ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 168

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

47o anno
26 giugno 2004


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Comunicazioni

 

Corte di giustizia

 

CORTE DI GIUSTIZIA

2004/C 168/1

Causa C-138/04: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Danimarca, presentato il 15 marzo 2004

1

2004/C 168/2

Causa C-179/04: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, proposto il 16 aprile 2004

2

2004/C 168/3

Causa C-181/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato) con sentenza 3 marzo 2004, nella causa ELMEKA N.E. contro Ypourgos Oikonomikón (Ministro delle Finanze)

2

2004/C 168/4

Causa C-188/04: Ricorso del 22 aprile 2004 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee

2

2004/C 168/5

Causa C-196/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal The Special Commissioners (Regno Untito), con ordinanza 29 aprile 2004, nella causa Cadbury Schweppes plc et Cadbury Schweppes Overseas Ltd contro the Commissioners of Inland Revenue

3

2004/C 168/6

Causa C-197/04: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, presentato il 30 aprile 2004

3

2004/C 168/7

Causa C-198/04: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese, proposto il 4 maggio 2004

4

2004/C 168/8

Causa C-205/04: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Spagna, proposto il 7 maggio 2004

4

 

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

2004/C 168/9

Assegnazione dei giudici alle Sezioni e composizione della Grande Sezione

5

2004/C 168/0

Causa T-123/04: Ricorso della Cargo Partner AG contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), proposto il 31 marzo 2004

6

2004/C 168/1

Causa T-129/04: Ricorso della Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), proposto il 1o aprile 2004

6

2004/C 168/2

Causa T-132/04: Ricorso di André Bonnet contro la Corte di giustizia delle Comunità europee, proposto il 2 aprile 2004

7

2004/C 168/3

Causa T-139/04: Ricorso di Kelvin William Stephens contro la Commissione delle Comunità europee, proposto l'8 aprile 2004

7

2004/C 168/4

Causa T-142/04: Ricorso proposto il 14 aprile 2004 dalla Cargill B.V. contro la Commissione delle Comunità europee

8

2004/C 168/5

Causa T-144/04: Ricorso della Télévision Française 1 SA contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 13 aprile 2004

8

2004/C 168/6

Causa T-146/04: Ricorso di Koldo Gorostiaga Atxalandabaso contro il Parlamento europeo, proposto il 20 aprile 2004

9

2004/C 168/7

Causa T-147/04: Ricorso di Brian M. Ross contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 23 aprile 2004

9

2004/C 168/8

Causa T-149/04: Ricorso di Imre Czigany, Isabel Alves, Georgette Henningsen e Michel Lucas contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 26 aprile 2004

10

2004/C 168/9

Causa T-151/04: Ricorso di Bernard Nonat contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 16 aprile 2004

10

2004/C 168/0

Causa T-153/04: Racers di Ferriere Nord spa contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 23 aprile 2004

11

2004/C 168/1

Causa T-154/04: Ricorso di Daniel Bauwens contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 22 aprile 2004

11

2004/C 168/2

Causa T-157/04: Ricorso di Joël De Bry contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 22 aprile 2004

12

2004/C 168/3

Causa T-160/04: Ricorso di Gerasimos Potamianos contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 26 aprile 2004

12

2004/C 168/4

Causa T-161/04: Ricorso del sig. Gregorio Valero Jordana contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 26 aprile 2004

12

 

III   Informazioni

2004/C 168/5

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europeaGU C 156 del 12.6.2004

14

IT

 


I Comunicazioni

Corte di giustizia

CORTE DI GIUSTIZIA

26.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 168/1


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Danimarca, presentato il 15 marzo 2004

(Causa C-138/04)

(2004/C 168/01)

Il 15 marzo 2004 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. R. Lyal e T. Fich, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno di Danimarca.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1)

dichiarare che il Regno di Danimarca, non consentendo a chi trasferisce definitivamente la propria residenza in Danimarca la franchigia prevista dall'art. 1, n. 1, della direttiva 83/183/CEE dalla cosiddetta «tassa di immatricolazione», la quale in realtà corrisponde a un'imposta di consumo, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 249 del Trattato della direttiva 83/183/CEE (1);

2)

condannare il Regno di Danimarca alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Il tributo sull'immatricolazione degli autoveicoli viene riscosso con la prima immatricolazione degli autoveicoli in Danimarca e pertanto è soggetto passivo di tale tributo chiunque, trasferendo la propria residenza dall'estero in Danimarca, importa definitivamente il proprio autoveicolo allo scopo di utilizzarlo in Danimarca.

Secondo la Commissione i tributi riscossi all'atto dell'immatricolazione s'intendono «imposte di consumo che vengono normalmente riscosse all'atto dell'importazione definitiva da parte di un privato da un altro Stato membro» di beni per i quali gli Stati membri, ai sensi dell'art. 1, n. 1, della direttiva devono concedere franchigie dalle imposte.

I tributi sull'immatricolazione sono pertanto «imposte di consumo» perché colpiscono un bene di consumo e sono calcolati sul valore economico del bene e percepiti una tantum.

Si tratta inoltre indubbiamente di un dazio «che normalmente viene imposto all'atto della definitiva importazione di un bene da parte di una persona fisica». Il fatto che il tributo venga riscosso solo all'atto dell'immatricolazione dell'autoveicolo, nulla muta al fatto che l'immatricolazione è una condizione per poter utilizzare un autoveicolo sulla rete stradale danese. L'importazione di un autoveicolo a seguito del trasferimento dalla residenza non può ritenersi avere altra finalità che quella di poter utilizzare l'autoveicolo a seguito del detto trasferimento.

Secondo la Commissione, il tributo sull'immatricolazione degli autoveicoli non può essere considerato un «diritto o imposta specifici o periodici concernente l'utilizzazione di questi beni, applicato all'interno del territorio nazionale», escluso dalla franchigia dall'art. 1, n. 2, della direttiva.

L'eccezione riguarda solo imposte aventi ad oggetto l'utilizzo stesso del bene di cui trattasi che devono poter essere riscosse per assicurare il corrispettivo in relazione al servizio ed avere specifica relazione con l'utilizzo del bene di cui trattasi.

Le disposizioni di cui all'art. 1, n. 2, forniscono tre esempi di siffatte imposte, che devono essere escluse dalla franchigia e, cioè, «i diritti riscossi all'atto dell'immatricolazione di autoveicoli, tasse di circolazione stradale, canoni televisivi». Tali esempi hanno in comune il fatto che non si tratta di imposte di consumo, ma si riferiscono all'uso corrente del bene o garantiscono che la pubblica amministrazione resti indenne da oneri connessi all'utilizzo dei beni di cui trattasi.

Il riferimento a imposte che possono essere riscosse all'atto di immatricolazione di autoveicoli, deve, secondo la Commissione, essere inteso come riguardante tributi inerenti all'immatricolazione stessa dell'autoveicolo.

Questo punto di vista trova inoltre conferma da un esame delle diverse versioni linguistiche dell'art. 1. Fatta eccezione dei testi tedesco e danese, che fanno entrambi uso dello stesso termine nei nn. 1 e 2, e cioè «Abgaben» e, rispettivamente, «afgifter», tutte le altre versioni linguistiche usano, nei nn. 1 e 2, termini differenti e, cioè, rispettivamente, «taxes» e «droits» nella versione francese, «taxes» e «fees» nella versione inglese, ecc. I termini «droits» e «fees» possono chiaramente intendersi riferiti solo ai tributi che costituiscono controprestazione di un servizio.

Da tutto quanto precede consegue chiaramente che il tributo riscosso all'atto dell'immatricolazione va considerato pagamento di un dazio, perché calcolato sulla base del valore dell'autoveicolo, in particolare, per il 105 % del valore fino a concorrenza di DKK 57 400 (pari a EUR 7 735) e al 180 % per il valore restante dell'autoveicolo al momento dell'immatricolazione, IVA compresa.


(1)  Direttiva 28 marzo 1983 relativa alle franchigie fiscali applicabili alle importazioni definitive di beni personali di privati provenienti da uno Stato membro


26.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 168/2


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, proposto il 16 aprile 2004

(Causa C-179/04)

(2004/C 168/02)

Il 16 aprile 2004 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Georgios Zavvos, membro del servizio giuridico della Commissione, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica ellenica.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 novembre 2000, 2000/64/CE (1) che modifica le direttive 85/611/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE e 93/22/CEE del Consiglio per quanto riguarda lo scambio d'informazioni con i paesi terzi, e comunque non avendo comunicato le disposizioni di cui si tratta alla Commissione, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva.

condannare le Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

Secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia delle Comunità europee uno Stato membro non può eccepire situazioni del suo ordinamento interno o difficoltà per giustificare il mancato rispetto degli obblighi e dei termini risultanti dal diritto comunitario.


(1)  GU L 290 del 17 novembre 2000, pag. 27.


26.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 168/2


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato) con sentenza 3 marzo 2004, nella causa ELMEKA N.E. contro Ypourgos Oikonomikón (Ministro delle Finanze)

(Causa C-181/04)

(2004/C 168/03)

Con sentenza 3 marzo 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte il 19 aprile 2004, nella causa dinanzi ad esso pendente tra ELMEKA N.E. e Ypourgos Oikonomikón, il Symvoulio tis Epikrateias ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

se la lett. a) dell'art. 15, punto 4, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977«in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme» (direttiva del Consiglio 77/388/CEE), alla quale rinvia la disposizione dell'art. 15, punto 5, di tale direttiva, riguardi il noleggio tanto di navi d'alto mare che effettuano il trasporto a pagamento di passeggeri quanto anche di navi usate nell'esercizio di attività commerciali, industriali e della pesca, o riguardi il noleggio di navi d'alto mare e solo esso, quando, in questo secondo caso, la disciplina ai sensi dell'art. 22, n. 1, lett. d), della legge 1642/1986 sia più ampia, relativamente alla categoria delle navi che il noleggio riguarda, di quella della direttiva;

2)

se per l'esenzione dall'imposta, ai sensi del disposto dell'art. 15, punto 8, della sesta direttiva di cui sopra, sia necessaria la prestazione di un servizio allo stesso armatore, o se l'esenzione venga accordata anche per un servizio prestato ad un terzo alla sola condizione che venga realizzato per un bisogno diretto delle navi menzionate al punto 5 dello stesso articolo,e cioè delle navi di cui alle lett. a) e b) del punto 4 di tale articolo;

3)

se sia consentito o no, e a quali condizioni, secondo le norme e i principi comunitari che disciplinano l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, l'addebitamento del tributo per un periodo passato qualora la sua mancata ripercussione, per tale periodo, sulla controparte contrattuale da parte del debitore dell'imposta e, di conseguenza, il suo mancato versamento al fisco, siano dovuti alla convinzione del debitore che l'imposta non dovesse essere ripercossa e tale convinzione sia stata causata da un comportamento dell'amministrazione tributaria.


26.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 168/2


Ricorso del 22 aprile 2004 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee

(Causa C-188/04)

(2004/C 168/04)

Il 22 aprile 2004 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori K. Wiedner e G. Bambara, in qualità di agenti, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

constatare che la Repubblica italiana, avendo l'ente ANAS S.p.A. affidato la concessione di costruzione e gestione dell'autostrada denominata «Pedemontana Veneta Ovest» alla Società per l'autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova p.a., mediante concessione diretta attuata per mezzo di una convenzione stipulata il 7 dicembre 1999 non preceduta da pubblicazione di un bando di gara, senza che ne ricorressero i presupposti, è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù della direttiva 93/37/CEE (1) del Consiglio del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori e, in particolare, dei suoi articoli 3, paragrafo 1 e 11, paragrafi 3, 6 e 7;

condannare la Repubblica italiana alle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti:

Secondo la Commissione la concessione relativa alla costruzione e alla gestione dell'autostrada denominata «Pedemontana Veneta Ovest» attuata dall'ANAS, senza pubblicazione preliminare di un bando di gara, non è conforme a quanto stabilito dalla direttiva 93/37/CEE ed in particolare dai suoi articoli 3, paragrafo 1 e 11, paragrafi 3, 6 e 7.

L'articolo 3 della direttiva prevede l'applicazione di alcune regole di pubblicità a livello comunitario qualora le amministrazioni aggiudicatrici concludano un contratto di concessione di lavori pubblici, se il valore di tale contratto è superiore a 5 milioni di euro. In particolare, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 della direttiva, le amministrazioni aggiudicatrici che intendono ricorrere all concessione di lavori pubblici devono rendere nota tale intenzione con un bando di gara da inviare, ai sensi del paragrafo 7 di tale articolo, all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

Considerato che il contratto di construzione e gestione dell'autostrada denominata «Pedemontana Veneta Ovest» ammonta a circa 350 milioni di euro, esso avrebbe dovuto essere sicuramente oggetto di pubblicazione nella Gazzeta ufficiale delle Comunità europee.


(1)   GU L 199 del 09.08.1993, pag. 54.


26.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 168/3


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal The Special Commissioners (Regno Untito), con ordinanza 29 aprile 2004, nella causa Cadbury Schweppes plc et Cadbury Schweppes Overseas Ltd contro the Commissioners of Inland Revenue

(Causa C-196/04)

(2004/C 168/05)

Con ordinanza 29 aprile 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte il 3 maggio 2004, nella causa Cadbury Schweppes plc et Cadbury Schweppes Overseas Ltd contro the Commissioners of Inland Revenue, The Special Commissioners (Regno Untito) ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

«Se gli artt. 43 CE, 49 CE e 56 CE ostino ad una normativa tributaria nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che, in determinate circostanze, impone un'imposta su una società avente sede in detto Stato membro, tenuto conto degli utili di una società consociata avente sede in un altro Stato membro e soggetta a un onere tributario inferiore».


26.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 168/3


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, presentato il 30 aprile 2004

(Causa C-197/04)

(2004/C 168/06)

Il 30 aprile 2004 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Kilian Gross, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica federale di Germania.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1.

dichiarare che la Repubblica federale di Germania, applicando ai rotoli di tabacco commercializzati con il nome «West Single Packs» l'aliquota d'imposta prevista per il tabacco trinciato fine utilizzabile per la preparazione manuale di sigarette, ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva del Consiglio 27 novembre 1995, 95/59/CE (1), relativa alle imposte diverse dell'imposta sul volume d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati, nonché in forza dell'art. 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/79/CEE (2), relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette;

2.

condannare la Repubblica federale di Germania alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Ad avviso della Commissione, i rotoli di tabacco venduti sul mercato tedesco con la denominazione «West Single packs», che il consumatore mediante un semplice procedimento non industriale può inserire insieme ad un filtro in un involucro di carta da sigarette venduto a parte, costituiscono sigarette ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva del Consiglio 95/59/CE e dunque come tali vanno corrispondentemente tassati.

Pertanto, le norme tedesche riguardanti l'applicazione ai «West Single Packs» dell'aliquota d'imposta prevista per il tabacco trinciato fine utilizzabile per la preparazione manuale di sigarette violano l'art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 95/59/CE e l'art. 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 92/79/CEE.


(1)  GU L 291, pag. 40.

(2)  GU L 316, pag. 8.


26.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 168/4


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese, proposto il 4 maggio 2004

(Causa C-198/04)

(2004/C 168/07)

Il 4 maggio 2004 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra M. Patakia e dal sig. H. Stovlbaek, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la la Repubblica francese.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1)

dichiarare che la Repubblica francese, a causa della trasposizione incompleta, per quanto riguarda la professione di guida turistica, delle direttive 89/48/CEE (1) e 92/51/CEE (2), è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi delle predette direttive e del Trattato che istituisce la Comunità europea;

2)

condannare la Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti:

La normativa francese applicabile alla professione di guida turistica non prevede un procedimento di riconoscimento dei diplomi conforme alle direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE.


(1)  Direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU L 19 del 24.1.1989, pag. 16).

(2)  Direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE (GU L 209 del 24.7.1992, pag. 25).


26.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 168/4


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Spagna, proposto il 7 maggio 2004

(Causa C-205/04)

(2004/C 168/08)

Il 7 maggio 2004 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. G. Rozet, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro il Regno di Spagna.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che, non avendo adottato disposizioni giuridiche che prevedano esplicitamente nel pubblico impiego spagnolo il riconoscimento di effetti economici dei servizi prestati precedentemente nell'amministrazione pubblica di un altro Stato membro, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi dell'art. 39 del Trattato CE e dell'art. 7 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612 (1), relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità;

condannare il Regno di Spagna alle spese

Motivi e principali argomenti:

Ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia, gli artt. 39 CE e 7 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità obbligano gli Stati membri a tener conto dell'anzianità e dell'esperienza professionale acquisite dai cittadini comunitari nell'amministrazione di un altro Stato membro ai fini dell'accesso, della classificazione e della determinazione della loro anzianità nel pubblico impiego degli stessi. Al momento non esiste nell'ordinamento giuridico spagnolo nessuna disposizione che garantisca, con la necessaria certezza giuridica, il riconoscimento di effetti economici dei servizi prestati precedentemente nell'amministrazione pubblica di un altro Stato membro.


(1)  GU L 257 del 19 ottobre 1968, pag. 2; EE 05/01, pag. 77


TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

26.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 168/5


Assegnazione dei giudici alle Sezioni e composizione della Grande Sezione

(2004/C 168/09)

Nella sua seduta plenaria del 13 maggio 2004, il Tribunale, in seguito all'entrata in funzione in qualità di giudici della sig.ra Cremona, del sig. Czúcz, della sig.ra Wiszniewska-Białecka, della sig.ra Pelikánová, del sig. Šváby, del sig. Vadapalas, della sig.ra Jürimäe, della sig.ra Labucka e del sig. Papasavvas, nonché alla modifica del 21 aprile 2004, dell'art. 10, n. 1, del suo regolamento di procedura, ha deciso di modificare nei termini seguenti la sua decisione del 2 luglio 2003 sull'assegnazione dei giudici alle Sezioni e sulla composizione della grande Sezione:

Per il periodo tra il 13 maggio 2004 e il 31 agosto 2004 sono assegnati

alla Prima Sezione, deliberante con tre giudici:

sig. Vesterdorf, Presidente, sig. Mengozzi, sig.ra Martins Ribeiro, sig.ra Labucka, giudici;

alla prima Sezione ampliata, deliberante con cinque giudici:

sig. Vesterdorf, Presidente, sig. Jaeger, sig. Mengozzi, sig.ra Martins Ribeiro, sig. Dehousse, sig.ra Labucka, giudici;

alla Seconda Sezione, deliberante con tre giudici:

sig. Pirrung, Presidente di Sezione, sig. Meij, sig. Forwood, sig.ra Pelikánová, sig. Papasavvas, giudici;

alla Seconda Sezione ampliata, deliberante con cinque giudici:

sig. Pirrung, Presidente di Sezione, sig. Meij, sig. Forwood, sig.ra Pelikánová, sig. Papasavvas, giudici;

alla Terza Sezione, deliberante con tre giudici:

sig. Azizi, Presidente di Sezione, sig. Jaeger, sig. Dehousse, sig.ra Cremona, sig. Czúcz, giudici;

alla Terza Sezione ampliata, deliberante con cinque giudici:

sig. Azizi, Presidente di Sezione, sig. Jaeger, sig. Dehousse, sig.ra Cremona, sig. Czúcz, giudici;

alla Quarta Sezione, deliberante con tre giudici:

sig. Legal, Presidente di Sezione, sig.ra Tiili, sig. Vilaras, sig.ra Wiszniewska-Białecka, sig. Vadapalas, giudici;

alla Quarta Sezione ampliata, deliberante con cinque giudici:

sig. Legal, Presidente di Sezione, sig.ra Tiili, sig. Vilaras, sig.ra Wiszniewska-Białecka, sig. Vadapalas, giudici;

alla Quinta Sezione, deliberante con tre giudici:

sig.ra Lindh, Presidente di Sezione, sig. García-Valdecasas, sig. Cooke, sig. Šváby, sig.ra Jürimäe, giudici;

alla Quinta Sezione ampliata, deliberante con cinque giudici:

sig.ra Lindh, Presidente di Sezione, sig. García-Valdecasas, sig. Cooke, sig. Šváby, sig.ra Jürimäe, giudici.

Qualora una di tali Sezioni abbia un numero di giudici superiore a quello con cui delibera conformemente all'art. 10, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, il Presidente di Sezione al momento del deposito della relazione preliminare di cui all'art. 52 del regolamento di procedura, il giudice o i giudici diversi dal giudice relatore che non partecipano al giudizio a turno per ciascuna causa, tenendo conto dell'ordine di anzianità di funzioni dei giudici assegnati alla Sezione, previsto dall'art. 6 del regolamento di procedura del Tribunale.

La Grande Sezione è composta, per il periodo tra il 1o giugno 2004 ed il 31 agosto 2004, dal Presidente, sig. Vesterdorf, dai Presidenti di Sezione, sig.ra Lindh e sigg. Azizi, Pirrung e Legal, dai giudici della Sezione ampliata che avrebbero dovuto giudicare la causa in questione se fosse stata attribuita ad una Sezione composta da cinque giudici, nonché da altri quattro giudici designati dal Presidente del Tribunale a turno tra i giudici di ciascuna delle altre Sezioni, nell'ordine di rango di tali giudici nelle loro Sezioni secondo l'anzianità di funzioni conformemente all'art. 6 del regolamento di procedura del Tribunale.

Per le cause in cui, prima del 13 maggio 2004, è stata terminata la fase scritta del procedimento ed è stata fissata, o tenuta, un'udienza per la fase orale del procedimento, le Sezioni continuano ad operare nella loro composizione anteriore per la fase orale del procedimento, per la deliberazione e per la sentenza.


26.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 168/6


Ricorso della Cargo Partner AG contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), proposto il 31 marzo 2004

(Causa T-123/04)

(2004/C 168/10)

Lingua processuale: il tedesco

Il 31 marzo 2004 la Cargo Partner AG, con sede in Fischamend (Austria), rappresentata dall'avv. M. Wolner, ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

modificare la decisione impugnata, dando seguito alla sua domanda di registrazione del marchio;

in eventu, rinviare all'UAMI per una nuova trattazione e

accordarle in ogni caso il rimborso delle spese.

Motivi e principali argomenti:

Marchio di cui trattasi:

Il marchio denominativo CARGO PARTNER - domanda n. 2697290

Prodotti o servizi:

Prodotti e servizi delle classi 36 (Assicurazioni) e 39 (Trasporto; imballaggio e deposito di merci; organizzazione di viaggi)

Decisione impugnata dinanzi alla commissione di ricorso:

Parziale rigetto della domanda di registrazione da parte dell'esaminatore per i servizi di trasporto, imballaggio e deposito di merci compresi nella classe 39

Decisione della commissione di ricorso:

Rigetto del ricorso

Motivi del ricorso:

Il marchio avrebbe carattere distintivo e può perciò essere registrato.


26.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 168/6


Ricorso della Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), proposto il 1o aprile 2004

(Causa T-129/04)

(2004/C 168/11)

Lingua processuale: il tedesco

Il 1o aprile 2004 la Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG, con sede in Unterhaching (Germania), rappresentata dagli avv.ti H.P. Kunz-Hallstein e R. Kunz-Hallstein, ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 20 gennaio 2004;

condannare l'Ufficio convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti:

Marchio di cui trattasi:

Il marchio tridimensionale costituito dalla forma di una bottiglia di plastica - domanda n.  2.579.381

Prodotti o servizi:

Prodotti delle classi 29, 30 e 32 (inter alia concentrato di pomodoro, latte e prodotti derivati dal latte, salsa maionese, salsa ketchup, bevande di frutta)

Decisione impugnata dinanzi alla commissione di ricorso:

Diniego della registrazione da parte dell'esaminatore

Decisione della commissione di ricorso:

Rigetto del ricorso

Motivi del ricorso:

Violazione degli artt. 74, n. 1, e 45 del regolamento (CE) n. 40/94 (1), violazione dell'art. 73 dello stesso, in quanto l'Ufficio convenuto dichiara di non dover tener conto di precedenti registrazioni negli Stati membri, nonché violazione dell'art. 7, n. 1, sempre del regolamento (CE) n. 40/94.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).


26.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 168/7


Ricorso di André Bonnet contro la Corte di giustizia delle Comunità europee, proposto il 2 aprile 2004

(Causa T-132/04)

(2004/C 168/12)

Lingua processuale: il francese

Il 2 aprile 2004 André Bonnet, residente in Saint Pierre de Vassols (Francia), rappresentato dall'avv. Hervé de Lepinau, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Corte di giustizia delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare le decisioni 11 febbraio 2004 e 4 marzo 2004, nonché la decisione con cui un'altra persona è stata nominata al posto che avrebbe dovuto essere occupato dal ricorrente;

dichiarare che l'assunzione del 4 febbraio 2004 deve essere pienamente efficace dal 1o marzo 2004;

condannare la Corte di giustizia delle Comunità europee a pagare al ricorrente un importo di EUR 100 000 a titolo di danno morale, nonché un importo di EUR 5 000 al mese dal 1o marzo e fino all'effettiva entrata in funzione del ricorrente;

in subordine, nell'ipotesi in cui la decisione del Tribunale di primo grado non rendesse inevitabile l'entrata in funzione del ricorrente, condannare la Corte di giustizia delle Comunità europee a pagare a quest'ultimo l'importo complessivo di EUR 260 000, maggiorato degli interessi legali a decorrere dalla presente domanda;

in ogni caso, condannare la Corte di giustizia delle Comunità europee alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Il ricorrente ha presentato domanda per il posto di lettore di sentenze presso il gabinetto del Presidente della Corte di giustizia. Secondo il ricorrente, egli è stato scelto al termine della selezione ma, in seguito alle decisioni contestate, non è stato nominato al detto posto.

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente fa valere l'incompetenza ad agire del capo di gabinetto per quanto riguarda la nomina di un referendario presso la Corte. Il ricorrente adduce inoltre una violazione di forme sostanziali come il principio di parallelismo delle forme, una carenza di motivazione ed una violazione dei diritti della difesa. Il ricorrente invoca altresì una violazione dei diritti acquisiti, del principio d'irretroattività e del principio di certezza del diritto nonché una violazione del principio di rispetto della vita privata e del principio di neutralità politica. Infine, il ricorrente fa valere uno sviamento di potere.


26.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 168/7


Ricorso di Kelvin William Stephens contro la Commissione delle Comunità europee, proposto l'8 aprile 2004

(Causa T-139/04)

(2004/C 168/13)

Lingua processuale: il francese

L'8 aprile 2004 Kelvin William Stephens, residente in Bruxelles, rappresentato dall'avv. Nicolas Lhoëst, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione dell'APN 14 aprile 2003 in quanto essa:

non ha fissato l'inquadramento del ricorrente al grado A6 scatto 3 al momento della sua assunzione,

non ha ricostruito la carriera per gradi del ricorrente anticipando la data delle sue promozioni al grado A5 e A4,

ha limitato la data di entrata in vigore della decisione di reinquadramento, per quanto riguarda i suoi effetti pecuniari, al 5 ottobre 1995,

annullare la decisione dell'APN 15 gennaio 2004, comunicata al ricorrente il 30 gennaio 2004, recante rigetto del suo reclamo R/521/03;

condannare la convenuta al pagamento di un'indennità fissata provvisoriamente in un importo di EUR 125 000 nel caso in cui, per ipotesi, le sia impossibile ricostruire la carriera per gradi del ricorrente;

condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti:

Nel presente procedimento, il ricorrente, inquadrato al grado A7, scatto 3, al momento della sua assunzione nell'ottobre 1985, si oppone alla decisione dell'APN di non modificare tale inquadramento, fissandolo al grado A6, scatto 1, e non al grado A6, scatto 3, di non ricostruire la sua carriera e di limitare la data di entrata in vigore della decisione relativa al suo reinquadramento al 5 ottobre 1995.

A sostegno delle sue affermazioni, egli fa valere gli stessi motivi addotti dal ricorrente nella causa T-125/04, Rousseaux/Commissione.


26.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 168/8


Ricorso proposto il 14 aprile 2004 dalla Cargill B.V. contro la Commissione delle Comunità europee

(Causa T-142/04)

(2004/C 168/14)

Lingua processuale: l'olandese

Il 14 aprile 2004 dinanzi al Tribunale di primo grado è stato proposto un ricorso dalla Cargill B.V., con sede in L'Aia (Paesi Bassi), rappresentata dagli avv.ti H.J. Bronkhorst e. J.F. van Nouhuys.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

I.

annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee 5 gennaio 2004 ad essa destinata.

II.

condannare la Commissione europea alle spese del procedimento.

Motivi e principale argomenti:

La ricorrente contesta la decisione della Commissione con la quale è stato stabilito che lo sgravio dei dazi all'importazione non è giustificato in un caso particolare. Tale decisione è stata adottata dopo che la Corte di giustizia nella causa C-156/00, Regno dei Paesi Bassi/Commissione, ha annullato la decisione della Commissione C/2000/485 def. (1).

La ricorrente ha importato mais nelle Comunità europee in base al regime del perfezionamento attivo; il mais doveva essere trasformato in glucosio a sua volta esportato. La ricorrente disponeva in proposito delle necessarie autorizzazioni per la compensazione per equivalenza. Nella decisione impugnata la Commissione ha affermato che il glucosio esportato non era stato completamente ottenuto dal mais, ma anche da frumento proveniente dal mercato comunitario. Le autorità dei Paesi Bassi hanno riscosso i dazi doganali dovuti al riguardo. Nella decisione impugnata la Commissione ha respinto la richiesta di sgravio di tale debito.

A sostegno del proprio ricorso la ricorrente deduce, in primo luogo, una violazione dei diritti della difesa. Più in particolare essa deduce una violazione del diritto ad essere sentiti e del diritto d'accesso al fascicolo.

La ricorrente deduce inoltre una violazione dell'art. 13 del regolamento nn. 1430/79 (2) nonché la violazione dell'art. 239 del regolamento nn. 2913/92 (3) e degli artt. 905-909 del regolamento nn. 2454/93 (4). La ricorrente deduce del pari una violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 253 CE.

Secondo la ricorrente, la Commissione ha a torto considerato che la ricorrente sia stata chiaramente inadempiente nel rispetto delle condizioni poste dalla sua autorizzazione per il perfezionamento attivo. Secondo la ricorrente, il glucosio da esportare, ottenuto dal frumento e dal mais, aveva le stesse caratteristiche del glucosio ottenuto esclusivamente dal mais. La ricorrente sostiene che entrambi i prodotti rientrano nell'ambito della stessa voce NC. A suo parere, l'unico addebito che può esserle mosso è quello di aver in parte effettuato l'esportazione dopo il termine di sei mesi stabilito nell'autorizzazione.

La ricorrente deduce infine una violazione del principio di proporzionalità.


(1)  Sentenza della Corte 13 marzo 2003, causa C-156/00, Paesi Bassi/Commissione, Racc. pag. I-2527

(2)  Regolamento (CEE) del Consiglio 2 luglio 1979, nn. 1430, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione (GU L 175, pag. 1)

(3)  Regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, nn. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1)

(4)  Regolamento (CEE) nn. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) nn. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario


26.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 168/8


Ricorso della Télévision Française 1 SA contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 13 aprile 2004

(Causa T-144/04)

(2004/C 168/15)

Lingua processuale: il francese

Il 13 aprile 2004 la Télévision Française 1 SA, con sede in Boulogne (Francia), rappresentata dall'avv. Jean-Paul Hordies, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee 10 dicembre 2003, C (2003) 4497 def. relativa agli aiuti di Stato concessi dalla Francia a «France 2» e «France 3», tra il 1988 e il 1994, in quanto la stessa li dichiara compatibili con il mercato comune ai sensi dell'art. 86, n. 2, del Trattato;

condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.

Motivi e principali argomenti:

In seguito ad una denuncia della ricorrente, la Commissione ha deciso di avviare il procedimento formale di esame, previsto dall'art. 88, n. 2, CE, nei confronti delle sovvenzioni d'investimento nonché dei conferimenti di capitale percepiti dalle emittenti televisive francesi «France 2» e «France 3» tra il 1988 e il 1994. Con la decisione impugnata, la Commissione ha deciso di qualificare tali misure come aiuti di Stato ai sensi dell'art. 87 CE ma le ha dichiarate compatibili con il Trattato CE in forza dell'art. 86, n. 2.

Con il suo primo motivo, la ricorrente afferma che la decisione impugnata conterrebbe una motivazione erronea e violerebbe l'art. 86, n. 2, CE e le disposizioni relative agli aiuti di Stato. Essa contesta l'affermazione della Commissione secondo cui i compiti delle due emittenti in questione corrisponderebbero ad un servizio di interesse generale ai sensi dell'art. 86, n. 2, ricordando che i propri compiti sono quasi identici senza peraltro essere considerati di interesse generale. Essa fa valere altresì l'analisi finanziaria di tali aiuti effettuata dalla Commissione nella decisione impugnata.

Con il secondo motivo, la ricorrente fa valere che la Commissione avrebbe applicato erroneamente la direttiva 80/723 (1) decidendo che la stessa non era applicabile all'attività di radiodiffusione delle emittenti pubbliche prima del 2000. Sulla stessa base, la ricorrente fa valere un'erronea applicazione del protocollo sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri, allegato al Trattato CE.


(1)  Direttiva della Commissione 25 giugno 1980, 80/723/CEE, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati Membri e le loro imprese pubbliche (GU L 195 del 29 luglio 1980, pag. 35).


26.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 168/9


Ricorso di Koldo Gorostiaga Atxalandabaso contro il Parlamento europeo, proposto il 20 aprile 2004

(Causa T-146/04)

(2004/C 168/16)

Lingua processuale: il francese

Il 20 aprile 2004 Koldo Gorostiaga Atxalandabaso, residente in Saint Pierre d'Irube (Francia), rappresentato dall'avv. Didier Rouget, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro il Parlamento europeo.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare la decisione del Parlamento europeo 24 febbraio 2004 che effettua le trattenute sulle indennità da pagare al ricorrente fino al rimborso del suo preteso debito nei confronti del Parlamento;

Condannare il convenuto a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal ricorrente.

Motivi e principali argomenti:

Con la decisione impugnata, il Parlamento europeo ha affermato che, in assenza di documenti giustificativi per l'utilizzazione delle varie indennità parlamentari, il ricorrente, deputato, era debitore di un importo pari a EUR 118 360,18 ed ha pertanto effettuato una trattenuta sulle dette indennità.

Il ricorrente contesta tale decisione, facendo valere che il Parlamento avrebbe violato il regolamento sulle spese e le indennità dei parlamentari europei, in particolare poiché la stessa sarebbe stata adottata dal Segretario generale del Parlamento e non dall'Ufficio di presidenza del Parlamento, come previsto dall'art. 27 di tale regolamento. Il ricorrente afferma, inoltre, che la decisione impugnata violerebbe i principi di obiettività, d'imparzialità, di eguaglianza e di non discriminazione nonché il principio del contraddittorio e i diritti della difesa. Egli sostiene inoltre che la decisione impugnata sarebbe insufficientemente motivata e che essa costituirebbe un abuso di potere in quanto è stata adottata a fini esclusivamente politici. Infine, il ricorrente fa valere un errore manifesto di valutazione del Parlamento.


26.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 168/9


Ricorso di Brian M. Ross contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 23 aprile 2004

(Causa T-147/04)

(2004/C 168/17)

Lingua processuale: il francese

Il 23 aprile 2004 Brian M. Ross, residente in Morpeth (Regno Unito), rappresentato dall'avv. Eric Boigelot, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione 31 marzo 2003 che adotta definitivamente la relazione relativa all'evoluzione della carriera del ricorrente per l'esercizio 2001/2002;

annullare la detta relazione;

annullare la decisione implicita di rigetto del reclamo del ricorrente, proposto il 24 settembre 2002 (R/562/03) e diretta ad ottenere l'annullamento della decisione impugnata;

condannare la convenuta a risarcire al ricorrente i danni morali, stimati ex aequo et bono in EUR 10 000, con riserva di aumentare o diminuire tale importo nel corso del giudizio,

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti:

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente fa valere la violazione dell'art. 25, secondo comma, e degli artt. 26 e 43 dello Statuto nonché delle Disposizioni generali di esecuzione dell'art. 43 dello Statuto, adottate dalla Commissione il 26 aprile 2002. Egli fa valere inoltre uno sviamento di potere, la violazione dei principi generali del diritto, quali il rispetto dei diritti della difesa, il principio di buona amministrazione ed il principio di parità di trattamento, nonché un errore manifesto di valutazione.


26.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 168/10


Ricorso di Imre Czigany, Isabel Alves, Georgette Henningsen e Michel Lucas contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 26 aprile 2004

(Causa T-149/04)

(2004/C 168/18)

Lingua processuale: il francese

Il 26 aprile 2004 Imre Czigany, residente in Rhode St. Genèse (Belgio), Isabel Alves, residente in Lussemburgo, Georgette Henningsen, residente in Bruxelles e Michel Lucas, residente in Bruxelles, rappresentati dagli avv.ti Gilles Bounéou e Frédéric Frabetti, con domicilio eletto in Lussemburgo, hanno proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare l'esercizio di valutazione 2001-2002 per quanto riguarda i ricorrenti;

in subordine, annullare la relazione relativa all'evoluzione di carriera (REC/CDR) dei ricorrenti per il periodo dall'1.7.2001 al 31.12.2002;

statuire sui costi, le spese e gli onorari e condannare la Commissione delle Comunità europee al pagamento degli stessi.

Motivi e principali argomenti:

I motivi e i principali argomenti fatti valere dai ricorrenti nel presente procedimento sono identici a quelli di cui alle cause T-43/04 e T-47/04.


26.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 168/10


Ricorso di Bernard Nonat contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 16 aprile 2004

(Causa T-151/04)

(2004/C 168/19)

Lingua processuale: il francese

Il 16 aprile 2004 Bernard Nonat, residente in Bruxelles, rappresentato dagli avv.ti Sébastien Orlandi, Albert Coolen, Jean-Noël Louis e Etienne Marchal, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione che stabilisce la compilazione definitiva della relazione relativa all'evoluzione di carriera del ricorrente per il periodo dal 1o luglio al 31 dicembre 2002;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Il ricorrente nel presente procedimento contesta la relazione relativa all'evoluzione di carriera che lo concerne, compilata per il periodo dal 1o luglio al 31 dicembre 2002.

A sostegno delle sue affermazioni, il ricorrente adduce:

la violazione dell'obbligo di motivazione;

la violazione dell'art. 43 dello Statuto, nonché delle misure transitorie applicabili all'esercizio di valutazione 2001-2002;

la violazione dell'art. 5, quinto comma, lett. c), delle Disposizioni generali di esecuzione dell'art. 43 dello Statuto;

un errore manifesto di valutazione;

la violazione del principio di parità di trattamento e di non discriminazione;

l'incoerenza tra i commenti e le note attribuite.


26.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 168/11


Racers di Ferriere Nord spa contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 23 aprile 2004

(Causa T-153/04)

(2004/C 168/20)

Lingua processuale: l'italiano

il 23 aprile 2004, Ferriere Nord spa, con gli avvocati Wilma Viscardini e Gabriele Donà, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare, ex art. 230 Trattato CE, le decisioni della Commissione delle Comunità europee di cui alla lettera raccomandata BUDG/C-5/DS (D2004) / 51138 del 5 febbraio 2004, ricevuta dalla ricorrente il 13 febbraio 2004, e al fax BUDG/C-05/DS (D2004) 53883, ricevuto dalla ricorrente il 13 aprile 2004, con le quali Ferriere Nord è stata invitata a pagare, rispettivamente, le somme di Euro 564 402,26 e Euro 341 932,32 in relazione alla pratica IV/31 553 — rete metallica elettrosaldata;

condannare la Commissione delle Comunità europee all'integrale rimborso delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno delle proprie censure, la ricorrente fa valere che le decisioni suindicate, esecutive della decisione della Commissione del 2 agosto 1989 (con la quale la ricorrente à stata condannata a pagare un'ammenda di 320 000 ECU per aver violato l'art. 85, par. 1, del Trattato CEE), sono illegittime per essere intervenuta la prescrizione ex art. 4 del reg. 2988/74 del Consiglio, relativo alla prescrizione in materia di azione e di esenzione nel settore del diritto dei trasporti e della concorrenza della Comunità economica europea (1). In particolare:

la decisione della Commissione del 2 agosto 1989 à divenuta definitiva con sentenza della Corte di giustizia del 17 luglio 1997 e, quindi, da tale data iniziato a decorrere il termine di prescrizione di cinque anni di cui all'art. 4 del reg. 2988/74;

tale termine stato interrotto dalla lettera della Commissione dell'11 settembre 1997, notificata alla ricorrente il 18 settembre 1997, con conseguente inizio di un nuovo periodo di prescrizione di cinque anni (in conformità all'art. 5 del reg. 2988/74);

la Commissione, pertanto, avrebbe dovuto procedere all'esecuzione della decisione relativa all'ammenda entro l'11 settembre 2002 o, al più tardi, entro il 18 settembre 2002;

per converso, le decisioni impugnate sono, rispettivamente, del 5 febbraio 2004 (ricevuta dalla ricorrente il 13 febbraio 2004) e del 13 aprile 2004 (pervenuta alla ricorrente via fax il 13 aprile 2004);

il potere della Commissione di procedere all'esecuzione forzata della sua decisione del 2 agosto 1989 è, perciò, prescritto.


(1)   GU CE L 319, del 29.11.1974, pag. 1


26.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 168/11


Ricorso di Daniel Bauwens contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 22 aprile 2004

(Causa T-154/04)

(2004/C 168/21)

Lingua processuale: il francese

Il 22 aprile 2004 Daniel Bauwens, residente in Bruxelles, rappresentato dagli avv.ti Sébastien Orlandi, Albert Coolen, Jean-Noël Louis e Etienne Marchal, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di archiviare il procedimento di compilazione della relazione relativa all'evoluzione di carriera del ricorrente per il periodo dal 1o luglio 2001 al 31 dicembre 2002 e di respingere la sua domanda di deferire la questione al comitato paritario di valutazione;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Il ricorrente ha presentato una domanda di deferimento della questione al comitato paritario di valutazione in merito alla sua relazione relativa all'evoluzione di carriera validata dal suo notatore d'appello. Tale domanda è stata dichiarata tardiva, in quanto presentata dopo il termine di cinque giorni lavorativi previsto dall'art. 7 delle Disposizioni generali di esecuzione degli artt. 43 e 45 dello Statuto, adottate dalla convenuta.

Il ricorrente contesta la decisione di respingere la sua domanda e di compilare definitivamente la relazione, facendo valere che il termine di cinque giorni lavorativi avrebbe dovuto essere sospeso, conformemente alla nota all'art. 7 delle Disposizioni generali, per il fatto che il ricorrente era in congedo per un periodo di due settimane che iniziava il giorno successivo alla conferma formale della valutazione da parte del notatore d'appello. Nello stesso contesto, il ricorrente fa valere altresì un errore manifesto di valutazione e la violazione de principi di buona gestione, di buona amministrazione e di parità di trattamento.


26.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 168/12


Ricorso di Joël De Bry contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 22 aprile 2004

(Causa T-157/04)

(2004/C 168/22)

Lingua processuale: il francese

Il 22 aprile 2004 Joël De Bry, residente in Woluwe-St-Lambert (Belgio), rappresentato dagli avv.ti Sébastien Orlandi, Albert Coolen, Jean-Noël Louis e Etienne Marchal, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di compilazione della sua relazione relativa all'evoluzione di carriera per il periodo dal 1o luglio al 31 dicembre 2002;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti:

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente rileva anzitutto di essere stato valutato da un notatore di grado pari al suo e in concorrenza con lui per una promozione. Secondo il ricorrente, tale fatto creerebbe un conflitto di interessi in capo al suo notatore. Quest'ultimo non ne avrebbe informato l'APN, in violazione dell'art. 14 dello Statuto.

Inoltre, il ricorrente fa valere l'incoerenza tra le valutazioni della relazione contestata e le note che gli sono state attribuite. Egli invoca altresì la violazione dell'obbligo di motivazione nonché dei diritti della difesa in relazione con un un'annotazione del notatore relativa alla pretesa inosservanza dell'orario normale di lavoro da parte del ricorrente.


26.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 168/12


Ricorso di Gerasimos Potamianos contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 26 aprile 2004

(Causa T-160/04)

(2004/C 168/23)

Lingua processuale: il francese

Il 26 aprile 2004 Gerasimos Potamianos, residente in Grimbergen (Belgio), rappresentato dagli avv.ti Sébastien Orlandi, Albert Coolen, Jean-Noël Louis e Etienne Marchal, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione dell'AASC di non rinnovare il contratto di agente temporaneo del ricorrente;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Il ricorrente contesta il rifiuto dell'autorità abilitata a stipulare contratti di rinnovare il suo contratto di agente temporaneo.

A tale proposito, si precisa che la decisione impugnata si basa esclusivamente sulla linea di condotta in materia di limiti delle prestazioni del personale non permanente in vigore alla DG RTD, che ha l'effetto di escludere dall'ambito d'assunzione tutti gli agenti che possiedono un'anzianità di più di sei anni al servizio della Commissione, anzianità superiore a quella di altri agenti ammessi a concorrere.

Secondo il ricorrente, tale limitazione sarebbe incompatibile con l'art. 12, primo comma, della normativa applicabile agli altri agenti, che fissa come finalità di ogni assunzione quella di garantire all'istituzione il concorso di agenti temporanei che possiedano le più alte qualità di competenza, di rendimento e d'integrità. Essa sarebbe inoltre contraria alla decisione della DG ADMIN di autorizzare la proroga dei contratti di agente temporaneo 2b (bilancio di funzionamento) o 2d (bilancio di ricerca) di breve durata fino al 30 aprile 2004.

A sostegno delle sue affermazioni, il ricorrente fa valere inoltre la violazione del principio di non discriminazione, nonché l'esistenza nel caso di specie di uno sviamento di potere.


26.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 168/12


Ricorso del sig. Gregorio Valero Jordana contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 26 aprile 2004

(Causa T-161/04)

(2004/C 168/24)

Lingua processuale: lo spagnolo

Il 26 aprile 2004 il sig. Gregorio Valero Jordana, residente in Bruxelles, rappresentato dall'avv. Massimo Merola, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

annullare la decisione 10 febbraio 2004 con cui la Commissione europea gli nega l'accesso all'elenco di riserva del concorso generale A7/A6, COM/A/637 e le decisioni individuali recanti nomina di dipendenti nel grado A6 a partire dal 5 ottobre 1995;

condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Il ricorrente nel presente procedimento impugna la decisione con cui la convenuta gli nega l'accesso all'elenco di riserva del concorso generale A7/A6, COM/A/637, nonché le decisioni individuali di nomina di dipendenti nel grado A6, a partire dal 5 ottobre 1995.

A sostegno del petitum, il ricorrente fa valere, in primo luogo, l'errata invocazione dell'eccezione di cui all'art. 4, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (1). Detta eccezione si riferisce alla tutela della vita privata e dell'integrità dell'individuo, in particolare in conformità alla legislazione comunitaria sulla protezione dei dati personali. Si stabilisce, sotto questo aspetto, che non può ritenersi che la consegna dei documenti richiesti arrechi pregiudizio alla vita privata degli individui che figurano negli stessi, giacché la condizione di pubblico dipendente non riguarda l'ambito della vita privata dell'individuo.

Peraltro, e in quanto le decisioni individuali di nomina di dipendente europeo sono pubbliche, deve intendersi anche violato l'art. 5, lett. b), del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2000, n. 45/2001, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (2).

Il ricorrente deduce inoltre la violazione del dovere di motivazione e la violazione del principio di buona amministrazione.


(1)  GUCE L 145 del 31.5.2001, pag. 43

(2)  GUCE L 8 del 12.1.2001, pag. 1


III Informazioni

26.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 168/14


(2004/C 168/25)

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

GU C 156 del 12.6.2004

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 146 del 29.5.2004

GU C 106 del 30.4.2004

GU C 94 del 17.4.2004

GU C 85 del 3.4.2004

GU C 71 del 20.3.2004

GU C 59 del 6.3.2004

Questi testi sono disponibili su:

 

EUR-Lex:http://europa.eu.int/eur-lex

 

CELEX:http://europa.eu.int/celex