ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 179

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

47o anno
10 luglio 2004


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Comunicazioni

 

Corte di giustizia

 

2004/C 179/1

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 27 maggio 2004 nella causa C-285/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichts Minden): Edeltraud Elsner-Lakeberg contro Land Nordrhein-Westfalen («Art. 141 CE — Direttiva 75/117/CEE — Misura nazionale in base alla quale gli insegnanti a tempo pieno e quelli a tempo parziale sono tenuti a prestare lo stesso numero di ore di straordinario prima di aver diritto ad una retribuzione — Discriminazione indiretta dei lavoratori di sesso femminile assunti a tempo parziale»)

1

2004/C 179/2

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 27 maggio 2004 nella causa C-398/02: Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna («Inadempimento di uno Stato — Direttiva 75/442/CEE — Ambiente — Gestione dei rifiuti»)

1

2004/C 179/3

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 27 maggio 2004 nella causa C-68/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale dello Hoge Raad der Nederlanden): Staatssecretaris van Financiën contro D. Lipjes (Sesta direttiva IVA — Art. 28 ter, parte E, n. 3 — Servizi di intermediazione — Luogo in cui viene fornita la prestazione)

2

2004/C 179/4

Causa C-185/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Länsrätt i Stockholms län, con ordinanza 20 aprile 2004, nel procedimento Ulf Öberg contro Stockholms läns allmänna försäkringskassa.

2

2004/C 179/5

Causa C-187/04: Ricorso del 22 aprile 2004 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee

3

2004/C 179/6

Causa C-189/04: Ricorso della Repubblica ellenica contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 22 aprile 2004

3

2004/C 179/7

Causa C-194/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal dell'Aia, con ordinanza 22 aprile 2004, nella causa Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie Nevedi contro Productschap Diervoeder

4

2004/C 179/8

Causa C-195/04: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica di Finlandia, proposto il 29 aprile 2004

4

2004/C 179/9

Causa C-199/04: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno Unito, presentato il 4 maggio 2004

4

2004/C 179/0

Causa C-201/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Hof van beroep di Antwerpen, con ordinanza 27 aprile 2004, nella causa Stato belga — Ministero delle Finanze contro N.V. Molenbergnatie

5

2004/C 179/1

Causa C-202/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Roma con ordinanza 7 aprile 2004, nella causa dinanzi ad esso pendente fra Stefano Macrino e Claudia Capodarte contro Roberto Meloni

6

2004/C 179/2

Causa C-206/04 P: Ricorso della società Mülhens GmbH & Co. KG avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) 3 marzo 2004 nella causa T-355/02 tra la Mülhens GmbH & Co. KG e l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), proposto il 10 maggio 2004. Altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) era la Zirh International Corp.

6

2004/C 179/3

Causa C-207/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Novara con ordinanza 26 aprile 2004, nella causa dinanzi ad essa pendente fra Vergani Paolo e Agenzia delle Entrate, Ufficio locale di Arona

6

2004/C 179/4

Causa C-208/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Conseil d'État (Belgio), XIII Sezione, con ordinanza 29 aprile 2004 nel procedimento Inter-Environnement Wallonie contro Région wallonne

7

2004/C 179/5

Causa C-209/04: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica d'Austria, proposto il 12 maggio 2004

7

2004/C 179/6

Causa C-211/04: Ricorso del 12 maggio 2004 contro la Commissione delle Comunità europee presentato dalla Repubblica italiana

8

2004/C 179/7

Causa C-212/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Protodikeio Thessalonikis (Grecia), con ordinanza 8 aprile 2004, nella causa K. Adeneler e.a. contro Ellinikos Organismos Galaktos

8

2004/C 179/8

Causa C-218/04: Ricorso della Repubblica ellenica contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 26 maggio 2004

9

2004/C 179/9

Causa C-221/04: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Spagna, proposto il 27 maggio 2004

9

 

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

2004/C 179/0

Causa T-145/04: Ricorso della sig.ra Elizabetta Righini contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 16 aprile 2004

10

2004/C 179/1

causa T-148/04: Ricorso della società TQ3 Travel Solutions contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 26 aprile 2004

10

2004/C 179/2

causa T-152/04: Ricorso della GRAFTECH INTERNATIONAL LTD contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 26 aprile 2004

11

2004/C 179/3

causa T-155/04: Ricorso della ALENIA MARCONI SYSTEMS S.p.A. contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 23 aprile 2004

11

2004/C 179/4

Causa T-156/04: Ricorso della Electricité de France (EDF) contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 27 aprile 2004

12

2004/C 179/5

causa T-159/04: Ricorso di Davide Rovetta contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 24 aprile 2004

13

2004/C 179/6

Causa T-165/04: Ricorso del sig. Hippocrate Vounakis contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 3 maggio 2004

13

2004/C 179/7

Causa T-166/04: Ricorso del sig. Carmelo Morello contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 13 maggio 2004

14

2004/C 179/8

Causa T-169/04: Ricorso proposto dalla società Calliope S.A contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, proposto il 12 maggio 2004

14

2004/C 179/9

causa T-170/04: Ricorso di FederDOC — Confederazione nazionale dei Consorzi volontari per la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini italiani e altri contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 18 maggio 2004

15

2004/C 179/0

Causa T-172/04: Ricorso della Telefónica, S.A. contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), proposto il 17 maggio 2004

15

2004/C 179/1

Causa T-173/04: Ricorso del sig.  Jürgen Carius contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 14 maggio 2004

16

2004/C 179/2

Causa T-174/04: Ricorso della società Petrotub S.A. contro il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 6 maggio 2004

16

2004/C 179/3

Causa T-175/04: Ricorso del sig. Donal Gordon contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 7 maggio 2004

17

2004/C 179/4

causa T-176/04: Ricorso di Luigi Marcuccio contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 13 maggio 2004

17

2004/C 179/5

Causa T-182/04: Ricorso del sig. Daniel Van der Spree contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 17 maggio 2004

18

2004/C 179/6

Causa T-201/04: Ricorso della società Microsoft Corporation contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 7 giugno 2004

18

 

III   Informazioni

2004/C 179/7

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europeaGU C 168 del 26.6.2004

20

IT

 


I Comunicazioni

Corte di giustizia

10.7.2004   

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C 179/1


SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

27 maggio 2004

nella causa C-285/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichts Minden): Edeltraud Elsner-Lakeberg contro Land Nordrhein-Westfalen (1)

(«Art. 141 CE - Direttiva 75/117/CEE - Misura nazionale in base alla quale gli insegnanti a tempo pieno e quelli a tempo parziale sono tenuti a prestare lo stesso numero di ore di straordinario prima di aver diritto ad una retribuzione - Discriminazione indiretta dei lavoratori di sesso femminile assunti a tempo parziale»)

(2004/C 179/01)

Lingua processuale: il tedesco

Nella causa C-285/02, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Verwaltungsgericht Minden (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra Edeltraud Elsner-Lakeberg e Land Nordrhein-Westfalen, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 141 CE e della direttiva del Consiglio 10 febbraio 1975, 75/117/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile (GU L 45, pag. 19), la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann (relatore), presidente di sezione, dai sigg. A. La Pergola e S. von Bahr, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e dal sig. K. Lenaerts, giudici, avvocato generale: sig. F.G. Jacobs, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 27 maggio 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Gli artt. 141 CE e 1 della direttiva del Consiglio 10 febbraio 1975, 75/117/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale ai sensi della quale gli insegnanti a tempo parziale non ricevono – così come quelli a tempo pieno – alcuna retribuzione per le ore di straordinario qualora questo non superi le tre ore per mese solare, se tale disparità di trattamento interessa un numero molto più elevato di donne che di uomini e non può essere giustificata da un obiettivo estraneo a qualsiasi appartenenza a un determinato sesso o non è necessaria per il raggiungimento dell'obiettivo perseguito.


(1)  GU C 247 del 12.10.2002.


10.7.2004   

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C 179/1


SENTENZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

27 maggio 2004

nella causa C-398/02: Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna (1)

(«Inadempimento di uno Stato - Direttiva 75/442/CEE - Ambiente - Gestione dei rifiuti»)

(2004/C 179/02)

Lingua processuale: lo spagnolo

Nella causa C-398/02, Commissione delle Comunità europee (agente: sigg. G. Valero Jordana e M. Konstantinidis), contro Regno di Spagna (agenti: sig.ra L. Fraguas Gadea), avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo adottato le misure necessarie per garantire, per quel che concerne la discarica sita a La Bañeza (Spagna), l'applicazione degli artt. 4, 9 e 13 della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 39), come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE (GU L 78, pag. 32), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della detta direttiva, la Corte (Sesta Sezione), composta dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues (relatore), presidente di sezione, J.-P. Puissochet e dalla sig.ra  F. Macken, giudici, avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 27 maggio 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il Regno di Spagna, non avendo adottato le misure necessarie per garantire, per quel che concerne la discarica di La Bañeza (Spagna), l'applicazione degli artt. 4, 9 e 13 della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù della detta direttiva.

2)

Il Regno di Spagna è condannato alle spese.


(1)  GU C 323 del 21.12.2002.


10.7.2004   

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SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

27 maggio 2004

nella causa C-68/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale dello Hoge Raad der Nederlanden): Staatssecretaris van Financiën contro D. Lipjes (1)

(Sesta direttiva IVA - Art. 28 ter, parte E, n. 3 - Servizi di intermediazione - Luogo in cui viene fornita la prestazione)

(2004/C 179/03)

Lingua processuale: l'olandese

Nella causa C-68/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) nella causa dinanzi ad esso pendente tra Staatssecretaris van Financiën e D. Lipjes, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 28 ter della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L  145, pag. 1), nella versione risultante dalla direttiva del Consiglio 16 dicembre 1991, 91/680/CEE, che completa il sistema comune di imposta sul valore aggiunto e modifica, in vista della soppressione delle frontiere fiscali, la direttiva 77/388/CEE (GU L 376, pag. 1), la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann (relatore), presidente di sezione, dai sigg. A. Rosas e A. La Pergola, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e dal sig. K. Lenaerts, giudici, avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 27 maggio 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

L'art. 28 ter, parte E, n. 3, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, nella versione risultante dalla direttiva del Consiglio 16 dicembre 1991, 91/680/CEE, che completa il sistema comune di imposta sul valore aggiunto e modifica, in vista della soppressione delle frontiere fiscali, la direttiva 77/388/CEE, non deve essere interpretato nel senso che esso riguarda unicamente i servizi d'intermediazione a beneficio di un soggetto passivo o di una persona giuridica non soggetta ad imposta sul valore aggiunto.

2)

Qualora un'operazione d'intermediazione rientri nell'ambito dell'art. 28 ter, parte E, n. 3, della sesta direttiva 77/388, come modificata, per determinare il luogo in cui sono state effettuate le operazioni alla base dei servizi d'intermediazione deve farsi riferimento alle disposizioni dell'art. 28 ter, parti A e B, della stessa.


(1)  GU C 83 del 5.4.2003


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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Länsrätt i Stockholms län, con ordinanza 20 aprile 2004, nel procedimento Ulf Öberg contro Stockholms läns allmänna försäkringskassa.

(Causa C-185/04)

(2004/C 179/04)

Con ordinanza 20 aprile 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte il 22 aprile 2004, nel procedimento Ulf Öberg contro Stockholms läns allmänna försäkringskassa, il Länsrätt i Stockholms län ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

i)

Se sia compatibile con gli artt. 12, 17, n. 2, 18 e 39 CE, con gli artt. 7, nn. 1 e  2, del regolamento n. 1612/68 (1) e con la direttiva n. 96/34 (2)concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES, l'obbligo previsto in una normativa nazionale secondo cui un genitore deve essere stato residente ed iscritto ad una cassa malattia nello Stato membro di cui trattasi per almeno 240 giorni prima della nascita del bambino per avere diritto ad una prestazione parentale per un importo equivalente all'indennità di malattia del genitore stesso.

ii)

In caso di soluzione affermativa della questione sub a) se il diritto comunitario esiga che, nel determinare se un lavoratore soddisfi l'anzianità relativamente all'iscrizione ad un sistema previdenziale secondo la normativa nazionale, debba essere contabilizzato un periodo in cui il lavoratore era soggetto al sistema comunitario di assicurazione malattia in conformità delle norme dello Statuto del personale della Corte di giustizia delle Comunità europee.


(1)  Regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU edizione speciale svedese 1994, capitolo 5, tomo 1, pag. 33).

(2)  Direttiva del Consiglio 3 giugno 1996 (GU L 145 del 19 giugno 1996, pag. 4).


10.7.2004   

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Ricorso del 22 aprile 2004 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee

(Causa C-187/04)

(2004/C 179/05)

Il 22 aprile 2004, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori K. Wiedner e G. Bambara, in qualità di agenti, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

constatare che la Repubblica italiana, avendo l'ente ANAS S.p.A. affidato la concessione di costruzione e gestione dell'autostrada della Valtrompia alla Società per l'autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova p.a., mediante concessione diretta attuata per mezzo di una convenzione stipulata il 7 dicembre 1999 non preceduta da pubblicazione di un bando di gara, senza che ne ricorressero i presupposti, è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù della direttiva 93/37/CEE (1) del Consiglio del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, e, in particolare, dei suoi articoli 3, paragrafo 1 e 11, paragrafi 3, 6 e 7;

condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti:

Secondo la Commissione la concessione relativa alla costruzione e alla gestione dell'autostrada della Valtrompia attuata dall'ANAS, senza pubblicazione preliminare di un bando di gara, non è conforme a quanto stabilito dalla direttiva 93/37/CEE ed in particolare dai suoi articoli 3, paragrafo 1 e 11, paragrafi 3, 6 e 7.

L'articolo 3 della direttiva prevede l'applicazione di alcune regole di pubblicità a livello comunitario qualora le amministrazioni aggiudicatrici concludano un contratto di concessione di lavori pubblici, se il valore di tale contratto è superiore a 5 milioni di EUR. In particolare, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 della direttiva, le amministrazioni aggiudicatrici che intendono ricorrere alla concessione di lavori pubblici devono rendere nota tale intenzione con un bando di gara da inviare, ai sensi del paragrafo 7 di tale articolo, all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Communità europee.

Considerato che il contratto di costruzione e gestione dell'autostrada della Valtrompia ammonta a circa 640 milioni di EUR, esso avrebbe dovuto essere sicuramente oggetto di pubblicazione nella Gazzeta Ufficiale delle Comunità europee.


(1)  GU L 199 del 9.08.1993, pag. 54.


10.7.2004   

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C 179/3


Ricorso della Repubblica ellenica contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 22 aprile 2004

(Causa C-189/04)

(2004/C 179/06)

Il 22 aprile 2004 la Repubblica ellenica, rappresentata dai sigg. Panagiotis Mylonopoulos, consigliere giuridico della sezione di diritto delle Comunità europee del servizio giuridico del Ministero degli Esteri, e Vasilios Kyriazopoulos, membro del Consiglio giuridico dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'Ambasciata di Grecia, 27 rue Marie-Adélaïde, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare nulla la domanda di compensazione della Commissione delle Comunità europee dell'importo di EUR 565 656,80 (contributo del Ministero degli Esteri della Repubblica ellenica al progetto di una rappresentanza diplomatica comune dell'Unione europea in Abuja, Nigeria) sull'importo totale di compensazione di EUR 1 653 298,54 per il Programma Operativo Periferico della Grecia continentale.

condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Repubblica ellenica afferma che la Commissione non ha tenuto debitamente conto del fatto che la Repubblica ellenica non aveva ratificato il Memorandum di intesa, il che equivale al ritiro della Repubblica ellenica dal progetto Abuja II.

Inoltre, la convenuta non ha sufficientemente valutato il sostanziale riconoscimento da parte della Repubblica ellenica degli obblighi che le incombevano in forza della partecipazione al progetto Abuja I.

A tale riguardo la Repubblica ellenica afferma che la Commissione ha violato i principi che disciplinano le operazioni di entrata e in particolare il preventivo, il saldo e l'accertamento delle richieste e infine la riscossione attraverso la compensazione.

Alla luce di quanto precede la Repubblica ellenica afferma che con la domanda di compensazione a carico della Grecia sono state violate da parte della Commissione disposizioni di diritto sostanziale e, in particolare, da un lato, le disposizioni del regolamento n. 2342/02 e, dall'altro, le disposizioni dell'art. 15 del Memorandum iniziale.


10.7.2004   

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C 179/4


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal dell'Aia, con ordinanza 22 aprile 2004, nella causa Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie Nevedi contro Productschap Diervoeder

(Causa C-194/04)

(2004/C 179/07)

Con ordinanza 22 aprile 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte il 27 maggio 2004, nella causa Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie Nevedi contro Productschap Diervoeder, il Tribunal dell'Aia ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

Se l'art. 1, n. 1, lett. b), della direttiva 2002/2 (1) e/o l'art. 1, n. 4, della direttiva 2002/2, nella parte in cui modificano l'art. 5 quater, n. 2 lett. a), della direttiva 79/373, prescrivendo l'elencazione delle percentuali, siano nulli in quanto:

a)

non trovano fondamento normativo nell'art. 152, n. 4, lett. b), del Trattato CE;

b)

violano i diritti fondamentali, quali il diritto di proprietà e il diritto al libero esercizio di un'attività professionale;

c)

violano il principio di proporzionalità.

2)

Qualora ricorrano i presupposti in base ai quali un giudice nazionale di uno Stato membro può sospendere l'esecuzione di un atto controverso delle istituzioni comunitarie, in particolare, ricorra anche il presupposto che la questione riguardante la validità di un atto controverso già è stata sottoposta alla Corte di giustizia da un giudice nazionale di uno Stato membro, se anche gli organismi governativi competenti degli altri Stati membri possano, senza intervento giudiziario, procedere essi stessi alla sospensione dell'atto controverso, finché la Corte di giustizia si sia pronunciata riguardo alla validità dell'atto di cui trattasi.


(1)  GU L 63 del 6 marzo 2002, pagg. 23-25.


10.7.2004   

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C 179/4


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica di Finlandia, proposto il 29 aprile 2004

(Causa C-195/04)

(2004/C 179/08)

Il 29 aprile 2004 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dagli avv.ti K. Wiedner e M. Huttunen, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica di Finlandia.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

1.

dichiarare che la Repubblica di Finlandia è venuta meno agli obblighi incombentile ai sensi dell'art. 28 del Trattato che istituisce la Comunità europea, poiché per gli immobili dello Stato finlandese, in occasione della fornitura di installazioni per la cucina di tale istituzione, sono stati violati i principi fondamentali di diritto del Trattato che istituisce la Comunità europea ed in particolare il principio di non discriminazione che comprende l'obbligo di trasparenza, nonché

2.

condannare la Repubblica di Finlandia alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Benché le direttive concernenti gli appalti pubblici di forniture non si applichino a quelle di valore inferiore alla soglia di applicabilità, vanno osservati i principi fondamentali di diritto ed in particolare il principio di non discriminazione che comprende l'obbligo di trasparenza.

La Corte ha considerato che, sebbene determinati appalti pubblici di forniture esulino dal campo di applicazione delle direttive sugli appalti, le amministrazioni aggiudicatici precedenti devono tuttavia osservare i principi fondamentali di diritto del Trattato che istituisce la Comunità europea. Benché il legislatore comunitario abbia ritenuto che le procedure dettagliate previste dalle direttive in materia di appalti pubblici non vadano applicate a quegli appalti che siano inferiori ai valori limite di cui alle suddette disposizioni, ciò solo non significa però che siffatti appalti di forniture non rientrerebbero nel campo di applicazione del diritto comunitario.

La giurisprudenza indica chiaramente che ad un appalto va data pubblicità in misura adeguata e che un siffatto obbligo di trasparenza deve osservarsi anche per quegli appalti i cui valori stimati si collochino al di sotto delle soglie di applicabilità delle direttive CE sugli appalti.


10.7.2004   

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C 179/4


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno Unito, presentato il 4 maggio 2004

(Causa C-199/04)

(2004/C 179/09)

Il 4 maggio 2004, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalle sig.re Claire-Françoise Durand e Florence Simonetti, in qualità di agenti, assistite dalla sig.ra Anneli Howard, Barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno Unito.

La ricorrente chiede che la Corte voglia dichiarare che:

1)

il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord ha omesso di adottare tutte le misure necessarie per il completo e corretto recepimento degli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (1), come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE (2).

2)

il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord è condannato a pagare le spese.

Motivi e principali argomenti:

Non si contesta che il Regno Unito abbia adottato la necessaria legislazione al fine di recepire la direttiva 85/337 nonché le modifiche introdotte dalla direttiva 97/11. Oggetto del presente ricorso è il modo in cui le autorità del Regno Unito hanno interpretato ed applicato le disposizioni rilevanti che, secondo la Commissione, non garantisce il completo e corretto recepimento nel diritto nazionale della direttiva, sia nella versione originale sia in quella modificata.

In tale ricorso la Commissione deduce due principali violazioni, ossia:

a)

che il ricorso da parte delle autorità del Regno Unito alla valutazione nazionale del «mutamento sostanziale della destinazione d'uso» in relazione all'approvazione della richiesta di concessione edilizia, insieme all'interpretazione restrittiva di «progetto», ha l'effetto di escludere certi progetti e modifiche di progetti esistenti dal legittimo campo di applicazione della direttiva con la conseguenza che le procedure relative alla valutazione dell'impatto ambientale non vengono applicate a tali progetti; e

b)

che il governo del Regno Unito ha omesso di integrare adeguatamente i suoi controlli della pianificazione e dell'inquinamento in modo da garantire la conformità a tutti gli obblighi di cui agli artt. 3 e 8 della direttiva.


(1)  GU L 175, pag. 40

(2)  GU L 73, pag. 5


10.7.2004   

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C 179/5


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Hof van beroep di Antwerpen, con ordinanza 27 aprile 2004, nella causa Stato belga — Ministero delle Finanze contro N.V. Molenbergnatie

(Causa C-201/04)

(2004/C 179/10)

Con ordinanza 27 aprile 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte il 5 maggio 2004, nella causa Stato belga -- Ministero delle Finanze contro N.V. Molenbergnatie, l'Hof van beroep di Antwerpen ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1.

Se gli articoli 217-232 del Codice doganale comunitario [regolamento (CEE) n. 2913/92 (1) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce il Codice doganale comunitario], ossia le disposizioni del Capitolo 3 («Riscossione dell'importo dell'obbligazione doganale») del Titolo VII («Obbligazione doganale»), consistendo il citato Capitolo 3 di una Sezione I («Contabilizzazione e notifica al debitore dell'importo dei dazi» – artt. 217-221) e una sezione 2 («Termine e modalità di pagamento dell'importo di dazi»- artt. 222-232), siano applicabili alla riscossione di un'obbligazione doganale sorta prima del 1o gennaio 1994, ma la cui riscossione non è stata avviata o non ha avuto inizio prima del 1o gennaio 1994.

2.

Qualora la prima questione venga risolta in senso affermativo, se la comunicazione prescritta dall'art. 221 del Codice doganale comunitario debba sempre avvenire dopo la contabilizzazione dell'importo dei dazi o, in altri termini, se la comunicazione prescritta dall'art. 221 del Codice doganale comunitario debba sempre essere preceduta dalla contabilizzazione dell'importo dei dazi.

3.

Se la comunicazione tardiva dell'importo dei dazi al debitore, ossia una comunicazione effettuata dopo la scadenza del termine di tre anni, previsto nella versione originaria dell'art. 221.3 del Codice doganale comunitario (vigente prima della modifica – a decorrere dal 19 dicembre 2000 – introdotta dall'art. 1.17 del Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 16 novembre 2000, n. 2700), laddove le autorità doganali erano in grado di fissare l'importo corretto dei dazi legalmente dovuti entro il medesimo termine di tre anni, determini l'impossibilità di esigere ulteriormente il pagamento dell'obbligazione doganale in questione, ovvero il venir meno dell'obbligazione doganale in questione o abbia un altro effetto giuridico.

4.

Se gli Stati membri debbano stabilire le modalità con cui deve essere effettuata la comunicazione dell'importo dei dazi al debitore, prescritta dall'art. 221 del Codice doganale comunitario.

Qualora la precedente questione sia risolta in senso affermativo, se lo Stato membro che abbia omesso di stabilire le modalità con cui deve essere effettuata la comunicazione dell'importo dei dazi al debitore, prescritta dall'art. 221 del Codice doganale comunitario, possa sostenere che qualunque documento in cui è indicato l'importo dei dazi e che è comunicato al debitore (dopo la contabilizzazione) equivalga alla comunicazione dell'importo dei dazi al debitore prescritta dall'art. 221 del Codice doganale comunitario, anche quando il documento in questione non fa alcun riferimento all'art. 221 del Codice doganale comunitario o non menziona che si tratta di una comunicazione dell'importo dei dazi al debitore.


(1)  GU 1992, L 302, p. 1.


10.7.2004   

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C 179/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Roma con ordinanza 7 aprile 2004, nella causa dinanzi ad esso pendente fra Stefano Macrino e Claudia Capodarte contro Roberto Meloni

(Causa C-202/04)

(2004/C 179/11)

Con ordinanza 7 aprile 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 6 maggio 2004, nella causa dinanzi ad esso pendente tra Stefano Macrino e Claudia Capodarte contro Roberto Meloni, il Tribunale di Roma ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

«se gli articoli 5 e 85 del Trattato CE (divenuti artt. 10 e 81 CE) ostino all'adozione da parte di uno Stato membro di una misura legislativa o regolamentare che approvi, sulla base di un progetto stabilito da un ordine professionale forense, una tariffa che fissa dei minimi e dei massimi per gli onorari dei membri dell'ordine con riferimento a prestazioni aventi ad oggetto attività (c.d. stragiudiziali) non riservate agli appartenenti all'ordine professionale forense ma che possono essere espletate da chiunque».


10.7.2004   

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C 179/6


Ricorso della società Mülhens GmbH & Co. KG avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) 3 marzo 2004 nella causa T-355/02 tra la Mülhens GmbH & Co. KG e l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), proposto il 10 maggio 2004. Altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) era la Zirh International Corp.

(Causa C-206/04 P)

(2004/C 179/12)

Il 10 maggio 2004 la Mülhens GmbH & Co. KG, con sede in Colonia (Germania), rappresentata dal sig. T. Schulte-Beckhausen, Rechtsanwalt, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle comunità europee (Quarta Sezione) 3 marzo 2004 nella causa T-355/02 (1) tra la Mülhens GmbH & Co. KG e l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI). Altra parte del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) era la Zirh International Corp.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1.

annullare la decisione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 3 marzo 2004 (causa T-355/02) nonché la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio convenuto in primo grado ed in sede di impugnazione 1o ottobre 2002 (procedimento n. R-657/2001-2);

2.

condannare la convenuta all'integralità delle spese.

Motivi e principali argomenti:

La ricorrente sostiene che, data la somiglianza dei beni e servizi controversi e la somiglianza sonora dei marchi contrapposti, il Tribunale di primo grado sarebbe dovuto pervenire alla conclusione che vi è un rischio di confusione tra i marchi contrapposti, ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento n. 40/94 (2).

La ricorrente sostiene pertanto che il Tribunale di primo grado ha erratamente inteso i requisiti dell'art. 81, n. 1, lett. b) e che la sentenza impugnata dev'essere annullata.


(1)  GU C 70 del 22.03.2003, pag. 23.

(2)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993 sul marchio comunitario (GU L 11 del 14.01.1994, pag. 1), come modificato.


10.7.2004   

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C 179/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Novara con ordinanza 26 aprile 2004, nella causa dinanzi ad essa pendente fra Vergani Paolo e Agenzia delle Entrate, Ufficio locale di Arona

(Causa C-207/04)

(2004/C 179/13)

Con ordinanza 26 aprile 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 10 maggio 2004, nella causa dinanzi ad essa pendente fra Vergani Paolo e Agenzia delle Entrate, Ufficio locale di Arona, la Commissione Tributaria Provinciale di Novara ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

«Se violi, contrasti o comunque crei condizioni di disparità di trattamento tra uomo e donna vietate dall'art. 141 (ex 119) Trattato dell'Unione Europea e dalla Direttiva CEE n. 76/207 (1), l'art. 17, comma 4-bis, del D.P.R. 917/86, laddove concede, a parità di condizioni, il vantaggio della tassazione dell'incentivo all'esodo e delle somme erogate in occasione della cessazione del rapporto di lavoro con l'aliquota ridotta alla metà (50 %) ai lavoratori che hanno superato i 50 anni, se donne, e i 55 anni, se uomini».


(1)  GU L 39 del 14.02.1976, pag. 40.


10.7.2004   

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C 179/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Conseil d'État (Belgio), XIII Sezione, con ordinanza 29 aprile 2004 nel procedimento Inter-Environnement Wallonie contro Région wallonne

(Causa C-208/04)

(2004/C 179/14)

Con ordinanza 29 aprile 2004 nel procedimento Inter-Environnement Wallonie contro Région wallonne, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia l'11 maggio 2004, il Conseil d'État (Belgio), XIII Sezione, ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l'art. 1, lett. a), della direttiva 15 luglio 1975, 75/442/CEE (1), modificata con direttiva 18 marzo 1991, 91/156/CEE (2), debba essere interpretato nel senso che gli Stati membri sono autorizzati a creare mediante una norma giuridica una categoria di materie che non rientrano né nella categoria dei rifiuti né in quella di prodotti, ma che possono cionondimeno sia integrare la definizione di rifiuti fornita dal citato art. 1, lett. a), sia contenere sostanze o oggetti che rispondono a questa medesima definizione di rifiuto».


(1)  Direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39).

(2)  Direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE, che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti (GU L 78 del 26.3.1991, pag. 32).


10.7.2004   

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C 179/7


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica d'Austria, proposto il 12 maggio 2004

(Causa C-209/04)

(2004/C 179/15)

Il 12 maggio 2004, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Michel Van Beek e Bernhard Schima, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica d'Austria.

La ricorrente chiede che la Corte voglia dichiarare che:

1.

la Repubblica d'Austria è venuta meno ai propri obblighi derivanti dall'art. 4, nn. 1 e 2 della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (in prosieguo: la «direttiva per la protezione degli uccelli») (1) e dell'art. 6, n. 4, in combinato disposto con l'art. 7 della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (in prosieguo, con riferimento ai concetti di «Fauna -Flora-Habitat»: la «direttiva FFH») (2), in quanto

con l'esclusione dei siti di «Soren» e «Gleggen-Köblern», non ha ricompreso nella zona di protezione speciale «Lauteracher Ried» territori che in base a criteri scientifici appartengono, assieme a tale zona, ai territori più idonei in numero e in superficie ai sensi dell'art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva sulla protezione degli uccelli, e

autorizzando il progetto di costruzione della strada a scorrimento veloce S 18 del Lago di Costanza non ha rispettato correttamente e completamente i requisiti previsti dall'art. 6, n. 4, della direttiva FHH per il caso in cui si proceda all'esecuzione di un progetto in presenza di conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito.

2.

condannare la Repubblica d'Austria alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Repubblica d'Austria ha comunicato alla Commissione il sito «Lauteracher Ried» nel Voralberg come zona di protezione speciale (ZPS). Tale territorio costituisce un importante luogo di riproduzione per il re di quaglie (Crex crex), citato nell'allegato I della direttiva sulla protezione degli uccelli, e un importante luogo di riproduzione, sosta e migrazione per una serie di altre specie di uccelli.

La Commissione ritiene che i confini attuali della ZPS Lauteracher Ried non siano corretti dal punto di vista scientifico-ornitologico e, senza l'inclusione dei siti «Soren» e «Gleggen-Köblern», scientificamente inidonei a garantire a lungo termine la sopravvivenza delle specie minacciate. Ne conseguirebbe che la Repubblica d'Austria non ha ottemperato a quanto prescritto dall'art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva sulla protezione degli uccelli.

Inoltre, non sarebbero stati rispettati gli obblighi derivanti dall'art. 6, n. 4, in combinato disposto con l'art. 7 della direttiva FFH, sotto il profilo delle esigenze di tutela ambientale del territorio di Lauteracher Ried, a causa della prevista costruzione della strada a scorrimento veloce S 18 del Lago di Costanza. Benché l'esame sotto il profilo della tutela dell'ambiente, giunto a conclusioni negative circa gli effetti del progetto di costruzione della detta strada sugli obiettivi di conservazione e tutela degli uccelli selvatici nella zona di Lauteracher Ried, sembrasse sostanzialmente soddisfare i requisiti dell'esame di cui all'art. 6, n. 3, della direttiva FFH, le ulteriori procedure derivanti dall'art. 6, n. 4, previste in caso di conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito, non sarebbero state rispettate, in quanto non sarebbero state correttamente attuate le soluzioni alternative e le misure compensative.


(1)  GU L 103, pag. 1

(2)  GU L 206, pag. 7


10.7.2004   

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C 179/8


Ricorso del 12 maggio 2004 contro la Commissione delle Comunità europee presentato dalla Repubblica italiana

(Causa C-211/04)

(2004/C 179/16)

Il 12 maggio 2004, la Repubblica italiana rappresentata dall'Avv. Ivo Maria Braguglia, in qualità di agente, assistito dall'Avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

annullare il regolamento (CE) n. 316/2004 (1) recante modifica del regolamento (CE) n.753/2002 (2) che fissa talune modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1493/1999 (3) del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare per quanto concerne le modifiche degli articoli 24, 36 e 37 del citato reg. n. 753/2002 concernenti la protezione delle menzioni tradizionali.

Motivi e principali argomenti:

Il ricorrente sostiene che il regolamento di modifica del regolamento 753/2002 sia viziato per:

illegittimità della procedura per l'adozione del regolamento per violazione delle norme procedimentali e della effettività del contraddittorio;

mancata comparazione degli interessi dei produttori comunitari rispetto a quelli extra-comunitari;

carenza di potere e violazione delle norme del Consiglio;

violazione dell'articolo 24, par. 3 dell'Accordo TRIPS.


(1)  GU L 055 del 24/02/2004 pag. 16.

(2)  GU L 118 del 04/05/2002 pag. 1.

(3)  GU L 179 del 14/07/1999 pag. 1.


10.7.2004   

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C 179/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Protodikeio Thessalonikis (Grecia), con ordinanza 8 aprile 2004, nella causa K. Adeneler e.a. contro Ellinikos Organismos Galaktos

(Causa C-212/04)

(2004/C 179/17)

Con ordinanza 8 aprile 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte il 17 maggio 2004, nella causa K. Adeneler e.a. contro Ellinikos Organismos Galaktos, il Protodikeio Thessalonikis ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

Se il giudice nazionale sia tenuto ad interpretare il diritto nazionale, nella misura del possibile, in conformità a una direttiva che sia stata trasposta tardivamente nell'ordinamento giuridico interno, a) dal momento in cui la direttiva è entrata in vigore, oppure b) dal momento in cui è vanamente trascorso il termine per la sua trasposizione in diritto interno, oppure ancora c) dal momento in cui è entrato in vigore il provvedimento nazionale di trasposizione.

2)

Se la clausola 5, n. 1, dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, che costituisce parte integrante della direttiva del Consiglio 1999/70/CEE (GU L 175, pag. 43), debba essere interpretata nel senso che può costituire ragione obiettiva per continui rinnovi o per la conclusione di contratti di lavoro successivi a tempo determinato – oltre alle ragioni connesse alla natura, al genere, alle caratteristiche della prestazione di lavoro o simili – il semplice fatto che la conclusione del contratto a tempo determinato sia imposta da una norma di legge o di regolamento.

3)

Se la clausola 5, nn. 1 e 2, dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, che costituisce parte integrante della direttiva del Consiglio 1999/70/CEE (GU L 175, pag. 43) possa essere interpretata nel senso che [sono inapplicabili] che disposizioni nazionali ai sensi delle quali i contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato si considerano «successivi» solo allorché tra di loro intercorre un periodo non superiore ai 20 giorni lavorativi, e la presunzione in favore del lavoratore introdotta dalle stesse, in forza della quale contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato sono riconosciuti come a tempo indeterminato, si fonda obbligatoriamente sul presupposto di cui sopra.

4)

Se sia compatibile con il principio dell'effetto utile del diritto comunitario e con la finalità della clausola 5, nn. 1 e 2, in combinato disposto con la clausola 1, dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, che costituisce parte integrante della direttiva del Consiglio 1999/70/CEE (GU L 175 pag. 43), il divieto di trasformare contratti di lavoro successivi a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, sancito dall'art. 21 della legge 2190/1994, contratti che vengono si stipulati a tempo determinato per far fronte ad esigenze eccezionali o stagionali del datore di lavoro, ma allo scopo di far fronte a sue esigenze stabili e durevoli.


10.7.2004   

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C 179/9


Ricorso della Repubblica ellenica contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 26 maggio 2004

(Causa C-218/04)

(2004/C 179/18)

Il 26 maggio 2004 la Repubblica ellenica, rappresentata dai sigg. Vasileios Kontolaimos, consigliere giuridico, e Ioannis Chalkias, consigliere giuridico aggiunto dell'Ufficio speciale di diritto comunitario presso il Ministero dell'agricoltura, nonché dalla sig.ra Sofia Chala, consigliere giuridico aggiunto presso il servizio giuridico speciale, sezione diritto europeo comunitario, presso il Ministero degli affari esteri, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciatore di Grecia, 27, rue Marie-Adélaïde, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare nulla la decisione della Commissione 30 marzo 2004, C(2004) 1070 def., con la quale la Commissione ha reclamato il rimborso di un importo di EUR 710,341 che era stato versato dall'Unione europea a titolo di partecipazione finanziaria alle spese sostenute per l'istituzione dello schedario viticolo comunitario;

condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.

Motivi e principali argomenti:

1.

Violazione di legge.

2.

Eccesso di potere.

3.

La decisione della Commissione che pretende il rimborso dell'importo erogato non è conforme al principio di proporzionalità né al principio di collaborazione della Commissione con gli Stati membri.


10.7.2004   

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C 179/9


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Spagna, proposto il 27 maggio 2004

(Causa C-221/04)

(2004/C 179/19)

Il 27 maggio 2004 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. M. van Beek e G. Valero Jordana, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Regno di Spagna.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare che, avendo le autorità della Castiglia e León consentito la collocazione di lacci a scatto in diverse riserve private di caccia, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi dell'art. 12, n. 1, e dell'allegato VI della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE (1), relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Le autorizzazioni alla caccia alla volpe con lacci concesse dalle autorità della Castiglia e Léon violano l'art, 12, n. 1 e l'allegato VI della direttiva 92/43/CEE per due motivi.

Da un lato, è stato consentito l'uso del laccio a scatto nelle zone di Aldenueva de la Sierra e di Mediana de Voltoya, il che comporta la caccia o la turbativa intenzionale di una specie animale, la lutra lutra (nutria), menzionata nell'allegato IV della direttiva quale specie di interesse comunitario che richiede una protezione particolare. Le stesse autorità spagnole hanno riconosciuto la presenza della nutria nella dette zone.

Dall'altro, il laccio a scatto è uno strumento di caccia non selettivo, dato che qualsiasi animale, a prescindere da quello che si intende catturare (nel caso di specie la volpe), può restare intrappolato. L'argomentazione delle autorità spagnole secondo la quale le autorizzazioni contengono una clausola che obbliga a liberare le altre specie non consente di ritenere le trappole selettive, dal momento che gli animali catturati potrebbero rimanere feriti, fino a subire amputazioni, nel tentativo di liberarsi dai lacci.


(1)  GU L 206 del 22.07.1992, pag. 7


TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

10.7.2004   

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C 179/10


Ricorso della sig.ra Elizabetta Righini contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 16 aprile 2004

(Causa T-145/04)

(2004/C 179/20)

Lingua processuale: il francese

Il 16 aprile 2004 la sig.ra Elisabetta Righini, residente in Bruxelles, rappresentata dal sig. Eric Boigelot, avocat, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare le decisioni adottate dalla Commissione di inquadrare la ricorrente al momento dell'entrata in servizio nel grado A7-3, in qualità di agente temporaneo o di dipendente in prova, decisioni che le sono state comunicate il 27 maggio 2003 e il 30 giugno 2003;

condannare la convenuta alle spese, in conformità dell'art. 87, n. 2, del Regolamento di procedura del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente si oppone al suo inquadramento nel grado A7, terzo scatto, al momento della sua nomina a dipendente in prova il 21 maggio 2003.

A sostegno delle sue richieste essa fa valere quanto segue:

la violazione dell'art. 31, n.2, dello Statuto;

la violazione della decisione della Commissione 1o settembre 1983, come modificata il 7 febbraio 1996, che precisa i criteri applicabili alla nomina nel grado e all'inquadramento nello scatto al momento dell'assunzione degli agenti temporanei e dei funzionari;

l'inosservanza di taluni principi generali del diritto, come il principio di uguaglianza di trattamento, il rispetto dell'affidamento legittimo e il principio di sollecitudine e quelli che impongono all'AIPN di adottare una decisione solo sulla base di motivi pertinenti e non viziati da un errore manifesto di valutazione.

La ricorrente sottolinea che sia le sue eccezionali qualifiche sia la natura del posto da ricoprire, che richiedeva l'assunzione di un titolare particolarmente qualificato, avrebbero giustificato il suo inquadramento nel grado A6.


10.7.2004   

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C 179/10


Ricorso della società TQ3 Travel Solutions contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 26 aprile 2004

(causa T-148/04)

(2004/C 179/21)

Lingua processuale: il francese

Il 26 aprile 2004, la società TQ3 Travel Solutions, con sede in Mechelen (Belgio), rappresentata dai sigg. Rusen Ergec e Me Kim Möric, avocats, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare la decisione della Commissione 24 febbraio 2004 in cui si informa la ricorrente che la sua offerta per il lotto 1 (Bruxelles) dell'appalto n. ADMIN/D1/PR/2003/131 è stata respinta;

Annullare la decisione della Commissione che aggiudica il lotto 1 alla società Carlson Wagonlit Travels, comunicata alla ricorrente con lettera della Commissione 16 marzo 2004;

Dichiarare che l'illecito commesso dalla Commissione costituisce un errore che fa sorgere la responsabilità della Commissione nei confronti della ricorrente;

Rinviare la ricorrente dinanzi alla Commissione per la valutazione del danno subito;

Condannare la Commissione all'integralità delle spese.

Motivi e principali argomenti:

In seguito all'indizione della licitazione privata del 20 ottobre 2003 relativa ai «Servizi di agenzia di viaggi» (1), e alla procedura di aggiudicazione dell'appalto, la Commissione ha deciso di aggiudicare il detto appalto non già alla ricorrente, bensì alla società Carlson Wagonlit Travels.

La ricorrente deduce due motivi identici contro tali decisioni, relativi all'errore manifesto commesso dalla Commissione nella valutazione delle offerte.

Mediante il primo motivo, la ricorrente sostiene che la Commissione ha commesso un manifesto errore di valutazione nel considerare che l'offerta della società Carlson Wagonlit Travels non era anormalmente bassa; fa valere, inoltre, l'illecito derivante dall'inosservanza dell'obbligo di cui all'art. 146, n. 4, del regolamento (CE) della Commissione 23 dicembre 2002, n. 2342/2002 (2), che imponeva all'istituzione europea di chiedere le opportune precisazioni sulla composizione dell'offerta.

Il secondo motivo è relativo all'errore manifesto commesso dalla Commissione nella valutazione del valore qualitativo delle offerte, che l'ha condotta ad attribuire il punteggio più elevato all'offerta della Carlson Wagonlit Travels per la qualità dei servizi proposti quando tale offerta non consentiva di garantire una qualità sufficiente ai servizi di cui si tratta.


(1)  Appalto n. ADMIN/D1/PR/2003/131 (GU S 143)

(2)  Regolamento (CE, Euratom) della Commissione 23 dicembre 2002, n. 2342/2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357, pag. 1)


10.7.2004   

IT

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C 179/11


Ricorso della GRAFTECH INTERNATIONAL LTD contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 26 aprile 2004

(causa T-152/04)

(2004/C 179/22)

lingua processuale: l'inglese

Il 26 aprile 2004 la GRAFTECH INTERNATIONAL LTD, con sede in Wilmington, Delaware (USA), rappresentata dai sigg. K.P.E. Lasok QC e B. Hartnett Barristers, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

in subordine, nell'esercizio della sua piena e libera giurisdizione, modificare la decisione impugnata nel senso che gli interessi dell'8,04 % decorrano solo dal mese di settembre 2003 ovvero riducendo il loro tasso;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Oggetto del presente ricorso è una decisione della Commissione, contenuta in una lettera del 17 febbraio 2004, con cui essa ha imposto alla ricorrente interessi dell'8,04 % anziché del 6,04 % su un'ammenda che le aveva inflitto con decisione 18 luglio 2001 (1).

A sostegno del ricorso la GRAFTECH INTERNATIONAL LTD fa valere che la Commissione ha illegalmente voluto imporle il più elevato tra i due possibili tassi d'interesse. A suo avviso, il ritardo nel pagamento dell'ammenda ovvero nella costituzione di un'adeguata garanzia finanziaria per la stessa dipendeva dal fatto — riconosciuto dalla Commissione — che essa non era in condizione di pagare l'ammenda nonché dalla difficoltà delle parti di accordarsi su una garanzia finanziaria soddisfacente. La ricorrente ritiene che non si sarebbe dovuto trattarla da inadempiente alla luce della sua decisione di presentare ricorso contro la decisione che disponeva l'ammenda nonché della natura e del contenuto delle trattative intraprese in buona fede.

La ricorrente rimprovera poi alla Commissione una violazione dell'art. 86, n. 5, del regolamento n. 2342/2002 (2).

Lamenta che con il suo comportamento la Commissione l'abbia indotta a credere legittimamente che le sarebbe stato praticato un interesse del 6,04 %.

La ricorrente invoca una violazione del principio di buona amministrazione perché la Commissione non ha acconsentito ad una forma di garanzia finanziaria soddisfacente. Contesta inoltre alla Commissione di non averla chiaramente informata che avrebbe applicato il tasso d'interesse maggiore per tutta la durata delle trattative.

Infine, la ricorrente reputa la decisione impugnata sproporzionata. Sostiene che gli interessi di mora rispondono alla logica di prevenire manovre dilatorie e non a quella di penalizzare trattative intraprese in buona fede nelle quali la Commissione si è impegnata spontaneamente e che essa ha portato avanti con i propri ritmi.


(1)  Decisione della Commissione 18 luglio 2001, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE — Caso COMP/E-1/36.490 — Elettrodi di grafite (GU 2002 L 100, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE, Euratom) della Commissione 23 dicembre 2002, n. 2342, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357, pag. 1).


10.7.2004   

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C 179/11


Ricorso della ALENIA MARCONI SYSTEMS S.p.A. contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 23 aprile 2004

(causa T-155/04)

(2004/C 179/23)

Lingua processuale: l'italiano

Il 23 aprile 2004, la ALENIA MARCONI SYSTEMS S.p.A, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Sciaudone, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

ordinare alla Commissione di trasmettere al Tribunale tutti gli atti di cui dispongono i suoi servizi relativi alla denuncia presentata dalla ricorrente,

annullare e/o modificare la decisione impugnata,

adottare qualsiasi altro provvedimento che il Tribunale riterrà opportuno affinché la Commissione adempia i suoi obblighi ai sensi dell'art. 233 CE e, in particolare, affinché proceda ad un nuovo esame della denuncia depositata il 27 ottobre 1997,

condannare la Commissione al pagamento delle spese del presente giudizio.

Motivi e principali argomenti

Con la decisione impugnata è stata respinta la denuncia presentata il 27 ottobre 1987, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento n. 17/62, dall'allora Alenia Difesa, ramo d'azienda di FINMECCANICA S.p.A., in ragione di una presunta mancanza dei presupposti per l'applicabilità ad EUROCONTROL delle norme comunitarie in materia di concorrenza così come di elementi sufficienti a provare i pretesi abusi oggetto di denuncia. In particolare, la ricorrente aveva denunciato gli abusi di posizione dominante posti in essere da EUROCONTROL e gli effetti distorsivi sulla concorrenza nella modalità di gestione dei contratti di sviluppo di prototipi, dei diritti di proprietà intellettuale (IPR's), con riferimento ai contratti di fornitura di attrezzature di Air Traffic Management, nonché nello svolgimento di assistenza alle amministrazioni nazionali.

La decisione viene, innanzitutto, impugnata per violazione dell'art. 82 del Trattato CE. E ciò, in particolare, nella misura in cui, pur riconoscendo in linea di principio l'applicabilità dell'art. 82 ad EUROCONTROL, con riguardo al caso di specie ne esclude la rilevanza in quanto nega il carattere economico delle attività di normalizzazione e di assistenza alle amministrazioni nazionali svolte dallo stesso organismo.

Oltre che per la violazione dianzi esposta, la decisione risulterebbe viziata dal momento che la Commissione:

a)

non ha esaminato nel merito il carattere abusivo dei comportamenti denunciati relativi all'attività di normalizzazione, regolamentazione e validazione nonché all'attività di assistenza alle amministrazioni nazionali;

b)

valutando nel merito, seppure in modo sommario, il comportamento di EUROCONTROL relativo all'attività di acquisto di prototipi e di gestione dei relativi dirittti di proprietà intellettuale, ne ha escluso il carattere abusivo ai sensi dell'art. 82 del Trattato CE.

La decisione impugnata, infine, appare viziata perché del tutto carente di una motivazione idonea ad argomentare la natura non economica di talune attività di EUROCONTROL e l'inesistenza di comportamenti di EUROCONTROL abusivi ai sensi dell'art. 82 del Trattato CE.


10.7.2004   

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C 179/12


Ricorso della Electricité de France (EDF) contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 27 aprile 2004

(Causa T-156/04)

(2004/C 179/24)

Lingua processuale: il francese

Il 27 aprile 2004 la Electricité de France (EDF), con sede in Parigi, rappresentata dal sig. Michel Debroux, avvocato, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare gli artt. 3 e 4 della decisione della Commissione 16 dicembre 2003, C(2003)4637 def., relativa agli aiuti di Stato concessi dalla Francia alla ricorrente, concernenti il settore delle industrie per l'elettricità e il gas, sotto forma di misure contabili e fiscali adottate nel 1997, in occasione di un riordino del bilancio della EDF;

in subordine, annullare gli artt. 3 e 4 della decisione impugnata in quanto l'importo della somma da rimborsare imposta alla EDF è stato sovrastimato in modo significativo;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con la decisione impugnata la Commissione ha ritenuto che l'esonero della ricorrente dal pagamento dell'imposta sulle società, in occasione della riclassificazione come dotazioni in capitale degli accantonamenti costituiti in esenzione d'imposta per il rinnovamento della sua rete di alimentazione generale, costituirebbe un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune.

A sostegno della sua domanda la ricorrente invoca anzitutto un motivo avente ad oggetto la pretesa violazione di forme sostanziali. Essa fa valere che la Commissione non avrebbe rispettato i diritti della difesa nel modificare la sua analisi tra la decisione di avvio del procedimento e l'adozione della decisione impugnata senza consentire alla ricorrente di presentare le sue osservazioni.

La ricorrente sostiene, inoltre, che le misure contestate devono essere analizzate come una legittima operazione di ricapitalizzazione da essa effettuata. La Commissione, omettendo di rispondere a tale argomento, sarebbe venuta meno all'obbligo di motivazione su di essa incombente e avrebbe commesso un errore di diritto nella valutazione della nozione di aiuto di Stato. La ricorrente afferma parimenti, nell'ambito dello stesso motivo, che le misure controverse non avrebbero interessato gli scambi tra Stati membri e non potevano dunque essere considerate aiuti di Stato.

Infine, a sostegno delle sue conclusioni in subordine, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata avrebbe imposto un importo da rimborsare superiore a quello che si potrebbe eventualmente ritenere dovuto.


10.7.2004   

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C 179/13


Ricorso di Davide Rovetta contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 24 aprile 2004

(causa T-159/04)

(2004/C 179/25)

Lingua processuale: l'italiano

Il 24 aprile 2004, Davide Rovetta, con l'avvocato Maurizio Gambardella, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione definitiva di inquadramento del ricorrente al grado B5/3 del 14.05.2003 con cui è stata inoltre rifiutata la domanda N. D/77/03 del ricorrente di essere inquadrato al grado B4 della carriera

annullare la decisione con cui si rifiuta la richiesta di accesso agli atti del comitato paritetico per l'inquadramento contenuta nella risposta al reclamo N. R/563/03

fissare simbolicamento ad Euro 1 il risarcimento dei danni morali causati al ricorrente dalla impugnata decisione

condannare la Commissione al pagamento di quanto spettante al ricorrente con effetto retroattivo alla data della sua entrata in servizio qualora si fosse proceduto al suo inquadramento al grado B4, scatto come da determinarsi da parte dell'AIPN

condannare la Commissione al pagamento degli onorari di causa del presente giudizio

Motivi e principali argomenti

Il signor Davide Rovetta, funzionario presso la Direzione Generale fiscalità e dogane, una volta terminato il periodo di prova, ha presentato all'AIPN domanda per essere inquadrato, in applicazione dell'art. 31 dello Statuto al grado superiore della carriera cioè per lui B4. Nella sua domanda faceva valere di essere stato assunto per svolgere delle funzioni anche di giurista presso la Direzione Generale Fiscalità e Dogane, Unità A3 «Affari giuridici e controllo dell'applicazione delle disposizioni comunitarie».

Dopo aver ricevuto risposta negativa dall'AIPN ed essere stato inquadrato al grado B5/3 introduceva un reclamo ex articolo 90 § 2 dello Statuto contro tale decisione che veniva respinto con decisione esplicita di rigetto.

Con il ricorso davanti al Tribunale di Primo Grado il ricorrente chiede l'annullamento di tale decisione sul reclamo e della precedente decisione sull'inquadramento, nonché della decisione di rifiuto dell'accesso da lui chiesto, agli atti del comitato paritetico per l'inquadramento.

Ad avviso del ricorrente tali decisioni sarebbero inficiate da una violazione degli artt. 25 e 31 dello Statuto, della giurisprudenza della Corte e del Tribunale sul punto e sarebbero affette da violazione delle forme sostanziali, difetto di motivazione ed errore manifesto di valutazione. Si fa anche valere, a questo riguardo, la disapplicazione nella fattispecie della decisione di base sull'inquadramento, del 1983, come modificata dalla decisione del 7 febbraio 1996.

Infine, il ricorrente invoca l'illegittimità del sistema di delega dei poteri di AIPN dal Collegio, nell'ambito dell'inquadramento per violazione dei principi di proprozionalità, di trasparenza e di buona amministrazione.


10.7.2004   

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C 179/13


Ricorso del sig. Hippocrate Vounakis contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 3 maggio 2004

(Causa T-165/04)

(2004/C 179/26)

Lingua processuale: il francese

Il 3 maggio 2004 il sig. Hippocrate Vounakis, residente in Wezembeek-Oppem (Belgio), rappresentato dai sigg. Sébastien Orlandi, Albert Coolen, Jean-Noël Louis e Etienne Marchal, avocats, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione che adotta il rapporto di evoluzione della carriera per il periodo 1.7.2001-31.12.2002;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente si oppone, per ragioni sia formali che di merito, al suo rapporto di evoluzione della carriera per il periodo 1.7.2001-31.12.2002;

A sostegno delle sue pretese, afferma quanto segue:

la violazione dell'art. 2 delle disposizioni generali di esecuzione e dell'art. 43 dello Statuto. Il ricorrente precisa in proposito che il rapporto controverso sarebbe stato adottato da una persona che non ne aveva la competenza;

l'esistenza nel caso di specie di un errore manifesto di valutazione, nonché di un'incoerenza tra i commenti e i punteggi attribuiti;

la violazione dell'obbligo di motivazione. Il ricorrente afferma in proposito che il punteggio complessivo che gli è stato attribuito lo colloca al di sotto della media, mentre i suoi precedenti rapporti erano buoni, senza che tale diminuzione sia giustificata.


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C 179/14


Ricorso del sig. Carmelo Morello contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 13 maggio 2004

(Causa T-166/04)

(2004/C 179/27)

Lingua processuale: il francese

Il 13 maggio 2004 il sig. Carmelo Morello, residente in Bruxelles, rappresentato dai sigg. Jacques Sambon e Pierre Van Gehuchten, avocats, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

1.

annullare il rigetto implicito della sua domanda in data 28 marzo 2003 e, ove necessario, annullare il rigetto del suo reclamo;

2.

condannare la Commissione a pagargli a titolo di risarcimento del danno la somma di EUR 1 000 000 per il danno morale, e di EUR 1 000 000 per il danno materiale;

3.

condannare la Commissione a sopportare tutte le spese.

Motivi e principali argomenti:

Il ricorrente, funzionario della Commissione, aveva chiesto nell'ambito di un'altra causa l'annullamento della nomina di un altro funzionario al posto di capo unità per cui anch'egli aveva presentato la propria candidatura. Il Tribunale ha accolto il suo ricorso annullando la detta nomina.

Al momento della pronuncia della sentenza nella causa precedente, il funzionario nominato al posto di cui trattasi era già stato promosso e trasferito ad un altro posto, mentre il posto di capo unità divenuto in tal modo vacante era stato coperto mediante la reintegrazione di un altro funzionario, giunto al termine della sua aspettativa per motivi personali.

Dopo la pronuncia della sentenza nella causa precedente, il ricorrente ha presentato una richiesta alla Commissione diretta all'esecuzione della sentenza summenzionata e, in seguito, un reclamo contro il rigetto implicito della sua domanda. La Commissione ha respinto tale reclamo dichiarando che in mancanza di un posto disponibile, essa si trovava nell'impossibilità di adottare misure di esecuzione della precedente sentenza.

Il presente ricorso riguarda il rigetto della richiesta del ricorrente. A sostegno delle sue richieste il ricorrente invoca la violazione dell'art. 233 CE, la violazione degli artt. 4, 7, 24,25 e 45 dello Statuto, la violazione del principio di buona amministrazione nonché uno sviamento di potere o di procedura. Egli asserisce altresì di aver subito un danno morale e materiale consistente nella perdita di un'occasione importante di accedere al grado A3 alla fine della sua carriera, e chiede un risarcimento a tale titolo.


10.7.2004   

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C 179/14


Ricorso proposto dalla società Calliope S.A contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, proposto il 12 maggio 2004

(Causa T-169/04)

(2004/C 179/28)

Lingua processuale: il francese

Il 12 maggio 2004 la società Callioper S.A, con sede in Mourenx (Francia), rappresentata dalla sig.ra Stéphanie Legrand, avocat, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno.

Altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso era la BASF A.G.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 4 marzo 2004, che ha respinto l'appello n. R 289/2003-1;

disporre che l'UAMI proceda a registrare la domanda di marchio comunitario «CARPOVIRUSINE» n. 1 422 641 per i prodotti indicati nella domanda;

condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Titolare del marchio comunitario registrato:

La ricorrente

Marchio comunitario registrato:

Marchio denominativo «CARPOVIRUSINE» — domanda n. 1 422 641, depositato per prodotti della classe 5 (insetticidi ecc.)

Titolare del diritto di marchio o del segno di cui si lamenta la violazione nel procedimento di opposizione:

BASF A.G.

Diritto al marchio o al segno di cui si lamenta la violazione:

Marchio nazionale e internazionale denominativo «CARPO» per prodotti della classe 5

Decisione della divisione di opposizione:

Diniego di registrazione

Decisione della commissione di ricorso

Rigetto del ricorso

Motivi del ricorso

Applicazione erronea dell'art. 8, n.  lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 (1)


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1-36).


10.7.2004   

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C 179/15


Ricorso di FederDOC — Confederazione nazionale dei Consorzi volontari per la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini italiani e altri contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 18 maggio 2004

(causa T-170/04)

(2004/C 179/29)

Lingua processuale: l'italiano

Il 18 maggio 2004, FederDOC — Confederazione nazionale dei Consorzi volontari per la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini italiani e altri, con gli avvocati Luciano Spagnuolo Vigorita, Paolo Tanoni e Roberto Gandin, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea.

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

disporre l'annullamento del regolamento (CE) n. 316/2004 della Commissione del 20 febbraio 2004, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 55 del 24 febbraio 2004, pag. 16, recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli,

in via alternativa subordinata, disporre l'annullamento, totale o parziale, dell'articolo 1, paragrafi 3, 8.a, 9.a, 9.b, 10 e 18 (e di conseguenza l'allegato II), del regolamento n. 316/2004,

condannare la Commissione alla rifusione delle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro il regolamento (CE) n. 316/2004 della Commissione, del 20 febbraio 2004, recante modifiche del regolamento (CE) n. 753/2002 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (1).

I ricorrenti, in sostanza, avvertono il reale pericolo che, con l'attuazione del regolamento impugnato, possa determinarsi una sorta di liberalizzazione, a favore dei produttori di paesi terzi, per quanto riguarda l'uso delle seguenti menzioni tradizionali, che contraddistinguono particolari vini italiani noti in tutto il mondo: Amarone, Cannellino, Brunello, Est!Est!Est!, Falerno, Governo all'uso toscano, Gutturnio, Lacryma Christi, Lambiccato, Morellino, Recioto, Sciacchetrà, Sciac-trà, Sforzato (o Sfurzat), Torcolato, Vergine, Vino Nobile, Vin santo (o Vino Santo o Vinsanto). Ciò rappresenterebbe una lesione della posizione faticosamente raggiunta dai produttori degli Sati membri nel mercato vitivinicolo (produttori vincolati al rispetto di rigidi parametri quantitativi e qualitativi) e, soprattutto, si tradurrebbe in una inaccettabile lesione dell'affidamento dei consumatori: i produttori dei paesi terzi non sarebbero infatti tenuti ad osservare i relativi disciplinari di produzione e, pertanto, potrebbero finire per mettere in commercio in ambito comunitario prodotti privi delle qualità enologiche ed organolettiche che, invece, i vini in questione devono possedere.

Tutti i ricorrenti sono, in base alla normativa nazionale, legittimati a vigilare sull'uso delle suddette menzioni tradizionali o, comunque, ad utilizzarle.

A sostegno delle loro pretensioni, i ricorrenti ritengono, in particolare, che la Commissione abbia operato al di là delle competenze ad essa attribuite ed abbia emanato il regolamento impugnato, privo di adeguata motivazione, senza avere ottenuto la preventiva pronuncia del Comitato di gestione per i vini istituito con il regolamento n. 1493/1999 e senza avere prima interpellato i ricorrenti stessi.

I ricorrenti inoltre ritengono che alcune disposizioni del regolamento impugnato violino importanti principi rinvenibili nel Trattato CE, come quelli in materia di agricoltura, concorrenza, protezione dei consumatori, uguaglianza, proporzionalità, diritti quesiti e certezza del diritto. Precise norme del regolamento n. 1493/1999 (concretamente gli articoli 47, 48 e 49) risultano poi violate dal regolamento impugnato, che si pone altresì in contrasto con quanto disposto negli articoli 23, paragrafo 3, e 24, paragrafo 4, dal cosiddetto Accordo TRIps di Marrakeck del 15 aprile 1994 (Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio), di cui la Comunità Europea è parte.

I ricorrenti fanno anche valere la violazione, dal regolamento impugnato, del dovere di motivazione degli atti.


(1)  GU L 55 del 24.02.2004, pag. 16


10.7.2004   

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C 179/15


Ricorso della Telefónica, S.A. contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), proposto il 17 maggio 2004

(Causa T-172/04)

(2004/C 179/30)

Lingua processuale: lo spagnolo

Il 17 maggio 2004 la Telefónica, S.A., con sede in Madrid (Spagna), rappresentata dall'avv. Andrea Sirimarco, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata della Prima commissione di ricorso dell'UAMI 12 marzo 2004 (procedimento R 676/2002-1);

ammettere la registrazione del marchio comunitario n. 1.694.157 «EMERGIA» (figurativo) per designare «servizi di telecomunicazioni mediante reti di cavi sottomarini per la trasmissione elettronica di voce, dati e video» nella classe 38 della Nomenclatura internazionale;

condannare alle spese l'UAMI e la parte che, eventualmente, si presenti come interveniente.

Motivi e principali argomenti:

Richiedente il marchio comunitario

La ricorrente

Marchio comunitario in oggetto:

Il marchio figurativo «emergia» — Domanda n. 1.694.157, per prodotti e servizi delle classi 9, 38 e 42

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento d'opposizione:

D. Branch

Marchio o segno fatto valere nel procedimento d'opposizione:

Marchio denominativo comunitario «EMERGEA» per prodotti e servizi appartenenti, tra le altre, alla classe 38 «Servizi telematici tramite reti nazionali e internazionali, comunicazioni tramite terminali di computer»

Decisione della divisione d'opposizione:

Accoglimento parziale dell'opposizione nella parte in cui è diretta contro i «servizi di telecomunicazione, i servizi di comunicazione mediante reti informatiche, della classe 38»

Decisione della commissione di ricorso:

Rigetto del ricorso

Motivi del ricorso:

Applicazione non corretta dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 (rischio di confusione)


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C 179/16


Ricorso del sig.  Jürgen Carius contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 14 maggio 2004

(Causa T-173/04)

(2004/C 179/31)

Lingua processuale: il francese

Il 14 maggio 2004 il sig. Jürgen Carius, residente in Bruxelles, rappresentato dal sig. Nicolas Lhoëst, avocat, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del direttore generale della DG ADMIN 21 maggio 2003 che conferma, senza emendamenti, il rapporto di evoluzione della carriera del ricorrente per il periodo 1.7.2001-31.12.2002;

annullare, ove necessario, la decisione della Commissione 23 dicembre 2003, che respinge il reclamo del ricorrente;

condannare la convenuta a sopportare tutte le spese del ricorso.

Motivi e principali argomenti:

Il ricorrente invoca a sostegno del suo ricorso l'illegittimità del nuovo sistema di valutazione fondato su criteri non obiettivi e che non permette a chi viene valutato di essere informato in tempo utile del proprio rapporto di valutazione per potere, all'occorrenza, presentare le proprie osservazioni al valutatore.

Il ricorrente invoca altresì la violazione dell'obbligo di motivazione, in quanto la valutazione notevolmente meno positiva dei suoi meriti non è stata spiegata a sufficienza, nonché un errore manifesto di valutazione.


10.7.2004   

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C 179/16


Ricorso della società Petrotub S.A. contro il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 6 maggio 2004

(Causa T-174/04)

(2004/C 179/32)

Lingua processuale: l'inglese

Il 6 maggio 2004 la società Petrotub S.A., con sede in Roman (Romania), rappresentata dal sig. A.L. Merckx, lawyer, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare l'art. 1 del regolamento (CE) del Consiglio 10 febbraio 2004, n. 235, recante modifica del regolamento (CE) n. 2320/97 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari, tra l'altro, della Romania, relativamente alla parte riguardante le importazioni nella Comunità europea dei prodotti fabbricati dalla Petrotub SA e dalla Repubblica SA (1).

condannare la parte convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il regolamento impugnato è stato adottato dal Consiglio allo scopo di uniformarsi alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 9 gennaio 2003, causa C-76/00 P. Tale sentenza ha riformato la sentenza del Tribunale di primo grado 15 dicembre 1999, cause riunite T-33/98 e T-34/98, Petrotub e Repubblica /Consiglio (2) e ha annullato il regolamento (CE) del Consiglio 17 novembre 1997, n. 2320, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari, tra l'altro, della Romania, relativamente alla parte riguardante le importazioni nella Comunità europea dei prodotti fabbricati dalla Petrotub SA e dalla Repubblica SA.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente afferma che il Consiglio è andato oltre il potere discrezionale attribuitogli dall'art. 233 CE nel dare esecuzione alla sentenza in un modo che viola l'art. 6, nn. 1 e 9 e l'art. 2, n. 11, del regolamento (CE) n. 384/96 (3). In particolare la ricorrente asserisce che l'art. 6, n. 9 è stato violato in quanto il regolamento impugnato è stato adottato sulla base di un'indagine iniziale nonostante fossero trascorsi oltre 15 mesi dal momento in cui era iniziata. Inoltre, l'art. 6, n. 1, è stato violato in quanto le misure antidumping adottate non erano più basate su informazioni relative a un periodo di almeno 6 mesi immediatamente precedente all'inizio del procedimento. La ricorrente sostiene altresì che il regolamento impugnato non contiene una motivazione adeguata relativamente ai motivi per cui i primi due metodi di calcolo del margine antidumping previsti dall'art. 2, n. 11, del regolamento n. 384/96 erano stati respinti in favore del terzo metodo. Sulla base di tali argomenti la ricorrente afferma che il regolamento impugnato violava altresì l'art. 2, n. 11, del regolamento n. 384/1996 nonché l'art. 253 CE.


(1)  GU L 40 del 12.2.2004, pag. 12.

(2)  Racc. II-pag. 3837.

(3)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.


10.7.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 179/17


Ricorso del sig. Donal Gordon contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 7 maggio 2004

(Causa T-175/04)

(2004/C 179/33)

Lingua processuale: l'inglese

Il 7 maggio 2004 il sig. Donal Gordon, residente in Bruxelles (Belgio), rappresentato dal sig. M. Byrne, Solicitor, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione dell'autorità investita del potere di nomina adottata in risposta al reclamo della ricorrente R/402/03;

annullare la decisione della Commissione 26 aprile 2002 sulle disposizioni generali di esecuzione dell'art. 43 dello Statuto del personale o le misure specifiche in materia in quanto i rapporti sono stati adottati prima che fossero esaminati tutti i reclami relativi allo stesso grado nella stessa unità;

annullare la Comunicazione amministrativa 99-2002 in data 3 dicembre 2002 o le misure specifiche in materia in quanto stabiliscono un punteggio medio;

concedere al ricorrente il risarcimento per il danno arrecato alle sue aspettative di carriera, al suo stato psicologico e alla sua salute;

ordinare alla Commissione di pagare tutte le spese del presente ricorso.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente adduce, a sostegno delle sue richieste, in primo luogo la violazione di forme sostanziali e del diritto di difesa in quanto il notatore non ha avuto un colloquio con il funzionario entro cinque giorni lavorativi come dispone l'art. 7, n. 5, della decisione della commissione 26 aprile 2002 sulle disposizioni generali di esecuzione dell'art. 43 dello Statuto.

Inoltre il ricorrente invoca un errore manifesto di valutazione da parte del notatore il quale ha firmato il rapporto di evoluzione della carriera del ricorrente, nonostante gli elementi anomali e contraddittori a sua disposizione. Inoltre il ricorrente invoca un abuso di potere riguardo al fatto che il detto funzionario non ha intrapreso alcuna azione per correggere tale errore manifesto di valutazione.

Infine il ricorrente invoca la violazione di una forma sostanziale e del diritto di difesa in quanto il sistema di reclamo interno attuato dalla decisione della Commissione 2 aprile 2002 è stato privato di ogni effetto dalla circostanza che prima ancora che il reclamo fosse inoltrato gli altri rapporti della stessa unità a cui il rapporto impugnato era collegato da un punteggio medio erano stati definitivamente adottati e dal numero limitato di punti accantonati in previsione di reclami.


10.7.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 179/17


Ricorso di Luigi Marcuccio contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 13 maggio 2004

(causa T-176/04)

(2004/C 179/34)

Lingua processuale: l'italiano

Il 13 maggio 2004, Luigi Marcuccio, con l'avvocato Alessandro Distante, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione dell'AIPN con la quale è stata rigettata la domanda

condannare la CE alla rifusione delle spese di giudizio

Motivi e principali argomenti

Questo ricorso è stato proposto in relazione al fatto che il ricorrente, in data 1o aprile 2003, ha presentato alla CE una domanda affinché: (a) se la relazione medica redatta dalla Dr. M.P.Simonnet in occasione della visita medica cui la stessa lo sottopose al proprio domicilio in data 20 giugno 2002 esiste, questa gli fosse inviata in copia certificata conforme all'originale, ovvero fosse inviata al medico da lui designato in questo contesto, e, in questo secondo caso, egli fosse informato per iscritto di tale invio; (b) se la relazione medica non esiste, egli fosse informato per iscritto di questa inesistenza; (c) se esistono motivi ostativi a quanto richiesto ai punti (a) e (b) di cui sopra, egli fosse informato per iscritto di tali motivi ostativi.

A seguito della decisione implicita di rigetto della domanda, il ricorrente ha depositato il presente ricorso.

L'attore deduce, a sostegno delle sue argomentazioni, i seguenti motivi:

Violazione di legge, in quanto il funzionario avrebbe il diritto di accedere a tutti i dati che lo riguardano, redatti da agenti della convenuta nell'esercizio delle loro funzioni ed in possesso di questa, ergo anche alla relazione medica.

Violazione del diritto alla salute ed all'integrità fisica e psichica del ricorrente, e del dovere da parte delle istituzioni comunitarie di avere riguardo al benessere del dipendente.

Violazione del dovere di motivazione degli atti, previsto nell'articolo 25 dello Statuto.

Violazione del dovere di sollecitudine, in quanto la convenuta non avrebbe tenuto in minima considerazione gli interessi del ricorrente a che il contenuto della relazione medica sia rivelato allo stesso, ovvero quantomeno al medico da lui designato in questo contesto, e ciò anche alla luce del fatto che non si comprende quale interesse del servizio la convenuta, quod non, abbia voluto tutelare con il rigetto della domanda e con quello del reclamo.


10.7.2004   

IT

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C 179/18


Ricorso del sig. Daniel Van der Spree contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 17 maggio 2004

(Causa T-182/04)

(2004/C 179/35)

Lingua processuale: il francese

Il 17 maggio 2004 il sig. Daniel Van der Spree, residente in Overijse (Belgio), rappresentato dai sigg. Sébastien Orlandi, Albert Coolen, Jean-Noël Louis e Etienne Marchal, avocats, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione che adotta in via definitiva il rapporto di evoluzione della carriera del ricorrente per il periodo 1.7.2001-31 dicembre 2002;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Il ricorrente invoca a sostegno del suo ricorso in primo luogo la violazione degli artt. 26 e 43 dello Statuto nonché delle misure specifiche applicabili all'esercizio di valutazione transitorio 2001-2002. Il ricorrente invoca altresì la violazione dell'obbligo di motivazione, l'incoerenza tra i commenti e i punteggi attribuiti nonché un errore manifesto di valutazione. Il ricorrente si fonda inoltre su una violazione dei diritti della difesa in quanto la decisione è stata fondata su un rapporto di controllo interno di cui il ricorrente non è mai stato informato e su presunti criteri di valutazione che, secondo il ricorrente, non gli sono mai stati comunicati.


10.7.2004   

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C 179/18


Ricorso della società Microsoft Corporation contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 7 giugno 2004

(Causa T-201/04)

(2004/C 179/36)

Lingua processuale: l'inglese

Il 7 giugno 2004 la società Microsoft Corporation, con sede in Washington (USA), rappresentata dai sigg. I.S. Forrester, QC, e J.-F. Bellis, lawyer, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione 24 marzo 2004, o, in subordine, annullare o ridurre significativamente l'ammenda irrogata;

condannare la Commissione a sopportare le spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente contesta la decisione della Commissione che ha accertato due abusi di posizione dominante da parte della ricorrente ed ha irrogato alla ricorrente un'ammenda dell'importo di EUR 497 196 304. Nella decisione la Commissione ha stabilito che la ricorrente ha rifiutato di fornire «Informazioni sull'interoperabilità» e di consentire il loro impiego al fine di sviluppare e di distribuire sistemi operativi per server per gruppi di lavoro. In secondo luogo la Commissione ha stabilito che la ricorrente aveva subordinato la disponibilità del «Window Client PC Operating System» all'acquisto contemporaneo di Windows Media Player.

In primo luogo, a sostegno del suo ricorso la ricorrente afferma che la Commissione erroneamente ha dichiarato che la ricorrente aveva violato l'art. 82 CE rifiutando di comunicare dei protocolli di comunicazione ai concorrenti e di consentire l'impiego di questa tecnologia proprietaria in sistemi operativi per server per gruppi di lavoro.

Secondo la ricorrente, le condizioni richieste dalla Corte di giustizia affinché un imprenditore in posizione dominante sia obbligato a concedere una licenza sui suoi diritti di proprietà intellettuale non sono soddisfatte nel caso di specie. A giudizio della ricorrente, la tecnologia per cui le si ordina di concedere una licenza non è indispensabile per conseguire l'interoperabilità con i sistemi operativi di Microsoft PC, il presunto rifiuto di fornire la tecnologia non ha impedito l'affermarsi di nuovi prodotti su un mercato derivato e, infine, non ha avuto l'effetto di escludere ogni concorrenza su un mercato derivato.

Inoltre, la ricorrente afferma che la decisione impugnata erroneamente ha escluso che la ricorrente potesse addurre i propri diritti di proprietà intellettuale come giustificazione obiettiva del suo presunto rifiuto di fornire la tecnologia ed ha invece avanzato un nuova e giuridicamente erronea valutazione comparata che si fonda su un interesse pubblico alla divulgazione.

Inoltre la ricorrente afferma che non è mai stata presentata alcuna richiesta di licenza per sviluppare un software nello SEE e che la ricorrente non aveva alcun obbligo di ritenere che la richiesta della Sun potesse far sorgere una qualche particolare responsabilità ai sensi dell'art. 82 CE.

Inoltre, la ricorrente sostiene che la Commissione non ha tenuto conto degli obblighi imposti alle Comunità europee dall'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS) nell'applicare l'art. 82 ai fatti della causa.

In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione erroneamente ha ritenuto che la ricorrente violasse l'art. 82 CE condizionando la disponibilità del suo sistema operativo di PC all'acquisto congiunto di una funzionalità multimediale nota come Windows Media Player.

Secondo la ricorrente, la decisione impugnata si basa su una teoria speculativa dell'esclusione secondo la quale un'ampia distribuzione della funzionalità multimediale in Windows potrebbe, in un futuro indeterminato, condurre ad una situazione in cui i fornitori di contenuti e i produttori di software codificheranno i loro programmi quasi esclusivamente nei formati di Windows Media. La ricorrente sostiene che tale teoria è incompatibile con la decisione della Commissione in merito alla concentrazione AOL/Time Warner (1) nonché con gli elementi del fascicolo che indicano che i fornitori di contenuti continuano a codificare in formati multipli.

La ricorrente inoltre afferma che la decisione impugnata ignora i benefici provenienti dal modello commerciale della ricorrente, che permette l'integrazione di nuove funzionalità in Windows in risposta ai progressi tecnologici e ai cambiamenti nella domanda dei consumatori.

Inoltre, secondo la ricorrente la decisione impugnata non soddisfa le condizioni richieste per accertare una violazione dell'art. 82 CE, e in particolare della lett. d) di quest'ultimo. La ricorrente afferma che Windows e la sua funzionalità multimediale non sono due prodotti distinti. Inoltre la ricorrente sostiene che la decisione impugnata non prova che la licenza abbinata e i prodotti abbinati non sono connessi per loro natura o per il loro impiego commerciale. La ricorrente inoltre sostiene che la decisione impugnata non prende in considerazione l'obbligo che il TRIPS impone alle Comunità europea nell'applicare l'art. 82 CE ai fatti della causa e la circostanza che il rimedio imposto è sproporzionato.

In terzo luogo, la ricorrente sostiene che la richiesta che la ricorrente assuma e retribuisca un fiduciario con il compito di sorvegliare il rispetto della decisione, e di ricevere i reclami ed indagare su di essi, è illegittima in quanto ultra vires. La ricorrente afferma che i poteri delegati al fiduciario sono poteri investigativi ed esecutivi di regola appartenenti dalla Commissione e che non possono essere delegati.

Infine, la ricorrente sostiene che non esiste alcun fondamento per irrogare alla ricorrente un'ammenda alla luce della novità giuridica dell'accertamento dell'abuso. La ricorrente afferma inoltre che l'importo dell'ammenda è manifestamente eccessivo.


(1)  Decisione della Commissione 11 ottobre 2000 che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune e con l'accordo SEE (Caso COMP/M.1845 — AOL/Time Warner) (GU 2001 L 268, pag. 28).


III Informazioni

10.7.2004   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 179/20


(2004/C 179/37)

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

GU C 168 del 26.6.2004

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 156 del 12.6.2004

GU C 146 del 29.5.2004

GU C 106 del 30.4.2004

GU C 94 del 17.4.2004

GU C 85 del 3.4.2004

GU C 71 del 20.3.2004

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