ISSN 1725-2466 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 196 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
47o anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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I Comunicazioni |
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Commissione |
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2004/C 196/1 |
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2004/C 196/2 |
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2004/C 196/3 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.3540 — Cerberus/GDX) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2004/C 196/4 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.3467 — DOW CHEMICALS/PIC/WHITE SANDS JV) ( 1 ) |
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2004/C 196/5 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.3469 — PLATINUM/DYSTAR) ( 1 ) |
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2004/C 196/6 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.3373 — ACCOR/COLONY/DESSEIGNE-BARRIERE/JV) ( 1 ) |
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III Informazioni |
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Commissione |
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2004/C 196/7 |
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2004/C 196/8 |
Invito a presentare candidature per il finanziamento delle organizzazioni europee di consumatori |
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Rettifiche |
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2004/C 196/9 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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I Comunicazioni
Commissione
3.8.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 196/1 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
2 agosto 2004
(2004/C 196/01)
1 euro=
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Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,2055 |
JPY |
yen giapponesi |
134,09 |
DKK |
corone danesi |
7,4361 |
GBP |
sterline inglesi |
0,66005 |
SEK |
corone svedesi |
9,2140 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,5361 |
ISK |
corone islandesi |
86,28 |
NOK |
corone norvegesi |
8,4420 |
BGN |
lev bulgari |
1,9559 |
CYP |
sterline cipriote |
0,57960 |
CZK |
corone ceche |
31,618 |
EEK |
corone estoni |
15,6466 |
HUF |
fiorini ungheresi |
248,70 |
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
LVL |
lats lettoni |
0,6544 |
MTL |
lire maltesi |
0,4247 |
PLN |
zloty polacchi |
4,3808 |
ROL |
leu rumeni |
41 024 |
SIT |
tolar sloveni |
239,9600 |
SKK |
corone slovacche |
40,075 |
TRL |
lire turche |
1 764 600 |
AUD |
dollari australiani |
1,7146 |
CAD |
dollari canadesi |
1,6011 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
9,4027 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,8881 |
SGD |
dollari di Singapore |
2,0714 |
KRW |
won sudcoreani |
1 404,23 |
ZAR |
rand sudafricani |
7,5221 |
Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
3.8.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 196/2 |
Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping relative alle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie del Pakistan
(2004/C 196/02)
La Commissione ha deciso, per propria iniziativa, di avviare un riesame intermedio parziale ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (1) («il regolamento di base»).
1. Prodotto
Il prodotto oggetto di riesame è la biancheria da letto di fibra di cotone, pura o mista con fibre sintetiche o artificiali o con lino (non come fibra principale), imbianchita, tinta o stampata («biancheria da letto di cotone») originaria del Pakistan («il prodotto in esame»), dichiarato di norma ai codici NC 6302 21 00, 6302 22 90, 6302 31 10, 6302 31 90 e 6302 32 90. I codici NC sono indicati a titolo puramente informativo.
2. Misure esistenti
La misura attualmente in vigore è un dazio antidumping definitivo istituito con il regolamento (CE) n. 397/2004 del Consiglio (2) sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie del Pakistan.
3. Motivazione del riesame
Nell'ambito dell'inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure in vigore, la Commissione aveva previsto di visitare le sedi di un campione di esportatori pakistani del prodotto in esame. Tuttavia, nel corso delle visite, la Commissione ha ritenuto che non sussistessero le condizioni di sicurezza necessarie allo svolgimento degli accertamenti e di conseguenza le visite sono state interrotte (3). Il margine di dumping è stato quindi calcolato sulla base sugli elementi disponibili, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base. Attualmente sono state ricevute informazioni sufficienti che indicano che le condizioni di sicurezza sono cambiate e che gli ostacoli suddetti allo svolgimento delle visite sono stati eliminati. La Commissione propone quindi, in via eccezionale, di avviare un riesame intermedio limitato agli aspetti del dumping affinché gli esportatori pakistani abbiano la possibilità di presentare risultanze che riflettono meglio la loro situazione.
4. Procedura per la determinazione del dumping
Avendo stabilito, previa consultazione del Comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione avvia un riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.
a) Campionamento
In considerazione del numero delle parti interessate dal presente procedimento, la Commissione può decidere di effettuare il campionamento a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.
i) Campionamento dei produttori/esportatori del Pakistan
Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti i produttori esportatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, a manifestarsi contattando la Commissione e fornendo le seguenti informazioni sulla/e loro società entro i termini fissati al paragrafo 5, lettera b), punto i), del presente avviso e nei formati indicati al paragrafo 6 del medesimo avviso:
— |
ragione sociale, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, di fax e/o di telex e nome del responsabile da contattare, |
— |
il volume in tonnellate della produzione del prodotto in esame nel periodo tra il 1o aprile 2003 e il 31 marzo 2004, |
— |
il fatturato in valuta locale e il volume in tonnellate delle vendite all'esportazione verso la Comunità del prodotto in questione effettuate tra il 1o aprile 2003 ed il 31 marzo 2004, |
— |
il fatturato in valuta locale e il volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame effettuate sul mercato interno tra il 1o aprile 2003 e il 31 marzo 2004, |
— |
se la società intenda chiedere l'applicazione di un margine individuale (4) (i margini individuali possono essere chiesti esclusivamente dai produttori), |
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una descrizione particolareggiata delle attività della società in relazione alla produzione del prodotto in esame, |
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i nomi e l'esatta indicazione delle attività di tutte le società (5) collegate coinvolte nella produzione e/o nella vendita (sul mercato interno e/o all'esportazione) del prodotto in esame, |
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qualsiasi altra informazione pertinente che possa essere utile alla Commissione per la selezione del campione, |
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un'indicazione riguardo alla disponibilità o meno della/e società a essere inserita/e nel campione, tenendo conto che tale inserimento comporta l'impegno a rispondere ad un questionario e ad accettare una verifica in loco delle risposte fornite. |
Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione dei produttori/esportatori, la Commissione contatterà inoltre le autorità del paese esportatore e tutte le associazioni di produttori/esportatori note.
ii) Campionamento degli importatori
Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti gli importatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, a manifestarsi contattando la Commissione e fornendo le seguenti informazioni sulla/e loro società entro i termini fissati al paragrafo 5, lettera b), punto i), del presente avviso e nel formato indicato al paragrafo 6 del medesimo avviso:
— |
ragione sociale, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, di fax e/o di telex e nome del responsabile da contattare, |
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il fatturato totale in euro della società nel periodo compreso tra il 1o aprile 2003 e il 31 marzo 2004, |
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il numero totale di dipendenti, |
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una descrizione particolareggiata delle attività della società in relazione al prodotto in esame, |
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il volume in tonnellate e il valore in euro delle importazioni e delle rivendite effettuate sul mercato comunitario del prodotto in esame originario del Pakistan nel periodo compreso tra il 1o aprile 2003 e il 31 marzo 2004, |
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le ragioni sociali e una descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società (5) collegate coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame, |
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qualsiasi altra informazione pertinente che possa essere utile alla Commissione per la selezione del campione, |
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un'indicazione riguardo alla disponibilità o meno della/e società a essere inserita/e nel campione, tenendo conto che tale inserimento comporta l'impegno a rispondere ad un questionario e ad accettare una verifica in loco delle risposte fornite. |
Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione degli importatori, la Commissione contatterà inoltre tutte le associazioni di importatori note.
iii) Selezione definitiva dei campioni
Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione dei campioni, devono farlo entro il termine fissato al paragrafo 5, lettera b), punto ii), del presente avviso.
La Commissione intende procedere alla selezione definitiva dei campioni dopo aver consultato le parti interessate che si sono dichiarate disponibili ad essere inserite nel campione.
Le società incluse nei campioni devono rispondere ad un questionario entro i termini fissati al paragrafo 5, lettera b), punto iii), del presente avviso e devono collaborare nel quadro dell'inchiesta.
In caso di insufficiente collaborazione la Commissione può basare le proprie conclusioni sui dati disponibili, conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, e all'articolo 18 del regolamento di base.
b) Questionari
Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la sua inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori pakistani inclusi nel campione, a tutte le associazioni di produttori esportatori, agli importatori inclusi nel campione e a tutte le associazioni di importatori che hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure oggetto del presente riesame, nonché alle autorità del paese esportatore interessato.
I produttori esportatori pakistani che chiedono un margine individuale, ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base, devono presentare un questionario compilato entro il termine fissato al paragrafo 5, lettera a), punto iii), del presente avviso. Essi devono pertanto chiedere un questionario entro il termine fissato al paragrafo 5, lettera a), punto i), del presente avviso. Si informano tuttavia le parti interessate che, se il campionamento è applicato ai produttori esportatori, la Commissione potrebbe decidere di non concedere loro un margine individuale qualora il numero degli esportatori o produttori sia talmente elevato da rendere l'esame dei singoli casi indebitamente gravoso e da impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta.
In ogni caso, tutte le parti che non hanno collaborato all'inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure oggetto del presente riesame devono chiedere un questionario entro il termine stabilito al paragrafo 5, lettera a), punto i), del presente avviso, poiché il termine stabilito al paragrafo 5, lettera a), punto ii), del presente avviso è valido per tutte le parti interessate.
c) Raccolta di informazioni e audizioni
Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni, a presentare eventuali informazioni non contenute nelle risposte al questionario e a fornire i relativi elementi di prova a sostegno. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine di cui al paragrafo 5, lettera a), punto ii), del presente avviso.
La Commissione può inoltre procedere all'audizione delle parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. La richiesta deve essere presentata entro il termine fissato al paragrafo 5, lettera a), punto iii), del presente avviso.
5. Termini
a) Termini generali
i) Termine per la richiesta di un questionario
Tutte le parti interessate che non hanno collaborato all'inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure oggetto del presente riesame devono chiedere un questionario al più presto e comunque entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
ii) Perché le parti si manifestino, rispondano al questionario e forniscano ogni altra informazione
Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, presentare le risposte al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. È importante notare che al rispetto di detto termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.
Le società incluse in un campione devono fornire le risposte al questionario entro il termine specificato al paragrafo 5, lettera b), punto iii), del presente avviso.
iii) Audizioni
Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.
b) Termine specifico per il campionamento
i) |
Tutte le informazioni specificate al paragrafo 5.1, lettera a), punti i) e ii), devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, poiché la Commissione intende consultare le parti interessate che si sono dichiarate disponibili a far parte del campione in merito alla selezione definitiva dello stesso entro 21 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
ii) |
Qualsiasi altra informazione pertinente per la selezione dei campioni di cui al paragrafo 5.1, lettera a), punto iii), deve pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
iii) |
Le risposte al questionario fornite dalle parti incluse nel campione devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data della notifica della loro inclusione nel campione. |
6. Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza
Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere presentate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto) complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, di fax e/o di telex della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza inviate dalle parti interessate in forma riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (6) e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «CONSULTABILE DA TUTTE LE PARTI INTERESSATE».
Indirizzo della Commissione per contatti e informazioni:
Commissione europea |
Direzione generale Commercio |
Direzione B |
Ufficio: J-79, 5/16 |
B-1049 Bruxelles |
Fax (32-2) 295 65 05 |
Telex COMEU B 21877 |
7. Omessa collaborazione
Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i termini stabiliti o ancora ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.
Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni vengono quindi elaborate in base ai dati disponibili, conformemente all'articolo 18, l'esito dell'inchiesta potrebbe essere per tale parte interessata meno favorevole rispetto a quanto lo sarebbe stata se essa avesse collaborato.
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 del Consiglio, (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).
(2) GU L 66 del 4.3.2004, pag. 1.
(3) Cfr. considerando da 34 a 48 del regolamento (CE) n. 397/2004 del Consiglio (GU L 66 del 4.3.2004, pag. 1).
(4) I margini individuali possono essere chiesti ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base per società non incluse nel campione, a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base relativo al trattamento individuale. È opportuno notare che il trattamento individuale implica una richiesta ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base.
(5) Per chiarimenti sul significato del termine «società collegate» si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione concernente l'applicazione del codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).
(6) Ciò significa che il documento è riservato esclusivamente a uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1) e all'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).
3.8.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 196/6 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.3540 — Cerberus/GDX)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(2004/C 196/03)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
1. |
In data 23/07/2004 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 [e a seguito di un rinvio in conformitá con l'articolo 4(5)] del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa GDX Holdings LLC («Holdings», Stati Uniti) controllata dal gruppo Cerberus («Cerberus», Stati Uniti) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo di parti di GDX Automotive business («GDX», Stati Uniti), controllata da GenCorp Inc. (Stati Uniti) mediante acquisto di elementi dell'attivo. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (fax n. +32/2/2964301 o 2967244) o per posta, indicando il riferimento COMP/M.3540 — Cerberus/GDX, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
(2) GU C 217 del 29.7.2000, pag. 32; regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio.
3.8.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 196/7 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso n. COMP/M.3467 — DOW CHEMICALS/PIC/WHITE SANDS JV)
(2004/C 196/04)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Il 28/06/2004 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
gratuitamente sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico nella versione «CEN» della banca dati CELEX, documento n. 304M3467. CELEX è il sistema di documentazione computerizzato sul diritto comunitario. Per maggiori informazioni sulle modalità di accesso a Celex, cfr. il successivo link «informazioni per gli abbonati». |
CELEX: informazioni per gli abbonati
http://publications.eu.int/general/en/eulaw_en.htm
3.8.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 196/8 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso n. COMP/M.3469 — PLATINUM/DYSTAR)
(2004/C 196/05)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Il 20/07/2004 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
gratuitamente sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico nella versione «CEN» della banca dati CELEX, documento n. 304M3469. CELEX è il sistema di documentazione computerizzato sul diritto comunitario. Per maggiori informazioni sulle modalità di accesso a Celex, cfr. il successivo link «informazioni per gli abbonati». |
CELEX: informazioni per gli abbonati
http://publications.eu.int/general/en/eulaw_en.htm
3.8.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 196/8 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso n. COMP/M.3373 — ACCOR/COLONY/DESSEIGNE-BARRIERE/JV)
(2004/C 196/06)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Il 04/06/2004 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua francese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
gratuitamente sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico nella versione «CEN» della banca dati CELEX, documento n. 304M3373. CELEX è il sistema di documentazione computerizzato sul diritto comunitario. Per maggiori informazioni sulle modalità di accesso a CELEX, cfr. il successivo link «informazioni per gli abbonati». |
CELEX: informazioni per gli abbonati
http://publications.eu.int/general/en/eulaw_en.htm
III Informazioni
Commissione
3.8.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 196/9 |
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — DG EAC 42/04
Sostegno alla distribuzione transnazionale dei film europei
Sistema di sostegno agli agenti di vendita internazionale di film cinematografici europei
(2004/C 196/07)
1. Finalità e descrizione
Il presente invito a presentare proposte si basa sulla decisione 2000/821/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2000, riguardante l'attuazione di un programma di sostegno allo sviluppo, alla distribuzione e alla promozione delle opere audiovisive europee (MEDIA Plus — Sviluppo, distribuzione e promozione — 2001-2005), pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 13 del 17 gennaio 2001, pagina 35.
Tra le azioni da realizzare contemplate da detta decisione figura il sostegno alla distribuzione transnazionale di film cinematografici europei.
2. Candidati ammissibili
Il presente invito si rivolge alle società europee specializzate nella distribuzione internazionale di film cinematografici europei (agenti di vendita).
I candidati devono risiedere in uno dei seguenti paesi:
— |
i 25 paesi dell'Unione europea, |
— |
i paesi dell'EFTA e del SEE: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, |
— |
il paese candidato: Bulgaria. |
3. Bilancio e durata dei progetti
Il finanziamento della Commissione non può superare il 50 % del totale delle spese ammissibili.
La durata massima dei progetti è di 16 mesi.
4. Scadenza
Le candidature devono essere inviate alla Commissione entro il 17 settembre 2004.
5. Informazioni complete
Il testo completo dell'invito a presentare proposte e i moduli di candidatura si trovano nel sito http://europa.eu.int/comm/avpolicy/media/distr_fr.html.
Le candidature devono tassativamente rispettare le disposizioni del testo completo ed essere presentate utilizzando gli appositi moduli.
3.8.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 196/10 |
INVITO A PRESENTARE CANDIDATURE PER IL FINANZIAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI EUROPEE DI CONSUMATORI
(2004/C 196/08)
L'invito a presentare candidature per il finanziamento delle organizzazioni europee di consumatori per il 2005 è stato pubblicato sul sito Internet della Commissione al seguente indirizzo:
http://europa.eu.int/comm/consumers/tenders/information/grants/support_en.htm
Rettifiche
3.8.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 196/11 |
Rettifica di una notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.3529 — Siemens/BBC Technology) Caso ammissibile alla procedura semplificata
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 192 del 28 luglio 2004 )
(2004/C 196/09)
In copertina e a pagina 31, nel sottotitolo della notifica:
anziché:
«Caso n. COMP/M.3529»,
leggi:
«Caso COMP/M.3529) — Siemens/BBC Technology».
A pagina 31, paragrafo 1:
anziché:
«British Broadcasting Company»,
leggi:
«British Broadcasting Corporation».