ISSN 1725-2466 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 215 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
47o anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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I Comunicazioni |
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Commissione |
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2004/C 215/1 |
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2004/C 215/2 |
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2004/C 215/3 |
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2004/C 215/4 |
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2004/C 215/5 |
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2004/C 215/6 |
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2004/C 215/7 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.3459 — EPSON/SANYO/JV) ( 1 ) |
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2004/C 215/8 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M. COMP/M.3410 — Total/GDF) ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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I Comunicazioni
Commissione
27.8.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 215/1 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
26 agosto 2004
(2004/C 215/01)
1 euro=
|
Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,21 |
JPY |
yen giapponesi |
133,04 |
DKK |
corone danesi |
7,4364 |
GBP |
sterline inglesi |
0,6732 |
SEK |
corone svedesi |
9,1405 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,5398 |
ISK |
corone islandesi |
87,13 |
NOK |
corone norvegesi |
8,336 |
BGN |
lev bulgari |
1,9559 |
CYP |
sterline cipriote |
0,5775 |
CZK |
corone ceche |
31,747 |
EEK |
corone estoni |
15,6466 |
HUF |
fiorini ungheresi |
249,23 |
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
LVL |
lats lettoni |
0,657 |
MTL |
lire maltesi |
0,4264 |
PLN |
zloty polacchi |
4,4555 |
ROL |
leu rumeni |
41 012 |
SIT |
tolar sloveni |
239,98 |
SKK |
corone slovacche |
40,15 |
TRL |
lire turche |
1 823 200 |
AUD |
dollari australiani |
1,7141 |
CAD |
dollari canadesi |
1,5828 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
9,438 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,8533 |
SGD |
dollari di Singapore |
2,0739 |
KRW |
won sudcoreani |
1 395,92 |
ZAR |
rand sudafricani |
8,0159 |
Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
27.8.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 215/2 |
Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping
(2004/C 215/02)
1. |
La Commissione informa che, se non viene avviato un riesame conformemente al procedimento seguente, le misure antidumping sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995 (1) del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea. |
2. Procedimento
I produttori comunitari possono presentare una domanda di riesame per iscritto. La domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che, in assenza delle misure, il dumping o il pregiudizio potrebbero continuare o ripetersi.
Se la Commissione dovesse decidere di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori comunitari avranno la possibilità di sviluppare o di confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare le loro osservazioni in merito.
3. Termine
I produttori comunitari possono presentare per iscritto una domanda di riesame sulla base di quanto precede, da far pervenire alla Commissione europea, Direzione generale del Commercio (divisione B-1), J-79 5/16, B-1049 Bruxelles (2) in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella.
4. |
Il presente avviso è pubblicato in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio del 22 dicembre 1995.
|
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).
(2) Telex COMEU B 21877; telefax (32-2) 295 65 05.
27.8.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 215/3 |
SCAMBIO DI LETTERE
tra la Commissione delle Comunità europee
e
l'ufficio internazionale delle epizoozie
(2004/C 215/03)
Signor Direttore generale,
mi pregio riferirmi ai colloqui svoltisi tra i rappresentanti dell'Ufficio internazionale delle epizoozie e i rappresentanti della Commissione delle Comunità europee in merito all'instaurazione di relazioni ufficiali tra le due organizzazioni.
Facendo seguito a tali colloqui, mi sembra che le relazioni tra l'Ufficio internazionale delle epizoozie e la Commissione delle Comunità europee debbano fondarsi sui seguenti principi.
1. |
La Commissione delle Comunità europee, di seguito denominata CE, e l'Ufficio internazionale delle epizoozie, di seguito denominato UIE, convengono che, al fine di facilitare lo svolgimento dei rispettivi compiti, definiti nelle pertinenti disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare all'articolo 302, e nell'Accordo internazionale per la creazione di un Ufficio internazionale delle epizoozie, firmato a Parigi il 25 gennaio 1924, agiranno in collaborazione e si terranno reciprocamente informati sulle questioni di interesse comune. |
2. |
Rappresentanti della CE saranno invitati ad assistere alle sessioni annuali del Comitato internazionale e alle riunioni delle Commissioni regionali dell'UIE nonché a prendere parte, senza diritto di voto, ai dibattiti aperti di tali organi su argomenti all'ordine del giorno ai quali la CE si interessa. |
3. |
Ciascuna parte inviterà l'altra a partecipare alle attività dei pertinenti gruppi di lavoro relativamente a questioni che figurano all'ordine del giorno per le quali la CE e l'UIE nutrono un interesse comune, in conformità delle rispettive norme applicabili a tale partecipazione. |
4. |
Accordi idonei verranno adottati per assicurare la partecipazione della CE e dell'UIE ad altre riunioni di natura non riservata, convocate sotto gli auspici di una delle organizzazioni, nelle quali verranno discusse questioni di interesse comune, in particolare quelle conseguenti al riconoscimento dell'UIE da parte dell'Organizzazione mondiale del commercio come organizzazione mondiale di riferimento per le malattie animali e le zoonosi. |
5. |
Le due organizzazioni convengono di informarsi reciprocamente su tutti i progetti e i programmi di lavoro d'interesse comune. |
6. |
Con riserva degli accordi che potrebbero essere necessari per salvaguardare la natura riservata di taluni documenti, la CE e l'UIE si scambieranno documenti tecnici. |
7. |
La CE e l'UIE potranno convenire misure comuni, volte in particolare a sviluppare la cooperazione internazionale nei settori concernenti la salute degli animali, la sicurezza sanitaria dei prodotti alimentari di origine animale, la lotta alle zoonosi e il benessere degli animali, nonché finalizzate all'elaborazione e all'attuazione da parte dei paesi in via di sviluppo di norme e orientamenti internazionali negli ambiti sopra menzionati. Tali misure saranno oggetto di convenzioni specifiche. |
Se la Sua organizzazione ritiene accettabili tali principi, propongo che la presente lettera e la Sua risposta, redatta in termini analoghi, costituiscano la base delle relazioni tra l'Ufficio internazionale delle epizoozie e la Commissione delle Comunità europee.
Parigi, il 23 febbraio 2004.
David BYRNE
27.8.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 215/5 |
SCAMBIO DI LETTERE
tra la Commissione delle Comunità europee
e
l'ufficio internazionale delle epizoozie
(2004/C 215/04)
Signor Commissario,
mi pregio riferirmi alla Sua lettera del 17 settembre 2003 (rif. D/001782), allegata alla presente, in merito all'instaurazione di relazioni ufficiali tra le nostre due organizzazioni.
Convengo con la Sua proposta di rafforzare le relazioni tra l'Ufficio internazionale delle epizoozie e la Commissione delle Comunità europee sulla base dei seguenti principi.
1. |
La Commissione delle Comunità europee, di seguito denominata CE, e l'Ufficio internazionale delle epizoozie, di seguito denominato UIE, convengono che, al fine di facilitare lo svolgimento dei rispettivi compiti, definiti nelle pertinenti disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare all'articolo 302, e nell'Accordo internazionale per la creazione di un Ufficio internazionale delle epizoozie, firmato a Parigi il 25 gennaio 1924, agiranno in collaborazione e si terranno reciprocamente informati sulle questioni di interesse comune. |
2. |
Rappresentanti della CE saranno invitati ad assistere alle sessioni annuali del Comitato internazionale e alle riunioni delle Commissioni regionali dell'UIE nonché a prendere parte, senza diritto di voto, ai dibattiti aperti di tali organi su argomenti all'ordine del giorno ai quali la CE è interessata. |
3. |
Ciascuna parte inviterà l'altra a partecipare alle attività dei pertinenti gruppi di lavoro relativamente a questioni che figurano all'ordine del giorno per le quali la CE e l'UIE nutrono un interesse comune, in conformità delle rispettive norme applicabili a tale partecipazione. |
4. |
Accordi idonei verranno adottati per assicurare la partecipazione della CE e dell'UIE ad altre riunioni di natura non riservata, convocate sotto gli auspici di una delle organizzazioni, nelle quali verranno discusse questioni di interesse comune, in particolare quelle conseguenti al riconoscimento dell'UIE da parte dell'Organizzazione mondiale del commercio come organizzazione mondiale di riferimento per le malattie animali e le zoonosi. |
5. |
Le due organizzazioni convengono di informarsi reciprocamente su tutti i progetti e i programmi di lavoro d'interesse comune. |
6. |
Con riserva degli accordi che potrebbero essere necessari per salvaguardare la natura riservata di taluni documenti, la CE e l'UIE si scambieranno documenti tecnici. |
7. |
La CE e l'UIE potranno convenire misure comuni, volte in particolare a sviluppare la cooperazione internazionale nei settori concernenti la salute degli animali, la sicurezza sanitaria dei prodotti alimentari di origine animale, la lotta alle zoonosi e il benessere degli animali, nonché finalizzate all'elaborazione e all'attuazione da parte dei paesi in via di sviluppo di norme e orientamenti internazionali negli ambiti sopra menzionati. Tali misure saranno oggetto di convenzioni specifiche. |
Convengo che la Sua lettera, acclusa in allegato, e la mia risposta, redatta in termini analoghi, costituiscano la base delle relazioni tra l'Ufficio internazionale delle epizoozie e la Commissione delle Comunità europee.
Parigi, il 23 febbraio 2004.
Bernard VALLAT
27.8.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 215/7 |
Estratto delle decisioni comunitarie in materia di autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali dal 15/07/2004 al 15/08/2004
[Pubblicazione a norma dell'articolo 12 o dell'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio (1)]
(2004/C 215/05)
— |
Rilascio di un'autorizzazione all'immissione in commercio [articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio
(1)
] Accettazione
|
— |
Modifica di un'autorizzazione all'immissione in commercio [articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio
(1)
] Accettazione
|
— |
Modifica di un'autorizzazione all'immissione in commercio [articolo 34 del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio
(1)
] Accettazione
|
Gli interessati possono richiedere comunicazione della relazione pubblica di valutazione dei medicinali in questione e delle relative decisioni rivolgendosi a:
Agenzia europea di valutazione dei medicinali |
7, Westferry Circus, Canary Wharf |
UK-LONDON E14 4HB |
(1) GU L 214 del 24.8.1993, pag. 1.
27.8.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 215/11 |
Estratto delle decisioni comunitarie in materia di autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali dal 15/07/2004 al 15/08/2004
Decisione(i) presa(e) in virtù dell'articolo 34 della direttiva 2001/83/CE (1) o dell'articolo 38 della direttiva 2001/82/CE (2)
(2004/C 215/06)
— |
Rilascio, mantenimento o modifica di un'autorizzazione nazionale di immissione sul mercato
|
(1) GU L 311 del 28.11.2001, p.67.
(2) GU L 311 del 28.11.2001, p.1.
ALLEGATO I
ELENCO DEI NOMI DEL MEDICINALE, DELLE FORME FARMACEUTICHE, DEI DOSAGGI, DELLA VIA DI SOMMINISTRAZIONE, DEI TITOLARI DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO NEGLI STATI MEMBRI
Stato membro |
Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio |
Nome di fantasia |
Dosaggio |
Forma farmaceutica |
Via di somministrazione |
|||||||
Austria |
|
Gevillon |
450 mg |
Compresse film rivestite |
Uso orale |
|||||||
Austria |
|
Gevillon |
900 mg |
Compresse film rivestite |
Uso orale |
|||||||
Belgio |
|
Lopid |
300 mg |
Capsule |
Uso orale |
|||||||
Belgio |
|
Lopid |
600 mg |
Compresse film rivestite |
Uso orale |
|||||||
Belgio |
|
Lopid |
900 mg |
Compresse film rivestite |
Uso orale |
|||||||
Danimarca |
|
Lopid |
300 mg |
Capsule |
Uso orale |
|||||||
Danimarca |
|
Lopid |
450 mg |
Compresse film rivestite |
Uso orale |
|||||||
Danimarca |
|
Lopid |
600 mg |
Compresse film rivestite |
Uso orale |
|||||||
Finlandia |
|
Lopid |
300 mg |
Capsule |
Uso orale |
|||||||
Finlandia |
|
Lopid |
600 mg |
Compresse film rivestite |
Uso orale |
|||||||
Francia |
|
Lipur |
450 mg |
Compresse film rivestite |
Uso orale |
|||||||
Germania |
|
Gevilon |
450 mg |
Compresse film rivestite |
Uso orale |
|||||||
Germania |
|
Gevilon |
600 mg |
Compresse film rivestite |
Uso orale |
|||||||
Germania |
|
Gevilon uno |
900 mg |
Compresse film rivestite |
Uso orale |
|||||||
Germania |
|
Continulipid |
450 mg |
Compresse film rivestite |
Uso orale |
|||||||
Germania |
|
Continulipid |
600 mg |
Compresse film rivestite |
Uso orale |
|||||||
Grecia |
|
Lopid |
600 mg |
Compresse film rivestite |
Uso orale |
|||||||
Grecia |
|
Lopid |
900 mg |
Compresse film rivestite |
Uso orale |
|||||||
Islanda |
|
Lopid |
300 mg |
Capsule |
Uso orale |
|||||||
Islanda |
|
Lopid |
450 mg |
Compresse film rivestite |
Uso orale |
|||||||
Islanda |
|
Lopid |
600 mg |
Compresse film rivestite |
Uso orale |
|||||||
Irlanda |
|
Lopid |
300 mg |
Capsule |
Uso orale |
|||||||
Irlanda |
|
Lopid |
600 mg |
Compresse film rivestite |
Uso orale |
|||||||
Italia |
|
Lopid |
600 mg |
Compresse |
Uso orale |
|||||||
Italia |
|
Lopid |
900 mg |
Compresse |
Uso orale |
|||||||
Italia |
|
Lopid TC |
900 mg |
Granulati |
Uso orale |
|||||||
Italia |
|
Lopid TC |
1200 mg |
Granulati |
Uso orale |
|||||||
Lussemburgo |
|
Lopid |
300 mg |
Capsule |
Uso orale |
|||||||
Lussemburgo |
|
Lopid |
600 mg |
Compresse film rivestite |
Uso orale |
|||||||
Lussemburgo |
|
Lopid |
900 mg |
Compresse film rivestite |
Uso orale |
|||||||
Paesi Bassi |
|
Lopid |
600 mg |
Compresse rivestite |
Uso orale |
|||||||
Paesi Bassi |
|
Lopid |
900 mg |
Compresse rivestite |
Uso orale |
|||||||
Portogallo |
|
Lopid |
300 mg |
Capsule |
Uso orale |
|||||||
Portogallo |
|
Lopid |
600 mg |
Compresse rivestite |
Uso orale |
|||||||
Portogallo |
|
Lopid |
900 mg |
Compresse rivestite |
Uso orale |
|||||||
Spagna |
|
Lopid |
600 mg |
Compresse |
Uso orale |
|||||||
Spagna |
|
Lopid |
900 mg |
Compresse |
Uso orale |
|||||||
Svezia |
|
Lopid |
300 mg |
Capsule |
Uso orale |
|||||||
Svezia |
|
Lopid |
450 mg |
Compresse film rivestite |
Uso orale |
|||||||
Svezia |
|
Lopid |
600 mg |
Compresse film rivestite |
Uso orale |
|||||||
Regno Unito |
|
Lopid |
300 mg |
Capsule |
Uso orale |
|||||||
Regno Unito |
|
Lopid |
600 mg |
Compresse film rivestite |
Uso orale |
ALLEGATO II
LISTA DEI NOMI, FORME FARMACEUTICHE, DOSAGGI, VIE DI SOMMINISTRAZIONE, SPECIE ANIMALI E TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO NEGLI STATI MEMBRI ED IN NORVEGIA
Stato Membro |
Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio |
Denominazione commerciale |
Dosaggio |
Forma farmaceutica |
Via di somministrazione |
Specie animali |
|||||||
Austria |
|
Eprinex – Lösung zum Auftragen auf die Haut für Rinder |
5 mg/ml |
Soluzione |
Topica |
Bovini |
|||||||
Belgio |
|
EPRINEX POUR-ON |
5 mg/ml |
Soluzione per uso esterno |
Topica |
Bovini incluse bovine in lattazione |
|||||||
Danimarca |
|
Eprinex Vet |
5 mg/ml |
Soluzione per pour-on |
Topica |
Bovini |
|||||||
Finlandia |
|
Eprinex pour-on vet |
5 mg/ml |
Soluzione per pour-on |
Topica |
Bovini |
|||||||
Francia |
|
EPRINEX pour on pour bovins |
5 mg/ml |
Soluzione cutanea |
Topica |
Bovini |
|||||||
Germania |
|
Eprinex Pour-on |
0.5 g / 100 ml |
Soluzione |
Topica |
Bovini |
|||||||
Irlanda |
|
Eprinex Pour-On for beef and dairy cattle |
0.5 % p/v |
Soluzione per pour-on |
Topica |
Manzi e bovine da latte incluse bovine da latte in lattazione |
|||||||
Italia |
|
EPRINEX pour-on |
5 mg/ml |
Soluzione per uso esterno |
Topica |
Manzi e bovine da latte (incluse bovine in lattazione) |
|||||||
Lussemburgo |
|
Eprinex Pour-on |
5 mg/ml |
Soluzione per uso esterno |
Topica |
Bovini incluse bovine in lattazione |
|||||||
Paesi Bassi |
|
Ivomec-Eprinex Pour On voor vlees- en melkvee REGNL 9033 |
5 mg/ml |
Soluzione |
Topica |
Bovini |
|||||||
Portogallo |
|
Eprinex Pour-On |
5 mg/ml |
Pour-on |
Topica |
Manzi e bovine da latte |
|||||||
Spagna |
|
EPRINEX POUR ON |
5 mg/ml |
Soluzione |
Topica |
Bovini e bovine da latte |
|||||||
Svezia |
|
Eprinex Pour-on |
5 mg/ml |
Soluzione per pour-on |
Topica |
Bovine in lattazione e non |
|||||||
Regno Unito |
|
Eprinex Pour-On for Beef and Dairy Cattle |
0.5% p/v |
Soluzione per pour-on |
Topica |
Manzi e bovine da latte incluse bovine da latte in lattazione |
|||||||
Norvegia |
|
Eprinex pour-on vet |
5 mg/ml |
Soluzione cutanea |
Topica |
Bovini (incluse bovine da latte in lattazione) |
27.8.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 215/19 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.3459 — EPSON/SANYO/JV)
(2004/C 215/07)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
1. |
In data 18.8.2004 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Seiko Epson Corporation («Seiko Epson», Giappone) e Sanyo Electric Co., Ltd. («Sanyo Electric», Giappone) acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo in comune dell'impresa Sanyo Epson Imaging Devices Corporation («Sanyo Epson», Giappone) mediante acquisto di quote o azioni in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (fax n. +32/2/2964301 o 2967244) o per posta, indicando il riferimento COMP/M.3459 — EPSON/SANYO/JV, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
27.8.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 215/20 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M. COMP/M.3410 — Total/GDF)
(2004/C 215/08)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
1. |
In data 20.08.2004 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 [e a seguito di un rinvio in conformitá con l'articolo 4(5)] del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Total S.A. («Total», Francia) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo di parte(i) di Gaz de France («GDF», Francia) mediante acquisto di azioni ed elementi dell'attivo. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (fax n. +32/2/2964301 o 2967244) o per posta, indicando il riferimento COMP/M.3410 — Total/GDF, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.