata dall'avv. Muriel Antoine-Lalance, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno.

Anche la sig.ra Jacqueline Baudon era parte del procedimento dinanzi alla quarta commissione di ricorso.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 11 marzo 2004 (caso R 0039/2002-4), relativa al procedimento di opposizione tra la società Lancôme Parfums et Beauté & Cie e la sig.ra Jacqueline Baudon;

condannare l'Ufficio alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Marchio comunitario oggetto della domanda di nullità:

Marchio denominativo AROMACOSMETIQUE – Domanda n. 886.335, per prodotti classificati nella classe 3 (prodotti cosmetici, di bellezza e di trucco)

Titolare del marchio oggetto della domanda di nullità:

La società ricorrente

Domanda di annullamento:

Sig.ra Jacqueline Baudon, titolare dei marchi denominativi francesi «AROMACOSMETIQUE» n. 92/408.786, per servizi della classe 42 e n. 98/739.256, per prodotti classificati nelle classi 3 e 5

Decisione della divisione di annullamento:

Annullamento del marchio comunitario AROMACOSMETIQUE, in ragione del rischio di confusione col marchio nazionale anteriore n. 98/739.256

Decisione della commissione di ricorso:

Rigetto del ricorso

Motivi invocati:

Violazione degli artt. 61, 62, 73 e 79, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario e 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e 6, n. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.


28.8.2004   

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C 217/22


Ricorso della Freixenet S.A. contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, proposto il 24 maggio 2004

(Causa T-188/04)

(2004/C 217/41)

Lingua processuale: il francese

Il 24 maggio 2004 la Freixenet S.A., con sede in Sant Sadurní d'Anoia (Spagna), rappresentata dagli avv.ti Fernand de Visscher, Emmanuel Cornu, Eric De Gryse e Donatienne Moreau, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 11 febbraio 2004 e decidere che la domanda di marchio comunitario n. 32540 sarà pubblicata conformemente all'art. 40 del regolamento n. 40/94;

annullare in subordine la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 11 febbraio 2004;

condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Richiedente il marchio comunitario:

Freixenet S.A.

Marchio comunitario richiesto:

Marchio tridimensionale sotto forma di una bottiglia smerigliata nero opaco (n. 32540)

Prodotti o servizi:

Prodotti della classe 33 (vini spumanti)

Decisione della divisione di esame:

Rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso:

Rigetto del ricorso

Motivi invocati:

Violazione dei diritti della difesa e dell'art. 73 del regolamento n. 40/94 1 in quanto la ricorrente non ha potuto pronunciarsi sull'insieme dei fatti nonché violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), e dell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94 sul marchio comunitario (GU L11, pag. 1).


28.8.2004   

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C 217/23


Ricorso di Christian van der Haegen contro Comitato economico e sociale europeo, proposto il 24 maggio 2004.

(Causa T-189/04)

(2004/C 217/42)

Lingua processuale: il francese

Il 24 maggio 2004 il sig. Christian van der Haegen, residente in Bruxelles, rappresentato dagli avv.ti Sébastien Orlandi, Albert Coolen, Jean-Noël Louis e Etienne Marchal, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Comitato economico e sociale europeo.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della commissione giudicatrice del concorso interno CESE/C/02/03 di non ammettere il ricorrente alle prove del concorso;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Il bando di concorso di cui trattasi prevedeva quale condizione di ammissione, tra l'altro, che ciascun candidato dimostri il possesso di cinque anni di esperienza professionale acquisita nelle istituzioni europee di cui almeno quattro anni in seno al Comitato economico e sociale e/o al Comitato delle regioni. Per il primo modulo del concorso per cui il ricorrente ha presentato la sua candidatura, il bando esigeva inoltre che tre anni sul totale dell'esperienza fossero in rapporto con la natura delle funzioni prevista da tale modulo.

Il ricorrente il quale avrebbe acquisito un'esperienza professionale ricca e varia presso diverse istituzioni europee, fa valere a sostegno del suo ricorso che il bando di concorso sarebbe illegittimo e violerebbe l'art. 27 dello Statuto ed i principi di parità di trattamento e di non discriminazione, poiché niente giustifica l'esigenza di un'esperienza professionale acquisita unicamente in seno al Comitato economico e sociale e/o al Comitato delle regioni ad esclusione delle altre istituzioni europee.


28.8.2004   

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C 217/23


Ricorso della Flex Equipos de Descanso S.A. contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), proposto il 28 maggio 2004.

(Causa T-192/04)

(2004/C 217/43)

Lingua processuale: l'inglese

Il 28 maggio 2004 la Flex Equipos de Descanso S.A, con sede in Madrid (Spagna) rappresentata dall'avv. R. Ocquet, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI).

Anche la Legget & Platt, Incorporated è stata parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 18 marzo 2004, nel procedimento R 333/2003-1, nella parte in cui ha respinto la prova fornita dall'opponente ed ha respinto l'opposizione B-386088;

rinviare la causa all'UAMI, ordinando a quest'ultimo di rifiutare la registrazione del marchio comunitario di cui alla domanda n. 1607167, «LURA –FLEX», per tutti i prodotti cui si riferisce;

condannare il convenuto al pagamento delle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente:

Legget & Platt, Incorporated

Marchio comunitario di cui si richiede la registrazione:

Il marchio denominativo «LURA-FLEX», per i prodotti delle classi 6 e 20 (Insiemi di molle da inserire in mobili, letti, effetti letterecci, mobili imbottiti, materassi e sedie; Mobili, letti; biancheria da letto; materassi…) (N. 1607167)

Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione

Fabricas Lucia Antonio Betere S.A., ora Flex Equipos de Descanso S.A.

Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione:

Le registrazioni del marchio figurativo spagnolo «FLEX» per prodotti delle classi 6 e 20 (materiali per costruzione metallici; strutture metalliche per letti; letti, materassi con molle in metallo, mobili..), nonché la reputazione di tali segni in relazione ad ogni tipo di letti, materassi e cuscini.

Decisione della divisione d'opposizione:

Rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso:

Rigetto del ricorso sollevato dalla Flex Equipos de Descanso

Motivi di ricorso:

Violazione della Regola 18, n. 2, e 22, n. 4, del regolamento della Commissione n. 2868/95 (1), nonché violazione del diritto dell'opponente ad essere sentito ai sensi della Regola 18 del regolamento. Erronea applicazione dell'art. 8 del regolamento n. 40/94 (2)


(1)  Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94 sul marchio comunitario.


28.8.2004   

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C 217/24


Ricorso della Gul Ahmed Textile Mills Ltd contro il Consiglio dell'Unione Europea, proposto il 28 maggio 2004

(Causa T-199/04)

(2004/C 217/44)

Lingua processuale: l'inglese

Il 28 maggio 2004 la Gul Ahmed Textile Mills Ltd, con sede in Landhi, Karachi (Pakistan), rappresentata dall'avv. L. Ruessmann, con domicilio eletto Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare l'art. 1 del regolamento (CE) del Consiglio 2 marzo 2004, n. 397, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie del Pakistan (1), in quanto esso istituisce dazi antidumping sulla merce della ricorrente;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti:

La ricorrente è una compagnia pakistana che produce biancheria da letto e la esporta nell'Unione europea. La sua merce è soggetta al dazio antidumping istituito dal regolamento impugnato. A sostegno del suo ricorso di annullamento del regolamento la Gul Ahmed Textile Mills Ltd deduce i seguenti motivi:

la violazione degli artt. 5, nn. 7 e 9, del regolamento (CE) n. 384/96 (2) e 5.1 e 5.2 dell'Accordo antidumping OMC, con riferimento all'apertura dell'inchiesta. La ricorrente asserisce che la denuncia sulla cui base è stata aperta l'inchiesta era manifestamente insufficiente sia sotto il profilo dei fatti esposti sia riguardo al ragionamento svolto per giustificare l'apertura di un'indagine;

un errore manifesto di valutazione, la violazione degli artt. 2, nn. 3 e 5, e 18, n. 4, del regolamento (CE) n. 384/96 nonché una violazione dell'Accordo antidumping OMC, a proposito del calcolo del valore normale;

la violazione dell'art. 2, n. 10, del regolamento (CE) n. 384/96, dell'Accordo antidumping OMC nonché dell'obbligo di adeguata motivazione ai sensi dell'art. 253 CE, quanto all'adeguamento a titolo di restituzione dei dazi in sede di confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione;

un errore manifesto di valutazione, la violazione dell'art. 3 del regolamento (CE) n. 384/96 e una violazione dell'Accordo antidumping OMC, riguardo all'accertamento dell'esistenza di un pregiudizio grave e di un nesso di causalità tra le importazioni asseritamente oggetto di dumping e il pregiudizio denunciato.


(1)  GU L 66 del 4.3.04, pag. 1.

(2)  GU L 56 del 6.3.96, pag. 1.


28.8.2004   

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C 217/24


Ricorso della Regione Autonoma della Sardegna contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 28 maggio 2004

(Causa T-200/04)

(2004/C 217/45)

Lingua processuale: l'italiano

Il 28 maggio 2004, la Regione Autonoma della Sardegna, con l'avvocato Domenico Dodaro, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare la nullità della decisione impugnata nella parte in cui afferma che sono incompatibili con il mercato comune gli aiuti previsti dall'Italia in forza dell'articolo 5 della legge della Regione Sardegna 17 novembre 2000, n. 22

condannare la Commissione europea al pagamento delle spese del presente giudizio

Motivi e principali argomenti

Con la decisione impugnata nella presente causa, la Commissione ha chiesto il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato dichiarante che gli aiuti previsti nell'articolo 5 della L.R. 22/2000 recante «interventi a favore degli allevatori» per fronteggiare l'epizoozia denominata «febbre catarrale degli ovini (blue Tongue)», sono incompatibili col mercato comune. Questa legge prevede una serie d'interventi in favore degli allevatori che hanno subito gli effetti negativi della «blue Tongue».

A sostegno delle sue pretensioni la Regione ricorrente fa valere i seguenti motivi:

violazione delle forme sostanziali, nella misura in cui l'istruttoria condotta dalla convenuta ai fini della valutazione della compatibilità dell'aiuto sarebbe stata insufficiente in quanto non si sarebbe tenuto conto di informazioni disponibili nella scheda di notifica e successivamente integrate dalla Regione Sardegna, ed in particolare delle seguenti circostanze:

l'aiuto non è diretto alle imprese di trasformazione ma rappresenta una necessaria misura di completamento dell'indennizzo per perdita del reddito dei produttori, conseguente alla maggiore incidenza dei costi fissi delle Cooperative sulla distribuzione dei ricavi netti;

la prova del nesso di causalità fra l'epizoozia e la riduzione dei conferimenti non è astrattamente raggiungibile ma dipende dalla attuazione pratica della norma di aiuto, in sé strutturata in modo da escludere l'erogazione dell'aiuto per cause diverse da quelle dipendenti dalla «blue Tongue». Il riferimento a ipotetiche cause diverse della riduzione dei conferimenti non è sufficientemente motivato e contraddetto dai fatti noti alla Commissione europea.

Le cooperative beneficiarie dell'aiuto non hanno alcuna flessibilità nell'accesso a fonti sostitutive di approvvigionamento.

violazione delle norme del trattato CE e di principi di diritto relativi alla sua applicazione, nella misura in cui:

La Commissione avrebbe violato il principio dell'effetto utile escludendo l'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), anche perché tale norma non sarebbe stata invocata dalle autorità italiane. Secondo la ricorrente, la convenuta avrebbe dovuto fornire elementi di motivazione adeguati di tale disapplicazione. Certamente essa non potrebbe dipendere, nel rispetto del principio dell'effetto utile, dalla mancata invocazione della stessa da parte delle autorità italiane.

La Commissione avrebbe violato l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) in quanto ha disconosciuto l'identità della natura della misura considerata incompatibile con le misure approvate dalla stessa Commissione con decisione SG(01) D/285817 del 2 febbraio 2001, riguardante l'articolo 3 della L.R. 22/2000.


28.8.2004   

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C 217/25


Ricorso dell'Indorata-Sercicos e Gestao Lda contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 7 giugno 2004

(Causa T-204/04)

(2004/C 217/46)

lingua processuale: il tedesco

Il 7 giugno 2004 l'Indorata-Sercicos e Gestao Lda, rappresentata dal sig. Th.Wallentin, Rechtsanwalt, ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) (marchi, disegni e modelli).

La ricorrente chiede

l'annullamento della decisione di rigetto della domanda di registrazione del marchio comunitario e la condanna dell'UAMI a registrare il segno «HAIRTRANSFER» come marchio comunitario, anche per i restanti prodotti e servizi ancora oggetto del procedimento, e ad autorizzarne la pubblicazione.

Motivi e principali argomenti:

Marchio di cui trattasi:

Il marchio denominativo «HAIRTRANSFER» – domanda n. 2 619 039

Prodotti o servizi:

Prodotti e servizi delle classi 8, 22, 41 e 44 (i.a. epilatori elettrici e non, capelli artificiali e capelli veri, formazione professionale, in particolare organizzazione e conduzione di seminari di perfezionamento, nonché cure d'igiene e di bellezza, segnatamente cura e trattamento dei capelli)

Decisione impugnata dinanzi alla commissione di ricorso:

Rigetto della domanda di registrazione da parte dell'esaminatrice

Decisione della commissione

Rigetto del ricorso di ricorso:

Motivi del ricorso:

Il marchio di cui si chiede la registrazione avrebbe carattere distintivo nel senso dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94;

il detto marchio non sarebbe meramente descrittivo nel senso dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94.


28.8.2004   

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C 217/26


Ricorso di Alessandro Ianniello contro la Commissione delle Comunità europee, proposto l'8 giugno 2004

(Causa T-205/04)

(2004/C 217/47)

Lingua processuale: il francese

L'8 giugno 2004 il sig. Alessandro Ianniello, residente a Bruxelles, rappresentato dagli avv.ti Stéphane Rodrigues e Yola Minatchy, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina 18 febbraio 2004 recante risposta al reclamo del sig. Alessandro Ianniello, nonché il rapporto di valutazione della carriera redatto in merito all'interessato per il periodo 1o luglio 2001 – 31 dicembre 2002;

accertare la responsabilità extracontrattuale della Comunità europea sorta per effetto della decisione impugnata e della redazione tardiva del rapporto di valutazione della carriera che concerne il ricorrente per il periodo 1o luglio 2001 – 31 dicembre 2002;

accordare al ricorrente il risarcimento dei danni per effetto del pregiudizio subito per un ammontare di EUR 5000;

condannare la convenuta all'integralità delle spese.

Motivi e principali argomenti:

Il presente ricorso è proposto avverso la decisione dell'APN 18 febbraio 2004 che rigetta il reclamo formulato dal ricorrente diretto a riconsiderare il rapporto di valutazione della carriera che lo riguarda per il periodo 1o luglio 2001 – 31 dicembre 2002 e per cui non si è ritenuto necessario avviare un'inchiesta amministrativa su taluni documenti prodotti dinanzi alla commissione paritetica di valutazione della Direzione generale RELEX.

A sostegno delle sue pretese il ricorrente fa valere la violazione di talune forme sostanziali come i suoi diritti della difesa, il dovere di imparzialità dell'autorità amministrativa e l'obbligo di motivazione degli atti.

Inoltre la decisione impugnata porrebbe in non cale il diritto del ricorrente alla tutela dei suoi dati personali, il dovere di sollecitudine ed il principio di una corretta amministrazione.


28.8.2004   

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C 217/26


Ricorso del sig. Fernando Rodrigues Carvalhais contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 7 giugno 2004 (fax/posta elettronica del 2 giugno 2004).

(Causa T-206/04)

(2004/C 217/48)

Lingua processuale: il portoghese

Il 7 giugno2004(fax/posta elettronica del 2 giugno 2004), il sig. Fernando Rodrigues Carvalhais, rappresentato dal sig. Paulo Graça, advogado, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Ulteriore parte in causa nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso: PROFILPAS, S.N.C. (Ufficio Veneto Brevetti)

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 18 marzo 2004 (procedimenti collegati R 2407/2002 dell'8.8.2002 e R 408/2003 1);

condannare l'Ufficio alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Richiedente:

Fernando Rodrigues Carvalhais

Marchio comunitario di cui si richiede la registrazione:

Marchio figurativo “PERFIX”, domanda n. 1635515 per prodotti delle classi 6 (Profilati metallici e loro accessori), 17 (Profilati in materie plastiche e loro accessori, giunti e guarnizioni in materie plastiche) e 19 [Materiali da costruzione non metallici, bordi (guarnizioni) e giunti per ceramiche, bordi (guarnizioni) e giunti per marmi, bordi (guarnizioni) e giunti per rivestimenti in generale (non compresi in altre classi)].

Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione:

PROFILPAS, S.N.C.

Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione:

Marchio figurativo “CERFIX” (registrazione di marchio comunitario n. 587725) e marchio denominativo“PROFIX” (registrazione di marchio comunitario n. 771196)

Decisione della divisione di opposizione:

Rigetto dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso:

Annullamento della decisione della divisione deposizione e rigetto della domanda di registrazione.

Motivi di ricorso:

Interpretazione non corretta dell'art. 8, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94 da parte della commissione di ricorso, nella parte in cui considera che la concessione della registrazione del marchio richiesto potrebbe far sorgere un rischio di confusione con i marchi comunitari nn. 587725 e 771196.

Secondo il decimo 'considerando' della direttiva sul marchio comunitario, la valutazione del rischio di confusione dipende da numerosi fattori (…). Nella decisione impugnata, la commissione di ricorso ha commesso manifesto errore di valutazione in quanto, dopo aver enunciato in maniera generica alcuni di questi fattori, è venuta meno al suo ulteriore obbligo di valutarne la reciproca interazione.

La decisione impugnata, nell'analizzare i segni contrapposti, non ha proceduto ad una “valutazione globale dei segni in esame”, criterio sostenuto, in particolare, nella sentenza 22 giugno 1999, causa C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer (Racc. pag. I-3819, punto 25).

Evidente contraddizione della commissione di ricorso, poiché, nel citare il criterio della “valutazione globale dei segni in esame”, ha adottato successivamente un criterio opposto, procedendo ad una “dissezione” del marchio comunitario da registrare.

Il ricorrente sostiene che la decisione della commissione di ricorso conclude, in maniera sorprendente, che, nonostante tutte le differenze tra i segni interessati, esiste un rischio di confusione tra i marchi in esame.

Inoltre, dovevano essere prese in considerazione tutte le registrazioni di marchi comunitari di terzi, nelle classi 6, 17 e 19, che comprendono il suffisso e/o prefisso “FIX” nella loro composizione, tra cui alcuni anteriori a quelli dell'opponente. Una volta accertato che essi non si confondono tra di loro, non si può neanche sostenere che il marchio del ricorrente si confonda con quelli dell'opponente.

L'elemento predominante dei marchi in questione non è l'elemento denominativo “FIX”, considerato isolatamente, bensì la caratteristica incisione associata ad una determinata grafica.

Concludendo: non esiste rischio di confusione per i consumatori in relazione alla coesistenza sul mercato dei segni diversi in esame a causa della mera coincidenza del termine “FIX”.


28.8.2004   

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C 217/27


Ricorso del governo di Gibilterra contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 9 giugno 2004

(Causa T-211/04)

(2004/C 217/49)

Lingua processuale: l'inglese

Il 9 giugno 2004 il governo di Gibilterra, rappresentato dai sig.ri Llamas, lawyer, J. Temple Lang, Solicitor, A. Petersen, lawyer, e K. Nordlander, lawyer, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione nella sua integralità;

ingiungere alla Commissione il pagamento dei costi e spese legali ed altri esposti da Gibilterra nel presente caso.

Motivi e principali argomenti:

Il ricorrente contesta la decisione della Commissione 30 marzo 2004 sul regime di aiuti che il Regno Unito si prefigge di porre in essere con riguardo alla Governement of Gibraltar Corporation Tax Reform (1) (riforma del governo di Gibilterra concernente l'imposta sulle società). In tale decisione la Commissione conclude che la riforma tributaria proposta costituisce un aiuto di Stato incompatibile col mercato comune.

Il ricorrente afferma che la Commissione ritiene la riforma regionalmente selettiva nel senso che conferisce vantaggi fiscali a società di Gibilterra rispetto a società del Regno Unito e che la riforma è selettiva sotto il profilo materiale nella misura in cui specifiche caratteristiche conferiscono vantaggi fiscali a talune società di Gibilterra paragonate ad altre nella stessa Gibilterra.

A sostegno del suo ricorso il ricorrente avanza in primo luogo l'argomento che la Commissione ha male applicato il diritto e commesso errori di motivazione concludendo che la riforma tributaria proposta da Gibilterra è regionalmente selettiva.

Il ricorrente sostiene in proposito che la premessa secondo cui Gibilterra fa parte del Regno Unito è errata. Secondo il ricorrente questo è evidente dal punto di vista del diritto costituzionale interno, del diritto internazionale pubblico e del diritto comunitario.

Il ricorrente sostiene poi che il principio della selettività regionale sostenuto dalla Commissione non è applicabile a Gibilterra. Ad avviso del ricorrente la decisione riguarda due autorità tributarie che sono totalmente separate e si escludono a vicenda cosicché le leggi di Gibilterra in materia tributaria non possono considerarsi deroghe al diritto tributario del Regno Unito.

In secondo luogo il ricorrente asserisce che la Commissione ha male applicato il diritto e commesso errori di motivazione concludendo che la riforma tributaria è selettiva sotto il profilo materiale. Secondo il ricorrente la riforma è di carattere generale e rappresenta una ragionevole scelta di politica economica da parte di Gibilterra.

Dal punto di vista del ricorrente le disposizioni a norma delle quali le società che non fanno profitti non vengono tassate e le società in generale non devono pagare oltre uno specifico importo massimo, sono meramente destinate ad evitare la tassazione eccessiva e non sono selettivamente applicabili a particolari gruppi o categorie.

Il ricorrente fa anche valere che la Commissione ha torto quando afferma, con riguarda alla non applicabilità dell'imposta sui salari e sulla proprietà a società senza sedi commerciali o dipendenti a Gibilterra, che la riforma esonera un settore oltremare ed è per tale ragione selettiva sotto il profilo materiale. Il ricorrente fa valere inoltre che la Commissione ha violato al riguardo forme sostanziali di procedura poiché né il Regno Unito né la ricorrente hanno avuto l'occasione di pronunciarsi su tale punto durante l'inchiesta formale.

Da ultimo il ricorrente sostiene che la riforma non può considerarsi selettiva perché il suo carattere, il suo regime generale ed i suoi tratti essenziali sono concepiti per adattarsi alle speciali caratteristiche dell'economia di Gibilterra ed in particolare alla dimensione limitata, alla scarsità di forza lavoro, all'industria dipendente dal terziario ed alla semplicità operativa per una piccola amministrazione.


(1)  Aiuto di Stato C 66/2002 – Gibraltar government corporation tax reform.


28.8.2004   

IT

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C 217/28


Ricorso della Royal County of Berkshire Polo Club Ltd contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), (UAMI) proposto l'8 giugno 2004

(Causa T-214/04)

(2004/C 217/50)

Lingua processuale da determinare in conformità dell'art. 131, n. 2 del regolamento di procedura — lingua in cui era proposto il ricorso: l'inglese

L'8 giugno 2004 la Royal County of Berkshire Polo Club Ltd, Windsor (Regno Unito), rappresentata dai sigg. J.H. Maitland Walker, Solicitor, e D. McFarland, Barrister ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).

Anche la Polo/Lauren Company LP era parte del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso 25 marzo 2004 nel caso R 273/2002-1, che respinge il ricorso della ricorrente;

condannare l'Ufficio alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Richiedente il marchio comunitario:

La ricorrente

Marchio comunitario richiesto:

Marchio figurativo «ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB» per merci della classe 3 (prodotti per la pulizia ecc.)

Titolare del marchio o segno citato nel procedimento di opposizione:

Polo Lauren Company LP

Marchio o segno citato nell'opposizione:

Marchi nazionali figurativo e denominativo contenenti la parola «POLO»

Decisione della divisione di opposizione:

Rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso:

Annullamento della decisione della divisione di opposizione; rifiuto della registrazione

Motivi:

Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 1. La ricorrente sostiene che i segni in questione sono dissimili.


(1)  GU 1994, L 11, pag. 1.


28.8.2004   

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C 217/29


Ricorso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 9 giugno 2004

(Causa T-215/04)

(2004/C 217/51)

Lingua processuale: l'inglese

Il 9 giugno 2004 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato dai sig.ri D. Anderson QC e H. Davies, Barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata nella sua integralità;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Il ricorrente contesta la decisione della Commissione 30 marzo 2004 sul regime di aiuti che il Regno Unito si prefigge di porre in essere con riguardo alla Governement of Gibraltar Corporation Tax Reform (1) (riforma del governo di Gibilterra concernente l'imposta sulle società). In tale decisione la Commissione conclude che la riforma tributaria proposta costituisce un aiuto di Stato incompatibile col mercato comune.

A sostegno del suo ricorso il ricorrente sostiene che le conclusioni della Commissione quanto alla selettività regionale sono viziate da errori materiali di fatto e sono errate in diritto.

Secondo il ricorrente Gibilterra, che è una colonia di cui il Regno Unito è obbligato a sviluppare l'autogoverno ai sensi della Corte delle Nazioni Unite, non è parte del Regno Unito sotto il profilo del diritto interno, internazionale e comunitario. Inoltre il ricorrente afferma che Gibilterra è autonoma rispetto al Regno Unito e non riceve da quest'ultimo alcun sussidio o finanziamento. Il ricorrente fa anche valere che i sistemi tributari del Regno Unito e di Gibilterra sono completamente separati e tra loro non connessi e che le proposte di riforma non costituiscono una riduzione fiscale rispetto al sistema tributario applicabile nel Regno Unito. Il modo di procedere della Commissione viola quindi, ad avviso del ricorrente, il principio della parità di trattamento, in quanto provvedimenti adottati da una regione caratterizzata da un trasferimento simmetrico di poteri non vanno considerati quale aiuto di Stato laddove lo sono gli stessi provvedimenti adottati da una regione caratterizzata da un trasferimento asimmetrico.

Il ricorrente è del parere che le conclusioni delle Commissioni con riguardo alla selettività sotto il profilo materiale sono errate in diritto ed insufficientemente motivate.

Il ricorrente sostiene infine che la Commissione ha violato il suo diritto di essere sentito, in quanto non ha sollevato taluni punti su cui ha cercato di fondare la sua decisione nel corso del procedimento ex art. 88, n. 2, CE.


(1)  Aiuto di Stato C 66/2002 – Gibraltar government corporation tax reform.


28.8.2004   

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C 217/29


Ricorso dell'Ufficio europeo dell'ambiente e della Stichting Natuur en Milieu contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 9 giugno 2004

(Causa T-236/04)

(2004/C 217/52)

lingua processuale: l'inglese

Il 9 giugno 2004 l'Ufficio europeo dell'ambiente, Bruxelles, Belgio, e la Stichting Natuur en Milieu, Utrecht (Paesi Bassi) rappresentati dagli avv.ti P. van den Biesen e B. Arentz, hanno proposto un ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee contro la Commissione delle Comunità europee.

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare parzialmente la decisione della Commissione 2004/248/CE (1), con riferimento agli artt. 2, n. 3, e 3, lett. b);

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Con la decisione controversa, la Commissione ha deciso di non modificare l'Allegato I della direttiva 91/414 (2), così da includere l'«Atrazina» tra le sostanze ivi elencate. L'art. 4 della direttiva 91/414 stabilisce che gli Stati membri possono autorizzare soltanto i prodotti fitosanitari contenenti sostanze elencate nell'allegato I. Rifiutando di inserire l'atrazina nell'allegato I, la Commissione ha deciso di non consentire l'ulteriore uso di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza.

I ricorrenti non impugnano questo aspetto della decisione, bensì talune disposizioni transitorie, le quali consentono, sino al 30 giugno 2007, un uso limitato e soggetto a condizioni limitative del rischio di prodotti contenenti atrazina. Nel preambolo della sua decisione, la Commissione ha giustificato dette misure transitorie in base all'attuale mancanza di valide alternative e in base alla necessità di prevedere il tempo necessario al loro sviluppo.

A sostegno del loro ricorso, i ricorrenti affermano che le disposizioni controverse violano la direttiva 91/414. L'art. 8 di quest'ultima prevede che gli Stati membri possono continuare ad autorizzare, per un periodo di 12 anni, le sostanze presenti sul mercato due anni dopo la notifica della direttiva. L'atrazina è una di queste sostanze. Tuttavia, se nel frattempo tali sostanze non sono state inserite nell'allegato I, secondo i ricorrenti non vi sarebbe alcuna base normativa, nella direttiva 91/414, per consentire di continuarne l'uso dopo la scadenza del periodo transitorio di 12 anni. I ricorrenti rilevano pertanto che con le disposizioni controverse la Commissione ha creato una nuova base per continuare l'autorizzazione dell'atrazina, pur non avendone il potere ai sensi della direttiva 91/414.

I ricorrenti affermano inoltre che la Commissione ha violato la direttiva 92/43 (3), non includendo nella decisione controversa ulteriori limitazioni relative alle zone di protezione speciale, con particolare riferimento alla rete «Natura 2000», di cui alla direttiva 92/43.


(1)  GU L 78 del 16.03.2004, pag. 53.

(2)  Direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1-32).

(3)  Direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7-50).


28.8.2004   

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C 217/30


Ricorso della Repubblica italiana contro la Commissione delle Comunità europee, proposto l'11 giugno 2004

(Causa T-239/04)

(2004/C 217/53)

Lingua processuale: l'italiano

l'11 giugno 2004, la Repubblica italiana, con l'avvocato dello Stato Danilo Del Gaizo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare nulla e mai avvenuta la decisione impugnata

condannare la Commissione al pagamento delle spese del giudizio

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro la decisione della Commissione C(2004)930 fin del 30 marzo 2004, relativa al procedimento n. C62/2003 (ex NN 7/2003), che ha dichiarato incompatibile col mercato comune l'aiuto di Stato concernente disposizioni urgenti in materia di occupazione, cui l'Italia ha dato esecuzione in base al decreto legge del 14 febbraio 2003, convertito nella legge del 17 aprile 2003, n. 81. La Convenuta ha ritenuto, in particolare, che la misura di aiuto in questione determina un vantaggio economico per gli acquirenti di imprese in difficoltà finanziarie, sottoposte ad amministrazione straordinaria ed aventi almeno 1000 dipendenti, che abbiano concluso un contratto collettivo entro il 30 aprile 2003 con il Ministero del Lavoro per l'approvazione del trasferimento di lavoratori, nonché per le imprese in difficoltà finanziaria sottoposte ad amministrazione straordinaria, che abbiano almeno 1000 dipendenti e che formino oggetto di cessione.

A sostengo delle sue pretensioni, lo Stato ricorrente fà valere:

che l'aiuto in questione costituisce una misura di carattere generale volta a promuovere l'occupazione, che come tale non falsa né minaccia di falsare la concorrenza, e che pertanto non costituisce aiuto di Stato, nel senso dell'articolo 87, par. 1, del Trattato CE.

che la valutazione della Commissione sulla compatibilità dell'aiuto risulta smentita dalla durata temporale della misura, giustificata dalla necessità di far fronte ad una situazione temporanea di grave crisi occupazionale e circoscritta al lasso di tempo strettamente necessario a farsi fronte, in applicazione del principio di proporcionalita

la violazione degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione, nella misura in cui, per quanto riguarda la vendita di Ocean SpA a Brandt Italia, il punto 100 di detti orientamenti fa espresso riferimento agli aiuti non notificati, stabilendo che la Commissione debba esaminare la compatibilità con il mercato comune di qualsiasi aiuto destinato al salvataggio e alla ristrutturazione che sia stato concesso senza autorizzazione della Commissione.

la violazione del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione (1), nella misura in cui la Convenuta non ha considerato la misura di aiuto in questione compatibile con lo stesso.


(1)  GU CE L 337 del 13.12.2002, p. 3


28.8.2004   

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C 217/30


Ricorso dell'Ufficio europeo dell'ambiente e della Stichting Natuur en Milieu contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 9 giugno 2004

(Causa T-241/04)

(2004/C 217/54)

lingua processuale: l'inglese

Il 9 giugno 2004 l'Ufficio europeo dell'ambiente, Bruxelles, Belgio, e la Stichting Natuur en Milieu, Utrecht (Paesi Bassi) rappresentati dagli avv.ti P. van den Biesen e B. Arentz, hanno proposto un ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee contro la Commissione delle Comunità europee.

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare parzialmente la decisione della Commissione 2004/247/CE (1), con riferimento agli artt. 2, n. 3, e 3, lett. b);

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Con la decisione controversa, la Commissione ha deciso di non modificare l'Allegato I della direttiva 91/414 (2), così da includere la «Simazina» tra le sostanze attive ivi elencate. L'art. 4 della direttiva 91/414 stabilisce che gli Stati membri possono autorizzare soltanto i prodotti fitosanitari contenenti sostanze elencate nell'allegato I. Rifiutando di inserire la simazina nell'allegato I, la Commissione ha deciso di non consentire l'ulteriore uso di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza.

I ricorrenti non impugnano questo aspetto della decisione, bensì talune disposizioni transitorie, le quali consentono, sino al 30 giugno 2007, un uso limitato e soggetto a condizioni limitative del rischio di prodotti contenenti simazina. Nel preambolo della sua decisione, la Commissione ha giustificato dette misure transitorie in base all'attuale mancanza di valide alternative e in base alla necessità di prevedere il tempo necessario al loro sviluppo.

A sostegno del loro ricorso, i ricorrenti richiamano i motivi e gli argomenti sollevati dai medesimi nella causa T-236/04.


(1)  GU L 78 del 16.03.2004, pag. 50.

(2)  Direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1-32).


28.8.2004   

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C 217/31


Ricorso della sig.ra Elisabeth Saskia Smit contro Europol, presentato il 17 giugno 2004

(Causa T-244/04)

(2004/C 217/55)

Lingua processuale: l'olandese

Il 17 giugno 2004, la sig.ra Elisabeth Saskia Smit, residente a Scheveningen (Paesi Bassi), con gli avv.ti P. de Casparis e M. F. Baltussen, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro Europol.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

annullare la decisione dell'Europol 19 maggio 2003 e la decisione 19 marzo 2004 pronunciata a seguito di opposizione;

condannare l'Europol alle spese di causa.

Mezzi e principali argomenti

La ricorrente censura la decisione del convenuto per non averla presa in considerazione per un certo numero di posti vacanti. La ricorrente deduce che il convenuto è incorso in errore di valutazione manifesto.


28.8.2004   

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C 217/31


Ricorso del sig. Jacques Wunenburger contro la Commissione delle Comunità europee presentato il 17 giugno 2004.

(Causa T-246/04)

(2004/C 217/56)

Lingua processuale: il francese

Il 17 giugno 2004 il sig. Jacques Wunenburger, residente a Zagreb (Croazia), rappresentato dall'avv. Eric Boigelot, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

annullare la decisione adottata l'11 settembre 2003 dal sig. David O' Sullivan, Segretario Generale, nella sua qualità di compilatore in appello, decisione recante pregiudizio nella parte in cui conferma e approva definitivamente il Rapporto d'Evoluzione di Carriera del ricorrente per il periodo intercorrente dal 01.07.2001 al 31.12.2002;

annullare il detto rapporto;

annullare la decisione esplicita di rigetto del reclamo del ricorrente, presentato in forza dell'art. 90, n. 2, dello Statuto il 9 dicembre 2003, registrato con il numero R/711/03 e diretto all'annullamento della decisione impugnata;

concedere al ricorrente il risarcimento del danno morale e del pregiudizio alla carriera, in considerazione sia delle irregolarità sostanziali sia del notevole ritardo verificatosi nella redazione del detto rapporto, danni valutati ex aequo et bono in una cifra pari a 4.000 euro, con riserva di aumento o diminuzione in corso di giudizio;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti:

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 25 comma 2, 26 e 43 dello Statuto, nonché delle disposizioni generali di esecuzione relative all'applicazione di quest'ultimo articolo adottate dalla Commissione il 26 aprile 2002. Del pari, invoca la violazione del diritto di difesa, del principio di buona amministrazione, dell'obbligo di sollecitudine, del principio di parità di trattamento, nonché un errore manifesto di valutazione.


28.8.2004   

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C 217/32


Ricorso della Asociación de Exportadores Españoles de Productos Farmacéuticos («ASEPROFAR») e della Española de Desarrollo e Impulso Farmacéutico, S.A. («EDIFA») contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 17 giugno 2004

(Causa T-247/04)

(2004/C 217/57)

Lingua processuale: lo spagnolo

Il 17 giugno 2004, la Asociación de Exportadores Españoles de Productos Farmacéuticos («ASEPROFAR») e la Española de Desarrollo e Impulso Farmacéutico, S.A. («EDIFA»), con domicilio in Madrid, rappresentate dall'avv. Luis Ortiz Blanco, hanno proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea contenuta nelle lettere 2 aprile, 6 maggio, e 10 maggio 2004, con cui si archiviano le denunce registrate con i numeri P/2002/4609 e 2003/5119 (nella parte relativa all'applicabilità dell'art. 29 CE), in seguito a cui risulta che il Regio Decreto 13 giugno 2003, n. 725, non lede l'art. 29 CE, né l'art. 10 CE in combinato disposto con l'art. 29 CE;

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Il ricorso in esame è diretto all'annullamento della decisione contenuta in ciascuna delle lettere della Commissione europea 2 aprile, 6 maggio, e 10 maggio 2004, con cui si respingono le denunce presentate dalle ricorrenti (P/2002/4609 e 2003/5119) in merito all'adozione del Regio Decreto 13 giugno 2003, n. 725, con il quale si sviluppano determinati aspetti dell'art. 100, n. 2, della legge 25/1990, sui medicinali.

Tale Regio Decreto obbliga i magazzini di vendita all'ingrosso che distribuiscono prodotti farmaceutici a comunicare all'amministrazione sanitaria le quantità di medicinali fornite alle farmacie e ad altri magazzini di vendita all'ingrosso. La detta informazione è successivamente trasmessa da tale amministrazione pubblica ai laboratori farmaceutici. Le ricorrenti ritengono che, in tal modo, i laboratori farmaceutici possano adottare efficacemente strumenti per bloccare le esportazioni da altri paesi comunitari effettuate da magazzini esportatori di vendita all'ingrosso, avendo appreso quali sono i magazzini di vendita all'ingrosso che esportano medicinali, quali sono i prodotti farmaceutici esportati e in che quantità.

Per questo motivo, i ricorrenti ritengono che il citato Regio Decreto violi l'art. 29 del Trattato CE o l'art. 10 dello stesso testo normativo, in combinato disposto con l'art. 29.


28.8.2004   

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C 217/32


Ricorso della Scania AB (Publ) contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 21 giugno 2004

(Causa T-248/04)

(2004/C 217/58)

lingua processuale: l'inglese

Il 21 giugno 2004 la Scania AB, con sede in Södertälje (Svezia), rappresentata dagli avv.ti D. Arts e F. Herbert, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione 7 aprile 2004, con la quale la Commissione ha approvato la cessione alla Ainax delle azioni A detenute dalla Volvo;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti:

La ricorrente afferma che l'approvazione, da parte della Commissione, della concentrazione tra la Volvo e la Renault Véhicules Industriels (1)era sottoposta alla condizione della cessione delle azioni Scania (l'«impegno Scania») da parte della Volvo. Nella decisione controversa, la Commissione ha accolto le proposte di cessione avanzate dalla Volvo, secondo cui la Volvo avrebbe trasferito le sue azioni residue della Scania ad una società controllata, la Ainax. La ricorrente sostiene inoltre che le azioni Ainax sarebbero state distribuite quale dividendo tra gli azionisti della Volvo.

Secondo la ricorrente, la decisione controversa viola l'impegno Scania di cui alla decisione della Commissione 1o settembre 2000, nonché l'art. 6, n. 1, lett. c), e 6, n. 2, del regolamento n. 4064/89 (2).

A parere della ricorrente, mediante la creazione di una struttura intermedia, la Ainax, viene mantenuta la quota azionaria attualmente controllata dalla Volvo, anziché distribuire la stessa tra gli azionisti della Volvo. La ricorrente afferma inoltre che, poiché la Renault detiene circa il 20 % della azioni Volvo, essa controlla indicativamente il 20 % della Ainax, la quale a sua volta controlla circa il 25 % della Scania. La ricorrente afferma pertanto che la struttura della cessione garantisce alla Renault, ed indirettamente alla Volvo, un'influenza significativa sulla ricorrente, nonché un accesso interno privilegiato ai suoi segreti aziendali. La ricorrente non potrebbe pertanto agire come alternativa indipendente al gruppo Volvo/Renault VI.


(1)  Decisione della Commissione 1o settembre 2000, che dichiara la compatibilità con il mercato comune di una concentrazione (Caso n. IV/M.1980 - 3* VOLVO/RENAULT V.I.) in base al Regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio (GU C 301, pag. 23).

(2)  Regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU 1990, L 257, pag. 13).


28.8.2004   

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C 217/33


Ricorso di Philippe Combescot contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 21 giugno 2004

(Causa T-249/04)

(2004/C 217/59)

Lingua processuale: l'italiano

il 21 giugno 2004, Philippe Combescot, con gli avvocati Alberto Maritati e Viola Messa, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

riconoscere l'assoluta illiceità dei comportamenti realizzati dai funzionari, superiori del Combescot, e la loro incidenza sulla vita professionale, sulla carriera e, quindi, sulle sue condizioni di salute con il conseguente riconoscimento del diritto all'assistenza previsto dall'art. 24 dello Statuto

riconoscere l'illegittimità del CDR determinatasi in conseguenza della condizione di grave ed insanabile inimicizia esistente fra il ricorrente ed il suo superiore gerarchico

riconoscere il diritto del Combescot al risarcimento dei danni patiti, sia sul piano morale che dal punto di vista della vita professionale e della carriera, da determinarsi in misura non inferiore a Euro 1 000,00

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente nella presente causa afferma avere sofferto da parte del suo diretto superiore gerarchico, durante il periodo in cui stato destinato nella Delegazione della Commissione in Guatemala, svolgendo le mansioni di Consigliere residente, delle minacce, delle intimidazioni e delle umiliazioni personali e professionali. Si tratterebbe insomma di una serie di atteggiamenti discriminatori che avrebbero danneggiato la sua vita professionale e prodotto grave conseguenze sul suo stato di salute.

Il rifiuto della domanda di assistenza, nel senso dell'articolo 24 dello Statuto, dovrebbe considerarsi dunque giuridicamente non giustificata. D'altra parte anche il CDR per il periodo litigioso dovrebbe considerarsi giuridicamente illegittimo.


28.8.2004   

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C 217/33


Ricorso di Philippe Combescot contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 21 giugno 2004

(Causa T-250/04)

(2004/C 217/60)

Lingua processuale: l'italiano

il 21 giugno 2004, Philippe Combescot, con gli avvocati Alberto Maritati e Viola Messa, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

affermare l'illegittimità della decisione di esclusione della domanda di partecipazione al concorso per l'assegnazione del posto di Capo Delegazione in Colombia, pubblicato in data 28 maggio 2003 COM/091/03 d'impiego vacante; per l'effetto dichiarare nulla l'intera procedura concorsuale e la conseguente decisione di assegnazione del posto a concorso; riconoscere che il sig. Philipe Combescot ha subito danni alla sua immagine ed alla sua professionalità con gravi ripercussioni sul suo equilibrio psicologico cagionati dall'illegittima decisione di esclusione dal concorso; liquidare in favore del sig. Combescot, a titolo di risarcimento del danno, la somma di Euro 100 000,00.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente nella presente causa si oppone al rifiuto della Convenuta di accettare la sua candidatura per il posto vacante riguardante l'assegnazione del posto di Capo Delegazione per la Colombia.

A sostegno delle sue pretensioni il ricorrente fà valere:

la violazione del bando di posto vacante, nella misura in cui le ragioni per cui la sua candidatura sarebbe stata esclusa (il fatto di non avere due anni di esperienza come Capo di unità), non sarebbe affatto prevista nel bando stesso.

la violazione del principio di non discriminazione, in quanto le candidatura di altri funzionari, in situazioni simili a quella del ricorrente, sarebbero state accettate.

difetto di motivazione ed errore di apprezzamento nel non considerare che il ruolo ed i compiti sostanzialmente svolti dal ricorrente, sia pure con la qualifica formale di Consigliere residente in Guatemala, sono equivalenti a quelli di Capo di Unità, in quanto egli avrebbe avuto compiti di amministrazione della Delegazione nel Guatemala in piena autonomia gestionale ed economica.


28.8.2004   

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C 217/34


Ricorso della Repubblica ellenica contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 22 gugno 2004.

(Causa T-251/04)

(2004/C 217/61)

Lingua processuale: il greco

Il 22 giugno 2004 la Repubblica ellenica, rappresentata dai sigg. Vasileos Kontolaimos e Ioannis Chalkias, ha proposto dinanzi al Tribunale di Primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione delle Commissione 29 aprile 2004, 2004/457/CE (GU L 156 del 30 aprile 2004).

Motivi e principali argomenti

Con la decisione impugnata la Commissione, in sede di liquidazione dei conti ai sensi del regolamento (CEE) n. 729/70, ha escluso dal finanziamento comunitario svariate spese sostenute dalla Repubblica ellenica nel settore degli ortofrutticoli e nel settore dell'ammasso pubblico, con il risultato che non sono state riconosciute come spese comunitarie legittime e sono state imputate a carico della Repubblica ellenica.

In particolare, alcune di tali spese riguardano l'ammasso pubblico di riso per gli esercizi 1999-2001. A giustificazione del mancato riconoscimento, la Commissione ha dedotto la consegna tardiva all'intervento di una parte del quantitativo di riso. A sostegno del suo ricorso, per quanto riguarda queste spese, la Repubblica ellenica deduce una violazione del principio di proporzionalità laddove la Commissione non ha riconosciuto la sussistenza di una forza maggiore, consistente in uno sciopero dei camion. Deduce inoltre una violazione del principio del legittimo affidamento, avendo gli uffici della Commissione omesso di prendere tempestivamente posizione in ordine alla comunicazione relativa all'intenzione di consegnare tardivamente all'intervento per ragioni di forza maggiore. La Repubblica ellenica deduce inoltre un difetto di motivazione sulla più specifica questione dell'inosservanza delle linee direttrici VI-5660/97, che prevedono l'applicazione di rettifiche forfetarie quando l'importo effettivo dei pagamenti irregolari non può essere determinato.

Un'altra parte delle spese escluse dal finanziamento riguarda una rettifica per inosservanza del pagamento del prezzo minimo ai produttori di pesche. Con riguardo a questo punto della decisione impugnata, la Repubblica ellenica ammette che sono state pagate direttamente le organizzazioni di produttori e non il trasformatore, ma si richiama a circostanze eccezionali che a suo parere giustificano tale comportamento, che essa ritiene compatibile con la finalità della politica agricola comune e dell'organizzazione comunitaria del mercato, affermando inoltre che non ne è derivato alcun danno. La Repubblica ellenica afferma inoltre che l'importo della rettifica è stato calcolato erroneamente.

Quanto alla rettifica del 2 % relativa al programma di sostegno agli indigenti, la Repubblica ellenica deduce un'erronea interpretazione degli artt. 1, 2 e 9 del regolamento n. 3149/92 (1), erronea valutazione delle circostanze di fatto e difetto di motivazione.

Per quanto riguarda la rettifica relativa al programma di azione triennale nel settore degli ortofrutticoli, la Repubblica ellenica deduce un'erronea interpretazione dell'art. 2 del regolamento n. 3816/92 (2) nonché un'erronea valutazione delle circostanze di fatto, precisamente nel senso che doveva essere pagato ciò che è stato realizzato entro il triennio e non ciò che funzionava, così come dovevano essere pagate le azioni di ristrutturazione intraprese nel semestre successivo alla scadenza del triennio e sono state pagate il primo semestre del 2000.

Infine, la Repubblica ellenica eccepisce una generale invalidità, riferita a tutti i settori contemplati dalla decisione impugnata, allegando che la Commissione era all'epoca incompetente ad imporre rettifiche per i periodi controversi, secondo quanto previsto dagli artt. 7, n. 4, del regolamento n. 1258/99 (3), in combinato disposto con l'art. 8 del regolamento n. 1663/95 (4), secondo cui la comunicazione prevista dall'art. 8 del regolamento n. 1663/95 deve contenere una valutazione delle spese per cui si proporrà una rettifica, affinché siano calcolati i ventiquattro mesi che la precedono nell'imporre le rettifiche.


(1)  Regolamento (CEE) della Commissione 29 ottobre 1992, n. 3149, recante modalità d'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità (GU L 313 del 30.10.1992, pag. 50).

(2)  Regolamento (CEE) del Consiglio 28 dicembre 1992, n. 3816, che abolisce, nel settore degli ortofrutticoli, il meccanismo di compensazione applicabile agli scambi tra la Spagna e gli altri Stati membri e che stabilisce misure connesse (GU L 387 del 31.12.1992, pag. 10).

(3)  Regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1258, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103).

(4)  Regolamento (CE) della Commissione 7 luglio 1995, n. 1663, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG sezione «Garanzia» (GU L 158 dell'8.7.1995, pag. 6).


28.8.2004   

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C 217/35


Ricorso della Caviar Anzali contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno presentato il 18 giugno 2004

(Causa T-252/04)

(2004/C 217/62)

Lingua processuale: il francese

Il 18 giugno 2004 la società Caviar Anzali, con sede in Colombes (Francia), rappresentata dall'avv. Jean-François Jésus, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno.

La Novomarket S.A. era parimenti parte nel procedimento dinanzi alla seconda sezione di ricorso.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda sezione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno del 19 aprile 2004 (causa R 479/2003-2, Caviar Anzali contro Novomarket);

condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Richiedente del marchio comunitario:

Novomarket S.A.

Marchio comunitario interessato:

Marchio figurativo «Asetra» per prodotti, inter alia, delle classi 29 e 31 (numero di domanda 2187805)

Titolare del marchio o del segno oggetto del procedimento di opposizione:

Caviar Anzali S.A.

Marchio o segno rivendicato:

Marchio figurativo nazionale e internazionale «Astara» per prodotti della classe 29

Decisione della divisione di opposizione:

Rigetto dell'opposizione

Decisione della sezione di ricorso:

Rigetto del ricorso

Motivi invocati:

La ricorrente sostiene che la natura del regime instaurato dinanzi alla sezione di ricorso implichi che la richiesta sia oggetto di un riesame e che la trasmissione della traduzione dopo il termine fissato dalla divisione di opposizione non potesse comportare il rigetto dell'opposizione.


28.8.2004   

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C 217/35


Ricorso della Mundipharma AG contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), proposto il 28 giugno 2004.

(Causa T-256/04)

(2004/C 217/63)

Lingua processuale: da determinarsi ai sensi dell'art. 131, n. 2, del regolamento di procedura – Lingua in cui è stato redatto il ricorso: tedesco

Il 28 giugno 2004 la Mundipharma AG, con sede in Basilea (Svizzera), rappresentata dall'avv. F. Nielsen, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI).

Ha preso parte al procedimento dinanzi alla commissione di ricorso anche la Altana Pharma AG, Konstanz (Germania).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 19 aprile 2004 (numero del procedimento: R 1004/202-2);

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente:

Altana Pharma AG

Marchio comunitario di cui si richiede la registrazione:

Marchio denominativo «RESPICUR» per taluni prodotti della classe 5 (Prodotti terapeutici per le vie respiratorie) – Domanda n. 949 156

Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione

Ricorrente

Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione:

Marchio denominativo tedesco «RESPICORT» per prodotti della classe 5 (Prodotti farmaceutici; prodotti igienici; impiastri)

Decisione della divisione d'opposizione:

Rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso:

Annullamento della decisione della divisione d'opposizione e rigetto dell'opposizione

Motivi di ricorso:

Erronea applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.


28.8.2004   

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C 217/36


Ricorso di C.E.S.T.A.S. — Centro di Educazione Sanitaria e Tecnologie Appropriate Sanitarie — contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 23 giugno 2004

(Causa T-260/04)

(2004/C 217/64)

Lingua processuale: l'italiano

il 23 giugno 2004, C.E.S.T.A.S. — Centro di Educazione Sanitaria e Tecnologie Appropriate Sanitarie, con gli avvocati Nicoletta Amadei e Charles Turk, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare in tutte le sue parti la Decisione impugnata

condannare la Commissione al pagamento delle spese di giudizio

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è diretto all'annullamento della Decisione della Commissione (Delegazione nella Repubblica di Guinea), del 21 aprile 2004, con la quale la ricorrente, una ONG operante in Guinea sin dal 1987, è stata intimata di pagare la somma di 959 543 835 Franchi guineani (pari a 397 126,02 EUR), come spese ritenute non giustificate nello svolgimento dei progetti a suo carico.

A sostegno delle sue pretensioni, la ricorente fà valere:

la violazione delle forme sostanziali per difetto e contraddittorietà di motivazione, nonché carenza di base giuridica. Viene affermato a questo riguardo che la «Note de débit» impugnata menziona unicamente l'accordo «Amélioration des conditions de vie à l'intérieur du pays — 7 ACP GUI 019-4-AT CESTAS», allorquando non esisterebbe nessun accordo che rechi tale titolo, ragione per cui non è chiaramente riconoscibile a quale o quali tra i rapporti instaurati tra la ricorrente e il Governo guineano si riferisca la decisione impugnata. D'altra parte, CESTAS rileva l'assenza di una qualsivoglia base giuridica su cui si fondi l'atto impugnato. Infine, la Nota di addebito non fornirebbe alcuna spiegazione sui criteri contabili attraverso i quali la Commissione abbia determinato la somma litigiosa,

che la decisione impugnata appare anche suscettibile di essere annullata in quanto l'intimazione alla ricorrente di pagare la somma in questione proviene della Commissione, che è soggetto terzo rispetto ai contratti sottoscritti nei vari progetti in Guinea,

la violazione del Regolamento (CE) n. 1049/2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (1), nella misura in cui alla richiesta della ricorrente volta ad ottenere copia del rapporto Ernst & Young, sulla cui base la decisione impugnata è stata presa, non è stato dato alcun seguito,

la violazione dei diritti della difesa della ricorrente,

la violazione dei principi di rispetto del contradittorio e di buona amministrazione. Si sottolinea in particolare, a quest'ultimo riguardo, che l'analisi dei supposti ammanchi della ricorrente è stata interamente compiuta da un soggetto esterno, Ernst & Young, che non sarebbe un soggetto di perfetta terzietà rispetto alle parti principali, bensì un organismo pagato dal Governo guineano, che, in qanto tale, non potrebbe essere reputato imparziale.


(1)  GU CE L 145 del 31.5.2001, p. 43.


28.8.2004   

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C 217/36


Ricorso del Regno di Spagna contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 1o luglio 2004

(Causa T-266/04)

(2004/C 217/65)

Lingua processuale: lo spagnolo

Il 1o luglio 2004 il Regno di Spagna, con domicilio eletto presso l'Ambasciata di Spagna in Lussemburgo, Boulevard Emmanuel Servais, no 4-6, rappresentato dall'avv. Fernando Díez Moreno, in qualità di agente, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione 29 aprile 2004, riguardante la Spagna, per quanto concerne l'esclusione delle compensazioni finanziarie relative ad operazioni di ritiro di ortofrutticoli (EUR 5.253.601,00) e l'esclusione nel settore dei seminativi e dei premi per il bestiame, ad eccezione dell'importo relativo alla campagna 2000/2001 in La Rioja, nel settore dei seminativi (EUR 1 659 053,00);

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti:

La decisione impugnata, nella parte in cui riguarda lo Stato ricorrente, comprende quattro esclusioni: a) compensazioni finanziarie per operazioni di ritiro di ortofrutticoli; b) aiuti per la trasformazione dei limoni; c) fornitura di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti; d) seminativi e premi per il bestiame. Il ricorso in esame si riferisce solamente all'esclusione effettuata per la compensazione finanziaria relativa ad operazioni di ritiro di ortofrutticoli (EUR 5 253 604,00, imputati a presunte omissioni di controllo a Murcia e Valencia) e all'esclusione operata nel settore dei seminativi e dei premi per il bestiame, ad eccezione dell'importo corrispondente alla campagna 2000/2001 in La Rioja, relativamente a seminativi, così che l'importo la cui esclusione viene considerata illegittima in questo settore è di EUR 1 659 053.

A sostegno delle proprie pretese la Spagna fa valere i seguenti motivi di diritto:

Compensazioni finanziarie per operazioni di ritiro di ortofrutticoli

In questo contesto si sottolinea che, sebbene la autorità spagnole, per un errore di interpretazione, non abbiano effettuato il controllo del 100 % dei prodotti ritirati, esse hanno adottato i mezzi per modificare la procedura d'intervento immediatamente dopo essere state avvertite dell'errore dalla Corte dei conti europea. A tal proposito si aggiunge che non sembra logico sanzionare la Spagna per una questione sorta da un'errata interpretazione della normativa, sanata subito dopo la comunicazione, posto che, da una parte, le autorità spagnole si sono dimostrate diligenti risolvendo il problema individuato dalla Corte dei conti e, dall'altra, sono stati svolti controlli sul campo in percentuale elevata, ulteriori rispetto a quelli regolamentari.

Seminativi e premi per il bestiame

In relazione a questo argomento si afferma che, ai sensi dell'art. 7, n. 4, del regolamento (CE) n. 1258/99, in combinato disposto con l'art. 5, n. 2, del regolamento (CEE) n. 729/90, andavano escluse dalla rettifica finanziaria tutte le spese dei Paesi Baschi relative alla campagna 1998/1999, il cui pagamento è stato effettuato, rispettivamente, prima del 31 gennaio 1999 e prima del 31 gennaio 2000. Per quanto riguarda la Rioja, la tesi sarebbe simile.

D'altra parte, è arduo dedurre che, per il settore dei premi per il bestiame, si sia realizzato il requisito della comunicazione, conformemente all'art. 8 del regolamento (CEE) n. 1663/95.

Secondo il Regno di Spagna, in realtà, i pagamenti relativi ai premi per il bestiame per gli esercizi 1998, 1999 e 2000 avevano già formato oggetto di audit e liquidazione nell'ambito dell'indagine 2000/07. Tuttavia, per quanto riguarda le domande del 1998 e del 2000 de la Rioja, la Commissione applica una rettifica finanziaria senza considerare che i suoi servizi, in occasione delle dette indagini, avevano concluso che non erano necessarie rettifiche finanziarie relativamente alle dette domande. Pertanto, con la indagine 2000/2001 si cerca di riaprire un caso già precedentemente chiuso, assegnando ad un équipe diversa del FEOGA le stesse domande degli anni 1998-2000 già esaminate in quel momento, incluso il medesimo profilo di applicazione di sanzioni, con conclusioni differenti relativamente all'ambito di applicazione dell'esclusione dal finanziamento.


28.8.2004   

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C 217/37


Ricorso della Spa Monopole, Compagnie fermière de Spa contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), proposto il 28 giugno 2004

(Causa T-268/04)

(2004/C 217/66)

Lingua processuale: il francese

Il 28 giugno 2004 la Spa Monopole, Compagnie fermière de Spa, con sede in Spa (Belgio), rappresentata dagli avv.ti Emmanuel Cornu, Eric De Gryse e Donatienne Moreau, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI).

La Cottee Dairy Pty Limited era anch'essa parte del procedimento dinanzi alla prima commissione di ricorso.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Richiedente:

Cottee Dairy Products Pty Limited

Marchio comunitario di cui si chiede la registrazione:

Marchio denominativo «SPA» per prodotti della classe 1 (numero di domanda 911388)

Marchi rivendicati in sede di opposizione:

I marchi denominativi e figurativi «SPA» registrati nel Benelux per prodotti della classe 32, nonché la denominazione sociale e la ditta dell'opponente

Titolare dei marchi rivendicati in sede di opposizione:

S.A. Spa Monopole, Compagnie fermière de Spa

Decisione della divisione di opposizione:

Rigetto della domanda di registrazione

Decisione della commissione di ricorso:

Annullamento della decisione della divisione di opposizione

Motivi di ricorso:

Violazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 1


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).


28.8.2004   

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C 217/38


Ricorso della IDOM, S.A. contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 29 giugno 2004

(Causa T-269/04)

(2004/C 217/67)

Lingua processuale: lo spagnolo

Il 29 giugno 2004, la IDOM, S.A., con sede in Bilbao (Spagna), rappresentata dalla sig.ra Tatiana Villate Consonni, abogado del Ilustre Colegio de Madrid, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 27 aprile 2004 nel procedimento R 153/2003-2;

annullare la decisione 3707/2002 nel procedimento di opposizione B282733, nella parte in cui rigettano posizione formulata al nome della IDOM, S.A., e ammette la registrazione del marchio impugnato per la classe 37 e parte della classe 42;

accolga le conclusioni della parte ricorrente ingiungendo alla divisione di opposizione corrispondente dell'UAMI di formulare un diniego assoluto di registrazione del marchio interessato, e

condannare l'Ufficio alle spese del presente procedimento in caso di opposizione allo stesso e rigetto delle conclusioni della ricorrente.

Motivi e principali argomenti:

Richiedente:

Idom Incorporated

Marchio comunitario di cui si richiede la registrazione:

Marchio figurativo «IDOM» – domanda n. 1.185.800 per servizi rientranti nelle classi 35, 37 e 42 (management, consulenze e informatica).

Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione:

La ricorrente

Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione:

Marchio figurativo comunitario IDOM (n. 847.236), marchi figurativi spagnoli IDOM (nn. 789.822, 789.823, 1.195.931, 2.052.591, 2.052.592, 2.052.593) e marchio denominativo spagnolo IDOM (n. 217.244), per servizi delle classi 35, 37 e 42

Decisione della divisione di opposizione:

L'opposizione è stata accolta riguardo ai servizi rientranti nella classe 35 per entrambi i marchi e respinta riguardo ai servizi rientranti nelle classi 37 e 42.

Decisione della commissione di ricorso:

Rigetto del ricorso.

Motivi di ricorso:

Interpretazione non corretta dell'art. 8, n. 1, lett. b), e n. 4, del regolamento (CE) n. 40/94


28.8.2004   

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C 217/38


Cancellazione dal ruolo della causa T-304/99 (1)

(2004/C 217/68)

(Lingua processuale: l'olandese)

Con ordinanza 10 giugno 2004 il presidente della Seconda Sezione ampliata del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-304/99: Oliehandel Kuster B.V., sostenuta da: Regno dei Paesi Bassi, contro Commissione delle Comunità europee.


(1)   GU C 63 del 4.3.2000.


28.8.2004   

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C 217/38


Cancellazione dal ruolo della causa T-69/02 (1)

(2004/C 217/69)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

Con ordinanza 7 giugno 2004 il presidente della Prima Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-69/02: Organización de Productores de Tunidos Congelados (OPTUC) contro Commissione delle Comunità europee.


(1)  GU C 118 del 18.5.2002.


28.8.2004   

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C 217/38


Cancellazione dal ruolo della causa T-249/03 (1)

(2004/C 217/70)

(Lingua processuale: il francese)

Con ordinanza 11 giugno 2004 il presidente della Prima Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-249/03: Y contro Commissione delle Comunità europee.


(1)  GU C 213 del 6.9.2003.


III Informazioni

28.8.2004   

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C 217/39


(2004/C 217/71)

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

GU C 201 del 7.8.2004

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 190 del 24.7.2004

GU C 179 del 10.7.2004

GU C 168 del 26.6.2004

GU C 156 del 12.6.2004

GU C 146 del 29.5.2004

GU C 106 del 30.4.2004

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